ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 339

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

47o anno
16 novembre 2004


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 1963/2004 della Commissione, del 15 novembre 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1964/2004 della Commissione, del 12 novembre 2004, relativo alla sospensione della pesca del brosmio da parte delle navi battenti bandiera dell’Irlanda

3

 

*

Regolamento (CE) n. 1965/2004 della Commissione, del 15 novembre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1763/2004 che istituisce alcune misure restrittive a sostegno dell’attuazione effettiva del mandato del tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia (ICTY)

4

 

 

Regolamento (CE) n. 1966/2004 della Commissione, del 15 novembre 2004, che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a partire dal 16 novembre 2004

6

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Commissione

 

*

2004/764/CE:Decisione della Commissione, del 22 ottobre 2004, relativa a una proroga del termine massimo previsto per l’apposizione di marchi auricolari su alcuni bovini allevati in riserve naturali nei Paesi Bassi [notificata con il numero C(2004) 4013]  ( 1 )

9

 

*

2004/765/CE:Decisione della Commissione, del 22 ottobre 2004, relativa a un progetto di regolamento della Repubblica federale di Germania sull’etichettatura di frutta, ortaggi e patate trattati dopo la raccolta [notificata con il numero C(2004) 4029]  ( 1 )

11

 

*

2004/766/CE:Decisione della Commissione, del 5 novembre 2004, che approva il piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all'esercizio finanziario 2005 per l'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità [notificata con il numero C(2004) 4356]

13

 

 

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

 

*

Decisione 2004/767/PESC del Consiglio, del 15 novembre 2004, che applica la posizione comune 2004/694/PESC relativa ad ulteriori misure a sostegno dell'effettiva attuazione del mandato del tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (ICTY)

16

 

 

 

*

1 novembre 2004: la nuova versione di EUR-LEX on line!

s3

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

16.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 339/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1963/2004 DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 2004

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 novembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 novembre 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

118,2

070

59,9

204

60,3

999

79,5

0707 00 05

052

100,6

204

37,2

999

68,9

0709 90 70

052

88,0

204

80,0

999

84,0

0805 20 10

204

93,5

999

93,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

68,9

624

79,9

999

74,4

0805 50 10

052

53,6

388

31,5

524

67,3

528

35,1

999

46,9

0806 10 10

052

104,3

400

211,9

508

239,8

999

185,3

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

052

90,5

388

113,6

400

102,9

404

84,2

512

104,2

720

57,2

800

194,6

804

106,7

999

106,7

0808 20 50

052

67,3

720

58,4

999

62,9


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


16.11.2004   

IT

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L 339/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1964/2004 DELLA COMMISSIONE

del 12 novembre 2004

relativo alla sospensione della pesca del brosmio da parte delle navi battenti bandiera dell’Irlanda

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2340/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che fissa per il 2003 e 2004 le opportunità di pesca degli stock di pesci di acque profonde (2), prevede contingenti di brosmio per il 2004.

(2)

Ai fini dell’osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture effettuate dalle navi battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente assegnato.

(3)

Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di brosmio nelle acque della zona CIEM V, VI, VII (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi) da parte di navi battenti bandiera dell’Irlanda o immatricolate in Irlanda hanno esaurito il contingente assegnato per il 2004. L’Irlanda ha vietato la pesca di questo stock a decorrere dal 1o ottobre 2004. Occorre pertanto fare riferimento a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di brosmio nelle acque della zona CIEM V, VI, VII (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi) da parte di navi battenti bandiera dell’Irlanda o immatricolate in Irlanda abbiano esaurito il contingente assegnato all’Irlanda per il 2004.

La pesca del brosmio nelle acque della zona CIEM V, VI, VII (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi) da parte di navi battenti bandiera dell’Irlanda o immatricolate in Irlanda è vietata, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture di questo stock effettuate dalle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2004.

Per la Commissione

Jörgen HOLMQUIST

Direttore generale della Pesca


(1)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1954/2003 (GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1).

(2)  GU L 356 del 31.12.2002, pag. 1.


16.11.2004   

IT

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L 339/4


REGOLAMENTO (CE) N. 1965/2004 DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 1763/2004 che istituisce alcune misure restrittive a sostegno dell’attuazione effettiva del mandato del tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia (ICTY)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1763/2004 del Consiglio, che istituisce alcune misure restrittive a sostegno dell’attuazione effettiva del mandato del tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia (ICTY) (1) in particolare l’articolo 10, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1763/2004 sono elencate le persone interessate dal congelamento di capitali e delle risorse economiche stabilito dallo stesso regolamento.

(2)

La Commissione è autorizzata a modificare tale allegato, tenendo conto delle decisioni adottate dal Consiglio per l’attuazione della posizione comune 2004/694/PESC relativa ad ulteriori misure a sostegno dell'effettiva attuazione del mandato del tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (ICTY) (2). La decisione 2004/767/PESC (3) del Consiglio attua tale posizione comune. L'allegato I del regolamento (CE) n. 1763/2004 deve pertanto essere opportunamente modificato.

(3)

Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1763/2004 è sostituito dal testo dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2004.

Per la Commissione

Eneko LANDÁBURU

Direttore generale


(1)  GU L 315 del 14.10.2004, pag. 14.

(2)  GU L 315 del 14.10.2004, pag. 52.

(3)  Cfr. la pagina 16 della presente Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO

«Elenco delle persone di cui all'articolo 2

1)

Borovcanin, Ljubomir. Data di nascita: 27.2.1960. Luogo di nascita: Han Pijesak, Bosnia Erzegovina. Nazionalità: Bosnia Erzegovina.

2)

Borovnica, Goran. Data di nascita: 15.8.1965. Luogo di nascita: Kozarac, Municipality of Prijedor, Bosnia Erzegovina. Nazionalità: Bosnia Erzegovina.

3)

Bralo, Miroslav. Data di nascita: 13.10.1967. Luogo di nascita: Kratine, Municipality of Vitez, Bosnia Erzegovina. Nazionalità: Bosnia Erzegovina.

4)

Djordjevic, Vlastimir. Data di nascita: 1948. Luogo di nascita: Vladicin Han, Serbia e Montenegro. Nazionalità: Serbia e Montenegro.

5)

Gotovina, Ante. Data di nascita: 12.10.1955. Luogo di nascita: Isola di Pasman, Municipality of Zadar, Repubblica della Croazia. Nazionalità: a) croata, b) francese.

6)

Hadzic, Goran. Data di nascita: 7.9.1958. Luogo di nascita: Vinkovci, Repubblica della Croazia. Nazionalità: Serbia e Montenegro.

7)

Jankovic, Gojko. Data di nascita: 31.10.1954. Luogo di nascita: Trbuse, Municipality of Foca, Bosnia Erzegovina. Nazionalità: Bosnia Erzegovina.

8)

Karadžić, Radovan. Data di nascita: 19.6.1945. Luogo di nascita: Petnjica, Savnik, Montenegro, Serbia e Montenegro. Nazionalità: Bosnia Erzegovina.

9)

Lazarevic, Vladimir. Data di nascita: 23.3.1949. Luogo di nascita: Grncar, Serbia e Montenegro. Nazionalità: Serbia e Montenegro.

10)

Lukic, Milan. Data di nascita: 6.9.1967. Luogo di nascita: Visegrad, Bosnia Erzegovina. Nazionalità: a) Bosnia Erzegovina, b) Serbia e Montenegro.

11)

Lukic, Sredoje. Data di nascita: 5.4.1961. Luogo di nascita: Visegrad, Bosnia Erzegovina. Nazionalità: a) Bosnia Erzegovina, b) Serbia e Montenegro.

12)

Lukic, Sreten. Data di nascita: 28.3.1955. Luogo di nascita: Visegrad, Bosnia Erzegovina. Nazionalità: Serbia e Montenegro.

13)

Milosevic, Dragomir. Data di nascita: 4.2.1942. Luogo di nascita: Murgas, Municipality of Ub, Serbia e Montenegro. Nazionalità: Bosnia Erzegovina.

14)

Mladić, Ratko. Data di nascita: 12.3.1942. Luogo di nascita: Bozanovici, Municipality of Kalinovik, Bosnia Erzegovina. Nazionalità: a) Bosnia Erzegovina, b) Serbia e Montenegro.

15)

Nikolic, Drago. Data di nascita: 9.11.1957. Luogo di nascita: Bratunac, Bosnia Erzegovina. Nazionalità: Bosnia Erzegovina.

16)

Pandurevic, Vinko. Data di nascita: 25.6.1959. Luogo di nascita: Sokolac, Bosnia Erzegovina. Nazionalità: a) Bosnia Erzegovina, b) Serbia e Montenegro.

17)

Pavkovic, Nebojsa. Data di nascita: 10.4.1946. Luogo di nascita: Senjski Rudnik, Serbia e Montenegro. Nazionalità: Serbia e Montenegro.

18)

Popovic, Vujadin. Data di nascita: 14.3.1957. Luogo di nascita: Sekovici, Bosnia Erzegovina. Nazionalità: Serbia e Montenegro.

19)

Todovic, Savo. Data di nascita: 11.12.1952. Luogo di nascita: Foca, Bosnia Erzegovina. Nazionalità: Bosnia Erzegovina.

20)

Zelenovic, Dragan. Data di nascita: 12.2.1961. Luogo di nascita: Foca, Bosnia Erzegovina. Nazionalità: Bosnia Erzegovina.

21)

Zupljanin, Stojan. Data di nascita: 22.9.1951. Luogo di nascita: Kotor Varos, Bosnia Erzegovina. Nazionalità: Bosnia Erzegovina.».


16.11.2004   

IT

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L 339/6


REGOLAMENTO (CE) N. 1966/2004 DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 2004

che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a partire dal 16 novembre 2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1784/2003 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi. Tuttavia, tale dazio non può superare l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2)

In virtù dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1249/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1784/2003 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali.

(4)

I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entri in vigore una nuova fissazione.

(5)

Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.

(6)

L'applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato I del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 novembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12).


ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 a decorrere dal 15 novembre 2004

Codice NC

Designazione delle merci

Dazi all'importazione (1)

(in EUR/t)

1001 10 00

Frumento (grano) duro di qualità elevata

0,00

di qualità media

0,00

di bassa qualità

0,00

1001 90 91

Frumento (grano) tenero destinato alla semina

0,00

ex 1001 90 99

Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina

0,00

1002 00 00

Segala

34,81

1005 10 90

Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido

52,52

1005 90 00

Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (2)

52,52

1007 00 90

Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

34,81


(1)  Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Estonia, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(2)  L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.


ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

periodo dal 2.11.2004-12.11.2004

1)

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Quotazioni borsistiche

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)

HRS2 (14 %)

YC3

HAD2

qualità media (1)

qualità bassa (2)

US barley 2

Quotazione (EUR/t)

118,56 (3)

60,76

152,87 (4)

142,87 (4)

122,87 (4)

82,49 (4)

Premio sul Golfo (EUR/t)

12,94

 

 

Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)

18,28

 

 

2)

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Trasporto/costi: Golfo del Messico–Rotterdam: 31,52 EUR/t; Grandi Laghi–Rotterdam: 40,44 EUR/t.

3)

Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(2)  Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(3)  Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(4)  Fob Duluth.


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

16.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 339/9


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 2004

relativa a una proroga del termine massimo previsto per l’apposizione di marchi auricolari su alcuni bovini allevati in riserve naturali nei Paesi Bassi

[notificata con il numero C(2004) 4013]

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/764/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 (1) del Consiglio, in particolare l’articolo 4, paragrafo 2,

vista la richiesta presentata dai Paesi Bassi,

considerando quanto segue:

(1)

In seguito a difficoltà di ordine pratico, i Paesi Bassi hanno chiesto una proroga di dodici mesi del termine massimo stabilito per l’apposizione di marchi auricolari su bovini allevati in riserve naturali.

(2)

Tali bovini sono allevati principalmente ai fini di protezione della natura e di salvaguardia paesistica e non a fini di produzione. L’allevamento è praticato in regime estensivo e all’aperto, per cui i vitelli rimangono sempre accanto alle madri.

(3)

È opportuno tener conto della richiesta dei Paesi Bassi, a condizione che la proroga del termine massimo non influisca sulla qualità delle informazioni trasmesse dalla base di dati dei Paesi Bassi per i bovini e che nessun movimento di tali animali venga effettuato se non sono stati loro apposti i marchi auricolari.

(4)

Nel caso di capi ai quali non è stato apposto alcun marchio fino all’età di sei mesi è opportuno verificare l’identità della madre mediante un test del DNA. Considerata questa garanzia supplementare, il periodo massimo per l’apposizione dei marchi non deve superare dodici mesi.

(5)

Occorre che tale proroga sia rigorosamente limitata a un numero ristretto di aziende, riconosciute separatamente, secondo criteri definiti, come riserve naturali e comunicate alla Commissione.

(6)

Le autorità dei Paesi Bassi si impegnano a non estendere tale proroga al sistema di identificazione e di registrazione dei bovini.

(7)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I Paesi Bassi possono prorogare di dodici mesi il periodo massimo previsto a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1760/2000 per l’apposizione dei marchi auricolari ai vitelli allevati in alcune riserve naturali, purché siano rispettate le condizioni stabilite dalla presente decisione.

Tale proroga non deve influire sulla qualità delle informazioni trasmesse dalla base di dati informatizzata relativa ai bovini.

Articolo 2

1.   La proroga prevista all’articolo 1 è concessa nel rispetto di tutte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5.

2.   Gli animali sono nati in una riserva naturale riconosciuta dall’autorità competente in conformità dell’articolo 3.

3.   La nascita di ciascun vitello è comunicata all’autorità competente entro un periodo fissato dai Paesi Bassi a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1760/2000.

4.   I marchi auricolari sono apposti prima che i vitelli raggiungano l’età di dodici mesi.

5.   In nessun caso gli animali possono lasciare la riserva naturale senza che prima siano stati loro apposti i marchi auricolari.

6.   Per i vitelli dotati di marchi auricolari dopo i sei mesi di età l’identità della madre è verificata mediante un test del DNA al momento dell’apposizione dei marchi.

Articolo 3

1.   L’autorità competente può riconoscere riserve naturali ai fini della presente decisione, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a)

la riserva naturale è un’azienda in cui gli animali sono allevati principalmente ai fini di protezione della natura e di salvaguardia paesistica;

b)

la riserva naturale copre una superficie di almeno 100 ha;

c)

la densità effettiva del bestiame è inferiore a 0,5 animali di più di dodici mesi per ettaro su base media annua;

d)

l’allevamento è praticato in regime totalmente estensivo e i vitelli restano accanto alle madri.

2.   La qualifica di un’azienda come riserva naturale riconosciuta che gode di una proroga per l’apposizione dei marchi auricolari è indicata chiaramente nell’archivio della base di dati informatizzata relativa ai bovini.

3.   L’autorità competente comunica alla Commissione l’elenco delle riserve naturali riconosciute conformemente al paragrafo 1.

Articolo 4

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione


(1)  GU L 204 dell’11.8.2000, pag. 1.


16.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 339/11


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 2004

relativa a un progetto di regolamento della Repubblica federale di Germania sull’etichettatura di frutta, ortaggi e patate trattati dopo la raccolta

[notificata con il numero C(2004) 4029]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/765/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (1), in particolare gli articoli 19 e 20,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alla procedura di cui all’articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2000/13/CE, il 1o marzo 2004 le autorità tedesche hanno notificato alla Commissione un progetto di regolamento che modifica il regolamento sui limiti massimi di residui al fine di aggiungervi disposizioni specifiche di etichettatura obbligatoria per la frutta, gli ortaggi e le patate sottoposti, dopo la raccolta, a un trattamento con sostanze fitosanitarie volto a permetterne la conservazione.

(2)

In applicazione del nuovo articolo 3 bis aggiunto dal suddetto progetto di regolamento, l’etichettatura della frutta, degli ortaggi o delle patate trattati dopo la raccolta dovrebbe comportare l’indicazione «trattato dopo la raccolta con…» seguita dal nome della sostanza.

(3)

Conformemente a quanto previsto all’articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2000/13/CE, la Commissione ha consultato gli altri Stati membri in sede di comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

(4)

Nel diritto comunitario esistono già disposizioni volte a impedire che l’impiego delle sostanze in questione comporti rischi per la salute dei consumatori. Da un lato, tali sostanze devono essere autorizzate in applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (2), e, dall’altro, sono stati fissati limiti massimi di residui conformemente alla direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (3).

(5)

In alcuni casi può essere inoltre utile per i consumatori essere informati, con un’avvertenza nell’etichettatura, del trattamento realizzato dopo la raccolta e poter quindi essere in grado di operare una scelta fra prodotti trattati e non trattati o di adottare precauzioni quali il lavaggio o la sbucciatura dei prodotti. Un provvedimento di questo tipo, del resto, esiste per gli agrumi a norma del regolamento (CE) n. 1799/2001 della Commissione (4), soprattutto a causa del metodo di calcolo dei limiti massimi di residui che, per questi prodotti, tiene conto del fatto che di norma essi vengono consumati sbucciati.

(6)

Un provvedimento del genere tuttavia, applicato unilateralmente e indistintamente dalla Germania per tutta la frutta e gli ortaggi, ostacolerebbe senza dubbio in modo sproporzionato gli scambi intracomunitari. La sua applicazione obbligherebbe infatti i produttori o gli operatori degli altri Stati membri a prevedere un’etichettatura specifica per la frutta, gli ortaggi e le patate importati in Germania e ad adottare disposizioni a tal fine, in funzione della destinazione dei prodotti, fin dall’inizio della produzione.

(7)

I casi in cui sono ammesse disposizioni nazionali non armonizzate in tema di etichettatura e presentazione di taluni prodotti alimentari o dei prodotti alimentari in generale sono elencati in via limitativa all’articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2000/13/CE. Oltre ai casi in cui tali disposizioni sono necessarie per tutelare la salute pubblica, provvedimenti di questo tipo sono ammessi solo se giustificati da motivi di repressione delle frodi, di tutela della proprietà industriale e commerciale, di indicazioni di provenienza, di denominazioni d’origine e di repressione della concorrenza sleale.

(8)

Le autorità tedesche non forniscono alcuna giustificazione volta a stabilire che il progetto notificato è necessario a raggiungere uno degli obiettivi di cui al suddetto articolo 18 e che l’ostacolo così introdotto è proporzionato. Esse indicano unicamente l’obiettivo di informare il consumatore sui trattamenti successivi alla raccolta.

(9)

Per i casi in cui è auspicabile informare il consumatore sui trattamenti successivi alla raccolta, come previsto dalla Germania, è opportuno pertanto elaborare una disposizione comunitaria in tema di etichettatura. È il caso dell’ortofenilfenolo e dell’ortofenilfenolo sodico, dal momento che la direttiva 2003/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) ne prevede l’eliminazione dalla legislazione sugli additivi non appena diventeranno applicabili le prescrizioni relative all’etichettatura dei generi alimentari trattati con queste sostanze a norma della legislazione comunitaria che fissa i valori massimi di residui di pesticidi.

(10)

La Commissione continuerà le discussioni con gli Stati membri in relazione ad altre estensioni dell’etichettatura per quanto riguarda i trattamenti successivi alla raccolta.

(11)

È quindi opportuno astenersi da qualsiasi iniziativa nazionale in materia.

(12)

Queste constatazioni hanno spinto la Commissione a formulare un parere contrario, conformemente all’articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2000/13/CE.

(13)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica federale di Germania si astiene dall’adottare il suo progetto di regolamento che modifica il regolamento sui limiti massimi di residui al fine di aggiungervi disposizioni specifiche di etichettatura obbligatoria per la frutta, gli ortaggi e le patate sottoposti, dopo la raccolta, a un trattamento con sostanze fitosanitarie volto a permetterne la conservazione.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione


(1)  GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/89/CE (GU L 308 del 25.11.2003, pag. 15).

(2)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/99/CE (GU L 309 del 6.10.2004, pag. 6).

(3)  GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/95/CE (GU L 301 del 28.9.2004, pag. 42).

(4)  GU L 244 del 14.9.2001, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 907/2004 (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 50).

(5)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 58.


16.11.2004   

IT

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L 339/13


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 novembre 2004

che approva il piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all'esercizio finanziario 2005 per l'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità

[notificata con il numero C(2004) 4356]

(2004/766/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio, del 10 dicembre 1987, che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento e destinate a essere distribuite agli indigenti nella Comunità (1), in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 3149/92 della Commissione, del 29 ottobre 1992, recante modalità d'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità (3) , la Commissione è tenuta ad adottare un piano di distribuzione da finanziarsi con le risorse disponibili per l'esercizio 2005. Il piano deve definire in particolare, per ogni Stato membro che partecipa all'azione, l'importo finanziario massimo messo a disposizione per l'attuazione della parte rispettiva di piano e il quantitativo di ciascun prodotto che può essere ritirato dalle scorte degli organismi d'intervento.

(2)

Gli Stati membri interessati all'azione hanno fornito le informazioni richieste, conformemente al disposto dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3149/92.

(3)

Per la ripartizione delle risorse è necessario tener conto, in particolare, dell'esperienza acquisita e del grado di utilizzazione delle risorse assegnate agli Stati membri nel corso degli esercizi precedenti.

(4)

Occorre altresì autorizzare i trasferimenti intracomunitari necessari all’esecuzione del piano, alle condizioni di cui all’articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3149/92.

(5)

Per l'attuazione del piano occorre precisare che il fatto generatore ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2799/98 è la data di inizio dell'esercizio di gestione delle scorte pubbliche.

(6)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3149/92, ai fini della stesura del piano in oggetto la Commissione ha sentito il parere delle principali organizzazioni che conoscono da vicino i problemi delle persone più bisognose nella Comunità.

(7)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per 2005 si procede alle forniture di derrate alimentari destinate ad essere distribuite agli indigenti della Comunità, in applicazione del regolamento (CEE) n. 3730/87, attenendosi al piano di distribuzione di cui all'allegato I.

Articolo 2

Sono autorizzati i trasferimenti intracomunitari elencati nell’allegato II.

Articolo 3

Ai fini dell'applicazione del piano annuale, il fatto generatore di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2799/98 interviene il 1o ottobre 2004.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 352 del 15.12.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2535/95 (GU L 260 del 31.10.1995, pag. 3).

(2)  GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

(3)  GU L 313 del 30.10.1992, pag. 50. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1903/2004 (GU L 328 del 30.10.2004, pag. 77).


ALLEGATO I

Piano annuo di distribuzione gratuita per l'esercizio 2005

a)   Mezzi finanziari messi a disposizione per l'attuazione del piano in ciascuno Stato membro:

(in EUR)

Stato membro

Mezzi finanziari

Belgio

3 047 791

Grecia

5 704 637

Spagna

42 544 686

Francia

48 620 337

Italia

60 294 489

Lussemburgo

68 537

Malta

347 642

Polonia

35 504 167

Portogallo

12 527 718

Finlandia

2 825 645

Totale

211 485 650

b)   Quantitativo di ciascun prodotto da ritirare dalle scorte d'intervento della Comunità per essere distribuito negli Stati membri limitatamente agli importi di cui alla lettera a):

(in tonnellate)

Stato membro

Prodotti

Cereali

Riso

(risone)

Burro

Latte in polvere

Belgio

6 000

3 500

318

410

Grecia

6 972

4 346

 

2 087

Spagna

68 721

29 452

9 547

 

Francia

60 905

31 412

 

18 143

Italia

98 153

22 575

14 446

 

Malta

1 383

553

 

 

Polonia

17 758

26 835

6 772

3 749

Portogallo

8 588

14 708

2 594

480

Finlandia

15 000

 

 

600

Totale

283 480

133 381

33 677

25 469

c)   Stanziamento messo a disposizione del Lussemburgo per l'acquisto sul mercato comunitario di latte

in polvere: 68 537 EUR;

d)   Stanziamento messo a disposizione di Malta per l'acquisto sul mercato comunitario di latte

in polvere: 113 404 EUR.


ALLEGATO II

Trasferimenti intracomunitari autorizzati nel quadro del piano 2005

 

Prodotto

Quantitativo

(in tonnellate)

Detentore

Destinatario

1.

Cereali

6 000

BLE, Germania

BIRB, Belgio

2.

Cereali

6 972

BLE, Germania

Ministero dell’Agricoltura, Grecia

3.

Cereali

68 721

BLE, Germania

FEGA, Spagna

4.

Cereali

45 440

BLE, Germania

Ministero dell’Agricoltura, Francia

5.

Cereali

98 153

BLE, Germania

AGEA, Italia

6.

Cereali

1 383

BLE, Germania

National Research and Development Centre, Malta

7.

Cereali

17 758

BLE, Germania

ARR, Polonia

8.

Cereali

8 588

BLE, Germania

INGA, Portogallo

9.

Riso

3 500

Ente Risi, Italia

BIRB, Belgio

10.

Riso

553

Ente Risi, Italia

National Research and Development Centre, Malta

11.

Riso

26 835

Ente Risi, Italia

ARR, Polonia

12.

Riso

14 708

FEGA, Spagna

INGA, Portogallo

13.

Latte in polvere

2 087

Department of Agriculture and Food, Irlanda

Ministero dell’Agricoltura, Grecia

14.

Latte in polvere

18 143

Department of Agriculture and Food, Irlanda

Ministero dell’Agricoltura, Francia

15.

Latte in polvere

3 749

Department of Agriculture and Food, Irlanda

ARR, Polonia

16.

Latte in polvere

600

SJV, Svezia

Ministero dell’Agricoltura, Finlandia

17.

Burro

59

BLE, Germania

BIRB, Belgio

18.

Burro

6 571

FEGA, Spagna

AGEA, Italia

19.

Burro

3 584

BLE, Germania

ARR, Polonia

20.

Burro

3 188

Ministero dell’Agricoltura, Finlandia

ARR, Polonia


Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

16.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 339/16


DECISIONE 2004/767/PESC DEL CONSIGLIO

del 15 novembre 2004

che applica la posizione comune 2004/694/PESC relativa ad ulteriori misure a sostegno dell'effettiva attuazione del mandato del tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (ICTY)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la posizione comune 2004/694/PESC (1), in particolare l'articolo 2 in combinato disposto con l'articolo 23, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con la posizione comune 2004/694/PESC il Consiglio ha adottato misure per congelare tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a Radovan Karadžić, Ratko Mladić e Ante Gotovina.

(2)

Tali misure dovrebbero essere estese a tutte le persone pubblicamente accusate dall'ICTY di crimini di guerra che non si trovano sotto la custodia del tribunale.

(3)

L'elenco riportato nell'allegato della posizione comune 2004/694/PESC andrebbe pertanto modificato.

(4)

È necessaria un'azione della Comunità per attuare la presente decisione,

DECIDE:

Articolo 1

L'elenco delle persone riportato nell'allegato della posizione comune 2004/694/PESC è sostituito dall'elenco che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto alla data di adozione.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 15 novembre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

M. VAN DER HOEVEN


(1)  GU L 315 del 14.10.2004, pag. 52.


ALLEGATO

«Elenco delle persone di cui all'articolo 2

1)

Borovcanin, Ljubomir. Data di nascita: 27.2.1960. Luogo di nascita: Han Pijesak, Bosnia Erzegovina. Nazionalità: Bosnia Erzegovina.

2)

Borovnica, Goran. Data di nascita: 15.8.1965. Luogo di nascita: Kozarac, Municipality of Prijedor, Bosnia Erzegovina. Nazionalità: Bosnia Erzegovina.

3)

Bralo, Miroslav. Data di nascita: 13.10.1967. Luogo di nascita: Kratine, Municipality of Vitez, Bosnia Erzegovina. Nazionalità: Bosnia Erzegovina.

4)

Djordjevic, Vlastimir. Data di nascita: 1948. Luogo di nascita: Vladicin Han, Serbia e Montenegro. Nazionalità: Serbia e Montenegro.

5)

Gotovina, Ante. Data di nascita: 12.10.1955. Luogo di nascita: Isola di Pasman, Municipality of Zadar, Repubblica della Croazia. Nazionalità: a) croata, b) francese.

6)

Hadzic, Goran. Data di nascita: 7.9.1958. Luogo di nascita: Vinkovci, Repubblica della Croazia. Nazionalità: Serbia e Montenegro.

7)

Jankovic, Gojko. Data di nascita: 31.10.1954. Luogo di nascita: Trbuse, Municipality of Foca, Bosnia Erzegovina. Nazionalità: Bosnia Erzegovina.

8)

Karadžić, Radovan. Data di nascita: 19.6.1945. Luogo di nascita: Petnjica, Savnik, Montenegro, Serbia e Montenegro. Nazionalità: Bosnia Erzegovina.

9)

Lazarevic, Vladimir. Data di nascita: 23.3.1949. Luogo di nascita: Grncar, Serbia e Montenegro. Nazionalità: Serbia e Montenegro.

10)

Lukic, Milan. Data di nascita: 6.9.1967. Luogo di nascita: Visegrad, Bosnia Erzegovina. Nazionalità: a) Bosnia Erzegovina, b) Serbia e Montenegro.

11)

Lukic, Sredoje. Data di nascita: 5.4.1961. Luogo di nascita: Visegrad, Bosnia Erzegovina. Nazionalità: a) Bosnia Erzegovina, b) Serbia e Montenegro.

12)

Lukic, Sreten. Data di nascita: 28.3.1955. Luogo di nascita: Visegrad, Bosnia Erzegovina. Nazionalità: Serbia e Montenegro.

13)

Milosevic, Dragomir. Data di nascita: 4.2.1942. Luogo di nascita: Murgas, Municipality of Ub, Serbia e Montenegro. Nazionalità: Bosnia Erzegovina.

14)

Mladić, Ratko. Data di nascita: 12.3.1942. Luogo di nascita: Bozanovici, Municipality of Kalinovik, Bosnia Erzegovina. Nazionalità: a) Bosnia Erzegovina, b) Serbia e Montenegro.

15)

Nikolic, Drago. Data di nascita: 9.11.1957. Luogo di nascita: Bratunac, Bosnia Erzegovina. Nazionalità: Bosnia Erzegovina.

16)

Pandurevic, Vinko. Data di nascita: 25.6.1959. Luogo di nascita: Sokolac, Bosnia Erzegovina. Nazionalità: a) Bosnia Erzegovina, b) Serbia e Montenegro.

17)

Pavkovic, Nebojsa. Data di nascita: 10.4.1946. Luogo di nascita: Senjski Rudnik, Serbia e Montenegro. Nazionalità: Serbia e Montenegro.

18)

Popovic, Vujadin. Data di nascita: 14.3.1957. Luogo di nascita: Sekovici, Bosnia Erzegovina. Nazionalità: Serbia e Montenegro.

19)

Todovic, Savo. Data di nascita: 11.12.1952. Luogo di nascita: Foca, Bosnia Erzegovina. Nazionalità: Bosnia Erzegovina.

20)

Zelenovic, Dragan. Data di nascita: 12.2.1961. Luogo di nascita: Foca, Bosnia Erzegovina. Nazionalità: Bosnia Erzegovina.

21)

Zupljanin, Stojan. Data di nascita: 22.9.1951. Luogo di nascita: Kotor Varos, Bosnia Erzegovina. Nazionalità: Bosnia Erzegovina.».


16.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 339/s3


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