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ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 362 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
47o anno |
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Sommario |
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I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità |
pagina |
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Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
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9.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 362/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2090/2004 DELLA COMMISSIONE
dell'8 dicembre 2004
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
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(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 9 dicembre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 8 dicembre 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
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(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
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0702 00 00 |
052 |
109,5 |
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204 |
94,4 |
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999 |
102,0 |
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0707 00 05 |
052 |
131,1 |
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204 |
32,5 |
|
|
999 |
81,8 |
|
|
0709 90 70 |
052 |
103,1 |
|
204 |
71,7 |
|
|
999 |
87,4 |
|
|
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50 |
052 |
50,8 |
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204 |
42,7 |
|
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382 |
32,3 |
|
|
388 |
52,3 |
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528 |
36,4 |
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|
999 |
42,9 |
|
|
0805 20 10 |
204 |
59,0 |
|
999 |
59,0 |
|
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
052 |
69,4 |
|
204 |
46,4 |
|
|
464 |
161,3 |
|
|
624 |
95,2 |
|
|
720 |
30,2 |
|
|
999 |
80,5 |
|
|
0805 50 10 |
052 |
61,3 |
|
528 |
42,4 |
|
|
999 |
51,9 |
|
|
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 |
052 |
116,3 |
|
388 |
150,4 |
|
|
400 |
88,3 |
|
|
404 |
115,5 |
|
|
512 |
105,2 |
|
|
720 |
63,4 |
|
|
804 |
109,0 |
|
|
999 |
106,9 |
|
|
0808 20 50 |
720 |
43,1 |
|
999 |
43,1 |
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(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
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9.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 362/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2091/2004 DELLA COMMISSIONE
del 6 dicembre 2004
relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera della Francia
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 2287/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2003, che stabilisce, per il 2004, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura, prevede contingenti di sogliola per il 2004 (2). |
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(2) |
Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture effettuate dalle navi battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente assegnato. |
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(3) |
Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di sogliola nelle acque della zona CIEM VII b, c da parte di navi battenti bandiera della Francia o immatricolate in Francia hanno esaurito il contingente assegnato per il 2004. La Francia ha vietato la pesca di questo stock a decorrere dal 23 ottobre 2004. Occorre pertanto fare riferimento a tale data, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Si ritiene che le catture di sogliola nelle acque della zona CIEM VII b, c da parte di navi battenti bandiera della Francia o immatricolate in Francia abbiano esaurito il contingente assegnato alla Francia per il 2004.
La pesca della sogliola nelle acque della zona CIEM VII b, c da parte di navi battenti bandiera della Francia o immatricolate in Francia è vietata, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture di questo stock effettuate dalle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 23 ottobre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2004.
Per la Commissione
Jörgen HOLMQUIST
Direttore generale della DG Pesca
(1) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1954/2003 (GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1).
(2) GU L 344 del 31.12.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1691/2004 (GU L 305 dell’1.10.2004, pag. 3).
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9.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 362/4 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2092/2004 DELLA COMMISSIONE
dell’8 dicembre 2004
recante modalità di applicazione del contingente tariffario all’importazione di carni bovine disossate ed essiccate originarie della Svizzera
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), in particolare l’articolo 32, paragrafo 1, primo comma,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (2) (di seguito denominato «l’accordo»), approvato a nome della Comunità con decisione 2002/309/CE, Euratom, prevede l’importazione in esenzione da dazi di un quantitativo annuale di 1 200 tonnellate di carni bovine disossate, essiccate, del codice NC ex 0210 20 90. |
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(2) |
In considerazione della crisi della BSE, le parti hanno indicato, nella dichiarazione comune concernente il settore delle carni acclusa all’atto finale dell’accordo (3), che, in via eccezionale, la Comunità avrebbe aperto per le carni bovine essiccate un contingente annuale autonomo di 700 tonnellate/peso netto soggetto al dazio ad valorem ed esente da dazio specifico fino a quando non fossero state abolite le misure restrittive adottate da taluni Stati membri nei confronti delle importazioni dalla Svizzera. Il regolamento (CE) n. 2424/1999 della Commissione, del 15 novembre 1999, che stabilisce le modalità di applicazione del contingente tariffario all’importazione di carni bovine disossate ed essiccate di cui al regolamento (CE) n. 2249/1999 del Consiglio (4) ha aperto un contingente tariffario su base pluriennale per l’importazione dalla Svizzera di carni bovine disossate ed essiccate per un quantitativo annuale di 700 tonnellate, per periodi compresi tra il 1o luglio e il 30 giugno dell’anno successivo. |
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(3) |
Nella sua terza riunione del 4 dicembre 2003 a Bruxelles, il comitato misto per l’agricoltura ha concluso che, dopo l’adozione della decisione 2/2003 del comitato misto veterinario istituito dall’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, del 25 novembre 2003, relativa alla modifica delle appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 11 dell’allegato 11 dell’accordo (5), e la successiva abolizione delle misure restrittive imposte dagli Stati membri alla Confederazione svizzera, si sarebbero dovute applicare quanto prima le concessioni previste dall’accordo. Tuttavia, in considerazione della modifica delle norme di origine, le parti hanno convenuto sulla necessità di concedere agli operatori un periodo di tempo sufficiente per adeguarsi e prendere i provvedimenti del caso per le eventuali scorte. Di conseguenza, è stato convenuto di applicare le nuove concessioni a decorrere dal 1o gennaio 2005. |
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(4) |
Occorre pertanto stabilire le modalità di applicazione su base pluriennale di un contingente tariffario all’importazione, in esenzione da dazi, di carni bovine disossate, essiccate, del codice NC ex 0210 20 90 originarie della Svizzera, per un quantitativo annuale di 1 200 tonnellate a decorrere dal 1o gennaio 2005. |
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(5) |
Per poter fruire del contingente tariffario in questione, la merce deve essere originaria della Svizzera secondo le norme citate all’articolo 4 dell’accordo. Occorre fornire una definizione esatta dei prodotti ammissibili. A fini di controllo, le importazioni nell’ambito del suddetto contingente devono essere subordinate alla presentazione di un certificato di autenticità attestante che le carni corrispondono esattamente alla definizione ammessa. È necessario definire il modello di tali certificati e stabilire le modalità per la loro utilizzazione. |
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(6) |
Il regime deve essere gestito mediante titoli d’importazione. A tal fine è opportuno precisare le modalità di presentazione delle domande, nonché le indicazioni che devono figurare nelle domande stesse e nei titoli, se del caso mediante deroghe al regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (6), e al regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 (7). |
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(7) |
Per garantire una gestione efficace delle importazioni dei prodotti in parola, è opportuno prevedere che il rilascio di titoli di importazione sia subordinato alla verifica, in particolare, delle indicazioni che figurano nei certificati di autenticità. |
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(8) |
È necessario abrogare il regolamento (CE) n. 2424/1999. |
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(9) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È aperto un contingente tariffario comunitario su base pluriennale per l’importazione in esenzione da dazi di carni bovine disossate ed essiccate del codice NC ex 0210 20 90 originarie della Svizzera, per un quantitativo annuale di 1 200 tonnellate, per periodi compresi tra il 1o gennaio e il 31 dicembre dell’anno successivo (di seguito denominato «il contingente»).
Il contingente reca il numero d’ordine 09.4202.
2. Le norme di origine applicabili ai prodotti di cui al paragrafo 1 sono quelle previste all’articolo 4 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli.
3. Ai fini del presente regolamento, l’espressione «carni disossate ed essiccate» corrisponde alla seguente definizione: tagli di carne ottenuti da cosce di bovini di almeno 18 mesi, privi di grasso intramuscolare visibile (dal 3 al 7 %), con valore pH compreso tra 5,4 e 6,0; salati, aromatizzati, pressati, essiccati esclusivamente all’aria fresca e secca e che sviluppano muffe nobili (fioritura di funghi microscopici). Il peso del prodotto finito è compreso tra il 41 % e il 53 % della materia prima non salata.
Articolo 2
1. L’importazione del quantitativo di cui all’articolo 1, paragrafo 1, è subordinata alla presentazione di un titolo d’importazione all’atto dell’immissione in libera pratica.
2. L’originale e una copia del certificato di autenticità, redatto secondo il disposto dell’articolo 3, sono presentati all’autorità competente insieme alla domanda del primo titolo d’importazione relativo al certificato stesso.
Detta autorità conserva l’originale del certificato di autenticità.
3. Un certificato di autenticità può essere utilizzato per il rilascio di più titoli d’importazione per quantitativi non superiori a quello indicato sul certificato. In tal caso, l’autorità competente indica a tergo del certificato il quantitativo imputato.
4. L’autorità competente può rilasciare il titolo di importazione soltanto dopo aver verificato che tutte le informazioni contenute nel certificato di autenticità corrispondono alle informazioni trasmesse dalla Commissione nel quadro delle comunicazioni settimanali in materia. Il titolo viene rilasciato immediatamente dopo tale verifica.
Tuttavia, in casi eccezionali e dietro richiesta debitamente motivata, l’autorità competente può rilasciare un titolo di importazione in base al corrispondente certificato di autenticità prima di ricevere le informazioni dalla Commissione. In tal caso, la cauzione relativa al titolo d’importazione è uguale all’importo del dazio doganale intero secondo la tariffa doganale comune. Dopo aver ricevuto le informazioni relative al certificato, gli Stati membri sostituiscono tale cauzione con quella prevista all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1445/95.
5. La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 20, una delle diciture riportate nell’allegato I.
Articolo 3
1. Il certificato di autenticità di cui all’articolo 2, conforme al modello riprodotto nell’allegato II, si compone di un originale e di due copie, che devono essere stampati e compilati in una delle lingue ufficiali della Comunità. Esso può inoltre essere stampato e compilato nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese esportatore.
L’autorità competente dello Stato membro in cui viene presentata la domanda di titolo d’importazione può chiedere una traduzione del certificato.
2. Il modulo su cui è stampato il certificato deve avere un formato di 210 × 297 mm e deve essere confezionato con una carta del peso minimo di 40 g/m2. Deve essere di colore bianco per l’originale, di colore rosa per la prima copia e di colore giallo per la seconda copia.
3. L’originale e le copie del certificato possono essere dattiloscritti o redatti a mano. In quest’ultimo caso devono essere compilati in stampatello con penna ad inchiostro nero.
4. Ogni certificato è contrassegnato da un numero di serie, seguito dal nome del paese emittente.
Le copie recano lo stesso numero di serie e la stessa denominazione dell’originale.
5. La definizione di carni disossate ed essiccate di cui all’articolo 1, paragrafo 3, deve essere riportata chiaramente sul certificato.
6. Per essere valido, il certificato deve essere debitamente vistato da uno degli organismi emittenti elencati nell’allegato III.
Il certificato si considera debitamente vistato quando indica il luogo e la data di emissione e reca il timbro dell’organismo emittente e la firma della persona o delle persone abilitate.
Articolo 4
1. Gli organismi emittenti elencati nell’allegato III devono:
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a) |
essere riconosciuti in quanto tali dal paese esportatore interessato; |
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b) |
impegnarsi a verificare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità; |
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c) |
impegnarsi a comunicare alla Commissione almeno una volta alla settimana qualsiasi informazione utile per poter verificare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità, in particolare il numero del certificato, l’esportatore, il destinatario, il paese di destinazione, il prodotto, il peso netto e la data della firma. |
2. L’elenco di cui all’allegato III può essere riveduto dalla Commissione qualora l’organismo emittente non risponda più al requisito di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, o qualora non adempia ad uno dei suoi doveri.
Articolo 5
I certificati di autenticità e i titoli di importazione sono validi tre mesi a decorrere dalla data del rispettivo rilascio. Tuttavia, la loro validità scade il 31 dicembre successivo alla data di rilascio.
Articolo 6
Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applicano le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1291/2000 e (CE) n. 1445/95.
Articolo 7
Le autorità dei paesi esportatori interessati trasmettono alla Commissione le impronte dei timbri utilizzati dai loro organismi emittenti, nonché i nomi e le firme delle persone abilitate a firmare i certificati di autenticità. Eventuali successive modifiche dei timbri o dei nomi devono essere altresì notificate alla Commissione quanto prima possibile. La Commissione trasmette tali informazioni alle autorità competenti degli Stati membri.
Articolo 8
Il regolamento (CE) n. 2424/1999 è abrogato.
Articolo 9
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’8 dicembre 2004.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 328 del 30.10.2004, pag. 67).
(2) GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132.
(3) GU L 114 del 30.4.2002, pag. 352.
(4) GU L 294 del 16.11.1999, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1118/2004 (GU L 217 del 17.6.2004, pag. 10).
(5) GU L 23 del 28.1.2004, pag. 27.
(6) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 636/2004 (GU L 100 del 6.4.2004, pag. 25).
(7) GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1118/2004.
ALLEGATO I
Diciture di cui all’articolo 2, paragrafo 5
— in spagnolo: Carne de vacuno seca deshuesada — Reglamento (CE) no 2092/2004
— in ceco: Vykostěné sušené hovězí maso – směrnice (ES) č. 2092/2004
— in danese: Tørret udbenet oksekød — forordning (EF) nr. 2092/2004
— in tedesco: Entbeintes, getrocknetes Rindfleisch — Verordnung (EG) Nr. 2092/2004
— in estone: Kuivatatud kondita veiseliha – määrus (EÜ) nr 2092/2004
— in greco: Αποξηραμένο βόειο κρέας χωρίς κόκαλα — Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2092/2004
— in inglese: Dried boneless beef — Regulation (EC) No 2092/2004
— in francese: Viande bovine séchée désossée — Règlement (CE) no 2092/2004
— in italiano: Carni bovine disossate ed essiccate — regolamento (CE) n. 2092/2004
— in lettone: Žāvēta atkaulota liellopu gaļa – Regula (EK) Nr. 2092/2004
— in lituano: Džiovinta jautiena be kaulų – Reglamentas (EB) Nr. 2092/2004
— in ungherese: Szárított, kicsontozott marhahús – 2092/2004/EK rendelet
— in olandese: Gedroogd rundvlees zonder been — Verordening (EG) nr. 2092/2004
— in polacco: Suszone mięso wołowe bez kości — Rozporządzenie (WE) nr 2092/2004
— in portoghese: Carne de bovino seca desossada — Regulamento (CE) n.o 2092/2004
— in slovacco: Vykostené, sušené hovädzie mäso – Nariadenie (ES) č. 2092/2004
— in sloveno: Posušeno goveje meso brez kosti – Uredba (ES) št. 2092/2004
— in finlandese: Kuivattua luutonta naudanlihaa – asetus (EY) N:o 2092/2004
— in svedese: Torkat benfritt nötkött – förordning (EG) nr 2092/2004
ALLEGATO II
ALLEGATO III
Elenco degli organismi dei paesi esportatori abilitati a rilasciare il certificato di autenticità
SVIZZERA:
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— |
Office vétérinaire federal/Bundesamt für Veterinärwesen/Ufficio federale di veterinaria |
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9.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 362/10 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2093/2004 DELLA COMMISSIONE
dell'8 dicembre 2004
che determina la quantità disponibile per il primo semestre 2005 per taluni prodotti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari nell'ambito di contingenti aperti dalla Comunità in base al solo titolo
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1),
visto il regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le quantità disponibili per il periodo compreso fra il 1o gennaio e il 30 giugno 2005 per il secondo semestre dell'anno d'importazione di taluni contingenti di cui al regolamento (CE) n. 2535/2001 sono indicate in allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 9 dicembre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).
(2) GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 810/2004 (GU L 149 del 30.4.2004; versione rettificata: GU L 215 del 16.6.2004, pag. 104).
(3) GU L 250 del 24.7.2004, pag. 3. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1503/2004 (GU L 275 del 25.8.2004, pag. 14).
ALLEGATO I.A
|
Numero di contingente |
Quantità (t) |
|
09.4590 |
66 691,0 |
|
09.4591 |
5 300,0 |
|
09.4592 |
18 380,8 |
|
09.4593 |
5 200,0 |
|
09.4594 |
19 140,0 |
|
09.4595 |
7 500,0 |
|
09.4596 |
16 309,8 |
|
09.4599 |
6 470,3 |
ALLEGATO I.B
5. Prodotti originari della Romania
|
Numero di contingente |
Quantità (t) |
|
09.4758 |
1 400,0 |
6. Prodotti originari della Bulgaria
|
Numero di contingente |
Quantità (t) |
|
09.4660 |
3 555,8 |
|
09.4675 |
500,0 |
ALLEGATO I.F
Prodotti originari della Svizzera
|
Numero di contingente |
Quantità (t) |
|
09.4155 |
1 100,0 |
|
09.4156 |
4 548,7 |
ALLEGATO I.H
Prodotti originari della Norvegia
|
Numero di contingente |
Quantità (t) |
|
09.4781 |
2 425,0 |
|
09.4782 |
266,5 |
|
9.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 362/12 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2094/2004 DELLA COMMISSIONE
dell’8 dicembre 2004
recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario di 10 000 tonnellate di cereali di avena altrimenti lavorati di cui al codice NC 1104 22 98
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore de cereali (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Al fine di rispettare i propri impegni internazionali, la Comunità ha stabilito, per ciascuna campagna di commercializzazione e a partire dal 1o gennaio 1996, un contingente tariffario a dazio zero per i cereali di avena altrimenti lavorati di cui al codice NC 1104 22 98. |
|
(2) |
Fino alla campagna di commercializzazione 2004/2005, tale contingente tariffario è disciplinato dal regolamento (CE) n. 2369/96 della Commissione, del 12 dicembre 1996, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario di 10 000 tonnellate di cereali di avena altrimenti lavorati del codice NC 1104 22 98 (2). Detto regolamento ha stabilito un sistema di gestione mediante titoli di importazione con presentazione mensile delle domande. |
|
(3) |
Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (3), ha codificato le norme di gestione applicabili ai contingenti tariffari da utilizzare secondo l'ordine cronologico della presentazione della dichiarazione in dogana e alla sorveglianza delle importazioni preferenziali. |
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(4) |
Per semplificazione e tenuto conto del volume limitato del contingente tariffario dei cereali di avena altrimenti lavorati di cui al codice NC 1104 22 98, è opportuno applicare, a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2005/2006, le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2454/93 alla gestione del suddetto contingente e abrogare il regolamento (CE) n. 2369/96. Per motivi amministrativi è necessario introdurre un nuovo numero d'ordine per il contingente previsto. |
|
(5) |
L’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1784/2003 prevede una deroga all’obbligo di presentare un titolo d’importazione per i prodotti che non hanno un impatto significativo sulla situazione dell'offerta nel mercato dei cereali. La Comunità importa annualmente in media 6 000 tonnellate di cereali di avena altrimenti lavorati di cui al codice NC 1104 22 98. Si tratta di una quantità limitata di prodotti molto specifici per uso industriale, senza alcun impatto sul mercato dei cereali. La deroga all’obbligo di presentazione di un titolo d’importazione previsto dall’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1784/2003 è pertanto applicabile. |
|
(6) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per ciascuna campagna di commercializzazione è aperto il contingente tariffario di cui all'allegato, dal 1o luglio al 30 giugno.
Articolo 2
Il contingente tariffario di cui all'articolo 1 viene gestito dalla Commissione a norma degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.
Articolo 3
L’importazione di cereali di avena nell’ambito del contingente tariffario di cui all’articolo 1 non è soggetta alla presentazione di un titolo di importazione.
Articolo 4
Il regolamento (CE) n. 2369/96 è abrogato.
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’8 dicembre 2004.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.
(2) GU L 323 del 13.12.1996, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).
(3) GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 (GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1).
ALLEGATO
Contingente tariffario per il periodo contingentale dal 1o luglio al 30 giugno
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Numero d'ordine |
Codice NC |
Designazione delle merci (1) |
Valore del contingente in peso netto (tonnellate) |
Dazio applicabile al contingente |
Origine |
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09.0043 |
1104 22 98 |
Cereali altrimenti lavorati |
10 000 |
0 |
Tutti i paesi terzi (erga omnes) |
(1) Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione della merce ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento.
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9.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 362/14 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2095/2004 DELLA COMMISSIONE
dell’8 dicembre 2004
che modifica il regolamento (CE) n. 581/2004 relativo all’apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all’esportazione per taluni tipi di burro e il regolamento (CE) n. 582/2004 relativo all’apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all’esportazione per il latte scremato in polvere
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 31, paragrafo 3, lettera b), e paragrafo 14,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 581/2004 della Commissione (2) e dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 582/2004 della Commissione (3), le restituzioni all’esportazione non sono concesse per determinate destinazioni. In seguito all’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, dell’Ungheria, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all’Unione europea, i riferimenti a questi paesi devono essere soppressi. |
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(2) |
Il protocollo aggiuntivo all’accordo europeo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea (4), prevede l’apertura da parte della Bulgaria di un nuovo contingente tariffario all’importazione di latte in polvere originario della Comunità. L’accesso a tale contingente è limitato ai prodotti che non fruiscono di alcuna sovvenzione all’esportazione. Al fine di evitare speculazioni e di garantire il rispetto della suddetta concessione, che dovrebbe entrare in vigore prima della scadenza del termine di validità dei titoli di esportazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CE) n. 580/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, che istituisce una procedura di gara per le restituzioni all’esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari (5), è opportuno escludere la Bulgaria dalle destinazioni che possono beneficiare di una restituzione all’esportazione nel quadro della gara permanente per il latte scremato in polvere prevista da detto regolamento. |
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(3) |
È quindi opportuno modificare i regolamenti (CE) n. 581/2004 e (CE) n. 582/2004. |
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(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All’articolo 1 del regolamento (CE) n. 581/2004, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. È indetta una gara permanente per la determinazione di restituzioni all’esportazione per i seguenti tipi di burro di cui al settore 9 dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (6):
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a) |
burro naturale in blocchi di peso netto pari o superiore a 20 kg, di cui ai codici dei prodotti ex ex 0405 10 19 9500 ed ex ex 0405 10 19 9700; |
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b) |
butteroil in contenitori di capacità pari o superiore a 190 kg, di cui al codice del prodotto ex ex 0405 90 10 9000. |
I prodotti menzionati al primo comma sono destinati all’esportazione verso le seguenti destinazioni:
|
— |
Russia (codice della destinazione 075), |
|
— |
tutte le altre destinazioni eccetto Andorra, Gibilterra, Stati Uniti d’America e Città del Vaticano.». |
Articolo 2
All’articolo 1 del regolamento (CE) n. 582/2004, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. È indetta una gara permanente per la determinazione di restituzioni all’esportazione per il latte scremato in polvere contemplato al settore 9 dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (7), in sacchi di almeno 25 chilogrammi di peso netto, contenente non oltre lo 0,5 % in peso di sostanze non lattiche addizionate, di cui al codice del prodotto ex ex 0402 10 19 9000, destinato all’esportazione verso tutte le destinazioni eccetto Andorra, Bulgaria, Gibilterra, Stati Uniti d’America e Città del Vaticano.».
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’8 dicembre 2004.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).
(2) GU L 90 del 27.3.2004, pag. 64. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 810/2004 (GU L 149 del 30.4.2004, pag. 138).
(3) GU L 90 del 27.3.2004, pag. 67. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 810/2004 (GU L 149 del 30.4.2004, pag. 138).
(4) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
(5) GU L 90 del 27.3.2004, pag. 58.
(6) GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1.
(7) GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1.
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9.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 362/16 |
Informazione relativa alla data di applicabilità dei paragrafi 34 e 35 del regolamento (CE) n. 422/2004 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario
I paragrafi 34 e 35 dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 422/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario sono applicabili dal giorno in cui entra in vigore il regolamento (CE) n. 2082/2004 della Commissione, del 6 dicembre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 216/96 che stabilisce il regolamento di procedura delle commissioni di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (1).
(1) GU L 360 del 7.12.2004, pag. 8.
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
Commissione
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9.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 362/17 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 7 aprile 2004
relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 del trattato CE riguardante il caso COMP/A.38284/D2
Société Air France/Alitalia Linee Aeree Italiane SpA (1)
[notificata con il numero C(2004) 1307]
(Il testo in lingua inglese è l’unico facente fede)
(2004/841/CE)
Il 7 aprile 2004 la Commissione ha adottato una decisione con la quale, a norma dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE, è stata concessa l'esenzione individuale ad un accordo di cooperazione concluso tra Air France e Alitalia. La versione pubblica della decisione è disponibile in lingua inglese, francese e tedesca (il testo in lingua inglese è il solo facente fede) sul sito della direzione generale della Concorrenza al seguente indirizzo: http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html
1. SINTESI DEL PROCEDIMENTO
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(1) |
Il 12 novembre 2001 Air France (AF) e Alitalia (AZ) hanno notificato alla Commissione una serie di accordi di cooperazione, chiedendo l'attestazione negativa ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3975/87 del Consiglio e/o l'esenzione ai sensi dell'articolo 5 dello stesso regolamento (2). |
|
(2) |
Conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3975/87, l'8 maggio 2002 la Commissione ha pubblicato una sintesi degli accordi notificati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, invitando i terzi interessati a inviare le loro osservazioni entro un termine di 30 giorni (3). In risposta alla pubblicazione, diverse compagnie aeree hanno espresso il loro interesse a cominciare a operare sulle rotte in questione, purché venissero rimosse le barriere all'ingresso sul mercato tramite opportune misure correttive. |
|
(3) |
Il 1o luglio 2002 la Commissione ha inviato alle parti una lettera in cui esprimeva seri dubbi sull'operazione e le informava che l'accordo di cooperazione non poteva essere approvato nella forma in cui era stato notificato. |
|
(4) |
Tenendo conto delle riserve espresse dalla Commissione e dopo intense discussioni, le parti hanno proposto alcuni impegni, pubblicati nella Gazzetta ufficiale del 9 dicembre 2003 in una comunicazione a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3975/87 (4), con la quale i terzi interessati sono stati invitati a trasmettere le loro osservazioni. Alla luce delle osservazioni ricevute, le parti hanno accettato di apportare ulteriori miglioramenti agli impegni. |
|
(5) |
Gli impegni così modificati, data anche la presenza di numerosi nuovi operatori sui mercati interessati, sono soddisfacenti sotto il profilo della politica della concorrenza. La Commissione ha deciso di esentare l'accordo di cooperazione per un periodo di sei anni, a condizione che le parti rispettino gli impegni assunti. |
2. L'ACCORDO DI COOPERAZIONE
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(6) |
Cooperando tra di loro, le parti intendono costituire un'alleanza strategica bilaterale di ampia portata e a lungo termine i cui principali obiettivi sono i seguenti:
|
|
(7) |
Dato che l'obiettivo dell'alleanza tra Air France e Alitalia è creare un sistema a più hub allo scopo di collegare le rispettive reti mondiali, la cooperazione sarà più stretta sulle rotte Francia-Italia che comprendono tutti i collegamenti tra Francia e Italia operati da Air France e/o Alitalia, ad esclusione dei voli precedenti o successivi nazionali o internazionali. Sulle rotte Francia-Italia, oltre al menzionato coordinamento dei rispettivi servizi passeggeri, le parti concorderanno anche le frequenze dei voli e si ripartiranno le capacità e gli introiti. |
3. VALUTAZIONE
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(8) |
L'accordo riguarda il trasporto aereo di linea di passeggeri, il trasporto aereo di merci e i servizi di assistenza a terra. Il progetto di decisione di esenzione ha ad oggetto solo il primo settore di cooperazione, ossia il trasporto aereo di linea di passeggeri. Il trasporto aereo di merci è escluso dall'ambito del progetto di decisione dato che in tale settore le parti stanno ancora negoziando la portata della loro cooperazione. Il progetto di decisione non riguarda neanche i servizi di assistenza a terra, che esulano dall'ambito di applicazione del regolamento (CEE) n. 3975/87 (5). |
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(9) |
La Commissione riconosce che, nel complesso, l'alleanza contribuisce a migliorare la produzione e la distribuzione dei servizi di trasporto e a promuovere il progresso tecnico ed economico. L'accordo di cooperazione è in grado di generare benefici grazie alla creazione di una rete mondiale più ampia che consentirà di offrire alla clientela un servizio migliore in termini di un numero maggiore di voli diretti e indiretti. Sebbene l'ampliamento delle dimensioni delle compagnie aeree non consenta necessariamente una riduzione dei costi in ragione delle costanti economie di scala, si possono comunque realizzare risparmi grazie all'aumento del traffico su tutta la rete, alla migliore programmazione delle frequenze, al più elevato coefficiente di carico, ecc. |
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(10) |
Tuttavia, i consumatori potranno beneficiare di una congrua parte della prevista riduzione dei costi, in forma di prezzi ridotti, solo se le parti rimarranno soggette ad una sufficiente pressione concorrenziale sui mercati sui quali la concorrenza è limitata dall'alleanza. |
|
(11) |
La valutazione effettuata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 81 evidenzia il rischio che l'alleanza elimini la concorrenza relativa ad una parte consistente dei servizi di trasporto aereo di passeggeri su sette coppie «Origine & Destinazione» (6), ossia Parigi–Milano, Parigi–Roma, Parigi–Venezia, Parigi–Firenze, Parigi–Bologna, Parigi–Napoli e Milano–Lione. Prima dell'alleanza, Air France e Alitalia erano i due principali operatori e concorrenti sui mercati in oggetto, in cui si registrano sovrapposizioni. Al momento della notificazione, essi detenevano quote di mercato molto elevate sulle sette coppie O & D, sia per quanto riguarda la categoria dei passeggeri flessibili e per i quali il fattore tempo è determinante, che la categoria dei passeggeri più attenti al prezzo (7). |
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(12) |
Inoltre, la posizione di forza detenuta in generale dalle parti sul mercato è protetta da possibili nuovi ingressi da notevoli barriere all'entrata costituite ad esempio dalla scarsità di slot presso gli aeroporti interessati, dal numero di frequenze operate dalle parti, dalla quota elevata di passeggeri per i quali il fattore tempo è determinate, e dall'unificazione dei rispettivi programmi frequent flyer. |
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(13) |
Pertanto l'accordo di cooperazione può essere autorizzato solo se saranno adottate adeguate misure correttive, il cui principale obiettivo è quello di rimuovere le esistenti barriere all'entrata per i concorrenti e di garantire ai consumatori interessati una congrua parte dell'utile derivante dall'operazione. |
4. IMPEGNI
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(14) |
Dando seguito alle riserve espresse dalla Commissione nella lettera in cui esprimeva seri dubbi sull'operazione, le parti hanno proposto alcuni impegni, che sono stati pubblicati il 9 dicembre 2003, in modo da dare ai terzi interessati la possibilità di trasmettere le loro osservazioni. Diverse compagnie aeree e l'autorità garante della concorrenza britannica (Office of Fair Trading) hanno inviato osservazioni. Tenendo conto delle osservazioni ricevute, le parti hanno accettato di apportare ulteriori miglioramenti agli impegni. In particolare, sono state considerevolmente modificate le condizioni per la distribuzione degli slot all'aeroporto di Parigi CDG e sono state soppresse le limitazioni al numero di slot da mettere a disposizione all'aeroporto di Orly. Si riassumono di seguito gli elementi principali degli impegni. |
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(15) |
Per rimediare alla carenza di slot negli aeroporti congestionati, le parti sono tenute a mettere a disposizione dei concorrenti un numero di slot tale da permettere la prestazione di nuovi servizi sulle sette rotte in merito alle quali la Commissione ha individuato problemi sotto il profilo della concorrenza. Il numero massimo di slot che le parti devono mettere a disposizione è specificato per ogni rotta nell'allegato alla decisione. |
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(16) |
Sulla base dell'approfondita indagine condotta dalla Commissione sul mercato Francia-Italia e a seguito dell'analisi delle osservazioni trasmesse dai terzi interessati in risposta alla pubblicazione della comunicazione della Commissione a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3975/87, il numero di slot che le parti hanno accettato di mettere a disposizione su ognuna delle rotte in questione viene considerato sufficiente per consentire ai vettori che operano collegamenti diretti di competere efficacemente con le parti sulle predette rotte. Le misure correttive sono volte a consentire ai concorrenti di servire il traffico diretto e in particolare di competere con le parti nel trasporto diretto di passeggeri flessibili e per i quali il fattore tempo è determinante. |
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(17) |
Considerato che è più efficiente aumentare le frequenze di un servizio esistente piuttosto che avviare da zero un nuovo servizio e che i passeggeri flessibili e per i quali il fattore tempo è determinante necessitano di un numero sufficiente di frequenze giornaliere, gli slot verranno messi a disposizione in via prioritaria al concorrente che operi in totale il maggior numero di frequenze sulla rotta (ivi compresi i servizi che già opera). |
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(18) |
Dall'indagine della Commissione in merito al mercato Francia-Italia è emerso che gli aeroporti di Parigi Charles de Gaulle (CDG) e di Orly (ORY) sono sostituibili sotto il profilo della domanda di servizi di trasporto da parte di passeggeri diretti sulle rotte in questione. Lo stesso dicasi per gli aeroporti di Milano Linate e di Milano Malpensa. |
|
(19) |
Di norma, se si applica il principio di proporzionalità, le parti devono poter scegliere in quale aeroporto mettere a disposizione slot, purché ciò consenta di trovare una soluzione ai problemi di concorrenza. Tuttavia, nel caso in oggetto, per quanto riguarda gli aeroporti di Parigi, la Commissione ha ritenuto che, al fine di assicurare l'efficacia delle misure correttive proposte, slot debbano essere messi a disposizione, a determinate condizioni, anche all'aeroporto di Orly ai concorrenti che già offrono servizi sulle rotte in questione da tale aeroporto, in modo che possano aumentare il numero dei servizi offerti. Per questo motivo, gli impegni prevedono che un concorrente possa ottenere slot a Orly nel caso già offra voli su una delle rotte in questione da Orly e operi tutti i suoi voli regolari su Parigi da detto aeroporto. |
|
(20) |
Per lo stesso motivo, gli impegni prevedono che le parti siano tenute a mettere a disposizione slot all'aeroporto di Milano Linate solo ad un concorrente che già operi servizi su una delle rotte in questione da Linate e intenda aumentare le frequenze su detta rotta. |
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(21) |
Oltre agli slot, sono previste altre misure correttive miranti a rimuovere le altre barriere all'entrata individuate nel progetto di decisione. |
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(22) |
Alcune di queste misure consentiranno di accrescere l'intercambiabilità dal punto di vista dei clienti tra i voli operati dalle parti e i voli operati dai concorrenti sulle rotte in questione e permetteranno ai nuovi operatori di attirare il numero minimo di passeggeri necessario per iniziare a operare su dette rotte. Esse prevedono in particolare che le parti consentano ai nuovi operatori, se lo desiderano, di partecipare ai loro programmi frequente flyer. Altri impegni si riferiscono all'interlining e agli accordi speciali di pro-rata e consentiranno ai passeggeri di compiere, con un unico biglietto, il volo di andata con le parti e quello di ritorno con un concorrente o vice-versa, nel corso di un dato viaggio. |
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(23) |
Le parti si sono altresì impegnate a favorire gli accordi intermodali per il trasporto di passeggeri, in forza dei quali esse forniscono i servizi di trasporto aereo come parte di un itinerario che comprenda anche il trasporto su strada o marittimo, in modo da offrire una più ampia scelta e migliori servizi di trasporto multimodali ai consumatori. Ciò consentirà, ad esempio, ai clienti per il quali il fattore tempo è determinante di combinare un biglietto ferroviario di sola andata con un biglietto aereo di ritorno a condizioni favorevoli. |
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(24) |
Infine, gli impegni impongono alle parti l'obbligo di rispettare un blocco delle frequenze (regolamentazione degli aumenti delle frequenze) nel periodo di avvio dell'attività dei nuovi operatori, così da garantire che questi ultimi non vengano espulsi dal mercato subito dopo esservi entrati. |
5. CONCLUSIONI
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(25) |
Per questi motivi, gli impegni presentati dalle parti sono sufficienti per sciogliere le riserve sotto il profilo della concorrenza relative ai mercati emerse nel corso dell'indagine, consentendo e favorendo l'entrata di terzi. |
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(26) |
Conformemente all'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE, la Commissione ha pertanto deciso di dichiarare inapplicabile l'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE all'accordo di cooperazione tra Air France e Alitalia notificato alla Commissione il 12 novembre 2001 per il periodo dal 12 novembre 2001 all'11 novembre 2007, a condizione che le parti rispettino gli impegni assunti elencati nell'allegato. |
(1) Relazione del consigliere-auditore pubblicata nella GU C 305 del 9.12.2004.
(2) Regolamento (CEE) n. 3975/87 del Consiglio, del 14 dicembre 1987, relativo alle modalità di applicazione delle regole di concorrenza alle imprese di trasporti aerei (GU L 374 del 31.12.1987, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1/2003 (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).
(3) GU C 111 dell'8.5.2002, pag. 7.
(4) GU C 297 del 9.12.2003, pag. 10.
(5) La decisione non esclude quindi un eventuale successivo esame di questi aspetti ai sensi dell'articolo 81 del trattato.
(6) Per la definizione del mercato rilevante nel settore del trasporto aereo, la Commissione ha sviluppato l'approccio basato sulla coppia «luogo di origine/luogo di destinazione» (O & D), approccio in base al quale ogni collegamento tra un luogo di origine e un luogo di destinazione viene considerato come un mercato distinto dal punto di vista del consumatore.
(7) Per questa seconda categoria di passeggeri l'unica eccezione è costituita dalla rotta Milano–Lione, data la pressione concorrenziale esercitata da altri mezzi di trasporto (trasporto su strada).
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9.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 362/21 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 1o dicembre 2004
relativa alle norme di applicazione con cui gli Stati membri possono autorizzare la commercializzazione di sementi appartenenti a varietà per le quali sia stata presentata una domanda di iscrizione nel catalogo nazionale delle varietà delle specie di piante agricole o delle specie di ortaggi
[notificata con il numero C(2004) 4493]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2004/842/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (1), in particolare l'articolo 4 bis, paragrafo 2,
vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (2), in particolare l'articolo 4 bis, paragrafo 2,
vista la direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (3), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,
vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (4), in particolare l'articolo 23, paragrafo 2,
vista la direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate (5), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,
vista la direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (6), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE, gli Stati membri possono autorizzare i produttori di sementi agricole a commercializzare sementi appartenenti a varietà per le quali sia stata depositata una richiesta di iscrizione nel catalogo dello Stato membro considerato, conformemente alle disposizioni della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (7). |
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(2) |
Inoltre, a norma della direttiva 2002/55/CE, gli Stati membri possono autorizzare i costitutori di sementi di ortaggi o i loro rappresentanti a commercializzare sementi appartenenti a varietà per le quali sia stata presentata una domanda di ammissione nel catalogo nazionale almeno in uno Stato membro, conformemente alle disposizioni di detta direttiva. |
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(3) |
Al fine di permettere agli Stati membri di concedere tali autorizzazioni è necessario definire le norme di applicazione delle suddette direttive, per quanto riguarda in particolare gli obiettivi e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni, l’etichettatura degli imballaggi di sementi e, nel caso di sementi agricole, i quantitativi. In caso di varietà ricavate da un organismo geneticamente modificato, quest’ultimo deve essere autorizzato alla commercializzazione conformemente alla legislazione comunitaria. |
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(4) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
CAPITOLO I
Disposizioni generali
Articolo 1
Oggetto
La presente decisione ha lo scopo di definire le norme in base alle quali uno Stato membro può concedere un’autorizzazione alla commercializzazione di:
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a) |
sementi di varietà delle specie di piante agricole per le quali sia stata presentata allo Stato membro considerato una domanda di iscrizione nel catalogo nazionale di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2002/53/CE, purché siano rispettate le disposizioni del capitolo II della presente decisione; o |
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b) |
sementi di varietà delle specie di ortaggi per le quali sia stata presentata almeno in uno Stato membro una domanda di iscrizione in un catalogo nazionale di cui all’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2002/55/CE e per le quali siano state fornite informazioni tecniche specifiche, purché siano rispettate le disposizioni del capitolo III della presente decisione. |
CAPITOLO II
Specie di piante agricole
Articolo 2
Autorizzazione
1. Per le specie di piante agricole contemplate dalle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE, gli Stati membri possono autorizzare i produttori stabiliti nel proprio territorio a commercializzare sementi appartenenti a una varietà per la quale sia stata presentata allo Stato membro considerato una domanda di iscrizione nel catalogo nazionale delle varietà delle specie di piante agricole («il catalogo nazionale»), purché siano rispettati gli articoli da 3 a 18 della presente decisione.
2. Gli Stati membri garantiscono che, qualora venga concessa un’autorizzazione conformemente alla presente decisione, il titolare della stessa rispetti tutte le condizioni o le restrizioni inerenti a detta autorizzazione.
Articolo 3
Domanda
1. L’autorizzazione può essere richiesta dalla persona che abbia debitamente presentato una domanda di iscrizione delle varietà considerate nel catalogo dello Stato membro in questione (in seguito «il richiedente», incluso il rappresentante di tale persona, purché ufficialmente designato).
2. Il richiedente fornisce le seguenti informazioni:
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a) |
le prove e le analisi previste; |
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b) |
il nome dello Stato membro o degli Stati membri in cui verranno realizzate tali prove e analisi; |
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c) |
una descrizione della varietà; |
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d) |
la selezione conservatrice della varietà. |
Articolo 4
Finalità
Le autorizzazioni sono concesse solo per le prove e le analisi realizzate in aziende agricole allo scopo di raccogliere informazioni sulla coltivazione o sull’impiego della varietà.
Articolo 5
Condizioni tecniche
1. Le sementi di piante foraggere soddisfano le condizioni stabilite agli allegati I e II della direttiva 66/401/CEE per:
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a) |
sementi certificate (di tutte le specie diverse da Pisum sativum e Vicia faba); o |
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b) |
«sementi certificate di seconda riproduzione» (Pisum sativum, Vicia faba). |
2. Le sementi di cereali soddisfano le condizioni stabilite agli allegati I e II della direttiva 66/402/CEE per:
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a) |
sementi certificate (Phalaris canariensis, a esclusione degli ibridi, Secale cereale, Sorghum bicolor, Sorghum sudanense, Zea mays e ibridi di Avena sativa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta e x Triticosecale diverse dalle varietà ad autofecondazione); o |
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b) |
«sementi certificate di seconda riproduzione» (Avena sativa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta e varietà ad autofecondazione di x Triticosecale, comunque diverse dagli ibridi). |
3. Le sementi di barbabietole soddisfano le condizioni stabilite all’allegato I della direttiva 2002/54/CE per le sementi certificate.
4. I tuberi-seme di patate soddisfano le condizioni stabilite agli allegati I e II della direttiva 2002/56/CE per i tuberi-seme di patate certificati.
5. Le sementi di piante oleaginose e da fibra soddisfano le condizioni stabilite agli allegati I e II della direttiva 2002/57/CE per:
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a) |
sementi certificate (tutte le specie diverse dalla Linum usitatissimum); |
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b) |
«sementi certificate, seconda e terza riproduzione» (Linum usitatissimum). |
Articolo 6
Esame
1. La rispondenza alle condizioni di cui all’articolo 5 viene valutata:
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a) |
nel caso dei tuberi-seme di patate, mediante un esame ufficiale; |
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b) |
negli altri casi, mediante un esame ufficiale o un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale. |
2. Per la valutazione della rispondenza alle condizioni relative all’identità e alla purezza varietali si utilizza la descrizione della varietà quale fornita dal richiedente o, se del caso, la descrizione provvisoria della varietà fondata sui risultati dell’esame ufficiale di distinzione, stabilità e omogeneità della varietà, conformemente alle disposizioni dell’articolo 7 della direttiva 2002/53/CE.
3. L’esame viene realizzato secondo gli attuali metodi internazionali se e in quanto esistenti.
4. Per l’esame vengono prelevati campioni, ufficialmente o sotto sorveglianza ufficiale, o, nel caso di tuberi-seme di patate, ufficialmente secondo metodi adeguati.
5. I campioni sono prelevati da lotti omogenei.
6. Il peso massimo di un lotto e il peso minimo di un campione sono indicati:
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a) |
per le piante foraggere nell’allegato III della direttiva 66/401/CEE; |
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b) |
per i cereali nell’allegato III della direttiva 66/402/CEE; |
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c) |
per le barbabietole nell’allegato II della direttiva 2002/54/CE; |
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d) |
per le piante oleaginose e da fibra nell’allegato III della direttiva 2002/57/CE. |
Articolo 7
Quantitativi
I quantitativi autorizzati per ciascuna varietà non superano le seguenti percentuali di sementi della stessa specie utilizzate annualmente nello Stato membro o negli Stati membri a cui sono destinate le sementi:
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a) |
nel caso del frumento duro: 0,05 %; |
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b) |
nel caso del pisello da foraggio, del favino, dell’avena, dell’orzo e del frumento tenero: 0,3 %; |
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c) |
in tutti gli altri casi: 0,1 %. |
Se tuttavia tali quantitativi non sono sufficienti per seminare 10 ha per Stato membro a cui sono destinate le sementi, può essere autorizzato il quantitativo necessario per tale area.
Articolo 8
Imballaggi e sigillatura
Le sementi possono essere commercializzate esclusivamente in imballaggi o contenitori chiusi dotati di un sistema di sigillatura. Gli imballaggi e i contenitori di sementi vengono sigillati ufficialmente o sotto sorveglianza ufficiale, in modo tale da non poter essere aperti senza danneggiare il sistema di sigillatura o senza lasciare tracce di manomissione sull’etichetta ufficiale di cui all’articolo 9 o sull’imballaggio. Per garantire la sigillatura il sistema di chiusura deve comportare almeno l’aggiunta dell’etichetta ufficiale o l’apposizione di un timbro ufficiale.
Nel caso di tuberi-seme di patate gli imballaggi sono nuovi e i contenitori puliti.
Articolo 9
Etichettatura
1. Gli imballaggi di sementi recano un’etichetta ufficiale in una delle lingue ufficiali della Comunità.
2. L’etichetta di cui al paragrafo 1 comprende le seguenti informazioni:
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a) |
il servizio di certificazione e lo Stato membro o le relative sigle; |
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b) |
il numero di riferimento della partita; |
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c) |
il mese e l'anno della chiusura; |
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d) |
la specie; |
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e) |
la denominazione della varietà con cui le sementi verranno commercializzate (il riferimento del costitutore, la denominazione proposta o la denominazione approvata) e, se del caso, il numero della domanda ufficiale di iscrizione della varietà; |
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f) |
l’indicazione «varietà non ancora ufficialmente iscritta»; |
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g) |
l’indicazione «esclusivamente per prove e analisi»; |
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h) |
se del caso, l’indicazione «varietà geneticamente modificata»; |
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i) |
le dimensioni (solo per i tuberi-seme di patate); |
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j) |
il peso netto o lordo dichiarato o il numero dichiarato di semi puri o, se del caso, di glomeruli; |
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k) |
in caso di indicazione del peso e d'utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso di semi puri o, se del caso, di glomeruli e il peso totale. |
3. L’etichetta di cui al paragrafo 1 è di colore arancio.
Articolo 10
Trattamento chimico
Ogni eventuale trattamento chimico viene indicato sull’etichetta ufficiale di cui all’articolo 9 o su un’etichetta del fornitore e sull’imballaggio o al suo interno o sul contenitore.
Articolo 11
Periodo di tempo
Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 13 e 14, le autorizzazioni concesse conformemente alle disposizioni della presente decisione sono valide per un periodo non superiore a un anno e sono rinnovabili conformemente all’articolo 12.
Articolo 12
Rinnovo delle autorizzazioni
1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 13 e 14, le autorizzazioni di cui all’articolo 2 sono rinnovabili per periodi non superiori ciascuno a un anno.
2. La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:
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a) |
un riferimento all’autorizzazione iniziale; |
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b) |
tutte le informazioni disponibili atte a completare le informazioni già fornite sulla descrizione, la selezione conservatrice e/o la coltivazione o l’impiego della varietà oggetto dell’autorizzazione iniziale; |
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c) |
prova che la valutazione per l’iscrizione nel catalogo della varietà considerata è ancora in corso, se non altrimenti disponibili per lo Stato membro. |
Articolo 13
Cessazione della validità
Le autorizzazioni cessano di essere valide se la domanda di iscrizione nel catalogo nazionale viene ritirata o respinta o se la varietà viene iscritta nel catalogo.
Articolo 14
Salvaguardia
Anche qualora si conceda un’autorizzazione a norma dell’articolo 2, uno Stato membro può proibire l’impiego della varietà in questione nella totalità o in parte del suo territorio o definire le condizioni appropriate per coltivare tale varietà conformemente, nei casi contemplati alla lettera c), alle condizioni di impiego dei prodotti derivati da tale coltivazione:
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a) |
laddove sia accertato che la coltivazione della varietà in questione potrebbe essere dannosa dal punto di vista fitosanitario per la coltivazione di altre varietà o specie; oppure |
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b) |
laddove prove ufficiali di coltivazione realizzate nello Stato membro richiedente indichino che la varietà non fornisce, in nessuna parte del suo territorio, risultati corrispondenti a quelli ottenuti da una varietà comparabile ammessa nel territorio di quello Stato membro o laddove sia risaputo che tale varietà non è adatta a essere coltivata in nessuna parte del suo territorio per il suo tipo di classe di maturità; oppure |
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c) |
laddove abbia validi motivi per ritenere che la varietà in questione presenti un rischio per la salute umana o l’ambiente. |
Articolo 15
Obblighi di informazione
1. In seguito al rilascio dell’autorizzazione, lo Stato membro che l’ha concessa può richiedere alla persona autorizzata di fornire informazioni su:
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a) |
i risultati delle prove e delle analisi realizzate nelle aziende agricole allo scopo di raccogliere informazioni sulla coltivazione o sull’impiego della varietà; |
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b) |
i quantitativi di sementi commercializzati durante il periodo di autorizzazione e lo Stato membro a cui le sementi erano destinate. |
2. Le informazioni di cui alla lettera b) del paragrafo 1 hanno carattere riservato.
Articolo 16
Controlli della selezione conservatrice
Lo Stato membro di autorizzazione può controllare la selezione conservatrice della varietà.
Se la selezione conservatrice viene effettuata in uno Stato membro diverso da quello che ha concesso l’autorizzazione, gli Stati membri si prestano un’assistenza amministrativa reciproca per quanto riguarda i controlli necessari.
Uno Stato membro può accettare che la selezione conservatrice venga effettuata in un paese terzo purché sia stato deciso, a norma dell’articolo 22, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2002/53/CE, che i controlli delle selezioni conservatrici offrono le stesse garanzie di quelli effettuati dagli Stati membri.
Articolo 17
Notifica
Gli Stati membri notificano agli altri Stati membri e alla Commissione:
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a) |
una domanda, non appena viene ricevuta, o il rifiuto di una domanda di autorizzazione; e |
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b) |
la concessione, il rinnovo, la revoca o il ritiro di un’autorizzazione. |
Articolo 18
Scambio di informazioni
Gli Stati membri utilizzano i sistemi informatici di scambio di informazioni esistenti per agevolare lo scambio di informazioni per quanto riguarda la domanda di accettazione delle varietà nei cataloghi nazionali e l’autorizzazione per sementi di varietà non ancora iscritte.
Articolo 19
Pubblicazione di un elenco di varietà
In base alle informazioni fornite dagli Stati membri la Commissione può pubblicare un elenco delle varietà che sono state autorizzate.
CAPITOLO III
Specie di ortaggi
Articolo 20
Autorizzazione
1. Per le specie di ortaggi contemplate dalla direttiva 2002/55/CE, gli Stati membri possono autorizzare i costitutori stabiliti nel proprio territorio a commercializzare sementi appartenenti a una varietà per la quale sia stata presentata almeno in uno Stato membro una domanda di iscrizione in un catalogo nazionale delle varietà delle specie di ortaggi («il catalogo nazionale») e per la quale siano state fornite allo Stato membro in questione informazioni tecniche specifiche, purché siano rispettati gli articoli da 21 a 37 della presente decisione.
2. Gli Stati membri garantiscono che, qualora venga concessa un’autorizzazione conformemente alla presente decisione, il titolare della stessa rispetti tutte le condizioni o le restrizioni inerenti a detta autorizzazione.
Articolo 21
Domanda
1. L’autorizzazione può essere richiesta dalla persona che abbia debitamente presentato una domanda di iscrizione delle varietà considerate nel catalogo di almeno uno Stato membro (in seguito «il richiedente», incluso il rappresentante di tale persona, purché ufficialmente designato).
2. Il richiedente fornisce le seguenti informazioni:
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a) |
una descrizione della varietà; |
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b) |
la selezione conservatrice della varietà. |
Articolo 22
Finalità
L’autorizzazione viene concessa solo al fine di acquisire conoscenze a partire dalle esperienze pratiche di coltivazione.
Articolo 23
Condizioni tecniche
Le sementi di ortaggi soddisfano le condizioni stabilite all’allegato II della direttiva 2002/55/CE.
Articolo 24
Esame
1. Le sementi di ortaggi vengono sottoposte a controllo ufficiale a posteriori mediante sondaggi per verificarne l’identità e la purezza varietali in base alla descrizione della varietà quale fornita dal richiedente o, se disponibile, alla descrizione provvisoria della varietà fondata sui risultati dell’esame ufficiale di distinzione, stabilità e omogeneità della varietà, conformemente alle disposizioni dell’articolo 7 della direttiva 2002/55/CE.
2. I campioni sono prelevati da lotti omogenei.
3. Il peso massimo di un lotto e il peso minimo di un campione sono indicati nell’allegato III della direttiva 2002/55/CE.
Articolo 25
Varietà geneticamente modificate
Nel caso di varietà geneticamente modificate, l’autorizzazione può essere concessa solo se sono stati adottati tutti i provvedimenti appropriati onde evitare effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente. Il materiale geneticamente modificato deve essere autorizzato a norma della direttiva 2001/18/CE (8), o a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003.
Articolo 26
Fornitore
Le persone responsabili dell’apposizione dell’etichetta, dell’avvertenza a stampa o del timbro sugli imballaggi:
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a) |
informano lo Stato membro delle date di inizio e di fine delle loro attività; |
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b) |
tengono un registro di tutti i lotti di sementi e lo tengono a disposizione degli Stati membri per almeno tre anni; |
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c) |
prelevano campioni da ogni lotto destinato alla commercializzazione e li tengono a disposizione degli Stati membri per almeno due anni. |
Le operazioni di cui ai punti b) e c) sono oggetto di controlli ufficiali effettuati in modo casuale.
Articolo 27
Imballaggi e sigillatura
Le sementi possono essere commercializzate esclusivamente in imballaggi chiusi dotati di un sistema di sigillatura. Gli imballaggi di sementi vengono sigillati in modo tale da non poter essere aperti senza danneggiare il sistema di sigillatura o senza lasciare tracce di manomissione sull’etichetta di cui all’articolo 28 o sull’imballaggio.
Articolo 28
Etichettatura
1. Gli imballaggi di sementi sono muniti di un’etichetta del fornitore o di una scritta stampata o di un timbro in una delle lingue ufficiali della Comunità.
2. L'etichetta di cui al paragrafo 1 comprende le seguenti informazioni:
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a) |
il numero di riferimento della partita; |
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b) |
il mese e l'anno della chiusura; |
|
c) |
la specie; |
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d) |
la denominazione della varietà con cui le sementi verranno commercializzate (il riferimento del costitutore, la denominazione proposta o la denominazione approvata) e, se del caso, il numero della domanda ufficiale di iscrizione della varietà; |
|
e) |
l’indicazione «varietà non ancora ufficialmente iscritta»; |
|
f) |
se del caso, l’indicazione «varietà geneticamente modificata»; |
|
g) |
il peso netto o lordo dichiarato o il numero dichiarato di semi puri o, se del caso, di glomeruli; |
|
h) |
in caso di indicazione del peso e d'utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso di semi puri o, se del caso, di glomeruli e il peso totale. |
3. L’etichetta di cui al paragrafo 1 è di colore arancio.
Articolo 29
Trattamento chimico
Ogni eventuale trattamento chimico viene indicato sull’etichetta di cui all’articolo 28 e sull’imballaggio o al suo interno.
Articolo 30
Periodo di tempo
Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 32 e 33, le autorizzazioni concesse conformemente alle disposizioni della presente decisione sono valide per un periodo non superiore a un anno e sono rinnovabili conformemente all’articolo 31.
Articolo 31
Rinnovo delle autorizzazioni
1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 32 e 33, le autorizzazioni di cui all’articolo 20 sono rinnovabili al massimo due volte per periodi non superiori ciascuno a un anno.
2. La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:
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a) |
un riferimento all’autorizzazione iniziale; |
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b) |
tutte le informazioni disponibili atte a completare le informazioni già fornite sulla descrizione, la selezione conservatrice e/o le conoscenze a partire dall’esperienza pratica di coltivazione della varietà oggetto dell’autorizzazione iniziale; |
|
c) |
prova che la valutazione per l’iscrizione nel catalogo della varietà considerata è ancora in corso, se non altrimenti disponibili per lo Stato membro. |
Articolo 32
Cessazione della validità
Le autorizzazioni cessano di essere valide se la domanda di iscrizione nel catalogo nazionale viene ritirata o respinta o se la varietà viene iscritta nel catalogo.
Articolo 33
Salvaguardia
Anche qualora si conceda un’autorizzazione a norma dell’articolo 20, uno Stato membro può proibire l’impiego della varietà in questione nella totalità o in parte del suo territorio o definire le condizioni appropriate per coltivare tale varietà conformemente, nei casi contemplati alla lettera b), alle condizioni di impiego dei prodotti derivati da tale coltivazione:
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a) |
laddove sia accertato che la coltivazione della varietà in questione potrebbe essere dannosa dal punto di vista fitosanitario per la coltivazione di altre varietà o specie; oppure |
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b) |
laddove abbia validi motivi per ritenere che la varietà in questione presenti un rischio per la salute umana o l’ambiente. |
Articolo 34
Obblighi di informazione
1. In seguito al rilascio dell’autorizzazione, lo Stato membro che l’ha concessa può richiedere alla persona autorizzata di fornire informazioni su:
|
a) |
le conoscenze ricavate dalle esperienze pratiche di coltivazione; |
|
b) |
i quantitativi di sementi commercializzati durante il periodo di autorizzazione e lo Stato membro a cui le sementi erano destinate. |
2. Le informazioni di cui alla lettera b) del paragrafo 1 hanno carattere riservato.
Articolo 35
Controlli della selezione conservatrice
Lo Stato membro di autorizzazione può controllare la selezione conservatrice della varietà.
Se la selezione conservatrice viene effettuata in uno Stato membro diverso da quello che ha concesso l’autorizzazione, gli Stati membri si prestano un’assistenza amministrativa reciproca per quanto riguarda i controlli necessari.
Uno Stato membro può accettare che la selezione conservatrice venga effettuata in un paese terzo purché sia stato deciso, a norma dell’articolo 37, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2002/55/CE, che i controlli delle selezioni conservatrici offrono le stesse garanzie di quelli effettuati dagli Stati membri.
Articolo 36
Notifica
Gli Stati membri notificano agli altri Stati membri e alla Commissione:
|
a) |
una domanda, non appena viene ricevuta, o il rifiuto di una domanda di autorizzazione; e |
|
b) |
la concessione, il rinnovo, la revoca o il ritiro di un’autorizzazione. |
Articolo 37
Scambio di informazioni
Gli Stati membri utilizzano i sistemi informatici di scambio di informazioni esistenti per agevolare lo scambio di informazioni per quanto riguarda la domanda di accettazione delle varietà nei cataloghi nazionali e l’autorizzazione per sementi di varietà non ancora iscritte.
Articolo 38
Pubblicazione di un elenco di varietà
In base alle informazioni fornite dagli Stati membri la Commissione può pubblicare un elenco delle varietà che sono state autorizzate.
CAPITOLO IV
Articolo 39
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 1o dicembre 2004.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/55/CE della Commissione (GU L 114 del 21.4.2004, pag. 18).
(2) GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE (GU L 165 del 3.7.2003, pag. 23).
(3) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 12. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE.
(4) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1).
(5) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 60. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE.
(6) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE.
(7) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(8) GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1. Direttiva da ultimo modificata dal regolamento (CE) n. 1830/2003 (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24).
Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea
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9.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 362/28 |
DECISIONE 2004/843/PESC DEL CONSIGLIO
del 26 luglio 2004
relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e Regno di Norvegia sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 24 e 38,
vista la raccomandazione della presidenza,
considerando quanto segue:
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(1) |
Nella riunione del 27 e 28 novembre 2003, il Consiglio ha deciso di autorizzare la presidenza, assistita dal Segretario Generale/Alto Rappresentante, ad avviare i negoziati con determinati Stati terzi, a norma degli articoli 24 e 28 del trattato sull'Unione europea, per consentire all'Unione europea di stipulare con ciascuno di essi un accordo sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate. |
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(2) |
A seguito di tale autorizzazione ad avviare negoziati, la presidenza, assistita dal Segretario Generale/Alto Rappresentante, ha negoziato con il Regno di Norvegia un accordo sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate. |
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(3) |
Tale accordo dovrebbe essere approvato, |
DECIDE:
Articolo 1
L'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate è approvato a nome dell'Unione europea.
Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare l'Unione europea.
Articolo 3
La presente decisione ha effetto il giorno dell'adozione.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 26 luglio 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
B. R. BOT
ACCORDO
tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate
IL REGNO DI NORVEGIA
da una lato, e
L'UNIONE EUROPEA,
in seguito denominata «l'UE», rappresentata dalla presidenza del Consiglio dell'Unione europea,
dall'altro,
in seguito denominate «le parti»,
CONSIDERANDO CHE il Regno di Norvegia e l'UE condividono gli obiettivi di rafforzare in tutti i modi la propria sicurezza e di fornire ai propri cittadini un livello elevato di sicurezza nell'ambito di uno spazio di sicurezza;
CONSIDERANDO CHE il Regno di Norvegia e l'UE convengono che si dovrebbero sviluppare le consultazioni e la cooperazione fra loro su questioni di interesse comune in materia di sicurezza;
CONSIDERANDO CHE, in questo contesto, esiste pertanto una necessità costante di scambiare informazioni classificate fra il Regno di Norvegia e l'UE;
RICONOSCENDO CHE una consultazione e una cooperazione piene ed efficaci possono richiedere l'accesso alle informazioni classificate e al materiale della Norvegia e dell'UE, nonché lo scambio di informazioni classificate e del relativo materiale fra il Regno di Norvegia e l'UE;
CONSAPEVOLI CHE tale accesso e lo scambio di informazioni classificate e del relativo materiale richiedono adeguate misure di sicurezza;
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Al fine di soddisfare gli obiettivi di rafforzare in tutti i modi la sicurezza di ciascuna delle parti, il presente accordo si applica alle informazioni o al materiale classificati, in qualsiasi forma, forniti dalle parti o tra esse scambiati.
Articolo 2
Ai fini del presente accordo, per informazioni classificate si intende qualunque informazione (ossia conoscenze che possono essere comunicate in qualunque forma) o qualsiasi materiale destinato ad essere protetto dalla divulgazione non autorizzata e che è stato designato a tal fine con una classificazione di sicurezza (in seguito denominate «informazioni classificate»).
Articolo 3
Ai fini del presente accordo, si intende per UE il Consiglio dell'Unione europea (in seguito denominato «il Consiglio»), il Segretario Generale/Alto Rappresentante e il segretariato generale del Consiglio, e la Commissione delle Comunità europee (in seguito denominata «la Commissione europea»).
Articolo 4
Ciascuna parte:
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a) |
protegge e salvaguarda le informazioni classificate contemplate nel presente accordo, fornite dall'altra parte o con essa scambiate; |
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b) |
assicura che le informazioni classificate contemplate nel presente accordo, fornite o scambiate, mantengano le classificazioni di sicurezza attribuite dalla parte fornitrice. La parte ricevente protegge e salvaguarda le informazioni classificate applicando le disposizioni previste nelle proprie norme in materia di sicurezza per le informazioni o il materiale cui è attribuita una classificazione di sicurezza equivalente, come stabilito nelle modalità in materia di sicurezza che saranno adottate ai sensi degli articoli 11 e 12; |
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c) |
si astiene dall'utilizzare le informazioni classificate contemplate nel presente accordo a fini diversi da quelli stabiliti dall'originatore e da quelli per i quali l'informazione è fornita o scambiata; |
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d) |
non comunica le informazioni classificate contemplate nel presente accordo a terzi e ad istituzioni o organismi dell’UE diversi da quelli menzionati nell’articolo 3, senza previo consenso dell'originatore. |
Articolo 5
1. Le informazioni classificate possono essere divulgate o comunicate, in conformità del principio del controllo dell’originatore, da una parte, «la parte fornitrice», all'altra parte, «la parte ricevente».
2. Per la divulgazione a destinatari diversi dalle parti del presente accordo, la parte ricevente prende una decisione sulla divulgazione o sulla comunicazione di informazioni classificate, previo consenso della parte fornitrice, in conformità del principio del controllo dell’originatore come stabilito nelle sue norme di sicurezza.
3. Nell'attuazione dei paragrafi 1 e 2 non è consentita alcuna trasmissione generica, a meno che le parti non abbiano definito e concordato procedure relative a talune categorie di informazioni, pertinenti alle loro necessità operative.
Articolo 6
Ciascuna delle parti e dei suoi organismi, definiti nell'articolo 3, istituisce un'organizzazione di sicurezza e programmi di sicurezza fondati su principi di base e standard minimi di sicurezza che sono attuati nei sistemi di sicurezza delle parti, da istituire ai sensi degli articoli 11 e 12, per assicurare che alle informazioni classificate contemplate dal presente accordo sia applicato un livello di protezione equivalente.
Articolo 7
1. Le parti si assicurano che tutte le persone della rispettiva organizzazione che, nel compimento delle loro funzioni ufficiali, debbono avere accesso oppure le cui funzioni o mansioni possono consentire l'accesso ad informazioni classificate, fornite o scambiate nell'ambito del presente accordo, siano in possesso di un appropriato nulla osta di sicurezza prima di essere autorizzate ad accedere a tali informazioni.
2. Le procedure per il rilascio del nulla osta di sicurezza sono destinate a determinare se una persona può, in considerazione della sua lealtà, serietà e affidabilità, avere accesso a informazioni classificate.
Articolo 8
Le parti si prestano reciproca assistenza per quanto riguarda la sicurezza delle informazioni classificate contemplate nel presente accordo e le questioni di sicurezza di interesse comune. Le autorità definite nell’articolo 11 svolgono consultazioni e ispezioni reciproche sulla sicurezza per valutare l’efficacia delle modalità in materia di sicurezza, che rientrano nelle rispettive competenze, da istituire ai sensi degli articoli 11 e 12.
Articolo 9
1. Ai fini del presente accordo
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a) |
per l'UE: tutta la corrispondenza è inviata al Consiglio al seguente indirizzo:
tutta la corrispondenza è inoltrata dal Chief Registry Officer del Consiglio agli Stati membri e alla Commissione europea, fatto salvo il paragrafo 2; |
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b) |
per il Regno di Norvegia, tutta la corrispondenza è indirizzata al Chief Registry Officer del Ministero degli affari esteri norvegese e trasmessa, tramite la Missione della Norvegia presso l'Unione europea, al seguente indirizzo:
. |
2. In via eccezionale, la corrispondenza proveniente da una parte e accessibile soltanto a funzionari, organi o servizi competenti specifici di quella parte, può, per ragioni operative, essere indirizzata ed essere accessibile soltanto a funzionari, organi o servizi competenti specifici dell'altra parte, specificamente indicati come destinatari, tenendo conto delle loro competenze e conformemente al principio della necessità di sapere. Per quanto riguarda l'UE, questa corrispondenza è inviata attraverso il Chief Registry Officer del Consiglio.
Articolo 10
Il ministro della Difesa norvegese e i segretari generali del Consiglio e della Commissione europea vigilano sull’attuazione del presente accordo.
Articolo 11
Ai fini dell’attuazione del presente accordo:
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1) |
l'Autorità di sicurezza nazionale della Norvegia, che agisce a nome del governo norvegese e sotto la sua autorità, è responsabile dell’elaborazione delle modalità in materia di sicurezza per la protezione e la salvaguardia delle informazioni classificate fornite al Regno di Norvegia ai sensi del presente accordo. |
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2) |
L'Ufficio di sicurezza del Segretariato generale del Consiglio, sotto la direzione e a nome del segretario generale del Consiglio, che agisce a nome del Consiglio e sotto la sua autorità, è responsabile dell’elaborazione delle modalità in materia di sicurezza per la protezione e la salvaguardia delle informazioni classificate fornite all’UE ai sensi del presente accordo. |
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3) |
La direzione «Sicurezza» della Commissione europea, che agisce a nome della Commissione europea e sotto la sua autorità, è responsabile dell'elaborazione delle modalità in materia di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate fornite o scambiate ai sensi del presente accordo all'interno della Commissione europea e dei suoi locali. |
Articolo 12
Le modalità in materia di sicurezza, da definire ai sensi dell’articolo 11 d'intesa fra i tre uffici in questione, prescrivono gli standard della reciproca protezione della sicurezza per le informazioni classificate contemplate nel presente accordo. Per l'UE tali standard sono soggetti all'approvazione del Comitato per la sicurezza del Consiglio.
Articolo 13
Le autorità definite nell’articolo 11 stabiliscono le procedure da seguire in caso di compromissione, provata o sospetta, delle informazioni classificate contemplate nel presente accordo.
Articolo 14
Prima della fornitura tra le parti di informazioni classificate contemplate nel presente accordo, le autorità responsabili della sicurezza di cui all'articolo 11 devono convenire che la parte ricevente è in grado di proteggere e salvaguardare le informazioni classificate contemplate nel presente accordo in maniera conforme alle modalità da definire ai sensi degli articoli 11 e 12.
Articolo 15
Il presente accordo non impedisce in alcun modo alle parti di concludere altri accordi relativi alla fornitura o allo scambio di informazioni classificate contemplate nel presente accordo, purché non contrastino con le disposizioni del presente accordo.
Articolo 16
Tutte le divergenze tra l'UE e il Regno di Norvegia, relative all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo sono trattate mediante negoziazione tra le parti.
Articolo 17
1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente la conclusione delle procedure necessarie a tal fine.
2. Il presente accordo può essere riesaminato al fine di valutare eventuali modifiche su richiesta di una delle parti.
3. Qualsiasi modifica del presente accordo è apportata solo per iscritto e con l'assenso comune delle parti. Entra in vigore in seguito a notifica reciproca come previsto dal paragrafo 1.
Articolo 18
Il presente accordo può essere denunciato da una parte con notifica di denuncia per iscritto data all'altra parte. Tale denuncia ha effetto sei mesi dopo il ricevimento della notifica dall'altra parte, ma non riguarda gli obblighi già contratti ai sensi delle disposizioni del presente accordo. In particolare, tutte le informazioni classificate, fornite o scambiate ai sensi del presente accordo, continuano ad essere protette ai sensi delle disposizioni in esso contenute.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente abilitati a questo fine, hanno firmato il presente accordo.
Fatto a Bruxelles, addì 22 novembre 2004, in due copie ciascuna in lingua inglese.
Per il Regno di Norvegia
Per l'Unione europea