ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 353

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

47° anno
27 novembre 2004


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 2030/2004 della Commissione, del 26 novembre 2004, che fissa quantitativi indicativi e massimali individuali per il rilascio di titoli di importazione di banane nella Comunità per il primo trimestre del 2005, nel quadro dei contingenti tariffari A/B e C

1

 

 

Regolamento (CE) n. 2031/2004 della Commissione, del 26 novembre 2004, recante apertura di una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani tondi, medi e lunghi A a destinazione di taluni paesi terzi

3

 

 

Regolamento (CE) n. 2032/2004 della Commissione, del 26 novembre 2004, recante apertura di una gara per la determinazione della restituzione all’esportazione di riso lavorato parboiled a grani lunghi B a destinazione di taluni paesi terzi

6

 

 

Regolamento (CE) n. 2033/2004 della Commissione, del 26 novembre 2004, recante apertura di una gara per la determinazione della sovvenzione alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi B a destinazione dell'isola della Riunione

9

 

*

Regolamento (CE) n. 2034/2004 della Commissione, del 26 novembre 2004, recante quarantesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001

11

 

 

Regolamento (CE) n. 2035/2004 della Commissione, del 26 novembre 2004, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 153a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

13

 

 

Regolamento (CE) n. 2036/2004 della Commissione, del 26 novembre 2004, che fissa gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 153a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

15

 

 

Regolamento (CE) n. 2037/2004 della Commissione, del 26 novembre 2004, che fissa il prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere per la 72a gara particolare effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2799/1999

17

 

 

Regolamento (CE) n. 2038/2004 della Commissione, del 26 novembre 2004, che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 325a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90

18

 

 

Regolamento (CE) n. 2039/2004 della Commissione, del 26 novembre 2004, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 9a gara particolare indetta nell’ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999

19

 

 

Regolamento (CE) n. 2040/2004 della Commissione, del 26 novembre 2004, che fissa prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere per la 8a gara parziale indetta nell’ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 214/2001

20

 

 

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

 

*

Decisione 2004/803/PESC del Consiglio, del 25 novembre 2004, relativa all’avvio dell’operazione militare dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina

21

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 1277/2004 della Commissione, del 12 luglio 2004, recante trentasettesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama Bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talebani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio ( GU L 241 del 13.7.2004 )

23

 

 

Rettifica del regolamento (CE) n. 2020/2004 della Commissione, del 25 novembre 2004, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso ( GU L 351 del 26.11.2004 )

24

 

 

 

*

1o novembre 2004: la nuova versione di EUR-LEX on line!(Cfr. terza pagina di copertina)

s3

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

27.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 353/1


REGOLAMENTO (CE) N. 2030/2004 DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2004

che fissa quantitativi indicativi e massimali individuali per il rilascio di titoli di importazione di banane nella Comunità per il primo trimestre del 2005, nel quadro dei contingenti tariffari A/B e C

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (1), in particolare l'articolo 20,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 896/2001 della Commissione, del 7 maggio 2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 in ordine al regime di importazione delle banane nella Comunità (2) prevede, all'articolo 14, paragrafo 1, la possibilità di fissare un quantitativo indicativo, espresso da una percentuale uniforme dei quantitativi disponibili per ciascuno dei contingenti tariffari A/B e C previsti all'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 404/93, ai fini del rilascio dei titoli di importazione per ciascuno dei primi tre trimestri dell'anno.

(2)

I dati relativi, da un lato, ai quantitativi di banane commercializzati nella Comunità nel 2004, in particolare alle importazioni effettive, segnatamente nel corso del primo trimestre e, dall'altro, alle prospettive di approvvigionamento e di consumo del mercato comunitario per il primo trimestre del 2005, inducono a fissare i quantitativi indicativi per i contingenti tariffari A/B e C in modo da consentire un approvvigionamento soddisfacente dell'intera Comunità e la prosecuzione dei flussi commerciali tra le filiere di produzione e di commercializzazione.

(3)

In base agli stessi dati occorre fissare, a norma dell'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 896/2001, il quantitativo massimo per il quale ogni operatore può presentare domande di titoli per il primo trimestre del 2005.

(4)

Poiché le disposizioni del presente regolamento devono applicarsi prima che inizi il periodo di presentazione delle domande di titoli per il primo trimestre del 2005, occorre prevedere l'entrata in vigore immediata del presente regolamento.

(5)

Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli operatori stabiliti nella Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004, tenuto conto del fatto che il regolamento (CE) n. 1892/2004 della Commissione (3) ha stabilito misure transitorie per l'importazione di banane nella Comunità a seguito dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il primo trimestre del 2005, il quantitativo indicativo di cui all'articolo 14, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 896/2001, ai fini del rilascio dei titoli di importazione di banane nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 404/93 è fissato:

al 27 % dei quantitativi disponibili per gli operatori tradizionali e gli operatori non tradizionali stabiliti nella Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004 per quanto riguarda i contingenti tariffari A/B;

al 27 % dei quantitativi disponibili per gli operatori tradizionali e gli operatori non tradizionali stabiliti nella Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004 per quanto riguarda il contingente tariffario C.

Articolo 2

Per il primo trimestre del 2005, il quantitativo massimo autorizzato di cui all'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 896/2001 per le domande di titoli di importazione di banane nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 404/93 è fissato:

a)

al 27 % del quantitativo di riferimento fissato e notificato a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 896/2001 per gli operatori tradizionali stabiliti nella Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004 per quanto riguarda i contingenti tariffari A/B;

b)

al 27 % del quantitativo fissato e notificato a norma dell'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 896/2001 per gli operatori non tradizionali stabiliti nella Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004 per quanto riguarda i contingenti tariffari A/B;

c)

al 27 % del quantitativo di riferimento fissato e notificato a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 896/2001 per gli operatori tradizionali stabiliti nella Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004 per quanto riguarda il contingente tariffario C;

d)

al 27 % del quantitativo fissato e notificato a norma dell'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 896/2001 per gli operatori non tradizionali stabiliti nella Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004 per quanto riguarda il contingente tariffario C.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2004.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

(2)  GU L 126 dell'8.5.2001, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 838/2004 (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 52).

(3)  GU L 328 del 30.10.2004, pag. 50.


27.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 353/3


REGOLAMENTO (CE) N. 2031/2004 DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2004

recante apertura di una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani tondi, medi e lunghi A a destinazione di taluni paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Dall'esame del bilancio di previsione emerge la disponibilità di quantitativi esportabili di riso presso i produttori. Questa situazione potrebbe pregiudicare il normale andamento dei prezzi alla produzione nella campagna 2004/2005.

(2)

Per rimediare a tale situazione occorre prevedere la concessione di restituzioni all'esportazione verso zone suscettibili di approvvigionarsi nella Comunità. La situazione particolare del mercato del riso rende opportuna la limitazione quantitativa delle restituzioni e, di conseguenza, la fissazione dell’importo della restituzione all'esportazione mediante gara.

(3)

È necessario specificare che nell'ambito della presente gara si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione, del 6 marzo 1975, che stabilisce le modalità d'applicazione relative alla gara per la restituzione all'esportazione nel settore del riso (2).

(4)

Per ragioni di corretta gestione dei mercati, è opportuno limitare la gara ad alcune zone fra quelle indicate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (3).

(5)

A norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2808/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità di applicazione del regime agromonetario dell'euro nel settore agricolo (4), gli importi delle offerte presentate nell’ambito di gare indette in forza di atti relativi alla politica agricola comune devono essere espressi in euro. L'articolo 5, paragrafo 1, di detto regolamento dispone che, in tale caso, il momento rilevante ai fini dell'applicazione del tasso di conversione agricolo sia l'ultimo giorno utile per la presentazione delle offerte. I paragrafi 3 e 4 dell'articolo precitato determinano il momento rilevante applicabile agli anticipi e alle cauzioni.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È indetta una gara per la fissazione dell’importo della restituzione all'esportazione di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1785/2003 per il riso lavorato a grani tondi, medi e lunghi A dei codici NC 1006 30 61, 1006 30 63, 1006 30 65, 1006 30 92, 1006 30 94 e 1006 30 96.

La gara è limitata alle seguenti destinazioni:

a)

le zone I-VI dell’allegato del regolamento (CEE) n. 2145/92, esclusi Malta, Cipro, la Polonia, la Repubblica ceca, la Slovacchia, l'Ungheria, l’Estonia, la Lettonia, la Lituania, la Slovenia, la Romania e la Turchia;

b)

la zona VIII dell’allegato del regolamento (CEE) n. 2145/92, esclusi la Guiana, il Madagascar, il Suriname, le Antille olandesi, Aruba e le Isole Turks e Caicos.

2.   La gara di cui al paragrafo 1 è aperta fino al 23 giugno 2005. Durante questo periodo si procede a gare periodiche per le quali le date per la presentazione delle offerte sono stabilite nel bando di gara.

3.   La gara è effettuata in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 584/75 e delle disposizioni che seguono.

Articolo 2

Sono ammissibili unicamente le offerte concernenti quantitativi da esportare non inferiori a 50 tonnellate e non superiori a 3 000 tonnellate.

Articolo 3

La cauzione di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 584/75 è di 30 EUR/t.

Articolo 4

1.   In deroga alle disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (5), ai fini della determinazione del loro periodo di validità i titoli d'esportazione rilasciati nell'ambito della presente gara si considerano rilasciati il giorno della presentazione dell'offerta.

2.   Tali titoli sono validi a decorrere dalla data del loro rilascio, ai sensi del paragrafo 1, sino alla fine del quarto mese successivo.

Articolo 5

Le offerte presentate devono pervenire alla Commissione, tramite gli Stati membri, al più tardi un'ora e mezza dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte previsto dal bando di gara. Esse devono essere trasmesse secondo il modello riportato nell’allegato.

Se non vengono presentate offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione entro lo stesso termine di cui al primo comma.

Articolo 6

1.   Sulla base delle offerte presentate, la Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1785/2003:

di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto in particolare dei criteri previsti dall'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1785/2003,

di non dar seguito alla gara.

2.   Qualora sia fissata una restituzione massima all'esportazione, la gara è aggiudicata all’offerente o agli offerenti la cui offerta non superi detta restituzione massima all'esportazione.

Articolo 7

Il termine per la presentazione delle offerte per la prima gara periodica scade il 16 dicembre 2004 alle ore 10 (ora di Bruxelles).

L’ultima data utile per la presentazione delle offerte è il 23 giugno 2005.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2004.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96.

(2)  GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2002 (GU L 299 dell’1.11.2002, pag. 18).

(3)  GU L 214 del 30.7.1992, pag. 20. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3304/94 (GU L 341 del 30.12.1994, pag. 48).

(4)  GU L 349 del 24.12.1998, pag. 36. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1250/2004 (GU L 237 dell’8.7.2004, pag. 13).

(5)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.


ALLEGATO

Gara per la restituzione all’esportazione verso alcuni paesi terzi di riso lavorato a grani tondi, medi e lunghi A

Scadenza del termine per la presentazione delle offerte (data/ora): …


1

2

3

4

Numerazione degli offerenti

Quantitativi

(in tonnellate)

Importo della restituzione all'esportazione

(EUR/t)

Quantitativi minimi (1)

(in tonnellate)

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

ecc.

 

 

 


(1)  Quantitativi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera e) del regolamento (CEE) n. 584/75.


27.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 353/6


REGOLAMENTO (CE) N. 2032/2004 DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2004

recante apertura di una gara per la determinazione della restituzione all’esportazione di riso lavorato «parboiled» a grani lunghi B a destinazione di taluni paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune del mercato del riso (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Dall’esame del bilancio di previsione emerge la disponibilità di quantitativi esportabili di riso presso i produttori. Questa situazione potrebbe pregiudicare il normale andamento dei prezzi alla produzione nella campagna 2004/2005.

(2)

Per rimediare a tale situazione occorre prevedere la concessione di restituzioni all’esportazione verso zone suscettibili di approvvigionarsi nella Comunità. La situazione particolare del mercato del riso rende opportuna la limitazione quantitativa delle restituzioni e, di conseguenza, la fissazione dell’importo della restituzione all’esportazione mediante gara.

(3)

È necessario specificare che nell’ambito della presente gara si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione, del 6 marzo 1975, che stabilisce le modalità d’applicazione relative alla gara per la restituzione all’esportazione nel settore del riso (2).

(4)

Per ragioni di corretta gestione dei mercati, è opportuno limitare la gara ad alcune zone fra quelle indicate nell’allegato del regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (3).

(5)

A norma dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 2808/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità di applicazione del regime agromonetario dell’euro nel settore agricolo (4), gli importi delle offerte presentate nell’ambito di gare indette in forza di atti relativi alla politica agricola comune devono essere espressi in euro. L’articolo 5, paragrafo 1, di detto regolamento dispone che, in tale caso, il momento rilevante ai fini dell’applicazione del tasso di conversione agricolo sia l’ultimo giorno utile per la presentazione delle offerte. I paragrafi 3 e 4 dell’articolo precitato determinano il momento rilevante applicabile agli anticipi e alle cauzioni.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È indetta una gara per la fissazione dell’importo della restituzione all’esportazione di cui all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1785/2003 per il riso lavorato «parboiled» a grani lunghi B del codice NC 1006 30 67.

La gara è limitata alle seguenti destinazioni:

a)

le zone I-VI dell’allegato del regolamento (CEE) n. 2145/92, esclusi Malta, Cipro, la Polonia, la Repubblica ceca, la Slovacchia, l’Ungheria, l’Estonia, la Lettonia, la Lituania, la Slovenia, la Romania e la Turchia;

b)

la zona VIII dell’allegato del regolamento (CEE) n. 2145/92, esclusi la Guiana, il Madagascar, il Suriname, le Antille olandesi, Aruba e le isole Turks e Caicos.

2.   La gara di cui al paragrafo 1 è aperta fino al 23 giugno 2005. Durante questo periodo si procede a gare periodiche per le quali le date per la presentazione delle offerte sono stabilite nel bando di gara.

3.   La gara è effettuata in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 584/75 e delle disposizioni che seguono.

Articolo 2

Sono ammissibili unicamente le offerte concernenti quantitativi da esportare non inferiori a 50 tonnellate e non superiori a 3 000 tonnellate.

Articolo 3

La cauzione di cui all’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 584/75 è di 30 EUR/tonnellata.

Articolo 4

1.   In deroga alle disposizioni dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (5), ai fini della determinazione del loro periodo di validità, i titoli d’esportazione rilasciati nell’ambito della presente gara si considerano rilasciati il giorno della presentazione dell’offerta.

2.   Tali titoli sono validi a decorrere dalla data del loro rilascio, ai sensi del paragrafo 1, sino alla fine del quarto mese successivo.

Articolo 5

Le offerte presentate devono pervenire alla Commissione, tramite gli Stati membri, al più tardi un’ora e mezza dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte previsto dal bando di gara. Esse devono essere trasmesse secondo il modello riportato nell’allegato.

Se non vengono presentate offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione entro lo stesso termine di cui al primo comma.

Articolo 6

1.   Sulla base delle offerte presentate, la Commissione decide, secondo la procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1785/2003:

di fissare una restituzione massima all’esportazione, tenendo conto in particolare dei criteri previsti dall’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1785/2003,

di non dar seguito alla gara.

2.   Qualora sia fissata una restituzione massima all’esportazione, la gara è aggiudicata all’offerente o agli offerenti la cui offerta non superi detta restituzione massima all’esportazione.

Articolo 7

Il termine per la presentazione delle offerte per la prima gara periodica scade il 16 dicembre 2004 alle ore 10 (ora di Bruxelles).

L’ultima data utile per la presentazione delle offerte è il 23 giugno 2005.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2004.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96.

(2)  GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2002 (GU L 299 dell’1.11.2002, pag. 18).

(3)  GU L 214 del 30.07.1992, pag. 20. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3304/94 (GU L 341 del 30.12.1994, pag. 48).

(4)  GU L 349 del 24.12.1998, pag. 36. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1250/2004 (GU L 237 dell’8.7.2004, pag. 13).

(5)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.


ALLEGATO

Gara per la restituzione all’esportazione verso alcuni paesi terzi di riso lavorato «parboiled» a grani lunghi B

Scadenza del termine per la presentazione delle offerte (data/ora): …


1

2

3

4

Numerazione degli offerenti

Quantitativi

(in tonnellate)

Importo della restituzione all’esportazione

(EUR/t)

Quantitativi minimi (1)

(in tonnellate)

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

ecc.

 

 

 


(1)  Quantitativi di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CEE) n. 584/75.


27.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 353/9


REGOLAMENTO (CE) N. 2033/2004 DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2004

recante apertura di una gara per la determinazione della sovvenzione alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi B a destinazione dell'isola della Riunione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'esame della situazione di approvvigionamento dell'isola della Riunione evidenzia una carenza di disponibilità di riso. Tenuto conto delle quantità di riso disponibili sul mercato della Comunità, è opportuno consentire all'isola della Riunione di approvvigionarsi sul mercato comunitario sovvenzionando le consegne di riso destinato ad essere consumato localmente. La situazione particolare dell'isola della Riunione rende appropriata la limitazione delle quantità da inoltrare e, di conseguenza, la fissazione dell'importo della sovvenzione mediante gara.

(2)

È necessario specificare che nell'ambito della presente gara si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2692/89 della Commissione, del 6 settembre 1989, recante modalità di applicazione relative alle spedizioni di riso alla Riunione (2).

(3)

A norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2808/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità di applicazione del regime agromonetario dell'euro nel settore agricolo (3), gli importi delle offerte presentate nell’ambito di gare indette in forza di atti relativi alla politica agricola comune devono essere espressi in euro.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È indetta una gara per la fissazione dell’importo della sovvenzione alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi B del codice NC 1006 20 98 di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1785/2003, per l'isola della Riunione.

2.   La gara di cui al paragrafo 1 è aperta fino al 23 giugno 2005. Durante questo periodo si procede a gare periodiche per le quali le date per la presentazione delle offerte sono stabilite nel bando di gara.

3.   La gara è effettuata in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2692/89 e delle disposizioni che seguono.

Articolo 2

Sono ammissibili unicamente le offerte concernenti spedizioni di quantitativi non inferiori a 50 tonnellate e non superiori a 3 000 tonnellate.

Articolo 3

La cauzione di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2692/89 è di 30 EUR/t.

Articolo 4

I documenti relativi alla sovvenzione rilasciati nell'ambito della presente gara, ai fini della determinazione del loro periodo di validità, si considerano rilasciati il giorno della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Articolo 5

Le offerte devono pervenire alla Commissione, tramite gli Stati membri, al più tardi un'ora e mezza dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte previsto dal bando di gara. Esse devono essere presentate secondo il modello riportato nell’allegato.

Se non vengono presentate offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione entro lo stesso termine di cui al primo comma.

Articolo 6

1.   Sulla base delle offerte presentate, la Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1785/2003:

di fissare una sovvenzione massima,

di non dar seguito alla gara.

2.   Qualora sia fissata una sovvenzione massima, la gara è aggiudicata all'offerente o agli offerenti la cui offerta non superi detta sovvenzione massima.

Articolo 7

Il termine per la presentazione delle offerte per la prima gara periodica scade il 16 dicembre 2004 alle ore 10 (ora di Bruxelles).

L’ultima data utile per la presentazione delle offerte è il 23 giugno 2005.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2004.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96.

(2)  GU L 261 del 7.9.1989, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1275/2004 (GU L 241 del 13.7.2004, pag. 8).

(3)  GU L 349 del 24.12.1998, pag. 36. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1250/2004 (GU L 237 dell’8.7.2004, pag. 13).


ALLEGATO

Gara per la sovvenzione alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi B a destinazione dell’isola della Riunione

Scadenza del termine per la presentazione delle offerte (data/ora): …


1

2

3

Numerazione degli offerenti

Quantitativi

(in tonnellate)

Importo della sovvenzione alla spedizione

(in EUR/t)

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

ecc.

 

 


27.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 353/11


REGOLAMENTO (CE) N. 2034/2004 DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2004

recante quarantesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

Il 22 novembre 2004 il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si deve applicare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche; occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato I.

(3)

Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2004.

Per la Commissione

Benita FERRERO-WALDNER

Membro della Commissione


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1840/2004 della Commissione (GU L 322 del 23.10.2004, pag. 5).


ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è così modificato:

La voce «Lionel DUMONT [alias a) BILAL, b) HAMZA, c) Jacques BROUGERE]. Luogo di nascita: Roubaix (Francia). Data di nascita: 21 gennaio 1971» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dal seguente:

«Lionel DUMONT [alias (a) Jacques BROUGERE, (b) BILAL, (c) HAMZA]. Indirizzo: senza domicilio fisso in Italia. Luogo di nascita: Roubaix (Francia). Data di nascita: (a) 21 gennaio 1971, (b) 29 gennaio 1975.»


27.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 353/13


REGOLAMENTO (CE) N. 2035/2004 DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2004

che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 153a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

A norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari (2), gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro di intervento da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. A norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato, che possono essere differenziati secondo la destinazione, il tenore di materia grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere di non dare seguito alla gara. Conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione.

(2)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 153a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97, i prezzi minimi di vendita del burro di intervento nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 novembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2004.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 921/2004 (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 94).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 novembre 2004, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 153a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

(EUR/100 kg)

Formula

A

B

Modo di utilizzazione

Con rivelatori

Senza rivelatori

Con rivelatori

Senza rivelatori

Prezzo minimo di vendita

Burro ≥ 82 %

Nello stato in cui si trova

215,1

215,1

Concentrato

209,1

Cauzione di trasformazione

Nello stato in cui si trova

129

129

Concentrato

129


27.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 353/15


REGOLAMENTO (CE) N. 2036/2004 DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2004

che fissa gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 153a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

A norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari (2), gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro di intervento da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. A norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato, che possono essere differenziati secondo la destinazione, il tenore di materia grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere di non dare seguito alla gara. Conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione.

(2)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 153a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97 l'importo massimo degli aiuti, nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 novembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2004.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 921/2004 (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 94).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 novembre 2004, che fissa gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 153a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

(EUR/100 kg)

Formula

A

B

Modo di utilizzazione

Con rivelatori

Senza rivelatori

Con rivelatori

Senza rivelatori

Importo massimo dell'aiuto

Burro ≥ 82 %

58

54

58

54

Burro < 82 %

56

52

Burro concentrato

69

65

69

65

Crema

 

 

26

23

Cauzione di trasformazione

Burro

64

64

Burro concentrato

76

76

Crema

29


27.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 353/17


REGOLAMENTO (CE) N. 2037/2004 DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2004

che fissa il prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere per la 72a gara particolare effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2799/1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

In virtù dell'articolo 26 del regolamento (CE) n. 2799/1999 della Commissione, del 17 dicembre 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine alla concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali e in ordine alla vendita di tale latte scremato in polvere (2), gli organismi d'intervento hanno indetto una gara permanente per la vendita di taluni quantitativi di latte scremato in polvere da essi detenuti.

(2)

Ai sensi dell'articolo 30 di tale regolamento, tenuto conto delle offerte ricevute, è fissato, per ciascuna gara particolare, un prezzo minimo di vendita o si decide di non dar seguito alla gara. L'importo della cauzione di trasformazione deve essere fissato tenendo conto della differenza tra il prezzo di mercato del latte scremato in polvere e il prezzo minimo di vendita.

(3)

È opportuno fissare, in ragione delle offerte presentate, il prezzo minimo di vendita al livello sotto indicato e di determinare in conseguenza la cauzione di trasformazione.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 72a gara particolare effettuata a norma del regolamento (CE) n. 2799/1999, per la quale il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 23 novembre 2004, il prezzo minimo di vendita e la cauzione di trasformazione sono fissati come segue:

prezzo minimo di vendita:

198,24 EUR/100 kg,

cauzione di trasformazione:

35,00 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 novembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2004.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 340 del 31.12.1999, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1674/2004 (GU L 300 del 25.9.2004, pag. 11).


27.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 353/18


REGOLAMENTO (CE) N. 2038/2004 DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2004

che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 325a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

A norma del regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione, del 20 febbraio 1990, relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità (2), gli organismi di intervento istituiscono una gara permanente per la concessione di un aiuto per il burro concentrato. A norma dell'articolo 6 del citato regolamento, alla luce delle offerte ricevute per ciascuna gara particolare, si procede alla fissazione di un importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato avente tenore minimo di grassi pari al 96 %, ovvero si decide di non dare seguito alla gara. Occorre di conseguenza stabilire l'importo della cauzione di destinazione.

(2)

È opportuno fissare, in ragione delle offerte ricevute, l'importo massimo dell'arrivo dell'aiuto al livello sotto indicato e di determinare in conseguenza la cauzione di destinazione.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 325a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente istituita dal regolamento (CEE) n. 429/90, l’importo massimo dell’aiuto e la cauzione dei destinazione sono fissati come segue:

importo massimo dell’aiuto:

69 EUR/100 kg,

cauzione dei destinazione:

82 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 novembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2004.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 45 del 21.2.1990, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 921/2004 (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 94).


27.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 353/19


REGOLAMENTO (CE) N. 2039/2004 DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2004

che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 9a gara particolare indetta nell’ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 10, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 21 del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte (2), gli organismi di intervento hanno messo in vendita mediante gara permanente alcuni quantitativi di burro da essi detenuti.

(2)

Tenendo conto delle offerte ricevute, per ciascuna gara particolare è fissato un prezzo minimo di vendita oppure si decide di non procedere all’aggiudicazione, conformemente al disposto dell'articolo 24 bis del regolamento (CE) n. 2771/1999.

(3)

Tenendo conto delle offerte ricevute, occorre fissare un prezzo minimo di vendita.

(4)

Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 9a gara particolare indetta ai sensi del regolamento (CE) n. 2771/1999, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 23 novembre 2004, il prezzo minimo di vendita del burro è fissato a 270 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 novembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2004.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1448/2004 (GU L 267 del 14.8.2004, pag. 30).


27.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 353/20


REGOLAMENTO (CE) N. 2040/2004 DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2004

che fissa prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere per la 8a gara parziale indetta nell’ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 214/2001

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari (1), in particolare l’articolo 10, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 21 del regolamento (CE) n. 214/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del latte scremato in polvere (2), gli organismi di intervento hanno posto in vendita mediante gara permanente alcuni quantitativi di latte scremato in polvere da essi detenuti.

(2)

Tenendo conto delle offerte ricevute, per ciascuna gara parziale è fissato un prezzo minimo di vendita oppure si decide di non procedere all’aggiudicazione, conformemente al disposto dell’articolo 24 bis del regolamento (CE) n. 214/2001.

(3)

Alla luce delle offerte ricevute occorre fissare un prezzo minimo di vendita.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 8a gara parziale indetta a norma del regolamento (CE) n. 214/2001, il cui termine di presentazione delle offerte è scaduto il 23 novembre 2004, il prezzo minimo di vendita del latte scremato è fissato a 210,00 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 novembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2004.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 37 del 7.2.2001, pag. 100. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1675/2004 (GU L 300 del 25.9.2004, pag. 12).


Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

27.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 353/21


DECISIONE 2004/803/PESC DEL CONSIGLIO

del 25 novembre 2004

relativa all’avvio dell’operazione militare dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 17,

vista l’azione comune 2004/570/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2004, relativa all'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina (1), in particolare l’articolo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il 9 luglio 2004 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato all'unanimità la risoluzione 1551 (2004), che accoglie con favore l'intenzione dell'Unione europea di avviare una missione UE in Bosnia-Erzegovina, comprendente una componente militare, a partire dal dicembre 2004, secondo la lettera del 29 giugno 2004 del Ministro degli Affari esteri dell'Irlanda e Presidente del Consiglio dell'Unione europea alla Presidenza del Consiglio di sicurezza. Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso inoltre che gli accordi sullo statuto delle Forze armate, attualmente contenuti nell'appendice B dell'allegato 1-A dell'accordo per la pace, si applicano temporaneamente alla proposta missione dell'UE ed alle sue forze, a decorrere dalla loro costituzione in Bosnia-Erzegovina, in attesa del pertinente contributo delle parti dell'accordo.

(2)

Il 22 novembre 2004 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato all'unanimità la risoluzione 1575 (2004), che autorizza in particolare gli Stati membri, che agiscono tramite l'UE o in cooperazione con essa, ad istituire, per un periodo inizialmente previsto di dodici mesi, una forza di stabilizzazione multinazionale (EUFOR), quale successore della SFOR, con comando e controllo unificati, che svolgerà i suoi compiti nel quadro dell'attuazione dell'allegato 1-A e dell'allegato 2 dell'accordo per la pace, cooperando con la presenza del quartiere generale della NATO, secondo gli accordi intervenuti tra la NATO e l'UE, trasmessi al Consiglio di sicurezza, in cui si riconosce che l'EUFOR avrà, a titolo degli aspetti militari dell'accordo per la pace, il ruolo principale in materia di stabilizzazione della pace e che ha riconosciuto che l'accordo per la pace e le disposizioni delle sue precedenti risoluzioni al riguardo si applicano all'EUFOR e alla presenza NATO, così come si applicavano alla SFOR, e che pertanto i riferimenti all'IFOR e/o alla SFOR, NATO e NAC, contenuti nell'accordo per la pace, in particolare nell'allegato 1-A e appendici e nelle pertinenti risoluzioni, devono essere applicati, secondo i casi, alla presenza NATO, all'EUFOR, all'Unione europea, al Comitato politico e di sicurezza o al Consiglio dell'Unione europea.

(3)

A norma dell'articolo 6 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore della difesa. La Danimarca non partecipa al finanziamento dell'operazione.

(4)

Il 12 e 13 dicembre 2002 il Consiglio europeo di Copenaghen ha adottato una dichiarazione in cui si afferma che gli accordi «Berlin plus» e la loro attuazione si applicheranno soltanto agli Stati membri dell'UE che siano anche membri della NATO o parti del «partenariato per la pace» e che abbiano conseguentemente concluso accordi di sicurezza bilaterali con la NATO,

DECIDE:

Articolo 1

L’operazione militare dell’UE in Bosnia-Erzegovina (ALTHEA) ha inizio il 2 dicembre 2004.

Articolo 2

Il comandante dell’operazione UE è autorizzato, con effetto immediato, a emanare l’ordine di attivazione (ACTORD) al fine di procedere allo schieramento delle forze, prima del trasferimento di autorità che farà seguito al loro arrivo in loco, nonché a dare avvio all’esecuzione della missione il 2 dicembre 2004.

Articolo 3

Fatto salvo l'articolo 17 dell'azione comune 2004/570/PESC, la presente decisione resta in vigore fino a che il Consiglio decida di porre fine all'operazione militare dell'UE in Bosnia-Erzegovina.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 25 novembre 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. J. BRINKHORST


(1)  GU L 252 del 28.7.2004, pag. 10.


Rettifiche

27.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 353/23


Rettifica del regolamento (CE) n. 1277/2004 della Commissione, del 12 luglio 2004, recante trentasettesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama Bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talebani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 241 del 13 luglio 2004 )

A pagina 13, paragrafo 2, lettera a):

anziché:

«Abulaziz»,

leggi:

«Abdulaziz».


27.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 353/24


Rettifica del regolamento (CE) n. 2020/2004 della Commissione del 25 novembre 2004 che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 351 del 26 novembre 2004 )

A pagina 27, l'allegato è sostitioto dal seguente:

«ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 novembre 2004, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

1102 20 10 9200 (1)

C10

EUR/t

54,39

1102 20 10 9400 (1)

C10

EUR/t

46,62

1102 20 90 9200 (1)

C10

EUR/t

46,62

1102 90 10 9100

C11

EUR/t

0,00

1102 90 10 9900

C11

EUR/t

0,00

1102 90 30 9100

C11

EUR/t

0,00

1103 19 40 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9100 (1)

C10

EUR/t

69,93

1103 13 10 9300 (1)

C10

EUR/t

54,39

1103 13 10 9500 (1)

C10

EUR/t

46,62

1103 13 90 9100 (1)

C10

EUR/t

46,62

1103 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 19 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 20 60 9000

C12

EUR/t

0,00

1103 20 20 9000

C11

EUR/t

0,00

1104 19 69 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 50 9110

C10

EUR/t

62,16

1104 19 50 9130

C10

EUR/t

50,51

1104 29 01 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 03 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 22 20 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 22 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 23 10 9100

C10

EUR/t

58,28

1104 23 10 9300

C10

EUR/t

44,68

1104 29 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 51 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 55 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 90 9000

C10

EUR/t

9,71

1107 10 11 9000

C13

EUR/t

0,00

1107 10 91 9000

C13

EUR/t

0,00

1108 11 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 12 00 9200

C10

EUR/t

62,16

1108 12 00 9300

C10

EUR/t

62,16

1108 13 00 9200

C10

EUR/t

62,16

1108 13 00 9300

C10

EUR/t

62,16

1108 19 10 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 19 10 9300

C10

EUR/t

0,00

1109 00 00 9100

C10

EUR/t

0,00

1702 30 51 9000 (2)

C10

EUR/t

60,90

1702 30 59 9000 (2)

C10

EUR/t

46,62

1702 30 91 9000

C10

EUR/t

60,90

1702 30 99 9000

C10

EUR/t

46,62

1702 40 90 9000

C10

EUR/t

46,62

1702 90 50 9100

C10

EUR/t

60,90

1702 90 50 9900

C10

EUR/t

46,62

1702 90 75 9000

C10

EUR/t

63,81

1702 90 79 9000

C10

EUR/t

44,29

2106 90 55 9000

C10

EUR/t

46,62


(1)  Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.

(2)  Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio (GU L 281 dell'1.11.1975, pag. 20), modificato.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C10

:

Tutte le destinazioni.

C11

:

Tutte le destinazioni ad eccezione della Bulgaria.

C12

:

Tutte le destinazioni ad eccezione della Romania.

C13

:

Tutte le destinazioni ad eccezione della Bulgaria e della Romania.»


27.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 353/s3


1o novembre 2004: la nuova versione di EUR-LEX on line!

europa.eu.int/eur-lex/lex/

Il servizio Celex è integrato nel nuovo sito, che fornisce un accesso facile e gratuito alla più vasta banca dati documentaria di diritto comunitario in venti lingue.