ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 328

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

47o anno
30 ottobre 2004


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE) n. 1886/2004 del Consiglio, del 25 ottobre 2004, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1796/1999 sulle importazioni di cavi d'acciaio originarie, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese alle importazioni di cavi d'acciaio spediti dal Marocco, anche se non dichiarati originari del Marocco, e che chiude l'inchiesta per quanto riguarda le importazioni provenienti da un esportatore marocchino

1

 

 

Regolamento (CE) n. 1887/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

7

 

 

Regolamento (CE) n. 1888/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004, che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a partire dal 1o novembre 2004

9

 

 

Regolamento (CE) n. 1889/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

12

 

 

Regolamento (CE) n. 1890/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

14

 

*

Regolamento (CE) n. 1891/2004 della Commissione, del 21 ottobre 2004, recante le disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti

16

 

*

Regolamento (CE) n. 1892/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004, relativo a misure transitorie per il 2005 per l’importazione di banane nella Comunità a seguito dell’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia

50

 

*

Regolamento (CE) n. 1893/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004, recante modifica al regolamento (CE) n. 815/2004 che stabilisce misure transitorie in materia di esportazioni di latte e di prodotti lattiero-caseari ai sensi del regolamento (CE) n. 174/1999, in seguito all’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea

55

 

*

Regolamento (CE) n. 1894/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004, che indice una gara per l'attribuzione di titoli di esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni, uve da tavola e mele)

57

 

*

Regolamento (CE) no 1895/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004, recante apertura di vendite pubbliche di alcole di origine vinica ai fini dell'utilizzazione di bioetanolo nella Comunità

60

 

*

Regolamento (CE) n. 1896/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1499/2004 relativo ad alcune misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle uova in Belgio

64

 

*

Regolamento (CE) n. 1897/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004, che integra l’allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 per quanto riguarda l’iscrizione di una denominazione nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette (Cartoceto) — (DOP)

65

 

*

Regolamento (CE) n. 1898/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004, che integra l’allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 per quanto riguarda l’iscrizione di una denominazione nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette (Terre Tarentine) — (DOP)

66

 

*

Regolamento (CE) n. 1899/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2342/1999, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in relazione ai regimi di premi

67

 

*

Regolamento (CE) n. 1900/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004, che fissa i coefficienti di ponderazione necessari al calcolo del prezzo comunitario di mercato del suino macellato per la campagna 2004/2005

69

 

*

Regolamento (CE) n. 1901/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2123/89 che stabilisce l’elenco dei mercati rappresentativi per il settore delle carni suine nella Comunità

71

 

*

Regolamento (CE) n. 1902/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004, che modifica alcuni elementi del disciplinare della denominazione figurante nell’allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche (Les Garrigues)

73

 

*

Regolamento (CE) n. 1903/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004, che modifica il regolamento (CEE) n. 3149/92 recante modalità d’esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento a favore degli indigenti nella Comunità

77

 

 

Regolamento (CE) n. 1904/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

80

 

 

Regolamento (CE) n. 1905/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

82

 

 

Regolamento (CE) n. 1906/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali

84

 

 

Regolamento (CE) n. 1907/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 151a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

86

 

 

Regolamento (CE) n. 1908/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004, che fissa gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 151a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

88

 

 

Regolamento (CE) n. 1909/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004, che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 323a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90

90

 

 

Regolamento (CE) n. 1910/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004, relativo alla 70a gara particolare effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2799/1999

91

 

 

Regolamento (CE) n. 1911/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 7a gara particolare indetta nell’ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999

92

 

 

Regolamento (CE) n. 1912/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004, che fissa prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere per la 6a gara parziale indetta nell’ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 214/2001

93

 

 

Regolamento (CE) n. 1913/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato

94

 

 

Regolamento (CE) n. 1914/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004, che fissa la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco utilizzato dall'industria chimica per il periodo dal 1o al 30 novembre 2004

95

 

 

Regolamento (CE) n. 1915/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004, che fissa la restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di talune conserve

96

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

2004/742/CE, Euratom:Decisione del Consiglio, del 28 giugno 2004, relativa alla nomina di un membro francese del Comitato economico e sociale

97

 

*

2004/743/CE, Euratom:Decisione del Consiglio, del 5 luglio 2004, relativa alla nomina di un membro belga del Comitato economico e sociale

98

 

*

2004/744/CE:Decisione del Consiglio, del 12 luglio 2004, recante nomina di un membro supplente spagnolo del Comitato delle regioni

99

 

*

2004/745/CE:Decisione del Consiglio, del 12 luglio 2004, recante nomina di un membro titolare spagnolo del Comitato delle regioni

100

 

*

2004/746/CE:Decisione del Consiglio, del 18 ottobre 2004, relativa all'osservanza delle condizioni di cui all'articolo 3 del protocollo aggiuntivo all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e gli Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, per quanto riguarda la proroga del periodo di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del protocollo 2 dell'accordo europeo

101

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

30.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 328/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1886/2004 DEL CONSIGLIO

del 25 ottobre 2004

che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1796/1999 sulle importazioni di cavi d'acciaio originarie, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese alle importazioni di cavi d'acciaio spediti dal Marocco, anche se non dichiarati originari del Marocco, e che chiude l'inchiesta per quanto riguarda le importazioni provenienti da un esportatore marocchino

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea («regolamento di base») (1), in particolare l'articolo 13,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   Misure in vigore

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1796/1999 (2), nell'agosto 1999 il Consiglio ha istituito un dazio antidumping del 60,4 % sulle importazioni di cavi d'acciaio («cavi di fili di acciaio» o «CFA») originarie, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese (RPC).

2.   Richiesta

(2)

Il 5 gennaio 2004 la Commissione ha ricevuto una richiesta, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, presentata dal Comitato di collegamento dell’Unione delle industrie europee di trefoli e cavi d’acciaio (EWRIS), il quale chiedeva di indagare sulla presunta elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di cavi d'acciaio originarie della RPC. La richiesta è stata presentata per conto dei produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria di CFA.

(3)

La richiesta asseriva, fornendo una prova a prima vista sufficiente, che in seguito all'istituzione delle misure sulle importazioni di CFA originarie della RPC si era verificata una notevole variazione dell’andamento degli scambi, riguardante le esportazioni di CFA dalla RPC e dal Marocco alla Comunità. Secondo quanto affermato, la variazione derivava dal trasbordo in Marocco di CFA originari della RPC. Si era verificato un notevole aumento delle importazioni dal Marocco, mentre le importazioni dalla RPC erano diminuite in misura più o meno equivalente.

(4)

La richiesta ha concluso che non vi era una sufficiente motivazione o giustificazione economica per le variazioni di cui sopra, a parte l'esistenza del dazio antidumping sui CFA originari della RPC.

(5)

Infine, l’EWRIS ha presentato prove sufficienti anche del fatto che gli effetti correttivi di tale dazio erano indeboliti per quanto riguarda sia i quantitativi che i prezzi e che inoltre i prezzi dei CFA provenienti dal Marocco erano oggetto di dumping rispetto ai valori normali precedentemente stabiliti per i CFA originari della RPC.

3.   Apertura

(6)

Con il regolamento (CE) n. 275/2004 (3) («regolamento di apertura»), la Commissione ha avviato un'inchiesta sulla presunta elusione ed ha chiesto alle autorità doganali, ai sensi degli articoli 13, paragrafo 3, e 14, paragrafo 5, del regolamento di base, di registrare le importazioni di CFA spediti dal Marocco, anche se non dichiarati originari di tale paese, a partire dal 19 febbraio 2004. La Commissione ha informato le autorità della RPC e del Marocco dell'apertura dell'inchiesta.

4.   Inchiesta

(7)

Sono stati inviati questionari agli importatori comunitari nonché agli esportatori di CFA con sede nella RPC e in Marocco, menzionati nella richiesta, e ad altre parti interessate che si sono manifestate entro i limiti previsti. Tutte le parti interessate sono state informate del fatto che la omessa collaborazione potrebbe portare all'applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base. Sono state inoltre comunicate loro le conseguenze della omessa collaborazione.

(8)

Numerosi importatori comunitari hanno contattato la Commissione per iscritto, dichiarando di non aver importato CFA dal Marocco.

(9)

Nessun esportatore o produttore della RPC ha risposto al questionario.

(10)

Una risposta al questionario è pervenuta da un produttore esportatore marocchino, l’azienda Remer Maroc SARL, Settat, presso la quale la Commissione ha effettuato una visita di verifica.

5.   Periodo dell’inchiesta

(11)

Il periodo dell'inchiesta («PI») va dal 1o gennaio al 31 dicembre 2003. Sono stati raccolti dati dal 1999 alla fine del PI per verificare la presunta variazione dell’andamento degli scambi.

B.   RISULTATI DELL'INCHIESTA

1.   Considerazioni generali/grado di collaborazione

(12)

Come menzionato al considerando 9, nessun produttore o esportatore di CFA della RPC ha collaborato. Sono invece state ottenute informazioni da un produttore esportatore marocchino che ha collaborato, la Remer Maroc SARL, che ha prodotto CFA ed ha esportato una piccola parte della produzione nella Comunità durante il PI. Come risulta dai dati Eurostat, l'azienda è stata responsabile di meno del 5 % del volume di importazioni di CFA dal Marocco alla Comunità durante il PI. Le risultanze si sono pertanto dovute basare parzialmente sui dati disponibili, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base.

2.   Prodotto in questione e prodotto simile

(13)

Come ha definito l'inchiesta che ha portato all'istituzione delle misure in vigore («inchiesta iniziale»), il prodotto in questione sono i cavi d'acciaio, compresi i cavi chiusi e ad esclusione dei cavi di acciaio inossidabile, con sezione trasversale massima superiore a 3 mm (denominati, secondo la terminologia industriale, «CFA»), originari della Repubblica popolare cinese, normalmente dichiarati ai codici NC ex 7312 10 82, ex 7312 10 84, ex 7312 10 86, ex 7312 10 88 ed ex 7312 10 99.

(14)

Dall'inchiesta è risultato che i CFA esportati nella Comunità dalla RPC e quelli spediti dal Marocco alla Comunità hanno le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e gli stessi impieghi e pertanto sono considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3.   Variazione dell’andamento degli scambi

(15)

L'azienda esportatrice che ha collaborato, la Remer Maroc SARL, è stata creata nel 2001 come controllata al 100 % dell'azienda italiana Remer Italia Srl. Durante il PI, la Remer Maroc SARL ha esportato nella Comunità soltanto un quantitativo piccolissimo del prodotto in questione, pari a meno del 5 % delle importazioni di CFA provenienti dal Marocco. Gran parte delle sue vendite sono infatti destinate al mercato locale marocchino.

(16)

È stato inoltre stabilito che la Remer Maroc SARL è sia fabbricante che esportatore di CFA, dispone di impianti per l'intero processo produttivo del prodotto in questione, utilizzando fili d'acciaio, anima in materia tessile e grasso lubrificante acquistati. Vende soltanto la propria produzione o quella della sua azienda madre in Italia e non ha mai acquistato CFA o altri materiali dalla RPC.

(17)

Visto quanto precede, la Remer Maroc SARL ha dimostrato che le sue esportazioni non influiscono sulla variazione dell'andamento degli scambi tra la RPC e la Comunità. Pertanto, è opportuno chiudere l'inchiesta per quanto riguarda i CFA esportati dalla Remer Maroc SARL.

(18)

Per quanto riguarda gli esportatori che non hanno collaborato, le esportazioni nella Comunità dovevano essere determinate sulla base dei dati disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base. Si è ritenuto che i dati Eurostat a livello NC costituissero le migliori informazioni disponibili per determinare le risultanze per quanto riguarda le esportazioni nella Comunità in seguito all'imposizione del dazio antidumping sulle importazioni di CFA originarie della RPC. A tale proposito, va rilevato che anche la richiesta dell'industria comunitaria si basa sui dati Eurostat e che nel corso dell'inchiesta la Commissione non disponeva di altre fonti indipendenti di dati. Il prezzo all'esportazione dal Marocco all'UE è stato determinato in base al valore e al peso totali in tonnellate delle esportazioni riferiti da Eurostat a livello NC, dai quali sono stati sottratti i quantitativi e i valori esportati dall'azienda marocchina che ha collaborato. Inoltre, per i dati riguardanti il periodo precedente l'imposizione delle misure, si è ritenuto che i dati Eurostat a livello NC fossero le migliori informazioni disponibili, in assenza di altre fonti indipendenti.

(19)

È stato rilevato che dopo l'entrata in vigore delle misure antidumping sui CFA originari della RPC nell'agosto 1999, le importazioni nella Comunità hanno iniziato a provenire massicciamente dal Marocco e non più dalla RPC. In seguito all'imposizione di misure antidumping da parte comunitaria, le importazioni nella Comunità di CFA dalla RPC sono notevolmente diminuite, passando da 14 057 tonnellate nel 1998 a 364 tonnellate nel 2000; anche tra il 2000 e il 2003 sono rimaste a livelli ugualmente bassi. Nello stesso periodo, le importazioni nella Comunità di CFA dal Marocco sono aumentate da zero nel 1998 a 2 338 tonnellate nel 2003.

(20)

È stata pertanto determinata una chiara variazione nell'andamento degli scambi per quanto riguarda le aziende che non hanno collaborato, registrata dopo l'entrata in vigore, nell'agosto 1999, delle misure antidumping comunitarie sui CFA originari della RPC.

4.   Insufficiente motivazione o giustificazione economica (esportatori marocchini che non hanno collaborato)

(21)

In base ai dati disponibili è risultato che la giustificazione economica non esisteva o era insufficiente per la variazione nell'andamento degli scambi. Anzitutto, il produttore marocchino che ha collaborato non ha importato CFA dalla RPC. In secondo luogo, in base alle statistiche cinesi, marocchine e comunitarie, vi è un aumento delle esportazioni dalla RPC al Marocco corrispondente all’aumento delle esportazioni dal Marocco alla Comunità nello stesso periodo. Contrariamente alle statistiche commerciali comunitarie, quelle marocchine e cinesi non fanno distinzione fra CFA e trefoli (CFA semilavorati). Tuttavia, vista la diffusa omessa collaborazione e in assenza di indicazioni dell’esistenza in Marocco di un processo di trasformazione di trefoli in cavi, si può ragionevolmente ritenere che i dati statistici forniscano un quadro adeguato delle importazioni di CFA dalla RPC al Marocco. Inoltre, se vi fosse trasformazione, non sarebbe notevole. Economicamente, non sarebbe conveniente trasformare trefoli in CFA in un luogo diverso da quello di produzione dei trefoli, dato che il valore aggiunto dalla trasformazione è abbastanza ridotto rispetto ai costi di trasporto. Viene inoltre rilevato che un’azienda marocchina che non ha completato il questionario né accettato una visita di verifica ha fornito informazioni contraddittorie riguardo alle sue attività, mentre avrebbe potuto facilmente chiarire la situazione collaborando all’inchiesta. In mancanza di collaborazione da tutte le aziende, a parte la Remer Maroc SARL, si può pertanto dedurre da questo parallelismo che le importazioni in Marocco provenienti dalla RPC non erano destinate al mercato marocchino ma all'esportazione nella Comunità.

(22)

Questa conclusione è rafforzata dal fatto che l'unico esportatore marocchino noto del prodotto in questione, oltre all'esportatore che ha collaborato, è una società controllata da un produttore esportatore cinese. Tale società è stata creata in Marocco nel 2001, in coincidenza con l'inizio delle esportazioni di CFA dal Marocco alla Comunità.

(23)

Visto quanto precede e dato che la citata sostituzione delle importazioni dalla RPC mediante importazioni dal Marocco si è verificata nel periodo successivo all'imposizione dei dazi antidumping, occorre concludere, in assenza di altre spiegazioni, che la variazione dell'andamento degli scambi è dovuta all'imposizione del dazio piuttosto che da altra sufficiente motivazione o giustificazione economica ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, seconda fase del regolamento di base.

(24)

Visto quanto precede, si può concludere ragionevolmente che l’affermazione contenuta nella denuncia è confermata, vale a dire che gran parte delle esportazioni dalla RPC al Marocco venivano semplicemente trasbordate in Marocco per giungere nella Comunità.

5.   Indebolimento degli effetti correttivi del dazio in termini di prezzi e/o quantitativi dei prodotti simili (esportatori marocchini che non hanno collaborato)

(25)

Dai dati riportati nel considerando 19 è evidente che dopo l'imposizione delle misure l'andamento delle importazioni comunitarie del prodotto in questione è chiaramente mutato. Il notevole volume di esportazioni di CFA dalla RPC alla Comunità, prima dell'imposizione delle misure, è stato sostituito parzialmente da un volume minore ma ancora significativo di esportazioni a opera dagli esportatori marocchini che non hanno collaborato. Quest'ultimo corrisponde al 20-25 % del volume raggiunto dalle importazioni dalla RPC durante il PI (1o gennaio 1997-31 marzo 1998). Si ritiene pertanto che il notevole mutamento dei flussi commerciali abbia indebolito gli effetti correttivi delle misure per quanto riguarda i quantitativi importati sul mercato comunitario.

(26)

Per quanto riguarda i prezzi, dato lo scarso livello di collaborazione, si sono dovuti utilizzare i dati disponibili, vale a dire quelli di Eurostat a livello NC, i quali hanno rivelato che i prezzi all'esportazione CIF dal Marocco in termini nominali erano inferiori del 3 % circa ai prezzi CIF degli esportatori cinesi nell'inchiesta iniziale. Di conseguenza, bisogna presumere che i prezzi delle esportazioni marocchine siano inferiori al livello di eliminazione del pregiudizio dei prezzi comunitari determinati nell'inchiesta iniziale.

(27)

Si conclude pertanto che le importazioni in questione abbiano indebolito gli effetti correttivi del dazio per quanto riguarda sia i quantitativi che i prezzi.

6.   Prova di dumping in relazione ai valori normali precedentemente determinati per prodotti simili (esportatori marocchini che non hanno collaborato)

(28)

Per determinare se ci fossero prove di dumping per quanto riguarda i CFA esportati dal Marocco alla Comunità da parte degli esportatori che non hanno collaborato durante il PI, sono stati utilizzati i dati sulle esportazioni forniti da Eurostat a livello NC, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base, onde determinare i prezzi all'esportazione nella Comunità.

(29)

Conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, il valore normale da utilizzare in un'inchiesta antielusione è il valore normale determinato durante l'inchiesta iniziale.

(30)

Nell'inchiesta iniziale si è ritenuto che la Polonia fosse un paese analogo ad economia di mercato adeguato per la RPC ed il valore normale è stato determinato sulla base dei prezzi nonché come valore normale costruito in tale paese analogo. Su questa base, per l'intera RPC è stato stabilito un margine di dumping del 60,4 %.

(31)

Nell'attuale inchiesta antielusione, in assenza di collaborazione, non è stato possibile calcolare i margini di dumping in modo dettagliato per tipo di prodotto. Tuttavia, è stato possibile paragonare i prezzi all'esportazione con quelli dell'inchiesta iniziale in base al codice NC, usando i dati Eurostat, che sono ragionevolmente dettagliati. Dal confronto risulta che i prezzi all'esportazione CIF dal Marocco alla Comunità nel PI in media erano del 3 % inferiori dei prezzi all'esportazione CIF dalla RPC alla Comunità nell'inchiesta iniziale. Dato che questi prezzi all'esportazione devono essere confrontati con gli stessi valori normali per tutto il paese usati per determinare il margine di dumping iniziale del 60,4 %, si può dedurre che si tratta di margini di dumping a un livello superiore al 60 %.

C.   RICHIESTE DI ESENZIONE DALLA REGISTRAZIONE O DALL'ESTENSIONE DEL DAZIO

(32)

La Commissione ha ricevuto da un produttore marocchino, la Remer Maroc SARL, una richiesta di esenzione dalla registrazione e dalle misure. Come affermato nel considerando 12, l’azienda ha collaborato all'inchiesta, rispondendo al questionario e accettando una visita di verifica.

(33)

Con il regolamento (CE) n. 1699/2004 (4), la Commissione ha modificato il regolamento di apertura al fine di cessare la registrazione delle importazioni di CFA dall'azienda marocchina che non eludeva i dazi antidumping, vale a dire la Remer Maroc SARL.

(34)

Conformemente alle risultanze di cui sopra, dalle quali si rileva che non ha eluso le misure antidumping in vigore, l'azienda deve essere esentata anche dall'estensione delle misure previste.

D.   MISURE

(35)

In considerazione delle risultanze precedenti riguardanti l'elusione ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, occorre estendere le misure antidumping in vigore sui CFA originari della RPC allo stesso prodotto spedito dal Marocco, anche se non dichiarato originario di tale paese, sempre ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, ad eccezione dei prodotti fabbricati dal produttore che ha collaborato, la Remer Maroc SARL.

(36)

Conformemente all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, che prevede l'applicazione di un'eventuale estensione delle misure nei confronti delle importazioni registrate a decorrere dalla data della registrazione, occorre riscuotere il dazio antidumping sulle importazioni di CFA spediti dal Marocco e soggetti a registrazione all’entrata nella Comunità in forza del regolamento di apertura, ad eccezione dei CFA prodotti dalla Remer Maroc SARL.

(37)

La decisione di non estendere i dazi alle importazioni nella Comunità dei CFA esportati dalla Remer Maroc SARL è stata presa in base alle risultanze della presente inchiesta. Di conseguenza, la non estensione si applica unicamente alle importazioni di CFA spediti dal Marocco e prodotti da tale persona giuridica. Le importazioni di CFA fabbricati o spediti da qualsiasi altra società non specificamente menzionata, con nome e indirizzo, nel dispositivo del presente regolamento, comprese le entità collegate a quelle specificamente menzionate, non possono beneficiare dell'esenzione e sono soggette all'aliquota del dazio imposta dal regolamento (CE) n. 1796/1999.

(38)

L'elusione si verifica al di fuori della Comunità. L'articolo 13 del regolamento di base mira a contrastare le pratiche di elusione senza incidere sugli operatori che possono dimostrare di non essere coinvolti in tali pratiche, ma non contiene una disposizione specifica per il trattamento dei produttori che possono dimostrare di non essere coinvolti nell’elusione. Pertanto, appare necessario introdurre la possibilità, per i produttori che non hanno esportato il prodotto in questione durante il PI e non sono collegati a nessun esportatore o produttore soggetto al dazio antidumping esteso, di chiedere un'esenzione dai dazi istituiti nei confronti di tali importazioni. I produttori interessati che intendono presentare una richiesta di esenzione dal dazio antidumping esteso sono tenuti a compilare un questionario per consentire alla Commissione di decidere se l'esenzione sia giustificata o meno. L'esenzione può essere concessa a seguito di una valutazione, per esempio, della situazione del mercato del prodotto in questione, della capacità di produzione e dell'utilizzazione degli impianti, degli appalti e delle vendite e tenendo conto della probabilità di pratiche per le quali non esiste una motivazione o giustificazione economica sufficiente e degli elementi di prova del dumping. La Commissione procede, di norma, anche ad una visita di verifica in loco. La richiesta deve essere inviata senza indugio alla Commissione, completa di tutte le informazioni utili, compresa l'eventuale modifica delle attività della società connesse alla produzione e alle vendite.

(39)

Gli importatori possono beneficiare dell'esenzione dalla registrazione o dai dazi nella misura in cui le loro importazioni provengono da esportatori cui sia stata concessa tale esenzione, e conformemente all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base.

(40)

Se ritiene opportuna l'esenzione, la Commissione, previa consultazione del comitato consultivo, propone di modificare il regolamento di conseguenza. Ogni esenzione sarà quindi oggetto di un controllo per vigilare sul rispetto delle condizioni fissate.

E.   PROCEDURA

(41)

Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali il Consiglio intendeva estendere il dazio antidumping definitivo in vigore e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni. Non sono pervenute osservazioni tali da modificare le suddette conclusioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE ) n. 1796/1999 del Consiglio sulle importazioni di cavi d'acciaio originari della Repubblica popolare cinese, classificati ai codici NC ex 7312 10 82, ex 7312 10 84, ex 7312 10 86, ex 7312 10 88 ed ex 7312 10 99, è esteso alle importazioni degli stessi cavi d’acciaio spediti dal Marocco, anche se non dichiarati originari di tale paese (codici TARIC 7312108212, 7312108412, 7312108612, 7312108812, 7312109912 rispettivamente), ad eccezione di quelli prodotti dalla Remer Maroc SARL, Zone Industrielle, Tranche 2, Lot 10, Settat, Marocco (codice addizionale TARIC A567).

2.   Il dazio esteso a norma del paragrafo 1 del presente articolo è riscosso sulle importazioni registrate in conformità dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 275/2004 della Commissione e degli articoli 13, paragrafo 3, e 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, ad eccezione di quelli prodotti dalla Remer Maroc SARL, Zone Industrielle, Tranche 2, Lot 10, Settat, Marocco.

3.   Si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1.   Le richieste di esenzione dal dazio esteso a norma dell'articolo 1 sono presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali della Comunità e firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La richiesta è inviata al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Commercio

Direzione B

Ufficio: J-79 05/17

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 295 65 05

Telex: COMEU B 21877.

2.   Dopo aver sentito il comitato consultivo, la Commissione può autorizzare, mediante una decisione, l'esenzione delle importazioni di cui si dimostra che non eludono il dazio antidumping istituito dal regolamento (CE) n. 1796/1999 dal dazio esteso a norma dell'articolo 1 del presente regolamento.

Articolo 3

Le autorità doganali sono invitate a sospendere la registrazione delle importazioni prevista dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 275/2004.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 ottobre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

R. VERDONK


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(2)  GU L 217 del 17.8.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1674/2003 (GU L 238 del 25.9.2003, pag. 1).

(3)  GU L 47 del 18.2.2004, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1699/2004 (GU L 305 dell’1.10.2004, pag. 25).

(4)  GU L 305 dell’1.10.2004, pag. 25.


30.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 328/7


REGOLAMENTO (CE) N. 1887/2004 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 2004

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 ottobre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 ottobre 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

53,6

204

52,7

999

53,2

0707 00 05

052

111,0

999

111,0

0709 90 70

052

93,7

204

41,2

388

34,1

999

56,3

0805 50 10

052

63,1

388

44,8

524

67,6

528

56,5

999

58,0

0806 10 10

052

91,1

400

198,0

999

144,6

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

052

58,3

388

95,5

400

109,8

404

80,1

442

61,0

512

106,7

720

99,6

800

201,0

804

106,7

999

102,1

0808 20 50

052

68,3

720

75,4

999

71,9


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


30.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 328/9


REGOLAMENTO (CE) N. 1888/2004 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 2004

che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a partire dal 1o novembre 2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1784/2003 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi. Tuttavia, tale dazio non può superare l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2)

In virtù dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1249/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1784/2003 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali.

(4)

I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entri in vigore una nuova fissazione.

(5)

Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.

(6)

L'applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato I del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o novembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12).


ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 a decorrere dal 29 ottobre 2004

Codice NC

Designazione delle merci

Dazi all'importazione (1)

(in EUR/t)

1001 10 00

Frumento (grano) duro di qualità elevata

0,00

di qualità media

0,00

di bassa qualità

0,00

1001 90 91

Frumento (grano) tenero destinato alla semina

0,00

ex 1001 90 99

Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina

0,00

1002 00 00

Segala

34,43

1005 10 90

Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido

49,99

1005 90 00

Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (2)

49,99

1007 00 90

Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

34,43


(1)  Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Estonia, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(2)  L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.


ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

periodo dal 15.10.-28.10.2004

1.

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Quotazioni borsistiche

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)

HRS2 (14 %)

YC3

HAD2

qualità media (1)

qualità bassa (2)

US barley 2

Quotazione (EUR/t)

120,71 (3)

64,05

154,91 (4)

144,91 (4)

124,91 (4)

83,30 (4)

Premio sul Golfo (EUR/t)

12,43

 

 

Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)

15,32

 

 

2.

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Trasporto/costi: Golfo del Messico–Rotterdam: 30,56 EUR/t; Grandi Laghi–Rotterdam: 39,31 EUR/t.

3.

Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(2)  Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(3)  Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(4)  Fob Duluth.


30.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 328/12


REGOLAMENTO (CE) N. 1889/2004 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 2004

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

(2)

Le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2).

(3)

Per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati. Dette quantità sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1501/95.

(4)

La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

(5)

La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. Essa può essere modificata nel periodo intermedio.

(6)

L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CE) n. 1784/2003, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o novembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 (GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 ottobre 2004, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

1001 10 00 9200

EUR/t

1001 10 00 9400

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

EUR/t

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

0

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

EUR/t

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

0

1004 00 00 9200

EUR/t

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

EUR/t

1005 90 00 9000

EUR/t

1007 00 90 9000

EUR/t

1008 20 00 9000

EUR/t

1101 00 11 9000

EUR/t

1101 00 15 9100

A00

EUR/t

0

1101 00 15 9130

A00

EUR/t

0

1101 00 15 9150

A00

EUR/t

0

1101 00 15 9170

A00

EUR/t

0

1101 00 15 9180

A00

EUR/t

0

1101 00 15 9190

EUR/t

1101 00 90 9000

EUR/t

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

EUR/t

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

EUR/t

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

EUR/t

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.


30.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 328/14


REGOLAMENTO (CE) N. 1890/2004 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 2004

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

In virtù dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo. In questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2), ha consentito di fissare un correttivo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1766/92. Tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95.

(3)

La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione.

(4)

Il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura. Nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato.

(5)

Dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 1784/2003, malto escluso, è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o novembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 (GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 ottobre 2004, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(EUR/t)

Codice prodotto

Destinazione

Corrente

11

1o term.

12

2o term.

1

3o term.

2

4o term.

3

5o term.

4

6o term.

5

1001 10 00 9200

1001 10 00 9400

A00

0

0

0

0

0

1001 90 91 9000

1001 90 99 9000

A00

0

0

0

0

0

1002 00 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1003 00 10 9000

1003 00 90 9000

A00

0

0

0

0

0

1004 00 00 9200

1004 00 00 9400

A00

0

0

0

0

0

1005 10 90 9000

1005 90 00 9000

1007 00 90 9000

1008 20 00 9000

1101 00 11 9000

1101 00 15 9100

A00

0

0

0

0

0

1101 00 15 9130

A00

0

0

0

0

0

1101 00 15 9150

A00

0

0

0

0

0

1101 00 15 9170

A00

0

0

0

0

0

1101 00 15 9180

A00

0

0

0

0

0

1101 00 15 9190

1101 00 90 9000

1102 10 00 9500

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9700

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9900

1103 11 10 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9400

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9900

1103 11 90 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 90 9800

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).


30.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 328/16


REGOLAMENTO (CE) N. 1891/2004 DELLA COMMISSIONE

del 21 ottobre 2004

recante le disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti (1), in particolare l’articolo 20,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1383/2003 ha stabilito alcune regole comuni allo scopo di vietare l'introduzione, l'immissione in libera pratica, l'uscita, l'esportazione, la riesportazione, il vincolo ad un regime sospensivo, in zona franca o in deposito franco, di merci contraffatte e di merci usurpative e di far fronte efficacemente alla commercializzazione illegale di siffatte merci pur senza ostacolare la libertà del commercio legittimo.

(2)

Poiché il regolamento (CE) n. 1383/2003 sostituisce il regolamento (CE) n. 3295/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che fissa misure riguardanti l'introduzione nella Comunità, l'esportazione e la riesportazione dalla Comunità di merci che violano taluni diritti di proprietà intellettuale (2), è opportuno sostituire il regolamento (CE) n. 1367/95 della Commissione (3) recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 3295/94.

(3)

È necessario definire, in funzione dei vari tipi di diritti di proprietà intellettuale, le persone fisiche o giuridiche che possono fungere da rappresentanti del titolare del diritto o di ogni altra persona autorizzata a usare il diritto stesso.

(4)

Occorre definire i mezzi di prova del diritto di proprietà intellettuale richiesti dall'articolo 5, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1383/2003.

(5)

Per garantire l'armonizzazione e l'uniformità nella sostanza e nella forma dei formulari della domanda di intervento, come pure delle informazioni figuranti nei formulari della domanda di intervento a norma dell'articolo 5, paragrafi 1 e 4, del regolamento (CE) n. 1383/2003, è opportuno stabilire il modello al quale tali formulari devono corrispondere. È inoltre opportuno precisare il regime linguistico applicabile alla domanda di intervento prevista dall'articolo 5, paragrafo 4, del suddetto regolamento.

(6)

È opportuno precisare il tipo di informazioni che devono figurare nella domanda di intervento, per consentire alle amministrazioni doganali di riconoscere più facilmente le merci che possono violare un diritto di proprietà intellettuale.

(7)

È opportuno definire il tipo di dichiarazione riguardante l’assunzione di responsabilità del titolare del diritto, che deve obbligatoriamente essere allegata alla domanda di intervento.

(8)

Ai fini della certezza del diritto, è opportuno fissare l'inizio della decorrenza dei termini di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1383/2003.

(9)

Per consentire, da un lato, alla Commissione di seguire l'effettiva applicazione della procedura prevista dal regolamento (CE) n. 1383/2003, di redigere a tempo debito la relazione di cui all'articolo 23 di detto regolamento e di tentare di quantificare e qualificare i fenomeni di frode e, dall’altro lato, agli Stati membri di eseguire un'analisi dei rischi pertinente, è opportuno stabilire le modalità degli scambi di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione.

(10)

È opportuno che il presente regolamento sia applicabile a decorrere dalla stessa data di applicazione del regolamento (CE) n. 1383/2003.

(11)

Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1383/2003, nel prosieguo denominato «il regolamento di base», possono fungere da rappresentanti del titolare del diritto o di ogni altra persona autorizzata a usare tale diritto le persone fisiche e le persone giuridiche.

Tra le persone di cui al primo comma figurano le società di gestione collettiva, il cui unico scopo o uno degli scopi principali consiste nel gestire o amministrare diritti d'autore o diritti connessi al diritto d'autore, i raggruppamenti o i rappresentanti che abbiano presentato una domanda di registrazione di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta, come pure i costitutori.

Articolo 2

1.   Allorché una domanda di intervento ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento di base è presentata personalmente dal titolare del diritto, il documento giustificativo di cui all’articolo 5, paragrafo 5, secondo comma, di detto regolamento è il seguente:

a)

per i diritti oggetto di registrazione o, eventualmente, di un deposito, una prova della registrazione effettuata dall’ufficio competente o del deposito;

b)

per il diritto d’autore, i diritti connessi o il diritto relativo a disegni e a modelli non registrati o non depositati, qualsiasi mezzo di prova attestante la qualità di autore o di titolare originario.

Può essere considerata come prova, ai sensi del primo comma, lettera a), una copia della registrazione figurante nella base di dati di uffici nazionali o internazionali.

Per le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, la prova di cui al primo comma, lettera a), comprende inoltre la prova che il titolare del diritto è il produttore o il raggruppamento e la prova che la denominazione/indicazione è stata registrata. Il presente comma si applica, mutatis mutandis, ai vini e alle bevande spiritose.

2.   Quando la domanda di intervento è presentata da un'altra persona autorizzata a usare uno dei diritti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, il documento giustificativo è, oltre alle prove di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il titolo in virtù del quale la persona è autorizzata a usare il diritto in questione.

3.   Quando la domanda di intervento è presentata da un rappresentante del titolare del diritto o di ogni altra persona autorizzata a usare uno dei diritti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, il documento giustificativo è, oltre alle prove di cui al paragrafo 1 del presente articolo, una prova della sua capacità di agire.

Il rappresentante di cui al primo comma deve presentare la dichiarazione prevista all'articolo 6 del regolamento di base, firmata dalle persone di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, o un titolo in virtù del quale è autorizzato a sostenere tutte le spese conseguenti all'intervento doganale eseguito a loro nome, conformemente all'articolo 6 del regolamento di base.

Articolo 3

1.   I documenti con i quali sono presentate le domande di intervento di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 4, del regolamento di base, le decisioni di cui ai paragrafi 7 e 8 di detto articolo, nonché la dichiarazione prevista all'articolo 6 di detto regolamento devono essere conformi ai formulari che figurano negli allegati del presente regolamento.

I formulari devono essere compilati con un procedimento informatico, meccanico o a mano, purché in modo visibile. In quest'ultimo caso, essi devono essere compilati con inchiostro e in caratteri di stampa. Indipendentemente dal procedimento utilizzato, essi non devono presentare cancellature, aggiunte o altre alterazioni. Nel caso in cui sia compilato mediante procedimento informatico, il formulario deve essere messo a disposizione del richiedente, in formato digitale, su uno o più siti pubblici accessibili direttamente con procedimento informatico. In seguito, esso può essere riprodotto con strumenti di stampa privati.

Nel caso in cui si ricorra ai fogli supplementari di cui alle caselle 8, 9, 10 e 11 del formulario sul quale è redatta la domanda di intervento prevista all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento di base, o di cui alle caselle 7, 8, 9 e 10 del formulario sul quale è redatta la domanda di intervento di cui all'articolo 5, paragrafo 4, di detto regolamento, tali fogli sono considerati parte integrante del formulario.

2.   I formulari relativi alla domanda di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base sono stampati e compilati in una delle lingue ufficiali della Comunità stabilita dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale deve essere presentata la domanda di intervento, corredati delle eventuali traduzioni.

3.   Il formulario si compone di due esemplari:

a)

l'esemplare destinato allo Stato membro nel quale viene presentata la domanda, recante il n. 1;

b)

l'esemplare destinato al titolare del diritto, recante il n. 2.

Il formulario debitamente compilato e firmato, accompagnato da un numero di estratti corrispondente al numero di Stati membri indicato nella casella 6 del formulario, nonché dai documenti giustificativi di cui alle caselle 8, 9 e 10 è presentato all’autorità doganale competente che, dopo aver accettato la domanda, li conserva per almeno un anno oltre la durata legale del formulario.

Nel caso in cui l'estratto di una decisione che accoglie la domanda di intervento sia rivolto a uno o più Stati membri destinatari, conformemente alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base, lo Stato membro che riceve l'estratto deve compilare senza indugio la parte «avviso di ricevimento» con l'indicazione della data di ricevimento e trasmettere copia di tale estratto all'autorità competente indicata nella casella 2 del formulario.

Il titolare del diritto può, nel periodo di validità della sua domanda di intervento comunitario, sollecitare presso lo Stato membro nel quale la domanda è stata inizialmente presentata l'intervento in un altro Stato membro non menzionato precedentemente. In tal caso, la durata di validità della nuova domanda corrisponde al periodo che deve ancora decorrere dalla domanda iniziale e può essere rinnovata secondo le condizioni previste per quest'ultima.

Articolo 4

Il servizio incaricato di ricevere e trattare le domande di intervento può chiedere, ai fini dell'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento di base, l’indicazione dei luoghi di fabbricazione o di produzione, della rete di distribuzione o del nome dei licenziatari e altre informazioni, per agevolare l'analisi tecnica delle merci.

Articolo 5

Quando una domanda di intervento viene presentata conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base, prima della scadenza del termine di tre giorni lavorativi, i termini di cui agli articoli 11 e 13 di detto regolamento iniziano a decorrere soltanto dal giorno successivo alla data di ricevimento della domanda di intervento, accettata dall’autorità doganale designata a tal fine.

Se, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base, l’autorità doganale informa il dichiarante o il detentore della sospensione dello svincolo o del blocco delle merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale, il termine di tre giorni lavorativi inizia a decorrere soltanto dalla notifica al titolare del diritto.

Articolo 6

Nel caso di merci deperibili la procedura di sospensione dello svincolo o di blocco delle merci è avviata in via prioritaria per le merci per le quali sia stata precedentemente presentata una domanda di intervento.

Articolo 7

1.   In caso di applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, il titolare del diritto informa l’autorità doganale che è stata avviata una procedura intesa a determinare se vi sia stata violazione di un diritto di proprietà intellettuale ai sensi della legislazione nazionale. Fatta eccezione per le merci deperibili, qualora il periodo che resta prima della scadenza del termine previsto all’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di base non sia sufficiente per sollecitare tale procedura, tale termine può essere prorogato in virtù dell'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, di detto regolamento.

2.   Nei casi in cui sia stata precedentemente concessa una proroga di dieci giorni lavorativi a norma dell'articolo 11 del regolamento di base, non può più essere accordata una proroga in virtù dell'articolo 13 di detto regolamento.

Articolo 8

1.   Ogni Stato membro comunica, quanto prima, alla Commissione le informazioni relative all’autorità doganale competente incaricata di ricevere e di trattare la domanda di intervento del titolare del diritto di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di base.

2.   Al termine di ciascun anno civile, ogni Stato membro comunica alla Commissione l'elenco di tutte le domande scritte di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 4, del regolamento di base, indicando il nome e l'indirizzo del titolare del diritto, il tipo di diritto per il quale è stata presentata la domanda, nonché una descrizione sommaria della merce. Dovranno essere contabilizzate anche le domande non accettate.

3.   Durante il mese successivo alla fine di ciascun trimestre gli Stati membri comunicano alla Commissione un elenco, per tipo di merce, indicante informazioni dettagliate relative ai casi per i quali lo svincolo è stato sospeso o si è proceduto ad un blocco. Le informazioni comprendono tutti gli elementi seguenti:

a)

il nome del titolare del diritto, la descrizione della merce e, se sono note, l'origine, la provenienza e la destinazione della merce, il tipo di diritto di proprietà intellettuale violato;

b)

la quantità, in unità, delle merci oggetto della sospensione dello svincolo o del blocco, la loro situazione doganale, il tipo di diritto di proprietà intellettuale violato, il mezzo di trasporto utilizzato;

c)

l’indicazione se si tratta di un movimento commerciale o di passeggeri e se si tratta di una procedura avviata d’ufficio o in seguito ad una domanda di intervento.

4.   Gli Stati membri possono inviare alla Commissione delle informazioni relative al valore reale o presunto delle merci per le quali è stato sospeso lo svincolo o si è proceduto ad un blocco.

5.   Al termine di ciascun anno, la Commissione trasmette agli Stati membri le informazioni ricevute in applicazione dei paragrafi da 1 a 4.

6.   La Commissione pubblica l'elenco dei servizi dipendenti dall’autorità doganale di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di base nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C.

Articolo 9

Le domande di intervento presentate prima del 1o luglio 2004 restano valide fino alla loro scadenza legale e non possono essere rinnovate. Tuttavia, esse devono essere completate dalla dichiarazione prevista all’articolo 6 del regolamento di base, il cui modello figura negli allegati del presente regolamento. Tale dichiarazione libera la garanzia eventualmente esigibile negli Stati membri.

Qualora l’autorità competente sia adita prima del 1o luglio 2004 per deliberare nel merito e la procedura sia ancora pendente a questa data, la liberazione della garanzia avviene soltanto alla scadenza della procedura.

Articolo 10

Il regolamento (CE) n. 1367/95 è abrogato. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è applicabile a partire dal 1o luglio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2004.

Per la Commissione

Frederik BOLKESTEIN

Membro della Commissione


(1)  GU L 196 del 2.8.2003, pag. 7.

(2)  GU L 341 del 30.12.1994, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(3)  GU L 133 del 17.6.1995, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.


ALLEGATO I

Image

Image

Image


ALLEGATO I-A

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

I.   INFORMAZIONI OBBLIGATORIE RELATIVE AI DIRITTI E ALLA CAPACITÀ DI AGIRE

a)

Se il titolare del diritto presenta personalmente la domanda:

per un diritto registrato o depositato, deve fornire prova della registrazione o del deposito presso l’ufficio competente,

per un diritto di autore, diritto connesso, diritto relativo a disegni o a modelli non registrati o non depositati, deve fornire qualsiasi mezzo di prova attestante la qualità di autore o di titolare originario.

b)

Se la domanda è presentata da ogni altra persona di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), autorizzata ad usare uno dei diritti di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento di base, oltre alle prove di cui alla precedente lettera a), la persona deve presentare il titolo in virtù del quale è autorizzata a usare il diritto in questione.

c)

Se la domanda è presentata da un rappresentante del titolare o di ogni altra persona di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), autorizzata ad usare uno dei diritti di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento di base, oltre alle prove di cui alle precedenti lettere a) e b), egli deve presentare una prova della sua capacità di agire.

La persona, fisica o giuridica, indicata nella casella 3 della domanda di intervento deve, in ogni caso, essere quella che fornirà i documenti previsti nella casella 11 della domanda di intervento.

d)

La casella 5 contiene tutte le indicazioni geografiche. Per denominazione di origine protetta e per indicazione di origine protetta si intendono le definizioni ufficiali contenute nei regolamenti (CEE) n. 2081/92, (CE) n. 1107/96 e (CEE) n. 2400/96. Per denominazioni geografiche per le bevande spiritose si intendono le definizioni ufficiali contenute nel regolamento (CEE) n. 1576/89. Possono presentare domanda di intervento singoli produttori, i raggruppamenti o i loro rappresentanti.

e)

Quando la domanda riguarda una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta sono necessarie la registrazione e informazioni specifiche.

II.   CHE COSA DEVE CONTENERE LA DOMANDA DI INTERVENTO?

Il titolare del diritto può ricorrere gratuitamente alla domanda di intervento sia come misura preventiva sia quando ha motivo di ritenere che il suo diritto o i suoi diritti di proprietà intellettuale siano stati o possano essere violati. La domanda deve contenere tutte le informazioni utili per consentire all'autorità doganale di riconoscere facilmente le merci in questione, in particolare:

una descrizione tecnica accurata e sufficientemente precisa delle merci, informazioni circostanziate sul tipo o sulle modalità della frode, laddove conosciuti dal titolare del diritto,

il nome e l’indirizzo della persona di contatto designata dal titolare del diritto,

l'impegno del richiedente di cui all'articolo 6 del regolamento di base e un documento da cui risulti che il richiedente è titolare del diritto per le merci in questione.

Il titolare del diritto deve imperativamente rispedire la dichiarazione di ricevimento della notifica inviatagli dall’amministrazione doganale ai sensi degli articoli 4 (d’ufficio) e 9. Tale invio deve essere eseguito immediatamente dopo aver ricevuto la notifica. I termini di legge (3 giorni lavorativi — 10 giorni lavorativi) iniziano a decorrere dal momento in cui viene ricevuta la notifica. È assolutamente necessario che il titolare del diritto confermi immediatamente il ricevimento della notifica appena è contattato dalle autorità doganali.

Ai sensi del regolamento di base, sono considerati «giorni lavorativi» [con riferimento al regolamento (CEE) n. 1182/71] tutti i giorni che non siano i giorni festivi, i sabati e le domeniche. Inoltre, il calcolo dei giorni lavorativi di cui agli articoli 4 e 13 deve essere eseguito tenendo conto del fatto che non viene conteggiato il giorno del ricevimento della notifica. Pertanto, il termine da considerare ai sensi del regolamento di base inizia a decorrere il giorno dopo il ricevimento della notifica.

Coloro che dispongono di un sistema di scambio elettronico dei dati possono presentare la domanda di intervento per via elettronica. In tutti gli altri casi, il formulario deve essere compilato con mezzi meccanici o a mano in modo leggibile e non deve contenere cancellature o sovrapposizioni di testo.

III.   COME PRESENTARE LA DOMANDA DI INTERVENTO

Il titolare del diritto deve presentare la domanda di intervento all’ufficio competente indicato nella casella 2 del formulario. L’ufficio doganale competente che riceve la domanda, espleta la medesima e comunica per iscritto la sua decisione al richiedente entro 30 giorni lavorativi. Se l’ufficio respinge la domanda con una decisione motivata, il richiedente ha diritto a impugnare la decisione. Il periodo durante il quale le autorità doganali devono intervenire è fissato a un anno ed è rinnovabile annualmente.

IV.   SPIEGAZIONE DELLE PRINCIPALI CASELLE CHE IL RICHIEDENTE DEVE COMPILARE

Casella 3: Nome, indirizzo e funzione del richiedente. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, il richiedente può essere il titolare stesso del diritto, una persona autorizzata ad usare il diritto di proprietà intellettuale o un rappresentante designato.

Casella 4: Status del richiedente. Contrassegnare la casella pertinente.

Casella 5: Tipo di diritto interessato dalla domanda di intervento. Contrassegnare la casella pertinente.

Caselle 6 e 7: I dati relativi alla persona di contatto del richiedente responsabile delle questioni amministrative devono essere indicati nella casella 6. La casella 7 è riservata ai dati della persona di contatto incaricata di incontrare le autorità doganali per discutere dei dettagli tecnici delle merci bloccate. La persona in questione deve poter essere raggiunta facilmente e rapidamente.

Caselle 8-9-12: La casella 8 è riservata alle informazioni specifiche e accurate sulle merci autentiche intese a consentire alle autorità doganali di identificarle correttamente e la casella 9 alle informazioni eventualmente in possesso del titolare del diritto riguardanti i tipi o le modalità della frode (documenti, foto ecc.).

Le informazioni devono essere il più possibile dettagliate, per permettere alle autorità doganali di identificare in modo semplice ed efficace le spedizioni sospette in base ai principi dell’analisi dei rischi.

In queste caselle devono essere inseriti vari tipi di informazioni per aiutare i servizi doganali a riconoscere meglio le merci oggetto di frode e le modalità della frode. Possono essere forniti altri particolari utili quali: il valore al netto dell’imposta delle merci legali, l’ubicazione delle merci o la loro destinazione prevista, particolari che permettano di identificare la spedizione o i colli, le previste date di arrivo o partenza delle merci, i mezzi di trasporto utilizzati, l’identità dell’importatore, dell’esportatore o del detentore.

Casella 11: La persona, fisica o giuridica, indicata nella casella 3 della domanda di intervento deve, in ogni caso, essere quella che fornirà i documenti previsti nella casella 11 della domanda di intervento.

Casella 13: Apponendo la sua firma in questa casella il titolare del diritto certifica che accetta le condizioni del regolamento e gli obblighi che gliene derivano.


ALLEGATO I-B

DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 6 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1383/2003 DEL CONSIGLIO

Io sottoscritto …,

titolare, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio, in appresso denominato regolamento di base, dei diritti di proprietà intellettuale attestati dai documenti allegati mi impegno, in conformità dell’articolo 6 del regolamento, ad assumere la responsabilità nei confronti delle persone interessate da una delle situazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, qualora una procedura avviata ai sensi del regolamento non sia proseguita a causa di un mio atto o di una mia omissione o si accerti successivamente che le merci in questione non violano un diritto di proprietà intellettuale.

Mi impegno a coprire tutte le spese che, in applicazione del regolamento di base, derivano dal mantenimento delle merci sotto controllo doganale ai sensi dell’articolo 9 e, se del caso, dell’articolo 11, comprese le spese determinate dalla distruzione delle merci che violano un diritto di proprietà intellettuale ai sensi dell’articolo 17.

Confermo di aver preso conoscenza dell’articolo 12 del regolamento di base e mi impegno a comunicare al servizio doganale di cui all’articolo 5, paragrafo 2, qualsiasi modifica o perdita dei miei diritti di proprietà intellettuale.

Fatto a… Il …/…/20…

(Firma)


ALLEGATO I-C

UFFICI PRESSO I QUALI PRESENTARE LA DOMANDA DI INTERVENTO

BELGIO

Monsieur le Directeur général des douanes et accises

Service «Gestion des Groupes cibles» — Direction 1 (Contrefaçon-Piraterie)

Boîte 37 Boulevard du Jardin Botanique 50

B-1010 Bruxelles

Téléphone (32-2) 210 31 38

Télécopieur (32-2) 210 32 13

Courrier électronique: org.contr.reg.div@minfin.fed.be

De heer Directeur-generaal van de Administratie der Douane en Accijnzen Dienst

Diverse regelingen

Directie 1 «Namaak en Piraterij»

Rijksadministratief Centrum

Financietoren bus 37 Kruidtuinlaan 50

B-1010 Brussel

Tel.: (32-2) 210 31 38

Fax: (32-2) 210 32 13

E-mail: org.contr.reg.div@minfin.fed.be

DANIMARCA

Central Customs and Tax Administration

Customs Control

Østbanegade 123

DK-2100 Copenhagen

Tel. +45 72379000

Fax: +45 72372917

E-mail: toldskat@toldskat.dk

Internet: www.erhverv.toldskat.dk

GERMANIA

Oberfinanzdirektion Nürnberg Zentralstelle Gewerblicher Rechtsschutz

Sophienstraße 6

D-80333 München

Tel.: (49-89) 59 95 (23 49)

Fax: (49-89) 59 95 23 17

E-mail: zgr@ofdm.bfinv.de

Internet: www.zoll.de/e0_downloads/b0_vordrucke/e0_vub/index.html

SPAGNA

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

Subdirección General de Gestión Aduanera

Avenida del Llano Castellano 17

E-28071 Madrid

Tel.: (34) 917 28 98 54

Fax: (34) 917 29 12 00

FRANCIA

Direction générale des douanes

Bureau E4 — Section de la propriété intellectuelle

8 rue de la Tour des dames

F-75436 Paris Cedex 09

Téléphone (33-1) 55 07 48 60

Télécopieur (33-1) 55 07 48 66

IRLANDA

Office of the Revenue Commissioners

Customs Branch

Unit 2

Government Offices

Nenagh

Co Tipperary

Ireland

Tel.: (353 67 63238)

Fax: (353 67 32381)

E-mail: tariff@revenue.ie

Internet: www.revenue.ie

ITALIA

Agenzia Delle Dogane

Ufficio Antifrode

Via Mario Carucci, 71

I-00144 Roma

Tel.: (39-6) 50 24 20 81 — 50 24 65 96

Fax: (39-6) 50 95 73 00 — 50 24 20 21

E-mail: dogane.antifrode@agenziadogane.it

LUSSEMBURGO

Direction des douanes et accises

Division «Attributions Sécuritaires»

Boîte postale 1605

L-1016 Luxembourg

Téléphone (352) 29 01 91

Télécopieur (352) 49 87 90

PAESI BASSI

Douane-Noord/kantoor Groningen, afdeling IER

P.O. Box 380

9700 AJ Groningen

Nederland

Tel. +31 50 5232175

Fax: +31 50 5232176

E-mail: Douane.hier@tiscalimail.nl

Internet: www.douane.nl

AUSTRIA

Zollamt Villach

Competence Center Gewerblicher Rechtsschutz

Ackerweg 19

A-9500 Villach

Tel.: (43) 42 42 30 28-(39, 41 o 52)

Fax: (43) 42 42 30 28-71 oder 73

E-mail: post.425-pdp.zaktn@bmf.gv.at

PORTOGALLO

Ministério das Finanças

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos

Especiais sobre o Consumo

Direcção de Servicos de Regulação Aduaneira

Rua da Alfândega, n.o 5 R/C

P-1149-006 Lisboa

Tel.: +351 21 881 3890

Fax: +351 21 881 3984

E-mail: dsra@dgaiec.min-financas.pt

Internet: www.dgaiec.min-financas.pt

FINLANDIA

Tullihallitus

Valvontaosasto

PL 512

FI-00101 Helsinki

Tel.: (358) 20 492 27 48

Fax: (358) 20 492 26 69

Enforcement Department

National Board of Customs

Box 512

FI-00101 Helsinki

SVEZIA

Tullverkets huvudkontor

Handelsenheten

Box 12854

S-112 98 Stockholm

Tel.: (46) 771 520 520

Fax: (46-8) 405 05 50

Dal luglio 2004 l’indirizzo sarà:

Tullverket

Kc Ombud

Specialistenheten

Box 850

S-201 80 Malmö

Tel.: (46) 771 520 520

Fax: (46-40) 661 30 13

Internet: www.tullverket.se

REGNO UNITO

HM Customs & Excise

CITOPS 1st Floor West

Alexander House

21 Victoria Avenue

Southend-on-Sea

Essex SS99 IAA

United Kingdom

Tel.: +44 1702 367221

Fax: +44 1702 366825

Internet: www.hmce.gov.uk

GRECIA

ATTIKA CUSTOMS DISTRICT

Pl. Ag. Nikolaou

GR-18510 Pireas

Tel.: (+30 210) 4282461, 4515587

Fax: (+30 210) 451 10 09

Internet: www.e-oikonomia.gr

REPUBBLICA SLOVACCA

Customs Directorate of the Slovak Republic

Mierova 23

SK-815 11 Bratislava

Tel.: +421 2 48273101

Fax: +421 2 43336448

Internet: www.colnasprava.sk

ESTONIA

Maksu- ja Tolliamet

Narva mnt 9j

EE-15176 Tallinn

Tel.: +372 683 5700

Fax: +372 683 5709

E-mail: toll@customs.ee

LITUANIA

Customs Department under the Ministry of Finance of the Republic of Lithuania

A. Jaksto 1/25

LT-2600 Vilnius

Tel.: +370 5 2666111

Fax: +370 5 2666005

REPUBBLICA CECA

CUSTOMS DIRECTORATE HRADEC KRALOVE

ul. Bohuslava Martinu 1672/8a

P.O.BOX 88

CZ-501 01 HRADEC KRALOVE

Tel: 00420 49 5756 111, 00420 495756214, 00420 495756267

Fax: 00420 49 5756 200

E-mail: posta0601@cs.mfcr.cz

Internet: www.cs.mfcr.cz

ΜΑLTA

Director General of Customs

Customs House

Lascaris Wharf Valletta,

Tel.: +356 25685101

Fax: +356 25685243

E-mail: carmel.v.portelli@gov.mt

Internet: www.customs.business-line.com/

SLOVENIA

Customs Administration of Republic of Slovenia

General Customs Directorate

Šmartinska 55

SLO-1523 Ljubljana

Tel.: +386 1 478 38 00

Fax: +386 1 478 39 04

E-mail: ipr.curs@gov.si

CIPRO

Customs Headquarters

Address: M. Karaoli

1096 Nicosia

Cyprus

Postal address:

Customs Headquarters

1440 Nicosia

Cyprus

Tel.: 00357-22-601652, 00357-22-601858

Fax: 00357-22-602769

E-mail: headquarters@customs.mof.gov.cy

LETTONIA

Intellectual Property Rights Subdivision

Enforcement Division

National Customs Board

State Revenue Service

Republic of Latvia

Kr. Valdemara Street 1a

LV-1841 Riga

Tel.: +371 7047442, +371 7047400

Fax: +371 7047440

E-mail: customs@dep.vid.gov.lv

Internet: www.vid.gov.lv

UNGHERIA

17. sz. Vámhivatal (Customs Office no. 17)

Dirección: H-1143, Budapest

Hungária krt. 112-114.

Dirección postal:

H-1591 Budapest

Pf. 310.

Tel.: +361 470-42-60 +361 470-42-61

Fax: +361 470-42-78 +361 470-42-79

E-mail: vh17000@mail.vpop.hu

POLONIA

The Customs Chamber in Warsaw

Str. Modlińska 4

PL-03 216 Warsaw

Tel.: +48 22 5104611

Fax: +48 22 8115745


ALLEGATO II

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


ALLEGATO II-A

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

I.   INFORMAZIONI OBBLIGATORIE RELATIVE AI DIRITTI E ALLA CAPACITÀ DI AGIRE

a)

Se il titolare del diritto presenta personalmente la domanda:

per un diritto registrato o depositato, deve fornire prova della registrazione o del deposito presso l’ufficio competente,

per un diritto di autore, diritto connesso, diritto relativo a disegni o a modelli non registrato o non depositati, deve fornire qualsiasi mezzo di prova attestante la qualità di autore o di titolare originario.

b)

Se la domanda è presentata da ogni altra persona di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), autorizzata ad usare uno dei diritti di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento di base, oltre alle prove di cui alla precedente lettera a), la persona deve presentare il titolo in virtù del quale è autorizzata a usare il diritto in questione.

c)

Se la domanda è presentata da un rappresentante del titolare o di ogni altra persona di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), autorizzata ad usare uno dei diritti di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento di base, oltre alle prove di cui alle precedenti lettere a) e b), egli deve presentare una prova della sua capacità di agire.

La persona, fisica o giuridica, indicata nella casella 3 della domanda di intervento deve, in ogni caso, essere quella che fornirà i documenti previsti nella casella 10 della domanda di intervento.

d)

La casella 5 contiene tutte le indicazioni geografiche. Per «denominazione di origine protetta» e per «indicazione di origine protetta» si intendono le definizioni ufficiali contenute nei regolamenti (CEE) n. 2081/92, (CE) n. 1107/96 e (CEE) n. 2400/96. Per «denominazioni geografiche per i vini» si intendono le definizioni ufficiali contenute nel regolamento (CE) n. 1493/99. Per «denominazioni geografiche» per le bevande spiritose si intendono le definizioni ufficiali contenute nel regolamento (CEE) n. 1576/89. Possono presentare domanda di intervento singoli produttori, i raggruppamenti o i loro rappresentanti.

e)

Quando la domanda riguarda una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta sono necessarie la registrazione e informazioni specifiche.

II.   CHE COSA DEVE CONTENERE LA DOMANDA DI INTERVENTO?

(Articolo 5, paragrafo 4): «Quando il richiedente è titolare di un marchio comunitario o di un disegno o modello comunitario, di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali, di una protezione comunitaria di una denominazione d'origine o di una indicazione geografica, o di una denominazione geografica, la domanda d'intervento può essere finalizzata ad ottenere, oltre all'intervento delle autorità doganali dello Stato membro in cui essa è presentata, l'intervento delle autorità doganali di uno o più altri Stati membri.»).

Il titolare del diritto può ricorrere gratuitamente alla domanda di intervento sia come misura preventiva sia quando ha motivo di ritenere che il suo diritto o i suoi diritti di proprietà intellettuale siano stati o possano essere violati. La domanda deve contenere tutte le informazioni utili per consentire all'autorità doganale di riconoscere facilmente le merci in questione, in particolare:

una descrizione tecnica accurata e sufficientemente precisa delle merci,

informazioni circostanziate sul tipo o sulle modalità della frode, laddove conosciuti dal titolare del diritto,

il nome e l’indirizzo della persona di contatto designata dal titolare del diritto,

l'impegno del richiedente di cui all'articolo 6 del regolamento di base e un documento da cui risulti che il richiedente è titolare del diritto per le merci in questione.

Coloro che dispongono di un sistema di scambio elettronico dei dati possono presentare la domanda di intervento per via elettronica. In tutti gli altri casi, il formulario deve essere compilato con mezzi meccanici o a mano in modo leggibile e non deve contenere cancellature o sovrapposizioni di testo.

Il titolare del diritto deve imperativamente rispedire la dichiarazione di ricevimento della notifica inviatagli dall’amministrazione doganale ai sensi degli articoli 4 (d’ufficio) e 9. Tale invio deve essere eseguito immediatamente dopo aver ricevuto la notifica. I termini di legge (3 giorni lavorativi — 10 giorni lavorativi) iniziano a decorrere dal momento in cui viene ricevuta la notifica. È assolutamente necessario che il titolare del diritto confermi immediatamente il ricevimento della notifica appena è contattato dalle autorità doganali.

Ai sensi del regolamento di base, sono considerati «giorni lavorativi» (con riferimento al regolamento (CEE) n. 1182/71) tutti i giorni che non siano i giorni festivi, i sabati e le domeniche. Inoltre, il calcolo dei giorni lavorativi di cui agli articoli 4 e 13 deve essere eseguito tenendo conto del fatto che non viene conteggiato il giorno del ricevimento della notifica. Pertanto, il termine da considerare ai sensi del regolamento di base inizia a decorrere il giorno dopo il ricevimento della notifica.

III.   Come presentare la domanda di intervento

Il titolare del diritto deve presentare la domanda di intervento all’ufficio competente indicato nella casella 2 del formulario. L’ufficio doganale competente che riceve la domanda, espleta la medesima e comunica per iscritto la sua decisione al richiedente entro 30 giorni lavorativi. Se l’ufficio respinge la domanda con una decisione motivata, il richiedente ha diritto a impugnare la decisione. Il periodo durante il quale le autorità doganali devono intervenire è fissato a un anno ed è rinnovabile annualmente.

IV.   SPIEGAZIONE DELLE PRINCIPALI CASELLE CHE IL RICHIEDENTE DEVE COMPILARE

Casella 3: Nome, indirizzo e funzione del richiedente. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, il richiedente può essere il titolare stesso del diritto, una persona autorizzata ad usare il diritto di proprietà intellettuale o un rappresentante designato.

La persona, fisica o giuridica, indicata nella casella 3 della domanda di intervento deve, in ogni caso, essere quella che fornirà i documenti previsti nella casella 10 della domanda di intervento.

Casella 4: Status del richiedente. Contrassegnare la casella pertinente.

Casella 5: Tipo di diritto interessato dalla domanda di intervento. Contrassegnare la casella pertinente.

Casella 6: Contrassegnare le caselle degli Stati membri nei quali si chiede l’intervento delle autorità doganali. Si raccomanda fortemente di presentare una domanda di intervento in ciascuno Stato membro.

Caselle 7-8-9: Queste caselle sono molto importanti. Si devono indicare dettagli pratici precisi per consentire alle autorità doganali di identificare rapidamente le merci bloccate (foto, documenti, ecc.).

Le informazioni specifiche relative ai tipi o alle modalità della frode agevolano l’analisi dei rischi. Le informazioni devono essere il più possibile dettagliate, per permettere alle autorità doganali di identificare in modo semplice ed efficace le spedizioni sospette in base ai principi dell’analisi dei rischi. Queste caselle dovrebbero essere utilizzate per fornire ai servizi doganali informazioni più accurate in relazione alle merci migliorando in tal modo la loro conoscenza dei traffici.

Possono essere forniti altri particolari utili quali: il valore al netto dell’imposta delle merci legali, l’ubicazione delle merci o la loro destinazione prevista, particolari che permettano di identificare la spedizione o i colli, le previste date di arrivo o partenza delle merci, i mezzi di trasporto utilizzati, l’identità dell’importatore, dell’esportatore o del detentore.

Caselle 11 e 12: In queste caselle devono essere introdotti i dati relativi alle persone di contatto del richiedente responsabili delle questioni amministrative e di quelle tecniche. La casella 12 è riservata ai dati della persona di contatto incaricata di incontrare le autorità doganali per discutere dei dettagli tecnici delle merci bloccate. La persona in questione deve poter essere raggiunta facilmente e rapidamente.

Casella 14: Apponendo la sua firma in questa casella il titolare del diritto certifica che accetta le condizioni del regolamento e gli obblighi che gliene derivano.

Casella 15: Il formulario debitamente compilato e firmato, corredato di altrettanti estratti quanti sono gli Stati membri indicati nella casella 6, deve essere presentato all’ufficio doganale indicato all’articolo 5, paragrafo 2 del regolamento di base. La domanda può dover essere tradotta nella lingua dello Stato membro nel quale deve essere presentata.

Gli uffici doganali elencati nell’allegato II-C sono a disposizione per ulteriori informazioni.


ALLEGATO II-B

DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 6 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1383/2003 DEL CONSIGLIO

Io sottoscritto …

titolare, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio, in appresso denominato regolamento di base, dei diritti di proprietà intellettuale attestati dai documenti allegati mi impegno, in conformità dell’articolo 6 del regolamento, ad assumere la responsabilità nei confronti delle persone interessate da una delle situazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, qualora una procedura avviata ai sensi del regolamento non sia proseguita a causa di un mio atto o di una mia omissione o si accerti successivamente che le merci in questione non violano un diritto di proprietà intellettuale.

Mi impegno a coprire tutte le spese che, in applicazione del regolamento di base, derivano dal mantenimento delle merci sotto controllo doganale ai sensi dell’articolo 9 e, se del caso, dell’articolo 11, comprese le spese determinate dalla distruzione delle merci che violano un diritto di proprietà intellettuale ai sensi dell’articolo 17.

Certifico di assumere il presente impegno in ciascuno degli Stati membri nei quali si applica la decisione che accoglie la domanda. Accetto inoltre di sostenere le eventuali spese di traduzione.

Confermo di aver preso conoscenza dell’articolo 12 del regolamento di base e mi impegno a comunicare al servizio doganale di cui all’articolo 5, paragrafo 2 qualsiasi modifica o perdita dei miei diritti di proprietà intellettuale.

Fatto a … il …/…/20…

(Firma)


ALLEGATO II-C

UFFICI PRESSO I QUALI PRESENTARE LA DOMANDA DI INTERVENTO

 

BELGIO

 

Monsieur le Directeur général des douanes et accises

Service «Gestion des Groupes cibles» — Direction 1 (Contrefaçon-Piraterie)

Boîte 37 Boulevard du Jardin Botanique 50

B-1010 Bruxelles

Téléphone (32-2) 210 31 38

Télécopieur (32-2) 210 32 13

Courrier électronique: org.contr.reg.div@minfin.fed.be

 

De heer Directeur-generaal van de Administratie der Douane en Accijnzen Dienst Diverse regelingen

Directie 1 «Namaak en Piraterij»

Rijksadministratief Centrum

Financietoren

bus 37 Kruidtuinlaan 50

B-1010 Brussel

Tel.: (32-2) 210 31 38

Fax: (32-2) 210 32 13

E-mail: org.contr.reg.div@minfin.fed.be

 

DANIMARCA

Central Customs and Tax Administration

Customs Control

Østbanegade 123

DK-2100 Copenhagen

Tel. +45 72379000

Fax: +45 72372917

E-mail: toldskat@toldskat.dk

Internet: www.erhverv.toldskat.dk

 

GERMANIA

Oberfinanzdirektion Nürnberg Zentralstelle Gewerblicher Rechtsschutz

Sophienstraße 6

D-80333 München

Tel.: (49-89) 59 95 23 49

Fax: (49-89) 59 95 23 17

E-mail: zgr@ofdm.bfinv.de

Internet: www.zoll.de/e0_downloads/b0_vordrucke/e0_vub/index.html

 

SPAGNA

Departamento de Aduanas e impuestos Especiales

Subdirección General de Gestión Aduanera

Avenida del Llano Castellano 17

E-28071 Madrid

Tel.: (34) 917 28 98 54

Fax: (34) 917 29 12 00

 

FRANCIA

Direction générale des douanes

Bureau E4 — Section de la propriété intellectuelle

8 rue de la Tour des dames

F-75436 Paris Cedex 09

Téléphone (33-1) 55 07 48 60

Télécopieur (33-1) 55 07 48 66

 

IRLANDA

Office of the Revenue Commissioners

Customs Branch

Unit 2

Government Offices

Nenagh

Co Tipperary

Ireland

Tel.: (353 67 63238)

Fax: (353 67 32381)

E-mail: tariff@revenue.ie

Internet: www.revenue.ie

 

ITALIA

Agenzia Delle Dogane

Ufficio Antifrode

Via Mario Carucci, 71

I-00144 Roma

Tel.: (39-6) 50 24 20 81 — 50 24 65 96

Fax: (39-6) 50 95 73 00 — 50 24 20 21

E-mail: dogane.antifrode@agenziadogane.it

 

LUSSEMBURGO

Direction des douanes et accises

Division «Attributions Sécuritaires»

Boîte postale 1605

L-1016 Luxembourg

Téléphone (352) 29 01 91

Télécopieur (352) 49 87 90

 

PAESI BASSI

Douane-Noord/kantoor Groningen, afdeling IER

P.O. Box 380

9700 AJ Groningen

Nederland

Tel. +31 50 5232175

Fax: +31 50 5232176

E-mail: Douane.hier@tiscalimail.nl

Internet: www.douane.nl

 

AUSTRIA

Zollamt Villach

Competence Center Gewerblicher Rechtsschutz

Ackerweg 19

A-9500 Villach

Tel.: (43) 42 42 30 28-(39, 41 o 52)

Fax: (43) 42 42 30 28-71 oder 73

E-mail: post.425-pdp.zaktn@bmf.gv.at

 

PORTOGALLO

Ministério das Finanças

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos

Especiais sobre o Consumo

Direcção de Servicos de Regulação Aduaneira

Rua da Alfândega, n.o 5 R/C

P-1149-006 Lisboa

Tel.: +351 21 881 3890

Fax: +351 21 881 3984

E-mail: dsra@dgaiec.min-financas.pt

Internet: www.dgaiec.min-financas.pt

 

FINLANDIA

Tullihallitus

Valvontaosasto

PL 512

FI-00101 Helsinki

Tel.: (358) 20 492 27 48

Fax: (358) 20 492 26 69

Enforcement Department

National Board of Customs

Box 512

FI-00101 Helsinki

 

SVEZIA

Tullverkets huvudkontor

Handelsenheten

Box 12854

S-112 98 Stockholm

Tel.: (46) 771 520 520

Fax: (46-8) 405 05 50

Dal luglio 2004 l’indirizzo sarà:

Tullverket

Kc Ombud

Specialistenheten

Box 850

S-201 80 Malmö

Tel: (46) 771 520 520

Fax: (46-40) 661 30 13

Internet: www.tullverket.se

 

REGNO UNITO

HM Customs & Excise

CITOPS1st Floor West

Alexander House

21 Victoria Avenue

Southend-on-Sea

Essex SS99 IAA

United Kingdom

Tel. +44 1702 367221

Fax: +44 1702 366825

Internet: www.hmce.gov.uk

 

GRECIA

ATTIKA CUSTOMS DISTRICT

Pl. Ag. Nikolaou

GR-18510 Pireas

Tel. (+30 210) 4282461, 4515587

Fax: (+30 210) 451 10 09

Internet: www.e-oikonomia.gr

 

REPUBBLICA SLOVACCA

Customs Directorate of the Slovak Republic

Mierova 23

SK-815 11 Bratislava

Tel.: +421 2 48273101

Fax: +421 2 43336448

Internet: www.colnasprava.sk

 

ESTONIA

Maksu- ja Tolliamet

Narva mnt 9j

EE-15176 Tallinn

Tel: +372 683 5700

Fax: +372 683 5709

E-mail: toll@customs.ee

 

LITUANIA

Customs Department under the Ministry of Finance of the Republic of Lithuania

A. Jaksto 1/25

LT-2600 Vilnius

Tel.: +370 5 2666111

Fax.: +370 5 2666005

 

REPUBBLICA CECA

CUSTOMS DIRECTORATE HRADEC KRALOVE

ul. Bohuslava Martinu 1672/8a

P.O. BOX 88

CZ-501 01 HRADEC KRALOVE

Tel.: 00420 49 5756 111, 00420 495756214, 00420 495756267

Fax: 00420 49 5756 200

E-mail: posta0601@cs.mfcr.cz

Internet: www.cs.mfcr.cz

 

ΜΑLTA

Director general of Customs

Customs House

Lascaris Wharf Valletta

Tel.: +356 25685101

Fax: +356 25685243

E-mail: carmel.v.portelli@gov.mt

Internet: www.customs.business-line.com/

 

SLOVENIA

Customs Administration of Republic of Slovenia

General Customs directorate

Šmartinska 55

SLO-1523 Ljubljana

Tel.: +386 1 478 38 00

Fax: +386 1 478 39 04

E-mail: ipr.curs@gov.si

 

CIPRO

Customs Headquarters

Indirizzo:

M. Karaoli

1096 Nicosia

Cyprus

Indirizzo postale:

Customs Headquarters

1440 Nicosia

Cyprus

Tel.: 00357-22-601652, 00357-22-601858

Fax: 00357-22-602769

E-mail: headquarters@customs.mof.gov.cy

 

LETTONIA

Intellectual Property Rights Subdivision

Enforcement Division

National Customs Board

State Revenue Service

Republic of Latvia

Kr. Valdemara Street 1a

LV 1841-Riga

Tel.: +371 7047442, +371 7047400

Fax: +371 7047423

E-mail: customs@dep.vid.gov.lv

Internet: www.vid.gov.lv

 

UNGHERIA

17. sz. Vámhivatal (Customs Office no. 17)

Indirizzo:

H-1143 Budapest

Hungária krt. 112–114

Indirizzo postale:

H-1591 Budapest

Pf. 310.

Tel.: +361 470-42-60, +361 470-42-61

Fax: +361 470-42-78, +361 470-42-79

E-mail: vh17000@mail.vpop.hu

 

POLONIA

The Customs Chamber in Warsaw

Str. Modlińska 4

PL-03 216 Warsaw

Tel.: +48 22 5104611

Fax: +48 22 8115745


30.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 328/50


REGOLAMENTO (CE) N. 1892/2004 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 2004

relativo a misure transitorie per il 2005 per l’importazione di banane nella Comunità a seguito dell’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia,

visto l’atto di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l’articolo 41, primo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93, del 13 febbraio 1993, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 896/2001 della Commissione (2) ha stabilito le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 in ordine al regime d’importazione delle banane nella Comunità.

(2)

Con il regolamento (CE) n. 838/2004 della Commissione, del 28 aprile 2004 (3) sono state adottate le misure transitorie necessarie, nel periodo dal 1o maggio al 31 dicembre 2004, per agevolare il passaggio dai regimi vigenti nei nuovi Stati membri prima dell’adesione al regime d’importazione stabilito dall’organizzazione comune dei mercati nel settore della banana. Per assicurare l’approvvigionamento del mercato, in particolare nei nuovi Stati membri, tale regolamento fissa su base transitoria un quantitativo aggiuntivo rispetto ai contingenti aperti per l’importazione di prodotti originari di tutti i paesi terzi dall’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 404/93, alle stesse condizioni tariffarie, per il periodo dal 1o maggio al 31 dicembre 2004.

(3)

Per conseguire l’obiettivo di agevolare la transizione dei nuovi Stati membri al regime dell’organizzazione comune dei mercati e nella prospettiva del passaggio ad un regime puramente tariffario all’importazione entro il 1o gennaio 2006, in applicazione dell’articolo 16 del regolamento (CEE) n. 404/93, appare opportuno adottare misure transitorie anche per il 2005.

(4)

Per assicurare l’approvvigionamento del mercato, in particolare nei nuovi Stati membri, occorre fissare un quantitativo aggiuntivo rispetto ai contingenti aperti per l’importazione di prodotti originari di tutti i paesi terzi, di cui all’articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 404/93, alle stesse condizioni tariffarie. Tale quantitativo aggiuntivo deve essere fissato in via transitoria, senza pregiudicare il risultato dei negoziati in corso presso l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) in seguito all’adesione dei nuovi Stati membri, né escludere la possibilità di eventuali aumenti necessari per rispondere ad un fabbisogno giustificato sul fronte della domanda.

(5)

Il quantitativo aggiuntivo deve essere gestito utilizzando i meccanismi e gli strumenti istituiti dal regolamento (CE) n. 896/2001 per la gestione dei contingenti tariffari esistenti. Tuttavia, visto che è transitorio, il quantitativo aggiuntivo deve essere oggetto di una gestione separata rispetto ai contingenti tariffari.

(6)

Nell’ambito dei meccanismi istituiti dal regolamento (CE) n. 896/2001, è opportuno rispettare la ripartizione del quantitativo aggiuntivo tra le due categorie di operatori di cui all’articolo 2 di detto regolamento, nonché adottare le disposizioni relative alla determinazione di un quantitativo di riferimento specifico per ciascun operatore tradizionale e di un’assegnazione specifica per ciascun operatore non tradizionale. Occorre ricordare che la citata ripartizione e la determinazione dei quantitativi di riferimento e delle assegnazioni, riguardano gli operatori che negli anni precedenti l’adesione hanno approvvigionato il mercato dei nuovi Stati membri.

(7)

Per determinare i quantitativi di riferimento degli operatori tradizionali appare giustificato mantenere il periodo di riferimento triennale fissato all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 838/2004 che comprende gli anni 2000, 2001 e 2002 e basarsi sulla media delle importazioni primarie realizzate nel corso di tale periodo da ogni operatore tradizionale registrato in applicazione delle misure transitorie adottate nel 2004 in esito ai controlli eseguiti dalle autorità competenti. Le disposizioni da adottare devono tuttavia permettere di tener conto delle domande presentate da operatori tradizionali non registrati nel 2004, a condizione che le domande rispondano ai requisiti stabiliti per la registrazione degli operatori dai regolamenti della Commissione (CE) n. 414/2004 (4) e (CE) n. 838/2004, in particolare per quanto riguarda la definizione di importazioni primarie e la prova dell’approvvigionamento dei nuovi Stati membri durante il periodo considerato.

(8)

Per quanto riguarda i nuovi operatori non tradizionali, appare giustificato disporne la registrazione in funzione dell’attività commerciale d’importazione svolta nel corso di uno degli anni 2002, 2003 e 2004, a norma degli articoli 6, 7 e 8 del regolamento (CE) n. 896/2001.

(9)

Al fine di gestire tale quantitativo disponibile, occorre fissare coefficienti di adattamento da applicare alle quantità comunicate dagli Stati membri.

(10)

Per assicurare un approvvigionamento soddisfacente del mercato e in particolare per assicurare la continuità dei flussi d’importazione nei nuovi Stati membri occorre prevedere, nell’ambito delle misure transitorie, che i titoli siano rilasciati per l’immissione in libera pratica in un nuovo Stato membro. Le cauzioni costituite sono quindi svincolate in proporzione ai quantitativi immessi in libera pratica in un nuovo Stato membro.

(11)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

«Comunità dei Quindici»: la Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004;

b)

«nuovi Stati membri»: la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia;

c)

«Comunità allargata»: la Comunità nella sua composizione al 1o maggio 2004;

d)

«importazione primaria»: l’operazione economica definita all’articolo 3, punto 1), primo comma, del regolamento (CE) n. 896/2001, per la vendita in uno o più dei nuovi Stati membri;

e)

«quantitativo minimo»: il quantitativo minimo definito all’articolo 3, punto 1), terzo comma, del regolamento (CE) n. 896/2001, accertato in base all’insieme delle importazioni primarie effettuate allo scopo di approvvigionare il mercato dei nuovi Stati membri;

f)

«autorità competenti»: le autorità competenti di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 896/2001.

Articolo 2

Oggetto del presente regolamento

Il presente regolamento ha per oggetto l’adozione, per il 2005, delle misure transitorie necessarie ad agevolare il passaggio dai regimi vigenti nei nuovi Stati membri prima dell’adesione alla Comunità dei Quindici al regime d’importazione di contingenti tariffari stabilito dal regolamento (CEE) n. 404/93 e dal regolamento (CE) n. 896/2001.

Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 896/2001.

Articolo 3

Quantitativo aggiuntivo

1.   Per il 2005 è disponibile un quantitativo di 460 000 tonnellate (peso netto) per l’importazione di banane nei nuovi Stati membri.

Tale quantitativo è disponibile per l’importazione di prodotti delle origini indicate all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 404/93.

Nell’ambito di tale quantitativo, le importazioni sono soggette ai dazi stabiliti dall’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento citato.

2.   Il quantitativo fissato al paragrafo 1 può essere aumentato se si registra un aumento della domanda nei nuovi Stati membri.

Articolo 4

Accesso al quantitativo aggiuntivo

1.   L’accesso al quantitativo aggiuntivo fissato dall’articolo 3 è aperto agli operatori tradizionali e agli operatori non tradizionali stabiliti nella Comunità allargata che soddisfano le condizioni fissate, rispettivamente, nell’articolo 5 o nell’articolo 6.

2.   Il quantitativo è aperto fino a concorrenza di 381 800 tonnellate per gli operatori tradizionali e di 78 200 tonnellate per gli operatori non tradizionali.

Articolo 5

Quantitativo di riferimento specifico per gli operatori tradizionali per il 2005

1.   Fatta salva l’applicazione del paragrafo 4, per il 2005 il quantitativo di riferimento specifico di ciascun operatore tradizionale di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 838/2004, registrato nel 2004 in applicazione dello stesso regolamento, è fissato su domanda scritta dell’operatore da presentarsi entro il 12 novembre 2004, in base alla media delle importazioni primarie di banane realizzate nel triennio 2000-2002, comprovate dai documenti giustificativi di cui all’articolo 6, paragrafo 2, e all’articolo 6, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 414/2004.

2.   Gli operatori non registrati in applicazione del regolamento (CE) n. 838/2004, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 6, paragrafo 1, dello stesso regolamento, presentano alle autorità competenti dello Stato membro di loro scelta una domanda scritta di attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico per l’anno 2005. La domanda, da presentarsi entro il 12 novembre 2004, indica:

a)

i quantitativi delle importazioni primarie di banane effettuate in ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 e seguite da immissione in libera pratica nei nuovi Stati membri;

b)

i rispettivi quantitativi immessi in libera pratica nei singoli nuovi Stati membri in ciascuno dei tre anni considerati.

Per esser ammissibile la domanda è corredata dei documenti giustificativi di cui all’articolo 6, paragrafo 2, e all’articolo 6, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 414/2004.

Le autorità competenti stabiliscono un quantitativo di riferimento specifico sulla base della media delle importazioni primarie effettuate durante il suddetto periodo.

3.   Le autorità competenti comunicano alla Commissione, entro il 26 novembre 2004, il totale dei quantitativi di riferimento specifici degli operatori tradizionali, fissati in applicazione dei paragrafi 1 e 2.

4.   Tenuto conto delle comunicazioni effettuate in applicazione del paragrafo 3 e in funzione del quantitativo disponibile fissato all’articolo 4, paragrafo 2, la Commissione stabilisce, se necessario, un coefficiente di adattamento da applicarsi al quantitativo di riferimento specifico di ciascun operatore tradizionale.

5.   Entro il 10 dicembre 2004 le autorità competenti comunicano ad ogni operatore il quantitativo di riferimento assegnatogli, adeguato, se necessario, mediante l’applicazione del coefficiente di adattamento di cui al paragrafo 4.

Articolo 6

Assegnazione specifica per gli operatori non tradizionali

1.   Un operatore in possesso dei requisiti di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 896/2001, che nel corso di uno degli anni 2002, 2003 e 2004 ha esercitato un’attività commerciale d’importazione di banane fresche di cui al codice NC 0803 00 19 in uno o più nuovi Stati membri per un valore dichiarato in dogana pari o superiore a 1 200 000 euro, può presentare una domanda di registrazione nello Stato membro di sua scelta ai fini del rilascio di titoli d’importazione che rientrano nel quantitativo aggiuntivo.

La domanda di registrazione è corredata dei documenti giustificativi indicati all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 896/2001.

2.   Per ottenere il rinnovo della registrazione, l’operatore non tradizionale registrato nel 2004 in applicazione del regolamento (CE) n. 838/2004 fornisce alle autorità competenti dello Stato membro di registrazione la prova di aver effettivamente importato, per proprio conto, almeno il 50 % del quantitativo attribuitogli per il periodo dal 1o maggio al 31 dicembre 2004.

Per essere ammissibile la domanda di rinnovo della registrazione è corredata di una copia dei titoli d’importazione utilizzati e della prova del pagamento dei dazi doganali applicabili il giorno di espletamento delle formalità doganali di esportazione.

3.   A questo scopo, l’operatore presenta alle autorità competenti dello Stato membro di sua scelta una domanda di registrazione o di rinnovo della registrazione.

Per essere ammissibile la domanda di registrazione o di rinnovo della registrazione è corredata di una domanda di assegnazione specifica e della prova della costituzione della cauzione di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 896/2001.

Per essere ammissibile la domanda di assegnazione specifica può vertere su un quantitativo non superiore al 12,5 % del quantitativo globale assegnato agli operatori non tradizionali, fissato all’articolo 4, paragrafo 2.

La domanda è presentata entro il 12 novembre 2004.

4.   Le autorità competenti comunicano alla Commissione, entro il 26 novembre 2004:

il quantitativo complessivo oggetto delle domande di assegnazione specifica presentate dagli operatori non tradizionali;

l’elenco degli operatori che hanno presentato una domanda di registrazione e di rinnovo della registrazione nonché, per i casi di rinnovo, il numero dei titoli, ed eventualmente dei relativi estratti, utilizzati e rilasciati.

5.   Tenuto conto delle comunicazioni effettuate in applicazione del paragrafo 4 e in funzione del quantitativo fissato all’articolo 4, paragrafo 2, la Commissione stabilisce, se necessario, un coefficiente di adattamento da applicarsi alla domanda di assegnazione specifica di ciascun operatore non tradizionale.

6.   Entro il 10 dicembre 2004 le autorità competenti comunicano ad ogni operatore non tradizionale l’assegnazione specifica fissata.

Articolo 7

Modalità di rilascio dei titoli d’importazione

1.   I titoli d’importazione, qui denominati “titoli adesione”, sono rilasciati unicamente per l’immissione in libera pratica in un nuovo Stato membro.

2.   Le domande di titolo riportano le diciture: “Titolo adesione”, secondo il caso “Operatore tradizionale” od “Operatore non tradizionale”, “Regolamento (CE) n. 1892/2004. Titolo valido unicamente in un nuovo Stato membro”.

Tali diciture sono riportate nella casella n. 20 del titolo.

Articolo 8

Presentazione e rilascio dei titoli d’importazione per il primo trimestre 2005

1.   In deroga all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 896/2001, per il primo trimestre 2005 il termine di presentazione delle domande di titolo scade il 17 dicembre 2004.

2.   Per essere ammissibili le domande di titoli presentate da un operatore non possono vertere complessivamente su un quantitativo superiore a:

a)

27 % del quantitativo di riferimento specifico comunicato in applicazione dell’articolo 5, paragrafo 5, per gli operatori tradizionali;

b)

27 % dell’assegnazione specifica comunicata in applicazione dell’articolo 6, paragrafo 6, per gli operatori non tradizionali.

Le autorità nazionali competenti rilasciano i titoli d’importazione senza indugio.

3.   La validità dei titoli d’importazione rilasciati in applicazione del presente articolo decorre dal giorno del rilascio effettivo e scade il 7 aprile 2005.

Articolo 9

Svincolo delle cauzioni

1.   La cauzione relativa al titolo d’importazione per gli operatori tradizionali, prevista dall’articolo 24 del regolamento (CE) n. 896/2001, è svincolata in proporzione ai quantitativi immessi in libera pratica in un nuovo Stato membro.

2.   La cauzione relativa all’assegnazione per gli operatori non tradizionali, prevista dall’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 896/2001, è svincolata progressivamente in proporzione ai quantitativi effettivamente immessi in libera pratica in un nuovo Stato membro, alle condizioni stabilite dal suddetto articolo.

Articolo 10

Titoli di riassegnazione

In deroga all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 896/2001:

1)

I quantitativi non utilizzati di un titolo adesione sono riassegnati, su sua domanda, al medesimo operatore, secondo il caso titolare o cessionario del titolo, per un ulteriore periodo. Tale riassegnazione riguarda un’importazione di banane nell’ambito del quantitativo aggiuntivo;

2)

La domanda e il titolo di riassegnazione riportano, nella casella n. 20, le diciture: «Titolo di riassegnazione», secondo il caso «Operatore tradizionale» od «Operatore non tradizionale», «Regolamento (CE) n. 1892/2004, articolo 10. Titolo valido unicamente in un nuovo Stato membro».

Articolo 11

Cessione dei titoli adesione

I diritti derivanti dai titoli adesione sono trasferibili ad un solo operatore cessionario nell’ambito del quantitativo aggiuntivo.

I diritti possono essere trasferiti esclusivamente:

tra operatori tradizionali di cui all’articolo 5,

da operatori tradizionali di cui all’articolo 5 a operatori non tradizionali di cui all’articolo 6,

tra operatori non tradizionali di cui all’articolo 6.

Articolo 12

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

(2)  GU L 126 dell’8.5.2001, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 838/2004 (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 52).

(3)  GU L 127 del 29.4.2004, pag. 52. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1260/2004 (GU L 239 del 9.7.2004, pag. 16).

(4)  GU L 68 del 6.3.2004, pag. 6. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 689/2004 (GU L 106 del 15.4.2004, pag. 17).


30.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 328/55


REGOLAMENTO (CE) N. 1893/2004 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 2004

recante modifica al regolamento (CE) n. 815/2004 che stabilisce misure transitorie in materia di esportazioni di latte e di prodotti lattiero-caseari ai sensi del regolamento (CE) n. 174/1999, in seguito all’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia,

visto l’atto di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l’articolo 41, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2004/280/CE della Commissione, del 19 marzo 2004, che stabilisce misure transitorie per la commercializzazione di alcuni prodotti d’origine animale ottenuti nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia (1) (in appresso «i nuovi Stati membri») prevede misure per facilitare la transizione dal regime esistente nei nuovi Stati membri a quello in vigore con l'applicazione della normativa veterinaria della Comunità. Ai sensi dell’articolo 3 della suddetta decisione, gli Stati membri autorizzano dal 1o maggio al 31 agosto 2004 gli scambi di prodotti ottenuti anteriormente all’adesione in stabilimenti dei nuovi Stati membri autorizzati ad esportare prodotti lattiero-caseari nella Comunità, a condizione che detti prodotti rechino il bollo sanitario per l’esportazione nella Comunità dello stabilimento di cui trattasi e siano accompagnati da un documento che certifichi che sono stati prodotti conformemente alla suddetta decisione.

(2)

Il regolamento (CE) n. 815/2004 della Commissione (2) ha quindi stabilito che i prodotti conformi ai requisiti stabiliti dall'articolo 3 della decisione 2004/280/CE e di cui sono autorizzati gli scambi per il periodo dal 1o maggio al 31 agosto 2004 sono ammessi a beneficiare di una restituzione all'esportazione.

(3)

La decisione 2004/700/CE della Commissione proroga le disposizioni dell'articolo 3 della decisione 2004/280/CE fino al 30 aprile 2005. E’ quindi opportuno prorogare anche le disposizioni dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 815/2004.

(4)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 815/2004.

(5)

Per evitare incongruenze per gli operatori, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1o settembre 2004.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 815/2004 è modificato come segue:

1)

Articolo 1, primo comma: la data «31 agosto 2004» è sostituita dalla data «30 aprile 2005».

2)

Articolo 2, secondo comma: la data «31 agosto 2004» è sostituita dalla data «30 aprile 2005».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica alle dichiarazioni di esportazione accettate dal 1o settembre 2004 al 30 aprile 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 87 del 25.3.2004, pag. 60. Decisione modificata dalla decisione 2004/700/CE (GU L 318 del 19.10.2004, pag. 21).

(2)  GU L 153 del 30.4.2004, pag. 17; versione corretta nella GU L 231 del 30.6.2004, pag. 14.


30.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 328/57


REGOLAMENTO (CE) N. 1894/2004 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 2004

che indice una gara per l'attribuzione di titoli di esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni, uve da tavola e mele)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 35, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione (2) stabilisce le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

(2)

A norma dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96, nella misura necessaria per consentire un'esportazione economicamente rilevante, i prodotti esportati dalla Comunità possono essere oggetto di una restituzione all'esportazione, tenendo conto dei limiti derivanti dagli accordi conclusi in conformità dell'articolo 300 del trattato.

(3)

Conformemente all'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96 occorre far in modo che non risultino perturbati i flussi commerciali precedentemente determinati dal regime delle restituzioni. Per tale motivo e per il carattere stagionale che presentano le esportazioni di ortofrutticoli è opportuno fissare i quantitativi previsti per prodotto, sulla base della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (3). Questi quantitativi devono essere ripartiti tenendo conto del grado di deperibilità dei prodotti di cui trattasi.

(4)

A norma dell'articolo 35, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2200/96, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione tanto dei prezzi degli ortofrutticoli sul mercato comunitario e delle disponibilità quanto dei prezzi praticati nel commercio internazionale. Si deve altresì tener conto delle spese di commercializzazione e di trasporto nonché dell'aspetto economico delle esportazioni considerate.

(5)

A norma dell'articolo 35, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2200/96, i prezzi sul mercato comunitario sono stabiliti tenendo conto dei prezzi più favorevoli ai fini dell'esportazione.

(6)

La situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria, per un determinato prodotto, la differenziazione della restituzione secondo la destinazione del prodotto stesso.

(7)

I pomodori, le arance, i limoni, le uve da tavola e le mele delle categorie Extra, I e II delle norme comuni di commercializzazione, possono attualmente essere oggetto di esportazioni rilevanti sotto il profilo economico.

(8)

Al fine di utilizzare le risorse disponibili nel modo più efficace possibile, e in considerazione della struttura delle esportazioni della Comunità, è opportuno procedere mediante gara e stabilire l'importo indicativo delle restituzioni nonché i quantitativi previsti per il periodo di cui trattasi.

(9)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È indetta una gara per l'attribuzione di titoli d'esportazione del sistema A3. I prodotti interessati, il periodo di presentazione delle offerte, i tassi di restituzione indicativi e i quantitativi previsti sono stabiliti nell'allegato del presente regolamento.

2.   I titoli rilasciati per iniziative di aiuto alimentare, di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (4), non vengono imputati sui quantitativi ammessi a beneficiare delle restituzioni menzionati nell'allegato.

3.   Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1961/2001, i titoli del tipo A3 sono validi due mesi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 novembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).

(2)  GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 537/2004 (GU L 86 del 24.3.2004, pag. 9).

(3)  GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2180/2003 (GU L 335 del 22.12.2003, pag. 1).

(4)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1..


ALLEGATO

GARA PER L’ATTRIBUZIONE DI TITOLI DI ESPORTAZIONE DEL SISTEMA A3 NEL SETTORE DEGLI ORTOFRUTTICOLI (pomodori, arance, limoni, uve da tavola e mele)

Periodo di presentazione delle offerte: dal 9 al 10.11.2004.

Codice del prodotto (1)

Destinazione (2)

Tasso indicativo delle restituzioni

(EUR/t peso netto)

Quantitativi previsti

(in t)

0702 00 00 9100

F08

30

4 311

0805 10 10 9100

0805 10 30 9100

0805 10 50 9100

A00

24

52 599

0805 50 10 9100

A00

43

15 713

0806 10 10 9100

A00

35

6 515

0808 10 20 9100

0808 10 50 9100

0808 10 90 9100

F04, F09

28

11 175


(1)  I codici dei prodotti sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

(2)  I codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3846/87. I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

F03

:

Tutte le destinazioni tranne la Svizzera.

F04

:

Hong Kong, Singapore, Malaysia, Sri Lanka, Indonesia, Tailandia, Taiwan, Papua Nuova Guinea, Laos, Cambogia, Vietnam, Giappone, Uruguay, Paraguay, Argentina, Messico, Costa Rica.

F08

:

Tutte le destinazioni, tranne la Bulgaria.

F09

:

Le seguenti destinazioni:

Norvegia, Islanda, Groenlandia, Færøer, Romania, Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Serbia e Montenegro, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Kazakstan, Kirghizistan, Moldova, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina, Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati arabi uniti (Abu-Dhabi, Dubai, Sharjah, Adjman, Umm al-Qi'iwayn, Ras al-Khayma e Fudjayra), Kuwait, Yemen, Siria, Iran, Giordania, Bolivia, Brasile, Venezuela, Perù, Panama, Ecuador e Colombia,

paesi e territori dell'Africa, escluso il Sudafrica,

destinazioni di cui all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11).


30.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 328/60


REGOLAMENTO (CE) N o 1895/2004 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 2004

recante apertura di vendite pubbliche di alcole di origine vinica ai fini dell'utilizzazione di bioetanolo nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l'articolo 33,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato (2), stabilisce, tra l'altro, le modalità d'applicazione relative allo smaltimento delle scorte di alcole costituite a seguito delle distillazioni di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e detenute dagli organismi d'intervento.

(2)

A norma degli articoli 92 e 93 del regolamento (CE) n. 1623/2000, è opportuno procedere alla vendita pubblica di alcole di origine vinica ai fini dell'utilizzazione nel settore dei carburanti all'interno della Comunità, onde ridurre le scorte di alcole vinico comunitario e garantire, in una certa misura, l'approvvigionamento delle imprese riconosciute di cui all'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000. L' alcole vinico comunitario conservato dagli Stati membri è costituito da quantitativi provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (3), e agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

(3)

A partire dal 1o gennaio 1999 e in virtù del regolamento (CE) n. 2799/1998 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro (4), i prezzi di vendita e le cauzioni devono essere espressi in euro e i pagamenti devono essere effettuati in euro.

(4)

Poiché esistono rischi di frode mediante sostituzione dell'alcole, appare opportuno rafforzare i controlli sulla destinazione finale dell'alcole, consentendo agli organismi d'intervento di avvalersi di società internazionali di controllo e di procedere a verifiche sull'alcole venduto mediante risonanza magnetica nucleare.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Si procede a sette vendite pubbliche di alcole da utilizzare nel settore dei carburanti all'interno della Comunità, per le partite numerate 35/2004 CE, 36/2004 CE, 37/2004 CE, 38/2004 CE, 39/2004 CE, 40/2004 CE e 41/2004 CE costituite da un quantitativo pari rispettivamente a 100 000 ettolitri, 50 000 ettolitri, 50 000 ettolitri, 100 000 ettolitri, 100 000 ettolitri, 50 000 ettolitri e 30 000 ettolitri di alcole a 100 % vol.

2.   L'alcole proviene dalle distillazioni di cui all’articolo 35 del regolamento (CEE) n. 822/87 e agli articoli 27 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 ed è detenuto dagli organismi d'intervento francese, spagnolo e italiano.

3.   L'ubicazione e i riferimenti relativi alle cisterne delle partite, il volume d'alcole contenuto in ciascuna cisterna, il titolo alcolometrico e le caratteristiche dell'alcole figurano nell'allegato.

4.   Le partite sono attribuite alle aziende riconosciute menzionate all'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000.

Articolo 2

Le comunicazioni riguardanti la presente vendita pubblica devono essere inviate al seguente servizio della Commissione:

Commissione europea

Direzione generale dell'Agricoltura, unità D-4

Rue de la Loi/Wetstraat 200

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 295 92 52

E-mail: agri-d4@cec.eu.int

Articolo 3

Le vendite pubbliche sono effettuate in conformità degli articoli 92, 93, 94, 95, 96, 98, 100 e 101 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2799/98.

Articolo 4

Il prezzo delle vendite pubbliche dell'alcole è di 22 EUR per ettolitro di alcole a 100 % vol.

Articolo 5

Il ritiro dell'alcole deve essere portato a termine entro otto mesi dalla data di notifica della decisione di attribuzione della Commissione.

Articolo 6

La cauzione di buona esecuzione è fissata a 30 EUR per ettolitro d'alcole a 100 % vol. Prima di procedere al ritiro dell'alcole e al più tardi il giorno del rilascio del buono di ritiro, le imprese aggiudicatarie costituiscono presso l'organismo d'intervento una cauzione di buona esecuzione intesa a garantire l'utilizzazione dell'alcole come bioetanolo nel settore dei carburanti, tranne nel caso in cui sia stata costituita una cauzione permanente.

Articolo 7

Le imprese riconosciute di cui all'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000 possono ottenere campioni dell'alcole posto in vendita, contro pagamento di una somma pari a 10 EUR per litro, richiedendoli all'organismo d'intervento interessato nei trenta giorni successivi all'avviso di vendita pubblica. Scaduto tale termine, i campioni possono essere ottenuti secondo le modalità indicate all'articolo 98, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1623/2000. Il quantitativo massimo di alcole consegnato alle imprese riconosciute è di 5 litri per cisterna.

Articolo 8

Gli organismi d'intervento degli Stati membri che detengono l'alcole posto in vendita istituiscono controlli adeguati per accertare la natura dell'alcole al momento dell'utilizzazione finale. A tal fine essi possono:

a)

avvalersi, mutatis mutandis, delle disposizioni dell'articolo 102 del regolamento (CE) n. 1623/2000;

b)

procedere a un controllo per campione, mediante risonanza magnetica nucleare, per accertare la natura dell'alcole al momento dell'utilizzazione finale.

Le spese sono a carico delle imprese cui l'alcole è venduto.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1795/2003 (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 13).

(2)  GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1774/2004 (GU L 316 del 15.10.2004, pag. 61).

(3)  GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1677/1999 (GU L 199 del 30.7.1999, pag. 8).

(4)  GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.


ALLEGATO

VENDITE PUBBLICHE DI ALCOLE DI ORIGINE VINICA AI FINI DELL'UTILIZZAZIONE DI BIOETANOLO NELLA COMUNITÀ

NN. 35/2004 CE, 36/2004 CE, 37/2004 CE, 38/2004 CE, 39/2004 CE, 40/2004 CE E 41/2004 CE

I.   Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro e n. della partita

Ubicazione

Numero delle cisterne

Quantitativo di alcole espresso in hl

(100 % vol)

Riferimento ai regolamenti (CEE) n. 822/87 e (CE) n. 1493/1999

(articoli)

Tipo di alcole

Aziende riconosciute [articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000]

Spagna

Partita n. 35/2004 CE

Tarancón

A-1

24 108

27

Greggio

Ecocarburantes españoles SA

A-6

24 492

27

Greggio

B-1

24 609

27

Greggio

B-2

18 278

27

Greggio

B-3

8 513

27

Greggio

Totale

 

100 000

 

 

Spagna

Partita n. 36/2004 CE

Tarancón

B-3

16 102

27

Greggio

Bioetanol Galicia SA

B-5

24 602

27

Greggio

B-6

9 296

27

Greggio

Totale

 

50 000

 

 

Francia

Partita n. 37/2004 CE

ONIVINS — PORT LA NOUVELLE ENTREPÔT D’ALCOOL

Av. Adolphe Turrel,

BP 62,

F-11210 Port-la-Nouvelle

10

11 230

27

Greggio

Ecocarburantes españoles SA

9

22 080

27

Greggio

8

16 690

27

Greggio

Totale

 

50 000

 

 

Francia

Partita n. 38/2004 CE

ONIVINS — PORT LA NOUVELLE ENTREPÔT D’ALCOOL

Av. Adolphe Turrel,

BP 62,

F-11210 Port-la-Nouvelle

31

22 540

27

Greggio

Bioetanol Galicia SA

29

22 500

27

Greggio

33

4 200

30

Greggio

33

18 130

28

Greggio

32

22 170

27

Greggio

39

1 760

27

Greggio

38

8 700

27

Greggio

Totale

 

100 000

 

 

Francia

Partita n. 39/2004 CE

DEULEP — PSL

F-13230 Port-Saint-Louis-du-Rhône

B4

45 060

27

Greggio

Sekab (Svensk Etanolkemi AB)

B1

4 940

27

Greggio

DEULEP

Bld Chanzy

F-30800 Saint-Gilles-du-Gard

504

7 460

30

Greggio

506

6 510

27

Greggio

604

2 600

27

Greggio

605

9 120

30

Greggio

605

30

30

Greggio

606

4 590

30

Greggio

606

2 030

30

Greggio

607

8 530

30

Greggio

608

9 130

30

Greggio

Totale

 

100 000

 

 

Italia

Partita n. 40/2004 CE

CAVINO — Faenza

16A

22 301,71

27

Greggio

Sekab (Svensk Etanolkemi AB

VILLAPANA — Faenza

9A

10 000,00

27

Greggio

CIPRIANI — Chizzola di Ala (TN)

24A

4 500,07

35

Greggio

D’AURIA — Ortona (CH)

3A-9A-61A

3 417,29

35

Greggio

BONOLLO — Paduni (FR)

40A

9 780,93

35

Greggio

Totale

 

50 000

 

 

Italia

Lote n. 41/2004 CE

ENODISTIL — Alcamo

3A-11A-20A-21A

30 000,00

27/30

Greggio

Altia Corporation

Totale

 

30 000

 

 

II.   L'indirizzo dell'organismo d'intervento spagnolo è il seguente:

FEGA, Beneficencia 8, E-28004 Madrid [tel. (34) 913 47 65 00; telex 23427 FEGA; fax (34) 915 21 98 32].

III.   L'indirizzo dell'organismo d'intervento francese è il seguente:

ONIVINS-Libourne, Délégation nationale, 17, avenue de la Ballastière, boîte postale 231, F-33505 Libourne Cédex [tel. (33-5) 57 55 20 00; telex: 57 20 25; fax (33-5) 57 55 20 59].

IV.   L'indirizzo dell'organismo d'intervento italiano è il seguente:

AGEA, via Torino 45, I-00184 Roma [tel. (39) 06 49 49 97 14; fax (39) 06 49 49 97 61].


30.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 328/64


REGOLAMENTO (CE) N. 1896/2004 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 1499/2004 relativo ad alcune misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle uova in Belgio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (1), in particolare l’articolo 14,

considerando quanto segue:

(1)

A seguito dell’insorgenza dell’influenza aviaria in Belgio, le autorità belghe hanno adottato alcune misure di sostegno del mercato applicabili alle uova da cova. In virtù del regolamento (CE) n. 1499/2004 della Commissione (2), tali misure sono state assimilate a provvedimenti eccezionali di sostegno del mercato ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2771/75.

(2)

L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1499/2004 fissa il periodo durante il quale avrebbe dovuto essere effettuata la trasformazione delle uova da cova che possono beneficiare delle misure di sostegno. Da un’analisi più approfondita della situazione nell’aprile e nel maggio del 2003 è risultato che non era possibile, per motivi di ordine veterinario e sanitario, rispettare tale periodo. E’ pertanto necessaria una proroga.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1499/2004, la data del «5 maggio 2003» è sostituita dalla data del «13 giugno 2003».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(2)  GU L 275 del 25.8.2004, pag. 10.


30.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 328/65


REGOLAMENTO (CE) N. 1897/2004 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 2004

che integra l’allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 per quanto riguarda l’iscrizione di una denominazione nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» (Cartoceto) — (DOP)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafi 3 e 4,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92, la domanda di registrazione della denominazione «Cartoceto», presentata dall’Italia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

(2)

Poiché non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92, la denominazione di cui trattasi deve essere iscritta nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 è completato dalla denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1215/2004 (GU L 232 dell’1.7.2004, pag. 21).

(2)  GU C 41 del 17.2.2004, pag. 2 (Cartoceto).


ALLEGATO

PRODOTTI ELENCATI NELL’ALLEGATO I DEL TRATTATO DESTINATI ALL’ALIMENTAZIONE UMANA

Grassi (burro, margarina, oli, ecc.)

ITALIA

Cartoceto (DOP)


30.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 328/66


REGOLAMENTO (CE) N. 1898/2004 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 2004

che integra l’allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 per quanto riguarda l’iscrizione di una denominazione nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» (Terre Tarentine) — (DOP)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafi 3 e 4,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92, la domanda di registrazione della denominazione «Terre Tarentine», presentata dall’Italia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

(2)

Poiché non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92, la denominazione in parola deve essere iscritta nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 è integrato dalla denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1215/2004 della Commissione (GU L 232 dell’1.7.2004, pag. 21).

(2)  GU C 31 del 5.2.2004, pag. 2 (Terre Tarentine).


ALLEGATO

PRODOTTI ELENCATI NELL’ALLEGATO I DEL TRATTATO DESTINATI ALL’ALIMENTAZIONE UMANA

Grassi (burro, margarina, oli, ecc.)

ITALIA

Terre Tarentine (DOP)


30.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 328/67


REGOLAMENTO (CE) N. 1899/2004 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 2342/1999, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in relazione ai regimi di premi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (1), in particolare l’articolo 155,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 42 del regolamento (CE) n. 2342/1999 della Commissione (2) fissa le modalità per determinare l’anno di imputazione del premio per gli animali oggetto di regimi di premi, compreso il regime del premio speciale. In previsione dell’attuazione da parte degli Stati membri del regime del pagamento unico stabilito dal titolo III del regolamento (CE) n. 1782/2003, i produttori avevano facoltà di procedere alla macellazione degli animali alla fine del 2004 per riscuotere il premio speciale, nei casi in cui detto premio è concesso al momento della macellazione, a norma dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (3).

(2)

L’affollamento dei mattatoi alla fine del 2004 e la successiva diminuzione delle macellazioni all’inizio del 2005 possono perturbare il mercato delle carni bovine. Occorre pertanto concedere la possibilità ai produttori di presentare, per un periodo limitato, domanda di premio speciale per il 2004, per gli animali ammissibili al 31 dicembre 2004 che saranno macellati all’inizio del 2005.

(3)

La misura in cui l’aumento eccezionale delle macellazioni può perturbare il mercato delle carni bovine dipende dalle capacità dei mattatoi degli Stati membri. Pertanto, la durata del periodo concesso per abbattere gli animali può variare da uno Stato membro all’altro. Occorre quindi consentire agli Stati membri di decidere la durata del periodo necessario per la macellazione, da situarsi tra il 1o gennaio e il 31 marzo 2005.

(4)

Nei casi in cui gli Stati membri decidono di accordare il premio speciale al momento della macellazione, l’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1254/1999 stabilisce che, per i tori, il criterio dell’età di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a) di detto regolamento è sostituito dal criterio del peso minimo della carcassa. Evidentemente, per un animale macellato dopo il 31 dicembre 2004, non sarebbe più possibile verificare se l’animale fosse conforme al criterio del peso entro tale data. Per evitare che siano presentati per la macellazione e siano oggetto di una domanda di premio animali che non avrebbero altrimenti soddisfatto i criteri del peso entro il 31 dicembre 2004, è opportuno sostituire il criterio del peso con il criterio dell’età, nei casi in cui il richiedente voglia ricorrere a tale misura.

(5)

Il regolamento (CE) n. 2342/1999 deve essere modificato di conseguenza.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2342/1999 è modificato come segue:

1)

All’articolo 8, paragrafo 5, è aggiunto il seguente comma:

«In deroga all’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1254/1999, negli Stati membri che decidono di applicare dal 1o gennaio 2005 il regime del pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio (4), ai tori macellati durante il periodo di cui all’articolo 42, paragrafo 4, può essere accordato il premio speciale se al 31 dicembre 2004 rispondono al criterio dell’età di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 1254/1999. La prova della macellazione precisa l’età dell’animale.

2)

All’articolo 42, dopo il terzo comma è inserito il comma seguente:

«In deroga al primo e al secondo comma del presente articolo e all’articolo 35, paragrafo 1, negli Stati membri che decidono di applicare dal 1o gennaio 2005 il regime del pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 1782/2003, è possibile accordare un premio speciale, a richiesta del produttore, secondo la modalità prevista dall’articolo 8 paragrafo 1, se l’animale è macellato durante un periodo stabilito dallo Stato membro tra il 1o gennaio e il 31 marzo 2005 e se la domanda di premio per l’animale è presentata entro il 15 aprile 2005 per l’anno civile 2004. I manzi sono ammissibili al premio al 31 dicembre 2004 ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. 1254/1999. In tal caso l’anno di imputazione è il 2004 e l’importo del premio è quello applicabile il 31 dicembre 2004.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 864/2004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 48).

(2)  GU L 281 del 4.11.1999, pag. 30. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1777/2004 (GU L 316 del 15.10.2004, pag. 66).

(3)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

(4)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.».


30.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 328/69


REGOLAMENTO (CE) N. 1900/2004 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 2004

che fissa i coefficienti di ponderazione necessari al calcolo del prezzo comunitario di mercato del suino macellato per la campagna 2004/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il prezzo comunitario di mercato del suino macellato, di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2759/75, deve essere stabilito ponderando i prezzi rilevati in ciascuno Stato membro mediante coefficienti che esprimano la consistenza relativa del patrimonio suinicolo di ogni Stato membro.

(2)

È opportuno determinare questi coefficienti sulla base del numero dei suini censiti all’inizio di dicembre di ogni anno in applicazione della direttiva 93/23/CEE del Consiglio, del 1o giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di suini (2).

(3)

Sulla base dei risultati dell’inchiesta del mese di dicembre 2003, occorre procedere ad una nuova fissazione dei coefficienti di ponderazione per la campagna 2004/2005 e abrogare il regolamento (CE) n. 1075/2003 della Commissione (3).

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I coefficienti di ponderazione di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2759/75 sono fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 1075/2003 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 258/2004 della Commissione (GU L 44 del 14.2.2004, pag. 14).

(2)  GU L 149 del 21.6.1993, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(3)  GU L 155 del 24.6.2003, pag. 9. Regolamento modificato, in via di pubblicazione.


ALLEGATO

Coefficienti di ponderazione ai fini del calcolo del prezzo comunitario di mercato del suino macellato per la campagna 2004/2005

Articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2759/75

Belgio

4,2

Repubblica ceca

2,2

Danimarca

8,5

Germania

17,4

Estonia

0,2

Grecia

0,6

Spagna

15,7

Francia

10,0

Irlanda

1,1

Italia

6,0

Cipro

0,3

Lettonia

0,3

Lituania

0,7

Lussemburgo

0,1

Ungheria

3,1

Malta

0,1

Paesi Bassi

7,1

Austria

2,1

Polonia

12,1

Portogallo

1,5

Slovenia

0,4

Slovacchia

0,9

Finlandia

0,9

Svezia

1,3

Regno Unito

3,2


30.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 328/71


REGOLAMENTO (CE) N. 1901/2004 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 2004

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2123/89 che stabilisce l’elenco dei mercati rappresentativi per il settore delle carni suine nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 2123/89 della Commissione (2) stabilisce l’elenco dei mercati rappresentativi per il settore delle carni suine nella Comunità.

(2)

In seguito all’adesione all’Unione europea della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, è necessario stabilire i mercati rappresentativi di questi paesi.

(3)

In diversi Stati membri sono stati modificati i mercati rappresentativi; occorre pertanto sostituire l’allegato del regolamento (CEE) n. 2123/89.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CEE) n. 2123/89 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 258/2004 della Commissione (GU L 44 del 14.2.2004, pag. 14).

(2)  GU L 203 del 15.7.1989, pag. 23. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2712/2000 (GU L 313 del 13.12.2000, pag. 4).


ALLEGATO

Stato membro

Tipo di mercato rappresentativo

Mercato / Centro di quotazione

Belgio

Il centro di quotazione seguente

Brussel/Bruxelles

Repubblica ceca

Il mercato seguente

Praha

Danimarca

Il centro di quotazione seguente

København

Germania

I centri di quotazione seguenti

Kiel, Hamburg, Oldenburg, Münster, Düsseldorf, Trier, Gießen, Stuttgart, München, Bützow, Potsdam, Magdeburg, Erfurt, Dresden

Estonia

Il centro di quotazione seguente

Tallinn

Grecia

I centri di quotazione seguenti

Preveza, Chalkida, Korinthos, Agrinio, Drama, Larissa, Verria

Spagna

I centri di quotazione seguenti

Ebro, Mercolleida, Campillos, Segovia, Segura, Silleda

e l’insieme dei mercati seguenti

Murcia, Malaga, Barcelona, Huesca, Burgos, Lleida, Navarra, Ourense, Segovia, Ciudad Real

Francia

I centri di quotazione seguenti

Rennes, Nantes, Metz, Lyon, Toulouse

Irlanda

L’insieme dei mercati seguenti

Waterford, Mitchelstown, Edenderry

Italia

L’insieme dei mercati seguenti

Milano, Cremona, Mantova, Modena, Parma, Reggio Emilia, Perugia

Cipro

Il mercato seguente

Nicosia

Lettonia

Il mercato seguente

Rīga

Lituania

Il centro di quotazione seguente

Vilnius

Lussemburgo

L’insieme dei mercati seguenti

Esch-sur Alzette, Ettelbruck, Mersch, Wecker

Magyarország/Ungheria

Il centro di quotazione seguente

Budapest

Malta

Il centro di quotazione seguente

Marsa

Paesi Bassi

Il centro di quotazione seguente

Zoetermeer

Austria

Il centro di quotazione seguente

Wien

Polonia

Il centro di quotazione seguente

Warszawa

Portogallo

L’insieme dei mercati seguenti

Famalicão, Coimbra, Leiria, Montijo, Póvoa da Galega, Rio Maior

Slovenia

Il centro di quotazione seguente

Ljubljana

Slovacchia

Il centro di quotazione seguente

Bratislava

Finlandia

Il centro di quotazione seguente

Helsinki

Svezia

L’insieme dei mercati seguenti

Helsingborg, Trelleborg, Skövde, Skara, Kalmar, Uppsala, Visby, Kristianstad

Regno Unito

Il centro di quotazione Milton Keynes per l’insieme delle regioni seguenti

Scotland, Northern Ireland, Northern England, Eastern England


30.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 328/73


REGOLAMENTO (CE) N. 1902/2004 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 2004

che modifica alcuni elementi del disciplinare della denominazione figurante nell’allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche (Les Garrigues)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari (1), in particolare l’articolo 9,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, le autorità spagnole hanno chiesto alcune modifiche dell’area geografica per la denominazione «Les Garrigues», registrata in qualità di denominazione d’origine protetta con regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (2).

(2)

Dall’esame della domanda di modifica è emerso che si tratta di modifiche non secondarie.

(3)

Conformemente alla procedura di cui all’articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92 e trattandosi di modifiche non secondarie, si applica, in quanto compatibile, la procedura prevista dall’articolo 6.

(4)

Le modifiche sono state ritenute conformi al regolamento (CEE) n. 2081/92. Nessuna dichiarazione d’opposizione è stata trasmessa alla Commissione, ai sensi dell’articolo 7 del regolamento citato, a seguito della pubblicazione delle suddette modifiche nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (3).

(5)

Tali modifiche devono pertanto essere registrate ed essere oggetto di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le modifiche figuranti nell’allegato I del presente regolamento sono registrate e pubblicate a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2081/92.

La scheda consolidata che riporta i principali elementi del disciplinare figura nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1215/2004 (GU L 232 dell'1.7.2004, pag. 21).

(2)  GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1345/2004 (GU L 249 del 23.7.2004, pag. 14).

(3)  GU C 187 del 7.8.2003, pag. 7 (Les Garrigues).


ALLEGATO I

REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO

Modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta (articolo 9)

N. CE: ES/0070/24.1.1994

1.

Denominazione registrata: «Les Garrigues»

2.

Modifiche richieste:

Sezione del disciplinare:

Image

Nome

Image

Descrizione

Image

Area geografica

Image

Prova d’origine

Image

Metodo di ottenimento

Image

Legame

Image

Etichettatura

Image

Condizioni nazionali

Modifiche:

L'obiettivo è quello di estendere l’area geografica di tale denominazione alle seguenti regioni:

Regione

Comune

Les Garrigues

Tarrès

El Segrià

Aitona (zona restante)

Alcarràs

La Granja d'Escarp

Massalcoreig

Seròs (zona restante)

Soses

Torres del Segre

L’area geografica che si vuole estendere mantiene, dal punto di vista del legame con l’ambiente (storia, pedologia, orografia e climatologia) la stessa unità e lo stesso grado di omogeneità che aveva prima dell’estensione (D.O.P. iniziale); risulta conforme a tutti gli elementi essenziali del disciplinare di questa denominazione d’origine protetta iscritta nello schedario oleicolo comunitario e produce un olio d’oliva extra vergine che presenta le stesse caratteristiche dell’olio protetto.


ALLEGATO II

SCHEDA CONSOLIDATA

REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92

«LES GARRIGUES»

N. CE: ES/0070/24.1.1994

DOP(X)    IGP(  )

La presente scheda costituisce una sintesi redatta a scopo informativo. Per un’informazione completa, gli interessati e in particolare i produttori dei prodotti coperti dalla DOP e dell’IGP in oggetto sono invitati a consultare la versione integrale del disciplinare presso i servizi o le associazioni nazionali oppure presso i servizi competenti della Commissione Europea (1).

1.   Servizio competente dello Stato membro::

Nome

:

Subdirección General de Sistemas de Calidad Diferenciada. Dirección General de Alimentación. Secretaría General de Agricultura y Alimentación. Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación de España.

Indirizzo

:

Po Infanta Isabel, 1 E-28071 – Madrid

Tel.

:

(34-91) 347 53 94

Fax

:

(34-91) 347 54 10

2.   Richiedente:

2.1.

Nome

:

CONSEJO REGULADOR DE LA D.O.P. «LES GARRIGUES»

2.2.

Indirizzo

:

Complex la Caparrella 97 1a planta. E–25192 Lleida

Tel

:

(34-973) 28 04 70

Fax

:

(34-973) 26 04 27

2.3.

Composizione: Produttori/trasformatori (X) altro (  )

3.   Tipo di prodotto: olio d’oliva vergine – Classe 1.5

4.   Descrizione del disciplinare: (sintesi delle condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 2)

4.1.   Nome: «Les Garrigues»

4.2.   Descrizione: Olio d’oliva vergine ottenuto da olive delle varietà «Arbequina» e «Verdiell». Acidità inferiore a 0,5o; indice di perossido: 15; umidità inferiore a 0,1 %. Si distingue un tipo fruttato, verdognolo e dal sapore amaro mandorlato, e un tipo dolce, giallo e dal sapore dolce.

4.3.   Zona geografica: Ubicata a sud-est della provincia di Lerida, comprende le comarche di Les Garrigues, El Segrià e L'Urgell. I comuni che rientrano in tale zona geografica sono i seguenti:

4.4.   Prova dell’origine: L'olio si estrae in aziende registrate, sotto il controllo del Consejo Regulador, da olive di varietà autorizzate, provenienti da oliveti registrati.

4.5.   Metodo di ottenimento: Estrazione dell'olio da olive sane e mondate mediante tecniche idonee di estrazione che non alterino le caratteristiche del prodotto.

4.6.   Legame: Terreni di natura calcarea, sciolti, a tessitura argillo-limosa, di colore rossiccio od ocra. Clima continentale. Coltura, raccolta e metodo di ottenimento controllati.

4.7.   Struttura di controllo:

Nome

:

Consejo Regulador D.O. «Les Garrigues»

Indirizzo

:

Complex la Caparrella 97 1a planta. – E-25192 Lleida

Tel.

:

(34-973) 28 04 70

Fax

:

(34-973) 26 04 27

Il Consejo Regulador per la denominazione d’origine controllata «les Garrigues» soddisfa i requisiti della norma EN 45011.

4.8.   Etichettatura: Etichette autorizzate dal Consejo Regulador recanti la dicitura: «Denominación de Origen “Les Garrigues” aceite virgen» (Denominazione d’origine «Les Garrigues» olio vergine d’oliva). Le controetichette sono numerate e rilasciate dal Consejo Regulador.

4.9.   Condizioni nazionali (se del caso): Legge 25/1970, del 2 dicembre 1970. Ordinanza del 10 marzo 1987, che disciplina la denominazione di origine «Borjas Blancas» e il relativo Consejo Regulador. Ordinanza del 9 agosto 1993, che sostituisce il nome della D.O. «Borjas Blancas» con quello della D.O. «Les Garrigues».


(1)  Commissione europea – Direzione generale dell'agricoltura – Direzione B – Unità Politica di qualità dei prodotti agricoli, B-1049 Bruxelles.


30.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 328/77


REGOLAMENTO (CE) N. 1903/2004 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 2004

che modifica il regolamento (CEE) n. 3149/92 recante modalità d’esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento a favore degli indigenti nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio (1), del 10 dicembre 1987, che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità, in particolare l’articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 3149/92 della Commissione (2) ha stabilito le disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 3730/87 per la fornitura di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità, tramite organizzazioni caritative designate dagli Stati membri.

(2)

Allo scopo di garantire un'applicazione più omogenea negli Stati membri che partecipano a tale azione, giova definire con maggiore precisione il concetto di «beneficiari» o di «destinatari finali» della misura. Al fine di agevolare la gestione e il controllo dell’esecuzione del piano annuale, di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3149/92, è opportuno prevedere che le organizzazioni caritative designate dalle competenti autorità nazionali possano essere considerate come destinatarie finali quando garantiscono, sotto determinate forme, la distribuzione effettiva sul posto delle derrate alimentari agli indigenti, là dove essi risiedono.

(3)

Occorre sottolineare che l’esecuzione del piano, in ciascuno Stato membro che prende parte all'azione, deve essere programmata, scaglionata e regolare, sia per quanto riguarda i ritiri dei prodotti dalle scorte d’intervento sia per quanto riguarda lo svolgimento delle fasi successive, sino alla distribuzione ai beneficiari o destinatari finali, per raggiungere l’obiettivo dell’azione comunitaria e per soddisfare alle esigenze di una corretta gestione delle scorte d’intervento. A tale scopo, la maggior parte dei ritiri dalle scorte d’intervento deve essere effettuata anteriormente al 1° luglio dell’anno di esecuzione del piano. Nel settore dei prodotti lattiero-caseari, tenuto conto delle caratteristiche di un mercato molto sensibile, in particolare dell'incidenza della reimmissione dei prodotti sul mercato, è opportuno limitare i ritiri dei prodotti dalle scorte pubbliche, nell’ambito dell’esecuzione dell’azione interessata, nei periodi in cui è possibile l’acquisto da parte degli organismi d’intervento e, a partire dall’esecuzione del piano 2006, anche durante le settimane che precedono detti periodi di acquisto. Gli Stati membri devono mettere in atto misure appropriate che comportino sanzioni progressive in funzione dei ritardi nella presa in consegna dei prodotti.

(4)

E’ opportuno precisare quali siano i controlli più adeguati nell'ambito dell'esecuzione del piano annuale e, soprattutto, la percentuale dei controlli che le autorità competenti devono effettuare. Nelle relazioni annuali di esecuzione del piano devono figurare i dati che consentono di valutare i risultati dei controlli suddetti e quindi dell’esecuzione dell’azione. I controlli devono essere effettuati tenendo conto dell’applicazione delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione (3), del 16 ottobre 1992, che stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento.

(5)

Il regolamento (CEE) n. 3149/1992 deve essere modificato di conseguenza. Le modifiche devono prendere effetto a decorrere dall'inizio del periodo di esecuzione del piano annuale 2005.

(6)

I comitati di gestione interessati non hanno espresso pareri nei termini stabiliti dal presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 3149/92 è modificato come segue:

1)

All’articolo 1 si inserisce il paragrafo seguente:

«3.   Ai fini del presente regolamento, per “indigenti” si intendono persone fisiche, individui e famiglie o gruppi composti da tali persone, la cui situazione di dipendenza sociale e finanziaria è constatata o riconosciuta in base a criteri di ammissibilità adottati dalle autorità competenti o giudicata sulla base dei criteri adottati dalle organizzazioni caritative e approvati dalle autorità competenti.».

2)

Il testo dell’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

1.   Il periodo di esecuzione del piano inizia il 1o ottobre e termina il 31 dicembre dell’anno successivo.

2.   Le operazioni di ritiro dei prodotti dalle scorte d’intervento sono effettuate a partire dal 1o ottobre sino al 31 agosto dell’anno successivo, con un ritmo regolare ed adeguato alle esigenze di esecuzione del piano.

Il 70 % dei quantitativi di cui all’articolo 2, paragrafo 3, punto 1), lettera b) deve essere ritirato dalle scorte anteriormente al 1o luglio dell’anno di esecuzione del piano; tale obbligo, tuttavia, non si applica per le assegnazioni che vertono su quantitativi pari o inferiori a 500 tonnellate. I quantitativi che non sono stati ritirati dalle scorte di intervento al 30 settembre dell’anno di esecuzione del piano non sono assegnati allo Stato membro aggiudicatario designato, nell’ambito del piano di cui trattasi.

Tuttavia nel caso del burro e del latte scremato in polvere, il 70 % dei prodotti deve essere ritirato dalle scorte di intervento anteriormente al 1o marzo dell’anno di esecuzione del piano nell’ambito del piano 2005 e anteriormente al 1o febbraio a partire dall’esecuzione del piano 2006. Tale obbligo non si applica per le assegnazioni che vertono su quantitativi pari o inferiori a 500 tonnellate.

I prodotti da ritirare devono essere prelevati dalle scorte di intervento entro un termine di 60 giorni dall’attribuzione del contratto all’aggiudicatario.

3.   Durante il periodo di esecuzione del piano, gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione le eventuali modifiche relative all’esecuzione dello stesso sul loro territorio entro il limite dei mezzi finanziari messi a loro disposizione. Tale comunicazione è corredata di tutte le informazioni utili. Si procede ad una revisione del piano se le modifiche giustificate riguardano almeno il 5 % delle quantità o dei valori previsti per prodotto nel piano comunitario.

4.   Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione le riduzioni di spesa prevedibili nell’applicazione del piano. La Commissione può destinare le risorse disponibili ad altri Stati membri, in funzione delle loro richieste ed dell’effettiva utilizzazione dei prodotti messi a disposizione nonché dei finanziamenti concessi nel corso degli esercizi precedenti.».

3)

E’ inserito il seguente articolo 5 bis:

«Articolo 5 bis

Ai fini della distribuzione delle derrate alimentari agli indigenti e dello svolgimento dei controlli, le organizzazioni caritative che si occupano dei beneficiari e che intervengono direttamente presso di loro, sono considerate destinatarie finali della distribuzione se procedono effettivamente alla distribuzione delle derrate alimentari. Sono considerate distribuite le derrate alimentari che, a livello locale, e senza alcun altro intervento, vengono direttamente consegnate sotto forma di pacco o di pasto, in funzione delle necessità quotidiane o settimanali, a seconda dei casi, dei beneficiari.».

4)

Il testo dell’articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

1.   Gli Stati membri devono prendere i provvedimenti necessari per garantire che:

a)

i prodotti d'intervento ed eventualmente gli stanziamenti per mobilitare i prodotti sul mercato siano destinati all'uso e ai fini previsti dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3730/87;

b)

le merci che non sono consegnate alla rinfusa ai beneficiari rechino sull’imballaggio la dicitura: «aiuto CE»;

c)

le organizzazioni caritative incaricate dell’attuazione del piano tengano un’adeguata contabilità, corredata di tutti i documenti giustificativi, e ne consentano l’accesso alle competenti autorità per i controlli necessari;

d)

le gare di licitazione siano conformi al disposto degli articoli 3 e 4 e le forniture siano effettuate a norma delle disposizioni del presente regolamento; in particolare, gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili quando i prodotti non sono ritirati entro il periodo di cui all’articolo 3, paragrafo 2.

2.   I controlli delle autorità competenti sono effettuati a partire dalla presa in consegna all’uscita dalle scorte d’intervento, durante tutte le fasi del processo di esecuzione del piano e, in particolare, a tutti i livelli della catena di distribuzione. Detti controlli sono svolti durante l’intero periodo di esecuzione del piano, in tutte le fasi, anche al livello locale.

I controlli vertono almeno sul 5 % dei quantitativi per tipo di prodotti di cui all’articolo 2, paragrafo 3, punto 1, lettera b). Questa percentuale di controlli si applica ad ogni fase del processo di esecuzione, tenendo conto dei criteri di rischio.

I controlli mirano a verificare le operazioni di entrata e di uscita dei prodotti nonché il trasferimento dei medesimi fra gli operatori successivi. Essi comportano anche un raffronto tra le scorte contabilizzate e le scorte fisiche dei prodotti selezionati per i controlli.

3.   Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie per garantire la regolarità delle operazioni di esecuzione del piano e per prevenire e sanzionare le irregolarità. A tal fine, essi possono segnatamente sospendere la partecipazione degli operatori alle procedure di gara, a seconda della natura e della gravità delle inosservanze o delle irregolarità constatate nell'esecuzione di una fornitura.».

5)

All’articolo 10, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«La relazione indica le misure di controllo applicate per verificare che le merci abbiano raggiunto l’obiettivo previsto nonché i destinatari finali. Essa precisa in particolare il tipo e il numero dei controlli effettuati, i risultati ottenuti nonché i casi d’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 9, paragrafo 3. La relazione costituisce un elemento determinante di cui si tiene conto nell’elaborare i successivi piani annuali.».

6)

È inserito il seguente articolo 10 bis:

«Articolo 10 bis

Le disposizioni del presente regolamento si applicano fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal piano annuale 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 352 del 15.12.1987, pag. 1 Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 2535/95 (GU L 260 del 31.10.1995, pag. 3).

(2)  GU L 313 del 30.10.1992, pag. 50. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2339/2003 (GU L 346 del 31.12.2003, pag. 29).

(3)  GU L 301 del 17.10.1992, pag. 17. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 770/96 (GU L 104 del 27.4.1996, pag. 13).


30.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 328/80


REGOLAMENTO (CE) N. 1904/2004 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 2004

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.

(2)

Le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2).

(3)

La restituzione applicabile al malto deve essere calcolata tenendo conto del quantitativo di cereali necessario per fabbricare i prodotti considerati; che tali quantitativi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1501/95.

(4)

La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della situazione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

(5)

La restituzione deve essere fissata una volta al mese e può essere modificata nel periodo intermedio.

(6)

L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali ed in particolare ai corsi o ai prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale induce a fissare la restituzione secondo gli importi che figurano in allegato.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1784/2003 sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o novembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 (GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 ottobre 2004, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

1107 10 19 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 10 99 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 20 00 9000

A00

EUR/t

0,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).


30.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 328/82


REGOLAMENTO (CE) N. 1905/2004 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 2004

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

In virtù dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo. In questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2), ha consentito di fissare un correttivo per il malto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1766/92. Tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95.

(3)

Dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di malto, di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003, è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o novembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 (GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 ottobre 2004, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

N.B.: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

(EUR/t)

Codice prodotto

Destinazione

Corrente

11

1o term.

12

2o term.

1

3o term.

2

4o term.

3

5o term.

4

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


(EUR/t)

Codice prodotto

Destinazione

6o term.

5

7o term.

6

8o term.

7

9o term.

8

10o term.

9

11o term.

10

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


30.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 328/84


REGOLAMENTO (CE) N. 1906/2004 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 2004

che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2681/74 del Consiglio, del 21 ottobre 1974, relativo al finanziamento comunitario delle spese derivanti dalla fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare (3) prevede che è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, la parte delle spese corrispondenti alle restituzioni all'esportazione fissate in questo campo in conformità delle norme comunitarie.

(2)

Per facilitare la redazione e la gestione del bilancio per le azioni comunitarie di aiuto alimentare e per consentire agli Stati membri di conoscere il livello della partecipazione comunitaria al finanziamento delle azioni nazionali di aiuto alimentare, occorre determinare il livello delle restituzioni concesse per dette azioni.

(3)

Le norme generali e le modalità di applicazione previste dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003 e dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 per le restituzioni all'esportazione si applicano, mutatis mutandis, alle operazioni anzidette.

(4)

I criteri specifici di cui bisogna tener conto ai fini del calcolo della restituzione all'esportazione sono definiti per il riso all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le azioni comunitarie o nazionali di aiuto alimentare nell'ambito di convenzioni internazionali o di altri programmi complementari nonché di altre azioni comunitarie di fornitura gratuita, le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso sono fissate in conformità all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o novembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27).

(3)  GU L 288 del 25.10.1974, pag. 1.


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 ottobre 2004, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali

(EUR/t)

Codice prodotto

Ammontare della restituzione

1001 10 00 9400

0,00

1001 90 99 9000

0,00

1002 00 00 9000

0,00

1003 00 90 9000

0,00

1005 90 00 9000

0,00

1006 30 92 9100

0,00

1006 30 92 9900

0,00

1006 30 94 9100

0,00

1006 30 94 9900

0,00

1006 30 96 9100

0,00

1006 30 96 9900

0,00

1006 30 98 9100

0,00

1006 30 98 9900

0,00

1006 30 65 9900

0,00

1007 00 90 9000

0,00

1101 00 15 9100

0,00

1101 00 15 9130

0,00

1102 10 00 9500

0,00

1102 20 10 9200

43,13

1102 20 10 9400

36,97

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

55,46

1104 12 90 9100

0,00

NB: I codici prodotto sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.


30.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 328/86


REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2004 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 2004

che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 151a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

A norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari (2), gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro di intervento da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. A norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato, che possono essere differenziati secondo la destinazione, il tenore di materia grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere di non dare seguito alla gara. Conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione.

(2)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 151a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97, i prezzi minimi di vendita del burro di intervento nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 ottobre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 921/2004 (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 94).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 ottobre 2004, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 151a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

(EUR/100 kg)

Formula

A

B

Modo di utilizzazione

Con rivelatori

Senza rivelatori

Con rivelatori

Senza rivelatori

Prezzo minimo di vendita

Burro ≥ 82 %

Nello stato in cui si trova

211,1

215,1

215,1

Concentrato

209,1

Cauzione di trasformazione

Nello stato in cui si trova

129

129

129

Concentrato

129


30.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 328/88


REGOLAMENTO (CE) N. 1908/2004 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 2004

che fissa gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 151a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

A norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari (2), gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro di intervento da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. A norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato, che possono essere differenziati secondo la destinazione, il tenore di materia grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere di non dare seguito alla gara. Conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione.

(2)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 151a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97 l'importo massimo degli aiuti, nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 ottobre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 921/2004 (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 94).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 ottobre 2004, che fissa gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 151a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

(EUR/100 kg)

Formula

A

B

Modo di utilizzazione

Con rivelatori

Senza rivelatori

Con rivelatori

Senza rivelatori

Importo massimo dell'aiuto

Burro ≥ 82 %

59

55

55

Burro < 82 %

57

53

Burro concentrato

74

67

74

65

Crema

 

 

26

23

Cauzione di trasformazione

Burro

65

Burro concentrato

81

81

Crema

29


30.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 328/90


REGOLAMENTO (CE) N. 1909/2004 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 2004

che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 323a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

A norma del regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione, del 20 febbraio 1990, relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità (2), gli organismi di intervento istituiscono una gara permanente per la concessione di un aiuto per il burro concentrato. A norma dell'articolo 6 del citato regolamento, alla luce delle offerte ricevute per ciascuna gara particolare, si procede alla fissazione di un importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato avente tenore minimo di grassi pari al 96 %, ovvero si decide di non dare seguito alla gara. Occorre di conseguenza stabilire l'importo della cauzione di destinazione.

(2)

È opportuno fissare, in ragione delle offerte ricevute, l'importo massimo dell'arrivo dell'aiuto al livello sotto indicato e di determinare in conseguenza la cauzione di destinazione.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 323a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente istituita dal regolamento (CEE) n. 429/90, l’importo massimo dell’aiuto e la cauzione dei destinazione sono fissati come segue:

importo massimo dell’aiuto:

74 EUR/100 kg,

cauzione dei destinazione:

82 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 ottobre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 45 del 21.2.1990, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 921/2004 (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 94).


30.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 328/91


REGOLAMENTO (CE) N. 1910/2004 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 2004

relativo alla 70a gara particolare effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2799/1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

In virtù dell'articolo 26 del regolamento (CE) n. 2799/1999 della Commissione, del 17 dicembre 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine alla concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali e in ordine alla vendita di tale latte scremato in polvere (2), gli organismi d'intervento hanno indetto una gara permanente per la vendita di taluni quantitativi di latte scremato in polvere da essi detenuti.

(2)

Ai sensi dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 2799/1999, tenuto conto delle offerte ricevute, è fissato, per ciascuna gara particolare, un prezzo minimo di vendita o si decide di non dar seguito alla gara.

(3)

L'esame delle offerte ricevute, porta a non dare seguito alla gara.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per quanto concerne la 70a gara particolare effettuata a norma del regolamento (CE) n. 2799/1999, per la quale il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 26 ottobre 2004, non è dato alcun seguito alla gara.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 ottobre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 340 del 31.12.1999, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1839/2004 (GU L 322 del 23.10.2004, pag. 4).


30.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 328/92


REGOLAMENTO (CE) N. 1911/2004 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 2004

che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 7a gara particolare indetta nell’ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 10, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 21 del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte (2), gli organismi di intervento hanno messo in vendita mediante gara permanente alcuni quantitativi di burro da essi detenuti.

(2)

Tenendo conto delle offerte ricevute, per ciascuna gara particolare è fissato un prezzo minimo di vendita oppure si decide di non procedere all’aggiudicazione, conformemente al disposto dell'articolo 24 bis del regolamento (CE) n. 2771/1999.

(3)

Tenendo conto delle offerte ricevute, occorre fissare un prezzo minimo di vendita.

(4)

Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 7a gara particolare indetta ai sensi del regolamento (CE) n. 2771/1999, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 26 ottobre 2004, il prezzo minimo di vendita del burro è fissato a 270 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 ottobre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1448/2004 (GU L 267 del 14.8.2004, pag. 30).


30.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 328/93


REGOLAMENTO (CE) N. 1912/2004 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 2004

che fissa prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere per la 6a gara parziale indetta nell’ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 214/2001

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari (1), in particolare l’articolo 10, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 21 del regolamento (CE) n. 214/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del latte scremato in polvere (2), gli organismi di intervento hanno posto in vendita mediante gara permanente alcuni quantitativi di latte scremato in polvere da essi detenuti.

(2)

Tenendo conto delle offerte ricevute, per ciascuna gara parziale è fissato un prezzo minimo di vendita oppure si decide di non procedere all’aggiudicazione, conformemente al disposto dell’articolo 24 bis del regolamento (CE) n. 214/2001.

(3)

Alla luce delle offerte ricevute occorre fissare un prezzo minimo di vendita.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 6a gara parziale indetta a norma del regolamento (CE) n. 214/2001, il cui termine di presentazione delle offerte è scaduto il 26 ottobre 2004, il prezzo minimo di vendita del latte scremato è fissato a 200,70 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 ottobre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 37 del 7.2.2001, pag. 100. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1675/2004 (GU L 300 del 25.9.2004, pag. 12).


30.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 328/94


REGOLAMENTO (CE) N. 1913/2004 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 2004

che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo n. 4 concernente il cotone, allegato all'atto di adesione della Grecia, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio (1),

visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone (2), in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato. Tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001, recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone (3). Qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato.

(2)

A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1051/2001, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza reale del mercato, appaiano le più favorevoli. Per fissare il prezzo suddetto si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee rappresentative per un prodotto reso cif a un porto della Comunità, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali adattamenti sono fissati all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001.

(3)

L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, è fissato a 18,204 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 ottobre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura


(1)  GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1.

(2)  GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.

(3)  GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1486/2002 (GU L 223 del 20.8.2002, pag. 3).


30.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 328/95


REGOLAMENTO (CE) N. 1914/2004 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 2004

che fissa la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco utilizzato dall'industria chimica per il periodo dal 1o al 30 novembre 2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5, quinto trattino,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001 può essere deciso di accordare una restituzione alla produzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e f) del suddetto regolamento, per gli sciroppi di cui alla lettera d) dello stesso paragrafo, e per il fruttosio chimicamente puro (levulosio) di cui al codice NC 1702 50 00 quale prodotto intermedio, che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del trattato e sono utilizzati nella fabbricazione di taluni prodotti dell'industria chimica.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1265/2001 della Commissione, del 27 giugno 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 per quanto concerne la restituzione alla produzione per alcuni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica (2) prevede che tali restituzioni siano determinate in funzione della restituzione fissata per lo zucchero bianco.

(3)

L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1265/2001 stabilisce che la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco è fissata mensilmente per i periodi che iniziano il 1o di ogni mese.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La restituzione alla produzione per lo zucchero bianco di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1265/2001 è fissata a 39,120 EUR/100 kg netti per il periodo dal 1o al 30 novembre 2004.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o novembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 63.


30.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 328/96


REGOLAMENTO (CE) N. 1915/2004 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 2004

che fissa la restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di talune conserve

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), in particolare l'articolo 20 bis,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 20 bis del regolamento n. 136/66/CEE prevede la concessione di una restituzione alla produzione per l'olio d'oliva impiegato nella fabbricazione di talune conserve. A norma del paragrafo 6 dello stesso articolo e fatto salvo il paragrafo 3, la Commissione fissa questa restituzione ogni due mesi.

(2)

A norma dell'articolo 20 bis, paragrafo 2, del regolamento succitato, la restituzione è fissata in base alla differenza esistente tra i prezzi praticati sul mercato mondiale e sul mercato comunitario, prendendo in considerazione l'onere all'importazione applicabile all'olio d'oliva di cui alla sottovoce NC 1509 90 00, nonché gli elementi presi in considerazione all'atto della fissazione delle restituzioni all'esportazione in vigore per tali oli nel corso di un periodo di riferimento. È opportuno considerare come periodo di riferimento i due mesi che precedono l'inizio del periodo di validità della restituzione alla produzione.

(3)

In applicazione dei criteri succitati la restituzione deve essere fissata al livello di seguito indicato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i mesi di novembre e dicembre 2004 l'importo della restituzione alla produzione di cui all'articolo 20 bis, paragrafo 2, del regolamento n. 136/66/CEE è pari a 44,00 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o novembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura


(1)  GU L 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 97).


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

30.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 328/97


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 28 giugno 2004

relativa alla nomina di un membro francese del Comitato economico e sociale

(2004/742/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 259,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 167,

vista la decisione 2002/758/CE, Euratom del Consiglio, del 17 settembre 2002, relativa alla nomina dei membri del Comitato economico e sociale per il periodo dal 21 settembre 2002 al 20 settembre 2006 (1),

vista la candidatura presentata dal governo francese,

sentito il parere della Commissione dell'Unione europea,

DECIDE:

Articolo unico

La Sig.ra Laure BATUT è nominata membro del Comitato economico e sociale in sostituzione del Sig. Jean-Marc BILQUEZ per la restante durata del mandato di quest'ultimo, ossia fino al 20 settembre 2006.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

M. CULLEN


(1)  GU L 253 del 21.9.2002, pag. 9.


30.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 328/98


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 5 luglio 2004

relativa alla nomina di un membro belga del Comitato economico e sociale

(2004/743/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 259,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 167,

vista la decisione 2002/758/CE, Euratom del Consiglio, del 17 settembre 2002, relativa alla nomina dei membri del Comitato economico e sociale per il periodo dal 21 settembre 2002 al 20 settembre 2006 (1),

vista la candidatura presentata dal governo belga,

sentito il parere della Commissione dell'Unione europea,

DECIDE:

Articolo unico

Il Sig. Tony VANDEPUTTE è nominato membro del Comitato economico e sociale in sostituzione del Sig. Wilfried BEIRNAERT per la restante durata del mandato di quest'ultimo, ossia fino al 20 settembre 2006.

Fatto a Bruxelles, addì 5 luglio 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

G. ZALM


(1)  GU L 253 del 21.9.2002, pag. 9.


30.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 328/99


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 12 luglio 2004

recante nomina di un membro supplente spagnolo del Comitato delle regioni

(2004/744/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

vista la proposta del governo spagnolo,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2002/60/CE del Consiglio, del 22 gennaio 2002, recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2002 al 25 gennaio 2006 (1).

(2)

Un seggio di membro supplente del suddetto Comitato è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del Sig. Joaquin RIVAS RUBIALES, dimissioni comunicate al Consiglio in data 24 giugno 2004,

DECIDE:

Articolo unico

Il Sig. Pedro MOYA MILANES, Secretario General de Acción Exterior, Consejería de Presidencia, Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía è nominato membro supplente del Comitato delle regioni in sostituzione del Sig. Joaquin RIVAS RUBIALES per la restante durata del mandato, ossia fino al 25 gennaio 2006.

Fatto a Bruxelles, addì 12 luglio 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

B. R. BOT


(1)  GU L 24 del 26.1.2002, pag. 38.


30.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 328/100


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 12 luglio 2004

recante nomina di un membro titolare spagnolo del Comitato delle regioni

(2004/745/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

vista la proposta del Governo spagnolo,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2002/60/CE del Consiglio, del 22 gennaio 2002, recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2002 al 25 gennaio 2006 (1).

(2)

Un seggio di membro titolare del suddetto Comitato è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del Sig. José BONO MARTINEZ, comunicate al Consiglio in data 24 giugno 2004,

DECIDE:

Articolo unico

Il Sig. José María BARREDA FONTES, Presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, è nominato membro titolare del Comitato delle regioni, in sostituzione del Sig. José BONO MARTINEZ per la restante durata del mandato, ossia fino al 25 gennaio 2006.

Fatto a Bruxelles, addì 12 luglio 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

B. R. BOT


(1)  GU L 24 del 26.1.2002, pag. 38.


30.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 328/101


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 ottobre 2004

relativa all'osservanza delle condizioni di cui all'articolo 3 del protocollo aggiuntivo all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e gli Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, per quanto riguarda la proroga del periodo di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del protocollo 2 dell'accordo europeo

(2004/746/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 87, paragrafo 3,

vista la decisione del Consiglio, del 29 luglio 2002, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un protocollo aggiuntivo all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e gli Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, per quanto riguarda la proroga del periodo di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del protocollo 2 dell'accordo europeo,

visto il protocollo aggiuntivo all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e gli Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, per quanto riguarda la proroga del periodo di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del protocollo 2 dell'accordo europeo, in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il 1o febbraio 1995 è entrato in vigore un accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra (1).

(2)

A norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del protocollo 2 dell'accordo europeo, nei primi cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, in deroga al paragrafo 1, punto iii), dello stesso articolo, la Bulgaria può eccezionalmente, per quanto riguarda i prodotti di acciaio, concedere aiuti di Stato a scopo di ristrutturazione, a condizione che gli aiuti contribuiscano a rendere vitali le imprese beneficiarie, nelle normali condizioni di mercato, per la fine del periodo di ristrutturazione; che l'importo e l'intensità degli aiuti siano strettamente limitati alla misura assolutamente necessaria per ripristinare detta vitalità e vengano progressivamente ridotti e che il programma di ristrutturazione rientri in un piano di razionalizzazione globale e di riduzione della capacità di produzione in Bulgaria.

(3)

Il periodo iniziale di cinque anni è scaduto il 31 dicembre 1997.

(4)

Il 21 novembre 2002, la Repubblica di Bulgaria ha chiesto la proroga di tale periodo.

(5)

È opportuno concedere una proroga al periodo suddetto di altri otto anni a decorrere dal 1o gennaio 1998 oppure, se precedente, fino alla data di adesione della Bulgaria all'Unione europea.

(6)

A tale scopo, il 21 novembre 2002, la Comunità e la Bulgaria hanno firmato un protocollo aggiuntivo all'accordo europeo, che è stato applicato in via provvisoria a decorrere da tale data.

(7)

Ai sensi dell'articolo 2 del protocollo aggiuntivo, la proroga di tale periodo è subordinata alla presentazione da parte della Bulgaria alla Commissione di un programma di ristrutturazione e di piani aziendali che siano conformi ai criteri di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del protocollo 2 dell'accordo europeo e che siano stati valutati e approvati dall'autorità nazionale di vigilanza sugli aiuti di Stato (Commissione per la difesa della concorrenza).

(8)

Nel marzo 2004, la Bulgaria ha presentato alla Commissione un programma di ristrutturazione e il piano aziendale dell’unica società che abbia beneficiato o stia beneficiando di un aiuto di Stato a scopo di ristrutturazione.

(9)

Ai sensi dell'articolo 3 del protocollo aggiuntivo, la proroga del periodo in questione è subordinata alla valutazione finale del programma di ristrutturazione e dei piani aziendali da parte della Commissione.

(10)

La Commissione ha effettuato la valutazione finale del programma di ristrutturazione e del piano aziendale presentato dalla Bulgaria; la valutazione indica che l'attuazione del programma di ristrutturazione e del piano aziendale garantirà la vitalità della società in questione nelle normali condizioni di mercato. Essa indica inoltre che l’entità dell’aiuto di Stato a scopo di ristrutturazione previsto dal programma è strettamente limitata alla misura assolutamente necessaria per ripristinare la vitalità della società in questione e che tale entità verrà progressivamente ridotta per poi esaurirsi nel 2005. La valutazione conferma inoltre che la società beneficiaria sarà oggetto di una razionalizzazione globale e che la sua capacità di produzione in eccesso sarà ridotta. La valutazione conclude pertanto che il programma di ristrutturazione e il piano aziendale soddisfano le condizioni di cui all’articolo 9, paragrafo 4, del protocollo 2 dell’accordo europeo,

DECIDE:

Articolo 1

Il programma di ristrutturazione e i piani aziendali che la Bulgaria ha presentato alla Commissione ai sensi dell'articolo 2 del protocollo aggiuntivo all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e gli Stati membri, da una parte, e la Bulgaria, dall'altra, per quanto riguarda la proroga del periodo di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del protocollo 2 dell'accordo europeo sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del protocollo 2.

Articolo 2

Il periodo durante il quale la Bulgaria può eccezionalmente, per quanto riguarda i prodotti di acciaio, concedere aiuti di Stato a scopo di ristrutturazione alle condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del protocollo 2 viene prorogato di altri otto anni a decorrere dal 1o gennaio 1998 oppure, se precedente, fino alla data di adesione della Bulgaria all'Unione europea, ai sensi dall'articolo 1 del protocollo aggiuntivo.

Fatto a Lussemburgo, addì 18 ottobre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

C. VEERMAN


(1)  GU L 358 del 31.12.1994, pag. 3.