ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 368

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

47° anno
15 dicembre 2004


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 2123/2004 della Commissione, del 14 dicembre 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 2124/2004 della Commissione, del 14 dicembre 2004, che stabilisce le modalità di applicazione di un contingente tariffario per l’importazione di bovini vivi di peso superiore a 160 kg originari della Svizzera previsto dal regolamento (CE) n. 1922/2004

3

 

*

Regolamento (CE) n. 2125/2004 della Commissione, del 14 dicembre 2004, che modifica il regolamento (CEE) n. 890/78 relativo alle modalità di certificazione del luppolo

8

 

 

Regolamento (CE) n. 2126/2004 della Commissione, del 14 dicembre 2004, che fissa le restituzioni all'esportazione nel quadro del sistema A1 per le frutta a guscio (mandorle sgusciate, nocciole con guscio, nocciole sgusciate, noci comuni con guscio)

12

 

 

Regolamento (CE) n. 2127/2004 della Commissione, del 14 dicembre 2004, che fissa le restituzioni all'esportazione nel quadro dei sistemi A1 e B nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni e mele)

14

 

 

Regolamento (CE) n. 2128/2004 della Commissione, del 14 dicembre 2004, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

17

 

 

Regolamento (CE) n. 2129/2004 della Commissione, del 14 dicembre 2004, che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

20

 

 

Regolamento (CE) n. 2130/2004 della Commissione, del 14 dicembre 2004, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova applicabili a partire dal 15 dicembre 2004

22

 

 

Regolamento (CE) n. 2131/2004 della Commissione, del 14 dicembre 2004, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame applicabili a partire dal 15 dicembre 2004

24

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

2004/849/CE:
Decisione del Consiglio, del 25 ottobre 2004, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, nonché all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen

26

 

 

Commissione

 

*

2004/850/CE:
Decisione della Commissione, del 3 dicembre 2004, che modifica gli allegati I e II della decisione 2002/308/CE recante gli elenchi delle zone e delle aziende di allevamento ittico riconosciute per quanto concerne la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN) [notificata con il numero C(2004) 4553]
 ( 1 )

28

 

*

2004/851/CE:
Decisione della Commissione, del 14 dicembre 2004, che modifica per la terza volta la decisione 2004/122/CE recante misure di protezione contro l'influenza aviaria in diversi paesi asiatici [notificata con il numero C(2004) 4775]
 ( 1 )

48

 

 

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

 

*

Posizione comune 2004/852/PESC del Consiglio, del 13 dicembre 2004, concernente misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio

50

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

15.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 368/1


REGOLAMENTO (CE) N. 2123/2004 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2004

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 dicembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 dicembre 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

99,9

204

88,0

624

182,9

999

123,6

0707 00 05

052

116,5

220

122,9

999

119,7

0709 90 70

052

105,7

204

68,5

999

87,1

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052

50,8

204

36,5

382

32,3

388

41,1

528

41,6

999

40,5

0805 20 10

204

68,4

999

68,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

68,0

204

46,2

464

171,7

624

80,7

999

91,7

0805 50 10

052

47,8

528

42,1

999

45,0

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

150,3

400

87,6

404

98,1

512

105,4

720

78,4

804

167,7

999

114,6

0808 20 50

400

95,4

720

42,1

999

68,8


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


15.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 368/3


REGOLAMENTO (CE) N. 2124/2004 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2004

che stabilisce le modalità di applicazione di un contingente tariffario per l’importazione di bovini vivi di peso superiore a 160 kg originari della Svizzera previsto dal regolamento (CE) n. 1922/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1922/2004 del Consiglio, del 25 ottobre 2004, che adotta misure autonome e transitorie relative all’apertura di un contingente tariffario comunitario per l’importazione di bovini vivi originari della Svizzera (1), in particolare l’articolo 2,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (2), in particolare l’articolo 32,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1922/2004 prevede l’apertura, a titolo autonomo e transitorio, di un contingente tariffario comunitario a dazio zero per il periodo compreso tra la data della sua entrata in vigore e il 30 giugno 2005 per l’importazione di 4 600 capi di bestiame bovino vivo di peso superiore a 160 chilogrammi originari della Svizzera. Secondo il disposto dell’articolo 2 di detto regolamento, le modalità di applicazione sono fissate conformemente all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio.

(2)

Per la ripartizione del contingente tariffario e tenuto conto dei prodotti in questione, è opportuno applicare il metodo dell’esame simultaneo previsto all’articolo 32, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1254/1999.

(3)

Per poter fruire dei contingenti tariffari in questione, gli animali vivi devono essere originari della Svizzera, secondo le norme previste all’articolo 4 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (3) (in appresso l’«accordo»).

(4)

Per evitare operazioni di tipo speculativo, i quantitativi ammissibili nell’ambito del contingente devono essere resi accessibili agli operatori in grado di dimostrare che commercializzano quantitativi di una certa entità con paesi terzi. Per questo motivo e per garantire una gestione efficace, è opportuno esigere che i suddetti operatori abbiano importato almeno 50 capi nel corso del 2003, poiché una partita di 50 capi può essere considerata un carico normale. L’esperienza ha dimostrato che l’acquisto di una sola partita costituisce il minimo per poter considerare che una transazione è reale e fattibile. Si dovrebbero autorizzare gli operatori stabiliti nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia (in appresso «i nuovi Stati membri») a presentare domanda in base alle importazioni realizzate in provenienza da paesi che nel 2003 erano per loro paesi terzi.

(5)

Il controllo dei suddetti criteri presuppone che la domanda sia presentata nello Stato membro in cui l’importatore è iscritto nel registro dell’IVA.

(6)

Per evitare speculazioni, occorre vietare l’accesso al contingente agli importatori che alla data del 1o gennaio 2004 non sono più attivi nel commercio di bovini vivi, fissare una cauzione relativa ai diritti d’importazione, escludere la possibilità di trasferire i titoli d’importazione e limitare il rilascio dei titoli di importazione a un operatore al quantitativo per il quale gli sono stati assegnati diritti di importazione.

(7)

Per consentire la parità di accesso al contingente, garantendo al tempo stesso per ogni domanda un numero di animali sostenibile sul piano commerciale, è opportuno fissare un numero massimo e un numero minimo di capi per domanda.

(8)

È opportuno disporre che i diritti di importazione vengano assegnati dopo un periodo di riflessione, applicando, ove del caso, una percentuale unica di riduzione.

(9)

È opportuno che il regime sia gestito mediante titoli d’importazione. A tal fine occorre precisare le modalità di presentazione delle domande, nonché le indicazioni che devono figurare nelle domande stesse e nei titoli, se del caso mediante l’aggiunta di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d’applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (4), e del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d’applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 (5).

(10)

Al fine di obbligare gli operatori a chiedere titoli di importazione per tutti i diritti di importazione loro assegnati, occorre stabilire che, in ordine alla cauzione relativa ai diritti di importazione, tale domanda di titoli costituisce un’esigenza principale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli (6).

(11)

L’esperienza ha dimostrato che, ai fini di una corretta gestione del contingente, è inoltre necessario accertarsi che il titolare del titolo sia un vero importatore. Egli deve pertanto partecipare attivamente all’acquisto, al trasporto e all’importazione degli animali in questione. La presentazione della prova di tali attività deve quindi costituire un’esigenza principale in ordine alla cauzione relativa al titolo.

(12)

Allo scopo di garantire un rigoroso controllo statistico degli animali importati nell’ambito del contingente, non si applica la tolleranza di cui all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000.

(13)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È aperto, a titolo autonomo e transitorio, per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente regolamento e il 30 giugno 2005, un contingente tariffario comunitario a dazio zero per l’importazione di 4 600 capi di bestiame bovino vivo di peso superiore a 160 chilogrammi, di cui ai codici NC 0102 90 41, 0102 90 49, 0102 90 51, 0102 90 59, 0102 90 61, 0102 90 69, 0102 90 71 o 0102 90 79, originari della Svizzera.

Il contingente tariffario reca il numero d’ordine 09.4203.

2.   Ai prodotti di cui al paragrafo 1 si applicano le norme sull’origine citate all’articolo 4 dell’accordo.

Articolo 2

1.   Per avere accesso al contingente di cui all’articolo 1, il richiedente deve essere una persona fisica o giuridica che, al momento della presentazione della domanda, sia in grado di dimostrare, con soddisfazione delle autorità competenti dello Stato membro, di aver importato nel corso del 2003 almeno 50 capi di cui ai codici NC 0102 10 e 0102 90. Il richiedente deve essere inoltre iscritto in un registro nazionale dell’IVA.

2.   Gli operatori stabiliti nei nuovi Stati membri possono presentare domanda di diritti di importazione in base alle importazioni di cui al paragrafo 1 realizzate in provenienza da paesi che nel 2003 erano per loro paesi terzi.

3.   La prova dell’importazione è costituita esclusivamente dal documento doganale di immissione in libera pratica, debitamente vistato dalle autorità doganali e contenente un riferimento al richiedente.

Gli Stati membri possono accettare copie dei documenti summenzionati debitamente certificate dall’autorità competente. Qualora accettino copie di tali documenti, gli Stati membri sono tenuti a riferirlo nella comunicazione trasmessa a norma dell’articolo 3, paragrafo 5, per ciascun richiedente.

4.   Non possono beneficiare di alcuna assegnazione gli operatori che, al 1o gennaio 2004, abbiano cessato l’attività nell’ambito degli scambi commerciali con i paesi terzi nel settore delle carni bovine.

5.   La società creata dalla fusione di società che abbiano realizzato ciascuna importazioni di riferimento nel rispetto del numero minimo di capi di cui all’articolo 2, paragrafi 1 e 2, può avvalersi di tali importazioni di riferimento per la presentazione della domanda.

Articolo 3

1.   Le domande di diritti d’importazione possono essere presentate soltanto nello Stato membro in cui il richiedente è iscritto in un registro nazionale dell’IVA.

2.   Le domande di diritti d’importazione:

riguardano un quantitativo pari o superiore a 100 capi,

e

non possono riferirsi a un quantitativo superiore al 5 % del quantitativo disponibile.

Qualora le domande superino tale quantitativo, non si tiene conto del quantitativo in eccesso.

3.   Le domande di diritti di importazione vanno presentate entro le ore 13.00 (ora di Bruxelles), del decimo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

4.   Ogni interessato può presentare una sola domanda per il contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 1. Qualora il medesimo richiedente presenti più di una domanda, tutte le sue domande sono irricevibili.

5.   Dopo aver verificato i documenti presentati, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il decimo giorno lavorativo dal termine del periodo di presentazione delle domande, un elenco con il nome e l’indirizzo dei richiedenti e i quantitativi richiesti.

Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, sono trasmesse a mezzo fax o e-mail, utilizzando il modulo riprodotto nell’allegato del presente regolamento per le domande effettivamente presentate.

Articolo 4

1.   Dopo aver ricevuto la comunicazione di cui all’articolo 3, paragrafo 5, la Commissione decide al più presto in che misura possano essere accolte le domande.

2.   Se i quantitativi di cui è stata chiesta l’importazione a norma dell’articolo 3 superano i quantitativi disponibili, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti.

Se dall’applicazione del coefficiente di riduzione di cui al primo comma il quantitativo risulta inferiore a 100 capi per domanda, gli Stati membri assegnano i quantitativi da importare mediante estrazione a sorte per partite di 100 capi. L’eventuale quantitativo residuo di meno di 100 capi costituisce una sola partita.

Articolo 5

1.   La cauzione relativa ai diritti d’importazione è fissata a 3 EUR per capo. Essa deve essere depositata presso l’autorità competente unitamente alla domanda di diritti d’importazione.

2.   Devono essere chiesti titoli di importazione per il quantitativo assegnato. Tale obbligo costituisce un’esigenza principale ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2220/85.

3.   Se dall’applicazione della percentuale di riduzione di cui all’articolo 4 risultano minori diritti di importazione da assegnare rispetto a quelli richiesti, la cauzione costituita viene immediatamente svincolata in proporzione.

Articolo 6

1.   L’importazione dei quantitativi assegnati è subordinata alla presentazione di uno o più titoli di importazione.

2.   Il richiedente può presentare la domanda di titolo soltanto nello Stato membro in cui ha chiesto e ottenuto diritti di importazione nell’ambito del contingente.

Ciascun titolo di importazione rilasciato comporta una riduzione corrispondente dei diritti di importazione ottenuti.

3.   I titoli di importazione sono rilasciati dietro domanda presentata a nome e per conto dell’operatore che ha ottenuto i diritti di importazione.

4.   La domanda di titolo e il titolo stesso recano le seguenti diciture:

a)

nella casella 8, il paese d’origine; il titolo vincola a importare dal paese indicato;

b)

nella casella 16, uno o più dei seguenti codici della nomenclatura combinata:

 

0102 90 41, 0102 90 49, 0102 90 51, 0102 90 59, 0102 90 61, 0102 90 69, 0102 90 71 o 0102 90 79;

c)

nella casella 20, il numero d’ordine del contingente (09.4203) e almeno una delle diciture seguenti:

Reglamento (CE) no 2124/2004

Nařízení (ES) č. 2124/2004

Forordning (EF) nr. 2124/2004

Verordnung (EG) Nr. 2124/2004

Määrus (EÜ) nr 2124/2004

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2124/2004

Regulation (EC) No 2124/2004

Règlement (CE) no 2124/2004

Regolamento (CE) n. 2124/2004

Regula (EK) Nr. 2124/2004

Reglamentas (EB) Nr. 2124/2004

2124/2004/EK rendelet

Regolament (KE) Nru 2124/2004

Verordening (EG) nr. 2124/2004

Rozporządzenie (WE) nr 2124/2004

Regulamento (CE) n.o 2124/2004

Nariadenie (ES) č. 2124/2004

Uredba (ES) št. 2124/2004

Asetus (EY) N:o 2124/2004

Förordning (EG) nr 2124/2004.

Articolo 7

1.   In deroga all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, i titoli di importazione rilasciati in virtù del presente regolamento non sono trasferibili e danno diritto al beneficio del contingente tariffario soltanto se sono intestati agli stessi nomi e recano gli stessi indirizzi dei destinatari indicati sulle dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica che li accompagnano.

2.   La validità dei titoli cessa comunque dopo il 30 giugno 2005.

3.   La cauzione relativa al titolo d’importazione è di 20 EUR per capo e viene depositata dal richiedente unitamente alla domanda di titolo.

4.   I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità.

5.   In applicazione dell’articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, per le quantità importate in eccesso rispetto al quantitativo indicato nel titolo di importazione viene riscosso il dazio doganale intero applicabile il giorno dell’accettazione della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica.

6.   Fatte salve le disposizioni di cui alla sezione 4 del titolo III del regolamento (CE) n. 1291/2000, la cauzione non è svincolata fino a quando non è stata fornita la prova che il titolare del titolo è stato responsabile, sul piano commerciale e logistico, dell’acquisto, del trasporto e dell’immissione in libera pratica degli animali in parola. Tale prova comprende almeno i seguenti elementi:

la fattura commerciale originale, o la relativa copia autenticata, rilasciata al titolare del titolo dal venditore o dal suo rappresentante, entrambi stabiliti nel paese terzo di esportazione, e la prova del pagamento della stessa da parte del titolare o dell’apertura, da parte dello stesso, di una lettera di credito irrevocabile a favore del venditore,

il documento di trasporto rilasciato al titolare per gli animali in questione,

la copia n. 8 del formulario IM 4 recante come unica indicazione, nella casella 8, il nome e l’indirizzo del titolare del titolo.

Articolo 8

Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CE) n. 1291/2000 e (CE) n. 1445/95.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2004.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 331 del 5.11.2004, pag. 7.

(2)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1899/2004 della Commissione (GU L 328 del 30.10.2004, pag. 67).

(3)  GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132.

(4)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 636/2004 (GU L 100 del 6.4.2004, pag. 25).

(5)  GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1118/2004 (GU L 217 del 17.6.2004, pag. 10).

(6)  GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 673/2004 (GU L 105 del 14.4.2004, pag. 17).


ALLEGATO

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15.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 368/8


REGOLAMENTO (CE) N. 2125/2004 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2004

che modifica il regolamento (CEE) n. 890/78 relativo alle modalità di certificazione del luppolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

A seguito dell’adesione all’Unione europea della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (in appresso «i nuovi Stati membri»), è opportuno aggiornare il regolamento (CEE) n. 890/78 della Commissione (2).

(2)

Il regolamento (CEE) n. 890/78 stabilisce le diciture nelle lingue ufficiali della Comunità da apporre sui certificati. Occorre stabilire tali diciture nelle lingue dei nuovi Stati membri.

(3)

Il regolamento (CEE) n. 890/78 fissa i termini entro i quali gli Stati membri comunicano alla Commissione le zone e le regioni di produzione del luppolo, nonché i centri di certificazione. Occorre pertanto fissare i suddetti termini per i nuovi Stati membri.

(4)

È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 890/78.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il luppolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 890/78 è modificato come segue:

1)

Il testo dell’articolo 5 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 5 bis

Il certificato di cui all’articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1784/77 reca almeno una delle diciture riportate nell’allegato II bis, apposta dall’autorità abilitata a effettuare la certificazione.».

2)

All’articolo 6, paragrafo 3, dopo il secondo comma è inserito il comma seguente:

«Per quanto riguarda la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, tali comunicazioni devono essere effettuate anteriormente al 1o gennaio 2005.».

3)

All’articolo 11 è aggiunto il comma seguente:

«Per quanto riguarda la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, tali comunicazioni devono essere effettuate anteriormente al 1 gennaio 2005.».

4)

Il testo riportato nell’allegato I del presente regolamento è aggiunto come allegato II bis.

5)

L’allegato III è modificato in conformità dell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2004.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 175 del 4.8.1971, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2320/2003 (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 18).

(2)  GU L 117 del 29.4.1978, pag. 43. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1021/95 (GU L 103 del 6.5.1995, pag. 20).


ALLEGATO I

«ALLEGATO II bis

DICITURE DI CUI ALL’ARTICOLO 5 BIS

[in spagnolo] Producto certificado — Reglamento (CEE) no 890/78,

[in ceco] Ověřený produkt – Nařízení (EHS) 890/78,

[in danese] Certificeret produkt — Forordning (EØF) nr. 890/78,

[in tedesco] Zertifiziertes Erzeugnis — Verordnung (EWG) Nr. 890/78,

[in estone] Sertifitseeritud Produkt – Määrus (EMÜ) nr 890/78,

[in greco] Πιστοποιημένο προϊόν — κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 890/78,

[in inglese] Certified product — Regulation (EEC) No 890/78,

[in francese] Produit certifié — Règlement (CEE) no 890/78,

[in italiano] Prodotto certificato — Regolamento (CEE) n. 890/78,

[in lettone] Sertificēts produkts – Reglaments (EEK) Nr. 890/78,

[in lituano] Sertifikuotas produktas – Reglamentas (EEB) Nr. 890/78,

[in ungherese] Minősített termék – 890/78/EGK rendelet,

[in maltese] Prodott Iccertifikat — Regolament (KEE) Nru 890/78,

[in olandese] Gecertificeerd product — Verordening (EEG) nr. 890/78,

[in polacco] Produkt certyfikowany — Rozporządzenie (EWG) Nr 890/78,

[in portoghese] Produto certificado — Regulamento (CEE) n.o 890/78,

[in sloveno] Certificiran pridelek – Uredba (EGS) št. 890/78,

[in slovacco] Certifikovaný výrobok – Nariadenie (EHS) č. 890/78,

[in finlandese] Varmennettu tuote – Asetus (ETY) N:o 890/78,

[in svedese] Certifierad produkt – Förordning (EEG) nr 890/78.»


ALLEGATO II

Nell'’allegato III del regolamento (CEE) n. 890/78, il testo del punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

Stati membri che procedono alla certificazione

BE

per Belgio

CZ

per Repubblica ceca

DK

per Danimarca

DE

per Germania

EE

per Estonia

EL

per Grecia

ES

per Spagna

FR

per Francia

IE

per Irlanda

IT

per Italia

CY

per Cipro

LV

per Lettonia

LT

per Lituania

LU

per Lussemburgo

HU

per Ungheria

MT

per Malta

NL

per Paesi Bassi

AT

per Austria

PL

per Polonia

PT

per Portogallo

SI

per Slovenia

SK

per Slovacchia

FI

per Finlandia

SE

per Svezia

UK

per Regno Unito».


15.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 368/12


REGOLAMENTO (CE) N. 2126/2004 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2004

che fissa le restituzioni all'esportazione nel quadro del sistema A1 per le frutta a guscio (mandorle sgusciate, nocciole con guscio, nocciole sgusciate, noci comuni con guscio)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 35, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione (2), ha stabilito le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

(2)

Ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96, nella misura necessaria per consentire un'esportazione di rilievo economico, i prodotti esportati dalla Comunità possono beneficiare di una restituzione all'esportazione, entro i limiti derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato.

(3)

Ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96, è necessario curare che non siano perturbati i flussi commerciali precedentemente determinati dal regime delle restituzioni. Per tale motivo e per il carattere stagionale delle esportazioni di ortofrutticoli, è necessario fissare i quantitativi previsti per prodotto, in base alla nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (3). Tali quantitativi devono essere suddivisi tenendo conto della natura più o meno deperibile dei prodotti in causa.

(4)

A norma dell'articolo 35, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2200/96, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, dei prezzi degli ortofrutticoli sul mercato comunitario e delle disponibilità e, dall'altro, dei prezzi praticati nel commercio internazionale. Si deve altresì tener conto delle spese di commercializzazione e di trasporto nonché dell'aspetto economico delle esportazioni considerate.

(5)

A norma dell'articolo 35, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2200/96, i prezzi sul mercato comunitario sono stabiliti tenendo conto dei prezzi più favorevoli ai fini dell'esportazione.

(6)

La situazione del commercio internazionale o le specifiche esigenze di taluni mercati possono esigere, per un determinato prodotto, la differenziazione della restituzione secondo la destinazione del prodotto stesso.

(7)

Le mandorle sgusciate e le nocciole e le noci comuni con guscio possono attualmente formare oggetto di esportazioni rilevanti sul piano economico.

(8)

Dato che le frutta in guscio sono prodotti con una relativa capacità di magazzinaggio, le restituzioni all'esportazione possono essere fissate con una periodicità più lunga.

(9)

Al fine di utilizzare le risorse disponibili nel modo più efficace possibile e tenuto conto della struttura delle esportazioni della Comunità, è opportuno fissare le restituzioni all'esportazione secondo il sistema A1.

(10)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   I tassi di restituzione all'esportazione delle frutta a guscio, il periodo di presentazione delle domande di titoli e i quantitativi previsti sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

2.   I titoli rilasciati per iniziative di aiuto alimentare, di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (4), non vengono imputati ai quantitativi di cui all'allegato del presente regolamento.

3.   Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1961/2001, il periodo di validità dei titoli del sistema A1 è di tre mesi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il'8 gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2004.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).

(2)  GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 498/2004 (GU L 80 del 18.3.2004, pag. 20).

(3)  GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2180/2003 (GU L 335 del 22.12.2003, pag. 1).

(4)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 636/2004 (GU L 100 del 6.4.2004, pag. 25).


ALLEGATO

del Regolamento della Commissione del 14 dicembre 2004 che fissa le restituzioni all'esportazione delle frutta a guscio (sistema A1)

Periodo di presentazione delle domande di titoli: dal 8 gennaio 2005 al 23 giugno 2005.

Codice del prodotto (1)

Destinazione (2)

Tasso di restituzione

(in EUR/t peso netto)

Quantitativi previsti

(in t)

0802 12 90 9000

A00

45

1 752

0802 21 00 9000

A00

53

62

0802 22 00 9000

A00

103

2 764

0802 31 00 9000

A00

66

37


(1)  I codici dei prodotti sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

(2)  I codici delle destinazioni di serie «A» sono definiti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3846/87. I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).


15.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 368/14


REGOLAMENTO (CE) N. 2127/2004 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2004

che fissa le restituzioni all'esportazione nel quadro dei sistemi A1 e B nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni e mele)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 35, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione (2), ha stabilito le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

(2)

Ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96, nella misura necessaria per consentire un'esportazione di rilievo economico, i prodotti esportati dalla Comunità possono beneficiare di una restituzione all'esportazione, entro i limiti derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato.

(3)

Ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96, è necessario curare che non siano perturbati i flussi commerciali precedentemente determinati dal regime delle restituzioni. Per tale motivo e per il carattere stagionale delle esportazioni di ortofrutticoli, è necessario fissare i quantitativi previsti per prodotto, in base alla nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (3). Tali quantitativi devono essere suddivisi tenendo conto della natura più o meno deperibile dei prodotti in causa.

(4)

A norma dell'articolo 35, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2200/96, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, dei prezzi degli ortofrutticoli sul mercato comunitario e delle disponibilità e, dall'altro, dei prezzi praticati nel commercio internazionale. Si deve altresì tener conto delle spese di commercializzazione e di trasporto nonché dell'aspetto economico delle esportazioni considerate.

(5)

A norma dell'articolo 35, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2200/96, i prezzi sul mercato comunitario sono stabiliti tenendo conto dei prezzi più favorevoli ai fini dell'esportazione.

(6)

La situazione del commercio internazionale o le specifiche esigenze di taluni mercati possono esigere, per un determinato prodotto, la differenziazione della restituzione secondo la destinazione del prodotto stesso.

(7)

I pomodori, le arance, i limoni e le mele delle categorie Extra, I e II, delle norme comuni di commercializzazione, possono attualmente essere oggetto di esportazioni rilevanti sotto il profilo economico.

(8)

Al fine di utilizzare le risorse disponibili nel modo più efficace possibile e tenuto conto della struttura delle esportazioni della Comunità, è opportuno fissare le restituzioni all'esportazione secondo i sistemi A1 e B.

(9)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Per il sistema A1, i tassi di restituzione, il periodo di domanda della restituzione e le quantità previste per i prodotti in causa sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Per il sistema B, i tassi di restituzione indicativi, il periodo di presentazione delle domande dei titoli e le quantità previste per i prodotti in causa sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

2.   I titoli rilasciati per iniziative di aiuto alimentare, di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (4), non vengono imputati ai quantitativi di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 8 gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2004.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).

(2)  GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1176/2002 (GU L 170 del 29.6.2002, pag. 69).

(3)  GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2180/2003 (GU L 335 del 22.12.2003, pag. 1).

(4)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 636/2004 (GU L 100 del 6.4.2004, pag. 25).


ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 14 dicembre 2004, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni e mele)

Codice del prodotto (1)

Destinazione (2)

Sistema A1

Periodo di domanda della restituzione: 8.1.2005-8.3.2005

Sistema B

Periodo di presentazione delle domande dei titoli: 15.1.2005-15.3.2005

Tasso di restituzione

(EUR/t nette)

Quantità previste

(t)

Tasso di restituzione indicativo

(EUR/t nette)

Quantità previste

(t)

0702 00 00 9100

F08

30

 

30

6 148

0805 10 20 9100

A00

29

 

29

118 387

0805 50 10 9100

A00

43

 

43

39 203

0808 10 80 9100

F04, F09

28

 

28

31 513


(1)  I codici dei prodotti sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

(2)  I codici delle destinazioni di serie «A» sono definiti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3846/87.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

F03

:

Tutte le destinazioni diverse dalla Svizzera.

F04

:

Sri Lanka, Hong-Kong SAR, Singapore, Malaysia, Indonesia, Thailandia, Taiwan, Papua Nuova Guinea, Laos, Cambogia, Vietnam, Uruguay, Paraguay, Argentina, Messico, Costa Rica e Giappone.

F08

:

Tutte le destinazioni diverse dalla Bulgaria.

F09

:

Le seguenti destinazioni:

Norvegia, Islanda, Groenlandia, Isole Færøer, Romania, Albania, Bosnia Erzegovina, Croazia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Serbia e Montenegro, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldavia, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina, Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati arabi uniti (Abou Dhabi, Dubai, Chardja, Adjaman, Umm al-Qi'iwayn, Ras al-Khayma e Fudjayra), Kuwait, Yemen, Siria, Iran, Giordania, Bolivia, Brasile, Venezuela, Perù, Panama, Ecuador e Colombia,

paesi e territori d'Africa escluso il Sudafrica,

destinazioni di cui all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11).


15.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 368/17


REGOLAMENTO (CE) N. 2128/2004 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2004

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2771/75, la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dello stesso regolamento e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione quando questi prodotti sono esportati sotto forma di merci che figurano nell'allegato del presente regolamento. Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo (2), ha specificato i prodotti per i quali occorre fissare un tasso di restituzione applicabile alla loro esportazione sotto forma di merci comprese nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2771/75.

(2)

A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1520/2000, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per un periodo identico a quello considerato per la fissazione delle restituzioni applicabili agli stessi prodotti esportati come tali.

(3)

L'articolo 11 dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto quando viene esportato senza essere trasformato.

(4)

Conformemente al regolamento (CE) n. 1676/2004 del Consiglio, del 24 settembre 2004, che adotta misure autonome e transitorie relativemente all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati provenienti dalla Bulgaria e all'esportazione verso il paese in questione (3) di taluni prodotti agricoli trasformati, a decorrere dal 1o ottobre 2004, i prodotti agricoli trasformati che non sono elencati nell'allegato I al trattato e che sono esportati in Bulgaria non possano beneficiare delle restituzioni all'esportazione.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2771/75 esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2771/75, sono fissati ai livelli indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

In deroga all'articolo 1 e a decorrere dal 1o ottobre 2004, i tassi indicati nell'allegato non si applicano alle merci non contemplate nell'allegato I del trattato in caso di esportazione verso la Bulgaria.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 15 dicembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2004.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vice presidente


(1)  GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(2)  GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 886/2004 (GU L 168 del 1.5.2004, pag. 14).

(3)  GU L 301 del 28.9.2004, pag. 1.


ALLEGATO

I tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 15 dicembre 2004 alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

(EUR/100 kg)

Codice NC

Designazione delle merci

Destinazione (1)

Tasso delle restituzioni

0407 00

Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:

 

 

– di volatili da cortile:

 

 

0407 00 30

– – altri:

 

 

a)

nel caso d'esportazione di ovoalbumina comprese nei codici NC 3502 11 90 e 3502 19 90

02

6,00

03

25,00

04

3,00

b)

nel caso d'esportazione di altre merci

01

3,00

0408

Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

 

 

– tuorli:

 

 

0408 11

– – essiccati:

 

 

ex 0408 11 80

– – – atti ad uso alimentare:

 

 

non edulcorati

01

40,00

0408 19

– – altri:

 

 

– – – atti ad uso alimentare:

 

 

ex 0408 19 81

– – – – liquidi:

 

 

non edulcorati

01

20,00

ex 0408 19 89

– – – – congelati:

 

 

non edulcorati

01

20,00

– altri:

 

 

0408 91

– – essiccati:

 

 

ex 0408 91 80

– – – atti ad uso alimentare:

 

 

non edulcorati

01

75,00

0408 99

– – altri:

 

 

ex 0408 99 80

– – – atti ad uso alimentare:

 

 

non edulcorati

01

19,00


(1)  Per le destinazioni seguenti:

01

paesi terzi,

02

Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati arabi uniti, Yemen, Turchia, Hong-Kong SAR e Russia,

03

Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Thailandia, Taiwan e Filippine,

04

tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera e delle destinazioni di cui ai punti 02 e 03.


15.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 368/20


REGOLAMENTO (CE) N. 2129/2004 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2004

che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina (3), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (4), ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato prezzi rappresentativi nei settori delle uova e pollame, nonché per l'ovoalbumina.

(2)

Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. Occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi.

(3)

È necessario applicare tale modifica al più presto, vista la situazione del mercato.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 dicembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(2)  GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.

(3)  GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 104. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commission (GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49).

(4)  GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1814/2004 (GU L 319 del 20.10.2004, pag. 7).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 14 dicembre 2004 che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

«ALLEGATO I

Codice NC

Designazione delle merci

Prezzo rappresentativo

(EUR/100 kg)

Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3

(EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 90

Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate

78,8

12

01

89,1

9

03

0207 14 10

Pezzi disossati di galli o di galline, congelati

133,7

63

01

158,2

51

02

150,2

55

03

255,5

13

04

0207 25 10

Carcasse di tacchino presentazione 80 %, congelate

116,5

13

01

0207 27 10

Pezzi disossati di tacchini, congelati

230,2

20

01

229,7

20

04

1602 32 11

Preparazioni non cotte di galli e di galline

147,3

51

01

155,1

47

02»


(1)  Origine delle importazioni:

01

Brasile

02

Thailandia

03

Argentina

04

Cile.


15.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 368/22


REGOLAMENTO (CE) N. 2130/2004 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2004

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova applicabili a partire dal 15 dicembre 2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75, per le esportazioni dei prodotti ivi elencati all'articolo 1, paragrafo 1, la differenza tra i prezzi del mercato mondiale e quelli praticati nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

(2)

L'applicazione di tali norme e criteri alla situazione attuale dei mercati nel settore delle uova impone di fissare per la restituzione un importo che permetta la partecipazione della Comunità al commercio internazionale e che tenga conto inoltre della natura delle esportazioni di tali prodotti e della loro importanza allo stato attuale.

(3)

L'attuale situazione dei mercati e della concorrenza in alcuni paesi terzi rende necessario fissare una restituzione differenziata in funzione della destinazione di taluni prodotti del settore delle uova.

(4)

L'articolo 21 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (2), stabilisce che non è concessa alcuna restituzione quando i prodotti non siano di qualità sana, leale e mercantile il giorno dell'accettazione della dichiarazione di esportazione. Al fine di garantire un'applicazione uniforme della normativa in vigore, è opportuno precisare che, per beneficiare della restituzione, gli ovoprodotti, di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2771/75, devono recare il bollo sanitario previsto dalla direttiva 89/437/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1989, concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti (3).

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I codici dei prodotti per l'esportazione dei quali è concessa la restituzione di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75, e gli importi di tale restituzione, sono fissati in allegato.

Tuttavia, per beneficiare della restituzione, i prodotti che rientrano nel campo di applicazione del capitolo XI dell'allegato della direttiva 89/437/CEE devono soddisfare inoltre i requisiti in materia di bollo sanitario previsti dalla direttiva in questione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 dicembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2004.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(2)  GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2003 (GU L 67 del 12.3.2003, pag. 3).

(3)  GU L 212 del 22.7.1989, pag. 87. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.


ALLEGATO

Restituzioni all'esportazione nel settore delle uova applicabili a partire dal 15 dicembre 2004

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

0407 00 11 9000

E16

EUR/100 unità

1,70

0407 00 19 9000

E16

EUR/100 unità

0,80

0407 00 30 9000

E09

EUR/100 kg

6,00

E10

EUR/100 kg

25,00

E17

EUR/100 kg

3,00

0408 11 80 9100

E18

EUR/100 kg

40,00

0408 19 81 9100

E18

EUR/100 kg

20,00

0408 19 89 9100

E18

EUR/100 kg

20,00

0408 91 80 9100

E18

EUR/100 kg

75,00

0408 99 80 9100

E18

EUR/100 kg

19,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

E09

Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati arabi uniti, Yemen, Hong Kong SAR, Russia, Turchia

E10

Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Thailandia, Taiwan, Filippine

E16

tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America e della Bulgaria.

E17

tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera, della Bulgaria e dei gruppi E09, E10

E18

tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera e della Bulgaria


15.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 368/24


REGOLAMENTO (CE) N. 2131/2004 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2004

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame applicabili a partire dal 15 dicembre 2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75, per le esportazioni dei prodotti ivi elencati all'articolo 1, paragrafo 1, la differenza tra i prezzi del mercato mondiale e quelli praticati nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

(2)

L'applicazione di tali norme e criteri alla situazione attuale dei mercati nel settore del pollame impone di fissare per la restituzione un importo che permetta la partecipazione della Comunità al commercio internazionale e che tenga conto inoltre della natura delle esportazioni di tali prodotti e della loro importanza allo stato attuale.

(3)

L'articolo 21 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (2), stabilisce che non è concessa alcuna restituzione quando i prodotti non siano di qualità sana, leale e mercantile il giorno dell'accettazione della dichiarazione di esportazione. Al fine di garantire un'applicazione uniforme della normativa in vigore, è opportuno precisare che, per beneficiare della restituzione, il pollame di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2777/75, deve recare il bollo sanitario previsto dalla direttiva 71/118/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di produzione e di immissione sul mercato di carni fresche di volatili da cortile (3).

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I codici dei prodotti per l'esportazione dei quali è concessa la restituzione di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75, e gli importi di tale restituzione, sono fissati in allegato.

Tuttavia, per beneficiare della restituzione, i prodotti che rientrano nel campo di applicazione del capitolo XII dell'allegato della direttiva 71/118/CEE devono soddisfare inoltre i requisiti in materia di bollo sanitario previsti dalla direttiva in questione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 dicembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2004.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(2)  GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 671/2004 (GU L 105 del 14.4.2004, pag. 5).

(3)  GU L 55 dell'8.3.1971, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).


ALLEGATO

Restituzioni all'esportazione nel settore del pollame applicabili a partire dal 15 dicembre 2004

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 unità

0,80

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 unità

0,80

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 unità

0,80

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 unità

0,80

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 unità

1,70

0105 19 20 9000

A02

EUR/100 unità

1,70

0207 12 10 9900

V01

EUR/100 kg

45,00

0207 12 10 9900

A24

EUR/100 kg

45,00

0207 12 90 9190

V01

EUR/100 kg

45,00

0207 12 90 9190

A24

EUR/100 kg

45,00

0207 12 90 9990

V01

EUR/100 kg

45,00

0207 12 90 9990

A24

EUR/100 kg

45,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

V01

Angola, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati arabi uniti, Giordania, Yemen, Libano, Irak, Iran.


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

15.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 368/26


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 25 ottobre 2004

relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, nonché all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen

(2004/849/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare gli articoli 24 e 38,

considerando quanto segue:

(1)

A seguito dell’autorizzazione data dalla presidenza, assistita dalla Commissione, in data 17 giugno 2002, sono stati conclusi con le autorità svizzere negoziati riguardanti l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.

(2)

Fatta salva la sua conclusione ad una data successiva, è auspicabile procedere alla firma dell’accordo siglato il 25 giugno 2004.

(3)

L'accordo prevede l'applicazione provvisoria di alcune delle sue disposizioni. È opportuno applicare tali disposizioni a titolo provvisorio in attesa dell'entrata in vigore dell'accordo.

(4)

Per quanto concerne lo sviluppo dell’acquis di Schengen che ricade nell’ambito del titolo VI del trattato sull’Unione europea, è d’uopo applicare, mutatis mutandis, le disposizioni della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (1), alle relazioni con la Svizzera fin dalla firma dell’accordo.

(5)

La presente decisione non pregiudica la posizione del Regno Unito, ai sensi del protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea e della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (2).

(6)

La presente decisione non pregiudica la posizione dell'Irlanda, ai sensi del protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea e della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (3),

DECIDE:

Articolo 1

La firma dell'accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen e dei documenti connessi, consistenti nell’atto finale, nell'accordo in forma di scambio di lettere riguardante i comitati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei sui poteri esecutivi e nella dichiarazione comune sulle riunioni congiunte dei comitati misti è approvata in nome dell'Unione europea, fatta salva la conclusione.

I testi dell'accordo e dei documenti connessi sono acclusi alla presente decisione (4).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo e i documenti connessi in nome dell'Unione europea, con riserva della conclusione.

Articolo 3

La presente decisione si applica ai settori disciplinati dalle disposizioni elencate negli allegati A e B dell’accordo e al loro sviluppo, nella misura in cui queste disposizioni abbiano una base giuridica nell’ambito del trattato sull’Unione europea o nella misura in cui la decisione 1999/436/CE (5) abbia determinato che avevano tale base giuridica.

Articolo 4

1.   Le disposizioni degli articoli da 1 a 4 della decisione 1999/437/CE del Consiglio si applicano, allo stesso modo, all’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, che ricade nell’ambito del titolo VI del trattato sull’Unione europea.

2.   Prima di prendere parte, conformemente all'articolo 7, paragrafi 4 e 5, nonché all'articolo 10 dell'accordo, a una decisione del comitato misto istituito da quest'ultimo, le delegazioni che rappresentano i membri del Consiglio si riuniscono in seno al Consiglio al fine di determinare se possa essere adottata una posizione comune.

Articolo 5

Conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, dell'accordo, gli articoli 1, 3, 4, 5 e 6 nonché l'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), prima frase, di quest'ultimo sono applicati provvisoriamente in attesa della sua entrata in vigore.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 ottobre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

R. VERDONK


(1)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

(2)  GU L 131, dell’1.6.2000, pag. 43.

(3)  GU L 64, del 7.3.2002, pag. 20.

(4)  Documento del Consiglio 13054/04 accessibile su http://register.consilium.eu.int.

(5)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 17.


Commissione

15.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 368/28


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 dicembre 2004

che modifica gli allegati I e II della decisione 2002/308/CE recante gli elenchi delle zone e delle aziende di allevamento ittico riconosciute per quanto concerne la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN)

[notificata con il numero C(2004) 4553]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/850/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d’acquacoltura (1), in particolare gli articoli 5 e 6,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2002/308/CE della Commissione (2) stabilisce gli elenchi delle zone riconosciute e degli allevamenti ittici riconosciuti situati in zone non riconosciute per quanto riguarda certe malattie dei pesci.

(2)

L’Austria, la Germania, l’Italia e la Spagna hanno presentato i documenti giustificativi richiesti, per quanto riguarda la VHS e la IHN, per la concessione dello status di aziende riconosciute situate in zone non riconosciute a certi allevamenti ittici nel loro territorio. La documentazione fornita dimostra che tali allevamenti soddisfano le condizioni di cui all’articolo 6 della direttiva 91/67/CEE. Pertanto, essi posseggono i requisiti per ottenere lo status di azienda riconosciuta in una zona non riconosciuta e devono essere aggiunti nell’elenco delle aziende riconosciute.

(3)

L’Italia ha notificato un focolaio di VHS in una parte di una zona continentale precedentemente considerata esente dalla malattia. Di conseguenza, la zona non soddisfa più le condizioni previste dall’articolo 5 della direttiva 91/67/CEE. Pertanto, lo status di zona riconosciuta concesso alla zona continentale per quanto riguarda la VHS deve essere revocato.

(4)

La decisione 2002/308/CE deve dunque essere modificata di conseguenza.

(5)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2002/308/CE è modificata nel modo seguente:

1)

Il testo dell’allegato I è sostituito dal testo dell’allegato I della presente decisione.

2)

Il testo dell’allegato II è sostituito dal testo dell’allegato II della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2004.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1. Direttiva da ultimo modificata dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(2)  GU L 106 del 23.4.2002, pag. 28. Decisione da ultimo modificata dalla decisione 2004/373/CE (GU L 118 del 23.4.2004, pag. 49).


ALLEGATO I

«ALLEGATO I

Zone riconosciute per quanto concerne la setticemia emorragica virale (VHS) o la necrosi emopoietica infettiva (IHN)

1.A.   Zone (1) riconosciute in Danimarca per quanto concerne la VHS

Hansted Å

Hovmølle Å

Grenå

Treå

Alling Å

Kastbjerg

Villestrup Å

Korup Å

Sæby Å

Elling Å

Uggerby Å

Lindenborg Å

Øster Å

Hasseris Å

Binderup Å

Vidkær Å

Dybvad Å

Bjørnsholm Å

Trend Å

Lerkenfeld Å

Vester Å

Lønnerup med tilløb

Slette Å

Bredkær Bæk

Vandløb til Kilen

Resenkær Å

Klostermølle Å

Hvidbjerg Å

Knidals Å

Spang Å

Simested Å

Skals Å

Jordbro Å

Fåremølle Å

Flynder Å

Damhus Å

Karup Å

Gudenåen

Halkær Å

Storåen

Århus Å

Bygholm Å

Grejs Å

Ørum Å.

1.B.   Zone riconosciute in Danimarca per quanto concerne la IHN

Danimarca (2).

2.   Zone riconosciute in Germania per quanto concerne la VHS e la IHN

2.1.   BADEN WÜRTTEMBERG (3)

Isenburger Tal, dalla sorgente sino allo scarico delle acque dell’azienda Falkenstein,

Eyach e suoi affluenti, dalle sorgenti sino al primo sbarramento a valle in prossimità della città di Haigerloch,

Andelsbach e suoi affluenti, dalle sorgenti sino alla turbina in prossimità della città di Krauchenweis,

Lauchert e suoi affluenti, dalle sorgenti sino allo sbarramento della turbina presso la città di Sigmaringendorf,

Grosse Lauter e suoi affluenti, dalle sorgenti sino allo sbarramento della cascata in prossimità della città di Lauterach,

Wolfegger Aach e suoi affluenti, dalle sorgenti sino allo sbarramento della cascata in prossimità di Baienfurth,

Bacino idrografico dell’ENZ, costituito dal Grosse Enz, dal Kleine Enz e dall’Eyach, dalle rispettive sorgenti allo sbarramento insormontabile di Neuenbürg.

3.   Zone riconosciute in Spagna per quanto concerne la VHS e la IHN

3.1.   REGIONE: COMUNITÀ AUTONOMA DELLE ASTURIE

Zone continentali

Tutti i bacini idrografici delle Asturie.

Zone litoranee

L’intero litorale delle Asturie.

3.2.   REGIONE: COMUNITÀ AUTONOMA DI GALIZIA

Zone continentali

I bacini idrografici della Galizia:

compresi i bacini idrografici del fiume Eo, il fiume Sil dalla sorgente nella provincia di Léon, il fiume Miño dalla sorgente allo sbarramento di Frieira e il fiume Limia dalla sorgente fino allo sbarramento Das Conchas,

escluso il bacino idrografico del fiume Tamega.

Zone litoranee

La zona costiera galiziana dalla foce del fiume Eo (Isla Pancha) alla Punta Picos (foce del fiume Miño).

3.3.   REGIONE: COMUNITÀ AUTONOMA DI ARAGONA

Zone continentali

Bacino idrografico del fiume Ebro dalla sorgente alla diga di Mequinenza, nella Comunità di Aragona,

Fiume Isuela dalla sorgente allo sbarramento di Arguis,

Fiume Flúmen dalla sorgente allo sbarramento di Santa María de Belsué,

Fiume Guatizalema dalla sorgente allo sbarramento di Vadiello,

Fiume Cinca dalla sorgente allo sbarramento di Grado,

Fiume Ésera dalla sorgente allo sbarramento di Barasona,

Fiume Noguera-Ribagorzana dalla sorgente allo sbarramento di Santa Ana,

Fiume Matarraña dalla sorgente allo sbarramento di Aguas de Pena,

Fiume Pena dalla sorgente allo sbarramento di Pena,

Fiume Guadalaviar-Turia dalla sorgente allo sbarramento del Generalísimo nella provincia di Valencia,

Fiume Mijares dalla sorgente allo sbarramento di Arenós nella provincia di Castellón.

Gli altri corsi d’acqua della Comunità di Aragona sono considerati zona tampone.

3.4.   REGIONE: COMUNITÀ AUTONOMA DI NAVARRA

Zone continentali

Bacino idrografico del fiume Ebro dalla sorgente alla diga di Mequinenza, nella Comunità di Aragona,

Fiume Bidasoa dalla sorgente alla foce,

Fiume Leizarán dalla sorgente allo sbarramento di Leizarán (Muga).

Gli altri corsi d’acqua della Comunità di Navarra sono considerati zona tampone.

3.5.   REGIONE: COMUNITÀ AUTONOMA DI CASTIGLIA-LEÓN

Zone continentali

Bacino idrografico del fiume Ebro dalla sorgente alla diga di Mequinenza, nella Comunità di Aragona,

Fiume Duero dalla sorgente allo sbarramento di Aldeávila,

Fiume Sil,

Fiume Tiétar dalla sorgente allo sbarramento di Rosarito,

Fiume Alberche dalla sorgente allo sbarramento di Burguillo.

Gli altri corsi d’acqua della Comunità autonoma di Castiglia-León sono considerati zona tampone.

3.6.   REGIONE: COMUNITÀ AUTONOMA DI CANTABRIA

Zone continentali

Bacino idrografico del fiume Ebro dalla sorgente alla diga di Mequinenza, nella Comunità di Aragona,

I bacini idrografici dei seguenti fiumi dalla sorgente al mare:

Fiume Deva,

Fiume Nansa,

Fiume Saja-Besaya,

Fiume Pas-Pisueña,

Fiume Asón,

Fiume Agüera.

I bacini idrografici dei fiumi Gandarillas, Escudo, Miera e Campiazo sono considerati zona tampone.

Zone litoranee

L’intero litorale della Cantabria dalla foce del fiume Deva all’insenatura di Ontón.

3.7.   REGIONE: COMUNITÀ AUTONOMA DI LA RIOJA

Zone continentali

Il bacino idrografico del fiume Ebro dalla sorgente alla diga di Mequinenza, nella Comunità di Aragona.

4.A.   Zone riconosciute in Francia per quanto concerne la VHS e la IHN

4.A.1.   ADOUR-GARONNE

Bacini idrografici

Bacino della Charente,

Bacino della Seudre,

Bacini dei fiumi litorali dell’estuario della Gironde nel dipartimento della Charente-Maritime,

Bacini idrografici di Nive e Nivelles (Pyrénées-Atlantiques),

Bacino delle Forges (Landes),

Bacino della Dronne, dalla sorgente alla diga delle Églisottes a Monfourat (Dordogne),

Bacino della Beauronne, dalla sorgente alla diga di Faye (Dordogne),

Bacino della Valouse, dalla sorgente alla diga dell’Étang des Roches-Noires (Dordogne),

Bacino della Paillasse, dalla sorgente alla diga di Grand Forge (Gironde),

Bacino del Ciron, dalla sorgente alla diga del Moulin-de-Castaing (Gironde e Lot-et-Garonne),

Bacino della Petite Leyre, dalla sorgente alla diga del Pont-del’Espine a Argelouse (Landes),

Bacino della Pave, dalla sorgente alla diga della Pave (Landes),

Bacino dell’Escourse, dalla sorgente alla diga del Moulin-de-Barbe (Landes),

Bacino del Geloux, dalla sorgente alla diga della D38 a Saint-Martin-d’Oney (Landes),

Bacino dell’Estrigon, dalla sorgente alla diga di Campet-et-Lamolère (Landes),

Bacino dell’Estampon, dalla sorgente alla diga dell’Ancienne Minoterie a Roquefort (Landes),

Bacino della Gélise, dalla sorgente alla diga situata a valle del punto di confluenza della Gélise con l’Osse (Landes e Lot-et-Garonne),

Bacino del Magescq, dalla sorgente alla foce (Landes),

Bacino di Luys, dalla sorgente alla diga del Moulin-d’Oro (Pyrénées-Atlantiques),

Bacino del Neez, dalla sorgente alla diga del Jurançon (Pyrénées-Atlantiques),

Bacino del Beez, dalla sorgente alla diga di Nay (Pyrénées-Atlantiques),

Bacino del Gave-de-Cauterets, dalla sorgente alla diga Calypso della centrale di Soulom (Hautes-Pyrénées).

Zone litoranee

La costa atlantica compresa tra il confine settentrionale del litorale del dipartimento della Vendée e il confine meridionale del litorale del dipartimento della Charente-Maritime.

4.A.2.   LOIRE-BRETAGNE

Zone continentali

L’insieme dei bacini idrografici situati nella regione Bretagne, ad eccezione dei seguenti:

Vilaine,

Aven,

Ster-Goz,

Zona a valle del bacino dell’Élorn.

Bacino della Sèvre-Niortaise,

Bacino del Lay,

I seguenti bacini idrografici della Vienne:

Bacino del fiume La Vienne, dalle sorgenti alla diga di Châtellerault (Vienne),

Bacino del fiume La Gartempe, dalle sorgenti alla diga (provvista di griglia) di Saint Pierre de Maillé (Vienne),

Bacino del fiume La Creuse, dalle sorgenti alla diga di Bénavent (Indre),

Bacino del fiume Le Suin, dalle sorgenti alla diga di Douadic (Indre),

Bacino del fiume La Claise, dalle sorgenti alla diga di Bossaysur-Claise (Indre-et-Loire),

Bacino dei torrenti di Velleches e Trois Moulins, dalle sorgenti alla diga dei Trois Moulins (Vienne),

Bacini dei fiumi del litorale atlantico (Vendée).

Zone litoranee

L’intera costa bretone, eccettuate le zone seguenti:

Rada di Brest,

Insenatura di Camaret,

Litorale compreso tra la punta di Trévigon e la foce del fiume Laïta,

Litorale compreso tra la foce del fiume Tohon e il confine dipartimentale.

4.A.3.   SEINE-NORMANDIE

Zone continentali

Il bacino della Sélune.

4.A.4.   AQUITANIA

Bacini idrografici

Bacino del fiume Vignac, dalla sorgente alla diga “la Forge”,

Bacino del fiume Gouaneyre, dalla sorgente alla diga “Maillières dam”,

Bacino del fiume Susselgue, dalla sorgente alla diga “de Susselgue”,

Bacino del fiume Luzou, dalla sorgente alla diga presso l’azienda di allevamento ittico “de Laluque”,

Bacino del fiume Gouadas, dalla sorgente alla diga presso “l’Etange de la Glacière à Saint Vincent de Paul”,

Bacino del fiume Bayse, dalla sorgente alla diga presso il “Moulin de Lartia et de Manobre”.

4.A.5.   MIDI-PYRENEES

Bacini idrografici

Bacino del fiume Cernon, dalla sorgente alla diga presso Saint George de Luzençon,

Bacino del fiume Dourdou, dalle sorgenti dei fiumi Dordou e Grauzon allo sbarramento insormontabile presso Vabres-l’Abbaye.

4.A.6.   L’AIN

La zona continentale degli stagni della Dombes.

4.B.   Zone riconosciute in Francia per quanto concerne la VHS

4.B.1.   LOIRE-BRETAGNE

Zone continentali

La parte del bacino della Loira costituita dal tratto a monte del bacino idrografico dell’Huisne compreso tra la sorgente dei corsi d’acqua e la diga della Ferté-Bernard.

4.C.   Zone riconosciute in Francia per quanto concerne la IHN

4.C.1.   LOIRE-BRETAGNE

Zone continentali

Il seguente bacino idrografico della Vienne:

Il bacino dell’Anglin, dalle sorgenti alle dighe di:

EDF di Châtellerault sul fiume La Vienne (Vienne),

Saint Pierre de Maillé sul fiume La Gartempe (Vienne),

Bénavent sul fiume La Creuse (Indre),

Douadic sul fiume Le Suin (Indre),

Bossay-sur-Claise sul fiume La Claise (Indre-et-Loire).

5.A.   Zone riconosciute in Irlanda per quanto concerne la VHS

Irlanda (4), esclusa l’isola di Cape Clear.

5.B.   Zone riconosciute in Irlanda per quanto concerne la IHN

Irlanda (4).

6.A.   Zone riconosciute in Italia per quanto concerne la VHS e la IHN

6.A.1.   REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE, PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Zone continentali

Zona Val di Fiemme, Fassa e Cembra: bacino idrografico del fiume Avisio, dalla sorgente allo sbarramento artificiale di Serra San Giorgio nel comune di Giovo,

Zona Val delle Sorne: bacino idrografico del fiume Sorna, dalla sorgente allo sbarramento artificiale costituito dalla centrale idroelettrica della località di Chizzola (Ala), prima della confluenza nell’Adige,

Zona Torrente Adanà: bacino idrografico del fiume Adanà, dalla sorgente fino alla serie di sbarramenti artificiali a valle dell’azienda “Armani Cornelio-Lardaro”,

Zona Rio Manes: bacino del Rio Manes fino alla cascata che si trova 200 metri a valle dell’azienda “Troticoltura Giovanelli”, ubicata nella località “La Zinquantina”,

Zona Val di Ledro: bacini idrografici dei fiumi Massangla e Ponale, dalle sorgenti alla centrale idroelettrica presso “Centrale” nel comune di Molina di Ledro,

Zona Valsugana: bacino idrografico del fiume Brenta, dalle sorgenti allo sbarramento di Marzotto presso Mantincelli nel comune di Grigno,

Zona Val del Fersina: bacino idrografico del fiume Fersina, dalle sorgenti alla cascata di Ponte Alto.

6.A.2.   REGIONE LOMBARDIA, PROVINCIA DI BRESCIA

Zone continentali

Zona Ogliolo: bacino idrografico dalla sorgente dell’Ogliolo fino alla cascata che si trova a valle dell’allevamento ittico “Adamello”, alla confluenza dell’Ogliolo nell’Oglio,

Zona Fiume Caffaro: bacino idrografico dalla sorgente del torrente Caffaro allo sbarramento artificiale situato a 1 km a valle dell’azienda.

6.A.3.   REGIONE UMBRIA

6.A.4.   REGIONE VENETO

Zone continentali

Zona Belluno: il bacino idrografico nella provincia di Belluno che si estende dalla sorgente del torrente Ardo fino alla diga (situata presso il punto in cui il torrente sfocia nel fiume Piave) in cui è situata l’azienda “Centro Sperimentale di Acquacoltura, Valli di Bolzano Bellunese, Belluno”.

6.A.5.   REGIONE TOSCANA

Zone continentali

Zona Valle del fiume Serchio: bacino idrografico del fiume Serchio, dalle sorgenti allo sbarramento di Piaggione.

6.A.6.   REGIONE UMBRIA

Zone continentali

Fosso di Terria: bacino idrografico del fiume Terria, dalle sorgenti allo sbarramento a valle dell’azienda di allevamento ittico Mountain Fish, alla confluenza del Terrìa nel Nera.

6.B.   Zone riconosciute in Italia per quanto concerne la VHS

6.B.1.   REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE, PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Zone continentali

Zona Valle dei Laghi: bacino idrografico dei laghi di San Massenza, Toblino e Cavedine fino allo sbarramento a valle, nella parte meridionale del lago di Cavedine che conduce alla centrale idroelettrica ubicata nel comune di Torbole.

6.C.   Zone riconosciute in Italia per quanto concerne la IHN

6.C.1.   REGIONE UMBRIA, PROVINCIA DI PERUGIA

Zona Lago Trasimeno: il lago Trasimeno.

6.C.2.   REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE, PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Zona Val Rendena: bacino idrografico dalla sorgente del fiume Sarca allo sbarramento di Oltresarca nel comune di Villa Rendena.

7.A.   Zone riconosciute in Svezia per quanto concerne la VHS

Svezia (5):

esclusa la zona della costa occidentale in un semicerchio del raggio di 20 km attorno all’allevamento ittico situato nell’isola di Björkö, come pure gli estuari e i bacini idrografici dei fiumi Göta e Säve fino alla loro prima barriera di migrazione (situate rispettivamente a Trollhättan e all’entrata nel lago Aspen).

7.B.   Zone riconosciute in Svezia per quanto concerne la IHN

Svezia (5).

8.   Zone riconosciute nel Regno Unito, nelle Isole normanne e nell’Isola di Man per quanto concerne la VHS e la IHN

Gran Bretagna (5),

Irlanda del Nord (5),

Guernsey (5),

Isola di Man (5)».


(1)  I bacini idrografici e le rispettive zone litoranee.

(2)  Incluse tutte le zone continentali e litoranee.

(3)  Parti di bacini idrografici.

(4)  Incluse tutte le zone continentali e litoranee.

(5)  Incluse tutte le zone continentali e litoranee.


ALLEGATO II

«ALLEGATO II

Aziende di allevamento ittico riconosciute per quanto concerne la setticemia emorragica virale (VHS) o la necrosi emopoietica infettiva (IHN)

1.   Aziende riconosciute in Belgio per quanto concerne la VHS e la IHN

1.

La Fontaine aux truites

B-6769 Gérouville

2.   Aziende riconosciute in Danimarca per quanto concerne la VHS e la IHN

1.

Vork Dambrug

DK-6040 Egtved

2.

Egebæk Dambrug

DK-6880 Tarm

3.

Bækkelund Dambrug

DK-6950 Ringkøbing

4.

Borups Geddeopdræt

DK-6950 Ringkøbing

5.

Bornholms Lakseklækkeri

DK-3730 Nexø

6.

Langes Dambrug

DK-6940 Lem St.

7.

Braenderigaardens Dambrug

DK-6971 Spjald

8.

Siglund Fiskeopdræt

DK-4780 Stege

9.

Ravning Fiskeri

DK-7182 Bredsten

10.

Ravnkær Dambrug

DK-7182 Bredsten

3.A.   Aziende riconosciute in Germania per quanto concerne la VHS e la IHN

3.A.1.   BASSA SASSONIA

1.

Jochen Moeller

Fischzucht Harkenbleck

D-30966 Hemmingen-Harkenbleck

2.

Versuchsgut Relliehausen der Universität Göttingen

(hatchery only)

D-37586 Dassel

3.

Dr. R. Rosengarten

Forellenzucht Sieben Quellen

D-49124 Georgsmarienhütte

4.

Klaus Kröger

Fischzucht Klaus Kröger

D-21256 Handeloh Wörme

5.

Ingeborg Riggert-Schlumbohm

Forellenzucht W. Riggert

D-29465 Schnega

6.

Volker Buchtmann

Fischzucht Nordbach

D-21441 Garstedt

7.

Sven Kramer

Forellenzucht Kaierde

D-31073 Delligsen

8.

Hans-Peter Klusak

Fischzucht Grönegau

D-49328 Melle

9.

F. Feuerhake

Forellenzucht Rheden

D-31039 Rheden

10.

Horst Pöpke

Fischzucht Pöpke

Hauptstraße 14

D-21745 Hemmoor

3.A.2.   TURINGIA

1.

Firma Tautenhahn

D-98646 Trostadt

2.

Fischzucht Salza GmbH

D-99734 Nordhausen-Salza

3.

Fischzucht Kindelbrück GmbH

D-99638 Kindelbrück

4.

Reinhardt Strecker

Forellenzucht Orgelmühle

D-37351 Dingelstadt

3.A.3.   BADEN-WÜRTTEMBERG

1.

Heiner Feldmann

Riedlingen/Neufra

D-88630 Pfullendorf

2.

Walter Dietmayer

Forellenzucht Walter Dietmayer

Hettingen

D-72501 Gammertingen

3.

Heiner Feldmann

Bad Waldsee

D-88630 Pfullendorf

4.

Heiner Feldmann

Bergatreute

D-88630 Pfullendorf

5.

Oliver Fricke

Anlage Wuchzenhofen

Boschenmühle

D-87764 Mariasteinbach-Legau 13 1/2

6.

Peter Schmaus

Fischzucht Schmaus, Steinental

D-88410 Steinental/Hauerz

7.

Josef Schnetz

Fenkenmühle

D-88263 Horgenzell

8.

Erwin Steinhart

Quellwasseranlage Steinhart

Hettingen

D-72513 Hettingen

9.

Hugo Strobel

Quellwasseranlage Otterswang

Sägmühle

D-72505 Hausen am Andelsbach

10.

Reinhard Lenz

Forsthaus

Gaimühle

D-64759 Sensbachtal

11.

Peter Hofer

Sulzbach

D-78727 Aisteig/Oberndorf

12.

Stephan Hofer

Oberer Lautenbach

D-78727 Aisteig/Oberndorf

13.

Stephan Hofer

Unterer Lautenbach

D-78727 Aisteig/Oberndorf

14.

Stephan Hofer

Schelklingen

D-78727 Aisteig/Oberndorf

15.

Hubert Schuppert

Brutanlage: Obere Fischzucht

Mastanlage: Untere Fischzucht

D-88454 Unteressendorf

16.

Johannes Dreier

Brunnentobel

D-88299 Leutkirch/Hebrazhofen

17.

Peter Störk

Wagenhausen

D-88348 Saulgau

18.

Erwin Steinhart

Geislingen/St.

D-73312 Geislingen/St.

19.

Joachim Schindler

Forellenzucht Lohmühle

D-72275 Alpirsbach

20.

Georg Sohnius

Forellenzucht Sohnius

D-72160 Horb-Diessen

21.

Claus Lehr

Forellenzucht Reinerzau

D-72275 Alpirsbach-Reinerzau

22.

Hugo Hager

Bruthausanlage

D-88639 Walbertsweiler

23.

Hugo Hager

Waldanlage

D-88639 Walbertsweiler

24.

Gumpper und Stoll GmbH

Forellenhof Rössle

Honau

D-72805 Liechtenstein

25.

Ulrich Ibele

Pfrungen

D-88271 Pfrungen

26.

Hans Schmutz

Brutanlage 1, Brutanlage 2, Brut- und Setzlingsanlage 3 (Hausanlage)

D-89155 Erbach

27.

Wilhelm Drafehn

Obersimonswald

D-77960 Seelbach

28.

Wilhelm Drafehn

Brutanlage Seelbach

D-77960 Seelbach

29.

Franz Schwarz

Oberharmersbach

D-77784 Oberharmersbach

30.

Meinrad Nuber

Langenenslingen

D-88515 Langenenslingen

31.

Anton Spieß

Höhmühle

D-88353 Kißleg

32.

Fischbrutanstalt des Landes Baden-Württemberg

Argenweg 50

D-88085 Langenargen Anlage Osterhofen

33.

Kreissportfischereiverein Biberach

Warthausen

D-88400 Biberach

34.

Hans Schmutz

Gossenzugen

D-89155 Erbach

35.

Reinhard Rösch

Haigerach

D-77723 Gengenbach

36.

Harald Tress

Unterlauchringen

D-79787 Unterlauchringen

37.

Alfred Tröndle

Tiefenstein

D-79774 Albbruck

38.

Alfred Tröndle

Unteralpfen

D-79774 Unteralpfen

39.

Peter Hofer

Schenkenbach

D-78727 Aisteig/Oberndorf

40.

Heiner Feldmann

Bainders

D-88630 Pfullendorf

41.

Andreas Zordel

Fischzucht Im Gänsebrunnen

D-75305 Neuenbürg

42.

Hans Fischböck

Forellenzucht am Kocherursprung

D-73447 Oberkochen

43.

Reinhold Bihler

Dorfstraße 22

D-88430 Rot a.d. Rot Haslach

Anlage: Einöde

44.

Josef Dürr

Forellenzucht Igersheim

D-97980 Bad Mergentheim

45.

Kurt Englerth und Sohn GBR

Anlage Berneck

D-72297 Seewald

46.

Fischzucht Anton Jung

Anlage Rohrsee

D-88353 Kisslegg

47.

Staatliches Forstamt Wangen

Anlage Karsee

D-88239 Wangen i.A.

48.

Simon Phillipson

Anlage Weissenbronnen

D-88364 Wolfegg

49.

Hans Klaiber

Anlage Bad Wildbad

D-75337 Enzklösterle

50.

Josef Hönig

Forellenzucht Hönig

D-76646 Bruchsal-Heidelsheim

51.

Werner Baur

Blitzenreute

D-88273 Fronreute-Blitzenreute

52.

Gerhard Weihmann

Mägerkingen

D-72574 Bad Urach-Seeburg

53.

Hubert Belser GBR

Dettingen

D-72401 Haigerloch-Gruol

54.

Staatliche Forstämter Ravensburg und Wangen

Altdorfer Wald

D-88214 Ravensburg

55.

Anton Jung

Bunkhoferweiher, Schanzwiesweiher und Häcklerweiher

D-88353 Kisslegg

56.

Hildegart Litke

Holzweiher

D-88480 Achstetten

57.

Werner Wägele

Ellerazhofer Weiher

D-88319 Aitrach

58.

Ernst Graf

Hatzenweiler

Osterbergstraße 8

D-88239 Wangen-Hatzenweiler

59.

Fischbrutanstalt des Landes Baden-Württemberg

Argenweg 50

D-88085 Langenargen

Anlage Obereisenbach

60.

Forellenzucht Kunzmann

Heinz Kunzmann

Unterer Steinweg 64

D-75438 Knittlingen

61.

Meinrad Nuber

Ochsenhausen

Obere Wiesen 1

D-88416 Ochsenhausen

62.

Bezirksfischereiverein Nagoldtal e.V.

Kentheim

Lange Steige 34

D-75365 Calw

63.

Bernd und Volker Fähnrich

Neumühle

D-88260 Ratzenried-Argenbühl

64.

Klaiber “An der Tierwiese”

Hans Klaiber

Rathausweg 7

D-75377 Enzklösterle

65.

Parey, Bittigkoffer — Unterreichenbach

Klaus Parey

Mörikeweg 17

D-75331 Engelsbran 2

66.

Farm Sauter

Anlage Pflegelberg

Gerhard Sauter

D-88239 Wangen-Pflegelberg 6

67.

Krattenmacher

Anlage Osterhofen

Krattenmacher, Hittelhofen

Gasthaus

D-8339 Bad Waldsee

68.

Fähnrich

Anlage Argenmühle

D-88260 Ratzenried-Argenmühle

Bernd und Volker Fähnrich

Von Rütistraße

D-8339 Bad Waldsee

69.

Gumpper und Stoll

Anlage Unterhausen

Gumpper und Stoll GmbH und Co.KG

Heerstraße 20

D-72805 Lichtenstein-Honau

70.

Durach

Anlage Altann

Antonie Durach

Panoramastraße 23

D-88346 Wolfegg-Altann

71.

Städler

Anlage Raunsmühle

Paul Städler

Raunsmühle

D-88499 Riedlingen-Pfummern

72.

König

Anlage Erisdorf

Sigfried König

Helfenstraße 2/1

D-88499 Riedlingen-Neufra

73.

Forellenzucht Drafehn

Anlage Wittelbach

Wilhelm Drafehn

Schuttertalstraße 1

D-77960 Seelbach-Wittelbach

74.

Wirth

Anlage Dengelshofen

Günther Wirth

D-88316 Isny-Dengelshofen 219

75.

Krämer, Bad Teinach

Sascha Krämer

Poststraße 11

D-75385 Bad Teinach-Zavelstein

76.

Muffler

Anlage Eigeltingen

Emil Muffler

Brielholzer Hof

D-78253 Eigeltingen

77.

Karpfenteichwirtschaft Mönchsroth

Fischzucht Karl Uhl

D-91614 Mönchsroth

78.

Krattenmacher

Anlage Dietmans

Krattenmacher, Hittelhofen

Gasthaus

D-8339 Bad Waldsee

79.

Bruthaus Fischzucht

Anselm-Schneider

Dagmar Anselm-Schneider

Grabenköpfel 1

D-77743 Neuried

3.A.4.   RENANIA SETTENTRIONALE-VESTFALIA

1.

Wolfgang Lindhorst-Emme

Hirschquelle

D-33758 Schloss Holte-Stukenbrock

2.

Wolfgang Lindhorst-Emme

Am Oelbach

D-33758 Schloss Holte-Stukenbrock

3.

Hugo Rameil und Söhne

Sauerländer Forellenzucht

D-57368 Lennestadt-Gleierbrück

4.

Peter Horres

Ovenhausen, Jätzer Mühle

D-37671 Höxter

5.

Wolfgang Middendorf

Fischzuchtbetrieb Middendorf

D-46348 Raesfeld

6.

Michael und Guido Kamp

Lambacher Forellenzucht und Räucherei

Lambachtalstraße 58

D-51766 Engelskirchen-Oesinghausen

3.A.5.   BAVIERA

1.

Peter Gerstner

(Forellenzuchtbetrieb Juraquell)

Wellheim

D-97332 Volkach

2.

Werner Ruf

Fischzucht Wildbad

D-86925 Fuchstal-Leeder

3.

Rogg

Fisch Rogg

D-87751 Heimertingen

4.

Fischzucht Graf

Anlage D-87737 Reichau

Fischzucht Graf GbR

Engishausen 64

D-87743 Egg an der Günz

5.

Fischzucht Graf

Anlage D-87727 Klosterbeuren

Fischzucht Graf GbR

Engishausen 64

D-87743 Egg an der Günz

6.

Fischzucht Graf

Anlage D-87743 Egg an der Günz

Fischzucht Graf GbR

Engishausen 64

D-87743 Egg an der Günz

7.

Anlage Am Großen Dürrmaul

D-95671 Bärnau

Andreas Rösch

Am Großen Dürrmaul 2

D-95671 Bärnau

8.

Andreas Hofer

Anlage D-84524 Mitterhausen

Andreas Hofer

Vils 6

D-8419 Velden

3.A.6.   SASSONIA

1.

Anglerverband Südsachsen “Mulde/Elster” e.V.

Forellenanlage Schlettau

D-09487 Schlettau

2.

H. und G. Ermisch GbR

Forellen- und Lachszucht

D-01844 Langburkersdorf

3.A.7.   ASSIA

1.

Hermann Rameil

Fischzuchtbetriebe Hermann Rameil

D-34311 Naumburg OT Altendorf

3.A.8.   SCHLESWIG-HOLSTEIN

1.

Hubert Mertin

Forellenzucht Mertin

Mühlenweg 6

D-24247 Roderbek

3.B.   Aziende di allevamento ittico riconosciute in Germania per quanto riguarda la IHN

3.B.1.   TURINGIA

1.

Thüringer Forstamt Leinefelde

Fischzucht Worbis

D-37327 Leinefelde

4.   Aziende riconosciute in Spagna per quanto concerne la VHS e la IHN

4.1.   REGIONE: COMUNITÀ AUTONOMA DI ARAGONA

1.

Truchas del Prado

Alcalá de Ebro, provincia Zaragoza (Aragón)

4.2.   REGIONE: COMUNITÀ AUTONOMA DI ANDALUSIA

1.

Piscifactoría de Riodulce

D. Julio Domezain Fran. ‚Piscifactoría de Sierra Nevada S.L.’ Camino de la Piscifactoría no 2, E-18313 Loja-Granada

2.

Piscifactoría Manzanil

D. Julio Domezain Fran. ‚Piscifactoría de Sierra Nevada S.L.’ Camino de la Piscifactoría no 2, E-18313 Loja-Granada

5.A.   Aziende riconosciute in Francia per quanto concerne la VHS e la IHN

5.A.1.   ADOUR-GARONNE

1.

Pisciculture de Sarrance

F-64490 Sarrance (Pyrénées-Atlantiques)

2.

Pisciculture des Sources

F-12540 Cornus (Aveyron)

3.

Pisciculture de Pissos

F-40410 Pissos (Landes)

4.

Pisciculture de Tambareau

F-40000 Mont-de-Marsan (Landes)

5.

Pisciculture “Les Fontaines d'Escot”

F-64490 Escot (Pyrénées-Atlantiques)

6.

Pisciculture de la Forge

F-47700 Casteljaloux (Lot-et-Garonne)

5.A.2.   ARTOIS-PICARDIE

1.

Pisciculture du Moulin du Roy

F-62156 Rémy (Pas-de-Calais)

2.

Pisciculture du Bléquin

F-62380 Séninghem (Pas-de-Calais)

3.

Pisciculture de Earls Feldmann

76340 Hodeng-au-Bosc

F-80580 Bray-lès-Mareuil

4.

Pisciculture Bonnelle à Ponthoile

Bonnelle, F-80133 Ponthoile

M. Sohier

26, rue George-Deray

F-80100 Abeville

5.

Pisciculture Bretel à Gezaincourt

Bretel, F-80600 Gezaincourt-Doulens

M. Sohier

26, rue George-Deray

F-80100 Abeville

5.A.3.   AQUITANIA

1.

SARL Salmoniculture de la Ponte — Station d'Alevinage du Ruisseau Blanc

Le Meysout F-40120 Arue

2.

L'EPST-INRA Pisciculture à Lees-Athas

Saillet et Esquit F-64490 Lees-Athas

INRA — BP-3 F-64310 Saint-Pee-sur-Nivelle

5.A.4.   DROME

1.

Pisciculture “Sources de la Fabrique”

40, Chemin de Robinson

F-26000 Valence

5.A.5.   HAUTE-NORMANDIE

1.

Pisciculture des Godeliers

F-27210 Le Torpt

2.

Pisciculture fédérale de Sainte-Gertrude

F-76490 Maulevrier

Fédération des associations pour la pêche et la protection du milieu aquatique de Seine-Maritime, 11

F-76490 Maulevrier

5.A.6.   LOIRE-BRETAGNE

1.

SCEA ‚Truites du lac de Cartravers’

Bois-Boscher

F-22460 Merléac (Côtes d'Armor)

2.

Pisciculture du Thélohier

F-35190 Cardroc (Ille-et-Vilaine)

3.

Pisciculture de Plainville

F-28400 Marolles-les-Buis (Eure-et-Loire)

4.

Pisciculture Rémon à Parné-sur-Roc

SARL Remon

21, rue de la Véquerie

F-53260 Parne-sur-Roc (Mayenne)

5.

Ésosiculture de Feins

Étang aux Moines

F-5440 Feins

AAPPMA

9, rue Kerautret-Botmel

F-35200 Rennes

5.A.7.   RHIN-MEUSE

1.

Pisciculture du ruisseau de Dompierre

F-55300 Lacroix-sur-Meuse (Meuse)

2.

Pisciculture de la source de la Deüe

F-55500 Cousances-aux-Bois (Meuse)

5.A.8.   RHONE-MEDITERRANEE-CORSE

1.

Pisciculture Charles Murgat

Les Fontaines

F-38270 Beaufort (Isère)

5.A.9.   SEINE-NORMANDIE

1.

Pisciculture du Vaucheron

F-55130 Gondrecourt-le-Château (Meuse)

5.A.10.   LANGUEDOC-ROUSSILLON

1.

Pisciculture de Pêcher

F-48400 Florac

Fédération de la Lozère pour la pêche et la protection du milieu aquatique

F-48400 Florac

5.A.11.   MIDI-PYRENEES

1.

Pisciculture de la source du Durzon

SCEA Pisciculture du Mas des Pommiers

F-12230 Nant

5.A.12.   ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

1.

Centre Piscicole de Roquebilière

F-06450 Roquebilière

Fédération des Alpes-Maritimes pour la pêche et la protection du milieu aquatique

F-06450 Roquebilière

5.B.   Aziende riconosciute in Francia per quanto concerne la VHS

5.B.1.   ARTOIS-PICARDIE

1.

Pisciculture de Sangheen

F-62102 Calais (Pas-de-Calais)

6.A.   Aziende riconosciute in Italia per quanto concerne la VHS e la IHN

6.A.1.   FRIULI VENEZIA GIULIA

Bacino dello Stella

1.

Azienda ittica agricola Collavini Mario

Via Tiepolo 12

I-33032 Bertiolo (UD)

N. I096UD005

2.

Impianto ittiogenico di Flambro di Talmassons

Ente tutela pesca del Friuli Venezia Giulia

Via Colugna 3

I-33100 Udine

Bacino del Tagliamento

3.

SGM srl

SGM srl

Via Mulino del Cucco 38

Rivoli di Osoppo (UD)

4.

Impianto ittiogenico di Forni di Sotto

Ente tutela pesca del Friuli

Via Colugna 3

I-33100 Udine

5.

Impianto di Grauzaria di Moggio Udinese

Ente tutela pesca del Friuli

Via Colugna 3

I-33100 Udine

6.

Impianto ittiogenico di Amaro

Ente tutela pesca del Friuli

Via Colugna 3

I-33100 Udine

7.

Impianto ittiogenico di Somplago — Mena di Cavazzo Carnico

Ente tutela pesca del Friuli

Via Colugna 3

I-33100 Udine

6.A.2.   PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Bacino del Noce

1.

Ass. Pescatori Solandri (Loc. Fucine)

Cavizzana

2.

Troticoltura di Grossi Roberto

Grossi Roberto

Via Molini n. 11

Monoclassico (TN)

N. 121TN010

Bacino del Brenta

3.

Campestrin Giovanni

Telve Valsugana (Fontane)

4.

Ittica Resenzola Serafini

Grigno

5.

Ittica Resenzola Selva

Grigno

6.

Leonardi F.lli

Levico Terme (S. Giuliana)

7.

Dellai Giuseppe — Trot. Valsugana

Grigno (Fontana Secca, Maso Puele)

8.

Cappello Paolo

Via Zacconi 21

Loc. Maso Fontane, Roncegno

Bacino dell’Adige

9.

Celva Remo

Pomarolo

10.

Margonar Domenico

Ala (Pilcante)

11.

Degiuli Pasquale

Mattarello (Regole)

12.

Tamanini Livio

Vigolo Vattaro

13.

Troticultura Istituto Agrario di S. Michele a/A.

S. Michele all'Adige

Bacino del Sarca

14.

Ass. Pescatori Basso Sarca

Ragoli (Pez)

15.

Stab. Giudicariese La Mola

Tione (Delizia d'Ombra)

16.

Azienda Agricola La Sorgente s.s.

Tione (Saone)

17.

Fonti del Dal s.s.

Lomaso (Dasindo)

18.

Comfish S.r.l. (ex. Paletti)

Preore (Molina)

19.

Ass. Pescatori Basso Sarca

Tenno (Pranzo)

20.

Troticultura “La Fiana”

Di Valenti Claudio (Bondo)

6.A.3.   UMBRIA

Valle del Nera

1.

Impianto Ittiogenico provinciale

Località Ponte di Cerreto di Spoleto — Impianto pubblico (Provincia di Perugia)

6.A.4.   VENETO

Bacino dell’Astico

1.

Centro Ittico Valdastico

Valdastico (VI)

Bacino del Lietta

2.

Azienda Agricola Lietta srl

Via Rai 3

31010 Ormelle (TV)

N. 052TV074

Bacino del Bacchiglione

3.

Azienda Agricola Troticoltura Grosselle Massimo

Massimo Grosselle

Via Palmirona 18

Sandrigo (VI) N. 091VI831

4.

Biasia Luigi

Biasia Luigi

Via Ca’ d’Oro 25

Bolzano Vicentino (VI) N. 013VI831

Bacino del Brenta

5.

Polo Guerrino

Via S. Martino 51

Loc. Campese

I-36061 Bassano del Grappa

Polo Guerrino

Via Tre Case 4

I-36056 Tezze sul Brenta (VI)

Fiume Tione a Fattolé

6.

Piscicoltura Menozzi di Franco e Davide Menozzi s.s.

Davide Menozzi

Via Mazzini 32

Bonferraro di Sorga’ (VR)

Bacino del Tartaro/Tione

7.

Stanzial Eneide

Loc Casotto

Stanzial Eneide

I-37063 Isola della Scala (VR)

Fiume Celarda

8.

Vincheto di Celarda

021 BL 282

M.I.P.A. Via Gregorio XVI n. 8

I-32100 Belluno

Fiume Molini

9.

Azienda Agricoltura Troticoltura Rio Molini

Azienda Agricoltura Troticoltura Rio Molini

Rio Molini 6

I-37020 Brentino Belluno (VR)

6.A.5.   VALLE D’AOSTA

Bacino della Dora Baltea

1.

Stabilimento ittiogenico regionale

Rue Mont Blanc 14, Morgex (AO)

6.A.6.   LOMBARDIA

1.

Azienda Troticoltura Foglio s.s.

Troticoltura Foglio Angelo s.s.

Piazza Marconi 3

I-25072 Bagolino (BS)

2.

Azienda Agricola Pisani Dossi

Cascina Oldani, Cisliano (MI)

Giorgio Peterlongo

Via Veneto 20 — Milano

3.

Centro ittiogenico Unione Pesca Sportiva

della Provincia di Sondrio

Unione Pesca Sportiva della Provincia di Sondrio

Via Fiume 85, Sondrio

6.A.7.   TOSCANA

Bacino del Maresca

1.

Allevamento trote di Petrolini Marcello

Petrolini Marcello

Via Mulino Vecchio 229

Maresca — S. Marcello P.se (PT)

6.A.8.   LIGURIA

1.

Incubatoio Ittico provinciale — Masone Loc. Rio Freddo

Provincia de Genova

Piazzale Mazzini 2

I-16100 Genova

6.A.9.   PIEMONTE

1.

Incubatoio Ittico di valle di Peleussieres, Oulx (TO) cod. 175 TO 802

Associazione Pescatori Valsusa

Via Martiri della Libertà 1

I-10040 Caprie (TO)

7.   Aziende riconosciute in Austria per quanto concerne la VHS e la IHN

1.

Alois Köttl

Forellenzucht Alois Köttl

A-4872 Neukirchen a.d. Vöckla

2.

Herbert Böck

Forellenhof Kaumberg

Höfnergraben 1

A-2572 Kaumberg

3.

Forellenzucht Glück

Erick und Sylvia Glück

Hammerweg 13

A-5270 Mauerkirchen

4.

Forellenzuchtbetrieb

St. Florian

Martin Ebner

St. Florian 20

A-5261 Uttendorf

5.

Forellenzucht Jobst

Alois Jobst

Bruggen 25

A-9761 Greifenburg»


15.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 368/48


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2004

che modifica per la terza volta la decisione 2004/122/CE recante misure di protezione contro l'influenza aviaria in diversi paesi asiatici

[notificata con il numero C(2004) 4775]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/851/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 7,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (2), in particolare l'articolo 22, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione 2004/122/CE (3) la Commissione ha adottato misure di protezione contro l'influenza aviaria presente in diversi paesi asiatici, ossia Cambogia, Corea del Sud, Giappone, Indonesia, Laos, Pakistan, Repubblica popolare cinese incluso il territorio di Hong Kong, Thailandia e Vietnam.

(2)

Il 19 agosto 2004 la Malaysia ha notificato la presenza di un focolaio di influenza aviaria, il che ha indotto la Commissione ad adottare la decisione 2004/606/CE, che modifica per la seconda volta la decisione 2004/122/CE, al fine di estendere le misure di protezione anche alla Malaysia.

(3)

Alla luce della situazione sanitaria nella maggior parte dei paesi della regione e, in particolare, della persistenza dei focolai di influenza aviaria in Malaysia, Thailandia, Vietnam, Repubblica popolare cinese e Indonesia si impone un'ulteriore proroga delle misure di protezione in atto.

(4)

Alcuni dei paesi suelencati non hanno segnalato recentemente nuovi focolai della malattia; di conseguenza occorre riconsiderare la loro situazione sanitaria relativamente all'influenza aviaria entro il dicembre 2004.

(5)

La Malaysia peninsulare, la parte occidentale del paese, figura nell'elenco della decisione 94/85/CE (4) della Commissione. Occorre pertanto limitare le importazioni di uova destinate al consumo umano, trofei di caccia non trattati, alimenti greggi per animali da compagnia e materie prime per mangimi contenenti parti di pollame provenienti da questa regione della Malaysia.

(6)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2004/122/CE è modificata come segue:

1)

all'articolo 3, dopo «Corea del Sud» va aggiunto «e dalla Malaysia»;

2)

all'articolo 7, la data «15 dicembre 2004» è sostituita da «31 marzo 2005».

Articolo 2

Gli Stati membri modificano le misure che applicano alle importazioni per renderle conformi alla presente decisione e ne garantiscono l'immediata pubblicazione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2004.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dall'Atto di adesione del 2003.

(2)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

(3)  GU L 36 del 7.2.2004, pag. 59. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/606/CE (GU L 273 del 21.8.2004, pag. 21).

(4)  GU L 44 del 17.2.1994, pag. 31. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/118/CE (GU L 36 del 7.2.2004, pag. 34).


Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

15.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 368/50


POSIZIONE COMUNE 2004/852/PESC DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 2004

concernente misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

(1)

Il 15 novembre 2004 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1572 (2004), in seguito denominata «UNSCR 1572 (2004)», che vieta la fornitura, la vendita o il trasferimento, diretti o indiretti, alla Costa d'Avorio di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, in particolare aerei ed equipaggiamenti militari, da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano tali armamenti o materiale originari o non di detto territorio, nonché la fornitura di assistenza, consulenza o formazione di qualsiasi tipo pertinenti ad attività militari.

(2)

Per attuare tali misure è opportuno altresì vietare il finanziamento o l'assistenza finanziaria pertinente ad attività militari.

(3)

L'UNSCR 1572 (2004) impone inoltre le misure per impedire l'ingresso o il transito nel territorio degli Stati membri di tutte le persone indicate dal comitato, istituito dal punto 14 di detta risoluzione («il comitato»), che costituiscono una minaccia per la pace e il processo di riconciliazione nazionale in Costa d'Avorio, in particolare quelle che impediscono l'attuazione degli accordi di Linas-Marcoussis e Accra III, nonché di qualunque altra persona di cui, sulla base di informazioni pertinenti, sia stabilita la responsabilità per violazioni gravi dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale in Costa d'Avorio, così come di ogni altra persona che inciti pubblicamente all'odio e alla violenza e di tutti coloro indicati che violano le misure imposte ai sensi dell'embargo sulle armi, secondo quanto stabilito dal comitato.

(4)

L'UNSCR 1572 (2004) prevede inoltre che sia imposto un congelamento di fondi, attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo posseduti o controllati direttamente o indirettamente dalle persone indicate dal comitato o detenuti da entità possedute o controllate, direttamente o indirettamente, dalle persone indicate dal comitato che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione e che nessun fondo, attività finanziaria o risorsa economica sia messo a disposizione o a beneficio di dette persone o entità.

(5)

Il punto 19 dell'UNSCR 1572 (2004) prevede che le misure relative all'ingresso o al transito nel territorio degli Stati membri e al congelamento di fondi, attività finanziarie e risorse economiche entrino in vigore il 15 dicembre 2004 a meno che il Consiglio di sicurezza determini, anteriormente a tale data, che i firmatari degli accordi di Linas-Marcoussis e Accra III hanno attuato tutti gli impegni loro derivanti dall'accordo di Accra III e sono avviati verso la piena attuazione dell'accordo di Linas-Marcoussis.

(6)

Il 22 novembre 2004 il Consiglio ha affermato che allo scopo di contribuire ulteriormente alla pace in Costa d'Avorio e di evitare la destabilizzazione della subregione, l'Unione europea continuerà a sostenere le iniziative adottate dalla Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS) e dall'Unione africana (UA).

(7)

Il Consiglio ha anche ribadito l'impegno forte dell'Unione europea a sostenere con ogni mezzo appropriato l'attuazione degli accordi di Linas-Marcoussis ed Accra.

(8)

Per l'attuazione di talune misure è necessaria un'azione della Comunità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

Ai fini della presente posizione comune, per «assistenza tecnica» si intende qualsiasi ausilio tecnico connesso a riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o qualsiasi altro servizio tecnico e che può assumere in particolare le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione delle conoscenze e competenze di funzionamento o servizi di consulenza; l'assistenza tecnica comprende le forme verbali di assistenza.

Articolo 2

1.   Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione alla Costa d'Avorio di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, materiale paramilitare e relativi pezzi di ricambio, nonché di materiale che può essere impiegato per la repressione interna, da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano tali armamenti o materiale originari o non di detto territorio.

2.   Sono altresì vietati:

a)

la concessione, la vendita, la fornitura o il trasferimento di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti ad attività militari nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, materiale paramilitare e relativi pezzi di ricambio, nonché di materiale che può essere impiegato per la repressione interna, direttamente o indirettamente, a qualunque persona, entità o organismo in Costa d'Avorio o destinati ad essere utilizzati in Costa d'Avorio;

b)

il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria pertinente ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di armamenti e di materiale connesso, nonché di materiale che può essere impiegato per la repressione interna, direttamente o indirettamente, a qualunque persona, entità o organismo in Costa d'Avorio o destinati ad essere utilizzati in Costa d'Avorio.

Articolo 3

1.   L'articolo 2 non si applica:

a)

alle forniture e all'assistenza tecnica destinate unicamente a sostenere l'operazione delle Nazioni Unite in Costa d'Avorio e le forze francesi che l'appoggiano, oppure ad essere da queste utilizzate;

b)

alla vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di materiale militare non letale destinato unicamente all'uso umanitario o protettivo, compreso il materiale destinato alle operazioni di gestione delle crisi da parte dell'UE, dell'ONU, dell'Unione africana e dell'ECOWAS;

al finanziamento e alla prestazione di assistenza finanziaria connessi a tale materiale;

alla fornitura di assistenza tecnica e di formazione connesse a tale materiale,

purché siano stati autorizzati preventivamente dal comitato;

c)

alla vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Costa d'Avorio da personale delle Nazioni Unite, da personale dell'UE, della Comunità o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari e nel campo dello sviluppo, e personale associato, per uso esclusivamente individuale;

d)

alle vendite o alle forniture, temporaneamente trasferite o esportate in Costa d'Avorio, alle forze di uno Stato che interviene, in conformità del diritto internazionale, unicamente e direttamente per agevolare l'evacuazione dei propri cittadini e delle persone sulle quali ha responsabilità consolare in Costa d'Avorio, previa notifica al comitato;

e)

alla vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di armamenti e materiale connesso e alla formazione e assistenza tecniche destinati unicamente a sostenere il processo di ristrutturazione delle forze di difesa e sicurezza ai sensi del punto 3, lettera f) dell'accordo di Linas-Marcoussis, ovvero a essere utilizzati nel corso di tale processo, previa approvazione del comitato.

Articolo 4

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio di tutte le persone indicate dal comitato che costituiscono una minaccia per la pace e il processo di riconciliazione nazionale in Costa d'Avorio, in particolare quelle che impediscono l'attuazione degli accordi di Linas-Marcoussis e Accra III, nonché di qualunque altra persona di cui, sulla base di informazioni pertinenti, sia stabilita la responsabilità per violazioni gravi dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale in Costa d'Avorio, così come di ogni altra persona che inciti pubblicamente all'odio e alla violenza e di tutti coloro che violano le misure imposte ai sensi del punto 7 dell'UNSCR 1572 (2004), secondo quanto stabilito dal comitato.

L'elenco delle persone interessate figura in allegato.

2.   Il paragrafo 1 non obbliga uno Stato membro a vietare ai suoi cittadini l'ingresso nel proprio territorio.

3.   Il paragrafo 1 non si applica se il comitato stabilisce che il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti, inclusi obblighi religiosi, o se giunge alla conclusione che una deroga contribuisce agli obiettivi di pace e riconciliazione nazionale in Costa d'Avorio e di stabilità nella regione, fissati nelle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU.

4.   Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi del paragrafo 3, l'ingresso o il transito nel suo territorio delle persone indicate dal comitato, l'autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell'autorizzazione stessa.

Articolo 5

1.   Sono congelati tutti i fondi, le attività finanziarie e le risorse economiche di altro tipo posseduti o controllati direttamente o indirettamente dalle persone indicate dal comitato o detenuti da entità possedute o controllate, direttamente o indirettamente, dalle persone indicate dal comitato che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione.

2.   Nessun fondo, attività finanziaria o risorsa economica è messo a disposizione direttamente o indirettamente o a beneficio di tali persone o entità indicate dal comitato.

3.   Sono possibili deroghe per fondi, attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo che siano:

a)

necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;

b)

destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

c)

destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese, in conformità delle leggi nazionali, connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi, attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo congelati;

a condizione che lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato l'intenzione di autorizzare, se del caso, l'accesso a tali fondi, attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo e che il comitato non abbia espresso parere negativo entro due giorni lavorativi da tale notifica;

d)

necessari per coprire spese straordinarie, purché lo Stato membro interessato lo abbia notificato al comitato e questi abbia dato la sua approvazione;

e)

oggetto di un vincolo o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, nel qual caso i fondi, le attività finanziarie e le risorse economiche di altro tipo possono essere utilizzati per il soddisfacimento del vincolo o della decisione purché detti vincolo o decisione siano anteriori alla data dell'UNSCR 1572 e non vadano a vantaggio di una delle persone di cui al presente articolo, previa notifica dello Stato membro interessato al comitato.

4.   Il paragrafo 2 non si applica al versamento su conti congelati di:

a)

interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o

b)

pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi anteriori alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure restrittive,

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino ad essere soggetti al paragrafo 1.

Articolo 6

Il Consiglio stabilisce l'elenco di cui all'allegato e ne attua le relative modifiche sulla scorta di quanto stabilito dal comitato.

Articolo 7

La presente posizione comune ha effetto il giorno della sua adozione, ad eccezione delle misure di cui agli articoli 4 e 5, che si applicano dal 15 dicembre 2004, a meno che il Consiglio decida altrimenti alla luce di quanto avrà stabilito il Consiglio di sicurezza sul soddisfacimento delle condizioni di cui al punto 19 dell'UNSCR 1572 (2004).

Articolo 8

La presente azione comune si applica fino al 15 dicembre 2005. Essa è costantemente riesaminata. Se del caso, è prorogata o modificata qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.

Articolo 9

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 13 dicembre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

B. R. BOT


ALLEGATO

Elenco delle persone di cui all'articolo 4

[Allegato da completare sulla scorta delle indicazioni del comitato di cui al punto 14 della risoluzione 1572 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite].