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ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 379 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
47° anno |
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II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità |
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Consiglio |
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Commissione |
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2004/898/CE: |
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Banca centrale europea |
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Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
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24.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 379/1 |
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO (CE) N. 2223/2004
del 22 dicembre 2004
che modifica il regolamento (CE) n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
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(1) |
L’articolo 47, paragrafo 2, secondo comma, terzo trattino del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio (2), modificato dal regolamento (CE) n. 1783/2003 (3), stabilisce che la partecipazione finanziaria della Comunità alle misure agroambientali può ammontare all'85 % nelle zone dell'obiettivo n. 1 e al 60 % nelle altre zone. |
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(2) |
L’articolo 47 bis, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1257/1999, che stabilisce disposizioni finanziarie specifiche per gli Stati membri che hanno aderito alla Comunità europea il 1o maggio 2004, precisa che l’articolo 47 di tale regolamento non si applica al finanziamento delle misure di cui all’articolo 47 bis, paragrafo 1, tra le quali figurano le misure agroambientali. Per dette misure il contributo finanziario della Comunità può ammontare all'80 % per le zone dell'obiettivo 1, conformemente a quanto previsto dall’articolo 47 ter, paragrafo 1. |
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(3) |
Per evitare disparità di trattamento tra gli Stati membri della Comunità al 30 aprile 2004 e gli Stati membri che vi hanno aderito il 1o maggio 2004, per quanto concerne il finanziamento delle misure agroambientali nelle zone dell’obiettivo 1, è opportuno adeguare, a decorrere dalla data di adesione, il tasso di partecipazione finanziaria della Comunità applicabile ai nuovi Stati membri a quello applicabile ai vecchi Stati membri conformemente all’articolo 47, paragrafo 2, secondo comma, terzo trattino del regolamento (CE) n. 1257/1999. |
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(4) |
L'articolo 47, paragrafo 2, secondo comma, primo e secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999 stabilisce i tassi di partecipazione finanziaria nelle zone non contemplate dagli obiettivi 1 e 2. Conformemente all'articolo 47 bis, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1257/1999, come modificato dall'atto di adesione del 2003, tali disposizioni non si applicano agli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1o maggio 2004, in quanto essi hanno unicamente zone contemplate dagli obiettivi 1 e 2. È tuttavia emerso che alcuni di tali Stati membri, come la Slovacchia, hanno anche zone non contemplate da tali obiettivi, dove potrebbero applicarsi misure di sviluppo rurale. Date tali circostanze è necessario rendere applicabili agli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1o maggio 2004 le disposizioni del regolamento (CE) n. 1257/1999, stabilendo per tali zone il tasso di cofinanziamento della Comunità per le misure contemplate dalla programmazione di sviluppo rurale. |
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(5) |
È pertanto necessario modificare il regolamento (CE) n. 1257/1999, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All'articolo 47 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
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«b) |
articolo 35, paragrafo 1 e articolo 35, paragrafo 2, secondo trattino, articolo 36, paragrafo 2 e articolo 47, ad eccezione del paragrafo 2, secondo comma del presente regolamento.». |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
C. VEERMAN
(1) Parere espresso il 14.12.2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 583/2004 (GU L 91 del 30.3.2004, pag. 1).
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24.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 379/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2224/2004 DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 2004
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
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(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 24 dicembre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 23 dicembre 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
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(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
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0702 00 00 |
052 |
97,4 |
|
204 |
74,8 |
|
|
999 |
86,1 |
|
|
0707 00 05 |
052 |
119,8 |
|
999 |
119,8 |
|
|
0709 90 70 |
052 |
105,5 |
|
204 |
74,4 |
|
|
999 |
90,0 |
|
|
0805 10 10 , 0805 10 30 , 0805 10 50 |
052 |
48,8 |
|
204 |
47,3 |
|
|
220 |
45,0 |
|
|
388 |
50,7 |
|
|
448 |
35,9 |
|
|
999 |
45,5 |
|
|
0805 20 10 |
204 |
61,6 |
|
999 |
61,6 |
|
|
0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90 |
052 |
74,5 |
|
204 |
47,0 |
|
|
400 |
85,3 |
|
|
624 |
80,4 |
|
|
999 |
71,8 |
|
|
0805 50 10 |
052 |
55,7 |
|
528 |
38,8 |
|
|
999 |
47,3 |
|
|
0808 10 20 , 0808 10 50 , 0808 10 90 |
388 |
148,7 |
|
400 |
73,7 |
|
|
404 |
100,9 |
|
|
720 |
74,7 |
|
|
999 |
99,5 |
|
|
0808 20 50 |
400 |
101,9 |
|
528 |
47,6 |
|
|
720 |
50,6 |
|
|
999 |
66,7 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice « 999 » rappresenta le «altre origini».
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24.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 379/5 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2225/2004 DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 2004
che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero a decorrere al 24 dicembre 2004
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 24, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 (2), prevede che il prezzo cif all'importazione per i melassi, stabilito a norma del regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CE) n. 1422/95, sia considerato il «prezzo rappresentativo». Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68. |
|
(2) |
Nel determinare i prezzi rappresentativi occorre tenere conto di tutte le informazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 785/68, tranne nei casi previsti all'articolo 4 dello stesso regolamento, e per la determinazione di tali prezzi può essere eventualmente seguito il metodo di cui all'articolo 7 del medesimo regolamento. |
|
(3) |
Per l'adeguamento di prezzi che non si riferiscono alla qualità tipo è necessario, in funzione della qualità di melasso offerta, aumentare o diminuire i prezzi a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68. |
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(4) |
Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi. |
|
(5) |
Occorre stabilire i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per i prodotti in questione in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2 e dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95. |
|
(6) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 24 dicembre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
(2) GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 79/2003 (GU L 13 del 18.1.2003, pag. 4).
(3) GU L 145 del 27.6.1968, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1422/1995.
ALLEGATO
Prezzi rappresentativi e importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero applicabili a decorrere dal 24 dicembre 2004
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(EUR) |
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Codice NC |
Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato |
Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato |
Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato (1) |
|
1703 10 00 (2) |
8,89 |
— |
0 |
|
1703 90 00 (2) |
9,71 |
— |
0 |
(1) Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.
(2) Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.
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24.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 379/7 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2226/2004 DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 2004
che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione. |
|
(2) |
Ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/2001, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 28 dello stesso regolamento. In conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste. |
|
(3) |
Per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo. Quest'ultima è definita nell'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001. Tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 28, paragrafo 4, del suddetto regolamento. Lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero (2). L'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore. |
|
(4) |
In casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa. |
|
(5) |
La restituzione deve essere fissata ogni due settimane; la stessa può essere modificata nell'intervallo. |
|
(6) |
Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001, la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento, in funzione delle loro destinazioni. |
|
(7) |
L'aumento rapido e sostanziale, dall'inizio del 2001, delle importazioni preferenziali di zucchero provenienti dai paesi dei Balcani occidentali nonché delle esportazioni di zucchero dalla Comunità verso tali paesi sembra essere fortemente artificiale. |
|
(8) |
Per evitare eventuali abusi con la reimportazione nella Comunità di prodotti del settore dello zucchero che hanno beneficiato di restituzioni all'esportazione, per l'insieme dei paesi dei Balcani occidentali non è opportuno stabilire una restituzione per i prodotti di cui al presente regolamento. |
|
(9) |
In base ai suddetti elementi e alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare importi adeguati per la restituzione. |
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(10) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 24 dicembre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2004.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
ALLEGATO
RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE DELLO ZUCCHERO BIANCO E DELLO ZUCCHERO GREGGIO COME TALI, APPLICABILI A PARTIRE DAL 24 DICEMBRE 2004
|
Codice prodotto |
Destinazione |
Unità di misura |
Importo delle restituzioni |
|||
|
1701 11 90 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
39,01 (1) |
|||
|
1701 11 90 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
39,01 (1) |
|||
|
1701 12 90 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
39,01 (1) |
|||
|
1701 12 90 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
39,01 (1) |
|||
|
1701 91 00 9000 |
S00 |
EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto |
0,4240 |
|||
|
1701 99 10 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
42,40 |
|||
|
1701 99 10 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
42,40 |
|||
|
1701 99 10 9950 |
S00 |
EUR/100 kg |
42,40 |
|||
|
1701 99 90 9100 |
S00 |
EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto |
0,4240 |
|||
|
NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni della serie «A », sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1). I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Le altre destinazioni sono definite nel seguente modo:
|
||||||
(1) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001.
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24.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 379/9 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2227/2004 DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 2004
che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, seconda frase,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione. |
|
(2) |
Conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità d'applicazione per la concessione delle restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero (2), la restituzione per 100 kg dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CE) n. 1260/2001, oggetto di un'esportazione, è uguale all'importo di base moltiplicato per il tenore di altri zuccheri convertiti in saccarosio. Tale tenore di saccarosio, constatato per il prodotto in causa, è determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95. |
|
(3) |
Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001, l'importo di base della restituzione per il sorbosio, esportato come tale, deve essere uguale all'importo di base della restituzione diminuito del centesimo della restituzione alla produzione valida ai sensi del regolamento (CE) n. 1265/2001 della Commissione, del 27 giugno 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio relativamente alla concessione della restituzione alla produzione per taluni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica (3), per i prodotti di cui all'allegato di quest'ultimo regolamento. |
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(4) |
Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001, per gli altri prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del suddetto regolamento, esportati come tali, l'importo di base delle restituzioni deve essere uguale ad un centesimo di un importo che è stabilito tenendo conto, da un lato, della differenza tra il prezzo d'intervento valido per lo zucchero bianco nelle zone non deficitarie della Comunità nel mese per il quale è fissato l'importo di base e i corsi o prezzi dello zucchero bianco constatati sul mercato mondiale e, dall'altro, della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base della Comunità ai fini dell'esportazione dei prodotti di trasformazione verso i paesi terzi, e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al traffico di perfezionamento. |
|
(5) |
Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001, l'applicazione dell'importo di base può essere limitato ad alcuni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del suddetto regolamento. |
|
(6) |
A norma dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, può essere prevista una restituzione all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere f), g) e h) del suddetto regolamento. L'ammontare della restituzione è determinato, per 100 kg di sostanza secca, tenuto conto in particolare della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti del codice NC 1702 30 91 , della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1260/2001 e degli aspetti economici delle esportazioni previste. Per i prodotti di cui alle lettere f) e g) del richiamato paragrafo 1, la restituzione è concessa soltanto ai prodotti che soddisfano alle condizioni stabilite dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95 e che, per i prodotti di cui alla lettera h), la restituzione è concessa soltanto se essi rispondono alle condizioni di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95. |
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(7) |
Le restituzioni di cui sopra devono essere fissate ogni mese. Esse possono essere modificate nell'intervallo. |
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(8) |
Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001, a seguito della situazione del mercato mondiale o delle esigenze specifiche di taluni mercati può essere necessario differenziare la restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento secondo le destinazioni. |
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(9) |
L'aumento rapido e significativo, dall'inizio del 2001, delle importazioni preferenziali di zucchero provenienti dai paesi dei Balcani occidentali nonché delle esportazioni di zucchero comunitario verso tali paesi sembra avere un carattere fortemente artificiale. |
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(10) |
Per evitare possibili abusi con la reimportazione nella Comunità di prodotti del settore dello zucchero che hanno beneficiato di restituzioni all'esportazione, per tutti i paesi dei Balcani occidentali non va fissata la restituzione per i prodotti di cui al presente regolamento. |
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(11) |
In base ai suddetti elementi, occorre fissare importi adeguati per la restituzione. |
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(12) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f), g) e h) del regolamento (CE) n. 1260/2001, esportati come tali, sono fissate agli importi di cui all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 24 dicembre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2004.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag, 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 6).
ALLEGATO
RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE PER GLI SCIROPPI ED ALCUNI ALTRI PRODOTTI DEL SETTORE DELLO ZUCCHERO ESPORTATI COME TALI, APPLICABILI A PARTIRE DAL 24 DICEMBRE 2004
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Codice prodotto |
Destinazione |
Unità di misura |
Importo della restituzione |
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1702 40 10 9100 |
S00 |
EUR/100 kg di sostanza secca |
42,40 (1) |
|||
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1702 60 10 9000 |
S00 |
EUR/100 kg di sostanza secca |
42,40 (1) |
|||
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1702 60 80 9100 |
S00 |
EUR/100 kg di sostanza secca |
80,57 (2) |
|||
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1702 60 95 9000 |
S00 |
EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto |
0,4240 (3) |
|||
|
1702 90 30 9000 |
S00 |
EUR/100 kg di sostanza secca |
42,40 (1) |
|||
|
1702 90 60 9000 |
S00 |
EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto |
0,4240 (3) |
|||
|
1702 90 71 9000 |
S00 |
EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto |
0,4240 (3) |
|||
|
1702 90 99 9900 |
S00 |
EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto |
||||
|
2106 90 30 9000 |
S00 |
EUR/100 kg di sostanza secca |
42,40 (1) |
|||
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2106 90 59 9000 |
S00 |
EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto |
0,4240 (3) |
|||
|
NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1). I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:
|
||||||
(1) Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95.
(2) Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95.
(3) L'importo di base non si applica agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % [regolamento (CE) n. 2135/95]. Il tenore di saccarosio è determinato in conformità dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95.
(4) L'importo non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 della Commissione (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 12).
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24.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 379/12 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2228/2004 DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 2004
che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la 15a gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1327/2004
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,
considerando quanto segue:
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(1) |
In conformità al regolamento (CE) n. 1327/2004 della Commissione, del 19 luglio 2004, relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2004/2005 (2), si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero a destinazione di determinati paesi terzi. |
|
(2) |
Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1327/2004, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale. |
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(3) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la 15a gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1327/2004, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 45,543 EUR/100 kg.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 24 dicembre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2004.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
(2) GU L 246 del 20.7.2004, pag. 23. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1685/2004 (GU L 303 del 30.9.2004, pag. 21).
|
24.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 379/13 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2229/2004 DELLA COMMISSIONE
del 3 dicembre 2004
che stabilisce le modalità attuative della quarta fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma,
considerando quanto segue:
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(1) |
La direttiva 91/414/CEE stabilisce che la Commissione avvii entro un periodo di dodici anni a decorrere dalla data di notifica di tale direttiva un programma di lavoro per l'esame progressivo delle sostanze attive che si trovano già sul mercato due anni dopo la data di notifica della direttiva stessa (nel prosieguo: «il programma di lavoro»). |
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(2) |
Il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (2) stabilisce la prima fase di detto programma di lavoro. Tale prima fase è in corso. |
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(3) |
Il regolamento (CE) n. 451/2000 della Commissione, del 28 febbraio 2000, che stabilisce le modalità attuative della seconda e terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3), stabilisce la seconda fase di detto programma di lavoro, anch’essa in corso. |
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(4) |
Il regolamento (CE) n. 451/2000 prevede inoltre una terza fase del programma di lavoro per alcune altre sostanze attive non incluse nella prima e nella seconda fase del programma. Il regolamento (CE) n. 1490/2002 della Commissione, del 14 agosto 2002, che stabilisce le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 451/2000 (4) prevede anch’esso una terza fase del programma di lavoro. Tale terza fase è anch'essa in corso. |
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(5) |
Il regolamento (CE) n. 1112/2002 della Commissione, del 20 giugno 2002, che stabilisce le modalità attuative della quarta fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (5) prevede la quarta fase del programma di lavoro, che è in corso. I produttori che caldeggiano l'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE delle sostanze attive incluse in questa fase si sono impegnati a fornire le necessarie informazioni. |
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(6) |
Tenuto conto dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, è necessario dar modo ai produttori di questi nuovi Stati membri di manifestare il loro interesse a partecipare alla quarta fase del programma di lavoro per tutte le sostanze incluse in questa fase. È anche opportuno organizzare il riesame delle sostanze presenti sul mercato in un nuovo Stato membro anteriormente al 1o maggio 2004 e non incluse nelle fasi da 1 a 4 del programma di lavoro. |
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(7) |
È opportuno che le procedure stabilite nel presente regolamento lascino impregiudicate procedure ed azioni che possono essere avviate nel quadro di altre normative comunitarie, in particolare della direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive (6), qualora la Commissione disponga di informazioni secondo cui i relativi requisiti possono essere soddisfatti. |
|
(8) |
Il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (7), ha istituito l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA) per garantire l'accesso della Comunità a un’assistenza scientifica e tecnica di alta qualità, indipendente ed efficace che permetta di raggiungere un livello elevato di protezione sanitaria in relazione alla legislazione in materia di sicurezza dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali. È pertanto opportuno attribuire all'AESA un ruolo nel programma di lavoro relativo alle sostanze attive. |
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(9) |
È opportuno precisare i rapporti tra i produttori, gli Stati membri, la Commissione e l'AESA, nonché i rispettivi obblighi per quanto riguarda l'attuazione del programma di lavoro, tenendo conto dell'esperienza acquisita nel corso della prima e della seconda fase del programma, dell'obiettivo di separare la valutazione dei rischi dalla gestione dei rischi e della necessità di organizzare il lavoro nel modo più efficace. |
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(10) |
Una stretta cooperazione tra i produttori, gli Stati membri, la Commissione e l'AESA e un rispetto scrupoloso dei termini sono necessari per garantire l'efficacia del programma di lavoro. Termini stretti devono essere fissati per tutti gli elementi della quarta fase del programma di lavoro per garantirne l'ultimazione in tempi accettabili. Per alcune sostanze attive per le quali i requisiti del fascicolo sono limitati, è opportuno prevedere un termine di presentazione breve, per dare la possibilità di fornire informazioni supplementari entro la data fissata per il completamento del programma d'esame. |
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(11) |
Per evitare ripetizioni, in particolare degli esperimenti effettuati su animali vertebrati, occorre incoraggiare i produttori a presentare fascicoli collettivi. |
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(12) |
È necessario definire gli obblighi dei produttori, per quanto riguarda i formati, i termini, le autorità nazionali e l’AESA, per le informazioni da presentare. Molte delle sostanze attive incluse nella quarta fase del programma di lavoro sono prodotte in piccole quantità per scopi speciali. Alcune sono importanti in sistemi di agricoltura biologica o altri sistemi di produzione a basso «input» e si può ritenere che presentino scarsi rischi per la salute umana e per l'ambiente. |
|
(13) |
Nella sua relazione al Parlamento europeo e al Consiglio — Valutazione delle sostanze attive dei prodotti fitosanitari (presentata a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari) (8), la Commissione ha rilevato la necessità di adottare misure particolari per quanto riguarda i composti a basso rischio. |
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(14) |
Per questa fase del programma di lavoro è necessario un diverso approccio per ridurre il rischio che numerose sostanze attive siano ritirate soltanto per ragioni economiche. Per alcuni gruppi di sostanze attive è quindi opportuno che forma e contenuto prescritti per le informazioni da fornire siano diversi da quelli definiti per le sostanze attive nelle tre fasi precedenti del programma di lavoro. |
|
(15) |
Affinché la normativa comunitaria abbia coerenza, è necessario che le misure previste dal presente regolamento siano corrispondenti a quelle della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei prodotti biocidi (9). |
|
(16) |
La possibilità, dopo l'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, di immettere sul mercato prodotti fitosanitari, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 13 di detta direttiva, non deve essere subordinata alla notifica e alla presentazione di un fascicolo. Di conseguenza, le persone che non hanno presentato notifiche devono poter essere informate in tutte le fasi della procedura di valutazione delle eventuali ulteriori prescrizioni relative al proseguimento della commercializzazione di prodotti fitosanitari contenenti una sostanza attiva in corso di valutazione. |
|
(17) |
Affinché siano esaminate tutte le informazioni pertinenti riguardanti gli effetti potenzialmente pericolosi di una sostanza attiva o dei suoi residui, nelle valutazioni occorre tener conto anche delle informazioni tecniche o scientifiche da chiunque comunicate entro i termini fissati. |
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(18) |
Se la cooperazione con i notificanti viene meno, è impossibile proseguire efficacemente la valutazione di una sostanza attiva, a cui occorre quindi porre fine a meno che subentri uno Stato membro. |
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(19) |
Il compito della valutazione va ripartito tra le autorità competenti degli Stati membri. È perciò opportuno designare per ogni sostanza attiva uno Stato membro relatore. Se del caso, quest'ultimo deve valutare l’elenco di controllo della completezza fornito dal notificante, esaminare e valutare le informazioni presentate, quindi presentare all’AESA i risultati della valutazione e indirizzare una raccomandazione alla Commissione circa la decisione da prendere per la sostanza attiva in questione. Per alcuni gruppi di sostanze attive, è opportuno che gli Stati membri relatori cooperino strettamente con gli altri Stati membri relatori per tale gruppo. Per ogni gruppo, è opportuno designare un relatore principale che coordini la cooperazione. |
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(20) |
Gli Stati membri relatori devono trasmettere all’AESA i loro progetti di relazione di valutazione delle sostanze attive. I progetti di relazione di valutazione devono essere esaminati dall’AESA prima di essere sottoposti alla Commissione. |
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(21) |
Nel caso di un evidente squilibrio nelle responsabilità assunte dagli Stati membri in qualità di relatori nella valutazione, deve essere possibile sostituire con un altro Stato membro lo Stato membro inizialmente designato come relatore per una determinata sostanza attiva. |
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(22) |
Per garantire un finanziamento adeguato di questa fase del programma di lavoro, occorre che gli Stati membri versino una tassa per il trattamento e la valutazione dei fascicoli e dei progetti di relazione di valutazione. |
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(23) |
L’AESA è stata consultata sulle misure proposte. |
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(24) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente della catena alimentare e della salute animale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPITOLO I
OGGETTO E CAMPO D'APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E AUTORITÀ DELLO STATO MEMBRO DESIGNATA
Articolo 1
Oggetto e campo d'applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce:
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a) |
modalità supplementari d'attuazione della quarta fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 91/414/CEE, in appresso «il programma di lavoro», per quanto riguarda la prosecuzione della valutazione delle sostanze attive notificate a norma del regolamento (CE) n. 1112/2002; |
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b) |
norme relative alle sostanze attive presenti sul mercato anteriormente al 1o maggio 2004 nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, Lituania, Ungheria, a Malta, in Polonia, Slovenia e Slovacchia, che non sono incluse nelle fasi da 1 a 3 del programma di lavoro e non sono contemplate dal regolamento (CE) n. 1112/2002. |
2. Le disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 91/414/CEE non si applicano alle sostanze attive elencate nell'allegato I del presente regolamento fintanto che non sono state completate le procedure previste dal presente regolamento per queste sostanze.
3. Il presente regolamento si applica senza pregiudizio:
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a) |
dei riesami da parte degli Stati membri delle sostanze attive elencate nell'allegato I del presente regolamento, in particolare nel quadro dei rinnovi di autorizzazioni ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 91/414/CEE; |
|
b) |
dei riesami da parte della Commissione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 91/414/CEE; |
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c) |
delle valutazioni effettuate a norma della direttiva 79/117/CEE. |
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 91/414/CEE e all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1112/2002.
Si applicano altresì le definizioni seguenti:
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a) |
«notificante»: la persona fisica o giuridica che ha presentato una notifica conformemente:
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b) |
«Stato membro relatore»: lo Stato membro relatore per la sostanza attiva, conformemente all'allegato I; |
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c) |
«fascicolo sintetico»: un fascicolo contenente le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, in cui sono riportati in forma riepilogativa i risultati delle prove e degli studi di cui al detto paragrafo; |
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d) |
«fascicolo completo»: un fascicolo contenente le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, in cui sono riportati in forma integrale i risultati delle relazioni delle prove e degli studi citati nel fascicolo sintetico. |
Articolo 3
Autorità designata dello Stato membro
1. Ogni Stato membro designa una o più autorità per adempiere gli obblighi che incombono agli Stati membri in forza del presente regolamento.
2. Le autorità nazionali elencate nell'allegato III coordinano e assicurano tutti i contatti necessari con i notificanti, gli altri Stati membri, la Commissione e l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA), conformemente al presente regolamento.
Ogni Stato membro comunica alla Commissione, all’AESA e all'autorità nazionale di coordinamento designata in ciascuno degli altri Stati membri dati dettagliati riguardanti l'autorità nazionale di coordinamento designata e li informa di qualsiasi modifica di tali dati.
CAPITOLO II
NOTIFICHE DI SOSTANZE ATTIVE DA PARTE DEI PRODUTTORI DEI NUOVI STATI MEMBRI
Articolo 4
Notifiche da parte dei produttori dei nuovi Stati membri
1. Il produttore di un nuovo Stato membro di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento che desideri venga iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE una delle sostanze attive indicate nell'allegato I del presente regolamento notifica i dati specificati nell'allegato V del presente regolamento alla Commissione, agli altri notificanti di questa sostanza e allo Stato membro relatore entro i tre mesi seguenti la data d'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Il produttore che effettua una notifica ai sensi del paragrafo 1 adempie gli obblighi imposti ai produttori o ai notificanti dal presente regolamento per la sostanza attiva notificata.
3. Qualora un produttore di un nuovo Stato membro non abbia presentato una notifica per una delle sostanze attive indicate nell'allegato I del presente regolamento, conformemente al paragrafo 1, è autorizzato soltanto a partecipare al programma di lavoro congiuntamente a uno o più notificanti di questa sostanza attiva, tra cui uno Stato membro che abbia inviato una notifica conformemente al paragrafo 4 del presente articolo.
4. Qualora non sia stata ricevuta alcuna notifica per una delle sostanze attive indicate nell'allegato I del presente regolamento, un nuovo Stato membro può dichiararsi interessato ad appoggiare l’iscrizione di tale sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE inviando una notifica alla Commissione e allo Stato membro relatore.
La notifica deve essere presentata quanto prima e al più tardi tre mesi dopo la data in cui gli Stati membri sono stati informati dalla Commissione che non è stata presentata alcuna notifica per la sostanza attiva in questione.
Lo Stato membro che presenta tale notifica è successivamente considerato come il produttore ai fini della valutazione della sostanza attiva in questione.
5. La Commissione decide, a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, quarto comma, della direttiva 91/414/CEE, di non includere nell'allegato I della direttiva le sostanze attive di cui all'allegato I del presente regolamento per le quali non è stata presentata una notifica ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo. Nella decisione sono indicati i motivi della non inclusione.
Gli Stati membri ritirano le autorizzazioni relative ai prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive entro il termine prescritto nella decisione.
CAPITOLO III
CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DEI FASCICOLI DELLE SOSTANZE ATTIVE E LA PRESENTAZIONE DI INFORMAZIONI DA PARTE DI TERZI
Articolo 5
Presentazione dei fascicoli da parte di più notificanti
1. Qualora per una delle sostanze attive elencate nell'allegato I vi siano più notificanti, i notificanti interessati si adoperano per quanto possibile per presentare collettivamente il fascicolo di tale sostanza.
Se un fascicolo non è presentato da tutti i notificanti interessati, vi sono specificati gli sforzi compiuti e le ragioni per le quali alcuni notificanti non hanno partecipato alla presentazione del fascicolo stesso.
2. Se per una sostanza attiva sono state presentate più notifiche, i notificanti interessati indicano, per ogni studio implicante animali vertebrati, quali misure hanno adottato per evitare di ripetere esperimenti già realizzati e, se del caso, spiegano i motivi che giustificano la ripetizione di uno studio.
Articolo 6
Presentazione dei fascicoli allo Stato membro relatore
1. Il notificante presenta il fascicolo della sostanza attiva (in appresso «il fascicolo») allo Stato membro relatore.
2. Il fascicolo comprende:
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a) |
una copia della notifica; in caso di notifica collettiva presentata da più produttori ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, comprende:
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b) |
una serie limitata di usi rappresentativi della sostanza attiva, per i quali i dati forniti dal notificante nel fascicolo dimostrano che, per una o più preparazioni, le condizioni indicate all'articolo 5 della direttiva 91/414/CEE per l'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I della suddetta direttiva possono essere soddisfatte. |
3. Qualora lo Stato membro relatore, come previsto dall'articolo 15, paragrafo 3, lettera b), gli chieda di trasmettere il fascicolo sintetico aggiornato o, se del caso, il fascicolo completo aggiornato o parti di esso, il notificante ottempera alla richiesta entro un mese dalla data di ricevimento della richiesta stessa.
Articolo 7
Fascicoli relativi a sostanze attive presentati ai sensi della direttiva 98/8/CE
Quando una sostanza attiva è stata notificata ai sensi della direttiva 98/8/CE, il notificante può presentare, in deroga agli articoli 5 e 6:
|
a) |
una copia del fascicolo presentato ai sensi della direttiva 98/8/CE; |
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b) |
ogni ulteriore informazione di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE necessaria per giustificare l'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I di detta direttiva, con riferimento agli usi che rientrano nel campo d'applicazione di detta direttiva. |
Articolo 8
Fascicoli relativi a sostanze attive presentati ai sensi del regolamento (CE) n. 1490/2002
Quando un fascicolo è stato presentato ai sensi del regolamento (CE) n. 1490/2002, la persona che lo ha presentato può includere nel nuovo fascicolo presentato ai sensi del presente regolamento:
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a) |
un riferimento al fascicolo presentato ai sensi del regolamento (CE) n. 1490/2002; |
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b) |
ogni ulteriore informazione di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE necessaria per giustificare l'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I di detta direttiva, con riferimento agli usi che rientrano nel campo d'applicazione del presente regolamento. |
Articolo 9
Condizioni specifiche per la presentazione di fascicoli relativi a sostanze attive elencate nella parte A dell'allegato I
1. Quando il fascicolo riguarda una delle sostanze attive elencate nella parte A dell'allegato I, oltre alle informazioni richieste ai sensi dell'articolo 5 e dell'articolo 6, paragrafo 2, il notificante comunica le informazioni seguenti riguardanti la sostanza attiva e il prodotto fitosanitario (se del caso):
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a) |
tutte le informazioni disponibili sui rischi possibili per la salute umana e animale e per l'ambiente, comprese quelle desumibili dalla letteratura esistente in materia, indicando le basi di dati consultati e i termini di ricerca utilizzati; |
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b) |
le relazioni di valutazione disponibili provenienti da un paese membro dell'OCSE; |
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c) |
informazioni sugli esperimenti e gli studi in corso non ancora ultimati, con la data di ultimazione prevista. |
2. Il fascicolo contiene materialmente le relazioni sugli esperimenti e gli studi che contengono tutte le informazioni di cui al paragrafo 1.
3. Ciascuno Stato membro stabilisce il numero di copie del fascicolo che il notificante deve presentare, quando agisce in qualità di relatore e quando riceve copie ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2.
La forma del fascicolo tiene conto delle raccomandazioni formulate secondo la procedura di cui all'articolo 19 della direttiva 91/414/CEE.
Articolo 10
Condizioni specifiche per la presentazione dei fascicoli relativi alle sostanze attive elencate nelle parti da B a G dell'allegato I
1. Quando il fascicolo riguarda una delle sostanze attive elencate nelle parti da B a G dell'allegato I, il notificante presenta un fascicolo e un fascicolo sintetico.
2. Il notificante include nel fascicolo sintetico:
|
a) |
le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 5 e dell'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento; |
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b) |
per ciascun punto dell'allegato II (parte A o B secondo il caso) della direttiva 91/414/CEE e per ciascun punto dell'allegato III (parte A o B secondo il caso) di detta direttiva, i riassunti e i risultati degli esperimenti e degli studi, con nome della persona o dell'istituto che ha effettuato tali esperimenti e studi; |
|
c) |
un elenco di controllo compilato dal notificante, da cui risulti che il fascicolo è completo ai sensi dell'articolo 18 del presente regolamento. |
Gli esperimenti e studi di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo sono quelli pertinenti alla valutazione dei criteri di cui all'articolo 5 della direttiva 91/414/CEE, per uno o più preparati per gli usi, tenendo conto del fatto che la mancanza nel fascicolo di informazioni relative ai dati richiesti ai sensi dell'allegato II della direttiva 91/414/CEE, risultante dalla serie limitata proposta di usi rappresentativi della sostanza attiva, può comportare restrizioni all'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.
3. Il fascicolo completo contiene materialmente le relazioni sugli esperimenti e gli studi concernenti tutte le informazioni di cui alla lettera b) e al secondo comma del paragrafo 2.
4. Ciascuno Stato membro stabilisce il numero di copie e la forma dei fascicoli sintetico e completo che i notificanti devono presentare.
Nel definire la forma dei fascicoli sintetico e sommario, gli Stati membri tengono conto delle raccomandazioni formulate secondo la procedura di cui all'articolo 19 della direttiva 91/414/CEE.
Articolo 11
Presentazione di informazioni da parte di terzi
Ogni persona fisica o giuridica che desidera presentare informazioni pertinenti che possono contribuire alla valutazione di una delle sostanze attive elencate nell'allegato I, in particolare per quanto riguarda gli effetti potenzialmente pericolosi della sostanza attiva o dei suoi residui sulla salute umana e animale e sull'ambiente, le comunica entro il termine fissato all'articolo 12.
Tali informazioni sono trasmesse allo Stato membro relatore e all’AESA. Qualora lo Stato membro relatore lo richieda, la persona trasmette le informazioni anche agli altri Stati membri, entro un mese dal ricevimento della richiesta.
Articolo 12
Termini per la presentazione dei fascicoli
I notificanti presentano il fascicolo allo Stato membro relatore entro:
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a) |
il 30 giugno 2005 per le sostanze attive elencate nella parte A dell'allegato I; |
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b) |
il 30 novembre 2005 per le sostanze attive elencate nelle parti da B a G dell'allegato I. |
Articolo 13
Non presentazione del fascicolo
1. Qualora il notificante non presenti il fascicolo o una parte di esso entro il termine di cui all'articolo 12, lo Stato membro relatore ne informa la Commissione e l’AESA entro i due mesi seguenti tale termine, comunicando la giustificazione del ritardo eventualmente fornita dal notificante.
2. Sulla base delle informazioni trasmesse dallo Stato membro relatore conformemente al paragrafo 1, la Commissione determina se il notificante ha dimostrato che il ritardo nella presentazione del fascicolo è dovuto a motivi di forza maggiore.
In tal caso, la Commissione fissa un nuovo termine per la presentazione di un fascicolo rispondente ai requisiti di cui agli articoli 5, 6, 9 e 10 del presente regolamento, secondo la procedura di cui all'articolo 19 della direttiva 91/414/CEE.
3. La Commissione decide, come previsto all'articolo 8, paragrafo 2, quarto comma, della direttiva 91/414/CEE, di non iscrivere nell'allegato I di tale direttiva le sostanze attive per le quali non è stato presentato un fascicolo entro il termine di cui all'articolo 12 del presente regolamento o al paragrafo 2, secondo comma, del presente articolo. La decisione specifica i motivi della non iscrizione.
Gli Stati membri revocano le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive entro il termine prescrito dalla decisione.
Articolo 14
Sostituzione o ritiro del notificante
1. Qualora un notificante decida di porre termine alla sua partecipazione al programma di lavoro per una sostanza attiva, informa immediatamente della sua decisione lo Stato membro relatore, la Commissione, l’AESA e tutti gli altri notificanti della sostanza attiva in questione, indicandone i motivi.
Se il notificante pone termine alla sua partecipazione o non adempie gli obblighi prescritti dal presente regolamento, è posto termine alle procedure di cui agli articoli da 15 a 24 per quanto riguarda il suo fascicolo.
2. Qualora un notificante si accordi con un altro produttore per essere da lui sostituito ai fini dell’ulteriore partecipazione al programma di lavoro di cui al presente regolamento, il notificante e tale altro produttore ne informano lo Stato membro relatore, la Commissione e l’AESA con una dichiarazione comune dalla quale risulti che tale altro produttore sostituisce il notificante iniziale nell'adempimento degli obblighi che gli incombono ai sensi degli articoli 4, 5, 6, 9, 10, 12 e 24. Essi provvedono a che siano contemporaneamente informati gli altri notificanti della sostanza in questione.
In tal caso l'altro produttore è solidalmente responsabile con il notificante iniziale del pagamento di ogni tassa esigibile in relazione alla domanda del notificante in forza del regime stabilito dagli Stati membri a norma dell'articolo 30.
3. Se tutti i notificanti di una sostanza attiva pongono termine alla loro partecipazione al programma di lavoro, uno Stato membro può decidere di agire in qualità di notificante ai fini dell’ulteriore partecipazione al programma di lavoro.
Lo Stato membro che intende agire in qualità di notificante ne informa lo Stato membro relatore, la Commissione e l’AESA, entro un mese dalla data in cui è stato informato del fatto che tutti i notificanti hanno deciso di porre termine alla loro partecipazione e sostituisce il notificante iniziale nell'adempimento degli obblighi che incombono al notificante ai sensi degli articoli 4, 5, 6, 9, 10, 12 e 24.
4. Tutte le informazioni comunicate restano a disposizione degli Stati membri relatori, della Commissione e dell’AESA.
CAPITOLO IV
VALUTAZIONE DEI FASCICOLI
Articolo 15
Condizioni generali per la valutazione dei fascicoli
1. Fatto salvo il disposto dell’articolo 18, lo Stato membro relatore valuta tutti i fascicoli che gli sono presentati.
2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 7 della direttiva 91/414/CEE, lo Stato membro relatore non accetta la presentazione di nuovi studi nel corso della valutazione, con l’eccezione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento.
Lo Stato membro relatore può tuttavia chiedere al notificante di presentare dati supplementari necessari per un chiarimento del fascicolo. In tal caso Lo Stato membro relatore fissa un termine entro il quale devono essere presentate le informazioni. Quest’ultimo termine non modifica il termine fissato per la presentazione all’AESA da parte dello Stato membro relatore del progetto di relazione di valutazione, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, o dell'articolo 22, paragrafo 1.
3. Lo Stato membro relatore può, fin dall'inizio della valutazione del fascicolo:
|
a) |
consultare esperti dell’AESA; |
|
b) |
chiedere ad altri Stati membri di contribuire alla valutazione fornendo informazioni tecniche o scientifiche supplementari. |
4. I notificanti possono chiedere allo Stato membro relatore una consulenza specifica.
Articolo 16
Cooperazione tra Stati membri
1. Gli Stati membri relatori cooperano nella valutazione in seno a ciascun gruppo definito nell'allegato I e organizzano tale cooperazione nel modo più efficace possibile.
2. Lo Stato membro relatore designato nell'ambito di ciascun gruppo dell'allegato I come «relatore principale» assume l’iniziativa nell'organizzare tale cooperazione e la fornitura di consulenza ai notificanti ove si tratti di materie d'interesse generale per gli altri Stati membri interessati.
Articolo 17
Condizione specifica per la valutazione delle sostanze attive elencate nella parte A dell'allegato I
Ove possibile e se ciò non influisce sul termine per la presentazione del progetto di relazione di valutazione di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lo Stato membro relatore valuta le informazioni supplementari di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), successivamente fornite dal notificante.
Articolo 18
Controllo di completezza dei fascicoli relativi alle sostanze elencate nelle parti da B a G dell'allegato I
1. Lo Stato membro relatore valuta gli elenchi di controllo forniti dai notificanti ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera c).
2. Entro tre mesi dalla data di ricevimento di tutti i fascicoli relativi ad una sostanza attiva, lo Stato membro relatore riferisce alla Commissione sulla completezza dei fascicoli.
3. Per le sostanze attive per le quali uno o più fascicoli sono considerati completi, lo Stato membro relatore effettua la valutazione di cui agli articoli 15 e 19, a meno che la Commissione gli comunichi, entro due mesi dalla data di ricevimento della relazione dello Stato membro relatore, che non considera completo il fascicolo.
4. Per le sostanze attive per le quali uno Stato membro relatore o la Commissione considerano che nessun fascicolo è completo ai sensi degli articoli 5, 6 e 10, la Commissione, entro tre mesi dalla data di ricevimento della relazione dello Stato membro sulla completezza, trasmette tale relazione al comitato permanente della catena alimentare e della salute animale.
La decisione circa la completezza di un fascicolo ai sensi degli articoli 5, 6 e 10 è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 19 della direttiva 91/414/CEE.
5. La Commissione decide, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, quarto comma, della direttiva 91/414/CEE, di non iscrivere nell'allegato I della direttiva le sostanze attive per le quali non è stato presentato un fascicolo completo entro il termine di cui all'articolo 12 o all’articolo 13, paragrafo 2, secondo comma, del presente regolamento.
Articolo 19
Condizioni specifiche per la valutazione dei fascicoli relativi a sostanze elencate nelle parti da B a G dell'allegato I
1. Qualora sostanze attive elencate nella parte D dell'allegato I del presente regolamento siano state valutate nel quadro della direttiva 98/8/CE, tali valutazioni sono prese in considerazione, ove appropriato, ai fini del presente regolamento.
2. Qualora sostanze attive siano state valutate nel quadro di una fase precedente del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, tali valutazioni sono prese in considerazione, ove appropriato, ai fini del presente regolamento.
3. Lo Stato membro relatore effettua una valutazione e presenta una relazione soltanto in merito alle sostanze attive per le quali almeno un fascicolo è stato considerato completo ai sensi degli articoli 5, 6 e 10. Per i fascicoli riguardanti la stessa sostanza attiva non considerati completi, esso verifica se l'identità e le impurità della sostanza attiva in tali fascicoli sono comparabili all'identità e alle impurità della sostanza attiva nei fascicoli considerati completi. Esso indica il suo parere al riguardo nel progetto di relazione di valutazione.
Lo Stato membro relatore prende in considerazione le informazioni disponibili sugli effetti potenzialmente pericolosi contenute negli altri fascicoli presentati da un notificante o da un terzo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 11.
Articolo 20
Condizioni generali per i progetti di relazione di valutazione
1. Il progetto di relazione di valutazione è presentato per quanto possibile nella forma raccomandata secondo la procedura di cui all'articolo 19 della direttiva 91/414/CEE.
2. Lo Stato membro relatore chiede ai notificanti di presentare un fascicolo sintetico aggiornato all’AESA, agli altri Stati membri e, su sua richiesta, alla Commissione quando il progetto di relazione di valutazione del relatore è trasmesso all’AESA.
Gli Stati membri, la Commissione o l’AESA possono chiedere, tramite lo Stato membro relatore, che i notificanti trasmettano loro anche un fascicolo completo aggiornato o parti di esso. Il notificante fornisce tale fascicolo aggiornato entro il termine specificato nella richiesta.
Articolo 21
Condizioni specifiche per i progetti di relazione di valutazione e le raccomandazioni alla Commissione per le sostanze attive elencate nella parte A dell'allegato I
1. Lo Stato membro relatore invia all’AESA il progetto di relazione di valutazione non appena possibile ed entro i 12 mesi seguenti il termine di cui all'articolo 12, lettera a).
2. Lo Stato membro relatore include nel progetto di relazione di valutazione un riferimento ad ogni esperimento o studio relativi a ciascun punto dell'allegato II (parte A o B secondo il caso) della direttiva 91/414/CEE e a ciascun punto dell'allegato III (parte A o B secondo il caso) di detta direttiva su cui si è basata la valutazione.
Il riferimento ha la forma di un elenco delle relazioni sugli esperimenti e gli studi in cui figurano il titolo, gli autori, la data della relazione sullo studio o l’esperimento e la data di pubblicazione, la norma in base a cui l’esperimento o lo studio sono stati effettuati, il nome del detentore ed eventualmente la richiesta di protezione dei dati avanzata dal detentore o dal notificante.
3. Quando invia la sua relazione di valutazione all’AESA, conformemente al paragrafo 1, lo Stato membro relatore raccomanda alla Commissione:
|
a) |
o di iscrivere la sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, indicando, se del caso, le condizioni proposte per l’iscrizione; tali condizioni:
|
|
b) |
o di non iscrivere la sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, indicando le ragioni proposte per la non iscrizione. |
4. Oltre alle condizioni proposte per l'iscrizione di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo, lo Stato membro relatore può segnalare se ha rilevato, per la serie limitata proposta di usi rappresentativi citati nel fascicolo, la mancanza nel fascicolo di un'informazione che può essere richiesta dagli Stati membri come informazione di conferma quando essi rilasciano autorizzazioni ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 91/414/CEE per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva.
Articolo 22
Condizioni specifiche per i progetti di relazione di valutazione e le raccomandazioni alla Commissione per le sostanze attive citate nelle parti da B a G dell'allegato I
1. Lo Stato membro relatore invia all’AESA un progetto di relazione di valutazione non appena possibile ed entro i 12 mesi seguenti la data in cui il fascicolo è stato considerato completo ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2.
2. Lo Stato membro relatore include nel progetto di relazione di valutazione un riferimento ad ogni esperimento o studio relativi a ciascun punto dell'allegato II (parte A o B secondo il caso) della direttiva 91/414/CEE e a ciascun punto dell'allegato III (parte A o B secondo il caso) di detta direttiva su cui si è basata la valutazione.
Il riferimento ha la forma di un elenco delle relazioni sugli esperimenti e gli studi in cui figurano il titolo, gli autori, la data della relazione sullo studio o l’esperimento e la data di pubblicazione, la norma in base a cui l’esperimento o lo studio sono stati effettuati, il nome del detentore ed eventualmente la richiesta di protezione dei dati avanzata dal detentore o dal notificante.
3. Quando invia la sua relazione di valutazione all’AESA, conformemente al paragrafo 1, lo Stato membro relatore raccomanda alla Commissione:
|
a) |
o di iscrivere la sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, indicando le ragioni dell’iscrizione; |
|
b) |
o di non iscrivere la sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, indicando le ragioni della non iscrizione. |
Articolo 23
Sostituzione dello Stato membro relatore
1. Non appena uno Stato membro relatore constata che non potrà rispettare i termini di cui all'articolo 21, paragrafo 1, e all'articolo 22, paragrafo 1, per la presentazione all’AESA del progetto di relazione di valutazione, ne informa la Commissione e l’AESA, spiegando i motivi del ritardo.
2. Può essere decisa la sostituzione di uno Stato membro relatore per una determinata sostanza attiva con un altro Stato membro se:
|
a) |
nel corso della valutazione di cui agli articoli 15, 16, 17 e 19, risulta evidente uno squilibrio nelle responsabilità assunte e nei lavori effettuati o che devono essere effettuati dagli Stati membri relatori; o |
|
b) |
è chiaro che uno Stato membro non è in grado di adempiere gli obblighi prescritti dal presente regolamento. |
Tale sostituzione è decisa secondo la procedura di cui all'articolo 19 della direttiva 91/414/CEE.
3. Qualora sia stato deciso di sostituire uno Stato membro relatore, non appena tale decisione è stata adottata lo Stato membro relatore iniziale ne informa i notificanti interessati e trasmette al nuovo Stato membro relatore designato tutta la corrispondenza e le informazioni che ha ricevuto in qualità di Stato membro relatore per la sostanza attiva in questione.
Lo Stato membro iniziale rimborsa al notificante la parte della tassa di cui all'articolo 30 che non è stata utilizzata. Il nuovo Stato membro relatore designato può esigere il pagamento di una tassa supplementare ai sensi dell’articolo 30.
Articolo 24
Valutazione da parte dell’AESA
1. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento del progetto di relazione di valutazione ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, o dell'articolo 22, paragrafo 1, del presente regolamento, l’AESA verifica se esso è pienamente corrispondente alla forma raccomandata secondo la procedura di cui all'articolo 19 della direttiva 91/414/CEE.
In casi eccezionali, se il progetto di relazione di valutazione è manifestamente non conforme a tali prescrizioni, la Commissione stabilisce con l’AESA e lo Stato membro relatore un termine, non superiore a tre mesi, per la presentazione di una nuova relazione o di una relazione modificata.
2. L’AESA trasmette il progetto di relazione di valutazione agli altri Stati membri e alla Commissione e può organizzare una consultazione di esperti alla quale partecipa lo Stato membro relatore.
3. L’AESA può consultare alcuni o tutti i notificanti di sostanze attive di cui all'allegato I sul progetto di relazione di valutazione o su parti di esso riguardanti le sostanze attive in questione.
4. Fatto salvo il disposto dell'articolo 7 della direttiva 91/414/CEE, l’AESA non accetta, dopo aver ricevuto il progetto di relazione di valutazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la presentazione di nuovi studi.
Tuttavia, lo Stato membro relatore può, con il consenso dell’AESA, chiedere ai notificanti di presentare, entro i termini fissati, dati supplementari che lo Stato membro relatore o l’AESA considerano necessari per un chiarimento del fascicolo.
5. L’AESA mette a disposizione su richiesta specifica o tiene a disposizione di chiunque intenda consultarli:
|
a) |
il progetto di relazione di valutazione, ad eccezione degli elementi che sono stati riconosciuti riservati ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 91/414/CEE; |
|
b) |
l'elenco dei dati richiesti per la valutazione dell'eventuale iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, come stabilito dall’AESA. |
6. L’AESA valuta il progetto di relazione di valutazione e comunica alla Commissione la sua valutazione circa la conformità della sostanza attiva al disposto dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE entro un anno dalla data di ricevimento del fascicolo del notificante, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, del presente regolamento, e del progetto di relazione di valutazione la cui conformità sia stata verificata conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.
Se del caso, l’AESA comunica la sua valutazione delle opzioni disponibili considerate rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE e di ogni altro requisito in materia di dati.
La Commissione e l’AESA concordano un calendario per la presentazione della valutazione per facilitare la programmazione dei lavori. La Commissione e l’AESA concordano inoltre la forma della valutazione.
CAPITOLO V
PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI DIRETTIVA O DI UN PROGETTO DI DECISIONE RELATIVO A SOSTANZE ATTIVE E RELAZIONE DI RIESAME DEFINITIVA
Articolo 25
Presentazione di un progetto di direttiva o di un progetto di decisione
1. La Commissione presenta un progetto di relazione di riesame entro quattro mesi dal ricevimento della valutazione dell’AESA di cui all'articolo 24, paragrafo 6.
2. Fatte salve eventuali proposte che essa presenti al fine di modificare l'allegato della direttiva 79/117/CEE e sulla base della relazione di riesame definitiva di cui all'articolo 26 del presente regolamento, la Commissione sottopone al comitato permanente della catena alimentare e della salute animale:
|
a) |
un progetto di direttiva che iscrive la sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, indicando, se del caso, le condizioni di quest'iscrizione; tali condizioni possono includere il termine fissato per l’iscrizione; o |
|
b) |
un progetto di decisione, indirizzata agli Stati membri ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, quarto comma, della direttiva 91/414/CEE, di non iscrivere la sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, indicando i motivi della non iscrizione e chiedendo agli Stati membri di ritirare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva. |
La direttiva o la decisione è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 19 della direttiva 91/414/CEE.
3. Oltre alle condizioni per l'iscrizione di cui al paragrafo 2, lettera a), la Commissione può segnalare se ha riscontrato la mancanza nel fascicolo di informazioni che possono essere richieste dagli Stati membri quando rilasciano autorizzazioni ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 91/414/CEE.
Articolo 26
Relazione di riesame definitiva
Le conclusioni del comitato permanente della catena alimentare e della salute animale, ad eccezione delle parti riguardanti le informazioni dei fascicoli considerate riservate ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 91/414/CEE, sono messe a disposizione del pubblico.
CAPITOLO VI
SOSPENSIONE DEI TERMINI, MISURE CHE GLI STATI MEMBRI DEVONO ADOTTARE E RELAZIONI INTERMEDIE DI AVANZAMENTO
Articolo 27
Sospensione dei termini
Qualora, per una delle sostanze attive elencate nell'allegato I del presente regolamento, la Commissione presenti una proposta di divieto totale mediante un progetto di atto del Consiglio basato sull'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 79/117/CEE, i termini previsti dal presente regolamento sono sospesi fintanto che il Consiglio non abbia deliberato su tale proposta.
Qualora il Consiglio adotti una modifica dell'allegato della direttiva 79/117/CEE che imponga il divieto totale della sostanza attiva, la procedura prevista dal presente regolamento per tale sostanza attiva ha termine.
Articolo 28
Misure adottate dagli Stati membri
Uno Stato membro che, sulla base delle informazioni contenute nei fascicoli di cui agli articoli da 5 a 10 o nel progetto di relazione di valutazione concernente una sostanza attiva di cui agli articoli da 19 a 22, intenda adottare misure per ritirare questa sostanza attiva dal mercato o limitare strettamente l'uso di un prodotto fitosanitario che la contiene, ne informa non appena possibile la Commissione, l’AESA, gli altri Stati membri e i notificanti, precisando i motivi per i quali intende adottare tali misure.
Articolo 29
Relazione intermedia di avanzamento
Gli Stati membri presentano alla Commissione e all’AESA una relazione sullo stato d’avanzamento della valutazione delle sostanze attive per le quali sono stati designati come relatori. Tale relazione è presentata entro:
|
a) |
il 30 novembre 2005 per le sostanze attive elencate nella parte A dell'allegato I; |
|
b) |
il 30 novembre 2006 per le sostanze attive elencate nelle parti da B a G dell'allegato I. |
CAPITOLO VII
TASSE E ALTRI ONERI
Articolo 30
Tasse
1. Per le sostanze attive elencate nell'allegato I, gli Stati membri stabiliscono un regime che impone ai notificanti l’obbligo di versare una tassa per il trattamento amministrativo e la valutazione dei fascicoli.
Il gettito di tale tassa è utilizzato per finanziare esclusivamente i costi realmente sostenuti dallo Stato membro relatore o attività generali degli Stati membri derivanti dagli obblighi che incombono loro in forza degli articoli da 15 a 24.
2. Gli Stati membri stabiliscono in modo trasparente l’importo della tassa di cui al paragrafo 1, che deve corrispondere al costo reale dell'esame e del trattamento amministrativo di un fascicolo o delle attività generali degli Stati membri derivanti dagli obblighi che incombono loro in forza degli articoli da 15 a 24.
Gli Stati membri possono stabilire, sulla base dei costi medi, una tabella delle spese fisse, da utilizzare per il calcolo della tassa.
3. Il versamento della tassa avviene nei modi stabiliti dalle autorità di ciascuno Stato membro elencate nell'allegato IV.
Articolo 31
Altri oneri, tributi, prelievi o tasse
L'articolo 30 lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di mantenere o introdurre, nel rispetto del diritto comunitario, oneri, tributi, prelievi o tasse relativi all’autorizzazione, all’immissione sul mercato, all'uso e al controllo di sostanze attive e prodotti fitosanitari, diversi dalla tassa di cui a tale articolo.
CAPITOLO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 32
Misure transitorie
La Commissione può, se necessario e caso per caso, adottare le idonee misure transitorie di cui all'articolo 8, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 91/414/CEE, in relazione agli usi per i quali sono stati forniti dati tecnici supplementari a dimostrazione del fatto che è indispensabile continuare a utilizzare la sostanza attiva e che non esistono valide alternative.
Articolo 33
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2004.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 230 del 19.8.1991, pag 1. Direttiva modificata da ultimo dalla drettiva 2004/99/CE della Commissione (GU L 309 del 6.10.2004, pag. 6).
(2) GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2266/2000 (GU L 259 del 13.10.2000, pag. 27).
(3) GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1044/2003 (GU L 151 del 19.6.2003, p. 32).
(4) GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1744/2003 (GU L 311 del 8.10.2004, pag. 23).
(5) GU L 168 del 27.6.2002, pag. 14.
(6) GU L 33 dell’8.2.1979, pag. 36. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 850/2004 (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7).
(7) GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1642/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 4).
(8) COM(2001) 444 def.
(9) GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
ALLEGATO I
Elenco delle sostanze attive (colonna A), Stato membro relatore (colonna B) e produttori notificanti (codice di identificazione) (colonna C) (*1)
PART A
GRUPPO 1
RELATORE PRINCIPALE: IRLANDA
|
Sostanza attiva |
SMR |
Notificante |
|
(A) |
(B) |
(C) |
|
Acido acetico |
Germania |
PAB-SE PUN-DK TEM-DE |
|
Amminoacidi/Acido gammaamminobutirrico |
Germania |
AGR-ES |
|
Amminoacidi/Acido L-glutammico |
Germania |
AGR-ES |
|
Amminoacidi/L-triptofano |
Germania |
VAL-IT |
|
Carbonato di ammonio |
Irlanda |
ABC-GB |
|
Idrogenocarbonato di potassio |
Irlanda |
PPP-FR |
|
Idrogenocarbonato di sodio |
Irlanda |
CLM-NL SLY-FR |
|
Caseina |
Repubblica ceca |
|
|
3-fenil-2-propenal (Cinnamaldeide) |
Polonia |
|
|
Etossichina |
Germania |
XED-FR |
|
Acidi grassi/Acido decanoico |
Irlanda |
PBI-GB |
|
Acidi grassi/Estere metilico di acido grasso (CAS 85566-26-3) |
Irlanda |
OLE-BE |
|
Acidi grassi/Sale potassico di acido grasso |
Irlanda |
FBL-DE IAB-ES NEU-DE |
|
Acidi grassi/Sale potassico di acido grasso (CAS 7740-09-7) |
Irlanda |
DKI-NL |
|
Acidi grassi/Sale potassico di acido grasso (CAS 10124-65-9) |
Irlanda |
ERO-IT |
|
Acidi grassi/Sale potassico di acido grasso (CAS 13429-27-1, 2624-31-9, 593-29-3, 143-18-0, 3414-89-9, 38660-45-6, 18080-76-7) |
Irlanda |
DXN-DK |
|
Acidi grassi/Sale potassico di acido grasso (CAS 18175-44-5, 143-18-0, 3414-89-9) |
Irlanda |
DXN-DK |
|
Acidi grassi/Sale potassico di acido grasso (CAS 61788-65-6) |
Irlanda |
TBE-ES |
|
Acidi grassi/Sale potassico di acido grasso (CAS 61790-44-1) |
Irlanda |
VAL-IT |
|
Acidi grassi/Sale potassico di acido grasso (CAS 61790-44-1, 70969-43-6) |
Irlanda |
STG-GB |
|
Acidi grassi/Sale potassico di acido grasso (CAS 67701-09-1) |
Irlanda |
CRU-IT |
|
Acidi grassi/Acido eptanoico |
Irlanda |
DKI-NL |
|
Acidi grassi/Acido ottanoico |
Irlanda |
PBI-GB |
|
Acidi grassi/Acido oleico |
Irlanda |
ALF-ES |
|
Acidi grassi/Acido pelargonico |
Irlanda |
ERO-IT NEU-DE |
|
Acidi grassi/sale potassico — acido decanoico (CAS 334-48-5) |
Irlanda |
NSC-GB |
|
Acidi grassi/sale potassico — acido caprilico (CAS 124-07-2) |
Irlanda |
ADC-DE |
|
Acidi grassi/sale potassico — acido laurico (CAS 143-07-7) |
Irlanda |
NSC-GB |
|
Acidi grassi/sale potassico — acido oleico (CAS 112-80-1) |
Irlanda |
NSC-GB |
|
Acidi grassi/sale potassico — acido oleico (CAS 112-80-1, 1310-58-3) |
Irlanda |
BCS-DE |
|
Acidi grassi/sale potassico — acido oleico (CAS 142-18-0) |
Irlanda |
SBS-IT |
|
Acidi grassi/sale potassico — acido oleico (CAS 143-18-0) |
Irlanda |
VIO-GR STG-GB |
|
Acidi grassi/sale potassico — acido pelargonico (CAS 112-05-0) |
Irlanda |
NSC-GB |
|
Acidi grassi/sale potassico — acido grasso di tall oil (CAS 61790-12-3) |
Irlanda |
ADC-DE |
|
Acidi grassi/sale potassico — acidi grassi di tall oil (CAS 61790-12-3) |
Irlanda |
ACP-FR |
|
Acidi grassi/Acido isobutirrico |
Polonia |
|
|
Acidi grassi/Acido isovalerico |
Polonia |
|
|
Acidi grassi/Acido laurico |
Irlanda |
|
|
Acidi grassi/Acido valerico |
Polonia |
|
|
Acidi grassi/Sale potassico di acidi grassi naturali |
Polonia |
|
|
Acido formico |
Germania |
KIR-NL |
|
Pirofosfato di ferro |
Slovenia |
|
|
Maltodestrina |
Germania |
BCP-GB |
|
Albumina del latte |
Repubblica ceca |
|
|
Resine |
Repubblica ceca |
|
|
Metabisulfito di sodio |
Germania |
ESS-IT FRB-BE |
|
Urea (cfr. anche gruppo 6.2.) |
Grecia |
FOC-GB OMX-GB |
|
Glutine di frumento |
Finlandia |
ESA-NL |
|
Propoli |
Polonia |
|
GRUPPO 2
Gruppo 2.1.
RELATORE PRINCIPALE: FRANCIA
|
Sostanza attiva |
SMR |
Notificante |
|
(A) |
(B) |
(C) |
|
1-Naftilacetammide |
Francia |
ALF-ES AMV-GB CFP-FR GLO-BE GOB-IT HOC-GB HRM-BE LUX-NL PRO-ES SHC-FR SPU-DE |
|
Acido 1-Naftilacetico |
Francia |
AIF-IT ALF-ES AMV-GB CFP-FR FIN-GB GLO-BE GOB-IT HOC-GB HRM-BE LUX-NL PRO-ES RHZ-NL SHC-FR VAL-IT |
|
2-Naftilossiacetammide |
Francia |
BCS-FR |
|
Acido 2-Naftilossiacetico |
Francia |
AIF-IT ASP-NL HAS-GR HOC-GB SHC-FR |
|
6-Benziladenina |
Francia |
ALF-ES CAL-FR FIN-GB GLO-BE GOB-IT HOC-GB HRM-BE NLI-AT SUM-FR VAL-IT |
|
Azadiractin |
Germania |
AGI-IT ALF-ES CAP-FR CRU-IT FBL-DE IAB-ES MAS-BE NDC-SE PBC-ES PRO-ES SIP-IT TRF-DE VAL-IT |
|
Cis-zeatina |
Italia |
VAL-IT |
|
Acido folico |
Francia |
AMI-IT CHE-DK ISA-IT |
|
Acido indolilacetico |
Francia |
ALF-ES GOB-IT RHZ-NL |
|
Acido indolilbutirrico |
Francia |
ALF-ES BCS-FR CRT-GB GOB-IT GTL-GB HOC-GB RHZ-NL |
|
Acido gibberellico |
Ungheria |
AIF-IT ALF-ES ALT-FR CEQ-ES FIN-GB GLO-BE HRM-BE NLI-AT PRO-ES SUM-FR VAL-IT |
|
Gibberellina |
Ungheria |
ALF-ES FIN-GB GLO-BE GOB-IT HRM-BE NLI-AT SUM-FR |
|
Nicotina |
Regno Unito |
JAH-GB PBC-ES UPL-GB |
|
Piretrine |
Italia |
ALF-ES BRA-GB CAP-FR FBL-DE MGK-GB ORI-GB PBC-ES PBK-AT PYC-FR SAM-FR SBS-IT |
|
Rotenone |
Francia |
FBL-DE IBT-IT SAP-FR SBS-IT SFS-FR |
Gruppo 2.2.
RELATORE PRINCIPALE: REGNO UNITO
|
Sostanza attiva |
SMR |
Notificante |
|
(A) |
(B) |
(C) |
|
Citronellol (cfr. anche gruppo 6.1) |
Regno Unito |
ACP-FR |
|
Estratto di agrumi notificato come battericida |
Regno Unito |
ALF-ES |
|
Estratto di agrumi/estratto di pompelmo |
Regno Unito |
|
|
Estratto di agrumi/Estratto di semi di pompelmo notificato come disinfettante |
Regno Unito |
BOB-DK |
|
Polvere di aghi di conifere |
Lettonia |
|
|
Estratto d’aglio notificato come repellente |
Polonia |
ALF-ES-016 CRU-IT-005 ECY-GB-001 IAB-ES-001 PBC-ES-004 SBS-IT-003 SIP-IT-002 TRD-FR-001 VAL-IT-011 |
|
Polpa d’aglio |
Polonia |
|
|
Estratto di equiseto |
Lettonia |
|
|
Lecitina |
Italia |
DUS-DE FBL-DE PBC-ES |
|
Estratto di marigold |
Spagna |
ALF-ES |
|
Estratto di Mimosa Tenuiflora |
Spagna |
ALF-ES |
|
Polvere di mostarda |
Lettonia |
|
|
Pepe notificato come repellente |
Regno Unito |
BOO-GB PBI-GB |
|
Oli vegetali/Olio di germogli di ribes nero notificato come repellente |
Svezia |
IAS-SE |
|
Oli vegetali/Olio di citronella |
Regno Unito |
BAR-GB PBI-GB |
|
Oli vegetali/Olio di chiodi di garofano notificato come repellente |
Regno Unito |
IAS-SE XED-FR |
|
Oli vegetali/Olio eterico (Eugenol) notificato come repellente |
Svezia |
DEN-NL DKI-NL |
|
Oli vegetali/Olio di eucalipto |
Svezia |
CFP-FR SIP-IT |
|
Oli vegetali/Olio di legno di gaiac |
Spagna |
IAS-SE |
|
Oli vegetali/Olio d’aglio |
Regno Unito |
DEN-NL GSO-GB |
|
Oli vegetali/Olio di lemongrass notificato come repellente |
Regno Unito |
IAS-SE |
|
Oli vegetali/Olio di maggiorana notificato come repellente |
Regno Unito |
DEN-NL |
|
Oli vegetali/Olio d’oliva |
Regno Unito |
DKI-NL |
|
Oli vegetali/Olio d’arancio notificato come repellente |
Regno Unito |
GSO-GB |
|
Oli vegetali/Olio di pinus |
Svezia |
ACP-FR DKI-NL IBT-IT MIB-NL SPU-DE |
|
Oli vegetali/Olio di colza |
Spagna |
CEL-DE CRU-IT DKI-NL FBL-DE NEU-DE NOV-FR PBI-GB VIT-GB |
|
Oli vegetali/Olio di soia notificato come repellente |
Svezia |
DEN-NL DKI-NL PBC-ES |
|
Oli vegetali/Olio di menta verde |
Svezia |
XED-FR |
|
Oli vegetali/Olio di girasole |
Spagna |
DKI-NL PBI-GB TRD-FR |
|
Oli vegetali/Olio di timo notificato come repellente |
Svezia |
DEN-NL |
|
Oli vegetali/Olio di ylang-ylang notificato come repellente |
Svezia |
IAS-SE |
|
Quassia |
Italia |
AGE-IT CAP-FR FBL-DE TRF-DE ALF-ES |
|
Estratto d’alga marina |
Italia |
ASU-DE LGO-FR OGT-IE VAL-IT |
|
Alghe marine |
Italia |
ASF-IT OGT-IE VAL-IT ALF-ES ESA-NL BAL-IE AGC-FR |
|
Estratto di quercia rossa, fico d’India, sommaco aromatico, mangrovia rossa |
Polonia |
|
|
Estratto di menta piperita |
Polonia |
|
|
Estratto di pianta del tè |
Lettonia |
|
GRUPPO 3
RELATORE PRINCIPALE: DANIMARCA
|
Sostanza attiva |
SMR |
Notificante |
|
(A) |
(B) |
(C) |
|
Chitosan |
Danimarca |
ALF-ES CLM-NL IDB-ES |
|
Gelatina |
Danimarca |
MIB-NL |
|
Proteine idrolizzate (v.anche gruppo 6.2) |
Grecia |
SIC-IT |
GRUPPO 4
RELATORE PRINCIPALE: REGNO UNITO
|
Sostanza attiva |
SMR |
Notificante |
|
(A) |
(B) |
(C) |
|
1-Decanolo |
Italia |
CRO-GB OLE-BE JSC-GB |
|
Solfato di alluminio |
Spagna |
FER-GB GSO-GB |
|
Cloruro di calcio |
Spagna |
FBL-DE |
|
Idrossido di calcio |
Spagna |
PZD-NL |
|
Monossido di carbonio |
Regno Unito |
|
|
Anidride carbonica notificata come insetticida/disinfettante |
Regno Unito |
FBL-DE |
|
EDTA e suoi sali |
Ungheria |
DKI-NL |
|
Alcoli grassi/alcoli alifatici |
Italia |
JSC-GB |
|
Solfato di ferro |
Regno Unito |
BNG-IE HTO-GB KRO-DE MEL-NL |
|
Kieselgur (terra diatomacea) |
Grecia |
ABP-DE AGL-GB AMU-DE DKI-NL FBL-DE |
|
Zolfo calcico (polisolfuro di calcio) |
Spagna |
FBL-DE PLS-IT STI-IT |
|
Olio di paraffina |
Grecia |
FBL-DE |
|
Olio di paraffina/(CAS 64741-88-4) |
Grecia |
BPO-GB SUN-BE |
|
Olio di paraffina/(CAS 64741-89-5) |
Grecia |
BPO-GB PET-PT SUN-BE SUN-BE XOM-FR |
|
Olio di paraffina/(CAS 64741-97-5) |
Grecia |
BPO-GB |
|
Olio di paraffina/(CAS 64742-46-7) |
Grecia |
TOT-FR TOT-FR TOT-FR |
|
Olio di paraffina/(CAS 64742-54-7) |
Grecia |
CVX-BE |
|
Olio di paraffina/(CAS 64742-55-8/64742-54-7) |
Grecia |
SAG-FR |
|
Olio di paraffina/(CAS 64742-55-8) |
Grecia |
CPS-ES CVX-BE XOM-FR |
|
Olio di paraffina/(CAS 64742-65-0) |
Grecia |
XOM-FR |
|
Olio di paraffina/(CAS 72623-86-0) |
Grecia |
TOT-FR |
|
Olio di paraffina/(CAS 8012-95-1) |
Grecia |
AVA-AT |
|
Olio di paraffina/(CAS 8042-47-5) |
Grecia |
ASU-DE ECP-DE NEU-DE |
|
Olio di paraffina/(CAS 97862-82-3) |
Grecia |
TOT-FR TOT-FR |
|
Oli di petrolio |
Spagna |
FBL-DE |
|
Oli di petrolio/(CAS 64742-55-8/64742-57-7) |
Spagna |
GER-FR |
|
Oli di petrolio/(CAS 74869-22-0) |
Spagna |
CVX-BE RLE-ES |
|
Oli di petrolio/(CAS 92062-35-6) |
Spagna |
RML-IT |
|
Permanganato di potassio |
Spagna |
CNA-ES FBL-DE VAL-IT |
|
Silicato di alluminio (caolino) |
Ungheria |
PPP-FR |
|
Silicato di sodio e alluminio notificato come repellente |
Ungheria |
FLU-DE |
|
Zolfo |
Francia |
ACI-BE AGN-IT BAS-DE CER-FR CPS-ES FBL-DE GOM-ES HLA-GB JCA-ES NSC-GB PET-PT RAG-DE RLE-ES SAA-PT SML-GB STI-IT SYN-GB UPL-GB ZOL-IT |
|
Acido solforico |
Francia |
NSA-GB |
|
Carbonato di calcio |
Spagna |
|
GRUPPO 5
RELATORE PRINCIPALE: SPAGNA
|
Sostanza attiva |
SMR |
Notificante |
|
(A) |
(B) |
(C) |
|
2-fenilfenolo |
Spagna |
BCH-DE |
|
Etanolo |
Francia |
CGL-GB |
|
Etilene |
Regno Unito |
BRM-GB COL-FR |
GRUPPO 6
Gruppo 6.1.
RELATORE PRINCIPALE: BELGIO
|
Sostanza attiva |
SMR |
Notificante |
|
(A) |
(B) |
(C) |
|
Solfato di alluminio e ammonio |
Portogallo |
SPL-GB |
|
Acetato di ammonio |
Portogallo |
LLC-AT |
|
Antrachinone |
Belgio |
TOM-FR |
|
Olio di Dippel notificato come repellente |
Belgio |
BRI-GB FLU-DE IOI-DE ASU-DE |
|
Carburo di calcio |
Portogallo |
CFW-DE |
|
Citronellol notificato come repellente (v. anche gruppo 2.2) |
Regno Unito |
ASU-DE CAL-FR |
|
Denathonium benzoato |
Portogallo |
ASU-DE MFS-GB |
|
Dodecil alcole |
Portogallo |
SEI-NL |
|
Lanolina |
Repubblica slovacca |
|
|
Metil nonil chetone |
Belgio |
PGM-GB |
|
Polimero di stirene e acrilammide |
Repubblica slovacca |
|
|
Acetato di polivinile |
Repubblica slovacca |
|
|
Repellenti (all’odorato) di origine animale o vegetale/farine di sangue |
Belgio |
GYL-SE |
|
Repellenti (all’odorato) di origine animale o vegetale/oli essenziali |
Belgio |
BAR-GB |
|
Cloridrato di trimetilammina |
Belgio |
LLC-AT |
|
Repellente (al gusto) di origine vegetale e animale/estratto alimentare/acido fosforico e farina di pesce |
Belgio |
|
|
2-idrossietil butil solfuro |
Polonia |
|
|
Asfalti |
Polonia |
|
Gruppo 6.2.
RELATORE PRINCIPALE: GRECIA
|
Sostanza attiva |
SMR |
Notificante |
|
(A) |
(B) |
(C) |
|
Bituminosolfonato di ammonio |
Ungheria |
|
|
Olio di Daphne |
Slovenia |
FLU-DE |
|
Proteine idrolizzate notificate come attraenti (v. anche prodotti animali) |
Grecia |
BIB-ES PHY-GR SIC-IT |
|
Calcare in polvere |
Austria |
|
|
Oleina |
Ungheria |
|
|
Sabbia quarzosa |
Austria |
ASU-DE AVA-AT DKI-NL FLU-DE |
|
Repellenti (all’odorato) di origine animale o vegetale/acidi grassi, olio di pesce |
Grecia |
ASU-DE |
|
Repellenti (all’odorato) di origine animale o vegetale/olio di pesce |
Grecia |
FLU-DE |
|
Repellenti (all’odorato) di origine animale o vegetale/grasso di pecora |
Grecia |
KWZ-AT |
|
Repellenti (all’odorato) di origine animale o vegetale/tall oil (CAS 8016-81-7) |
Grecia |
FLU-DE |
|
Repellenti (all’odorato) di origine animale o vegetale/tall oil grezzo (CAS 93571-80-3) |
Grecia |
ASU-DE |
|
Repellenti (all’odorato) di origine animale o vegetale/tall oil |
Grecia |
|
|
Urea (v. anche gruppo 1) |
Grecia |
PHY-GR |
|
Chinina cloridrata |
Ungheria |
|
PARTE B
RELATORE PRINCIPALE: AUSTRIA
RELATORE: AUSTRIA
(Repubblica Ceca, Polonia, e Italia sono considerati Stati membri relatori in quanto soggetti all’obbligo di cooperare con l’Austria nella valutazione ai sensi dell’articolo 16)
|
Sostanza attiva |
SMR |
Notificante |
|
(A) |
(B) |
(C) |
|
(2E,13Z)-Octadecadien-1-il acetato |
|
SEI-NL SEI-NL SEI-NL |
|
(7E,9Z)-Dodecadienil acetato |
|
BAS-DE CAL-FR ISA-IT LLC-AT RUS-GB SDQ-ES SEI-NL |
|
(7E,9Z)-Dodecadienil acetato; (7E,9E)-Dodecadienil acetato |
|
SHC-FR |
|
(7Z,11E)-Esadecadien-1-il acetato |
|
SEI-NL SEI-NL |
|
(7Z,11Z)-Esadecadien-1-il acetato; (7Z,11E)-Esadecadien-1-il acetato |
|
ABC-GB LLC-AT |
|
(9Z,12E)-Tetradecadien-1-il acetato |
|
RUS-GB |
|
(E)-11-Tetradecenil acetate |
|
SEI-NL |
|
(E)-8-Dodecenil acetato |
|
CAL-FR SEI-NL |
|
(E,E)-8,10-Dodecadien-1-ol |
|
BAS-DE CAL-FR ISA-IT LLC-AT RUS-GB SDQ-ES SEI-NL SHC-FR VIO-GR MAS-BE |
|
(E/Z)-8-Dodecenil acetato |
|
BAS-DE CAL-FR |
|
(E/Z)-8-Dodecenil acetato; (Z)-8-Dodecenol |
|
ISA-IT LLC-AT SDQ-ES |
|
(E/Z)-9-Dodecenil acetato; (E/Z)-9-Dodecen-1-ol; (Z)-11-Tetradecen-1-il acetato |
|
TRF-DE |
|
(Z)-11-Esadecen-1-ol |
|
SEI-NL |
|
(Z)-11-Esadecen-1-il acetato |
|
SEI-NL |
|
(Z)-11-Esadecenal |
|
SEI-NL |
|
(Z)-11-Esadecenal; (Z)-11-Esadecen-1-il acetato |
|
LLC-AT |
|
(Z)-11-Tetradecen-1-il acetato |
|
BAS-DE SEI-NL |
|
(Z)-13-Esadecen-11-inil acetato |
|
SDQ-ES |
|
(Z)-13-Octadecenal |
|
SEI-NL |
|
(Z)-7-Tetradecenal |
|
SEI-NL |
|
(Z)-8-Dodecenol |
|
SEI-NL |
|
(Z)-8-Dodecenil acetato |
|
CAL-FR SDQ-ES SEI-NL |
|
(Z)-8-Dodecenil acetato; Dodecan-1-il acetato |
|
ISA-IT |
|
(Z)-9-Dodecenil acetato |
|
BAS-DE LLC-AT SDQ-ES SEI-NL SHC-FR |
|
(Z)-9-Dodecenil acetato; Dodecan-1-il acetato |
|
ISA-IT |
|
(Z)-9-Esadecenal |
|
SEI-NL |
|
(Z)-9-Esadecenal; (Z)-11-Esadecenal; (Z)-13-Ottadecenal |
|
RUS-GB SDQ-ES |
|
(Z)-9-Tetradecenil acetato |
|
SEI-NL |
|
(Z,E)-3,7,11-trimetil-2,6,10-dodecatrien-1-ol (Farnesol) |
|
CAL-FR |
|
(Z,Z,Z,Z)-7,13,16,19-Docosatetraen-1-il isobutirato |
|
SHC-FR |
|
1,4-Diaminobutano (Putrescina) |
Austria |
LLC-AT |
|
1,7-Dioxaspiro-5,5-undecano |
|
VIO-GR |
|
1-Tetradecanol |
|
SEI-NL |
|
2,6,6-Trimetilbiciclo[3.1.1]ept-2-ene (alpha-Pinen) |
|
SHC-FR |
|
3,7,7-Trimetilbiciclo[4.1.0]ept-3-ene (3-Carene) |
|
|
|
3,7,11-Trimetil-1,6,10-dodecatrien-3-ol (Nerolidol) |
|
CAL-FR |
|
3,7-Dimetil-2,6-octadien-1-ol (Geraniol) |
|
CAL-FR |
|
5-Decen-1-ol |
|
BAS-DE SEI-NL |
|
5-Decen-1-il acetato |
|
BAS-DE SEI-NL |
|
5-Decen-1-il acetato; 5-Decen-1-ol |
|
LLC-AT ISA-IT |
|
(8E,10E)-8,10-Dodecadiene-1-il acetato |
|
|
|
Dodecan-1-il acetato |
|
|
|
(E)-9-Dodecen-1-il acetato |
|
|
|
(E)-8-Dodecen-1-il acetato |
|
|
|
2-Metil-6-metilene-2,7-octadien-4-ol (ipsdienol) |
|
|
|
4,6,6-Trimetil-biciclo[3.1.1]ept-3-enol, ((S)-cis-verbenol) |
|
|
|
2-Etil-1,6-diossaspiro(4,4)nonano (chalcogran) |
|
|
|
(1R)-1,3,3-Trimetil-4,6-diossatriciclo[3.3.1.02,7]nonano (lineatin) |
|
|
|
(E,Z)-8,10-Tetradecadienil |
|
|
|
2-etil-1,6-Diossaspiro(4,4)nonano |
|
|
|
2-Metossipropano-1-ol |
|
|
|
2-Metossipropano-2-ol |
|
|
|
2-Metil-3-buten-2-ol |
|
|
|
(E)-2-Metil-6-metilen-2,7-octadien-1-ol (myrcenol) |
|
|
|
(E)-2-Metil-6-metilen-3,7-octadien-2-ol (isomyrcenol) |
|
|
|
2-Metil-6-metilen-7-octen-4-ol (ipsenol) |
|
|
|
3-Metil-3-buten-1-ol |
|
|
|
Etil-2,4-decadienoato |
|
|
|
Metil-p-idrossibenzoato |
|
|
|
Acido p-idrossibenzoico |
|
|
|
1-Metossi-4-propenilbenzene (Anetolo) |
|
|
|
1-Metil-4-isopropilidenecicloes-1-ene (Terpinolene) |
|
|
PARTE C
RELATORI PRINCIPALI: PAESI BASSI, SVEZIA
|
Sostanza attiva |
SMR |
Notificante |
|
(A) |
(B) |
(C) |
|
Agrobacterium radiobacter K 84 |
Danimarca |
|
|
Bacillus sphaericus |
Francia |
SUM-FR |
|
Bacillus subtilis ceppo IBE 711 |
Germania |
|
|
Bacillus thuringiensis aizawai |
Italia |
ISA-IT MAS-BE SIP-IT SUM-FR |
|
Bacillus thuringiensis israelensis |
Italia |
SIP-IT SUM-FR |
|
Bacillus thuringiensis kurstaki |
Danimarca |
ALF-ES ASU-DE IAB-ES MAS-BE PRO-ES SIP-IT SUM-FR IBT-IT ISA-IT |
|
Bacillus thuringiensis tenebrionis |
Italia |
SUM-FR |
|
Baculovirus GV |
Germania |
|
|
Beauveria bassiana |
Germania |
AGI-IT AGR-ES CAL-FR MEU-GB |
|
Beauveria brongniartii |
Germania |
CAL-FR |
|
Cydia pomonella granulosis virus |
Germania |
MAS-BE CAL-FR PKA-DE SIP-IT |
|
Metarhizium anisopliae |
Paesi Bassi |
AGF-IT IBT-IT TAE-DE |
|
Neodiprion sertifer nuclear polyhedrosis virus |
Finlandia |
VRA-FI |
|
Phlebiopsis gigantea |
Estonia |
FOC-GB VRA-FI |
|
Pythium oligandrun |
Svezia |
|
|
Streptomyces griseoviridis |
Estonia |
VRA-FI |
|
Trichoderma harzianum |
Svezia |
BBI-SE IAB-ES IBT-IT ISA-IT AGF-IT BOB-DK KBS-NL |
|
Trichoderma polysporum |
Svezia |
BBI-SE |
|
Trichoderma viride |
Francia |
AGB-IT ISA-IT |
|
Verticillium dahliae |
Paesi Bassi |
ARC-NL |
|
Verticillium lecanii |
Paesi Bassi |
KBS-NL |
PARTE D
RELATORE PRINCIPALE: GERMANIA
|
Sostanza attiva |
SMR |
Notificante |
|
(A) |
(B) |
(C) |
|
Fosfuro d’alluminio |
Germania |
CAT-PT DET-DE |
|
Brodifacoum |
Italia |
PEL-GB |
|
Bromadiolone |
Svezia |
ABB-GB CAL-FR LIP-FR |
|
Cloralose |
Portogallo |
PHS-FR |
|
Clorofacinone |
Spagna |
CAL-FR CFW-DE FRU-DE LIP-FR |
|
Difenacoum |
Finlandia |
APT-GB CAL-FR SOX-GB |
|
Fosfuro di magnesio |
Germania |
DET-DE |
|
Fosfato tricalcico |
Germania |
CHM-FR |
|
Fosfuro di zinco |
Germania |
CFW-DE |
|
Monossido di carbonio |
Italia |
|
PARTE E
|
Sostanza attiva |
SMR |
Notificante |
|
(A) |
(B) |
(C) |
|
Fosfuro d’alluminio |
Germania |
DET-DE UPL-GB |
|
Fosfuro di magnesio |
Germania |
DET-DE UPL-GB |
PARTE F
RELATORE PRINCIPALE: PAESI BASSI
|
Sostanza attiva |
SMR |
Notificante |
|
(A) |
(B) |
(C) |
|
Cloruro didecil-dimetilammonio |
Paesi Bassi |
LON-DE |
|
Formaldeide Notificata come disinfettante |
Paesi Bassi |
PSD-GB |
|
Glutaraldeide |
Belgio |
BAS-DE |
|
HBTA (acido di catrame ad elevato punto di ebollizione) notificato come disinfettante |
Irlanda |
JEY-GB |
|
Perossido di idrogeno |
Finlandia |
FBL-DE KIR-NL SPU-DE |
|
Acido peracetico |
Paesi Bassi |
SOL-GB |
|
Foxim |
Finlandia |
BCS-DE |
|
Ipoclorito di sodio |
Paesi Bassi |
SPU-DE |
|
Laurilsolfato di sodio |
Paesi Bassi |
ADC-DE |
|
P-toluenesolfoclorammide di sodio |
Paesi Bassi |
PNP-NL |
PARTE G
RELATORE PRINCIPALE: POLONIA
|
Sostanza attiva |
SMR |
Notificante |
|
(A) |
(B) |
(C) |
|
Sale sodico del 2-metossi-5-nitrofenolo |
Polonia |
|
|
3(3-Benzilossicarbonil-metil)-2-benzotiazolinone (Benzolinone) |
Repubblica slovacca |
|
|
Cumilfenolo |
Polonia |
|
|
Residui di distillazione dei grassi |
Repubblica ceca |
|
|
Flufenzin |
Ungheria |
|
|
Flumetsulam |
Repubblica slovacca |
|
|
Ethanedial (glyoxal) |
Polonia |
|
|
Esametilen tetramina (urotropina) |
Repubblica slovacca |
|
|
Lactofen |
Repubblica ceca |
|
|
Propisochlor |
Ungheria |
|
|
2-Mercaptobenzotiazolo |
Polonia |
|
|
Biohumus |
Polonia |
|
|
Di-1-p-mentene |
Polonia |
|
|
Acido jasmonico |
Ungheria |
|
|
Acido N-fenilftalamico |
Ungheria |
|
|
Complesso rame: 8-idrossichinolina con acido salicilico |
Polonia |
|
|
1,3,5-tir-(2-idrossietil)-esa-idro-s-triazina |
Polonia |
|
(*1) Le sostanze attive per le quali non è indicato alcun notificante nella colonna C sono sostanze attive ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento.
ALLEGATO II
Elenco dei codici di identificazione, dei nomi e degli indirizzi dei notificanti
|
Codice identificazione |
Nome |
Indirizzo |
||||||||
|
ABB-GB |
Activa/Babolna Bromadiolone Task Force |
|
||||||||
|
ABC-GB |
AgriSense-BCS Ltd |
|
||||||||
|
ABP-DE |
Agrinova GmbH |
|
||||||||
|
ACI-BE |
Agriculture Chimie Industrie International |
|
||||||||
|
ACP-FR |
Action Pin |
|
||||||||
|
ADC-DE |
ADC Agricultural Development Consulting |
|
||||||||
|
AGB-IT |
Agribiotec srl |
|
||||||||
|
AGC-FR |
Agrimer |
|
||||||||
|
AGE-IT |
Agrivet S.a.s. di Martinelli Maurizio & C. |
|
||||||||
|
AGF-IT |
Agrifutur srl |
|
||||||||
|
AGI-IT |
Agrimix s.r.l. |
|
||||||||
|
AGL-GB |
Agil Ltd |
|
||||||||
|
AGN-IT |
Zolfindustria Srl |
|
||||||||
|
AGR-ES |
Agrichem, SA |
|
||||||||
|
AIF-IT |
Aifar Agricola SRL |
|
||||||||
|
ALF-ES |
Alfarin Química SA |
|
||||||||
|
ALT-FR |
Alltech France |
|
||||||||
|
AMI-IT |
Aminco Srl |
|
||||||||
|
AMU-DE |
Amu-Systeme |
|
||||||||
|
AMV-GB |
Amvac Chemical UK LTD |
|
||||||||
|
APT-GB |
Activa/PelGar Brodifacoum and Difenacoum task Force |
|
||||||||
|
ARC-NL |
Arcadis PlanRealisatie B.V. |
|
||||||||
|
ASF-IT |
Asfaleia SRL. |
|
||||||||
|
ASP-NL |
Asepta B.V. |
|
||||||||
|
ASU-DE |
Stähler Agrochemie GmbH & Co. KG |
|
||||||||
|
AVA-AT |
Avenarius-Agro GmbH |
|
||||||||
|
BAR-GB |
Barrier Biotech Limited |
|
||||||||
|
BAS-DE |
BASF Aktiengesellschaft |
|
||||||||
|
BBI-SE |
Binab Bio-Innovation AB |
|
||||||||
|
BCH-DE |
Bayer/Dow Task Force via Bayer AG, Bayer Chemicals |
|
||||||||
|
BAL-IE |
BioAtlantis Ltd |
|
||||||||
|
BCP-GB |
Biological Crop Protection Ltd |
|
||||||||
|
BCS-DE |
Bayer CropScience AG |
|
||||||||
|
BCS-FR |
Bayer CropScience SA |
|
||||||||
|
BIB-ES |
Bioibérica, SA |
|
||||||||
|
BNG-IE |
Brown & Gillmer LTD. |
|
||||||||
|
BOB-DK |
Borregaard BioPlant ApS |
|
||||||||
|
BOO-GB |
Bootman Chemical Safety Ltd. |
|
||||||||
|
BPO-GB |
BP Global Special Products Ltd |
|
||||||||
|
BRA-GB |
BRA-Europe |
|
||||||||
|
BRI-GB |
Brimac Carbon Services |
|
||||||||
|
BRM-GB |
BRM Agencies |
|
||||||||
|
CAL-FR |
Calliope SAS |
|
||||||||
|
CAP-FR |
Capiscol |
|
||||||||
|
CAT-PT |
Cafum |
|
||||||||
|
CEL-DE |
Scotts Celaflor GmbH |
|
||||||||
|
CEQ-ES |
Cequisa |
|
||||||||
|
CER-FR |
Cerexagri SA |
|
||||||||
|
CFP-FR |
Nufarm SA |
|
||||||||
|
CFW-DE |
Chemische Fabrik Wülfel GmbH & Co. KG |
|
||||||||
|
CGL-GB |
Catalytic Generators UK Limited |
|
||||||||
|
CHE-DK |
Cheminova A/S |
|
||||||||
|
CHM-FR |
Chemimpex SA/Mauer |
|
||||||||
|
CLM-NL |
CLM research and advice Plc |
|
||||||||
|
CNA-ES |
Carus Nalon SL |
|
||||||||
|
COL-FR |
Coleacp |
|
||||||||
|
CPS-ES |
Cepsa |
|
||||||||
|
CRO-GB |
Crompton Europe Limited |
|
||||||||
|
CRT-GB |
Certis |
|
||||||||
|
CRU-IT |
Cerrus sas |
|
||||||||
|
PZD-NL |
Plantenziektenkundige Dienst |
|
||||||||
|
CVX-BE |
ChevronTexaco Technology Ghent |
|
||||||||
|
DEN-NL |
DeruNed bv |
|
||||||||
|
DET-DE |
Detia Freyberg GmbH |
|
||||||||
|
DKI-NL |
Denka International B.V. |
|
||||||||
|
DUS-DE |
Degussa Texturant Systems Deutschland GmbH & Co. KG |
|
||||||||
|
DXN-DK |
Duxon ApS |
|
||||||||
|
ECP-DE |
Elefant Chemische Produkte GmbH |
|
||||||||
|
ECY-GB |
ECOspray Ltd |
|
||||||||
|
ERO-IT |
Euroagro s.r.l. |
|
||||||||
|
ESA-NL |
ECOstyle BV |
|
||||||||
|
ESS-IT |
Esseco SpA |
|
||||||||
|
FBL-DE |
FiBL Berlin e.V. |
|
||||||||
|
FER-GB |
Feralco (UK) Limited |
|
||||||||
|
FIN-GB |
Fine Agrochemicals Ltd |
|
||||||||
|
FLU-DE |
Flügel GmbH |
|
||||||||
|
FOC-GB |
Forestry Commission |
|
||||||||
|
FRB-BE |
Mr. John Ivey |
|
||||||||
|
FRU-DE |
Frunol Delizia GmbH |
|
||||||||
|
GER-FR |
Germicopa SAS |
|
||||||||
|
GLO-BE |
Globachem NV |
|
||||||||
|
GOB-IT |
L. Gobbi s.r.l. |
|
||||||||
|
GOM-ES |
Gomensoro Química SA |
|
||||||||
|
GSO-GB |
Growing Success Organics Limited |
|
||||||||
|
GTL-GB |
Growth Technology Ltd |
|
||||||||
|
GYL-SE |
Gyllebo Gödning AB |
|
||||||||
|
HAS-GR |
House of Agriculture Spirou Aebe |
|
||||||||
|
HLA-GB |
Headland Agrochemicals Ltd |
|
||||||||
|
HOC-GB |
Hockley International Limited |
|
||||||||
|
HRM-BE |
Hermoo Belgium NV |
|
||||||||
|
HTO-GB |
Tioxide Europe Ltd |
|
||||||||
|
IAB-ES |
IAB, SL (Investigaciones y Aplicaciones Biotecnológicas, SL) |
|
||||||||
|
IAS-SE |
Interagro Skog AB |
|
||||||||
|
IBT-IT |
Intrachem Bio Italia Spa |
|
||||||||
|
IDB-ES |
Idebio SL |
|
||||||||
|
IOI-DE |
Imperial-Oel-Import Handelsgesellschaft mbH |
|
||||||||
|
ISA-IT |
Isagro S.p.A. |
|
||||||||
|
JAH-GB |
J A Humphrey Agriculture |
|
||||||||
|
JCA-ES |
Julio Cabrero y Cía, SL |
|
||||||||
|
JEY-GB |
Jeyes Ltd |
|
||||||||
|
JSC-GB |
JSC International Ltd |
|
||||||||
|
KBS-NL |
Koppert Beheer BV |
|
||||||||
|
KIR-NL |
Kemira Chemicals B.V. |
|
||||||||
|
KRO-DE |
Kronos International, INC. |
|
||||||||
|
KWZ-AT |
F. Joh. Kwizda GmbH |
|
||||||||
|
LGO-FR |
Laboratoires GOËMAR SA |
|
||||||||
|
LIP-FR |
LiphaTech SA |
|
||||||||
|
LLC-AT |
Consep GmbH |
|
||||||||
|
LON-DE |
Lonza GmbH |
|
||||||||
|
LUX-NL |
Luxan B.V. |
|
||||||||
|
MAK-BE |
Makhteshim-Agan International Coordination Centre (MAICC) |
|
||||||||
|
MAS-BE |
Mitsui AgriScience International SA/BV |
|
||||||||
|
MEL-NL |
Melchemie Holland B.V. |
|
||||||||
|
MEU-GB |
Mycotech Europe LTD. |
|
||||||||
|
MFS-GB |
Macfarlan Smith Limited |
|
||||||||
|
MGK-GB |
MGK Europe Limited |
|
||||||||
|
MIB-NL |
Micro Biomentor BV |
|
||||||||
|
NDC-SE |
NIM Distribution Center AB |
|
||||||||
|
NEU-DE |
W. Neudorff GmbH KG |
|
||||||||
|
NLI-AT |
Nufarm GmbH & Co KG |
|
||||||||
|
NOV-FR |
Novance SA |
|
||||||||
|
NSA-GB |
National Sulphuric Acid Association Limited |
|
||||||||
|
NSC-GB |
Novigen Sciences Ltd |
|
||||||||
|
OGT-IE |
Oilean Glas Teoranta |
|
||||||||
|
OLE-BE |
Oleon nv |
|
||||||||
|
OMX-GB |
Omex Agriculture Ltd |
|
||||||||
|
ORI-GB |
Organic Insecticides |
|
||||||||
|
OSK-ES |
Osku España, SL |
|
||||||||
|
PAB-SE |
Perstorp Specialty Chemicals AB |
|
||||||||
|
PBC-ES |
Procesos Bioquímicos Claramunt-Forner, SL |
|
||||||||
|
PBI-GB |
pbi Home & Garden Ltd |
|
||||||||
|
PBK-AT |
Manfred Pfersich, Kenya Pyrethrum Information Centre |
|
||||||||
|
PEL-GB |
PelGar International Ltd. |
|
||||||||
|
PET-PT |
Petrogal, S.A. |
|
||||||||
|
PGM-GB |
Pet and Garden Manufacturing plc |
|
||||||||
|
PHS-FR |
Physalys |
|
||||||||
|
PHY-GR |
Phytophyl N·G· Stavrakis |
|
||||||||
|
PKA-DE |
Probis GmbH & Andermatt Biocontrol Taskforce |
|
||||||||
|
PLS-IT |
Polisenio srl. |
|
||||||||
|
PNP-NL |
PNP Holding bv |
|
||||||||
|
PPP-FR |
Plant Protection Projects |
|
||||||||
|
PRO-ES |
Probelte, SA |
|
||||||||
|
PSD-GB |
Pesticides Safety Directorate |
|
||||||||
|
PUN-DK |
Punya Innovations |
|
||||||||
|
PYC-FR |
Pyco SA |
|
||||||||
|
RAG-DE |
agrostulln GmbH |
|
||||||||
|
RHZ-NL |
Rhizopon B.V. |
|
||||||||
|
RLE-ES |
Repsolypf Lubricantes y Especialidades |
|
||||||||
|
RML-IT |
R.A.M.OIL S.p.A. |
|
||||||||
|
RUS-GB |
Russell Fine Chemicals Ltd |
|
||||||||
|
SAA-PT |
Sapec Agro, S.A. |
|
||||||||
|
SAG-FR |
JP Industrie |
|
||||||||
|
SAM-FR |
Samabiol SA |
|
||||||||
|
SAP-FR |
Saphyr |
|
||||||||
|
SBS-IT |
Serbios S.r.l. |
|
||||||||
|
SDQ-ES |
Sociedad Española de Desarrollos Químicos, SA (SEDQ) |
|
||||||||
|
SEI-NL |
Shin-Etsu International Europe B V |
|
||||||||
|
SFS-FR |
Scotts France SAS |
|
||||||||
|
SHC-FR |
SiberHegner & Cie. (France) S.A. |
|
||||||||
|
SIC-IT |
SICIT 2000 S.p.A. |
|
||||||||
|
SIP-IT |
Sipcam SpA |
|
||||||||
|
SLY-FR |
Solvay SA |
|
||||||||
|
SML-GB |
M/s Sulphur Mills Limited |
|
||||||||
|
SOL-GB |
Solvay Interox Ltd |
|
||||||||
|
SOX-GB |
Sorex Limited |
|
||||||||
|
SPL-GB |
Sphere Laboratories (London) Ltd |
|
||||||||
|
SPU-DE |
Spiess-Urania Chemicals GmbH |
|
||||||||
|
STG-GB |
Stephenson Group Limited |
|
||||||||
|
STI-IT |
S.T.I. — Solfotecnica Italiana S.p.A. |
|
||||||||
|
SUM-FR |
Valent BioSciences |
|
||||||||
|
SUN-BE |
Sun Oil Company Belgium NV |
|
||||||||
|
SYN-GB |
Syngenta |
|
||||||||
|
TAE-DE |
Earth BioScience, Inc. (formerly Taensa, Inc.) |
|
||||||||
|
TBE-ES |
Tratamientos Bio-Ecológicos, SA |
|
||||||||
|
TEM-DE |
Temmen GmbH |
|
||||||||
|
TOM-FR |
Arysta Paris SAS |
|
||||||||
|
TOT-FR |
Total Solvants |
|
||||||||
|
TRD-FR |
La Toulousaine de Recherche et de Développement |
|
||||||||
|
TRF-DE |
Trifolio-M GmbH |
|
||||||||
|
UPL-GB |
United Phosphorus Ltd |
|
||||||||
|
VAL-IT |
Valagro S.p.A. |
|
||||||||
|
VIO-GR |
Vioryl S.A. |
|
||||||||
|
VIT-GB |
Vitax Ltd |
|
||||||||
|
VRA-FI |
Verdera Oy |
|
||||||||
|
XED-FR |
Xeda International SA |
|
||||||||
|
XOM-FR |
ExxonMobil |
|
||||||||
|
ZOL-IT |
Zolfital SpA |
|
ALLEGATO III
Autorità di coordinamento negli Stati membri (per maggiori informazioni consultare il sito: http://www.europa.eu.int/comm/food/fs/ph_ps/pro/index_en.htm)
|
|
AUSTRIA
|
|
|
BELGIO
|
|
|
CIPRO
|
|
|
REPUBBLICA CECA
|
|
|
DANIMARCA
|
|
|
ESTONIA
|
|
|
FINLANDIA
|
|
|
FRANCIA
|
|
|
GERMANIA
|
|
|
GRECIA
|
|
|
UNGHERIA
|
|
|
IRLANDA
|
|
|
ITALIA
|
|
|
LETTONIA
|
|
|
LITUANIA
|
|
|
LUSSEMBURGO
|
|
|
MALTA
|
|
|
PAESI BASSI
|
|
|
POLONIA
|
|
|
PORTOGALLO
|
|
|
REPUBBLICA SLOVACCA
|
|
|
SLOVENIA
|
|
|
SPAGNA
|
|
|
SVEZIA
|
|
|
REGNO UNITO
|
ALLEGATO IV
Enti nazionali da contattare per ulteriori informazioni sul pagamento delle tasse di cui all’articolo 30 e a cui devono essere versate le tasse in questione
|
|
AUSTRIA
|
|
|
BELGIO
|
|
|
CIPRO
|
|
|
REPUBBLICA CECA
|
|
|
DANIMARCA
|
|
|
ESTONIA
|
|
|
FINLANDIA
|
|
|
FRANCIA
|
|
|
GERMANIA
|
|
|
GRECIA
|
|
|
UNGHERIA
|
|
|
IRLANDA
|
|
|
ITALIA
|
|
|
LETTONIA
|
|
|
LITUANIA
|
|
|
LUSSEMBURGO
|
|
|
MALTA
|
|
|
PAESI BASSI
|
|
|
POLONIA
|
|
|
PORTOGALLO
|
|
|
REPUBBLICA SLOVACCA
|
|
|
SLOVENIA
|
|
|
SPAGNA
|
|
|
SVEZIA
|
|
|
REGNO UNITO
|
ALLEGATO V
Informazioni che devono essere notificate dai produttori dei nuovi Stati membri
La notifica deve essere effettuata su carta e per posta elettronica.
Essa deve contenere le seguenti informazioni:
|
1. |
IDENTIFICAZIONE DEL NOTIFICANTE
|
|
2. |
INFORMAZIONI PER AGEVOLARE L'IDENTIFICAZIONE
|
|
3. |
ALTRE INFORMAZIONI
|
|
4. |
IMPEGNO Il notificante si impegna a presentare i fascicoli all'autorità di coordinamento designata dello Stato membro relatore designato entro il termine di cui all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 2229/2004. Il notificante dichiara di essere a conoscenza del fatto che gli Stati membri esigeranno il pagamento di una tassa al momento della presentazione del fascicolo completo. Il notificante conferma che le informazioni sopra riportate sono esatte e veritiere. Il notificante dichiara che è allegata, se del caso, un'autorizzazione del fabbricante ad agire in veste di rappresentante esclusivo di quest'ultimo ai fini dell'osservanza del presente regolamento. Firma (della persona autorizzata ad agire in nome dell'impresa indicata al punto 1.1.) |
|
24.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 379/64 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2230/2004 DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 2004
recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la rete di organismi operanti nell'ambito di competenza dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 3,
previa consultazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il funzionamento in rete tra l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel prosieguo «l'Autorità») e gli organismi degli Stati membri operanti negli ambiti di competenza dell'Autorità è uno dei principi basilari per il funzionamento della stessa. L'applicazione operativa di tale principio di funzionamento, quale previsto all'articolo 36, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 178/2002, deve essere precisata in modo da assicurarne l'efficacia. |
|
(2) |
Alcuni organismi degli Stati membri espletano a livello nazionale compiti analoghi a quelli dell'Autorità. Il funzionamento in rete deve consentire di promuovere un quadro di cooperazione scientifica che consenta di condividere le informazioni e le conoscenze, identificare le mansioni comuni e ottimizzare l'uso delle risorse e del patrimonio di esperienza. È quindi importante facilitare a livello comunitario la sintesi dei dati raccolti da tali organismi in materia di sicurezza dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali. |
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(3) |
Visto che tali organismi sono suscettibili di vedersi affidare certe mansioni che consentono di aiutare l'Autorità nei compiti di interesse generale definiti dal regolamento (CE) n. 178/2002, è essenziale che essi siano designati dagli Stati membri in base a criteri di competenza scientifica e tecnica, efficacia e indipendenza. |
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(4) |
È necessario che gli Stati membri comprovino all'Autorità il rispetto dei criteri richiesti, onde consentire l'iscrizione degli organismi competenti sull'elenco stabilito dal consiglio di amministrazione dell'Autorità. |
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(5) |
Occorre anche che gli Stati membri precisino gli ambiti di competenza specifici degli organismi competenti designati in modo da agevolare il funzionamento della rete. Ad esempio, in applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), allorché l'Autorità elabora pareri in materia di domande di autorizzazione di alimenti geneticamente modificati o di mangimi geneticamente modificati, essa può chiedere all'organismo di uno Stato membro competente in materia di valutazione degli alimenti o dei mangimi di procedere alla valutazione dell'innocuità degli alimenti o dei mangimi conformemente all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 178/2002. |
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(6) |
È necessario che, conformemente alle disposizioni dell’articolo 27, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 178/2002, il foro consultivo possa assicurare la stretta cooperazione tra l’Autorità e le istanze competenti degli Stati membri, promuovendo il funzionamento in reti europee degli organismi operanti negli ambiti che rientrano nelle competenze dell’Autorità. |
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(7) |
I compiti affidati dall’Autorità agli organismi competenti che figurano sull’elenco devono servire a recare un aiuto all’Autorità nella sua missione di sostegno scientifico e tecnico alla politica e alla legislazione comunitarie, ferma restando la responsabilità che incombe all’Autorità quanto alla realizzazione dei compiti confidatile in applicazione del regolamento (CE) n. 178/2002. |
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(8) |
L’attribuzione di un sostegno finanziario deve avvenire sulla base di criteri atti ad assicurare che tale sostegno contribuisca in modo efficace ed effettivo alla realizzazione dei compiti dell'Autorità come anche alla realizzazione delle priorità comunitarie in materia di sostegno scientifico e tecnico negli ambiti in questione. |
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(9) |
Occorre garantire in modo generale che i compiti affidati dall'Autorità agli organismi membri della rete siano espletati con un livello elevato di qualità scientifica e tecnica, in modo efficace, anche per quanto concerne i tempi di realizzazione, e indipendentemente. L'Autorità deve mantenere tuttavia la responsabilità dell'attribuzione dei compiti agli organismi competenti e quella del follow-up di tali compiti. |
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(10) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Organismi competenti designati dagli Stati membri
1. Gli organismi competenti designati dagli Stati membri in virtù dell'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002 rispondono ai seguenti criteri:
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a) |
eseguono, negli ambiti di competenza dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel prosieguo «l'Autorità»), in particolare quelli aventi un impatto diretto e indiretto sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi, mansioni di sostegno scientifico e tecnico, in particolare la raccolta e l'analisi di dati legati all'identificazione dei rischi e all'esposizione ai rischi, la valutazione dei rischi, la valutazione dell'innocuità degli alimenti o dei mangimi, studi scientifici o tecnici, assistenza scientifica o tecnica ai responsabili della gestione del rischio; |
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b) |
sono persone giuridiche che perseguono obiettivi d'interesse generale; dispongono, nel quadro della loro organizzazione, di procedure e regole specifiche tali da assicurare che i compiti che possono essere loro affidati dall'Autorità siano espletati nel rispetto del principio di indipendenza e di integrità; |
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c) |
hanno un livello elevato e riconosciuto di esperienza scientifica o tecnica in uno o diversi ambiti di competenza dell'Autorità, in particolare quelli aventi un impatto diretto e indiretto sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi; |
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d) |
hanno la capacità di operare in rete su azioni a carattere scientifico come quelle previste all’articolo 3 del presente regolamento e/o la capacità di eseguire efficacemente i tipi di compiti menzionati all’articoli 4 del presente regolamento che possono essere loro conferiti dall'Autorità. |
2. Gli Stati membri trasmettono all'Autorità, con copia alla Commissione, i nomi e i riferimenti degli organismi designati, gli elementi a riprova della conformità di tali organismi ai criteri di cui al paragrafo 1, nonché l'indicazione dei loro ambiti di competenza specifici. In particolare, ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), e dell'articolo 18, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1829/2003, gli Stati membri trasmettono i nomi e i riferimenti degli organismi competenti in materia di valutazione dell'innocuità degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati.
Allorché l'organismo designato agisce nel quadro di una rete, di ciò va fatta menzione e vanno specificate le condizioni del funzionamento in rete.
Nel caso in cui sia una sezione specifica dell’organismo designato ad avere la qualità e la capacità di lavorare in rete su azioni scientifiche e/o effettuare i compiti che possono esserle conferiti dall’Autorità, ciò viene indicato specificatamente dagli Stati membri.
3. Qualora organismi designati non soddisfino più ai criteri enunciati al paragrafo 1, gli Stati membri procedono al ritiro della loro designazione e ne informano immediatamente l'Autorità, con copia alla Commissione, adducendo gli elementi a riprova.
Gli Stati membri rivedono regolarmente e almeno ogni (3) anni l'elenco degli organismi da essi designati.
Articolo 2
Stesura dell'elenco degli organismi competenti
1. L'Autorità si assicura che gli organismi designati dagli Stati membri rispondano ai criteri di cui all'articolo 1, paragrafo 1. Se del caso, gli Stati membri sono invitati, con richiesta motivata, ad addurre gli elementi a riprova di cui all'articolo 1, paragrafo 2.
2. Il consiglio di amministrazione dell'Autorità, su proposta del direttore esecutivo, stila l'elenco degli organismi competenti con indicazione dei loro ambiti specifici di competenza, in particolare in materia di valutazione dell'innocuità degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati, in base all'esame di cui al paragrafo 1.
3. L'elenco di cui al paragrafo 2 (nel prosieguo «l'elenco») è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.
4. L'elenco è aggiornato regolarmente su proposta del direttore esecutivo dell'Autorità, tenendo conto delle revisioni o delle nuove proposte di designazione formulate dagli Stati membri.
Articolo 3
Funzionamento in rete tra l'Autorità e gli organismi iscritti nell'elenco
1. L’Autorità favorisce il funzionamento in rete con gli organismi iscritti nell'elenco, in modo da promuovere una cooperazione scientifica attiva negli ambiti di competenza dell'Autorità, in particolare quelli aventi un impatto diretto o indiretto sulla sicurezza degli alimenti o dei mangimi.
A tal fine, l’Autorità, sulla base di lavori condotti nel quadro del suo foro consultivo, identifica azioni a carattere scientifico d’interesse comune che potrebbero essere realizzate nel quadro della rete. I lavori condotti nel quadro del foro consultivo tengono conto delle proposte degli organismi che figurano sull’elenco.
Conformemente all'articolo 27, paragrafo 4, punto c), del regolamento (CE) n. 178/2002, il foro consultivo contribuisce al funzionamento in rete.
2. La Commissione e l’Autorità cooperano per evitare doppioni dei lavori scientifici e tecnici esistenti a livello comunitario.
Articolo 4
Compiti suscettibili di essere affidati agli organismi iscritti sull'elenco
1. Fatta salva la realizzazione della missione e dei compiti che le incombono in virtù del regolamento (CE) n. 178/2002, l’Autorità può affidare, con il loro accordo, a uno o più organismi iscritti sull'elenco, dei compiti finalizzati a recarle un contributo scientifico e tecnico.
2. Il foro consultivo vigila per assicurare l’adeguatezza d’insieme tra le domande di contributo dell’autorità agli organismi che figurano sull’elenco e le possibilità che hanno gli organismi che figurano sull’elenco di rispondervi favorevolmente. A tal fine, il direttore esecutivo mette a disposizione del foro consultivo tutte le informazioni necessarie.
3. I compiti che possono essere affidati agli organismi iscritti sull'elenco, sia che si tratti di un unico organismo o di diversi che lavorano insieme, sono quelli che:
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— |
consentono di diffondere buone pratiche e di migliorare le metodologie in materia di raccolta e di analisi di dati scientifici e tecnici, in particolare per agevolarne la comparabilità e consentirne la sintesi a livello comunitario, |
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— |
mirano a raccogliere e analizzare dati scientifici rispondenti a una priorità comune, in particolare le priorità comunitarie iscritte nei programmi di lavoro dell'Autorità e i casi in cui l'assistenza scientifica dell'Autorità è richiesta dalla Commissione con urgenza, in particolare nel quadro del piano generale per la gestione delle crisi di cui all'articolo 55 del summenzionato regolamento 178/2002, |
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— |
mirano a raccogliere e analizzare dati che consentono di agevolare la valutazione dei rischi ad opera dell'Autorità, compresi i compiti di valutazione in materia di alimentazione umana in relazione alla legislazione comunitaria, in particolare la compilazione e/o il trattamento dei dati scientifici disponibili su qualsiasi sostanza, trattamento, alimento o mangime, preparazione, organismo o contaminante cui sia riconducibile un rischio per la salute, nonché la raccolta e/o l'analisi di dati sull'esposizione delle popolazioni degli Stati membri a un rischio per la salute legato agli alimenti o ai mangimi, |
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— |
servono a produrre dati o lavori scientifici che contribuiscono ai compiti di valutazione dei rischi, compresi i compiti di valutazione in materia di alimentazione umana in relazione alla legislazione comunitaria, di cui l'Autorità è responsabile; tale tipo di compiti deve corrispondere a problemi precisi identificati nel corso dei lavori dell'Autorità, in particolare quelli dei suoi comitati e gruppi scientifici permanenti, e non deve costituire un doppione rispetto ai progetti di ricerca comunitari o rispetto ai dati o lavori che tocca all'industria fornire, in particolare nel quadro delle procedure di autorizzazione, |
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— |
sono volte a effettuare lavori preparatori per i pareri scientifici dell’Autorità, compresi i lavori preparatori relativi alla valutazione dei dossier di autorizzazione, |
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— |
sono volte a effettuare lavori preparatori per armonizzare le metodologie in materia di valutazione dei rischi, |
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— |
sono volte a mettere in comune dati di interesse comune, come ad esempio la costituzione di banche di dati, |
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— |
sono previste dall'articolo 6 e dall'articolo 18, paragrafo 3, lettera b), del summenzionato regolamento n. 1829/2003. |
Articolo 5
Sostegno finanziario
1. L’Autorità può decidere di corredare di un sostegno finanziario i compiti affidati agli organismi iscritti sull'elenco allorché questi presentino un interesse particolare per contribuire alla realizzazione delle mansioni dell'Autorità o alla realizzazione delle priorità stabilite nei suoi programmi di lavoro o qualora l'assistenza dell'Autorità sia richiesta con urgenza dalla Commissione, in particolare per consentire di far fronte a situazioni di crisi.
2. Il sostegno finanziario si realizza col versamento di sovvenzioni stabilite e concesse conformemente al regolamento finanziario dell'Autorità e alle sue modalità di esecuzione.
Articolo 6
Criteri di qualità armonizzati e condizioni di esecuzione
1. Previa consultazione della Commissione, l'Autorità determina criteri di qualità armonizzati per l'esecuzione dei compiti che essa affida agli organismi iscritti sull'elenco, e in particolare:
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a) |
criteri tali da assicurare l'esecuzione dei compiti con un livello elevato di qualità scientifica e tecnica, in particolare per quanto concerne le qualifiche scientifiche e/o tecniche del personale assegnato al compito; |
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b) |
criteri relativi alle risorse e ai mezzi che possono essere consacrati alla realizzazione di tali compiti, in particolare quelli che consentono che un compito sia realizzato entro scadenze predeterminate; |
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c) |
criteri legati all'esistenza di regole e procedure che consentono, per una categoria di compiti particolari, di assicurare che essi saranno espletati secondo principi di indipendenza e di integrità e nel rispetto della riservatezza. |
2. Le condizioni specifiche di esecuzione dei compiti affidati a organismi iscritti sull'elenco sono fissate nelle convenzioni specifiche stipulate tra l'Autorità e ciascuno degli organismi interessati.
Articolo 7
Controllo dell'esecuzione dei compiti
L’Autorità vigila alla buona esecuzione dei compiti che essa affida agli organismi iscritti sull'elenco. Essa prende tutte le misure necessarie per assicurarsi del rispetto dei criteri e delle condizioni di cui all'articolo 6. In caso di non ottemperanza a detti criteri e condizioni, l'Autorità applica misure correttive. Se del caso, essa può procedere alla sostituzione dell'organismo.
Nel caso di compiti che siano oggetto di sovvenzioni, si applicano le sanzioni previste nel regolamento finanziario dell'Autorità e nelle sue modalità di esecuzione.
Articolo 8
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2004.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1642/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 4).
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24.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 379/68 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2231/2004 DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 2004
che chiude l'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 119/97 del Consiglio sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli spediti dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari della Thailandia, e che chiude la registrazione di tali importazioni, istituita con il regolamento (CE) n. 844/2004
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 13 (1),
sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. PROCEDURA
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(1) |
Con il regolamento (CE) n. 119/97 (il «regolamento originario») (2), il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi varianti tra il 32,5 % e il 39,4 % sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli («meccanismi») originari della Repubblica popolare cinese. Tali aliquote del dazio erano applicabili ai meccanismi diversi da quelli con 17 o 23 anelli, mentre per i meccanismi con 17 e 23 anelli l'importo del dazio era pari alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione di 325 EUR per 1 000 unità e il prezzo franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, quando quest'ultimo risultasse inferiore al prezzo minimo all'importazione. |
|
(2) |
Con il regolamento (CE) n. 2100/2000, il Consiglio ha modificato e aumentato i dazi sopraindicati per alcuni meccanismi diversi da quelli con 17 o 23 anelli, in seguito a un’inchiesta ai sensi dell’articolo 12 del regolamento di base. I dazi modificati oscillavano dal 51,2 % al 78,8 %. |
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(3) |
Il regolamento (CE) n. 2074/2004 del Consiglio (3) ha prorogato le misure antidumping di ulteriori quattro anni. |
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(4) |
Il 29 aprile 2004, con il regolamento (CE) n. 844/2004 («il regolamento di apertura») (4), la Commissione ha avviato, di propria iniziativa, un'inchiesta ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 119/97 del Consiglio sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli spediti dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari della Thailandia, e ha disposto la registrazione di tali importazioni. La Commissione disponeva di sufficienti elementi di prova prima facie del fatto che, in seguito all'istituzione di misure sulle importazioni di meccanismi originari della Repubblica popolare cinese, la configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni di meccanismi dalla Repubblica popolare cinese e dalla Thailandia nell’UE aveva subito un notevole cambiamento. Questa diversa configurazione degli scambi veniva attribuita al trasbordo dei meccanismi originari della Repubblica popolare cinese attraverso la Thailandia. Inoltre, vi erano sufficienti elementi di prova prima facie secondo cui gli effetti riparatori dei dazi antidumping in vigore su alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese risultavano compromessi in termini sia di quantitativi che di prezzi e si erano riscontrate pratiche di dumping rispetto ai valori normali stabiliti in precedenza. |
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(5) |
Conformemente alla definizione del regolamento originario, trattasi di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli, classificabili al codice NC ex 8305 10 00 . Tali meccanismi sono costituiti da due lame rettangolari o fili di acciaio sui quali sono fissati almeno quattro semianelli in filo di acciaio e che sono tenuti insieme da un rivestimento di acciaio. Essi possono essere aperti mediante trazione dei semianelli o con un piccolo dispositivo di acciaio a scatto fissato al prodotto in esame. |
B. INCHIESTA
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(6) |
La Commissione ha notificato l'apertura dell'inchiesta alle autorità della Repubblica popolare cinese e della Thailandia, ai produttori esportatori in Thailandia e nella Repubblica popolare cinese, nonché agli importatori nella Comunità noti alla Commissione. Sono stati inviati questionari ai produttori esportatori in Thailandia e nella Repubblica popolare cinese, nonché agli importatori comunitari. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nel regolamento di apertura. Inoltre, la Commissione ha organizzato una riunione con rappresentanti del governo tailandese. |
|
(7) |
Un produttore esportatore in Thailandia e il suo produttore esportatore cinese hanno inviato una risposta esauriente al questionario mentre due altri produttori esportatori cinesi hanno dichiarato che le loro vendite verso la Thailandia erano inesistenti o di scarsissima entità e non hanno risposto o hanno inviato informazioni insufficienti. Anche tre importatori comunitari hanno inviato risposte al questionario. La Commissione ha svolto visite di verifica presso le sedi dei seguenti produttori esportatori:
|
|
(8) |
L'inchiesta ha riguardato il periodo dal 1o gennaio 2003 al 31 dicembre 2003 («PI»). Sono stati raccolti dati a partire dal 2000 sino alla fine del PI per esaminare il cambiamento nella configurazione degli scambi. |
C. ESITO DELL'INCHIESTA
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(9) |
La società TSI, l’unico esportatore di meccanismi in Thailandia, è stata creata nel 1998, ossia un anno dopo l’istituzione di dazi antidumping su alcuni meccanismi originari della Repubblica popolare cinese. La società è una filiale della WHS, una società commerciale con sede a Hong Kong che commercia in meccanismi e possiede anche un impianto di produzione nella Repubblica popolare cinese. Secondo i dati Eurostat, le esportazioni della TSI nella Comunità durante il PI corrispondevano al 100 % delle importazioni comunitarie dalla Thailandia. Sulla base di questi dati, e in assenza di prove contrarie, si è concluso che la TSI era l’unico esportatore di meccanismi tailandese. |
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(10) |
L’inchiesta ha rivelato che nelle fasi iniziali, dopo che la TSI aveva avviato operazioni in Thailandia, la società tailandese si occupava unicamente dell’assemblaggio di componenti di meccanismi importati dall’impianto di produzione della WHS in Cina e dell’esportazione di meccanismi finiti verso la Comunità. |
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(11) |
Tuttavia, esistono prove secondo cui la WHS abbia gradualmente trasferito alla TSI l’intera produzione di meccanismi soggetti alle misure antidumping in vigore. La WHS ha trasferito dal suo impianto di produzione cinese sia la manodopera che i necessari macchinari, compresi gli impianti per la galvanoplastica. Nel 2002 la TSI disponeva già di tutti i macchinari necessari per la produzione di meccanismi. |
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(12) |
Inoltre, non sono state riscontrate prove secondo cui la TSI abbia continuato a importare componenti di meccanismi dalla Repubblica popolare cinese durante il PI. |
|
(13) |
E’ stato constatato, oltre a ciò, che la quantità di materie prime (distinte dai componenti) importate dalla TSI era sufficiente per produrre la quantità di meccanismi esportati verso la Comunità durante il PI. Parallelamente all’incremento della produzione di meccanismi da parte della TSI, la quantità di materie prime importate in Thailandia dalla stessa società è aumentata dal 2000 al 2002, per poi stabilizzarsi nel 2002 e 2003. Per di più, i dati disponibili sulle importazioni di materie prime nei primi sei mesi del 2004 indicano, per questo periodo, una produzione stabile rispetto al 2003. |
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(14) |
L’inchiesta ha rivelato che, almeno dal 1o gennaio 2003, ossia dall’inizio del periodo dell’inchiesta, la TSI è stata effettivamente in grado di produrre da sola la quantità di meccanismi esportati nell’UE. Si è stabilito, pertanto, che la TSI andava considerata un produttore effettivo di alcuni meccanismi, per cui si è giunti alla conclusione che, nel PI, non si era verificato alcun trasbordo di meccanismi attraverso la Thailandia. |
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(15) |
Sulla base di queste risultanze, si ritiene inoltre che le società oggetto dell’inchiesta non soddisfino i criteri di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base, in quanto le attività della TSI non costituiscono operazioni di assemblaggio. Questa conclusione si fonda sull’interpretazione secondo cui l’articolo 13, paragrafo 2, costituisce una lex specialis per le operazioni di assemblaggio. |
D. CHIUSURA DELL'INCHIESTA
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(16) |
Alla luce dei risultati e delle considerazioni di cui sopra, si ritiene opportuno chiudere la presente inchiesta. Occorre quindi sospendere la registrazione delle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli istituita dal regolamento di apertura e abrogare detto regolamento. |
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(17) |
Le parti interessate sono state consultate in merito alla linea d’azione proposta e non hanno sollevato alcuna obiezione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
E’ chiusa l’inchiesta, avviata dal regolamento (CE) n. 844/2004, relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 119/97 sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli spediti dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari della Thailandia, e che dispone la registrazione di tali importazioni.
Articolo 2
Si dà ordine alle autorità doganali di sospendere la registrazione delle importazioni, istituita in conformità dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 844/2004.
Articolo 3
Il regolamento (CE) n. 844/2004 è abrogato.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2004.
Per la Commissione
Peter MANDELSON
Membro della Commissione
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).
(2) GU L 22 del 24.1.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2100/2000 (GU L 250 del 5.10.2000, pag. 1).
|
24.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 379/71 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2232/2004 DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 2004
che modifica gli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale per quanto riguarda le sostanze altrenogest, beclometasone dipropionato, cloprostenolo, R-cloprostenolo, sorbitan sesquioleato e toltrazuril
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (1), in particolare gli articoli 2, 3 e l’articolo 4, terzo comma,
visti i pareri dell’Agenzia europea di valutazione dei medicinali formulati dal comitato per i medicinali veterinari,
considerando quanto segue:
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(1) |
Tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nella Comunità nei medicinali veterinari destinati ad essere somministrati agli animali da produzione alimentare vanno valutate a norma del regolamento (CEE) n. 2377/90. |
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(2) |
A norma della direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze ß-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (2), la sostanza altrenogest, in attesa di conclusione degli studi scientifici in merito, è stata inserita nell’allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90 per i suini e gli equidi, esclusivamente per uso zootecnico. Gli studi essendo ora terminati la sostanza altrenogest deve essere inserita nell’allegato I dello stesso regolamento (CE) n. 2377/90. |
|
(3) |
La sostanza beclometasone dipropionato deve essere inclusa nell’allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 per gli equidi, ma esclusivamente per uso per inalazione. |
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(4) |
Le sostanze cloprostenolo e r-cloprostenolo sono state inserite nell’allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 per i bovini, i suini e gli equidi. Tale voce deve essere ampliata per includervi i caprini. |
|
(5) |
La sostanza sorbitan sesquioleato è strettamente collegata al sorbitan trioleato, che figura all’allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 per tutte le specie da produzione alimentare. Altri esteri di sorbitano sono autorizzati come additivi alimentari a norma della direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (3) e sono quindi inseriti nell’allegato II per tutte le specie da produzione alimentare. Gli esteri di sorbitano interessati sono il monostearato di sorbitano (E491), il triestearato di sorbitano (E492), il monolaurato di sorbitano (E493), il monooleato di sorbitano (E494) e il monopalmitato di sorbitano (E495). Anche il sorbitan sesquioleato deve quindi essere inserito nell’allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90, per tutte le specie da produzione alimentare. |
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(6) |
La sostanza toltrazuril figura all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90, per i polli, i tacchini e i suini. In attesa di conclusione degli studi scientifici in merito, per aggiungere a questa voce i bovini, il toltrazuril deve essere inserito nell’allegato III di detto regolamento, escludendo gli animali che producono latte destinato al consumo umano. |
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(7) |
Il regolamento (CEE) n. 2377/90 va modificato di conseguenza. |
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(8) |
Prima di applicare il presente regolamento occorre prevedere un periodo adeguato, per consentire agli Stati membri di effettuare le modifiche eventualmente rese necessarie dal regolamento stesso, ai fini delle autorizzazioni all’immissione in commercio a norma della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (4). |
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(9) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 sono modificati conformemente all'allegato al presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento si applica a decorrere dal 22 febbraio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2004.
Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vice presidente
(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1875/2004 della Commissione (GU L 326 del 29.10.2004, pag. 19).
(2) GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 17).
(3) GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(4) GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/28/CE (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 58).
ALLEGATO
A. La seguente sostanza è inserita nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90:
6. Agenti attivi sull’apparato riproduttivo
6.1. Progestativi
|
Sostanze farmacologicamente attive |
Residuo marcatore |
Specie animale |
LMR |
Tessuti campione |
|
«Altrenogest (1) |
Altrenogest |
Suini |
1 μg/kg |
Pelle + grasso |
|
0,4 μg/kg |
Fegato |
|||
|
Equidi |
1 μg/kg |
Grasso |
||
|
0,9 μg/kg |
Fegato» |
B. Le seguenti sostanze sono inserite nell’allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90:
2. Composti organici
|
Sostanze farmacologicamente attive |
Specie animale |
|
«Beclometasone dipropionato |
Equidi (2) |
|
Cloprostenolo |
Caprini |
|
R-cloprostenolo |
Caprini |
|
Sorbitan sesquioleato |
Tutte le specie da produzione alimentare» |
C. La seguente sostanza è inserita nell’allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90:
2. Agenti antiparassitari
2.4. Agenti attivi contro i protozoi
2.4.3. Derivati triazinici
|
Sostanze farmacologicamente attive |
Residuo marcatore |
Specie animale |
LMR |
Tessuti campione |
|
«Toltrazuril (3) |
Toltrazuril sulfone |
Bovini |
100 μg/kg |
Muscolo |
|
150 μg/kg |
Grasso |
|||
|
500 μg/kg |
Fegato |
|||
|
250 μg/kg |
Rene» |
(1) Esclusivamente ad uso zootecnico e in conformità delle disposizioni della direttiva 96/22/CE.
(2) Da utilizzarsi esclusivamente per inalazione.
(3) I limiti massimi di residui provvisori scadono il 1o luglio 2006. Da non utilizzarsi in animali che producono latte destinato al consumo umano.
|
24.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 379/75 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2233/2004 DELLA COMMISSIONE
del 22 dicembre 2004
che modifica per la seconda volta il regolamento (CE) n. 1763/2004 che istituisce alcune misure restrittive a sostegno dell'attuazione effettiva del mandato del tribunale penale internazionale per l'ex Iugoslavia (ICTY)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1763/2004 del Consiglio, che istituisce alcune misure restrittive a sostegno dell'attuazione effettiva del mandato del tribunale penale internazionale per l'ex Iugoslavia (ICTY) (1) in particolare l'articolo 10, lettera a),
considerando quanto segue:
|
(1) |
Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1763/2004 sono elencate le persone interessate dal congelamento di capitali e delle risorse economiche stabilito dallo stesso regolamento. |
|
(2) |
La Commissione è autorizzata a modificare tale allegato, tenendo conto delle decisioni adottate dal Consiglio per l'attuazione della posizione comune 2004/694/PESC relativa ad ulteriori misure a sostegno dell'effettiva attuazione del mandato del tribunale penale internazionale per la ex Iugoslavia (ICTY) (2). La decisione 2004/900/PESC del Consiglio (3) attua tale posizione comune. L'allegato I del regolamento (CE) n. 1763/2004 deve pertanto essere opportunamente modificato. |
|
(3) |
Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 1763/2004 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2004.
Per la Commissione
Benita FERRERO-WALDNER
Membro della Commissione
(1) GU L 315 del 14.10.2004, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1965/2004 (GU L 339 del 16.11.2004, pag. 4).
(2) GU L 315 del 14.10.2004, pag. 52.
(3) Vedi pagina 108 della presente Gazzetta ufficiale.
ALLEGATO
Le seguenti persone sono escluse dall’elenco di cui dall’allegato I del regolamento (CE) n. 1763/2004:
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1) |
Bralo, Miroslav. Data di nascita: 13.10.1967. Luogo di nascita: Kratine, comune di Vitez, Bosnia-Erzegovina. Nazionalità: Bosnia-Erzegovina. |
|
2) |
Milosevic, Dragomir. Data di nascita: 4.2.1942. Luogo di nascita: Murgas, comune di Ub, Serbia e Montenegro. Nazionalità: Bosnia-Erzegovina. |
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24.12.2004 |
IT |
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L 379/77 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2234/2004 DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 2004
che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il protocollo n. 4 concernente il cotone, allegato all'atto di adesione della Grecia, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio (1),
visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone (2), in particolare l'articolo 4,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato. Tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001, recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone (3). Qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato. |
|
(2) |
A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1051/2001, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza reale del mercato, appaiano le più favorevoli. Per fissare il prezzo suddetto si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee rappresentative per un prodotto reso cif a un porto della Comunità, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali adattamenti sono fissati all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001. |
|
(3) |
L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato nel presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, è fissato a 16,508 EUR/100 kg.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 24 dicembre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1.
(2) GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.
(3) GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1486/2002 (GU L 223 del 20.8.2002, pag. 3).
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24.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 379/78 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2235/2004 DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 2004
che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, lettera a), e paragrafo 15,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'articolo 27, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), c), d), f), g) e h) del regolamento stesso e i prezzi all'interno della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione qualora le merci siano esportate sotto forma di prodotti elencati nell'allegato V al suddetto regolamento. Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo (2), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato I al regolamento (CE) n. 1260/2001. |
|
(2) |
A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1520/2000, il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati. |
|
(3) |
L'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001 prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto esportato senza essere trasformato. |
|
(4) |
Per le restituzioni di cui al presente regolamento si può procedere a fissazione anticipata, in quanto non è possibile prevedere sin d'ora la situazione del mercato nei prossimi mesi. |
|
(5) |
Gli impegni presi in materia di restituzioni applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. È opportuno pertanto adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione in anticipo delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di conseguire questi obiettivi. |
|
(6) |
Conformemente al regolamento (CE) n. 1676/2004 del Consiglio, del 24 settembre 2004, che adotta misure autonome e transitorie relative alle importazioni di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Bulgaria e all'esportazione verso il paese in questione (3) di taluni prodotti agricoli trasformati a decorrere dal 1o ottobre 2004, i prodotti agricoli trasformati non elencati nell'allegato I del trattato esportati in Bulgaria, non possono beneficiare delle restituzioni all'esportazione. |
|
(7) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base elencati nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e nell'articolo 1, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, esportati sotto forma di merci di cui all'allegato V al regolamento (CE) n. 1260/2001 sono fissati conformemente all'allegato al presente regolamento.
Articolo 2
In deroga all'articolo 1 e a decorrere dal 1o ottobre 2004, i tassi indicati nell'allegato non si applicano alle merci non contemplate nell'allegato I del trattato se esportate in Bulgaria.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il 24 dicembre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2004.
Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vice presidente
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
(2) GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 886/2004 (GU L 168 del 1.5.2004, pag. 14).
ALLEGATO
Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 24 dicembre 2004 a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato
|
Codice NC |
Denominazione |
Tassi delle restituzioni in EUR/100 kg |
|
|
In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni |
Altri |
||
|
1701 99 10 |
Zucchero bianco |
42,40 |
42,40 |
|
24.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 379/81 |
DIRETTIVA 2004/116/CE DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 2004
recante modifica dell’allegato della direttiva 82/471/CEE del Consiglio per quanto concerne l’inclusione della Candida guilliermondii
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell’alimentazione degli animali (1), e in particolare l’articolo 6,
considerando quanto segue:
|
(1) |
È stata presentata una domanda di autorizzazione per la Candida guilliermondii, coltivata su substrati di origine vegetale, appartenenti al gruppo di prodotti «1.2.1. Lieviti coltivati su substrati di origine animale o vegetale» definiti all’allegato della direttiva 82/471/CEE. Tale alimento è un prodotto microbico composto di cellule residue della produzione industriale di acido citrico tramite fermentazione. |
|
(2) |
Il gruppo di esperti scientifici sugli additivi e i prodotti o le sostanze impiegate nei mangimi dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare, il 7 giugno 2004 ha emesso un parere sull’uso di tali prodotti negli alimenti per animali, secondo il quale l’utilizzo di Candida guilliermondii coltivata su un substrato di origine vegetale (melassa di zucchero di canna) non comporta rischi per la salute umana, la salute animale o l’ambiente. |
|
(3) |
L’esame della domanda di autorizzazione presentata per la Candida guilliermondii coltivata su substrati di origine vegetale rivela che tale prodotto risponde ai requisiti indicati all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 82/471/CEE, alle condizioni definite nell’allegato. |
|
(4) |
La direttiva 82/471/CEE dovrebbe quindi essere modificata di conseguenza. |
|
(5) |
Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Il testo dell'allegato della direttiva 82/471/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2005. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2004.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 213 del 21.7.1982, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/104/CE della Commissione (GU L 295 del 13.11.2003, pag. 83).
ALLEGATO
Nell’allegato alla direttiva 82/471/CEE il gruppo di prodotti 1.2.1. è sostituito dal testo seguente:
|
Nome del gruppo di prodotto |
Nome del prodotto |
Designazione del principio nutritivo o identità del microorganismo |
Substrato di coltura (eventuali specifiche) |
Caratteristiche di composizione del prodotto |
Specie animale |
Disposizioni specifiche |
||||||
|
Tutti i lieviti
|
Saccharomyces cerevisiae Saccharomyces carlsbergiensis Kluyveromyces lactis Kluyveromyces fragilis |
Melasse, residui di distilleria, cereali e prodotti a base di amido, succhi di frutta, siero di latte, acido lattico e fibre vegetali idrolizzate |
|
Tutte le specie animali |
|
||||||
|
Candida guilliermondii |
Melasse, residui di distilleria, cereali e prodotti a base di amido, succhi di frutta, siero di latte, acido lattico e fibre vegetali idrolizzate |
16 % minimo di materia secca |
Suini da ingrasso» |
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
Consiglio
|
24.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 379/83 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 29 novembre 2004
relativa alla firma dell’accordo tra la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi nonché all’approvazione e alla firma del memorandum d'intesa che lo accompagna
(2004/897/CE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 94 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 16 ottobre 2001 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare con il Principato del Liechtenstein un accordo inteso ad assicurare l'adozione, da parte di tale Stato, di misure equivalenti a quelle da applicare all'interno della Comunità al fine di consentire un'imposizione effettiva dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi. |
|
(2) |
Il testo dell’accordo risultante da tali negoziati è conforme alle direttive di negoziato adottate dal Consiglio. Tale testo è corredato di un memorandum d'intesa tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri ed il Principato del Liechtenstein. |
|
(3) |
Fatta salva l’adozione, in una data successiva, della decisione relativa alla conclusione dell’accordo, è auspicabile procedere alla firma dei due documenti, già siglati in data 30 luglio 2004, e avere la conferma dell’approvazione da parte del Consiglio del memorandum d'intesa, |
DECIDE:
Articolo 1
Fatta salva l’adozione in una data successiva di una decisione relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità europea, l'accordo e il memorandum d'intesa che lo accompagna, nonché le lettere della Comunità europea che vanno scambiate ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2 dell’accordo e dell’ultimo comma del memorandum d'intesa.
Il memorandum d'intesa è approvato dal Consiglio.
I testi dell'accordo e del memorandum d'intesa sono acclusi alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 29 novembre 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
L. J. BRINKHORST
ACCORDO
tra la Comunità europea e il principato del Liechtenstein che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi
LA COMUNITÀ EUROPEA, in seguito denominata «la Comunità»,
e
IL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN, in seguito denominato «il Liechtenstein»
entrambi designati in seguito «parte contraente» o «parti contraenti»,
ribadendo l'interesse comune ad approfondire le relazioni privilegiate tra la Comunità e il Liechtenstein,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Ritenuta da prelevare da parte degli agenti pagatori del Liechtenstein
1. I pagamenti di interessi effettuati a beneficiari effettivi quali vengono definiti all'articolo 4, che sono residenti in uno Stato membro dell'Unione europea, in seguito denominato «Stato membro», da un agente pagatore stabilito sul territorio del Liechtenstein sono soggetti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, a una ritenuta sull'importo del pagamento degli interessi. Il livello della ritenuta è pari al 15 % per i primi tre anni a decorrere dalla data di applicazione del presente accordo, al 20 % per i seguenti tre anni e successivamente al 35 %.
2. Il Liechtenstein adotta gli opportuni provvedimenti al fine di garantire che le funzioni richieste dall'attuazione del presente accordo vengano svolte dagli agenti pagatori stabiliti sul territorio del Liechtenstein e prevede in particolare le misure applicabili in materia procedurale e sanzionatoria.
Articolo 2
Divulgazione volontaria
1. Il Liechtenstein stabilisce una procedura che consente al beneficiario effettivo, quale viene definito all'articolo 4, di evitare il prelievo della ritenuta di cui all'articolo 1 mediante espressa autorizzazione al suo agente pagatore nel Liechtenstein a comunicare i pagamenti di interessi all'autorità competente di tale Stato. L'autorizzazione vale per tutti i pagamenti di interessi versati dal suddetto agente pagatore al beneficiario effettivo.
2. In caso di espressa autorizzazione da parte del beneficiario effettivo, l'agente pagatore deve comunicare come minimo le seguenti informazioni:
|
a) |
l'identità e la residenza del beneficiario effettivo stabilite in conformità dell'articolo 5; |
|
b) |
la denominazione e l'indirizzo dell'agente pagatore; |
|
c) |
il numero di conto bancario del beneficiario effettivo o, in assenza di tale riferimento, l'identificazione del titolo di credito che genera gli interessi; e |
|
d) |
l'importo degli interessi pagati calcolato in conformità dell'articolo 3. |
3. L'autorità competente del Liechtenstein comunica le informazioni di cui al paragrafo 2 all'autorità competente dello Stato membro di residenza del beneficiario effettivo. Queste comunicazioni sono automatiche e hanno luogo almeno una volta all'anno, entro i sei mesi successivi al termine dell'anno fiscale in Liechtenstein, per tutti i pagamenti di interessi effettuati durante tale anno.
4. Qualora il beneficiario effettivo scelga la procedura di divulgazione volontaria o altrimenti dichiari alle autorità fiscali del suo Stato membro di residenza i suoi redditi in forma di pagamenti di interessi corrisposti da un agente pagatore del Liechtenstein, tali redditi in forma di pagamenti di interessi sono soggetti a tassazione nel suddetto Stato membro alle stesse aliquote applicate a redditi simili ottenuti in tale Stato membro.
Articolo 3
Base imponibile della ritenuta
1. L'agente pagatore preleva la ritenuta di cui all'articolo 1, paragrafo 1, nel modo seguente:
|
a) |
per un pagamento di interessi ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a): sull'importo lordo degli interessi pagati o accreditati; |
|
b) |
per un pagamento di interessi ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) o d): sull'importo degli interessi o dei redditi contemplati da dette lettere; |
|
c) |
per un pagamento di interessi ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c): sull'importo del pagamento d'interessi contemplato da detta lettera. |
2. Ai fini del paragrafo 1, la ritenuta è prelevata proporzionalmente al periodo di detenzione del credito da parte del beneficiario effettivo. Quando, in base alle informazioni in suo possesso, l'agente pagatore non è in grado di determinare il periodo di detenzione del credito, egli considera che il beneficiario effettivo sia stato detentore del credito per tutta la sua durata a meno che lo stesso beneficiario effettivo fornisca prove della data di acquisizione.
3. Imposte e ritenute diverse dalla ritenuta prevista dal presente accordo sullo stesso pagamento di interessi vengono scontate dall'importo della ritenuta calcolato conformemente al presente articolo. È compresa in particolare tra queste la Liechtenstein Couponsteuer con un'aliquota del 4 %.
Articolo 4
Definizione del beneficiario effettivo
1. Ai fini del presente accordo si intende per «beneficiario effettivo» qualsiasi persona fisica che percepisce un pagamento di interessi o qualsiasi persona fisica a favore della quale è attribuito un pagamento di interessi, a meno che essa possa dimostrare di non aver percepito, o di non aver ricevuto in attribuzione, tale pagamento a proprio vantaggio. Una persona fisica non è considerata il beneficiario effettivo quando:
|
a) |
agisce come agente pagatore ai sensi dell'articolo 6; oppure |
|
b) |
agisce per conto di una persona giuridica, un fondo di investimento o un organismo paragonabile o equivalente per l'investimento collettivo in titoli; oppure |
|
c) |
agisce per conto di un'altra persona fisica che è il beneficiario effettivo e che comunica all'agente pagatore la sua identità e il suo Stato di residenza. |
2. Quando un agente pagatore dispone di informazioni secondo le quali la persona fisica che percepisce un pagamento di interessi o a favore della quale è attribuito un pagamento di interessi potrebbe non essere il beneficiario effettivo, esso si adopera in modo adeguato per determinare l'identità del beneficiario effettivo. Se non è in grado di identificare il beneficiario effettivo, tale agente considera la persona fisica di cui sopra come beneficiario effettivo.
Articolo 5
Identità e residenza dei beneficiari effettivi
Per determinare l'identità e la residenza del beneficiario effettivo, quale viene definito all'articolo 4, l'agente pagatore annota cognome, nome, indirizzo e residenza in conformità delle disposizioni di legge del Liechtenstein contro il riciclaggio di denaro. Per le relazioni contrattuali avviate, o per le transazioni condotte in assenza di relazioni contrattuali, a decorrere dal 1o gennaio 2004, con persone fisiche che presentano un passaporto o una carta d’identità ufficiale rilasciati da uno Stato membro ma che si dichiarano residenti in uno Stato diverso da uno Stato membro o dal Liechtenstein, la residenza è stabilita mediante un certificato di residenza fiscale rilasciato dall’autorità competente dello Stato in cui la persona fisica dichiara di essere residente. In caso di mancata presentazione di tale certificato, lo Stato Membro che ha rilasciato il passaporto o altro documento d’identità ufficiale verrà considerato lo Stato di residenza.
Articolo 6
Definizione dell'agente pagatore
Ai fini del presente accordo, per «agente pagatore» in Liechtenstein si intendono le banche a norma della legislazione bancaria del Liechtenstein, gli operatori in titoli, le persone fisiche e giuridiche residenti o stabilite in Liechtenstein, compresi gli operatori economici a cui si applica la legge del Liechtenstein sulle persone e sulle società (Personen- und Gesellschaftsrecht), le società di persone, le stabili organizzazioni di società estere, che, anche occasionalmente, nell'esercizio delle loro attività accettano, detengono, investono o trasferiscono attivi patrimoniali appartenenti a terzi, ovvero semplicemente effettuano o attribuiscono un pagamento di interessi.
Articolo 7
Definizione del pagamento di interessi
1. Ai fini del presente accordo per «pagamento di interessi» si intendono:
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a) |
gli interessi pagati, o accreditati su un conto, relativi a crediti di qualsivoglia natura, inclusi gli interessi pagati su depositi fiduciari da agenti pagatori del Liechtenstein a favore di beneficiari effettivi quali vengono definiti all'articolo 4, garantiti o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili del debitore, in particolare i redditi dei titoli del debito pubblico e i redditi prodotti dalle obbligazioni, ivi compresi i premi connessi a tali titoli o obbligazioni, ma ad esclusione degli interessi sui prestiti tra privati che non agiscono nel quadro delle loro attività. Le penalità di mora non costituiscono pagamenti di interessi; |
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b) |
gli interessi maturati o capitalizzati alla cessione, al rimborso o al riscatto dei crediti di cui alla lettera a); |
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c) |
i redditi derivanti da pagamenti di interessi, direttamente o tramite un'entità di cui all'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, in seguito denominata la «direttiva», distribuiti da:
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d) |
redditi realizzati alla cessione, al rimborso o al riscatto di partecipazioni o quote nei seguenti organismi ed entità, se questi ultimi investono, direttamente o indirettamente attraverso altri organismi di investimento collettivo o entità menzionate di seguito, oltre il 40 % del loro attivo patrimoniale in crediti di cui alla lettera a):
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2. Per quanto riguarda il paragrafo 1, lettera c), allorché un agente pagatore non dispone di informazioni circa la proporzione del reddito derivante da pagamenti di interessi, l'importo totale del reddito viene considerato un pagamento di interessi.
3. Per quanto riguarda il paragrafo 1, lettera d), allorché un agente pagatore non dispone di informazioni circa la percentuale dell'attivo patrimoniale investita in crediti, ovvero in partecipazioni o quote contemplate da detta lettera d), tale percentuale si considera superiore al 40 %. Qualora detto agente pagatore non sia in grado di determinare l'importo del reddito realizzato dal beneficiario effettivo, tale reddito si considera equivalente al ricavato della cessione, del rimborso o del riscatto delle partecipazioni o quote.
4. Il reddito derivante dagli organismi o entità che hanno investito non più del 15 % del loro attivo patrimoniale in crediti, quali definiti al paragrafo 1, lettera a), non è considerato un pagamento di interessi ai sensi del paragrafo 1, lettere c) e d).
5. La percentuale di cui al paragrafo 1, lettera d), e al paragrafo 3 sarà del 25 % a decorrere dal 1o gennaio 2011.
6. Le percentuali di cui al paragrafo 1, lettera d), e al paragrafo 4 sono determinate con riguardo alla politica di investimento esposta nel regolamento del fondo o nei documenti costitutivi degli organismi o delle entità interessati e, in assenza di tale riferimento, con riguardo all'effettiva composizione dell'attivo patrimoniale degli organismi o entità interessati.
Articolo 8
Ripartizione del gettito fiscale
1. Il Liechtenstein trattiene il 25 % del gettito generato dalla ritenuta prevista dal presente accordo e trasferisce il 75 % di tale gettito allo Stato membro di residenza del beneficiario effettivo.
2. Tali trasferimenti hanno luogo, per ogni anno, in un unico versamento per ciascuno Stato membro, entro i sei mesi successivi al termine dell'anno fiscale in Liechtenstein.
Articolo 9
Eliminazione delle doppie imposizioni
1. Se gli interessi percepiti da un beneficiario effettivo sono stati assoggettati alla ritenuta da parte di un agente pagatore in Liechtenstein, lo Stato membro in cui il beneficiario effettivo ha la residenza fiscale accorda a detto beneficiario un credito d'imposta pari all'importo della ritenuta. Se l'importo della ritenuta supera l'importo dell'imposta dovuta secondo la legislazione nazionale, sull'ammontare lordo degli interessi sul quale la ritenuta è stata prelevata, lo Stato membro in cui il beneficiario effettivo ha la residenza fiscale rimborsa a quest'ultimo l'importo di ritenuta eccedente l'imposta dovuta.
2. Se gli interessi percepiti da un beneficiario effettivo sono stati assoggettati a imposte e ritenute diverse dalla ritenuta prevista dal presente accordo e lo Stato membro in cui il beneficiario effettivo ha la residenza fiscale accorda a detto beneficiario un credito d'imposta per tali imposte e ritenute secondo la legislazione nazionale o ai sensi di convenzioni contro le doppie imposizioni, dette altre imposte e ritenute vengono imputate prima che venga applicata la procedura di cui al paragrafo 1. Lo Stato membro in cui il beneficiario effettivo ha la residenza fiscale accetta quali idonei elementi di prova dell'assoggettamento all'imposta o ritenuta i certificati rilasciati dagli agenti pagatori del Liechtenstein, fermo restando che l'autorità competente dello Stato membro in cui il beneficiario effettivo ha il domicilio fiscale è abilitata ad ottenere dall'autorità competente del Liechtenstein gli opportuni accertamenti sulle informazioni riportate nei certificati rilasciati dagli agenti pagatori del Liechtenstein.
3. Lo Stato membro in cui il beneficiario effettivo ha la residenza fiscale può sostituire il meccanismo di credito d'imposta di cui ai paragrafi 1 e 2 con un rimborso della ritenuta di cui all'articolo 1.
Articolo 10
Scambio di informazioni
1. Le autorità competenti del Liechtenstein e di ciascuno degli Stati membri si scambiano informazioni sui comportamenti che costituiscono frode fiscale a norma della legislazione dello Stato interpellato, o sulle violazioni analoghe, per i redditi contemplati dal presente accordo. Per «violazioni analoghe» si intendono unicamente le violazioni che presentano lo stesso livello di gravità della frode fiscale quale definita dalla legislazione dello Stato interpellato. In risposta a una richiesta debitamente giustificata, lo Stato interpellato fornisce, conformemente alle sue norme procedurali, le informazioni riguardanti i comportamenti che lo Stato richiedente esamina, o potrebbe esaminare, in sede amministrativa, civile o penale. Le informazioni ricevute dal Liechtenstein o da uno Stato membro saranno coperte da segreto d'ufficio secondo le stesse regole applicabili alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato; esse potranno essere comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte sul reddito previste dall'accordo, delle procedure o azioni concernenti tali imposte, o delle decisioni sui ricorsi presentati per tali imposte. Le persone od autorità sopraccitate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Le predette potranno riferire queste informazioni nel corso di udienze giudiziarie pubbliche o nell'ambito di decisioni giudiziarie.
2. Nel determinare se fornire o meno le informazioni in risposta a una richiesta, lo Stato interpellato applica i termini di prescrizione previsti dalla legislazione dello Stato richiedente in luogo di quelli applicabili nel medesimo Stato interpellato.
3. Lo Stato interpellato fornisce le informazioni richieste qualora lo Stato richiedente abbia un ragionevole sospetto che il comportamento in questione costituisca una frode fiscale o una violazione analoga. I sospetti dello Stato richiedente in merito ad una frode fiscale o ad una violazione analoga possono fondarsi su:
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a) |
documenti, autenticati o meno, ivi compresi, ma non esclusivamente, documenti aziendali, libri contabili o documentazione relativa a conti bancari; |
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b) |
testimonianze del contribuente; |
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c) |
informazioni ottenute da persone sentite a titolo informativo, o da altre terze persone, che risultino suffragate da fonti e/o elementi indipendenti o che appaiono comunque attendibili; oppure |
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d) |
elementi di prova indiziari. |
4. Su eventuale richiesta di uno Stato membro, il Liechtenstein avvia negoziati bilaterali con tale Stato onde definire i singoli casi che rientrano nella categoria delle «violazioni analoghe» secondo le procedure di imposizione fiscale in vigore in tale Stato.
Articolo 11
Autorità competenti
Ai fini del presente accordo per autorità competenti si intendono le autorità elencate nell'allegato I.
Articolo 12
Consultazioni
Qualora sorgano controversie tra l'autorità competente del Liechtenstein e una o più delle altre autorità competenti di cui all'articolo 11 sull’interpretazione o sull’applicazione del presente accordo, le autorità competenti interessate si adoperano per risolvere il caso tramite mutuo consenso. Esse comunicano immediatamente alla Commissione delle Comunità europee e alle autorità competenti degli altri Stati membri i risultati delle loro consultazioni. Su richiesta di qualsiasi tra le autorità competenti, la Commissione può partecipare alle consultazioni quando queste implicano questioni interpretative.
Articolo 13
Riesame
1. Le Parti contraenti si consultano, almeno ogni tre anni o su richiesta di una Parte contraente, allo scopo di esaminare e, se le Parti contraenti lo ritengono necessario, di migliorare il funzionamento tecnico del presente accordo nonché di valutare gli sviluppi internazionali. Le consultazioni si svolgono entro un mese dalla richiesta o, in casi urgenti, il prima possibile.
2. Alla luce di tale riesame e valutazione, le Parti contraenti possono consultarsi al fine di valutare se siano necessarie modifiche del presente accordo tenuto conto degli sviluppi intervenuti sul piano internazionale.
3. Non appena maturata un'esperienza sufficiente nella piena applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, le Parti contraenti si consultano al fine di valutare se siano necessarie modifiche del presente accordo tenuto conto degli sviluppi intervenuti sul piano internazionale.
4. Ai fini delle consultazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, ciascuna Parte contraente comunica all'altra Parte contraente gli eventuali sviluppi intervenuti che possono incidere sul corretto funzionamento del presente accordo, ivi compresi eventuali accordi sulla stessa materia che siano conclusi tra una delle Parti contraenti e uno Stato terzo.
Articolo 14
Relazione con le convenzioni bilaterali in materia di doppia imposizione
Le disposizioni delle convenzioni in materia di doppia imposizione tra il Liechtenstein e gli Stati membri non ostano al prelievo della ritenuta prevista dal presente accordo.
Articolo 15
Disposizioni transitorie per i titoli di credito negoziabili (1)
1. A decorrere dalla data di applicazione del presente accordo e fino a quando almeno uno Stato membro continui anch'esso ad applicare disposizioni analoghe, e al più tardi fino al 31 dicembre 2010, le obbligazioni nazionali e internazionali e gli altri titoli di credito negoziabili che siano stati emessi per la prima volta anteriormente al 1o marzo 2001, o il cui prospetto originario delle condizioni di emissione sia stato approvato prima di tale data dalle autorità competenti dello Stato di emissione, non sono considerati crediti ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), se la loro emissione non viene riaperta il 1o marzo 2002 o dopo tale data.
Tuttavia, e fino a quando almeno uno Stato membro continui anch'esso ad applicare disposizioni analoghe, le disposizioni del presente articolo continuano ad applicarsi dopo il 31 dicembre 2010 relativamente ai titoli di credito negoziabili:
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— |
che prevedono clausole cosiddette di «gross-up» e di connesso rimborso anticipato, e |
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— |
se l'agente pagatore, quale definito all'articolo 6, è stabilito in Liechtenstein, e |
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— |
se detto agente pagatore paga direttamente gli interessi a, o attribuisce il pagamento di interessi a immediato beneficio di, un beneficiario effettivo residente in uno Stato membro. |
Se e quando tutti gli Stati membri cessino di applicare disposizioni analoghe, le disposizioni del presente articolo continuano ad applicarsi unicamente ai titoli di credito negoziabili:
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— |
che prevedono clausole cosiddette di «gross-up» e di connesso rimborso anticipato, e |
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— |
se l'agente pagatore designato dall'emittente è stabilito in Liechtenstein, e |
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— |
se detto agente pagatore paga direttamente gli interessi a, o attribuisce il pagamento di interessi a immediato beneficio di, un beneficiario effettivo residente in uno Stato membro. |
Se una riapertura di emissione di un titolo negoziabile di cui sopra, emesso da un governo o da un ente collegato che agisce in qualità di autorità pubblica o il cui ruolo è riconosciuto da un accordo internazionale (enti elencati nell'allegato II del presente accordo), viene effettuata il 1o marzo 2002 o dopo tale data, l'intera emissione di tale titolo, costituita dall'emissione originaria e da ogni emissione ulteriore, si considera un credito ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a).
Se una riapertura di emissione di un titolo negoziabile di cui sopra emesso da qualsiasi altro emittente, non contemplato dal quarto comma, viene effettuata il 1o marzo 2002 o dopo tale data, questa riapertura si considera un credito ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a).
2. Il presente articolo non osta a che il Liechtenstein e gli Stati membri continuino a prelevare un'imposta sui redditi derivanti dai titoli di credito negoziabili di cui al paragrafo 1, conformemente alle rispettive legislazioni nazionali.
Articolo 16
Firma, entrata in vigore e durata di validità
1. Il presente accordo richiede la ratifica o l'approvazione delle Parti contraenti secondo le rispettive procedure. Le Parti contraenti si notificano l'avvenuto completamento di tali procedure. L'accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all’ultima notifica.
2. Fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali del Liechtenstein e degli obblighi previsti dal diritto comunitario riguardo alla conclusione di accordi internazionali e fatto salvo l'articolo 17, il Liechtenstein e, ove appropriato, la Comunità provvedono all'effettiva attuazione e applicazione del presente accordo dalla data del 1o luglio 2005 e si notificano l'avvenuta attuazione e applicazione.
3. Il presente accordo rimane in vigore fino a quando non viene denunciato da una Parte contraente.
4. Ciascuna Parte contraente può denunciare il presente accordo mediante notifica all’altra. In tal caso, l’accordo cessa di essere in vigore dodici mesi dopo la data della notifica.
Articolo 17
Applicazione e sospensione dell'applicazione
1. L'applicazione del presente accordo dipende dall'adozione e dell'attuazione da parte dei territori dipendenti o associati degli Stati membri menzionati nella relazione del Consiglio (Economia e finanza) al Consiglio europeo di Santa Maria da Feira del 19 e 20 giugno 2000, nonché rispettivamente da parte degli Stati Uniti d'America, della Svizzera, di Andorra, di Monaco e di San Marino, di misure conformi o equivalenti a quelle contenute nella direttiva o nel presente accordo, e che prevedono le stesse date di attuazione.
2. Le Parti contraenti decidono di comune accordo, almeno sei mesi prima della data di cui all'articolo 16, paragrafo 2, se risulta soddisfatta la condizione stabilita nel paragrafo 1 riguardo alle date di entrata in vigore delle misure pertinenti nei paesi terzi e nei territori dipendenti o associati interessati. Qualora le Parti contraenti non decidano che tale condizione risulta soddisfatta, esse adottano di comune accordo una nuova data ai fini dell'articolo 16, paragrafo 2.
3. L'applicazione del presente accordo può essere sospesa, in tutto o in parte, da ciascuna delle Parti contraenti con effetto immediato mediante notifica all'altra Parte qualora la direttiva cessi di essere applicabile, in tutto o in parte, temporaneamente o definitivamente, in conformità al diritto comunitario, ovvero qualora uno Stato membro sospenda l'applicazione della normativa di recepimento della direttiva.
4. Ciascuna delle Parti contraenti può sospendere l'applicazione del presente accordo mediante notifica all'altra Parte qualora uno dei paesi terzi o dei territori di cui al paragrafo 1 cessi successivamente di applicare le misure di cui al medesimo paragrafo. La sospensione dell'applicazione ha effetto non prima di due mesi dopo la notifica. L'applicazione del presente accordo riprende quando le misure sono riattivate.
Articolo 18
Crediti e saldo finale
1. L'eventuale denuncia o la sospensione, in tutto o in parte, dell'applicazione del presente accordo lasciano impregiudicati i crediti delle singole persone fisiche conformemente a quanto disposto dall'articolo 9.
2. Qualora si verificassero gli eventi di cui sopra, il Liechtenstein stabilisce un bilancio finale entro il termine del periodo di applicazione del presente accordo ed effettua un pagamento a saldo agli Stati membri.
Articolo 19
Campo d’applicazione territoriale
Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni in esso indicate, e, dall'altra, al territorio del Liechtenstein.
Articolo 20
Allegati
1. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente accordo.
2. L’elenco delle autorità competenti di cui all’allegato I può essere modificato mediante una semplice notifica all’altra parte contraente da parte del Liechtenstein per quanto riguarda l’autorità di cui alla lettera a) del suddetto allegato e da parte della Comunità per quanto riguarda le altre autorità.
L’elenco degli enti collegati di cui all’allegato II può essere modificato di comune accordo.
Articolo 21
Lingue
1. Il presente accordo è redatto in duplice copia, nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.
2. La versione in lingua maltese è autenticata dalle Parti contraenti mediante scambio di lettere. Essa fa ugualmente fede allo stesso titolo delle lingue di cui al paragrafo 1.
EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Acuerdo.
NA DŮKAZ ČEHOŽ připojili níže podepsaní zplnomocnění zástupci k této smlouvě své podpisy.
TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.
ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.
SELLE KINNITUSEKS on täievolilised esindajad käesolevale lepingule alla kirjutanud.
ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από την παρούσα συμφωνία.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned plenipotentiaries have hereunto set their hands.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.
IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto la propria firma in calce al presente accordo.
TO APLIECINOT, attiecīgi pilnvarotas personas ir parakstījušas šo nolīgumu.
TAI PALIUDYDAMI, šį Susitarimą pasirašė toliau nurodyti įgaliotieji atstovai.
FENTIEK HITELÉÜL e megállapodást az alulírott meghatalmazottak alább kézjegyükkel látták el.
B'XIEHDA TA' DAN, il-Plenipotenzjari hawn taħt iffirmati ffirmaw dan il-Ftehim.
TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze overeenkomst hebben geplaatst.
W DOWÓD CZEGO, niżej podpisani pełnomocnicy złożyli swoje podpisy.
EM FÉ DO QUE, os plenipotenciários abaixo assinados apuserem as suas assinaturas no final do presente Acordo.
NA DÔKAZ TOHO dolupodpísaní splnomocnení zástupcovia podpísali túto dohodu.
V POTRDITEV TEGA so spodaj podpisani pooblaščenci podpisali ta sporazum.
TÄMÄN VAKUUDEKSI allamainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.
TILL BEVIS HÄRPÅ har undertecknade befullmäktigade undertecknat detta avtal.
Hecho en Bruselas, el siete de diciembre del dos mil cuatro.
V Bruselu dne sedmého prosince dva tisíce čtyři.
Udfærdiget i Bruxelles, den syvende december to tusind og fire.
Geschehen zu Brüssel am siebten Dezember zweitausendundvier.
Kahe tuhande neljanda aasta detsembrikuu seitsmendal päeval Brüsselis.
Εγινε στις Βρυξέλλες, στις εφτά Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.
Done at Brussels on the seventh day of December in the year two thousand and four.
Fait à Bruxelles, le sept décembre deux mille quatre.
Fatto a Bruxelles, addì sette dicembre duemilaquattro.
Briselē, divi tūkstoši ceturtā gada septītajā decembrī.
Pasirašyta du tūkstančiai ketvirtųjų metų gruodžio septintą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kettőezer negyedik év december hetedik napján.
Magħmul fi Brussel fis-seba' jum ta' Diċembru tas-sena elfejn u erbgħa.
Gedaan te Brussel, de zevende december tweeduizendvier.
Sporządzono w Brukseli dnia siódmego grudnia roku dwutysięcznego czwartego.
Feito em Bruxelas, em sete de Dezembro de dois mil e quatro.
V Bruseli siedmeho decembra dvetisícštyri.
V Bruslju, dne sedmega decembra leta dva tisoč štiri.
Tehty Brysselissä seitsemäntenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaneljä.
Som skedde i Bryssel den sjunde december tjugohundrafyra.
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Za Európske spoločenstvo
za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar
Für das Fürstentum Liechtenstein
(1) Come nella direttiva, queste disposizioni transitorie si applicano anche ai titoli di credito negoziabili posseduti da organismi di investimento collettivo.
ALLEGATO I
ELENCO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI DELLE PARTI CONTRAENTI
Sono considerate «autorità competenti» ai fini del presente accordo:
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a) |
nel Principato del Liechtenstein: Die Regierung des Fürstentums Liechtenstein o un rappresentante autorizzato, |
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b) |
nel Regno del Belgio: De Minister van Financiën/Le Ministre des Finances o un rappresentante autorizzato, |
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c) |
nella Repubblica ceca: Ministr financí o un rappresentante autorizzato, |
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d) |
nel Regno di Danimarca: Skatteministeren o un rappresentante autorizzato, |
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e) |
nella Repubblica federale di Germania: Der Bundesminister der Finanzen o un rappresentante autorizzato, |
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f) |
nella Repubblica di Estonia: Rahandusminister o un rappresentante autorizzato, |
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g) |
nella Repubblica ellenica: Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών o un rappresentante autorizzato, |
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h) |
nel Regno di Spagna: El Ministro de Economia y Hacienda o un rappresentante autorizzato, |
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i) |
nella Repubblica francese: Le Ministre chargé du budget o un rappresentante autorizzato, |
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j) |
in Irlanda: The Revenue Commissioners o il loro rappresentante autorizzato, |
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k) |
nella Repubblica italiana: Il Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali o un rappresentante autorizzato, |
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l) |
nella repubblica di Cipro: Υπουργός Οικονομικών o un rappresentante autorizzato, |
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m) |
nella Repubblica di Lettonia: Finanšu ministrs o un rappresentante autorizzato, |
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n) |
nella Repubblica di Lituania: Finansų ministras o un rappresentante autorizzato, |
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o) |
nel Granducato di Lussemburgo: Le Ministre des Finances o un rappresentante autorizzato; tuttavia, per l'applicazione dell'articolo 10, l'autorità competente è Le Procureur Général d'Etat luxembourgeois, |
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p) |
nella Repubblica di Ungheria: A pénzügyminiszter o un rappresentante autorizzato, |
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q) |
nella Repubblica di Malta: Il-Ministru responsabbli għall-Finanzi o un rappresentante autorizzato, |
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r) |
nel Regno dei Paesi Bassi: De Minister van Financiën o un rappresentante autorizzato, |
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s) |
nella Repubblica d'Austria: Der Bundesminister für Finanzen o un rappresentante autorizzato, |
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t) |
nella Repubblica di Polonia: Minister Finansów o un rappresentante autorizzato, |
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u) |
nella Repubblica del Portogallo: O Ministro das Finanças o un rappresentante autorizzato, |
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v) |
nella Repubblica di Slovenia: Minister za finance o un rappresentante autorizzato, |
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w) |
nella Repubblica slovacca: Minister financií o un rappresentante autorizzato, |
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x) |
nella Repubblica di Finlandia: Valtiovarainministeriö/Finansministeriet o un rappresentante autorizzato, |
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y) |
nel Regno di Svezia: Chefen för Finansdepartementet o un rappresentante autorizzato, |
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z) |
nel Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e nei territori europei di cui detto Regno Unito assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero: i Commissioners of Inland Revenue o i loro rappresentanti autorizzati e le autorità competenti di Gibilterra, che il Regno Unito designerà in conformità degli Accordi conclusi con riguardo alle autorità di Gibilterra nel contesto degli strumenti dell'UE e della CE e dei relativi trattati, come notificati agli Stati membri e alle istituzioni dell'Unione europea il 19 aprile 2000, una copia dei quali viene notificata al Liechtenstein dal Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea ai fini dell'applicazione anche al presente accordo. |
ALLEGATO II
ELENCO DEGLI ENTI COLLEGATI
Ai fini dell'articolo 15 del presente accordo, ognuno dei seguenti enti è considerato «un ente collegato che agisce in qualità di autorità pubblica o il cui ruolo è riconosciuto da un trattato internazionale»:
ENTI ALL'INTERNO DELL'UNIONE EUROPEA:
Belgio
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Vlaams Gewest (Regione fiamminga) |
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Région wallonne (Regione vallone) |
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Région bruxelloise/ Brussels Gewest (Regione di Bruxelles-capitale) |
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Communauté française (Comunità francese) |
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Vlaamse Gemeenschap (Comunità fiamminga) |
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Deutschsprachige Gemeinschaft (Comunità di lingua tedesca) |
Spagna
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Xunta de Galicia (amministrazione autonoma della Galizia) |
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Junta de Andalucía (amministrazione autonoma dell'Andalusia) |
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Junta de Extremadura (amministrazione autonoma dell'Estremadura) |
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Junta de Castilla-La Mancha (amministrazione autonoma di Castiglia-La Mancia) |
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Junta de Castilla-León (amministrazione autonoma di Castiglia-Léon) |
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Gobierno Foral de Navarra (amministrazione autonoma della Navarra) |
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Govern de les Illes Balears (amministrazione autonoma delle isole Baleari) |
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Generalitat de Catalunya (amministrazione autonoma della Catalogna) |
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Generalitat de Valencia (amministrazione autonoma di Valencia) |
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Diputación General de Aragón (amministrazione autonoma di Aragona) |
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Gobierno de las Islas Canarias (amministrazione autonoma delle isole Canarie) |
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Gobierno de Murcia (amministrazione autonoma di Murcia) |
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Gobierno de Madrid (amministrazione autonoma di Madrid) |
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Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco/Euzkadi (amministrazione autonoma dei Paesi baschi) |
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Diputación Foral de Guipúzcoa (Consiglio provinciale di Guipúzcoa) |
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Diputación Foral de Vizcaya/Bizkaia (Consiglio provinciale di Biscaglia) |
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Diputación Foral de Alava (Consiglio provinciale di Alava) |
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Ayuntamiento de Madrid (Comune di Madrid) |
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Ayuntamiento de Barcelona (Comune di Barcellona) |
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Cabildo Insular de Gran Canaria (Consiglio dell'isola di Gran Canaria) |
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Cabildo Insular de Tenerife (Consiglio dell'isola di Tenerife) |
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Instituto de Crédito Oficial (Istituto di Credito ufficiale) |
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Instituto Catalán de Finanzas (Istituto finanziario catalano) |
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Instituto Valenciano de Finanzas (Istituto finanziario di Valencia) |
Grecia
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Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (Ente greco telecomunicazioni) |
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Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ferrovie greche) |
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Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Azienda pubblica dell'elettricità) |
Francia
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|
La Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES); (Cassa di ammortamento del debito sociale) |
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L'Agence française de développement (AFD) (Agenzia francese per lo sviluppo) |
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|
Réseau Ferré de France (RFF) (Rete ferroviaria francese) |
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Caisse Nationale des Autoroutes (CNA) (Cassa nazionale delle autostrade) |
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|
Assistance publique Hôpitaux de Paris (APHP) (Assistenza pubblica Ospedali di Parigi) |
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|
Charbonnages de France (CDF) (Miniere carbonifere francesi) |
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|
Entreprise minière et chimique (EMC) (Azienda mineraria e chimica) |
Italia
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Regioni |
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|
Province |
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Comuni |
|
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Cassa depositi e prestiti |
Lettonia
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Pašvaldības (governi locali) |
Polonia
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gminy (comuni) |
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powiaty (distretti) |
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województwa (province) |
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związki gmin (associazioni di comuni) |
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powiatów (associazioni di distretti) |
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województw (associazioni di province) |
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miasto stołeczne Warszawa (città di Varsavia) |
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Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Agenzia per la ristrutturazione e la modernizzazione dell'agricoltura) |
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Agencja Nieruchomości Rolnych (Agenzia per la proprietà agricola) |
Portogallo
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Região Autónoma da Madeira (Regione autonoma di Madera) |
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Região Autónoma dos Açores (Regione autonoma delle Azzorre) |
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Comuni |
Slovacchia
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mestá a obce (comuni) |
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Železnice Slovenskej republiky (Ferrovie slovacche) |
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Štátny fond cestného hospodárstva (Fondo statale per la gestione della rete viaria) |
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Slovenské elektrárne (Centrali elettriche slovacche) |
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Vodohospodárska výstavba (Ente per la progettazione e la costruzione di opere idrauliche) |
ENTI INTERNAZIONALI:
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Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo |
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Banca europea per gli investimenti |
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Banca asiatica di sviluppo |
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Banca africana di sviluppo |
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Banca mondiale/BIRS/FMI |
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Società finanziaria internazionale |
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Banca interamericana di sviluppo |
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Fondo di sviluppo sociale del Consiglio d’Europa |
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EURATOM |
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Comunità europea |
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Società di sviluppo andina |
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Eurofima |
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Comunità europea del carbone e dell'acciaio |
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Banca nordica di investimento |
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Banca di sviluppo dei Caraibi |
Le disposizioni dell'articolo 15 lasciano impregiudicati eventuali obblighi internazionali assunti dalle Parti contraenti nei riguardi dei summenzionati enti internazionali.
ENTI DEGLI STATI TERZI:
Enti che soddisfano i seguenti criteri:
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1) |
L'ente è chiaramente considerato un ente pubblico conformemente ai criteri usati a livello nazionale. |
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2) |
Detto ente pubblico è una entità non commerciale («non market») che gestisce e finanzia un insieme di attività consistenti principalmente nella fornitura di beni e servizi non destinati al libero mercato ma ad andare a beneficio della collettività e poste effettivamente sotto il controllo della pubblica amministrazione. |
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3) |
Detto ente pubblico è un importante e regolare emittente di titoli di credito. |
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4) |
Lo Stato in questione è in grado di garantire che detto ente pubblico non eserciterà il diritto di rimborso anticipato in relazione all'esercizio di clausole di «gross-up». |
MEMORANDUM D'INTESA
tra la Comunità europea, il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica d'Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato del Lussemburgo, la Repubblica d'Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il Principato del Liechtenstein
LA COMUNITÁ EUROPEA,
IL REGNO DEL BELGIO,
LA REPUBBLICA CECA,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA D'ESTONIA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA DI LETTONIA,
LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,
LA REPUBBLICA D'UNGHERIA,
LA REPUBBLICA DI MALTA,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
LA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD
e
IL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN , in seguito denominato «il Liechtenstein»,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
1. INTRODUZIONE
Il Liechtenstein e la Comunità europea concludono un accordo che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (in seguito denominata la «direttiva»). Il presente memorandum d’intesa costituisce un complemento di tale accordo.
2. DISCUSSIONI CON ALTRI PAESI TERZI PER GARANTIRE L’ADOZIONE DI MISURE EQUIVALENTI
Nel corso del periodo transitorio previsto dalla direttiva, la Comunità europea avvia un dibattito con altri importanti centri finanziari onde promuovere l’adozione da parte di tali giurisdizioni di misure equivalenti a quelle applicate dalla Comunità.
3. DICHIARAZIONE D’INTENTI
I firmatari del presente memorandum d’intesa dichiarano di ritenere che l’accordo di cui al punto 1 e il presente memorandum costituiscano una soluzione accettabile ed equilibrata, tale da poter preservare gli interessi delle Parti. Di conseguenza, essi attueranno in buona fede le misure concordate e non avvieranno senza giusta causa azioni unilaterali che possano compromettere l’accordo.
Qualora una differenza significativa venisse individuata tra il campo di applicazione della direttiva, quale adottata il 3 giugno 2003, e il campo di applicazione dell’accordo, in particolare per quanto attiene all’articolo 6 di quest'ultimo, le Parti contraenti avvieranno immediate consultazioni conformemente all’articolo 13, paragrafo 1 dell’accordo al fine di assicurarsi che il carattere equivalente delle misure previste dall’accordo venga mantenuto.
Il Liechtenstein si impegna a fare il possibile, nel rispetto delle sue norme procedurali, per pronunciarsi senza indugio in merito all’accettabilità di una richiesta debitamente giustificata di scambio di informazioni ai sensi dell’articolo 10 dell'accordo.
L’Unione europea e i suoi Stati membri terranno conto nella loro cooperazione con il Principato, compresa quella nel settore fiscale, della decisione del Liechtenstein di stabilire misure equivalenti a quelle della direttiva. I firmatari convengono che nel contesto dei negoziati bilaterali sullo scambio di informazioni di cui all’articolo 10, paragrafo 4 dell’accordo, entrambe le parti coinvolte potranno sollevare altre questioni relative alla tassazione, tra cui quelle relative all’eliminazione della doppia imposizione sul reddito.
Fatto a Bruxelles il 7 dicembre 2004 in duplice esemplare, nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.
La versione in lingua maltese è autenticata dalle Parti firmatarie mediante scambio di lettere. Essa fa ugualmente fede allo stesso titolo delle lingue di cui al comma precedente.
EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Acuerdo.
NA DŮKAZ ČEHOŽ připojili níže podepsaní zplnomocnění zástupci k této smlouvě své podpisy.
TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.
ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.
SELLE KINNITUSEKS on täievolilised esindajad käesolevale lepingule alla kirjutanud.
ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από την παρούσα συμφωνία.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Plenipotentiaries have hereunto set their hands.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.
IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto la propria firma in calce al presente accordo.
TO APLIECINOT, attiecīgi pilnvarotas personas ir parakstījušas šo nolīgumu.
TAI PALIUDYDAMI, šį Susitarimą pasirašė toliau nurodyti įgaliotieji atstovai.
FENTIEK HITELÉÜL e megállapodást az alulírott meghatalmazottak alább kézjegyükkel látták el.
B'XIEHDA TA' DAN, il-Plenipotenzjari hawn taħt iffirmati ffirmaw dan il-Ftehim.
TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze overeenkomst hebben geplaatst.
W DOWÓD CZEGO, niżej podpisani pełnomocnicy złożyli swoje podpisy.
EM FÉ DO QUE, os plenipotenciários abaixo assinados apuserem as suas assinaturas no final do presente Acordo.
NA DÔKAZ ČOHO dolupodpísaní splnomocnení zástupcovia podpísali túto dohodu.
V POTRDITEV TEGA so spodaj podpisani pooblaščenci podpisali ta sporazum.
TÄMÄN VAKUUDEKSI allamainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.
TILL BEVIS HÄRPÅ har undertecknade befullmäktigade undertecknat detta avtal.
Hecho en Bruselas, el siete de diciembre del dos mil cuatro.
V Bruselu dne sedmého prosince dva tisíce čtyři.
Udfærdiget i Bruxelles den syvende december to tusind og fire.
Geschehen zu Brüssel am siebten Dezember zweitausendundvier.
Kahe tuhande neljanda aasta detsembrikuu seitsmendal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις εφτά Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.
Done at Brussels on the seventh day of December in the year two thousand and four.
Fait à Bruxelles, le sept décembre deux mille quatre.
Fatto a Bruxelles, addì sette dicembre duemilaquattro.
Briselē, divi tūkstoši ceturtā gada septītajā decembrī.
Pasirašyta du tūkstančiai ketvirtų metų gruodžio septintą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kettőezer negyedik év december hetedik napján.
Magħmul fi Brussel fis-seba' jum ta' Diċembru tas-sena elfejn u erbgħa.
Gedaan te Brussel, de zevende december tweeduizendvier.
Sporządzono w Brukseli dnia siódmego grudnia roku dwutysięcznego czwartego.
Feito em Bruxelas, em sete de Dezembro de dois mil e quatro.
V Bruseli siedmeho decembra dvetisícštyri.
V Bruslju, dne sedmega decembra leta dva tisoč štiri.
Tehty Brysselissä seitsemäntenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaneljä.
Som skedde i Bryssel den sjunde december tjugohundrafyra.
Pour le Royaume de Belgique
Voor het Koninkrijk België
Für das Königreich Belgien
Za Českou republiku
På Kongeriget Danmarks vegne
Für die Bundesrepublik Deutschland
Eesti Vabariigi nimel
Για την Ελληνική Δημοκρατία
Por el Reino de España
Pour la République française
Thar cheann Na hÉireann
For Ireland
Per la Repubblica italiana
Για την Κυπριακή Δημοκρατία
Latvijas Republikas vārdā
Lietuvos Respublikos vardu
Pour le Grand-Duché de Luxembourg
A Magyar Köztársaság részéről
Għar-Republikka ta' Malta
Voor het Koninkrijk der Nederlanden
Für die Republik Österreich
W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej
Pela República Portuguesa
Za Republiko Slovenijo
Za Slovenskú republiku
Suomen tasavallan puolesta
För Republiken Finland
För Konungariket Sverige
For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Za Európske spoločenstvo
za Evropske skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar
Für das Fürstentum Liechtenstein
Commissione
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24.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 379/105 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 2004
che modifica la decisione 2003/828/CE per quanto riguarda i movimenti di animali da e all’interno di una zona soggetta a restrizioni in Spagna e Portogallo, in relazione ai focolai di febbre catarrale degli ovini in Spagna
[notificata con il numero C(2004) 5212]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2004/898/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, lettera d), l'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), e l'articolo 12,
considerando quanto segue:
|
(1) |
La decisione 2004/762/CE della Commissione (2) ha modificato la decisione 2003/828/CE, del 25 novembre 2003, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini (3), istituendo una zona soggetta a restrizioni (zona F) a fronte della situazione epidemiologica esistente in Spagna. |
|
(2) |
Nuovi dati epidemiologici, ecologici e geografici consentono di escludere determinate parti del territorio spagnolo da tale zona soggetta a restrizioni. |
|
(3) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2003/828/CE è modificata come segue:
|
|
all'allegato I, il testo relativo alla «Zona F» è sostituito dal testo seguente: «Zona F SPAGNA:
PORTOGALLO:
|
Articolo 2
La presente decisione si applica a decorrere dal 27 dicembre 2004.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2004.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74.
Banca centrale europea
|
24.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 379/107 |
DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 14 dicembre 2004
relativa all’approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2005
(BCE/2004/19)
(2004/899/CE)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea e, in particolare, l’articolo 106, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A partire dal 1o gennaio 1999, la Banca centrale europea (BCE) ha il diritto esclusivo di approvare il volume di conio delle monete metalliche da parte degli Stati membri che hanno adottato l’euro (Stati membri partecipanti). |
|
(2) |
Gli Stati membri partecipanti hanno sottoposto all’approvazione della BCE le proprie stime sul volume di conio delle monete metalliche in euro per il 2005, accompagnate da note esplicative sulla metodologia utilizzata per formulare tali stime, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Approvazione del volume di conio delle monete metalliche in euro per il 2005
Con la presente decisione la BCE approva il volume di conio delle monete metalliche per il 2005 da parte degli Stati membri partecipanti, conformemente alla seguente tabella:
|
(milioni di EUR) |
|
|
|
Conio di monete metalliche destinate alla circolazione e di monete metalliche da collezione (non destinate alla circolazione) nel 2005 |
|
Belgio |
178,5 |
|
Germania |
680,0 |
|
Grecia |
108,8 |
|
Spagna |
642,0 |
|
Francia |
468,5 |
|
Irlanda |
131,0 |
|
Italia |
675,0 |
|
Lussemburgo |
65,0 |
|
Paesi Bassi |
175,0 |
|
Austria |
185,0 |
|
Portogallo |
170,0 |
|
Finlandia |
60,0 |
Articolo 2
Disposizione finale
Gli Stati membri partecipanti sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 14 dicembre 2004.
Il presidente della BCE
Jean-Claude TRICHET
Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea
|
24.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 379/108 |
DECISIONE 2004/900/PESC DEL CONSIGLIO
del 22 dicembre 2004
che applica la posizione comune 2004/694/PESC relativa ad ulteriori misure a sostegno dell'effettiva attuazione del mandato del tribunale penale internazionale per la ex Iugoslavia (ICTY)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
vista la posizione comune 2004/694/PESC (1), in particolare l'articolo 2 in combinato disposto con l'articolo 23, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Con la posizione comune 2004/694/PESC il Consiglio ha adottato misure per congelare tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a Radovan Karadžić, Ratko Mladić e Ante Gotovina. |
|
(2) |
Il 15 novembre 2004 il Consiglio ha adottato la decisione 2004/767/PESC (2) che modifica l'elenco contenuto nell'allegato della posizione comune 2004/694/PESC. |
|
(3) |
Il 12 novembre 2004 l'Ufficio del Procuratore dell'ICTY ha confermato che il sig. Miroslav BRALO si trova sotto la custodia del tribunale. Il 3 dicembre 2004 l'Ufficio del Procuratore ha confermato che il sig. Dragomir MILOSEVIC si trova sotto la custodia del tribunale. Queste due persone dovrebbero pertanto essere cancellate dall'elenco contenuto nell'allegato della posizione comune 2004/694/PESC. |
|
(4) |
L'elenco riportato nell'allegato della posizione comune 2004/694/PESC andrebbe pertanto modificato in tal senso. |
|
(5) |
È necessaria un'azione della Comunità per attuare la presente decisione, |
DECIDE:
Articolo 1
L'elenco delle persone riportato nell'allegato della posizione comune 2004/694/PESC è sostituito dall'elenco che figura nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione ha effetto alla data di adozione.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
C. VEERMAN
ALLEGATO
Elenco delle persone di cui all'articolo 1
|
|
Nome: BOROVCANIN Ljubomir Data di nascita: 27.02.1960 Luogo di nascita: Han Pijesak, Bosnia-Erzegovina Cittadinanza: Bosnia-Erzegovina |
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Nome: BOROVNICA Goran Data di nascita: 15.08.1965 Luogo di nascita: Kozarac, comune di Prijedor, Bosnia-Erzegovina Cittadinanza: Bosnia-Erzegovina |
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Nome: DJORDJEVIC Vlastimir Data di nascita: 1948 Luogo di nascita: Vladicin Han, Serbia e Montenegro Cittadinanza: Serbia e Montenegro |
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|
Nome: GOTOVINA Ante Data di nascita: 12.10.1955 Luogo di nascita: Isola di Pasman, comune di Zara, Repubblica di Croazia
|
|
|
Nome: HADZIC Goran Data di nascita: 07.09.1958 Luogo di nascita: Vinkovci, Repubblica di Croazia Cittadinanza: Serbia e Montenegro |
|
|
Nome: JANKOVIC Gojko Data di nascita: 31.10.1954 Luogo di nascita: Trbusce, comune di Foca, Bosnia-Erzegovina Cittadinanza: Bosnia-Erzegovina |
|
|
Nome: KARADZIC Radovan Data di nascita: 19.06.1945 Luogo di nascita: Petnijca, Savnik, Montenegro, Serbia e Montenegro Cittadinanza: Bosnia-Erzegovina |
|
|
Nome: LAZAREVIC Vladimir Data di nascita: 23.03.1949 Luogo di nascita: Grncar, Serbia e Montenegro Cittadinanza: Serbia e Montenegro |
|
|
Nome: LUKIC Milan Data di nascita: 06.09.1967 Luogo di nascita: Visegrad, Bosnia-Erzegovina
|
|
|
Nome: LUKIC Sredoje Data di nascita: 05.04.1961 Luogo di nascita: Visegrad, Bosnia-Erzegovina
|
|
|
Nome: LUKIC Sreten Data di nascita: 28.03.1955 Luogo di nascita: Visegrad, Bosnia-Erzegovina Cittadinanza: Serbia e Montenegro |
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|
Nome: MLADIC Ratko Data di nascita: 12.03.1942 Luogo di nascita: Bozanovici, comune di Kalinovik, Bosnia-Eerzegovina
|
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|
Nome: NIKOLIC Drago Data di nascita: 09.11.1957 Luogo di nascita: Bratunac, Bosnia-Eerzegovina Cittadinanza: Bosnia-Erzegovina |
|
|
Nome: PANDUREVIC Vinko Data di nascita: 25.06.1959 Luogo di nascita: Sokolac, Bosnia-Erzegovina
|
|
|
Nome: PAVKOVIC Nebojsa Data di nascita: 10.04.1946 Luogo di nascita: Senjski Rudnik, Serbia e Montenegro Cittadinanza: Serbia e Montenegro |
|
|
Nome: POPOVIC Vujadin Data di nascita: 14.03.1957 Luogo di nascita: Sekovici, Bosnia-Erzegovina Cittadinanza: Serbia e Montenegro |
|
|
Nome: TODOVIC Savo Data di nascita: 11.12.1952 Luogo di nascita: Foca, Bosnia-Erzegovina Cittadinanza: Bosnia-Erzegovina |
|
|
Nome: ZELENOVIC Dragan Data di nascita: 12.02.1961 Luogo di nascita: Foca, Bosnia-Erzegovina Cittadinanza: Bosnia-Erzegovina |
|
|
Nome: ZUPLJANIN Stojan Data di nascita: 22.09.1951 Luogo di nascita: Kotor Varos, Bosnia-Erzegovina Cittadinanza: Bosnia-Erzegovina |
|
24.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 379/111 |
DECISIONE 2004/901/PESC DEL CONSIGLIO
del 22 dicembre 2004
che modifica la decisione 1999/730/PESC che attua l'azione comune 1999/34/PESC in vista di un contributo dell'Unione europea alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere in Cambogia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
vista l'azione comune 1999/34/PESC del Consiglio, del 17 dicembre 1998, sul contributo dell'Unione europea alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere (1), in particolare l'articolo 6, in combinato disposto con l'articolo 23, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 15 novembre 1999 il Consiglio ha adottato la decisione 1999/730/PESC (2) sul contributo dell'Unione europea alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere in Cambogia, che è intesa ad attuare l'azione comune 1999/730/PESC. |
|
(2) |
Il 22 novembre 2004 il Consiglio ha adottato la decisione 2004/792/PESC (3) che proroga la decisione 1999/730/PESC fino al 15 novembre 2005. |
|
(3) |
Ai fini dell'attuazione dei progetti contemplati dalla decisione 1999/730/PESC è opportuno adeguare il mandato del responsabile di progetto per il pertinente periodo del 2005, |
DECIDE:
Articolo 1
L'allegato della decisione 1999/730/PESC è sostituito dall'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione ha effetto dalla data dell'adozione.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
C. VEERMAN
(1) GU L 9 del 15.1.1999, pag. 1.
ALLEGATO
MANDATO DEL RESPONSABILE DI PROGETTO (2005)
|
1. |
Ai fini dell'articolo 1, lettera c) il responsabile di progetto, con la collaborazione delle forze armate cambogiane, proseguirà i lavori connessi alla registrazione, alla gestione e alla sicurezza dei depositi di armi e allo sviluppo di politiche, orientamenti e procedure in questo settore. A tal fine il responsabile di progetto controllerà i progetti attuati precedentemente nella regione militare 1 (Stung Treng), nella regione militare 2 (Kampong Cham), nella regione militare 3 (Kampong Speu), nella regione militare 4 (Siem Reap) e nella regione militare 5 (Battambang). Con la stretta collaborazione del ministero della Difesa, provvederà alla definizione e all'attuazione di un altro progetto relativo al deposito in condizioni di sicurezza e alla registrazione delle armi della Gendarmeria reale in tutte le ventiquattro province. Ciò comprende la costruzione di strutture di deposito a breve e medio termine, la formazione del personale interessato a tutti i livelli e la registrazione di tutte le armi nella banca dati informatica centralizzata del ministero della Difesa. Alle stesse condizioni, il responsabile di progetto predisporrà un progetto analogo nella regione militare speciale di Phnom Penh e proseguirà, a livello nazionale, le attività nel campo della formazione, dello sviluppo di sistemi e della registrazione delle armi. I progetti messi in atto devono comprendere assistenza, con il supporto dei pertinenti esperti, al programma del governo riguardante le cerimonie, su piccola e grande scala, di distruzione delle armi eccedenti ad uso militare e, se del caso, delle armi raccolte e di armi eccedenti che potrebbero ancora essere detenute dall’esercito e dalle forze di polizia e di sicurezza. |
|
2. |
Il responsabile di progetto controllerà, nella misura del possibile, le attività precedentemente realizzate quale parte del programma ASAC dell'UE, inclusi l'avanzamento del disegno di legge sulle armi nell'ambito dell'Assemblea nazionale e la successiva attuazione, l'assistenza al programma del governo di raccolta delle armi nascoste e detenute illegalmente, la formazione dei membri delle amministrazioni locali in materia di sicurezza delle armi e i programmi di sensibilizzazione del pubblico alla sicurezza delle armi. Su richiesta il responsabile di progetto continuerà a fornire consulenza e, se possibile, assistenza al governo, alle organizzazioni internazionali e alle ONG locali su questioni concernenti la sicurezza delle armi e le attività, in corso e passate, dell'ASAC dell'UE. |
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3. |
Il responsabile di progetto provvederà affinché siano istituite opportune procedure per un controllo e una valutazione efficaci delle attività. A tal fine cercherà la piena cooperazione del governo della Cambogia e delle forze di polizia e di sicurezza. |
|
4. |
Il responsabile di progetto incoraggerà e assisterà altri finanziatori a sostenere gli sforzi per la riduzione e il controllo delle armi portatili e delle armi leggere, mostrandosi eventualmente disposto ad eseguire siffatti progetti assieme ad altri finanziatori, entro i limiti dei compiti oggetto del presente mandato. Tenuto conto del ruolo d’avanguardia dell’Unione europea in tale settore, svolgerà un ruolo centrale negli sforzi compiuti a livello internazionale ed eventualmente contribuirà alla gestione di progetti sostenuti da altri finanziatori. |
|
5. |
Il responsabile di progetto elaborerà i piani per il completamento dei lavori connessi alla registrazione, alla gestione e alla sicurezza dei depositi di armi per le forze armate cambogiane entro il giugno 2006 e per la chiusura, immediatamente successiva, del progetto relativo al sostegno dell'Unione europea per ridurre e controllare le armi portatili e le armi leggere in Cambogia. |
|
24.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 379/113 |
POSIZIONE COMUNE 2004/902/PESC DEL CONSIGLIO
del 22 dicembre 2004
che proroga la posizione comune 2004/137/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Liberia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 10 febbraio 2004 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2004/137/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Liberia (1) per attuare le misure imposte alla Liberia dalla risoluzione 1521(2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR). |
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(2) |
La posizione comune 2004/137/PESC si applica fino al 22 dicembre 2004. |
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(3) |
Alla luce degli sviluppi nell'ambito delle Nazioni Unite, la posizione comune 2004/137/PESC dovrebbe essere prorogata per 12 mesi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:
Articolo 1
L'articolo 5 della posizione comune 2004/137/PESC è così modificato:
«Articolo 5
La presente posizione comune si applica fino al 22 dicembre 2005, salvo diversa decisione del Consiglio in conformità di un'eventuale futura risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite al riguardo.».
Articolo 2
La presente posizione comune ha effetto il giorno della sua adozione.
Essa è applicabile a decorrere dal 22 dicembre 2004.
Articolo 3
La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
C. VEERMAN