ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 324

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

47o anno
27 ottobre 2004


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 1854/2004 della Commissione, del 26 ottobre 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (CE) n. 1855/2004 della Commissione, del 26 ottobre 2004, che fissa le restituzioni all'esportazione nel quadro dei sistemi A1 e B nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni, uve da tavola e mele)

3

 

*

Regolamento (CE) n. 1856/2004 della Commissione, del 26 ottobre 2004, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di una denominazione nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette (Lardo di Colonnata)

6

 

 

Regolamento (CE) n. 1857/2004 della Commissione, del 26 ottobre 2004, che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1210/2004, per la campagna 2004/2005

13

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

2004/731/CE:Decisione del Consiglio, del 26 luglio 2004, relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate

15

Accordo tra la Bosnia-Erzegovina e l'Unione europea sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate

16

 

*

2004/732/PESC:Decisione BiH/1/2004 del Comitato politico e di sicurezza, del 21 settembre 2004, relativa all'accettazione dei contributi di Stati terzi all'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina

20

 

*

2004/733/PESC:Decisione BiH/2/2004 del Comitato politico e di sicurezza, del 24 settembre 2004, relativa alla nomina di un comandante dell'operazione UE per l'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina

22

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

27.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 324/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1854/2004 DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 2004

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 ottobre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 ottobre 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

56,3

204

43,3

624

74,2

999

57,9

0707 00 05

052

117,6

999

117,6

0709 90 70

052

96,3

204

42,0

628

48,8

999

62,4

0805 50 10

052

60,5

388

52,2

524

68,0

528

51,4

999

58,0

0806 10 10

052

118,7

400

179,6

999

149,2

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

60,3

400

93,9

404

82,3

442

61,0

512

107,5

720

99,6

800

212,5

804

107,4

999

103,1

0808 20 50

052

109,5

388

105,3

720

75,4

999

96,7


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


27.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 324/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1855/2004 DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 2004

che fissa le restituzioni all'esportazione nel quadro dei sistemi A1 e B nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni, uve da tavola e mele)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 35, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione (2), ha stabilito le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

(2)

Ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96, nella misura necessaria per consentire un'esportazione di rilievo economico, i prodotti esportati dalla Comunità possono beneficiare di una restituzione all'esportazione, entro i limiti derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato.

(3)

Ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96, è necessario curare che non siano perturbati i flussi commerciali precedentemente determinati dal regime delle restituzioni. Per tale motivo e per il carattere stagionale delle esportazioni di ortofrutticoli, è necessario fissare i quantitativi previsti per prodotto, in base alla nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (3). Tali quantitativi devono essere suddivisi tenendo conto della natura più o meno deperibile dei prodotti in causa.

(4)

A norma dell'articolo 35, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2200/96, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, dei prezzi degli ortofrutticoli sul mercato comunitario e delle disponibilità e, dall'altro, dei prezzi praticati nel commercio internazionale. Si deve altresì tener conto delle spese di commercializzazione e di trasporto nonché dell'aspetto economico delle esportazioni considerate.

(5)

A norma dell'articolo 35, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2200/96, i prezzi sul mercato comunitario sono stabiliti tenendo conto dei prezzi più favorevoli ai fini dell'esportazione.

(6)

La situazione del commercio internazionale o le specifiche esigenze di taluni mercati possono esigere, per un determinato prodotto, la differenziazione della restituzione secondo la destinazione del prodotto stesso.

(7)

I pomodori, le arance, i limoni, le uve da tavola e le mele delle categorie Extra, I e II, delle norme comuni di commercializzazione, possono attualmente essere oggetto di esportazioni rilevanti sotto il profilo economico.

(8)

Al fine di utilizzare le risorse disponibili nel modo più efficace possibile e tenuto conto della struttura delle esportazioni della Comunità, è opportuno fissare le restituzioni all'esportazione secondo i sistemi A1 e B.

(9)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Per il sistema A1, i tassi di restituzione, il periodo di domanda della restituzione e le quantità previste per i prodotti in causa sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Per il sistema B, i tassi di restituzione indicativi, il periodo di presentazione delle domande dei titoli e le quantità previste per i prodotti in causa sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

2.   I titoli rilasciati per iniziative di aiuto alimentare, di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (4), non vengono imputati ai quantitativi di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 novembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).

(2)  GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1176/2002 (GU L 170 del 29.6.2002, pag. 69).

(3)  GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2180/2003 (GU L 335 del 22.12.2003, pag. 1).

(4)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 636/2004 (GU L 100 del 6.4.2004, pag. 25).


ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 26 ottobre 2004, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni, uve da tavola e mele)

Codice del prodotto (1)

Destinazione (2)

Sistema A1

Periodo di domanda della restituzione: 9.11.2004-7.1.2005

Sistema B

Periodo di presentazione delle domande dei titoli: 16.11.2004-14.1.2005

Tasso di restituzione

(EUR/t nette)

Quantità previste

(t)

Tasso di restituzione indicativo

(EUR/t nette)

Quantità previste

(t)

0702 00 00 9100

F08

30

 

30

8 622

0805 10 10 9100

0805 10 30 9100

0805 10 50 9100

A00

24

 

24

105 197

0805 50 10 9100

A00

43

 

43

31 426

0806 10 10 9100

A00

35

 

35

13 029

0808 10 20 9100

0808 10 50 9100

0808 10 90 9100

F04, F09

28

 

28

22 349


(1)  I codici dei prodotti sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

(2)  I codici delle destinazioni di serie «A» sono definiti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3846/87.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

F03

:

Tutte le destinazioni diverse dalla Svizzera.

F04

:

Sri Lanka, Hong-Kong SAR, Singapore, Malaysia, Indonesia, Thailandia, Taiwan, Papua Nuova Guinea, Laos, Cambogia, Vietnam, Uruguay, Paraguay, Argentina, Messico, Costa Rica e Giappone.

F08

:

Tutte le destinazioni diverse dalla Bulgaria.

F09

:

Le seguenti destinazioni:

Norvegia, Islanda, Groenlandia, Isole Færøer, Romania, Albania, Bosnia Erzegovina, Croazia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Serbia e Montenegro, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldavia, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina, Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati arabi uniti (Abou Dhabi, Dubai, Chardja, Adjaman, Umm al-Qi'iwayn, Ras al-Khayma e Fudjayra), Kuwait, Yemen, Siria, Iran, Giordania, Bolivia, Brasile, Venezuela, Perù, Panama, Ecuador e Colombia,

paesi e territori d'Africa escluso il Sudafrica,

destinazioni di cui all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11).


27.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 324/6


REGOLAMENTO (CE) N. 1856/2004 DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 2004

che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di una denominazione nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette (Lardo di Colonnata)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 4, primo trattino, e l'articolo 7, paragrafo 5, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2081/92, l'Italia ha trasmesso alla Commissione una domanda per registrare la denominazione «Lardo di Colonnata» quale denominazione di origine protetta.

(2)

Conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, del suddetto regolamento, si è constatato che la domanda è conforme alle disposizioni del regolamento e, in particolare, comprende tutti gli elementi ivi previsti all'articolo 4.

(3)

La Spagna ha trasmesso alla Commissione una dichiarazione di opposizione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92, in seguito alla pubblicazione della domanda di registrazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2).

(4)

Tale dichiarazione riguardava il mancato rispetto delle condizioni previste all’articolo 2 del succitato regolamento ed era ammissibile in virtù del articolo 7, paragrafo 4, del medesimo regolamento. In effetti, in seguito alla denuncia di un esportatore di carni fresche, la Spagna contestava il metodo di delimitazione della zona geografica di produzione della materia prima destinata alla produzione del «Lardo di Colonnata» e della zona geografica di trasformazione.

(5)

Con lettera del 29 gennaio 2004 la Commissione ha invitato gli Stati membri interessati a cercare un accordo tra loro conformemente alle rispettive procedure interne. L’Italia ha fornito spiegazioni in merito al metodo di delimitazione delle zone geografiche relative alla produzione della materia prima e alla trasformazione e la Spagna ha dato il suo accordo per la registrazione.

(6)

Sono state aggiunte alcune precisazioni alla scheda riassuntiva del disciplinare della denominazione in oggetto, in particolare al paragrafo 4.3 relativo alla zona geografica.

(7)

La denominazione «Lardo di Colonnata» deve essere pertanto iscritta nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette ed essere tutelata sul piano comunitario come indicazione geografica protetta.

(8)

L’allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione (3) deve essere completato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 è completato con la denominazione che figura nell'allegato I del presente regolamento.

La denominazione di cui al primo comma è iscritta quale indicazione geografica protetta (IGP) nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette previsto dall’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Articolo 2

La scheda consolidata che riporta i principali elementi del disciplinare figura nell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1215/2004 della Commissione (GU L 232 dell’1.7.2004, pag. 21).

(2)  GU C 131 del 5.6.2003, pag. 10.

(3)  GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1486/2004 (GU L 273 del 21.8.2004, pag. 9).


ALLEGATO I

PRODOTTI DELL'ALLEGATO I DEL TRATTATO DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA

Preparazioni a base di carni (scaldate, salate, affumicate, ecc.)

ITALIA

Lardo di Colonnata (IGP)


ALLEGATO II

SCHEDA CONSOLIDATA

REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO

«LARDO DI COLONNATA»

N. CE: IT/00269/15.01.2003

DOP ( ) IGP (X)

La presente scheda costituisce una sintesi redatta a scopo informativo. Per un’informazione completa, gli interessati e in particolare i produttori della DOP o dell’IGP in questione sono invitati a consultare la versione integrale del disciplinare a livello nazionale oppure presso i Servizi competenti della Commissione europea (1).

1.   Servizio competente dello Stato membro:

Nome: Ministero delle Politiche agricole e forestali

Indirizzo:

Via XX Settembre n. 20 — I-00187 Roma

Tel. (39) 06 481 99 68

Fax (39) 06 420 131 26

E-mail: qualita@politicheagricole.it

2.   Richiedente:

2.1.   Nome: Associazione Tutela Lardo di Colonnata

2.2.   Indirizzo:

2.3.   Composizione: Produttori/trasformatori (x) altro ( )

3.   Tipo di prodotto: Classe 1.2 — Preparazione di carni dell'allegato II — Lardo.

4.   Descrizione del disciplinare: (sintesi dei requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 2)

4.1.   Nome: «Lardo di Colonnata»

4.2.   Descrizione: Prodotto ottenuto dai tagli di carne suina, proveniente da allevamenti situati nel territorio delle regioni Toscana, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Umbria, Marche, Lazio e Molise, corrispondenti allo strato adiposo che ricopre il dorso dalla regione occipitale fino alle natiche e che lateralmente arriva fino alla pancetta.

Le principali caratteristiche del «Lardo di Colonnata» sono elencate in appresso.

Forma: variabile, indicativamente rettangolare, spessore non inferiore a 3 cm.

Aspetto esterno: la parte inferiore conserva la cotenna mentre quella superiore è ricoperta dal sale di stagionatura, reso scuro dalle piante aromatiche e dalle spezie; può essere presente una striscia di magro. Nel complesso, il prodotto appare umido, di consistenza omogenea e morbida, di colore bianco, leggermente rosato o vagamente brunito.

Profumo: fragrante e ricco di aromi.

Sapore: gusto delicato e fresco, quasi dolce, finemente sapido se proveniente dalla zona delle natiche, arricchito dalle erbe aromatiche e dalle spezie usate nella lavorazione.

4.3.   Zona geografica: La zona geografica delimitata di produzione della materia prima comprende le regioni Toscana, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Umbria, Marche, Lazio e Molise. Si tratta delle regioni italiani dedite tradizionalmente alla produzione del suino pesante, in cui le tecniche di allevamento e di alimentazione adatte alla produzione di materia prima con le caratteristiche necessarie alla successiva trasformazione sono state consolidate nel corso del tempo. Anche le imprese di macellazione e di sezionamento hanno sede nelle regioni summenzionate.

La zona geografica relativa alla produzione del «Lardo di Colonnata» è rappresentata dal territorio denominato Colonnata, frazione del comune di Carrara, provincia di Massa Carrara.

4.4.   Prova dell'origine: Secondo alcuni, Colonnata trae il nome dalla presenza di una colonia di schiavi impiegati dai Romani nelle cave di marmo. Dell'esistenza di questo tipo di colonie esistono molte testimonianze storiche e archeologiche. Non è escluso che risalga proprio all'epoca della dominazione romana l'introduzione sul posto delle metodologie di conservazione delle carni suine. È del resto accertato che i Romani conoscevano fino in fondo il ruolo importante rivestito dal lardo nella dieta di coloro che erano sottoposti a lavori pesanti. Gli stessi legionari ricevevano, come ci attesta il Codice Giustiniano, una razione di lardo ogni tre giorni. La migliore qualità del materiale rinvenibile in loco non poteva non favorire, accanto a quella architettonica o artistica, un’utilizzazione più larga e diffusa di tipo manifatturiero, riferita cioè agli oggetti legati alla vita quotidiana come i mortai per la pesta del sale e le famose pile di marmo, ribattezzate localmente «conche», destinate alla conservazione del lardo. Passa anche da questa importante acquisizione la ricostruzione storica dei nessi che sono sempre esistiti fra un prodotto irripetibile come il «Lardo di Colonnata» e la cultura materiale del territorio che lo ha generato. Una cultura che probabilmente non ha subito rilevanti interruzioni dalle epoche più antiche. In generale, le fonti ci dicono, infatti, che anche in epoca longobarda la lavorazione del maiale ricevette un forte impulso. Tra l'altro, è interessante notare che era consuetudine attribuire ai maestri muratori, prima dell'inizio dell'opera loro commissionata, dieci libbre di lardo (circa cinque chilogrammi). Notazioni analoghe possono essere fatte, in verità, per tutto il periodo medievale, che è investito da uno sviluppo significativo delle tecniche di lavorazione e conservazione del maiale.

Non siamo in grado di dire in quale preciso momento o circostanza tutto questo tocchi direttamente il modo di lavorare e conservare il lardo a Colonnata. Secondo alcuni autori, anzi, fu proprio l'allevamento dei maiali e la rinomata maestria nel lavorarne le carni (che come è noto fu introdotta in loco dai Longobardi) ad assicurare al borgo di Colonnata la sua sopravvivenza durante il Medioevo, quando l'attività di estrazione del marmo subì un netto tracollo.

Tuttavia, per quanto sia difficile stabilire con certezza se la tradizione locale di conservare il lardo nelle conche di marmo abbia avuto origine celtica, romana, longobarda oppure risalga all'epoca dei Comuni, non vi è dubbio che essa è antica e consolidata.

Ciò è dimostrato, tra l'altro, dal fatto che sono state rinvenute in paese conche di marmo per la stagionatura del lardo con datazioni dei secoli XVII, XVIII e XIX. Si tratta sempre di vasche di varie dimensione scavate in un unico blocco compatto proveniente dalla zona dei Canaloni di Colonnata. È altresì significativo che nell'abitato siano visibili, sulla facciata di alcuni edifici, dei bassorilievi risalenti all'Ottocento e rappresentanti S. Antonio Abate, un eremita vissuto fra il III e il IV secolo, al quale fin dall'XI secolo è stata attribuita la fama di guaritore del «fuoco sacro» o «fuoco di S. Antonio», denominazione popolare dell'herpes zoster. Le applicazioni di lardo sulla pelle hanno costituito per secoli l'unico rimedio ritenuto efficace per tale malattia. Per questo è molto diffusa la rappresentazione di un maiale accanto alla figura del Santo. Inoltre, va osservato che la chiesa parrocchiale è dedicata a S. Bartolomeo, il patrono dei macellai, e che si tiene, in coincidenza con la festa del Santo, una sagra del lardo, che attira numerosi visitatori da diverse parti d'Italia e dall'estero.

La produzione, il consumo e, per estensione, la cultura del lardo a Colonnata sono stati comunque sempre legati al lavoro e alla vita dei cavatori.

In una preziosa testimonianza apparsa di recente in un articolo di giornale, Aldo Mannolini, che alla fine degli anni Quaranta diresse, per conto della Montecatini, alcuni cantieri nei bacini marmiferi del Carrarese, ricorda che «era possibile stabilire quasi con sicurezza la residenza degli operai osservando il loro pasto, in quanto soltanto quelli di Colonnata erano usi accompagnare al pane il lardo come companatico. Andavano fieri del loro prodotto e del loro sistema di produzione, che prevedeva la conservazione in vasche di marmo dei Canaloni, poste in cantine del sottosuolo».

È importante notare che in un testo pubblicato alla fine dell'Ottocento, contenente uno studio di igiene sociale sui lavoratori dei marmi di Carrara, sono riportate notizie illuminanti circa la differenza di dieta fra gli operai che lavoravano in pianura e quelli che lavoravano in montagna nelle cave. I primi potevano contare su di una alimentazione varia, distribuita più regolarmente nell'arco della giornata, mentre per i secondi il nutrimento era meno regolare e consisteva essenzialmente di pane e pasta o taglierini cotti con fagioli e verdure e conditi con olio o lardo.

Quanto agli ingredienti, l’uso del sale marino è antichissimo e il suo approvvigionamento non doveva essere difficile. L'aglio e molte altre erbe aromatiche, come il rosmarino, la salvia o l'origano, erano reperibili in zona, mentre l’uso di spezie provenienti da paesi lontani (pepe nero, cannella o noce moscata) era probabilmente indotto dalla vicinanza alla direttrice dei traffici lungo l’asse Livorno/Pisa — Emilia/Lombardia.

Nel corso dei secoli non ha subito invece modifiche sostanziali il sistema di lavorazione e di stagionatura nelle tradizionali conche di marmo. Da rilevare che anticamente il ciclo di lavorazione era annuale: il maiale veniva macellato e lavorato esclusivamente nei mesi più freddi (gennaio/febbraio), mentre oggi si riesce a portare a termine nel corso dell'anno più di un ciclo di lavorazione, rimanendo, peraltro, le operazioni relative concentrate nei mesi più freddi e umidi (da settembre a maggio), a salvaguardia della naturalità del processo produttivo.

Da molti anni il lardo di Colonnata è uscito dall'ambito di consumo locale e ha acquistato una rinomanza più vasta, in Italia e all'estero.

La sua riscoperta gastronomica risale probabilmente agli anni Cinquanta. Infatti, già a quell'epoca, in una guida turistica, che riporta le principali curiosità storiche e gastronomiche della provincia di Massa Carrara, la fama del paese viene attribuita essenzialmente al lardo e alla vicinanza delle cave.

È opportuno sottolineare come tutta la vasta letteratura sull'argomento, compresa quella più recente di carattere nazionale, sia unanime nell'assegnare la produzione del «Lardo di Colonnata» esclusivamente al territorio di Colonnata.

Infine, non va dimenticato che attualmente il prodotto rappresenta per Colonnata la principale risorsa economica. L'avvento delle nuove tecnologie nell’escavazione e lavorazione del marmo ha infatti prodotto una rilevante disoccupazione e una significativa emigrazione.

La tracciabilità del prodotto è comprovata dall'iscrizione degli allevatori, dei macellatori, dei produttori e confezionatori in un apposito elenco tenuto dalla struttura di controllo di cui all'articolo 7.

4.5.   Metodo di ottenimento: La lavorazione è stagionale e si svolge da settembre a maggio compresi. Il lardo deve essere lavorato fresco. Entro e non oltre 72 ore dalla macellazione deve essere rifilato, massaggiato con sale e collocato nelle apposite vasche di marmo, localmente denominate «conche», preventivamente strofinate con aglio, alternando strati di lardo con gli altri ingredienti, quali pepe fresco macinato, rosmarino fresco, aglio sbucciato e spezzettato grossolanamente, fino a riempimento dei recipienti. Al termine dell'operazione, verrà apposto il coperchio. Le conche sono contenitori di marmo bianco a forma di vasca, realizzate con materiale proveniente dall'agro marmifero dei Canaloni del bacino di Colonnata, che presenta peculiarità di composizione e struttura indispensabili all'ottimale stagionatura e maturazione del prodotto. Il lardo dovrà riposare all'interno delle conche per un periodo di stagionatura non inferiore ai sei mesi. La stagionatura deve avvenire in locali poco areati e privi di qualsiasi condizionamento forzato.

4.6.   Legame: La produzione e il consumo del «Lardo di Colonnata» sono tradizionalmente legati all'ambiente colonnatese dei cavatori di marmo.

Si tratta di un ambiente particolare, risultato del concorso di fattori non solo geografici e climatici, ma anche produttivi, economici e sociali. Tali fattori, frutto di condizioni locali esclusive, sono tra loro inscindibili e non possono essere valutati singolarmente.

È, infatti, nel contesto particolare di Colonnata che il prodotto nasce e acquisisce la sua peculiarità. Il mantenimento delle connessioni fra gli aspetti essenziali di tale contesto esclusivo rappresenta la condizione imprescindibile della salvaguardia della tipicità.

Colonnata è collocata nel contesto delle Alpi Apuane ad una altitudine media di 550 m. Risente pertanto di condizioni climatiche caratterizzate da elevata piovosità e scarse escursioni termiche. Le forti correnti di aria umida provenienti dal versante tirrenico, dopo aver superato la breve pianura costiera, condensano immediatamente, costrette come sono ad innalzarsi di fronte all'ostacolo improvviso delle alture, e danno pertanto luogo a un elevato livello di precipitazioni, tanto più frequenti ed intense quanto più ci si incunea nei contrafforti marmiferi.

Una delle conseguenze rilevanti è che l'umidità media dell'atmosfera, a causa della frequenza e della quantità delle precipitazioni, è piuttosto elevata, raggiungendo i valori più alti nei periodi più piovosi, cioè settembre-gennaio e aprile-giugno.

Il paese di Colonnata, posto alla testata di uno stretto e diritto canalone rivolto verso il mare, è interessato nei periodi di tempo bello da brezze giornaliere. Durante l'inverno si tratta di brezze di monte/valle; durante l'estate è frequente la brezza di mare, che talvolta apporta significativi benefici, specie nei pomeriggi assolati: all'ombra, l'aria rimane gradevole anche nelle ore di più intensa insolazione. Nelle cantine delle case di Colonnata, spesso scavate nella roccia, gli eccessi termici diurni si avvertono poco. In questi momenti le conche di marmo bianco dove si stagiona il lardo si comportano anzi come corpi freddi favorendo il condensamento dell'umidità atmosferica che contribuisce alla trasformazione del sale in salamoia. La peculiare posizione geografica e l'esposizione al sole del paese rivestono notevole importanza per la determinazione di un microclima locale.

La località di Colonnata risulta essere ben esposta al sole anche durante l'inverno, con temperature di conseguenza leggermente superiori a quelle del fondovalle e minore umidità relativa, mantenendo comunque quest'ultima con valori medio-alti.

È presente una rilevante ventilazione connessa alla circolazione delle brezze la quale concorre a determinare una contenuta escursione termica diurna, influendo positivamente sulle condizioni ambientali generali.

Si può dire, inoltre, che anche l'intensa vegetazione del circondario, fatta di castagneti, querceti, carpineti e faggeti, contribuisce a mantenere su livelli elevati l'umidità della zona.

La situazione geografica e climatica sopra descritta rappresenta la premessa ideale per un naturale processo di maturazione e conservazione del lardo, che ha bisogno, oltre che di una determinata altitudine, del concorso di questi tre fattori ulteriori, tutti riscontrabili a Colonnata in condizioni ottimali irripetibili: umidità elevata, temperature estive non eccessive e limitate escursioni termiche sia giornaliere che annuali.

Tali fattori vengono ancor più esaltati nei laboratori/cantine, la cui ubicazione e conformazione contribuiscono a mantenere le condizioni climatiche sui valori ideali e consentono di riprodurre le tanto apprezzate caratteristiche organolettiche del prodotto.

Una rilevante influenza ha svolto al riguardo anche il legame esistente con l'attività lavorativa nelle cave, che ha sempre comportato la necessità per gli operai di Colonnata di un’alimentazione in grado di fornire forti apporti energetici.

Considerate le condizioni nelle quali si muoveva l'economia locale, caratterizzata da un’estrema povertà di apporti dal settore agricolo, anche il razionale contingentamento delle scorte, ottenuto attraverso il prolungamento del consumo della carne (quella magra nella stagione estiva e quella grassa nella stagione invernale) lungo tutto il corso dell'anno, non poteva essere un problema trascurabile. Diventava, infatti, indispensabile disporre in qualsiasi momento delle calorie necessarie per sopportare le proibitive condizioni di lavoro nelle cave.

L'obiettivo è stato raggiunto utilizzando metodi di lavorazione e conservazione che hanno fatto leva sull’abbondante disponibilità nel circondario della materia prima, degli ingredienti e del marmo, nonché sulle abilità tecniche per lavorare e conservare il lardo.

La tradizione ha sempre collegato la peculiarità del prodotto all’originalità del processo di lavorazione e di conservazione.

Dal punto di vista strettamente produttivo, il legame con l'ambiente geografico non è meno importante per i metodi di lavorazione.

Alla base del successo del «Lardo di Colonnata» non ci sono, infatti, soltanto il dosaggio ottimale della materia prima e degli ingredienti o l'utilizzazione delle caratteristiche peculiari del marmo locale, ma anche un insieme di componenti che sono in grado di esaltare i dati di partenza. Tra questi, un ruolo significativo è da ascrivere alle abilità che si sono venute sviluppando nel tempo nello svolgimento di una attività, che — è importante sottolineare — non ha mai rappresentato a Colonnata una specializzazione del lavoro di macellaio o salumiere, ma una vera e propria professione autonoma. Si pensi, ad esempio, alla capacità di selezione e lavorazione della materia prima, alla capacità di monitoraggio della cosiddetta «salamoia» o di ricostituzione della stessa, ove necessario, oppure alla capacità di sfruttamento delle condizioni di umidità e scarsa aerazione delle cantine locali.

La reputazione del «Lardo di Colonnata» non ha più bisogno di dimostrazioni. Il prodotto è ormai noto ed apprezzato ovunque come dimostrano i sempre più numerosi tentativi di imitazione ed usurpazione della denominazione.

4.7.   Struttura di controllo:

Nome: AGROQUALITÀ

Indirizzo:

4.8.   Etichettatura: Il prodotto viene posto in commercio in tranci di peso variabile, da 250 a 5 000 grammi, confezionato sottovuoto in imballaggio in plastica o di altro materiale idoneo. Il lardo potrà essere commercializzato anche affettato ovvero macinato e opportunamente confezionato.

La confezione reca obbligatoriamente sull'etichetta a caratteri chiari e leggibili, oltre al simbolo grafico comunitario e relative menzioni [in conformità al regolamento (CE) n. 1726/98 (2) e successive modificazioni] e alle informazioni corrispondenti ai requisiti di legge, le seguenti indicazioni:

«Lardo di Colonnata» seguita dalla dicitura «Indicazione geografica protetta» ovvero dalla sua sigla «IGP» in caratteri maggiori rispetto a qualunque altra dicitura riportata in etichetta; il nome, la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda produttrice e confezionatrice; il logo del prodotto, consistente in una figura romboidale formata da una superficie a bordi frastagliati con all'interno la figura in profilo di un maiale con sopra delle creste montane di dimensioni mm 73 × 73 e nello spazio sottostante, centralmente, la scritta «IGP», sovrastato dalla scritta «Lardo di Colonnata» in due righe occupanti uno spazio misurato in linea orizzontale di mm 73. Le zone delimitanti le figure sono di colore verde e rosa, mentre le scritte, ottenute con il carattere tipografico Galliard sono di colore nero. Il logo potrà essere adattato a seconda delle forme di utilizzo. Il produttore avrà cura, prima del confezionamento, di apporre anche sulla cotenna del lardo, in corrispondenza di uno dei lati minori del trancio, lo speciale sigillo non riutilizzabile che riproduce, o reca un cartellino che riproduce, il predetto logo del prodotto.

In etichetta è vietata l'indicazione di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista dal presente disciplinare. È vietato inoltre l'uso di indicazioni aventi significato laudativo ed atte a trarre in inganno il consumatore.

È consentito l'uso di indicazioni relative al produttore e al luogo di confezionamento.

4.9.   Condizioni nazionali: —


(1)  Commissione europea, Direzione generale dell’Agricoltura — Unità di qualità dei prodotti agricoli, B-1049 Bruxelles

(2)  GU L 224 dell’11.8.1998, pag. 1.


27.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 324/13


REGOLAMENTO (CE) N. 1857/2004 DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 2004

che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1210/2004, per la campagna 2004/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),

visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione dei prodotti del settore dello zucchero diversi dai melassi (2), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase, e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna 2004/2005 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1210/2004 della Commissione (3). Questi prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 1681/2004 della Commissione (4).

(2)

I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 1423/95,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, del regolamento (CE) n. 1423/95, fissati dal regolamento (CE) n. 1210/2004 per la campagna 2004/2005, sono modificati e figurano all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 ottobre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell’agricoltura


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 (GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5).

(3)  GU L 232 dell'1.7.2004, pag. 11.

(4)  GU L 302 del 29.9.2004, pag. 3.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 99 applicabili dal 27 ottobre 2004

(EUR)

Codice NC

Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto

Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

19,50

6,55

1701 11 90 (1)

19,50

12,30

1701 12 10 (1)

19,50

6,36

1701 12 90 (1)

19,50

11,78

1701 91 00 (2)

19,14

17,01

1701 99 10 (2)

19,14

11,56

1701 99 90 (2)

19,14

11,56

1702 90 99 (3)

0,19

0,45


(1)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).

(2)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto I, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).

(3)  Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

27.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 324/15


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 26 luglio 2004

relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate

(2004/731/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 24 e 38,

vista la raccomandazione della Presidenza,

considerando quanto segue:

(1)

Nella riunione del 27 e 28 novembre 2003, il Consiglio ha deciso di autorizzare la Presidenza, assistita dal Segretario Generale/Alto Rappresentante, ad avviare i negoziati con determinati Stati terzi, a norma degli articoli 24 e 28 del trattato sull'Unione europea, per consentire all'Unione europea di stipulare con ciascuno di essi un accordo sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate.

(2)

A seguito di tale autorizzazione ad avviare negoziati, la Presidenza, assistita dal Segretario Generale/Alto Rappresentante, ha negoziato con la Bosnia-Erzegovina un accordo sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate.

(3)

Tale accordo dovrebbe essere approvato,

DECIDE:

Articolo 1

L'accordo tra l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate è approvato a nome dell'Unione europea.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare l'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione ha effetto il giorno dell'adozione.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 26 luglio 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

B. R. BOT


ACCORDO

tra la Bosnia-Erzegovina e l'Unione europea sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate

LA BOSNIA-ERZEGOVINA,

rappresentata dal Ministero della sicurezza della Bosnia-Erzegovina,

da un lato,

L'UNIONE EUROPEA,

in seguito denominata «l'UE», rappresentata dalla Presidenza del Consiglio dell'Unione europea,

dall'altro,

in seguito denominate «le parti»,

CONSIDERANDO CHE la Bosnia-Erzegovina e l'UE condividono gli obiettivi di rafforzare in tutti i modi la propria sicurezza e di fornire ai propri cittadini un livello elevato di sicurezza nell'ambito di uno spazio di sicurezza;

CONSIDERANDO CHE la Bosnia-Erzegovina e l'UE convengono che si dovrebbero sviluppare le consultazioni e la cooperazione fra loro su questioni di interesse comune in materia di sicurezza;

CONSIDERANDO CHE, in questo contesto, esiste pertanto una necessità costante di scambiare informazioni classificate fra la Bosnia-Erzegovina e l'UE;

RICONOSCENDO CHE una consultazione e una cooperazione piene ed efficaci possono richiedere l'accesso alle informazioni classificate e al materiale della Bosnia-Erzegovina e dell'UE, nonché lo scambio di informazioni classificate e del relativo materiale fra la Bosnia-Erzegovina e l'UE;

CONSAPEVOLI CHE tale accesso e lo scambio di informazioni classificate e del relativo materiale richiedono adeguate misure di sicurezza;

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Al fine di soddisfare gli obiettivi di rafforzare in tutti i modi la sicurezza di ciascuna delle parti, il presente accordo si applica alle informazioni o al materiale classificati, in qualsiasi forma, forniti dalle parti o tra esse scambiati.

Articolo 2

Ai fini del presente accordo, per «informazioni classificate» si intende qualunque informazione (vale a dire conoscenze che possono essere comunicate in qualunque forma) o qualsiasi materiale destinato ad essere protetto dalla divulgazione non autorizzata e che è stato designato a tal fine con una classificazione di sicurezza (in seguito denominata: «informazioni classificate»).

Articolo 3

Ai fini del presente accordo, si intende per «UE» il Consiglio dell'Unione europea (in seguito denominato «Consiglio»), il Segretario Generale/Alto Rappresentante e il segretariato generale del Consiglio, e la Commissione delle Comunità europee (in seguito denominata: «Commissione europea»).

Articolo 4

Ciascuna parte:

a)

protegge e salvaguarda le informazioni classificate contemplate nel presente accordo, fornite dall'altra parte o con essa scambiate;

b)

assicura che le informazioni classificate contemplate nel presente accordo, fornite o scambiate, mantengano le classificazioni di sicurezza attribuite dalla parte fornitrice. La parte ricevente protegge e salvaguarda le informazioni classificate applicando le disposizioni previste nelle proprie norme in materia di sicurezza per le informazioni o il materiale cui è attribuita una classificazione di sicurezza equivalente, come stabilito nelle modalità in materia di sicurezza che saranno adottate ai sensi degli articoli 11 e 12;

c)

si astiene dall'utilizzare le informazioni classificate contemplate nel presente accordo a fini diversi da quelli stabiliti dall'originatore e da quelli per i quali l'informazione è fornita o scambiata;

d)

non comunica le informazioni classificate contemplate nel presente accordo a terzi e ad istituzioni o organismi dell’UE diversi da quelli menzionati nell'articolo 3, senza previo consenso dell'originatore.

Articolo 5

1.   Le informazioni classificate possono essere divulgate o comunicate, in conformità del principio del controllo dell’originatore, da una parte, «la parte fornitrice», all'altra parte, «la parte ricevente».

2.   Per la divulgazione a destinatari diversi dalle parti del presente accordo, la parte ricevente prende una decisione sulla divulgazione o sulla comunicazione di informazioni classificate, previo consenso della parte fornitrice, in conformità del principio del controllo dell’originatore come stabilito nelle sue norme di sicurezza.

3.   Nell'attuazione dei paragrafi 1 e 2 non è consentita alcuna trasmissione generica, a meno che le parti non abbiano definito e concordato procedure relative a talune categorie di informazioni, pertinenti alle loro necessità operative.

Articolo 6

Ciascuna delle parti e dei suoi organismi, definiti nell'articolo 3, istituisce una organizzazione di sicurezza e programmi di sicurezza fondati su principi di base e standard minimi di sicurezza che sono attuati nei sistemi di sicurezza delle parti, da istituire ai sensi degli articoli 11 e 12, per assicurare che alle informazioni classificate contemplate dal presente accordo sia applicato un livello di protezione equivalente.

Articolo 7

1.   Le parti si assicurano che tutte le persone della rispettiva organizzazione che, nel compimento delle loro funzioni ufficiali, debbono avere accesso oppure le cui funzioni o mansioni possono consentire l'accesso ad informazioni classificate, fornite o scambiate nell'ambito del presente accordo, siano in possesso di un appropriato nulla osta di sicurezza prima di essere autorizzate ad accedere a tali informazioni.

2.   Le procedure per il rilascio del nulla osta di sicurezza sono destinate a determinare se una persona può, in considerazione della sua lealtà, serietà e affidabilità, avere accesso a informazioni classificate.

Articolo 8

Le Parti si prestano reciproca assistenza per quanto riguarda la sicurezza delle informazioni classificate contemplate nel presente accordo e le questioni di sicurezza di interesse comune. Le autorità definite nell'articolo 11 svolgono consultazioni e ispezioni reciproche sulla sicurezza per valutare l’efficacia delle modalità in materia di sicurezza, che rientrano nelle rispettive competenze, da istituire ai sensi degli articoli 11 e 12.

Articolo 9

1.   Ai fini del presente accordo

a)

per l'UE:

tutta la corrispondenza è inviata al Consiglio al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea

Chief Registry Officer

Rue de la Loi/Wetstraat, 175

B-1048 Bruxelles.

Tutta la corrispondenza è inoltrata dal Chief Registry Officer del Consiglio agli Stati membri e alla Commissione europea, fatto salvo il paragrafo 2;

b)

per la Bosnia-Erzegovina,

tutta la corrispondenza è indirizzata al Chief Registry Officer del Ministero degli affari esteri della Bosnia-Erzegovina e trasmessa, tramite la missione della Bosnia-Erzegovina presso l'Unione europea, al seguente indirizzo:

Missione della Bosnia-Erzegovina presso l'Unione europea

Registry Officer

Rue Tenbosch/Tenboschstraat, 34

B-1000 Bruxelles.

2.   In via eccezionale, la corrispondenza proveniente da una parte e accessibile soltanto a funzionari, organi o servizi competenti specifici di quella parte, può, per ragioni operative, essere indirizzata ed essere accessibile soltanto a funzionari, organi o servizi competenti specifici dell'altra parte, specificamente indicati come destinatari, tenendo conto delle loro competenze e conformemente al principio della necessità di sapere. Per quanto riguarda l'Unione europea, questa corrispondenza è inviata attraverso il Chief Registry Officer del Consiglio.

Articolo 10

Il segretariato del Ministero degli affari esteri della Bosnia-Erzegovina e i segretari generali del Consiglio e della Commissione europea vigilano sull’attuazione del presente accordo.

Articolo 11

Ai fini dell’attuazione del presente accordo:

1.

Il Ministero della Sicurezza, quale autorità di sicurezza nazionale, che agisce a nome del Governo della Bosnia-Erzegovina e sotto la sua autorità, è responsabile dell’elaborazione delle modalità in materia di sicurezza per la protezione e la salvaguardia delle informazioni classificate fornite alla Bosnia-Erzegovina ai sensi del presente accordo.

2.

L'Ufficio di sicurezza del segretariato generale del Consiglio (in seguito denominato «Ufficio di sicurezza dell'SGC»), sotto la direzione e a nome del segretario generale del Consiglio, che agisce a nome del Consiglio e sotto la sua autorità, è responsabile dell’elaborazione delle modalità in materia di sicurezza per la protezione e la salvaguardia delle informazioni classificate fornite all’UE ai sensi del presente accordo.

3.

La direzione «Sicurezza» della Commissione europea, che agisce a nome della Commissione europea e sotto la sua autorità, è responsabile dell'elaborazione delle modalità in materia di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate fornite o scambiate ai sensi del presente accordo all'interno della Commissione europea e dei suoi locali.

Articolo 12

Le modalità in materia di sicurezza, da definire ai sensi dell’articolo 11 d'intesa fra i tre uffici in questione, prescrivono gli standard della reciproca protezione della sicurezza per le informazioni classificate contemplate nel presente accordo. Per l'UE tali standard sono soggetti all'approvazione del comitato per la sicurezza del Consiglio.

Articolo 13

Le autorità definite nell'articolo 11 stabiliscono le procedure da seguire in caso di compromissione, provata o sospetta, delle informazioni classificate contemplate nel presente accordo.

Articolo 14

Prima della fornitura tra le parti di informazioni classificate contemplate nel presente accordo, le autorità responsabili della sicurezza di cui all'articolo 11 devono convenire che la parte ricevente è in grado di proteggere e salvaguardare le informazioni classificate contemplate nel presente accordo in maniera conforme alle modalità da definire ai sensi degli articoli 11 e 12.

Articolo 15

Il presente accordo non impedisce in alcun modo alle parti di concludere altri accordi relativi alla fornitura o allo scambio di informazioni classificate contemplate nel presente accordo, purché non contrastino con le disposizioni del presente accordo.

Articolo 16

Tutte le divergenze tra l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina, relative all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo sono trattate mediante negoziazione tra le parti.

Articolo 17

1.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente la conclusione delle procedure necessarie a tal fine.

2.   Il presente accordo può essere riesaminato al fine di valutare eventuali modifiche su richiesta di una delle parti.

3.   Qualsiasi modifica del presente accordo è apportata solo per iscritto e con l'assenso comune delle parti. Entra in vigore in seguito a notifica reciproca come previsto dal paragrafo 1.

Articolo 18

Il presente accordo può essere denunciato da una parte con notifica di denuncia per iscritto data all'altra parte. Tale denuncia ha effetto sei mesi dopo il ricevimento della notifica dall'altra parte, ma non riguarda gli obblighi già contratti ai sensi delle disposizioni del presente accordo. In particolare, tutte le informazioni classificate, fornite o scambiate ai sensi del presente accordo, continuano ad essere protette ai sensi delle disposizioni in esso contenute.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente abilitati a questo fine, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Bruxelles, addì 5 ottobre 2004, in due copie, ciascuna in lingua inglese.

Per la Bosnia-Erzegovina

Image

Per l'Unione europea

Image


27.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 324/20


DECISIONE BiH/1/2004 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 21 settembre 2004

relativa all'accettazione dei contributi di Stati terzi all'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina

(2004/732/PESC)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato dell'Unione Europea, in particolare l'articolo 25, terzo comma,

vista l'azione comune 2004/570/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2004, relativa all'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2, concernente la partecipazione di Stati terzi,

considerando quanto segue:

(1)

Su richiesta del comitato politico e di sicurezza e conformemente ai compiti del comitato militare dell'Unione europea (EUMC) il comandante dell'operazione dell'UE e il comandante della forza dell'UE hanno condotto le conferenze sulla costituzione della forza e sugli effettivi il 15 settembre 2004.

(2)

Il 20 settembre 2004, a seguito della raccomandazione del comandante dell'operazione dell'UE relativa ai contributi degli Stati terzi, l'EUMC ha convenuto di raccomandare al comitato politico e di sicurezza di accettare tali contributi di Stati terzi.

(3)

Il 12 e 13 dicembre 2002 il Consiglio europeo di Copenaghen ha adottato, una dichiarazione secondo cui gli accordi «Berlin plus» e la loro attuazione si applicheranno soltanto agli Stati membri dell'UE che siano anche membri della NATO o parti del «Partenariato per la pace» e che abbiano conseguentemente concluso con la NATO, accordi bilaterali in materia di sicurezza,

DECIDE:

Articolo 1

Contributi di Stati terzi

A seguito delle conferenze sulla costituzione della forza e sugli effettivi, i contributi degli Stati terzi elencati in allegato sono accettati per l'operazione militare dell'UE in Bosnia-Erzegovina.

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 21 settembre 2004.

Per il comitato politico e di sicurezza

Il presidente

A. HAMER


(1)  GU L 252 del 28.7.2004, pag. 10.


ALLEGATO

ELENCO DEGLI STATI TERZI DI CUI ALL'ARTICOLO 1

Argentina

Bulgaria

Canada

Cile

Marocco

Norvegia

Nuova Zelanda

Romania

Svizzera

Turchia


27.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 324/22


DECISIONE BiH/2/2004 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 24 settembre 2004

relativa alla nomina di un comandante dell'operazione UE per l'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina

(2004/733/PESC)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 25, terzo comma,

vista l'azione comune 2004/570/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2004, relativa all'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina (1), in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 2 dell'azione comune 2004/570/PESC, l'ammiraglio Rainer FEIST, vicecomandante supremo delle forze alleate in Europa (D-SACEUR), è stato nominato comandante dell'operazione UE per l'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina.

(2)

La NATO ha deciso di nominare il generale Sir John REITH vicecomandante supremo delle forze alleate in Europa (DSACEUR), in sostituzione dell'ammiraglio Rainer FEIST. La nomina del generale Sir John REITH avrà effetto il 30 settembre 2004.

(3)

A norma dell'articolo 6 dell'azione comune 2004/570/PESC, il Consiglio ha autorizzato il comitato politico e di sicurezza (CPS) ad adottare ulteriori decisioni relative alla nomina del comandante dell'operazione dell'UE.

(4)

A norma dell'articolo 6 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione europea che hanno implicazioni in materia di difesa.

(5)

Il 12 e 13 dicembre 2002 il Consiglio europeo di Copenaghen ha adottato una dichiarazione secondo cui gli accordi «Berlin plus» e la loro attuazione si applicheranno soltanto agli Stati membri dell'UE che siano anche membri della NATO o parti del «partenariato per la pace» e che abbiano conseguentemente concluso con la NATO accordi bilaterali in materia di sicurezza,

DECIDE:

Articolo 1

Il generale Sir John REITH è nominato comandante dell'operazione UE per l'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 30 settembre 2004.

Fatto a Bruxelles, addì 24 settembre 2004.

Per il Comitato politico e di sicurezza

Il presidente

A. HAMER


(1)  GU L 252 del 28.7.2004, pag. 10.