ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 352

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

47o anno
27 novembre 2004


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE, Euratom) n. 2028/2004 del Consiglio, del 16 novembre 2004, che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità

1

 

 

Regolamento (CE) n. 2029/2004 della Commissione, del 26 novembre 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

8

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Commissione

 

*

2004/800/CE:Decisione della Commissione, del 30 marzo 2004, relativa al regime di aiuto di Stato concernente disposizioni urgenti in materia di occupazione cui l'italia ha dato esecuzione [notificata con il numero C(2004) 930]  ( 1 )

10

 

*

2004/801/CE:Decisione n. 801/2004 del Comitato misto CE-Svizzera, del 28 aprile 2004, che modifica il protocollo 3 dell'accordo relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa

17

Protocollo 3 relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa

18

 

*

2004/802/CE:Decisione n. 1/2004 del Comitato misto UE-Svizzera, del 30 aprile 2004, che modifica l’allegato III (Mutual Recognition of Professional Qualifications) relativo al riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali dell’accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra

129

 

 

 

*

1o novembre 2004: la nuova versione di EUR-LEX on line!(Cfr. terza pagina di copertina)

s3

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

27.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 352/1


REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 2028/2004 DEL CONSIGLIO

del 16 novembre 2004

che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 279, paragrafo 2,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 183,

vista la decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere della Corte dei conti (3),

considerando quanto segue:

(1)

Il Consiglio europeo di Berlino del marzo 1999 ha formulato una serie di conclusioni riguardanti il sistema delle risorse proprie delle Comunità, che hanno dato luogo all'adozione della decisione 2000/597/CE, Euratom.

(2)

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, e dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera c), della decisione 2000/597/CE, Euratom, la percentuale trattenuta dagli Stati membri, a titolo di spese di riscossione, dovrebbe essere fissata al 25 % degli importi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), di detta decisione che sono stabiliti dopo il 31 dicembre 2000, ad eccezione degli importi che, in conformità della normativa in materia di risorse proprie, avrebbero dovuto essere messi a disposizione delle Comunità anteriormente al 28 febbraio 2001, per i quali dovrebbe continuare ad essere applicato il tasso del 10 %.

(3)

Secondo quanto deciso dal Consiglio europeo di Berlino, in occasione della ripartizione dell'onere finanziario a carico degli altri Stati membri, per la correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito, la parte dell'Austria, della Germania, dei Paesi Bassi e della Svezia dovrebbe essere adeguata in modo da limitare il contributo finanziario di tali Stati ad un quarto del loro contributo normale.

(4)

In conformità del trattato di Amsterdam e dei protocolli 4 e 5 ad esso allegati, la Danimarca, il Regno Unito e l'Irlanda possono non partecipare a misure che rientrano nel titolo IV del trattato CE e non sono dunque tenuti a sostenere le conseguenze finanziarie che ne derivano diverse dai costi amministrativi. Essi possono pertanto beneficiare di una rettifica delle risorse proprie versate per ogni esercizio a cui non partecipano.

(5)

Dato che gli Stati membri sono tutti soggetti ad un identico obbligo di versare interessi di mora in caso d'iscrizione tardiva delle risorse proprie nei conti e che attualmente la determinazione dei tassi di interesse da applicare incontra talune difficoltà che, in pratica, si traducono in differenze difficilmente giustificabili tra i tassi comunicati dagli Stati membri che partecipano all'Unione economica e monetaria, è opportuno uniformare i tassi di riferimento per questi Stati in base al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue operazioni di rifinanziamento, tasso che è comparabile con quelli proposti come tassi di riferimento per gli Stati membri fuori della zona euro.

(6)

Il sistema di una doppia contabilità, introdotto nel 1989, mirava a stabilire una distinzione tra diritti recuperati e diritti in sospeso. Questo sistema ha risposto soltanto parzialmente ai suoi obiettivi quanto al meccanismo di appuramento della contabilità separata. I controlli della Corte dei conti europea e della Commissione hanno evidenziato anomalie ricorrenti nella tenuta della contabilità separata, che impediscono a detta contabilità di riflettere la situazione reale in materia di recupero. Occorrerebbe eliminare dalla contabilità separata gli importi il cui recupero risulta improbabile al termine di un determinato periodo ed il cui mantenimento falsa il saldo. Inoltre, in termini di costo/efficacia, gli Stati membri saranno liberati dalle spese amministrative collegate con il monitoraggio di tali importi.

(7)

La Commissione dovrebbe agire in stretta cooperazione con gli Stati membri. In particolare, essa dovrebbe avere la possibilità di trasmettere le proprie osservazioni allo Stato membro interessato.

(8)

Tenuto conto della necessità di trovare una soluzione temporanea a talune difficoltà amministrative, è opportuno prevedere alcune disposizioni transitorie.

(9)

In risposta ad una richiesta della Corte dei conti e affinché la contabilità separata rifletta meglio la realtà del bilancio, gli Stati membri dovrebbero trasmettere alla Commissione, con l'ultimo estratto trimestrale riservato ad un determinato esercizio, una stima della somma totale dei diritti iscritti nella contabilità separata il cui recupero risulta improbabile.

(10)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, della decisione 2000/597/CE, Euratom, ai fini dell'applicazione di tale decisione, per «PNL» si intende il RNL dell'anno ai prezzi di mercato fornito dalla Commissione in applicazione del SEC 95, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (4). Inoltre, il regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 (5), stabilisce norme sull'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato.

(11)

Ai sensi della decisione 2000/597/CE, Euratom, anteriormente al 1o gennaio 2006 la Commissione avvia un riesame generale del sistema delle risorse proprie. Le nuove proposte presentate dalla Commissione alla luce di tale riesame dovrebbero tener particolarmente conto dell'articolo 2, paragrafo 3, nonché degli articoli 4 e 5 di detta decisione.

(12)

Il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 (6) andrebbe pertanto modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 è modificato come segue:

1)

nel titolo, all'articolo 1, all'articolo 2 e all'articolo 5:

a)

i riferimenti alla «decisione 94/728/CE, Euratom» sono sostituiti da «decisione 2000/597/CE, Euratom»;

b)

all'articolo 1, il nuovo riferimento alla decisione 2000/597/CE, Euratom è accompagnato dalla nota seguente: «(*GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1.»;

2)

all'articolo 6:

a)

il paragrafo 3, lettera c), è sostituito dal seguente:

«c)

Tuttavia, le risorse IVA e la risorsa complementare, tenuto conto dell'effetto che ha su tali risorse la correzione accordata al Regno Unito per gli squilibri di bilancio, sono iscritte nella contabilità di cui alla lettera a):

il primo giorno feriale di ogni mese, in ragione del dodicesimo di cui all'articolo 10, paragrafo 3,

annualmente per quanto riguarda i saldi di cui all'articolo 10, paragrafi 4 e 7, e le rettifiche di cui all'articolo 10, paragrafi 6 e 8, ad eccezione delle rettifiche particolari previste dall'articolo 10, paragrafo 6, primo trattino, le quali sono iscritte nella contabilità il primo giorno feriale del mese successivo a quello in cui è intervenuto l'accordo tra lo Stato membro interessato e la Commissione.»;

b)

alla fine del paragrafo 4, lettera b), è aggiunto il testo seguente:

«Gli Stati membri trasmettono, con l'ultimo estratto trimestrale relativo ad un determinato esercizio, una stima della somma totale dei diritti iscritti nella contabilità separata alla data del 31 dicembre del suddetto esercizio ed il cui recupero risulta improbabile.»;

3)

l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Dopo il 31 dicembre del terzo anno successivo a un determinato esercizio, la somma degli estratti mensili trasmessi dagli Stati membri a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, lettera a), e relativa a tale esercizio, non è più rettificata, salvo per i punti notificati prima di tale scadenza, sia dalla Commissione sia dallo Stato membro interessato.»;

4)

all'articolo 9:

a)

è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis.   La Commissione riceve dagli Stati membri o dagli organi da essi designati, con ogni mezzo appropriato, di preferenza elettronico, di norma il giorno stesso dell'iscrizione e comunque entro il terzo giorno feriale, un estratto conto che riprende le iscrizioni delle risorse proprie.»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le somme iscritte sono contabilizzate in euro ai sensi del regolamento finanziario (7) applicabile al bilancio generale delle Comunità europee e delle relative modalità d'esecuzione.

5.

all'articolo 10:

a)

il paragrafo 1, primo comma, è sostituito dal seguente:

«1.   Dopo la deduzione delle spese di riscossione a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, e dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera c), della decisione 2000/597/CE, Euratom del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (8), l'iscrizione delle risorse proprie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della summenzionata decisione ha luogo entro il primo giorno feriale dopo il 19 del secondo mese successivo a quello in cui il diritto è stato accertato a norma dell'articolo 2 del presente regolamento.

b)

il paragrafo 3, primo e secondo comma, è sostituito dal seguente:

«3.   L'iscrizione delle risorse IVA e della risorsa complementare, tenuto conto dell'effetto che ha su tali risorse la correzione accordata al Regno Unito per gli squilibri di bilancio, esclusa la riserva relativa alle operazioni di prestito e di garanzia sui prestiti e alla riserva per gli aiuti d'urgenza, è effettuata il primo giorno feriale di ogni mese, e ciò in ragione di un dodicesimo dei pertinenti importi del bilancio, convertito nelle rispettive monete nazionali ai tassi di cambio dell'ultimo giorno di quotazione dell'anno civile precedente l'esercizio finanziario, quale pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.

Per le esigenze specifiche del pagamento delle spese del FEAOG, sezione «garanzia», a titolo del regolamento (CEE) n. 1765/92 e in funzione della tesoreria comunitaria, gli Stati membri possono essere invitati dalla Commissione ad anticipare di uno o due mesi, nel primo trimestre dell'esercizio di bilancio, l'iscrizione di un dodicesimo o di una frazione di dodicesimo degli importi previsti in bilancio a titolo delle risorse IVA e/o delle risorse complementari, tenuto conto dell'effetto che ha su tali risorse la correzione accordata al Regno Unito per gli squilibri di bilancio, escluse tuttavia le risorse proprie destinate alla riserva relativa alle operazioni di garanzia sui prestiti e alla riserva per gli aiuti d'urgenza.»;

c)

il paragrafo 3, sesto comma, è sostituito dal seguente:

«L'iscrizione relativa alla riserva monetaria FEAOG di cui all'articolo 6 della decisione 2000/597/CE, Euratom, alla riserva relativa alle operazioni di prestito e di garanzia sui prestiti e alla riserva per gli aiuti d'urgenza, istituite con la decisione 94/729/CE (9), viene effettuata il primo giorno feriale del mese successivo a quello dell'iscrizione in bilancio delle spese interessate, in misura corrispondente all'importo di dette spese, qualora l'iscrizione abbia luogo prima del 16 del mese. In caso contrario l'iscrizione ha luogo il primo giorno feriale del secondo mese successivo all'iscrizione in bilancio.

d)

nel paragrafo 3, settimo comma, il testo «all'articolo 6 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (13), in appresso denominato “regolamento finanziario”» è sostituita con «all'articolo 8 del regolamento finanziario.»;

e)

il paragrafo 3, nono, decimo, undicesimo e dodicesimo comma, è sostituito dal seguente:

«Ogni modifica del tasso uniforme delle risorse IVA, del tasso della risorsa complementare e della correzione a favore del Regno Unito per gli squilibri di bilancio e del suo finanziamento di cui agli articoli 4 e 5 della decisione 2000/597/CE, Euratom, dev'essere motivata dall'adozione definitiva di un bilancio rettificativo e dà luogo a ritocchi dei dodicesimi iscritti dopo l'inizio dell'esercizio.

Questi ritocchi sono effettuati in occasione della prima iscrizione successiva all'adozione definitiva del bilancio rettificativo, se tale adozione è intervenuta prima del 16 del mese. In caso contrario, i ritocchi vengono effettuati in occasione della seconda iscrizione successiva all'adozione definitiva di cui sopra. In deroga all'articolo 8 del regolamento finanziario, questi ritocchi sono contabilizzati a titolo dell'esercizio del bilancio rettificativo in questione.

I dodicesimi relativi all'iscrizione del mese di gennaio di ciascun esercizio sono calcolati in base alle somme previste dal progetto di bilancio di cui all'articolo 272, paragrafo 3, del trattato CE e all'articolo 177, paragrafo 3, del trattato CEEA, convertiti in moneta nazionale ai tassi di cambio del primo giorno di quotazione dopo il 15 dicembre dell'anno civile precedente l'esercizio finanziario. La regolarizzazione di tali importi è effettuata in occasione dell'iscrizione relativa al mese successivo.

Qualora il bilancio non sia stato adottato definitivamente prima dell'inizio dell'esercizio, il primo giorno feriale di ogni mese, compreso il mese di gennaio, gli Stati membri iscrivono un dodicesimo degli importi previsti nell'ultimo bilancio definitivamente adottato a titolo delle risorse IVA e della risorsa complementare, tenuto conto dell'effetto che ha su tali risorse la correzione a favore del Regno Unito per gli squilibri di bilancio. La regolarizzazione viene effettuata al momento della prima scadenza successiva all'adozione definitiva del bilancio se questa è intervenuta prima del 16 del mese. In caso contrario, essa viene effettuata alla seconda scadenza successiva all'adozione definitiva del bilancio.»;

f)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Sulla base dell'estratto annuo della base delle risorse IVA di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89, a ciascuno Stato membro è addebitato l'importo risultante dall'applicazione ai dati che figurano in detto estratto del tasso uniforme adottato per l'esercizio precedente e sono accreditati i dodici pagamenti effettuati nel corso di detto esercizio. Tuttavia, la base delle risorse IVA di uno Stato membro alla quale è applicato il suddetto tasso non può superare la percentuale, determinata all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2000/597/CE, Euratom, del suo PNL di cui al paragrafo 7, prima frase, del presente articolo. La Commissione determina l'ammontare del saldo e lo comunica agli Stati membri con un anticipo sufficiente affinché essi possano iscriverlo nel conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento il primo giorno feriale del mese di dicembre dello stesso anno.»;

g)

il paragrafo 5 è soppresso;

h)

il paragrafo 6, primo comma, è sostituito dal seguente:

«6.   Le eventuali rettifiche della base delle risorse IVA di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 danno luogo, per ciascuno Stato membro interessato la cui base non superi le percentuali fissate agli articoli 2, paragrafo 1, lettera c), e 10, paragrafo 2, lettera b), della decisione 2000/597/CE, Euratom, tenuto conto di queste rettifiche …» (il seguito rimane invariato);

i)

il paragrafo 6, secondo comma, prima frase, è sostituito dal seguente:

«Le modifiche del PNL di cui al paragrafo 8 del presente articolo danno parimenti luogo a una rettifica del saldo di ogni Stato membro la cui base, tenuto conto delle rettifiche, si riduca alle percentuali fissate agli articoli 2, paragrafo 1, lettera c), e 10, paragrafo 2, lettera b), della decisione 2000/597/CE, Euratom»;

j)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«10.   A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, della decisione 2000/597/CE, Euratom, ai fini dell'applicazione di tale decisione, per “PNL” si intende il RNL dell'anno ai prezzi di mercato quale definito dal regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio, del 15 luglio 2003, relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (10).

6)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 10 bis

1.   Quando in applicazione del trattato di Amsterdam e dei protocolli 4 e 5 dello stesso uno Stato membro non partecipa al finanziamento di azioni o politiche specifiche dell'Unione, ha diritto ad una rettifica, calcolata a norma del paragrafo 2, di quanto ha versato come risorse proprie per ogni esercizio in cui non partecipa. Tale rettifica ha carattere unico e definitivo, indipendentemente da una modifica ulteriore del PNL preso in considerazione.

2.   La Commissione procede al calcolo della rettifica nel corso dell'anno che segue l'esercizio considerato, nello stesso momento in cui determina i saldi PNL di cui all'articolo 10 del presente regolamento.

Il calcolo è effettuato sulla base dei dati relativi all'esercizio considerato:

dell'aggregato PNL ai prezzi di mercato e delle sue componenti,

dell'esecuzione di bilancio delle spese operative corrispondenti all'azione o alla politica in questione.

Per il calcolo della rettifica, l'importo totale delle spese in questione, ad eccezione di quelle finanziate da paesi terzi partecipanti, è moltiplicato per la percentuale che rappresenta il PNL dello Stato membro che ha diritto alla rettifica rispetto al PNL dell'insieme degli Stati membri. La rettifica è finanziata dagli Stati membri partecipanti. Per determinare la parte di finanziamento di ogni Stato membro, il suo PNL è diviso per il PNL dell'insieme degli Stati membri partecipanti. Ai fini del calcolo della rettifica, la conversione tra valuta nazionale e euro è effettuata al tasso di cambio dell'ultimo giorno di quotazione dell'anno civile che precede l'esercizio finanziario considerato.

Un'eventuale successiva modifica del PNL preso in considerazione non dà adito ad alcuna revisione di questa rettifica.

3.   La Commissione comunica l'importo della rettifica agli Stati membri in tempo utile perché possano iscriverlo sul conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento, il primo giorno feriale del mese di dicembre.»;

7)

l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

1.   Ogni ritardo nelle iscrizioni sul conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, dà luogo al pagamento, da parte dello Stato membro in questione, di interessi di mora.

2.   Per gli Stati membri che partecipano all'Unione economica e monetaria il tasso d'interesse è pari al tasso del primo giorno del mese della scadenza applicato dalla Banca centrale europea alle sue operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, maggiorato di due punti percentuali.

Questo tasso è aumentato di 0,25 punti per ogni mese di ritardo e si applica a tutto il periodo di ritardo.

3.   Per gli Stati membri che non partecipano all'Unione economica e monetaria, il tasso è pari al tasso applicato il primo giorno del mese in questione dalle rispettive banche centrali alle loro operazioni principali di rifinanziamento, maggiorato di due punti percentuali o, per gli Stati membri per i quali il tasso della banca centrale non è disponibile, il tasso più equivalente applicato il primo giorno del mese in questione sui mercati monetari dei singoli Stati membri, maggiorato di due punti percentuali. Questo tasso è aumentato di 0,25 punti per ogni mese di ritardo e si applica a tutto il periodo di ritardo.

4.   Per il pagamento degli interessi di mora di cui al paragrafo 1 si applica, mutatis mutandis, l'articolo 9, paragrafi 2 e 3.»;

8)

l'articolo 12, paragrafo 5, è sostituito dal seguente:

«5.   Gli Stati membri o l'organismo da essi designato a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, eseguono gli ordini di pagamento della Commissione quanto prima e comunque non oltre il quinto giorno feriale successivo alla ricezione degli ordini, ed inviano un estratto conto alla Commissione con ogni mezzo appropriato, di preferenza elettronico, entro un termine di tre giorni feriali da ciascuna operazione. Tuttavia, per le operazioni relative a movimenti di tesorerie, gli Stati membri devono eseguire gli ordini entro i termini chiesti dalla Commissione.»;

9)

il titolo V è soppresso;

10)

il testo del titolo VI è sostituito dal seguente:

 

«Modalità di applicazione dell'articolo 7 della decisione 2000/597/CE, Euratom»;

11.

l’articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Articolo 15

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7 della decisione 2000/597/CE, Euratom, il saldo di un esercizio è costituito dalla differenza tra:

l'insieme delle entrate riscosse per tale esercizio

e

l'ammontare dei pagamenti effettuati sugli stanziamenti dello stesso esercizio, aumentato dell'ammontare degli stanziamenti del medesimo esercizio riportati in applicazione dell'articolo 9 del regolamento finanziario. A tale differenza vengono aggiunti o detratti, da un lato, l'importo netto risultante dagli annullamenti di stanziamenti riportati dagli esercizi precedenti e, dall'altro, in deroga all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento finanziario:

i superamenti, in pagamenti, alla variazione dei tassi dell'euro degli stanziamenti non dissociati riportati dall'esercizio precedente in applicazione dell'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del regolamento finanziario,

nonché

il saldo risultante dai profitti e perdite di cambio registrati nel corso dell'esercizio.»;

12.

all'articolo 16:

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

«(2)   Qualora appaiano, rispetto alle previsioni iniziali, delle differenze consistenti, queste possono costituire oggetto di una lettera rettificativa al progetto preliminare di bilancio dell'esercizio successivo oppure di un bilancio rettificativo all'esercizio in corso.»;

13.

all'articolo 17:

a)

Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Gli Stati membri sono dispensati dall'obbligo di mettere a disposizione della Commissione gli importi corrispondenti ai diritti accertati che risultano irrecuperabili:

a)

o per cause di forza maggiore;

b)

o per altri motivi che non sono loro imputabili.

Gli importi di diritti accertati sono dichiarati irrecuperabili con decisione dell'autorità amministrativa competente che constata l'impossibilità del recupero.

Gli importi di diritti accertati sono considerati irrecuperabili al più tardi dopo un periodo di cinque anni dalla data alla quale l'importo è stato accertato a norma dell'articolo 2 oppure, in caso di ricorso amministrativo o giudiziario, dalla pronuncia dalla notifica o dalla pubblicazione della decisione definitiva.

In caso di pagamento scaglionato, il periodo massimo di cinque anni inizia a decorrere dalla data dell'ultimo pagamento effettivo nella misura in cui quest'ultimo non saldi il debito.

Gli importi dichiarati o considerati irrecuperabili sono ritirati definitivamente dalla contabilità separata di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera b). Sono segnalati nell'allegato dell'estratto trimestrale di cui all'articolo 6, paragrafo 4, lettera b), e, se del caso, nell'estratto trimestrale di cui all'articolo 6, paragrafo 5.»;

b)

sono inseriti i paragrafi seguenti:

«3.   Nei tre mesi che seguono la decisione amministrativa di cui al paragrafo 2 o secondo la scadenza di cui allo stesso paragrafo, gli Stati membri comunicano alla Commissione gli elementi d'informazione che riguardano i casi d'applicazione del paragrafo 2, sempre che l'importo dei diritti accertati in causa superi 50 000 EUR.

Gli Stati membri possono prolungare tale termine fino a tre anni per i casi dei diritti accertati che sono stati dichiarati o considerati irrecuperabili prima del 1o luglio 2006.

La comunicazione, effettuata su un modello stabilito dalla Commissione previa consultazione del comitato di cui all'articolo 20, contiene tutte le informazioni atte a permettere un esame approfondito dei motivi, di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), che hanno impedito allo Stato membro interessato di mettere a disposizione gli importi in causa e le misure adottate da quest'ultimo per garantire il recupero nel caso o nei casi in questione.

4.   La Commissione dispone di sei mesi, a decorrere dalla ricezione della comunicazione di cui al paragrafo 3, per trasmettere le sue osservazioni allo Stato membro interessato.

Quando la Commissione ritiene necessario chiedere informazioni complementari, il termine di sei mesi inizia a decorrere dalla ricezione delle informazioni complementari richieste.»;

c)

il paragrafo 3 diventa paragrafo 5 ed è così formulato:

«5.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, mediante una relazione annuale, i dettagli e i risultati dei loro controlli nonché i dati complessivi e le questioni di principio attinenti ai problemi più importanti sollevati, in particolare sul piano del contenzioso, dall'applicazione del presente regolamento. Questa relazione è trasmessa alla Commissione entro il 1° marzo dell'anno successivo all'esercizio in questione. La sintesi delle comunicazioni degli Stati membri ai sensi del presente articolo è ripresa nella relazione elaborata dalla Commissione e di cui all'articolo 280, paragrafo 5, del trattato. Il modello di tale relazione, nonché le sue modifiche debitamente giustificate, sono definiti dalla Commissione previa consultazione del comitato di cui all'articolo 20. Se del caso sono previsti opportuni termini di esecuzione.»;

14.

all'articolo 18, paragrafo 1, il riferimento alla «decisione 94/728/CE, Euratom» è sostituito da «decisione 2000/597/CE, Euratom»;

15.

all'articolo 21, il paragrafo 1, lettera c), è sostituito dal seguente:

«c)

le misure d'ispezione e i controlli previsti all'articolo 18, paragrafi 2 e 3»;

16.

è inserito il titolo seguente:

«TITOLO IX

Disposizioni transitorie

Articolo 21 bis

Il tasso di cui all'articolo 11 del presente regolamento resta d'applicazione per il calcolo degli interessi di mora nei casi in cui la data della scadenza è precedente alla fine del mese in cui entra in vigore il regolamento (CE) n. 2028/2004 del Consiglio, del 16 novembre 2004, che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (11).

17.

l'attuale titolo IX diventa il titolo X.

Articolo 2

Le altre disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 restano in vigore nella misura in cui non sono state espressamente modificate dal presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 novembre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

G. ZALM


(1)  GU L 253 del 7.10.2000, pag. 42.

(2)  Parere espresso il 26 febbraio 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)  GU C 318 del 30.12.2003, pag. 1.

(4)  GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1267/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 180 del 18.7.2003, pag. 1).

(5)  GU L 181 del 19.7.2003, pag. 1.

(6)  GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1.

(7)  Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).»;

(8)  GU L 253 del 7.10.2000, pag. 42.»;

(9)  Decisione abrogata e sostituita dal regolamento (CE) n. 2040/2000 (GU L 244 del 29.9.2000, pag. 27).»;

(10)  GU L 181 del 19.7.2003, pag. 1.»;

(11)  GU L 352 del 27.11.2004, pag. 1.»;


27.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 352/8


REGOLAMENTO (CE) N. 2029/2004 DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2004

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 novembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 novembre 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

79,5

070

81,3

204

102,1

999

87,6

0707 00 05

052

97,5

204

32,5

999

65,0

0709 90 70

052

91,0

204

69,6

999

80,3

0805 20 10

052

59,1

204

49,4

999

54,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

72,8

624

96,7

999

84,8

0805 50 10

052

48,8

388

41,4

528

25,5

999

38,6

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

052

90,5

388

139,3

400

81,2

404

82,3

720

66,0

800

194,0

999

108,9

0808 20 50

052

120,9

400

96,5

720

50,8

999

89,4


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

27.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 352/10


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2004

relativa al regime di aiuto di Stato concernente disposizioni urgenti in materia di occupazione cui l'italia ha dato esecuzione

[notificata con il numero C(2004) 930]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/800/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detti articoli (1),

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

(1)

Con lettera del 12 febbraio 2003 (A/31217 del 14 febbraio 2003), le autorità italiane hanno notificato, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, un regime di aiuti recante disposizioni urgenti in materia di occupazione. La misura, cui è stata data esecuzione prima dell’approvazione preliminare della Commissione, è stata iscritta nel registro degli aiuti illegali con il n. NN 7/03.

(2)

Con lettera del 12 marzo 2003, la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni. Dopo una richiesta di proroga del termine stabilito, accolta dalla Commissione, le autorità italiane hanno inviato ulteriori chiarimenti alla Commissione con lettera datata 20 maggio 2003.

(3)

Con lettera del 16 ottobre 2003, la Commissione ha informato l’Italia della propria decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE nei confronti del regime di aiuti. La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni sull’aiuto di cui trattasi. Alla Commissione non è pervenuta alcuna osservazione da terzi interessati.

(4)

Con lettera del 22 dicembre 2003, l’Italia ha inviato le proprie osservazioni. La Commissione ha chiesto ulteriori chiarimenti con lettera del 19 gennaio 2004, alla quale le autorità italiane hanno risposto con lettera dell’11 febbraio 2004.

2.   DESCRIZIONE DELL’AIUTO

(5)

L’obiettivo del regime di aiuti è il mantenimento di posti di lavoro in imprese che si trovano in difficoltà finanziarie, sottoposte a procedura di amministrazione straordinaria e aventi un numero di dipendenti superiore alle 1 000 unità.

(6)

La base giuridica dell’aiuto è costituita dal decreto legge 14 febbraio 2003 n. 23, convertito nella legge 17 aprile 2003, n. 81.

(7)

Beneficiari del regime in questione sono gli acquirenti di imprese aventi le caratteristiche succitate (imprese in difficoltà finanziarie, sottoposte ad amministrazione straordinaria e aventi un numero di dipendenti superiore alle 1 000 unità).

(8)

Qualora le imprese in questione siano rilevate da terzi, i benefici sono concessi ai nuovi acquirenti disposti ad assumere il personale dell’impresa ceduta, nei limiti di 550 dipendenti. L’acquirente fruisce, per ciascun dipendente trasferito, di:

un contributo mensile pari al 50 % dell’indennità alla quale il lavoratore avrebbe diritto in caso di collocamento in mobilità,

una minore quota di contribuzione, pari a quella prevista per gli apprendisti, a carico dei datori di lavoro per i primi 18 mesi.

I benefici di cui sopra sono quelli concessi, in forza della legge n. 223/1991, ai datori di lavoro che assumono lavoratori collocati in mobilità, ossia lavoratori che hanno cessato il rapporto occupazionale a causa di una crisi strutturale e in presenza di requisiti precisi.

In base al regime notificato, tali benefici sono concessi, nei limiti di 550 lavoratori, agli acquirenti disposti ad assumere dipendenti di imprese cedute, ossia lavoratori non in mobilità.

I benefici sono concessi per un massimo di 550 dipendenti trasferiti, purché siano soddisfatte due condizioni: (i) il trasferimento di dipendenti deve essere previsto in contratti collettivi da stipulare con il ministero del Lavoro entro il 30 aprile 2003 e (ii) l’acquirente e l’impresa ceduta non possono presentare aspetti proprietari coincidenti né essere in rapporto di collegamento o controllo.

(9)

Il regime si applica a operazioni nelle quali il trasferimento di lavoratori sia stato approvato mediante contratti collettivi stipulati con il ministero del Lavoro entro il 30 aprile 2003. Lo stanziamento per l’anno 2003 ammontava a 9,5 milioni di EUR.

3.   MOTIVI PER AVVIARE IL PROCEDIMENTO

(10)

Nella decisione di avviare il procedimento formale di indagine, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2, del trattato, la Commissione ha considerato che la misura costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. In quanto tale, la misura è in linea di principio vietata e può essere considerata compatibile con il mercato comune unicamente se è ammessa a beneficiare di una delle deroghe previste dal trattato.

(11)

Dal momento che la misura mira a salvaguardare posti di lavoro e comporta l’acquisto di imprese in difficoltà, la Commissione ne ha esaminato la compatibilità in base agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (nel prosieguo: «gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione») (3), in base al regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell’occupazione (4) e, infine, in base agli orientamenti relativi agli aiuti di Stato a finalità regionale (5). La Commissione ha espresso dubbi sulla compatibilità dell’aiuto con il mercato comune alla luce di tutte e tre le normative succitate.

(12)

La Commissione ha manifestato dubbi sul fatto che la misura in esame costituisca effettivamente un regime di aiuti a favore di un gruppo generale di beneficiari o non si tratti invece di una misura destinata a beneficiari ben individuati, tenuto conto della breve durata del regime notificato (il decreto legge è stato adottato il 14 febbraio 2003 e il termine fissato per l’acquisto di un’impresa e l’accordo ministeriale sul trasferimento dei lavoratori era il 30 aprile 2003).

(13)

La Commissione ha inoltre fatto presente che, qualora l’Italia dovesse ritenere che il regime di aiuto notificato costituisca di fatto la notifica individuale di un aiuto alla ristrutturazione per una singola impresa in difficoltà, la misura dovrebbe essere notificata come tale. In questo caso, occorrerebbe chiarire se l’impresa in difficoltà finanziaria sia l’effettivo beneficiario dell’aiuto. Inoltre, la notifica individuale dovrebbe essere accompagnata da un piano di ristrutturazione inteso al ripristino della redditività economica e finanziaria dell’impresa e dovrebbe soddisfare tutte le condizioni stabilite nei succitati orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione.

4.   OSSERVAZIONI PRESENTATE DALL’ITALIA

(14)

Con lettera del 22 dicembre 2003, l’Italia ha inviato osservazioni. Le autorità italiane hanno indicato che, per l’intera durata del regime, una sola impresa è stata ceduta secondo le modalità previste dal regime, ossia la Ocean SpA, situata a Verolanuova (BS), venduta a Brandt Italia SpA. Secondo le autorità italiane, Brandt ha acquistato Ocean SpA al prezzo di mercato, senza beneficiare di alcun vantaggio economico diretto nel quadro del regime in esame.

(15)

Le autorità italiane hanno inoltre dichiarato che:

la misura in esame non si applica in aree specifiche e non riguarda beneficiari specifici,

qualora la Commissione non la considerasse come una misura di carattere generale, si dovrebbe tener presente che la misura in questione non altera la concorrenza, in quanto mira a ripristinare l’attività produttiva di imprese in difficoltà e a salvaguardare i corrispondenti posti di lavoro,

il regime di aiuti è conforme agli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione, in quanto non aumenta la capacità di produzione dell’impresa, ma mira a ripristinarne la redditività economico-finanziaria e salvaguardarne i posti di lavoro.

(16)

Con lettera dell’11 febbraio 2004, l’Italia ha indicato che l’aiuto concesso a Brandt Italia nel quadro del regime era, a quella data, di 3 197 982,20 EUR e che l’erogazione dell’aiuto era iniziata nel marzo 2003.

5.   VALUTAZIONE DELL’AIUTO

5.1.   Sussistenza di aiuto

(17)

Per valutare se la misura costituisca un aiuto ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato, occorre determinare se favorisce talune imprese, se il vantaggio è concesso mediante risorse statali, se la misura falsa la concorrenza e se può incidere sugli scambi intracomunitari.

(18)

La prima condizione per l’applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1, è costituita dalla circostanza che la misura favorisca talune imprese. È pertanto necessario determinare se la misura conferisce ai beneficiari un vantaggio economico di cui non avrebbero fruito in normali condizioni di mercato, oppure se evita loro di sostenere oneri che di norma gravano sul bilancio dell’impresa, e se tale vantaggio è concesso a imprese specifiche.

Il regime in esame prevede la concessione di contributi e riduzioni degli oneri sociali per gli acquirenti di imprese in difficoltà, sottoposte a procedura di amministrazione straordinaria, aventi un numero di dipendenti superiore alle 1 000 unità. Essa determina quindi un vantaggio economico per l’acquirente, il quale riceve un contributo a fondo perduto per ciascun dipendente «trasferito» e fruisce inoltre di una riduzione, per la durata di 18 mesi, degli oneri sociali normalmente a carico del datore di lavoro.

La Commissione ritiene che la misura in questione possa comportare un vantaggio economico anche per le imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria. Il beneficiario effettivo dell’aiuto dipende, infatti, da una serie di fattori, che non sono stati chiariti dalle autorità italiane (se l’impresa in difficoltà finanziarie sia un’impresa attiva, se l’oggetto della vendita siano gli attivi aziendali oppure le quote sociali, se l’acquirente sia chiaramente distinto dall’impresa in difficoltà finanziarie, le modalità di determinazione del prezzo di vendita ecc.).

La Commissione ritiene che, in base al regime in oggetto, sia concesso un vantaggio economico a una categoria specifica di beneficiari, ossia:

agli acquirenti di imprese in difficoltà finanziarie, sottoposte ad amministrazione straordinaria e aventi almeno 1 000 dipendenti, che abbiano concluso un contratto collettivo entro il 30 aprile 2003 con il ministero del Lavoro per l’approvazione del trasferimento di lavoratori, e/o

a imprese in difficoltà finanziaria sottoposte ad amministrazione straordinaria, che abbiano almeno 1 000 dipendenti e che formino oggetto di cessione.

In base a quanto sopra, la Commissione ritiene che la misura in esame non abbia carattere generale, ma che conferisca un vantaggio economico a imprese specifiche, riducendo i costi normali e rafforzando la posizione finanziaria di quest’ultime rispetto ad altri concorrenti che non fruiscono delle stesse misure. Tale constatazione è confermata dal fatto che la misura è stata applicata soltanto in un caso.

(19)

La seconda condizione per l’applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1, è costituita dalla circostanza che la misura sia concessa mediante risorse statali. Nella fattispecie, l’intervento di risorse statali è dimostrato dal fatto che la misura, da un lato, è finanziata mediante finanziamenti pubblici a fondo perduto e, dall’altro, tramite la rinuncia dello Stato a una quota dei contributi sociali normalmente dovuti.

(20)

In base alla terza e quarta condizione per l’applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato, la misura deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza e incidere sugli scambi intracomunitari. Il regime in esame minaccia di falsare la concorrenza, in quanto rafforza la posizione finanziaria di alcune imprese rispetto ai loro concorrenti. In particolare la misura minaccia di falsare la concorrenza e di incidere sugli scambi se i beneficiari si trovano in concorrenza con prodotti provenienti da altri Stati membri, quantunque non esportino essi stessi la loro produzione. Se le imprese beneficiarie non esportano, la produzione nazionale risulta avvantaggiata dal fatto che la possibilità delle imprese, situate in altri Stati membri, di esportare i loro prodotti sul mercato in questione ne risultano diminuite (6).

(21)

Per le ragioni suindicate la misura in esame è in linea di principio vietata dall’articolo 87, paragrafo 1, del trattato ed è da considerarsi compatibile con il mercato comune unicamente se può beneficiare di una delle deroghe previste dal trattato.

5.2.   Legittimità dell’aiuto

(22)

Posto che la misura costituisce un aiuto di Stato, la Commissione lamenta che le autorità italiane non abbiano adempiuto l’obbligo ad esse incombente ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato e abbiano dato esecuzione al provvedimento prima dell’approvazione da parte della Commissione.

5.3.   Valutazione della compatibilità dell’aiuto

(23)

Dopo aver determinato la natura di aiuto di Stato della misura in questione ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato, la Commissione ha esaminato se essa possa essere considerata compatibile con il mercato comune in forza dell’articolo 87, paragrafi 2 e 3 del trattato.

(24)

La Commissione ritiene che l’aiuto non possa beneficiare della deroga di cui all’articolo 87, paragrafo 2, del trattato, in quanto non rappresenta un aiuto a carattere sociale ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, lettera a), o un aiuto destinato a ovviare a danni arrecati da calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, lettera b), né ricade nell’ambito dell’articolo 87, paragrafo 2, lettera c). Per ovvie ragioni non sono neppure applicabili le deroghe di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettere b) e d).

(25)

Fondandosi sull’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), la Commissione ha definito la propria politica relativa a talune categorie di aiuti in determinati regolamenti, discipline e orientamenti sulle esenzioni. L’aiuto in esame è inteso alla salvaguardia di posti di lavoro e concerne la cessione di imprese in difficoltà e può quindi rientrare nell’ambito d’applicazione di tre precisi atti di diritto derivato. Conseguentemente la Commissione ha esaminato la compatibilità dell’aiuto in questione in base agli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione, in base al regolamento (CE) n. 2204/2002 e, infine, in base agli orientamenti relativi agli aiuti di Stato a finalità regionale. Alla luce di tutte e tre le succitate discipline, i dubbi espressi dalla Commissione quanto alla compatibilità del regime di aiuti con il mercato comune sono stati confermati.

5.4.   Valutazione in base agli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione

(26)

Dal momento che il regime notificato concerne la vendita di imprese in difficoltà finanziarie, le autorità italiane hanno invocato, ai fini della sua valutazione, gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione. La Commissione ha esaminato se il regime di aiuto possa essere valutato in base a detti orientamenti. Gli orientamenti comunitari relativi agli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione ammettono:

aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione notificati individualmente alla Commissione, per tutte le imprese, a prescindere dalla loro dimensione,

regimi di aiuto al salvataggio e alla ristrutturazione, unicamente per le piccole e medie imprese.

Le autorità italiane hanno notificato un regime di aiuti che si applica a tutte le imprese, di qualsiasi dimensione. Inoltre, dato che il regime riguarda le vendite di imprese con più di 1 000 dipendenti, sono principalmente interessate le grandi imprese (7). Pertanto, il regime di aiuti nella sua forma attuale non può essere considerato compatibile con il mercato comune in base agli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione.

(27)

Nella decisione relativa all’avvio del procedimento, la Commissione ha indicato che, qualora l’Italia dovesse ritenere che il regime di aiuto di fatto costituisca un aiuto individuale alla ristrutturazione di una singola impresa in difficoltà, allora la misura dovrebbe essere notificata in quanto tale. In questo caso occorrerebbe chiarire se l’impresa in difficoltà finanziaria sia l’effettivo beneficiario dell’aiuto. Inoltre, la notifica individuale dovrebbe essere accompagnata da un piano di ristrutturazione elaborato per il ripristino della redditività economico-finanziaria dell’impresa e dovrebbe soddisfare tutte le condizioni stabilite negli orientamenti succitati.

(28)

Le autorità italiane hanno indicato che, di fatto, una sola operazione di vendita è stata effettuata in base al regime, per l’intera durata dello stesso. Tuttavia esse hanno continuato a definire la misura come un regime di aiuti e non hanno fornito alla Commissione alcuna informazione che le consenta di valutarla in quanto notifica individuale di un aiuto alla ristrutturazione di una singola impresa in difficoltà. La Commissione non può pertanto valutare il caso individuale della vendita di Ocean SpA a Brandt Italia in maniera autonoma.

5.5.   Valutazione in base al regolamento (CE) n. 2204/2002

(29)

L’obiettivo del regime di aiuti notificato consiste nel mantenimento di posti di lavoro. Le autorità italiane fanno riferimento, oltre agli orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione, al regolamento CE n. 2204/2002. A tale proposito, secondo le autorità italiane:

la misura notificata deve essere considerata come una «misura di carattere generale, volta a promuovere l’occupazione, che non falsa né minaccia di falsare la concorrenza favorendo determinate imprese o la produzione di determinati beni» [considerando (6) del regolamento (CE) n. 2204/2002] in quanto si tratta di una misura generale e astratta che riguarda tutte le imprese aventi più di 1 000 dipendenti, sottoposte ad amministrazione straordinaria e che formano oggetto di vendita,

i vantaggi concessi sono identici a quelli del regime di «Cassa integrazione guadagni straordinaria», che non è mai stato considerato un aiuto di Stato,

qualora dovesse essere considerata un aiuto di Stato, la misura dovrebbe essere definita come un regime di aiuti alla creazione di occupazione. Infatti, secondo l’articolo 4, punto 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 2204/2002 «i lavoratori assunti per coprire nuovi posti di lavoro creati non devono mai aver lavorato prima o devono aver perso o essere in procinto di perdere l'impiego precedente». Sarebbe questo il caso che ricorre nella fattispecie.

(30)

Quanto al primo punto, la Commissione ritiene che la misura non abbia carattere generale per le ragioni già indicate dalla presente decisione nella parte relativa alla sussistenza di aiuto.

(31)

Quanto al secondo punto, la misura in questione non modifica regimi quali il regime di Cassa integrazione straordinaria o di collocamento in mobilità. Si tratta invece di una misura temporanea destinata a intervenire in una situazione specifica e unicamente per operazioni realizzate nell’arco di un trimestre. Pertanto, questa misura non può essere equiparata a regimi quali la Cassa integrazione straordinaria o il collocamento in mobilità, che non sono mai stati valutati dalla Commissione in base alle regole sugli aiuti di Stato.

(32)

Quanto al terzo punto succitato, la Commissione rileva che, in base al regolamento (CE) n. 2204/2002, gli aiuti alla creazione di nuovi posti di lavoro in aree non assistite sono permessi unicamente in favore delle piccole e medie imprese. Il regime di aiuti notificato si applica all’intero territorio nazionale e a tutte le imprese, a prescindere dalla loro dimensione. Inoltre, giacché la misura riguarda la cessione di imprese aventi più di 1 000 dipendenti, esistono elementi per ritenere che possono essere interessate principalmente le grandi imprese.

(33)

Visto quanto sopra, la misura notificata non può essere considerata compatibile con il mercato comune in base al regolamento (CE) n. 2204/2002.

5.6.   Valutazione in base agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale

(34)

La Commissione ha anche valutato se il regime potesse essere esaminato in base agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (8). In base a tali orientamenti, qualora siano rispettate determinate condizioni, è possibile autorizzare aiuti al mantenimento dell’occupazione che rientrino nella definizione di aiuti al funzionamento. È inoltre possibile autorizzare aiuti agli investimenti in capitale fisso, realizzati mediante l’acquisto di un’azienda che ha chiuso o che avrebbe chiuso se non fosse stata acquistata.

(35)

Tuttavia il regime non rientra nel campo di applicazione degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, in quanto si applica all’interno del territorio nazionale. Inoltre, l’unico caso noto in cui ha trovato applicazione il regime riguarda una società situata a Verolanuova (BS), in un’area che non beneficia delle deroghe di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato. Pertanto la misura notificata non può essere considerata compatibile con il mercato comune in base agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.

(36)

La misura notificata è infine incompatibile con il mercato comune in quanto non contiene alcuna disposizione relativa al cumulo di aiuti provenienti da fonti diverse.

6.   CONCLUSIONI

(37)

La Commissione constata che la misura in esame costituisce aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato. L’Italia ha illegalmente dato esecuzione all’aiuto in questione, in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Sulla base dell’analisi di cui sopra, la Commissione ritiene che l’aiuto sia incompatibile con il mercato comune alla luce degli orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione, del regolamento (CE) n. 2204/2002 e degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.

(38)

La presente decisione riguarda il regime di aiuti e i relativi casi di applicazione e deve essere attuata immediatamente, con particolare riguardo al recupero dei singoli aiuti incompatibili. Essa lascia impregiudicata la possibilità che aiuti singoli concessi nel quadro del regime siano successivamente considerati, con decisione della Commissione, totalmente o parzialmente compatibili in base alle loro caratteristiche specifiche,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’aiuto di Stato concernente disposizioni urgenti in materia di occupazione, cui l’Italia ha dato esecuzione in base al decreto legge 14 febbraio 2003 n. 23, convertito nella legge 17 aprile 2003, n. 81, è incompatibile con il mercato comune.

Articolo 2

L’Italia sopprime il regime di aiuti di cui all’articolo 1, qualora continui a produrre effetti.

Articolo 3

1.   L’Italia prende tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari l’aiuto concesso in base al regime di cui all’articolo 1, già posto illegalmente a loro disposizione.

2.   L’Italia sopprime l’erogazione di qualsiasi aiuto in sospeso a decorrere della data della presente decisione.

3.   Il recupero viene eseguito senza indugio e secondo le procedure del diritto interno sempreché queste consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione.

4.   L’aiuto da recuperare comprende gli interessi decorrenti dalla data in cui esso è stato posto a disposizione del beneficiario fino a quella del suo effettivo recupero.

5.   Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso di riferimento applicato per il calcolo dell’equivalente sovvenzione nell’ambito degli aiuti a finalità regionale, alla data in cui l’aiuto è stato posto a disposizione del beneficiario.

6.   Il tasso di interesse di cui al paragrafo 5 si applica su base composta per l’intero periodo di cui al paragrafo 4.

Articolo 4

Entro due mesi dalla data di notificazione della presente decisione, l’Italia informa la Commissione, mediante il questionario che figura nell’allegato alla presente decisione, circa i provvedimenti presi per conformarvisi.

Articolo 5

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2004.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione


(1)  GU C 308 del 18.12.2003, pag. 5.

(2)  Vedasi nota 1.

(3)  GU C 288 del 9.10.1999.

(4)  GU L 337 del 13.12.2002, pag. 3.

(5)  GU C 74 del 10.03.1998.

(6)  Sentenza della Corte di giustizia nella causa 102/87 France v Commission [1988] ECR 4067.

(7)  Per quanto concerne la vendita di Ocean SpA a Brandt Italia, le autorità italiane non hanno fornito alcuna informazione quanto alla dimensione della società acquirente, Brandt Italia. La società acquistata, Ocean SpA, aveva più di 1 000 dipendenti.

(8)  GU C 74 del 10.03.1998.


ALLEGATO

Informazioni concernenti l’attuazione della decisione 2004/800/CE della Commissione

1.   Numero totale di beneficiari e importo totale dell’aiuto da recuperare

1.1.

Indicare dettagliatamente in che modo sarà calcolato l’ammontare dell’aiuto da recuperare presso i singoli beneficiari:

capitale,

interessi.

1.2.

Qual è l’ammontare totale dell’aiuto illegittimo da recuperare (equivalente aiuto lordo; prezzi di …) concesso in base al regime.

1.3.

Qual è il numero totale di beneficiari presso i quali deve essere recuperato l’aiuto concesso illegalmente nel quadro del presente regime.

2.   Provvedimenti previsti e già adottati per recuperare l’aiuto

2.1.

Si prega di indicare dettagliatamente quali provvedimenti siano previsti e quali provvedimenti siano già stati adottati per procedere all’immediato ed effettivo recupero dell’aiuto. Specificare la base giuridica di detti provvedimenti.

2.2.

Entro quale data sarà completato il recupero?

3.   Informazioni relative ai singoli beneficiari

Nella tabella allegata si prega fornire i dati relativi a ciascun beneficiario presso il quale si deve recuperare l’aiuto concesso illegalmente nel quadro del regime.

Nome del beneficiario

Indirizzo del beneficiario

Data (1)

Ammontare dell’aiuto concesso illegalmente (2)

Valuta: …

Recupero effettuato

Si/No

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Data(e) in cui l’aiuto (o parte dell’aiuto) è stato messo a disposizione del beneficiario.

(2)  Ammontare dell’aiuto messo a disposizione del beneficiario (in termini di equivalente sovvenzione lordo; prezzi di …).


27.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 352/17


DECISIONE N. 801/2004 DEL COMITATO MISTO CE-SVIZZERA

del 28 aprile 2004

che modifica il protocollo 3 dell'accordo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

(2004/801/CE)

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra le Comunità europee, da una parte, e la Confederazione elvetica, dall'altra (1), in appresso denominato «accordo», firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972, in particolare l'articolo 38 del protocollo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il protocollo 3 dell'accordo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, in appresso denominato «protocollo», è stato modificato più volte. Per motivi di chiarezza e di certezza giuridica delle norme di origine, occorre pertanto consolidare queste modifiche in un nuovo testo.

(2)

Occorre inoltre apportare modifiche tecniche alle norme sulla trasformazione a seguito dei cambiamenti del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci («sistema armonizzato») in vigore dal 1o gennaio 2002.

(3)

Occorre modificare alcuni requisiti in materia di trasformazione che i materiali non originari devono soddisfare per poter essere considerati originari in considerazione della mancata produzione di un determinato materiale nelle Parti contraenti e delle condizioni specifiche in cui vengono ottenuti determinati prodotti («circuiti integrati monolitici»), che comportano trasformazioni limitate al di fuori del territorio delle Parti contraenti.

(4)

Sono necessarie alcune modifiche tecniche per correggere le anomalie presenti nelle diverse versioni linguistiche del testo e le discordanze fra di esse.

(5)

Per garantire il buon funzionamento dell'accordo, agevolando al tempo stesso il lavoro degli utenti e delle amministrazioni doganali, è quindi opportuno inglobare in un nuovo testo del protocollo tutte le disposizioni in questione.

(6)

Le dichiarazioni comuni riguardanti il Principato di Andorra, la Repubblica di San Marino e il riesame dei cambiamenti delle norme di origine a seguito di modifiche del sistema armonizzato devono essere mantenute insieme al protocollo,

DECIDE:

Articolo 1

Il protocollo 3 dell'accordo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa è sostituito dal testo in allegato e dalle dichiarazioni comuni pertinenti.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1o luglio 2002.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2004.

Per il Comitato misto

Il presidente

Dante MARTINELLI


(1)  GU L 300 del 31.12.1972, pag. 189.


PROTOCOLLO 3

relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1

Definizioni

TITOLO II

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI»

Articolo 2

Requisiti di carattere generale

Articolo 3

Cumulo nella Comunità

Articolo 4

Cumulo in Svizzera

Articolo 5

Prodotti interamente ottenuti

Articolo 6

Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

Articolo 7

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

Articolo 8

Unità da prendere in considerazione

Articolo 9

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Articolo 10

Assortimenti

Articolo 11

Elementi neutri

TITOLO III

REQUISITI TERRITORIALI

Articolo 12

Principio della territorialità

Articolo 13

Trasporto diretto

Articolo 14

Esposizioni

TITOLO IV

RESTITUZIONE O ESENZIONE

Articolo 15

Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi

TITOLO V

PROVA DELL'ORIGINE

Articolo 16

Requisiti di carattere generale

Articolo 17

Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1

Articolo 18

Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1

Articolo 19

Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

Articolo 20

Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza

Articolo 20 bis

Contabilità separata

Articolo 21

Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura

Articolo 22

Esportatore autorizzato

Articolo 23

Validità della prova dell'origine

Articolo 24

Presentazione della prova dell'origine

Articolo 25

Importazioni con spedizioni scaglionate

Articolo 26

Esonero dalla prova dell'origine

Articolo 27

Documenti giustificativi

Articolo 28

Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi

Articolo 29

Discordanze ed errori formali

Articolo 30

Importi espressi in euro

TITOLO VI

MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 31

Assistenza reciproca

Articolo 32

Controllo delle prove dell'origine

Articolo 33

Composizione delle controversie

Articolo 34

Sanzioni

Articolo 35

Zone franche

TITOLO VII

CEUTA E MELILLA

Articolo 36

Applicazione del protocollo

Articolo 37

Condizioni particolari

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 38

Modifiche del protocollo

Elenco degli allegati

Allegato I:

Note introduttive all'elenco dell'allegato II

Allegato II:

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario

Allegato III:

Facsimile del certificato di circolazione EUR.1 e domanda di certificato di circolazione EUR.1

Allegato IV:

Testo della dichiarazione su fattura

Allegato V:

Elenco dei prodotti originari dalla Turchia a cui non si applicano le disposizioni degli articoli 3 e 4, suddivisi per capitoli e voci del sistema armonizzato (SA)

Dichiarazioni comuni

Dichiarazione comune riguardante il Principato di Andorra

Dichiarazione comune riguardante la Repubblica di San Marino

Dichiarazione comune riguardante il riesame dei cambiamenti delle norme di origine a seguito di modifiche del sistema armonizzato

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo:

a)

per «fabbricazione» si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compreso il montaggio e le operazioni specifiche;

b)

per «materiale» si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;

c)

per «prodotto» si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;

d)

per «merci» si intendono sia i materiali, che i prodotti;

e)

per «valore in dogana» si intende il valore determinato conformemente all'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (accordo OMC sul valore in dogana);

f)

per «prezzo franco fabbrica» si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante — nella Comunità o in Svizzera — nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;

g)

per «valore dei materiali» si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Comunità o in Svizzera;

h)

per «valore dei materiali originari» si intende il valore di detti materiali definito in applicazione, mutatis mutandis, alla lettera g);

i)

per «valore aggiunto» si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di ciascuno dei materiali utilizzati originario degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 o, se il valore in dogana non è noto o non può essere stabilito, il primo prezzo verificabile corrisposto per i materiali nella Comunità o in Svizzera;

j)

per «capitoli» e «voci» si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente protocollo «sistema armonizzato» o «SA»;

k)

il termine «classificato» si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;

l)

con il termine «spedizione» si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero accompagnati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura;

m)

il termine «territori» comprende le acque territoriali.

TITOLO II

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI»

Articolo 2

Requisiti di carattere generale

1.   Ai fini dell'applicazione dell'accordo, si considerano prodotti originari della Comunità:

a)

i prodotti interamente ottenuti nella Comunità ai sensi dell'articolo 5;

b)

i prodotti ottenuti nella Comunità in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunità di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6;

c)

le merci originarie dello Spazio economico europeo (SEE) ai sensi del protocollo 4 dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

2.   Ai fini dell'applicazione dell'accordo, si considerano prodotti originari della Svizzera:

a)

i prodotti interamente ottenuti in Svizzera ai sensi dell'articolo 5;

b)

i prodotti ottenuti in Svizzera in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Svizzera di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6.

Articolo 3

Cumulo nella Comunità

1.   Fatte salve le disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 1, i prodotti sono considerati originari della Comunità se sono fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari della Bulgaria, della Svizzera (compreso il Liechtenstein) (1), della Repubblica ceca, dell’Estonia, dell'Ungheria, dell'Islanda, della Lituania, della Lettonia, della Norvegia, della Polonia, della Romania, della Slovenia, della Repubblica slovacca, della Turchia (2) o della Comunità, conformemente alle disposizioni del protocollo relativo alle norme di origine allegato agli accordi tra la Comunità e ciascuno di questi paesi, a condizione che tali materiali siano stati sottoposti ad altre operazioni, oltre a quelle di cui all'articolo 7, all’interno della Comunità. Non si richiede che questi materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti.

2.   Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate all'interno della Comunità non vanno oltre alle operazioni di cui all'articolo 7, il prodotto ottenuto è considerato originario della Comunità soltanto quando il valore aggiunto apportato è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri paesi di cui al paragrafo 1. In caso contrario, il prodotto ottenuto è considerato originario del paese che ha conferito il maggior valore ai materiali originari utilizzati in occasione della fabbricazione nella Comunità.

3.   I prodotti originari di uno dei paesi elencati al paragrafo 1 che non sono sottoposti ad alcuna operazione nella Comunità conservano la loro origine quando vengono esportati in uno di questi paesi.

4.   Il cumulo di cui al presente articolo può essere applicato soltanto ai materiali e ai prodotti che hanno acquisito il loro carattere di prodotto originario con l'applicazione di norme di origine identiche a quelle previste da questo protocollo.

La Comunità fornirà alla Svizzera, per il tramite della Commissione europea, informazioni dettagliate sugli accordi e sulle norme di origine corrispondenti, applicati agli altri paesi elencati al paragrafo 1. La Commissione europea pubblicherà nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (serie C) la data a partire dalla quale il cumulo previsto dal presente articolo può essere applicato dai paesi elencati al paragrafo 1 che hanno rispettato le condizioni necessarie.

Articolo 4

Cumulo in Svizzera

1.   Fatte salve le disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 2, i prodotti sono considerati originari della Svizzera se sono fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari della Bulgaria, della Svizzera (compreso il Liechtenstein) (1), della Repubblica ceca, dell’Estonia, dell'Ungheria, dell'Islanda, della Lituania, della Lettonia, della Norvegia, della Polonia, della Romania, della Slovenia, della Repubblica slovacca, della Turchia (2) o della Comunità, conformemente alle disposizioni del protocollo relativo alle norme di origine allegato agli accordi tra la Svizzera e ciascuno di questi paesi, a condizione che tali materiali siano stati sottoposti ad altre operazioni, oltre a quelle previste dall'articolo 7. Non si richiede che questi materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti.

2.   Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate all’interno della Svizzera non vanno oltre alle operazioni previste dall'articolo 7, il prodotto ottenuto è considerato originario della Svizzera soltanto quando il valore aggiunto apportato è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri paesi di cui al paragrafo 1. In caso contrario, il prodotto ottenuto è considerato originario del paese che ha conferito il maggior valore ai materiali originari utilizzati in occasione della fabbricazione in Svizzera.

3.   I prodotti, originari di uno dei paesi elencati al paragrafo 1, che non sono sottoposti ad alcuna operazione in Svizzera, conservano la loro origine quando sono esportati in uno di questi paesi.

4.   Il cumulo di cui al presente articolo può essere applicato soltanto ai materiali e ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario con l'applicazione di norme di origine identiche a quelle previste da questo protocollo.

La Svizzera fornirà alla Comunità, per il tramite della Commissione europea informazioni dettagliate sugli accordi e sulle norme di origine corrispondenti, applicati agli altri paesi elencati al paragrafo 1. La Commissione europea pubblicherà nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie C) la data a partire dalla quale il cumulo previsto dal presente articolo può essere applicato dai paesi menzionati al paragrafo 1 che hanno rispettato le condizioni necessarie.

Articolo 5

Prodotti interamente ottenuti

1.   Si considerano «interamente ottenuti» nella Comunità o in Svizzera:

a)

i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;

b)

i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;

c)

gli animali vivi, ivi nati ed allevati;

d)

i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;

e)

i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;

f)

i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali della Comunità o della Svizzera, con le loro navi;

g)

i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);

h)

gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi i pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami;

i)

gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;

j)

i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché la Comunità o la Svizzera abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;

k)

le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere a)-j).

2.   Le espressioni «le loro navi» e «le loro navi officina» di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina:

a)

che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro della Comunità o in Svizzera;

b)

che battono bandiera di uno Stato membro della Comunità o della Svizzera;

c)

che appartengono, in misura non inferiore al 50 %, a cittadini di Stati membri della Comunità o della Svizzera, o ad una società la cui sede principale è situata in uno di tali Stati, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini di Stati membri della Comunità o della Svizzera e di cui, inoltre, per quanto riguarda la società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno metà del capitale appartiene a tali Stati o a enti pubblici o cittadini di detti Stati;

d)

il cui comandante e i cui ufficiali sono tutti cittadini di Stati membri della Comunità o della Svizzera;

e)

e il cui equipaggio è composto, almeno per il 75 %, di cittadini di Stati membri della Comunità o della Svizzera.

Articolo 6

Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

1.   Ai fini dell'articolo 2, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato II.

Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dall'accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.

2.   In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'elenco, non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un prodotto, possono essere ugualmente utilizzati a condizione che:

a)

il loro valore totale non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

b)

l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di una qualsiasi delle percentuali indicate nell'elenco relative al valore massimo dei materiali non originari.

Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati dai capitoli 50-63 del sistema armonizzato.

3.   I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni dell'articolo 7.

Articolo 7

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

1.   Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti dell'articolo 6, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:

a)

le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;

b)

la scomposizione e composizione di confezioni;

c)

il lavaggio, la pulitura, la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;

d)

la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;

e)

semplici operazioni di pittura e lucidatura;

f)

la mondatura, l'imbianchimento parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso;

g)

operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero;

h)

la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;

i)

l'affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio;

j)

il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);

k)

le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di imballaggio;

l)

l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, logo o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui lori imballaggi;

m)

la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse;

n)

il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;

o)

il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere a)-n);

p)

la macellazione degli animali.

2.   Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella Comunità o in Svizzera su quel prodotto.

Articolo 8

Unità da prendere in considerazione

1.   L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.

Ne consegue che:

a)

quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;

b)

quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell'applicare le disposizioni del presente protocollo ogni prodotto va considerato singolarmente.

2.   Ogniqualvolta, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.

Articolo 9

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e il cui prezzo è compreso nel suo o per i quali non viene emessa una fattura distinta si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

Articolo 10

Assortimenti

Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

Articolo 11

Elementi neutri

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:

a)

energia e combustibile;

b)

impianti e attrezzature;

c)

macchine e utensili;

d)

merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.

TITOLO III

REQUISITI TERRITORIALI

Articolo 12

Principio della territorialità

1.   Le condizioni enunciate al titolo II relative all’acquisizione del carattere di prodotto originario devono essere rispettate senza interruzione nella Comunità o in Svizzera, fatto salvo il disposto dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), degli articoli 3 e 4 e del paragrafo 3 del presente articolo.

2.   Le merci originarie esportate dalla Comunità o dalla Svizzera verso un altro paese e successivamente reimportate nella Comunità o in Svizzera, fatti salvi gli articoli 3 e 4, sono considerate non originarie, a meno che si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente:

a)

che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate;

b)

che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell’esportazione.

3.   L'acquisizione del carattere di prodotto originario alle condizioni enunciate al titolo II non deriva da una lavorazione o trasformazione effettuata al di fuori della Comunità o in Svizzera sui materiali esportati dalla Comunità o dalla Svizzera e successivamente reimportati, a condizione che:

a)

i suddetti materiali siano interamente ottenuti nella Comunità o in Svizzera o siano stati sottoposti a una lavorazione o trasformazione che vanno oltre alle operazioni insufficienti enumerate all'articolo 7, prima della loro esportazione;

b)

si possa dimostrare alle autorità doganali che:

i)

le merci reimportate derivano dalla lavorazione o dalla trasformazione dei materiali esportati;

ii)

il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Comunità o della Svizzera non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finale per il quale è addotto il carattere originario.

4.   Per l'applicazione del paragrafo 3, le condizioni enumerate al titolo II concernenti l'acquisizione del carattere di prodotto originario non si applicano alle lavorazioni o trasformazioni effettuate al di fuori della Comunità o della Svizzera. Tuttavia, se all'elenco dell'allegato II si applica una norma che fissa il valore massimo di tutti i materiali non originari utilizzati per la determinazione del carattere originario del prodotto finale in questione, il valore totale dei materiali non originari utilizzati nella parte interessata e il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Comunità o della Svizzera con l’applicazione del presente articolo, non devono superare la percentuale indicata.

5.   Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 3 e 4, per «valore aggiunto totale» si intendono tutti i costi accumulati al di fuori della Comunità o della Svizzera, compreso il valore dei materiali aggiunti.

6.   I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti che non soddisfano le condizioni enunciate nell'elenco dell'allegato II e che si possono considerare sufficientemente lavorati o trasformati soltanto in applicazione della tolleranza generale dell'articolo 6, paragrafo 2.

7.   I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti di cui ai capitoli 50-63 del sistema armonizzato.

8.   Le lavorazioni o trasformazioni di cui al presente articolo effettuate al di fuori della Comunità o della Svizzera sono realizzate in regime di perfezionamento passivo o nell'ambito di un sistema analogo.

Articolo 13

Trasporto diretto

1.   Il trattamento preferenziale previsto dall'accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo trasportati tra la Comunità e la Svizzera direttamente o attraverso i territori degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.

I prodotti originari possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli della Comunità o della Svizzera.

2.   La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene fornita alle autorità doganali del paese importatore presentando:

a)

un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese esportatore fino all'uscita dal paese di transito; oppure

b)

un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:

i)

una descrizione esatta dei prodotti;

ii)

la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati;

e

iii)

la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito; oppure,

c)

in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento giustificativo.

Articolo 14

Esposizioni

1.   I prodotti originari spediti per un'esposizione in un paese diverso da quelli di cui agli articoli 3 e 4 e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nella Comunità o in Svizzera beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo, purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:

a)

un esportatore ha inviato detti prodotti dalla Comunità o dalla Svizzera nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;

b)

l'esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a una persona nella Comunità o in Svizzera;

c)

i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione;

d)

dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.

2.   Alle autorità doganali del paese d'importazione deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo V, con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, può essere richiesta un'ulteriore prova documentale delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.

3.   Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

TITOLO IV

RESTITUZIONE O ESENZIONE

Articolo 15

Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi

1.

a)

I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari della Comunità, della Svizzera o di uno degli altri paesi previsti dagli articoli 3 e 4, per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine conformemente alle disposizioni del titolo V non sono soggetti, nella Comunità o in Svizzera, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.

b)

I prodotti di cui al capitolo 3 e alle voci 1604 e 1605 del sistema armonizzato originari della Comunità ai sensi del presente protocollo come previsto nell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell’origine conformemente alle disposizioni del titolo V non sono soggetti, nella Comunità, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.

2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o tasse di effetto equivalente applicabili nella Comunità o in Svizzera ai materiali utilizzati nella fabbricazione e ai prodotti di cui al paragrafo 1, lettera b), qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno.

3.   L'esportatore di prodotti coperto da una prova dell'origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati.

4.   Le disposizioni dei paragrafi 1-3 si applicano anche agli imballaggi definiti ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, agli accessori, ai pezzi di ricambio e agli utensili definiti ai sensi dell'articolo 9, e degli assortimenti definiti ai sensi dell'articolo 10, se tali articoli sono non originari.

5.   Le disposizioni dei paragrafi 1-4 si applicano unicamente ai materiali dei tipi cui si applica l'accordo. Inoltre, esse non escludono l'applicazione di un sistema di rimborso all'esportazione per quanto riguarda i prodotti agricoli, applicabile all'esportazione conformemente alle disposizioni dell'accordo.

TITOLO V

PROVA DELL'ORIGINE

Articolo 16

Requisiti di carattere generale

1.   I prodotti originari della Comunità importati in Svizzera e i prodotti originari della Svizzera importati nella Comunità beneficiano delle disposizioni del presente accordo su presentazione:

a)

di un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura nell'allegato III; oppure

b)

nei casi di cui all'articolo 21, paragrafo 1, di una dichiarazione, il cui testo è riportato nell'allegato IV, rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolletta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale (in appresso denominata «dichiarazione su fattura») che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione.

2.   In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all'articolo 26 i prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano delle disposizioni dell'accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui sopra.

Articolo 17

Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1

1.   Il certificato di circolazione EUR.1 viene rilasciato dalle autorità doganali del paese esportatore su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.

2.   A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il formulario del certificato di circolazione EUR.1 e il formulario di domanda, i cui modelli figurano all'allegato III. Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui è redatto l'accordo e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti dev'essere redatta senza spaziature. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si deve sbarrare la parte non riempita.

3.   L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese di esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui al presente protocollo.

4.   Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro della Comunità europea o della Svizzera se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità, della Svizzera o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.

5.   Le autorità doganali che rilasciano il certificato prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo. A tale scopo esse hanno facoltà di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell'esportatore o ad ogni altro controllo che ritengano utile. Le autorità doganali che rilasciano il certificato devono inoltre accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.

6.   La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 dev'essere indicata nella casella 11 del certificato.

7.   Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

Articolo 18

Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1

1.   In deroga all'articolo 17, paragrafo 7, il certificato di circolazione EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:

a)

non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure se

b)

viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che un certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.

2.   Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella sua domanda il luogo e la data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta.

3.   Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.

4.   I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture:

ES

«EXPEDIDO A POSTERIORI»

DA

«UDSTEDT EFTERFØLGENDE»

DE

«NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT»

EL

«ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ»

EN

«ISSUED RETROSPECTIVELY»

FR

«DÉLIVRÉ A POSTERIORI»

IT

«RILASCIATO A POSTERIORI»

NL

«AFGEGEVEN A POSTERIORI»

PT

«EMITIDO A POSTERIORI»

FI

«ANNETTU JÄLKIKÄTEEN»

SV

«UTFÄRDAT I EFTERHAND».

5.   Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella casella «Osservazioni» del certificato EUR.1.

Articolo 19

Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

1.   In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.

2.   I duplicati così rilasciati devono recare una delle seguenti diciture:

ES

«DUPLICADO»

DA

«DUPLIKAT»

DE

«DUPLIKAT»

EL

«ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ»

EN

«DUPLICATE»

FR

«DUPLICATA»

IT

«DUPLICATO»

NL

«DUPLICAAT»

PT

«SEGUNDA VIA»

FI

«KAKSOISKAPPALE»

SV

«DUPLIKAT».

3.   Le diciture di cui al paragrafo 2 devono figurare nella casella «Osservazioni» del duplicato del certificato di circolazione EUR.1.

4.   Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.

Articolo 20

Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza

Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nella Comunità o in Svizzera, si può sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o più certificati EUR.1 al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nella Comunità o in Svizzera. I certificati di circolazione EUR.1 sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.

Articolo 20 bis

Contabilità separata

1.   Se la detenzione di scorte separate di materiali originari e non originari identici e intercambiabili comporta costi notevoli o difficoltà pratiche, su richiesta scritta degli interessati, le autorità doganali possono autorizzare per la gestione di tali scorte l'uso della cosiddetta «separazione contabile».

2.   Questo metodo deve poter garantire che, su un determinato periodo di riferimento, il numero di prodotti ottenuti che possono essere considerati «originari» coincida con il numero che si sarebbe ottenuto se vi fosse stata una divisione fisica delle scorte.

3.   Le autorità doganali possono concedere tale autorizzazione alle condizioni che esse considerano appropriate.

4.   Il metodo è registrato e mantenuto conformemente ai principi contabili generalmente accettati applicabili nel paese in cui il prodotto è stato fabbricato.

5.   Il beneficiario di questa agevolazione può emettere prove dell'origine o farne richiesta, a seconda del caso, per la quantità di prodotti che possono essere considerati originari. Su richiesta delle autorità doganali, il beneficiario fornisce una dichiarazione relativa al modo in cui i quantitativi sono stati gestiti.

6.   Le autorità doganali controllano il modo in cui l'autorizzazione viene utilizzata e possono ritirarla in qualsiasi momento, qualora il beneficiario ne faccia un qualunque uso improprio o non rispetti qualunque altra condizione fissata nel presente allegato.

Articolo 21

Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura

1.   La dichiarazione su fattura di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), può essere compilata:

a)

da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22; oppure

b)

da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6 000 EUR.

2.   La dichiarazione su fattura può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità, della Svizzera o di uno degli altri paesi previsti dagli articoli 3 e 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.

3.   L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura dovrà essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale del paese d'esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo.

4.   La dichiarazione su fattura dev'essere compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'allegato IV, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale allegato e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello.

5.   Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni, purché egli consegni all'autorità doganale del paese d'esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.

6.   La dichiarazione su fattura può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purché sia presentata nel paese d'importazione non più tardi di due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.

Articolo 22

Esportatore autorizzato

1.   Le autorità doganali del paese d'esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore, qui di seguito denominato «esportatore autorizzato», che effettui frequenti esportazioni di prodotti ai sensi dell'accordo a compilare dichiarazioni su fattura indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.

2.   Le autorità doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che esse considerano appropriate.

3.   Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura.

4.   Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.

5.   Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse lo faranno se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.

Articolo 23

Validità della prova dell'origine

1.   La prova dell'origine ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e dev'essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese d'importazione.

2.   Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.

3.   Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

Articolo 24

Presentazione della prova dell'origine

Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali del paese d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono richiedere che la prova dell'origine sia tradotta e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione dell'accordo.

Articolo 25

Importazioni con spedizioni scaglionate

Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d'importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a), del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci nn. 7308 e 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

Articolo 26

Esonero dalla prova dell'origine

1.   Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio ad essa allegato.

2.   Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.

3.   Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare i 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1 200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

Articolo 27

Documenti giustificativi

I documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3, e all'articolo 21, paragrafo 3, utilizzati per provare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione su fattura possono essere considerati prodotti originari della Comunità, della Svizzera o di uno degli altri paesi previsti dagli articoli 3 e 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo possono consistere, tra l'altro, in:

a)

una prova diretta dei processi svolti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;

b)

documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o in Svizzera, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;

c)

documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nella Comunità o in Svizzera, rilasciati o compilati nella Comunità o in Svizzera, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;

d)

certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni su fattura comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o in Svizzera in conformità del presente protocollo, o in uno degli altri paesi di cui all'articolo 4, in conformità di norme di origine identiche alle norme del presente protocollo;

e)

adeguate prove relative alla lavorazione o alla trasformazione effettuate al di fuori dei territori della Comunità e della Svizzera in applicazione dell'articolo 12, che dimostrino che sono stati soddisfatti i requisiti previsti da tale articolo.

Articolo 28

Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi

1.   L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve conservare per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3.

2.   L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione su fattura e i documenti di cui all'articolo 21, paragrafo 3.

3.   Le autorità doganali del paese d'esportazione che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 devono conservare per almeno tre anni il formulario di richiesta di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

4.   Le autorità doganali del paese d'importazione devono conservare per almeno tre anni i certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura loro presentati.

Articolo 29

Discordanze ed errori formali

1.   La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.

2.   In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.

Articolo 30

Importi espressi in euro

1.   Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 26, paragrafo 3, qualora i prodotti siano fatturati in una moneta diversa dall'euro, gli importi espressi nella moneta nazionale dei paesi di cui agli articoli 3 e 4, equivalenti a quelli espressi in euro, sono fissati annualmente da ciascuno dei paesi interessati.

2.   Una spedizione beneficia delle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera b), o dell'articolo 26, paragrafo 3, in base alla valuta utilizzata nella fattura, secondo l'importo fissato dal paese in questione.

3.   Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre. Tali importi sono comunicati alla Commissione europea entro il 15 ottobre e si applicano a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo. La Commissione europea notifica gli importi a tutti i paesi interessati.

4.   Un paese può arrotondare per eccesso o per difetto l'importo risultante dalla conversione nella moneta nazionale di un importo espresso in euro. L'importo arrotondato non può differire di più del 5 %. dal risultato della conversione. Un paese può lasciare invariato il controvalore nella moneta nazionale di un importo espresso in euro se, all'atto dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell'importo, prima di qualsiasi arrotondamento, non si traduca in un aumento inferiore al 15 %. del controvalore in moneta nazionale. Il controvalore in moneta nazionale può restare invariato se la conversione dà luogo a una diminuzione del controvalore stesso.

5.   Gli importi espressi in euro vengono riveduti dal comitato misto su richiesta della Comunità o della Svizzera. Nel procedere a detta revisione, il comitato misto tiene conto dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, esso può decidere di modificare gli importi espressi in euro.

TITOLO VI

MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 31

Assistenza reciproca

1.   Le autorità doganali degli Stati membri della Comunità europea e della Svizzera si comunicano a vicenda, tramite la Commissione europea, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 e l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni su fattura.

2.   Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, la Comunità e la Svizzera si prestano reciproca assistenza, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione EUR.1 o delle dichiarazioni su fattura e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.

Articolo 32

Controllo delle prove dell'origine

1.   Il controllo a posteriori delle prove dell'origine è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato di importazione abbiano ragionevole motivo di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.

2.   Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali del paese d'importazione rispediscono alle autorità doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione su fattura, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano un'inchiesta. A corredo della richiesta di controllo, devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.

3.   Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune.

4.   Qualora le autorità doganali del paese d'importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di ritirare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.

5.   I risultati del controllo devono essere comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari della Comunità, della Svizzera o di uno degli altri paesi di cui all'articolo 4, e se soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.

6.   Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.

Articolo 33

Composizione delle controversie

Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 32 che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo e i problemi di interpretazione del presente protocollo vengono sottoposti al Comitato misto.

La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione è comunque soggetta alla legislazione del suddetto paese.

Articolo 34

Sanzioni

Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti è assoggettato a sanzioni.

Articolo 35

Zone franche

1.   La Comunità e la Svizzera adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell'origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.

2.   In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari della Comunità o della Svizzera importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente protocollo.

TITOLO VII

CEUTA E MELILLA

Articolo 36

Applicazione del protocollo

1.   L'espressione «la Comunità» utilizzata nell'articolo 2 non comprende Ceuta e Melilla.

2.   I prodotti originari della Svizzera importati a Ceuta o a Melilla beneficiano sotto ogni aspetto del regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale della Comunità, ai sensi del protocollo 2 dell'atto di adesione alle Comunità europee del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese. La Svizzera riconosce alle importazioni dei prodotti contemplati dall'accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati provenienti dalla Comunità e originari della Comunità.

3.   Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente protocollo si applica, mutatis mutandis, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 37.

Articolo 37

Condizioni particolari

1.   Purché siano stati trasportati direttamente conformemente alle disposizioni dell'articolo 13, si considerano:

1)

prodotti originari di Ceuta e Melilla:

a)

i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla;

b)

i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione:

i)

che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6;

oppure

ii)

che tali prodotti siano originari della Svizzera o della Comunità ai sensi del presente protocollo e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 7;

2)

prodotti originari della Svizzera:

a)

i prodotti interamente ottenuti in Svizzera;

b)

i prodotti ottenuti in Svizzera nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione:

i)

che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6;

oppure

ii)

che tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o della Comunità ai sensi del presente protocollo e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 7.

2.   Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.

3.   L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato deve apporre le diciture «Svizzera» o «Ceuta e Melilla» nella casella 2 del certificato di circolazione EUR.1 o sulla dichiarazione su fattura. Nel caso dei prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, tale indicazione va riportata nella casella 4 del certificato di circolazione EUR.1 o sulle dichiarazioni su fattura.

4.   Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente protocollo a Ceuta e Melilla.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 38

Modifiche del protocollo

Il comitato misto può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.


(1)  Il Principato del Liechtenstein ha un'unione doganale con la Svizzera ed è una delle parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

(2)  Il cumulo previsto in questo articolo non si applica ai materiali originari della Turchia riportati nell'elenco dell'allegato V.

ALLEGATO I

NOTE INTRODUTTIVE ALL'ELENCO DELL'ALLEGATO II

Nota 1:

L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinché si possa considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del protocollo.

Nota 2:

2.1.

Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, mentre la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi, la voce che figura nella prima colonna è preceduta da «ex»; ciò significa che le regole delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2.

2.2.

Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.

2.3.

Quando nell'elenco compaiono più regole applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4.

2.4.

Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola sia nella colonna 3, sia nella colonna 4, l'esportatore può scegliere, in alternativa, di applicare la regola della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non è riportata alcuna regola d'origine, si deve applicare la regola della colonna 3.

Nota 3:

3.1.

Le disposizioni dell'articolo 6 del protocollo relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale ove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento nella Comunità o nella Svizzera.

Ad esempio:

Un motore della voce 8407, per il quale la regola d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40 % del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da «sbozzi di forgia di altri acciai legati» della voce ex ex 7224.

Se la forgiatura è stata effettuata nella Comunità a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola dell'elenco per la voce ex ex 7224. Pertanto esso si può considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento nella Comunità. Nell'addizionare il valore dei materiali non originari utilizzati, quindi, non si tiene conto del valore del lingotto non originario.

3.2.

La regola dell'elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse, quindi, conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.

3.3.

Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una regola utilizza l'espressione «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce», tutti i materiali di qualsiasi voce (compresi i materiali della stessa designazione e della stessa voce del prodotto) possono essere utilizzati, fatte comunque salve le limitazioni eventualmente indicate nella regola stessa.

Tuttavia, quando una regola utilizza l'espressione «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce …» oppure «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della stessa voce del prodotto», significa che si possono utilizzare materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli corrispondenti alla stessa designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.

3.4.

Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali, e non che si devono utilizzare tutti i materiali.

Ad esempio:

La regola per i tessuti di cui alle voci da 5208 a 5212 autorizza l'impiego di fibre naturali nonché tra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che si devono utilizzare le une e le altre, bensì che si possono usare le une, le altre, oppure le une e le altre.

3.5.

Se una regola dell'elenco specifica che un prodotto dev'essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola (cfr. anche la nota 6.2 per quanto riguarda i tessili).

Ad esempio:

La regola per le preparazioni alimentari della voce 1904, che esclude specificamente l'uso di cereali e loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

Tuttavia, ciò non si applica ai prodotti che, pur non potendo essere ottenuti a partire dal particolare materiale specificato nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura ad uno stadio di lavorazione precedente.

Ad esempio:

Nel caso di un capo di abbigliamento dell'ex capitolo 62 fabbricato con materiali non tessuti, se la regola prescrive che per tale categoria l'unico materiale non originario autorizzato è il filato, non è permesso partire da «tessuti non tessuti», nemmeno se questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.

3.6.

Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono.

Nota 4:

4.1.

Nell'elenco, con l'espressione «fibre naturali» s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione «fibre naturali» comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.

4.2.

Il termine «fibre naturali» comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.

4.3.

Nell'elenco, le espressioni «pasta tessile», «sostanze chimiche» e «materiali per la fabbricazione della carta» designano i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.

4.4.

Nell'elenco, per «fibre in fiocco sintetiche o artificiali» si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507.

Nota 5:

5.1.

Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 10 % del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 5.3 e 5.4).

5.2.

Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 5.1 si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

seta,

lana,

peli grossolani di animali,

peli fini di animali,

crine di cavallo,

cotone,

carta e materiali per la fabbricazione della carta,

lino,

canapa,

iuta ed altre fibre tessili liberiane,

sisal ed altre fibre tessili del genere Agave,

cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali,

filamenti sintetici,

filamenti artificiali,

filamenti conduttori elettrici,

fibre sintetiche in fiocco di polipropilene,

fibre sintetiche in fiocco di poliestere,

fibre sintetiche in fiocco di poliammide,

fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile,

fibre sintetiche in fiocco di poliammide,

fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene,

fibre sintetiche in fiocco di poli(solfuro di fenilene),

fibre sintetiche in fiocco di poli(cloruro di vinile),

altre fibre sintetiche in fiocco,

fibre artificiali in fiocco di viscosa,

altre fibre artificiali in fiocco,

filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti,

filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti,

prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica,

altri prodotti di cui alla voce 5605.

Ad esempio:

Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile) corrisponde pertanto al 10 %, in peso, del filato.

Ad esempio:

Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile), o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura), o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10 % del peso del tessuto.

Ad esempio:

Una superficie tessile «tufted» della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti.

Ad esempio:

Ovviamente, se la stessa superficie tessile «tufted» fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile «tufted» sarebbe un prodotto misto poiché si tratta di due materiali tessili di base diversi.

5.3.

Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano «filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti», la tolleranza è del 20 % per tali filati.

5.4.

Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del «nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica», la tolleranza per tale nastro è del 30 %.

Nota 6:

6.1.

Nel caso dei prodotti tessili in corrispondenza dei quali figura nell'elenco una nota a piè di pagina che rinvia alla presente nota, si possono utilizzare materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

6.2.

Fatto salvo quanto disposto alla nota 6.3, i materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili.

Ad esempio:

Se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l'utilizzazione di filati, ciò non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli da 50 a 63, né l'uso di cerniere lampo, anche se normalmente le chiusure lampo contengono tessili.

6.3.

Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63.

Nota 7:

7.1.

I «trattamenti specifici» relativi alle voci ex ex 2707, 2713-2715, ex ex 2901, ex ex 2902 ed ex ex 3403 consistono nelle seguenti operazioni:

a)

distillazione sotto vuoto;

b)

ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;

c)

cracking;

d)

reforming;

e)

estrazione mediante solventi selettivi;

f)

trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

g)

polimerizzazione;

h)

alchilazione;

i)

isomerizzazione.

7.2.

I «trattamenti specifici» relativi alle voci 2710, 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni:

a)

distillazione sotto vuoto;

b)

ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;

c)

cracking;

d)

reforming;

e)

estrazione mediante solventi selettivi;

f)

trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

g)

polimerizzazione;

h)

alchilazione;

ij)

isomerizzazione;

k)

solo per gli oli pesanti della voce ex ex 2710, desulfurazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);

l)

solo per i prodotti della voce 2710, deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;

m)

solo per gli oli pesanti della voce ex ex 2710, trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti definiti i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l'«hydrofinishing» o la decolorazione);

n)

solo per gli oli combustibili della voce ex ex 2710, distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 % a 300 °C, secondo il metodo ASTM D 86;

o)

solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza;

p)

solo per i prodotti greggi (diversi dalla vaselina, dell'ozocerite, della cera di lignite o di torba, della paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio) della voce ex ex 2712, disoleatura mediante cristallizzazione frazionata.

7.3.

Ai sensi delle voci ex ex 2707, da 2713 a 2715, ex ex 2901, ex ex 2902 e ex ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.

ALLEGATO II

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario

Non tutti i prodotti elencati sono contemplati dall'accordo. È pertanto necessario consultare le altre parti dell'accordo.

Voce SA

Designazione delle merci

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3) o (4)

capitolo 1

Animali vivi

Tutti gli animali del capitolo 1 devono essere interamente ottenuti

 

capitolo 2

Carni e frattaglie commestibili

Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 1 e 2 utilizzati sono interamente ottenuti

 

capitolo 3

Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti

 

ex capitolo 4

Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove, esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti

 

0403

Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti,

tutti i succhi di frutta (esclusi i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) della voce 2009 utilizzati sono originari e

il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 5

Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove, esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 5 utilizzati sono interamente ottenuti

 

ex ex 0502

Setole di maiale o di cinghiale, preparate

Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento di setole di maiale o di cinghiale

 

capitolo 6

Piante vive e prodotti della floricoltura

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono interamente ottenuti, e

il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

capitolo 7

Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti

 

capitolo 8

Frutta commestibile; scorze di agrumi o di meloni

Fabbricazione in cui:

tutti i frutti utilizzati sono interamente ottenuti, e

il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 9

Caffè, tè, mate e spezie, esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 9 utilizzati sono interamente ottenuti

 

0901

Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

 

0902

Tè, anche aromatizzato

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

 

ex ex 0910

Miscugli di spezie

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

 

capitolo 10

Cereali

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati sono interamente ottenuti

 

ex capitolo 11

Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento, esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i cereali, ortaggi, legumi, radici e tuberi della voce 0714 o la frutta utilizzati sono interamente ottenuti

 

ex ex 1106

Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, sgranati

Essiccazione e macinazione di legumi della voce 0708

 

capitolo 12

Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 12 utilizzati sono interamente ottenuti

 

1301

Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (per esempio: balsami), naturali

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 1301 utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

1302

Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

 

 

– mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, modificati

Fabbricazione a partire da mucillagini ed ispessenti non modificati

 

– altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

capitolo 14

Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 14 utilizzati sono interamente ottenuti

 

ex capitolo 15

Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

1501

Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503:

 

 

– grassi di ossa o grassi di cascami

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0203, 0206 o 0207 oppure da ossa della voce 0506

 

– altri

Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commestibili di animali della specie suina delle voci 0203 o 0206, oppure da carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0207

 

1502

Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503:

 

 

– grassi di ossa o grassi di cascami

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0201, 0202, 0204 o 0206 oppure da ossa della voce 0506

 

– altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti

 

1504

Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

 

 

– frazioni solide

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1504

 

– altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti

 

ex ex 1505

Lanolina raffinata

Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio (untume) della voce 1505

 

1506

Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

 

 

– frazioni solide

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1506

 

– altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti

 

da 1507 a 1515

Oli vegetali e loro frazioni:

 

 

– oli di soia, di arachide, di palma, di cocco (di copra), di palmisti o di babassù, di tung (di abrasin), di oleococca e di oiticica, cera di mirica e cera del Giappone, frazioni di olio di jojoba e oli destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

– frazioni solide, escluse quelle dell'olio di jojoba

Fabbricazione a partire da altri materiali delle voci da 1507 a 1515

 

– altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti

 

1516

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti e

tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513

 

1517

Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali dei capitoli 2 e 4 utilizzati sono interamente ottenuti, e

tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513

 

capitolo 16

Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

Fabbricazione:

a partire da animali del capitolo 1, e/o

in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamenti ottenuti

 

ex capitolo 17

Zuccheri e prodotti a base di zuccheri, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex ex 1701

Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

1702

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:

 

 

– maltosio o fruttosio chimicamente puri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702

 

– altri zuccheri, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

– altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono originari

 

ex ex 1703

Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

1704

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

capitolo 18

Cacao e sue preparazioni

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

1901

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:

 

 

– estratti di malto

Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10

 

– altri

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

1902

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:

 

 

– contenenti, in peso, 20 % o meno di carne, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi

Fabbricazione in cui tutti i cereali e i loro derivati utilizzati (esclusi il frumento duro e i suoi derivati) sono interamente ottenuti

 

– contenenti, in peso, più di 20 % di carne, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi

Fabbricazione in cui:

tutti i cereali e i loro derivati utilizzati (esclusi il frumento duro e i suoi derivati) sono interamente ottenuti, e

tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti

 

1903

Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecola, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa la fecola di patate della voce 1108

 

1904

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1806,

in cui tutti i cereali e la farina (esclusi il frumento duro e del mais Zea indurata e i loro derivati) utilizzati sono interamente ottenuti, e

in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli del capitolo 11

 

ex capitolo 20

Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante, esclusi:

Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi, i legumi e la frutta utilizzati sono interamente ottenuti

 

ex ex 2001

Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex ex 2004 e ex ex 2005

Patate sotto forma di farine, semolini o fiocchi, preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

2006

Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

2007

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 2008

– Frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole

Fabbricazione in cui il valore di tutta la frutta a guscio e semi oleosi originari delle voci 0801, 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati ecceda il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

– Burro di arachidi; miscugli a base di cereali; cuori di palma; granturco

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

– altre, esclusa la frutta (compresa la frutta a guscio), cotte ma non in acqua o al vapore, senza aggiunta di zuccheri, congelata

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

2009

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 21

Preparazioni alimentari diverse, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

2101

Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

in cui tutta la cicoria utilizzata è interamente ottenuta

 

2103

Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:

 

 

– preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, la farina di senapa o la senapa preparata possono essere utilizzate

 

– farina di senapa e senapa preparata

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

 

ex ex 2104

Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005

 

2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 22

Bevande, liquidi alcolici e aceti, esclusi:

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

in cui tutta l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati sono interamente ottenuti

 

2202

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

in cui tutti i succhi di frutta utilizzati (esclusi i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) sono originari

 

2207

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 2207 o 2208, e

in cui tutta l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati sono interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5 % in volume

 

2208

Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 2207 o 2208, e

in cui tutta l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati sono interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5 % in volume

 

ex capitolo 23

Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex ex 2301

Farine di balene; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana

Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti

 

ex ex 2303

Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), avente tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore al 40 % in peso

Fabbricazione in cui tutto il granturco utilizzato è interamente ottenuto

 

ex ex 2306

Panelli e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio d'oliva, aventi tenore, in peso, di olio d'oliva superiore a 3 %

Fabbricazione in cui tutti le olive utilizzate sono interamente ottenute

 

2309

Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali

Fabbricazione in cui:

tutti i cereali, lo zucchero, i melassi, le carni e il latte utilizzati sono originari, e

tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti

 

ex capitolo 24

Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati, esclusi:

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 24 utilizzati sono interamente ottenuti

 

2402

Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco

Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati sono originari

 

ex ex 2403

Tabacco da fumo

Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami del tabacco della voce 2401 utilizzati sono originari

 

ex capitolo 25

Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex ex 2504

Grafite naturale cristallina, arricchita di carbonio, purificata e frantumata

Arricchimento del contenuto di carbonio, purificazione e frantumazione della grafite cristallina greggia

 

ex ex 2515

Marmi semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm

Segamento, o altra operazione di taglio, di marmi (anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm

 

ex ex 2516

Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm

Segamento, o altra operazione di taglio, di pietre (anche precedentemente segate) di spessore superiore a 25 cm

 

ex ex 2518

Dolomite calcinata

Calcinazione della dolomite non calcinata

 

ex ex 2519

Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato

 

ex ex 2520

Gessi specialmente preparati per l'odontoiatria

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 2524

Fibre di amianto

Fabbricazione a partire da minerale di amianto (concentrato di asbesto)

 

ex ex 2525

Mica in polvere

Triturazione della mica o dei residui di mica

 

ex ex 2530

Terre coloranti, calcinate o polverizzate

Calcinazione o triturazione di terre coloranti

 

capitolo 26

Minerali, scorie e ceneri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex capitolo 27

Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex ex 2707

Oli in cui i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 2709

Oli greggi di minerali bituminosi

Distillazione pirogenica dei minerali bituminosi

 

2710

Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio e di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (2)

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

2711

Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (2)

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

2712

Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (2)

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

2713

Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce differente da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

2714

Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

2715

Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, «cut-backs»)

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 28

Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 2805

«Mischmetall»

Fabbricazione per trattamento termico o elettrolitico in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 2811

Triossido di zolfo

Fabbricazione a partire da diossido di zolfo

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 2833

Solfato di alluminio

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 2840

Perborato di sodio

Fabbricazione a partire da tetraborato bisodico pentaidrato

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 29

Prodotti chimici organici, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 2901

Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o come combustibili

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce differente da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 2902

Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dall'azulene), benzene, toluene e xileni, destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce differente da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 2905

Alcolati metallici di questa voce e di etanolo

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2905. Tuttavia, gli alcolati metallici di questa voce possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2915

Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 2932

– Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

– Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2933

Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2934

Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 2939

Concentrati di paglia di papavero contenenti, in peso, 50 % o più di alcaloidi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 30

Prodotti farmaceutici, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3002

Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microorganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili:

 

 

– Prodotti composti da due o più elementi mescolati per uso terapeutico o profilattico oppure da prodotti non mescolati per la stessa utilizzazione, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

– altri:

 

 

– – Sangue umano

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

– – Sangue animale preparato per usi terapeutici o profilattici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

– – Frazioni di sangue diverse da antisieri, emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

– – Emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

– – altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3003 e 3004

Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006):

 

 

– ottenuti a partire da amicacina della voce 2941

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

– altri

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 3006

Rifiuti farmaceutici elencati nella nota 4 k) di questo capitolo

 

 

ex capitolo 31

Concimi; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 3105

Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, esclusi i seguenti prodotti:

nitrato di sodio

calciocianammide

solfato di potassio

solfato di magnesio e di potassio

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 32

Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 3201

Tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati

Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3205

Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo (3)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3203, 3204 e 3205. Tuttavia, materiali della voce 3205 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 33

Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3301

Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi materiali di un «gruppo» (4) diverso di questa stessa voce. Tuttavia, materiali dello stesso gruppo del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 34

Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; «cere per l'odontoiatria» e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 3403

Preparazioni lubrificanti contenenti meno del 70 % in peso di oli di petrolio o di minerali bituminosi

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)

o

Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3404

Cere artificiali e cere preparate:

 

 

– a base di paraffine, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, di residui paraffinici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

– altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi:

gli oli idrogenati aventi il carattere delle cere della voce 1516,

gli acidi grassi non definiti chimicamente o gli alcoli grassi industriali della voce 3823, e

i materiali della voce 3404

Tuttavia, questi materiali possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 35

Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3505

Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:

 

 

– eteri ed esteri di amidi o di fecole

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3505

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

– altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1108

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 3507

Enzimi preparati non nominati né compresi altrove

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

capitolo 36

Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 37

Prodotti per la fotografia o per la cinematografia, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3701

Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori:

 

 

– pellicole a colori per apparecchi fotografici a sviluppo istantaneo, in caricatori

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 e 3202. Tuttavia, materiali della voce 3702 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica el prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

– altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 e 3702. Tuttavia, materiali delle voci 3701 e 3702 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3702

Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 o 3702

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3704

Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessili, fotografici, impressionati ma non sviluppati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 3701 a 3704

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 38

Prodotti vari delle industrie chimiche, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 3801

– Grafite colloidale in sospensione nell'olio e grafite semicolloidale; pasta di carbonio per elettrodi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

– Grafite in forma di pasta, costituite da una miscela di più del 30 %, in peso, di grafite, e di oli minerali

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3403 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 3803

Tallol raffinato

Raffinazione di tallol greggio

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 3805

Essenza di trementina al solfato, depurata

Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggia

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 3806

«Gomme-esteri»

Fabbricazione a partire da acidi resinici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 3807

Pece nera (pece di catrame vegetale)

Distillazione del catrame di legno

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

3808

Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3809

Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3810

Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3811

Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali:

 

 

– additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3811 utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

– altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3812

Preparazioni dette «acceleranti di vulcanizzazione»; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti ed altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3813

Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3814

Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3818

Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrine o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3819

Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno del 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3820

Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3822

Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006; materiali di riferimento certificati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

3823

Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali:

 

 

– acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

– alcoli grassi industriali

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3823

 

3824

Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove:

 

 

– i seguenti prodotti della presente voce:

– – leganti preparati per forme o per anime da fonderia, a partire da prodotti resinosi naturali

– – acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

– – sorbitolo diverso da quello della voce 2905

– – solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali

– – scambiatori di ioni

 

 

– – composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche

– – ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas

– – acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante

 

 

– – acidi solfonaftenici e loro sali insolubili in acqua e loro esteri

– – oli di flemma e di Dippel

– – miscele di sali aventi differenti anioni

– – paste da copiatura a base gelatinosa, anche su supporto di carta o di tessuto

 

 

– altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

da 3901 a 3915

Materie plastiche in forme primarie; cascami, ritagli e rottami di plastica esclusi i prodotti delle voci ex ex 3907 e 3912 per i quali la relativa regola è specificata in appresso:

 

 

– prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99 %, in peso, del tenore totale del polimero

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

– altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 3907

– Copolimeri, ottenuti da policarbonati e copolimeri acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5)

 

– Poliestere

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e/o fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo (bisfenolo A)

 

3912

Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

da 3916 a 3921

Semilavorati e lavori di plastica, esclusi quelli delle voci ex ex 3916, ex ex 3917, ex ex 3920 e ex ex 3921, per i quali le relative regole sono specificate in appresso:

 

 

– prodotti piatti, non solamente lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare; altri prodotti, non semplicemente lavorati in superficie

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

– altri:

 

 

– – prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99 %, in peso, del tenore totale del polimero

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

– – altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 3916 e ex ex 3917

Profilati e tubi

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 3920

– Fogli e pellicole di ionomeri

Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero d'etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

– Fogli di cellulosa rigenerata, di poliammidi o di polietilene

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 3921

Fogli di plastica, metallizzati

Fabbricazione a partire da fogli di poliestere altamente trasparenti di spessore inferiore a 23 micron (6)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 3922 a 3926

Articoli di plastica

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 40

Gomma e lavori di gomma, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex ex 4001

Lastre «crêpe» di gomma per suole

Laminazione di fogli «crêpe» di gomma naturale

 

4005

Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati, esclusa la gomma naturale, non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

4012

Pneumatici rigenerati o usati di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori («flaps»), di gomma:

 

 

– pneumatici, gomme piene o semipiene, rigenerate, di gomma

Rigenerazione di pneumatici usati o di gomme piene o semipiene usate

 

– altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4011 e 4012

 

ex ex 4017

Lavori di gomma indurita

Fabbricazione a partire da gomma indurita

 

ex capitolo 41

Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex ex 4102

Pelli gregge di ovini, senza vello

Slanatura di pelli di ovini

 

da 4104 a 4106

Cuoi e pelli depilate e pelli di animali senza peli, conciato o in crosta, anche spaccatti, ma non altrimenti preparati

Riconciatura di cuoio e pelli preconciati

o

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

4107, 4112 e 4113

Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, depilati, e cuoi preparati dopo la concia e cuoi e pelli pergamenati, di animali senza peli, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 4104 a 4113

 

ex ex 4114

Cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati

Fabbricazione a partire da cuoio e pelli delle voci da 4104 a 4106, 4107, 4112 o 4113 a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

capitolo 42

Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex capitolo 43

Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex ex 4302

Pelli da pellicceria conciate o preparate, riunite:

 

 

– tavole, croci e manufatti simili

Imbianchimento o tintura, oltre al taglio ed alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate

 

– altri

Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite

 

4303

Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria

Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della voce 4302

 

ex capitolo 44

Legno, carbone di legna e lavori di legno, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex ex 4403

Legno semplicemente squadrato

Fabbricazione a partire da legno grezzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato

 

ex ex 4407

Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

Piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa

 

ex ex 4408

Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato) e fogli per compensati, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, assemblati in parallelo, ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, piallati, levigati o incollati con giunture di testa

Assemblatura in parallelo, piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa

 

ex ex 4409

Legno, profilato, lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa:

 

 

– levigato o incollato con giunture di testa

Levigatura o incollatura con giunture di testa

 

– liste e modanature

Fabbricazione di liste o modanature

 

da ex ex 4410 a ex ex 4413

Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili

Fabbricazione di liste o modanature

 

ex ex 4415

Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno

Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato

 

ex ex 4416

Fusti, botti, tini, mastelli ed altri lavori da bottaio, e loro parti, di legno

Fabbricazione a partire da legname da bottaio, segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato

 

ex ex 4418

– Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, di legno

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura («shingles» e «shakes») di legno

 

– Liste e modanature

Fabbricazione di liste e modanature

 

ex ex 4421

Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature

Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fuscelli della voce 4409

 

ex capitolo 45

Sughero e lavori di sughero, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

4503

Lavori in sughero naturale

Fabbricazione a partire da sughero naturale della voce 4501

 

capitolo 46

Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

capitolo 47

Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex capitolo 48

Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex ex 4811

Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati

Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47

 

4816

Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole

Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47

 

4817

Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 4818

Carta igienica

Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47

 

ex ex 4819

Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 4820

Blocchi di carta da lettere

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 4823

Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura

Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47

 

ex capitolo 49

Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

4909

Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4909 e 4911

 

4910

Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare:

 

 

– calendari del genere «perpetuo», o muniti di blocchi di fogli sostituibili, montati su supporti di materia diversa dalla carta o dal cartone

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

– altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4909 e 4911

 

ex capitolo 50

Seta, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex ex 5003

Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati

Cardatura o pettinatura dei cascami di seta

 

da 5004 a ex ex 5006

Filati di seta e filati di cascami di seta

Fabbricazione a partire da (7):

seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

altre fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

materiali chimici o paste tessili, o

materiali per la fabbricazione della carta

 

5007

Tessuti di seta o di cascami di seta:

 

 

– contenenti fili di gomma

Fabbricazione a partire da filati semplici (7)

 

– altri

Fabbricazione a partire da (7):

filati di cocco,

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura

materiali chimici o paste tessili, o

carta

o

 

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 51

Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

da 5106 a 5110

Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine

Fabbricazione a partire da (7):

seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

materiali chimici o paste tessili, o

materiali per la fabbricazione della carta

 

da 5111 a 5113

Tessuti di lana, di peli fini o grossolani o di crine:

 

 

– contenenti fili di gomma

Fabbricazione a partire da filati semplici (7)

 

– altri

Fabbricazione a partire da (7):

filati di cocco,

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

materiali chimici o paste tessili, o

carta

o

 

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 52

Cotone, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

da 5204 a 5207

Filati di cotone

Fabbricazione a partire da (7):

seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

materiali chimici o paste tessili, o

materiali per la fabbricazione della carta

 

5208 a 5212

Tessuti di cotone:

 

 

– contenenti fili di gomma

Fabbricazione a partire da filati semplici (7)

 

– altri

Fabbricazione a partire da (7):

filati di cocco,

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

materiali chimici o paste tessili, o

carta

o

 

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 53

Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

da 5306 a 5308

Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta

Fabbricazione a partire da (7):

seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

materiali chimici o paste tessili, o

materiali per la fabbricazione della carta

 

da 5309 a 5311

Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta:

 

 

– contenenti fili di gomma

Fabbricazione a partire da filati semplici (7)

 

– altri

Fabbricazione a partire da (7):

filati di cocco,

filati di iuta,

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

materiali chimici o paste tessili,

carta

o

 

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

da 5401 a 5406

Filati, monofilamenti e fili di filamenti sintetici o artificiali

Fabbricazione a partire da (7):

seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

materiali chimici o paste tessili, o

materiali per la fabbricazione della carta

 

5407 e 5408

Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali:

 

 

– contenenti fili di gomma

Fabbricazione a partire da filati semplici (7)

 

– altri

Fabbricazione a partire da (7):

filati di cocco,

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

materiali chimici o paste tessili, o

carta

o

 

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

da 5501 a 5507

Fibre sintetiche o artificiali in fiocco

Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili

 

da 5508 a 5511

Filati e filati per cucire

Fabbricazione a partire da (7):

seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

materiali chimici o paste tessili, o

materiali per la fabbricazione della carta

 

da 5512 a 5516

Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco:

 

 

– contenenti fili di gomma

Fabbricazione a partire da filati semplici (7)

 

– altri

Fabbricazione a partire da (7):

filati di cocco,

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

materiali chimici o paste tessili, o

carta

o

 

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 56

Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia, esclusi:

Fabbricazione a partire da (7):

fibre naturali,

filati di cocco,

materiali chimici o paste tessili,

materiali per la fabbricazione della carta

 

5602

Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati:

 

 

– feltri all'ago

Fabbricazione a partire da (7):

fibre naturali, o

materiali chimici o paste tessili

Tuttavia:

il filato di polipropilene della voce 5402,

le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506, o

i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501,

nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

– altri

Fabbricazione a partire da (7):

fibre naturali,

fiocco artificiale ottenuto a partire dalla caseina, o

materiali chimici o paste tessili

 

5604

Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:

 

 

– fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili

Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili

 

– altri

Fabbricazione a partire da (7):

fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

materiali chimici o paste tessili, o

materiali per la fabbricazione della carta

 

5605

Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo

Fabbricazione a partire da (7):

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

materiali chimici o paste tessili, o

materiali per la fabbricazione della carta

 

5606

Filati spiralati (vergolinati) lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelle della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti «a catenella»

Fabbricazione a partire da (7):

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

materiali chimici o paste tessili, o

materiali per la fabbricazione della carta

 

capitolo 57

Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili:

 

 

– di feltro all'ago

Fabbricazione a partire da (7):

fibre naturali, o

materiali chimici o paste tessili

 

Tuttavia:

i filati di polipropilene della voce 5402,

le fibre di polipropilene delle voci 5503 e 5506, o

i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501,

nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto

 

– di altri feltri

Fabbricazione a partire da (7):

fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o

materiali chimici o paste tessili

 

– altri

Fabbricazione a partire da (7):

filati di cocco o di iuta,

filati di filamenti sintetici o artificiali,

fibre naturali, o

fibre sintetiche o artificiali discontinue non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura.

Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto

 

ex capitolo 58

Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami, esclusi:

 

 

– elastici, costituiti da fili tessili associati a fili di gomma

Fabbricazione a partire da filati semplici (7)

 

– altri

Fabbricazione a partire da (7):

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o

materiali chimici o paste tessili

o

 

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

5805

Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

5810

Ricami in pezza, in strisce o in motivi

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

5901

Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco e trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria

Fabbricazione a partire da filati

 

5902

Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa:

 

 

– contenenti, in peso, non più del 90 % di materie tessili

Fabbricazione a partire da filati

 

– altri

Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili

 

5903

Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902

Fabbricazione a partire da filati

o

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

5904

Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati

Fabbricazione a partire da filati (7)

 

5905

Rivestimenti murali di materie tessili:

 

 

– impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie

Fabbricazione a partire da filati

 

– altri

Fabbricazione a partire da (7):

filati di cocco,

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o

materiali chimici o paste tessili

o

 

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

5906

Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902:

 

 

– tessuti a maglia

Fabbricazione a partire da (7):

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o

materiali chimici o paste tessili

 

– altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili

Fabbricazione a partire da materiali chimici

 

– altri

Fabbricazione a partire da filati

 

5907

Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili

Fabbricazione a partire da filati

o

 

Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

5908

Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate:

 

 

– reticelle ad incandescenza, impregnate

Fabbricazione a partire da stoffe tubolari a maglia

 

– altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

da 5909 a 5911

Manufatti tessili per usi industriali:

 

 

– dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911

Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 6310

 

– tessuti feltrati o non, dei tipi comunemente utilizzati nelle macchine per cartiere o per altri usi tecnici, anche impregnati o spalmati, tubolari o senza fine, a catene e/o a trame semplici o multiple, o a tessitura piana, a catene e/o a trame multiple della voce 5911

Fabricados a partire da (7):

– filati di cocco,

– i materiali seguenti:

– – filati di politetrafluoroetilene (8),

– – filati di poliammide, ritorti e spalmati, impregnati o coperti di resina fenolica,

– – filati di poliammide aromatica ottenuta per policondensazione di metafenilendiammina e di acido isoftalico,

– – monofilati di politetrafluoroetilene (8),

– – filati di fibre tessili sintetiche in poli(p-fenilentereftalammide),

 

– – filati di fibre di vetro, spalmati di resina fenolica e spiralati di filati acrilici (8),

– – monofilamenti di copoliestere di un poliestere, di una resina di acido tereftalico, di 1,4-cicloesandietanolo e di acido isoftalico,

 

– – fibre naturali,

– – fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o

– – materiali chimici o paste tessili

 

– altri

Fabbricazione a partire da (7):

filati di cocco,

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o

materiali chimici o paste tessili

 

capitolo 60

Stoffe a maglia

Fabbricazione a partire da (7):

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o

materiali chimici o paste tessili

 

capitolo 61

Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia:

 

 

– ottenuti riunendo mediante cucitura, o altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta

Fabbricazione a partire da filati (7)  (9)

 

– altri

Fabbricazione a partire da (7):

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o

materiali chimici o paste tessili

 

ex capitolo 62

Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, esclusi:

Fabbricazione a partire da filati (7)  (9)

 

ex ex 6202, ex ex 6204, ex ex 6206, ex ex 6209 e ex ex 6211

Indumenti per donna, ragazza e bambini piccoli (bébés) ed altri accessori per vestiario, confezionati per bambini piccoli (bébés), ricamati

Fabbricazione a partire da filati (9)

o

Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9)

 

ex ex 6210 e ex ex 6216

Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato

Fabbricazione a partire da filati (9)

o

Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9)

 

6213 e 6214

Fazzoletti da naso o da taschino; scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili:

 

 

– ricamati

Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (7)  (9)

o

Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9)

 

– altri

Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (7)  (9)

o

Confezione seguita da una stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore di tutti i merci non stampate delle voci 6213 e 6214 utilizzate non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

6217

Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212

 

 

– ricamati

Fabbricazione a partire da filati (9)

o

Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9)

 

– equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato

Fabbricazione a partire da filati (9)

o

Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9)

 

– tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

– altri

Fabbricazione a partire da filati (9)

 

ex capitolo 63

Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

da 6301 a 6304

Coperte; biancheria da letto, ecc.; tende, tendine, ecc.; altri manufatti per l'arredamento:

 

 

– in feltro, non tessuti

Fabbricazione a partire da (7):

fibre naturali, o

materiali chimici o paste tessili

 

– altri:

 

 

– – ricamati

Fabbricazione da filati semplici, grezzi (9)  (10)

o

Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (ad esclusione di quelli a maglia e ad uncinetto), a condizione che il valore del tessuto non ricamato utilizzato non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

– altri

Fabbricazione a partire da filati semplici, grezzi (9)  (10)

 

6305

Sacchi e sacchetti da imballaggio

Fabbricazione a partire da (7):

fibre naturali,

fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o

materiali chimici o paste tessili

 

6306

Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio:

 

 

– non tessuti

Fabbricazione a partire da (7)  (9):

fibre naturali, o

materiali chimici o paste tessili

 

– altri

Fabbricazione a partire da fileti semplici, greggi (7)  (9)

 

6307

Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

6308

Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto

Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati, a condizione che il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento

 

ex capitolo 64

Calzature, ghette ed oggetti simili; parti di questi oggetti, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406

 

6406

Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex capitolo 65

Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

6503

Cappelli, copricapo ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501, anche guarniti

Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili (9)

 

6505

Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite

Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili (9)

 

ex capitolo 66

Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

6601

Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

capitolo 67

Piume e calugine preparate e oggetti di piume e di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex capitolo 68

Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex ex 6803

Lavori di ardesia naturale o agglomerata

Fabbricazione a partire dall'ardesia lavorata

 

ex ex 6812

Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

 

ex ex 6814

Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altri materiali

Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita)

 

capitolo 69

Prodotti ceramici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex capitolo 70

Vetro e lavori di vetro, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex ex 7003, ex ex 7004 e ex ex 7005

Vetro con strati non riflettenti

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

 

7006

Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie:

 

 

– lastre di vetro (substrati), ricoperte da uno strato di metallo dielettrico, semiconduttrici secondo gli standard del SEMII (11)

Fabbricazione a partire da lastre di vetro (substrati) della voce 7006

 

– altri

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

 

7007

Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

 

7008

Vetri isolanti a pareti multiple

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

 

7009

Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

 

7010

Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Sfaccettatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7013

Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Sfaccettatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro soffiato a mano non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 7019

Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati

Fabbricazione a partire da :

stoppini greggi, filati accoppiati in parellelo senza torsione (roving), e

lana di vetro

 

ex capitolo 71

Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex ex 7101

Perle fini o coltivate, assortite e infilate temporaneamente per comodità di trasporto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 7102, ex ex 7103 e ex ex 7104

Pietre preziose (gemme), semipreziose (fini), naturali, sintetiche o ricostituite, lavorate

Fabbricazione a partire da pietre preziose (gemme), o semipreziose (fini), non lavorate

 

7106, 7108 e 7110

Metalli preziosi:

 

 

– greggi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 7106, 7108 o 7110

o

Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110

o

Fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni

 

– semilavorati o in polvere

Fabbricazione a partire da metalli preziosi, greggi

 

ex ex 7107, ex ex 7109 e ex ex 7111

Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati

Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi

 

7116

Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7117

Minuterie di fantasia

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 72

Ghisa, ferro e acciaio, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

7207

Semiprodotti di ferro o di acciai non legati

Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 e7205

 

da 7208 a 7216

Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre, profilati di ferro o di acciai non legati

Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206

 

7217

Fili di ferro o di acciai non legati

Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207

 

ex ex 7218, da 7219 a 7222

Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre, profilati di acciai inossidabili

Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218

 

7223

Fili di acciai inossidabili

Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218

 

ex ex 7224, da 7225 a 7228

Semiprodotti, prodotti laminati piatti e vergella o bordione, barre e profilati in altri acciai legati, barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati

Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie delle voci 7206, 7218 o 7224

 

7229

Fili di altri acciai legati

Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7224

 

ex capitolo 73

Lavori di ghisa, ferro o acciaio, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex ex 7301

Palancole

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206

 

7302

Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio; rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206

 

7304, 7305 e 7306

Tubi e profilati cavi, di ferro o di acciaio

Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224

 

ex ex 7307

Accessori per tubi di acciai inossidabili (ISO n. X5CrNiMo 1712), composti di più parti

Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, a condizione che il loro valore non ecceda il 35 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7308

Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono essere utilizzati

 

ex ex 7315

Catene antisdrucciolevoli

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 74

Rame e lavori di rame, esclusi:

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7401

Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

7402

Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

7403

Rame raffinato e leghe di rame, greggio:

 

 

– rame raffinato

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

– leghe di rame e rame raffinato contenente altri elementi

Fabbricazione a partire da rame raffinato, grezzo, o da cascami e rottami di rame

 

7404

Cascami ed avanzi di rame

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

7405

Leghe madri di rame

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex capitolo 75

Nichel e lavori di nichel, esclusi:

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

da 7501 a 7503

Metalline di nichel, «sinters» di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel; nichel greggio; cascami ed avanzi di nichel

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex capitolo 76

Alluminio e lavori di alluminio, esclusi:

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7601

Alluminio greggio

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e rottami di alluminio

 

7602

Cascami ed avanzi di alluminio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex ex 7616

Lavori di alluminio diversi dalle tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di alluminio e lamiere o nastri spiegati di alluminio

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, le tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), le reti e le griglie, di fili di alluminio e le lamiere o nastri spiegati di alluminio possono essere utilizzati, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

capitolo 77

Riservato a un eventuale uso futuro nel sistema armonizzato

 

 

ex capitolo 78

Piombo e lavori di piombo, esclusi:

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7801

Piombo greggio:

 

 

– piombo raffinato

Fabbricazione a partire da piombo d'opera

 

– altro

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i cascami e i rottami di piombo della voce 7802 non possono essere utilizzati

 

7802

Cascami ed avanzi di piombo

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex capitolo 79

Zinco e lavori di zinco, esclusi:

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

7901

Zinco greggio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i cascami e i rottami di zinco della voce 7902 non possono essere utilizzati

 

7902

Cascami ed avanzi di zinco

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex capitolo 80

Stagno e lavori di stagno, esclusi:

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8001

Stagno greggio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i materiali della voce 8002 non possono essere utilizzati

 

8002 e 8007

Cascami ed avanzi di stagno; altri lavori di stagno

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

capitolo 81

Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie:

 

 

– altri metalli comuni, lavorati; lavori di queste materie

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

– altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex capitolo 82

Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

8206

Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 8202 a 8205. Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere incorporati, a condizione che il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento

 

8207

Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8208

Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 8211

Coltelli (diversi da quelli della voce 8208), a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, le lame di coltello ed i manici di metalli comuni possono essere utilizzati

 

8214

Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati

 

8215

Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati

 

ex capitolo 83

Lavori diversi di metalli comuni esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex ex 8302

Altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili per edifici, e congegni di chiusura automatica per porte

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8302 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 8306

Statuette ed altri oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 84

Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi, esclusi:

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 8401

Elementi combustibili per reattori nucleari

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto (12)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8402

Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette «ad acqua surriscaldata»

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica el prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8403 e ex ex 8404

Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402 e apparecchi ausiliari per caldaie per il riscaldamento

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 8403 e 8404

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8406

Turbine a vapore

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8407

Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8408

Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semidiesel)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8409

Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8411

Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8412

Altri motori e macchine motrici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 8413

Pompe volumetriche rotative

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 8414

Ventilatori e simili, per usi industriali

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8415

Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria, comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8418

Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altre specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 8419

Macchine per l'industria del legno, della pasta per carta, della carta e del cartone

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8420

Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8423

Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8425 a 8428

Macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8429

Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi:

 

 

– rulli compressori

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

– altri

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8430

Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi, battipali e macchine per l'estrazione dei pali, spazzaneve

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 8431

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente, ai rulli compressori

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8439

Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8441

Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8444 a 8447

Macchine per l'industria tessile delle voci da 8444 a 8447

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 8448

Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8452

Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire:

 

 

– macchine per cucire unicamente con punto annodato la cui testa pesa al massimo 16 kg senza motore o 17 kg con il motore

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

il valore di tutti i materiali non originari utilizzati per il montaggio della testa (senza motore) non deve eccedere il valore di tutti i materiali originari utilizzati, e

il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto ed il meccanismo zig-zag sono originari

 

– altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

da 8456 a 8466

Macchine utensili, apparecchi (loro parti di ricambio ed accessori) delle voci da 8456 a 8466

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

da 8469 a 8472

Macchine per ufficio (ad esempio, macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l'elaborazione di dati, duplicatori, cucitrici meccaniche)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8480

Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingotterie), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8482

Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini)

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8484

Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8485

Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 85

Macchine elettriche, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi, esclusi:

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8501

Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8503 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8502

Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8501 e 8503 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 8504

Unità di alimentazione elettrica del tipo utilizzato con le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 8518

Microfoni e loro supporti; altoparlanti, anche montati nelle loro casse acustiche; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8519

Giradischi, elettrofoni, lettori di cassette ed altri apparecchi per la riproduzione del suono senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8520

Magnetofoni ed altri apparecchi per la registrazione del suono, anche con dispositivo incorporato per la riproduzione del suono

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8521

Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8522

Parti ed accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi delle voci da 8519 a 8521

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccedail 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8523

Supporti preparati per la registrazione del suono o per simili registrazioni, ma non registrati, diversi dai prodotti del capitolo 37

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8524

Dischi, nastri ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37:

 

 

– matrici e forme galvaniche per la fabbricazione di dischi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

– altri

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8523 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8525

Apparecchi trasmittenti per la radiotelefonia, la radiotelegrafia, la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; videoapparecchi per la presa di immagini fisse e altri «camescopes»; apparecchi fotografici numerici

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8526

Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8527

Apparecchi riceventi per la radiotelefonia, la radiotelegrafia o la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8528

Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini; televisori a circuito chiuso (videomonitor e videoproiettori)

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8529

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528:

 

 

– riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi per la registrazione o la riproduzione videofonici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

– altre

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8535 e 8536

Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8537

Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 8541

Diodi, transistori e simili dispositivi a semiconduttore, esclusi i dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8542

Circuiti integrati e microassiemaggi elettronici:

 

 

– circuiti integrati monolitici

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

o

Operazione di diffusione durante la quale i circuiti integrati sono formati su di un substrato semiconduttore attraverso l’introduzione selettiva di un drogante appropriato, anche se assemblati e/o testati in un paese non menzionato negli Articoli 3 e 4

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

– altri

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8544

Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8545

Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8546

Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8547

Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8548

Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 86

Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione, esclusi:

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccedail 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8608

Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 87

Vetture e automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori, esclusi:

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

8709

Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8710

Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8711

Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («side car»):

 

 

– con motore a pistone alternativo di cilindrata:

 

 

– – inferiore o uguale a 50 cm3

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

– – superiore a 50 cm3

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

– altri

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 8712

Biciclette senza cuscinetti a sfere

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 8714

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8715

Carrozzine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini, e loro parti

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8716

Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 88

Navigazione aerea o spaziale, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 8804

Rotochutes

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 8804

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8805

Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 89

Navigazione marittima o fluviale

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 90

Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi, esclusi:

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9001

Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9002

Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9004

Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 9005

Binocoli, cannocchiali, telescopi ottici e loro sostegni

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 9006

Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, compresi le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, esclusi le lampade e tubi a sistema elettrico di accensione

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9007

Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi per la registrazione o la riproduzione del suono

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9011

Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto,

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 9014

Altri strumenti ed apparecchi di navigazione

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9015

Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9016

Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9017

Strumenti da disegno, per tracciare o per calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze, per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9018

Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici:

 

 

– poltrone per gabinetti da dentista, munite di strumenti o di sputacchiera

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 9018

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

– altri

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9019

Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica; apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9020

Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9024

Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9025

Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o non, anche combinati fra loro

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9026

Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9027

Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9028

Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura:

 

 

– parti ed accessori

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

– altri

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9029

Altri contatori [per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatore del cammino percorso (contachilometri), pedometri]; indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015; stroboscopi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9030

Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, x, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9031

Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9032

Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9033

Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 91

Orologeria, esclusi:

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9105

Sveglie, pendole, orologi e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9109

Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli degli orologi tascabili

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9110

Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati (chablons); movimenti di orologeria incompleti, montati; sbozzi di movimenti di orologeria

Fabbricazione in cui:

il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 9114 utilizzati non ecceda il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione en la cual el valor de todas las materias utilizadas no exceda del 30 % del precio franco fábrica del producto

9111

Casse per orologi delle voci 9101 o 9102 e loro parti

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9112

Casse e gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9113

Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti:

 

 

– di metalli comuni, anche dorati o argentati, o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

– altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

capitolo 92

Strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

capitolo 93

Armi, munizioni e loro parti ed accessori

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 94

Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex ex 9401 e ex ex 9403

Mobili di metallo, muniti di tessuto in cotone, non imbottito, di peso non superiore ai 300 g/m2

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

o

Fabbricazione a partire da tessuto in cotone, confezionato e pronto all'uso, della voce 9401 o 9403, a condizione che:

il suo valore non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e

tutti gli altri materiali utilizzati sono originari e classificati in una voce diversa da 9401 o 9403

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9405

Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti non nominate né comprese altrove

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9406

Costruzioni prefabbricate

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex capitolo 95

Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce prodotto

 

9503

Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 9506

Bastoni per golf e parti dei bastoni

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati sbozzi per la fabbricazione di teste di mazze da golf

 

ex capitolo 96

Lavori diversi, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

ex ex 9601 e ex ex 9602

Lavori in materie animali, vegetali o minerali da intaglio

Fabbricazione a partire da materie da intaglio lavorate, della medesima voce

 

ex ex 9603

Scope e spazzole (escluse le granate ed articoli analoghi, le spazzole di pelo di martora o di scoiattolo), scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

9605

Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti

Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati, a condizione che il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento

 

9606

Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco del prodotto

 

9608

Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati pennini o punte di pennini della stessa voce

 

9612

Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 9613

Accenditori ed accendini ad accensione piezoelettrica

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 9613 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

ex ex 9614

Pipe, comprese le teste di pipe

Fabbricazione a partire da sbozzi

 

capitolo 97

Oggetti d'arte, da collezione o di antichità

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 


(1)  I trattamenti specifici sono esposti nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

(2)  I trattamenti specifici sono esposti nella nota introduttiva 7.2.

(3)  La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni del tipo utilizzato per colorare qualsiasi materiale, o di preparazioni utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di coloranti, purché non siano classificate in un'altra voce del capitolo 32.

(4)  Per «gruppo» si intende una parte della descrizione della voce separata dal resto da un punto e virgola.

(5)  Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

(6)  Sono considerati altamente trasparenti i fogli il cui assorbimento ottico — misurato secondo l'ASTM-D 1003-16 dal trasmissometro di Gardner (fattore di opacità) — è inferiore al 2 %.

(7)  Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(8)  L'uso di questo prodotto è limitato alla fabbricazione di tessuti del tipo utilizzato nelle macchine per cartiere.

(9)  Cfr. la nota introduttiva 6.

(10)  Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezze di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6.

(11)  SEMII – Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.

(12)  Questa regola è applicabile fino al 31.12.2005.

ALLEGATO III

Certificato di circolazione delle merci EUR.1 e domanda per ottenere un certificato di circolazione delle merci EUR.1

Istruzioni per la stampa

1)

Il certificato deve avere un formato di mm 210 × 297; è ammessa una tolleranza di 5 mm in meno e di 8 mm in più sulla lunghezza. La carta da usare è carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m2. Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

2)

Le autorità pubbliche degli Stati membri della CE e Svizzera possono riservarsi la stampa di certificati o affidare il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascun certificato deve essere indicata tale autorizzazione. Su ogni certificato devono figurare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

Image

Image

Image

Image

ALLEGATO IV

DICHIARAZIONE SU FATTURA

La dichiarazione su fattura, il cui testo figura qui di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste, tuttavia, non devono essere riprodotte.

Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

Versión española

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no (1)] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2)

Versión danesa

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2)

Versión alemana

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nichts anderes angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

Version griega

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ' αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

Versión inglesa

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

Versión francesa

L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2).

Versión neerlandesa

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).

Versión portuguesa

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o (1)], declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

Versión finesa

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa N:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).

Versión sueca

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

 (3)

(Luogo e data)

 (4)

(Firma dell’esportatore; inoltre il cognome della persona che firma la dichiarazione deve essere scritto in modo leggibile)


(1)  Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.

(2)  Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla «CM».

(3)  Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso.

(4)  Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.

ALLEGATO V

Elenco dei prodotti originari dalla Turchia ai quali non sono applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 4, per i capitoli e posizioni del Sistema armonizzato (SA)

Capitolo 1

 

Capitolo 2

 

Capitolo 3

 

0401 e 0402

 

ex ex 0403

Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati, non aromatizzati, né addizionati di frutta o cacao, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

0404 a 0410

 

0504

 

0511

 

Capitolo 6

 

0701 a 0709

 

ex ex 0710

Ortaggi o legumi, non cotti o cotti in acqua o al vapore, congelati, ad eccezione del granturco dolce di cui al codice 0704 40 00

ex ex 0711

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati, ad eccezione del granturco dolce di cui al codice 0711 90 30

0712 a 0714

 

Capitolo 8

 

ex Capitolo 9

Caffè, tè e spezie, ad eccezione del mate di cui al codice 0903

Capitolo 10

 

Capitolo 11

 

Capitolo 12

 

ex ex 1302

Sostanze pectiche, pectinati e pectati

1501 a 1514

 

ex ex 1515 —

Altri grassi ed oli vegetali (ad eccezione dell'olio di jojoba e delle sue frazioni) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

ex ex 1516 —

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati, ad eccezione degli oli di ricino idrogenati, detti «opalwax»

ex ex 1517 e

 

ex ex 1518 —

Margarina; «simili-saindoux» e altri grassi alimentari preparati

ex ex 1522 —

Residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, ad eccezione dei «dégras»

Capitolo 16

 

1701

 

ex ex 1702 —

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati, ad eccezione delle voci 1702 11 00, 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 50 00 e 1702 90 10

1703

 

1801 e 1802

 

ex ex 1902 —

Paste alimentari farcite contenenti, in peso, più di 20 % di pesce, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici, di salsicce, di salami e simili, di carni e di frattaglie di ogni specie, compresi i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine

ex ex 2001 —

Cetrioli e cetriolini, cipolle, «Chutney» di manghi, frutti del genere Capsicum diversi dai peperoni, funghi e olive, preparati o conservati in aceto o in acido acetico

2002 e 2003

 

ex ex 2004 —

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non in aceto o in acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006, ad eccezione delle patate sotto forma di farina, semolino o fiocchi e del granturco dolce

ex ex 2005 —

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non in aceto o in acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006, ad eccezione delle patate sotto forma di farina, semolino o fiocchi e del granturco dolce

2006 e 2007

 

ex ex 2008 —

Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove, ad eccezione del burro di arachidi, dei cuori di palma, del granturco, degli ignami, delle patate dolci e delle parti commestibili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %, delle foglie di vite, dei germogli di luppolo e di altre parti commestibili simili di piante

2009

 

ex ex 2106 —

Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati

2204

 

2206

 

ex ex 2207 —

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol, ottenuto a partire da prodotti agricoli che figurano nel presente elenco; alcole etilico denaturato di qualsiasi titolo ottenuto a partire da prodotti agricoli che figurano nel presente elenco

ex ex 2208 —

Alcole etilico non denaturato con un titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol, ottenuto a partire da prodotti agricoli che figurano nel presente elenco

2209

 

Capitolo 23

 

2401

 

4501

 

5301 e 5302

 

1)

La Svizzera accetta come prodotti originari della Comunità entro i limiti del presente accordo i prodotti originari del Principato di Andorra contemplati ai capitoli 25-97 del sistema armonizzato.

2)

Il protocollo 3 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.

1.

La Svizzera accetta come prodotti originari della Comunità entro i limiti del presente accordo i prodotti originari della Repubblica di San Marino.

2.

Il protocollo 3 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.

Qualora, a seguito delle modifiche della nomenclatura, i cambiamenti apportati alle norme d’origine con decisione 0000/2004 modifichino nella sostanza una norma in vigore prima di detta decisione, e la conseguente situazione risulti nuocere agli interessi dei settori interessati, e qualora una Parte contraente lo richieda entro e non oltre il 31 dicembre 2004, il comitato misto esamina con urgenza la necessità di restaurare la sostanza della norma in questione precedente alla decisione 0000/2004.

In ogni caso, il comitato misto decide di restaurare o meno la sostanza della norma in questione entro tre mesi dalla presentazione della domanda da una delle Parti dell’accordo.

Qualora la sostanza della norma in questione venga restaurata, le Parti dell’accordo adottano anche il quadro giuridico necessario per garantire il rimborso dei dazi doganali eventualmente pagati sui prodotti in questione importati dopo il 1o gennaio 2002.


27.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 352/129


DECISIONE N. 1/2004 DEL COMITATO MISTO UE-SVIZZERA

del 30 aprile 2004

che modifica l’allegato III (Mutual Recognition of Professional Qualifications) relativo al riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali dell’accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra

(2004/802/CE)

IL COMITATO MISTO,

visto l’accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra («l'accordo»), in particolare gli articoli 14 e 18,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo è stato firmato il 21 giugno 1999 ed è entrato in vigore il 1o giugno 2002. L’acquis comunitario preso in considerazione nell’allegato III era quello in vigore il 31 dicembre 1998.

(2)

È opportuno ora aggiornare l'allegato III per tener conto delle modifiche introdotte dal 21 giugno 1999, principalmente con le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 1999/42/CE (1) e 2001/19/CE (2).

(3)

Le modifiche dell’allegato III avranno effetto alla data d’entrata in vigore della presente decisione,

DECIDE:

Articolo 1

L’allegato III dell’accordo è sostituito dal testo di cui all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione da parte del comitato misto UE-Svizzera.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2004.

Per il Comitato misto

Il presidente

Dieter GROSSEN


(1)  GU L 201 del 31.7.1999, pag. 77.

(2)  GU L 206 del 31.7.2001, pag. 1.


ALLEGATO

«ALLEGATO III

RECIPROCO RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI

SEZIONE A

Atti ai quali si fa riferimento

A.   Sistema generale

1.   389 L 0048: Direttiva 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU L 19 del 24.1.1989, pag. 16), modificata da:

—   32001 L 0019: Direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico (GU L 206 del 31.7.2001, pag. 1).

2.   392 L 0051: Direttiva 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/58/CEE (GU L 209 del 24.7.1992, pag. 25), modificata da:

—   394 L 0038: Direttiva 94/38/CE della Commissione, del 26 luglio 1994, che modifica gli allegati C e D della direttiva 92/51/CEE del Consiglio, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE (GU L 217 del 23.8.1994, pag. 8),

—   395 L 0043: Direttiva 95/43/CE della Commissione, del 20 luglio 1995, che modifica gli allegati C e D della direttiva 92/51/CEE del Consiglio, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE (GU L 184 del 3.8.1995, pag. 21),

—   95/1/CE, Euratom, CECA: Decisione del Consiglio dell'Unione europea, del 1o gennaio 1995, recante adattamento degli atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea (GU L 1 dell’1.1.1995, pag. 1),

—   397 L 0038: Direttiva 97/38/CE della Commissione, del 20 giugno 1997, che modifica l'allegato C della direttiva 92/51/CEE del Consiglio relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE del Consiglio (GU L 184 del 3.8.1997, pag. 31),

—   32000 L 0005: Direttiva 2000/5/CE della Commissione, del 25 febbraio 2000, che modifica gli allegati C e D della direttiva 92/51/CEE del Consiglio, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE (GU L 54 del 26.2.2000, pag. 42),

—   32001 L 0019: Direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico (GU L 206 del 31.7.2001, pag. 1).

3.   399 L 0042: Direttiva 1999/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 giugno 1999, che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche [GU L 201 del 31.7.1999, pag. 77, con la rettifica 31999L0042R (01) pubblicata nella GU L 23 del 25.1.2002, pag.48].

B.   Professioni in ambito giuridico

4.   377 L 0249: Direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (GU L 78 del 26.3.1977), modificata da:

—   1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee ed agli adattamenti dei trattati (GU L 291 del 19.11.1979, pag. 91),

—   1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee (GU L 302 del 15.11.1985, pag. 160),

—   95/1/CE, Euratom, CECA: Decisione del Consiglio dell'Unione europea, del 1o gennaio 1995, recante adattamento degli atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea (GU L 1 dell’1.1.1995, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, la direttiva è modificata come segue:

All'articolo 1, paragrafo 2, è aggiunto il testo seguente:

“Svizzera:

Avocat

Advokat, Rechtsanwalt, Anwalt, Fürsprecher, Fürsprech

Avvocato.”

—   398 L 0005: Direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica (GU L 77 del 14.3.1998, pag. 36).

Ai fini del presente accordo, la direttiva è modificata come segue:

All'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) è aggiunto il testo seguente:

“Svizzera:

Avocat

Advokat, Rechtsanwalt, Anwalt, Fürsprecher, Fürsprech

Avvocato.”

C.   Attività mediche e paramediche

6.   381 L 1057: Direttiva 81/1057/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1981, che completa le direttive 75/362/CEE, 77/452/CEE, 78/686/CEE e 78/1026/CEE concernenti il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli rispettivamente di medico, d'infermiere responsabile dell'assistenza generale, di dentista e di veterinario, per quanto riguarda i diritti acquisiti (GU L 385 del 31.12.1981, pag. 25).

Medici

7.   393 L 0016: Direttiva 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (GU L 165 del 7.7.1993, pag. 1), modificata da:

—   95/1/CE, Euratom, CECA: Decisione del Consiglio dell'Unione europea, del 1o gennaio 1995, recante adattamento degli atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea (GU L 1 dell’1.1.1995, pag. 1),

—   398 L 0021: Direttiva 98/21/CE della Commissione, dell'8 aprile 1998, che modifica la direttiva 93/16/CEE del Consiglio intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici ed il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (GU L 119 del 22.4.1998, pag. 15),

—   398 L 0063: Direttiva 98/63/CE della Commissione, del 3 settembre 1998, che modifica la direttiva 93/16/CEE del Consiglio intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici ed il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (GU L 253 del 15.9.1998, pag. 24),

—   399 L 0046: Direttiva 1999/46/CE della Commissione, del 21 maggio 1999, che modifica la direttiva 93/16/CEE del Consiglio intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici ed il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (GU L 139 del 2.6.1999, pag. 25),

—   32001 L 0019: Direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico (GU L 206 del 31.7.2001, pag. 1),

—   52002 XC 0316 (02): Comunicazione — Notifica di titoli di medico specialista,

—   52002 XC 1128 (01): Comunicazione — Notifica di titoli di medico specialista.

a)L’articolo 3 è sostituito dall’allegato A sui diplomi, certificati e altri titoli di medico, al quale è aggiunto il testo seguente:

“ALLEGATO A

Diplomi, certificati ed altri titoli di medico

Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

Certificato che accompagna il diploma

Svizzera

Diplôme fédéral de médecin

Eidgenössisches Arztdiplom

Diploma federale di medico

Département fédéral de l’intérieur

Eidgenössisches Departement des Innern

Dipartimento federale dell’interno”

 

b)L’articolo 5 è sostituito dall’allegato B sui diplomi, certificati e altri titoli di medico specialista, al quale è aggiunto il testo seguente:

“ALLEGATO B

Diplomi, certificati ed altri titoli di medico specialista

Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

Certificato che accompagna il diploma

Svizzera

Diplôme de médecin spécialiste

Diplom als Facharzt

Diploma di medico specialista

Département fédéral de l’intérieur et Fédération des médecins suisses

Eidgenössisches Departement des Innern und Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte

Dipartimento federale dell’interno e Federazione dei medici svizzeri”

 

c)Gli articoli 5, paragrafo 3 e 7, paragrafo 2, sono sostituiti dall’allegato C sulle denominazioni delle formazioni mediche specialistiche, al quale è aggiunto il testo seguente:

“ALLEGATO C

Denominazioni delle formazioni mediche specialistiche

Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

Anestesiologia

Durata minima della formazione: 3 anni

Svizzera

Anesthésiologie

Anästhesiologie

Anestesiologia

 


Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

Chirurgia generale

Durata minima della formazione: 5 anni

Svizzera

Chirurgie

Chirurgie

Chirurgia

 


Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

Neurochirurgia

Durata minima della formazione: 5 anni

Svizzera

Neurochirurgie

Neurochirurgie

Neurochirurgia

 


Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

Ginecologia e ostetricia

Durata minima della formazione: 4 anni

Svizzera

Gynécologie et obstétrique

Gynäkologie und Geburtshilfe

Ginecologia e ostetricia

 


Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

Medicina interna

Durata minima della formazione: 5 anni

Svizzera

Médecine interne

Innere Medizin

Medicina interna

 


Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

Oftalmologia

Durata minima della formazione: 3 anni

Svizzera

Ophtalmologie

Ophtalmologie

Oftalmologia

 


Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

Otorinolaringologia

Durata minima della formazione: 3 anni

Svizzera

Oto-rhino-laryngologie

Oto-Rhino-Laryngologie

Otorinolaringoiatria

 


Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

Pediatria

Durata minima della formazione: 4 anni

Svizzera

Pédiatrie

Kinder- und Jugendmedizin

Pediatria

 


Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

Pneumologia

Durata minima della formazione: 4 anni

Svizzera

Pneumologie

Pneumologie

Pneumologia

 


Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

Urologia

Durata minima della formazione: 5 anni

Svizzera

Urologie

Urologie

Urologia

 


Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

Ortopedia

Durata minima della formazione: 5 anni

Svizzera

Chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur

Orthopädische Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates

Chirurgia ortopedica e traumatologia del sistema motorio

 


Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

Anatomia patologica

Durata minima della formazione: 4 anni

Svizzera

Pathologie

Pathologie

Patologia

 


Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

Neurologia

Durata minima della formazione: 4 anni

Svizzera

Neurologie

Neurologie

Neurologia

 


Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

Psichiatria

Durata minima della formazione: 4 anni

Svizzera

Psychiatrie et psychothérapie

Psychiatrie und Psychotherapie

Psichiatria e psicoterapia

 


Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

Radiologia

Durata minima della formazione: 4 anni

Svizzera

Radiologie

Radiologie

Radiologia

 


Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

Radioterapia

Durata minima della formazione: 4 anni

Svizzera

Radio-oncologie/radiothérapie

Radio-Onkologie/Strahlentherapie

Radio-oncologia/radioterapia

 


Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

Chirurgia estetica

Durata minima della formazione: 5 anni

Svizzera

Chirurgie plastique, reconstructive et esthétique

Plastische, rekonstruktive und ästhetische Chirurgie

Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica

 


Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

Chirurgia toracica

Durata minima della formazione: 5 anni

Svizzera

Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique

Herz- und thorakale Gefässchirurgie

Chirurgia del cuore e dei vasi toracici

 


Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

Chirurgia pediatrica

Durata minima della formazione: 5 anni

Svizzera

Chirurgie pédiatrique

Kinderchirurgie

Chirurgia pediatrica

 


Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

Cardiologia

Durata minima della formazione: 4 anni

Svizzera

Cardiologie

Kardiologie

Cardiologia

 


Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

Gastroenterologia

Durata minima della formazione: 4 anni

Svizzera

Gastro-entérologie

Gastroenterologie

Gastroenterologia

 


Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

Reumatologia

Durata minima della formazione: 4 anni

Svizzera

Rhumatologie

Rheumatologie

Reumatologia

 


Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

Ematologia generale

Durata minima della formazione: 3 anni

Svizzera

Hématologie

Hämatologie

Ematologia

 


Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

Endocrinologia

Durata minima della formazione: 3 anni

Svizzera

Endocrinologie-diabétologie

Endokrinologie-Diabetologie

Endocrinologia-diabetologia

 


Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

Medicina fisica e di riabilitazione

Durata minima della formazione: 3 anni

Svizzera

Médecine physique et réadaptation

Physikalische Medizin und Rehabilitation

Medicina fisica e riabilitatzione

 


Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

Dermatologia e venereologia

Durata minima della formazione: 3 anni

Svizzera

Dermatologie et vénéréologie

Dermatologie und Venerologie

Dermatologia e venereologia

 


Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

Medicina tropicale

Durata minima della formazione: 4 anni

Svizzera

Médecine tropicale et médecine des voyages

Tropen- und Reisemedizin

Medicina tropicale e medicina di viaggio

 


Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

Psichiatria infantile

Durata minima della formazione: 4 anni

Svizzera

Psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents

Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie

Psichiatria e psicoterapia infantile e dell’adolescenza

 


Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

Malattie renali

Durata minima della formazione: 4 anni

Svizzera

Néphrologie

Nephrologie

Nefralogia

 


Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

Salute pubblica e medicina sociale

Durata minima della formazione: 4 anni

Svizzera

Prévention et santé publique

Prävention und Gesundheitswesen

Prevenzione e salute pubblica

 


Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

Farmacologia

Durata minima della formazione: 4 anni

Svizzera

Pharmacologie clinique et toxicologie

Klinische Pharmakologie und Toxikologie

Farmacologia clinica e tossicologia

 


Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

Medicina del lavoro

Durata minima della formazione: 4 anni

Svizzera

Médecine du travail

Arbeitsmedizin

Medicina del lavoro

 


Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

Allergologia

Durata minima della formazione: 3 anni

Svizzera

Allergologie et immunologie clinique

Allergologie und klinische Immunologie

Allergologia e immunologia clinica

 


Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

Medicina nucleare

Durata minima della formazione: 4 anni

Svizzera

Médecine nucléaire

Nuklearmedizin

Medicina nucleare

 


Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

Chirurgia maxillo-facciale (formazione di base di medico)

Durata minima della formazione: 5 anni

Svizzera

Chirurgie maxillo-faciale

Kiefer- und Gesichtschirurgie

Chirurgia maxillo-facciale”

 

8.   96/C/216/03: Elenco delle denominazioni dei diplomi, certificati ed altri titoli di formazione e dei titoli professionali di medico generico pubblicato a norma dell'articolo 41 della direttiva 93/16/CEE

i)denominazione dei diplomi, certificati e altri titoli di formazione:

 

“diplôme de médecin praticien”

 

“Diplom als praktischer Arzt/praktische Ärztin”

 

“diploma di medico generico”

;

ii)denominazioni dei titoli professionali:

 

“médecin praticien”

 

“praktischer Arzt/praktische Ärztin”

 

“medico generico”.

Infermieri

9.   377 L 0452: Direttiva 77/452/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1977, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di infermiere responsabile dell'assistenza generale e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU L 176 del 15.7.1977, pag. 1), modificata da:

—   1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee ed agli adattamenti dei trattati (GU L 291 del 19.11.1979, pag. 91),

—   1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee (GU L 302 del 15.11.1985, pag. 160),

—   389 L 0594: Direttiva 89/594/CEE del Consiglio del 30 ottobre 1989 (GU L 341 del 23.11.1989, pag. 19),

—   389 L 0595: Direttiva 89/595/CEE del Consiglio del 30 ottobre 1989 (GU L 341 del 23.11.1989, pag. 30),

—   390 L 0658: Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU L 353 del 17.12.1990, pag. 73),

—   95/1/CE, Euratom, CECA: Decisione del Consiglio dell'Unione europea, del 1o gennaio 1995, recante adattamento degli atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea (GU L 1 dell’1.1.1995, pag. 1),

—   32001 L 0019: Direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico (GU L 206 del 31.7.2001, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, la direttiva è modificata come segue:

a)all'articolo 1, paragrafo 2, è aggiunto il testo seguente:

“in Svizzera:

 

infirmière, infirmier

 

Pflegefachfrau, Pflegefachmann

 

infermiera, infermiere”;

b)l’articolo 3 è sostituito dall’allegato sui diplomi, certificati e altri titoli di infermieri (responsabili dell’assistenza generale), al quale è aggiunto il testo seguente:

“ALLEGATO

Diplomi, certificati e altri titoli di infermieri (responsabili dell’assistenza generale)

Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

Certificato che accompagna il diploma

Svizzera

infirmière diplômée et infirmier diplômé

diplomierte Pflegefachfrau, diplomierter Pflegefachmann

infermiera diplomata e infermiere diplomato

Ecoles qui proposent des filières de formation reconnues par l' État

Schulen, die staatlich anerkannte Bildungsgänge durchführen

Scuole che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato”

 

10.   377 L 0453: Direttiva 77/453/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1977, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per l'attività di infermiere responsabile dell'assistenza generale (GU L 176 del 15.7.1977, pag. 8), modificata da:

—   389 L 0595: Direttiva 89/595/CEE del Consiglio del 30 ottobre 1989 (GU L 341 del 23.11.1989, pag. 30),

—   32001 L 0019: Direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico (GU L 206 del 31.7.2001, pag. 1).

Dentisti

11.   378 L 0686: Direttiva 78/686/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU L 233 del 24.8.1978, pag. 1), modificata da:

—   1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee ed agli adattamenti dei trattati (GU L 291 del 19.11.1979, pag. 91),

—   1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee (GU L 302 del 15.11.1985, pag. 160),

—   389 L 0594: Direttiva 89/594/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU L 341 del 23.11.1989, pag. 19),

—   390 L 0658: Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU L 353 del 17.12.1990, pag. 73),

—   95/1/CE, Euratom, CECA: Decisione del Consiglio dell'Unione europea, del 1o gennaio 1995, recante adattamento degli atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea (GU L 1 dell'1.1.1995, pag. 1),

—   32001 L 0019: Direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico (GU L 206 del 31.7.2001, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, la direttiva è modificata come segue:

a)all'articolo 1 è aggiunto il testo seguente:

“in Svizzera:

 

médecin dentiste

 

Zahnarzt

 

medico-dentista”

;b)l’articolo 3 è sostituito dall’allegato A sui diplomi, certificati e altri titoli di dentista, al quale è aggiunto il testo seguente:

“ALLEGATO A

Diplomi, certificati e altri titoli di dentista

Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

Certificato che accompagna il diploma

Svizzera

Diplôme fédéral de médecin-dentiste

Eidgenössisches Zahnarztdiplom

Diploma federale di medico-dentista

Département fédéral de l’intérieur

Eidgenössisches Departement des Innern

Dipartimento federale dell’interno”

 

c)L’articolo 5, punto 1, è sostituito dall’allegato B sui diplomi, certificati e altri titoli di dentista, al quale è aggiunto il testo seguente:

“ALLEGATO B

Diplomi, certificati e altri titoli di dentista

a)   Ortodonzia

Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

Certificato che accompagna il diploma

Svizzera

Diplôme fédéral d’orthodontiste

Diplom für Kieferorthopädie

Diploma di ortodontista

Département fédéral de l’intérieur et Société Suisse d’Odonto-stomatologie

Eidgenössisches Departement des Innern und Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft

Dipartimento federale dell’interno e Società Svizzera di Odontologia e Stomatologia

 


b)   Chirurgia orale

Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

Certificato che accompagna il diploma

Svizzera

Diplôme fédéral de chirurgie orale

Diplom für Oralchirurgie

Diploma di chirurgia orale

Département fédéral de l’intérieur et Société Suisse d’Odonto-stomatologie

Eidgenössisches Departement des Innern und Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft

Dipartimento federale dell’interno e Società Svizzera di Odontologia e Stomatologia”

 

12.   378 L 0687: Direttiva 78/687/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attività di dentista (GU L 233 del 24.8.1978, pag. 10), modificata da:

—   95/1/CE, Euratom, CECA: Decisione del Consiglio dell'Unione europea, del 1o gennaio 1995, recante adattamento degli atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea (GU L 1 dell’1.1.1995, pag. 1),

—   32001 L 0019: Direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico (GU L 206 del 31.7.2001, pag. 1).

Veterinari

13.   378 L 1026: Direttiva 78/1026/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di veterinario e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU L 362 del 23.12.1978, pag. 1), modificata da:

—   1 79 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee ed agli adattamenti dei trattati (GU L 291 del 19.11.1979, pag. 92),

—   1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee (GU L 302 del 15.11.1985, pag. 160),

—   389 L 0594: Direttiva 89/594/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU L 341 del 23.11.1989, pag. 19),

—   390 L 0658: Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU L 353 del 17.12.1990, pag. 73),

—   95/1/CE, Euratom, CECA: Decisione del Consiglio dell'Unione europea, del 1o gennaio 1995, recante adattamento degli atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea (GU L 1 dell’1.1.1995, pag. 1),

—   32001 L 0019: Direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico (GU L 206 del 31.7.2001, pag. 1).

L’articolo 3 è sostituito dall’allegato sui diplomi, certificati e altri titoli di veterinario, al quale è aggiunto il testo seguente:

“ALLEGATO

14.   378 L 1027: Direttiva 78/1027/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di veterinario (GU L 362 del 23.12.1978, pag. 7), modificata da:

—   389 L 0594: Direttiva 89/594/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU L 341 del 23.11.1989, pag. 19),

—   32001 L 0019: Direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico (GU L 206 del 31.7.2001, pag. 1).

Ostetriche

15.   380 L 0154: Direttiva 80/154/CEE del Consiglio, del 21 gennaio 1980, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di ostetrica e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU L 33 dell’11.2.1980, pag. 1), modificata da:

—   380 L 1273: Direttiva 80/1273/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1980 (GU L 375 del 31.12.1980, pag. 74),

—   1 85 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee (GU L 302 del 15.11.1985, pag. 161),

—   389 L 0594: Direttiva 89/594/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU L 341 del 23.11.1989, pag. 19),

—   390 L 0658: Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU L 353 del 17.12.1990, pag. 73),

—   95/1/CE, Euratom, CECA: Decisione del Consiglio dell'Unione europea, del 1o gennaio 1995, recante adattamento degli atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea (GU L 1 dell’1.1.1995, pag. 1).

—   32001 L 0019: Direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico (GU L 206 del 31.7.2001, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, la direttiva è modificata come segue:

a)all'articolo 1 è aggiunto il testo seguente:

“in Svizzera:

 

sage femme

 

Hebamme

 

levatrice”;

b)l’articolo 3 è sostituito dall’allegato sui diplomi, certificati e altri titoli di ostetrica, al quale è aggiunto il testo seguente:

“ALLEGATO

Diplomi, certificati ed altri titoli di ostetrica

Paese

Titolo del diploma

Organismo che rilascia il diploma

Certificato che accompagna il diploma

Svizzera

Sage-femme diplômée

Diplomierte Hebamme

Levatrice diplomata

Ecoles qui proposent des filières de formation reconnues par l' État

Schulen, die staatlich anerkannte Bildungsgänge durchführen

Scuole che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato”

 

16.   380 L 0155: Direttiva 80/155/CEE del Consiglio, del 21 gennaio 1980, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'accesso alle attività dell'ostetrica e al loro esercizio (GU L 33 dell'11.2.1980, pag. 8), modificata da:

—   389 L 0594: Direttiva 89/594/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989 (GU L 341 del 23.11.1989, pag. 19),

—   32001 L 0019: Direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico (GU L 206 del 31.7.2001, pag. 1).

Farmacia

17.   385 L 0432: Direttiva 85/432/CEE del Consiglio, del 16 settembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti talune attività nel settore farmaceutico (GU L 253 del 24.9.1985, pag. 34), modificata da:

—   32001 L 0019: Direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico (GU L 206 del 31.7.2001, pag. 1).

18.   385 L 0433: Direttiva 85/433/CEE del Consiglio del 16 settembre 1985 concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli in farmacia e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento per talune attività nel settore farmaceutico (GU L 253 del 24.9.1985, pag. 37), modificata da:

—   385 L 0584: Direttiva 85/584/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1985 (GU L 372 del 31.12.1985, pag. 42),

—   390 L 0658: Direttiva 90/658/CEE del Consiglio del 4 dicembre 1990 (GU L 353 del 17.12.1990, pag. 73),

—   95/1/CE, Euratom, CECA: Decisione del Consiglio dell'Unione europea, del 1o gennaio 1995, recante adattamento degli atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea (GU L 1 dell’1.1.1995, pag. 1),

—   32001 L 0019: Direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico (GU L 206 del 31.7.2001, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, la direttiva è modificata come segue:

L’articolo 4 è sostituito dall’allegato sui diplomi, certificati e altri titoli in farmacia, al quale è aggiunto il testo seguente:

“ALLEGATO

D.   Architettura

19.   385 L 0384: Direttiva 85/384/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1985, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi (GU L 223 del 21.8.1985, pag. 15), modificata da:

—   385 L 0614: Direttiva 85/614/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985 (GU L 376 del 31.12.1985, pag. 1),

—   386 L 0017: Direttiva 86/17/CEE del Consiglio, del 27 gennaio 1986 (GU L 27 dell’1.2.1986, pag. 71),

—   390 L 0658: Direttiva 90/658/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990 (GU L 353 del 17.12.1990, pag. 73),

—   95/1/CE, Euratom, CECA: Decisione del Consiglio dell'Unione europea, del 1o gennaio 1995, recante adattamento degli atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea (GU L 1 dell’1.1.1995, pag. 1),

—   32001 L 0019: Direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico (GU L 206 del 31.7.2001, pag. 1);

a)All'articolo 11 è aggiunto il testo seguente:

“in Svizzera:

i diplomi rilasciati da écoles polytechniques fédérales / Eidgenössische Technische Hochschulen / Politecnici Federali: arch. dipl. EPF / dipl. Arch. ETH / arch. dipl. PF,

i diplomi rilasciati dall’Ecole d’architecture de l’Université de Genève: architecte diplômé EAUG,

i certificati della Fondation des registres suisses des ingénieurs, des architectes et des techniciens / Stiftung der Schweizerischen Register der Ingenieure, der Architekten und der Techniker / Fondazione dei Registri svizzeri degli ingegneri, degli architetti e dei tecnici (REG): architecte REG A / Architekt REG A / architetto REG A,”

;b)l'articolo 15 non è applicabile.

20.   98/C/217: Diplomi, certificati e altri titoli di formazione nel settore dell'architettura che sono oggetto di reciproco riconoscimento tra Stati membri (aggiornamento della comunicazione 96/C 205 del 16 luglio 1996) (GU C 217 dell'11.7.1998). (Aggiornata dalle comunicazioni 99/C/351/10 del 4 dicembre 1999, GU C 351 del 4 dicembre 1999, 2001 C/333/02 del 28 novembre 2001, GU C 333 del 28 novembre 2001, 2002/C 214/03 del 10 settembre 2002, con errata corrige pubblicato nella GU C 79 del 2/4/2003 e 2003/C).

All’aggiornamento 2003/C 294/02 del 4 dicembre 2003, GU C 294 del 4 dicembre 2003 (con errata corrige pubblicato nella GU C 297 del 9 dicembre 2003) ai fini del presente accordo è aggiunto il testo seguente:

“in Svizzera:

i diplomi rilasciati dall'Accademia di Architettura dell'Università della Svizzera italiana: diploma di architettura (arch. dipl. USI).”

E.   Commercio e intermediari

21.

Le direttive numero364 L 022, 364 L 0223, 364 L 0224, 368 L 0363, 368 L 0364, 370 L 0522, 370 L 0523 e 375 L 0369 sono abrogate dalla direttiva 1999/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 giugno 1999, che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche [GU L 201 del 31.7.1999 pag. 77, con errata corrige 31999L0042R (01) pubblicato nella GU L 23 del 25.1.2002, pag. 48].

Commercio e distribuzione di prodotti tossici

22.   374 L 0556: Direttiva 74/556/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività attinenti al commercio e alla distribuzione dei prodotti tossici e alle attività che comportano l' utilizzazione professionale di tali prodotti, comprese le attività di intermediari (GU L 307 del 18.11.1974, pag. 1).

22a.   374 L 0557: Direttiva 74/557/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nel settore delle attività non salariate e delle attività di intermediari attinenti al commercio ed alla distribuzione dei prodotti tossici (GU L 307 del 18.11.1974, pag. 5), modificata da:

—   95/1/CE, Euratom, CECA: Decisione del Consiglio dell'Unione europea, del 1o gennaio 1995, recante adattamento degli atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea (GU L 1 dell’1.1.1995, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, la direttiva è modificata come segue:

“in Svizzera:

Tutte le sostanze e i prodotti velenosi di cui all’articolo 2 della legge sui veleni (RS 813.0) in particolare quelli figuranti nella lista dei velini 1, 2 e 3, a norma dell’articolo 3 dell’ordinanza sui veleni (RS 813.01).”

Agenti commerciali indipendenti

23.   386 L 0653: Direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (GU L 382 del 31.12.1986, pag. 17).

F.   Industria e artigianato

24.

Le direttive numero 364 L 0427, 364 L 0429, 364 L 0428, 366 L 0162, 368 L 0365, 368 L 0366 e 366 L 0082 sono abrogate dalla direttiva 1999/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 giugno 1999, che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche [GU L 201 del 31.7.1999 pag. 77, con errata corrige 31999L0042R (01) pubblicato nella GU L 23 del 25.1.2002, pag. 48].

G.   Attività ausiliarie dei trasporti

25.

La direttiva numero 382 L 0470 è abrogata dalla direttiva 1999/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 7 giugno 1999, che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche [GU L 201 del 31.7.1999 pag. 77, con errata corrige 31999L0042R (01) pubblicato nella GU L 23 del 25.1.2002, pag. 48].

H.   Industria cinematografica

26.

Le direttive numero 363 L 0607, 365 L 0264, 368 L 0369 e 370 L 0451 sono abrogate dalla direttiva 1999/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 giugno 1999, che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche [GU L 201 del 31.7.1999 pag. 77, con errata corrige 31999L0042R (01) pubblicato nella GU L 23 del 25.1.2002, pag. 48].

I.   Altri settori

27.

Le direttive numero 367 L 0043, 368 L 0367, 368 L 0368, 375 L 0368 e 382 L 0489 sono abrogate dalla direttiva 1999/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 giugno 1999, che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche [GU L 201 del 31.7.1999 pag. 77, con errata corrige 31999L0042R (01) pubblicato nella GU L 23 del 25.1.2002, pag. 48].

J.   Agricoltura

28.

Le direttive numero 363 L 0261, 363 L 0262, 365 L 0001, 367 L 0530, 367 L 0531, 367 L 0532, 367 L 0654, 368 L 0192, 368 L 0415 e 371 L 0018 sono abrogate dalla direttiva 1999/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 giugno 1999, che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche [GU L 201 del 31.7.1999 pag. 77, con errata corrige 31999L0042R (01) pubblicato nella GU L 23 del 25.1.2002, pag. 48].

K.   Varie

29.   385 D 0368: Decisione 85/368/CEE del Consiglio, del 16 luglio 1985, relativa alla corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale tra gli Stati membri delle Comunità europee (GU L 199 del 31.7.1985, pag. 56).

SEZIONE B

Atti di cui le parti contraenti prendono atto

Le parti contraenti prendono atto del contenuto degli atti seguenti:

In generale

30.   374 Y 0820(01): Risoluzione del Consiglio, del 6 giugno 1974, per il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli (GU C 98 del 20.8.1974, pag. 1).

Sistema generale

31.   389 L 0048: Dichiarazione del Consiglio e della Commissione relativa alla direttiva 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU L 19 del 24.1.1989, pag. 23).

Medici

32.   375 X 0366: Raccomandazione 75/366/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, riguardante i cittadini del Granducato di Lussemburgo titolari di un diploma di medico rilasciato in un paese terzo (GU L 167 del 30.6.1975, pag. 20).

33.   375 X 0367: Raccomandazione 73/367/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, relativa alla formazione clinica del medico (GU L 167 del 30.6.1975, pag. 21).

34.   375 Y 0701(01): Dichiarazioni del Consiglio, in occasione dell'adozione dei testi relativi alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi medici nella Comunità (GU C 146 dell’1.7.1975, pag. 1).

35.   386 X 0458: Raccomandazione 86/458/CEE del Consiglio, del 15 settembre 1986, riguardante i cittadini del Granducato di Lussemburgo titolari di un diploma di medico generico rilasciato in uno Stato terzo (GU L 267 del 19.9.1986, pag. 30).

36.   389 X 0601: Raccomandazione 89/601/CEE della Commissione, dell'8 novembre 1989, riguardante la formazione in oncologia del personale sanitario (GU L 346 del 27.11.1989, pag. 1).

Dentisti

37.   378 Y 0824(01): Dichiarazione del Consiglio relativa alla direttiva concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di dentista (GU C 202 del 24.8.1978, pag. 1).

Medicina veterinaria

38.   378 X 1029: Raccomandazione 78/1029/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, riguardante i cittadini del Granducato di Lussemburgo titolari di un diploma di veterinario rilasciato in un paese terzo (GU L 362 del 23.12.1978, pag. 12).

39.   378 Y 1223(01): Dichiarazioni del Consiglio concernenti la direttiva relativa al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli di veterinario e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU C 308 del 23.12.1978, pag. 1).

Farmacia

40.   385 X 0435: Raccomandazione 85/435/CEE del Consiglio, del 16 settembre 1985, riguardante i cittadini del Granducato di Lussemburgo titolari di un diploma di farmacista rilasciato in uno Stato terzo (GU L 253 del 24.9.1985, pag. 45).

Architettura

41.   385 X 0386: Raccomandazione 85/386/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1985, riguardante i titolari di un diploma nel settore dell'architettura rilasciato in un paese terzo (GU L 223 del 21.8.1985, pag. 28).».


27.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 352/s3


1o novembre 2004: la nuova versione di EUR-LEX on line!

europa.eu.int/eur-lex/lex/

Il servizio Celex è integrato nel nuovo sito, che fornisce un accesso facile e gratuito alla più vasta banca dati documentaria di diritto comunitario in venti lingue.