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ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 312 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
47o anno |
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Sommario |
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I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità |
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II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità |
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Consiglio |
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Commissione |
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2004/685/CE:Decisione della Commissione, del 27 settembre 2004, che modifica la decisione 2004/432/CE relativa all’approvazione dei piani di sorveglianza dei residui presentati da paesi terzi conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2004) 3522] ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
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9.10.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 312/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1748/2004 DELLA COMMISSIONE
dell'8 ottobre 2004
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
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(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 9 ottobre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 8 ottobre 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, dell’8 ottobre 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
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(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
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0702 00 00 |
052 |
63,1 |
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999 |
63,1 |
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|
0707 00 05 |
052 |
80,5 |
|
999 |
80,5 |
|
|
0709 90 70 |
052 |
87,3 |
|
999 |
87,3 |
|
|
0805 50 10 |
052 |
68,7 |
|
388 |
56,8 |
|
|
524 |
24,1 |
|
|
528 |
47,3 |
|
|
999 |
49,2 |
|
|
0806 10 10 |
052 |
86,0 |
|
624 |
85,8 |
|
|
999 |
85,9 |
|
|
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 |
052 |
85,9 |
|
388 |
86,0 |
|
|
400 |
96,4 |
|
|
508 |
97,6 |
|
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512 |
110,5 |
|
|
524 |
110,5 |
|
|
800 |
166,1 |
|
|
804 |
92,1 |
|
|
999 |
105,6 |
|
|
0808 20 50 |
052 |
107,0 |
|
388 |
83,8 |
|
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999 |
95,4 |
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(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
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9.10.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 312/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1749/2004 DELLA COMMISSIONE
del 7 ottobre 2004
recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario autonomo per le conserve di funghi a decorrere dal 1o settembre 2004
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia,
visto l’atto di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l’articolo 41, primo comma,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 2125/95 della Commissione (1) ha aperto e fissato modalità di gestione di contingenti tariffari per le conserve di funghi. |
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(2) |
Il regolamento (CE) n. 359/2004 della Commissione, del 27 febbraio 2004, relativo a misure transitorie applicabili al regolamento (CE) n. 2125/95 a seguito dell’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (2), ha adottato misure finalizzate a consentire agli importatori di tali paesi di beneficiare del regolamento (CE) n. 2125/95. Le misure in questione sono finalizzate a formalizzare una distinzione tra importatori tradizionali e nuovi importatori nei nuovi Stati membri e ad adeguare i quantitativi che possono essere oggetto di domande di titoli da parte di importatori tradizionali dei nuovi Stati membri, affinché tali importatori possano beneficiare del sistema in questione. |
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(3) |
Allo scopo di garantire la continuità di approvvigionamento del mercato della Comunità allargata, tenendo conto delle condizioni economiche di approvvigionamento esistenti nei nuovi Stati membri anteriormente all’adesione, è opportuno aprire a titolo autonomo e temporaneo un nuovo contingente tariffario di importazione per le conserve di funghi del genere Agaricus dei codici NC 0711 51 00, 2003 10 20 e 2003 10 30. Questo nuovo contingente tariffario si aggiunge a quello aperto del regolamento (CE) n. 1076/2004 della Commissione, del 7 giugno 2004, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario autonomo per le conserve di funghi (3). |
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(4) |
Il nuovo contingente deve avere carattere transitorio e non deve pregiudicare il risultato dei negoziati in corso presso l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) in seguito all’adesione dei nuovi membri. |
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(5) |
Il comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli non si è pronunciato nel termine stabilito dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Un contingente tariffario autonomo di 1 200 tonnellate (peso netto sgocciolato) recante il numero d’ordine 09.4110, di seguito denominato il «contingente autonomo», è aperto a partire dal 1o settembre 2004 per le importazioni comunitarie di conserve di funghi del genere Agaricus dei codici NC 0711 51 00, 2003 10 20 e 2003 10 30.
2. Il tasso del dazio ad valorem applicabile ai prodotti importati nel quadro del contingente autonomo è del 12 % per i prodotti del codice NC 0711 51 00 e del 23 % per i prodotti dei codici 2003 10 20 e 2003 10 30.
Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 2125/95 e il regolamento (CE) n. 359/2004 si applicano alla gestione del contingente autonomo, fatte salve le disposizioni del presente regolamento.
Tuttavia le disposizioni dell’articolo 1, dell’articolo 2, paragrafo 2, e dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2125/95 non sono applicabili alla gestione del contingente autonomo.
Articolo 3
La validità dei titoli d’importazione rilasciati nel quadro del contingente autonomo, di seguito i «titoli», è limitata al 31 marzo 2005.
I titoli recano, nella casella 24, una delle diciture riportate all’allegato I.
Articolo 4
1. Gli importatori possono inoltrare le domande di titoli presso le autorità competenti degli Stati membri nei cinque giorni lavorativi che seguono la data di entrata in vigore del presente regolamento.
I titoli devono recare nella casella 20 una delle diciture seguenti riportate all’allegato II.
2. Le domande di titoli presentate da un importatore tradizionale devono riferirsi a un quantitativo non superiore al 9 % del contingente autonomo.
3. Le domande di titoli presentate da un nuovo importatore devono riferirsi a un quantitativo non superiore al 1 % del contingente autonomo.
Articolo 5
Il contingente autonomo è suddiviso come segue:
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— |
95 % per gli importatori tradizionali, |
|
— |
5 % per i nuovi importatori. |
Se il quantitativo assegnato a una delle categorie di importatori non è interamente utilizzato dalla stessa, il quantitativo residuo può essere assegnato all’altra categoria.
Articolo 6
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il settimo giorno lavorativo successivo all’entrata in vigore del presente regolamento i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli.
2. I titoli sono rilasciati il dodicesimo giorno lavorativo successivo all’entrata in vigore del presente regolamento, purché la Commissione non abbia adottato misure particolari in applicazione del paragrafo 3.
3. Se, sulla base delle comunicazioni pervenutele in applicazione del paragrafo 1, la Commissione constata che le domande di titoli superano i quantitativi disponibili per una categoria di importatori in applicazione dell’articolo 5, essa stabilisce mediante regolamento una percentuale unica di riduzione per le domande in causa.
Articolo 7
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 212 del 7.9.1995, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 498/2004 (GU L 80 del 18.3.2004, pag. 20).
(2) GU L 63 del 28.02.2004, pag. 11.
(3) GU L 203 dell’8.6.2004, pag. 3.
ALLEGATO I
DICITURE DI CUI ALL'ARTICOLO 3
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— |
: |
in spagnolo |
: |
Certificado expedido en virtud del Reglamento (CE) no 1749/2004 y válido únicamente hasta el 31 de marzo de 2005. |
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— |
: |
in ceco |
: |
licence vydaná na základě nařízení (ES) č. 1749/2004 a platná pouze do 31. března 2005. |
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— |
: |
in danese |
: |
licens udstedt i henhold til forordning (EF) nr. 1749/2004 og kun gyldig til den 31. marts 2005. |
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— |
: |
in tedesco |
: |
Lizenz gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1749/2004 erteilt und nur bis zum 31. März 2005 gültig. |
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— |
: |
in estone |
: |
määruse (EÜ) nr 1749/2004 kohaselt väljastatud litsents, mis kehtib 31. märtsini 2005. |
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— |
: |
in greco |
: |
Το πιστοποιητικό εκδόθηκε βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1749/2004 και ισχύει μόνο έως τις 31 Μαρτίου 2005. |
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— |
: |
in inglese |
: |
licence issued under Regulation (EC) No 1749/2004 and valid only until 31 March 2005. |
|
— |
: |
in francese |
: |
certificat émis au titre du règlement (CE) no 1749/2004 et valable seulement jusqu'au 31 mars 2005. |
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— |
: |
in italiano |
: |
domanda di titolo presentata ai sensi del regolamento (CE) n. 1749/2004 e valida soltanto fino al 31 marzo 2005. |
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— |
: |
in lettone |
: |
atļauja, kas izdota saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1749/2004 un ir derīga tikai līdz 2005. gada 31. martam. |
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— |
: |
in lituano |
: |
licencija, išduota pagal Reglamento (EB) Nr. 1749/2004 nuostatas, galiojanti tik iki 2005 m. kovo 31 d. |
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— |
: |
in ungherese |
: |
az 1749/2004/EK rendelet szerint kibocsátott engedély, csak 2005. március 31-ig érvényes. |
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— |
: |
in neerlandese |
: |
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1749/2004 afgegeven certificaat dat slechts tot en met 31 maart 2005 geldig is. |
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— |
: |
in polacco |
: |
pozwolenie wydane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1749/2004 i ważne wyłącznie do 31 marca 2005 r. |
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— |
: |
in portoghese |
: |
certificado emitido a título do Regulamento (CE) n.o 1749/2004 e eficaz somente até 31 de Março de 2005. |
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— |
: |
in slovacco |
: |
licencia vydaná na základe nariadenia (ES) č. 1749/2004 a platná len do 31. marca 2005. |
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— |
: |
in sloveno |
: |
dovoljenje, izdano v skladu z Uredbo (ES) št. 1749/2004 in veljavno samo do 31. marca 2005. |
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— |
: |
in finlandese |
: |
asetuksen (EY) N:o 1749/2004 mukaisesti annettu todistus, joka on voimassa ainoastaan 31 päivään maaliskuuta 2005. |
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— |
: |
in svedese |
: |
Licens utfärdad i enlighet med förordning (EG) nr 1749/2004, giltig endast till och med den 31 mars 2005. |
ALLEGATO II
DICITURE DI CUI ALL’ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1
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— |
: |
in spagnolo |
: |
Solicitud de certificado presentada al amparo del Reglamento (CE) no 1749/2004. |
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— |
: |
in ceco |
: |
žádost o licenci podaná na základě nařízení (ES) č. 1749/2004. |
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— |
: |
in danese |
: |
licensansøgning i henhold til forordning (EF) nr. 1749/2004. |
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— |
: |
in tedesco |
: |
Lizenzantrag gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1749/2004. |
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— |
: |
in estone |
: |
määruse (EÜ) nr 1749/2004 kohaselt esitatud litsentsitaotlus. |
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— |
: |
in greco |
: |
Αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού υποβληθείσα βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1749/2004. |
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— |
: |
in inglese |
: |
licence application under Regulation (EC) No 1749/2004. |
|
— |
: |
in francese |
: |
demande de certificat faite au titre du règlement (CE) no 1749/2004. |
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— |
: |
in italiano |
: |
domanda di titolo presentata ai sensi del regolamento (CE) n. 1749/2004. |
|
— |
: |
in lettone |
: |
atļaujas pieteikums saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1749/2004. |
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— |
: |
in lituano |
: |
prašymas išduoti licenciją pagal Reglamentą (EB) Nr. 1749/2004. |
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— |
: |
in ungherese |
: |
a 1749/2004/EK rendelet szerinti engedélykérelem. |
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— |
: |
in neerlandese |
: |
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1749/2004 ingediende certficaataanvraag. |
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— |
: |
in polacco |
: |
wniosek o pozwolenie przedłożony zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1749/2004. |
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— |
: |
in portoghese |
: |
pedido de certificado apresentado a título do Regulamento (CE) n.o 1749/2004. |
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— |
: |
in slovacco |
: |
žiadosť o licenciu na základe nariadenia (ES) č. 1749/2004. |
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— |
: |
in sloveno |
: |
zahtevek za dovoljenje, vložen v skladu z Uredbo (ES) št. 1749/2004. |
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— |
: |
in finlandese |
: |
asetuksen (EY) N:o 1749/2004 mukainen todistushakemus. |
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— |
: |
in svedese |
: |
Licensansökan enligt förordning (EG) nr 1749/2004. |
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9.10.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 312/7 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1750/2004 DELLA COMMISSIONE
dell'8 ottobre 2004
che modifica il regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alle norme di commercializzazione dell’olio d’oliva
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all’attuazione di un’organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), in particolare l’articolo 35 bis,
considerando quanto segue:
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(1) |
Conformemente all’articolo 5, lettera c), del regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione (2), le indicazioni delle caratteristiche organolettiche possono figurare sull’etichetta esclusivamente se sono basate sui risultati di un metodo d’analisi previsto dal regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell’11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva nonché ai metodi ad essi attinenti (3). |
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(2) |
Conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, decimo trattino, del regolamento (CEE) n. 2568/91, la valutazione delle caratteristiche organolettiche degli oli d’oliva vergini viene effettuata tramite il metodo di cui all’allegato XII del medesimo regolamento e possono essere utilizzati soltanto gli attributi positivi elencati nell’allegato. Tuttavia, a causa del numero molto ristretto di attributi organolettici previsti dal summenzionato allegato, risulta difficile per gli operatori descrivere le caratteristiche organolettiche sull’etichetta dei loro oli. |
|
(3) |
Dato che attualmente non esistono metodi obiettivi di verifica di alcune caratteristiche organolettiche che valorizzano gli oli d’oliva vergini, relative al sapore, all’aroma o al colore, non è possibile indicare sulle etichette gli attributi corrispondenti. Inoltre, gli attributi organolettici positivi attualmente previsti dall’allegato XII del regolamento (CEE) n. 2568/91 non consentono di definire in modo esauriente l’ampia gamma di varietà e di sapori degli oli d’oliva vergini. |
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(4) |
Dato che le ricerche avviate da un organismo internazionale su nuovi metodi di valutazione organolettica che consentano di ampliare la gamma degli attributi positivi degli oli d’oliva vergini sono ancora in corso e potrebbero richiedere più tempo di quanto previsto nel 2003, è necessario fissare un nuovo periodo di tempo sufficiente per la messa a punto di tali metodi. Occorre quindi rinviare ulteriormente la data di applicazione dell’articolo 5, lettera c), del regolamento (CE) n. 1019/2002. La data del 1o luglio 2006 come data di applicazione del suddetto articolo coincide con la data d’inizio della campagna di commercializzazione 2006/2007. |
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(5) |
Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1019/2002. |
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(6) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1019/2002, il testo del terzo comma è sostituito dal testo seguente:
«La lettera c) dell’articolo 5 si applica a decorrere dal 1o luglio 2006».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’8 ottobre 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 97).
(2) GU L 155 del 14.6.2002, pag. 27. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 406/2004 (GU L 67 del 5.3.2004, pag. 10).
(3) GU L 248 del 5.9.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1989/2003 (GU L 295 del 13.11.2003, pag. 57).
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9.10.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 312/9 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1751/2004 DELLA COMMISSIONE,
dell'8 ottobre 2004,
che stabilisce, per l'esercizio contabile 2005 del FEAOG sezione «Garanzia», i tassi d’interesse da applicare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi comportanti acquisto, magazzinaggio e smercio
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del FEOAG, sezione garanzia (1), in particolare l’articolo 5, primo comma,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 411/88 della Commissione, del 12 febbraio 1988, che stabilisce il metodo ed il tasso d’interesse da utilizzare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi costituiti da acquisti, magazzinaggio e vendita (2), il tasso d’interesse uniforme utilizzato per calcolare le spese di finanziamento degli interventi corrisponde ai tassi EURIBOR a termine di tre e di dodici mesi applicando rispettivamente una ponderazione di 1/3 e 2/3. |
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(2) |
La Commissione fissa questo tasso prima dell’inizio d’ogni esercizio contabile del FEAOG, sezione garanzia, sulla base dei tassi d’interesse constatati durante i sei mesi che precedono la fissazione stessa. |
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(3) |
L’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 411/88 dispone che, se il tasso del costo d’interesse sostenuto da uno Stato membro è inferiore per almeno sei mesi al tasso d’interesse uniforme fissato per la Comunità, per questo Stato membro è fissato un tasso d’interesse specifico. In mancanza della comunicazione di tali tassi da parte di uno Stato membro prima della fine dell'esercizio, il tasso dei costi d’interesse da applicare viene calcolato in base ai tassi d’interesse di riferimento di cui all’allegato del predetto regolamento. |
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(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del FEAOG, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per le spese imputabili dell’esercizio 2005 del FEOAG, sezione garanzia:
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1) |
il tasso d’interesse di cui all’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 411/88 è fissato al 2,2 %; |
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2) |
il tasso d’interesse specifico di cui all’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 411/88 è fissato al 2,1 % per la Francia, l’Austria, Portogallo, e la Svezia ed al 2,0 % per l’Irlanda e la Finlandia. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’8 ottobre 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 216 del 5.8.1978, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1259/96 (GU L 163 del 2.7.1996, pag. 10).
(2) GU L 40 del 13.2.1988, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2623/1999 (GU L 318 dell'11.12.1999, pag. 14).
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 312/10 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1752/2004 DELLA COMMISSIONE
dell'8 ottobre 2004
che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il protocollo n. 4 concernente il cotone, allegato all'atto di adesione della Grecia, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio (1),
visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone (2), in particolare l'articolo 4,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato. Tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001, recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone (3). Qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato. |
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(2) |
A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1051/2001, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza reale del mercato, appaiano le più favorevoli. Per fissare il prezzo suddetto si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee rappresentative per un prodotto reso cif a un porto della Comunità, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali adattamenti sono fissati all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001. |
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(3) |
L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato nel presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, è fissato a 19,734 EUR/100 kg.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 9 ottobre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 8 ottobre 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura
(1) GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1.
(2) GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.
(3) GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1486/2002 (GU L 223 del 20.8.2002, pag. 3).
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L 312/11 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1753/2004 DELLA COMMISSIONE
dell'8 ottobre 2004
relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1),
visto il regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione, del 27 maggio 1997, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata (2),
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 936/97 prevede agli articoli 4 e 5 le condizioni delle domande e il rilascio di titoli di importazione delle carni specificate nell'articolo 2, lettera f). |
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(2) |
L'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97 ha fissato a 11 500 t il quantitativo di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, conformi alla definizione ivi contenuta, che possono essere importate a condizioni speciali per il periodo dal 1o luglio 2004 al 30 giugno 2005. |
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(3) |
Occorre tener presente che i titoli previsti dal presente regolamento possono essere utilizzati durante tutto il loro periodo di validità soltanto fatti salvi gli attuali regimi in campo veterinario, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Ogni domanda di titolo di importazione presentata dal 1o al 5 ottobre 2004 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97, è soddisfatta integralmente.
2. Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 936/97, nei primi cinque giorni del mese di novembre 2004 possono essere presentate domande di titoli per 4 331,540 t.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore l'11 ottobre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'agricoltura
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).
(2) GU L 137 del 28.5.1997, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1118/2004 (GU L 217 del 17.6.2004, pag. 10).
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
Consiglio
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L 312/12 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 28 maggio 2004
sulla posizione comune relativa ad una decisione del consiglio di stabilizzazione e associazione UE–ex Repubblica iugoslava di Macedonia che adotta il proprio regolamento interno comprese le norme di procedura del comitato di stabilizzazione e associazione
(2004/683/CE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visti il trattato che istituisce la Comunità europea e il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom),
vista la decisione 2004/239/CE, Euratom (1) del Consiglio e della Commissione, del 23 febbraio 2004, relativa alla conclusione dell'accordo di stabilizzazione e associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’articolo 108 dell’accordo di stabilizzazione e associazione istituisce un consiglio di stabilizzazione e associazione. |
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(2) |
L’articolo 112 di detto accordo prevede che il consiglio di stabilizzazione e associazione sia assistito da un comitato di stabilizzazione e associazione. |
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(3) |
L’articolo 109 di detto accordo prevede che il consiglio di stabilizzazione e associazione adotti il proprio regolamento interno. |
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(4) |
L’articolo 110 di detto accordo prevede che il consiglio di stabilizzazione e associazione determini, nel suo regolamento interno, le funzioni del comitato di stabilizzazione e associazione e che possa delegare a tale comitato taluni suoi poteri, |
DECIDE:
Articolo unico
La posizione che la Comunità deve adottare in seno al consiglio di stabilizzazione e associazione istituito ai sensi dell’articolo 108 dell’accordo di stabilizzazione e associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall’altra, relativamente al regolamento interno del consiglio di stabilizzazione e associazione e alla delega dei poteri di quest’ultimo al comitato di stabilizzazione e associazione di cui all’articolo 110 del suddetto accordo si basa sul progetto di decisione del consiglio di stabilizzazione e associazione allegato alla presente decisione. Possono essere accettate modifiche minori di tale progetto senza un'ulteriore decisione del Consiglio.
Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
N. DEMPSEY
(1) GU L 84 del 20.3.2004, pag. 1.
ALLEGATO I
DECISIONE N. 1/2004
del 28 maggio 2004
del consiglio di stabilizzazione e associazione UE–ex Repubblica iugoslava di Macedonia, che adotta il proprio regolamento interno comprese le norme di procedura del comitato di stabilizzazione ed associazione
IL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E ASSOCIAZIONE,
visto l’accordo di stabilizzazione e associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra (1), in particolare gli articoli 108, 109, 110, 111, 112 e 113,
DECIDE:
Articolo 1
Presidenza
Il consiglio di stabilizzazione e associazione è presieduto alternativamente, per periodi di dodici mesi, da un rappresentante della presidenza del Consiglio dell'Unione europea, per conto della Comunità e dei suoi Stati membri, e da un rappresentante del governo dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia. Il primo periodo ha inizio alla data del primo consiglio di stabilizzazione e associazione e termina il 31 dicembre 2004.
Articolo 2
Riunioni
Il consiglio di stabilizzazione e associazione si riunisce a livello ministeriale regolarmente una volta all'anno. D’intesa tra le parti, su richiesta di una di esse possono aver luogo riunioni speciali del consiglio di stabilizzazione e associazione.
Salvo decisione contraria delle parti, ogni riunione del consiglio di stabilizzazione e associazione si svolge nel luogo abituale delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea; la data è concordata dalle parti.
Le riunioni del consiglio di stabilizzazione e associazione sono convocate congiuntamente dai segretari del consiglio di stabilizzazione e associazione di concerto con il presidente.
Articolo 3
Rappresentanza
I membri del consiglio di stabilizzazione e associazione possono farsi rappresentare ad una riunione se impossibilitati a partecipare. Se un membro desidera essere rappresentato, deve comunicare al presidente il nome del suo rappresentante prima della riunione nella quale sarà rappresentato.
Il rappresentante di un membro del consiglio di stabilizzazione e associazione esercita tutti i diritti del membro titolare.
Articolo 4
Delegazioni
I membri del consiglio di stabilizzazione e associazione possono farsi accompagnare da funzionari.
Prima di ogni riunione il presidente è informato della composizione prevista delle delegazioni delle due parti.
Un rappresentante della Banca europea per gli investimenti partecipa alle riunioni del consiglio di stabilizzazione e associazione in veste di osservatore quando l'ordine del giorno contiene punti che riguardano la Banca.
Il consiglio di stabilizzazione e associazione può invitare persone esterne a partecipare alle riunioni affinché lo informino su argomenti specifici.
Articolo 5
Segretariato
Le mansioni inerenti al segretariato del consiglio di stabilizzazione e associazione sono espletate congiuntamente da un funzionario del segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea e da un funzionario della missione della ex Repubblica iugoslava di macedonia a Bruxelles.
Articolo 6
Corrispondenza
La corrispondenza destinata al consiglio di stabilizzazione e associazione viene inviata al suo presidente presso il segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea.
I due segretari provvedono affinché la corrispondenza sia inoltrata al presidente del consiglio di stabilizzazione e associazione e, se del caso, trasmessa per conoscenza agli altri membri del Consiglio. La corrispondenza trasmessa per conoscenza viene inviata al Segretariato generale della Commissione, alle Rappresentanze permanenti degli Stati membri e alla Missione della ex Repubblica iugoslava di Macedonia a Bruxelles.
Le comunicazioni del presidente del consiglio di stabilizzazione e associazione sono inviate ai destinatari dai due segretari e, all’occorrenza, trasmesse per conoscenza agli altri membri del consiglio di stabilizzazione e associazione agli indirizzi specificati nel comma precedente.
Articolo 7
Pubblicità
Salvo decisione contraria, le sedute del consiglio di stabilizzazione e associazione non sono pubbliche.
Articolo 8
Ordine del giorno delle riunioni
1. Il presidente stabilisce l’ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione, che viene inviato ai segretari del consiglio di stabilizzazione e associazione, agli indirizzi di cui all’articolo 6, almeno 15 giorni prima dell’inizio della riunione.
L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il presidente ha ricevuto domanda di iscrizione nell'ordine del giorno almeno 21 giorni prima dell'inizio della riunione, fermo restando che tali punti saranno iscritti nell'ordine del giorno provvisorio soltanto se la relativa documentazione sarà stata trasmessa ai segretari entro e non oltre la data di spedizione dello stesso ordine del giorno.
Il consiglio di stabilizzazione e associazione adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione. L'iscrizione nell'ordine del giorno di un punto che non figuri nell'ordine del giorno provvisorio è acquisita con l'accordo di entrambe le parti.
2. Il presidente, d'intesa con le due Parti, può abbreviare i termini indicati nel paragrafo 1, in funzione delle circostanze di un caso specifico.
Articolo 9
Processo verbale
Il progetto di processo verbale di ogni riunione è redatto dai due segretari.
Il processo verbale indica, come regola generale, per ogni punto dell'ordine del giorno:
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— |
la documentazione presentata al consiglio di stabilizzazione e associazione, |
|
— |
le dichiarazioni che un membro del consiglio di stabilizzazione e associazione ha chiesto di mettere a verbale, |
|
— |
le decisioni adottate, le raccomandazioni formulate, le dichiarazioni concordate e le conclusioni approvate. |
Il progetto di processo verbale è presentato al consiglio di stabilizzazione e associazione per approvazione. Una volta approvato, il processo verbale è firmato dal presidente e dai due segretari. Il processo verbale è conservato nell'archivio del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, che funge da depositario dei documenti del consiglio di stabilizzazione e associazione; una copia certificata conforme è inviata a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 6.
Articolo 10
Decisioni e raccomandazioni
1. Le decisioni e le raccomandazioni del consiglio di stabilizzazione e associazione sono approvate di comune accordo dalle parti.
Tra una riunione e l’altra, il consiglio di stabilizzazione e associazione può adottare decisioni o raccomandazioni mediante procedura scritta, previo consenso di entrambe le parti.
2. Le decisioni e le raccomandazioni del consiglio di stabilizzazione e associazione previste dall'articolo 110 dell'accordo di stabilizzazione e associazione recano rispettivamente il titolo di «decisione» e «raccomandazione», seguito da un numero d'ordine, dalla data di adozione e da un'indicazione dell'oggetto.
Le decisioni e le raccomandazioni del consiglio di stabilizzazione e associazione sono firmate dal presidente e autenticate dai due segretari.
Le decisioni e raccomandazioni sono inviate a ciascuno dei destinatari elencati nell'articolo 6. Ciascuna parte può decidere di far pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del consiglio di stabilizzazione e associazione nella propria Gazzetta ufficiale.
Articolo 11
Lingue
Le lingue ufficiali del consiglio di stabilizzazione e associazione sono le lingue ufficiali delle due parti.
Salvo decisione contraria, il consiglio di stabilizzazione e associazione delibera sulla base di documenti redatti nelle suddette lingue.
Articolo 12
Spese
La Comunità e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia prendono rispettivamente a loro carico le spese sostenute in occasione della partecipazione alle riunioni del consiglio di stabilizzazione e associazione, per quel che riguarda sia le spese per il personale, di viaggio e di soggiorno sia le spese postali e per le telecomunicazioni.
Le spese di interpretariato durante le riunioni, nonché di traduzione e di riproduzione dei documenti, sono a carico della Comunità, ad eccezione delle spese di interpretariato o di traduzione da o verso la lingua ufficiale dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, che sono a carico di tale paese. Le spese relative all'organizzazione materiale delle riunioni sono a carico della parte ospitante.
Articolo 13
Comitato di stabilizzazione e associazione
1. È istituito un comitato di stabilizzazione e associazione incaricato di assistere il consiglio di stabilizzazione e associazione nell’esercizio delle sue funzioni. Esso si compone, da un lato, di rappresentanti del Consiglio dell’Unione europea e della Commissione delle Comunità europee e, dall’altro, di rappresentanti del governo dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, di norma alti funzionari.
2. Il comitato di stabilizzazione e associazione prepara le riunioni e le deliberazioni del consiglio di stabilizzazione e associazione, ne applica, se del caso, le decisioni e, in generale, assicura la continuità del rapporto di associazione e il corretto funzionamento dell’accordo di stabilizzazione e associazione. Esso esamina qualsiasi questione sottopostagli dal consiglio di stabilizzazione e associazione e qualsiasi problema si presenti nel corso dell’attuazione giornaliera dell’accordo di stabilizzazione e associazione. Esso sottopone proposte o progetti di decisioni e/o di raccomandazioni al consiglio di stabilizzazione e associazione per approvazione.
3. Laddove l’accordo di stabilizzazione e associazione faccia riferimento all’obbligo o alla possibilità di tenere consultazioni, esse possono svolgersi in sede di comitato di stabilizzazione e associazione. Le consultazioni possono proseguire in seno al consiglio di stabilizzazione e associazione, previo accordo tra le parti.
4. Il regolamento interno del comitato di stabilizzazione e associazione è allegato alla presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2004.
Il Consiglio di stabilizzazione e associazione
Il presidente
ALLEGATO
REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO DI STABILIZZAZIONE E ASSOCIAZIONE
Articolo 1
Presidenza
La presidenza del comitato di stabilizzazione e associazione è esercitata a turno per periodi di dodici mesi da un rappresentante della Commissione delle Comunità europee, a nome della Comunità e dei suoi Stati membri, e da un rappresentante del governo dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia. Il primo periodo inizia alla data della prima riunione del consiglio di stabilizzazione e associazione e termina il 31 dicembre 2004.
Articolo 2
Riunioni
Il comitato di stabilizzazione e associazione si riunisce quando le circostanze lo richiedono, con l'accordo di entrambe le parti.
Ogni riunione del comitato di stabilizzazione e associazione si svolge alla data e nel luogo concordati dalle parti.
Le riunioni del comitato di stabilizzazione e associazione sono convocate dal presidente.
Articolo 3
Delegazioni
Prima di ogni riunione, il presidente è informato della prevista composizione delle delegazioni delle due parti.
Articolo 4
Segretariato
Le mansioni inerenti al segretariato del comitato di stabilizzazione e associazione sono espletate congiuntamente da un funzionario della Commissione europea e da un funzionario del governo dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia.
Tutte le comunicazioni dirette al e provenienti dal presidente del comitato di stabilizzazione e associazione previste nella presente decisione sono trasmesse ai segretari del comitato e ai segretari del consiglio di stabilizzazione e associazione.
Articolo 5
Pubblicità
Salvo decisione contraria, le riunioni del comitato di stabilizzazione e associazione non sono pubbliche.
Articolo 6
Ordine del giorno delle riunioni
1. Il presidente stabilisce l'ordine del giorno provvisorio di ogni riunione, che viene trasmesso dai segretari del comitato di stabilizzazione e associazione ai destinatari di cui all'articolo 4 almeno 15 giorni prima dell'inizio della riunione.
L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il presidente ha ricevuto domanda di iscrizione nell'ordine del giorno almeno 21 giorni prima dell'inizio della riunione, fermo restando che tali punti saranno iscritti nell'ordine del giorno provvisorio soltanto se la relativa documentazione sarà stata trasmessa ai segretari entro e non oltre la data di spedizione dello stesso ordine del giorno.
Il comitato di stabilizzazione e associazione può invitare esperti alle riunioni affinché lo informino su argomenti specifici.
Il comitato di stabilizzazione e associazione adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione. L'iscrizione nell'ordine del giorno di un punto che non figuri nell'ordine del giorno provvisorio è acquisita con l'accordo di entrambe le parti.
2. Il presidente, d'intesa con le due parti, può abbreviare i termini indicati nel paragrafo 1, in funzione delle circostanze di un caso specifico.
Articolo 7
Processo verbale
Di ogni riunione è redatto un processo verbale, basato su un riepilogo, elaborato dal presidente, delle conclusioni del comitato di stabilizzazione e associazione.
Una volta approvato dal comitato di stabilizzazione e associazione, il processo verbale è firmato dal presidente e dai due segretari e ciascuna delle parti ne conserva un esemplare. Una copia del processo verbale è inviata a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 4.
Articolo 8
Decisioni e raccomandazioni
Nei casi specifici in cui il comitato di stabilizzazione e associazione è abilitato dal consiglio di stabilizzazione e associazione ad adottare decisioni/raccomandazioni ai sensi dell’articolo 110 dell’accordo di stabilizzazione e associazione, gli atti recano rispettivamente la denominazione «decisione» e «raccomandazione», seguita da un numero progressivo, dalla data di adozione e da un’indicazione del loro oggetto.
Le decisioni e le raccomandazioni sono approvate di comune accordo dalle parti. Le decisioni e le raccomandazioni del comitato di stabilizzazione e associazione sono firmate dal presidente e autenticate dai due segretari e sono inviate a ciascuno dei destinatari elencati nell'articolo 4 del presente allegato.
Ciascuna parte può decidere di far pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del comitato di stabilizzazione e associazione nella propria Gazzetta ufficiale.
Articolo 9
Spese
La Comunità e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia prendono rispettivamente a loro carico le spese sostenute in occasione della partecipazione alle riunioni del comitato di stabilizzazione e associazione, per quel che riguarda sia le spese per il personale, di viaggio e di soggiorno sia le spese postali e per le telecomunicazioni.
Le spese di interpretariato durante le riunioni, nonché di traduzione e di riproduzione dei documenti, sono a carico della Comunità, ad eccezione delle spese di interpretariato o di traduzione da o verso la lingua ufficiale dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, che sono a carico di tale paese. Le spese relative all'organizzazione materiale delle riunioni sono a carico della parte ospitante.
Articolo 10
Sottocomitati e gruppi di lavoro specifici
Il comitato di stabilizzazione e associazione può istituire sottocomitati o gruppi speciali operanti sotto l’autorità del comitato, al quale essi riferiscono dopo ciascuna riunione. Il comitato di stabilizzazione e associazione può decidere di sopprimere i sottocomitati o gruppi esistenti, di definirne o modificarne il mandato o di creare altri sottocomitati o altri gruppi che lo assistano nell’esercizio delle sue funzioni. I sottocomitati e i gruppi non hanno potere decisionale.
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L 312/18 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
dell'8 giugno 2004
recante nomina di un membro titolare tedesco del Comitato delle regioni
(2004/684/CE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,
vista la proposta del governo austriaco,
considerando quanto segue:
|
(1) |
La decisione 2002/60/CE del Consiglio del 22 gennaio 2002 (1) reca nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni. |
|
(2) |
Un seggio di membro titolare del suddetto Comitato è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del sig. Berndt RÖDER, comunicate al Consiglio in data 5 maggio 2004, |
DECIDE:
Articolo unico
Il sig. Rolf HARLINGHAUSEN, Mitglied des Europaausschusses der Hamburgischen Bürgerschaft, è nominato membro titolare del Comitato delle regioni, in sostituzione del sig. Berndt RÖDER per la restante durata del mandato, ossia fino al 25 gennaio 2006.
Fatto a Lussemburgo, addì 8 giugno 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
M. McDOWELL
(1) GU L 24 del 26.1.2002, pag. 38.
Commissione
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L 312/19 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 27 settembre 2004
che modifica la decisione 2004/432/CE relativa all’approvazione dei piani di sorveglianza dei residui presentati da paesi terzi conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio
[notificata con il numero C(2004) 3522]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2004/685/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (1), ed in particolare l'articolo 29, paragrafo 1, quarto comma,
considerando quanto segue:
|
(1) |
In base alla direttiva 96/23/CE, un paese terzo può essere incluso o mantenuto negli elenchi dei paesi terzi previsti dalla legislazione comunitaria e in provenienza dai quali gli Stati membri sono autorizzati a importare animali e prodotti primari di origine animale («i prodotti») contemplati dalla suddetta direttiva solo previa presentazione di un piano in cui siano indicate le garanzie offerte in materia di sorveglianza delle categorie di residui e sostanze di cui alla direttiva. La direttiva stabilisce anche alcune norme relative ai termini per la presentazione dei piani. |
|
(2) |
La decisione 2004/432/CE (2) della Commissione elenca i paesi terzi che hanno presentato un piano di sorveglianza dei residui indicante le garanzie offerte in conformità delle disposizioni della direttiva. |
|
(3) |
Alcuni paesi terzi hanno presentato alla Commissione piani di sorveglianza dei residui per animali e prodotti non elencati nella decisione 2004/432/CE. La valutazione di tali piani e delle informazioni aggiuntive richieste dalla Commissione fornisce garanzie sufficienti sulla sorveglianza dei residui in tali paesi per gli animali e i prodotti in questione. Tali animali e prodotti possono pertanto essere inseriti nell’elenco relativo ai suddetti paesi terzi. |
|
(4) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2004/432/CE. |
|
(5) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato della decisione 2004/432/CE è sostituito dal testo di cui all'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione si applica a partire dal 12 ottobre 2004.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2004.
Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione
(1) GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).
(2) GU L 154 del 30.4.2004, pag. 44 (versione corretta nella GU L 189 del 27.5.2004, pag. 33).
ALLEGATO
«ALLEGATO
|
Codice ISO2 |
Paese |
Bovini |
Ovini/caprini |
Suini |
Equidi |
Volatili |
Animali d'acqua coltura |
Latte |
Uova |
Conigli |
Selvaggina selvatica |
Selvaggina d'allevamento |
Miele |
|
AD |
Andorra (1) |
X |
X |
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AE |
Emirati Arabi Uniti |
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
AF |
Afghanistan |
|
X (2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AL |
Albania |
|
X |
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
AN |
Antille olandesi |
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X (3) |
|
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AR |
Argentina |
X |
X |
X (2) |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
AU |
Australia |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
BD |
Bangladesh |
|
X (2) |
|
|
|
X |
|
|
|
|
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BG |
Bulgaria |
X |
X |
X |
X (4) |
X |
X |
X |
X |
|
X |
X |
X |
|
BH |
Bahrein |
|
X (2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
BR |
Brasile |
X |
X (2) |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
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X |
X |
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BW |
Botswana |
X |
|
|
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|
|
X |
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BY |
Belarus |
|
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|
X (4) |
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BZ |
Belize |
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X |
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|
X |
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CA |
Canada |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
X |
X |
X |
|
CH |
Svizzera |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
X (3) |
|
CL |
Cile |
X |
X (5) |
X |
X (2) |
X |
X |
|
|
|
X |
|
X |
|
CN |
Cina |
|
X (2) |
X (2) |
|
X |
X |
|
|
X |
|
|
X |
|
CO |
Colombia |
|
|
|
|
|
X |
X |
|
|
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|
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|
CR |
Costa Rica |
X (2) |
X (2) |
X (2) |
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
CS |
Serbia e Montenegro (6) |
X |
X |
X |
X (4) |
|
|
|
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|
|
|
X |
|
CU |
Cuba |
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
X |
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EC |
Ecuador |
|
|
|
|
|
X |
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|
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|
|
EG |
Egitto |
|
X (2) |
|
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ER |
Eritrea |
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X |
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FK |
Isole Falkland |
|
X |
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|
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FO |
Isole Faer Øer |
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X |
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GL |
Groenlandia |
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X |
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X (4) |
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|
X |
X |
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GT |
Guatemala |
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|
X |
|
|
|
|
|
X |
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HK |
Hong Kong |
|
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X (3) |
X (3) |
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|
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HN |
Honduras |
|
X (2) |
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
HR |
Croazia |
X |
X |
X |
X (4) |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
ID |
Indonesia |
|
|
|
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|
X |
|
|
|
|
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IL |
Israele |
|
|
|
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X |
X |
X |
X |
|
|
X |
X |
|
IN |
India |
X (2) |
X (2) |
|
|
|
X |
X |
X |
|
|
|
X |
|
IR |
Iran |
|
X (2) |
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
IS |
Islanda |
X |
X |
X |
X |
|
X |
X |
|
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|
X (3) |
|
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JM |
Giamaica |
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
X |
|
JP |
Giappone |
|
X (2) |
|
|
|
X |
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KE |
Kenya |
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|
|
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X |
|
KR |
Corea del Sud |
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
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|
|
KW |
Kuwait |
|
X (2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LB |
Libano |
|
X (2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
LK |
Sri Lanka |
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
MA |
Marocco |
|
X (2) |
|
X (4) |
|
X |
|
|
|
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|
MD |
Moldova |
|
|
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|
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|
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|
X |
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MG |
Madagascar |
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
MK |
ex Repubblica iugoslava di Macedonia (7) |
X |
X |
|
X (4) |
|
|
X |
|
|
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MN |
Mongolia |
|
X (2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
MX |
Messico |
X |
X (2) |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
X |
|
MY |
Malaysia |
|
|
|
|
X (8) |
X |
|
|
|
|
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MZ |
Mozambico |
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
NA |
Namibia |
X |
X |
|
|
|
X |
|
|
|
X |
X |
|
|
NC |
Nuova Caledonia |
X |
|
|
|
|
X |
|
|
|
X |
X |
|
|
NI |
Nicaragua |
X (2) |
X (2) |
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
X |
|
NO |
Norvegia (9) |
X |
X |
X |
|
X |
X |
X |
X |
|
X |
X |
X |
|
NZ |
Nuova Zelanda |
X |
X |
|
X |
|
X |
X |
|
|
X |
X |
X |
|
OM |
Oman |
X (2) |
X (2) |
|
|
|
X |
|
|
|
|
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PA |
Panama |
X |
X (2) |
|
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|
X |
|
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|
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PE |
Perù |
|
X (2) |
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|
X |
X |
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PH |
Filippine |
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|
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|
X |
|
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PK |
Pakistan |
X (2) |
X (2) |
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PY |
Paraguay |
X |
X (2) |
|
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|
|
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|
|
|
X |
|
RO |
Romania |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
RU |
Russia |
X |
X |
X |
X (4) |
X |
|
X |
X |
|
|
X (10) |
X |
|
SC |
Seychelles |
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
SG |
Singapore |
X (3) |
|
X (3) |
|
X (3) |
X (3) |
X (3) |
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SM |
San Marino (11) |
X |
|
X |
|
|
|
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|
X |
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SR |
Suriname |
|
|
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|
|
X |
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|
SV |
El Salvador |
|
|
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|
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|
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|
|
X |
|
SY |
Siria |
|
X (2) |
|
|
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|
|
|
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|
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|
|
SZ |
Swaziland |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TH |
Tailandia |
|
|
|
|
X |
X |
|
|
|
|
|
X |
|
TM |
Turkmenistan |
|
X (2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TN |
Tunisia |
|
X (2) |
|
X (4) |
X |
X |
|
|
|
X |
X |
|
|
TR |
Turchia |
|
X (2) |
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
X |
|
TW |
Taiwan |
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
X |
|
TZ |
Tanzania |
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
X |
|
UA |
Ucraina |
|
|
|
X (4) |
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
US |
Stati Uniti |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
UY |
Uruguay |
X |
X |
|
X |
|
X |
X |
|
X |
X |
X |
X |
|
UZ |
Uzbekistan |
|
X (2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VE |
Venezuela |
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
VN |
Vietnam |
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
X |
|
YT |
Mayotte |
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
ZA |
Sud Africa |
X |
X |
X |
|
X |
|
X |
|
|
X |
X |
X |
|
ZM |
Zambia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
ZW |
Zimbabwe |
X |
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
X |
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(1) Piano iniziale di controllo dei residui approvato dal sottogruppo veterinario CE-Andorra [a norma della decisione n. 2/1999 del Comitato misto CE-Andorra (GU L 31 del 5.2.2000, pag. 84)].
(2) Unicamente budellame.
(3) Paesi terzi che per la produzione alimentare impiegano esclusivamente materie prime provenienti da altri paesi terzi approvati.
(4) Esportazioni di equini vivi destinati alla macellazione (unicamente animali da produzione alimentare).
(5) Unicamente ovini.
(6) Escluso il Kosovo quale definito dalla Risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.
(7) La denominazione appropriata è ancora in discussione in sede ONU.
(8) Unicamente la Malesia peninsulare (occidentale).
(9) Piano di controllo approvato a norma della decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 223/96/COL del 4 dicembre 1996 (GU L 78 del 20.3.1997, pag. 38).
(10) Unicamente per la carne di renna proveniente dalla regione di Murmansk.
(11) Piano di controllo approvato a norma della decisione n. 1/94 del Comitato di cooperazione CE-San Marino (GU L 238 del 13.9.1994, pag. 25).»