ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 374

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

47° anno
22 dicembre 2004


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE) n. 2200/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che modifica i regolamenti (CEE) n. 3030/93 e (CE) n. 3285/94 del Consiglio relativamente al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi

1

 

 

Regolamento (CE) n. 2201/2004 della Commissione, del 21 dicembre 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

29

 

*

Regolamento (CE) n. 2202/2004 della Commissione, del 21 dicembre 2004, recante apertura, per il 2005, di contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine

31

 

*

Regolamento (CE) n. 2203/2004 della Commissione, del 21 dicembre 2004 recante modifica del regolamento (CEE) n. 1859/82, relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi nelle aziende agricole

36

 

*

Regolamento (CE) n. 2204/2004 della Commissione, del 21 dicembre 2004, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1915/83 relativo a talune modalità di applicazione per la tenuta delle contabilità ai fini della constatazione dei redditi delle aziende agricole

40

 

*

Regolamento (CE) n. 2205/2004 della Commissione, del 21 dicembre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 3199/93 relativo al riconoscimento reciproco dei processi di completa denaturazione dell’alcole ai fini dell’esenzione dall’accisa

42

 

 

Regolamento (CE) n. 2206/2004 della Commissione, del 21 dicembre 2004, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione

44

 

 

Regolamento (CE) n. 2207/2004 della Commissione, del 21 dicembre 2004, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato parboiled a grani lunghi B a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2032/2004

47

 

 

Regolamento (CE) n. 2208/2004 della Commissione, del 21 dicembre 2004, relativo alle offerte presentate per l'esportazione di riso lavorato a grani tondi medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2031/2004

48

 

 

Regolamento (CE) n. 2209/2004 della Commissione, del 21 dicembre 2004, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di dicembre 2004 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro dei regolamenti (CE) n. 593/2004 e (CE) n. 1251/96

49

 

 

Regolamento (CE) n. 2210/2004 della Commissione, del 21 dicembre 2004, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di dicembre 2004 per taluni prodotti del settore del pollame nel quadro del regime previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di pollame e di taluni altri prodotti agricoli

51

 

 

Regolamento (CE) n. 2211/2004 della Commissione, del 21 dicembre 2004, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di dicembre 2004 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro del regolamento (CE) n. 2497/96

53

 

 

Regolamento (CE) n. 2212/2004 della Commissione, del 21 dicembre 2004, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di dicembre 2004 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Bulgaria e la Romania

55

 

 

Regolamento (CE) n. 2213/2004 della Commissione, del 21 dicembre 2004, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di dicembre 2004 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni suine e di taluni altri prodotti agricoli

57

 

 

Regolamento (CE) n. 2214/2004 della Commissione, del 21 dicembre 2004, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di dicembre 2004 nel quadro dei contingenti tariffari d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni suine per il periodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2005

59

 

 

Regolamento (CE) n. 2215/2004 della Commissione, del 21 dicembre 2004, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali a de correre dal 22 dicembre 2004

61

 

*

Direttiva 2004/115/CE della Commissione, del 15 dicembre 2004, che modifica la direttiva 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di alcuni antiparassitari ( 1 )

64

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

2004/884/CE:
Decisione del Consiglio, del 13 dicembre 2004, recante nomina di un membro supplente austriaco del Comitato delle regioni

72

 

 

Commissione

 

*

2004/885/CE:
Decisione n. 30/2004 del comitato misto istituito ai sensi dell’accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, del 2 dicembre 2004, relativa all'inclusione di un organismo di valutazione della conformità nell'elenco di cui all'allegato settoriale sulle apparecchiature per le telecomunicazioni

73

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

22.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 374/1


REGOLAMENTO (CE) N. 2200/2004 DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 2004

che modifica i regolamenti (CEE) n. 3030/93 e (CE) n. 3285/94 del Consiglio relativamente al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

La Comunità è parte contraente dell’accordo dell’OMC sui tessili e sull’abbigliamento (ATA) in base al quale lo stesso e tutte le restrizioni ivi disposte sono abrogati il 1o gennaio 2005, conformemente al calendario di integrazione contenuto nell’articolo 9 dell’accordo.

(2)

Per monitorare efficacemente le tendenze di importazione di prodotti liberalizzati è istituito un sistema di sorveglianza ex post a livello doganale.

(3)

Oltre tale data possono essere mantenute in vigore disposizioni speciali, in forza di quanto disposto dal protocollo di adesione della Cina all’OMC. Considerato quanto sopra esposto e al fine di raccogliere per tempo le informazioni necessarie all’effettuazione di un controllo efficace su talune importazioni è opportuno introdurre una vigilanza preventiva delle importazioni di origine cinese da attuarsi tramite un sistema di licenze di importazione automatiche applicabile fino al 31 dicembre 2005, anche se questa condizione può essere abrogata prima non appena sarà pienamente operativo il sistema di sorveglianza ex post a livello doganale da istituire.

(4)

Secondo l’ATA i paesi importatori non sono tenuti ad accettare spedizioni che eccedano le restrizioni notificate. Ai sensi della normativa comunitaria è perciò la data di spedizione a determinare l’imputazione al relativo contingente. Di conseguenza, le merci che giungono a destinazione nel 2005, benché spedite nel 2004, devono essere imputate, per un periodo transitorio nel 2005, al contingente del 2004 e sono perciò sottoposte al sistema del duplice controllo.

(5)

È nell’interesse degli operatori economici comunitari rendere gli scambi certi e prevedibili ed è pertanto opportuno fissare un termine ultimo decorso il quale non si procederà più all’imputazione ai contingenti del 2004 delle merci che giungono a destinazione nel 2005. Tale termine ultimo dovrebbe essere fissato al 31 marzo 2005.

(6)

Per ottemperare alle disposizioni ATA relative all’abrogazione delle restrizioni quantitative nei confronti dei membri dell’OMC, dal 2005 l’allegato II del regolamento (CEE) n. 3030/93 (1) dovrebbe applicarsi solo agli Stati che non sono membri dell’OMC con i quali la Comunità ha concluso accordi bilaterali in materia di prodotti tessili.

(7)

L’elenco dei prodotti tessili e dell’abbigliamento sottoposti alle regole e alle discipline del GATT che figura nell’allegato II del regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994 relativo al regime comune applicabile alle importazioni e che abroga il regolamento (CE) n. 518/94 (2), dovrebbe essere modificato per inserirvi, dal 1o gennaio 2005, i prodotti da integrare nel GATT.

(8)

È auspicabile che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione per consentire agli operatori di beneficiarne quanto prima,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3030/93 è così modificato:

1)

l'articolo 1 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 5 e l'articolo 13, il presente regolamento si applica alle importazioni dei prodotti tessili di cui all'allegato I originari dei paesi terzi con i quali la Comunità ha concluso accordi, protocolli o altre intese bilaterali elencati nell'allegato II. Le disposizioni pertinenti del presente regolamento si applicano anche alle importazioni di prodotti tessili e dell’abbigliamento originari della Cina ai sensi dell’articolo 10 bis.»;

b)

il paragrafo 7 è abrogato;

2)

l'articolo 2 è così modificato:

a)

il paragrafo 4 è abrogato;

b)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   L'immissione in libera pratica dei prodotti la cui importazione era soggetta, prima del 1o gennaio 2005, ai limiti quantitativi di cui agli allegati V bis e VII bis e spediti prima di tale data, continua, fino al 31 marzo 2005, ad essere soggetta alla presentazione dell’autorizzazione d’importazione emessa in forza del regime di importazione vigente anteriormente al 1o gennaio 2005. Le merci s'intendono spedite alla data in cui, nel paese di origine, vengono caricate sull’aereo, sull’autoveicolo o sulla nave per essere esportate.»;

3)

all'articolo 3, i paragrafi 3 e 4 sono abrogati;

4)

l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Disposizioni di flessibilità

I paesi fornitori, previa notifica alla Commissione, possono effettuare trasferimenti tra i limiti quantitativi di cui agli allegati V e V bis nella misura e alle condizioni di cui agli allegati VIII e VIII bis.»;

5)

l'articolo 9 è abrogato;

6)

l'articolo 10 è così modificato:

a)

sono abrogati i paragrafi 4, 5 e 6, le lettere b) e c) del paragrafo 9 e i paragrafi 10 e 12;

b)

il paragrafo 7, lettera a) è sostituito dal seguente:

«a)

le misure adottate a norma del paragrafo 3 sono oggetto di una comunicazione della Commissione pubblicata quanto prima nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea;»;

c)

nel paragrafo 8, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Le consultazioni con il paese fornitore interessato previste dal paragrafo 3 possono portare ad un'intesa fra tale paese e la Comunità sull'introduzione e il livello di limiti quantitativi.»;

d)

il paragrafo 13 è sostituito dal seguente:

«13.   Le misure di cui ai paragrafi 3 e 9 del presente articolo sono adottate e applicate secondo la procedura di cui all'articolo 17.»;

7)

nell’articolo 10 bis è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis.   Le importazioni di prodotti tessili e dell’abbigliamento compresi nell’allegato I originari della Cina ed elencati nella tabella B dell’allegato III sono soggette ad un sistema di previa sorveglianza unica ai sensi dell'articolo 13 e della parte IV dell’allegato III. Il requisito per il rilascio di un documento di sorveglianza non si applica ai prodotti tessili e dell'abbigliamento per i quali sia stata rilasciata un'autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 2, paragrafo 5. Tale sistema di previa sorveglianza sarà abolito non appena sarà pienamente operativo il sistema di sorveglianza ex post a livello doganale istituito dall'articolo 13. Le decisioni per porre fine al sistema di previa sorveglianza e per modificare la tabella B dell'allegato III sono adottate ai sensi dell'articolo 17.»;

8)

l'articolo 11 è abrogato;

9)

all'articolo 13, il paragrafo 1 è modificato come segue:

«1.   Qualora, ai sensi delle pertinenti disposizioni di un accordo, di un protocollo o altra intesa fra la Comunità e un paese terzo o per monitorare le tendenze delle importazioni di prodotti originari di un paese terzo, sia stato istituito un sistema di sorveglianza ex ante o ex post su una categoria di prodotti di cui all'allegato I che non è soggetta ai limiti quantitativi di cui all'allegato V, le procedure e le formalità concernenti la sorveglianza unica e doppia, il perfezionamento economico passivo, la classificazione e la certificazione dell'origine sono quelle stabilite negli allegati III e IV.»;

10)

all'articolo 13, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   La decisione di imporre il sistema di sorveglianza su categorie di prodotti o su paesi fornitori non elencati nelle tabelle dell'allegato III è adottata, se applicabile, ai sensi delle pertinenti disposizioni in materia di consultazioni previste nell'accordo, nel protocollo o altre intese con il paese terzo in questione.

La Commissione decide dell'introduzione di un sistema di sorveglianza ex ante o ex post. Le decisioni di imporre il sistema di controllo ex ante e altre misure necessarie per attuare tale sistema sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 17.»;

11)

l'articolo 14 è abrogato;

12)

l'articolo 15, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Quando, a seguito di indagini svolte secondo le procedure di cui all'allegato IV, la Commissione constata che le informazioni di cui dispone provano che alcuni prodotti originari di un paese fornitore di cui all'allegato V e soggetti ai limiti quantitativi di cui all'articolo 2 oppure introdotti in forza degli articoli 10 o 10 bis sono stati trasbordati, deviati o importati in altro modo nella Comunità, eludendo le disposizioni riguardanti i limiti quantitativi e che occorre procedere ai necessari adeguamenti, essa chiede l'apertura di consultazioni secondo la procedura di cui all'articolo 17, al fine di pervenire ad un accordo su un adeguamento equivalente ai corrispondenti limiti quantitativi.»;

13)

all’articolo 16 il paragrafo 2 è abrogato;

14)

l'articolo 20 è sostituito dal seguente:

«Articolo 20

Il presente regolamento fa salve le disposizioni degli accordi, protocolli o intese bilaterali conclusi tra la Comunità ed i paesi terzi elencati nell'allegato II.»;

15)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 21 bis

I riferimenti agli allegati V, VII e VIII si applicano, mutatis mutandis, agli allegati V bis, VII bis e VIII bis.»;

16)

gli allegati I, II, III, V, VII, VIII, IX e X sono modificati e i nuovi allegati V bis, VII bis e VIII bis sono aggiunti come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 3285/94 è così modificato:

1)

all'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il presente regolamento si applica alle importazioni di prodotti originari di paesi terzi, ad eccezione:

a)

dei prodotti tessili soggetti al regime specifico in materia di importazioni di cui al regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio,

b)

dei prodotti originari di taluni paesi terzi elencati nel regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio concernente norme comuni per le importazioni di taluni paesi terzi.»;

2)

l'allegato II è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2005, ad eccezione delle seguenti disposizioni dell'allegato, che si applicano a decorrere dal 1o aprile 2005:

 

punto 1, le lettere a), e) e h) del punto 3, lettere b) e c) del punto 4, punto 6 e lettere a) e b) del punto 9.

La lettera l) del punto 3 dell'allegato non si applica oltre il 31 dicembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 dicembre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

B. R. BOT


(1)   GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1627/2004 (GU L 295 del 18.9.2004, pag. 1).

(2)   GU L 349 del 31.12.1994, pag. 53. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2474/2000 (GU L 286 dell'11.11.2000, pag. 1).


ALLEGATO

MODIFICHE DI TALUNI ALLEGATI DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 3030/93

1)

all’allegato I, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.

Non disponendo di elementi precisi circa la materia costitutiva dei prodotti delle categorie 1-114 originari del Vietnam, si considera che essi siano costituiti esclusivamente di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali.»;

2)

l'allegato II è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO II

Paesi esportatori di cui all'articolo 1

Bielorussia

Russia

Ucraina

Uzbekistan

Vietnam»;

3)

l'allegato III è così modificato:

a)

l'articolo 12, paragrafo 2 è abrogato;

b)

l'articolo 18, paragrafo 2 è abrogato;

c)

l'articolo 19, paragrafo 2 è abrogato;

d)

la penultima frase dell’articolo 21, paragrafo 1, è abrogata;

e)

i facsimile dei certificati di origine e delle licenze di esportazione di Hong Kong e della Thailandia sono abrogati;

f)

il facsimile di licenza di esportazione dell’Egitto è abrogato;

g)

l'articolo 25, paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   I documenti di sorveglianza elaborati in base al modulo conforme al facsimile di cui all'appendice I del presente allegato o, per quanto riguarda la Cina, a quello corrispondente al modello di cui all'allegato I del regolamento 3285/94 del Consiglio, sono validi in tutto il territorio doganale della Comunità europea. I documenti di sorveglianza sono validi per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di rilascio.»;

h)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 26 bis

Quando l’importazione di prodotti tessili e dell’abbigliamento è soggetta a misure di previa sorveglianza, gli Stati membri, per ciascun documento di sorveglianza rilasciato, comunicano alla Commissione il paese di origine, la categoria del prodotto e i particolari relativi alla quantità ed al valore dei prodotti. Subito dopo l’emissione dei documenti di sorveglianza tali informazioni vanno comunicate in forma elettronica usando la rete integrata creata a tal fine (“Système Intégré de Gestion de Licences”), nelle forme e secondo le procedure armonizzate che saranno stabilite.»;

i)

l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

«Articolo 27

I prodotti tessili elencati nelle tabelle C e D sono soggetti ad un sistema di sorveglianza statistica ex post. Dopo l'ammissione alla libera circolazione dei prodotti le autorità competenti degli Stati membri notificano alla Commissione, se possibile settimanalmente ma almeno alla fine di ogni mese, il totale dei quantitativi importati e il loro valore, indicando il codice della nomenclatura combinata, la categoria di prodotti alla quale appartengono e le unità, incluse le eventuali unità supplementari utilizzate in tale codice. Le importazioni vengono suddivise secondo le procedure statistiche in vigore.»;

j)

l'articolo 28, paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Detto numero si compone dei seguenti elementi:

due lettere che identificano il paese esportatore, ossia:

Bielorussia = BY

Cina = CN

Ucraina = UA

Uzbekistan = UZ

Vietnam = VN,

due lettere che identificano lo Stato membro di destinazione, o gruppo di tali Stati membri, ossia

AT

=

Austria

BL

=

Benelux

CY

=

Cipro

CZ

=

Repubblica ceca

DE

=

Germania

DK

=

Danimarca

EE

=

Estonia

GR

=

Grecia

ES

=

Spagna

FI

=

Finlandia

FR

=

Francia

GB

=

Regno Unito

HU

=

Ungheria

IE

=

Irlanda

IT

=

Italia

LT

=

Lituania

LV

=

Lettonia

MT

=

Malta

PL

=

Polonia

PT

=

Portogallo

SE

=

Svezia

SI

=

Slovenia

SK

=

Slovacchia

un numero ad una cifra che identifica l'anno del contingente o l'anno di registrazione nel caso di prodotti elencati nella tabella A del presente allegato, corrispondente all'ultima cifra dell'anno in questione, ad esempio “5” per il 2005 e “6” per il 2006. Nel caso dei prodotti originari della Repubblica popolare cinese elencati nell'appendice C dell'allegato V, tale numero è “1” per il 2004,

un numero a due cifre che identifica l'ufficio del paese esportatore che ha rilasciato il documento,

un numero di cinque cifre, da 00001 a 99999, assegnato allo Stato membro di destinazione di cui trattasi.»;

k)

la tabella A è sostituita dalla seguente:

«Paese e categorie soggetti al sistema di sorveglianza doppia

Paese terzo

Gruppo

Categoria

Unità

Uzbekistan

I A

1

tonnellate

3

tonnellate

I B

4

1 000 pezzi

5

1 000 pezzi

6

1 000 pezzi

7

1 000 pezzi

8

1 000 pezzi

II B

26

1 000 pezzi

Vietnam

I A

1

tonnellate

2

tonnellate

3

tonnellate

II A

22

tonnellate

23

tonnellate

32

tonnellate

II B

16

1 000 pezzi

17

1 000 pezzi

19

1 000 pezzi

24

1 000 pezzi

27

1 000 pezzi

III A

33

tonnellate

36

tonnellate

37

tonnellate

III B

90

tonnellate

IV

115

tonnellate

117

tonnellate

V

136

tonnellate

156

tonnellate

157

tonnellate

159

tonnellate

160

tonnellate»;

l)

la tabella B è sostituita dalla seguente:

«Paesi e categorie soggetti al sistema di sorveglianza unica

Paese terzo

Gruppo

Categoria

Unità

Cina

GRUPPO IA

 

1

tonnellate

2

tonnellate

di cui 2a

tonnellate

3

tonnellate

di cui 3a

tonnellate

ex 20

tonnellate

GRUPPO IB

 

4

1 000 pezzi

5

1 000 pezzi

6

1 000 pezzi

7

1 000 pezzi

8

1 000 pezzi

GRUPPO IIA

 

9

tonnellate

20/39

tonnellate

22

tonnellate

23

tonnellate

GRUPPO IIB

 

12

1 000 paia

13

1 000 pezzi

14

1 000 pezzi

15

1 000 pezzi

16

1 000 pezzi

17

1 000 pezzi

26

1 000 pezzi

28

1 000 pezzi

29

1 000 pezzi

31

1 000 pezzi

78

tonnellate

83

tonnellate

GRUPPO III A

 

35

tonnellate

GRUPPO III B

 

 

97

tonnellate

GRUPPO IV

 

115

tonnellate

117

tonnellate

118

tonnellate

122

tonnellate

GRUPPO V

 

136A

tonnellate

156

tonnellate

157

tonnellate

159

tonnellate

163

tonnellate»;

m)

la tabella C è sostituita dalla seguente:

«Paesi e categorie soggetti al sistema di sorveglianza statistica ex post per le importazioni dirette

Paese terzo

Gruppo

Categoria

Unità

Tutti i paesi

GRUPPO IA

 

1

tonnellate

2

tonnellate

di cui 2a

tonnellate

3

tonnellate

di cui 3a

tonnellate

ex 20

tonnellate

GRUPPO IB

 

4

1 000 pezzi

5

1 000 pezzi

6

1 000 pezzi

7

1 000 pezzi

8

1 000 pezzi

GRUPPO IIA

 

9

tonnellate

20

tonnellate

22

tonnellate

23

tonnellate

39

tonnellate

GRUPPO IIB

 

12

1 000 paia

13

1 000 pezzi

14

1 000 pezzi

15

1 000 pezzi

16

1 000 pezzi

17

1 000 pezzi

18

tonnellate

21

1 000 pezzi

24

1 000 pezzi

26

1 000 pezzi

28

1 000 pezzi

29

1 000 pezzi

31

1 000 pezzi

68

tonnellate

78

tonnellate

83

tonnellate

GRUPPO III A

 

35

tonnellate

GRUPPO III B

 

97

tonnellate

97 a

tonnellate

GRUPPO IV

 

115

tonnellate

117

tonnellate

118

tonnellate

122

tonnellate

GRUPPO V

 

136 A

tonnellate

156

tonnellate

157

tonnellate

159

tonnellate

163

tonnellate»;

4)

l'allegato V è modificato come segue:

a)

l'allegato V è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO V

LIMITI QUANTITATIVI COMUNITARI applicabili nel 2005

Bielorussia

Categoria

unità

Contingenti dal 1o gennaio 2005

Gruppo IA

1

tonnellate

1 585

2

tonnellate

5 100

3

tonnellate

233

Gruppo IB

4

M pezzi

1 600

5

M pezzi

1 058

6

M pezzi

1 400

7

M pezzi

1 200

8

M pezzi

1 110

Gruppo IIA

9

tonnellate

363

20

tonnellate

318

22

tonnellate

498

23

tonnellate

255

39

tonnellate

230

Gruppo IIB

12

M paia

5 958

13

M pezzi

2 651

15

M pezzi

1 500

16

M pezzi

186

21

M pezzi

889

24

M pezzi

803

26/27

M pezzi

1 069

29

M pezzi

450

73

M pezzi

315

83

tonnellate

178

Gruppo IIIA

33

tonnellate

387

36

tonnellate

1 242

37

tonnellate

463

50

tonnellate

196

Gruppo IIIB

67

tonnellate

339

74

M pezzi

361

90

tonnellate

199

Gruppo IV

115

tonnellate

87

117

tonnellate

1 800

118

tonnellate

448


Paese terzo

Categoria

Unità

2005

Vietnam (1)

GRUPPO IB

4

1 000 pezzi

23 613

5

1 000 pezzi

8 129

6

1 000 pezzi

10 340

7

1 000 pezzi

6 792

8

1 000 pezzi

23 986

GRUPPO IIA

9

tonnellate

1 131

20

tonnellate

307

39

tonnellate

282

GRUPPO IIB

12

1 000 paia

5 872

13

1 000 pezzi

15 883

14

1 000 pezzi

675

15

1 000 pezzi

1 124

18

tonnellate

2 260

21

1 000 pezzi

24 318

26

1 000 pezzi

2 489

28

1 000 pezzi

7 536

29

1 000 pezzi

792

31

1 000 pezzi

8 574

68

tonnellate

837

73

1 000 pezzi

2 219

76

tonnellate

2 173

78

tonnellate

2 254

83

tonnellate

753

GRUPPO IIIA

35

tonnellate

1 422

41

tonnellate

1 416

GRUPPO IIIB

10

1 000 paia

7 252

97

tonnellate

389

GRUPPO IV

118

tonnellate

312

GRUPPO V

161

tonnellate

578 »;

b)

l'appendice 1 è sostituita dalla seguente:

«Appendice A dell'allegato V

Categoria

Paese terzo

Note

Tutte le categorie soggette a limiti quantitativi

Vietnam

Il Vietnam riserva il 30 % dei suoi limiti quantitativi alle imprese dell'industria tessile comunitaria per un periodo di quattro mesi a decorrere dal 1o gennaio di ogni anno, sulla base di elenchi forniti dalla Comunità entro il 30 ottobre dell'anno precedente.»;

c)

le appendici B e C sono abrogate;

5)

è inserito il seguente allegato V bis:

«ALLEGATO V bis

LIMITI QUANTITATIVI COMUNITARI di cui all'articolo 2, paragrafo 5

Paese terzo

Categoria

Unità

Limiti quantitativi comunitari

Livelli del contingente applicabili nel 2004

Argentina

GRUPPO IA

1

tonnellate

6 010

2

tonnellate

8 551

2 a

tonnellate

7 622

Cina (3)  (4)

GRUPPO IA

1

tonnellate

4 770

2 (*1)  (2)

tonnellate

30 556

di cui 2a

tonnellate

4 359

3

tonnellate

8 088

di cui 3a

tonnellate

2 769

GRUPPO IB

4 (2)

1 000 pezzi

126 808

5 (2)

1 000 pezzi

39 422

6 (2)

1 000 pezzi

40 913

7 (2)

1 000 pezzi

17 093

8 (2)

1 000 pezzi

27 723

GRUPPO IIA

9

tonnellate

6 962

20/39

tonnellate

11 361

22

tonnellate

19 351

23

tonnellate

11 847

GRUPPO IIB

12

1 000 paia

132 029

13

1 000 pezzi

586 244

14

1 000 pezzi

17 887

15 (2)

1 000 pezzi

20 131

16

1 000 pezzi

17 181

17

1 000 pezzi

13 061

26 (2)

1 000 pezzi

6 645

28

1 000 pezzi

92 909

29

1 000 pezzi

15 687

31

1 000 pezzi

96 488

78

tonnellate

36 651

83

tonnellate

10 883

Gruppo III B

97

tonnellate

2 861

GRUPPO V

163 (2)

tonnellate

8 481

Hong Kong

GRUPPO IA

2

tonnellate

14 172

2a

tonnellate

12 166

3

tonnellate

11 912

3a

tonnellate

8 085

GRUPPO IB

4 (2)

1 000 pezzi

58 250

5

1 000 pezzi

40 240

6 (2)

1 000 pezzi

79 703

6 a

1 000 pezzi

68 857

7

1 000 pezzi

42 372

8

1 000 pezzi

59 172

GRUPPO IIA

39

tonnellate

2 444

GRUPPO IIB

12

1 000 paia

53 159

13 (2)

1 000 pezzi

117 655

16

1 000 serie

4 707

26

1 000 pezzi

12 498

29

1 000 serie

5 191

31

1 000 pezzi

35 442

78

tonnellate

14 658

83

tonnellate

792

India

GRUPPO IA

1

tonnellate

55 398

2

tonnellate

67 539

2 a

tonnellate

30 211

3

tonnellate

38 567

3 a

tonnellate

7 816

GRUPPO IB

4 (2)

1 000 pezzi

100 237

5

1 000 pezzi

53 303

6 (2)

1 000 pezzi

13 706

7

1 000 pezzi

78 485

8

1 000 pezzi

58 173

GRUPPO IIA

9

tonnellate

15 656

20

tonnellate

29 049

23

tonnellate

31 206

39

tonnellate

9 185

GRUPPO IIB

15

1 000 pezzi

10 238

26

1 000 pezzi

24 712

29

1 000 pezzi

14 637

Indonesia

GRUPPO IA

1

tonnellate

22 559

2

tonnellate

34 126

2 a

tonnellate

12 724

3

tonnellate

31 250

3 a

tonnellate

16 872

GRUPPO IB

4

1 000 pezzi

59 337

5

1 000 pezzi

58 725

6 (2)

1 000 pezzi

21 429

7

1 000 pezzi

15 694

8

1 000 pezzi

24 626

GRUPPO IIA

23

tonnellate

32 405

GRUPPO IIIA

35

tonnellate

32 725

Macao

GRUPPO IB

4 (2)

1 000 pezzi

15 051

5

1 000 pezzi

14 055

6 (2)

1 000 pezzi

15 179

7

1 000 pezzi

5 907

8

1 000 pezzi

8 257

GRUPPO IIA

20

tonnellate

244

39

tonnellate

307

GRUPPO IIB

13

1 000 pezzi

9 446

15

1 000 pezzi

651

16

1 000 pezzi

508

26

1 000 pezzi

1 322

31

1 000 pezzi

10 789

78

tonnellate

2 115

83

tonnellate

517

Malaysia

GRUPPO IA

2

tonnellate

8 870

2 a

tonnellate

3 406

3 (2)

tonnellate

18 594

3 a (2)

tonnellate

7 652

GRUPPO IB

4 (2)

1 000 pezzi

21 805

5

1 000 pezzi

10 132

6 (2)

1 000 pezzi

12 831

7

1 000 pezzi

43 822

8

1 000 pezzi

10 500

GRUPPO IIA

22

tonnellate

18 573

Pakistan

GRUPPO IA

1 (2)

tonnellate

25 961

2

tonnellate

51 252

2 a

tonnellate

19 376

3

tonnellate

86 004

GRUPPO IB

4 (2)

1 000 pezzi

50 030

5

1 000 pezzi

14 849

6

1 000 pezzi

53 885

7

1 000 pezzi

36 205

8

1 000 pezzi

8 350

GRUPPO IIA

9

tonnellate

15 398

20

tonnellate

59 896

39

tonnellate

20 156

GRUPPO IIB

26

1 000 pezzi

35 434

28

1 000 pezzi

128 083

Perù

GRUPPO IA

1 (2)

tonnellate

24 085

2

tonnellate

18 080

Filippine

GRUPPO IB

4 (2)

1 000 pezzi

32 787

5

1 000 pezzi

16 653

6 (2)

1 000 pezzi

15 388

7

1 000 pezzi

8 185

8

1 000 pezzi

9 275

GRUPPO IIB

13

1 000 pezzi

42 526

15

1 000 pezzi

5 213

26

1 000 pezzi

6 964

31

1 000 pezzi

26 364

Singapore

GRUPPO IA

2

tonnellate

5 895

2a

tonnellate

2 846

3

tonnellate

2 009

GRUPPO IB

4 (2)

1 000 pezzi

35 106

5

1 000 pezzi

19 924

6 (2)

1 000 pezzi

21 452

7

1 000 pezzi

17 176

8

1 000 pezzi

10 343

Corea del Sud

GRUPPO IA

1

tonnellate

932

2

tonnellate

6 290

2a

tonnellate

1 156

3

tonnellate

9 470

3 a

tonnellate

5 156

GRUPPO IB

4 (2)

1 000 pezzi

16 962

5

1 000 pezzi

36 754

6 (2)

1 000 pezzi

6 749

7

1 000 pezzi

10 785

8

1 000 pezzi

34 921

GRUPPO IIA

9

tonnellate

1 721

22

tonnellate

22 841

GRUPPO IIB

12

1 000 paia

231 975

13

1 000 pezzi

17 701

14

1 000 pezzi

8 961

15

1 000 pezzi

12 744

16

1 000 pezzi

1 285

17

1 000 pezzi

3 524

26

1 000 pezzi

3 345

28

1 000 pezzi

1 359

29 (2)

1 000 pezzi

857

31

1 000 pezzi

8 318

78

tonnellate

9 358

83

tonnellate

485

GRUPPO IIIA

35

tonnellate

17 631

50

tonnellate

1 463

GRUPPO IIIB

97

tonnellate

2 783

97 a (2)

tonnellate

889

Taiwan

GRUPPO IA

2

tonnellate

5 994

2 a

tonnellate

595

3

tonnellate

12 143

3 a

tonnellate

4 485

GRUPPO IB

4 (2)

1 000 pezzi

12 468

5

1 000 pezzi

22 264

6 (2)

1 000 pezzi

6 215

7

1 000 pezzi

3 823

8

1 000 pezzi

9 821

GRUPPO IIA

20

tonnellate

369

22

tonnellate

10 054

23

tonnellate

6 524

GRUPPO IIB

12

1 000 paia

43 744

13

1 000 pezzi

3 765

14

1 000 pezzi

5 076

15

1 000 pezzi

3 162

16

1 000 pezzi

530

17

1 000 pezzi

1 014

26

1 000 pezzi

3 467

28 (2)

1 000 pezzi

2 549

78

tonnellate

5 815

83

tonnellate

1 300

GRUPPO IIIA

35

tonnellate

12 480

GRUPPO IIIB

97

tonnellate

1 783

97 a (2)

tonnellate

807

Thailandia

GRUPPO IA

1

tonnellate

25 175

2

tonnellate

18 729

2 a

tonnellate

4 987

3 (2)

tonnellate

34 101

3a (2)

tonnellate

9 517

GRUPPO IB

4

1 000 pezzi

55 198

5

1 000 pezzi

38 795

6

1 000 pezzi

16 568

7

1 000 pezzi

13 169

8

1 000 pezzi

6 856

GRUPPO IIA

20

tonnellate

15 443

22

tonnellate

7 478

GRUPPO IIB

12

1 000 paia

49 261

26

1 000 pezzi

11 460

GRUPPO IIIB

97

tonnellate

3 445

97 a (2)

tonnellate

2 911

Appendice A dell'allegato V bis

Categoria

Paese terzo

Osservazioni

1

Pakistan

I seguenti quantitativi supplementari possono essere aggiunti al limite quantitativo annuale corrispondente (tonnellate):

509

Detti quantitativi possono essere trasferiti, previa notifica, verso i limiti quantitativi corrispondenti della categoria 2. Una parte del quantitativo trasferito può essere utilizzata, su base proporzionale, per la categoria 2a

Perù

Oltre ai limiti quantitativi di cui all'allegato V, viene riservato un quantitativo annuo supplementare di 900 tonnellate di prodotto della categoria 1 per le importazioni nella Comunità destinate ad essere trasformate dall'industria comunitaria.

2

Cina

Per i tessuti di larghezza inferiore a 115 cm (codici NC: 5208 11 90 , ex 5208 12 16 , ex 5208 12 96 , 5208 13 00 , 5208 19 00 , 5208 21 90 , ex 5208 22 16 , ex 5208 22 96 , 5208 23 00 , 5208 29 00 , 5208 31 00 , ex 5208 32 16 , ex 5208 32 96 , 5208 33 00 , 5208 39 00 , 5208 41 00 , 5208 42 00 , 5208 43 00 , 5208 49 00 , 5208 51 00 , 5208 52 10 , 5208 53 00 , 5208 59 00 , 5209 11 00 , 5209 12 00 , 5209 19 00 , 5209 21 00 , 5209 22 00 , 5209 29 00 , 5209 31 00 , 5209 32 00 , 5209 39 00 , 5209 41 00 , 5209 42 00 , 5209 43 00 , 5209 49 90 , 5209 51 00 , 5209 52 00 , 5209 59 00 , 5210 11 10 , 5210 12 00 , 5210 19 00 , 5210 31 10 , 5210 32 00 , 5210 39 00 , 5210 41 00 , 5210 42 00 , 5210 49 00 , 5211 11 00 , 5211 12 00 , 5211 19 00 , 5211 31 00 , 5211 32 00 , 5211 39 00 , 5211 41 00 , 5211 42 00 , 5211 43 00 , ex 5211 49 10 , 5211 49 90 , 5212 11 10 , 5212 11 90 , 5212 13 90 , 5212 14 10 , 5212 14 90 , 5212 21 10 , 5212 21 90 , 5212 23 10 , 5212 23 90 , 5212 24 10 , 5212 24 90 , ex 5811 00 00 ed ex 6308 00 00 ), la Cina può esportare nella Comunità i seguenti quantitativi supplementari (tonnellate):

1 454

La Cina può esportare nella Comunità i seguenti quantitativi supplementari (tonnellate) di tessuti della categoria 2 per garze per fasciature (codici NC 5208 11 10 e 5208 21 10 ):

2 009

I trasferimenti verso e dalla categoria 3 sono autorizzati fino al 40 % della categoria di destinazione.

3

Malaysia

Tailandia

I limiti quantitativi di cui all'allegato V bis comprendono i tessuti di cotone della categoria 2.

3a

Malaysia

Tailandia

I limiti quantitativi di cui all'allegato V bis comprendono i tessuti di cotone diversi da quelli greggi o imbianchiti della categoria 2a.

4

Cina

Hong Kong

India

Macao

Malaysia

Al fine di imputare le esportazioni sui limiti quantitativi concordati può essere applicato, sino a concorrenza del 5 % dei suddetti, un tasso di conversione pari a cinque indumenti (diversi da quelli per bambini piccoli o bébé) la cui taglia commerciale non superi 130 cm, per tre indumenti la cui taglia commerciale superi 130 cm.

5

Pakistan

Filippine

Singapore

Corea del Sud

Taiwan

Questa cifra è del 3 % per Hong Kong, Macao e la Corea del Sud e del 4 % per Taiwan.

Nella casella 9 della licenza di esportazione deve figurare la seguente dicitura: “Deve essere applicato il tasso di conversione per gli indumenti di taglia commerciale non superiore a 130 cm”.

Cina

Queste cifre comprendono i seguenti quantitativi, riservati all'industria europea per 180 giorni all'anno (migliaia di pezzi):

700

Ai prodotti della categoria 5 [tranne le giacche a vento (anoraks), i giubbotti e simili] di peli fini di cui ai codici NC 6110 12 10 , 6110 12 90 , 6110 19 10 e 6110 19 90 , si applicano i seguenti sottolimiti, entro i limiti quantitativi fissati per la categoria 5 (migliaia di pezzi):

250

6

Cina

Queste cifre comprendono i seguenti quantitativi, riservati all'industria europea per 180 giorni all'anno (migliaia di pezzi):

1 274

La Cina può esportare nella Comunità i seguenti quantitativi supplementari di shorts (codici NC 6203 41 90 , 6203 42 90 , 6203 43 90 , e 6203 49 50 ) (migliaia di pezzi):

1 266

Hong Kong

India

Indonesia

Macao

Malaysia

Filippine

Singapore

Corea del Sud

Taiwan

Al fine di imputare le esportazioni sui limiti quantitativi concordati può essere applicato, sino a concorrenza del 5 % dei suddetti, un tasso di conversione pari a cinque indumenti (diversi da quelli per bambini piccoli o bébé) la cui taglia commerciale non superi 130 cm, per tre indumenti la cui taglia commerciale superi 130 cm.

Questa cifra è del 3 % per Macao e dell'1 % per Hong Kong. L'uso del tasso di conversione per Hong Kong è limitato, per i pantaloni lunghi, al sottomassimale indicato in appresso.

Nella casella 9 della licenza di esportazione deve figurare la seguente dicitura: “Deve essere applicato il tasso di conversione per gli indumenti di taglia commerciale non superiore a 130 cm”.

Hong Kong

I limiti quantitativi di cui all'allegato V bis comprendono i seguenti sottomassimali per i pantaloni lunghi dei codici NC:

6203 41 10 , 6203 42 31 , 6203 42 33 , 6203 42 35 , 6203 43 19 , 6203 49 19 , 6204 61 10 , 6204 62 31 , 6204 62 33 , 6204 62 39 , 6204 63 18 , 6204 69 18 , 6211 32 42 , 6211 33 42 , 6211 42 42 e 6211 43 42 (migliaia di pezzi):

68 857 .

Sulla licenza di esportazione per questi prodotti deve figurare la dicitura “Categoria 6A”.

7

Cina

Queste cifre comprendono i seguenti quantitativi, riservati all'industria europea per 180 giorni all'anno (migliaia di pezzi):

755

8

Chine

Queste cifre comprendono i seguenti quantitativi, riservati all'industria europea per 180 giorni all'anno (migliaia di pezzi):

1 220

13

Hong Kong

I limiti quantitativi di cui all'allegato V bis riguardano solo i prodotti di cotone o di fibre sintetiche dei codici NC:

6107 11 00 , ex 6107 12 00 , 6108 21 00 , ex 6108 22 00 ed ex 6212 10 10 .

Oltre ai limiti quantitativi di cui all'allegato V bis, sono stati concordati i seguenti quantitativi specifici per le esportazioni di prodotti (di lana o di fibre rigenerate) dei codici NC

Ex 6107 12 00 , ex 6107 19 00 , ex 6108 22 00 , ex 6108 29 00 ed ex 6212 10 10 (tonnellate):

3 002

Sulla licenza di esportazione per questi prodotti deve figurare la dicitura “Categoria 13 S”.

15

Cina

Queste cifre comprendono i seguenti quantitativi, riservati all'industria europea per 180 giorni all'anno (migliaia di pezzi):

371

26

Cina

Queste cifre comprendono i seguenti quantitativi, riservati all'industria europea per 180 giorni all'anno (migliaia di pezzi):

370

28

Taiwan

Oltre ai limiti quantitativi di cui all'allegato V bis, sono stati concordati quantitativi specifici per le esportazioni di tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e shorts dei codici NC:

6103 41 90 , 6103 42 90 , 6103 43 90 , 6103 49 91 , 6104 61 90 , 6104 62 90 , 6104 63 90 ed 6104 69 91 :

1 226 368 pezzi.

29

Corea del Sud

Oltre ai limiti quantitativi di cui all'allegato V bis, vengono riservati quantitativi supplementari per gli indumenti destinati alle arti marziali (judo, karate, kung fu, taekwondo e simili) (migliaia di pezzi):

454

97 a

Corea del Sud

Taiwan

Tailandia

Reti fine (codici NC 5608 11 19 e 5608 11 99 ).

163

Cina

Queste cifre comprendono i seguenti quantitativi, riservati all'industria europea per 180 giorni all'anno (tonnellate):

400

Tutte le categorie soggette a limiti quantitativi

Vietnam

Il Vietnam riserva il 30 % dei suoi limiti quantitativi alle imprese dell'industria tessile comunitaria per un periodo di quattro mesi a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno, sulla base di elenchi forniti dalla Comunità entro il 30 ottobre dell'anno precedente.

Appendice B dell'allegato V bis

Paese terzo

Categoria

Unità

2004

Cina

I seguenti quantitativi, disponibili per il 2004, possono essere utilizzati solo alle fiere europee:

1

tonnellate

317

2

tonnellate

1 338

2a

tonnellate

159

3

tonnellate

196

3a

tonnellate

27

4

1 000 pezzi

2 061

5

1 000 pezzi

705

6

1 000 pezzi

1 689

7

1 000 pezzi

302

8

1 000 pezzi

992

9

tonnellate

294

12

1 000 paia

843

13

1 000 pezzi

3 192

20/39

tonnellate

372

22

tonnellate

332

Le flessibilità previste per la Cina all'articolo 7 e all'allegato VIII bis del regolamento (CEE) n. 3030/93 si applicano alle categorie e ai quantitativi suddetti.

Appendice C dell'allegato V bis

LIMITI QUANTITATIVI COMUNITARI

Paese terzo

Categoria

Unità

2004

Cina

GRUPPO I

ex 20 (5)

tonnellate

59

GRUPPO IV

115

tonnellate

1 413

117

tonnellate

684

118

tonnellate

1 513

122

tonnellate

220

GRUPPO V

136 A

tonnellate

462

156 (6)

tonnellate

3 986

157 (6)

tonnellate

13 738

159 (6)

tonnellate

4 352

»

6)

l'allegato VI è così modificato:

a)

la lettera d) del paragrafo 1 è abrogata;

b)

i commi secondo e terzo del paragrafo 2 sono abrogati;

7)

la tabella dell’allegato VII è sostituita dalla seguente:

«TABELLA

LIMITI QUANTITATIVI COMUNITARI PER LE MERCI REIMPORTATE IN REGIME TPP applicabili nel 2005

Paese terzo

Categoria

Unità

Limiti quantitativi comunitari

2005

Bielorussia

GRUPPO IB

4

1 000 pezzi

4 733

5

1 000 pezzi

6 599

6

1 000 pezzi

8 800

7

1 000 pezzi

6 605

8

1 000 pezzi

2 249

GRUPPO IIB

12

1 000 pezzi

4 446

13

1 000 pezzi

697

15

1 000 pezzi

3 858

16

1 000 pezzi

786

21

1 000 pezzi

2 567

24

1 000 pezzi

661

26/27

1 000 pezzi

3 215

29

1 000 pezzi

1 304

73

1 000 pezzi

4 998

83

tonnellate

664

GRUPPO IIIB

74

1 000 pezzi

872

Vietnam

GRUPPO IB

4

1 000 pezzi

1 129

5

1 000 pezzi

861

6

1 000 pezzi

811

7

1 000 pezzi

1 503

8

1 000 pezzi

3 483

GRUPPO IIB

12

1 000 pezzi

3 549

13

1 000 pezzi

1 086

15

1 000 pezzi

350

18

tonnellate

409

21

1 000 pezzi

2 374

26

1 000 pezzi

223

31

1 000 pezzi

1 981

68

tonnellate

166

76

tonnellate

564

78

tonnellate

395 »;

8)

è inserito l'allegato VII bis seguente:

«ALLEGATO VII bis

TABELLA

Limiti quantitativi comunitari per le merci reimportate in regime tpp di cui all'articolo 2, paragrafo 5

Paese terzo

Categoria

Unità

Limiti quantitativi comunitari

2004

Bielorussia

GRUPPO IB

4

1 000 pezzi

4 432

5

1 000 pezzi

6 179

6

1 000 pezzi

7 526

7

1 000 pezzi

5 586

8

1 000 pezzi

1 966

GRUPPO IIB

12

1 000 paia

4 163

13

1 000 pezzi

419

15

1 000 pezzi

3 228

16

1 000 pezzi

736

21

1 000 pezzi

2 403

24

1 000 pezzi

526

26/27

1 000 pezzi

2 598

29

1 000 pezzi

1 221

73

1 000 pezzi

4 679

83

tonnellate

622

GRUPPO IIIB

74

1 000 pezzi

816

Cina

GRUPPO IB

4

1 000 pezzi

337

5

1 000 pezzi

746

6

1 000 pezzi

2 707

7

1 000 pezzi

724

8

1 000 pezzi

1 644

GRUPPO IIB

13

1 000 pezzi

888

14

1 000 pezzi

660

15

1 000 pezzi

679

16

1 000 pezzi

1 032

17

1 000 pezzi

868

26

1 000 pezzi

1 281

29

1 000 pezzi

129

31

1 000 pezzi

10 199

78

tonnellate

105

83

tonnellate

105

GRUPPO V

159

tonnellate

9

India

GRUPPO I B

7

1 000 pezzi

4 987

8

1 000 pezzi

3 770

GRUPPO II B

15

1 000 pezzi

380

26

1 000 pezzi

3 555

Indonesia

GRUPPO I B

6

1 000 pezzi

2 456

7

1 000 pezzi

1 633

8

1 000 pezzi

2 045

Macao

GRUPPO I B

6

1 000 pezzi

335

GRUPPO II B

16

1 000 pezzi

906

Malaysia

GRUPPO I B

4

1 000 pezzi

594

5

1 000 pezzi

594

6

1 000 pezzi

594

7

1 000 pezzi

383

8

1 000 pezzi

308

Pakistan

GRUPPO IB

4

1 000 pezzi

8 273

5

1 000 pezzi

4 148

6

1 000 pezzi

7 096

7

1 000 pezzi

3 372

8

1 000 pezzi

4 704

GRUPPO IIB

26

1 000 pezzi

4 604

Filippine

GRUPPO IB

6

1 000 pezzi

738

8

1 000 pezzi

221

Singapore

GRUPPO IB

7

1 000 pezzi

1 283

Tailandia

GRUPPO IB

5

1 000 pezzi

416

6

1 000 pezzi

417

7

1 000 pezzi

653

8

1 000 pezzi

416

GRUPPO IIB

26

1 000 pezzi

633

Vietnam

GRUPPO IB

4

1 000 pezzi

1 064

5

1 000 pezzi

811

6

1 000 pezzi

757

7

1 000 pezzi

1 417

8

1 000 pezzi

3 286

GRUPPO IIB

12

1 000 paia

3 348

13

1 000 pezzi

1 024

15

1 000 pezzi

329

18

tonnellate

385

21

1 000 pezzi

2 235

26

1 000 pezzi

209

31

1 000 pezzi

1 869

68

tonnellate

156

76

tonnellate

532

78

tonnellate

371 »;

9)

l'allegato VIII è modificato come segue:

a)

la tabella è sostituita dalla seguente:

«PAESE

Uso anticipato

Riporto

Trasferimenti dalla categoria 1alle categorie2 e 3

Trasferimenti tra le categorie 2 e 3

Trasferimenti tra le categorie 4, 5, 6, 7 e 8

Trasferimenti dai gruppi I, II e III ai gruppi II, III e IV

Aumento massimo per ciascuna categoria

Condizioni supplementari

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Bielorussia

5  %

7  %

4  %

4  %

4  %

5  %

13,5  %

Per quanto riguarda la colonna 7, sono autorizzati anche i trasferimenti da e verso il gruppo V. Per le categorie del gruppo I, il limite della colonna 8 è del 13 %

Vietnam

5  %

7  %

0  %

0  %

7  %

7  %

17  %

Per quanto riguarda la colonna 7, sono autorizzati i trasferimenti da qualsiasi categoria dei gruppi I, II, III, IV e V verso i gruppi II, III, IV e V.»;

b)

l’appendice dell’allegato VIII è abrogata;

10)

è inserito l'allegato seguente:

«Allegato VIII bis

Disposizioni di flessibilità di cui all'articolo 7

PAESE

Uso anticipato

Riporto

Trasferimenti dalla categoria 1alle categorie2 e 3

Trasferimenti tra le categorie 2 e 3

Trasferimenti tra le categorie 4, 5, 6, 7 e 8

Trasferimenti dai gruppi I, II e III ai gruppi II, III e IV

Aumento massimo per ciascuna categoria

Condizioni supplementari

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Argentina

5  %

7  %

7  %

7  %

7  %

7  %

n.a.

Si possono effettuare trasferimenti dalle categorie 2 e 3 alla cat. 1 fino al 4 %

Bielorussia

5  %

7  %

4  %

4  %

4  %

5  %

13,5  %

Per quanto riguarda la colonna 7, sono autorizzati anche i trasferimenti da e verso il gruppo V. Per le categorie del gruppo I, il limite della colonna 8 è del 13 %

Cina

1  %

3  %

1  %

4  %

4  %

6  %

17  %

Ulteriori importi possono essere autorizzati dalla Commissione in conformità della procedura prevista dall'articolo 17, paragrafo 2 fino a:

 

colonna 2: 5 %

 

colonna 3: 7 %

Per quanto riguarda la colonna 7, i trasferimenti dai gruppi I, II e III possono essere effettuati soltanto verso i gruppi II e III

Hong Kong

*

*

0  %

4  %

4  %

5  %

n.a.

Cfr. appendice dell'allegato VIII bis

India

5  %

7  %

7  %

7  %

7  %

7  %

n.a

Ulteriori importi possono essere autorizzati dalla Commissione in conformità delle procedure previste dall'articolo 17, paragrafo 2 fino a 8 000 tonnellate (2 500 tonnellate e 3 000 tonnellate nel reparto dell'abbigliamento)

Indonesia

5  %

7  %

7  %

7  %

7  %

7  %

n.a.

 

Macao

1  %

2  %

0  %

4  %

4  %

5  %

n.a.

Ulteriori importi possono essere autorizzati dalla Commissione in conformità della procedura prevista dall'articolo 17, paragrafo 2 fino a:

 

Colonna 2: 5 %

 

Colonna 3: 7 %

Malaysia

5  %

7  %

7  %

7  %

7  %

7  %

n.a.

 

Pakistan

5  %

7  %

7  %

7  %

7  %

7  %

n.a.

Per quanto riguarda la colonna 4 si possono effettuare trasferimenti tra le categorie 1, 2 e 3.

Ulteriori importi possono essere autorizzati dalla Commissione in conformità della procedura prevista dall'articolo 17, paragrafo 2 fino a 4 000 tonnellate (2 000 tonnellate per ciascuna categoria)

Perù

5  %

9  %

11  %

11  %

11  %

11  %

n.a.

Si possono effettuare trasferimenti tra le categorie 1, 2 e 3 fino all'11 %

Filippine

5  %

7  %

7  %

7  %

7  %

7  %

n.a.

 

Singapore

5  %

7  %

7  %

7  %

7  %

7  %

n.a.

 

Corea del Sud

1  %

2  %

0  %

4  %

4  %

5  %

n.a.

Ulteriori importi possono essere autorizzati dalla Commissione in conformità della procedura prevista dall'articolo 17, paragrafo 2 fino a:

 

Colonna 2: 5 %

 

Colonna 3: 7 %

Taiwan

5  %

7  %

0  %

4  %

4  %

5  %

12  %

 

Tailandia

5  %

7  %

7  %

7  %

7  %

7  %

n.a.

 

Uzbekistan

5  %

7  %

4  %

4  %

4  %

5  %

13,5  %

Per quanto riguarda la colonna 7, sono autorizzati anche i trasferimenti da e verso il gruppo V.

Per le categorie del gruppo I, il limite della colonna 8 è del 13 %

Vietnam

5  %

7  %

0  %

0  %

7  %

7  %

17  %

Per quanto riguarda la colonna 7, sono autorizzati i trasferimenti da qualsiasi categoria dei gruppi I, II, III, IV e V verso i gruppi II, III, IV e V

n.a. = non applicabile


Disposizioni di flessibilità per le restrizioni quantitative di cui all'appendice C dell'allegato V bis

PAESE

Uso anticipato

Riporto

Trasferimenti tra le categorie 156, 157, 159 e 161

Trasferimenti tra altre categorie

Aumento massimo per ciascuna categoria

Condizioni supplementari

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Cina

1  %

3  %

1,5  %

6  %

14  %

Ulteriori importi possono essere autorizzati dalla Commissione in conformità della procedura prevista dall'articolo 17, paragrafo 2 fino a:

 

Colonna 2: 5 %

 

Colonna 3: 7 %

n.a. = non applicabile

Appendice dell'allegato VIII bis

Disposizioni di flessibilità Hong Kong

1.

Paese

Gruppo

Categoria

2.

Uso anticipato

Hong Kong

Gruppo I

2, 2 A

3,25  %

3, 3A, 4, 7, 8

3,00  %

5

3,75  %

6, 6 A

2,75  %

Gruppo II

13, 21, 68, 73

3,50  %

12, 16, 18, 24, 26, 32, 39, 77

4,25  %

13 S, 31, 68 S, 83

4,50  %

27, 29, 78

5,00  %

Gruppo III

tutte le categorie

5,00  %


1.

Paese

Gruppo

Categoria

3.

Riporto

Hong Kong

Gruppo I

2, 2 A, 3, 3 A

3,75  %

4

3,25  %

5

3,00  %

6, 6 A, 7, 8

2,50  %

Gruppo II

13, 13 S, 21, 73

3,00  %

18, 68, 68 S

3,50  %

12, 31

4,50  %

24, 26, 27, 32, 39, 78

5,00  %

16, 29, 77, 83

5,50  %

Gruppo III

tutte le categorie

5,50  %;

»

11)

l'allegato IX è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO IX

Paese fornitore

Gruppo I

Gruppo II

Gruppo III

Gruppo IV

Gruppo V

Bielorussia

 

1,20  %

4,00  %

4,00  %

4,00  %

Ucraina

 

1,20  %

4,00  %

4,00  %

4,00  %

Uzbekistan

0,35  % (7)

1,20  %

4,00  %

4,00  %

4,00  %


Paese fornitore

Gruppo I

Gruppo II A

Gruppo II B

Gruppo III

Gruppo IV

Gruppo V

Vietnam

1,0  %

5,0  %

2,5  %

10,0  %

10,0  %

10,0  %»;

12)

l'allegato X è abrogato.


(1)  Vedi appendice A.

(2)  Vedi appendice A.

(3)  Vedi appendice B.

(4)  Vedi appendice C.

(*1)  Si può trasferire verso e dalla categoria 3 fino al 40 % della categoria verso cui è effettuato il trasferimento.

(5)  Le categorie precedute dalla dicitura “ex” comprendono prodotti diversi da quelli di lana o di peli fini di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali.

(6)  Per queste categorie, la Cina si impegna a riservare, in via prioritaria, il 23 % dei limiti quantitativi in questione agli utilizzatori appartenenti all'industria tessile comunitaria per 90 giorni a decorrere dal 1o gennaio di ogni anno;

(7)  Tranne la categoria 1:2005: %


22.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 374/29


REGOLAMENTO (CE) N. 2201/2004 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2004

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 dicembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 21 dicembre 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

93,5

204

84,1

999

88,8

0707 00 05

052

118,1

999

118,1

0709 90 70

052

103,0

204

73,9

999

88,5

0805 10 10 , 0805 10 30 , 0805 10 50

052

44,2

204

47,4

220

45,0

388

50,7

999

46,8

0805 20 10

204

62,2

999

62,2

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

052

71,8

204

46,7

624

96,2

999

71,6

0805 50 10

052

43,2

528

38,5

999

40,9

0808 10 20 , 0808 10 50 , 0808 10 90

388

150,2

400

75,6

404

102,8

720

62,5

999

97,8

0808 20 50

400

104,2

528

47,6

720

55,0

999

68,9


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice « 999 » rappresenta le «altre origini».


22.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 374/31


REGOLAMENTO (CE) N. 2202/2004 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2004

recante apertura, per il 2005, di contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 1,

considerando quando segue:

(1)

È opportuno disporre l’apertura di contingenti tariffari comunitari di carni ovine e caprine per il 2005. I dazi e i quantitativi di cui al regolamento (CE) n. 2529/2001 devono essere fissati in conformità dei rispettivi accordi internazionali in vigore nel 2005.

(2)

Il regolamento (CE) n. 312/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, recante attuazione, per la Comunità, delle disposizioni tariffarie dell’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra (2), ha previsto l’apertura di un contingente tariffario bilaterale supplementare di 2 000 tonnellate, che aumenterà ogni anno del 10 % del quantitativo iniziale, per il codice prodotto 0204 , a decorrere dal 1o febbraio 2003. Tale contingente è stato sommato al contingente GATT/OMC di cui dispone il Cile ed è necessario continuare a gestire entrambi i contingenti con le stesse modalità nel corso del 2005. Inoltre, nell’assegnazione del suddetto contingente per il 2004 a titolo del regolamento (CE) n. 2233/2003 della Commissione, del 23 dicembre 2003, recante apertura, per il 2004, di contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine (3) è stato commesso un errore di calcolo per cui è stato assegnato un quantitativo di 5 183 tonnellate anziché di 5 200 tonnellate. È pertanto opportuno aggiungere le restanti 17 tonnellate al quantitativo disponibile per il 2005.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1329/2003 del Consiglio, del 21 luglio 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 992/95 relativo ai contingenti tariffari comunitari per determinati prodotti agricoli e della pesca originari della Norvegia (4), prevede concessioni commerciali bilaterali supplementari relative a taluni prodotti agricoli.

(4)

Nel quadro dell’accordo di Cotonou, sono stati concessi alcuni contingenti tariffari per i prodotti a base di carni ovine e caprine agli Stati ACP (5).

(5)

Alcuni contingenti tariffari sono stabiliti per il periodo che va dal 1° luglio dell’anno n al 30 giugno dell’anno n+1. Poiché le importazioni a norma del presente regolamento sono gestite sulla base di un anno civile, i quantitativi che devono essere fissati per il 2005 corrispondono alla somma di metà del quantitativo relativo al periodo dal 1° luglio 2004 al 30 giugno 2005 e di metà del quantitativo relativo al periodo dal 1° luglio 2005 al 30 giugno 2006.

(6)

Per garantire l’adeguato funzionamento dei contingenti tariffari comunitari, occorre stabilire un equivalente peso carcassa. Inoltre, poiché alcuni contingenti tariffari consentono di scegliere tra l’importazione di animali vivi o di carni, è necessario fissare un fattore di conversione.

(7)

L’esperienza maturata nel 2004 con la gestione dei contingenti tariffari comunitari secondo il principio «primo arrivato, primo servito» nel settore delle carni ovine e caprine è stata positiva. Di conseguenza, i contingenti relativi a tali prodotti devono essere gestiti conformemente all’articolo 16, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 2529/2001, in deroga al regolamento (CE) n. 1439/95, del 26 giugno 1995, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3013/89 in ordine all’importazione ed esportazione di prodotti del settore delle carni ovine e caprine (6). Tale gestione deve essere conforme agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (7).

(8)

Per evitare discriminazioni tra i paesi esportatori e poiché negli ultimi due anni i contingenti tariffari equivalenti non sono stati esauriti rapidamente, i contingenti tariffari cui si riferisce il presente regolamento devono essere inizialmente considerati come non critici ai sensi dell’articolo 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93, quando sono gestiti secondo il principio «primo arrivato, primo servito». Pertanto le autorità doganali devono essere autorizzate a rinunciare a richiedere la costituzione della cauzione per le merci inizialmente importate nell’ambito dei suddetti contingenti, conformemente agli articoli 308 quater, paragrafo 1, e 248, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2454/93. Date le particolarità del passaggio da un sistema di gestione a un altro, non si applica l’articolo 308 quater, paragrafi 2 e 3, del suddetto regolamento.

(9)

È necessario specificare il tipo di prova che deve presentare l’operatore interessato per attestare l’origine dei prodotti e poter beneficiare dei contingenti tariffari gestiti secondo il principio «primo arrivato, primo servito».

(10)

Al momento in cui i prodotti a base di carni ovine sono presentati dall’operatore alle autorità doganali per l’importazione, è difficile per queste ultime stabilire se provengono da ovini di specie domestiche o da altri ovini, distinzione che determina l’applicazione di aliquote diverse del dazio. È pertanto opportuno prevedere che la prova dell’origine contenga una precisazione al riguardo.

(11)

A norma del capo II della direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (8), e della direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (9), possono essere autorizzate soltanto le importazioni di prodotti che soddisfano i requisiti relativi ai controlli, alle regole e alle procedure applicabili alla catena alimentare in vigore nella Comunità.

(12)

Tenuto conto della data di applicazione e del tempo necessario per la traduzione, il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(13)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento dispone l’apertura di contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine relativamente al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2005.

Articolo 2

I dazi all’importazione nella Comunità di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine dei codici NC 0104 10 30 , 0104 10 80 , 0104 20 90 , 0210 99 21 , 0210 99 29 e 0204 originari dei paesi indicati nell’allegato sono sospesi o ridotti conformemente al presente regolamento.

Articolo 3

1.   I quantitativi, espressi in equivalente peso carcassa, per le importazioni di carni del codice NC 0204 e di animali vivi dei codici NC 0104 10 30 , 0104 10 80 e 0104 20 90 , nonché i dazi applicabili, sono indicati nell’allegato.

2.   Per calcolare i quantitativi di «equivalente peso carcassa» di cui al paragrafo 1, il peso netto dei prodotti ovini e caprini è moltiplicato per i seguenti coefficienti:

a)

animali vivi: 0,47

b)

carni di agnello o di capretto disossate: 1,67

c)

carni di montone, di pecora e di capra (escluso il capretto) disossate e loro combinazioni: 1,81

d)

prodotti non disossati: 1,00.

3.   Per «capretto» si intende un animale della specie caprina fino a un anno di età.

Articolo 4

In deroga a quanto disposto al titolo II, parti A e B, del regolamento (CE) n. 1439/95, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2005 i contingenti tariffari fissati nell’allegato del presente regolamento per i paesi appartenenti ai gruppi di paesi n. 1, 2, 3, 4 e 5 devono essere gestiti secondo il principio «primo arrivato, primo servito», conformemente agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93. Non si applica l’articolo 308 quater, paragrafi 2 e 3, del suddetto regolamento. Non sono richiesti titoli d’importazione.

Articolo 5

1.   Per beneficiare dei contingenti tariffari fissati nell’allegato e gestiti conformemente all’articolo 4, deve essere presentata alle autorità doganali comunitarie una prova di origine valida, rilasciata dalle autorità competenti del paese terzo, accompagnata da una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica delle merci in questione. L’origine dei prodotti soggetti ai contingenti tariffari diversi da quelli che risultano da accordi tariffari preferenziali è determinata conformemente alle disposizioni in vigore nella Comunità.

2.   La prova di origine di cui al paragrafo 1 è la seguente:

a)

nel caso dei contingenti tariffari che fanno parte di un accordo tariffario preferenziale, la prova di origine è quella specificata in detto accordo;

b)

nel caso di altri contingenti tariffari, si tratta di una prova stabilita conformemente all’articolo 47 del regolamento (CEE) n. 2454/93 e, in aggiunta agli elementi specificati in detto articolo, dei dati seguenti:

il codice NC (almeno le prime quattro cifre),

il numero d’ordine o i numeri d’ordine del contingente tariffario in questione, conformemente al secondo comma del presente paragrafo,

il peso netto totale per ciascuna categoria di coefficiente specificata all’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento;

c)

nel caso dei paesi i cui contingenti rientrano nei casi indicati alle lettere a) e b) e sono raggruppati, la prova è quella indicata alla lettera a).

Se la prova di origine di cui alla lettera b) viene presentata come documento giustificativo per una sola dichiarazione d’immissione in libera pratica, essa può contenere diversi numeri d’ordine. In tutti gli altri casi essa deve contenere un solo numero d’ordine.

3.   Per beneficiare del contingente tariffario fissato nell’allegato per il gruppo di paesi n. 4, per i prodotti dei codici NC ex 0204 , ex 0210 99 21 e ex 0210 99 29 la prova di origine reca, nella casella riguardante la designazione dei prodotti, una delle seguenti indicazioni:

a)

«prodotto/i a base di carni di ovini della specie ovina domestica»;

b)

«prodotto/i a base di carni di specie diverse dalla specie ovina domestica»;

Tali indicazioni devono corrispondere alle indicazioni che figurano nel certificato veterinario che accompagna tali prodotti.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2004.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU L 341 del 22.12.2001, pag. 3. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

(2)   GU L 46 del 20.2.2003, pag. 1.

(3)   GU L 339 del 24.12.2003, pag. 22. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 365/2004 (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 30).

(4)   GU L 187 del 26.7.2003, pag. 1.

(5)   GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

(6)   GU L 143 del 27.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 272/2001 (GU L 41 del 10.2.2001, pag. 3).

(7)   GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 (GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1).

(8)   GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(9)   GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).


ALLEGATO

CARNI OVINE E CAPRINE [in tonnellate (t) di equivalente peso carcassa]

CONTINGENTI TARIFFARI COMUNITARI PER IL 2005

Gruppo di paesi n.

Codici NC

Dazio ad valorem %

Dazio specifico EUR/100 Kg

Numero d’ordine in base al principio «primo arrivato, primo servito»

Origine

Volume annuale

(in tonnellate di equivalente peso carcassa)

Animali vivi

(Coefficiente = 0,47)

Carne di agnello disossata (1)

(Coefficiente = 1,67)

Carne di montone e di pecora disossata (2)

(Coefficiente = 1,81)

Carne non disossata e carcasse

(Coefficiente = 1,00)

1

0204

Zero

Zero

09.2101

09.2102

09.2011

Argentina

23 000

09.2105

09.2106

09.2012

Australia

18 650

09.2109

09.2110

09.2013

Nuova Zelanda

226 700

09.2111

09.2112

09.2014

Uruguay

5 800

09.2115

09.2116

09.1922

Cile

5 417

09.2119

09.2120

09.0790

Islanda

1 350

2

0204

Zero

Zero

09.2121

09.2122

09.0781

Norvegia

300

3

0204

Zero

Zero

09.2125

09.2126

09.0693

Groenlandia

100

09.2129

09.2130

09.0690

Isole Færøer

20

09.2131

09.2132

09.0227

Turchia

200

4

0104 10 30 , 0104 10 80 e 0104 20 90

Per le specie «diverse dalla specie ovina domestica» soltanto: ex 0204 , ex 0210 99 21 e ex 0210 99 29

Zero

Zero

09.2141

09.2145

09.2149

09.1622

Stati ACP

100

Per la specie «ovina domestica» soltanto: ex 0204 , ex 0210 99 21 e ex 0210 99 29

Zero

Riduzione del 65 % dei dazi specifici

09.2161

09.2165

09.1626

Stati ACP

500

5 (3)

0204

Zero

Zero

09.2171

09.2175

09.2015

Altre

200

0104 10 30

0104 10 80

0104 20 90

10  %

Zero

09.2181

09.2019

Altre

49


(1)  E di capretto.

(2)  E di capra, escluso il capretto.

(3)  Per «Altre» si intendono tutte le origini, compresi gli Stati ACP ed esclusi gli altri paesi menzionati nella presente tabella.


22.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 374/36


REGOLAMENTO (CE) N. 2203/2004 DELLA COMMISSIONE,

del 21 dicembre 2004

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1859/82, relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi nelle aziende agricole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all’istituzione di una rete d’informazione contabile agricola sui redditi e sull’economia delle aziende agricole nella CEE (1) in particolare l’articolo 4, paragrafo 4, e l’articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 1859/82 (2) fissa il numero di aziende contabili per circoscrizione. Il numero di aziende contabili da selezionare per circoscrizione può essere superiore o inferiore al numero fissato nel limite del 20 % di questo numero, senza che tale scarto possa comportare una diminuzione del numero totale di aziende contabili per Stato membro.

(2)

Per agevolare la gestione finanziaria di tale misura, nel regolamento (CEE) n. 1915/83 della Commissione, del 13 luglio 1983, relativo a talune modalità di applicazione per la tenuta delle contabilità ai fini della constatazione dei redditi delle aziende agricole (3), è inserito un limite per Stato membro del numero di schede aziendali debitamente compilate ammissibili al finanziamento comunitario. Per motivi di chiarezza e di coerenza, è opportuno che il regolamento (CEE) n. 1859/82 tenga conto di tale modifica. È opportuno continuare a consentire una certa flessibilità riguardo al numero di aziende contabili per circoscrizione, a condizione che sia rispettato il numero totale di aziende contabili dello Stato membro di cui trattasi.

(3)

Tenuto conto del limite per Stato membro del numero totale di schede contabili debitamente compilate ammissibili al finanziamento comunitario, occorre adeguare il numero di aziende contabili stabilito nell’allegato I per il Belgio, la Danimarca, la Germania, la Francia e il Lussemburgo al fine di mantenere le attuali dimensioni del campione.

(4)

Occorre adeguare il numero delle aziende contabili per circoscrizione in Svezia, in considerazione delle modifiche apportate ai confini tra le circoscrizioni.

(5)

È pertanto necessario modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 1859/82.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato comunitario per la rete di informazione contabile agricola,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1859/82 è così modificato:

1)

Il testo dell’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Il numero delle aziende contabili per Stato membro e per circoscrizione è fissato nell’allegato I.

Il numero di aziende contabili da selezionare per circoscrizione può essere superiore o inferiore al numero che figura nell’allegato I nel limite del 20 % di questo numero, a condizione che sia rispettato il numero totale di aziende contabili dello Stato membro di cui trattasi.»

2)

L’allegato I è modificato in conformità con l’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica per l’esercizio contabile 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2004.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU 109 del 23.6.1965, pag. 1859/65. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 660/2004 della Commissione (GU L 104 dell’8.4.2004, pag. 97).

(2)   GU L 205 del 13.7.1982, pag. 40. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 730/2004 (GU L 113 del 20.4.2004, pag. 8).

(3)   GU L 190 del 14.7.1983, pag. 25. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1388/2004 (GU L 255 del 31.7.2004, pag. 5).


ALLEGATO

L’allegato I del regolamento (CEE) n. 1859/82 è modificato come segue:

a)

La parte relativa al Belgio è sostituita dalla seguente:

 

«BELGIO

 

341

Vlaanderen

720

342

Bruxelles-Brussel

343

Wallonie

480

Totale Belgio

1 200 »

b)

La parte relativa alla Danimarca è sostituita dalla seguente:

«370

DANIMARCA

2 250 »

c)

La parte relativa alla Germania è sostituita dalla seguente:

 

«GERMANIA

 

010

Schleswig-Holstein

450

020

Hamburg

50

030

Niedersachsen

980

040

Bremen

050

Nordrhein-Westfalen

790

060

Hessen

440

070

Rheinland-Pfalz

600

080

Baden-Württemberg

740

090

Bayern

1 150

100

Saarland

80

110

Berlin

112

Brandenburg

240

113

Mecklenburg-Vorpommern

180

114

Sachsen

280

115

Sachsen-Anhalt

190

116

Thüringen

190

Totale Germania

6 360 »

d)

La parte relativa alla Francia è sostituita dalla seguente:

 

«FRANCIA

 

121

Île-de-France

170

131

Champagne-Ardenne

400

132

Picardie

300

133

Haute-Normandie

160

134

Centre

450

135

Basse-Normandie

220

136

Bourgogne

380

141

Nord-Pas-de-Calais

310

151

Lorraine

230

152

Alsace

180

153

Franche-Comté

230

162

Pays de la Loire

490

163

Bretagne

540

164

Poitou-Charentes

360

182

Aquitaine

500

183

Midi-Pyrénées

480

184

Limousin

200

192

Rhône-Alpes

450

193

Auvergne

360

201

Languedoc-Roussillon

400

203

Provence-Alpes-Côte d’Azur

360

204

Corse

150

Totale Francia

7 320 »

e)

La parte relativa al Lussemburgo è sostituita dalla seguente:

«350

LUSSEMBURGO

360 »

f)

La parte relativa alla Svezia è sostituita dalla seguente:

 

«SVEZIA

 

710

Pianure della Svezia centromeridionale

680

720

Zone forestali e agroforestali della Svezia centromeridionale

215

730

Zone della Svezia settentrionale

105

Totale Svezi

1 000 »


22.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 374/40


REGOLAMENTO (CE) N. 2204/2004 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2004

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1915/83 relativo a talune modalità di applicazione per la tenuta delle contabilità ai fini della constatazione dei redditi delle aziende agricole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella CEE (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1915/83 (2), la Commissione versa allo Stato membro una retribuzione forfettaria per ogni scheda aziendale debitamente compilata, trasmessale entro i termini indicati all’articolo 3 del medesimo regolamento. Per fini di chiarezza è opportuno inserire nel regolamento (CEE) n. 1915/83 alcune disposizioni relative a tali pagamenti contenute nel regolamento (CEE) n. 1859/82 della Commissione, del 12 luglio 1982, relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi nelle aziende agricole (3).

(2)

Per motivi di bilancio e per agevolare la gestione finanziaria, è opportuno che il numero totale per Stato membro delle schede aziendali che possono beneficiare della retribuzione sia limitato al numero fissato nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 1859/82.

(3)

Se lo Stato membro di cui trattasi ha più di una circoscrizione, è opportuno prevedere una certa flessibilità per quanto riguarda il numero totale di schede aziendali ammissibili per circoscrizione, rispettando tuttavia il limite corrispondente al numero totale di aziende contabili per Stato membro fissato nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 1859/82.

(4)

Se il numero delle schede aziendali, debitamente compilate e trasmesse entro il termine, per circoscrizione o per Stato membro è inferiore all’80 % del numero fissato per la circoscrizione o lo Stato membro di cui trattasi, a decorrere dall’esercizio contabile 2005 occorre ridurre la retribuzione forfettaria per le schede aziendali di quella circoscrizione o di quello Stato membro. È tuttavia opportuno rimandare in via transitoria l’applicazione di questo meccanismo di riduzione nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia per permettere ai nuovi Stati membri di adattarsi al sistema di tenuta delle contabilità ai fini della constatazione dei redditi delle aziende agricole, sistema che per detti Stati membri è del tutto nuovo.

(5)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 1915/83.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato comunitario per la rete di informazione contabile agricola,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1915/83 è sostituito dal seguente:

«1.   La Commissione versa allo Stato membro una retribuzione forfettaria per ogni scheda aziendale debitamente compilata, trasmessale entro i termini di cui all'articolo 3.

1bis.   Per un dato Stato membro il numero totale di schede aziendali debitamente compilate e trasmesse, che possono beneficiare di una retribuzione forfettaria, non è superiore al numero totale di aziende contabili fissato per tale Stato membro nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 1859/82.

Per gli Stati membri che hanno più di una circoscrizione, il numero di schede aziendali debitamente compilate e trasmesse per circoscrizione, ammesse a beneficiare della retribuzione forfettaria, può superare fino a un massimo del 20 % il numero fissato per la circoscrizione di cui trattasi, purché il numero totale delle schede aziendali debitamente compilate e trasmesse per lo Stato membro di cui trattasi non sia superiore al numero totale stabilito per tale Stato membro nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 1859/82.

Se il numero delle schede aziendali, debitamente compilate e trasmesse, per una circoscrizione o per uno Stato membro è inferiore all’80 % del numero delle aziende contabili fissato per la circoscrizione o per lo Stato membro di cui trattasi, la retribuzione forfettaria per le schede aziendali di quella circoscrizione o di quello Stato membro è ridotta del:

10 % negli esercizi contabili 2005 e 2006,

20 % nell’esercizio contabile 2007 e negli esercizi successivi.

Se il numero delle schede risulta insufficiente sia nella circoscrizione che nello Stato membro, la riduzione è applicata solo a livello nazionale.

La riduzione per l’anno contabile 2005 di cui al terzo comma, primo trattino, non si applica alla Repubblica ceca, all’Estonia, a Cipro, alla Lettonia, alla Lituania, all’Ungheria, a Malta, alla Polonia, alla Slovenia e alla Slovacchia.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dall’esercizio contabile 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2004.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU 109 del 23.6.1965, pag. 1859/65. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 660/2004 della Commissione (GU L 104 dell’8.4.2004, pag. 97).

(2)   GU L 190, del 14.7.1983, pag. 25. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1388/2004 (GU L 255 del 31.7.2004, pag. 5).

(3)   GU L 205, del 13.7.1982, pag. 40. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 730/2004 (GU L 113 del 20.4.2004, pag. 8).


22.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 374/42


REGOLAMENTO (CE) N. 2205/2004 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 3199/93 relativo al riconoscimento reciproco dei processi di completa denaturazione dell’alcole ai fini dell’esenzione dall’accisa

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche (1), in particolare l’articolo 27, paragrafo 4,

visto il parere del comitato delle accise,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 27, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 92/83/CEE, gli Stati membri sono tenuti ad esentare dalle accise l’alcole che è stato completamente denaturato in conformità dei requisiti previsti dagli Stati membri, sempreché tali requisiti siano stati debitamente notificati ed accettati conformemente ai paragrafi 3 e 4 del medesimo articolo.

(2)

L’Italia ha comunicato talune modifiche relative ai processi di denaturazione autorizzati dal regolamento (CE) n. 3199/93 della Commissione (2).

(3)

La Commissione ha trasmesso detta comunicazione agli altri Stati membri il 26 novembre 2003.

(4)

Dato che né la Commissione né alcuno Stato membro hanno chiesto che la questione venisse esaminata in sede di Consiglio nei termini previsti, si ritiene che quest’ultimo, conformemente all’articolo 27, paragrafo 4, della direttiva 92/83/CEE, abbia autorizzato, con effetto dal 26 gennaio 2004, le modifiche relative ai processi di denaturazione notificate dall’Italia.

(5)

Il regolamento (CE) n. 3199/93 dovrebbe essere, pertanto, opportunamente modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il paragrafo relativo all’Italia nell’allegato del regolamento (CE) n. 3199/93 è sostituito dal paragrafo seguente:

«Italia

L’alcole etilico da sottoporre alla denaturazione deve possedere un tenore effettivo di alcole etilico non inferiore a 83 % in volume ed un titolo misurato all’alcolometro CE non inferiore a 90 % in volume. Per ettolitro anidro, aggiungere:

a)

tiofene: 125 g,

b)

denatonium benzoato: 0,8 g,

c)

soluzione al 25 % p/p di C.I. Reactive Red 24 (colorante rosso): 3 g,

d)

metiletilchetone: 2 litri.

Al fine di garantire la completa solubilizzazione di tutti i componenti, la miscela denaturante deve essere preparata in alcole etilico di gradazione inferiore al 96 % in volume misurato all’alcolometro CE.

La funzione vera e propria di denaturante è svolta dalle sostanze indicate alle lettere a), b) e d). Infatti il tiofene ed il denatonium benzoato alterano le caratteristiche organolettiche del prodotto rendendone impossibile l'ingestione, mentre il metiletilchetone, avendo un punto di ebollizione (79,6 °C) prossimo a quello dell'alcole etilico (78,9 °C), risulta di difficile eliminazione se non con tecniche antieconomiche e questo agevola i controlli da parte dell'amministrazione finanziaria volti ad individuare eventuali usi distorti.

La funzione del C.I. Reactive Red 24 è quella di conferire al prodotto una caratteristica colorazione rossa, che ne permette l'immediata individuazione nella destinazione d'uso.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2004.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)   GU L 316 del 31.10.1992, pag. 21. Direttiva modificata dall'atto di adesione del 2003.

(2)   GU L 288 del 23.11.1993, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2559/98 (GU L 320 del 28.11.1998, pag. 27).


22.12.2004   

IT

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L 374/44


REGOLAMENTO (CE) N. 2206/2004 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2004

che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3, e l'articolo 19,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1785/2003, la differenza fra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.

(2)

In virtù dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1785/2003, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture di riso sul mercato mondiale. In conformità dello stesso articolo, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni previste, nonché dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e dei limiti derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato.

(3)

Il regolamento (CEE) n. 1361/76 della Commissione (2) ha fissato la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quando la proporzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima.

(4)

Le offerte relative alla gara per la restituzione all'esportazione di riso a grani tondi, medi e lunghi A sono state respinte. Non occorre pertanto fissare, per il momento, una restituzione del dazio comune per il riso.

(5)

Il regolamento (CE) n. 1785/2003 ha definito all'articolo 14, paragrafo 5, i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso.

(6)

La situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

(7)

Per tener conto della domanda esistente di riso a grani lunghi confezionato su taluni mercati, occorre prevedere la fissazione di una restituzione specifica per il prodotto in questione.

(8)

La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. Essa può essere modificata nel periodo intermedio.

(9)

L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture di riso nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

(10)

Per la gestione dei limiti quantitativi connessi agli impegni della Comunità nei confronti dell'OMC, è necessario sospendere il rilascio di titoli di esportazione che beneficiano di restituzione.

(11)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1785/2003, ad esclusione di quelli contemplati dal paragrafo 1, lettera c) dello stesso articolo, sono fissati agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il rilascio dei titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione è sospeso.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 22 dicembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2004.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96.

(2)   GU L 154 del 15.6.1976, pag. 11.


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 21 dicembre 2004, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura EUR/t

Ammontare delle restituzioni (1)

1006 20 11 9000

R01

EUR/t

0

1006 20 13 9000

R01

EUR/t

0

1006 20 15 9000

R01

EUR/t

0

1006 20 17 9000

 

1006 20 92 9000

R01

EUR/t

0

1006 20 94 9000

R01

EUR/t

0

1006 20 96 9000

R01

EUR/t

0

1006 20 98 9000

 

1006 30 21 9000

R01

EUR/t

0

1006 30 23 9000

R01

EUR/t

0

1006 30 25 9000

R01

EUR/t

0

1006 30 27 9000

 

1006 30 42 9000

R01

EUR/t

0

1006 30 44 9000

R01

EUR/t

0

1006 30 46 9000

R01

EUR/t

0

1006 30 48 9000

 

1006 30 61 9100

R01

EUR/t

0

R02

EUR/t

0

R03

EUR/t

0

066

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

021 e 023

EUR/t

0

1006 30 61 9900

R01

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

066

EUR/t

0

1006 30 63 9100

R01

EUR/t

0

R02

EUR/t

0

R03

EUR/t

0

066

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

021 e 023

EUR/t

0

1006 30 63 9900

R01

EUR/t

0

066

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

1006 30 65 9100

R01

EUR/t

0

R02

EUR/t

0

R03

EUR/t

0

066

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

021 e 023

EUR/t

0

1006 30 65 9900

R01

EUR/t

0

066

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

1006 30 67 9100

021 e 023

EUR/t

0

066

EUR/t

0

1006 30 67 9900

066

EUR/t

0

1006 30 92 9100

R01

EUR/t

0

R02

EUR/t

0

R03

EUR/t

0

066

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

021 e 023

EUR/t

0

1006 30 92 9900

R01

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

066

EUR/t

0

1006 30 94 9100

R01

EUR/t

0

R02

EUR/t

0

R03

EUR/t

0

066

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

021 e 023

EUR/t

0

1006 30 94 9900

R01

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

066

EUR/t

0

1006 30 96 9100

R01

EUR/t

0

R02

EUR/t

0

R03

EUR/t

0

066

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

021 e 023

EUR/t

0

1006 30 96 9900

R01

EUR/t

0

A97

EUR/t

0

066

EUR/t

0

1006 30 98 9100

021 e 023

EUR/t

0

1006 30 98 9900

 

1006 40 00 9000

 

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A », sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

R01

Svizzera, Liechtenstein e i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia.

R02

Marocco, Algeria, Tunisia, Egitto, Israele, Libia, Libano, Siria, ex Sahara spagnolo, Giordania, Iraq, Iran, Yemen, Kuwait, Emirati Arabi Uniti, Oman, Bahrain, Qatar, Arabia Saudita, Eritrea, Cisgiordania/Striscia di Gaza, Norvegia, Isole Færøer, Islanda, Russia, Bielorussia, Bosnia e Erzegovina, Croazia, Serbia e Montenegro, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Albania, Bulgaria, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Moldova, Ucraina, Kazakstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan.

R03

Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia, Cile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasile, Venezuela, Canada, Messico, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Cuba, Bermuda, Repubblica sudafricana, Australia, Nuova Zelanda, Hong Kong SAR, Singapore, A40 ad eccezione di: Antille olandesi, Aruba, Isole Turcke e Caiques, A11 ad eccezione di: Surinam, Guyana, Madagascar.


(1)  La procedura prevista all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione (GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12) si applica ai titoli richiesti nel quadro del presente regolamento per le quantità seguenti secondo la destinazione:

Destinazione R01

0 t,

Insieme delle destinazioni R02 e R03

0 t,

Destinazioni 021 e 023

0 t,

Destinazioni 066

0 t,

Destinazione A97

0 t.


22.12.2004   

IT

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L 374/47


REGOLAMENTO (CE) N. 2207/2004 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2004

che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato parboiled a grani lunghi B a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2032/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2032/2004 della Commissione (2) ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.

(2)

A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione (3), la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1785/2003, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1785/2003. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3)

L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 13 al 16 dicembre 2004, è fissata una restituzione massima pari a 65,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato parboiled a grani lunghi B a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2032/2004.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 dicembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2004.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96.

(2)   GU L 353 del 27.11.2004, pag. 6.

(3)   GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 18).


22.12.2004   

IT

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L 374/48


REGOLAMENTO (CE) N. 2208/2004 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2004

relativo alle offerte presentate per l'esportazione di riso lavorato a grani tondi medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2031/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2031/2004 della Commissione (2) ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.

(2)

Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione (3), la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1785/2003, decidere di non dar seguito alla gara.

(3)

Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1785/2003, non è opportuno fissare una restituzione massima.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte presentate dal 13 al 16 dicembre 2004 nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi di cui al regolamento (CE) n. 2031/2004.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 dicembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2004.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96.

(2)   GU L 353 del 27.11.2004, pag. 3.

(3)   GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 18).


22.12.2004   

IT

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L 374/49


REGOLAMENTO (CE) N. 2209/2004 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2004

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di dicembre 2004 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro dei regolamenti (CE) n. 593/2004 e (CE) n. 1251/96

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 593/2004 della Commissione del 30 marzo 2004, recante apertura e modalità di gestione nel settore delle uova e per le ovoalbumine dei contingenti tariffari (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

visto il regolamento (CE) n. 1251/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore del pollame (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le domande di titoli d'importazione per il periodo dall'1 gennaio al 31 marzo 2005, presentate ai sensi dei regolamenti (CE) n. 593/2004 e (CE) n. 1251/96, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato del presente regolamento.

2.   Le domande di titoli d'importazione per il periodo dall'1 aprile al 30 giugno 2005, possono essere presentate, ai sensi del regolamenti (CE) n. 593/2004 e (CE) n. 1251/96, per il quantitativo globale indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 94 del 31.3.2004, pag. 10.

(2)   GU L 161 del 29.6.1996, pag. 136. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1043/2001 (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 24).


ALLEGATO

Numero del gruppo

Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1o gennaio al 31 marzo 2005

Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1o aprile al 31 giugno 2005

(t)

E1

134 360,00

E2

82,06

1 750,00

E3

100,00

12 911,45

P1

100,00

1 926,00

P2

100,00

3 825,16

P3

2,11

175,00

P4

100,00

475,00


22.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 374/51


REGOLAMENTO (CE) N. 2210/2004 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2004

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di dicembre 2004 per taluni prodotti del settore del pollame nel quadro del regime previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di pollame e di taluni altri prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1431/94 della Commissione, del 22 giugno 1994, che stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore del pollame, del regime d'importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di pollame e di taluni altri prodotti agricoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2005, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1431/94, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato del presente regolamento.

2.   Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o aprile al 30 giugno 2005 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 1431/94, per il quantitativo globale indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 156 del 23.6.1994, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1043/2001 (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 24).


ALLEGATO

Numero del gruppo

Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1o gennaio al 31 marzo 2005

Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1o aprile al 30 giugno 2005

(in t)

1

1,46

1 775,00

2

8,92

1 275,00

3

1,52

825,00

4

1,86

450,00

5

2,91

175,00


22.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 374/53


REGOLAMENTO (CE) N. 2211/2004 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2004

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di dicembre 2004 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro del regolamento (CE) n. 2497/96

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2497/96 della Commissione, del 18 dicembre 1996, che stabilisce le modalità di applicazione nel settore del pollame del regime previsto dall'accordo di associazione e dell'accordo interinale tra la Comunità europea e Israele (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2005, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 2497/96, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato.

2.   Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o aprile al 30 giugno 2005 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 2497/96, per il quantitativo globale indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 338 del 28.12.1996, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 361/2004 (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 15).


ALLEGATO

Numero del gruppo

Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1o gennaio al 31 marzo 2005

Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1o aprile al 30 giugno 2005

(in t)

I1

100,00

371,00

I2

100,00

132,50


22.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 374/55


REGOLAMENTO (CE) N. 2212/2004 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2004

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di dicembre 2004 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Bulgaria e la Romania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1898/97 della Commissione, del 29 settembre 1997, che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle carni suine, del regime previsto nel quadro degli accordi europei con la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Romania, la Repubblica di Polonia e la Repubblica di Ungheria (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Le domande di titoli di importazione presentate per il primo trimestre del 2005 vertono su quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte.

(2)

È opportuno stabilire il quantitativo rimanente che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo.

(3)

È opportuno far presente agli operatori che i certificati possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2005 presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1898/97 sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato I.

2.   Per il periodo dal 1o aprile al 30 giugno 2005 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 1898/97, domande di titoli d'importazione per il quantitativo globale indicato nell'allegato II.

3.   I titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 267 del 30.9.1997, pag. 58. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 333/2004 (GU L 60 del 27.2.2004, pag. 12).


ALLEGATO I

Numero del gruppo

Percentuale di accettazione delle domande di certificati d'importazione presentate per il periodo che va dal 1o gennaio al 31 marzo 2005

B1

100,0

15

100,0

16

100,0

17

100,0


ALLEGATO II

(t)

Numero del gruppo

Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1o aprile al 30 giugno 2005

B1

3 500,0

15

1 105,0

16

2 125,0

17

15 625,0


22.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 374/57


REGOLAMENTO (CE) N. 2213/2004 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2004

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di dicembre 2004 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni suine e di taluni altri prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1432/94 della Commissione, del 22 giugno 1994, che stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore delle carni suine, del regime d'importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni suine e di taluni altri prodotti agricoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Le domande di titoli di importazione presentate per il primo trimestre 2005 sono inferiori ai quantitativi disponibili e devono pertanto essere interamente soddisfatte.

(2)

È opportuno stabilire il quantitativo disponibile per il periodo successivo.

(3)

È opportuno far presente agli operatori che i titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2005, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1432/94, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato I.

2.   Per il periodo dal 1o aprile al 30 giugno 2005 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 1432/94, domande di titoli d'importazione per il quantitativo globale indicato nell'allegato II.

3.   I titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 156 del 23.6.1994, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 332/2004 (GU L 60 del 27.2.2004, pag. 10).


ALLEGATO I

Numero del gruppo

Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1o gennaio al 31 marzo 2005

1

100,00


ALLEGATO II

(in t)

Numero del gruppo

Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1o aprile al 30 giugno 2005

1

3 500,0


22.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 374/59


REGOLAMENTO (CE) N. 2214/2004 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2004

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di dicembre 2004 nel quadro dei contingenti tariffari d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni suine per il periodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1458/2003 della Commissione, del 18 agosto 2003, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari del settore delle carni suine (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Le domande di titoli di importazione presentate per il primo trimestre del 2005 vertono su quantitativi inferiori ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte.

(2)

È opportuno stabilire il quantitativo rimanente che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2005, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1458/2003, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato.

2.   Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o aprile al 30 giugno 2005, presentate ai sensi del regolamanto (CE) n. 1458/2003, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 208 del 19.8.2003, pag. 3.


ALLEGATO I

Numero del gruppo

Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1o gennaio al 31 marzo 2005

G2

100

G3

100

G4

100

G5

100

G6

100

G7

100


ALLEGATO II

(t)

Gruppo

Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1o aprile al 30 giugno 2005

G2

30 847,5

G3

4 987,5

G4

3 000,0

G5

6 100,0

G6

15 000,0

G7

5 477,3


22.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 374/61


REGOLAMENTO (CE) N. 2215/2004 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2004

che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali a de correre dal 22 dicembre 2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

I dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 2142/2004 della Commissione (3).

(2)

L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 EUR/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento. Poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 2142/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 2142/2004 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 dicembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 270 del 29.9.2003, pag. 78.

(2)   GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12).

(3)   GU L 369 del 16.12.2004, pag. 55. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2180/2004 (GU L 371 del 17.12.2004, pag. 39).


ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 a decorrere dal 22 dicembre 2004

Codice NC

Designazione delle merci

Dazi all'importazione (1)

(in EUR/t)

1001 10 00

Frumento (grano) duro di qualità elevata

0,00

di qualità media

0,00

di bassa qualità

4,24

1001 90 91

Frumento (grano) tenero destinato alla semina

0,00

ex 1001 90 99

Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina

0,00

1002 00 00

Segala

47,57

1005 10 90

Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido

52,37

1005 90 00

Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (2)

52,37

1007 00 90

Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

47,57


(1)  Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Estonia, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(2)  L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.


ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

periodo dal 15.12.2004-20.12.2004

1)   

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Quotazioni borsistiche

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)

HRS2 (14 %)

YC3

HAD2

qualità media (*1)

qualità bassa (*2)

US barley 2

Quotazione (EUR/t)

109,43  (*3)

59,79

151,51

141,51

121,51

78,13

Premio sul Golfo (EUR/t)

11,13

 

 

Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)

23,12

 

 

2)   

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Trasporto/costi: Golfo del Messico–Rotterdam: 32,71 EUR/t; Grandi Laghi–Rotterdam: 46,26 EUR/t.

3)   

Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96:

0,00  EUR/t (HRW2)

0,00  EUR/t (SRW2).


(*1)  Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(*2)  Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(*3)  Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].


22.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 374/64


DIRETTIVA 2004/115/CE DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2004

che modifica la direttiva 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di alcuni antiparassitari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (1) in particolare l'articolo 7,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettera f),

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alle disposizioni della direttiva 91/414/CEE, le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari da utilizzare su colture specifiche sono di competenza degli Stati membri. Tali autorizzazioni devono essere basate sulla valutazione degli effetti sulla salute umana e degli animali nonché sull'ambiente. Tra gli elementi da prendere in considerazione per tali valutazioni si deve tener conto dell'esposizione degli operatori e degli astanti nonché dell'impatto sugli ambienti terrestre, acquatico e atmosferico ed inoltre dell'impatto sulle persone e sugli animali derivante dal consumo di residui presenti nelle colture trattate.

(2)

Le quantità massime di residui rispecchiano l'uso di quantità minime di antiparassitari per ottenere un'efficace protezione delle piante, applicate in modo tale che la quantità di residui risulti la minima possibile e accettabile dal punto di vista tossicologico, in particolare in termini di quantità stimata assunta con la dieta alimentare.

(3)

Le quantità massime di residui sono fissate al limite inferiore di determinazione analitica quando utilizzazioni autorizzate di prodotti fitosanitari non producono livelli rilevabili di residui di antiparassitari in o su prodotti alimentari, quando non vi sono utilizzazioni autorizzate, quando utilizzazioni autorizzate da Stati membri non sono state suffragate dai dati necessari oppure quando utilizzazioni in paesi terzi che causano la presenza di residui in o su prodotti alimentari commercializzabili sul mercato comunitario non sono state suffragate da tali dati necessari.

(4)

Le quantità massime di residui di antiparassitari devono essere tenute costantemente sotto controllo; esse possono essere modificate per tener conto di nuovi dati, informazioni e utilizzazioni.

(5)

Alla Commissione sono state comunicate informazioni su utilizzazioni nuove o modificate di alcuni antiparassitari disciplinati dalla direttiva 90/642/CEE.

(6)

L'esposizione in vita dei consumatori a detti antiparassitari attraverso prodotti alimentari che possono contenere residui di tali antiparassitari è stata esaminata e valutata secondo le procedure e le prassi in uso nella Comunità europea, tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità (3). Si è calcolato che le quantità massime di residui in causa non comportano il superamento delle assunzioni giornaliere accettabili.

(7)

Ove necessario, l'esposizione acuta dei consumatori a tali antiparassitari attraverso ciascuno dei prodotti alimentari che possono contenere residui dei suddetti antiparassitari è stata esaminata e valutata conformemente alle procedure e alle prassi attualmente applicate nella Comunità europea, tenendo conto delle raccomandazioni pubblicate dall'Organizzazione mondiale della sanità. Si è inoltre tenuto conto dei pareri del comitato scientifico per le piante, in particolare del parere e delle raccomandazioni riguardanti la protezione dei consumatori di prodotti alimentari trattati con antiparassitari.

(8)

È quindi opportuno fissare nuove quantità massime di residui di tali antiparassitari.

(9)

La direttiva 90/642/CEE deve essere pertanto modificata di conseguenza.

(10)

La fissazione o la modifica a livello comunitario di quantità massime provvisorie di residui non impedisce che gli Stati membri stabiliscano quantità massime provvisorie per le sostanze oggetto della presente direttiva conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE e al suo allegato VI. Si ritiene che un periodo di quattro anni sia sufficiente per permettere altre utilizzazioni delle sostanze attive in questione. Dopo detto periodo le quantità massime provvisorie di residui devono diventare definitive.

(11)

Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nell'allegato II della direttiva 90/642/CEE le quantità massime di residui di antiparassitari per le sostanze metomil, tiodicarb, miclobutanil, gruppo maneb, fenpropimorf, metalaxil, metalaxil-m, penconazolo, iprovalicarb, azossistrobina e fenhexamid sono sostituite da quelle indicate nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 22 giugno 2005, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano alla Commissione il testo delle suddette disposizioni e una tabella di concordanza delle stesse con la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 23 giugno 2005.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore contemplato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2004.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)   GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/95/CE della Commissione (GU L 301 del 28.9.2004, pag. 42).

(2)   GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/99/CE della Commissione (GU L 309 del 6.10.2004, pag. 6).

(3)  Orientamenti per la stima dell'assunzione di residui di antiparassitari con la dieta alimentare (versione riveduta), a cura del GEMS/Food Programme in collaborazione con il comitato CODEX sui residui di antiparassitari; pubblicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).


ALLEGATO

Residui di pesticidi e livelli massimi di residui (mg/kg)

Gruppi ed esempi di singoli prodotti cui si applicano i LMR

Methomyl/ Thiodicarb

(somma espressa come methomyl)

Myclobutanil

Maneb, mancozeb, metiram, propineb, zineb

(somma espressa come CS2)

Fenpropimorph

Metalaxyl compresi altri miscugli di isomeri costituenti compreso il metalaxyl-m

(somma degli isomeri)

Penconazole

Iprovalicarb

Azoxystrobin

Fenhexamid

1.   

Frutta, fresca, essiccata o non cotta, conservata mediante congelamento, non contenente zuccheri aggiunti; frutta secca

i)

AGRUMI

 

3

5

0,05  (*1)

0,5  (p)

0,05  (*1)

0,05  (*1)  (p)

1

0,05  (*1)  (p)

Pompelmi

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Limoni

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Limette

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandarini (comprese clementine e altri ibridi)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Arance

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomeli

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri

0,05  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

ii)

FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)  (p)

0,05  (*1)

0,05  (*1)  (p)

0,1  (*1)

0,05  (*1)  (p)

Mandorle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noci del Brasile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noci di acagiù

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Castagne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noci di cocco

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nocciole

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Macadamia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noci di pecàn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pinoli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pistacchi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noci comuni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iii)

FRUTTA A GRANELLA

0,2

0,5

3

0,05  (*1)

1  (p)

0,2

0,05  (*1)  (p)

0,05  (*1)

0,05  (*1)  (p)

Mele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cotogne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iv)

FRUTTA CON NOCCIOLO

 

 

 

0,05  (*1)

0,05  (*1)  (p)

 

0,05  (*1)  (p)

0,05  (*1)

 

Albicocche

0,2

0,3

2

 

 

0,1

 

 

5  (p)

Ciliegie

0,1

1

1

 

 

 

 

 

5  (p)

Pesche (comprese le nettarine e altri ibridi)

0,2

0,5

2

 

 

0,1

 

 

5  (p)

Prugne

0,5

0,5

1

 

 

 

 

 

1  (p)

Altri

0,05  (*1)

0,02  (*1)

0,05  (*1)

 

 

0,05  (*1)

 

 

0,05  (*1)  (p)

v)   

BACCHE E PICCOLA FRUTTA

a)

Uva da tavola e da vino

 

1

2

0,05  (*1)

 

0,2

2  (p)

2

5  (p)

Uve da tavola

0,05  (*1)

 

 

 

2  (p)

 

 

 

 

Uve da vino

1

 

 

 

1  (p)

 

 

 

 

b)

Fragole (non selvatiche)

0,05  (*1)

1

2

1

0,5  (p)

0,05  (*1)

0,05  (*1)  (p)

2

5  (p)

c)

Frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche)

0,05  (*1)

 

0,05  (*1)

1

0,05  (*1)  (p)

0,05  (*1)

0,05  (*1)  (p)

 

10  (p)

More di rovo

 

1

 

 

 

 

 

3

 

More selvatiche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loganberry

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lamponi

 

1

 

 

 

 

 

3

 

Altri

 

0,02  (*1)

 

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

d)

Altri piccoli frutti e bacche (non selvatici)

0,05  (*1)

 

 

1

0,05  (*1)  (p)

 

0,05  (*1)  (p)

0,05  (*1)

5  (p)

Mirtilli neri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mirtilli rossi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ribes (rosso, nero e bianco)

 

1

5

 

 

0,5

 

 

 

Uva spina

 

1

5

 

 

 

 

 

 

Altri

 

0,02  (*1)

0,05  (*1)

 

 

0,05  (*1)

 

 

 

e)

Bacche e frutti di bosco

0,05  (*1)

0,02  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)  (p)

0,05  (*1)

0,05  (*1)  (p)

0,05  (*1)

0,05  (*1)  (p)

vi)

VARI

0,05  (*1)

 

 

 

0,05  (*1)  (p)

0,05  (*1)

0,05  (*1)  (p)

 

 

Avocado

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banane

 

2

 

2

 

 

 

2

 

Datteri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fichi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiwi

 

 

 

 

 

 

 

 

10  (p)

Kumquat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Litchi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mango

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olive

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Frutto della passione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ananas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papaya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri

 

0,02  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

 

 

 

0,05  (*1)

0,05  (*1)  (p)

2.   

Verdura, fresca o non cotta, congelata o essiccata

i)

RADICI E TUBERI

 

 

 

0,05  (*1)

 

0,05  (*1)

0,05  (*1)  (p)

 

0,05  (*1)  (p)

Barbabietole

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carote

 

0,2

0,2

 

0,1  (p)

 

 

0,2

 

Sedano-rapa

 

 

0,2

 

 

 

 

0,3

 

Rafano

 

0,2

 

 

 

 

 

0,2

 

Topinambur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastinache

 

0,2

 

 

0,1  (p)

 

 

0,2

 

Radici di prezzemolo

 

0,2

 

 

 

 

 

0,2

 

Ravanelli

0,5

 

2

 

 

 

 

 

 

Salsefrica

 

 

0,2

 

 

 

 

0,2

 

Patate dolci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rutabaga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navoni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igname

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri

0,05  (*1)

0,02  (*1)

0,05  (*1)

 

0,05  (*1)  (p)

 

 

0,05  (*1)

 

ii)

ORTAGGI A BULBO

0,05  (*1)

0,02  (*1)

 

0,05  (*1)

 

0,05  (*1)

 

 

0,05  (*1)  (p)

Aglio

 

 

0,5

 

0,5  (p)

 

 

 

 

Cipolle

 

 

0,5

 

0,5  (p)

 

0,1  (p)

 

 

Scalogni

 

 

0,5

 

0,5  (p)

 

 

 

 

Cipolline

 

 

1

 

0,2  (p)

 

 

2

 

Altri

 

 

0,05  (*1)

 

0,05  (*1)  (p)

 

0,05  (*1)  (p)

0,05  (*1)

 

iii)

ORTAGGI A FRUTTO

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

 

 

 

a)

Solanacee

 

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

2

 

Pomodori

0,5

0,3

3

 

0,2  (p)

 

1  (p)

 

1  (p)

Peperoni

 

0,5

 

 

0,5  (p)

 

 

 

2  (p)

Melanzane

0,5

0,3

 

 

 

 

 

 

1  (p)

Altri

0,05  (*1)

0,02  (*1)

2

 

0,05  (*1)  (p)

 

0,05  (*1)  (p)

 

0,05  (*1)  (p)

b)

Cucurbitacee (buccia commestibile)

0,05  (*1)

0,1

 

 

 

0,05  (*1)

 

1

1  (p)

Cetrioli

 

 

0,5

 

0,5  (p)

 

0,1  (p)

 

 

Cetrolini sott'aceto

 

 

2

 

 

 

0,1  (p)

 

 

Zucchine

 

 

2

 

 

 

0,1  (p)

 

 

Altri

 

 

0,05  (*1)

 

0,05  (*1)  (p)

 

0,05  (*1)  (p)

 

 

c)

Cucurbitacee (buccia non commestibile)

0,05  (*1)

0,2

0,5

 

 

0,1

 

0,5

0,05  (*1)  (p)

Meloni

 

 

 

 

0,2  (p)

 

0,2  (p)

 

 

Zucche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cocomeri

 

 

 

 

0,2  (p)

 

0,2  (p)

 

 

Altri

 

 

 

 

0,05  (*1)  (p)

 

0,05  (*1)  (p)

 

 

d)

Granturco dolce

0,05  (*1)

0,02  (*1)

0,05  (*1)

 

0,05  (*1)  (p)

0,05  (*1)

0,05  (*1)  (p)

0,05  (*1)

0,05  (*1)  (p)

iv)

ORTAGGI DEL GENERE BRASSICA

 

0,02  (*1)

 

 

 

0,05  (*1)

0,05  (*1)  (p)

 

0,05  (*1)  (p)

a)

Cavoli a infiorescenza

 

 

1

0,05  (*1)

0,1  (p)

 

 

 

 

Broccoli

0,2

 

 

 

 

 

 

0,5

 

Cavolfiori

 

 

 

 

 

 

 

0,5

 

Altri

0,05  (*1)

 

 

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

b)

Cavoli a testa

0,05  (*1)

 

1

 

 

 

 

 

 

Cavoli di Bruxelles

 

 

 

0,5

 

 

 

0,1

 

Cavoli cappucci

 

 

 

 

1  (p)

 

 

0,3

 

Altri

 

 

 

0,05  (*1)

0,05  (*1)  (p)

 

 

0,05  (*1)

 

c)

Cavoli a foglia

0,05  (*1)

 

 

0,05  (*1)

 

 

 

5

 

Cavolo cinese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cavoli rapa

 

 

2

 

0,2  (p)

 

 

 

 

Altri

 

 

0,5

 

0,05  (*1)  (p)

 

 

 

 

d)

Cavoli ricci

0,05  (*1)

 

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)  (p)

 

 

0,2

 

v)

ORTAGGI A FOGLIA E ERBE FRESCHE

 

 

 

0,05  (*1)

 

0,05  (*1)

 

 

 

a)

Lattughe e simili

 

 

5

 

 

 

1  (p)

3

 

Crescione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dolcetta

 

5

 

 

 

 

 

 

 

Lattuga

2

 

 

 

2  (p)

 

 

 

30  (p)

Scarola

 

 

 

 

1  (p)

 

 

 

 

Altri

0,05  (*1)

0,02  (*1)

 

 

0,05  (*1)  (p)

 

 

 

0,05  (*1)  (p)

b)

Spinaci e simili

2

0,02  (*1)

0,05  (*1)

 

0,05  (*1)  (p)

 

0,05  (*1)  (p)

0,05  (*1)

0,05  (*1)  (p)

Spinaci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bietole da foglia e da costa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)

Crescione d'acqua

0,05  (*1)

0,02  (*1)

0,3

 

0,05  (*1)  (p)

 

0,05  (*1)  (p)

0,05  (*1)

0,05  (*1)  (p)

d)

Cicoria

0,05  (*1)

0,02  (*1)

0,2

 

0,3  (p)

 

0,05  (*1)  (p)

0,2

0,05  (*1)  (p)

e)

Erbe

2

0,02  (*1)

5

 

1  (p)

 

0,05  (*1)  (p)

3

0,05  (*1)  (p)

Cerfoglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erba cipollina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezzemolo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foglie di sedano

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vi)

LEGUMI (freschi)

0,05  (*1)

0,02  (*1)

 

0,05  (*1)

0,05  (*1)  (p)

0,05  (*1)

0,05  (*1)  (p)

 

0,05  (*1)  (p)

Fagioli (non sgranati)

 

 

1

 

 

 

 

1

 

Fagioli (sgranati)

 

 

0,1

 

 

 

 

0,2

 

Piselli (non sgranati)

 

 

1

 

 

 

 

0,5

 

Piselli (sgranati)

 

 

0,1

 

 

 

 

0,2

 

Altri

 

 

0,05  (*1)

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

vii)

ORTAGGI A STELO (freschi)

0,05  (*1)

 

 

 

 

 

0,05  (*1)  (p)

 

0,05  (*1)  (p)

Asparagi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cardi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedano

 

 

0,5

 

 

 

 

5

 

Finocchio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carciofi

 

0,5

 

 

 

0,2

 

1

 

Porri

 

 

3

0,5

0,2  (p)

 

 

0,1

 

Rabarbaro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri

 

0,02  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)  (p)

0,05  (*1)

 

0,05  (*1)

 

viii)

FUNGHI

0,05  (*1)

0,02  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)  (p)

0,05  (*1)

0,05  (*1)  (p)

0,05  (*1)

0,05  (*1)  (p)

a)

Funghi coltivati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

Funghi selvatici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

LEGUMINOSE

0,05  (*1)

0,02  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)  (p)

0,05  (*1)

0,05  (*1)  (p)

0,1

0,05  (*1)  (p)

Fagioli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lenticchie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piselli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Semi oleosi

 

0,05  (*1)

 

0,05  (*1)

0,1  (*1)  (p)

0,05  (*1)

0,1  (*1)  (p)

 

0,1  (*1)  (p)

Semi di lino

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arachidi

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

Semi di papavero

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semi di sesamo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semi di girasole

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semi di colza

 

 

0,5

 

 

 

 

0,5

 

Semi di soia

0,1

 

 

 

 

 

 

0,5

 

Semi di senape

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semi di cotone

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri

0,05  (*1)

 

0,1  (*1)

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

5.

Patate

0,05  (*1)

0,02  (*1)

0,1

0,05  (*1)

0,05  (*1)  (p)

0,05  (*1)

0,05  (*1)  (p)

0,05  (*1)

0,05  (*1)  (p)

Patate novelle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patate tardive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

(foglie e steli essiccati, fermentati o no, di Camellia sinensis)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,1  (*1)

0,1  (*1)  (p)

0,1  (*1)

0,1  (*1)  (p)

0,1  (*1)

0,1  (*1)  (p)

7.

Luppolo (essiccato), anche in forma di pellet e in polvere non concentrata

10

2

25

10

10  (p)

0,5

0,1  (*1)  (p)

20

0,1  (*1)  (p)


(*1)  indica il limite inferiore di determinazione analitica

(p)  indica il limite massimo di residui provvisorio in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f) della direttiva 91/414/CEE: se non sarà modificato, questo livello diventerà definitivo a partire dal [4 anni dalla data d'entrata in vigore della direttiva che introduce tale modifica]


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

22.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 374/72


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 2004

recante nomina di un membro supplente austriaco del Comitato delle regioni

(2004/884/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

vista la proposta del Governo austriaco,

considerando quanto segue:

(1)

la decisione del Consiglio del 22 gennaio 2002 (1) recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni,

(2)

un seggio di membro supplente del suddetto Comitato è divenuto vacante in seguito al decesso del Sig. Manfred DÖRLER, comunicato al Consiglio in data 6 ottobre 2004,

DECIDE:

Articolo unico

Il Sig. Gebhard HALDER, Landtagspräsident, Vorarlberger Landtag, è nominato membro supplente del Comitato delle regioni in sostituzione del Sig. Manfred DÖRLER per la restante durata del mandato, ossia fino al 25 gennaio 2006.

Fatto a Bruxelles, addì 13 dicembre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

B. R. BOT


(1)   GU L 24 del 26.1.2002, pag. 38.


Commissione

22.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 374/73


DECISIONE N. 30/2004 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO AI SENSI DELL’ACCORDO SUL RECIPROCO RICONOSCIMENTO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E GLI STATI UNITI D'AMERICA

del 2 dicembre 2004

relativa all'inclusione di un organismo di valutazione della conformità nell'elenco di cui all'allegato settoriale sulle apparecchiature per le telecomunicazioni

(2004/885/CE)

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, in particolare gli articoli 7 e 14,

DECIDE:

1)

L'organismo di valutazione della conformità che figura nell'allegato A è aggiunto all'elenco degli organismi di valutazione della conformità nella sezione V dell'allegato settoriale sulle apparecchiature per le telecomunicazioni.

2)

La portata specifica, in termini di prodotti e di procedure di valutazione della conformità, dell’inclusione nell'elenco dell'organismo di valutazione della conformità che figura nell'allegato A è stata convenuta dalle parti e sarà da queste mantenuta.

La presente decisione, redatta in duplice copia, è firmata dai rappresentanti del comitato misto autorizzati ad agire per conto delle parti al fine di modificare l’accordo. La presente decisione ha effetto a decorrere dalla data dell’ultima di tali firme.

Firmato a Washington DC, il 26 novembre 2004.

Per gli Stati Uniti d'America

James C. SANFORD

Firmato a Bruxelles, il 2 dicembre 2004.

Per la Comunità europea

Joanna KIOUSSI


ALLEGATO A

Organismo CE di valutazione della conformità aggiunto all’elenco degli organismi di valutazione di cui alla sezione V dell'allegato settoriale sulle apparecchiature per le telecomunicazioni

AmericanTCB, Inc.

6731 Whittier Avenue, Suite C110

McLean, Virginia 22101

Tel. (703) 847 4700

Fax (703) 847 6888