ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 354

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

47o anno
30 novembre 2004


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE) n. 2041/2004 del Consiglio, del 15 novembre 2004, relativo all'importazione di taluni prodotti di acciaio originari della Federazione russa

1

 

 

Regolamento (CE) n. 2042/2004 della Commissione, del 29 novembre 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

12

 

*

Regolamento (CE) n. 2043/2004 della Commissione, del 26 novembre 2004, relativo alla sospensione della pesca dell’argentina da parte delle navi battenti bandiera dell’Irlanda

14

 

*

Regolamento (CE) n. 2044/2004 della Commissione, del 29 novembre 2004, che fissa i coefficienti di adattamento da applicare per il 2004 al quantitativo di riferimento di ogni operatore tradizionale nell’ambito dei contingenti tariffari A/B e C per l’importazione di banane

15

 

*

Regolamento (CE) n. 2045/2004 della Commissione, del 29 novembre 2004, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2131/93 che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento

17

 

 

Regolamento (CE) n. 2046/2004 della Commissione, del 29 novembre 2004, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

19

 

 

Regolamento (CE) n. 2047/2004 della Commissione, del 29 novembre 2004, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

21

 

 

Regolamento (CE) n. 2048/2004 della Commissione, del 29 novembre 2004, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

23

 

 

Regolamento (CE) n. 2049/2004 della Commissione, del 29 novembre 2004, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

25

 

 

Regolamento (CE) n. 2050/2004 della Commissione, del 29 novembre 2004, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali

27

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo di cooperazione e di assistenza amministrativa reciproca in materia doganale tra la Comunità europea e la Repubblica d'India

29

 

 

Commissione

 

*

2004/806/CE:Decisione della Commissione, del 19 novembre 2004, che chiude la procedura d'esame concernente ostacoli agli scambi costituiti da alcune pratiche commerciali mantenute dal Canada relativamente ad alcune indicazioni geografiche di vini [notificata con il numero C(2004) 4388]

30

 

*

2004/807/CE:Decisione della Commissione, del 29 novembre 2004, che modifica la decisione 97/252/CE per quanto riguarda l’inserimento di stabilimenti in Russia negli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di latte e di prodotti a base di latte destinati al consumo umano [notificata con il numero C(2004) 4445]  ( 1 )

32

 

 

Banca centrale europea

 

*

2004/808/CE:Indirizzo della Banca centrale europea, del 16 luglio 2004, sugli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore delle statistiche relative a bilancia dei pagamenti, posizione patrimoniale sull’estero e schema delle riserve internazionali (BCE/2004/15)

34

 

 

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

 

*

Decisione 2004/809/PESC del Consiglio, del 5 luglio 2004, relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sulla partecipazione di quest'ultima alla missione di polizia dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (EUPOL Proxima)

77

 

*

Decisione 2004/810/PESC del Consiglio, del 5 luglio 2004, relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e l'Ucraina sulla partecipazione di quest'ultima alla missione di polizia dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (EUPOL Proxima)

81

 

*

Decisione 2004/811/PESC del Consiglio, del 5 luglio 2004, relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia sulla partecipazione di quest'ultimo alla missione di polizia dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (EUPOL Proxima)

85

Accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia sulla partecipazione di quest'ultimo alla missione di polizia dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (EUPOL Proxima)

86

 

*

Decisione 2004/812/PESC del Consiglio, del 19 luglio 2004, relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Turchia sulla partecipazione di quest'ultima alla missione di polizia dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (EUPOL Proxima)

89

Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Turchia sulla partecipazione di quest'ultima alla missione di polizia dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (EUPOL Proxima)

90

 

 

 

*

1o novembre 2004: la nuova versione di EUR-LEX on line!(Cfr. terza pagina di copertina)

s3

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

30.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 354/1


REGOLAMENTO (CE) N. 2041/2004 DEL CONSIGLIO

del 15 novembre 2004

relativo all'importazione di taluni prodotti di acciaio originari della Federazione russa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

La Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) e il governo della Federazione russa hanno concluso, il 9 luglio 2002, un accordo sul commercio di taluni prodotti di acciaio (1) (in appresso denominato «l'accordo»). Le misure di attuazione necessarie sono state adottate con decisione 2002/602/CECA della Commissione, dell’8 luglio 2002, relativa alla gestione di alcune restrizioni all'importazione di determinati prodotti di acciaio dalla Federazione russa (2). Alla scadenza del trattato CECA, la Comunità europea ha ripreso tutti i diritti e gli obblighi derivanti da detto accordo.

(2)

La decisione 2002/602/CECA della Commissione fissa limiti quantitativi sulle importazioni nella Comunità.

(3)

Tenuto conto del forte aumento della domanda mondiale di determinati prodotti di acciaio e della risultante difficoltà per alcuni utilizzatori comunitari di approvvigionarsi sul mercato comunitario, è necessario autorizzare un volume di importazioni nella Comunità superiore a quello che era stato fissato inizialmente nell’accordo. I prodotti di acciaio in questione (prodotti laminati a caldo destinati alla rilaminazione) sono classificati ai codici TARIC 7208370010, 7208380010 e 7208390010.

(4)

È importante che i quantitativi supplementari siano disponibili al più presto. La rinegoziazione dell’accordo e la conseguente attuazione dell’accordo in forma modificata richiederebbe troppo tempo. È quindi preferibile ricorrere ad una misura autonoma.

(5)

Il completamento del mercato interno implica l’uniformazione delle formalità che devono essere espletate dagli importatori comunitari indipendentemente dal luogo di sdoganamento delle merci.

(6)

I prodotti introdotti in una zona franca o importati in regime di deposito doganale, d'importazione temporanea o di perfezionamento attivo (sistema di sospensione) non vanno imputati sui limiti fissati per i medesimi prodotti.

(7)

Per la corretta applicazione del regolamento, occorre imporre una licenza comunitaria d'importazione per l'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti in questione, nonché instaurare un sistema di gestione della concessione di dette licenze.

(8)

Per evitare che si superino i limiti quantitativi fissati dal presente regolamento, è necessario adottare una procedura che vieti alle autorità competenti degli Stati membri di rilasciare licenze d'importazione prima di aver ottenuto dalla Commissione la conferma che vi sono ancora quantitativi disponibili nell'ambito del limite quantitativo in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fatta salva la decisione 2002/602/CECA, l’importazione nella Comunità di quantitativi supplementari dei prodotti di acciaio di cui al secondo comma originari della Federazione russa è autorizzata fino a concorrenza di 200 000 tonnellate.

I prodotti di acciaio in questione sono classificati ai codici TARIC 7208370010, 7208380010 e 7208390010. La classificazione dei prodotti si basa sulla nomenclatura tariffaria e statistica della Comunità (in appresso denominata «nomenclatura combinata» o, in forma abbreviata, «NC»). L'origine dei prodotti contemplati dal presente regolamento è determinata secondo le regole vigenti nella Comunità.

Articolo 2

1.   L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di acciaio cui all'articolo 1 originari della Federazione russa è subordinata alla presentazione di una licenza d'importazione rilasciata dalle autorità degli Stati membri conformemente all'articolo 4.

2.   Al fine di garantire che i quantitativi per i quali vengono rilasciate licenze d'importazione non superino in nessun momento i limiti quantitativi complessivi, le autorità competenti degli Stati membri elencati nell'allegato II rilasciano licenze d'importazione solo previa conferma, da parte della Commissione, che vi sono ancora quantitativi disponibili entro i limiti quantitativi.

3.   Ai fini del presente regolamento e a decorrere dalla sua data di applicazione, i prodotti si considerano spediti alla data in cui sono stati caricati, per l'esportazione, sul mezzo di trasporto. La spedizione deve essere effettuata al più tardi il 31 dicembre 2004.

Articolo 3

1.   I limiti quantitativi di cui all'articolo 1 non si applicano ai prodotti introdotti in una zona franca o in un deposito franco oppure importati in regime di deposito doganale, d'importazione temporanea o di perfezionamento attivo (sistema di sospensione).

2.   Se i prodotti di cui al paragrafo 1 vengono successivamente immessi in libera pratica, tali e quali oppure previa lavorazione o trasformazione, si applica l'articolo 2, paragrafo 2, e i prodotti immessi in libera pratica vengono imputati sul limite quantitativo fissato nell'articolo 1.

Articolo 4

1.   Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, prima di rilasciare le licenze d'importazione le autorità competenti degli Stati elencati nell'allegato II notificano alla Commissione i quantitativi delle domande di licenze d'importazione da esse ricevute. A giro di posta, la Commissione indica se i quantitativi richiesti sono disponibili per l'importazione nell'ordine cronologico in cui sono state ricevute le notifiche degli Stati membri (secondo il criterio «chi arriva primo ha la precedenza»). La licenza d’importazione viene quindi rilasciata entro cinque giorni lavorativi dalla conferma della Commissione.

2.   Le richieste incluse nelle notifiche trasmesse alla Commissione sono valide se indicano chiaramente il paese esportatore, i quantitativi da importare, il periodo contingentale, lo Stato membro in cui i prodotti sono destinati ad essere immessi in libera pratica e il codice specifico di identificazione dei prodotti di cui all'articolo 1. Le modalità tecniche necessarie per la corretta gestione di detti limiti quantitativi vengono adottate dal Comitato di collegamento Acciaio.

3.   Le notifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 sono comunicate per via elettronica nell'ambito della rete integrata appositamente creata, a meno che cause tecniche di forza maggiore non rendano necessario il ricorso momentaneo ad altri mezzi di comunicazione.

4.   Per quanto possibile, la Commissione conferma alle autorità l'intero quantitativo indicato nelle richieste notificate.

5.   Le licenze d'importazione o i documenti equivalenti sono rilasciati conformemente all'allegato I.

6.   Le licenze d’importazione rilasciate in conformità del presente regolamento sono valide in tutto il territorio doganale della Comunità. Gli importatori comunitari possono presentare domanda di licenza d’importazione presso una qualsiasi delle autorità competenti.

7.   La domanda dell'importatore deve essere presentata entro il 31 dicembre 2004 e deve contenere le seguenti indicazioni:

a)

il nome e l’indirizzo completo del richiedente (compresi i numeri di telefono e di fax e l'eventuale numero di identificazione utilizzato dalle autorità nazionali competenti) e, se del caso, il numero della partita IVA;

b)

se del caso, il nome e l’indirizzo completo del dichiarante o del suo rappresentante (compresi i numeri di telefono e di fax);

c)

il nome e l’indirizzo completo dell'esportatore;

d)

la denominazione esatta delle merci, compresi:

la denominazione commerciale,

i codici della nomenclatura combinata (NC),

il paese d'origine,

il paese di spedizione;

e)

il peso netto espresso in kg e il quantitativo nell'unità prevista se diversa dal peso netto, per voce della nomenclatura combinata;

f)

il valore cif delle merci in euro alla frontiera comunitaria per voce della nomenclatura combinata;

g)

se si tratta di prodotti di seconda scelta o declassati (3);

h)

il periodo e il luogo proposti per lo sdoganamento;

i)

se la domanda reitera una domanda precedente relativa al medesimo contratto;

j)

una copia del contratto di vendita o di acquisto e della fattura pro forma;

k)

la seguente dichiarazione, datata e firmata dal richiedente con la trascrizione del suo nome in stampatello:

«Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente domanda sono esatte e fornite in buona fede e che risiede nella Comunità».

8.   Il periodo di validità delle licenze d'importazione è fissato a quattro mesi. Su richiesta debitamente motivata dell'importatore, le competenti autorità di uno Stato membro possono prolungare la durata di validità di un periodo di due mesi.

9.   Le autorità nazionali competenti possono, alle condizioni da esse stabilite, consentire la presentazione di dichiarazioni o richieste trasmesse o stampate elettronicamente. Tutti i documenti e i giustificativi sono comunque messi a disposizione delle autorità nazionali competenti.

10.   La licenza d’importazione può essere rilasciata elettronicamente a condizione che gli uffici doganali in questione abbiano accesso a tale documento attraverso una rete informatica.

11.   Gli importatori non sono tenuti a importare in un'unica spedizione il quantitativo totale oggetto di una licenza d'importazione.

Articolo 5

1.   La constatazione che il prezzo unitario al quale si effettua l’operazione si discosta per eccesso o per difetto da quello indicato dalla licenza d’importazione di una percentuale inferiore al 5 % oppure che il quantitativo totale dei prodotti presentati all’importazione supera di meno del 5 % il quantitativo indicato nella licenza d’importazione, non osta all’immissione in libera pratica dei prodotti in questione.

2.   Le domande di licenze di importazione e i documenti stessi sono riservati. Essi possono quindi essere consultati solo dalle autorità nazionali competenti e dal richiedente.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica fino al 31 dicembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 novembre 2004.

Per il Consiglio

La presidente

M. VAN DER HOEVEN


(1)  GU L 195 del 24.7.2002, pag. 55. Accordo modificato da ultimo dall'accordo tra la Comunità ed il governo della Federazione russa (GU L 255 del 31.7.2004, pag. 33).

(2)  GU L 195 del 24.7.2002, pag. 38. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1386/2004 del Consiglio (GU L 255 del 31.7.2004, pag. 1).

(3)  In base ai criteri contenuti nella GU C 180 dell'11.7.1991, pag. 4.


ALLEGATO I

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ALLEGATO II

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES

SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ

LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER

LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN

PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES

LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES

ELENCO DELLE AUTORITÀ NAZIONALI COMPETENTI

VALSTU KOMPETENTO IESTĀŽU SARAKSTS

KOMPETENTINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS

AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA

LISTA TA' L-AWTORITAJIET KOMPETENTI NAZZJONALI

LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES

LISTA WŁAŚCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH

LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES

ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH VNÚTROŠTÁTNYCH ORGÁNOV

SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV

LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA

FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

 

BELGIQUE/BELGIË

Service public fédéral économie, PME, Classes moyennes et énergie

Administration du potentiel économique

Politiques d'accès aux marchés, Services Licences

Rue Général Leman 60

B-1040 Bruxelles

Télécopieur: (32-2) 230 83 22

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand & Energie

Bestuur Economisch Potentieel

Markttoegangsbeleid, Dienst Vergunningen

Generaal Lemanstraat 60

B-1040 Brussel

Fax (32-2) 230 83 22

 

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

CZ-110 15 Praha 1

Fax: + 420-22421 21 33

 

DANMARK

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Vejlsøvej 29

DK-8600 Silkeborg

Fax (45) 35 46 64 01

 

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle

(BAFA)

Frankfurter Straße 29-35

D-65760 Eschborn 1

Fax: + 49-61-969 42 26

 

EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

EE-15072 Tallinn

Fax: + 372-6313 660

 

ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Ροών

Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Φαξ: (30-210) 32 86 094

 

ESPAÑA

Ministerio de Economía

Secretaría General de Comercio Exterior

Subdirección General de Productos Industriales

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Fax (34) 913 49 38 31

 

FRANCE

SETICE

8, rue de la Tour-des-Dames

F-75436 Paris Cedex 09

Télécopieur (33-1) 55 07 46 69

 

IRELAND

Department of Enterprise, Trade and Employment

Import/Export Licensing, Block C

Earlsfort Centre

Hatch Street

Dublin 2

Ireland

Fax: (353-1) 631 25 62

 

ITALIA

Ministero delle Attività produttive

Direzione generale per la Politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi

Viale America 341

I-00144 Roma

Fax (39-06) 59 93 22 35/59 93 26 36

 

ΚΥΠΡΟΣ

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής

Οδός Ανδρέα Αραούζου αρ.6

CY-1421 Λευκωσία

Φαξ: (357-22) 37 51 20

 

LATVIJA

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV-1519 Rīga

Fakss: + 371-728 08 82

 

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Prekybos departamentas

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Faks. (370-5) 262 39 74

 

LUXEMBOURG

Ministère des affaires étrangères

Office des licences

BP 113

L-2011 Luxembourg

Télécopieur (352) 46 61 38

 

MAGYARORSZÁG

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

H-1024 Budapest

Fax: (36-1) 336 73 02

 

MALTA

Diviżjoni għall-Kummerċ

Servizzi Kummerċjali

Lascaris

MT-Valletta CMR02

Fax: + 356 2569 0299

 

NEDERLAND

Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer

Postbus 30003, Engelse Kamp 2

9700 RD Groningen

Nederland

Fax (31-50) 523 23 41

 

ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Außenwirtschaftsadministration

Abteilung C2/2

Stubenring 1

A-1011 Wien

Fax: + 43-1-711 00/83 86

 

POLSKA

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki

Społecznej

pl. Trzech Krzyży 3/5

PL-00-507 Warszawa

Fax: (48-22) 693 40 21/693 40 22

 

PORTUGAL

Ministério das Finanças

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos

Especiais sobre o Consumo

Rua Terreiro do Trigo

Edifício da Alfândega de Lisboa

P-1140-060 Lisboa

Fax: (351-21) 881 42 61

 

SLOVENIJA

Ministrstvo za gospodarstvo

Področje za ekonomske odnose s tujino

Kotnikova 5

SI-1000 Ljubljana

Fax: + 386-1-478 36 11

 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo hospodárstva SR

Odbor licencií

Mierová 19

SK-827 15 Bratislava 212

Fax: + 421-2-43 42 39 19

 

SVERIGE

Kommerskollegium

Box 6803

S-113 86 Stockholm

Fax (46-8) 30 67 59

 

SUOMI/FINLAND

Tullihallitus

PL 512

FIN-00101 Helsinki

Faksi (358) 20 492 28 52

Tullstyrelsen

PB 512

FIN-00101 Helsingfors

Fax (358) 20 492 28 52

 

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House - West Precinct

Billingham TS23 2NF

United Kingdom

Fax: (44-1642) 36 42 69


30.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 354/12


REGOLAMENTO (CE) N. 2042/2004 DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2004

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 novembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 novembre 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

85,9

070

81,3

204

103,0

999

90,1

0707 00 05

052

107,6

204

32,5

999

70,1

0709 90 70

052

96,7

204

66,0

999

81,4

0805 20 10

052

59,1

204

54,2

999

56,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

66,4

624

93,9

999

80,2

0805 50 10

052

50,7

388

41,4

528

21,3

999

37,8

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

052

90,5

388

137,1

400

83,2

404

95,7

512

104,5

720

67,6

800

194,0

804

107,6

999

110,0

0808 20 50

052

120,9

400

96,5

720

52,0

999

89,8


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


30.11.2004   

IT

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L 354/14


REGOLAMENTO (CE) N. 2043/2004 DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2004

relativo alla sospensione della pesca dell’argentina da parte delle navi battenti bandiera dell’Irlanda

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2340/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che fissa per il 2003 e 2004 le opportunità di pesca degli stock di pesci di acque profonde (2), prevede contingenti di argentina per il 2004.

(2)

Ai fini dell’osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture effettuate dalle navi battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente assegnato.

(3)

Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di argentina nelle acque delle zone CIEM III e IV (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi) da parte di navi battenti bandiera dell’Irlanda o immatricolate in Irlanda hanno esaurito il contingente assegnato per il 2004. L’Irlanda ha vietato la pesca di questo stock a decorrere dal 1o agosto 2004. Occorre pertanto fare riferimento a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di argentina nelle acque delle zone CIEM III e IV (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi) da parte di navi battenti bandiera dell’Irlanda o immatricolate in Irlanda abbiano esaurito il contingente assegnato all’Irlanda per il 2004.

La pesca dell’argentina nelle acque delle zone CIEM III e IV (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi) da parte di navi battenti bandiera dell’Irlanda o immatricolate in Irlanda è vietata, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture di questo stock effettuate dalle navi suddette dopo la data d’applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2004.

Per la Commissione

Jörgen HOLMQUIST

Direttore generale della Pesca


(1)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1954/2003 (GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1).

(2)  GU L 356 del 31.12.2002, pag. 1.


30.11.2004   

IT

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L 354/15


REGOLAMENTO (CE) N. 2044/2004 DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2004

che fissa i coefficienti di adattamento da applicare per il 2004 al quantitativo di riferimento di ogni operatore tradizionale nell’ambito dei contingenti tariffari A/B e C per l’importazione di banane

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (1), in particolare l'articolo 20,

visto il regolamento (CE) n. 896/2001 della Commissione, del 7 maggio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime di importazione delle banane nella Comunità (2), in particolare l’articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 896/2001 della Commissione, del 7 maggio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime di importazione delle banane nella Comunità, determina le modalità per il calcolo del quantitativo di riferimento degli operatori tradizionali A/B e C per il 2004 e il 2005 sulla scorta dei titoli di importazione utilizzati da detti operatori nel corso di un anno di riferimento.

(2)

Secondo le comunicazioni effettuate dagli Stati membri in applicazione dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 896/2001, il totale dei quantitativi di riferimento così determinati per il 2004 ammonta a 2 197 147,342 tonnellate per tutti gli operatori tradizionali A/B e a 630 713,105 tonnellate per tutti gli operatori tradizionali C.

(3)

In deroga all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 896/2001, il regolamento (CE) n. 2036/2003 della Commissione, del 19 novembre 2003 (3), non ha fissato, a titolo provvisorio, i coefficienti di adattamento da applicare per il 2004 al quantitativo di riferimento di ogni operatore tradizionale nell’ambito dei contingenti tariffari A/B e C, per consentire l’adozione di opportune misure, ritenute giustificate per far fronte a particolari situazioni di grave disagio, e per tenere conto dei procedimenti giudiziari in corso.

(4)

In definitiva, per il 2004, risultano disponibili per i contingenti tariffari A/B e C rispettivamente un quantitativo di 5 731,658 tonnellate e un quantitativo di 5 642,248. In applicazione dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 896/2001, è opportuno fissare un coefficiente di adattamento da applicare al quantitativo di riferimento di ogni operatore tradizionale in ciascuna delle due categorie di operatori A/B e C e abrogare il regolamento (CE) n. 2036/2003.

(5)

Occorre prevedere il rilascio di titoli di importazione a concorrenza dei quantitativi disponibili.

(6)

Le disposizioni del presente regolamento devono entrare in vigore immediatamente per consentire che i titoli di importazione siano rilasciati quanto prima.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’ambito dei contingenti tariffari A/B e C di cui all’articolo 18 del regolamento (CEE) n. 404/93, il coefficiente di adattamento previsto dall’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 896/2001 per il 2004 è fissato come segue:

per ogni operatore tradizionale A/B: 1,00261;

per ogni operatore non tradizionale C: 1,00894.

Le autorità competenti degli Stati membri notificano agli operatori interessati, entro il 3 dicembre 2004, i rispettivi quantitativi di riferimento adattati in applicazione del presente articolo.

Articolo 2

Gli operatori possono presentare domande di titoli il 7 e 8 dicembre 2004.

Per essere ammissibili le domande di titolo di importazione presentate da un operatore tradizionale non possono riguardare un quantitativo superiore alla differenza tra il quantitativo di riferimento, notificato in applicazione dell’articolo 1, e la somma dei quantitativi relativi ai titoli di importazione rilasciatigli per il 2004.

Le autorità nazionali competenti rilasciano i titoli di importazione senza indugio.

Articolo 3

Il regolamento (CE) n. 2036/2003 è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2004

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

(2)  GU L 126 dell’8.5.2001, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 838/2004 (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 52).

(3)  GU L 302 del 20.11.2003, pag. 7.


30.11.2004   

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L 354/17


REGOLAMENTO (CE) N. 2045/2004 DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2004

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2131/93 che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 6,

considerando quando segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione (2) fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento.

(2)

Occorre utilizzare mezzi di comunicazione nuovi e moderni per informare delle vendite d’intervento tutte le parti interessate su tutto il territorio della Comunità. In questo modo gli organismi d’intervento possono essere autorizzati a vendere mediante gare quantitativi più ingenti senza previa decisione della Commissione, tenendo conto della situazione del mercato nei rispettivi Stati membri. Per semplificare le vendite per l’esportazione, non deve essere richiesta l’indicazione del luogo di magazzinaggio nella decisione con cui viene indetta la gara.

(3)

Negli Stati membri privi di porti marittimi, gli aggiudicatari dei cereali posti in vendita sono penalizzati da spese di trasporto più elevate. A causa di questi costi aggiuntivi, l'esportazione di cereali da tali Stati membri è più difficile e comporta, in particolare, periodi di magazzinaggio più lunghi in regime di intervento e spese supplementari a carico del bilancio comunitario. Pertanto, in alcuni casi, occorre prevedere la possibilità di un finanziamento delle spese di trasporto più basse tra il luogo di ammasso e il luogo di uscita al fine di rendere le offerte comparabili. Il porto rumeno di Costanza era un porto di uscita tradizionale per i paesi dell’Europa Centrale prima della loro adesione all'Unione europea. È pertanto necessario che Costanza sia considerata luogo di uscita ai fini del calcolo delle spese di trasporto rimborsabili in caso di esportazione.

(4)

Per semplificare la procedura di vendita dei cereali, è opportuno uniformare la cauzione prevista per le offerte sia in caso di vendita per l’esportazione, sia in caso di vendita sul mercato comunitario.

(5)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 2131/93.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2131/93 è modificato come segue:

1)

Nell’articolo 2, paragrafo 2, le parole «2 000 tonnellate» sono sostituite dalle parole «5 000 tonnellate».

2)

Nell'articolo 3, paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Gli organismi d'intervento redigono un bando di gara conforme al disposto dell'articolo 12 e ne garantiscono un’adeguata pubblicità, in particolare mediante affissione nella loro sede e pubblicazione sul loro sito web o sul sito web del ministero competente.».

3)

L'articolo 7 è modificato come segue:

a)

nel paragrafo 1, è soppressa la lettera b);

b)

nel paragrafo 2 bis è aggiunta la seguente frase:

«Ai fini del presente paragrafo, il porto rumeno di Costanza può essere considerato luogo di uscita.».

4)

Nell'articolo 13, paragrafo 4, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«Le offerte sono valide soltanto se sono accompagnate dalla prova dell'avvenuta costituzione, da parte dell'offerente, di una cauzione di 10 EUR/t.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2004.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).


30.11.2004   

IT

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L 354/19


REGOLAMENTO (CE) N. 2046/2004 DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2004

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

(2)

Le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2).

(3)

Per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati. Dette quantità sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1501/95.

(4)

La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

(5)

La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. Essa può essere modificata nel periodo intermedio.

(6)

L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CE) n. 1784/2003, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o dicembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2004.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 (GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 novembre 2004, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

1001 10 00 9200

EUR/t

1001 10 00 9400

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

EUR/t

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

0

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

EUR/t

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

0

1004 00 00 9200

EUR/t

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

EUR/t

1005 90 00 9000

EUR/t

1007 00 90 9000

EUR/t

1008 20 00 9000

EUR/t

1101 00 11 9000

EUR/t

1101 00 15 9100

A00

EUR/t

0

1101 00 15 9130

A00

EUR/t

0

1101 00 15 9150

A00

EUR/t

0

1101 00 15 9170

A00

EUR/t

0

1101 00 15 9180

A00

EUR/t

0

1101 00 15 9190

EUR/t

1101 00 90 9000

EUR/t

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

EUR/t

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

EUR/t

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

EUR/t

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.


30.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 354/21


REGOLAMENTO (CE) N. 2047/2004 DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2004

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

In virtù dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo. In questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2), ha consentito di fissare un correttivo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1766/92. Tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95.

(3)

La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione.

(4)

Il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura. Nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato.

(5)

Dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 1784/2003, malto escluso, è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o dicembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2004.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 (GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 novembre 2004, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(EUR/t)

Codice prodotto

Destinazione

Corrente

12

1o term.

1

2o term.

2

3o term.

3

4o term.

4

5o term.

5

6o term.

6

1001 10 00 9200

1001 10 00 9400

A00

0

0

0

0

0

1001 90 91 9000

1001 90 99 9000

A00

0

0

0

0

0

1002 00 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1003 00 10 9000

1003 00 90 9000

A00

0

0

0

0

0

1004 00 00 9200

1004 00 00 9400

A00

0

0

0

0

0

1005 10 90 9000

1005 90 00 9000

1007 00 90 9000

1008 20 00 9000

1101 00 11 9000

1101 00 15 9100

A00

0

0

0

0

0

1101 00 15 9130

A00

0

0

0

0

0

1101 00 15 9150

A00

0

0

0

0

0

1101 00 15 9170

A00

0

0

0

0

0

1101 00 15 9180

A00

0

0

0

0

0

1101 00 15 9190

1101 00 90 9000

1102 10 00 9500

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9700

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9900

1103 11 10 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9400

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9900

1103 11 90 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 90 9800

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).


30.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 354/23


REGOLAMENTO (CE) N. 2048/2004 DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2004

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.

(2)

Le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2).

(3)

La restituzione applicabile al malto deve essere calcolata tenendo conto del quantitativo di cereali necessario per fabbricare i prodotti considerati; che tali quantitativi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1501/95.

(4)

La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della situazione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

(5)

La restituzione deve essere fissata una volta al mese e può essere modificata nel periodo intermedio.

(6)

L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali ed in particolare ai corsi o ai prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale induce a fissare la restituzione secondo gli importi che figurano in allegato.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1784/2003 sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o dicembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2004.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 (GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 novembre 2004, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

1107 10 19 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 10 99 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 20 00 9000

A00

EUR/t

0,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).


30.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 354/25


REGOLAMENTO (CE) N. 2049/2004 DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2004

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

In virtù dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo. In questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2), ha consentito di fissare un correttivo per il malto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1766/92. Tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95.

(3)

Dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di malto, di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003, è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o dicembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2004.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 (GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 novembre 2004, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

N.B.: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

(EUR/t)

Codice prodotto

Destinazione

Corrente

12

1o term.

1

2o term.

2

3o term.

3

4o term.

5

5o term.

5

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


(EUR/t)

Codice prodotto

Destinazione

6o term.

6

7o term.

7

8o term.

8

9o term.

9

10o term.

10

11o term.

11

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


30.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 354/27


REGOLAMENTO (CE) N. 2050/2004 DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2004

che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2681/74 del Consiglio, del 21 ottobre 1974, relativo al finanziamento comunitario delle spese derivanti dalla fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare (3) prevede che è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, la parte delle spese corrispondenti alle restituzioni all'esportazione fissate in questo campo in conformità delle norme comunitarie.

(2)

Per facilitare la redazione e la gestione del bilancio per le azioni comunitarie di aiuto alimentare e per consentire agli Stati membri di conoscere il livello della partecipazione comunitaria al finanziamento delle azioni nazionali di aiuto alimentare, occorre determinare il livello delle restituzioni concesse per dette azioni.

(3)

Le norme generali e le modalità di applicazione previste dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003 e dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 per le restituzioni all'esportazione si applicano, mutatis mutandis, alle operazioni anzidette.

(4)

I criteri specifici di cui bisogna tener conto ai fini del calcolo della restituzione all'esportazione sono definiti per il riso all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le azioni comunitarie o nazionali di aiuto alimentare nell'ambito di convenzioni internazionali o di altri programmi complementari nonché di altre azioni comunitarie di fornitura gratuita, le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso sono fissate in conformità all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o dicembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2004.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27).

(3)  GU L 288 del 25.10.1974, pag. 1.


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 novembre 2004, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali

(EUR/t)

Codice prodotto

Ammontare della restituzione

1001 10 00 9400

0,00

1001 90 99 9000

0,00

1002 00 00 9000

0,00

1003 00 90 9000

0,00

1005 90 00 9000

0,00

1006 30 92 9100

0,00

1006 30 92 9900

0,00

1006 30 94 9100

0,00

1006 30 94 9900

0,00

1006 30 96 9100

0,00

1006 30 96 9900

0,00

1006 30 98 9100

0,00

1006 30 98 9900

0,00

1006 30 65 9900

0,00

1007 00 90 9000

0,00

1101 00 15 9100

0,00

1101 00 15 9130

0,00

1102 10 00 9500

0,00

1102 20 10 9200

54,39

1102 20 10 9400

46,62

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

69,93

1104 12 90 9100

0,00

NB: I codici prodotto sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

30.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 354/29


Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo di cooperazione e di assistenza amministrativa reciproca in materia doganale tra la Comunità europea e la Repubblica d'India

L'accordo di cooperazione e di assistenza amministrativa reciproca in materia doganale tra la Comunità europea e la Repubblica d'India (1), è entrato in vigore il 1o novembre 2004, essendo state ultimate il 29 ottobre 2004 le procedure previste all'articolo 22 dell'accordo stesso.


(1)  GU L 304 del 30.9.2004, pag. 25.


Commissione

30.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 354/30


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 novembre 2004

che chiude la procedura d'esame concernente ostacoli agli scambi costituiti da alcune pratiche commerciali mantenute dal Canada relativamente ad alcune indicazioni geografiche di vini

[notificata con il numero C(2004) 4388]

(2004/806/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) (1), in particolare l'articolo 11,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

(1)

Il 6 dicembre 2001 il CIVB (Conseil Interprofessionel du vin de Bordeaux) ha presentato una denuncia a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio (di seguito: «il regolamento»).

(2)

Nella denuncia il CIVB affermava che alle vendite comunitarie di Bordeaux e Médoc in Canada si frapponevano ostacoli agli scambi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento, vale a dire «qualsiasi pratica commerciale adottata o mantenuta da un paese terzo in relazione alla quale le norme commerciali internazionali istituiscono un diritto di agire».

(3)

I presunti ostacoli agli scambi sarebbero determinati dall'emendamento C-57 alla legge canadese sui marchi d'impresa, il quale priva le indicazioni geografiche Bordeaux e Médoc della protezione normalmente prevista dai requisiti in materia di protezione stabiliti dall'accordo dell'OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPs) per le indicazioni geografiche di vini.

(4)

La Commissione ha deciso che la denuncia conteneva sufficienti elementi di prova per giustificare l'apertura di una procedura d'esame. Un avviso relativo all'apertura di tale procedura è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee  (2).

(5)

L'inchiesta ha confermato la validità giuridica dell'affermazione del denunziante secondo cui l'emendamento C-57 alla legge canadese sui marchi d'impresa viola l'articolo 23, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 24, paragrafo 3 (la cosiddetta clausola di standstill), del TRIPs, come pure che tali violazioni non possono essere giustificate in forza dell'eccezione prevista dall'articolo 24, paragrafo 6, del medesimo accordo TRIPs.

(6)

Dalla procedura d’esame è inoltre emerso che l'emendamento C-57 comporta il rischio di effetti negativi sugli scambi per il denunziante, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, e dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento.

(7)

Il 12 febbraio 2003 il comitato consultivo istituito dal regolamento ha esaminato la relazione finale sulla procedura d'esame.

(8)

Il 24 aprile 2003 la Commissione ha siglato un accordo bilaterale con il Canada sugli scambi di vini e bevande spiritose che stabilisce, a decorrere dalla sua entrata in vigore, l'eliminazione definitiva delle denominazioni elencate come «generiche» in Canada, tra cui le denominazioni «Bordeaux», «Médoc» e «Medoc».

(9)

Il 9 luglio 2003, la Commissione ha deciso di sospendere (3) la procedura d’esame allo scopo di chiuderla non appena il Canada avesse effettivamente eliminato tali denominazioni dall’elenco delle denominazioni generiche di cui all’emendamento C-57.

(10)

Il 30 luglio 2003, il Consiglio ha approvato la conclusione, in nome della Comunità europea, dell’accordo bilaterale con il Canada sugli scambi di vino e di bevande spiritose (4). L’accordo bilaterale è entrato in vigore il 1o giugno 2004 (5).

(11)

Con ordinanza recante modifica delle sottosezioni 11.18(3) e (4) della legge sui marchi commerciali (6), il Canada ha eliminato le denominazioni Bordeaux, Médoc e Medoc dall’elenco delle denominazioni generiche di cui all’emendamento C-57.

(12)

Occorre chiudere pertanto la procedura d’esame,

DECIDE:

Articolo unico

È chiusa la procedura d'esame concernente ostacoli agli scambi costituiti da alcune pratiche commerciali mantenute dal Canada relativamente ad alcune indicazioni geografiche di vini.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2004.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione


(1)  GU L 349 del 31.12.1994, pag. 71. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 356/95 (GU L 41 del 23.2.1995, pag. 3).

(2)  GU C 124 del 25.5.2002, pag. 6.

(3)  GU L 170 del 9.7.2003, pag. 29.

(4)  GU L 35 del 6.2.2004, pag. 1.

(5)  L’articolo 41 dell’accordo bilaterale dispone quanto segue: «Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello durante il quale le parti contraenti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle necessarie procedure per l’entrata in vigore del presente accordo.» La notifica della Comunità europea è stata consegnata il 16 settembre 2003, mentre la risposta del Canada è stata consegnata il 26 aprile 2004.

(6)  Il ministero dell’Industria ha pubblicato l’ordinanza recante modifica delle sottosezioni 11.18(3) e (4) della legge sui marchi d’impresa nella parte II della Gazzetta del Canada del 5 maggio 2004. L’ordinanza prende effetto dalla data di registrazione, vale a dire il 22 aprile 2004.


30.11.2004   

IT

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L 354/32


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2004

che modifica la decisione 97/252/CE per quanto riguarda l’inserimento di stabilimenti in Russia negli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di latte e di prodotti a base di latte destinati al consumo umano

[notificata con il numero C(2004) 4445]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/807/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati a importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi (1), e in particolare l’articolo 2, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 97/252/CE della Commissione, del 25 marzo 1997, che fissa gli elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di latte e di prodotti a base di latte destinati al consumo umano (2) fissa elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare latte e prodotti a base di latte destinati al consumo umano.

(2)

La Russia ha fornito un elenco di stabilimenti che producono latte e prodotti a base di latte destinati al consumo umano dei quali le autorità responsabili certificano che sono conformi alla regolamentazione comunitaria.

(3)

Di conseguenza, è opportuno inserire tali stabilimenti negli elenchi fissati dalla decisione 97/252/CE.

(4)

È opportuno che le importazioni provenienti da tali stabilimenti non possano essere oggetto di controlli fisici ridotti conformemente alla direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono da paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (3).

(5)

È opportuno quindi modificare in modo conforme la decisione 97/252/CE.

(6)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente della catena alimentare e della salute animale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato alla decisione 97/252/CE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 3 dicembre 2004.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione


(1)  GU L 243 dell’11.10.1995, pag. 17. Decisione modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33).

(2)  GU L 101 del 18.4.1997, pag. 46. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2003/59/CEE (GU L 23 del 28.1.2003, p. 28).

(3)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).


ALLEGATO

Il seguente testo è inserito nell’allegato, conformemente all’ordine alfabetico del codice ISO:

«País: Rusia / Země: Rusko / Land: Rusland / Land: Russland / Riik: Venemaa / Χώρα: Ρωσία / Country: Russia / Pays: Russie / Paese: Russia / Valsts: Krievija / Šalis: Rusija / Ország: Oroszország / Pajjiż: Russja / Land: Risland / Państwo: Rosja / País: Rússia / Krajina: Rusko / Država: Rusija / Maa: Venäjä / Land: Ryssland

1

2

3

4

5

6

1PM-77/2

PJSC “Lianozovo Dairy”

Mosca

Mosca

 

 

1PM-22/1

“Altayholod” Ltd

Barnaul

Altajskij kraj

 

 

1PM-48/3

PJSC “Lipetskiy hladokombinat”

Lipeck

Lipeckaja oblast’»

 

 


Banca centrale europea

30.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 354/34


INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 16 luglio 2004

sugli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore delle statistiche relative a bilancia dei pagamenti, posizione patrimoniale sull’estero e schema delle riserve internazionali

(BCE/2004/15)

(2004/808/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare, gli articoli 5.1, 12.1 e 14.3,

considerando quanto segue:

(1)

Per l’espletamento dei propri compiti, il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) richiede statistiche complete e attendibili relative a bilancia dei pagamenti, posizione patrimoniale sull’estero e schema delle riserve internazionali che indichino le voci principali che incidono sulla situazione monetaria e sui mercati valutari nell’area dell’euro.

(2)

L’articolo 5.1, prima frase, dello statuto dispone che, al fine di assolvere i compiti del SEBC, la Banca centrale europea (BCE), assistita dalle banche centrali nazionali (BCN), raccolga le necessarie informazioni statistiche dalle competenti autorità nazionali, diverse delle BCN, o direttamente dagli operatori economici. L’articolo 5.1, seconda frase, prevede che, a questo fine, essa cooperi con le istituzioni o gli organi comunitari e con le competenti autorità degli Stati membri o dei paesi terzi e con le organizzazioni internazionali. L’articolo 5.2 stabilisce che le BCN svolgano, per quanto possibile, i compiti di cui all’articolo 5.1.

(3)

Le informazioni necessarie a soddisfare gli obblighi imposti dalla BCE nel settore delle statistiche relative a bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull’estero possono essere raccolte e/o compilate dalle autorità competenti diverse dalle BCN. Di conseguenza, alcuni dei compiti da assolvere ai sensi del presente indirizzo necessitano cooperazione tra la BCE o le BCN e tali autorità competenti, conformemente all’articolo 5.1 dello statuto. L’articolo 4 del regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (1), dispone che gli Stati membri organizzino i propri compiti nell’ambito statistico e cooperino pienamente con il SEBC al fine di garantire l’adempimento degli obblighi derivanti dall’articolo 5 dello statuto.

(4)

Parte delle necessarie informazioni statistiche si riferisce al conto finanziario della bilancia dei pagamenti, al relativo reddito, e alla posizione patrimoniale sull’estero di cui l’Eurosistema è il principale responsabile. Le BCN, per poter adempiere al proprio obbligo di supporto alla BCE in questo settore, dovrebbero disporre della necessaria esperienza in ambito statistico, in particolare per quanto concerne concetti, metodologia, nonché raccolta, compilazione, analisi e trasmissione di dati. In Irlanda il Central Statistics Office (CSO) raccoglie e compila le informazioni statistiche pertinenti. Al fine di soddisfare gli obblighi statistici della BCE, la Central Bank and Financial Services Authority of Ireland e il CSO sono tenuti a cooperare tra loro come previsto nella raccomandazione BCE/2004/16, del 16 luglio 2004, sugli obblighi di segnalazione statistica alla Banca centrale europea nel settore delle statistiche relative a bilancia dei pagamenti, posizione patrimoniale sull’estero e schema delle riserve internazionali (2). La raccomandazione BCE/2004/16 è altresì indirizzata all’Ufficio italiano dei cambi, che è responsabile, congiuntamente alla Banca d’Italia, per la raccolta e compilazione delle informazioni statistiche pertinenti in Italia.

(5)

Dal momento dell’adozione dell’indirizzo BCE/2003/7, del 2 maggio 2003, sugli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore delle statistiche relative a bilancia dei pagamenti, posizione patrimoniale sull’estero e schema delle riserve internazionali (3), si sono avuti progressi tangibili in relazione ai nuovi obblighi e metodi di raccolta e compilazione di dati all’interno dell’area dell’euro. È, pertanto, necessario sostituire l’indirizzo BCE/2003/7 con il presente indirizzo.

(6)

Date le difficoltà insite nell’identificare l’esatto investimento di portafoglio in termini di consistenze e di flussi, è stato necessario definire principi comuni per la raccolta di tali informazioni all’interno dell’area dell’euro. I sistemi di raccolta degli investimenti di portafoglio nell’area dell’euro dovrebbero conformarsi, a partire da marzo 2008, a norme minime comuni, vale a dire uno dei quattro modelli che comportano quanto meno la raccolta delle consistenze trimestrali titolo per titolo, come indicato nella tavola contenuta nell’allegato VI. La disponibilità di un Centralised Security Database (CSDB, Archivio centralizzato sui titoli) funzionante è considerata essenziale perché i nuovi sistemi di raccolta divengano operativi. Di conseguenza, se il Project Closure Document (documento di chiusura del progetto) per la fase 1 del progetto CSDB non venisse presentato al Consiglio direttivo attraverso il comitato per le statistiche del SEBC (di seguito «CST») entro fine marzo 2005, tale data di scadenza (insieme a quelle relative ad altri obblighi collegati agli investimenti di portafoglio) sarà prorogata del medesimo lasso di tempo corrispondente al ritardo. Il SEBC è inoltre chiamato a valutare, entro la metà del 2006, se la copertura informativa sui titoli nel CSDB e gli accordi per lo scambio dei dati con gli Stati membri siano da considerarsi sufficienti a permettere alle BCN, o alle altre autorità statistiche competenti, se pertinenti, di rispettare le norme minime di qualità specificate nel presente indirizzo. Al fine di consentire ottemperanza agli obblighi relativi agli investimenti di portafogli in titoli emessi dai residenti dell’area dell’euro, disaggregati per settore di emittente, nel rispetto delle scadenze contenute nella tavola 13 dell’allegato II, la BCE fornirà alle BCN le informazioni del CSDB almeno 15 mesi prima delle date di riferimento.

(7)

La segnalazione di dati su operazioni e posizioni relative alle attività e/o passività dei residenti dell’area dell’euro nei confronti dei residenti di altri Stati membri dell’area dell’euro è necessaria per l’adempimento degli obblighi statistici previsti dalla BCE nel settore degli investimenti di portafoglio (e relativi redditi). I dati sono utilizzati per la compilazione delle statistiche sulle operazioni e posizioni aggregate dell’area dell’euro nelle passività relative agli investimenti di portafoglio e nei debiti relativi al reddito da investimenti di portafoglio. Detto utilizzo è conforme agli obblighi nazionali o alla prassi consolidata.

(8)

Alle BCN sarà messo a disposizione il CSDB che, in futuro, verrà utilizzato per numerosi e svariati scopi statistici (compilazione e produzione) e non (analisi economica, di stabilità finanziaria o delle operazioni). Salva ogni limitazione legale, il contenuto dei dati sarà comunicato alle autorità competenti diverse dalle BCN. Ciò sarà loro di estremo ausilio per la produzione dei dati necessari alla compilazione delle statistiche relative a operazioni e posizioni dell’area dell’euro concernenti gli investimenti di portafoglio. In particolare, combinando le informazioni del CSDB con i dati raccolti titolo per titolo, dovrebbe essere possibile compilare accuratamente le operazioni e posizioni degli investimenti di portafoglio in titoli emessi dai residenti dell’area dell’euro e detenuti dai residenti di altri paesi dell’area dell’euro. Ciò consentirà in ultima analisi la compilazione di una disaggregazione per settore dei dati relativi alle passività da investimenti di portafoglio dell’area dell’euro.

(9)

L’utilizzo della bilancia dei pagamenti e della posizione patrimoniale sull’estero dell’area dell’euro per la compilazione dei conti del resto del mondo nei conti finanziari trimestrali dell’area dell’euro comporta la necessità di compilare dati sulla posizione patrimoniale sull’estero con cadenza trimestrale. Ancora, per i conti finanziari dell’area dell’euro così come per effettuare un’analisi monetaria, è necessario separare i depositi dai prestiti e identificare altri investimenti. Inoltre, la valutazione delle consistenze dell’area dell’euro in investimenti diretti esteri in titoli necessita di un’ulteriore disaggregazione tra le società di investimento diretto quotate e non quotate.

(10)

Quale contributo alla revisione annuale del ruolo internazionale dell’euro, sono necessari dati statistici sulle operazioni e posizioni in titoli obbligazionari disaggregati per valuta al fine di valutare il ruolo dell’euro quale valuta di investimento.

(11)

L’analisi qualitativa concernente le statistiche su bilancia dei pagamenti, posizione patrimoniale sull’estero e schema delle riserve internazionali dell’area dell’euro dovrebbe essere concepita, per quanto possibile, in linea con il Data Quality Assessment Framework (sistema per la valutazione qualitativa dei dati) elaborato dal Fondo monetario internazionale (FMI). Le BCN, in cooperazione con le autorità competenti diverse dalle BCN stesse, se del caso, dovrebbero determinare la qualità dei dati che forniscono. Saranno determinati criteri adeguati per la valutazione della qualità dei dati tra cui la tempestività, l’accuratezza, la plausibilità, la coerenza interna ed esterna nonché l’attendibilità.

(12)

La trasmissione alla BCE da parte delle BCN di informazioni statistiche riservate ha luogo nei limiti e con l’accuratezza necessaria all’assolvimento dei compiti del SEBC. Laddove le autorità competenti diverse dalle BCN forniscano informazioni statistiche contrassegnate come confidenziali, l’uso di tali informazioni da parte della BCE dovrebbe essere limitato all’esercizio dei compiti statistici connessi al SEBC.

(13)

È necessario stabilire una procedura per apportare in maniera efficace modifiche di natura tecnica agli allegati al presente indirizzo, purché la portata di tali modifiche non sia tale da alterarne l’impianto concettuale sottostante né da incidere sull’onere di segnalazione dei soggetti segnalanti negli Stati membri. Nell’applicazione di tale procedura si terrà conto dei pareri del CST. Le BCN hanno la facoltà di proporre modifiche di natura tecnica agli allegati al presente indirizzo tramite il CST.

(14)

In conformità degli articoli 12.1 e 14.3 dello statuto, gli indirizzi della BCE costituiscono parte integrante del diritto comunitario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente indirizzo:

per «Stati membri partecipanti», si intendono tutti gli Stati membri che hanno adottato la moneta unica in conformità del trattato,

il termine «residente» ha il significato stabilito nell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2533/98,

per «area dell’euro» si intende il territorio economico degli Stati membri partecipanti e la BCE. I territori appartenenti a, o i paesi associati con, gli Stati membri dell’area dell’euro sono delineati nell’allegato II, tavola 10,

per «Eurosistema» si intendono le BCN degli Stati membri partecipanti e la BCE,

per «operazione con l’estero», si intende una transazione che pone in essere o estingue, in tutto o in parte, crediti o debiti, o che comporta il trasferimento di un diritto su un bene fra i residenti e i non residenti dell’area dell’euro,

per «posizioni sull’estero» si intende la consistenza delle attività e passività finanziarie nei confronti di non residenti dell’area dell’euro. Le posizioni sull’estero comprendono anche i) terreni, altre attività materiali non prodotte e altri beni immobili situati fisicamente al di fuori dell’area dell’euro e di proprietà di residenti dell’area dell’euro e/o situati all’interno dell’area dell’euro e di proprietà di non residenti dell’area dell’euro e ii) l’oro e i diritti speciali di prelievo (DSP) di proprietà di residenti dell’area dell’euro.

Tuttavia, nella misura necessaria per la compilazione del conto degli investimenti di portafoglio e del conto dei redditi da investimenti di portafoglio nell’ambito delle statistiche relative alla bilancia dei pagamenti, nonché per la compilazione del conto degli investimenti di portafoglio nell’ambito delle statistiche relative alla posizione patrimoniale sull’estero per l’area dell’euro, i termini «posizioni sull’estero» e «operazioni con l’estero» comprendono parimenti le posizioni e le operazioni aventi per oggetto attività e/o passività di residenti dell’area dell’euro nei confronti di residenti di altri Stati membri dell’area dell’euro,

per «riserve ufficiali», si intendono i crediti altamente liquidi, negoziabili e con elevato merito di credito detenuti dall’Eurosistema nei confronti di non residenti dell’area dell’euro e denominati in valute diverse dall’euro, nonché l’oro, le posizioni di riserva nel FMI e le disponibilità in DSP,

per «altre attività in valuta estera», si intendono i) crediti detenuti dall’Eurosistema nei confronti di residenti dell’area dell’euro e denominati in valute diverse dall’euro e ii) crediti detenuti dall’Eurosistema nei confronti di non residenti dell’area dell’euro e denominati in valute diverse dall’euro che non soddisfano i criteri di liquidità, negoziabilità e qualità creditizia prescritti per le riserve ufficiali,

per «passività inerenti alle riserve» si intendono gli esborsi netti a breve termine predeterminati ed eventuali a carico dell’Eurosistema, analoghi alle riserve ufficiali e alle altre attività in valuta estera detenute dall’Eurosistema,

per «bilancia dei pagamenti» si intende il documento statistico che riporta, nella disaggregazione appropriata, le operazioni con l’estero effettuate nel periodo considerato,

per «schema delle riserve internazionali» si intende il documento statistico che riporta, nella disaggregazione appropriata, le consistenze delle riserve ufficiali, delle altre attività in valuta estera e delle passività inerenti alle riserve dell’Eurosistema ad una certa data di riferimento,

per «posizione patrimoniale sull’estero» si intende il rendiconto che riporta, nella disaggregazione appropriata, la consistenza delle attività e delle passività finanziarie sull’estero ad una certa data di riferimento,

per raccolta di dati «titolo per titolo» si intende la raccolta di informazioni disaggregate per singoli titoli.

Articolo 2

Obblighi di segnalazione statistica delle BCN

1.   Le BCN comunicano alla BCE i dati concernenti le operazioni e le posizioni con l’estero nonché le consistenze delle riserve ufficiali, le altre attività in valuta estera e le passività inerenti alle riserve necessarie affinché la BCE possa compilare a livello aggregato le statistiche relative a bilancia dei pagamenti, posizione patrimoniale sull’estero e schema delle riserve internazionali dell’area dell’euro. I dati sono comunicati secondo le scadenze contenute nella tavola 13 dell’allegato II.

2.   Qualora il grado di ampiezza della variazione dei dati sia dovuto a eventi specifici di rilievo e per mezzo di revisioni ovvero qualora la BCE lo richieda, i dati sono accompagnati da informazioni di facile accesso relative a tali eventi specifici di rilievo e alle motivazioni per le revisioni.

3.   I dati richiesti sono comunicati alla BCE per le operazioni mensili e trimestrali e per le posizioni trimestrali e annuali, secondo le modalità stabilite negli allegati I, II e III, conformi agli standard internazionali vigenti, segnatamente alla quinta edizione del Manuale di bilancia dei pagamenti del FMI. In particolare, i dati richiesti relativi alle operazioni e alle posizioni concernenti le attività da investimenti di portafoglio in titoli dell’area dell’euro disaggregati per settore dell’emittente residente nell’area dell’euro sono comunicati come previsto nell’allegato I, paragrafo 1.1, 1.2 e 3 e nell’allegato II, tavole 1, 2, 4 e 5.

4.   I dati richiesti sulla bilancia dei pagamenti sono comunicati con cadenza mensile e trimestrale. I dati trimestrali di bilancia dei pagamenti includono una disaggregazione geografica per le controparti, come indicata nella tavola 9 dell’allegato II. I dati richiesti concernenti lo schema delle riserve internazionali sono comunicati alla fine del mese cui i dati si riferiscono. I dati richiesti concernenti la posizione patrimoniale sull’estero sono comunicati con cadenza trimestrale e annuale. I dati annuali della posizione patrimoniale sull’estero includono una disaggregazione geografica per le controparti, come indicata nella tavola 9 dell’allegato II.

5.   Ai fini dell’analisi del ruolo internazionale dell’euro quale valuta di investimento, i dati richiesti disaggregati per valuta sono comunicati con cadenza semestrale, come stabilito nella tavola 6 dell’allegato II.

6.   A decorrere dal marzo 2008, a partire dai dati corrispondenti alle operazioni relative a gennaio 2008 e alle posizioni relative alla fine 2007, il sistema di raccolta degli investimenti di portafoglio si conforma a uno dei modelli stabiliti nella tavola contenuta nell’allegato VI.

Articolo 3

Tempestività

1.   I dati richiesti per compilazione della bilancia dei pagamenti mensile dell’area dell’euro sono comunicati alla BCE entro la fine del trentesimo giorno lavorativo successivo alla fine del mese cui i dati i riferiscono.

2.   I dati richiesti per la compilazione della bilancia dei pagamenti trimestrale dell’area dell’euro sono comunicati alla BCE entro 3 mesi dalla fine del trimestre cui i dati si riferiscono.

3.   I dati richiesti per la compilazione dello schema delle riserve internazionali dell’Eurosistema sono comunicati alla BCE entro tre settimane dalla fine del mese cui i dati si riferiscono.

4.   A decorrere dal 1o gennaio 2005, i dati richiesti per la compilazione della posizione patrimoniale sull’estero trimestrale dell’area dell’euro sono comunicati alla BCE entro tre mesi dalla fine del trimestre cui i dati si riferiscono.

5.   I dati annuali richiesti per la compilazione della posizione patrimoniale sull’estero dell’area dell’euro sono comunicati alla BCE entro nove mesi dalla fine dell’anno cui i dati si riferiscono.

6.   Le transazioni e le posizioni in titoli obbligazionari disaggregate per valuta di emissione e per settore dell’emittente sono comunicate alla BCE entro sei mesi dalla fine del periodo cui i dati si riferiscono.

7.   Eventuali revisioni relative alla bilancia dei pagamenti e alla posizione patrimoniale sull’estero dell’area dell’euro sono comunicate alla BCE conformemente alla tempistica delineata nell’allegato IV.

8.   La raccolta nazionale dei predetti dati è organizzata in funzione del rispetto di tali scadenze.

Articolo 4

Cooperazione con le autorità competenti diverse dalle BCN

1.   Qualora le fonti di tutti o parte dei dati di cui all’articolo 2 siano autorità competenti diverse dalle BCN, queste ultime concordano con le predette autorità appropriate modalità di cooperazione al fine di assicurare una struttura permanente di trasmissione di dati che soddisfi le norme minime stabilite dalla BCE, in particolare in merito alla qualità degli stessi, e tutti gli altri obblighi dalla stessa predisposti come delineato nel presente indirizzo, a meno che questo stesso risultato non sia già stato raggiunto con la legislazione nazionale.

2.   Per il conto finanziario della bilancia dei pagamenti, il relativo reddito e la posizione patrimoniale sull’estero, le BCN sono tenute ad assicurare che i concetti e la metodologia nonché la raccolta, la compilazione, l’analisi e la trasmissione dei dati in tali aree sia mantenuta e sviluppata.

3.   Laddove le autorità competenti diverse dalle BCN forniscano informazioni statistiche contrassegnate come confidenziali, tali informazioni sono usate dalla BCE esclusivamente per l’esercizio dei compiti statistici connessi al SEBC, a meno che il soggetto segnalante ovvero altra persona fisica o giuridica, ente o filiale, fornitore di informazioni, nell’ipotesi che sia possibile identificarlo, abbia esplicitamente fornito il proprio consenso all’uso di tali informazioni per altri propositi.

Articolo 5

Norme minime di trasmissione

Le informazioni statistiche richieste sono comunicate alla BCE in modo conforme ai requisiti definiti nell’allegato IV.

Articolo 6

Qualità delle informazioni statistiche

1.   Fatte salve le funzioni di monitoraggio della BCE stabilite nell’allegato V, le BCN assicurano, in cooperazione con le autorità competenti diverse dalle BCN di cui all’articolo 4, laddove necessario, la verifica e valutazione della qualità delle informazioni statistiche da esse comunicate alla BCE. La BCE valuta in maniera analoga i dati relativi alle statistiche su bilancia dei pagamenti, posizione patrimoniale sull’estero e riserve internazionali dell’area dell’euro. Tale valutazione è effettuata con tempestività. Il Comitato esecutivo della BCE riferisce al Consiglio direttivo sulla qualità dei dati con cadenza annuale.

2.   La valutazione della qualità dei dati sulle transazioni e sulle posizioni concernenti gli investimenti di portafoglio, e i redditi ad essi correlati, è soggetta a una sufficiente copertura informativa sui titoli nel CSDB. La BCE, in qualità di amministratore del CSDB, controllerà se, a partire da giugno 2006, la copertura informativa sui titoli sarà sufficiente a consentire alle BCN o alle altre autorità competenti, se pertinenti, di rispettare pienamente le norme minime di qualità contenute nel presente indirizzo.

3.   Per quanto riguarda la fornitura di dati sulle transazioni e sulle posizioni relative alle attività da investimenti di portafoglio in titoli dell’area dell’euro, disaggregate per settore dell’emittente, l’uso delle stime è consentito solo fino al momento in cui i sistemi di raccolta dei dati sugli investimenti di portafoglio titolo per titolo divengano obbligatori.

4.   Per quanto riguarda la fornitura di dati sulla valuta di emissione con riguardo ai dati di investimenti di portafoglio, l’uso delle stime è consentito solo fino al momento in cui i sistemi di raccolta degli investimenti di portafoglio titolo per titolo divengano obbligatori.

5.   Il monitoraggio da parte della BCE della qualità delle informazioni statistiche può includere un’analisi delle revisioni apportate a tali dati: in primo luogo, al fine di includere le ultime valutazioni delle informazioni statistiche, in tal modo migliorandone la qualità; in secondo luogo, al fine di assicurare, per quanto possibile, coerenza tra le voci della bilancia dei pagamenti corrispondenti a ciascuna delle differenti cadenze.

Articolo 7

Procedura semplificata di modifica

Tenuto conto del parere del CST, il Comitato esecutivo della BCE ha la facoltà di apportare modifiche di natura tecnica agli allegati al presente indirizzo, purché la portata di tali modifiche non sia tale da alterarne l’impianto concettuale sottostante né da incidere sugli oneri di segnalazione dei soggetti segnalanti negli Stati membri.

Articolo 8

Abrogazione

Il presente indirizzo abroga l’indirizzo BCE/2003/7.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente indirizzo entra in vigore il 1o settembre 2004.

Articolo 10

Destinatari

Le BCN degli Stati membri partecipanti sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 16 luglio 2004.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

(2)  GU C 292 dell’30.11.2004.

(3)  GU L 131 del 28.5.2003, pag. 20.


ALLEGATO I

Requisiti statistici della Banca centrale europea

1.   Statistiche relative alla bilancia dei pagamenti

La Banca centrale europea (BCE) richiede statistiche relative alla bilancia dei pagamenti con due tipi di cadenza: mensile e trimestrale per quanto concerne i corrispondenti periodi di riferimento. I dati annuali sono compilati sommando i dati trimestrali comunicati dagli Stati membri per l’anno corrispondente. Per quanto possibile, le statistiche relative alla bilancia dei pagamenti dovrebbero risultare coerenti con le altre statistiche fornite per la conduzione della politica monetaria.

1.1.   Statistiche mensili attinenti alla bilancia dei pagamenti

Obiettivo

L’obiettivo della bilancia dei pagamenti mensile dell’area dell’euro è di mostrare le voci principali che influiscono sulla situazione monetaria e sui mercati valutari (cfr. allegato II, tavola 1).

Obblighi

È essenziale che i dati forniti siano idonei alla compilazione della bilancia dei pagamenti dell’area dell’euro.

Vista la scadenza ravvicinata per la comunicazione dei dati mensili principali, la loro natura fortemente aggregata e il loro utilizzo a fini di politica monetaria e per le operazioni in valuta estera, la BCE consente, ove inevitabile, di discostarsi in una certa misura dagli standard internazionali in materia (articolo 2, paragrafo 3, del presente indirizzo). Non è richiesto che la registrazione avvenga necessariamente secondo il principio di competenza o di esecuzione delle operazioni. D’intesa con la BCE, le banche centrali nazionali (BCN) possono fornire i dati relativi al conto corrente e al conto finanziario sulla base dei regolamenti effettuati. Saranno accettati anche dati preliminari o stimati qualora ciò risulti necessario al fine di rispettare le scadenze.

Per ciascuna delle categorie generali di operazioni, occorre distinguere tra attività e passività (ovvero fra partite a credito e a debito per le voci del conto corrente). In linea di massima, le BCN devono distinguere, riguardo alle operazioni con l’estero, fra operazioni condotte con residenti di altri Stati membri dell’area dell’euro e operazioni effettuate al di fuori dell’area dell’euro. Le BCN devono seguire questo criterio con coerenza.

Allorché vi è un cambiamento nella partecipazione all’area dell’euro, le BCN devono modificare conformemente la definizione della composizione per paesi dell’area dell’euro dalla data in cui ha effetto il suddetto cambiamento. Le BCN dell’area dell’euro nella sua precedente composizione e quella del nuovo Stato membro (dei nuovi Stati membri) sono tenute a fornire stime quanto più possibile accurate delle serie storiche relative all’area dell’euro allargata.

Per consentire un’aggregazione significativa dei dati mensili relativi agli investimenti di portafoglio per l’area dell’euro occorre operare una distinzione tra le operazioni in titoli emessi dai residenti dell’area dell’euro e le operazioni in titoli emessi dai non residenti dell’area dell’euro. Le statistiche sulle operazioni nette in investimenti di portafoglio attivi dell’area dell’euro sono compilate aggregando i dati segnalati sulle transazioni nette in titoli emessi dai non residenti dell’area dell’euro. Le statistiche sulle transazioni nette in investimenti di portafoglio passivi dell’area dell’euro sono compilate consolidando le transazioni nette in passività nazionali e le transazioni nette in titoli emessi e acquistati dai residenti dell’area dell’euro.

Un analogo obbligo di segnalazione e un analogo metodo di compilazione per i dati aggregati si applicano ai redditi da investimenti di portafoglio.

Al fine di compilare la presentazione monetaria della bilancia dei pagamenti, le BCN sono tenute a comunicare i dati disaggregati per settore istituzionale. Per quanto attiene alla bilancia dei pagamenti mensile, la disaggregazione settoriale è la seguente:

per gli investimenti diretti: i) IFM (escluse le banche centrali); e ii) altri settori,

per le attività da investimenti di portafogli: i) autorità monetarie; ii) IFM (escluse le banche centrali); e iii) istituzioni diverse dalle IFM,

per altri investimenti: i) autorità monetarie; ii) IFM (escluse le banche centrali); e iii) pubblica amministrazione; iv) altri settori.

Al fine di compilare una disaggregazione settoriale della bilancia dei pagamenti, permettendo in tal modo la definizione di una presentazione monetaria, le BCN saranno tenute a presentare, dalla data prevista nella tavola 13 dell’allegato II del presente indirizzo, dati sulle transazioni nette in investimenti di portafoglio in titoli emessi da residenti dell’area dell’euro disaggregati per settore istituzionale a cui l’emittente appartiene. Inoltre, le passività da investimenti di portafoglio includeranno una disaggregazione per settore istituzionale dell’emittente nazionale.

Le statistiche sulle operazioni nette in investimenti di portafoglio passivi dell’area dell’euro disaggregate per settore sono quindi compilate aggregando le passività nazionali totali del rispettivo settore e le corrispondenti transazioni nette in titoli emessi e acquistati dai residenti dell’area dell’euro.

A decorrere da marzo 2008, per le operazioni relative a gennaio 2008, le BCN (e le altre autorità competenti nazionali, se del caso), raccolgono dati relativi agli investimenti di portafoglio conformemente a uno dei modelli descritti nella tavola contenuta nell’allegato VI.

1.2.   Bilancia dei pagamenti trimestrale

Obiettivo

L’obiettivo della bilancia dei pagamenti trimestrale dell’area dell’euro è di fornire informazioni più dettagliate al fine di consentire un’analisi più approfondita delle operazioni con l’estero. Tali statistiche contribuiranno in particolare alla compilazione dei conti finanziari e settoriali dell’area dell’euro e alla pubblicazione congiunta della bilancia dei pagamenti dell’Unione europea/area dell’euro, in cooperazione con la Commissione delle Comunità europee (Eurostat).

Obblighi

Le statistiche trimestrali relative alla bilancia dei pagamenti si conformano per quanto possibile agli standard internazionali (cfr. articolo 2, paragrafo 3, del presente indirizzo). La disaggregazione richiesta delle statistiche trimestrali della bilancia dei pagamenti è illustrata nell’allegato II, tavola 2. I concetti e le definizioni armonizzati per il conto del capitale e il conto finanziario sono enunciati nell’allegato III.

La disaggregazione del conto corrente trimestrale è analoga a quella prescritta per i dati mensili. Tuttavia, per il reddito è necessaria una disaggregazione più dettagliata a cadenza trimestrale.

Nel conto finanziario, la BCE segue gli obblighi previsti dalla quinta edizione del Manuale di bilancia dei pagamenti (di seguito «BPM5») del Fondo monetario internazionale (FMI) per la voce «altri investimenti». Vi è una differenza nella descrizione della disaggregazione (vale a dire attribuendo priorità ai settori). Questa disaggregazione settoriale è compatibile, tuttavia, ma non coincidente, con quella del BPM5, dove la priorità è assegnata agli strumenti. Come nella presentazione BPM5, valuta e depositi sono distinti da prestiti e altri investimenti.

Nelle statistiche di bilancia dei pagamenti trimestrale le BCN sono tenute a distinguere tra le operazioni effettuate con altri Stati membri partecipanti e tutte le altre operazioni con l’estero. Per quanto concerne gli investimenti di portafoglio, così come per i dati mensili, anche per quelli trimestrali deve essere operata una distinzione fra le operazioni in titoli emessi da residenti dell’area dell’euro e le operazioni in titoli emessi da non residenti dell’area dell’euro. Le statistiche sulle transazioni nette in attività da investimenti di portafoglio dell’area dell’euro sono compilate aggregando i dati segnalati sulle transazioni nette in titoli emessi dai non residenti dell’area dell’euro. Le transazioni nette in investimenti di portafoglio passivi dell’area dell’euro sono compilate aggregando le transazioni nette in passività totali nazionali e le transazioni nette in titoli emessi e acquistati dai residenti dell’area dell’euro.

Un analogo obbligo di segnalazione e un analogo metodo di compilazione per i dati aggregati si applicano ai redditi da investimenti di portafoglio.

Per gli investimenti diretti le BCN devono presentare su base trimestrale una disaggregazione per settore delle IFM (escluse le banche centrali) e delle istituzioni diverse dalle IFM. Per le «attività da investimenti di portafoglio» e per gli «altri investimenti» la disaggregazione delle segnalazioni sulla base dei settori istituzionali segue le componenti standard del FMI comprendenti i) autorità monetarie; ii) IFM (escluse le banche centrali); iii) pubbliche amministrazioni; e iv) altri settori.

Per la compilazione delle statistiche relative alle transazioni nette dell’area dell’euro relative a passività da investimenti di portafoglio suddivise per settore dell’emittente residente nell’area dell’euro, gli obblighi per i dati trimestrali sono analoghi a quelli per la bilancia dei pagamenti mensile.

Per la bilancia dei pagamenti dell’area dell’euro, l’applicazione del principio di competenza ai redditi da capitale è richiesta unicamente su base trimestrale. In linea con il Sistema dei conti nazionali, il BPM5 raccomanda di registrare l’interesse secondo il principio di competenza. Tale obbligo ha ripercussioni sia sul conto corrente (redditi da capitale) che sul conto finanziario.

2.   Schema delle riserve internazionali

Obiettivo

Lo schema delle riserve internazionali è un rendiconto mensile delle riserve ufficiali, delle altre attività in valuta estera e delle passività inerenti alle riserve detenute dalle BCN e dalla BCE, sulla falsariga dello «Schema delle riserve internazionali e della liquidità in valuta estera» elaborato congiuntamente dal FMI/Banca dei regolamenti internazionali (BRI). Tali informazioni integrano i dati sulle riserve ufficiali compresi nelle statistiche relative alla bilancia dei pagamenti e alla posizione patrimoniale sull’estero dell’area dell’euro.

Obblighi

Le riserve ufficiali dell’area dell’euro sono attività altamente liquide, negoziabili e con elevato merito di credito detenute dalla BCE («riserve in comune») e dalle BCN («riserve non in comune») nei confronti di non residenti nell’area dell’euro e denominate in valuta estera (ossia, in valute diverse dall’euro), oro, posizioni di riserva nel FMI e le disponibilità in DSP. Esse possono comprendere posizioni in strumenti finanziari derivati. I dati sulle riserve ufficiali sono compilati su base lorda, ossia senza compensazione di eventuali passività inerenti alle riserve. La disaggregazione dei dati richiesta alle BCN è riportata nell’allegato II, tavola 3, sezione I.A.

Le attività dell’Eurosistema denominate in valuta estera che non corrispondono a questa definizione, ossia i) i crediti verso i residenti dell’area dell’euro; ii) i crediti verso i non residenti dell’area dell’euro che non soddisfano i criteri di liquidità, negoziabilità e qualità creditizia, sono comprese nella voce «altre attività in valuta estera» dello schema delle riserve internazionali (allegato II, tavola 3, sezione I.B).

I crediti denominati in euro nei confronti dei non residenti e i saldi in valuta estera detenuti dai governi degli Stati membri partecipanti non sono considerati riserve ufficiali; tali posizioni sono rilevate come «altri investimenti» ove rappresentino crediti nei confronti dei non residenti nell’area dell’euro.

Inoltre, i dati sugli esborsi netti a breve termine predeterminati ed eventuali dell’Eurosistema a valere sulle riserve ufficiali e sulle altre attività in valuta estera dell’Eurosistema, ossia le «passività inerenti alle riserve», devono essere riportati nell’allegato II, tavola 3, sezioni II-IV.

3.   Statistiche relative alla posizione patrimoniale sull’estero

Obiettivo

La posizione patrimoniale sull’estero è un rendiconto delle attività e passività sull’estero dell’area dell’euro considerata nel suo insieme ai fini dell’analisi di politica monetaria e di mercato valutario. In particolare, essa contribuisce alla valutazione della vulnerabilità esterna degli Stati membri e al controllo degli sviluppi delle disponibilità di attività liquide all’estero da parte del settore detentore di moneta. Tali informazioni statistiche sono fondamentali per la compilazione del conto del resto del monto nei conti trimestrali finanziari dell’area dell’euro e possono anche essere utili nella compilazione dei flussi di bilancia dei pagamenti.

Obblighi

La BCE necessita di statistiche sulla posizione internazionale sull’estero con cadenza trimestrale e annuale nei confronti di livelli delle consistenze di fine periodo.

I dati sulla posizione patrimoniale sull’estero sono conformi per quanto possibile agli standard internazionali (cfr. articolo 2, paragrafo 3, del presente indirizzo). La BCE compila la posizione patrimoniale sull’estero per l’area dell’euro nel suo insieme. La disaggregazione della posizione patrimoniale sull’estero dell’area dell’euro è presentata nell’allegato II, tavola 4.

La posizione patrimoniale sull’estero mostra le consistenze finanziarie in essere al termine del periodo di riferimento, calcolate a prezzi di fine periodo. Cambiamenti di valore delle consistenze potrebbero essere dovuti ai fattori di seguito elencati. Innanzitutto, parte delle variazioni di valore durante il periodo considerato sono dovute a operazioni finanziarie effettuate e iscritte nella bilancia dei pagamenti. In secondo luogo, parte delle variazioni nelle posizioni all’inizio e alla fine di un dato periodo sono dovute a movimenti di prezzo delle attività e passività finanziarie rilevate. In terzo luogo, nel caso in cui tali consistenze siano denominate in valute diverse dall’unità di conto in cui è espressa la posizione patrimoniale sull’estero, movimenti dei tassi di cambio nei confronti di altre valute ne influenzeranno altresì i valori. Infine, le variazioni delle consistenze che non siano riconducibili ai fattori sopra indicati vanno considerate come «altri aggiustamenti».

Per una corretta riconciliazione tra flussi e consistenze finanziarie dell’area dell’euro, le variazioni di valore dovute al prezzo, ai movimenti dei tassi di cambio e ad altri aggiustamenti devono essere evidenziate separatamente.

I dati da fornire per la posizione patrimoniale sull’estero sono quanto più possibile in linea con quelli relativi ai flussi della bilancia dei pagamenti trimestrale. I concetti, le definizioni e le disaggregazioni sono in linea con quelli relativi ai flussi della bilancia dei pagamenti trimestrale. Per quanto possibile, i dati relativi alla posizione patrimoniale sull’estero devono essere coerenti con le altre statistiche, quali quelle relative agli aggregati monetari e bancari, ai conti finanziari e ai conti nazionali.

Come per la bilancia dei pagamenti mensile e trimestrale, le BCN devono distinguere nelle loro statistiche relative alla posizione patrimoniale sull’estero le consistenze nei confronti degli Stati membri partecipanti da tutte le altre posizioni sull’estero. Nel conto degli investimenti di portafoglio occorre operare una distinzione tra le consistenze in titoli emessi dai residenti dell’area dell’euro e quelle in titoli emessi da non residenti dell’area dell’euro. Le statistiche relative alle attività nette da investimenti di portafoglio dell’area dell’euro sono compilate aggregando i dati segnalati sulle transazioni nette in titoli emessi dai non residenti dell’area dell’euro. Le statistiche relative alle passività nette da investimenti di portafoglio dell’area dell’euro sono compilate aggregando le passività nette totali nazionali e le consistenze nette in titoli emessi e acquistati dai residenti dell’area dell’euro.

Le BCN sono tenute a presentare le consistenze trimestrali e annuali conformemente alla stessa disaggregazione per settore per gli «investimenti diretti», le «attività da investimenti di portafoglio» e gli «altri investimenti» così come per i flussi della bilancia dei pagamenti trimestrale.

Per la compilazione da parte della BCE delle passività nette negli investimenti di portafoglio dell’area dell’euro disaggregate per settore, gli obblighi imposti alle BCN relativamente ai dati sulla posizione patrimoniale sull’estero sono gli stessi previsti per i flussi della bilancia dei pagamenti, salvo quanto disposto dall’articolo 2, paragrafo 6, del presente indirizzo.

Le attività e le passività da investimenti di portafoglio nell’ambito della posizione patrimoniale sull’estero sono compilati con i soli dati derivanti dalle consistenze.

A partire dalla fine di marzo 2008, le BCN (e le altre autorità statistiche nazionali competenti, se del caso) raccolgono, quanto meno, consistenze di attività e passività da investimenti di portafoglio trimestrali basate su dati titolo per titolo, conformemente a uno dei modelli descritti nella tavola contenuta nell’allegato VI.


ALLEGATO II

DISAGGREGAZIONI RICHIESTE

TAVOLA 1

Contributi nazionali mensili alla bilancia dei pagamenti dell’area dell’euro (1)

 

Crediti

Debiti

Saldo netto

I.   

Conto corrente

Beni

extra

extra

extra

Servizi

extra

extra

extra

Redditi

 

 

 

Redditi da lavoro dipendente

extra

extra

extra

Redditi da capitale

 

 

 

investimenti diretti

extra

extra

extra

investimenti di portafoglio

extra

 

nazionale

altri investimenti

extra

extra

extra

Trasferimenti correnti

extra

extra

extra

II.

Conto capitale

extra

extra

extra

 

Attività nette

Passività nette

Saldo netto

III.   

Conto finanziario

Investimenti diretti

 

 

extra

All'estero

 

 

extra

Azioni e altre partecipazioni

 

 

extra

i)

IFM (escluse le banche centrali)

 

 

extra

ii)

Altri settori

 

 

extra

Utili reinvestiti

 

 

extra

i)

IFM (escluse le banche centrali)

 

 

extra

ii)

Altri settori

 

 

extra

Altri capitali

 

 

extra

i)

IFM (escluse le banche centrali)

 

 

extra

ii)

Altri settori

 

 

extra

Nell'economia segnalante

 

 

extra

Azioni e altre partecipazioni

 

 

extra

i)

IFM (escluse le banche centrali)

 

 

extra

ii)

Altri settori

 

 

extra

Utili reinvestiti

 

 

extra

i)

IFM (escluse le banche centrali)

 

 

extra

ii)

Altri settori

 

 

extra

Altri capitali

 

 

extra

i)

IFM (escluse le banche centrali)

 

 

extra

ii)

Altri settori

 

 

extra

Investimenti di portafoglio (2)

extra/intra

nazionale

 

Azioni e altre partecipazioni

extra/intra

nazionale

 

i)

Autorità monetarie

extra/intra

 

ii)

IFM (escluse le banche centrali)

extra/intra

nazionale

 

iii)

Istituzioni diverse dalle IFM

extra/intra

nazionale

 

Titoli di debito

extra/intra

nazionale

 

Obbligazioni e altri titoli di debito

extra/intra

nazionale

 

i)

Autorità monetarie

extra/intra

 

ii)

IFM (escluse le banche centrali)

extra/intra

nazionale

 

iii)

Istituzioni diverse dalle IFM

extra/intra

nazionale

 

Strumenti di mercato monetario

extra/intra

nazionale

 

i)

Autorità monetarie

extra/intra

 

ii)

IFM (escluse le banche centrali)

extra/intra

nazionale

 

iii)

Istituzioni diverse dalle IFM

extra/intra

nazionale

 

Strumenti finanziari derivati

 

 

nazionale

Altri investimenti

extra

extra

extra

Autorità monetarie

extra

extra

 

Amministrazioni pubbliche

extra

extra

 

di cui:

 

 

 

Biglietti, monete e depositi

extra

 

 

IFM (escluse le banche centrali)

extra

extra

 

A lungo termine

extra

extra

 

A breve termine

extra

extra

 

Altri settori

extra

extra

 

di cui:

 

 

 

Biglietti, monete e depositi

extra

 

 

Riserve ufficiali

extra

 

 

TAVOLA 2

Contributi nazionali trimestrali alla bilancia dei pagamenti dell’area dell’euro (3)

 

Crediti

Debiti

Saldo netto

I.   

Conto corrente

Beni

extra

extra

extra

Servizi

extra

extra

extra

Redditi

 

 

 

Redditi da lavoro dipendente

extra

extra

extra

Redditi da capitale

 

 

 

Investimenti diretti

extra

extra

extra

Redditi da azioni e partecipazioni

extra

extra

extra

Interessi

extra

extra

extra

Investimenti di portafoglio

extra

 

nazionale

Dividendi

extra

 

nazionale

Interessi

extra

 

nazionale

Obbligazioni e altri titoli di debito

extra

 

nazionale

Strumenti di mercato monetario

extra

 

nazionale

Altri investimenti

extra

extra

extra

Trasferimenti correnti

extra

extra

extra

II.

Conto capitale

extra

extra

extra

 

Attività nette

Passività nette

Saldo netto

III.   

Conto finanziario

Investimenti diretti

 

 

extra

All'estero

 

 

extra

Azioni e altre partecipazioni

 

 

extra

i)

IFM (escluse le banche centrali)

 

 

extra

ii)

Altri settori

 

 

extra

Utili reinvestiti

 

 

extra

i)

IFM (escluse le banche centrali)

 

 

extra

ii)

Altri settori

 

 

extra

Altri capitali

 

 

extra

i)

IFM (escluse le banche centrali)

 

 

extra

ii)

Altri settori

 

 

extra

Nell'economia segnalante

 

 

extra

Azioni e altre partecipazioni

 

 

extra

i)

IFM (escluse le banche centrali)

 

 

extra

ii)

Altri settori

 

 

extra

Utili reinvestiti

 

 

extra

i)

IFM (escluse le banche centrali)

 

 

extra

ii)

Altri settori

 

 

extra

Altri capitali

 

 

extra

i)

IFM (escluse le banche centrali)

 

 

extra

ii)

Altri settori

 

 

extra

Investimenti di portafoglio (4)

extra/intra

nazionale

 

Azioni e altre partecipazioni

extra/intra

nazionale

 

i)

Autorità monetarie

extra/intra

 

ii)

Amministrazioni pubbliche

extra/intra

 

iii)

IFM (escluse le banche centrali)

extra/intra

nazionale

 

iv)

Altri settori

extra/intra

nazionale

 

Titoli di debito

extra/intra

nazionale

 

Obbligazioni e altri titoli di debito

extra/intra

nazionale

 

i)

Autorità monetarie

extra/intra

nazionale

 

ii)

Amministrazioni pubbliche

extra/intra

nazionale

 

iii)

IFM (escluse le banche centrali)

extra/intra

nazionale

 

iv)

Altri settori

extra/intra

nazionale

 

Strumenti di mercato monetario

extra/intra

nazionale

 

i)

Autorità monetarie

extra/intra

 

ii)

Amministrazioni pubbliche

extra/intra

 

iii)

IFM (escluse le banche centrali)

extra/intra

nazionale

 

iv)

Altri settori

extra/intra

nazionale

 

Strumenti finanziari derivati

 

 

nazionale

i)

Autorità monetarie

 

 

nazionale

ii)

Amministrazioni pubbliche

 

 

nazionale

iii)

IFM (escluse le banche centrali)

 

 

nazionale

iv)

Altri settori

 

 

nazionale

Altri investimenti

extra

extra

extra

i)

Autorità monetarie

extra

extra

 

Prestiti/banconote e depositi

extra

extra

 

Altre attività/passività

extra

extra

 

ii)

Amministrazioni pubbliche

extra

extra

 

Crediti commerciali

extra

extra

 

Prestiti/banconote e depositi

extra

extra

 

Crediti

extra

 

 

Biglietti, monete e depositi

extra

 

 

Altre attività/passività

extra

extra

 

iii)

IFM (escluse le banche centrali)

extra

extra

 

Prestiti/banconote e depositi

extra

extra

 

Altre attività/passività

extra

extra

 

iv)

Altri settori

extra

extra

 

Crediti commerciali

extra

extra

 

Prestiti/banconote e depositi

extra

extra

 

Crediti

extra

 

 

Biglietti, monete e depositi

extra

 

 

Altre attività/passività

extra

extra

 

Riserve ufficiali

extra

 

 

Oro

extra

 

 

DSP

extra

 

 

Posizione di riserva nel Fondo monetario internazionale (FMI)

extra

 

 

Valuta estera

extra

 

 

Biglietti, monete e depositi

extra

 

 

Presso autorità monetarie

extra

 

 

Presso IFM (escluse le banche centrali)

extra

 

 

Titoli

extra

 

 

Azioni e altre partecipazioni

extra

 

 

Obbligazioni e altri titoli di debito

extra

 

 

Strumenti di mercato monetario

extra

 

 

Strumenti finanziari derivati

extra

 

 

Altre attività

extra

 

 

TAVOLA 3

Schema mensile delle riserve internazionali dell’Eurosistema; passività inerenti alle riserve dell’area dell’euro

I.   Riserve ufficiali e altre attività in valuta estera (approssimate al valore di mercato)

A.

Riserve ufficiali

1)

Riserve in valuta estera (in valute convertibili)

a)

Titoli, di cui:

di emittenti con sede legale nell'area dell'euro

b)

Totale valuta e depositi presso:

i)

Altre BCN, la Banca dei regolamenti internazionali (BRI) e il FMI

ii)

Banche operanti all’estero con sede legale nell'area dell'euro

iii)

Banche operanti e aventi sede legale al di fuori dell'area dell'euro

2)

Posizione di riserva nel FMI

3)

DSP

4)

Oro (compresi i depositi in oro e i contratti di swap su oro)

5)

Altre riserve ufficiali

a)

Strumenti finanziari derivati

b)

Prestiti a operatori non bancari non residenti

c)

Altri

B.

Altre attività in valuta estera

a)

Titoli non compresi nelle riserve ufficiali

b)

Depositi non compresi nelle riserve ufficiali

c)

Prestiti non compresi nelle riserve ufficiali

d)

Strumenti finanziari derivati non compresi nelle riserve ufficiali

e)

Oro non incluso nelle riserve ufficiali

f)

Altri

II.   Esborsi netti a breve termine predeterminati a valere sulle attività in valuta estera (valori nominali)

 

Disaggregazione per scadenza

(ove possibile, vita residua)

 

Totale

Fino a 1 mese

Oltre 1 mese e fino a 3 mesi

Oltre 3 mesi e fino a 1 anno

1.   

Prestiti, titoli e depositi in valuta estera

Uscite (–)

Capitale

Interesse

Entrate (+)

Capitale

Interesse

 

 

 

 

2.   

Posizioni in forward e future in valuta estera contro valuta nazionale (inclusi forward currency swap)

a)

Posizioni corte (–)

 

 

 

 

b)

Posizioni lunghe (+)

 

 

 

 

3.   

Altro (specificare)

Deflussi collegati a operazioni pronti contro termine passive (–)

 

 

 

 

Afflussi collegati a operazioni pronti contro termine attive (+)

 

 

 

 

Crediti commerciali (–)

 

 

 

 

Crediti commerciali (+)

 

 

 

 

Altri saldi da pagare (–)

 

 

 

 

Altri saldi da incassare (+)

 

 

 

 

III.   Esborsi netti a breve termine eventuali a valere sulle attività in valuta estera (valore nominale)

 

Disaggregazione per scadenza

(ove possibile, vita residua)

 

Totale

Fino a 1 mese

Oltre 1 mese e fino a 3 mesi

Oltre 3 mesi e fino a 1 anno

1.   

Passività potenziali in valuta estera

a)

Garanzie collaterali sui debiti con scadenza fino a 1 anno

 

 

 

 

b)

Altre passività potenziali

 

 

 

 

2.

Titoli in valuta estera con opzioni incorporate (obbligazioni con opzione di richiesta di rimborso anticipato)

 

 

 

 

3.1.   

Scoperti su linee di credito incondizionate, concesse da:

a)

altre autorità monetarie nazionali, BRI, FMI e altre organizzazioni internazionali

 

 

 

 

altre autorità monetarie nazionali (+)

 

 

 

 

BRI (+)

 

 

 

 

FMI (+)

 

 

 

 

b)

banche e altre istituzioni finanziarie con sede legale nel paese segnalante (+)

 

 

 

 

c)

banche e altre istituzioni finanziarie con sede legale al di fuori del paese segnalante (+)

 

 

 

 

3.2.   

Scoperti su linee di credito incondizionate, concesse a:

a)

altre autorità monetarie nazionali, BRI, FMI e altre organizzazioni internazionali

 

 

 

 

altre autorità monetarie nazionali (–)

 

 

 

 

BRI (–)

 

 

 

 

FMI (–)

 

 

 

 

b)

banche e altre istituzioni finanziarie con sede legale nel paese segnalante (–)

 

 

 

 

c)

banche e altre istituzioni finanziarie con sede legale al di fuori del paese segnalante (–)

 

 

 

 

4.   

Posizioni aggregate corte e lunghe in opzioni in valuta estera contro la valuta nazionale

a)

Posizioni corte

 

 

 

 

i)

opzioni put acquistate

 

 

 

 

ii)

opzioni call sottoscritte

 

 

 

 

b)

Posizioni lunghe

 

 

 

 

i)

opzioni call acquistate

 

 

 

 

ii)

opzioni put sottoscritte

 

 

 

 

PER MEMORIA: Opzioni a valore intrinseco positivo

1)

ai tassi di cambio correnti

 

 

 

 

a)

posizione corta

 

 

 

 

b)

posizione lunga

 

 

 

 

2)

+ 5 % (deprezzamento del 5 %)

 

 

 

 

a)

posizione corta

 

 

 

 

b)

posizione lunga

 

 

 

 

3)

– 5 % (apprezzamento del 5 %)

 

 

 

 

a)

posizione corta

 

 

 

 

b)

posizione lunga

 

 

 

 

4)

+ 10 % (deprezzamento del 10 %)

 

 

 

 

a)

posizione corta

 

 

 

 

b)

posizione lunga

 

 

 

 

5)

– 10 % (apprezzamento del 10 %)

 

 

 

 

a)

posizione corta

 

 

 

 

b)

posizione lunga

 

 

 

 

6)

Altro (specificare)

 

 

 

 

a)

posizione corta

 

 

 

 

b)

posizione lunga

 

 

 

 

IV.   Voci per memoria

1)

Da segnalare con frequenza standard ed entro date prestabilite:

a)

passività a breve in valuta nazionale indicizzate ai tassi di cambio;

b)

strumenti finanziari denominati in valuta estera e con regolamento in altri strumenti (ad esempio, in valuta nazionale):

contratti forward non consegnabili:

i)

posizioni corte;

ii)

posizioni lunghe,

altri strumenti;

c)

attività costituite in garanzia:

incluse nelle riserve ufficiali,

incluse in altre attività in valuta estera;

d)

titoli concessi in prestito e utilizzati in operazioni pronti contro termine:

concessi in prestito o ceduti in operazioni pronti contro termine e compresi nella sezione I,

concessi in prestito o ceduti in operazioni pronti contro termine, ma non compresi nella sezione I,

presi in prestito o acquistati in operazioni pronti contro termine e compresi nella sezione I,

presi in prestito o acquistati in operazioni pronti contro termine, non compresi nella sezione I;

e)

attività in strumenti finanziari derivati (valore netto, al prezzo corrente di mercato):

forwards,

futures,

swaps,

opzioni,

altri;

f)

strumenti finanziari derivati (contratti forward, future o di opzione) con vita residua superiore ad un anno, soggetti a chiamata di margine:

posizioni aggregate corte e lunghe in contratti forward e future in valuta estera aventi come contropartita la valuta nazionale (compresa la componente forward dei contratti di swap su valute):

i)

posizioni corte;

ii)

posizioni lunghe,

posizioni aggregate corte e lunghe in opzioni in valuta estera aventi come contropartita la valuta nazionale:

i)

posizioni corte:

opzioni put acquistate,

opzioni call sottoscritte;

ii)

posizioni lunghe:

opzioni call acquistate,

opzioni put sottoscritte.

2)

Dati da segnalare con minore frequenza (ad esempio, con periodicità annuale):

a)

composizione per valuta delle riserve (per gruppi di valute):

valute comprese nel paniere dei DSP,

valute non comprese nel paniere dei DSP.

TAVOLA 4

Contributi nazionali trimestrali alla posizione patrimoniale dell’area dell’euro (5)

 

Attivo

Passivo

Saldo netto

I.

Investimenti diretti

 

 

extra

All'estero

extra

 

 

Azioni, partecipazioni e utili reinvestiti

extra

 

 

i)

IFM (escluse le banche centrali)

extra

 

 

ii)

Altri settori

extra

 

 

Altri capitali

extra

 

 

i)

IFM (escluse le banche centrali)

extra

 

 

ii)

Altri settori

extra

 

 

Nell'economia segnalante

 

extra

 

Azioni e altre partecipazioni e utili reinvestiti

 

extra

 

i)

IFM (escluse le banche centrali)

 

extra

 

ii)

Altri settori

 

extra

 

Altri capitali

 

extra

 

i)

IFM (escluse le banche centrali)

 

extra

 

ii)

Altri settori

 

extra

 

II.   

Investimenti di portafoglio (6)

Azioni e altre partecipazioni

extra/intra

nazionale

 

i)

Autorità monetarie

extra/intra

 

ii)

Amministrazioni pubbliche

extra/intra

 

iii)

IFM (escluse le banche centrali)

extra/intra

nazionale

 

iv)

Altri settori

extra/intra

nazionale

 

Titoli di debito

extra/intra

nazionale

 

Obbligazioni e altri titoli di debito

extra/intra

nazionale

 

i)

Autorità monetarie

extra/intra

nazionale

 

ii)

Amministrazioni pubbliche

extra/intra

nazionale

 

iii)

IFM (escluse le banche centrali)

extra/intra

nazionale

 

iv)

Altri settori

extra/intra

nazionale

 

Strumenti di mercato monetario

extra/intra

nazionale

 

i)

Autorità monetarie

extra/intra

nazionale

 

ii)

Amministrazioni pubbliche

extra/intra

nazionale

 

iii)

IFM (escluse le banche centrali)

extra/intra

nazionale

 

iv)

Altri settori

extra/intra

nazionale

 

III.

Strumenti finanziari derivati

extra

extra

extra

i)

Autorità monetarie

extra

extra

extra

ii)

Amministrazioni pubbliche

extra

extra

extra

iii)

IFM (escluse le banche centrali)

extra

extra

extra

iv)

Altri settori

extra

extra

extra

IV.

Altri investimenti

extra

extra

extra

i)

Autorità monetarie

extra

extra

 

Prestiti/banconote e depositi

extra

extra

 

Altre attività/passività

extra

extra

 

ii)

Amministrazioni pubbliche

extra

extra

 

Crediti commerciali

extra

extra

 

Prestiti/banconote e depositi

extra

extra

 

Crediti

extra

 

 

Biglietti, monete e depositi

extra

 

 

Altre attività/passività

extra

extra

 

iii)

IFM (escluse le banche centrali)

extra

extra

 

Prestiti/banconote e depositi

extra

extra

 

Altre attività/passività

extra

extra

 

iv)

Altri settori

extra

extra

 

Crediti commerciali

extra

extra

 

Prestiti/banconote e depositi

extra

extra

 

Crediti

extra

 

 

Biglietti, monete e depositi

extra

 

 

Altre attività/passività

extra

extra

 

V.

Riserve ufficiali

extra

 

 

Oro

extra

 

 

DSP

extra

 

 

Posizione di riserva nel FMI

extra

 

 

Valuta estera

extra

 

 

Biglietti, monete e depositi

extra

 

 

Presso autorità monetarie

extra

 

 

Presso IFM (escluse le banche centrali)

extra

 

 

Titoli

extra

 

 

Azioni e altre partecipazioni

extra

 

 

Obbligazioni e altri titoli di debito

extra

 

 

Strumenti di mercato monetario

extra

 

 

Strumenti finanziari derivati

extra

 

 

Altre attività

extra

 

 

TAVOLA 5

Contributi nazionali annuali alla posizione patrimoniale dell’area dell’euro (7)

 

Attivo

Passivo

Saldo netto

I.

Investimenti diretti

 

 

extra

All'estero

extra

 

 

Azioni, partecipazioni e utili reinvestiti

extra

 

 

i)

IFM (escluse le banche centrali)

extra

 

 

ii)

Altri settori

extra

 

 

di cui:

 

 

 

Titoli in società estere quotate (valore di mercato)

extra

 

 

Titoli in società estere non quotate (valore contabile)

extra

 

 

Voce per memoria:

 

 

 

Titoli in società estere quotate (valore contabile)

extra

 

 

Altri capitali

extra

 

 

i)

IFM (escluse le banche centrali)

extra

 

 

ii)

Altri settori

extra

 

 

Nell'economia segnalante

 

extra

 

Azioni, partecipazioni e utili reinvestiti

 

extra

 

i)

IFM (escluse le banche centrali)

 

extra

 

ii)

Altri settori

 

extra

 

di cui:

 

 

 

Titoli in società quotate dell’area dell’euro (valore di mercato)

 

extra

 

Titoli in società non quotate dell’area dell’euro (valore contabile)

 

extra

 

Voce per memoria:

 

 

 

Titoli in società quotate dell’area dell’euro (valore contabile)

 

extra

 

Altri capitali

 

extra

 

i)

IFM (escluse le banche centrali)

 

extra

 

ii)

Altri settori

 

extra

 

II.   

Investimenti di portafoglio (8)

Azioni e altre partecipazioni

extra/intra

nazionale

 

i)

Autorità monetarie

extra/intra

 

ii)

Amministrazioni pubbliche

extra/intra

 

iii)

IFM (escluse le banche centrali)

extra/intra

nazionale

 

iv)

Altri settori

extra/intra

nazionale

 

Titoli di debito

extra/intra

nazionale

 

Obbligazioni e altri titoli di debito

extra/intra

nazionale

 

i)

Autorità monetarie

extra/intra

nazionale

 

ii)

Amministrazioni pubbliche

extra/intra

nazionale

 

iii)

IFM (escluse le banche centrali)

extra/intra

nazionale

 

iv)

Altri settori

extra/intra

nazionale

 

Strumenti di mercato monetario

extra/intra

nazionale

 

i)

Autorità monetarie

extra/intra

nazionale

 

ii)

Amministrazioni pubbliche

extra/intra

nazionale

 

iii)

IFM (escluse le banche centrali)

extra/intra

nazionale

 

iv)

Altri settori

extra/intra

nazionale

 

III.

Strumenti finanziari derivati

extra

extra

extra

i)

Autorità monetarie

extra

extra

extra

ii)

Amministrazioni pubbliche

extra

extra

extra

iii)

IFM (escluse le banche centrali)

extra

extra

extra

iv)

Altri settori

extra

extra

extra

IV.

Altri investimenti

extra

extra

extra

i)

Autorità monetarie

extra

extra

 

Prestiti/banconote e depositi

extra

extra

 

Altre attività/passività

extra

extra

 

ii)

Amministrazioni pubbliche

extra

extra

 

Crediti commerciali

extra

extra

 

Prestiti/banconote e depositi

extra

extra

 

Crediti

extra

 

 

Biglietti, monete e depositi

extra

 

 

Altre attività/passività

extra

extra

 

iii)

IFM (escluse le banche centrali)

extra

extra

 

Prestiti/banconote e depositi

extra

extra

 

Altre attività/passività

extra

extra

 

iv)

Altri settori

extra

extra

 

Crediti commerciali

extra

extra

 

Prestiti/banconote e depositi

extra

extra

 

Crediti

extra

 

 

Biglietti, monete e depositi

extra

 

 

Altre attività/passività

extra

extra

 

V.

Riserve ufficiali

extra

 

 

Oro

extra

 

 

DSP

extra

 

 

Posizione di riserva nel FMI

extra

 

 

Valuta estera

extra

 

 

Biglietti, monete e depositi

extra

 

 

Presso autorità monetarie

extra

 

 

Presso IFM (escluse le banche centrali)

extra

 

 

Titoli

extra

 

 

Azioni e altre partecipazioni

extra

 

 

Obbligazioni e altri titoli di debito

extra

 

 

Strumenti di mercato monetario

extra

 

 

Strumenti finanziari derivati

extra

 

 

Altre attività

extra

 

 

TAVOLA 6

Statistiche sui titoli di debito ai fini dell’analisi del ruolo internazionale dell’euro quale valuta di investimento (9)

 

Operazioni nei primi/ultimi sei mesi dell’anno

 

Attivo

Passivo

Euro

Titoli di debito

extra/intra

nazionale

Obbligazioni e altri titoli di debito

extra/intra

nazionale

Strumenti di mercato monetario

extra/intra

nazionale

Posizioni di fine giugno/fine dicembre

 

Attivo

Passivo

Titoli di debito

extra/intra

nazionale

Obbligazioni e altri titoli di debito

extra/intra

nazionale

Strumenti di mercato monetario

extra/intra

nazionale


 

Operazioni nei primi/ultimi sei mesi dell’anno

 

Attivo

Passivo

Dollaro statunitense

Titoli di debito

extra/intra

nazionale

Obbligazioni e altri titoli di debito

extra/intra

nazionale

Strumenti di mercato monetario

extra/intra

nazionale

Posizioni di fine giugno/fine dicembre

 

Attivo

Passivo

Titoli di debito

extra/intra

nazionale

Obbligazioni e altri titoli di debito

extra/intra

nazionale

Strumenti di mercato monetario

extra/intra

nazionale


 

Operazioni nei primi/ultimi sei mesi dell’anno

 

Attivo

Passivo

Altre valute

Titoli di debito

extra/intra

nazionale

Obbligazioni e altri titoli di debito

extra/intra

nazionale

Strumenti di mercato monetario

extra/intra

nazionale

Posizioni di fine giugno/fine dicembre

 

Attivo

Passivo

Titoli di debito

extra/intra

nazionale

Obbligazioni e altri titoli di debito

extra/intra

nazionale

Strumenti di mercato monetario

extra/intra

nazionale

TAVOLA 7

Contributi nazionali trimestrali alla bilancia dei pagamenti dell’area dell’euro disaggregati geograficamente (10)

 

Crediti

Debiti

Saldo netto

I.   

Conto corrente

Beni

Stadio 3

Stadio 3

Stadio 3

Servizi

Stadio 3

Stadio 3

Stadio 3

Redditi

 

 

 

Redditi da lavoro dipendente

Stadio 3

Stadio 3

Stadio 3

Redditi da capitale

 

 

 

investimenti diretti

Stadio 3

Stadio 3

Stadio 3

investimenti di portafoglio

Stadio 3

 

 

altri investimenti

Stadio 3

Stadio 3

Stadio 3

Trasferimenti correnti

Stadio 3

Stadio 3

Stadio 3

II.

Conto capitale

Stadio 3

Stadio 3

Stadio 3

 

Attività nette

Passività nette

Saldo netto

III.   

Conto finanziario

Investimenti diretti

 

 

Stadio 3

All'estero

 

 

Stadio 3

Azioni e altre partecipazioni

 

 

Stadio 3

Utili reinvestiti

 

 

Stadio 3

Altri capitali

 

 

Stadio 3

Nell'economia segnalante

 

 

Stadio 3

Azioni e altre partecipazioni

 

 

Stadio 3

Utili reinvestiti

 

 

Stadio 3

Altri capitali

 

 

Stadio 3

Investimenti di portafoglio

Stadio 3

 

 

Azioni e altre partecipazioni

Stadio 3

 

 

Titoli di debito

Stadio 3

 

 

Obbligazioni e altri titoli di debito

Stadio 3

 

 

Strumenti di mercato monetario

Stadio 3

 

 

Strumenti finanziari derivati

 

 

 

Altri investimenti

Stadio 3

Stadio 3

Stadio 3

i)

Autorità monetarie

Stadio 3

Stadio 3

 

ii)

Amministrazioni pubbliche

Stadio 3

Stadio 3

 

Crediti commerciali

Stadio 3

Stadio 3

 

Prestiti/banconote e depositi

Stadio 3

Stadio 3

 

Crediti

Stadio 3

 

 

Biglietti, monete e depositi

Stadio 3

 

 

Altre attività/passività

Stadio 3

Stadio 3

 

iii)

IFM (escluse le banche centrali)

Stadio 3

Stadio 3

 

iv)

Altri settori

Stadio 3

Stadio 3

 

Crediti commerciali

Stadio 3

Stadio 3

 

Prestiti/banconote e depositi

Stadio 3

Stadio 3

 

Crediti

Stadio 3

 

 

Biglietti, monete e depositi

Stadio 3

 

 

Altre attività/passività

Stadio 3

Stadio 3

 

Riserve ufficiali

 

 

 

TAVOLA 8

Contributi nazionali annuali alla posizione patrimoniale dell’area dell’euro disaggregati geograficamente (11)

 

Attivo

Passivo

Saldo netto

I.   

Investimenti diretti

All'estero

Stadio 3

 

 

Azioni, partecipazioni e utili reinvestiti

Stadio 3

 

 

Altri capitali

Stadio 3

 

 

Nell'economia segnalante

 

Stadio 3

 

Azioni e altre partecipazioni e utili reinvestiti

 

Stadio 3

 

Altri capitali

 

Stadio 3

 

II.   

Investimenti di portafoglio

Azioni e altre partecipazioni

Stadio 3

 

 

Titoli di debito

Stadio 3

 

 

Obbligazioni e altri titoli di debito

Stadio 3

 

 

Strumenti di mercato monetario

Stadio 3

 

 

III.

Strumenti finanziari derivati

 

 

 

IV.

Altri investimenti

Stadio 3

Stadio 3

Stadio 3

i)

Autorità monetarie

Stadio 3

Stadio 3

 

ii)

Amministrazioni pubbliche

Stadio 3

Stadio 3

 

Crediti commerciali

Stadio 3

 

 

Prestiti/banconote e depositi

Stadio 3

 

 

Prestiti

Stadio 3

 

 

Biglietti, monete e depositi

Stadio 3

 

 

Altre attività/passività

Stadio 3

Stadio 3

 

iii)

IFM (escluse le banche centrali)

Stadio 3

Stadio 3

 

iv)

Altri settori

Stadio 3

Stadio 3

 

Crediti commerciali

Stadio 3

 

 

Prestiti/banconote e depositi

Stadio 3

 

 

Prestiti

Stadio 3

 

 

Biglietti, monete e depositi

Stadio 3

 

 

Altre attività/passività

Stadio 3

 

 

V.

Riserve ufficiali

 

 

 

TAVOLA 9

Disaggregazione geografica della BCE per i flussi trimestrali della bilancia dei pagamenti e le consistenze annuali della posizione patrimoniale sull’estero

Danimarca

Svezia

Regno Unito

Istituzioni dell’Unione europea (12)

Altri Stati membri dell’Unione europea (ossia Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia) (13)

Svizzera

Canada

Stati Uniti

Giappone

Centri off-shore (14)

Organizzazioni internazionali, escluse le istituzioni dell’Unione europea (15)

Residuo (16)

TAVOLA 10

Territori appartenenti a, o paesi associati con gli Stati membri dell’area dell’euro

 

Territori appartenenti all’area dell’euro:

Helgoland: Germania,

Isole Baleari, Isole Canarie, Ceuta e Melilla: Spagna,

Monaco, Guyana, Guadalupa, Martinica, Riunione, Saint Pierre e Miquelon, Mayotte: Francia,

Madeira, Le Azzorre: Portogallo,

Le isole Åland: Finlandia.

 

Territori associati con Stati membri dell’area dell’euro da includere nella categoria «Resto del mondo» (Rest of the World, RoW):

Büsingen (non Germania),

Andorra (né Spagna né Francia),

Antille Olandesi e Aruba (non Paesi Bassi),

Polinesia Francese, Nova Caledonia e Isole Wallis e Futuna (non Francia),

San Marino e Città del Vaticano (non Italia).

TAVOLA 11

Elenco dei centri off-shore per la disaggregazione geografica della BCE relativa ai flussi trimestrali della bilancia dei pagamenti e alle consistenze annuali della posizione patrimoniale sull’estero

Codici ISO

Eurostat + OCSE

Centri finanziari off-shore

AD

Andorra

AG

Antigua e Barbuda

AI

Isola d’Anguilla

AN

Antille Olandesi

BB

Barbados

BH

Bahrein

BM

Bermuda

BS

Bahamas

BZ

Belize

CK

Isole Cook

DM

Dominica

GD

Grenada

GG

Guernsey

GI

Gibilterra

HK

Hong Kong

IM

Isola di Man

JE

Jersey

JM

Jamaica

KN

Saint Christopher e Nevis

KY

Isole Cayman

LB

Libano

LC

Saint Lucia

LI

Liechtenstein

LR

Liberia

MH

Isole Marshall

MS

Monserrato

MV

Maldive

NR

Nauru

NU

Niue

PA

Panama

PH

Filippine

SG

Singapore

TC

Isole Turks e Caicos

VC

Saint Vincent e Grenadine

VG

Isole Vergini Britanniche

VI

Isole Vergini Americane

VU

Vanatau

WS

Samoa

TAVOLA 12

Elenco delle organizzazioni internazionali (17) per la disaggregazione geografica della BCE relativa ai flussi trimestrali della bilancia dei pagamenti e alle consistenze annuali della posizione patrimoniale sull’estero

1.   Istituzioni dell’Unione europea

1.1.   Principali istituzioni dell’Unione europea, organi e organismi (esclusa la BCE)

 

BEI (Banca europea degli investimenti)

 

CE (Commissione europea)

 

EDF (European Development Fund, Fondo per lo sviluppo europeo)

 

FEI (Fondo europeo degli investimenti)

1.2.   Altri istituzioni, organi, e organismi dell’Unione europea coperti dal bilancio generale

 

Parlamento europeo

 

Consiglio dell’Unione europea

 

Corte di giustizia

 

Corte dei conti

 

Comitato economico sociale europeo

 

Comitato delle regioni

 

Altre istituzioni dell’Unione europea, organi e organismi

2.   Organizzazioni internazionali

2.1.   Organizzazioni internazionali monetarie

 

FMI (Fondo monetario internazionale )

 

BRI (Banca dei regolamenti internazionali)

2.2.   Organizzazioni internazionali non monetarie

2.2.1.   Principali organizzazioni delle Nazioni Unite

 

OMC (Organizzazione mondiale del commercio)

 

BERS (Banca europea di ricostruzione e sviluppo)

 

IDA (International Development Association, Associazione internazionale di sviluppo)

2.2.2.   Altre organizzazioni delle Nazioni Unite

 

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation, Organizzazione delle Nazioni unite per l’educazione la scienza e la cultura)

 

FAO (Food and Agriculture Organisation, Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura)

 

OMS (Organizzazione mondiale della sanità)

 

FISA (Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo)

 

IFC (International Finance Corporation, Socièta finanziaria internazionale)

 

MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency, Agenzia multilaterale di garanzie sugli investimenti)

 

UNICEF (United Nations Children’s Fund, Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia)

 

UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees, Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati)

 

UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine, Agenzia delle Nazioni Unite per l’assistenza e la ricostruzione a favore dei rifugiati di Palestina nel Vicino Oriente)

 

IAEA (International Atomic Energy Agency, Agenzia internazionale per l’energia atomica)

 

OIL (Organizzazione internazionale del lavoro)

 

ITU (International Telecommunication Union, Unione internazionale per le telecomunicazioni)

2.2.3.   Altri principali istituzioni, organi e organismi dell’Unione europea, (esclusa la BCE)

 

OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici)

 

BIS/BID (Banca interamericana di sviluppo, Banque interaméricaine de développement)

 

AfDB (African Development Bank, Banca africana di sviluppo)

 

AsDB (Asian Development Bank, Banca asiatica di sviluppo)

 

BERS (Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo)

 

IIC (Inter-American Investment Corporation)

 

NIB (Nordic Investment Bank, Banca d’investimento nordico)

 

BICE (Banca internazionale per la cooperazione economica)

 

BII (Banca internazionale di investimenti)

 

CDB (Caribbean Development Bank, Banca di sviluppo dei Caraibi)

 

FMA (Fondo monetario arabo)

 

ABEDA (Banca araba per lo sviluppo economico in Africa)

 

CASDB (Central African States Development Bank, Banca di sviluppo degli stati centroafricani)

 

Fondo africano di sviluppo

 

Fondo asiatico di sviluppo

 

Fondo speciale unificato di sviluppo

 

BCIE (Banca Centroamericana di integrazione economica)

 

ADC (Andean Development Corporation, Corporazione andina di promozione)

2.2.4.   Altre organizzazioni internazionali

 

NATO (North Atlantic Treaty Organisation, Organizzazione del trattato atlantico del nord)

 

Consiglio d’Europa

 

CICR (Comitato internazionale della croce rossa)

 

ASE (Agenzia spaziale europea)

 

UEB (Ufficio europeo dei brevetti)

 

EUROCONTROL (Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea)

 

EUTELSAT (Organizzazione europea per le comunicazioni via satellite)

 

INTELSAT (Organizzazione internazionale per le comunicazioni via satellite)

 

UER (Unione europea di radiodiffusione)

 

EUMETSAT (Organizzazione europea per l’esercizio dei satelliti meteorologici)

 

ESO (Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell’emisfero australe)

 

CEPM (Centro europeo per le previsioni meteorologiche a breve termine

 

EMBL (Laboratorio europeo di biologia molecolare)

 

CERN (Organizzazione europea per la ricerca nucleare)

 

OIM (Organizzazione internazionale per le migrazioni)

TAVOLA 13

Riepilogo degli obblighi e delle scadenze

Voce

Primo periodo (primi periodi) di riferimento

Prima segnalazione/scadenza

Disposizione pertinente (disposizioni pertinenti) dell’indirizzo

Disaggregazione geografica (esclusi gli strumenti di altri investimenti)

 

 

Articolo 2, paragrafo 4, allegato III, sezione 2

BdP trimestrale

da T1 2003 a T1 2004

Fine giugno 2004

Allegato II, tavola 7

P.p.e. annuale

2002 e 2003

Fine settembre 2004

Allegato II, tavola 8

Disaggregazione geografica per gli strumenti di altri investimenti

 

 

Articolo 2, paragrafo 4, allegato III, sezione 2

BdP trimestrale

da T1 2004 a T2 2005

Fine settembre 2005

Allegato II, tavola 7

P.p.e. annuale

2003 e 2004

Fine settembre 2005

Allegato II, tavola 8

P.p.e. trimestrale

da T4 2003 a T3 2004

Fine dicembre 2004

Articolo 3, paragrafo 4

Investimenti di portafoglio s-b-s

 

 

 

P.p.e. trimestrale

Posizione al T4 2007

Fine marzo 2008

Articolo 2, paragrafo 6

P.p.e. annuale

2007

Fine settembre 2008

Articolo 2, paragrafo 6

Attività (intra) da investimenti di portafoglio disaggregate per settore dell’emittente

 

 

Articolo 2, paragrafo 3

BdP mensile

Da gennaio a aprile 2006

Giugno 2006

Allegato II, tavola 1

BdP trimestrale

T1 2006

Fine giugno 2006

Allegato II, tavola 2

P.p.e. trimestrale

T4 2005 e T1 2006

Fine giugno 2006

Allegato II, tavole 4-5

P.p.e. annuale

2005

Fine settembre 2006

Allegato II, tavole 4-5

Ulteriore disaggregazione IDE per tipo di valutazione dei titoli azionari

 

 

Allegato III, sezione 1.3

P.p.e. annuale

2004 e 2005

Fine settembre 2006

Allegato II, tavola 5 e allegato III, tavola 1

Separazione dei prestiti dai depositi

 

 

 

BdP mensile

Gennaio e febbraio 2004

Aprile 2004

Allegato II, tavola 1

BdP trimestrale

T1 2004

Fine giugno 2004

Allegato II, tavola 2

P.p.e. trimestrale

da T4 2003 a T3 2004

Fine dicembre 2004

Allegato II, tavola 4

P.p.e. annuale

2003

Fine settembre 2004

Allegato II, tavola 5

Disaggregazione per valuta dei titoli di debito (euro/non euro)

 

 

Articolo 3, paragrafo 6

Flussi semestrali

Luglio-dicembre 2004

Fine giugno 2005

Allegato II, tavola 6

Posizioni a fine giugno/fine dicembre

2004

Fine giugno 2005

Allegato II, tavola 6

Disaggregazione per valuta sui titoli di debito (euro/dollari statunitensi/altre valute)

 

 

Articolo 3, paragrafo 6

Flussi semestrali

Luglio-dicembre 2007

Fine giugno 2008

Allegato II, tavola 6

Posizioni a fine giugno/fine dicembre

2007

Fine giugno 2008

Allegato II, tavola 6


(1)  

«extra»

:

significa operazioni con non residenti nell’area dell’euro (per le attività da investimenti di portafoglio e i redditi connessi ci si riferisce alla residenza dell’emittente)

«intra»

:

significa operazioni tra differenti Stati membri dell’area dell’euro

«nazionale»

:

significa tutte le operazioni sull'estero dei residenti di uno Stato membro (utilizzate solo in relazione alle passività nel conto degli investimenti di portafoglio e al saldo netto degli strumenti finanziari derivati).

(2)  Disaggregazione per settori basata su i) detentori dell’area dell’euro per investimenti di portafoglio in attività extra area dell’euro; e ii) emittenti dell’area dell’euro per investimenti di portafoglio da attività intra area dell’euro e per investimenti di portafoglio da passività.

(3)  

«extra»

:

significa operazioni con non residenti nell’area dell’euro (per le attività da investimenti di portafoglio e i redditi connessi ci si riferisce alla residenza dell’emittente)

«intra»

:

significa operazioni tra differenti Stati membri dell’area dell’euro

«nazionale»

:

significa tutte le operazioni sull'estero dei residenti di uno Stato membro (utilizzate solo in relazione alle passività nel conto degli investimenti di portafoglio e al saldo netto degli strumenti finanziari derivati).

(4)  Disaggregazione per settori basata su i) detentori dell’area dell’euro per investimenti di portafoglio in attività esterne (extra) all’area dell’euro; e ii) emittenti dell’area dell’euro per investimenti di portafoglio da attività interne (intra) all’area dell’euro e per investimenti di portafoglio da passività.

(5)  

«extra»

:

posizioni con non residenti nell’area dell’euro (per le attività da investimenti di portafoglio e i redditi connessi ci si riferisce alla residenza dell’emittente)

«intra»

:

posizioni tra differenti Stati membri dell’area dell’euro

«nazionale»

:

tutte le posizioni sull’estero dei residenti di uno Stato membro (utilizzate solo in relazione alle passività nel conto degli investimenti di portafoglio e al saldo netto del conto degli strumenti finanziari derivati).

(6)  Disaggregazione per settori basata su i) detentori dell’area dell’euro per investimenti di portafoglio in attività esterne (extra) all’area dell’euro; e ii) emittenti dell’area dell’euro per investimenti di portafoglio da attività interne (intra) all’area dell’euro e per investimenti di portafoglio da passività.

(7)  

«extra»

:

significa posizioni con non residenti nell’area dell’euro (per le attività da investimenti di portafoglio e i redditi connessi ci si riferisce alla residenza dell’emittente)

«intra»

:

significa posizioni tra differenti Stati membri dell’area dell’euro

«nazionale»

:

significa tutte le posizioni sull’estero dei residenti di uno Stato membro (utilizzate solo in relazione alle passività nel conto degli investimenti di portafoglio e al saldo netto del conto degli strumenti finanziari derivati).

(8)  Disaggregazione per settori basata su i) detentori dell’area dell’euro per investimenti di portafoglio in attività esterne (extra) all’area dell’euro; e ii) emittenti dell’area dell’euro per investimenti di portafoglio da attività interne (intra) all’area dell’euro e per investimenti di portafoglio da passività.

(9)  

«extra»

:

significa operazioni/posizioni con non residenti nell’area dell’euro (per le attività da investimenti di portafoglio e i redditi connessi ci si riferisce alla residenza dell’emittente)

«intra»

:

significa operazioni/posizioni tra differenti Stati membri dell’area dell’euro

«nazionale»

:

significa tutte le operazioni/posizioni sull'estero effettuate dai/dei residenti di uno Stato membro (utilizzate solo in relazione alle passività nel conto degli investimenti di portafoglio e al saldo netto degli strumenti finanziari derivati).

(10)  Lo stadio 3 fa riferimento alla disaggregazione geografica, come indicata in dettaglio nella tavola 9.

(11)  Lo stadio 3 fa riferimento alla disaggregazione geografica, come indicata in dettaglio nella tavola 9.

(12)  Cfr. la tavola 12. Non è necessario effettuare una disaggregazione per singole istituzioni.

(13)  Non è necessario effettuare una disaggregazione per singoli paesi.

(14)  Obbligatorio solo per il conto finanziario della bilancia dei pagamenti, per i conti dei redditi connessi e per la posizione patrimoniale sull’estero. I flussi del conto corrente (escluso il reddito) nei confronti dei centri off-shore possono essere segnalati o separatamente o in maniera indistinta sotto la categoria residuale. Si veda la tavola 11. Non è necessario effettuare una disaggregazione individuale.

(15)  Cfr. la tavola 12. Non è necessario effettuare una disaggregazione per singola organizzazione internazionale.

(16)  Calcolato come residuo (differenza tra il contributo totale nazionale alla bilancia dei pagamenti/posizione patrimoniale sull’estero e il valore corrispondente alla somma delle controparti sopra menzionate).

(17)  Basato sul vademecum BdP della Commissione europea (Eurostat).


ALLEGATO III

Concetti e definizioni da utilizzare per le statistiche relative a bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull’estero, e per lo schema delle riserve internazionali

Al fine di compilare statistiche esterne aggregate significative per l’area dell’euro, sono stati messi a punto concetti e definizioni in materia di statistiche relative alla bilancia dei pagamenti (conto corrente, conto capitale e conto finanziario), posizione patrimoniale sull’estero e schema delle riserve internazionali. Tali concetti e definizioni sono stati determinati sulla base del cosiddetto «schema di attuazione» (luglio 1996) e di ulteriori documenti approvati dal Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE). Nel formulare tali concetti e definizioni si è fatto riferimento agli standard internazionali vigenti, quali la quinta edizione del manuale di bilancia dei pagamenti (di seguito «BPM5») del Fondo monetario internazionale (FMI) e lo schema delle riserve internazionali e della liquidità in valuta estera del FMI/Banca dei regolamenti internazionali. Le proposte di armonizzazione di maggior rilievo sono esposte di seguito conformemente alle note metodologiche della BCE riportate nel documento «Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull’estero (comprese le riserve)» pubblicato sul sito web: http://www.ecb.int. Ulteriori orientamenti possono essere tratti dai capitoli 2 e 3 della pubblicazione della BCE «European Union balance of payments/international investment position statistical methods» (di seguito «manuale di BdP») che è rivisto annualmente ed è disponibile sia sul sito web che in formato cartaceo.

1.   Concetti e definizioni di voci selezionate

1.1.   Redditi da capitale (cfr. anche il manuale di BdP, sezione 3, paragrafo 4)

I redditi da capitale includono redditi derivanti dalla proprietà, da parte di un soggetto residente dell’area dell’euro, di attività finanziarie al di fuori dell’area dell’euro (crediti) e, simmetricamente, i redditi derivanti dalla proprietà, da parte di un soggetto non residente nell’area dell’euro, di attività finanziarie all’interno dell’area dell’euro (debiti). Laddove separatamente identificabili, gli utili e le perdite in conto capitale non sono classificati come redditi da investimenti, ma come variazioni nel valore degli investimenti dovuti a modifiche dei prezzi di mercato.

I redditi da capitale comprendono i redditi derivanti dagli investimenti diretti, investimenti di portafoglio e altri investimenti nonché dalle altre riserve ufficiali dell’Eurosistema. In ogni caso, i flussi netti associati a strumenti derivati sui tassi di interesse sono registrati alla voce «strumenti finanziari derivati» del conto finanziario. Gli utili reinvestiti sono registrati alla voce «redditi da investimenti diretti». Tali redditi sono definiti come la quota di competenza degli investitori diretti dei profitti totali aggregati guadagnati dall’impresa di investimento diretto in quel determinato periodo preso quale punto di riferimento (considerate le imposte, gli interessi e il deprezzamento) al netto dei dividendi maturati nel periodo preso a riferimento, anche se tali dividendi si riferiscono ai profitti guadagnati nei periodi precedenti.

I dati da segnalare per la bilancia dei pagamenti mensile e trimestrale sono pressoché identici alle componenti standard (Standard Components) del FMI, così come definite nel BPM5. La differenza principale consiste nel fatto che la BCE non richiede una distinzione dei redditi da investimenti diretti in azioni fra utili distribuiti e utili non distribuiti.

I redditi da interessi sono registrati in base al criterio di competenza (cosa non richiesta per i dati mensili). I dividendi sono registrati alla data in cui diventano esigibili. Gli utili reinvestiti devono essere registrati nel periodo in cui sono guadagnati.

1.2.   Conto capitale (cfr. anche il manuale di BdP, sezione 3, paragrafo 6)

Il conto capitale contempla i trasferimenti in conto capitale e l’acquisizione/dismissione di attività non finanziarie non prodotte. I trasferimenti correnti sono da registrare nel conto corrente. I trasferimenti di capitale consistono in i) trasferimenti di proprietà delle immobilizzazioni; ii) trasferimenti di fondi collegati o condizionati all’acquisizione o alla cessione delle immobilizzazioni; e iii) cancellazione dei debiti, da parte dei creditori, senza percezione di alcuna prestazione corrispettiva. I trasferimenti di capitale possono essere in denaro o in natura (quale, ad esempio, la liberazione da un debito). La distinzione fra trasferimenti correnti e trasferimenti in conto capitale, in pratica, si coglie nell’uso del trasferimento da parte del paese destinatario. L’acquisizione/cessione di attività non finanziarie non prodotte contempla principalmente immobilizzazioni immateriali quali brevetti, contratti di leasing o altri contratti trasferibili. La registrazione nella presente voce del conto capitale deve concernere solo la vendita o l’acquisto di tali attività, ma non il loro uso.

Mentre le componenti standard delle IFM del conto capitale consistono in una disaggregazione per settore nelle voci «pubblica amministrazione» e «altri settori» (con un’ulteriore disaggregazione in seguito), la BCE compila un unico conto capitale, senza alcuna disaggregazione.

1.3.   Investimenti diretti (cfr. altresì il manuale BdP articolo 3, paragrafo 7)

Gli investimenti diretti sono una categoria di investimenti internazionali che riflette l’obiettivo di un soggetto residente in un’economia di ottenere un interesse durevole in un’impresa residente in un’altra economia. Conformemente agli standard internazionali (FMI), si applica il criterio del 10 % («10 % ownership criterion») per dedurre l’esistenza di una relazione di investimento diretto, ossia di un interesse durevole relativo alla bilancia dei pagamenti e alla posizione patrimoniale sull’estero dell’area dell’euro. Sulla base di tale criterio, può sussistere un rapporto di investimento diretto fra varie imprese collegate, a prescindere che il collegamento si realizzi lungo una o più catene. Esso può estendersi alle società controllate da un’impresa investitrice, alle società controllate dalla controllata, nonché a quelle collegate all’impresa investitrice. Una volta stabilito l’investimento diretto, tutti i successivi flussi finanziari o le successive consistenze finanziarie tra o nei confronti dei relativi soggetti sono registrati come operazioni o posizioni su investimenti diretti (1).

In conformità degli standard internazionali del FMI e agli indirizzi Eurostat/OCSE, i rapporti di investimento diretto nell’area dell’euro sono registrati secondo il principio direzionale, cosa che implica che le operazioni finanziarie tra gli investitori diretti residenti nell'area dell'euro e le imprese oggetto di investimento diretto non residenti nell’area dell’euro sono classificati come «investimenti diretti all’estero». Simmetricamente, le operazioni finanziarie tra le imprese oggetto di investimento diretto residenti e gli investitori diretti esterni all’area dell’euro sono classificati alla voce «investimenti diretti nell’economia segnalante» della bilancia dei pagamenti dell’area dell’euro.

Le componenti degli investimenti diretti sono il capitale azionario, gli utili reinvestiti e gli «altri capitali» associati a diverse operazioni di debito interaziendali. Il capitale azionario include partecipazioni in filiali così come tutte le partecipazioni nelle società controllate e collegate. Gli utili reinvestiti includono la contropartita della quota di utili, appartenente agli investitori diretti, che non sono stati distribuiti come dividendi da società controllate o consociate, nonché utili di filiali non rimessi all’investitore diretto e registrati alla voce «redditi da capitale». La voce «altri capitali» include tutte le operazioni finanziarie tra società affiliate (operazioni di credito di fondi attive e passive), comprese obbligazioni e crediti di forniture (ossia i crediti commerciali), tra gli investitori diretti e le società controllate, le filiali e le consociate.

Per quanto riguarda la valutazione delle consistenze degli investimenti diretti, l’approccio raccomandato a livello internazionale è quello dell’utilizzo dei prezzi di mercato. Tale approccio è adottato per la valutazione delle consistenze nel caso delle imprese di investimento diretto quotate in borsa. Al contrario, nel caso delle imprese di investimento diretto non quotate, le consistenze sono valutate sulla base del valore contabile, utilizzando una definizione comune che comprende i seguenti elementi:

i)

capitale versato (escluse le azioni proprie ma compreso il conto premio di emissione);

ii)

tutti i tipi di riserve (compresi i contributi agli investimenti qualora le direttive contabili li considerino riserve societarie); e

iii)

profitti non distribuiti al netto delle perdite (compresi i risultati relativi all’anno in corso).

Come voci per memoria, si richiede anche ai valori contabili dei titoli delle imprese di investimento diretto di utilizzare la stessa definizione comune.

L’attività della Task Force congiunta BCE/Commissione (Eurostat) sugli investimenti esteri diretti (Task Force on Foreign Direct Investment) ha condotto a formulare alcune raccomandazioni sull’armonizzazione della metologia e delle pratiche fra tutti gli Stati membri. La tavola 1 contiene un sunto delle raccomandazioni principali.

1.4.   Investimenti di portafoglio (cfr. anche il manuale BdP, sezione 3, paragrafo 8)

Il conto degli investimenti di portafoglio dell’area dell’euro comprende i) titoli azionari, e ii) titoli di debito sotto forma di obbligazioni e notes nonché strumenti di mercato monetario non classificati come investimenti diretti o riserve ufficiali. Gli strumenti finanziari derivati, così come le operazioni pronti contro termine e di prestito titoli, sono esclusi dagli investimenti di portafoglio.

La voce «titoli azionari» comprende tutti gli strumenti rappresentativi di una ragione di credito sul valore residuo di una società di capitali dopo il soddisfacimento delle pretese vantate da ciascun creditore. Le azioni ordinarie, le azioni privilegiate, le partecipazioni azionarie, o documenti analoghi, sono indicativi della proprietà di quote di capitale. Nella stessa voce sono parimenti incluse le operazioni/disponibilità di quote di organismi di investimento collettivo, quali i fondi comuni di investimento.

Obbligazioni e notes sono titoli emessi con una scadenza originaria superiore a un anno che attribuiscono solitamente al detentore i) il diritto incondizionato a ricevere un reddito monetario fisso, ovvero un reddito monetario variabile determinato contrattualmente (essendo il pagamento degli interessi indipendente dagli utili del debitore), nonché ii) il diritto incondizionato a ricevere una somma fissa a titolo di rimborso del capitale a una o più date prestabilite.

A differenza di obbligazioni e notes, gli strumenti di mercato monetario sono titoli emessi con una scadenza originaria pari o inferiore a un anno. Essi attribuiscono generalmente al detentore il diritto incondizionato di ricevere una determinata somma di denaro a una data prestabilita. Tali strumenti sono solitamente negoziati, a sconto, su mercati organizzati; l’entità dello sconto è in funzione del tasso di interesse e della vita residua dello strumento.

Il rapporto della Task Force sui sistemi di raccolta dei dati relativi agli investimenti di portafoglio è stato seguito da studi di fattibilità nazionali sulla possibilità di raccogliere dati titolo per titolo a livello di area dell’euro. Detti studi sono stati condotti dagli allora 15 Stati membri dell’Unione europea e conclusi con l’accordo di raccogliere, quanto meno, consistenze da investimenti di portafoglio trimestrali nell’area dell’euro titolo per titolo. Tale accordo ha stabilito quattro validi modelli per la compilazione delle statistiche sugli investimenti di portafoglio, come indicato nella tavola contenuta nell’allegato VI.

Per la disaggregazione per settore delle passività nette negli investimenti di portafoglio dell’area dell’euro, gli obblighi relativi ai dati sulla posizione patrimoniale sull’estero sono i medesimi previsti per i flussi della bilancia dei pagamenti.

La registrazione delle transazioni in investimenti di portafoglio nella bilancia dei pagamenti dell’area dell’euro avviene nel momento in cui i creditori o i debitori dell’area dell’euro iscrivono l’attività o la passività nei propri registri. Le transazioni sono registrate al prezzo effettivo ricevuto o pagato, al netto delle commissioni e degli oneri. Pertanto, sono compresi, nel caso di titoli con cedola, gli interessi maturati dall’ultimo pagamento degli interessi, mentre nel caso dei titoli emessi a sconto, gli interessi accumulati dalla data di emissione. È necessario includere gli interessi maturati per quanto attiene al conto finanziario di bilancia dei pagamenti trimestrale e posizione patrimoniale sull'estero; l’uso di questo sistema è incentivato anche per la bilancia dei pagamenti mensile; queste registrazioni nel conto finanziario trimestrale (e mensile) devono essere compensate nel conto dei redditi.

1.5.   Strumenti finanziari derivati (cfr. anche il manuale di BdP, sezione 3, paragrafo 9)

Gli strumenti finanziari derivati sono strumenti finanziari collegati a uno specifico strumento finanziario, una materia prima o un indicatore, per mezzo dei quali è possibile negoziare direttamente specifici rischi sui mercati finanziari. Le operazioni in strumenti finanziari derivati sono trattate come operazioni separate piuttosto che quali parti integranti del valore di operazioni sottostanti cui possono essere collegate.

Nella bilancia dei pagamenti, nello schema delle riserve internazionali e nella posizione patrimoniale sull’estero sono registrate le operazioni e le posizioni in opzioni, futures, swaps, contratti forward in cambi, derivati creditizi e derivati incorporati in strumenti finanziari. Per ragioni di ordine pratico, i derivati incorporati in strumenti finanziari non sono distinti dallo strumento finanziario sottostante a cui sono legati.

I flussi netti associati a derivati su tassi di interesse sono registrati come derivati finanziari, non come redditi di capitale, in linea con i recenti accordi internazionali. La classificazione dei vari derivati su strumenti di credito è da decidere caso per caso.

I pagamenti di margini iniziali sono considerati come variazioni dei depositi e vanno registrati, se identificabili, alla voce «altri investimenti». Il trattamento dei pagamenti del margine di variazione dipende dal tipo di margine: quelli del genere «opzione» sono considerati, in linea di principio, come variazioni dei depositi e sono da registrare, se identificabili, alla voce «altri investimenti». Quelli del genere «future» sono considerati, in linea di principio, come operazioni su derivati e vanno registrati alla voce «strumenti finanziari derivati».

Nel caso delle opzioni, è registrato l’intero premio (ossia il prezzo di acquisto/vendita dell’opzione e gli oneri di servizio impliciti).

La valutazione dei derivati finanziari è effettuata al prezzo corrente di mercato.

La registrazione delle operazioni in strumenti finanziari derivati avviene nel momento in cui i creditori e i debitori dell’area dell’euro iscrivono l’attività o la passività nei propri registri. A causa dei problemi pratici che comporta per taluni strumenti derivati una distinzione dei flussi attivi da quelli passivi, tutte le operazioni su derivati finanziari sono registrate nella bilancia dei pagamenti dell’area dell’euro su base netta. Ai fini delle statistiche relative alla posizione patrimoniale sull’estero, le posizioni attive e passive in strumenti finanziari derivati sono registrate al lordo, fatta eccezione per quelle inerenti strumenti finanziari derivati compresi nella categoria «riserve ufficiali» registrate invece su base netta.

1.6.   Altri investimenti (cfr. anche il manuale di B.d.P., sezione 3, paragrafo 10)

Quella degli «altri investimenti» è una categoria residuale, che include tutte le operazioni finanziarie non comprese nelle seguenti categorie: «investimenti diretti», «investimenti di portafoglio», «strumenti finanziari derivati» o «riserve ufficiali».

La voce «altri investimenti» raccoglie le sotto-voci «crediti commerciali», «prestiti/banconote e depositi» e «altre attività/passività». Tale voce comprende inoltre le voci di compensazione per redditi accumulati su strumenti classificati sotto la voce «altri investimenti».

La voce «crediti commerciali» comprende attività o passività derivanti da una diretta estensione di credito da parte di fornitori e acquirenti rispettivamente per operazioni di beni e servizi nonché pagamenti anticipati per attività in corso (o attività da intraprendere) associate a tali operazioni.

La voce «prestiti/banconote e depositi» comprende operazioni/disponibilità sui seguenti strumenti finanziari: prestiti, ossia attività finanziarie create per mezzo di finanziamenti diretti di fondi da parte di un creditore (mutuante) a un debitore (mutuatario) con un accordo per cui il mutuante o non riceve alcun titolo ovvero riceve un documento o strumento non negoziabile, operazioni del tipo pronti contro termine, banconote e depositi. Di tale voce fanno parte, inter alia, prestiti per finanziare attività commerciali, altri prestiti e anticipazioni (compresi i prestiti ipotecari) e leasing finanziari. La distinzione tra «prestiti» e «banconote e depositi» si basa sulla natura del prenditore. Ciò significa che, nel lato dell’attivo, le somme concesse dal settore detentore di moneta dell’area dell’euro a banche non appartenenti all’area dell’euro, è da classificarsi come «deposito» e le somme concesse dal settore detentore di moneta dell’area dell’euro a operatori non bancari non appartenenti all’area dell’euro (vale a dire unità istituzionali diverse dalle banche) è da classificarsi come «prestito». Nel lato del passivo, le somme ricevute da operatori non bancari dell’area dell’euro (vale a dire non IMF) è sempre da classificarsi come «prestito». Infine, tale distinzione implica che tutte le transazioni che interessano IMF dell’area dell’euro e banche straniere sono da classificarsi come «depositi».

Nella bilancia dei pagamenti e nella posizione patrimoniale sull’estero dell’area dell’euro, tutte le operazioni del tipo pronti contro termine, operazioni di vendita con patto di riacquisto e di prestito titoli (con scambio di garanzie in contante) sono considerate come prestiti garantiti e non come operazioni definitive di acquisto o vendita di titoli, e sono registrate alla voce «altri investimenti» nell’ambito del settore del residente dell’area dell’euro che conduce l’operazione. Questo trattamento, conforme anche alla prassi contabile seguita dalle banche e da altre società finanziarie, è volto a meglio riflettere le motivazioni economiche su cui poggiano tali strumenti finanziari.

La voce «altre attività/passività» include tutte le voci diverse da crediti commerciali, prestiti e banconote nonché depositi.

La voce «Eurosistema» del settore relativo all’area dell’euro inclusa nella voce «altri investimenti» comprende le posizioni nette dell’Eurosistema con le banche centrali nazionali (BCN) degli Stati membri non partecipanti relativamente al funzionamento del sistema TARGET. Tali saldi/conti interni al Sistema europeo di banche centrali (SEBC), denominati in euro, sono analoghi ai movimenti dei conti nostro/vostro delle istituzioni finanziarie monetarie (IFM), pertanto sono segnalati alla BCE su base netta nelle «passività».

I principi di «trasferimento di proprietà», «data di regolamento» e «data di pagamento» sono tutti conformi agli standard del FMI.

Rispetto ai componenti standard BPM5 vi è una differenza nella descrizione della disaggregazione (vale a dire priorità ai settori). Questa disaggregazione settoriale è compatibile, tuttavia, ma non coincidente, con quella del BPM5, dove la priorità è assegnata agli strumenti. Per i dati mensili sulla bilancia dei pagamenti, è richiesta una scomposizione tra flussi a breve e flussi a lungo termine del settore delle IFM. Come nella presentazione BPM5, valuta e depositi sono distinti da prestiti e altri investimenti.

1.7.   Riserve ufficiali (cfr. anche il manuale di BdP, sezione 3, paragrafo 11)

Il settore «riserve ufficiali» dell’area dell’euro comprende le riserve ufficiali dell’Eurosistema, ossia le riserve ufficiali della BCE e delle BCN.

Le riserve ufficiali devono essere i) sotto il controllo effettivo dell’autorità monetaria competente dell’Eurosistema o di una BCN e ii) crediti altamente liquidi, negoziabili e con elevato merito di credito detenuti dall'Eurosistema nei confronti di non residenti nell'area dell'euro e denominati in valute diverse dall'euro, nonché averi in oro, posizioni di riserva nel FMI o diritti speciali di prelievo (DSP).

Questa definizione impedisce espressamente che i crediti in valuta estera nei confronti dei residenti nell’area dell’euro e i crediti in euro nei confronti dei non residenti nell’area dell’euro siano considerati come riserve ufficiali a livello nazionale o a livello dell’area dell’euro. Analogamente, le posizioni in valuta estera delle amministrazioni pubbliche e/o del Tesoro non sono contemplate nella definizione di riserve ufficiali per l’area dell’euro in conformità degli accordi istituzionali previsti dal trattato che istituisce la Comunità europea.

Le riserve ufficiali della BCE sono quelle riserve messe in comune in conformità dell’articolo 30 dello statuto del SEBC, e che sono pertanto considerate sotto il controllo diretto ed effettivo della BCE. Fintantoché non si verificano ulteriori trasferimenti di proprietà, le riserve ufficiali conservate dalle BCN sono sotto il loro controllo diretto ed effettivo e sono considerate come riserve ufficiali di ciascuna BCN.

La presentazione delle operazioni sulle riserve internazionali dell’Eurosistema mostra una cifra complessiva per le operazioni mensili. Su base trimestrale sono disponibili ulteriori dettagli relativi alle operazioni dell’Eurosistema in oro, valuta estera, disponibilità in DSP e posizione di riserva nel FMI conformemente alle componenti standard del BPM5. Gli strumenti finanziari derivati sono esposti in una categoria distinta, in linea con la recente raccomandazione del FMI in tale ambito.

I dati sulle riserve dell’Eurosistema sono compilati su base lorda senza compensazione di passività inerenti alle riserve (ad eccezione delle riserve ufficiali comprese nella sottocategoria degli strumenti finanziari derivati, registrati su base netta).

La valutazione si basa sui prezzi di mercato utilizzando i) per le transazioni, i prezzi di mercato prevalenti nel momento in cui avvengono le singole operazioni e ii) per le consistenze patrimoniali, i prezzi di mercato mediani in chiusura rilevati al termine del periodo considerato. Per convertire in euro le transazioni e posizioni su attività denominate in valuta straniera si utilizzano, rispettivamente, i tassi di cambio di mercato prevalenti al momento in cui l’operazione ha luogo e i prezzi medi di mercato in chiusura rilevati al termine del periodo considerato.

I redditi derivanti dalle riserve ufficiali, ivi compresi gli interessi attivi sui titoli di debito inclusi fra le riserve, sono registrati in modo indistinto alla voce «altri investimenti» nel conto dei redditi da capitale, su una base di competenza e con frequenza almeno trimestrale.

Il concetto di riserve utilizzabili ha assunto una rilevanza crescente in quanto indicatore più significativo della capacità di un paese di onorare le proprie obligazioni in valuta estera, rispetto alle riserve lorde che appaiono nelle statistiche relative alla bilancia dei pagamenti e alla posizione patrimoniale sull’estero. Tale criterio è stato infatti adottato nello Special Data Dissemination Standard del FMI. Per determinare le riserve utilizzabili è necessario integrare i dati sulle riserve lorde con informazioni su altre attività in valuta estera e sulle passività inerenti alle riserve. Conseguentemente, le statistiche mensili sulle riserve ufficiali (lorde) dell’Eurosistema sono integrate con i dati sulle altre attività in valuta estera e sugli esborsi netti a breve termine predeterminati ed eventuali a valere sulle riserve ufficiali lorde, classificati in base alla vita residua. È inoltre prevista con sfasamento trimestrale una disaggregazione fra le riserve ufficiali lorde denominate nelle valute presenti nel paniere dei DSP (in termini di totale) e quelle denominate nelle altre valute (in termini di totale).

Per quanto concerne le voci specifiche, le disponibilità in oro monetario restano invariate nel caso di tutte le operazioni reversibili (swaps, pronti contro termine, prestiti e depositi in oro). Le operazioni pronti contro termine in titoli denominati in valuta estera comportano un aumento del totale delle riserve ufficiali della BCN che riceve il contante, in quanto i titoli ceduti rimangono iscritti in bilancio; nel caso di pronti contro termine attivi, l’autorità monetaria che eroga il contante non registra alcuna variazione nel totale delle riserve ufficiali se la controparte non residente è un’altra autorità monetaria o un’istituzione finanziaria, in quanto il credito nei confronti di quest’ultima rientra nelle riserve ufficiali.

2.   Metodi di attuazione per la distribuzione geografica

Per la compilazione delle statistiche relative alla bilancia dei pagamenti e alla posizione patrimoniale sull’estero disaggregato geograficamente è stato seguito un metodo a più stadi. Tale metodo prevede tre stadi, che comportano obblighi di segnalazione progressivamente più stringenti:

Stadio 1

:

Metodo di compilazione a livello dell’area dell’euro: somma delle transazioni/posizioni nette totali nazionali.

Stadio 2

:

Metodo di compilazione a livello dell’area dell’euro: somma distinta delle transazioni/posizioni con non residenti per i crediti e debiti ovvero per le attività e passività nette (bilancia dei pagamenti)/attività e passività (posizione patrimoniale sull’estero).

Dati richiesti a livello di BCN: identificazione separata delle transazioni/posizioni tra residenti e non residenti nell’area dell’euro, come stabilito nell’allegato II (tavole 1, 2, 4 e 5).

Stadio 3

:

Metodo di compilazione a livello dell’area dell’euro e dati richiesti a livello di BCN: analogo a quello dello stadio 2, con l’aggiunta di una disaggregazione geografica per le transazioni/posizioni al di fuori dell’area dell’euro. Lo stadio 3 è necessario soltanto per le statistiche trimestrali relative alla bilancia dei pagamenti e per le statistiche annuali relative alla posizione patrimoniale sull’estero, come stabilito nell’allegato II (tavole 7 e 8).

Dati richiesti a livello di BCN: indicazione distinta delle transazioni/posizioni fra residenti nell’area dell’euro e residenti dei paesi inclusi nell’elenco approvato di contropartite suddivise per paesi e aree riportato nell’allegato II (tavole da 9 a 12).

3.   Classificazione per settore istituzionale negli aggregati dell’area dell’euro (cfr. anche manuale di BdP, articolo 3, paragrafo 1.6)

La disaggregazione settoriale degli aggregati dell’area dell’euro si articola in: autorità monetarie, amministrazioni pubbliche, IFM e altri settori dell’area dell’euro.

Autorità monetarie

Il settore «autorità monetarie» delle statistiche relative all’area dell’euro è costituito dall’Eurosistema.

Amministrazioni pubbliche

Il settore «amministrazioni pubbliche» delle statistiche relative all’area dell’euro è coerente con la definizione del medesimo settore riportata nel SNA 93 e nel SEC 95 e comprende le seguenti unità:

amministrazioni centrali,

amministrazioni di stati federati/regionali,

amministrazioni locali,

enti di previdenza e assistenza sociale.

IFM escluse le autorità monetarie

Questo settore «IFM escluse le autorità monetarie» coincide con il settore delle IFM ai fini delle statistiche monetarie e bancarie (escluse le autorità monetarie). Esso comprende:

i)

gli enti creditizi, così come definiti dalla normativa comunitaria, ossia le imprese la cui attività consiste nel ricevere dal pubblico depositi o altri fondi rimborsabili (inclusi i proventi derivanti dalla vendita di obbligazioni bancarie al pubblico) e nel concedere crediti per conto proprio; e

ii)

tutte le altre istituzioni finanziarie residenti la cui attività consiste nell’accettare depositi e/o strumenti ad essi strettamente assimilabili da organismi diversi dalle IFM e nell’erogare crediti e/o nell’effettuare investimenti in titoli per conto proprio (quanto meno in termini economici).

Altri settori

La categoria «altri settori» delle statistiche relative all’area dell’euro comprende varie unità istituzionali, e principalmente:

i)

le altre istituzioni finanziarie non comprese nella definizione di IFM, come gli organismi di investimento collettivo non considerati come fondi comuni monetari, le società di investimento immobiliare, le società di intermediazione mobiliare, gli istituti di credito ipotecario, le imprese di assicurazione, i fondi pensione e gli ausiliari finanziari; e

ii)

le istituzioni non finanziarie, come le imprese non finanziarie private e pubbliche, le istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie e le famiglie stesse.

Istituzioni diverse dalle IFM

La categoria dei «settori delle istituzioni diverse dalle IFM» delle statistiche relative all’area dell’euro consta dei settori i) «pubbliche amministrazioni»; e ii) «altri settori».

TAVOLA 1

Raccomandazioni concernenti transazioni e posizioni in investimenti diretti all’estero e relativo reddito (2)

Priorità

Misure

A breve termine

Elevata

Tutte le relazioni indirette IDE (3) dovrebbero essere concettualmente trattate in conformità dell’interpretazione degli standard statistici internazionali descritti nel capitolo 1 del rapporto della Task Force su IDE

Tutte le transazioni/posizioni (indirette) IDE dovrebbero essere geograficamente attribuite alla società affiliata o alla società madre più immediata (3), (4)

Tutti gli Stati membri dovrebbero iniziare a compilare dati sulle consistenze e sugli utili reinvestiti negli IDE sulla base dei risultati delle indagini IDE (da effettuarsi almeno una volta all’anno) (5), (6)

I titoli azionari IDE dovrebbero essere raccolti separatamente per le società quotate (a entrambi i valori contabile e di mercato) e non quotate

Bassa

I versamenti a copertura delle perdite di imprese di investimento diretto dovrebbero essere registrate nel conto finanziario

A medio termine

Elevata

Per la registrazione degli utili reinvestiti, tutti gli Stati membri dovrebbero utilizzare il Current Operating Performance Concept (7)

Altri componenti del capitale dovrebbero essere classificati in conformità delle raccomandazioni contenute nel rapporto della Task Force su IDE

A medio termine

Media

Il pagamento dei dividendi derivanti da eccezionali plusvalenze dovrebbe essere registrato nel conto finanziario (non entrando così nel calcolo degli utili reinvestiti)

A lungo termine

Elevata

Le relazioni indirette degli IDE dovrebbero coprire (quanto meno) i) i legami indiretti di proprietà oltre il 50 % o ii) i legami diretti e indiretti di proprietà oltre il 50 %, calcolati come il prodotto dei legami consecutivi di proprietà lungo una catena


(1)  Le eccezioni sono relative alle operazioni/posizioni in derivati finanziari tra affiliati nei confronti dei quali è stata concordata a livello dell’area dell’euro la registrazione sotto la categoria «derivati finanziari» piuttosto che «investimenti diretti o altro capitale».

(2)  Aggiornate alla fine del 2003.

(3)  Questa raccomandazione non fa riferimento alla necessità di coprire relazioni indirette, quanto piuttosto alla metodologia da applicare. Si veda anche l’azione a lungo termine concernente il trattamento delle relazioni indirette IDE nella pratica.

(4)  Questa raccomandazione è applicabile solo agli utili reinvestiti (flussi) e alle consistenze IDE. Per comprendere meglio le distorsioni che verrebbero causate da qualunque altro criterio, si veda il capitolo 2 del rapporto della Task Force su IDE.

(5)  Eccezioni sono la prima valutazione della p.p.e. (da fornirsi a T+9) e gli investimenti in immobili. Le seguenti procedure, considerate non accettabili, dovrebbero essere abbandonate: i) lasciare la scelta del criterio di valutazione ai soggetti segnalanti (valore di mercato o contabile); e ii) l’applicazione di un metodo di accumulazione dei flussi BdP per la compilazione delle consistenze.

(6)  Per un periodo transitorio da definirsi bilateralmente, saranno accettate le stime per i nuovi obblighi, entro le scadenze concordate.

(7)  Nel distinguere fra profitti e perdite ordinari e straordinari, gli Stati membri possono concentrarsi su un numero ridotto di società (le più grandi o le società madri).


ALLEGATO IV

Trasmissione dei dati alla Banca centrale europea

Per la trasmissione elettronica delle informazioni statistiche richieste dalla Banca centrale europea (BCE), le banche centrali nazionali (BCN) utilizzano lo strumento fornito dal Sistema europeo di banche centrali (SEBC) basato sulla rete di telecomunicazioni «ESCB-Net». Tutti gli scambi di dati all’interno del SEBC impiegano lo stesso modello concettuale. Il formato del messaggio messo a punto per questo scambio elettronico d’informazioni statistiche è il «GESMES/TB». Questo requisito non preclude l’impiego di altri mezzi di trasmissione delle informazioni statistiche alla BCE quale soluzione alternativa concordata.

Le BCN si attengono alle raccomandazioni di seguito elencate al fine di garantire il buon funzionamento della trasmissione dei dati.

Completezza: le BCN segnalano i dati relativi a tutta la serie di voci principali. Tralasciare alcuni di essi o inserirne altri non elencati equivale a una segnalazione incompleta. Nel caso di un’osservazione mancante, l’omissione viene indicata con il corrispondente segnalatore di stato per le osservazioni. Inoltre, nel caso di revisioni relative a una sola sottosezione delle voci principali, le regole di convalida sono da applicare all’intera bilancia dei pagamenti.

Segni convenzionali: per la trasmissione di dati da parte delle BCN alla BCE, nonché alla Commissione europea (Eurostat) si segue una convenzione di segni uniforme per tutte le statistiche da segnalare. Nel quadro di tale convenzione le partite a credito e a debito nel conto corrente e nel conto capitale devono essere indicate con segno positivo, mentre i saldi netti devono essere calcolati e indicati come accrediti meno addebiti. Nel conto finanziario i decrementi di attività nette e gli incrementi di passività nette devono essere indicati con segno positivo, mentre gli incrementi di attività nette e i decrementi di passività nette devono essere indicati con segno negativo. I saldi netti sono da calcolare e indicare come variazione netta delle attività più variazione netta delle passività.

Per quanto concerne i dati relativi alla posizione patrimoniale sull’estero, le posizioni nette devono essere calcolate e indicate come posizioni creditorie meno posizioni debitorie.

Identità contabili dei dati: prima di trasmettere i dati alla BCE, le BCN devono applicare le regole di convalida a suo tempo distribuite e ottenibili su richiesta.

In caso di revisioni le BCN possono inviare alla BCE un insieme di dati aggiornati. Le revisioni dovrebbero essere trasmesse come segue:

le revisioni dei dati mensili sulla bilancia dei pagamenti sono comunicate insieme alla presentazione di i) dati per il mese seguente; ii) i dati trimestrali corrispondenti; e iii) i dati trimestrali rivisti corrispondenti,

le revisioni dei dati trimestrali sulla bilancia dei pagamenti sono comunicate insieme alla presentazione dei dati per il trimestre seguente,

le revisioni dei dati trimestrali sulla posizione patrimoniale sull’estero sono comunicate insieme alla presentazione dei dati per il trimestre seguente,

le revisioni dei dati sulla posizione patrimoniale sull’estero annuale sono comunicate con la presentazione dei dati per gli anni successivi.

Revisioni dei dati sulla bilancia dei pagamenti mensile e trimestrale che coprono anni interi sono comunicate dalle BCN alla BCE a fine marzo e fine settembre, insieme, in quest’ultima data, alla segnalazione dei dati annuali sulla posizione patrimoniale sull’estero. Le revisioni dei dati trimestrali sulla posizione patrimoniale sull’estero che coprono anni interi sono comunicate dalle BCN alla BCE a fine settembre insieme alla presentazione dei dati sulla posizione patrimoniale sull’estero annuale. I dati sullo schema delle riserve internazionali possono essere regolarmente rivisti, se opportuno. Tuttavia, dovrebbe essere garantita coerenza tra le posizioni di fine periodo e le corrispondenti voci nella posizione patrimoniale sull’estero (trimestrale e annuale) dell’area dell’euro.


ALLEGATO V

Monitoraggio dei metodi di compilazione delle statistiche

La Banca centrale europea (BCE) provvede al monitoraggio dei metodi di compilazione utilizzati per la segnalazione delle statistiche in merito alla bilancia dei pagamenti e alla posizione patrimoniale sull’estero, nonché dei concetti e delle definizioni applicati su base regolare dagli Stati membri partecipanti. Il monitoraggio è effettuato in concomitanza con l’aggiornamento della pubblicazione della BCE dal titolo «Metodi statistici per la bilancia dei pagamenti e la posizione patrimoniale sull’estero dell’Unione europea» (di seguito «manuale di BdP»). Oltre alla funzione di monitoraggio, il manuale di BdP ha lo scopo di informare i soggetti che compilano la bilancia dei pagamenti nell’area dell’euro in merito alle evoluzioni in altri Stati membri nell’area dell’euro.

Il manuale di BdP contiene informazioni sulla struttura delle segnalazioni statistiche in merito alla bilancia dei pagamenti e alla posizione patrimoniale sull’estero di tutti gli Stati membri. Vi sono descrizioni particolareggiate dei metodi di compilazione dei dati, dei concetti e delle definizioni applicati, nonché di informazioni circa le difformità presenti negli Stati membri rispetto alle definizioni concordate per le statistiche relative alla bilancia dei pagamenti e alla posizione patrimoniale sull'estero.

Il manuale di BdP è aggiornato annualmente in stretta collaborazione con gli Stati membri.


ALLEGATO VI

Raccolta dei dati nel settore degli investimenti di portafoglio

Date le difficoltà insite nell’identificare l’esatto investimento di portafoglio, è stato necessario definire principi comuni per la raccolta di tali informazioni all’interno dell’area dell’euro.

Come spiegato nella sezione 1.4 dell’allegato III, sono stati effettuati studi nazionali di fattibilità sulla possibilità di raccogliere dati titolo per titolo a livello di area dell’euro. Tali studi hanno condotto all’accordo seguente: entro fine marzo 2008, gli Stati membri dell’area dell’euro raccolgono quanto meno consistenze delle attività e passività da investimenti di portafoglio trimestrali titolo per titolo. Fino a quel momento, alcuni Stati membri saranno solo in grado di fornire le stime migliori per alcune specifiche disaggregazioni di investimenti di portafoglio, in particolare per settore dell’emittente o per moneta/paese dell’emissione.

La disponibilità di un Centralised Security Database (CSDB, Archivio centralizzato sui titoli) funzionante è considerata essenziale perché i nuovi sistemi di raccolta divengano operativi. Di conseguenza, se il Project Closure Document (documento di chiusura del progetto) per la fase 1 del progetto CSDB non venisse presentato al Consiglio direttivo attraverso il comitato per le statistiche del Sistema europeo di banche centrali entro fine marzo 2005, tale data di scadenza sarà prorogata del medesimo lasso di tempo corrispondente al ritardo.

La copertura prevista è definita come segue: le consistenze di titoli segnalati al compilatore nazionale su base aggregata, vale a dire non utilizzando codici standard (ISIN o simili), non dovrebbero essere superiori al 15 % delle consistenze di attività e passività da investimenti di portafoglio totali. Tale soglia è da utilizzarsi come guida nel valutare la copertura dei sistemi degli Stati membri. Il CSDB dovrebbe offrire una copertura sufficiente degli investimenti di portafoglio in titoli a livello globale in modo tale da consentire la compilazione di statistiche derivanti dai dati titolo per titolo.

Le consistenze di attività e passività da investimenti di portafoglio nell’ambito della posizione patrimoniale sull’estero sono compilati con i soli dati derivanti dalle consistenze.

A decorrere dal marzo 2008 (cominciando con i dati corrispondenti alle operazioni relative a gennaio 2008 e alle posizioni relative alla fine 2007) i sistemi di raccolta degli investimenti di portafoglio dell’area dell’euro si conformano a uno dei modelli di cui alla tavola seguente:

Modelli validi di raccolta di dati sugli investimenti di portafoglio

Consistenze mensili [s-b-s] + Flussi mensili [s-b-s]

Consistenze trimestrali [s-b-s] + Flussi mensili [s-b-s]

Consistenze mensili [s-b-s] + Flussi mensili derivati [s-b-s]

Consistenze trimestrali [s-b-s] + Flussi mensili [aggregati]

Note:

 

«s-b-s» = security by security data collection (raccolta dei dati titolo per titolo)

 

«flussi derivati» = differenza delle consistenze (adeguate in seguito a movimenti nei tassi di cambio, prezzi e altri cambiamenti di volume).


Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

30.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 354/77


DECISIONE 2004/809/PESC DEL CONSIGLIO

del 5 luglio 2004

relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sulla partecipazione di quest'ultima alla missione di polizia dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (EUPOL «Proxima»)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 24,

vista la raccomandazione della presidenza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 settembre 2003 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2003/681/PESC relativa alla missione di polizia dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (EUPOL «Proxima») (1).

(2)

L'articolo 9, paragrafo 6, dell'azione comune dispone che le modalità particolareggiate concernenti la partecipazione dei paesi terzi sono oggetto di un accordo ai sensi dell'articolo 24 del trattato sull'Unione europea.

(3)

In seguito alla decisione del Consiglio del 2 marzo 2004 che autorizzava la presidenza, assistita se del caso dal Segretario Generale/Alto Rappresentante, ad avviare negoziati, la presidenza ha negoziato un accordo con la Confederazione svizzera sulla partecipazione di quest'ultima alla missione di polizia dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (EUPOL «Proxima»).

(4)

L'accordo dovrebbe essere approvato,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato in nome dell'Unione europea l'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sulla partecipazione di quest'ultima alla missione di polizia dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (EUPOL «Proxima»).

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare l'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione ha effetto il giorno dell'adozione.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 5 luglio 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

G. ZALM


(1)  GU L 249 dell'1.10.2003, pag. 66.


TRADUZIONE

ACCORDO

tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sulla partecipazione di quest'ultima alla missione di polizia dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (EUPOL «Proxima»)

L'UNIONE EUROPEA,

da una parte, e

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

dall'altra,

in seguito insieme denominate «parti partecipanti»,

TENUTO CONTO:

dell’adozione da parte del Consiglio dell’Unione europea, il 29 settembre 2003, dell’azione comune 2003/681/PESC relativa alla missione di polizia dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (EUPOL «Proxima») (1), ai sensi della quale gli Stati aderenti sono invitati e altri paesi terzi possono essere invitati a contribuire all'EUPOL «Proxima»,

dell'invito alla Confederazione svizzera a partecipare all'EUPOL «Proxima»,

del completamento positivo del processo di costituzione delle forze e della raccomandazione del Capo della missione di polizia e del Comitato per gli aspetti civili della gestione delle crisi di approvare la partecipazione della Confederazione svizzera all'EUPOL «Proxima»,

della decisione del Comitato politico e di sicurezza del 10 febbraio 2004 di accettare il contributo della Confederazione svizzera all'EUPOL «Proxima»,

dell’accordo concluso in data 11 dicembre 2003 tra l’Unione europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sullo status e sulle attività della missione di polizia dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (EUPOL «Proxima») (2), incluse le disposizioni sullo status del personale dell'EUPOL «Proxima»,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Contesto

1.   La Confederazione svizzera aderisce alle disposizioni dell'azione comune 2003/681/PESC relativa all'EUPOL «Proxima», adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 29 settembre 2003, nonché a qualsiasi azione comune o decisione con la quale il Consiglio dell'Unione europea può decidere di prorogare l'EUPOL «Proxima».

2.   Il contributo della Confederazione svizzera all'EUPOL «Proxima» lascia impregiudicata l'autonomia decisionale dell'Unione europea.

Articolo 2

Status del personale

1.   Lo status del personale distaccato presso l'EUPOL «Proxima» dalla Confederazione svizzera è disciplinato dall'accordo, concluso l'11 dicembre 2003, tra l’Unione europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sullo status e sulle attività dell'EUPOL «Proxima» nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

2.   Fatto salvo l'accordo tra l’Unione europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sullo status e sulle attività dell'EUPOL «Proxima» nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Confederazione svizzera esercita la giurisdizione sul proprio personale partecipante all'EUPOL «Proxima».

3.   La Confederazione svizzera è competente per eventuali azioni connesse alla partecipazione all'EUPOL «Proxima», proposte da un qualsiasi membro del suo personale o che lo riguardano. La Confederazione svizzera è competente a proporre eventuali azioni, in particolare azioni legali o disciplinari, nei confronti di un qualsiasi membro del suo personale.

4.   La Confederazione svizzera rinuncia a qualsiasi azione nei confronti di uno Stato partecipante all'EUPOL «Proxima» in seguito a lesioni riportate da membri del personale della Confederazione svizzera o al loro decesso, ovvero in seguito a danni a o alla perdita di qualunque mezzo di sua proprietà usato nel corso dell'EUPOL «Proxima», qualora le lesioni, il decesso, i danni o la perdita:

siano stati causati da membri del personale dell'EUPOL «Proxima» nell'esecuzione dei compiti loro assegnati nel quadro dell'operazione, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso,

risultino dall'uso di mezzi appartenenti agli Stati partecipanti all'EUPOL «Proxima», purché l'uso di tali mezzi sia connesso all'operazione e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso da parte del personale dell'EUPOL «Proxima» nell'utilizzare detti mezzi.

5.   Per quanto riguarda la rinuncia alle azioni, gli Stati membri dell'Unione europea si impegnano a formulare una dichiarazione, in caso di partecipazione della Confederazione svizzera all'EUPOL «Proxima».

Articolo 3

Informazioni classificate

1.   La Confederazione svizzera adotta le misure adeguate per garantire che le informazioni classificate dell'UE siano protette ai sensi delle norme di sicurezza del Consiglio dell'Unione europea, contenute nella decisione 2001/264/CE del Consiglio (3), e degli ulteriori orientamenti formulati dalle autorità competenti, tra cui il responsabile della polizia/capo dell'EUPOL «Proxima».

2.   Qualora l'Unione europea e la Confederazione svizzera abbiano concluso un accordo sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate, le disposizioni di tale accordo sono applicate nell'ambito dell'EUPOL «Proxima».

Articolo 4

Personale distaccato presso l'EUPOL «Proxima»

1.   La Confederazione svizzera garantisce che il personale da esso distaccato presso l'EUPOL «Proxima» effettui la propria missione conformemente:

alle disposizioni dell'azione comune 2003/681/PESC e alle successive modifiche di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del presente accordo,

al piano operativo,

alle misure di attuazione.

2.   La Confederazione svizzera informa a tempo debito il responsabile della polizia/capo dell'EUPOL «Proxima» e il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea di qualsiasi modifica del proprio contributo all'EUPOL «Proxima».

3.   Il personale distaccato presso l'EUPOL «Proxima» è sottoposto ad un esame medico e a vaccinazione ed è riconosciuto idoneo dal punto di vista medico all'esercizio delle sue funzioni da una competente autorità della Confederazione svizzera. Il personale distaccato presso l'EUPOL «Proxima» fornisce una copia di tale certificazione di idoneità.

4.   Gli operatori di polizia distaccati indossano, nell'esercizio delle loro funzioni, l'uniforme della propria polizia nazionale. Berretti e mostrine sono forniti dall'EUPOL «Proxima».

Articolo 5

Catena di comando

1.   Il personale distaccato dalla Confederazione svizzera conforma l'esercizio delle sue funzioni e la sua condotta ai soli interessi dell'EUPOL «Proxima».

2.   Tutto il personale resta pienamente subordinato alle proprie autorità nazionali.

3.   Le autorità nazionali trasferiscono il controllo operativo (OPCON) al responsabile della polizia/capo dell'EUPOL «Proxima», il quale esercita il comando e il controllo attraverso una struttura gerarchica di comando e controllo.

4.   Il responsabile della polizia/capo dell'EUPOL «Proxima» guida l'EUPOL «Proxima» e ne assume la gestione quotidiana.

5.   La Confederazione svizzera ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell'operazione, rispetto agli Stati membri dell'Unione europea che partecipano all'operazione, a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, dell'azione comune 2003/681/PESC.

6.   Il responsabile della polizia/capo dell'EUPOL «Proxima» è responsabile del controllo disciplinare del personale dell'operazione. Se necessario, l'azione disciplinare è esercitata dall'autorità nazionale interessata.

7.   Un punto di contatto del contingente nazionale (NPC) è nominato dalla Confederazione svizzera per rappresentarne il contingente nazionale in seno all'operazione. L'NPC riferisce al responsabile della polizia/capo dell'EUPOL «Proxima» su questioni nazionali ed è responsabile della disciplina giornaliera del contingente.

8.   La decisione di terminare l'operazione è presa dall'Unione europea previa consultazione della Confederazione svizzera, sempreché tale Stato contribuisca ancora all'EUPOL «Proxima» alla data di conclusione dell'operazione.

Articolo 6

Aspetti finanziari

1.   La Confederazione svizzera sostiene tutti i costi connessi alla sua partecipazione all'operazione, tranne i costi soggetti a finanziamento comune dell'UE in base al bilancio operativo dell'operazione.

2.   La Confederazione svizzera valuta la possibilità di fornire contributi su base volontaria.

3.   Nel caso in cui siano forniti contributi su base volontaria, è firmato un accordo tra il responsabile della polizia/capo dell'EUPOL «Proxima» e i pertinenti servizi amministrativi della Confederazione svizzera sulle modalità pratiche di pagamento dei contributi di quest'ultima al bilancio operativo dell'EUPOL «Proxima». Tale accordo contempla tra l'altro i seguenti elementi:

a)

l'importo in questione;

b)

le modalità di pagamento del contributo finanziario;

c)

la procedura di audit.

4.   In caso di decesso, lesioni, perdite o danni causati a persone fisiche o giuridiche dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Confederazione svizzera, se ne è accertata la responsabilità, paga un indennizzo alle condizioni previste dall'accordo sullo status della missione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, dell'accordo.

Articolo 7

Inadempienza

Qualora una delle parti non adempia agli obblighi che ad essa incombono ai sensi degli articoli precedenti, l'altra parte ha il diritto di denunciare il presente accordo con un preavviso di un mese.

Articolo 8

Composizione delle controversie

Le controversie connesse all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo sono composte per via diplomatica tra le parti.

Articolo 9

Entrata in vigore

1.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente la conclusione delle procedure interne necessarie a tal fine.

2.   Il presente accordo è applicato in via provvisoria dalla data della firma.

3.   Il presente accordo può essere modificato sulla base di un'intesa scritta tra le parti.

4.   Il presente accordo può essere denunciato da una parte con notifica scritta di denuncia all'altra parte. Tale denuncia prende effetto sei mesi dopo che l'altra parte ha ricevuto detta notifica.

Fatto a Bruxelles, addì 14 luglio 2004, in lingua inglese in quattro copie.

Per l'Unione europea

Per la Confederazione svizzera


(1)  GU L 249 dell'1.10.2003, pag. 66.

(2)  GU L 16 del 23.1.2004, pag. 65.

(3)  GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1.


30.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 354/81


DECISIONE 2004/810/PESC DEL CONSIGLIO

del 5 luglio 2004

relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e l'Ucraina sulla partecipazione di quest'ultima alla missione di polizia dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (EUPOL «Proxima»)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 24,

vista la raccomandazione della presidenza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 settembre 2003 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2003/681/PESC relativa alla missione di polizia dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (EUPOL «Proxima») (1).

(2)

L'articolo 9, paragrafo 6, dell'azione comune dispone che le modalità particolareggiate concernenti la partecipazione dei paesi terzi sono oggetto di un accordo ai sensi dell'articolo 24 del trattato sull'Unione europea.

(3)

In seguito alla decisione del Consiglio del 2 marzo 2004 che autorizzava la presidenza, assistita se del caso dal Segretario Generale/Alto Rappresentante, ad avviare negoziati, la presidenza ha negoziato un accordo con l'Ucraina sulla partecipazione di quest'ultima alla missione di polizia dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (EUPOL «Proxima»).

(4)

L'accordo dovrebbe essere approvato,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato in nome dell'Unione europea l'accordo tra l'Unione europea e l'Ucraina sulla partecipazione di quest'ultima alla missione di polizia dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (EUPOL «Proxima»).

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare l'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione ha effetto il giorno dell'adozione.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 5 luglio 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

G. ZALM


(1)  GU L 249 dell'1.10.2003, pag. 66.


TRADUZIONE

ACCORDO

tra l'Unione europea e l'Ucraina sulla partecipazione di quest'ultima alla missione di polizia dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (EUPOL «Proxima»)

L'UNIONE EUROPEA,

da una parte, e

L'UCRAINA,

dall'altra,

in seguito insieme denominate «parti partecipanti»,

TENUTO CONTO:

dell’adozione da parte del Consiglio dell’Unione europea, il 29 settembre 2003, dell’azione comune 2003/681/PESC relativa alla missione di polizia dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (EUPOL «Proxima») (1), ai sensi della quale gli Stati aderenti sono invitati ed altri paesi terzi possono essere invitati a contribuire all'EUPOL «Proxima»,

dell'invito all'Ucraina a partecipare all'EUPOL «Proxima»,

del completamento positivo del processo di costituzione delle forze e della raccomandazione del capo della missione di polizia e del comitato per gli aspetti civili della gestione delle crisi di approvare la partecipazione dell'Ucraina all'EUPOL «Proxima»,

della decisione del Comitato politico e di sicurezza del 10 febbraio 2004 di accettare il contributo dell'Ucraina all'EUPOL «Proxima»,

dell’accordo concluso in data 11 dicembre 2003 tra l’Unione europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sullo status e sulle attività della missione di polizia dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (EUPOL «Proxima») (2), incluse le disposizioni sullo status del personale dell'EUPOL «Proxima»,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Contesto

1.   L'Ucraina aderisce alle disposizioni dell'azione comune 2003/681/PESC relativa all'EUPOL «Proxima», adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 29 settembre 2003, nonché a qualsiasi azione comune o decisione con la quale il Consiglio dell'Unione europea può decidere di prorogare l'EUPOL «Proxima».

2.   Il contributo dell'Ucraina all'EUPOL «Proxima» lascia impregiudicata l'autonomia decisionale dell'Unione europea.

Articolo 2

Status del personale

1.   Lo status del personale distaccato presso l'EUPOL «Proxima» dall'Ucraina è disciplinato dall'accordo, concluso l'11 dicembre 2003, tra l’Unione europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sullo status e sulle attività dell'EUPOL «Proxima» nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

2.   Fatto salvo l'accordo tra l’Unione europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sullo status e sulle attività dell'EUPOL «Proxima» nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, l'Ucraina esercita la giurisdizione sul proprio personale partecipante all'EUPOL «Proxima».

3.   L'Ucraina è competente per eventuali azioni connesse alla partecipazione all'EUPOL «Proxima», proposte da un qualsiasi membro del suo personale o che lo riguardano. L'Ucraina è competente a proporre eventuali azioni, in particolare azioni legali o disciplinari, nei confronti di un qualsiasi membro del suo personale.

4.   L'Ucraina rinuncia a qualsiasi azione nei confronti di uno Stato partecipante all'EUPOL «Proxima» in seguito a lesioni riportate da membri del personale dell'Ucraina o al loro decesso, ovvero in seguito a danni a o alla perdita di qualunque mezzo di sua proprietà usato nel corso dell'EUPOL «Proxima», qualora le lesioni, il decesso, i danni o la perdita:

siano stati causati da membri del personale dell'EUPOL «Proxima» nell'esecuzione dei compiti loro assegnati nel quadro dell'operazione, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso,

risultino dall'uso di mezzi appartenenti agli Stati partecipanti all'EUPOL «Proxima», purché l'uso di tali mezzi sia connesso all'operazione e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso da parte del personale dell'EUPOL «Proxima» nell'utilizzare detti mezzi.

5.   Per quanto riguarda la rinuncia alle azioni, gli Stati membri dell'Unione europea si impegnano a formulare una dichiarazione, in caso di partecipazione dell'Ucraina all'EUPOL «Proxima».

Articolo 3

Informazioni classificate

1.   L'Ucraina adotta le misure adeguate per garantire che le informazioni classificate dell'UE siano protette ai sensi delle norme di sicurezza del Consiglio dell'Unione europea, contenute nella decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001 (3), e degli ulteriori orientamenti formulati dalle autorità competenti, tra cui il responsabile della polizia/capo dell'EUPOL «Proxima».

2.   Qualora l'Unione europea e l'Ucraina abbiano concluso un accordo sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate, le disposizioni di tale accordo sono applicate nell'ambito dell'EUPOL «Proxima».

Articolo 4

Personale distaccato presso l'EUPOL «Proxima»

1.   L'Ucraina garantisce che il personale da esso distaccato presso l'EUPOL «Proxima» effettui la propria missione conformemente:

alle disposizioni dell'azione comune 2003/681/PESC e alle successive modifiche di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del presente accordo,

al piano operativo,

alle misure di attuazione.

2.   L'Ucraina informa a tempo debito il responsabile della polizia/capo dell'EUPOL «Proxima» e il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea di qualsiasi modifica del proprio contributo all'EUPOL «Proxima».

3.   Il personale distaccato presso l'EUPOL «Proxima» è sottoposto ad un esame medico e a vaccinazione ed è riconosciuto idoneo dal punto di vista medico all'esercizio delle sue funzioni da una competente autorità dell'Ucraina. Il personale distaccato presso l'EUPOL «Proxima» fornisce una copia di tale certificazione di idoneità.

4.   Gli operatori di polizia distaccati indossano, nell'esercizio delle loro funzioni, l'uniforme della propria polizia nazionale. Berretti e mostrine sono forniti dall'EUPOL «Proxima».

Articolo 5

Catena di comando

1.   Il personale distaccato dall'Ucraina conforma l'esercizio delle sue funzioni e la sua condotta ai soli interessi dell'EUPOL «Proxima».

2.   Tutto il personale resta pienamente subordinato alle proprie autorità nazionali.

3.   Le autorità nazionali trasferiscono il controllo operativo (OPCON) al responsabile della polizia/capo dell'EUPOL «Proxima», il quale esercita il comando e il controllo attraverso una struttura gerarchica di comando e controllo.

4.   Il responsabile della polizia/capo dell'EUPOL «Proxima» guida l'EUPOL «Proxima» e ne assume la gestione quotidiana.

5.   L'Ucraina ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell'operazione, rispetto agli Stati membri dell'Unione europea che partecipano all'operazione, a norma dell'articolo 9, paragrafo 4 dell'azione comune 2003/681/PESC.

6.   Il responsabile della polizia/capo dell'EUPOL «Proxima» è responsabile del controllo disciplinare del personale dell'operazione. Se necessario, l'azione disciplinare è esercitata dall'autorità nazionale interessata.

7.   Un punto di contatto del contingente nazionale (NPC) è nominato dall'Ucraina per rappresentarne il contingente nazionale in seno all'operazione. L'NPC riferisce al responsabile della polizia/capo dell'EUPOL «Proxima» su questioni nazionali ed è responsabile della disciplina giornaliera del contingente.

8.   La decisione di terminare l'operazione è presa dall'Unione europea previa consultazione dell'Ucraina, sempreché tale Stato contribuisca ancora all'EUPOL «Proxima» alla data di conclusione dell'operazione.

Articolo 6

Aspetti finanziari

1.   L'Ucraina sostiene tutti i costi connessi alla sua partecipazione all'operazione, tranne i costi soggetti a finanziamento comune dell'Unione europea in base al bilancio operativo dell'operazione.

2.   L'Ucraina valuta la possibilità di fornire contributi su base volontaria.

3.   Nel caso in cui siano forniti contributi su base volontaria, è firmato un accordo tra il responsabile della polizia/capo dell'EUPOL «Proxima» e i pertinenti servizi amministrativi dell'Ucraina sulle modalità pratiche di pagamento dei contributi di quest'ultima al bilancio operativo dell'EUPOL «Proxima». Tale accordo contempla tra l'altro i seguenti elementi:

a)

l'importo in questione;

b)

le modalità di pagamento del contributo finanziario;

c)

la procedura di audit.

4.   In caso di decesso, lesioni, perdite o danni causati a persone fisiche o giuridiche dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, l'Ucraina, se ne è accertata la responsabilità, paga un indennizzo alle condizioni previste dall'accordo sullo status della missione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, dell'accordo.

Articolo 7

Inadempienza

Qualora una delle parti non adempia agli obblighi che ad essa incombono ai sensi degli articoli precedenti, l'altra parte ha il diritto di denunciare il presente accordo con un preavviso di un mese.

Articolo 8

Composizione delle controversie

Le controversie connesse all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo sono composte per via diplomatica tra le parti.

Articolo 9

Entrata in vigore

1.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente la conclusione delle procedure interne necessarie a tal fine.

2.   Il presente accordo è applicato in via provvisoria dalla data della firma.

3.   Il presente accordo può essere modificato sulla base di un'intesa scritta tra le parti.

4.   Il presente accordo può essere denunciato da una parte con notifica scritta di denuncia all'altra parte. Tale denuncia prende effetto sei mesi dopo che l'altra parte ha ricevuto detta notifica.

Fatto all’Aia, addì 8 luglio 2004, in lingua inglese in quattro copie.

Per l'Unione europea

Per l'Ucraina


(1)  GU L 249 dell'1.10.2003, pag. 66.

(2)  GU L 16 del 23.1.2004, pag. 65.

(3)  GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1.


30.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 354/85


DECISIONE 2004/811/PESC DEL CONSIGLIO

del 5 luglio 2004

relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia sulla partecipazione di quest'ultimo alla missione di polizia dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (EUPOL «Proxima»)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 24,

vista la raccomandazione della presidenza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 settembre 2003 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2003/681/PESC relativa alla missione di polizia dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (EUPOL «Proxima») (1).

(2)

L'articolo 9, paragrafo 6, dell'azione comune dispone che le modalità particolareggiate concernenti la partecipazione dei paesi terzi sono oggetto di un accordo ai sensi dell'articolo 24 del trattato sull'Unione europea.

(3)

In seguito alla decisione del Consiglio del 2 marzo 2004 che autorizzava la presidenza, assistita se del caso dal Segretario Generale/Alto Rappresentante, ad avviare negoziati, la presidenza ha negoziato un accordo con il Regno di Norvegia sulla partecipazione di quest'ultimo alla missione di polizia dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (EUPOL «Proxima»).

(4)

L'accordo dovrebbe essere approvato,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato in nome dell'Unione europea l'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia sulla partecipazione di quest'ultimo alla missione di polizia dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (EUPOL «Proxima»).

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare l'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione ha effetto il giorno dell'adozione.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 5 luglio 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

G. ZALM


(1)  GU L 249 dell'1.10.2003, pag. 66.


TRADUZIONE

ACCORDO

tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia sulla partecipazione di quest'ultimo alla missione di polizia dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (EUPOL «Proxima»)

L'UNIONE EUROPEA,

da una parte, e

IL REGNO DI NORVEGIA,

dall'altra,

in seguito insieme denominate «parti partecipanti»,

TENUTO CONTO:

dell’adozione da parte del Consiglio dell’Unione europea, il 29 settembre 2003, dell’azione comune 2003/681/PESC relativa alla missione di polizia dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (EUPOL «Proxima») (1), ai sensi della quale gli Stati aderenti sono invitati e altri paesi terzi possono essere invitati a contribuire all'EUPOL «Proxima»,

dell'invito al Regno di Norvegia a partecipare all'EUPOL «Proxima»,

del completamento positivo del processo di costituzione delle forze e della raccomandazione del capo della missione di polizia e del comitato per gli aspetti civili della gestione delle crisi di approvare la partecipazione del Regno di Norvegia all'EUPOL «Proxima»,

della decisione del comitato politico e di sicurezza, del 10 febbraio 2004, di accettare il contributo del Regno di Norvegia all'EUPOL «Proxima»,

dell’accordo concluso in data 11 dicembre 2003 tra l’Unione europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sullo status e sulle attività della missione di polizia dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (EUPOL «Proxima») (2), incluse le disposizioni sullo status del personale dell'EUPOL «Proxima»,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Contesto

1.   Il Regno di Norvegia aderisce alle disposizioni dell'azione comune 2003/681/PESC relativa all'EUPOL «Proxima», adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 29 settembre 2003, nonché a qualsiasi azione comune o decisione con la quale il Consiglio dell'Unione europea può decidere di prorogare l'EUPOL «Proxima».

2.   Il contributo del Regno di Norvegia all'EUPOL «Proxima» lascia impregiudicata l'autonomia decisionale dell'Unione europea.

Articolo 2

Status del personale

1.   Lo status del personale distaccato presso l'EUPOL «Proxima» dal Regno di Norvegia è disciplinato dall'accordo, concluso l'11 dicembre 2003, tra l’Unione europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sullo status e sulle attività dell'EUPOL «Proxima» nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

2.   Fatto salvo l'accordo tra l’Unione europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sullo status e sulle attività dell'EUPOL «Proxima» nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Regno di Norvegia esercita la giurisdizione sul proprio personale partecipante all'EUPOL «Proxima».

3.   Il Regno di Norvegia è competente per eventuali azioni connesse alla partecipazione all'EUPOL «Proxima» proposte da un qualsiasi membro del suo personale o che lo riguardano. Il Regno di Norvegia è competente a proporre eventuali azioni, in particolare azioni legali o disciplinari, nei confronti di un qualsiasi membro del suo personale.

4.   Il Regno di Norvegia rinuncia a qualsiasi azione nei confronti di uno Stato partecipante all'EUPOL «Proxima» in seguito a lesioni riportate da membri del personale del Regno di Norvegia o al loro decesso, ovvero in seguito a danni a o alla perdita di qualunque mezzo di sua proprietà usato nel corso dell'EUPOL «Proxima», qualora le lesioni, il decesso, i danni o la perdita:

siano stati causati da membri del personale dell'EUPOL «Proxima» nell'esecuzione dei compiti loro assegnati nel quadro dell'operazione, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso,

risultino dall'uso di mezzi appartenenti agli Stati partecipanti all'EUPOL «Proxima», purché l'uso di tali mezzi sia connesso all'operazione e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso da parte del personale dell'EUPOL «Proxima» nell'utilizzare detti mezzi.

5.   Per quanto riguarda la rinuncia alle azioni, gli Stati membri dell'Unione europea si impegnano a formulare una dichiarazione, in caso di partecipazione del Regno di Norvegia all'EUPOL «Proxima».

Articolo 3

Informazioni classificate

1.   Il Regno di Norvegia adotta le misure adeguate per garantire che le informazioni classificate dell'UE siano protette ai sensi delle norme di sicurezza del Consiglio dell'Unione europea contenute nella decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001 (3), e degli ulteriori orientamenti formulati dalle autorità competenti, tra cui il responsabile della polizia/capo della missione EUPOL «Proxima».

2.   Qualora l'Unione europea e il Regno di Norvegia abbiano concluso un accordo sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate, le disposizioni di tale accordo sono applicate nell'ambito dell'EUPOL «Proxima».

Articolo 4

Personale distaccato presso l'EUPOL «Proxima»

1.   Il Regno di Norvegia garantisce che il personale da esso distaccato presso l'EUPOL «Proxima» effettui la propria missione conformemente:

alle disposizioni dell'azione comune 2003/681/PESC e alle successive modifiche di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del presente accordo,

al piano operativo,

alle misure di attuazione.

2.   Il Regno di Norvegia informa a tempo debito il responsabile della polizia/capo della missione EUPOL «Proxima» e il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea di qualsiasi modifica del proprio contributo all'EUPOL «Proxima».

3.   Il personale distaccato presso l'EUPOL «Proxima» è sottoposto a un esame medico e a vaccinazione ed è riconosciuto idoneo dal punto di vista medico all'esercizio delle sue funzioni da una competente autorità del Regno di Norvegia. Il personale distaccato presso l'EUPOL «Proxima» fornisce una copia di tale certificazione di idoneità.

4.   Gli operatori di polizia distaccati indossano, nell'esercizio delle loro funzioni, l'uniforme della propria polizia nazionale. Berretti e mostrine sono forniti dall'EUPOL «Proxima».

Articolo 5

Catena di comando

1.   Il personale distaccato dal Regno di Norvegia conforma l'esercizio delle sue funzioni e la sua condotta ai soli interessi dell'EUPOL «Proxima».

2.   Tutto il personale resta pienamente subordinato alle proprie autorità nazionali.

3.   Le autorità nazionali trasferiscono il controllo operativo (OPCON) al responsabile della polizia/capo della missione EUPOL «Proxima», il quale esercita il comando e il controllo attraverso una struttura gerarchica di comando e controllo.

4.   Il responsabile della polizia/capo della missione EUPOL «Proxima» guida l'EUPOL «Proxima» e ne assume la gestione quotidiana.

5.   Il Regno di Norvegia ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell'operazione, rispetto agli Stati membri dell'Unione europea che partecipano all'operazione, a norma dell'articolo 9, paragrafo 4 dell'azione comune 2003/681/PESC.

6.   Il responsabile della polizia/capo della missione EUPOL «Proxima» è responsabile del controllo disciplinare del personale dell'operazione. Se necessario, l'azione disciplinare è esercitata dall'autorità nazionale interessata.

7.   Un punto di contatto del contingente nazionale (NPC) è nominato dal Regno di Norvegia per rappresentarne il contingente nazionale in seno all'operazione. L'NPC riferisce al responsabile della polizia/capo della missione EUPOL «Proxima» su questioni nazionali ed è responsabile della disciplina giornaliera del contingente.

8.   La decisione di terminare l'operazione è presa dall'Unione europea previa consultazione del Regno di Norvegia, sempreché tale Stato contribuisca ancora all'EUPOL «Proxima» alla data di conclusione dell'operazione.

Articolo 6

Aspetti finanziari

1.   Il Regno di Norvegia sostiene tutti i costi connessi alla sua partecipazione all'operazione, tranne i costi soggetti a finanziamento comune dell'Unione europea in base al bilancio operativo dell'operazione.

2.   Il Regno di Norvegia valuta la possibilità di fornire contributi su base volontaria.

3.   Nel caso in cui siano forniti contributi su base volontaria, è firmato un accordo tra il responsabile della polizia/capo della missione EUPOL «Proxima» e i pertinenti servizi amministrativi del Regno di Norvegia sulle modalità pratiche di pagamento dei contributi di quest'ultimo al bilancio operativo dell'EUPOL «Proxima». Tale accordo contempla tra l'altro i seguenti elementi:

a)

l'importo in questione;

b)

le modalità di pagamento del contributo finanziario;

c)

la procedura di audit.

4.   In caso di decesso, lesioni, perdite o danni causati a persone fisiche o giuridiche dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Regno di Norvegia, se ne è accertata la responsabilità, paga un indennizzo alle condizioni previste dall'accordo sullo status della missione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, dell'accordo.

Articolo 7

Inadempienza

Qualora una delle parti non adempia agli obblighi che ad essa incombono ai sensi degli articoli precedenti, l'altra parte ha il diritto di denunciare il presente accordo con un preavviso di un mese.

Articolo 8

Composizione delle controversie

Le controversie connesse all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo sono composte per via diplomatica tra le parti.

Articolo 9

Entrata in vigore

1.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente la conclusione delle procedure interne necessarie a tal fine.

2.   Il presente accordo è applicato in via provvisoria dalla data della firma.

3.   Il presente accordo può essere modificato sulla base di un'intesa scritta tra le parti.

4.   Il presente accordo può essere denunciato da una parte con notifica scritta di denuncia all'altra parte. Tale denuncia prende effetto sei mesi dopo che l'altra parte ha ricevuto detta notifica.

Fatto a Bruxelles, addì 9 settembre 2004, in lingua inglese in quattro copie.

Per l'Unione europea

Per il Regno di Norvegia


(1)  GU L 249 dell'1.10.2003, pag. 66.

(2)  GU L 16 del 23.1.2004, pag. 65.

(3)  GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1.


30.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 354/89


DECISIONE 2004/812/PESC DEL CONSIGLIO

del 19 luglio 2004

relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Turchia sulla partecipazione di quest'ultima alla missione di polizia dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (EUPOL «Proxima»)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 24,

vista la raccomandazione della presidenza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 settembre 2003 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2003/681/PESC relativa alla missione di polizia dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (EUPOL «Proxima») (1).

(2)

L'articolo 9, paragrafo 6, dell'azione comune dispone che le modalità particolareggiate concernenti la partecipazione dei paesi terzi sono oggetto di un accordo ai sensi dell'articolo 24 del trattato sull'Unione europea.

(3)

In seguito alla decisione del Consiglio, del 2 marzo 2004, che autorizzava la presidenza, assistita se del caso dal Segretario Generale/Alto Rappresentante, ad avviare negoziati, la presidenza ha negoziato un accordo con la Repubblica di Turchia sulla partecipazione di quest'ultima alla missione di polizia dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (EUPOL «Proxima»).

(4)

L'accordo dovrebbe essere approvato,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato in nome dell'Unione europea l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Turchia sulla partecipazione di quest'ultima alla missione di polizia dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (EUPOL «Proxima»).

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare l'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione ha effetto il giorno dell'adozione.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

P. H. DONNER


(1)  GU L 249 dell'1.10.2003, pag. 66.


TRADUZIONE

ACCORDO

tra l'Unione europea e la Repubblica di Turchia sulla partecipazione di quest'ultima alla missione di polizia dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (EUPOL «Proxima»)

L'UNIONE EUROPEA,

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI TURCHIA,

dall'altra,

in seguito insieme denominate «parti partecipanti»,

TENUTO CONTO:

dell’adozione da parte del Consiglio dell’Unione europea, il 29 settembre 2003, dell’azione comune 2003/681/PESC relativa alla missione di polizia dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (EUPOL «Proxima») (1), ai sensi della quale gli Stati aderenti sono invitati e altri paesi terzi possono essere invitati a contribuire all'EUPOL «Proxima»,

dell'invito alla Repubblica di Turchia a partecipare all'EUPOL «Proxima»,

del completamento positivo del processo di costituzione delle forze e della raccomandazione del Capo della missione di polizia e del Comitato per gli aspetti civili della gestione delle crisi di approvare la partecipazione della Repubblica di Turchia all'EUPOL «Proxima»,

della decisione del Comitato politico e di sicurezza del 10 febbraio 2004 di accettare il contributo della Repubblica di Turchia all'EUPOL «Proxima»,

dell’accordo concluso in data 11 dicembre 2003 tra l’Unione europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sullo status e sulle attività della missione di polizia dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (EUPOL «Proxima») (2), incluse le disposizioni sullo status del personale dell'EUPOL «Proxima»,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Contesto

1.   La Repubblica di Turchia aderisce alle disposizioni dell'azione comune 2003/681/PESC relativa all'EUPOL «Proxima», adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 29 settembre 2003, nonché a qualsiasi azione comune o decisione con la quale il Consiglio dell'Unione europea può decidere di prorogare l'EUPOL «Proxima».

2.   Il contributo della Repubblica di Turchia all'EUPOL «Proxima» lascia impregiudicata l'autonomia decisionale dell'Unione europea.

Articolo 2

Status del personale

1.   Lo status del personale distaccato presso l'EUPOL «Proxima» dalla Repubblica di Turchia è disciplinato dall'accordo, concluso l'11 dicembre 2003, tra l’Unione europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sullo status e sulle attività dell'EUPOL «Proxima» nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

2.   Fatto salvo l'accordo tra l’Unione europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sullo status e sulle attività dell'EUPOL «Proxima» nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica di Turchia esercita la giurisdizione sul proprio personale partecipante all'EUPOL «Proxima».

3.   La Repubblica di Turchia è competente per eventuali azioni connesse alla partecipazione all'EUPOL «Proxima», proposte da un qualsiasi membro del suo personale o che lo riguardano. La Repubblica di Turchia è competente a proporre eventuali azioni, in particolare azioni legali o disciplinari, nei confronti di un qualsiasi membro del suo personale.

4.   La Repubblica di Turchia rinuncia a qualsiasi azione nei confronti di uno Stato partecipante all'EUPOL «Proxima» in seguito a lesioni riportate da membri del personale della Repubblica di Turchia o al loro decesso, ovvero in seguito a danni a o alla perdita di qualunque mezzo di sua proprietà usato nel corso dell'EUPOL «Proxima», qualora le lesioni, il decesso, i danni o la perdita:

siano stati causati da membri del personale dell'EUPOL «Proxima» nell'esecuzione dei compiti loro assegnati nel quadro dell'operazione, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso,

risultino dall'uso di mezzi appartenenti agli Stati partecipanti all'EUPOL «Proxima», purché l'uso di tali mezzi sia connesso all'operazione e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso da parte del personale dell'EUPOL «Proxima» nell'utilizzare detti mezzi.

5.   Per quanto riguarda la rinuncia alle azioni, gli Stati membri dell'Unione europea si impegnano a formulare una dichiarazione, in caso di partecipazione della Repubblica di Turchia all'EUPOL «Proxima».

Articolo 3

Informazioni classificate

1.   La Repubblica di Turchia adotta le misure adeguate per garantire che le informazioni classificate dell'UE siano protette ai sensi delle norme di sicurezza del Consiglio dell'Unione europea, contenute nella decisione 2001/264/CE del Consiglio (3), e degli ulteriori orientamenti formulati dalle autorità competenti, tra cui il responsabile della polizia/capo dell'EUPOL «Proxima».

2.   Qualora l'Unione europea e la Repubblica di Turchia abbiano concluso un accordo sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate, le disposizioni di tale accordo sono applicate nell'ambito dell'EUPOL «Proxima».

Articolo 4

Personale distaccato presso l'EUPOL «Proxima»

1.   La Repubblica di Turchia garantisce che il personale da esso distaccato presso l'EUPOL «Proxima» effettui la propria missione conformemente:

alle disposizioni dell'azione comune 2003/681/PESC e alle successive modifiche di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del presente accordo,

al piano operativo,

alle misure di attuazione.

2.   La Repubblica di Turchia informa a tempo debito il responsabile della polizia/capo dell'EUPOL «Proxima» e il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea di qualsiasi modifica del proprio contributo all'EUPOL «Proxima».

3.   Il personale distaccato presso l'EUPOL «Proxima» è sottoposto ad un esame medico e a vaccinazione ed è riconosciuto idoneo dal punto di vista medico all'esercizio delle sue funzioni da una competente autorità della Repubblica di Turchia. Il personale distaccato presso l'EUPOL «Proxima» fornisce una copia di tale certificazione di idoneità.

4.   Gli operatori di polizia distaccati indossano, nell'esercizio delle loro funzioni, l'uniforme della propria polizia nazionale. Berretti e mostrine sono forniti dall'EUPOL «Proxima».

Articolo 5

Catena di comando

1.   Il personale distaccato dalla Repubblica di Turchia conforma l'esercizio delle sue funzioni e la sua condotta ai soli interessi dell'EUPOL «Proxima».

2.   Tutto il personale resta pienamente subordinato alle proprie autorità nazionali.

3.   Le autorità nazionali trasferiscono il controllo operativo (OPCON) al responsabile della polizia/capo dell'EUPOL «Proxima», il quale esercita il comando e il controllo attraverso una struttura gerarchica di comando e controllo.

4.   Il responsabile della polizia/capo dell'EUPOL «Proxima» guida l'EUPOL «Proxima» e ne assume la gestione quotidiana.

5.   La Repubblica di Turchia ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell'operazione, rispetto agli Stati membri dell'Unione europea che partecipano all'operazione, a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, dell'azione comune 2003/681/PESC.

6.   Il responsabile della polizia/capo dell'EUPOL «Proxima» è responsabile del controllo disciplinare del personale dell'operazione. Se necessario, l'azione disciplinare è esercitata dall'autorità nazionale interessata.

7.   Un punto di contatto del contingente nazionale (NPC) è nominato dalla Repubblica di Turchia per rappresentarne il contingente nazionale in seno all'operazione. L'NPC riferisce al responsabile della polizia/capo dell'EUPOL «Proxima» su questioni nazionali ed è responsabile della disciplina giornaliera del contingente.

8.   La decisione di terminare l'operazione è presa dall'Unione europea previa consultazione della Repubblica di Turchia, sempreché tale Stato contribuisca ancora all'EUPOL «Proxima» alla data di conclusione dell'operazione.

Articolo 6

Aspetti finanziari

1.   La Repubblica di Turchia sostiene tutti i costi connessi alla sua partecipazione all'operazione, tranne i costi soggetti a finanziamento comune dell'Unione europea in base al bilancio operativo dell'operazione.

2.   La Repubblica di Turchia valuta la possibilità di fornire contributi su base volontaria.

3.   Nel caso in cui siano forniti contributi su base volontaria, è firmato un accordo tra il responsabile della polizia/capo dell'EUPOL «Proxima» e i pertinenti servizi amministrativi della Repubblica di Turchia sulle modalità pratiche di pagamento dei contributi di quest'ultima al bilancio operativo dell'EUPOL «Proxima». Tale accordo contempla tra l'altro i seguenti elementi:

a)

l'importo in questione;

b)

le modalità di pagamento del contributo finanziario;

c)

la procedura di audit.

4.   In caso di decesso, lesioni, perdite o danni causati a persone fisiche o giuridiche dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica di Turchia, se ne è accertata la responsabilità, paga un indennizzo alle condizioni previste dall'accordo sullo status della missione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, dell'accordo.

Articolo 7

Inadempienza

Qualora una delle parti non adempia agli obblighi che ad essa incombono ai sensi dell'accordo, l'altra parte ha il diritto di denunciare il presente accordo con un preavviso di un mese.

Articolo 8

Composizione delle controversie

Le controversie connesse all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo sono composte per via diplomatica tra le parti.

Articolo 9

Entrata in vigore

1.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente la conclusione delle procedure interne necessarie a tal fine.

2.   Il presente accordo può essere modificato sulla base di un'intesa scritta tra le parti. Gli emendamenti entrano in vigore conformemente alla procedura di cui al paragrafo 1.

3.   Il presente accordo può essere denunciato da una parte con notifica scritta di denuncia all'altra parte. Tale denuncia prende effetto sei mesi dopo che l'altra parte ha ricevuto detta notifica.

Fatto a Bruxelles, addì 10 settembre 2004, in lingua inglese in quattro copie.

Per l'Unione europea

Per la Repubblica di Turchia


(1)  GU L 249 dell'1.10.2003, pag. 66.

(2)  GU L 16 del 23.1.2004, pag. 65.

(3)  GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1.


30.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 354/s3


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