ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 388

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

47o anno
29 dicembre 2004


Sommario

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Consiglio

 

*

2004/896/CE:Decisione del Consiglio, del 22 novembre 2004, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea

1

Accordo in forma di scambio di lettere tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea

3

Protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea

6

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

29.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 388/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 novembre 2004

relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea

(2004/896/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 310 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase,

visto il trattato di adesione del 16 aprile 2003, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto l'atto allegato al trattato di adesione, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 settembre 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare, a nome della Comunità e dei suoi Stati membri, con l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia un protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea.

(2)

Tali negoziati hanno avuto esito positivo ed è opportuno che il protocollo sia firmato a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva.

(3)

È opportuno che le parti del protocollo inerenti alla Comunità siano applicate in via provvisoria a partire dalla data di adesione, in attesa del completamento delle procedure relative alla conclusione formale del protocollo stesso,

DECIDE:

Articolo 1

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare, in nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, il protocollo dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea, con riserva della sua conclusione.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Le parti del protocollo inerenti alla Comunità si applicano a titolo provvisorio a decorrere dal 1o maggio 2004, in attesa dell’entrata in vigore del protocollo stesso.

Fatto a Bruxelles, addì 22 novembre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

B. R. BOT


ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE

tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea

Brussels, 7 December 2004

H.E. Mr Sasko STEFKOV,

Ambassador,

Head of the Mission of the former Yugoslav

Republic of Macedonia to the European Communities.

Sir,

I have the honour to propose that, if it is acceptable to your Government, this letter and your confirmation shall together take the place of signature of the Protocol to the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the former Yugoslav Republic of Macedonia, of the other part, to take account of the accession of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic to the European Union.

The text of the aforementioned Protocol, herewith annexed, has been approved for signature and provisional application by a decision of the Council of the European Union on 22 November 2004. In accordance with its Article 16.3, it shall apply provisionally with effect from 1 May 2004.

Please accept, Sir, the assurance of my highest consideration.

For the European Community and its Member States

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Brussels, 7 December 2004

Dear Sir,

On behalf of the Government of the Republic of Macedonia I have the honour to acknowledge receipt of your letter SGS4/14231 of today’s date regarding the signature of the Protocol to the Stabilisation and Association Agreement between the Republic of Macedonia, of the one part, and the European Communities and their Member States, of the other part, to take account of the accession of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic to the European Union.

I confirm the acceptance by the Government of the Republic of Macedonia of the annexed text of the Protocol and consider your letter and this letter in reply as equivalent of its signature.

However, I declare that the Republic of Macedonia does not accept the denomination used for my country in abovementioned Protocol, having in view that the constitutional name of my country is the Republic of Macedonia.

Please accept, Sir, the assurance of my highest consideration,

For the Republic of Macedonia

Ambassador

Saško STEFKOV

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Brussels, 7 December 2004

H.E. Mr Sasko STEFKOV,

Ambassador,

Head of the Mission of the former Yugoslav

Republic of Macedonia to the European Communities.

Sir,

I have the honour to acknowledge receipt of your letter of today’s date.

The European Community and its Member States notes that the Exchange of Letters between the European Community and its Member States and the Former Yugoslav Republic of Macedonia, which takes the place of signature of the Protocol to the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the former Yugoslav Republic of Macedonia, of the other part, to take account of the accession of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic to the European Union, has been accomplished and that this cannot be interpreted as acceptance or recognition by the European Community and its Member States in whatever form or content of a denomination other than the «former Yugoslav Republic of Macedonia».

Please accept, Sir, the assurance of my highest consideration.

For the European Community and its Member States

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PROTOCOLLO

dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA DEL PORTOGALLO,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E D'IRLANDA DEL NORD,

in appresso denominati «gli Stati membri», rappresentati dal Consiglio dell'Unione europea, e

LA COMUNITÀ EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

in appresso denominate «le Comunità», rappresentate dal Consiglio dell'Unione europea e dalla Commissione delle Comunità europee,

da una parte, e

L'EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA,

dall'altra,

VISTA l'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea, e di conseguenza alla Comunità, il 1o maggio 2004,

CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

(1)

L'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra (in appresso denominato «l’ASA») è stato firmato mediante uno scambio di lettere a Lussemburgo il 9 aprile 2001 ed è entrato in vigore il 1o aprile 2004.

(2)

Il trattato relativo all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea (in appresso denominato «il trattato di adesione») è stato firmato ad Atene il 16 aprile 2003.

(3)(4)(5)(6)

Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione allegato al trattato di adesione, l’adesione dei nuovi Stati membri all’ASA dev'essere approvata tramite un protocollo dell'ASA.Ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 3, dell’ASA, si sono svolte consultazioni per tener conto dei reciproci interessi della Comunità e dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia sanciti nell’ASA.Le modifiche apportate all’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra (in appresso denominato «AI»), adottate con decisione n. 1/2002 del Consiglio di cooperazione Comunità europea — ex Repubblica jugoslava di Macedonia, del 30 gennaio 2002, in merito all'introduzione di due dichiarazioni comuni riguardanti il Principato di Andorra e la Repubblica di San Marino e alle modifiche del protocollo n. 4 sulla definizione della nozione di «prodotti originari» e sui metodi di cooperazione amministrativa, devono essere ugualmente apportate all’ASA.Le modifiche apportate all'AI adottate con decisione n. 2/2003 del Consiglio di cooperazione Comunità europea — ex Repubblica jugoslava di Macedonia, del 22 dicembre 2003, relativa all'attuazione di una maggiore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli e della pesca, devono essere ugualmente apportate all’ASA,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI SEGUENTI:

SEZIONE I

PARTI CONTRAENTI

Articolo 1

La Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca (in appresso denominate «i nuovi Stati membri») sono Parti dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, firmato mediante scambio di lettere a Lussemburgo il 9 aprile 2001 e di conseguenza adottano e prendono atto, allo stesso modo degli altri Stati membri della Comunità, dei testi dell'accordo nonché delle dichiarazioni congiunte e delle dichiarazioni unilaterali allegate all'atto finale firmato lo stesso giorno.

Articolo 2

Al fine di tener conto dei recenti sviluppi istituzionali all'interno dell'Unione europea, tra le parti è convenuto che, scaduto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, le attuali disposizioni dell'accordo riguardanti detta Comunità si intendono riferite alla Comunità europea, la quale è divenuta titolare di tutti i diritti e gli obblighi sottoscritti dalla CECA.

ADEGUAMENTI AL TESTO DELL'ASA COMPRENSIVO DEGLI ALLEGATI E DEI PROTOCOLLI

SEZIONE II

PRODOTTI AGRICOLI

Articolo 3

Prodotti agricoli stricto sensu

1.   L’allegato IV a dell’ASA è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente protocollo.

2.   L’allegato IV b dell’ASA è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente protocollo.

3.   L’allegato IV c dell’ASA è sostituito dal testo che figura nell'allegato III del presente protocollo.

4.   All'articolo 27, paragrafo 3 dell’ASA è aggiunta la seguente lettera:

«d)

riduce progressivamente i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati nell'allegato IV d, in conformità del calendario seguente:

il 1o gennaio 2004 ciascun dazio viene ridotto al 95 % del dazio NPF,

il 1o gennaio 2005 ciascun dazio viene ridotto al 90 % del dazio NPF,

il 1o gennaio 2006 ciascun dazio viene ridotto all’85 % del dazio NPF,

il 1o gennaio 2007 ciascun dazio viene ridotto all’80 % del dazio NPF,

il 1o gennaio 2008 ciascun dazio viene ridotto al 70 % del dazio NPF,

il 1o gennaio 2009 ciascun dazio viene ridotto al 60 % del dazio NPF,

il 1o gennaio 2010 ciascun dazio viene ridotto al 50 % del dazio NPF,

il 1o gennaio 2011 i dazi rimanenti sono aboliti.»

5.   Il testo che figura nell’allegato IV del presente protocollo è aggiunto all’ASA e ne costituisce l’allegato IV d.

6.   All'articolo 27 dell’ASA è aggiunto il seguente paragrafo:

«5.   Per i prodotti il cui dazio tariffario preferenziale raggiunge, durante il processo di riduzione di cui al presente articolo, un valore residuo pari o inferiore all'1 percento, nel caso dei dazi ad valorem, o pari o inferiore a 0,01 EUR per kg (o per l'appropriata unità di misura specifica), nel caso dei dazi specifici, al raggiungimento di tale livello i dazi doganali sono eliminati.»

Articolo 4

Prodotti della pesca

1.   L’articolo 28, paragrafo 2, dell’ASA è sostituito dal seguente:

«2.   L’ex Repubblica jugoslava di Macedonia abolisce tutti gli oneri aventi effetto equivalente a un dazio doganale ed i dazi doganali applicabili alle importazioni di pesce e di prodotti della pesca originari della Comunità, ad eccezione dei prodotti elencati nell’allegato V b dell’ASA, ai quali sono applicate le riduzioni tariffarie indicate nello stesso allegato.»

2.   L'espressione «Anno 3» nell'intestazione dell'ultima colonna delle tabelle riportate negli allegati V a e V b dell’ASA è sostituita dall'espressione «Anno 3 e successivi».

Articolo 5

Prodotti agricoli trasformati

1.   L’articolo 1, paragrafo 1, del protocollo n. 3 dell'ASA è sostituito dal seguente:

«1.   La Comunità e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia applicano ai prodotti agricoli trasformati, a prescindere dall'esistenza di contingenti, i dazi di cui agli allegati I, II e III, in base alle condizioni ivi indicate.»

2.   La tabella che figura nell’allegato II del protocollo n. 3 dell’ASA è sostituita dalla tabella che figura nell’allegato V del presente protocollo.

3.   Il testo che figura nell’allegato VI del presente protocollo è aggiunto al protocollo n. 3 dell’ASA e ne costituisce l’allegato III.

4.   Nel protocollo n. 3 dell'ASA, dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente articolo:

«Articolo 4

Per i prodotti il cui dazio tariffario preferenziale raggiunge, durante il processo di riduzione di cui al presente protocollo, un valore residuo pari o inferiore all'1 %, nel caso dei dazi ad valorem, o pari o inferiore a 0,01 EUR per kg (o per l'appropriata unità di misura specifica), nel caso dei dazi specifici, al raggiungimento di tale livello i dazi doganali sono eliminati.»

Articolo 6

Accordo sui vini

La tabella che figura nel paragrafo 1 dell’allegato I (accordo tra la Comunità europea e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia in merito a concessioni commerciali preferenziali reciproche per taluni vini, di cui all’articolo 27, paragrafo 4 dell’ASA) del protocollo aggiuntivo di adeguamento degli aspetti commerciali dell’ASA per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini, nonché il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate, è sostituita dalla tabella che figura nell’allegato VII del presente protocollo.

SEZIONE III

NORME D'ORIGINE

Articolo 7

Il protocollo n. 4 dell’ASA sulla definizione della nozione di «prodotti originari» e sui metodi di cooperazione amministrativa è modificato come segue:

1.

Nell'«indice», al titolo II, il secondo trattino è sostituito dal seguente:

«— Articolo 3

Cumulo bilaterale nella Comunità»

2.

Nell'«indice», al titolo II, il terzo trattino è sostituito dal seguente:

«— Articolo 4

Cumulo bilaterale nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia»

3.

All'articolo 3, il titolo è sostituito dal seguente:

«Cumulo bilaterale nella Comunità»

4.

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«I materiali originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia incorporati in un prodotto ottenuto nella Comunità si considerano materiali originari della Comunità anche qualora non siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle previste dall'articolo 7.»

5.

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«I materiali originari della Comunità incorporati in un prodotto ottenuto nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia si considerano materiali originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia anche qualora non siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle previste dall'articolo 7.»

6.

All'articolo 5, paragrafo 2, lettere a), b), c), d), ed e), all'articolo 17, paragrafo 4, e all’articolo 31, paragrafo 1, i termini «Stato membro della CE» e «Stati membri della CE» sono sostituiti da:

«Stato membro della Comunità» e «Stati membri della Comunità».

7.

L'articolo 15, paragrafo 1, nella versione italiana resta invariato come segue:

«1.   I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari della Comunità o dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine conformemente alle disposizioni del titolo V non sono soggetti, nella Comunità o nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.»

8.

L'articolo 15, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o tasse di effetto equivalente applicabili nella Comunità o nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ai materiali utilizzati nella fabbricazione, qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno.»

9.

L'articolo 15, paragrafo 6, è sostituito dal seguente:

«7.   Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2003. Le disposizioni del paragrafo 6 si applicano fino al 31 dicembre 2005 e possono essere rivedute di comune accordo.»

10.

L'articolo 18, paragrafo 4, è sostituito dal seguente:

«4.   I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture:

 

“EXPEDIDO A POSTERIORI”,

 

“VYSTAVENO DODATEČNĚ”,

 

“UDSTEDT EFTERFØLGENDE”,

 

“NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT”,

 

“VÄLJA ANTUD TAGASIULATUVALT”,

 

“ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ”,

 

“ISSUED RETROSPECTIVELY”,

 

“DÉLIVRÉ A POSTERIORI”,

 

“RILASCIATO A POSTERIORI”,

 

“IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI”,

 

“RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS”,

 

“KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL”,

 

“MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT”,

 

“AFGEGEVEN A POSTERIORI”,

 

“WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE”,

 

“EMITIDO A POSTERIORI”,

 

“IZDANO NAKNADNO”,

 

“VYDANÉ DODATOČNE”,

 

“ANNETTU JÄLKIKÄTEEN”,

 

“UTFÄRDAT I EFTERHAND”,

 

“ДОПОЛНИТЕЛНО ИЗДАДЕНО”.»

11.

L'articolo 19, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«2.   Il duplicato così rilasciato deve recare una delle seguenti diciture:

 

“DUPLICADO”,

 

“DUPLIKÁT”,

 

“DUPLIKAT”,

 

“DUPLIKAT”,

 

“DUPLIKAAT”,

 

“ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ”,

 

“DUPLICATE”,

 

“DUPLICATA”,

 

“DUPLICATO”,

 

“DUBLIKĀTS”,

 

“DUBLIKATAS”,

 

“MÁSODLAT”,

 

“DUPLIKAT”,

 

“DUPLICAAT”,

 

“DUPLIKAT”,

 

“SEGUNDA VIA”,

 

“DVOJNIK”,

 

“DUPLIKÁT”,

 

“KAKSOISKAPPALE”,

 

“DUPLIKAT”,

 

“ДУПЛИКАТ”.»

12.

L'articolo 30, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1.   Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 26, paragrafo 3, qualora i prodotti siano fatturati in una moneta diversa dall'euro, gli importi espressi nelle monete nazionali degli Stati membri o dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, equivalenti a quelli espressi in euro, sono fissati annualmente da ciascuno dei paesi interessati.»

13.

All'articolo 30, paragrafo 3, e all'articolo 31, paragrafo 1, i termini «Commissione europea» sono sostituiti da «Commissione delle Comunità europee».

Articolo 8

1.   L’allegato I del protocollo n. 4 dell’ASA è sostituito dal testo che figura nell'allegato VIII del presente protocollo.

2.   L’allegato II del protocollo n. 4 dell’ASA è sostituito dal testo che figura nell'allegato IX del presente protocollo.

3.   L’allegato IV del protocollo n. 4 dell’ASA è sostituito dal testo che figura nell'allegato X del presente protocollo.

Articolo 9

Dopo il protocollo n. 4 dell’ASA sono aggiunte le seguenti dichiarazioni congiunte:

«DICHIARAZIONE CONGIUNTA RELATIVA AL PRINCIPATO DI ANDORRA

1.

L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia accetta come prodotti originari della Comunità ai sensi del presente accordo i prodotti originari del Principato di Andorra contemplati ai capitoli 25-97 del sistema armonizzato.

2.

Il protocollo n. 4 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA RELATIVA ALLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

1.

L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia accetta come prodotti originari della Comunità ai sensi del presente accordo i prodotti originari della Repubblica di San Marino.

2.

Il protocollo n. 4 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati»

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

SEZIONE IV

Articolo 10

OMC

L’ex Repubblica iugoslava di Macedonia si impegna a non formulare richieste, a non avviare azioni e a non modificare o revocare alcuna concessione a norma degli articoli XXIV.6 e XXVIII del GATT 1994 in relazione al presente allargamento della Comunità.

Articolo 11

Prova dell’origine e cooperazione amministrativa

1.   Le prove dell’origine debitamente rilasciate o dall’ex Repubblica iugoslava di Macedonia o da un nuovo Stato membro nel quadro di accordi preferenziali o di regimi autonomi in vigore tra loro sono reciprocamente accettate a condizione che:

a)

l’acquisizione di tale origine conferisca il diritto al trattamento tariffario preferenziale in base alle misure tariffarie preferenziali contenute nell'ASA;

b)

la prova dell’origine e i documenti di trasporto siano stati emessi al più tardi il giorno precedente alla data dell’adesione;

c)

la prova dell’origine sia presentata alle autorità doganali entro un termine di quattro mesi dalla data dell’adesione.

Qualora le merci siano state dichiarate per l’importazione nell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia o in un nuovo Stato membro in data precedente a quella dell’adesione e nel quadro di accordi preferenziali o regimi autonomi applicabili in quel momento tra l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e il nuovo Stato membro in questione, la prova dell’origine rilasciata a posteriori nel quadro di tali accordi o regimi può ugualmente essere accettata purché venga presentata alle autorità doganali entro un termine di quattro mesi dalla data dell’adesione.

2.   L’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e i nuovi Stati membri possono mantenere le autorizzazioni mediante cui è stato concesso lo status di «esportatore autorizzato» nel quadro di accordi preferenziali o di regimi autonomi tra loro applicati, a condizione che:

a)

tale disposizione sia prevista anche nell'accordo concluso precedentemente alla data dell'adesione tra l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e la Comunità; e

b)

gli esportatori autorizzati applichino le norme di origine in vigore nel quadro di detto accordo.

Tali autorizzazioni devono essere sostituite, entro un anno dalla data dell’adesione, da nuove autorizzazioni rilasciate alle condizioni dell’ASA.

3.   Le domande di controllo a posteriori delle prove dell’origine rilasciate nel quadro degli accordi preferenziali o dei regimi autonomi di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2 sono accettate dalle competenti autorità doganali dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia o degli Stati membri per un periodo di tre anni dal rilascio della prova dell’origine in questione e possono essere presentate da dette autorità per un periodo di tre anni dall’accettazione della prova dell’origine fornita loro a corredo della dichiarazione di importazione.

Articolo 12

Merci in transito

1.   Le disposizioni dell’ASA possono essere applicate alle merci esportate dall’ex Repubblica iugoslava di Macedonia in uno dei nuovi Stati membri o da uno dei nuovi Stati membri nell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, purché tali merci siano conformi alle disposizioni del protocollo n. 4 dell'ASA e alla data dell'adesione siano in viaggio oppure si trovino in custodia temporanea, in un deposito doganale o in una zona franca nell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia o nel nuovo Stato membro in questione.

2.   In casi simili, il trattamento preferenziale può essere concesso purché, entro quattro mesi dalla data dell’adesione, alle autorità doganali del paese importatore sia presentata una prova dell’origine rilasciata a posteriori dalle autorità doganali del paese esportatore.

Articolo 13

Contingenti per il 2004

Per il 2004, i volumi dei nuovi contingenti tariffari e gli incrementi dei volumi dei contingenti tariffari esistenti sono calcolati proporzionalmente ai volumi di base, tenendo conto della parte del periodo trascorsa prima del 1o maggio 2004.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

SEZIONE V

Articolo 14

Il presente protocollo e i relativi allegati formano parte integrante dell’ASA.

Articolo 15

1.   La Comunità, il Consiglio dell’Unione europea a nome degli Stati membri e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia procedono all’approvazione del presente protocollo secondo le rispettive procedure.

2.   Le parti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di cui al precedente paragrafo. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

Articolo 16

1.   Il presente protocollo entra in vigore lo stesso giorno del trattato di adesione, purché tutti gli strumenti di approvazione del presente protocollo siano stati depositati entro tale data.

2.   Ove gli strumenti di approvazione del presente protocollo non siano stati depositati tutti entro detta data, il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui è stato depositato l'ultimo strumento di approvazione.

3.   Qualora gli strumenti di approvazione del presente protocollo non siano stati depositati tutti entro il 1o maggio 2004, il presente protocollo si applica a titolo provvisorio con effetto dal 1o maggio 2004.

Articolo 17

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare in ciascuna delle lingue ufficiali delle parti, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Articolo 18

Il testo dell'ASA, comprensivo degli allegati e dei protocolli che ne costituiscono parte integrante, e l'atto finale con le dichiarazioni ad esso allegate sono redatti nelle lingue ceca, estone, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca, slovena e ungherese e tali testi fanno fede come i testi originali. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione procede all’approvazione di tali testi.

ALLEGATO I

«ALLEGATO IV bis

Importazioni nell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia di prodotti agricoli originari della Comunità (dazio zero)

[di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera a)]

0105 19 20

0210 93

0904 12

1209 24

1702 30

2309 90 43

0105 92

0210 99

1001100010

1209 25

1702 40

2309 90 49

0105 93

0404

1002

1209 26

1702 60

2309 90 51

0105 99 10

0408

1003009010

1209 29

1703

2309 90 53

0106900050

0410

1006 10 10

1209 30

2005100010

2309 90 59

0206 10

0601

1007

1209 91

2104200010

2309 90 70

0206 21

0602 10

1008

1209 99

2302

2309 90 91

0206 22

0602 20

1103 11

1211

2307

2309 90 95

0206 30

0602 30

1103 13 10

1212

2308

2309909910

0206 41

0602 40

1103139010

1501

2309 90 10

2401

0206 49

0703101910

1103 19 40

1503

2309 90 20

4301

0206 80

0703101930

1105

1517909900

2309 90 31

 

0206 90

0703900010

1108

1701 12

2309 90 33

 

0208

0802 11

1202

1702 11

2309 90 35

 

0210 91

0802 12

1209 22

1702 19

2309 90 39

 

0210 92

0904 11

1209 23

1702 20

2309 90 41

 

ex 0713 20

Ceci — da semina

ex 0713 31

Fagioli delle specie Vigna mungo (L.) Hepper o Vigna radiata (L.) Wilczek — da semina

ex 0713 32

Fagioli Adzuki (Phaseolus o Vigna angularis) — da semina

ex 0713 39

Altri fagioli destinati alla semina

ex 0713 50

Fave (Vicia faba var. major) e favette (Vicia faba var. equina e Vicia faba var. minor) — da semina»

ALLEGATO II

«ALLEGATO IV ter

Importazioni nell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia di prodotti agricoli originari della Comunità (dazio zero nell'ambito di contingenti tariffari)

[di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera b)]

Codice NC (1)

Designazione delle merci

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011 e successivi

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(t)

(% del dazio NPF)

(t)

(% del dazio NPF)

(t)

(% del dazio NPF)

(t)

(% del dazio NPF)

(t)

(% del dazio NPF)

(t)

(% del dazio NPF)

(t)

(% del dazio NPF)

(t)

(% del dazio NPF)

0206 29

Frattaglie commestibili di animali della specie bovina congelate – esclusi lingue e fegati

415

65

415

60

415

55

415

50

415

40

415

30

415

20

0

0207

Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105

6 000

65

6 000

60

6 000

55

6 000

50

6 000

40

6 000

30

6 000

20

0

0210 11

0210 12

0210 19

Carni della specie suina

50

95

50

90

50

85

50

80

50

70

50

60

50

50

0

0401 20

Latte e crema di latte aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1 % ed inferiore o uguale a 6 %

2 200

100

2 200

100

2 200

100

2 200

100

2 200

100

2 200

100

2 200

100

2 200

100

0402

Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

450

65

450

60

450

55

450

50

450

40

450

30

450

20

0

0405 10

Burro

1 250

65

1 250

60

1 250

55

1 250

50

1 250

40

1 250

30

1 250

20

0

0406 20

Formaggi grattugiati o in polvere, di tutti i tipi

105

70

110

70

115

70

120

70

130

70

140

70

150

70

160

70

0406 30

Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere

0406 90

altri formaggi

50

100

50

100

50

100

50

100

50

100

50

100

50

100

50

100

0805 10

Arance

8 000

65

8 000

60

8 000

55

8 000

50

8 000

40

8 000

30

8 000

20

0

0805 20

Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi

0805 40

Pompelmi e pomeli

0805 50

Limoni e limette

1601

Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti

2 740

70

2 780

70

2 820

70

2 860

70

2 970

70

3 080

70

3 190

70

3 300

70

1602

Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue

1 380

70

1 410

70

1 440

70

1 470

70

1 540

70

1 610

70

1 680

70

1 750

70

1507 10

Olio di soia greggio, anche depurato delle mucillagini

15 000

70

15 000

70

15 000

70

 

0 (2)

 

0

 

0

 

0

 

0

2005 70

Olive

1 600

65

1 600

60

1 600

55

1 600

50

1 600

40

1 600

30

1 600

20

0

2009

Succhi

300

100

300

100

300

100

300

100

300

100

300

100

300

100

300

100

2309909990

Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali

altre

12 000

70

12 000

70

12 000

70

12 000

70

12 000

70

12 000

70

12 000

70

12 000

70»

(1)

Contingente tariffario

(2)

Dazio applicabile ai quantitativi eccedentari


(1)  Secondo la definizione contenuta nella legge sulla tariffa doganale — Gazzetta ufficiale n. 23/03 dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

(2)  In conformità del calendario dell'OMC

(1)

Contingente tariffario

(2)

Dazio applicabile ai quantitativi eccedentari

ALLEGATO III

«ALLEGATO IV quater

Importazioni nell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia di prodotti agricoli originari della Comunità (concessioni nell'ambito di contingenti tariffari)

[di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera c)]

Codice NC (1)

Designazione delle merci

Quantitativo annuo

(in tonnellate)

Dazio applicabile

(% del dazio NPF)

0203

Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate

2 000

70

0406+

Formaggi e latticini

600

70»


(1)  Secondo la definizione contenuta nella legge sulla tariffa doganale – Gazzetta ufficiale n. 23/03 dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

ALLEGATO IV

«ALLEGATO IV quinquier

Importazioni nell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia di prodotti agricoli originari della Comunità (riduzione tariffaria progressiva nel periodo di transizione, dazio zero dal 1o gennaio 2011)

[di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera d)]

 

0102902100

0102902900

0102904100

0102904900

0102905100

0102905900

0102906100

0102906900

0102907100

0102907900

0102909000

0105111900

0105119900

0105120000

0105199000

0105992000

0105993000

0105995000

 

0201100000

0201202000

0201203000

0201205000

0201209000

0201300000

0202100000

0202201000

0202203000

0202205000

0202209000

0202301000

0202305000

0202309000

0209003000

0209009000

0210201000

0210209000

 

0405209000

0405901000

0405909000

 

0602903000

0602904100

0602904500

0602904900

0602905100

0602905900

0602907000

0602909100

0602909900

0603101010

0603101090

0603102090

0603103010

0603103090

0603104010

0603104090

0603105010

0603105090

0603108010

0603108090

0603900000

0604101000

0604109000

0604912100

0604912900

0604914100

0604914900

0604919000

0604991000

0604999000

 

0709906000

0710801000

0710808000

0710808500

0711201000

0711209000

0712200000

0712310000

0712320000

0712330000

0712390000

0712900500

0712901900

0712903000

0712905000

0712909000

 

0802210000

0802220000

0802310000

0802320000

0802400000

0802500000

0802902000

0802905000

0802906000

0802908500

0803001100

0803001900

0803009000

0804100000

0804201000

0804209000

0804300000

0804400000

0804500000

0805900000

0810201000

0810209000

0810301000

0810303000

0810309000

0810401000

0810403000

0810405000

0810409000

0810500000

0810600000

0810903000

0810904000

0810909500

0811101100

0811101900

0811109000

0811201100

0811201900

0811203100

0811203900

0811205100

0811205900

0811209000

0811901100

0811901900

0811903100

0811903900

0811905000

0811907000

0811907500

0811908000

0811908500

0811909500

0812100000

0812901000

0812902000

0812903000

0812904000

0812905000

0812906000

0812907000

0812909910

0812909990

0813100000

0813200000

0813300000

0813401000

0813403000

0813405000

0813406000

0813407000

0813409500

0813501200

0813501500

0813501900

0813503100

0813503900

0813509100

0813509900

 

0901110000

0901120000

0901210000

0901220000

0901901000

0901909000

0902100000

0902200000

0902300000

0902400000

 

1003009020

1003009090

1004000090

 

1102100000

1102201000

1102209000

1102300000

1102901000

1102903000

1102909000

1103139090

1103191000

1103193000

1103195000

1103199000

1103201000

1103202000

1103203000

1103204000

1103205000

1103206000

1103209000

1104121000

1104129000

1104191000

1104193000

1104195000

1104196100

1104196900

1104199100

1104199900

1104222000

1104223000

1104225000

1104229000

1104229800

1104231000

1104233000

1104239000

1104239900

1104290100

1104290300

1104290500

1104290700

1104290900

1104291100

1104291500

1104291900

1104293100

1104293500

1104293900

1104295100

1104295500

1104295900

1104298100

1104298500

1104298900

1104301000

1104309000

1106100000

1106301000

1106309090

1107101100

1107101900

1107109100

1107109900

1107200000

 

1209210000

 

1509101000

1509109000

1509900000

1510001000

1510009000

1514991000

1514999000

1517909300

 

1603001000

1603008000

 

1701910000

1701999000

 

2007101000

2007109100

2007109900

2007911000

2007913000

2007919000

2007991000

2007992000

2007993110

2007993190

2007993310

2007993390

2007993510

2007993590

2007993910

2007993990

2007995500

2007995700

2007999100

2007999300

2007999810

2007999890

 

2309101100

2309101300

2309101500

2309101900

2309103100

2309103300

2309103900

2309105100

2309105300

2309105900

2309107000

2309109000»

ALLEGATO V

«ALLEGATO II

Dazi applicabili all'importazione nell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia di merci originarie della Comunità (1)

Codice NC (2)

Designazione delle merci

Aliquota del dazio (%)

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011 e successivi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

0403

Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:

 

 

 

 

 

 

 

 

0403 10

Iogurt:

 

 

 

 

 

 

 

 

– –

aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:

 

 

 

 

 

 

 

 

– – –

in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

 

 

 

 

 

 

 

 

0403105100

– – – –

inferiore o uguale a 1,5 %

80 % del dazio NPF

65 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

0403105300

– – – –

superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

80 % del dazio NPF

65 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

0403105900

– – – –

superiore a 27 %

80 % del dazio NPF

65 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

– – –

altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

 

 

 

 

 

 

 

 

0403109100

– – – –

inferiore o uguale a 3 %

80 % del dazio NPF

65 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

0403109300

– – – –

superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

80 % del dazio NPF

65 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

0403109900

– – – –

superiore a 6 %

80 % del dazio NPF

65 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

0403 90

altri:

 

 

 

 

 

 

 

 

– –

aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:

 

 

 

 

 

 

 

 

– – –

in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

 

 

 

 

 

 

 

 

0403907100

– – – –

inferiore o uguale a 1,5 %

80 % del dazio NPF

65 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

0403907300

– – – –

superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

80 % del dazio NPF

65 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

0403907900

– – – –

superiore a 27 %

80 % del dazio NPF

65 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

– – –

altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

 

 

 

 

 

 

 

 

0403909100

– – – –

inferiore o uguale a 3 %

80 % del dazio NPF

65 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

0403909300

– – – –

superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

80 % del dazio NPF

65 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

0403909900

– – – –

superiore a 6 %

80 % del dazio NPF

65 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

0405

Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:

 

 

 

 

 

 

 

 

0405 20

Paste da spalmare lattiere:

 

 

 

 

 

 

 

 

0405201000

– –

aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a 60 %

95 % del dazio NPF

90 %del dazio NPF

85 % del dazio NPF

80 % del dazio NPF

70 % del dazio NPF

60 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

0

0405203000

– –

aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 75 %

95 % del dazio NPF

90 %del dazio NPF

85 % del dazio NPF

80 % del dazio NPF

70 % del dazio NPF

60 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

0

0501000000

Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli

0

0

0

0

0

0

0

0

0502

Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli

0

0

0

0

0

0

0

0

0503000000

Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto

0

0

0

0

0

0

0

0

0505

Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti

0

0

0

0

0

0

0

0

0506

Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; polveri e cascami di queste materie

0

0

0

0

0

0

0

0

0507

Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie

0

0

0

0

0

0

0

0

0508000000

Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami

0

0

0

0

0

0

0

0

0509 00

Spugne naturali di origine animale

0

0

0

0

0

0

0

0

0510000000

Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio

0

0

0

0

0

0

0

0

0710

Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:

 

 

 

 

 

 

 

 

0710400000

Granturco dolce

95 % del dazio NPF

90 %del dazio NPF

85 % del dazio NPF

80 % del dazio NPF

70 % del dazio NPF

60 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

0

0711

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:

 

 

 

 

 

 

 

 

0711 90

altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:

 

 

 

 

 

 

 

 

– –

Ortaggi o legumi

 

 

 

 

 

 

 

 

0711903000

– – –

Granturco dolce

95 % del dazio NPF

90 %del dazio NPF

85 % del dazio NPF

80 % del dazio NPF

70 % del dazio NPF

60 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

0

0903000000

Mate

95 % del dazio NPF

90 %del dazio NPF

85 % del dazio NPF

80 % del dazio NPF

70 % del dazio NPF

60 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

0

1212

Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà Cichorium intybus sativum) impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove:

 

 

 

 

 

 

 

 

1212200000

Alghe

0

0

0

0

0

0

0

0

1302

Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

 

 

 

 

 

 

 

 

Succhi ed estratti vegetali:

 

 

 

 

 

 

 

 

1302120000

– –

di liquirizia

0

0

0

0

0

0

0

0

1302130000

– –

di luppolo

0

0

0

0

0

0

0

0

1302140000

– –

di piretro o di radici delle piante da rotenone

0

0

0

0

0

0

0

0

1302 19

– –

altre

 

 

 

 

 

 

 

 

1302193000

– – –

Miscugli di estratti vegetali, per la fabbricazione di bevande o di preparazioni alimentari

0

0

0

0

0

0

0

0

– – –

altri

 

 

 

 

 

 

 

 

1302199100

– – – –

medicinali

0

0

0

0

0

0

0

0

1302 20

Sostanze pectiche, pectinati e pectati

0

0

0

0

0

0

0

0

Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

 

 

 

 

 

 

 

 

1302310000

– –

Agar-agar

0

0

0

0

0

0

0

0

1302 32

– –

Mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati:

 

 

 

 

 

 

 

 

1302321000

– – –

di carrube o di semi di carrube

0

0

0

0

0

0

0

0

1401

Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio (per esempio: bambù, canne d'India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio)

0

0

0

0

0

0

0

0

1402000000

Materie vegetali delle specie usate principalmente per imbottitura (per esempio: capoc, crine vegetale, crine marino), anche in strati con o senza supporto di altre materie

0

0

0

0

0

0

0

0

1403000000

Materie vegetali delle specie usate principalmente nella fabbricazione di scope e di spazzole (per esempio: saggina, piassava, trebbia, fibre di istle), anche in torciglioni o in fasci

0

0

0

0

0

0

0

0

1404

Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove:

 

 

 

 

 

 

 

 

1404100000

Materie prime vegetali delle specie principalmente usate per la tinta o la concia

0

0

0

0

0

0

0

0

1404200000

Linters di cotone

0

0

0

0

0

0

0

0

1404900000

altri

0

0

0

0

0

0

0

0

1505 00

Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina

0

0

0

0

0

0

0

0

1506000000

Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

0

0

0

0

0

0

0

0

1515

Altri grassi e oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

 

 

 

 

 

 

 

 

1515 90

altri:

 

 

 

 

 

 

 

 

1515901500

– –

Oli di jojoba, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni

0

0

0

0

0

0

0

0

1516

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:

 

 

 

 

 

 

 

 

1516 20

Grassi e oli vegetali e loro frazioni:

 

 

 

 

 

 

 

 

1516201000

– –

Oli di ricino idrogenati, detti «opalwax»

0

0

0

0

0

0

0

0

1517

Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516:

 

 

 

 

 

 

 

 

1517 10

Margarina, esclusa la margarina liquida:

 

 

 

 

 

 

 

 

1517101000

– –

aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %

dazio NPF

dazio NPF

dazio NPF

dazio NPF

dazio NPF

dazio NPF

dazio NPF

dazio NPF

1517 90

altre:

 

 

 

 

 

 

 

 

1517901000

– –

aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %

dazio NPF

dazio NPF

dazio NPF

dazio NPF

dazio NPF

dazio NPF

dazio NPF

dazio NPF

– –

altre

 

 

 

 

 

 

 

 

1517909300

– – –

Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura

95 % del dazio NPF

90 %del dazio NPF

85 % del dazio NPF

80 % del dazio NPF

70 % del dazio NPF

60 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

0

1518 00

Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove

0

0

0

0

0

0

0

0

1520000000

Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose

0

0

0

0

0

0

0

0

1521

Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinate o colorate

0

0

0

0

0

0

0

0

1522 00

Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:

 

 

 

 

 

 

 

 

1522001000

Degras

0

0

0

0

0

0

0

0

1702

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:

 

 

 

 

 

 

 

 

1702500000

Fruttosio chimicamente puro

0

0

0

0

0

0

0

0

1702 90

altri, compreso lo zucchero invertito:

 

 

 

 

 

 

 

 

1702901000

– –

Maltosio chimicamente puro

dazio NPF

dazio NPF

dazio NPF

dazio NPF

dazio NPF

dazio NPF

dazio NPF

dazio NPF

1704

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):

 

 

 

 

 

 

 

 

1704 10

Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

1704 90

altri

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

1803

Pasta di cacao, anche sgrassata

0

0

0

0

0

0

0

0

1804000000

Burro, grasso e olio di cacao

0

0

0

0

0

0

0

0

1805000000

Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

0

0

0

0

0

0

0

0

1806

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao

 

 

 

 

 

 

 

 

1806 10

Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

 

 

 

 

 

 

 

 

1806101500

– –

non contenente o contenente, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio

50 % del dazio NPF

45 % del dazio NPF

40 % del dazio NPF

35 % del dazio NPF

25 % del dazio NPF

15 % del dazio NPF

5 % del dazio NPF

0

1806102000

– –

avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 5 % e inferiore a 65 %

50 % del dazio NPF

45 % del dazio NPF

40 % del dazio NPF

35 % del dazio NPF

25 % del dazio NPF

15 % del dazio NPF

5 % del dazio NPF

0

1806103000

– –

avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 %

50 % del dazio NPF

45 % del dazio NPF

40 % del dazio NPF

35 % del dazio NPF

25 % del dazio NPF

15 % del dazio NPF

5 % del dazio NPF

0

1806109000

– –

avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 80 %

50 % del dazio NPF

45 % del dazio NPF

40 % del dazio NPF

35 % del dazio NPF

25 % del dazio NPF

15 % del dazio NPF

5 % del dazio NPF

0

1806 20

Altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg oppure allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg:

 

 

 

 

 

 

 

 

1806201000

– –

aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 31 % o aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 31 %

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

1806203000

– –

aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 25 % e inferiore a 31 %

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

– –

altre:

 

 

 

 

 

 

 

 

1806205000

– – –

aventi tenore in peso di burro di cacao uguale o superiore a 18 %

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

1806207000

– – –

Preparazioni dette «Chocolate milk crumb»

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

1806208000

– – –

Glassatura al cacao

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

1806209500

– – –

altre

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini:

 

 

 

 

 

 

 

 

1806310000

– –

ripiene

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

1806 32

– –

non ripiene

 

 

 

 

 

 

 

 

1806321000

– – –

con aggiunta di cereali, di noci od altri frutti

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

1806329000

– – –

altre

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

1806 90

altre:

 

 

 

 

 

 

 

 

– –

Cioccolata e prodotti di cioccolata:

 

 

 

 

 

 

 

 

– – –

Cioccolatini (praline), anche ripieni:

 

 

 

 

 

 

 

 

1806901100

– – – –

contenenti alcole

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

1806901900

– – – –

altri

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

– – –

altri:

 

 

 

 

 

 

 

 

1806903100

– – – –

ripieni

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

1806903900

– – – –

non ripieni

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

1806905000

– –

Prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

1806906000

– –

Pasta da spalmare contenente cacao

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

1806907000

– –

Preparazioni per bevande, contenenti cacao

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

1806909000

– –

altre

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

1901

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno del 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:

 

 

 

 

 

 

 

 

1901100000

Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto

0

0

0

0

0

0

0

0

1901200000

Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905

95 % del dazio NPF

90 % del dazio NPF

85 % del dazio NPF

80 % del dazio NPF

70 % del dazio NPF

60 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

0

1901 90

altri:

 

 

 

 

 

 

 

 

– –

Estratti di malto:

 

 

 

 

 

 

 

 

1901901100

– – –

aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90 %

0

0

0

0

0

0

0

0

1901901900

– – –

altri

0

0

0

0

0

0

0

0

– –

altri:

 

 

 

 

 

 

 

 

1901909100

– – –

non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola, escluse le preparazioni alimentari in polvere dei prodotti delle voci da 0401 a 0404

0

0

0

0

0

0

0

0

1901909900

– – –

altri

0

0

0

0

0

0

0

0

1902

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni, esclusa la pasta di cui ai codici NC 1902 20 10 e 1902 20 30; cuscus, anche preparato

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

1903000000

Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili

0

0

0

0

0

0

0

0

1904

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove

dazio NPF

dazio NPF

dazio NPF

dazio NPF

dazio NPF

dazio NPF

dazio NPF

dazio NPF

1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

2001

Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:

 

 

 

 

 

 

 

 

2001 90

altri:

 

 

 

 

 

 

 

 

2001903000

– –

Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

95 % del dazio NPF

90 % del dazio NPF

85 % del dazio NPF

80 % del dazio NPF

70 % del dazio NPF

60 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

0

2001904000

– –

Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

95 % del dazio NPF

90 % del dazio NPF

85 % del dazio NPF

80 % del dazio NPF

70 % del dazio NPF

60 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

0

2001906000

– –

Cuori di palma

95 % del dazio NPF

90 % del dazio NPF

85 % del dazio NPF

80 % del dazio NPF

70 % del dazio NPF

60 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

0

2004

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

2004 10

Patate:

 

 

 

 

 

 

 

 

– –

altre

 

 

 

 

 

 

 

 

2004109100

– – –

sotto forma di farina, semolino o fiocchi

95 % del dazio NPF

90 % del dazio NPF

85 % del dazio NPF

80 % del dazio NPF

70 % del dazio NPF

60 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

0

2004 90

altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:

 

 

 

 

 

 

 

 

2004901000

– –

Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

95 % del dazio NPF

90 % del dazio NPF

85 % del dazio NPF

80 % del dazio NPF

70 % del dazio NPF

60 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

0

2005

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

2005 20

Patate:

 

 

 

 

 

 

 

 

2005201000

– –

sotto forma di farina, semolino o fiocchi

95 % del dazio NPF

90 % del dazio NPF

85 % del dazio NPF

80 % del dazio NPF

70 % del dazio NPF

60 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

0

2005800000

Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

95 % del dazio NPF

90 % del dazio NPF

85 % del dazio NPF

80 % del dazio NPF

70 % del dazio NPF

60 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

0

2008

Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:

 

 

 

 

 

 

 

 

Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro:

 

 

 

 

 

 

 

 

2008 11

– –

Arachidi

 

 

 

 

 

 

 

 

2008111000

– – –

Burro di arachidi

95 % del dazio NPF

90 % del dazio NPF

85 % del dazio NPF

80 % del dazio NPF

70 % del dazio NPF

60 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

0

altri, compresi i miscugli, esclusi quelli compresi nella sottovoce 2008 19:

 

 

 

 

 

 

 

 

2008910000

– –

Cuori di palma

95 % del dazio NPF

90 % del dazio NPF

85 % del dazio NPF

80 % del dazio NPF

70 % del dazio NPF

60 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

0

2008 99

– –

altri

 

 

 

 

 

 

 

 

– – –

senza aggiunta di alcole:

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – –

senza aggiunta di zuccheri:

 

 

 

 

 

 

 

 

2008998500

– – – – –

Granturco, escluso il granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

95 % del dazio NPF

90 % del dazio NPF

85 % del dazio NPF

80 % del dazio NPF

70 % del dazio NPF

60 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

0

2008999100

– – – – –

Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

95 % del dazio NPF

90 % del dazio NPF

85 % del dazio NPF

80 % del dazio NPF

70 % del dazio NPF

60 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

0

2101

Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:

 

 

 

 

 

 

 

 

2101 11

– –

Estratti; essenze o concentrati:

 

 

 

 

 

 

 

 

2101111100

– – –

con un tenore, in peso, di materia secca proveniente dal caffè uguale o superiore a 95 %

95 % del dazio NPF

90 % del dazio NPF

85 % del dazio NPF

80 % del dazio NPF

70 % del dazio NPF

60 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

0

2101111900

– – –

altri

95 % del dazio NPF

90 % del dazio NPF

85 % del dazio NPF

80 % del dazio NPF

70 % del dazio NPF

60 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

0

2101 12

– –

Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:

 

 

 

 

 

 

 

 

2101129200

– – –

Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati di caffè

95 % del dazio NPF

90 % del dazio NPF

85 % del dazio NPF

80 % del dazio NPF

70 % del dazio NPF

60 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

0

2101129800

– – –

altre

95 % del dazio NPF

90 % del dazio NPF

85 % del dazio NPF

80 % del dazio NPF

70 % del dazio NPF

60 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

0

2101 20

Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate:

 

 

 

 

 

 

 

 

2101202000

– –

Estratti, essenze e concentrati:

95 % del dazio NPF

90 % del dazio NPF

85 % del dazio NPF

80 % del dazio NPF

70 % del dazio NPF

60 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

0

– –

Preparazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

2101209200

– – –

a base di estratti, essenze o concentrati di tè o di mate

95 % del dazio NPF

90 % del dazio NPF

85 % del dazio NPF

80 % del dazio NPF

70 % del dazio NPF

60 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

0

2101209800

– – –

altre

95 % del dazio NPF

90 % del dazio NPF

85 % del dazio NPF

80 % del dazio NPF

70 % del dazio NPF

60 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

0

2101 30

Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:

 

 

 

 

 

 

 

 

– –

Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:

 

 

 

 

 

 

 

 

2101301100

– – –

Cicoria torrefatta

95 % del dazio NPF

90 % del dazio NPF

85 % del dazio NPF

80 % del dazio NPF

70 % del dazio NPF

60 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

0

2101301900

– – –

altre

95 % del dazio NPF

90 % del dazio NPF

85 % del dazio NPF

80 % del dazio NPF

70 % del dazio NPF

60 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

0

– –

Estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè:

95 % del dazio NPF

90 % del dazio NPF

85 % del dazio NPF

80 % del dazio NPF

70 % del dazio NPF

60 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

0

2101309100

– – –

di cicoria torrefatta

95 % del dazio NPF

90 % del dazio NPF

85 % del dazio NPF

80 % del dazio NPF

70 % del dazio NPF

60 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

0

2101309900

– – –

altri

95 % del dazio NPF

90 % del dazio NPF

85 % del dazio NPF

80 % del dazio NPF

70 % del dazio NPF

60 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

0

2102

Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati:

 

 

 

 

 

 

 

 

2102 10

Lieviti vivi:

 

 

 

 

 

 

 

 

2102101000

– –

Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura)

dazio NPF

dazio NPF

dazio NPF

dazio NPF

dazio NPF

dazio NPF

dazio NPF

dazio NPF

– –

Lieviti di panificazione:

 

 

 

 

 

 

 

 

2102103100

– – –

secchi

dazio NPF

dazio NPF

dazio NPF

dazio NPF

dazio NPF

dazio NPF

dazio NPF

dazio NPF

2102103900

– – –

altri

dazio NPF

dazio NPF

dazio NPF

dazio NPF

dazio NPF

dazio NPF

dazio NPF

dazio NPF

2102109000

– –

altri

dazio NPF

dazio NPF

dazio NPF

dazio NPF

dazio NPF

dazio NPF

dazio NPF

dazio NPF

2102 20

Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti:

 

 

 

 

 

 

 

 

– –

Lieviti morti:

 

 

 

 

 

 

 

 

2102201100

– – –

in tavolette, cubi o presentazioni simili, od anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno

dazio NPF

dazio NPF

dazio NPF

dazio NPF

dazio NPF

dazio NPF

dazio NPF

dazio NPF

2102201900

– – –

altri

dazio NPF

dazio NPF

dazio NPF

dazio NPF

dazio NPF

dazio NPF

dazio NPF

dazio NPF

2102209000

– –

altri

dazio NPF

dazio NPF

dazio NPF

dazio NPF

dazio NPF

dazio NPF

dazio NPF

dazio NPF

2102300000

Lieviti in polvere preparati

dazio NPF

dazio NPF

dazio NPF

dazio NPF

dazio NPF

dazio NPF

dazio NPF

dazio NPF

2103

Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:

 

 

 

 

 

 

 

 

2103100000

Salsa di soia

95 % del dazio NPF

90 % del dazio NPF

85 % del dazio NPF

80 % del dazio NPF

70 % del dazio NPF

60 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

0

2103200000

Salsa «Ketchup» ed altre salse al pomodoro

dazio NPF

dazio NPF

dazio NPF

dazio NPF

dazio NPF

dazio NPF

dazio NPF

dazio NPF

2103 30

Farina di senapa e senapa preparata:

 

 

 

 

 

 

 

 

2103301000

– –

Farina di senapa

95 % del dazio NPF

90 % del dazio NPF

85 % del dazio NPF

80 % del dazio NPF

70 % del dazio NPF

60 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

0

2103309000

– –

Senapa preparata

95 % del dazio NPF

90 % del dazio NPF

85 % del dazio NPF

80 % del dazio NPF

70 % del dazio NPF

60 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

0

2103 90

– –

altre:

 

 

 

 

 

 

 

 

2103901000

– –

«Chutney» di mango liquido

95 % del dazio NPF

90 % del dazio NPF

85 % del dazio NPF

80 % del dazio NPF

70 % del dazio NPF

60 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

0

2103903000

– –

Amari aromatici, con titolo alcolometrico uguale o superiore a 44,2 % vol e inferiore o uguale a 49,2 % vol e contenenti da 1,5 % a 6 %, in peso, di genziana, di spezie e di ingredienti vari, da 4 % a 10 % di zuccheri e presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 0,50 litri

95 % del dazio NPF

90 % del dazio NPF

85 % del dazio NPF

80 % del dazio NPF

70 % del dazio NPF

60 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

0

– –

altri:

 

 

 

 

 

 

 

 

2103909010

– – –

Miscele di erbe a base di pepe

95 % del dazio NPF

90 % del dazio NPF

85 % del dazio NPF

80 % del dazio NPF

70 % del dazio NPF

60 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

0

2103909050

– – –

Maionese

dazio NPF

dazio NPF

dazio NPF

dazio NPF

dazio NPF

dazio NPF

dazio NPF

dazio NPF

2103909090

– – –

altri

95 % del dazio NPF

90 % del dazio NPF

85 % del dazio NPF

80 % del dazio NPF

70 % del dazio NPF

60 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

0

2104

Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:

 

 

 

 

 

 

 

 

2104 10

Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati:

 

 

 

 

 

 

 

 

2104101000

– –

secchi o disseccati

80 % del dazio NPF

65 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

2104109000

– –

altri

80 % del dazio NPF

65 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

2104 20 00

Preparazioni alimentari composte omogeneizzate

 

 

 

 

 

 

 

 

2104200010

– –

Alimenti per bambini, in recipienti di contenuto inferiore o uguale a 250 g

0

0

0

0

0

0

0

0

2104200090

– –

Alimenti dietetici, in recipienti di contenuto inferiore o uguale a 250 g

0

0

0

0

0

0

0

0

2105 00

Gelati, anche contenenti cacao

50 % del dazio NPF

45 % del dazio NPF

40 % del dazio NPF

35 % del dazio NPF

25 % del dazio NPF

15 % del dazio NPF

5 % del dazio NPF

0

2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

 

 

 

 

 

 

 

 

2106 10

Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate

0

0

0

0

0

0

0

0

2106 90

altri:

 

 

 

 

 

 

 

 

2106901000

– –

Preparazioni dette «fondute»

50 % del dazio NPF

45 % del dazio NPF

40 % del dazio NPF

35 % del dazio NPF

25 % del dazio NPF

15 % del dazio NPF

5 % del dazio NPF

0

2106902000

– –

Preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande

50 % del dazio NPF

45 % del dazio NPF

40 % del dazio NPF

35 % del dazio NPF

25 % del dazio NPF

15 % del dazio NPF

5 % del dazio NPF

0

– –

altre:

 

 

 

 

 

 

 

 

2106909200

– – – –

non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola

0

0

0

0

0

0

0

0

2106909800

– – –

altre

0

0

0

0

0

0

0

0

2201

Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

2202

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

2203 00

Birra di malto

0

0

0

0

0

0

0

0

2205

Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche:

 

 

 

 

 

 

 

 

2205 10

in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri:

 

 

 

 

 

 

 

 

2205101000

– –

con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol

70 % del dazio NPF

60 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

0

0

0

0

0

2205109000

– –

con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol

70 % del dazio NPF

60 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

0

0

0

0

0

2205 90

altri:

 

 

 

 

 

 

 

 

2205901000

– –

con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol

70 % del dazio NPF

60 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

0

0

0

0

0

2205909000

– –

con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol

70 % del dazio NPF

60 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

0

0

0

0

0

2207

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo:

 

 

 

 

 

 

 

 

2207100000

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol

95 % del dazio NPF

90 % del dazio NPF

85 % del dazio NPF

80 % del dazio NPF

70 % del dazio NPF

60 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

0

2207200000

Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo

95 % del dazio NPF

90 % del dazio NPF

85 % del dazio NPF

80 % del dazio NPF

70 % del dazio NPF

60 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

0

2208

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:

 

 

 

 

 

 

 

 

2208 20

Acquaviti di vino o di vinacce:

 

 

 

 

 

 

 

 

– –

presentate in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri:

 

 

 

 

 

 

 

 

2208201200

– – –

Cognac

70 % del dazio NPF

60 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

0

0

0

0

0

2208201400

– – –

Armagnac

70 % del dazio NPF

60 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

0

0

0

0

0

2208202600

– – –

Grappa

70 % del dazio NPF

60 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

0

0

0

0

0

2208202700

– – –

Brandy de Jerez

70 % del dazio NPF

60 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

0

0

0

0

0

2208202900

– – –

altre

70 % del dazio NPF

60 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

0

0

0

0

0

– –

presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri:

 

 

 

 

 

 

 

 

2208204000

– – –

Distillato greggio

70 % del dazio NPF

60 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

0

0

0

0

0

– – –

altri:

 

 

 

 

 

 

 

 

2208206200

– – – –

Cognac:

70 % del dazio NPF

60 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

0

0

0

0

0

2208206400

– – – –

Armagnac

70 % del dazio NPF

60 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

0

0

0

0

0

2208208600

– – – –

Grappa

70 % del dazio NPF

60 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

0

0

0

0

0

2208208700

– – – –

Brandy de Jerez

70 % del dazio NPF

60 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

0

0

0

0

0

2208208900

– – – –

altri

70 % del dazio NPF

60 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

0

0

0

0

0

2208 30

Whisky:

 

 

 

 

 

 

 

 

– –

Whisky detto «Bourbon», presentato in recipienti di capacità:

 

 

 

 

 

 

 

 

2208301100

– – –

inferiore o uguale a 2 litri

70 % del dazio NPF

60 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

0

0

0

0

0

2208301900

– – –

superiore a 2 litri

70 % del dazio NPF

60 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

0

0

0

0

0

– –

Whisky detto «Scotch»:

 

 

 

 

 

 

 

 

– – –

Whisky detto «malt», presentato in recipienti di capacità:

 

 

 

 

 

 

 

 

2208303200

– – – –

inferiore o uguale a 2 litri

70 % del dazio NPF

60 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

0

0

0

0

0

2208303800

– – – –

superiore a 2 litri

70 % del dazio NPF

60 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

0

0

0

0

0

– – –

Whisky detto «blended», presentato in recipienti di capacità:

 

 

 

 

 

 

 

 

2208305200

– – – –

inferiore o uguale a 2 litri

70 % del dazio NPF

60 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

0

0

0

0

0

2208305800

– – –

superiore a 2 litri

70 % del dazio NPF

60 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

0

0

0

0

0

– – –

altri, presentati in recipienti di capacità:

 

 

 

 

 

 

 

 

2208307200

– – – –

inferiore o uguale a 2 litri

70 % del dazio NPF

60 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

0

0

0

0

0

2208307800

– – – –

superiore a 2 litri

70 % del dazio NPF

60 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

0

0

0

0

0

– –

altri, presentati in recipienti di capacità:

 

 

 

 

 

 

 

 

2208308200

– – –

inferiore o uguale a 2 litri

70 % del dazio NPF

60 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

0

0

0

0

0

2208308800

– – –

superiore a 2 litri

70 % del dazio NPF

60 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

0

0

0

0

0

2208 40

Rum e tafia:

 

 

 

 

 

 

 

 

– –

presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri

 

 

 

 

 

 

 

 

2208401100

– – –

Rum con tenore di sostanze volatili diverse dall'alcole etilico e dall'alcole metilico uguale o superiore a 225 g per ettolitro di alcole puro (con tolleranza di 10 %)

70 % del dazio NPF

60 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

0

0

0

0

0

– – –

altri:

70 % del dazio NPF

60 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

0

0

0

0

0

2208403100

– – –

di valore superiore a 7,9 euro per litro di alcole puro

70 % del dazio NPF

60 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

0

0

0

0

0

2208403900

– – – –

altri

70 % del dazio NPF

60 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

0

0

0

0

0

– –

presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri:

 

 

 

 

 

 

 

 

2208405100

– – –

Rum con tenore di sostanze volatili diverse dall'alcole etilico e dall'alcole metilico uguale o superiore a 225 g per ettolitro di alcole puro (con tolleranza di 10 %)

70 % del dazio NPF

60 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

0

0

0

0

0

– –

altri:

70 % del dazio NPF

60 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

0

0

0

0

0

2208409100

– – –

di valore superiore a 2 euro per litro di alcole puro

70 % del dazio NPF

60 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

0

0

0

0

0

2208409900

– – – –

altri

70 % del dazio NPF

60 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

0

0

0

0

0

2208 50

Gin ed acquavite di ginepro (genièvre):

 

 

 

 

 

 

 

 

– –

Gin, presentato in recipienti di capacità:

 

 

 

 

 

 

 

 

2208501100

– – –

inferiore o uguale a 2 litri

70 % del dazio NPF

60 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

0

0

0

0

0

2208501900

– – –

superiore a 2 litri

70 % del dazio NPF

60 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

0

0

0

0

0

– –

Acquavite di ginepro (genièvre), presentata in recipienti di capacità:

 

 

 

 

 

 

 

 

2208509100

– – –

inferiore o uguale a 2 litri

70 % del dazio NPF

60 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

0

0

0

0

0

2208509900

– – –

superiore a 2 litri

70 % del dazio NPF

60 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

0

0

0

0

0

2208 60

Vodka:

 

 

 

 

 

 

 

 

– –

con titolo alcolometrico volumico inferiore o uguale a 45,4 % vol, presentata in recipienti di capacità:

 

 

 

 

 

 

 

 

2208601100

– – –

inferiore o uguale a 2 litri

70 % del dazio NPF

60 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

0

0

0

0

0

2208601900

– – –

superiore a 2 litri

70 % del dazio NPF

60 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

0

0

0

0

0

– –

con titolo alcolometrico volumico superiore a 45,4 % vol, presentata in recipienti di capacità:

 

 

 

 

 

 

 

 

2208609100

– – –

inferiore o uguale a 2 litri

70 % del dazio NPF

60 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

0

0

0

0

0

2208609900

– – –

superiore a 2 litri

70 % del dazio NPF

60 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

0

0

0

0

0

2208 70

Liquori:

 

 

 

 

 

 

 

 

2208701000

– –

presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri

70 % del dazio NPF

60 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

0

0

0

0

0

2208709000

– –

presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri

70 % del dazio NPF

60 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

0

0

0

0

0

2208 90

altri:

 

 

 

 

 

 

 

 

– –

Arak, presentato in recipienti di capacità:

 

 

 

 

 

 

 

 

2208901100

– – –

inferiore o uguale a 2 litri

70 % del dazio NPF

60 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

0

0

0

0

0

2208901900

– – –

superiore a 2 litri

70 % del dazio NPF

60 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

0

0

0

0

0

– –

Acquaviti di prugne, di pere o di ciliege, presentate in recipienti di capacità:

 

 

 

 

 

 

 

 

2208903300

– – –

inferiore o uguale a 2 litri

70 % del dazio NPF

60 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

0

0

0

0

0

2208903800

– – –

superiore a 2 litri

70 % del dazio NPF

60 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

0

0

0

0

0

– –

altre acquaviti, ed altre bevande contenenti alcole di distillazione, presentate in recipienti di capacità:

 

 

 

 

 

 

 

 

– – –

inferiore o uguale a 2 litri:

 

 

 

 

 

 

 

 

2208904100

– – – –

Ouzo

70 % del dazio NPF

60 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

0

0

0

0

0

– – – –

altre:

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – –

Acquaviti:

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – – –

di frutta:

 

 

 

 

 

 

 

 

2208904500

– – – – – – –

Calvados

70 % del dazio NPF

60 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

0

0

0

0

0

2208904800

– – – – – – –

altre

70 % del dazio NPF

60 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

0

0

0

0

0

– – – – – –

altre:

 

 

 

 

 

 

 

 

2208905200

– – – – – – –

Korn

70 % del dazio NPF

60 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

0

0

0

0

0

2208905400

– – – – – – –

Tequila

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – – – – –

altre:

 

 

 

 

 

 

 

 

2208905610

– – – – – – – –

Mastika

70 % del dazio NPF

60 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

0

0

0

0

0

2208905690

– – – – – – – –

altre

70 % del dazio NPF

60 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

0

0

0

0

0

2208906900

– – – – –

altre bevande contenenti alcole di distillazione

70 % del dazio NPF

60 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

0

0

0

0

0

– – –

superiore a 2 litri:

 

 

 

 

 

 

 

 

– – – –

Acquaviti:

 

 

 

 

 

 

 

 

2208907100

– – – – –

di frutta

70 % del dazio NPF

60 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

0

0

0

0

0

2208907500

– – – – –

Tequila

70 % del dazio NPF

60 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

0

0

0

0

0

2208907700

– – – – –

altre

70 % del dazio NPF

60 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

0

0

0

0

0

2208907800

– – – –

altre bevande contenenti alcole di distillazione

70 % del dazio NPF

60 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

0

0

0

0

0

– –

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol, presentato in recipienti di capacità:

 

 

 

 

 

 

 

 

2208909100

– – –

inferiore o uguale a 2 litri

70 % del dazio NPF

60 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

0

0

0

0

0

2208909900

– – –

superiore a 2 litri

70 % del dazio NPF

60 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

0

0

0

0

0

2402

Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco

70 % del dazio NPF

70 % del dazio NPF

70 % del dazio NPF

70 % del dazio NPF

70 % del dazio NPF

70 % del dazio NPF

70 % del dazio NPF

70 % del dazio NPF

2403

Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»; estratti e sughi di tabacco

dazio NPF

dazio NPF

dazio NPF

dazio NPF

dazio NPF

dazio NPF

dazio NPF

dazio NPF

2905

Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

 

 

 

 

 

 

 

 

altri polialcoli:

 

 

 

 

 

 

 

 

2905430000

– –

Mannitolo

0

0

0

0

0

0

0

0

2905 44

– –

D-glucitolo (sorbitolo)

0

0

0

0

0

0

0

0

2905450000

– –

Glicerolo

0

0

0

0

0

0

0

0

3301

Oli essenziali (deterpenati o no), compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali:

 

 

 

 

 

 

 

 

3301 90

altri

 

 

 

 

 

 

 

 

3301901000

– –

Sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali

0

0

0

0

0

0

0

0

– –

Oleoresine d'estrazione:

 

 

 

 

 

 

 

 

3301902100

– – –

di liquirizia e luppolo

0

0

0

0

0

0

0

0

3301903000

– – –

altre

0

0

0

0

0

0

0

0

3302

Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:

 

 

 

 

 

 

 

 

3302 10

dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande

 

 

 

 

 

 

 

 

– –

dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande:

 

 

 

 

 

 

 

 

– – –

Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda:

 

 

 

 

 

 

 

 

3302101000

– – – –

con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5 % vol

0

0

0

0

0

0

0

0

– – – –

altre:

 

 

 

 

 

 

 

 

3302102100

– – – – –

non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola

0

0

0

0

0

0

0

0

3302102900

– – – – –

altre

0

0

0

0

0

0

0

0

3501

Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina:

 

 

 

 

 

 

 

 

3501 10

Caseina

0

0

0

0

0

0

0

0

3501 90

– –

altri:

 

 

 

 

 

 

 

 

3501909000

– –

altri

0

0

0

0

0

0

0

0

3505

Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio, amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:

 

 

 

 

 

 

 

 

3505 10

Destrina ed altri amidi e fecole modificati:

 

 

 

 

 

 

 

 

3505101000

– –

Destrina

0

0

0

0

0

0

0

0

– –

altri amidi e fecole modificati:

 

 

 

 

 

 

 

 

3505109000

– – –

altri

0

0

0

0

0

0

0

0

3505 20

Colle

0

0

0

0

0

0

0

0

3809

Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:

 

 

 

 

 

 

 

 

3809 10

a base di sostanze amidacee

0

0

0

0

0

0

0

0

3823

Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali

0

0

0

0

0

0

0

0

3824

Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:

0

0

0

0

0

0

0

0

3824 60

Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44

0

0

0

0

0

0

0


(1)  Nel caso delle linee tariffarie per le quali nell’allegato III figurano contingenti in esenzione, il presente allegato si riferisce ai quantitativi eccedenti il contingente.

(2)  Secondo la definizione contenuta nella legge sulla tariffa doganale dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del 1o aprile 2003 (Gazzetta ufficiale 23/03).

ALLEGATO VI

«ALLEGATO III

Dazi applicabili all'importazione nell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia di merci originarie della Comunità

(dazio zero nell'ambito di contingenti tariffari) (1)

Codice NC

Designazione delle merci

Contingenti annui in esenzione

1704 90

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco), diversi dalle gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero

140 t

1806

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao

320 t

1905 31

1905 32

Biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e cialdini

330 t

1905 90

altri

150 t

2103 30 90

Senapa preparata

200 t»


(1)  Y dazio applicabile ai quantitativi eccedentari è indicato nell’allegato II.

ALLEGATO VII

„Codice NC

Designazione delle merci

Dazio applicabile

Quantitativi per il 2004

(hl)

Quantitativi per il 2005

(hl)

Aggiustamenti annui per il 2006

(hl)

Disposizioni speciali

ex 2204 10

Vini spumanti di qualità

Esenzione

29 000

37 000

+ 6 000

 (1)

ex 2204 21

Vini di uve fresche

ex 2204 29

Vini di uve fresche

Esenzione

362 500

354 500

- 6 000

 (1) “


(1)  Su richiesta di una delle parti contraenti, possono svolgersi consultazioni volte a modificare i contingenti trasferendo quantitativi che superano i 6 000 hl dal contingente della voce ex 2204 29 al contingente delle voci ex 2204 10 ed ex 2204 21.

ALLEGATO VIII

«ALLEGATO I

NOTE INTRODUTTIVE ALL'ELENCO DELL'ALLEGATO II

Nota 1:

L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinché si possa considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del protocollo.

Nota 2:

2.1.

Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, mentre la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi, la voce che figura nella prima colonna è preceduta da “ex”; ciò significa che le regole delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2.

2.2.

Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.

2.3.

Quando nell'elenco compaiono più regole applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4.

2.4.

Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola sia nella colonna 3, sia nella colonna 4, l'esportatore può scegliere, in alternativa, di applicare la regola della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non è riportata alcuna regola d'origine, si deve applicare la regola della colonna 3.

Nota 3:

3.1.

Le disposizioni dell'articolo 6 del protocollo relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale dove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento nella Comunità o nell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

Ad esempio:

Un motore della voce 8407, per il quale la regola d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40 % del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da “sbozzi di forgia di altri acciai legati” della voce ex 7224.

Se la forgiatura è stata effettuata nella Comunità a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola dell'elenco per la voce ex 7224. Pertanto esso si può considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento nella Comunità. Nell'addizionare il valore dei materiali non originari utilizzati, quindi, non si tiene conto del valore del lingotto non originario.

3.2.

La regola dell'elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse, quindi, conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.

3.3.

Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una regola autorizza l'impiego di “materiali di qualsiasi voce”, si possono utilizzare anche materiali della stessa voce del prodotto, fatte salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa.

Tuttavia, l'espressione “fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce…” significa che si possono utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto solo se corrispondono a una designazione diversa dalla designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.

3.4.

Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali. Ovviamente, ciò non significa che tutti questi materiali debbano essere utilizzati simultaneamente.

Ad esempio:

La regola per i tessuti di cui alle voci SA da 5208 a 5212 autorizza l'impiego di fibre naturali nonché tra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che si debbano utilizzare le une e le altre, bensì che si possono usare le une, le altre, oppure le une e le altre.

3.5.

Se una regola dell'elenco specifica che un prodotto dev'essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola (cfr. anche la nota 6.2 per quanto riguarda i tessili).

Ad esempio:

La regola per le preparazioni alimentari della voce 1904, che esclude specificamente l'uso di cereali e loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

Tuttavia, ciò non si applica ai prodotti che, pur non potendo essere ottenuti a partire dal particolare materiale specificato nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura ad uno stadio precedente di lavorazione.

Ad esempio:

Nel caso di un indumento dell'ex capitolo 62 fabbricato con materiali non tessuti, se è previsto che questo tipo di articolo possa essere ottenuto unicamente a partire da filati non originari, non è possibile utilizzare “tessuti non tessuti”, nemmeno se questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza da utilizzare dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.

3.6.

Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. È ovvio che le percentuali specifiche applicabili a prodotti particolari non devono essere superate a causa di queste disposizioni.

Nota 4:

4.1.

Quando viene utilizzata nell'elenco, l'espressione “fibre naturali” definisce le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche e deve essere limitata alle fibre che si trovano in un qualsiasi stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione “fibre naturali” comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.

4.2.

Il termine “fibre naturali” comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.

4.3.

Nell'elenco, le espressioni “pasta tessile”, “sostanze chimiche” e “materiali per la fabbricazione della carta” designano i materiali che non sono classificati nei capitoli 50-63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.

4.4.

Nell'elenco, per “fibre in fiocco sintetiche o artificiali” si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507.

Nota 5:

5.1.

Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 10 % del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 5.3 e 5.4).

5.2.

Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 5.1 si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

seta;

lana;

peli grossolani di animali;

peli fini di animali;

crine di cavallo;

cotone;

carta e materiali per la fabbricazione della carta;

lino;

canapa;

iuta ed altre fibre tessili liberiane;

sisal ed altre fibre tessili del genere Agave;

cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali;

filamenti sintetici;

filamenti artificiali;

filamenti conduttori elettrici;

fibre sintetiche in fiocco di polipropilene;

fibre sintetiche in fiocco di poliestere;

fibre sintetiche in fiocco di poliammide;

fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile;

fibre sintetiche in fiocco di poliimmide;

fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene;

fibre sintetiche in fiocco di polisolfuro di fenilene;

fibre sintetiche in fiocco di cloruro di polivinile;

altre fibre sintetiche in fiocco;

fibre artificiali in fiocco di viscosa;

altre fibre artificiali in fiocco;

filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti;

filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti;

prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica;

altri prodotti di cui alla voce 5605.

Ad esempio:

Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile) corrisponde pertanto al 10 %, in peso, del filato.

Ad esempio:

Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile), o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura), o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10 % del peso del tessuto.

Ad esempio:

Una superficie tessile “tufted” della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti.

Ad esempio:

Ovviamente, se la stessa superficie tessile “tufted” fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile “tufted” sarebbe un prodotto misto poiché si tratta di due materiali tessili di base diversi.

5.3.

Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano “filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti”, la tolleranza è del 20 % per tali filati.

5.4.

Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del “nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica,” la tolleranza per tale nastro è del 30 %.

Nota 6:

6.1.

Nel caso dei prodotti tessili in corrispondenza dei quali figura nell'elenco una nota a piè di pagina che rinvia alla presente nota, si possono utilizzare materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

6.2.

Fatto salvo quanto disposto alla nota 6.3, i materiali non classificati nei capitoli 50-63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili.

Ad esempio:

Se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l'utilizzazione di filati, ciò non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli 50-63, né l'uso di cerniere lampo, anche se normalmente le chiusure lampo contengono tessili.

6.3.

Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non classificati nei capitoli 50-63.

Nota 7:

7.1.

I “trattamenti specifici” relativi alle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403 consistono nelle seguenti operazioni:

(a)

distillazione sotto vuoto;

(b)

ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;

(c)

cracking;

(d)

reforming;

(e)

estrazione mediante solventi selettivi;

(f)

trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

(g)

polimerizzazione;

(h)

alchilazione;

(i)

isomerizzazione.

7.2.

I “trattamenti specifici” relativi alle voci 2710, 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni:

(a)

distillazione sotto vuoto;

(b)

ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;

(c)

cracking;

(d)

reforming;

(e)

estrazione mediante solventi selettivi;

(f)

trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

(g)

polimerizzazione;

(h)

alchilazione;

(ij)

isomerizzazione;

(k)

solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, desulfurazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);

(l)

solo per i prodotti della voce 2710, deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;

(m)

solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l' “hydrofinishing” o la decolorazione);

(n)

solo per gli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 % a 300 °C, secondo il metodo ASTM D 86;

(o)

solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza;

(p)

solo per i prodotti greggi (diversi dalla vaselina, dall'ozocerite, dalla cera di lignite o di torba, dalla paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio) della voce ex 2712, disoleatura mediante cristallizzazione frazionata.

7.3.

Ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 e ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.»

ALLEGATO IX

«ALLEGATO II

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario

Non tutti i prodotti elencati sono contemplati dall'accordo. È pertanto necessario consultare le altre parti dell'accordo.

Voce SA

Designazione delle merci

Lavorazione o trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3) o (4)

Capitolo 1

Animali vivi

Tutti gli animali del capitolo 1 devono essere interamente ottenuti

 

Capitolo 2

Carni e frattaglie commestibili

Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 1 e 2 utilizzati sono interamente ottenuti

 

Capitolo 3

Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti

 

ex capitolo 4

Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove, fatta eccezione per:

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti

 

0403

Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti,

tutti i succhi di frutta (esclusi i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) della voce 2009 utilizzati sono originari,

e

il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 5

Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; fatta eccezione per:

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 5 utilizzati sono interamente ottenuti

 

ex 0502

Setole di maiale o di cinghiale, preparate

Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento delle setole

 

Capitolo 6

Piante vive e prodotti della floricoltura

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono interamente ottenuti,

e

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Capitolo 7

Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti

 

Capitolo 8

Frutta commestibile; scorze di agrumi o di meloni

Fabbricazione in cui:

tutti i tipi di frutta utilizzati sono interamente ottenuti,

e

il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 9

Caffè, tè, mate e spezie; fatta eccezione per:

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 9 utilizzati sono interamente ottenuti

 

0901

Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

 

0902

Tè, anche aromatizzato

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

 

ex 0910

Miscugli di spezie

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

 

Capitolo 10

Cereali

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati sono interamente ottenuti

 

ex capitolo 11

Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento; fatta eccezione per:

Fabbricazione in cui tutti i cereali, ortaggi, legumi, radici e tuberi della voce 0714 o tutti i tipi di frutta utilizzati sono interamente ottenuti

 

ex 1106

Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, sgranati

Essiccazione e macinazione di legumi della voce 0708

 

Capitolo 12

Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 12 utilizzati sono interamente ottenuti

 

1301

Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (ad esempio: balsami), naturali

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 1301 utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

1302

Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

 

 

Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, modificati

Fabbricazione a partire da mucillagini e ispessenti non modificati

 

altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Capitolo 14

Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 14 utilizzati sono interamente ottenuti

 

ex capitolo 15

Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale, fatta eccezione per:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

1501

Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503:

 

 

Grassi di ossa o grassi di cascami

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0203, 0206 o 0207 oppure da ossa della voce 0506

 

altri

Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commestibili di animali della specie suina delle voci 0203 o 0206, oppure da carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0207

 

1502

Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503:

 

 

Grassi di ossa o grassi di cascami

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0201, 0202, 0204 o 0206 oppure da ossa della voce 0506

 

altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti

 

1504

Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

 

 

Frazioni solide

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1504

 

altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti

 

ex 1505

Lanolina raffinata

Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio (untume) della voce 1505

 

1506

Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

 

 

Frazioni solide

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1506

 

altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti

 

da 1507 a 1515

Oli vegetali e loro frazioni:

 

 

Olio di soia, di arachide, di palma, di copra, di palmisti, di babassù, di tung e di oiticica, cera di mirica, cera del Giappone; frazioni di olio di jojoba e oli destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

Frazioni solide, escluse quelle dell'olio di jojoba

Fabbricazione a partire da altri materiali delle voci da 1507 a 1515

 

altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti

 

1516

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti,

e

tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513

 

1517

Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali dei capitoli 2 e 4 utilizzati sono interamente ottenuti,

e

tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513

 

Capitolo 16

Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

Fabbricazione:

a partire da animali del capitolo 1,

e/o

in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti

 

ex capitolo 17

Zuccheri e prodotti a base di zuccheri, fatta eccezione per:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex 1701

Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

1702

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:

 

 

Maltosio e fruttosio chimicamente puri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702

 

Altri zuccheri in forma solida con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono originari

 

ex 1703

Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

1704

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

e

in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Capitolo 18

Cacao e sue preparazioni

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

e

in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

1901

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:

 

 

Estratti di malto

Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10

 

altri

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

e

in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

1902

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:

 

 

contenenti, in peso, non più del 20 % di carni e frattaglie, di pesci, crostacei o molluschi

Fabbricazione in cui tutti i cereali e i loro derivati utilizzati (esclusi il frumento duro e i suoi derivati) sono interamente ottenuti

 

contenenti, in peso, più del 20 % di carni e frattaglie, di pesce, crostacei o molluschi

Fabbricazione in cui:

tutti i cereali e i loro derivati utilizzati (esclusi il frumento duro e i suoi derivati) sono interamente ottenuti,

e

tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti

 

1903

Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa la fecola di patate della voce 1108

 

1904

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, “corn flakes”); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1806,

in cui tutti i cereali e la farina (ad eccezione del frumento duro e del granturco Zea indurata e i loro derivati) utilizzati sono interamente ottenuti,

e

in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli del capitolo 11

 

ex capitolo 20

Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante; fatta eccezione per:

Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi, i legumi e la frutta utilizzati sono interamente ottenuti

 

ex 2001

Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex 2004 ed ex 2005

Patate sotto forma di farine, semolini o fiocchi, preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

2006

Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

2007

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

e

in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 2008

Frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole

Fabbricazione in cui il valore della frutta a guscio e dei semi oleosi originari delle voci 0801, 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati eccede il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Burro di arachidi; miscugli a base di cereali; cuori di palma; mais (granturco)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

Altre, escluse le frutta (comprese le frutta a guscio), cotte ma non in acqua o al vapore, senza aggiunta di zuccheri, congelate

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

e

in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

2009

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

e

in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 21

Preparazioni alimentari diverse; fatta eccezione per:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

2101

Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

e

in cui tutta la cicoria utilizzata è interamente ottenuta

 

2103

Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:

 

 

Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare farina di senapa o senapa preparata

 

Farina di senapa e senapa preparata

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

 

ex 2104

Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005

 

2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

e

in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 22

Bevande, liquidi alcolici ed aceti; fatta eccezione per:

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

e

in cui tutta l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati sono interamente ottenuti

 

2202

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

e

in cui tutti i succhi di frutta utilizzati (esclusi i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) sono originari

 

2207

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 2207 o 2208,

e

in cui tutte le uve o i materiali da esse derivati utilizzati sono interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5 % in volume

 

2208

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenente alcole di distillazione

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 2207 o 2208,

e

in cui tutte le uve o i materiali da esse derivati utilizzati sono interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5 % in volume

 

ex capitolo 23

Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali; fatta eccezione per:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex 2301

Farine di balene; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana

Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti

 

ex 2303

Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), avente tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore al 40 % in peso

Fabbricazione in cui tutto il granturco utilizzato è interamente ottenuto

 

ex 2306

Panelli e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio d'oliva, aventi tenore, in peso, di olio d'oliva superiore a 3 %

Fabbricazione in cui tutte le olive utilizzate sono interamente ottenute

 

2309

Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali

Fabbricazione in cui:

tutti i cereali, lo zucchero, i melassi, le carni e il latte utilizzati sono originari,

e

tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti

 

ex capitolo 24

Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati; fatta eccezione per:

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 24 utilizzati sono interamente ottenuti

 

2402

Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco

Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami del tabacco della voce 2401 utilizzati sono originari

 

ex 2403

Tabacco da fumo

Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami del tabacco della voce 2401 utilizzati sono originari

 

ex capitolo 25

Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex 2504

Grafite naturale cristallina, arricchita di carbonio, purificata e frantumata

Arricchimento del contenuto di carbonio, purificazione e frantumazione della grafite cristallina greggia

 

ex 2515

Marmi, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm

Segamento, o altra operazione di taglio, di marmi (anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm

 

ex 2516

Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm

Segamento, o altra operazione di taglio, di pietre (anche precedentemente segate) di spessore superiore a 25 cm

 

ex 2518

Dolomite calcinata

Calcinazione della dolomite non calcinata

 

ex 2519

Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato

 

ex 2520

Gessi specialmente preparati per l'odontoiatria

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 2524

Fibre di amianto naturali

Fabbricazione a partire da minerale di amianto (concentrato di asbesto)

 

ex 2525

Mica in polvere

Triturazione della mica o dei residui di mica

 

ex 2530

Terre coloranti, calcinate o polverizzate

Calcinazione o triturazione di terre coloranti

 

Capitolo 26

Minerali, scorie e ceneri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex capitolo 27

Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali; fatta eccezione per:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex 2707

Oli in cui i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali ed ad altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere impiegati come carburanti o come combustibili

Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (1)

oppure

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 2709

Oli greggi di minerali bituminosi

Distillazione distruttiva di materiali bituminosi

 

2710

Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio e di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli

Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (2)

oppure

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

2711

Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi

Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (2)

oppure

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

2712

Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, “slack wax”, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati

Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (2)

oppure

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

2713

Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi

Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (1)

oppure

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

2714

Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche

Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (1)

oppure

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

2715

Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, “cut-backs”)

Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (1)

oppure

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 28

Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi; fatta eccezione per:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2805

“Mischmetall”

Fabbricazione per trattamento termico o elettrolitico in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 2811

Triossido di zolfo

Fabbricazione a partire da diossido di zolfo

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2833

Solfato di alluminio

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 2840

Perborato di sodio

Fabbricazione a partire da tetraborato di disodio pentaidrato

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 29

Prodotti chimici organici; fatta eccezione per:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2901

Idrocarburi aciclici destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili

Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (1)

oppure

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 2902

Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dall'azulene), benzene, toluene e xileni, destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili

Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (1)

oppure

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 2905

Alcolati metallici di alcoli di questa voce e di etanolo

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2905. Tuttavia, gli alcolati metallici di questa voce possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2915

Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2932

Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2933

Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2934

Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2939

Concentrati di paglia di papavero contenenti, in peso, 50 % o più di alcaloidi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 30

Prodotti farmaceutici, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3002

Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microrganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili:

 

 

Prodotti costituiti da due o più elementi mescolati per uso terapeutico o profilattico oppure da prodotti non mescolati per la stessa utilizzazione, condizionati in confezioni di dosi prestabilite o in imballaggi per la vendita al minuto

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

altri

 

 

– –

Sangue umano

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

– –

Sangue animale preparato per uso terapeutico o profilattico

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

– –

Frazioni di sangue diverse da antisieri, emoglobina, globuline del sangue e sieroglobuline

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

– –

Emoglobina, globuline del sangue e sieroglobuline

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

– –

altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3003 e 3004

Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006):

 

 

Ottenuti a partire da amicacina della voce 2941

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali delle voci 3003 e 3004 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

altri

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 3006

Rifiuti farmaceutici elencati nella nota 4 k) di questo capitolo

Come origine del prodotto è mantenuta la classificazione originaria

 

ex capitolo 31

Concimi; fatta eccezione per:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3105

Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, esclusi i seguenti prodotti:

nitrato di sodio

calciocianammide

solfato di potassio

solfato di magnesio e di potassio

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 32

Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici inchiostri; fatta eccezione per:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3201

Tannini e loro sali, eteri, esteri ed altri derivati

Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3205

Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo (3)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3203, 3204 e 3205. Tuttavia, materiali della voce 3205 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 33

Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche; fatta eccezione per:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3301

Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti “concreti” o “assoluti”; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per “enfleurage” o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi materiali di un “gruppo” (4) diverso di questa stessa voce. Tuttavia, materiali dello stesso gruppo del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 34

Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; cere per l'“odontoiatria” e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso; fatta eccezione per:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3403

Preparazioni lubrificanti contenenti meno del 70 % in peso di oli di petrolio o di minerali bituminosi

Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (1)

oppure

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3404

Cere artificiali e cere preparate:

 

 

A base di paraffina, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, residui paraffinici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi:

gli oli idrogenati aventi il carattere delle cere della voce 1516,

gli acidi grassi non definiti chimicamente o gli alcoli grassi industriali della voce 3823,

e

i materiali della voce 3404

Tuttavia, questi materiali possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 35

Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi e fecole modificati; colle; enzimi; fatta eccezione per:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3505

Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:

 

 

Eteri ed esteri di amidi e fecole

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3505

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1108

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3507

Enzimi preparati non nominati né compresi altrove

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Capitolo 36

Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 37

Prodotti per la fotografia o per la cinematografia; fatta eccezione per:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3701

Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori:

 

 

Pellicole a sviluppo e stampa istantanei per la fotografia a colori, in caricatori

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 e 3702. Tuttavia, materiali della voce 3702 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 e 3702. Tuttavia, materiali delle voci 3701 e 3702 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3702

Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 e 3702

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3704

Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessili, fotografici, impressionati ma non sviluppati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 3701 a 3704

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 38

Prodotti vari delle industrie chimiche; fatta eccezione per:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3801

Grafite colloidale in sospensione nell'olio e grafite semicolloidale; pasta di carbonio per elettrodi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Grafite in forma di pasta, in una miscela di oltre il 30 %, in peso, di grafite e di oli minerali

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3403 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3803

Tallol raffinato

Raffinazione di tallol greggio

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3805

Essenza di trementina al solfato, depurata

Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggia

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3806

“Gomme-esteri”

Fabbricazione a partire da acidi resinici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3807

Pece nera (pece di catrame vegetale)

Distillazione del catrame di legno

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3808

Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica dei prodotti

 

3809

Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica dei prodotti

 

3810

Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica dei prodotti

 

3811

Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali:

 

 

Additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3811 utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3812

Preparazioni dette “acceleranti di vulcanizzazione”; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti ed altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3813

Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3814

Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3818

Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrine o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3819

Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno del 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3820

Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3822

Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006; materiali di riferimento certificati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3823

Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali:

 

 

Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

Alcoli grassi industriali

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3823

 

3824

Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove:

 

 

I seguenti prodotti di questa voce:

– –

Leganti preparati per forme o per anime da fonderia, a partire da prodotti resinosi naturali

– –

Acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri

– –

Sorbitolo diverso da quello della voce 2905

– –

Solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici e loro sali

– –

Scambiatori di ioni

– –

Composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche

– –

Ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas

– –

Acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante

– –

Acidi solfonaftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri

– –

Oli di flemma e di Dippel

– –

Miscele di sali aventi differenti anioni

– –

Paste da copiatura a base gelatinosa, anche su supporto di carta o di tessuto

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

da 3901 a 3915

Materie plastiche nelle forme primarie, cascami, ritagli e rottami di plastica; esclusi i prodotti delle voci ex 3907 e 3912 per i quali valgono le regole riportate più avanti:

 

 

Prodotti di polimerizzazione di addizione nei quali un singolo monomero contribuisce in misura superiore al 99 %, in peso, al contenuto totale del polimero

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

e

entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3907

Copolimeri di acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5)

 

Poliestere

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e/o fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo (bisfenolo A)

 

3912

Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

da 3916 a 3921

Semilavorati e lavori di materie plastiche; escluse le voci ex 3916, ex 3917, ex 3920 ed ex 3921, per le quali valgono le regole riportate più avanti:

 

 

Prodotti piatti, non solamente lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare; altri prodotti, non semplicemente lavorati in superficie

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

altre:

 

 

– –

Prodotti di polimerizzazione di addizione nei quali un singolo monomero contribuisce in misura superiore al 99 %, in peso, al contenuto totale del polimero

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

e

entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

– –

altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3916 ed ex 3917

Profilati e tubi

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

e

entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3920

Lastre o pellicole ionomere

Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero d'etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fogli di cellulosa rigenerata, poliammidi o polietilene

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 3921

Fogli di plastica, metallizzati

Fabbricazione a partire da fogli di poliestere ad alta trasparenza, di spessore inferiore a 23 micron (6)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 3922 a 3926

Articoli di plastica

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 40

Gomma e lavori di gomma; fatta eccezione per:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex 4001

Lastre “crêpe” di gomma per suole

Laminazione di fogli “crêpe” di gomma naturale

 

4005

Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati, esclusa la gomma naturale, non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

4012

Pneumatici rigenerati o usati di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori (“flaps”), di gomma:

 

 

Pneumatici rigenerati, di gomma; gomme piene e semipiene

Rigenerazione di coperture usate

 

altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4011 e 4012

 

ex 4017

Lavori di gomma indurita

Fabbricazione a partire da gomma indurita

 

ex capitolo 41

Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio; fatta eccezione per:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex 4102

Pelli gregge di ovini, senza vello

Slanatura di pelli di ovini

 

da 4104 a 4106

Cuoi e pelli depilate e pelli di animali senza peli, conciati o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati

Riconciatura di cuoio e pelli preconciati

oppure

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

4107, 4112 e 4113

Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, depilati, e cuoi preparati dopo la concia e cuoi e pelli pergamenati, di animali senza peli, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 4104 a 4113

 

ex 4114

Cuoio e pelli, verniciati o laccati; cuoio e pelli, metallizzati

Fabbricazione a partire da cuoio e pelli delle voci da 4104 a 4106, 4107, 4112 o 4113, a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Capitolo 42

Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex capitolo 43

Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali; fatta eccezione per:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex 4302

Pelli da pellicceria conciate o preparate, riunite:

 

 

Tavole, croci e manufatti simili

Imbianchimento o tintura, oltre al taglio ed alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate

 

altri

Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite

 

4303

Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria

Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della voce 4302

 

ex capitolo 44

Legno; carbone di legna e lavori di legno; fatta eccezione per:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex 4403

Legno semplicemente squadrato

Fabbricazione a partire da legno grezzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato

 

ex 4407

Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

Piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa

 

ex 4408

Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato) e fogli per compensati, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, assemblati in parallelo, ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, piallati, levigati o incollati con giunture di testa

Assemblatura in parallelo, piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa

 

ex 4409

Legno, profilato, lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa:

 

 

Levigato o incollato con giunture di testa

Levigatura o incollatura con giunture di testa

 

Liste e modanature

Trasformazione in liste e modanature

 

da ex 4410 a ex 4413

Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili

Fabbricazione di liste e modanature

 

ex 4415

Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno

Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato

 

ex 4416

Fusti, botti, tini, mastelli ed altri lavori da bottaio, e loro parti, di legno

Fabbricazione a partire da legname da bottaio, segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato

 

ex 4418

Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, di legno

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare pannelli cellulari o tavole di copertura (“shingles” e “shakes”) di legno

 

Liste e modanature

Fabbricazione di liste e modanature

 

ex 4421

Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature

Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fuscelli della voce 4409

 

ex capitolo 45

Sughero e lavori di sughero; fatta eccezione per:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

4503

Articoli in sughero naturale

Fabbricazione a partire da sughero naturale della voce 4501

 

Capitolo 46

Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

Capitolo 47

Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex capitolo 48

Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone; fatta eccezione per:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex 4811

Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati

Fabbricazione a partire da materiali per la produzione della carta, del capitolo 47

 

4816

Carta carbone, carta detta “autocopiante” e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole

Fabbricazione a partire da materiali per la produzione della carta, del capitolo 47

 

4817

Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 4818

Carta igienica

Fabbricazione a partire da materiali per la produzione della carta, del capitolo 47

 

ex 4819

Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 4820

Blocchi di carta da lettere

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 4823

Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura

Fabbricazione a partire da materiali per la produzione della carta, del capitolo 47

 

ex capitolo 49

Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani; fatta eccezione per:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

4909

Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4909 e 4911

 

4910

Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare:

 

 

Calendari del genere “perpetuo”, o muniti di blocchi di fogli sostituibili, montati su supporti di materia diversa dalla carta o dal cartone

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4909 e 4911

 

ex capitolo 50

Seta; fatta eccezione per:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex 5003

Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati

Cardatura o pettinatura dei cascami di seta

 

da 5004 a ex 5006

Filati di seta e filati di cascami di seta

Fabbricazione a partire da (7):

seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

altre fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

materiali chimici o paste tessili,

oppure

materiali per la produzione della carta

 

5007

Tessuti di seta o di cascami di seta:

 

 

In cui sono incorporati fili di gomma

Fabbricazione a partire da un unico filato (7)

 

altri

Fabbricazione a partire da (7):

filati di cocco,

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

materiali chimici o paste tessili,

oppure

carta

oppure

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 51

Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine; fatta eccezione per:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

da 5106 a 5110

Filati di lana, di peli fini o di peli grossolani o di crine

Fabbricazione a partire da (7):

seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

materiali chimici o paste tessili,

oppure

materiali per la produzione della carta

 

da 5111 a 5113

Tessuti di lana, di peli fini o di peli grossolani o di crine:

 

 

In cui sono incorporati fili di gomma

Fabbricazione a partire da un unico filato (7)

 

altri

Fabbricazione a partire da (7):

filati di cocco,

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

materiali chimici o paste tessili,

oppure

carta

oppure

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 52

Cotone; fatta eccezione per:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

da 5204 a 5207

Filati di cotone

Fabbricazione a partire da (7):

seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

materiali chimici o paste tessili,

oppure

materiali per la produzione della carta

 

da 5208 a 5212

Tessuti di cotone:

 

 

In cui sono incorporati fili di gomma

Fabbricazione a partire da un unico filato (7)

 

altri

Fabbricazione a partire da (7):

filati di cocco,

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

materiali chimici o paste tessili,

oppure

carta

oppure

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 53

Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta; fatta eccezione per:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

da 5306 a 5308

Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta

Fabbricazione a partire da (7):

seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

materiali chimici o paste tessili,

oppure

materiali per la produzione della carta

 

da 5309 a 5311

Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta:

 

 

In cui sono incorporati fili di gomma

Fabbricazione a partire da un unico filato (7)

 

altri

Fabbricazione a partire da (7):

filati di cocco,

filati di iuta,

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

materiali chimici o paste tessili,

oppure

carta

oppure

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

da 5401 a 5406

Filati, monofilamenti e filati di filamenti sintetici o artificiali

Fabbricazione a partire da (7):

seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

materiali chimici o paste tessili,

oppure

materiali per la produzione della carta

 

5407 e 5408

Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali:

 

 

In cui sono incorporati fili di gomma

Fabbricazione a partire da un unico filato (7)

 

altri

Fabbricazione a partire da (7):

filati di cocco,

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

materiali chimici o paste tessili,

oppure

carta

oppure

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

da 5501 a 5507

Fibre sintetiche o artificiali, in fiocco

Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili

 

da 5508 a 5511

Filati e filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco

Fabbricazione a partire da (7):

seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

materiali chimici o paste tessili,

oppure

materiali per la produzione della carta

 

da 5512 a 5516

Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco:

 

 

In cui sono incorporati fili di gomma

Fabbricazione a partire da un unico filato (7)

 

altri

Fabbricazione a partire da (7):

filati di cocco,

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

materiali chimici o paste tessili,

oppure

carta

oppure

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 56

Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia; fatta eccezione per:

Fabbricazione a partire da (7):

filati di cocco,

fibre naturali,

materiali chimici o paste tessili,

oppure

materiali per la produzione della carta

 

5602

Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati:

 

 

Feltri all'ago

Fabbricazione a partire da (7):

fibre naturali, o

materiali chimici o paste tessili

Tuttavia:

i filati di polipropilene della voce 5402,

le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506,

oppure

i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501,

nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

altri

Fabbricazione a partire da (7):

fibre naturali,

fiocco artificiale ottenuto a partire dalla caseina,

o

materiali chimici o paste tessili

 

5604

Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:

 

 

Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili

Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili

 

altri

Fabbricazione a partire da (7):

fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

materiali chimici o paste tessili,

oppure

materiali per la produzione della carta

 

5605

Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo

Fabbricazione a partire da (7):

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

materiali chimici o paste tessili,

oppure

materiali per la produzione della carta

 

5606

Filati spiralati (vergolinati) lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelle della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti “a catenella”

Fabbricazione a partire da (7):

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

materiali chimici o paste tessili,

oppure

materiali per la produzione della carta

 

Capitolo 57

Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili:

 

 

di feltro ad ago

Fabbricazione a partire da (7):

fibre naturali, o

materiali chimici o paste tessili

Tuttavia:

i filati di polipropilene della voce 5402,

le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506,

oppure

i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501,

nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto

 

di altri feltri

Fabbricazione a partire da (7):

fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

o

materiali chimici o paste tessili

 

altri

Fabbricazione a partire da (7):

filati di cocco o di iuta,

filati di filamenti sintetici o artificiali,

fibre naturali,

o

fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura

Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto

 

ex capitolo 58

Tessuti speciali; superfici tessili “tufted”; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami; fatta eccezione per:

 

 

materie tessili miste a fili di gomma

Fabbricazione a partire da un unico filato (7)

 

altri

Fabbricazione a partire da (7):

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

oppure

materiali chimici o paste tessili

oppure

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

5805

Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

5810

Ricami in pezza, in strisce o in motivi

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

5901

Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili, tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura: bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria

Fabbricazione a partire da filati

 

5902

Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altri poliammidi, di poliesteri o di rayon di viscosa:

 

 

Contenenti, in peso, non più del 90 % di materie tessili

Fabbricazione a partire da filati

 

altri

Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili

 

5903

Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902

Fabbricazione a partire da filati

oppure

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

5904

Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto di materie tessili, anche tagliati

Fabbricazione a partire da filati (7)

 

5905

Rivestimenti murali di materie tessili:

 

 

Impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie

Fabbricazione a partire da filati

 

altri

Fabbricazione a partire da (7):

filati di cocco,

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

oppure

materiali chimici o paste tessili

oppure

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

5906

Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902:

 

 

Stoffe a maglia

Fabbricazione a partire da (7):

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

oppure

materiali chimici o paste tessili

 

Altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili

Fabbricazione a partire da materiali chimici

 

altri

Fabbricazione a partire da filati

 

5907

Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili

Fabbricazione a partire da filati

oppure

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

5908

Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate:

 

 

Reticelle ad incandescenza, impregnate

Fabbricazione a partire da tessuti tubolari a maglia

 

altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

da 5909 a 5911

Manufatti tessili per usi industriali:

 

 

Dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911

Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 6310

 

Tessuti, del tipo comunemente utilizzato nella fabbricazione della carta o per altri impieghi tecnici, feltrati o meno, anche impregnati o spalmati, tubolari o senza fine, a catene e/o a trame singole o multiple, o i tessuti piani a catene e/o a trame singole o multiple della voce 5911

Fabbricazione a partire da (7):

filati di cocco,

i seguenti materiali:

– –

filato di politetrafluoroetilene (8),

– –

filati multipli di poliammide, spalmati, impregnati o ricoperti di resina fenolica

– –

filati di fibre tessili sintetiche di poliammidi aromatici, ottenuti per policondensazione di m–fenilendiammina e acido isoftalico

– –

monofilati di politetrafluoroetilene (8),

– –

filati di fibre tessili sintetiche in poli(p-fenilentereftalammide),

– –

filati di fibre di vetro, spalmati di resina fenolica e spiralati di filati acrilici (8),

– –

monofilamenti di copoliestere di un poliestere, di una resina di acido tereftalico, di 1.4 cicloesandictanolo e di acido isoftalico,

– –

fibre naturali,

– –

fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

oppure

– –

materiali chimici o paste tessili

 

altri

Fabbricazione a partire da (7):

filati di cocco,

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

oppure

materiali chimici o paste tessili

 

Capitolo 60

Stoffe a maglia

Fabbricazione a partire da (7):

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

oppure

materiali chimici o paste tessili

 

Capitolo 61

Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia:

 

 

Ottenuti riunendo mediante cucitura, o altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta

Fabbricazione a partire da filati (7)  (9)

 

altri

Fabbricazione a partire da (7):

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

oppure

materiali chimici o paste tessili

 

ex capitolo 62

Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia; fatta eccezione per:

Fabbricazione a partire da filati (7)  (9)

 

ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 ed ex 6211

Indumenti per donna, ragazza e bambini piccoli (bebè) ed accessori di vestiario per bebè, ricamati

Fabbricazione a partire da filati (9)

oppure

Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9)

 

ex 6210 ed ex 6216

Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato

Fabbricazione a partire da filati (9)

oppure

Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9)

 

6213 e 6214

Fazzoletti da naso o da taschino; scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili:

 

 

Ricamati

Fabbricazione a partire da monofilati greggi (7)  (9)

oppure

Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9)

 

altri

Fabbricazione a partire da monofilati greggi (7)  (9)

oppure

Confezione seguita da stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), in cui il valore del tessuto non stampato delle voci 6213 e 6214 utilizzato non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

6217

Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212:

 

 

Ricamati

Fabbricazione a partire da filati (9)

oppure

Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9)

 

Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato

Fabbricazione a partire da filati (9)

oppure

Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9)

 

Tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

altri

Fabbricazione a partire da filati (9)

 

ex capitolo 63

Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci; fatta eccezione per:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

da 6301 a 6304

Coperte; biancheria da letto, ecc.; tende, tendine ecc.; altri manufatti per l'arredamento:

 

 

In feltro, non tessuti

Fabbricazione a partire da (7):

fibre naturali,

o

materiali chimici o paste tessili

 

altre:

 

 

– –

Ricamati

Fabbricazione a partire da monofilati greggi (9)  (10)

oppure

Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (diversi da quelli a maglia), il cui valore non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

– –

altri

Fabbricazione a partire da monofilati greggi (9)  (10)

 

6305

Sacchi e sacchetti da imballaggio

Fabbricazione a partire da (7):

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

oppure

materiali chimici o paste tessili

 

6306

Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio

 

 

Non tessuti

Fabbricazione a partire da (7)  (9):

fibre naturali,

o

materiali chimici o paste tessili

 

altri

Fabbricazione a partire da monofilati greggi (7)  (9)

 

6307

Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

6308

Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto

Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento. Tuttavia, possono essere incorporati articoli non originari, purché il loro valore complessivo non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento

 

ex capitolo 64

Calzature, ghette e oggetti simili; parti di questi articoli; fatta eccezione per:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406

 

6406

Parti di calzature, comprese le tomaie anche attaccate a suole diverse dalle suole esterne; suole interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex capitolo 65

Cappelli, copricapo ed altre acconciature; fatta eccezione per:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

6503

Cappelli, copricapo ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501, anche guarniti

Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili (9)

 

6505

Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite

Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili (9)

 

ex capitolo 66

Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti; fatta eccezione per:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

6601

Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Capitolo 67

Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex capitolo 68

Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili; fatta eccezione per:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex 6803

Lavori di ardesia naturale o agglomerata

Fabbricazione a partire dall'ardesia lavorata

 

ex 6812

Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

 

ex 6814

Mica lavorata e lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, su un supporto di carta, di cartone o di altri materiali

Fabbricazione a partire da da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita)

 

Capitolo 69

Prodotti ceramici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex capitolo 70

Vetro e lavori di vetro; fatta eccezione per:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex 7003, ex 7004 ed ex 7005

Vetro con uno strato non riflettente

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

 

7006

Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie:

 

 

Lastre di vetro (substrati), ricoperte da uno strato di metallo dielettrico, semiconduttrici secondo gli standard del SEMII (11)

Fabbricazione a partire da lastre di vetro (substrati) della voce 7006

 

altri

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

 

7007

Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formato da fogli aderenti fra loro

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

 

7008

Vetri isolanti a pareti multiple

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

 

7009

Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

 

7010

Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi ed altri dispositivi di chiusura, di vetro

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

Sfaccettatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7013

Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

Sfaccettatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro soffiato a mano non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 7019

Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati

Fabbricazione a partire da:

stoppini greggi, filati accoppiati in parallelo senza torsione (roving), anche tagliati,

o

lana di vetro

 

ex capitolo 71

Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete; fatta eccezione per:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex 7101

Perle fini o coltivate, assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 7102, ex 7103 ed ex 7104

Pietre preziose (gemme), semipreziose (fini), naturali, sintetiche o ricostituite, lavorate

Fabbricazione a partire da pietre preziose o semipreziose non lavorate

 

7106, 7108 e 7110

Metalli preziosi:

 

 

Greggi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 7106, 7108 e 7110

oppure

Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110

oppure

Fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni

 

Semilavorati o in polvere

Fabbricazione a partire da metalli preziosi greggi

 

ex 7107, ex 7109 ed ex 7111

Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati

Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi

 

7116

Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme) o semipreziose (naturali, sintetiche o ricostituite)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7117

Minuterie di fantasia

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 72

Ghisa, ferro e acciaio; fatta eccezione per:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

7207

Semiprodotti di ferro o di acciai non legati

Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 e 7205

 

da 7208 a 7216

Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre, profilati di ferro o di acciai non legati

Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206

 

7217

Fili di ferro o di acciai non legati

Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207

 

ex 7218, da 7219 a 7222

Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre, profilati di acciai inossidabili

Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218

 

7223

Fili di acciai inossidabili

Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218

 

ex 7224, da 7225 a 7228

Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre e profilati laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate (in matasse); barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati

Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie delle voci 7206, 7218 o 7224

 

7229

Fili di altri acciai legati

Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7224

 

ex capitolo 73

Lavori di ghisa, ferro o acciaio; fatta eccezione per:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex 7301

Palancole

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206

 

7302

Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio; rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206

 

7304, 7305 e 7306

Tubi e profilati cavi, di ferro (non ghisa) o di acciaio

Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224

 

ex 7307

Accessori per tubi di acciai inossidabili (ISO n. X5CrNiMo 1712), composti di più parti

Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, a condizione che il loro valore non ecceda il 35 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7308

Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Non si possono tuttavia utilizzare i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301

 

ex 7315

Catene antisdrucciolevoli

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 74

Rame e lavori di rame; fatta eccezione per:

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7401

Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

7402

Rame non raffinato; anodi di rame per raffinazione elettrolitica

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

7403

Rame raffinato e leghe di rame, grezzo:

 

 

Rame raffinato

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

Leghe di rame e rame raffinato contenente altri elementi

Fabbricazione a partire da rame raffinato, greggio, o da cascami e rottami di rame

 

7404

Cascami e avanzi di rame

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

7405

Leghe madri di rame

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex capitolo 75

Nichel e lavori di nichel; fatta eccezione per:

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

da 7501 a 7503

Metalline di nichel, “sinters” di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel; nichel greggio; cascami e rottami di nichel

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex capitolo 76

Alluminio e lavori di alluminio; fatta eccezione per:

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7601

Alluminio greggio

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

Fabbricazione mediante trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o da cascami e rottami di alluminio

 

7602

Cascami o rottami di alluminio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex 7616

Lavori di alluminio diversi dalle garze, tessuti, tele metalliche, griglie, reti e materiali simili di filo di alluminio (comprese le tele continue o senza fine) e dalle lamiere e lastre, incise e stirate, di alluminio

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare garze, tessuti, tele metalliche, griglie, reti e materiali simili di filo di alluminio (comprese le tele continue o senza fine) o lamiere e lastre, incise e stirate, di alluminio;

e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Capitolo 77

Riservato per un eventuale impiego futuro nel SA

 

 

ex capitolo 78

Piombo e lavori di piombo; fatta eccezione per:

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7801

Piombo greggio:

 

 

Piombo raffinato

Fabbricazione a partire da piombo d'opera

 

altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Non si possono tuttavia utilizzare i cascami e i rottami della voce 7802

 

7802

Cascami e avanzi di piombo

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex capitolo 79

Zinco e lavori di zinco; fatta eccezione per:

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7901

Zinco greggio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Non si possono tuttavia utilizzare i cascami e i rottami della voce 7902

 

7902

Cascami ed avanzi di zinco

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex capitolo 80

Stagno e lavori di stagno; fatta eccezione per:

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8001

Stagno greggio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Non si possono tuttavia utilizzare i cascami e i rottami della voce 8002

 

8002 e 8007

Cascami e rottami di stagno; altri lavori di stagno:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

Capitolo 81

Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie:

 

 

Altri metalli comuni, lavorati; lavori di queste materie

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex capitolo 82

Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni; fatta eccezione per:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

8206

Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 8202 a 8205. Gli assortimenti possono tuttavia comprendere utensili delle voci da 8202 a 8205 purché il loro valore non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento

 

8207

Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8208

Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 8211

Coltelli (diversi da quelli della voce 8208), a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare lame di coltello e manici di metalli comuni

 

8214

Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare manici di metalli comuni

 

8215

Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare manici di metalli comuni

 

ex capitolo 83

Lavori diversi di metalli comuni; fatta eccezione per:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex 8302

Altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili per edifici, e congegni di chiusura automatica per porte

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8302 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 8306

Statuette ed altri oggetti di ornamento, di metalli comuni

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 84

Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi; fatta eccezione per:

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8401

Elementi combustibili nucleari

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto (12)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8402

Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette “ad acqua surriscaldata”

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8403 ed ex 8404

Caldaie per il riscaldamento centrale diverse da quelle della voce 8402 e apparecchi ausiliari per tali caldaie

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 8403 e 8404

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8406

Turbine a vapore

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8407

Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8408

Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8409

Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8411

Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8412

Altri motori e macchine motrici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 8413

Pompe volumetriche rotative

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8414

Ventilatori e simili, per usi industriali

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8415

Macchine e apparecchi per il condizionamento dell'aria, comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8418

Frigoriferi, congelatori-conservatori e altri apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine e dagli apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

e

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8419

Macchine per l'industria del legno, della pasta per carta, della carta e del cartone

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

e

entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8420

Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

e

entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8423

Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8425 a 8428

Macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

e

entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non eccede il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8429

Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi:

 

 

Rulli compressori

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

altri

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

e

entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non eccede il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8430

Altre macchine e apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, l'escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi; battipali e macchine per l'estrazione dei pali; spazzaneve

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

e

entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non eccede il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8431

Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai rulli compressori

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8439

Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

e

entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8441

Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

e

entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8444 a 8447

Macchine di queste voci per l'industria tessile

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 8448

Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8452

Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire:

 

 

Macchine per cucire unicamente con punto annodato la cui testa pesa al massimo 16 kg senza motore o 17 kg con il motore

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

il valore di tutti i materiali non originari utilizzati per il montaggio della testa (senza motore) non eccede il valore dei materiali originari utilizzati;

il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto ed il meccanismo zig-zag sono originari

 

altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

da 8456 a 8466

Macchine utensili, apparecchi (loro parti di ricambio ed accessori) delle voci da 8456 a 8466

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

da 8469 a 8472

Macchine per ufficio (ad esempio, macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l'elaborazione di dati, duplicatori, cucitrici meccaniche)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8480

Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diverse dalle lingotterie), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8482

Cuscinetti a sfere o a rulli

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8484

Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8485

Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 85

Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi; fatta eccezione per:

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8501

Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

e

entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8503 utilizzati non eccede il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8502

Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

e

entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8501 e 8503 utilizzati non eccede il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8504

Unità di alimentazione elettrica del tipo utilizzato con le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 8518

Microfoni e loro supporti; altoparlanti, anche montati nelle loro casse acustiche; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

e

il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8519

Giradischi, elettrofoni, lettori di cassette ed altri apparecchi per la riproduzione del suono senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

e

il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8520

Magnetofoni ed altri apparecchi per la registrazione del suono, anche con dispositivo incorporato per la riproduzione del suono

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

e

il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8521

Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

e

il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8522

Parti ed accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi delle voci da 8519 a 8521

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8523

Supporti preparati per la registrazione del suono o per simili registrazioni, ma non registrati, diversi dai prodotti del capitolo 37

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8524

Dischi, nastri ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37:

 

 

Matrici e forme galvaniche per la fabbricazione di dischi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

altri

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

e

entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8523 utilizzati non eccede il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8525

Apparecchi trasmittenti per la radiotelefonia, la radiotelegrafia, la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; videoapparecchi per la presa di immagini fisse e altri “camescopes”; apparecchi fotografici numerici

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

e

il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8526

Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

e

il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8527

Apparecchi riceventi per la radiotelefonia, la radiotelegrafia o la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

e

il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8528

Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini; televisori a circuito chiuso (videomonitor e videoproiettori)

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

e

il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8529

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528:

 

 

Destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi di registrazione o di riproduzione videofonica

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

altri

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

e

il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8535 e 8536

Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

e

entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non eccede il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8537

Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

e

entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non eccede il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8541

Diodi, transistori e simili dispositivi a semiconduttore, esclusi i dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8542

Circuiti integrati e microassiemaggi elettronici:

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

e

entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non eccede il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8544

Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8545

Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8546

Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8547

Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8548

Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 86

Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione; fatta eccezione per:

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8608

Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 87

Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori; fatta eccezione per:

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8709

Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8710

Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8711

Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali (“side car”):

 

 

Con motore a pistone alternativo di cilindrata:

 

 

– –

inferiore o uguale a 50 cm3

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

e

il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

– –

superiore a 50 cm3

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

e

il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

altri

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

e

il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8712

Biciclette senza cuscinetti a sfere

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 8714

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8715

Carrozzine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini, e loro parti

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8716

Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 88

Navigazione aerea o spaziale; fatta eccezione per:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 8804

Rotochutes

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 8804

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8805

Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 89

Navigazione marittima o fluviale

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Non si possono tuttavia utilizzare gli scafi della voce 8906

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 90

Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; loro parti ed accessori; fatta eccezione per:

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9001

Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9002

Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9004

Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 9005

Binocoli, cannocchiali, cannocchiali astronomici, telescopi ottici e loro sostegni, esclusi i telescopi astronomici a rifrazione e i loro sostegni

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

e

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 9006

Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, diversi dalle lampade per lampi di luce, elettriche

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

e

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9007

Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi per la registrazione o la riproduzione del suono

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

e

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9011

Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

e

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 9014

Altri strumenti ed apparecchi di navigazione

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9015

Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9016

Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9017

Strumenti da disegno, per tracciare o per calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze, per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9018

Strumenti e apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici:

 

 

Poltrone per gabinetti da dentista, munite di strumenti o di sputacchiera

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 9018

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

altri

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9019

Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica; apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9020

Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9024

Macchine e apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9025

Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicrometri, registratori o non, anche combinati fra loro

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9026

Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9027

Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9028

Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura:

 

 

Parti e accessori

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

altri

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

e

il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9029

Altri contatori [per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatore del cammino percorso (contachilometri), pedometri]: indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015; stroboscopi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9030

Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche, esclusi i contatori della voce 9028; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9031

Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9032

Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9033

Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 91

Orologeria; fatta eccezione per:

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9105

Sveglie, pendole, orologi e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

e

il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9109

Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli degli orologi tascabili

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

e

il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9110

Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati (chablons); movimenti di orologeria incompleti, montati; sbozzi di movimenti di orologeria

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

e

entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 9114 utilizzati non eccede il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9111

Casse per orologi delle voci 9101 o 9102 e loro parti

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9112

Casse e gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9113

Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti:

 

 

Di metalli comuni, anche dorati o argentati, o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Capitolo 92

Strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

Capitolo 93

Armi, munizioni e loro parti ed accessori

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 94

Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate, fatta eccezione per:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 9401 ed ex 9403

Mobili di metallo comune in cui sono incorportati tessuti non imbottiti di cotone di peso non superiore ai 300 g/m2

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

Fabbricazione a partire da tessuto in cotone, confezionato e pronto all'uso, della voce 9401 o 9403, a condizione che:

il valore del tessuto non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

e

tutti gli altri materiali utilizzati siano originari e classificati in una voce diversa da 9401 o 9403

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9405

Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti non nominate né comprese altrove

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9406

Costruzioni prefabbricate

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 95

Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori; fatta eccezione per:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

9503

Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 9506

Bastoni per golf e loro parti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati sbozzi per la fabbricazione di teste di mazze da golf

 

ex capitolo 96

Lavori diversi; fatta eccezione per:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex 9601 ed ex 9602

Lavori in materie animali, vegetali o minerali da intaglio

Fabbricazione a partire da materie da intaglio lavorate, della medesima voce

 

ex 9603

Scope e spazzole (escluse le granate ed articoli analoghi, le spazzole di pelo di martora o di scoiattolo), scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma e scope di stracci

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9605

Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti

Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento. Tuttavia, possono essere incorporati articoli non originari, purché il loro valore complessivo non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento

 

9606

Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9608

Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati pennini o punte di pennini della stessa voce

 

9612

Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 9613

Accendini piezoelettrici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 9613 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex 9614

Pipe, comprese le teste di pipe

Fabbricazione a partire da sbozzi

 

Capitolo 97

Oggetti d'arte, da collezione o di antichità

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto»

 


(1)  Per le condizioni speciali relative ai “trattamenti specifici”, si vedano le note introduttive 7.1 e 7.3.

(2)  Per le condizioni speciali relative ai “trattamenti specifici”, si veda la nota introduttiva 7.2.

(3)  La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni del tipo utilizzato per colorare qualsiasi materiale, o di preparazioni utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di coloranti, purché non siano classificate in un'altra voce del capitolo 32.

(4)  Per “gruppo” si intende una parte della descrizione della voce separata dal resto da un punto e virgola.

(5)  Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

(6)  Si considerano ad alta trasparenza i fogli il cui disturbo ottico, misurato in base alla norma ASTD-D 1003-16 di Gardner Hazemeter (ovvero il cui fattore di disturbo), è inferiore al 2 %.

(7)  Per quanto riguarda le condizioni particolari concernenti prodotti fabbricati con miscugli di materiali tessili, cfr. la nota introduttiva 5.

(8)  L'impiego di tale materiale è limitato alla produzione di tessuti del tipo utilizzato nei macchinari per la fabbricazione della carta.

(9)  Cfr. nota introduttiva 6.

(10)  Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezze di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. nota introduttiva 6.

(11)  SEMII – Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.

(12)  Questa regola è applicabile fino al 31.12.2005.

ALLEGATO X

«ALLEGATO IV

Testo della dichiarazione su fattura

La dichiarazione su fattura, il cui testo è riportato in appresso, deve essere compilata conformemente alle note a piè di pagina. Queste, tuttavia, non devono essere riprodotte.

Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no … (1) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).

Versione ceca

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení… (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

Versione danese

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i… (2).

Versione tedesca

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte… (2) Ursprungswaren sind.

Versione estone

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. … (1)) deklareerib, et need tooted on… (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Versione greca

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ'αριθ. … (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής… (2).

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of… (2) preferential origin.

Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no … (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle… (2).

Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale… (2).

Versione lettone

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. … (1)), deklarē, ka, iznemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no… (2).

Versione lituana

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinès liudijimo Nr … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra (2) preferencinės kilmės prekės.

Versione ungherese

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám:… (1)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hianyában az áruk preferenciális… (2) származásúak.

Versione maltese

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali… (2).

Versione neerlandese

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële… oorsprong zijn… (2).

Versione polacca

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają… (2) preferencyjne pochodzenie.

Versione portoghese

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira no. … (1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial… (2).

Versione slovena

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno… (2) poreklo.

Versione slovacca

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia… (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

Versione finnica

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja… alkuperätuotteita… (2).

Versione svedese

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande… ursprung… (2).

Versione dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia

Извозникот на производите што ги покрива овоj документ (царинска дозвола бр. … (1)) изjавува дека, освен ако тоа не е jасно поинаку назначено, овие производи имаат преференциjално потекло… (2).

 (3)

(Luogo e data)

 (4)

(Firma dell'esportatore; si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione)»


(1)  Quando la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Quando la dichiarazione su fattura non è redatta da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia in bianco lo spazio.

(2)  Indicare l'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla “CM”.

(3)  Queste indicazioni possono essere omesse se sono contenute nel documento stesso.

(4)  Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.