ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 394

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

47o anno
31 dicembre 2004


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE) N. 2238/2004 della commissione, del 29 dicembre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1725/2003 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l’IFRS 1, gli IAS da 1 a 10, da 12 a 17, da 19 a 24, da 27 a 38, 40 e 41 e i SIC da 1 a 7, da 11 a 14, da 18 a 27 e da 30 a 33 ( 1 )

1

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

31.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 394/1


REGOLAMENTO (CE) N. 2238/2004 DELLA COMMISSIONE

del 29 dicembre 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 1725/2003 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l’IFRS 1, gli IAS da 1 a 10, da 12 a 17, da 19 a 24, da 27 a 38, 40 e 41 e i SIC da 1 a 7, da 11 a 14, da 18 a 27 e da 30 a 33

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1725/2003 (2) sono stati adottati taluni principi e interpretazioni contabili internazionali esistenti al 1o settembre 2002.

(2)

Il 18 dicembre 2003, l’International Accounting Standards Board («IASB») ha pubblicato 13 principi contabili internazionali rivisti e ha comunicato la soppressione dello IAS 15, Informazioni relative agli effetti delle variazioni dei prezzi. L’obiettivo della revisione era l’ulteriore miglioramento della qualità e della coerenza del corpus dei principi contabili internazionali (IAS) esistenti.

(3)

In generale gli obiettivi di questo progetto di miglioramento consistevano nel ridurre o eliminare le alternative, le ridondanze e i conflitti tra i principi, affrontare talune questioni di convergenza e apportare miglioramenti alla struttura degli IAS esistenti. Inoltre lo IASB ha deciso di incorporare le interpretazioni esistenti nei principi rivisti in modo da accrescere la trasparenza, la coerenza e la comprensibilità dei principi stessi.

(4)

La consultazione con gli esperti tecnici del settore conferma che gli IAS rivisti soddisfano i criteri tecnici di adozione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1606/2002, in particolare quello di contribuire all’interesse pubblico europeo.

(5)

L’adozione dei principi rivisti, nel testo dei «progetti di miglioramento», comporta, come conseguenza, modifiche ad altri principi contabili internazionali e alle relative interpretazioni al fine di assicurare la coerenza dell’insieme dei principi contabili internazionali. Tali modifiche riguardano l’International Financial Reporting Standard (IFRS) 1, gli International Accounting Standards (IAS) 7, 12, 14, 19, 20, 22, 23, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38 e 41 e le interpretazioni dello Standard Interpretation Committee (SIC) 7, 12, 13, 21, 22, 25, 27 e 32. Per effetto dell’adozione di tali principi risultano superate le interpretazioni dello Standard Interpretation Committee (SIC) 1, 2, 3, 6, 11, 14, 18, 19, 20, 23, 24, 30 e 33.

(6)

Il regolamento (CE) n. 1725/2003 deve pertanto essere modificato di conseguenza.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato al regolamento (CE) n. 1725/2003 è modificato come segue:

1)

i principi contabili internazionali (IAS) 1, 2, 8, 10, 16, 17, 21, 24, 27, 28, 31, 33 e 40 sono sostituiti dalle versioni riportate nell’allegato al presente regolamento;

2)

lo IAS 15 e i SIC 1, 2, 3, 6, 11, 14, 18, 19, 20, 23, 24, 30 e 33 sono soppressi;

3)

l’adozione dello IAS 1 rende necessarie modifiche agli IAS 12, 19, 34, 35 e 41, al fine di assicurare la coerenza dell’insieme dei principi contabili internazionali;

4)

l’adozione dello IAS 2 rende necessarie modifiche agli IAS 14 e 34, al fine di assicurare la coerenza dell’insieme dei principi contabili internazionali;

5)

l’adozione dello IAS 8 rende necessarie modifiche all’IFRS 1, agli IAS 7, 12, 14, 19, 20, 22, 23, 34, 35, 36, 37 e 38 e ai SIC 12, 13, 21, 22, 25, 27 e 31, al fine di assicurare la coerenza dell’insieme dei principi contabili internazionali;

6)

l’adozione dello IAS 10 rende necessarie modifiche agli IAS 22, 35 e 37, al fine di assicurare la coerenza dell’insieme dei principi contabili internazionali;

7)

l’adozione dello IAS 16 rende necessarie modifiche all’IFRS 1, agli IAS 14, 34, 36, 37 e 38 e ai SIC 13, 21 e 32, al fine di assicurare la coerenza dell’insieme dei principi contabili internazionali;

8)

l’adozione dello IAS 21 rende necessarie modifiche all’IFRS 1, agli IAS 7, 12, 29, 34, 38 e 41 e al SIC 7, al fine di assicurare la coerenza dell’insieme dei principi contabili internazionali;

9)

l’adozione dello IAS 24 rende necessarie modifiche allo IAS 30, al fine di assicurare la coerenza dell’insieme dei principi contabili internazionali;

10)

l’adozione dello IAS 27 rende necessarie modifiche allo IAS 22 e al SIC 12, al fine di assicurare la coerenza dell’insieme dei principi contabili internazionali;

11)

l’adozione dello IAS 31 rende necessarie modifiche al SIC 13, al fine di assicurare la coerenza dell’insieme dei principi contabili internazionali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica al più tardi a decorrere dal 1o gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 2004.

Per la Commissione

Charlie McCREEVY

Membro della Commissione


(1)  GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1.

(2)  GU L 261 del 13.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2237/2004 (GU L 393 del 31.12.2004, pag. 1).


ALLEGATO

PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI (IAS)

IAS n.

Titolo

IAS 1

Presentazione del bilancio

IAS 2

Rimanenze

IAS 8

Principi contabili, cambiamenti nelle stime ed errori

IAS 10

Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio

IAS 16

Immobili, impianti e macchinari

IAS 17

Leasing

IAS 21

Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere

IAS 24

Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate

IAS 27

Bilancio consolidato e separato

IAS 28

Partecipazioni in collegate

IAS 31

Partecipazioni in joint venture

IAS 33

Utile per azione

IAS 40

Investimenti immobiliari

Riproduzione consentita nell'ambito dello Spazio economico europeo (SEE). Tutti i diritti riservati al di fuori del SEE, ad eccezione del diritto di riproduzione a fini di utilizzazione personale o altri usi legittimi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dello IASB: www.iasb.org

PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 1

Presentazione del bilancio

SOMMARIO

Finalità

Ambito di applicazione

Scopo del bilancio

Parti del bilancio

Definizioni

Considerazioni generali

Attendibilità della presentazione e conformità agli IFRS

Continuità aziendale

Contabilizzazione per competenza economica

Coerenza di presentazione del bilancio

Rilevanza e aggregazione

Compensazione

Informazioni comparative

Struttura e contenuto

Introduzione

Identificazione del bilancio

Periodo di riferimento

Stato patrimoniale

Distinzione corrente/non corrente

Attività correnti

Passività correnti

Informazioni da esporre nel prospetto di stato patrimoniale

Informazioni da esporre o nel prospetto di stato patrimoniale o nelle note

Conto economico

Utile o perdita d’esercizio

Informazioni da esporre nel prospetto di conto economico

Informazioni da esporre nel prospetto di conto economico o nelle note

Prospetto delle variazioni di patrimonio netto

Rendiconto finanziario

Note

Struttura

Illustrazione dei principi contabili utilizzati

Principali cause di incertezza nelle stime

Altre informazioni integrative

Data di entrata in vigore

Sostituzione dello IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 1997)

Il presente Principio sostituisce lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 1997) Presentazione del bilancio e dovrebbe essere applicato ai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2005 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata.

FINALITÀ

1.

La finalità del presente Principio è quella di definire i criteri per la presentazione del bilancio redatto con scopi di carattere generale, al fine di assicurarne la comparabilità sia con riferimento ai bilanci dell’entità di esercizi precedenti, sia con i bilanci di altre entità. A tale scopo, il presente Principio espone la disciplina di carattere generale per la presentazione dei bilanci, le linee guida per la loro struttura e le disposizioni minime per il loro contenuto. La rilevazione, la valutazione e l’informativa su specifiche operazioni e altri fatti sono trattate in altri Principi e Interpretazioni.

AMBITO DI APPLICAZIONE

2.

Questo Principio deve essere applicato a tutti i bilanci redatti per scopi di carattere generale preparati e presentati secondo quanto previsto dai Financial Reporting Standard (IFRS).

3.

I bilanci redatti per scopi di carattere generale sono quelli che si prefiggono di soddisfare le esigenze degli utilizzatori che non sono nella condizione di richiedere informazioni adattate alle loro particolari necessità informative. I bilanci per scopi di carattere generale includono quelli che sono presentati separatamente o all’interno di altri documenti pubblici, quali relazioni annuali o prospetti informativi. Questo Principio non si applica alla struttura e contenuto di bilancio intermedio sintetico preparato secondo quanto previsto dallo IAS 34 Bilanci intermedi. Tuttavia, i paragrafi 13-41 si applicano a tale bilancio. Questo Principio si applica attendibilmente a tutte le entità indipendentemente dal fatto che queste debbano redigere un bilancio consolidato o un bilancio separato, come definito nello IAS 27 Bilancio consolidato e bilancio separato.

4.

Lo IAS 30 Informazioni richieste nel bilancio delle banche e degli istituti finanziari specifica ulteriori disposizioni per banche e istituzioni finanziarie simili che sono conformi con le disposizioni del presente Principio.

5.

Questo Principio utilizza una terminologia che è adatta a entità con fine di lucro incluse entità operanti nel settore pubblico. Le entità con attività non profit nel settore privato, pubblico o governativo, che intendano applicare il presente Principio, possono trovarsi nella condizione di dover modificare le descrizioni usate per particolari voci del bilancio e il bilancio nel suo complesso.

6.

Similarmente, le entità che non dispongono di patrimonio netto come definito nello IAS 32 Strumenti finanziari:Esposizione nel bilancio e informazioni integrative (per es. alcuni fondi comuni di investimento) e le entità il cui capitale non è patrimonio netto (per es. alcune entità cooperative) possono avere bisogno di adattare la presentazione nel bilancio della quota d’interessenza dei membri o possessori di quote.

SCOPO DEL BILANCIO

7.

Il bilancio è una rappresentazione strutturata della situazione patrimoniale e dei risultati economici di un’entità. La finalità del bilancio redatto per scopi di carattere generale è quella di fornire informazioni sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sul risultato economico e sui flussi finanziari di un’entità che siano di utilità per una vasta gamma di utilizzatori nell’assumere decisioni di carattere economico. Il bilancio, inoltre, espone i risultati della conduzione amministrativa da parte della direzione aziendale delle risorse ad essa affidate. Per raggiungere tale finalità, il bilancio fornisce le informazioni sui seguenti elementi dell’entità:

(a)

attività;

(b)

passività;

(c)

patrimonio netto;

(d)

ricavi e costi, inclusi proventi e oneri;

(e)

altre variazioni nel patrimonio netto;

e

(f)

flussi finanziari.

Tali informazioni, insieme ad altre contenute nelle note, aiutano gli utilizzatori a prevedere i flussi finanziari futuri dell’entità e in particolare la loro tempistica e certezza.

PARTI DEL BILANCIO

8.

Un’informativa di bilancio completa include:

(a)

uno stato patrimoniale;

(b)

un conto economico;

(c)

un prospetto delle variazioni di patrimonio netto che mostri alternativamente:

(i)

tutte le variazioni delle poste di patrimonio netto,

o

(ii)

le variazioni di patrimonio netto diverse da quelle derivanti da operazioni con i possessori di capitale proprio che agiscono in tale loro qualità;

(d)

un rendiconto finanziario;

e

(e)

note, che contengano un elenco dei principi contabili rilevanti e altre note esplicative.

9.

Molte entità presentano, oltre al bilancio, una relazione degli amministratori che illustra e spiega gli aspetti principali del risultato economico e della situazione patrimoniale-finanziaria dell’entità e le principali incertezze che essa affronta. Tale relazione può includere un’analisi in merito a:

(a)

i principali fattori e le influenze che incidono sul risultato economico, inclusi i cambiamenti nel contesto ambientale nel quale l’entità opera, la risposta dell’entità a questi cambiamenti e il loro effetto, e la politica d’investimento dell’entità per mantenere e migliorare il risultato economico, inclusa la sua politica di distribuzione dei dividendi;

(b)

le fonti di finanziamento dell’entità e il relativo rapporto tra le passività e il patrimonio netto;

e

(c)

le risorse dell’entità non rilevate nel bilancio secondo quanto previsto dagli IFRS.

10.

Molte entità presentano inoltre, al di fuori del bilancio, rendiconti e documenti quali bilanci ambientali e sociali, specialmente in settori ove i fattori ambientali sono significativi e quando i dipendenti sono considerati un importante gruppo di utilizzatori. I rendiconti e i documenti presentati al di fuori del bilancio d’esercizio non rientrano nell’ambito degli IFRS.

DEFINIZIONI

11.

I termini seguenti vengono usati nel presente Principio con i significati indicati:

Non fattibile: Applicare una disposizione non è fattibile quando l’entità dopo aver fatto ogni ragionevole sforzo, non può applicarla. International Financial Reporting Standard (IFRS) sono i Principi e le Interpretazioni adottate dall’International Accounting Standards Board (IASB). Questi includono:

(a)

International Financial Reporting Standard;

(b)

i Principi contabili internazionali (IAS);

e

(c)

le Interpretazioni emesse dall’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) o dal precedente Standing Interpretations Committee (SIC).

Rilevanti omissioni o errate misurazioni di voci sono rilevanti se potrebbero, individualmente o collettivamente influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del bilancio. La rilevanza dipende dalla dimensione e dalla natura dell’omissione o errata misurazione valutata a seconda delle circostanze. La dimensione o natura della voce, o una combinazione di entrambe, potrebbe costituire il fattore determinante. Le note contengono informazioni aggiuntive rispetto a quelle presentate nello stato patrimoniale, nel conto economico, nel prospetto delle variazioni delle poste di patrimonio netto e nel rendiconto finanziario. Le note forniscono informazioni descrittive o disaggregazioni di voci esposte in tali prospetti e informazioni sulle voci che non soddisfano le condizioni per la rilevazione in tali prospetti.

12.

Determinare se un’omissione o un errore relativo a una voce di bilancio possa influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori, e quindi essere rilevante, richiede di prendere in considerazione le caratteristiche di tali utilizzatori. Il Quadro sistematico per la preparazione e presentazione del bilancio statuisce nel paragrafo 25 che «si presume che gli utilizzatori abbiano una ragionevole conoscenza dell’attività commerciale, economica e contabile e una disposizione a studiare l’informativa con ragionevole diligenza». Quindi, la valutazione necessita di considerare come si prevede che gli utenti con tali caratteristiche possano essere ragionevolmente influenzati nel prendere decisioni economiche.

CONSIDERAZIONI GENERALI

Attendibilità della presentazione e conformità agli IFRS

13.

I bilanci devono presentare attendibilmente la situazione patrimoniale, finanziaria ed il risultato economico e i flussi finanziari di un’entità. Una presentazione attendibile richiede la rappresentazione fedele degli effetti di operazioni, altri fatti e condizioni secondo quanto previsto dai criteri di definizioni e di rilevazione per attività, passività, proventi e costi esposti nel Quadro sistematico. Si presume che l’applicazione degli IFRS, quando necessario integrati con le informazioni aggiuntive abbia come risultato un bilancio che fornisce una presentazione attendibile.

14.

Un’entità il cui bilancio è conforme agli IFRS deve fare un’attestazione esplicita e senza riserve di tale conformità nelle note. Il bilancio non deve essere descritto come conforme agli IFRS a meno che non sia conforme a tutte le disposizioni degli IFRS.

15.

Praticamente in tutte le circostanze, con la conformità a tutti gli IFRS applicabili si ottiene una presentazione attendibile. Una presentazione attendibile inoltre richiede che un’entità:

(a)

selezioni e applichi i principi contabili secondo quanto previsto dallo IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed errori. Lo IAS 8 definisce una gerarchia di fonti autorevoli alle quali la direzione aziendale fa riferimento nei casi in cui non vi sia un Principio od una Interpretazione specificamente applicabile ad una voce

(b)

presenti le informazioni, inclusi i principi contabili, in modo che sia fornita una informativa rilevante, attendibile, comparabile e comprensibile; e

(c)

fornisca informazioni integrative aggiuntive quando la conformità con le specifiche disposizioni degli IFRS è insufficiente per permettere agli utilizzatori di comprendere l’impatto di particolari operazioni, altri fatti e condizioni sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico dell’entità.

16.

Principi contabili non corretti non possono essere sanati né dalla illustrazione dei principi contabili adottati, né da note o documentazione esplicativa.

17.

In circostanze estremamente rare in cui la direzione aziendale conclude che la conformità con una disposizione contenuta in un Principio o in un’Interpretazione sarebbe così fuorviante da essere in conflitto con le finalità del bilancio esposte nel Quadro sistematico, l’entità deve disattendere tale disposizione secondo quanto esposto nel paragrafo 18 se il quadro sistematico di regolamentazione applicabile lo richiede o comunque non proibisce tale deviazione.

18.

Quando un’entità disattende una disposizione di un Principio o un’Interpretazione secondo quanto previsto dal paragrafo 17, questa deve indicare:

(a)

che la direzione aziendale ha ritenuto che il bilancio rappresenta correttamente la situazione patrimoniale, finanziaria ed il risultato economico e i flussi finanziari dell’entità;

(b)

di essere conforme ai Principi ed Interpretazioni applicabili, ad eccezione dell’aver disatteso una particolare disposizione al fine di ottenere una presentazione attendibile;

(c)

il titolo del Principio o Interpretazione che l’entità ha disatteso, la natura della deviazione, incluso il trattamento che il Principio o l’Interpretazione richiederebbe, la ragione per cui tale trattamento sarebbe così fuorviante nelle circostanze da essere in conflitto con le finalità del bilancio esposte nel Quadro sistematico, e il trattamento adottato;

e

(d)

per ogni esercizio presentato gli effetti economici-patrimoniali della deviazione su ogni voce del bilancio qualora fosse stato redatto conformemente alle disposizioni.

19.

Quando un’entità ha deviato da una disposizione di un Principio o di una Interpretazione in un esercizio precedente, e tale deviazione ha un effetto sui valori rilevati nel bilancio per l’esercizio corrente, questa deve fornire le informazioni integrative esposte nei paragrafi 18(c) e (d).

20.

Il paragrafo 19 si applica, per esempio, quando un’entità ha disatteso in un esercizio precedente una disposizione in un Principio o in una Interpretazione per la valutazione di attività o passività e quella deviazione ha un effetto sulla valutazione delle variazioni nelle attività e passività rilevate nel bilancio dell’esercizio corrente.

21.

Nelle circostanze estremamente rare in cui la direzione aziendale conclude che la conformità con una disposizione di un Principio o di una Interpretazione sarebbe così fuorviante da essere in conflitto con le finalità del bilancio esposte nel Quadro sistematico, e tuttavia il quadro normativo/regolamentare applicabile nella fattispecie non consente la deviazione dalla disposizione, l’entità deve, nella massima misura possibile, ridurre gli aspetti fuorvianti percepiti fornendo informazioni su:

(a)

il titolo del Principio o Interpretazione in questione, la natura della disposizione, e la ragione per cui la direzione aziendale ha concluso che la conformità con tale disposizione è così fuorviante nelle circostanze da essere in conflitto con le finalità del bilancio esposte nel Quadro sistematico;

e

(b)

per ogni esercizio presentato, le rettifiche a ogni voce del bilancio che la direzione aziendale ha concluso sarebbero necessarie per ottenere una presentazione attendibile.

22.

Per le finalità di cui ai paragrafi 17-21, un elemento di informazione sarebbe in conflitto con le finalità del bilancio quando esso non rappresenta fedelmente le operazioni, altri fatti e condizioni che intende rappresentare, o potrebbe ragionevolmente aspettarsi di rappresentare, e, di conseguenza, è probabile che avrebbe un effetto sulle decisioni economiche prese dagli utilizzatori del bilancio. Quando si valuta se l’essere conformi a una disposizione specifica di un Principio o di una Interpretazione sarebbe così fuorviante da essere in conflitto con le finalità del bilancio esposte nel Quadro sistematico, la direzione aziendale considera:

(a)

perchè le finalità del bilancio non sono state conseguite nelle particolari circostanze;

e

(b)

come le circostanze dell’entità differiscono da quelle di altre entità che invece ottemperano alla disposizione. Se altre entità in circostanze simili ottemperano alla disposizione, vi è una presunzione relativa che la conformità dell’entità alla disposizione non sarebbe così fuorviante da essere in conflitto con le finalità del bilancio esposte nel Quadro sistematico.

Continuità aziendale

23.

Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione della capacità dell’entità di continuare a operare come un’entità in funzionamento. Il bilancio deve essere redatto nella prospettiva della continuazione dell’attività a meno che la direzione aziendale non intenda liquidare l’entità o interromperne l’attività, o non abbia alternative realistiche a ciò. Qualora la direzione aziendale sia a conoscenza, nel fare le proprie valutazioni, di significative incertezze per eventi o condizioni che possano comportare l’insorgere di seri dubbi sulla capacità dell’entità di continuare a operare come un’entità in funzionamento, tali incertezze devono essere evidenziate. Qualora il bilancio non sia redatto nella prospettiva della continuazione dell’attività, tale fatto deve essere indicato, unitamente ai criteri in base ai quali esso è stato redatto e alla ragione per cui l’entità non è considerata in funzionamento.

24.

Nel determinare se il presupposto della prospettiva della continuazione dell’attività è applicabile, la direzione aziendale tiene conto di tutte le informazioni disponibili sul futuro, che è relativo ad almeno, ma non limitato, a dodici mesi dopo la data di riferimento del bilancio. Il grado dell’analisi dipende dalle specifiche circostanze di ciascun caso. Quando l’entità ha una storia di redditività e di facile accesso alle risorse finanziarie, la conclusione che il presupposto della continuità aziendale sia appropriato può essere raggiunta senza dettagliate analisi. In altri casi, la direzione aziendale può aver bisogno di considerare una vasta gamma di fattori relativi alla redditività attuale e attesa, ai piani di rimborso dei debiti e alle potenziali fonti di finanziamento alternative, prima di ritenere che sussista il presupposto della continuità aziendale.

Contabilizzazione per competenza economica

25.

Un’entità deve preparare il proprio bilancio, ad eccezione dell’informativa sui flussi finanziari, secondo il principio della contabilizzazione per competenza economica.

26.

Quando viene utilizzata la contabilizzazione per competenza, le voci sono rilevate come attività, passività, patrimonio netto, proventi e costi (gli elementi del bilancio) quando soddisfano le definizioni e i criteri di rilevazione previsti per quegli elementi nel Quadro sistematico.

Coerenza di presentazione del bilancio

27.

La presentazione e la classificazione delle voci nel bilancio devono essere mantenute da un esercizio all’altro a meno che:

(a)

non sia evidente, a seguito di un cambiamento rilevante nella natura delle operazioni dell’entità o di un riesame del bilancio, che sarebbe più appropriata un’altra presentazione o classificazione, tenuto conto dei criteri per la selezione e applicazione dei principi contabili definiti nello IAS 8;

o

(b)

un Principio o una Interpretazione richiede un cambiamento nella presentazione.

28.

Un acquisto o una dismissione significativi, o un riesame delle modalità di presentazione del bilancio, potrebbero suggerire che sia necessario presentare il bilancio in modo diverso. Un’entità cambia la presentazione del proprio bilancio soltanto se la presentazione rettificata fornisce informazioni che siano attendibili e più rilevanti per gli utilizzatori del bilancio e la struttura rivista abbia probabilità di continuare, così che la comparabilità non sia compromessa. Quando si apportano modifiche nella presentazione un’entità riclassifica le proprie informazioni comparative secondo quanto previsto dai paragrafi 38 e 39.

Rilevanza e aggregazione

29.

Ogni classe rilevante di voci simili deve essere esposta distintamente nel bilancio. Le voci di natura o destinazione dissimile devono essere presentate distintamente a meno che queste siano irrilevanti.

30.

Il bilancio è il risultato di un vasto numero di operazioni o altri fatti che sono raggruppati in classi, conformemente alla loro natura o destinazione. La fase finale del processo di aggregazione e classificazione consiste nell’esposizione di dati sintetici e classificati per voci nel prospetto di stato patrimoniale, nel prospetto di conto economico, nel prospetto delle variazioni delle voci di patrimonio netto, e nel rendiconto finanziario o nelle note. Se una voce non è singolarmente rilevante, questa è aggregata ad altre voci nei prospetti di quel bilancio o nelle note. Una voce che non sia sufficientemente rilevante da richiedere una distinta esposizione nei prospetti di quel bilancio può tuttavia essere sufficientemente rilevante perché sia esposta distintamente nelle note.

31.

L’applicazione del concetto di rilevanza significa che una particolare disposizione di un’informazione integrativa in un Principio o in una Interpretazione non necessita di essere soddisfatta se l’informazione non è rilevante.

Compensazione

32.

Le attività e le passività, i proventi e i costi non devono essere compensati se non richiesto o consentito da un Principio o da una Interpretazione.

33.

È importante che le attività e le passività, i proventi e i costi, siano esposti distintamente. Le compensazioni nel conto economico o nello stato patrimoniale, salvo che esse riflettano la sostanza dell’operazione o di altro fatto, riducono la capacità degli utilizzatori sia di comprendere le operazioni, altri fatti e condizioni che si sono verificati e di valutare i futuri flussi finanziari dell’entità. Non è considerata una compensazione la valutazione della attività al netto di svalutazioni, quali per esempio, il fondo obsolescenza magazzino e il fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità.

34.

Lo IAS 18 Ricavi definisce il termine ricavo e richiede che questo sia determinato al fair value (valore equo) del corrispettivo ricevuto o da ricevere, tenendo conto dell’importo di qualsiasi sconto commerciale e di quantità concesso dall’entità. L’entità effettua, nel corso della sua attività ordinaria, altre operazioni che non generano ricavi ma sono accessorie rispetto alla attività principale generatrice di ricavi. I risultati di tali operazioni sono presentati, quando tale esposizione riflette la sostanza dell’operazione o di altro fatto, compensando eventuali ricavi con il costo relativo derivante dalla stessa operazione. Per esempio:

(a)

plusvalenze e minusvalenze patrimoniali derivanti dalla vendita di attività non correnti, inclusi partecipazioni e beni strumentali, sono esposte deducendo dai corrispettivi della cessione il valore contabile del bene e i relativi costi di vendita;

e

(b)

spese relative a un accantonamento che è rilevato secondo quanto previsto dallo IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali e rimborsato secondo un accordo contrattuale con un terzo (per esempio, un accordo di garanzia di un fornitore) può essere compensato con il relativo rimborso.

35.

Inoltre, proventi e oneri derivanti da un insieme di operazioni simili, quali utili o perdite su operazioni in valuta o derivanti da strumenti finanziari detenuti per negoziazione, sono esposti al netto. Tali proventi e perdite, sono tuttavia, esposti distintamente se sono rilevanti.

Informazioni comparative

36.

Ad eccezione di quando un Principio o una Interpretazione consenta o preveda diversamente, le informazioni comparative devono essere fornite per il periodo precedente per tutti gli ammontari esposti nel bilancio. Le informazioni comparative devono essere incluse nelle informazioni di commento e descrittive, quando ciò sia significativo per la comprensione del bilancio dell’esercizio di riferimento.

37.

In alcuni casi l’informazione descrittiva fornita nel bilancio dell’esercizio precedente è significativa anche per l’esercizio in corso. Per esempio, dettagli di una causa legale, i cui esiti erano incerti alla data di chiusura del precedente bilancio e che non è ancora stata definita, sono esposti nel bilancio dell’esercizio di riferimento. Gli utilizzatori traggono vantaggio dall’essere informati sull’esistente incertezza alla data di chiusura del precedente bilancio, nonché dalle azioni intraprese durante l’esercizio per risolverla.

38.

Quando la presentazione o classificazione di voci nel bilancio viene modificata, gli importi comparativi devono essere riclassificati a meno che la riclassificazione non sia fattibile. Quando gli importi comparativi sono riclassificati, un’entità deve indicare:

(a)

la natura della riclassificazione;

(b)

l’importo di ogni voce o classe di voci che è riclassificata;

e

(c)

i motivi della riclassificazione;

39.

Quando non è fattibile riclassificare gli importi comparativi, un’entità deve indicare:

(a)

la ragione per non riclassificare gli importi;

e

(b)

la natura delle rettifiche che sarebbero state apportate se gli importi fossero stati riclassificati.

40.

Migliorare la comparabilità delle informazioni tra esercizi aiuta gli utilizzatori a prendere decisioni economiche, permettendo specialmente la valutazione degli andamenti nelle informazioni finanziarie per scopi previsionali. In alcune circostanze, non è fattibile riclassificare le informazioni comparative per un particolare esercizio precedente per ottenere la comparabilità con l’esercizio corrente. Per esempio, i dati possono non essere stati raccolti nel/i periodo/i precedente/i in un modo tale da consentirne la riclassificazione, e non è possibile ricreare l’informativa.

41.

Lo IAS 8 tratta le modifiche delle informazioni comparative richieste quando un’entità modifica un principio contabile o corregge un errore.

STRUTTURA E CONTENUTO

Introduzione

42.

Questo Principio richiede particolari informazioni direttamente nel prospetto di stato patrimoniale, nel prospetto di conto economico, e nel prospetto delle variazioni di patrimonio netto e richiede la presentazione di ulteriori voci direttamente o indirettamente in tali prospetti o nelle note. Lo IAS 7 disciplina la presentazione di un rendiconto finanziario.

43.

Questo Principio a volte utilizza il termine «informazioni» in un senso ampio, comprendendo voci esposte nel prospetto di stato patrimoniale, nel prospetto di conto economico, nel prospetto delle variazioni di patrimonio netto e nel rendiconto finanziario, così come nelle note. Le informazioni sono inoltre richieste da altri Principi e Interpretazioni. Se non diversamente specificato altrove nel presente Principio, o in un altro Principio o Interpretazione, tali informazioni sono esposte o nel prospetto dello stato patrimoniale, nel prospetto di conto economico, nei prospetti delle variazioni di patrimonio netto, o nel rendiconto finanziario (ovunque è applicabile), o nelle note.

Identificazione del bilancio

44.

Il bilancio deve essere chiaramente identificato e distinto dalle altre informazioni contenute nello stesso documento pubblicato.

45.

Gli IFRS si applicano solo al bilancio e non alle altre informazioni contenute nelle relazioni annuali o in altri documenti. Di conseguenza, è importante che gli utilizzatori possano distinguere l’informativa che è redatta applicando gli IFRS da altre informazioni che possono essere utili per gli utilizzatori ma che non sono regolate da tali disposizioni.

46.

Ogni parte del bilancio deve essere chiaramente identificata. Inoltre, le seguenti informazioni devono essere messe in risalto e, quando necessario, ripetute per una corretta comprensione dell’informativa presentata:

(a)

la denominazione dell’entità che redige il bilancio o altro mezzo di identificazione ed eventuali cambiamenti in tale informativa dalla data di riferimento del bilancio precedente;

(b)

se il bilancio riguarda solo la singola entità o un gruppo di entità;

(c)

la data di riferimento del bilancio o il periodo di riferimento del bilancio, a seconda di quale informazione sia pertinente alla parte del bilancio;

(d)

la moneta di presentazione, come definita nello IAS 21 Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere;

e

(e)

il livello di arrotondamento utilizzato nel presentare gli importi nel bilancio.

47.

Le disposizioni contenute nel paragrafo 46 sono normalmente soddisfatte presentando le intestazioni di pagina e le intestazioni di colonna abbreviate su ogni pagina del bilancio. La decisione sul modo di esporre tale informativa è il risultato di una valutazione. Per esempio, quando il bilancio è presentato elettronicamente, non sono sempre usate pagine separate; le indicazioni di cui sopra sono allora richiamate con una frequenza tale da assicurare una corretta comprensione dell’informativa inclusa nel bilancio.

48.

Il bilancio è spesso reso più comprensibile presentando l’informativa in migliaia o milioni di unità nella moneta di presentazione. Ciò è accettabile nella misura in cui il livello di arrotondamento nella esposizione è indicato e non viene omessa l’informativa rilevante.

Periodo di riferimento

49.

Il bilancio deve essere redatto almeno annualmente. Quando la data di riferimento del bilancio di un’entità cambia e il bilancio annuale considera un periodo più lungo o più breve di un anno, un’entità deve indicare, oltre all’esercizio di riferimento coperto dal bilancio:

(a)

la ragione per cui si utilizza un esercizio più lungo o più breve;

e

(b)

il fatto che i dati comparativi per il conto economico, i prospetti delle variazioni delle poste di patrimonio netto, il rendiconto finanziario e le note relative non sono del tutto comparabili.

50.

Normalmente, il bilancio è coerentemente redatto con riferimento a un periodo annuale. Tuttavia, alcune entità per ragioni pratiche preferiscono rendicontare, per esempio, un periodo di 52 settimane. Il presente Principio non preclude questa prassi, in quanto non è probabile che i bilanci risultanti siano significativamente diversi da quelli presentati assumendo come riferimento un anno.

Stato patrimoniale

Distinzione corrente/non corrente

51.

Un’entità deve presentare distintamente le attività correnti e non correnti, e le passività correnti e non correnti, come classificazioni distinte nel prospetto di stato patrimoniale secondo quanto previsto dai paragrafi 57-67 ad eccezione del caso in cui una presentazione basata sulla liquidità fornisce informazioni che sono attendibili e più significative. Quando tale eccezione si applica, tutte le attività e passività devono essere presentate genericamente nell’ordine della loro liquidità.

52.

Qualunque sia il metodo di presentazione adottato, per ciascuna voce di attività e passività che include sia gli importi che ci si aspetta di recuperare o regolare (a) entro dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio e (b) oltre dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio, un’entità deve indicare l’importo che si prevede di recuperare o regolare oltre dodici mesi.

53.

Quando l’entità fornisce beni o servizi con un ciclo operativo chiaramente identificabile, la separata classificazione di attività e passività correnti e non correnti nel prospetto di stato patrimoniale fornisce informazioni utili, in quanto distingue il capitale circolante netto dal capitale usato dall’entità per le operazioni a lungo termine. Essa evidenzia inoltre le attività che si suppone debbano essere realizzate entro il termine del ciclo operativo corrente e le passività da estinguere entro lo stesso periodo.

54.

Per alcune entità, quali istituzioni finanziarie, una presentazione di attività e passività in ordine crescente o decrescente di liquidità fornisce informazioni che sono attendibili e sono più pertinenti di una presentazione corrente/non corrente perché l’entità non fornisce beni o servizi entro un ciclo operativo chiaramente identificabile.

55.

Nell’applicare il paragrafo 51, un’entità può presentare alcune delle sue attività e passività utilizzando una classificazione corrente/non corrente e altre in ordine di liquidità quando ciò fornisce informazioni che sono attendibili e sono più significative. La necessità per una base di presentazione mista potrebbe sorgere quando un’entità ha diverse attività.

56.

L’informativa circa le date di realizzazione previste delle attività e delle passività è utile nel determinare la liquidità e la solvibilità di un’entità. Lo IAS 32 richiede l’indicazione delle date di scadenza delle attività e delle passività finanziarie. Le attività finanziarie comprendono crediti commerciali e altri crediti e le passività finanziarie comprendono debiti commerciali e altri debiti. L’indicazione della data di realizzo o di regolamento attesa di attività e passività non monetarie quali le rimanenze e i fondi è utile a prescindere se le attività e le passività non monetarie siano classificate come correnti o non correnti. Per esempio, un’entità evidenzia i valori delle rimanenze che si prevede siano realizzate dopo oltre dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Attività correnti

57.

Un’attività deve essere classificata come corrente quando soddisfa uno dei seguenti criteri:

(a)

quando ci si aspetta che sia realizzata, o si prevede che sia venduta o utilizzata nel normale ciclo operativo dell’entità;

(b)

è posseduta principalmente per essere negoziata;

(c)

si prevede che si realizzi entro dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio;

o

(d)

si tratta di disponibilità liquide o mezzi equivalenti (come definito nello IAS 7 Rendiconto finanziario) a meno che non sia preclusa dall’essere scambiata o utilizzata per estinguere una passività per almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Tutte le altre attività devono essere classificate come non correnti.

58.

Il presente Principio usa il termine «non corrente» per includere attività materiali, immateriali, e finanziarie aventi natura a lungo termine. Esso non impedisce l’uso di descrizioni alternative purché il significato sia chiaro.

59.

Il ciclo operativo di un’entità è il tempo che intercorre tra l’acquisizione di beni per il processo produttivo e la loro realizzazione in disponibilità liquide o mezzi equivalenti. Quando il normale ciclo operativo di un’entità non è chiaramente identificabile, si suppone che la sua durata sia di dodici mesi. Le attività correnti includono attività (come rimanenze e crediti commerciali) che vengono vendute, utilizzate o realizzate come parte del normale ciclo operativo, anche quando non è previsto che esse siano realizzate entro dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. Le attività correnti inoltre includono attività possedute principalmente per essere negoziate (attività finanziarie che rientrano in questa categoria sono classificate come possedute per essere negoziate secondo quanto previsto dallo IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione) e la quota corrente di attività finanziarie non correnti.

Passività correnti

60.

Una passività deve essere classificata come corrente quando soddisfa uno dei seguenti criteri:

(a)

è previsto che sia estinta nel normale ciclo operativo di un’entità;

(b)

è assunta principalmente per essere negoziata;

(c)

deve essere estinta entro dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio;

o

(d)

l’entità non ha un diritto incondizionato a differire il regolamento della passività per almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Tutte le altre passività devono essere classificate come non correnti.

61.

Alcune passività correnti, quali debiti commerciali e alcuni accantonamenti relativi al personale e ad altri costi operativi, sono parte del capitale di funzionamento usato nel normale ciclo operativo dell’entità. Tali voci operative sono classificate come passività correnti anche se la loro estinzione avverrà oltre dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. Lo stesso normale ciclo operativo si applica alla classificazione delle attività e passività di un’entità. Quando il normale ciclo operativo di un’entità non è chiaramente identificabile, si suppone che la sua durata sia di dodici mesi.

62.

Altre passività correnti non sono estinte come parte del normale ciclo operativo, ma devono essere estinte entro dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio o sono assunte principalmente per essere negoziate. Esempi sono passività finanziarie classificate come possedute per essere negoziate secondo quanto previsto dallo IAS 39, scoperti bancari, e la quota corrente di debiti finanziari a medio-lungo termine, dividendi da pagare, imposte sul reddito e altri debiti non commerciali. Le passività finanziarie che forniscono finanziamenti su una base a lungo termine (per esempio non sono parte del capitale di funzionamento utilizzato nel normale ciclo operativo dell’entità) e non devono essere regolate entro dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio, sono passività non correnti subordinatamente a quanto previsto dai paragrafi 65 e 66.

63.

Un’entità classifica le sue passività finanziarie come correnti quando devono essere regolate entro dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio, anche se:

(a)

il termine originale era per un periodo superiore a dodici mesi;

e

(b)

un accordo di rifinanziamento o di rimodulazione dei pagamenti, a lungo termine viene concluso dopo la data di riferimento del bilancio e prima che il bilancio sia autorizzato alla pubblicazione.

64.

Se un’entità prevede, e ha la discrezionalità, di rifinanziare o rinnovare un’obbligazione per almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio secondo un accordo di finanziamento esistente, essa classifica l’obbligazione come non corrente, anche se sarebbe scaduta entro un periodo più breve. Tuttavia, quando il rifinanziamento o il rinnovamento dell’obbligazione non è a discrezione dell’entità (per esempio, non c’è un accordo di rifinanziamento), il potenziale di rifinanziamento non è considerato e l’obbligazione è classificata come corrente.

65.

Quando un’entità viola una condizione di un contratto di finanziamento a lungo termine alla data o prima della data di riferimento del bilancio con l’effetto che la passività diventa un debito esigibile a richiesta, la passività è classificata come corrente, anche se il finanziatore ha concordato, dopo la data di riferimento del bilancio e prima dell’autorizzazione alla pubblicazione del bilancio stesso, di non richiedere il pagamento come conseguenza della violazione. La passività è classificata come corrente perchè, alla data di riferimento del bilancio, l’entità non gode di un diritto incondizionato a differire il suo regolamento per almeno dodici mesi da quella data.

66.

Tuttavia, la passività è classificata come non corrente, se il finanziatore ha concordato, prima della data di riferimento del bilancio, di fornire un periodo di tolleranza che termina almeno dodici mesi dopo la data di riferimento del bilancio, entro il quale l’entità può sanare la violazione e durante la quale il finanziatore non può richiedere un rimborso immediato.

67.

In riferimento ai finanziamenti classificati come passività correnti, se i fatti seguenti si verificano tra la data di riferimento del bilancio e la data in cui i bilanci sono autorizzati alla pubblicazione, tali eventi soddisfano le condizioni per l’informativa come fatti successivi secondo quanto previsto dallo IAS 10 Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio:

(a)

rifinanziamento su una base a lungo termine;

(b)

sanatorie della violazione di un contratto di prestito a lungo termine;

e

(c)

la concessione da parte del finanziatore di un periodo di tolleranza per rettificare la violazione di un contratto di finanziamento a lungo termine che termina almeno dodici mesi dopo la data di riferimento del bilancio.

Informazioni da esporre nel prospetto di stato patrimoniale

68.

Come minimo, il prospetto di stato patrimoniale deve includere voci che presentino i seguenti valori:

(a)

immobili, impianti e macchinari;

(b)

investimenti immobiliari;

(c)

attività immateriali;

(d)

attività finanziarie (esclusi i valori esposti in (e), (h) e (i));

(e)

partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto;

(f)

attività biologiche;

(g)

rimanenze;

(h)

crediti commerciali e altri crediti;

(i)

disponibilità liquide e mezzi equivalenti;

(j)

debiti commerciali e altri debiti;

(k)

accantonamenti;

(l)

passività finanziarie (esclusi i valori esposti in (j), e (k));

(m)

passività e attività per imposte correnti, come definito nello IAS 12 Imposte sul reddito;

(n)

passività e attività per imposte differite, come definito nello IAS 12;

(o)

quote di pertinenza di terzi, presentate nel patrimonio netto;

e

(p)

capitale emesso e riserve attribuibili ai possessori di capitale proprio della controllante.

69.

Voci addizionali, intestazioni e risultati parziali devono essere presentati nel prospetto di stato patrimoniale quando tale presentazione è rilevante per la comprensione della situazione patrimoniale finanziaria di un’entità.

70.

Quando un’entità presenta attività correnti e non correnti, e passività correnti e non correnti, come classificazioni distinte nel prospetto di stato patrimoniale, non deve classificare attività (passività) fiscali differite del bilancio, come attività (passività) correnti.

71.

Il presente Principio non prevede l’ordine o lo schema con il quale le voci devono essere esposte. Il paragrafo 68 fornisce semplicemente una lista di voci che sono sufficientemente diverse per natura o destinazione da richiedere una separata esposizione nel prospetto di stato patrimoniale. Inoltre:

(a)

le voci sono separatamente esposte quando la dimensione, la natura o la funzione di una voce o aggregazione di voci simili è tale che una presentazione distinta è rilevante per la comprensione della posizione patrimoniale finanziaria di un’entità; e

(b)

le descrizioni usate e l’ordine delle voci o dell’aggregazione di voci simili possono essere modificati in relazione alla natura dell’entità e delle sue operazioni, per fornire l’informativa necessaria per una complessiva comprensione della situazione patrimoniale-finanziaria dell’entità. Per esempio, una banca modifica le descrizioni sopra elencate per adottare le più specifiche disposizioni nello IAS 30.

72.

La decisione circa la presentazione distinta di ulteriori voci si basa sulla valutazione:

(a)

della natura e del grado di liquidità delle attività;

(b)

della destinazione delle attività all’interno dell’entità;

e

(c)

degli importi, della natura e delle scadenze di passività.

73.

L’utilizzo di basi di valutazione diverse per le diverse classi di attività suggerisce che la loro natura o funzione differisce e, quindi, che queste dovrebbero essere presentate come voci distinte. Per esempio, diverse classi di immobili, impianti e macchinari possono essere iscritte al costo o a valori rivalutati secondo quanto previsto dallo IAS 16 Immobili, Impianti e macchinari.

Informazioni da esporre o nel prospetto di stato patrimoniale o nelle note

74.

Un’entità deve evidenziare, nel prospetto di stato patrimoniale o nelle note, ulteriori sotto-classificazioni delle voci esposte, classificate con modalità adeguate alle operazioni dell’entità.

75.

Il dettaglio fornito nelle sotto-classificazioni dipende dalle disposizioni degli IFRS e dalla dimensione, natura e funzione dei relativi importi. I fattori definiti nel paragrafo 72 sono pure usati per decidere il criterio della sotto-classificazione. L’informativa varia per ciascuna voce, per esempio:

(a)

le voci di immobili, impianti e macchinari sono disaggregati in classi secondo quanto previsto dallo IAS 16;

(b)

i crediti sono disaggregati tra crediti commerciali, crediti da parti correlate, anticipi e altri crediti;

(c)

le rimanenze sono sotto-classificate, in conformità allo IAS 2 Rimanenze in categorie quali merci, materiali di consumo, materie prime, prodotti in corso di lavorazione e prodotti finiti;

(d)

gli accantonamenti sono disaggregati in fondi per i benefici per i dipendenti e altre voci;

e

(e)

il capitale e le riserve di patrimonio netto sono disaggregati in classi quali capitale sottoscritto, riserva sovrapprezzo azioni e riserve.

76.

Un’entità deve evidenziare quanto segue nel prospetto di stato patrimoniale o nelle note:

(a)

per ciascuna categoria di azioni costituenti il capitale sociale:

(i)

il numero delle azioni autorizzate;

(ii)

il numero delle azioni emesse e interamente versate, ed emesse e non interamente versate;

(iii)

il valore nominale per azione, o il fatto che le azioni non hanno valore nominale;

(iv)

una riconciliazione tra il numero delle azioni in circolazione all’inizio e alla fine dell’esercizio;

(v)

i diritti, privilegi e vincoli di ciascuna categoria di azioni, inclusi i vincoli nella distribuzione dei dividendi e nel rimborso del capitale;

(vi)

le azioni proprie possedute dall’entità o indirettamente tramite le sue controllate o collegate;

e

(vii)

le azioni riservate per emissione sotto opzione e contratti di vendita, incluse le condizioni e gli importi;

e

(b)

una descrizione della natura e scopo di ciascuna riserva inclusa nel patrimonio netto;

77.

Un’entità senza capitale sociale, come una società di persone o una società fiduciaria, deve presentare un’informativa equivalente a quella richiesta dal paragrafo 76(a), esponendo i cambiamenti del periodo in ciascuna categoria di patrimonio netto e i diritti, privilegi e vincoli relativi a ciascuna categoria del patrimonio netto.

Conto economico

Utile o perdita d’esercizio

78.

Tutte le voci di ricavo e di costo rilevate in un esercizio devono essere incluse nel conto economico a meno che un Principio o una Interpretazione dispongano diversamente.

79.

Normalmente, tutte le voci di ricavo e di costo rilevate in un esercizio sono incluse nel conto economico. Questo comprende gli effetti delle modifiche nelle stime contabili. Tuttavia, possono esistere dei casi in cui particolari componenti possono essere esclusi dalla determinazione dell’utile o della perdita dell’esercizio corrente. Lo IAS 8 tratta due di questi casi: la correzione di errori e gli effetti dei cambiamento di principi contabili.

80.

Altri Principi trattano diverse voci che possono soddisfare le definizioni del Quadro sistematico di ricavi e costi ma sono solitamente esclusi dal conto economico. Esempi includono le riserve di rivalutazione (vedere IAS 16), utili e perdite particolari derivanti dalla traduzione dei bilanci di una gestione estera (vedere IAS 21) e utili e perdite sulla rivalutazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita (vedere IAS 39).

Informazioni da esporre nel prospetto di conto economico

81.

Come minimo, il prospetto di conto economico deve includere le voci che presentino i seguenti valori per l’esercizio:

(a)

ricavi;

(b)

oneri finanziari;

(c)

quota dell’utile o perdita di collegate e joint venture contabilizzata con il metodo del patrimonio netto;

(d)

utile o perdita prima delle imposte rilevato in occasione della cessione di attività o estinzione di passività attribuibili ad attività operative cessate;

(e)

imposte sul reddito;

e

(f)

utile o perdita.

82.

Le seguenti voci devono essere indicate nel prospetto di conto economico come ripartizioni dell’utile e della perdita d’esercizio:

(a)

utile o perdita attribuibile alle minoranze;

e

(b)

utile o perdita del gruppo.

83.

Voci addizionali, intestazioni e risultati parziali devono essere presentati nel prospetto di conto economico quando tale presentazione è significativa ai fini della comprensione dei risultati economici di un’entità.

84.

Poichè gli effetti delle varie attività di un’entità, operazioni e altri eventi differiscono in frequenza, potenzialità per utile o perdita, e prevedibilità, l’evidenziazione delle componenti dei risultati economici aiuta a comprendere i risultati economici realizzati ed a prevedere i risultati futuri attesi. Voci addizionali sono incluse nel prospetto di conto economico e le definizioni usate e l’ordine delle voci sono modificati quando ciò è necessario per spiegare i fattori che hanno determinato il risultato economico. I fattori da considerare includono la significatività, la natura e la destinazione dei componenti di ricavi e di costi. Per esempio, una banca modifica le denominazioni in modo da applicare le disposizioni più specifiche contenute nello IAS 30. Le voci di ricavi e costi non sono compensate a meno che siano rispettati i criteri indicati nel paragrafo 32.

85.

Un’entità non deve presentare proventi e oneri come componenti straordinari o nel prospetto di conto economico o nelle note.

Informazioni da esporre nel prospetto di conto economico o nelle note

86.

Quando le componenti di ricavo e di costo sono significative, la loro natura e l’importo devono essere indicati distintamente.

87.

Le circostanze che potrebbero dare origine all’indicazione distinta delle componenti di ricavo e di costo includono:

(a)

la svalutazione di rimanenze al valore netto realizzabile o di immobili, impianti e macchinari al valore recuperabile, come pure lo storno di tali svalutazioni e il conseguente ripristino di valore;

(b)

ristrutturazioni delle attività di un’entità e gli storni di eventuali accantonamenti per i costi di ristrutturazione;

(c)

dismissioni di elementi di immobili, impianti e macchinari;

(d)

cessioni di investimenti partecipativi;

(e)

attività operative cessate;

(f)

definizione di contenziosi;

e

(g)

altri storni di accantonamenti.

88.

Un’entità deve presentare un’analisi dei costi utilizzando una classificazione basata o sulla natura degli stessi o sulla loro destinazione all’interno dell’entità scegliendo quella fra le due che fornisce indicazioni che sono attendibili e più rilevanti.

89.

Le entità sono incoraggiate a esporre l’analisi di cui al paragrafo 88 nel prospetto di conto economico.

90.

Le voci di costo sono sottoclassificate per evidenziare i componenti dei risultati economici che possono differire in termini di frequenza, potenzialità di utile e perdita, e prevedibilità. Questa analisi è fornita in uno dei due modi descritti nel seguito.

91.

La prima forma di analisi è il metodo dei costi per natura. I costi sono aggregati nel conto economico secondo la loro natura (per esempio ammortamenti, acquisti di materiali, costi di trasporto, benefici per i dipendenti e costi di pubblicità) e non sono ripartiti in base alla loro destinazione all’interno dell’entità. Questo metodo può essere semplice da applicare perché non è necessaria alcuna ripartizione dei costi ai fini della classificazione per destinazione. Un esempio di una classificazione adottando il metodo dei costi per natura è il seguente:

Ricavi

 

X

Altri proventi

 

X

Variazioni nelle rimanenze di prodotti finiti e prodotti in corso di lavorazione

X

 

Materie prime e materiali di consumo utilizzati

X

 

Costi connessi a benefici per i dipendenti

X

 

Ammortamenti

X

 

Altri costi

X

 

Costi totali

 

(X)

Utile

 

X

92.

La seconda forma di analisi è denominata metodo dei costi per destinazione o del «costo del venduto» e classifica i costi secondo la loro destinazione come parte del costo del venduto o, per esempio, i costi di distribuzione o amministrativi. Come minimo, un’entità indica il proprio costo del venduto secondo questo metodo, separatamente dagli altri costi. Questo metodo può fornire agli utilizzatori informazioni più significative rispetto alla classificazione dei costi per natura, ma ripartendo i costi per destinazione può richiedere ripartizioni arbitrarie e comportare un considerevole grado di discrezionalità. Un esempio di classificazione con il metodo dei costi per funzione è il seguente:

Ricavi

X

Costo del venduto

(X)

Utile lordo

X

Altri proventi

X

Costi di distribuzione

(X)

Costi amministrativi

(X)

Altri costi

(X)

Utile

X

93.

Le entità che classificano i costi per destinazione devono riportare ulteriori informazioni sulla natura dei costi, gli ammortamenti e i costi di benefici per i dipendenti.

94.

La scelta del metodo dei costi per destinazione e per natura dipende da fattori storici e industriali e dalla natura dell’entità. Entrambi i metodi forniscono una indicazione di quei costi che potrebbero variare, direttamente o indirettamente, in relazione al livello delle vendite o della produzione dell’entità. Poiché ogni metodo di presentazione ha un valore a seconda dei diversi tipi di entità, il presente Principio richiede che la direzione aziendale selezioni la presentazione più significativa e attendibile. Comunque, dato che l’informativa sulla natura dei costi è utile nel prevedere i futuri flussi finanziari, è richiesta un’ulteriore informativa nel caso in cui venga adottata la classificazione con il metodo per destinazione dei costi. Nel paragrafo 93 il termine, «benefici per i dipendenti» ha lo stesso significato che ha nello IAS 19 Benefici per i dipendenti.

95.

Un’entità deve indicare, o nel prospetto di conto economico o nel prospetto delle variazioni di patrimonio netto, o nelle note, l’importo dei dividendi rilevati come distribuzione ai possessori di capitale proprio durante l’esercizio, e il relativo importo per azione.

Prospetto delle variazioni di patrimonio netto

96.

Un’entità deve presentare un prospetto delle variazioni di patrimonio netto, che evidenzi:

(a)

utile o perdita d’esercizio;

(b)

ciascuna voce di proventi ed oneri, per l’esercizio che, come richiesto da altri Principi o da altre Interpretazioni, è imputata direttamente a patrimonio netto, e il totale di queste voci;

(c)

ricavi e costi totali del periodo (calcolati come la somma di (a) e (b)), che mostrano separatamente gli importi totali attribuibili ai possessori di capitale proprio della controllante e alla quota di pertinenza di terzi;

e

(d)

per ciascuna voce del patrimonio netto, gli effetti dei cambiamenti nei principi contabili e correzioni degli errori rilevati secondo quanto previsto dallo IAS 8.

97.

Un’entità deve inoltre presentare, o nel prospetto delle variazioni delle poste di patrimonio netto o nelle note:

(a)

gli importi delle operazioni con i possessori di capitale proprio che agiscono in tale loro qualità, esponendo separatamente le distribuzioni effettuate agli stessi;

(b)

il saldo delle riserve di utili (ossia l’utile e le perdite accumulati) all’inizio dell’esercizio e alla data di riferimento del bilancio, e i movimenti durante l’esercizio;

e

(c)

una riconciliazione tra il valore contabile di ciascuna classe di capitale proprio versato, e di ciascuna riserva all’inizio e al termine dell’esercizio, evidenziando distintamente ogni variazione.

98.

Variazioni nel patrimonio netto dell’entità tra due date di riferimento del bilancio riflettono l’aumento o la diminuzione delle sue attività nette durante l’esercizio. Ad eccezione delle variazioni derivanti dalle operazioni con i possessori di capitale proprio che agiscono in tale qualità (come conferimenti di capitale proprio, strumenti rappresentativi di capitale proprio e dividendi dell’entità) e i costi delle operazioni direttamente collegati a tali operazioni, la variazione totale di patrimonio netto durante un esercizio rappresenta l’importo totale dei proventi e degli oneri, inclusivi dell’utile e della perdita, generati dall’attività dell’entità durante quel periodo (indipendentemente dal fatto che tali voci di proventi e costi siano rilevati nel conto economico o direttamente come variazioni nel patrimonio netto).

99.

Il presente Principio richiede che tutte le voci di ricavo e di costo rilevate in un esercizio debbano essere incluse nel conto economico a meno che un altro Principio o una Interpretazione dispongano diversamente. Altri Principi richiedono che alcuni utili o perdite (quali aumenti o diminuzioni dovuti a valutazioni, differenze di cambi esteri particolari, utili o perdite sulla rivalutazione di attività finanziarie disponibili alla vendita e relativi importi di imposte correnti e differite) siano rilevati direttamente come variazioni delle poste di patrimonio netto. Poiché è importante considerare tutte le voci dei ricavi e dei costi nella valutazione delle variazioni della posizione finanziaria di un’entità tra due date di riferimento del bilancio, il presente Principio richiede la presentazione di un prospetto delle variazioni delle poste di patrimonio netto che evidenzi i ricavi e le spese totali di un’entità, incluse quelle che sono rilevate direttamente nel patrimonio netto.

100.

Lo IAS 8 richiede le rettifiche retroattive nel rilevare cambiamenti nei principi contabili, nei limiti del possibile, ad eccezione di quando le disposizioni transitorie di un altro Principio o Interpretazione richiedono diversamente. Lo IAS 8 inoltre richiede che le rideterminazioni di valore per correggere gli errori siano fatte nel limite del possibile, retroattivamente. Le rettifiche e le rideterminazioni di valore retroattive sono rilevate nel saldo degli utili portati a nuovo, ad eccezione di quando un Principio o una Interpretazione richiede rettifiche retroattive di un’altra voce del patrimonio netto. Il paragrafo 96(d) richiede che nel prospetto delle variazioni delle poste di patrimonio netto si indichi separatamente la rettifica complessiva per ogni voce del patrimonio netto relativa a cambiamenti di principi contabili ed a correzioni degli errori. Queste rettifiche sono indicate per ogni esercizio precedente e all’inizio dell’esercizio.

101.

Le disposizioni dei paragrafi 96 e 97 possono essere soddisfatte in diversi modi. Un esempio segue la forma di un prospetto a colonne che riconcilia i saldi di apertura e di chiusura di ciascuna voce di patrimonio netto. Un’alternativa è quella di presentare soltanto le voci esposte nel paragrafo 96 nel prospetto delle variazioni delle poste del patrimonio netto. Secondo questo approccio, le voci descritte nel paragrafo 97 sono illustrate nelle note.

Rendiconto finanziario

102.

Le informazioni sui flussi finanziari forniscono agli utilizzatori del bilancio una base di riferimento per valutare le capacità dell’entità di generare cassa o mezzi equivalenti e i fabbisogni dell’entità di impiego di tali flussi finanziari. Lo IAS 7 Rendiconto Finanziario stabilisce le disposizioni per la redazione del rendiconto finanziario e della relativa informativa.

Note

Struttura

103.

Le note devono:

(a)

presentare le informazioni sui criteri di formazione del bilancio e i principi contabili specifici utilizzati secondo quanto previsto dai paragrafi 108-115;

(b)

indicare le informazioni richieste dagli IFRS che non sono presentate nel prospetto dello stato patrimoniale, del conto economico, delle variazioni delle poste di patrimonio netto o del rendiconto finanziario;

e

(c)

fornire informazioni aggiuntive che non sono presentate nel prospetto di stato patrimoniale, di conto economico, delle variazioni delle poste di patrimonio netto o del rendiconto finanziario, ma sono rilevanti per la comprensione di ciascuno di questi.

104.

Le note devono, nel limite del possibile, essere presentate in modo sistematico. Per ciascuna voce del prospetto di stato patrimoniale, conto economico, prospetto delle variazioni delle poste di patrimonio netto e rendiconto finanziario, deve esservi il rinvio alla eventuale informativa nelle note.

105.

Le note sono normalmente presentate nel seguente ordine che facilita gli utilizzatori nel comprendere il bilancio e confrontarlo con quelli di altre entità:

(a)

una dichiarazione di conformità con gli IFRS (vedere paragrafo 14);

(b)

una sintesi dei principi contabili rilevanti applicati (vedere paragrafo 108);

(c)

informazioni di supporto per le voci esposte nel prospetto di stato patrimoniale, di conto economico, delle variazioni delle poste di patrimonio netto, e nel rendiconto finanziario, nell’ordine in cui ogni rendiconto e ogni voce sono presentati;

e

(d)

altre informazioni, quali:

(i)

passività potenziali (vedere IAS 37) e impegni contrattuali iscritti;

e

(ii)

informativa non finanziaria, per esempio le finalità e le strategie della gestione del rischio finanziario dell’entità (vedere IAS 32).

106.

In alcuni casi, potrebbe essere necessario o opportuno modificare l’ordine delle specifiche voci all’interno delle note. Per esempio, l’informativa sulle variazioni nel fair value (valore equo) rilevate a conto economico può essere presentata congiuntamente con le informazioni sulle scadenze degli strumenti finanziari, anche se la prima si riferisce al conto economico e la seconda allo stato patrimoniale. Ciò nonostante, una struttura sistematica delle note, ove possibile, va mantenuta.

107.

Le note che forniscono informazioni sui criteri generali di preparazione del bilancio e sugli specifici principi contabili possono essere presentate in una sezione distinta del bilancio.

Illustrazione dei principi contabili utilizzati

108.

Nella sintesi dei principi contabili rilevanti, un’entità deve indicare:

(a)

il criterio (criteri) base di valutazione adottato nella preparazione del bilancio;

e

(b)

gli altri principi contabili utilizzati che sono significativi per la comprensione del bilancio.

109.

Per gli utilizzatori è importante essere informati del criterio o criteri base di valutazione utilizzati nel bilancio (per esempio, costo storico, costo corrente, valore netto di realizzo, fair value (valore equo) o valore recuperabile) perché il criterio su cui il bilancio è preparato ha un effetto significativo sulla sua analisi. Quando si applicano diversi criteri di valutazione nel bilancio, per esempio nel caso in cui determinate classi di attività sono rivalutate, è sufficiente fornire una indicazione delle categorie di attività e passività per le quali sono stati applicati i diversi criteri di valutazione.

110.

Nel decidere se uno specifico principio contabile debba essere illustrato, la direzione considera se tale informativa aiuterebbe gli utilizzatori nel comprendere come le operazioni, altri fatti e condizioni sono riflessi nella rappresentazione del risultato economico e della situazione patrimoniale-finanziaria. L’indicazione degli specifici principi contabili è particolarmente utile agli utilizzatori quando tali principi sono selezionati da alternative consentite nei Principi e nelle Interpretazioni. Un esempio sono le indicazioni relative alla possibilità che un partecipante ad una joint venture rilevi la propria partecipazione in un’entità controllata congiuntamente utilizzando il consolidamento proporzionale o il metodo del patrimonio netto (vedere lo IAS 31 Partecipazioni in joint ventures). Alcuni principi richiedono specificatamente le informazioni integrative di particolari principi contabili, incluse le scelte effettuate dalla direzione aziendale tra diverse alternative consentite. Per esempio, lo IAS 16 richiede l’ informativa dei criteri di valutazione utilizzati per classi di immobili, impianti e macchinari. Lo IAS 23 Oneri finanziari richiede l’indicazione se gli oneri finanziari sono rilevati immediatamente come una spesa o capitalizzati come parte del costo della pertinente attività.

111.

Ciascuna entità considera la natura dell’attività ed i principi che il lettore del bilancio si aspetterebbe siano illustrati per quel tipo di entità. Per esempio, per un’entità soggetta alle imposte sul reddito ci si aspetterebbe un’informativa dei suoi principi contabili per le imposte sul reddito, incluse quelle applicabili alle attività e passività fiscali differite. Qualora un’entità avesse importanti gestioni estere o operazioni in valute estere, ci si aspetterebbe un’informativa sui principi contabili per la rilevazione dei proventi e degli oneri derivanti dalla conversione delle poste in valuta. Nel caso di effettuazione di aggregazioni di impresa, sono indicati i principi utilizzati per la determinazione dell’avviamento e della quota di pertinenza delle minoranze.

112.

Un principio contabile può essere significativo per la natura delle operazioni dell’entità anche se gli importi per l’esercizio corrente e gli esercizi precedenti non sono rilevanti. È inoltre appropriato indicare ogni principio contabile significativo che non è specificamente richiesto dagli IFRS, ma è individuato e applicato secondo quanto previsto dallo IAS 8.

113.

Nella sintesi dei principi contabili significativi o in altre note, un’entità deve indicare le decisioni, ad eccezione di quelle che riguardano le stime (vedere paragrafo 116), che la direzione aziendale ha preso durante il processo di applicazione dei principi contabili dell’entità che hanno i più significativi effetti sugli importi rilevati in bilancio.

114.

Nel processo di applicazione dei principi contabili dell’entità, la direzione aziendale prende varie decisioni, oltre quelle che riguardano le stime, che possono avere un effetto significativo sugli importi rilevati in bilancio. Per esempio, la direzione aziendale prende decisioni nel determinare:

(a)

se le attività finanziarie sono investimenti posseduti fino a scadenza;

(b)

quando sostanzialmente tutti i rischi ed i benefici di attività finanziarie di proprietà e di attività ottenute in locazione sono trasferiti ad altre entità;

(c)

se, in sostanza, determinate vendite di beni sono accordi finanziari e quindi non generano ricavi;

e

(d)

se la sostanza del rapporto tra l’entità e un’entità a destinazione specifica indica che l’entità a destinazione specifica è controllata dall’entità.

115.

Alcune delle indicazioni fatte secondo quanto previsto dal paragrafo 113 sono richieste da altri Principi. Per esempio, lo IAS 27 richiede che un’entità indichi le ragioni per cui il capitale posseduto di un’entità non costituisca controllo, rispetto a una sua partecipata che non è una controllata anche se più della metà dei suoi diritti di voto o dei suoi diritti potenziali sono posseduti direttamente o indirettamente attraverso controllate. Quando la classificazione di un investimento immobiliare risulta difficoltosa lo IAS 40 richiede l’indicazione dei criteri definiti dall’entità per distinguere un investimento immobiliare da un immobile ad uso proprio e da un immobile posseduto per la vendita nel normale svolgimento dell’attività operativa;

Principali cause di incertezza nelle stime

116.

Nelle note un’entità deve indicare l’informativa sui presupposti fondamentali riguardanti il futuro, e altre cause di incertezza nella stima alla data di riferimento del bilancio che possono causare rettifiche materiali ai valori contabili della attività e passività entro l’esercizio successivo. In riferimento a tali attività e passività, le note devono includere i dettagli:

(a)

della loro natura;

e

(b)

del loro valore contabile alla data di riferimento del bilancio.

117.

La determinazione dei valori contabili di alcune attività e passività richiede la stima degli effetti di eventi futuri incerti su tali attività e passività alla data di riferimento del bilancio. Per esempio, in assenza di prezzi di mercato, recentemente osservati, utilizzati per valutare le seguenti attività e passività, stime sono necessarie sul futuro per valutare il valore recuperabile di classi di immobili, impianti e macchinari, l’effetto della obsolescenza tecnologica sul magazzino, accantonamenti soggetti al futuro esito di controversie in corso, e passività per benefici a lungo termini ai dipendenti quali gli accantonamenti per piani pensionistici. Queste stime comportano le ipotesi su elementi quali il rischio di rettificare i flussi finanziari o i tassi di sconto, future variazioni degli stipendi e dei prezzi che influiscono su altri costi.

118.

I presupposti fondamentali e altre cause principali di incertezza nelle stime illustrate secondo quanto previsto dal paragrafo 116 fanno riferimento alle stime che richiedono le valutazioni più difficili, soggettive o complesse della direzione aziendale. Con l’aumento del numero delle variabili e delle ipotesi che influiscono su possibili future risoluzioni delle incertezze aumenta, tali valutazioni diventano più soggettive e complesse, e conseguentemente aumenta il rischio di una rettifica significativa del valore contabile delle attività e delle passività.

119.

Le indicazioni nel paragrafo 116 non sono necessarie per le attività e passività che corrono un rischio rilevante che i loro valori contabili possano cambiare significativamente entro l’esercizio successivo, se, alla data di riferimento del bilancio, sono valutate al fair value (valore equo) sulla base dei prezzi recentemente osservati sul mercato (i loro fair value potrebbero significativamente cambiare entro l’esercizio successivo, ma queste oscillazioni non risulterebbero da ipotesi o da altre cause di incertezza nelle stime sussistenti alla data di riferimento del bilancio).

120.

Le indicazioni nel paragrafo 116 sono esposte in modo da aiutare gli utilizzatori di bilancio a capire le decisioni che la direzione aziendale prende sul futuro e su altre cause fondamentali di incertezza nella stima. La natura e la misura delle informazioni fornite varia a seconda della natura della tipologia delle ipotesi e di altre circostanze. Esempi di indicazioni fornite sono:

(a)

la natura delle ipotesi o delle altre cause di incertezza;

(b)

la sensitività dei valori contabili ai metodi, ipotesi e stime fondamentali utilizzati per il loro calcolo, incluse le ragioni della sensitività;

(c)

la risoluzione prevista di un’incertezza e la gamma di risultati ragionevolmente possibili entro l’esercizio successivo rispetto ai valori contabili delle attività e passività interessate;

e

(d)

una spiegazione delle modifiche apportate alle pregresse ipotesi riguardanti tali attività e passività, qualora l’incertezza resti irrisolta.

121.

Non è necessario indicare le informazioni relative al budget o a previsioni nel fornire le informazioni integrative nel paragrafo 116.

122.

Quando non è fattibile indicare la misura dei possibili effetti di un’ipotesi o di un’altra causa fondamentale di incertezza nelle stime, alla data di riferimento del bilancio, l’entità indica che è ragionevolmente possibile, sulla base delle conoscenze disponibili, che il concretizzarsi dei risultati, entro l’esercizio successivo, diverso dalle ipotesi assunte potrebbe richiedere una rettifica significativa al valore contabile delle attività o passività interessate. In ogni caso, l’entità indica la natura e il valore contabile delle specifiche attività o passività (o classe di attività o passività) interessate dall’ipotesi.

123.

L’informativa nel paragrafo 113 delle specifiche decisioni prese dalla direzione aziendale nel processo di applicazione dei principi contabili dell’entità non si riferisce all’informativa delle cause fondamentali di incertezza nelle stime di cui al paragrafo 116.

124.

L’informativa di alcune ipotesi fondamentali che altrimenti sarebbe comunque richiesta secondo quanto previsto dal paragrafo 116 è di contro richiesta da altri Principi. Per esempio, lo IAS 37 richiede l’informativa, in circostanze specifiche, delle principali ipotesi riguardanti eventi futuri interessanti classi di accantonamenti. Lo IAS 32 richiede l’informativa di ipotesi significative applicate nella stima del fair value (valore equo) di attività e passività finanziarie che sono iscritte al fair value. Lo IAS 16 richiede l’indicazione delle ipotesi significative applicate nella stima del fair value (valore equo) degli elementi di immobili, impianti, macchinari rivalutati.

Altre informazioni integrative

125.

Nelle note, un’entità deve indicare:

(a)

l’importo di dividendi proposti o dichiarati prima che il bilancio sia stato autorizzato alla pubblicazione, ma non rilevati nell’esercizio come distribuzione ai possessori di capitale proprio e il relativo importo per azione;

e

(b)

l’importo complessivo non contabilizzato di eventuali dividendi spettanti alle azioni privilegiate.

126.

Un’entità deve indicare quanto segue se non già illustrato in altre parti dell’informativa pubblicata con il bilancio:

(a)

la residenza e la forma giuridica dell’entità, il paese di registrazione e l’indirizzo della propria sede legale (o del principale luogo di attività, se diverso dalla sede legale);

(b)

una descrizione della natura dell’attività dell’entità e delle sue principali operazioni;

e

(c)

la ragione sociale dell’entità controllante e della capogruppo.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

127.

L’entità deve applicare il presente Principio a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2005 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata. Se l’entità applica il presente Principio per un esercizio che ha inizio prima del 1o gennaio 2005, tale fatto deve essere indicato.

SOSTITUZIONE DELLO IAS 1 (RIVISTO NELLA SOSTANZA NEL 1997)

128.

Questo Principio sostituisce lo IAS 1 Presentazione del bilancio rivisto nella sostanza nel 1997.

APPENDICE

Modifiche ad altre disposizioni in materia

Le modifiche riportate nella seguente Appendice devono essere applicate a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2005o da data successiva. Se l’entità applica il presente Principio a partire da un esercizio precedente, queste modifiche devono essere applicate a partire da quell’esercizio precedente.

A1.

Negli International Financial Reporting Standard, inclusi i Principi Contabili Internazionali e le Interpretazioni, applicabili a dicembre 2003:

(a)

i riferimenti a «utile o perdita netta» sono modificati in «utile o perdita»;

(b)

i riferimenti alle «note al bilancio» sono modificati in «note»;

e

(c)

i riferimenti a «capitale proprio» sono modificati in «capitale conferito».

A2.

[Modifica non applicabile alla parte normativa del Principio]

A3.

I paragrafi 69 e 70 dello IAS 12 Imposte sul reddito sono stati eliminati.

A4.

Nello IAS 19 Benefici per i dipendenti, il paragrafo 23 è stato modificato come segue:

23.

Sebbene il presente Principio non richieda specifiche informazioni integrative sui benefici a breve termine per i dipendenti, esse possono essere richieste da altri Principi. Per esempio, lo IAS 24 Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate richiede indicazioni sui benefici per i dipendenti a favore di dirigenti con responsabilità strategiche. Lo IAS 1 Presentazione del bilancio richiede l’indicazione dei costi dei benefici per i dipendenti.

A5.

[Modifica non applicabile alla parte normativa del Principio]

A6.

Lo IAS 34 Bilanci intermedi è modificato come descritto di seguito.

Il paragrafo 5 è modificato come segue:

5.

Lo IAS 1 definisce un’informativa di bilancio completa quella che include le seguenti componenti:

(a)

stato patrimoniale;

(b)

conto economico;

(c)

prospetto delle variazioni delle voci di patrimonio netto, che mostri alternativamente:

(i)

tutte le variazioni delle voci di patrimonio netto, ovvero

(ii)

le variazioni nel patrimonio netto diverse da quelle derivanti dalle operazioni con i possessori di strumenti di capitale che agiscono in tale loro qualità;

(d)

rendiconto finanziario;

e

(e)

note, che contengano un elenco dei principi contabili rilevanti e altre note esplicative.

Il paragrafo 12 è modificato come segue:

12.

Lo IAS 1 fornisce linee guida sulla struttura del bilancio. La Guida Applicativa dello IAS 1 fornisce un esempio di come presentare lo stato patrimoniale, il conto economico e i prospetti delle variazioni delle voci di patrimonio netto.

Il paragrafo 13 è modificato come segue:

13.

Lo IAS 1 richiede che il prospetto delle variazioni delle voci di patrimonio netto sia presentato come un prospetto separato del bilancio e consente che l’informativa sulle variazioni delle voci di patrimonio netto derivanti da operazioni con i possessori di strumenti partecipativi di capitale che agiscono in tale loro qualità (incluse le distribuzioni agli stessi) siano esposte già nel prospetto di stato patrimoniale, ovvero nelle note. L’entità utilizza, per il suo bilancio intermedio, lo stesso schema di prospetto delle variazioni delle voci di patrimonio netto presentato nel suo ultimo bilancio d’esercizio.

A7.

I paragrafi 39 e 40 dello IAS 35 Operazioni destinate a cessare sono modificati come segue:

39.

L’informativa richiesta dai paragrafi 27-37, ad eccezione dell’informativa sull’’importo dell’utile o della perdita prima delle imposte rilevato al momento della dismissione delle attività o estinzione delle passività attribuibili a operazioni destinate a cessare secondo quanto previsto dal paragrafo 31(a), può essere presentata nelle note o già nel prospetto di stato patrimoniale, di conto economico o delle variazioni delle voci di patrimonio netto.

40.

Lo IAS 1 Presentazione del bilancio richiede che l’utile o la perdita prima delle imposte relativo alla dismissione di attività o estinzione di passività attribuibile alle operazioni destinate a cessare che sia presentato già nel prospetto di conto economico. Si incoraggia che l’informativa prevista dal paragrafo 27 (f) e (g) sia presentata rispettivamente già nel prospetto di conto economico e nel rendiconto finanziario.

A8.

[Modifica non applicabile alla parte normativa del Principio]

A9.

Lo IAS 41 Agricoltura è modificato come descritto di seguito.

Il paragrafo 39 è stato eliminato.

Il paragrafo 53 è modificato come segue:

53.

L’attività agricola è spesso esposta a rischi climatici, malattie e altri rischi naturali. Qualora si verifichi un evento che dia origine a una voce rilevante di provento o onere, la natura e l’importo di quella voce sono indicati secondo quanto previsto dallo IAS 1 Presentazione del bilancio. Esempi di un tale fatto possono essere una esplosione di una violenta epidemia, una inondazione, una grave siccità o una gelata e una invasione di insetti.

A10.

[Modifica non applicabile alla parte normativa del Principio]

A11.

Nell’Interpretazione SIC-32 Attività immateriali, Costi connessi a siti web, il paragrafo 5 è modificato come segue:

5.

La presente Interpretazione non si applica alle spese sostenute per l'acquisto, lo sviluppo e il funzionamento dell'hardware di un sito web (per esempio, creatori di siti web, organizzatori di siti web, disegnatori di siti web e connessioni ad Internet). Tali spese devono essere contabilizzate in base a quanto disposto dallo IAS 16. In aggiunta, quando un'entità sostiene delle spese da un fornitore “provider” di servizi via Internet che ospita il sito web dell'entità, la spesa deve essere rilevata come un costo in base a quanto previsto dallo IAS 1.78 e dal Quadro sistematico quando i servizi sono ricevuti.

PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 2

Rimanenze

SOMMARIO

Finalità

Ambito di applicazione

Definizioni

Valutazione delle rimanenze

Costo delle rimanenze

Costi di acquisto

Costi di trasformazione

Altri costi

Costo delle rimanenze di un fornitore di servizi

Costo dei prodotti agricoli ottenuti da attività biologiche

Tecniche di determinazione del costo

Metodi di valutazione al costo

Valore netto di realizzo

Imputazione del costo al conto economico

Informazioni integrative

Data di entrata in vigore

Ritiro di altri pronunciamenti

Il presente Principio sostituisce lo IAS 2 (rivisto nella sostanza nel 1993) Rimanenze e dovrebbe essere applicato ai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2005 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata.

FINALITÀ

1.

La finalità del presente Principio è quella di definire il trattamento contabile delle rimanenze. Una problematica fondamentale nella contabilizzazione delle rimanenze concerne l’ammontare del costo da rilevarsi come un’attività e portato a nuovo fino a quando i ricavi relativi non siano rilevati. Il presente Principio fornisce le linee guida per la determinazione del costo e per la successiva contabilizzazione come costo, incluse eventuali svalutazioni al valore netto di realizzo. Fornisce anche linee guida sulle metodologie di determinazione del costo delle rimanenze.

AMBITO DI APPLICAZIONE

2.

Il presente Principio si applica a tutte le rimanenze, eccetto:

(a)

lavori in corso derivanti da commesse a lungo termine, inclusi i contratti di servizio direttamente connessi (vedere IAS 11 Commesse a lungo termine);

(b)

strumenti finanziari;

e

(c)

attività biologiche connesse ad attività agricole e prodotti agricoli al momento della raccolta (vedere IAS 41 Agricoltura).

3.

Il presente Principio non si applica alla valutazione delle rimanenze possedute da:

(a)

produttori di prodotti agricoli e forestali, prodotti agricoli dopo la raccolta, minerali e prodotti minerali, nella misura in cui il valore di tali rimanenze è determinato al valore netto di realizzo secondo quanto previsto da consolidate prassi in quei settori. Quando tali rimanenze sono valutate al valore netto di realizzo, i cambiamenti di quel valore sono rilevati a conto economico nell’esercizio del cambiamento.

(b)

i commercianti-intermediari in merci che valutano le loro rimanenze al fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita. Quando tali rimanenze sono così valutate, le variazioni nel fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita sono rilevate a conto economico nell’esercizio di tale variazione.

4.

Le rimanenze di cui al paragrafo 3(a) sono valutate al valore netto di realizzo a determinati stadi della produzione. Ciò si verifica, per esempio, quando i raccolti agricoli sono stati mietuti o quando i minerali sono stati estratti e la vendita è assicurata da un contratto a termine o da un impegno di un ente governativo, o quando esiste un mercato attivo e il rischio di non riuscire a vendere il prodotto è trascurabile. Tali rimanenze sono escluse dalle disposizioni in materia di valutazione del presente Principio.

5.

I commercianti-intermediari in merci sono coloro che acquistano o vendono merci per conto terzi o per proprio conto. Le rimanenze di cui al paragrafo 3(b) sono principalmente acquistate per una vendita nel prossimo futuro e per generare un utile dalle fluttuazioni di prezzo o dal margine dei commercianti-intermediari. Quando tali rimanenze sono valutate al fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita, queste sono escluse dall’applicazione delle sole disposizioni in materia di valutazione contenute nel presente principio.

DEFINIZIONI

6.

I termini seguenti vengono usati nel presente Principio con i significati indicati:

Le rimanenze sono beni:

(a)

posseduti per la vendita nel normale svolgimento dell’attività;

(b)

impiegati nei processi produttivi per la vendita;

o

(c)

sotto forma di materiali o forniture di beni da impiegarsi nel processo di produzione o nella prestazione di servizi.

Il valore netto di realizzo è il prezzo di vendita stimato nel normale svolgimento dell’attività al netto dei costi stimati di completamento nonché di quelli stimati necessari per realizzare la vendita. Il fair value (valore equo) è il corrispettivo al quale un’attività potrebbe essere scambiata, o una passività estinta, in una libera transazione fra parti consapevoli e disponibili.

7.

Il valore netto di realizzo fa riferimento all’importo netto che l’entità si aspetta di realizzare dalla vendita delle rimanenze nel normale svolgimento dell’attività. Il fair value (valore equo) riflette l’importo per il quale la stessa rimanenza potrebbe essere scambiata tra compratori e venditori consapevoli e disponibili sul mercato. Il primo è un valore specifico dell’entità; il secondo non lo è. Il valore netto di realizzo per le rimanenze può non essere uguale al fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita.

8.

Le rimanenze comprendono merci acquistate e possedute per la rivendita e includono, per esempio, merci acquistate da un dettagliante e possedute per la rivendita, o terreni e altri beni immobili posseduti per la rivendita. Le rimanenze comprendono, inoltre, prodotti finiti o semilavorati realizzati dall’entità e includono materiali e forniture di beni destinati a essere impiegati nel processo produttivo. Nel caso di un fornitore di servizi, le rimanenze includono i costi del servizio, come descritto nel paragrafo 19, per il quale l’entità non ha ancora rilevato il relativo ricavo (vedere IAS 18 Ricavi).

VALUTAZIONE DELLE RIMANENZE

9.

Le rimanenze devono essere valutate al minore tra il costo e il valore netto di realizzo.

Costo delle rimanenze

10.

Il costo delle rimanenze deve comprendere tutti i costi di acquisto, i costi di trasformazione e gli altri costi sostenuti per portare le rimanenze nel luogo e nelle condizioni attuali.

Costi di acquisto

11.

I costi di acquisto delle rimanenze comprendono il prezzo di acquisto, i dazi d’importazione e altre tasse (escluse quelle che l’entità può successivamente recuperare dalle autorità fiscali), i costi di trasporto, movimentazione e gli altri costi direttamente attribuibili all’acquisto di prodotti finiti, materiali e servizi. Sconti commerciali, resi e altre voci simili sono dedotti nella determinazione dei costi d’acquisto.

Costi di trasformazione

12.

I costi di trasformazione delle rimanenze includono i costi direttamente correlati alle unità prodotte, come il lavoro diretto. Essi comprendono anche una ripartizione sistematica delle spese generali di produzione fisse e variabili che sono sostenute per trasformare le materie in prodotti finiti. I costi generali fissi di produzione sono quei costi indiretti di produzione che rimangono relativamente costanti al variare del volume della produzione, quali l’ammortamento e la manutenzione di stabilimenti e macchinari e il costo della direzione tecnica e dell’amministrazione dello stabilimento. I costi generali variabili di produzione sono quei costi indiretti di produzione che variano, direttamente o quasi, con il volume della produzione, come materiali e manodopera indiretti.

13.

L’attribuzione dei costi generali fissi di produzione ai costi di trasformazione si basa sulla normale capacità produttiva. Questa rappresenta la produzione che si prevede di realizzare mediamente durante un numero di esercizi o periodi stagionali in circostanze normali, tenendo conto della perdita di capacità derivante dalla manutenzione pianificata. Può essere utilizzato il livello effettivo di produzione qualora questo approssimi la normale capacità produttiva. L’ammontare di costi generali fissi attribuito a ciascuna unità prodotta non aumenta in conseguenza di una bassa produzione o inattività degli impianti. Le spese generali non attribuite sono rilevate come costo nell’esercizio nel quale esse sono sostenute. Negli esercizi nei quali il livello di produzione è insolitamente alto, l’ammontare dei costi generali fissi attribuiti a ciascuna unità prodotta è diminuito in modo che il valore delle rimanenze non sia determinato in misura superiore al costo. I costi generali variabili di produzione sono attribuiti a ciascuna unità prodotta sulla base dell’utilizzo effettivo degli impianti di produzione.

14.

Da un processo di produzione è possibile ottenere contemporaneamente più di un prodotto. È il caso, per esempio, che si verifica quando vengono realizzati prodotti congiunti o quando si ha un prodotto principale e un sottoprodotto. Quando i costi di trasformazione di ogni prodotto non sono identificabili separatamente, essi sono ripartiti tra i prodotti seguendo un criterio razionale e uniforme. La ripartizione può essere basata, per esempio, sui relativi valori di vendita di ogni prodotto, considerato allo stadio del processo di produzione al quale i prodotti sono separatamente identificabili, o al termine della produzione. La maggior parte dei sottoprodotti, per loro natura, non sono rilevanti. In questo caso, essi sono spesso valutati al valore netto di realizzo e questo valore viene detratto dal costo del prodotto principale. Come risultato, il valore contabile del prodotto principale iscritto non differisce sostanzialmente dal suo costo.

Altri costi

15.

Gli altri costi sono inclusi nel costo delle rimanenze solo nella misura in cui essi sono sostenuti per portare le rimanenze nel luogo e nelle condizioni attuali. Per esempio, può essere appropriato includere, nel costo delle rimanenze, spese generali non di produzione o i costi di progettazione di prodotti per specifici clienti.

16.

Esempi di costi esclusi dal costo delle rimanenze e rilevati come costi nell’esercizio nel quale essi sono sostenuti sono:

(a)

anomali ammontari di materiali di scarto, lavoro o altri costi di produzione;

(b)

costi di magazzinaggio, a meno che tali costi siano necessari nel processo di produzione prima di un ulteriore stadio di produzione;

(c)

spese generali amministrative che non contribuiscono a portare le rimanenze nel luogo e nelle condizioni attuali;

e

(d)

spese di vendita.

17.

Lo IAS 23 Oneri finanziari identifica alcune limitate circostanze in cui gli oneri finanziari sono inclusi nel costo delle rimanenze.

18.

Un’entità può acquistare le rimanenze a condizioni di pagamento differito. Quando un accordo contiene effettivamente un elemento di finanziamento, tale elemento, per esempio una differenza tra il prezzo di acquisto per condizioni di credito normali e l’importo pagato, è rilevato come interesse passivo durante il periodo del finanziamento.

Costo delle rimanenze di un fornitore di servizi

19.

Nella misura in cui tali fornitori di servizi hanno rimanenze, essi le valutano ai costi della loro produzione. Questi costi sono composti primariamente dal costo del lavoro e da altri costi del personale direttamente impiegato nella prestazione del servizio compresi il personale addetto alla supervisione e le spese generali attribuibili. Il lavoro e gli altri costi relativi al personale commerciale e amministrativo non concorrono a determinare il costo ma sono rilevati come costi dell’esercizio nel quale essi sono sostenuti. Il costo delle rimanenze di un fornitore di servizi non comprende i margini di utile o le spese generali non attribuibili che sono spesso incorporati nei prezzi applicati dai fornitori di servizi.

Costo dei prodotti agricoli ottenuti da attività biologiche

20.

Secondo quanto previsto dallo IAS 41 Agricoltura, le rimanenze che costituiscono prodotti agricoli che l’entità ha raccolto dalle sue attività biologiche sono valutate, in sede di rilevazione iniziale, al fair value (valore equo) al netto dei costi stimati fino al punto di vendita al momento del raccolto. Per l’applicazione del presente Principio, questo è rappresentato dal costo delle rimanenze a tale data.

Tecniche di determinazione del costo

21.

Le tecniche di determinazione del costo delle rimanenze, quali il metodo dei costi standard o del prezzo al dettaglio, possono essere impiegati per praticità se i risultati approssimano il costo. I costi standard considerano i livelli normali di materiali e di forniture di beni, di lavoro, di efficienza e di capacità utilizzata. Essi sono regolarmente sottoposti a revisione e, se necessario, riveduti alla luce delle condizioni del momento.

22.

Il metodo del prezzo al dettaglio viene spesso usato nel settore delle vendite al dettaglio per valutare le rimanenze di grandi quantità di beni soggetti a rapido rigiro con margini simili e per le quali non è fattibile l’adozione di altri metodi di calcolo del costo. Il costo delle rimanenze viene determinato detraendo dal valore di vendita delle rimanenze una adeguata percentuale di margine lordo. La percentuale impiegata prende in considerazione anche le rimanenze che sono state commercializzate al di sotto del loro prezzo di vendita originario. Spesso, per ogni reparto di vendita al minuto, viene usata una percentuale media.

Metodi di valutazione al costo

23.

Il costo delle rimanenze di beni che non sono normalmente fungibili e delle merci e dei servizi prodotti e mantenuti distinti per specifici progetti deve essere attribuito impiegando distinte individuazioni dei loro costi specifici.

24.

Per individuazione distinta del costo s’intende che i costi specifici sono attribuiti agli elementi identificati delle rimanenze. Questo è un trattamento contabile appropriato per i beni che vengono mantenuti distinti per un progetto specifico, indipendentemente dal fatto che essi siano stati acquistati o prodotti. Comunque, l’individuazione specifica dei costi non è appropriata quando un gran numero dei beni del magazzino è normalmente fungibile. In tali circostanze, il metodo di selezione dei beni che rimangono tra le rimanenze potrebbe essere usato per ottenere effetti predeterminati sul risultato economico.

25.

Il costo delle rimanenze, escluse quelle trattate nel paragrafo 23, deve essere attribuito adottando il metodo FIFO (primo entrato, primo uscito) o il metodo del costo medio ponderato. L’entità deve utilizzare il medesimo metodo di valutazione per tutte le rimanenze aventi per la stessa natura e utilizzo simile. Per le rimanenze con una natura o uso diverso, diversi metodi di determinazione del costo possono essere giustificati.

26.

Per esempio, delle rimanenze utilizzate in un settore d’attività possono avere un utilizzo diverso per l’entità rispetto allo stesso tipo di rimanenze utilizzate in un altro settore d’attività. Tuttavia, una diversa localizzazione geografica delle rimanenze (o delle normative fiscali applicabili) non è sufficiente a giustificare l’adozione di metodi di valutazione differenti.

27.

Il metodo FIFO si basa sull’ipotesi che i beni di magazzino che sono stati acquistati o prodotti per primi siano venduti per primi e, di conseguenza, che i beni presenti in magazzino alla fine dell’esercizio siano quelli acquistati o prodotti per ultimi. Secondo il metodo del costo medio ponderato, il costo di ciascun bene è pari alla media ponderata del costo di beni simili all’inizio dell’esercizio e il costo di beni simili acquistati o prodotti durante l’esercizio. La media può essere calcolata su base periodica, o quando si riceve ogni ulteriore spedizione, in dipendenza della situazione dell’entità.

Valore netto di realizzo

28.

Il costo delle rimanenze può non essere recuperabile se esse sono danneggiate, se sono diventate in tutto o in parte obsolete, o se i loro prezzi di vendita sono diminuiti. Il costo delle rimanenze può non essere recuperabile anche nel caso in cui i costi stimati di completamento o i costi stimati da sostenere per realizzare la vendita sono aumentati. La prassi di svalutare le rimanenze al di sotto del costo fino al valore netto di realizzo è coerente con la considerazione che i beni non possono essere iscritti a un valore eccedente l’ammontare che si prevede di realizzare dalla loro vendita o dal loro uso.

29.

Le rimanenze sono solitamente svalutate fino al valore netto di realizzo sulla base di una valutazione eseguita voce per voce. In alcuni casi, comunque, può essere appropriato raggruppare voci simili o correlate. Questo può essere il caso di voci di magazzino relative alla stessa linea di prodotto che hanno funzioni o destinazione finale simili, che vengono prodotte e commercializzate nella stessa area geografica, e per le quali non è praticabile effettuare una valutazione distinta dalle altre voci di quella linea di prodotto. Non è appropriato svalutare le rimanenze sulla base di una classificazione del magazzino, per esempio, prodotti finiti, o tutte le rimanenze di un particolare settore industriale o geografico. I prestatori di servizi generalmente accumulano i costi con riferimento a ciascun servizio per il quale è richiesto un distinto corrispettivo. Perciò, ciascuno di tali servizi è trattato come un elemento separato.

30.

Le stime del valore netto di realizzo si basano sulla conoscenza più attendibile di cui si dispone al momento in cui vengono effettuate le stime dell’ammontare che si prevede di realizzare dalle rimanenze. Tali stime prendono in considerazione le oscillazioni dei prezzi o dei costi direttamente connessi a fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio nella misura in cui tali fatti confermano le condizioni esistenti al termine dell’esercizio.

31.

Le stime del valore netto di realizzo prendono in considerazione anche lo scopo per il quale il magazzino viene tenuto. Per esempio, il valore netto di realizzo della parte di magazzino tenuto per far fronte a vendite concluse o a contratti per la fornitura di servizi si basa sul prezzo di contratto. Se i contratti di vendita riguardano quantità inferiori a quelle tenute in magazzino, il valore netto di realizzo della parte eccedente si basa sui prezzi correnti di vendita. Accantonamenti possono originare da contratti fermi di vendita per quantità di rimanenze superiori a quelle in magazzino o da contratti d’acquisto. Tali accantonamenti sono trattati dallo IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali.

32.

Materiali e altri beni di consumo posseduti per essere utilizzati nella produzione di rimanenze non sono svalutati al di sotto del costo se ci si attende che i prodotti finiti nei quali verranno incorporati siano venduti al costo o al di sopra del costo. Tuttavia, quando una diminuzione nel prezzo dei materiali indica che il costo dei prodotti finiti eccede il valore netto di realizzo, i materiali sono svalutati fino al valore netto di realizzo. In tali circostanze, il costo di sostituzione dei materiali può essere la migliore misura disponibile del loro valore netto di realizzo.

33.

Una nuova valutazione del valore netto di realizzo è effettuata in ciascun esercizio successivo. Quando le circostanze che precedentemente avevano causato la svalutazione delle rimanenze sotto il costo non esistono più o quando vi sono chiare indicazioni di un aumento nel valore di realizzo netto in seguito al cambiamento delle circostanze economiche, l’importo delle svalutazioni è eliminato contabilmente (ossia lo storno è limitato all’importo della svalutazione originale) in modo che il nuovo valore contabile sia il minore tra costo e valore netto di realizzo. Ciò si verifica, per esempio, nel caso in cui un bene del magazzino che è iscritto al valore netto di realizzo perché il suo prezzo di vendita era diminuito, è ancora posseduto in un esercizio successivo e il suo prezzo di vendita è aumentato.

IMPUTAZIONE DEL COSTO AL CONTO ECONOMICO

34.

Quando le rimanenze sono vendute, il loro valore contabile deve essere imputato come costo nell’esercizio nel quale il relativo ricavo è rilevato. L’ammontare di ogni svalutazione delle rimanenze al valore netto di realizzo e tutte le perdite di magazzino devono essere rilevate come un costo nell’esercizio nel quale la svalutazione o la perdita si sono verificate. L’ammontare di qualsiasi storno di svalutazioni di rimanenze, derivante da un aumento del valore netto di realizzo, deve essere rilevato come riduzione del costo nel calcolo della variazione delle rimanenze rilevate a conto economico nell’esercizio in cui tale ripristino di valore ha luogo.

35.

Alcune rimanenze possono essere iscritte in altri conti dell’attivo, per esempio, beni in magazzino utilizzati quali parti di immobili, impianti o macchinari costruiti internamente. Le rimanenze iscritte in questo modo sono rilevate come costo durante la vita utile di quella immobilizzazione.

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

36.

Il bilancio deve indicare:

(a)

i principi contabili adottati nella valutazione delle rimanenze, incluso il metodo utilizzato di valutazione del costo;

(b)

il valore contabile complessivo delle rimanenze e il valore contabile distinto per classi che risultano appropriate per l’entità;

(c)

il valore contabile delle rimanenze iscritto al fair value (valore equo) al netto dei costi di vendita;

(d)

il valore delle rimanenze imputato come costo nell’esercizio;

(e)

il valore di eventuali svalutazioni di rimanenze rilevato come costo nell’esercizio secondo quanto previsto dal paragrafo 34;

(f)

il valore di eventuali storni di ciascuna svalutazione rilevati come riduzione del costo delle rimanenze rilevate a conto economico nell’esercizio secondo quanto previsto dal paragrafo 34;

(g)

le circostanze o i fatti che hanno portato allo storno di una svalutazione di rimanenze secondo quanto previsto nel paragrafo 34;

e

(h)

il valore contabile delle rimanenze impegnate a garanzia di passività.

37.

L’informativa concernente i valori contabili rilevati in differenti classificazioni di rimanenze e l’ammontare delle variazioni in queste voci di attività risulta utile per gli utilizzatori del bilancio. Classificazioni abituali di rimanenze sono merci, beni per la produzione, materie prime, semilavorati e lavori in corso e prodotti finiti. Le rimanenze di un fornitore di servizi possono essere descritte come prestazioni in corso.

38.

Il valore delle rimanenze imputato come costo nel corso dell’esercizio, a cui si fa spesso riferimento come a un costo del venduto, è rappresentato dai costi precedentemente inclusi nella valutazione delle rimanenze di magazzino che ora sono state vendute e da spese generali di produzione non ripartite e da anormali ammontari di costi di produzione di rimanenze. Le condizioni di gestione possono giustificare anche l’inclusione di altri valori, quali i costi di distribuzione.

39.

Alcune entità adottano schemi di conto economico che comportano l’esposizione di valori esclusi i costi di rimanenze rilevate come spese durante l’esercizio. In base a questo formato, l’entità presenta un’analisi dei costi utilizzando una classificazione basata sulla natura degli stessi. In questo caso, l’entità indica i costi imputati come costo per materie prime e beni di consumo, costi del lavoro e altri costi di gestione insieme con l’ammontare della variazione netta delle rimanenze nell’esercizio.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

40.

L’entità deve applicare il presente Principio a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2005 da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata. Se l’entità applica il presente Principio per un esercizio che ha inizio prima del 1o gennaio 2005, tale fatto deve essere indicato.

RITIRO DI ALTRI PRONUNCIAMENTI

41.

Il presente Principio sostituisce lo IAS 2 Rimanenze (rivisto nella sostanza nel 1993).

42.

Il presente Principio abroga il SIC-1 Coerenza nell’applicazione dei Principi contabili – Utilizzo di diversi metodi di valutazione delle rimanenze.

APPENDICE

Modifiche ad altre disposizioni in materia

Le modifiche riportate nella seguente Appendice devono essere applicate a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2005 o da data successiva. Qualora un’entità applichi il presente Principio a partire da un esercizio precedente, queste modifiche devono essere applicate a partire da quell’esercizio precedente.

A1.

Nello IAS 14 Informativa di settore, il paragrafo 22 è stato modificato come segue:

22.

Alcune linee guida per l’attribuzione del costo possono essere trovate in altri Principi. Per esempio, i paragrafi 11-20 dello IAS 2 Rimanenze, secondo la revisione del 2003, forniscono una guida per l’attribuzione e la ripartizione dei costi alle rimanenze, e i paragrafi 16-21 dello IAS 11 Commesse a lungo termine forniscono una guida per attribuire e ripartire i costi ai contratti. Queste linee guida possono essere utili nell’attribuire o ripartire i costi ai settori.

A2.

[Modifica non applicabile alla parte normativa del Principio]

A3.

[Modifica non applicabile alla parte normativa del Principio].

PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 8

Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori

SOMMARIO

Finalità

Ambito di applicazione

Definizioni

Principi contabili

Selezione e applicazione dei Principi contabili

Uniformità di principi contabili

Cambiamenti di principi contabili

Applicazione dei cambiamenti nei principi contabili

Applicazione retroattiva

Limitazioni dell’applicazione retroattiva

Informazioni integrative

Cambiamenti di stime contabili

Informazioni integrative

Errori

Limitazioni alla determinazione retroattiva dei valori

Informativa su errori di esercizi precedenti

Impraticabilità nell’applicazione retroattiva e nella determinazione retroattiva dei valori

Data di entrata in vigore

Ritiro di altri pronunciamenti

Il presente Principio sostituisce lo IAS 8 Utile(perdita) d’esercizio, errori determinanti e cambiamenti di principi contabili e dovrebbe essere applicato ai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2005 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata.

FINALITÀ

1.

La finalità del presente Principio è di disciplinare i criteri per la selezione e il cambiamento di principi contabili, unitamente al relativo trattamento contabile e all’informativa sui cambiamenti di principi contabili, sulle modifiche nelle stime contabili e sulle correzioni di errori. Il Principio si propone inoltre, di migliorare la rilevanza e l’attendibilità del bilancio delle entità, e la comparabilità di tali bilanci nel tempo e con i bilanci di altre entità.

2.

Le disposizioni sull’informativa concernente i principi contabili, fatta eccezione per i cambiamenti di principi contabili, sono contenute nello IAS 1 Presentazione del bilancio.

AMBITO DI APPLICAZIONE

3.

Il presente Principio deve essere applicato nella selezione e nell’applicazione dei principi contabili, nella contabilizzazione dei cambiamenti di principi contabili, dei cambiamenti nelle stime contabili e delle correzioni di errori di esercizi precedenti.

4.

Gli effetti fiscali connessi a correzioni di errori di periodi precedenti e rettifiche retroattive effettuate per applicare i cambiamenti di principi contabili sono contabilizzati e illustrati in base a quanto previsto dallo IAS 12 Imposte sul reddito.

DEFINIZIONI

5.

I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati:

I principi contabili sono i principi, concetti di base, convenzioni, regole e prassi applicati dall’impresa nella preparazione e nella presentazione del bilancio. Un cambiamento nelle stime contabili è una rettifica del valore contabile di un’attività o passività o la quantificazione del sistematico deprezzamento di un’attività, che risulta dalla valutazione della sua attuale condizione e dei futuri benefici attesi e obbligazioni associate con attività e passività. I cambiamenti nelle stime contabili si originano da nuove informazioni acquisite o da nuovi sviluppi e, conseguentemente, non sono correzioni di errori. International Financial Reporting Standard (IFRS) sono i Principi e le Interpretazioni adottati dall’International Accounting Standards Board (IASB). Questi includono:

(a)

International Financial Reporting Standard;

(b)

i Principi contabili internazionali (IAS);

e

(c)

le Interpretazioni originate dall’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) o dal precedente Standing Interpretations Committee (SIC).

Rilevanti omissioni o errate misurazioni di voci sono rilevanti se potrebbero, individualmente o nel complesso, influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del bilancio. La rilevanza dipende dalla dimensione e dalla natura dell’omissione o errata misurazione valutata a seconda delle circostanze. La dimensione o natura della voce, o una combinazione di entrambe, potrebbe costituire il fattore determinante. Gli errori di esercizi precedenti sono omissioni e errate misurazioni di voci nel bilancio dell’entità per uno o più esercizi derivanti dal non utilizzo o dall’utilizzo erroneo di informazioni attendibili che:

(a)

erano disponibili quando i bilanci di quegli esercizi erano autorizzati all’emissione;

e

(b)

si poteva ragionevolmente supporre che fossero state ottenute e utilizzate nella redazione e presentazione di quei bilanci.

Tali errori includono gli effetti di errori aritmetici, errori nell’applicazione di principi contabili, sviste o interpretazioni distorte di fatti, e frodi. L’applicazione retroattiva è l’applicazione di un nuovo principio contabile alle operazioni, altri eventi e condizioni come se quel principio fosse sempre stato applicato. La determinazione retroattiva dei valori consta nel correggere la rilevazione, la valutazione e l’informativa concernente gli importi di elementi del bilancio come se l’errore di un esercizio precedente non fosse mai avvenuto. Non fattibile Applicare una disposizione non è fattibile quando l’entità, dopo aver fatto ogni ragionevole sforzo, non può applicarla. Per un particolare esercizio precedente, non è fattibile applicare un cambiamento di un principio contabile retroattivamente o determinare retroattivamente un valore per correggere un errore se:

(a)

gli effetti dell’applicazione retroattiva o della determinazione retroattiva dei valori non sono determinabili;

(b)

l’applicazione retroattiva o la determinazione retroattiva dei valori richiede supposizioni circa quale sarebbe stato l’intento della direzione aziendale in quell’esercizio;

o

(c)

l’applicazione retroattiva o la determinazione retroattiva dei valori richiede stime significative di importi ed è impossibile distinguere obiettivamente le informazioni su quelle stime che:

(i)

forniscono prove di circostanze che esistevano alla(e) data(e) in cui tali importi dovevano essere rilevati, valutati o indicati;

e

(ii)

sarebbero state disponibili quando i bilanci per tale esercizio precedente erano autorizzati alla pubblicazione

da altre informazioni.
L’applicazione prospettica di un cambiamento di un principio contabile e della rilevazione dell’effetto di un cambiamento nella stima contabile, sono rispettivamente:

(a)

l’applicazione di un nuovo principio contabile a operazioni, altri eventi e circostanze che si verificano dopo la data alla quale il principio viene cambiato;

e

(b)

la rilevazione dell’effetto del cambiamento nella stima contabile nel corrente e nei futuri esercizi interessati dal cambiamento.

6.

Determinare se un'omissione o una errata misurazione potrebbe influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori, e quindi essere rilevante, richiede di tenere in considerazione le caratteristiche di tali utilizzatori. Il Quadro sistematico per la preparazione e presentazione del bilancio statuisce nel paragrafo 25 che «si presume che gli utilizzatori abbiano una ragionevole conoscenza dell’attività commerciale, economica e contabile e una volontà a studiare l’informativa con ragionevole diligenza». Quindi, la valutazione necessita di prendere in considerazione come presumibilmente questi utilizzatori possano essere ragionevolmente influenzati nel prendere le proprie decisioni economiche.

PRINCIPI CONTABILI

Selezione e applicazione dei Principi contabili

7.

Quando un Principio o un’Interpretazione si applica specificatamente a una operazione, altro evento o circostanza, la scelta del principio o dei principi applicati per la contabilizzazione di tale voce deve essere determinata dall’applicazione del Principio o Interpretazione e tenendo presente eventuali Guide Applicative emesse dallo IASB con riferimento a tale Principio o Interpretazione.

8.

Gli IFRS contengono i principi contabili che lo IASB ritiene possano determinare bilanci in grado di riportare informazioni rilevanti e attendibili sulle operazioni, altri eventi e circostanze cui essi si applicano. Tali principi non necessitano di essere applicati quando l’effetto della loro applicazione è irrilevante. Tuttavia è inappropriato effettuare, o lasciare non corrette, deviazioni irrilevanti dagli IFRS al fine di ottenere una particolare presentazione della situazione patrimoniale–finanziaria, del risultato economico, o dei flussi finanziari dell’entità.

9.

Le Guide Applicative per i Principi emessi dallo IASB non costituiscono parte integrante dei Principi, e quindi non contengono disposizioni obbligatorie per la redazione del bilancio.

10.

In assenza di un Principio o di una Interpretazione che si applichi specificamente a una operazione, altro evento o circostanza, la direzione aziendale deve fare uso del proprio giudizio nello sviluppare e applicare un principio contabile al fine di fornire una informativa che sia:

(a)

rilevante ai fini delle decisioni economiche da parte degli utilizzatori;

e

(b)

attendibile, in modo che il bilancio:

(i)

rappresenti fedelmente la situazione patrimoniale - finanziaria, il risultato economico e i flussi finanziari dell’entità;

(ii)

rifletta la sostanza economica delle operazioni, altri eventi e circostanze, e non meramente la forma legale;

(iii)

sia neutrale, cioè scevra da pregiudizi;

(iv)

sia prudente;

e

(v)

sia completa con riferimento a tutti gli aspetti rilevanti.

11.

Nell’esercitare il giudizio descritto nel paragrafo 10, la direzione aziendale deve fare riferimento e considerare l’applicabilità delle seguenti fonti in ordine gerarchicamente decrescente:

(a)

le disposizioni e le guide applicative contenute nei Principi e Interpretazioni che trattano casi simili o correlati;

e

(b)

le definizioni, i criteri di rilevazione e i concetti di misurazione per la contabilizzazione delle attività, delle passività, dei ricavi e dei costi contenuti nel Quadro sistematico.

12.

Nell’esprimere un giudizio descritto nel paragrafo 10, la direzione aziendale può inoltre considerare le disposizioni più recenti emanate da altri organismi preposti alla statuizione dei principi contabili che utilizzano un Quadro sistematico concettualmente simile per sviluppare i principi contabili, altra letteratura contabile e prassi consolidate nel settore, nella misura in cui queste non siano in conflitto con le fonti del paragrafo 11.

Uniformità di principi contabili

13.

L’entità deve selezionare e applicare i principi contabili in modo uniforme a operazioni simili, altri eventi e circostanze, a meno che un Principio o una Interpretazione richieda specificatamente o permetta una classificazione delle voci tale per cui principi differenti possono essere appropriati. Se un Principio o un’Interpretazione richiede o permette una tale classificazione, si deve selezionare e applicare uniformemente un appropriato principio contabile a ciascuna classe.

Cambiamenti di principi contabili

14.

L’entità deve cambiare un principio contabile soltanto se il cambiamento:

(a)

è richiesto da un Principio o da una Interpretazione;

o

(b)

produce un bilancio in grado di fornire informazioni attendibili e più rilevanti sugli effetti delle operazioni, altri fatti o circostanze sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sul risultato economico o sui flussi finanziari dell’entità.

15.

Gli utilizzatori del bilancio necessitano di essere in grado di comparare il bilancio dell’entità nel tempo per identificare l’andamento della situazione patrimoniale-finanziaria, dell’andamento economico e dei flussi finanziari. Quindi, gli stessi principi contabili sono applicati nel corso di ciascun esercizio e da un esercizio al successivo a meno che un cambiamento di principi contabili soddisfi uno dei criteri del paragrafo 14.

16.

Le seguenti situazioni non rappresentano cambiamenti di principi contabili:

(a)

l’applicazione di un principio contabile per operazioni, altri fatti o circostanze che differiscono nella sostanza da quelli verificatisi precedentemente;

e

(b)

l’applicazione di un nuovo principio contabile per operazioni, altri fatti o circostanze che non si sono mai verificati precedentemente o che erano irrilevanti.

17.

L’applicazione iniziale di un principio per rideterminare il valore delle attività secondo quanto previsto dallo IAS 16 Immobili, impianti e macchinari o dallo IAS 38 Attività immateriali è un cambiamento di principio contabile da trattarsi come una rideterminazione del valore secondo quanto previsto dallo IAS 16 o IAS 38, piuttosto che secondo quanto previsto dal presente Principio.

18.

I paragrafi 19-31 non si applicano ai cambiamenti di principi contabili di cui al paragrafo 17.

Applicazione dei cambiamenti nei principi contabili

19.

Subordinatamente al paragrafo 23:

(a)

l’entità deve contabilizzare un cambiamento di principio contabile originato dall’applicazione iniziale di un Principio o una Interpretazione in base a quanto previsto dalle specifiche disposizioni transitorie, di quel Principio o Interpretazione;

e

(b)

quando l’entità cambia un principio contabile in sede di prima applicazione di un Principio o di una Interpretazione che non contiene disposizioni transitorie specifiche che si applicano a tale cambiamento, o cambia un principio contabile volontariamente, deve applicare il cambiamento retroattivamente.

20.

Ai fini del presente Principio, un’applicazione anticipata di un Principio o di una Interpretazione non è un cambiamento volontario di principio contabile.

21.

In assenza di un Principio o di una Interpretazione che si applichi specificatamente a una operazione, altro evento, o circostanza, la direzione aziendale, può, secondo quanto previsto dal paragrafo 12, applicare un principio contabile secondo le più recenti disposizioni di un altro organismo di normazione di principi contabili che utilizza un Quadro sistematico concettuale simile nello sviluppare principi contabili. Se in seguito ad una modifica di tale disposizione, l’entità sceglie di cambiare un principio contabile, tale cambiamento è contabilizzato e presentato come un cambiamento volontario di principio contabile.

Applicazione retroattiva

22.

In relazione al paragrafo 23, quando un cambiamento di principio contabile è applicato retroattivamente in conformità a quanto previsto dal paragrafo 19(a) o (b), l’entità deve rettificare il saldo d’apertura di ciascuna componente di patrimonio netto interessata per il più remoto esercizio presentato e gli altri importi comparativi indicati per ciascun esercizio precedente come se il nuovo principio contabile fosse sempre stato applicato.

Limitazioni dell’applicazione retroattiva

23.

Quando il paragrafo 19(a) o (b) richiede l’applicazione retroattiva, si deve applicare un cambiamento di principio contabile retroattivamente fatta eccezione per il caso in cui non risulta fattibile determinare gli effetti specifici dell’esercizio interessato o l’effetto cumulativo del cambiamento.

24.

Quando non è fattibile determinare gli effetti specifici dell’esercizio interessato derivanti dal cambiamento di un principio contabile sulla informativa comparativa per uno o più esercizi precedenti presentati, l’entità deve applicare il nuovo principio contabile al valore contabile delle attività e passività all’inizio del più remoto esercizio per il quale l’applicazione retroattiva risulta fattibile che può anche essere l’esercizio in corso, e deve effettuare una rettifica corrispondente al saldo d’apertura di ciascuna componente di patrimonio netto interessata per questo esercizio.

25.

Quando non è fattibile determinare l’effetto cumulativo all’inizio dell’esercizio corrente dell’applicazione di un nuovo principio contabile l’entità deve rettificare l’informativa comparativa per applicare il nuovo principio contabile prospetticamente per tutti gli esercizi precedenti presentati, a partire dalla prima data in cui ciò risulta fattibile.

26.

Quando l’entità applica un nuovo principio contabile retroattivamente, essa riporta gli effetti derivanti da tale applicazione ai dati comparativi degli esercizi precedenti più remoti nei limiti praticabili. L’applicazione retroattiva a un esercizio precedente non è fattibile a meno che sia possibile determinare l’effetto comulativo sugli importi di entrambi gli stati patrimoniali di apertura e di chiusura di quell’esercizio. L’importo della rettifica risultante connessa ad esercizi antecedenti quelli presentati nel bilancio è rilevato nel saldo di apertura di ciascun componente di patrimonio netto del più remoto esercizio presentato. Solitamente la rettifica viene rilevata negli utili portati a nuovo. Tuttavia, la rettifica può essere apportata a un altra componente del patrimonio netto (per esempio, al fine di essere conformi a un Principio o a un’Interpretazione). Eventuali altre informazioni su esercizi precedenti, quali prospetti storici dei dati salienti di bilancio, sono a loro volta rettificate fino ai periodi più remoti nel limite della praticabilità.

27.

Quando l’entità non può applicare un nuovo principio contabile retroattivamente, perché non è in grado di determinare l’effetto cumulativo derivante dall’applicazione del principio a tutti gli esercizi precedenti, questa, secondo quanto previsto dal paragrafo 25, applica il nuovo principio prospetticamente dall’inizio del primo esercizio in cui ciò risulta fattibile. Conseguentemente l’entità tralascia quella parte della rettifica cumulativa alle voci dell’attivo, passivo e patrimonio netto originatasi prima di tale data. È consentito cambiare un principio contabile anche se non è fattibile applicare il principio prospetticamente per qualsiasi esercizio precedente. I paragrafi 50-53 forniscono una linea guida sui casi in cui non è fattibile applicare un nuovo principio contabile a uno o più esercizi.

Informazioni integrative

28.

Quando l’applicazione iniziale di un Principio o di una Interpretazione ha un effetto sull’esercizio corrente o su eventuali esercizi precedenti, dovrebbe essere rilevato un tale effetto, eccetto quando non è fattibile determinare l’importo della rettifica, ovvero quando potrebbe avere un effetto su esercizi futuri, in tal caso un’entità deve indicare:

(a)

il titolo del Principio o Interpretazione;

(b)

quando applicabile, che il cambiamento di principio contabile è effettuato secondo quanto previsto dalle disposizioni transitorie;

(c)

la natura del cambiamento di principio contabile;

(d)

quando applicabile, una descrizione delle disposizioni transitorie;

(e)

quando applicabile, le disposizioni transitorie che possono avere un effetto su esercizi futuri;

(f)

per l’esercizio corrente e ciascun esercizio precedente presentato, nei limiti praticabili, l’importo della rettifica:

(i)

per ciascuna voce di bilancio interessata;

e

(ii)

se lo IAS 33 Utile per azione si applica all’entità, relativamente all’utile per azione, di base o diluito;

(g)

l’importo della rettifica relativa a esercizi antecedenti a quelli presentati, nei limiti praticabili;

e

(h)

se l’applicazione retroattiva richiesta dal paragrafo 19(a) o (b) non è fattibile per un particolare esercizio precedente o esercizi precedenti rispetto a quelli presentati, le circostanze che hanno portato all’esistenza di tale condizione e la descrizione di come e da quando il cambiamento di principio contabile è stato applicato.

I bilanci di esercizi successivi non hanno necessità di ripetere queste indicazioni.

29.

Quando un cambiamento volontario di principio contabile ha un effetto sull’esercizio corrente o su eventuali esercizi precedenti, dovrebbe essere rilevato un tale effetto, eccetto quando non è fattibile determinare l’importo della rettifica, ovvero quando potrebbe avere un effetto su esercizi futuri, in tal caso un’entità deve indicare:

(a)

la natura del cambiamento del principio contabile;

(b)

le ragioni per cui l’applicazione del nuovo principio contabile fornisce informazioni attendibili e più rilevanti;

(c)

per l’esercizio corrente e per ciascun esercizio precedente presentato, nei limiti praticabili, l’importo della rettifica:

(i)

per ciascuna voce di bilancio interessata;

e

(ii)

se lo IAS 33 si applica all’entità, relativamente all’utile per azione, di base e diluito;

(d)

l’importo della rettifica relativa a esercizi antecedenti a quelli presentati, nei limiti praticabili;

e

(e)

se l’applicazione retroattiva non è fattibile per uno specifico esercizio precedente o esercizi precedenti a quelli presentati, le circostanze che hanno portato all’esistenza di quella condizione e a una descrizione di come e da quando il cambiamento di principio contabile è stato applicato.

I bilanci di esercizi successivi non necessitano la ripetizione di tali informazioni.

30.

Quando l’entità non ha applicato un nuovo Principio o una nuova Interpretazione, emesso ma non ancora in vigore, l’entità deve indicare:

(a)

tale fatto;

e

(b)

l’indicazione di informazioni conosciute o ragionevolmente stimabili, rilevanti per valutare il possibile impatto che l’applicazione del nuovo Principio o della nuova Interpretazione avrà sul bilancio dell’entità nell’esercizio dell’applicazione iniziale.

31.

Nel conformarsi con il paragrafo 30, l’entità considera di indicare:

(a)

il titolo di un nuovo Principio o di una nuova Interpretazione;

(b)

la natura del cambiamento o di cambiamenti imminenti nel principio contabile;

(c)

la data a partire dalla quale l’applicazione del Principio o dell’Interpretazione è richiesta;

(d)

la data in cui ha programmato di applicare il Principio o l’Interpretazione per la prima volta,

e

(e)

alternativamente:

(i)

una illustrazione dell’impatto che si prevede l’applicazione iniziale del Principio o dell’Interpretazione abbia sul bilancio dell’entità;

e

(ii)

se l’impatto non è conosciuto o ragionevolmente stimabile, una dichiarazione a tale riguardo.

CAMBIAMENTI DI STIME CONTABILI

32.

A causa delle incertezze connesse alla gestione aziendale, molti elementi di bilancio non possono essere misurati con precisione, ma possono solo essere stimati. La stima comporta valutazioni basate sulle più recenti informazioni disponbili. Per esempio, possono essere richieste stime di:

(a)

crediti di realizzo;

(b)

obsolescenza del magazzino;

(c)

fair value (valore equo) delle attività o passività finanziarie;

(d)

vite utili di, o il tasso di utilizzazione previsto dei benefici economici futuri attesi di, beni ammortizzabili;

e

(e)

obbligazioni di garanzia.

33.

L’impiego di stime ragionevoli è parte essenziale della preparazione del bilancio e non ne intacca l’attendibilità.

34.

Una stima può avere bisogno di essere rettificata se avvengono mutamenti nelle circostanze sulle quali la stima si era basata o in seguito a nuove informazioni, o di maggiore esperienza. Per sua natura, la revisione di una stima non è correlata a esercizi precedenti e non è la correzione di un errore.

35.

Un cambiamento nella base di misurazione dei criteri applicati è un cambiamento di principio contabile, e non è un cambiamento nella stima contabile. Quando è difficile distinguere un cambiamento di principio contabile da un cambiamento nella stima contabile, il cambiamento è trattato come un cambiamento nella stima contabile.

36.

L’effetto di un cambiamento nella stima contabile, diverso da un cambiamento a cui si applica il paragrafo 37, deve essere rilevato prospetticamente includendolo nel risultato economico:

(a)

nell’esercizio in cui è avvenuto il cambiamento, se il cambiamento influisce solo su quell’esercizio;

o

(b)

nell’esercizio in cui è avvenuto il cambiamento e negli esercizi futuri, se il cambiamento influisce su tali esercizi.

37.

Un cambiamento nella stima contabile deve essere rilevato rettificando il valore contabile di attività, passività, poste di patrimonio netto nell’esercizio in cui si è verificato il cambiamento nella misura in cui un cambiamento dà origine a cambiamenti di valore delle attività e passività interessate, o si riferisce a una posta di patrimonio netto.

38.

La rilevazione prospettica dell’effetto di un cambiamento nella stima contabile significa che il cambiamento è applicato alle operazioni, altri eventi e circostanze che si sono verificate a partire dalla data del cambiamento di stima. Un cambiamento nella stima contabile può influire solo sul risultato economico dell’esercizio corrente, o sul risultato economico sia dell’esercizio corrente sia degli esercizi futuri. Per esempio, una modifica nella stima dell’importo della perdita su crediti influisce solo sul risultato economico dell’esercizio corrente e perciò è rilevato nell’esercizio corrente. Tuttavia, un cambiamento nella vita utile stimata o nelle modalità previste di utilizzo dei benefici economici riferibili a un’attività ammortizzabile influisce sulla quota di ammortamento dell’esercizio corrente e di ciascun esercizio futuro della vita utile residua dell’attività medesima. In entrambi i casi, l’effetto del cambiamento relativo all’esercizio corrente è rilevato come provento od onere nell’esercizio stesso. L’impatto, laddove esista, sugli esercizi futuri è rilevato come provento od onere negli esercizi futuri.

Informazioni integrative

39.

L’entità deve indicare la natura e l’importo di un cambiamento nella stima contabile che ha un effetto sull’esercizio corrente o si prevede abbia un effetto su esercizi futuri, fatta eccezione per l’indicazione degli effetti prodotti su esercizi futuri quando non è fattibile effettuare una tale stima.

40.

Se l’importo dell’effetto sugli esercizi futuri non è presentato perché non è possibile effettuare la stima, l’entità deve indicare tale fatto.

ERRORI

41.

Errori possono essere commessi nella rilevazione, valutazione, presentazione o informativa di elementi del bilancio. Il bilancio non è conforme agli IFRS se questo contiene errori rilevanti ovvero irrilevanti se commessi intenzionalmente per ottenere una particolare presentazione della situazione patrimoniale-finanziaria, del risultato economico o dei flussi finanziari dell’entità. Errori potenziali dell’esercizio corrente scoperti nel medesimo esercizio sono corretti prima che il bilancio sia autorizzato alla pubblicazione. Tuttavia, errori significativi a volte non sono scoperti sino ad un esercizio successivo, e tali errori di esercizi precedenti sono corretti nell’informativa comparativa presentata nel bilancio per tale esercizio successivo (vedere paragrafi 42-47).

42.

Subordinatamente a quanto disposto dal paragrafo 43, l’entità deve correggere gli errori rilevanti di esercizi precedenti retroattivamente nel primo bilancio autorizzato alla pubblicazione dopo la loro scoperta come segue:

(a)

rideterminando nuovamente gli importi comparativi per l’/gli esercizio/i precedente/i in cui è stato commesso l’errore;

o

(b)

se l’errore è stato commesso precedentemente al primo esercizio presentato, rideterminando nuovamente i saldi di apertura di attività e passività e patrimonio netto per il primo esercizio presentato.

Limitazioni alla determinazione retroattiva dei valori

43.

Un errore di un esercizio precedente deve essere corretto con una determinazione retroattiva dei valori, fatta eccezione per il caso in cui non sia fattibile determinare o l’effetto specifico del singolo esercizio ovvero l’effetto cumulativo dell’errore.

44.

Quando non è fattibile determinare gli effetti di un errore riferibile specificatamente ad un singolo esercizio su un’informativa comparativa per uno o più esercizi precedenti presentati, l’entità deve rideterminare il saldo di apertura di attività, passività e patrimonio netto per il primo esercizio per il quale la determinazione retroattiva del valore è fattibile (che può essere l’esercizio corrente).

45.

Quando non è fattibile determinare l’effetto cumulativo di un errore all’inizio dell’esercizio corrente per tutti gli esercizi precedenti, l’entità deve rideterminare i valori interessati nell’informativa comparativa per correggere l’errore prospetticamente a partire dalla prima data possibile.

46.

La correzione di un errore di un esercizio precedente non incide sul risultato economico dell’esercizio in cui l’errore viene scoperto. Eventuali informazioni su esercizi precedenti, quali prospetti storici dei dati salienti di bilancio, sono rettificati a partire dalla data più lontana possibile.

47.

Quando non è fattibile determinare l’importo di un errore (per es. un errore commesso nell’applicazione di un principio contabile) per tutti gli esercizi precedenti, l’entità, secondo quanto previsto dal paragrafo 45, determina i valori interessati nell’informativa comparativa prospetticamente a partire dalla prima data in cui ciò risulta fattibile. Conseguentemente, l’entità tralascia quella parte della rettifica cumulativa alle voci dell’attivo, passivo e patrimonio netto originatasi prima di tale data. I paragrafi 50-53 forniscono una linea guida sui casi in cui non è fattibile correggere un errore per uno o più esercizi.

48.

Le correzioni degli errori si distinguono dai cambiamenti nelle stime contabili. Le stime contabili, per loro natura, sono approssimazioni che necessitano di una modifica se si viene a conoscenza di informazioni aggiuntive. Per esempio, l’utile o la perdita rilevato a seguito di una risoluzione di un evento incerto non rappresenta una correzione di un errore.

Informativa su errori di esercizi precedenti

49.

Nell’applicazione del paragrafo 42, l’entità deve indicare quanto segue:

(a)

la natura dell’errore di un esercizio precedente;

(b)

per ogni esercizio precedente, ove fattibile, l’importo della rettifica:

(i)

per ciascuna voce di bilancio interessata;

e

(ii)

se lo IAS 33 si applica all’entità, relativamente all’utile per azione, di base e diluito;

(c)

l’importo della correzione all’inizio del primo esercizio presentato;

e

(d)

se la determinazione retroattiva del valore non è fattibile per un particolare esercizio precedente, le circostanze che hanno portato all’esistenza di tale condizione e una descrizione di come e da quando l’errore è stato corretto.

I bilanci di esercizi successivi non necessitano di ripetere tale informativa.

IMPRATICABILITÀ NELL’APPLICAZIONE RETROATTIVA E NELLA DETERMINAZIONE RETROATTIVA DEI VALORI

50.

In alcune circostanze, non è fattibile rettificare l’informativa comparativa per uno o più esercizi precedenti per ottenere la comparabilità con l’esercizio corrente. Per esempio, nell’/negli esercizio/i precedente/i i dati possono non essere stati raccolti in maniera tale da permettere l’applicazione retroattiva di un nuovo principio contabile (incluso, al fine dei paragrafi 51-53, la sua applicazione prospettica a esercizi precedenti) o da consentire la determinazione retroattiva dei valori per correggere un errore di un esercizio precedente, e può non essere fattibile risalire all’informazione.

51.

È spesso necessario effettuare stime per poter applicare un principio contabile ad elementi di bilancio rilevati o esposti con riferimento ad operazioni, altri eventi o circostanze. La stima è per sua natura soggettiva, e le stime possono essere formulate dopo la data di riferimento del bilancio. La formulazione di stime è potenzialmente più difficile quando si applica retroattivamente un principio contabile o si determinano retroattivamente i valori per correggere un errore di un esercizio precedente, a causa del periodo di tempo più lungo che potrebbe essere passato dal verificarsi dell’operazione, altro evento o circostanza interessata. Tuttavia, la finalità delle stime relative a esercizi precedenti rimane la stessa come per le stime effettuate nell’esercizio corrente, ossia, che la stima rifletta la situazione esistente al momento in cui l’operazione, altro evento o circostanza si è verificata.

52.

Quindi, l’applicazione retroattiva di un nuovo principio contabile o la correzione di un errore di un esercizio precedente richiede informazioni distinte che

(a)

forniscano prove di circostanze che esistevano alla/e data(e) alla/e quale(i) l’operazione, altro fatto o condizione si è verificato,

e

(b)

sarebbero state disponibili quando il bilancio dei precedenti esercizi interessati erano autorizzati all’emissione

da altre informazioni. Per alcune tipologie di stime (per es. una stima di fair value (valore equo) non basate su un prezzo o dati riscontrabili), non è fattibile distinguere tali tipologie di informativa. Quando l’applicazione o la determinazione retroattiva dei valori richiederebbe di effettuare una stima significativa per la quale è impossibile distinguere queste due tipologie di informazioni, non è fattibile applicare il nuovo principio o correggere l’errore di esercizio precedente retroattivamente.

53.

Informazioni conosciute a posteriori non dovrebbero essere utilizzate quando si applica un nuovo principio contabile, o quando si correggono importi, per un esercizio precedente, sia facendo supposizioni su quali sarebbero state le intenzioni della direzione aziendale in un esercizio precedente ovvero stimando gli importi rilevati, valutati o esposti in un esercizio precedente. Per esempio, quando l’entità corregge un errore di un esercizio precedente nel valutare le attività finanziarie precedentemente classificate come investimenti posseduti fino a scadenza secondo quanto previsto dallo IAS 39 Strumenti finanziari:Rilevazione e valutazione, non cambia il loro criterio di valutazione per quell’esercizio se la direzione aziendale ha deciso in seguito di non possederli fino a scadenza. Inoltre, quando l’entità corregge un errore di un esercizio precedente nel calcolare la sua passività per le assenze per malattia accumulate dai dipendenti secondo quanto previsto dallo IAS 19 Benefici per i dipendenti, non prende in considerazione i dati relativi a una stagione di influenza particolarmente acuta durante l’esercizio successivo, resi disponibili dopo che il bilancio per l’esercizio precedente è stato autorizzato alla pubblicazione. Il fatto che le stime significative siano richieste di frequente quando si rettifica l’informativa comparativa presentata per esercizi precedenti non impedisce una attendibile rettifica o correzione dell’informativa comparativa.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

54.

L’entità deve applicare il presente Principio a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2005 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata. Se l’entità applica il presente Principio per un esercizio che ha inizio prima del 1o gennaio 2005, tale fatto deve essere indicato.

Ritiro di altri pronunciamenti

55.

Il presente Principio sostituisce lo IAS 8 Utile (perdita) d’esercizio, errori determinanti e cambiamenti di principi contabili, rivisto nella sostanza nel 1993.

56.

Il presente Principio abroga le seguenti Interpretazioni:

(a)

SIC-2 Coerenza nell’applicazione di principi contabili - Capitalizzazione di oneri finanziari;

e

(b)

SIC-18 Coerenza nell’applicazione dei principi contabili - Metodi alternativi.

APPENDICE

Modifiche ad altre disposizioni in materia

Le modifiche riportate nella seguente Appendice devono essere applicate a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2005 o da data successiva. Qualora un’entità applichi il presente Principio a partire da un esercizio precedente, queste modifiche devono essere applicate a partire da quell’esercizio precedente.

A1.

Lo IAS 7 Rendiconto finanziario viene modificato come segue:

I paragrafi 29 e 30 riguardanti i componenti straordinari sono stati eliminati.

A2.

Lo IAS 12 Imposte sul reddito è rettificato come descritto di seguito.

Il paragrafo 62(b) è rettificato come segue:

(b)

una rettifica al saldo di apertura della riserva di utili derivante da un cambiamento di principi contabili applicato retroattivamente o la correzione di un errore (vedere lo IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori).

Il paragrafo 80(h) è rettificato come segue:

(h)

l’ammontare di oneri (proventi) fiscali relativi a quei cambiamenti di principi contabili ed errori inclusi nella determinazione dell’utile o nella determinazione della perdita secondo quanto previsto dallo IAS 8, nel caso in cui non possono essere contabilizzati retroattivamente.

I paragrafi 81(b) e 83 sono eliminati.

A3.

Lo IAS 14 Informativa di settore è rettificato come descritto di seguito.

La definizione dei principi contabili nel paragrafo 8 è modificata come segue:

I principi contabili sono gli specifici principi, concetti di base, convenzioni, regole e prassi applicati da un’entità nella preparazione e nella presentazione del bilancio.

Il paragrafo 60 è rettificato come segue:

60.

Lo IAS 1 dispone che quando i componenti di ricavo e di costo sono significativi, la loro natura e l’importo devono essere indicati distintamente. Lo IAS 1 offre una pluralità di esempi, quali svalutazioni di rimanenze e di immobili, impianti e macchinari, accantonamenti per ristrutturazioni, dismissioni di immobili, impianti e macchinari e investimenti a lungo termine, attività destinate a cessare, risoluzione di controversie e cancellazione contabile di fondi. Il paragrafo 59 non intende cambiare la classificazione o la valutazione di uno qualsiasi di tali elementi. L’informativa incoraggiata dal paragrafo, ad ogni modo, cambia il livello al quale effettuare la valutazione della significatività di tali voci ai fini informativi dal livello di entità a quello di settore.

I paragrafi 77 e 78 sono rettificati come segue:

77.

I cambiamenti di principi contabili applicati dall’entità sono disciplinati dallo IAS 8. Lo IAS 8 dispone che i cambiamenti di principi contabili siano fatti soltanto se richiesto da un Principio o Interpretazione, o se il cambiamento comporterà un’informativa più affidabile e rilevante sulle operazioni, altri fatti o condizioni nel bilancio dell’entità.

78.

I cambiamenti di principi contabili applicati a livello di entità che influiscono sull’informativa di settore sono trattati secondo quanto previsto dallo IAS 8. A meno che un nuovo Principio o Interpretazione specifichi diversamente, lo IAS 8 dispone che:

(a)

un cambiamento di un principio contabile deve essere applicato retroattivamente e l’informativa dell’esercizio precedente rideterminata a meno che non sia fattibile determinare l’effetto cumulativo o gli effetti specifici di un cambiamento in un esercizio;

(b)

se l’applicazione retroattiva non è fattibile per tutti gli esercizi presentati, il nuovo principio contabile deve essere applicato retroattivamente dalla prima data possibile;

e

(c)

se non è fattibile determinare l’effetto cumulativo dell’applicazione del nuovo principio contabile all’inizio dell’esercizio corrente, il principio deve essere applicato prospetticamente dalla prima data disponibile.

Le seguenti modifiche sono effettuate per eliminare riferimenti ai componenti straordinari:

(a)

nel paragrafo 16, nella definizione di ricavi di settore, viene eliminato il sottoparagrafo (a).

(b)

nel paragrafo 16, nella definizione di costi di settore, viene eliminato il sottoparagrafo (a).

A4.

Lo IAS 19 Benefici per i dipendenti è rettificato come descritto di seguito.

Il paragrafo 131 è rettificato come segue:

131.

Nonostante il presente Principio non preveda specifica informativa in merito agli altri benefici a lungo termine per i dipendenti, essa può essere richiesta da altri Principi, per esempio, quando il costo derivante da tali benefici è significativo e quindi richiederebbe informazioni integrative secondo quanto previsto dallo IAS 1 Presentazione del bilancio. Quando richiesto dallo IAS 24 Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate l’entità deve fornire informazioni sugli altri benefici a lungo termine riservati ad alcuni membri del personale direttivo.

Il paragrafo 142 è rettificato come segue:

142.

Come richiesto dallo IAS 1, un’entità indica la natura e l’importo di un costo se è significativo. I benefici ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro possono comportare un costo per il quale è necessario fornire informazioni integrative al fine di osservare tale disposizione.

Il paragrafo 160 è rettificato come segue:

160.

Lo IAS 8 si applica quando un’entità cambia i propri principi contabili per riflettere i cambiamenti specificati nei paragrafi 159 e 159A. Nell’applicare tali cambiamenti retroattivamente, come richiesto dallo IAS 8, l’entità tratta tali cambiamenti come se li avesse applicati nello stesso momento in cui sono state adottate le altre disposizioni del presente Principio.

A5.

Nello IAS 20 Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull'assistenza pubblica, i paragrafi 20-22 sono rettificati come segue:

20.

Un contributo pubblico che sia riscuotibile come compensazione per costi o perdite già sostenuti ovvero al fine di dare un supporto finanziario immediato all’entità senza correlati costi futuri, deve essere rilevato come provento dell’esercizio in cui diventa esigibile.

21.

In alcuni casi, un contributo pubblico può essere concesso al fine di fornire un aiuto finanziario immediato all’entità piuttosto che come incentivo per sostenere spese specifiche. Tali contributi possono essere limitati a una singola entità e possono non essere disponibili per un’intera categoria di beneficiari. Queste circostanze possono giustificare la rilevazione del contributo come provento nell’esercizio nel quale l’entità matura il diritto a ottenerlo, fornendo nelle note l’informativa necessaria per far sì che il suo effetto sia chiaramente compreso.

22.

Un contributo pubblico può essere riscuotibile dall’entità come compensazione per costi e perdite sostenuti in un esercizio precedente. In questo caso il contributo deve essere rilevato come provento nell’esercizio nel quale esso diventa esigibile, con un’informazione integrativa tale da assicurare che il suo effetto sia chiaramente compreso.

A6.

Nello IAS 22 Aggregazioni di imprese, il paragrafo 100 è eliminato.

A7.

Nello IAS 23 Oneri finanziari, il paragrafo 30 è stato modificato come segue:

30.

Quando l’adozione del presente Principio costituisce un cambiamento di principio contabile, un’entità è incoraggiata a rettificare il bilancio secondo quanto previsto dallo IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti delle stime contabili ed errori.Alternativamente, le entità devono capitalizzare soltanto quegli oneri finanziari sostenuti dopo la data di entrata in vigore del presente Principio che soddisfano i requisiti per la loro capitalizzazione.

A8.

Lo IAS 34 Bilanci intermedi è rettificato come descritto di seguito.

Il paragrafo 17 è rettificato come segue:

17.

Esempi di tipi di informativa richiesta dal paragrafo 16 sono esposti sotto. Specifici Principi e Interpretazioni forniscono indicazioni relative alla informativa per molti di questi casi:

(a)

la svalutazione delle rimanenze al valore netto di realizzo e la eliminazione di tale svalutazione;

(b)

la rilevazione di una perdita per riduzione di valore di immobili, impianti, macchinari e immobilizzazioni immateriali o di altre attività, e la eliminazione di tali riduzioni del valore;

(c)

la eliminazione di fondi per costi di ristrutturazione;

(d)

le acquisizioni e dismissioni di immobili, impianti e macchinari;

(e)

gli impegni per l’acquisto di immobili, impianti e macchinari;

(f)

le conclusioni di vertenze legali;

(g)

correzioni di errori di esercizi precedenti;

(h)

[Eliminati];

(i)

qualsiasi inadempimento di clausole o violazioni di un contratto di finanziamento che non è stato sanato alla data o prima della data di riferimento del bilancio;

e

(j)

leoperazioni con parti correlate.

I paragrafi 24, 25 e 27 sono rettificati come segue:

24.

Lo IAS 1 Presentazione del bilancio e lo IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti delle stime contabili ed errori definiscono un componente come significativo se la sua omissione o errata misurazione può influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori dei bilanci. Lo IAS 1 richiede una informativa separata di voci rilevanti (per esempio) attività destinate a cessare, e lo IAS 8 richiede una informativa dei cambiamenti nelle stime contabili, errori, e cambiamenti di principi contabili. I due Principi non contengono esemplificazioni quantitative in merito alla rilevanza.

25.

Benché sia sempre richiesta una valutazione soggettiva nel determinare la rilevanza, il presente Principio prevede che le decisioni relative alla rilevazione e alla informativasiano basate sui dati del periodo intermedio considerato a sé stante, per ragioni di comprensibilità dei relativi dati. Così, per esempio, componenti inusuali, cambiamenti di principi contabili o nelle stime ed errori sono rilevati e illustrati in base alla rilevanza in relazione ai dati del periodo intermedio per evitare inferenze fuorvianti che potrebbero risultare dalla mancanza di informativa. L’obiettivo prevalente è di assicurare che il bilancio intermedio includa tutte le informazioni rilevanti per la comprensione della situazione patrimoniale-finanziaria dell’entità e del suo risultato nel periodo intermedio.

27.

Lo IAS 8 richiede l’illustrazione della natura e (se possibile)dell’ammontare di una variazione nelle stime che abbia un effetto rilevante nel periodo di riferimento o che si presume abbia un effetto rilevante nei periodi successivi. Il paragrafo 16(d) del presente Principio richiede una informazione simile nel bilancio intermedio. Esempi di tali variazioni sono quelle relative alla stima nell’ultimo periodo intermedio di svalutazioni di rimanenze, di ristrutturazioni, o di perdite per riduzione di valore che sono state effettuate in un periodo intermedio precedente dell’esercizio. L’informativa richiesta nel paragrafo precedente è analoga con quanto indicato nello IAS 8 e si intende sia limitata nell’ambito di applicazione, relativa soltanto alle variazioni nelle stime. All’entità non si richiede di esporre informativa intermedia ulteriore nel suo bilancio annuale.

I paragrafi 43 e 44 sono rettificati come segue:

43.

Il cambiamento di un Principio contabile, ad eccezione dei casi nei quali la transizione sia disciplinata da un nuovo Principio o Interpretazione, deve essere riflesso:

(a)

rideterminando i valori di bilancio dei periodi intermedi precedenti dell’esercizio in corso e i valori comparativi dei periodi intermedi degli esercizi precedenti, che saranno rideterminati nel bilancio annuale secondo quanto previsto dallo IAS 8;

o

(b)

riesponendo il bilancio di periodi intermedi precedenti l’esercizio corrente, e periodi intermedi comparativi di esercizi precedenti per applicare il nuovo principio contabile prospetticamente dalla prima data possibile quando non è fattibile determinare l’effetto cumulativo all’inizio dell’esercizio dell’applicazione di un nuovo principio contabile a tutti gli esercizi precedenti.

44.

Un obiettivo del principio precedente è quello di assicurare che un medesimo principio contabile sia applicato a una particolare classe di operazioni durante l’intero esercizio. Per lo IAS 8, un cambiamento di principio contabile è riflesso attraverso un’applicazione retroattiva, con rideterminazione dei dati relativi al periodo precedente, andando indietro per quanto praticabile. Tuttavia, se l’effetto cumulativo della rettifica relativa agli esercizi precedenti non è fattibile da determinare, allora secondo lo IAS 8 il nuovo principio è applicato prospetticamente dalla prima data possibile L’effetto del principio nel paragrafo 43 è di richiedere che all’interno dell’esercizio in corso ciascun cambiamento di principio contabile sia applicato retroattivamente o, se ciò non è praticabile, prospetticamente, non oltre l’inizio dell’esercizio.

A9.

Lo IAS 35 Attività destinate a cessare, sono aggiunti i paragrafi 41, 42 e 50.

A10.

Nello IAS 36 Riduzione durevole di valore delle attività, il paragrafo 13, e i paragrafi 120 e 121 sono eliminati.

A11.

Nello IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali, il paragrafo 94 è stato eliminato.

A12.

Nello IAS 38 Attività immateriali, il paragrafo 120 è stato eliminato.

A13.

Nel SIC-12 Consolidamento-Società a destinazione specifica (società veicolo), il paragrafo della data di entrata in vigore è rettificato come segue:

Data di entrata in vigore: la presente Interpretazione entra in vigore a partire dagli esercizi con inizio dal 01.07.99 o da data successiva; è incoraggiata una applicazione anticipata. I cambiamenti nei principi contabili deveono essere contabilizzati secondo quanto previsto dallo IAS 8.

A14.

Nel SIC-13 Imprese a controllo congiunto – Conferimenti in natura da parte dei partecipanti al controllo, il paragrafo della data di entrata in vigore è rettificato come segue:

Data di entrata in vigore: la presente Interpretazione entra in vigore a partire dagli esercizi con inizio dal 01.01.99 o da data successiva; è incoraggiata una applicazione anticipata. I cambiamenti di principi contabili deveono essere contabilizzati secondo quanto previsto dallo IAS 8.

A15.

Nel SIC-21 Imposte sul reddito-Recupero delle attività rivalutate non ammortizzabili, il paragrafo della data di entrata in vigore è rettificato come segue:

Data di entrata in vigore: La presente Interpretazione entra in vigore il 15 luglio 2000. I cambiamenti di principi contabili devono essere contabilizzati secondo quanto previsto dallo IAS 8.

A16.

[Modifica non applicabile alla parte normativa del Principio]

A17.

Nel SIC-25 Imposte sul reddito – Cambiamenti di condizione fiscale di un’entità o dei suoi azionisti, il paragrafo della data di entrata in vigore è rettificato come segue:

Data di entrata in vigore: La presente Interpretazione entra in vigore il 15 luglio 2000. I cambiamenti di principi contabili devono essere contabilizzati secondo quanto previsto dallo IAS 8.

A18.

Nel SIC-27 La valutazione della sostanza delle operazioni nella forma legale del leasing, il paragrafo della data di entrata in vigore è rettificato come segue:

Data di entrata in vigore: La presente Interpretazione entra in vigore il 31 dicembre 2001. I cambiamenti di principi contabili devono essere contabilizzati secondo quanto previsto dallo IAS 8.

A19.

Nel SIC-31 Ricavi-Operazioni di baratto comprendenti servizi pubblicitari, il paragrafo della data di entrata in vigore è rettificato come segue:

Data di entrata in vigore: La presente Interpretazione entra in vigore il 31 dicembre 2001. I cambiamenti di principi contabili devono essere contabilizzati secondo quanto previsto dallo IAS 8.

A20.

Negli IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard, la definizione di International Financial Reporting Standard nell’Appendice A è stata modificata come segue:

International Financial Reporting Standard; (IFRS)

I Principi e le Interpretazioni adottate dall’International Accounting Standards Board (IASB). Essi comprendono:

(a)

International Financial Reporting Standard (IFRS);

(b)

i Principi contabili internazionali (IAS);

e

(c)

le Interpretazioni originate dall’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) o dal precedente Standing Interpretations Committee (SIC).

A21.

Il paragrafo rubricato IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard è modificato come segue:

L’International Financial Reporting Standard 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard (IFRS 1) è illustrato nei paragrafi 1-47 e nelle Appendici da A a C. Tutti i paragrafi hanno pari autorità. I paragrafi evidenziati graficamente in grassetto enunciano i principi fondamentali. I termini definiti nell’Appendice A sono in corsivo la prima volta che compaiono nel Principio. Le definizioni di altri termini sono fornite nel Glossario degli International Financial Reporting Standard. L’IFRS 1 dovrebbe essere letto nel contesto della sua finalità e delle Motivazioni per le conclusioni, della Prefazione agli International Financial Reporting Standard e del Quadro sistematico per la preparazione e presentazione del bilancio. Lo IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed errori fornisce una base per la scelta e l’applicazione di principi contabili in assenza di linee guida specifiche.

A22.

Il paragrafo rubricato di tutti gli altri Principi contabili internazionali è sostituito da un nuovo paragrafo nei seguenti termini:

Il Principio contabile internazionale n. X Titolo in parole (IAS X) è illustrato nei paragrafi 1-000 [e Appendici A-C](*). Tutti i paragrafi hanno pari autorità, ma conservano il formato IASC del Principio di quando questo fu adottato dallo IASB. Lo IAS X dovrebbe essere letto nel contesto [della sua finalità e delle Motivazioni per le conclusioni,](**) della Prefazione agli International Financial Reporting Standard e del Quadro sistematico per la preparazione e presentazione del bilancio. Lo IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed errori fornisce una base per la scelta e l’applicazione di principi contabili in assenza di linee guida specifiche.

(*)

utilizzato soltanto per quelle appendici che sono parte del Principio.

(**)

utilizzato soltanto dove il Principio contiene una finalità o è accompagnato dalle Motivazioni per le conclusioni.

A23.

Negli International Financial Reporting Standard, inclusi i Principi contabili internazionali (IAS) e Interpretazioni, applicabili in vigore da dicembre 2003, i riferimenti alla corrente versione dello IAS 8 Utile (perdita) d'esercizio, errori determinanti e cambiamenti di principi contabili, sono sostituiti con IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed errori.

PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE IAS N. 10

Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio

SOMMARIO

Finalità

Ambito di applicazione

Definizioni

Rilevazione e valutazione

Fatti successivi che comportano una rettifica

Fatti successivi che non comportano rettifica

Dividendi

Continuità aziendale

Informazioni integrative

Data di autorizzazione alla pubblicazione

Aggiornamento dell’informativa concernente le situazioni alla data di riferimento del bilancio

Fatti successivi che non comportano rettifica

Data di entrata in vigore

Eliminazione dello IAS 10 (rivisto nella sostanza nel 1999)

Il presente Principio sostituisce lo IAS 10 (rivisto nella sostanza nel 1999) Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio e dovrebbe essere applicato ai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2005 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata.

FINALITÀ

1.

La finalità del presente Principio è quella di prescrivere:

(a)

quando l’entità dovrebbe rettificare il proprio bilancio a seguito di fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio;

e

(b)

l’informativa che un’entità dovrebbe fornire circa la data in cui il bilancio è stato autorizzato alla pubblicazione ed in relazione ai fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio.

Il Principio richiede, inoltre, che un’entità non dovrebbe redigere il proprio bilancio secondo i criteri propri di un’impresa in funzionamento se i fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio indicano che il postulato della continuità aziendale non è più appropriato.

AMBITO DI APPLICAZIONE

2.

Il presente Principio deve essere applicato nella contabilizzazione e nell’informativa di fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio.

DEFINIZIONI

3.

I termini seguenti vengono usati nel presente Principio con i significati indicati:

I fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio sono quei fatti, favorevoli e sfavorevoli, che si verificano tra la data di riferimento del bilancio e la data in cui viene autorizzata la pubblicazione del bilancio. Possono essere identificate due tipologie di fatti:

(a)

quelli che forniscono evidenze circa le situazioni esistenti alla data di riferimento del bilancio (fatti successivi che comportano una rettifica);

e

(b)

quelli che sono indicativi di situazioni sorte dopo la data di riferimento del bilancio (fatti successivi che non comportano una rettifica).

4.

Il processo previsto per l’autorizzazione alla pubblicazione del bilancio può variare a seconda della struttura della direzione aziendale, delle disposizioni statutarie e delle procedure seguite nel preparare e nel redigere il bilancio.

5.

In alcuni casi, l’entità è tenuta a presentare il bilancio agli azionisti per l’approvazione dopo che lo stesso è stato pubblicato. In tali casi, il bilancio si intende autorizzato ad essere pubblicato nella data di pubblicazione, non in quella in cui gli azionisti approvano il bilancio.

EsempioLa direzione aziendale di un’entità completa la bozza del bilancio per l’esercizio chiuso il 31 dicembre 20X1 in data 28 febbraio 20X2. Il 18 marzo 20X2, il consiglio di amministrazione prende in esame il bilancio e ne autorizza la pubblicazione. L’entità rende noti l’utile e altri dati salienti di bilancio in data 19 marzo 20X2. Il bilancio è reso disponibile agli azionisti e al pubblico il 1o aprile 20X2. Gli azionisti approvano il bilancio durante l’assemblea annuale il 15 maggio 20X2 e il bilancio così approvato è, quindi, depositato presso l’autorità di regolamentazione il 17 maggio 20X2.Il bilancio è autorizzato alla pubblicazione il 18 marzo 20X2 (data di autorizzazione alla pubblicazione da parte del Consiglio di Amministrazione).

6.

In alcuni casi, la direzione aziendale di un’entità è tenuta a presentare per approvazione il proprio bilancio a un organo di sorveglianza (composto solamente da amministratori non esecutivi). In tali casi, il bilancio è autorizzato alla pubblicazione quando la direzione aziendale ne autorizza la presentazione all’organo di sorveglianza.

EsempioIn data 18 marzo 20X2, la direzione aziendale di un’entità presenta il bilancio al suo organo di sorveglianza. L’organo di sorveglianza è composto solo da amministratori non esecutivi e può comprendere rappresentative sindacali e altri soggetti esterni. L’organo di sorveglianza approva il bilancio in data 26 marzo 20X2. Il bilancio è reso disponibile agli azionisti e al pubblico il 1° aprile 20X2. Gli azionisti approvano il bilancio durante l’assemblea annuale il 15 maggio 20X2 e il bilancio è quindi depositato presso l’autorità di regolamentazione il 17 maggio 20X2.Il bilancio è autorizzato alla pubblicazione in data 18 marzo 20X2 (data dell’autorizzazione da parte della direzione aziendale per la presentazione all’organo di sorveglianza).

7.

I fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio includono tutti i fatti fino alla data in cui il bilancio è stato autorizzato alla pubblicazione, anche se tali fatti si verificano dopo la comunicazione al pubblico dell’utile o di altri dati salienti di bilancio.

RILEVAZIONE E VALUTAZIONE

Fatti successivi che comportano una rettifica

8.

L’entità è tenuta a rettificare gli importi rilevati nel bilancio per riflettere i fatti successivi che comportano una rettifica.

9.

Di seguito sono riportati esempi di fatti rettificativi intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio che impongono all’entità di rettificare gli importi rilevati nel bilancio, o di rilevare elementi non rilevati in precedenza:

(a)

la conclusione dopo la data di riferimento del bilancio di una causa legale che conferma che l’entità aveva un’obbligazione in corso alla data di riferimento del bilancio. L’entità rettifica qualsiasi accantonamento precedentemente rilevato secondo quanto previsto dallo IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali o rileva un nuovo accantonamento. L’entità non si limita a fornire solo una informativa di una passività potenziale perché la sua conclusione fornisce ulteriori elementi che sarebbero considerati secondo quanto previsto dal paragrafo 16 dello IAS 37.

(b)

la conoscenza di informazioni dopo la data di riferimento del bilancio che indicano che un’attività aveva subito una riduzione di valore alla data di riferimento del bilancio medesimo, o che l’importo di una perdita per riduzione di valore di quell’attività precedentemente rilevata deve essere rettificato. Per esempio:

(i)

il fallimento di un cliente che si verifica dopo la data di riferimento del bilancio solitamente conferma che una perdita di realizzo di un credito commerciale esisteva già alla data di riferimento del bilancio e che l’entità deve rettificare il valore contabile della voce crediti commerciali;

e

(ii)

la vendita di rimanenze dopo la data di riferimento del bilancio può fornire evidenza del loro valore netto di realizzo alla data di riferimento del bilancio.

(c)

la determinazione dopo la data di riferimento del bilancio del costo di attività acquistate o del corrispettivo di attività vendute, prima della data di riferimento del bilancio.

(d)

la determinazione dopo la data di riferimento del bilancio dell’importo di compartecipazione agli utili o di incentivi da erogare, se l’entità alla data di riferimento del bilancio aveva un’obbligazione legale o implicita a effettuare tali pagamenti per effetto di fatti precedenti a tale data (vedere IAS 19 Benefici per i dipendenti).

(e)

la scoperta di frodi o errori che dimostrano che il bilancio non è corretto.

Fatti successivi che non comportano rettifica

10.

L’entità non deve rettificare gli importi rilevati nel proprio bilancio per riflettere fatti successivi che non comportano rettifica.

11.

Un esempio di un fatto successivo che non comporta rettifica è una flessione del valore di mercato di attività tra la data di riferimento del bilancio e la data in cui il bilancio è autorizzato alla pubblicazione. Flessioni nel valore di mercato solitamente non fanno riferimento alla situazione delle attività alla data di riferimento del bilancio, ma riflettono circostanze che si sono verificate successivamente. Di conseguenza, un’entità non rettifica il valore delle attività iscritte nel proprio bilancio. Analogamente, l’entità non aggiorna l’informativa circa il valore delle attività alla data di riferimento del bilancio, sebbene ciò possa comportare la necessità di fornire informazioni aggiuntive secondo le disposizioni del paragrafo 21.

Dividendi

12.

Se l’entità delibera l’assegnazione di dividendi ai possessori di strumenti rappresentativi di capitale proprio (come definito nello IAS 32 Strumenti finanziari: Esposizione in bilancio e informazioni integrative) dopo la data di riferimento del bilancio, la stessa non deve rilevare tali dividendi come una passività alla data di riferimento del bilancio.

13.

Se i dividendi vengono dichiarati (per es. i dividendi sono formalmente autorizzati e non più a discrezione dell’entità dopo la data di riferimento del bilancio, ma prima che il bilancio sia autorizzato alla pubblicazione, i dividendi non sono rilevati come una passività alla data di riferimento del bilancio perché non soddisfano i criteri di un’obbligazione attuale secondo lo IAS 37. Tali dividendi sono esposti nelle note al bilancio secondo quanto previsto dallo IAS 1 Presentazione del bilancio.

CONTINUITÀ AZIENDALE

14.

L’entità non deve preparare il proprio bilancio seguendo i criteri propri di un’azienda in funzionamento se la direzione aziendale decide dopo la data di riferimento del bilancio di porre l’entità in liquidazione o di cessare l’attività o che non ha altra realistica alternativa che fare ciò.

15.

Il peggioramento dei risultati operativi e della situazione patrimoniale-finanziaria dopo la data di riferimento del bilancio può essere indicativo delle necessità di considerare se il presupposto della continuità aziendale risulti ancora appropriato. Se il presupposto della continuità aziendale non è più appropriato, l’effetto è così pervasivo che il presente Principio richiede una modifica fondamentale dei principi contabili di riferimento piuttosto che una rettifica degli importi rilevati in conformità agli originari principi contabili.

16.

Lo IAS 1 specifica che è richiesta informativa se:

(a)

il bilancio non è redatto secondo il presupposto della continuità aziendale;

o

(b)

la direzione aziendale è a conoscenza di rilevanti incertezze connesse a fatti o a situazioni che possono mettere in serio dubbio la capacità dell’entità di operare nella prospettiva della continuazione dell’attività. Gli eventi o situazioni che richiedono tale informativa possono sorgere dopo la data di riferimento del bilancio.

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

Data di autorizzazione alla pubblicazione

17.

L’entità deve indicare la data in cui il bilancio è stato autorizzato alla pubblicazione e chi ne ha dato l’autorizzazione. Se i proprietari dell’entità o altri hanno il potere di rettificare il bilancio dopo la pubblicazione, l’entità deve indicare tale fatto.

18.

È importante per gli utilizzatori conoscere quando il bilancio è stato autorizzato alla pubblicazione, perché il bilancio non riflette i fatti intervenuti dopo quella data.

Aggiornamento dell’informativa concernente le situazioni alla data di riferimento del bilancio

19.

Se l’entità riceve dopo la data di riferimento del bilancio informazioni riguardanti situazioni esistenti alla data di riferimento del bilancio, deve aggiornare l’informativa relativa a tali situazioni, alla luce delle nuove conoscenze.

20.

In alcune circostanze, l’entità necessita di aggiornare l’informativa contenuta nel proprio bilancio al fine di riflettere le informazioni ricevute dopo la data di riferimento del bilancio, persino quando le informazioni non incidono sui valori che l’entità rileva nel proprio bilancio. Un esempio della necessità di aggiornare l’informativa si ha quando si viene a conoscenza, dopo la data di riferimento del bilancio, di fatti concernenti una passività potenziale già esistente alla data di riferimento del bilancio. L’entità, oltre a considerare se debba rilevare o modificare un accantonamento, secondo le disposizioni dello IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali aggiorna la propria informativa riguardo la passività potenziale alla luce di tale conoscenza.

Fatti successivi che non comportano rettifica

21.

Qualora fatti successivi che non comportano rettifica siano rilevanti, la mancata informativa potrebbe influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del bilancio. Di conseguenza, per ogni significativa categoria di fatti successivi la data di riferimento del bilancio che non comportano rettifica, l’entità deve indicare quanto segue:

(a)

la natura del fatto;

e

(b)

una stima dei connessi effetti sul bilancio, o la dichiarazione che tale stima non può essere effettuata.

22.

Quelli che seguono sono esempi di fatti successivi la data di riferimento del bilancio e che generalmente richiederebbero un’informativa:

(a)

un’importante aggregazione aziendale dopo la data di riferimento del bilancio (lo IAS 22 Aggregazioni di imprese richiede in tali casi specifica informativa) o il trasferimento di un’importante controllata;

(b)

la comunicazione di un piano che prevede la cessazione di un’attività, dismissione di attività o estinzione di passività attribuibili a un’attività destinata a cessare o la stipulazione di accordi vincolanti a vendere tali attività o estinguere tali passività (si veda IAS 35 Attività destinate a cessare);

(c)

importanti acquisizioni e dismissioni di attività, o espropri di importanti attività da parte delle autorità pubbliche;

(d)

la distruzione dovuta a un incendio di un importante impianto produttivo dopo la data di riferimento del bilancio;

(e)

la comunicazione o l’inizio dell’attuazione di un’importante ristrutturazione (si veda IAS 37);

(f)

importanti operazioni su azioni ordinarie e possibili operazioni su azioni ordinarie avvenute dopo la data di riferimento del bilancio (Lo IAS 33 Utile per azione richiede che un’entità inserisca in bilancio una descrizione di tali operazioni ad eccezione di quando le operazioni in oggetto riguardano la capitalizzazione di riserve o emissioni gratuite, frazionamenti azionari o un raggruppamento di azioni, tutte quante comportanti una rettifica secondo le disposizioni dello IAS 33);

(g)

abnormi variazioni dei prezzi delle attività o dei tassi di cambio in valuta estera avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio;

(h)

variazioni delle aliquote fiscali o delle norme tributarie emanate o comunicate dopo la data di riferimento del bilancio che hanno un effetto significativo sulle attività e passività fiscali correnti e differite (si veda IAS 12 Imposte sul reddito);

(i)

assunzione di significativi impegni o passività potenziali, per esempio tramite assunzione di significativi impegni per garanzie;

e

(j)

l’inizio di rilevanti contenziosi derivanti esclusivamente da fatti che si sono verificati dopo la data di riferimento del bilancio.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

23.

L’entità deve applicare il presente Principio a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2005 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata. Se l’entità applica il presente Principio per un esercizio che ha inizio prima del 1o gennaio 2005, tale fatto deve essere indicato.

ELIMINAZIONE DELLO IAS 10 (RIVISTO NELLA SOSTANZA NEL 1999)

24.

Il presente Principio sostituisce lo IAS 10 Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio (rivisto nella sostanza nel 1999).

APPENDICE

Modifiche ad altre disposizioni in materia

Le modifiche riportate nella seguente Appendice devono essere applicate a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2005 o da data successiva. Qualora un’entità applichi il presente Principio a partire da un esercizio precedente, queste modifiche devono essere applicate a partire da quell’esercizio precedente.

A1.

Nello IAS 22 Aggregazioni di imprese, il paragrafo 97 è stato modificato come segue:

97.

Le aggregazioni di imprese eseguite dopo la data di riferimento del bilancio e prima della data in cui il bilancio di una delle entità partecipanti all’aggregazione è autorizzato ad essere pubblicato sono indicate se rilevanti e se la mancata informativa può influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori che si basano su quanto esposto in bilancio (si veda IAS 10 Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio).

A2.

Nello IAS 35 Attività destinate a cessare, paragrafo 32 è stato modificato come segue:

32.

Le dismissioni di attività, le estinzioni delle passività e gli accordi di vendita vincolanti cui si fa riferimento nel precedente paragrafo possono verificarsi in concomitanza con il fatto che determina l’obbligo iniziale di informativa, oppure nel periodo nel quale tale fatto si verifica, o anche in un periodo successivo. Secondo quanto previsto dallo IAS 10 Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio se alcuni dei beni attribuibili all’attività destinata a cessare sono stati effettivamente venduti o sono l’oggetto di uno o più accordi di vendita vincolanti stipulati dopo la fine dell’esercizio, ma prima che il consiglio di amministrazione abbia autorizzato il bilancio alla pubblicazione, il bilancio deve includere l’informativa prevista dal paragrafo 31, se gli effetti sono rilevanti e la loro mancata indicazione potrebbe influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del bilancio.

A3.

Nello IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali, il paragrafo 96 è eliminato, mentre il paragrafo 18 dell’Introduzione e il paragrafo 75 sono modificati come segue:

18.

Il Principio definisce una passività potenziale come:

(a)

75.

La decisione di attuare una ristrutturazione presa dalla direzione aziendale o dal consiglio di amministrazione prima della data di riferimento del bilancio non dà luogo, alla data di riferimento del bilancio stessa, a un’obbligazione implicita, a meno che l’entità, prima di quella data:

(a)

abbia iniziato ad attuare il programma di ristrutturazione;

o

(b)

abbia comunicato i principali aspetti del programma di ristrutturazione agli interessati in una maniera sufficientemente analitica da far nascere in loro la valida aspettativa che l’entità attuerà la ristrutturazione.

Se l’entità ha iniziato ad attuare un programma di ristrutturazione, o ne comunica gli aspetti principali agli interessati soltanto dopo la data di riferimento del bilancio, la stessa deve riportare tale fatto, secondo quanto disposto dallo IAS 10 Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio, se la sua ristrutturazione è rilevante e la sua non indicazione potrebbe influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori che si basano su quanto esposto in bilancio.

96.

[Abrogato]

A4.

Negli International Financial Reporting Standard, inclusi i Principi contabili internazionali (IAS) e le Interpretazioni applicabili al dicembre 2003, i riferimenti alla versione attuale dello IAS 10 Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio sono stati così modificati in IAS 10 Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio.

PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 16

Immobili, impianti e macchinari

SOMMARIO

Finalità

Ambito di applicazione

Definizioni

Rilevazione

Costi iniziali

Costi successivi

Misurazione al momento della rilevazione iniziale

Componenti di costo

Misurazione del costo

Valutazione successiva alla rilevazione

Modello del costo

Modello della rideterminazione del valore

Ammortamento

Valore ammortizzabile e periodo di ammortamento

Criterio di ammortamento

Riduzione di valore

Rimborsi per riduzioni di valore

Eliminazione contabile

Informazioni integrative

Disposizioni transitorie

Data di entrata in vigore

Ritiro di altri pronunciamenti

Il presente Principio sostituisce lo IAS 16 (1998) Immobili, impianti e macchinari e dovrebbe essere applicato ai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2005 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata.

FINALITÀ

1.

La finalità del presente Principio è quella di definire il trattamento contabile per immobili, impianti e macchinari così che gli utilizzatori del bilancio possano distinguere le informazioni relative agli investimenti in immobili, impianti e macchinari dell’entità e le variazioni in tali investimenti. Le problematiche principali nella contabilizzazione di immobili, impianti e macchinari sono la rilevazione delle attività, la determinazione dei loro valori contabili, delle quote di ammortamento e delle perdite per riduzione di valore che sono rilevati in relazione a essi.

AMBITO DI APPLICAZIONE

2.

Il presente Principio deve essere applicato per la contabilizzazione di immobili, impianti e macchinari eccetto quando un altro Principio richiede o consente un trattamento contabile differente.

3.

Il presente Principio non si applica a:

(a)

attività biologiche connesse all’attività agricola (vedere IAS 41 Agricoltura);

o

(b)

diritti e riserve minerari quali petrolio, gas naturale e simili risorse naturali non rigenerabili.

Tuttavia, il presente Principio si applica a immobili, impianti e macchinari utilizzati per sviluppare o mantenere le attività descritte in (a) e (b).

4.

Altri Principi possono richiedere la rilevazione di un elemento di immobili, impianti e macchinari sulla base di un approccio diverso da quello del presente Principio. Per esempio, lo IAS 17 Leasing dispone che l’entità valuti la rilevazione contabile di un elemento di immobili, impianti e macchinari in locazione finanziaria, sulla base del trasferimento dei rischi e benefici. In tali casi, comunque, gli altri aspetti del trattamento contabile di questi beni, incluso l’ammortamento, sono disciplinati dalle disposizioni del presente Principio.

5.

L’entità deve applicare il presente Principio agli immobili che sono in costruzione o sviluppo destinati ad essere utilizzati in futuro come investimento immobiliare, ma che non soddisfano ancora la definizione di “investimento immobiliare” contenuta nello IAS 40 Investimenti immobiliari. Una volta che la costruzione o lo sviluppo è completato, l’immobile è qualifìcabile come investimento immobiliare e l’entità è tenuta ad applicare lo IAS 40. Lo IAS 40 viene, inoltre, applicato agli investimenti immobiliari in fase di ristrutturazione che continueranno ad essere usati in futuro come investimenti immobiliari. L’entità che utilizza il modello del costo per gli investimenti immobiliari secondo quanto previsto dallo IAS 40 deve utilizzare il modello del costo anche nell’applicazione del presente Principio.

DEFINIZIONI

6.

I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati:

Il valore contabile è l’ammontare al quale un bene è rilevato al netto dell’ammortamento accumulato e delle perdite per riduzione di valore accumulate. Il costo è l’importo monetario o equivalente corrisposto e il fair value (valore equo) di altri corrispettivi dati per acquistare un bene, al momento dell’acquisto o della costruzione del bene stesso. Il valore ammortizzabile è il costo di un bene o il valore sostitutivo del costo, meno il suo valore residuo. L’ammortamento è la ripartizione sistematica del valore ammortizzabile di un bene lungo il corso della sua vita utile. Il valore specifico dell’entità è il valore attuale dei flussi finanziari che l’entità prevede di originare dall’uso continuativo di un bene e dalla sua dismissione alla fine della sua vita utile o che prevede di sostenere quando estingue una passività. Il fair value (valore equo) è il corrispettivo al quale un’attività potrebbe essere scambiata, o una passività estinta, in una libera transazione fra parti consapevoli e disponibili. Una perdita per riduzione di valore è l’ammontare per il quale il valore contabile di un’attività eccede il valore recuperabile. Immobili, impianti e macchinari sono beni tangibili che:

(a)

sono posseduti per essere utilizzati nella produzione o nella fornitura di beni o servizi, per affittarli ad altri, o per scopi amministrativi;

e

(b)

ci si attende che siano utilizzati per più di un esercizio.

Il valore recuperabile è il valore più alto tra il prezzo netto di vendita e il valore d’uso di un bene. Il valore residuo di un bene è il valore stimato che l’entità potrebbe ricevere in quel momento dalla sua dismissione, al netto dei costi stimati di dismissione, se questo fosse già al tempo e nella condizione attesa alla fine della sua vita utile. La vita utile è :

(a)

il periodo di tempo nel quale ci si attende che un’attività sia utilizzabile per un’entità; ovvero

(b)

la quantità di prodotti o unità similari che l’entità si aspetta di ottenere dall’utilizzo della attività.

RILEVAZIONE

7.

Il costo di un elemento di immobili, impianti e macchinari deve essere rilevato come un’attività se, e soltanto se:

(a)

è probabile che i futuri benefici economici associati all’elemento affluiranno all’entità;

e

(b)

il costo dell’elemento può essere attendibilmente determinato.

8.

I pezzi di ricambio e le attrezzature per la manutenzione sono solitamente iscritti come rimanenze e rilevati a conto economico al momento dell’utilizzo. Tuttavia i pezzi di ricambio di rilevante valore e l’attrezzatura in dotazione, sono trattati come immobili, impianti e macchinari quando l’entità prevede di utilizzarli per più di un esercizio. Analogamente, se i pezzi di ricambio e le attrezzature per la manutezione possono essere utilizzati soltanto in connessione a un elemento di immobili, impianti e macchinari, sono contabilizzati come immobili, impianti e macchinari.

9.

Il presente Principio non stabilisce l’unità elementare cui riferire la rilevazione, ossia ciò che costituisce un immobile, impianto o macchinario. Quindi è necessaria una valutazione soggettiva nell’applicazione dei criteri di rilevazione che tenga conto delle circostanze specifiche in cui si trova l’entità. Può essere appropriato aggregare elementi individualmente non significativi, quali stampi, attrezzi e matrici, e applicare i criteri al valore complessivo.

10.

L’entità valuta in base questo principio di rilevazione tutti i suoi costi di immobili, impianti e macchinari nel momento in cui questi sono sostenuti. Tali costi includono i costi sostenuti inizialmente per acquistare o costruire un elemento di immobili, impianti e macchinari e i costi sostenuti successivamente per migliorare, sostituire una parte ovvero effettuare la manutenzione di un elemento.

Costi iniziali

11.

Elementi di immobili, impianti e macchinari possono essere acquistati per ragioni di sicurezza o ambientali. L’acquisto di tali elementi, anche se non incrementano direttamente i benefici economici futuri degli immobili, impianti e macchinari esistenti, può essere necessario per l’entità al fine di realizzare i benefici economici futuri di altri beni. Tali elementi di immobili, impianti e macchinari soddisfano i criteri della rilevazione come attività perché permettono all’entità di ottenere benefici economici futuri dai relativi elementi in eccesso di ciò che si sarebbe potuto ottenere qualora gli stessi non fossero stati acquistati. Per esempio, un’industria chimica può introdurre certi nuovi processi chimici di trattamento per uniformarsi alle regolamentazioni per la tutela dell’ambiente in materia di produzione e deposito di prodotti chimici pericolosi; le necessarie modifiche agli impianti sono rilevate come attività, in quanto, senza di esse, l’entità non potrebbe produrre e vendere prodotti chimici. Tuttavia, il valore contabile che risulta da tale attività e da attività connesse sono riesaminati per eventuali perdite per riduzione di valore secondo quanto previsto dallo IAS 36 Riduzione di valore delle attività.

Costi successivi

12.

Secondo quanto previsto dal principio di rilevazione del paragrafo 7, un’entità non rileva nel valore contabile di un elemento di immobili, impianti e macchinari i costi della manutenzione ordinaria effettuata sullo stesso. Piuttosto, tali costi sono rilevati a conto economico nel momento in cui si verificano. I costi di manutenzione ordinaria sono principalmente i costi di manodopera e i materiali di consumo, e possono includere il costo di piccoli pezzi di ricambio. La finalità di queste spese è spesso descritta come “riparazioni e manutenzione” dell’elemento degli immobili, impianti e macchinari.

13.

Parti di alcuni elementi di immobili, impianti e macchinari possono richiedere delle sostituzioni a intervalli regolari. Per esempio, un altoforno può richiedere il rifacimento del rivestimento interno dopo un certo numero di ore di impiego o gli interni degli aerei, come i sedili e le cambuse, possono dover essere sostituiti più volte durante la vita della fusoliera. Elementi di immobili, impianti e macchinari possono inoltre essere acquistati per effettuare sostituzioni periodiche meno frequenti, quali una sostituzione dei muri interni di un edificio, o una sostituzione non periodica. Secondo il principio di rilevazione del paragrafo 7, l’entità rileva nel valore contabile di un elemento di immobile, impianti e macchinari il costo della sostituzione di una parte di un tale elemento quando tale costo è sostenuto a condizione che i criteri di rilevazione siano soddisfatti. Il valore contabile di quelle parti che sono sostituite è eliminato contabilmente secondo quanto previsto dalle disposizioni concernenti l’eliminazione contabile contenute nel presente Principio (vedere paragrafi 67-72).

14.

Una condizione di funzionamento per un immobile, impianto o macchinario (per esempio un aeromobile) può richiedere significative verifiche regolari per eventuali guasti, indipendentemente dal fatto che le parti dell’elemento siano sostituite. Quando si effettua ciascuna significativa verifica, il suo costo è rilevato nel valore contabile di un elemento di immobili, impianti e macchinari come una sostituzione a condizione che i criteri di rilevazione siano soddisfatti. L’eventuale valore contabile netto del costo della precedente verifica (separato dalle parti fisiche) è eliminato contabilmente. Questo si verifica indipendentemente dal fatto che il costo della verifica precedente fosse esplicitamente menzionato nella transazione in cui l’elemento è stato acquistato o costruito. Se necessario, il costo stimato di una analoga verifica futura può essere utilizzato come indicazione di quale fosse il costo della verifica del componente esistente quando l’elemento fu acquistato o costruito.

MISURAZIONE AL MOMENTO DELLA RILEVAZIONE INIZIALE

15.

Un elemento di immobili, impianti e macchinari che può essere rilevato come un’attività, deve essere valutato al costo.

Componenti di costo

16.

Il costo di elemento di immobili, impianti e macchinari include:

(a)

il suo prezzo di acquisto, inclusi eventuali dazi all'importazione e tasse di acquisto non recuperabili, dopo avere dedotti sconti commerciali e abbuoni.

(b)

eventuali costi direttamente attribuibili per portare il bene nel luogo e nelle condizioni necessarie al funzionamento nel modo inteso dalla direzione aziendale.

(c)

la stima iniziale dei costi di smantellamento e di rimozione del bene e bonifica del sito su cui insiste, l’obbligazione che si origina per l’entità quando l’elemento viene acquistato o come conseguenza del suo utilizzo durante un particolare periodo per fini diversi dalla produzione delle scorte di magazzino durante quel periodo.

17.

Esempi di costi direttamente imputabili sono:

(a)

costi dei benefici per i dipendenti (come definito nello IAS 19 Benfici per i dipendenti) derivanti direttamente dalla costruzione o acquisizione di un elemento di immobili, impianti e macchinari;

(b)

i costi da sostenere per la preparazione del sito;

(c)

i costi iniziali di consegna e movimentazione;

(d)

costi di installazione e di assemblaggio;

(e)

i costi per verificare il buon funzionamento dell’attività, dopo avere dedotto gli incassi dalla vendita di eventuali elementi prodotti per portare il bene in quel luogo e condizione (ad esempio, campioni prodotti durante il collaudo dei macchinari);

e

(f)

onorari professionali.

18.

L’entità applica lo IAS 2 Rimanenze ai costi previsti per lo smantellamento, la rimozione e bonifica del sito su cui un elemento insiste che si verificano durante un particolare periodo a seguito dell’utilizzo dell’elemento per la produzione delle rimanenze durante quel periodo. Le obbligazioni per costi contabilizzati secondo quanto previsto dallo IAS 2 o dello IAS 16 sono rilevate e misurate secondo quanto previsto dallo IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali.

19.

Esempi di costi che non sono costi di un elemento di immobili, impianti e macchinari sono:

(a)

costi di apertura di un nuovo impianto;

(b)

i costi dell’introduzione di un nuovo prodotto o servizio (inclusi i costi pubblicitari e attività promozionali);

(c)

costi di gestione di un’attività in una nuova sede o con una nuova classe di clientela (inclusi i costi di addestramento del personale);

e

(d)

spese generali e amministrative.

20.

La rilevazione dei costi nel valore contabile di un elemento di immobili, impianti e macchinari cessa quando un elemento è nel luogo e nella condizione necessaria perché esso sia in grado di funzionare nel modo inteso dalla direzione aziendale. Quindi, i costi sostenuti nell’utilizzare o reimpiegare un elemento non sono inclusi nel relativo valore contabile. Per esempio, i costi di seguito elencati non sono inclusi nel valore contabile di un elemento di immobili, impianti e macchinari:

(a)

i costi sostenuti mentre un elemento in grado di funzionare nel modo inteso dalla direzione aziendale deve ancora essere utilizzato o non funziona ancora a piena capacità;

(b)

le perdite operative iniziali, quali quelle sostenute mentre si consolida la richiesta dei prodotti dell’elemento;

e

(c)

i costi di ricollocamento e di riorganizzazione di parte o tutta l’attività dell’entità.

21.

Alcune operazioni si svolgono in connessione con la costruzione o lo sviluppo di un elemento di immobili, impianti e macchinari, ma non sono necessarie per portare l’elemento nel luogo e nella condizione necessaria perché sia in grado di funzionare nel modo inteso dalla direzione aziendale. Tali operazioni accessorie possono verificarsi prima o durante le attività di sviluppo o di costruzione. Per esempio, un ricavo può essere ottenuto attraverso l’utilizzo di un sito di costruzione come un parcheggio fino a quando inizia la costruzione. Poichè le operazioni accessorie non sono necessarie per portare un elemento nel luogo e nella condizione necesssaria perché questo sia in grado di funzionare nel modo inteso dalla direzione aziendale, i proventi e i relativi oneri di tali operazioni sono rilevati a conto economico e inclusi nelle loro rispettive classificazioni di proventi ed oneri.

22.

Il costo di una costruzione interna è determinato impiegando gli stessi principi previsti per un bene acquistato. Se l’entità produce normalmente beni similari per la vendita, il costo del bene è solitamente uguale al costo di produzione di un bene destinato alla vendita (vedere IAS 2). Per determinare tali costi, perciò, si eliminano eventuali profitti interni. Analogamente, il costo di anormali sprechi di materiale, lavoro, o altre risorse, sostenuto nella costruzione in economia di un bene, non è incluso nel costo del bene. Lo IAS 23 Oneri finanziari disciplina i criteri per la rilevazione degli interessi come un componente del valore contabile di un elemento di immobili, impianti e macchinari costruito in economia.

Misurazione del costo

23.

Il costo di un elemento di immobili, impianti e macchinari è l’equivalente prezzo per contanti alla data di rilevazione. Se il pagamento è differito oltre le normali condizioni di credito, la differenza tra l’equivalente prezzo per contanti e il pagamento totale è rilevato come interesse sul periodo di finanziamento, a meno che tale interesse sia rilevato nel valore contabile dell’elemento, secondo quanto previsto dal trattamento contabile alternativo permesso nello IAS 23.

24.

Uno o più elementi di immobili, impianti e macchinari possono essere acquistati in cambio di una o più attività non monetarie, o una loro combinazione. Le seguenti considerazioni si riferiscono semplicemente a una permuta di un’attività non monetaria con un’altra, ma si applica anche a tutte le permute descritte nella frase precedente. Il costo di tale attività è valutato al fair value (valore equo) a meno che (a) la permuta abbia sostanza non commerciale ovvero (b) né il fair value (valore equo) dell’ attività ricevuta né quello dell’attività scambiata sia valutabile attendibilmente. L’elemento acquistato è valutato in questo modo anche se l’entità non può immediatamente eliminare contabilmente l’attività scambiata. Se l’elemento acquistato non è valutato al fair value (valore equo), il suo costo è misurato al valore contabile dell’attività scambiata.

25.

L’entità determina se una permuta abbia sostanza non commerciale considerando la misura in cui si suppone che i suoi flussi finanziari futuri siano modificati come conseguenza dell’operazione stessa. Una permuta ha sostanza commerciale se:

(a)

la configurazione (rischio, tempistica e importi) dei flussi finanziari dell’attività ricevuta differisce dalla configurazione dei flussi finanziari dell’attività trasferita;

ovvero

(b)

il valore specifico per l’entità con riferimento alla parte delle sue attività interessate dallo scambio, cambia a seguito della permuta;

e

(c)

la differenza in (a) o (b) è significativa in merito al fair value (valore equo) delle attività scambiate.

Al fine di determinare se una permuta ha sostanza commerciale, il valore specifico per l’entità con riferimento alla parte delle sue attività interessate dallo scambio deve riflettere i relativi flussi finanziari al netto degli effetti fiscali. Il risultato di queste analisi può essere chiaro senza che l’entità debba svolgere calcoli dettagliati.

26.

Il fair value (valore equo) di un’attività per la quale non esistono operazioni comparabili sul mercato è attendibilmente valutabile se (a) la variabilità nella gamma di stime ragionevoli di fair value (valore equo) non è ampia per tale attività o se (b) le probabilità delle varie stime rientranti nella gamma possono essere ragionevolmente valutate e utilizzate nella stima del fair value (valore equo). Se l’entità è in grado di determinare attendibilmente il fair value (valore equo) di un’attività ricevuta o scambiata, allora il fair value (valore equo) dell’attività scambiata è utilizzato per valutare il costo dell’attività ricevuta, a meno che il fair value (valore equo) dell’attività ricevuta sia più chiaramente evidente.

27.

Il costo di un elemento di immobili, impianti e macchinari posseduto da un locatario con un leasing finanziario è determinato secondo quanto previsto dallo IAS 17 Leasing.

28.

Il valore contabile di un elemento di immobili, impianti e macchinari può essere ridotto dai contributi pubblici secondo quanto previsto dallo IAS 20 Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull’assistenza pubblica.

VALUTAZIONE SUCCESSIVA ALLA RILEVAZIONE

29.

L’entità deve scegliere la contabilizzazione con il modello del costo di cui al paragrafo 30 ovvero con il modello della rideterminazione del valore di cui al paragrafo 31 come il suo principio contabile e deve applicare quel principio ad una intera classe di immobili, impianti e macchinari.

Modello del costo

30.

Dopo la rilevazione come attività, un elemento di immobili, impianti e macchinari deve essere iscritto al costo al netto degli ammortamenti accumulati, e di qualsiasi perdita per riduzione di valore accumulata.

Modello della rideterminazione del valore

31.

Dopo la rilevazione come attività, un elemento di immobili, impianti e macchinari il cui fair value (valore equo) può essere attendibilmente determinato deve essere iscritto a un valore rideterminato, pari al suo fair value (valore equo) alla data della rideterminazione di valore al netto di qualsiasi successivo ammortamento accumulato e di qualsiasi successiva perdita per riduzione di valore accumulata. Le rideterminazioni devono essere effettuate con regolarità sufficiente da assicurare che il valore contabile non differisca in maniera rilevante da quello che sarebbe determinato utilizzando il fair value (valore equo) alla data di riferimento del bilancio.

32.

Il fair value (valore equo) di terreni ed edifici è rappresentato, solitamente dagli ordinari parametri di mercato, mediante una perizia che è normalmtente svolta da periti professionalmente qualificati. Il fair value (valore equo) di elementi di impianti e macchinari è rappresentato solitamente dal loro valore di mercato determinato mediante una perizia.

33.

Se non sussistono parametri di mercato per il fair value (valore equo) a causa della natura specifica di un elemento di immobili, impianti e macchinari, e l’elemento è venduto raramente, se non come parte di un’attività, in esercizio, l’entità può avere bisogno di stimare il fair value (valore equo) utilizzando un approccio basato sui flussi di reddito o sul costo di sostituzione ammortizzato.

34.

La frequenza delle rideterminazioni del valore dipende dalle oscillazioni di fair value (valori equo) degli elementi di immobili, impianti e macchinari oggetto di rivalutazione. Quando il fair value (valore equo) dell’attività rivalutata differisce in modo rilevante dal suo valore contabile, è richiesta un’ulteriore rideterminazione del valore. Alcuni immobili, impianti e macchinari possono subire significative e frequenti oscillazioni del loro fair value (valore equo) necessitando perciò di una verifica valutativa annuale. Non sono necessarie rideterminazioni di valore frequenti per immobili, impianti e macchinari che abbiano solo oscillazioni irrilevanti del loro fair value (valore equo). Invece, può essere necessario rivalutare l’elemento soltanto ogni tre o cinque anni.

35.

Quando il valore di un elemento di immobili, impianti e macchinari viene rideterminato, gli ammortamenti accumulati alla data della rideterminazione di valore sono trattati in uno dei seguenti modi:

(a)

rideterminati in proporzione alla variazione del valore contabile lordo del bene, in modo che il suo valore contabile dopo la rideterminazione equivalga al suo valore rideterminato. Questo metodo è spesso utilizzato quando un bene viene rideterminato, applicando un indice, al suo costo di sostituzione ammortizzato.

(b)

eliminati a fronte del valore contabile lordo dell’attività, e il valore netto dell’attività è nuovamente iscritto in bilancio in base al valore rideterminato dell’attività. Questo metodo viene spesso utilizzato per gli edifici.

L’ammontare della rettifica derivante dal ricalcolo o dall’eliminazione degli ammortamenti accumulati rientra nell’incremento o nel decremento del valore contabile che è contabilizzato secondo quanto previsto dai paragrafi 39 e 40.

36.

Se il valore di un elemento di immobili, impianti e macchinari viene rideterminato, l’intera classe di immobili, impianti e macchinari alla quale quell’elemento appartiene deve essere rideterminata .

37.

Una classe di immobili, impianti e macchinari è un raggruppamento di beni di similare natura e utilizzo nell’attività dell’entità. I seguenti rappresentano esempi di classi distinte:

(a)

terreni;

(b)

terreni e fabbricati;

(c)

macchinari;

(d)

navi;

(e)

aerei;

(f)

autoveicoli;

(g)

mobili e attrezzature;

e

(h)

macchine d’ufficio.

38.

Gli elementi di una classe di immobili, impianti e macchinari sono rideterminati simultaneamente per evitare rideterminatzioni di valori selettive di attività e l’iscrizione nel bilancio di valori che siano una combinazione di costi e valori iscritti a date differenti. I valori di classe di attività possono, tuttavia, essere rideterminati su base rotativa (rolling) posto che la rivalutazione sia completata in un breve periodo e sia mantenuta aggiornata.

39.

Se il valore contabile di un bene è aumentato a seguito di una rivalutazione, l’incremento deve essere imputato direttamente a patrimonio netto sotto la voce riserva (surplus) di rivalutazione. Tuttavia, l’aumento deve essere rilevato in conto economico nella misura in cui esso annulla una svalutazione dello stesso bene rilevata precedentemente in conto economico.

40.

Se il valore contabile di un’attività è diminuito a seguito di una rideterminazione, la diminuzione deve essere rilevata in conto economico. Tuttavia, la diminuzione deve essere rilevata direttamente nel patrimonio netto a riduzione della riserva di rivalutazione nella misura in cui il decremento non ecceda la riserva di rivalutazione dello stesso bene.

41.

La riserva di rivalutazione di un elemento di immobili, impianti e macchinari iscritta a patrimonio può essere trasferita direttamente alla voce utili portati a nuovo quando l’attività è eliminata dal bilancio. Ciò può comportare di stornare l’intera riserva quando l’attività è cessata o dismessa. Tuttavia, parte della riserva può essere trasferita mentre l’attività è utilizzata dall’entità. In tale caso, l’importo della riserva trasferito corrisponderebbe alla differenza tra l’ammortamento basato sul valore contabile rivalutato e l’ammortamento basato sul costo originale dell’attività. I trasferimenti dalle riserve di rivalutazione agli utili a nuovo non sono fatti transitare per conto economico.

42.

Gli eventuali effetti di imposte sul reddito derivanti dalla rivalutazione di immobili, impianti e macchinari sono rilevati e illustrati secondo quanto previsto dallo IAS12 Imposte sul reddito.

Ammortamento

43.

Ciascuna parte di un elemento di immobili, impianti e macchinari con un costo che è rilevante in rapporto al costo totale dell’elemento deve essere ammortizzata distintamente.

44.

Un’entità ripartisce l’importo rilevato inizialmente con riferimento a un elemento di immobili, impianti e macchinari nelle sue parti significative e ammortizza ciascuna parte distintamente. Per esempio, può essere appropriato ammortizzare distintamente la fusoliera e i motori di un aeromobile, sia se di proprietà sia se utilizzati con un leasing finanziario.

45.

Una parte significativa di un elemento di immobili, impianti e macchinari può avere una vita utile e un criterio di ammortamento che sono uguali alla vita utile e il criterio di ammortamento di un’altra parte importante di quello stesso elemento. Tali parti possono essere raggruppate nel determinare la quota di ammortamento.

46.

Nella misura in cui l’entità ammortizza separatamente alcune parti di un elemento di immobili, impianti e macchinari ammortizza anche separatamente la parte restante dell’elemento. La parte restante consiste di parti dell’elemento che non sono significative individualmente. Se l’entità ha diverse aspettative per queste parti, possono essere necessarie tecniche di approssimazione per ammortizzare la parte restante in modo che approssimi attendibilmente la modalità di consumo e/o la vita utile delle proprie parti.

47.

L’entità può scegliere di ammortizzare individualmente parti di un elemento che non hanno un costo così rilevante in rapporto al costo totale dell’elemento.

48.

La quota di ammortamento di ciascun esercizio deve essere rilevata a conto economico a meno che essa sia allocata nel valore contabile di un altro bene.

49.

La quota di ammortamento di un esercizio è solitamente rilevata in conto economico. Tuttavia, a volte, i benefici economici futuri contenuti in un’attività sono assorbiti nella produzione di altre attività. In questo caso, la quota di ammortamento costituisce parte del costo dell’altro bene ed è inclusa nel suo valore contabile. Per esempio, l’ammortamento di un impianto di produzione e di macchinari è compreso nei costi di trasformazione di rimanenze (vedere IAS 2). Analogamente, l’ammortamento di immobili, impianti e macchinari utilizzati per attività di sviluppo può essere incluso nel costo di un’attività immateriale iscritta in bilancio secondo quanto previsto dallo IAS 38 Attività immateriali.

Valore ammortizzabile e periodo di ammortamento

50.

Il valore ammortizzabile di un’attività deve essere ripartito in base a un criterio sistematico durante la sua vita utile.

51.

Il valore residuo e la vita utile di un’attività deve essere rivisto almeno a ogni chiusura di esercizio, se le aspettative differiscono dalle precedenti stime, il/i cambiamento/i deve/ono essere considerato/i come un cambiamento nella stima contabile secondo quanto previsto dallo IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed errori.

52.

L’ammortamento è rilevato anche se il fair value (valore equo) dell’attività supera il suo valore contabile, fino a quando il valore residuo dell’attività non supera il suo valore contabile. Le riparazioni e la manutenzione di un’attività non fanno venir meno la necessità di ammortizzarla.

53.

Il valore ammortizzabile di un’attività è determinato detraendo il suo valore residuo. Il valore residuo di un bene è, spesso, non significativo e perciò non è rilevante nel calcolo del valore ammortizzabile.

54.

Il valore residuo di un’attività può aumentare fino a un importo pari a o maggiore al valore contabile dell’attività. Se ciò si verifica, la quota di ammortamento dell’attività è zero a meno che e fino a che il suo valore residuo successivamente scenda a un importo inferiore al valore contabile dell’attività.

55.

L’ammortamento di un’attività ha inizio quando questa è disponibile all’uso, per esempio quando è nel luogo e nelle condizioni necessarie perché sia in grado di funzionare nella maniera intesa dalla direzione aziendale. L’ammortamento di un’attività cessa quando l’attività è eliminata contabilmente. Quindi, l’ammortamento non cessa quando l’attività diventa inutilizzata o non è più in uso ed è destinata alla dismissione a meno che l’attività non sia completamente ammortizzata. Tuttavia, secondo il criterio dell’ammortamento in funzione dell’uso (per unità di prodotto), la quota di ammortamento può essere zero in assenza di produzione.

56.

I benefici economici futuri di un’attività sono fruiti da un’entità principalmente tramite il suo utilizzo. Anche altri fattori, quali l’obsolescenza tecnica o commerciale il deterioramento fisico, mentre un bene resta inutilizzato, spesso conducono a una diminuzione dei benefici economici attesi. Di conseguenza, nella determinazione della vita utile di un bene sono considerati i seguenti fattori:

(a)

l’utilizzo atteso del bene. L’utilizzo è determinato facendo riferimento alla capacità attesa del bene o alla sua produzione fisica.

(b)

il deterioramento fisico, che dipende da fattori operativi quali il numero di turni nei quali il bene deve essere impiegato e il programma di riparazioni e di manutenzione, e la cura e la manutenzione del bene mentre esso è inattivo.

(c)

l’obsolescenza tecnica o commerciale derivante da cambiamenti o da miglioramenti nella produzione, o da un cambiamento nella domanda di mercato per il prodotto o per il servizio prodotti dal bene.

(d)

le restrizioni legali o vincoli similari nell’utilizzo del bene, quali per esempio la data di scadenza della relativa locazione.

57.

La vita utile di un bene viene definita in termini di utilità attesa dal bene per l’entità. La politica di gestione del bene di un’entità può comportare la dismissione di beni dopo un tempo determinato o dopo l’utilizzo di una specifica parte dei benefici economici futuri derivanti dal bene stesso. La vita utile di un bene, perciò, può essere più breve della sua vita economica. La stima della vita utile dell’attività comporta l’esercizio di una valutazione soggettiva, fondata sull’esperienza dell’entità su attività similari.

58.

I terreni e gli edifici sono beni separabili e sono contabilizzati separatamente, anche quando vengono acquistati congiuntamente. Con qualche eccezione, come cave e siti utilizzati per discariche, i terreni hanno una vita utile illimitata e quindi non vengono ammortizzati. Gli edifici hanno una vita utile limitata e perciò sono attività ammortizzabili. Un incremento nel valore del terreno sul quale un edificio è costruito non influisce sulla determinazione del valore ammortizzabile del fabbricato.

59.

Se il costo del terreno include i costi di smantellamento, rimozione e bonifica, la parte di costo relativa alla bonifica del terreno è ammortizzata durante il periodo di benefici ottenuti dall’avere sostenuto tali costi. In alcuni casi, il terreno stesso può avere una vita utile limitata, nel qual caso questo è ammortizzato in modo da riflettere i benefici che ne derivano.

Criterio di ammortamento

60.

Il criterio di ammortamento utilizzato deve riflettere le modalità con le quali si suppone che i benefici economici futuri del bene siano utilizzati dall’entità.

61.

Il criterio di ammortamento applicato a un’attività deve essere rivisto almeno alla chiusura di ogni esercizio e, se ci sono stati cambiamenti significativi, nelle modalità attese di consumo dei benefici economici futuri generati da un bene, il criterio deve essere modificato per riflettere il cambiamento della modalità. Tale cambiamento deve essere contabilizzato come un cambiamento nella stima contabile secondo quanto previsto dallo IAS 8.

62.

Si possono utilizzare vari criteri di ammortamento per ripartire sistematicamente il valore ammortizzabile di un bene durante la sua vita utile. Tali criteri includono il metodo a quote costanti, il metodo a quote proporzionali ai valori residui e il metodo per unità di prodotto. Il metodo di ammortamento a quote costanti comporta una quota costante durante la vita utile se il valore residuo del bene non cambia. Il criterio a quote proporzionali ai valori residui comporta una quota di ammortamento decrescente durante la vita utile. Il metodo per unità di prodotto risulta in una quota basata sull’utilizzo atteso o sulla produzione ottenuta dal bene. L’entità seleziona il metodo che riflette più fedelmente la modalità di consumo attesa dei benefici economici futuri generati da un bene. Tale metodo è applicato in modo uniforme da esercizio a esercizio a meno che si verifichi un cambiamento nella modalità di consumo attesa di tali benefici economici futuri.

Riduzione di valore

63.

Per determinare se un elemento di immobili, impianti e macchinari ha subito una riduzione di valore, l’entità applica lo IAS 36 Riduzione di valore delle attività. Il presente Principio spiega come l’entità riesamina il valore contabile delle proprie attività, come determina il valore recuperabile di un’attività e quando rilevare o eliminare contabilmente una perdita per riduzione di valore.

64.

Lo IAS 22 Aggregazioni di imprese, spiega come contabilizzare una perdita per riduzione di valore rilevata prima della fine del primo periodo amministrativo annuale successivo a una aggregazione di imprese eseguita sotto forma di acquisizione.

Rimborsi per riduzioni di valore

65.

Rimborsi da parte di terzi per elementi di immobili, impianti e macchinari che hanno subito una perdita per riduzione di valore, che sono andati persi, o dismessi, devono essere rilevati nel conto economico quando il rimborso diventa esigibile.

66.

Le riduzioni di valore o la perdita di elementi di immobili, impianti e macchinari, le connesse richieste o pagamenti risarcitori da parte di terzi e ogni successivo acquisto o costruzione di beni sostitutivi sono eventi economici distinti e sono contabilizzati separatamente come segue.

(a)

le perdite per riduzione di valore di immobili, impianti e macchinari sono rilevate secondo quanto previsto dallo IAS 36;

(b)

l’eliminazione contabile di elementi di immobili, impianti e macchinari cessati o dismessi è determinato secondo quanto previsto dal presente Principio;

(c)

i rimborsi da parte di terzi per elementi di immobili, impianti e macchinari che hanno subito una perdita per riduzione di valore, che sono andati persi, o sono stati dismessi, sono inclusi nella determinazione del risultato economico quando il rimborso diventa esigibile;

e

(d)

il costo di elementi di immobili, impianti e macchinari ripristinati, acquistati o costruiti in sostituzione di quelli precedenti è determinato secondo quanto previsto da questo Principio.

ELIMINAZIONE CONTABILE

67.

Il valore contabile di un elemento di immobili, impianti e macchinari deve essere eliminato:

(a)

alla dismissione;

o

(b)

quando nessun beneficio economico futuro è atteso dal suo utilizzo o dismissione.

68.

L’utile o la perdita generati dall’eliminazione contabile di un elemento di immobili, impianti e macchinari deve essere rilevato al conto economico quando l’elemento è eliminato contabilmente (a meno che lo IAS 17 richieda diversamente al momento della vendita e della retrolocazione). Gli utili non devono essere classificati come ricavi.

69.

La dismissione di un elemento di immobili, impianti e macchinari può verificarsi in una pluralità di modi (per es. tramite vendita, stipulazione di un contratto di leasing finanziario o donazione). Nel determinare la data della dismissione di un elemento, l’entità applica i criteri contenuti nello IAS 18 Ricavi per la rilevazione dei ricavi dalla vendita dei beni. Lo IAS 17 si applica alla dismissione di un bene per mezzo di una operazione di vendita e retrodonazione (leaseback).

70.

Se, secondo il principio di rilevazione del paragrafo 7, l’entità rileva nel valore contabile di un elemento di immobili, impianti e macchinari il costo di sostituzione di una parte dell’elemento, allora tale entità elimina contabilmente il valore contabile della parte sostituita, indipendentemente dal fatto che la parte sostituita sia stata ammortizzata separatamente. Se per l’entità non è possibile determinare il valore contabile della parte sostituita, essa può utilizzare il costo della sostituzione come un’indicazione di quello che era il costo della parte sostituita al momento in cui era stata acquistata o costruita.

71.

L’utile o la perdita derivante dall’eliminazione contabile di un elemento di immobili, impianti e macchinari deve essere determinato come la differenza tra il corrispettivo netto dalla dismissione, qualora esista, e il valore contabile dell’elemento.

72.

Il corrispettivo da ricevere dalla dismissione di un elemento di immobili, impianti e macchinari è rilevato inizialmente al suo fair value (valore equo). Se il pagamento per l’elemento è differito, il corrispettivo ricevuto è rilevato inizialmente all’equivalente del prezzo per contanti. La differenza tra il valore nominale del corrispettivo e il prezzo equivalente per contanti è rilevato come interesse secondo quanto previsto dallo IAS 18 per riflettere l'effettivo rendimento originato dal credito.

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

73.

Il bilancio deve indicare, per ciascuna classe di immobili, impianti e macchinari:

(a)

i criteri impiegati nella determinazione del valore contabile lordo;

(b)

il criterio di ammortamento utilizzato;

(c)

le vite utili o il tasso di ammortamento utilizzato;

(d)

il valore lordo iscritto e l’ammortamento accumulato (aumentato con le perdite per riduzione di valore accumulate) all’inizio alla fine dell’esercizio;

e

(e)

una riconciliazione del valore contabile all’inizio e alla fine dell’esercizio che mostri:

(i)

incrementi;

(ii)

dismissioni;

(iii)

acquisizioni a seguito di aggregazioni aziendali;

(iv)

aumenti o diminuzioni derivanti dalle rideterminazioni dei valori effettuate secondo quanto previsto dai paragrafi 31, 39 e 40 e dalle perdite per riduzione di valore rilevate o eliminate contabilmente direttamente nel patrimonio netto secondo quanto previsto dallo IAS 36;

(v)

perdite per riduzione di valore rilevate nel conto economico secondo quanto previsto dallo IAS 36;

(vi)

eliminazione di perdite per riduzione di valore rilevata a conto economico secondo quanto previsto dallo IAS 36;

(vii)

ammortamenti;

(viii)

differenze nette di cambio derivanti dalla conversione del bilancio dalla valuta funzionale alla differente moneta di presentazione, inclusa la conversione di una gestione estera nella moneta di presentazione dell’entità che redige il bilancio;

e

(ix)

gli altri cambiamenti.

74.

Il bilancio deve inoltre indicare:

(a)

l’esistenza e l’ammontare di restrizioni sulla titolarità e proprietà di immobili, impianti e macchinari impegnati a garanzia di passività;

(b)

l’importo delle spese rilevate nel valore contabile di un elemento di immobili, impianti e macchinari nel corso della sua costruzione;

(c)

l’ammontare degli impegni contrattuali in essere per l’acquisto di immobili, impianti e macchinari;

e

(d)

se non è indicato separatamente nel prospetto del conto economico, l’importo del risarcimento da parte di terzi imputato a conto economico per elementi di immobili, impianti e macchinari che hanno subito una perdita per riduzione di valore, sono stati persi o dismessi.

75.

La scelta del criterio di ammortamento e la stima della vita utile delle attività sono frutto di valutazioni soggettive. Perciò, l’illustrazione dei metodi adottati e delle vite utili stimate o dei tassi di ammortamento forniscono agli utilizzatori del bilancio informazioni che permettono loro di esaminare i criteri scelti dal redattore del bilancio e di effettuare comparazioni con altre entità. Per simili ragioni, è necessario indicare:

(a)

l’ammortamento, se rilevato in conto economico come parte del costo di altre attività, durante un esercizio;

e

(b)

l’ammortamento accumulato alla chiusura dell’esercizio.

76.

In conformità a quanto previsto dalla IAS 8 l’entità indica la natura e l’effetto di un cambiamento in una stima contabile che ha un effetto sull’esercizio corrente o ci si attende che lo abbia sugli esercizi successivi. Per immobili, impianti e macchinari, tale indicazione può derivare dai cambiamenti nelle stime in riferimento a:

(a)

valori residui;

(b)

costi stimati di smantellamento, rimozione o bonifica del sito degli elementi di immobili, impianti e macchinari;

(c)

vite utili;

e

(d)

criteri di ammortamento.

77.

Quando elementi di immobili, impianti e macchinari sono iscritti a valori rideterminati i seguenti aspetti devono essere indicati:

(a)

la data effettiva della rideterminazione del valore;

(b)

se è stato utilizzato un perito indipendente;

(c)

i metodi e le significative assunzioni applicate nella stima del fair value (valore equo) degli elementi;

(d)

la misura in cui i fair value (valori equi) degli elementi sono stati determinati direttamente facendo riferimento a prezzi osservabili in un mercato attivo o a recenti transazioni di mercato effettuate a condizioni normali o sono stati stimati utilizando altre tecniche di valutazione;

(e)

per ciascuna classe di immobili, impianti e macchinari il cui valore è stato rideterminato, il valore contabile che sarebbe stato rilevato se le attività fossero state valutate secondo il modello del costo;

e

(f)

la riserva di rivalutazione, con le variazioni dell’esercizio ed eventuali limitazioni nella distribuzione del saldo agli azionisti.

78.

Secondo quanto previsto dallo IAS 36 un’entità inserisce l’informativa su immobili, impianti e macchinari che hanno subito una riduzione di valore, in aggiunta all’informativa richiesta dai paragrafi compresi tra 73 (e) (iv)-(vi).

79.

Gli utilizzatori del bilancio inoltre possono trovare rilevanti per le loro necessità le seguenti informazioni:

(a)

il valore contabile di immobili, impianti e macchinari temporaneamente inattivi;

(b)

il valore contabile lordo di immobili, impianti e macchinari completamente ammortizzati ancora in uso;

(c)

il valore di immobili, impianti e macchinari non più in uso e destinati alla dismissione;

e

(d)

quando viene adottato il modello al costo, il fair value (valore equo) di immobili, impianti e macchinari quando questo è notevolmente differente dal valore contabile.

Per questi motivi si incoraggiano le entità a indicare questi valori.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

80.

Le disposizioni contenute nei paragrafi 24-26 riguardanti la misurazione iniziale di un elemento di immobili, impianti e macchinari acquisiti in una permuta di attività devono essere applicati in via prospettica esclusivamente alle operazioni future.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

81.

L’entità deve applicare il presente Principio a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2005 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata. Se l’entità applica il presente Principio per un esercizio che ha inizio prima del 1o gennaio 2005, tale fatto deve essere indicato.

RITIRO DI ALTRI PRONUNCIAMENTI

82.

Il presente Principio sostituisce lo IAS 16 Immobili, impianti e macchinari, rivisto nella sostanza nel 1998).

83.

Questo Principio sostituisce le seguenti Interpretazioni:

(a)

SIC -6 Costi per la modifica del software esistente;

(b)

SIC-14 Immobili, impianti e macchinari––Rimborsi per riduzioni durevoli di valore o perdite di beni;

e

(c)

SIC-23 Immobili, impianti e macchinari––Costi dovuti a significative verifiche o revisioni generali.

APPENDICE

Modifiche ad altre disposizioni in materia

Le modifiche riportate nella seguente Appendice devono essere applicate a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2005 o da data successiva. Qualora un’entità applichi il presente Principio a partire da un esercizio precedente, queste modifiche devono essere applicate a partire da quell’esercizio precedente.

A1.

L’IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard e i relativi documenti allegati sono rettificati come descritto di seguito.

Nell’IFRS, il paragrafo 24 è stato modificato come segue:

24

Se una controllata adotta per la prima volta gli IFRS dopo la sua controllante, essa deve, nel proprio bilancio, valutare le attività e passività alternativamente:

(b)

ai valori contabili previsti in altra parte del presente IFRS, alla data di passaggio agli IFRS da parte della controllata. Tali valori contabili potrebbero essere diversi da quelli descritti in (a) nei casi in cui:

(ii)

i principi contabili utilizzati nel bilancio della controllata siano diversi da quelli utilizzati nel bilancio consolidato. Per esempio, la controllata può utilizzare come proprio principio contabile il modello del costo dello IAS 16 Immobili, impianti e macchinari, mentre il gruppo può utilizzare il modello della riderteminazione del valore.

A2.

Nello IAS 14 Informativa di settore, il paragrafo 21 è stato modificato come segue:

21.

La valutazione di attività e passività del settore include rettifiche ai valori precedentemente iscritti di attività e passività del settore identificabili, acquisite in una aggregazione d’impresa contabilizzata come un’acquisizione, anche se queste rettifiche sono fatte solo al fine di preparare bilanci consolidati e non sono rilevate nel bilancio separato della società controllante ovvero nel bilancio individuale della società controllata. Analogamente, se immobili, impianti e macchinari sono stati rivalutati successivamente all’acquisizione, allora, in accordo con quanto previsto dal modello di rideterminazione dei valori previsto dello IAS 16, le valutazioni devono riflettere tali rivalutazioni.

A3.

[Modifica non applicabile alla parte normativa del Principio]

A4.

Lo IAS 36 Riduzione di valore delle attività è rettificato come descritto di seguito.

Nel Principio, i paragrafi 4, 9, 37, 38, 41, 42, 59, 96 e 104 sono rettificati come segue:

4.

Il presente Principio si applica, inoltre, alle attività iscritte in bilancio al valore rivalutato [fair value (valore equo)] secondo le disposizioni di altri Principi, quale il modello di rideterminazione del valore dello IAS 16 Immobili, impianti e macchinari. Tuttavia, la verifica per stabilire se un’attività rivalutata può aver subito una perdita per riduzione di valore dipende dal criterio utilizzato per determinare il fair value (valore equo):

9.

Nel valutare se esiste un’indicazione che un’attività possa aver subito una perdita per riduzione di valore, l’entità deve considerare, al minimo, le seguenti indicazioni:

Fonti interne di informazione

(f)

si sono verificati nel corso dell’esercizio significativi cambiamenti con effetto negativo sull’entità, oppure si suppone che questi si verificheranno nel prossimo futuro, nella misura in cui o nel modo in cui un’attività viene utilizzata o ci si attende sarà utilizzata. Tali cambiamenti includono l’attività che diventa inattiva, programmi di cessazione o di ristrutturazione del settore operativo al quale un’attività appartiene e programmi di dismissione di un’attività prima della data precedentemente prevista;

e

37.

I flussi finanziari futuri delle attività devono essere stimati facendo riferimento alle condizioni correnti. Le stime dei flussi finanziari futuri non devono includere flussi finanziari futuri stimati in entrata o in uscita che si suppone debbano derivare da:

(b)

costi futuri per incrementare, sostituire una parte o fare una manutenzione all’attività.

38.

Poiché i flussi finanziari futuri dell’attività sono stimati in funzione della sua condizione attuale, il valore d’uso non riflette:

(b)

costi futuri per incrementare, sostituire una parte o fare una manutenzione all'attività o ai benefici connessi futuri da questo costo futuro.

41.

Sino al momento in cui un’entità sostiene costi per migliorare, sostituire una parte o fare una manutenzione all’attività, le stime di flussi finanziari futuri non includono i flussi finanziari futuri in entrata stimati che si suppone derivino da tale costo (vedere Appendice A, Esempio 6).

42.

Le stime dei flussi finanziari futuri includono i costi necessari per la manutenzione ricorrente dell’attività.

59.

Una perdita per riduzione di valore deve essere immediatamente rilevata come un costo nel conto economico, a meno che l’attività non sia iscritta al proprio valore rivalutato secondo quanto previsto da un altro Principio (per esempio, secondo quanto previsto dal modello di rideterminazione del valore dello IAS 16 Immobili, impianti e macchinari). Qualsiasi perdita per riduzione di valore di un’attività rivalutata deve essere trattata come una diminuzione della rivalutazione secondo quell’altro Principio.

96.

Nel valutare se vi è una qualche indicazione che una perdita per riduzione di valore di un’attività rilevata negli anni precedenti possa non esistere più o possa essere diminuita, l’entità deve considerare, come minimo, le seguenti indicazioni:

Fonti interne di informazione

(d)

significativi cambiamenti con effetto favorevole sull’entità hanno avuto luogo nel corso dell’esercizio, o si suppone che abbiano luogo nel futuro prossimo, nella misura o nel modo in cui l’attività è usata o si suppone che venga usata. Questi cambiamenti comprendono i costi sostenuti durante l’esercizio per migliorare, sostituire una parte o fare una manutenzione all’attività o un impegno per cessare o ristrutturare le operazioni a cui l’attività appartiene;

e

104.

Un ripristino di valore di un’attività deve essere rilevato immediatamente quale provento nel conto economico, salvo che l’attività sia iscritta a un importo rivalutato in conformità alle disposizioni di un altro Principio (per esempio, secondo quanto previsto dal modello di rideterminazione del valore dello IAS 16 Immobili, impianti e macchinari). Qualsiasi ripristino di valore di un’attività rivalutata deve essere trattato come un aumento della rivalutazione secondo quell’altro Principio.

A5.

Nello IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali, la nota nel paragrafo 14 (a) è stata eliminata.

A6.

Lo IAS 38 Attività immateriali è rettificato come descritto di seguito.

Introduzione

Il paragrafo 7 è stato eliminato.

Principio

Nel paragrafo 7 è stata aggiunta la seguente definizione:

Il valore specifico dell’entità è il valore attuale dei flussi finanziari che l’entità prevede di ottenere dall’uso continuato di un’attività e dalla sua dismissione alla fine della sua vita utile o che prevede di sostenere quando estingue una passività.

Nel paragrafo 7 sono state rettificate le seguenti definizioni:

Il valore ammortizzabile è il costo di un bene o il valore sostitutivo del costo, meno il suo valore residuo. Il costo è l’importo pagato, monetario o equivalente, e il fair value (valore equo) di altri corrispettivi dati per acquisire un bene, al momento dell’acquisto o della produzione del bene stesso. Il valore residuo di un’attività immateriale è il valore stimato che un’entità riceve in quel momento dalla sua dismissione, al netto dei costi stimati di dismissione, se questa fosse già al tempo e nella condizione attesa alla fine della sua vita utile. La vita utile è:

(a)

il periodo di tempo nel quale ci si attende che un’attività sia utilizzabile per un’entità; ovvero

(b)

la quantità di produzione o il numero di unità similari che l’entità si aspetta di ottenere dal suo utilizzo.

Il paragrafo 18 e il titolo immediatamente precedente sono rettificati come segue:

Rilevazione e valutazione

18.

La rilevazione di un elemento come attività immateriale richiede che l’entità dimostri che detto elemento soddisfi:

(a)

la definizione di attività immateriale (vedere paragrafi 7-17);

e

(b)

i criteri concernenti la rilevazione contenuti nel presente Principio (vedere paragrafi 19-55).

Questo è il caso dei costi sostenuti inizialmente per acquistare o generare un‘attività immateriale internamente e quelli sostenuti successivamente per migliorare, sostituire una parte o fare una manutenzione della medesima.

È stato aggiunto il paragrafo 18A:

18A.

La natura delle attività immateriali è tale che, in molti casi, non ci sono migliorie ad una attività o sostituzioni di una parte di un’attività. Di conseguenza, la maggior parte dei costi successivi probabilmente mantengono i benefici economici futuri incorporati in un’attività immateriale esistente piuttosto che soddisfare la definizione di un’attività immateriale e i criteri di rilevazione esposti nel presente Principio. Inoltre, è spesso difficile attribuire costi successivi direttamente a una specifica attività immateriale piuttosto che all’attività aziendale nel suo complesso. Perciò, solo raramente un costo successivo sostenuto dopo l’iniziale rilevazione di un’attività immateriale acquisita o dopo il completamento di un’attività immateriale generata internamente è da iscrivere nel valore contabile di un’attività. In conformità con le disposizioni del paragrafo 51, i costi successivi per marchi, testate giornalistiche, diritti di utilizzazione di titoli editoriali, elenchi di clienti, e altri beni nella sostanza similari (sia acquistati o generati internamente) sono sempre rilevati a conto economico quando sostenuti per evitare la rilevazione di un avviamento generato internamente.

Il paragrafo 24 è rettificato come segue:

24.

Il costo di un’attività immateriale comprende:

(a)

il costo sostenuto per l’acquisto, inclusi qualsiasi dazio doganale e imposta sugli acquisti non rimborsabili, dopo avere dedotto qualsiasi sconto commerciale o di quantità;

e

(b)

eventuali costi direttamente attribuibili per portare l’attività al suo uso prestabilito.

Sono stati aggiunti i paragrafi 24A-24D:

24A.

Esempi di costi direttamente attribuibili sono:

(a)

i costi dei benefici per i dipendenti (come definito nello IAS 19 Benefici per i dipendenti) sostenuti direttamente per portare l’attività in funzionamento;

e

(b)

onorari professionali.

24B.

Esempi dei costi che non sono un costo di una attività immateriale sono:

(a)

i costi per l’introduzione di un nuovo prodotto o servizio (inclusi i costi pubblicitari e attività promozionali);

(b)

costi di gestione di un’attività in una nuova sede o con una nuova classe di clientela (inclusi i costi di addestramento del personale);

e

(c)

spese generali e amministrative.

24C.

La rilevazione dei costi nel valore contabile di un’attività immateriale cessa quando questa è nella condizione necessaria perchè sia in grado di funzionare nel modo inteso dalla direzione aziendale. Quindi, i costi sostenuti nell’utilizzare o reimpiegare un’attività immateriale non sono inclusi nel valore contabile di tale attività. Per esempio, i seguenti costi non sono inclusi nel valore contabile dell’attività immateriale:

(a)

i costi sostenuti mentre l’attività in grado di funzionare nel modo inteso dalla direzione aziendale deve ancora essere utilizzata;

e

(b)

le perdite operative iniziali, quali quelle sostenute mentre si consolida la richiesta dei prodotti dell’attività.

24D.

Alcune operazioni si svolgono in connessione con lo sviluppo di un’attività immateriale, ma non sono necessarie per portare l’attività nella condizione necessaria perché sia in grado di funzionare nel modo inteso dalla direzione aziendale. Tali operazioni accessorie possono verificarsi prima o durante le attività di sviluppo. Poichè le operazioni accessorie non sono necessarie per portare un’attività nella condizione necesssaria perché questa sia in grado di funzionare nel modo inteso dalla direzione aziendale, i proventi e i relativi oneri di operazioni accessorie sono rilevati a conto economico e inclusi nelle loro rispettive classificazioni di proventi e oneri.

Il paragrafo 34 è rettificato come segue:

34.

Una o più attività immateriali possono essere acquisiti in cambio di una o più attività non monetarie o di una loro combinazione. La seguente considerazione fa riferimento semplicemente a uno scambio di un’attività non monetaria con un’altra, ma si applica anche a tutti gli scambi descritti nella frase precedente. Il costo di tale attività immateriali è valutato al fair value (valore equo) a meno che (a) l’operazione di scambio manchi di sostanza commerciale o (b) né il fair value (valore equo) dell’ attività ricevuta né quello dell’attività scambiata sia misurabile attendibilmente. L’attività acquisita è valutata in questo modo anche se un’entità non può eliminare immediatamente l’attività data in cambio. Se l’attività acquisita non è valutata al fair value (valore equo), il suo costo è misurato al valore contabile dell’attività data in cambio.

Sono stati aggiunti i paragrafi 34A e 34B:

34A.

Un’entità determina se un’operazione di permuta ha sostanza commerciale considerando la misura in cui ci si attende che i suoi flussi finanziari futuri varino come risultato dell’operazione. Un’operazione di permuta ha sostanza commerciale se:

(a)

la configurazione (rischio, tempistica e importi) dei flussi finanziari dell’attività ricevuta differisce dalla configurazione dei flussi finanziari dell’attività trasferita;

o

(b)

il valore specifico dell’entità della porzione delle operazioni dell’entità interessata dai cambiamenti dell’operazione come risultato dello scambio;

e

(c)

la differenza in (a) o (b) è importante in merito al fair value (valore equo) delle attività scambiate.

Al fine di determinare se un’operazione di scambio ha sostanza commerciale, il valore specifico dell’entità della porzione delle operazioni di un’entità interessate dall’operazione devono riflettere i flussi finanziari al netto degli effetti fiscali. Il risultato di queste analisi può essere chiaro senza che un’entità debba svolgere calcoli dettagliati.

34B.

Il paragrafo 19(b) specifica che per rilevare un’attività immateriale il costo dell’attività può essere valutato attendibilmente. Il fair value (valore equo) di un’attività immateriale per la quale non esistono operazioni comparabili di mercato è attendibilmente valutabile se (a) la variabilità di stime ragionevoli di fair value (valore equo) non è ampia per tale attività o se (b) le probabilità delle varie stime rientranti nel campo di oscillazione possono essere ragionevolmente valutate e utilizzate nella stima del fair value (valore equo). Se un’entità è in grado di determinare attendibilmente il fair value (valore equo) di un’attività ricevuta o l’attività scambiata, allora il fair value (valore equo) dell’attività scambiata è utilizzato per valutare il costo a meno che il fair value (valore equo) dell’attività ricevuta sia più chiaramente evidente.

Il paragrafo 35 è stato eliminato.

Il paragrafo 54 è rettificato come segue:

54.

Il costo di un’attività immateriale generata internamente comprende tutti i costi direttamente attribuibili necessari per creare, produrre e preparare l’attività affinchè sia in grado di funzionare nel modo inteso dalla direzione aziendale. Esempi di costi direttamente imputabili sono:

(a)

costi per materiali e servizi utilizzati o consumati nel generare l’attività immateriale;

(b)

i costi dei Benefici per i dipendenti (come definito nello IAS 19 Benefici per i dipendenti) derivanti dalla generazione delle attività immateriali;

(c)

imposte di registro per la tutela di un diritto legale;

e

(d)

l’ammortamento dei brevetti e delle licenze che sono utilizzati per generare le attività immateriali.

Lo IAS 23 Oneri finanziari, specifica i criteri per poter rilevare gli interessi come un elemento di costo di un’attività immateriale generata internamente.

Il titolo che precede i paragrafi 60-62 è stato eliminato.

I paragrafi 60 e 61 sono stati eliminati.

Il paragrafo 62 è stato eliminato, il suo contenuto è stato spostato al paragrafo 18A.

Il titolo che precede il paragrafo 63 è rettificato come segue:

Valutazione dopo la rilevazione

I paragrafi 76 e 77 sono rettificati come segue:

76.

Se il valore contabile di un’attività immateriale è aumentato a seguito di una rideterminazione del valore, l’incremento deve essere accreditato direttamente a patrimonio netto sotto la voce eccedenza (surplus) di rivalutazione. Tuttavia, l’aumento deve essere rilevato nel conto economico nella misura in cui esso ripristina una diminuzione di una rivalutazione della stessa attività rilevata precedentemente nel conto economico.

77.

Se il valore contabile di un’attività immateriale è diminuito a seguito di una rideterminazione dei valori, la diminuzione deve essere rilevata nel conto economico. Tuttavia, la diminuzione deve essere addebitata direttamente al patrimonio netto come eccedenza (surplus) di rivalutazione nella misura in cui vi siano eventuali saldi a credito nella riserva di rivalutazione in riferimento a tale attività.

I paragrafi 79 e 80 sono rettificati come segue:

79.

Il valore da ammortizzare di un’attività immateriale deve essere ripartito sistematicamente lungo il corso della migliore stima della vita utile. Vi è la presunzione relativa che la vita utile di un’attività immateriale non supererà i venti anni dalla data in cui l’attività è disponibile per l’uso. Il processo di ammortamento deve iniziare nel momento in cui l’attività è disponibile per l’uso. L’ammortamento deve cessare quando l’attività è eliminata contabilmente.

80.

L’ammortamento è rilevato anche se si è verificato un aumento, per esempio, del fair value (valore equo) o del valore recuperabile dell’attività. Sono presi in considerazione molti fattori nel determinare la vita utile di un’attività immateriale, incluso:

(a)

l’utilizzo atteso dell’attività da parte dell’entità e se l’attività possa eventualmente essere gestita efficacemente da un altro gruppo dirigente dell’impresa;

(b)

i cicli di vita produttiva tipici dell’attività e le informazioni pubbliche sulle stime delle vite utili di tipologie simili attività che sono utilizzate in un modo simile;

(c)

l’obsolescenza tecnica, tecnologica, commerciale o di altro tipo;

(d)

la stabilità del settore economico in cui l’attività opera e i cambiamenti di domanda nel mercato dei prodotti o servizi originati dall’attività;

(e)

le azioni che si suppone i concorrenti effettivi o potenziali effettueranno;

(f)

il livello delle spese di mantenimento necessarie per ottenere i benefici economici futuri attesi dall’attività e la capacità e l’intenzione dell’entità di raggiungere tale livello;

(g)

il periodo di controllo sull’attività e i limiti legali o similari all’utilizzo dell’attività, quali le date di conclusione dei rapporti di locazione connessi;

e

(h)

se la vita utile dell’attività dipenda dalla vita utile di altre attività dell’entità.

I paragrafi 88-90 sono rettificati come segue:

88.

Il criterio di ammortamento utilizzato deve riflettere le modalità con le quali si suppone che i benefici economici futuri del bene siano utilizzati dall’entità. Se tali modalità non possono essere determinate attendibilmente, deve essere utilizzato il metodo a quote costanti. La quota di ammortamento deve essere rilevata in ogni esercizio nel conto economico, a meno che un altro Principio permetta o richieda che questa sia inserita nel valore contabile di un’altra attività.

89.

Possono essere utilizzati più metodi di ammortamento per imputare il valore ammortizzato di un’attività sistematicamente lungo il corso della vita utile. Tali metodi includono il metodo a quote costanti, il metodo scalare decrescente e il metodo per unità di prodotto. Il metodo utilizzato è scelto in base alla modalità attese di consumo dei benefici economici futuri generati da un bene ed è applicato coerentemente da esercizio a esercizio, a meno che ci sia un cambiamento nella modalità attese di consumo di tali benefici economici futuri. Raramente, se non addirittura mai, vi è una convincente evidenza a sostegno di un metodo di ammortamento delle attività immateriali che si concretizzano in un ammortamento accumulato di importo inferiore rispetto a quello derivante dall’applicazione del metodo a quote costanti.

90.

L’ammortamento è solitamente rilevato nel conto economico. Tuttavia, alcune volte i benefici economici futuri contenuti in un’attività sono assorbiti nella produzione di altre attività. In questo caso, la quota di ammortamento costituisce parte del costo dell’altra attività ed è inclusa nel suo valore contabile. Per esempio, l’ammortamento delle attività immateriali utilizzate in un processo produttivo è incluso nel valore contabile delle rimanenze (vedere IAS 2 Rimanenze).

Il paragrafo 93 è rettificato come segue:

93.

Una stima del valore residuo di un’attività si basa su un importo recuperabile dalla dismissione utlizzando i prezzi in vigore alla data della stima per la vendita di una attività simile che è giunta alla fine della sua vita utile e ha funzionato in condizioni simili a quelle in cui l’attività sarà utilizzata. Il valore residuo è rivisto almeno a ogni chiusura d’esercizio. Un cambiamento nel valore residuo dell’attività è contabilizzato come un cambiamneto nella stima contabile secondo quanto previsto dallo IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabile ed errori.

È stato aggiunto il paragrafo 93A:

93A.

Il valore residuo di un’attività immateriale può aumentare a un importo pari a o maggiore del valore contabile dell’attività. Se si verifica, la quota di ammortamento dell’attività è zero a meno che e fino a che il suo valore residuo successivamente diminuisce a un importo inferiore al valore contabile dell’attività.

I paragrafi 94 e 95 sono rettificati come segue:

94.

Il periodo e il metodo di ammortamento devono essere riesaminati almeno a ogni chiusura di esercizio. Se la vita utile attesa dell’attività si rivela differente rispetto alle stime precedentemente effettuate, il periodo di ammortamento deve essere conseguentemente modificato. Se vi è stato un significativo cambiamento nelle modalità di consumo dei benefici economici futuri attesi derivanti dall’attività, il metodo di ammortamento deve essere modificato al fine di poter riflettere il cambiamento avvenuto. Tali cambiamenti devono essere contabilizzati come cambiamenti nelle stime contabili secondo quanto previsto dallo IAS 8.

95.

Nel corso della vita di un’attività immateriale, può divenire palese che la stima della vita utile risulti non appropriata. Per esempio, la rilevazione di una perdita per riduzione di valore può indicare che il periodo di ammortamento deve essere modificato.

I paragrafi 103 e 104 sono rettificati come segue:

103.

Un’attività immateriale deve essere stornata:

(a)

alla dismissione;

o

(b)

quando nessun beneficio economico futuro è atteso per il suo utilizzo o dismissione.

104.

L’utile o la perdita derivante dallo storno di un’attività immateriale deve essere determinato come la differenza tra il ricavato netto della disposizione, qualora ve ne sia, e il valore contabile dell’attività. Esso deve essere incluso nell’utile o nella perdita quando l’attività è stornata (a meno che lo IAS 17 disponga diversamente per la vendita e la retrolocazione). Gli utili non devono essere classificati come ricavi.

Sono stati aggiunti i paragrafi 104A-104C:

104A.

La dismissione di un elemento di attività immateriali può verificarsi in una serie di modi (per es. tramite vendita, la stipulazione di un contratto di leasing finanziario o con una donazione. Nel determinare la data della cessazione di una tale attività, un’entità applica i criteri nello IAS 18 Ricavi per la rilevazione dei ricavi dalla vendita dei beni. Lo IAS 17 si applica alla cessazione con la vendita o la retrolocazione.

104B.

Se secondo il principio di rilevazione nel paragrafo 19 un’entità rileva nel valore contabile di un’attività il costo di una sostituzione per una parte di un’attività immateriale, allora storna il valore contabile della parte sostituita. Se per un’entità non è possibile determinare il valore contabile della parte sostituita, può utilizzare il cotso della sostituzione come un’indicazione di quello che era il costo della parte sostituita al momento in cui è stata acquistata o generata internamente.

104C.

Il corrispettivo da ricevere per la dismissione di un’attività immateriale è rilevato inizialmente al fair value (valore equo). Se il pagamento per l’attività immateriale viene differito, il corrispettivo ricevuto è rilevato inizialmente all’equivalente monetario del prezzo. La differenza tra il valore nominale del corrispettivo e il prezzo equivalente per contanti è rilevato come interesse attivo secondo quanto previsto dallo IAS 18 che riflette l'effettivo rendimento originato dal credito.

Il paragrafo 105 è stato eliminato.

Il paragrafo 106 è rettificato come segue:

106.

Un ammortamento non cessa quando l’attività immateriale non è più utilizzata o è posseduta per dismissione a meno che l’attività sia stata ammortizzata completamente.

Nel paragrafo 107, la frase « L’informazione comparativa non è richiesta » è stata cancellata.

Il paragrafo 111 (e) è rettificato come segue:

(e)

l’importo degli impegni contrattuali per l’acquisizione di attività immateriali.

Il paragrafo 113 (a)(iii) è rettificato come segue:

(iii)

il valore contabile che sarebbe stato rilevato se la classe rivalutata di attività immateriali fosse stata iscritta secondo le disposizioni del trattamento contabile di riferimento esposto nel paragrafo 63;

e

Il paragrafo 113(b) è rettificato come segue ed è stato aggiunto il paragrafo 113(c):

(b)

l’importo dell’eccedenza di rivalutazione (surplus) che fa riferimento alle attività immateriali all’inizio e alla fine dell’esercizio, indicando i cambiamenti avvenuti nel corso dell’esercizio e qualsiasi limitazione relativa alla distribuzione agli azionisti;

e

(c)

i metodi e le significative assunzioni applicate nella stima delle attività del fair value (valore equo).

È stato aggiunto il paragrafo 121A:

121A.

Le disposizioni dei paragrafi 34-34B riguardanti la valutazione iniziale di un’attività immateriale acquisita in un’operazione di scambio di attività devono essere applicati prospetticamente soltanto alle operazioni future.

A7.

SIC-13 Imprese a controllo congiunto – Conferimenti in natura da parte dei partecipanti al controllo è rettificato come esposto di seguito.

I paragrafi 5 e 6 sono rettificati come segue:

5.

Nell’applicare lo IAS 31.48 ai conferimenti non monetari dati a una ICC in cambio di una partecipazione azionaria nella ICC, un partecipante al controllo deve imputare al conto economico dell’esercizio la quota dell’utile o della perdita attribuibile alla partecipazione azionaria degli altri partecipanti al controllo a eccezione di quando:

(a)

i rischi e i benefici significativi delle proprietà dell’attività (delle attività) non monetaria conferita non sono stati trasferiti alla ICC;

o

(b)

l’utile o la perdita derivante dal conferimento non monetario non possono essere valutati attendibilmente;

o

(c)

l’operazione di conferimento manca di sostanza commerciale, come quel termine è descritto nello IAS 16 Immobili, impianti e macchinari.

Se le eccezioni (a), (b) o (c) si applicano l’utile o la perdita è considerato come non realizzato e quindi non è realizzato nel conto economico a meno che non si applichi anche il paragrafo 6.

6.

Se, oltre a ricevere una partecipazione nella ICC, un partecipante al controllo riceve attività monetarie o attività non monetarie in riferimento all’operazione deve essere rilevata in conto economico un’appropriata porzione dell’utile o della perdita.

Dopo che il paragrafo della Data di entrata in vigore, vengono inseriti i paragrafi 14 e 15 come di seguito:

14.

Le rettifiche alla contabilizzazione per le operazioni di contributo non monetarie specificate nel paragrafo 5 devono essere applicate prospetticamente alle operazioni future.

15.

Un’entità deve applicare le rettifiche a questa Interpretazione fatta dallo IAS 16 Immobili, impianti e macchinari per gli esercizi che hanno inizio il 1 gennaio 2005. Se un’entità applica tale Principio a un esercizio antecedente tale data, deve applicare anche queste rettifiche a tale esercizio antecedente.

A8.

Nel SIC-21 Imposte sul reddito-Cambiamenti nella posizione fiscale di una impresa o dei suoi azionisti, i paragrafi 3 - 5 sono rettificati come segue:

3.

La problematica consiste nel definire come interpretare il termine “recupero” con riferimento a un’attività che non è ammortizzata (attività non ammortizzabile) e che è rivalutata secondo quanto previsto dal paragrafo 31 dello IAS 16.

4.

Questa Interpretazione inoltre si applica agli investimenti immobiliari che sono riportati ai valori rivalutati secondo lo IAS 40.33, ma che sarebbero considerati non ammortizzabili se si fosse applicato lo IAS 16.

5.

Le passività o le attività fiscali differite che originano dalla rivalutazione di un’attività ritenuta ammortizzabile secondo quanto previsto dallo IAS 16.31 devono essere quantificate facendo riferimento agli effetti fiscali che deriverebbero dal recupero del valore contabile di quell’attività attraverso una vendita, indipendentemente dal criterio di valutazione del valore contabile di tale attività. In relazione a ciò, se la normativa fiscale prevede una specifica aliquota fiscale applicabile all’importo imponibile originato dalla vendita di un bene, la quale risulta differente rispetto all’aliquota fiscale applicabile all’importo imponibile originato dall’uso del bene, l’aliquota applicata in precedenza è utilizzata nella quantificazione della passività o della attività fiscale differita collegata ad attività non ammortizzabili.

A9.

[Modifica non applicabile alla parte normativa del Principio]

A10.

Nel SIC-32 Attività immateriali-Costi connessi a siti Web, il paragrafo 9(d) è retticato come segue:

(d)

La fase operativa inizia una volta che lo sviluppo del sito Web è completato. Le spese sostenute in tale fase devono essere rilevate come un costo quando sono sostenute a meno che queste non soddisfino le condizioni di rilevazione cui allo IAS 38.19.

A11.

A dicembre 2002 il Board ha pubblicato l’Exposure Draft delle Modifiche proposte allo IAS 36 Riduzione durevole di valore delle attività. Le rettifiche proposte dal Board allo IAS 36 e lo IAS 38 riflettono i cambiamenti relativi alle sue decisioni nel progetto Aggregazioni aziendali. Poichè tale progetto è ancora in via di sviluppo, i cambiamenti proposti non sono contemplati nelle rettifiche allo IAS 36 e allo IAS 38 inclusi in questa appendice.

A12.

A luglio 2003 il Board ha pubblicato ED 4 Disposal of Non-current Assets and Presentation of Discontinued Operations in cui ha proposto le rettifiche allo IAS 38 e allo IAS 40 Investimenti immobiliari. Tali cambiamenti proposti non sono riflessi nelle rettifiche allo IAS 38 e allo IAS 40 inclusi in questa appendice.

PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 17

Leasing

SOMMARIO

Finalità

Ambito di applicazione

Definizioni

Classificazione delle operazioni di leasing

Le operazioni di leasing nel bilancio dei locatari

Leasing finanziari

Rilevazione iniziale

Valutazione successiva

Leasing operativi

Le operazioni di leasing nel bilancio dei locatori

Leasing finanziari

Rilevazione iniziale

Valutazioni successive

Leasing operativi

Operazione di vendita e retrolocazione

Disposizioni transitorie

Data di entrata in vigore

Sostituzione dello IAS 17 (rivisto nella sostanza nel 1997)

Il presente Principio sostituisce lo IAS 17 (rivisto nella sostanza nel 1997) Leasing e dovrebbe essere applicato ai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2005 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata.

FINALITÀ

1.

La finalità del presente Principio è quella di definire, per locatari e locatori, il trattamento contabile appropriato e l’informazione integrativa per le operazioni di leasing.

AMBITO DI APPLICAZIONE

2.

Il presente Principio deve essere applicato per la contabilizzazione di tutte le operazioni di leasing differenti da:

(a)

leasing per l’esplorazione o per l’estrazione di minerali, petrolio, gas naturali e risorse non rigenerative similari;

e

(b)

contratti di concessione di licenza per beni quali film, registrazioni video, spettacoli, manoscritti, brevetti e copyright.

Tuttavia, il presente Principio non deve essere applicato come la base di valutazione per:

(a)

immobili posseduti da locatari che sono contabilizzati come investimenti immobiliari (vedere IAS 40 Investimenti immobiliari);

(b)

investimenti immobiliari concessi dai locatori tramite leasing operativi (vedere IAS 40);

(c)

attività biologiche utilizzate da locatari tramite leasing finanziari (vedere IAS 41 Agricoltura);

o

(d)

attività biologiche concesse dai locatori tramite leasing operativi (vedere IAS 41);

3.

Il presente Principio si applica a contratti che trasferiscono il diritto di utilizzo di beni, anche se al locatore possono essere richiesti rilevanti servizi in relazione all’utilizzo o alla manutenzione di tali beni. Il presente Principio non si applica a contratti per servizi che non trasferiscono il diritto all’utilizzo dei beni da una parte contraente all’altra.

DEFINIZIONI

4.

I termini seguenti sono usati nel presente Principio con i significati indicati:

Il leasing è un contratto per mezzo del quale il locatore trasferisce al locatario, in cambio di un pagamento o di una serie di pagamenti, il diritto all’utilizzo di un bene per un periodo di tempo stabilito. Il leasing finanziario è un leasing che trasferisce sostanzialmente tutti i rischi e i benefici derivanti dalla proprietà del bene. Il diritto di proprietà può essere trasferito o meno al termine del contratto. Il leasing operativo è un leasing differente dal leasing finanziario. Il leasing non annullabile è un leasing che può essere annullato solo:

(a)

al verificarsi di alcune remote eventualità;

(b)

con l’autorizzazione del locatore;

(c)

se il locatario stipula con il medesimo locatore un nuovo leasing per lo stesso bene o per un bene equivalente;

o

(d)

a seguito del pagamento da parte del locatario di un ulteriore ammontare tale che, del leasing la sua continuazione sia ragionevolmente certa fin dall’inizio.

L’inizio del leasing coincide con la data anteriore tra quella del contratto di leasing e quella dell’impegno delle parti sulle principali clausole del leasing. A questa data:

(a)

un leasing è classificato come un leasing operativo o finanziario;

e

(b)

nel caso di un leasing finanziario, sono determinati gli importi da rilevare all’inizio della decorrenza del leasing .

L’inizio della decorrenza del leasing è la data dalla quale il locatario è autorizzato all’esercizio del suo diritto all’utilizzo del bene locato. È la data della rilevazione iniziale del leasing (ossia la rilevazione nei modi appropriati delle attività, passività, ricavi e costi risultanti dal leasing). La durata del leasing è il periodo non annullabile per il quale il locatario ha preso in leasing il bene insieme a eventuali ulteriori periodi per i quali il locatario ha il diritto di opzione per continuare nel leasing del bene, con o senza ulteriori pagamenti, –quando all’inizio del contratto – è ragionevolmente certo che il locatario eserciterà l’opzione. I pagamenti minimi dovuti per il leasing sono i pagamenti richiesti o che possono essere richiesti al locatario nel corso della durata del leasing esclusi i canoni potenziali di locazione, costi per servizi e imposte che devono essere pagati dal locatore ed essere a lui rimborsati, insieme a:

(a)

con riferimento al locatario, qualsiasi importo garantito dal locatario o da un terzo a lui collegato;

o

(b)

con riferimento al locatore, qualsiasi valore residuo garantito al locatore da:

(i)

il locatario;

(ii)

un terzo collegato al locatario;

o

(iii)

una terza parte non collegata al locatore avente la capacità finanziaria di soddisfare gli impegni in garanzia.

Tuttavia, se il locatario ha un’opzione di acquisto del bene a un prezzo che si ritiene sarà, sufficientemente inferiore al fair value (valore equo) alla data in cui l’opzione sarà esercitabile, cosicché all’inizio del leasing è ragionevolmente certo che essa sarà esercitata, i pagamenti minimi dovuti per il leasing comprendono i canoni minimi da pagare durante la durata del leasing fino alla data prevista di esercizio dell’opzione di acquisto e il pagamento richiesto per esercitarla. Il fair value (valore equo) è il corrispettivo al quale un’attività potrebbe essere scambiata, o una passività estinta, in una libera transazione fra parti consapevoli e indipendenti. La vita economica è alternativamente:

(a)

il periodo di tempo nel quale ci si attende che un bene sia utilizzabile economicamente da uno o più utilizzatori;

o

(b)

la quantità di prodotti o unità similari che uno o più utilizzatori si attendono di ottenere dal suo utilizzo.

La vita utile è il periodo restante stimato, dalla decorrenza del leasing, senza limitazioni nella durata del leasing, nel quale ci si attende che i benefici economici incorporati nel bene siano utilizzati dall’entità. Il valore residuo garantito è:

(a)

con riferimento al locatario, la parte del valore residuo garantita dal locatario o da un terzo collegato al locatario (il valore della garanzia corrisponde all’ammontare massimo che, in qualsiasi situazione, può divenire esigibile);

e

(b)

con riferimento al locatore, la parte del valore residuo garantita dal locatario o da una parte terza non collegata al locatore che sia finanziariamente in grado di estinguere l’obbligazione.

Il valore residuo non garantito è la parte del valore residuo del bene locato il cui realizzo da parte del locatore non è certo o è garantito unicamente da un terzo collegato con il locatore. I costi diretti iniziali sono costi addizionali che sono direttamente attribuibili alla negoziazione e al perfezionamento di un’operazione di leasing ad eccezione dei costi sostenuti dai locatori che siano produttori o commercianti. L’investimento lordo nel leasing è la sommatoria di:

(a)

i pagamenti minimi dovuti per il leasing esigibili dal locatore nel contesto di un leasing finanziario,

e

(b)

qualsiasi valore residuo non garantito spettante al locatore.

L’investimento netto nel leasing è l’investimento lordo nel leasing attualizzato al tasso di interesse implicito del leasing. L’utile finanziario differito è la differenza tra:

(a)

l’investimento lordo nel leasing,

e

(b)

l’investimento netto nel leasing.

Il tasso di interesse implicito del leasing è il tasso di attualizzazione che, all’inizio del leasing, fa sì che il valore attuale complessivo di (a) i pagamenti minimi derivanti dal leasing e (b) il valore residuo non garantito sia uguale alla somma di (i) il fair value (valore equo) del bene locato e (ii) gli eventuali costi diretti iniziali del locatore. Il tasso di finanziamento marginale del locatario è il tasso di interesse che il locatario dovrebbe pagare per un leasing similare o, se questo non è determinabile, il tasso che, all’inizio del leasing, il locatario dovrebbe pagare per un prestito con una durata e con garanzie simili necessario per acquistare il bene. Il canone potenziale di locazione è la parte dei canoni che non è prefissata nell’ammontare ma che è basata sul valore futuro di un parametro che cambia per motivi diversi dal passare del tempo (quale una percentuale di future vendite, un ammontare d’utilizzo futuro, indici di prezzo futuri, tassi di interesse di mercato futuri).

5.

Un contratto o un impegno di leasing può includere una clausola per rettificare i pagamenti della locazione in seguito a cambiamenti nei costi di costruzione o acquisto dell’immobile locato o a cambiamenti di altri parametri del costo o valore, quali il tasso di inflazione o costi di finanziamento del leasing per il locatore, durante il periodo tra l’inizio del leasing e l’inizio della decorrenza del contratto di leasing. Per le finalità del presente Principio, se ciò si verifica, si deve presumere che l’effetto di tali cambiamenti sia avvenuto all’inizio del leasing.

6.

Nella definizione di leasing sono inclusi i contratti per la locazione di un bene aventi una clausola che attribuisce al conduttore l’opzione per l’acquisto della proprietà del bene all’adempimento delle condizioni stabilite. Questi contratti sono talvolta noti come hire purchase contract«contratti noleggio/acquisto».

CLASSIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI DI LEASING

7.

La classificazione delle operazioni di leasing adottata nel presente Principio si basa sulla attribuzione al locatore o al locatario dei rischi e dei benefici derivanti dalla proprietà di un bene locato. I rischi comprendono le possibilità di perdite derivanti da capacità inutilizzata o da obsolescenza tecnologica e di variazioni nel rendimento dovute a cambiamenti nelle condizioni economiche. I benefici possono essere rappresentati da un redditizio utilizzo atteso durante la vita economica del bene e da utili connessi alla rivalutazione o al realizzo del valore residuo.

8.

Un leasing è classificato come finanziario se trasferisce, sostanzialmente, tutti i rischi e i benefici connessi alla proprietà. Un leasing è classificato come operativo se non trasferisce, sostanzialmente, tutti i rischi e i benefici derivanti dalla proprietà.

9.

Poiché l’operazione tra un locatore e un locatario si basa su un contratto di leasing tra le parti, è opportuno utilizzare definizioni uniformi. L’applicazione di queste definizioni alle differenti situazioni del locatore e locatario possono avere come conseguenza che il medesimo contratto di leasing sia classificato in modo differente dal locatore e dal locatario. Per esempio, questo si potrebbe verificare se il locatore gode di una garanzia sul valore residuo prestata da una parte non collegata al locatario.

10.

La classificazione di un leasing come finanziario od operativo dipende dalla sostanza dell’operazione piuttosto che dalla forma del contratto (1). Esempi di situazioni che individualmente, o congiuntamente potrebbero di norma portare a classificare un leasing come finanziario sono:

(a)

il leasing trasferisce la proprietà del bene al locatario al termine del contratto di leasing;

(b)

il locatario ha l’opzione di acquisto del bene a un prezzo che ci si attende sia sufficientemente inferiore al fair value (valore equo) alla data alla quale si può esercitare l’opzione cosicché all’inizio del leasing, è ragionevolmente certo, che, essa sarà esercitata;

(c)

la durata del leasing copre la maggior parte della vita economica del bene anche se la proprietà non è trasferita;

(d)

all'inizio del leasing il valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per il leasing equivale almeno al fair value (valore equo) del bene locato;

e

(e)

i beni locati sono di natura così particolare che solo il locatario può utilizzarli senza importanti modifiche.

11.

Indicatori di situazioni che individualmente o congiuntamente potrebbero anche condurre a classificare un leasing come finanziario, sono:

(a)

ove il locatario può risolvere il leasing, le perdite del locatore relative alla risoluzione sono sostenute dal locatario;

(b)

gli utili o perdite derivanti dalle variazioni del fair value (valore equo) del valore residuo ricadono sul locatario (per esempio sotto forma di restituzione di canoni equivalenti alla maggior parte dei ricavi di vendita al termine del leasing);

e

(c)

il locatario ha la possibilità di continuare il leasing per un ulteriore periodo a un canone sostanzialmente inferiore a quello di mercato.

12.

Gli esempi e gli indicatori nei paragrafi 10 e 11 non sono sempre conclusivi. Se risulta chiaro da altre caratteristiche che il leasing non trasferisce sostanzialmente tutti i rischi e benefici derivanti dalla proprietà, il leasing è classificato come leasing operativo. Questo potrebbe verificarsi per esempio se la proprietà del bene venisse trasferita alla fine del leasing per un pagamento variabile pari al suo fair value (valore equo) a quel tempo, o se ci fossero canoni potenziali tali per cui il locatario non ha sostanzialmente tutti i rischi e i benefici.

13.

La classificazione del leasing viene fatta all’inizio del leasing stesso. Se in qualsiasi momento il locatario e il locatore decidono di modificare le clausole del leasing, escludendo il rinnovo del leasing, in modo tale che, se la modifica fosse avvenuta all’inizio del leasing, avrebbe determinato una sua differente classificazione in base ai criteri dei paragrafi da 7-12, il contratto modificato è considerato come un nuovo contratto per la sua durata. Tuttavia, modifiche nelle stime (per esempio, modifiche nella stima della vita economica o del valore residuo del bene locato) o modifiche nelle situazioni (per esempio, inadempienza del locatario) non danno origine, ai fini contabili, a una nuova classificazione del leasing.

14.

Le operazioni di leasing di terreni e fabbricati devono essere classificate come operative o finanziarie allo stesso modo delle operazioni di leasing di altri beni. Tuttavia, una caratteristica dei terreni è che essi hanno, di norma, una vita economica indefinita e, se non ci si attende che la proprietà sia trasferita al locatario entro la scadenza del leasing, il locatario di norma non acquisisce, sostanzialmente, tutti i rischi e i benefici inerenti alla proprietà, nel qual caso il leasing di terreni sarà classificato come leasing operativo. Un pagamento effettuato alla stipula o all’acquisto di diritti di uso di immobili «leasehold» che è contabilizzato come un leasing operativo rappresenta un pagamento di canoni anticipati che è ammortizzato nel corso del leasing in sincronia con i benefici forniti.

15.

Gli elementi di terreni e fabbricati di un contratto di leasing di terreni e fabbricati sono considerati separatamente ai fini della classificazione del leasing. Se ci si attende che la proprietà per entrambi gli elementi passi al locatario entro la fine del leasing, entrambi gli elementi sono classificati come leasing finanziario, indipendentemente dal fatto che questi siano analizzati come un unico leasing ovvero come due leasing, a meno che sia evidente da altre caratteristiche che il leasing sostanzialmente non trasferisca tutti i rischi e i benefici derivanti dalla proprietà di uno o entrambi gli elementi. Quando il terreno ha una vita economica indefinita, l’elemento terreno è normalmente classificato come leasing operativo, a meno che la proprietà sia prevista che passi al locatario entro la fine del leasing secondo quanto previsto dal paragrafo 14. L’elemento fabbricato è classificato come un leasing finanziario o operativo ai sensi di quanto previsto ai paragrafi 7-13.

16.

Ogni qualvolta risulti necessario classificare e contabilizzare un leasing di terreni e fabbricati, i pagamenti minimi dovuti per il leasing (incluso qualsiasi pagamento anticipato in un’unica soluzione) sono suddivisi tra gli elementi terreno e fabbricato in proporzione ai relativi fair value (valori equi) dei diritti di possesso in leasing degli immobili locati degli elementiterreno e fabbricato del leasing all’inizio del contratto di leasing. Se non è possibile suddividere attendibilmente i pagamenti dei canoni tra questi due elementi, l’intero leasing è classificato come un leasing finanziario, a meno che non sia evidente che entrambi gli elementi sono leasing operativi, nel quale caso l’intero leasing è classificato come leasing operativo.

17.

Per un leasing di terreni e fabbricati in cui il valore che inizialmente sarebbe rilevato per l’elemento terreno, secondo quanto previsto dal paragrafo 20, è irrilevante, il terreno e il fabbricato possono essere trattati come un’unità singola ai fini della classificazione del lesaing e essere classificati come finanziario od operativo secondo quanto previsto dai paragrafi 7-13. In tale caso, la vita economica del fabbricato è considerata come la durata economica dell’intero bene locato.

18.

La valutazione separata degli elementi terreno e fabbricato non è richiesta quando il diritto del locatario sia nei terreni sia nei fabbricati è classificato come investimento immobiliare secondo quanto previsto dallo IAS 40 ed è adottato il criterio del fair value (valore equo). I calcoli dettagliati per questa valutazione sono richiesti soltanto se la classificazione di uno o entrambi gli elementi è incerta.

19.

Secondo quanto previsto dallo IAS 40, un locatario può classificare un diritto immobiliare posseduto con un leasing operativo come un investimento immobiliare. In tale caso, il diritto immobiliare è contabilizzato come se fosse un leasing finanziario e, inoltre, il modello di fair value (valore equo) è utilizzato per l’attività iscritta. Il locatario deve continuare a contabilizzare il leasing come un leasing finanziario, anche se un evento successivo cambia la natura del diritto immobiliare del locatario in modo da non classificarlo più come un investimento immobiliare. Questo si verificherà se, per esempio, il locatario:

(a)

impiega a fini propri l’immobile, il quale rientra quindi nella categoria degli immobili ad uso del proprietario ed è iscritto al sostituto del costo pari al relativo fair value (valore equo) alla data del cambiamento d’uso;

ovvero

(b)

concede un sub-leasing che trasferisce sostanzialmente tutti i rischi e benefici derivanti dalla proprietà del diritto a terzi non correlati. Tale sub-leasing è contabilizzato dal locatario come un leasing finanziario a terzi, sebbene possa essere contabilizzato come un leasing operativo dal terzo.

LE OPERAZIONI DI LEASING NEL BILANCIO DEI LOCATARI

Leasing finanziari

Rilevazione iniziale

20.

All’inizio della decorrenza del leasing, i locatari devono rilevare le operazioni di leasing finanziario come attività e passività nei loro stati patrimoniali a valori pari al fair value (valore equo) del bene locato o, se inferiore, al valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per il leasing, ciascuno determinato all’inizio del leasing. Nel determinare il valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per il leasing il tasso di attualizzazione da utilizzare è il tasso di interesse implicito del leasing, se è possibile determinarlo; se non è possibile, deve essere utilizzato il tasso di interesse del finanziamento marginale del locatario. Eventuali costi diretti iniziali del locatario sono aggiunti all’importo rilevato come attività.

21.

Le operazioni e gli altri fatti devono essere contabilizzati ed esposti tenendo conto della loro natura sostanziale e finanziaria e non semplicemente della loro forma giuridica. Sebbene la forma giuridica di un contratto di leasing stabilisce che il locatario possa non acquisire la proprietà del bene locato, nel caso di leasing finanziario la realtà sostanziale e finanziaria è tale che il locatario acquisisca i benefici economici derivanti dall’uso del bene locato per la maggior parte della sua vita economica in cambio dell’impegno a pagare un corrispettivo che all’inizio del leasing approssima il fair value (valore equo)del bene e i relativi costi finanziari.

22.

Se tali operazioni di leasing non vengono riflesse nello stato patrimoniale del locatario, le risorse economiche e il livello degli obblighi di un’entità sono sottostimati, distorcendo così gli indici finanziari. Quindi è corretto che un leasing finanziario sia rilevato nello stato patrimoniale del locatario sia come attività sia come obbligazione a sostenere futuri pagamenti per il leasing. All’inizio della decorrenza del leasing, l’attività e la passività per i pagamenti futuri per il leasing sono rilevati nello stato patrimoniale con gli stessi importi ad eccezione dei costi diretti iniziali del locatario che sono aggiunti all’importo rilevato come attività.

23.

Non è corretto esporre nel bilancio le passività per i beni presi in locazione come deduzione dalle attività. Se viene fatta una distinzione tra passività correnti e non correnti nell’esposizione nello stato patrimoniale, la stessa distinzione deve essere fatta per le passività delle operazioni di leasing.

24.

In relazione a specifiche operazioni di leasing sono spesso sostenuti costi diretti iniziali, come i costi di negoziazione e di perfezionamento dell’operazione di leasing. I costi identificati come direttamente attribuibili alle attività svolte dal locatario per un leasing finanziario sono aggiunti al valore rilevato come attività.

Valutazione successiva

25.

I pagamenti minimi dovuti per il leasing devono essere suddivisi tra costi finanziari e riduzione del debito residuo. I costi finanziari devono essere ripartiti tra gli esercizi nel corso del leasing in modo da ottenere un tasso d’interesse costante sulla passività residua. I canoni potenziali di locazione devono essere rilevati come costi negli esercizi nei quali sono sostenuti.

26.

Nella pratica, per ripartire il costo finanziario sulla durata del leasing, un locatario può utilizzare alcune forme di approssimazione, per semplificare il calcolo.

27.

Un leasing finanziario comporta una quota di ammortamento delle attività ammortizzabili e oneri finanziari per ciascun esercizio. Il criterio di ammortamento usato per i beni ammortizzabili in locazione deve essere coerente con quello adottato per i beni ammortizzabili di proprietà, e l’ammortamento da rilevare deve essere calcolato secondo quanto previsto dallo IAS 16 Immobili, impianti e macchinari e dallo IAS 38 Attività immateriali. Se non esiste una ragionevole certezza che il locatario acquisirà la proprietà del bene al termine del leasing, il bene deve essere completamente ammortizzato nella più breve fra la durata del leasing e la sua vita utile.

28.

Il valore ammortizzabile di un bene in locazione è imputato a ciascun esercizio del periodo nel quale ci si attende di utilizzarlo, con un criterio sistematico, uniforme con il criterio di ammortamento che il locatario impiega per i beni di proprietà. Se esiste una ragionevole certezza che il locatario acquisirà la proprietà al termine del leasing, il periodo atteso di utilizzo coincide con la vita utile del bene; altrimenti il bene è ammortizzato nel tempo più breve fra la durata del leasing e la sua vita utile.

29.

La somma della quota di ammortamento di un bene e del costo finanziario per l’esercizio è raramente equivalente ai canoni di leasing dovuti con riferimento all’esercizio; perciò non è corretta la mera rilevazione al conto economico come costo dei canoni di leasing. È improbabile, quindi, che il bene e la passività relativa abbiano lo stesso valore dopo l’inizio del leasing.

30.

Per determinare se un bene acquisito in leasing ha subito una perdita per riduzione di valore, l’entità applica lo IAS 36 Riduzione di valore delle attività.

31.

I locatari, oltre a quanto previsto dalle disposizioni dello IAS 32 Strumenti finanziari:Esposizione nel bilancio e informazioni integrative, forniscono le seguenti informazioni per il leasing finanziario:

(a)

per ciascuna categoria di beni, il valore contabile netto alla data di riferimento del bilancio.

(b)

una riconciliazione tra il totale dei pagamenti minimi futuri dovuti per il leasing alla data di riferimento del bilancio e il loro valore attuale. L’entità deve indicare anche il totale dei pagamenti minimi futuri dovuti per il leasing alla data di riferimento del bilancio, e il loro valore attuale, per ciascuno dei seguenti periodi:

(i)

entro un anno;

(ii)

tra uno e cinque anni;

(iii)

oltre cinque anni.

(c)

i canoni potenziali di locazione rilevati come spesa nell’esercizio.

(d)

il totale dei pagamenti minimi futuri derivanti da un subleasing che ci si attende di ricevere per subleasing non annullabili alla data di riferimento del bilancio.

(e)

una descrizione generale dei contratti significativi di leasing del locatario inclusi, ma non solo, i seguenti:

(i)

il criterio con il quale sono determinati i canoni potenziali da pagare;

(ii)

l’esistenza e le clausole di opzione di rinnovo o di acquisto e le clausole di indicizzazione;

e

(iii)

le restrizioni imposte da contratti di leasing, quali quelle riguardanti dividendi, nuovo indebitamento e ulteriori operazioni di leasing.

32.

Inoltre, le disposizioni sulle informazioni integrative previste dagli IAS 16, IAS 36, IAS 38, IAS 40 e IAS 41, si applicano ai locatari per i beni acquisiti tramite leasing finanziari.

Leasing operativi

33.

I pagamenti per un leasing operativo devono essere rilevati come costo a quote costanti lungo la durata del leasing a meno che vi sia un altro criterio sistematico più rappresentativo delle modalità temporali di godimento dei benefici da parte dell’utilizzatore  (2) .

34.

Per le operazioni di leasing operativo, i pagamenti per tali operazioni (esclusi i costi per servizi quali l’assicurazione e la manutenzione) devono essere rilevati come costo con un criterio a quote costanti a meno che vi sia un altro criterio sistematico più rappresentativo delle modalità temporali di godimento dei benefici da parte dell’utilizzatore, anche se i pagamenti non sono eseguiti sulla base di quel criterio.

35.

Il locatario, oltre quanto previsto dalle disposizioni dello IAS 32, deve fornire le seguenti informazioni integrative per le operazioni di leasing operativo:

(a)

il totale dei futuri pagamenti minimi dovuti per le operazioni di leasing operativo non annullabili per ciascuno dei seguenti periodi:

(i)

entro un anno;

(ii)

tra uno e cinque anni;

(iii)

oltre cinque anni.

(b)

il totale dei futuri pagamenti minimi derivanti da un subleasing che ci si attende di ricevere per subleasing non annullabili alla data di riferimento del bilancio.

(c)

i pagamenti per leasing e subleasing rilevati come costo nell’esercizio, con valori distinti per i pagamenti minimi dovuti per il leasing, i canoni potenziali di locazione e i pagamenti da subleasing.

(d)

una descrizione generale dei contratti di leasing significativi del locatario inclusi, ma non solo, i seguenti:

(i)

il criterio con il quale sono determinati i canoni potenziali di leasing;

(ii)

l’esistenza e le clausole di opzione di rinnovo o di acquisto e le clausole di indicizzazione;

e

(iii)

le restrizioni imposte da contratti di leasing, quali quelle riguardanti dividendi, nuovo indebitamento e ulteriori operazioni di leasing.

LE OPERAZIONI DI LEASING NEL BILANCIO DEI LOCATORI

Leasing finanziari

Rilevazione iniziale

36.

I locatori devono rilevare nel loro stato patrimoniale i beni concessi in leasing finanziairo ed esporli come credito a un valore uguale all’investimento netto nel leasing.

37.

In un leasing finanziario tutti i rischi e i benefici derivanti dalla proprietà vengono, sostanzialmente, trasferiti dal locatore e, di conseguenza, i canoni derivanti dal leasing devono essere trattati dal locatore come rimborso del capitale e come provento finanziario al fine di rimborsare e remunerare il locatore per il suo investimento e per i servizi prestati.

38.

Costi diretti iniziali sono spesso sostenuti dai locatori e includono somme quali le commsissioni, le spese legali e i costi interni che sono ad incremento e direttamente attribuibili alla negoziazione e al perfezionamento di un leasing. Questi escludono le spese generali di gestione quali le spese di vendita e marketing. Per i leasing finanziari diversi da quelli in cui il locatore è produttore o commerciante, i costi diretti iniziali sono inclusi nella valutazione iniziale dei crediti impliciti del leasing finanziario e riducono il valore dei proventi rilevati nel corso del leasing. Il tasso di interesse implicito del leasing è definito in modo tale che i costi diretti iniziali siano inclusi automaticamente nei crediti impliciti del leasing finanziario; non è necessario aggiungerli separatamente. I costi sostenuti dai locatori produttori o commercianti attibuibili alla negoziazione e al perfezionamento di un leasing sono esclusi dalla definizione di costi diretti iniziali. Di conseguenza essi sono esclusi dall’investimento netto nel leasing e sono rilevati come una spesa quando l’utile commerciale derivante dalla vendita è rilevato, cosa che per un contratto di leasing finanziario normalmente si verifica all’inizio della decorrenza del leasing.

Valutazioni successive

39.

Con riferimento al leasing finanziario, la rilevazione dei proventi finanziari deve essere basata su modalità che riflettano un tasso di rendimento periodico costante sull’investimento netto del locatore.

40.

Un locatore deve tendere a ripartire i proventi finanziari sulla durata del leasing con un criterio sistematico e razionale. Questa ripartizione dei proventi si deve basare su modalità che riflettano un rendimento periodico costante sull’investimento netto del locatore. I canoni di leasing relativi al periodo, esclusi i costi per servizi, sono attribuiti all’investimento lordo del leasing per ridurre sia l’importo capitale sia l’utile finanziario differito.

41.

Le stime dei valori residui non garantiti utilizzate nel calcolo dell’investimento lordo del locatore in un leasing devono essere periodicamente riviste. Se c’è stata una riduzione nella stima del valore residuo non garantito, la ripartizione dei proventi nel corso del leasing è rivista e qualsiasi riduzione relativa a importi già imputati è immediatamente rilevata.

42.

I locatori produttori o commercianti devono rilevare l’utile o la perdita commerciale nell’esercizio, secondo quanto previsto dal criterio seguito dall’entità per le normali vendite. Se sono applicati tassi di interesse artificiosamente bassi, l’utile commerciale deve essere limitato a quello che risulterebbe se fosse applicato un tasso di interesse di mercato. I costi sostenuti dai locatori, che siano produttori o commercianti finalizzati alla negoziazione e al perfezionamento di un leasing, devono essere rilevati come un costo quando l’utile derivante dalla vendita è rilevato.

43.

Produttori e commercianti spesso offrono ai clienti la scelta tra l’acquisto e la locazione di un bene. Il leasing finanziario di un bene da parte di un locatore che sia produttore o commerciante genera due tipi di proventi:

(a)

l’utile o la perdita equivalente all’utile o alla perdita derivante da una vendita del bene locato nel caso in cui essa non sia finanziata con un leasing, ai normali prezzi di vendita, e tenendo conto di eventuali sconti quantità o commerciali;

e

(b)

i proventi finanziari sulla durata del leasing.

44.

Il ricavo della vendita rilevato all’inizio della decorrenza di un leasing da un locatore che sia produttore o commerciante è rappresentato dal fair value (valore equo) del bene o, se inferiore, dal valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per il leasing che competono al locatore, calcolato a un tasso d’interesse di mercato. Il costo del venduto rilevato all’inizio della decorrenza del leasing è il costo o, se differente, il valore contabile, del bene locato meno il valore attuale del valore residuo non garantito. La differenza tra i ricavi della vendita e il costo del venduto è l’utile della vendita, che è rilevato con il criterio adottato dall’entità per le normali vendite.

45.

I locatori produttori o commercianti applicano, a volte, tassi d’interesse artificiosamente bassi allo scopo di attirare i clienti. Al momento della vendita l’utilizzo di tali tassi può generare la rilevazione di una parte eccessiva rispetto ai proventi totali derivanti dall’operazione. Se sono applicati tassi di interesse artificiosamente bassi, l’utile della vendita è limitato a quello che si sarebbe ottenuto se si fosse applicato un tasso di interesse di mercato.

46.

I costi sostenuti dai locatori che siano produttori o commercianti finalizzati alla negoziazione e al perfezionamento di un contratto di leasing sono rilevati come costo all’inizio della decorrenza del leasing perché sono principalmente correlati alla realizzazione dell’utile della vendita da parte del produttore o del commerciante.

47.

I locatori, oltre a quanto previsto dalle disposizioni dello IAS 32, devono fornire le seguenti informazioni per le operazioni di leasing finanziario:

(a)

una riconciliazione tra l’investimento lordo nel leasing alla data di riferimento del bilancio e il valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per il leasing alla data di riferimento del bilancio. Inoltre, l’entità deve indicare l’investimento lordo totale nel leasing e il valore attuale dei crediti per pagamenti minimi dovuti per il leasing alla data di riferimento del bilancio per ciascuno dei seguenti periodi:

(i)

entro un anno;

(ii)

tra uno e cinque anni;

(iii)

oltre cinque anni.

(b)

gli utili finanziari differiti.

(c)

i valori residui non garantiti spettanti al locatore.

(d)

il fondo svalutazione crediti riferibile ai pagamenti minimi di leasing.

(e)

i canoni potenziali di locazione rilevati come proventi nell’esercizio.

(f)

una descrizione generale dei contratti significativi di leasing del locatore.

48.

Come indicatore di crescita è spesso utile menzionare anche l’investimento lordo meno i proventi differiti su nuove operazioni iscritte dell’esercizio, al netto dei valori per le operazioni di leasing annullate.

Leasing operativi

49.

I locatori devono esporre i beni oggetto di operazioni di leasing operativo nei loro stati patrimoniali secondo la natura del bene.

50.

I proventi del leasing derivanti da leasing operativi devono essere rilevati a quote costanti per la durata del leasing, a meno che un altro criterio sistematico sia più rappresentativo delle modalità temporali con le quali si riduce il beneficio derivante dall’uso del bene locato  (3) .

51.

I costi, compreso l’ammortamento, sostenuti per realizzare i proventi del leasing devono essere rilevati a conto economico. I proventi del leasing (esclusi i corrispettivi per servizi forniti quali l’assicurazione e la manutenzione) devono essere rilevati a quote costanti per la durata del leasing anche se i corrispettivi hanno un diverso andamento, a meno che un diverso criterio sistematico sia più rappresentativo delle modalità temporali con le quali si riduce il beneficio derivante dall’uso del bene locato.

52.

I costi diretti iniziali sostenuti dai locatori nella negoziazione e perfezionamento di un leasing operativo devono essere aggiunti al valore contabile del bene locato e rilevati come costo lungo la durata del leasing con lo stesso criterio di rilevazione dei proventi della locazione.

53.

L’ammortamento di beni ammortizabili locati deve essere effettuato con un criterio uniforme con il criterio di ammortamento normalmente utilizzato dal locatore per beni similari, e la quota di ammortamento deve essere determinata con il criterio previsto dallo IAS 16 e dallo IAS 38.

54.

Per determinare se un’attività locata ha subito una perdita per riduzione di valore, l’entità deve applicare lo IAS 36.

55.

Un locatore produttore o commerciante non rileva gli utili sulla vendita alla stipula di un leasing operativo perché questo non è equivalente a una vendita.

56.

I locatori, oltre a quanto previsto dalle disposizioni dello IAS 32, devono fornire le seguenti informazioni per le operazioni di leasing operativo:

(a)

i pagamenti minimi derivanti da un leasing operativo non annullabile, complessivamente e per ciascuno dei seguenti periodi:

(i)

entro un anno;

(ii)

tra uno e cinque anni;

(iii)

oltre cinque anni.

(b)

i canoni potenziali di locazione rilevati come proventi nell’esercizio.

(c)

una descrizione generale dei contratti significativi di leasing del locatore.

57.

Inoltre, ai beni concessi dai locatori tramite leasing operativo si applicano gli IAS 16, IAS 36, IAS 38, IAS 40 e IAS 41.

OPERAZIONE DI VENDITA E RETROLOCAZIONE

58.

Un’operazione di vendita e retrolocazione comporta la vendita di un bene e la retrolocazione dello stesso bene. I canoni delle operazioni di leasing e il prezzo di vendita sono, di solito, interdipendenti essendo negoziati congiuntamente. Il trattamento contabile di un’operazione di vendita e retrolocazione dipende dalla relativa tipologia di leasing.

59.

Se un’operazione di vendita e retrolocazione corrisponde a un leasing finanziario, eventuali eccedenze del corrispettivo di vendita rispetto al valore contabile non devono essere rilevate immediatamente come proventi dal venditore-locatario. La loro rilevazione, invece, deve essere differita e imputata lungo la durata del leasing.

60.

Se la retrolocazione corrisponde a un leasing finanziario, l’operazione rappresenta un mezzo con il quale il locatore procura mezzi finanziari al locatario, avendo il bene come garanzia. Per tale motivo non è corretto considerare come provento l’eccedenza del corrispettivo di vendita, rispetto al valore contabile. Tale eccedenza deve essere differita e rilevata sulla durata del leasing.

61.

Se un’operazione di vendita e retrolocazione corrisponde a un leasing operativo, ed è evidente che l’operazione è effettuata al fair value (valore equo), ogni utile o perdita deve essere rilevato immediatamente. Se il prezzo di vendita è inferiore al fair value (valore equo), ogni utile o perdita deve essere rilevato immediatamente eccetto il caso in cui, la perdita è compensata da futuri canoni delle operazioni di leasing non a livelli di mercato, in tal caso essa deve essere differita e imputata in proporzione ai canoni delle operazioni di leasing durante il periodo atteso di utilizzo del bene. Se il prezzo di vendita è maggiore del fair value (valore equo), l’eccedenza rispetto al fair value (valore equo) deve essere differita e rilevata con riferimento al medesimo periodo.

62.

Se la retrolocazione corrisponde a un leasing operativo, e i canoni delle operazioni di leasing e il prezzo di vendita sono a fair value(valore equo), si è in presenza di una normale operazione di vendita e qualsiasi utile o perdita è rilevato immediatamente.

63.

Per le operazioni di leasing operativo, se il fair value (valore equo) al momento della vendita e retrolocazione è minore del valore contabile per il bene, la perdita pari alla differenza tra il valore contabile e il fair value (valore equo) deve essere rilevata immediatamente.

64.

Per le operazioni di leasing finanziario, non sono necessarie rettifiche di questo tipo a meno che ci sia stata una perdita di valore, nel qual caso il valore contabile è ridotto al valore recuperabile secondo quanto previsto dallo IAS 36.

65.

Le disposizioni sulle informazioni integrative previste per locatari e locatori si applicano allo stesso modo anche alle operazioni di vendita e retrolocazione. La descrizione richiesta dei contratti significativi di leasing comporta l’indicazione delle clausole particolari o inusuali del contratto o delle condizioni delle operazioni di vendita e retrolocazione.

66.

Le operazioni di vendita e di retrolocazione possono comportare il criterio della separata informativa contenuto nello IAS 1 Presentazione del bilancio.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

67.

Subordinatamente al paragrafo 68, l’applicazione retroattiva del presente Principio è incoraggiata ma non richiesta. Se il presente Principio non è applicato retroattivamente, si ritiene che il saldo delle operazioni di leasing finanziario preesistenti sia stato correttamente determinato dal locatore e successivamente esso deve essere contabilizzato in conformità alle disposizioni del precedente Principio.

68.

L’entità che abbia precedentemente applicato lo IAS 17 (rivisto nella sostanza nel 1997) deve applicare le modifiche apportate al presente Principio retroattivamente per tutti i contratti di leasing, o se lo IAS 17 (rivisto nella sostanza nel 1997) non era stato applicato retroattivamente, per tutti i leasing sottoscritti a partire dalla prima applicazione del precedente Principio.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

69.

L’entità deve applicare il presente Principio a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2005 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata. Se l’entità applica il presente Principio per un esercizio che ha inizio prima del 1o gennaio 2005, tale fatto deve essere indicato.

SOSTITUZIONE DELLO IAS 17 (RIVISTO NELLA SOSTANZA NEL 1997)

70.

Il presente Principio sostituisce lo IAS 17 Leasing (rivisto nella sostanza nel 1997).


(1)  Si veda anche il SIC-27 La valutazione della sostanza delle operazioni nella forma legale del leasing.

(2)  Si veda anche l’Interpretazione SIC-15, Leasing operativo — Incentivi.

(3)  Si veda anche l’Interpretazione SIC-15 Leasing operativo – Incentivi.

APPENDICE

Modifiche ad altre disposizioni in materia

Le modifiche riportate nella seguente Appendice devono essere applicate a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2005 o da data successiva. Qualora un’entità applichi il presente Principio a partire da un esercizio precedente, queste modifiche devono essere applicate a partire da quell’esercizio precedente.

A1.

[Modifica non applicabile alla parte normativa del Principio]

A2.

[Modifica non applicabile alla parte normativa del Principio].

PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 21

Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere

SOMMARIO

Finalità

Ambito di applicazione

Definizioni

Sviluppo delle definizioni

Valuta funzionale

Investimento netto in una gestione estera

Elementi monetari

Sintesi dell’approccio previsto dal presente principio

Presentazione di operazioni in moneta estera nella valuta funzionale

Rilevazione iniziale

Esposizione in bilancio alle date successive

Rilevazione delle differenze di cambio

Variazione nella valuta funzionale

Utilizzo della moneta di presentazione diversa dalla valuta funzionale

Conversione in moneta di presentazione

Conversione di una gestione estera

Dismissione di una gestione estera

Effetti fiscali di tutte le differenze cambio

Informazioni integrative

Data di entrata in vigore e disposizioni transitorie

Ritiro di altri pronunciamenti

Il presente Principio sostituisce lo IAS 21 (rivisto nella sostanza nel 1993) Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere e dovrebbe essere applicato ai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2005 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata.

FINALITÀ

1.

L’entità può svolgere attività sull’estero in due modi. Essa può effettuare operazioni in valute estere o avere una gestione all’estero. In aggiunta, l’entità può presentare il bilancio in una valuta estera. La finalità del presente Principio è di definire una modalità per rilevare le operazioni in valuta estera e le gestioni estere nel bilancio di un’entità e per tradurre il bilancio in una moneta di presentazione.

2.

I problemi principali riguardano la scelta del/i tasso/i di cambio e come rilevare in bilancio gli effetti delle variazioni dei cambi.

AMBITO DI APPLICAZIONE

3.

Il presente Principio deve essere applicato:  (1)

(a)

nella contabilizzazione delle operazioni e dei saldi in valute estere, eccetto per quelle operazioni sui derivati e saldi che rientrano nell’ambito dello IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione;

(b)

nella conversione della situazione patrimoniale-finanzaria e del risultato economico di gestioni estere che sono incluse nel bilancio dell’entità per mezzo del consolidamento, del consolidamento proporzionale o del metodo del patrimonio netto;

e

(c)

nella conversione della situazione patrimoniale finanziaria e del risultato economico di un’entità in una moneta di presentazione.

4.

Lo IAS 39 si applica a diversi derivati in valuta estera e, di conseguenza, questi sono esclusi dalla finalità del presente Principio. Tuttavia, quei derivati in valuta estera, che non rientrano nell’ambito dello IAS 39 (per es. alcuni derivati in valuta estera che sono incorporati in altri contratti) rientrano nell’ambito del presente Principio. In aggiunta, il presente Principio si applica quando un’entità converte importi relativi a derivati dalla sua valuta funzionale alla sua moneta di presentazione.

5.

Il Presente principio non si applica alla contabilizzazione delle operazioni di copertura in valuta estera, inclusa la copertura di un investimento netto in una gestione estera. Lo IAS 39 si applica alla contabilizzazione delle operazioni di copertura.

6.

Il Presente Principio si applica alla presentazione del bilancio di un’entità in una valuta estera e stabilisce le disposizioni affinché il bilancio che ne deriva sia conforme agli International Financial Reporting Standard. Per la conversione di informazioni finanziarie in valuta estera che non soddisfano tali disposizioni, il presente Principio specifica l’informativa da indicare.

7.

Il presente Principio non si applica alla presentazione nel rendiconto finanziario dei flussi finanziari derivanti da operazioni in valuta estera o alla conversione dei flussi finanziari di una gestione estera (vedere IAS 7 Rendiconto finanziario).

DEFINIZIONI

8.

I termini seguenti vengono usati nel presente Principio con i significati indicati:

Il tasso di chiusura è il tasso di cambio a pronti alla data di riferimento del bilancio. La differenza di cambio è la differenza che deriva dalla conversione di un determinato numero di unità di una valuta in un’altra valuta a differenti tassi di cambio. Il tasso di cambio è il rapporto di cambio tra due valute. Il fair value è il corrispettivo al quale un’attività potrebbe essere scambiata, o una passività estinta, in una libera transazione fra parti consapevoli e indipendenti. La valuta estera è una valuta differente dalla valuta funzionale dell’entità. La gestione estera è un’entità, quale una controllata, una collegata, una joint venture o una filiale di un’entità che redige il bilancio, le cui attività sono situate o sono gestite in un Paese o in una valuta differente da quella dell’entità che redige il bilancio. La valuta funzionale è la valuta dell’ambiente economico prevalente in cui l’entità opera. Il gruppo è costituito dalla capogruppo e da tutte le sue controllate. Gli elementi monetari sono unità di valuta possedute e attività e passività che devono essere incassate o pagate in un numero di unità di valuta fisso o determinabile. L’investimento netto in una gestione estera è la relativa quota di patrimonio netto di pertinenza dell’entità che redige il bilancio. La moneta di presentazione è la valuta in cui il bilancio viene presentato. Il tasso di cambio a pronti è il tasso di cambio per consegna immediata.

Sviluppo delle definizioni

Valuta funzionale

9.

L’ambiente economico primario in cui un’entità opera è normalmente quello in cui principalmente essa genera e utilizza disponibilità liquide. Un’entità considera i seguenti fattori nella determinazione della valuta funzionale:

(a)

la valuta:

(i)

che influisce principalmente sui prezzi di vendita di beni e servizi (questa spesso sarà la valuta in cui i prezzi di vendita dei beni e servizi sono espressi e regolati);

e

(ii)

del paese le cui forze competitive e la cui normativa determinano principalmente i prezzi di vendita di beni e servizi.

(b)

la valuta che influenza principalmente il costo della manodopera, dei materiali e degli altri costi di fornitura di beni o servizi (questa sarà spesso la valuta in cui tali costi sono espressi e regolati).

10.

I seguenti fattori possono inoltre fornire evidenza della valuta funzionale di un’entità:

(a)

la valuta in cui i fondi derivanti dalle attività di investimento (ossia emissione di un titolo di debito e strumenti rappresentativi di capitale) sono generati.

(b)

la valuta in cui sono solitamente tenuti gli incassi dall’attività operativa.

11.

I seguenti fattori aggiuntivi sono tenuti in considerazione nel determinare la valuta funzionale di una gestione estera, così come la possibilità che la valuta funzionale sia la stessa dell’entità che redige il bilancio (in questo contesto l’entità che redige il bilancio, è l’entità che detiene la gestione estera come la sua controllata, filiale, collegata o joint venture):

(a)

se le attività di gestioni estere sono svolte come un’estensione dell’entità che redige il bilancio, piuttosto che con un importante livello di autonomia. Un esempio della prima è quando la gestione estera vende soltanto beni importati dall’entità che redige il bilancio e alla quale trasferisce i corrispettivi. Un esempio della seconda è quando la gestione accumula disponibilità liquide e altri elementi monetari, sostiene spese, genera ricavi e negozia finanziamenti, tutti sostanzialmente nella sua moneta locale.

(b)

se le operazioni con l’entità che redige il bilancio sono una proporzione alta o bassa delle attività della gestione estera.

(c)

se i flussi finanziari derivanti dalle attività della gestione estera influiscono direttamente sui flussi finanziari dell’entità che redige il bilancio e sono immediatamente disponibili per essere trasferiti a quest’ultima.

(d)

se i flussi finanziari derivanti dalle attività della gestione estera sono sufficienti per rispettare le obbligazioni di posizioni debitorie in essere o normalmente previste senza che l’entità che redige il bilancio renda disponibili propri fondi.

12.

Quando gli indicatori di cui sopra sono confusi e la valuta funzionale non è evidente, la direzione aziendale utilizza il proprio giudizio per determinare la valuta funzionale che più rappresenta attendibilmente gli effetti economici delle operazioni, degli eventi e delle circostanze Sottostanti. Come parte di questo approccio, la direzione aziendale dà priorità agli indicatori primari del paragrafo 9 prima di considerare gli indicatori dei paragrafi 10 e 11, che sono designati per fornire ulteriori supporti per determinare la valuta funzionale di un’entità.

13.

La valuta funzionale di un’entità riflette le operazioni, eventi e circostanze sottostanti che sono per questa rilevanti. Per questi motivi, una volta determinata, la valuta funzionale non è modificata a meno che vi sia un cambiamento in tali operazioni, eventi e circostanze sottostanti.

14.

Se la valuta funzionale è la valuta di un’economia iperinflazionata, il bilancio dell’entità è rideterminato secondo quanto previsto dallo IAS 29 Informazioni contabili in economie iperinflazionate. Un’entità non può evitare la rideterminazione secondo quanto previsto dallo IAS 29 per esempio, adottando come valuta funzionale una valuta differente dalla valuta funzionale determinata secondo quanto previsto dal presente Principio (come la valuta funzionale della capogruppo).

Investimento netto in una gestione estera

15.

L’entità può avere un elemento monetario da incassare o da pagare, nei confronti di una gestione estera. Un elemento per il quale il regolamento non è pianificato né è probabile che si verifichi nel prevedibile futuro è, in sostanza, una parte dell’investimento netto dell’entità in tale gestione estera, ed è contabilizzata secondo quanto previsto dai paragrafi 32 e 33. Tali elementi monetari possono includere crediti o finanziamenti a lungo termine. Questi elementi escludono i crediti o debiti commerciali.

Elementi monetari

16.

La caratteristica essenziale di un elemento monetario è un diritto a ricevere (o un’obbligazione a consegnare) un numero fisso o determinabile di unità di valuta. Alcuni esempi: pensioni e altri benefici per i dipendenti da pagarsi in contanti; accantonamenti immediatamente da regolare in contanti; inoltre dividendi immediatamente esigibili che sono rilevati come una passività. Similmente un contratto per ricevere (o consegnare) un numero variabile di strumenti rappresentativi di capitale proprio o un importo di attività variabile in cui il fair value (valore equo) è pari a un numero fisso o determinabile di unità di valuta, è un elemento monetario. Viceversa, la caratteristica essenziale di un elemento non monetario è l’assenza di un diritto a ricevere (o un’obbligazione a consegnare) un numero fisso o determinabile di unità di valuta. Alcuni esempi: anticipi per acquisto di beni e servizi (per es. affitto anticipato); avviamento; attività immateriali; rimanenze; immobili; impianti e macchinari; e obbligazioni che devono essere regolate con la consegna di un’attività non monetaria.

SINTESI DELL’APPROCCIO PREVISTO DAL PRESENTE PRINCIPIO

17.

Nella preparazione del bilancio, ogni entità — sia essa un’entità a sé stante, un’entità con gestioni estere (quali una capogruppo) o una gestione estera (quale una controllata o filiale) — determina la sua valuta funzionale secondo quanto previsto dai paragrafi 9-14. L’entità converte gli elementi in valuta estera nella sua valuta funzionale e presenta gli effetti di tale conversione secondo quanto previsto dai paragrafi 20-37 e 50.

18.

Diverse entità che redigono il bilancio includono un numero di entità individuali (per esempio un gruppo è composto da una capogruppo e una o più controllate). Diversi tipi di entità, sia o non facenti parte di un gruppo, possono avere investimenti in collegate o joint venture. Queste entità possono anche avere filiali. È necessario che la situazione patrimoniale- finanziaria ed il risultato economico di ciascuna singola entità inclusa nell’entità che redige il bilancio siano convertiti nella valuta in cui, l’entità che redige il bilancio, presenta il bilancio. Il presente Principio permette che la moneta di presentazione di un’entità che redige il bilancio sia qualsiasi valuta (o valute). La situazione patrimoniale finanziaria ed il risultato economico di qualsiasi entità singola all’interno dell’entità che redige il bilancio, la cui valuta funzionale differisce dalla moneta di presentazione, sono convertite secondo quanto previsto dai paragrafi 38-50.

19.

Il presente Principio permette di presentare il bilancio in qualsiasi valuta (o valute) a un’entità a sé stante che prepara i bilanci o a un’entità che prepara il bilancio separato secondo quanto previsto dallo IAS 27 Bilancio consolidato e separato. Se la moneta di presentazione dell’entità differisce dalla valuta funzionale, la sua situazione patrimoniale- finanziaria ed il risultato economico sono a loro volta convertiti nella moneta di presentazione secondo quanto previsto dai paragrafi 38-50.

PRESENTAZIONE DI OPERAZIONI IN MONETA ESTERA NELLA VALUTA FUNZIONALE

Rilevazione iniziale

20.

Un’operazione in valuta estera è un’operazione che è espressa, o che deve essere eseguita, in valuta estera, incluse le operazioni che sorgono quando l’entità:

(a)

compra o vende merci o servizi i cui prezzi sono espressi in valuta estera;

(b)

prende a prestito o presta dei fondi e l’ammontare dovuto o da ricevere è espresso in valuta estera;

o

(c)

altrimenti acquista o dismette dei beni, o sostiene o estingue delle passività, espresse in valuta estera.

21.

Un’operazione in valuta estera deve essere registrata, al momento della rilevazione iniziale nella valuta funzionale, applicando all’importo in valuta estera il tasso di cambio a pronti tra la valuta funzionale e la valuta estera in vigore alla data dell’operazione.

22.

La data dell’operazione è la data in cui l’operazione si qualifica per la prima volta per la rilevazione secondo quanto previsto dagli International Financial Reporting Standard. Per motivi pratici, viene spesso utilizzato un cambio che approssima il tasso effettivo alla data dell’operazione quale, per esempio, il cambio medio settimanale o mensile per tutte le operazioni, in ciascuna valuta estera, avvenute nello stesso periodo. Tuttavia, se il cambio fluttua significativamente, l’impiego del cambio medio di periodo non è appropriato.

Esposizione in bilancio alle date successive

23.

A ogni data di riferimento del bilancio:

(a)

gli elementi monetari in valuta estera devono essere convertiti utilizzando il tasso di chiusura;

(b)

gli elementi non monetari che sono valutati al costo storico in valuta estera devono essere convertiti usando il tasso di cambio in essere alla data dell’operazione;

e

(c)

gli elementi non monetari che sono valutati al fair value (valore equo) in una valuta estera devono essere convertiti utilizzando i tassi di cambio alla data in cui il fair value (valore equo) era stato determinato.

24.

Il valore contabile di una voce è determinato in accordo con gli altri Principi applicabili. Per esempio, immobili, impianti e macchinari possono essere valutati in termini di fair value (valore equo) o di costo storico secondo quanto previsto dallo IAS 16 Immobili, impianti e macchinari. Se il valore contabile è determinato sulla base del costo storico o sulla base del fair value (valore equo), e se l’importo è espresso in una valuta estera esso è allora convertito nella valuta funzionale secondo quanto previsto dal presente Principio.

25.

Il valore contabile di alcune voci è determinato dal confronto di due o più importi. Per esempio, il valore contabile delle rimanenze è il minore tra il costo e il valore netto di realizzo secondo quanto previsto dallo IAS 2 Rimanenze. Similmente, secondo quanto previsto dallo IAS 36 Riduzione di valore delle attività, il valore contabile di un’attività per la quale vi è un’indicazione di riduzione di valore è il minore tra il valore contabile prima di considerare le perdite per riduzione di valore e il suo valore recuperabile. Quando tale attività è un’attività non monetaria ed è valutata in una valuta estera, il valore contabile è determinato dal confronto tra:

(a)

costo o valore contabile, come appropriato, convertiti al tasso di cambio alla data in cui il valore era stato determinato (ossia il tasso alla data dell’operazione per un elemento valutato in termini di costo storico);

e

(b)

il valore netto di realizzo o valore recuperabile, come appropriato, convertito al tasso di cambio alla data in cui tale valore era determinato (per esempio il tasso di cambio alla data di riferimento del bilancio).

L’effetto di questo confronto può comportare che una perdita per riduzione di valore sia rilevata nella valuta funzionale, ma non nella valuta estera, o viceversa.

26.

Quando sono disponibili diversi tassi di cambio, il tasso utilizzato è quello al quale i flussi finanziari futuri rappresentati dall’operazione o dal saldo residuo potrebbero essere stati regolati se tali flussi finanziari si fossero verificati alla data di valutazione. Se la possibilità di cambio tra due valute temporaneamente non è disponibile, si utilizza il primo tasso successivo al quale è possibile effettuare i cambi.

Rilevazione delle differenze di cambio

27.

Come indicato nel paragrafo 3, lo IAS 39 si applica alla contabilizzazione delle operazioni di copertura per elementi in valuta estera. L’applicazione della contabilizzazione delle operazioni di copertura richiede che un’entità contabilizzi alcune differenze di cambio diversamente dalla contabilizzazione delle differenze disposte dal presente Principio. Per esempio, lo IAS 39 dispone che le differenze di cambio su elementi monetari che si qualificano come strumenti di copertura in una copertura di flussi finanziari siano rilevate inizialmente nel patrimonio netto nella misura in cui tale copertura sia effettiva.

28.

Le differenze di cambio derivanti dall’estinzione di elementi monetari o dalla conversione di elementi monetari a tassi differenti da quelli ai quali erano stati convertiti al momento della rilevazione iniziale durante l’esercizio o in bilanci precedenti, devono essere rilevate nel conto economico dell’esercizio in cui hanno origine, ad eccezione di quanto indicato nel paragrafo 32.

29.

Quando elementi monetari derivano da un’operazione in valuta estera e c’è una variazione nel tasso di cambio tra la data dell’operazione e la data del regolamento ne deriva una differenza di cambio. Quando l’operazione è regolata nello stesso periodo amministrativo nel quale essa è avvenuta, tutta la differenza di cambio è rilevata in quell’esercizio. Tuttavia, quando l’operazione è regolata in un esercizio contabile successivo, la differenza di cambio rilevata in ciascun periodo fino alla data in cui avviene il regolamento è determinata dalla variazione nei tassi di cambio in ciascun periodo.

30.

Quando un utile o una perdita di un elemento non monetario viene rilevato direttamente nel patrimonio netto, ogni componente di cambio di tale utile o perdita deve essere rilevato direttamente nel patrimonio netto. Viceversa, quando un’utile o una perdita di un elemento non monetario è rilevato nel conto economico, ciascuna componente di cambio di tale utile o perdita deve essere rilevata nel conto economico.

31.

Altri Principi richiedono che alcuni utili o perdite siano rilevati direttamente nel patrimonio netto. Per esempio, lo IAS 16 dispone che alcuni utili e perdite derivanti dalla rivalutazione degli immobili, impianti e macchinari siano rilevati direttamente nel patrimonio netto. Quando tale attività viene valutata in una valuta estera, il paragrafo 23(c) del Presente principio dispone che l’importo rivalutato sia convertito utilizzando il tasso alla data in cui il valore è determinato, dando origine a una differenza di cambio che è anch’essa rilevata nel patrimonio netto.

32.

Le differenze di cambio derivanti da un elemento monetario che fa parte di un investimento netto in una gestione estera di un’entità che redige il bilancio (vedere paragrafo 15) devono essere rilevate nel conto economico del bilancio separato dell’entità che redige il bilancio o del bilancio individuale della gestione estera, come applicabile. Nel bilancio che include la gestione estera e l’entità che redige il bilancio (per esempio il bilancio consolidato quando la gestione estera è una controllata), tali differenze di cambio devono essere rilevate inizialmente in una componente separata di patrimonio netto e rilevate nel conto economico alla dismissione dell’investimento netto secondo quanto previsto dal paragrafo 48.

33.

Quando un elemento monetario è parte dell’investimento netto in una gestione estera di un’entità che redige il bilancio ed è espresso nella valuta funzionale dell’entità che redige il bilancio, insorge una differenza di cambio nel bilancio individuale della gestione estera secondo quanto previsto dal paragrafo 28. Similmente, se tale elemento è espresso nella valuta funzionale della gestione estera, si genera una differenza di cambio nel bilancio separato dell’entità che redige il bilancio secondo quanto previsto dal paragrafo 28. Tali differenze di cambio sono riclassificate in una componente separata di patrimonio netto nel bilancio che include una gestione estera e l’entità che redige il bilancio (ossia il bilancio in cui la gestione estera è consolidata, consolidata proporzionalmente o contabilizzata utilizzando il metodo del patrimonio netto). Tuttavia, un elemento monetario che è parte dell’investimento netto dell’entità che redige il bilancio in una gestione estera può essere espresso in una valuta differente dalla valuta funzionale dell’entità che redige il bilancio o della gestione estera. Le differenze di cambio che si generano nel convertire l’elemento monetario nelle valute funzionali dell’entità che redige il bilancio e della gestione estera non sono riclassificate in una componente separata di patrimonio netto nel bilancio che include la gestione estera e l’entità che redige il bilancio (ossia rimangono rilevate nel conto economico).

34.

Quando un’entità tiene i propri libri e scritture contabili in una valuta differente dalla valuta funzionale, al momento in cui essa prepara il suo bilancio tutti gli importi sono convertiti nella valuta funzionale secondo quanto previsto dai paragrafi 20-26. Ciò produce gli stessi importi nella valuta funzionale come se gli elementi fossero stati inizialmente registrati nella valuta funzionale. Per esempio, gli elementi monetari sono convertiti nella valuta funzionale utilizzando il tasso di chiusura, e gli elementi non monetari che sono valutati a costo storico sono convertiti utilizzando il tasso di cambio alla data della loro rilevazione.

Variazione nella valuta funzionale

35.

Quando si verifica una variazione nella valuta funzionale di un’entità, l’entità deve applicare le procedure di conversione applicabili alla nuova valuta funzionale prospetticamente dalla data della variazione.

36.

Come indicato nel paragrafo 13, la valuta funzionale di un’entità riflette le sottostanti operazioni, eventi e circostanze che sono rilevanti per l’entità. Per questi motivi, una volta determinata, la valuta funzionale è modificata soltanto se se vi sia un cambiamento in quelle operazioni, eventi e circostanze sottostanti. Per esempio, una variazione nella valuta che ha principalmente un’influenza sui prezzi di vendita della merce e dei servizi può portare a una variazione nella valuta funzionale di un’entità.

37.

L’effetto di una variazione nella valuta funzionale è contabilizzato prospetticamente. In altre parole, un’entità converte tutte le voci nella nuova valuta funzionale utilizzando il tasso di cambio alla data della variazione. Gli importi convertiti che ne derivano per elementi non monetari sono trattati come il loro costo storico. Le differenze di cambio derivanti dalla conversione di una gestione estera precedentemente classificata nel patrimonio netto secondo quanto previsto dai paragrafi 32 e 39(C) non sono rilevati nel conto economico fino alla dismissione della gestione.

UTILIZZO DELLA MONETA DI PRESENTAZIONE DIVERSA DALLA VALUTA FUNZIONALE

Conversione in moneta di presentazione

38.

Un’entità può presentare il bilancio in qualsiasi valuta (o valute). Se la moneta di presentazione differisce dalla valuta funzionale dell’entità, essa converte la situazione patrimoniale-finanziaria ed il risultato economico nella moneta di presentazione. Per esempio quando un gruppo include entità individuali con diverse valute funzionali, la situazione patrimoniale-finanziaria ed il risultato economico di ogni entità sono espressi in una valuta comune così che il bilancio consolidato possa essere presentato.

39.

La situazione patrimoniale-finanziaria ed il risultato economico di un’entità la cui valuta funzionale non è la valuta di un’economia iperinflazionata devono essere convertiti in una diversa moneta di presentazione utilizzando le seguenti procedure:

(a)

attività e passività di ogni stato patrimoniale presentato (ossia inclusi i dati comparativi) devono essere convertite al tasso di chiusura alla data di tale stato patrimoniale;

(b)

ricavi e costi di ogni conto economico (ossia inclusi i dati comparativi) devono essere convertiti ai tassi di cambio alle date delle operazioni;

e

(c)

tutte le risulanti differenze di cambio devono essere rilevate in una componente separata di patrimonio netto.

40.

Per convertire gli elementi di ricavi e costi è spesso utilizzato, per motivi pratici, un cambio che approssima i cambi alla data delle operazioni, quale, per esempio, un cambio medio di periodo. Tuttavia, se il cambio fluttua significativamente, l’impiego del cambio medio di periodo non è appropriato.

41.

Le differenze di cambio a cui si fa riferimento nel paragrafo 39(c) derivano da:

(a)

conversione dei ricavi e dei costi ai cambi in essere alla data delle operazioni, e delle attività e passività al cambio alla data di riferimento del bilancio; Tali differenze di cambio derivano sia dalle voci di ricavo e di costo rilevate nelconto economico che da quelle rilevate direttamente nel patrimonio netto.

(b)

conversione del patrimonio netto di apertura al tasso di chiusura che differisce dal precedente tasso di chiusura.

Queste differenze di cambio non sono rilevate nell’utile o nella perdita perché i tassi delle variazioni di cambio non hanno un effetto significativo o diretto sui flussi finanziari presenti e futuri delle gestioni. Quando le differenze di cambio fanno riferimento a gestioni estere consolidate, ma non del tutto possedute, le differenze di cambio accumulate derivanti dalla conversione e attribuibili a quote di pertinenza di terzi sono distribuite e rilevate come parte di quote di pertinenza di terzi nel bilancio consolidato.

42.

La situazione patrimoniale-finanziaria ed il risultato economico di un’entità la cui valuta funzionale è la valuta di un’economia iperinflazionata devono essere convertiti in una moneta di presentazione diversa utilizzando le seguenti procedure:

(a)

tutti gli importi (ossia attività, passività, voci di patrimonio netto, ricavi e costi, inclusi i dati comparativi) devono essere convertiti al tasso di chiusura alla data dello stato patrimoniale più recente,

eccetto

(b)

quando gli importi sono convertiti nella valuta di un’economia non iperinflazionata; gli importi comparativi devono essere quelli che sono presentati come importi dell’anno corrente nel bilancio dell’anno precedente (ossia non rettificato per variazioni successive nel livello di prezzo o variazioni successive nei tassi di cambio).

43.

Quando la valuta funzionale di un’entità è la valuta di un’economia iperinflazionata, l’entità deve riesporre il bilancio secondo quanto previsto dallo IAS 29 Informazioni contabili in economie iperinflazionate prima di applicare il metodo di conversione esposto nel paragrafo 42, ad eccezione degli importi comparativi che sono convertiti in una valuta di un’economia non-iperinflazionata (vedere paragrafo 42(b)). Quando l’economia cessa di essere iperinflazionata e l’entità non riespone più il bilancio secondo quanto previsto dallo IAS 29, deve utilizzare come costi storici per la conversione nella moneta di presentazione gli importi rideterminati al livello di prezzo alla data in cui l’entità ha cessato di riesporre il bilancio a fini inflattivi.

Conversione di una gestione estera

44.

I paragrafi 45-47, oltre ai paragrafi 38-43, si applicano quando la situazione patrimoniale-finanziaria ed il risultao economico di una gestione estera sono convertiti in una moneta di presentazione così che la gestione estera possa essere inclusa nel bilancio dell’entità che redige il bilancio con il consolidamento, il consolidamento proporzionale o il metodo del patrimonio netto.

45.

L’aggregazione della situazione patrimoniale- finanziaria e del risultato economico di una gestione estera con quelli dell’entità che redige il bilancio segue le normali procedure di consolidamento, quali l’eliminazione dei saldi infragruppo e delle operazioni infragruppo di una controllata (vedere lo IAS 27 Bilancio consolidato e separato e lo IAS 31 Partecipazioni in joint ventures). Tuttavia, un’attività monetaria infragruppo (o passività), se a breve o a lungo termine, non può essere eliminata con una corrispondente passività infragruppo (o attività) senza mostrare i risultati delle fluttuazioni della valuta nel bilancio consolidato. Ciò si verifica perchè l’elemento monetario rappresenta un impegno a convertire una valuta in un’altra ed espone l’entità che redige il bilancio a un utile o a una perdita tramite le fluttuazioni delle valute. Di conseguenza, nel bilancio consolidato dell’entità che redige il bilancio, una tale differenza cambio continua a essere rilevata nel conto economico, ovvero se essa deriva dalle situazioni descritte nel paragrafo 32, essa è classificata nel patrimonio netto fino alla dismissione della gestione estera.

46.

Quando il bilancio di una gestione estera è redatto con riferimento ad una data diversa da quella dell’entità che redige il bilancio, la gestione estera spesso prepara un’ulteriore bilancio con la stessa data del bilancio dell’entità che redige il bilancio. Quando ciò non si verifica, lo IAS 27 permette l’utilizzo di una data di riferimento del bilancio differente a condizione che la differenza non sia superiore a tre mesi e che siano fatte le rettifiche per gli effetti di eventuali importanti operazioni o altri eventi che si verificano tra le diverse date. In tale caso, le attività e le passività della gestione estera sono convertite al cambio in essere alla data di riferimento del bilancio della gestione estera. Le rettifiche vengono fatte per variazioni significative nei tassi di cambio fino alla data di riferimento del bilancio dell’entità che redige il bilancio secondo quanto previsto dallo IAS 27. Lo stesso approccio è utilizzato nell’applicazione del metodo del patrimonio netto a collegate e joint ventures e nell’applicazione del consolidamento proporzionale alle joint ventures secondo quanto previsto dallo IAS 28 Investimenti in collegate e dallo IAS 31.

47.

Un eventuale avviamento derivante dall’acquisizione di una gestione estera, e qualsiasi rettifica al fair value (valore equo) dei valori contabili di attività e passività derivante dall’acquisizione di quella gestione estera, devono essere contabilizzati come attività e passività della gestione estera. Quindi devono essere espressi nella valuta funzionale della gestione estera ed essere convertiti al tasso di chiusura secondo quanto previsto dai paragrafi 39 e 42.

Dismissione di una gestione estera

48.

Alla dismissione di una gestione estera, l’importo complessivo delle differenze di cambio differito nella voce separata di patrimonio netto relativo a tale gestione estera deve essere rilevato nel conto economico quando si rileva l’utile o la perdita relativa alla dismissione.

49.

L’entità può dismettere la sua partecipazione in una gestione estera vendendola, liquidandola, ottenendo il rimborso del capitale o rinunciando ad essa in tutto o in parte. Il pagamento di un dividendo è parte di una dismissione soltanto quando costituisce un rimborso dell’investimento, per esempio quando il dividendo viene pagato con utili precedenti all’acquisizione. In caso di vendita parziale, solo la quota proporzionale della relativa differenza di cambio complessiva è inclusa nella plusvalenza o nella minusvalenza. Una svalutazione del valore contabile di un’entità estera non costituisce una dismissione parziale. Di conseguenza, nessuna parte dell’utile o della perdita differita sui cambi è rilevata nel conto economico al momento della svalutazione.

EFFETTI FISCALI DI TUTTE LE DIFFERENZE CAMBIO

50.

Utili e perdite su operazioni in valuta estera e differenze di cambio derivanti dalla conversione della situazione patrimoniale-finanziaria e del risultato economico di un’entità (inclusa una gestione estera) in una valuta diversa possono avere effetti fiscali. IAS 12 Le imposte sul reddito si applica a questi effetti fiscali.

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

51.

Nei paragrafi 53 e 55-57 i riferimenti a “valuta funzionale” si applicano, nel caso di un gruppo, alla valuta funzionale della capogruppo.

52.

Un’entità deve indicare:

(a)

l’importo delle differenze di cambio rilevate nel conto economico eccetto quelle derivanti dagli strumenti finanziari valutati al fair value (valore equo) rilevato a conto economico secondo quanto previsto dallo IAS 39;

e

(b)

le differenze cambio nette classificate in una componente separata del patrimonio netto e una riconciliazione dell’importo di tali differenze di cambio tra l’inizio e la fine dell’esercizio.

53.

Quando la moneta di presentazione è differente dalla valuta funzionale, tale fatto deve essere indicato, insieme alle informazioni sulla valuta funzionale e sulla ragione per l’utilizzo di una moneta di presentazione differente.

54.

Quando si verifica un cambiamento nella valuta funzionale dell’entità che redige il bilancio o di una importante gestione estera, tale fatto e la motivazione del cambiamento nella valuta funzionale devono essere indicati.

55.

Quando un’entità presenta il bilancio in una valuta che è differente dalla valuta funzionale, deve presentare il bilancio come conforme agli International Financial Reporting Standard soltanto se questi sono conformi a tutte le disposizioni di ciascun Principio e ciascuna Interpretazione applicabili, di quei Principi incluso ill metodo di conversione esposto nei paragrafi 39 e 42.

56.

Un’entità a volte presenta il bilancio o altra informazione finanziaria in una valuta che non è la sua valuta funzionale senza soddisfare le disposizioni del paragrafo 55. Per esempio, un’entità può convertire in un’altra valuta soltanto alcune voci del bilancio. Oppure un’entità la cui valuta funzionale non è la valuta di un’economia iperinflazionata può convertire il bilancio in un’altra valuta convertendo tutte le voci al tasso di chiusura più recente. Tali conversioni non sono conformi agli International Financial Reporting Standard e l’informativa esposta nel paragrafo 57 è richiesta.

57.

Quando un’entità espone il bilancio o altra informazione finanziaria in una valuta che è differente dalla valuta funzionale o dalla moneta di presentazione e le disposizioni del paragrafo 55 non sono soddisfatte, deve:

(a)

identificare chiaramente l’informazione come informativa supplementare per distinguerla dalle informazioni che sono conformi agli International Financial Reporting Standard;

(b)

indicare la moneta in cui l’informativa supplementare è esposta;

e

(c)

indicare la valuta funzionale dell’entità e il metodo di conversione utilizzato per determinare l’informativa supplementare.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

58.

L’entità deve applicare il presente Principio a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2005 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata. Se l’entità applica il presente Principio per un esercizio che ha inizio prima del 1o gennaio 2005, tale fatto deve essere indicato.

59.

Un’entità deve applicare il paragrafo 47 prospetticamente a tutte le acquisizioni che si verificano dopo l’inizio del periodo contabile in cui il Principio viene inizialmente applicato. È permessa l’applicazione retroattiva del paragrafo 47 ad acquisizioni antecedenti. Per un’acquisizione di una gestione estera contabilizzata prospetticamente, ma che si verifica prima della data in cui il presente Principio è stato inizialmente applicato, l’entità non deve riesporre gli anni precedenti e di conseguenza, può, quando appropriato, contabilizzare le rettifiche dell’avviamento e del fair value (valore equo) derivanti da tale acquisizione come attività e passività dell’entità piuttosto che come attività e passività della gestione estera. Quindi tali rettifiche di avviamento e di fair value (valore equo) o sono già espresse nella valuta funzionale dell’entità ovvero sono elementi non monetari in valuta estera, che sono riportati utilizzando il tasso di cambio alla data dell’acquisizione.

60.

Tutte le altre variazioni derivanti dall’applicazione del presente Principio devono essere contabilizzate secondo quanto previsto dalle disposizioni dello IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori.

RITIRO DI ALTRI PRONUNCIAMENTI

61.

Il presente Principio abroga lo IAS 21 Contabilizzazione degli effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere, (rivisto nella sostanza nel 1993).

62.

Questo Principio sostituisce le seguenti Interpretazioni:

(a)

SIC-11 Valute estere - Capitalizzazione delle perdite derivanti da drastiche svalutazioni della valuta;

(b)

SIC-19 Moneta di conto - Misurazione e presentazione del bilancio secondo gli IAS 21 e 29; e

(c)

SIC-30 Moneta di conto – Conversione dalla moneta di valutazione alla moneta di presentazione.


(1)  Si veda SIC-7 Introduzione dell’Euro

APPENDICE

Modifiche ad altre disposizioni in materia

Le modifiche riportate nella seguente Appendice devono essere applicate a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2005 o da data successiva. Qualora un’entità applichi il presente Principio a partire da un esercizio precedente, queste modifiche devono essere applicate a partire da quell’esercizio precedente.

A1.

Nello IAS 7 Rendiconto finanziario, i paragrafi 25 e 26 sono rettificati come segue:

25.

I flussi finanziari derivanti da operazioni in valuta estera devono essere iscritti nella moneta funzionale dell’entità, applicando all’ammontare in valuta estera il cambio tra la valuta funzionale e la valuta estera del giorno in cui avviene il flusso finanziario.

26.

I flussi finanziari di una controllata estera devono essere convertiti al cambio tra la moneta di conto e la valuta funzionale del giorno in cui avvengono i flussi finanziari.

A2.

Lo IAS 12 Imposte sul reddito è rettificato come segue:

Il paragrafo 1 dell’Introduzione (ora paragrafo IN 2) è rettificato come segue:

IN2.

Esistono, inoltre, alcune differenze temporanee che non costituiscono differenze temporali quali, ad esempio, le differenze temporanee che emergono quando:

(a)

le attività e passività non monetarie di un’entità sono valutate nella valuta funzionale di quest’ultima, ma il reddito imponibile o la perdita fiscale (e quindi, il valore ai fini fiscali delle attività e passività non monetarie) è determinato in una valuta differente;

(b)

I paragrafi 41 e 62 sono rettificati come segue:

41.

Le attività e le passività non monetarie di un’entità sono misurate nella valuta funzionale (vedere IAS 21 Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere). Se il reddito imponibile o la perdita fiscale dell’entità (e, quindi, il valore ai fini fiscali delle attività e passività non monetarie) è determinato in una valuta differente, le variazioni nel tasso di cambio danno origine a temporanee differenze che risultano in una passività fiscale differita rilevata o (subordinatamente al paragrafo 24) in un’attività. Il corrispondente onere/provento fiscale differito risultante è addebitato o accreditato a conto economico (vedere paragrafo 58).

62.

Gli International Financial Reporting Standard richiedono, o consentono, che certe voci siano rilevate direttamente ad incremento o decremento del patrimonio netto. Esempi di tali elementi sono:

(c)

differenze di cambio derivanti dalla conversione dei bilanci di una gestione estera (vedere IAS 21 Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere);

e

A3.

Lo IAS 29 Informazioni contabili in economie iperinflazionate è rettificato come segue:

Il paragrafo 1 è rettificato come segue:

1.

Il presente Principio deve essere applicato ai bilanci, compresi i bilanci consolidati, di qualsiasi entità la cui valuta funzionale sia la valuta di un’economia iperinflazionata.

Il paragrafo 8 è rettificato come segue:

8.

Il bilancio espresso nella moneta di un’entità la cui valuta funzionale sia la valuta di un’economia iperinflazionata, sia che l’entità utilizzi il criterio dei costi storici sia che utilizzi quello dei costi correnti, deve essere esposto nell’unità di misura corrente alla data di riferimento del bilancio. Anche i dati corrispondenti riferiti all’esercizio precedente richiesti dallo IAS 1 Presentazione del bilancio, ed eventuali informazioni riguardanti precedenti esercizi, devono essere esposti nell’unità di misura corrente alla data di riferimento del bilancio. Ai fini di presentare i dati comparativi in una moneta di presentazione diversa, si applicano i paragrafi 42(b) e 43 dello IAS 21 (secondo la revisione del 2003). Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere.

Il paragrafo 17 è rettificato come segue:

17.

Per gli esercizi per i quali il presente Principio richiede la rideterminazione dei valori di immobili, impianti e macchinari può non essere disponibile un indice generale dei prezzi. In questi casi può essere necessario dover utilizzare una stima basata, per esempio, sulle variazioni del tasso di cambio fra la valuta funzionale e una moneta estera relativamente stabile.

Il paragrafo 23 è stato eliminato.

Il paragrafo 31 è rettificato come segue:

31.

L’utile o la perdita sulla posizione monetaria netta devono essere contabilizzati secondo quanto previsto dai paragrafi 27 e 28.

Il paragrafo 34 è rettificato come segue:

34.

I dati corrispondenti del precedente esercizio, siano essi espressi in base ai costi storici o ai costi correnti, devono essere rideterminati applicando un indice generale dei prezzi in modo che i valori comparativi siano presentati nell’unità di misura corrente alla chiusura dell’esercizio cui è riferito il bilancio. Anche l’informativa riguardante gli esercizi precedenti è espressa nell’unità di misura corrente alla chiusura dell’esercizio cui è riferito il bilancio. Ai fini di presentare i dati comparativi in una moneta di presentazione diversa, si applicano i paragrafi 42(b) e 43 dello IAS 21 (secondo la revisione del 2003) Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere.

Il paragrafo 39 è rettificato come segue:

39.

Devono essere fornite le seguenti informazioni:

(a)

il fatto che il bilancio e i dati corrispondenti degli esercizi precedenti siano stati rideterminati per tener conto delle variazioni del potere generale di acquisto della valuta funzionale e, di conseguenza, essi siano esposti nell’unità di misura corrente alla data di riferimento del bilancio;

A4.

[Modifica non applicabile alla parte normativa del Principio]

A5.

[Modifica non applicabile alla parte normativa del Principio]

A6.

Nello IAS 38 Attività immateriali, il paragrafo 107 è stato modificato come segue:

107.

Il bilancio deve, distinguendo tra le attività immateriali generate internamente e le altre attività immateriali, evidenziare le seguenti informazioni per ciascuna classe di attività immateriali:

(e)

una riconciliazione del valore contabile all’inizio e alla fine dell’esercizio che mostri:

(vii)

le differenze nette di cambio derivanti dalla conversione del bilancio in una differente moneta di presentazione, e dalla conversione di una gestione estera nella moneta di presentazione dell’entità che redige il bilancio;

e

A7.

Nello IAS 41 Agricoltura, il paragrafo 50 è stato modificato come segue:

50.

Un’entità deve presentare una riconciliazione dei cambiamenti di valori contabili delle attività biologiche tra l’inizio e la fine dell’esercizio in corso. La riconciliazione deve includere:

(f)

le differenze nette di cambio derivanti dalla conversione del bilancio in una differente moneta di presentazione, e dalla conversione di una gestione estera nella moneta di presentazione dell’entità che redige il bilancio;

e

A8.

Il SIC-7 Introduzione dell’Euro è rettificato come descritto di seguito.

Il paragrafo 4 è rettificato come segue:

4.

Ciò, in particolare, significa che:

(a)

le attività e le passività monetarie in moneta estera risultanti da transazioni devono continuare a essere convertite nella valuta funzionale al tasso di chiusura. Qualsiasi differenza di cambio risultante deve essere immediatamente rilevata come utile o perdita, salvo che un’entità debba continuare ad applicare il principio contabile esistente per utili e perdite su cambi relativi a coperture del rischio di valuta dell’operazione prevista.

(b)

differenze complessive di cambio relative alla conversione dei bilanci di gestioni estere devono continuare a essere classificate come voce del patrimonio netto e devono essere rilevate come ricavo o costo solo al momento della dismissione dell’investimento netto in una gestione estera;

e

Il riferimento alla data di entrata in vigore è rettificato come decritto di seguito:

Data di entrata in vigore: la presente Interpretazione entra in vigore a partire dal 1o giugno 1998. I cambiamenti di principi contabili devono essere contabilizzati in conformità alle disposizioni transitorie dello IAS 8.

A9.

L’IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard è rettificato come descritto di seguito.

Nell’Appendice B, sono stati aggiunti i paragrafi B1A e B1B:

B1A

Un’entità non è tenuta ad applicare lo IAS 21 Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere retroattivamente alle rettifiche del fair value (valore equo) e all’avviamento derivanti da aggregazioni aziendali che si sono verificati prima della data del passaggio agli IFRS. Se l’entità non applica lo IAS 21 retroattivamente a tali rettifiche del fair value (valore equo) e all’avviamento, deve trattarli come attività e passività dell’entità piuttosto che come attività e passività dell‘acquisito. Quindi, l’avviamento e tali rettifiche del fair value (valore equo) sono già espressi nella valuta funzionale dell’entità, o sono elementi non monetari in valuta estera che sono iscritti utilizzando il tasso di cambio applicato secondo i precedenti Principi contabili.

B1B

Un’entità può applicare lo IAS 21 retroattivamente alle rettifiche del fair value (valore equo) e all’avviamento derivanti da:

(a)

tutte le aggregazioni aziendali che si sono verificate prima della data di passaggio agli IFRS;

o

(b)

tutte le aggregazioni aziendali che l’entità sceglie di rideterminare per essere conforme allo IAS 22, come consentito dal paragrafo B1 sopra.

PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 24

Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate

SOMMARIO

Finalità

Ambito di applicazione

Scopo dell'informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate

Definizioni

Informazioni integrative

Data di entrata in vigore

Sostituzione dello IAS 24 (rivisto nella forma nel 1994)

Il presente Principio sostituisce lo IAS 24 (rivisto nella forma nel 1994) Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate e dovrebbe essere applicato ai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2005 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata.

FINALITÀ

1.

La finalità del presente Principio è quella di assicurare che il bilancio di un’entità contenga le informazioni integrative necessarie a evidenziare la possibilità che la sua situazione patrimoniale-finanziaria ed il suo risultato economico possano essere stati alterati dall’esistenza di parti correlate e da operazioni e saldi in essere con tali parti.

AMBITO DI APPLICAZIONE

2.

Il presente Principio deve essere applicato nella:

(a)

individuazione dei rapporti e delle operazioni con parti correlate;

(b)

individuazione di saldi in essere tra l’entità e le sue parti correlate;

(c)

individuazione delle circostanze in cui sono richieste informazioni integrative sugli elementi di cui ai punti (a) e (b);

e

(d)

determinazione delle informazioni integrative da fornire in merito agli elementi di cui sopra.

3.

Il presente Principio richiede che vengano fornite informazioni integrative su operazioni e su saldi in essere con parti correlate nel bilancio separato di una controllante, di una partecipante in una joint venture o in un investitore, da esporre in conformità con lo IAS 27 Bilancio consolidato e separato.

4.

Delle operazioni e dei saldi in essere con parti correlate ed altre entità di un gruppo è data informativa nel bilancio dell’entità. Le operazioni e i saldi in essere con parti correlate infragruppo sono eliminati nella redazione del bilancio consolidato del gruppo.

SCOPO DELL'INFORMATIVA DI BILANCIO SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

5.

I rapporti fra parti correlate sono aspetti ordinari delle attività commerciali e gestionali. Ad esempio, le entità spesso svolgono una parte delle proprie attività avvalendosi di società controllate, joint venture o società collegate. In tali circostanze, la capacità di influire sulle politiche finanziarie e gestionali della partecipata viene esercitata attraverso il controllo, il controllo congiunto o l’influenza notevole.

6.

Un rapporto con una parte correlata può avere un effetto sulla situazione patrimoniale-finanziaria ed il risultato economico dell’entità. Le parti correlate possono effettuare operazioni che società indipendenti non effettuerebbero. Per esempio, un’entità che vende merci alla sua controllante al costo, potrebbe non vendere alle stesse condizioni ad altri clienti. Inoltre, operazioni con parti correlate possono non essere effettuate ai medesimi corrispettivi rispetto a quelli intercorrenti fra parti indipendenti.

7.

Il risultato economico e la situazione patrimoniale-finanziaria di un’entità possono essere influenzati da rapporti con parti correlate anche nel caso in cui non si verifichino operazioni con le stesse. La semplice esistenza del rapporto può essere sufficiente ad influire sulle operazioni dell’entità con parti terze. Per esempio, una controllata può interrompere i propri rapporti con una controparte commerciale a partire dal momento dell’acquisizione da parte della capogruppo di un’altra controllata che svolge la stessa attività della precedente controparte. In alternativa, una parte può astenersi dal compiere determinate operazioni a causa dell’influenza notevole di un’altra; per esempio, una controllata può essere istruita dalla sua controllante a non impegnarsi in attività di ricerca e sviluppo.

8.

Per tali ragioni, la conoscenza di operazioni, saldi e rapporti in essere con parti correlate può incidere sulla valutazione delle attività di un’entità ivi inclusi i rischi e le opportunità a cui l’entità va incontro.

DEFINIZIONI

9.

I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati specificati:

Parte correlata Una parte è correlata a un’entità se:

(a)

direttamente o indirettamente, attraverso uno o più intermediari, la parte:

(i)

controlla l’entità, ne è controllata, oppure è soggetta al controllo congiunto (ivi incluse le entità controllanti, le controllate e le consociate);

(ii)

detiene una partecipazione nell’entità tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima;

o

(iii)

controlla congiuntamente l’entità;

(b)

la parte è una società collegata (secondo la definizione dello IAS 28 Partecipazioni in società collegate) dell’entità;

(c)

la parte è una joint venture in cui l’entità è una partecipante (vedere IAS 31 Partecipazioni in joint venture);

(d)

la parte è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità o la sua controllante;

(e)

la parte è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui ai punti (a) o (d);

(f)

la parte è un’entità controllata, controllata congiuntamente o soggetta ad influenza notevole da uno dei soggetti di cui ai punti (d) o (e), ovvero tali soggetti detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa di diritti di voto;

o

(g)

la parte è un fondo pensionistico per i dipendenti dell’entità, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata .

Un’operazione con una parte correlata è un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. Si considerano familiari stretti di un soggetto quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati, dal soggetto interessato nei loro rapporti con l’entità. Essi possono includere:

(a)

il convivente e i figli del soggetto;

(b)

i figli del convivente;

e

(c)

le persone a carico del soggetto o del convivente.

La retribuzione comprende tutti i benefici per i dipendenti (come definiti nello IAS 19 Benefici per i dipendenti) inclusi quei benefici per i dipendenti ai quali si applica lo IFRS 2 Pagamenti basati su azioni. I benefici per i dipendenti sono rappresentati da qualsiasi forma di corrispettivo pagato, pagabile o erogato dall'entità, o per conto dell’entità, in cambio di servizi resi. Comprendono anche quei corrispettivi relativi all’entità, pagati per conto di una controllante dell’entità stessa. La retribuzione include:

(a)

benefici a breve termine per i dipendenti, quali salari, stipendi e relativi contributi sociali, pagamento di indennità sostitutive di ferie e di assenze per malattia, compartecipazione agli utili e incentivazioni (se dovuti entro dodici mesi dalla fine dell’esercizio) e benefici in natura (quali assistenza medica, abitazione, auto aziendali e beni o servizi gratuiti o forniti a costo ridotto) per il personale in servizio;

(b)

benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro quali pensioni, altri benefici previdenziali, assicurazioni sulla vita e assistenza sanitaria successive al rapporto di lavoro;

(c)

altri benefici a lungo termine ai dipendenti, ivi inclusi permessi e periodi sabbatici legati all’anzianità di servizio, premi in occasione di anniversari o altri benefici legati all’anzianità di servizio, indennità per invalidità e, se dovuti dopo dodici mesi o più dalla chiusura dell’esercizio, compartecipazione agli utili, incentivi e retribuzioni differite;

(d)

indennità dovute ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro;

e

(e)

pagamenti in azioni.

Il controllo è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un’entità al fine di ottenerne i benefici dalla sua attività. Il controllo congiunto è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un’attività economica. I dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività dell’entità, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) dell’entità stessa. L’influenza notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un’entità senza averne il controllo. Un’influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi.

10.

Nell’esame di ciascun rapporto con parti correlate l’attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica.

11.

Nel contesto del presente Principio, le seguenti situazioni non rappresentano necessariamente parti correlate:

(a)

due entità, per il solo fatto di avere in comune un amministratore o un altro dirigente con responsabilità strategiche, nonostante quanto esposto ai punti (d) e (f) nella definizione di «parte correlata».

(b)

due entità partecipanti, per il solo fatto di detenere il controllo congiunto in una joint venture.

(c)

(i)

finanziatori;

(ii)

sindacati;

(iii)

imprese di pubblici servizi;

e

(iv)

agenzie e dipartimenti pubblici,

solo in ragione dei normali rapporti d’affari con l’entità (sebbene essi possano circoscrivere la libertà di azione dell’entità o partecipare al suo processo decisionale);

e

(d)

un singolo cliente, fornitore, franchisor, distributore o agente generale con il quale l’entità effettua un rilevante volume di affari, unicamente in ragione della dipendenza economica che ne deriva.

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

12.

La relazione di controllanti e controllate deve essere indicata indipendentemente dal fatto che siano state effettuate operazioni fra tali soggetti. L’entità deve indicare la ragione sociale della propria controllante e, se diversa, quella della capogruppo. Se nessuna delle due parti redige un bilancio ad uso pubblico, deve essere indicata la ragione sociale della controllante di livello immediatamente superiore che è tenuta alla redazione del bilancio.

13.

Allo scopo di offrire all’utilizzatore del bilancio la possibilità di formarsi un’opinione circa gli effetti dei rapporti con parti correlate su un’entità, è appropriato indicare la relazione di parte correlata in presenza di controllo, indipendentemente dal fatto che fra di esse siano state effettuate operazioni.

14.

L’individuazione della relazione di parte correlata tra controllanti e controllate si aggiunge alle disposizioni sull’informativa di bilancio di cui agli IAS 27, IAS 28 e IAS 31, in cui si richiede un appropriato elenco e una descrizione delle partecipazioni significative in controllate, collegate ed entità a controllo congiunto.

15.

Ove nè la controllante dell’entità, nè la capogruppo redigono un bilancio ad uso pubblico, è necessario indicare la ragione sociale della controllante di livello immediatamente superiore che lo redige. Per controllante di livello immediatamente superiore si intende la prima controllante del gruppo al di sopra della controllante diretta che redige un bilancio consolidato disponibile ad uso pubblico.

16.

L’entità deve fornire informazioni in merito alle retribuzioni dei dirigenti con responsabilità strategiche, in totale e suddivise per ciascuna delle seguenti categorie:

(a)

benefici a breve termine per i dipendenti;

(b)

benefici successivi al rapporto di lavoro;

(c)

altri benefici a lungo termine;

(d)

indennità per la cessazione del rapporto di lavoro;

e

(e)

pagamenti in azioni.

17.

Se sono state effettuate operazioni con parti correlate, l’entità deve indicare la natura della relazione di parte correlata oltre a fornire informazioni sulle operazioni e sui saldi in essere, necessarie per una comprensione dei potenziali effetti di tale relazione sul bilancio. Tali disposizioni informative si aggiungono a quelle previste al paragrafo 16 relative alle informazioni sulle retribuzioni dei dirigenti con responsabilità strategiche. Tali informazioni devono almeno includere:

(a)

l’ammontare delle operazioni;

(b)

l’ammontare dei saldi in essere e:

(i)

le loro condizioni ed i termini contrattuali, ivi incluse eventuali garanzie esistenti e la natura del corrispettivo da riconoscere al momento del regolamento;

e

(ii)

dettagli di qualsiasi garanzia fornita o ricevuta;

(c)

accantonamenti per crediti dubbi relativi all’ammontare dei saldi in essere;

e

(d)

la perdita rilevata nell’esercizio, relativa ai crediti inesigibili o dubbi dovuti da parti correlate.

18.

Le informazioni integrative richieste al paragrafo 17 devono essere indicate separatamente per ciascuna delle seguenti categorie:

(a)

la controllante;

(b)

le entità economiche che controllano congiuntamente o esercitano un’influenza notevole sull’entità stessa;

(c)

le controllate;

(d)

le collegate;

(e)

le joint venture in cui l’entità è una società partecipante;

(f)

i dirigenti con responsabilità strategiche dell’entità o della sua controllante;

e

(g)

altre parti correlate.

19.

La classificazione degli importi dovuti da o a parti correlate, nelle diverse categorie, secondo quanto previsto al paragrafo 18, rappresenta un’estensione della disposizione di informazioni integrative specificata nello IAS 1 Presentazione del bilancio relativo alle informazioni da presentare in bilancio o nelle note. Le categorie sono state ampliate per fornire un’analisi più esauriente dei saldi in essere con parti correlate e sono applicate alle operazioni con parti correlate.

20.

Di seguito si riportano degli esempi di operazioni delle quali è data informativa se effettuate con parti correlate:

(a)

acquisti o vendite di beni (finiti o semilavorati);

(b)

acquisti o vendite di immobili e altre attività;

(c)

prestazione o ottenimento di servizi;

(d)

leasing;

(e)

trasferimenti per ricerca e sviluppo;

(f)

trasferimenti a titolo di licenza;

(g)

trasferimenti a titolo di finanziamenti (ivi inclusi i prestiti e gli apporti di capitale in denaro o in natura);

(h)

clausole di garanzia o pegno;

e

(i)

estinzione di passività per conto dell’entità ovvero da parte dell’entità per conto di un’altra parte.

21.

Le informazioni integrative in cui si specifica che le operazioni con parti correlate sono state effettuate a condizioni equivalenti a quelle prevalenti in libere transazioni, sono fornite soltanto se tali condizioni possono essere comprovate.

22.

Elementi di natura similare possono essere indicati cumulativamente salvo quando l’indicazione distinta sia necessaria per la comprensione degli effetti di operazioni con parti correlate sul bilancio dell’entità.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

23.

L’entità deve applicare il presente Principio a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2005 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata. Se l’entità applica il presente Principio per un esercizio che ha inizio prima del 1o gennaio 2005, tale fatto deve essere indicato.

SOSTITUZIONE DELLO IAS 24 (RIVISTO NELLA FORMA NEL 1994)

24.

Il presente Principio contabile sostituisce lo IAS 24 Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate (rivisto nella forma nel 1994).

APPENDICE

Modifiche allo IAS 30

La modifica riportata nella seguente Appendice deve essere applicata a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2005 o da data successiva. Qualora un’entità applichi il presente Principio a partire da un esercizio precedente, questa modifica deve essere applicata a partire da quell’esercizio precedente.

A1.

Nello IAS 30 Informazioni richieste nel bilancio delle banche e degli istituti finanziari, il paragrafo 58 è stato modificato per leggersi come segue:

58.

Se una banca ha effettuato operazioni con parti correlate, è appropriato indicare la natura della relazione di parte correlata oltre a fornire informazioni sulle operazioni e sui saldi in essere, necessarie per una comprensione dei potenziali effetti di tale relazione sul bilancio della banca. Le informazioni integrative sono esposte in conformità allo IAS 24 e includono quelle relative alle politiche della banca nella concessione di prestiti alle parti correlate e, riguardo alle operazioni con parti correlate, l’importo incluso in:

(a)

PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 27

Bilancio consolidato e separato

SOMMARIO

Ambito di applicazione

Definizioni

Presentazione del bilancio consolidato

Ambito di applicazione del bilancio consolidato

Procedure di consolidamento

Contabilizzazione delle partecipazioni in controllate, in entità a controllo congiunto e in società collegate nel bilancio separato della capogruppo

Informazioni integrative

Data di entrata in vigore

Ritiro di altri pronunciamenti

Il presente Principio sostituisce lo IAS 27 (rivisto nella sostanza nel 2000) Bilancio consolidato e contabilizzazione delle partecipazioni in controllate e dovrebbe essere applicato ai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2005 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata.

AMBITO DI APPLICAZIONE

1.

Il presente Principio deve essere applicato nella preparazione e nella presentazione dei bilanci consolidati di un gruppo di entità controllate da una capogruppo.

2.

Il presente Principio non tratta dei criteri di contabilizzazione delle aggregazioni aziendali e dei loro effetti sul consolidamento, incluso l’avviamento derivante da una aggregazione aziendale (vedere IAS 22 Aggregazioni di imprese).

3.

Il principio deve essere anche applicato nella contabilizzazione delle partecipazioni in controllate, in entità economiche a controllo congiunto e in società collegate se una società decide di presentare il bilancio separato, oppure la presentazione di un bilancio separato è imposta dalla normativa locale.

DEFINIZIONI

4.

I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati specificati:

Il bilancio consolidato è il bilancio di un gruppo presentato come se fosse il bilancio di un’unica entità economica. Il controllo è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un’entità al fine di ottenere i benefici dalle sue attività. Il metodo del costo è un metodo di contabilizzazione delle partecipazioni in base al quale una partecipazione è rilevata al costo. L’investitore rileva i proventi da un investimento solo nella misura in cui lo stesso riceve dividendi dagli utili portati a nuovo dalla partecipata e generati successivamente alla data di acquisizione. I dividendi percepiti in eccesso rispetto agli utili generati successivamente alla data di acquisizione devono essere considerati come realizzo della partecipazione e devono essere dedotti dal costo della partecipazione. Il gruppo è costituito dalla capogruppo e da tutte le sue controllate. L’interessenza di terzi è quella parte del risultato economico dell’esercizio e del patrimonio netto di una controllata attribuibile alle interessenze non detenute, direttamente o indirettamente attraverso controllate, dalla capogruppo. La controllante è un’entità che ha una o più società controllate. Il bilancio separato è il bilancio presentato da una controllante, da una partecipante in una società collegata o da una partecipante in un’entità a controllo congiunto, in cui le partecipazioni sono contabilizzate con il metodo dell’ investimento diretto piuttosto che in base ai risultati conseguiti e al patrimonio netto delle società partecipate. Una controllata è un’entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una partnership, controllata da un’altra entità (indicata come controllante).

5.

Una controllante o la sua controllata possono detenere partecipazioni in una società collegata o, in quanto partecipanti in un’entità a controllo congiunto. In tali casi, i bilanci consolidati preparati e presentati in conformità con il presente Principio, devono essere conformi anche alle disposizioni contenute nello IAS 28 Contabilizzazione delle collegate e nello IAS 31 Partecipazioni in joint venture.

6.

Per un’entità descritta nel paragrafo 5, il bilancio separato è quello predisposto e presentato in aggiunta al bilancio cui si fa riferimento nel paragrafo 5. A detti bilanci non è necessario allegarvi anche il bilancio separato.

7.

Il bilancio di un’entità che non dispone di una controllata, di una collegata o di una partecipazione, in un’entità a controllo congiunto, non rappresenta un bilancio separato.

8.

Una controllante esentata dalla presentazione del bilancio consolidato ai sensi del paragrafo 10, può presentare il bilancio separato come il proprio unico bilancio annuale.

PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO

9.

Una controllante, diversa dal tipo di controllante descritto al paragrafo 10, deve presentare il bilancio consolidato in cui consolida le proprie partecipazioni in controllate in conformità al presente Principio.

10.

Una controllante non è tenuta alla presentazione del bilancio consolidato se e soltanto se:

(a)

la controllante stessa è a sua volta una società interamente controllata, o una società controllata parzialmente da un'altra entità e gli azionisti terzi, inclusi quelli non aventi diritto di voto, sono stati informati del fatto che la controllante non redige un bilancio consolidato e non oppongono alcuna obiezione;

(b)

gli strumenti rappresentativi di debito o di capitale non sono quotati in un mercato regolamentato (una Borsa Valori nazionale o estera ovvero in un mercato ristretto, compresi i mercati locali o regionali);

(c)

la controllante non ha depositato, né è in procinto di farlo, il proprio bilancio presso una Commissione per la Borsa Valori o altro organismo di regolamentazione al fine di emettere una qualsiasi classe di strumenti finanziari sui mercati regolamentati;

e

(d)

la capogruppo o controllante principale o qualsiasi controllante intermedia della controllante redige un bilancio consolidato per uso pubblico che sia conforme agli International Financial Reporting Standard.

11.

Una controllante che opti per l’esenzione dalla presentazione del bilancio consolidato ai sensi del paragrafo 10 e presenta il solo bilancio separato, si conforma a quanto disposto nei paragrafi 37-42.

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO

12.

Il bilancio consolidato deve includere tutte le controllate della controllante, ad eccezione di quelle cui si fa riferimento al paragrafo 16.

13.

Si presume che esista il controllo quando la capogruppo possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un’entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando la capogruppo possiede la metà, o una quota minore, dei voti esercitabili in assemblea se essa ha: (1)

(a)

il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;

(b)

il potere di determinare le politiche finanziarie e operative dell’entità in virtù di una clausola statutaria o di un contratto;

(c)

il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell’equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell’entità è detenuto da quel consiglio o organo;

o

(d)

il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell’equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell’ entità. è detenuto da quel consiglio o organo.

14.

L’entità potrebbe essere in possesso di warrant azionari, opzioni di acquisto (call) su azioni, strumenti di debito o rappresentativi di capitale che sono convertibili in azioni ordinarie, o altri strumenti simili che hanno la potenzialità, se esercitati o convertiti, di dare all’entità diritti di voto o di ridurre il diritto di voto di terzi sulle politiche finanziarie e gestionali di un’altra entità (diritti di voto potenziali). L’esistenza e l’effetto di diritti di voto potenziali che siano effettivamente esercitabili o convertibili, compresi quelli posseduti da altra entità, sono presi in considerazione all’atto di valutare se un’entità ha il potere o meno di governare le politiche finanziarie e gestionali di un’altra entità. I diritti di voto potenziali non sono correntemente esercitabili o convertibili quando, per esempio, essi non possono essere esercitati o convertiti sino a una determinata data futura o sino al verificarsi di un evento futuro.

15.

Nel valutare se i diritti di voto potenziali contribuiscono al controllo, l'entità esamina tutti i fatti e le circostanze (incluse le clausole di esercizio dei diritti di voto potenziali e qualsiasi altro accordo contrattuale considerato sia singolarmente, sia in abbinamento ad altri) che incidono sui diritti di voto potenziali, ad eccezione dell’intenzione della direzione e della capacità finanziaria di esercitare o convertire.

16.

Una controllata deve essere esclusa dal consolidamento se sussistono evidenze del fatto che (a) il controllo è inteso essere temporaneo, in quanto la controllata è stata acquisita e posseduta esclusivamente in funzione di una dismissione entro dodici mesi dall'acquisizione e (b) la direzione aziendale è attivamente alla ricerca di un acquirente. Le partecipazioni in tali controllate devono essere classificate come possedute ‘per negoziazione’ e devono essere contabilizzate secondo quanto previsto dallo IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione.

17.

Se una controllata, in precedenza esclusa dal consolidamento secondo quanto previsto al paragrafo 16, non è dismessa entro dodici mesi, allora deve essere consolidata a partire dalla data di acquisizione (vedere IAS 22). I bilanci di tutti gli esercizi dal momento dell'acquisizione devono essere rettificati.

18.

Eccezionalmente, può verificarsi il caso in cui un'entità possa avere individuato un acquirente di una controllata esclusa dal consolidamento, in conformità al paragrafo 16, ma non abbia portato a termine la vendita entro dodici mesi dall’acquisizione per motivi legati all'approvazione da parte delle autorità di regolamentazione o di altri organi. L’entità economica non è tenuta a consolidare tale controllata se la vendita è in corso alla data di riferimento del bilancio e non esiste alcuna ragione per dubitare che la vendita possa essere portata a termine poco dopo la data di bilancio.

19.

Una controllata non è esclusa dal consolidamento solo in ragione del fatto che la partecipante è una società d’investimento in capitale di rischio, un fondo comune, un fondo d'investimento o un’entità analoga.

20.

Una controllata non è esclusa dal consolidamento in quanto la sua attività è dissimile da quella delle altre entità del gruppo. Le informazioni rilevanti sono fornite consolidando tali controllate e fornendo informazioni aggiuntive nel bilancio consolidato sulle differenti attività delle controllate. Per esempio, le informazioni aggiuntive richieste dallo IAS 14 Informativa di settore aiutano a spiegare la rilevanza delle differenti attività all’interno del gruppo.

21.

Una controllante perde il controllo nel momento in cui perde il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di una partecipata al fine di ottenerne i benefici della sua attività. La perdita del controllo può verificarsi con o senza cambiamenti nei livelli di proprietà assoluta o relativa. Questo potrebbe verificarsi, ad esempio, nel momento in cui una controllata viene assoggettata al controllo di un organo governativo, di un tribunale, di un commissario o di un'autorità di regolamentazione. Potrebbe anche essere il risultato di un accordo contrattuale.

PROCEDURE DI CONSOLIDAMENTO

22.

Nella redazione del bilancio consolidato, l’entità aggrega i bilanci della capogruppo e delle sue controllate voce per voce, sommando tra loro i corrispondenti valori dell’attivo, del passivo, del patrimonio netto, dei ricavi e dei costi. Affinché i bilanci consolidati presentino informazioni contabili sul gruppo come se si trattasse di un’unica entità economica, sono necessarie le seguenti rettifiche:

(a)

il valore contabile delle partecipazioni della capogruppo in ciascuna controllata e la corrispondente parte del patrimonio netto di ciascuna controllata posseduta dalla capogruppo sono eliminati (vedere IAS 22, che descrive anche il trattamento contabile di un eventuale avviamento);

(b)

la quota di pertinenza di terzi al valore dell'utile o perdita d'esercizio delle controllate consolidate deve essere identificata;

e

(c)

la quota del capitale e delle riserve di pertinenza di terzi nelle controllate consolidate è identificata separatamente dal patrimonio netto di tali controllate di pertinenza del gruppo. Le interessenze di terzi consistono nel:

(i)

valore di quelle interessenze di terzi alla data dell’acquisto della partecipazione, calcolato secondo quanto previsto dallo IAS 22;

e

(ii)

quota di pertinenza di terzi delle variazioni nel patrimonio netto dalla data dell’acquisizione.

23.

In presenza di diritti di voto potenziali, le quote di utile o perdite delle variazioni di patrimonio netto attribuito alla controllante ed ai terzi sono determinate in base agli attuali assetti proprietari e non riflettono la possibilità di esercitare o convertire i diritti di voto potenziali.

24.

Saldi, operazioni, ricavi e costi infragruppo devono essere integralmente eliminati.

25.

I saldi e le operazioni infragruppo, compresi i ricavi, i costi e i dividendi, sono integralmente eliminati. Gli utili e le perdite derivanti da operazioni infragruppo compresi nel valore contabile di attività, quali le rimanenze e le immobilizzazioni, sono integralmente eliminati. Le perdite infragruppo possono indicare una riduzione di valore che è necessario rappresentare nel bilancio consolidato. Lo IAS 12 Imposte sul reddito si applica alle differenze temporanee derivanti dall’eliminazione di utili e perdite originate da operazioni infragruppo.

26.

I bilanci della capogruppo e delle sue controllate utilizzati nella preparazione del bilancio consolidato devono essere redatti alla stessa data. Quando le date di chiusura del bilancio della controllante e della controllata sono diverse, la controllata prepara, a fini di consolidamento, un bilancio aggiuntivo alla stessa data di riferimento del bilancio della capogruppo a meno che ciò non sia fattibile.

27.

Quando, in conformità al paragrafo 26, il bilancio di una controllata utilizzato nella preparazione del bilancio consolidato è riferito a una data di chiusura diversa da quella della capogruppo, devono essere eseguite rettifiche per le operazioni o i fatti significativi che siano intervenuti tra quella data e la data di riferimento del bilancio della capogruppo. In ogni caso, la differenza tra la data della controllata e quella della capogruppo non deve comunque essere superiore a tre mesi. La durata degli esercizi ed eventuali differenze nelle date di chiusura devono essere le medesime di esercizio in esercizio.

28.

I bilanci consolidati devono essere preparati utilizzando principi contabili uniformi per operazioni e fatti simili in circostanze similari.

29.

Se una componente di un gruppo utilizza principi contabili diversi da quelli adottati nel bilancio consolidato per operazioni e fatti simili in circostanze similari, sono apportate appropriate rettifiche al suo bilancio nella preparazione del bilancio consolidato.

30.

I ricavi e i costi di una controllata sono inclusi nel bilancio consolidato a decorrere dalla data di acquisizione secondo le disposizioni dello IAS 22. I ricavi e i costi di una controllata sono inclusi nel bilancio consolidato fino alla data in cui la controllante perde il controllo della controllata. La differenza tra il corrispettivo della dismissione della controllata e il suo valore contabile alla data della cessione, comprensiva dell’importo complessivo di eventuali differenze di cambio che si riferiscono alla controllata e rilevate nel patrimonio netto in conformità allo IAS 21 Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere è rilevata nel bilancio consolidato come plusvalenza o minusvalenza sulla vendita della controllata.

31.

Una partecipazione in una entità deve essere contabilizzata in conformità allo IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione dalla data in cui cessa di essere una controllata, a condizione che non diventi una collegata così come definito nello IAS 28 o una entità a controllo congiunto secondo la descrizione dello IAS 31.

32.

Il valore contabile della partecipazione alla data in cui l’entità cessa di essere una controllata deve essere considerato pari al costo al momento della valutazione iniziale di una attività finanziaria, in conformità a quanto stabilito dallo IAS 39.

33.

Le interessenze di terzi devono essere rappresentate, nello stato patrimoniale consolidato, nel patrimonio netto e separatamente dal patrimonio netto di pertinenza del gruppo. Anche la quota di pertinenza di terzi del risultato consolidato di gruppo deve essere rappresentata separatamente.

34.

Il risultato d’esercizio è attribuito agli azionisti della capogruppo e alle interessenze di terzi. Poiché in entrambi i casi si tratta di patrimonio netto, l’importo attribuito alle interessenze di terzi non costituisce un ricavo o un costo.

35.

Le perdite riferibili a terzi in una controllata consolidata possono eccedere la quota di pertinenza di terzi del patrimonio netto della controllata. L’eccedenza, e ogni ulteriore perdita attribuibile agli azionisti di minoranza, sono attribuite agli azionisti della capogruppo ad eccezione della parte per la quale gli azionisti di minoranza hanno un’obbligazione vincolante a coprire la perdita con investimenti aggiuntivi e sono in grado di farlo. Se, successivamente, la controllata realizza degli utili, tali utili sono attribuiti agli azionisti della capogruppo fino a concorrenza delle perdite di pertinenza degli azionisti di minoranza ma che erano state precedentemente assorbite dagli azionisti della capogruppo.

36.

Se una controllata ha emesso azioni privilegiate cumulative che sono possedute da azionisti di minoranza e sono classificate come patrimonio netto, la capogruppo calcola la sua quota di utili o perdite dopo aver tenuto conto dei dividendi spettanti agli azionisti privilegiati, anche se la loro distribuzione non è stata deliberata.

CONTABILIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI IN CONTROLLATE, IN ENTITÀ A CONTROLLO CONGIUNTO E IN SOCIETÀ COLLEGATE NEL BILANCIO SEPARATO DELLA CAPOGRUPPO

37.

Nella predisposizione del bilancio separato, le partecipazioni in controllate, in entità a controllo congiunto e in società collegate devono essere contabilizzate:

(a)

al costo,

ovvero

(b)

in conformità allo IAS 39 .

Lo stesso criterio va applicato per ciascuna categoria di partecipazione.

38.

Il presente Principio non si occupa di quali entità debbano presentare un bilancio separato per uso pubblico. I paragrafi 37 e 39-42 si applicano quando un’entità predispone un bilancio separato che sia in conformità agli International Financial Reporting Standard. L’entità redige anche un bilancio consolidato per uso pubblico, secondo quanto disposto dal paragrafo 9, a meno che non si applichi l’esenzione di cui al paragrafo 10.

39.

Le partecipazioni in entità a controllo congiunto e in società collegate che sono contabilizzate in conformità allo IAS 39 nel bilancio consolidato, devono essere contabilizzate con lo stesso criterio contabile nel bilancio separato dell’investitore.

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

40.

Nel bilancio consolidato devono essere fornite le seguenti informazioni integrative:

(a)

il fatto che una controllata non sia consolidata in base alle disposizioni del paragrafo 16;

(b)

[eliminato]

(c)

il tipo di legame tra la capogruppo e la controllata della quale la capogruppo non possiede, direttamente o indirettamente attraverso controllate, più della metà dei voti esercitabili in assemblea;

(d)

le ragioni per cui il possesso, diretto o indiretto attraverso controllate, di più della metà dei diritti di voto effettivi o potenziali di una partecipata non costituisce controllo;

(e)

la data di riferimento del bilancio di una controllata, ove tale bilancio è utilizzato per redigere il bilancio consolidato ed è riferito a una data di chiusura oppure a un esercizio diverso da quello della controllante, e le motivazioni per cui si fa riferimento a una data di chiusura o a un esercizio diverso;

e

(f)

la natura e la misura di qualsiasi restrizione significativa (per esempio, come risultato di accordi di finanziamento o di disposizioni regolamentari) alla capacità delle controllate di trasferire fondi alla controllante a titolo di pagamento di dividendi o di rimborso di prestiti o anticipazioni.

41.

Se si redige un bilancio separato per una controllante la quale, in conformità al paragrafo 10, decide di non predisporre il bilancio consolidato, in bilancio dovranno essere rappresentate le seguenti informazioni integrative:

(a)

il fatto che il bilancio sia un bilancio separato; che si sia optato per l'esenzione dal consolidamento; la ragione sociale e il luogo di costituzione o la sede legale dell'entità che ha provveduto alla redazione del bilancio consolidato ad uso pubblico in conformità con gli International Financial Reporting Standard; l’indirizzo presso il quale è possibile ottenere tale bilancio consolidato;

(b)

un elenco delle partecipazioni di rilievo in controllate, in entità a controllo congiunto e in società collegate, comprendente la ragione sociale, il luogo di costituzione o la sede legale, la percentuale di capitale posseduto e, se diversa, la percentuale dei voti esercitabili in assemblea;

e

(c)

una descrizione del criterio adottato per contabilizzare le partecipazioni di cui al punto (b).

42.

Quando una controllante (diversa da quella trattata al paragrafo 41), una partecipante in una joint venture o in una società collegata redige il proprio bilancio separato, deve fornire le seguenti informazioni integrative:

(a)

il fatto che il bilancio sia un bilancio separato, specificando i motivi per la sua redazione, se non richiesto dalla legge;

(b)

un elenco delle partecipazioni di rilievo in controllate, in entità a controllo congiunto e in società collegate, comprendente la ragione sociale, il luogo di costituzione o la sede legale, la percentuale di capitale posseduto e, se diversa, la percentuale dei voti esercitabili in assemblea;

e

(c)

una descrizione del criterio adottato per contabilizzare le partecipazioni di cui al punto (b);

e deve identificare il bilancio redatto in conformità con il paragrafo 9 del presente Principio, dello IAS 28 e dello IAS 31, a cui si fa riferimento.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

43.

L’entità deve applicare il presente Principio a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2005 o da data successiva. E’ incoraggiata una applicazione anticipata. Se l’entità applica il presente Principio per un esercizio che ha inizio prima del 1o gennaio 2005, tale fatto deve essere indicato.

RITIRO DI ALTRI PRONUNCIAMENTI

44.

Il presente Principio sostituisce lo IAS 27 Bilancio consolidato e Contabilizzazione delle partecipazioni in controllate (rivisto nella sostanza nel 2000).

45.

Il presente Principio sostituisce anche il SIC-33 Consolidamento e metodo del patrimonio netto – Diritti di voto potenzialmente esercitabili e attribuzione del capitale posseduto.


(1)  Si veda anche l’Interpretazione SIC-12 Consolidamento – Società a destinazione specifica.

APPENDICE

Modifiche ad altre disposizioni

Le modifiche riportate nella seguente Appendice devono essere applicate a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1 gennaio 2005 o da data successiva. Qualora un’entità applichi il presente Principio a partire da un esercizio precedente, queste modifiche devono essere applicate a partire da quell’esercizio precedente.

A1.

Il paragrafo 1 dello IAS 22 Aggregazioni di imprese viene modificato per leggersi come segue:

1.

I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati specificati:

Una controllata è un’entità economica, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una partnership, controllata da un’altra entità (indicata come controllante). L’interessenza di terzi è quella parte del risultato dell’esercizio e del patrimonio netto di una controllata attribuibile alle interessenze non detenute, direttamente o indirettamente attraverso controllate, dalla capogruppo.

A2.

[Modifica non applicabile alla parte normativa del Principio]

A3.

SIC-12 Consolidamento - Società a destinazione specifica (società veicolo) è modificato come segue.

Il riferimento è modificato per leggersi come segue:

 

Riferimento: IAS 27 Bilancio consolidato e separato

I paragrafi 9, 10 e 11 sono modificati per leggersi come segue:

9.

Nel contesto di una SDS, il controllo può originare dalla predeterminazione delle attività della SDS (operante con «autopilota») o altrimenti. Lo IAS 27.13 indica diverse circostanze che si concretizzano nel controllo anche se un’entità possiede metà o anche meno dei diritti di voto di un’altra entità. Analogamente, il controllo può esistere anche nei casi in cui un’impresa possiede una piccola o nessuna parte del patrimonio della SDS. L’applicazione del concetto di controllo richiede, in ciascun caso, una valutazione soggettiva nel contesto di tutti i fattori rilevanti.

10.

In aggiunta alle situazioni descritte nello IAS 27.13, le seguenti circostanze, per esempio, possono indicare che esiste una relazione in cui un’impresa controlla una SDS e conseguentemente dovrebbe consolidare la SDS (una guida addizionale è fornita nell’Appendice della presente Interpretazione):

(a)

in concreto, le attività della SDS sono esercitate per conto dell’impresa in relazione alle sue specifiche esigenze aziendali così che l’entità ottenga benefici dall’attività della SDS;

(b)

in concreto, l’entità ha poteri decisionali per ottenere la maggioranza dei benefici dell’attività della SDS o, predisponendo un meccanismo «autopilota», l’entità ha delegato questi poteri decisionali;

(c)

in concreto, l’entità detiene diritti a ottenere la maggioranza dei benefici della SDS e, perciò, può essere esposta ai rischi inerenti alle attività della SDS;

o

(d)

in concreto, l’entità mantiene la maggioranza dei rischi residuali o di proprietà connessi alla SDS o le sue attività al fine di ottenere benefici dalla loro gestione.

11.

[Abrogato]

A4.

Nell’ambito degli International Financial Reporting Standard, compresi i Principi contabili internazionali e le Interpretazioni, applicabili al dicembre 2003, tutti i riferimenti alla versione attuale dello IAS 27 Bilancio consolidato e Contabilizzazione delle partecipazioni in controllate sono modificati in IAS 27 Bilancio consolidato e separato.

PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 28

Partecipazioni in società collegate

SOMMARIO

Ambito di applicazione

Definizioni

Influenza notevole

Metodo del patrimonio netto

Applicazione del metodo del patrimonio netto

Perdite per riduzione di valore

Bilancio separato

Informazioni integrative

Data di entrata in vigore

Ritiro di altri pronunciamenti

Il presente Principio sostituisce lo IAS 28 (rivisto nella sostanza nel 2000) Contabilizzazione delle partecipazioni in collegate e dovrebbe essere applicato ai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2005 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata.

AMBITO DI APPLICAZIONE

1.

Il presente Principio deve essere applicato nella contabilizzazione delle partecipazioni in società collegate. Tuttavia, non si applica alle partecipazioni in società collegate detenute da:

(a)

società d'investimento in capitale di rischio,

o

(b)

fondi comuni, fondi d’investimento ed entità similari, inclusi i fondi assicurativi collegati a partecipazioni

che in fase di rilevazione iniziale sono designate al fair value (valore equo) rilevato a conto economico o che sono classificate come possedute per «negoziazione» e contabilizzate in conformità allo IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione. Tali partecipazioni devono essere valutate al fair value (valore equo) in conformità con lo IAS 39, e ogni variazione del valore equo deve essere rilevata a conto economico nell’esercizio in cui si è verificata.

DEFINIZIONI

2.

I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati specificati:

Una società collegata è un’entità, anche senza personalità giuridica come nel caso di una partnership, in cui la partecipante detiene una influenza notevole e che non è né una controllata né una partecipazione a controllo congiunto. Il bilancio consolidato è il bilancio di un gruppo presentato come se fosse il bilancio di un’unica entità economica. Il controllo è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un’entità al fine di ottenere i benefici dalle sue attività. Il metodo del patrimonio netto è il metodo di contabilizzazione con il quale la partecipazione è inizialmente rilevata al costo e successivamente rettificata in conseguenza delle variazioni nella quota di pertinenza della partecipante nel patrimonio netto della partecipata. L’utile o la perdita della partecipante riflette la propria quota di pertinenza nei risultati d’esercizio della partecipata. Il controllo congiunto è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un’attività economica. Il bilancio separato è il bilancio presentato da una controllante, da una partecipante in una società collegata o da una partecipante in un’entità a controllo congiunto, in cui le partecipazioni sono contabilizzate con il metodo dell’investimento diretto piuttosto che in base ai risultati conseguiti e al patrimonio netto delle società partecipate. L’influenza notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali della partecipata senza averne il controllo o il controllo congiunto. Una controllata è un’entità, anche senza personalità giuridica come nel caso di una partnership, controllata da un’altra entità (indicata come controllante).

3.

Non costituisce un bilancio separato il bilancio di un’entità in cui è applicato il metodo del patrimonio netto, così come non è un bilancio separato quello di una entità che non dispone di una controllata, di una società collegata o di una partecipazione, in un’entità a controllo congiunto.

4.

Il bilancio separato è quello presentato in aggiunta al bilancio consolidato, al bilancio in cui le partecipazioni sono contabilizzate adottando il metodo del patrimonio netto e al bilancio in cui le partecipazioni di una società di capitale di rischio in una joint venture sono consolidate con il metodo proporzionale. Il bilancio separato può o meno essere allegato a, o accompagnare, quel bilancio.

5.

Le entità esentate dal consolidamento in conformità al paragrafo 10 dello IAS 27 Bilancio consolidato e separato, o dall’applicazione del consolidamento proporzionale in conformità al paragrafo 2 dello IAS 31 Partecipazioni in joint venture, o ancora dall’applicazione del metodo del patrimonio netto in conformità al paragrafo 13(c) del presente Principio, possono presentare il bilancio separato come il proprio unico bilancio.

Influenza notevole

6.

Se una partecipante possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20 % o una quota maggiore dei voti esercitabili nell’assemblea della partecipata, si suppone che la partecipante abbia un’influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se la partecipante possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20 % dei voti esercitabili nell’assemblea della partecipata, si suppone che la partecipante non abbia un’influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. Anche se un’altra partecipante possiede la maggioranza assoluta o relativa, ciò non preclude necessariamente a una partecipante di avere un’influenza notevole.

7.

L’esistenza di influenza notevole da parte di una partecipante è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

(a)

la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell’organo equivalente, della partecipata;

(b)

la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;

(c)

il verificarsi di rilevanti operazioni tra la partecipante e la partecipata;

(d)

l’interscambio di personale dirigente;

o

(e)

la fornitura di informazioni tecniche essenziali.

8.

Un’entità potrebbe essere in possesso di warrant azionari, opzioni di acquisto (call) su azioni, strumenti di debito o rappresentativi di capitale che sono convertibili in azioni ordinarie, o altri strumenti similari che hanno la possibilità, se esercitati o convertiti, di dare all’entità diritti di voto aggiuntivi o di ridurre il diritto di voto di terzi sulle politiche finanziarie e gestionali di un’altra entità (per esempio i diritti di voto potenziali). L’esistenza e l’effettività di diritti di voto potenziali che siano correntemente esercitabili o convertibili, compresi quelli posseduti da altre entità, devono essere presi in considerazione all’atto di valutare se l’entità possiede un’influenza notevole. I diritti di voto potenziali non sono correntemente esercitabili o convertibili quando, per esempio, essi non possono essere esercitati o convertiti sino a una determinata data futura o sino al verificarsi di un evento futuro.

9.

Nel valutare se i diritti di voto potenziali contribuiscono a determinare un’influenza notevole, l'entità esamina tutti i fatti e le circostanze (incluse le clausole di esercizio dei diritti di voto potenziali e qualsiasi altro accordo contrattuale considerato sia singolarmente, sia in abbinamento ad altri) che incidono sui diritti potenziali, ad eccezione dell’intenzione della direzione e della capacità finanziaria di esercitare o convertire.

10.

L’entità perde l’influenza notevole su una partecipata nel momento in cui perde il potere di partecipare alle decisioni sulle politiche finanziarie e gestionali di quella partecipata. La perdita dell’influenza notevole può verificarsi con o senza cambiamenti nei livelli di proprietà assoluta o relativa. Questo potrebbe verificarsi, ad esempio, nel momento in cui una società collegata viene assoggettata al controllo di un organo governativo, di un tribunale, di un commissario o di un'autorità di regolamentazione. Potrebbe anche essere il risultato di un accordo contrattuale.

Metodo del patrimonio netto

11.

Con il metodo del patrimonio netto, la partecipazione in una società collegata è inizialmente rilevata al costo e il valore contabile è aumentato o diminuito per rilevare la quota di pertinenza della partecipante degli utili o delle perdite della partecipata realizzati dopo la data di acquisizione. La quota dei risultati d’esercizio della partecipata di pertinenza della partecipante è rilevata nel conto economico di quest’ultima. I dividendi ricevuti da una partecipata riducono il valore contabile della partecipazione. Rettifiche del valore contabile possono essere necessarie anche a seguito di modifiche nella quota della partecipante nella collegata, derivanti da variazioni nel patrimonio netto della partecipata che la stessa non ha rilevato nel conto economico. Tali modifiche includono variazioni derivanti dalla rivalutazione di immobili, impianti e macchinari e dalle differenze della conversione di partite in valuta estera. La quota parte di tali variazioni di pertinenza della partecipante è rilevata direttamente nel patrimonio netto della partecipante.

12.

In presenza di diritti di voto potenziali, la quota di pertinenza della partecipante di utile o perdita e delle variazioni del patrimonio netto della partecipata sono determinate in base agli attuali assetti proprietari e non riflettono la possibilità di esercitare o convertire i diritti di voto potenziali.

APPLICAZIONE DEL METODO DEL PATRIMONIO NETTO

13.

Una partecipazione in una collegata deve essere contabilizzata con il metodo del patrimonio netto eccetto quando:

(a)

esistono evidenze che la partecipazione sia stata acquisita e sia posseduta con l’intento di dismetterla entro dodici mesi dall’acquisizione e che la direzione sia attivamente alla ricerca di un acquirente;

(b)

si applica l’eccezione descritta nel paragrafo 10 dello IAS 27, che consente a una capogruppo che possiede anche una partecipazione in una società collegata di non presentare il bilancio consolidato;

ovvero

(c)

si applicano tutte le seguenti situazioni:

(i)

la partecipante è a sua volta una società interamente controllata, o una società controllata parzialmente da un'altra entità e gli azionisti terzi, inclusi quelli non aventi diritto di voto, sono stati informati del fatto che la partecipante non applica il metodo del patrimonio netto e non oppongono alcuna obiezione;

(ii)

gli strumenti rappresentativi di debito o di capitale non sono quotati in un mercato regolamentato (una Borsa Valori nazionale o estera ovvero in mercato ristretto, compresi i mercati locali o regionali);

(iii)

la partecipante non ha depositato, né è in procinto di farlo, il proprio bilancio presso una Commissione per la Borsa valori o altro organismo di regolamentazione al fine di emettere una qualsiasi classe di strumenti finanziari sui mercati regolamentati;

e

(iv)

la capogruppo principale o qualsiasi controllante intermedia della partecipante redige un bilancio consolidato per uso pubblico che sia conforme agli International Financial Reporting Standard.

14.

Le partecipazioni descritte nel paragrafo 13(a) devono essere classificate come possedute «per negoziazione» e devono essere contabilizzate secondo quanto previsto dallo IAS 39.

15.

Se una partecipazione in una società collegata, in precedenza contabilizzata secondo quanto disposto dal paragrafo 39, non viene dismessa entro dodici mesi, allora deve essere contabilizzata in base al metodo del patrimonio netto a partire dalla data di acquisizione (vedere IAS 22 Aggregazioni di imprese). I bilanci di tutti gli esercizi dal momento dell'acquisizione devono essere rettificati.

16.

Eccezionalmente, può verificarsi il caso in cui un'entità possa aver individuato un acquirente per una società collegata, secondo la descrizione di cui al paragrafo 13(a), ma non abbia portato a termine la vendita entro dodici mesi dall’acquisizione per motivi legati all'approvazione da parte delle autorità di regolamentazione o di altri organi. L’entità non è tenuta ad applicare il metodo del patrimonio netto alla partecipazione in tale società collegata se la vendita è in corso alla data di riferimento del bilancio e non esiste alcuna ragione per dubitare che la vendita possa essere portata a termine poco dopo la data di chiusura del bilancio.

17.

La rilevazione dei proventi sulla base dei dividendi ricevuti può non essere un’adeguata misura degli utili realizzati dalla partecipazione di una partecipante in una società collegata, in quanto i dividendi ricevuti possono avere poca correlazione con il risultato economico della collegata. Dato che la partecipante ha un’influenza notevole sulla collegata, essa ha un interesse sul risultato economico della collegata stessa e, di conseguenza, per il rendimento del suo investimento. La partecipante contabilizza in bilancio tale partecipazione estendendo l'ambito rappresentativo del proprio bilancio per includere la quota parte di utili o perdite relativa a tale società collegata. Di conseguenza, l’applicazione del metodo del patrimonio netto fornisce maggiori informazioni sul patrimonio netto e sul risultato economico della partecipante.

18.

Una partecipante deve interrompere l’utilizzo del metodo del patrimonio netto dalla data in cui cessa di detenere un’influenza notevole su una società collegata e deve contabilizzare tale partecipazione in conformità allo IAS 39 a partire da quella data, a condizione che la società collegata non divenga una controllata o una joint venture come definito nello IAS 31.

19.

Il valore contabile della partecipazione alla data in cui cessa di essere una società collegata deve essere considerato come il suo costo al momento della valutazione iniziale di una attività finanziaria, in conformità con quanto stabilito dallo IAS 39.

20.

Gran parte delle procedure appropriate per l’applicazione del metodo del patrimonio netto sono similari alle procedure di consolidamento descritte nello IAS 27. Inoltre, i concetti che sono alla base delle procedure adottate per contabilizzare l’acquisizione di una controllata sono validi anche per la contabilizzazione di un'acquisizione di una partecipazione in una società collegata.

21.

La quota di pertinenza di un gruppo in una società collegata è data dalla somma di tutte le partecipazioni detenute in quella collegata dalla capogruppo e dalle sue controllate. Le partecipazioni nella collegata detenute da altre collegate o da joint venture del gruppo vengono ignorate per questo scopo. Quando una società collegata possiede controllate, collegate o joint venture, il risultato economico ed il patrimonio netto considerati nell’applicazione del metodo del patrimonio netto sono quelli rilevati nel bilancio della società collegata (inclusa la quota di pertinenza del risultato economico e del patrimonio netto delle proprie società collegate e joint venture), dopo tutte le rettifiche necessarie per applicare principi contabili uniformi (vedere paragrafi 26 e 27).

22.

Gli utili e le perdite derivanti da operazioni «verso l’alto» e «verso il basso» tra la partecipante (incluse le sue controllate consolidate) e una società collegata sono rilevati nel bilancio della partecipante soltanto proporzionalmente alla sua quota d’interessenza nella collegata. Operazioni «verso l’alto» sono, per esempio, vendite di beni da una società collegata alla partecipante. Operazioni «verso il basso» sono, per esempio, vendite di beni dalla partecipante a una società collegata. La quota di pertinenza della partecipante degli utili e delle perdite della società collegata risultanti da tali operazioni è eliminata.

23.

Una partecipazione in una collegata è contabilizzata con il metodo del patrimonio netto dal momento in cui essa rientra nella definizione di collegata. Al momento dell’acquisizione di una partecipazione ogni differenza (sia positiva, sia negativa) tra il costo della partecipazione e la quota di pertinenza del fair value (valore equo) delle attività nette identificabili della collegata è trattata come avviamento (vedere IAS 22). L’avviamento relativo a una società collegata è incluso nel valore contabile della partecipazione. Appropriate rettifiche alla quota di pertinenza degli utili o delle perdite successive all’acquisizione sono effettuate per contabilizzare, per esempio, gli ammortamenti dei cespiti ammortizzabili, in base ai loro fair value (valori equi) alla data di acquisizione.

24.

Il bilancio più recente disponibile della società collegata è utilizzato nell’applicazione del metodo del patrimonio netto. Quando le date di chiusura del bilancio della partecipante e della società collegata sono diverse, la società collegata predispone un bilancio, ad uso della partecipante, alla stessa data di riferimento del bilancio della partecipante, a meno che ciò non risulti fattibile.

25.

Quando, in conformità al paragrafo 24, il bilancio di una società collegata utilizzato nella applicazione del metodo del patrimonio netto è riferito a una data di chiusura diversa da quella della partecipante, devono essere effettuate rettifiche per le operazioni o i fatti significativi che siano intervenuti tra quella data e la data di riferimento del bilancio della partecipante. In ogni caso, la differenza tra la data di chiusura della società collegata e quella della partecipante non deve comunque essere superiore a tre mesi. La durata degli esercizi ed eventuali differenze nelle date di chiusura devono essere le medesime di esercizio in esercizio.

26.

Il bilancio della partecipante deve essere redatto utilizzando principi contabili uniformi per operazioni e fatti simili in circostanze similari.

27.

Se una società collegata utilizza principi contabili diversi da quelli impiegati dalla partecipante per operazioni e fatti simili in circostanze similari, si devono apportare delle rettifiche per uniformare i principi contabili della società collegata a quelli della partecipante, quando il bilancio della società collegata è utilizzato dalla partecipante nell’applicazione del metodo del patrimonio netto.

28.

Se una società collegata ha emesso azioni privilegiate cumulative che sono possedute da terzi rispetto alla partecipante e sono classificate come patrimonio netto, la partecipante calcola la sua quota di utili o perdite dopo aver tenuto conto dei dividendi spettanti agli azionisti privilegiati, anche se la loro distribuzione non è stata deliberata.

29.

Qualora la quota delle perdite di una società collegata, di pertinenza di una partecipante, è pari a o eccede il valore contabile della partecipazione nella società collegata, la partecipante cessa di rilevare la sua quota delle ulteriori perdite. L’interessenza in una società collegata è il valore contabile della partecipazione nella società collegata calcolato in base al metodo del patrimonio netto unitamente a qualsiasi altra interessenza a lungo termine che, nella sostanza, rappresenta un ulteriore investimento netto della partecipante nella società collegata. Per esempio, un elemento il cui adempimento non è pianificato né è probabile che accada in un prevedibile futuro è, in sostanza, un’estensione dell’investimento dell’entità in quella società collegata. Tali elementi possono includere azioni privilegiate e crediti o finanziamenti a lungo termine ma non comprendono i crediti commerciali, i debiti verso fornitori o qualsiasi credito a lungo termine per il quale esistono garanzie collaterali, come i finanziamenti assistiti da garanzie. Le perdite rilevate in base al metodo del patrimonio netto, in eccesso rispetto alla partecipazione della partecipante in azioni ordinarie nella collegata, sono attribuite alle altre componenti dell’investimento complessivo della partecipante in una società collegata in ordine inverso rispetto alla loro liquidità (in termini di priorità di liquidazione).

30.

Dopo aver azzerato la partecipazione della società partecipante, le ulteriori perdite sono accantonate e rilevate come passività, soltanto nella misura in cui la partecipante abbia contratto obbligazioni legali o implicite oppure abbia effettuato dei pagamenti per conto della società collegata. Se la collegata, in seguito, realizza utili, la partecipante riprende a rilevare la quota di utili di sua pertinenza solo dopo che la stessa ha eguagliato la sua quota di perdite precedentemente non rilevate.

Perdite per riduzione di valore

31.

Successivamente all’applicazione del metodo del patrimonio netto, inclusa la rilevazione delle perdite della società collegata in conformità con il paragrafo 29, la partecipante applica le disposizioni dello IAS 39 per determinare se è necessario rilevare ulteriori perdite per riduzione di valore relative alla partecipazione netta della partecipante nella società collegata.

32.

La partecipante applica anche le disposizioni dello IAS 39 per determinare la necessità di rilevare ulteriori perdite per riduzione di valore relative all’investimento netto della partecipante nella società collegata che non facciano parte della partecipazione netta e l'ammontare di quelle perdite per riduzione di valore.

33.

Se l’applicazione delle disposizioni di cui allo IAS 39 indica che il valore della partecipazione in una collegata possa aver subito una riduzione di valore, l’entità applica lo IAS 36 Riduzione di valore delle attività. Nel determinare il valore d’uso dell’investimento, l’entità stima:

(a)

la propria quota di pertinenza del valore attuale dei flussi finanziari attesi che si suppone verranno generati in futuro dalla partecipata, inclusi i flussi finanziari derivanti dalle attività della partecipata e l’importo ricavabile dalla dismissione finale dell’investimento;

o

(b)

il valore attuale dei flussi finanziari attesi che si suppone deriveranno dai dividendi spettanti e dalla dismissione finale dell’investimento.

Se si utilizzano ipotesi corrette, entrambi i metodi danno il medesimo risultato. Qualsiasi perdita per riduzione di valore derivante dall’investimento è ripartita in conformità a ciò che è disposto dallo IAS 36. Perciò questa è imputata prioritariamente all’avviamento (vedere paragrafo 23).

34.

Il valore recuperabile dell’investimento in una collegata è determinato per ciascuna collegata, a meno che questa non sia in grado di generare flussi finanziari in entrata derivanti dal suo permanente utilizzo, che siano in gran parte indipendenti da quelli derivanti da altre attività dell’entità.

Bilancio separato

35.

Una partecipazione in una società collegata deve essere contabilizzata nel bilancio separato della società partecipante in conformità a quanto disposto dai paragrafi 37-42 dello IAS 27.

36.

Il presente Principio non si occupa di quali entità presentano un bilancio separato per uso pubblico.

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

37.

Devono essere fornite le seguenti informazioni:

(a)

il fair value (valore equo) delle partecipazioni in società collegate per le quali sono disponibili quotazioni ufficiali dei prezzi;

(b)

un riepilogo dei dati salienti di bilancio delle società collegate, incluso il totale delle attività, passività, ricavi e il risultato d’esercizio;

(c)

le motivazioni per cui si considera superata la presunzione secondo la quale una partecipante non esercita un’influenza notevole se possiede, direttamente o indirettamente tramite società controllate, una quota minore del 20 % del diritto di voto esercitabile o potenzialmente esercitabile nell’assemblea della partecipata, e quindi si ritiene di avere un’influenza notevole;

(d)

le motivazioni per cui, si considera superata la presunzione secondo la quale una partecipante esercita un’influenza notevole se possiede, direttamente o indirettamente tramite società controllate, una quota maggiore o uguale al 20 % del diritto di voto esercitabile o potenzialmente esercitabile nell’assemblea della partecipata, e quindi si ritiene comunque di non avere un’influenza notevole;

(e)

la data di riferimento del bilancio di una società collegata, ove tale bilancio è utilizzato nell’applicazione del metodo del patrimonio netto ed è riferito a una data di chiusura oppure a un esercizio diverso da quello della partecipante, e le motivazioni per cui si fa riferimento a una data di chiusura o a un esercizio diverso;

(f)

la natura e la misura di qualsiasi restrizione significativa (per esempio, come risultato di accordi di finanziamento o di disposizioni regolamentari) alla capacità delle società collegate di trasferire fondi alla partecipante a titolo di pagamento di dividendi o di rimborso di prestiti o anticipazioni;

(g)

la quota non rilevata delle perdite di una società collegata, sia relative all'esercizio, sia complessive, se la partecipante ha cessato di rilevare la sua quota delle perdite ulteriori di una collegata;

(h)

il fatto che una società collegata non sia valutata adottando il metodo del patrimonio netto in conformità al paragrafo 13;

e

(i)

un riepilogo dei dati salienti di bilancio delle società collegate, considerate singolarmente o in gruppo, non valutate con il metodo del patrimonio netto, incluso il totale delle attività, passività, ricavi e risultato d’esercizio.

38.

Le partecipazioni in società collegate valutate con il metodo del patrimonio netto devono essere classificate come attività non correnti. La quota di pertinenza del risultato economico di tali società collegate spettanti alla partecipante e il valore contabile di tali partecipazioni devono essere indicate separatamente. Anche la quota di pertinenza della società partecipante relativa alle attività destinate a cessare di tali società collegate deve essere indicata separatamente.

39.

La quota di pertinenza della partecipante relativa alle variazioni rilevate direttamente nel patrimonio netto della società collegata deve essere rilevata direttamente nel patrimonio netto dalla partecipante e deve essere indicata tra le variazioni del patrimonio netto in conformità allo IAS 1 Presentazione del bilancio.

40.

Secondo quanto previsto dallo IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali, la partecipante deve indicare:

(a)

la propria quota di passività potenziali di una società collegata sostenute congiuntamente ad altre partecipanti;

e

(b)

quelle passività potenziali che sorgono a causa della responsabilità solidale della partecipante per tutte o per parte delle passività della società collegata.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

41.

L’entità deve applicare il presente Principio a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2005 o da data successiva. E’ incoraggiata una applicazione anticipata. Se l’entità applica il presente Principio per un esercizio che ha inizio prima del 1o gennaio 2005, tale fatto deve essere indicato.

RITIRO DI ALTRI PRONUNCIAMENTI

42.

Il presente Principio sostituisce lo IAS 28 Contabilizzazione delle partecipazioni in collegate (rivisto nella sostanza nel 2000).

43.

Il presente Principio sostituisce anche le seguenti Interpretazioni:

(a)

SIC-3 Eliminazione di utili e perdite non realizzati da operazioni con società collegate;

(b)

SIC-20 Contabilizzazione con il metodo del patrimonio netto – Rilevazione di perdite;

e

(c)

SIC-33 Consolidamento e metodo del patrimonio netto – Diritti di voto potenzialmente esercitabili e attribuzione del capitale posseduto.

APPENDICE

Modifiche alle altre disposizioni

La modifica riportata nella seguente Appendice deve essere applicata a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2005 o da data successiva. Qualora un’entità applichi il presente Principio a partire da un esercizio precedente, questa modifica deve essere applicata a partire da quell’esercizio precedente.

A1.

Nell’ambito degli International Financial Reporting Standard, compresi i Principi contabili internazionali e le Interpretazioni, applicabili dal dicembre 2003, tutti i riferimenti alla versione attuale dello IAS 28 Contabilizzazione delle partecipazioni in controllate sono modificati in IAS 28 Partecipazioni in società collegate.

PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 31

Partecipazioni in joint venture

SOMMARIO

Ambito di applicazione

Definizioni

Tipologie di joint venture

Controllo congiunto

Accordo contrattuale

Gestioni a controllo congiunto

Beni a controllo congiunto

Entità economiche a controllo congiunto

Bilancio del partecipante

Consolidamento proporzionale

Metodo del patrimonio netto

Eccezioni al consolidamento proporzionale e al metodo del patrimonio netto

Bilancio separato di un partecipante

Operazioni tra partecipante e joint venture

Iscrizione delle partecipazioni in joint venture nel bilancio di un investitore

Gestori di joint venture

Informazioni integrative

Data di entrata in vigore

Sostituzione dello IAS 31 (rivisto nella sostanza nel 2000)

Il presente Principio sostituisce lo IAS 31 (rivisto nella sostanza nel 2000) Informazioni contabili relative alle partecipazioni in joint venture e dovrebbe essere applicato ai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2005 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata.

AMBITO DI APPLICAZIONE

1.

Il presente Principio deve essere applicato per la contabilizzazione delle partecipazioni in joint venture e per la presentazione delle attività, delle passività, dei proventi e dei costi delle joint venture nel bilancio dei partecipanti e degli investitori indipendentemente dalle strutture e dalle modalità con le quali le operazioni della joint venture vengono effettuate. Tuttavia, il presente Principio non si applica alle partecipazioni di partecipanti in joint venture possedute da:

(a)

società d'investimento in capitale di rischio,

o

(b)

fondi comuni, fondi d’investimento ed entità analoghe, inclusi i fondi assicurativi collegati a partecipazioni

che in fase di rilevazione iniziale sono designate al fair value (valore equo) rilevato a conto economico o che sono classificate come «possedute per negoziazione e contabilizzate in conformità con lo IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione. Tali partecipazioni devono essere valutate al fair value (valore equo) in conformità con lo IAS 39, e ogni variazione del valore equo deve essere rilevata a conto economico nell» esercizio in cui si è verificata.

2.

Un partecipante che possiede una partecipazione in una entità a controllo congiunto è esentato dalle disposizioni di cui ai paragrafi 30 (consolidamento proporzionale) e 38 (metodo del patrimonio netto) se soddisfa le seguenti previsioni:

(a)

esistono evidenze che la partecipazione sia stata acquisita e sia posseduta con l’intento di cederla entro dodici mesi dall’acquisizione e che la direzione sia attivamente alla ricerca di un acquirente;

(b)

si applica l’eccezione descritta nel paragrafo 10 dello IAS 27 Bilancio consolidato e separato, che consente a una controllante che possiede anche una partecipazione in una entità a controllo congiunto di non presentare il bilancio consolidato;

ovvero

(c)

è integralmente soddisfatto quanto segue:

(i)

il partecipante è a sua volta una società interamente controllata, oppure è una società controllata parzialmente partecipata da un'altra entità e gli azionisti, inclusi quelli non aventi diritto di voto, sono stati informati del fatto che il partecipante non applica il consolidamento proporzionale o il metodo del patrimonio netto e non oppongono alcuna obiezione;

(ii)

gli strumenti rappresentativi di debito o di capitale del partecipante non sono quotati in un mercato regolamentato (su una borsa valori nazionale o estera ovvero in un mercato ristretto over the counter, compresi i mercati locali o regionali);

(iii)

il partecipante non ha depositato, né è in procinto di farlo, il proprio bilancio presso l’autorità di vigilanza o altro organismo di controllo al fine di emettere una qualsiasi tipologia di strumenti finanziari sui mercati regolamentati;

e

(iv)

la capogruppo ovvero qualsiasi controllante intermedia del partecipante redige un bilancio consolidato pubblico che sia conforme agli International Financial Reporting Standard.

DEFINIZIONI

3.

I termini seguenti sono utilizzati nel presente Principio con i significati indicati:

Il controllo è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un’entità al fine di ottenerne i benefici dalle sue attività. Il metodo del patrimonio netto è il metodo di contabilizzazione con il quale la partecipazione è inizialmente rilevata al costo e successivamente rettificata in conseguenza delle variazioni nella quota di pertinenza della partecipante nel patrimonio netto della partecipata. L’utile o la perdita della partecipante riflette la propria quota di pertinenza nei risultati d’esercizio della partecipata. L’investitore in una joint venture è un partecipante a una joint venture che non ha il controllo congiunto. Il controllo congiunto è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un’attività economica. Una joint venture è un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un’attività economica sottoposta a controllo congiunto. Il consolidamento proporzionale è il criterio di contabilizzazione ed esposizione in base al quale la quota proporzionale - di pertinenza del partecipante - di ciascuna delle attività, passività, proventi e oneri di un’entità a controllo congiunto è consolidata voce per voce con quelle del bilancio del partecipante o esposta in una linea distinta delle voci del suo bilancio. Il bilancio separato è il bilancio presentato da una controllante, da una partecipante in una collegata o da una partecipante in un’entità a controllo congiunto, in cui le partecipazioni sono contabilizzate con il metodo dell’investimento diretto piuttosto che in base ai risultati conseguiti e al patrimonio netto delle società partecipate. L’influenza notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali della partecipata, senza averne il controllo o il controllo congiunto. Un partecipante è un partecipante alla joint venture che abbia il controllo congiunto su quella joint venture.

4.

Non costituisce un bilancio separato il bilancio in cui viene applicato il consolidamento proporzionale o il metodo del patrimonio netto, così come non è un bilancio separato quello di una entità che non dispone di una controllata, una società collegata o di una partecipazione, in un’entità a controllo congiunto.

5.

Il bilancio separato è quello presentato in aggiunta al bilancio consolidato, al bilancio in cui le partecipazioni sono contabilizzate adottando il metodo del patrimonio netto e al bilancio in cui le partecipazioni in una joint venture possedute da un partecipante vengono consolidate con il metodo proporzionale. Il bilancio separato può o meno essere allegato a, o accompagnare, quei bilanci.

6.

Le entità esentate dal consolidamento in conformità al paragrafo 10 dello IAS 27, o dall’applicazione del metodo del patrimonio netto in conformità al paragrafo 13(c) dello IAS 28 Partecipazioni in società collegate, o ancora dall’applicazione del consolidamento proporzionale o del metodo del patrimonio netto in base alle disposizioni del paragrafo 2 del presente Principio, possono presentare il bilancio separato come il proprio unico bilancio.

Tipologie di joint venture

7.

Una joint venture può assumere differenti forme e strutture. Il presente Principio identifica tre principali tipologie - gestioni a controllo congiunto, beni a controllo congiunto ed entità a controllo congiunto – che sono comunemente descritte e che soddisfano la definizione di joint venture. Le seguenti caratteristiche sono comuni a tutte le tipologie di joint venture:

(a)

due o più partecipanti al controllo sono vincolati da un accordo contrattuale;

e

(b)

l’accordo contrattuale stabilisce il controllo congiunto.

Controllo congiunto

8.

Il controllo congiunto può essere precluso se la partecipata è in amministrazione controllata o se è in procedura concorsuale, o se opera in presenza di gravi e durature restrizioni nella sua capacità di trasferire fondi al partecipante. Se il controllo congiunto permane, tali eventi non giustificano la mancata contabilizzazione delle joint venture in conformità al presente Principio.

Accordo contrattuale

9.

L’esistenza di un accordo contrattuale distingue le partecipazioni che comportano controllo congiunto da quelle in collegate sulle quali l’investitore esercita un’influenza notevole (vedere IAS 28). Le attività per le quali non esiste un accordo contrattuale che preveda il controllo congiunto non sono da considerarsi joint venture ai fini del presente Principio.

10.

L’accordo contrattuale può manifestarsi in vari modi, per esempio con un contratto fra i partecipanti o risultare da verbali delle riunioni tra i partecipanti. In alcuni casi l’accordo può essere formalizzato nell’atto costitutivo o in altri statuti della joint venture. Qualunque sia la forma l’accordo contrattuale è, di solito, scritto ed è relativo ad argomenti quali:

(a)

l’attività, la durata e gli obblighi di rendiconto della joint venture;

(b)

la nomina del consiglio di amministrazione o di un organo similare di direzione della joint venture e i diritti di voto dei partecipanti;

(c)

gli apporti di capitale dei partecipanti;

e

(d)

la ripartizione della produzione, dei proventi, dei costi o dei risultati della joint venture tra i partecipanti.

11.

L’accordo contrattuale stabilisce il controllo congiunto sulla joint venture. Il controllo congiunto assicura che nessun singolo partecipante alla joint venture sia in grado di controllare unilateralmente la gestione. L’accordo identifica quali decisioni, in aree strategiche per gli obiettivi della joint venture, richiedono il consenso di tutti i partecipanti e quali decisioni possono richiedere il consenso di una maggioranza qualificata.

12.

L’accordo contrattuale può identificare un partecipante alla joint venture come gestore o responsabile delle operazioni della joint venture. Il gestore non controlla la joint venture ma agisce nell’ambito delle politiche finanziarie e gestionali concordate tra i partecipanti ed a lui delegate in base all’accordo contrattuale. Se il gestore ha il potere di controllare le scelte finanziarie e gestionali dell’impresa, allora egli controlla la società che diventa, pertanto, una sua controllata e non una joint venture.

GESTIONI A CONTROLLO CONGIUNTO

13.

L’attività di alcune joint venture comporta l’utilizzo di beni e di altre risorse dei partecipanti invece della costituzione di società di capitali, di società di persone o di altre entità, o di strutture finanziarie distinte dai partecipanti. Ciascun partecipante utilizza i propri immobili, impianti e macchinari e gestisce le proprie rimanenze. Egli sostiene in proprio anche costi e passività e si procura finanziamenti che costituiscono sue obbligazioni. Le attività della joint venture possono essere condotte da dipendenti dei partecipanti alla joint venture parallelamente ad attività simili dei partecipanti. L’accordo di joint venture, di solito, prevede la ripartizione tra i partecipanti alla joint venture dei ricavi di vendita dei prodotti ottenuti congiuntamente e delle spese relative.

14.

Un esempio di gestione a controllo congiunto si ha quando due o più partecipanti mettono in comune le loro gestioni, risorse ed esperienze allo scopo di produrre, commercializzare e distribuire insieme, un particolare prodotto come per esempio un aeroplano. Le differenti fasi del processo di produzione sono svolte da ciascun partecipante. Ciascun partecipante sostiene i propri costi e percepisce una quota, stabilita dall’accordo contrattuale, dei ricavi della vendita dell’aeroplano.

15.

Con riferimento alle partecipazioni in gestioni a controllo congiunto, un partecipante deve iscrivere nel proprio bilancio:

(a)

le attività che esso controlla e le passività che sostiene;

e

(b)

i costi che sostiene e la quota di ricavi a lui spettanti dalla vendita di merci o servizi da parte della joint venture.

16.

Poiché le attività, le passività, i proventi e i costi sono già rilevati nel bilancio del partecipante, non sono richieste rettifiche o altre procedure di consolidamento per i citati elementi nella redazione del bilancio consolidato del partecipante stesso.

17.

Per la joint venture come tale può non esistere l’obbligo di rilevazioni contabili distinte e di preparazione di un bilancio. Tuttavia i partecipanti possono predisporre conti gestionali per accertare l’andamento economico della joint venture.

BENI A CONTROLLO CONGIUNTO

18.

Alcune joint venture comportano il controllo congiunto, e spesso la proprietà congiunta, da parte delle partecipanti di uno o più beni apportati alla joint venture o acquistati e utilizzati per le sue finalità. I beni sono utilizzati per consentire ai partecipanti di ottenere benefici economici. Ciascun partecipante può ottenere una parte dei prodotti ottenuti dai beni e ciascuno sostiene una quota concordata di costi.

19.

Tali joint venture non comportano la costituzione di società di capitali, di società di persone o di altre entità, o di strutture finanziarie distinte dai partecipanti stessi. Ciascun partecipante ha il controllo sulla sua quota di benefici economici futuri tramite la sua quota del bene controllato congiuntamente.

20.

Molte attività nell’industria petrolifera, dei gas e dell’estrazione mineraria utilizzano beni a controllo congiunto. Per esempio, alcune compagnie petrolifere possono controllare e gestire congiuntamente un oleodotto. Ciascun partecipante utilizza l’oleodotto per trasportare il proprio prodotto in cambio del sostenimento di una parte definita delle spese di gestione dell’oleodotto. Un altro esempio di bene a controllo congiunto si ha quando due entità controllano congiuntamente un immobile, e ciascuna ottiene una quota dei canoni ricevuti e sostiene una quota delle spese.

21.

Con riferimento alla partecipazione in beni a controllo congiunto, un partecipante deve rilevare nel proprio bilancio:

(a)

la sua quota dei beni a controllo congiunto, classificata secondo la natura dei beni;

(b)

qualsiasi passività sostenuta;

(c)

la sua quota di qualsiasi passività riferita alla joint venture sostenuta congiuntamente con gli altri partecipanti;

(d)

qualsiasi ricavo derivante dalla vendita o dall’utilizzo della sua quota dei prodotti ottenuti dalla joint venture, insieme alla sua quota di qualsiasi costo sostenuto dalla joint venture;

e

(e)

qualsiasi costo sostenuto con riferimento alla sua partecipazione nella joint venture.

22.

Con riferimento alla partecipazione in beni a controllo congiunto ciascun partecipante rileva nel proprio bilancio:

(a)

la quota dei beni a controllo congiunto, classificata secondo la natura dei beni invece che come partecipazione. Per esempio una quota di partecipazione a un oleodotto a controllo congiunto è classificata come immobili, impianti e macchinari;

(b)

qualsiasi passività sostenuta, quali quelle sostenute per finanziare l’acquisto della quota;

(c)

la quota di eventuali passività sostenute congiuntamente con gli altri partecipanti in relazione alla joint venture;

(d)

qualsiasi ricavo derivante dalla vendita o dall’utilizzo della sua quota dei prodotti ottenuti dalla joint venture, insieme alla sua quota di qualsiasi costo sostenuto dalla joint venture; e

(e)

qualsiasi costo sostenuto riguardo alla sua partecipazione nella joint venture, quali quelli relativi al finanziamento della quota del bene e alla vendita della sua quota di prodotti.

Poiché le attività, le passività, i proventi e gli oneri sono già rilevati nel bilancio del partecipante non sono richieste rettifiche o altre procedure di consolidamento per i citati elementi nella redazione del bilancio consolidato del partecipante stesso.

23.

Il trattamento contabile dei beni a controllo congiunto riflette la sostanza e la realtà economica e, di solito, la forma giuridica della joint venture. Le registrazioni contabili proprie della joint venture possono essere limitate a quei costi sostenuti in comune dai partecipanti e successivamente imputati ai partecipanti secondo le quote stabilite. Per la joint venture può non esistere l’obbligo di predisposizione del bilancio, sebbene i partecipanti possano predisporre rendiconti gestionali per determinare l’andamento economico della joint venture.

ENTITÀ ECONOMICHE A CONTROLLO CONGIUNTO

24.

L’entità a controllo congiunto è una joint venture che comporta la costituzione di una società di capitali, di una società di persone o di altra entità in cui ogni partecipante ha una partecipazione. L’entità opera come una qualsiasi altra entità, con la differenza che un accordo contrattuale tra i partecipanti stabilisce il controllo congiunto sulla attività economica dell’impresa.

25.

L’entità a controllo congiunto controlla i beni della joint venture, sostiene passività e costi e realizza ricavi. Essa può stipulare contratti in proprio nome e ottenere finanziamenti per realizzare gli scopi della joint venture. Ciascun partecipante ha diritto a una parte dei risultati dell’entità, sebbene alcune entità controllate congiuntamente prevedano anche una ripartizione dei prodotti della joint venture.

26.

Un tipico esempio di entità a controllo congiunto si ha quando due entità uniscono le loro attività in un particolare settore trasferendo le relative attività e passività a un’entità a controllo congiunto. Un altro esempio si ha quando un’entità inizia un’attività in un Paese estero insieme con le autorità governative o pubbliche di quel Paese, costituendo un’entità distinta controllata congiuntamente dall’entità e dall’autorità governativa o pubblica.

27.

Molte entità a controllo congiunto sono, in sostanza, simili alle joint venture cui si è fatto riferimento come gestioni a controllo congiunto o come beni a controllo congiunto. Per esempio, i partecipanti possono trasferire, per motivi fiscali o per altre ragioni, un bene a controllo congiunto, quale un oleodotto, in un’entità a controllo congiunto. Analogamente, i partecipanti possono apportare a un’entità a controllo congiunto beni che saranno gestiti congiuntamente. Alcune gestioni a controllo congiunto prevedono anche la costituzione di un’entità a controllo congiunto per affrontare aspetti particolari dell’attività quali la progettazione, la promozione, la commercializzazione o l’assistenza post vendita del prodotto.

28.

L’entità a controllo congiunto effettua le proprie registrazioni contabili e predispone e presenta bilanci esattamente come ogni altra entità in conformità con gli International Financial Reporting Standard.

29.

In genere ciascun partecipante apporta disponibilità liquide o altre risorse all’entità a controllo congiunto. Questi apporti sono rilevati contabilmente dal partecipante ed esposti nel proprio bilancio come partecipazione nell’entità sottoposta a controllo congiunto.

Bilancio del partecipante

Consolidamento proporzionale

30.

Un partecipante deve rilevare la propria partecipazione in un'entità a controllo congiunto adottando il consolidamento proporzionale ovvero il metodo alternativo descritto nel paragrafo 38. Se si adotta il consolidamento proporzionale, deve essere utilizzato uno dei due schemi di bilancio descritti di seguito.

31.

Un partecipante rileva la propria partecipazione in una entità a controllo congiunto utilizzando uno dei due schemi previsti per il consolidamento proporzionale indipendentemente dal possesso di partecipazioni in controllate o dal fatto che identifichi il bilancio come il bilancio consolidato.

32.

Quando si rileva una partecipazione in un’entità a controllo congiunto, è essenziale che il partecipante rifletta la sostanza e la realtà economica dell’accordo piuttosto che la struttura particolare o la forma della joint venture. In un’entità a controllo congiunto, un partecipante ha il controllo sulla sua quota di benefici economici futuri tramite la sua quota di attività e passività dell’impresa medesima. La sostanza e la realtà economica dell’accordo si riflettono nel bilancio consolidato del partecipante quando questi rileva la sua partecipazione nelle attività, nelle passività, nei ricavi e nei costi dell’entità a controllo congiunto utilizzando uno dei due schemi di bilancio previsti nel paragrafo 34 per il consolidamento proporzionale.

33.

L’applicazione del consolidamento proporzionale comporta che lo stato patrimoniale del partecipante comprenda la sua quota delle attività che esso controlla congiuntamente e la sua quota delle passività per le quali esso è congiuntamente responsabile. Il conto economico del partecipante comprende la sua quota di ricavi e costi dell’entità a controllo congiunto. Molte delle procedure necessarie per il consolidamento proporzionale sono analoghe a quelle per il consolidamento di partecipazioni in controllate esposte nello IAS 27.

34.

Per il consolidamento proporzionale possono essere utilizzati differenti schemi di bilancio. Il partecipante può sommare la sua quota di ciascuna attività, passività, ricavi e costi dell’entità a controllo congiunto con le rispettive voci del proprio bilancio, voce per voce. Per esempio, può sommare la sua quota di rimanenze dell’entità a controllo congiunto con le sue rimanenze e la sua quota di immobili, impianti e macchinari dell’entità a controllo congiunto con le corrispondenti voci del proprio bilancio. In alternativa, il partecipante può distinguere nel proprio bilancio apposite voci relative alla sua quota di attività, passività, ricavi e costi dell’entità economica a controllo congiunto. Per esempio, può esporre la sua quota di attività correnti dell’entità a controllo congiunto come voce distinta tra le proprie attività correnti; così come può esporre distintamente la sua quota di immobili, impianti e macchinari dell’entità a controllo congiunto come voce distinta tra gli immobili, impianti e macchinari di proprietà. Entrambi questi schemi conducono alla rilevazione di un identico risultato economico e di valori identici per ciascuna categoria principale di attività, passività, ricavi e costi; per i fini del presente Principio entrambi gli schemi sono accettabili.

35.

Qualunque sia lo schema utilizzato per il consolidamento proporzionale, non è corretto compensare attività e passività deducendole da altre passività e attività o ricavi e costi deducendoli da altri costi e ricavi, a meno che esista un diritto legale di compensazione e la compensazione rappresenti le attese circa la realizzazione dell’attività o l’estinzione della passività.

36.

Un partecipante deve interrompere l’utilizzo del consolidamento proporzionale a partire dalla data in cui cessa di avere il controllo congiunto sull’entità a controllo congiunto.

37.

Un partecipante interrompe l’utilizzo del consolidamento proporzionale a partire dalla data in cui cessa di condividere il controllo di un’entità a controllo congiunto. Ciò può accadere, per esempio, quando il partecipante dismette la sua partecipazione o quando esistono restrizioni esterne sull’entità a controllo congiunto tali da far venire meno, di fatto, il controllo congiunto.

Metodo del patrimonio netto

38.

In alternativa al consolidamento proporzionale descritto nel paragrafo 30, un partecipante deve iscrivere la propria partecipazione in un’entità a controllo congiunto utilizzando il metodo del patrimonio netto.

39.

Un partecipante rileva la propria partecipazione in una entità a controllo congiunto utilizzando il metodo del patrimonio netto indipendentemente dal possesso di partecipazioni in controllate o dal fatto che identifichi il bilancio come il bilancio consolidato.

40.

Alcuni partecipanti al controllo congiunto rilevano le loro partecipazioni in entità a controllo congiunto utilizzando il metodo del patrimonio netto, come descritto nello IAS 28. L’utilizzo del metodo del patrimonio netto è sostenuto da coloro che ritengono che non sia corretto sommare valori riferibili a un controllo integrale con valori riferibili a un controllo congiunto e da coloro che ritengono che i partecipanti in un’entità a controllo congiunto abbiano un’influenza notevole, piuttosto che un controllo congiunto. Il presente Principio non raccomanda l’utilizzo del metodo del patrimonio netto perché il consolidamento proporzionale rispecchia meglio la sostanza e la realtà economica della partecipazione di un partecipante in un’entità a controllo congiunto, cioè il controllo sulla quota dei benefici economici futuri a lui spettanti. Tuttavia, il presente Principio consente l’utilizzo del metodo del patrimonio netto come trattamento contabile alternativo consentito per la rilevazione della partecipazione in entità a controllo congiunto.

41.

Un partecipante deve interrompere l’utilizzo del metodo del patrimonio netto a partire dalla data in cui viene meno il suo controllo congiunto o la sua influenza notevole su di un’entità a controllo congiunto.

Eccezioni al consolidamento proporzionale e al metodo del patrimonio netto

42.

Le partecipazioni in entità a controllo congiunto che soddisfano i requisiti descritti nel paragrafo 2(a) devono essere classificate come «possedute per negoziazione» e devono essere contabilizzate in conformità allo IAS 39.

43.

Quando, in conformità ai paragrafi 2(a) e 42, una partecipazione in un’entità a controllo congiunto in precedenza contabilizzata in conformità allo IAS 39, non viene dismessa entro dodici mesi, allora deve essere contabilizzata in base al consolidamento proporzionale ovvero al metodo del patrimonio netto a partire dalla data di acquisizione (si veda IAS 22 Aggregazioni di imprese). I bilanci di tutti gli esercizi dal momento dell'acquisizione devono essere riesposti.

44.

Eccezionalmente, può verificarsi il caso in cui un partecipante abbia individuato un acquirente per una partecipazione, di cui al paragrafo 2(a), ma non abbia portato a termine la vendita entro dodici mesi dall’acquisizione per motivi legati all'approvazione da parte delle autorità di regolamentazione o di altri organi. Il partecipante non è obbligato ad adottare il consolidamento proporzionale o il metodo del patrimonio netto a una partecipazione in una entità a controllo congiunto se la vendita è in corso alla data di riferimento del bilancio e non esiste alcuna ragione per credere che la vendita non sarà portata a termine poco dopo la data di chiusura del bilancio.

45.

A partire dalla data in cui un’entità a controllo congiunto diventa una controllata del partecipante, questi deve contabilizzare tale partecipazione secondo quanto previsto dallo IAS 27. Dalla data in cui un’entità a controllo congiunto diventa una collegata del partecipante, questi deve contabilizzare la partecipazione in conformità con lo IAS 28.

Bilancio separato di un partecipante

46.

Una partecipazione in un’entità a controllo congiunto deve essere contabilizzata nel bilancio separato del partecipante in conformità con quanto disposto dai paragrafi 37-42 dello IAS 27.

47.

Il presente Principio non si occupa di quali entità debbano presentare un bilancio separato per uso pubblico.

OPERAZIONI TRA PARTECIPANTE E JOINT VENTURE

48.

Quando un partecipante apporta o vende beni a una joint venture, la rilevazione di ogni quota di utile o perdita derivante dall’operazione deve riflettere la sostanza della transazione. Fino a che i beni sono detenuti dalla joint venture, e posto che il partecipante abbia trasferito i rischi e i benefici connessi alla proprietà, il partecipante stesso deve rilevare solo la quota di utile o di perdita riferibile alle quote di partecipazione degli altri partecipanti  (1) . Il partecipante deve rilevare interamente l’importo della perdita quando l’apporto o la vendita rivela una riduzione del valore netto di realizzo delle attività correnti o una perdita per riduzione di valore.

49.

Quando un partecipante acquista beni da una joint venture, esso non deve rilevare la sua quota di utile della joint venture derivante dall’operazione fino a che non rivende tali beni a un terzo indipendente. Un partecipante deve rilevare la sua quota di perdite risultanti da queste operazioni nello stesso modo dei profitti, con la differenza che le perdite devono essere rilevate immediatamente quando sono rappresentative di una riduzione del valore netto di realizzo per le attività correnti o di una perdita per riduzione di valore.

50.

Per valutare se un’operazione tra un partecipante e una joint venture rivela l’esistenza di una perdita per riduzione di valore di un’attività, il partecipante determina il valore recuperabile dell’attività in conformità allo IAS 36 Riduzione di valore delle attività. Nel determinare il valore d’uso il partecipante stima i flussi finanziari futuri derivanti dalla attività sulla base del suo uso continuativo e della sua dismissione finale da parte della joint venture.

ISCRIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI IN JOINT VENTURE NEL BILANCIO DI UN INVESTITORE

51.

Un investitore in una joint venture che non ha il controllo congiunto deve contabilizzare quella partecipazione in conformità con lo IAS 39 oppure, se ha un’influenza notevole nella joint venture, in conformità allo IAS 28.

GESTORI DI JOINT VENTURE

52.

I gestori e i responsabili di joint venture devono contabilizzare eventuali compensi secondo quanto previsto dallo IAS 18 Ricavi.

53.

Uno o più partecipanti possono agire come gestore o responsabile della joint venture. Ai gestori è generalmente riconosciuta una commissione di gestione per tali incarichi. Tali compensi sono contabilizzati dalla joint venture come costo.

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

54.

Un partecipante deve indicare il valore complessivo delle seguenti passività potenziali, a meno che la probabilità di perdita sia remota, distintamente dal valore delle altre passività potenziali:

(a)

qualsiasi passività potenziali che il partecipante ha sostenuto in relazione alla sua partecipazione in joint venture e la sua quota in ciascuna delle passività potenziali che sono state sostenute congiuntamente con gli altri partecipanti;

(b)

la sua quota delle passività potenziali delle joint venture stesse per le quali il partecipante è potenzialmente responsabile;

e

(c)

le passività potenziali che emergono perché il partecipante è potenzialmente responsabile per le passività degli altri partecipanti alla joint venture.

55.

Un partecipante deve indicare il valore complessivo dei seguenti impegni riferibili alla sua partecipazione in joint venture, distintamente dagli altri impegni:

(a)

qualsiasi impegno finanziario del partecipante riferibile alla sua partecipazione in joint venture e la sua quota degli impegni finanziari che sono stati sostenuti congiuntamente con gli altri partecipanti;

e

(b)

la sua quota degli impegni finanziari delle joint venture stesse.

56.

Un partecipante deve fornire un elenco e una descrizione delle partecipazioni nelle joint venture significative e la quota delle partecipazioni in entità a controllo congiunto. Un partecipante, che rileva le sue partecipazioni in entità a controllo congiunto utilizzando lo schema di bilancio per il consolidamento proporzionale che prevede l’aggregazione voce per voce dei dati propri e dell’entità sottoposta a controllo congiunto, o il metodo del patrimonio netto, deve indicare i valori complessivi delle attività correnti, attività a lungo termine, passività correnti, passività a lungo termine, costi e ricavi relativi alle sue partecipazioni in joint venture.

57.

Un partecipante deve descrivere il metodo adottato per rilevare le proprie partecipazioni in entità a controllo congiunto.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

58.

L’entità deve applicare il presente Principio a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2005 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata. Se l’entità applica il presente Principio per un esercizio che ha inizio prima del 1o gennaio 2005, tale fatto deve essere indicato.

SOSTITUZIONE DELLO IAS 31 (RIVISTO NELLA SOSTANZA NEL 2000)

59.

Il presente Principio sostituisce lo IAS 31 (rivisto nella sostanza nel 2000) Informazioni contabili relative alle partecipazioni in joint venture.


(1)  SIC – 13 Imprese a controllo congiunto. Conferimenti in natura da parte dei partecipanti al controllo.

APPENDICE

Modifiche ad altre disposizioni in materia

Le modifiche riportate nella seguente Appendice devono essere applicate a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2005 o da data successiva. Qualora un’entità applichi il presente Principio a partire da un esercizio precedente, queste modifiche devono essere applicate a partire da quell’esercizio precedente.

A1.

SIC-13 Imprese a controllo congiunto – Conferimenti in natura da parte dei partecipanti al controllo.

Il riferimento è modificato come segue:

 

Riferimento:IAS 31 Partecipazioni in joint venture

Il paragrafo 1 è modificato come segue:

1.

Lo IAS 31.48 si riferisce sia agli apporti, sia alle vendite tra un partecipante e una joint venture come segue: «Quando un partecipante apporta o vende beni a una joint venture, la rilevazione di ogni quota di utile o perdita derivante dall’operazione deve riflettere la sostanza dell’operazione». Inoltre, lo IAS 31.24 statuisce che «l’entità a controllo congiunto è una joint venture che comporta la costituzione di una società di capitali, di una società di persone o di un’altra entità in cui ogni partecipante ha una partecipazione». Non esiste guida esplicita in merito alla rilevazione degli utili e delle perdite risultanti da conferimenti di attività non monetarie a imprese a controllo congiunto («ICC»).

A2.

Nell’ambito degli International Financial Reporting Standard, compresi gli International Accounting Standard (IAS) e le Interpretazioni, applicabili dal dicembre 2003, tutti i riferimenti alla versione attuale dello IAS 31 Contabilizzazione delle partecipazioni in joint venture sono modificati in IAS 31 Partecipazioni in joint venture.

PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE IAS N. 33

Utile per azione

SOMMARIO

Finalità

Ambito di applicazione

Definizioni

Valutazione

Utile base per azione

Utile

Azioni

Utile diluito per azione

Utile

Azioni

Potenziali azioni ordinarie con effetto diluitivo

Opzioni, warrant, e loro equivalenti

Strumenti convertibili

Azioni di potenziale emissione

Contratti che possono essere convertiti in azioni ordinarie o disponibilità liquide

Opzioni acquistate

Opzioni a vendere emesse

Rettifiche retroattive

Esposizione in bilancio

Informazioni integrative

Data di entrata in vigore

Ritiro di altri pronunciamenti

Il presente Principio sostituisce lo IAS 33 (1997) Utile per azione e dovrebbe essere essere applicato ai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2005 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata.

FINALITÀ

1.

La finalità del presente Principio è quella di definire i principi per la determinazione e l’esposizione in bilancio dell’utile per azione al fine di migliorare la comparabilità tra i risultati di differenti entità nello stesso esercizio e della stessa entità in esercizi diversi. Nonostante i limiti dei dati dell’utile per azione dovuti ai diversi principi contabili che possono essere utilizzati per determinare l’«utile», una determinazione uniforme del denominatore migliora la qualità della informativa finanziaria. L’attenzione del presente Principio è focalizzata sul denominatore del calcolo dell’utile per azione.

AMBITO DI APPLICAZIONE

2.

Il presente Principio deve essere applicato dalle entità le cui azioni ordinarie o potenziali azioni ordinarie sono negoziate sui mercati finanziari e dalle entità che stanno per emettere azioni ordinarie o potenziali azioni ordinarie sui mercati dei titoli pubblici.

3.

L’entità che fornisce informativa sull'utile per azione, deve calcolare e fornire informativa sull’utile per azione secondo quanto previsto dal presente Principio.

4.

Quando un’entità presenta sia il bilancio consolidato, sia il bilancio separato redatto secondo quanto previsto dallo IAS 27 Bilancio consolidato e separato, l’informativa richiesta dal presente Principio deve essere presentata soltanto su base dei dati consolidati. L’entità che scelga di fornire l’informativa sull'utile per azione in base al bilancio separato deve presentarla esclusivamente nel prospetto del conto economico separato del bilancio separato. L’entità non deve presentare tale informativa sull’utile per azione nel bilancio consolidato.

DEFINIZIONI

5.

I termini seguenti vengono usati nel presente Principio con i significati indicati:

Antidiluizione è un aumento dell’utile per azione o una riduzione della perdita per azione derivante dalla assunzione che gli strumenti convertibili siano convertiti, che le opzioni o warrant siano esercitati, o che le azioni ordinarie siano emesse al verificarsi di determinate condizioni. Un accordo di emissione condizionata è un accordo per l’emissione di azioni che dipende dal verificarsi di determinate condizioni. Azioni ordinarie ad emissione condizionata sono azioni ordinarie che possono essere emesse per un limitato o nessun esborso di denaro o di altro corrispettivo al verificarsi di determinate condizioni in un accordo di emissione condizionata. Diluizione è una riduzione dell’utile per azione o un aumento nella perdita per azione che risulta dalla assunzione che gli strumenti convertibili siano convertiti, che le opzioni o warrant siano esercitati, o che le azioni ordinarie siano emesse al verificarsi di determinate condizioni. O pzioni, warrant, e loro equivalenti sono strumenti finanziari che attribuiscono al possessore il diritto di acquistare azioni ordinarie. Una azione ordinaria è uno strumento rappresentativo di capitale subordinato a tutte le altre categorie di strumenti rappresentativi di capitale. Una potenziale azione ordinaria è uno strumento finanziario o altro contratto che possa attribuire al suo possessore il diritto di ottenere azioni ordinarie. Opzioni di vendita su azioni ordinarie sono contratti che danno al portatore il diritto di vendere azioni ordinarie a un prezzo prestabilito per un determinato periodo.

6.

Le azioni ordinarie partecipano alla distribuzione dell’utile d’esercizio soltanto dopo che hanno partecipato le altre categorie di azioni quali le azioni privilegiate. L’entità può avere più di una categoria di azioni ordinarie. Le azioni ordinarie della stessa categoria godono degli stessi diritti a percepire i dividendi.

7.

Esempi di potenziali azioni ordinarie sono:

(a)

strumenti rappresentativi di debito o di capitale, comprese le azioni privilegiate, convertibili in azioni ordinarie;

(b)

opzioni e warrant;

(c)

azioni da emettere al verificarsi di condizioni definite in accordi contrattuali, quali l’acquisizione di un’azienda o di altre attività.

8.

Termini definiti nello IAS 32 Strumenti finanziari: Esposizione in bilancio e Informazioni integrative in questo Principio sono utilizzate con il significato specificato nel paragrafo 11 dello IAS 32, se non diversamente indicato. Lo IAS 32 definisce lo strumento finanziario, le attività finanziarie, le passività finanziarie, lo strumento rappresentativo di capitale e il fair value (valore equo), e fornisce indicazioni su come applicare tali definizioni.

VALUTAZIONE

Utile base per azione

9.

Un’entità deve calcolare l’importo dell’utile base per azione relativamente al risultato economico attribuibile a possessori di strumenti ordinari di capitale dell’entità capogruppo e, ove presentato, il risultato economico da ordinarie attività attribuibile a quei possessori di strumenti di capitale.

10.

L’utile base per azione deve essere calcolato dividendo il risultato economico attribuibile ai possessori di strumenti ordinari di capitale dell’entità capogruppo (il numeratore) per la media ponderata delle azioni ordinarie in circolazione (il denominatore) durante l’esercizio.

11.

La finalità dell’ informazione sull’utile base per azione è di fornire una misura della quota di pertinenza di ciascuna azione ordinaria dell’entità capogruppo del risultato dell’entità per l’esercizio di riferimento.

Utile

12.

Al fine del calcolo dell’utile base per azione, gli importi attribuibili a possessori di strumenti ordinari di capitale dell’entità capogruppo con riferimento a:

(a)

risultato economico da attività ordinarie attribuibile all’entità capogruppo;

e

(b)

risultato economico attribuibile all’entità capogruppo

devono essere gli importi di cui ad (a) e (b) rettificati per gli ammontari dei dividendi privilegiati al netto delle imposte, delle differenze derivanti dalla conversione di azioni privilegiate, e degli altri effetti simili di azioni privilegiate classificate come patrimonio netto.

13.

Tutte le voci di proventi e di oneri attribuibili ai possessori di strumenti partecipativi ordinari dell’entità capogruppo che sono rilevate in un esercizio, incluse le imposte e i dividendi sulle azioni privilegiate classificate come passività, sono incluse nella determinazione del risultato economico dell’esercizio attribuibile ai possessori di strumenti partecipativi ordinari dell’entità capogruppo (vedere IAS 1 Presentazione del bilancio).

14.

L’importo dei dividendi privilegiati al netto delle imposte che viene dedotto dal risultato economico corrisponde:

(a)

all’importo di eventuali dividendi privilegiati al netto delle imposte deliberati nell’esercizio per le azioni privilegiate non cumulative;

e

(b)

all’ammontare dei dividendi privilegiati al netto delle imposte spettanti per l’esercizio alle azioni privilegiate cumulative, sia deliberati, che non deliberati. L’ammontare dei dividendi privilegiati spettanti alle azioni privilegiate per l’esercizio non include i dividendi privilegiati spettanti alle azioni privilegiate cumulative pagati o deliberati nell’esercizio corrente relativamente a esercizi precedenti.

15.

Le azioni privilegiate che prevedono un dividendo iniziale ridotto per compensare un’entità per la vendita di azioni privilegiate con uno sconto, o un dividendo superiore al mercato in esercizi successivi per compensare gli investitori per l’acquisto di azioni privilegiate con un sovrapprezzo, a volte sono chiamate azioni privilegiate a tasso crescente. Qualsiasi sconto o sovrapprezzo di emissione su azioni privilegiate a tasso crescente è ammortizzato con imputazione agli utili portati a nuovo utilizzando il metodo dell’interesse effettivo ed è trattato come dividendo privilegiato ai fini del calcolo dell’utile per azione.

16.

Le azioni privilegiate possono essere riacquistate in occasione di un’offerta pubblica di un’entità ai relativi possessori. L’eccesso del fair value (valore equo) del corrispettivo pagato ai possessori di azioni privilegiate rispetto al loro valore contabile rappresenta un utile per i possessori delle azioni privilegiate e una diminuzione degli utili portati a nuovo per l’entità. Questo importo viene dedotto dal calcolo dell’utile o della perdita attribuibile ai possessori di strumenti ordinari di capitale o dell’entità capogruppo.

17.

Una conversione anticipata delle azioni privilegiate convertibili può essere indotta da un’entità per mezzo di modifiche favorevoli alle originarie condizioni di conversione o del pagamento di un ulteriore corrispettivo. L’eccedenza di fair value (valore equo) delle azioni ordinarie o di altri corrispettivi pagati sul fair value (valore equo) delle azioni ordinarie da emettere secondo le originarie condizioni di conversione è un utile per gli azionisti privilegiati ed è dedotto dal calcolo dell’utile o della perdita attribuibile ai possessori di strumenti ordinari di capitale dell’entità capogruppo.

18.

Eventuali eccessi del valore contabile delle azioni privilegiate sul fair value (valore equo) del corrispettivo pagato per convertirli è aggiunto al calcolo dell’utile o della perdita attribuibile ai possessori di strumenti ordinari di capitale dell’entità capogruppo.

Azioni

19.

Ai fini del calcolo dell’utile base per azione, il numero delle azioni ordinarie deve essere la media ponderata delle azioni ordinarie in circolazione nell’esercizio.

20.

Utilizzare la media ponderata delle azioni ordinarie in circolazione nell’esercizio riflette la possibilità che il valore del capitale azionario possa essere cambiato durante l’esercizio a causa del maggior o minor numero di azioni in circolazione in un dato momento. La media ponderata di azioni ordinarie in circolazione durante il periodo è il numero delle azioni ordinarie in circolazione all’inizio dell’esercizio, rettificato dal numero delle azioni ordinarie acquistate o emesse durante l’esercizio moltiplicato per un fattore di ponderazione temporale. Il fattore di ponderazione temporale è il numero di giorni che le azioni sono state in circolazione in proporzione al numero totale di giorni dell’esercizio; in molti casi è appropriato adottare una approssimazione della media ponderata.

21.

Normalmente le azioni sono incluse nel calcolo della media ponderata delle azioni dalla data in cui il corrispettivo è dovuto (corrispondente, di solito, alla data della loro emissione); per esempio:

(a)

le azioni ordinarie emesse in contanti sono incluse quando il corrispettivo è dovuto;

(b)

le azioni ordinarie emesse come reinvestimento volontario di dividendi da azioni ordinarie o privilegiate sono incluse quando i dividendi vengono reinvestiti;

(c)

le azioni ordinarie emesse a seguito della conversione di uno strumento di debito in azioni ordinarie sono incluse dal momento in cui l’interesse cessa di maturare;

(d)

le azioni ordinarie emesse in sostituzione della quota interessi o della quota capitale di altri strumenti finanziari sono incluse dal momento in cui l’interesse cessa di maturare;

(e)

le azioni ordinarie emesse per l’estinzione di una passività dell’entità sono incluse dalla data dell’estinzione;

(f)

le azioni ordinarie emesse come corrispettivo per l’acquisizione di un’attività diversa da disponibilità liquide sono incluse dalla data in cui l’acquisizione è rilevata;

e

(g)

le azioni ordinarie emesse per la prestazione di servizi all’entità sono incluse man mano che i servizi sono resi.

La determinazione della data a partire dalla quale includere le azioni ordinarie nel calcolo della media ponderata dipende dalle clausole contrattuali e condizioni che regolano la loro emissione. La dovuta considerazione è data alla sostanza dei contratti associati all’emissione.

22.

Le azioni ordinarie emesse come parte del corrispettivo di una aggregazione aziendale che è un’acquisizione sono incluse nella media ponderata di azioni a partire dalla data dell’acquisizione. Ciò perchè l’acquirente incorpora il risultato economico dell’acquisito nel suo conto economico da quella data. Le azioni ordinarie emesse come parte di un’aggregazione aziendaleclassificata come unione di imprese sono incluse nel calcolo della media ponderata di azioni per tutti gli esercizi oggetto di presentazione. Ciò si spiega perchè il bilancio dell’entità risultante dall’aggregazione è predisposto come se il soggetto risultante dall’aggregazione fosse sempre esistito. Perciò, il numero di azioni ordinarie utilizzato per calcolare l’utile base per azione in un’aggregazione aziendale classificata come unione di imprese è il valore complessivo della media ponderata delle azioni dell’entità risultante dall’aggregazione, reso omogeneo rispetto al numero di azioni equivalenti dell’entità le cui azioni sono in circolazione dopo l’aggregazione.

23.

Le azioni ordinarie che saranno emesse alla conversione di uno strumento obbligatoriamente convertibile sono incluse nel calcolo dell’utile base per azione dalla data in cui il contratto viene sottoscritto.

24.

Le azioni potenziali da emettere sono considerate in circolazione e sono incluse nel calcolo dell’utile base per azione soltanto dalla data in cui tutte le condizioni necessarie sono soddisfatte (ossia gli eventi si sono verificati). Le azioni la cui emissione è subordinata solo al passare del tempo non sono azioni potenziali da emettere, perché il passare del tempo è una certezza.

25.

Le azioni ordinarie in circolazione che sono potenzialmente restituibili al verificarsi di certe condizioni (ossia sono richiamabili) non sono considerate come azioni in circolazione e sono escluse dal calcolo dell’utile base per azione fino alla data in cui le azioni non sono più richiamabili.

26.

La media ponderata delle azioni ordinarie in circolazione durante l’esercizio e con riferimento a tutti gli esercizi oggetto di presentazione deve essere rettificata per tener conto dei fatti, diversi dalla conversione di potenziali azioni ordinarie, che hanno cambiato il numero delle azioni ordinarie in circolazione senza un cambiamento corrispondente delle risorse.

27.

Possono essere emesse azioni ordinarie, o il numero delle azioni ordinarie in circolazione può essere ridotto senza una corrispondente variazione delle risorse. Alcuni esempi:

(a)

una capitalizzazione o emissione gratuita (a volte chiamato dividendo pagato in azioni);

(b)

un premio associato ad altra emissione, ad esempio un premio in una emissione di diritti riservata agli azionisti esistenti;

(c)

un frazionamento dell’azione;

e

(d)

un raggruppamento di azioni (consolidamento di azioni).

28.

In una capitalizzazione o in una emissione gratuita o in un frazionamento di azioni, agli azionisti esistenti sono assegnate azioni ordinarie senza corrispettivo. Perciò, il numero di azioni ordinarie in circolazione aumenta senza incremento di risorse. Il numero delle azioni ordinarie precedentemente in circolazione è rettificato in proporzione al numero di azioni ordinarie in circolazione, come se il fatto fosse avvenuto all’inizio del primo esercizio oggetto di presentazione. Per esempio, in una emissione gratuita di due azioni per ciascuna posseduta, il numero di azioni ordinarie circolanti prima dell’emissione è moltiplicato per un fattore tre per ottenere il nuovo numero totale di azioni ordinarie, o per un fattore due per ottenere il numero aggiuntivo di azioni ordinarie.

29.

Un consolidamento di azioni ordinarie generalmente riduce il numero di azioni ordinarie circolanti senza una corrispondente riduzione di risorse. Tuttavia, quando l’effetto complessivo è un riacquisto di azioni al fair value (valore equo), la riduzione nel numero di azioni ordinarie in circolazione è il risultato di una corrispondente riduzione delle risorse. Un esempio è un consolidamento azionario combinato con un dividendo straordinario. La media ponderata di azioni ordinarie in circolazione per il periodo in cui avviene la transazione combinata è rettificata per la riduzione del numero di azioni ordinarie dalla data in cui il dividendo straordinario viene rilevato.

Utile diluito per azione

30.

Un’entità deve calcolare gli importi dell’utile diluito per azione per l’utile o la perdita attribuibile ai possessori di strumenti ordinari di capitale dell’entità capogruppo e, se presentato, l’utile o la perdita derivante da attività ordinarie attribuibile a quei possessori.

31.

Ai fini del calcolo dell'utile diluito per azione, un’entità deve rettificare l’utile o la perdita attribuibile ai possessori di strumenti ordinari di capitale dell’entità capogruppo, nonchè la media ponderata delle azioni in circolazione, per tener conto degli effetti di tutte le potenziali azioni ordinarie con effetto diluitivo.

32.

La finalità dell’utile diluito per azione è conforme con quella dell’utile base per azione (per fornire una valutazione dell’interessenza di ciascuna azione ordinaria nella performance dell’entità) tenendo conto di tutte le potenziali azioni ordinarie con effetto diluitivo in circolazione durante il periodo. Conseguentemente:

(a)

l’utile o la perdita attribuibile ai possessori di strumenti ordinari di capitale dell’entità capogruppo è incrementato dall’importo, al netto delle imposte, di dividendi e interessi rilevati nell’esercizio con riferimento alle potenziali azioni ordinarie ed è rettificato per qualsiasi altra variazione di proventi od oneri che potrebbe risultare dalla conversione delle potenziali azioni ordinarie con effetto diluitivo;

e

(b)

la media ponderata delle azioni ordinarie in circolazione è incrementata dalla media ponderata delle azioni ordinarie addizionali che sarebbero in circolazione in caso di conversione di tutte le potenziali azioni ordinarie con effetto diluitivo.

Utile

33.

Ai fini del calcolo dell’utile diluito per azione, un’entità deve rettificare l’utile o la perdita attribuibile ai possessori di strumenti ordinari di capitale dell’entità capogruppo, calcolato come previsto dal paragrafo 12, dall’effetto al netto delle imposte di:

(a)

qualsiasi dividendo o altri elementi legati alle potenziali azioni ordinarie con effetto diluitivo dedotti nella determinazione dell’utile o della perdita attribuibile ai possessori di strumenti ordinari di capitale dell’entità capogruppo, calcolato come previsto dal paragrafo 12;

(b)

gli interessi rilevati nell’esercizio relativi alle potenziali azioni ordinarie con effetto diluitivo;

e

(c)

qualsiasi altra variazione di proventi od oneri che potrebbero derivare dalla conversione delle potenziali azioni ordinarie con effetto diluitivo.

34.

Dopo che le potenziali azioni ordinarie sono convertite in azioni ordinarie, gli elementi identificati nel paragrafo 33(a)-(c) non sussistono più. Invece, le nuove azioni ordinarie hanno il diritto a partecipare all’utile o alla perdita attribuibile ai possessori di strumenti ordinari di capitale dell’entità capogruppo. Quindi, utile o perdita attribuibile a possessori di strumenti ordinari di capitale dell’entità capogruppo calcolato secondo quanto previsto dal paragrafo 12 è rettificato per gli elementi identificati nel paragrafo 33 (a)-(c) e qualsiasi imposta correlata. Le spese associate alle potenziali azioni ordinarie includono i costi della operazione e il disaggio contabilizzati secondo quanto previsto dal criterio dell’interesse effettivo (vedere paragrafo 9 IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione)

35.

La conversione di potenziali azioni ordinarie può produrre conseguenti variazioni nei proventi od oneri. Per esempio, la riduzione degli interessi passivi relativi a potenziali azioni ordinarie e il conseguente incremento dell’utile o riduzione della perdita può determinare un incremento del costo relativo a un piano obbligatorio di partecipazione agli utili dei dipendenti. Ai fini del calcolo dell’utile diluito per azione, l’utile o la perdita attribuibile ai possessori di strumenti ordinari di capitale dell’entità capogruppo è rettificato per tener conto di eventuali conseguenti modifiche nei proventi o negli oneri.

Azioni

36.

Ai fini del calcolo dell’utile diluito per azione, il numero delle azioni ordinarie deve essere la media ponderata delle azioni ordinarie calcolata secondo quanto previsto dai paragrafi 19 e 26, più la media ponderata delle azioni ordinarie che potrebbero essere emesse al momento della conversione in azioni ordinarie di tutte le potenziali azioni ordinarie con effetti di diluizione. Le potenziali azioni ordinarie con effetti di diluizione si devono considerare convertite in azioni ordinarie all’inizio dell’esercizio o, se successiva, alla data di emissione delle potenziali azioni ordinarie.

37.

Le potenziali azioni ordinarie con effetto diluitivo devono essere determinate in modo indipendente per ciascun esercizio presentato. Il numero delle potenziali azioni ordinarie con effetto diluitivo incluse nel totale alla fine del periodo non è una media ponderata delle potenziali azioni ordinarie con effetto diluitivo incluse nel calcolo di ciascun periodo intermedio.

38.

Le potenziali azioni ordinarie sono ponderate in base al periodo in cui sono in circolazione. Le potenziali azioni ordinarie che sono annullate e quelle la cui estinzione è prevista durante il periodo sono incluse nel calcolo dell’utile diluito per azione solo per la parte del periodo nella quale esse sono state in circolazione. Le potenziali azioni ordinarie che sono convertite in azioni ordinarie durante il periodo sono incluse nel calcolo dell’utile diluito per azione dall’inizio del periodo fino alla data di conversione; dalla data di conversione, le risultanti azioni ordinarie sono incluse sia nell’utile base per azione, sia nell’utile diluito.

39.

Il numero di azioni ordinarie che potrebbero essere emesse al momento della conversione delle potenziali azioni ordinarie con effetti di diluizione è determinato in base alle condizioni delle potenziali azioni ordinarie. Quando sussiste più di una base di conversione, il calcolo considera il tasso di conversione o il prezzo di esercizio più vantaggioso dal punto di vista del possessore delle potenziali azioni ordinarie.

40.

Una controllata, joint venture, o collegata può emettere a soggetti diversi dalla controllante, partecipante alla joint venture o investitore potenziali azioni ordinarie che sono convertibili in azioni ordinarie della controllata, joint venture o collegata o azioni ordinarie della controllante, partecipante alla joint venture o investitore (l’entità che redige il bilancio). Se queste potenziali azioni ordinarie della controllata, joint venture o collegata hanno un effetto diluitivo sull’utile base per azione dell’entità che redige il bilancio, esse sono incluse nel calcolo dell’utile diluito per azione.

Potenziali azioni ordinarie con effetto diluitivo

41.

Le potenziali azioni ordinarie devono essere considerate come aventi effetto diluitivo quando, e solo quando, la loro conversione in azioni ordinarie ridurrebbe l’utile per azione o incrementerebbe la perdita per azione derivante dalle ordinarie attività.

42.

L’entità utilizza l’utile o la perdita derivante dalle ordinarie attività attribuibile all’entità capogruppo come il numero di controllo per stabilire se le potenziali azioni ordinarie hanno effetto diluitivo o antidiluitivo. L’utile o la perdita derivante dalle ordinarie attività attribuibile all’entità capogruppo è rettificato secondo quanto previsto dal paragrafo 12 ed esclude gli elementi relativi alle attività destinate a cessare.

43.

Le potenziali azioni ordinarie sono con effetto antidiluitivo quando la loro conversione in azioni ordinarie incrementerebbe l’utile per azione o diminuirebbe la perdita per azione derivante dalle ordinarie attività. Il calcolo dell’utile diluito per azione non presuppone la conversione, il suo esercizio, o altra emissione di potenziali azioni ordinarie che avrebbero un effetto antidiluitivo sull’utile per azione.

44.

Nel determinare se le potenziali azioni ordinarie sono con effetto diluitivo o antidiluitivo, ciascuna emissione o serie di potenziali azioni ordinarie è considerata distintamente invece che complessivamente. L’ordine in cui le potenziali azioni ordinarie vengono prese in considerazione può influenzare il fatto che esse siano diluitive. Quindi, per ottimizzare la diluzione dell’utile base per azione, ciascuna emissione o serie di potenziali azioni ordinarie è considerata in sequenza dalla più diluitiva alla meno diluitiva, ossia le potenziali azioni ordinarie con effetto diluitivo con il minor «utile per nuova azione» sono incluse nel calcolo dell’ utile diluito per azione prima di quelle con il maggior utile per nuova azione. Opzioni e warrant sono generalmente inclusi per primi perché non influiscono sul numeratore del calcolo.

Opzioni, warrant, e loro equivalenti

45.

Al fine del calcolo dell’utile diluito per azione, l’entità deve ipotizzare l’esercizio di opzioni e warrant dell’entità con effetto diluitivo. I corrispettivi presunti derivanti da questi strumenti devono essere considerati come se fossero stati ricevuti dall’emissione di azioni ordinarie al prezzo medio di mercato delle azioni ordinarie durante il periodo. La differenza tra il numero di azioni ordinarie effettivamente emesse e il numero di azioni ordinarie che avrebbero potuto essere emesse al prezzo medio di mercato delle azioni ordinarie durante il periodo deve essere trattata come un’emissione di azioni ordinarie senza corrispettivo.

46.

Le opzioni ed i warrant hanno effetti di diluizione quando determinerebbero l’emissione di azioni ordinarie a un prezzo inferiore a quello medio di mercato delle azioni ordinarie durante il periodo. L’ammontare della diluizione è pari al prezzo medio di mercato delle azioni ordinarie durante il periodo meno il prezzo di emissione. Quindi per calcolare l’utile diluito per azione, le potenziali azioni ordinarie sono trattate come se fosse costituito da entrambi i seguenti:

(a)

un contratto che preveda l’emissione di un determinato numero di azioni ordinarie al loro prezzo di mercato medio del periodo. Si assume che tali azioni ordinarie siano emesse a un prezzo congruo e che non abbiano né un effetto di diluizione né antidiluizione. Esse non sono considerate nel calcolo dell’utile diluito per azione.

(b)

un contratto che preveda l’emissione delle restanti azioni ordinarie a titolo gratuito. Tali azioni ordinarie non danno luogo a corrispettivi e non hanno effetto sull’utile o sulla perdita attribuibile alle azioni ordinarie in circolazione. Perciò tali azioni hanno un effetto diluitivo e, nel calcolo dell’utile diluito per azione, sono aggiunte al numero di azioni ordinarie in circolazione.

47.

Le opzioni ed i warrant hanno un effetto di diluizione solo quando il prezzo medio di mercato delle azioni ordinarie del periodo eccede il prezzo di esercizio delle opzioni o warrant (ossia sono «in the money»). L’utile per azione precedentemente presentato non è rettificato retroattivamente per riflettere le modifiche nei prezzi delle azioni ordinarie.

48.

Le opzioni su azioni offerte ai dipendenti a condizioni fisse o determinabili e le azioni ordinarie non assegnate sono trattate come opzioni nel calcolo dell’utile diluito per azione, anche se possono essere subordinate all’assegnazione. Sono trattate come in circolazione alla data dell’assegnazione. Le opzioni di offerte in base alla performance del dipendente sono trattate come potenziali azioni da emettere poiché la loro emissione è subordinata al soddisfacimento di determinate condizioni oltre al passare del tempo.

Strumenti convertibili

49.

L’effetto di diluizione degli strumenti convertibili deve essere riflesso nell’utile diluito per azione secondo quanto previsto dai paragrafi 33 e 36.

50.

Le azioni privilegiate convertibili hanno effetti antidiluizione ogni qual volta l’importo del dividendo di tali azioni dichiarato per, o complessivo a tutto l’esercizio corrente per azione ordinaria ottenibile dalla conversione supera l’utile base per azione. Similmente, il debito convertibile ha effetti antidiluizione ogni qual volta il suo interesse (al netto delle imposte e altre variazioni nei proventi od oneri) per azione ordinaria ottenibile dalla conversione supera l’utile base per azione.

51.

Il rimborso o l’indotta conversione di azioni privilegiate convertibili può influenzare soltanto una parte delle azioni privilegiate convertibili precedentemente in circolazione. In tali casi, qualsiasi eccedenza del corrispettivo di cui al paragrafo 17 è attribuito a quelle azioni che sono rimborsate o convertite al fine di determinare se le rimanenti azioni privilegiate in circolazione rimanenti sono diluitive. Le azioni rimborsate o convertite sono considerate distintamente da quelle azioni che non sono rimborsate o convertite.

Azioni di potenziale emissione

52.

Come nel calcolo dell’utile base per azione, le azioni ordinarie di potenziale emissione sono trattate come in circolazione e incluse nel calcolo dell’utile diluito per azione se le condizioni sono soddisfatte (ossia gli eventi si sono verificati). Le azioni di potenziale emissione sono incluse dall’inizio dell’esercizio (o dalla data dell’accordo di potenziale emissione, se successiva). Se le condizioni non si verificano, il numero delle azioni a emissione potenziale incluso nel calcolo dell’utile diluito per azione è basato sul numero di azioni che sarebbero da emettere se la chiusura dell’esercizio coincidesse con il termine del periodo di convertibilità. Se, allo scadere del periodo di convertibilità, le condizioni non sono soddisfatte, non è consentita una rideterminazione dei valori.

53.

Se il conseguimento o il mantenimento di un determinato importo di utile per un periodo è la condizione per la emissione potenziale e se tale importo è stato raggiunto alla chiusura dell’esercizio, ma deve essere mantenuto oltre la chiusura dell’esercizio per un ulteriore periodo, allora le azioni ordinarie aggiuntive vengono considerate in circolazione se l’effetto è di diluzione quando si effettua il calcolo dell’utile diluito per azione. In tal caso, il calcolo dell’utile diluito per azione si basa su un numero di azioni ordinarie che sarebbe emesso se l’importo dell’utile alla chiusura dell’esercizio fosse l’importo dell’utile alla fine del periodo di convertibilità. Poiché l’utile può cambiare in un esercizio futuro, il calcolo dell’utile base per azione non include tali azioni ordinarie di potenziale emissione è condizionata fino alla fine del periodo di convertibilità, perché non sono state soddisfatte tutte le condizioni necessarie.

54.

Il numero di azioni ordinarie di potenziale emissione può dipendere dal prezzo di mercato futuro delle azioni ordinarie. In tal caso, se l’effetto è di diluzione il calcolo dell’utile diluito per azione si basa su un numero di azioni ordinarie che sarebbe emesso se il prezzo di mercato alla chiusura dell’esercizio fosse il prezzo di mercato alla fine del periodo di convertibilità. Se la condizione si basa su una media di prezzi di mercato per un periodo di tempo che si estende oltre la fine dell’esercizio, si utilizza la media per il periodo di tempo che è scaduto. Poiché il prezzo di mercato può variare in un esercizio futuro, il calcolo dell’utile base per azione non include le azioni ordinarie di potenziale emissione è fino alla fine del periodo di convertibilità, perché non sono state soddisfatte tutte le condizioni necessarie.

55.

Il numero di azioni ordinarie di potenziale emissione può dipendere dall’utile futuro e dai prezzi futuri delle azioni ordinarie. In tali casi, il numero di azioni ordinarie incluse nel calcolo dell’utile diluito per azione si basa su entrambe le condizioni (ossia l’utile consegnato e il prezzo di mercato corrente al termine dell’esercizio). Le azioni ordinarie di potenziale emissione non sono incluse nel calcolo dell’utile per azione diluito, salvo che entrambe le condizioni siano soddisfatte.

56.

In altri casi, il numero di azioni ordinarie di potenziale emissione dipende da una condizione diversa dall’utile o dal prezzo di mercato (per esempio, l’apertura di un numero specifico di negozi al dettaglio). In tali casi, assumendo che lo stato attuale della condizione rimanga invariata fino alla fine del periodo di convertibilità, le azioni ordinarie di potenziale emissione sono incluse nel calcolo dell’utile per azione diluito in base allo stato alla chiusura dell’esercizio.

57.

Le eventuali azioni ordinarie di potenziale emissione (diverse da quelle coperte da un accordo di potenziale emissione, quale gli strumenti convertibili di potenziale emissione) sono incluse nel calcolo dell’utile diluito per azione, come segue:

(a)

l’entità determina se può presumersi che le potenziali azioni ordinarie siano emesse sulla base delle condizioni specificate per la loro emissione secondo le disposizioni per le azioni ordinarie di potenziale emissione di cui ai paragrafi 52-56;

e

(b)

se quelle potenziali azioni ordinarie devono essere riflesse nell’utile diluito per azione, un’entità determina il loro impatto sul calcolo dell’utile diluito per azione seguendo le disposizioni per opzioni e warrant dei paragrafi 45-48, le disposizioni per strumenti convertibili dei paragrafi 49-51, le disposizioni per contratti che possono essere liquidati in azioni ordinarie o disponibilità liquide dei paragrafi 58-61, o altre disposizioni, a seconda del caso.

Tuttavia, l’esercizio o la conversione non sono assunti al fine del calcolo dell’utile diluito per azione, salvo che si assuma l’esercizio o la conversione di potenziali azioni ordinarie simili in circolazione la cui emissione non è condizionata.

Contratti che possono essere convertiti in azioni ordinarie o disponibilità liquide

58.

Quando un’entità ha emesso un contratto che può essere liquidato in azioni ordinarie o disponibilità liquide ad opzione dell’entità, l’entità deve presumere che il contratto sarà liquidato in azioni ordinarie, e che le potenziali azioni ordinarie che ne deriveranno dovranno essere incluse nell’utile diluito per azione se l’effetto è di diluizione.

59.

Quando un tale contratto viene presentato a fini contabili come un’attività o una passività ovvero incorpori un componente di capitale e di passività, l’entità deve rettificare il numeratore per eventuali variazioni del risultato economico che risulterebbero durante il periodo se il contratto fosse stato classificato interamente come uno strumento rappresentativo di capitale. La rettifica è simile alle rettifiche richieste nel paragrafo 33.

60.

Per contratti che possono essere convertiti, a scelta del possessore, in azioni ordinarie o disponibilità liquide, l’opzione tra liquidazione in denaro e liquidazione con azioni che presenta maggiore effetto di diluizione sarà utilizzata nel calcolo dell’utile diluito per azione.

61.

Un esempio di un contratto che può essere liquidato in azioni ordinarie o disponiblità liquide è uno strumento di debito che, giunto a scadenza, dà all’entità il diritto senza limitazioni di liquidare l’importo per capitali in disponibilità liquide o nelle azioni ordinarie proprie. Un altro esempio è un’opzione di vendita emessa che dia al possessore una scelta di liquidare in azioni ordinarie o disponibilità liquide.

Opzioni acquistate

62.

I contratti quali le opzioni acquistate a vendere e acquistare (ossia le opzioni possedute dall’entità sulle proprie azioni ordinarie) non sono incluse nel calcolo dell’utile diluito per azione perché includerle avrebbe un effetto di antidiluizione. L’opzione a vendere sarebbe esercitata soltanto se il prezzo di esercizio fosse più alto del prezzo di mercato e l’opzione ad acquistare sarebbe esercitata soltanto se il prezzo di esercizio fosse inferiore a quello di mercato.

Opzioni a vendere emesse

63.

I contratti che richiedono che l’entità riacquisti le proprie azioni, quali opzioni a vendere emesse e contratti futuri di acquisto, si riflettono nel calcolo dell’utile diluito per azione se l’effetto è di diluizione. Se questi contratti sono «in the money» durante il periodo (ossia il prezzo di esercizio o di liquidazione è al di sopra della media del prezzo di mercato per quel periodo), il potenziale effetto di diluizione sull’utile per azione deve essere calcolato come segue:

(a)

si deve assumere che all’inizio dell’esercizio saranno emesse un numero di azioni ordinarie sufficienti (alla media del prezzo di mercato durante il periodo) per ottenere le risorse per soddisfare il contratto;

(b)

si deve assumere che le risorse derivanti dall’emissione siano utilizzate per soddisfare il contratto (ossia per riacquistare le azioni ordinarie);

e

(c)

le azioni ordinarie incrementative (la differenza tra il numero di azioni ordinarie assunte fossero emesse e il numero di azioni ordinarie ricevute dalla liquidazione del contratto) devono essere incluse nel calcolo dell’utile diluito per azione.

RETTIFICHE RETROATTIVE

64.

Se il numero delle azioni ordinarie o potenziali azioni ordinarie in circolazione aumenta in seguito alla capitalizzazione o emissione gratuita di azioni o frazionamento azionario o diminuisce in seguito al raggruppamento di azioni, il calcolo dell’utile base e diluito per azione deve essere rettificato con effetto retroattivo per tutti gli esercizi precedenti. Se questi cambiamenti avvengono dopo la data di riferimento del bilancio ma prima della sua approvazione, i calcoli per azione relativi all'esercizio appena terminato e agli altri esercizi presentati devono basarsi sul nuovo numero di azioni. Il fatto che i calcoli per azione riflettano tali variazioni del numero di azioni deve essere indicato. Inoltre, l’utile base e diluito per azione per tutti gli esercizi presentati deve essere rettificato per tener conto:

(a)

degli effetti degli errori e delle rettifiche derivanti da cambiamenti di principi contabili, contabilizzati retroattivamente;

e

(b)

degli effetti di una aggregazione aziendale sotto forma di unione di imprese.

65.

L’entità non deve ricalcolare l’utile diluito per azione relativamente a eventuali esercizi precedenti presentati per variazioni nelle ipotesi utilizzate nel calcolo dell’utile per azione o per la conversione di potenziali azioni ordinarie in azioni ordinarie.

ESPOSIZIONE IN BILANCIO

66.

L’entità deve esporre nel conto economico l’utile base e diluito per azione relativamente al risultato economico da ordinarie attività attribuibile ai possessori di strumenti ordinari di capitale dell’entità capogruppo e al risultato economico attribuibile ai possessori di strumenti ordinari di capitale dell’entità capogruppo per il periodo per ciascuna classe di azioni ordinarie che hanno un diritto diverso di partecipazione all’utile per il periodo. L’entità deve esporre l’utile base diluito per azione con uguale rilievo per tutti gli esercizi presentati.

67.

L’utile per azione si espone per ciascun periodo per cui si presenta il conto economico. Se l’utile diluito per azione viene esposto per almeno un periodo, deve essere esposto per tutti i periodi presentati, anche se è uguali all’utile base per azione. Se l’utile base e diluito per azione è uguale, la doppia esposizione può essere effettuata su una riga del conto economico.

68.

L’entità che esponga un’attività destinata a cessare deve indicare l’importo dell’utile base e diluito per azione relativamente alll’attività destinata a cessare nel prospetto di conto economico o nelle note al bilancio.

69.

L’entità deve esporre l’utile base e diluito per azione anche se i valori indicati sono negativi (ossia una perdita per azione).

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

70.

L’entità deve indicare quanto segue:

(a)

i valori utilizzati come numeratori nel calcolo dell’utile base e diluito per azione e una riconciliazione di quei valori con il risultato d’esercizio attribuibile all’entità capogruppo. La riconciliazione deve includere l’effetto individuale di ogni classe di strumenti che influisce sull’utile per azione.

(b)

la media ponderata delle azioni ordinarie utilizzata al denominatore nel calcolo dell’utile base e diluito per azione e una riconciliazione di questi denominatori tra loro. La riconciliazione deve includere l’effetto individuale di ciascuna classe di strumenti che influiscono sull’utile per azione.

(c)

gli strumenti (incluse le azioni di potenziale emissione) che potrebbero potenzialmente diluire l’utile base per azione in futuro, ma che non erano inclusi nel calcolo dell’utile diluito per azione perché hanno effetti antidiluizione per il periodo(i) esposto(i).

(d)

una descrizione delle operazioni riguardanti le azioni ordinarie o le potenziali azioni ordinarie, diverse da quelle contabilizzate secondo quanto previsto dal paragrafo 64, che si verificano dopo la data di riferimento del bilancio e che avrebbero cambiato significativamente il numero di azioni ordinarie o delle potenziali azioni ordinarie in circolazione a fine esercizio, qualora quelle operazioni si fossero verificate prima della fine dell’esercizio.

71.

Esempi di operazioni di cui al paragrafo 70(d) includono:

(a)

un’emissione di azioni per contanti;

(b)

un’emissione di azioni quando il corrispettivo è utilizzato per rimborsare debiti o azioni privilegiate in circolazione alla data di riferimento del bilancio;

(c)

il rimborso di azioni ordinarie in circolazione;

(d)

la conversione o l’esercizio di potenziali azioni ordinarie in circolazione alla data di riferimento del bilancio, in azioni ordinarie;

(e)

un’emissione di opzioni, warrant o strumenti convertibili;

e

(f)

il verificarsi di condizioni che potrebbero comportare l’emissione di azioni di potenziale emissione.

I valori dell’utile per azione non devono essere rettificati a causa delle operazioni intervenute dopo la data di riferimento del bilancio perché tali operazioni non modificano il capitale utilizzato per produrre il risultato d’esercizio.

72.

Gli strumenti finanziari e gli altri contratti che danno origine a potenziali azioni ordinarie possono avere clausole e condizioni che influenzano la determinazione dell’utile base e diluito per azione. Queste clausole e condizioni possono determinare se eventuali potenziali azioni ordinarie hanno, o non hanno, effetti di diluizione e, in questo caso, l’effetto sulla media ponderata delle azioni in circolazione ed eventuali conseguenti rettifiche al risultato economico attribuibile ai possessori di strumenti ordinari di capitale. L’indicazione delle clausole e condizioni di tali strumenti finanziari e altri contratti viene incoraggiata, se non diversamente richiesto (vedere IAS 32).

73.

Se l’entità indica, in aggiunta all’utile di base e diluito per azione, valori per azione utilizzando un componente del conto economico diverso da quello richiesto da questo Principio, tali valori devono essere calcolati utilizzando la media ponderata di azioni ordinarie determinata secondo quanto stabilito dal presente Principio. L’importo base e diluito per azione relativi a tale componente devono essere indicati con uguale rilievo e presentati nelle note del bilancio. L’entità deve indicare la base su cui il numeratore(i) è (sono) determinato(i), ivi incluso se i valori per azione sono al netto o al lordo delle imposte. Se è utilizzato un componente del conto economico e questo non è esposto come un elemento distinto nel conto economico, una riconciliazione deve essere fornita tra il componente utilizzato e l’elemento distinto che è esposto nel conto economico.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

74.

L’entità deve applicare il presente Principio a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2005 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata. Se l’entità applica il presente Principio per un esercizio che ha inizio prima del 1o gennaio 2005, tale fatto deve essere indicato.

RITIRO DI ALTRI PRONUNCIAMENTI

75.

Questo Principio sostituisce lo IAS 33 Utile per azione (emesso nel 1997)

76.

Questo Principio sostituisce l’Interpretazione Sic-24, Utile per azioneStrumenti finanziari e altri contratti che possono essere convertiti in azioni.

APPENDICE A

Guida applicativa

Questa appendice costituisce una parte integrante del Principio.

Risultato economico attribuibile all’entità capogruppo

A1.

Al fine del calcolo dell’utile per azione basato sul bilancio consolidato, il risultato economico attribuibile all’entità capogruppo fa riferimento al risultato economico dell’entità consolidata dopo la rettifica per le interessenze di minoranza.

Emissioni di diritti

A2.

L’emissione di azioni ordinarie al tempo dell’esercizio o della conversione di potenziali azioni ordinarie di solito non dà origine a un premio. Questo si spiega perché le potenziali azioni ordinarie sono solitamente emesse a un valore pieno, determinando un cambiamento proporzionale nelle risorse disponibili per l’entità. In una emissione di diritti, tuttavia, il prezzo di esercizio è spesso inferiore al fair value (valore equo) delle azioni. Quindi, come indicato nel paragrafo 27(b), tale emissione di diritti include un premio. Se un’emissione di diritti viene offerta a tutti gli azionisti esistenti, il numero di azioni ordinarie da utilizzarsi nel calcolare l’utile base e diluito per azione per tutti i periodi prima dell’emissione dei diritti è il numero di azioni ordinarie in circolazione prima dell’emissione, moltiplicato per il seguente fattore:

(Fair value (valore equo) per azione immediatamente prima dell’esercizio del diritto)/(Fair value (valore equo) teorico per azione dopo l'esercizio dei diritti)

Il fair value (valore equo) teorico per azione dopo l’esercizio dei diritti è calcolato sommando il valore di mercato complessivo delle azioni immediatamente prima dell’esercizio dei diritti al corrispettivo derivante dall’esercizio dei diritti e dividendo la somma per il numero di azioni in circolazione dopo l’esercizio dei diritti. Quando i diritti sono da negoziarsi sui mercati regolamentati separatamente dalle azioni prima della data di esercizio, il fair value (valore equo), ai fini di questo calcolo, è determinato alla chiusura dell’ultimo giorno in cui le azioni sono negoziate insieme ai diritti.

Numero di controllo

A3.

Per illlustrare la nozione dell’applicazione del numero di controllo descritta nei paragrafi 42 e 43, si ipotizzi che un’entità abbia un utile da attività operative in esercizio attribuibile all’entità capogruppo per CU4 800, (1) una perdita da attività destinate a cessare attribuibile all’entità capogruppo pari a (CU7 200), una perdita attribuibile all’entità capogruppo pari a (CU2 400), e 2 000 azioni ordinarie e 400 potenziali azioni ordinarie in circolazione. L’utile base per azione dell’entità è pari a CU2.40 per le attività operative in esercizio, (CU3.60) per le attività destinate a cessare e (CU1.20) per la perdita. Le 400 potenziali azioni ordinarie sono incluse nel calcolo dell’utile diluito per azione perché l’utile per azione che ne risulta pari a CU2.00 per le attività operative in esercizio è diluitivo, assumendo nessun impatto sull’utile da quelle 400 potenziali azioni ordinarie. Poiché l’utile da attività operative in esercizio attribuibile all’entità capogruppo corrisponde al numero di controllo, l’entità include anche quelle 400 potenziali azioni ordinarie nel calcolo di altri valori di utile per azione, anche se i valori dell’utile per azione che ne risultano hanno effetto antidiluizione per i loro comparabili valori di utile per azione, ossia la perdita per azione è inferiore di [(CU3.00) per azione per la perdita da attività desinate a cessare e di (CU1.00) per azione per la perdita d’esercizio].

Prezzo medio di mercato delle azioni ordinarie

A4.

Al fine di calcolare l’utile per azione diluito, il prezzo medio di mercato delle azioni ordinarie ipotizzato da emettere è calcolato sulla base del prezzo medio di mercato delle azioni ordinarie nel periodo. Teoricamente, ogni operazione sul mercato per le azioni ordinarie di un’entità potrebbero essere incluse nella determinazione del prezzo medio di mercato. Per praticità, tuttavia, una semplice media aritmetica dei prezzi settimanali o mensili è solitamente adeguata.

A5.

In genere, i prezzi di mercato in chiusura sono adeguati per calcolare il prezzo medio di mercato. Quando i prezzi fluttuano molto, tuttavia, una media dei prezzi alti e bassi solitamente produce un prezzo più rappresentativo. Il metodo utilizzato per calcolare il prezzo medio di mercato è utilizzato uniformemente a meno che non sia più rappresentativo come conseguenza del cambiamento delle condizioni. Per esempio un’entità che da diversi anni di prezzi relativamente stabili, utilizzi i prezzi di chiusura del mercato per calcolare il prezzo medio di mercato potrebbe cambiare in una media di prezzi alti e bassi se i prezzi iniziano a fluttuare considerevolmente e i prezzi di chiusura del mercato non rappresentano più un prezzo medio rappresentativo.

Opzioni, warrant, e loro equivalenti

A6.

Le opzioni e warrant di acquisto di strumenti convertibili si presume siano esercitati per acquistare strumenti convertibili ogni qualvolta i prezzi medi dello strumento convertibile e delle azioni ordinarie ottenibili dalla conversione siano al di sopra del prezzo di esercizio delle opzioni o warrant. Tuttavia, l’esercizio non viene assunto a meno che non sia a sua volta assunta la conversione di strumenti convertibili similari in circolazione, qualora esistano..

A7.

Le opzioni e warrant possono permettere o richiedere l’offerta di un titolo di debito o di altro strumento dell’entità (o la sua capogruppo o una controllata) per il pagamento di tutto o una parte del prezzo di esercizio. Nel calcolo dell’utile diluito per azione, quelle opzioni o warrant hanno un effetto di diluizione se (a) il prezzo medio di mercato delle azioni ordinarie del periodo eccede il prezzo di esercizio o (b) il prezzo di vendita dello strumento da offrire è al di sotto di quello a cui lo strumento può essere offerto con un contratto di opzione o warrant e lo sconto risultante determina un prezzo di esercizio effettivo al di sotto del prezzo di mercato delle azioni ordinarie ottenibili con l’esercizio. Nel calcolo dell’utile diluito per azione, quelle opzioni o warrant si presume siano esercitati e il debito o altri strumenti. si presume siano offerti. Se l’offerta di disponibilità liquida è più vantaggiosa per l’opzione o possessore di warrant e il contratto permette di offrire disponibilità liquida, si presume l’offerta di disponibilità liquida. L’interesse (al netto delle imposte) su eventuali debiti assunti da offrire si somma come una rettifica incrementativa del numeratore.

A8.

Un trattamento simile viene riservato alle azioni privilegiate che hanno caratteristiche simili o ad altri strumenti che hanno opzioni di conversione che permettono all’investitore di pagare in disponibilità liquide in cambio di un tasso di conversione più favorevole.

A9.

Le condizioni sottostanti di certe opzioni o warrant possono richiedere che il corrispettivo ricevuto dall’esercizio di tali strumenti sia utilizzato per estinguere il debito o altri strumenti dell’entità (o della sua controllante o controllata). Nel calcolo dell’utile diluito per azione, quelle opzioni o warrant si presume che vengano esercitati e che il corrispettivo venga utilizzato per l’acquisto del titolo di debito al suo prezzo medio di mercato, piuttosto che per l’acquisto di azioni ordinarie. Tuttavia, l’eccedenza del corrispettivo ricevuto dall’ipotizzato esercizio, rispetto all’importo utilizzato per l’ipotizzato acquisto del titolo di debito è considerata (ossia si presume utilizzata per riacquistare azioni ordinarie) nel calcolo dell’utile diluito per azione. L’interesse (al netto delle imposte) su eventuali debiti assunti da acquistare si somma come una rettifica incrementativa del numeratore.

Opzioni di vendita emesse

A10.

Per illustrare l’applicazione del paragrafo 63, si ipotizzi che un’entità abbia 120 opzioni di vendita emesse in circolazione sulle loro azioni ordinarie con un prezzo di esercizio di CU35. Il prezzo medio di mercato delle sue azioni ordinarie per il periodo è di CU28. Nel calcolare l’utile diluito per azione, si ipotizzi che l’entità abbia emesso 150 azioni a CU28 per azione all’inizio del periodo per soddisfare il suo obbligo di vendita di CU4 200. La differenza tra le 150 azioni ordinarie emesse e le 120 azioni ordinarie ricevute per avere soddisfatto le opzioni di vendita (30 nuove azioni ordinarie) è aggiunto al denominatore nel calcolo dell’utile diluito per azione.

Strumenti di controllate, joint venture o collegate

A11.

Le potenziali azioni ordinarie di una controllata, joint venture o collegate convertibili sia in azioni ordinarie della controllata, joint venture o collegata, ovvero in azioni ordinarie della controllante, partecipante a joint venture o investitore (l’entità che redige il bilancio) sono incluse nel calcolo dell’utile diluito per azione come segue:

(a)

gli strumenti emessi dalla controllata, joint venture o collegata che permettono ai loro possessori di ottenere azioni ordinarie della controllata, joint venture o collegata sono inclusi nei dati utilizzati nel calcolo dell’utile diluito per azione della controllata, joint venture, o collegata. Tale utile per azione è a sua volta incluso nel calcolo dell’utile per azione dell’entità che redige il bilancio sulla base del possesso degli strumenti della controllata, joint venture, o collegata da parte dell’entità che redige il bilancio.

(b)

gli strumenti di una controllata, joint venture o collegata convertibili nelle azioni ordinarie dell’entità che redige il bilancio sono considerati tra le potenziali azioni ordinarie dell’entità che redige il bilancio ai fini del calcolo dell’utile diluito per azione. Analogamente, le opzioni e warrant emessi da una controllata, joint venture o collegata per l’acquisto di azioni ordinarie dell’entità che redige il bilancio sono considerati tra le potenziali azioni ordinarie dell’entità che redige il bilancio nel calcolo dell’utile diluito consolidato per azione.

A12.

Al fine di determinare l’effetto dell’utile per azione di strumenti emessi dall’entità che redige il bilancio che sono convertibili in azioni ordinarie di una controllata, joint venture, o collegata, si ipotizza che gli strumenti siano convertiti e il numeratore (utile o perdita attribuibile ai possessori di strumenti ordinari di capitale dell’entità capogruppo) rettificato come previsto dal paragrafo 33. In aggiunta a tali rettifiche, il numeratore è rettificato per eventuali variazioni nell’utile o nella perdita registrato dall’entità che redige il bilancio (come un dividendo o quota di pertinenza dell’utile rilevata con il metodo del patrimonio netto) che sono attribuibili all’aumento nel numero di azioni ordinarie della controllata, joint venture o collegata in circolazione derivante dalla conversione ipotizzata. Il denominatore del calcolo dell’utile diluito per azione non è interessato perché il numero di azioni ordinarie dell’entità che redige il bilancio in circolazione non cambierebbe per la conversione ipotizzata.

Partecipazione in strumenti rappresentativi di capitale e due categorie di azioni ordinarie

A13.

Il capitale di alcune entità include:

(a)

strumenti che partecipano al dividendo con le azioni ordinarie secondo una formula predeterminata (per es. due per uno) con, a volte, un limite massimo di partecipazione (per esempio, fino a, ma non oltre un determinato importo per azione).

(b)

una categoria di azioni ordinarie con un tasso di partecipazione al dividendo differente da quello di un’altra categoria di azioni ordinarie tuttavia senza diritti privilegiati o senior.

A14.

Al fine di calcolare l’utile diluito per azione, la conversione è ipotizzata per quegli strumenti descritti nel paragrafo A13 che sono convertibili in azioni ordinarie se l’effetto è di diluizione. Per quegli strumenti che non sono convertibili in una categoria di azioni ordinarie, l’utile o la perdita d’esercizio è attribuito alle diverse categorie di azioni e agli strumenti partecipativi di capitale secondo quanto previsto dai loro diritti ai dividendi o altri diritti di partecipare agli utili non distribuiti. Ai fini del calcolo dell’utile base e dell’utile diluito per azione:

(a)

l’utile o la perdita attribuibile ai possessori di strumenti ordinari di capitale dell’entità capogruppo è rettificato (un utile ridotto e una perdita incrementata) dall’importo di dividendi dichiarati nel periodo per ogni categoria di azioni e dall’importo contrattuale dei dividendi (o interesse in strumenti obbligazionari partecipativi) che devono essere pagati per il periodo (per esempio, dividendi cumulativi pregressi).

(b)

L’utile o la perdita residuo è attribuito alle azioni ordinarie e strumenti partecipativi di capitale nella misura partecipativa di ciascun strumento all’utile come se tutto l’utile o la perdita per il periodo fosse stato distribuito. L’utile o perdita attribuito a ciascuna categoria di strumento rappresentativo di capitale è determinato sommando sia l’importo attribuito ai dividendi e sia l’importo attribuito in base al rapporto partecipativo per una partecipazione discrezionale.

(c)

l’importo totale di utile o perdita attribuito a ciascuna categoria di strumento rappresentativo di capitale è diviso per il numero di strumenti in circolazione a cui gli utili sono attribuiti per determinare l’utile per azione dello strumento.

Per il calcolo dell’utile diluito per azione, tutte le potenziali azioni ordinarie ipotizzate da emettere sono incluse nelle azioni ordinarie in circolazione.

Azioni liberate parzialmente

A15.

Ove le azioni ordinarie sono emesse, ma non interamente liberate, nel calcolo dell’utile base per azione sono trattate come una frazione di un’azione ordinaria nella misura in cui hanno diritto a partecipare al dividendo dell’esercizio spettante a un’azione ordinaria interamente liberata.

A16.

Nella misura in cui quelle azioni parzialmente liberate non hanno diritto a partecipare al dividendo dell’esercizio, sono trattate come equivalenti di warrant o opzioni nel calcolo dell’utile diluito per azione. Si presume che il saldo non pagato rappresenti il corrispettivo utilizzato per l’acquisto delle azioni ordinarie. Il numero di azioni incluse nell’utile diluito per azione è la differenza tra il numero di azioni sottoscritte e il numero di azioni ipotizzate da acquistare.


(1)  In questo Principio, gli importi monetari sono denominati in «currency units» (unità di valuta) (CU).

APPENDICE B

Modifiche ad altri pronunciamenti

Le modifiche riportate nella seguente Appendice devono essere applicate a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2005 o da data successiva. Se l’entità applica questo Principio a partire da un esercizio precedente, queste modifiche devono essere applicate a partire da quell’esercizio precedente.

B1.

Negli International Financial Reporting Standard, che includono il Principio contabile internazionale e Interpretazioni applicabili a partire da dicembre 2003, i riferimenti alla versione attuale dello IAS 33 Utile Per Azione sono stati modificati in IAS 33 Utile per Azione.

PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 40

Investimenti immobiliari

SOMMARIO

Finalità

Ambito di applicazione

Definizioni

Rilevazione

Valutazione al momento della rilevazione iniziale

Valutazione successiva alla rilevazione iniziale

Principio contabile

Modello del fair value (valore equo)

Impossibilità di determinare attendibilmente il fair value (valore equo)

Modello del costo

Cambiamenti di destinazione

Dismissioni

Informazioni integrative

Modello del fair value (valore equo) e del costo

Modello del fair value (valore equo)

Modello del costo

Disposizioni transitorie

Modello del fair value (valore equo)

Modello del costo

Data di entrata in vigore

Eliminazione dello IAS 40 (2000)

Il presente Principio sostituisce lo IAS 40 (2000) Investimenti immobiliari e dovrebbe essere applicato ai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2005 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata.

FINALITÀ

1.

La finalità del presente Principio è di definire il trattamento contabile degli investimenti immobiliari e le connesse disposizioni informative.

AMBITO DI APPLICAZIONE

2.

Il presente Principio deve essere applicato nella rilevazione, valutazione e informazione connessa agli investimenti immobiliari.

3.

Il presente Principio si applica, inoltre, alla valutazione degli interessi in beni immobiliari iscritti nel bilancio di un locatario, detenuti tramite un leasing contabilizzato come leasing finanziario, ed alla valutazione degli investimenti immobiliari iscritti nel bilancio di un locatore e concessi a un locatario tramite un leasing operativo. Il presente Principio non tratta le problematiche coperte dallo IAS 17 - Leasing, incluse le seguenti:

(a)

la classificazione delle operazioni di leasing tra operazioni di leasing finanziario e operativo;

(b)

la rilevazione dei ricavi derivanti da canoni di locazione realizzati tramite investimenti immobiliari (vedere anche IAS 18 - Ricavi);

(c)

la valutazione nel bilancio di un locatario di interessi in beni immobiliari detenuti tramite un leasing contabilizzato come leasing operativo;

(d)

la valutazione nel bilancio di un locatore del suo investimento netto in un leasing finanziario;

(e)

la contabilizzazione di operazioni di vendita e retrolocazione (leaseback);

e

(f)

l’informativa relativa alle operazioni di leasing finanziario e alle operazioni di leasing operativo.

4.

Il presente Principio non si applica a:

(a)

beni di natura biologica connessi all’attività agricola (vedere IAS 41 - Agricoltura); e

(b)

diritti e riserve minerarie in risorse quali petrolio, gas naturale e simili risorse non rinnovabili.

DEFINIZIONI

5.

I termini seguenti vengono usati nel presente Principio con i significati indicati:

Il valore contabile è l’ammontare al quale un’attività è rilevata nello stato patrimoniale. Il costo è l’importo monetario o equivalente pagato, o il fair value (valore equo) di altri corrispettivi dati per acquisire un bene, al momento dell’acquisto o della costruzione del bene stesso. Il fair value (valore equo) è il corrispettivo al quale un’attività potrebbe essere scambiata, in una libera transazione fra parti consapevoli e disponibili. L’investimento immobiliare è una proprietà immobiliare (terreno o fabbricato - o parte di fabbricato - o entrambi) posseduta (dal proprietario o dal locatario tramite un contratto di leasing finanziario) al fine di conseguire canoni di locazione o per l’apprezzamento) del capitale investito o per entrambe le motivazioni, piuttosto che per:

(a)

l’uso nella produzione o nella fornitura di beni o di servizi o nell’amministrazione aziendale;

o

(b)

la vendita, nel normale svolgimento dell’attività imprenditoriale.

L’immobile ad uso del proprietario è un immobile posseduto (dal proprietario o dal locatario tramite un contratto di leasing finanziario) per l’uso nella produzione o nella fornitura di beni o di servizi, ovvero nell’amministrazione aziendale.

6.

L'interesse in un bene immobiliare detenuto da un locatario tramite un leasing operativo può essere classificato e contabilizzato come un investimento immobiliare se, e soltanto se, l’immobile comunque soddisfa la definizione di investimento immobiliare e il locatario utilizza la contabilizzazione al fair value(valore equo) esposta nei paragrafi 33-55 per l’attività rilevata. Questa classificazione alternativa è utilizzabile per ogni singolo bene immobiliare. Tuttavia, una volta che questa classificazione alternativa sia stata adottata per uno di tali interessi in beni immobiliari detenuti tramite un leasing operativo, tutti gli immobili classificati come investimenti immobiliari devono essere contabilizzati utilizzando la contabilizzazione al fair value. Quando questa classificazione alternativa viene adottata, qualunque interesse in beni immobiliari così classificato è compreso nell'informativa richiesta dai paragrafi 74-78.

7.

Un investimento immobiliare è posseduto al fine di percepire canoni di locazione o per l’apprezzamento del capitale investito o per entrambi i motivi. Perciò, un investimento immobiliare origina flussi finanziari ampiamente indipendenti dalle altre attività possedute dall’entità. Ciò distingue un investimento immobiliare da un immobile a uso del proprietario. La produzione o la fornitura di beni o servizi (o l’uso dell’immobile nell’amministrazione aziendale) origina flussi finanziari che sono attribuibili non soltanto all’immobile, ma anche ad altre attività utilizzate nel processo produttivo o nella fornitura dei beni. Agli immobili a uso del proprietario si applica lo IAS 16 - Immobili, impianti e macchinari.

8.

I seguenti sono esempi di investimenti immobiliari:

(a)

un terreno posseduto per un apprezzamento a lungo termine del capitale investito, piuttosto che l’immobile sia venduto nel breve termine, nel normale svolgimento dell’attività imprenditoriale.

(b)

un terreno posseduto per un utilizzo futuro al momento non ancora determinato. (Se l’entità non ha ancora deciso se utilizzerà il terreno a uso del proprietario o per la vendita nel breve periodo, nel normale svolgimento dell’attività imprenditoriale, il terreno è trattato come se posseduto per l’apprezzamento del capitale investito);

(c)

un edificio di proprietà dell'entità che redige il bilancio (o posseduto dall’entità tramite un contratto di leasing finanziario) e dato in locazione tramite una o più operazioni di leasing operativo;

(d)

un edificio attualmente non occupato ma posseduto al fine di essere locato tramite una o più operazioni di leasing operativo.

9.

I seguenti sono esempi di elementi che non sono investimenti immobiliari e che, perciò, non rientrano nell’ambito di applicazione del presente Principio:

(a)

un immobile detenuto per la vendita, nel corso del normale svolgimento dell’attività imprenditoriale o nel processo di costruzione o sviluppo finalizzato ad una successiva vendita (vedere IAS 2 Le rimanenze); per esempio un immobile acquisito esclusivamente in prospettiva di una sua successiva dismissione nel futuro prossimo o perché esso sia sviluppato e successivamente venduto.

(b)

un immobile che viene costruito o sviluppato per conto terzi (vedere IAS 11 Commesse a lungo termine).

(c)

un immobile ad uso del proprietario (vedere IAS 16), inclusi (tra gli altri) immobili posseduti per un utilizzo futuro come immobile ad uso del proprietario, immobili posseduti per una futura ristrutturazione e un successivo utilizzo come immobili ad uso del proprietario, immobili a uso dei dipendenti (sia nel caso che i dipendenti paghino un canone di locazione a tassi di mercato sia nel caso in cui non lo facciano) e immobili ad uso del proprietario in procinto di essere dismessi.

(d)

un immobile che al momento attuale è costruito o sviluppato per un utilizzo futuro come investimento immobiliare. Lo IAS 16 si applica a tale immobile sino al momento in cui la costruzione o lo sviluppo sono terminati, momento in cui l’immobile si qualifica come investimento immobiliare e si applica il presente Principio. Peraltro, il presente Principio si applica agli investimenti immobiliari esistenti che sono al momento attuale in fase di ristrutturazione per poter essere permanentemente utilizzati in futuro come investimenti immobiliari (vedere paragrafo 58).

(e)

immobili che sono dati in locazione a un’altra entità tramite un leasing finanziario.

10.

Alcuni immobili includono una parte posseduta allo scopo di percepire canoni di locazione o per l’apprezzamento del capitale investito e un’altra parte posseduta per l’impiego nella produzione o nella fornitura di beni o servizi ovvero nell’amministrazione aziendale. Se tali parti possono essere vendute separatamente (o locate separatamente tramite un contratto di leasing finanziario), l’entità contabilizza tali parti separatamente. Se queste, invece, non possono essere vendute separatamente, l’immobile costituisce un investimento immobiliare solo se una parte non significativa è posseduta per essere impiegata nella produzione o nella fornitura di beni o servizi ovvero nell’amministrazione aziendale.

11.

In alcuni casi, l’entità fornisce servizi sussidiari agli occupanti dell’immobile che possiede. Tale entità tratta tale immobile come un investimento immobiliare se i servizi rappresentano una componente non significativa del contratto nel suo insieme. Un esempio potrebbe essere rappresentato dal caso in cui il proprietario di un edificio locato a uso ufficio fornisce servizi di sicurezza e manutenzione ai conduttori che occupano l’edificio.

12.

In altre circostanze, i servizi forniti sono significativi. Per esempio, se l’entità è proprietaria e gestisce un hotel, i servizi forniti ai clienti sono significativi per il progetto considerato nel suo insieme. Perciò, un hotel gestito dal proprietario deve essere considerato un immobile ad uso del proprietario, piuttosto che un investimento immobiliare.

13.

Può essere difficoltoso stabilire se i servizi sussidiari siano così significativi da far sì che un immobile non possa essere qualificato come un investimento immobiliare. Per esempio, il proprietario di un hotel alcune volte trasferisce talune responsabilità a terzi in base a un contratto di gestione. I termini di tali contratti possono essere assai vari. Da un lato, la posizione del proprietario potrebbe, nella sostanza, essere assimilata a quella di un investitore passivo. Dall’altro lato, il proprietario potrebbe semplicemente aver attribuito temporanei servizi a terzi mantenendo una significativa esposizione alla variazione nei flussi finanziari generati dall’attività dell’hotel.

14.

È necessaria una valutazione soggettiva per determinare se un immobile si qualifica come investimento immobiliare. L’entità elabora criteri propri così da poter valutare uniformemente in conformità con la definizione di investimento immobiliare e con le connesse indicazioni contenute nei paragrafi compresi tra 7 e 13. Il paragrafo 75(c) richiede all’entità di evidenziare questi criteri quando la classificazione risulti difficoltosa.

15.

In alcune circostanze, l’entità è proprietaria di un immobile che è locato ed è occupato dalla capogruppo o da un’altra controllata. L’immobile non si qualifica come investimento immobiliare nel bilancio consolidato, poiché esso risulta ad uso del proprietario nella prospettiva del gruppo. Tuttavia l’immobile, nell’ottica della singola entità che ne è proprietaria, costituisce un investimento immobiliare se soddisfa la definizione di cui al paragrafo 5. Pertanto, nel bilancio, il locatore tratta l’immobile come un investimento immobiliare.

RILEVAZIONE

16.

Un investimento immobiliare deve essere rilevato come attività quando, e solo quando:

(a)

è probabile che i benefici economici futuri che sono associati all’investimento immobiliare affluiranno all’entità;

e

(b)

il costo dell’investimento immobiliare può essere valutato attendibilmente.

17.

L’entità valuta secondo questo criterio di rilevazione tutti i suoi costi di investimento immobiliare nel momento in cui sono sostenuti. Questi costi includono i costi sostenuti inizialmente per acquisire un investimento immobiliare e i costi sostenuti successivamente per migliorare, sostituire una parte ovvero effettuare la manutenzione a un immobile.

18.

Secondo quanto previsto dal criterio di rilevazione nel paragrafo 16, l’entità non rileva i costi di manutenzione ordinaria di tale immobile nel valore contabile di un investimento immobiliare. Piuttosto, questi costi sono rilevati in Conto economico man mano che si verificano. I costi di manutenzione ordinaria sono principalmente i costi di manodopera e dei beni di consumo, e possono includere il costo di piccoli ricambi. La finalità di queste spese è spesso indicata come «riparazioni e manutenzione» dell’immobile.

19.

Alcuni elementi degli investimenti immobiliari possono essere stati acquistati tramite sostituzione. Per esempio, le mura interne possono essere sostituzioni delle mura originali. Secondo quanto previsto dal criterio di rilevazione, l’entità rileva nel valore contabile di un investimento immobiliare esistente il costo di sostituzione di un elemento al momento in cui il costo è sostenuto se i criteri di rilevazione sono soddisfatti. Il valore contabile di degli elementi sostituiti è stornato secondo le disposizioni di eliminazione contabile contenute nel presente Principio.

VALUTAZIONE AL MOMENTO DELLA RILEVAZIONE INIZIALE

20.

Un investimento immobiliare deve essere valutato inizialmente al costo. I costi dell’operazione devono essere inclusi nella valutazione iniziale.

21.

Il costo di un investimento immobiliare acquisito comprende il prezzo di acquisto e qualsiasi spesa a esso direttamente attribuibile. Le spese direttamente attribuibili includono, per esempio, i compensi professionali per la prestazione di servizi legali, le imposte per il trasferimento della proprietà degli immobili e qualsiasi altro costo dell'operazione.

22.

Il costo di un investimento immobiliare costruito in economia è rappresentato dal suo costo alla data in cui la costruzione o lo sviluppo è terminato. Sino a tale data, l’entità applica lo IAS 16. A tale data, l’immobile si qualifica come un investimento immobiliare e si applica il presente Principio (vedere paragrafi 57(e) e 65).

23.

Il costo di un investimento immobiliare non è incrementato da:

(a)

i costi iniziali di avvio (a meno che questi occorrano a mettere il bene nelle condizioni necessarie affinché il bene possa essere operativo come voluto dall'entità),

(b)

perdite operative sostenute prima che l’investimento immobiliare raggiunga il pianificato livello di impiego,

o

(c)

importi anormali di materiale perso, costo del personale o altre risorse impiegate per costruire o migliorare l'immobile.

24.

Se il pagamento dell’investimento immobiliare viene differito, il suo costo deve essere fatto coincidere con il prezzo in contanti equivalente. La differenza tra tale importo e il pagamento complessivo è rilevata come un interesse passivo lungo tutto il periodo di dilazione.

25.

Il costo iniziale di un interesse in un bene immobiliare detenuto tramite un leasing classificato come un investimento immobiliare deve essere quello prescritto per un leasing finanziario dal paragrafo 20 dello IAS 17, e cioè l’attività deve essere rilevata al minore tra il fair value(valore equo) dell’immobile e il valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per il leasing. Un importo equivalente deve essere rilevato come passività secondo quanto previsto da quello stesso paragrafo.

26.

Ogni canone anticipato corrisposto per un leasing è contabilizzato come parte dei pagamenti minimi dovuti per il leasing, ed è quindi incluso nel costo dell’attività, ma è escluso dalla passività. Se un interesse in un bene immobiliare detenuto tramite leasing è classificato come un investimento immobiliare, l’elemento contabilizzato al fair value (valore equo) è l'interesse e non la proprietà sottostante. Indicazioni sul come determinare il fair value (valore equo) di un interesse in un bene immobiliare per la contabilizzazione al fair value (valore equo) sono esposte nei paragrafi 33-52. Tali indicazioni sono inoltre rilevanti nella determinazione del fair value (valore equo) quando tale valore è utilizzato come costo ai fini della rilevazione iniziale.

27.

Uno o più investimenti immobiliari possono essere acquistati in cambio di un’attività monetaria o non monetaria, ovvero di una combinazione di attività monetarie e non monetarie. La seguente disamina fa riferimento a uno scambio di un’attività non monetaria con un’altra, ma si applica anche a tutti gli scambi descritti nel paragrafo precedente. Il costo di tale investimento immobiliare è valutato al fair value (valore equo) a meno che (a) l’operazione di scambio manchi di sostanza commerciale o (b) né il fair value (valore equo) dell’ attività ricevuta né quello dell’attività scambiata sia valutabile attendibilmente. L’attività acquistata è valutata in questo modo anche se l’entità non può stornare immediatamente l’attività scambiata. Se l’attività acquistata non è valutata al fair value (valore equo), il suo costo è commisurato al valore contabile dell’attività scambiata.

28.

L’entità determina se un’operazione di scambio ha sostanza commerciale considerando la misura in cui si suppone che i suoi flussi finanziari futuri cambino a seguito dell’operazione. Un’operazione di scambio ha sostanza commerciale se:

(a)

la configurazione (rischio, tempistica e importi) dei flussi finanziari dell’attività ricevuta differisce dalla configurazione dei flussi finanziari dell’attività trasferita,

ovvero

(b)

il valore di quella parte delle operazioni dell’entità interessata dalla transazione, cambia a seguito dello scambio,

e

(c)

la differenza di cui in (a) o (b) è significativa rispetto al fair value (valore equo) delle attività scambiate.

Al fine di determinare se un’operazione di scambio ha sostanza commerciale, il valore per l’entità della parte delle sue operazioni interessata dalla transazione, dovrà riflettere i flussi finanziari al netto degli effetti fiscali. Il risultato di queste analisi può essere evidente anche senza che l’entità debba svolgere calcoli dettagliati.

29.

Il fair value (valore equo) di un’attività per la quale non esistano operazioni confrontabili di mercato è valutabile attendibilmente se a) non è significativa la variabilità nella gamma di stime ragionevoli di fair value (valore equo) per tale attività o b) se le probabilità delle varie stime rientranti nella gamma possono essere ragionevolmente valutate e utilizzate nella stima del fair value (valore equo). Se l’entità è in grado di determinare attendibilmente il fair value (valore equo) sia dell’attività ricevuta sia dell’attività scambiata, allora si utilizza il fair value (valore equo) dell’attività ceduta per valutare il costo, a meno che il fair value (valore equo) dell’attività ricevuta sia più chiaramente dimostrabile.

VALUTAZIONE SUCCESSIVA ALLA RILEVAZIONE INIZIALE

principio contabile

30.

Con l’eccezione presentata nel paragrafo 34, l’entità deve scegliere come principio contabile la contabilizzazione al fair value (valore equo) esposta nei paragrafi 33-55 o la contabilizzazione al costo nel paragrafo 56 e deve applicare tale principio a tutti gli investimenti immobiliari.

31.

Lo IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori stabilisce che un cambiamento volontario di principi contabili deve essere effettuato solo se il cambiamento si concretizzerà in una presentazione più appropriata delle operazioni, altri eventi o situazioni nel bilancio dell’entità. È altamente improbabile che un cambiamento dal modello del fair value (valore equo) al modello del costo possa realizzare una migliore rappresentazione contabile.

32.

Il presente Principio richiede a tutte le entità di determinare il fair value (valore equo) degli investimenti immobiliari sia per la valutazione (se l’entità utilizza il modello del fair value (valore equo)) che per la sua informativa (se utilizza il modello del costo). L’entità è incoraggiata, ma non obbligata a determinare il fair value (valore equo) degli investimenti immobiliari sulla base di una stima effettuata da un perito esterno con riconosciute e pertinenti qualifiche professionali e con una recente esperienza nella localizzazione e nella tipologia dell’investimento immobiliare oggetto della valutazione.

Modello del fair value (valore equo)

33.

Successivamente alla rilevazione iniziale, un’entità che opta per il modello del fair value (valore equo) deve valutare tutti i propri investimenti immobiliari al fair value (valore equo), fatta eccezione per i casi esposti nel paragrafo 53.

34.

Quando un interesse di un locatario in un bene immobiliare detenuto tramite un leasing operativo è classificato come un investimento immobiliare secondo il paragrafo 6, il paragrafo 30 non è facoltativo; il modello del fair value deve essere applicato.

35.

Un provento o un onere derivante da una variazione del fair value (valore equo) dell’investimento immobiliare deve essere contabilizzato nel risultato economico dell’esercizio in cui si è verificato.

36.

Il fair value (valore equo) di un investimento immobiliare è il prezzo al quale la proprietà può essere scambiata in una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili (vedere paragrafo 5). Il fair value (valore equo) esclude specificatamente stime di prezzi gonfiati o ridotti a causa di speciali termini contrattuali o circostanze, quali finanziamenti atipici, vendite con patti di retrolocazione, corrispettivi e concessioni particolari concessi da soggetti coinvolti nella vendita.

37.

L’entità valuta il fair value (valore equo) senza alcuna deduzione dei costi accessori dell’operazione che essa potrebbe sostenere in una vendita o in altra dismissione.

38.

Il fair value (valore equo) di un investimento immobiliare deve riflettere le condizioni di mercato alla data di riferimento del bilancio.

39.

Il fair value (valore equo) è specifico di un momento a una determinata data. Poiché le condizioni di mercato possono mutare, l’importo iscritto al fair value (valore equo) può rivelarsi non corretto o non appropriato se stimato in un momento diverso. La definizione di fair value (valore equo), in aggiunta, assume che la vendita e l’adempimento del relativo contratto siano simultanei senza la possibilità che si possa verificare alcuna variazione di prezzo, circostanza che, invece, si potrebbe verificare in un’operazione normale tra parti consapevoli e disponibili se la vendita e l’adempimento non fossero simultanei.

40.

Il fair value (valore equo) degli investimenti immobiliari riflette, tra le altre cose, i ricavi derivanti da canoni di locazione correnti e da ragionevoli e sostenibili ipotesi che rappresentano quanto contraenti consapevoli e disponibili ipotizzerebbero in merito al flusso di canoni da locazioni future alla luce delle condizioni correnti. Inoltre, esso riflette, su basi simili, gli eventuali flussi finanziari in uscita (inclusi i pagamenti di canoni di affitto e altri pagamenti) che potrebbero essere previsti in riferimento all’immobile. Alcuni di questi flussi finanziari in uscita sono riflessi nella passività mentre altri fanno riferimento a pagamenti che non sono rilevati nel bilancio fino a data successiva (per es. pagamenti periodici come canoni potenziali di locazione).

41.

Il paragrafo 25 specifica la base per la rilevazione iniziale del costo di un interesse in un bene immobiliare detenuto tramite locazione. Il paragrafo 33 richiede che l'interesse nella proprietà locata sia rivalutato, se necessario, al fair value (valore equo). In un leasing negoziato a tassi di mercato, il fair value (valore equo) di un interesse in un bene immobiliare detenuto tramite locazione, al netto di tutti i pagamenti previsti per il leasing (inclusi quelli relativi alle passività rilevate), al momento dell’acquisizione, dovrebbe essere zero. Questo fair value (valore equo) non cambia indipendentemente dal fatto che per fini contabili, un’attività e passività locata sia contabilizzata al fair value (valore equo) o al valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per il leasing, secondo quanto previsto dal paragrafo 20 dello IAS 17. Quindi, rideterminando il valore di un’attività locata dal costo secondo quanto previsto dal paragrafo 25, al fair value (valore equo) secondo quanto previsto dal paragrafo 33, non si dovrebbe dare origine ad alcun utile o perdita iniziale, a meno che il fair value (valore equo) sia valutato in momenti diversi. Questo potrebbe verificarsi quando si decide di applicare il fair value (valore equo) in un momento successivo alla rilevazione iniziale.

42.

La definizione di fair value (valore equo) fa riferimento a «contraenti consapevoli e disponibili». In questo contesto, «consapevoli» significa che sia il venditore sia il compratore entrambi disposti a trattare, sono ragionevolmente informati riguardo la natura e le caratteristiche dell’investimento immobiliare, il suo utilizzo attuale e potenziale e le condizioni di mercato alla data di riferimento del bilancio. Un acquirente disponibile è motivato, ma non costretto a comprare. Il medesimo acquirente non è oltremodo desideroso né determinato a comprare a qualsiasi cifra. Il presunto acquirente non pagherebbe un prezzo maggiore di quanto richiederebbe un mercato di consapevoli e disponibili acquirenti e venditori.

43.

Un venditore disponibile non è né oltremodo desideroso né forzato a vendere, né disposto a vendere a qualsiasi prezzo, né preparato ad offrirlo ad un prezzo non considerato ragionevole nelle correnti condizioni di mercato. Il venditore disponibile è motivato a vendere l’investimento immobiliare a condizioni di mercato al miglior prezzo ottenibile. Le circostanze in concreto dell’effettivo proprietario dell’investimento immobiliare non fanno parte del presente ragionamento perché il venditore disponibile è un proprietario ipotetico (per es. un venditore disponibile non potrebbe prendere in considerazione la specifica situazione fiscale dell’effettivo proprietario dell’investimento immobiliare).

44.

La definizione di fair value (valore equo) si riferisce a un’operazione normale tra terzi indipendenti. Un’operazione normale tra terzi indipendenti è un’operazione tra parti che non hanno relazioni particolari o speciali tali da rendere i prezzi delle operazioni inusuali rispetto alle condizioni di mercato. Si presume che l’operazione avvenga tra parti non correlate ciascuna delle quali agisce indipendentemente dall’altra.

45.

La miglior evidenza del fair value (valore equo) è normalmente data dai prezzi correnti presenti in un mercato attivo per proprietà immobiliari similari nella medesima localizzazione e condizione e soggette a condizioni similari per affitti e altri contratti. Le entità devono prendersi cura di identificare qualsiasi differenza nella natura, localizzazione o condizione delle proprietà immobiliari o nei termini contrattuali degli affitti e degli altri contratti connessi all’immobile.

46.

In assenza di prezzi correnti in un mercato attivo del genere di quelli descritti nel paragrafo 45, l’entità considera le informazioni provenienti da una serie di fonti, inclusi:

(a)

i prezzi correnti in un mercato attivo di immobili di diversa natura, condizione o localizzazione (o soggetti ad affitti o altri contratti differenti), rettificati per riflettere tali differenze;

(b)

i prezzi recenti di immobili similari in mercati meno attivi, rettificati per riflettere qualsiasi cambiamento nelle condizioni economiche che si è verificato dalla data delle operazioni effettuate a quei prezzi;

e

(c)

le proiezioni sui flussi finanziari attualizzati basate su stime attendibili di flussi finanziari futuri, supportate dalle condizioni di qualsiasi affitto e di altri contratti esistenti e (ove possibile) da conoscenze acquisite da fatti esterni quali canoni di locazione applicati nel mercato corrente a immobili similari aventi medesime localizzazione e condizioni, nonché usando tassi di attualizzazione che riflettono valutazioni correnti del mercato con riferimento all’incertezza dell’importo e della tempistica dei flussi finanziari.

47.

In alcune circostanze, le varie fonti elencate nel precedente paragrafo possono condurre a differenti conclusioni in relazione al calcolo del fair value (valore equo) di un investimento immobiliare. L’entità considera le motivazioni di tali differenze, al fine di giungere alla stima più attendibile del fair value (valore equo) presente in una gamma di stime ragionevoli.

48.

In circostanze eccezionali, vi sono fin dall’inizio chiare indicazioni, quando l’entità acquista un investimento immobiliare (o nel momento stesso in cui un immobile esistente diviene un investimento immobiliare a seguito del completamento della costruzione o dello sviluppo ovvero dopo un cambiamento di uso dello stesso), che la variabilità nella gamma delle stime ragionevoli del fair value (valore equo) sarà talmente ampia e le probabilità dei vari risultati così difficili da valutare, che l’utilità di una specifica valutazione del fair value (valore equo) non risulta possibile. Ciò potrebbe essere indice del fatto che il fair value (valore equo) dell’immobile non sarà attendibilmente determinabile su base continuativa (vedere paragrafo 53).

49.

Il fair value (valore equo) differisce dal valore d’uso, così come definito dallo IAS 36 Riduzione di valore delle attività. Il fair value (valore equo) riflette la conoscenza e le stime dei venditori e acquirenti consapevoli e disponibili. Al contrario, il valore d'uso riflette le stime dell’entità, inclusi gli effetti dei fattori che possono essere specifici dell'entità e non applicabili a qualunque entità. Per esempio, il fair value (valore equo) non riflette nessuno dei seguenti fattori nella misura in cui questi non sarebbero generalmente a disposizione di venditori e acquirenti consapevoli e disponibili:

(a)

il valore aggiunto derivante dalla creazione di un portafoglio di immobili in diverse localizzazioni;

(b)

le sinergie tra investimenti immobiliari e altre attività;

(c)

i diritti o le restrizioni legali riguardanti specificatamente solo l’attuale proprietario;

e

(d)

i benefici o gli aggravi fiscali riguardanti specificatamente l’attuale proprietario.

50.

Nel determinare il fair value (valore equo) dell’investimento immobiliare, l’entità evita il doppio conteggio di attività o passività che sono rilevate nello stato patrimoniale come attività o passività distinte. Per esempio:

(a)

i macchinari quali ascensori o condizionatori di aria sono spesso parte integrante di un edificio e sono generalmente inclusi nel fair value (valore equo) dell’investimento immobiliare, invece che essere rilevati separatamente come immobili, impianti e macchinari;

(b)

se un ufficio è affittato già arredato, il fair value (valore equo) dell’ufficio generalmente include il fair value (valore equo) del mobilio, poiché il ricavo derivante dall’affitto tiene in considerazione il fatto che l’ufficio è arredato. Quando il mobilio è incluso nel fair value (valore equo) dell’investimento immobiliare, l’entità non lo rileva come attività distinta;

(c)

il fair value (valore equo) dell’investimento immobiliare esclude risconti passivi o ratei attivi derivanti dal leasing operativo, perché l’entità li iscrive come passività o attività distinte.

(d)

il fair value dell’investimento immobiliare detenuto tramite un leasing riflette i flussi finanziari previsti (inclusi il canone potenziale di affitto che si prevede diventi esigibile). Conseguentemente, se una valutazione ottenuta per un immobile è al netto di tutti i pagamenti previsti, sarà necessario riaggiungere le eventuali passività contabilizzate derivanti dal leasing per arrivare al fair value (valore equo) dell’investimento immobiliare per fini contabili.

51.

Il fair value (valore equo) dell’investimento immobiliare non riflette investimenti futuri di capitale che miglioreranno o valorizzeranno l’immobile e non riflette i benefici futuri originati connessi a tale spesa futura.

52.

In alcune circostanze, l’entità si attende che il valore attuale dei suoi pagamenti connessi a un investimento immobiliare (fatta eccezione per i pagamenti riferiti alle passività finanziarie contabilizzate) eccederà il valore attuale dei relativi introiti monetari. L’entità applica lo IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali per determinare se rilevare una passività e, se sì, come valutarla.

Impossibilità di determinare attendibilmente il fair value (valore equo)

53.

Vi è una presunzione relativa che l’entità possa determinare attendibilmente il fair value (valore equo) di un investimento immobiliare su base continuativa. Comunque, in casi eccezionali, vi sono chiare indicazioni sin dal momento in cui l’entità acquista un investimento immobiliare (o nel momento stesso in cui un immobile esistente diviene un investimento immobiliare a seguito del completamento della costruzione o dello sviluppo ovvero dopo un cambiamento di uso dello stesso) che il fair value (valore equo) dell’investimento immobiliare non è determinabile attendibilmente dall’entità su base continuativa. Tale problema sorge quando, e solo quando, operazioni comparabili di mercato non sono frequenti e stime alternative attendibili del fair value (valore equo) (per esempio, basate su proiezioni di flussi finanziari attualizzati) non sono disponibili. In tali casi, l’entità deve valutare tale investimento immobiliare utilizzando il criterio del costo secondo lo IAS 16. Il valore residuo dell’investimento immobiliare deve essere assunto pari a zero. L’entità deve applicare lo IAS 16 fino alla dismissione dell’investimento immobiliare.

54.

Nelle circostanze eccezionali in cui l’entità è costretta, per le motivazioni esposte nel precedente paragrafo, a valutare un investimento immobiliare al costo secondo quanto previsto dallo IAS 16, valuta tutti i propri restanti investimenti immobiliari al fair value (valore equo). In questi casi, sebbene l’entità possa contabilizzare al costo un investimento immobiliare, l’entità deve continuare a contabilizzare ogni altro immobile al fair value (valore equo).

55.

Se l’entità ha precedentemente valutato un investimento immobiliare al fair value (valore equo), dovrà continuare a valutare l’immobile al fair value (valore equo) sino alla sua dismissione (o sino a quando l’immobile diviene ad uso del proprietario o sino a quando l’entità dà inizio a un progetto di ristrutturazione dell’immobile perché questo sia venduto nel normale svolgimento dell’attività imprenditoriale) anche se le operazioni di mercato comparabili diventano meno frequenti o i prezzi di mercato meno prontamente disponibili.

Modello del costo

56.

Dopo la rilevazione iniziale, l’entità che opta per la contabilizzazione al costo deve valutare tutti i propri investimenti immobiliari secondo quanto previsto dalle disposizioni dello IAS 16 per quel trattamento contabile, ossia al costo al netto di qualsiasi ammortamento e perdita per riduzione di valore accumulati.

CAMBIAMENTI DI DESTINAZIONE

57.

I cambiamenti che portano a qualificare un bene che non era un investimento come tale o viceversa, devono essere effettuati quando, e solo quando, vi è un cambiamento nell’uso, evidenziato da:

(a)

l’inizio dell’uso dell’immobile da parte del proprietario, per un cambiamento di destinazione da investimento immobiliare a immobile ad uso del proprietario;

(b)

l’inizio di un progetto di sviluppo con la prospettiva di una vendita futura, per un cambiamento di destinazione da investimento immobiliare a rimanenza;

(c)

la cessazione dell’uso da parte del proprietario, per un cambiamento da immobile a uso del proprietario ad investimento immobiliare;

(d)

l’inizio di un contratto di leasing operativo con terzi, per un cambiamento da immobile ad uso del proprietario a investimento immobiliare;

o

(e)

il completamento della costruzione o dello sviluppo per un cambiamento da immobile in via di costruzione o di sviluppo (argomento disciplinato dallo IAS 16) ad investimento immobiliare.

58.

Il paragrafo 57 (b) richiede che l’entità cambi la destinazione di un immobile da investimento immobiliare a rimanenza quando, e solo quando, vi è un cambiamento nell’uso, evidenziato dall’inizio del progetto di sviluppo con la prospettiva di una vendita futura. Quando l’entità decide di dismettere un investimento immobiliare senza completarne lo sviluppo, continua a trattare l’immobile come un investimento immobiliare sino a quando esso viene eliminato (stornato contabilmente dallo stato patrimoniale) e non lo tratta come una rimanenza. Analogamente, se l’entità inizia ad apportare nuove migliorie su un investimento immobiliare esistente per un uso continuativo futuro come investimento immobiliare, questo resta un investimento immobiliare e non viene classificato come un immobile ad uso del proprietario nel periodo in cui vengono apportate le migliorie.

59.

I paragrafi compresi tra 60 e 65 si applicano agli aspetti di contabilizzazione e valutazione che possono sorgere quando l’entità utilizza il modello del fair value (valore equo) per gli investimenti immobiliari. Quando l’entità utilizza il modello del costo, i cambiamenti di destinazione tra investimento immobiliare, immobile ad uso del proprietario e rimanenza non incidono sul valore contabile dell’immobile che ha subito tale cambiamento e non modificano il costo di tale immobile a fini valutativi o d’informativa.

60.

Nel caso di un cambiamento di destinazione da investimento immobiliare iscritto al fair value (valore equo) a immobile ad uso del proprietario o a rimanenza, il fair value (valore equo) alla data del cambiamento di destinazione deve essere considerato il sostituto del costo dell’immobile per la successiva contabilizzazione, secondo quanto previsto dallo IAS 16 o dallo IAS 2.

61.

Se un immobile ad uso del proprietario diviene un investimento immobiliare che verrà iscritto al fair value (valore equo), l’entità deve applicare lo IAS 16 sino alla data in cui si verifica il cambiamento d’uso. L’entità deve trattare qualunque differenza esistente a tale data tra il valore contabile dell’immobile secondo quanto disposto dallo IAS 16 e il fair value (valore equo), allo stesso modo di una rivalutazione, secondo quanto previsto dallo IAS 16.

62.

Sino alla data in cui un immobile ad uso del proprietario diviene un investimento immobiliare iscritto al fair value (valore equo), l’entità ammortizza l’immobile e rileva qualsiasi perdita per riduzione di valore che si è verificata. L’entità tratta qualsiasi differenza esistente a tale data tra il valore contabile dell’immobile secondo quanto disposto dallo IAS 16 e il fair value (valore equo) allo stesso modo di una rivalutazione secondo quanto previsto dallo IAS 16. In altre parole:

(a)

qualsiasi decremento risultante nel valore contabile dell’immobile è imputato al conto economico. Tuttavia, nella misura in cui l’importo è compreso nella riserva di rivalutazione di quell’immobile, il decremento è portato a fronte della riserva di rivalutazione.

(b)

qualsiasi incremento risultante nel valore contabile è disciplinato nel modo che segue:

(i)

l’incremento, nella misura in cui rettifica una precedente perdita per riduzione di valore di quell’immobile, è imputato al conto economico. L’importo rilevato nel conto economico non deve superare l’ammontare necessario per ripristinare il valore contabile così come questo sarebbe stato determinato (al netto dell’ammortamento) se non fosse stata rilevata alcuna perdita per riduzione di valore.

(ii)

ogni restante parte dell’incremento è accreditata direttamente a una riserva di rivalutazione nel patrimonio netto. Nella successiva dismissione dell’investimento immobiliare, la riserva di rivalutazione inclusa nel patrimonio netto può essere trasferita agli utili portati a nuovo. Il trasferimento dalla riserva di rivalutazione agli utili portati a nuovo non transita per il conto economico.

63.

Nel caso di un cambiamento di destinazione dell’immobile da rimanenza a investimento immobiliare che sarà iscritto al fair value (valore equo), qualunque differenza tra il fair value (valore equo) dell’immobile a tale data e il suo precedente valore contabile deve essere imputata al conto economico.

64.

Il trattamento contabile dei cambiamenti di destinazione da rimanenze a investimento immobiliare che sarà iscritto al fair value (valore equo) è conforme con la disciplina prevista per le vendite di rimanenze.

65.

Quando l’entità termina la costruzione o lo sviluppo di un investimento immobiliare costruito in economia che sarà iscritto al fair value (valore equo), qualunque differenza tra il fair value (valore equo) dell’immobile a tale data e il suo precedente valore contabile deve essere imputata al conto economico.

DISMISSIONI

66.

Il valore di un investimento immobiliare deve essere completamente eliminato (stornato contabilmente dallo stato patrimoniale) all’atto della sua dismissione o quando l’investimento immobiliare è permanentemente inutilizzato e non si prevede alcun beneficio economico futuro dalla sua dismissione.

67.

La dismissione di un investimento immobiliare può essere ottenuta tramite vendita o tramite stipulazione di un leasing finanziario. Nel determinare la data della dismissione dell’investimento immobiliare, l’entità applica i criteri previsti dallo IAS 18, Ricavi, per la rilevazione dei ricavi dalla vendita di beni e considera la relativa guida applicativa contenuta nell’Appendice allo IAS 18. Lo IAS 17, si applica a una dismissione effettuata stipulando un contratto di leasing finanziario o di vendita con retrolocazione.

68.

Se, secondo quanto previsto dal criterio di rilevazione nel paragrafo 16, l’entità rileva nel valore contabile di un’attività il costo di una sostituzione per una parte dell’investimento immobiliare, essa storna il valore contabile della parte sostituita. Per un investimento immobiliare contabilizzato con il modello del costo, una parte sostituita può non essere una parte che era stata ammortizzata separatamente. Se per l’entità non è fattibile determinare il valore contabile della parte sostituita, può utilizzare il costo della sostituzione come indicazione del costo della parte sostituita al momento in cui era stata acquistata o costruita. Secondo la contabilizzazione con il modello del fair value (valore equo), il fair value (valore equo) dell’investimento immobiliare può già riflettere il fatto che la parte da sostituire ha perso il proprio valore. In altri casi può essere difficile discernere di quanto il fair value (valore equo) debba essere ridotto per la parte che viene sostituita. Un’alternativa alla riduzione del fair value (valore equo) per la parte sostituita, quando ciò non è fattibile, è includere il costo della sostituzione nel valore contabile dell’attività e poi rideterminare il fair value (valore equo), come sarebbe richiesto per gli incrementi che non riguardano sostituzioni.

69.

I proventi o gli oneri derivanti dalla dismissione o altra disposizione di investimenti immobiliari devono essere determinati come differenza tra il ricavato netto della dismissione e il valore contabile dell’attività e devono essere imputati al conto economico nell'esercizio di cessione o dismissione (a meno che lo IAS 17, Leasing, preveda diversamente nel caso di vendita con retrolocazione).

70.

Il corrispettivo da ricevere per la dismissione di un investimento immobiliare è rilevato inizialmente al fair value (valore equo). In particolare, se viene differito il pagamento dell’investimento immobiliare, il corrispettivo ricevuto è rilevato inizialmente all’equivalente monetario del prezzo in contanti. La differenza tra l'importo nominale del corrispettivo e il prezzo equivalente in contanti è rilevato come interesse attivo secondo quanto previsto dallo IAS 18 utilizzando il criterio dell’interesse effettivo.

71.

L’entità applica lo IAS 37 o altri Principi, ove appropriato, a qualsiasi passività che residua dopo la dismissione di un investimento immobiliare.

72.

I risarcimenti da parte di terzi per un investimento immobiliare che ha subito una perdita per riduzione di valore, che è andato perso, o abbandonato, devono essere rilevati nel conto economico quando il rimborso diventa esigibile.

73.

Le riduzioni di valore o la perdita di un investimento immobiliare, le connesse richieste o pagamenti risarcitori da parte di terzi e ogni successivo acquisto o costruzione di beni sostitutivi sono eventi economici distinti e sono contabilizzati separatamente come segue.

(a)

le perdite per riduzione di valore di investimenti immobiliari sono rilevate secondo quanto previsto dallo IAS 36;

(b)

gli investimenti immobiliari che non vengono più utilizzati o che vengono dismessi, sono rilevati secondo quanto previsto dai paragrafi 66-71 del presente Principio:

(c)

I risarcimenti da parte di terzi per un investimento immobiliare che ha subito una perdita per riduzione di valore, che è andato perso, o abbandonato, sono rilevati nel conto economico quando il rimborso diventa esigibile;

e

(d)

il costo dei beni ripristinati, acquistati o costruiti come sostituzioni è determinato secondo quanto previsto dai paragrafi 20-29 del presente Principio.

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

Modello del fair value (valore equo) e del costo

74.

L'informativa di seguito indicata si applica in aggiunta alle disposizioni previste dallo IAS 17. Secondo quanto previsto dallo IAS 17, il proprietario di un investimento immobiliare fornisce l’informativa del locatore relative ai leasing che ha sottoscritto. L’entità che possiede un investimento immobiliare tramite un leasing finanziario o operativo fornisce l’informativa del locatario per i leasing finanziari e l’informativa del locatore per eventuali leasing operativi che ha sottoscritto.

75.

L’entità deve indicare:

(a)

se applica il modello del fair value o il modello del costo.

(b)

se applica il modello del fair value (valore equo), se ed in quali circostanze, gli interessi in beni immobiliari detenuti tramite leasing operativi sono classificati e contabilizzati come investimenti immobiliari.

(c)

quando la classificazione risulta difficoltosa (vedere paragrafo 14), i criteri che adotta per distinguere un investimento immobiliare da un immobile ad uso del proprietario e da un immobile posseduto per la vendita nel normale svolgimento dell’attività imprenditoriale.

(d)

i criteri e le significative ipotesi applicati nel determinare il fair value (valore equo) dell’investimento immobiliare, compresa la precisazione che la determinazione del fair value (valore equo) è comprovata da indicazioni del mercato oppure se è basata maggiormente su altri fattori (che l’entità deve specificare) a causa della natura dell'immobile e della mancanza di dati di mercato comparabili.

(e)

la misura in cui il fair value (valore equo) dell’investimento immobiliare (come valutato o indicato nell’informativa di bilancio) si basa su di una stima effettuata da un perito in possesso di riconosciute e pertinenti qualifiche professionali e con una recente esperienza nella localizzazione e nella tipologia dell’investimento immobiliare oggetto della valutazione. Se non ci sono tali valutazioni peritali questo fatto deve essere indicato.

(f)

gli importi rilevati nel conto economico per:

(i)

ricavi per canoni da investimenti immobiliari;

(ii)

costi operativi diretti (incluse le riparazioni e le manutenzioni) connessi all’investimento immobiliare che ha prodotto ricavi da canoni nel corso dell’esercizio;

e

(iii)

costi operativi diretti (incluse le riparazioni e le manutenzioni) connessi all’investimento immobiliare che non ha prodotto ricavi nel corso dell’esercizio.

(g)

l’esistenza e gli importi dovuti a restrizioni sulla realizzabilità degli investimenti immobiliari o sulla rimessa dei proventi e incassi connessi alla dismissione.

(h)

obbligazioni contrattuali per l’acquisizione, la costruzione o lo sviluppo degli investimenti immobiliari o per riparazioni, manutenzioni o migliorie.

Modello del fair value (valore equo)

76.

Oltre alle informazioni richieste dal paragrafo 75, l’entità che applica il modello del fair value (valore equo) di cui ai paragrafi compresi tra 33 e 55 deve esporre una riconciliazione tra il valore contabile dell’investimento immobiliare tra l’inizio e la fine dell’esercizio che presenti le seguenti indicazioni:

(a)

incrementi con separata evidenziazione degli incrementi risultanti da acquisizioni e quelli risultanti da costi successivi rilevati ad incremento del valore contabile di un’attività;

(b)

incrementi di valore risultanti da acquisizioni avvenute tramite aggregazioni aziendali;

(c)

dismissioni;

(d)

proventi od oneri netti derivanti da rettifiche del fair value (valore equo);

(e)

differenze nette di cambio da conversione del bilancio in un’altra moneta di presentazione, e dalla conversione di una gestione estera nella moneta di presentazione dell’entità che redige il bilancio;

(f)

cambiamenti di destinazione da od a rimanenze e immobili ad uso del proprietario;

e

(g)

altri cambiamenti.

77.

Quando una valutazione ottenuta per un investimento immobiliare è rettificata significativamente ai fini del bilancio, per esempio per evitare il doppio conteggio di attività o passività che sono rilevate come attività e passività distinte come descritto nel paragrafo 50, l’entità deve fornire una riconciliazione tra la valutazione ottenuta e la valutazione rettificata inclusa nel bilancio, mostrando distintamente l’importo complessivo rilevato di qualsiasi obbligazione di leasing, che è stata portata ad incremento di eventuali altre rettifiche significative.

78.

Nei casi eccezionali a cui si fa riferimento nel paragrafo 53, nei quali l’entità valuta un investimento immobiliare al costo secondo lo IAS 16, la riconciliazione richiesta dal paragrafo 76 deve indicare gli importi relativi a tale investimento immobiliare distintamente dagli importi relativi ad altri investimenti immobiliari. In aggiunta, l’entità deve indicare:

(a)

una descrizione dell’investimento immobiliare;

(b)

una spiegazione del perché il fair value (valore equo) non può essere determinato attendibilmente;

(c)

se possibile, la forbice di valori entro cui è altamente probabile che la stima del fair value (valore equo) sia compresa;

e

(d)

all’atto della dismissione dell’investimento immobiliare non rilevato al fair value (valore equo):

(i)

l’indicazione che l’entità abbia dismesso l’investimento immobiliare non rilevato al fair value (valore equo);

(ii)

il valore contabile di quell’investimento immobiliare alla data della vendita;

e

(iii)

l’importo dell’ utile o della perdita rilevato.

Modello del costo

79.

Oltre alle informazioni richieste dal paragrafo 75, l’entità che applica la contabilizzazione del costo di cui al paragrafo 56 deve indicare:

(a)

il criterio di ammortamento utilizzato;

(b)

le vite utili o il tasso di ammortamento utilizzato;

(c)

il valore contabile lordo e l’ammortamento accumulato (aggregato alle perdite per riduzione di valore accumulate) all’inizio e alla fine dell’esercizio;

(d)

una riconciliazione del valore contabile dell’investimento immobiliare all’inizio e alla fine dell’esercizio che mostri quanto segue:

(i)

incrementi, con separata evidenziazione degli incrementi risultanti da acquisizioni e quelli risultanti dalle spese successive rilevate come attività;

(ii)

incrementi di valore risultanti da acquisizioni avvenute tramite aggregazioni aziendali;

(iii)

dismissioni;

(iv)

ammortamenti;

(v)

l’importo delle perdite per riduzione di valore rilevate, e l’importo dei ripristini di perdite per riduzione di valore nel corso dell’esercizio secondo quanto previsto dallo IAS 36;

(vi)

le differenze nette di cambio derivanti dalla conversione del bilancio in una diversa moneta di presentazione, e dalla conversione di una gestione estera nella moneta di presentazione dell’entità che redige il bilancio;

(vii)

cambiamenti di destinazione da rimanenze e immobili a uso del proprietario e viceversa;

e

(viii)

altre variazioni;

e

(e)

il fair value (valore equo) dell’investimento immobiliare. Nei casi eccezionali descritti nel paragrafo 53, se l’entità non può determinare attendibilmente il fair value (valore equo) dell’investimento immobiliare deve evidenziare:

(i)

una descrizione dell’investimento immobiliare;

(ii)

una spiegazione del perché il fair value (valore equo) non può essere determinato attendibilmente;

e

(iii)

se possibile, la gamma di valori entro cui è altamente probabile che la stima del fair value (valore equo) sia compresa.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Modello del fair value (valore equo)

80.

L’entità che ha precedentemente applicato lo IAS 40 (2000) e decide per la prima volta di classificare e contabilizzare alcuni o tutti gli interessi in beni immobili detenuti attraverso un leasing operativo come investimento immobiliare deve rilevare l’effetto di tale decisione come una rettifica al patrimonio netto iniziale dell’esercizio in cui la decisione è stata presa. In aggiunta:

(a)

se l’entità ha in precedenza indicato pubblicamente (nel bilancio o in altro modo) il fair value (valore equo) di tali investimenti immobiliari in esercizi precedenti (determinati secondo un criterio che soddisfa la definizione di fair value (valore equo) di cui al paragrafo 5 e la guida applicativa contenuta nei paragrafi da 36 a 52), l’entità è incoraggiata ma non obbligata a:

(i)

rettificare il patrimonio netto iniziale dell’esercizio precedentemente presentato per cui tali fair value (valori equi) erano pubblicamente indicati;

e

(ii)

rettificare i dati comparativi degli esercizi interessati;

e

(b)

se l’entità non ha in precedenza fornito pubblicamente l’informazione prevista in (a), non deve riformulare l’informativa comparativa e deve indicare tale fatto.

81.

Il presente Principio richiede un trattamento contabile differente da quello richiesto dallo IAS 8. Lo IAS 8 richiede che i dati comparativi siano riformulati a meno che tale riformulazione non sia fattibile.

82.

Quando l’entità applica per la prima volta il presente Principio, la rettifica al patrimonio netto iniziale include anche la riclassifica di ogni importo iscritto nella riserva di rivalutazione dell’investimento immobiliare.

Modello del costo

83.

Lo IAS 8 si applica a qualsiasi cambiamento di principio contabile attuato quando l’entità applica per la prima volta il presente Principio e opta per utilizzare la contabilizzazione al costo. L’effetto del cambiamento del principio contabile include la riclassifica di qualsiasi importo iscritto nella riserva di rivalutazione dell’investimento immobiliare.

84.

I requisiti dei paragrafi 27-29 riguardanti la valutazione iniziale di un investimento immobiliare acquisito in una permuta di attività devono essere applicati prospetticamente soltanto alle operazioni future.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

85.

L’entità deve applicare il presente Principio a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2005 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata. Se l’entità applica il presente Principio per un esercizio che ha inizio prima del 1o gennaio 2005, tale fatto deve essere indicato.

ELIMINAZIONE DELLO IAS 40 (2000)

86.

Questo Principio sostituisce lo IAS 40 Investimenti immobiliari (emesso nel 2000).