ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 391

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

47o anno
31 dicembre 2004


Sommario

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

2004/910/CEDecisione del Consiglio del 26 aprile 2004 relativa alla conclusione degli accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e, da una parte, le Barbados, Belize, la Repubblica del Congo, Figi, la Repubblica cooperativa di Guyana, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Giamaica, la Repubblica del Kenya, la Repubblica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, la Repubblica di Maurizio, la Repubblica del Suriname, S. Cristoforo e Nevis, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania, Trinidad e Tobago, la Repubblica d'Uganda, la Repubblica di Zambia e la Repubblica dello Zimbabwe e, dall'altra parte, la Repubblica dell'India, sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per i periodi di consegna 2003/2004 e 2004/2005Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e le Barbados, Belize, la Repubblica del Congo, Figi, la Repubblica cooperativa di Guyana, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Giamaica, la Repubblica del Kenya, la Repubblica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, la Repubblica di Maurizio, la Repubblica del Suriname, S. Cristoforo e Nevis, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania, Trinidad e Tobago, la Repubblica d'Uganda, la Repubblica di Zambia e la Repubblica dello Zimbabwe sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per i periodi di consegna 2003/2004Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica dell'India, sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per i periodi di consegna 2003/2004Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e le Barbados, Belize, la Repubblica del Congo, Figi, la Repubblica cooperativa di Guyana, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Giamaica, la Repubblica del Kenya, la Repubblica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, la Repubblica di Maurizio, la Repubblica del Suriname, S. Cristoforo e Nevis, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania, Trinidad e Tobago, la Repubblica d'Uganda, la Repubblica di Zambia e la Repubblica dello Zimbabwe sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per i periodi di consegna 2004/2005Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica dell'India, sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per i periodi di consegna 2004/2005

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IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

31.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 391/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 26 aprile 2004

relativa alla conclusione degli accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e, da una parte, le Barbados, Belize, la Repubblica del Congo, Figi, la Repubblica cooperativa di Guyana, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Giamaica, la Repubblica del Kenya, la Repubblica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, la Repubblica di Maurizio, la Repubblica del Suriname, S. Cristoforo e Nevis, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania, Trinidad e Tobago, la Repubblica d'Uganda, la Repubblica di Zambia e la Repubblica dello Zimbabwe e, dall'altra parte, la Repubblica dell'India, sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per i periodi di consegna 2003/2004 e 2004/2005

(2004/910/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

L'applicazione del protocollo n. 3 sullo zucchero ACP, che figura nell'allegato V dell'accordo di partenariato ACP/CE (1), e dell'accordo sullo zucchero di canna concluso tra la Comunità economica europea e la Repubblica dell'India (2) è garantita, in conformità dei relativi articoli 1, paragrafo 2, nel quadro della gestione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero.

(2)

È opportuno approvare tali accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e, da un lato, gli Stati indicati nel protocollo, nonché, dall'altro lato, la Repubblica dell'India sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per i periodi di consegna 2003/2004 e 2004/2005.

DECIDE:

Articolo 1

Sono approvati in nome della Comunità gli accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e, da una parte, le Barbados, Belize, la Repubblica del Congo, Figi, la Repubblica cooperativa di Guyana, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Giamaica, la Repubblica del Kenya, la Repubblica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, la Repubblica di Maurizio, la Repubblica del Suriname, S. Cristoforo e Nevis, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania, Trinidad e Tobago, la Repubblica d'Uganda, la Repubblica di Zambia e la Repubblica dello Zimbabwe e, dall'altra parte, la Repubblica dell'India, sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per i periodi di consegna 2003/2004 e 2004/2005.

Il testo degli accordi è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare gli accordi di cui all'articolo 1 al fine di impegnare la Comunità.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 aprile 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. WALSH


(1)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 27.

(2)  GU L 190 del 23.7.1975, pag. 35.


ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e le Barbados, Belize, la Repubblica del Congo, Figi, la Repubblica cooperativa di Guyana, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Giamaica, la Repubblica del Kenya, la Repubblica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, la Repubblica di Maurizio, la Repubblica del Suriname, S. Cristoforo e Nevis, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania, Trinidad e Tobago, la Repubblica d'Uganda, la Repubblica di Zambia e la Repubblica dello Zimbabwe sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per i periodi di consegna 2003/2004

Bruxelles, 29 novembre 2004

Signor,

i rappresentanti degli Stati ACP di cui al protocollo n. 3 sullo zucchero ACP che figura nell'allegato V dell'accordo di partenariato ACP/CE, e quelli della Commissione, in nome della Comunità europea, hanno convenuto quanto segue, conformemente alle disposizioni di detto protocollo.

Per il periodo di consegna 1o luglio 2003-30 giugno 2004, i prezzi garantiti di cui all'articolo 5, paragrafo 4 del protocollo sono fissati, ai fini dell'intervento previsto all'articolo 6 di detto protocollo:

a)

in 52,37 EUR/100 chilogrammi, per lo zucchero greggio;

b)

in 64,65 EUR/100 chilogrammi, per lo zucchero bianco.

Tali prezzi si intendono per la qualità tipo definita dalla regolamentazione comunitaria, merce non imballata, cif, franco fuori porti europei della Comunità. L'adozione di questi prezzi non pregiudica in alcun modo le posizioni rispettive delle parti contraenti sui principi in materia di determinazione dei prezzi garantiti.

Le sarò grato se vorrà accusare ricevuta della presente lettera e confermarmi che la medesima, accompagnata dalla Sua risposta, costituisce un accordo tra i Governi degli Stati ACP suddetti e la Comunità.

Voglia accettare, Signor …, l'espressione della mia profonda stima.

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Eυρωπαϊκή Koινóτητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

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Bruxelles, 29 novembre 2004

Signor,

mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

«I rappresentanti degli Stati ACP di cui al protocollo n. 3 sullo zucchero ACP che figura nell'allegato V dell'accordo di partenariato ACP/CE, e quelli della Commissione, in nome della Comunità europea, hanno convenuto quanto segue, conformemente alle disposizioni di detto protocollo.

Per il periodo di consegna 1o luglio 2003-30 giugno 2004, i prezzi garantiti di cui all'articolo 5, paragrafo 4 del protocollo sono fissati, ai fini dell'intervento previsto all'articolo 6 di detto protocollo:

a)

in 52,37 EUR/100 chilogrammi, per lo zucchero greggio;

b)

in 64,65 EUR/100 chilogrammi, per lo zucchero bianco.

Tali prezzi si intendono per la qualità tipo definita dalla regolamentazione comunitaria, merce non imballata, cif, franco fuori porti europei della Comunità. L'adozione di questi prezzi non pregiudica in alcun modo le posizioni rispettive delle parti contraenti sui principi in materia di determinazione dei prezzi garantiti.

Le sarò grato se vorrà accusare ricevuta della presente lettera e confermarmi che la medesima, accompagnata dalla Sua risposta, costituisce un accordo tra i Governi degli Stati ACP suddetti e la Comunità.»

Ho l'onore di confermarLe l'accordo dei Governi degli Stati ACP di cui alla lettera stessa su quanto precede.

Voglia accettare, Signor …, l'espressione della mia profonda stima.

Per i Governi degli Stati ACP di cui al protocollo n. 3

For the Government of Barbados

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For the Government of Belize

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Pour le gouvernement de la République du Congo

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Pour le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire

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For the Government of the Sovereign Democratic Republic of Fiji

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For the Government of the Cooperative Republic of Guyana

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For the Government of Jamaica

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For the Government of the Republic of Kenya

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Pour le gouvernement de la République de Madagascar

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For the Government of the Republic of Malawi

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For the Government of the Republic of Mauritius

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For the Government of Saint Kitts and Nevis

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For the Government of the Republic of Suriname

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For the Government of the Kingdom of Swaziland

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For the Government of the United Republic of Tanzania

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For the Government of the Republic of Trinidad and Tobago

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For the Government of the Republic of Uganda

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For the Government of the Republic of Zambia

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For the Government of the Republic of Zimbabwe

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ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica dell'India, sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per i periodi di consegna 2003/2004

Bruxelles, 17 novembre 2004

Signor …,

i rappresentanti dell'India e quelli della Commissione in nome della Comunità europea hanno convenuto quanto segue, nell'ambito dei negoziati previsti all'articolo 5, paragrafo 4 dell'accordo sullo zucchero di canna concluso tra la Repubblica dell'India e la Comunità economica europea.

Per il periodo di consegna 1o luglio 2003-30 giugno 2004, i prezzi garantiti di cui all'articolo 5, paragrafo 4 dell'accordo citato sono fissati, ai fini dell'intervento previsto all'articolo 6 di detto accordo:

a)

in 52,37 EUR/100 chilogrammi,

per lo zucchero greggio;

b)

in 64,65 EUR/100 chilogrammi,

per lo zucchero bianco.

Tali prezzi si intendono per la qualità tipo definita dalla regolamentazione comunitaria, merce non imballata, cif, franco fuori porti europei della Comunità. L'adozione di questi prezzi non pregiudica in alcun modo le posizioni rispettive delle parti contraenti sui principi in materia di determinazione dei prezzi garantiti.

Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera e confermare che la medesima, accompagnata dalla Sua risposta, costituisce un accordo tra il Suo Governo e la Comunità.

Voglia accettare, Signor …, l'espressione della mia profonda stima.

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Eυρωπαϊκή Koινóτητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Bruxelles, 17 novembre 2004

Signor …,

mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

«I rappresentanti dell'India e quelli della Commissione in nome della Comunità europea hanno convenuto quanto segue, nell'ambito dei negoziati previsti all'articolo 5, paragrafo 4 dell'accordo sullo zucchero di canna concluso tra la Repubblica dell'India e la Comunità economica europea.

Per il periodo di consegna 1o luglio 2003-30 giugno 2004, i prezzi garantiti di cui all'articolo 5, paragrafo 4 dell'accordo citato sono fissati, ai fini dell'intervento previsto all'articolo 6 di detto accordo:

a)

in 52,37 EUR/100 chilogrammi,

per lo zucchero greggio;

b)

in 64,65 EUR/100 chilogrammi,

per lo zucchero bianco.

Tali prezzi si intendono per la qualità tipo definita dalla regolamentazione comunitaria, merce non imballata, cif, franco fuori porti europei della Comunità. L'adozione di questi prezzi non pregiudica in alcun modo le posizioni rispettive delle parti contraenti sui principi in materia di determinazione dei prezzi garantiti.

Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera e confermare che la medesima, accompagnata dalla Sua risposta, costituisce un accordo tra il Suo Governo e la Comunità».

Ho l'onore di confermarle l'accordo del mio Governo su quanto precede.

Voglia accettare, Signor …, l'espressione della mia profonda stima.

Per il Governo della Repubblica dell'India

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ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e le Barbados, Belize, la Repubblica del Congo, Figi, la Repubblica cooperativa di Guyana, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Giamaica, la Repubblica del Kenya, la Repubblica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, la Repubblica di Maurizio, la Repubblica del Suriname, S. Cristoforo e Nevis, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania, Trinidad e Tobago, la Repubblica d'Uganda, la Repubblica di Zambia e la Repubblica dello Zimbabwe sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per i periodi di consegna 2004/2005

Bruxelles, 29 novembre 2004

Signor,

i rappresentanti degli Stati ACP di cui al protocollo n. 3 sullo zucchero ACP che figura nell'allegato V dell'accordo di partenariato ACP/CE, e quelli della Commissione, in nome della Comunità europea, hanno convenuto quanto segue, conformemente alle disposizioni di detto protocollo.

Per il periodo di consegna 1o luglio 2004-30 giugno 2005, i prezzi garantiti di cui all'articolo 5, paragrafo 4 del protocollo sono fissati, ai fini dell'intervento previsto all'articolo 6 di detto protocollo:

a)

in 52,37 EUR/100 chilogrammi,

per lo zucchero greggio;

b)

in 64,65 EUR/100 chilogrammi,

per lo zucchero bianco.

Tali prezzi si intendono per la qualità tipo definita dalla regolamentazione comunitaria, merce non imballata, cif, franco fuori porti europei della Comunità. L'adozione di questi prezzi non pregiudica in alcun modo le posizioni rispettive delle parti contraenti sui principi in materia di determinazione dei prezzi garantiti.

Le sarò grato se vorrà accusare ricevuta della presente lettera e confermarmi che la medesima, accompagnata dalla Sua risposta, costituisce un accordo tra i Governi degli Stati ACP suddetti e la Comunità.

Voglia accettare, Signor …, l'espressione della mia profonda stima.

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Eυρωπαϊκή Koινóτητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Bruxelles, 29 novembre 2004

Signor,

mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

«I rappresentanti degli Stati ACP di cui al protocollo n. 3 sullo zucchero ACP che figura nell'allegato V dell'accordo di partenariato ACP/CE, e quelli della Commissione, in nome della Comunità europea, hanno convenuto quanto segue, conformemente alle disposizioni di detto protocollo.

Per il periodo di consegna 1o luglio 2004-30 giugno 2005, i prezzi garantiti di cui all'articolo 5, paragrafo 4 del protocollo sono fissati, ai fini dell'intervento previsto all'articolo 6 di detto protocollo:

a)

in 52,37 EUR/100 chilogrammi,

per lo zucchero greggio;

b)

in 64,65 EUR/100 chilogrammi,

per lo zucchero bianco.

Tali prezzi si intendono per la qualità tipo definita dalla regolamentazione comunitaria, merce non imballata, cif, franco fuori porti europei della Comunità. L'adozione di questi prezzi non pregiudica in alcun modo le posizioni rispettive delle parti contraenti sui principi in materia di determinazione dei prezzi garantiti.

Le sarò grato se vorrà accusare ricevuta della presente lettera e confermarmi che la medesima, accompagnata dalla Sua risposta, costituisce un accordo tra i Governi degli Stati ACP suddetti e la Comunità.»

Ho l'onore di confermarLe l'accordo dei Governi degli Stati ACP di cui alla lettera stessa su quanto precede.

Voglia accettare, Signor …, l'espressione della mia profonda stima.

Per i Governi degli Stati ACP di cui al protocollo n. 3

For the Government of Barbados

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For the Government of Belize

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Pour le gouvernement de la République du Congo

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Pour le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire

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For the Government of the Sovereign Democratic Republic of Fiji

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For the Government of the Cooperative Republic of Guyana

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For the Government of Jamaica

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For the Government of the Republic of Kenya

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Pour le gouvernement de la République de Madagascar

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For the Government of the Republic of Malawi

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For the Government of the Republic of Mauritius

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For the Government of Saint Kitts and Nevis

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For the Government of the Republic of Suriname

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For the Government of the Kingdom of Swaziland

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For the Government of the United Republic of Tanzania

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For the Government of the Republic of Trinidad and Tobago

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For the Government of the Republic of Uganda

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For the Government of the Republic of Zambia

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For the Government of the Republic of Zimbabwe

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ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica dell'India, sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per i periodi di consegna 2004/2005

Bruxelles, 17 novembre 2004

Signor,

i rappresentanti dell'India e quelli della Commissione in nome della Comunità europea hanno convenuto quanto segue, nell'ambito dei negoziati previsti all'articolo 5, paragrafo 4 dell'accordo sullo zucchero di canna concluso tra la Repubblica dell'India e la Comunità economica europea.

Per il periodo di consegna 1o luglio 2004-30 giugno 2005, i prezzi garantiti di cui all'articolo 5, paragrafo 4 dell'accordo citato sono fissati, ai fini dell'intervento previsto all'articolo 6 di detto accordo:

a)

in 52,37 EUR/100 chilogrammi, per lo zucchero greggio;

b)

in 64,65 EUR/100 chilogrammi, per lo zucchero bianco.

Tali prezzi si intendono per la qualità tipo definita dalla regolamentazione comunitaria, merce non imballata, cif, franco fuori porti europei della Comunità. L'adozione di questi prezzi non pregiudica in alcun modo le posizioni rispettive delle parti contraenti sui principi in materia di determinazione dei prezzi garantiti.

Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera e confermare che la medesima, accompagnata dalla Sua risposta, costituisce un accordo tra il Suo Governo e la Comunità.

Voglia accettare, Signor …, l'espressione della mia profonda stima.

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Eυρωπαϊκή Koινóτητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

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Bruxelles, 17 novembre 2004

Signor,

mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

«I rappresentanti dell'India e quelli della Commissione in nome della Comunità europea hanno convenuto quanto segue, nell'ambito dei negoziati previsti all'articolo 5, paragrafo 4 dell'accordo sullo zucchero di canna concluso tra la Repubblica dell'India e la Comunità economica europea.

Per il periodo di consegna 1o luglio 2004-30 giugno 2005, i prezzi garantiti di cui all'articolo 5, paragrafo 4 dell'accordo citato sono fissati, ai fini dell'intervento previsto all'articolo 6 di detto accordo:

a)

in 52,37 EUR/100 chilogrammi, per lo zucchero greggio;

b)

in 64,65 EUR/100 chilogrammi, per lo zucchero bianco.

Tali prezzi si intendono per la qualità tipo definita dalla regolamentazione comunitaria, merce non imballata, cif, franco fuori porti europei della Comunità. L'adozione di questi prezzi non pregiudica in alcun modo le posizioni rispettive delle parti contraenti sui principi in materia di determinazione dei prezzi garantiti.

Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera e confermare che la medesima, accompagnata dalla Sua risposta, costituisce un accordo tra il Suo Governo e la Comunità».

Ho l'onore di confermarle l'accordo del mio Governo su quanto precede.

Voglia accettare, Signor …, l'espressione della mia profonda stima.

Per il Governo della Repubblica dell'India

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