ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 323

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

47° anno
26 ottobre 2004


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 1848/2004 della Commissione, del 25 ottobre 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1849/2004 della Commissione, del 21 ottobre 2004, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

3

 

*

Regolamento (CE) n. 1850/2004 della Commissione, del 25 ottobre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1117/2004 relativo alla fissazione del tasso di cambio applicabile per il 2004 a taluni aiuti diretti e a misure strutturali o ambientali nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia

5

 

*

Regolamento (CE) n. 1851/2004 della Commissione, del 25 ottobre 2004, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale ( 1 )

6

 

 

Regolamento (CE) n. 1852/2004 della Commissione, del 25 ottobre 2004, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

9

 

*

Regolamento (CE) n. 1853/2004 del Consiglio, del 25 ottobre 2004, che introduce ulteriori misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar e che modifica il regolamento (CE) n. 798/2004

11

 

 

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

 

*

Posizione comune 2004/730/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2004, che introduce ulteriori misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar e che modifica la posizione comune 2004/423/PESC

17

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

26.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 323/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1848/2004 DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 2004

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 ottobre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 ottobre 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

47,4

204

43,6

624

74,2

999

55,1

0707 00 05

052

97,0

999

97,0

0709 90 70

052

84,0

204

39,5

628

48,8

999

57,4

0805 50 10

052

54,9

388

56,2

524

66,0

528

40,9

999

54,5

0806 10 10

052

95,5

400

177,2

999

136,4

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

60,2

400

94,0

404

80,2

512

107,5

720

100,8

800

212,5

804

77,7

999

104,7

0808 20 50

052

97,5

388

105,3

720

75,4

999

92,7


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


26.10.2004   

IT

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L 323/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1849/2004 DELLA COMMISSIONE

del 21 ottobre 2004

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2004.

Per la Commissione

Frederik BOLKESTEIN

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1558/2004 della Commissione (GU L 283 del 2.9.2004, pag. 7).

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto d'adesione del 2003.


ALLEGATO

Descrizione delle merci

Classificazione (codice NC)

Motivazioni

(1)

(2)

(3)

Proiettore da tavolo per proiettare dati e immagini a distanza su uno schermo grande o su di un muro, attraverso un dispositivo a cristalli liquidi.

Può essere collegato ad una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione ed è dotato di un’entrata video che permette di riprodurre le immagini provenienti da sorgenti diverse quali un videoregistratore o una videocamera.

8528 30 05

La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1, 3c) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 8528, 8528 30 e 8528 30 05.

L’apparecchio può essere considerato come unità di una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione della voce 8471 o come videoproiettore della voce 8528.

Nessuna delle due funzioni conferisce all’oggetto il suo carattere essenziale.

L’apparecchio è classificato, pertanto, nella voce 8528 posta per ultima tra quelle suscettibili di essere prese in considerazione.


26.10.2004   

IT

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L 323/5


REGOLAMENTO (CE) N. 1850/2004 DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 1117/2004 relativo alla fissazione del tasso di cambio applicabile per il 2004 a taluni aiuti diretti e a misure strutturali o ambientali nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 751/2004 della Commissione, del 22 aprile 2004, che stabilisce, per il 2004, determinati fatti generatori del tasso di cambio per la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, a motivo della loro adesione all’Unione europea (1), in particolare l’articolo 1, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il tasso di cambio che figura nell’allegato del regolamento (CE) n. 1117/2004 della Commissione (2) si applica ai regimi di aiuto per i quali il fatto generatore del tasso di cambio è stato fissato al 1o maggio 2004 a norma del regolamento (CE) n. 751/2004 della Commissione.

(2)

In seguito alla modifica del regolamento (CE) n. 751/2004 ad opera del regolamento (CE) n. 1843/2004, il fatto generatore del tasso di cambio da applicare per il 2004 nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, in Polonia e in Slovacchia per la conversione in moneta nazionale del pagamento per superficie per la frutta a guscio, di cui al titolo IV, capitolo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio (3), che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e modifica alcuni regolamenti, è fissato alla data di entrata in vigore del trattato di adesione del 2003.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1117/2004 non fa riferimento al pagamento per superficie per la frutta a guscio di cui al titolo IV, capitolo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003. Tuttavia, è opportuno prevedere che i tassi fissati nel relativo allegato siano applicabili anche al pagamento per superficie per la frutta a guscio.

(4)

Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1117/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’articolo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1117/2004, è aggiunta la lettera seguente:

«e)

il pagamento per superficie per la frutta a guscio di cui al titolo IV, capitolo 4 del regolamento (CE) n. 1782/2003.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 118 del 23.4.2004, pag. 19. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1843/2004 (GU L 322 del 23.10.2004, pag. 10).

(2)  GU L 217 del 17.6.2004, pag. 8.

(3)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 864/2004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 48).


26.10.2004   

IT

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L 323/6


REGOLAMENTO (CE) N. 1851/2004 DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 2004

che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (1), in particolare gli articoli 7 e 8,

considerando quanto segue:

(1)

A norma del regolamento (CEE) n. 2377/90 è necessario stabilire limiti massimi di residui per tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nella Comunità per i medicinali veterinari destinati ad essere somministrati agli animali da produzione alimentare.

(2)

I limiti massimi di residui devono venire stabiliti solo in seguito a valutazione da parte del comitato per i medicinali veterinari di tutte le informazioni pertinenti che riguardano la sicurezza dei residui della sostanza in questione per il consumatore di prodotti alimentari di origine animale e gli effetti dei residui sulla lavorazione industriale degli alimenti.

(3)

Nel fissare i limiti massimi di residui dei medicinali veterinari nei prodotti alimentari di origine animale, è necessario precisare le specie animali in cui tali residui possono comparire, nonché il prodotto alimentare ottenuto dall'animale trattato (tessuto campione) e la natura del residuo che interessa ai fini del controllo dei residui (residuo marcatore).

(4)

Al fine di agevolare il controllo dei residui, come previsto nella pertinente normativa comunitaria, occorre di norma fissare dei limiti massimi di residui per i tessuti campione di fegato o reni. Il fegato e i reni sono tuttavia organi che vengono spesso rimossi dalle carcasse nel commercio internazionale; è pertanto necessario determinare dei limiti massimi di residui anche per i tessuti muscolari o adiposi.

(5)

Nel caso di medicinali veterinari destinati alle specie ovaiole, agli animali da latte o alle api mellifere, occorre fissare dei limiti massimi di residui anche per le uova, il latte o il miele.

(6)

Il regolamento (CEE) n. 2377/90 stabilisce che la determinazione di limiti massimi di residui non pregiudica in alcun modo l'applicazione di altre pertinenti normative comunitarie.

(7)

In base a un parere del comitato per i medicinali veterinari, l'allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90 è stato modificato dal regolamento (CE) n. 997/1999 della Commissione (2) al fine di inserire limiti massimi provvisori di residui per il morantel, in attesa dei risultati definitivi delle indagini scientifiche, in particolare per quanto riguarda il residuo marcatore e il metodo analitico per la determinazione dei residui di morantel nei tessuti campione. Il periodo di validità di questi limiti massimi di residui è stato successivamente esteso dal regolamento (CE) n. 1322/2001 della Commissione (3) al fine di concedere al richiedente un periodo supplementare per ultimare gli studi prescritti.

(8)

I dati richiesti sul residuo marcatore e sul metodo analitico sono stati valutati dal comitato per i medicinali veterinari e sono risultati non interamente conformi alle prescrizioni fissate nel volume 8 della «Disciplina relativa ai medicinali nell'Unione europea». Il metodo è stato tuttavia giudicato pienamente valido per i muscoli e il latte e per i reni o il fegato delle specie bovine e ovine. Il comitato per i medicinali veterinari ha poi proposto di inserire il morantel nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 dal momento che i residui di morantel si riducono rapidamente e non occorre quindi fissare limiti massimi di residui per tutelare la salute pubblica.

(9)

Poiché i residui di morantel nei prodotti alimentari ottenuti da animali trattati possono superare la dose giornaliera accettabile 24 ore dopo la somministrazione, è necessario fissare limiti massimi di residui, tenendo conto dei limiti massimi di residui fissati in precedenza, per tutelare la sicurezza dei consumatori e permettere di stabilire opportuni periodi di ritiro per i medicinali veterinari contenenti morantel.

(10)

Morantel è una sostanza antielmintica farmacologicamente attiva da tempo usata nei medicinali veterinari per il trattamento dei nematodi e della tenia nelle specie animali da produzione alimentare. Dato il possibile sviluppo di forme di resistenza, si ritiene che debba mantenersi la possibilità di avere accesso a diverse opzioni di trattamento.

(11)

A norma del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) la gestione del rischio tiene conto dei risultati della valutazione del rischio nonché di altri aspetti, se pertinenti, come i metodi di rilevamento e la realizzabilità dei controlli al fine di evitare i rischi derivanti da tali sostanze. Il pertinente laboratorio comunitario di riferimento ha confermato che i metodi proposti dal richiedente possono essere applicati per analisi di conferma del morantel nei tessuti campione.

(12)

La Commissione ritiene opportuno inserire il morantel nell'allegato I per i bovini e gli ovini al fine di tutelare i consumatori e di consentire controlli appropriati del morantel negli alimenti ottenuti da animali trattati.

(13)

Prima dell'entrata in vigore del presente regolamento va concesso un periodo di 60 giorni per consentire agli Stati membri di modificare in maniera appropriata le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali veterinari in questione rilasciate in forza della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (5).

(14)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 è modificato conformemente all'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2004.

Per la Commissione

Olli REHN

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1646/2004 (GU L 296 del 21.9.2004, pag. 5).

(2)  GU L 122 del 12.5.1999, pag. 24.

(3)  GU L 177 del 30.6.2001, pag. 52.

(4)  GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1642/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 4).

(5)  GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 58).


ALLEGATO

Le seguenti sostanze sono inserite nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90:

2.   Agenti antiparassitari

2.1.   Agenti attivi contro gli endoparassiti

2.1.7.   Tetraidropirimidine

Sostanze farmacologicamente attive

Residuo marcatore

Specie animale

LMR

Tessuti campione

«Morantel

Somma di residui che possono essere idrolizzati a N-metil-1,3-propandiamina ed espressi come morantel equivalente

Bovini, ovini

100 μg/kg

Muscolo

100 μg/kg

Grasso

800 μg/kg

Fegato

200 μg/kg

Rene

50 μg/kg

Latte»


26.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 323/9


REGOLAMENTO (CE) N. 1852/2004 DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 2004

che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, previsti dall'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88, sono fissati nell'allegato per un periodo di due settimane.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 ottobre 2004.

Esso si applica dal 27 ottobre al 9 novembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura


(1)  GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 (GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1).

(2)  GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2062/1997 (GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1).


ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 25 ottobre 2004, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

(EUR/100 pezzi)

Periodo: dal 27 ottobre al 9 novembre 2004

Prezzi comunitari alla produzione

Garofani a fiore singolo

(standard)

Garofani a fiore multiplo

(spray)

Rose a fiore grande

Rose a fiore piccolo

 

14,68

12,02

28,91

12,93


Prezzi comunitari all'importazione

Garofani a fiore singolo

(standard)

Garofani a fiore multiplo

(spray)

Rose a fiore grande

Rose a fiore piccolo

Israele

Marocco

Cipro

Giordania

Cisgiordania e Striscia di Gaza


26.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 323/11


REGOLAMENTO (CE) N. 1853/2004 DEL CONSIGLIO

del 25 ottobre 2004

che introduce ulteriori misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar e che modifica il regolamento (CE) n. 798/2004

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,

vista la posizione comune 2004/730/PESC del Consiglio del 25 ottobre 2004 che introduce ulteriori misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar e che modifica la posizione comune 2004/423/PESC (1),

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il 28 ottobre 1996 il Consiglio, preoccupato per l'assenza di progressi verso la democratizzazione e per il persistere delle violazioni dei diritti dell’uomo nella Birmania/Myanmar, ha imposto determinate misure restrittive nei confronti del paese mediante la posizione comune 1996/635/PESC (2). In considerazione del persistere di gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani da parte delle autorità della Birmania/Myanmar, in particolare delle continue e sempre più dure repressioni dei diritti civili e politici nonché della mancanza da parte di tali autorità di iniziative per la democratizzazione e la riconciliazione, le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar sono state successivamente prorogate più volte, l'ultima delle quali mediante la posizione comune 2004/423/PESC (3). Alcune delle misure restrittive adottate contro la Birmania/Myanmar sono state attuate a livello comunitario dal regolamento (CE) n. 798/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004, che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar e abroga il regolamento (CE) n. 1081/2000 (4).

(2)

Data l'attuale situazione politica della Birmania/Myanmar, caratterizzata dal rifiuto delle autorità militari di rilasciare Daw Aung San Suu Kyi e altri membri della Lega nazionale per la democrazia (NLD) nonché altri detenuti politici e di consentire la tenuta di una Convenzione nazionale autentica ed aperta, e tenuto conto delle vessazioni che continuano a subire l'NLD e altri movimenti politici organizzati, la posizione comune 2004/730/PESC conferma e rafforza le misure restrittive istituite nei confronti della Birmania/Myanmar con la posizione comune 2004/423/PESC inserendo, tra l’altro, il divieto di mettere a disposizione delle imprese statali birmane prestiti o crediti finanziari e di acquisire o aumentare una partecipazione in tali imprese. Mentre tale divieto non dovrebbe incidere sull'esecuzione dei relativi obblighi derivanti da contratti o accordi esistenti, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento si dovrebbero vietare la conclusione di nuovi contratti o accordi sull'oggetto del presente regolamento e il rinnovo dei contratti o accordi esistenti giunti a scadenza.

(3)

Poiché tali misure rientrano nell'ambito del trattato, per evitare distorsioni della concorrenza, la loro applicazione richiede una normativa comunitaria, nella misura in cui esse riguardano la Comunità.

(4)

Per garantire l'efficacia delle misure da esso previste, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione.

(5)

Il regolamento (CE) n. 798/2004 dovrebbe essere di conseguenza modificato:

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 798/2004 è così modificato:

1)

È inserito il seguente articolo 8 bis:

«Articolo 8 bis

1.   Sono vietati:

a)

la concessione di prestiti o crediti finanziari alle imprese statali birmane elencate nell'allegato IV, o l'acquisizione di obbligazioni, di certificati di deposito, di warrant o obbligazioni non garantite, emessi da tali imprese;

b)

l'acquisizione o l'aumento di una partecipazione nelle imprese statali birmane elencate nell'allegato IV, compresa l'acquisizione integrale di tali imprese e l'acquisizione di azioni e di titoli a carattere partecipativo.

2.   È vietata la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi per oggetto o risultato l'elusione, diretta o indiretta, delle disposizioni di cui al paragrafo 1.

3.   Il paragrafo 1 non pregiudica l'esecuzione dei contratti commerciali per la fornitura di merci e servizi alle abituali condizioni commerciali di pagamento e i consueti accordi supplementari in collegamento con l'esecuzione di tali contratti, quali le assicurazioni crediti all'esportazione.

4.   Le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera a) si applicano senza pregiudizio dell'esecuzione di obblighi derivanti da contratti o accordi conclusi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

5.   Il divieto di cui al paragrafo 1, lettera b) non impedisce l'aumento di una partecipazione nelle imprese statali birmane elencate nell'allegato IV, se tale aumento è obbligatorio in virtù di un accordo concluso con l'impresa statale birmana interessata prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. La pertinente autorità competente, figurante nell'elenco di cui all'allegato II, e la Commissione sono informate prima della conclusione di qualsiasi operazione di questo tipo. La Commissione informa le autorità competenti degli altri Stati membri.»

2)

L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

La Commissione è autorizzata a:

a)

modificare l'allegato II sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri,

b)

modificare gli allegati III e IV sulla base delle decisioni adottate in relazione all'allegato I e II della posizione comune 2004/423/PESC, quale modificata dalla posizione comune 2004/730/PESC. (5)

(5)  GU L 323 del 26.10.2004, pag. 17.»"

3)

L'allegato del presente regolamento è aggiunto come allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 ottobre 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. VERDONK


(1)  Cfr. pagina 17 della presente Gazzetta ufficiale.

(2)  GU L 287 dell’8.11.1996, pag. 1. Posizione comune abrogata e sostituita dalla posizione comune 2003/297 PESC (GU L 106 del 29.4.2003, pag. 36).

(3)  GU L 125 del 28.4.2004, pag. 61. Posizione comune modificata dalla posizione comune 2004/730/PESC.

(4)  GU L 125 del 28.4.2004, pag. 4. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1517/2004 (GU L 278 del 27.8.2004, pag. 18).


ALLEGATO

«ALLEGATO IV

Elenco delle imprese statali birmane di cui all'articolo 8 bis

Nome

Indirizzo

Nome del Direttore

I.   

UNION OF MYANMAR ECONOMIC HOLDING LTD

UNION OF MYANMAR ECONOMIC HOLDING LTD

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,

CORNER OF 50TH STREET,

YANGON

MAJ-GEN WIN HLAING, MANAGING DIRECTOR

A.   

MANUFACTURING

1.

MYANMAR RUBY ENTERPRISE

24/26, 2ND FL., SULE PAGODA ROAD,

YANGON

(MIDWAY BANK BUILDING)

 

2.

MYANMAR IMPERIAL JADE CO. LTD

24/26, 2ND FL., SULE PAGODA ROAD,

YANGON

(MIDWAY BANK BUILDING)

 

3.

MYANMAR RUBBER WOOD CO. LTD

 

 

4.

MYANMAR PINEAPPLE JUICE PRODUCTION

 

 

5.

MYAWADDY CLEAN DRINKING WATER SERVICE

4/A, NO 3 MAIN ROAD,

MINGALARDON TSP,

YANGON

 

6.

SIN MIN (KING ELEPHANTS) CEMENT FACTORY (KYAUKSE)

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,

CORNER OF 50TH STREET,

YANGON

COL MAUNG MAUNG AYE, MANAGING DIRECTOR

7.

TAILORING SHOP SERVICE

 

 

8.

NGWE PIN LE (SILVER SEA) LIVESTOCK BREEDING AND FISHERY CO.

1093, SHWE TAUNG GYAR ST. INDUSTRIAL ZONE II,

WARD 63,

SOUTH DAGON TSP,

YANGON

 

9.

GRANITE TILE FACTORY (KYAIKTO)

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,

CORNER OF 50TH STREET,

YANGON

 

10.

SOAP FACTORY (PAUNG)

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,

CORNER OF 50TH STREET,

YANGON

 

B.   

TRADING

1.

MYAWADDY TRADING LTD

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,

CORNER OF 50TH STREET,

YANGON

COL MYINT AUNG, MANAGING DIRECTOR

C.   

SERVICES

1.

MYAWADDY BANK LTD

24-26 SULE PAGODA ROAD,

YANGON

BRIG-GEN WIN HLAING AND U TUN KYI, MANAGING DIRECTORS

2.

BANDOOLA TRANSPORTATION CO. LTD

399, THIRI MINGALAR ROAD, INSEIN TSP,

YANGON

AND/OR

PARAMI ROAD,

SOUTH OKKALAPA,

YANGON

COL MYO MYINT, MANAGING DIRECTOR

3.

MYAWADDY TRAVEL SERVICES

24-26, SULE PAGODA ROAD,

YANGON

 

4.

NAWADAY HOTEL AND TRAVEL SERVICES

335/357, BOGYOKE AUNG SAN ROAD,

PADEBAN TSP,

YANGON

 

5.

MYAWADDY AGRICULTURE SERVICES

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,

CORNER OF 50TH STREET,

YANGON

 

6.

MYANMAR AR (POWER) CONSTRUCTION SERVICES

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,

CORNER OF 50TH STREET,

YANGON

 

JOINT VENTURES AND SUBSIDIARIES

A.   

MANUFACTURING

1.

MYANMAR SEGAL INTERNATIONAL LTD

PYAY ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP,

YANGON

U BE AUNG, MANAGER

2.

MYANMAR DAEWOO INTERNATIONAL

PYAY ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP,

YANGON

 

3.

ROTHMAN OF PALL MALL MYANMAR PRIVATE LTD

NO 38, VIRGINIA PARK,

NO 3, TRUNK ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

YANGON

 

4.

MYANMAR BREWERY LTD

NO 45, NO 3, TRUNK ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP,

YANGON

RETD LT-COL MAUNG MAUNG AYE, CHAIRMAN

5.

MYANMAR POSCO STEEL CO. LTD

PLOT 22, NO 3, TRUNK ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP,

YANGON

 

6.

MYANMAR NOUVEAU STEEL CO. LTD

NO 3, TRUNK ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP,

YANGON

 

7.

BERGER PAINT MANUFACTURING CO. LTD

PLOT NO 34/A,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP,

YANGON

 

8.

THE FIRST AUTOMOTIVE CO. LTD

PLOT NO 47,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP,

YANGON

U AYE CHO AND/OR LT-COL TUN MYINT, MANAGING DIRECTOR

9.

MERCURY RAY MANUFACTURING LTD

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP,

YANGON

U NYO MIN OO

10.

MYANMAR HWA FU INTERNATIONAL LTD

NO 3, MAIN ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP,

YANGON

 

11.

MYANMAR MA MEE DOUBLE DECKER CO. LTD

PLOT 41, TRUNK ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP,

YANGON

 

12.

MYANMAR SAM GAUNG INDUSTRY LTD

NO 6/A, PYAY ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP,

YANGON

 

13.

MYANMAR TOKIWA CORP.

44B/NO 3, TRUNK ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP,

YANGON

 

14.

MYANMAR KUROSAWA TRUST CO. LTD

22, PYAY ROAD,

7 MILE,

MAYANGONE TSP,

YANGON

 

B.   

TRADING

1.

DIAMOND DRAGON (SEIN NAGA) CO. LTD

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,

CORNER OF 50TH STREET,

YANGON

 

C.   

SERVICES

1.

NATIONAL DEVELOPMENT CORP.

3/A, THAMTHUMAR STREET,

7 MILE,

MAYANGONE TSP,

YANGON

DR. KHIN SHWE, CHAIRMAN

2.

HANTHA WADDY GOLF RESORT AND MYODAW (CITY) CLUB LTD

NO 1, KONEMYINTTHA STREET,

7 MILE,

MAYANGONE TSP,

YANGON

AND

THIRI MINGALAR ROAD,

INSEIN TSP,

YANGON

 

3.

MYANMAR CEMENT LTD

 

 

4.

MYANMAR HOTEL AND CRUISES LTD

RM. 814/815,

TRADER’S HOTEL,

223, SULE PAGODA ROAD,

YANGON

 

II.   

MYANMA ECONOMIC CORPORATION (MEC)

MYANMA ECONOMIC CORPORATION (MEC)

SHWEDAGON PAGODA ROAD,

DAGON TSP,

YANGON

COL YE HTUT OR BRIG-GEN KYAW WIN, MANAGING DIRECTOR

1.

INNWA BANK

554-556, MERCHANT STREET,

CORNER OF 35TH STREET,

KYAUKTADA TSP,

YANGON

U YIN SEIN, GENERAL MANAGER

2.

MYAING GALAY (RHINO BRAND) CEMENT FACTORY

FACTORIES DEPT,

MEC HEAD OFFICE,

SHWEDAGON PAGODA ROAD,

DAGON TSP,

YANGON

COL KHIN MAUNG SOE

3.

DAGON BREWERY

555/B, NO 4,

HIGHWAY ROAD,

HLAW GAR WARD,

SHWE PYI THAR TSP,

YANGON

 

4.

MEC STEEL MILLS (HMAW BI/PYI/YWAMA)

FACTORIES DEPT,

MEC HEAD OFFICE,

SHWEDAGON PAGODA ROAD,

DAGON TSP,

YANGON

COL KHIN MAUNG SOE

5.

MEC SUGAR MILL

KANT BALU

 

6.

MEC OXYGEN AND GASES FACTORY

MINDAMA ROAD,

MINGALARDON TSP,

YANGON

 

7.

MEC MARBLE MINE

PYINMANAR

 

8.

MEC MARBLE TILES FACTORY

LOIKAW

 

9.

MEC MYANMAR CABLE WIRE FACTORY

NO 48, BAMAW A TWIN WUN ROAD,

ZONE (4),

HLAING THAR YAR INDUSTRIAL ZONE,

YANGON

 

10.

MEC SHIP BREAKING SERVICE

THILAWAR,

THAN NYIN TSP

 

11.

MEC DISPOSABLE SYRINGE FACTORY

FACTORIES DEPT,

MEC HEAD OFFICE,

SHWEDAGON PAGODA ROAD,

DAGON TSP,

YANGON

 

12.

GYPSUM MINE

THIBAW»

 


Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

26.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 323/17


POSIZIONE COMUNE 2004/730/PESC DEL CONSIGLIO

del 25 ottobre 2004

che introduce ulteriori misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar e che modifica la posizione comune 2004/423/PESC

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 aprile 2004 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2004/423/PESC (1) che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar

(2)

Data l'attuale situazione politica nella Birmania/Myanmar, caratterizzata dal rifiuto delle autorità militari di rilasciare Daw Aung San Suu Kyi e altri membri della Lega nazionale per la democrazia (NLD) nonché altri detenuti politici e di consentire la tenuta di una Convenzione nazionale autentica ed aperta, e tenuto conto delle vessazioni che continuano a subire l'NLD e altri movimenti politici organizzati, il Consiglio, come rilevato nelle sue conclusioni del 13 settembre 2004, ritiene necessario introdurre misure restrittive aggiuntive a quelle contenute nella posizione comune 2004/423/PESC nei confronti del regime militare nella Birmania/Myanmar, di coloro che traggono i maggiori vantaggi dal suo malgoverno e di coloro che si adoperano per vanificare il processo di riconciliazione nazionale, il rispetto dei diritti dell'uomo e la democrazia.

(3)

Di conseguenza, il campo di applicazione di tali misure dovrebbe essere esteso agli ufficiali delle forze armate in servizio di grado pari o superiore a quello di Brigadiere Generale ed ai loro familiari e dovrebbe essere introdotto il divieto di mettere a disposizione delle imprese statali birmane prestiti o crediti e di acquisire o aumentare una partecipazione in tali imprese.

(4)

Qualora si verificasse un sostanziale miglioramento nella situazione politica generale nella Birmania/Myanmar, si esaminerà la possibilità non solo di una sospensione di tali misure restrittive, ma anche di una graduale ripresa della cooperazione con tale paese, previo esame degli sviluppi da parte del Consiglio.

(5)

L'azione della Comunità è necessaria per l'attuazione di talune misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

La posizione comune 2004/423/PESC è modificata come segue:

1)

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Gli aiuti non umanitari o i programmi di sviluppo sono sospesi. Si fanno eccezioni per progetti e programmi a sostegno:

a)

dei diritti dell'uomo, della democrazia, del buon governo, della prevenzione dei conflitti e dello sviluppo della capacità della società civile,

b)

della salute e dell'istruzione, della riduzione della povertà e, in particolare, della fornitura del fabbisogno di base e dei mezzi di sussistenza per le popolazioni più povere e vulnerabili,

c)

della tutela dell'ambiente, in particolare dei programmi che affrontano il problema del disboscamento eccessivo e non sostenibile che provoca la deforestazione.

I programmi ed i progetti dovrebbero essere attuati tramite le agenzie delle Nazioni Unite, le organizzazioni non governative e la cooperazione decentrata con l'amministrazione civile locale. In tale contesto l'Unione europea continuerà a insistere con il governo della Birmania sulla responsabilità che ad esso compete di compiere maggiori sforzi per conseguire gli obiettivi di sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite.

I programmi ed i progetti dovrebbero, per quanto possibile, essere definiti, monitorati, attuati e valutati in consultazione con la società civile e con tutti i gruppi democratici, compresa la Lega nazionale per la democrazia.»

2)

All'articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio:

a)

di membri di alto livello del consiglio di stato per la pace e lo sviluppo (SPDC), delle autorità birmane responsabili del settore del turismo, dei membri di alto livello delle forze armate, del governo e delle forze di sicurezza che elaborano e attuano politiche che impediscono il passaggio alla democrazia della Birmania/Myanmar o che traggono benefici da dette politiche, compresi i membri delle loro famiglie. L'elenco di tali persone fisiche figura in allegato I;

b)

degli ufficiali in servizio delle forze armate birmane di grado pari o superiore a quello di Brigadiere Generale e dei loro familiari. Essi sono aggiunti all'elenco di cui all'allegato I conformemente alla procedura stabilita all'articolo 9.»

3)

L'articolo 7, è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti ai singoli membri del governo della Birmania/Myanmar e alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi ad essi associati di cui all'elenco dell'allegato I.»

b)

sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«5.   Sono vietati:

a)

la concessione di prestiti o crediti finanziari alle imprese statali birmane elencate nell'allegato II, o l'acquisizione di obbligazioni, di certificati di deposito, di warrant o obbligazioni non garantite, emessi da tali imprese,

b)

l'acquisizione o l'aumento di una partecipazione nelle imprese statali birmane elencate nell'allegato II, compresa l'acquisizione integrale di tali imprese e l'acquisizione di azioni e di titoli a carattere partecipativo.

6.

a)

Le disposizioni di cui al paragrafo 5, lettera a) si applicano senza pregiudizio dell'esecuzione di obblighi derivanti da contratti o accordi conclusi prima dell'entrata in vigore della presente posizione comune.

b)

Il divieto di cui al paragrafo 5, lettera b) non impedisce l'aumento di una partecipazione nelle imprese statali birmane elencate nell'allegato II, se tale aumento è obbligatorio in virtù di un accordo concluso con l'impresa statale birmana interessata prima dell'entrata in vigore della presente posizione comune.»

4)

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Il Consiglio, deliberando su proposta di uno Stato membro o della Commissione, adotta modifiche all'elenco riportato nell'allegato I, ove necessario.»

5)

L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

La presente posizione comune si applica per un periodo di dodici mesi. Essa è oggetto d'esame continuo. È, se del caso, prorogata o modificata, in particolare per quanto riguarda le imprese statali birmane elencate nell'allegato II se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»

6)

L'allegato della posizione comune 2004/423/PESC è rinominato «allegato I».

7)

È aggiunto un nuovo allegato riportato nell'allegato della presente posizione comune.

Articolo 2

La presente posizione comune ha effetto a decorrere dalla data di adozione.

Articolo 3

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 ottobre 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. VERDONK


(1)  GU L 125 del 28.04.2004, pag. 61.


ALLEGATO

«ALLEGATO II

Elenco delle imprese statali birmane di cui all'articolo 7, paragrafo 5

Nome

Indirizzo

Nome del Direttore

I.   

UNION OF MYANMAR ECONOMIC HOLDING LTD

UNION OF MYANMAR ECONOMIC HOLDING LTD

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,

CORNER OF 50TH STREET,

YANGON

MAJ-GEN WIN HLAING, MANAGING DIRECTOR

A.   

MANUFACTURING

1.

MYANMAR RUBY ENTERPRISE

24/26, 2ND FL., SULE PAGODA ROAD,

YANGON

(MIDWAY BANK BUILDING)

 

2.

MYANMAR IMPERIAL JADE CO. LTD

24/26, 2ND FL., SULE PAGODA ROAD,

YANGON

(MIDWAY BANK BUILDING)

 

3.

MYANMAR RUBBER WOOD CO. LTD

 

 

4.

MYANMAR PINEAPPLE JUICE PRODUCTION

 

 

5.

MYAWADDY CLEAN DRINKING WATER SERVICE

4/A, NO 3 MAIN ROAD,

MINGALARDON TSP,

YANGON

 

6.

SIN MIN (KING ELEPHANTS) CEMENT FACTORY (KYAUKSE)

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,

CORNER OF 50TH STREET,

YANGON

COL MAUNG MAUNG AYE, MANAGING DIRECTOR

7.

TAILORING SHOP SERVICE

 

 

8.

NGWE PIN LE (SILVER SEA) LIVESTOCK BREEDING AND FISHERY CO.

1093, SHWE TAUNG GYAR ST. INDUSTRIAL ZONE II,

WARD 63,

SOUTH DAGON TSP,

YANGON

 

9.

GRANITE TILE FACTORY (KYAIKTO)

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,

CORNER OF 50TH STREET,

YANGON

 

10.

SOAP FACTORY (PAUNG)

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,

CORNER OF 50TH STREET,

YANGON

 

B.   

TRADING

1.

MYAWADDY TRADING LTD

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,

CORNER OF 50TH STREET,

YANGON

COL MYINT AUNG, MANAGING DIRECTOR

C.   

SERVICES

1.

MYAWADDY BANK LTD

24-26 SULE PAGODA ROAD,

YANGON

BRIG-GEN WIN HLAING AND U TUN KYI, MANAGING DIRECTORS

2.

BANDOOLA TRANSPORTATION CO. LTD

399, THIRI MINGALAR ROAD, INSEIN TSP,

YANGON

AND/OR

PARAMI ROAD,

SOUTH OKKALAPA,

YANGON

COL MYO MYINT, MANAGING DIRECTOR

3.

MYAWADDY TRAVEL SERVICES

24-26, SULE PAGODA ROAD,

YANGON

 

4.

NAWADAY HOTEL AND TRAVEL SERVICES

335/357, BOGYOKE AUNG SAN ROAD,

PADEBAN TSP,

YANGON

 

5.

MYAWADDY AGRICULTURE SERVICES

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,

CORNER OF 50TH STREET,

YANGON

 

6.

MYANMAR AR (POWER) CONSTRUCTION SERVICES

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,

CORNER OF 50TH STREET,

YANGON

 

JOINT VENTURES AND SUBSIDIARIES

A.   

MANUFACTURING

1.

MYANMAR SEGAL INTERNATIONAL LTD

PYAY ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP,

YANGON

U BE AUNG, MANAGER

2.

MYANMAR DAEWOO INTERNATIONAL

PYAY ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP,

YANGON

 

3.

ROTHMAN OF PALL MALL MYANMAR PRIVATE LTD

NO 38, VIRGINIA PARK,

NO 3, TRUNK ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

YANGON

 

4.

MYANMAR BREWERY LTD

NO 45, NO 3, TRUNK ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP,

YANGON

RETD LT-COL MAUNG MAUNG AYE, CHAIRMAN

5.

MYANMAR POSCO STEEL CO. LTD

PLOT 22, NO 3, TRUNK ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP,

YANGON

 

6.

MYANMAR NOUVEAU STEEL CO. LTD

NO 3, TRUNK ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP,

YANGON

 

7.

BERGER PAINT MANUFACTURING CO. LTD

PLOT NO 34/A,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP,

YANGON

 

8.

THE FIRST AUTOMOTIVE CO. LTD

PLOT NO 47,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP,

YANGON

U AYE CHO AND/OR LT-COL TUN MYINT, MANAGING DIRECTOR

9.

MERCURY RAY MANUFACTURING LTD

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP,

YANGON

U NYO MIN OO

10.

MYANMAR HWA FU INTERNATIONAL LTD

NO 3, MAIN ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP,

YANGON

 

11.

MYANMAR MA MEE DOUBLE DECKER CO. LTD

PLOT 41, TRUNK ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP,

YANGON

 

12.

MYANMAR SAM GAUNG INDUSTRY LTD

NO 6/A, PYAY ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP,

YANGON

 

13.

MYANMAR TOKIWA CORP.

44B/NO 3, TRUNK ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP,

YANGON

 

14.

MYANMAR KUROSAWA TRUST CO. LTD

22, PYAY ROAD,

7 MILE,

MAYANGONE TSP,

YANGON

 

B.   

TRADING

1.

DIAMOND DRAGON (SEIN NAGA) CO. LTD

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,

CORNER OF 50TH STREET,

YANGON

 

C.   

SERVICES

1.

NATIONAL DEVELOPMENT CORP.

3/A, THAMTHUMAR STREET,

7 MILE,

MAYANGONE TSP,

YANGON

DR. KHIN SHWE, CHAIRMAN

2.

HANTHA WADDY GOLF RESORT AND MYODAW (CITY) CLUB LTD

NO 1, KONEMYINTTHA STREET,

7 MILE,

MAYANGONE TSP,

YANGON

AND

THIRI MINGALAR ROAD,

INSEIN TSP,

YANGON

 

3.

MYANMAR CEMENT LTD

 

 

4.

MYANMAR HOTEL AND CRUISES LTD

RM. 814/815,

TRADER’S HOTEL,

223, SULE PAGODA ROAD,

YANGON

 

II.   

MYANMA ECONOMIC CORPORATION (MEC)

MYANMA ECONOMIC CORPORATION (MEC)

SHWEDAGON PAGODA ROAD,

DAGON TSP,

YANGON

COL YE HTUT OR BRIG-GEN KYAW WIN, MANAGING DIRECTOR

1.

INNWA BANK

554-556, MERCHANT STREET,

CORNER OF 35TH STREET,

KYAUKTADA TSP,

YANGON

U YIN SEIN, GENERAL MANAGER

2.

MYAING GALAY (RHINO BRAND) CEMENT FACTORY

FACTORIES DEPT,

MEC HEAD OFFICE,

SHWEDAGON PAGODA ROAD,

DAGON TSP,

YANGON

COL KHIN MAUNG SOE

3.

DAGON BREWERY

555/B, NO 4,

HIGHWAY ROAD,

HLAW GAR WARD,

SHWE PYI THAR TSP,

YANGON

 

4.

MEC STEEL MILLS (HMAW BI/PYI/YWAMA)

FACTORIES DEPT,

MEC HEAD OFFICE,

SHWEDAGON PAGODA ROAD,

DAGON TSP,

YANGON

COL KHIN MAUNG SOE

5.

MEC SUGAR MILL

KANT BALU

 

6.

MEC OXYGEN AND GASES FACTORY

MINDAMA ROAD,

MINGALARDON TSP,

YANGON

 

7.

MEC MARBLE MINE

PYINMANAR

 

8.

MEC MARBLE TILES FACTORY

LOIKAW

 

9.

MEC MYANMAR CABLE WIRE FACTORY

NO 48, BAMAW A TWIN WUN ROAD,

ZONE (4),

HLAING THAR YAR INDUSTRIAL ZONE,

YANGON

 

10.

MEC SHIP BREAKING SERVICE

THILAWAR,

THAN NYIN TSP

 

11.

MEC DISPOSABLE SYRINGE FACTORY

FACTORIES DEPT,

MEC HEAD OFFICE,

SHWEDAGON PAGODA ROAD,

DAGON TSP,

YANGON

 

12.

GYPSUM MINE

THIBAW»