ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 318

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

47o anno
19 ottobre 2004


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 1801/2004 della Commissione, del 18 ottobre 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1802/2004 della Commissione, del 15 ottobre 2004, relativo alla sospensione della pesca della molva da parte delle navi battenti bandiera del Regno Unito

3

 

*

Regolamento (CE) n. 1803/2004 della Commissione, del 15 ottobre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 94/2002 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno

4

 

*

Regolamento (CE) n. 1804/2004 della Commissione, del 14 ottobre 2004, che modifica l’elenco dei giudici competenti e dei mezzi di impugnazione di cui agli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi

7

 

*

Regolamento (CE) n. 1805/2004 della Commissione, del 14 ottobre 2004, che modifica il regolamento (CEE) n. 2273/93 che fissa i centri d’intervento per i cereali

9

 

*

Regolamento (CE) n. 1806/2004 della Commissione, del 18 ottobre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2879/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2702/1999 del Consiglio relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi

11

 

*

Regolamento (CE) n. 1807/2004 della Commissione, del 18 ottobre 2004, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2003/2004, la produzione stimata di olio d'oliva e l'importo dell'aiuto unitario alla produzione che può essere anticipato

13

 

*

Regolamento (CE) n. 1808/2004 della Commissione, del 18 ottobre 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 2138/97 che stabilisce la delimitazione delle zone omogenee di produzione di olio d’oliva

15

 

*

Regolamento (CE) n. 1809/2004 della Commissione, del 18 ottobre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2848/98 in ordine alle modalità d’applicazione del programma di riscatto delle quote nel settore del tabacco greggio

18

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Commissione

 

*

2004/699/CE:Decisione n. 1/2004 del Comitato misto CE-Andorra, del 29 aprile 2004, relativa all’estensione della rete comune di comunicazione/interfaccia comune di sistema (CCN/CSI)

19

 

*

2004/700/CE:Decisione della Commissione, del 13 ottobre 2004, che modifica la decisione 2004/280/CE la quale stabilisce misure transitorie per la commercializzazione di alcuni prodotti d'origine animale ottenuti nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia [notificata con il numero C(2004) 3729]  ( 1 )

21

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

19.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 318/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1801/2004 DELLA COMMISSIONE

del 18 ottobre 2004

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 ottobre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 ottobre 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

64,0

204

78,7

999

71,4

0707 00 05

052

108,2

999

108,2

0709 90 70

052

92,6

999

92,6

0805 50 10

052

68,1

388

55,3

524

26,4

528

51,6

999

50,4

0806 10 10

052

89,6

400

172,7

999

131,2

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

71,8

400

85,3

404

82,6

512

108,5

720

37,1

800

145,3

804

70,3

999

85,8

0808 20 50

052

88,2

999

88,2


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


19.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 318/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1802/2004 DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 2004

relativo alla sospensione della pesca della molva da parte delle navi battenti bandiera del Regno Unito

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2340/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che fissa per il 2003 e il 2004 le opportunità di pesca degli stock di pesci di acque profonde (2), prevede dei contingenti di molva per il 2004.

(2)

Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture effettuate dalle navi battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente assegnato.

(3)

Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di molva nelle acque della zona CIEM V (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi) da parte di navi battenti bandiera del Regno Unito o immatricolate nel Regno Unito hanno esaurito il contingente assegnato per il 2004. Il Regno Unito ha vietato la pesca di questo stock a decorrere dal 12 luglio 2004. Occorre pertanto fare riferimento a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di molva nelle acque della zona CIEM V (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi) da parte di navi battenti bandiera del Regno Unito o immatricolate nel Regno Unito abbiano esaurito il contingente assegnato al Regno Unito per il 2004.

La pesca della molva nelle acque della zona CIEM V (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi) da parte di navi battenti bandiera del Regno Unito o immatricolate nel Regno Unito è vietata, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture di questo stock effettuate dalle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 12 luglio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2004.

Per la Commissione

Jörgen HOLMQUIST

Direttore generale della Pesca


(1)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1954/2003 (GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1).

(2)  GU L 356 del 31.12.2002, pag. 1.


19.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 318/4


REGOLAMENTO (CE) N. 1803/2004 DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 94/2002 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio, del 19 dicembre 2000, relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno (1), in particolare l’articolo 12,

considerando quanto segue:

(1)

L’esperienza ha mostrato la necessità di migliorare ulteriormente l’attuazione del regime d'informazione e di promozione per il mercato interno previsto dal regolamento (CE) n. 94/2002 della Commissione (2).

(2)

L’allegato II del regolamento (CE) n. 94/2002 riporta l’elenco delle autorità nazionali competenti per l’applicazione di tale regolamento. Occorre prevedere un sistema più flessibile per elencare l’autorità o le autorità competenti designate da ciascuno Stato membro e i dati necessari per contattarle, in modo che tali informazioni possano essere riportate su un elenco costantemente aggiornato, disponibile su Internet per tutti gli interessati.

(3)

Ai fini della valutazione e della comparazione delle proposte relative ai programmi di informazione e di promozione è opportuno che dette proposte siano presentate secondo un unico modello in tutti gli Stati membri.

(4)

Per evitare il rischio di un doppio finanziamento non è opportuno che le azioni di informazione e di promozione finanziate nell’ambito del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (3) possano beneficiare degli aiuti previsti nell’ambito del regolamento (CE) n. 2826/2000.

(5)

Alla luce dell’esperienza maturata, i periodi previsti per la conclusione da parte degli Stati membri di contratti con le organizzazioni professionali o interprofessionali selezionate risultano troppo brevi, segnatamente quando il progetto coinvolge diverse di queste organizzazioni in più di uno Stato membro. Tali periodi debbono essere pertanto estesi.

(6)

L’uso di contratti tipo garantisce che i programmi selezionati siano attuati alle stesse condizioni in tutti gli Stati membri. Occorre tuttavia prevedere la possibilità per gli Stati membri di modificare eventualmente alcuni termini dei contratti per tener conto di norme nazionali.

(7)

Occorre chiarire che per i programmi pluriennali è necessario presentare una relazione di valutazione interna dopo il completamento di ciascuna fase annua, anche nei casi in cui non viene presentata una domanda di pagamento.

(8)

Alla luce dell’esperienza le disposizioni attuali che prevedono la circolazione di relazioni trimestrali quattro volte l’anno tra gli Stati membri e la Commissione risultano troppo gravose. È opportuno che gli Stati membri siano tenuti a far circolare tali relazioni soltanto due volte all’anno.

(9)

È opportuno che il tasso di interesse che deve essere pagato dal beneficiario di un pagamento indebito sia allineato al tasso di interesse previsto per i crediti non restituiti alla data di scadenza, di cui all’articolo 86 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4).

(10)

Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 94/2002.

(11)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere espresso nel corso della riunione congiunta dei comitati di gestione per la promozione dei prodotti agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 94/2002 è modificato come segue:

1)

All’articolo 3, il testo del secondo paragrafo è soppresso.

2)

È inserito il seguente articolo 3 bis:

«Articolo 3 bis

Gli Stati membri designano l’autorità o le autorità competenti per l’applicazione del regolamento (CE) n. 2826/2000. Essi trasmettono alla Commissione il nome dell’autorità o delle autorità designate e tutti i dati necessari per contattarle nonché eventuali successive modifiche. La Commissione mette a disposizione del pubblico le informazioni di cui trattasi, nella forma opportuna.»

.

3)

All’articolo 5, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

«I programmi sono presentati utilizzando il modulo predisposto dalla Commissione e fornito agli Stati membri.»

4)

All’articolo 9, è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3.   Le attività di informazione e di promozione finanziate nell’ambito del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio (5) non possono beneficiare degli aiuti previsti nell’ambito del regolamento (CE) n. 2826/2000.

5)

All’articolo 10, il testo dei paragrafi 1 e 2 è sostituito dal seguente:

«1.   Subito dopo aver compilato l'elenco definitivo dei programmi selezionati, di cui all'articolo 6, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CE) n. 2826/2000, gli Stati membri informano le organizzazioni interessate dell'esito della domanda presentata. Gli Stati membri concludono contratti con le organizzazioni selezionate entro 60 giorni di calendario dalla data in cui è stata notificata la decisione della Commissione. Se si tratta di programmi presentati congiuntamente da diverse organizzazioni professionali o interprofessionali in più di uno Stato membro, i contratti vengono stipulati entro un termine di 90 giorni di calendario. Scaduto tale termine, nessun contratto può essere concluso senza la previa autorizzazione della Commissione.

2.   Gli Stati membri utilizzano i contratti tipo forniti dalla Commissione. Essi possono eventualmente modificare alcuni termini dei contratti tipo, al fine di tenere conto di norme nazionali, sempre che ciò non pregiudichi l'applicazione della normativa comunitaria.»

.

6)

Il testo dell’articolo 12 è modificato come segue:

a)

Nel paragrafo 2, è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

«2 bis.   Per i programmi pluriennali, la relazione di valutazione interna di cui al paragrafo 2, lettera c), deve essere presentata dopo il completamento di ciascuna fase annua anche nei casi in cui non viene presentata una domanda di pagamento del saldo.»

.

b)

Il testo del paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro 60 giorni dal loro ricevimento, i riepiloghi di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), nonché la relazione di valutazione interna di cui al paragrafo 2, lettera c).

Due volte l’anno, essi inviano alla Commissione le relazioni trimestrali intermedie necessarie per i pagamenti intermedi a norma del paragrafo 1: la prima e la seconda relazione trimestrale sono trasmesse entro 60 giorni di calendario dal ricevimento della seconda relazione, la terza e la quarta relazione unitamente ai riepiloghi e alla relazione di cui al primo comma del presente paragrafo.»

.

7)

All’articolo 14, paragrafo 1, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il tasso di interesse è quello applicato dalla Banca centrale europea alle principali operazioni finanziarie in euro, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno del mese di scadenza, maggiorato di 3,5 punti percentuali.»

8)

L’allegato II è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Tuttavia, il disposto dell’articolo 1, punto 3, si applica alle proposte di programma presentate alla Commissione a decorrere dal 1o gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.

(2)  GU L 17 del 19.1.2002, pag. 20. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 185/2004 (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 4).

(3)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 583/2004 (GU L 91 del 30.3.2004, pag. 1).

(4)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

(5)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.».


19.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 318/7


REGOLAMENTO (CE) N. 1804/2004 DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 2004

che modifica l’elenco dei giudici competenti e dei mezzi di impugnazione di cui agli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi (1), in particolare l’articolo 44, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 1347/2000, le parti interessate possono richiedere che una sentenza pronunciata in uno Stato membro venga riconosciuta e dichiarata esecutiva anche in un altro Stato membro.

(2)

Gli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 1347/2000 indicano i giudici che hanno competenza negli Stati membri per le istanze di dichiarazione di esecutività e per i ricorsi contro tali decisioni, elencando a tal fine i mezzi d’impugnazione.

(3)

Gli allegati I, II e III sono stati modificati dall’atto di adesione del 2003, onde includervi anche l’elenco dei giudici competenti e dei mezzi d’impugnazione dei paesi aderenti.

(4)

Lettonia, Lituania, Slovenia e Slovacchia hanno notificato alla Commissione, ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1347/2000, i testi che modificano gli elenchi dei giudici competenti e dei mezzi d’impugnazione contenuti negli allegati I, II e III.

(5)

Il regolamento (CE) n. 1347/2000 deve essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1347/2000 è modificato come segue:

1)

L’allegato I è modificato come segue:

a)

il trattino relativo alla Lettonia è sostituito dal seguente:

«—

in Lettonia, al “rajona (pilsētas) tiesa”»;

b)

il trattino relativo alla Slovenia è sostituito dal seguente:

«—

in Slovenia, all’“okrožno sodišče”».

2)

L’allegato II è modificato come segue:

a)

il trattino relativo alla Lituania è sostituito dal seguente:

«—

in Lituania, dinanzi al “Lietuvos apeliacinis teismas”»;

b)

il trattino relativo alla Slovenia è sostituito dal seguente:

«—

in Slovenia, dinanzi all’“okrožno sodišče”»;

c)

il trattino relativo alla Slovacchia è sostituito dal seguente:

«—

in Slovacchia, dinanzi all’“okresný súd”».

3)

L’allegato III è modificato come segue:

a)

il trattino relativo alla Lituania è sostituito dal seguente:

«—

in Lituania, ricorso in cassazione al “Lietuvos Aukščiausiasis Teismas”»;

b)

il trattino relativo alla Slovenia è sostituito dal seguente:

«—

in Slovenia, ricorso al “Vrhovno sodišče Republike Slovenije”»;

c)

è inserito il seguente trattino relativo alla Slovacchia:

«—

“dovolanie” in Slovacchia».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2004.

Per la Commissione

António VITORINO

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 30.6.2000, pag. 19; regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.


19.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 318/9


REGOLAMENTO (CE) N. 1805/2004 DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 2004

che modifica il regolamento (CEE) n. 2273/93 che fissa i centri d’intervento per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1784/2003, la segala è esclusa dal sistema di intervento per la campagna di commercializzazione 2004/2005.

(2)

Occorre quindi sopprimere la colonna relativa alla segala nella tabella riportata nell’allegato del regolamento (CEE) n. 2273/93 della Commissione (2), nella quale sono elencati i centri di intervento. Inoltre, alcuni Stati membri hanno presentato domande di modifiche riguardanti alcuni di questi centri.

(3)

Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2273/93.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CEE) n. 2273/93 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 207 del 18.8.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 750/2004 (GU L 118 del 23.4.2004, pag. 6).


ALLEGATO

L’allegato del regolamento (CEE) n. 2273/93 è modificato come segue:

1)

La colonna 3 è soppressa.

2)

Nella sezione «BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND», sono considerati centri di intervento per l’orzo i seguenti centri:

Land

Centro di intervento

Brandenburg

Brandenburg, Drebkau, Fürstenwalde, Gransee, Herzberg e Niemegk

Sachsen

Bischofswerda e Eilenburg

Sachsen-Anhalt

Klötze, Rosslau e Tangermünde

3)

Nella sezione «POLSKA», alla voce «Podkarpackie», è soppresso il centro «Krosno».


19.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 318/11


REGOLAMENTO (CE) N. 1806/2004 DELLA COMMISSIONE

del 18 ottobre 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 2879/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2702/1999 del Consiglio relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2702/1999 del Consiglio, del 14 dicembre 1999, relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi (1), in particolare l’articolo 11,

considerando quanto segue:

(1)

L’esperienza ha mostrato la necessità di migliorare ulteriormente l’attuazione del regime d'informazione e di promozione per il mercato dei paesi terzi previsto dal regolamento (CE) n. 2879/2000 della Commissione (2).

(2)

Occorre che ciascuno Stato membro designi l’autorità o le autorità competenti per l’applicazione del regolamento (CE) n. 2702/1999 e che comunichi alla Commissione il nome di tali autorità e i dati necessari per contattarle, in modo che tali informazioni possano essere riportate su un elenco costantemente aggiornato, disponibile su Internet per tutte le parti interessate.

(3)

Ai fini della valutazione e della comparazione delle proposte relative ai programmi di informazione e di promozione è opportuno che dette proposte siano presentate secondo un unico modello in tutti gli Stati membri.

(4)

Alla luce dell’esperienza maturata, i periodi previsti per la conclusione da parte degli Stati membri di contratti con le organizzazioni professionali o interprofessionali selezionate risultano troppo brevi, segnatamente quando il progetto coinvolge diverse di queste organizzazioni in più di uno Stato membro. Tali periodi debbono pertanto essere estesi.

(5)

L’uso di contratti tipo garantisce che i programmi selezionati siano attuati alle stesse condizioni in tutti gli Stati membri. Occorre tuttavia prevedere la possibilità per gli Stati membri di modificare eventualmente alcuni termini dei contratti per tenere conto di norme nazionali.

(6)

Occorre chiarire che per i programmi pluriennali è necessario presentare una relazione di valutazione interna dopo il completamento di ciascuna fase annuale, anche nei casi in cui non viene presentata una domanda di pagamento.

(7)

Alla luce dell’esperienza le disposizioni attuali che prevedono la circolazione di relazioni trimestrali quattro volte all’anno tra gli Stati membri e la Commissione risultano troppo gravose. È opportuno che gli Stati membri siano tenuti ad inviare tali relazioni soltanto due volte all’anno.

(8)

È opportuno che il tasso di interesse che deve essere pagato dal beneficiario di un pagamento indebito sia allineato al tasso di interesse previsto per i crediti non restituiti alla data di scadenza, di cui all’articolo 86 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3).

(9)

Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2879/2000.

(10)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere espresso nel corso della riunione congiunta dei comitati di gestione per la promozione dei prodotti agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2879/2000 è modificato come segue:

1)

È inserito il seguente articolo 3 bis:

«Articolo 3 bis

Gli Stati membri designano l’autorità o le autorità competenti per l’applicazione del regolamento (CE) n. 2702/1999. Esse trasmettono alla Commissione il nome dell’autorità o delle autorità designate e tutti i dati necessari per contattarle nonché eventuali successive modifiche. La Commissione mette a disposizione del pubblico le informazioni di cui trattasi, nella forma opportuna.».

2)

All’articolo 7, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

«I programmi sono presentati utilizzando il modulo predisposto dalla Commissione e fornito agli Stati membri.».

3)

All’articolo 11, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Gli Stati membri concludono contratti con le organizzazioni selezionate entro 60 giorni di calendario dalla data in cui è stata notificata la decisione della Commissione. Se si tratta di programmi presentati congiuntamente da diverse organizzazioni professionali o interprofessionali in più di uno Stato membro, i contratti vengono stipulati entro un termine di 90 giorni di calendario. Scaduto tale termine, nessun contratto può essere concluso senza la previa autorizzazione della Commissione.

Gli Stati membri utilizzano i contratti tipo forniti dalla Commissione. Gli Stati membri possono eventualmente modificare alcuni termini dei contratti tipo al fine di tener conto di norme nazionali, sempre che ciò non pregiudichi l'applicazione della normativa comunitaria.».

4)

Il testo dell’articolo 13 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 2 è modificato come segue:

i)

il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

«2.   La domanda di pagamento del saldo è presentata entro quattro mesi dalla data di conclusione delle azioni annuali previste dal contratto.»;

ii)

è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

«2 bis.   Per i programmi pluriennali, la relazione di valutazione interna di cui al paragrafo 2, lettera c), deve essere presentata dopo il completamento di ciascuna fase annuale anche nei casi in cui non viene presentata una domanda di pagamento del saldo.»;

b)

Il testo del paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro 60 giorni di calendario dal loro ricevimento, i riepiloghi di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), nonché la relazione di valutazione interna di cui al paragrafo 2, lettera c).

Due volte l’anno essi inviano alla Commissione le relazioni trimestrali intermedie necessarie per i pagamenti intermedi a norma del paragrafo 1: la prima e la seconda relazione trimestrale sono trasmesse entro 60 giorni di calendario dal ricevimento della seconda relazione, la terza e la quarta relazione sono trasmesse unitamente ai riepiloghi e alla relazione di cui al primo comma del presente paragrafo.».

5)

All’articolo 15, paragrafo 1, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il tasso di interesse è quello applicato dalla Banca centrale europea alle principali operazioni finanziarie in euro, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno del mese di scadenza, maggiorato di 3,5 punti percentuali.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Tuttavia, il disposto dell’articolo 1, punto 2, si applica alle proposte di programma presentate alla Commissione a decorrere dal 1o gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 327 del 21.12.1999, pag. 7.

(2)  GU L 333 del 29.12.2000, pag. 63. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2171/2003 (GU L 326 del 13.12.2003, pag. 6).

(3)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.


19.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 318/13


REGOLAMENTO (CE) N. 1807/2004 DELLA COMMISSIONE

del 18 ottobre 2004

che fissa, per la campagna di commercializzazione 2003/2004, la produzione stimata di olio d'oliva e l'importo dell'aiuto unitario alla produzione che può essere anticipato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1),

visto il regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva (2), in particolare l'articolo 17 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Secondo l'articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE, qualora in uno Stato membro la produzione effettiva superi il quantitativo nazionale garantito corrispondente indicato al paragrafo 3 del medesimo articolo, occorre adeguare l’importo unitario dell'aiuto alla produzione previsto per tale Stato membro. Al fine di valutare l'entità del superamento occorre tenere conto delle stime della produzione di olive da tavola espresse in equivalente olio d'oliva sulla base dei coefficienti fissati rispettivamente per la Grecia nella decisione 2001/649/CE della Commissione (3), per la Spagna nella decisione 2001/650/CE della Commissione (4), per la Francia nella decisione 2001/648/CE della Commissione (5), per l'Italia nella decisione 2001/658/CE della Commissione (6) e per il Portogallo nella decisione 2001/670/CE della Commissione (7).

(2)

Secondo l'articolo 17 bis, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2261/84, per stabilire l'importo unitario dell'aiuto alla produzione di olio d'oliva che può essere anticipato occorre effettuare una stima di produzione per la campagna considerata. Tale importo deve essere tale da escludere il rischio di un pagamento indebito agli olivicoltori. Detto importo riguarda anche le olive da tavola espresse in equivalente olio d'oliva.

(3)

Per stabilire la produzione stimata gli Stati membri devono comunicare alla Commissione i dati relativi alle stime di produzione di olio d'oliva ed eventualmente di olive da tavola per ogni campagna. La Commissione può avvalersi di altre fonti di informazione. Occorre determinare su tale base la produzione stimata di ogni Stato membro per l'olio d'oliva e le olive da tavola espresse in equivalente olio d'oliva.

(4)

Per stabilire l'importo dell'anticipo occorre tenere conto delle trattenute per il finanziamento delle azioni volte a migliorare la qualità della produzione di olio d'oliva e di olive da tavola previste dall'articolo 5, paragrafo 9, del regolamento (CEE) n. 136/66 e dall'articolo 4 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio (8).

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Per la campagna di commercializzazione 2003/2004, la produzione stimata di olio d'oliva, compresa la produzione di cui al paragrafo 2, è pari a:

343 356 tonnellate per la Grecia,

1 591 330 tonnellate per la Spagna,

3 335 tonnellate per la Francia,

741 956 tonnellate per l’Italia,

34 473 tonnellate per il Portogallo.

2.   Per la campagna di commercializzazione 2003/2004, la produzione stimata per le olive da tavola espresse in equivalente olio d'oliva è pari a:

13 000 tonnellate per la Grecia, sulla base di un coefficiente di equivalenza del 13 %,

65 994 tonnellate per la Spagna, sulla base di un coefficiente di equivalenza dell'11,5 %,

167 tonnellate per la Francia, sulla base di un coefficiente di equivalenza del 13 %,

1 829 tonnellate per l'Italia, sulla base di un coefficiente di equivalenza del 13 %,

787 tonnellate per il Portogallo, sulla base di un coefficiente di equivalenza dell'11,5 %.

3.   Per la campagna di commercializzazione 2003/2004, l'importo unitario dell'aiuto alla produzione che può essere anticipato è pari a:

117,36 EUR/100 kg per la Grecia,

56,62 EUR/100 kg per la Spagna,

117,21 EUR/100 kg per la Francia,

86,26 EUR/100 kg per l’Italia,

117,36 EUR/100 kg per il Portogallo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 97).

(2)  GU L 208 del 3.8.1984, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1639/1998 (GU L 210 del 28.7.1998, pag. 38).

(3)  GU L 229 del 25.8.2001, pag. 16. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/607/CE (GU L 274 del 24.8.2004, pag. 13).

(4)  GU L 229 del 25.8.2001, pag. 20. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/607/CE.

(5)  GU L 229 del 25.8.2001, pag. 12. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/607/CE.

(6)  GU L 231 del 29.8.2001, pag. 16. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/607/CE.

(7)  GU L 235 del 4.9.2001, pag. 16. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/607/CE.

(8)  GU L 210 del 28.7.1998, pag. 32. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2004.


19.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 318/15


REGOLAMENTO (CE) N. 1808/2004 DELLA COMMISSIONE

del 18 ottobre 2004

recante modifica del regolamento (CE) n. 2138/97 che stabilisce la delimitazione delle zone omogenee di produzione di olio d’oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all’attuazione di un’organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1),

visto il regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che stabilisce le norme generali relative all’aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d’oliva (2), in particolare l’articolo 19,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2261/84 dispone che le rese di olive e di olio vengano stabilite per zone omogenee di produzione sulla base dei dati forniti dagli Stati membri produttori.

(2)

La delimitazione delle zone di produzione ha formato oggetto dell’allegato al regolamento (CE) n. 2138/97 della Commissione (3). Per motivi amministrativi e strutturali occorre apportare alcune modifiche alle zone omogenee di produzione per la campagna 2003/2004 in Grecia, in Spagna e in Italia.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 2138/97 è modificato come segue:

1)

al punto A, le parti riguardanti le province di «Brescia», «Perugia», «Lecce», «Catanzaro» e «Messina» sono sostituite rispettivamente dai testi che figurano nell’allegato del presente regolamento;

2)

il punto C è modificato come segue:

a)

nella rubrica «Νομός Ζακύνθου» il comune di «Μαχαιράδου» è soppresso nella zona 2 e inserito nella zona 3;

b)

nella rubrica «Νομός Ημαθίας» il comune di «Φυτείας» è soppresso nella zona 1 e inserito nella zona 2;

c)

nella rubrica «Νομός Κιλκίς» il comune di «Βαφειοχωρίου» è soppresso nella zona 2 e inserito nella zona 1;

d)

nella rubrica «Νομός Κορινθίας» il comune di «Κορφιώτισσας» è soppresso nella zona 8 e inserito nella zona 1;

e)

nella rubrica «Νομός Λασηθίου»:

i comuni di «Λακωνίων», «Αγίου Ιωάννη», «Καλαμαύκα», «Ζήρου», «Παπαγιαννάδων», «Χανδρών», «Λιθίνων», «Ορεινού», «Πεύκων», «Σχινοκαψάλων», «Χρυσοπηγής», «Αγίου Γεωργίου», «Κατσιδονίου», «Μαρωνιάς», «Πισκοκεφάλου», «Σητείας», «Αγίου Στεφάνου», «Σταυροχωρίου», «Σταυρωμένου» e «Προυσσού» sono soppressi nella zona 2 e inseriti nella zona 1,

i comuni di «Μεσελέρων» e «Πρίνων» sono soppressi nella zona 1 e aggiunti nella zona 2, e

il comune di «Αγίου Σπυρίδωνα» è inserito nella zona 1;

f)

nella rubrica «Νομός Πρέβεζας» il comune di «Ριζών» è soppresso nella zona 2 e inserito nella zona 7;

3)

al punto D, alla rubrica «Comunidad autonoma: Aragon», il comune di «La Portellada» è inserito nella zona 4 della provincia di «Teruel».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o novembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 172 del 30.9.1966 pag. 3025/66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 97).

(2)  GU L 208 del 3.8.1984, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1639/98 (GU L 210 del 28.7.1998, pag. 38).

(3)  GU L 297 del 31.10.1997, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1885/2003 (GU L 277 del 28.10.2003, pag. 5).


ALLEGATO

«Brescia:

1)

(*)

2)

Gardone Riviera, Gargnano, Limone sul Garda, Salò, Tignale, Toscolano-Maderno, Tremosine.»

«Perugia:

1)

(*)

2)

Assisi, Campello sul Clitunno, Foligno, Spello, Spoleto, Trevi.»

«Lecce:

1)

Arnesano, Campi Salentina, Carmiano, Cavallino, Guagnano, Lecce, Lizzanello, Monteroni di Lecce, Novoli, Salice Salentino, Squinzano, Surbo, Trepuzzi, Veglie.

2)

Aradeo, Bagnolo del Salento, Calimera, Cannole, Caprarica di Lecce, Carpignano Salentino, Castri di Lecce, Castrignano de’ Greci, Castro Marina, Copertino, Corigliano d’Otranto, Cursi, Galatina, Galatone, Giuggianello, Giurdignano, Lequile, Leverano, Maglie, Martano, Martignano, Melendugno, Melpignano, Minervino di Lecce, Muro Leccese, Nardò, Neviano, Ortelle, Otranto, Palmariggi, Poggiardo, Porto Cesareo, San Cesario di Lecce, San Donato di Lecce, San Pietro in Lama, Sanarica, Santa Cesarea Terme, Seclì, Sogliano Cavour, Soleto, Sternatia, Surano, Uggiano la Chiesa, Vernole, Zollino.

3)

(*)»

«Catanzaro:

1)

Curinga, Feroleto Antico, Gizzeria, Lamezia Terme, Maida, San Pietro a Maida.

2)

Amaroni, Badolato, Borgia, Cerva, Falerna, Gasperina, Guardavalle, Marcedusa, Montauro, Montepaone, Nocera Tirinese, Palermiti, Petrizzi, Petronà, Pianopoli, San Floro, San Mango d’Aquino, Sant’Andrea Apostolo dello Ionio, Satriano, Settingiano, Squillace, Staletti, Tiriolo, Vallefiorita.

3)

(*)

4)

Albi, Argusto, Cardinale, Carlopoli, Cenadi, Centrache, Chiaravalle Centrale, Cicala, Conflenti, Decollatura, Fossato Serralta, Gimigliano, Magisano, Martirano, Martirano Lombardo, Motta Santa Lucia, Olivadi, Pentone, Platania, Sorbo San Basile, Soveria Mannelli, Taverna, Torre di Ruggiero.»

«Messina:

1)

(*)

2)

Acquedolci, Alcara li Fusi, Alì, Alì Terme, Antillo, Barcellona Pozzo di Gotto, Basicò, Capizzi, Capo d’Orlando, Capri Leone, Caronia, Casalvecchio Siculo, Castel di Lucio, Castelmola, Castroreale, Cesarò, Condrò, Falcone, Fiumedinisi, Floresta, Fondachelli-Fantina, Forza d’Agrò, Francavilla di Sicilia, Furci Siculo, Furnari, Gaggi, Gallodoro, Giardini-Naxos, Gioiosa Marea, Graniti, Gualtieri Sicaminò, Itala, Leni, Letojanni, Librizzi, Limina, Lipari, Malfa, Malvagna, Mazzarrà Sant’Andrea, Merì, Messina, Milazzo, Militello Rosmarino, Mistretta, Moio Alcantara, Monforte San Giorgio, Mongiuffi Melia, Montalbano Elicona, Motta Camastra, Motta d’Affermo, Nizza di Sicilia, Novara di Sicilia, Oliveri, Pace del Mela, Patti, Pettineo, Reitano, Roccafiorita, Roccalumera, Roccavaldina, Roccella Valdemone, Rodì Milici, Rometta, San Filippo del Mela, San Fratello, San Marco d’Alunzio, San Pier Niceto, San Teodoro, Sant’Agata di Militello, Sant’Alessio Siculo, Santa Domenica Vittoria, Santa Lucia del Mela, Santa Marina Salina, Santa Teresa di Riva, Santo Stefano di Camastra, Saponara, Savoca, Scaletta Zanclea, Spadafora, Taormina, Terme Vigliatore, Torregrotta, Torrenova, Tripi, Tusa, Valdina, Venetico, Villafranca Tirrena.»


19.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 318/18


REGOLAMENTO (CE) N. 1809/2004 DELLA COMMISSIONE

del 18 ottobre 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 2848/98 in ordine alle modalità d’applicazione del programma di riscatto delle quote nel settore del tabacco greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (1), in particolare l’articolo 14 bis,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 36 del regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in ordine al regime di premi, alle quote di produzione e all’aiuto specifico alle associazioni di produttori nel settore del tabacco greggio (2), stabilisce gli importi cui hanno diritto i produttori le cui quote sono acquistate a titolo dei raccolti 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003 nell’ambito del programma di riscatto delle quote.

(2)

Dato che, per alcuni gruppi di varietà, si registrano difficoltà di smaltimento della produzione e/o i prezzi ottenuti dai produttori sono estremamente bassi, è opportuno continuare a perseguire gli obiettivi previsti di razionalizzazione della produzione.

(3)

Per il raccolto 2004, occorre stabilire il prezzo di riscatto in funzione del livello minimo dell’aiuto che l’agricoltore potrà ricevere nell’ambito del regime di pagamento diretto istituito dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (3). Inoltre, in vista dell’attuazione del regime di pagamento unico, è opportuno ridurre al minimo il periodo di pagamento del prezzo di riscatto.

(4)

Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2848/98.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2848/98, è aggiunto il seguente comma:

«I produttori le cui quote sono state riscattate a titolo del raccolto 2004 hanno diritto a ricevere, nel 2005, un importo pari al 40 % del premio. Tale importo è versato entro il 31 maggio 2005.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2319/2003 (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 17).

(2)  GU L 358 del 31.12.1998, pag. 17. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1983/2002 (GU L 306 dell’8.11.2002, pag. 8).

(3)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 864/2004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 48).


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

19.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 318/19


DECISIONE N. 1/2004 DEL COMITATO MISTO CE-ANDORRA

del 29 aprile 2004

relativa all’estensione della rete comune di comunicazione/interfaccia comune di sistema (CCN/CSI)

(2004/699/CE)

IL COMITATO MISTO,

visto l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra, firmato a Lussemburgo il 28 giugno 1990 (1), in particolare gli articoli 7 e 17, paragrafo 8,

vista la decisione n. 1/2003 del Comitato misto CE-Andorra, del 3 settembre 2003, relativa alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie al buon funzionamento dell'unione doganale (2),

considerando quanto segue:

(1)

La normativa comunitaria applicata dal Principato di Andorra prevede, ai fini dell’applicazione di alcune di queste disposizioni, soprattutto relative al transito comunitario, l’utilizzazione di tecnologie e reti informatiche.

(2)

L’utilizzazione di siffatte tecniche, fra cui in particolare il nuovo sistema di transito informatizzato (NCTS), richiede l’utilizzazione della rete comune di comunicazione/interfaccia comune di sistema (CCN/CSI) sviluppata dalla Comunità.

(3)

È opportuno che la Comunità autorizzi l’estensione della rete ad Andorra per consentire l’attuazione delle disposizioni dell’accordo che istituisce l’unione doganale CE-Andorra.

(4)

È inoltre opportuno definire le modalità pratiche dell’estensione e gli impegni rispettivi della Comunità e di Andorra in merito,

DECIDE:

Articolo 1

La Comunità autorizza l’estensione al Principato di Andorra della rete comune di comunicazione/interfaccia comune di sistema (CCN/CSI) sviluppata dalla Comunità.

Articolo 2

1.   Le parti si conformano alle specifiche tecniche che figurano nei documenti in allegato messi a disposizione del Principato di Andorra, nonché ad ogni modifica apportata in futuro nel quadro del progetto.

2.   La Commissione delle Comunità europee (di seguito denominata «Commissione») gestisce e sviluppa il sistema conformemente agli orientamenti elaborati nell’ambito del Comitato della politica doganale — gruppo di lavoro informatico — sottogruppo tecnico CCN/CSI (CPC-CWP-CCN/CSI) anche per conto di Andorra.

3.   Le parti rispettano le norme in materia di politica di sicurezza generale definite e decise nel quadro del progetto.

4.   Come gli Stati membri dell’Unione europea, il Principato di Andorra è informato sull’andamento generale e sugli elementi principali relativi allo sviluppo della CCN/CSI che potrebbero incidere sui costi.

Articolo 3

1.   La Commissione indica alle autorità di Andorra i prestatori di servizi a cui devono rivolgersi per l’installazione e il supporto tecnico del sistema CCN/CSI.

2.   Le autorità di Andorra adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alle istruzioni della Commissione in caso di variazione dei prestatori nel quadro del progetto.

3.   A seguito dell’estensione della rete e della conclusione di contratti per la prestazione di servizi connessi alla CCN/CSI al Principato di Andorra, i costi operativi della rete sono a carico di Andorra.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2004.

Per il comitato misto

Il presidente

M. BRINKMANN


(1)  GU L 374 del 31.12.1990, pag. 14.

(2)  GU L 253 del 7.10.2003, pag. 3.


ALLEGATO

Elenco dei documenti tecnici (disponibili soltanto in lingua inglese)

CCN/CSI System Overview — Ref: CCN/CSI-OVW-GEN-01-MARB

CCN/CSI Gateway Management Procedures — Ref: CCN/CSIMPRGW01MABX

Check-list for CCN Gateways Installation — Ref: CCN/CSIDEPCHK-ATOR


19.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 318/21


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 ottobre 2004

che modifica la decisione 2004/280/CE la quale stabilisce misure transitorie per la commercializzazione di alcuni prodotti d'origine animale ottenuti nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia

[notificata con il numero C(2004) 3729]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/700/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 42,

considerando quanto segue:

(1)

A decorrere dal 1o maggio 2004, i prodotti d'origine animale ottenuti nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia («i nuovi Stati membri») devono essere commercializzati nel rispetto della pertinente regolamentazione comunitaria, segnatamente per quanto riguarda la struttura e l’igiene degli stabilimenti nonché il controllo e la bollatura sanitaria dei prodotti.

(2)

Alcuni di questi prodotti di origine animale elaborati nei nuovi Stati membri prima della data di adesione potranno trovarsi in giacenza in tale data. Tuttavia essi potrebbero non essere conformi a tutti i requisiti previsti dalla normativa veterinaria della Comunità.

(3)

La decisione della Commissione 2004/280/CE del 19 marzo 2004 che stabilisce misure transitorie per la commercializzazione di alcuni prodotti di origine animale ottenuti nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia (1) è entrata in vigore il 1o maggio 2004.

(4)

La decisione 2004/280/CE autorizza fino al 31 dicembre 2004 la commercializzazione nel nuovo Stato membro di origine, di prodotti cui si fa riferimento in tale decisione, purché siano muniti del marchio nazionale prescritto in questo nuovo Stato membro prima del 1o maggio 2004 per i prodotti di origine animale destinati al consumo umano.

(5)

La decisione 2004/280/CE autorizza fino al 31 agosto 2004, la commercializzazione di prodotti di cui alla decisione in oggetto, ottenuti in stabilimenti autorizzati all’esportazione verso la Comunità.

(6)

La decisione 2004/280/CE autorizza, fino al 31 dicembre 2004, l’uso di scorte di materiale per il condizionamento e l’imballaggio prestampato e di etichette recanti il marchio nel nuovo Stato membro di origine, prima del 1o maggio 2004, per i prodotti di origine animale idonei al consumo umano, per la commercializzazione nel mercato interno conformemente a quanto previsto dalla decisione in oggetto.

(7)

La Repubblica ceca, l’Ungheria e la Polonia annunciano che taluni prodotti di origine animale con una lunga durata di conservazione in magazzino e che non presentano rischi per i consumatori, sono ancora in giacenza e non saranno venduti prima del 31 dicembre 2004. Risulta perciò opportuno estendere ulteriormente i limiti di tempo previsti dalla decisione 2004/280/CE.

(8)

Il 15 luglio 2004 è stato consultato il Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e nessuno Stato membro si è opposto all’eventuale estensione dei limiti di tempo previsti dalla decisione 2004/280/CE.

(9)

La decisione 2004/280/CE dovrebbe essere perciò emendata di conseguenza.

(10)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2004/280/CE è modificata come segue:

a)

All’articolo 2, paragrafo 1, la data «31 dicembre 2004» è sostituita dalla data «30 aprile 2005».

b)

Nella frase introduttiva dell’articolo 3, la data «31 agosto 2004» è sostituita dalla data «30 aprile 2005».

c)

Nell’articolo 4, la data «31 dicembre 2004» è sostituita dalla data «30 aprile 2005».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione


(1)  GU L 87 del 25.3.2004, pag. 60.