ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 335

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

47o anno
11 novembre 2004


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 1938/2004 della Commissione, del 10 novembre 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (CE) n. 1939/2004 della Commissione, del 10 novembre 2004, relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate

3

 

 

Regolamento (CE) n. 1940/2004 della Commissione, del 10 novembre 2004, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato

4

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

2004/756/CE:Decisione del Consiglio, del 4 ottobre 2004, relativa alla conclusione di un accordo che rinnova l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo degli Stati Uniti d'America

5

Accordo che rinnova l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo degli Stati Uniti d'America

7

 

 

Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea

 

*

Decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti

8

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

11.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 335/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1938/2004 DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 2004

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 11 novembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 novembre 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

85,9

204

55,9

999

70,9

0707 00 05

052

104,4

999

104,4

0709 90 70

052

95,2

204

73,3

999

84,3

0805 20 10

204

85,6

999

85,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

77,0

528

27,1

624

96,5

999

66,9

0805 50 10

052

60,3

388

42,7

524

67,3

528

43,9

999

53,6

0806 10 10

052

96,8

400

225,7

508

216,8

624

179,5

999

179,7

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

052

90,5

388

145,0

400

104,6

404

90,5

512

104,5

720

71,9

800

204,9

804

107,2

999

114,9

0808 20 50

052

67,3

720

61,8

999

64,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


11.11.2004   

IT

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L 335/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1939/2004 DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 2004

relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1),

visto il regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione, del 27 maggio 1997, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 936/97 prevede agli articoli 4 e 5 le condizioni delle domande e il rilascio di titoli di importazione delle carni specificate nell'articolo 2, lettera f).

(2)

L'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97 ha fissato a 11 500 t il quantitativo di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, conformi alla definizione ivi contenuta, che possono essere importate a condizioni speciali per il periodo dal 1o luglio 2004 al 30 giugno 2005.

(3)

Occorre tener presente che i titoli previsti dal presente regolamento possono essere utilizzati durante tutto il loro periodo di validità soltanto fatti salvi gli attuali regimi in campo veterinario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Ogni domanda di titolo di importazione presentata dal 1o al 5 novembre 2004 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97, è soddisfatta integralmente.

2.   Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 936/97, nei primi cinque giorni del mese di dicembre 2004 possono essere presentate domande di titoli per 5 197,773 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 11 novembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

(2)  GU L 137 del 28.5.1997, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1118/2004 (GU L 217 del 17.6.2004, pag. 10).


11.11.2004   

IT

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L 335/4


REGOLAMENTO (CE) N. 1940/2004 DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 2004

che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo n. 4 concernente il cotone, allegato all'atto di adesione della Grecia, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio (1),

visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone (2), in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato. Tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001, recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone (3). Qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato.

(2)

A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1051/2001, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza reale del mercato, appaiano le più favorevoli. Per fissare il prezzo suddetto si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee rappresentative per un prodotto reso cif a un porto della Comunità, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali adattamenti sono fissati all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001.

(3)

L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, è fissato a 17,377 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 11 novembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura


(1)  GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1.

(2)  GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.

(3)  GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1486/2002 (GU L 223 del 20.8.2002, pag. 3).


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

11.11.2004   

IT

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L 335/5


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 4 ottobre 2004

relativa alla conclusione di un accordo che rinnova l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo degli Stati Uniti d'America

(2004/756/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 170, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione del 13 ottobre 1998 (2), il Consiglio ha approvato la conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo degli Stati Uniti d'America.

(2)

L'articolo 12, lettera b), dell'accordo recita: «Il presente accordo è concluso per un periodo iniziale di cinque anni. Fatto salvo il diritto delle parti di rivedere l'accordo nell'ultimo anno di ogni quinquennio, l'accordo può essere ulteriormente prorogato, con eventuali modificazioni, di quinquennio in quinquennio mediante accordo scritto tra le parti».

(3)

I servizi della Commissione hanno informato le autorità degli Stati Uniti d'America di essere favorevoli a un rinnovo dell'accordo sopra citato per un ulteriore quinquennio. Un rapido rinnovo è pertanto nell'interesse di entrambe le parti.

(4)

Il contenuto sostanziale dell'accordo rinnovato è identico al contenuto materiale dell'accordo che è scaduto il 13 ottobre 2003.

(5)

È opportuno approvare, a nome della Comunità, l'accordo che rinnova l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo degli Stati Uniti d'America,

DECIDE:

Articolo 1

L'accordo che rinnova l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo degli Stati Uniti d'America per un periodo supplementare di cinque anni è approvato a nome della Comunità.

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo al fine di esprimere l'assenso della Comunità ad esservi vincolata.

Fatto a Lussemburgo, addì 4 ottobre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

A. J. DE GEUS


(1)  Parere espresso il 16 dicembre 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 284 del 22.10.1998, pag. 35.


ACCORDO

che rinnova l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo degli Stati Uniti d'America

LA COMUNITÀ EUROPEA , in appresso denominata «Comunità»,

da una parte, e

IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA,

dall'altra,

in appresso denominate «le parti»,

CONSIDERANDO l'importanza che riveste la ricerca scientifica e tecnologica per il loro sviluppo economico e sociale;

RICONOSCENDO che la Comunità e gli Stati Uniti d'America svolgono al momento attività di ricerca e sviluppo tecnologico in vari settori di interesse comune e che la partecipazione reciproca a tali attività può fornire vantaggi reciproci;

VISTO l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo degli Stati Uniti d'America, firmato a Washington il 5 dicembre 1997 e che scadrà il 13 ottobre 2003;

DESIDERANDO portare avanti la cooperazione in materia di ricerca scientifica e tecnologica nel quadro ufficiale stabilito dal suddetto accordo,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

L'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo degli Stati Uniti d'America firmato a Washington il 5 dicembre 1997 e che scadrà il 13 ottobre 2003 è rinnovato per un periodo supplementare di cinque anni.

Articolo 2

Il presente accordo entra in vigore alla data in cui ciascuna delle parti ha notificato all'altra, per iscritto, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

Articolo 3

Il presente accordo è redatto in duplice copia nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.

Per la Comunità europea

Per il governo degli Stati Uniti d'America


Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea

11.11.2004   

IT

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L 335/8


DECISIONE QUADRO 2004/757/GAI DEL CONSIGLIO

del 25 ottobre 2004

riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 31, lettera e), e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b),

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il traffico illecito di stupefacenti rappresenta una minaccia per la salute, la sicurezza e la qualità di vita dei cittadini dell'Unione europea, oltre che per l'economia legale, la stabilità e la sicurezza degli Stati membri.

(2)

La necessità di un intervento legislativo nel settore della lotta contro il traffico illecito di stupefacenti è stata riconosciuta, in particolare, dal piano d'azione del Consiglio e della Commissione sul modo migliore per attuare le disposizioni del trattato di Amsterdam concernenti uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia (3) adottato durante il Consiglio «Giustizia e affari interni» di Vienna, del 3 dicembre 1998, dalle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere tenutosi il 15 e 16 ottobre 1999, in particolare al punto 48, dalla strategia antidroga dell'Unione europea (2000-2004) approvata dal Consiglio europeo tenutosi a Helsinki dal 10 al 12 dicembre 1999, nonché dal piano d'azione dell'Unione europea in materia di lotta contro la droga (2000-2004) approvato in occasione del Consiglio europeo tenutosi a Santa Maria da Feira il 19 e 20 giugno 2000.

(3)

È necessario adottare norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati di traffico illecito di stupefacenti e precursori, che consentano l’attuazione di una comune strategia, a livello dell’Unione europea, intesa a combattere tale traffico.

(4)

In virtù del principio di sussidiarietà, l'azione dell'Unione europea dovrebbe vertere sulle forme più gravi di reati in materia di stupefacenti. L'esclusione di talune condotte relative al consumo personale dal campo di applicazione della presente decisione quadro non rappresenta un orientamento del Consiglio sul modo in cui gli Stati membri dovrebbero trattare questi altri casi nella loro legislazione nazionale.

(5)

Gli Stati membri dovrebbero prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, comprendenti pene privative della libertà. Per stabilire l'entità della pena, si dovrebbe tener conto degli elementi di fatto quali i quantitativi e la natura degli stupefacenti oggetto di traffico e l'eventuale commissione del reato nell'ambito di un'organizzazione criminale.

(6)

Si dovrebbe consentire agli Stati membri di prevedere sanzioni ridotte per l’ipotesi in cui l'autore dell'illecito abbia fornito alle autorità competenti informazioni utili.

(7)

È necessario prendere misure che rendano possibile la confisca dei proventi degli illeciti contemplati dalla presente decisione quadro.

(8)

È opportuno provvedere a garantire che le persone giuridiche possano essere considerate responsabili degli illeciti di cui alla presente decisione quadro, commessi per loro conto.

(9)

L’efficacia dell’azione svolta per lottare contro il traffico illecito di stupefacenti dipende in modo essenziale dal ravvicinamento delle misure nazionali adottate in attuazione della presente decisione quadro,

DECIDE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione quadro si intende per:

1)

«stupefacenti»: tutte le sostanze contemplate dalle seguenti convenzioni delle Nazioni Unite:

a)

la convenzione unica sugli stupefacenti del 1961 (quale modificata dal protocollo del 1972);

b)

la convenzione di Vienna sulle sostanze psicotrope del 1971. Tale termine comprende altresì le sostanze poste sotto controllo nell'ambito dell'azione comune 97/396/GAI del 16 giugno 1997, riguardante lo scambio di informazioni, la valutazione dei rischi e il controllo delle nuove droghe sintetiche (4);

2)

«precursori»: le sostanze classificate nella legislazione comunitaria che attua gli obblighi derivanti dall'articolo 12 della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988;

3)

«persona giuridica»: qualsiasi ente che abbia personalità giuridica in forza del diritto nazionale applicabile ad eccezione degli Stati o di altre istituzioni pubbliche nell'esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche.

Articolo 2

Reati connessi al traffico illecito di stupefacenti e di precursori

1.   Ciascuno Stato membro provvede affinché siano punite le seguenti condotte intenzionali allorché non autorizzate:

a)

la produzione, la fabbricazione, l'estrazione, la preparazione, l'offerta, la commercializzazione, la distribuzione, la vendita, la consegna a qualsiasi condizione, la mediazione, la spedizione, la spedizione in transito, il trasporto, l'importazione o l'esportazione di stupefacenti;

b)

la coltura del papavero da oppio, della pianta di coca o della pianta della cannabis;

c)

la detenzione o l'acquisto di stupefacenti allo scopo di porre in essere una delle attività di cui alla lettera a);

d)

la fabbricazione, il trasporto, la distribuzione di precursori, quando la persona che compie tali atti sia a conoscenza del fatto che essi saranno utilizzati per la produzione o la fabbricazione illecite di stupefacenti.

2.   Sono escluse dal campo di applicazione della presente decisione quadro le condotte descritte al paragrafo 1, se tenute dai loro autori soltanto ai fini del loro consumo personale quale definito dalle rispettive legislazioni nazionali.

Articolo 3

Istigazione, complicità e tentativo

1.   Ciascuno Stato membro provvede affinché siano qualificati come reato l'istigazione, la complicità o il tentativo di commettere uno dei reati di cui all'articolo 2.

2.   Uno Stato membro può prevedere che esulino dalla responsabilità penale il tentativo di offerta o di preparazione di stupefacenti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), nonché il tentativo di detenzione di stupefacenti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c).

Articolo 4

Sanzioni

1.   Ciascuno Stato membro provvede affinché i reati di cui agli articoli 2 e 3 siano soggetti a pene detentive effettive, proporzionate e dissuasive.

Ciascuno Stato membro provvede affinché i reati di cui all'articolo 2 siano soggetti a pene detentive della durata massima compresa tra almeno 1 e 3 anni.

2.   Ciascuno Stato membro provvede affinché i reati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) e c), siano soggetti a pene detentive della durata massima compresa tra almeno 5 e 10 anni in presenza di ciascuna delle seguenti circostanze:

a)

il reato implica grandi quantitativi di stupefacenti;

b)

il reato o implica la fornitura degli stupefacenti più dannosi per la salute, oppure ha determinato gravi danni alla salute di più persone.

3.   Ciascuno Stato membro provvede affinché i reati di cui al paragrafo 2 siano soggetti a pene detentive della durata massima di almeno dieci anni, qualora il reato sia commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale ai sensi dell'azione comune 98/733/GAI del 21 dicembre 1998, relativa alla punibilità della partecipazione a un'organizzazione criminale negli Stati membri dell'Unione europea (5).

4.   Ciascuno Stato membro provvede affinché i reati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), siano soggetti a pene detentive della durata massima compresa tra almeno 5 e 10 anni, qualora il reato sia commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale ai sensi dell'azione comune 98/733/GAI e i precursori siano destinati ad essere utilizzati nella produzione o per la produzione di stupefacenti alle condizioni di cui al paragrafo 2, lettere a) o b).

5.   Fatti salvi i diritti delle vittime o di altri terzi in buona fede, ciascuno Stato membro prende i provvedimenti necessari per consentire la confisca di sostanze oggetto di reati di cui agli articoli 2 e 3, di strumenti utilizzati o destinati a essere utilizzati per la commissione di tali reati e dei proventi derivanti da tali reati o la confisca di beni il cui valore corrisponde a quello di detti proventi, sostanze o strumenti.

I termini «confisca», «strumenti», «proventi» e «beni» hanno lo stesso significato attribuito loro all'articolo 1 della convenzione del Consiglio d'Europa del 1990 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato.

Articolo 5

Circostanze particolari

In deroga all'articolo 4, ciascuno Stato membro può adottare le misure necessarie affinché le pene di cui all'articolo 4 possano essere ridotte nel caso in cui l'autore del reato:

a)

rinunci all'attività criminosa nell'ambito del traffico di stupefacenti e di precursori, e

b)

fornisca alle autorità amministrative o giudiziarie informazioni che esse non avrebbero potuto ottenere con altri mezzi e che sono loro utili per:

i)

prevenire o attenuare gli effetti del reato,

ii)

individuare o consegnare alla giustizia i complici nel reato,

iii)

acquisire elementi di prova, o

iv)

prevenire la commissione di altri reati di cui agli articoli 2 e 3.

Articolo 6

Responsabilità delle persone giuridiche

1.   Ciascuno Stato membro provvede affinché le persone giuridiche possano essere considerate responsabili di uno dei reati di cui agli articoli 2 e 3, allorché siano commessi, per loro conto, individualmente o in qualità di componenti di un loro organo, da soggetti che vi esercitino un ruolo direttivo e che abbiano il potere di:

a)

rappresentare le persone giuridiche o

b)

prendere decisioni a nome delle persone giuridiche o

c)

esercitare controlli in seno alle persone giuridiche.

2.   Fatti salvi i casi di cui al paragrafo 1, ciascuno Stato membro provvede affinché le persone giuridiche possano essere considerate responsabili nei casi in cui il mancato esercizio di vigilanza o controllo da parte di una delle persone di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione di uno dei reati di cui agli articoli 2 e 3, a favore della suddetta persona giuridica, ad opera di una persona soggetta alla sua autorità.

3.   La responsabilità delle persone giuridiche prevista dai paragrafi 1 e 2 non esclude l'esercizio dell'azione penale nei confronti delle persone fisiche che siano autrici, istigatrici o complici di uno dei reati di cui agli articoli 2 e 3.

Articolo 7

Sanzioni applicabili alle persone giuridiche

1.   Gli Stati membri provvedono affinché la persona giuridica dichiarata responsabile ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, sia punibile con sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive che comprendono sanzioni pecuniarie penali e non penali e, eventualmente, altre sanzioni quali:

a)

l’esclusione dal godimento di un beneficio fiscale o non fiscale ovvero di sussidi pubblici;

b)

l’interdizione temporanea o permanente dall’esercizio di un'attività commerciale;

c)

l'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;

d)

provvedimenti giudiziari di scioglimento;

e)

la chiusura temporanea o permanente delle sedi usate per commettere il reato;

f)

ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, la confisca di sostanze oggetto di reati di cui agli articoli 2 e 3, di strumenti utilizzati o destinati a essere utilizzati per la commissione di tali reati e dei proventi derivanti da tali reati o la confisca di beni il cui valore corrisponde a quello di detti proventi, sostanze o strumenti.

2.   Ciascuno Stato membro provvede affinché la persona giuridica dichiarata responsabile ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, sia punibile con sanzioni o misure effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 8

Giurisdizione ed esercizio dell'azione penale

1.   Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a stabilire la propria competenza giurisdizionale sui reati di cui agli articoli 2 e 3 laddove:

a)

il reato sia commesso anche solo parzialmente sul suo territorio;

b)

l'autore del reato sia un suo cittadino; oppure

c)

il reato sia commesso a beneficio di una persona giuridica che ha la sua sede nel territorio di tale Stato membro.

2.   Uno Stato membro può decidere di non applicare o di applicare solo in situazioni o circostanze specifiche le regole di giurisdizione di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), purché il reato sia commesso al di fuori del suo territorio.

3.   Lo Stato membro che, secondo il suo ordinamento giuridico, non autorizza l'estradizione dei propri cittadini adotta le misure necessarie a stabilire la propria competenza giurisdizionale sui reati di cui agli articoli 2 e 3 ed eventualmente a perseguirli, qualora siano commessi da suoi cittadini al di fuori del suo territorio.

4.   Gli Stati membri che decidessero di avvalersi della facoltà di cui al paragrafo 2 ne informano il Segretariato generale del Consiglio e la Commissione, indicando, in tal caso, le situazioni e le circostanze specifiche alle quali si applica tale decisione.

Articolo 9

Attuazione e relazioni

1.   Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione quadro entro il 12 maggio 2006.

2.   Gli Stati membri trasmettono al Segretariato generale del Consiglio e alla Commissione, entro il termine di cui al paragrafo 1, il testo delle disposizioni inerenti al recepimento nella legislazione nazionale degli obblighi loro imposti dalla presente decisione quadro. La Commissione, entro il 12 maggio 2009, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della decisione quadro, compresi i suoi effetti sulla cooperazione giudiziaria in materia di traffico illecito di stupefacenti. A seguito di tale relazione, il Consiglio valuta entro 6 mesi dopo la presentazione di tale relazione se gli Stati membri hanno adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro.

Articolo 10

Applicazione territoriale

La presente decisione quadro si applica a Gibilterra.

Articolo 11

Entrata in vigore

La presente decisione quadro entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 ottobre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

R. VERDONK


(1)  GU C 304 E del 30.10.2001, pag. 172.

(2)  Parere reso il 9 marzo 2004 (non ancora pubblicato nella GU).

(3)  GU C 19 del 23.1.1999, pag. 1.

(4)  GU L 167 del 25.6.1997, pag. 1.

(5)  GU L 351 del 29.12.1998, pag. 1.