ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 395

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

47o anno
31 dicembre 2004


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE) n. 2265/2004 del Consiglio, del 20 dicembre 2004, relativa al commercio di determinati prodotti di acciaio tra la Comunità e la Repubblica del Kazakistan

1

 

*

Regolamento (CE) n. 2266/2004 del Consiglio, del 20 dicembre 2004, relativa al commercio di determinati prodotti di acciaio tra la Comunità europea e l’Ucraina

20

 

*

Regolamento (CE) n. 2267/2004 del Consiglio, del 20 dicembre 2004, relativo al commercio di determinati prodotti di acciaio tra la Comunità europea e la Federazione russa

38

 

*

Regolamento (CE) n. 2268/2004 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di tungsteno e di carburo di tungsteno fuso originarie della Repubblica popolare cinese

56

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

2004/925/CE:Decisione del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che modifica la Decisione 2004/197/PESC relativa all'istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (ATHENA)

68

 

*

2004/926/CE:Decisione del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa all'attuazione di parte delle disposizioni dell'acquis di Schengen da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

70

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

31.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 395/1


REGOLAMENTO (CE) N. 2265/2004 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2004

relativa al commercio di determinati prodotti di acciaio tra la Comunità e la Repubblica del Kazakistan

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 17, paragrafo 1, dell’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri e la Repubblica del Kazakistan (1), gli scambi di determinati prodotti di acciaio sono disciplinati da un accordo specifico sul regime quantitativo.

(2)

L’attuale accordo bilaterale tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) e il governo della Repubblica del Kazakistan sul commercio di taluni prodotti di acciaio (2), concluso il 22 luglio 2002, scade il 31 dicembre 2004.

(3)

Dalla scadenza del trattato CECA la Comunità ha ripreso gli obblighi internazionali della CECA. Di conseguenza, le misure relative agli scambi di prodotti siderurgici con i paesi terzi rientrano ora nel campo della politica commerciale comunitaria.

(4)

Dai colloqui preliminari è emerso che entrambe le Parti intendono concludere un nuovo accordo per il 2005 e per gli anni successivi.

(5)

In attesa della firma e dell'entrata in vigore del nuovo accordo, occorre stabilire i limiti quantitativi per il 2005.

(6)

Poiché le condizioni in base alle quali sono stati fissati i limiti quantitativi per il 2004 sono rimaste immutate, è opportuno fissare i limiti quantitativi per il 2005 allo stesso livello del 2004, tenendo però pienamente conto dell’allargamento.

(7)

Vanno adottate disposizioni per quanto possibile simili onde poter gestire questo regime all’interno della Comunità in modo tale da agevolare l’applicazione del nuovo accordo.

(8)

A tal fine, occorre garantire il controllo dell'origine dei prodotti in questione e l'instaurazione di metodi appropriati di cooperazione amministrativa.

(9)

I prodotti introdotti in una zona franca o importati in regime di deposito doganale, d'importazione temporanea o di perfezionamento attivo (sistema di sospensione) non dovrebbero essere imputati sui limiti fissati per i medesimi prodotti.

(10)

Per un’applicazione effettiva del presente regolamento occorre subordinare l'immissione in libera pratica dei prodotti in questione nella Comunità alla presentazione di una licenza d'importazione comunitaria.

(11)

Per evitare che si superino i limiti quantitativi fissati, occorre definire una procedura di gestione che vieti alle autorità competenti degli Stati membri di rilasciare licenze d'importazione prima di aver ottenuto dalla Commissione la conferma che vi sono ancora quantitativi disponibili nell'ambito del limite quantitativo in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Il presente regolamento si applica dal 1o gennaio 2005 fino al 31 dicembre 2005, alle importazioni nella Comunità dei prodotti di acciaio elencati nell’allegato I originari della Repubblica del Kazakistan.

2.   I prodotti di acciaio sono suddivisi in gruppi di prodotti come indicato nell'allegato I.

3.   La classificazione dei prodotti di cui all'allegato I si basa sulla nomenclatura combinata (NC) di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 (3).

4.   L'origine dei prodotti di cui al paragrafo 1 viene determinata conformemente alle norme vigenti nella Comunità.

Articolo 2

1.   L'importazione nella Comunità dei prodotti di acciaio di cui all'allegato I, originari della Repubblica del Kazakistan, è soggetta ai limiti quantitativi fissati nell'allegato V. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui all'allegato I, originari della Repubblica del Kazakistan, è subordinata alla presentazione di un certificato di origine, figurante all'allegato II e di una licenza d'importazione rilasciata dalle autorità degli Stati membri conformemente all'articolo 4.

2.   Al fine di garantire che i quantitativi per i quali vengono rilasciate licenze d'importazione non superino in alcun momento i limiti quantitativi complessivi per ciascun gruppo di prodotti, le autorità competenti elencate nell’allegato IV rilasciano licenze d'importazione solo previa conferma, da parte della Commissione, che vi sono ancora quantitativi disponibili entro i limiti quantitativi per i gruppi di prodotti di acciaio corrispondenti al paese fornitore, per i quali l'importatore o gli importatori hanno presentato domanda alle suddette autorità.

3.   Le importazioni autorizzate vengono imputate sui limiti quantitativi stabiliti per l’anno in cui i prodotti vengono spediti nel paese esportatore. I prodotti si considerano spediti alla data in cui sono stati caricati, per l’esportazione, sul mezzo di trasporto.

Articolo 3

1.   I limiti quantitativi di cui all'allegato V non si applicano ai prodotti introdotti in una zona franca o in un deposito franco oppure importati in regime di deposito doganale, d'importazione temporanea o di perfezionamento attivo (sistema di sospensione).

2.   Se i prodotti di cui al paragrafo 1 vengono successivamente immessi in libera pratica, tali e quali oppure previa lavorazione o trasformazione, si applica l'articolo 2, paragrafo 2 e i prodotti immessi in libera pratica vengono imputati sul limite quantitativo corrispondente fissato nell'allegato V.

Articolo 4

1.   Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, prima di rilasciare le licenze d'importazione le autorità competenti degli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi delle domande di licenza d'importazione, corredate delle licenze di esportazione originali, da esse ricevute. A giro di posta, la Commissione conferma che i quantitativi richiesti sono disponibili per l'importazione nell'ordine cronologico in cui sono state ricevute le notifiche degli Stati membri (secondo il criterio «chi arriva primo ha la precedenza»).

2.   Le richieste incluse nelle notifiche trasmesse alla Commissione sono valide se indicano chiaramente il paese esportatore, il gruppo di prodotti, i quantitativi da importare, il numero della licenza di esportazione, l'anno contingentale e lo Stato membro in cui i prodotti sono destinati ad essere immessi in libera pratica.

3.   Nei limiti del possibile, la Commissione conferma alle autorità l'intero quantitativo indicato nelle richieste notificate per ciascun gruppo di prodotti.

4.   Le autorità competenti avvisano la Commissione subito dopo essere state informate di qualsiasi quantitativo non utilizzato nel periodo di validità della licenza d'importazione. Detti quantitativi non utilizzati sono automaticamente trasferiti nei quantitativi restanti del limite quantitativo comunitario globale per ciascun gruppo di prodotti.

5.   Le notifiche di cui ai paragrafi da 1 a 4 sono comunicate per via elettronica nell'ambito della rete integrata appositamente creata, a meno che cause tecniche di forza maggiore non rendano necessario il ricorso momentaneo ad altri mezzi di comunicazione.

6.   Le licenze d'importazione e i documenti equivalenti sono rilasciati conformemente agli articoli da 12 a 16.

7.   Le autorità competenti degli Stati membri notificano alla Commissione qualsiasi annullamento di licenze d'importazione o di documenti equivalenti già rilasciati, nei casi in cui le corrispondenti licenze di esportazione siano state revocate o annullate dalle autorità competenti della Repubblica del Kazakistan. Tuttavia, se la Commissione o le autorità competenti di uno Stato membro sono state informate dalle autorità competenti della Repubblica del Kazakistan della revoca o dell'annullamento di una licenza di esportazione dopo che i relativi prodotti sono stati importati nella Comunità, i quantitativi in questione vengono imputati sul limite quantitativo dell'anno durante il quale sono stati spediti i prodotti.

Articolo 5

1.   Qualora alla Commissione risulti che i prodotti elencati nell'allegato I, originari della Repubblica del Kazakistan, sono stati trasbordati, deviati o importati in altro modo nella Comunità eludendo le disposizioni riguardanti i limiti quantitativi di cui all’articolo 2 e che occorre procedere ai necessari adeguamenti, essa chiede l'avvio di consultazioni al fine di pervenire ad un accordo sul necessario adeguamento dei limiti quantitativi corrispondenti.

2.   In attesa dei risultati delle consultazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione può chiedere alla Repubblica del Kazakistan di prendere le misure cautelative necessarie per poter procedere agli adeguamenti dei limiti quantitativi concordati a seguito delle consultazioni suddette.

3.   Se la Comunità e la Repubblica del Kazakistan non giungono ad una soluzione soddisfacente e se la Commissione riscontra un'elusione debitamente comprovata, la Commissione detrae dai limiti quantitativi un volume equivalente di prodotti originari della Repubblica del Kazakistan.

Articolo 6

1.   È necessaria una licenza di esportazione (rilasciata dalle autorità competenti della Repubblica del Kazakistan) per tutte le spedizioni di prodotti di acciaio soggetti ai limiti quantitativi di cui all'allegato V fino a concorrenza dei suddetti limiti.

2.   L'originale della licenza di esportazione deve essere presentato dall'importatore per il rilascio della licenza d'importazione di cui all'articolo 12.

Articolo 7

1.   La licenza di esportazione per i limiti quantitativi è conforme al modello che figura nell'allegato II e attesta, tra l'altro, che il quantitativo di prodotti in questione è stato imputato sul limite quantitativo fissato per il gruppo di prodotti corrispondente.

2.   Ciascuna licenza di esportazione riguarda solo uno dei gruppi di prodotti elencati nell'allegato I.

Articolo 8

Le esportazioni vengono imputate sui limiti quantitativi fissati per l'anno in cui i prodotti oggetto della licenza di esportazione sono stati spediti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3.

Articolo 9

1.   Le licenze di esportazione di cui all'articolo 6 possono comprendere copie supplementari debitamente indicate come tali. Le licenze di esportazione e le copie relative, nonché i certificati di origine e le copie relative sono redatti in inglese.

2.   Se i documenti di cui al paragrafo 1 sono compilati a mano, le informazioni devono figurarvi a inchiostro e in stampatello.

3.   Le licenze di esportazione o i documenti equivalenti devono misurare 210 × 297 mm. Si deve utilizzare una carta bianca per scrittura, incollata, non contenente pasta meccanica, di peso non inferiore a 25 g/m2. Ciascuna parte viene stampata su fondo arabescato, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

4.   Le autorità competenti della Comunità accettano soltanto l'originale quale documento valido ai fini dell'importazione secondo le disposizioni del presente regolamento.

5.   Ogni licenza di esportazione o documento equivalente deve recare un numero di serie standard, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

6.   Detto numero è composto dai seguenti elementi:

due lettere che indicano il paese esportatore:

KZ

=

Repubblica del Kazakistan

due lettere che indicano lo Stato membro di destinazione:

BE

=

Belgio

CZ

=

Repubblica ceca

DK

=

Danimarca

DE

=

Germania

EE

=

Estonia

EL

=

Grecia

ES

=

Spagna

FR

=

Francia

IE

=

Irlanda

IT

=

Italia

CY

=

Cipro

LV

=

Lettonia

LT

=

Lituania

LU

=

Lussemburgo

HU

=

Ungheria

MT

=

Malta

NL

=

Paesi Bassi

AT

=

Austria

PL

=

Polonia

PT

=

Portogallo

SI

=

Slovenia

SK

=

Slovacchia

FI

=

Finlandia

SE

=

Svezia

GB

=

Regno Unito,

un numero di una cifra che indica l'anno contingentale, corrispondente all'ultima cifra dell'anno in questione, ad esempio «4» per il 2004;

un numero di due cifre che indica l'ufficio di rilascio nel paese esportatore;

un numero di cinque cifre, da 00001 a 99999, assegnato allo Stato membro di destinazione.

Articolo 10

La licenza di esportazione può essere rilasciata dopo la spedizione dei prodotti a cui si riferisce. In tal caso, essa deve recare la dicitura «issued retrospectively».

Articolo 11

In caso di furto, perdita o distruzione di una licenza di esportazione, l'esportatore può rivolgersi alle autorità competenti che hanno rilasciato il documento per ottenere un duplicato sulla base dei documenti di esportazione in loro possesso. I duplicati delle licenze recano la dicitura «duplicate».

I duplicati recano la data dei rispettivi originali.

Articolo 12

1.   Nella misura in cui la Commissione ha confermato, a norma dell'articolo 4, che il quantitativo richiesto è disponibile entro il limite quantitativo in questione, le autorità competenti degli Stati membri rilasciano una licenza d'importazione entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui l'importatore ha presentato l'originale della licenza di esportazione corrispondente. Ciò deve avvenire al più tardi il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state spedite le merci oggetto della licenza. Le licenze d'importazione vengono rilasciate dalle autorità competenti di un qualsiasi Stato membro, indipendentemente da quello indicato sulla licenza di esportazione, a condizione che la Commissione abbia confermato, a norma dell'articolo 4, che il quantitativo richiesto è disponibile entro il limite quantitativo corrispondente.

2.   Le licenze d’importazione valgono quattro mesi dalla data del rilascio. Su richiesta debitamente motivata dell'importatore, le autorità competenti di uno Stato membro possono prorogarne la validità di un ulteriore periodo non superiore a quattro mesi.

3.   Le licenze d’importazione devono essere redatte utilizzando il modulo che figura nell'allegato III e sono valide in tutto il territorio doganale della Comunità.

4.   La dichiarazione o la richiesta presentata dall'importatore per ottenere la licenza d'importazione contiene:

a)

il nome e l'indirizzo completo dell'esportatore;

b)

il nome e l'indirizzo completo dell'importatore;

c)

la denominazione esatta delle merci e il(i) codice(i) TARIC;

d)

il paese d'origine delle merci;

e)

il paese di spedizione;

f)

il gruppo di prodotti e il quantitativo dei prodotti in questione;

g)

il peso netto per ogni voce TARIC;

h)

il valore CIF dei prodotti alla frontiera comunitaria per ogni voce TARIC;

i)

se si tratta di prodotti di seconda scelta o declassati;

j)

se del caso, la data di pagamento e di consegna e una copia della polizza di carico e del contratto d'acquisto;

k)

la data e il numero della licenza di esportazione;

l)

qualsiasi codice interno utilizzato a fini amministrativi;

m)

la data e la firma dell'importatore.

5.   Gli importatori non sono tenuti a importare in un'unica spedizione il quantitativo totale oggetto di una licenza d'importazione.

Articolo 13

La validità delle licenze d’importazione rilasciate dalle autorità degli Stati membri è subordinata alla validità delle licenze di esportazione e ai quantitativi indicati nelle licenze di esportazione rilasciate dalle autorità competenti della Repubblica del Kazakistan in base alle quali sono state rilasciate le licenze d’importazione.

Articolo 14

Le licenze d’importazione o i documenti equivalenti vengono rilasciati dalle autorità competenti degli Stati membri in conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, e senza discriminazioni, a qualsiasi importatore della Comunità, indipendentemente dal luogo in cui è stabilito nella Comunità, fatta salva l'osservanza delle altre condizioni imposte dalle norme vigenti.

Articolo 15

1.   Se la Commissione constata che i quantitativi totali oggetto delle licenze di esportazione rilasciate dalla Repubblica del Kazakistan per un determinato gruppo di prodotti superano il limite quantitativo fissato per detto gruppo di prodotti, alle autorità che rilasciano le licenze negli Stati membri viene comunicato senza indugio di sospendere il rilascio delle licenze d’importazione. In tal caso, si avviano immediatamente consultazioni con la Commissione.

2.   Le autorità competenti di uno Stato membro rifiutano di rilasciare licenze d’importazione per i prodotti originari della Repubblica del Kazakistan non coperti da licenze di esportazione rilasciate conformemente alle disposizioni degli articoli da 6 a 11.

Articolo 16

1.   I moduli utilizzati dalle autorità competenti degli Stati membri per il rilascio delle licenze d’importazione di cui all'articolo 12, sono conformi al modello di licenza d'importazione che figura nell’allegato III.

2.   I moduli delle licenze d'importazione e i loro estratti sono compilati in duplice copia; la prima, denominata «esemplare per il destinatario» e recante il n. 1, è rilasciata al richiedente; la seconda, denominata «esemplare per l'autorità competente» e recante il n. 2, viene conservata dall'autorità che ha rilasciato la licenza. Le autorità competenti possono aggiungere copie supplementari all'esemplare n. 2 per scopi amministrativi.

3.   I moduli sono stampati su carta bianca non contenente pasta meccanica, per scrittura, di peso compreso tra 55 e 65 g/m2. Il formato è di 210 × 297 mm e l'interlinea dattilografata di 4,24 mm (un sesto di pollice); la disposizione dei moduli deve essere rigorosamente rispettata. Le due facce dell'esemplare n. 1, che costituisce la licenza propriamente detta, recano inoltre stampato un fondo arabescato che ne rivela qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

4.   Gli Stati membri provvedono alla stampa dei moduli, che possono essere stampati anche da tipografie riconosciute dallo Stato membro nel quale sono stabilite. In tal caso, ogni modulo deve recare il riferimento a detto riconoscimento dello Stato membro. Su ogni modulo figurano il nome e l'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione.

5.   Al momento del rilascio, le licenze d'importazione e i loro estratti recano un numero assegnato dalle autorità competenti dello Stato membro. Il numero della licenza d'importazione viene comunicato per via elettronica alla Commissione attraverso la rete integrata di cui all'articolo 4.

6.   Le licenze e gli estratti sono redatti nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro nel quale sono stati rilasciati.

7.   Nella casella 10, le autorità competenti indicano il gruppo di prodotti di acciaio corrispondente.

8.   Le sigle degli organismi di rilascio e delle autorità che procedono all'imputazione vengono applicate mediante timbro. Tuttavia, il timbro degli organismi emittenti può essere sostituito da un timbro a secco combinato con lettere e cifre ottenute mediante perforazione o impronta sulla licenza. I quantitativi assegnati sono indicati dall'organismo di rilascio mediante un qualsiasi mezzo non falsificabile, in modo da rendere impossibile l'aggiunta di cifre o indicazioni.

9.   Sul retro degli esemplari n. 1 e 2 figura una casella dove i quantitativi possono essere indicati dalle autorità doganali, una volta espletate le formalità d'importazione, o dalle autorità amministrative competenti all'atto del rilascio degli estratti. Se lo spazio riservato alle imputazioni sulle licenze o sui loro estratti risulta insufficiente, le autorità competenti possono allegare una o più pagine aggiuntive recanti caselle equivalenti a quelle che figurano sul retro degli esemplari n. 1 e 2 delle licenze o degli estratti. Le autorità che procedono all'imputazione appongono il timbro in modo che esso si trovi per metà sulla licenza o sull'estratto e per metà sulla pagina aggiuntiva. Se vi è più di una pagina aggiuntiva, è apposto in modo analogo un altro timbro su ciascuna pagina e su quella precedente.

10.   Le licenze d'importazione e gli estratti rilasciati, nonché le indicazioni e i visti apposti dalle autorità di uno Stato membro, hanno, in ciascuno degli altri Stati membri, gli stessi effetti giuridici dei documenti rilasciati, nonché delle indicazioni e dei visti apposti dalle autorità di detti Stati membri.

11.   In caso di assoluta necessità, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono richiedere la traduzione del contenuto delle licenze o degli estratti nella loro lingua ufficiale o in una delle loro lingue ufficiali.

Articolo 17

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

P. VAN GEEL


(1)  GU L 196 del 28.7.1999, pag. 3.

(2)  GU L 222 del 19.8.2002, pag. 19.

(3)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1989/2004 della Commissione (GU L 344 del 20.11.2004, pag. 5).


ALLEGATO I

SA Prodotti laminati piatti

SA1. Arrotolati

 

7208 10 00 00

 

7208 25 00 00

 

7208 26 00 00

 

7208 27 00 00

 

7208 36 00 00

 

7208 37 00 90

 

7208 38 00 90

 

7208 39 00 90

 

7211 14 00 10

 

7211 19 00 10

 

7219 11 00 00

 

7219 12 10 00

 

7219 12 90 00

 

7219 13 10 00

 

7219 13 90 00

 

7219 14 10 00

 

7219 14 90 00

 

7225 20 00 10

 

7225 30 10 00

 

7225 30 90 00

SA1a Arrotolati laminati a caldo destinati alla rilaminazione

 

7208 37 00 10

 

7208 38 00 10

 

7208 39 00 10

SA2. Lamiera pesante

 

7208 40 00 10

 

7208 51 20 10

 

7208 51 20 91

 

7208 51 20 93

 

7208 51 20 97

 

7208 51 20 98

 

7208 51 91 10

 

7208 51 91 90

 

7208 51 98 10

 

7208 51 98 91

 

7208 51 98 99

 

7208 52 91 10

 

7208 52 91 90

 

7208 52 10 00

 

7208 52 99 00

 

7208 53 10 00

 

7211 13 00 00

SA3. Altri prodotti laminati piatti

 

7208 40 00 90

 

7208 53 90 00

 

7208 54 00 00

 

7208 90 00 10

 

7209 15 00 00

 

7209 16 10 00

 

7209 16 90 00

 

7209 17 10 00

 

7209 17 90 00

 

7209 18 10 00

 

7209 18 91 00

 

7209 18 99 00

 

7209 25 00 00

 

7209 26 10 00

 

7209 26 90 00

 

7209 27 10 00

 

7209 27 90 00

 

7209 28 10 00

 

7209 28 90 00

 

7209 90 00 10

 

7210 11 00 10

 

7210 12 20 10

 

7210 12 80 10

 

7210 20 00 10

 

7210 30 00 10

 

7210 41 00 10

 

7210 49 00 10

 

7210 50 00 10

 

7210 61 00 10

 

7210 69 00 10

 

7210 70 10 10

 

7210 70 80 10

 

7210 90 30 10

 

7210 90 40 10

 

7210 90 80 91

 

7211 14 00 90

 

7211 19 00 90

 

7211 23 20 10

 

7211 23 30 10

 

7211 23 30 91

 

7211 23 80 10

 

7211 23 80 91

 

7211 29 00 10

 

7211 90 00 11

 

7212 10 10 00

 

7212 10 90 11

 

7212 20 00 11

 

7212 30 00 11

 

7212 40 20 10

 

7212 40 20 91

 

7212 40 80 11

 

7212 50 20 11

 

7212 50 30 11

 

7212 50 40 11

 

7212 50 61 11

 

7212 50 69 11

 

7212 50 90 13

 

7212 60 00 11

 

7212 60 00 91

 

7219 21 10 00

 

7219 21 90 00

 

7219 22 10 00

 

7219 22 90 00

 

7219 23 00 00

 

7219 24 00 00

 

7219 31 00 00

 

7219 32 10 00

 

7219 32 90 00

 

7219 33 10 00

 

7219 33 90 00

 

7219 34 10 00

 

7219 34 90 00

 

7219 35 10 00

 

7219 35 90 00

 

7225 40 12 90

 

7225 40 90 00


ALLEGATO II

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ALLEGATO III

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ALLEGATO IV

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES

SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ

LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER

LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN

PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES

LISTE DES AUTORITES NATIONALES COMPETENTES

ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITA NAZIONALI

VALSTU KOMPETENTO IESTAŽU SARAKSTS

ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS

AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA

LISTA TA' L-AWTORITAJIET KOMPETENTI NAZZJONALI

LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES

LISTA WLAŒCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH

LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES

ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH VNÚTROŠTÁTNYCH ORGÁNOV

SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV

LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA

FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

 

BELGIQUE/BELGIË

Service public fédéral économie, PME, Classes moyennes & énergie

Administration du potentiel économique

Politiques d'accès aux marchés, Services Licences

Rue Général Leman 60

B-1040 Bruxelles

Fax: +32-2-230 83 22

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand & Energie

Bestuur Economisch Potentieel

Markttoegangsbeleid, Dienst Vergunningen

Generaal Lemanstraat 60

B-1040 Brussel

Fax: +32-2-230 83 22

 

EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

EE-15072 Tallinn

Fax: +372-631 36 60

 

ΕΛΛΑΣ

Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών

Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Ροών

Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Fax: +301-328 60 94

 

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

CZ-110 15 Praha 1

Fax: +420-224 21 21 33

 

DANMARK

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Vejlsøvej 29

DK-8600 Silkeborg

Fax: +45-35-46 64 01

 

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, (BAFA)

Frankfurter Strasse 29-35

D-65760 Eschborn 1

Fax: +49-61-969 42 26

 

ITALIA

Ministero delle Attivita Produttive

Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi

Viale America 341

I-00144 Roma

Fax: +39-6-59 93 22 35/59 93 26 36

 

ΚΥΠΡΟΣ

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής

Οδός Ανδρέα Αραούζου Αρ.6

CY-1421 Λευκωσία

Φαξ: +357-22-37 51 20

 

ESPAÑA

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Secretaría General de Comercio Exterior

Subdirección General de Comercio Exterior de Productos Industriales

Paseo de la Castellana 162

E-28046 Madrid

Fax: +34-91-349 38 31

 

FRANCE

SETICE

8, rue de la Tour-des-Dames

F-75436 Paris Cedex 09

Fax: +33-1-55 07 46 69

 

IRELAND

Department of Enterprise, Trade and Employment

Import/Export Licensing, Block C

Earlsfort Centre

Hatch Street

IE-Dublin 2

Fax: +353-1-631 25 62

 

ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Aussenwirtschaftsadministration

Abteilung C2/2

Stubenring 1

A-1011 Wien

Fax: +43-1-7 11 00/83 86

 

POLSKA

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki

Społecznej

Plac Trzech Krzyży 3/5

PL-00-507 Warszawa

Fax: +48-22-693 40 21/693 40 22

 

LATVIJA

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV-1519 Rīga

Fax: +371-728 08 82

 

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Prekybos departamentas

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Fax: +370-5-26 23 974

 

LUXEMBOURG

Ministère des affaires étrangères

Office des licences

BP 113

L-2011 Luxembourg

Fax: +352-46 61 38

 

MAGYARORSZÁG

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

HU-1024 Budapest

Fax: +36-1-336 73 02

 

MALTA

Diviżjoni ghall-Kummerċ

Servizzi Kummerċjali

Lascaris

MT-Valletta CMR02

Fax: +356-25-69 02 99

 

NEDERLAND

Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer

Postbus 30003, Engelse Kamp 2

NL-9700 RD Groningen

Fax: +31-50-523 23 41

 

PORTUGAL

Ministério das Finanças

Direcção Geral das Alfândegas e dos Impostos

Especiais sobre o Consumo

Rua Terreiro do Trigo, Edifício da Alfândega de Lisboa

PT-1140-060 Lisboa

Fax: +351-218 814 261

 

SLOVENIJA

Ministrstvo za gospodarstvo

Področje ekonomskih odnosov s tujino

Kotnikova 5

SI-1000 Ljubljana

Fax: +386-1-478 36 11

 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo hospodárstva SR

Odbor licencií

Mierová 19

SK-827 15 Bratislava 212

Fax: +421-2-43 42 39 19

 

SUOMI

Tullihallitus

PL 512

FIN-00101 Helsinki

Telekopio: +358-20-492 28 52

 

SVERIGE

Kommerskollegium

Box 6803

S-11386 Stockholm

Fax: +46-8-30 67 59

 

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House — West Precinct

Billingham

UK-TS23 2NF

Fax: +44-1642-36 42 69


ALLEGATO V

LIMITI QUANTITATIVI

(tonnellate)

Prodotti

2005

SA. Prodotti laminati piatti

SA1. Arrotolati

57 842

SA1.a. Arrotolati laminati a caldo destinati alla rilaminazione

5 750

SA2. Lamiera pesante

1 278

SA3. Altri prodotti laminati piatti

90 873


31.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 395/20


REGOLAMENTO (CE) N. 2266/2004 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2004

relativa al commercio di determinati prodotti di acciaio tra la Comunità europea e l’Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri e l’Ucraina (1) stabilisce che gli scambi di determinati prodotti di acciaio devono essere subordinati ad un accordo specifico sul regime quantitativo.

(2)

Il precedente accordo bilaterale tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) e il governo dell’Ucraina sul commercio di taluni prodotti di acciaio è scaduto il 31 dicembre 2001.

(3)

Dalla scadenza del trattato CECA la Comunità europea ha ripreso gli obblighi internazionali della CECA. Di conseguenza, le misure relative agli scambi di prodotti siderurgici con i paesi terzi rientrano ora nel campo della politica commerciale comunitaria.

(4)

Dai colloqui preliminari è emerso che entrambe le Parti intendono concludere un nuovo accordo per il 2005 e per gli anni successivi.

(5)

In attesa della firma e dell'entrata in vigore del nuovo accordo, occorrerebbe stabilire i limiti quantitativi per il 2005.

(6)

Poiché le condizioni in base alle quali sono stati fissati i limiti quantitativi per il 2004 sono rimaste immutate, è opportuno fissare i limiti quantitativi per il 2005 allo stesso livello del 2004, tenendo però pienamente conto dell’ampliamento dell’UE.

(7)

Vanno adottate disposizioni per quanto possibile simili onde poter gestire questo regime all’interno della Comunità in modo tale da agevolare l’applicazione del nuovo accordo.

(8)

A tal fine, occorre garantire il controllo dell'origine dei prodotti in questione e l'instaurazione di metodi appropriati di cooperazione amministrativa.

(9)

I prodotti introdotti in una zona franca o importati in regime di deposito doganale, d'importazione temporanea o di perfezionamento attivo (sistema di sospensione) non dovrebbero essere imputati sui limiti fissati per i medesimi prodotti.

(10)

Per un’applicazione effettiva del presente regolamento occorre subordinare l'immissione in libera pratica dei prodotti in questione nella Comunità alla presentazione di una licenza d'importazione comunitaria.

(11)

Per evitare che si superino i limiti quantitativi fissati, occorre definire una procedura di gestione che vieti alle autorità competenti degli Stati membri di rilasciare licenze d'importazione prima di aver ottenuto dalla Commissione la conferma che vi sono ancora quantitativi disponibili nell'ambito del limite quantitativo in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Il presente regolamento si applica, dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, alle importazioni nella Comunità dei prodotti di acciaio elencati nell’allegato I originari dell’Ucraina.

2.   I prodotti di acciaio sono suddivisi in gruppi di prodotti come indicato nell'allegato I.

3.   La classificazione dei prodotti di cui all'allegato I si basa sulla nomenclatura combinata (NC) di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (2).

4.   L'origine dei prodotti di cui al paragrafo 1 viene determinata conformemente alle norme vigenti nella Comunità.

Articolo 2

1.   L'importazione nella Comunità dei prodotti di acciaio di cui all'allegato I, originari dell’Ucraina, è soggetta ai limiti quantitativi fissati nell'allegato V. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui all'allegato I, originari dell’Ucraina, è subordinata alla presentazione di un certificato di origine di cui all'allegato II e di una licenza d'importazione rilasciata dalle autorità degli Stati membri a norma dell'articolo 4.

2.   Al fine di garantire che i quantitativi per i quali vengono rilasciate licenze d'importazione non superino in alcun momento i limiti quantitativi complessivi per ciascun gruppo di prodotti, le autorità competenti elencate nell’allegato IV rilasciano licenze d'importazione solo previa conferma, da parte della Commissione, che vi sono ancora quantitativi disponibili entro i limiti quantitativi per i gruppi di prodotti di acciaio corrispondenti al paese fornitore, per i quali l'importatore o gli importatori hanno presentato domanda alle suddette autorità.

3.   Le importazioni autorizzate vengono imputate sui limiti quantitativi stabiliti per l’anno in cui i prodotti vengono spediti nel paese esportatore. I prodotti si considerano spediti alla data in cui sono stati caricati, per l’esportazione, sul mezzo di trasporto.

Articolo 3

1.   I limiti quantitativi di cui all'allegato V non si applicano ai prodotti introdotti in una zona franca o in un deposito franco oppure importati in regime di deposito doganale, d'importazione temporanea o di perfezionamento attivo (sistema di sospensione).

2.   Se i prodotti di cui al paragrafo 1 vengono successivamente immessi in libera pratica, tali e quali oppure previa lavorazione o trasformazione, si applica l'articolo 2, paragrafo 2 e i prodotti immessi in libera pratica vengono imputati sul limite quantitativo corrispondente fissato nell'allegato V.

Articolo 4

1.   Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, prima di rilasciare le licenze d'importazione le autorità competenti degli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi delle domande di licenza d'importazione, corredate delle licenze di esportazione originali, da esse ricevute. A giro di posta, la Commissione conferma che i quantitativi richiesti sono disponibili per l'importazione nell'ordine cronologico in cui sono state ricevute le notifiche degli Stati membri (secondo il criterio «chi arriva primo ha la precedenza»).

2.   Le richieste incluse nelle notifiche trasmesse alla Commissione sono valide se indicano chiaramente il paese esportatore, il gruppo di prodotti, i quantitativi da importare, il numero della licenza di esportazione, l'anno contingentale e lo Stato membro in cui i prodotti sono destinati ad essere immessi in libera pratica.

3.   Nei limiti del possibile, la Commissione conferma alle autorità l'intero quantitativo indicato nelle richieste notificate per ciascun gruppo di prodotti.

4.   Le autorità competenti avvisano la Commissione subito dopo essere state informate di qualsiasi quantitativo non utilizzato nel periodo di validità della licenza d'importazione. Detti quantitativi non utilizzati sono automaticamente trasferiti nei quantitativi restanti del limite quantitativo comunitario globale per ciascun gruppo di prodotti.

5.   Le notifiche di cui ai paragrafi da 1 a 4 sono comunicate per via elettronica nell'ambito della rete integrata appositamente creata, a meno che cause tecniche di forza maggiore non rendano necessario il ricorso momentaneo ad altri mezzi di comunicazione.

6.   Le licenze d'importazione e i documenti equivalenti sono rilasciati a norma degli articoli 12-16.

7.   Le autorità competenti degli Stati membri notificano alla Commissione qualsiasi annullamento di licenze d'importazione o di documenti equivalenti già rilasciati, nei casi in cui le corrispondenti licenze di esportazione siano state revocate o annullate dalle autorità competenti dell’Ucraina. Tuttavia, se la Commissione o le autorità competenti di uno Stato membro sono state informate dalle autorità competenti dell’Ucraina della revoca o dell'annullamento di una licenza di esportazione dopo che i relativi prodotti sono stati importati nella Comunità, i quantitativi in questione vengono imputati sul limite quantitativo dell'anno durante il quale sono stati spediti i prodotti.

Articolo 5

1.   Qualora alla Commissione risulti che i prodotti elencati nell'allegato I, originari dell’Ucraina, sono stati trasbordati, deviati o importati in altro modo nella Comunità eludendo le disposizioni riguardanti i limiti quantitativi di cui all’articolo 2 e che occorre procedere ai necessari adeguamenti, essa chiede l'avvio di consultazioni al fine di pervenire ad un accordo sul necessario adeguamento dei limiti quantitativi corrispondenti.

2.   In attesa dei risultati delle consultazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione può chiedere all’Ucraina di adottare le misure cautelative necessarie per poter procedere agli adeguamenti dei limiti quantitativi concordati a seguito delle consultazioni suddette.

3.   Se la Comunità e l’Ucraina non giungono ad una soluzione soddisfacente e se la Commissione riscontra un'elusione debitamente comprovata, la Commissione detrae dai limiti quantitativi un volume equivalente di prodotti originari dell’Ucraina.

Articolo 6

1.   È necessaria una licenza di esportazione (rilasciata dalle autorità competenti dell’Ucraina) per tutte le spedizioni di prodotti di acciaio soggetti ai limiti quantitativi di cui all'allegato IV fino a concorrenza dei suddetti limiti.

2.   L'originale della licenza di esportazione deve essere presentato dall'importatore per il rilascio della licenza d'importazione di cui all'articolo 12.

Articolo 7

1.   La licenza di esportazione per i limiti quantitativi è conforme al modello che figura nell'allegato II e attesta, tra l'altro, che il quantitativo di prodotti in questione è stato imputato sul limite quantitativo fissato per il gruppo di prodotti corrispondente.

2.   Ciascuna licenza di esportazione riguarda solo uno dei gruppi di prodotti elencati nell'allegato I.

Articolo 8

Le esportazioni vengono imputate sui limiti quantitativi fissati per l'anno in cui i prodotti oggetto della licenza di esportazione sono stati spediti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3.

Articolo 9

1.   Le licenze di esportazione di cui all'articolo 6 possono comprendere copie supplementari debitamente indicate come tali. Le licenze di esportazione e le copie relative nonché i certificati di origine e le copie relative sono redatti in inglese.

2.   Se i documenti di cui al paragrafo 1 sono compilati a mano, le informazioni devono figurarvi a inchiostro e in stampatello.

3.   Le licenze di esportazione o i documenti equivalenti devono misurare 210 x 297 mm. Si deve utilizzare una carta bianca per scrittura, incollata, non contenente pasta meccanica, di peso non inferiore a 25 g/m2. Ciascuna parte viene stampata su fondo arabescato, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

4.   Le autorità competenti della Comunità accettano soltanto l'originale quale documento valido ai fini dell'importazione ai sensi del presente regolamento.

5.   Ogni licenza di esportazione o documento equivalente deve recare un numero di serie standard, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

6.   Detto numero è composto dai seguenti elementi:

due lettere che indicano il paese esportatore:

UA

=

Ucraina

due lettere che indicano lo Stato membro di destinazione:

BE

=

Belgio

CZ

=

Repubblica ceca

DK

=

Danimarca

DE

=

Germania

EE

=

Estonia

EL

=

Grecia

ES

=

Spagna

FR

=

Francia

IE

=

Irlanda

IT

=

Italia

CY

=

Cipro

LV

=

Lettonia

LT

=

Lituania

LU

=

Lussemburgo

HU

=

Ungheria

MT

=

Malta

NL

=

Paesi Bassi

AT

=

Austria

PL

=

Polonia

PT

=

Portogallo

SI

=

Slovenia

SK

=

Slovacchia

FI

=

Finlandia

SE

=

Svezia

GB

=

Regno Unito,

un numero di una cifra che indica l'anno contingentale, corrispondente all'ultima cifra dell'anno in questione, ad esempio 4 per il 2004;

un numero di due cifre che indica l'ufficio di rilascio nel paese esportatore;

un numero di cinque cifre, da 00001 a 99999, assegnato allo Stato membro di destinazione.

Articolo 10

La licenza di esportazione può essere rilasciata dopo la spedizione dei prodotti a cui si riferiscono. In tal caso, deve recare la dicitura «issued retrospectively».

Articolo 11

In caso di furto, perdita o distruzione di una licenza di esportazione, l'esportatore può rivolgersi alle autorità competenti che hanno rilasciato il documento per ottenere un duplicato sulla base dei documenti di esportazione in loro possesso. I duplicati delle licenze devono recare la dicitura «duplicate».

I duplicati devono recare la data dei rispettivi originali.

Articolo 12

1.   Nella misura in cui la Commissione ha confermato, a norma dell'articolo 4, che il quantitativo richiesto è disponibile entro il limite quantitativo in questione, le autorità competenti degli Stati membri rilasciano una licenza d'importazione entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui l'importatore ha presentato l'originale della licenza di esportazione corrispondente. Ciò deve avvenire al più tardi il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state spedite le merci oggetto della licenza. Le licenze d'importazione vengono rilasciate dalle autorità competenti di un qualsiasi Stato membro, indipendentemente da quello indicato sulla licenza di esportazione, a condizione che la Commissione abbia confermato, a norma dell'articolo 4, che il quantitativo richiesto è disponibile entro il limite quantitativo corrispondente.

2.   Le licenze d’importazione valgono quattro mesi dalla data del rilascio. Su richiesta debitamente motivata dell'importatore, le autorità competenti di uno Stato membro possono prorogarne la validità di un ulteriore periodo non superiore a quattro mesi.

3.   Le licenze d’importazione devono essere redatte utilizzando il modulo che figura nell'allegato III e sono valide in tutto il territorio doganale della Comunità.

4.   La dichiarazione o la richiesta presentata dall'importatore per ottenere la licenza d'importazione deve contenere:

a)

il nome e l'indirizzo completo dell'esportatore;

b)

il nome e l'indirizzo completo dell'importatore;

c)

la denominazione esatta delle merci e il(i) codice(i) TARIC;

d)

il paese d'origine delle merci;

e)

il paese di spedizione;

f)

il gruppo di prodotti e il quantitativo dei prodotti in questione;

g)

il peso netto per ogni voce TARIC;

h)

il valore CIF dei prodotti alla frontiera comunitaria per ogni voce TARIC;

i)

se si tratta di prodotti di seconda scelta o declassati;

j)

se del caso, la data di pagamento e di consegna e una copia della polizza di carico e del contratto d'acquisto;

k)

la data e il numero della licenza di esportazione;

l)

qualsiasi codice interno utilizzato a fini amministrativi;

m)

la data e la firma dell'importatore.

5.   Gli importatori non sono tenuti a importare in un'unica spedizione il quantitativo totale oggetto di una licenza d'importazione.

Articolo 13

La validità delle licenze d’importazione rilasciate dalle autorità degli Stati membri è subordinata alla validità delle licenze di esportazione e ai quantitativi indicati nelle licenze di esportazione rilasciate dalle autorità competenti dell’Ucraina in base alle quali sono state rilasciate le licenze d’importazione.

Articolo 14

Le licenze d’importazione o i documenti equivalenti vengono rilasciati dalle autorità competenti degli Stati membri a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, e senza discriminazioni, a qualsiasi importatore della Comunità, indipendentemente dal luogo in cui è stabilito in quest'ultima, fatta salva l'osservanza delle altre condizioni imposte dalle norme vigenti.

Articolo 15

1.   Se la Commissione constata che i quantitativi totali oggetto delle licenze di esportazione rilasciate dall’Ucraina per un determinato gruppo di prodotti superano il limite quantitativo fissato per detto gruppo di prodotti, alle autorità che rilasciano le licenze negli Stati membri viene comunicato senza indugio di sospendere il rilascio delle licenze d’importazione. In tal caso, si avviano immediatamente consultazioni con la Commissione.

2.   Le autorità competenti di uno Stato membro rifiutano di rilasciare licenze d’importazione per i prodotti originari dell’Ucraina non coperti da licenze di esportazione rilasciate ai sensi degli articoli 6-11.

Articolo 16

1.   I moduli utilizzati dalle autorità competenti degli Stati membri per il rilascio delle licenze d’importazione di cui all'articolo 12 devono essere conformi al modello di licenza d'importazione che figura nell’allegato III.

2.   I moduli delle licenze d'importazione e i loro estratti sono compilati in duplice copia; la prima, denominata «esemplare per il destinatario» e recante il n. 1, è rilasciata al richiedente; la seconda, denominata «esemplare per l'autorità competente» e recante il n. 2, viene conservata dall'autorità che ha rilasciato la licenza. Le autorità competenti possono aggiungere copie supplementari all'esemplare n. 2 per scopi amministrativi.

3.   I moduli sono stampati su carta bianca non contenente pasta meccanica, per scrittura, di peso compreso tra 55 e 65 g/m2. Il formato è di 210 x 297 mm e l'interlinea dattilografata di 4,24 mm (un sesto di pollice); la disposizione dei moduli deve essere rigorosamente rispettata. Le due facce dell'esemplare n. 1, che costituisce la licenza propriamente detta, recano inoltre stampato un fondo arabescato che ne rivela qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

4.   Gli Stati membri provvedono alla stampa dei moduli, che possono essere stampati anche da tipografie riconosciute dallo Stato membro nel quale sono stabilite. In tal caso, ogni modulo deve recare il riferimento a detto riconoscimento dello Stato membro. Su ogni modulo figurano il nome e l'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione.

5.   Al momento del rilascio, le licenze d'importazione e i loro estratti recano un numero assegnato dalle autorità competenti dello Stato membro. Il numero della licenza d'importazione viene comunicato per via elettronica alla Commissione attraverso la rete integrata di cui all'articolo 4.

6.   Le licenze e gli estratti sono redatti nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro nel quale sono stati rilasciati.

7.   Nella casella 10, le autorità competenti indicano il gruppo di prodotti di acciaio corrispondente.

8.   Le sigle degli organismi di rilascio e delle autorità che procedono all'imputazione vengono applicate mediante timbro. Tuttavia, il timbro degli organismi emittenti può essere sostituito da un timbro a secco combinato con lettere e cifre ottenute mediante perforazione o impronta sulla licenza. I quantitativi assegnati sono indicati dall'organismo di rilascio mediante un qualsiasi mezzo non falsificabile, in modo da rendere impossibile l'aggiunta di cifre o indicazioni.

9.   Sul retro degli esemplari n. 1 e 2 figura una casella dove i quantitativi possono essere indicati dalle autorità doganali, una volta espletate le formalità d'importazione, o dalle autorità amministrative competenti all'atto del rilascio degli estratti. Se lo spazio riservato alle imputazioni sulle licenze o sui loro estratti risulta insufficiente, le autorità competenti possono allegare una o più pagine aggiuntive recanti caselle equivalenti a quelle che figurano sul retro degli esemplari n. 1 e 2 delle licenze o degli estratti. Le autorità che procedono all'imputazione devono apporre il timbro in modo che esso si trovi per metà sulla licenza o sull'estratto e per metà sulla pagina aggiuntiva. Se vi è più di una pagina aggiuntiva, deve essere apposto in modo analogo un altro timbro su ciascuna pagina e su quella precedente.

10.   Le licenze d'importazione e gli estratti rilasciati, nonché le indicazioni e i visti apposti dalle autorità di uno Stato membro, hanno, in ciascuno degli altri Stati membri, gli stessi effetti giuridici dei documenti rilasciati, nonché delle indicazioni e dei visti apposti dalle autorità di detti Stati membri.

11.   In caso di assoluta necessità, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono richiedere la traduzione del contenuto delle licenze o degli estratti nella loro lingua ufficiale o in una delle loro lingue ufficiali.

Articolo 17

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

P. VAN GEEL


(1)  GU L 49 del 19.2.1998, pag. 3.

(2)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1989/2004 della Commissione (GU L 344 del 20.11.2004, pag. 5).


ALLEGATO I

SA Prodotti laminati piatti

SA1. (Arrotolati)

 

7208 10 00 00

 

7208 25 00 00

 

7208 26 00 00

 

7208 27 00 00

 

7208 36 00 00

 

7208 37 00 10

 

7208 37 00 90

 

7208 38 00 10

 

7208 38 00 90

 

7208 39 00 10

 

7208 39 00 90

 

7211 14 00 10

 

7211 19 00 10

 

7219 11 00 00

 

7219 12 10 00

 

7219 12 90 00

 

7219 13 10 00

 

7219 13 90 00

 

7219 14 10 00

 

7219 14 90 00

 

7225 20 00 10

 

7225 30 10 00

 

7225 30 90 00

SA2. (Lamiera pressata)

 

7208 40 00 10

 

7208 51 20 10

 

7208 51 20 91

 

7208 51 20 93

 

7208 51 20 97

 

7208 51 20 98

 

7208 51 91 10

 

7208 51 91 90

 

7208 51 98 10

 

7208 51 98 91

 

7208 51 98 99

 

7208 52 91 10

 

7208 52 91 90

 

7208 52 10 00

 

7208 52 99 00

 

7208 53 10 00

 

7211 13 00 00

 

7225 40 12 30

 

7225 40 40 00

 

7225 40 60 00

 

7225 99 00 10

SA3. (Altri prodotti laminati piatti)

 

7208 40 00 90

 

7208 53 90 00

 

7208 54 00 00

 

7208 90 00 10

 

7209 15 00 00

 

7209 16 10 00

 

7209 16 90 00

 

7209 17 10 00

 

7209 17 90 00

 

7209 18 10 00

 

7209 18 91 00

 

7209 18 99 00

 

7209 25 00 00

 

7209 26 10 00

 

7209 26 90 00

 

7209 27 10 00

 

7209 27 90 00

 

7209 28 10 00

 

7209 28 90 00

 

7209 90 00 10

 

7210 11 00 10

 

7210 12 20 10

 

7210 12 80 10

 

7210 20 00 10

 

7210 30 00 10

 

7210 41 00 10

 

7210 49 00 10

 

7210 50 00 10

 

7210 61 00 10

 

7210 69 00 10

 

7210 70 10 10

 

7210 70 80 10

 

7210 90 30 10

 

7210 90 40 10

 

7210 90 80 91

 

7211 14 00 90

 

7211 19 00 90

 

7211 23 20 10

 

7211 23 30 10

 

7211 23 30 91

 

7211 23 80 10

 

7211 23 80 91

 

7211 29 00 10

 

7211 90 00 11

 

7212 10 10 00

 

7212 10 90 11

 

7212 20 00 11

 

7212 30 00 11

 

7212 40 20 10

 

7212 40 20 91

 

7212 40 80 11

 

7212 50 20 11

 

7212 50 30 11

 

7212 50 40 11

 

7212 50 61 11

 

7212 50 69 11

 

7212 50 90 13

 

7212 60 00 11

 

7212 60 00 91

 

7219 21 10 00

 

7219 21 90 00

 

7219 22 10 00

 

7219 22 90 00

 

7219 23 00 00

 

7219 24 00 00

 

7219 31 00 00

 

7219 32 10 00

 

7219 32 90 00

 

7219 33 10 00

 

7219 33 90 00

 

7219 34 10 00

 

7219 34 90 00

 

7219 35 10 00

 

7219 35 90 00

 

7225 40 12 90

 

7225 40 90 00

SB Prodotti lunghi

SB1. (Barre)

 

7207 19 80 10

 

7207 20 80 10

 

7216 31 10 10

 

7216 31 10 90

 

7216 31 90 00

 

7216 32 11 00

 

7216 32 19 00

 

7216 32 91 00

 

7216 32 99 00

 

7216 33 10 00

 

7216 33 90 00

SB2. (Vergella)

 

7213 10 00 00

 

7213 20 00 00

 

7213 91 10 00

 

7213 91 20 00

 

7213 91 41 00

 

7213 91 49 00

 

7213 91 70 00

 

7213 91 90 00

 

7213 99 10 00

 

7213 99 90 00

 

7221 00 10 00

 

7221 00 90 00

 

7227 10 00 00

 

7227 20 00 00

 

7227 90 10 00

 

7227 90 50 00

 

7227 90 95 00

SB3. (Altri prodotti lunghi)

 

7207 19 12 10

 

7207 19 12 91

 

7207 19 12 99

 

7207 20 52 00

 

7214 20 00 00

 

7214 30 00 00

 

7214 91 10 00

 

7214 91 90 00

 

7214 99 10 00

 

7214 99 31 00

 

7214 99 39 00

 

7214 99 50 00

 

7214 99 71 10

 

7214 99 71 90

 

7214 99 79 10

 

7214 99 79 90

 

7214 99 95 10

 

7214 99 95 90

 

7215 90 00 10

 

7216 10 00 00

 

7216 21 00 00

 

7216 22 00 00

 

7216 40 10 00

 

7216 40 90 00

 

7216 50 10 00

 

7216 50 91 00

 

7216 50 99 00

 

7216 99 00 10

 

7218 99 20 00

 

7222 11 11 00

 

7222 11 19 00

 

7222 11 81 10

 

7222 11 81 90

 

7222 11 89 10

 

7222 11 89 90

 

7222 19 10 00

 

7222 19 90 00

 

7222 30 97 10

 

7222 40 10 00

 

7222 40 90 10

 

7224 90 02 89

 

7224 90 31 00

 

7224 90 38 00

 

7228 10 20 00

 

7228 20 10 10

 

7228 20 10 91

 

7228 20 91 10

 

7228 20 91 90

 

7228 30 20 00

 

7228 30 41 00

 

7228 30 49 00

 

7228 30 61 00

 

7228 30 69 00

 

7228 30 70 00

 

7228 30 89 00

 

7228 60 20 10

 

7228 60 80 10

 

7228 70 10 00

 

7228 70 90 10

 

7228 80 00 10

 

7228 80 00 90

 

7301 10 00 00


ALLEGATO II

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ALLEGATO III

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ALLEGATO IV

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES

SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ

LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER

LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN

PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES

LISTE DES AUTORITES NATIONALES COMPETENTES

ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITA NAZIONALI

VALSTU KOMPETENTO IESTAŽU SARAKSTS

ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS

AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA

LISTA TA' L-AWTORITAJIET KOMPETENTI NAZZJONALI

LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES

LISTA WLAŒCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH

LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES

ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH VNÚTROŠTÁTNYCH ORGÁNOV

SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV

LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA

FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

 

BELGIQUE/BELGIË

Service public fédéral économie, PME, Classes moyennes & énergie

Administration du potentiel économique

Politiques d'accès aux marchés, Services Licences

Rue Général Leman 60

B-1040 Bruxelles

Fax: +32-2-230 83 22

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand & Energie

Bestuur Economisch Potentieel

Markttoegangsbeleid, Dienst Vergunningen

Generaal Lemanstraat 60

B-1040 Brussel

Fax: +32-2-230 83 22

 

EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

EE-15072 Tallinn

Fax: +372-631 36 60

 

ΕΛΛΑΣ

Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών

Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Ροών

Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Fax: +301-328 60 94

 

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

CZ-110 15 Praha 1

Fax: +420-224 21 21 33

 

DANMARK

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Vejlsøvej 29

DK-8600 Silkeborg

Fax: +45-35-46 64 01

 

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, (BAFA)

Frankfurter Strasse 29-35

D-65760 Eschborn 1

Fax: +49-61-969 42 26

 

ITALIA

Ministero delle Attivita Produttive

Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi

Viale America 341

I-00144 Roma

Fax: +39-6-59 93 22 35/59 93 26 36

 

ΚΥΠΡΟΣ

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής

Οδός Ανδρέα Αραούζου Αρ.6

CY-1421 Λευκωσία

Φαξ: +357-22-37 51 20

 

ESPAÑA

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Secretaría General de Comercio Exterior

Subdirección General de Comercio Exterior de Productos Industriales

Paseo de la Castellana 162

E-28046 Madrid

Fax: +34-91-349 38 31

 

FRANCE

SETICE

8, rue de la Tour-des-Dames

F-75436 Paris Cedex 09

Fax: +33-1-55 07 46 69

 

IRELAND

Department of Enterprise, Trade and Employment

Import/Export Licensing, Block C

Earlsfort Centre

Hatch Street

IE-Dublin 2

Fax: +353-1-631 25 62

 

ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Aussenwirtschaftsadministration

Abteilung C2/2

Stubenring 1

A-1011 Wien

Fax: +43-1-7 11 00/83 86

 

POLSKA

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki

Społecznej

Plac Trzech Krzyży 3/5

PL-00-507 Warszawa

Fax: +48-22-693 40 21/693 40 22

 

LATVIJA

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV-1519 Rīga

Fax: +371-728 08 82

 

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Prekybos departamentas

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Fax: +370-5-26 23 974

 

LUXEMBOURG

Ministère des affaires étrangères

Office des licences

BP 113

L-2011 Luxembourg

Fax: +352-46 61 38

 

MAGYARORSZÁG

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

HU-1024 Budapest

Fax: +36-1-336 73 02

 

MALTA

Diviżjoni ghall-Kummerċ

Servizzi Kummerċjali

Lascaris

MT-Valletta CMR02

Fax: +356-25-69 02 99

 

NEDERLAND

Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer

Postbus 30003, Engelse Kamp 2

NL-9700 RD Groningen

Fax: +31-50-523 23 41

 

PORTUGAL

Ministério das Finanças

Direcção Geral das Alfândegas e dos Impostos

Especiais sobre o Consumo

Rua Terreiro do Trigo, Edifício da Alfândega de Lisboa

PT-1140-060 Lisboa

Fax: +351-218 814 261

 

SLOVENIJA

Ministrstvo za gospodarstvo

Področje ekonomskih odnosov s tujino

Kotnikova 5

SI-1000 Ljubljana

Fax: +386-1-478 36 11

 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo hospodárstva SR

Odbor licencií

Mierová 19

SK-827 15 Bratislava 212

Fax: +421-2-43 42 39 19

 

SUOMI

Tullihallitus

PL 512

FIN-00101 Helsinki

Telekopio: +358-20-492 28 52

 

SVERIGE

Kommerskollegium

Box 6803

S-11386 Stockholm

Fax: +46-8-30 67 59

 

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House — West Precinct

Billingham

UK-TS23 2NF

Fax: +44-1642-36 42 69


ALLEGATO V

LIMITI QUANTITATIVI

(tonnellate)

Prodotti

2005

SA. Prodotti laminati piatti

SA1. Arrotolati

83 460

SA2. Lamiera pesante

263 434

SA3. Altri prodotti laminati piatti

96 950

SB. Prodotti lunghi

SB1. Barre

17 430

SB2. Vergella

81 790

SB3. Altri prodotti lunghi

160 006


31.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 395/38


REGOLAMENTO (CE) N. 2267/2004 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2004

relativo al commercio di determinati prodotti di acciaio tra la Comunità europea e la Federazione russa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra (1), stabilisce che gli scambi di determinati prodotti di acciaio devono essere disciplinati da un accordo specifico sul regime quantitativo.

(2)

L’attuale accordo bilaterale tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) e il governo della Federazione russa sul commercio di taluni prodotti di acciaio (2), concluso il 9 luglio 2002, scade il 31 dicembre 2004.

(3)

Dalla scadenza del trattato CECA la Comunità europea ha ripreso gli obblighi internazionali della CECA. Di conseguenza, le misure relative agli scambi di prodotti di acciaio con i paesi terzi rientrano ora nel campo della politica commerciale comunitaria.

(4)

Dai colloqui preliminari è emerso che entrambe le Parti intendono concludere un nuovo accordo per il 2005 e per gli anni successivi.

(5)

In attesa della firma e dell'entrata in vigore del nuovo accordo, occorrerebbe stabilire i limiti quantitativi per il 2005.

(6)

Poiché le condizioni in base alle quali sono stati fissati i limiti quantitativi per il 2004 sono rimaste immutate, è opportuno fissare i limiti quantitativi per il 2005 allo stesso livello del 2004, tenendo però pienamente conto dell’ampliamento dell’UE.

(7)

Vanno adottate disposizioni per quanto possibile simili onde poter gestire questo regime all’interno della Comunità in modo tale da agevolare l’applicazione del nuovo accordo.

(8)

A tal fine, occorre garantire il controllo dell'origine dei prodotti in questione e l'instaurazione di metodi appropriati di cooperazione amministrativa.

(9)

I prodotti introdotti in una zona franca o importati in regime di deposito doganale, d'importazione temporanea o di perfezionamento attivo (sistema di sospensione) non dovrebbero essere imputati sui limiti fissati per i medesimi prodotti.

(10)

Per un’applicazione effettiva del presente regolamento occorre subordinare l'immissione in libera pratica dei prodotti in questione nella Comunità alla presentazione di una licenza d'importazione comunitaria.

(11)

Per evitare che si superino i limiti quantitativi fissati, occorre definire una procedura di gestione che vieti alle autorità competenti degli Stati membri di rilasciare licenze d'importazione prima di aver ottenuto dalla Commissione la conferma che vi sono ancora quantitativi disponibili nell'ambito del limite quantitativo in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Il presente regolamento si applica, dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, alle importazioni nella Comunità dei prodotti di acciaio elencati nell’allegato I, originari della Federazione russa.

2.   I prodotti di acciaio sono suddivisi in gruppi di prodotti come indicato nell'allegato I.

3.   La classificazione dei prodotti di cui all'allegato I si basa sulla nomenclatura combinata (NC) di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (3).

4.   L'origine dei prodotti di cui al paragrafo 1 viene determinata conformemente alle norme vigenti nella Comunità.

Articolo 2

1.   L'importazione nella Comunità dei prodotti di acciaio di cui all'allegato I, originari della Federazione russa, è soggetta ai limiti quantitativi fissati nell'allegato V. L'immissione in libera pratica nella Comunità di detti prodotti è subordinata alla presentazione di un certificato di origine di cui all'allegato II e di una licenza d'importazione rilasciata dalle autorità degli Stati membri a norma dell'articolo 4.

2.   Al fine di garantire che i quantitativi per i quali vengono rilasciate licenze d'importazione non superino in alcun momento i limiti quantitativi complessivi per ciascun gruppo di prodotti, le autorità competenti elencate nell’allegato IV rilasciano licenze d'importazione solo previa conferma, da parte della Commissione, che vi sono ancora quantitativi disponibili entro i limiti quantitativi per i gruppi di prodotti di acciaio corrispondenti al paese fornitore, per i quali l'importatore o gli importatori hanno presentato domanda alle suddette autorità.

3.   Le importazioni autorizzate vengono imputate sui limiti quantitativi stabiliti per l’anno in cui i prodotti vengono spediti nel paese esportatore. I prodotti si considerano spediti alla data in cui sono stati caricati, per l’esportazione, sul mezzo di trasporto.

Articolo 3

1.   I limiti quantitativi di cui all'allegato V non si applicano ai prodotti introdotti in una zona franca o in un deposito franco oppure importati in regime di deposito doganale, d'importazione temporanea o di perfezionamento attivo (sistema di sospensione).

2.   Se i prodotti di cui al paragrafo 1 vengono successivamente immessi in libera pratica, tali e quali oppure previa lavorazione o trasformazione, si applica l'articolo 2, paragrafo 2 e i prodotti immessi in libera pratica vengono imputati sul limite quantitativo corrispondente fissato nell'allegato V.

Articolo 4

1.   Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, prima di rilasciare le licenze d'importazione le autorità competenti degli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi delle domande di licenze d'importazione, corredate delle licenze di esportazione originali, da esse ricevute. A giro di posta, la Commissione notifica se i quantitativi richiesti sono disponibili per l'importazione nell'ordine cronologico in cui sono state ricevute le notifiche degli Stati membri (secondo il criterio «chi arriva primo ha la precedenza»).

2.   Le richieste incluse nelle notifiche trasmesse alla Commissione sono valide se indicano chiaramente il paese esportatore, il codice del prodotto di cui trattasi, i quantitativi da importare, il numero della licenza di esportazione, l'anno contingentale e lo Stato membro in cui i prodotti sono destinati ad essere immessi in libera pratica.

3.   Nei limiti del possibile, la Commissione conferma alle autorità l'intero quantitativo indicato nelle richieste notificate per ciascun gruppo di prodotti.

4.   Le autorità competenti avvisano la Commissione subito dopo essere state informate di qualsiasi quantitativo non utilizzato nel periodo di validità della licenza d'importazione. Detti quantitativi non utilizzati sono automaticamente trasferiti nei quantitativi restanti del limite quantitativo comunitario globale per ciascun gruppo di prodotti.

5.   Le notifiche di cui ai paragrafi da 1 a 4 sono comunicate per via elettronica nell'ambito della rete integrata appositamente creata, a meno che cause tecniche di forza maggiore non rendano necessario il ricorso momentaneo ad altri mezzi di comunicazione.

6.   Le licenze d'importazione e i documenti equivalenti sono rilasciati a norma degli articoli da 12 a 16.

7.   Le autorità competenti degli Stati membri notificano alla Commissione qualsiasi annullamento di licenze d'importazione o di documenti equivalenti già rilasciati, nei casi in cui le corrispondenti licenze di esportazione siano state revocate o annullate dalle autorità competenti della Federazione russa. Tuttavia, se la Commissione o le autorità competenti di uno Stato membro sono state informate dalle autorità competenti della Federazione russa della revoca o dell'annullamento di una licenza di esportazione dopo che i relativi prodotti sono stati importati nella Comunità, i quantitativi in questione vengono imputati sul limite quantitativo dell'anno durante il quale sono stati spediti i prodotti.

Articolo 5

1.   Qualora alla Commissione risulti che i prodotti elencati nell'allegato I, originari della Federazione russa, sono stati trasbordati, deviati o importati in altro modo nella Comunità eludendo le disposizioni riguardanti i limiti quantitativi di cui all’articolo 2 e che occorre procedere ai necessari adeguamenti, essa chiede l'avvio di consultazioni al fine di pervenire ad un accordo sul necessario adeguamento dei limiti quantitativi corrispondenti.

2.   In attesa dei risultati delle consultazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione può chiedere alla Federazione russa di adottare le misure cautelative necessarie per poter procedere agli adeguamenti dei limiti quantitativi concordati a seguito delle consultazioni suddette.

3.   Se la Comunità e la Federazione russa non giungono ad una soluzione soddisfacente e se la Commissione riscontra un'elusione debitamente comprovata, la Commissione detrae dai limiti quantitativi un volume equivalente di prodotti originari della Federazione russa.

Articolo 6

1.   È necessaria una licenza di esportazione (rilasciata dalle autorità competenti della Federazione russa) per tutte le spedizioni di prodotti di acciaio soggetti ai limiti quantitativi di cui all'allegato IV fino a concorrenza dei suddetti limiti.

2.   L'originale della licenza di esportazione deve essere presentato dall'importatore per il rilascio della licenza d'importazione di cui all'articolo 12.

Articolo 7

1.   La licenza di esportazione per i limiti quantitativi è conforme al modello che figura nell'allegato II e attesta, tra l'altro, che il quantitativo di prodotti in questione è stato imputato sul limite quantitativo fissato per il gruppo di prodotti corrispondente.

2.   Ciascuna licenza di esportazione riguarda solo uno dei gruppi di prodotti elencati nell'allegato I.

Articolo 8

Le esportazioni vengono imputate sui limiti quantitativi fissati per l'anno in cui i prodotti oggetto della licenza di esportazione sono stati spediti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3.

Articolo 9

1.   Le licenze di esportazione di cui all'articolo 6 possono comprendere copie supplementari debitamente indicate come tali. Le licenze di esportazione e le copie relative nonché i certificati di origine e le copie relative sono redatti in inglese.

2.   Se i documenti di cui al paragrafo 1 sono compilati a mano, le informazioni devono figurarvi a inchiostro e in stampatello.

3.   Le licenze di esportazione o i documenti equivalenti devono misurare 210 x 297 mm. Si deve utilizzare una carta bianca per scrittura, incollata, non contenente pasta meccanica, di peso non inferiore a 25 g/m2. Ciascuna parte viene stampata su fondo arabescato, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

4.   Le autorità competenti della Comunità accettano soltanto l'originale quale documento valido ai fini dell'importazione ai sensi del presente regolamento.

5.   Ogni licenza di esportazione o documento equivalente deve recare un numero di serie standard, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo. Detto numero è composto dai seguenti elementi:

due lettere che indicano il paese esportatore:

RU

=

Federazione russa

due lettere che indicano lo Stato membro di destinazione:

BE

=

Belgio

CZ

=

Repubblica ceca

DK

=

Danimarca

DE

=

Germania

EE

=

Estonia

EL

=

Grecia

ES

=

Spagna

FR

=

Francia

IE

=

Irlanda

IT

=

Italia

CY

=

Cipro

LV

=

Lettonia

LT

=

Lituania

LU

=

Lussemburgo

HU

=

Ungheria

MT

=

Malta

NL

=

Paesi Bassi

AT

=

Austria

PL

=

Polonia

PT

=

Portogallo

SI

=

Slovenia

SK

=

Slovacchia

FI

=

Finlandia

SE

=

Svezia

GB

=

Regno Unito,

numero di una cifra che indica l'anno contingentale, corrispondente all'ultima cifra dell'anno in questione, ad esempio «4» per il 2004;

numero di due cifre che indica l'ufficio di rilascio nel paese esportatore;

numero di cinque cifre, da 00001 a 99999, assegnato allo Stato membro di destinazione.

Articolo 10

La licenza di esportazione può essere rilasciata dopo la spedizione dei prodotti a cui si riferiscono. In tal caso, la licenza deve recare la dicitura «issued retrospectively».

Articolo 11

In caso di furto, perdita o distruzione di una licenza di esportazione, l'esportatore può rivolgersi alle autorità competenti che hanno rilasciato la licenza per ottenere un duplicato sulla base dei documenti di esportazione in loro possesso. I duplicati delle licenze devono recare la dicitura «duplicate».

I duplicati devono recare la data dei rispettivi originali.

Articolo 12

1.   Nella misura in cui la Commissione ha confermato, a norma dell'articolo 4, che il quantitativo richiesto è disponibile entro il limite quantitativo in questione, le autorità competenti degli Stati membri rilasciano una licenza d'importazione entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui l'importatore ha presentato l'originale della licenza di esportazione corrispondente. Ciò deve avvenire al più tardi il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state spedite le merci oggetto della licenza. Le licenze d'importazione vengono rilasciate dalle autorità competenti di un qualsiasi Stato membro, indipendentemente da quello indicato sulla licenza di esportazione, a condizione che la Commissione abbia confermato, a norma dell'articolo 4, che il quantitativo richiesto è disponibile entro il limite quantitativo corrispondente.

2.   Le licenze d’importazione valgono quattro mesi dalla data del rilascio. Su richiesta debitamente motivata dell'importatore, le autorità competenti di uno Stato membro possono prorogarne la validità di un ulteriore periodo non superiore a quattro mesi.

3.   Le licenze d’importazione devono essere redatte utilizzando il modulo che figura nell'allegato III e sono valide in tutto il territorio doganale della Comunità.

4.   La dichiarazione o la richiesta presentata dall'importatore per ottenere la licenza d'importazione deve contenere:

a)

il nome e l'indirizzo completo dell'esportatore;

b)

il nome e l'indirizzo completo dell'importatore;

c)

la denominazione esatta delle merci e il(i) codice(i) TARIC;

d)

il paese d'origine delle merci;

e)

il paese di spedizione;

f)

il gruppo di prodotti e il quantitativo dei prodotti in questione;

g)

il peso netto per ogni voce TARIC;

h)

il valore CIF dei prodotti alla frontiera comunitaria per ogni voce TARIC;

i)

se si tratta di prodotti di seconda scelta o declassati;

j)

se del caso, la data di pagamento e di consegna e una copia della polizza di carico e del contratto d'acquisto;

k)

la data e il numero della licenza di esportazione;

l)

qualsiasi codice interno utilizzato a fini amministrativi;

m)

la data e la firma dell'importatore.

5.   Gli importatori non sono tenuti a importare in un'unica spedizione il quantitativo totale oggetto di una licenza d'importazione.

Articolo 13

La validità delle licenze d’importazione rilasciate dalle autorità degli Stati membri è subordinata alla validità delle licenze di esportazione e ai quantitativi indicati nelle licenze di esportazione rilasciate dalle autorità competenti della Federazione russa in base alle quali sono state rilasciate le licenze d’importazione.

Articolo 14

Le licenze d’importazione o i documenti equivalenti vengono rilasciati dalle autorità competenti degli Stati membri a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, e senza discriminazioni, a qualsiasi importatore della Comunità, indipendentemente dal luogo in cui è stabilito nella Comunità, fatta salva l'osservanza delle altre condizioni imposte dalle norme vigenti.

Articolo 15

1.   Se la Commissione constata che i quantitativi totali oggetto delle licenze di esportazione rilasciate dalla Federazione russa per un determinato gruppo di prodotti superano il limite quantitativo fissato per detto gruppo di prodotti, alle autorità che rilasciano le licenze negli Stati membri viene comunicato senza indugio di sospendere il rilascio delle licenze d’importazione. In tal caso, si avviano immediatamente consultazioni con la Commissione.

2.   Le autorità competenti di uno Stato membro rifiutano di rilasciare licenze d’importazione per i prodotti originari della Federazione russa non coperti da licenze di esportazione rilasciate ai sensi degli articoli da 6 a 11.

Articolo 16

1.   I moduli utilizzati dalle autorità competenti degli Stati membri per il rilascio delle licenze d’importazione di cui all'articolo 12 devono essere conformi al modello di licenza d'importazione che figura nell’allegato III.

2.   I moduli delle licenze d'importazione e i loro estratti sono compilati in duplice copia; la prima, denominata «esemplare per il destinatario» e recante il n. 1, è rilasciata al richiedente; la seconda, denominata «esemplare per l'autorità competente» e recante il n. 2, viene conservata dall'autorità che ha rilasciato la licenza. Le autorità competenti possono aggiungere copie supplementari all'esemplare n. 2 per scopi amministrativi.

3.   I moduli sono stampati su carta bianca non contenente pasta meccanica, per scrittura, di peso compreso tra 55 e 65 g/m2. Il formato è di 210 x 297 mm e l'interlinea dattilografata di 4,24 mm (un sesto di pollice); la disposizione dei moduli deve essere rigorosamente rispettata. Le due facce dell'esemplare n. 1, che costituisce la licenza propriamente detta, recano inoltre stampato un fondo arabescato che ne rivela qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

4.   Gli Stati membri provvedono alla stampa dei moduli, che possono essere stampati anche da tipografie riconosciute dallo Stato membro nel quale sono stabilite. In tal caso, ogni modulo deve recare il riferimento a detto riconoscimento dello Stato membro. Su ogni modulo figurano il nome e l'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione.

5.   Al momento del rilascio, le licenze d'importazione e i loro estratti recano un numero assegnato dalle autorità competenti dello Stato membro. Il numero della licenza d'importazione viene comunicato per via elettronica alla Commissione attraverso la rete integrata di cui all'articolo 4.

6.   Le licenze e gli estratti sono redatti nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro nel quale sono stati rilasciati.

7.   Nella casella 10, le autorità competenti indicano il gruppo di prodotti di acciaio corrispondente.

8.   Le sigle degli organismi di rilascio e delle autorità che procedono all'imputazione vengono applicate mediante timbro. Tuttavia, il timbro degli organismi emittenti può essere sostituito da un timbro a secco combinato con lettere e cifre ottenute mediante perforazione o impronta sulla licenza. I quantitativi assegnati sono indicati dall'organismo di rilascio mediante un qualsiasi mezzo non falsificabile, in modo da rendere impossibile l'aggiunta di cifre o indicazioni.

9.   Sul retro degli esemplari n. 1 e 2 figura una casella dove i quantitativi possono essere indicati dalle autorità doganali, una volta espletate le formalità d'importazione, o dalle autorità amministrative competenti all'atto del rilascio degli estratti. Se lo spazio riservato alle imputazioni sulle licenze o sui loro estratti risulta insufficiente, le autorità competenti possono allegare una o più pagine aggiuntive recanti caselle equivalenti a quelle che figurano sul retro degli esemplari n. 1 e 2 delle licenze o degli estratti. Le autorità che procedono all'imputazione devono apporre il timbro in modo che esso si trovi per metà sulla licenza o sull'estratto e per metà sulla pagina aggiuntiva. Se vi è più di una pagina aggiuntiva, deve essere apposto in modo analogo un altro timbro su ciascuna pagina e su quella precedente.

10.   Le licenze d'importazione e gli estratti rilasciati, nonché le indicazioni e i visti apposti dalle autorità di uno Stato membro, hanno, in ciascuno degli altri Stati membri, gli stessi effetti giuridici dei documenti rilasciati, nonché delle indicazioni e dei visti apposti dalle autorità di detti Stati membri.

11.   In caso di assoluta necessità, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono richiedere la traduzione del contenuto delle licenze o degli estratti nella loro lingua ufficiale o in una delle loro lingue ufficiali.

Articolo 17

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

P. VAN GEEL


(1)  GU L 327 del 28.11.1997, pag. 3.

(2)  GU L 195 del 24.7.2002, pag. 54.

(3)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1989/2004 della Commissione (GU L 344 del 20.11.2004, pag. 5).


ALLEGATO I

SA Prodotti laminati piatti

SA1. Arrotolati

 

7208 10 00 00

 

7208 25 00 00

 

7208 26 00 00

 

7208 27 00 00

 

7208 36 00 00

 

7208 37 00 90

 

7208 38 00 90

 

7208 39 00 90

 

7211 14 00 10

 

7211 19 00 10

 

7219 11 00 00

 

7219 12 10 00

 

7219 12 90 00

 

7219 13 10 00

 

7219 13 90 00

 

7219 14 10 00

 

7219 14 90 00

 

7225 20 00 10

 

7225 30 10 00

 

7225 30 90 00

SA1a. Arrotolati laminati a caldo destinati alla rilaminazione

 

7208 37 00 10

 

7208 38 00 10

 

7208 39 00 10

SA2. Lamiera pesante

 

7208 40 00 10

 

7208 51 20 10

 

7208 51 20 91

 

7208 51 20 93

 

7208 51 20 97

 

7208 51 20 98

 

7208 51 91 10

 

7208 51 91 90

 

7208 51 98 10

 

7208 51 98 91

 

7208 51 98 99

 

7208 52 91 10

 

7208 52 91 90

 

7208 52 10 00

 

7208 52 99 00

 

7208 53 10 00

 

7211 13 00 00

SA3. Altri prodotti laminati piatti

 

7208 40 00 90

 

7208 53 90 00

 

7208 54 00 00

 

7208 90 00 10

 

7209 15 00 00

 

7209 16 10 00

 

7209 16 90 00

 

7209 17 10 00

 

7209 17 90 00

 

7209 18 10 00

 

7209 18 91 00

 

7209 18 99 00

 

7209 25 00 00

 

7209 26 10 00

 

7209 26 90 00

 

7209 27 10 00

 

7209 27 90 00

 

7209 28 10 00

 

7209 28 90 00

 

7209 90 00 10

 

7210 11 00 10

 

7210 12 20 10

 

7210 12 80 10

 

7210 20 00 10

 

7210 30 00 10

 

7210 41 00 10

 

7210 49 00 10

 

7210 50 00 10

 

7210 61 00 10

 

7210 69 00 10

 

7210 70 10 10

 

7210 70 80 10

 

7210 90 30 10

 

7210 90 40 10

 

7210 90 80 91

 

7211 14 00 90

 

7211 19 00 90

 

7211 23 30 91

 

7211 23 80 91

 

7211 29 00 10

 

7211 90 00 11

 

7212 10 10 00

 

7212 10 90 11

 

7212 20 00 11

 

7212 30 00 11

 

7212 40 20 10

 

7212 40 20 91

 

7212 40 80 11

 

7212 50 20 11

 

7212 50 30 11

 

7212 50 40 11

 

7212 50 61 11

 

7212 50 69 11

 

7212 50 90 13

 

7212 60 00 11

 

7212 60 00 91

 

7219 21 10 00

 

7219 21 90 00

 

7219 22 10 00

 

7219 22 90 00

 

7219 23 00 00

 

7219 24 00 00

 

7219 31 00 00

 

7219 32 10 00

 

7219 32 90 00

 

7219 33 10 00

 

7219 33 90 00

 

7219 34 10 00

 

7219 34 90 00

 

7219 35 10 00

 

7219 35 90 00

 

7225 40 12 90

 

7225 40 90 00

SA4. Prodotti legati

 

7226 20 00 10

 

7226 91 20 00

 

7226 91 91 00

 

7226 91 99 00

 

7226 99 00 10

SA5. Lamiere quarto legate

 

7225 40 12 30

 

7225 40 40 00

 

7225 40 60 00

 

7225 99 00 10

SA6. Fogli laminati a freddo e rivestiti legati

 

7225 50 00 00

 

7225 91 00 10

 

7225 92 00 10

 

7226 92 00 10

SB Prodotti lunghi

SB1. Barre

 

7207 19 80 10

 

7207 20 80 10

 

7216 31 10 10

 

7216 31 10 90

 

7216 31 90 00

 

7216 32 11 00

 

7216 32 19 00

 

7216 32 91 00

 

7216 32 99 00

 

7216 33 10 00

 

7216 33 90 00

SB2. Vergella

 

7213 10 00 00

 

7213 20 00 00

 

7213 91 10 00

 

7213 91 20 00

 

7213 91 41 00

 

7213 91 49 00

 

7213 91 70 00

 

7213 91 90 00

 

7213 99 10 00

 

7213 99 90 00

 

7221 00 10 00

 

7221 00 90 00

 

7227 10 00 00

 

7227 20 00 00

 

7227 90 10 00

 

7227 90 50 00

 

7227 90 95 00

SB3. Altri prodotti lunghi

 

7207 19 12 10

 

7207 19 12 91

 

7207 19 12 99

 

7207 20 52 00

 

7214 20 00 00

 

7214 30 00 00

 

7214 91 10 00

 

7214 91 90 00

 

7214 99 10 00

 

7214 99 31 00

 

7214 99 39 00

 

7214 99 50 00

 

7214 99 71 10

 

7214 99 71 90

 

7214 99 79 10

 

7214 99 79 90

 

7214 99 95 10

 

7214 99 95 90

 

7215 90 00 10

 

7216 10 00 00

 

7216 21 00 00

 

7216 22 00 00

 

7216 40 10 00

 

7216 40 90 00

 

7216 50 10 00

 

7216 50 91 00

 

7216 50 99 00

 

7216 99 00 10

 

7218 99 20 00

 

7222 11 11 00

 

7222 11 19 00

 

7222 11 81 10

 

7222 11 81 90

 

7222 11 89 10

 

7222 11 89 90

 

7222 19 10 00

 

7222 19 90 00

 

7222 30 97 10

 

7222 40 10 00

 

7222 40 90 10

 

7224 90 02 89

 

7224 90 31 00

 

7224 90 38 00

 

7228 10 20 00

 

7228 20 10 10

 

7228 20 10 91

 

7228 20 91 10

 

7228 20 91 90

 

7228 30 20 00

 

7228 30 41 00

 

7228 30 49 00

 

7228 30 61 00

 

7228 30 69 00

 

7228 30 70 00

 

7228 30 89 00

 

7228 60 20 10

 

7228 60 80 10

 

7228 70 10 00

 

7228 70 90 10

 

7228 80 00 10

 

7228 80 00 90

 

7301 10 00 00


ALLEGATO II

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ALLEGATO III

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ALLEGATO IV

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES

SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ

LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER

LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN

PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES

LISTE DES AUTORITES NATIONALES COMPETENTES

ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITA NAZIONALI

VALSTU KOMPETENTO IESTAŽU SARAKSTS

ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS

AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA

LISTA TA' L-AWTORITAJIET KOMPETENTI NAZZJONALI

LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES

LISTA WLAŒCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH

LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES

ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH VNÚTROŠTÁTNYCH ORGÁNOV

SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV

LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA

FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

 

BELGIQUE/BELGIË

Service public fédéral économie, PME, Classes moyennes & énergie

Administration du potentiel économique

Politiques d'accès aux marchés, Services Licences

Rue Général Leman 60

B-1040 Bruxelles

Fax: +32-2-230 83 22

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand & Energie

Bestuur Economisch Potentieel

Markttoegangsbeleid, Dienst Vergunningen

Generaal Lemanstraat 60

B-1040 Brussel

Fax: +32-2-230 83 22

 

EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

EE-15072 Tallinn

Fax: +372-631 36 60

 

ΕΛΛΑΣ

Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών

Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Ροών

Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Fax: +301-328 60 94

 

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

CZ-110 15 Praha 1

Fax: +420-224 21 21 33

 

DANMARK

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Vejlsøvej 29

DK-8600 Silkeborg

Fax: +45-35-46 64 01

 

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, (BAFA)

Frankfurter Strasse 29-35

D-65760 Eschborn 1

Fax: +49-61-969 42 26

 

ITALIA

Ministero delle Attivita Produttive

Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi

Viale America 341

I-00144 Roma

Fax: +39-6-59 93 22 35/59 93 26 36

 

ΚΥΠΡΟΣ

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής

Οδός Ανδρέα Αραούζου Αρ.6

CY-1421 Λευκωσία

Φαξ: +357-22-37 51 20

 

ESPAÑA

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Secretaría General de Comercio Exterior

Subdirección General de Comercio Exterior de Productos Industriales

Paseo de la Castellana 162

E-28046 Madrid

Fax: +34-91-349 38 31

 

FRANCE

SETICE

8, rue de la Tour-des-Dames

F-75436 Paris Cedex 09

Fax: +33-1-55 07 46 69

 

IRELAND

Department of Enterprise, Trade and Employment

Import/Export Licensing, Block C

Earlsfort Centre

Hatch Street

IE-Dublin 2

Fax: +353-1-631 25 62

 

ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Aussenwirtschaftsadministration

Abteilung C2/2

Stubenring 1

A-1011 Wien

Fax: +43-1-7 11 00/83 86

 

POLSKA

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki

Społecznej

Plac Trzech Krzyży 3/5

PL-00-507 Warszawa

Fax: +48-22-693 40 21/693 40 22

 

LATVIJA

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV-1519 Rīga

Fax: +371-728 08 82

 

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Prekybos departamentas

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Fax: +370-5-26 23 974

 

LUXEMBOURG

Ministère des affaires étrangères

Office des licences

BP 113

L-2011 Luxembourg

Fax: +352-46 61 38

 

MAGYARORSZÁG

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

HU-1024 Budapest

Fax: +36-1-336 73 02

 

MALTA

Diviżjoni ghall-Kummerċ

Servizzi Kummerċjali

Lascaris

MT-Valletta CMR02

Fax: +356-25-69 02 99

 

NEDERLAND

Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer

Postbus 30003, Engelse Kamp 2

NL-9700 RD Groningen

Fax: +31-50-523 23 41

 

PORTUGAL

Ministério das Finanças

Direcção Geral das Alfândegas e dos Impostos

Especiais sobre o Consumo

Rua Terreiro do Trigo, Edifício da Alfândega de Lisboa

PT-1140-060 Lisboa

Fax: +351-218 814 261

 

SLOVENIJA

Ministrstvo za gospodarstvo

Področje ekonomskih odnosov s tujino

Kotnikova 5

SI-1000 Ljubljana

Fax: +386-1-478 36 11

 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo hospodárstva SR

Odbor licencií

Mierová 19

SK-827 15 Bratislava 212

Fax: +421-2-43 42 39 19

 

SUOMI

Tullihallitus

PL 512

FIN-00101 Helsinki

Telekopio: +358-20-492 28 52

 

SVERIGE

Kommerskollegium

Box 6803

S-11386 Stockholm

Fax: +46-8-30 67 59

 

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House — West Precinct

Billingham

UK-TS23 2NF

Fax: +44-1642-36 42 69


ALLEGATO V

LIMITI QUANTITATIVI

(tonnellate)

Prodotti

2005

SA. Prodotti laminati piatti

SA1. Arrotolati

334 821

SA1.a. Arrotolati laminati a caldo destinati alla rilaminazione

551 691

SA2. Lamiera pesante

183 961

SA3. Altri prodotti laminati piatti

330 044

SA4. Prodotti legati

94 713

SA5. Lamiere quarto legate

20 962

SA6. Fogli laminati a freddo e rivestiti legati

97 654

SB. Prodotti lunghi

SB1. Barre

37 665

SB2. Vergella

144 697

SB3. Altri prodotti lunghi

245 002


31.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 395/56


REGOLAMENTO (CE) N. 2268/2004 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 2004

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di tungsteno e di carburo di tungsteno fuso originarie della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (il regolamento di base) (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   Misure in vigore

(1)

Con il regolamento (CEE) n. 2737/90 (2), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo del 33 % sulle importazioni di carburo di tungsteno e carburo di tungsteno fuso originarie della Repubblica popolare cinese. Con la decisione 90/480/CEE (3), la Commissione ha accettato gli impegni offerti da due esportatori principali in merito al prodotto oggetto delle misure.

(2)

In seguito al ritiro degli impegni da parte dei due esportatori cinesi, la Commissione, con il regolamento (CE) n. 2286/94 (4), ha istituito un dazio antidumping provvisorio sul prodotto in questione.

(3)

Con il regolamento (CE) n. 610/95 (5), il Consiglio ha modificato il regolamento (CEE) n. 2737/90 ed ha istituito un dazio definitivo del 33 % sulle importazioni di carburo di tungsteno e carburo di tungsteno fuso. In seguito ad un riesame avviato conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base (l’inchiesta precedente ai fini del riesame), con il regolamento (CE) n. 771/98 (6), le misure sono state prorogate di altri cinque anni.

2.   L’inchiesta attuale

(4)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza delle misure in vigore sulle importazioni di carburo di tungsteno e carburo di tungsteno fuso originarie della Repubblica popolare cinese (7), il 9 gennaio 2003, la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame in previsione della scadenza presentata da Eurométaux (il richiedente) a nome di produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria, nella fattispecie oltre l’80 %, della produzione comunitaria totale. La richiesta è stata motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe implicato il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio nei confronti dell'industria comunitaria.

(5)

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'inizio di un riesame, la Commissione ha avviato un'inchiesta ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base (8).

3.   Richiesta di riesame intermedio

(6)

Il 25 novembre 2003, la Commissione ha ricevuto anche una richiesta di riesame intermedio da parte del richiedente, a nome dei produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria totale.

(7)

Il richiedente sostiene che è apparso sul mercato un nuovo tipo di prodotto con le stesse caratteristiche fisiche e chimiche e le stesse utilizzazioni finali del prodotto oggetto delle misure in vigore sulle importazioni di carburo di tungsteno e carburo di tungsteno fuso originarie della Repubblica popolare cinese. Secondo il richiedente, il nuovo tipo di prodotto, pur non essendo soggetto alle misure, fa parte del prodotto in questione. Il richiedente afferma pertanto che le misure esistenti non sono più sufficienti a controbilanciare il dumping pregiudizievole e che l’ambito di applicazione delle misure dovrebbe essere modificato in modo tale che il nuovo tipo di prodotto rientri nella definizione di prodotto.

(8)

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame intermedio parziale, il 31 marzo 2004 (9) la Commissione ha avviato un riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, limitando l’ambito dello stesso alla definizione del prodotto in questione. L’inchiesta è tuttora in corso.

4.   Parti interessate dall'inchiesta

(9)

La Commissione ha ufficialmente informato dell’apertura del riesame i produttori, gli importatori e gli utilizzatori, nonché gli esportatori attivi nella Repubblica popolare cinese.

(10)

Alle parti interessate è stata data la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite, entro i limiti stabiliti dall'avviso di apertura.

(11)

La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e ha ricevuto risposte dai tre produttori comunitari denunzianti, da un altro produttore comunitario, da un importatore che è anche un utilizzatore del prodotto in questione, da sette produttori esportatori, da un operatore commerciale a Hong Kong, da un importatore operatore commerciale attivo in Germania e da un produttore del paese di riferimento. Tutte le parti hanno presentato le proprie osservazioni e quelle che ne hanno fatto richiesta sono state sentite.

(12)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta e ha effettuato visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

a)

Produttori comunitari

Wolfram Bergbau und Hütten-GmbH Nfg. KG, St. Peter, Austria

H. C. Starck GmbH & Co. KG, Goslar, Germania

Eurotungstène Poudres SA, Grenoble, Francia

b)

Importatori/utilizzatori nella Comunità

Harditalia SpA e F.I.L.M.S. SpA, Anzola D'ossola, Italia (società collegate)

c)

Esportatori nella Repubblica popolare cinese

Nanchang Cemented Carbide Co., Ltd, Nanchang City, provincia dello Jiangxi

Xiamen Golden Egret Special Alloy Co., Ltd, Xiamen City, provincia del Fujian

Zhuzhou Cemented Carbide Works Import & Export Company, Zhuzhou City, provincia del Hunan

Zigong Cemented Carbide Corp., Ltd, Zigong City, provincia dello Sichuan

d)

Produttore nel paese di riferimento

Osram Sylvania Inc., Towanda, Pennsylvania, Stati Uniti d'America

5.   Periodo dell'inchiesta

(13)

L'inchiesta relativa al persistere e/o alla reiterazione del dumping e del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2002 e il 31 dicembre 2002 (il periodo dell'inchiesta). L'esame delle tendenze pertinenti per la valutazione del rischio del persistere del dumping e della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo che va dal 1998 fino alla fine del periodo dell'inchiesta (il periodo in esame).

6.   Prodotto in esame e prodotto simile

6.1.   Prodotto in esame

(14)

Si rammenta che, in seguito alla presunta apparizione sul mercato di un nuovo tipo di prodotto con le stesse caratteristiche fisiche e chimiche e le stesse utilizzazioni finali del prodotto oggetto delle misure, il 31 marzo 2004 si è aperto un riesame intermedio parziale relativo alla definizione del prodotto [cfr. considerandi da (6) a (8)].

(15)

Il prodotto di cui al presente riesame è comunque lo stesso di cui al regolamento (CE) n. 2737/90 del Consiglio e successive modifiche, ovverosia carburo di tungsteno e carburo di tungsteno fuso classificabili al codice NC 2849 90 30.

(16)

Il carburo di tungsteno e il carburo di tungsteno fuso sono composti di tungsteno e di carbonio prodotti mediante trattamento termico (rispettivamente mediante carburazione e mediante fusione). In entrambi i casi si tratta di prodotti intermedi utilizzati per la fabbricazione di pezzi in metalli duri: utensili da taglio in carburo cementato e pezzi di usura, rivestimenti resistenti all'abrasione, punte per la trivellazione petrolifera e l'estrazione di minerali, cuscinetti e punte per la trafilatura e la fucinatura dei metalli.

(17)

Alcuni esportatori hanno sostenuto che il carburo di tungsteno e il carburo di tungsteno fuso sono prodotti diversi, affermando che i processi produttivi sono completamente diversi, così come le utilizzazioni finali.

(18)

Si rammenta tuttavia che, come risulta dal considerando (11) del regolamento (CE) n. 771/98 del Consiglio, l'inchiesta aveva accertato che, sebbene i rispettivi processi di fabbricazione siano diversi, il carburo di tungsteno e il carburo di tungsteno fuso presentano la stessa composizione chimica (entrambi sono composti in percentuale compresa tra il 92 % e il 94% di tungsteno metallico e tra il 4 % e il 6 % di carbonio) e appartengono allo stesso stadio della catena di produzione del tungsteno, situato tra il tungsteno metallico in polvere e gli utensili in carburo e i materiali resistenti all'usura. Inoltre, tali prodotti sono destinati ad utilizzazioni finali industriali simili, essendo componenti per la tempra delle superfici. Sebbene per talune applicazioni specifiche e ristrette, che richiedono un'elevata resistenza all'usura e all'abrasione, si utilizzi esclusivamente il carburo di tungsteno fuso, quest'ultimo e il carburo di tungsteno sono generalmente intercambiabili. L’inchiesta precedente ai fini del riesame ha concluso che, ai fini dell’inchiesta, il carburo di tungsteno e il carburo di tungsteno fuso sono un solo prodotto.

(19)

Non è stato presentato nessun argomento valido che giustifica una modifica dell’approccio tale da produrre una conclusione diversa da quella dell’inchiesta precedente ai fini dell’esame. Inoltre, la differenza tra i prezzi sul mercato del carburo di tungsteno e del carburo di tungsteno fuso non è significativa, in quanto i procedimenti aggiuntivi necessari per ottenere il carburo di tungsteno fuso sono compensati da una selezione meno raffinata delle dimensioni dei grani. Pertanto, ai fini della presente inchiesta, il carburo di tungsteno e il carburo di tungsteno fuso vanno considerati un solo prodotto con le stesse caratteristiche di base.

6.2.   Prodotto simile

(20)

Come già stabilito nell'inchiesta precedente, la presente inchiesta ai fini del riesame ha confermato che i prodotti esportati dalla Repubblica popolare cinese e quelli fabbricati e venduti dai produttori comunitari e dal produttore del paese di riferimento sono, avendo essenzialmente le stesse caratteristiche e le stesse utilizzazioni finali, prodotti simili, a norma dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

B.   PROBABILITÀ DEL PERSISTERE O DELLA REITERAZIONE DEL DUMPING

1.   Osservazioni preliminari

(21)

A titolo di informazione, ricordiamo che le importazioni del prodotto in questione provenienti dalla Repubblica popolare cinese sono state pari, nei nove mesi del periodo dell’inchiesta che ha portato all’istituzione delle misure nel 1990, a 117 tonnellate, corrispondenti ad una quota di mercato del 5,3 %. All’epoca, il margine di dumping riscontrato è stato del 73,13 %. Nel periodo dell’inchiesta della precedente inchiesta ai fini del riesame, le importazioni sono state pari a 234 tonnellate, corrispondenti ad una quota di mercato del 5%, mentre il margine di dumping è stato del 30,6 %.

2.   Status di impresa operante in condizioni di economia di mercato e paese di riferimento

(22)

Si rammenta che nelle precedenti inchieste nessuno degli esportatori del prodotto in questione ha ottenuto lo status di impresa operante in condizioni di economia di mercato. Gli esportatori che hanno collaborato hanno sostenuto che, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, dovrebbe essere valutata la possibilità di concedere lo status di impresa operante in condizioni di economia di mercato, affermando che il regolamento di base non contiene disposizioni che impediscono che in un riesame previsto dall’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base gli esportatori che hanno collaborato possano ricevere lo status di impresa operante in condizioni di economia di mercato.

(23)

Si rammenta che l’inchiesta presente è un’inchiesta in previsione della scadenza e che in base alle sue conclusioni le misure possono essere abrogate o confermate, ma non modificate. Conformemente alla prassi consolidata delle istituzioni, le richieste di status di impresa operante in condizioni di economia di mercato vanno presentate nel quadro di riesami intermedi, poiché nell’ambito di un riesame di tale tipo è possibile modificare il livello delle misure.

(24)

Gli esportatori che hanno collaborato hanno contestato la scelta degli Stati Uniti d’America come adeguato paese terzo ad economia di mercato (paese di riferimento), adducendo la differenza di PIL pro capite tra la Repubblica popolare cinese e gli Stati Uniti d'America come motivo dell’inadeguatezza della scelta. Essi hanno proposto la Repubblica di Corea o la Repubblica ceca, paesi i cui PIL pro capite sono più vicini a quello della Repubblica popolare cinese.

(25)

La questione del PIL pro capite non è un fattore determinante nella scelta di un paese di riferimento adeguato. Gli Stati Uniti d'America sono risultati un paese di riferimento adeguato nell’inchiesta precedente ai fini del riesame e non si sono registrati cambiamenti di circostanze tali da rendere il paese inadeguato nell’inchiesta attuale. Inoltre, non sono stati forniti elementi di prova validi che dimostrassero che la Repubblica di Corea e la Repubblica ceca rappresenterebbero una scelta migliore.

(26)

La Osram Sylvania Inc., che produce il prodotto in questione negli Stati Uniti d'America, ha dato la propria disponibilità a collaborare all’inchiesta e si è pertanto proceduto ad esaminare se le vendite di tale società sul mercato interno fossero significative in rapporto al volume del prodotto in questione esportato dalla Repubblica popolare cinese. Le vendite dalla Osram Sylvania Inc. effettuate ad acquirenti sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali sono risultate considerevolmente superiori al 5 % delle esportazioni effettuate dagli esportatori cinesi alla Comunità, soddisfacendo la condizione prevista se il valore normale deve basarsi sui prezzi di vendita sul mercato interno.

(27)

Pertanto, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, si è deciso di confermare gli Stati Uniti d'America come paese di riferimento anche per l’inchiesta attuale e utilizzare le vendite sul mercato interno della Osram Sylvania Inc. come base per stabilire il valore normale.

3.   Valore normale

(28)

La Commissione ha esaminato se le vendite effettuate dalla Osram Sylvania Inc. sul mercato interno ad acquirenti indipendenti potessero essere considerate effettuate nel corso di normali operazioni commerciali ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base.

(29)

La media ponderata del prezzo di vendita praticato su tutte le vendite nel periodo dell'inchiesta è risultata superiore alla media ponderata del costo unitario di produzione. Pertanto, si è ritenuto che tutte le vendite sul mercato interno siano state realizzate nel corso di normali operazioni commerciali.

(30)

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, per determinare il valore normale sono stati utilizzati i prezzi delle vendite complessive di carburo di tungsteno e di carburo di tungsteno fuso effettuate, durante il periodo dell'inchiesta, dalla Osram Sylvania Inc. sul mercato interno ad acquirenti indipendenti negli Stati Uniti d'America.

4.   Prezzo all'esportazione

(31)

Nel periodo dell'inchiesta, quasi tutte le esportazioni dalla Repubblica popolare cinese ad acquirenti indipendenti sono state realizzate da cinque dei sette esportatori che hanno collaborato. Gli altri due esportatori che hanno collaborato non hanno esportato il prodotto in questione nella Comunità nel periodo dell'inchiesta. Il prezzo all’esportazione è stato quindi determinato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base (ovverosia sulla base dei prezzi effettivamente praticati dai cinque esportatori che hanno collaborato).

5.   Confronto

(32)

Ai fini di un confronto equo, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, sono stati praticati i dovuti adeguamenti per le differenze relative ai costi di trasporto, imballaggio e assicurazione, al costo dei crediti, alle condizioni di pagamento, ai costi di movimentazione e ai costi accessori, per le quali si è dichiarato e dimostrato che incidevano sulla comparabilità dei prezzi.

6.   Margini di dumping

(33)

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, si è proceduto al confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione. Entrambi sono stati considerati a livello franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale.

(34)

Per calcolare il margine di dumping, la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale con la media ponderata del prezzo all'esportazione nella Comunità a livello franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale. Il confronto ha rivelato l’esistenza di dumping ad un livello di circa il 31 %, che è paragonabile all'attuale livello del dazio antidumping.

7.   Probabilità del persistere del dumping

(35)

Poiché le pratiche di dumping non sono cessate, si è proceduto ad esaminare la probabilità del persistere delle esportazioni del prodotto in questione a prezzi di dumping. Per farlo, sono stati presi in considerazione fattori quali la capacità di produzione dei produttori del prodotto in questione nella Repubblica popolare cinese e i prezzi delle vendite ad altri paesi terzi e sul mercato interno della Repubblica popolare cinese.

7.1.   Capacità di produzione di riserva

(36)

Come risulta dal considerando (31), nel periodo dell'inchiesta, il prodotto in questione è stato esportato nella Comunità da cinque produttori esportatori della Repubblica popolare.

(37)

Due di essi producevano il prodotto in questione; la produzione e le vendite destinate all’esportazione avvenivano cioè nell’ambito dello stesso soggetto giuridico.

(38)

Altri due esportatori erano collegati a società di produzione; la produzione e le vendite destinate all’esportazione avvenivano cioè nell’ambito di due soggetti giuridici distinti ma collegati.

(39)

Il quinto esportatore non era collegato ad alcuna società produttrice; i suoi prodotti venivano invece acquistati dai produttori esportatori di cui ai considerandi (37) e (38) e quindi esportati.

(40)

I quattro esportatori con possibilità produttive disponevano, nel periodo dell'inchiesta, di una capacità complessiva teorica (10) di 9 850 tonnellate e hanno prodotto 8 460 tonnellate, corrispondente ad un tasso di utilizzo degli impianti dell’86 %. I quattro produttori esportatori dispongono quindi di una capacità di produzione di riserva di 1 390 tonnellate, equivalente al 21,5 % del consumo del prodotto in questione sul mercato libero (6 461 tonnellate) (11).

(41)

Anche gli altri due esportatori che hanno collaborato e che non hanno esportato il prodotto in questione nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta hanno presentato informazioni sulla produzione e le vendite durante il periodo dell'inchiesta. Uno dei due esportatori è un operatore commerciale che non ha fabbricato il prodotto in questione mentre l'altro, che disponeva di una capacità di produzione propria di circa 200 tonnellate, ha prodotto, durante il periodo dell'inchiesta, 49 tonnellate di prodotto.

(42)

La capacità complessiva dei sette esportatori ammontava a 10 050 tonnellate. Durante il periodo dell'inchiesta, i sette esportatori disponevano di una capacità di produzione di riserva di 1 541 tonnellate, equivalente a circa il 24 % del consumo sul mercato libero della Comunità, secondo la definizione di cui al considerando (41). Tale capacità di riserva indica chiaramente che gli esportatori cinesi potrebbero incrementare in modo significativo le esportazioni del prodotto in questione verso il mercato comunitario se le misure fossero abrogate. Si rammenta che le esportazioni complessive degli esportatori che hanno collaborato sono state pari a 239 tonnellate, equivalenti a quasi il 100 % delle importazioni complessive del prodotto in questione durante il periodo dell'inchiesta e che gli esportatori che hanno collaborato sono pertanto responsabili della quasi totalità delle esportazioni verso la Comunità.

7.2.   Vendite effettuate dagli esportatori della Repubblica popolare cinese sul mercato interno e sui mercati di paesi terzi

(43)

Dopo l'istituzione delle misure attualmente in vigore, gli esportatori cinesi hanno potenziato le proprie competenze in materia dell'utilizzazione a valle del prodotto in questione, soprattutto per quanto riguarda l'industria degli utensili (in carburi cementati).

(44)

Nel periodo dell'inchiesta, circa 4 846 tonnellate (57 %) della produzione complessiva dei cinque esportatori che hanno collaborato sono state sottoposte ad un’ulteriore trasformazione, mentre, 1 557 tonnellate (18 %) sono state vendute sul mercato interno e 2 021 tonnellate (24 %) sono state esportate dagli esportatori che hanno collaborato.

(45)

La tabella che segue indica il prezzo di vendita medio per destinazione praticato durante il periodo dell'inchiesta dai cinque esportatori che hanno collaborato e il confronto con il prezzo di vendita medio dell’industria comunitaria:

 

Prezzo di vendita medio/kg (euro)(CIF)

Confronto con il prezzo di vendita medio dell’industria comunitaria nella Comunità

Vendite sul mercato interno

9,79

– 34 %

Vendite all'esportazione verso il Giappone

11,99

– 20 %

Vendite all’esportazione verso gli Stati Uniti d'America

12,54

– 16 %

Vendite all’esportazione verso altri paesi del Sud-Est asiatico

12,33

– 17 %

Vendite all’esportazione verso la Comunità europea

12,59

– 16 %

Vendita all’esportazione verso altre destinazioni

12,30

– 18 %

(46)

Come si evince, gli esportatori cinesi avrebbero tutto l'interesse, non solo ad utilizzare la capacità di riserva per aumentare le vendite verso il mercato comunitario, ma anche a riorientare verso il mercato comunitario almeno una parte delle vendite sul mercato interno e sui mercati di paesi terzi. Effettivamente, rispetto ai prezzi che gli esportatori che hanno collaborato possono praticare sul proprio mercato interno, i prezzi del mercato comunitario renderebbero tale mercato molto attraente, se si lasciassero scadere le attuali misure antidumping.

(47)

Anche rispetto alle esportazioni cinesi verso altri paesi terzi quali il Giappone e gli Stati Uniti d'America, i prezzi del mercato comunitario renderebbero tale mercato attraente e il rischio di deviazioni degli scambi verso tale mercato, se le misure fossero abrogate, sarebbe elevato.

(48)

Si ritiene pertanto che, se le misure fossero abrogate, è probabile che quantitativi significativi del prodotto in questione verrebbero venduti a un prezzo inferiore al prezzo di vendita medio dell'industria comunitaria, causando in tal modo un pregiudizio a tale industria.

8.   Conclusioni

(49)

Come già spiegato al considerando (34), gli esportatori cinesi non hanno interrotto le pratiche di dumping. Il margine di dumping riscontrato durante il periodo dell'inchiesta è stato del 31 %, allo stesso livello quindi del margine di dumping riscontrato nell'inchiesta precedente ai fini del riesame.

(50)

Nel periodo dell'inchiesta, la capacità combinata dei cinque produttori esportatori che hanno collaborato è risultata pari a 10 050 tonnellate, un livello superiore alla capacità complessiva dell'industria comunitaria. Inoltre, i cinque produttori esportatori che hanno collaborato disponevano, nel periodo dell'inchiesta, di una capacità di produzione di riserva pari a circa il 24 % del consumo sul mercato libero nella Comunità.

(51)

Per quanto riguarda i prezzi all'esportazione della prodotto in questione proveniente dalla Repubblica popolare cinese durante il periodo dell'inchiesta, va osservato che gli elevati prezzi di vendita medi sul mercato comunitario risultano molto attraenti per gli esportatori cinesi. pertanto, si ritiene che se le misure dovessero essere abrogate, ci sarebbe un rischio di persistere di dumping pregiudizievole. Inoltre, considerate le differenze di prezzo riscontrate nel periodo dell'inchiesta tra i prezzi all'esportazione del prodotto in questione praticati sul mercato comunitario dagli esportatori che hanno collaborato e quelli praticati sui mercati dei paesi terzi, è probabile che le esportazioni oggetto di dumping vengano deviate dagli altri mercati (per esempio il Giappone e gli Stati Uniti d'America) verso il mercato comunitario, dove i prezzi sono risultati più elevati di quelli praticati sugli altri principali mercati di esportazione.

(52)

Per concludere, tutti gli indicatori suggeriscono che le importazioni nella Comunità provenienti dalla Repubblica popolare cinese continuerebbero a prezzi di dumping, e, nel caso di abrogazione delle misure, in quantità ancora maggiori.

C.   INDUSTRIA COMUNITARIA

(53)

Nel periodo dell'inchiesta, il prodotto in questione è stato fabbricato da:

tre produttori denunzianti che hanno collaborato pienamente con la Commissione durante l’inchiesta e che hanno fabbricato il prodotto in questione per la vendita a terzi a prezzi determinati dal mercato (il mercato libero),

un produttore che produce per il mercato libero e ha sostenuto la denuncia, ma che non ha collaborato all’inchiesta e

tre produttori che hanno fabbricato il prodotto in questione per uso vincolato. Uno di tali produttori ha collaborato, mentre gli altri non hanno né sostenuto la denuncia, né vi si sono opposti.

(54)

Per quanto riguarda i produttori che hanno fabbricato il prodotto per uso vincolato, la loro produzione del prodotto in questione rappresenta un prodotto intermedio che viene integralmente utilizzato per la produzione di prodotti pregiati a valle. Nessuna percentuale della loro produzione è stata venduta sul mercato libero.

(55)

La distinzione tra uso vincolato e libero mercato è rilevante ai fini dell'analisi della situazione economica del mercato comunitario e della situazione dell'industria comunitaria perché i prodotti per uso vincolato non entrano in concorrenza diretta con le importazioni. Al contrario, la produzione destinata alla vendita sul mercato libero si è rivelata in concorrenza diretta con le importazioni del prodotto in questione provenienti dalla Repubblica popolare cinese. Per questo motivo, le situazioni del mercato libero e del mercato vincolato sono differenti.

(56)

La produzione destinata al mercato libero dei tre produttori comunitari che hanno pienamente collaborato ha rappresentato, durante il periodo dell'inchiesta, circa l’89 % della produzione comunitaria complessiva del prodotto in questione destinata al mercato libero. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base, detti produttori comunitari costituiscono «l'industria comunitaria».

D.   SITUAZIONE DEL MERCATO COMUNITARIO

1.   Contesto generale

1.1.   Dati relativi alle importazioni

(57)

Le fonti dei dati sulle importazioni sono i dati Eurostat relativi ai volumi delle importazioni del prodotto di cui al codice NC 2849 90 30 e i dati verificati sulle esportazioni forniti dagli esportatori della Repubblica popolare cinese che hanno collaborato.

1.2.   Dati relativi all'industria comunitaria

(58)

I dati relativi all’industria comunitaria provengono dalle risposte dei questionari, sottoposte a verifica, dei tre produttori comunitari che hanno collaborato che hanno fabbricato il prodotto in questione per il mercato libero e dal produttore che ha collaborato che ha fabbricato il prodotto in questione per uso vincolato.

1.3.   Consumo nella Comunità

(59)

Il consumo apparente sul libero mercato del prodotto in questione nella Comunità è stato calcolato in base ai seguenti parametri:

le importazioni totali del prodotto in questione nella Comunità secondo i dati Eurostat e

le vendite complessive verificate ad acquirenti indipendenti sul mercato comunitario effettuate dai tre produttori comunitari che hanno collaborato che producono per il mercato libero.

(60)

Nel periodo considerato, il consumo sul libero mercato nella Comunità è aumentato del 9 %. Tale aumento, però, non è stato regolare. Dopo una diminuzione tra il 1998 e il 1999, il consumo è aumentato fino al 2001, raggiungendo un massimo di 7 949 tonnellate, per poi scendere a 6 461 tonnellate nel periodo dell'inchiesta.

 

1998

1999

2000

2001

Periodo dell’inchiesta

Consumo sul libero mercato (tonnellate)

5 947

5 393

6 706

7 949

6 461

1998 = 100

100

91

113

134

109

(61)

L'aumento significativo del consumo sul libero mercato del 2000 e nel 2001 dipende in parte dall'aumento dell'attività economica sui mercati comunitario e mondiale e in parte dall'applicazione nella Repubblica popolare cinese di un nuovo sistema di licenze per l'esportazione che ha provocato acquisti massicci (creazione di scorte da parte degli utilizzatori) verso la fine del 2000 e nel 2001 per timore di carenza di materie prime e del prodotto in questione.

2.   Importazioni dalla Repubblica popolare cinese

2.1.   Volume e quota di mercato

(62)

Nel periodo considerato, il volume delle importazioni dalla Repubblica popolare cinese ha avuto un andamento oscillante; rispetto al 1998, i dati relativi al periodo dell'inchiesta indicano un aumento delle importazioni e della quota di mercato.

2.2.   Prezzi e sottoquotazione

(63)

Nel periodo dell'inchiesta, il prezzo medio delle importazioni del prodotto in questione dalla Repubblica popolare cinese è stato di 12,59 EUR/kg CIF alla frontiera CE. Per analizzare la sottoquotazione, sono state messe a confronto la media ponderata dei prezzi del prodotto in questione venduto dall’industria comunitaria e la media ponderata dei prezzi delle importazioni dalla Repubblica popolare cinese sul mercato comunitario nel periodo dell'inchiesta, debitamente adeguate per tener conto dei dazi doganali e delle spese successive all'importazione.

(64)

I prezzi dell'industria comunitaria sono i prezzi franco fabbrica indicati nelle risposte al questionario per le vendite realizzate dall'industria nella Comunità al primo acquirente indipendente. I prezzi delle importazioni cinesi sono quelli indicati dai produttori esportatori che hanno collaborato che hanno esportato il prodotto in questione nel periodo dell'inchiesta.

(65)

Il margine di sottoquotazione, espresso come percentuale dei prezzi dell’industria comunitaria, è risultato essere del 10 % circa. Se nel calcolo si tiene conto degli attuali dazi antidumping, non c’è sottoquotazione.

3.   Volume e prezzo unitario delle importazioni e vendite nell’UE dell’industria comunitaria durante il periodo dell'inchiesta

(66)

Rispetto alle importazioni originarie di altri paesi terzi, i prezzi delle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese (ovverosia 12,59 EUR/kg) sono risultati considerevolmente più bassi. Viste le circostanze, è molto probabile che, se le misure fossero abrogate, le importazioni del prodotto in questione provenienti dalla Repubblica popolare cinese aumenterebbero rispetto alle esportazioni nella Comunità provenienti da altri paesi terzi, e ciò a prezzi di dumping.

E.   SITUAZIONE DELL'INDUSTRIA COMUNITARIA

(67)

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame della situazione dell’industria comunitaria ha comportato anche una valutazione, per il periodo dal 1998 (anno di riferimento) al periodo dell'inchiesta, di tutti i fattori e gli indicatori economici che incidono sulla situazione dell'industria. Se non altrimenti specificato, i dati relativi all’industria comunitaria riportati sotto sono dati cumulativi relativi ai tre produttori comunitari che hanno collaborato.

1.   Produzione, capacità, utilizzazione degli impianti e scorte

(68)

La capacità di produzione è stata calcolata in base alla massima produzione oraria degli impianti moltiplicata per le ore lavorative annue massime, meno la manutenzione e altre analoghe interruzioni della produzione. Durante il periodo considerato, la capacità di produzione è aumentata del 22 %.

 

1998

1999

2000

2001

Periodo dell’inchiesta

Produzione

(tonnellate)

5 494

5 150

5 606

6 528

5 554

Valore indicizzato

100

94

102

119

101

Capacità di produzione

(tonnellate)

6 838

6 848

7 799

8 030

8 310

Valore indicizzato

100

100

114

117

122

Utilizzazione degli

impianti (%)

80,3

75,2

71,9

81,3

66,8

Valore indicizzato

100

94

90

101

83

Scorte

(tonnellate)

996

1 133

1 189

834

1 688

Valore indicizzato

100

114

119

84

169

Riserve (% sulla produzione)

18

22

21

13

30

Valore indicizzato

100

122

117

72

167

(69)

Nel periodo considerato, l'occupazione nell'industria comunitaria è aumentata dell’1 %. Tale leggero aumento non è stato però regolare: dopo una diminuzione del 6 % nel 1999, tra il 1999 e il 2001 la produzione è aumentata del 27 %. Infine nel periodo dell'inchiesta, la produzione si è riassestata su livelli solo leggermente superiori al livello del 1998.

(70)

I motivi dell’aumento della produzione e della capacità di produzione nel 2000 e nel 2001 sono stati illustrati al considerando (61). L’aumento repentino della domanda mondiale del prodotto in questione, causata dall’aumento dell’attività economica sul mercato mondiale e dall'applicazione nella Repubblica popolare cinese di un nuovo sistema di licenze per l'esportazione, ha stimolato gli investimenti nella capacità di produzione, in particolare nel 2000 e nel 2001, che ha prodotto, nel periodo considerato, l’aumento del 22 % della produttività.

(71)

La diminuzione del livello di utilizzazione degli impianti nel periodo dell'inchiesta rispetto agli anni precedenti si spiega con il calo improvviso della domanda del prodotto in questione. La capacità era aumentata sulla base della supposizione che la domanda rimanesse forte, fatto che non si è verificato poiché durante il periodo dell'inchiesta gli acquirenti hanno ridotto gli acquisti per ridurre le scorte. Di conseguenza, nel periodo dell'inchiesta la produzione si è attestata più o meno sui livelli del 1998.

(72)

Fino al 2000, i livelli delle scorte sono rimasti relativamente stabili rispetto a produzione e vendite. Nel 2001, a causa dell’elevata domanda, le scorte sono calate. Nel periodo dell'inchiesta, a causa dell’imprevisto calo della domanda a livello mondiale, il livello delle scorte dell’industria comunitaria è aumentato, raggiungendo il livello del 30 % della produzione, rispetto al 18 % del 1998, e a fronte di un livello normale dell’industria del 20 %.

2.   Volume delle vendite, prezzi, quota di mercato e volume delle vendite sui mercati di esportazione

(73)

Le cifre seguenti rappresentano il volume delle vendite e i prezzi relativi ad acquirenti indipendenti nella Comunità, la quota di mercato nella Comunità e il volume delle vendite nei mercati di esportazioni.

 

1998

1999

2000

2001

Periodo dell’inchiesta

Volume delle vendite sul mercato comunitario

(tonnellate)

3 662

3 702

4 353

4 164

4 154

Quota di mercato sul mercato comunitario

62 %

69 %

65 %

52 %

64 %

Prezzo di vendita medio

(euro)

14,27

13,65

13,70

17,10

14,92

Volume delle vendite sui mercati di esportazione

(tonnellate)

1 367

1 118

1 470

1 955

1 696

Volume complessivo delle vendite

(tonnellate)

5 029

4 820

5 823

6 119

5 850

(74)

Il volume delle vendite sul mercato comunitario rivela un modesto aumento nel periodo considerato, con quantitativi venduti nel periodo dell'inchiesta superiori del 13 % al livello del 1998. In generale, l’industria comunitaria si è leggermente espansa a scapito delle importazioni, con una quota di mercato che è passata dal 62 % del 1998 al 64 % del periodo dell'inchiesta.

(75)

Con l’eccezione del 2001, il prezzo medio di vendita dell’industria comunitaria è rimasto relativamente stabile, con un livello nel periodo dell'inchiesta superiore del 5 % a quello del 1998. Nel 2001, il prezzo medio di vendita ha raggiunto i 17,10 EUR/kg ma è successivamente calato fino ai 14,92 EUR/kg nel periodo dell'inchiesta.

(76)

Nel periodo considerato, è aumentato anche il volume delle vendite all'esportazione, con un incremento del 24 % tra il 1998 e il periodo dell'inchiesta ed un picco nel 2001. Nel periodo considerato, le vendite all’esportazione hanno rappresentato circa il 25 %-30 % delle vendite totali.

(77)

Tra il 1998 e il periodo dell'inchiesta, il volume totale delle vendite è aumentato del 16 %, con un picco nel 2001 per le ragioni di cui al considerando (61).

3.   Redditività, utile sul capitale investito (attività singole) e flusso di cassa

(78)

Ad eccezione del 2001, che, come spiegato sopra, è stato un anno eccezionale, gli indicatori economici (redditività, utile sul capitale investito e flusso di cassa) rivelano che l'industria comunitaria ha visto diminuire i propri margini di profitto, utile e flusso di cassa derivanti dalle vendite sul mercato comunitario.

(79)

Un fattore che ha contribuito alla perdita di redditività durante il periodo dell'inchiesta è stata la perdita temporanea di un importante contratto di fornitura da parte di un produttore comunitario e la diminuzione delle vendite parzialmente imputabile al fatto che gli utilizzatori hanno esaurito le scorte che avevano accumulato nel 2001 per timore di eventuali penurie. Le ampie oscillazioni del prezzo della principale materia prima (APT), proveniente principalmente dalla Cina, si sono ripercosse sulla redditività di quei produttori comunitari che devono reperire tale prodotto sul libero aperto.

4.   Investimenti e capacità di ottenere capitali

(80)

Tra il 1998 e il 2001, il livello degli investimenti è stato relativamente stabile, con investimenti regolari nel perfezionamento tecnico del processo produttivo e altri impianti collegati. Tuttavia, durante il periodo dell'inchiesta, il livello degli investimenti è significativamente diminuito a causa del basso livello di utile delle vendite sul mercato comunitario.

(81)

Nel periodo considerato, compreso il periodo dell'inchiesta, l’industria comunitaria ha mantenuto la capacità di ottenere capitale, da finanziatori esterni o da società madri.

5.   Occupazione, produttività e salari

(82)

Nel periodo considerato, il numero di addetti è leggermente diminuito. I costi salariali sono rimasti relativamente stabili fino al 2000, per crescere nel 2001 e rimanere ad un livello più elevato nel periodo dell'inchiesta. Nel periodo considerato, i costi salariali sono aumentati dell’8 %, in linea con il normale aumento dei salari.

(83)

Tra il 1998 e il periodo dell'inchiesta, la produttività è aumentata del 2 %, in linea con l’aumento della produzione. Nel 2000 e nel 2001, l’industria comunitaria è riuscita ad aumentare la produzione senza un aumento significativo dell’occupazione, con conseguente aumento della produttività. Va tuttavia osservato che il livello di produttività dipende non solo da livello di produzione, ma anche dalla diversa gamma di prodotti nei diversi anni.

6.   Entità del dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(84)

Nel periodo considerato il volume e la quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping dalla Repubblica popolare cinese sono aumentate, pur rimanendo limitate rispetto alle dimensioni del mercato libero (4 % del consumo sul mercato libero). Tuttavia, a causa dell’ampiezza del margine di dumping (31 %) e di fattori esterni quali le oscillazioni del prezzo della principale materia prima (APT) e la temporanea perdita di un importante contratto di forniture, e nonostante la domanda relativamente stabile di prodotto in questione, l'industria comunitaria ha visto diminuire il proprio margine di redditività e gli altri indicatori finanziari di cui al considerando (78).

7.   Mercato vincolato

(85)

Per dare un’immagine più completa della situazione dei produttori comunitari, alcuni indicatori economici relativi all’industria comunitaria sono state confrontati con i dati forniti dal produttore comunitario che ha collaborato che ha prodotto esclusivamente per il mercato vincolato. I dati relativi a tale produttore sono i seguenti (utilizzando un indice, considerato che i dati sono relativi ad una sola società).

 

1998

1999

2000

2001

Periodo dell’inchiesta

Produzione

100

92

108

98

73

Capacità

100

116

116

116

116

Utilizzazione degli impianti

100

99

99

94

57

Scorte

100

328

360

449

331

Investimenti

100

2

1

75

1

Occupazione

100

100

97

97

87

Costi salariali

100

110

110

117

109

Produttività

100

92

111

101

84

(86)

Tra il 1998 e il 1999 la capacità di produzione è aumentata, per poi stabilizzarsi. Nel periodo considerato, la produzione è diminuita del 27 %, avendo oscillato tra i valori 92 e 108 dell’indice. L’utilizzazione degli impianti è calata del 6 % tra il 1998 e il 2001, e quindi ancora del 39 % nel periodo dell'inchiesta, parallelamente ad un calo della produzione. Le scorte sono più che triplicate nel periodo considerato, anche se l’entità dell’aumento dipende in parte dal basso livello del 1998. Tra il 1998 e il 2001, si sono registrati importanti investimenti. L’occupazione è rimasta relativamente stabile fino al 2001, per poi calare del 10 % nel periodo dell'inchiesta. I costi salariali sono aumentati fino a raggiungere un indice 117 nel 2001, per poi calare a 109 nel periodo dell'inchiesta. Dal 1998 al 2000, la produttività ha oscillato tra gli indici 92 e 111, per calare a livello 84 nel periodo dell'inchiesta parallelamente al calo della produzione, nonostante il calo dell’occupazione, nello stesso anno.

(87)

Il prodotto in questione è stato venduto sul mercato interno a prezzo di trasferimento. I prezzi di trasferimento non sono risultati sufficientemente dipendenti dagli effettivi prezzi di mercato da esserne considerati funzione. Nemmeno l’analisi delle varie voci di spesa associate alla produzione del prodotto a valle permette di determinare un valore di mercato per il prodotto in questione trasferito. Pertanto, l’analisi di redditività, utile sugli investimenti e flusso di cassa in relazione all’uso vincolato non offre dati utili. In quanto facente parte di un gruppo più esteso, la capacità della società di ottenere capitale non ha risentito della situazione.

(88)

Poiché le importazioni non sono entrate in concorrenza diretta con il prodotto in questione prodotto ad uso vincolato, nonostante l'ampiezza del margine di dumping, le importazioni oggetto di dumping e le misure non hanno avuto ripercussioni significative sui produttori che hanno prodotto per uso vincolato.

(89)

In generale, l’andamento del mercato vincolato è stato simile a quello del mercato libero, anche se nel caso di produzione, occupazione e produttività, esso ha evidenziato una tendenza più negativa. Pertanto, l’inserimento del mercato vincolato non avrebbe alterato le conclusioni generali relative al mercato libero.

8.   Conclusioni relative alla situazione dell'industria comunitaria

(90)

Anche se le misure sono in vigore da un certo periodo di tempo e se la domanda del prodotto in questione è stata piuttosto stabile, nel periodo considerato l’industria comunitaria ha visto diminuire i propri margini di profitto così come altri indicatori finanziari. Limitando l’aumento dei prezzi durante il periodo considerato, l’industria comunitaria è riuscita a aumentare il volume delle vendite e la quota di mercato, a spese della redditività. Nel periodo dell'inchiesta, l’industria comunitaria si è mantenuta appena sopra il livello di pareggio, anche se nell'analisi dei tale risultato bisogna tenere conto dell'eccezionalità del 2001. Anche se l’effetto pregiudizievole del dumping è stato compensato dal dazio, è chiaro che le ampie oscillazioni del prezzo della principale materia prima (APT), proveniente principalmente dalla Repubblica popolare cinese, si sono ripercosse sulla redditività dei quei produttori comunitari che devono reperire tale prodotto sul libero aperto.

F.   PROBABILITÀ DEL PERSISTERE DEL PREGIUDIZIO

(91)

Alla luce di quanto precede, in particolare del considerando (66), è probabile che, se le misure dovessero essere abrogate, l’industria comunitaria dovrebbe affrontare l’aumento del volume delle esportazioni oggetto di dumping del prodotto in questione provenienti dalla Repubblica popolare cinese. L’aumento della concorrenza sleale rappresentata dalle importazioni oggetto di dumping produrrebbe con ogni probabilità un deterioramento della situazione finanziaria dell’industria comunitaria. Si conclude pertanto che l’abrogazione delle misure produrrebbe con ogni probabilità il persistere del pregiudizio ai danni dell’industria comunitaria.

G.   INTERESSE DELLA COMUNITÀ

1.   Considerazioni di ordine generale

(92)

Si è proceduto ad esaminare se esistessero validi motivi per concludere che l'istituzione delle misure in vigore non fosse nell'interesse della Comunità. A tal fine, e in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento di base, per decidere in merito all'interesse della Comunità sono stati valutati i diversi interessi nel loro complesso, cioè quelli dell'industria comunitaria, degli altri produttori comunitari, degli importatori/operatori commerciali nonché degli utilizzatori e dei fornitori del prodotto in questione. Ai fini di tale analisi, la Commissione ha chiesto informazioni a tutte le parti interessate e identificate.

(93)

Nell'inchiesta precedente, l'adozione delle misure non è stata considerata contraria all'interesse della Comunità. Inoltre, il fatto che l’inchiesta presente è un riesame delle misure antidumping definitive già in vigore ha permesso di valutare eventuali effetti negativi sulle parti interessate da parte delle attuali misure antidumping.

(94)

Si è proceduto ad esaminare se, nonostante la conclusione di probabilità del persistere del dumping pregiudizievole, esistessero validi motivi per concludere che il mantenimento delle misure fosse contrario all’interesse della Comunità.

2.   Interesse dell'industria comunitaria

(95)

Si rammenta che si è giunti alla conclusione che esiste la possibilità di persistere del dumping relativo al prodotto in questione originario della Repubblica popolare cinese e che esiste il rischio di persistere del pregiudizio causato da tali importazioni ai danni dell'industria comunitaria. Evitare il pregiudizio rientra quindi nell’interesse della Comunità e la conferma delle misure dovrebbe contribuire a raggiungere tale obiettivo. Pertanto, è nell’interesse della Comunità mantenere le misure contro le importazioni oggetto di dumping originarie della Repubblica popolare cinese.

3.   Interesse degli importatori e operatori commerciali indipendenti

(96)

Nessun importatore o operatore commerciale ha risposto. La mancanza di collaborazione da parte degli importatori e degli operatori commerciali indica che la conferma dell’istituzione delle misure sulle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese non avrebbe un impatto significativo sulla situazione degli importatori e degli operatori commerciali comunitari indipendenti del prodotto in questione. Tale dato è conforme alle conclusioni delle inchieste precedenti.

4.   Interesse degli utilizzatori

(97)

Gli utilizzatori comunitari del prodotto in questione sono soprattutto produttori di pezzi in metalli duri, per i quali il prodotto in questione rappresenta una materia prima. Alcuni utilizzatori sono grandi produttori internazionali che utilizzano come materia prima il carburo di tungsteno prodotto da loro stessi (uso vincolato), mentre altri (soprattutto produttori più piccoli) acquistano il prodotto in questione da esportatori o dall'industria comunitaria.

(98)

Per quanto riguarda l’interesse dei grandi produttori internazionali, la mancanza di sostegno o di opposizione indica che la conferma delle misure sulle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese non avrebbe un impatto significativo sulla loro situazione nella Comunità.

(99)

Un piccolo produttore di utensili ha risposto al questionario affermando di acquistare oltre il 90 % del carburo di tungsteno dall’industria comunitaria. Egli ha espresso il timore che la conferma delle misure rafforzerebbe la posizione dell’industria comunitaria, che egli ha definito frammentata, rispetto agli utilizzatori, i quali diventerebbero più dipendenti da essa per quanto riguarda l’approvvigionamento. Tuttavia, nonostante l’industria comunitaria detenga il 64 % del mercato UE e sia un’importante fonte di approvvigionamento, essa non rappresenta l’unica fonte di approvvigionamento. Nel periodo dell'inchiesta, quattro produttori nell’UE erano in concorrenza sul mercato UE. Inoltre, esiste una concorrenza rappresentata dalle importazioni dalla Repubblica popolare cinese e da altri paesi, che insieme detenevano, nel periodo dell'inchiesta, il 36 % del mercato. Pertanto, si può concludere che esistono numerose fonti di approvvigionamento alternative sul mercato UE e che i timori del produttore in oggetto siano infondati.

(100)

Anche se la conferma delle misure può contribuire a mantenere la posizione dell’industria comunitaria rispetto agli utilizzatori, esistono fonti di approvvigionamento alternative. Se le misure venissero abrogate, l'industria comunitaria rischierebbe di uscire dal mercato con la conseguente perdita di un'importante fonte di approvvigionamento da parte degli utilizzatori.

5.   Conclusioni relative all'interesse della Comunità

(101)

Alla luce di quanto precede, la conferma delle misure non è contraria all’interesse della Comunità. Al contrario, nella misura in cui essa permetterà all’industria comunitaria di rimanere attiva sul mercato comunitario, essa garantirà la presenza di diverse fonti di approvvigionamento per gli utilizzatori.

H.   CONCLUSIONI

(102)

L’inchiesta ha rivelato che gli esportatori della Repubblica popolare cinese hanno continuato a praticare il dumping nel periodo dell'inchiesta. Come è stato dimostrato, il mercato comunitario risulta attraente per gli esportatori cinesi, per il livello dei prezzi praticati sul mercato interno e sui mercati di esportazione. Pertanto, se le misure venissero abrogate, è probabile che nel mercato comunitario si riverserebbero quantitativi significativi di importazioni oggetto di dumping.

(103)

La delicata situazione finanziaria dell’industria comunitaria, dimostrata dal calo di redditività, utile sugli investimenti e flusso di cassa nel periodo considerato, si aggraverebbe ulteriormente con ogni probabilità nel caso di abrogazione delle misure e del conseguente massiccio afflusso di importazioni oggetto di dumping originarie della Repubblica popolare cinese.

(104)

Per quanto riguarda l’interesse della Comunità, si conclude che non esistono motivi validi contrari all'istituzione delle misure antidumping definitive sulle importazioni del prodotto in questione originarie della Repubblica popolare cinese.

(105)

Si ritiene pertanto opportuno confermare le misure antidumping in vigore sulle importazioni di carburo di tungsteno e di carburo di tungsteno fuso originarie della Repubblica popolare cinese.

I.   MISURE ANTIDUMPING

(106)

Tutte le parti sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si è raccomandato il mantenimento delle misure in vigore. Inoltre, dopo tale comunicazione, è stato fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le loro osservazioni. Non sono pervenute osservazioni tali da modificare le precedenti conclusioni.

(107)

Ne consegue che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le misure antidumping applicabili alle importazioni del prodotto in questione originarie della Repubblica popolare cinese devono essere mantenute,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di tungsteno e di carburo di tungsteno fuso classificabili al codice NC 2849 90 30 originarie della Repubblica popolare cinese.

2.   L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è del 33 %.

3.   Salvo indicazione contraria, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

C. VEERMAN


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 del Consiglio (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(2)  GU L 264 del 27.9.1990, pag. 7. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 610/95 (GU L 64 del 22.3.1995, pag. 1).

(3)  GU L 264 del 27.9.1990, pag. 59.

(4)  GU L 248 del 23.9.1994, pag. 8. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 82/95 (GU L 14 del 20.1.1995, pag. 1).

(5)  GU L 64 del 22.3.1995, pag. 1.

(6)  GU L 111 del 9.4.1998, pag. 1.

(7)  Regolamento (CE) n. 1094/2002 della Commissione (GU C 166 del 12.7.2002, pag. 2).

(8)  GU C 84 dell'8.4.2003, pag. 2.

(9)  GU C 81 del 31.3.2004, pag. 8.

(10)  La capacità di produzione è stata calcolata in base alla massima produzione oraria degli impianti moltiplicata per le ore lavorative annue massime, meno la manutenzione e altre analoghe interruzioni della produzione. Il metodo è lo stesso utilizzato per calcolare la capacità dell’industria comunitaria.

(11)  Il consumo sul mercato libero viene definito come il volume delle importazioni complessive del prodotto in questione più i volumi delle vendite complessive verificate sul mercato comunitario dei tre produttori comunitari che hanno collaborato che producono per il mercato libero. Si veda anche il considerando (60).


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

31.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 395/68


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 2004

che modifica la Decisione 2004/197/PESC relativa all'istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (ATHENA)

(2004/925/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 28, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il 23 febbraio 2004 il Consiglio ha adottato la decisione 2004/197/PESC (1) che prevede che il primo riesame sia effettuato al più tardi entro il 2004.

(2)

All'atto dell'adozione dell'azione comune 2004/570/PESC del 12 luglio 2004 relativa all'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina (2), il Consiglio ha preso atto dell'esigenza di esaminare una serie di questioni nel prossimo riesame dell'operazione ATHENA.

(3)

Occorre pertanto modificare la decisione 2004/197/PESC,

DECIDE:

Articolo 1

La decisione 2004/197/PESC è così modificata:

1)

All'articolo 14:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Inoltre, ATHENA sostiene i costi comuni operativi elencati nell'allegato II per il periodo che va dall'approvazione del concetto di gestione della crisi per l'operazione fino alla nomina del comandante dell'operazione. In particolari circostanze, previa consultazione del Comitato politico e di sicurezza, il comitato speciale può modificare il periodo durante il quale tali costi sono sostenuti da ATHENA.»;

b)

sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«6.   Il comitato speciale può decidere, in singoli casi e in particolari circostanze, che taluni costi incrementali diversi da quelli elencati nell'allegato III-B siano considerati come costi comuni per una determinata operazione durante la sua fase attiva.

7.   Il Consiglio e il comitato speciale sono informati dagli Stati membri, attraverso l'amministratore, delle intese in materia di ripartizione dei costi cui essi aderiscono nell'ambito di un'operazione dell'UE.».

2)

All'articolo 21, paragrafo 3, è aggiunta la seguente frase:

«Le proposte si considerano approvate a meno che il comitato speciale non decida diversamente entro il 15 marzo».

3)

All'articolo 24, paragrafo 4 è aggiunta la seguente frase:

«Tuttavia, quando la durata prevista dell'operazione è superiore a 6 mesi, il saldo dei contributi è pagato in rate semestrali. In tal caso, la prima rata è versata entro due mesi dall'avvio dell'operazione; la seconda è versata entro un termine, fissato dal comitato speciale su proposta dell'amministratore, che tiene conto delle esigenze operative. Il comitato speciale può derogare a queste disposizioni.».

4)

All'articolo 28 il testo esistente diventa paragrafo 1 ed è aggiunto il seguente paragrafo:

«2.   Quando il pagamento è effettuato con un ritardo non superiore a 10 giorni, non si applicano interessi. Quando il pagamento è effettuato con un ritardo superiore a 10 giorni, gli interessi sono calcolati per l'intero periodo.».

5)

All'articolo 29 è aggiunto il seguente paragrafo:

«6.   Il comitato speciale può approvare norme per l'esecuzione delle spese comuni diverse da quelle cui al paragrafo 4.».

6)

All'articolo 38 è aggiunto il seguente paragrafo:

«8.   Entro il 31 marzo di ogni anno ciascuno Stato membro che partecipa a un'operazione fornisce all'amministratore, se del caso attraverso il comandante dell'operazione, informazioni circa i costi incrementali sostenuti per l'operazione durante il precedente esercizio. Tali informazioni sono ripartite in modo da mostrare le principali voci di spesa. L'amministratore raggruppa tali informazioni onde fornire al comitato speciale un quadro dei costi incrementali dell'operazione.».

7)

All'allegato II, il primo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Costi incrementali di trasporto e di alloggio necessari alle missioni esplorative e ai preparativi (in particolare missioni di accertamento dei fatti e ricognizioni) condotti dalle forze in vista di un'operazione militare dell'Unione.»

.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 2005.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

C. VEERMAN


(1)  GU L 63 del 28.2.2004, pag. 68.

(2)  GU L 252 del 28.7.2004, pag. 10.


31.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 395/70


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 2004

relativa all'attuazione di parte delle disposizioni dell'acquis di Schengen da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

(2004/926/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000 riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (1), e in particolare l'articolo 6 di tale decisione,

considerando quanto segue:

(1)

Il Regno Unito ha manifestato l'intenzione di avviare l'attuazione delle seguenti parti dell'acquis di Schengen: cooperazione giudiziaria, cooperazione in materia di stupefacenti, articoli 26 e 27 della Convenzione di applicazione di Schengen e cooperazione tra forze di polizia.

(2)

Il Regno Unito ha indicato di essere disposto ad applicare tutte le disposizioni dell'acquis di Schengen di cui all'articolo 1 della decisione 2000/365/CE del Consiglio, ad eccezione di quelle relative al Sistema di informazione Schengen.

(3)

Il Regno Unito continuerà i preparativi per l'attuazione delle pertinenti disposizioni del Sistema di informazione Schengen e di quelle relative alla protezione dei dati.

(4)

Al Regno Unito è stato trasmesso un questionario. Le risposte a quest'ultimo sono state registrate e successivamente è stata effettuata una visita di verifica e di valutazione nel Regno Unito conformemente alle procedure applicabili al settore della cooperazione tra forze di polizia.

(5)

Per quanto riguarda l'applicazione dell'acquis di Schengen nei summenzionati settori, dal questionario e dalla visita è emerso che i requisiti sul piano legislativo e in materia di personale, di formazione, di infrastruttura e di materiale disponibile sono stati soddisfatti.

(6)

Le condizioni preliminari per l'attuazione da parte del Regno Unito delle disposizioni dell'acquis di Schengen di cui all'articolo 1, lettera a), punto i), lettera b), lettera c, punto i), e lettera d) punto i) della decisione 2000/365/CE, sono state soddisfatte, così consentendo che tali disposizioni ed il loro successivo sviluppo prendono effetto per il Regno Unito.

(7)

La decisione 2000/365/CE definisce all’articolo 5, paragrafo 2, quali disposizioni dell’acquis di Schengen che si applicano a Gibilterra.

(8)

È stato concluso un accordo dal Consiglio dell'Unione europea e dalla Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'instaurazione di diritti e obblighi tra l'Irlanda e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, da un lato, e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia, dall'altro, nei settori dell'acquis di Schengen che riguardano tali Stati (2). In base all'articolo 2 di tale accordo, il comitato misto, istituito a norma dell'articolo 3 dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (3), è stato consultato, a norma dell'articolo 4 di detto accordo, in merito all'elaborazione della presente decisione,

DECIDE:

Articolo 1

Le disposizioni cui rimanda l'articolo 1, lettera a), punto i), all'articolo 1, lettera b), all'articolo 1, lettera c), punto i) e lettera d), punto i), della decisione 2000/365/CE del Consiglio hanno effetto nei confronti del Regno Unito a decorrere dal 1o gennaio 2005.

Le disposizioni cui rimanda l'articolo 5, paragrafo 2 della decisione 2000/365/CE hanno effetto nei confronti di Gibilterra a decorrere dal 1o gennaio 2005.

Le disposizioni degli atti che costituiscono sviluppi dell'acquis di Schengen adottati dopo la decisione 2000/365/CE ed elencati nell'allegato I della presente decisione hanno effetto nei confronti del Regno Unito e di Gibilterra a decorrere dal 1o gennaio 2005.

Le disposizioni degli atti che costituiscono sviluppi dell'acquis di Schengen adottati dopo la decisione 2000/365/CE del Consiglio ed elencati nell'allegato II della presente decisione hanno effetto nei confronti del Regno Unito a decorrere dal 1o gennaio 2005.

Articolo 2

Le comunicazioni formali e la trasmissione di decisioni tra le autorità di Gibilterra, comprese le autorità giudiziarie, e quelle degli Stati membri dell'Unione europea (eccettuato il Regno Unito) ai fini della presente decisione hanno luogo secondo la procedura prevista nelle intese relative alle autorità di Gibilterra nel contesto degli strumenti dell'UE e della CE e dei trattati connessi (vedasi l'allegato III della presente decisione), concluse tra la Spagna ed il Regno Unito il 19 aprile 2000 e comunicate agli Stati membri ed alle istituzioni dell'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione ha effetto il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

C. VEERMAN


(1)  GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

(2)  GU L 15 del 20.1.2000, pag. 2.

(3)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.


ALLEGATO I

Elenco degli sviluppi dell'acquis di Schengen che hanno effetto nei confronti del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e di Gibilterra:

1)

Atto del Consiglio del 29.5.2000 che stabilisce, la convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea (disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1 della convenzione) (GU C 197 del 12.7.2000, pag. 1). L'applicazione a Gibilterra della succitata convenzione prenderà effetto quando la convenzione verrà estesa a Gibilterra.

2)

Direttiva 2001/51/CE del Consiglio del 28 giugno che integra le disposizioni dell'articolo 26 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (GU L 187 del 10.7.2001, pag. 45).

3)

Atto del Consiglio del 16 ottobre 2001 che stabilisce, il protocollo della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea (disposizioni di cui all'articolo 15 del Protocollo) (GU C 326 del 21.11.2001, pag. 1). Il protocollo si applicherà a Gibilterra quando la succitata convenzione prenderà effetto per Gibilterra conformemente all'articolo 26 della convenzione.

4)

Decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio del 28 novembre 2002 relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali (GU L 328 del 5.12.2002, pag. 1).

5)

Direttiva 2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali (GU L 328 del 5.12.2002, pag. 17).

6)

Regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio del 19 febbraio 2004 relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 1).

7)

Direttiva 2004/82/CE del Consiglio del 29 aprile 2004 concernente l'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 24).


ALLEGATO II

Elenco degli sviluppi dell'acquis di Schengen che saranno applicati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord:

1.

Decisione 2000/586/GAI del Consiglio, del 28 settembre 2000, che istituisce una procedura per la modifica dell'articolo 40, paragrafi 4 e 5, dell'articolo 41, paragrafo 7 e dell'articolo 65, paragrafo 2 della convenzione di applicazione dell'accordo Schengen, del 14 giugno 1985, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU L 248 del 3.10.2000, pag. 1).

2.

Decisione del Consiglio 2003/725/GAI del 2 ottobre 2003 che modifica l'articolo 40, paragrafi 1 e 7 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU L 260 dell'11.10.2003, pag. 37).


ALLEGATO III

COPY OF LETTER

From

:

Mr. Javier SOLANA, Secretary General of the Council of the European Union

Date

:

19 April 2000

To

:

Permanent Representatives of the Member States and to other institutions of the European Union

Subject

:

Gibraltar authorities in the context of E.U. and E.C. instruments and related treaties

I hereby circulate a document which contains agreed arrangements relating to Gibraltar authorities in the context of EU and EC instruments and related treaties (‘the arrangements’), together with an exchange of correspondence between the Permanent Representatives of the United Kingdom and Spain, which, in accordance with paragraph 8 of the arrangements, are notified to the Permanent Representatives of the Member States and to the other institutions of the European Union for their information and for the purposes indicated in them.

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POSTBOXING ARRANGEMENTS

Agreed Arrangements relating to Gibraltar Authorities in the Context of EU and EC Instruments and Related Treaties

1.

Taking account of the responsibility of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland as the Member State responsible for Gibraltar, including its external relations, under the terms of Article 299.4 of the Treaty establishing the European Community, when in an instrument or treaty of the type specified in paragraph 5 a provision is included whereby a body, authority or service of one Member State of the European Union may communicate directly with those of another EU Member State or may take decisions with some effect in another EU Member State, such a provision will be implemented, in respect of a body, authority or service of Gibraltar (hereinafter referred to as ‘Gibraltar authorities’, in accordance with the procedure in paragraph 2, and in the cases specified therein, through the authority of the United Kingdom specified in paragraph 3. The obligations of an EU Member State under the relevant instrument or treaty remain those of the United Kingdom.

2.

In order to implement such a provision, formal communications and decisions to be notified which are taken by or addressed to the Gibraltar authorities will be conveyed by the authority specified in paragraph 3 under cover of a note in the form attached for illustrative purposes in Annex 1. The authority specified in paragraph 3 will also ensure an appropriate response to any related enquiries. Where decisions are to be directly enforced by a court or other enforcement authority in another EU Member State without such notification, the documents containing those decisions by the Gibraltar authority will be certified as authentic by the authority specified in paragraph 3. To this effect the Gibraltar authority will make the necessary request to the authority specified in paragraph 3. The certification will take the form of a note based in Annex 1.

3.

The authority of the United Kingdom mentioned in paragraphs 1 and 2 will be The United Kingdom Government/Gibraltar Liaison Unit for EU Affairs of the Foreign and Commonwealth Office based in London or any United Kingdom body based in London which the Government of the United Kingdom may decide to designate.

4.

The designation by the United Kingdom of a Gibraltar authority in application of any instrument or treaty specified in paragraph 5 that includes a provision such as that mentioned in paragraph 1 will also contain a reference to the authority specified in paragraph 3 in the terms of Annex 2.

5.

These arrangements will apply as between EU Member States to:

a)

Any present or future European Union or Community instrument or any present or future treaty concluded within the framework of the European Union or European Community;

b)

Any present or future treaty related to the European Union or European Community to which all or a number of EU Member States or all or a number of EU and EFTA/EEA states are the only signatories or contracting parties;

c)

The Council of Europe Conventions mentioned in the Convention of 19 June 1990 implementing the Schengen Agreement;

d)

The following treaties related to instruments of the European Union:

The convention on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters done at the Hague on 15 November 1965.

The Convention on the Taking of Evidence Abroad in Civil or Commercial Matters done at the Hague on 18 March 1970

The Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction done at the Hague on 25 October 1980 (when extended to Gibraltar).

e)

Other treaties to which both sides agree that these arrangements should apply. Where there is no such agreement, the two sides will nevertheless seek to avoid and to resolve any problems, which may arise.

In respect of the treaties specified in sub-paragraphs (a) and (b) these arrangements will also apply as between all the contracting parties to those treaties. Paragraphs 1 and 2 of these arrangements will be constructed accordingly.

6.

The spirit of these arrangements will be respected to resolve questions that may arise in the application of any provisions of the kind described in paragraph 1, bearing in mind the desire of both sides to avoid problems concerning the designation of Gibraltar authorities.

7.

These arrangements or any activity or measure taken for their implementation or as a result of them do not imply on the side of the Kingdom of Spain or on the side of the United Kingdom any change in their respective positions on the question of Gibraltar or on the limits of that territory.

8.

These arrangements will be notified to the EU institutions and Member States for their information and for the purposes indicated in them.

Annex 1

SPECIMEN NOTE FROM THE AUTHORITY SPECIFIED IN PARAGRAPH 3

On behalf of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland as the Member State responsible for Gibraltar, including its external relations, in accordance with Article 299 (4) of the Treaty establishing the European Community, I attach a certificate in respect of (the company), signed by the Commissioner of Insurance, the supervisory authority for Gibraltar.

In accordance with the Article 14 of the Directive 88/375/EEC, as amended by Article 34 of Directive 92/49/EEC, the (name of company) has notified to the Commissioner of Insurance in Gibraltar its intention to provide services into (name of EU Member State). The process envisaged by Article 35 of Directive 92/49/EEC is that within one month of the notification the competent authorities of the home Member State shall communicate to the host Member State or Member State within the territory of which an undertaking intends to carry on business under the freedom to provide services:

a)

A certificate attesting that the undertaking has the minimum solvency margin calculated in accordance with Article 16 and 17 of Directive 73/239/EEC;

b)

The classes of insurance which the undertaking has been authorised to offer;

c)

The nature of the risks which the undertaking proposes to cover in the Member State of the provision of services.

Annex 2

FORMULA TO BE USED BY THE UNITED KINGDOM WHEN DESIGNATING A GIBRALTAR AUTHORITY

In respect of the application of the (name of instrument) to Gibraltar, the United Kingdom, as the Member State responsible for Gibraltar, including its external relations, in a accordance with Article 299 (4) of the Treaty establishing the European Community, designates (name of Gibraltar authority) as the competent authority for the purposes of (relevant provision of the instrument). In accordance with arrangements notified in Council document xxx of 2000:

1.1.

One or more of the following alternatives will be used as appropriate

any formal communications required under the relevant provisions of (name of instrument) which come from or are addressed to (name of Gibraltar authority)

any decision taken by or addressed to (name of Gibraltar authority) which is to be notified under the relevant provisions of (name of instrument)

will be conveyed by (name of UK authority) under cover of a note. The (name of UK authority) will also ensure an appropriate response to any related enquiries.

Where decisions are to be directly enforced by a court or other enforcement authority in another Member State without the need of a formal previous notification

The documents containing such decisions of (name of Gibraltar authority) will be certified as authentic by the (name of UK authority). To this effect the (name of Gibraltar authority) will make the necessary request to the (name of UK authority). The certification will take the form of a note.