ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 344

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

47° anno
20 novembre 2004


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 1986/2004 della Commissione, del 19 novembre 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (CE) n. 1987/2004 della Commissione, del 19 novembre 2004, relativo all'applicazione di un coefficiente di riduzione ai certificati di restituzione per le merci non comprese nell'allegato I del trattato come statuito all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000

3

 

*

Regolamento (CE) n. 1988/2004 della Commissione, del 18 novembre 2004, recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1501/2004, del 24 agosto 2004, relativo alla sospensione della pesca del gamberello boreale da parte delle navi battenti bandiera della Svezia

4

 

*

Regolamento (CE) n. 1989/2004 della Commissione, del 19 novembre 2004, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

5

 

*

Regolamento (CE) n. 1990/2004 della Commissione, del 19 novembre 2004, che stabilisce misure transitorie nel settore vitivinicolo a seguito all’adesione dell’Ungheria all’Unione europea

8

 

*

Regolamento (CE) n. 1991/2004 della Commissione, del 19 novembre 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 753/2002 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli

9

 

*

Regolamento (CE) n. 1992/2004 della Commissione, del 19 novembre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2799/1999 recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine alla concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all’alimentazione degli animali e in ordine alla vendita di tale latte scremato in polvere

11

 

*

Regolamento (CE) n. 1993/2004 della Commissione, del 19 novembre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente al Portogallo ( 1 )

12

 

*

Regolamento (CE) n. 1994/2004 della Commissione, del 19 novembre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi di paesi e territori ( 1 )

17

 

*

Regolamento (CE) n. 1995/2004 della Commissione, del 19 novembre 2004, che accetta gli impegni offerti riguardo al procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di lamiere dette magnetiche, a grani orientati, e di nastri di acciai al silicio detti magnetici, a grani orientati, di larghezza superiore a 500 mm, originari della Federazione russa e che continua a sottoporre a registrazione le importazioni di alcuni tipi di lamiere dette magnetiche, a grani orientati, originarie della Federazione russa

21

 

*

Regolamento (CE) n. 1996/2004 della Commissione, del 19 novembre 2004, che accetta gli impegni offerti riguardo al procedimento antidumping relativo alle importazioni di nitrato di ammonio originario della Federazione russa e dell’Ucraina e che continua a sottoporre a registrazione le importazioni di nitrato di ammonio originario della Federazione russa o dell’Ucraina

24

 

*

Regolamento (CE) n. 1997/2004 della Commissione, del 19 novembre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 14/2004 per quanto concerne il bilancio previsionale di approvvigionamento di Madeira per il settore delle carni bovine

28

 

 

Regolamento (CE) n. 1998/2004 della Commissione, del 19 novembre 2004, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato

30

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

2004/779/CE:
Decisione del Consiglio, del 15 novembre 2004, recante nomina di due membri titolari cechi e di tre membri supplenti cechi del Comitato delle regioni

31

 

*

2004/780/CE, Euratom:
Decisione del Consiglio, del 19 novembre 2004, relativa alla nomina del presidente e dei membri della Commissione delle Comunità europee

33

 

 

Commissione

 

*

2004/781/CE:
Decisione della Commissione, del 18 novembre 2004, che modifica la decisione 1999/815/CE riguardante provvedimenti che vietano l’immissione sul mercato di giocattoli e articoli di puericultura destinati ad essere messi in bocca da bambini d’età inferiore a tre anni e fabbricati in PVC morbido contenente alcuni ftalati [notificata con il numero C(2004) 4403]
 ( 1 )

35

 

*

2004/782/CE:
Decisione della Commissione, del 19 novembre 2004, che accetta un impegno offerto in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni carburo di silicio originario, tra l’altro, dell’Ucraina

37

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 746/2004 della Commissione, del 22 aprile 2004, recante adattamento di alcuni regolamenti relativi al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari in seguito all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea ( GU L 122 del 26.4.2004 )

40

 

 

 

*

1o novembre 2004: la nuova versione di EUR-LEX on line!(Cfr. terza pagina di copertina)

s3

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

20.11.2004   

IT

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L 344/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1986/2004 DELLA COMMISSIONE

del 19 novembre 2004

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 novembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 novembre 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

127,5

070

56,3

204

62,3

999

82,0

0707 00 05

052

100,1

204

46,4

999

73,3

0709 90 70

052

101,8

204

96,8

999

99,3

0805 20 10

204

62,0

999

62,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

72,1

624

99,1

999

85,6

0805 50 10

052

52,5

388

49,8

524

65,7

528

33,0

999

50,3

0806 10 10

052

110,7

400

203,8

508

286,7

999

200,4

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

139,3

400

81,6

404

77,4

720

65,4

800

194,8

804

106,7

999

110,9

0808 20 50

720

69,7

999

69,7


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


20.11.2004   

IT

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L 344/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1987/2004 DELLA COMMISSIONE

del 19 novembre 2004

relativo all'applicazione di un coefficiente di riduzione ai certificati di restituzione per le merci non comprese nell'allegato I del trattato come statuito all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (1),

visto il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Dalle comunicazioni degli Stati membri di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1520/2000 si evince che l'importo totale delle domande ricevute ammonta a 248 761 823 EUR, mentre l'importo disponibile per la tranche di titoli di restituzione di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1520/2000 ammonta a 78 594 136 EUR.

(2)

Un coefficiente di riduzione è calcolato sulla base dell'articolo 8, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1520/2000. Siffatto coefficiente dovrebbe pertanto essere applicato agli importi richiesti sotto forma di certificati di restituzione per il periodo dal 1o dicembre 2004 come stabilito all'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1520/2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi delle domande di certificati di restituzione per il periodo dal 1o dicembre 2004 sono soggetti a un coefficiente di riduzione pari a 0,685.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 novembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2004.

Per la Commissione

Olli REHN

Membro della Commissione


(1)  GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5).

(2)  GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 886/2004 (GU L 168 del 1.5.2004, pag. 14).


20.11.2004   

IT

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L 344/4


REGOLAMENTO (CE) N. 1988/2004 DELLA COMMISSIONE

del 18 novembre 2004

recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1501/2004, del 24 agosto 2004, relativo alla sospensione della pesca del gamberello boreale da parte delle navi battenti bandiera della Svezia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1501/2004 della Commissione (2) prevede la sospensione della pesca del gamberello boreale nelle acque norvegesi a sud di 62° 00′ N da parte di navi battenti bandiera della Svezia o immatricolate in Svezia.

(2)

A seguito di un trasferimento delle possibilità di pesca, il contingente assegnato alla Svezia non risulta più esaurito. È quindi opportuno autorizzare la pesca del gamberello boreale nelle acque norvegesi a sud di 62° 00′ N da parte di navi battenti bandiera della Svezia o immatricolate in Svezia. Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 1501/2004 della Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1501/2004 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2004.

Per la Commissione

Jörgen HOLMQUIST

Direttore generale della Pesca


(1)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1954/2003 (GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1).

(2)  GU L 275 del 25.8.2004, pag. 13.


20.11.2004   

IT

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L 344/5


REGOLAMENTO (CE) N. 1989/2004 DELLA COMMISSIONE

del 19 novembre 2004

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare a essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2004.

Per la Commissione

Frederik BOLKESTEIN

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1558/2004 della Commissione (GU L 283 del 2.9.2004, pag. 7).

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

1)

Preparazione a base di carni cotte contenente i seguenti ingredienti (% in peso):

Fegato

:

15

Carne di maiale tritata

:

5

Collare

:

2

Rognone

:

6

Polmone

:

13

Milza

:

7

Cotenna

:

20

Lardo con cotenna

:

20

Altri ingredienti

:

2

Acqua

:

10

La preparazione è confezionata in barattoli.

1602 20 90

La classificazione è determinata dalle disposizioni generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 2 al capitolo 16 e del testo dei codici NC 1602, 1602 20 e 1602 20 90.

Il contenuto di fegato è considerato sufficiente a conferire al prodotto il suo carattere di preparazione a base di fegato (cfr. nota esplicativa NC, sottovoci 1602 20 11-1602 20 90).

2)

Preparazione a base di zucchero liquido e piccole percentuali di ingredienti diversi, con la seguente composizione (% in peso):

 

PRODOTTO 1:

Zucchero

:

31,5

Sciroppo di glucosio

:

28,5

Acido citrico

:

5

Acido malico

:

2,5

Gomma xanthan

:

0,2

Benzoato di sodio

:

0,05

Acesulfame potassio

:

0,03

Aspartame

:

0,009

Aromi

:

0,5

Coloranti

:

0,002

Acqua

:

restante

Il prodotto è venduto al dettaglio in bottigliette di plastica provviste di contagocce

(h = 6 cm; ø = 2 cm)

(cfr. fotografia n. 1) (1)

 

PRODOTTO 2:

Zucchero

:

34

Acido citrico

:

5

Acido malico

:

3

Acido fumarico

:

0,05

Carbossimetilcellulosa sodica

:

0,07

Sorbato di potassio

:

0,016

Benzoato di sodio

:

0,01

Acesulfame potassio

:

0,03

Aspartame

:

0,01

Aromi

:

0,5

Coloranti

:

0,002

Acqua

:

restante

Il prodotto è venduto al dettaglio in bottigliette spray di plastica

(h = 10 cm; ø = 1,5 cm)

(cfr. fotografia n. 2) (1)

Entrambi i prodotti sono destinati al consumo immediato e non richiedono ulteriore diluizione con acqua.

2106 90 59

Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 2106, 2106 90 e 2106 90 59.

Essendo in forma liquida, le preparazioni non sono prodotte a base di zuccheri perché le note esplicative dell’SA alla voce 1704 descrivono la maggior parte di questi prodotti come preparazioni a base di zuccheri commercializzate sotto forma solida o semisolida.

Le preparazioni non possono essere considerate neppure bevande non alcoliche della sottovoce 2202 10 00, perché non sono consumate direttamente come bevande a causa del loro tenore acido (nota complementare 1 del capitolo 22).

3)

Isolati di proteina di siero di latte in polvere aventi tenore di proteine, calcolato in peso sulla sostanza secca, superiore al 90 %. Il prodotto è ottenuto tramite microfiltrazione del siero.

Il profilo della proteina è il seguente:

Beta latto globulina: 50–60 %

Alfa latto albumina: 10–25 %

Immunoglobulina: 5–7 %

Glico peptidi: 20 % circa.

Il contenuto in lattosio e grasso è inferiore all’1 %.

La lecitina può essere presente in piccole quantità qualora sia impiegata come agente umettante in fase di produzione.

Il prodotto è destinato all'alimentazione umana.

3502 20 91

Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 4 b) del capitolo 4 e del testo dei codici NC 3502, 3502 20 e 3502 20 91.

I prodotti devono essere considerati come concentrati di due o più proteine di siero ai sensi del testo del codice 3502 e non come un isolato di lattoglobulina di cui al codice 3504.

Fotografia n. 1

Image

Fotografia n. 2

Image


(1)  Le fotografie hanno carattere puramente indicativo.


20.11.2004   

IT

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L 344/8


REGOLAMENTO (CE) N. 1990/2004 DELLA COMMISSIONE

del 19 novembre 2004

che stabilisce misure transitorie nel settore vitivinicolo a seguito all’adesione dell’Ungheria all’Unione europea

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 41, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), le persone fisiche o giuridiche ovvero le associazioni di persone che abbiano proceduto alla vinificazione devono consegnare alla distillazione la totalità dei sottoprodotti ottenuti dalla vinificazione stessa.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato (2) stabilisce le regole di applicazione di detta distillazione e, all’articolo 49, talune deroghe a tale obbligo.

(3)

Sebbene l’Ungheria abbia adottato le misure necessarie per l’applicazione di detta distillazione, le capacità delle distillerie che trattano sottoprodotti, che devono essere create, rimangono insufficienti. Inoltre, per la campagna 2004/2005, si prevede un raccolto abbondante. Occorre pertanto permettere all’Ungheria di esonerare talune categorie di produttori dall’obbligo di distillare sottoprodotti della vinificazione.

(4)

Per consentire l'applicazione della deroga concessa all’Ungheria per tutta la campagna vitivinicola, è opportuno che il regolamento si applichi a decorrere dal 1o agosto 2004.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all’articolo 49, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 1623/2000, per la campagna 2004/2005, l’Ungheria può disporre che i produttori che non superano una produzione di 500 hl, ottenuta nei propri impianti individuali, possono assolvere l'obbligo di consegna dei sottoprodotti alla distillazione ritirando tali prodotti sotto controllo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1795/2003 della Commissione (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 13).

(2)  GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1774/2004 (GU L 316 del 15.10.2004, pag. 61).


20.11.2004   

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L 344/9


REGOLAMENTO (CE) N. 1991/2004 DELLA COMMISSIONE

del 19 novembre 2004

recante modifica del regolamento (CE) n. 753/2002 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l’articolo 53,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 6, paragrafo 3 bis, primo comma, della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (2), modificata dalla direttiva 2003/89/CE per quanto riguarda l’indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari, prevede l’obbligo di indicare sull’etichettatura delle bevande con contenuto alcolico superiore all’1,2 % in volume tutti gli ingredienti di cui all’allegato III bis della suddetta direttiva.

(2)

L’articolo 6, paragrafo 3 bis, secondo comma, lettera a), della direttiva 2000/13/CE prevede, per quanto riguarda i prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999, che possano essere adottate modalità dettagliate per la presentazione degli ingredienti di cui all’allegato III bis della suddetta direttiva secondo la procedura di cui all’articolo 75 del medesimo regolamento.

(3)

L’allegato VII, sezione D, punto 1, e l’allegato VIII, sezione F, punto 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999 precisano che le indicazioni sull’etichettatura sono redatte in una o più lingue ufficiali della Comunità per consentire al consumatore finale di comprendere facilmente ciascuna delle indicazioni.

(4)

Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione (3).

(5)

Il presente regolamento deve essere applicabile a decorrere dal 25 novembre 2004, data limite di recepimento della direttiva 2003/89/CE.

(6)

Il comitato di gestione per i vini non si è pronunciato entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 753/2002 è modificato come segue.

1)

L’articolo 3 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«Le indicazioni obbligatorie relative all’importatore, al numero della partita, nonché agli ingredienti di cui all’articolo 6, paragrafo 3 bis, della direttiva 2000/13/CE, possono tuttavia figurare al di fuori del campo visivo in cui si trovano le altre indicazioni obbligatorie.»;

b)

è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3.   Se uno o più degli ingredienti elencati nell’allegato III bis della direttiva 2000/13/CE sono presenti in uno dei prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999, detti ingredienti debbono figurare sull’etichettatura, preceduti dalla parola “contiene”. Nel caso dei solfiti è possibile utilizzare i termini seguenti: “solfiti”, “anidride solforosa” oppure “biossido di zolfo”.».

2)

All’articolo 11, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le disposizioni dell’articolo 3, paragrafi 1 e 3, si applicano con le dovute distinzioni alle menzioni obbligatorie di cui all’articolo 12.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 25 novembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1795/2003 della Commissione (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 13).

(2)  GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/89/CE (GU L 308 del 25.11.2004, pag. 15).

(3)  GU L 118 del 4.5.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1429/2004 (GU L 263 del 10.8.2004, pag. 11).


20.11.2004   

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L 344/11


REGOLAMENTO (CE) N. 1992/2004 DELLA COMMISSIONE

del 19 novembre 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 2799/1999 recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine alla concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all’alimentazione degli animali e in ordine alla vendita di tale latte scremato in polvere

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare gli articoli 10 e 15,

considerando quando segue:

(1)

L’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2799/1999 della Commissione (2) stabilisce l’importo dell’aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all’alimentazione degli animali tenendo conto degli elementi di cui all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1255/1999. In considerazione dell’evoluzione del prezzo di mercato e dei prezzi di vendita del latte scremato in polvere d’intervento, è opportuno che l’importo dell’aiuto sia ridotto.

(2)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2799/1999.

(3)

Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha espresso un parere entro il termine stabilito dal presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 7 del regolamento (CE) n. 2799/1999, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’importo dell’aiuto è fissato a:

a)

3,23 EUR/100 kg di latte scremato con un tenore di proteine nell’estratto secco non grasso non inferiore al 35,6 %;

b)

2,85 EUR/100 kg di latte scremato con un tenore di proteine nell’estratto secco non grasso non inferiore al 31,4 % ma inferiore al 35,6 %;

c)

40,00 EUR/100 kg di latte scremato in polvere con un tenore in proteine nell’estratto secco non grasso non inferiore al 35,6 %;

d)

35,28 EUR/100 kg di latte scremato in polvere con un tenore di proteine nell’estratto secco non grasso non inferiore al 31,4 % ma inferiore al 35,6 %.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 340 del 31.12.1999, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1839/2004 (GU L 322 del 23.10.2004, pag. 4).


20.11.2004   

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L 344/12


REGOLAMENTO (CE) N. 1993/2004 DELLA COMMISSIONE

del 19 novembre 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente al Portogallo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (3), in particolare il paragrafo 1 dell’articolo 23,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2001/376/CE della Commissione, del 18 aprile 2001, concernente determinate misure rese necessarie dal manifestarsi di casi di encefalopatia spongiforme bovina in Portogallo e miranti ad attuare un regime d’esportazione su base cronologica (4), vieta la spedizione di bovini vivi e di alcuni prodotti derivati provenienti dal Portogallo. Tale decisione ha sostituito e abrogato la decisione 98/635/CE (5), adottata a causa dell’elevato tasso d’incidenza dell’encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e dell’assenza di un’adeguata gestione dell’emergenza epidemiologica in Portogallo in tale periodo.

(2)

Il comitato scientifico direttivo ha riconosciuto tre aspetti principali relativi alla valutazione del rischio di BSE. In primo luogo, il rischio di esposizione umana conseguente al consumo diretto di materiali potenzialmente infetti; in secondo luogo, il rischio per l’uomo derivante dall’ingestione di materiali trasformati potenzialmente infetti o dall’esposizione ai medesimi e, in terzo luogo, il rischio di propagare l’infezione riciclando il materiale infetto negli alimenti per animali. L’Organizzazione mondiale per la salute degli animali (OIE) ha inoltre proposto che la valutazione del rischio per la salute umana e animale nei singoli paesi si fondi su una combinazione dei dati sulla propagazione della BSE e di quelli relativi all’applicazione di provvedimenti di controllo del rischio.

(3)

In occasione della riunione generale del maggio 2003, l’OIE ha modificato il capitolo sulla BSE del codice zoosanitario relativamente ai criteri per definire la soglia tra paesi a rischio moderato e paesi ad alto rischio. Per i paesi che effettuano una sorveglianza attiva tale soglia si colloca attualmente a un tasso d’incidenza della BSE di 200 casi per milione di animali della popolazione bovina di età superiore a 24 mesi, calcolato sui 12 mesi precedenti.

(4)

Tra il 1o settembre 2003 e il 31 agosto 2004 in Portogallo sono stati notificati 103 casi di BSE, cifra che corrisponde a un tasso d’incidenza della BSE di 131,7 in rapporto ai 12 mesi precedenti. I risultati dei controlli attivi e della sorveglianza passiva mostrano inoltre che il tasso d’incidenza della BSE è in diminuzione in tale Stato membro.

(5)

Il tasso d’incidenza della BSE è pertanto inferiore alla soglia superiore fissata dal codice zoosanitario dell’OIE per i paesi a rischio moderato. L’evoluzione favorevole del tasso d’incidenza della BSE indica l’efficacia dei provvedimenti presi dal Portogallo.

(6)

Il 4 dicembre 1998 è stato introdotto in Portogallo il divieto di somministrare proteine derivate da mammiferi agli animali d’allevamento e di alimentare i ruminanti con grassi derivati da mammiferi. Parallelamente sono stati vietati la conservazione, il magazzinaggio e la commercializzazione di proteine e determinati grassi derivati da mammiferi e sono state ritirate dal mercato le partite esistenti.

(7)

A seguito di un’ispezione effettuata nel giugno 1999 in Portogallo, l’Ufficio alimentare e veterinario (UAV) ha accertato il completo ritiro delle partite esistenti nonché la corretta attuazione dei controlli relativi all’efficacia del divieto di somministrazione dei mangimi. Il divieto è entrato in vigore il 1o luglio 1999.

(8)

Il divieto di utilizzare materiali specifici a rischio nell’alimentazione umana o animale è stato introdotto in Portogallo il 4 dicembre 1998. Tale divieto è stato prorogato in conformità del regolamento (CE) n. 999/2001.

(9)

L’1 luglio 1999 è stato adottato in Portogallo un sistema nazionale centralizzato d’identificazione e registrazione dei bovini.

(10)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce provvedimenti destinati a evitare tutti i rischi per la salute degli animali e degli esseri umani risultanti da tutte le TSE animali e a disciplinare l’intera catena di produzione e commercializzazione di animali vivi e di prodotti d’origine animale. In particolare vengono fissate norme a livello comunitario relative alla sorveglianza sistematica della BSE, all’eliminazione dei materiali specifici a rischio e ai divieti riguardanti l’alimentazione degli animali.

(11)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 è entrato in vigore in data 1o luglio 2001. Attraverso varie ispezioni in Portogallo, l’UAV ha potuto valutare l’attuazione dei provvedimenti stabiliti dal regolamento e destinati all’eradicazione, al controllo e alla prevenzione delle TSE.

(12)

Un’ispezione dell’UAV effettuata nel febbraio 2004 ha consentito di accertare che il Portogallo ha preso tutti i provvedimenti necessari e ha recepito adeguatamente tutte le raccomandazioni relative all’attuazione delle misure di protezione dalla BSE stabilite dal regolamento (CE) n. 999/2001, in particolare per quanto concerne la sorveglianza della BSE, l’eliminazione dei materiali specifici a rischio e il divieto di somministrazione dei mangimi.

(13)

Il Portogallo sembra ora gestire adeguatamente i tre principali aspetti connessi alla valutazione del rischio di BSE individuati dal comitato scientifico direttivo, ovvero il rischio di esposizione umana conseguente al consumo diretto di materiali potenzialmente infetti, il rischio per l’uomo derivante dall’ingestione di materiali trasformati potenzialmente infetti o dall’esposizione ai medesimi, nonché il rischio di propagare l’infezione riciclando il materiale infetto negli alimenti per animali.

(14)

È pertanto opportuno abrogare la decisione 2001/376/CE.

(15)

A norma del regolamento (CE) n. 999/2001 la colonna vertebrale dei bovini di età superiore a 12 mesi è considerata materiale specifico a rischio. Il Portogallo beneficia di una deroga che consente l’utilizzo di colonne vertebrali derivate da bovini di età inferiore a 30 mesi. Tale regolamento stabilisce inoltre un elenco esteso di materiali specifici a rischio per il Portogallo.

(16)

Ai fini dell’armonizzazione degli scambi commerciali, il limite dell’età per la rimozione della colonna vertebrale dei bovini e l’elenco dei materiali specifici a rischio applicati negli altri Stati membri vanno applicati anche al Portogallo. Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 999/2001.

(17)

A fini di chiarezza e di coerenza della legislazione comunitaria, sono da abrogare la decisione 2000/345/CE della Commissione, del 22 maggio 2000, che stabilisce la data alla quale può iniziare la spedizione dal Portogallo alla Germania di taluni materiali a scopo di incenerimento, a norma dell’articolo 3, paragrafo 6, della decisione 98/653/CE (6), la decisione 2000/371/CE della Commissione, del 6 giugno 2000, che stabilisce la data alla quale può iniziare la spedizione di tori da corrida dal Portogallo alla Francia, a norma dell’articolo 3, paragrafo 7, della decisione 98/653/CE (7), nonché la decisione 2000/372/CE della Commissione, del 6 giugno 2000, che stabilisce la data alla quale può iniziare la spedizione di tori da corrida dal Portogallo alla Spagna, a norma dell’articolo 3, paragrafo 7, della decisione 98/653/CE (8).

(18)

I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato XI del regolamento (CE) n. 999/2001 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Le decisioni 2000/345/CE, 2000/371/CE, 2000/372/CE e 2001/376/CE sono abrogate.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33).

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

(3)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1492/2004 della Commissione (GU L 274 del 24.8.2004, pag. 3).

(4)  GU L 132 del 15.5.2001, pag. 17. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/653/CE (GU L 298 del 23.9.2004, pag. 25).

(5)  GU L 311 del 20.11.1998, pag. 23.

(6)  GU L 121 del 23.5.2000, pag. 9.

(7)  GU L 134 del 7.6.2000, pag. 34.

(8)  GU L 134 del 7.6.2000, pag. 35.


ALLEGATO

L’allegato XI è così modificato:

1.

Nell’allegato XI, parte A, i punti 1 e 2 sono sostituiti dal testo seguente:

«1.

a)

I seguenti tessuti sono definiti materiale specifico a rischio:

i)

il cranio, esclusa la mandibola e compresi il cervello e gli occhi, la colonna vertebrale escluse le vertebre caudali, le apofisi spinali e traverse delle vertebre cervicali, toraciche e lombari così come la cresta sacrale mediana e le ali del sacro, ma includendo i gangli spinali e il midollo spinale dei bovini di età superiore a 12 mesi nonché le tonsille, gli intestini dal duodeno al retto e il mesentere dei bovini di qualunque età;

ii)

il cranio, compresi il cervello e gli occhi, le tonsille e il midollo spinale di ovini e caprini di età superiore a 12 mesi o ai quali è spuntato un dente incisivo permanente nonché la milza e l’ileo di ovini e caprini di ogni età.

L’età indicata al punto i) per la rimozione della colonna vertebrale dei bovini può essere adattata modificando il presente regolamento alla luce della probabilità statistica d’insorgenza della BSE nelle fasce d’età interessate della popolazione bovina della Comunità, quale risulta dalla sorveglianza della BSE prescritta nell’allegato III, capitolo A, parte I.

b)

Oltre al materiale specifico a rischio elencato alla lettera a), vanno definiti materiale specifico a rischio nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord i seguenti tessuti: l’intera testa, esclusa la lingua e compresi il cervello, gli occhi e i gangli trigeminali nonché il timo, la milza e il midollo spinale dei bovini di età superiore a 6 mesi.

2.

In deroga al punto 1, lettera a), punto i) e in conformità dell’articolo 24, paragrafo 2, può essere deciso di consentire l’uso della colonna vertebrale e dei gangli spinali dei bovini:

a)

nati, allevati con continuità e macellati in Stati membri per i quali una valutazione scientifica ha stabilito che la presenza di BSE in bovini indigeni è estremamente improbabile, oppure improbabile ma non esclusa;

b)

nati dopo la data di applicazione effettiva del divieto di somministrare ai ruminanti proteine derivate dai mammiferi negli Stati membri in cui è stata segnalata la presenza di BSE negli animali indigeni o per i quali una valutazione scientifica ha stabilito che la presenza di BSE nei bovini indigeni è probabile.

Regno Unito e Svezia possono avvalersi di tale deroga sulla base di prove previamente sottoposte e valutate. Altri Stati membri possono chiedere di avvalersi di tale deroga presentando alla Commissione prove decisive dei fatti di cui alle lettere a) o b).

Gli Stati membri che beneficiano di tale deroga, oltre a ottemperare alle prescrizioni fissate nell’allegato III, capitolo A, sezione I, sono tenuti ad assicurare che uno dei test rapidi approvati di cui nell’allegato X, capitolo C, punto 4, sia applicato a tutti i bovini di età superiore ai 30 mesi:

i)

deceduti nell’allevamento o durante il trasporto, ma non macellati per il consumo umano, ad eccezione di quelli deceduti in zone remote, con una bassa densità di animali, situate in Stati membri in cui la presenza della BSE è improbabile;

ii)

sottoposti a macellazione regolare per il consumo umano.

La presente deroga non è concessa per consentire l’uso di colonne vertebrali e gangli spinali di bovini di età superiore a 30 mesi provenienti dal Regno Unito.

Esperti della Commissione possono effettuare controlli in loco per verificare ulteriormente le prove presentate a norma dell’articolo 21.»

2.

Nell’allegato XI, parte D, punto 1, sono soppressi i riferimenti alle decisioni 2000/345/CE, 2000/371/CE, 2000/372/CE e 2001/376/CE.


20.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 344/17


REGOLAMENTO (CE) N. 1994/2004 DELLA COMMISSIONE

del 19 novembre 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi di paesi e territori

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE (1) del Consiglio, in particolare gli articoli 10 e 21,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 998/2003 stabilisce le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e le regole relative ai controlli di tali movimenti. La parte C dell’allegato II di questo regolamento contiene un elenco di paesi terzi per i quali si è stimato che il rischio d’introduzione della rabbia nella Comunità in seguito a movimenti di animali da compagnia provenienti dal loro territorio non era più elevato del rischio associato ai movimenti tra Stati membri.

(2)

Conformemente al regolamento (CE) n. 998/2003, un elenco di paesi terzi doveva essere stabilito entro il 3 luglio 2004. Per figurare su questo elenco, un paese terzo deve dimostrare il suo status rispetto alla rabbia e il fatto che esso rispetta talune condizioni in materia di notifica, sorveglianza, servizi sanitari, prevenzione e lotta contro la rabbia e per quanto riguarda le disposizioni regolamentari concernenti i vaccini.

(3)

Al fine di evitare qualunque perturbazione inutile dei movimenti di animali da compagnia e dare il tempo ai paesi terzi di fornire eventualmente garanzie supplementari, è opportuno redigere un elenco provvisorio di paesi terzi. Questo elenco deve essere basato sui dati messi a disposizione dall’Ufficio internazionale dell’epizootia (UIE Organizzazione mondiale per la salute animale), sui risultati delle ispezioni effettuati dall’Ufficio alimentare e veterinario della Commissione nei paesi terzi interessati e sulle informazioni raccolte dagli Stati membri.

(4)

Questo elenco deve inoltre essere basato sui dati forniti dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), dal Centro OMS per la sorveglianza e la ricerca della rabbia di Wusterhausen e dal Rabies Bulletin.

(5)

L’elenco provvisorio di paesi terzi deve comprendere paesi indenni dalla rabbia e paesi per i quali è stato stimato che il rischio di un’introduzione della rabbia nella Comunità in seguito a movimenti provenienti dal loro territorio non era più elevato del rischio associato ai movimenti tra Stati membri.

(6)

In seguito a richieste della autorità competenti del Cile, di Hong Kong e degli Emirati arabi uniti di figurare sull’elenco della parte C dell’allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003, è opportuno modificare l’elenco provvisorio stabilito conformemente all’articolo 10.

(7)

Inoltre, in virtù della decisione 2004/650/CE del 13 settembre 2004 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 998/2003 (2), Malta è stata aggiunta all’elenco di paesi che figurano all’allegato II, parte A, di tale regolamento. È opportuno quindi estendere a Malta le disposizioni specifiche applicabili all’entrata degli animali da compagnia in Irlanda, in Svezia e nel Regno Unito.

(8)

Infine, le misure adottate dalla Spagna a Ceuta e Melilla per quanto riguarda le entrate provenienti dal Marocco e i controlli su questi territori dei cani randagi e dei movimenti da animali da compagnia provenienti da questi territorio verso il Marocco permettono ormai di considerare lo status in materia di rabbia in questi territori come equivalente allo status degli Stati membri dell’Europa continentale. Di conseguenza, è opportuno inserire Ceuta e Melilla nell’elenco dell’allegato II, parte B, sezione I, del regolamento (CE) n. 998/2003.

(9)

A fini di chiarezza della legislazione comunitaria, è opportuno sostituire l’allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003 nella sua totalità.

(10)

Il regolamento (CE) n. 998/2003 deve essere pertanto modificato in modo conforme.

(11)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente della catena alimentare e della salute animale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003 è sostituito dal testo dell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 novembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione


(1)  GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dalla decisione del Consiglio 2004/650/CE (GU L 298 del 23.9.2004, pag. 22).

(2)  GU L 298 del 23.9.2004, pag. 22.


ALLEGATO

«ALLEGATO II

ELENCO DI PAESI E TERRITORI

PARTE A

IE — Irlanda

MT — Malta

SE — Svezia

UK — Regno Unito

PARTE B

Sezione 1

a)

DK — Danimarca, compresa GL — Groenlandia e FO — Isole Faerøe

b)

ES — Spagna, compreso il territorio continentale, le isole Baleari, le isole Canarie, Ceuta e Melilla

c)

FR — Francia, comprese GF — Guiana francesse, GP — Guadalupa, MQ — Martinica e RE — Réunion

d)

GI — Gibilterra

e)

PT — Portogallo, compreso il territorio continentale, le isole Azzorre e le isole di Madera

f)

Gli Stati membri diversi da quelli che figurano nella parte A e alle lettere a), b) c) ed e) della presente sezione

Sezione 2

AD — Andorra

CH — Svizzera

IS — Islanda

LI — Liechtenstein

MC — Monaco

NO — Norvegia

SM — San Marino

VA — Stato della città del Vaticano

PARTE C

AC — Isole dell’Ascensione

AE — Emirati arabi uniti

AG — Antigua e Barbuda

AN — Antille olandesi

AU — Australia

AW — Aruba

BB — Barbados

BH — Bahrein

BM — Bermuda

CA — Canada

CL — Cile

FJ — Figi

FK — Isole Falkland

HK — Hong Kong

HR — Croazia

JM — Giamaica

JP — Giappone

KN — Saint Kitts e Nevis

KY — Isole Cayman

MS — Montserrat

MU — Maurizio

NC — Nuova Caledonia

NZ — Nuova Zelanda

PF — Polinesia francese

PM — Saint Pierre et Miquelon

SG — Singapore

SH — Sant’Elena

US — Stati Uniti d’America

VC — Saint Vincent and the Grenadines

VU — Vanuatu

WF — Wallis e Futuna

YT — Mayotte»


20.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 344/21


REGOLAMENTO (CE) N. 1995/2004 DELLA COMMISSIONE

del 19 novembre 2004

che accetta gli impegni offerti riguardo al procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di lamiere dette «magnetiche», a grani orientati, e di nastri di acciai al silicio detti «magnetici», a grani orientati, di larghezza superiore a 500 mm, originari della Federazione russa e che continua a sottoporre a registrazione le importazioni di alcuni tipi di lamiere dette «magnetiche», a grani orientati, originarie della Federazione russa

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare gli articoli 8 e 21 e l’articolo 22, lettera c),

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

(1)

Con regolamento (CE) n. 990/2004 (2), a seguito di riesami intermedi, il Consiglio ha modificato il regolamento (CE) n. 151/2003 (3), che istituisce un dazio antidumping definitivo («misure vigenti») sulle importazioni di alcuni tipi di lamiere dette «magnetiche», a grani orientati, di larghezza superiore a 500 mm («prodotto in questione»), originarie della Federazione russa («Russia»).

(2)

Nel marzo 2004, attraverso la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (4), la Commissione ha annunciato l’apertura di un riesame intermedio parziale delle misure applicabili alle importazioni del prodotto in questione originario della Russia al fine di valutare se dette misure dovessero essere adattate per tener conto di alcune conseguenze dell’allargamento dell’Unione europea a 25 Stati membri («allargamento»).

(3)

Il Consiglio ha concluso che era nell’interesse della Comunità adeguare temporaneamente le misure vigenti, onde evitare che avessero, subito dopo l’allargamento, un effetto repentino ed eccessivamente negativo sugli importatori ed utilizzatori nei dieci nuovi Stati membri che hanno aderito all’Unione europea («UE10»). Si è ritenuto che il modo migliore per realizzare tale adeguamento consistesse nell’accettare impegni offerti dalle parti che hanno collaborato, fissando massimali quantitativi.

(4)

Di conseguenza, con regolamento (CE) n. 1000/2004 (5), la Commissione ha accettato, quale misura speciale, gli impegni a breve termine proposti da i) un produttore esportatore russo del prodotto in questione, Novolipetsk Iron & Steel Corporation, congiuntamente a un’azienda svizzera (Stinol AG) e ii) un secondo produttore esportatore russo, OOO Viz Stal, congiuntamente alla sua azienda collegata svizzera (Duferco SA).

(5)

Al fine di prevedere l’esenzione dai dazi antidumping accordata con l’accettazione degli impegni, il regolamento (CE) n. 151/2003 è stato modificato dal regolamento (CE) n. 989/2004 del Consiglio (6).

(6)

Il regolamento (CE) n. 1000/2004 dispone che, ferma restando la normale durata delle misure, l’accettazione degli impegni sia limitata a un periodo iniziale di sei mesi («periodo iniziale»), decorso il quale gli impegni vengono meno, salvo che la Commissione ritenga appropriato prorogarne il periodo di applicazione.

(7)

Di conseguenza, la Commissione ha esaminato se continuassero ad esistere per gli utilizzatori finali, i distributori e i consumatori nell’UE10 le condizioni eccezionali e negative che hanno portato all’accettazione degli impegni. La valutazione generale comprende anche il controllo del rispetto degli impegni da parte delle società interessate.

B.   VALUTAZIONE

1.   Contenuto degli impegni attuali

(8)

Gli impegni vigenti offerti dalle società interessate vincolano queste ultime, tra l’altro, ad esportare conformemente alla struttura commerciale tradizionalmente applicata ai clienti dell’UE10, rispettando massimali quantitativi fissati in base ai precedenti flussi di esportazione tradizionali nell’UE10.

(9)

Le condizioni degli impegni impongono alle società firmatarie di fornire periodicamente alla Commissione informazioni dettagliate sotto forma di una relazione mensile sulle vendite nell’UE10 (o rivendite da parte di eventuali parti collegate nella Comunità) e di accettare visite di verifica della Commissione. Inoltre, per permettere a quest’ultima di effettuare un controllo approfondito dell’efficacia degli impegni, i clienti tradizionali degli esportatori nell’UE10 hanno acconsentito, tramite accordi scritti, che presso i propri stabilimenti siano effettuati sopralluoghi.

2.   Rispetto degli impegni attuali

(10)

Le visite di verifica presso i produttori esportatori e presso alcuni dei loro clienti tradizionali nell’UE10 hanno confermato che i volumi delle esportazioni delle società interessate nell’UE10 non hanno superato il livello dei massimali quantitativi fissati negli impegni. Si è inoltre riscontrato che le società hanno mantenuto sostanzialmente invariate le loro strutture commerciali tradizionali con i singoli clienti nell'UE10. Inoltre, stando alle informazioni disponibili, non si sono avute «fuoriuscite» manifeste dall’UE10 all’UE15 delle importazioni del prodotto in questione che hanno beneficiato dell’esenzione dai dazi antidumping accordata con gli impegni.

3.   Analisi delle condizioni per continuare ad accettare gli impegni

(11)

Dall’analisi delle relazioni mensili, presentate alla Commissione dalle società interessate e avvalorate dai dati statistici ufficiali disponibili e dalle risultanze dei sopralluoghi, è emerso che dopo l’allargamento i volumi delle esportazioni del prodotto in questione delle società interessate nell’UE10 sono diminuiti e che le quantità fissate negli impegni non sono state usate. Il mancato utilizzo dei massimali quantitativi nei primi mesi del periodo iniziale di applicazione degli impegni è in parte dovuto alla riorganizzazione delle operazioni di vendita effettuata da uno dei due produttori esportatori. Tuttavia, tale produttore esportatore ha dichiarato di voler utilizzare i volumi di esportazione fissati per il suo massimale quantitativo nella seconda parte del periodo iniziale.

(12)

Inoltre, come esposto nel considerando 23 del regolamento (CE) n. 989/2004, sono stati rilevati aumenti anormali dei volumi delle esportazioni nell’UE10 prima dell’allargamento, nel 2003 e nei primi mesi del 2004. Questo fattore potrebbe aver contribuito alla diminuzione delle quantità importate nell’UE10 dopo l’allargamento.

C.   CONCLUSIONE

1.   Accettazione degli impegni

(13)

Tenuto conto di quanto precede e dell’ammontare limitato delle importazioni nell’UE10, si ritiene che sia troppo presto per concludere che le misure transitorie abbiano raggiunto i risultati attesi e che le condizioni negative che hanno reso necessari gli impegni non sussistano più. Pertanto, considerato anche che durante il periodo iniziale di applicazione degli impegni le condizioni ivi previste sono state rispettate dalle società interessate, si ritiene giustificato accettare per un ulteriore periodo gli impegni da queste offerti.

(14)

Per quanto concerne la durata di tale nuovo periodo, un’applicazione superiore a sei mesi sarebbe contraria alla nozione di impegno di natura transitoria; pertanto l’accettazione degli impegni varrà solo dal 21 novembre 2004 al 20 maggio 2005 («periodo finale»).

(15)

Quanto al livello dei massimali quantitativi da applicare durante il periodo finale, va osservato che detti massimali sono stati calcolati seguendo lo stesso metodo usato per stabilire i massimali per il periodo iniziale (con la differenza, tuttavia, che mentre per il periodo iniziale sono state fatte detrazioni dai volumi tradizionali per tenere conto dei volumi anormali di importazione prima dell’allargamento, nella fissazione dei massimali quantitativi per il periodo finale tali adeguamenti non sono stati effettuati).

(16)

Conformemente al regolamento (CE) n. 989/2004, gli impegni obbligano ciascun produttore esportatore a rispettare i massimali d’importazione e, per consentire il controllo degli impegni, i produttori esportatori interessati hanno accettato di mantenere sostanzialmente invariate le loro strutture tradizionali di vendita ai singoli clienti nell’UE10. I produttori esportatori sono inoltre consapevoli del fatto che, se risulta che tali strutture di vendita mutano notevolmente o che gli impegni diventano difficili o impossibili da controllare, la Commissione è autorizzata a ritirare l’accettazione dell’impegno della società e ad istituire al suo posto dazi antidumping definitivi, oppure a modificare il livello del massimale o ad adottare un altro provvedimento correttivo.

(17)

Inoltre, una delle condizioni degli impegni prevede che se essi vengono in qualche modo violati, la Commissione è autorizzata a ritirarne l’accettazione e ad istituire al loro posto dazi antidumping definitivi.

(18)

Le società forniranno periodicamente alla Commissione informazioni dettagliate sulle loro esportazioni nella Comunità e pertanto la Commissione potrà controllare efficacemente gli impegni.

(19)

Per consentire alla Commissione di controllare efficacemente il rispetto degli impegni da parte delle società, al momento della presentazione della richiesta di immissione in libera pratica alle autorità doganali competenti nel quadro di un impegno, l’esenzione dal dazio deve essere subordinata alla presentazione di una fattura commerciale contenente almeno le informazioni elencate nell’allegato del regolamento (CE) n. 989/2004. Queste informazioni servono alle autorità doganali per verificare con sufficiente precisione la corrispondenza tra spedizioni e documenti commerciali. Nel caso in cui non venga presentata una fattura di questo tipo o se questa non corrisponde al prodotto presentato in dogana, viene riscosso l’appropriato dazio antidumping.

2.   Comunicazione alle parti interessate

(20)

A tutte le parti interessate che si sono precedentemente manifestate è stata resa nota l’intenzione di accettare gli impegni. L’industria comunitaria non ha formulato osservazioni negative in merito all’accettazione degli impegni. Nessun’altra parte interessata ha presentato alla Commissione osservazioni che le abbiano fatto cambiare opinione al riguardo.

D.   REGISTRAZIONE DELLE IMPORTAZIONI

(21)

Il regolamento (CE) n. 1000/2004 invita le autorità doganali a registrare le importazioni nella Comunità del prodotto in questione originario della Russia ed esportato dalle società i cui impegni sono stati accettati e per le quali è stata chiesta l’esenzione dai dazi antidumping istituiti con il regolamento (CE) n. 151/2003.

(22)

Tenuto presente che l’accettazione degli impegni per il periodo iniziale è iniziata il 21 maggio 2004 e che l’accettazione degli impegni per il periodo finale segue immediatamente il periodo iniziale, questi due periodi devono essere considerati come un periodo ininterrotto. Tuttavia, conformemente all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, il periodo massimo per la registrazione è di nove mesi; pertanto le autorità doganali registrano tali importazioni solo fino al 20 febbraio 2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Sono accettati gli impegni offerti dai produttori esportatori menzionati in appresso, riguardanti il procedimento antidumping relativo alle importazioni di lamiere laminate a freddo, a grani orientati, e di nastri di acciai al silicio detti «magnetici», a grani orientati, di larghezza superiore a 500 mm, originari della Federazione russa.

Paese

Società

Codice addizionale Taric

Federazione russa

Prodotto da Novolipetsk Iron & Steel Corporation, Lipetsk, Russia, e venduto da Stinol AG, Lugano, Svizzera, al suo primo cliente indipendente nella Comunità che funge da importatore

A524

Federazione russa

Prodotto da OOO Viz Stal, Ekaterinburg, Russia, e venduto da Duferco SA, Lugano, Svizzera, al primo cliente indipendente nella Comunità che funge da importatore

A525

2.   Le autorità doganali sono pertanto invitate, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96, a continuare ad adottare le misure adeguate per registrare fino al 20 febbraio 2005 le importazioni nella Comunità di lamiere laminate a freddo, a grani orientati, e di nastri di acciai al silicio detti «magnetici», a grani orientati, di larghezza superiore a 500 mm, originari della Federazione russa, di cui ai codici NC 7225 11 00 (lamiere di larghezza uguale o superiore a 600 mm) e ex 7226 11 00 (lamiere di larghezza superiore a 500 mm e inferiore a 600 mm), prodotti e venduti dalle società elencate al paragrafo 1.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica sino al 20 maggio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2004.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(2)  GU L 182 del 19.5.2004, pag. 5.

(3)  GU L 25 del 30.1.2003, pag. 7.

(4)  GU C 70 del 20.3.2004, pag. 15.

(5)  GU L 183 del 20.5.2004, pag. 10.

(6)  GU L 182 del 19.5.2004, pag. 1.


20.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 344/24


REGOLAMENTO (CE) N. 1996/2004 DELLA COMMISSIONE

del 19 novembre 2004

che accetta gli impegni offerti riguardo al procedimento antidumping relativo alle importazioni di nitrato di ammonio originario della Federazione russa e dell’Ucraina e che continua a sottoporre a registrazione le importazioni di nitrato di ammonio originario della Federazione russa o dell’Ucraina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare gli articoli 8 e 21 e l’articolo 22, lettera c),

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

(1)

Con regolamento (CE) n. 132/2001 (2), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio («prodotto in questione») originario dell’Ucraina. Con regolamento (CE) n. 658/2002 (3), a seguito di un riesame in previsione della scadenza e di un riesame intermedio, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sul prodotto in questione originario della Federazione russa («Russia»).

(2)

Nel marzo 2004, attraverso la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (4), la Commissione ha annunciato l’apertura di un riesame intermedio parziale delle misure in vigore applicabili alle importazioni del prodotto in questione originario della Russia e dell’Ucraina («misure»), al fine di valutare se dette misure debbano essere adattate per tener conto di alcune conseguenze dell’allargamento dell’Unione europea a 25 Stati membri («allargamento»).

(3)

Il Consiglio ha concluso che è nell’interesse della Comunità adeguare temporaneamente le misure vigenti, onde evitare un effetto repentino ed eccessivamente negativo sugli importatori ed utilizzatori nei dieci nuovi Stati membri che hanno aderito all'Unione europea («UE10») subito dopo l’allargamento. Si è ritenuto che il modo migliore per realizzare tale adeguamento consista nell’accettare impegni offerti dalle parti che hanno collaborato, fissando prezzi minimi all’importazione e contingenti quantitativi.

(4)

Di conseguenza, con regolamento (CE) n. 1001/2004 (5), la Commissione ha accettato, quale misura speciale, gli impegni a breve termine proposti da i) un produttore esportatore ucraino del prodotto in questione (OJSC «Azot»), ii) un produttore esportatore russo (CJSC MCC Eurochem) per quanto riguarda le merci prodotte negli impianti della JSC Nak Azot, Russia e vendute dalla sua società collegata (Cumberland Sound Ltd, Isole Vergini britanniche) e iii) due produttori esportatori russi collegati, congiuntamente (le società per azioni «Acron» e «Dorogobuzh»).

(5)

Al fine di prevedere l’esenzione dai dazi antidumping accordata con l’accettazione degli impegni, i regolamenti (CE) n. 658/2002 e (CE) n. 132/2001 sono stati modificati dal regolamento (CE) n. 993/2004.

(6)

Il regolamento (CE) n. 1001/2004 dispone che, ferma restando la normale durata delle misure vigenti, l’accettazione degli impegni sia limitata a un periodo iniziale di sei mesi («periodo iniziale»), decorso il quale gli impegni vengono meno, salvo che la Commissione ritenga appropriato prorogarne il periodo di applicazione.

(7)

Come esposto nel considerando 15 del regolamento (CE) n. 1001/2004, allo scadere del periodo di sei mesi viene effettuata una valutazione per verificare se continuano a esistere per gli utilizzatori finali nell’UE10 le condizioni eccezionali e negative che hanno portato all’accettazione degli impegni. La valutazione generale comprende anche il controllo del rispetto degli impegni da parte delle società interessate.

B   VALUTAZIONE

1.   Contenuto degli impegni attuali

(8)

Gli impegni vigenti offerti dalle società le vincolano, tra l’altro, a esportare conformemente alla struttura commerciale tradizionalmente applicata ai clienti dell’UE10 a prezzi non inferiori a determinati livelli minimi (minimum import price levels, «MIP»). Tali MIP eliminano considerevolmente gli effetti pregiudizievoli del dumping riscontrati nelle inchieste iniziali. Le esportazioni devono inoltre rispettare i contingenti quantitativi fissati in base ai precedenti flussi di esportazione tradizionali nell’UE10.

(9)

Le condizioni degli impegni impongono alle società firmatarie di fornire periodicamente alla Commissione informazioni dettagliate sotto forma di una relazione mensile sulle vendite nell’UE10 (o rivendite da parte di eventuali parti collegate nella Comunità) e di accettare visite di verifica della Commissione. Inoltre, per permettere a quest’ultima di effettuare un controllo approfondito dell’efficacia degli impegni, i clienti tradizionali dell’UE10 degli esportatori hanno acconsentito, tramite accordi scritti, che presso i propri stabilimenti possano essere effettuati sopralluoghi.

2.   Rispetto degli impegni attuali

(10)

Dalle visite di verifica presso i produttori esportatori è emerso che le società interessate hanno rispettato i MIP e che i volumi delle esportazioni nell’EU10 non hanno superato i livelli dei contingenti quantitativi fissati negli impegni. Si è inoltre riscontrato che le società hanno mantenuto sostanzialmente invariate le loro strutture commerciali tradizionali con i singoli clienti nell'UE10. Inoltre, stando alle informazioni disponibili, non si sono avute «fuoriuscite» manifeste dall’UE10 all’UE15 delle importazioni del prodotto in questione che hanno beneficiato dell’esenzione dai dazi antidumping accordata con gli impegni.

3.   Analisi delle condizioni per continuare ad accettare gli impegni

(11)

Dall’analisi delle relazioni mensili sulle vendite, fornite alla Commissione dalle società interessate e avvalorate dai dati statistici ufficiali disponibili, è emerso che, nonostante vi sia stata una certa convergenza dei prezzi, esiste ancora una netta differenza tra i prezzi del prodotto in questione nell’UE10 e nell’UE15. Si è inoltre osservato che, dopo l’allargamento, i volumi delle importazioni dalla Russia e dall’Ucraina nell’UE10 sono diminuiti, sebbene essi rimangano ancora significativi, considerato che il periodo in esame è un periodo di «bassa stagione» per il prodotto in questione. Oltre a ciò, come esposto nel considerando 28 del regolamento (CE) n. 993/2004, sono stati rilevati aumenti anormali dei volumi delle esportazioni nell’UE10 prima dell’allargamento, nel 2003 e nei primi mesi del 2004. Questo fattore potrebbe aver contribuito alla diminuzione delle quantità importate nell’UE10 dopo l’allargamento.

C   CONCLUSIONE

1.   Accettazione degli impegni

(12)

Tenuto conto che le condizioni eccezionali e negative, presenti prima dell’allargamento e che hanno reso necessari gli impegni, continuano a sussistere e che durante il periodo iniziale di applicazione degli impegni le condizioni ivi previste sono state rispettate dalle società interessate, si ritiene giustificato accettare per un ulteriore periodo gli impegni offerti dalle società interessate.

(13)

Per quanto concerne la durata di tale nuovo periodo, un’applicazione superiore a sei mesi sarebbe contraria alla nozione di impegno di natura transitoria; pertanto l’accettazione degli impegni varrà solo dal 21 novembre 2004 al 20 maggio 2005 («periodo finale»).

(14)

Quanto al livello dei contingenti quantitativi da applicare durante il periodo finale, va osservato che detti contingenti sono stati calcolati seguendo lo stesso metodo usato per stabilire i contingenti per il periodo iniziale (con la differenza, tuttavia, che, mentre per il periodo iniziale sono state fatte detrazioni dai volumi tradizionali per tenere conto dei volumi anormali di importazione prima dell’allargamento, nella fissazione dei contingenti quantitativi per il periodo finale tali adeguamenti non sono stati effettuati). Tuttavia, data la tendenza a un maggiore consumo del prodotto in questione nell'UE10, per fissare i contingenti quantitativi per il periodo finale è stato preso in considerazione un fattore di crescita per ogni produttore esportatore che beneficia di un impegno.

(15)

Conformemente al regolamento (CE) n. 993/2004, gli impegni obbligano ciascun produttore esportatore a rispettare i MIP nel quadro di massimali d’importazione e, per consentire il controllo degli impegni, i produttori esportatori interessati hanno accettato di mantenere sostanzialmente invariate le loro strutture tradizionali di vendita ai singoli clienti nell’UE10. I produttori esportatori sono inoltre consapevoli del fatto che, se risulta che tali strutture di vendita mutano notevolmente o che gli impegni diventano difficili o impossibili da controllare, la Commissione è autorizzata a ritirare l’accettazione dell’impegno della società e ad istituire al suo posto dazi antidumping definitivi, oppure a modificare il livello del massimale o ad adottare un altro provvedimento correttivo.

(16)

Inoltre, una delle condizioni degli impegni prevede che se essi vengono in qualche modo violati, la Commissione è autorizzata a ritirarne l’accettazione e a istituire al loro posto dazi antidumping definitivi.

(17)

Le società forniranno periodicamente alla Commissione informazioni dettagliate sulle loro esportazioni nella Comunità e pertanto la Commissione potrà controllare efficacemente gli impegni.

(18)

Per consentire alla Commissione di controllare efficacemente il rispetto degli impegni da parte delle società, al momento della presentazione della richiesta di immissione in libera pratica alle autorità doganali competenti nel quadro di un impegno, l’esenzione dal dazio deve essere subordinata alla presentazione di una fattura commerciale contenente almeno le informazioni elencate nell’allegato del regolamento (CE) n. 993/2004. Queste informazioni servono inoltre alle autorità doganali per verificare con sufficiente precisione la corrispondenza tra spedizioni e documenti commerciali. Nel caso in cui non venga presentata una fattura di questo tipo o se questa non corrisponde al prodotto presentato in dogana, viene riscosso l’appropriato dazio antidumping.

2.   Consultazione degli Stati membri

(19)

Conformemente al considerando 15 del regolamento (CE) n. 1001/2004, gli Stati membri sono stati consultati in merito alla proposta di accettare gli impegni per un ulteriore periodo. Alcuni Stati membri hanno ritenuto che il livello dei MIP dovrebbe essere aumentato. Va ricordato, tuttavia, che tali impegni non equivalgono a un dazio antidumping, poiché i MIP sono stati fissati a livelli inferiori alla norma. Essi fungono piuttosto da «rete di sicurezza», al di sotto della quale i prezzi nell’UE10 non dovrebbero scendere. In considerazione di ciò e del fatto che si tratta di impegni a breve termine, nonché delle circostanze eccezionali in cui essi sono stati accettati, al momento non si ritiene opportuno procedere ad una revisione dei livelli dei MIP.

3.   Comunicazione alle parti interessate

(20)

A tutte le parti interessate che si sono precedentemente manifestate è stata resa nota l’intenzione di accettare gli impegni. L’associazione dei produttori dell’industria comunitaria ha dichiarato di non opporsi a tale accettazione per un nuovo periodo, sempre che ciò non si ripercuota negativamente sulla sua situazione. Un’organizzazione di produttori nazionali della Polonia ha tuttavia espresso l’opinione di alcuni Stati membri, secondo cui il livello dei MIP dovrebbe essere aumentato, in quanto il livello di prezzi stabilito non consente ai propri produttori di coprire i costi. Tuttavia, per i motivi esposti nel considerando precedente, al momento non si ritiene opportuno procedere ad una revisione dei MIP.

(21)

Un produttore esportatore russo ha notificato alla Commissione la sua intenzione di esportare nella Comunità tramite l’affiliata commerciale da lui recentemente costituita in Svizzera.

(22)

La Commissione non ha ricevuto altre osservazioni che le abbiano fatto cambiare opinione al riguardo.

D   REGISTRAZIONE DELLE IMPORTAZIONI

(23)

Il regolamento (CE) n. 1001/2004 invita le autorità doganali a registrare le importazioni nella Comunità del prodotto in questione originario della Russia e dell’Ucraina ed esportato dalle società i cui impegni sono stati accettati e per le quali è stata chiesta l’esenzione dai dazi antidumping istituiti con i regolamenti (CE) n. 132/2001 e (CE) n. 658/2002, modificati dal regolamento (CE) n. 993/2004.

(24)

Tenuto presente che l’accettazione degli impegni per il periodo iniziale è iniziata il 21 maggio 2004 e che l’accettazione degli impegni per il periodo finale segue immediatamente il periodo iniziale, questi due periodi devono essere considerati come un periodo ininterrotto. Tuttavia, conformemente all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, il periodo massimo per la registrazione è di nove mesi; pertanto le autorità doganali registrano tali importazioni solo fino al 20 febbraio 2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Sono accettati gli impegni offerti dai produttori esportatori menzionati in appresso, riguardanti il procedimento antidumping relativo alle importazioni di nitrato di ammonio originario dell’Ucraina e della Federazione russa.

Paese

Società

Codice addizionale Taric

Ucraina

Prodotto ed esportato da OJSC «Azot», Čerkassy, Ucraina, al suo primo cliente indipendente nella Comunità che funge da importatore

A521

Federazione russa

Prodotto da OJSC MCC Eurochem, Mosca, Russia, nei suoi impianti della JSC Nak Azot, Novomoskovsk, Russia, e venduto da Cumberland Sound Ltd, Tortola, Isole Vergini britanniche, o EuroChem Trading GmbH, Zug, Svizzera, al primo cliente indipendente nella Comunità che funge da importatore

A522

Federazione russa

Prodotto ed esportato dalla società per azioni «Acron», Velikij Novgorod, Russia, o dalla società per azioni «Dorogobuzh» Verchnedneprovsk, Smolenskaja oblast’, Russia, al primo cliente indipendente nella Comunità che funge da importatore

A532

2.   Le autorità doganali sono pertanto invitate, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96, a continuare ad adottare le misure adeguate per registrare fino al 20 febbraio 2005 le importazioni nella Comunità di nitrato di ammonio originario della Federazione russa e dell’Ucraina, di cui ai codici NC 3102 30 90 e 3102 40 90, prodotto e venduto o prodotto ed esportato dalle società elencate al paragrafo 1.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica sino al 20 maggio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2004.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(2)  GU L 23 del 25.1.2001, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 993/2004 (GU L 182 del 19.5.2004, pag. 28).

(3)  GU L 102 del 18.4.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 993/2004.

(4)  GU C 70 del 20.3.2004, pag. 15.

(5)  GU L 183 del 20.5.2004, pag. 13.


20.11.2004   

IT

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L 344/28


REGOLAMENTO (CE) N. 1997/2004 DELLA COMMISSIONE

del 19 novembre 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 14/2004 per quanto concerne il bilancio previsionale di approvvigionamento di Madeira per il settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1453/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madeira per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1600/92 (Poseima) (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 14/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo alla definizione dei bilanci previsionali e alla fissazione degli aiuti comunitari per l’approvvigionamento di alcuni prodotti essenziali per il consumo umano, la trasformazione e come fattori di produzione agricoli nonché per la fornitura di animali vivi e di uova alle regioni ultraperiferiche, conformemente al regolamento (CE) n. 1453/2001 del Consiglio (2), definisce un bilancio previsionale di approvvigionamento e fissa l’aiuto comunitario per i prodotti coperti dal regime specifico di approvvigionamento, in particolare per gli arcipelaghi delle Azzorre e di Madeira.

(2)

L’attuale livello di esecuzione dei bilanci annuali di approvvigionamento di carni bovine congelate per Madeira rivela che i quantitativi fissati per l’approvvigionamento del prodotto succitato sono inferiori al fabbisogno a causa di una domanda più elevata del previsto.

(3)

Occorre pertanto adattare i quantitativi del prodotto succitato al fabbisogno effettivo della regione ultraperiferica interessata.

(4)

È opportuno modificare conseguentemente il regolamento (CE) n. 14/2004.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’allegato III del regolamento (CE) n. 14/2004, il testo della parte 7 è sostituito dal testo di cui all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 198 del 21.7.2001, pag. 26. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1690/2004 (GU L 305 dell’1.10.2004, pag. 1).

(2)  GU L 3 del 7.1.2004, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1796/2004 (GU L 317 del 16.1.2004, pag. 23).


ALLEGATO

«Parte 7

Settore delle carni bovine

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l’approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

MADEIRA

Designazione delle merci

Codice (1)

Quantitativo

Aiuto

(in EUR/tonnellata)

I

II

III

Carni:

carni di animali della specie bovina domestica, fresche o refrigerate

0201

0201 10 00 9110 (1)

0201 10 00 9120

0201 10 00 9130 (1)

0201 10 00 9140

0201 20 20 9110 (1)

0201 20 20 9120

0201 20 30 9110 (1)

0201 20 30 9120

0201 20 50 9110 (1)

0201 20 50 9120

0201 20 50 9130 (1)

0201 20 50 9140

0201 20 90 9700

4 800

153

171

 (2)

0201 30 00 9100 (2) (6)

0201 30 00 9120 (2) (6)

0201 30 00 9060 (6)

123

141

 (2)

carni di animali della specie bovina domestica, congelate

0202

0202 10 00 9100

0202 10 00 9900

0202 20 10 9000

0202 20 30 9000

0202 20 50 9100

0202 20 50 9900

0202 20 90 9100

1 400

119

137

 (2)

0202 30 90 9200 (6)

95

113

 (2)


(1)  I codici dei prodotti nonché i rinvii a piè di pagina sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

(2)  L’importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell’articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1254/1999. Se le restituzioni concesse a norma dell’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1254/1999 hanno importi differenziati, l’importo dell’aiuto è pari all’importo della restituzione concessa per prodotti dello stesso codice della nomenclatura per le restituzioni all’esportazione per la destinazione B03 in vigore al momento della domanda di aiuto.»


20.11.2004   

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L 344/30


REGOLAMENTO (CE) N. 1998/2004 DELLA COMMISSIONE

del 19 novembre 2004

che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo n. 4 concernente il cotone, allegato all'atto di adesione della Grecia, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio (1),

visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone (2), in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato. Tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001, recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone (3). Qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato.

(2)

A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1051/2001, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza reale del mercato, appaiano le più favorevoli. Per fissare il prezzo suddetto si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee rappresentative per un prodotto reso cif a un porto della Comunità, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali adattamenti sono fissati all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001.

(3)

L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, è fissato a 16,930 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 novembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura


(1)  GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1.

(2)  GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.

(3)  GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1486/2002 (GU L 223 del 20.8.2002, pag. 3).


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

20.11.2004   

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L 344/31


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 15 novembre 2004

recante nomina di due membri titolari cechi e di tre membri supplenti cechi del Comitato delle regioni

(2004/779/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, segnatamente l'articolo 263,

vista la proposta del governo ceco,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione del Consiglio, del 22 gennaio 2002, recante nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni (1).

(2)

Due seggi di membro titolare del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti in seguito alle dimissioni del sig. Jan BŘEZINA, comunicate al Consiglio in data 22 luglio 2004, e del sig. Oldřich VLASÁK, comunicate al Consiglio in data 30 agosto 2004; un seggio di membro supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del sig. Petr DUCHOŇ, comunicate al Consiglio in data 30 agosto 2004; due seggi di membro supplente del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti in seguito alla proposta del sig. František SLAVÍK e del sig. Tomáš ÚLEHLA quali membri titolari,

DECIDE:

Articolo unico

Sono nominati membri del Comitato delle regioni

a)

quali membri titolari:

1)

sig. František SLAVÍK

President of the Regional Council of Zlínský kraj

in sostituzione del sig. Jan BŘEZINA

2)

sig. Tomáš ÚLEHLA

Mayor of the City of Zlín, Zlínský kraj

in sostituzione del sig. Oldřich VLASÁK

b)

quali membri supplenti:

1)

sig.ra Ivana ČERVINKOVÁ

Mayor of the Municipality of Kostelec nad Orlicí, Královehradecký kraj

in sostituzione del sig. Petr DUCHOŇ

2)

sig. Ivan KOSATÍK

2nd Deputy of the President of the Regional Council of Olomoucký kraj

in sostituzione del sig. František SLAVÍK

3)

sig. Petr OSVALD

Member of the local authority of the City of Plzeň, Plzeňský kraj

in sostituzione del sig. Tomáš ÚLEHLA

per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2006.

Fatto a Bruxelles, addì 15 novembre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

M. VAN DER HOEVEN


(1)  GU L 24 del 26.1.2002, pag. 38.


20.11.2004   

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L 344/33


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 novembre 2004

relativa alla nomina del presidente e dei membri della Commissione delle Comunità europee

(2004/780/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, segnatamente l'articolo 213, paragrafo 1, nonché l'articolo 214, paragrafo 2, terzo comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, segnatamente l'articolo 126, paragrafo 1, nonché l'articolo 127, paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Una nuova Commissione, composta da un cittadino di ogni Stato membro, deve essere nominata per il periodo compreso tra la data della nomina e il 31 ottobre 2009.

(2)

Il Consiglio, riunito a livello dei capi di Stato o di governo in data 29 giugno 2004, ha designato il sig. José Manuel DURÃO BARROSO quale persona che il Consiglio intende nominare presidente della Commissione (1).

(3)

Con risoluzione del 22 luglio 2004, il Parlamento europeo ha approvato tale designazione.

(4)

Con la decisione 2004/753/CE, Euratom (2), che abroga e sostituisce la decisione 2004/642/CE, Euratom (3), il Consiglio ha adottato, di comune accordo con il presidente designato della Commissione, l'elenco delle altre persone che intende nominare membri della Commissione.

(5)

Con voto del 18 novembre 2004 il Parlamento europeo ha dato la sua approvazione al presidente e agli altri membri della Commissione in quanto collegio.

(6)

Occorre quindi procedere alla nomina del presidente e degli altri membri della Commissione.

(7)

L'entrata in vigore del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa comporterà la scadenza del mandato del membro della Commissione che ha la stessa cittadinanza del futuro ministro degli affari esteri dell'Unione europea, che sarà vice presidente della Commissione,

DECIDE:

Articolo 1

Sono nominati alla Commissione delle Comunità europee, per il periodo dal 22 novembre 2004 al 31 ottobre 2009:

in qualità di presidente:

signor José Manuel DURÃO BARROSO

in qualità di membri:

signor Joaquín ALMUNIA AMANN

signor Jacques BARROT

signor Joe BORG

signor Stavros DIMAS

signora Benita FERRERO-WALDNER

signor Ján FIGEĽ

signora Mariann FISCHER BOEL

signor Franco FRATTINI

signora Dalia GRYBAUSKAITĖ

signora Danuta HÜBNER

signor Siim KALLAS

signor László KOVÁCS

signora Neelie KROES

signor Markos KYPRIANOU

signor Peter MANDELSON

signor Charlie McCREEVY

signor Louis MICHEL

signor Andris PIEBALGS

signor Janez POTOČNIK

signora Viviane REDING

signor Olli REHN

signor Vladimír ŠPIDLA

signor Günter VERHEUGEN

signora Margot WALLSTRÖM.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto dal 22 novembre 2004.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 19 novembre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

J. P. H. DONNER


(1)  GU L 236 del 7.7.2004, pag. 15.

(2)  GU L 333 del 9.11.2004, pag. 12.

(3)  GU L 294 del 17.9.2004, pag. 30.


Commissione

20.11.2004   

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L 344/35


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 novembre 2004

che modifica la decisione 1999/815/CE riguardante provvedimenti che vietano l’immissione sul mercato di giocattoli e articoli di puericultura destinati ad essere messi in bocca da bambini d’età inferiore a tre anni e fabbricati in PVC morbido contenente alcuni ftalati

[notificata con il numero C(2004) 4403]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/781/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (1), particolare l’articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il 7 dicembre 1999 la Commissione ha adottato la decisione 1999/815/CE (2), fondata sull’articolo 9 della direttiva 92/59/CEE del Consiglio (3), che impone agli Stati membri di vietare la commercializzazione di giocattoli e articoli di puericultura, destinati a essere messi in bocca da bambini di età inferiore a tre anni e fabbricati in PVC morbido contenente una o più sostanze quali ftalato di diisononile (DINP), ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP), ftalato di dibutile (DBP), ftalato di dipentile (DIDP), ftalato di diottile (DNOP), ftalato di butilbenzile (BBP).

(2)

Conformemente all’articolo 11, paragrafo 2 della direttiva 92/59/CEE il periodo di validità della decisione 1999/815/CE era limitato a tre mesi; la decisione scadeva quindi l’8 marzo 2000.

(3)

Con l’adozione della decisione 1999/815/CE è stata prevista la possibilità di estendere, all’occorrenza, la validità della decisione. Il periodo di applicabilità dei provvedimenti adottati con la decisione 1999/815/CE è stato prorogato mediante diverse decisioni, ogni volta per ulteriori periodi di tre o sei mesi e l’ultima volta per un periodo di tre mesi. L’ultima proroga scade il 20 novembre 2004.

(4)

Alcuni importanti sviluppi sono intervenuti in merito alla convalida dei metodi di verifica della migrazione dei ftalati, alla valutazione della sicurezza delle sostanze sostitutive e alla valutazione globale dei rischi di detti ftalati a norma del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti (4).

(5)

In attesa dell’adozione delle disposizioni permanenti da parte del Parlamento e del Consiglio, nonché dell’entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti di attuazione negli Stati membri, e al fine di garantire gli obiettivi della decisione 1999/815/CE e le relative proroghe, è necessario mantenere il divieto di commercializzazione dei prodotti in questione.

(6)

Alcuni Stati membri hanno recepito la decisione 1999/815/CE mediante provvedimenti applicabili fino al 20 novembre 2004. Occorre quindi garantire la proroga di tali provvedimenti.

(7)

È pertanto necessario prorogare il periodo di validità della decisione 1999/815/CE al fine di garantire che tutti gli Stati membri mantengano il divieto imposto da tale decisione.

(8)

A norma dell’articolo 13, paragrafo 2 della direttiva 2001/95/CE, che abroga e sostituisce la direttiva 92/59/CEE a decorrere dal 15 gennaio 2004, le decisioni della Commissione che impongono agli Stati membri di adottare provvedimenti per prevenire seri rischi presentati da alcuni prodotti si applicano per un periodo non superiore a un anno e possono essere confermate per ulteriori periodi, ciascuno dei quali inferiore a un anno. È opportuno prorogare l’applicabilità della decisione 1999/815/CE per un periodo di dieci mesi in modo da poter disporre del tempo sufficiente per l’adozione e l’attuazione delle disposizioni di cui al considerando (5).

(9)

I provvedimenti disposti dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15 della direttiva 2001/95/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All’articolo 5 della decisione 1999/815/CE la data «20 novembre 2004» è sostituita da «20 settembre 2005».

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano quanto prima le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione


(1)  GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.

(2)  GU L 315 del 9.12.1999, pag. 46. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/624/CE (GU L 280 del 31.8.2004 pag. 34).

(3)  GU L 228 dell’11.8.1992, pag. 24. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(4)  GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003.


20.11.2004   

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L 344/37


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 novembre 2004

che accetta un impegno offerto in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni carburo di silicio originario, tra l’altro, dell’Ucraina

(2004/782/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare gli articoli 8 e 21 e l’articolo 22, lettera c),

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

(1)

Con regolamento (CE) n. 1100/2000 (2), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di silicio originario, tra l’altro, dell’Ucraina («le misure in vigore»).

(2)

Nel marzo 2004, attraverso la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (3), la Commissione ha annunciato l’apertura di un riesame intermedio parziale delle misure in vigore applicabili alle importazioni del prodotto in questione originario, tra l’altro, dell’Ucraina al fine di valutare se dette misure dovessero essere adattate per tener conto di alcune conseguenze dell’allargamento dell’Unione europea a 25 Stati membri («allargamento»).

(3)

Il Consiglio ha concluso che era nell’interesse della Comunità adeguare temporaneamente le misure vigenti, onde evitare che avessero, subito dopo l’allargamento, un effetto repentino ed eccessivamente negativo sugli importatori ed utilizzatori nei dieci nuovi Stati membri che hanno aderito all'Unione europea («UE10»). Si è ritenuto che il modo migliore per realizzare tale adeguamento consistesse nell’accettare un impegno offerto dalla parte che ha collaborato, fissando un massimale quantitativo.

(4)

Di conseguenza, con decisione 2004/498/CE (4), la Commissione ha accettato, quale misura speciale, un impegno a breve termine proposto da un produttore esportatore ucraino, la società per azioni «Zaporozhsky Abrasivny Combinat».

(5)

Al fine di prevedere l’esenzione dai dazi antidumping accordata con l’accettazione dell’impegno, il regolamento (CE) n. 1100/2000 è stato modificato dal regolamento (CE) n. 991/2004.

(6)

La decisione 2004/498/CE dispone che, ferma restando la normale durata delle misure vigenti, l’accettazione dell’impegno sia limitata a un periodo iniziale di sei mesi («periodo iniziale»), decorso il quale l’impegno viene meno, salvo che la Commissione ritenga appropriato prorogarne il periodo di applicazione.

(7)

Di conseguenza, la Commissione ha esaminato se continuino ad esistere per le parti interessate nell’UE10 le condizioni eccezionali e negative che hanno portato all’accettazione dell’impegno. La valutazione generale comprende anche il controllo del rispetto dell’impegno da parte della società interessata.

B.   VALUTAZIONE

1.   Contenuto dell’impegno attuale

(8)

L’impegno vigente offerto dalla società interessata vincola quest’ultima, tra l’altro, ad esportare conformemente alla struttura commerciale tradizionalmente applicata ai clienti dell’UE10, rispettando un massimale quantitativo fissato in base ai precedenti flussi di esportazione tradizionali nell’UE10.

(9)

Le condizioni dell’impegno impongono alla società firmataria di fornire periodicamente alla Commissione informazioni dettagliate sotto forma di una relazione mensile sulle vendite nell’UE10 (o rivendite da parte di eventuali parti collegate nella Comunità) e di accettare visite di verifica della Commissione. Inoltre, per permettere a quest’ultima di effettuare un controllo approfondito dell’efficacia dell’impegno, i clienti tradizionali dell’esportatore nell’UE10 hanno acconsentito, tramite accordi scritti, che siano effettuati sopralluoghi anche presso i propri stabilimenti.

2.   Rispetto dell’impegno attuale

(10)

Le visite di verifica presso il produttore esportatore e presso alcuni dei suoi clienti tradizionali nell’UE10 hanno confermato che la società interessata non ha superato il livello del massimale quantitativo fissato nell’impegno. Si è inoltre riscontrato che la società ha mantenuto sostanzialmente invariata la sua struttura commerciale tradizionale con i singoli clienti nell’UE10. Inoltre, stando alle informazioni disponibili, non si sono avute «fuoriuscite» manifeste dall’UE10 all’UE15 delle importazioni del prodotto in questione che hanno beneficiato dell’esenzione dai dazi antidumping accordata con l’impegno.

3.   Analisi delle condizioni per continuare ad accettare un impegno

(11)

Dall’analisi delle relazioni mensili, presentate alla Commissione dalla società interessata e avvalorate dai dati statistici ufficiali disponibili, è emerso che esiste ancora una netta differenza tra i prezzi del prodotto in questione nell’UE10 e nell’UE15. Si è inoltre osservato che dopo l’allargamento i volumi delle importazioni dall’Ucraina nell’UE10 sono diminuiti; tuttavia, come esposto nel considerando 30 del regolamento (CE) n. 991/2004, aumenti anormali dei volumi delle importazioni sono stati rilevati prima dell’allargamento, nel 2003 e nei primi mesi del 2004. Questo fattore potrebbe aver contribuito alla diminuzione delle quantità importate nell’UE10 dopo l’allargamento.

C.   CONCLUSIONE

1.   Accettazione di un impegno

(12)

Tenuto conto che le condizioni eccezionali e negative, presenti prima dell’allargamento e che hanno reso necessario l’impegno, continuano a sussistere e che durante il periodo iniziale di applicazione dell’impegno le condizioni ivi previste sono state rispettate dalla società interessata, si ritiene giustificato accettare per un ulteriore periodo un impegno offerto dalla stessa società.

(13)

Per quanto concerne la durata di tale nuovo periodo, un’applicazione superiore a sei mesi sarebbe contraria alla nozione di impegno di natura transitoria; pertanto l’accettazione dell’impegno varrà solo dal 21 novembre 2004 al 20 maggio 2005 («periodo finale»).

(14)

Quanto al livello del massimale quantitativo da applicare durante il periodo finale, va osservato che detto massimale è stato calcolato seguendo lo stesso metodo usato per stabilire il massimale per il periodo iniziale.

(15)

Conformemente al regolamento (CE) n. 991/2004, l’impegno obbliga il produttore esportatore a rispettare i massimali d’importazione e, per consentire il controllo dell’impegno, il produttore esportatore interessato ha accettato di mantenere sostanzialmente invariate le sue strutture tradizionali di vendita ai singoli clienti nell’UE10. Il produttore esportatore è inoltre consapevole del fatto che, se risulta che tali strutture di vendita mutano notevolmente o che l’impegno diventa difficile o impossibile da controllare, la Commissione è autorizzata a ritirare l’accettazione dell’impegno della società e ad istituire al suo posto dazi antidumping definitivi, oppure a modificare il livello del massimale o ad adottare un altro provvedimento correttivo.

(16)

Inoltre, una delle condizioni dell’impegno prevede che se esso viene in qualche modo violato, la Commissione è autorizzata a ritirarne l’accettazione e ad istituire al suo posto dazi antidumping definitivi.

(17)

La società fornirà periodicamente alla Commissione informazioni dettagliate sulle sue esportazioni nella Comunità, per cui la Commissione potrà controllare efficacemente l’impegno.

(18)

Per consentire alla Commissione di controllare efficacemente il rispetto dell’impegno da parte della società, al momento della presentazione della richiesta di immissione in libera pratica alle autorità doganali competenti nel quadro dell’impegno, l’esenzione dal dazio deve essere subordinata alla presentazione di una fattura commerciale contenente almeno le informazioni elencate nell’allegato del regolamento (CE) n. 991/2004 del Consiglio. Queste informazioni servono alle autorità doganali per verificare con sufficiente precisione la corrispondenza tra spedizioni e documenti commerciali. Nel caso in cui non venga presentata una fattura di questo tipo o se questa non corrisponde al prodotto presentato in dogana, viene riscosso l’appropriato dazio antidumping.

2.   Comunicazione alle parti interessate

(19)

A tutte le parti interessate che si sono precedentemente manifestate è stata resa nota l’intenzione di accettare l’impegno. L’industria comunitaria aveva espresso timori riguardo alla possibilità che si siano verificate «fuoriuscite» di carburo di silicio ucraino nell’UE15. Tuttavia, nel corso di una visita di verifica della Commissione, si è appurato che il carburo di silicio in questione non era di origine ucraina. L’industria comunitaria ha comunque espresso l’opinione che non dovevano essere accettati impegni.

(20)

Malgrado la posizione dell’industria comunitaria in merito all’accettazione dell’impegno, occorre tenere in considerazione anche la situazione e le esigenze degli importatori e degli utilizzatori nell’UE10. Nel complesso, si considera che l’importanza del mantenimento della fornitura per i consumatori nell’UE10 prevalga sulle preoccupazioni dell’industria comunitaria.

(21)

La Commissione non ha ricevuto altre osservazioni che le abbiano fatto cambiare opinione al riguardo,

DECIDE:

Articolo 1

Si accetta l’impegno offerto dal produttore esportatore di cui in appresso, riguardante il procedimento antidumping relativo alle importazioni di carburo di silicio originario dell’Ucraina.

Paese

Società

Codice addizionale Taric

Ucraina

Prodotto ed esportato dalla società per azioni «Zaporozhsky Abrasivny Combinat», Zaporozhye, Ucraina, al primo cliente indipendente nella Comunità che funge da importatore

A523

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica sino al 20 maggio 2005.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2004.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(2)  GU L 125 del 26.5.2000, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 991/2004 (GU L 182 del 19.5.2004, pag. 18).

(3)  GU C 70 del 20.3.2004, pag. 15.

(4)  GU L 183 del 20.5.2004, pag. 88.


Rettifiche

20.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 344/40


Rettifica del regolamento (CE) n. 746/2004 della Commissione, del 22 aprile 2004, recante adattamento di alcuni regolamenti relativi al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari in seguito all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 122 del 26 aprile 2004 )

A pagina 14, l’articolo 1, paragrafo 2, è modificato come segue:

«2)

La Parte B.3.1 è sostituita dalla seguente:

“B.3.1   Indicazione unica:

ES

:

AGRICULTURA ECOLÓGICA

CS

:

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

DA

:

ØKOLOGISK JORDBRUG

DE

:

BIOLOGISCHE LANDWIRTSCHAFT, ÖKOLOGISCHER LANDBAU

ET

:

MAHEPÕLLUMAJANDUS, ÖKOLOOGILINE PÕLLUMAJANDUS

EL

:

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

EN

:

ORGANIC FARMING

FR

:

AGRICULTURE BIOLOGIQUE

IT

:

AGRICOLTURA BIOLOGICA

LV

:

BIOLOĞISKĀ LAUKSAIMNIECĪBA

LT

:

EKOLOGINIS ŽEMĖS ŪKIS

HU

:

ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁS

MT

:

AGRIKULTURA ORGANIKA

NL

:

BIOLOGISCHE LANDBOUW

PL

:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE

PT

:

AGRICULTURA BIOLÓGICA

SK

:

EKOLOGICKÉ POĽNOHOSPODÁRSTVO

SL

:

EKOLOŠKO KMETIJSTVO

FI

:

LUONNONMUKAINEN MAATALOUSTUOTANTO

SV

:

EKOLOGISKT JORDBRUK” »


20.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 344/s3


1o novembre 2004: la nuova versione di EUR-LEX on line!

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Il servizio Celex è integrato nel nuovo sito, che fornisce un accesso facile e gratuito alla più vasta banca dati documentaria di diritto comunitario in venti lingue.