ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 366

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

47o anno
11 dicembre 2004


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 2107/2004 della Commissione, del 10 dicembre 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 2108/2004 della Commissione, del 10 dicembre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1420/2004 della Commissione, del 4 agosto 2004, che stabilisce in quale misura possono essere accolte le domande di diritti di importazione presentate per il contingente di carni bovine congelate previsto dal regolamento (CE) n. 1203/2004 e stabilisce le norme amministrative di attribuzione di certi diritti di importazione

3

 

 

Regolamento (CE) n. 2109/2004 della Commissione, del 10 dicembre 2004, relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate

5

 

*

Regolamento (CE) n. 2110/2004 della Commissione, del 9 dicembre 2004, relativo alla sospensione della pesca dello scampo da parte delle navi battenti bandiera della Francia

6

 

*

Regolamento (CE) n. 2111/2004 della Commissione, del 9 dicembre 2004, relativo alla sospensione della pesca dell'aringa da parte delle navi battenti bandiera della Francia

7

 

*

Regolamento (CE) n. 2112/2004 della Commissione, del 10 dicembre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 634/2004 recante misure transitorie di applicazione del regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 2111/2003 a motivo dell’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all’Unione europea

8

 

*

Regolamento (CE) n. 2113/2004 della Commissione, del 10 dicembre 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 1943/2003 della Commissione che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti ai gruppi di produttori prericonosciuti

10

 

 

Regolamento (CE) n. 2114/2004 della Commissione, del 10 dicembre 2004, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva

11

 

 

Regolamento (CE) n. 2115/2004 della Commissione, del 10 dicembre 2004, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato

13

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Commissione

 

*

2004/845/CE:Decisione della Commissione, del 12 novembre 2004, che autorizza la commercializzazione di bevande a base di latte addizionate di fitosteroli/fitostanoli quali nuovi prodotti o nuovi ingredienti alimentari a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2004) 4289]

14

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

11.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 366/1


REGOLAMENTO (CE) N. 2107/2004 DELLA COMMISSIONE

del 10 dicembre 2004

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 11 dicembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 dicembre 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

99,7

204

89,5

999

94,6

0707 00 05

052

87,0

204

32,5

220

122,9

999

80,8

0709 90 70

052

101,7

204

62,8

999

82,3

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052

50,8

204

52,8

382

32,3

388

51,8

528

36,4

999

44,8

0805 20 10

204

63,7

999

63,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

67,5

204

46,0

464

161,3

624

96,2

720

30,2

999

80,2

0805 50 10

052

55,4

528

42,0

999

48,7

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

052

116,3

388

150,9

400

82,3

404

107,3

512

105,4

720

69,6

804

167,7

999

114,2

0808 20 50

400

95,1

720

42,1

999

68,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


11.12.2004   

IT

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L 366/3


REGOLAMENTO (CE) N. 2108/2004 DELLA COMMISSIONE

del 10 dicembre 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 1420/2004 della Commissione, del 4 agosto 2004, che stabilisce in quale misura possono essere accolte le domande di diritti di importazione presentate per il contingente di carni bovine congelate previsto dal regolamento (CE) n. 1203/2004 e stabilisce le norme amministrative di attribuzione di certi diritti di importazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1),

visto il regolamento (CE) n. 1203/2004 della Commissione, del 29 giugno 2004, relativo all’apertura e alla gestione di un contingente tariffario per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 (dal 1o luglio 2004 al 30 giugno 2005) (2), in particolare l’articolo 5,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1203/2004 fissa a 53 000 tonnellate il quantitativo del contingente per i prodotti del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 per i quali gli importatori della Comunità possono presentare domanda di diritti di importazione.

(2)

Poiché i diritti di importazione oggetto di domanda hanno superato il quantitativo disponibile di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1203/2004, il coefficiente di riduzione dei diritti oggetto di domanda è stato fissato a norma dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1420/2004 della Commissione (3) conformemente all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1203/2004.

(3)

A seguito della pubblicazione del suddetto coefficiente di riduzione, il Regno Unito e Malta hanno informato la Commissione che nelle comunicazioni delle domande di diritti di importazione da loro trasmesse alla Commissione conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1203/2004 figuravano certi errori di carattere amministrativo relativamente ai quantitativi di riferimento di cui all’articolo 3 dello stesso regolamento sulla base dei quali deve essere determinato il livello dei diritti d’accesso degli operatori al contingente.

(4)

Compensando i quantitativi dichiarati in eccesso, da una parte, con i quantitativi dichiarati in difetto, dall’altra, si aumenta il coefficiente sulla base del quale si possono accettare le domande di diritti di importazione.

(5)

Di conseguenza il coefficiente di riduzione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1203/2004 deve essere ricalcolato sulla base del quantitativo di riferimento complessivo rettificato.

(6)

Va modificato di conseguenza il regolamento (CE) n. 1420/2004.

(7)

Il livello di diritti di importazione per ciascun operatore che ha presentato domanda nel quadro del regolamento (CE) n. 1203/2004 dovrà essere tuttavia ricalcolato soltanto sulla base del nuovo coefficiente nei casi in cui l’operatore è ancora interessato a ricevere un maggior numero di diritti. Devono essere pertanto istituite norme adeguate.

(8)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1420/2004 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 1

Ogni domanda di diritti di importazione presentata conformemente alle disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1203/2004 è soddisfatta a concorrenza del 14,96825 % dei diritti di importazione richiesti.»

Articolo 2

Il maggior numero di diritti di importazione conseguente al ricalcolo di tali diritti sulla base del coefficiente fissato dall’articolo 1 viene attribuito unicamente su richiesta dell’operatore interessato. Prima di tale attribuzione l’operatore interessato presenta, unitamente alla richiesta, una garanzia per i quantitativi in questione da calcolarsi mediante applicazione mutatis mutandis dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1203/2004.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2004.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1899/2004 della Commissione (GU L 328 del 30.10.2004, pag. 67).

(2)  GU L 230 del 30.6.2004, pag. 27.

(3)  GU L 258 del 5.8.2004, pag. 16.


11.12.2004   

IT

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L 366/5


REGOLAMENTO (CE) N. 2109/2004 DELLA COMMISSIONE

del 10 dicembre 2004

relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1),

visto il regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione, del 27 maggio 1997, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 936/97 prevede agli articoli 4 e 5 le condizioni delle domande e il rilascio di titoli di importazione delle carni specificate nell'articolo 2, lettera f).

(2)

L'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97 ha fissato a 11 500 t il quantitativo di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, conformi alla definizione ivi contenuta, che possono essere importate a condizioni speciali per il periodo dal 1o luglio 2004 al 30 giugno 2005.

(3)

Occorre tener presente che i titoli previsti dal presente regolamento possono essere utilizzati durante tutto il loro periodo di validità soltanto fatti salvi gli attuali regimi in campo veterinario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Ogni domanda di titolo di importazione presentata dal 1o al 5 dicembre 2004 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97, è soddisfatta integralmente.

2.   Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 936/97, nei primi cinque giorni del mese di gennaio 2005 possono essere presentate domande di titoli per 6 067,098 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 11 dicembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

(2)  GU L 137 del 28.5.1997, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1118/2004 (GU L 217 del 17.6.2004, pag. 10).


11.12.2004   

IT

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L 366/6


REGOLAMENTO (CE) N. 2110/2004 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 2004

relativo alla sospensione della pesca dello scampo da parte delle navi battenti bandiera della Francia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2287/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2003, che stabilisce, per il 2004, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura, prevede dei contingenti di scampo per il 2004 (2).

(2)

Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato.

(3)

Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di scampo nelle acque della zona CIEM VIII c da parte di navi battenti bandiera della Francia o immatricolate in Francia hanno esaurito il contingente assegnato per il 2004. La Francia ha vietato la pesca di questo stock a partire dal 23 ottobre 2004. Occorre pertanto fare riferimento a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di scampo nelle acque della zona CIEM VIII c da parte di navi battenti bandiera della Francia o immatricolate in Francia abbiano esaurito il contingente assegnato alla Francia per il 2004.

La pesca dello scampo nelle acque della zona CIEM VIII c da parte di navi battenti bandiera della Francia o immatricolate in Francia è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questo stock da parte delle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 23 ottobre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2004.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1954/2003 (GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1).

(2)  GU L 344 del 31.12.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1928/2004 (GU L 332 del 6.11.2004, pag. 5).


11.12.2004   

IT

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L 366/7


REGOLAMENTO (CE) N. 2111/2004 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 2004

relativo alla sospensione della pesca dell'aringa da parte delle navi battenti bandiera della Francia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2287/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2003, che stabilisce, per il 2004, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura, prevede dei contingenti di aringa per il 2004 (2).

(2)

Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato.

(3)

Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di aringa nelle acque delle zone CIEM I e II (acque comunitarie e acque internazionali) da parte di navi battenti bandiera della Francia o immatricolate in Francia hanno esaurito il contingente assegnato per il 2004. La Francia ha vietato la pesca di questo stock a partire dal 23 ottobre 2004. Occorre pertanto fare riferimento a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di aringa nelle acque delle zone CIEM I e II (acque comunitarie e acque internazionali) da parte di navi battenti bandiera della Francia o immatricolate in Francia abbiano esaurito il contingente assegnato alla Francia per il 2004.

La pesca dell'aringa nelle acque delle zone CIEM I e II (acque comunitarie e acque internazionali) da parte di navi battenti bandiera della Francia o immatricolate in Francia è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questo stock da parte delle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 23 ottobre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2004.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1954/2003 (GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1).

(2)  GU L 344 del 31.12.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1928/2004 (GU L 332 del 6.11.2004, pag. 5).


11.12.2004   

IT

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L 366/8


REGOLAMENTO (CE) N. 2112/2004 DELLA COMMISSIONE

del 10 dicembre 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 634/2004 recante misure transitorie di applicazione del regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 2111/2003 a motivo dell’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all’Unione europea

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia,

visto l’atto di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l’articolo 41, primo paragrafo,

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno che le organizzazioni di produttori della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (in appresso «i nuovi Stati membri») beneficino del disposto del regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi (1).

(2)

Il regime di aiuti comunitario ai produttori di taluni agrumi si fonda su contratti fra le organizzazioni di produttori riconosciute o prericonosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (2), da un lato, e i trasformatori, dall'altro.

(3)

Il regolamento (CE) n. 634/2004 (3) reca misure transitorie di applicazione del regolamento (CE) n. 2202/96 e del regolamento (CE) n. 2111/2003 della Commissione, del 1o dicembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi (4).

(4)

L’articolo 13 del regolamento (CE) n. 2111/2003 stabilisce che le organizzazioni di produttori e i trasformatori che intendano beneficiare del regime di aiuti informino le autorità competenti dello Stato membro in cui si trova la loro sede sociale al più tardi venti giorni prima dell'inizio della campagna di commercializzazione.

(5)

A causa di diversi vincoli amministrativi constatati nei nuovi Stati membri, talune organizzazioni di produttori non hanno potuto essere riconosciute o prericonosciute dalle autorità competenti, ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96, in tempo per poter comunicare alle suddette autorità la loro intenzione di beneficiare del regime di aiuti entro i termini stabiliti dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2111/2003.

(6)

Per dare a tali organizzazioni di produttori, nella misura del possibile, l’opportunità di beneficiare delle disposizioni del regolamento (CE) n. 2202/96, pur assicurando la corretta applicazione del regime di aiuti, occorre adottare alcune disposizioni per la campagna di commercializzazione 2004/2005 relativamente al termine entro il quale le organizzazioni di produttori nei nuovi Stati membri devono comunicare alle competenti autorità la propria intenzione di beneficiare del regime di aiuti.

(7)

L’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2111/2003 stabilisce che gli Stati membri possono fissare, entro un determinato termine definito nel suddetto articolo, la data o le date entro le quali i contratti a breve termine devono essere stipulati dalle organizzazioni di produttori aventi sede sul loro territorio. Tuttavia, se le organizzazioni di produttori nei nuovi Stati membri debbono comunicare alle competenti autorità la propria intenzione di beneficiare del regime di aiuti in un momento successivo, occorre riesaminare la scadenza per la stipula di contratti a breve termine che coprono almeno otto mesi interi e consecutivi. Ciò nonostante, la revisione di tale scadenza non deve compromettere i necessari controlli che le autorità competenti degli Stati membri interessati devono effettuare.

(8)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 634/2004.

(9)

Poiché la campagna di commercializzazione 2004/2005 ha avuto inizio il 1o ottobre 2004 e i contratti fra organizzazioni di produttori e trasformatori sono già stati stipulati, le modifiche si devono applicare a decorrere dal 10 settembre 2004.

(10)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (CE) n. 634/2004 si inseriscono i seguenti articoli 3 bis e 3 ter:

«Articolo 3 bis

In deroga all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 2111/2003, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, e soltanto per i nuovi Stati membri, le organizzazioni di produttori che intendono beneficiare del regime di aiuti di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2202/96, devono informare le competenti autorità dello Stato membro in cui si trova la loro sede sociale al più tardi 120 giorni dopo essere stati riconosciuti o prericonosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio (5), e comunque non oltre il 21 gennaio 2005.

Articolo 3 ter

In deroga all’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2111/2003, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, e soltanto per i nuovi Stati membri, i contratti a breve termine che coprono almeno otto mesi interi e consecutivi debbono essere stipulati entro il 1o febbraio 2005.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 10 settembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2004.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

(2)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell’11.1.2003, pag. 64).

(3)  GU L 100 del 6.4.2004, pag. 19.

(4)  GU L 317 del 2.12.2003, pag. 5.

(5)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.


11.12.2004   

IT

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L 366/10


REGOLAMENTO (CE) N. 2113/2004 DELLA COMMISSIONE

del 10 dicembre 2004

recante modifica del regolamento (CE) n. 1943/2003 della Commissione che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti ai gruppi di produttori prericonosciuti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 48,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1943/2003 della Commissione (2) prevede che gli aiuti agli investimenti connessi all’attuazione delle misure figuranti nei piani di riconoscimento, di cui all’articolo 14, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2200/96, siano concessi unicamente sotto forma di prestiti specifici. Alla luce dell’esperienza acquisita nel corso degli ultimi anni, in particolare delle difficoltà incontrate dagli Stati membri per mettere in atto tale modalità d'aiuto garantendo al contempo ai beneficiari il livello di finanziamento comunitario dei costi ammissibili degli investimenti previsto dall’articolo 8 dello stesso regolamento, è opportuno rendere possibile il versamento di un contributo diretto in conto capitale.

(2)

È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1943/2003.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1943/2003 è modificato come segue:

1)

L’articolo 4 è modificato come segue:

a)

il titolo è sostituito dal titolo seguente:

«Articolo 4

Aiuti agli investimenti necessari al riconoscimento»

b)

al paragrafo 1 il primo comma è sostituito dal testo seguente:

«Per coprire una parte delle spese relative agli investimenti connessi all’attuazione delle misure figuranti nei piani di riconoscimento descritti all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1432/2003, gli aiuti previsti all’articolo 14, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2200/96 sono concessi:

a)

direttamente in conto capitale; o

b)

indirettamente tramite istituti di credito, sotto forma di prestiti specifici.»

2)

All’articolo 8, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

«La partecipazione comunitaria al finanziamento degli aiuti di cui all’articolo 4, espressa sotto forma di sovvenzione in conto capitale o equivalente sovvenzione in conto capitale, non può superare, rispetto ai costi ammissibili degli investimenti di cui all’articolo 4,

il 50 % nelle regioni degli obiettivi 1 e 2 di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999,

il 30 % nelle altre regioni.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2004.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell’11.1.2003, pag. 64).

(2)  GU L 286 del 4.11.2003, pag. 5.


11.12.2004   

IT

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L 366/11


REGOLAMENTO (CE) N. 2114/2004 DELLA COMMISSIONE

del 10 dicembre 2004

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n. 136/66/CEE, quando il prezzo nella Comunità è superiore ai corsi mondiali, la differenza tra detti prezzi può essere compensata da una restituzione al momento dell'esportazione di olio d'oliva verso i paesi terzi.

(2)

Le regole e le modalità relative alla fissazione ed alla concessione della restituzione all'esportazione di olio d'oliva sono state adottate con il regolamento (CEE) n. 616/72 della Commissione (2).

(3)

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione deve essere la stessa per tutta la Comunità.

(4)

In conformità dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione per l'olio d'oliva è fissata prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione, sul mercato della Comunità dei prezzi dell'olio d'oliva e delle disponibilità, nonché, sul mercato mondiale, dei prezzi dell'olio d'oliva. Tuttavia, qualora la situazione del mercato mondiale non consentisse di stabilire i corsi più favorevoli dell'olio d'oliva, è possibile tener conto del prezzo su tale mercato dei principali oli vegetali concorrenti e del divario tra tale prezzo e quello dell'olio d'oliva, constatato nel corso di un periodo rappresentativo. L'importo della restituzione non può essere superiore alla differenza tra il prezzo dell'olio d'oliva nella Comunità e quello sul mercato mondiale, adeguata, se del caso, per tener conto delle spese attinenti all'esportazione del prodotto su quest'ultimo mercato.

(5)

In conformità dell'articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, lettera b), del regolamento n. 136/66/CEE, può essere deciso che la restituzione sia fissata mediante gara. La gara riguarda l'importo della restituzione e può essere limitata a taluni paesi di destinazione e a determinate quantità, qualità e presentazioni.

(6)

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione per l'olio d'oliva può essere fissata a livelli differenti a seconda della destinazione, allorquando la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendono necessario.

(7)

La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. In caso di necessità, detta restituzione può essere modificata nell'intervallo.

(8)

L'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dell'olio d'oliva e in particolare al prezzo di questo prodotto nella Comunità nonché sui mercati dei paesi terzi, conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato.

(9)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le materie grasse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 136/66/CEE sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 dicembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2004.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 97).

(2)  GU L 78 del 31.3.1972, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2962/77 (GU L 348 del 30.12.1977, pag. 53).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 dicembre 2004, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

1509 10 90 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 10 90 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 90 00 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 90 00 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

1510 00 90 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1510 00 90 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).


11.12.2004   

IT

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L 366/13


REGOLAMENTO (CE) N. 2115/2004 DELLA COMMISSIONE

del 10 dicembre 2004

che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo n. 4 concernente il cotone, allegato all'atto di adesione della Grecia, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio (1),

visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone (2), in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato. Tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001, recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone (3). Qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato.

(2)

A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1051/2001, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza reale del mercato, appaiano le più favorevoli. Per fissare il prezzo suddetto si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee rappresentative per un prodotto reso cif a un porto della Comunità, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali adattamenti sono fissati all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001.

(3)

L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, è fissato a 16,657 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 dicembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1.

(2)  GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.

(3)  GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1486/2002 (GU L 223 del 20.8.2002, pag. 3).


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

11.12.2004   

IT

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L 366/14


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 novembre 2004

che autorizza la commercializzazione di bevande a base di latte addizionate di fitosteroli/fitostanoli quali nuovi prodotti o nuovi ingredienti alimentari a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2004) 4289]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2004/845/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 1997 sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (1), in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Il 7 settembre 2000 Novartis (ora Forbes Medi-Tech. Inc) ha presentato alle autorità competenti del Belgio una richiesta relativa alla commercializzazione di bevande a base di latte addizionate di fitosteroli come nuovi prodotti o nuovi ingredienti alimentari.

(2)

Il 30 marzo 2001 le autorità competenti del Belgio hanno presentato una relazione di valutazione iniziale.

(3)

Nella sua relazione di valutazione iniziale l’organismo belga competente per la valutazione dei prodotti alimentari ha concluso che era necessario procedere ad un’ulteriore valutazione.

(4)

Il 27 aprile 2001 la Commissione ha trasmesso la relazione di valutazione iniziale a tutti gli Stati membri.

(5)

Il comitato scientifico dell’alimentazione umana (CSAU), nel suo parere del 26 settembre 2002 intitolato «Parere generale sugli effetti a lungo termine dell’assunzione di livelli elevati di fitosteroli da molteplici fonti alimentari, con particolare riguardo agli effetti sul betacarotene», ha indicato che non sono dimostrati benefici aggiuntivi per assunzioni superiori a 3 g/giorno, che assunzioni elevate possono indurre effetti indesiderati e che è quindi prudente evitare assunzioni di sterolo di origine vegetale superiori a 3 g/giorno. Inoltre, il gruppo sui prodotti dietetici, la nutrizione e le allergie dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare, nel suo parere del 25 novembre 2003«su una richiesta della Commissione relativa a una domanda presentata da Forbes Medi-Tech di autorizzazione della commercializzazione come nuovi prodotti alimentari di bevande a base di latte contenenti steroli» ha concordato, per quanto riguarda tale domanda, con le conclusioni del parere emesso dal CSAU sulle domande di autorizzazione di vari prodotti alimentari arricchiti di steroli vegetali, secondo cui l'aggiunta di fitosteroli non comporta rischi, a condizione che il consumo giornaliero non superi i 3 g.

(6)

Il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (2) relativo all’etichettatura di prodotti e ingredienti alimentari addizionati di fitosteroli, di esteri di fitosterolo, di fitostanoli e/o di esteri di fitostanolo garantisce che i consumatori ricevano le informazioni necessarie per evitare un'assunzione in quantità eccessive di fitosteroli/fitostanoli addizionati.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I prodotti e gli ingredienti alimentari specificati nell'allegato 1, addizionati di fitosteroli/fitostanoli come specificato nell’allegato 2, qui di seguito denominati «i prodotti», possono essere commercializzati nella Comunità.

Articolo 2

I prodotti sono presentati in modo da poter essere facilmente suddivisi in porzioni contenenti o un massimo di 3 g (nel caso di una porzione al giorno) o un massimo di 1 g (nel caso di tre porzioni al giorno) di fitosteroli/fitostanoli addizionati.

La quantità di fitosteroli/fitostanoli addizionati a una bevanda confezionata non supera i 3 g.

Articolo 3

Destinataria della presente decisione è Forbes Medi-Tech Inc. 750 West Pender Street, Vancouver B.C. V6C 2T8, Canada.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione


(1)  GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(2)  GU L 97 dell’1.4.2004, pag. 44.


ALLEGATO 1

Prodotti di cui all’articolo 1

I prodotti del tipo latte, per esempio tipo latte parzialmente scremato e scremato, in cui la materia grassa del latte è stata in parte o totalmente sostituito da grassi vegetali.


ALLEGATO 2

Caratteristiche dei fitosteroli e dei fitostanoli addizionati a prodotti e ingredienti alimentari

Definizione:

I fitosteroli e i fitostanoli sono steroli e stanoli estratti dalle piante e possono essere presentati come steroli e stanoli liberi o esterificati con acidi grassi alimentari.

Composizione (metodo GC-FID o equivalente):

 

< 80 % β-sitosterolo

 

< 35 % β-sitostanolo

 

< 40 % campesterolo

 

< 15 % campestanolo

 

< 30 % stigmasterolo

 

< 3 % brassicasterolo

 

< 3 % altri steroli/stanoli

Contaminazione/purezza (metodo GC-FID o equivalente):

I fitosteroli e i fitostanoli estratti da fonti diverse dall'olio vegetale idoneo all'uso alimentare devono essere esenti da contaminanti, con una purezza superiore al 99 % dell'ingrediente a base di fitosterolo/fitostanolo.