ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 355

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

47o anno
1 dicembre 2004


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE) n. 2051/2004 del Consiglio, del 25 ottobre 2004, che modifica il regolamento (CEE) n. 337/75 relativo all'istituzione di un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale

1

 

*

Regolamento (CE) n. 2052/2004 del Consiglio, del 22 novembre 2004, che estende il dazio antidumping definitivo istituito con regolamento (CE) n. 964/2003 sulle importazioni di accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di accessori per tubi, di ferro o di acciaio, spediti dall’Indonesia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari dell’Indonesia o meno

4

 

*

Regolamento (CE) n. 2053/2004 del Consiglio, del 22 novembre 2004, che estende il dazio antidumping definitivo istituito con regolamento (CE) n. 964/2003 sulle importazioni di accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di accessori per tubi, di ferro o di acciaio, spediti dallo Sri Lanka, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari dello Sri Lanka o meno

9

 

*

Regolamento (CE) n. 2054/2004 della Commissione, del 29 novembre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi di paesi e territori ( 1 )

14

 

 

Regolamento (CE) n. 2055/2004 della Commissione, del 30 novembre 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

18

 

 

Regolamento (CE) n. 2056/2004 della Commissione, del 30 novembre 2004, che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a partire dal 1o dicembre 2004

20

 

 

Regolamento (CE) n. 2057/2004 della Commissione, del 30 novembre 2004, che fissa la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco utilizzato dall'industria chimica per il periodo dal 1o al 31 dicembre 2004

23

 

 

Regolamento (CE) n. 2058/2004 della Commissione, del 30 novembre 2004, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato

24

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

1.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 355/1


REGOLAMENTO (CE) N. 2051/2004 DEL CONSIGLIO

del 25 ottobre 2004

che modifica il regolamento (CEE) n. 337/75 relativo all'istituzione di un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

sentito il Comitato delle regioni,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio, del 10 febbraio 1975, relativo all'istituzione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (3), contiene disposizioni relative all’organizzazione del Centro, in particolare al suo consiglio d’amministrazione. Tali disposizioni sono state modificate più volte in seguito ad ogni adesione di nuovi Stati membri, che ha comportato l'ingresso di nuovi membri nel consiglio d'amministrazione.

(2)

Una valutazione esterna del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (in appresso denominato «il Centro») è stata effettuata nel 2001. Nella risposta della Commissione e nel piano d'azione definito dal consiglio di amministrazione sulla base di tale risposta si sottolinea la necessità di adeguare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 337/75 al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia del Centro e delle sue strutture di gestione.

(3)

Il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a rivedere la composizione e il funzionamento dei consigli di amministrazione delle agenzie e a sottoporre proposte in tal senso.

(4)

Un parere comune relativo alla direzione e al funzionamento futuri dei consigli di amministrazione dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, del Centro e della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro è stato presentato alla Commissione dai rispettivi consigli di amministrazione.

(5)

La gestione tripartita dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, del Centro e della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, alla quale concorrono i rappresentanti dei governi, delle organizzazioni dei datori di lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori, costituisce un elemento fondamentale per il successo di tali organismi.

(6)

La partecipazione delle parti sociali alla gestione dei suddetti tre organismi comunitari crea una specificità che impone loro di funzionare in base a norme comuni.

(7)

L’esistenza, all’interno del consiglio d’amministrazione tripartito, dei tre gruppi, in rappresentanza dei governi, dei datori di lavoro e dei lavoratori, e la nomina di un coordinatore per i gruppi dei datori di lavoro e dei lavoratori si sono dimostrati elementi fondamentali. Tale organizzazione dovrebbe pertanto essere resa ufficiale ed estesa anche al gruppo dei governi.

(8)

Il mantenimento della rappresentanza tripartita di ciascuno Stato membro garantisce che vi partecipino tutte le principali parti interessate e che si tenga conto della diversità dei sistemi e degli approcci che caratterizzano le questioni connesse alla formazione professionale.

(9)

Occorre considerare in anticipo le conseguenze pratiche che il prossimo allargamento dell'Unione comporterà per il Centro. La composizione e il funzionamento del consiglio di amministrazione dovrebbero essere adattati per tenere conto dell'adesione di nuovi Stati membri.

(10)

L'ufficio di presidenza, previsto dal regolamento interno del consiglio d’amministrazione, dovrebbe essere rafforzato al fine di assicurare la continuità del funzionamento del Centro e l'efficienza del suo processo decisionale. La composizione dell’ufficio di presidenza dovrebbe continuare a riflettere la struttura tripartita del consiglio di amministrazione.

(11)

A norma dell'articolo 3 del trattato, la Comunità mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità tra uomini e donne in tutte le sue attività. È pertanto opportuno adottare disposizioni che incoraggino una rappresentanza equilibrata di uomini e donne nella composizione del consiglio di direzione e dell'ufficio di presidenza.

(12)

Il regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio dovrebbe, pertanto, essere modificato di conseguenza.

(13)

Per l'adozione del presente regolamento, il trattato non prevede poteri d'azione diversi da quelli di cui all'articolo 308,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 337/75 è modificato come segue:

1)

All’articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Nello svolgimento dei suoi compiti, il Centro stabilisce contatti adeguati, in special modo con organismi specializzati, sia pubblici che privati, nazionali o internazionali, con autorità pubbliche, con istituti d’istruzione e con organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro. In particolare, il Centro garantisce una collaborazione adeguata con la Fondazione europea per la formazione professionale, restando impregiudicate le proprie finalità.».

2)

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

1.   Il Centro comprende:

a)

un consiglio di direzione;

b)

un ufficio di presidenza;

c)

un direttore.

2.   Il consiglio di direzione è composto da:

a)

un membro in rappresentanza del governo per ciascuno Stato membro;

b)

un membro in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro per ciascuno Stato membro;

c)

un membro in rappresentanza delle organizzazioni dei lavoratori per ciascuno Stato membro;

d)

tre membri in rappresentanza della Commissione.

I membri di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma sono nominati dal Consiglio sulla base dell'elenco dei candidati presentato dagli Stati membri, dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dalle organizzazioni dei lavoratori.

I membri che rappresentano la Commissione sono da essa nominati.

L'elenco dei membri del consiglio di direzione è pubblicato dal Consiglio nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e sul sito Internet del Centro.

3.   Il mandato dei membri del consiglio di direzione ha la durata di tre anni ed è rinnovabile. Al termine del mandato o in caso di dimissioni, i membri restano in carica fino a quando si sia provveduto al rinnovo del mandato stesso o alla loro sostituzione.

4.   Il consiglio di direzione designa, tra i tre gruppi indicati al paragrafo 5 e la Commissione, il presidente e tre vicepresidenti, per la durata di due anni rinnovabili.

5.   All'interno del consiglio di direzione vengono istituiti tre gruppi, composti rispettivamente dai rappresentanti dei governi, delle organizzazioni dei datori di lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori. Ogni gruppo designa un coordinatore. Il coordinatore del gruppo dei datori di lavoro e quello del gruppo dei lavoratori sono i rappresentanti delle rispettive organizzazioni a livello europeo e partecipano alle riunioni del consiglio di direzione senza diritto di voto.

6.   Il presidente convoca il consiglio di direzione una volta l'anno. Egli convoca riunioni supplementari su richiesta di almeno un terzo dei membri del consiglio di direzione.

7.   Le decisioni del consiglio di direzione sono adottate a maggioranza assoluta dei suoi membri.

8.   Il consiglio di direzione istituisce un ufficio di presidenza. L'ufficio di presidenza è composto dal presidente, dai tre vicepresidenti del consiglio di direzione, da un coordinatore per ciascuno dei gruppi di cui al paragrafo 5 e da un ulteriore rappresentante dei servizi della Commissione.

9.   Gli Stati membri, le organizzazioni di cui al paragrafo 2, il Consiglio, la Commissione e il consiglio di direzione si adoperano, in base alle rispettive competenze, per assicurare una rappresentanza equilibrata di uomini e di donne nelle candidature e nelle nomine di cui al paragrafo 2, nelle designazioni di cui al paragrafo 4 e nelle nomine di cui al paragrafo 8.

10.   Fatte salve le responsabilità del direttore, indicate negli articoli 7 e 8, l’ufficio di presidenza, su delega del consiglio di direzione, è incaricato di controllare l'attuazione delle decisioni del consiglio di direzione e adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione del Centro tra le riunioni del consiglio di direzione, ad eccezione di quelle di cui all’articolo 6, paragrafo 1, all’articolo 8, paragrafo 1, e all’articolo 11, paragrafo 1.

11.   Il calendario annuale delle riunioni dell’ufficio di presidenza è deciso dal consiglio di direzione. Il presidente convoca riunioni supplementari dell'ufficio di presidenza su richiesta dei suoi membri.

12.   Le decisioni dell’ufficio di presidenza sono adottate all’unanimità. Qualora non si raggiunga l’unanimità, l'ufficio di presidenza demanda al consiglio d'amministrazione l’adozione delle decisioni.».

3)

All'articolo 7, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Il direttore è responsabile della gestione del Centro e mette in atto le decisioni del consiglio di direzione e dell’ufficio di presidenza. È il rappresentante legale del Centro.

2.   Prepara e organizza i lavori del consiglio di direzione e dell'ufficio di presidenza ed assicura la segreteria delle riunioni.».

4)

All'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   In base ad un progetto presentato dal direttore, il consiglio di direzione stabilisce, d'intesa con i servizi della Commissione, le priorità a medio termine e il programma di lavoro annuale. Il programma tiene conto delle necessità prioritarie indicate dalle istituzioni della Comunità.».

5)

Ogniqualvolta nel presente regolamento appare il termine «consiglio di amministrazione», esso è sostituito da «consiglio di direzione».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 ottobre 2004.

Per il Consiglio

La presidente

R. VERDONK


(1)  Parere reso il 31 marzo 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU C 112 del 30.4.2004, pag. 53.

(3)  GU L 39 del 13.2.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1655/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 41).


1.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 355/4


REGOLAMENTO (CE) N. 2052/2004 DEL CONSIGLIO

del 22 novembre 2004

che estende il dazio antidumping definitivo istituito con regolamento (CE) n. 964/2003 sulle importazioni di accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di accessori per tubi, di ferro o di acciaio, spediti dall’Indonesia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari dell’Indonesia o meno

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (in seguito denominato «il regolamento di base»), in particolare l'articolo 13,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   Misure in vigore

(1)

In seguito ad una revisione in previsione della scadenza il Consiglio ha istituito, con regolamento (CE) n. 964/2003 (2) («il regolamento originario»), tra l'altro, un dazio antidumping definitivo del 58,6 % sulle importazioni di accessori per tubi (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati), di ferro o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile), il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni, classificati ai codici NC ex 7307 93 11 (codice TARIC 7307931199), ex 7307 93 19 (codice TARIC 7307931999), ex 7307 99 30 (codice TARIC 7307993098) e ex 7307 99 90 (codice TARIC 7307999098) e originari della Repubblica popolare cinese («RPC»).

2.   Apertura

(2)

La Commissione disponeva di sufficienti elementi di prova prima facie del fatto che le misure antidumping nei confronti delle importazioni di accessori per tubi originari della RPC venivano eluse mediante un trasbordo in Indonesia e una dichiarazione di origine inesatta. Soltanto un'indagine svolta presso le autorità doganali di uno Stato membro, che ha rivelato che le merci non erano originarie dell'Indonesia, ha permesso alla Commissione di raccogliere elementi di prova sufficienti per avviare l'inchiesta nei confronti dell’Indonesia. La Commissione ha pertanto deciso di avviare di propria iniziativa un’inchiesta a norma dell’articolo 13 del regolamento di base.

(3)

In seguito ad alcune indagini svolte dalle autorità doganali di uno Stato membro nel 2003, è stato possibile ottenere elementi di prova prima facie, con riguardo alle importazioni nello stesso Stato membro, del fatto che partite dichiarate originarie dell’Indonesia venivano in realtà spedite dalla RPC, di cui erano originarie. In base ai dati Eurostat, le importazioni dichiarate originarie dell’Indonesia in tale Stato membro rappresentavano i due terzi delle importazioni comunitarie dichiarate originarie dell’Indonesia nel 2003. Il forte aumento delle importazioni a seguito dell’istituzione delle misure antidumping sulle importazioni di accessori per tubi originari della RPC è sembrato corrispondere a una modificazione della configurazione degli scambi per la quale non vi era una motivazione o giustificazione economica sufficiente oltre all’esistenza del dazio antidumping sugli accessori per tubi originari della RPC.

(4)

È apparso infine che gli effetti riparatori dei dazi antidumping in vigore sulle importazioni di accessori per tubi originari della RPC risultavano compromessi in termini sia di quantitativi che di prezzi e si sono riscontrate pratiche di dumping rispetto ai valori normali stabiliti in precedenza per gli accessori per tubi originari della RPC.

(5)

Con il regolamento (CE) n. 396/2004 (3) («il regolamento di apertura») la Commissione ha pertanto avviato di propria iniziativa un'inchiesta sulla presunta elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di accessori per tubi originari della RPC attraverso importazioni di accessori per tubi spediti dall’Indonesia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari dell’Indonesia o meno, e ha chiesto alle autorità doganali, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, di registrare, a decorrere dal 4 marzo 2004, le importazioni di accessori per tubi spediti dall’Indonesia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari dell’Indonesia o meno, di cui ai codici NC ex 7307 93 11 (codice TARIC 7307931193), ex 7307 93 19 (codice TARIC 7307931993), ex 7307 99 30 (codice TARIC 7307993093) e ex 7307 99 90 (codice TARIC 7307999093). La Commissione ha avvisato dell'apertura dell'inchiesta le autorità della RPC e dell’Indonesia.

3.   Inchiesta

(6)

Sono stati inviati questionari ai produttori e agli esportatori della RPC (non si hanno informazioni sui produttori dell’Indonesia) nonché agli importatori comunitari noti alla Commissione grazie all'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure in vigore sulle importazioni di accessori per tubi originari della RPC («l'inchiesta precedente»). Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nel regolamento di apertura.

(7)

Nessun produttore o esportatore della RPC ha risposto al questionario e nessun produttore o esportatore dell’Indonesia si è manifestato o ha risposto al questionario. Tre importatori comunitari non collegati hanno risposto al questionario. Uno di essi non ha collaborato oltre.

4.   Periodo dell'inchiesta

(8)

L'inchiesta ha riguardato il periodo dal 1o gennaio 2003 al 31 dicembre 2003 («PI»). Per esaminare l'andamento della configurazione degli scambi sono stati utilizzati dati riguardanti il periodo compreso tra il 2000 e il periodo dell’inchiesta.

B.   ESITO DELL'INCHIESTA

1.   Considerazioni generali/livello di collaborazione

a)   Indonesia

(9)

Nessun produttore o esportatore di accessori per tubi originari dell’Indonesia ha cooperato all'inchiesta. Le autorità dell’Indonesia non hanno trasmesso alcuna informazione supplementare. È stato comunicato alle autorità dell’Indonesia che l'omessa collaborazione avrebbe potuto comportare l'applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base. Tre importatori non collegati hanno risposto al questionario. Uno di loro non ha fornito gli elementi mancanti che la Commissione gli aveva segnalato per iscritto dopo avere ricevuto la sua risposta al questionario, che non conteneva le informazioni necessarie per accertare l’avvenuta elusione. È stato quindi ritenuto che l'importatore in questione non abbia collaborato. Le importazioni effettuate dagli altri due importatori costituivano il 5,5 % circa del totale delle importazioni dichiarate originarie dell’Indonesia nel PI. Nell’insieme si può concludere che vi è stata assenza di collaborazione da parte dei produttori e una scarsissima collaborazione da parte degli importatori.

b)   RPC

(10)

Nessun produttore o esportatore cinese ha cooperato all'inchiesta.

(11)

È stato comunicato alle società in questione che l'omessa collaborazione avrebbe potuto comportare l'applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base.

2.   Prodotto in esame e prodotto simile

(12)

Il prodotto interessato dalla asserita elusione è costituito da accessori per tubi (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati), di ferro o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile), con un diametro esterno massimo inferiore o uguale a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni, attualmente classificabili ai codici NC ex 7307 93 11 (codice TARIC 7307931193), ex 7307 93 19 (codice TARIC 7307931993), ex 7307 99 30 (codice TARIC 7307993093) e ex 7307 99 90 (codice TARIC 7307999093).

(13)

Tenuto conto della scarsissima collaborazione, si deve dedurre che gli accessori per tubi esportati nella Comunità dalla RPC e quelli spediti dall’Indonesia presentano le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e gli stessi usi. Essi devono pertanto essere considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3.   Modificazione della configurazione degli scambi

(14)

Come indicato sopra, gli elementi di prova prima facie raccolti facevano supporre che la modificazione della configurazione degli scambi risultasse dal trasbordo e dalla dichiarazione di origine inesatta del prodotto, dal momento che le importazioni venivano dichiarate originarie dell’Indonesia mentre vi erano prove del fatto che le merci erano originarie della RPC.

(15)

Dal momento che nessuna società indonesiana ha collaborato all'inchiesta, le esportazioni dall’Indonesia nella Comunità sono state determinate sulla base dei dati disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base. Per determinare i prezzi e le quantità delle esportazioni dall’Indonesia nella Comunità, sono stati quindi utilizzati i dati Eurostat, che costituivano in una siffatta situazione le migliori informazioni disponibili.

(16)

Le importazioni di accessori per tubi dichiarate originarie dell’Indonesia sono passate da 0 tonnellate nel 2000 a 866 tonnellate nel PI. Le importazioni del prodotto in esame dall’Indonesia sono iniziate nel gennaio 2002, quando era in corso l'inchiesta precedente. Le importazioni nella Comunità di accessori per tubi dalla RPC sono aumentate da 44 tonnellate nel 2000 a 287 tonnellate nel PI. Tuttavia, tale aumento di esportazioni dalla RPC deve essere visto a fronte del livello di esportazioni raggiunto nel periodo considerato dall'inchiesta originale (4). Infatti, il volume delle esportazioni cinesi nel PI ammontava a meno del 10 % del volume esportato nel periodo considerato dall'inchiesta originaria. Alla luce di queste considerazioni e in assenza di ogni elemento che provi il contrario, si è constatato che le importazioni spedite dall’Indonesia compensavano una parte delle importazioni precedentemente effettuate dalla RPC.

4.   Insufficiente motivazione o giustificazione economica

(17)

In assenza di una cooperazione delle società dell’Indonesia e della RPC nonché di qualsiasi elemento che provi il contrario, si conclude che, data la sua coincidenza nel tempo con l'inchiesta precedente che ha condotto all'istituzione delle misure in vigore, la modificazione della configurazione degli scambi è dovuta all'esistenza del dazio antidumping piuttosto che a qualsiasi altra motivazione sufficiente o giustificazione economica ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, seconda frase del regolamento di base.

(18)

Si è pertanto concluso che non si potevano individuare altre giustificazioni ragionevoli, a parte la necessità di eludere i dazi antidumping in vigore sulle importazioni di accessori per tubi originari della RPC, per la modificazione osservata nella configurazione degli scambi.

5.   Indebolimento degli effetti riparatori del dazio in termini di prezzi e/o di quantitativi dei prodotti simili

(19)

In base all'analisi dei flussi commerciali di cui sopra, si è constatato che il cambiamento rilevato nella configurazione delle importazioni comunitarie è collegato all'esistenza di misure antidumping. Importazioni del prodotto in esame dichiarate come originarie dell’Indonesia erano assenti dal mercato comunitario fino al gennaio 2002. Dopo tale data queste importazioni sono aumentate sensibilmente, raggiungendo 866 tonnellate durante il PI. Questo volume rappresenta l’1,7 % del consumo comunitario constatato durante il PI dell'inchiesta precedente.

(20)

Per quanto riguarda i prezzi dei prodotti spediti dall’Indonesia, e in assenza di cooperazione da parte degli esportatori e di qualsiasi elemento che provi il contrario, i dati Eurostat hanno rivelato che detti prezzi all'esportazione erano, durante il PI, persino inferiori in media ai prezzi medi all'esportazione determinati per la RPC nell'inchiesta precedente e quindi inferiori ai prezzi dell'industria comunitaria. Si è calcolato che nel PI i prezzi medi all’esportazione dall’Indonesia erano inferiori del 34 % circa ai prezzi medi all'esportazione dalla RPC.

(21)

Si conclude, in base a quanto precede, che la modificazione nella configurazione degli scambi unita ai prezzi insolitamente bassi delle esportazioni dall’Indonesia hanno indebolito gli effetti riparatori delle misure antidumping in termini sia di quantitativi che di prezzi dei prodotti simili.

6.   Elementi di prova del dumping rispetto ai valori normali precedentemente accertati per i prodotti simili o similari

(22)

Per stabilire se erano riscontrabili elementi di prova del dumping nelle esportazioni del prodotto in esame effettuate dall’Indonesia nella Comunità durante il PI, sono stati utilizzati i prezzi all'esportazione determinati in base ai dati Eurostat, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base.

(23)

L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base richiede che sia provata l'esistenza di un dumping rispetto ai valori normali precedentemente determinati per i prodotti simili o similari. Nell'inchiesta precedente si è stabilito che la Tailandia era appropriata come paese analogo a economia di mercato al fine di determinare il valore normale per la RPC.

(24)

Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, si è tenuto debito conto, sotto forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Gli adeguamenti sono stati applicati a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base per quanto riguarda il trasporto e l'assicurazione. In assenza di altre informazioni in merito a questi fattori, sono stati utilizzati i dati dell’inchiesta precedente.

(25)

A norma dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, dal confronto tra la media ponderata del valore normale accertata nell'ambito dell'inchiesta precedente e la media ponderata dei prezzi all'esportazione nel corso del PI della presente inchiesta, espressa in percentuale del prezzo CIF franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è emersa l'esistenza di un dumping da parte delle importazioni di accessori per tubi spediti dall’Indonesia. Il margine di dumping constatato, espresso in percentuale del prezzo CIF franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è del 60,5 %.

C.   MISURE

(26)

Viste le suddette risultanze relative all'elusione ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, le misure antidumping in vigore rispetto alle importazioni del prodotto in esame originario della RPC dovrebbero essere estese allo stesso prodotto spedito dall’Indonesia, a prescindere dal fatto che sia dichiarato o meno originario di questo paese.

(27)

Il dazio esteso dovrebbe essere quello fissato dall'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento originario.

(28)

A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, che prevedono che le eventuali misure estese si applichino alle importazioni registrate a decorrere dalla data di registrazione, deve essere riscosso il dazio antidumping sulle importazioni di accessori per tubi spediti dall’Indonesia, assoggettate a registrazione all'ingresso nella Comunità in forza del regolamento di apertura.

(29)

L'elusione è avvenuta al di fuori della Comunità. L'articolo 13 del regolamento di base mira a contrastare le pratiche di elusione senza incidere sugli operatori che possono dimostrare di non essere coinvolti in tali pratiche, ma non contiene una disposizione specifica per il trattamento dei produttori che possono dimostrare di non essere coinvolti nell'elusione. Pertanto, appare necessario introdurre la possibilità, per i produttori che non hanno venduto il prodotto in questione all'esportazione nel periodo dell'inchiesta e non sono collegati ad alcun esportatore o produttore subordinati al dazio antidumping esteso, di chiedere un'esenzione dai dazi istituiti nei confronti di tali importazioni. I produttori interessati che intendono presentare una richiesta di esenzione dal dazio antidumping esteso sono tenuti a compilare un questionario per consentire alla Commissione di decidere se l'esenzione sia giustificata o meno. L'esenzione può essere concessa previa valutazione, ad esempio, della situazione del mercato del prodotto in esame, della capacità di produzione e dell'utilizzazione degli impianti, degli appalti e delle vendite e tenendo conto della probabilità che siano attuate pratiche per le quali vi è una motivazione o giustificazione economica insufficiente e degli elementi di prova del dumping. La Commissione procede, di norma, anche ad una visita di verifica in loco. La richiesta deve essere inviata senza indugio alla Commissione, completa di tutte le informazioni utili, compresa l'eventuale modifica delle attività della società connesse alla produzione e alle vendite.

(30)

Gli importatori possono sempre beneficiare dell'esenzione dalla registrazione o dalle misure, nella misura in cui le loro importazioni provengano da esportatori ai quali sia stata concessa tale esenzione, a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base.

(31)

Se concede un'esenzione, la Commissione, previa consultazione del comitato consultivo, dovrebbe proporre l'opportuna modifica del presente regolamento. Ogni esenzione dovrebbe quindi essere oggetto di un controllo per vigilare sul rispetto delle condizioni fissate.

D.   PROCEDURA

(32)

Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali il Consiglio intendeva estendere il dazio antidumping definitivo in vigore e hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni. Non sono pervenute osservazioni tali da modificare le conclusioni suddette,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Il dazio antidumping definitivo istituito con il regolamento (CE) n. 964/2003 sulle importazioni di accessori per tubi (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati), di ferro o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile), il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni, classificati ai codici NC ex 7307 93 11 (codice TARIC 7307931199), ex 7307 93 19 (codice TARIC 7307931999), ex 7307 99 30 (codice TARIC 7307993098) e ex 7307 99 90 (codice TARIC 7307999098) e originari della Repubblica popolare cinese (RPC) è esteso alle importazioni di accessori per tubi (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati), di ferro o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile), il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni, classificati ai codici NC ex 7307 93 11 (codice TARIC 7307931193), ex 7307 93 19 (codice TARIC 7307931993), ex 7307 99 30 (codice TARIC 7307993093) e ex 7307 99 90 (codice TARIC 7307999093) spediti dall’Indonesia, a prescindere dal fatto che siano dichiarati originari di questo paese o meno.

2.   Il dazio esteso a norma del paragrafo 1 del presente articolo è riscosso sulle importazioni registrate a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 396/2004 e degli articoli 13, paragrafo 3, e 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96.

3.   Si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1.   Le richieste di esenzione dal dazio esteso a norma dell'articolo 1 devono essere presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali della Comunità e firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La domanda viene inviata al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale del commercio

Direzione B

J-79 5/16

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 295 65 05

Telex COMEU B 21877

2.   La Commissione, previa consultazione del comitato consultivo, può autorizzare, mediante una decisione, l'esenzione delle importazioni provenienti dalle società che non eludono il dazio antidumping istituito con il regolamento (CE) n. 964/2003 dal dazio esteso a norma dell'articolo 1 e proporre di modificare di conseguenza il regolamento.

Articolo 3

Si dà ordine alle autorità doganali di cessare la registrazione delle importazioni, istituita a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 396/2004.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 novembre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

B. R. BOT


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(2)  GU L 139 del 6.6.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1496/2004 (GU L 275 del 25.8.2004, pag. 3).

(3)  GU L 65 del 3.3.2004, pag. 10.

(4)  Regolamento (CE) n. 584/96 (GU L 84 del 3.4.1996, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 778/2003 (GU L 114 dell’8.5.2003, pag. 1).


1.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 355/9


REGOLAMENTO (CE) N. 2053/2004 DEL CONSIGLIO

del 22 novembre 2004

che estende il dazio antidumping definitivo istituito con regolamento (CE) n. 964/2003 sulle importazioni di accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di accessori per tubi, di ferro o di acciaio, spediti dallo Sri Lanka, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari dello Sri Lanka o meno

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (il «regolamento di base»), in particolare l’articolo 13,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   Misure in vigore

(1)

In seguito a una revisione in previsione della scadenza, il Consiglio ha istituito, con regolamento (CE) n. 964/2003 (2) (il «regolamento originario»), tra l’altro, un dazio antidumping definitivo del 58,6 % sulle importazioni di accessori per tubi (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati), di ferro o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile), il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni, classificati ai codici NC ex 7307 93 11 (codice TARIC 7307931199), ex 7307 93 19 (codice TARIC 7307931999), ex 7307 99 30 (codice TARIC 7307993098) e ex 7307 99 90 (codice TARIC 7307999098) e originari della Repubblica popolare cinese («RPC»).

2.   Richiesta

(2)

Il 20 gennaio 2004 la Commissione ha ricevuto, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, una richiesta di apertura di un’inchiesta sulla presunta elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di accessori per tubi originari della RPC. La richiesta è stata presentata dal Comitato di difesa dell'industria comunitaria degli accessori per la saldatura testa a testa (Defence Committee of EU Steel Butt-welding Fittings Industry) a nome di quattro produttori comunitari.

(3)

La richiesta asseriva che la configurazione degli scambi era cambiata in seguito all’istituzione di misure antidumping sulle importazioni di accessori per tubi originari della RPC, come dimostrava il sensibile aumento delle importazioni dello stesso prodotto provenienti dallo Sri Lanka.

(4)

Il cambiamento nella configurazione degli scambi veniva attribuito al trasbordo degli accessori per tubi originari della RPC via Sri Lanka. Si è affermato inoltre che non vi è una motivazione o giustificazione economica sufficiente per queste pratiche oltre all'esistenza del dazio antidumping sugli accessori per tubi originari della RPC.

(5)

Secondo il richiedente, infine, gli effetti riparatori dei dazi antidumping in vigore sugli accessori per tubi originari della RPC risultano compromessi in termini sia di quantitativi che di prezzi e si sono riscontrate pratiche di dumping rispetto ai valori normali stabiliti in precedenza per gli accessori per tubi originari della RPC.

3.   Apertura

(6)

Con il regolamento (CE) n. 395/2004 (3) (il «regolamento di apertura»), la Commissione ha avviato un’inchiesta sulla presunta elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di accessori per tubi originari della RPC attraverso importazioni di accessori per tubi spediti dallo Sri Lanka, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari dello Sri Lanka o meno, e ha chiesto alle autorità doganali, a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, di registrare, a decorrere dal 4 marzo 2004, le importazioni di accessori per tubi spediti dallo Sri Lanka, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari dello Sri Lanka o meno, ai codici NC ex 7307 93 11 (codice TARIC 7307931194), ex 7307 93 19 (codice TARIC 7307931994), ex 7307 99 30 (codice TARIC 7307993094) e ex 7307 99 90 (codice TARIC 7307999094). La Commissione ha informato le autorità della RPC e dello Sri Lanka dell’apertura dell’inchiesta.

4.   Inchiesta

(7)

Sono stati inviati questionari ai produttori esportatori della RPC (non si hanno informazioni sui produttori dello Sri Lanka) nonché agli importatori comunitari menzionati nella richiesta o noti alla Commissione grazie all'inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure in vigore sulle importazioni di accessori per tubi originari della RPC (l’«inchiesta precedente»). Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nel regolamento di apertura.

(8)

Nessun produttore o esportatore della RPC ha risposto al questionario così come nessun importatore nella Comunità. Nessun produttore o esportatore dello Sri Lanka si è manifestato o ha risposto al questionario.

5.   Periodo dell’inchiesta

(9)

L’inchiesta ha riguardato il periodo dal 1o gennaio 2003 al 31 dicembre 2003 (il «PI»). Per esaminare l’andamento della configurazione degli scambi sono stati utilizzati dati dal 2000 fino alla fine del PI.

B.   RISULTATI DELL'INCHIESTA

1.   Considerazioni generali/livello di collaborazione

(a)   Sri Lanka

(10)

Nessun produttore o esportatore di accessori per tubi originari dello Sri Lanka ha cooperato all’inchiesta. In realtà le autorità dello Sri Lanka hanno comunicato alla Commissione che, in base alla definizione del prodotto contenuta nel regolamento di apertura, nessuna società del paese è registrata come produttore di accessori per tubi. L’unica reazione degli importatori è stata di dichiarare che essi non hanno importato accessori per tubi dallo Sri Lanka. È stato comunicato agli importatori e alle autorità dello Sri Lanka che l'omessa collaborazione poteva comportare l'applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base. Queste parti sono state informate inoltre delle conseguenze dell’omessa collaborazione.

(b)   RPC

(11)

Nessun produttore o esportatore cinese ha cooperato all’inchiesta.

(12)

È stato comunicato a tali società che l'omessa collaborazione avrebbe potuto comportare l'applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base. Queste parti sono state informate inoltre delle conseguenze dell’omessa collaborazione.

2.   Prodotto in esame e prodotto simile

(13)

Il prodotto interessato dalla asserita elusione è costituito da accessori per tubi (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati), di ferro o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile), con un diametro esterno massimo inferiore o uguale a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni, attualmente classificabili ai codici NC ex 7307 93 11 (codice TARIC 7307931194), ex 7307 93 19 (codice TARIC 7307931994), ex 7307 99 30 (codice TARIC 7307993094) ed ex 7307 99 90 (codice TARIC 7307999094).

(14)

Data l’assenza di cooperazione da parte delle società dello Sri Lanka e in considerazione del cambiamento nella configurazione degli scambi descritto nella sezione che segue, si deve dedurre, in assenza di qualsiasi elemento che provi il contrario, che gli accessori per tubi esportati nella Comunità dalla RPC e quelli spediti dallo Sri Lanka hanno le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e sono destinati agli stessi usi. Essi devono pertanto essere considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3.   Modificazione della configurazione degli scambi

(15)

Come riportato al considerando (4), è stato asserito che la modificazione della configurazione degli scambi è dovuta a operazioni di trasbordo via Sri Lanka.

(16)

Dal momento che nessuna società dello Sri Lanka ha collaborato all'inchiesta, le esportazioni da questo paese nella Comunità sono state determinate sulla base dei dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base. Sono stati utilizzati dati Eurostat, che costituivano le informazioni disponibili più appropriate, per determinare i prezzi all’esportazione e i quantitativi esportati dallo Sri Lanka nella Comunità.

(17)

Le importazioni di accessori per tubi dallo Sri Lanka sono passate da 0 tonnellate nel 2000 a 302 tonnellate nel PI. Le importazioni del prodotto in esame sono iniziate nel luglio 2002, quando era in corso l'inchiesta precedente. Le importazioni nella Comunità di accessori per tubi dalla RPC sono aumentate da 44 tonnellate nel 2000 a 287 tonnellate nel PI. Tuttavia, tale aumento di esportazioni dalla RPC deve essere visto a fronte del livello di esportazioni raggiunto nel periodo considerato dall’inchiesta originale ai sensi del regolamento (CE) n. 584/96 (4). Infatti, il volume delle esportazioni cinesi nel PI ammontava a meno del 10 % del volume esportato nel periodo considerato dall’inchiesta originaria. Alla luce di queste considerazioni e in assenza di ogni elemento che provi il contrario, si è constatato che le importazioni spedite dallo Sri Lanka compensavano una parte delle importazioni precedentemente effettuate dalla RPC.

(18)

Dai dati sopra riportati si deduce che vi è stata una chiara modificazione della configurazione degli scambi, che è iniziata con l’inchiesta precedente, sfociata nell’istituzione delle misure in vigore sulle importazioni del prodotto in esame originarie della RPC, e si è sviluppata rapidamente dopo l’istituzione di tali misure.

4.   Insufficiente motivazione o giustificazione economica

(19)

In assenza di una cooperazione delle società dello Sri Lanka e della RPC nonché di qualsiasi elemento che provi il contrario, si conclude che, data la sua coincidenza nel tempo con l’inchiesta precedente che ha condotto all’istituzione delle misure in vigore, la modificazione della configurazione degli scambi è dovuta all’esistenza del dazio antidumping istituito sulle importazioni del prodotto in esame originario della RPC piuttosto che a qualsiasi altra motivazione sufficiente o giustificazione economica ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base.

(20)

Si è pertanto concluso che non si possono individuare altre giustificazioni ragionevoli, a parte la necessità di eludere i dazi antidumping in vigore sulle importazioni di accessori per tubi originari della RPC, per la modificazione osservata nella configurazione degli scambi.

5.   Indebolimento degli effetti riparatori del dazio in termini di prezzi e/o di quantitativi dei prodotti simili

(21)

In base all’analisi dei flussi commerciali di cui sopra, si è constatato che il cambiamento rilevato nella configurazione delle importazioni comunitarie è collegato all’esistenza di misure antidumping. Importazioni del prodotto in esame dichiarate come originarie dello Sri Lanka erano assenti dal mercato comunitario fino al giugno 2002. Dopo tale data queste importazioni sono aumentate sensibilmente, raggiungendo 302 tonnellate durante il PI. Questo volume rappresenta lo 0,6 % del consumo comunitario constatato durante il PI dell’inchiesta precedente. Occorre tenere presente che le importazioni del prodotto in esame nella Comunità sono frammentate, quanto all’origine, tra una serie di vari paesi esportatori. In particolare, durante il PI lo Sri Lanka deteneva il 2,5 % del volume totale delle importazioni del prodotto in esame nella Comunità, mentre il più esteso paese esportatore dello stesso periodo (la Repubblica slovacca) deteneva il 12 %. Inoltre, lo Sri Lanka si situa al dodicesimo posto tra gli esportatori del prodotto in esame nella Comunità su totale di 36 paesi esportatori.

(22)

Per quanto riguarda i prezzi dei prodotti spediti dallo Sri Lanka, e in assenza di cooperazione e di qualsiasi elemento che provi il contrario, i dati Eurostat hanno rivelato che detti prezzi all’esportazione erano, durante il PI, inferiori in media (i) ai prezzi medi all’esportazione determinati per la RPC nell’inchiesta precedente, e (ii) ai prezzi dell’industria comunitaria. Si è calcolato che i prezzi delle importazioni provenienti dallo Sri Lanka erano inferiori di più del 12 % ai prezzi all’esportazione applicati dai produttori esportatori cinesi nel PI.

(23)

Si conclude in base a quanto precede che la modificazione nella configurazione degli scambi, unita ai prezzi anormalmente bassi delle esportazioni dallo Sri Lanka, hanno indebolito gli effetti riparatori delle misure antidumping in termini sia di quantitativi che di prezzi dei prodotti simili.

6.   Elementi di prova del dumping rispetto ai valori normali precedentemente accertati per i prodotti simili o similari

(24)

Per stabilire se erano riscontrabili elementi di prova del dumping nelle esportazioni del prodotto in esame effettuate dallo Sri Lanka nella Comunità durante il PI, sono stati utilizzati i prezzi all’esportazione determinati in base ai dati Eurostat, ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base.

(25)

L’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base richiede che sia provata l’esistenza di un dumping rispetto ai valori normali precedentemente determinati per i prodotti simili o similari. Nell’inchiesta precedente si è stabilito che la Tailandia era appropriata come paese analogo a economia di mercato al fine di determinare il valore normale per la RPC.

(26)

Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, si è tenuto debito conto, sotto forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Gli adeguamenti sono stati applicati in conformità dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base per quanto riguarda il trasporto e l'assicurazione. In assenza di altre informazioni in merito a questi fattori, sono stati utilizzati i dati contenuti nella richiesta di estensione del dumping.

(27)

A norma dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, dal confronto tra la media ponderata del valore normale accertata nell'ambito dell'inchiesta precedente e la media ponderata dei prezzi all'esportazione nel corso del PI della presente inchiesta, espressa in percentuale del prezzo CIF franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è emersa l’esistenza di un dumping da parte delle importazioni di accessori per tubi spediti dallo Sri Lanka. Il margine di dumping constatato, espresso in percentuale del prezzo CIF franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è del 34,3 %.

C.   MISURE

(28)

Viste le suddette risultanze relative all'elusione ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, le misure antidumping in vigore rispetto alle importazioni del prodotto in esame originario della RPC dovrebbero essere estese allo stesso prodotto spedito dallo Sri Lanka, a prescindere dal fatto che sia dichiarato o meno originario di questo paese.

(29)

Il dazio esteso dovrebbe essere quello fissato dall’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento originario.

(30)

In conformità dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, che prevedono che le eventuali misure estese si applichino alle importazioni registrate a decorrere dalla data di registrazione, deve essere riscosso il dazio antidumping sulle importazioni di accessori per tubi spediti dallo Sri Lanka, assoggettate a registrazione all'ingresso nella Comunità in forza dell’articolo 2 del regolamento di apertura.

(31)

L'elusione è avvenuta al di fuori della Comunità. L'articolo 13 del regolamento di base mira a contrastare le pratiche di elusione senza pregiudicare gli operatori che possono dimostrare di non essere coinvolti in tali pratiche, ma non contiene una disposizione specifica per il trattamento dei produttori che possono dimostrare di non essere coinvolti in tali pratiche di elusione. Pertanto, appare necessario introdurre la possibilità, per i produttori che non hanno venduto il prodotto in questione all’esportazione nel periodo dell'inchiesta e non sono collegati ad alcun esportatore o produttore subordinati al dazio antidumping esteso, di chiedere un'esenzione dai dazi istituiti nei confronti di tali importazioni. I produttori interessati che intendono presentare una richiesta di esenzione dal dazio antidumping esteso sono tenuti a compilare un questionario per consentire alla Commissione di decidere se l'esenzione sia giustificata o meno. L'esenzione può essere concessa previa valutazione, ad esempio, della situazione del mercato del prodotto in esame, della capacità di produzione e dell'utilizzazione degli impianti, degli appalti e delle vendite e tenendo conto della probabilità che siano attuate pratiche per le quali vi è una motivazione o giustificazione economica insufficiente e degli elementi di prova del dumping. La Commissione procede, di norma, anche a una visita di verifica in loco. La richiesta deve essere inviata senza indugio alla Commissione completa di tutte le informazioni utili, compresa l'eventuale modifica delle attività della società connesse alla produzione e alle vendite.

(32)

Gli importatori possono sempre beneficiare dell'esenzione dalla registrazione o dalle misure, nella misura in cui le loro importazioni provengano da esportatori ai quali sia stata concessa tale esenzione, e a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base.

(33)

Se concede un'esenzione, la Commissione, previa consultazione del comitato consultivo, propone l’opportuna modifica del presente regolamento. In seguito, ogni esenzione concessa è oggetto di un controllo inteso a garantire il rispetto delle condizioni cui è stata subordinata.

(34)

Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali il Consiglio intendeva estendere il dazio antidumping definitivo in vigore e hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni. Non sono pervenute osservazioni tali da modificare le conclusioni suddette,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 964/2003 sulle importazioni di accessori per tubi (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati) di ferro o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile), il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni, classificati ai codici NC ex 7307 93 11 (codice TARIC 7307931199), ex 7307 93 19 (codice TARIC 7307931999), ex 7307 99 30 (codice TARIC 7307993098) ed ex 7307 99 90 (codice TARIC 7307999098) e originari della Repubblica popolare cinese, è esteso alle importazioni di accessori per tubi (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati) di ferro o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile), il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni, classificati ai codici NC ex 7307 93 11 (codice TARIC 7307931194), ex 7307 93 19 (codice TARIC 7307931994), ex 7307 99 30 (codice TARIC 7307993094) e ex 7307 99 90 (codice TARIC 7307999094) spediti dallo Sri Lanka, a prescindere dal fatto che siano dichiarati originari di questo paese o meno.

2.   Il dazio esteso a norma del paragrafo 1 è riscosso sulle importazioni registrate ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 395/2004 e degli articoli 13, paragrafo 3, e 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96.

3.   Si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1.   Le richieste di esenzione dal dazio esteso a norma dell'articolo 1 devono essere presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali della Comunità e firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:

Commissione Europea

Direzione generale del Commercio

Direzione B

J-79 5/16

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 295 65 05

Telex COMEU B 21877.

2.   La Commissione, previa consultazione del comitato consultivo, può autorizzare, mediante una decisione, l'esenzione delle importazioni per le quali si accerti che non eludono il dazio antidumping istituito con regolamento (CE) n. 964/2003 dal dazio esteso a norma dell'articolo 1 del presente regolamento.

Articolo 3

Si dà ordine alle autorità doganali di cessare la registrazione delle importazioni istituita a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 395/2004.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 novembre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

B. R. BOT


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(2)  GU L 139 del 6.6.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1496/2004 (GU L 275 del 25.8.2004, pag. 1).

(3)  GU L 65 del 3.3.2004, pag. 7.

(4)  GU L 84 del 3.4.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 778/2003 (GU L 114 dell'8.5.2003, pag. 1).


1.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 355/14


REGOLAMENTO (CE) N. 2054/2004 DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi di paesi e territori

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (1) in particolare gli articoli 10 e 21,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 998/2003 stabilisce le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e le regole relative ai controlli di tali movimenti. La parte C dell’allegato II di questo regolamento contiene un elenco di paesi terzi per i quali si è stimato che il rischio d’introduzione della rabbia nella Comunità, in seguito a movimenti di animali da compagnia provenienti dal loro territorio, non era più elevato del rischio associato ai movimenti tra Stati membri.

(2)

Conformemente al regolamento (CE) n. 998/2003, un elenco di paesi terzi doveva essere stabilito entro il 3 luglio 2004. Per figurare su questo elenco, un paese terzo deve dimostrare il suo status rispetto alla rabbia e il fatto che esso rispetta talune condizioni in materia di notifica, sorveglianza, servizi sanitari, prevenzione e lotta contro la rabbia e per quanto riguarda le disposizioni regolamentari concernenti i vaccini.

(3)

Al fine di evitare qualunque perturbazione inutile dei movimenti di animali da compagnia e dare il tempo ai paesi terzi di fornire eventualmente garanzie supplementari, è opportuno redigere un elenco provvisorio di paesi terzi. Questo elenco deve essere basato sui dati messi a disposizione dall’Ufficio internazionale dell’epizootia (UIE — organizzazione mondiale per la salute animale), sui risultati delle ispezioni effettuati dall’Ufficio alimentare e veterinario della Commissione nei paesi terzi interessati e sulle informazioni raccolte dagli Stati membri.

(4)

Questo elenco deve inoltre essere basato sui dati forniti dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), dal Centro OMS per la sorveglianza e la ricerca della rabbia di Wusterhausen e dal Rabies Bulletin.

(5)

L’elenco provvisorio di paesi terzi deve comprendere paesi indenni dalla rabbia e paesi per i quali è stato stimato che il rischio di un’introduzione della rabbia nella Comunità in seguito a movimenti provenienti dal loro territorio non era più elevato del rischio associato ai movimenti tra Stati membri.

(6)

In seguito alla richiesta delle autorità competenti della Federazione russa di figurare sull’elenco della parte C dell’allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003, è opportuno modificare l’elenco provvisorio stabilito conformemente all’articolo 10.

(7)

A fini di chiarezza della legislazione comunitaria, è opportuno sostituire l’allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003 nella sua totalità.

(8)

Il regolamento (CE) n. 998/2003 deve essere pertanto modificato in modo conforme.

(9)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente della catena alimentare e della salute animale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003 è sostituito dal testo dell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 dicembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2004.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dalla decisione 2004/650/CE del Consiglio (GU L 298 del 23.9.2004, pag. 22).


ALLEGATO

«ALLEGATO II

ELENCO DEI PAESI E DEI TERRITORI

PARTE A

 

IE — Irlanda

 

MT — Malta

 

SE — Svezia

 

UK — Regno Unito

PARTE B

Sezione 1

a)

DK — Danimarca, compresa GL — Groenlandia e FO — Isole Faerøer;

b)

ES — Spagna, compreso il territorio continentale, le isole Baleari, le isole Canarie, Ceuta e Melilla;

c)

FR — Francia, comprese GF — Guiana francese, GP — Guadalupa, MQ — Martinica e RE — Réunion;

d)

GI — Gibilterra;

e)

PT — Portogallo, compreso il territorio continentale, le isole Azzorre e le isole di Madera;

f)

Stati membri diversi da quelli che figurano nella parte A e alle lettere a), b), c) ed e) della presente sezione.

Sezione 2

 

AD — Andorra

 

CH — Svizzera

 

IS — Islanda

 

LI — Liechtenstein

 

MC — Monaco

 

NO — Norvegia

 

SM — San Marino

 

VA — Stato della città del Vaticano

PARTE C

 

AC — Isole dell’Ascensione

 

AE — Emirati arabi uniti

 

AG — Antigua e Barbuda

 

AN — – Antille olandesi

 

AU — Australia

 

AW — Aruba

 

BB — Barbados

 

BH — Bahrein

 

BM — Bermuda

 

CA — Canada

 

CL — Cile

 

FJ — Figi

 

FK — Isole Falkland

 

HK — Hong Kong

 

HR — Croazia

 

JM — Giamaica

 

JP — Giappone

 

KN — Saint Kitts e Nevis

 

KY — Isole Cayman

 

MS — Montserrat

 

MU — Maurizio

 

NC — Nuova Caledonia

 

NZ — Nuova Zelanda

 

PF — Polinesia francese

 

PM — Saint Pierre e Miquelon

 

RU — Federazione russa

 

SG — Singapore

 

SH — Sant’Elena

 

US — Stati Uniti d’America

 

VC — Saint Vincent e Grenadine

 

VU — Vanuatu

 

WF — Wallis e Futuna

 

YT — Mayotte»


1.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 355/18


REGOLAMENTO (CE) N. 2055/2004 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2004

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o dicembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 novembre 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

90,5

070

81,3

204

97,7

999

89,8

0707 00 05

052

73,6

204

32,5

999

53,1

0709 90 70

052

89,0

204

62,5

999

75,8

0805 20 10

052

59,1

204

55,4

999

57,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

73,8

204

45,9

624

79,4

720

30,1

999

57,3

0805 50 10

052

46,8

388

41,4

528

25,4

999

37,9

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

052

95,1

388

136,3

400

85,5

404

91,4

512

104,7

720

60,1

800

194,0

804

107,6

999

109,3

0808 20 50

052

120,9

400

96,5

720

54,0

999

90,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


1.12.2004   

IT

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L 355/20


REGOLAMENTO (CE) N. 2056/2004 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2004

che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a partire dal 1o dicembre 2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1784/2003 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi. Tuttavia, tale dazio non può superare l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2)

In virtù dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1249/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1784/2003 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali.

(4)

I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entri in vigore una nuova fissazione.

(5)

Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.

(6)

L'applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato I del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o dicembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12).


ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 a decorrere dal 1o dicembre 2004

Codice NC

Designazione delle merci

Dazi all'importazione (1)

(in EUR/t)

1001 10 00

Frumento (grano) duro di qualità elevata

0,00

di qualità media

0,00

di bassa qualità

0,00

1001 90 91

Frumento (grano) tenero destinato alla semina

0,00

ex 1001 90 99

Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina

0,00

1002 00 00

Segala

33,78

1005 10 90

Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido

52,00

1005 90 00

Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (2)

52,00

1007 00 90

Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

33,78


(1)  Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Estonia, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(2)  L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.


ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

periodo dal 15.11.2004-29.11.2004

1)

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Quotazioni borsistiche

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)

HRS2 (14 %)

YC3

HAD2

qualità media (1)

qualità bassa (2)

US barley 2

Quotazione (EUR/t)

114,08 (3)

60,17

156,32 (4)

146,32 (4)

126,32 (4)

81,79 (4)

Premio sul Golfo (EUR/t)

13,01

 

 

Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)

17,47

 

 

2)

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Trasporto/costi: Golfo del Messico–Rotterdam: 33,28 EUR/t; Grandi Laghi–Rotterdam: 42,90 EUR/t.

3)

Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(2)  Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(3)  Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(4)  Fob Duluth.


1.12.2004   

IT

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L 355/23


REGOLAMENTO (CE) N. 2057/2004 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2004

che fissa la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco utilizzato dall'industria chimica per il periodo dal 1o al 31 dicembre 2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5, quinto trattino,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001 può essere deciso di accordare una restituzione alla produzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e f) del suddetto regolamento, per gli sciroppi di cui alla lettera d) dello stesso paragrafo, e per il fruttosio chimicamente puro (levulosio) di cui al codice NC 1702 50 00 quale prodotto intermedio, che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del trattato e sono utilizzati nella fabbricazione di taluni prodotti dell'industria chimica.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1265/2001 della Commissione, del 27 giugno 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 per quanto concerne la restituzione alla produzione per alcuni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica (2) prevede che tali restituzioni siano determinate in funzione della restituzione fissata per lo zucchero bianco.

(3)

L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1265/2001 stabilisce che la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco è fissata mensilmente per i periodi che iniziano il 1o di ogni mese.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La restituzione alla produzione per lo zucchero bianco di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1265/2001 è fissata a 39,481 EUR/100 kg netti per il periodo dal 1o al 31 dicembre 2004.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o dicembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2004.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 63.


1.12.2004   

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L 355/24


REGOLAMENTO (CE) N. 2058/2004 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2004

che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo n. 4 concernente il cotone, allegato all'atto di adesione della Grecia, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio (1),

visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone (2), in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato. Tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001, recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone (3). Qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato.

(2)

A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1051/2001, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza reale del mercato, appaiano le più favorevoli. Per fissare il prezzo suddetto si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee rappresentative per un prodotto reso cif a un porto della Comunità, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali adattamenti sono fissati all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001.

(3)

L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, è fissato a 16,679 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o dicembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1.

(2)  GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.

(3)  GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1486/2002 (GU L 223 del 20.8.2002, pag. 3).