ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 331

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

47° anno
5 novembre 2004


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE) n. 1920/2004 del Consiglio, del 25 ottobre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 992/95 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e della pesca originari della Norvegia

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1921/2004 del Consiglio, del 25 ottobre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 499/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti della pesca e per cavalli vivi, originari dell'Islanda

5

 

*

Regolamento (CE) n. 1922/2004 del Consiglio, del 25 ottobre 2004, che adotta misure autonome e transitorie relative all’apertura di un contingente tariffario comunitario per l’importazione di bovini vivi originari della Svizzera

7

 

*

Regolamento (CE) n. 1923/2004 del Consiglio, del 25 ottobre 2004, che stabilisce per la Confederazione svizzera talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti agricoli trasformati

9

 

 

Regolamento (CE) n. 1924/2004 della Commissione, del 4 novembre 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

11

 

*

Regolamento (CE) n. 1925/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004, che stabilisce le modalità d’applicazione di talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa in materia d’imposta sul valore aggiunto

13

 

*

Regolamento (CE) n. 1926/2004 della Commissione, del 3 novembre 2004, relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera della Francia

19

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

5.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 331/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1920/2004 DEL CONSIGLIO

del 25 ottobre 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 992/95 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e della pesca originari della Norvegia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 992/95 (1), sono stati aperti contingenti tariffari comunitari per tali prodotti.

(2)

La partecipazione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovacchia e della Slovenia (in seguito denominati: «gli Stati aderenti») allo Spazio economico europeo è stata convenuta attraverso l’accordo di allargamento del SEE, stipulato il 14 ottobre 2003 tra la Comunità e gli Stati membri, l’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia e gli Stati aderenti.

(3)

In attesa che siano espletate le procedure necessarie per l’adozione dell’accordo di allargamento del SEE, è stato raggiunto un accordo in forma di scambio di lettere, approvato con decisione 2004/368/CE del Consiglio (2), che prevede l’applicazione provvisoria dell’accordo di allargamento del SEE.

(4)

L’accordo di allargamento del SEE prevede un protocollo aggiuntivo dell'accordo di libero scambio CE-Norvegia del 1973 (in seguito denominato: «il protocollo»), che dispone l'apertura di nuovi contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti della pesca. Occorrerebbe aprire questi nuovi contingenti tariffari.

(5)

Il protocollo prevede che i prelievi da due nuovi contingenti tariffari siano sospesi il 15 ottobre di ogni anno a partire dal 2005, in modo che gli eventuali saldi non utilizzati siano messi a disposizione solamente per le importazioni a fine anno.

(6)

Il regolamento (CE) n. 992/95 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(7)

Poiché l’accordo di allargamento del SEE ha effetto dal 1o maggio 2004, il presente regolamento dovrebbe essere applicabile a partire dalla stessa data e dovrebbe entrare in vigore immediatamente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 992/95 è modificato come segue:

1)

è aggiunto l'articolo seguente:

«Articolo 2 bis

A partire dal 2005, il 15 ottobre di ogni anno i prelievi dai sottocontingenti corrispondenti ai numeri d'ordine 09.0760 e 09.0763 sono sospesi.

Il giorno lavorativo seguente, i saldi non utilizzati di tali contingenti sono messi a disposizione per le importazioni dichiarate a partire dal 1o ottobre di quell’anno nel quadro del sottocontingente recante il numero d'ordine 09.0778 per l’anno considerato.

Dal 15 ottobre di ogni anno, gli eventuali prelievi successivamente restituiti per inutilizzo sono messi a disposizione solo per le importazioni dichiarate a partire dal 1o ottobre dell’anno in causa.»;

2)

gli allegati I e II sono modificati ai sensi dell’allegato.

Articolo 2

1.   Per l’anno 2004, i volumi annuali dei contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0752, 09.0756 e 09.0758 sono ridotti proporzionalmente al periodo di contingentamento, in settimane intere, trascorso prima del 1o maggio 2004.

2.   Per l’anno 2004, il contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.0754 è aperto, per il periodo compreso tra il 15 giugno e il 31 dicembre, per un volume di 24 800 tonnellate.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 ottobre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

R. VERDONK


(1)  GU L 101 del 4.5.1995, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1329/2003 (GU L 187 del 26.7.2003, pag. 1).

(2)  GU L 130 del 29.4.2004, pag. 1.


ALLEGATO

Il regolamento (CE) n. 992/95 è modificato come segue:

1)

nell’allegato I sono inserite le seguenti voci:

N. d'ordine

Codice NC (2)

Designazione delle merci

Volume conting. (in tonnellate, salvo altrimenti specificato)

Dazio conting.

(%)

«09.0752

ex 0303 50 00

Aringhe delle specie Clupea harengus e Clupea pallasii, congelate, esclusi i fegati, le uova e i lattimi, destinate alla fabbricazione industriale (1)  (3)

44 000

0

09.0754

ex 0303 74 30

Sgombri delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus, congelati, esclusi i fegati, le uova e i lattimi, destinati alla fabbricazione industriale (1)  (3)

 

0

15.6.-31.12.2004

24 800

 

 

dal 2005 al 2009:

 

09.0760

ex 0303 74 30

1.1.-14.2.

7 500

09.0763

ex 0303 74 30

15.6.-30.9.

7 500

09.0778

ex 0303 74 30

1.10.-31.12.

15 500

09.0756

0304 20 75

Filetti di aringa (Clupea harengus, Clupea pallasii), congelati.

67 000

0

ex 0304 90 22

Lati di aringhe congelati destinati alla fabbricazione industriale (1)  (3)

09.0758

ex 1605 20 10

Gamberetti, congelati e sgusciati, in recipienti ermeticamente chiusi (4)

2 500

0

2)

nell’allegato II sono inserite le seguenti voci:

N. d'ordine

Codici NC

Codici TARIC

«09.0752

ex 0303 50 00

0303500020

09.0754

ex 0303 74 30

0303743011

0303743091

09.0756

ex 0304 90 22

0304902220

09.0758

ex 1605 20 10

1605201020

1605201091

09.0760

ex 0303 74 30

0303743011

0303743091

09.0763

ex 0303 74 30

0303743011

0303743091

09.0778

ex 0303 74 30

0303743011

0303743091»


(1)  L'inserimento in questa sottovoce è soggetto alle condizioni stabilite dalle corrispondenti disposizioni comunitarie [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1)].

(2)  Cfr. codici Taric di cui all’allegato II.

(3)  Il beneficio del contingente tariffario non viene concesso alle merci dichiarate per l'immissione in libera pratica nel periodo 15 febbraio-15 giugno.

(4)  Per i gamberetti sgusciati congelati (codice NC 1605 20 10), il contingente aggiuntivo è aperto dopo che sia stata risolta la questione della concessione del transito attraverso la Norvegia verso la Comunità per i pesci e i prodotti della pesca sbarcati in Norvegia da navi comunitarie.»


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IT

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REGOLAMENTO (CE) N. 1921/2004 DEL CONSIGLIO

del 25 ottobre 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 499/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti della pesca e per cavalli vivi, originari dell'Islanda

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente al regolamento (CE) n. 499/96 del Consiglio, del 19 marzo 1996, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti della pesca e per cavalli vivi, originari dell'Islanda (1), sono stati aperti contingenti tariffari comunitari per i suddetti prodotti.

(2)

La partecipazione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovacchia e della Slovenia (qui di seguito: «gli Stati di recente adesione») allo Spazio economico europeo è stata convenuta attraverso l'accordo sull'allargamento del SEE, stipulato il 14 ottobre 2003 tra la Comunità e i suoi Stati membri, l'Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia e gli Stati di recente adesione.

(3)

In attesa che siano espletate le procedure necessarie per l'adozione dell'accordo sull'allargamento del SEE, è stato approvato un accordo in forma di scambio di lettere, che prevede l'applicazione provvisoria dell'accordo sull'allargamento del SEE. Siffatto accordo è stato approvato con la decisione 2004/368/CE (2).

(4)

L'accordo sull'allargamento del SEE prevede un protocollo addizionale all'accordo di libero scambio CE-Islanda del 1972, che dispone un nuovo contingente tariffario comunitario per un prodotto della pesca. Occorre aprire tale contingente tariffario.

(5)

Tra il 15 febbraio e il 15 giugno di ciascun anno, per quel prodotto della pesca è prevista l’esenzione dal dazio convenzionale della tariffa doganale comune e, pertanto, in quel periodo non è necessario applicare il contingente tariffario summenzionato.

(6)

Il regolamento (CE) n. 499/96 dovrebbe essere opportunamente modificato.

(7)

Dato che l'accordo sull'allargamento del SEE ha effetto dal 1o maggio 2004, il presente regolamento dovrebbe essere applicabile a decorrere dalla stessa data e dovrebbe entrare in vigore quanto prima,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 499/96 è modificato come segue:

1)

All'articolo 1 è inserito il paragrafo seguente:

«4.   Il beneficio del contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.0792 non è accordato alle merci dichiarate per l'immissione in libera pratica nel periodo compreso tra il 15 febbraio e il 15 giugno.»

2)

L'allegato è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Per il 2004 il volume annuale del contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.0792 è ridotto proporzionalmente al periodo di contingentamento, in settimane intere, trascorso prima della data prevista al secondo comma dell'articolo 3.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 ottobre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

R. VERDONK


(1)  GU L 75 del 23.3.1996, pag. 8.

(2)  GU L 130 del 29.4.2004, pag. 1.


ALLEGATO

Nell'allegato del regolamento (CE) n. 499/96 è inserita la voce seguente:

«09.0792

ex 0303 50 00

0303500020

Aringhe della specie Clupea harengus o Clupea pallasii, congelate, esclusi i fegati, le uova e i lattimi, destinate alla lavorazione industriale (1)  (2)

950

0


(1)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli 291-300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1)].

(2)  Il beneficio del contingente tariffario non è accordato alle merci dichiarate per l'immissione in libera pratica nel periodo 15 febbraio-15 giugno.».


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REGOLAMENTO (CE) N. 1922/2004 DEL CONSIGLIO

del 25 ottobre 2004

che adotta misure autonome e transitorie relative all’apertura di un contingente tariffario comunitario per l’importazione di bovini vivi originari della Svizzera

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

In seguito all’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione elvetica hanno convenuto, in occasione del vertice bilaterale del 19 maggio 2004, sul principio del reciproco mantenimento, in seguito all’allargamento dell’UE, dei flussi commerciali conformi alle preferenze concesse precedentemente in virtù degli accordi bilaterali tra la Svizzera e i nuovi Stati membri. Le parti hanno pertanto convenuto di procedere all’adeguamento delle concessioni tariffarie nel quadro dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione elvetica sul commercio di prodotti agricoli (1) (in appresso denominato «l’accordo»), entrato in vigore il 1o giugno 2002. L’adeguamento di tali concessioni, elencate negli allegati 1 e 2 dell’accordo, comprende tra l’altro l’apertura di un contingente tariffario comunitario per l’importazione di bovini vivi di peso superiore a 160 kg.

(2)

Le parti hanno convenuto di evitare ogni interruzione degli scambi. Occorre un certo tempo perché sia portata a termine la procedura per l’adozione bilaterale di una decisione recante modifica degli allegati 1 e 2 dell’accordo. Affinché il contingente possa essere utilizzato in attesa dell’entrata in vigore della suddetta decisione, nonché a fini di semplificazione, è opportuno aprire tale contingente tariffario a titolo autonomo e transitorio.

(3)

Le modalità di applicazione del presente regolamento, in particolare le disposizioni necessarie per la gestione del contingente, devono essere adottate in conformità dell’articolo 32 del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (2).

(4)

Per poter fruire del contingente tariffario in questione, la merce dovrebbe essere originaria della Svizzera secondo le norme citate all’articolo 4 dell’accordo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È aperto, a titolo autonomo e transitorio, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento fino al 30 giugno 2005, un contingente tariffario comunitario a dazio zero per l’importazione di 4 600 capi di bestiame bovino vivo di peso superiore a 160 chilogrammi, di cui ai codici NC 0102 90 41, 0102 90 49, 0102 90 51, 0102 90 59, 0102 90 61, 0102 90 69, 0102 90 71 o 0102 90 79, originari della Svizzera.

2.   Alla merce di cui al paragrafo 1 si applicano le norme sull’origine citate all’articolo 4 dell’accordo.

Articolo 2

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate in conformità dell’articolo 32 del regolamento (CEE) n. 1254/1999.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 ottobre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

R. VERDONK


(1)  GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132.

(2)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).


5.11.2004   

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REGOLAMENTO (CE) N. 1923/2004 DEL CONSIGLIO

del 25 ottobre 2004

che stabilisce per la Confederazione svizzera talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti agricoli trasformati

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133,

visto l’atto di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Nell’ambito dell’accordo preferenziale esistente tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera (1), concluso con il regolamento (CEE) n. 2840/72 (2), una concessione per prodotti agricoli trasformati è stata accordata a tale paese.

(2)

In seguito all’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia è opportuno adattare la suddetta concessione tenendo conto dei regimi di scambi che esistono in materia di prodotti agricoli trasformati tra questi dieci paesi, da una parte, e la Svizzera, dall’altra.

(3)

A tale scopo, dei negoziati si sono conclusi il 25 giugno 2004 con la firma di un accordo che apporterà gli adeguamenti dell'accordo preferenziale succitato, necessari per tener conto degli effetti dell’ampliamento dell’Unione europea.

(4)

Tuttavia, a causa dei termini troppo brevi, l’accordo non ha potuto entrare in vigore il 1o maggio 2004, è quindi necessario che la Comunità adotti le misure necessarie per rimediare alla situazione.

(5)

Queste misure devono avere la forma di un contingente tariffario comunitario autonomo che riprende le concessioni tariffarie preferenziali applicate dalla Repubblica ceca, dall’Estonia, da Cipro, dalla Lettonia, dalla Lituania, dall’Ungheria, da Malta, dalla Polonia, dalla Slovenia e dalla Slovacchia.

(6)

Un contingente tariffario è stato aperto per lo stesso prodotto nel 2004 con il numero d’ordine 09.0914 con il regolamento (CE) n. 2232/2003 della Commissione (3). Questo nuovo contingente tariffario si aggiunge alla concessione esistente.

(7)

La Confederazione svizzera ha preso l’impegno, con riserva di reciprocità, di adottare misure autonome transitorie a favore della Comunità con effetto a partire dal 1o maggio 2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 1o maggio al 31 dicembre 2004 le merci originarie della Svizzera elencate nell’allegato sono sottoposte a un contingente tariffario aperto secondo le condizioni indicate.

Articolo 2

Il contingente di cui all’articolo 1 sarà gestito dalla Commissione ai sensi degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993 (4).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 ottobre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

R. VERDONK


(1)  GU L 300 del 31.12.1972, pag. 189.

(2)  GU L 300 del 31.12.1972, pag. 188.

(3)  GU L 339 del 24.12.2003, pag. 20.

(4)  GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2286/2003 (GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1).


ALLEGATO

CONTINGENTE TARIFFARIO PREFERENZIALE APERTO

Numero d’ordine

Codice NC

Designazione delle merci

Contingente autonomo

Dall’1.5.2004 al 31.12.2004

Aliquota di dazio applicabile

Contingente autonomo

Anno seguente

09.0914

2106 90 92

Preparazioni alimentari/altre non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o di fecola

187 t

esenzione

1 309 t


5.11.2004   

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L 331/11


REGOLAMENTO (CE) N. 1924/2004 DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 2004

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 novembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 4 novembre 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

56,5

204

69,5

999

63,0

0707 00 05

052

104,0

999

104,0

0709 90 70

052

89,8

204

54,8

999

72,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

68,9

624

80,4

999

74,7

0805 50 10

052

63,3

388

35,0

524

64,5

528

44,0

999

51,7

0806 10 10

052

86,0

400

218,4

508

249,0

624

179,5

999

183,2

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

052

90,5

388

127,5

400

99,3

404

78,5

512

82,6

720

34,3

800

198,6

804

106,7

999

102,3

0808 20 50

052

101,1

720

48,0

999

74,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


5.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 331/13


REGOLAMENTO (CE) N. 1925/2004 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 2004

che stabilisce le modalità d’applicazione di talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa in materia d’imposta sul valore aggiunto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio, del 7 ottobre 2003, relativo alla cooperazione amministrativa in materia d’imposta sul valore aggiunto e che abroga il regolamento (CEE) n. 218/92 (1), in particolare gli articoli 18, 35 e 37,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1798/2003 fonde e rafforza le disposizioni sulla cooperazione amministrativa in materia d’imposta sul valore aggiunto (IVA) del regolamento (CEE) n. 218/92 e della direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza tra le autorità competenti degli Stati membri in materia di imposte dirette, di talune accise e imposte sui premi assicurativi (2).

(2)

Occorre specificare le categorie esatte di informazioni oggetto di scambio senza preventiva richiesta, la periodicità e le modalità pratiche di scambio.

(3)

È opportuno adottare le modalità che disciplinano lo scambio, per via elettronica, delle informazioni trasmesse ai sensi del regolamento (CE) n. 1798/2003.

(4)

Occorre, da ultimo, elaborare un elenco dei dati statistici necessari alla valutazione del regolamento (CE) n. 1798/2003.

(5)

Le disposizioni contemplate dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la cooperazione amministrativa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le modalità d’applicazione degli articoli 18, 35 e 37 del regolamento (CE) n. 1798/2003.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

1)

«operatore scorretto»: un operatore cui è stato attribuito un numero di identificazione IVA, che, con intenzioni potenzialmente fraudolente, si porta o simula di portarsi acquirente di beni o servizi senza pagare l’IVA, e che fornisce questi beni o servizi fatturando l’IVA, senza tuttavia corrisponderla alle autorità nazionali interessate;

2)

«eludere un numero di identificazione IVA»: utilizzare in maniera illecita un numero di identificazione IVA attribuito ad un altro operatore.

Articolo 3

Categorie di scambio di informazioni senza preventiva richiesta

Le categorie d’informazioni che possono formare oggetto di uno scambio automatico o di uno scambio automatico organizzato, ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1798/2003 sono le seguenti:

1)

informazioni relative a soggetti passivi non stabiliti;

2)

informazioni sui mezzi di trasporto nuovi;

3)

informazioni relative alla vendita a distanza non soggetta ad IVA nello Stato membro di origine;

4)

informazioni relative alle operazioni intracomunitarie presunte come irregolari;

5)

informazioni sui (potenziali) «operatori scorretti».

Articolo 4

Sottocategorie di scambio di informazioni senza preventiva richiesta

1.   Per quanto riguarda i soggetti passivi non stabiliti, lo scambio d’informazioni riguarda:

a)

l'attribuzione di numeri di identificazione IVA a soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro;

b)

le modalità di rimborso dell’IVA a soggetti passivi non stabiliti all’interno del paese, secondo la procedura di cui alla direttiva 79/1072/CEE del Consiglio (3).

2.   Per quanto riguarda i mezzi di trasporto nuovi, lo scambio d’informazioni riguarda:

a)

l’esenzione, ai sensi dell’articolo 28 quater, punto A, lettera b) della direttiva 77/388/CEE del Consiglio (4), delle cessioni di mezzi di trasporto nuovi contemplata dall’articolo 28 bis, paragrafo 2, effettuate da soggetti passivi ai sensi dell’articolo 28 bis, paragrafo 4, titolari di un numero di identificazione IVA;

b)

l’esenzione, ai sensi dell’articolo 28 quater, punto A, lettera b) della direttiva 77/388/CEE, delle cessioni di imbarcazioni e aeromobili nuovi contemplata dall’articolo 28 bis, paragrafo 2, effettuate da soggetti passivi titolari di un numero di identificazione IVA, diversi da quelli contemplati dalla lettera a), a beneficio di persone che non sono titolari di un numero di identificazione IVA;

c)

l’esenzione, ai sensi dell’articolo 28 quater, punto A, lettera b) della direttiva 77/388/CEE, delle cessioni di veicoli terrestri nuovi a motore contemplata dall’articolo 28 bis, paragrafo 2, effettuate da soggetti passivi titolari di un numero di identificazione IVA, diversi da quelli contemplati dalla lettera a), a beneficio di persone che non sono titolari di un numero di identificazione IVA.

3.   Per quanto riguarda le informazioni relative alle vendite a distanza non soggette ad IVA nello Stato membro di origine, lo scambio d’informazioni riguarda:

a)

le cessioni superiori alla soglia di cui all’articolo 28 ter, punto B, paragrafo 2, della direttiva 77/388/CEE;

b)

le cessioni inferiori alla soglia di cui all’articolo 28 ter, punto B, paragrafo 2, della direttiva 77/388/CEE, quando il soggetto passivo sceglie di essere assoggettato a imposta nello Stato membro di destinazione, ai sensi dell’articolo 28 ter, punto B, paragrafo 3, della menzionata direttiva.

4.   Per quanto riguarda le informazioni relative alle operazioni intracomunitarie presunte come irregolari, lo scambio d’informazioni riguarda:

a)

i casi in cui è manifesto che il valore delle cessioni intracomunitarie di beni di cui al sistema di scambio d’informazioni IVA (VIES) differisce sensibilmente dall’importo dichiarato per le corrispondenti acquisizioni intracomunitarie di beni;

b)

le cessioni intracomunitarie di beni non esentati da IVA, ai sensi dell’articolo 28 quater, punto A della direttiva 77/388/CEE ad un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro.

5.   Per quanto riguarda le informazioni sui (potenziali) «operatori scorretti», lo scambio d’informazioni riguarda:

a)

i soggetti passivi il cui numero di identificazione IVA è stato annullato o non è più valido a seguito dell’assenza o della simulazione di un’attività economica e che hanno effettuato operazioni intracomunitarie;

b)

i soggetti passivi che sono (potenziali) «operatori scorretti» ma il cui numero di identificazione IVA non è stato annullato;

c)

i soggetti passivi che effettuano cessioni intracomunitarie di beni e loro clienti in altri Stati membri, quando il cliente è un (potenziale) «operatore scorretto» o ha «eluso un numero di identificazione IVA».

Articolo 5

Notifica di partecipazione allo scambio di informazioni

Ciascuno Stato membro notifica, per iscritto, alla Commissione, entro un termine di tre mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, la decisione che esso intende adottare ai sensi dell’articolo 18, secondo paragrafo del regolamento (CE) n. 1798/2003, sulla partecipazione allo scambio di una categoria o sottocategoria d’informazioni di cui agli articoli 3 e 4 e precisa, se del caso, se vi procede in modo automatico o automatico organizzato. La Commissione trasmette tali informazioni agli altri Stati membri.

Uno Stato membro che modifica ulteriormente le categorie o sottocategorie di informazioni oggetto di scambio o il modo di partecipazione a tale scambio di informazioni è tenuto a informarne la Commissione per iscritto. La Commissione trasmette tali informazioni agli altri Stati membri.

Articolo 6

Frequenza della trasmissione di informazioni

Se si utilizza il sistema di scambio automatico occorre fornire le informazioni:

a)

al più tardi entro la fine del terzo mese successivo all’anno civile in cui tali informazioni sono disponibili, per le categorie contemplate dall’articolo 3, paragrafi 1 e 3;

b)

al più tardi entro la fine del terzo mese successivo al trimestre civile in cui tali informazioni sono disponibili, per le categorie contemplate dall’articolo 3, paragrafo 2.

Le informazioni relative alle categorie contemplate dall’articolo 3, paragrafi 4 e 5, sono trasmesse non appena sono disponibili.

Articolo 7

Trasmissione delle informazioni da comunicare

1.   Le informazioni comunicate per iscritto ai sensi dell’articolo 37 del regolamento (CE) n. 1798/2003 sono trasmesse, per quanto possibile, unicamente con mezzi elettronici, tramite la rete CCN/CSI, ad eccezione:

a)

della richiesta di notifica di cui all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1798/2003 e dell'atto o della decisione da notificare;

b)

dei documenti originali comunicati ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1798/2003.

2.   Le autorità competenti degli Stati membri possono decidere di rinunciare alla comunicazione su carta delle informazioni di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 1.

Articolo 8

Valutazione

Il dispositivo di cooperazione amministrativa è valutato, ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1798/2003, ogni tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 9

Dati statistici

L’elenco degli elementi statistici di cui all’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1798/2003 figura in allegato.

Ciascuno Stato membro comunica tali elementi statistici alla Commissione, entro il 30 aprile di ogni anno, se possibile per via elettronica, mediante il formulario tipo di cui in allegato.

Articolo 10

Comunicazione delle disposizioni nazionali

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi applicate nel settore disciplinato dal presente regolamento.

La Commissione comunica tali disposizioni agli altri Stati membri.

Articolo 11

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2004.

Per la Commissione

Frederik BOLKESTEIN

Membro della Commissione


(1)  GU L 264 del 15.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 885/2004 (GU L 168 dell’1.5.2004, pag. 1).

(2)  GU L 336 del 27.12.1977, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/56/CE (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 70).

(3)  GU L 331 del 27.12.1979, pag. 11.

(4)  GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1.


ALLEGATO

Documento tipo da utilizzare per la comunicazione di informazioni da parte degli Stati membri alla Commissione, contemplata dall’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1798/2003

Stato membro:

Anno civile:

NOTE ESPLICATIVE:

Parte A. Statistiche da suddividere per Stato membro

Caselle nn. 1 e 2

.

Numero di richieste pervenute o trasmesse da ciascuno Stato membro nel corso dell’anno civile. Una richiesta è considerata pervenuta o trasmessa soltanto quando tutti i documenti di accompagnamento sono anch’essi pervenuti o trasmessi. Tutte le richieste devono essere menzionate, anche se non sono trasmesse dall’ufficio centrale di collegamento stesso.

Casella n. 3

.

Frequenza con cui il termine di tre mesi è stato superato nell’anno di riferimento, anche se la richiesta è stata trasmessa nell’anno precedente o se la risposta non è stata ancora trasmessa alla fine dell’anno di riferimento. Una risposta che non è stata ancora trasmessa alla fine dell’anno successivo non può essere contabilizzata una seconda volta nelle cifre trasmesse per il periodo di riferimento successivo.

Casella n. 4

.

Numero di volte in cui uno Stato membro particolare ha trasmesso una risposta entro un termine di un mese successivo alla domanda. Occorre contabilizzare le risposte alle domande trasmesse nell’anno precedente, ma non quelle pervenute nell’anno successivo e corrispondenti a richieste trasmesse nel periodo di riferimento.

Casella n. 5

.

Numero di notifiche pervenute ai sensi dell’articolo10 nell’anno di riferimento.

Caselle nn. 6 e 7

.

Numero di richieste pervenute o trasmesse da ciascuno Stato membro nel corso delll’anno civile. Una richiesta è pervenuta o trasmessa soltanto quando tutti i documenti di accompagnamento sono anch’essi pervenuti o trasmessi.

Parte B. Statistiche da indicare globalmente, senza suddivisione per Stato membro

Caselle nn. 8 e 9

.

Numero totale di operatori nazionali che hanno dichiarato di aver effettuato tali operazioni perlomeno una volta nel periodo di riferimento.

Caselle nn. 10 e 11

.

Le cifre indicate devono comprendere i controlli finanziati sul programma Fiscalis 2003-2007 nonché tutti gli altri controlli (in particolare i controlli puramente bilaterali). I controlli simultanei sono dichiarati nell’anno in cui è effettuata la notifica contemplata dall’articolo 13.

Caselle nn. 12 e 13

.

Indagini amministrative dichiarate nell’anno in cui è formulata la richiesta contemplata dall’articolo 5, paragrafo 3.

Casella n. 14

.

Numero di informazioni trasmesse nel corso dell’anno civile senza preventiva richiesta. Si tratta in particolare di scambi di informazioni spontanei e automatici ed automatici organizzati.

Parte A: statistiche per Stato membro:

 

Richieste di informazioni (articolo 5)

Risposte tardive di altri Stati membri (articolo 8, paragrafo 1)

Risposte rapide di altri Stati membri (articolo 8, paragrafo 2)

Notifiche ai sensi dell’articolo 10

Richieste di notifica (articoli da 14 a 16)

Numero di richieste pervenute (casella n. 1)

Numero di richieste trasmesse (casella n. 2)

Numero di casi in cui il termine di 3 mesi è stato superato (casella n. 3)

Numero di casi in cui il termine di 1 mese è stato rispettato (casella n. 4)

Numero di notifiche pervenute (casella n. 5)

Numero di richieste pervenute (casella n. 6)

Numero di richieste trasmesse (casella n. 7)

Belgio

 

 

 

 

 

 

 

Repubblica ceca

 

 

 

 

 

 

 

Danimarca

 

 

 

 

 

 

 

Germania

 

 

 

 

 

 

 

Estonia

 

 

 

 

 

 

 

Grecia

 

 

 

 

 

 

 

Spagna

 

 

 

 

 

 

 

Francia

 

 

 

 

 

 

 

Irlanda

 

 

 

 

 

 

 

Italia

 

 

 

 

 

 

 

Cipro

 

 

 

 

 

 

 

Lettonia

 

 

 

 

 

 

 

Lituania

 

 

 

 

 

 

 

Lussemburgo

 

 

 

 

 

 

 

Ungheria

 

 

 

 

 

 

 

Malta

 

 

 

 

 

 

 

Paesi Bassi

 

 

 

 

 

 

 

Austria

 

 

 

 

 

 

 

Polonia

 

 

 

 

 

 

 

Portogallo

 

 

 

 

 

 

 

Slovenia

 

 

 

 

 

 

 

Repubblica slovacca

 

 

 

 

 

 

 

Finlandia

 

 

 

 

 

 

 

Svezia

 

 

 

 

 

 

 

Regno Unito

 

 

 

 

 

 

 


Parte B: altre statistiche globali:

Statistiche riguardanti gli operatori

Numero di operatori titolari di un numero di identificazione IVA che hanno dichiarato acquisizioni intracomunitarie di beni (casella n. 8)

 

Numero di operatori titolari di un numero di identificazione IVA che hanno indicato cessioni intracomunitarie di beni nelle dichiarazioni trimestrali (casella n. 9)

 

Statistiche sui controlli e le indagini

Numero di controlli simultanei organizzati (articoli 12 e 13) (casella n. 10)

 

Numero di controlli simultanei cui lo Stato membro ha partecipato (articoli 12 e 13) (casella n. 11)

 

Numero di indagini amministrative richieste (articoli 5, paragrafo 3) (casella n. 12)

 

Numero di indagini amministrative effettuate su richiesta di un altro Stato membro (articoli 5, paragrafo 3) (casella n. 13)

 

Statistiche sugli scambi di informazioni senza preventiva richiesta

Numero di informazioni trasmesse spontaneamente (articoli da 17 a 21) (casella n. 14)

 

Statistiche riguardanti il sistema VIES

Percentuale di casi in cui i numeri di identificazione IVA dei clienti non rispettavano le regole di presentazione (righe inesatte/totale delle righe) alla data della raccolta dei dati (casella n. 15)

 

Quantitativo di numeri IVA nei messaggi O_MCTL pervenuti (casella n. 16)

 


5.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 331/19


REGOLAMENTO (CE) N. 1926/2004 DELLA COMMISSIONE

del 3 novembre 2004

relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera della Francia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2287/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2003, che stabilisce, per il 2004, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (2), prevede contingenti di sogliola per il 2004.

(2)

Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture effettuate dalle navi battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente assegnato.

(3)

Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di sogliola nelle acque delle zone CIEM VII f, g e VII h, j, k da parte di navi battenti bandiera della Francia o immatricolate in Francia hanno esaurito il contingente assegnato per il 2004. La Francia ha vietato la pesca di questo stock a decorrere dall’11 settembre 2004. Occorre pertanto fare riferimento a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di sogliola nelle acque delle zone CIEM VII f, g e VII h, j, k da parte di navi battenti bandiera della Francia o immatricolate in Francia abbiano esaurito il contingente assegnato alla Francia per il 2004.

La pesca della sogliola nelle acque delle zone CIEM VII f, g e VII h, j, k da parte di navi battenti bandiera della Francia o immatricolate in Francia è vietata, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture di questo stock effettuate dalle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dall’11 settembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 2004.

Per la Commissione

Jörgen HOLMQUIST

Direttore generale della Pesca


(1)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1954/2003 (GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1).

(2)  GU L 344 del 31.12.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1811/2004 (GU L 319 del 20.10.2004, pag. 1).