ISSN 1725-258X |
||
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 339 |
|
Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
47o anno |
Sommario |
|
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità |
pagina |
|
|
||
|
* |
||
|
* |
||
|
|
|
|
Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea |
|
|
* |
|
|
||
|
* |
|
|
|
(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
16.11.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 339/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1963/2004 DELLA COMMISSIONE
del 15 novembre 2004
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 16 novembre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 15 novembre 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
052 |
118,2 |
070 |
59,9 |
|
204 |
60,3 |
|
999 |
79,5 |
|
0707 00 05 |
052 |
100,6 |
204 |
37,2 |
|
999 |
68,9 |
|
0709 90 70 |
052 |
88,0 |
204 |
80,0 |
|
999 |
84,0 |
|
0805 20 10 |
204 |
93,5 |
999 |
93,5 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
052 |
68,9 |
624 |
79,9 |
|
999 |
74,4 |
|
0805 50 10 |
052 |
53,6 |
388 |
31,5 |
|
524 |
67,3 |
|
528 |
35,1 |
|
999 |
46,9 |
|
0806 10 10 |
052 |
104,3 |
400 |
211,9 |
|
508 |
239,8 |
|
999 |
185,3 |
|
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 |
052 |
90,5 |
388 |
113,6 |
|
400 |
102,9 |
|
404 |
84,2 |
|
512 |
104,2 |
|
720 |
57,2 |
|
800 |
194,6 |
|
804 |
106,7 |
|
999 |
106,7 |
|
0808 20 50 |
052 |
67,3 |
720 |
58,4 |
|
999 |
62,9 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
16.11.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 339/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1964/2004 DELLA COMMISSIONE
del 12 novembre 2004
relativo alla sospensione della pesca del brosmio da parte delle navi battenti bandiera dell’Irlanda
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 2340/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che fissa per il 2003 e 2004 le opportunità di pesca degli stock di pesci di acque profonde (2), prevede contingenti di brosmio per il 2004. |
(2) |
Ai fini dell’osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture effettuate dalle navi battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente assegnato. |
(3) |
Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di brosmio nelle acque della zona CIEM V, VI, VII (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi) da parte di navi battenti bandiera dell’Irlanda o immatricolate in Irlanda hanno esaurito il contingente assegnato per il 2004. L’Irlanda ha vietato la pesca di questo stock a decorrere dal 1o ottobre 2004. Occorre pertanto fare riferimento a tale data, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Si ritiene che le catture di brosmio nelle acque della zona CIEM V, VI, VII (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi) da parte di navi battenti bandiera dell’Irlanda o immatricolate in Irlanda abbiano esaurito il contingente assegnato all’Irlanda per il 2004.
La pesca del brosmio nelle acque della zona CIEM V, VI, VII (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi) da parte di navi battenti bandiera dell’Irlanda o immatricolate in Irlanda è vietata, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture di questo stock effettuate dalle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2004.
Per la Commissione
Jörgen HOLMQUIST
Direttore generale della Pesca
(1) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1954/2003 (GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1).
(2) GU L 356 del 31.12.2002, pag. 1.
16.11.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 339/4 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1965/2004 DELLA COMMISSIONE
del 15 novembre 2004
che modifica il regolamento (CE) n. 1763/2004 che istituisce alcune misure restrittive a sostegno dell’attuazione effettiva del mandato del tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia (ICTY)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1763/2004 del Consiglio, che istituisce alcune misure restrittive a sostegno dell’attuazione effettiva del mandato del tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia (ICTY) (1) in particolare l’articolo 10, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1763/2004 sono elencate le persone interessate dal congelamento di capitali e delle risorse economiche stabilito dallo stesso regolamento. |
(2) |
La Commissione è autorizzata a modificare tale allegato, tenendo conto delle decisioni adottate dal Consiglio per l’attuazione della posizione comune 2004/694/PESC relativa ad ulteriori misure a sostegno dell'effettiva attuazione del mandato del tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (ICTY) (2). La decisione 2004/767/PESC (3) del Consiglio attua tale posizione comune. L'allegato I del regolamento (CE) n. 1763/2004 deve pertanto essere opportunamente modificato. |
(3) |
Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 1763/2004 è sostituito dal testo dell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2004.
Per la Commissione
Eneko LANDÁBURU
Direttore generale
(1) GU L 315 del 14.10.2004, pag. 14.
(2) GU L 315 del 14.10.2004, pag. 52.
(3) Cfr. la pagina 16 della presente Gazzetta ufficiale.
ALLEGATO
«Elenco delle persone di cui all'articolo 2
1) |
Borovcanin, Ljubomir. Data di nascita: 27.2.1960. Luogo di nascita: Han Pijesak, Bosnia Erzegovina. Nazionalità: Bosnia Erzegovina. |
2) |
Borovnica, Goran. Data di nascita: 15.8.1965. Luogo di nascita: Kozarac, Municipality of Prijedor, Bosnia Erzegovina. Nazionalità: Bosnia Erzegovina. |
3) |
Bralo, Miroslav. Data di nascita: 13.10.1967. Luogo di nascita: Kratine, Municipality of Vitez, Bosnia Erzegovina. Nazionalità: Bosnia Erzegovina. |
4) |
Djordjevic, Vlastimir. Data di nascita: 1948. Luogo di nascita: Vladicin Han, Serbia e Montenegro. Nazionalità: Serbia e Montenegro. |
5) |
Gotovina, Ante. Data di nascita: 12.10.1955. Luogo di nascita: Isola di Pasman, Municipality of Zadar, Repubblica della Croazia. Nazionalità: a) croata, b) francese. |
6) |
Hadzic, Goran. Data di nascita: 7.9.1958. Luogo di nascita: Vinkovci, Repubblica della Croazia. Nazionalità: Serbia e Montenegro. |
7) |
Jankovic, Gojko. Data di nascita: 31.10.1954. Luogo di nascita: Trbuse, Municipality of Foca, Bosnia Erzegovina. Nazionalità: Bosnia Erzegovina. |
8) |
Karadžić, Radovan. Data di nascita: 19.6.1945. Luogo di nascita: Petnjica, Savnik, Montenegro, Serbia e Montenegro. Nazionalità: Bosnia Erzegovina. |
9) |
Lazarevic, Vladimir. Data di nascita: 23.3.1949. Luogo di nascita: Grncar, Serbia e Montenegro. Nazionalità: Serbia e Montenegro. |
10) |
Lukic, Milan. Data di nascita: 6.9.1967. Luogo di nascita: Visegrad, Bosnia Erzegovina. Nazionalità: a) Bosnia Erzegovina, b) Serbia e Montenegro. |
11) |
Lukic, Sredoje. Data di nascita: 5.4.1961. Luogo di nascita: Visegrad, Bosnia Erzegovina. Nazionalità: a) Bosnia Erzegovina, b) Serbia e Montenegro. |
12) |
Lukic, Sreten. Data di nascita: 28.3.1955. Luogo di nascita: Visegrad, Bosnia Erzegovina. Nazionalità: Serbia e Montenegro. |
13) |
Milosevic, Dragomir. Data di nascita: 4.2.1942. Luogo di nascita: Murgas, Municipality of Ub, Serbia e Montenegro. Nazionalità: Bosnia Erzegovina. |
14) |
Mladić, Ratko. Data di nascita: 12.3.1942. Luogo di nascita: Bozanovici, Municipality of Kalinovik, Bosnia Erzegovina. Nazionalità: a) Bosnia Erzegovina, b) Serbia e Montenegro. |
15) |
Nikolic, Drago. Data di nascita: 9.11.1957. Luogo di nascita: Bratunac, Bosnia Erzegovina. Nazionalità: Bosnia Erzegovina. |
16) |
Pandurevic, Vinko. Data di nascita: 25.6.1959. Luogo di nascita: Sokolac, Bosnia Erzegovina. Nazionalità: a) Bosnia Erzegovina, b) Serbia e Montenegro. |
17) |
Pavkovic, Nebojsa. Data di nascita: 10.4.1946. Luogo di nascita: Senjski Rudnik, Serbia e Montenegro. Nazionalità: Serbia e Montenegro. |
18) |
Popovic, Vujadin. Data di nascita: 14.3.1957. Luogo di nascita: Sekovici, Bosnia Erzegovina. Nazionalità: Serbia e Montenegro. |
19) |
Todovic, Savo. Data di nascita: 11.12.1952. Luogo di nascita: Foca, Bosnia Erzegovina. Nazionalità: Bosnia Erzegovina. |
20) |
Zelenovic, Dragan. Data di nascita: 12.2.1961. Luogo di nascita: Foca, Bosnia Erzegovina. Nazionalità: Bosnia Erzegovina. |
21) |
Zupljanin, Stojan. Data di nascita: 22.9.1951. Luogo di nascita: Kotor Varos, Bosnia Erzegovina. Nazionalità: Bosnia Erzegovina.». |
16.11.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 339/6 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1966/2004 DELLA COMMISSIONE
del 15 novembre 2004
che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a partire dal 16 novembre 2004
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),
visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1784/2003 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi. Tuttavia, tale dazio non può superare l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune. |
(2) |
In virtù dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale. |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 1249/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1784/2003 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali. |
(4) |
I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entri in vigore una nuova fissazione. |
(5) |
Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento. |
(6) |
L'applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato I del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 16 novembre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.
(2) GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12).
ALLEGATO I
Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 a decorrere dal 15 novembre 2004
Codice NC |
Designazione delle merci |
Dazi all'importazione (1) (in EUR/t) |
1001 10 00 |
Frumento (grano) duro di qualità elevata |
0,00 |
di qualità media |
0,00 |
|
di bassa qualità |
0,00 |
|
1001 90 91 |
Frumento (grano) tenero destinato alla semina |
0,00 |
ex 1001 90 99 |
Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina |
0,00 |
1002 00 00 |
Segala |
34,81 |
1005 10 90 |
Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido |
52,52 |
1005 90 00 |
Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (2) |
52,52 |
1007 00 90 |
Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina |
34,81 |
(1) Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:
— |
3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure |
— |
2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Estonia, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica. |
(2) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.
ALLEGATO II
Elementi di calcolo dei dazi
periodo dal 2.11.2004-12.11.2004
1) |
Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:
|
2) |
Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96: Trasporto/costi: Golfo del Messico–Rotterdam: 31,52 EUR/t; Grandi Laghi–Rotterdam: 40,44 EUR/t. |
3) |
|
(1) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(2) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(3) Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(4) Fob Duluth.
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
Commissione
16.11.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 339/9 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 22 ottobre 2004
relativa a una proroga del termine massimo previsto per l’apposizione di marchi auricolari su alcuni bovini allevati in riserve naturali nei Paesi Bassi
[notificata con il numero C(2004) 4013]
(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2004/764/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 (1) del Consiglio, in particolare l’articolo 4, paragrafo 2,
vista la richiesta presentata dai Paesi Bassi,
considerando quanto segue:
(1) |
In seguito a difficoltà di ordine pratico, i Paesi Bassi hanno chiesto una proroga di dodici mesi del termine massimo stabilito per l’apposizione di marchi auricolari su bovini allevati in riserve naturali. |
(2) |
Tali bovini sono allevati principalmente ai fini di protezione della natura e di salvaguardia paesistica e non a fini di produzione. L’allevamento è praticato in regime estensivo e all’aperto, per cui i vitelli rimangono sempre accanto alle madri. |
(3) |
È opportuno tener conto della richiesta dei Paesi Bassi, a condizione che la proroga del termine massimo non influisca sulla qualità delle informazioni trasmesse dalla base di dati dei Paesi Bassi per i bovini e che nessun movimento di tali animali venga effettuato se non sono stati loro apposti i marchi auricolari. |
(4) |
Nel caso di capi ai quali non è stato apposto alcun marchio fino all’età di sei mesi è opportuno verificare l’identità della madre mediante un test del DNA. Considerata questa garanzia supplementare, il periodo massimo per l’apposizione dei marchi non deve superare dodici mesi. |
(5) |
Occorre che tale proroga sia rigorosamente limitata a un numero ristretto di aziende, riconosciute separatamente, secondo criteri definiti, come riserve naturali e comunicate alla Commissione. |
(6) |
Le autorità dei Paesi Bassi si impegnano a non estendere tale proroga al sistema di identificazione e di registrazione dei bovini. |
(7) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
I Paesi Bassi possono prorogare di dodici mesi il periodo massimo previsto a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1760/2000 per l’apposizione dei marchi auricolari ai vitelli allevati in alcune riserve naturali, purché siano rispettate le condizioni stabilite dalla presente decisione.
Tale proroga non deve influire sulla qualità delle informazioni trasmesse dalla base di dati informatizzata relativa ai bovini.
Articolo 2
1. La proroga prevista all’articolo 1 è concessa nel rispetto di tutte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5.
2. Gli animali sono nati in una riserva naturale riconosciuta dall’autorità competente in conformità dell’articolo 3.
3. La nascita di ciascun vitello è comunicata all’autorità competente entro un periodo fissato dai Paesi Bassi a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1760/2000.
4. I marchi auricolari sono apposti prima che i vitelli raggiungano l’età di dodici mesi.
5. In nessun caso gli animali possono lasciare la riserva naturale senza che prima siano stati loro apposti i marchi auricolari.
6. Per i vitelli dotati di marchi auricolari dopo i sei mesi di età l’identità della madre è verificata mediante un test del DNA al momento dell’apposizione dei marchi.
Articolo 3
1. L’autorità competente può riconoscere riserve naturali ai fini della presente decisione, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
a) |
la riserva naturale è un’azienda in cui gli animali sono allevati principalmente ai fini di protezione della natura e di salvaguardia paesistica; |
b) |
la riserva naturale copre una superficie di almeno 100 ha; |
c) |
la densità effettiva del bestiame è inferiore a 0,5 animali di più di dodici mesi per ettaro su base media annua; |
d) |
l’allevamento è praticato in regime totalmente estensivo e i vitelli restano accanto alle madri. |
2. La qualifica di un’azienda come riserva naturale riconosciuta che gode di una proroga per l’apposizione dei marchi auricolari è indicata chiaramente nell’archivio della base di dati informatizzata relativa ai bovini.
3. L’autorità competente comunica alla Commissione l’elenco delle riserve naturali riconosciute conformemente al paragrafo 1.
Articolo 4
Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2004.
Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione
(1) GU L 204 dell’11.8.2000, pag. 1.
16.11.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 339/11 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 22 ottobre 2004
relativa a un progetto di regolamento della Repubblica federale di Germania sull’etichettatura di frutta, ortaggi e patate trattati dopo la raccolta
[notificata con il numero C(2004) 4029]
(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2004/765/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (1), in particolare gli articoli 19 e 20,
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente alla procedura di cui all’articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2000/13/CE, il 1o marzo 2004 le autorità tedesche hanno notificato alla Commissione un progetto di regolamento che modifica il regolamento sui limiti massimi di residui al fine di aggiungervi disposizioni specifiche di etichettatura obbligatoria per la frutta, gli ortaggi e le patate sottoposti, dopo la raccolta, a un trattamento con sostanze fitosanitarie volto a permetterne la conservazione. |
(2) |
In applicazione del nuovo articolo 3 bis aggiunto dal suddetto progetto di regolamento, l’etichettatura della frutta, degli ortaggi o delle patate trattati dopo la raccolta dovrebbe comportare l’indicazione «trattato dopo la raccolta con…» seguita dal nome della sostanza. |
(3) |
Conformemente a quanto previsto all’articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2000/13/CE, la Commissione ha consultato gli altri Stati membri in sede di comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. |
(4) |
Nel diritto comunitario esistono già disposizioni volte a impedire che l’impiego delle sostanze in questione comporti rischi per la salute dei consumatori. Da un lato, tali sostanze devono essere autorizzate in applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (2), e, dall’altro, sono stati fissati limiti massimi di residui conformemente alla direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (3). |
(5) |
In alcuni casi può essere inoltre utile per i consumatori essere informati, con un’avvertenza nell’etichettatura, del trattamento realizzato dopo la raccolta e poter quindi essere in grado di operare una scelta fra prodotti trattati e non trattati o di adottare precauzioni quali il lavaggio o la sbucciatura dei prodotti. Un provvedimento di questo tipo, del resto, esiste per gli agrumi a norma del regolamento (CE) n. 1799/2001 della Commissione (4), soprattutto a causa del metodo di calcolo dei limiti massimi di residui che, per questi prodotti, tiene conto del fatto che di norma essi vengono consumati sbucciati. |
(6) |
Un provvedimento del genere tuttavia, applicato unilateralmente e indistintamente dalla Germania per tutta la frutta e gli ortaggi, ostacolerebbe senza dubbio in modo sproporzionato gli scambi intracomunitari. La sua applicazione obbligherebbe infatti i produttori o gli operatori degli altri Stati membri a prevedere un’etichettatura specifica per la frutta, gli ortaggi e le patate importati in Germania e ad adottare disposizioni a tal fine, in funzione della destinazione dei prodotti, fin dall’inizio della produzione. |
(7) |
I casi in cui sono ammesse disposizioni nazionali non armonizzate in tema di etichettatura e presentazione di taluni prodotti alimentari o dei prodotti alimentari in generale sono elencati in via limitativa all’articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2000/13/CE. Oltre ai casi in cui tali disposizioni sono necessarie per tutelare la salute pubblica, provvedimenti di questo tipo sono ammessi solo se giustificati da motivi di repressione delle frodi, di tutela della proprietà industriale e commerciale, di indicazioni di provenienza, di denominazioni d’origine e di repressione della concorrenza sleale. |
(8) |
Le autorità tedesche non forniscono alcuna giustificazione volta a stabilire che il progetto notificato è necessario a raggiungere uno degli obiettivi di cui al suddetto articolo 18 e che l’ostacolo così introdotto è proporzionato. Esse indicano unicamente l’obiettivo di informare il consumatore sui trattamenti successivi alla raccolta. |
(9) |
Per i casi in cui è auspicabile informare il consumatore sui trattamenti successivi alla raccolta, come previsto dalla Germania, è opportuno pertanto elaborare una disposizione comunitaria in tema di etichettatura. È il caso dell’ortofenilfenolo e dell’ortofenilfenolo sodico, dal momento che la direttiva 2003/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) ne prevede l’eliminazione dalla legislazione sugli additivi non appena diventeranno applicabili le prescrizioni relative all’etichettatura dei generi alimentari trattati con queste sostanze a norma della legislazione comunitaria che fissa i valori massimi di residui di pesticidi. |
(10) |
La Commissione continuerà le discussioni con gli Stati membri in relazione ad altre estensioni dell’etichettatura per quanto riguarda i trattamenti successivi alla raccolta. |
(11) |
È quindi opportuno astenersi da qualsiasi iniziativa nazionale in materia. |
(12) |
Queste constatazioni hanno spinto la Commissione a formulare un parere contrario, conformemente all’articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2000/13/CE. |
(13) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Repubblica federale di Germania si astiene dall’adottare il suo progetto di regolamento che modifica il regolamento sui limiti massimi di residui al fine di aggiungervi disposizioni specifiche di etichettatura obbligatoria per la frutta, gli ortaggi e le patate sottoposti, dopo la raccolta, a un trattamento con sostanze fitosanitarie volto a permetterne la conservazione.
Articolo 2
La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2004.
Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione
(1) GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/89/CE (GU L 308 del 25.11.2003, pag. 15).
(2) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/99/CE (GU L 309 del 6.10.2004, pag. 6).
(3) GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/95/CE (GU L 301 del 28.9.2004, pag. 42).
(4) GU L 244 del 14.9.2001, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 907/2004 (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 50).
(5) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 58.
16.11.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 339/13 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 5 novembre 2004
che approva il piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all'esercizio finanziario 2005 per l'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità
[notificata con il numero C(2004) 4356]
(2004/766/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio, del 10 dicembre 1987, che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento e destinate a essere distribuite agli indigenti nella Comunità (1), in particolare l'articolo 6,
visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 3149/92 della Commissione, del 29 ottobre 1992, recante modalità d'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità (3) , la Commissione è tenuta ad adottare un piano di distribuzione da finanziarsi con le risorse disponibili per l'esercizio 2005. Il piano deve definire in particolare, per ogni Stato membro che partecipa all'azione, l'importo finanziario massimo messo a disposizione per l'attuazione della parte rispettiva di piano e il quantitativo di ciascun prodotto che può essere ritirato dalle scorte degli organismi d'intervento. |
(2) |
Gli Stati membri interessati all'azione hanno fornito le informazioni richieste, conformemente al disposto dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3149/92. |
(3) |
Per la ripartizione delle risorse è necessario tener conto, in particolare, dell'esperienza acquisita e del grado di utilizzazione delle risorse assegnate agli Stati membri nel corso degli esercizi precedenti. |
(4) |
Occorre altresì autorizzare i trasferimenti intracomunitari necessari all’esecuzione del piano, alle condizioni di cui all’articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3149/92. |
(5) |
Per l'attuazione del piano occorre precisare che il fatto generatore ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2799/98 è la data di inizio dell'esercizio di gestione delle scorte pubbliche. |
(6) |
A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3149/92, ai fini della stesura del piano in oggetto la Commissione ha sentito il parere delle principali organizzazioni che conoscono da vicino i problemi delle persone più bisognose nella Comunità. |
(7) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Per 2005 si procede alle forniture di derrate alimentari destinate ad essere distribuite agli indigenti della Comunità, in applicazione del regolamento (CEE) n. 3730/87, attenendosi al piano di distribuzione di cui all'allegato I.
Articolo 2
Sono autorizzati i trasferimenti intracomunitari elencati nell’allegato II.
Articolo 3
Ai fini dell'applicazione del piano annuale, il fatto generatore di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2799/98 interviene il 1o ottobre 2004.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 352 del 15.12.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2535/95 (GU L 260 del 31.10.1995, pag. 3).
(2) GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.
(3) GU L 313 del 30.10.1992, pag. 50. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1903/2004 (GU L 328 del 30.10.2004, pag. 77).
ALLEGATO I
Piano annuo di distribuzione gratuita per l'esercizio 2005
a) Mezzi finanziari messi a disposizione per l'attuazione del piano in ciascuno Stato membro:
(in EUR) |
|
Stato membro |
Mezzi finanziari |
Belgio |
3 047 791 |
Grecia |
5 704 637 |
Spagna |
42 544 686 |
Francia |
48 620 337 |
Italia |
60 294 489 |
Lussemburgo |
68 537 |
Malta |
347 642 |
Polonia |
35 504 167 |
Portogallo |
12 527 718 |
Finlandia |
2 825 645 |
Totale |
211 485 650 |
b) Quantitativo di ciascun prodotto da ritirare dalle scorte d'intervento della Comunità per essere distribuito negli Stati membri limitatamente agli importi di cui alla lettera a):
(in tonnellate) |
||||
Stato membro |
Prodotti |
|||
Cereali |
Riso (risone) |
Burro |
Latte in polvere |
|
Belgio |
6 000 |
3 500 |
318 |
410 |
Grecia |
6 972 |
4 346 |
|
2 087 |
Spagna |
68 721 |
29 452 |
9 547 |
|
Francia |
60 905 |
31 412 |
|
18 143 |
Italia |
98 153 |
22 575 |
14 446 |
|
Malta |
1 383 |
553 |
|
|
Polonia |
17 758 |
26 835 |
6 772 |
3 749 |
Portogallo |
8 588 |
14 708 |
2 594 |
480 |
Finlandia |
15 000 |
|
|
600 |
Totale |
283 480 |
133 381 |
33 677 |
25 469 |
c) Stanziamento messo a disposizione del Lussemburgo per l'acquisto sul mercato comunitario di latte
— |
in polvere: 68 537 EUR; |
d) Stanziamento messo a disposizione di Malta per l'acquisto sul mercato comunitario di latte
— |
in polvere: 113 404 EUR. |
ALLEGATO II
Trasferimenti intracomunitari autorizzati nel quadro del piano 2005
|
Prodotto |
Quantitativo (in tonnellate) |
Detentore |
Destinatario |
1. |
Cereali |
6 000 |
BLE, Germania |
BIRB, Belgio |
2. |
Cereali |
6 972 |
BLE, Germania |
Ministero dell’Agricoltura, Grecia |
3. |
Cereali |
68 721 |
BLE, Germania |
FEGA, Spagna |
4. |
Cereali |
45 440 |
BLE, Germania |
Ministero dell’Agricoltura, Francia |
5. |
Cereali |
98 153 |
BLE, Germania |
AGEA, Italia |
6. |
Cereali |
1 383 |
BLE, Germania |
National Research and Development Centre, Malta |
7. |
Cereali |
17 758 |
BLE, Germania |
ARR, Polonia |
8. |
Cereali |
8 588 |
BLE, Germania |
INGA, Portogallo |
9. |
Riso |
3 500 |
Ente Risi, Italia |
BIRB, Belgio |
10. |
Riso |
553 |
Ente Risi, Italia |
National Research and Development Centre, Malta |
11. |
Riso |
26 835 |
Ente Risi, Italia |
ARR, Polonia |
12. |
Riso |
14 708 |
FEGA, Spagna |
INGA, Portogallo |
13. |
Latte in polvere |
2 087 |
Department of Agriculture and Food, Irlanda |
Ministero dell’Agricoltura, Grecia |
14. |
Latte in polvere |
18 143 |
Department of Agriculture and Food, Irlanda |
Ministero dell’Agricoltura, Francia |
15. |
Latte in polvere |
3 749 |
Department of Agriculture and Food, Irlanda |
ARR, Polonia |
16. |
Latte in polvere |
600 |
SJV, Svezia |
Ministero dell’Agricoltura, Finlandia |
17. |
Burro |
59 |
BLE, Germania |
BIRB, Belgio |
18. |
Burro |
6 571 |
FEGA, Spagna |
AGEA, Italia |
19. |
Burro |
3 584 |
BLE, Germania |
ARR, Polonia |
20. |
Burro |
3 188 |
Ministero dell’Agricoltura, Finlandia |
ARR, Polonia |
Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea
16.11.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 339/16 |
DECISIONE 2004/767/PESC DEL CONSIGLIO
del 15 novembre 2004
che applica la posizione comune 2004/694/PESC relativa ad ulteriori misure a sostegno dell'effettiva attuazione del mandato del tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (ICTY)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
vista la posizione comune 2004/694/PESC (1), in particolare l'articolo 2 in combinato disposto con l'articolo 23, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Con la posizione comune 2004/694/PESC il Consiglio ha adottato misure per congelare tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a Radovan Karadžić, Ratko Mladić e Ante Gotovina. |
(2) |
Tali misure dovrebbero essere estese a tutte le persone pubblicamente accusate dall'ICTY di crimini di guerra che non si trovano sotto la custodia del tribunale. |
(3) |
L'elenco riportato nell'allegato della posizione comune 2004/694/PESC andrebbe pertanto modificato. |
(4) |
È necessaria un'azione della Comunità per attuare la presente decisione, |
DECIDE:
Articolo 1
L'elenco delle persone riportato nell'allegato della posizione comune 2004/694/PESC è sostituito dall'elenco che figura nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione ha effetto alla data di adozione.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 15 novembre 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
M. VAN DER HOEVEN
(1) GU L 315 del 14.10.2004, pag. 52.
ALLEGATO
«Elenco delle persone di cui all'articolo 2
1) |
Borovcanin, Ljubomir. Data di nascita: 27.2.1960. Luogo di nascita: Han Pijesak, Bosnia Erzegovina. Nazionalità: Bosnia Erzegovina. |
2) |
Borovnica, Goran. Data di nascita: 15.8.1965. Luogo di nascita: Kozarac, Municipality of Prijedor, Bosnia Erzegovina. Nazionalità: Bosnia Erzegovina. |
3) |
Bralo, Miroslav. Data di nascita: 13.10.1967. Luogo di nascita: Kratine, Municipality of Vitez, Bosnia Erzegovina. Nazionalità: Bosnia Erzegovina. |
4) |
Djordjevic, Vlastimir. Data di nascita: 1948. Luogo di nascita: Vladicin Han, Serbia e Montenegro. Nazionalità: Serbia e Montenegro. |
5) |
Gotovina, Ante. Data di nascita: 12.10.1955. Luogo di nascita: Isola di Pasman, Municipality of Zadar, Repubblica della Croazia. Nazionalità: a) croata, b) francese. |
6) |
Hadzic, Goran. Data di nascita: 7.9.1958. Luogo di nascita: Vinkovci, Repubblica della Croazia. Nazionalità: Serbia e Montenegro. |
7) |
Jankovic, Gojko. Data di nascita: 31.10.1954. Luogo di nascita: Trbuse, Municipality of Foca, Bosnia Erzegovina. Nazionalità: Bosnia Erzegovina. |
8) |
Karadžić, Radovan. Data di nascita: 19.6.1945. Luogo di nascita: Petnjica, Savnik, Montenegro, Serbia e Montenegro. Nazionalità: Bosnia Erzegovina. |
9) |
Lazarevic, Vladimir. Data di nascita: 23.3.1949. Luogo di nascita: Grncar, Serbia e Montenegro. Nazionalità: Serbia e Montenegro. |
10) |
Lukic, Milan. Data di nascita: 6.9.1967. Luogo di nascita: Visegrad, Bosnia Erzegovina. Nazionalità: a) Bosnia Erzegovina, b) Serbia e Montenegro. |
11) |
Lukic, Sredoje. Data di nascita: 5.4.1961. Luogo di nascita: Visegrad, Bosnia Erzegovina. Nazionalità: a) Bosnia Erzegovina, b) Serbia e Montenegro. |
12) |
Lukic, Sreten. Data di nascita: 28.3.1955. Luogo di nascita: Visegrad, Bosnia Erzegovina. Nazionalità: Serbia e Montenegro. |
13) |
Milosevic, Dragomir. Data di nascita: 4.2.1942. Luogo di nascita: Murgas, Municipality of Ub, Serbia e Montenegro. Nazionalità: Bosnia Erzegovina. |
14) |
Mladić, Ratko. Data di nascita: 12.3.1942. Luogo di nascita: Bozanovici, Municipality of Kalinovik, Bosnia Erzegovina. Nazionalità: a) Bosnia Erzegovina, b) Serbia e Montenegro. |
15) |
Nikolic, Drago. Data di nascita: 9.11.1957. Luogo di nascita: Bratunac, Bosnia Erzegovina. Nazionalità: Bosnia Erzegovina. |
16) |
Pandurevic, Vinko. Data di nascita: 25.6.1959. Luogo di nascita: Sokolac, Bosnia Erzegovina. Nazionalità: a) Bosnia Erzegovina, b) Serbia e Montenegro. |
17) |
Pavkovic, Nebojsa. Data di nascita: 10.4.1946. Luogo di nascita: Senjski Rudnik, Serbia e Montenegro. Nazionalità: Serbia e Montenegro. |
18) |
Popovic, Vujadin. Data di nascita: 14.3.1957. Luogo di nascita: Sekovici, Bosnia Erzegovina. Nazionalità: Serbia e Montenegro. |
19) |
Todovic, Savo. Data di nascita: 11.12.1952. Luogo di nascita: Foca, Bosnia Erzegovina. Nazionalità: Bosnia Erzegovina. |
20) |
Zelenovic, Dragan. Data di nascita: 12.2.1961. Luogo di nascita: Foca, Bosnia Erzegovina. Nazionalità: Bosnia Erzegovina. |
21) |
Zupljanin, Stojan. Data di nascita: 22.9.1951. Luogo di nascita: Kotor Varos, Bosnia Erzegovina. Nazionalità: Bosnia Erzegovina.». |
16.11.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 339/s3 |
1o novembre 2004: la nuova versione di EUR-LEX on line!
europa.eu.int/eur-lex/lex/
Il servizio Celex è integrato nel nuovo sito, che fornisce un accesso facile e gratuito alla più vasta banca dati documentaria di diritto comunitario in venti lingue.