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ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 323 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
47° anno |
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Sommario |
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I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità |
pagina |
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Regolamento (CE) n. 1851/2004 della Commissione, del 25 ottobre 2004, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale ( 1 ) |
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Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
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26.10.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 323/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1848/2004 DELLA COMMISSIONE
del 25 ottobre 2004
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
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(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 26 ottobre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 25 ottobre 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
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(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
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0702 00 00 |
052 |
47,4 |
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204 |
43,6 |
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624 |
74,2 |
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|
999 |
55,1 |
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|
0707 00 05 |
052 |
97,0 |
|
999 |
97,0 |
|
|
0709 90 70 |
052 |
84,0 |
|
204 |
39,5 |
|
|
628 |
48,8 |
|
|
999 |
57,4 |
|
|
0805 50 10 |
052 |
54,9 |
|
388 |
56,2 |
|
|
524 |
66,0 |
|
|
528 |
40,9 |
|
|
999 |
54,5 |
|
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0806 10 10 |
052 |
95,5 |
|
400 |
177,2 |
|
|
999 |
136,4 |
|
|
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 |
388 |
60,2 |
|
400 |
94,0 |
|
|
404 |
80,2 |
|
|
512 |
107,5 |
|
|
720 |
100,8 |
|
|
800 |
212,5 |
|
|
804 |
77,7 |
|
|
999 |
104,7 |
|
|
0808 20 50 |
052 |
97,5 |
|
388 |
105,3 |
|
|
720 |
75,4 |
|
|
999 |
92,7 |
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(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
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26.10.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 323/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1849/2004 DELLA COMMISSIONE
del 21 ottobre 2004
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
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(1) |
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
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(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci. |
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(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
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(4) |
È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2). |
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(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2004.
Per la Commissione
Frederik BOLKESTEIN
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1558/2004 della Commissione (GU L 283 del 2.9.2004, pag. 7).
(2) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto d'adesione del 2003.
ALLEGATO
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Descrizione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazioni |
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(1) |
(2) |
(3) |
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Proiettore da tavolo per proiettare dati e immagini a distanza su uno schermo grande o su di un muro, attraverso un dispositivo a cristalli liquidi. Può essere collegato ad una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione ed è dotato di un’entrata video che permette di riprodurre le immagini provenienti da sorgenti diverse quali un videoregistratore o una videocamera. |
8528 30 05 |
La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1, 3c) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 8528, 8528 30 e 8528 30 05. L’apparecchio può essere considerato come unità di una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione della voce 8471 o come videoproiettore della voce 8528. Nessuna delle due funzioni conferisce all’oggetto il suo carattere essenziale. L’apparecchio è classificato, pertanto, nella voce 8528 posta per ultima tra quelle suscettibili di essere prese in considerazione. |
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26.10.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 323/5 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1850/2004 DELLA COMMISSIONE
del 25 ottobre 2004
che modifica il regolamento (CE) n. 1117/2004 relativo alla fissazione del tasso di cambio applicabile per il 2004 a taluni aiuti diretti e a misure strutturali o ambientali nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 751/2004 della Commissione, del 22 aprile 2004, che stabilisce, per il 2004, determinati fatti generatori del tasso di cambio per la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, a motivo della loro adesione all’Unione europea (1), in particolare l’articolo 1, secondo comma,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il tasso di cambio che figura nell’allegato del regolamento (CE) n. 1117/2004 della Commissione (2) si applica ai regimi di aiuto per i quali il fatto generatore del tasso di cambio è stato fissato al 1o maggio 2004 a norma del regolamento (CE) n. 751/2004 della Commissione. |
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(2) |
In seguito alla modifica del regolamento (CE) n. 751/2004 ad opera del regolamento (CE) n. 1843/2004, il fatto generatore del tasso di cambio da applicare per il 2004 nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, in Polonia e in Slovacchia per la conversione in moneta nazionale del pagamento per superficie per la frutta a guscio, di cui al titolo IV, capitolo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio (3), che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e modifica alcuni regolamenti, è fissato alla data di entrata in vigore del trattato di adesione del 2003. |
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(3) |
Il regolamento (CE) n. 1117/2004 non fa riferimento al pagamento per superficie per la frutta a guscio di cui al titolo IV, capitolo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003. Tuttavia, è opportuno prevedere che i tassi fissati nel relativo allegato siano applicabili anche al pagamento per superficie per la frutta a guscio. |
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(4) |
Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1117/2004, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell’articolo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1117/2004, è aggiunta la lettera seguente:
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«e) |
il pagamento per superficie per la frutta a guscio di cui al titolo IV, capitolo 4 del regolamento (CE) n. 1782/2003.» |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 118 del 23.4.2004, pag. 19. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1843/2004 (GU L 322 del 23.10.2004, pag. 10).
(2) GU L 217 del 17.6.2004, pag. 8.
(3) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 864/2004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 48).
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26.10.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 323/6 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1851/2004 DELLA COMMISSIONE
del 25 ottobre 2004
che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (1), in particolare gli articoli 7 e 8,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma del regolamento (CEE) n. 2377/90 è necessario stabilire limiti massimi di residui per tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nella Comunità per i medicinali veterinari destinati ad essere somministrati agli animali da produzione alimentare. |
|
(2) |
I limiti massimi di residui devono venire stabiliti solo in seguito a valutazione da parte del comitato per i medicinali veterinari di tutte le informazioni pertinenti che riguardano la sicurezza dei residui della sostanza in questione per il consumatore di prodotti alimentari di origine animale e gli effetti dei residui sulla lavorazione industriale degli alimenti. |
|
(3) |
Nel fissare i limiti massimi di residui dei medicinali veterinari nei prodotti alimentari di origine animale, è necessario precisare le specie animali in cui tali residui possono comparire, nonché il prodotto alimentare ottenuto dall'animale trattato (tessuto campione) e la natura del residuo che interessa ai fini del controllo dei residui (residuo marcatore). |
|
(4) |
Al fine di agevolare il controllo dei residui, come previsto nella pertinente normativa comunitaria, occorre di norma fissare dei limiti massimi di residui per i tessuti campione di fegato o reni. Il fegato e i reni sono tuttavia organi che vengono spesso rimossi dalle carcasse nel commercio internazionale; è pertanto necessario determinare dei limiti massimi di residui anche per i tessuti muscolari o adiposi. |
|
(5) |
Nel caso di medicinali veterinari destinati alle specie ovaiole, agli animali da latte o alle api mellifere, occorre fissare dei limiti massimi di residui anche per le uova, il latte o il miele. |
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(6) |
Il regolamento (CEE) n. 2377/90 stabilisce che la determinazione di limiti massimi di residui non pregiudica in alcun modo l'applicazione di altre pertinenti normative comunitarie. |
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(7) |
In base a un parere del comitato per i medicinali veterinari, l'allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90 è stato modificato dal regolamento (CE) n. 997/1999 della Commissione (2) al fine di inserire limiti massimi provvisori di residui per il morantel, in attesa dei risultati definitivi delle indagini scientifiche, in particolare per quanto riguarda il residuo marcatore e il metodo analitico per la determinazione dei residui di morantel nei tessuti campione. Il periodo di validità di questi limiti massimi di residui è stato successivamente esteso dal regolamento (CE) n. 1322/2001 della Commissione (3) al fine di concedere al richiedente un periodo supplementare per ultimare gli studi prescritti. |
|
(8) |
I dati richiesti sul residuo marcatore e sul metodo analitico sono stati valutati dal comitato per i medicinali veterinari e sono risultati non interamente conformi alle prescrizioni fissate nel volume 8 della «Disciplina relativa ai medicinali nell'Unione europea». Il metodo è stato tuttavia giudicato pienamente valido per i muscoli e il latte e per i reni o il fegato delle specie bovine e ovine. Il comitato per i medicinali veterinari ha poi proposto di inserire il morantel nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 dal momento che i residui di morantel si riducono rapidamente e non occorre quindi fissare limiti massimi di residui per tutelare la salute pubblica. |
|
(9) |
Poiché i residui di morantel nei prodotti alimentari ottenuti da animali trattati possono superare la dose giornaliera accettabile 24 ore dopo la somministrazione, è necessario fissare limiti massimi di residui, tenendo conto dei limiti massimi di residui fissati in precedenza, per tutelare la sicurezza dei consumatori e permettere di stabilire opportuni periodi di ritiro per i medicinali veterinari contenenti morantel. |
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(10) |
Morantel è una sostanza antielmintica farmacologicamente attiva da tempo usata nei medicinali veterinari per il trattamento dei nematodi e della tenia nelle specie animali da produzione alimentare. Dato il possibile sviluppo di forme di resistenza, si ritiene che debba mantenersi la possibilità di avere accesso a diverse opzioni di trattamento. |
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(11) |
A norma del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) la gestione del rischio tiene conto dei risultati della valutazione del rischio nonché di altri aspetti, se pertinenti, come i metodi di rilevamento e la realizzabilità dei controlli al fine di evitare i rischi derivanti da tali sostanze. Il pertinente laboratorio comunitario di riferimento ha confermato che i metodi proposti dal richiedente possono essere applicati per analisi di conferma del morantel nei tessuti campione. |
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(12) |
La Commissione ritiene opportuno inserire il morantel nell'allegato I per i bovini e gli ovini al fine di tutelare i consumatori e di consentire controlli appropriati del morantel negli alimenti ottenuti da animali trattati. |
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(13) |
Prima dell'entrata in vigore del presente regolamento va concesso un periodo di 60 giorni per consentire agli Stati membri di modificare in maniera appropriata le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali veterinari in questione rilasciate in forza della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (5). |
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(14) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 è modificato conformemente all'allegato al presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento si applica a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2004.
Per la Commissione
Olli REHN
Membro della Commissione
(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1646/2004 (GU L 296 del 21.9.2004, pag. 5).
(2) GU L 122 del 12.5.1999, pag. 24.
(3) GU L 177 del 30.6.2001, pag. 52.
(4) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1642/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 4).
(5) GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 58).
ALLEGATO
Le seguenti sostanze sono inserite nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90:
2. Agenti antiparassitari
2.1. Agenti attivi contro gli endoparassiti
2.1.7. Tetraidropirimidine
|
Sostanze farmacologicamente attive |
Residuo marcatore |
Specie animale |
LMR |
Tessuti campione |
|
«Morantel |
Somma di residui che possono essere idrolizzati a N-metil-1,3-propandiamina ed espressi come morantel equivalente |
Bovini, ovini |
100 μg/kg |
Muscolo |
|
100 μg/kg |
Grasso |
|||
|
800 μg/kg |
Fegato |
|||
|
200 μg/kg |
Rene |
|||
|
50 μg/kg |
Latte» |
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26.10.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 323/9 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1852/2004 DELLA COMMISSIONE
del 25 ottobre 2004
che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera a),
considerando quanto segue:
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, previsti dall'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88, sono fissati nell'allegato per un periodo di due settimane.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 26 ottobre 2004.
Esso si applica dal 27 ottobre al 9 novembre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura
(1) GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 (GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1).
(2) GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2062/1997 (GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1).
ALLEGATO
del regolamento della Commissione, del 25 ottobre 2004, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza
|
(EUR/100 pezzi) |
||||
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Periodo: dal 27 ottobre al 9 novembre 2004 |
||||
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Prezzi comunitari alla produzione |
Garofani a fiore singolo (standard) |
Garofani a fiore multiplo (spray) |
Rose a fiore grande |
Rose a fiore piccolo |
|
|
14,68 |
12,02 |
28,91 |
12,93 |
|
Prezzi comunitari all'importazione |
Garofani a fiore singolo (standard) |
Garofani a fiore multiplo (spray) |
Rose a fiore grande |
Rose a fiore piccolo |
|
Israele |
— |
— |
— |
— |
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Marocco |
— |
— |
— |
— |
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Cipro |
— |
— |
— |
— |
|
Giordania |
— |
— |
— |
— |
|
Cisgiordania e Striscia di Gaza |
— |
— |
— |
— |
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26.10.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 323/11 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1853/2004 DEL CONSIGLIO
del 25 ottobre 2004
che introduce ulteriori misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar e che modifica il regolamento (CE) n. 798/2004
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,
vista la posizione comune 2004/730/PESC del Consiglio del 25 ottobre 2004 che introduce ulteriori misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar e che modifica la posizione comune 2004/423/PESC (1),
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 28 ottobre 1996 il Consiglio, preoccupato per l'assenza di progressi verso la democratizzazione e per il persistere delle violazioni dei diritti dell’uomo nella Birmania/Myanmar, ha imposto determinate misure restrittive nei confronti del paese mediante la posizione comune 1996/635/PESC (2). In considerazione del persistere di gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani da parte delle autorità della Birmania/Myanmar, in particolare delle continue e sempre più dure repressioni dei diritti civili e politici nonché della mancanza da parte di tali autorità di iniziative per la democratizzazione e la riconciliazione, le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar sono state successivamente prorogate più volte, l'ultima delle quali mediante la posizione comune 2004/423/PESC (3). Alcune delle misure restrittive adottate contro la Birmania/Myanmar sono state attuate a livello comunitario dal regolamento (CE) n. 798/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004, che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar e abroga il regolamento (CE) n. 1081/2000 (4). |
|
(2) |
Data l'attuale situazione politica della Birmania/Myanmar, caratterizzata dal rifiuto delle autorità militari di rilasciare Daw Aung San Suu Kyi e altri membri della Lega nazionale per la democrazia (NLD) nonché altri detenuti politici e di consentire la tenuta di una Convenzione nazionale autentica ed aperta, e tenuto conto delle vessazioni che continuano a subire l'NLD e altri movimenti politici organizzati, la posizione comune 2004/730/PESC conferma e rafforza le misure restrittive istituite nei confronti della Birmania/Myanmar con la posizione comune 2004/423/PESC inserendo, tra l’altro, il divieto di mettere a disposizione delle imprese statali birmane prestiti o crediti finanziari e di acquisire o aumentare una partecipazione in tali imprese. Mentre tale divieto non dovrebbe incidere sull'esecuzione dei relativi obblighi derivanti da contratti o accordi esistenti, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento si dovrebbero vietare la conclusione di nuovi contratti o accordi sull'oggetto del presente regolamento e il rinnovo dei contratti o accordi esistenti giunti a scadenza. |
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(3) |
Poiché tali misure rientrano nell'ambito del trattato, per evitare distorsioni della concorrenza, la loro applicazione richiede una normativa comunitaria, nella misura in cui esse riguardano la Comunità. |
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(4) |
Per garantire l'efficacia delle misure da esso previste, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione. |
|
(5) |
Il regolamento (CE) n. 798/2004 dovrebbe essere di conseguenza modificato: |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 798/2004 è così modificato:
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1) |
È inserito il seguente articolo 8 bis: «Articolo 8 bis 1. Sono vietati:
2. È vietata la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi per oggetto o risultato l'elusione, diretta o indiretta, delle disposizioni di cui al paragrafo 1. 3. Il paragrafo 1 non pregiudica l'esecuzione dei contratti commerciali per la fornitura di merci e servizi alle abituali condizioni commerciali di pagamento e i consueti accordi supplementari in collegamento con l'esecuzione di tali contratti, quali le assicurazioni crediti all'esportazione. 4. Le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera a) si applicano senza pregiudizio dell'esecuzione di obblighi derivanti da contratti o accordi conclusi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. 5. Il divieto di cui al paragrafo 1, lettera b) non impedisce l'aumento di una partecipazione nelle imprese statali birmane elencate nell'allegato IV, se tale aumento è obbligatorio in virtù di un accordo concluso con l'impresa statale birmana interessata prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. La pertinente autorità competente, figurante nell'elenco di cui all'allegato II, e la Commissione sono informate prima della conclusione di qualsiasi operazione di questo tipo. La Commissione informa le autorità competenti degli altri Stati membri.» |
|
2) |
L'articolo 12 è sostituito dal seguente: «Articolo 12 La Commissione è autorizzata a:
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3) |
L'allegato del presente regolamento è aggiunto come allegato. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 25 ottobre 2004.
Per il Consiglio
Il Presidente
R. VERDONK
(1) Cfr. pagina 17 della presente Gazzetta ufficiale.
(2) GU L 287 dell’8.11.1996, pag. 1. Posizione comune abrogata e sostituita dalla posizione comune 2003/297 PESC (GU L 106 del 29.4.2003, pag. 36).
(3) GU L 125 del 28.4.2004, pag. 61. Posizione comune modificata dalla posizione comune 2004/730/PESC.
(4) GU L 125 del 28.4.2004, pag. 4. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1517/2004 (GU L 278 del 27.8.2004, pag. 18).
ALLEGATO
«ALLEGATO IV
Elenco delle imprese statali birmane di cui all'articolo 8 bis
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Nome |
Indirizzo |
Nome del Direttore |
|||||||||
| I. UNION OF MYANMAR ECONOMIC HOLDING LTD |
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UNION OF MYANMAR ECONOMIC HOLDING LTD |
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MAJ-GEN WIN HLAING, MANAGING DIRECTOR |
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| A. MANUFACTURING |
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|
COL MAUNG MAUNG AYE, MANAGING DIRECTOR |
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| B. TRADING |
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|
COL MYINT AUNG, MANAGING DIRECTOR |
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| C. SERVICES |
|||||||||||
|
|
BRIG-GEN WIN HLAING AND U TUN KYI, MANAGING DIRECTORS |
|||||||||
|
AND/OR
|
COL MYO MYINT, MANAGING DIRECTOR |
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
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|
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|||||||||
|
JOINT VENTURES AND SUBSIDIARIES |
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| A. MANUFACTURING |
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|
U BE AUNG, MANAGER |
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RETD LT-COL MAUNG MAUNG AYE, CHAIRMAN |
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|
U AYE CHO AND/OR LT-COL TUN MYINT, MANAGING DIRECTOR |
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|
U NYO MIN OO |
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| B. TRADING |
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| C. SERVICES |
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|
DR. KHIN SHWE, CHAIRMAN |
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|
AND
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| II. MYANMA ECONOMIC CORPORATION (MEC) |
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MYANMA ECONOMIC CORPORATION (MEC) |
|
COL YE HTUT OR BRIG-GEN KYAW WIN, MANAGING DIRECTOR |
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|
|
U YIN SEIN, GENERAL MANAGER |
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|
|
COL KHIN MAUNG SOE |
|||||||||
|
|
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|
|
COL KHIN MAUNG SOE |
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|
KANT BALU |
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|||||||||
|
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|
PYINMANAR |
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|
LOIKAW |
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|||||||||
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|
THIBAW» |
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Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea
|
26.10.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 323/17 |
POSIZIONE COMUNE 2004/730/PESC DEL CONSIGLIO
del 25 ottobre 2004
che introduce ulteriori misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar e che modifica la posizione comune 2004/423/PESC
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 26 aprile 2004 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2004/423/PESC (1) che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar |
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(2) |
Data l'attuale situazione politica nella Birmania/Myanmar, caratterizzata dal rifiuto delle autorità militari di rilasciare Daw Aung San Suu Kyi e altri membri della Lega nazionale per la democrazia (NLD) nonché altri detenuti politici e di consentire la tenuta di una Convenzione nazionale autentica ed aperta, e tenuto conto delle vessazioni che continuano a subire l'NLD e altri movimenti politici organizzati, il Consiglio, come rilevato nelle sue conclusioni del 13 settembre 2004, ritiene necessario introdurre misure restrittive aggiuntive a quelle contenute nella posizione comune 2004/423/PESC nei confronti del regime militare nella Birmania/Myanmar, di coloro che traggono i maggiori vantaggi dal suo malgoverno e di coloro che si adoperano per vanificare il processo di riconciliazione nazionale, il rispetto dei diritti dell'uomo e la democrazia. |
|
(3) |
Di conseguenza, il campo di applicazione di tali misure dovrebbe essere esteso agli ufficiali delle forze armate in servizio di grado pari o superiore a quello di Brigadiere Generale ed ai loro familiari e dovrebbe essere introdotto il divieto di mettere a disposizione delle imprese statali birmane prestiti o crediti e di acquisire o aumentare una partecipazione in tali imprese. |
|
(4) |
Qualora si verificasse un sostanziale miglioramento nella situazione politica generale nella Birmania/Myanmar, si esaminerà la possibilità non solo di una sospensione di tali misure restrittive, ma anche di una graduale ripresa della cooperazione con tale paese, previo esame degli sviluppi da parte del Consiglio. |
|
(5) |
L'azione della Comunità è necessaria per l'attuazione di talune misure, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:
Articolo 1
La posizione comune 2004/423/PESC è modificata come segue:
|
1) |
L'articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 Gli aiuti non umanitari o i programmi di sviluppo sono sospesi. Si fanno eccezioni per progetti e programmi a sostegno:
I programmi ed i progetti dovrebbero essere attuati tramite le agenzie delle Nazioni Unite, le organizzazioni non governative e la cooperazione decentrata con l'amministrazione civile locale. In tale contesto l'Unione europea continuerà a insistere con il governo della Birmania sulla responsabilità che ad esso compete di compiere maggiori sforzi per conseguire gli obiettivi di sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite. I programmi ed i progetti dovrebbero, per quanto possibile, essere definiti, monitorati, attuati e valutati in consultazione con la società civile e con tutti i gruppi democratici, compresa la Lega nazionale per la democrazia.» |
|
2) |
All'articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio:
|
|
3) |
L'articolo 7, è modificato come segue:
|
|
4) |
L'articolo 9 è sostituito dal seguente: «Articolo 9 Il Consiglio, deliberando su proposta di uno Stato membro o della Commissione, adotta modifiche all'elenco riportato nell'allegato I, ove necessario.» |
|
5) |
L'articolo 10 è sostituito dal seguente: «Articolo 10 La presente posizione comune si applica per un periodo di dodici mesi. Essa è oggetto d'esame continuo. È, se del caso, prorogata o modificata, in particolare per quanto riguarda le imprese statali birmane elencate nell'allegato II se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.» |
|
6) |
L'allegato della posizione comune 2004/423/PESC è rinominato «allegato I». |
|
7) |
È aggiunto un nuovo allegato riportato nell'allegato della presente posizione comune. |
Articolo 2
La presente posizione comune ha effetto a decorrere dalla data di adozione.
Articolo 3
La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.
Fatto a Lussemburgo, addì 25 ottobre 2004.
Per il Consiglio
Il Presidente
R. VERDONK
(1) GU L 125 del 28.04.2004, pag. 61.
ALLEGATO
«ALLEGATO II
Elenco delle imprese statali birmane di cui all'articolo 7, paragrafo 5
|
Nome |
Indirizzo |
Nome del Direttore |
|||||||||
| I. UNION OF MYANMAR ECONOMIC HOLDING LTD |
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|
UNION OF MYANMAR ECONOMIC HOLDING LTD |
|
MAJ-GEN WIN HLAING, MANAGING DIRECTOR |
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| A. MANUFACTURING |
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|
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|||||||||
|
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|||||||||
|
|
|
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|
|
COL MAUNG MAUNG AYE, MANAGING DIRECTOR |
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|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
| B. TRADING |
|||||||||||
|
|
COL MYINT AUNG, MANAGING DIRECTOR |
|||||||||
| C. SERVICES |
|||||||||||
|
|
BRIG-GEN WIN HLAING AND U TUN KYI, MANAGING DIRECTORS |
|||||||||
|
AND/OR
|
COL MYO MYINT, MANAGING DIRECTOR |
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
|
JOINT VENTURES AND SUBSIDIARIES |
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| A. MANUFACTURING |
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|
|
U BE AUNG, MANAGER |
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|
|
|||||||||
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|
|
RETD LT-COL MAUNG MAUNG AYE, CHAIRMAN |
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|
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|
|
U AYE CHO AND/OR LT-COL TUN MYINT, MANAGING DIRECTOR |
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|
|
U NYO MIN OO |
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|
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| B. TRADING |
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| C. SERVICES |
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|
|
DR. KHIN SHWE, CHAIRMAN |
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|
AND
|
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|
|
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|
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|||||||||
| II. MYANMA ECONOMIC CORPORATION (MEC) |
|||||||||||
|
MYANMA ECONOMIC CORPORATION (MEC) |
|
COL YE HTUT OR BRIG-GEN KYAW WIN, MANAGING DIRECTOR |
|||||||||
|
|
U YIN SEIN, GENERAL MANAGER |
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|
|
COL KHIN MAUNG SOE |
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|
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|
COL KHIN MAUNG SOE |
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|
KANT BALU |
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|
PYINMANAR |
|
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|
LOIKAW |
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|
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|
|||||||||
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THIBAW» |
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