ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 332

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

47° anno
6 novembre 2004


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE) n. 1927/2004 del Consiglio, del 21 ottobre 2004, concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Capo Verde sulla pesca al largo del Capo Verde, per il periodo dal 1o luglio 2004 al 30 giugno 2005

1

Accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Capo Verde sulla pesca al largo del Capo Verde, per il periodo dal 1o luglio 2004 al 30 giugno 2005

3

 

*

Regolamento (CE) n. 1928/2004 del Consiglio, del 25 ottobre 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 2287/2003 che stabilisce, per il 2004, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura

5

 

 

Regolamento (CE) n. 1929/2004 della Commissione, del 5 novembre 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

12

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

2004/749/CE:
Decisione del Consiglio, del 21 ottobre 2004, che individua l’orientamento generale di ripartizione dei finanziamenti di cui al regolamento (CE) n. 1267/1999 che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione

14

 

*

2004/750/CE:
Decisione del Consiglio, del 21 ottobre 2004, sull’avvio di negoziati relativi ad un accordo sulle relazioni monetarie con il Principato d'Andorra

15

 

 

Commissione

 

*

2004/751/CE:
Decisione della Commissione, del 22 ottobre 2004, recante approvazione, a nome della Comunità europea, delle modifiche dell'allegato V dell'accordo fra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale [notificata con il numero C(2004) 4022]
 ( 1 )

16

Scambio di lettere facente parte di un accordo con la Nuova Zelanda relativo alle modifiche dell'allegato V dell'accordo fra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale

17

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della decisione n. 3/2004 (2004/419/CE) del Comitato misto per l'agricoltura, del 29 aprile 2004, relativa alle modifiche delle appendici dell'allegato 9 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli ( GU L 151 del 30.4.2004 )

59

 

 

 

*

Avviso ai lettori(vedi terza pagina di copertina)

s3

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

6.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 332/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1927/2004 DEL CONSIGLIO

del 21 ottobre 2004

concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Capo Verde sulla pesca al largo del Capo Verde, per il periodo dal 1o luglio 2004 al 30 giugno 2005

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Capo Verde sulla pesca al largo del Capo Verde (2), prima della scadenza del periodo di validità del protocollo allegato all'accordo le parti contraenti avviano negoziati allo scopo di definire di comune accordo il contenuto del protocollo per il periodo successivo e, se del caso, le modifiche o le aggiunte da apportare all'allegato.

(2)

Le due parti hanno deciso di prorogare il protocollo vigente (3), approvato con il regolamento (CE) n. 301/2002 (4), per un periodo di un anno, mediante accordo in forma di scambio di lettere, in attesa che si tengano i negoziati relativi alle modifiche da apportare al protocollo.

(3)

È nell'interesse della Comunità approvare tale proroga.

(4)

Occorre confermare il criterio di ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca fissate dal protocollo in scadenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, l'accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Capo Verde sulla pesca al largo del Capo Verde, per il periodo dal 1o luglio 2004 al 30 giugno 2005.

Il testo dell'accordo è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Le possibilità di pesca fissate nel protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

tonniere con reti a circuizione:

Francia:

19 unitá

Spagna:

18 unitá

tonniere con lenze a canna:

Francia:

6 unitá

Spagna:

10 unitá

Portogallo:

2 unitá

pescherecci con palangari di superficie:

Spagna:

52 unitá

Portogallo:

10 unitá

pescherecci con palangari di fondo:

Portogallo:

630 tonnellate di stazza lorda al mese in media annua, con un massimo di 4 unità autorizzate a pescare simultaneamente

Se le domande di licenza dei succitati Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza di altri Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri le cui navi pescano nell'ambito del presente accordo sono tenuti a notificare alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturati nella zona di pesca del Capo Verde secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione (5).

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 ottobre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

G. ZALM


(1)  Parere espresso il 15 settembre 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 212 del 9.8.1990, pag. 3.

(3)  GU L 47 del 19.2.2002, pag. 25.

(4)  GU L 47 del 19.2.2002, pag. 2.

(5)  GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8.


ACCORDO

in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Capo Verde sulla pesca al largo del Capo Verde, per il periodo dal 1o luglio 2004 al 30 giugno 2005

Signor ...

Per consentire la proroga del protocollo attualmente in vigore (1o luglio 2001-30 giugno 2004) che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di pesca tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica del Capo Verde, e in attesa che si tengano i negoziati relativi alle modifiche da apportare al protocollo, mi pregio confermarLe che abbiamo concordato il seguente regime provvisorio:

1.

Per il periodo dal 1o luglio 2004 al 30 giugno 2005 è prorogato il regime applicato negli ultimi tre anni.

La contropartita finanziaria della Comunità nell'ambito del regime provvisorio corrisponderà a quella prevista dall'articolo 2 del protocollo attualmente in vigore. Il pagamento della compensazione finanziaria sarà effettuato al più tardi il 31 gennaio 2005. Il pagamento delle azioni specifiche, di cui all’articolo 3, avverrà non appena soddisfatte le pertinenti condizioni di cui all'articolo 3 del protocollo.

2.

Durante questo periodo saranno concesse licenze di pesca nei limiti fissati all'articolo 1 del protocollo attualmente in vigore, mediante il pagamento di canoni o anticipi corrispondenti a quelli fissati al punto 2 dell'allegato del protocollo.

La prego di accusare ricevuta della presente lettera e di esprimere il Suo accordo sul contenuto della medesima.

Voglia gradire, Signor ..., i sensi della mia più alta considerazione.

A nome del Consiglio dell'Unione europea

Signor ...,

mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

«Per consentire la proroga del protocollo attualmente in vigore (1o luglio 2001-30 giugno 2004) che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di pesca tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica del Capo Verde, e in attesa che si tengano i negoziati relativi alle modifiche da apportare al protocollo, mi pregio confermarLe che abbiamo concordato il seguente regime provvisorio:

1.

Per il periodo dal 1o luglio 2004 al 30 giugno 2005 è prorogato il regime applicato negli ultimi tre anni.

La contropartita finanziaria della Comunità nell'ambito del regime provvisorio corrisponderà a quella prevista dall'articolo 2 del protocollo attualmente in vigore. Il pagamento della contropartita finanziaria sarà effettuato al più tardi il 31 gennaio 2005. Il pagamento delle azioni specifiche, di cui all’articolo 3, avverrà non appena soddisfatte le pertinenti condizioni di cui all'articolo 3 del protocollo.

2.

Durante questo periodo saranno concesse licenze di pesca nei limiti fissati all'articolo 1 del protocollo attualmente in vigore, mediante il pagamento di canoni o anticipi corrispondenti a quelli fissati al punto 2 dell'allegato del protocollo.

La prego di accusare ricevuta della presente lettera e di esprimere il Suo accordo sul contenuto della medesima.».

Mi pregio confermarLe che il contenuto della Sua lettera è accettabile per il governo del Capo Verde e che la Sua lettera e la presente costituiscono un accordo conformemente alla Sua proposta.

Voglia gradire, Signor ..., i sensi della mia più alta considerazione.

Per il governo della Repubblica del Capo Verde


6.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 332/5


REGOLAMENTO (CE) N. 1928/2004 DEL CONSIGLIO

del 25 ottobre 2004

recante modifica del regolamento (CE) n. 2287/2003 che stabilisce, per il 2004, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel quadro della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 20,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato V del regolamento (CE) n. 2287/2003 (2) stabilisce una limitazione provvisoria dello sforzo di pesca e ulteriori condizioni per il controllo, l’ispezione e la sorveglianza nel quadro della ricostituzione di taluni stock ittici. Successivamente il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 423/2004, del 26 febbraio 2004, recante misure per la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco (3). È opportuno adeguare le disposizioni dell’allegato V a quelle contenute nel summenzionato regolamento. Inoltre l'attuazione del suddetto allegato ha dimostrato la necessità di chiarirne o renderne più flessibili alcune disposizioni, onde migliorarne l'applicabilità e l'efficacia. Occorre garantire che le modifiche apportate al piano non comportino una diminuzione dell'efficacia delle misure in questione in termini di conservazione.

(2)

Il regolamento (CE) n. 2287/2003 dovrebbe quindi essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato V del regolamento (CE) n. 2287/2003 è sostituito con il testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 ottobre 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. VERDONK


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 344 del 31.12.2003, pag. 1.

(3)  GU L 70 del 9.3.2004, pag. 8.


ALLEGATO

«ALLEGATO V

LIMITAZIONE PROVVISORIA DELLO SFORZO DI PESCA E ULTERIORI CONDIZIONI PER IL CONTROLLO, L’ISPEZIONE E LA SORVEGLIANZA NEL QUADRO DELLA RICOSTITUZIONE DI TALUNI STOCK ITTICI

Disposizioni generali

1)

Ai pescherecci comunitari di lunghezza complessiva pari o superiore a 10 metri si applicano le condizioni stabilite nel presente allegato.

2)

Ai fini del presente allegato valgono le seguenti definizioni di zone geografiche:

a)

Kattegat (divisione CIEM IIIa sud);

Skagerrak e Mare del Nord (divisioni CIEM IV, a, b, c, IIIa nord e IIa CE);

Scozia occidentale (divisione CIEM VIa);

Manica orientale (divisione CIEM VIId) e

Mare d'Irlanda (Divisione CIEM VIIa).

b)

Per le navi notificate alla Commissione come navi equipaggiate con appropriati sistemi di controllo, si applica la seguente definizione dell’area della Scozia occidentale (divisione CIEM VIa):

la divisione CIEM VIa esclusa la parte che si trova ad ovest di una linea tracciata unendo di seguito con linee rette le seguenti coordinate geografiche:

 

60° 00′ N, 04° 00′ O

 

59° 45′ N, 05° 00′ O

 

59° 30′ N, 06° 00′ O

 

59° 00′ N, 07° 00′ O

 

58° 30′ N, 08° 00′ O

 

58° 00′ N, 08° 00′ O

 

58° 00′ N, 08° 30′ O

 

56° 00′ N, 08° 30′ O

 

56° 00′ N, 09° 00′ O

 

55° 00′ N, 09° 00′ O

 

55° 00′ N, 10° 00′ O

 

54° 30′ N, 10° 00′ O.

3)

Ai fini del presente allegato si intende per “giornata all’interno della zona e fuori dal porto”:

a)

il periodo di 24 ore compreso tra le ore 00:00 di un giorno di calendario e le ore 24:00 del medesimo giorno di calendario o una parte di detto periodo durante il quale un peschereccio si trova in una delle zone di cui al punto 2 ed è fuori dal porto; o

b)

qualsiasi periodo continuo di 24 ore quale registrato nel giornale di bordo CE durante il quale un peschereccio si trova in una delle zone di cui al punto 2 ed è fuori dal porto o qualsiasi parte di uno di questi periodi.

Se uno Stato membro desidera avvalersi della definizione di «giornata all’interno della zona e fuori dal porto» di cui alla lettera b), esso notifica alla Commissione i mezzi di sorveglianza delle attività dei pescherecci che intende utilizzare per garantire il rispetto delle disposizioni di cui alla lettera b).

4)

Ai fini del presente allegato si applicano i seguenti raggruppamenti di attrezzi da pesca:

a)

reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati, ad eccezione delle sfogliare, aventi maglie di dimensione pari o superiore a 100 mm;

b)

sfogliare aventi maglie di dimensione pari o superiore a 80 mm;

c)

reti fisse demersali, incluse le reti da posta derivanti, le tramaglie e le reti da posta impiglianti;

d)

palangari demersali;

e)

reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati aventi maglie di dimensioni tra 70 mm e 99 mm, ad eccezione delle sfogliare aventi maglie di dimensioni tra 80 mm e 99 mm;

f)

reti a strascico, sciabiche o analoghi attrezzi trainati aventi maglie di dimensioni tra 16 mm e 31 mm, ad eccezione delle sfogliare.

Sforzo di pesca

5)

Ciascuno Stato membro provvede affinché i pescherecci battenti la sua bandiera e immatricolati nella Comunità, allorché detengono a bordo uno degli attrezzi da pesca definiti al punto 4, si trovino nella zona e siano fuori dal porto per un numero di giornate non superiore a quello specificato al punto 6.

6)

a)

Il numero massimo di giorni di qualsiasi mese civile in cui un peschereccio può trovarsi nella zona ed essere fuori dal porto detenendo a bordo uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 4 è indicato nella tabella I.

Tabella I

Numero massimo di giorni di presenza nella zona e di assenza dal porto per attrezzi da pesca

Zona di cui al punto

Gruppi di attrezzi da pesca di cui al punto

4a

4b

4c

4d

4e

4f

2a.

Kattegat, Skagerrak e Mare del Nord, Scozia occidentale, Manica orientale, Mare d’Irlanda

10

14

14

17

22

20

b)

Uno Stato membro può cumulare i giorni dentro la zona e fuori dal porto di cui alla tabella I in periodi di gestione della durata massima di undici mesi civili. Prima dell’inizio di qualsiasi periodo cumulato gli Stati membri notificano alla Commissione la loro intenzione di cumulare periodi di gestione.

c)

La Commissione può assegnare agli Stati membri un numero aggiuntivo di giorni in cui un peschereccio può trovarsi nella zona e essere fuori dal porto detenendo a bordo uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 4, sulla base dei risultati acquisiti dei programmi di disarmo avviati a decorrere dal 1o gennaio 2002.

Gli Stati membri che desiderano beneficiare di tale assegnazione devono presentare una richiesta in tal senso alla Commissione, allegando le informazioni relative ai programmi di disarmo da essi completati.

Sulla base di tale domanda, e previa consultazione con gli Stati membri, la Commissione può modificare il numero di giorni previsti per lo Stato membro in questione alla lettera a).

d)

Gli Stati membri possono concedere ai pescherecci deroghe al numero di giorni in cui essi si trovano nella zona e sono fuori dal porto di cui alla tabella I alle condizioni di cui alla tabella II.

Gli Stati membri che applicano tale assegnazione supplementare di giorni notificano alla Commissione i dati dei pescherecci che ne beneficeranno e i dettagli relativi alle loro attività comprovate almeno due settimane prima dell’assegnazione dei giorni aggiuntivi.

Tabella II

Deroghe dai giorni di presenza nella zona e di assenza dal porto di cui alla tabella I e relative condizioni

Zona di cui al punto 2

Atrezzi di cui al punto 4

Attività comprovata del peschereccio nel 2002 (1)

Giorni

2(a)

4(a), 4(e)

Meno del 5 % di ciascuna per merluzzo bianco, sogliola e passera di mare

nessuna limitazione di giorni (3)

2(a)

4(a), 4(b)

Meno del 5 % di merluzzo bianco

da 100 a < 120 mm fino a 14 ≥ 120 mm fino a 15

2(a) Kattegat (divisione CIEM IIIa sud) Mare del Nord

4(c) attrezzi aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 220 mm

Meno del 5 % di merluzzo bianco e più del 5 % di rombo e ciclottero

fino a 16 giorni

2(a) Manica orientale divisione CIEM VII d

4(c) attrezzi aventi maglie di dimensioni pari o inferiori a 110 mm

Pescherecci di lunghezza inferiore a 15 m con sbarchi di specie non regolamentate pari a oltre il 35 % e assenti dal porto per non più di 24 ore (2)

fino a 20 giorni

Qualora a un peschereccio sia assegnato un numero superiore di giornate per via della bassa percentuale di catture di determinate specie da esso comprovata, detto peschereccio non conserva in alcun momento a bordo un quantitativo di catture di dette specie superiore alla percentuale di cui alla tabella II. Se un peschereccio non soddisfa tale condizione, non ha più diritto, con effetto immediato, ai giorni aggiuntivi.

e)

Su richiesta di uno Stato membro la Commissione può concedere una deroga a titolo della prima riga della tabella II per la pesca del merluzzo carbonaro senza che sia necessaria un’attività di pesca comprovata negli anni precedenti inferiore al 5 % di ciascuna per merluzzo bianco, sogliola e passera di mare. Lo Stato membro allega alla sua richiesta i dati sui pescherecci che ne beneficerebbero, comprovando il contingente detenuto e l’attività prevista. La richiesta è presentata alla Commissione almeno 4 settimane anteriormente all’inizio del primo periodo di gestione nel quale si intendono assegnare i giorni.

Un peschereccio al quale sono stati assegnati giorni aggiuntivi ai sensi della presente disposizione non può in nessun momento detenere a bordo più del 5 % di ciascuna delle seguenti specie: merluzzo bianco, sogliola e passera di mare.

Le autorità competenti effettuano ispezioni e sorveglianze in mare e nei porti per verificare l’osservanza della condizione succitata. Se un peschereccio non osserva tale condizione, non avrà più diritto, con effetto immediato, ai giorni supplementari.

f)

In considerazione della chiusura della zona del Mare d’Irlanda ai fini della protezione dello stock di riproduzione e della prevista riduzione della mortalità per pesca del merluzzo bianco, i pescherecci dei raggruppamenti di attrezzi da pesca 4(a) e 4(b) che trascorrono più della metà dei giorni loro assegnati in un determinato periodo di gestione esercitando attività di pesca nel Mare d’Irlanda avranno a disposizione due giorni supplementari.

7)

Anteriormente al giorno d'inizio di ciascun periodo di gestione, il comandante di un peschereccio o il suo rappresentante comunica alle autorità dello Stato membro di bandiera l’attrezzo o gli attrezzi che intende utilizzare durante il successivo periodo di gestione. Fino a quando tale notifica non sarà effettuata il peschereccio non potrà esercitare attività di pesca nelle zone di cui al punto 2, con nessuno degli attrezzi da pesca di cui al punto 4.

Qualora il comandante di un peschereccio o il suo rappresentante comunichi l’uso di due dei raggruppamenti di attrezzi da pesca di cui al punto 4, il numero complessivo di giorni disponibili durante il successivo periodo di gestione non è superiore alla metà della somma dei giorni cui il peschereccio è ammissibile per ogni attrezzo, arrotondata al giorno intero più vicino. Non è consentito utilizzare alcuno degli attrezzi in questione per un numero di giorni superiore a quello stabilito per tale attrezzo nella tabella 1.

L’uso di due attrezzi è possibile solo se sono soddisfatte le seguenti disposizioni supplementari di sorveglianza:

Nel corso di una determinata uscita in mare il peschereccio può detenere a bordo uno soltanto degli attrezzi da pesca di cui al punto 4,

prima di ogni uscita in mare il comandante di un peschereccio o il suo rappresentante comunica preliminarmente alle autorità competenti il tipo di attrezzo da pesca che sarà detenuto a bordo a meno che il tipo di attrezzo da pesca non sia cambiato rispetto a quello comunicato per la precedente uscita in mare.

Le autorità competenti effettuano ispezioni e sorveglianze in mare e nei porti per verificare l’osservanza delle due condizioni succitate. Se un peschereccio non osserva tali condizioni, non sarà più autorizzato, con effetto immediato, a utilizzare due raggruppamenti di attrezzi da pesca.

Un peschereccio che intende associare l'uso di uno o più attrezzi da pesca di cui al punto 4 (attrezzi regolamentati) con qualsiasi altro attrezzo da pesca che non figura al punto 4 (attrezzi non regolamentati) non subirà restrizioni per quanto riguarda l'utilizzo degli attrezzi non regolamentati. Tali pescherecci devono notificare in anticipo quando intendono utilizzare gli attrezzi regolamentati. In mancanza di tale notifica gli attrezzi da pesca di cui al punto 4 non possono essere detenuti a bordo. Tali pescherecci devono essere autorizzati a condurre attività di pesca alternative ed essere attrezzati di conseguenza.

8)

Un peschereccio che si trova in una delle zone di cui al punto 2 e che detiene a bordo uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 4, non può simultaneamente detenere a bordo un altro degli attrezzi menzionati al punto 4.

9)

a)

In un qualsiasi periodo di gestione, un peschereccio che abbia utilizzato il numero di giornate di presenza nella zona e di assenza dal porto cui ha diritto deve restare in porto, o comunque al di fuori delle zone di cui al punto 2, per i giorni restanti del periodo di gestione, a meno che non utilizzi attrezzi da pesca non regolamentati (cfr. punto 7);

b)

in un qualsiasi periodo di gestione un peschereccio può condurre attività diverse dalla pesca senza che il tempo per esse impiegato sia imputato ai giorni assegnatigli di cui al punto 6, purché detto peschereccio notifichi preliminarmente allo Stato membro la sua intenzione in tal senso, la natura della sua attività e purché rinunci alla sua licenza di pesca per il periodo di tempo in questione. In detto periodo il peschereccio non tiene a bordo attrezzi da pesca o pesci.

10)

a)

Uno Stato membro può consentire a qualsiasi suo peschereccio di trasferire giornate di presenza nella zona e di assenza dal porto, alle quali è ammissibile, a un altro dei suoi pescherecci per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona, a condizione che il prodotto del numero di giornate ricevute da un peschereccio moltiplicato per la sua potenza motrice installata, espressa in chilowatt-giorni, sia pari o inferiore al prodotto del numero di giornate trasferite dal peschereccio cedente moltiplicato per la potenza motrice installata, in chilowatt, di tale peschereccio. La potenza motrice installata in chilowatt del peschereccio è quella registrata per ciascun peschereccio nello schedario comunitario delle navi da pesca;

b)

il numero totale di giornate di presenza nella zona e di assenza dal porto trasferite in virtù della lettera a), moltiplicato per la potenza motrice installata, in chilowatt, del peschereccio cedente, non può essere superiore alla media annua di giornate del peschereccio cedente, verificata in base al giornale di bordo CE, negli anni 2001, 2002 e 2003, moltiplicato per la potenza motrice installata, in chilowatt, di tale peschereccio;

c)

il trasferimento di giornate di cui alla lettera a) è consentito solo tra pescherecci che operano con lo stesso gruppo di attrezzi e nelle stesse zone di cui al punto 6, lettera a) e durante lo stesso periodo di gestione;

d)

non è ammesso alcun trasferimento di giornate dai pescherecci che beneficiano dell’assegnazione di cui al punto 6, lettera d) e lettera e), nonché al punto 7;

e)

su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti di giornate effettuati.

11)

Un peschereccio che non abbia un’attività comprovata di pesca in una delle zone di cui al punto 2 può transitare in dette zone purché abbia preliminarmente notificato alle sue autorità la sua intenzione in tal senso. Mentre detto peschereccio si trova in una delle zone di cui al punto 2, qualsiasi attrezzo da pesca detenga a bordo deve essere fissato e riposto nella stiva secondo le condizioni di cui all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93 (4).

12)

Uno Stato membro non può consentire la pesca con uno degli attrezzi di cui al punto 4 in una delle zone di cui al punto 2 a un suo peschereccio che non abbia un'attività registrata in quel tipo di pesca nel 2001, 2002 o 2003 nella zona in questione, a meno che non assicuri che sia vietata la pesca nella zona regolamentata per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.

Tuttavia, un peschereccio che abbia un'attività comprovata di pesca con un attrezzo di cui al punto 4, può essere autorizzato ad utilizzare un attrezzo diverso di cui al punto 4, a condizione che il numero di giorni assegnati a quest'ultimo attrezzo sia pari o superiore al numero di giorni assegnati al primo attrezzo.

13)

Uno Stato membro non può imputare ai giorni assegnati ad un suo peschereccio ai sensi del presente allegato i giorni in cui la nave è stata fuori dal porto ma non è stata in grado di pescare perché impegnata ad aiutare un altro peschereccio in situazione di emergenza o i giorni in cui il peschereccio è stato fuori dal porto ma non è stato in grado di pescare perché trasportava un membro dell'equipaggio ferito a fini di assistenza medica urgente. Entro un mese dalle decisioni prese in merito, lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione una giustificazione delle stesse nonché la prova dell’emergenza quale risulta da una relazione delle autorità competenti.

Controllo, ispezione e sorveglianza

14)

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 19 bis del regolamento (CEE) n. 2847/93, gli articoli 19 ter, quater, quinquies, sexies e undicies dello stesso regolamento si applicano alle navi che impiegano gli attrezzi da pesca specificati al punto 4 e operanti nelle zone specificate al punto 2.

15)

Gli Stati membri possono attuare misure di controllo alternative per garantire la conformità con gli obblighi di comunicazione di cui al punto 14 del presente allegato, purché esse garantiscano la medesima efficacia e trasparenza. Prima di essere attuate, tali misure alternative sono notificate alla Commissione.

16)

Il comandante di un peschereccio o il suo rappresentante, prima di ogni ingresso nel porto di uno Stato membro e dopo essere stato presente in una delle zone di cui alla tabella III e con a bordo un quantitativo di una qualsiasi specie superiore a quello indicato nella stessa tabella, comunica, almeno quattro ore prima dell'ingresso nel porto, alle autorità competenti di tale Stato membro:

il nome del porto o del luogo di sbarco,

l'ora di arrivo prevista nel porto o nel luogo di sbarco suddetto,

i quantitativi in chilogrammi di peso vivo per ciascuna specie per la quale sono presenti a bordo più di 50 kg.

17)

Le autorità competenti dello Stato membro in cui deve essere effettuato uno sbarco che richiede una notifica preliminare possono chiedere che le operazioni di sbarco non inizino prima che esse abbiano dato la loro autorizzazione.

Tabella III

Volumi degli sbarchi espressi in tonnellate per zona e specie soggette a condizioni speciali

Zona definita al punto:

Volume delle specie in tonnellate

Merluzzo bianco

PN

DP

2a.

Kattegat, Mare del Nord e Skagerrak, Scozia occidentale, Manica orientale, Mare d’Irlanda

1

2

PN

Previa notifica di cui al punto 16.

DP

Porto designato di cui al punto 19.

18)

Il comandante di un peschereccio comunitario o il suo rappresentante che intende trasbordare o rigettare in mare un quantitativo detenuto a bordo o sbarcarlo in un porto o luogo di sbarco di un paese terzo notifica alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera le informazioni indicate al paragrafo 16 con un preavviso di almeno 24 ore.

19)

Un peschereccio che ha operato nella zona di cui alla tabella III al di fuori del porto designato non può sbarcare un quantitativo di qualsiasi specie superiore a quello indicato nella stessa tabella (sotto DP).

Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'elenco dei porti designati e comunica nei 30 giorni successivi le relative procedure di ispezione e sorveglianza, comprese le modalità e le condizioni per la registrazione e la notifica dei quantitativi di ciascuna delle specie o stock di cui all'articolo 12 del presente regolamento per ogni singolo sbarco. La Commissione trasmette tali informazioni a tutti gli Stati membri.

20)

In deroga alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione, del 22 settembre 1983, che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri (5), la tolleranza nella stima del quantitativo di pesce detenuto a bordo ed espresso in kg, di cui al punto 14, è pari a un margine massimo dell’8 % dal dato registrato nel giornale di bordo.

21)

È vietato detenere a bordo di un peschereccio, quale che sia il contenitore, quantitativi di merluzzo bianco mescolati con altre specie di organismi marini. Le casse contenenti merluzzo bianco devono essere conservate separate da altri contenitori.

22)

Le autorità competenti di uno Stato membro possono chiedere che i quantitativi di merluzzo bianco pescati in una delle zone di cui al punto 2 e sbarcati per la prima volta in tale Stato membro siano pesati alla presenza di ispettori prima di essere trasportati fuori dal porto di primo sbarco. Campioni rappresentativi di merluzzo bianco sbarcato per la prima volta in un porto designato ai sensi del punto 19, pari almeno al 20 % degli sbarchi, sono pesati alla presenza di ispettori autorizzati dagli Stati membri prima di essere messi in vendita per la prima volta e venduti. A tal fine gli Stati membri presentano alla Commissione, entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, informazioni dettagliate sul regime di campionatura da impiegare.

23)

In deroga alle condizioni di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2847/93, i quantitativi superiori a 50 kg di una qualsiasi delle specie di cui all'articolo 12 del presente regolamento trasportati in un luogo diverso da quello di sbarco o di importazione sono accompagnati da copia di una delle dichiarazioni previste all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento precitato, indicante i quantitativi trasportati delle specie in questione. L'esenzione prevista dall'articolo 13, paragrafo 4, lettera b), dello stesso regolamento non si applica.

24)

In deroga all'articolo 34 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, i programmi di controllo specifici per gli stock ittici di cui all'articolo 12 possono avere una durata superiore a due anni dalla loro entrata in vigore.


(1)  Verificata in base agli sbarchi annuali medi in peso vivo registrati nel giornale di bordo CE.

(2)  Nonostante tale disposizione, la deroga si applica anche ad un massimo di sei navi battenti bandiera francese e registrate nella Comunità di lunghezza complessivamente pari o superiore a 15 metri. Una lista di tali navi è presentata alla Commissione anteriormente al 1o febbraio 2004.

(3)  La nave può trovarsi nella zona per il numero di giorni del mese in questione.

(4)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1954/2003 (GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1).

(5)  GU L 276 del 10.10.1983, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1965/2001 della Commissione (GU L 268 del 9.10.2001, pag. 23).».


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REGOLAMENTO (CE) N. 1929/2004 DELLA COMMISSIONE

del 5 novembre 2004

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 novembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 novembre 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

56,5

204

67,4

999

62,0

0707 00 05

052

120,2

999

120,2

0709 90 70

052

80,5

204

58,5

999

69,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

51,3

528

27,1

624

93,2

999

57,2

0805 50 10

052

60,6

388

40,5

524

64,5

528

29,5

999

48,8

0806 10 10

052

92,5

400

220,7

508

263,7

624

179,5

999

189,1

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

052

90,5

388

126,3

400

99,2

404

78,5

512

82,6

720

34,3

800

206,8

999

102,6

0808 20 50

052

112,5

720

48,0

999

80,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

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DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 ottobre 2004

che individua l’orientamento generale di ripartizione dei finanziamenti di cui al regolamento (CE) n. 1267/1999 che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione

(2004/749/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1267/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione (1), in particolare l’articolo 15, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il Consiglio europeo di Copenaghen del 12 e 13 dicembre 2002 ha approvato le conclusioni dei negoziati che hanno dato luogo all'adesione alla Comunità, nel 2004, di otto paesi che allora beneficiavano delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1267/1999. Di conseguenza, soltanto la Bulgaria e la Romania continueranno a beneficiare degli impegni previsti dal suddetto regolamento durante il periodo 2004-2006.

(2)

Nell'approvare le tabelle di marcia per la Bulgaria e la Romania proposte dalla Commissione, il Consiglio europeo di Copenaghen ha stabilito, sulla base di un orientamento generale, un criterio di ripartizione tra questi due paesi in ragione, rispettivamente, del 30 % e del 70 % delle risorse stanziate nel quadro del programma PHARE, istituito dal regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativo all'aiuto economico a favore della Repubblica di Ungheria e della Repubblica popolare di Polonia (2), del programma speciale di adesione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (SAPARD), istituito dal regolamento (CE) n. 1268/1999 (3), e dello strumento per le politiche strutturali di preadesione (ISPA), istituito dal regolamento (CE) n. 1267/1999.

(3)

Ai sensi del primo comma dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 1267/1999, il criterio di ripartizione tiene conto delle necessità e della capacità di assorbimento dell'assistenza da parte della Bulgaria e della Romania nonché dei criteri riportati all'articolo 4 dello stesso regolamento.

(4)

Dal momento che il criterio di ripartizione in ragione del 30 % e del 70 % si applica al triennio 2004-2006 nel suo complesso, è appropriato disporre lo stanziamento annuale delle risorse complessive in base a tale criterio di ripartizione.

(5)

Di conseguenza, mentre il criterio del 30 % e del 70 % applicato al triennio 2004-2006 nel suo complesso costituisce l’orientamento generale di ripartizione tra i paesi beneficiari restanti, ossia la Bulgaria e la Romania, lo stanziamento indicativo delle risorse complessive va fissato su base annua secondo una forcella che rifletta tale criterio di ripartizione complessivo,

DECIDE:

Articolo unico

In base all’orientamento generale adottato per il periodo triennale 2004-2006, i finanziamenti previsti dal regolamento (CE) n. 1267/1999 vanno ripartiti tra Bulgaria e Romania in base al criterio di ripartizione, rispettivamente, del 30 % e del 70 %, applicabile a tale periodo nel suo complesso.

Nel corso del periodo triennale di cui al primo paragrafo lo stanziamento annuale dei finanziamenti di cui al regolamento (CE) n. 1267/1999 va fissato in base ad un criterio di ripartizione indicativo che va dal 65 % al 75 % dei finanziamenti complessivi per la Romania e dal 25 % al 35 % dei finanziamenti complessivi per la Bulgaria.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 ottobre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

G. ZALM


(1)  GU L 161 del 26.6.1999, pag. 73. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 769/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 1).

(2)  GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 769/2004.

(3)  GU L 161 del 26.6.1999, pag. 87. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 769/2004.


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DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 ottobre 2004

sull’avvio di negoziati relativi ad un accordo sulle relazioni monetarie con il Principato d'Andorra

(2004/750/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2004/548/CE del Consiglio, dell’11 maggio 2004, sulla posizione della Comunità in vista di un accordo sulle relazioni monetarie con il Principato d'Andorra (1), in particolare l’articolo 8,

vista la raccomandazione della Commissione (2),

visto il parere della Banca centrale europea (3),

considerando quanto segue:

(1)

L’avvio dei negoziati relativi ad un accordo sulle questioni monetarie con il Principato d'Andorra (qui di seguito «Andorra») dovrebbe essere subordinato all’adempimento delle condizioni necessarie. Dovrebbe rientrare tra le condizioni il fatto che le due parti abbiano precedentemente siglato l'accordo sulla tassazione dei redditi da risparmio e che Andorra si impegni a ratificare tale accordo entro una data stabilita di concerto con la Comunità.

(2)

Andorra e la Commissione hanno siglato il 1o luglio 2004 l’accordo che prevede misure equivalenti a quelle stabilite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (4).

(3)

Tramite la nota verbale dell’ambasciatore di Andorra presso la Comunità, del 1o luglio 2004, Andorra si è impegnata a ratificare l’accordo entro il 30 aprile 2005. Tale data è accettabile per la Comunità.

(4)

In mancanza di ratifica dell'accordo sulla tassazione dei redditi da risparmio, da parte di Andorra, entro la data stabilita, i negoziati relativi all'accordo monetario dovrebbero essere sospesi fino a ratifica avvenuta,

DECIDE:

Articolo unico

Le condizioni necessarie all’avvio dei negoziati relativi ad un accordo sulle questioni monetarie con il Principato d'Andorra, come stabilite all’articolo 8 della decisione 2004/548/CE sulla posizione della Comunità in vista di un accordo sulle relazioni monetarie con il Principato d'Andorra, sono state soddisfatte.

La Commissione informerà il Principato di Andorra che la Comunità è disposta a concludere un accordo sulle questioni monetarie e proporrà di avviare negoziati a tal fine.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 ottobre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

G. ZALM


(1)  GU L 244 del 16.7.2004, pag. 47.

(2)  GU C 244 dell’1.10.2004, pag. 19.

(3)  GU C 256 del 16.10.2004, pag. 9.

(4)  GU L 157 del 26.6.2003, pag. 38.


Commissione

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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 2004

recante approvazione, a nome della Comunità europea, delle modifiche dell'allegato V dell'accordo fra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale

[notificata con il numero C(2004) 4022]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/751/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 97/132/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2002/957/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, sulla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere relativo alle modifiche degli allegati dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (2), prevede la possibilità di riconoscere l'equivalenza dei sistemi di certificazione della Nuova Zelanda per le carni fresche e i prodotti a base di carne e per altri prodotti di origine animale.

(2)

Nella riunione del 1o e 2 giugno 2004, il comitato di gestione dell'accordo istituito in conformità dell'articolo 16 dell'accordo («il comitato»), ha formulato una raccomandazione volta a determinare l'equivalenza dei requisiti sanitari per gli embrioni bovini, la selvaggina di penna, i molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano, il miele e la lana. Inoltre il comitato ha raccomandato l'equivalenza dei sistemi di certificazione per i prodotti della pesca e ha formulato raccomandazioni relativamente alla presentazione generale dell'allegato V.

(3)

A seguito di queste raccomandazioni è opportuno modificare l'allegato V dell'accordo.

(4)

Le suddette modifiche devono essere approvate a nome della Comunità.

(5)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Facendo seguito alle raccomandazioni espresse dal comitato di gestione misto, istituito conformemente alle disposizioni dell'articolo 16 dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale, sono approvate a nome della Comunità europea le modifiche dell'allegato V.

Il testo di uno scambio di lettere che fa parte dell'accordo con la Nuova Zelanda, ivi compresi gli emendamenti dell'allegato V dell'accordo, è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il direttore generale per la salute e la tutela dei consumatori è quindi abilitato a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 3

La presente decisione si applica il primo giorno del mese successivo a quello in cui la Nuova Zelanda notifica per iscritto alla Commissione che le proprie procedure interne per l'approvazione delle modifiche di cui all'articolo 1 sono state completate.

La Commissione informa tempestivamente il Consiglio e gli Stati membri in merito a tale notifica.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione


(1)  GU L 57 del 26.2.1997, pag. 4. Decisione modificata dalla decisione 1999/837/CE (GU L 332 del 23.12.1999, pag. 1).

(2)  GU L 333 del 10.12.2002, pag. 13.


SCAMBIO DI LETTERE

facente parte di un accordo con la Nuova Zelanda relativo alle modifiche dell'allegato V dell'accordo fra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale

Bruxelles, il 28 luglio 2004

Egregio signor …,

con riferimento all'articolo 16, paragrafo 2, dell'accordo fra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale, mi pregio di proporLe di modificare l'allegato V come segue:

secondo quanto raccomandato dal comitato di gestione misto istituito ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, dell'accordo, si sostituisce il testo dell'allegato V con i rispettivi testi dell'allegato annesso alla presente.

Le sarei grato se volesse confermare che la Nuova Zelanda accetta queste modifiche.

Voglia gradire i sensi della mia più alta considerazione.

Per la Comunità europea

Robert MADELIN

Bruxelles, il 9 settembre 2004

Egregio signor …,

mi pregio riferirmi alla Sua lettera contenente i dettagli delle modifiche proposte per l'allegato V dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale.

In proposito mi pregio confermarLe che la Nuova Zelanda accetta le modifiche proposte, raccomandate dal comitato di gestione misto istituito ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, dell'accordo, una copia delle quali è annessa alla presente.

Voglia gradire i sensi della mia più alta considerazione.

Per l'autorità competente della Nuova Zelanda

Wade ARMSTRONG


Appendice

«ALLEGATO V

RICONOSCIMENTO DI MISURE SANITARIE

Glossario

Sì (1)

Equivalenza riconosciuta — si devono utilizzare gli attestati sanitari tipo

Sì (2)

Equivalenza riconosciuta in linea di massima — restano da risolvere alcuni problemi specifici — si continuano ad utilizzare i certificati esistenti finché questi problemi non saranno risolti

Sì (3)

Equivalenza sotto forma di conformità con i requisiti della parte importatrice — si utilizzano i certificati esistenti

NV

Non valutato — nel frattempo si usano i certificati esistenti

V

In corso di valutazione — nel frattempo si usano i certificati esistenti

[ ]

Problemi di imminente soluzione

No

Non equivalenza e/o necessità di un'ulteriore valutazione. Gli scambi possono aver luogo se la parte esportatrice ottempera alle condizioni prescritte dalla parte importatrice

AI

Influenza aviaria

BSE

Encefalopatia spongiforme bovina

C

Celsius

Canalizzazione

Capitolo XI, punto 7, dell'allegato VIII del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1)

CSF

Peste suina classica

EBL

Leucosi bovina enzootica

CE/NZ

Comunità europea/Nuova Zelanda

EIA

Anemia infettiva equina

IBD

Borsite infettiva

IBR

Rinotracheite bovina infettiva

IRL

Irlanda

min

minuto(i)

ND

Malattia di Newcastle

Nulla

Nessuna condizione speciale

UIE

Ufficio internazionale delle epizoozie

PAT

Proteine animali trasformate

PM

Post mortem

Stds

Norme

SVD

Malattia vescicolosa dei suini

UHT

Temperatura ultra-alta

Sezione 1

Germoplasma e animali vivi

Prodotto

Esportazioni CE — Nuova Zelanda (1)

Esportazioni Nuova Zelanda — CE

Condizioni commerciali

Equivalenza

Condizioni speciali

Azione

Condizioni commerciali

Equivalenza

Condizioni speciali

Azione

Norme CE

Norme NZ

Norme NZ

Norme CE

1.   

Sperma

Bovidi

88/407/CEE

Sperma Norma NZ

V

 

 

Sperma Norma NZ Animal Products Act 1999

88/407/CEE

2004/52/CE

(Documento di lavoro della Commissione SANCO/10035/2004-Rev. 2)

V

IBR. cfr. sezione 28

Per la piena equivalenza oltre la fine del 2004 la NZ deve dimostrare che lo sperma prodotto conformemente alle norme NZ fornisce le stesse garanzie di esenzione da IBR

Ovini/caprini

92/65/CEE

Biosecurity Act 1993 S 22

No

 

 

Animal Products Act 1999

92/65/CEE

NV

 

 

Suini

90/429/CEE

Biosecurity Act 1993 S 22

NV

 

 

Animal Products Act 1999

90/429/CEE

2002/613/CE

NV

 

 

Cervidi

92/65/CEE

Biosecurity Act 1993 S 22

No

 

 

Animal Products Act 1999

92/65/CEE

No

 

(Documento di lavoro SANCO/10374/2004-Rev. 2)

Equidi

92/65/CEE

95/307/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Sì (3)

 

 

Animal Products Act 1999

92/65/CEE

96/539/CE

Sì (3)

 

 

Canidi

92/65/CEE

Biosecurity Act 1993 S 22

NV

 

 

Animal Products Act 1999

92/65/CEE

NV

 

 

2.   

Embrioni (esclusi embrioni micromanipolati)

Bovidi

89/556/CEE

Embrione Norma NZ

E

 

 

Embrione Norma NZ

89/556/CEE

92/471/CEE

92/452/CEE

Sì (1)

IBR cfr. sezione 28

 

Ovini/caprini

92/65/CEE

Biosecurity Act 1993 S 22

No

 

 

Animal Products Act 1999

92/65/CEE

NV

 

 

Suini

92/65/CEE

Biosecurity Act 1993 S 22

NV

 

 

Animal Products Act 1999

92/65/CEE

NV

 

 

Cervidi

92/65/CEE

Biosecurity Act 1993 S 22

No

 

 

Animal Products Act 1999

92/65/CEE

No

 

 

Equidi

92/65/CEE

95/294/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

NV

 

 

Animal Products Act 1999

92/65/CEE

96/540/CE

Sì (3)

 

 

Pollame (ovaiole)

Struzioniformi

90/539/CEE

93/342/CEE

Biosecurity Act 1993 S 22

No

 

 

Animal Products Act 1999

90/539/CEE

93/342/CEE

96/482/CE

96/483/CE

2001/393/CE

2001/751/CE

Sì (3)

Salmonella cfr. sezione 28

 

3.   

Animali vivi

Bovidi

64/432/CEE

72/462/CEE

90/425/CEE

Biosecurity Act 1993 S 22

No

 

 

Animal Products Act 1999

72/462/CEE

79/542/CEE

2004/68/CE

2004/212/CE

Regolamento (CE) n. 999/2001

Sì (3)

IBR cfr. sezione 28

 

Ovini/caprini

72/462/CEE

90/425/CEE

91/68/CEE

Regolamento (CE) n. 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

No

 

 

Animal Products Act 1999

72/462/CEE

79/542/CEE

2004/68/CE

2004/212/CE

Regolamento (CE) n. 999/2001

Sì (3)

 

La CE deve prendere in considerazione l’esenzione dalla scrapie della NZ

Suini

64/432/CEE

72/462/CEE

90/425/CEE

Biosecurity Act 1993 S 22

NV

 

 

Animal Products Act 1999

72/462/CEE

79/542/CEE

2004/68/CE

2004/212/CE

Sí (3)

Malattia di Aujeszky cfr. sezione 28

 

Cervidi

92/65/CEE

Biosecurity Act 1993 S 22

NV

 

 

Animal Products Act 1999

92/65/CEE

2000/585/CE

2004/68/CE

Sì (3)

 

 

Equidi

90/425/CEE

90/426/CEE

92/260/CEE

93/195/CEE

93/196/CEE

93/197/CEE

94/467/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Sì (3)

 

 

Animal Products Act 1999

90/426/CEE

92/260/CEE

93/195/CEE

93/196/CEE

93/197/CEE

94/467/CE

Sì (3)

EIA cfr. sezione 28

 

Cani e gatti

92/65/CEE

Biosecurity Act 1993 S 22

Sì (3)

Rabbia cfr. sezione 28

 

Animal Products Act 1999

Commercial Imports:

92/65/CEE

Non-commercial:

2003/998/CE

2004/592/CE

2004/203/CE

(Documento di lavoro della Commissione SANCO/10374/2004-Rev. 2)

Sí (3)

Rabbia cfr. sezione 28

 

Pollame vivo

90/539/CEE

93/342/CEE

Biosecurity Act 1993 S 22

No

 

 

Animal Products Act 1999

90/539/CEE

93/342/CEE

96/482/CE

96/483/CE

2001/751/CE

Sì (3)

Salmonella cfr. sezione 28

 

Struzioniformi

NV

 

 

NV

 

Api vive e germoplasma di api

2003/881/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

NV

 

 

Products Act 1999

2003/881/CE

V

Scarabeo dell’alveare cfr. sezione 28

In attesa di dichiarazione da parte della NZ in merito all’esenzione da Tropilaelaps mite

Sezione 2

Carni (comprese carni fresche, pollame, carni di selvaggina in libertà e di allevamento), carni macinate, preparati a base di carne e prodotti della carne destinati al consumo umano

Prodotto

Esportazioni CE — Nuova Zelanda

Esportazioni Nuova Zelanda — CE

Condizioni commerciali

Equivalenza

Condizioni speciali

Azione

Condizioni commerciali

Equivalenza

Condizioni speciali

Azione

Norme CE

Norme NZ

Norme NZ

Norme CE

4.   

Carni

4.A.   

Carni fresche secondo quanto definito nella direttiva 64/433/CEE (2) e nel regolamento 79/542/CEE. Comprese carni macinate, sangue/ossa/grasso (freschi) non lavorati e destinati al consumo umano.

Salute animale

Ruminanti

Equidi

64/432/CEE

72/461/CEE (2)

72/462/CEE (3)

2002/99/CE

Regolamento (CE) n. 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Sì (1)

 

 

Animal Products Act 1999

72/462/CEE

2002/99/CE

Regolamento (CE) n. 999/2001

Sì (1)

 

 

Suini

64/432/CEE

72/461/CEE

72/462/CEE

2002/99/CE

Regolamento (CE) n. 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Sì (1)

 

L'UE deve considerare la questione ed esprimersi in merito alla valutazione del rischio di PRRS da parte della NZ

Animal Products Act 1999

72/462/CEE

2002/99/CE

Regolamento (CE) n. 999/2001

Sì (1)

 

 

Sanità pubblica

64/433/CEE

Regolamento (CE) n. 999/2001

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Sì (1)

BSE cfr. sezione 28

 

Animal Products Act 1999

72/462/CEE

2004/432/CE

Regolamento (CE) n. 999/2001

Sì (1)

Salmonella e BSE cfr. sezione 28

Le carni macinate devono essere surgelate

Le carni macinate possono provenire soltanto da bovidi, ovini, suini e caprini

 

4.B.   

Carni fresche di pollame

Salute animale

Pollame

91/494/CEE (2)

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

No

 

 

Animal Products Act 1999

91/494/CEE

93/342/CEE

94/438/CE

94/984/CE

2002/99/CE

Sì (3)

 

 

Tacchini

 

 

Sì (3)

 

 

 

 

NV

 

 

Sanitá pubblica

71/118/CEE (2)

Food Act 1981

Health Act 1956

Sì (1)

 

 

Animal Products Act 1999

71/118/CEE

2004/432/CE

NV

 

 

4.C.   

Carni di selvaggina d'allevamento

Salute animale

Cervidi

Suini

64/432/CEE

72/461/CEE

92/118/CEE (2)

91/495/CEE (2)

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Sì (1)

 

Per le carni di suino l'UE deve considerare la questione ed esprimersi in merito alla valutazione del rischio di PRRS da parte della NZ. Il comitato scientifico sarà probabilmente interessato

Animal Products Act 1999

79/542/CEE

91/495/CEE

92/118/CEE

2002/99/CE

Sì (1)

 

 

Conigli

91/495/CEE

92/118/CEE

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Sì (1)

 

 

Animal Products Act 1999

91/495/CEE

92/118/CEE

2000/585/CE

2002/99/CE

Sì (1)

 

 

Altri mammiferi terrestri

92/118/CEE

91/495/CEE

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

NV

 

 

Animal Products Act 1999

91/495/CEE

92/118/CEE

2000/585/CE

2002/99/CE

Sì (1)

 

 

Selvaggina di penna (inclusi struzioniformi)

92/118/CEE

91/494/CEE (2)

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

No

 

 

Animal Products Act 1999

91/494/CEE

92/118/CEE

2000/585/CE

2002/99/CE

Sì (3)

 

 

Sanitá pubblica

Mammiferi terrestri

91/495/CEE

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Sì (1)

 

 

Animal Products Act 1999

79/542/CEE

91/495/CEE

2000/585/CE

2004/432/CE

Sì (1)

 

 

Selvaggina di penna

91/495/CEE

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Sì (1)

 

 

Animal Products Act 1999

91/495/CEE

2000/585/CE

2004/432/CE

Sì (3)

 

 

Struzioniformi

71/118/CEE

 

 

 

 

2000/609/CE

Sì (1)

 

 

4.D.   

Carni di selvaggina in libertà

Salute animale

Cervidi

Conigli

92/45/CEE

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Sì (1)

 

 

Animal Products Act 1999

79/542/CEE

92/45/CEE

2000/585/CE

2002/99/CE

Sì (1)

 

 

Suini

92/45/CEE (2)

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Sì (1)

CSF cfr. sezione 28

Per le carni di suino l'UE deve considerare la questione ed esprimersi in merito alla valutazione del rischio di PRRS da parte della NZ. Il comitato scientifico sarà probabilmente interessato

Animal Products Act 1999

79/542/CEE

92/45/CEE

97/220/CE

2002/99/CE

Sì (1)

 

 

Altri mammiferi terrestri selvatici

92/45/CEE

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

NV

 

 

Animal Products Act 1999

92/45/CEE

2000/585/CE

2002/99/CE

NV

 

 

Selvaggina di penna

92/45/CEE

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

NV

 

 

Animal Products Act 1999

92/45/CEE

2000/585/CE

2002/99/CE

Sì (3)

 

 

Sanità pubblica

Mammiferi terrestri selvatici

92/45/CEE

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Sì (1)

 

 

Animal Products Act 1999

92/45/CEE

2000/585/CE

2004/432/CE

Sí (1)

Timbro pentagonale

 

Selvaggina di penna

92/45/CEE

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Sì (1)

 

 

Animal Products Act 1999

92/45/CEE

2000/585/CE

2004/432/CE

NV

 

 

5.   

Preparati di carne

5.A.   

Preparati a base di carne elaborati a partire da carni fresche

Salute animale

Ruminanti

Suini

64/432/CEE

72/461/CEE

72/462/CEE

2002/99/CE

Regolamento (CE) n. 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Sì (1)

 

 

Animal Products Act 1999

72/462/CEE

79/542/CEE

2000/572/CE

2002/99/CE

Regolamento (CE) n. 999/2001

Sì (1)

 

 

Sanità pubblica

94/65/CE (2)

Regolamento (CE) n. 999/2001

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Sì (1)

BSE cfr. sezione 28

 

Animal Products Act 1999

79/542/CEE

94/65/CE

2000/572/CE

Regolamento (CE) n. 999/2001

Sì (1)

Solo surgelati BSE cfr. sezione 28

 

5.B.   

Preparati a base di carne elaborati a partire da carni fresche di pollame

Salute animale

Pollame

91/494/CEE

94/438/CE

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

No

 

 

Animal Products Act 1999

91/494/CEE

93/342/CEE

94/984/CE

2000/572/CE

2002/99/CE

Sì (3)

 

 

Tacchini

 

 

Sì (3)

 

 

 

 

NV

 

 

Sanità pubblica

94/65/CE

Food Act 1981

Health Act 1956

Animal Products Act 1999

Sì (1)

 

 

Animal Products Act 1999

94/65/CE

2000/572/CE

NV

Solo surgelati

 

5.C.   

Preparati a base di carne elaborati a partire da carni fresche di selvaggina d'allevamento

Salute animale

Cervidi

Suini

72/461/CEE

92/118/CEE

91/495/CEE

64/432/CEE

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Sì (1)

 

 

Animal Products Act 1999

92/118/CEE

91/495/CEE

2000/572/CE

2002/99/CE

Sì (1)

 

 

Conigli

92/118/CEE

91/495/CEE

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Sì (1)

 

 

Animal Products Act 1999

92/118/CEE

91/495/CEE

2002/99/CE

Sì (1)

 

 

Struzioniformi

92/118/CEE

91/494/CEE

91/495/CEE

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

No

 

 

Animal Products Act 1999

92/118/CEE

91/494/CEE

91/495/CEE

2000/609/CE

2002/99/CE

Sì (3)

 

 

Selvaggina di penna

92/118/CEE

91/494/CEE

91/495/CEE

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

No

 

 

Animal Products Act 1999

92/118/CEE

91/494/CEE

91/495/CEE

2002/99/CE

Sì (3)

 

 

Sanità pubblica

Cervidi

Suini

Conigli

94/65/CE

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Sì (1)

 

 

Animal Products Act 1999

94/65/CE

2000/572/CE

Sì (1)

Solo surgelati

 

Selvaggina di penna

94/65/CE

 

Sì (1)

 

 

 

94/65/CE

2000/572/CE

NV

 

 

Struzioniformi

 

 

 

 

 

 

2000/609/CE

Sì (1)

 

 

5.D.   

Preparati a base di carne elaborati a partire da carni fresche di selvaggina in libertà

Salute animale

Cervidi

Conigli

92/45/CEE

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Sì (1)

 

 

Animal Products Act 1999

92/45/CEE

2002/99/CE

Sì (1)

 

 

Suini

92/45/CEE

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Sì (1)

CSF cfr. sezione 28

 

Animal Products Act 1999

92/45/CEE

2002/99/CE

Sì (1)

 

 

Selvaggina di penna

92/45/CEE

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

No

 

 

Animal Products Act 1999

92/45/CEE

2002/99/CE

Sì (3)

 

 

Sanità pubblica

Mammiferi terrestri selvatici

94/65/CE

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Sì (1)

 

 

Animal Products Act 1999

94/65/CE

2000/572/CE

Sì (1)

Solo surgelati

 

Selvaggina di penna

94/65/CE

 

Sì (1)

 

 

 

94/65/CE

2000/572/CE

NV

 

 

6.   

Prodotti di carne

6.A.   

Prodotti a base di carne preparati a partire da carni fresche

Salute animale

Ruminanti

Equidi

Suini

64/432/CEE

72/461/CEE

72/462/CEE

80/215/CEE (2)

2002/99/CE

Regolamento (CE) n. 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Sì (1)

 

 

Animal Products Act 1999

72/462/CEE

97/221/CE

2002/99/CE

Regolamento (CE) n. 999/2001

Sì (1)

 

 

Sanità pubblica

64/433/CEE

77/99/CEE

92/118/CE

Regolamento (CE) n. 999/2001

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Sì (1)

BSE cfr. sezione 28

 

Animal Products Act 1999

72/462/CEE

92/118/CE

Regolamento (CE) n. 999/2001

Sì (1)

BSE cfr. sezione 28

 

6.B.   

Prodotti a base di carne preparati a partire da carni fresche di pollame

Salute animale

80/215/CEE

92/118/CEE

94/438/CE

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Sì (1)

Sottoposti a trattamento termico, a lunga conservazione, trattamento F03

 

Animal Products Act 1999

92/118/CEE

97/221/CE

2002/99/CE

Sì (3)

 

 

Sanità pubblica

77/99/CEE

92/118/CEE

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Sì (1)

 

 

Animal Products Act 1999

77/99/CEE

92/118/CEE

97/41/CE

NV

 

 

6.C.   

Prodotti a base di carne preparati a partire da carni di selvaggina d'allevamento

Salute animale

Suini

Cervidi

Conigli

91/495/CEE

92/118/CEE

2002/99/CE

Regolamento (CE) n. 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Sì (1)

 

 

Animal Products Act 1999

91/495/CEE

92/118/CE

97/221/CE

2002/99/CE

Sì (1)

 

 

Struzioniformi

92/118/CEE

91/495/CEE

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Sì (1)

Sottoposti a trattamento termico, a lunga conservazione, trattamento F03

 

Animal Products Act 1999

91/495/CEE

92/118/CEE

97/221/CE

2000/609/CE

2002/99/CE

Sì (3)

 

 

Altra selvaggina di penna

92/118/CEE

91/495/CEE

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Sì (1)

Sottoposti a trattamento termico, a lunga conservazione, trattamento F03

 

Animal Products Act 1999

91/495/CEE

92/118/CEE

97/221/CE

2002/99/CE

Sì (3)

 

 

Sanità pubblica

Suini

Cervidi

Conigli

77/99/CEE (2)

91/495/CEE

92/118/CEE

Regolamento (CE) n. 999/2001

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Sì (1)

 

 

Animal Products Act 1999

92/118/CE

97/41/CE

Regolamento (CE) n. 999/2001

Sì (1)

 

 

Selvaggina di penna

91/495/CEE

92/118/CE

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Sì (1)

 

 

Animal Products Act 1999

92/118/CE

97/41/CE

Sì (3)

 

 

Struzioniformi

 

 

 

 

 

 

2000/609/CE

Sì (1)

 

 

6.D.   

Prodotti a base di carne preparati a partire da carni di selvaggina in libertà

Salute animale

Selvaggina in libertà

Suini

92/45/CEE

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Sì (1)

CSF cfr. sezione 28

 

Animal Products Act 1999

92/45/CEE

97/221/CE

2002/99/CE

Sì (1)

 

 

Cervidi

Conigli

92/45/CEE

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Sì (1)

 

 

Animal Products Act 1999

92/45/CEE

97/221/CE

2002/99/CE

Sì (1)

 

 

Selvaggina di penna

92/45/CEE

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Sì (1)

Sottoposti a trattamento termico, a lunga conservazione, trattamento F03

 

Animal Products Act 1999

97/221/CE

92/45/CEE

2002/99/CE

Sì (3)

 

 

Sanità pubblica

Selvaggina in libertà

77/99/CEE

92/45/CEE

Regolamento (CE) n. 999/2001

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Sì (1)

 

 

Animal Products Act 1999

92/118/CEE

97/41/CE

Regolamento (CE) n. 999/2001

Sì (1)

 

 

Selvaggina di penna

77/99/CEE

92/45/CEE

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Sì (1)

 

 

Animal Products Act 1999

92/118/CEE

97/41/CE

NV

 

 

Sezione 3

Altri prodotti destinati al consumo umano

Prodotto

Esportazioni CE — Nuova Zelanda (4)

Esportazioni Nuova Zelanda — CE

Condizioni commerciali

Equivalenza

Condizioni speciali

Azione

Condizioni commerciali

Equivalenza

Condizioni speciali

Azione

Norme CE

Norme NZ

Norme NZ

Norme CE

7.   

Prodotti destinati al consumo umano secondo quanto definito nella direttiva 77/99/CE

7.A.   

Budella

Salute animale

Bovidi

Ovini

Caprini

Suini

64/432/CEE

72/461/CEE

92/118/CEE

2002/99/CE

Regolamento (CE) n. 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Sì (1)

 

 

Animal Products Act 1999

72/462/CEE

92/118/CEE

97/221/CE

2003/779/CE

Regolamento (CE) n. 999/2001

Sì (1)

 

 

Sanità pubblica

77/99/CEE

Regolamento (CE) n. 999/2001

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Sì (1)

BSE cfr. sezione 28

 

Animal Products Act 1999

92/118/CEE

Regolamento (CE) n. 999/2001

Sì (1)

BSE cfr. sezione 28

 

7.B.   

Ossa e prodotti a base di ossa trasformati e destinati al consumo umano

Salute animale

Carni fresche:

Ruminanti

Equidi

Suini

64/432/CEE

72/461/CEE

80/215/CEE

92/118/CEE

2002/99/CE

Regolamento (CE) n. 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Sì (1)

 

 

Animal Products Act 1999

72/462/CEE

92/118/CEE

97/221/CE

2002/99/CE

Regolamento (CE) n. 999/2001

Sì (1)

 

 

Pollame

91/494/CEE (5)

92/118/CEE

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Sì (1)

Sottoposti a trattamento termico, a lunga conservazione, trattamento F03

 

Animal Products Act 1999

91/494/CEE

92/118/CEE

94/438/CE

97/221/CE

2002/99/CE

Sì (3)

 

 

Selvaggina d’allevamento

Suini

Cervidi

91/495/CEE

92/118/CE

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Sì (1)

 

 

Animal Products Act 1999

91/495/CEE

92/118/CEE

97/221/CE

2002/99/CE

Sì (1)

 

 

Selvaggina di penna

 

 

Sì (1)

Sottoposti a trattamento termico, a lunga conservazione, trattamento F03

 

 

 

Sì (3)

 

 

Selvaggina in libertà

Cervidi

Suini

92/45/CEE (5)

92/118/CE

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Sì (1)

CSF cfr. sezione 28

 

Animal Products Act 1999

92/45/CEE

92/118/CE

97/221/CE

2002/99/CE

Sì (1)

 

 

Selvaggina di penna

 

 

Sì (1)

Sottoposti a trattamento termico, a lunga conservazione, trattamento F03

 

 

 

Sì (3)

 

 

Sanità pubblica

Carni fresche:

Ruminanti

Equidi

Suini

77/99/CEE

92/118/CEE

Regolamento (CE) n. 999/2001

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Sì (1)

BSE cfr. sezione 28

 

Animal Products Act 1999

92/118/CEE

Regolamento (CE) n. 999/2001

Sì (1)

BSE cfr. sezione 28

 

Pollame

Carni fresche

77/99/CEE

92/118/CEE

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Sì (1)

 

 

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

92/118/CEE

97/41/CE

NV

 

 

Selvaggina d’allevamento

Mammiferi

77/99/CEE

91/495/CEE

92/118/CEE

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Sì (1)

 

 

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

92/118/CEE

97/41/CE

Sì (1)

 

 

Selvaggina di penna

 

Sì (1)

 

 

 

NV

 

 

Selvaggina in libertà

Mammiferi

77/99/CEE

92/45/CEE

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Sì (1)

 

 

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

92/118/CEE

97/41/CE

Sì (1)

Timbro pentagonale

(selvaggina in libertà)

 

Selvaggina di penna

 

Sì (1)

 

 

 

NV

 

 

7.C.   

Proteine animali trasformate destinate al consumo umano

Salute animale

PAT derivate da carni fresche:

Ruminanti

Equidi

Suini

64/432/CEE

72/461/CEE (5)

80/215/CEE

92/118/CEE

2002/99/CE

Regolamento (CE) n. 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Sì (1)

 

 

Animal Products Act 1999

72/462/CEE

92/118/CEE

97/221/CE

2002/99/CE

Regolamento (CE) n. 999/2001

Sì (1)

 

 

Pollame PAT derivate da carni fresche

91/494/CEE (5)

92/118/CEE

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Sì (1)

Sottoposti a trattamento termico, a lunga conservazione, trattamento F03

 

Animal Products Act 1999

91/494/CEE

94/438/CE

92/118/CEE

97/221/CE

2002/99/CE

Sì (3)

 

 

Selvaggina d’allevamento

Suini

Cervidi

91/495/CEE

92/118/CEE

2002/99/CE

Regolamento (CE) n. 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Sì (1)

 

 

Animal Products Act 1999

91/495/CEE

92/118/CEE

97/221/CE

2002/99/CE

Regolamento (CE) n. 999/2001

Sì (1)

 

 

Selvaggina di penna

 

 

Sì (1)

Sottoposti a trattamento termico, a lunga conservazione, trattamento F03

 

 

 

Sì (3)

 

 

Selvaggina in libertà

Suini

Cervidi

92/45/CEE (5)

92/118/CEE

2002/99/CE

Regolamento (CE) n. 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Sì (1)

CSF cfr. sezione 28

 

Animal Products Act 1999

92/45/CEE

92/118/CEE

97/221/CE

2002/99/CE

Regolamento (CE) n. 999/2001

Sì (1)

 

 

Selvaggina di penna

 

 

Sì (1)

Sottoposti a trattamento termico, a lunga conservazione, trattamento F03

 

 

 

Sì (3)

 

 

Sanità pubblica

PAT derivate da carni fresche

Ruminanti

Equidi

Suini

77/99/CEE

92/118/CEE

Regolamento (CE) n. 999/2001

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Sì (1)

BSE cfr. sezione 28

 

Animal Products Act 1999

92/118/CEE

Regolamento (CE) n. 999/2001

Sì (1)

BSE cfr. sezione 28

 

Pollame PAT derivate da carni fresche

77/99/CEE

92/118/CEE (5)

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Sì (1)

 

 

Animal Products Act 1999

92/118/CEE

97/41/CE

NV

 

 

Selvaggina d’allevamento

77/99/CEE

91/495/CEE

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Sì (1)

 

 

Animal Products Act 1999

92/118/CEE (5)

97/41/CE

Sì (1)

 

 

Selvaggina di penna

Sì (1)

 

 

NV

 

 

Selvaggina in libertà

77/99/CEE

92/45/CEE

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Sì (1)

 

 

Animal Products Act 1999

92/118/CEE

97/41/CE

Sì (1)

Timbro pentagonale

(selvaggina in libertà)

 

Selvaggina di penna

Sì (1)

 

 

NV

 

7.D.   

Sangue e prodotti del sangue destinati al consumo umano

Salute animale

Sangue e prodotti del sangue derivati da carni fresche:

Ruminanti

Equidi

Suini

64/432/CEE

72/461/CEE (5)

80/215/CEE

92/118/CEE

2002/99/CE

Regolamento (CE) n. 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Sì (1)

 

 

Animal Products Act 1999

72/462/CEE

92/118/CEE

97/221/CE

2002/99/CE

Regolamento (CE) n. 999/2001

Sì (1)

 

 

Pollame

Sangue e prodotti del sangue, carni fresche di pollame

91/494/CEE (5)

92/118/CEE

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Sì (1)

Sottoposti a trattamento termico, a lunga conservazione, trattamento F03

 

Animal Products Act 1999

91/494/CEE

94/438/CE

92/118/CEE

97/221/CE

2002/99/CE

Sì (3)

 

 

Selvaggina d’allevamento

Suini

Cervidi

91/495/CEE

92/118/CEE

2002/99/CE

Reglamento (CE) no 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Sì (1)

 

 

Animal Products Act 1999

91/495/CEE

92/118/CEE

97/221/CE

2002/99/CE

Reglamento (CE) no 999/2001

Sì (1)

 

 

Selvaggina di penna

 

 

Sì (1)

Sottoposti a trattamento termico, a lunga conservazione, trattamento F03

 

 

 

Sì (3)

 

 

Selvaggina in libertà

Suini

Cervidi

92/45/CEE (5)

92/118/CEE

2002/99/CE

Regolamento (CE) n. 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Sì (1)

CSF cfr. sezione 28

 

Animal Products Act 1999

92/45/CEE

92/118/CEE

97/221/CE

2002/99/CE

Regolamento (CE) n. 999/2001

Sì (1)

 

 

Selvaggina di penna

 

 

Sì (1)

Sottoposti a trattamento termico, a lunga conservazione, trattamento F03

 

 

 

Sì (3)

 

 

Sanità pubblica

Ruminanti

Equidi

Suini

Carni fresche

77/99/CEE

92/118/CEE

Regolamento (CE) n. 999/2001

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Sì (1)

BSE cfr. sezione 28

 

Animal Products Act 1999

92/118/CEE

Regolamento (CE) n. 999/2001

Sì (1)

BSE cfr. sezione 28

 

Pollame

Carni fresche

77/99/CEE

92/118/CEE

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Sì (1)

 

 

Animal Products Act 1999

92/118/CEE

97/41/CE

NV

 

 

Selvaggina d’allevamento

mammiferi

77/99/CEE

91/495/CEE

92/118/CEE

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Sì (1)

 

 

Animal Products Act 1999

92/118/CEE

97/41/CE

Sì (1)

 

 

selvaggina di penna

Sì (1)

 

 

NV

 

 

Selvaggina in libertà

mammiferi

77/99/CEE

92/45/CEE

92/118/CEE

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Sì (1)

 

 

Animal Products Act 1999

92/118/CEE

97/41/CE

Sì (1)

Timbro pentagonale (selvaggina in libertà)

 

selvaggina di penna

Sì (1)

 

 

NV

 

 

7.E.   

Strutto e grasso fuso destinato al consumo umano

Salute animale

Mammiferi domestici

Prodotti derivati da carni fresche:

Ruminanti

Equidi

Suini

64/432/CEE

72/461/CEE

80/215/CEE

92/118/CEE

2002/99/CE

Regolamento (CE) n. 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Sì (1)

 

 

Animal Products Act 1999

72/462/CEE

92/118/CEE

97/221/CE

2002/99/CE

Regolamento (CE) n. 999/2001

Sì (1)

 

 

Pollame

Prodotti derivati da carni fresche:

91/494/CEE

92/118/CEE

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Sì (1)

Sottoposti a trattamento termico, a lunga conservazione, trattamento F03

 

Animal Products Act 1999

91/494/CEE

94/438/CE

92/118/CEE

97/221/CE

2002/99/CE

Sì (3)

 

 

Selvaggina d’allevamento

Suini

Cervidi

91/495/CEE

92/118/CEE

2002/99/CE

Regolamento (CE) n. 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Sì (1)

 

 

Animal Products Act 1999

91/495/CEE

92/118/CEE

97/221/CE

2002/99/CE

Regolamento (CE) n. 999/2001

Sì (1)

 

 

Selvaggina di penna

 

 

Sì (1)

Sottoposti a trattamento termico, a lunga conservazione, trattamento F03

 

 

 

Sì (3)

 

 

Selvaggina in libertà

Suini

Cervidi

92/45/CEE

92/118/CEE

2002/99/CE

Regolamento (CE) n. 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Sì (1)

CSF cfr. sezione 28

 

Animal Products Act 1999

92/45/CEE

92/118/CEE

97/221/CE

2002/99/CE

Regolamento (CE) n. 999/2001

Sì (1)

 

 

Selvaggina di penna

 

 

Sì (1)

Sottoposti a trattamento termico, a lunga conservazione, trattamento F03

 

 

 

Sì (3)

 

 

Sanità pubblica

Ruminanti

Equidi

Suini

Carni fresche

77/99/CEE

92/118/CEE

Regolamento (CE) n. 999/2001

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Sì (1)

BSE cfr. sezione 28

 

Animal Products Act 1999

92/118/CEE

Regolamento (CE) n. 999/2001

Sì (1)

BSE cfr. sezione 28

 

Pollame

Carni fresche

77/99/CEE

92/118/CEE

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Sì (1)

 

 

Animal Products Act 1999

92/118/CEE

97/41/CE

NV

 

 

Selvaggina d’allevamento

77/99/CEE

91/495/CEE

92/118/CEE

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Sì (1)

 

 

Animal Products Act 1999

92/118/CEE

97/41/CE

Sì (1)

 

 

Selvaggina di penna

 

Sì (1)

 

 

 

 

NV

 

 

Selvaggina in libertà

77/99/CEE

92/45/CEE

92/118/CEE

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

Sì (1)

 

 

Animal Products Act 1999

92/118/CEE

97/41/CE

Sì (1)

Timbro pentagonale (selvaggina in libertà)

 

Selvaggina di penna

Sì (1)

 

 

NV

 

7.F.   

Gelatine destinate al consumo umano

Salute animale

2002/99/CE

Regolamento (CE) n. 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

NV

 

 

Animal Products Act 1999

97/221/CE

2002/99/CE

Regolamento (CE) n. 999/2001

NV

 

 

Sanità pubblica

92/118/CE

Regolamento (CE) n. 999/2001

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

NV

BSE cfr. sezione 28

 

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Health Act 1956

92/118/CE

Regolamento (CE) n. 999/2001

NV

BSE cfr. sezione 28

 

8.   

Latte e prodotti del latte destinati al consumo umano

Salute animale

Mammiferi domestici, ivi compresi:

Bovidi

Bufali

Ovini

Caprini

64/432/CEE

92/46/CEE

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Sì (1)

 

 

Animal Products Act 1999

Animal Products Act 1999

92/46/CEE

95/343/CE

Sì (1)

 

 

Sanità pubblica

Pastorizzati

92/46/CEE

Food Act 1981

Health Act 1956

Sì (1)

 

 

Dairy Industry Act 1952

Food Act 1981 Animal

Animal Products Act 1999

92/46/CEE

2004/432/CE

Sì (1)

 

 

Formaggi termizzati, non pastorizzati

92/46/CEE

Food Act 1981

NZ (Lavorazione del latte e dei prodotti del latte)

norme alimentari 2002

Sì (1)

Formaggi termizzati cfr. sezione 28

 

Dairy Industry Act 1952

Food Act 1981

Animal Products Act 1999

92/46/CEE

2004/432/CE

Sì (1)

 

 

Formaggi morbidi a base di latte crudo

92/46/CEE

Food Act 1981

Health Act 1956

V

 

 

Dairy Industry Act 1952

Food Act 1981 Animal

Animal Products Act 1999

92/46/CEE

2004/432/CE

V

 

 

Formaggi duri a base di latte crudo (tipo Parmigiano)

92/46/CEE

Food Act 1981

Health Act 1956

V

 

 

Dairy Industry Act 1952

Food Act 1981 Animal

Animal Products Act 1999

92/46/CEE

2004/432/CE

V

 

 

9.   

Prodotti della pesca destinati al consumo umano (esclusi animali vivi)

Salute animale

Animali marini selvatici

Pesci con pinne

Uova/uova di pesce

Molluschi

Echinodermi

Tunicati, gasteropodi e crostacei

91/67/CEE

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Sì (1)

Salmonidi cfr. sezione 28

Uova/uova di pesce cfr. sezione 28

 

Animal Products Act 1999

91/67/CEE

Sì (1)

 

 

Animali selvatici di acqua dolce

Salmonidi

Uova/uova di pesce

Gamberi di fiume

91/67/CEE

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Sì (1)

Salmonidi cfr. sezione 28

uova/uova di pesce cfr. sezione 28

Gamberi di fiume (surgelati o lavorati)

 

Animal Products Act 1999

91/67/CEE

Sì (1)

Gamberi di fiume (surgelati o lavorati)

 

Pesci con pinne (esclusi salmonidi)

Molluschi

Crostacei

91/67/CEE

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

NV

 

 

Animal Products Act 1999

91/67/CEE

Sì (1)

 

 

Prodotti di acquacoltura (di mare & d’acqua dolce – d’allevamento)

Salmonidi

Uova/uova di pesce

91/67/CEE

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Sì (1)

Salmonidi cfr. sezione 28

Uova/uova di pesce cfr. sezione 28

 

Animal Products Act 1999

91/67/CEE

Sì (1)

Salmonidi (eviscerati)

 

Molluschi, Echinodermi

Tunicati gasteropodi e crostacei

91/67/CEE

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

Sì (1)

Surgelati o lavorati

 

Animal Products Act 1999

91/67/CEE

Sì (1)

Surgelati o lavorati

 

Pesci (esclusi salmonidi)

91/67/CEE

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

NV

 

 

Animal Products Act 1999

91/67/CEE

Sì (1)

 

 

Sanità pubblica

Pesci

Uova/uova di pesce

Molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi e crostacei

91/493/CEE

91/492/CEE

Food Act 1981

Health Act 1956

Sì (1)

 

 

Animal Products Act 1999

91/493/CEE

91/492/CEE

2004/432/CE

(per acquacoltura)

Sì (1)

 

 

10.   

Pesci vivi, molluschi, crostacei, compresi uova e gameti

Salute animale

Destinati al consumo umano

molluschi vivi Echinodermi

Tunicati gasteropodi

crostacei vivi

pesci vivi

altri animali acquatici

91/67/CEE

93/53/CEE

95/70/CE

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

NV

 

 

Animal Products Act 1999

91/67/CEE

2003/804/CE

2003/858/CE

Sì (1)

 

 

Per riproduzione, allevamento, stabulazione

molluschi e pesci vivi

91/67/CEE

95/70/CE

93/53/CEE

Biosecurity Act 1993 S 22

NV

 

 

Animal Products Act 1999

91/67/CEE

2003/804/CE

Sì (3)

 

 

Sanità pubblica

pesci vivi molluschi vivi echinodermi, tunicati, gasteropodi

crostacei vivi

altri pesci

91/493/CEE

91/492/CEE

Food Act 1981

Health Act 1956

Sì (1)

 

 

Animal Products Act 1999

91/493/CEE

91/492/CEE

2004/432/CE

(per acquacoltura)

Sì (1)

 

 

11.   

Prodotti vari destinati al consumo umano

11.A.   

Miele

Salute animale

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

NV

 

 

Animal Products Act 1999

2002/99/CE

Sì (3)

 

 

Sanità pubblica

92/118/CEE

2001/110

Food Act 1981

Health Act 1956

NV

 

 

Food Act 1981

Health Act 1956

Animal Products Act 1999

92/118/CEE

2004/432/CE

2001/110/CE

Sì (3)

 

 

11.B.   

Cosce di rana

Salute animale

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

NV

 

 

Animal Products Act 1999

2002/99/CE

NV

 

 

Sanità pubblica

92/118/CEE

Food Act 1981

Health Act 1956

NV

 

 

Food Act 1981

Health Act 1956

Animal Products Act 1999

92/118/CEE

NV

 

 

11.C.   

Lumache destinate al consumo umano

Salute animale

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

NV

 

 

Animal Products Act 1999

2002/99/CE

NV

 

 

Sanità pubblica

92/118/CEE

Food Act 1981

Health Act 1956

NV

 

 

Food Act 1981

Health Act 1956

Animal Products Act 1999

92/118/CEE

NV

 

 

11.D.   

Prodotti a base di uova

Salute animale

90/539/CEE

2002/99/CE

Biosecurity Act 1993 S 22

NV

 

 

Animal Products Act 1999

90/539/CEE

2002/99/CE

NV

 

 

Sanità pubblica

89/437/CEE (4)

92/118/CEE

Food Act 1981

Health Act 1956

NV

 

 

Food Act 1981

Health Act 1956

Animal Products Act 1999

89/437/CEE

92/118/CEE

NV

 

 

Sezione 4

Prodotti non destinati al consumo umano

Prodotto

Esportazioni CE–Nuova Zelanda (6)

Esportazioni Nuova Zelanda–CE

Condizioni commerciali

Equivalenza

Condizioni speciali

Azione

Condizioni commerciali

Equivalenza

Condizioni speciali

Azione

Norme CE

Norme NZ

Norme NZ

Norme CE

12.   

Budella

Salute animale

Bovidi

Ovini

Caprini

Suini

Regolamento (CE) n. 1774/2002

Regolamento (CE) n. 999/2001

64/432/CEE

72/461/CEE

72/462/CEE

Biosecurity Act 1993 S 22

Sì (2)

Si applicano le restrizioni connesse alla EST

 

Animal Products Act 1999

Regolamento (CE) n. 1774/2002

2003/779/CE

Regolamento (CE) n. 999/2001

Sì (1)

 

 

Sanità pubblica

Regolamento (CE) n. 1774/2002

Regolamento (CE) n. 999/2001

Health Act 1956

Agricultural Compounds e Veterinary Medicines Act 1997

Sì (1)

BSE cfr. sezione 28

 

 

Regolamento (CE) n. 999/2001

Regolamento (CE) n. 1774/2002

Sì (1)

BSE cfr. sezione 28

 

13.   

Latte e prodotti del latte non destinati al consumo umano

Salute animale

Bovidi

Ovini

Caprini

Pastorizzato, UHT o sterilizzato

Regolamento (CE) n. 1774/2002

64/432/CEE

Biosecurity Act 1993 S 22

Sì (1)

 

 

Animal Products Act 1999

Regolamento (CE) n. 1774/2002

Sì (1)

 

 

Non pastorizzato, colostro e latte per uso farmaceutico

Regolamento (CE) n. 1774/2002

Biosecurity Act 1993 S 22

Sì (3)

 

 

Animal Products Act 1999

Regolamento (CE) n. 1774/2002

Sì (3)

 

 

Sanità pubblica

 

 

 

Nessuno

 

 

 

 

Nessuno

 

14.   

Ossa e prodotti a base di ossa (esclusa la farina di ossa) corna e prodotti a base di corna (esclusa la farina a base di corna) zoccoli e prodotti a base di zoccoli (esclusa la farina a base di zoccoli) destinati ad usi diversi dalle materie prime per mangimi, dai fertilizzanti organici o dagli ammendanti [prodotti contemplati nel capitolo X, allegato VIII, del regolamento (CE) n. 1774/2002]

Salute animale

Regolamento (CE) n. 1774/2002

Regolamento (CE) n. 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

NV

 

 

Animal Products Act 1999

Regolamento (CE) n. 1774/2002

94/446/CE

Regolamento (CE) n. 999/2001

Sì (1)

Canalizzazione BSE cfr. sezione 28

 

Sanità pubblica

 

 

 

Nessuno

 

 

 

 

Nessuno

 

15.   

Proteine animali trasformate (fuse) destinate ai mangimi

Salute animale

PAT destinate alla produzione di alimenti per animali da compagnia

Regolamento (CE) n. 1774/2002

Regolamento (CE) n. 999/2001

 

Sì (1)

BSE cfr. sezione 28

 

Animal Products Act 1999

Regolamento (CE) n. 1774/2002

Regolamento (CE) n. 999/2001

Sì (1)

BSE cfr. sezione 28

 

PAT derivate da materiale non proveniente da mammiferi

materiale proveniente da pesci

materiale proveniente da volatili

Regolamento (CE) n. 1774/2002

Biosecurity Act 1993 S 22

Sì (1)

Sì (2)

70 °C/50 min,

80 °C/9 min o

100 °C/1 min

o equivalente

 

Animal Products Act 1999

Regolamento (CE) n. 1774/2002

Sì (1)

Sì (1)

 

 

Sanità pubblica

 

 

 

Nessuno

 

 

 

 

Nessuno

 

16.   

Sangue e prodotti del sangue trasformati (escluso siero proveniente da equidi) per uso tecnico o farmaceutico

Salute animale

Carni fresche:

Bovine, ovine, caprine, suine

Regolamento (CE) n. 1774/2002

Biosecurity Act 1993 S 22

Sì (1)

 

 

Animal Products Act 1999

Regolamento (CE) n. 1774/2002

Sì (1)

 

 

Equidi

Regolamento (CE) n. 1774/2002

Biosecurity Act 1993 S 22

NV

 

 

Animal Products Act 1999

Regolamento (CE) n. 1774/2002

NV

 

 

Volatili

Regolamento (CE) n. 1774/2002

Biosecurity Act 1993 S 22

NV

 

 

Animal Products Act 1999

Regolamento (CE) n. 1774/2002

NV

 

 

Sanità pubblica

Regolamento (CE) n. 1774/2002

Health Act 1956

Agricultural Compounds & Veterinary Medicines Act

NV

 

 

 

 

 

Nessuno

 

17.   

Strutto e grassi fusi non destinati al consumo umano, compresi gli oli di pesce

Salute animale

Grassi fusi e oli

72/461/CEE (7)

2000/766/CE

Regolamento (CE) n. 1774/2002

Regolamento (CE) n. 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Sì (1)

BSE cfr. sezione 28.

Per l'etichettatura si applicano requisi supplementari connessi alla BSE

 

Animal Products Act 1999

2000/766/CE

Regolamento (CE) n. 1774/2002

Regolamento (CE) n. 999/200

Sì (1)

BSE cfr. sezione 28

 

Strutto (suini)

72/461/CEE

2000/766/CE

Regolamento (CE) n. 1774/2002

Regolamento (CE) n. 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Sì (1)

Il prodotto deve essere ricavato da carni fresche di suini, selvaggina d'allevamento e in libertà con l'annotazione Sì (1) per la salute animale indicata prima.

CSF cfr. sezione 28

 

Animal Products Act 1999

2000/766/CE

Regolamento (CE) n. 1774/2002

Regolamento (CE) n. 999/2001

Sì (1)

 

 

Olio di pesce

Regolamento (CE) n. 1774/2002

Biosecurity Act 1993 S 22

Sì (1)

 

 

Animal Products Act 1999

Regolamento (CE) n. 1774/2002

Sì (1)

 

 

Sanità pubblica

 

 

 

Nessuno

 

 

 

 

Nessuno

 

18.   

Gelatine destinate ai mangimi o ad un uso tecnico

Salute animale

Regolamento (CE) n. 1774/2002

Biosecurity Act 1993 S 22

NV

 

 

Animal Products Act 1999

Regolamento (CE) n.1774/2002

NV

 

 

Sanità pubblica

 

 

 

Nessuno

 

 

 

 

Nessuno

 

19.   

Pelli e pellame

Salute animale

Ungulati esclusi Equidae

64/433/CEE

72/461/CEE

91/495/CEE

Regolamento (CE) n. 1774/2002

Biosecurity Act 1993 S 22

Sì (1)

 

 

Animal Products Act 1999

Regolamento (CE) n. 1774/2002

Sì (1)

 

 

Equidae

Altri mammiferi

64/433/CEE

72/461/CEE

Regolamento (CE) n. 1774/2002

 

NV

 

 

 

Regolamento (CE) n. 1774/2002

Sì (1)

 

 

Struzioniformi (Struzzi, emù, nandù)

91/495/CEE

Regolamento (CE) n. 1774/2002

Biosecurity Act 1993 S 22

NV

 

 

 

Regolamento (CE) n. 1774/200

Sì (1)

 

 

Sanità pubblica

 

 

 

Nessuno

 

 

 

 

Nessuno

 

20.   

Lana e fibre/crine

Salute animale

Ovini, caprini, camelidi

Regolamento (CE) n. 1774/2002

Biosecurity Act 1993 S 22

Sì (1)

Soltanto lana sgrassata

Pulita e lavata a 75 °C o procedura equivalente

Animal Products Act 1999

Regolamento (CE) n. 1774/2002

Sì (1)

 

 

Altri ruminanti e suini

 

 

NV

 

 

 

 

Sì (1)

 

 

Altro

 

 

NV

 

 

 

 

Sì (1)

 

 

Sanità pubblica

 

 

 

Nessuno

 

 

 

 

Nessuno

 

21.   

Alimenti per animali da compagnia (compresi alimenti trasformati) contenenti soltanto materiale della categoria 3

Salute animale

Alimenti trasformati per animali da compagnia (mammiferi)

Contenitori sigillati ermeticamente

Alimenti secchi e semiumidi per animali da compagnia

Articoli masticabili per cani provenienti da ungulati (esclusi equidi)

Regolamento (CE) n. 1774/2002

Biosecurity Act 1993 S 22

Sì (1)

BSE cfr. sezione 28

 

Animal Products Act 1999

Regolamento (CE) n. 1774/2002

Sì (1)

BSE cfr. sezione 28

 

Alimenti trasformati per animali da compagnia (esclusi mammiferi)

Contenitori sigillati ermeticamente

Alimenti secchi e semiumidi per animali da compagnia

materiale per pesci

materiale per volatili

Regolamento (CE) n. 1774/2002

 

Sì (1)

Sì (1)

Sì (2)

70 °C/50 min,

80 °C/9 min o

100 °C/1 min

o equivalente

 

 

Regolamento (CE) n. 1774/2002

Sì (1)

Sì (1)

Sì (1)

 

 

Alimenti crudi per animali da compagnia Per consumo immediato

Regolamento (CE) n. 1774/2002

Biosecurity Act 1993 S 22

NV

 

 

Animal Products Act 1999

Regolamento (CE) n. 1774/2002

NV

BSE cfr. sezione 28

 

Sanità pubblica

 

 

 

Nessuno

 

 

 

 

Nessuno

 

22.   

Siero proveniente da equidi

Salute animale

Regolamento (CE) n. 1774/2002

Biosecurity Act 1993 S 22

NV

 

 

Animal Products Act 1999

Regolamento (CE) n. 1774/2002

NV

 

 

Sanità pubblica

 

 

 

Nessuno

 

 

 

 

Nessuno

 

23.   

Altre materie prime per mangimi o per uso tecnico o farmaceutico

Salute animale

Carni fresche

Selvaggina d'allevamento

Suini

Cervidi

Selvaggina in libertà

Suini

Cervidi

Regolamento (CE) n. 1774/2002

Regolamento (CE) n. 999/2001

Biosecurity Act 1993 S 22

Sì (1)

Il prodotto deve essere ricavato da carni fresche di suini, selvaggina d'allevamento e in libertà con l'annotazione Sì (1) per la salute animale indicata prima.

Per l'etichettatura si applicano requisi supplementari connessi alla BSE.

CSF cfr. sezione 28

BSE cfr. sezione 28

Animal Products Act 1999

Regolamento (CE) n. 1774/2002

Regolamento (CE) n. 999/2001

Sì (1)

BSE cfr. sezione 28

 

Carni fresche

Pollame

Selvaggina d'allevamento e in libertà

Selvaggina di penna

Regolamento (CE) n. 1774/2002

Biosecurity Act 1993 S 22

NV

 

 

Animal Products Act 1999

Regolamento (CE) n. 1774/2002

NV

 

 

Sanità pubblica

 

 

 

Nessuno

 

 

 

 

Nessuno

 

24.   

Prodotti dell'apicoltura — non destinati al consumo umano

Salute animale

Regolamento (CE) n. 1774/2002

Biosecurity Act 1993 S 22

NV

 

 

Animal Products Act 1999

Regolamento (CE) n. 1774/2002

NV

 

 

Sanità pubblica

 

 

 

Nessuno

 

 

 

 

Nessuno

 

25.   

Trofei di caccia

Salute animale

Mammiferi

Regolamento (CE) n. 1774/2002

Biosecurity Act 1993 S 22

Sì (1)

 

 

Animal Products Act 1999

Regolamento (CE) n. 1774/2002

Sì (1)

 

 

Volatili

 

 

NV

 

 

 

 

NV

 

 

Sanità pubblica

 

 

 

Nessuno

 

 

 

 

Nessuno

 

26.   

Stallatico

Salute animale

Regolamento (CE) n. 1774/2002

Biosecurity Act 1993 S 22

NV

 

 

Animal Products Act 1999

Regolamento (CE) n. 1774/2002

NV

 

 

Sanità pubblica

 

 

 

Nessuno

 

 

 

 

Nessuno

 

Sezione 5

Questioni generali e orizzontali

Prodotto

Esportazioni CE — Nuova Zelanda (8)

Esportazioni Nuova Zelanda — CE

Condizioni commerciali

Equivalenza

Condizioni speciali

Azione

Condizioni commerciali

Equivalenza

Condizioni speciali

Azione

Norme CE

Norme NZ

Norme NZ

Norme CE

27.   

Definizioni

Acqua

98/83/CE

Animal Products Act 1999

Health Act 1956

Sì (1)

 

 

Animal Products Act 1999

98/83/CE

Sì (1)

 

 

Residui

Monitoraggio dei residui

specie da carni rosse

96/22/CE

96/23/CE

Animal Products Act 1999

Food Act 1981

Sì (1)

 

 

Animal Products Act 1999

96/22/CE

96/23/CE

Sì (1)

 

 

altre specie altri prodotti

 

Sì (3)

 

 

 

 

Sì (3)

 

 

Sistemi di certificazione

96/93/CE

Animal Products Act 1999

Sì (1)

Condizioni di equivalenza si applicano a tutti gli animali e ai prodotti di origine animale cui si concede l’equivalenza a livello di animale e di sanità pubblica (Sì 1) a seconda dei casi

 

Animal Products Act 1999

72/462/CEE

91/495/CEE

92/5/CEE

92/45/CEE

92/118/CEE

94/65/CE (9)

96/93/CE

1774/2002/CE

91/492/CEE

91/493/CEE

91/67/CEE

Sì (1)

Condizioni di equivalenza si applicano agli animali e ai prodotti di origine animale nell’ambito della sfera di applicazione delle direttive 72/462/CEE, 91/67/CEE, 91/492/CEE, 91/493/CEE, 91/495/CEE, 92/5/CEE, 92/118/CEE (Allegato I, Capitoli 2, 5, 6, 7, 9 e 11, e Allegato II Capitolo 1) 92/45/CEE, 94/65/CE, 1774/2002 (Allegato X, Capitoli 1,3, 4(B), 4(C), 5, 8, 9, 10) cui si concede l’equivalenza a livello di animale e di Sanità pubblica (Sì 1) a seconda dei casi. Quando viene rilasciato il certificato sanitario, dopo la spedizione della partita, questo comprende il riferimento al numero di ammissibilità (DA), la data di emissione del documento di ammissibilità che è alla base del certificato sanitario ufficiale, nonchè la data di spedizione della partita e la data in cui è stato firmato il certificato sanitario. La Nuova Zelanda informa il posto d’ispezione di frontiera del paese destinatario circa eventuali problemi di certificazione, dopo la partenza dal suo territorio

Per i prodotti diversi da quelli per i quali è ammessa l’equivalenza dei sistemi di certificazione la CE deve valutare l’equivalenza


27.B.

Questioni orizzontali

Questione

Azione

Elenchi delle installazioni

L'autorità competente raccomanda l'iscrizione in un registro

Attualmente si richiedono elenchi

L'autorità competente del paese esportatore deve gestire i registri e renderli facilmente accessibili al pubblico

Controllo delle installazioni

Controllo veterinario

La CE deve chiarire i requisiti interni/esterni

28.   

Disposizioni varie sulla certificazione: le dichiarazioni devono figurare sul certificato sanitario o veterinario

Questione

Disposizioni relative alla certificazione

Febbre Q e BVD di tipo II

La Nuova Zelanda è riconosciuta esente da febbre Q e da BVD tipo II.

In relazione al commercio di sperma ed embrioni bovini dalla CE alla Nuova Zelanda (la Nuova Zelanda deve inserire attestati.)

IBR

Relativamente al commercio di bovini vivi, la Nuova Zelanda certificherà conformemente all'articolo 2 della decisione 2004/215/CE della Commissione (GU L 67 del 5.3.2004, pag. 24) per quanto riguarda il commercio con la Germania e all'articolo 3 della decisione 2004/215/CE per quanto riguarda il commercio con la Danimarca, l'Austria, la Finlandia, la Svezia e la provincia di Bolzano (Italia). L'attestato figurerà sul certificato sanitario conformemente alla decisione 79/542/CEE.

Malattia di Aujeszky

Relativamente al commercio di suini vivi a partire dalla Nuova Zelanda verso la Gran Bretagna, la Danimarca, la regione sud-ovest della Francia, la Germania, la Finlandia, la Svezia, l'Austria e il Lussemburgo. La Nuova Zelanda certificherà conformemente alle disposizioni della decisione della Commissione 2001/618/CE. L'attestato figurerà sul certificato sanitario conformemente a quanto disposto dalla decisione della Commissione 79/542/CEE.

BSE

Esportazione verso la NZ in provenienza dalla CE di prodotti contenenti materiali bovini, ovini o caprini (oltre alla piena conformità a tutte le altre norme CE pertinenti)

«Il prodotto non contiene e non è derivato da materiali bovini, ovini e caprini diversi da quelli derivati da animali nati, allevati senza interruzione e macellati nell'Unione europea e che sono stati prodotti nel pieno rispetto delle disposizioni dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 999/2001 (GU L 183 del 25.5.2001, pag. 7) e (CE) n. 1774/2002 (GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1) in applicazione.»

Nota: Per i prodotti che contengono materiali bovini, ovini o caprini diversi da quelli derivati da animali nati, allevati senza interruzione e macellati nell'UE occorre che la componente sia certificata conformemente alle opportune disposizioni addizionali per i paesi terzi della decisione corrispondente alla Nuova Zelanda.

BSE

Esportazioni dalla Nuova Zelanda alla CE di prodotti contenenti materiali bovini, ovini o caprini

«Il prodotto non contiene e non è derivato (cancellare la dicitura inutile) materiale a rischio specifico secondo quanto definito all'allegato XI, sezione A, del regolamento (CE) n. 999/2001, prodotti dopo il marzo 2001 o carne separata meccanicamente ottenuta da ossa di bovini, ovini o caprini prodotti successivamente al 31 marzo 2001. Successivamente al 31 marzo 2001, i bovini, ovini o caprini dai quali è derivato il prodotto non sono stati macellati previo stordimento mediante gas iniettato nella cavità craniale o soppressi con lo stesso metodo o macellati con squartamento dopo stordimento del sistema nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità craniale.»

ovvero

materiali bovini, ovini e caprini diversi da quelli derivati da animali nati, allevati senza interruzione e macellati nei seguenti paesi: (inserire il nome di uno o più paesi cui la CE attribuisce la classifica GBR e/o la categoria 1).

CSF — solo suini selvatici

Per il commercio a partire dalla CE verso la NZ l'autorità competente dello Stato membro certificherà che i prodotti provengono da zone esenti da CSF per quanto riguarda la popolazione di suini selvatici, nel corso dei 60 giorni precedenti. Questa dichiarazione figurerà nel certificato sanitario.

Rabbia

Nuova Zelanda, Regno Unito, Malta, Irlanda e Svezia sono paesi riconosciuti come esenti dalla rabbia.

Anemia infettiva equina

La Nuova Zelanda è riconosciuta esente da AIE.

Brucellosi

La Nuova Zelanda è riconosciuta come esente da B. abortus e B. mellitensis.

Sostanze coloranti per bolli sanitari

La direttiva 94/36/CE indica quali sono le sostanze coloranti autorizzate per i bolli sanitari.

Salmonella

Per il commercio dalla Nuova Zelanda alla Svezia e alla Finlandia. La Nuova Zelanda certificherà conformemente alle disposizioni della decisione 95/409/CE (carni fresche di vitello, manzo e suino), della decisione 95/410/CE (pollame vivo destinato alla macellazione), della decisione 95/411/CE (carni fresche di pollame), della decisione 95/160/CE (pollame riproduttore e pulcini di un giorno), della decisione 95/161/CE (galline ovaiole) e della decisione 95/168/CE (uova destinate al consumo umano).

Non si richiedono attestati per le carni fresche conformi alla definizione della direttiva 72/462/CEE destinate alla pastorizzazione, alla sterilizzazione o a trattamento equivalente.

Salmonidi

Per il commercio dalla CE alla NZ:

«La partita contiene soltanto salmonidi del tipo Onchorhynchus, Salmo o Salvelinus, decapitati, senza branchie, eviscerati e sessualmente immaturi».

Piccolo scarabeo dell'alveare

La Nuova Zelanda è riconosciuta come territorio esente dallo scarabeo dell'alveare.

Uova/uova di pesce

Per il commercio dalla CE alla NZ:

Devono essere sottoposte a trattamento termico, essere a lunga conservazione ed essere state sottoposte al trattamento F03

Formaggi termizzati

Per il commercio dalla CE alla NZ:

Il formaggio prodotto a partire da latte termizzato ha un contenuto umido inferiore al 39 % e un pH inferiore a 5,6. Il latte utilizzato per produrre questo formaggio viene riscaldato rapidamente ad una temperatura di almeno 64,5 °C per 16 secondi. Il formaggio viene immagazzinato ad una temperatura non inferiore a 7 °C per 90 giorni.».


(1)  Salvo diverse disposizioni, i prodotti devono essere idonei agli scambi intracomunitari senza restrizioni.

(2)  Sostituita dal regolamento (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 a decorrere dal 1o gennaio 2006.

(3)  A decorrere dal 1o gennaio 2005, le norme sanitarie veterinarie della direttiva 72/462/CEE si applicheranno soltanto alle importazioni di animali vivi.

(4)  Sostituita dal regolamento (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 a decorrere dal 1o gennaio 2006.

(5)  A decorrere dal 1o gennaio 2005, le norme sanitarie veterinarie della direttiva 72/462/CEE si applicheranno soltanto alle importazioni di animali vivi.

(6)  Sostituita dal regolamento (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 a decorrere dal 1o gennaio 2006.

(7)  A decorrere dal 1o gennaio 2005, le norme sanitarie veterinarie della direttiva 72/462/CEE si applicheranno soltanto alle importazioni di animali vivi.

(8)  Sostituita dal regolamento (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 a decorrere dal 1o gennaio 2006.

(9)  A decorrere dal 1o gennaio 2005, le norme sanitarie veterinarie della direttiva 72/462/CEE si applicheranno soltanto alle importazioni di animali vivi.


Rettifiche

6.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 332/59


Rettifica della decisione n. 3/2004 (2004/419/CE) del Comitato misto per l'agricoltura, del 29 aprile 2004, relativa alle modifiche delle appendici dell'allegato 9 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 151 del 30 aprile 2004 )

La decisione 2004/419/CE del Comitato misto per l'agricultura va letta come segue:

DECISIONE N. 3/2004 DEL COMITATO MISTO PER L'AGRICOLTURA

del 29 aprile 2004

relativa alle modifiche delle appendici dell'allegato 9 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli

(2004/419/CE)

IL COMITATO MISTO PER L'AGRICOLTURA,

visto l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, in particolare l'articolo 11,

considerando quanto segue:

(1)

Tale accordo è entrato in vigore il 1o giugno 2002.

(2)

L'allegato 9 intende favorire gli scambi di prodotti agricoli e di derrate alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico e provenienti dalla Comunità e dalla Svizzera.

(3)

A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, dell'allegato 9 il gruppo di lavoro esamina l'evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna delle parti e in particolare elabora e presenta al comitato misto per l'agricoltura proposte per adeguare e aggiornare le relative appendici.

(4)

L'appendice 1 dell'allegato 9 riguarda le disposizioni regolamentari applicabili alla commercializzazione di prodotti agricoli e di derrate alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico nella Comunità europea e in Svizzera.

DECIDE:

Articolo 1

Gli appendici 1 e 2 sono sostituiti dal testo allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1o luglio 2004.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2004.

Per il comitato misto per l'agricoltura

Il presidente e capo della delegazione comunitaria

Aldo LONGO

Il capo delle delegazione svizzera

Christian HÄBERLI

Il segretario del comitato

Hans-Christian BEAUMOND

APPENDICE 1 DELL'ALLEGATO 9

Elenco degli atti di cui all'articolo 3 relativi ai prodotti agricoli e derrate alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico

Disposizioni regolamentari applicabili nella Comunità europea:

Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 599/2003 della Commissione (GU L 85 del 2.4.2003, pag. 15).

Regolamento (CEE) n. 94/92 della Commissione, del 14 gennaio 1992, che stabilisce le modalità di applicazione del regime d'importazione dai paesi terzi in cui al regolamento (CEE) n. 2092/91, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (GU L 11 del 17.1.1992, pag. 14), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 545/2003 (GU L 81 del 28.3.2003, pag. 10).

Regolamento (CEE) n. 207/93 della Commissione, del 29 gennaio 1993, che definisce il contenuto dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari e recante le norme di attuazione delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 4 (GU L 25 del 2.2.1993, pag. 5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2020/2000 (GU L 241 del 26.9.2000, pag. 39).

Regolamento (CE) n. 1788/2001 della Commissione, del 7 settembre 2001, che fissa le modalità d'applicazione delle disposizioni concernenti il certificato di controllo per l'importazione di prodotti provenienti da paesi terzi ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentati (GU L 243 del 13.9.2001, pag. 3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1918/2002 (GU L 289 del 26.10.2002, pag. 15).

Regolamento (CE) n. 223/2003 della Commissione, del 5 febbraio 2003, concernente i requisiti in materia di etichettatura riferiti al metodo di produzione biologico per i mangimi, i mangimi composti per animali e le materie prime per mangimi e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio (GU L 31 del 6.2.2003, pag. 3).

Disposizioni applicabili in Svizzera:

Ordinanza del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti vegetali e delle derrate alimentari biologici ordinanza sull'agricoltura biologica), modificata da ultimo il 26 novembre 2003 (RO 2003 5347).

Ordinanza del Dipartimento federale dell'economia del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica, modificata da ultimo il 26 novembre 2003 (RO 2003 5357).

Esclusione dal regime di equivalenza:

Prodotti svizzeri a base di ingredienti prodotti nel quadro della riconversione verso l'agricoltura biologica.

Prodotti ottenuti dall'allevamento svizzero di caprini qualora gli animali beneficino della deroga prevista dall'articolo 39d dell'ordinanza 910.18 sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente.

APPENDICE 2 DELL'ALLEGATO 9

Modalità d'applicazione

Le norme di etichettatura della parte importatrice si applicano per quanto concerne l'etichettatura relativa al metodo di produzione biologico degli alimenti per animali.


6.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 332/s3


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