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ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 376 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
47o anno |
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Sommario |
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II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità |
pagina |
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SPAZIO ECONOMICO EUROPEO |
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COMITATO MISTO SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
COMITATO MISTO SEE
|
23.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 376/1 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 91/2004
del 9 luglio 2004
che modifica l'Allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 69/2004 dell'8 giugno 2004 (1) |
|
(2) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2003/506/CE della Commissione, del 3 luglio 2003, recante modifica della decisione 2001/881/CE che stabilisce l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti ai fini dei controlli veterinari sui prodotti e sugli animali provenienti dai paesi terzi e della decisione 2002/459/CE che stabilisce l'elenco delle unità della rete informatizzata ANIMO (2). |
|
(3) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2003/630/CE della Commissione, del 29 agosto 2003, che stabilisce le misure transitorie che l'Ungheria deve applicare in materia di controlli veterinari per i prodotti di origine animale provenienti dalla Romania (3) |
|
(4) |
La presente decisione non si applica al Liechtenstein, |
DECIDE:
Articolo 1
La parte 1.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificata come segue:
|
1. |
Ai punti 39 (decisione 2001/881/CE della Commissione) e 46 (decisione 2002/459/CE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:
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2. |
Dopo il punto 113 (decisione 2002/349/CE della Commissione) viene inserito il punto seguente:
|
Articolo 2
I testi delle decisioni 2003/506/CE e 2003/630/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 10 luglio 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (4) siano pervenute al Comitato misto SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2004.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kjartan JÓHANNSSON
(1) GU L 349 del 25.11.2004, pag. 23.
(2) GU L 172 del 10.7.2003, pag. 16.
(3) GU L 218 del 30.8.2003, pag. 55.
(4) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
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23.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 376/3 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 92/2004
del 9 luglio 2004
che modifica l'Allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 69/2004 dell'8 giugno 2004 (1). |
|
(2) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2003/362/CE della Commissione, del 14 maggio 2003, recante abrogazione della decisione 98/399/CE che approva il piano presentato dall'Italia per l'eradicazione della peste suina classica dai suini selvatici nella provincia di Varese (2). |
|
(3) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2003/363/CE della Commissione, del 14 maggio 2003, recante approvazione del piano di eradicazione della peste suina classica dai suini selvatici in alcune zone del Belgio (3). |
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(4) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2003/422/CE della Commissione, del 26 maggio 2003, recante approvazione di un manuale di diagnostica della peste suina africana (4). |
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(5) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2003/435/CE della Commissione, del 16 giugno 2003, che abroga la decisione 2002/182/CE che approva il piano modificato presentato dall'Austria per l'eradicazione della peste suina classica dai suini selvatici nell'Austria inferiore (5). |
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(6) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2003/436/CE della Commissione, del 16 giugno 2003, che modifica la decisione 2002/975/CE relativa all'introduzione della vaccinazione ad integrazione delle misure di lotta contro le infezioni da virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità in Italia e recante misure specifiche di controllo dei movimenti (6). |
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(7) |
La presente decisione non si applica all'Islanda e al Liechtenstein, |
DECIDE:
Articolo 1
Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come specificato nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
I testi delle decisioni 2003/362/CE, 2003/363/CE, 2003/422/CE, 2003/435/CE e 2003/436/CE in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 10 luglio 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (7) siano pervenute al Comitato misto SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2004.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kjartan JÓHANNSSON
(1) GU L 349 del 25.11.2004, pag. 23.
(2) GU L 124 del 20.5.2003, pag. 42.
(3) GU L 124 del 20.5.2003, pag. 43.
(4) GU L 143 dell'11.6.2003, pag. 35.
(5) GU L 149 del 17.6.2003, pag. 32.
(6) GU L 149 del 17.6.2003, pag. 33.
(7) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
ALLEGATO
della decisione del Comitato misto SEE n. 92/2004
La parte 3.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificata come specificato in appresso:
|
1. |
Al punto 26 (decisione 2002/975/CE della Commissione) è aggiunto il testo seguente: «, modificata da:
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2. |
Dopo il punto 27 (decisione 2003/218/CE della Commissione) viene inserito il punto seguente:
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|
3. |
Sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO», dopo il punto 21 (decisione 2003/136/CE della Commissione) sono inseriti i punti seguenti:
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4. |
Sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO», il testo del punto 7 (decisione 98/399/CE della Commissione) e il testo del punto 17 (decisione 2002/182/CE della Commissione) sono soppressi. |
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23.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 376/6 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 93/2004
del 9 luglio 2004
che modifica l'Allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 69/2004 dell'8 giugno 2004 (1). |
|
(2) |
Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2003/43/CE del Consiglio, del 26 maggio 2003, recante modifica della direttiva 88/407/CEE che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie bovina (2). |
|
(3) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2003/467/CE della Commissione, del 23 giugno 2003, che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri e regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini (3). |
|
(4) |
Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2003/50/CE del Consiglio, dell'11 giugno 2003, che modifica la direttiva 91/68/CEE per quanto riguarda il rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini (4). |
|
(5) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2003/575/CE della Commissione, del 1o agosto 2003, che modifica la decisione 2001/618/CE per inserire alcuni dipartimenti della Francia e una provincia dell'Italia nell'elenco degli Stati membri e loro regioni indenni dalla malattia di Aujeszky e in quello delle regioni in cui si applicano programmi riconosciuti di eradicazione di tale malattia (5). |
|
(6) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1398/2003 della Commissione, del 5 agosto 2003, recante modifica dell'allegato A della direttiva 92/65/CEE del Consiglio, al fine di includervi il piccolo scarabeo dell'alveare (Aethina tumida), l'acaro Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.), il virus di Ebola e il virus del vaiolo delle scimmie (6). |
|
(7) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2003/644/CE della Commissione, dell'8 settembre 2003, che fissa le garanzie complementari in materia di salmonellosi per le spedizioni verso la Finlandia e la Svezia di volatili riproduttori e pulcini di un giorno destinati ad essere introdotti in branchi di pollame riproduttore o da reddito (7). |
|
(8) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2003/708/CE della Commissione, del 7 ottobre 2003, che modifica l'allegato E della direttiva 91/68/CEE del Consiglio e gli allegati I e II della decisione 93/198/CEE della Commissione allo scopo di aggiornare i certificati sanitari per gli ovini e i caprini (8). |
|
(9) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2003/732/CE della Commissione, del 10 ottobre 2003, che modifica la decisione 93/52/CEE per quanto riguarda il riconoscimento di alcune province italiane come ufficialmente indenni dalla brucellosi. (9) |
|
(10) |
La decisione 2003/644/CE abroga la decisione 95/160/CE (10) della Commissione, che è integrata nell'accordo e che deve pertanto essere soppressa dall'accordo. |
|
(11) |
La decisione 2003/467/CE abroga le decisioni 1999/465/CE (11), 1999/466/CE (12) e 1999/467/CE (13) della Commissione, che sono integrate nell'accordo e che devono pertanto essere soppresse dall'accordo. |
|
(12) |
La presente decisione non si applica all'Islanda e al Liechtenstein, |
DECIDE:
Articolo 1
Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come specificato nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
I testi delle direttive 2003/43/CE e 2003/50/CE, del regolamento (CE) n. 1398/2003 e delle decisioni 2003/467/CE, 2003/575/CE, 2003/644/CE, 2003/708/CE e 2003/732/CE in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 10 luglio 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (14) siano pervenute al Comitato misto SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2004.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kjartan JÓHANNSSON
(1) GU L 349 del 25.11.2004, pag. 23.
(2) GU L 143 dell'11.6.2003, pag. 23.
(3) GU L 156 del 25.6.2003, pag. 74.
(4) GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 51.
(5) GU L 196 del 2.8.2003, pag. 41.
(6) GU L 198 del 6.8.2003, pag. 3.
(7) GU L 228 del 12.9.2003, pag. 29.
(8) GU L 258 del 10.10.2003, pag. 11.
(9) GU L 264 del 15.10.2003, pag. 30.
(10) GU L 105 del 9.5.1995, pag. 40.
(11) GU L 181 del 16.7.1999, pag. 32.
(12) GU L 181 del 16.7.1999, pag. 34.
(13) GU L 181 del 16.7.1999, pag. 36.
(14) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
ALLEGATO
della decisione del Comitato misto SEE n. 93/2004
Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come segue:
|
1. |
Nella parte 4.1, al punto 2 (direttiva 91/68/CEE del Consiglio) vengono aggiunti i seguenti trattini:
|
|
2. |
Nella parte 4.1, al punto 2 (direttiva 91/68/CEE del Consiglio) il testo di adattamento è modificato come segue:
|
|
3. |
Nella parte 4.1, al punto 7 (direttiva 88/407/CEE del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:
|
|
4. |
Nella parte 4.1, al punto 9 (direttiva 92/65/CEE del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:
|
|
5. |
Nella parte 4.2, al punto 14 (decisione 93/52/CEE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:
|
|
6. |
Nella parte 4.2, al punto 64 (decisione 2001/618/CE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:
|
|
7. |
Nella parte 4.2, dopo il punto 69 (decisione 2004/205/CE della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:
|
|
8. |
Nella parte 4.2, il punto 31 (decisione 95/160/CE della Commissione), il punto 45 (decisione 1999/467/CE della Commissione), il punto 46 (decisione 1999/466/CE della Commissione) e il punto 60 (decisione 1999/465/CE della Commissione) sono soppressi. |
|
23.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 376/10 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 94/2004
del 9 luglio 2004
che modifica l'Allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 69/2004 dell'8 giugno 2004 (1). |
|
(2) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2003/378/CE della Commissione, del 23 maggio 2003, che modifica la decisione 2002/300/CE che approva l'elenco delle zone riconosciute per quanto concerne Bonamia ostreae e/o Marteilia refringens (2). |
|
(3) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2003/390/CE della Commissione, del 23 maggio 2003, che stabilisce condizioni speciali per la commercializzazione di specie animali d'acquacoltura ritenute non sensibili a determinate malattie e dei prodotti da esse derivati (3). |
|
(4) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2003/458/CE della Commissione, del 12 giugno 2003, che modifica gli allegati I e II della decisione 2002/308/CE recante elenchi di zone e aziende di allevamento ittico riconosciute per quanto concerne la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN) (4). |
|
(5) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2003/466/CE della Commissione, del 13 giugno 2003, recante criteri per la suddivisione in zone e la sorveglianza ufficiale da attuare in caso di sospetto o conferma della presenza di anemia infettiva dei salmoni (ISA) (5). |
|
(6) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2003/634/CE della Commissione, del 28 agosto 2003, che approva i programmi attuati per ottenere la qualifica di zone riconosciute o di aziende riconosciute in zone non riconosciute per quanto concerne le malattie del pesce che sono la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN) (6). |
|
(7) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2003/729/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, che modifica la decisione 2002/300/CE che approva l'elenco delle zone riconosciute per quanto concerne Bonamia ostreae e/o Marteilia refringens (7). |
|
(8) |
La decisione 2003/390/CE abroga le decisioni 93/22/CEE (8) e 93/55/CEE (9) della Commissione, che sono integrate nell'accordo e che devono pertanto essere soppresse dall'accordo. |
|
(9) |
La decisione 2003/634/CE abroga la decisione 2002/304/CE (10) della Commissione, che è integrata nell'accordo e che deve pertanto essere soppressa dall'accordo. |
|
(10) |
La presente decisione non si applica al Liechtenstein, |
DECIDE:
Articolo 1
Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come specificato nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
I testi delle decisioni 2003/378/CE, 2003/390/CE, 2003/458/CE, 2003/466/CE, 2003/634/CE e 2003/729/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 10 luglio 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (11) siano pervenute al Comitato misto SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2004.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kjartan JÓHANNSSON
(1) GU L 349 del 25.11.2004, pag. 23.
(2) GU L 130 del 27.5.2003, pag. 27.
(3) GU L 135 del 3.6.2003, pag. 19.
(4) GU L 154 del 21.6.2003, pag. 93.
(5) GU L 156 del 25.6.2003, pag. 61.
(6) GU L 220 del 3.9.2003, pag. 8. Decisione da ultimo modificata dalla decisone 2004/328/CE (GU L 104 dell'8.4.2004, pag. 128).
(7) GU L 262 del 14.10.2003, pag. 37.
(8) GU L 16 del 25.1.1993, pag. 8.
(9) GU L 14 del 22.1.1993, pag. 24.
(10) GU L 104 del 20.4.2002, pag. 37.
(11) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
ALLEGATO
della decisione del Comitato misto SEE n. 94/2004
Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come segue:
|
1. |
Nella parte 3.2, dopo il punto 28 (decisione 2003/422/CE della Commissione) è inserito il seguente punto:
|
|
2. |
Nella parte 4.2, al punto 65 (decisione 2002/300/CE della Commissione) è aggiunto il testo seguente: «, modificata da:
|
|
3. |
Nella parte 4.2, al punto 66 (decisione 2002/308/CE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:
|
|
4. |
Nella parte 4.2, dopo il punto 71 (decisione 2003/644/CE della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:
|
|
5. |
Nella parte 4.2, il testo del punto 8 (decisione 93/22/CEE della Commissione) e il testo del punto 15 (decisione 93/55/CEE della Commissione) sono soppressi. |
|
6. |
Nella parte 4.2, sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO», dopo il punto 54 (decisione 2002/907/CE della Commissione) viene inserito il punto seguente:
|
|
7. |
Nella parte 4.2, sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO», il testo del punto 52 (decisione 2002/304/CE della Commissione) è soppresso. |
|
23.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 376/14 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 95/2004
del 9 luglio 2004
che modifica l'Allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 69/2004 dell'8 giugno 2004 (1). |
|
(2) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2003/380/CE della Commissione, del 22 maggio 2003, che riconosce alla Svezia il diritto di deroga alla direttiva 64/433/CEE del Consiglio e che fissa condizioni sanitarie equivalenti da rispettarsi nelle operazioni di sezionamento delle carni fresche (2). |
|
(3) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2003/470/CE della Commissione, del 24 giugno 2003, relativa all'autorizzazione di taluni metodi alternativi da utilizzare nei test microbiologici delle carni destinate alla Finlandia e alla Svezia (3). |
|
(4) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2003/721/CE della Commissione, del 29 settembre 2003, recante modifica della direttiva 92/118/CEE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni per il collagene destinato al consumo umano e abrogazione della decisione 2003/42/CE (4). |
|
(5) |
Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β-agoniste nelle produzioni animali (5). |
|
(6) |
La presente decisione non deve essere applicata all'Islanda e al Liechtenstein, |
DECIDE:
Articolo 1
Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come specificato nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
I testi della direttiva 2003/74/CE e delle decisioni 2003/380/CE, 2003/470/CE e 2003/721/CE nella lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 10 luglio 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (6) siano pervenute al Comitato misto SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2004.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kjartan JÓHANNSSON
(1) GU L 349 del 25.11.2004, pag. 23.
(2) GU L 131 del 28.5.2003, pag. 18.
(3) GU L 157 del 26.6.2003, pag. 66.
(4) GU L 260 dell'11.10.2003, pag. 21.
(5) GU L 262 del 14.10.2003, pag. 17.
(6) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
ALLEGATO
della decisione del Comitato misto SEE n. 95/2004
Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come specificato in appresso.
|
1. |
Dopo il punto 44 (decisione 2002/616/CE della Commissione) della parte 6.2 vengono inseriti i punti seguenti:
|
|
2. |
Al punto 1 (direttiva 96/22/CE del Consiglio) della parte 7.1 viene aggiunto quanto segue: «, modificata da:
|
|
3. |
Ai punti 7 (direttiva 92/118/CEE del Consiglio) della parte 5.1, 15 (direttiva 92/118/CEE del Consiglio) della parte 6.1 e 16 (direttiva 92/118/CEE del Consiglio) della parte 8.1 viene aggiunto il seguente trattino:
|
|
4. |
Il testo del 10o trattino (decisione 2003/42/CE della Commissione) del punto 15 (direttiva 92/118/CEE del Consiglio) della parte 6.1 e del 13o trattino (decisione 2003/42/CE della Commissione) del punto 16 (direttiva 92/118/CEE del Consiglio) della parte 8.1 è soppresso. |
|
23.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 376/17 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 96/2004
del 9 luglio 2004
che modifica l'Allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'allegato I dell'accordo è stato modificato dall'accordo sulla partecipazione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca allo Spazio economico europeo, firmato il 14 ottobre 2003 a Lussemburgo (1). |
|
(2) |
Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2003/126/CE della Commissione, del 23 dicembre 2003, che stabilisce il metodo analitico per la determinazione dei costituenti di origine animale nell'ambito del controllo ufficiale degli alimenti per animali (2). |
|
(3) |
La direttiva 2003/126/CE abroga la direttiva 98/88/CE della Commissione (3), che è integrata nell'accordo e che deve pertanto essere abrogata ai sensi dell'accordo, |
DECIDE:
Articolo 1
Il capitolo II dell'allegato I dell'accordo è modificato come segue:
|
1. |
Dopo il punto 31h (direttiva 2000/45/CE della Commissione) viene inserito il punto seguente:
|
|
2. |
Il testo del punto 31d (direttiva 98/88/CE della Commissione) è soppresso. |
Articolo 2
I testi della direttiva 2003/126/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 10 luglio 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (4) siano pervenute al Comitato misto SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2004.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kjartan JÓHANNSSON
(1) GU L 130 del 29.4.2004, pag. 3.
(2) GU L 339 del 24.12.2003, pag. 78.
(3) GU L 318 del 27.11.1998, pag. 45.
(4) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
|
23.12.2004 |
IT |
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L 376/19 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 97/2004
del 9 luglio 2004
che modifica l'Allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'allegato II dell'accordo è stato modificato dall'accordo sulla partecipazione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca allo Spazio economico europeo, firmato il 14 ottobre 2003 a Lussemburgo (1). |
|
(2) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2003/580/CE della Commissione, del 4 agosto 2003, recante modifica della decisione 2000/49/CE che abroga la decisione 1999/356/CE e subordina a particolari condizioni l'importazione di arachidi e di taluni prodotti derivati, originari o provenienti dall'Egitto (2). |
|
(3) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2277/2003 della Commissione, del 22 dicembre 2003, che modifica gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (3), |
DECIDE:
Articolo 1
Il capitolo XII dell'allegato II dell'accodo è modificato come segue:
|
1. |
Al punto 54b [regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio] viene inserito il seguente trattino:
|
|
2. |
Al punto 54ze (decisione 2000/49/CE della Commissione) viene aggiunto quanto segue: «, modificato da:
Ai fini dell'accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso. Nell'allegato II viene aggiunto quanto segue:
|
Articolo 2
I testi del regolamento (CE) n. 2277/2003 e della decisione 2003/580/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 10 luglio 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (4) siano pervenute al Comitato misto SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2004.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kjartan JÓHANNSSON
(1) GU L 130 del 29.4.2004, pag. 3.
(2) GU L 197 del 5.8.2003, pag. 31.
(3) GU L 336 del 23.12.2003, pag. 68.
(4) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
|
23.12.2004 |
IT |
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L 376/21 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 98/2004
del 9 luglio 2004
che modifica l'Allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'allegato II dell'accordo è stato modificato dall'accordo sulla partecipazione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca allo Spazio economico europeo, firmato il 14 ottobre 2003 a Lussemburgo (1). |
|
(2) |
Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2003/101/CE della Commissione, del 3 novembre 2003, recante modifica della direttiva 92/109/CEE del Consiglio relativa alla fabbricazione e all'immissione in commercio di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope (2), |
DECIDE:
Articolo 1
Al punto 15f (direttiva 92/109/CEE del Consiglio) del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo viene aggiunto il seguente trattino:
|
«— |
32003 L 0101: direttiva 2003/101/CE della Commissione, del 3 novembre 2003 (GU L 286 del 4.11.2003, pag. 14).» |
Articolo 2
I testi della direttiva 2003/101/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 10 luglio 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (3) siano pervenute al Comitato misto SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2004.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kjartan JÓHANNSSON
(1) GU L 130 del 29.4.2004, pag. 3.
(2) GU L 286 del 4.11.2003, pag. 14.
(3) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
|
23.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 376/23 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 99/2004
del 9 luglio 2004
che modifica l'Allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'allegato II dell'accordo è stato modificato dall'accordo sulla partecipazione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca allo Spazio economico europeo, firmato il 14 ottobre 2003 a Lussemburgo (1). |
|
(2) |
Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE (2), |
DECIDE:
Articolo 1
Il capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo è modificato come segue:
|
1. |
Dopo il punto 15t (direttiva 2003/94/CE della Commissione) viene inserito il punto seguente:
|
|
2. |
Al punto 15q (direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) viene aggiunto il seguente trattino:
|
Articolo 2
I testi della direttiva 2002/98/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 10 luglio 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (3) siano pervenute al Comitato misto SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2004.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kjartan JÓHANNSSON
(1) GU L 130 del 29.4.2004, pag. 3.
(2) GU L 33 dell'8.2.2003, pag. 30.
(3) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
|
23.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 376/25 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 100/2004
del 9 luglio 2004
che modifica l'Allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 24/2004 del 19 marzo 2004 (1). |
|
(2) |
Occorre integrare nell'accodo la decisione 2004/71/CE della Commissione, del 4 settembre 2003, sui requisiti essenziali dell'attrezzatura di radiocomunicazione marittima che deve essere installata su navi marittime non SOLAS e partecipare al Sistema mondiale di soccorso e sicurezza in mare (SMSSM) (2), |
DECIDE:
Articolo 1
Dopo il punto 4zzl (decisione 2003/213/CE della Commissione) del capitolo XVIII dell'allegato II dell'accordo viene inserito il punto seguente:
|
4zzm. |
«32004 D 0071: decisione 2004/71/CE della Commissione, del 4 settembre 2003, sui requisiti essenziali dell'attrezzatura di radiocomunicazione marittima che deve essere installata su navi marittime non SOLAS e partecipare al Sistema mondiale di soccorso e sicurezza in mare (SMSSM) (GU L 16 del 23.1.2004, pag. 54).» |
Articolo 2
I testi della decisione 2004/71/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 10 luglio 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (3) siano pervenute al Comitato misto SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2004.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kjartan JÓHANNSSON
(1) GU L 127 del 29.4.2004, pag. 130.
(2) GU L 16 del 23.1.2004, pag. 54.
(3) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
|
23.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 376/27 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 101/2004
del 9 luglio 2004
che modifica l'Allegato VI (Sicurezza sociale) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'allegato VI dell'accordo è stato modificato dall'accordo sulla partecipazione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica Slovacca allo spazio economico europeo, firmato il 14 ottobre a Lussemburgo (1). |
|
(2) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 631/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, per quanto riguarda l'allineamento dei diritti e la semplificazione delle procedure (2), |
DECIDE:
Articolo 1
Ai punti 1 [regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio] e 2 [regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio] dell'allegato VI dell'accordo è inserito il seguente trattino:
|
«— |
32004 R 0631: regolamento (CE) n. 631/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004 (GU L 100 del 6.4.2004, pag. 1).» |
Articolo 2
I testi del regolamento (CE) n. 631/2004 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 10 luglio 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (3) siano pervenute al Comitato misto SEE .
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2004.
Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
Kjartan JÓHANNSSON
(1) GU L 130 del 29.4.2004, pag. 3.
(2) GU L 100 del 6.4.2004, pag. 1.
(3) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
|
23.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 376/29 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 102/2004
del 9 luglio 2004
che modifica l'Allegato VI (Sicurezza sociale) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'allegato VI dell'accordo è stato modificato dall'accordo sulla partecipazione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica Slovacca allo spazio economico europeo, firmato il 14 ottobre a Lussemburgo (1). |
|
(2) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione n. 189, del 18 giugno 2003, volta a sostituire la tessera europea d'assicurazione malattia ai moduli necessari all'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio per quanto riguarda l'accesso alle cure durante un soggiorno temporaneo in uno Stato membro diverso dallo Stato competente o di residenza (2). |
|
(3) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione n. 190, del 18 giugno 2003, concernente le caratteristiche tecniche della tessera europea di assicurazione malattia (3). |
|
(4) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione n. 191, del 18 giugno 2003, relativa alla sostituzione dei moduli E 111 ed E 111 B con la tessera europea d'assicurazione malattia (4), |
DECIDE:
Articolo 1
Dopo il punto 3.64 (decisione n. 188) dell'allegato VI dell'accordo sono inseriti i punti seguenti:
|
«3.65. |
32003 D 0751: decisione n. 189, del 18 giugno 2003, volta a sostituire la tessera europea d'assicurazione malattia ai moduli necessari all'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio per quanto riguarda l'accesso alle cure durante un soggiorno temporaneo in uno Stato membro diverso dallo Stato competente o di residenza (GU L 276 del 27.10.2003, pag. 1). |
|
3.66. |
32003 D 0752: decisione n. 190, del 18 giugno 2003, concernente le caratteristiche tecniche della tessera europea di assicurazione malattia (GU L 276 del 27.10.2003, pag. 4). Ai fini del presente accordo, le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso: Conformemente al punto 3.3.2 dell'allegato della decisione, sulle tessere europee di assicurazione malattia rilasciate dagli Stati EFTA SEE non sono raffigurate le stelle europee. Tuttavia, lo Stato EFTA SEE dovrebbe avere la possibilità di inserirle in un momento successivo, se necessario. |
|
3.67. |
32003 D 0753: decisione n. 191, del 18 giugno 2003, relativa alla sostituzione dei moduli E 111 ed E 111 B con la tessera europea d'assicurazione malattia (GU L 276 del 27.10.2003, p. 19).» |
Articolo 2
I testi delle decisioni n. 189, n. 190 e n. 191 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 10 luglio 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (5) siano pervenute al Comitato misto SEE .
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2004.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kjartan JÓHANNSSON
(1) GU L 130 del 29.4.2004, pag. 3.
(2) GU L 276 del 27.10.2003, pag. 1.
(3) GU L 276 del 27.10.2003, pag. 4.
(4) GU L 276 del 27.10.2003, pag. 19.
(5) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
|
23.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 376/31 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 103/2004
del 9 luglio 2004
che modifica l'Allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'allegato IX dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 73/2004 dell'8 giugno 2004 (1). |
|
(2) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2273/2003 della Commissione, del 22 dicembre 2003, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la deroga per i programmi di riacquisto di azioni proprie e per le operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari (2). |
|
(3) |
Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2003/124/CE della Commissione, del 22 dicembre 2003, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione e la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e la definizione di manipolazione del mercato (3). |
|
(4) |
Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2003/125/CE della Commissione, del 22 dicembre 2003, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la corretta presentazione delle raccomandazioni di investimento e la comunicazione al pubblico di conflitti di interesse (4), |
DECIDE:
Articolo 1
Dopo il punto 29b (direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato IX dell'accordo sono inseriti i punti seguenti:
|
«29c. |
32003 R 2273: regolamento (CE) n. 2273/2003 della Commissione, del 22 dicembre 2003, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la deroga per i programmi di riacquisto di azioni proprie e per le operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari (GU L 336 del 23.12.2003, pag. 33). |
|
29d. |
32003 L 0124: direttiva 2003/124/CE della Commissione, del 22 dicembre 2003, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione e la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e la definizione di manipolazione del mercato (GU L 339 del 24.12.2003, pag. 70). |
|
29e. |
32003 L 0125: direttiva 2003/125/CE della Commissione, del 22 dicembre 2003, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la corretta presentazione delle raccomandazioni di investimento e la comunicazione al pubblico di conflitti di interesse (GU L 339 del 24.12.2003, pag. 73).» |
Articolo 2
I testi del regolamento (CE) n. 2273/2003 e delle direttive 2003/124/CE e 2003/125/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 10 luglio 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (5) siano pervenute al Comitato misto SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2004.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kjartan JÓHANNSSON
(1) GU L 349 del 25.11.2004, pag. 30.
(2) GU L 336 del 23.12.2003, pag. 33.
(3) GU L 339 del 24.12.2003, pag. 70.
(4) GU L 339 del 24.12.2003, pag. 73.
(5) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
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23.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 376/33 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 104/2004
del 9 luglio 2004
che modifica l'Allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'allegato IX dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 73/2004 dell'8 giugno 2004 (1). |
|
(2) |
Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), |
DECIDE:
Articolo 1
L'allegato IX dell'accordo è modificato nel modo seguente:
|
1. |
Dopo il punto 30d (direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito il punto seguente:
|
|
2. |
Al punto 2 (prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio), al punto 7a (direttiva 92/49/CEE del Consiglio), al punto 30a (direttiva 93/6/CEE del Consiglio), al punto 30b (direttiva 93/22/CEE del Consiglio) e al punto 14 (direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito il seguente trattino:
|
|
3. |
Ai punti 11 (direttiva 2002/83/EC del Parlamento europeo e del Consiglio) e 12c (direttiva 98/78/EC del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito quanto segue: «, modificata da:
|
Articolo 2
I testi della direttiva 2002/87/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 10 luglio 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (3) siano pervenute al Comitato misto SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2004.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kjartan JÓHANNSSON
(1) GU L 349 del 25.11.2004, pag. 30.
(2) GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1.
(3) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
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23.12.2004 |
IT |
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L 376/35 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 105/2004
del 9 luglio 2004
che modifica l'Allegato XI (Servizi di telecomunicazione) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'allegato XI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 75/2004 dell'8 giugno 2004 (1). |
|
(2) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2003/821/CE della Commissione, del 21 novembre 2003, sulla adeguata protezione dei dati personali in Guernsey (2), |
DECIDE:
Articolo 1
Dopo il punto 5eg (decisione 2003/490/CE della Commissione) dell'allegato XI dell'accordo è inserito il punto seguente:
|
5eh. |
«32003 D 0821: decisione 2003/821/CE della Commissione, del 21 novembre 2003, sulla adeguata protezione dei dati personali in Guernsey (GU L 308 del 25.11.2003, pag. 27).» |
Articolo 2
I testi della decisione 2003/821/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 10 luglio 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (3) siano pervenute al Comitato misto SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2004.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kjartan JÓHANNSSON
(1) GU L 349 del 25.11.2004, pag. 33.
(2) GU L 308 del 25.11.2003, pag. 27.
(3) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
|
23.12.2004 |
IT |
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L 376/37 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 106/2004
del 9 luglio 2004
che modifica l'Allegato XII (Libera circolazione dei capitali) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'allegato XII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 154/2003 del 7 novembre 2003 (1). |
|
(2) |
Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria (2), |
DECIDE:
Articolo 1
Dopo il punto 3 [regolamento (CE) n. 2560/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell'allegato XII dell'accordo è inserito il punto seguente:
|
«4. |
32002 L 0047: direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria (GU L 168 del 27.6.2002, pag. 43).» |
Articolo 2
I testi della direttiva 2002/87/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 10 luglio 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (3) siano pervenute al Comitato misto SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2004.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kjartan JÓHANNSSON
(1) GU L 41 del 12.2.2004, pag. 47.
(2) GU L 168 del 27.6.2002, pag. 43.
(3) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
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23.12.2004 |
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L 376/39 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 107/2004
del 9 luglio 2004
che modifica l'Allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 77/2004 dell'8 giugno 2004 (1). |
|
(2) |
Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2003/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, che modifica la direttiva 2001/25/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (2), |
DECIDE:
Articolo 1
Al punto 56j (direttiva 2001/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XIII dell'accordo è inserito il seguente trattino:
|
«— |
32003 L 0103: direttiva 2003/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003 (GU L 326 del 13.12.2003, pag. 28).» |
Articolo 2
I testi della direttiva 2003/103/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 10 luglio 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (3) siano pervenute al Comitato misto SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2004.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kjartan JÓHANNSSON
(1) GU L 349 del 25.11.2004, pag. 36.
(2) GU L 326 del 13.12.2003, pag. 28.
(3) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
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23.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 376/41 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 108/2004
del 9 luglio 2004
che modifica l'Allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, (in prosieguo «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 77/2004 dell'8 giugno 2004 (1). |
|
(2) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 415/2004 della Commissione, del 5 marzo 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) e recante modifica dei regolamenti in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (2), |
DECIDE:
Articolo 1
Al punto 56n [regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio], al primo trattino [regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio] dei punti 55c [regolamento (CE) n. 2978/94 del Consiglio], 56 [regolamento (CEE) n. 613/91 del Consiglio], 56m [regolamento (CE) n. 417/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio] e al terzo trattino [regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio] del punto 56c [regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio] dell'allegato XIII dell'accordo è aggiunto quanto segue:
«, modificato da:
|
— |
32004 R 0415: regolamento (CE) n. 415/2004 della Commissione, del 5 marzo 2004 (GU L 68 del 6.3.2004, pag. 10).» |
Articolo 2
I testi del regolamento (CE) n. 415/2004 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 10 luglio 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (3) siano pervenute al Comitato misto SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2004.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kjartan JÓHANNSSON
(1) GU L 349 del 25.11.2004, pag. 36.
(2) GU L 68 del 6.3.2004, pag. 10.
(3) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
|
23.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 376/43 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 109/2004
del 9 luglio 2004
che modifica l'Allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 77/2004 dell'8 giugno 2004 (1). |
|
(2) |
Il regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile (2) è stato integrato nel presente accordo con decisione del Comitato misto SEE n. 61/2004, del 26 aprile 2004, con adeguamenti nazionali specifici. |
|
(3) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 68/2004 della Commissione, del 15 gennaio 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 622/2003 della Commissione che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione (3), |
DECIDE:
Articolo 1
Al punto 66i [regolamento (CE) n. 622/2003 della Commissione] dell'allegato XIII dell'accordo è aggiunto quanto segue:
«, modificato da:
|
— |
32004 R 0068: regolamento (CE) n. 68/2004 della Commissione, del 15 gennaio 2004 (GU L 10 del 16.1.2004, pag. 14).» |
Articolo 2
I testi del regolamento (CE) n. 68/2004 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 10 luglio 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (4) siano pervenute al Comitato misto SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2004.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kjartan JÓHANNSSON
(1) GU L 349 del 25.11.2004, pag. 36.
(2) GU L 355 del 30.12.2002, pag. 1.
(3) GU L 10 del 16.1.2004, pag. 14.
(4) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
|
23.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 376/45 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 110/2004
del 9 luglio 2004
che modifica l'Allegato XVII (Proprietà intellettuale) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'allegato XVII dell'accordo è stato modificato dall'accordo sulla partecipazione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca allo Spazio economico europeo, firmato il 14 ottobre 2003 a Lussemburgo (1). |
|
(2) |
Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (2), rettificata dalla GU L 6 del 10.1.2002, pag. 70, |
DECIDE:
Articolo 1
L'allegato XVII dell'accordo è modificato come segue:
|
1. |
Prima del testo di adattamento al punto 7 (direttiva 92/100/CEE del Consiglio) e al punto 9 (direttiva 93/98/CEE del Consiglio) viene aggiunto quanto segue: «, modificata da:
|
|
2. |
Dopo il punto 9d (direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) viene inserito il punto seguente:
Ai fini dell'accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso. Gli Stati EFTA sono invitati a inviare rappresentanti alle riunioni del comitato di contatto.» |
Articolo 2
I testi della direttiva 2001/29/CE, rettificata dalla GU L 6 del 10.1.2002, pag. 70, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 10 luglio 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (3) siano pervenute al Comitato misto SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2004.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kjartan JÓHANNSSON
(1) GU L 130 del 29.4.2004, pag. 3.
(2) GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10.
(3) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
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23.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 376/47 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 111/2004
del 9 luglio 2004
che modifica l'Allegato XVIII (Sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parità di trattamento fra uomini e donne) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'allegato XVIII dell'accordo è stato modificato dall'accordo sulla partecipazione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca allo Spazio economico europeo, firmato il 14 ottobre 2003 a Lussemburgo (1). |
|
(2) |
Occorre integrare nell'accordo la raccomandazione 2003/134/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2003, relativa al miglioramento della protezione della salute e della sicurezza sul lavoro dei lavoratori autonomi (2), |
DECIDE:
Articolo 1
Dopo il punto 16k [comunicazione della Commissione COM(2000) 466 def.] dell'allegato XVIII dell'accordo è inserito il seguente punto:
|
«16l. |
32003 H 0134: raccomandazione 2003/134/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2003, relativa al miglioramento della protezione della salute e della sicurezza sul lavoro dei lavoratori autonomi (GU L 53 del 28.2.2003, pag. 45).» |
Articolo 2
I testi della raccomandazione 2003/134/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 10 luglio 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (3) siano pervenute al Comitato misto SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2004.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
KjartanJÓHANNSSON
(1) GU L 130 del 29.4.2004, pag. 3.
(2) GU L 53 del 28.2.2003, pag. 45.
(3) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
|
23.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 376/49 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 112/2004
del 9 luglio 2004
che modifica l'Allegato XVIII (Sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parità di trattamento fra uomini e donne) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'allegato XVIII dell'accordo è stato modificato dall'accordo sulla partecipazione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica Slovacca allo spazio economico europeo, firmato a Lussemburgo il 14 ottobre 2003 (1). |
|
(2) |
Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (2), |
DECIDE:
Articolo 1
L'allegato XVIII dell'accordo è modificato nel modo seguente:
|
1. |
Al punto 18 (direttiva 76/207/CEE del Consiglio) è inserito quanto segue: «, modificata da:
|
|
2. |
L'adattamento del punto 18 (direttiva 76/207/CEE del Consiglio) è modificato nel modo seguente:
|
Articolo 2
I testi della direttiva 2002/73/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 10 luglio 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (3) siano pervenute al Comitato misto SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2004.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kjartan JÓHANNSSON
(1) GU L 130 del 29.4.2004, pag. 3.
(2) GU L 269 del 5.10.2002, pag. 15.
(3) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
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23.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 376/51 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 113/2004
del 9 luglio 2004
che modifica l'Allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'allegato XX dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 82/2004 dell'8 giugno 2004 (1). |
|
(2) |
Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2003, che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (2), |
DECIDE:
Articolo 1
Al punto 23a (direttiva 96/82/CE del Consiglio) dell'allegato XX dell'accordo è inserito quanto segue:
«, modificata da:
|
— |
32003 L 0105: direttiva 2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2003 (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 97).» |
Articolo 2
I testi della direttiva 2003/105/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 10 luglio 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (3) siano pervenute al Comitato misto SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2004.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kjartan JÓHANNSSON
(1) GU L 349 del 25.11.2004, pag. 39.
(2) GU L 345 del 31.12.2003, pag. 97.
(3) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
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23.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 376/53 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 114/2004
del 9 luglio 2004
che modifica l'Allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'allegato XXI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 86/2004 dell'8 giugno 2004 (1). |
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(2) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 210/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2003, che stabilisce l'elenco «Prodcom» dei prodotti industriali per il 2004 conformemente al regolamento (CEE) n. 3924/91 del Consiglio (2), |
DECIDE:
Articolo 1
Dopo il punto 4aa [regolamento (CE) n. 347/2003 della Commissione] dell'allegato XXI dell'accordo è inserito il punto seguente:
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4ab. |
«32004 R 0210: regolamento (CE) n. 210/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2003, che stabilisce l'elenco “Prodcom” dei prodotti industriali per il 2004 conformemente al regolamento (CEE) n. 3924/91 del Consiglio (GU L 45 del 14.2.2004, pag. 1).» |
Articolo 2
I testi del regolamento (CE) n. 210/2004 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 10 luglio 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (3) siano pervenute al Comitato misto SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2004.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kjartan JÓHANNSSON
(1) GU L 349 del 25.11.2004, pag. 46.
(2) GU L 45 del 14.2.2004, pag. 1.
(3) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.