ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 336

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

47° anno
12 novembre 2004


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE) n. 1941/2004 del Consiglio, del 2 novembre 2004, che chiude il riesame relativo ai nuovi esportatori del regolamento (CE) n. 2605/2000 del Consiglio che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di bilance elettroniche originarie, tra l'altro, di Taiwan

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1942/2004 del Consiglio, del 2 novembre 2004, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di legno compensato di okoumé originario della Repubblica popolare cinese

4

 

 

Regolamento (CE) n. 1943/2004 della Commissione, dell'11 novembre 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

13

 

*

Regolamento (CE) n. 1944/2004 della Commisione, del 10 novembre 2004, che autorizza trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Repubblica popolare cinese

15

 

 

Regolamento (CE) n. 1945/2004 della Commissione, dell'11 novembre 2004, che fissa le percentuali di riduzione applicabili nel 2005 alle domande di assegnazione degli operatori non tradizionali nel quadro dei contingenti tariffari A/B e C per l'importazione di banane

18

 

 

Regolamento (CE) n. 1946/2004 della Commissione, dell'11 novembre 2004, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero a decorrere al 12 novembre 2004

19

 

 

Regolamento (CE) n. 1947/2004 della Commissione, dell'11 novembre 2004, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

21

 

 

Regolamento (CE) n. 1948/2004 della Commissione, dell'11 novembre 2004, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la 12a gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1327/2004

23

 

 

Regolamento (CE) n. 1949/2004 della Commissione, dell'11 novembre 2004, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

24

 

 

Regolamento (CE) n. 1950/2004 della Commissione, dell'11 novembre 2004, che fissa una restituzione massima all'esportazione per il burro nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 581/2004

32

 

 

Regolamento (CE) n. 1951/2004 della Commissione, dell'11 novembre 2004, che fissa una restituzione massima all'esportazione per il latte scremato in polvere nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 582/2004

34

 

 

Regolamento (CE) n. 1952/2004 della Commissione, dell'11 novembre 2004, che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1757/2004

35

 

 

Regolamento (CE) n. 1953/2004 della Commissione, dell'11 novembre 2004, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di avena di cui al regolamento (CE) n. 1565/2004

36

 

 

Regolamento (CE) n. 1954/2004 della Commissione, dell'11 novembre 2004, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'importazione di sorgo di cui al regolamento (CE) n. 238/2004

37

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

2004/758/CE:
Decisione del Consiglio, del 2 novembre 2004, che autorizza l’Austria ad applicare una misura di deroga all'articolo 21 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari

38

 

*

2004/759/CE, Euratom:
Decisione del Consiglio, del 2 novembre 2004, relativa alla nomina di un membro della Corte dei conti

40

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

12.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 336/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1941/2004 DEL CONSIGLIO

del 2 novembre 2004

che chiude il riesame relativo ai «nuovi esportatori» del regolamento (CE) n. 2605/2000 del Consiglio che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di bilance elettroniche originarie, tra l'altro, di Taiwan

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   MISURE VIGENTI

(1)

Le misure attualmente in vigore per le importazioni nella Comunità di alcuni tipi di bilance elettroniche originarie di Taiwan consistono in dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento (CE) n. 2605/2000 (2). Ai sensi dello stesso regolamento, sono stati istituiti dazi antidumping anche per le importazioni di bilance elettroniche originarie della Repubblica popolare cinese e della Repubblica di Corea. Misure antidumping sono inoltre in vigore per bilance elettroniche originarie del Giappone e di Singapore (3).

B.   INCHIESTA ATTUALE

1.   Domanda di riesame

(2)

Dopo l’istituzione di dazi antidumping definitivi sulle importazioni di bilance elettroniche originarie di Taiwan, la Commissione ha ricevuto una richiesta di avviare il riesame relativo ai «nuovi esportatori» del regolamento (CE) n. 2605/2000, a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, da una società di Taiwan, la Charder Electronic Co., Ltd. («Charder»). Questa società affermava di non essere collegata ad alcun produttore o esportatore di Taiwan soggetto alle misure antidumping in vigore per le bilance elettroniche. Essa affermava inoltre di non aver esportato bilance elettroniche nella Comunità nel periodo dell’inchiesta iniziale (vale a dire dal 1o settembre 1998 al 31 agosto 1999) e di aver iniziato a esportare bilance elettroniche nella Comunità successivamente.

2.   Avvio del riesame relativo ai «nuovi esportatori»

(3)

In esito all’esame delle prove presentate dalla Charder, la Commissione le ha ritenute sufficienti a giustificare l’avvio di un riesame ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. Dopo aver sentito il comitato consultivo e dopo aver dato all'industria comunitaria l'opportunità di presentare osservazioni, la Commissione ha avviato, con il regolamento (CE) n. 2034/2003 (4), un riesame del regolamento (CE) n. 2605/2000 in relazione alla società Charder e ha iniziato l'inchiesta.

(4)

A norma del regolamento (CE) n. 2034/2003 della Commissione che avvia il riesame, il dazio antidumping del 13,4 % istituito dal regolamento (CE) n. 2605/2000 sulle importazioni di bilance elettroniche prodotte dalla Charder è stato abrogato. Contemporaneamente, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, è stato chiesto alle autorità doganali di adottare le misure opportune per la registrazione di tali importazioni.

3.   Il prodotto in esame

(5)

I prodotti oggetto del presente riesame sono gli stessi dell’inchiesta iniziale, vale a dire bilance elettroniche per il commercio al dettaglio, aventi una capacità di peso pari o inferiore a 30 kg, con indicazione digitale del peso, del prezzo unitario e dell'importo da pagare (provviste o meno di un dispositivo di stampa di questi dati), normalmente dichiarate nel codice NC ex 8423 81 50 (codice TARIC 8423 81 50 10) e originarie di Taiwan.

4.   Parti interessate

(6)

La Commissione ha informato ufficialmente dell'avvio del riesame la società Charder e i rappresentanti del paese esportatore. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.

(7)

La Commissione ha inviato inoltre un questionario alla Charder, ricevendone risposta entro il termine stabilito. La Commissione ha cercato e verificato tutte le informazioni che ha ritenuto necessarie per determinare l’esistenza di pratiche di dumping ed ha effettuato una verifica nella sede della Charder e di una società che importa nella Comunità i prodotti fabbricati dalla Charder («l’importatore»).

5.   Periodo dell'inchiesta

(8)

L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguarda il periodo dal 1 ottobre 2002 al 30 settembre 2003 («periodo dell'inchiesta»).

C.   RISULTATI DELL'INCHIESTA

(9)

Dall’inchiesta è emerso che la Charder non ha esportato il prodotto in esame nel periodo dell’inchiesta iniziale.

(10)

Inoltre, la Charder è stata in grado di dimostrare di non essere collegata con alcuno degli esportatori o produttori di Taiwan che sono soggetti alle misure antidumping istituite nei confronti delle importazioni di bilance elettroniche originarie di Taiwan.

(11)

L’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base dispone che un nuovo esportatore deve aver effettivamente eseguito esportazioni del prodotto in esame nella Comunità dopo il periodo dell’inchiesta iniziale oppure poter dimostrare che ha assunto l'obbligazione contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo del prodotto in esame nella Comunità. Al riguardo è stato accertato che i prodotti fabbricati e esportati nella Comunità dalla Charder durante il periodo dell’inchiesta, designati come il prodotto in esame, non erano tali da poter essere venduti agli utilizzatori finali. Sebbene i prodotti suddetti siano stati dichiarati dalla Charder e dall’importatore come il prodotto in esame, essi sono risultati prodotti non finiti aventi caratteristiche materiali diverse dal prodotto in esame. Questi prodotti non finiti venivano lavorati ulteriormente dall’importatore e trasformati in bilance elettroniche. Va inoltre osservato che nessuna delle bilance trasformate è stata venduta nel periodo dell’inchiesta. Per questi motivi i prodotti importati non possono essere classificati come il prodotto in esame. Infine, la Charder non ha dimostrato di avere assunto un’obbligazione contrattuale irrevocabile di esportare nella Comunità un quantitativo significativo del prodotto in esame.

(12)

Di conseguenza, si può concludere che la Charder non è stata in grado di dimostrare che ha effettivamente soddisfatto i criteri richiesti per essere considerata un nuovo esportatore ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base.

D.   FINE DEL RIESAME

(13)

Alla luce dei risultati dell’indagine, è opportuno chiudere il riesame senza modificare il livello del dazio applicabile alla Charder, che va quindi mantenuto al livello del dazio antidumping definitivo per il paese fissato nell’inchiesta iniziale, pari al 13,4 %.

E.   RISCOSSIONE RETROATTIVA DEL DAZIO ANTIDUMPING

(14)

A seguito delle conclusioni di cui sopra, occorre riscuotere a titolo retroattivo dalla Charder il dazio antidumping sulle importazioni del prodotto in esame che sono state effettuate tramite registrazione ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2034/2003.

F.   COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI

(15)

Tutte le parti interessate sono state informate delle considerazioni e degli elementi essenziali in base ai quali si è deciso di chiudere il presente riesame e di istituire il dazio antidumping a titolo retroattivo sulle importazioni effettuate tramite registrazione. Nessuna obiezione è stata sollevata in merito alle considerazioni e agli elementi comunicati.

(16)

Occorre pertanto chiudere il presente riesame senza apportare modifiche al regolamento (CE) n. 2605/2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Il riesame relativo ai «nuovi esportatori» del regolamento (CE) n. 2605/2000, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di bilance elettroniche originarie, tra l'altro, di Taiwan, avviato ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96, è chiuso senza modifica dei dazi antidumping in vigore.

2.   Il dazio del 13,4 % istituito dal regolamento (CE) n. 2605/2000 sulle importazioni di alcuni tipi di bilance elettroniche originarie, tra l’altro, di Taiwan è riscosso a titolo retroattivo sulle importazioni del prodotto in esame che sono state registrate ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2034/2003.

3.   Salvo diversa disposizione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 2 novembre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

B. R. BOT


(1)   GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(2)   GU L 301 del 30.11.2000, pag. 42. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1408/2004 della Commissione (GU L 256 del 3.8.2004, pag. 8).

(3)  Regolamento (CE) n. 468/2001 del Consiglio, del 6 marzo 2001, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di bilance elettroniche originarie del Giappone (GU L 67 del 9.3.2001, pag. 24) e regolamento (CE) n. 469/2001 del Consiglio, del 6 marzo 2001, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di bilance elettroniche originarie di Singapore (GU L 67 del 9.3.2001, pag. 37).

(4)   GU L 302 del 20.11.2003, pag. 3.


12.11.2004   

IT

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L 336/4


REGOLAMENTO (CE) N. 1942/2004 DEL CONSIGLIO

del 2 novembre 2004

che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di legno compensato di okoumé originario della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (di seguito denominato «il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   MISURE PROVVISORIE

(1)

La Commissione, con regolamento (CE) n. 988/2004 (2) (il «regolamento provvisorio») ha imposto dazi antidumping provvisori sulle importazioni di legno compensato di okoumé definito come compensato costituito esclusivamente da fogli di legno, in cui ciascun foglio non superi lo spessore di 6 mm e con almeno un foglio esterno di legno di okoumé, di cui al codice NC ex 4412 13 10 , originario della Repubblica popolare cinese (in appresso denominata «RPC»).

(2)

Si ricorda che l'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2002 e il 30 giugno 2003 (di seguito: «il periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze pertinenti per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 1999 e la fine del PI (di seguito denominato «il periodo in esame»).

B.   FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO

(3)

A seguito dell'istituzione di un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di legno compensato di okoumé originario della RPC, alcune parti interessate hanno presentato per iscritto le loro osservazioni. Alle parti che hanno chiesto di essere sentite è stata inoltre data tale possibilità.

(4)

La Commissione ha nuovamente chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive. Dopo l’imposizione delle misure provvisorie si è svolta una visita di verifica in loco presso la sede della Ekol Kontraplak, Taskopru, Turchia, in considerazione del fatto che la Turchia era ritenuto un possibile paese di riferimento per la determinazione del valore normale.

(5)

Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare l'imposizione di dazi antidumping definitivi e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le loro osservazioni successivamente alla comunicazione.

(6)

Sono state esaminate le osservazioni comunicate oralmente e per iscritto dalle parti e in seguito a tale esame, ove ritenuto opportuno, sono state debitamente modificate le conclusioni.

C.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1.   Prodotto in esame

(7)

Il prodotto in esame è il legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno, in cui ciascun foglio non superi lo spessore di 6 mm e con almeno un foglio esterno di legno di okoumé, originario della Repubblica popolare cinese, attualmente classificabile nel codice NC ex 4412 13 10 . Tale definizione si riferisce sia al compensato fabbricato unicamente con legno di okoumé («compensato tutto di okoumé») sia a quello con una o due delle facce esterne in legno di okoumé («compensato con rivestimento di okoumé»), essendo gli strati interni costituiti di un altro tipo di legno.

(8)

Vari importatori hanno sostenuto che il compensato tutto di okoumé e quello con rivestimento di okoumé non si possono considerare uno stesso prodotto, in quanto la composizione degli strati interni incide sulle caratteristiche essenziali del compensato. Si è inoltre sostenuto che detti prodotti differiscono notevolmente in termini di prezzo e di impieghi.

(9)

Si è constatato sin dall’inizio dell’inchiesta che il compensato di okoumé è fabbricato in una varietà di tipi diversi e che ha un’ampia gamma di applicazioni che spaziano dal settore edile, a quello dei mobili, dei trasporti e ad altri settori industriali. Alcuni impieghi richiedono un tipo particolare di compensato di okoumé, mentre per altri impieghi se ne possono usare indifferentemente tipi diversi. Peculiarità fondamentale dell’essenza di okoumé, comunque, è di poter essere sfogliato in piallacci molto grandi privi di nodi o altre imperfezioni, che consentono di produrre un compensato di buona finitura e con una superficie omogenea e priva di giunzioni. Ciò significa che il carattere fondamentale del compensato di okoumé, che lo rende unico rispetto ad altri tipi di compensato, risiede nell’aspetto delle facce (esterne) dei suoi strati.

(10)

Gli strati interni del compensato possono essere costituiti da varie essenze di legno tropicale o proveniente da climi temperati. I fabbricanti di compensato di okoumé, allorché producono un compensato tutto di legno tropicale, tendono ad usare l’okoumé anche per gli strati interni, più a motivo della naturale complementarità del processo di produzione che per le specifiche particolarità del legno di okoumé rispetto ad altri legni tropicali. Il tipo di essenza, o essenze, usato per gli strati interni incide nettamente sul costo del prodotto finale, le sue proprietà e la sua idoneità per taluni impieghi. Si ritiene, peraltro, che tali aspetti si possano prendere in adeguata considerazione distinguendo vari tipi di prodotto nell’ambito dell’inchiesta, in modo da confrontare solo i prezzi dei tipi di compensato identici in sede di valutazione del dumping e del pregiudizio. Il sistema di codificazione dei prodotti usato nel corso dell’inchiesta distingue, tra le altre caratteristiche, il compensato tutto di okoumé da quello con rivestimento di okoumé. È stata perciò respinta l’obiezione secondo cui il compensato tutto di okoumé e quello con rivestimento di okoumé non si possono considerare uno stesso prodotto.

(11)

Nel regolamento provvisorio si è deciso di escludere il compensato di okoumé ricoperto con una pellicola dall’ambito dell’inchiesta per i motivi esposti nel considerando 19 del detto regolamento. Questo tipo di compensato è fabbricato con compensato tutto di okoumé o rivestito di okoumé e ricoperto di una pellicola di altro materiale. L’industria comunitaria ha sostenuto che tali prodotti non andrebbero esclusi, in quanto fanno parte, come gli altri prodotti di okoumé, dello stesso mercato. Tuttavia, la presenza di una pellicola sulla superficie del legno rende le succitate caratteristiche fondamentali del compensato di okoumé, vale a dire l'aspetto esterno, molto meno rilevanti. Il compensato di okoumé ricoperto con una pellicola non presenta perciò le stesse caratteristiche fisiche e tecniche del prodotto in esame. Inoltre il compensato di okoumé ricoperto con una pellicola, a differenza del prodotto in esame, è per lo più destinato ad un’applicazione specifica, quella delle gettate di calcestruzzo. Quest’argomentazione va quindi respinta.

(12)

In mancanza di altre osservazioni, sono confermate le conclusioni relative alla definizione del prodotto esposte ai considerando 18 e 19 del regolamento provvisorio.

2.   Prodotto simile

(13)

Varie parti hanno osservato che ci sono numerose differenze tra il prodotto in esame fabbricato nella RPC e quello fabbricato e venduto nella Comunità dall'industria comunitaria, nella misura in cui tali prodotti non si possono considerare simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. In particolare si è obiettato che:

a)

i produttori esportatori cinesi vendono compensato con rivestimento di okoumé, mentre l’industria comunitaria vende compensato tutto di okoumé;

b)

i produttori esportatori cinesi vendono pannelli di dimensioni standard di 2 440 × 1 220 mm e di 2 500 × 1 250 mm, mentre l’industria comunitaria vende i formati cosiddetti «jumbo» di 3 100 × 1 530 mm et 3 100 × 1 700 mm);

c)

i produttori esportatori cinesi vendono compensato per interni, mentre l’industria comunitaria vende compensato resistente agli agenti atmosferici, o per esterni;

d)

la qualità dei rivestimenti dei pannelli venduti dai produttori esportatori cinesi (qualità B/BB a fronte di una qualità BB/CC) è in genere inferiore;

e)

i rivestimenti dei pannelli venduti dai produttori esportatori cinesi sono più sottili di quelli dei pannelli venduti dall’industria comunitaria (0,6 mm a fronte di 1 mm);

f)

la qualità degli strati interni dei pannelli venduti dai produttori esportatori cinesi è in generale inferiore;

g)

la qualità della colla dei pannelli venduti dai produttori esportatori cinesi è in genere inferiore.

(14)

Per quanto riguarda le prime tre caratteristiche sopra riportate ai considerando da 13, lettera a), a 13, lettera c), l’inchiesta ha appurato che i produttori esportatori cinesi nonché l’industria comunitaria hanno venduto sia compensato tutto di okoumé che rivestito di okoumé, sia per interni che per esterni, in un’ampia gamma di formati. Dato che tali caratteristiche sono di norma indicate nei documenti di vendita, esse sono state riprese nel numero di controllo individuale del prodotto («NCP») allo scopo di calcolare i margini di dumping e di pregiudizio. Quindi, per quanto riguarda tali caratteristiche, sono prese in considerazione assolutamente tutte le differenze e si confrontano solo prodotti simili.

(15)

La quarta caratteristica citata al considerando 13, lettera d), non è stata inserita nel NCP, dato che nella maggior parte dei documenti di vendita messi a disposizione della Commissione nel corso dell’inchiesta essa non è riportata. Sulla base delle transazioni per le quali è stato indicato il grado qualitativo dei rivestimenti si è appurato che i produttori esportatori cinesi, così come l’industria comunitaria, hanno venduto compensato di varia qualità e non risulta che il grado qualitativo dei prodotti simili dell'industria comunitaria si caratterizzi per una qualità superiore rispetto a quello dei produttori esportatori cinesi.

(16)

Neppure le ultime tre caratteristiche riportate ai considerando da 13, lettera e), a 13, lettera g), sono state inserite nel NCP, dal momento che per lo più non figurano nei dati delle transazioni. Si è peraltro costatato che la maggior parte delle esportazioni dalla RPC hanno rivestimenti più sottili di quelli dei prodotti comunitari simili. Analogamente, le differenze qualitative delle colle e degli strati interni, per quanto variabili, sono sufficientemente generalizzate da influire sulla rappresentazione che l’acquirente se ne fa, per cui non vanno ignorate. Si è così applicato un adeguamento per tali differenze in sede di computo dei margini di sottoquotazione e di pregiudizio, come esposto nel considerando 80 del regolamento provvisorio.

(17)

Va anche osservato che tali differenze qualitative non sono sufficienti per creare nell’acquirente la percezione che il prodotto in esame esportato dalla RPC sia un prodotto completamente diverso. Viceversa le inchieste hanno messo in luce casi concreti in cui le esportazioni cinesi hanno sostituito i prodotti dell’industria comunitaria negli acquisti di alcuni clienti sul mercato comunitario.

(18)

Si conclude perciò che le asserite differenze tra il prodotto in esame ed il prodotto fabbricato e venduto nella comunità dall’industria comunitaria, in quanto provate, sono state assolutamente prese in considerazione vuoi tramite il NCP o tramite l’adeguamento. Dato che tali differenze in ogni caso non mutano la circostanza che il prodotto in esame ed il prodotto fabbricato e venduto all’interno della Comunità dall’industria comunitaria hanno le stesse caratteristiche fondamentali e gli stessi impieghi, l’obiezione che il prodotto in esame ed il prodotto fabbricato e venduto nella Comunità dall’industria comunitaria non sono simili deve essere respinta.

(19)

In mancanza di altre osservazioni relative al prodotto simile, si conferma il considerando 20 del regolamento provvisorio.

D.   DUMPING

1.   Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato («TEM»)

(20)

Uno dei produttori esportatori cui non è stato riconosciuto il TEM ha affermato che la Commissione non ha preso in considerazione le osservazioni dallo stesso presentate dopo la comunicazione delle decisioni della Commissione. Le sue argomentazioni sono comunque state esaminate e trattate per esteso nei considerando da 29 a 32 del regolamento provvisorio. L’obiezione è stata pertanto respinta.

(21)

Un altro produttore esportatore, che si è ritenuto abbia omesso di collaborare all’inchiesta, ha invece sostenuto di aver collaborato con la Commissione. Va osservato che questa stessa obiezione, che era già stata sollevata dalla stessa società dopo la comunicazione delle conclusioni della Commissione relativamente al TEM, era stata specificamente trattata nei considerando da 33 a 35 del regolamento provvisorio. L’obiezione è stata pertanto respinta.

(22)

In mancanza di altre osservazioni, si confermano i considerando da 21 a 35 del regolamento provvisorio relativi al trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato.

2.   Trattamento individuale

(23)

In mancanza di altre osservazioni, si confermano i considerando da 36 a 40 del regolamento provvisorio relativi al trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato.

3.   Valore normale

3.1.   Determinazione del valore normale per i produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta e ai quali è stato accordato il TEM

(24)

Uno dei produttori esportatori che ha collaborato all’inchiesta sostiene che il computo del costo dei propri acquisti di piallacci di legno di pioppo, come spiegato nel considerando 49 del regolamento provvisorio, non è corretto e che da tale costo avrebbero dovuto essere dedotti alcuni crediti fiscali di cui afferma aver beneficiato nell'acquisto dei piallacci. Una tale affermazione, per sua natura, avrebbe dovuto essere sostenuta da prove verificabili presentate tempestivamente. La società non è stata comunque in grado di raccogliere prove sufficienti del fatto che l’IVA sia stata effettivamente rimborsata, benché ciò le fosse stato chiesto nel corso dell’ispezione presso la sede della stessa. Si è perciò dovuta respingere tale obiezione.

(25)

Va osservato che dopo la pubblicazione del regolamento provvisorio sono stati corretti alcuni piccoli errori materiali nel computo del margine di profitto di tre produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta e cui è stato riconosciuto il TEM. Ciò ha condotto ad una leggera modifica del valore normale calcolato per gli stessi.

(26)

In mancanza di altre osservazioni si confermano le conclusioni provvisorie relative alla determinazione del valore normale per i produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta e ai quali è stato concesso il TEM, come precisato nei considerando da 41 a 51 del regolamento provvisorio.

3.2.   Determinazione del valore normale per i produttori esportatori cui non è stato concesso il TEM

(27)

Il Marocco è stato scelto provvisoriamente come paese terzo di riferimento ad economia di mercato al fine di stabilire il valore normale per la RPC. Tuttavia, come esposto al considerando 56 del regolamento provvisorio, tre produttori esportatori si sono opposti a tale scelta.

(28)

Le indagini della Commissione avevano dimostrato l’esistenza di un unico produttore nel mercato interno marocchino, nel quale, per giunta, si applica un dazio elevato sulle importazioni. Si è quindi deciso di proseguire la ricerca di un altro paese di riferimento più adatto. Come potenziale paese di riferimento alternativo è stata quindi proposta la Turchia, ove un produttore aveva accettato di collaborare con la Commissione.

(29)

A seguito della pubblicazione del regolamento provvisorio sono pervenute ulteriori osservazioni relative alla scelta originaria del Marocco da parte di vari importatori e da parte di vari produttori esportatori cinesi. Tutti sostenevano che la scelta del Marocco come paese terzo di riferimento ad economia di mercato era inadeguata a causa di un’asserita differenza qualitativa tra il compensato di okoumé fabbricato dai produttori cinesi e quello fabbricato in Marocco.

(30)

Si è accertato che nel mercato turco non si applicava un dazio elevato e che varie ditte concorrenti vi producevano compensato di okoumé. Le indagini hanno poi anche confermato che le vendite del produttore turco che collaborava all’inchiesta erano significative e sufficientemente rappresentative ai fini della fissazione del valore normale delle esportazioni cinesi del prodotto in esame. Si è perciò deciso di scegliere la Turchia come paese di riferimento.

(31)

Per poter stabilire se le vendite sul mercato turco dei prodotti comparabili a quelli esportati nella Comunità dai produttori esportatori cinesi fossero state realizzate nel corso di normali operazioni commerciali, il prezzo di vendita sul mercato interno è stato confrontato al costo di produzione totale (cioè al costo di fabbricazione maggiorato delle spese generali, amministrative e di vendita). Poiché la stragrande maggioranza del volume delle vendite dei tipi di prodotto venduti sul mercato interno era stato realizzato nel corso di normali operazioni commerciali, il valore normale è stato determinato in base al prezzo dei tipi di prodotto comparabili praticato sul mercato interno.

(32)

È stato effettuato un adeguamento del valore normale a motivo delle differenze inerenti alle caratteristiche fisiche, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera a), del regolamento di base, allo scopo di tenere conto dei diversi tipi di colla usati per i prodotti comparabili venduti in Turchia e per il prodotto in esame.

4.   Prezzi all'esportazione

(33)

In mancanza di altre osservazioni si confermano le conclusioni provvisorie relative alla determinazione del prezzo all’esportazione, come precisato nei considerando da 60 a 61 del regolamento provvisorio. Tuttavia, per quanto riguarda la determinazione del prezzo di esportazione per gli esportatori che non hanno collaborato all’indagine, sono state apportate le seguenti modifiche: invece di usare come base, per il produttore esportatore che ha collaborato all’inchiesta, ma al quale non è stato concesso il TEM, un volume di vendite limitato, è stato usato l’intero volume delle vendite di compensato con rivestimento di okoumé di questa società, in generale più rappresentativo - stando alle informazioni disponibili - per la stragrande maggioranza delle esportazioni cinesi.

5.   Confronto

(34)

Un produttore esportatore ha obiettato che i costi del trasporto sono stati indebitamente dedotti dalle vendite effettuate a livello FOB. Tale adeguamento è stato però effettuato solo dopo che tutti i valori di vendita erano stati convertiti a livello CIF, in base al metodo concordato con la società. Pertanto si è dovuta respingere tale obiezione.

(35)

Un produttore esportatore ha contestato un adeguamento effettuato sul proprio prezzo all'esportazione per tener conto di uno sconto differito concesso ad uno dei suoi operatori commerciali, come indicato nel considerando 63 del regolamento provvisorio. L’esportatore obiettava che di tale sconto si era già tenuto conto nei prezzi dichiarati dalla società. La società non è peraltro stata in grado di provare tale circostanza nel corso dell’inchiesta. Si è perciò dovuta respingere tale obiezione.

(36)

Un produttore esportatore ha sostenuto che le proprie vendite del prodotto in esame, vuoi all’esportazione, vuoi sul mercato interno, sono state fatte a varie categorie di clienti e che i dati trasmessi dalla società dimostravano notevoli differenze di prezzo tra le varie categorie di clienti. Chiedeva che di ciò si tenesse debito conto in sede di computo del dumping, tramite un adeguamento del prezzo all’esportazione per stadio commerciale, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera d), del regolamento di base. Benché si fosse ritenuta tale richiesta giustificata, il livello di adeguamento richiesto dall’esportatore si basava su un unico esempio, non ritenuto rappresentativo. Analizzati i dati relativi ai prezzi, si è quantificato l’adeguamento opportuno, che è poi stato applicato al prezzo all’esportazione.

6.   Margini di dumping

(37)

Dal momento che, come sopra esposto, alcune richieste presentate dalle parti sono state accolte e che il metodo ed i calcoli sono stati corretti di conseguenza, segnatamente in relazione alla scelta del paese di riferimento, i margini di dumping infine stabiliti, espressi in percentuale del prezzo CIF frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Impresa

Margini di dumping

Nantong Zongyi Plywood Co., Ltd

9,6  %

Zhejiang Deren Bamboo-Wood Technologies Co., Ltd

23,5  %

Zhonglin Enterprise (Dangshan) Co., Ltd

6,5  %

Jiaxing Jinlin Lumber Co., Ltd

17,0  %

(38)

In mancanza di altre osservazioni si conferma il metodo di calcolo del margine di dumping nazionale, come precisato nei considerando da 67 a 69 del regolamento provvisorio. Poiché si è usato come paese di riferimento la Turchia, come sopra spiegato nei considerando da 27 a 32, il nuovo livello nazionale del dumping è stato fissato al 66,7 % del prezzo CIF frontiera comunitaria, dazio non corrisposto.

E.   INDUSTRIA COMUNITARIA

(39)

In mancanza di osservazioni, vengono confermate le conclusioni provvisorie relative all’industria comunitaria di cui ai considerando da 70 a 72 del regolamento provvisorio.

F.   PREGIUDIZIO

1.   Consumo comunitario

(40)

In mancanza di nuove osservazioni, vengono confermate le conclusioni provvisorie relative al consumo comunitario di cui ai considerando da 74 a 75 del regolamento provvisorio.

2.   Importazioni dal paese interessato

(41)

Ai fini dell'analisi della sottoquotazione del prezzo, il regolamento provvisorio ha adeguato con una maggiorazione del 10 % il prezzo CIF frontiera comunitaria dei produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta. Con tale adeguamento si vuole tener conto della differenza qualitativa generalmente riconosciuta, ma difficile da quantificare, tra il compensato di okoumé fabbricato nella Comunità e quello fabbricato in Cina. Tale adeguamento si basa sui seguenti motivi: le informazione di cui la Commissione dispone in relazione alle offerte dei produttori cinesi del prodotto in esame con uno spessore del rivestimento di 1 mm o di 0,6 mm dimostrano che la diversità di spessore può condurre ad una differenza di prezzo compresa tra il 3,5 % ed il 5,5 %. In mancanza di ulteriori informazioni quantificate si può ragionevolmente ritenere che gli altri aspetti qualitativi di cui al considerando 16, nello specifico la qualità delle colle e degli strati interni, possano avere un’incidenza analoga a quella dello spessore del rivestimento. L’impatto cumulato di tali differenze qualitative corrisponde perciò ad una differenza di prezzo dell’ordine del 10-15 %. Va peraltro ricordato che le succitate differenze qualitative non si possono rilevare su ogni singola transazione ed è improbabile che ricorrano nella totalità delle esportazioni effettuate dalla RPC nel corso del periodo dell’inchiesta. L’inchiesta ha piuttosto dimostrato che la qualità e le caratteristiche dei prodotti offerti dai produttori esportatori cinesi sono varie ed in evoluzione.

(42)

Un importatore ha sostenuto che l’adeguamento dovrebbe essere del 25 % piuttosto che del 10 %, ma non ha fornito nessuna motivazione oggettiva della percentuale più alta. Alla luce di quanto esposto non c'è motivo di cambiare il metodo illustrato nel regolamento provvisorio.

(43)

In mancanza di altre osservazioni, sono confermate le conclusioni di cui ai considerando da 76 a 81 del regolamento provvisorio.

3.   Situazione dell'industria comunitaria

(44)

Due produttori esportatori hanno messo in dubbio l'impatto pregiudizievole delle importazioni osservando che i prezzi sono rimasti piuttosto stabili, con un aumento nominale del 3 %, corrispondente ad una leggera diminuzione in termini reali, nel corso del periodo preso in considerazione. Va tuttavia ricordato che la media dei prezzi evidenziati nel considerando 91 del regolamento provvisorio fa riferimento ad una gamma di tipi di prodotto diversi, i più economici dei quali hanno più risentito degli effetti delle importazioni cinesi. Anche se i prezzi di tali prodotti più economici fossero diminuiti nel corso di tutto il periodo, dal momento che la loro quota relativa nel mix di prodotti è anch’essa diminuita, non ne risulterebbe necessariamente diminuito il prezzo complessivo al metro cubo. Il cambiamento nel mix di prodotti dei produttori comunitari era già stato evidenziato nel considerando 91 del regolamento provvisorio. Inoltre, all’epoca in cui le esportazioni cinesi facevano la loro comparsa nel mercato comunitario l’industria comunitaria stava riemergendo da una recessione caratterizzata da margini di vendita relativamente bassi. In tali frangenti l’industria comunitaria non aveva ampi margini di manovra per far fronte alla concorrenza con l’abbassamento dei prezzi e la maggior parte degli effetti pregiudizievoli si è verificata sotto forma di ripercussione sui volumi, come spiegato ai considerando da 85 a 90 del regolamento provvisorio. Pertanto tale obiezione va respinta.

(45)

In mancanza di altre osservazioni, sono confermate le conclusioni di cui ai considerando da 82 a 99 del regolamento provvisorio.

4.   Conclusioni in materia di pregiudizio

(46)

In mancanza di altre osservazioni sulle risultanze in materia di pregiudizio, sono confermate le conclusioni esposte ai considerando da 100 a 102 del regolamento provvisorio.

G.   CAUSA DEL PREGIUDIZIO

(47)

Due esportatori hanno sostenuto che l’aumento dei costi medi unitari dell’industria comunitaria nel periodo in esame era un importante fattore che stava dietro al deterioramento della redditività dell’industria comunitaria, al punto da interrompere il nesso di causalità tra il dumping e il pregiudizio. Come osservato nel considerando 113 del regolamento provvisorio l’evoluzione dei costi del campione di produttori comunitari esaminato non si discosta dall’evoluzione dei costi e dei prezzi all’interno dell’intera Comunità. Di per sé questo tipo di incremento dei costi, così come quello delle materie prime, non costituisce un fattore esterno tale da non poter essere affrontato dall’industria comunitaria, in condizioni economiche normali ed in mancanza di una forte pressione sui prezzi causata in particolare dalle importazioni in dumping. Inoltre l’incremento dei costi medi osservato può essere almeno in parte attribuito al minor utilizzo di capacità e ad uno spostamento verso tipi di prodotto più costosi, che sono a loro volta un effetto della concorrenza delle importazioni in dumping. Questa argomentazione non è perciò accettabile.

(48)

Per quanto riguarda i probabili effetti derivanti dalle importazioni provenienti dai paesi terzi diversi dalla RPC, il considerando 109 del regolamento provvisorio osservava che i prezzi medi degli altri maggiori esportatori, quali il Gabon ed il Marocco, superano di circa il 50 % quelli della RPC e non si possono perciò considerare un fattore determinante del pregiudizio all’industria comunitaria. Un importatore ha messo in rilievo che le esportazioni di questi due paesi riguardano esclusivamente o per lo più compensato tutto di okoumé, mentre la maggior parte delle esportazioni della RPC sono rappresentate da compensato con rivestimento di okoumé, che per sua natura è più economico. Benché l’osservazione possa essere corretta, la differenza di prezzo tra il compensato tutto di okoumé e quello con rivestimento di okoumé, che l’inchiesta ha dimostrato essere di circa il 15 %, non spiega la succitata differenza di prezzo del 50 %. Inoltre restano valide le conclusioni esposte nel regolamento provvisorio secondo cui le quote di mercato di questi paesi sono molto inferiori a quelle della RPC, mentre il volume ed i prezzi delle loro esportazioni sono rimasti relativamente stabili nel corso di tutto il periodo in esame. Perciò la succitata osservazione non inficia la conclusione che le importazioni da questi paesi terzi non hanno esercitato una pressione concorrenziale sull’industria comunitaria paragonabile a quella esercitata dalle importazioni provenienti dalla RPC e non sono state la causa determinante della situazione di pregiudizio dell’industria comunitaria.

(49)

Gli stessi esportatori hanno argomentato che il declino dell’andamento delle esportazioni dell’industria comunitaria, di cui al considerando 111 del regolamento provvisorio, non era trascurabile e che, accanto ad altri fattori non collegati con le esportazioni cinesi, spiegherebbe il deterioramento della situazione finanziaria dell’industria comunitaria. Benché le esportazioni dell’industria comunitaria siano effettivamente diminuite di circa 2 000 MT nel corso di tre anni e mezzo, come spiegato nel considerando 111 del regolamento provvisorio, tale declino non può essere paragonato all’impatto delle esportazioni cinesi nel mercato comunitario, che hanno raggiunto e superato 80 000 MT in due anni e mezzo, tra il 2 000 ed il PI. L'argomentazione è pertanto respinta.

(50)

In mancanza di altre osservazioni in materia di nesso di causalità, sono confermate le conclusioni esposte ai considerando da 103 a 117 del regolamento provvisorio.

H.   INTERESSE DELLA COMUNITÀ

(51)

Due esportatori hanno sostenuto che la Commissione non è riuscita a fornire un'analisi economica dell’impatto delle misure sugli utilizzatori, operatori commerciali e consumatori nella sua valutazione degli aspetti dell’interesse comunitario. Va anzitutto osservato che gli esportatori non sono legittimati a intervenire nel quadro dell'esame dell'interesse della Comunità. Tuttavia, per quanto riguarda il merito della loro argomentazione va ricordato che nessun utilizzatore, operatore commerciale o consumatore ha collaborato all’inchiesta o si è manifestato nel corso del procedimento e che perciò non sono disponibili dati specifici che consentano alla Commissione di quantificare tale impatto. Tale argomentazione non può perciò essere accolta.

(52)

È stato anche sostenuto da parte di un importatore che il dazio nazionale del 48,5 % era proibitivo e che il numero ristretto di fornitori di prodotti di okoumé in Europa avrebbe portato ad un’assenza di concorrenza in Europa, a scapito delle industrie utilizzatrici. Come osservato nel considerando 125 del regolamento provvisorio, comunque, le misure antidumping mirano unicamente a ripristinare condizioni di equità su tale mercato, e non precludono la concorrenza, che va assicurata a fronte dei numerosi e vari produttori e paesi esportatori al di fuori della Cina. L'argomentazione è pertanto respinta.

(53)

In mancanza di altre nuove informazioni presentate in merito all'interesse della Comunità, vengono confermate le risultanze e le conclusioni di cui ai considerando da 118 a 127 del regolamento provvisorio.

I.   MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

1.   Livello di eliminazione del pregiudizio

(54)

In mancanza di osservazioni, viene confermato il metodo utilizzato per la determinazione del livello di eliminazione del pregiudizio descritto ai considerando da 128 a 132 del regolamento provvisorio.

(55)

In base a tale metodo, il livello di eliminazione del pregiudizio è stato calcolato al fine di determinare il livello delle misure da imporre in via definitiva.

2.   Forma e livello dei dazi

(56)

Alla luce di quanto sopra esposto e ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base devono essere imposti dazi antidumping definitivi al livello dei margini di dumping accertati, dal momento che per tutti i produttori esportatori interessati i margini di pregiudizio sono risultati più elevati dei margini di dumping accertati.

(57)

Sulla scorta di quanto precede, i dazi antidumping definitivi sono i seguenti:

Impresa

Margini di dumping

Nantong Zongyi Plywood Co., Ltd

9,6  %

Zhejiang Deren Bamboo-Wood Technologies Co., Ltd

23,5  %

Zhonglin Enterprise (Dangshan) Co., Ltd

6,5  %

Jiaxing Jinlin Lumber Co., Ltd

17,0  %

Country-wide dumping margin

66,7  %

(58)

Le aliquote del dazio antidumping applicabili individualmente ad alcune società, indicate nel presente regolamento, sono state stabilite in base alle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione accertata durante tale inchiesta rispetto a tali società. Dette aliquote del dazio (contrariamente al dazio nazionale applicabile a «tutte le altre società») si applicano quindi esclusivamente alle importazioni di prodotti originari del paese interessato fabbricati dalle società, e quindi dalle specifiche persone giuridiche, di cui viene fatta menzione. I prodotti importati fabbricati da qualsiasi altra società il cui nome, completo di indirizzo, non sia specificamente menzionato nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle specificamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggetti all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

(59)

Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali (ad esempio in seguito ad un cambiamento del nome della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione (3) corredate di tutte le informazioni utili, in particolare l'indicazione delle eventuali modifiche nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite per l'esportazione collegate, ad esempio, a tale cambiamento del nome o ai suddetti mutamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se del caso, si modificherà il regolamento aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio.

(60)

Tuttavia, al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti al livello significativo di omessa collaborazione (pari all’80 %) e alle considerevoli differenze tra i diversi importi del dazio, si ritiene che, nella fattispecie, siano necessarie disposizioni speciali per garantire un'adeguata applicazione dei dazi antidumping.

(61)

Tali disposizioni speciali comprendono la presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti illustrati in allegato al regolamento. Solo le importazioni accompagnate da una fattura di questo tipo saranno dichiarate coperte dai codici addizionali Taric applicabili al produttore in questione. Le importazioni non accompagnate da una fattura di questo tipo saranno assoggettate al dazio antidumping residuo applicabile a tutti gli altri esportatori. Le società interessate sono state inoltre invitate a presentare periodiche relazioni alla Commissione per permetterle di seguire adeguatamente le loro vendite di compensato di okoumé nella Comunità. Qualora tali relazioni non siano presentate, o qualora dalle relazioni emerga che le misure non sono adeguate ad eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole, potrà rendersi necessario avviare un riesame intermedio conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. Con esso si potrebbe valutare, tra l’altro, se sia necessario eliminare le aliquote individuali del dazio ed imporre, di conseguenza, un unico dazio nazionale.

3.   Impegni

(62)

A seguito dell’adozione delle misure antidumping provvisorie, ed ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base, un produttore esportatore che ha collaborato all’inchiesta si è detto disponibile ad assumere un impegno. Tuttavia i prezzi di esportazione minimi che la società era disposta ad offrire per taluni prodotti avevano livelli tali da non eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping, per cui tale offerta non poteva essere accettata.

4.   Riscossione dei dazi provvisori

(63)

In considerazione degli elevati margini di dumping accertati e del livello del pregiudizio arrecato all'industria comunitaria, si ritiene necessario che gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio, imposti a norma del regolamento provvisorio — il regolamento (CE) n. 988/2004 — siano definitivamente riscossi in ragione dell'importo dei dazi definitivi imposti dal presente regolamento, se detto importo è pari o inferiore a quello del dazio provvisorio. Qualora i dazi definitivi siano più elevati dei dazi provvisori, sono riscossi in via definitiva solo gli importi depositati a titolo di dazi provvisori.

(64)

Come indicato dal considerando 11, il compensato di okoumé ricoperto con una pellicola è stato escluso dall’ambito dell’inchiesta. Dal momento che l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento provvisorio non disponeva tale esclusione, tutti gli importi depositati per questo tipo di prodotto devono venir liberati.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di legno compensato di okoumé, definito come compensato costituito esclusivamente da fogli di legno, in cui ciascun foglio non superi lo spessore di 6 mm e con almeno un foglio esterno di legno di okoumé non ricoperto da una pellicola permanente di materiali diversi, di cui al codice NC ex 4412 13 10 (codice TARIC 4412 13 10 10) ed originario della Repubblica popolare cinese.

2.   L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile, prima del dazio, al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, a condizione che le importazioni avvengano in conformità del paragrafo 3, è la seguente:

Fabbricante

Aliquota del dazio

%

Codice addizionale TARIC

Nantong Zongyi Plywood Co., Ltd

Xingdong Town, Tongzhou City, Jiangsu Province, Repubblica popolare cinese

9,6

A526

Zhejiang Deren Bamboo-Wood Technologies Co., Ltd

Linhai Economic Development Zone, Zhejiang, Repubblica popolare cinese

23,5

A527

Zhonglin Enterprise (Dangshan) Co., Ltd

Xue Lou Miao Pu, Dangshan County, Anhui Province 235323, Repubblica popolare cinese

6,5

A528

Jiaxing Jinlin Lumber Co., Ltd

North of Ganyao Town, Jiashan, Zhejiang Province, Repubblica popolare cinese

17,0

A529

Tutte le altre società

66,7

A999

3.   L'applicazione delle aliquote di dazio specifiche indicate per le quattro società di cui al paragrafo 2 è soggetta alla condizione che alle autorità doganali degli Stati membri sia presentata una fattura commerciale valida conforme ai requisiti previsti dall'allegato 1. Qualora non venga presentata una fattura di questo tipo, si applica l'aliquota di dazio valida per tutte le altre società.

4.   Salvo indicazione contraria, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori a norma del regolamento (CE) n. 988/2004 della Commissione sulle importazioni di legno compensato di okoumé di cui al codice NC ex 4412 13 10 (codice TARIC 4412 13 10 10), originario della Repubblica popolare cinese sono riscossi in via definitiva conformemente alle norme illustrate di seguito. La parte degli importi depositati che supera l'importo dei dazi antidumping definitivi è liberata. Qualora i dazi definitivi siano superiori ai dazi provvisori, vengono definitivamente riscossi solo gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori. Gli importi depositati per l’importazione del legno compensato di okoumé ricoperto con una pellicola dovrebbero essere liberati.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 2 novembre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

B. R. BOT


(1)   GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(2)   GU L 181 del 18.5.2004, pag. 5.

(3)   Commissione delle Comunità europee, Direzione generale del Commercio, Direzione B, ufficio J-79 5/16, 1049 Bruxelles (Belgio).


ALLEGATO

La fattura commerciale valida di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento deve includere una dichiarazione sottoscritta da un responsabile della società, secondo lo schema seguente:

1)

nome e funzione ricoperta dal responsabile della società che ha emesso la fattura commerciale;

2)

la seguente dichiarazione

«Il sottoscritto certifica che il quantitativo di [volume] di compensato di okoumé venduto per l'esportazione nella Comunità europea e coperto dalla presente fattura è stato fabbricato da [nome e indirizzo della società] [codice addizionale TARIC] in [paese]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.»;

3)

data e firma.


12.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 336/13


REGOLAMENTO (CE) N. 1943/2004 DELLA COMMISSIONE

dell'11 novembre 2004

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 novembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura


(1)   GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 novembre 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

64,3

204

96,8

999

80,6

0707 00 05

052

86,7

999

86,7

0709 90 70

052

90,3

204

73,3

999

81,8

0805 20 10

204

55,2

999

55,2

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

052

66,5

528

27,1

624

95,9

999

63,2

0805 50 10

052

53,0

388

49,2

524

67,3

528

44,7

999

53,6

0806 10 10

052

97,8

400

226,4

508

234,1

999

186,1

0808 10 20 , 0808 10 50 , 0808 10 90

052

90,5

388

108,1

400

97,6

404

96,6

512

104,6

720

70,7

800

204,9

804

102,2

999

109,4

0808 20 50

052

67,3

720

61,9

999

64,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice « 999 » rappresenta le «altre origini».


12.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 336/15


REGOLAMENTO (CE) N. 1944/2004 DELLA COMMISIONE

del 10 novembre 2004

che autorizza trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi (1), in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 5 dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese sul commercio dei prodotti tessili, siglato il 9 dicembre 1988 e approvato con decisione 90/647/CEE del Consiglio (2), modificato ed esteso da ultimo da un accordo in forma di scambio di lettere, siglato il 19 maggio 2000 e approvato con decisione 2000/787/CE del Consiglio (3) prevede la possibilità di effettuare trasferimenti tra esercizi contingentali. Tali misure di flessibilità sono state comunicate all’organo di controllo dei tessili dell’Organizzazione mondiale del commercio dopo l’adesione della Cina alla stessa.

(2)

Il 2 agosto 2004 la Repubblica popolare cinese ha presentato una domanda di trasferimento di quantitativi dall’esercizio contingentale 2003 all’esercizio contingentale 2004.

(3)

I trasferimenti richiesti dalla Repubblica popolare cinese rientrano nei limiti stabiliti dalle misure di flessibilità di cui all'articolo 5 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare cinese sul commercio dei prodotti tessili, siglato il 9 dicembre 1988, nonché in quanto disposto dall'allegato VIII, colonna 9, del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio.

(4)

Nella misura in cui i quantitativi sono disponibili, è opportuno che la richiesta venga accolta.

(5)

È auspicabile che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione per consentire agli operatori di beneficiarne il più rapidamente possibile.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili di cui all’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono autorizzati trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese fissati dall'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese sul commercio dei prodotti tessili per l'esercizio contingentale 2004, in conformità di quanto disposto nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2004.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione


(1)   GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1627/2004 (GU L 295 del 18.9.2004, pag. 1).

(2)   GU L 352 del 15.12.1990, pag. 1.

(3)   GU L 314 del 14.12.2000, pag. 13.


ALLEGATO

720 CINA

ADEGUAMENTO

Trasferimenti dall’esercizio contingentale 2003

Gruppo

Categ.

Unità

Limite 2004

Nuovo limite dopo l’attuazione delle flessibilità normali

Quantità

%

Nuovo limite

IA

1

kg

4 770 000

4 455 350

190 800

4,0

4 646 150

IA

2a

kg

4 359 000

4 533 360

121 624

2,8

4 654 984

IA

3

kg

8 088 000

8 233 380

30 631

0,4

8 264 011

IA

3a

kg

2 769 000

2 879 760

89 653

3,2

2 969 413

IB

5

Pezzi

39 422 000

39 814 430

63 825

0,2

39 878 255

IB

5a

Pezzi

250 000

257 500

10 000

4,0

267 500

IB

6

Pezzi

40 913 000

41 294 420

176 003

0,4

41 470 423

IB

7

Pezzi

17 093 000

17 605 790

683 720

4,0

18 289 510

IB

8

Pezzi

27 723 000

28 554 690

462

0,002

28 555 152

IIA

9

kg

6 962 000

7 406 210

61 956

0,9

7 468 166

IIA

20/39

kg

11 361 000

11 901 840

99 954

0,9

12 001 794

IIA

22

kg

19 351 000

16 780 878

774 040

4,0

17 554 918

IIA

23

kg

11 847 000

3 202 410

473 880

4,0

3 676 290

IIB

13

Pezzi

586 244 000

613 195 160

285 710

0,05

613 480 870

IIB

14

Pezzi

17 887 000

18 423 610

715 480

4,0

19 139 090

IIB

15

Pezzi

20 131 000

21 072 590

274 510

1,4

21 347 100

IIB

16

Pezzi

17 181 000

18 241 410

149 117

0,9

18 390 527

IIB

17

Pezzi

13 061 000

13 452 830

522 440

4,0

13 975 270

IIB

26

Pezzi

6 645 000

7 077 360

180 460

2,7

7 257 820

IIB

28

Pezzi

92 909 000

101 270 810

3 220 806

3,5

104 491 616

IIB

29

Pezzi

15 687 000

16 410 980

126 255

0,8

16 537 235

IIB

31

Pezzi

96 488 000

100 979 370

42 992

0,04

101 022 362

IIB

78

kg

36 651 000

36 762 570

934 242

2,5

37 696 812

IIB

83

kg

10 883 000

11 378 820

274 079

2,5

11 652 899

IIIB

97

kg

2 861 000

3 118 490

114 440

4,0

3 232 930

163

kg

8 481 000

8 921 840

13 235

0,2

8 935 075

Altro

X20

kg

59 000

60 770

2 380

4,0

63 130

Altro

X117

kg

684 000

745 560

27 360

4,0

772 920

Altro

X118

kg

1 513 000

1 649 170

60 520

4,0

1 709 690

Altro

X122

kg

220 000

226 600

8 800

4,0

235 400

Altro

X136A

kg

462 000

475 860

18 480

4,0

494 340

Altro

X156

kg

3 986 000

4 105 580

159 440

4,0

4 265 020

Altro

X157

kg

13 738 000

13 933 540

549 520

4,0

14 483 060

Altro

X159

kg

4 352 000

4 482 560

174 080

4,0

4 656 640


12.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 336/18


REGOLAMENTO (CE) N. 1945/2004 DELLA COMMISSIONE

dell'11 novembre 2004

che fissa le percentuali di riduzione applicabili nel 2005 alle domande di assegnazione degli operatori non tradizionali nel quadro dei contingenti tariffari A/B e C per l'importazione di banane

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (1),

visto il regolamento (CE) n. 896/2001 della Commissione, del 7 maggio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime di importazione delle banane nella Comunità (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Secondo le comunicazioni effettuate dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 896/2001, il volume totale delle assegnazioni richieste ammonta a 4 941 057,500 t per gli operatori non tradizionali A/B e a 479 315,000 t per gli operatori non tradizionali C.

(2)

Occorre fissare in conformità le percentuali da applicare per determinare le assegnazioni degli operatori non tradizionali nel quadro dei contingenti tariffari A/B e C per il 2005.

(3)

Le disposizioni del presente regolamento devono entrare in vigore immediatamente, prima che inizi il periodo di presentazione delle domande di titoli per il primo trimestre del 2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dei contingenti tariffari A/B e C di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 404/93, in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 896/2001, l'assegnazione destinata a ciascun operatore non tradizionale per il 2005 è uguale alla percentuale seguente della sua domanda di assegnazione:

a)

per ogni operatore non tradizionale A/B: 9,12780 %;

b)

per ogni operatore non tradizionale C: 17,21206 %.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 novembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura


(1)   GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

(2)   GU L 126 dell'8.5.2001, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 838/2004 (GU L 127 del 26.4.2004, pag. 52).


12.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 336/19


REGOLAMENTO (CE) N. 1946/2004 DELLA COMMISSIONE

dell'11 novembre 2004

che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero a decorrere al 12 novembre 2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 24, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 (2), prevede che il prezzo cif all'importazione per i melassi, stabilito a norma del regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CE) n. 1422/95, sia considerato il «prezzo rappresentativo». Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68.

(2)

Nel determinare i prezzi rappresentativi occorre tenere conto di tutte le informazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 785/68, tranne nei casi previsti all'articolo 4 dello stesso regolamento, e per la determinazione di tali prezzi può essere eventualmente seguito il metodo di cui all'articolo 7 del medesimo regolamento.

(3)

Per l'adeguamento di prezzi che non si riferiscono alla qualità tipo è necessario, in funzione della qualità di melasso offerta, aumentare o diminuire i prezzi a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68.

(4)

Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi.

(5)

Occorre stabilire i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per i prodotti in questione in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2 e dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 novembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura


(1)   GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)   GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 79/2003 (GU L 13 del 18.1.2003, pag. 4).

(3)   GU L 145 del 27.6.1968, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1422/1995 (GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12).


ALLEGATO

Prezzi rappresentativi e importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero applicabili a decorrere dal 12 novembre 2004

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato

Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato (1)

1703 10 00  (2)

8,40

0

1703 90 00  (2)

9,63

0


(1)  Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

(2)  Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.


12.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 336/21


REGOLAMENTO (CE) N. 1947/2004 DELLA COMMISSIONE

dell'11 novembre 2004

che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.

(2)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/2001, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 28 dello stesso regolamento. In conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste.

(3)

Per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo. Quest'ultima è definita nell'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001. Tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 28, paragrafo 4, del suddetto regolamento. Lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero (2). L'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore.

(4)

In casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa.

(5)

La restituzione deve essere fissata ogni due settimane; la stessa può essere modificata nell'intervallo.

(6)

Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001, la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento, in funzione delle loro destinazioni.

(7)

L'aumento rapido e sostanziale, dall'inizio del 2001, delle importazioni preferenziali di zucchero provenienti dai paesi dei Balcani occidentali nonché delle esportazioni di zucchero dalla Comunità verso tali paesi sembra essere fortemente artificiale.

(8)

Per evitare eventuali abusi con la reimportazione nella Comunità di prodotti del settore dello zucchero che hanno beneficiato di restituzioni all'esportazione, per l'insieme dei paesi dei Balcani occidentali non è opportuno stabilire una restituzione per i prodotti di cui al presente regolamento.

(9)

In base ai suddetti elementi e alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare importi adeguati per la restituzione.

(10)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 novembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)   GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)   GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.


ALLEGATO

RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE DELLO ZUCCHERO BIANCO E DELLO ZUCCHERO GREGGIO COME TALI, APPLICABILI A PARTIRE DAL 12 NOVEMBRE 2004

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Importo delle restituzioni

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

39,56  (1)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

39,80  (1)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

39,56  (1)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

39,80  (1)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto

0,4300

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

43,00

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

43,26

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

43,26

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto

0,4300

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni della serie «A », sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel seguente modo:

S00

:

tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori dalla Comunità), ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e Montenegro (Compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999) e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, tranne che per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).


(1)  Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001.


12.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 336/23


REGOLAMENTO (CE) N. 1948/2004 DELLA COMMISSIONE

dell'11 novembre 2004

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la 12a gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1327/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità al regolamento (CE) n. 1327/2004 della Commissione, del 19 luglio 2004, relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2004/2005 (2), si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero a destinazione di determinati paesi terzi.

(2)

Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1327/2004, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 12a gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1327/2004, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 46,402 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 novembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)   GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)   GU L 246 del 20.7.2004, pag. 23. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1685/2004 (GU L 303 del 30.9.2004, pag. 21).


12.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 336/24


REGOLAMENTO (CE) N. 1949/2004 DELLA COMMISSIONE

dell'11 novembre 2004

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999, la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento suddetto e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione entro i limiti fissati nel quadro degli accordi conclusi conformemente all'articolo 300 del trattato.

(2)

A norma del regolamento (CE) n. 1255/1999, le restituzioni per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento, esportati come tali, devono essere fissate prendendo in considerazione:

la situazione e le prospettive di evoluzioni, sul mercato della Comunità, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle disponibilità nonché, nel commercio internazionale, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari,

le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati della Comunità fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché le spese commerciali e di resa ai paesi di destinazione,

gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, volti ad assicurare a detti mercati una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi,

i limiti convenuti nel quadro degli accordi conclusi in conformità con l'articolo 300 del trattato,

l'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità,

l'aspetto economico delle esportazioni previste.

(3)

Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1255/1999, i prezzi nella Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si rivelino più favorevoli ai fini dell'esportazione, dato che i prezzi nel commercio internazionale sono stabiliti tenendo conto in particolare:

a)

dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi;

b)

dei prezzi più favorevoli all'importazione, in provenienza dai paesi terzi, nei paesi terzi di destinazione;

c)

dei prezzi alla produzione constatati nei paesi terzi esportatori tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi;

d)

dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità.

(4)

A norma dell'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento secondo la loro destinazione.

(5)

L'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999 prevede che l'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'importo della restituzione sono fissati almeno una volta ogni quattro settimane. Tuttavia, l'importo della restituzione può essere mantenuto allo stesso livello per più di quattro settimane.

(6)

A norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (2). La restituzione accordata ai prodotti lattieri zuccherati è pari alla somma di due elementi; il primo di tali elementi è destinato a tener conto del tenore in prodotti lattieri ed è calcolato moltiplicando l'importo di base per il contenuto in prodotti lattieri del prodotto. Il secondo elemento è destinato a tener conto del tenore di saccarosio aggiunto ed è calcolato moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (3). Tuttavia, questo secondo elemento viene preso in considerazione soltanto se il saccarosio aggiunto è stato prodotto a partire da barbabietole o da canne da zucchero raccolte nella Comunità.

(7)

Il regolamento (CEE) n. 896/84 della Commissione (4), ha previsto disposizioni complementari per quanto concerne la concessione delle restituzioni al momento del passaggio alla nuova campagna. Tali disposizioni prevedono la possibilità di differenziare le restituzioni in funzione della data di fabbricazione dei prodotti.

(8)

Per calcolare l'importo della restituzione per i formaggi fusi è necessario disporre che, qualora vengano aggiunti caseina e/o caseinati, detto quantitativo non debba essere preso in considerazione.

(9)

L'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattierocaseari ed in particolare ai prezzi di tali prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi e per i prodotti elencati in allegato al presente regolamento.

(10)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999, per i prodotti esportati come tali, sono fissate agli importi di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 novembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)   GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)   GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2003 (GU L 287 del 5.11.2003, pag. 13).

(3)   GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(4)   GU L 91 dell'1.4.1984, pag. 71. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 222/88 (GU L 28 dell'1.2.1988, pag. 1).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 novembre 2004, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

0401 10 10 9000

970

EUR/100 kg

1,548

0401 10 90 9000

970

EUR/100 kg

1,548

0401 20 11 9500

970

EUR/100 kg

2,393

0401 20 19 9500

970

EUR/100 kg

2,393

0401 20 91 9000

970

EUR/100 kg

3,028

0401 30 11 9400

970

EUR/100 kg

6,987

0401 30 11 9700

970

EUR/100 kg

10,49

0401 30 31 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

17,84

A01

EUR/100 kg

25,49

0401 30 31 9400

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

27,87

A01

EUR/100 kg

39,82

0401 30 31 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

30,74

A01

EUR/100 kg

43,91

0401 30 39 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

17,84

A01

EUR/100 kg

25,49

0401 30 39 9400

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

27,87

A01

EUR/100 kg

39,82

0401 30 39 9700

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

30,74

A01

EUR/100 kg

43,91

0401 30 91 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

35,03

A01

EUR/100 kg

50,05

0401 30 99 9100

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

35,03

A01

EUR/100 kg

50,05

0401 30 99 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

51,49

A01

EUR/100 kg

73,55

0402 10 11 9000

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

24,03

A01

EUR/100 kg

29,00

0402 10 19 9000

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

24,03

A01

EUR/100 kg

29,00

0402 10 91 9000

L01

EUR/kg

068

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,2403

A01

EUR/kg

0,2900

0402 10 99 9000

L01

EUR/kg

068

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,2403

A01

EUR/kg

0,2900

0402 21 11 9200

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

24,03

A01

EUR/100 kg

29,00

0402 21 11 9300

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

49,04

A01

EUR/100 kg

62,93

0402 21 11 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

51,17

A01

EUR/100 kg

65,69

0402 21 11 9900

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

54,53

A01

EUR/100 kg

70,00

0402 21 17 9000

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

24,03

A01

EUR/100 kg

29,00

0402 21 19 9300

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

49,04

A01

EUR/100 kg

62,93

0402 21 19 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

51,17

A01

EUR/100 kg

65,69

0402 21 19 9900

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

54,53

A01

EUR/100 kg

70,00

0402 21 91 9100

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

54,87

A01

EUR/100 kg

70,43

0402 21 91 9200

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

55,19

A01

EUR/100 kg

70,85

0402 21 91 9350

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

55,76

A01

EUR/100 kg

71,58

0402 21 91 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

59,93

A01

EUR/100 kg

76,93

0402 21 99 9100

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

54,87

A01

EUR/100 kg

70,43

0402 21 99 9200

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

55,19

A01

EUR/100 kg

70,85

0402 21 99 9300

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

55,76

A01

EUR/100 kg

71,58

0402 21 99 9400

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

58,85

A01

EUR/100 kg

75,55

0402 21 99 9500

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

59,93

A01

EUR/100 kg

76,93

0402 21 99 9600

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

64,15

A01

EUR/100 kg

82,35

0402 21 99 9700

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

66,54

A01

EUR/100 kg

85,43

0402 21 99 9900

L01

EUR/100 kg

068

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

69,32

A01

EUR/100 kg

88,97

0402 29 15 9200

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,2403

A01

EUR/kg

0,2900

0402 29 15 9300

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4904

A01

EUR/kg

0,6293

0402 29 15 9500

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,5117

A01

EUR/kg

0,6569

0402 29 15 9900

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,5453

A01

EUR/kg

0,7000

0402 29 19 9300

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4904

A01

EUR/kg

0,6293

0402 29 19 9500

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,5117

A01

EUR/kg

0,6569

0402 29 19 9900

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,5453

A01

EUR/kg

0,7000

0402 29 91 9000

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,5487

A01

EUR/kg

0,7043

0402 29 99 9100

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,5487

A01

EUR/kg

0,7043

0402 29 99 9500

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,5885

A01

EUR/kg

0,7555

0402 91 11 9370

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

4,958

A01

EUR/100 kg

7,083

0402 91 19 9370

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

4,958

A01

EUR/100 kg

7,083

0402 91 31 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

5,859

A01

EUR/100 kg

8,371

0402 91 39 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

5,859

A01

EUR/100 kg

8,371

0402 91 99 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

21,53

A01

EUR/100 kg

30,75

0402 99 11 9350

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1268

A01

EUR/kg

0,1812

0402 99 19 9350

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1268

A01

EUR/kg

0,1812

0402 99 31 9150

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1316

A01

EUR/kg

0,1880

0402 99 31 9300

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1288

A01

EUR/kg

0,1840

0402 99 39 9150

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,1316

A01

EUR/kg

0,1880

0403 90 11 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

23,69

A01

EUR/100 kg

28,59

0403 90 13 9200

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

23,69

A01

EUR/100 kg

28,59

0403 90 13 9300

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

48,59

A01

EUR/100 kg

62,37

0403 90 13 9500

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

50,72

A01

EUR/100 kg

65,10

0403 90 13 9900

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

54,05

A01

EUR/100 kg

69,37

0403 90 19 9000

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

54,38

A01

EUR/100 kg

69,80

0403 90 33 9400

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,4859

A01

EUR/kg

0,6237

0403 90 33 9900

L01

EUR/kg

L02

EUR/kg

0,5405

A01

EUR/kg

0,6937

0403 90 51 9100

970

EUR/100 kg

1,548

0403 90 59 9170

970

EUR/100 kg

10,49

0403 90 59 9310

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

17,84

A01

EUR/100 kg

25,49

0403 90 59 9340

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

26,11

A01

EUR/100 kg

37,29

0403 90 59 9370

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

26,11

A01

EUR/100 kg

37,29

0403 90 59 9510

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

26,11

A01

EUR/100 kg

37,29

0404 90 21 9120

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

20,49

A01

EUR/100 kg

24,74

0404 90 21 9160

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

24,03

A01

EUR/100 kg

29,00

0404 90 23 9120

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

24,03

A01

EUR/100 kg

29,00

0404 90 23 9130

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

49,04

A01

EUR/100 kg

62,93

0404 90 23 9140

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

51,17

A01

EUR/100 kg

65,69

0404 90 23 9150

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

54,53

A01

EUR/100 kg

70,00

0404 90 29 9110

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

54,87

A01

EUR/100 kg

70,43

0404 90 29 9115

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

55,19

A01

EUR/100 kg

70,85

0404 90 29 9125

L01

EUR/100 kg

L02

EUR/100 kg

55,76

A01

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

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7,18

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

36,11

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

51,07

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

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400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

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400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

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400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

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400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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A00

EUR/100 kg

0406 90 69 9910

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

51,76

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

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400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

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400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

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400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

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400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

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400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

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400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

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400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

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400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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A00

EUR/100 kg

0406 90 86 9200

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

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400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

61,76

0406 90 86 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

42,25

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

62,41

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L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

44,87

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

65,61

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L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

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400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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A00

EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

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EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

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400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

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400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

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400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

45,01

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

64,43

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L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

19,18

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

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400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

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400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

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400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

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L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

43,67

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

62,77

0406 90 88 9100

A00

EUR/100 kg

0406 90 88 9300

L03

EUR/100 kg

L04

EUR/100 kg

34,26

400

EUR/100 kg

A01

EUR/100 kg

50,44

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

L01

Santa Sede, gli Stati Uniti d'America e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.

L02

Andorra e Gibilterra.

L03

Ceuta, Melilla, Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein, Andorra, Gibilterra, Santa Sede (denominazione corrente: Vaticano), Turchia, Romania, Bulgaria, Croazia, Canada, Australia, Nuova Zelanda e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.

L04

Albania, Bosnia-Erzegovina, Serbia e Montenegro ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

«970 » comprende le esportazioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere a) e c), e all'articolo 44, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11), nonché esportazioni effettuate in base a contratti con forze armate di stanza nel territorio di un altro Stato membro e non appartenenti a tale paese.


12.11.2004   

IT

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L 336/32


REGOLAMENTO (CE) N. 1950/2004 DELLA COMMISSIONE

dell'11 novembre 2004

che fissa una restituzione massima all'esportazione per il burro nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 581/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 581/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per taluni tipi di burro (2), ha indetto una gara permanente.

(2)

Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 580/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, che istituisce una procedura di gara per le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari (3), e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta all'invito, è opportuno fissare una restituzione massima all'esportazione per il periodo di gara che ha termine il 10 novembre 2004.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 581/2004, per il periodo di gara che ha termine il 10 novembre 2004, l'importo massimo della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è stabilito all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 novembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)   GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)   GU L 90 del 27.3.2004, pag. 64.

(3)   GU L 90 del 27.3.2004, pag. 58.


ALLEGATO

(EUR/100 kg)

Prodotto

Restituzione all'esportazione/codice della nomenclatura

Importo massimo della restituzione all'esportazione

Per le esportazioni verso la destinazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento (CE) n. 581/2004

Per le esportazioni verso le destinazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 581/2004

Burro

ex ex 0405 10 19 9500

Burro

ex ex 0405 10 19 9700

139,00

Butteroil

ex ex 0405 90 10 9000

160,00

170,00


12.11.2004   

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L 336/34


REGOLAMENTO (CE) N. 1951/2004 DELLA COMMISSIONE

dell'11 novembre 2004

che fissa una restituzione massima all'esportazione per il latte scremato in polvere nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 582/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 582/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per il latte scremato in polvere (2), ha indetto una gara permanente.

(2)

Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 580/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, che istituisce una procedura di gara per le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari (3), e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta all'invito, è opportuno fissare una restituzione massima all'esportazione per il periodo di gara che ha termine il 10 novembre 2004.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 582/2004, per il periodo di gara che ha termine il 10 novembre 2004, l'importo massimo della restituzione per i prodotti e le destinazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1 di tale regolamento è 31,00 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 novembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)   GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)   GU L 90 del 27.3.2004, pag. 67.

(3)   GU L 90 del 27.3.2004, pag. 58.


12.11.2004   

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L 336/35


REGOLAMENTO (CE) N. 1952/2004 DELLA COMMISSIONE

dell'11 novembre 2004

che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1757/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso alcuni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1757/2004 della Commissione (2).

(2)

A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (3), la Commissione può, in base alle offerte comunicate, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

(3)

L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate il 5 al 11 novembre 2004 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1757/2004, la restituzione massima all'esportazione d'orzo è fissata a 18,99 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 novembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)   GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)   GU L 313 del 12.10.2004, pag. 10.

(3)   GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).


12.11.2004   

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L 336/36


REGOLAMENTO (CE) N. 1953/2004 DELLA COMMISSIONE

dell'11 novembre 2004

relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di avena di cui al regolamento (CE) n. 1565/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CE) n. 1565/2004 della Commissione, del 3 settembre 2004, relativo ad una misura particolare d'intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia per la campagna 2004/2005 (3),

considerando quanto segue:

(1)

Una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo, ad eccezione della Bulgaria, della Norvegia, della Romania, e della Svizzera è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1565/2004.

(2)

Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 5 all'11 novembre 2004, nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione d'avena di cui al regolamento (CE) n. 1565/2004.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 novembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)   GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)   GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 (GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16).

(3)   GU L 285 del 4.9.2004, pag. 3.


12.11.2004   

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L 336/37


REGOLAMENTO (CE) N. 1954/2004 DELLA COMMISSIONE

dell'11 novembre 2004

relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'importazione di sorgo di cui al regolamento (CE) n. 238/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di sorgo in Spagna è stata indetta con il regolamento (CE) n. 238/2004 della Commissione (2).

(2)

Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione (3), la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003, decidere di non dar seguito alla gara.

(3)

Tenuto conto in particolare dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95, non è opportuno fissare una riduzione massima del dazio.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 5 all'11 novembre 2004 nell'ambito della gara per la riduzione del dazio all'importazione di sorgo di cui al regolamento (CE) n. 238/2004.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 novembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)   GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)   GU L 40 del 12.2.2004, pag. 23.

(3)   GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2235/2000 (GU L 256 del 10.10.2000, pag. 13).


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

12.11.2004   

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L 336/38


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 2 novembre 2004

che autorizza l’Austria ad applicare una misura di deroga all'articolo 21 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari

(2004/758/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1), in particolare l’articolo 27, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Con una domanda presentata alla Commissione e protocollata dal Segretariato generale della Commissione il 3 marzo 2004, il governo austriaco ha chiesto l'autorizzazione ad introdurre tre misure di deroga all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 77/388/CEE.

(2)

La deroga richiesta dall’Austria intende far sì che l'IVA risulti a carico del destinatario nei tre casi seguenti: primo, il trasferimento di beni ceduti a titolo di garanzia da un soggetto passivo IVA ad un altro soggetto passivo IVA in esecuzione di detta garanzia; secondo, il trasferimento di beni a seguito della cessione di un diritto di riserva di proprietà ad un cessionario che esercita tale diritto; terzo, la cessione di beni immobili in una vendita giudiziale al pubblico incanto da parte di un debitore giudiziario ad un altro soggetto. Le misure sollecitate vanno considerate come misure intese ad impedire talune evasioni o elusioni fiscali nei settori summenzionati.

(3)

Quando i beni vengono ceduti a titolo di garanzia da un soggetto passivo IVA al destinatario della garanzia in esecuzione della garanzia stessa, il garante che cede i beni dispone generalmente di mezzi limitati per saldare i propri debiti, inclusi quelli fiscali. Se il cessionario dei beni costituiti in garanzia fa valere i suoi diritti vendendo la garanzia a terzi, tale vendita costituisce nel contempo una cessione dal garante al cessionario. In numerosi casi del genere si sono riscontrate perdite in termini di IVA perché non si è potuto negare al cessionario il diritto alla deduzione, mentre il garante non ha potuto essere ritenuto responsabile in quanto insolvente o irreperibile. L'entità dei problemi incontrati dall’amministrazione austriaca è tale da rendere necessari provvedimenti giuridici. Una deroga analoga è già stata concessa alla Germania con la decisione 2002/439/CE (2).

(4)

Nei casi in cui l’acquirente disponga di mezzi limitati per saldare l’importo relativo all’acquisto, il cedente può riservarsi la proprietà e cedere a terzi, in genere una banca, il diritto di esercitare tale riserva e di reclamare il prezzo d’acquisto, come garanzia per un prestito concesso dalla banca all’acquirente. Se l’acquirente dei beni interrompe i pagamenti destinati a rimborsare il prestito, la banca fa valere il suo diritto di proprietà; ciò comporta una cessione di beni dall'acquirente originale alla banca. In tal caso, la banca tende a non pagare all’acquirente originale l’imposta sulla cifra d’affari dovuta sulla cessione a suo favore, bensì ad usarla per estinguere il debito contratto dall’acquirente originale. Ne derivano perdite in termini di IVA per le autorità fiscali austriache, dal momento che gli acquirenti originali risultano generalmente insolventi o irreperibili prima che l’amministrazione fiscale riesca ad individuarli e a recuperare l’IVA. Pertanto questo scenario è analogo all’esecuzione di una garanzia di cui sopra.

(5)

Perdite in termini di IVA si sono verificate anche nei casi di cessione imponibile di beni immobili da parte del debitore giudiziale in una procedura di vendita coatta a terzi. Quest’ultimo può generalmente esercitare il diritto alla deduzione, mentre il cedente tende a non pagare l'IVA alle autorità fiscali. L'entità dei problemi incontrati dall'amministrazione austriaca è tale da rendere necessari provvedimenti giuridici. I beni immobili sono beni di alto valore e, di conseguenza, l'importo imponibile e le perdite in termini di IVA, anche di una sola transazione, sono particolarmente elevati. Il valore dei beni immobili di solito include un’IVA occulta e il mantenimento dell'opzione di tassare le cessioni serve a mantenere la neutralità del regime dell’IVA. Tenuto conto di quanto sopra, porre l’IVA a carico del destinatario della cessione risulta nella fattispecie la soluzione più appropriata, anche per la presenza di rischi elevati. La deroga richiesta impedisce la perdita dell’IVA, dal momento che le autorità fiscali non sono tenute a versarla ad uno degli operatori economici coinvolti. Essa consente inoltre di evitare la doppia responsabilità fiscale del cedente e del destinatario, che comporterebbe un maggiore rischio economico per il destinatario e procedure di recupero onerose per le autorità fiscali, le quali potrebbero rivolgersi al destinatario soltanto quando il recupero dal cedente si dimostrasse impossibile. Permette di evitare la responsabilità fiscale di una terza persona, come il notaio, che implicherebbe costi maggiori sia per il cedente sia per il destinatario. Deroghe analoghe sono già state concesse alla Germania con le decisioni 2002/439/CE e 2004/290/CE (3). Ciò è di particolare importanza nei casi in cui il cedente aveva optato per l'assoggettamento all'imposta anche se al momento della cessione per ragioni finanziarie egli non era in grado di pagare all'amministrazione fiscale l'imposta messa a carico dell'acquirente.

(6)

La deroga in questione non incide né sull'importo dell'IVA da versare allo stadio del consumo finale, né sulle risorse proprie delle Comunità provenienti dall'imposta sul valore aggiunto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 77/388/CEE, modificato dall'articolo 28 octies della stessa direttiva, la Repubblica d’Austria è autorizzata a designare debitore dell'IVA il destinatario delle cessioni di beni di cui all'articolo 2 della presente decisione.

Articolo 2

Il destinatario dei beni può essere designato debitore dell'IVA nei seguenti casi:

1)

il trasferimento di beni ceduti a titolo di garanzia da un soggetto passivo IVA ad un altro soggetto passivo IVA in esecuzione di detta garanzia;

2)

il trasferimento di beni a seguito della cessione di un diritto di riserva di proprietà ad un cessionario che esercita tale diritto;

3)

la cessione da parte del debitore giudiziario di beni immobili in una vendita giudiziale al pubblico incanto ad un altro soggetto.

Articolo 3

La presente decisione scade il 31 dicembre 2008.

Articolo 4

La Repubblica d’Austria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 2 novembre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

B. R. BOT


(1)   GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/66/CE (GU L 168 dell’1.5.2004, pag. 35).

(2)   GU L 151 dell’11.6.2002, pag. 12.

(3)   GU L 94 del 31.3.2004, pag. 59.


12.11.2004   

IT

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L 336/40


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 2 novembre 2004

relativa alla nomina di un membro della Corte dei conti

(2004/759/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 247, paragrafi 1, 2 e 3,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 160 B, paragrafo 3,

visto l’atto di adesione del 2003, in particolare l'articolo 47,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

DECIDE:

Articolo 1

Il Sig. Kikis KAZAMIAS è nominato membro della Corte dei conti per una durata di sei anni a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto dal giorno della sua adozione.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 2 novembre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

B. R. BOT


(1)  Parere espresso il 28 ottobre 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)   GU L 187 del 26.5.2004, pag. 7.