ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 319 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
47o anno |
Sommario |
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I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità |
pagina |
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II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità |
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Consiglio |
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Commissione |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
20.10.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 319/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1811/2004 DEL CONSIGLIO
dell’11 ottobre 2004
che modifica il regolamento (CE) n. 2287/2003 per quanto concerne il numero di giorni in mare per le navi che praticano la pesca dell’eglefino nel Mare del Nord e l’uso delle reti a strascico nelle acque circostanti le Azzorre, le isole Canarie e Madera
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel quadro della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 20,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
Secondo rapporti scientifici recenti, emananti in particolare dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (International Council of the Exploration of the Sea — ICES), habitat di acque profonde altamente sensibili sono stati individuati e cartografati nell'Atlantico. Tali habitat ospitano importanti comunità biologiche altamente specifiche, che si ritiene necessitino di una protezione prioritaria. In particolare, essi sono definiti habitat di interesse comunitario dalla direttiva 92/43/CE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (2). Inoltre, la convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nord-orientale («convenzione OSPAR») ha recentemente inserito le scogliere coralline di acque profonde in un elenco di habitat minacciati. |
(2) |
Dagli studi scientifici risulta che il recupero di habitat di questo tipo danneggiati dagli attrezzi per la pesca a strascico è impossibile o molto lento e difficile. Le acque intorno alle Azzorre, alle isole Canarie e a Madera presentano numerosi habitat di acque profonde noti o potenziali che fino ad oggi sono rimasti intoccati dalla pesca a strascico. È pertanto opportuno vietare l'uso di reti a strascico e di attrezzi analoghi nelle acque intorno alle Azzorre, alle isole Canarie e a Madera in zone in cui tali habitat si trovano tuttora in una situazione favorevole dal punto di vista della conservazione. |
(3) |
Le nuove informazioni scientifiche indicano che le catture di merluzzo bianco nel corso di attività di pesca effettuate nelle condizioni di cui al punto 17 dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 2287/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2003, che stabilisce, per il 2004, le possibilità di pesca e le condizioni a esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3) sono in genere ridotte e che, pertanto, tali attività non comportano rischi aggiuntivi per il ripristino degli stock di merluzzo bianco. Un aumento del numero di giorni di pesca all’eglefino è pertanto giustificato. |
(4) |
Per garantire il sostentamento dei pescatori della Comunità è importante che le zone di pesca siano rese disponibili quanto prima. Pertanto è essenziale concedere una deroga al periodo di sei settimane di cui al punto I-3 del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea ed ai trattati che istituiscono le Comunità europee. |
(5) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2287/2003, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 2287/2003 è modificato come segue:
1) |
Nell'allegato IV è aggiunto il seguente punto: «19. Divieto di pesca a strascico nelle acque intorno alle Azzorre, alle isole Canarie e a Madera Ai pescherecci è vietato utilizzare reti a strascico o reti da traino di tipo analogo, operanti a contatto con il fondo marino nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di Stati membri, nelle zone delimitate dalla linea congiungente le seguenti coordinate:
|
2) |
Nell’allegato V, al punto 6 è aggiunta la seguente lettera:
|
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’11 ottobre 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
B. R. BOT
(1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
(2) GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(3) GU L 344 del 31.12.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1691/2004 (GU L 305 dell’1.10.2004, pag. 3).
20.10.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 319/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1812/2004 DELLA COMMISSIONE
del 19 ottobre 2004
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 20 ottobre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 19 ottobre 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
052 |
51,9 |
204 |
41,0 |
|
999 |
46,5 |
|
0707 00 05 |
052 |
107,2 |
999 |
107,2 |
|
0709 90 70 |
052 |
96,0 |
999 |
96,0 |
|
0805 50 10 |
052 |
60,2 |
388 |
57,8 |
|
524 |
66,0 |
|
528 |
42,5 |
|
999 |
56,6 |
|
0806 10 10 |
052 |
95,9 |
400 |
176,0 |
|
999 |
136,0 |
|
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 |
388 |
68,0 |
400 |
92,7 |
|
404 |
81,9 |
|
512 |
107,8 |
|
720 |
37,1 |
|
800 |
145,3 |
|
804 |
78,3 |
|
999 |
87,3 |
|
0808 20 50 |
052 |
89,7 |
999 |
89,7 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
20.10.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 319/5 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1813/2004 DELLA COMMISSIONE
del 19 ottobre 2004
che modifica il regolamento (CE) n. 1433/2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio riguardo ai fondi di esercizio, ai programmi operativi e all’aiuto finanziario
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l’articolo 48,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1433/2003 della Commissione (2) prevede, all’articolo 17, che gli Stati membri, una volta approvati i programmi operativi presentati dalle organizzazioni di produttori, stabiliscono l’importo dell’aiuto finanziario approvato entro il 15 dicembre dell’anno precedente l’attuazione dei programmi stessi. Al fine di migliorare la gestione finanziaria dell’organizzazione comune di mercato, è opportuno che gli Stati membri notifichino alla Commissione l’importo totale approvato dell’aiuto per l’insieme dei programmi operativi. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1433/2003 prevede, all’articolo 26, che gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1o giugno di ogni anno, i dati relativi alle organizzazioni di produttori, ai fondi di esercizio e ai programmi operativi secondo quanto indicato nell’allegato III del medesimo regolamento. Soltanto le cifre relative agli aiuti effettivamente versati sono presentate entro il 15 novembre. Alla luce dell’esperienza acquisita negli ultimi anni, questa doppia scadenza per la comunicazione dei dati risulta essere fonte di inutili complicazioni amministrative. A fini di semplificazione, è opportuno disporre che gli Stati membri presentino entro il 15 novembre di ogni anno una relazione contenente l’insieme delle informazioni, compresi i dati definitivi degli aiuti versati. |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 1433/2003 reca, nell’allegato I, un elenco completo di azioni e di spese che possono essere incluse nei programmi operativi. Tra queste spese figurano, al punto 2 del suddetto allegato, le spese specifiche relative a misure di miglioramento della qualità, tra cui l’acquisto di sementi certificate. L’esperienza ha dimostrato la necessità di chiarire la nozione di «sementi certificate» con un espresso rinvio alla direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (3), il che corrisponde all’obiettivo di miglioramento e di sostegno della qualità previsto dal regolamento. |
(4) |
Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1433/2003. |
(5) |
Il comitato di gestione per ortofrutticoli non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1433/2003 è modificato come segue:
1) |
Nell’articolo 17 è aggiunto il seguente comma: «Entro i 30 giorni successivi a tale data, gli Stati membri comunicano alla Commissione l’importo totale dell’aiuto finanziario approvato per l’insieme dei programmi operativi.». |
2) |
Nell’articolo 26, paragrafo 1, la data «1o giugno» è sostituita da «15 novembre». |
3) |
Nell’allegato I, il testo del punto 2, lettera d) è sostituito dal testo seguente:
|
4) |
Nell’allegato III, parte 3, il punto 3 è soppresso. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Tuttavia, l’articolo 1, punto 3, non si applica ai programmi operativi già approvati dagli Stati membri.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell’11.1.2003, pag. 64).
(2) GU L 203 del 12.8.2003, pag. 25.
(3) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1).
(4) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33.»
20.10.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 319/7 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1814/2004 DELLA COMMISSIONE
del 19 ottobre 2004
che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina (3), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (4), ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato prezzi rappresentativi nei settori delle uova e pollame, nonché per l'ovoalbumina. |
(2) |
Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. Occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi. |
(3) |
È necessario applicare tale modifica al più presto, vista la situazione del mercato. |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 20 ottobre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura
(1) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
(2) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.
(3) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 104. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commission (GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49).
(4) GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1601/2004 (GU L 292 del 15.9.2004, pag. 6).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione del 19 ottobre 2004 che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95
«ALLEGATO I
Codice NC |
Designazione delle merci |
Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg) |
Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3 (EUR/100 kg) |
Origine (1) |
0207 12 90 |
Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate |
82,0 |
11 |
01 |
79,5 |
12 |
03 |
||
0207 14 10 |
Pezzi disossati di galli o di galline, congelati |
143,4 |
58 |
01 |
186,8 |
37 |
02 |
||
178,7 |
41 |
03 |
||
261,1 |
12 |
04 |
||
0207 14 50 |
Petti di pollo, congelati |
134,1 |
25 |
03 |
0207 27 10 |
Pezzi disossati di tacchini, congelati |
258,5 |
12 |
01 |
274,1 |
7 |
04 |
||
1602 32 11 |
Preparazioni non cotte di galli e di galline |
161,5 |
44 |
01 |
189,4 |
30 |
02 |
||
178,7 |
35 |
03 |
(1) Origine delle importazioni:
01 |
Brasile |
02 |
Thailandia |
03 |
Argentina |
04 |
Cile.» |
20.10.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 319/9 |
DIRETTIVA 2004/105/CE DELLA COMMISSIONE
del 15 ottobre 2004
che determina i modelli di certificati fitosanitari ufficiali o di certificati fitosanitari di riesportazione che accompagnano vegetali, prodotti vegetali o altre voci provenienti dai paesi terzi ed elencati nella direttiva 2000/29/CE del Consiglio
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 13 bis, paragrafo 4, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
A norma della direttiva 2000/29/CE, vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati in detta direttiva, provenienti da paesi terzi, devono in linea di massima essere scortati dall’originale del necessario «certificato fitosanitario» ufficiale o del «certificato fitosanitario di riesportazione» («certificati»). |
(2) |
La convenzione internazionale per la protezione dei vegetali (CIPV) del 6 dicembre 1951, conclusa nel quadro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), riporta nel proprio allegato modelli di certificati che prevedono una formulazione ed un formato standard da utilizzare per l’elaborazione e il rilascio dei certificati. |
(3) |
La CIPV è stata modificata in modo significativo nel 1979 e nel 1997. A seguito di tali modifiche, sono stati approvati diversi modelli di certificati destinati ad accompagnare vegetali, prodotti vegetali o altre voci nei loro spostamenti a livello di traffico internazionale. |
(4) |
Anche se le modifiche apportate alla CIPV nel 1997 non sono ancora entrate in vigore, la risoluzione 12/97 della ventinovesima sessione della Conferenza FAO ha consentito l’utilizzazione dei certificati modificati, come alternativa e su base volontaria, tra le parti contraenti della convenzione che li accettano. Apparentemente numerose parti contraenti della CIPV già usano i certificati basati sui modelli previsti nell’allegato alla convenzione quale modificata nel 1997. |
(5) |
Occorre pertanto stabilire i modelli di certificati destinati ad accompagnare i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci che entrano nel territorio comunitario. |
(6) |
Di norma gli organismi nazionali per la protezione delle piante fanno grandi scorte dei certificati in questione. È pertanto opportuno stabilire norme che prevedono per un periodo transitorio l’impiego dei certificati elaborati sulla base dei modelli illustrati nell’allegato della CIPV quale modificata nel 1979. |
(7) |
Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
1. Ai fini dell’articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE, gli Stati membri accettano «certificati fitosanitari» ufficiali o «certificati fitosanitari di riesportazione» («certificati») che scortano vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati nell’allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE, provenienti da paesi terzi che sono parti contraenti della convenzione internazionale per la protezione dei vegetali (CIPV), conformi ai modelli illustrati nell’allegato I.
2. Gli Stati membri accettano i certificati di cui al paragrafo 1 soltanto se questi sono stati completati conformemente alla norma internazionale per le misure fitosanitarie n. 12 della FAO relativa agli Orientamenti per i certificati fitosanitari.
Articolo 2
Gli Stati membri accettano i certificati conformi ai modelli illustrati nell’allegato II fino al 31 dicembre 2009.
Articolo 3
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2004. Essi comunicano immediatamente tali disposizioni alla Commissione e trasmettono una tavola di concordanza tra dette disposizioni e la presente direttiva.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste devono contenere un riferimento alla presente direttiva od essere corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni normative nazionali adottate nel settore contemplato dalla presente direttiva.
Articolo 4
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2004.
Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione
(1) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/70/CE della Commissione (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 97).
ALLEGATO I
ALLEGATO II
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
Consiglio
20.10.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 319/15 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
dell’11 ottobre 2004
recante modifica del suo regolamento interno
(2004/701/CE, Euratom)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 3, primo comma,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 121, paragrafo 3,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 41, paragrafo 1,
visto l'articolo 12 dell'atto relativo alle condizioni di adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (1),
considerando quanto segue:
(1) |
L'atto relativo alle condizioni di adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea ha modificato, con effetto a decorrere dal 1o novembre 2004, le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e del trattato sull'Unione europea relative alla ponderazione dei voti nel Consiglio. |
(2) |
Ai sensi dell'articolo 205, paragrafo 4, del trattato che istituisce la Comunità europea, dell'articolo 118, paragrafo 4, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, nonché dell'articolo 23, paragrafo 2, terzo comma e dell'articolo 34, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, modificati dall'atto di adesione suddetto, un membro del Consiglio può chiedere che, in caso di adozione da parte del Consiglio di una decisione a maggioranza qualificata, si verifichi che gli Stati membri che compongono tale maggioranza qualificata rappresentino almeno il 62 % della popolazione totale dell'Unione. È necessario stabilire le modalità di applicazione di tali disposizioni. |
(3) |
Occorre pertanto stabilire, conformemente ai dati forniti dall'Ufficio statistico delle Comunità europee, il numero di persone che compongono la popolazione totale di ogni Stato membro per un periodo di un anno e prevederne l'aggiornamento annuale. |
(4) |
Il punto IV.A delle raccomandazioni per il censimento della popolazione e delle abitazioni 2000 nel territorio della CEE, elaborate congiuntamente dalla Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa e dall'Ufficio statistico delle Comunità europee, definisce il concetto di popolazione complessiva di uno Stato, |
DECIDE
Articolo 1
Il regolamento interno (2004/338/CE, Euratom) del Consiglio, del 22 marzo 2004 (2) è modificato come segue:
1) |
All'articolo 11 è aggiunto il paragrafo seguente: «5. In caso di adozione da parte del Consiglio di una decisione che richiede la maggioranza qualificata, e se un membro del Consiglio lo chiede, si verifica che gli Stati membri che compongono tale maggioranza rappresentino almeno il 62 % della popolazione totale dell'Unione calcolata in base al numero di persone che compongono la popolazione di cui all'articolo 1 dell'allegato II bis.»; |
2) |
dopo l'allegato II è inserito l'allegato seguente: «Allegato II bis MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PONDERAZIONE DEI VOTI NEL CONSIGLIO Articolo 1 Per l'applicazione dell'articolo 205, paragrafo 4, del trattato che istituisce la Comunità europea e dell'articolo 118, paragrafo 4, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, nonché dell'articolo 23, paragrafo 2, terzo comma, e dell'articolo 34, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, la popolazione totale di ogni Stato membro, per il periodo dal 1o novembre 2004 al 31 dicembre 2005, è la seguente:
Articolo 2 1. Anteriormente al 1o settembre di ogni anno gli Stati membri comunicano all'Ufficio statistico delle Comunità europee i dati relativi alla loro popolazione totale al 1o gennaio dell'anno in corso. 2. Con effetto al 1o gennaio di ogni anno, il Consiglio adatta, conformemente ai dati di cui l'Ufficio statistico delle Comunità europee dispone al 30 settembre dell'anno precedente, le cifre di cui all'articolo 1. La decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.». |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Essa è applicabile a decorrere dal 1o novembre 2004.
Fatto a Lussemburgo, addì 11 ottobre 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
B. R. BOT
(1) GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33.
(2) GU L 106 del 15.4.2004, pag. 22.
Commissione
20.10.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 319/17 |
DECISIONE N. 28/2004 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO AI SENSI DELL’ACCORDO SUL RECIPROCO RICONOSCIMENTO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E GLI STATI UNITI DI AMERICA
del 19 luglio 2004
in merito all’inserimento di un organismo di valutazione della conformità nell’allegato settoriale relativo alla compatibilità elettromagnetica
(2004/702/CE)
IL COMITATO MISTO,
visto l’accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America, in particolare gli articoli 7 e 14,
DECIDE:
1) |
L’organismo di valutazione della conformità di cui all’allegato A è aggiunto all’elenco degli organismi di valutazione della conformità alla colonna «accesso della CE al mercato USA» nella sezione V dell’allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica. |
2) |
La portata specifica, in termini di prodotti e di procedure di valutazione della conformità, dell’inserimento nell’elenco dell’organismo di valutazione della conformità che figura nell’allegato A è stata convenuta dalle parti e sarà da queste mantenuta. |
La presente decisione, redatta in duplice copia, è firmata dai rappresentanti del comitato misto autorizzati ad agire per conto delle Parti al fine di modificare l’accordo. Essa ha effetto a decorrere dalla data dell’ultima di tali firme.
Firmato a Washington, il 7 luglio 2004.
A nome degli Stati Uniti d’America
James C. SANFORD
Firmato a Bruxelles, il 19 luglio 2004.
A nome della Comunità europea
Joanna KIOUSSI
Appendice A
Organismo CE di valutazione della conformità aggiunto all’elenco degli organismi di valutazione della conformità alla colonna «accesso della CE al mercato USA» nella sezione V dell’allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica
GYL Technologies Parc d’activités de Lanserre 21, rue de la Fuye F-49610 Juigné-sur-LOIRE Tel: (33 2) 41 57 57 40 Fax (33 2) 41 45 25 77