ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 333

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

47° anno
9 novembre 2004


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 1930/2004 della Commissione, dell'8novembre 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazioneai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1931/2004 della Commissione, dell’8novembre 2004, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1609/88 chestabilisce la data entro la quale deve essere entrato all’ammasso il burrovenduto a norma dei regolamenti (CEE) n. 3143/85 e (CE) n. 2571/97

3

 

*

Regolamento (CE) n. 1932/2004 della Commissione, dell'8novembre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2771/1999 recantemodalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio perquanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della cremadi latte

4

 

 

Regolamento (CE) n. 1933/2004 della Commissione, dell'8novembre 2004, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione ei prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazionedel regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricolturaoriginari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché dellaCisgiordania e della Striscia di Gaza

5

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

2004/752/CE, Euratom:
Decisione del Consiglio, del 2 novembre 2004,che istituisce il Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea

7

 

*

2004/753/CE, Euratom:
Decisione del Consiglio presa di comune accordo con il presidente designatodella Commissione, del 5 novembre 2004, relativaall'adozione dell'elenco delle altre persone che intende nominare membri dellaCommissione delle Comunità europee, che abroga e sostituisce la decisione2004/642/CE, Euratom

12

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

9.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 333/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1930/2004 DELLA COMMISSIONE

dell'8 novembre 2004

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 novembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 8 novembre 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

60,2

204

74,9

999

67,6

0707 00 05

052

88,5

999

88,5

0709 90 70

052

67,2

204

64,0

999

65,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

68,4

528

27,1

624

92,2

999

62,6

0805 50 10

052

54,0

388

46,6

524

64,5

528

30,6

999

48,9

0806 10 10

052

97,6

400

226,9

508

263,7

624

179,5

999

192,0

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

052

90,5

388

122,8

400

98,9

404

80,5

512

82,6

720

49,9

800

205,3

999

104,4

0808 20 50

052

107,2

720

48,0

999

77,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


9.11.2004   

IT

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L 333/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1931/2004 DELLA COMMISSIONE

dell’8 novembre 2004

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1609/88 che stabilisce la data entro la quale deve essere entrato all’ammasso il burro venduto a norma dei regolamenti (CEE) n. 3143/85 e (CE) n. 2571/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari (2), il burro destinato alla vendita dovrà essere entrato all’ammasso anteriormente ad una data da stabilirsi.

(2)

In considerazione delle tendenze manifestatesi sul mercato del burro e della quantità di scorte disponibili, deve essere modificata la data di cui all’articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1609/88 della Commissione (3) per quanto riguarda il burro di cui al regolamento (CE) n. 2571/97.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1609/88 il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

«Il burro di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2571/97 deve essere stato immagazzinato anteriormente al 1o gennaio 2003.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 novembre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 921/2004 (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 94).

(3)  GU L 143 del 10.6.1988, pag. 23. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1449/2004 (GU L 267 del 14.8.2004, pag. 31).


9.11.2004   

IT

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L 333/4


REGOLAMENTO (CE) N. 1932/2004 DELLA COMMISSIONE

dell'8 novembre 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 2771/1999 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 21 del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione (2) prevede che il burro detenuto dagli organismi d’intervento messo in vendita deve essere entrato all’ammasso anteriormente al 1o giugno 2002.

(2)

Tenuto conto della situazione di mercato del burro e dei quantitativi di burro disponibili presso le scorte d'intervento, è opportuno che il burro entrato all’ammasso anteriormente al 1o gennaio 2003 sia messo in vendita.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 21 del regolamento (CE) n. 2771/1999 la data «1o giugno 2002» è sostituita dalla data «1o gennaio 2003».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 novembre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1448/2004 (GU L 267 del 14.8.2004, pag. 30).


9.11.2004   

IT

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L 333/5


REGOLAMENTO (CE) N. 1933/2004 DELLA COMMISSIONE

dell'8 novembre 2004

che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, previsti dall'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88, sono fissati nell'allegato per un periodo di due settimane.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 novembre 2004.

Esso si applica dal 27 al 23 novembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura


(1)  GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 (GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1).

(2)  GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2062/1997 (GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1).


ALLEGATO

del regolamento della Commissione, dell'8 novembre 2004, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

(EUR/100 pezzi)

Periodo: dal 10 al 23 novembre 2004

Prezzi comunitari alla produzione

Garofani a fiore singolo

(standard)

Garofani a fiore multiplo

(spray)

Rose a fiore grande

Rose a fiore piccolo

 

18,01

12,90

32,90

13,48


Prezzi comunitari all'importazione

Garofani a fiore singolo

(standard)

Garofani a fiore multiplo

(spray)

Rose a fiore grande

Rose a fiore piccolo

Israele

Marocco

Cipro

Giordania

Cisgiordania e Striscia di Gaza


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

9.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 333/7


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 2 novembre 2004

che istituisce il Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea

(2004/752/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 225 A e 245,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare gli articoli 140 B e 160,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere della Corte di giustizia,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 225 A del trattato CE e l’articolo 140 B del trattato CEEA consentono al Consiglio di istituire camere giurisdizionali incaricate di conoscere in primo grado di talune categorie di ricorsi, di stabilire le regole relative alla composizione di tali camere giurisdizionali e di precisare la portata delle competenze ad esse conferite.

(2)

L'istituzione di un organo giurisdizionale specifico per il contenzioso della funzione pubblica, incaricato di esercitare la competenza a statuire in primo grado relativamente a questo contenzioso, competenza attualmente attribuita al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, è tale da migliorare il funzionamento del sistema giudiziario comunitario. Essa risponde all'invito formulato nella dichiarazione n.16 relativa all'articolo 225A del trattato CE (1), adottata in occasione della firma del trattato di Nizza il 26 febbraio 2001.

(3)

È dunque necessario affiancare al Tribunale di primo grado una camera giurisdizionale che, sul piano istituzionale e organizzativo, costituirà parte integrante dell'istituzione Corte di giustizia e i cui membri godranno di uno status assimilabile a quello dei membri del Tribunale di primo grado.

(4)

È opportuno attribuire a questo nuovo organo giurisdizionale una denominazione che lo distingua dalla composizione del collegio giudicante, sua e del Tribunale di primo grado.

(5)

Al fine di assicurare la comprensibilità del sistema giudiziario nel suo complesso, è opportuno inserire le disposizioni relative alle competenze, alla composizione, all'organizzazione e alla procedura della camera giurisdizionale in un allegato dello statuto della Corte di giustizia.

(6)

Il numero dei giudici della camera giurisdizionale dovrebbe essere adeguato al suo carico di contenzioso. Al fine di agevolare la decisione del Consiglio sulla nomina dei giudici, è necessario prevedere, da parte del Consiglio, l'istituzione di un comitato consultivo indipendente, incaricato di verificare se le candidature presentate rispondano ai requisiti all'uopo richiesti.

(7)

La camera giurisdizionale dovrebbe statuire sulla base di una procedura adeguata alle peculiarità del contenzioso di cui essa è investita, esaminando le possibilità di composizione amichevole delle controversie in ogni fase del procedimento.

(8)

A norma dell'articolo 225 A, terzo comma, del trattato CE e dell'articolo 140 B, terzo comma, del trattato CEEA, le decisioni della camera giurisdizionale potranno essere oggetto di impugnazione per i soli motivi di diritto dinanzi al Tribunale di primo grado, alle stesse condizioni previste per le impugnazioni attualmente pendenti dinanzi alla Corte di giustizia avverso le decisioni del Tribunale. Le disposizioni pertinenti dello statuto della Corte di giustizia sono riprodotte nell'allegato dello statuto relativo alla camera giurisdizionale, al fine di evitare rinvii che potrebbero inficiare la chiarezza delle disposizioni d'insieme.

(9)

È necessario prevedere, nella presente decisione, le disposizioni transitorie appropriate, affinché la camera giurisdizionale possa esercitare le sue funzioni fin dalla sua istituzione,

DECIDE:

Articolo 1

È affiancata al Tribunale di primo grado delle Comunità europee una camera giurisdizionale incaricata di giudicare in merito al contenzioso della funzione pubblica dell'Unione europea, in seguito denominato «Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea». Il Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea ha sede presso il Tribunale di primo grado.

Articolo 2

Il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia è modificato come segue:

1)

è inserito il titolo seguente:

«TITOLO IV bis

LE CAMERE GIURISDIZIONALI

Articolo 62 bis

Le disposizioni relative alle competenze, alla composizione, all'organizzazione e alla procedura delle camere giurisdizionali istituite sulla base degli articoli 225 A del trattato CE e 140 B del trattato CEEA, sono riportate in allegato al presente statuto.».

2)

è aggiunto l'allegato I il cui testo figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 3

1.   La prima designazione del presidente del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea è fatta per tre anni secondo le stesse modalità seguite per i giudici, a meno che il Consiglio decida di applicare la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 1, dell'allegato I dello statuto della Corte, il cui testo figura nell'allegato della presente decisione.

2.   Subito dopo che tutti i giudici del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea hanno prestato giuramento, il presidente del Consiglio procede alla designazione, per estrazione a sorte, di tre giudici del Tribunale il cui mandato, in deroga all'articolo 2, secondo comma, prima frase, dell'allegato I dello statuto della Corte, scade alla fine dei primi tre anni.

3.   Le cause contemplate dall'articolo 1 dell'allegato I dello statuto della Corte, pendenti dinanzi al Tribunale di primo grado alla data di entrata in vigore di detto articolo e nelle quali la fase scritta di cui all'articolo 52 del regolamento di procedura del Tribunale non sia ancora giunta a termine, sono trasmesse al Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea.

4.   Sino all'entrata in vigore del suo regolamento di procedura, il Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea applica mutatis mutandis il regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, ad eccezione delle disposizioni relative al giudice unico.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ad eccezione dell'articolo 1 dell'allegato I dello statuto della Corte, il cui testo figura nell'allegato della presente decisione.

L’articolo 1 dell'allegato I dello statuto della Corte entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea della decisione del presidente della Corte di giustizia che constata la regolare costituzione del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 2 novembre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

B. R. BOT


(1)  GU C 80 del 10.3.2001, pag. 80.


ALLEGATO

«ALLEGATO I

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL'UNIONE EUROPEA

Articolo 1

Il Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea, in seguito denominato “Tribunale della funzione pubblica”, è competente in primo grado a pronunciarsi in merito alle controversie tra le Comunità e i suoi agenti, ai sensi dell'articolo 236 del trattato CE e dell'articolo 152 del trattato CEEA, comprese le controversie tra gli organi o tra gli organismi e il loro personale, per le quali la competenza è attribuita alla Corte di giustizia.

Articolo 2

Il Tribunale della funzione pubblica è composto di sette giudici. Ove ciò sia richiesto dalla Corte di giustizia, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può aumentare il numero dei giudici.

I giudici sono nominati per un periodo di sei anni. I giudici uscenti possono essere nuovamente nominati.

Qualsiasi vacanza sarà coperta con la nomina di un nuovo giudice per un periodo di sei anni.

Articolo 3

1.   I giudici sono nominati dal Consiglio, che decide a norma degli articoli 225 A, quarto comma, del trattato CE e 140 B, quarto comma, del trattato CEEA, previa consultazione del comitato previsto dal presente articolo. Nella nomina dei giudici, il Consiglio assicura una composizione equilibrata del Tribunale secondo una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri e per quanto concerne gli ordinamenti giuridici nazionali rappresentati.

2.   Chiunque abbia la cittadinanza dell'Unione e possieda i requisiti di cui agli articoli 225 A, quarto comma, del trattato CE e 140 B, quarto comma, del trattato CEEA, può presentare la propria candidatura. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Corte, fissa i requisiti e le modalità per la presentazione e l'esame delle candidature.

3.   È istituito un comitato composto di sette personalità scelte tra ex giudici della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado e tra giuristi di notoria competenza. La designazione dei membri del comitato e le sue norme di funzionamento sono decise dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su raccomandazione del presidente della Corte di giustizia.

4.   Il comitato fornisce un parere sull'idoneità dei candidati all'esercizio delle funzioni di giudice del Tribunale della funzione pubblica. Il comitato integra il parere con un elenco di candidati che possiedono un'esperienza di alto livello adeguata alla funzione. Tale elenco dovrà comprendere un numero di candidati corrispondente almeno al doppio del numero dei giudici che dovranno essere nominati dal Consiglio.

Articolo 4

1.   I giudici designano tra loro, per tre anni, il presidente del Tribunale della funzione pubblica. Il suo mandato è rinnovabile.

2.   Il Tribunale della funzione pubblica si riunisce in sezioni composte di tre giudici. In determinati casi disciplinati dal regolamento di procedura, esso può riunirsi in seduta plenaria, in sezioni di cinque giudici o statuire nella persona di un giudice unico.

3.   Il presidente del Tribunale della funzione pubblica presiede la seduta plenaria e la sezione composta da cinque giudici. I presidenti delle sezioni di tre giudici sono designati in base alle disposizioni previste dal paragrafo 1. Se il presidente del Tribunale della funzione pubblica è assegnato ad una sezione composta di tre giudici, egli la presiede.

4.   Il regolamento di procedura disciplina le competenze e il quorum della seduta plenaria, nonché la composizione delle sezioni e l'assegnazione ad esse delle cause.

Articolo 5

Gli articoli da 2 a 6, gli articoli 14, 15, e l'articolo 17, primo, secondo e quinto comma, e l'articolo 18 dello statuto della Corte di giustizia si applicano al Tribunale della funzione pubblica e ai suoi membri.

Il giuramento di cui all'articolo 2 dello statuto è prestato dinanzi alla Corte di giustizia e le decisioni di cui agli articoli 3, 4 e 6 sono adottate da quest'ultima, previa consultazione del Tribunale della funzione pubblica.

Articolo 6

1.   Il Tribunale della funzione pubblica si avvale dei servizi della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado. Il presidente della Corte o, se del caso, il presidente del Tribunale, stabilisce di comune accordo con il presidente del Tribunale della funzione pubblica le condizioni alle quali funzionari e altri agenti addetti alla Corte o al Tribunale possono prestare servizio presso il Tribunale della funzione pubblica onde assicurarne il funzionamento. Taluni funzionari od altri agenti dipendono dal cancelliere del Tribunale della funzione pubblica sotto l'autorità del presidente di detto Tribunale.

2.   Il Tribunale della funzione pubblica nomina il proprio cancelliere, di cui fissa lo statuto. Gli articoli 3, quarto comma, gli articoli 10, 11 e 14 dello statuto della Corte sono applicabili al cancelliere di questo Tribunale.

Articolo 7

1.   La procedura dinanzi al Tribunale della funzione pubblica è disciplinata dal titolo III dello statuto della Corte di giustizia, ad eccezione degli articoli 22 e 23. Essa è precisata e completata, per quel che necessita, dal suo regolamento di procedura.

2.   Le disposizioni relative al regime linguistico del Tribunale di primo grado si applicano al Tribunale della funzione pubblica.

3.   La fase scritta della procedura comprende la presentazione del ricorso e del controricorso, a meno che il Tribunale della funzione pubblica non ritenga necessario un secondo scambio di memorie scritte. In quest'ultimo caso, il Tribunale della funzione pubblica, con il consenso delle parti, può decidere di statuire senza trattazione orale.

4.   In ogni fase del procedimento, compreso il deposito del ricorso, il Tribunale della funzione pubblica può esaminare le possibilità di una composizione amichevole della controversia e può adoperarsi per agevolare tale soluzione.

5.   Il Tribunale della funzione pubblica statuisce sulle spese. Fatte salve disposizioni particolari del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, qualora sia stata fatta una domanda in tal senso.

Articolo 8

1.   Se un'istanza o un altro atto processuale destinati al Tribunale della funzione pubblica sono depositati per errore presso il cancelliere della Corte o del Tribunale di primo grado, questo li trasmette immediatamente al cancelliere del Tribunale della funzione pubblica. Allo stesso modo, se un'istanza o un altro atto processuale destinati alla Corte o al Tribunale di primo grado sono depositati per errore presso il cancelliere del Tribunale della funzione pubblica, questo li trasmette immediatamente al cancelliere della Corte o del Tribunale di primo grado.

2.   Quando il Tribunale della funzione pubblica constata d'essere incompetente a conoscere di un ricorso che rientri nella competenza della Corte o del Tribunale di primo grado, rinvia la causa alla Corte o al Tribunale di primo grado. Allo stesso modo, la Corte o il Tribunale di primo grado, quando constata che un determinato ricorso rientra nella competenza del Tribunale della funzione pubblica, l'organo giurisdizionale adito rinvia la causa a quest'ultimo, che non può in tal caso declinare la propria competenza.

3.   Quando il Tribunale della funzione pubblica e il Tribunale di primo grado sono investiti di cause che sollevino lo stesso problema d'interpretazione o mettano in questione la validità dello stesso atto, il Tribunale della funzione pubblica, dopo aver ascoltato le parti, può sospendere il procedimento sino alla pronunzia della sentenza del Tribunale di primo grado.

Quando il Tribunale della funzione pubblica e il Tribunale di primo grado sono investiti di cause che abbiano il medesimo oggetto, il Tribunale della funzione pubblica declina la propria competenza affinché il Tribunale di primo grado statuisca su tali cause.

Articolo 9

Può essere proposta impugnazione dinanzi al Tribunale di primo grado, entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica della decisione impugnata, avverso le decisioni del Tribunale della funzione pubblica che concludono il procedimento, nonché avverso le pronunzie che decidono parzialmente la controversia nel merito o che pongono termine ad un incidente di procedura relativo ad un'eccezione di incompetenza o di irricevibilità.

L'impugnazione può essere proposta da qualsiasi parte che sia rimasta parzialmente o totalmente soccombente nelle sue conclusioni. Tuttavia le parti intervenienti diverse dagli Stati membri e dalle istituzioni della Comunità possono proporre impugnazione soltanto qualora la decisione del Tribunale della funzione pubblica le concerna direttamente.

Articolo 10

1.   Può essere proposta impugnazione dinanzi al Tribunale di primo grado avverso le decisioni del Tribunale della funzione pubblica che respingono un'istanza d'intervento, entro un termine di due settimane a decorrere dalla notifica della decisione di rigetto, da qualsiasi soggetto la cui istanza sia stata respinta.

2.   Avverso le decisioni adottate dal Tribunale della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 242 o 243 o dell’articolo 256, quarto comma, del trattato CE oppure ai sensi dell’articolo 157 o 158 o dell’articolo 164, terzo comma, del trattato CEEA, può essere proposta impugnazione dinanzi al Tribunale di primo grado dalle parti del procedimento entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica delle decisioni.

3.   Il presidente del Tribunale di primo grado può decidere sulle impugnazioni previste ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo secondo una procedura sommaria che deroghi, per quanto necessario, ad alcune norme contenute nel presente allegato e che sarà fissata dal regolamento di procedura del Tribunale di primo grado.

Articolo 11

1.   L'impugnazione proposta dinanzi al Tribunale di primo grado deve limitarsi ai motivi di diritto. Essa può essere fondata su motivi relativi all'incompetenza del Tribunale della funzione pubblica, a vizi della procedura dinanzi a detto Tribunale recanti pregiudizio agli interessi della parte ricorrente, nonché alla violazione del diritto comunitario da parte del Tribunale della funzione pubblica.

2.   L'impugnazione non può avere ad oggetto unicamente l'onere e l'importo delle spese.

Articolo 12

1.   L'impugnazione dinanzi al Tribunale di primo grado non ha effetto sospensivo, salvi gli articoli 242 e 243 del trattato CE e gli articoli 157 e 158 del trattato CEEA.

2.   In caso di impugnazione proposta avverso una decisione del Tribunale della funzione pubblica, il procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado consta di una fase scritta e di una fase orale. Alle condizioni stabilite dal regolamento di procedura, il Tribunale di primo grado può, sentite le parti, statuire senza trattazione orale.

Articolo 13

1.   Quando l'impugnazione è accolta, il Tribunale di primo grado annulla la decisione del Tribunale della funzione pubblica e statuisce sulla controversia. Rinvia la causa al Tribunale della funzione pubblica affinché sia decisa da quest'ultimo, quando la causa non è ancora matura per la decisione.

2.   In caso di rinvio, il Tribunale della funzione pubblica è vincolato dalla decisione emessa dal Tribunale di primo grado sui punti di diritto.»


9.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 333/12


DECISIONE DEL CONSIGLIO

presa di comune accordo con il presidente designato della Commissione

del 5 novembre 2004

relativa all'adozione dell'elenco delle altre persone che intende nominare membri della Commissione delle Comunità europee, che abroga e sostituisce la decisione 2004/642/CE, Euratom

(2004/753/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 213, paragrafo 1, nonché l'articolo 214, paragrafo 2, secondo comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 126, paragrafo 1, nonché l'articolo 127, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Una nuova Commissione, composta da un cittadino di ogni Stato membro, deve essere nominata per il periodo decorrente dalla data della sua nomina fino al 31 ottobre 2009.

(2)

Il Consiglio, riunito a livello di capi di Stato o di governo in data 29 giugno 2004, ha designato il sig. José Manuel DURÃO BARROSO quale persona che il Consiglio intende nominare presidente della Commissione (1).

(3)

Con risoluzione del 22 luglio 2004 il Parlamento europeo ha approvato tale designazione.

(4)

Con decisione 2004/642/CE, Euratom (2), il Consiglio ha adottato, di comune accordo con il presidente designato della Commissione, l'elenco delle altre persone che intende nominare membri della Commissione.

(5)

Di comune accordo con il presidente designato della Commissione, è opportuno abrogare la decisione 2004/642/CE, Euratom prima che l'elenco in essa contenuto sia sottoposto al voto di approvazione del Parlamento europeo e sostituirla con la presente decisione.

(6)

L'entrata in vigore del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa comporterà la scadenza del mandato del membro della Commissione che ha la stessa cittadinanza del futuro ministro degli affari esteri dell'Unione europea, che sarà vice presidente della Commissione,

DECIDE:

Articolo 1

Sono designati, di comune accordo con il sig. José Manuel DURÃO BARROSO, presidente designato della Commissione, quali persone che il Consiglio intende nominare membri della Commissione delle Comunità europee, per il periodo decorrente dalla data della nomina della nuova Commissione fino al 31 ottobre 2009:

 

Signor Joaquín ALMUNIA AMANN

 

Signor Jacques BARROT

 

Signor Joe BORG

 

Signor Stavros DIMAS

 

Signora Benita FERRERO-WALDNER

 

Signor Ján FIGEĽ

 

Signora Mariann FISCHER BOEL

 

Signor Franco FRATTINI

 

Signora Dalia GRYBAUSKAITĖ

 

Signora Danuta HÜBNER

 

Signor Siim KALLAS

 

Signor László KOVÁCS

 

Signora Neelie KROES

 

Signor Markos KYPRIANOU

 

Signor Peter MANDELSON

 

Signor Charlie McCREEVY

 

Signor Louis MICHEL

 

Signor Andris PIEBALGS

 

Signor Janez POTOČNIK

 

Signora Viviane REDING

 

Signor Olli REHN

 

Signor Vladimír ŠPIDLA

 

Signor Günter VERHEUGEN

 

Signora Margot WALLSTRÖM.

Articolo 2

La decisione 2004/642/CE, Euratom è abrogata.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 5 novembre 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. R. BOT


(1)  GU L 236 del 7.7.2004, pag. 15.

(2)  GU L 294 del 17.9.2004, pag. 30.