ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 343

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

47o anno
19 novembre 2004


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 1981/2004 della Commissione, del 18 novembre 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1982/2004 della Commissione, del 18 novembre 2004, che attua il regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri e abroga i regolamenti (CE) n. 1901/2000 e (CEE) n. 3590/92 della Commissione

3

 

 

Regolamento (CE) n. 1983/2004 della Commissione, del 18 novembre 2004, che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1757/2004

20

 

 

Regolamento (CE) n. 1984/2004 della Commissione, del 18 novembre 2004, che fissa la restituzione massima all'esportazione di avena nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1565/2004

21

 

 

Regolamento (CE) n. 1985/2004 della Commissione, del 18 novembre 2004, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'importazione di sorgo di cui al regolamento (CE) n. 238/2004

22

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Commissione

 

*

2004/776/CE:Decisione della Commissione, del 18 novembre 2004, che accorda a talune parti interessate l’esenzione dall’estensione ad alcune parti di biciclette, a norma del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio e mantenuto dal regolamento (CE) n. 1524/2000 del Consiglio, e revoca la sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso ad alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese concessa a talune parti interessate a norma del regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione [notificata con il numero C(2004) 4383]

23

 

 

Commissione
Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti

 

*

2004/777/CE:Decisione n. 197, del 23 marzo 2004, relativa ai periodi transitori per l'introduzione della tessera europea di assicurazione malattia conformemente all'articolo 5 della decisione n. 191 ( 1 )

28

 

 

 

*

1o novembre 2004: la nuova versione di EUR-LEX on line!(Cfr. terza pagina di copertina)

s3

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE e per l'accordo UE/Svizzera

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

19.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 343/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1981/2004 DELLA COMMISSIONE

del 18 novembre 2004

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 novembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 novembre 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

127,5

070

56,3

204

60,5

999

81,4

0707 00 05

052

114,6

204

41,8

999

78,2

0709 90 70

052

93,2

204

101,0

999

97,1

0805 20 10

204

66,3

999

66,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

74,5

624

99,1

999

86,8

0805 50 10

052

59,3

388

49,8

524

65,7

528

49,8

999

56,2

0806 10 10

052

104,4

400

203,7

508

279,5

999

195,9

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

139,6

400

95,9

404

79,3

512

104,2

720

63,0

800

194,8

804

106,7

999

111,9

0808 20 50

720

69,7

999

69,7


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


19.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 343/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1982/2004 DELLA COMMISSIONE

del 18 novembre 2004

che attua il regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri e abroga i regolamenti (CE) n. 1901/2000 e (CEE) n. 3590/92 della Commissione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri (1), in particolare l’articolo 3, paragrafi 4 e 5, l’articolo 6, paragrafo 2, l’articolo 8, paragrafo 2, gli articoli 9, 10, 12 e l’articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Le statistiche sugli scambi di beni tra Stati membri si basano sul regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che riesamina le disposizioni statistiche al fine di migliorarne la trasparenza e di facilitarne la comprensione ed è adeguato alle attuali esigenze in tema di informazioni. A norma dell’articolo 14, paragrafo 2, di tale regolamento la Commissione è responsabile di particolari modalità di attuazione. Occorre pertanto adottare un nuovo regolamento della Commissione che si attenga rigorosamente alla responsabilità attribuita e definisca le disposizioni di attuazione. Il regolamento (CE) n. 1901/2000 del 7 settembre 2000, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio relativo alle statistiche sugli scambi di beni tra Stati membri (2) e il regolamento (CEE) n. 3590/92 dell’11 dicembre 1992, relativo ai supporti dell’informazione statistica della statistica del commercio tra Stati membri (3) vanno quindi abrogati.

(2)

Per motivi metodologici è opportuna l’esclusione di alcuni tipi di merci e di movimenti. Occorre compilare un elenco completo delle merci che vanno escluse dalle statistiche da inviare alla Commissione (Eurostat).

(3)

Le merci devono essere incluse nella statistica del commercio al momento dell’entrata o dell’uscita dal territorio statistico di un paese. Se la raccolta dei dati tiene conto di procedure fiscali e doganali sono tuttavia necessarie disposizioni particolari.

(4)

Al fine di controllare la qualità delle informazioni raccolte occorre mantenere un legame tra i dati sull’IVA e le dichiarazioni Intrastat. È opportuno definire le informazioni che le amministrazioni fiscali nazionali sono tenute a trasmettere alle autorità nazionali responsabili delle statistiche.

(5)

Alle informazioni raccolte nell’ambito del sistema Intrastat vanno applicati concetti e definizioni comuni per favorire un’applicazione omogenea del sistema.

(6)

Ai fini della trasparenza e della parità di trattamento delle imprese occorre applicare disposizioni omogenee e precise nella definizione delle soglie.

(7)

Per alcune merci e movimenti particolari è necessario fissare disposizioni appropriate, al fine di garantire un’omogenea raccolta delle informazioni necessarie.

(8)

Occorre includere appropriati scadenziari comuni e disposizioni relative a modifiche e revisioni, per rispondere alle esigenze degli utenti in tema di cifre puntuali e comparabili.

(9)

Per migliorare la qualità delle informazioni e garantire la trasparenza del funzionamento del sistema è prevista una valutazione regolare del sistema.

(10)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle statistiche degli scambi di beni tra Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento definisce i provvedimenti necessari per l’attuazione del regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Articolo 2

Merci escluse

Le merci elencate nell’allegato I del presente regolamento sono escluse dalle statistiche degli scambi di beni tra Stati membri da trasmettere alla Commissione (Eurostat).

Articolo 3

Periodo di riferimento

1.   In caso di acquisti intracomunitari gli Stati membri possono adattare il periodo di riferimento per le merci comunitarie alle quali si applica l’IVA in conformità dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 638/2004.

Il periodo di riferimento può quindi essere definito come il mese civile nel corso del quale ha luogo il fatto generatore dell’imposta.

2.   Qualora la dichiarazione in dogana sia utilizzata a sostegno delle informazioni, gli Stati membri possono adattare il periodo di riferimento conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 638/2004.

Il periodo di riferimento può quindi essere definito come il mese civile nel corso del quale la dichiarazione è accettata dall’autorità doganale.

CAPITOLO 2

COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE FISCALE

Articolo 4

1.   Su richiesta dell’autorità nazionale le persone responsabili della trasmissione di informazioni al sistema Intrastat sono tenute a dimostrare la correttezza dei dati statistici forniti.

2.   L’obbligo di cui al paragrafo 1 è limitato ai dati che il fornitore di informazioni statistiche deve trasmettere all’amministrazione fiscale competente in rapporto ai movimenti intracomunitari di merci.

Articolo 5

1.   Per identificare le persone che hanno dichiarato merci a fini fiscali, l’amministrazione fiscale responsabile di ciascuno Stato membro fornisce alle autorità nazionali le seguenti informazioni:

a)

nome completo della persona fisica o giuridica;

b)

indirizzo completo, compreso il codice di avviamento postale;

c)

numero di identificazione a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 638/2004.

2.   Conformemente alla direttiva 77/388/CEE (4) l’amministrazione fiscale responsabile di ciascuno Stato membro per ogni persona fisica o giuridica fornisce alle autorità nazionali:

a)

la base imponibile delle acquisizioni e delle forniture intracomunitarie di beni;

b)

il periodo fiscale.

Articolo 6

Le ulteriori informazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 638/2004 riguardano perlomeno i dati VIES nazionali (Sistema di scambio di dati relativi all’IVA).

CAPITOLO 3

RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI INTRASTAT

Articolo 7

Stato membro associato e paese d’origine

Lo Stato membro associato e, se rilevato, il paese d’origine sono indicati conformemente alla versione della nomenclatura dei paesi e dei territori in vigore.

Articolo 8

Valore delle merci

1.   Il valore delle merci è la base imponibile che costituisce il valore da determinare a fini fiscali in conformità della direttiva 77/388/CEE.

Per i prodotti soggetti alle imposte di consumo l’importo di tali imposte è escluso dal valore delle merci.

Qualora la base imponibile non andasse dichiarata a fini fiscali, occorre indicare un valore positivo corrispondente all’importo fatturato, IVA esclusa, o, se questo non è disponibile, all’importo che sarebbe stato fatturato in caso di vendita o di acquisto.

Se la merce è sottoposta a lavorazione, il valore da rilevare, in vista e a seguito di tale operazione, corrisponde all’importo totale che sarebbe fatturato in caso di vendita o di acquisto.

2.   A norma dell’allegato del regolamento (CE) n. 638/2004 gli Stati membri possono inoltre rilevare il valore statistico delle merci basandosi sui fornitori di informazioni i cui scambi raggiungono un importo massimo equivalente al 70 % del totale degli scambi dello Stato membro interessato, espresso in valore.

3.   Il valore delle merci definite ai paragrafi 1 e 2 è espresso in valuta nazionale. Il tasso di scambio da applicare è:

a)

il tasso di scambio usato per calcolare la base imponibile a fini fiscali, se stabilita; oppure

b)

il tasso di cambio ufficiale al momento della stesura della dichiarazione o quello applicabile per il calcolo del valore in dogana, in assenza di disposizioni particolari adottate dagli Stati membri.

Articolo 9

Quantità delle merci

1.   La massa netta è indicata in chilogrammi. Per i fornitori di informazioni l’indicazione della massa netta per le sottovoci della nomenclatura combinata, (nel seguito «NC»), stabilita dal regolamento (CEE) n. 2658/87 (5), di cui all’allegato II del presente regolamento, è tuttavia facoltativa.

2.   Le unità supplementari sono menzionate conformemente alle informazioni che figurano nel regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, in corrispondenza delle sottovoci interessate, il cui elenco è pubblicato nella prima parte «Disposizioni preliminari» di tale regolamento.

Articolo 10

Natura della transazione

La natura della transazione è indicata conformemente ai codici che figurano nell’elenco dell’allegato III del presente regolamento. Gli Stati membri utilizzano i codici della colonna A o una combinazione dei numeri di codice della colonna A e delle loro suddivisioni nella colonna B contenuti in tale elenco.

Articolo 11

Condizioni di consegna

Gli Stati membri che rilevano le condizioni di consegna a norma dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 638/2004 possono utilizzare i codici indicati nell’allegato IV del presente regolamento.

Articolo 12

Modalità di trasporto

Gli Stati membri che rilevano le modalità di trasporto a norma dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 638/2004 possono utilizzare i codici indicati nell’allegato V del presente regolamento.

CAPITOLO 4

SEMPLIFICAZIONE DEL SISTEMA INTRASTAT

Articolo 13

1.   Gli Stati membri basano il calcolo delle soglie per l’anno successivo a quello in corso sugli ultimi risultati disponibili dei loro scambi con altri Stati membri relativi a un periodo di almeno dodici mesi. Le disposizioni adottate all’inizio dell’anno restano in vigore durante tutto l’anno.

2.   Il valore degli scambi del fornitore dell’informazione è considerato superiore alle soglie fissate:

a)

quando nel corso dell’anno precedente il valore degli scambi con altri Stati membri supera le soglie applicabili; oppure

b)

quando il valore cumulativo degli scambi con altri Stati membri supera le soglie sin dall’inizio dell’anno di applicazione. In tal caso le informazioni sono fornite a decorrere dal mese in cui le soglie vengono superate.

3.   I fornitori delle informazioni interessati alla semplificazione di cui all’articolo 10, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 638/2004 utilizzano il codice 9950 00 00 per indicare i prodotti residui.

4.   Per singole transazioni di valore inferiore a 200 euro i soggetti tenuti a fornire le informazioni possono indicare le seguenti informazioni semplificate:

codice del prodotto 9950 00 00,

Stato membro associato,

valore delle merci.

Le autorità nazionali possono:

a)

respingere o limitare la richiesta di semplificazione qualora constatino una sproporzione tra l’auspicabile alleggerimento dell’onere dichiarativo e la necessità di salvaguardare un’adeguata qualità dell’informazione statistica;

b)

esigere che i soggetti tenuti a fornire l’informazione chiedano preventivamente di poter beneficiare della semplificazione.

CAPITOLO 5

NORME RELATIVE A PARTICOLARI MERCI E MOVIMENTI

Articolo 14

Oltre alle disposizioni del regolamento (CE) n. 638/2004, particolari merci e movimenti sono oggetto delle norme definite nel presente capitolo per i dati da trasmettere alla Commissione (Eurostat).

Articolo 15

Impianti industriali

1.   Ai fini del presente articolo s’intende per:

a)

«impianto industriale» un insieme di macchinari, apparecchiature, dispositivi, attrezzature, strumenti e materiali che insieme costituiscono un’unità stazionaria di grandi dimensioni destinata alla produzione di merci o alla fornitura di servizi;

b)

«componenti» una consegna per un impianto industriale costituita da merci che rientrano nello stesso capitolo della NC.

2.   La statistica sugli scambi tra Stati membri può riguardare solo le spedizioni e gli arrivi di componenti usati per la costruzione o il riutilizzo di impianti industriali.

3.   In relazione al paragrafo 2 gli Stati membri possono applicare le seguenti disposizioni, a condizione che il valore statistico complessivo di un determinato stabilimento industriale sia superiore a 3 milioni di euro, a meno che si tratti di stabilimenti industriali riutilizzati:

a)

i codici dei prodotti si compongono nel modo seguente:

le prime quattro cifre sono 9880,

la quinta e la sesta cifra corrispondono al capitolo della NC nel quale rientrano le merci del componente,

la settima e l’ottava cifra sono 0;

b)

la quantità è facoltativa.

Articolo 16

Invii scaglionati

1.   Ai fini del presente articolo per «invii scaglionati» s’intende la consegna dei componenti di un articolo completo, smontato o non montato, trasportato in vari periodi di riferimento per esigenze commerciali o di trasporto.

2.   Gli Stati membri trasmettono i dati relativi agli arrivi o alle spedizioni di invii scaglionati una sola volta, nel mese di arrivo o di spedizione dell’ultimo invio parziale.

Articolo 17

Navi e aeromobili

1.   Ai fini del presente articolo:

a)

«navi» le navi destinate alla navigazione marittima, di cui alle note complementari 1 e 2 del capitolo 89 della NC, nonché le navi da guerra;

b)

«aeromobili» gli aeroplani di cui al codice NC 8802, ad uso civile, purché destinati a essere utilizzati da una compagnia aerea, ovvero ad uso militare;

c)

«proprietà di una nave o di un aeromobile» il fatto, per una persona fisica o giuridica, di essere registrata come proprietario di una nave o di un aeromobile.

2.   La statistica relativa allo scambio di beni tra Stati membri su navi e aeromobili riguarda solo le spedizioni e gli arrivi seguenti:

a)

il trasferimento della proprietà di una nave o di un aeromobile da una persona fisica o giuridica stabilita in un altro Stato membro a una persona fisica o giuridica stabilita nello Stato membro dichiarante. Tale operazione è assimilata a un arrivo;

b)

il trasferimento della proprietà di una nave o di un aeromobile da una persona fisica o giuridica stabilita nello Stato membro dichiarante a una persona fisica o giuridica stabilita in un altro Stato membro. Tale operazione è assimilata ad una spedizione.

Se si tratta di navi o di aeromobili nuovi, la spedizione è registrata nello Stato membro di costruzione;

c)

la spedizione e l’arrivo di navi o di aeromobili da sottoporre a lavorazione per conto di terzi o in seguito ad essa, conformemente all’allegato III, nota e).

3.   Gli Stati membri applicano le seguenti disposizioni specifiche sulle statistiche relative agli scambi di beni tra Stati membri:

a)

la quantità è espressa in numero di pezzi e nelle altre unità supplementari eventualmente previste dalla NC per le navi; per gli aeromobili è espressa in massa netta e in unità supplementari;

b)

il valore statistico corrisponde all’importo totale che sarebbe fatturato in caso di vendita o di acquisto dell’intera nave o dell’aeromobile, esclusi i costi di trasporto e di assicurazione;

c)

lo Stato membro associato dello Stato membro dichiarante è:

all’arrivo, lo Stato membro di costruzione nel caso di navi o di aeromobili nuovi costruiti nell’Unione europea,

in altri casi, lo Stato membro in cui è stabilita la persona fisica o giuridica che trasferisce la proprietà della nave o dell’aeromobile all’arrivo, oppure la persona fisica o giuridica alla quale è trasferita la proprietà della nave o dell’aeromobile alla spedizione;

d)

per gli arrivi e le spedizioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), il periodo di riferimento è il mese in cui avviene il trasferimento di proprietà.

4.   Qualora non sussistano conflitti con altre norme nazionali o comunitarie, le autorità responsabili di Intrastat per ragioni fiscali o doganali hanno accesso a ulteriori fonti di informazioni, diverse dal sistema Intrastat o dal documento amministrativo unico, di cui possono necessitare per l’applicazione del presente articolo.

Articolo 18

Parti di veicoli e di aeromobili

Per le parti di veicoli e di aeromobili gli Stati membri possono applicare disposizioni nazionali semplificate, a condizione di informare la Commissione (Eurostat) di tale prassi particolare prima di applicarla.

Articolo 19

Merci fornite a navi o aeromobili

1.   Ai fini del presente articolo:

a)

per «fornitura di merci a navi o aeromobili» s’intende la fornitura di prodotti destinati all’equipaggio e ai passeggeri, o necessari al funzionamento dei motori, dei macchinari e delle altre apparecchiature delle navi o degli aeromobili;

b)

le navi o gli aeromobili sono considerati appartenenti allo Stato membro in cui sono registrati.

2.   Sono oggetto della statistica sullo scambio di beni tra Stati membri solo le spedizioni di merci fornite nel territorio dello Stato membro dichiarante a navi o aeromobili appartenenti a un altro Stato membro. Le spedizioni riguardano tutte le merci di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 638/2004.

3.   Per le merci fornite a navi o aeromobili gli Stati membri utilizzano i seguenti codici dei prodotti:

9930 24 00: merci indicate ai capitoli da 1 a 24 della NC,

9930 27 00: merci indicate al capitolo 27 della NC,

9930 99 00: merci classificate altrove.

La trasmissione di dati relativi alla quantità è facoltativa. Per le merci indicate al capitolo 27 vanno tuttavia trasmessi i dati riguardanti la massa netta.

È inoltre possibile utilizzare il codice semplificato del paese associato «QR».

Articolo 20

Impianti in alto mare

1.   Ai fini del presente articolo:

a)

per «impianto in alto mare» s’intendono le attrezzature e i dispositivi installati e stazionari nel mare all’esterno del territorio statistico di un determinato paese;

b)

tali impianti in alto mare sono considerati appartenenti allo Stato membro in cui è stabilita la persona fisica o giuridica responsabile della loro gestione commerciale.

2.   La statistica sullo scambio di beni tra Stati membri riguarda le spedizioni e gli arrivi di merci consegnate o provenienti da tali impianti in alto mare.

3.   Per le merci destinate agli operatori dell’impianto in alto mare o necessarie al funzionamento dei motori, dei macchinari e delle altre apparecchiature di tale impianto gli Stati membri utilizzano i seguenti codici dei prodotti:

9931 24 00: merci indicate ai capitoli da 1 a 24 della NC,

9931 27 00: merci indicate al capitolo 27 della NC,

9931 99 00: merci classificate altrove.

La trasmissione di dati relativi alla quantità è facoltativa. Per le merci indicate al capitolo 27 vanno tuttavia trasmessi i dati riguardanti la massa netta.

Può essere utilizzato il codice semplificato del paese associato «QV».

Articolo 21

Prodotti del mare

1.   Ai fini del presente articolo:

a)

per «prodotti del mare» s’intendono prodotti della pesca, minerali, recuperi marittimi e tutti gli altri prodotti non ancora sbarcati dalle navi;

b)

i prodotti del mare sono considerati appartenenti allo Stato membro in cui è registrata la nave che trasporta la cattura.

2.   La statistica sullo scambio di beni tra Stati membri riguarda le spedizioni e gli arrivi seguenti:

a)

arrivi, quando i prodotti del mare sono sbarcati nei porti dello Stato membro dichiarante o venduti a navi registrate nello Stato membro dichiarante da una nave registrata in un altro Stato membro;

b)

spedizioni, quando i prodotti del mare sono sbarcati nei porti di un altro Stato membro o venduti a navi registrate in un altro Stato membro da una nave registrata nello Stato membro dichiarante.

3.   Lo Stato membro associato è, all’arrivo, lo Stato membro in cui è registrata la nave che trasporta la cattura e, alla spedizione, lo Stato membro in cui vengono sbarcati i prodotti del mare o in cui è registrata la nave che li ha acquistati.

4.   Qualora non sussistano conflitti con altre norme nazionali o comunitarie, le autorità responsabili di Intrastat per ragioni fiscali o doganali hanno accesso a ulteriori fonti di informazioni, diverse dal sistema Intrastat o dal documento amministrativo unico, di cui possono necessitare per l’applicazione del presente articolo.

Articolo 22

Veicoli spaziali

1.   Ai fini del presente articolo per «veicoli spaziali» s’intendono veicoli in grado di viaggiare oltre l’atmosfera terrestre.

2.   La statistica sullo scambio di beni tra Stati membri riguarda le seguenti spedizioni o arrivi di veicoli spaziali:

a)

consegne o arrivi di veicoli spaziali da sottoporre a lavorazione per conto di terzi o in seguito ad essa, a norma dell’allegato III, nota e) del presente regolamento;

b)

il lancio nello spazio di un veicolo spaziale che sia stato oggetto di un trasferimento di proprietà tra due persone fisiche o giuridiche stabilite in Stati membri diversi va considerato:

i)

come spedizione, nello Stato membro di costruzione del veicolo spaziale finito;

ii)

come arrivo, nello Stato membro in cui è stabilito il nuovo proprietario.

3.   Le seguenti disposizioni specifiche si applicano alla statistica di cui al paragrafo 2, lettera b):

a)

i dati relativi al valore statistico sono definiti come il valore del veicolo spaziale «franco fabbrica», conformemente alle condizioni di consegna che figurano nell’allegato IV del presente regolamento;

b)

i dati riguardanti lo Stato membro associato sono, all’arrivo, quelli relativi allo Stato membro di costruzione del veicolo spaziale finito e, alla spedizione, quelli dello Stato membro in cui è stabilito il nuovo proprietario.

4.   Qualora non sussistano conflitti con altre norme nazionali o comunitarie, le autorità responsabili di Intrastat per ragioni fiscali o doganali hanno accesso a ulteriori fonti di informazioni, diverse dal sistema Intrastat o dal documento amministrativo unico, di cui possono necessitare per l’applicazione del presente articolo.

Articolo 23

Elettricità

1.   La statistica sullo scambio di beni tra Stati membri riguarda le spedizioni e gli arrivi di elettricità.

2.   Qualora non sussistano conflitti con altre norme nazionali o comunitarie, le autorità responsabili di Intrastat per ragioni fiscali o doganali hanno accesso a ulteriori fonti di informazioni, diverse dal sistema Intrastat o dal documento amministrativo unico, di cui possono necessitare per trasmettere alla Commissione, (Eurostat), i dati sul commercio di elettricità tra Stati membri.

3.   Il valore statistico trasmesso alla Commissione (Eurostat) può basarsi su stime. Gli Stati membri sono tenuti a informare la Commissione (Eurostat) sulla metodologia utilizzata per la stima prima di applicarla.

Articolo 24

Beni militari

1.   La statistica sullo scambio di beni tra Stati membri riguarda le spedizioni e gli arrivi di beni ad uso militare.

2.   Gli Stati membri possono trasmettere informazioni meno dettagliate di quanto richiesto all’articolo 9, paragrafo 1, lettere da b) ad h), del regolamento (CE) n. 638/2004, qualora le informazioni siano soggette a segreto militare in conformità delle definizioni in vigore negli Stati membri. Sono tuttavia trasmessi alla Commissione (Eurostat) almeno i dati relativi al valore statistico mensile complessivo delle spedizioni e degli arrivi.

CAPITOLO 6

TRASMISSIONE DEI DATI A EUROSTAT

Articolo 25

1.   I risultati aggregati di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 638/2004 sono definiti, per ciascun flusso, come il valore complessivo degli scambi con altri Stati membri. Gli Stati membri appartenenti alla zona euro presentano inoltre una ripartizione per prodotto degli scambi all’esterno della zona euro, secondo le sezioni della Classificazione tipo del commercio internazionale, terza revisione.

2.   Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire che la rilevazione dei dati sugli scambi relativi a imprese che superano la soglia del 97 % sia completa.

3.   Le modifiche apportate in applicazione dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 638/2004 sono trasmesse a Eurostat perlomeno con una ripartizione per paese associato e per codice dei prodotti a livello di due cifre della NC.

4.   Per quanto concerne il valore delle merci, gli Stati membri stimano tale valore se non è stato rilevato.

5.   Se il periodo di riferimento per ragioni fiscali non corrisponde al mese civile, gli Stati membri che hanno adottato il periodo di riferimento conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, provvedono a trasmettere alla Commissione (Eurostat) risultati mensili, ricorrendo eventualmente a stime.

6.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati dichiarati riservati affinché possano essere pubblicati almeno nelle prime due cifre originali della NC, se in tal modo è garantita la riservatezza.

7.   Qualora i risultati mensili già trasmessi alla Commissione (Eurostat) siano oggetto di revisioni, gli Stati membri trasmettono i risultati riveduti entro il mese successivo alla disponibilità di tali dati.

CAPITOLO 7

RELAZIONE SULLA QUALITÀ

Articolo 26

1.   Entro e non oltre i dieci mesi successivi all’anno civile gli Stati membri presentano alla Commissione (Eurostat) una relazione sulla qualità contenente tutte le informazioni richieste per valutare la qualità dei dati trasmessi.

2.   La relazione sulla qualità è intesa a illustrare la qualità delle statistiche in rapporto ai seguenti aspetti:

pertinenza dei concetti statistici

precisione delle stime

puntualità nella trasmissione dei risultati alla Commissione (Eurostat)

accessibilità e chiarezza delle informazioni

comparabilità delle statistiche

coerenza

completezza.

3.   Gli indicatori di qualità sono definiti nell’allegato VI del presente regolamento.

CAPITOLO 8

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27

Il regolamento (CE) n. 1901/2000 e il regolamento (CEE) n. 3590/92 sono abrogati a decorrere dal 1o gennaio 2005.

Articolo 28

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2004.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Membro della Commissione


(1)  GU L 102 del 7.4.2004, pag. 1.

(2)  GU L 228 dell’8.9.2000, pag. 28. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2207/2003 (GU L 330 del 18.12.2003, pag. 15).

(3)  GU L 364 del 12.12.1992, pag. 32.

(4)  GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/66/CE (GU L 168 dell’1.5.2004, pag. 35).

(5)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1558/2004 (GU L 283 del 2.9.2004, pag. 7).


ALLEGATO I

Elenco delle merci escluse dalla statistica sugli scambi di beni tra Stati membri da trasmettere alla Commissione (Eurostat)

a)

Strumenti di pagamento aventi corso legale e valori.

b)

Oro detto monetario.

c)

Soccorso d’urgenza in regioni sinistrate.

d)

Merci che beneficiano dell’immunità diplomatica, consolare o simile.

e)

Merci destinate a un uso temporaneo, purché che siano rispettate le seguenti condizioni:

1)

non è prevista né effettuata alcuna lavorazione,

2)

la durata prevista dell’uso temporaneo non è superiore a 24 mesi,

3)

la spedizione o l’arrivo non sono stati dichiarati come consegna o acquisizione ai fini dell’IVA.

f)

Beni che veicolano informazioni, quali dischetti, nastri informatici, pellicole, disegni, cassette audio e video, CD-ROM con programmi informatici, se sono concepiti su richiesta di un cliente particolare o non sono oggetto di transazioni commerciali, nonché beni forniti a complemento di una precedente fornitura, per esempio ai fini di aggiornamento, che non sono oggetto di fatturazione per il destinatario.

g)

Purché non siano oggetto di una transazione commerciale:

1)

materiale pubblicitario,

2)

campioni commerciali.

h)

Beni destinati a essere riparati e in seguito alla riparazione, nonché i pezzi di ricambio associati. La riparazione di un bene consiste nel ripristino della sua funzione o condizione originaria. L’obiettivo dell’operazione è semplicemente mantenere i beni in condizioni di funzionamento e può comportare lavori di ricostruzione o di miglioria, ma non modifica in alcun modo la natura dei beni.

i)

Merci spedite alle forze armate nazionali stazionate al di fuori del territorio statistico e merci provenienti da un altro Stato membro che hanno accompagnato le forze armate nazionali al di fuori del territorio statistico, nonché merci acquistate o cedute nel territorio statistico di uno Stato membro dalle forze armate di un altro Stato membro che vi stazionano.

j)

Mezzi di lancio di veicoli spaziali, alla spedizione e all’arrivo, in vista del lancio nello spazio e durante il lancio.

k)

Vendite di nuovi mezzi di trasporto da parte di persone fisiche o giuridiche soggette all’IVA a cittadini privati di altri Stati membri.


ALLEGATO II

Elenco delle sottovoci della NC di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2004/638

 

0105 11 11

 

0105 11 19

 

0105 11 91

 

0105 11 99

 

0105 12 00

 

0105 19 20

 

0105 19 90

 

*********

 

0407 00 11

 

*********

 

2202 10 00

 

2202 90 10

 

2202 90 91

 

2202 90 95

 

2202 90 99

 

*********

 

2203 00 01

 

2203 00 09

 

2203 00 10

 

*********

 

2204 10 11

 

2204 10 19

 

2204 10 91

 

2204 10 99

 

2204 21 10

 

2204 21 11

 

2204 21 12

 

2204 21 13

 

2204 21 17

 

2204 21 18

 

2204 21 19

 

2204 21 22

 

2204 21 23

 

2204 21 24

 

2204 21 26

 

2204 21 27

 

2204 21 28

 

2204 21 32

 

2204 21 34

 

2204 21 36

 

2204 21 37

 

2204 21 38

 

2204 21 42

 

2204 21 43

 

2204 21 44

 

2204 21 46

 

2204 21 47

 

2204 21 48

 

2204 21 62

 

2204 21 66

 

2204 21 67

 

2204 21 68

 

2204 21 69

 

2204 21 71

 

2204 21 74

 

2204 21 76

 

2204 21 77

 

2204 21 78

 

2204 21 79

 

2204 21 80

 

2204 21 81

 

2204 21 82

 

2204 21 83

 

2204 21 84

 

2204 21 85

 

2204 21 87

 

2204 21 88

 

2204 21 89

 

2204 21 91

 

2204 21 92

 

2204 21 94

 

2204 21 95

 

2204 21 96

 

2204 21 98

 

2204 21 99

 

2204 29 10

 

2204 29 11

 

2204 29 12

 

2204 29 13

 

2204 29 17

 

2204 29 18

 

2204 29 42

 

2204 29 43

 

2204 29 44

 

2204 29 46

 

2204 29 47

 

2204 29 48

 

2204 29 58

 

2204 29 62

 

2204 29 64

 

2204 29 65

 

2204 29 71

 

2204 29 72

 

2204 29 75

 

2204 29 77

 

2204 29 78

 

2204 29 82

 

2204 29 83

 

2204 29 84

 

2204 29 87

 

2204 29 88

 

2204 29 89

 

2204 29 91

 

2204 29 92

 

2204 29 94

 

2204 29 95

 

2204 29 96

 

2204 29 98

 

2204 29 99

 

*********

 

2205 10 10

 

2205 10 90

 

2205 90 10

 

2205 90 90

 

*********

 

2206 00 10

 

2206 00 31

 

2206 00 39

 

2206 00 51

 

2206 00 59

 

2206 00 81

 

*********

 

2207 10 00

 

2207 20 00

 

*********

 

2209 00 99

 

*********

 

2716 00 00

 

*********

 

3702 51 00

 

3702 53 00

 

3702 54 10

 

3702 54 90

 

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5701 10 10

 

5701 10 90

 

5701 90 10

 

5701 90 90

 

*********

 

5702 20 00

 

5702 31 10

 

5702 31 80

 

5702 32 10

 

5702 32 90

 

5702 39 00

 

5702 41 00

 

5702 42 00

 

5702 49 00

 

5702 51 00

 

5702 52 10

 

5702 52 90

 

5702 59 00

 

5702 91 00

 

5702 92 10

 

5702 92 90

 

5702 99 00

 

*********

 

5703 10 00

 

5703 20 11

 

5703 20 19

 

5703 20 91

 

5703 20 99

 

5703 30 11

 

5703 30 19

 

5703 30 81

 

5703 30 89

 

5703 90 10

 

5703 90 90

 

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5704 10 00

 

5704 90 00

 

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5705 00 10

 

5705 00 30

 

5705 00 90

 

*********

 

6101 10 10

 

6101 10 90

 

6101 20 10

 

6101 20 90

 

6101 30 10

 

6101 30 90

 

6101 90 10

 

6101 90 90

 

*********

 

6102 10 10

 

6102 10 90

 

6102 20 10

 

6102 20 90

 

6102 30 10

 

6102 30 90

 

6102 90 10

 

6102 90 90

 

*********

 

6103 11 00

 

6103 12 00

 

6103 19 00

 

6103 21 00

 

6103 22 00

 

6103 23 00

 

6103 29 00

 

6103 31 00

 

6103 32 00

 

6103 33 00

 

6103 39 00

 

6103 41 00

 

6103 42 00

 

6103 43 00

 

6103 49 00

 

*********

 

6104 11 00

 

6104 12 00

 

6104 13 00

 

6104 19 00

 

6104 21 00

 

6104 22 00

 

6104 23 00

 

6104 29 00

 

6104 31 00

 

6104 32 00

 

6104 33 00

 

6104 39 00

 

6104 41 00

 

6104 42 00

 

6104 43 00

 

6104 44 00

 

6104 49 00

 

6104 51 00

 

6104 52 00

 

6104 53 00

 

6104 59 00

 

6104 61 00

 

6104 62 00

 

6104 63 00

 

6104 69 00

 

*********

 

6105 10 00

 

6105 20 10

 

6105 20 90

 

6105 90 10

 

6105 90 90

 

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6106 10 00

 

6106 20 00

 

6106 90 10

 

6106 90 30

 

6106 90 50

 

6106 90 90

 

*********

 

6107 11 00

 

6107 12 00

 

6107 19 00

 

6107 21 00

 

6107 22 00

 

6107 29 00

 

6107 91 00

 

6107 92 00

 

6107 99 00

 

*********

 

6108 11 00

 

6108 19 00

 

6108 21 00

 

6108 22 00

 

6108 29 00

 

6108 31 00

 

6108 32 00

 

6108 39 00

 

6108 91 00

 

6108 92 00

 

6108 99 00

 

*********

 

6109 10 00

 

6109 90 10

 

6109 90 30

 

6109 90 90

 

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6110 11 10

 

6110 11 30

 

6110 11 90

 

6110 12 10

 

6110 12 90

 

6110 19 10

 

6110 19 90

 

6110 20 10

 

6110 20 91

 

6110 20 99

 

6110 30 10

 

6110 30 91

 

6110 30 99

 

6110 90 10

 

6110 90 90

 

*********

 

6112 11 00

 

6112 12 00

 

6112 19 00

 

6112 31 10

 

6112 31 90

 

6112 39 10

 

6112 39 90

 

6112 41 10

 

6112 41 90

 

6112 49 10

 

6112 49 90

 

*********

 

6115 11 00

 

6115 12 00

 

6115 19 00

 

*********

 

6210 20 00

 

6210 30 00

 

*********

 

6211 11 00

 

6211 12 00

 

6211 20 00

 

6211 32 31

 

6211 32 41

 

6211 32 42

 

6211 33 31

 

6211 33 41

 

6211 33 42

 

6211 42 31

 

6211 42 41

 

6211 42 42

 

6211 43 31

 

6211 43 41

 

6211 43 42

 

*********

 

6212 10 10

 

6212 10 90

 

6212 20 00

 

6212 30 00

 

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6401 10 10

 

6401 10 90

 

6401 91 00

 

6401 92 10

 

6401 92 90

 

6401 99 00

 

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6402 12 10

 

6402 12 90

 

6402 19 00

 

6402 20 00

 

6402 30 00

 

6402 91 00

 

6402 99 10

 

6402 99 31

 

6402 99 39

 

6402 99 50

 

6402 99 91

 

6402 99 93

 

6402 99 96

 

6402 99 98

 

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6403 12 00

 

6403 19 00

 

6403 20 00

 

6403 30 00

 

6403 40 00

 

6403 51 11

 

6403 51 15

 

6403 51 19

 

6403 51 91

 

6403 51 95

 

6403 51 99

 

6403 59 11

 

6403 59 31

 

6403 59 35

 

6403 59 39

 

6403 59 50

 

6403 59 91

 

6403 59 95

 

6403 59 99

 

6403 91 11

 

6403 91 13

 

6403 91 16

 

6403 91 18

 

6403 91 91

 

6403 91 93

 

6403 91 96

 

6403 91 98

 

6403 99 11

 

6403 99 31

 

6403 99 33

 

6403 99 36

 

6403 99 38

 

6403 99 50

 

6403 99 91

 

6403 99 93

 

6403 99 96

 

6403 99 98

 

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6404 11 00

 

6404 19 10

 

6404 19 90

 

6404 20 10

 

6404 20 90

 

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6405 10 00

 

6405 20 10

 

6405 20 91

 

6405 20 99

 

6405 90 10

 

6405 90 90

 

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7101 10 00

 

7101 21 00

 

7101 22 00

 

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7103 91 00

 

7103 99 00

 

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7104 10 00

 

7104 20 00

 

7104 90 00

 

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7105 10 00

 

7105 90 00

 

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7106 10 00

 

7106 91 10

 

7106 91 90

 

7106 92 20

 

7106 92 80

 

*********

 

7108 11 00

 

7108 12 00

 

7108 13 10

 

7108 13 80

 

7108 20 00

 

*********

 

7110 11 00

 

7110 19 10

 

7110 19 80

 

7110 21 00

 

7110 29 00

 

7110 31 00

 

7110 39 00

 

7110 41 00

 

7110 49 00

 

*********

 

7116 10 00

 

7116 20 11

 

7116 20 19

 

7116 20 90

 

*********

 

8504 10 10

 

8504 10 91

 

8504 10 99

 

8504 21 00

 

8504 22 10

 

8504 22 90

 

8504 23 00

 

8504 31 10

 

8504 31 31

 

8504 31 39

 

8504 31 90

 

8504 32 10

 

8504 32 30

 

8504 32 90

 

8504 33 10

 

8504 33 90

 

8504 34 00

 

8504 40 10

 

8504 40 20

 

8504 40 50

 

8504 40 93

 

8504 50 10

 

*********

 

8518 21 90

 

8518 22 90

 

8518 29 20

 

8518 29 80

 

*********

 

8539 10 10

 

8539 10 90

 

8539 21 30

 

8539 21 92

 

8539 21 98

 

8539 22 10

 

8539 29 30

 

8539 29 92

 

8539 29 98

 

8539 31 10

 

8539 31 90

 

8539 32 10

 

8539 32 50

 

8539 32 90

 

8539 39 00

 

8539 41 00

 

8539 49 10

 

8539 49 30

 

*********

 

8540 11 11

 

8540 11 13

 

8540 11 15

 

8540 11 19

 

8540 11 91

 

8540 11 99

 

8540 12 00

 

8540 20 10

 

8540 20 80

 

8540 40 00

 

8540 50 00

 

8540 71 00

 

8540 72 00

 

8540 79 00

 

8540 81 00

 

8540 89 00

 

*********

 

8542 21 01

 

8542 21 05

 

8542 21 11

 

8542 21 13

 

8542 21 15

 

8542 21 17

 

8542 21 20

 

8542 21 25

 

8542 21 31

 

8542 21 33

 

8542 21 35

 

8542 21 37

 

8542 21 39

 

8542 21 45

 

8542 21 50

 

8542 21 69

 

8542 21 71

 

8542 21 73

 

8542 21 81

 

8542 21 83

 

8542 21 85

 

8542 21 99

 

8542 29 10

 

8542 29 20

 

8542 29 90

 

*********

 

8903 91 10

 

8903 91 92

 

8903 91 99

 

8903 92 10

 

8903 92 91

 

8903 92 99

 

8903 99 10

 

8903 99 91

 

8903 99 99

 

*********

 

9001 30 00

 

9001 40 20

 

9001 40 41

 

9001 40 49

 

9001 40 80

 

9001 50 20

 

9001 50 41

 

9001 50 49

 

9001 50 80

 

*********

 

9003 11 00

 

9003 19 10

 

9003 19 30

 

9003 19 90

 

*********

 

9006 53 10

 

9006 53 90

 

*********

 

9202 10 10

 

9202 10 90

 

9202 90 30

 

9202 90 80

 

*********

 

9204 10 00

 

9204 20 00

 

*********

 

9205 10 00

 

*********

 

9207 90 10

 

*********


ALLEGATO III

Codici relativi alla natura della transazione

A

B

1)

Transazioni che comportano un trasferimento di proprietà effettivo o previsto dietro corrispettivo (finanziario o altro) (ad eccezione delle transazioni relative ai codici 2, 7, 8) (1)  (2)  (3)

1)

Acquisto o vendita definitivi (2)

2)

Spedizione in visione o in prova ai fini di vendita, consegna in conto deposito o cessione tramite commissionario

3)

Baratto (corrispettivo in natura)

4)

Acquisti da parte di privati

5)

Locazione finanziaria (vendita rateale) (3)

2)

Restituzione di merci dopo la registrazione della transazione originaria al codice 1 (4); sostituzione di merci a titolo gratuito (4)

1)

Restituzione di merci

2)

Sostituzione di merci restituite

3)

Sostituzione (ad esempio, in garanzia) di merci non restituite

3)

Transazioni (non temporanee) che comportano un trasferimento di proprietà senza corrispettivo (finanziario o altro)

1)

Merci fornite nel quadro di programmi di aiuto totalmente o parzialmente finanziati dalla Comunità europea

2)

Altri aiuti pubblici di carattere generale

3)

Altri aiuti (privati, organizzazioni non governative)

4)

Altro

4)

Operazioni finalizzate a lavorazione per conto di terzi (5) (ad eccezione delle operazioni relative al codice 7)

 

5)

Operazioni successive a una lavorazione per conto di terzi (5) (ad eccezione delle operazioni relative al codice 7)

 

6)

Particolari transazioni codificate a fini nazionali (6)

 

7)

Operazioni nel quadro di progetti di difesa comune o di altri programmi di produzione intergovernativi comuni

 

8)

Fornitura di materiale e attrezzature per lavori di costruzione o di ingegneria civile nel quadro di un contratto generale (7)

 

9)

Altre transazioni

 


(1)  Questa voce riguarda la maggior parte delle spedizioni e degli arrivi, ossia le transazioni attraverso cui:

avviene un trasferimento di proprietà tra un residente e un non residente, e

viene o verrà prestato un corrispettivo finanziario o in natura.

Rientrano in questa voce anche i movimenti tra imprese affiliate e i movimenti da/verso centri di distribuzione, anche se non vi è un corrispettivo immediato.

(2)  Comprese le sostituzioni a titolo oneroso di pezzi di ricambio o di altre merci.

(3)  Locazione finanziaria: i canoni sono calcolati in modo tale da coprire interamente, o pressoché interamente, il valore dei beni. I rischi e i vantaggi connessi al possesso dei beni sono trasferiti al locatario, che, allo scadere del contratto, diventa l’effettivo proprietario dei beni.

(4)  Le restituzioni e le sostituzioni di merci originariamente registrate alle voci da 3 a 9 della colonna A devono figurare nelle voci corrispondenti.

(5)  La lavorazione comprende operazioni (trasformazione, costruzione, assemblaggio, migliorie, rinnovo…) intese alla produzione di un articolo nuovo o realmente migliorato. Questo non comporta necessariamente una modifica della classificazione del prodotto. Le operazioni di lavorazione realizzate da terzi per conto proprio non rientrano in questa voce e devono essere registrate alla voce 1 della colonna A.

Le merci destinate a una lavorazione o in seguito ad essa devono essere registrate come arrivi e spedizioni.

Una riparazione non va tuttavia registrata in questa voce. La riparazione di un bene consiste nel ripristino della sua funzione o condizione originaria. L’obiettivo dell’operazione è semplicemente mantenere i beni in condizioni di funzionamento e può comportare lavori di ricostruzione o di miglioria, ma non modifica in alcun modo la natura dei beni.

Le merci destinate alla riparazione e in seguito ad essa sono escluse dalla statistica relativa allo scambio di beni tra Stati membri da trasmettere alla Commissione (Eurostat) [cfr. l’allegato I, lettera h)].

(6)  Tra le transazioni registrate in questa voce rientrano ad esempio: transazioni senza trasferimento di proprietà, quali riparazioni, locazioni, mutui, leasing operativi e altri usi temporanei di durata inferiore a due anni ad eccezione dei lavori per conto di terzi (consegna o restituzione). Le transazioni registrate con questo codice non vanno trasmesse alla Commissione (Eurostat).

(7)  Le transazioni da registrare alla voce 8 della colonna A non devono avere una fatturazione separata delle singole merci, ma solo una fatturazione per l’intera operazione. In caso contrario gli atti devono essere registrati sotto la rubrica 1.


ALLEGATO IV

Codici relativi alle condizioni di consegna

 

Significato

Luogo da precisare, se richiesto

Codici Incoterm

Incoterm CCI/CEE Ginevra

EXW

franco fabbrica

ubicazione della fabbrica

FCA

franco vettore

punto designato

FAS

franco sotto bordo

porto d’imbarco convenuto

FOB

franco a bordo

porto d’imbarco convenuto

CFR

costo e nolo (C & N)

porto di destinazione convenuto

CIF

costo, assicurazione e nolo (CIF)

porto di destinazione convenuto

CPT

porto pagato fino a

porto di destinazione convenuto

CIP

porto e assicurazione pagati fino a

porto di destinazione convenuto

DAF

reso frontiera

luogo di consegna convenuto alla frontiera

DES

reso franco bordo nave a destino

porto di destinazione convenuto

DEQ

reso franco banchina

sdoganato. Porto convenuto

DDU

reso non sdoganato

luogo di destinazione convenuto nel paese di arrivo

DDP

reso sdoganato

luogo di consegna convenuto nel paese di arrivo

XXX

altre condizioni di consegna

indicare chiaramente le condizioni figuranti nel contratto

Altre informazioni (se richieste)

1)

luogo situato nel territorio dello Stato membro in questione;

2)

luogo situato in un altro Stato membro;

3)

altri (luogo all’esterno della Comunità).


ALLEGATO V

Codici relativi alle modalità di trasporto

Codice

Denominazione

1

Trasporti marittimi

2

Trasporto per ferrovia

3

Trasporto su strada

4

Trasporto aereo

5

Spedizioni postali

7

Installazioni di trasporto fisse

8

Trasporto per via navigabile interna

9

Propulsione propria


ALLEGATO VI

Indicatori di qualità

Le informazioni fornite dagli Stati membri in merito alla qualità dei dati si basano su una serie di indicatori di qualità e sui metadati descrittivi necessari.

1)

Pertinenza dei concetti statistici significa che i dati corrispondono alle esigenze degli utenti.

2)

La precisione è una delle esigenze primarie degli utenti e può essere valutata mediante i seguenti indicatori:

a)

Soglie

i)

Gli Stati membri indicano i livelli delle soglie attualmente previste.

ii)

Al fine di controllare i livelli ai quali sono state fissate le soglie, gli Stati membri indicano:

il tasso di copertura (%), espresso in valore, degli scambi di beni che superano la soglia di esenzione.

iii)

Per controllare l’impatto delle soglie, gli Stati membri indicano:

il metodo di adeguamento utilizzato per la stima degli scambi di beni inferiori alle soglie,

la quota (%) di scambi stimati inferiori alle soglie.

b)

Mancata risposta

Al fine di valutare il livello delle mancate risposte, gli Stati membri indicano:

il metodo di adeguamento utilizzato per la stima degli scambi mancanti,

la quota (%) di valori stimati per gli scambi mancanti.

c)

Valore statistico

Per valutare l’impatto del calcolo del valore statistico, gli Stati membri indicano:

la metodologia utilizzata per il calcolo del valore statistico,

l’impatto quantitativo del calcolo del valore statistico.

d)

Revisioni

Al fine di valutare l’impatto delle procedure di revisione, gli Stati membri presentano:

una descrizione della strategia di revisione,

la variazione (%) del valore complessivo degli scambi considerando i primi e gli ultimi risultati disponibili.

e)

Riservatezza

Al fine di valutare l’impatto degli scambi riservati, gli Stati membri presentano:

una descrizione delle norme sulla riservatezza,

la quota (%) di scambi riservati espressi in valore,

il numero di codici dei prodotti della NC caratterizzati da riservatezza.

f)

Altri elementi della precisione

Altri indicatori risultano utili nella valutazione della qualità dei dati, pertanto gli Stati membri includono i seguenti elementi nella relazione sulla qualità:

descrizione dei metodi di controllo,

numero medio mensile di righe delle dichiarazioni,

numero di fornitori delle informazioni statistiche,

% delle dichiarazioni elettroniche,

% dei valori dichiarati elettronicamente.

3)

La puntualità sarà valutata da Eurostat calcolando il periodo medio trascorso tra la fine del mese di riferimento e la trasmissione dei dati a Eurostat, nel modo seguente:

il ritardo (+ X giorni) o l’anticipo (– Y giorni) medio annuo nella trasmissione dei risultati aggregati, in giorni di calendario, con riferimento al termine legale,

il ritardo (+ X giorni) o l’anticipo (– Y giorni) medio annuo nella trasmissione dei risultati dettagliati, in giorni di calendario, con riferimento al termine legale.

4)

L’accessibilità agli utenti dà valore ai dati statistici ed è accresciuta se i dati sono facilmente disponibili nei formati richiesti dagli utenti. La chiarezza dei dati disponibili dipende dall’assistenza fornita nell’utilizzo e nell’interpretazione della statistica, nonché dai commenti e dalle analisi dei risultati.

Gli Stati membri includono pertanto nella relazione sulla qualità i mezzi di comunicazione utilizzati per diffondere le statistiche del commercio estero e i riferimenti ad ulteriori informazioni che possono aiutare gli utenti delle statistiche (per esempio informazioni metodologiche, pubblicazioni precedenti o simili, ecc.).

5)

La comparabilità è intesa a misurare l’impatto delle differenze nei concetti e nelle definizioni statistiche utilizzati quando si effettuano raffronti di statistiche per zone geografiche, ambiti non geografici o periodi di riferimento.

L’utilizzo di concetti e definizioni diverse da parte degli Stati membri può compromettere la comparabilità delle statistiche sul commercio estero (comparabilità spaziale).

Per valutare l’impatto, gli Stati membri indicano le statistiche a specchio realizzate e l’esame delle asimmetrie effettuato se l’effetto a specchio appare significativo.

La comparabilità temporale è un altro aspetto importante della qualità. Gli Stati membri segnalano qualsiasi modifica relativa a definizioni, copertura o metodi che possa avere un impatto sulla continuità.

6)

La coerenza si definisce come la possibilità di un buon utilizzo combinato di una serie di statistiche. Oltre alle statistiche sul commercio estero, è possibile trovare informazioni sugli scambi esteri nei conti nazionali, nelle statistiche sulle imprese e nella bilancia dei pagamenti.

In questo contesto gli Stati membri indicano qualsiasi informazione relativa alla coerenza della statistica sul commercio estero con statistiche derivanti da altre fonti.

7)

La completezza si riferisce al fatto che i temi per i quali sono disponibili le statistiche corrispondono alle esigenze e alle priorità indicate dagli utenti del Sistema statistico europeo.


19.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 343/20


REGOLAMENTO (CE) N. 1983/2004 DELLA COMMISSIONE

del 18 novembre 2004

che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1757/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso alcuni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1757/2004 della Commissione (2).

(2)

A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (3), la Commissione può, in base alle offerte comunicate, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

(3)

L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate il 12 al 18 novembre 2004 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1757/2004, la restituzione massima all'esportazione d'orzo è fissata a 17,49 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 novembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 313 del 12.10.2004, pag. 10.

(3)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).


19.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 343/21


REGOLAMENTO (CE) N. 1984/2004 DELLA COMMISSIONE

del 18 novembre 2004

che fissa la restituzione massima all'esportazione di avena nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1565/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 4,

visto il regolamento (CE) n. 1565/2004 della Commissione, del 3 settembre 2004, relativo ad una misura particolare d'intervento per l'avena in Finlandia e in Svezia per la campagna 2004/2005 (3),

considerando quanto segue:

(1)

Una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo, ad eccezione della Bulgaria, della Norvegia, della Romania e della Svizzera, è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1565/2004.

(2)

Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, è opportuno fissare una restituzione massima.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 12 al 18 novembre 2004, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1565/2004 la restituzione massima all'esportazione di avena è fissata a 29,99 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 novembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 (GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16).

(3)  GU L 285 del 4.9.2004, pag. 3.


19.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 343/22


REGOLAMENTO (CE) N. 1985/2004 DELLA COMMISSIONE

del 18 novembre 2004

relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'importazione di sorgo di cui al regolamento (CE) n. 238/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di sorgo in Spagna è stata indetta con il regolamento (CE) n. 238/2004 della Commissione (2).

(2)

Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione (3), la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003, decidere di non dar seguito alla gara.

(3)

Tenuto conto in particolare dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95, non è opportuno fissare una riduzione massima del dazio.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 12 al 18 novembre 2004 nell'ambito della gara per la riduzione del dazio all'importazione di sorgo di cui al regolamento (CE) n. 238/2004.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 novembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 40 del 12.2.2004, pag. 23.

(3)  GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2235/2000 (GU L 256 del 10.10.2000, pag. 13).


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

19.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 343/23


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 novembre 2004

che accorda a talune parti interessate l’esenzione dall’estensione ad alcune parti di biciclette, a norma del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio e mantenuto dal regolamento (CE) n. 1524/2000 del Consiglio, e revoca la sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso ad alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese concessa a talune parti interessate a norma del regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione

[notificata con il numero C(2004) 4383]

(2004/776/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (in appresso denominato «il regolamento di base»),

visto il regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del 10 gennaio 1997, che estende l'applicazione del dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese (2) - dazio antidumping definitivo mantenuto dal regolamento (CE) n. 1524/2000 del Consiglio (3) (in appresso: «il regolamento di estensione della Commissione»),

visto il regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione, del 20 gennaio 1997 (in appresso: «il regolamento di esenzione»), relativo all'autorizzazione all'esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese dall'estensione, in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio (4) e mantenuto dal regolamento (CE) n. 1524/2000 del Consiglio, in particolare l'articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

(1)

Dopo l'entrata in vigore del regolamento di esenzione, diverse imprese di assemblaggio di biciclette hanno presentato domanda, a norma dell'articolo 3 di detto regolamento, onde essere esentate dal dazio antidumping esteso alle importazioni di alcune parti di biciclette provenienti dalla Repubblica popolare cinese con il regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio (in appresso: «il dazio antidumping esteso»). La Commissione ha pubblicato, in diversi numeri della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, una serie di elenchi di richiedenti (5) per i quali è stato sospeso il pagamento del dazio antidumping esteso per quanto riguarda le loro importazioni di parti essenziali di biciclette dichiarate per l'immissione in libera pratica, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento di esenzione.

(2)

La Commissione ha chiesto e ottenuto dalle parti interessate elencate nella seguente tabella 1 le informazioni necessarie per poter decidere in merito all'ammissibilità delle domande di esenzione. Le informazioni fornite sono state esaminate e verificate, all'occorrenza, presso le sedi delle parti interessate. Alla luce di queste informazioni, la Commissione ha giudicato ammissibili, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esenzione, tutte le domande di esenzione presentate dalle parti interessate elencate nella seguente tabella 1.

Tabella 1

Ragione sociale

Indirizzo

Paese

Codice addizionale TARIC

VIVI’ Bikes SRL

Via Brescia 1, I-26010 Pozzaglio ed Uniti

Italia

A428

Star Due SRL

Via De Gasperi 55, I-31010 Coste di Maser

Italia

A432

Motomur SL

Ctra Mazarrón, Km.2, E-30120 El Palmar, Murcia

Spagna

A436

Star Ciclo, Montagem Comercializaçaõ de Bicicletas Lda

Vale do Grou, Aguada de Cima, P-3750-064 Águeda

Portogallo

A445

United Bicycles NV

Oude Bunders 2030, B-3630 Maasmechelen

Belgio

A467

Sachs Fahrzeug- und Motorentechnik GmbH

Nopitschstraße 70, D-90441 Nürnberg

Germania

A485

AGECE, Montagem e Comércio de Bicicletas SA

Zona Industriale Barrô, Apartado N. 514, P-3754-909 Águeda

Portogallo

A466

Heinz Kettler GmbH & Co. KG

Postfach 1020, D-59463 Ense Parsit,

Hauptstraße 28, D-59469 Ense Parsit

Germania

A469

Open Space SRL

Via Guido Rossa 18/A, I-35020 Roncaglia de Ponte San Nicolo

Italia

A486

IMACycles, Acessoriórios para Bicicletas e Motociclos Lda

ZI Oiã, Apartado 117, P-3770-059 Oliveira do Bairro

Portogallo

A487

Bicicletas de Castilla y León SL

Barrio Gimeno 5, E-09001 Burgos

Spagna

A500

Giubilato Cicli SRL

Via Gaidon 3, I-36067 S. Giuseppe di Cassola

Italia

8604

(3)

Le circostanze, così come accertate in ultimo dalla Commissione, dimostrano che, per tutte le operazioni di assemblaggio di biciclette realizzate dai richiedenti, il valore delle parti originarie della Repubblica popolare cinese utilizzate nelle operazioni di assemblaggio era inferiore al 60 % del valore totale delle parti utilizzate, e che tali operazioni, pertanto, non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base.

(4)

In considerazione di quanto precede, e in conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esenzione, le parti interessate elencate nella precedente tabella dovrebbero essere esentate dal dazio antidumping esteso.

(5)

A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esenzione, l'esenzione dal dazio antidumping esteso delle parti interessate elencate nella tabella 1 dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di ricezione delle rispettive domande di esenzione. Inoltre, la loro obbligazione doganale per quel che riguarda il dazio antidumping esteso va considerata nulla a decorrere dalla stessa data.

(6)

Anche le parti interessate elencate nella seguente tabella 2 hanno presentato domanda di esenzione dal dazio antidumping esteso.

Tabella 2

Ragione sociale

Città

Paese

Codice addizionale TARIC

Principia A/S

Fr. Raschsvej 15, DK 9400 Nørresundby

Danimarca

A443

Reece Cycles plc

100 Alcester Street, Digbeth, Birmingham B12 0QB, United Kingdom

Regno Unito

A385

Riguardo a tali domande, si rileva che:

a)

una parte interessata ha ritirato la sua domanda di esenzione;

b)

un’altra parte interessata non utilizza le parti di biciclette per la produzione, l'assemblaggio o la finitura di biciclette.

(7)

Poiché le parti interessate elencate nella tabella 2 non soddisfano i criteri per l'esenzione di cui all'articolo 4 del regolamento di esenzione, la Commissione deve respingere le loro domande di esenzione, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del medesimo regolamento. Pertanto, occorre revocare la sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso di cui all'articolo 5 del regolamento di esenzione e riscuotere tale dazio dalla data di ricezione delle domande delle suddette parti interessate.

(8)

Una volta adottata la presente decisione, si dovrebbe pubblicare, nella serie «C» della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento di esenzione, l'elenco aggiornato delle parti esentate a norma dell'articolo 7 del suddetto regolamento e quello delle parti le cui domande, a norma dell'articolo 3 del medesimo regolamento, sono all'esame,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le parti interessate elencate nella tabella 1 sono esentate dall'estensione alle importazioni di alcune parti di biciclette dalla Repubblica popolare cinese, in forza del regolamento (CE) n. 71/97, del dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 e mantenuto dal regolamento (CE) n. 1524/2000 sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese.

Le esenzioni entrano in vigore, per ciascuna parte interessata, a decorrere dalla data indicata nella colonna «Data di applicazione».

Tabella 1: Parti interessate esentate

Ragione sociale

Indirizzo

Paese

Esenzione a norma del reg. 88/97

Data di applicazione

Codice addizionale TARIC

VIVI’ Bikes SRL

Via Brescia 1, I-26010 Pozzaglio ed Uniti

Italia

articolo 7

22.1.2003

A428

Star Due SRL

Via De Gasperi 55, I-31010 Coste di Maser

Italia

articolo 7

31.1.2003

A432

Motomur SL

Ctra Mazarrón, Km.2, E-30120 El Palmar – Murcia

Spagna

articolo 7

11.2.2003

A436

Star Ciclo, Montagem Comercializaçaõ de Bicicletas, Lda

Vale do Grou, Aguada de Cima, P-3750-064 Águeda

Portogallo

articolo 7

13.5.2003

A445

United Bicycles NV

Oude Bunders 2030, B-3630 Maasmechelen

Belgio

articolo 7

21.5.2003

A467

Sachs Fahrzeug- und Motorentechnik GmbH

Nopitschstraße 70, D-90441 Nürnberg

Germania

articolo 7

4.6.2003

A485

AGECE, Montagem e Comércio de Bicicletas SA

Zona Industriale Barrô, Apartado N. 514, P-3754-909 Águeda

Portogallo

articolo 7

10.6.2003

A466

Heinz Kettler GmbH & Co. KG

Postfach 1020, D-59463 Ense Parsit,

Hauptstraße 28, D-59469 Ense Parsit

Germania

articolo 7

20.6.2003

A469

Open Space SRL

Via Guido Rossa 18/A, I-35020 Roncaglia de Ponte San Nicolo

Italia

articolo 7

12.9.2003

A486

IMACycles, Acessórios para Bicicletas e Motociclos Lda

ZI Oiã, Apartado 117, P-3770-059 Oliveira do Bairro

Portogallo

articolo 7

25.9.2003

A487

Bicicletas de Castilla y León SL

Barrio Gimeno 5, E-09001 Burgos

Spagna

articolo 7

9.10.2003

A500

Giubilato Cicli SRL

Via Gaidon 3, I-36067 S. Giuseppe di Cassola

Italia

articolo 7

27.11.2003

8604

Articolo 2

Le domande di esenzione dal dazio antidumping esteso presentate dalle parti elencate nella seguente tabella 2 ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 88/97 sono respinte.

La sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 88/97 è revocata per le parti interessate a decorrere dalla data indicata nella colonna «Data di applicazione».

Tabella 2: Parti interessate per le quali la sospensione è revocata

Ragione sociale

Città

Paese

Sospensione a norma del reg. 88/97

Data di applicazione

Codice addizionale TARIC

Principia A/S

Fr. Raschsvej 15, DK 9400 Nørresundby

Danimarca

articolo 5

9.4.2003

A443

Reece Cycles plc

100 Alcester Street, Digbeth, Birmingham B12 0QB, United Kingdom

Regno Unito

articolo 5

10.10.2003

A385

Articolo 3

Gli Stati membri e le parti elencate agli articoli 1 e 2 sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2004.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(2)  GU L 16 del 18.1.1997, pag. 55.

(3)  GU L 175 del 14.7.2000, pag. 39.

(4)  GU L 17 del 21.1.1997, pag. 17.

(5)  GU C 45 del 13. 2. 1997, pag. 3, GU C 112 del 10.4.1997, pag. 9, GU C 378 del 13.12.1997, pag. 2, GU C 217 dell’11.7.1998, pag. 9, GU C 37 dell’11.2.1999, pag. 3, GU C 186 del 2.7.1999, pag. 6, GU C 216 del 28.7.2000, pag. 8, GU C 170 del 14.6.2001, pag. 5, GU C 103 del 30.4.2002 pag. 2, GU C 43 del 22.2.2003, pag. 5 and GU C 54 del 2.3.2004 pag. 3.


Commissione Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti

19.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 343/28


DECISIONE N. 197

del 23 marzo 2004

relativa ai periodi transitori per l'introduzione della tessera europea di assicurazione malattia conformemente all'articolo 5 della decisione n. 191

(Testo rilevante ai fini del SEE e per l'accordo UE/Svizzera)

(2004/777/CE)

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI,

visto l'articolo 81, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (1), in base al quale spetta alla commissione amministrativa trattare ogni questione amministrativa o derivante dal regolamento (CE) n. 1408/71 e dagli ulteriori regolamenti,

vista la decisione n. 191 del 18 giugno 2003, relativa alla sostituzione degli attestati E 111 ed E 111 B con la tessera europea di assicurazione malattia (2),

considerando quanto segue:

(1)

In virtù dell'articolo 1 della decisione n. 191, la tessera europea di assicurazione malattia sostituisce a partire dal 1o giugno 2004 gli attestati E 111 ed E 111 B. Gli attestati E 111 ed E 111 B, rilasciati dalle istituzioni competenti degli Stati membri prima del 31 maggio 2004, rimangono validi al più tardi fino al 31 dicembre 2004.

(2)

In virtù dell'articolo 5 della decisione n. 191, gli Stati membri che non dispongono di tessera sanitaria al momento dell'adozione della decisione suddetta, possono beneficiare di un periodo transitorio. Questo periodo non può andare al di là del 31 dicembre 2005. Gli Stati membri interessati devono informare la commissione amministrativa entro il 1o dicembre 2003 della loro intenzione di beneficiare di tale periodo transitorio e della durata di quest’ultimo. Dopo il 1o giugno 2004, le istituzioni competenti degli Stati membri che beneficiano di un periodo transitorio continueranno quindi a rilasciare gli attestati E 111, la cui validità scade al termine del periodo transitorio. I nuovi Stati membri che soddisfano la condizione suddetta devono informare la commissione amministrativa del loro desiderio di beneficiare di tale periodo transitorio e della durata di quest’ultimo, al più tardi entro il 31 maggio 2004.

(3)

Allo scopo di assicurare un’informazione trasparente e chiara delle istituzioni e dei cittadini e di garantire il riconoscimento degli attestati E 111 che continueranno ad essere rilasciati dopo il 1o giugno 2004 in taluni Stati membri, è necessario fissare un elenco degli Stati membri che beneficiano di tale periodo transitorio. Tuttavia, per quanto riguarda i nuovi Stati membri e gli Stati EFTA, tale elenco può essere solo indicativo finché la decisione 191 non sia applicabile.

(4)

A partire dal 1o giugno 2004 le istituzioni competenti degli Stati membri che non beneficiano di un periodo transitorio, non possono più rilasciare gli attestati E 111 o E 111 B. In caso d’introduzione progressiva della tessera europea, talune istituzioni competenti degli Stati membri interessati dovranno rilasciare agli assicurati un certificato provvisorio di sostituzione, se non sono in grado di rilasciare tessere europee. Tuttavia, tutte le istituzioni competenti devono essere in grado di rilasciare le tessere al più tardi il 1o gennaio 2006.

(5)

Per tutta la durata del periodo transitorio le istituzioni competenti degli Stati membri interessati continuano a rilasciare alle persone assicurate gli attestati E 111 sulla base del modello definito nella decisione n. 198, del 23 marzo 2004, sulla sostituzione e soppressione dei modelli di attestati necessari all'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio (3).

(6)

Tuttavia gli Stati membri che hanno il periodo transitorio possono decidere di abbreviarne la durata. In tal caso, devono comunicare alla commissione amministrativa tale decisione perlomeno 3 mesi prima dell’introduzione della prima tessera europea. Di conseguenza, detti Stati membri, dalla data indicata nella predetta comunicazione alla commissione amministrativa, non potranno più rilasciare l’attestato E 111.

(7)

Una decisione del comitato misto SEE definirà le modalità d’utilizzo della tessera europea di assicurazione malattia nello Spazio economico europeo. La decisione fisserà in particolare il modello delle tessere rilasciate dalle istituzioni competenti di Norvegia, Islanda e Liechtenstein.

(8)

Una decisione del comitato misto dell'accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri e la Confederazione svizzera, definirà le modalità d’utilizzo della tessera europea di assicurazione malattia nell’ambito delle relazioni tra gli Stati membri e la Svizzera. Tale decisione fisserà in particolare il modello delle tessere rilasciate dalle istituzioni competenti della Confederazione svizzera,

DECIDE:

1)

Possono beneficiare di un periodo transitorio per l’introduzione della tessera europea di assicurazione malattia, a partire dal 1o giugno 2004, gli Stati membri elencati nell’allegato alla presente decisione.

Le istituzioni competenti di tali Stati membri continuano a rilasciare gli attestati E 111 conformi al modello fissato dalla decisione n. 198 del 23 marzo 2004 fino alla fine del periodo transitorio.

Tuttavia, prima della fine del periodo transitorio tali Stati membri possono decidere di abbreviare la durata del periodo transitorio. Gli Stati membri informano la commissione amministrativa perlomeno 3 mesi prima dell’introduzione della prima tessera europea. La commissione amministrativa modificherà i relativi allegati della presente decisione per indicare la data in cui termina il periodo transitorio dello Stato in questione.

2)

Le istituzioni competenti degli Stati membri che non beneficiano di un periodo transitorio, non possono più rilasciare gli attestati E 111 o E 111 B a partire dal 1o giugno 2004. Le istituzioni competenti degli Stati membri che hanno il periodo transitorio, ma hanno deciso di abbreviarlo secondo il terzo paragrafo del punto 1 della presente decisione, non possono più rilasciare l’attestato E 111 dalla data indicata nella comunicazione alla commissione amministrativa.

Le istituzioni di questi Stati membri rilasceranno un certificato provvisorio ad ogni persona assicurata che non ha ottenuto la tessera europea.

Se l’istituzione competente non è in grado di rilasciare la tessera europea, la menzione dei campi 8 e 9 del certificato sostitutivo è facoltativa. La mancanza di tale menzione non comporta l’invalidità del certificato provvisorio.

3)

La presente decisione sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea. Sarà applicabile dal 1o giugno 2004.

Il presidente della commissione amministrativa

Tim QUIRKE


(1)  GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 631/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 100 del 6.4.2004, pag. 1).

(2)  GU L 276 del 27.10.2003, pag. 19.

(3)  GU L 259 del 5.8.2004, pag. 1.


ALLEGATO I

Elenco degli Stati membri che beneficiano di un periodo transitorio

Stato membro

Periodo transitorio fino al

Austria

31.12.2005

Italia

31.10.2004

Paesi Bassi

31.12.2005

Portogallo

28.2.2005

Regno Unito

31.12.2005


ALLEGATO II

Elenco indicativo dei nuovi Stati membri che potranno beneficiare di un periodo transitorio

Nuovo Stato membro

Periodo transitorio fino al

Lettonia

31.7.2005

Lituania

1.7.2005

Malta

31.12.2005

Polonia

31.12.2005

Slovacchia

31.12.2005

Cipro

31.12.2005

Ungheria

31.12.2005


ALLEGATO III

Elenco provvisorio degli Stati EFTA che potranno beneficiare di un periodo transitorio (con riserva della decisione del Comitato misto dell’SEE)

Stato membro EFTA

Periodo transitorio fino al

Islanda

31.12.2005

Svizzera

31.12.2005

Liechtenstein

31.12.2005


19.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 343/s3


1o novembre 2004: la nuova versione di EUR-LEX on line!

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