ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 309

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

47o anno
6 ottobre 2004


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 1731/2004 della Commissione, del 5 ottobre 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (CE) n. 1732/2004 della Commissione, del 5 ottobre 2004, che fissa il tasso di restituzione definitivo e la percentuale di rilascio dei titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, uve da tavola, mele e pesche)

3

 

*

Regolamento (CE) n. 1733/2004 della Commissione, del 5 ottobre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 635/2004 relativo alla fissazione del tasso di cambio applicabile per il 2004 a taluni aiuti diretti e a determinate misure strutturali o ambientali

5

 

*

Direttiva 2004/99/CE della Commissione, del 1o ottobre 2004, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio in vista dell'iscrizione delle sostanze attive acetamiprid e thiacloprid ( 1 )

6

 

*

Direttiva 2004/102/CE della Commissione, del 5 ottobre 2004, che modifica gli allegati II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

9

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Commissione

 

*

2004/675/CE:Decisione della Commissione, del 29 settembre 2004, che stabilisce un supporto logistico per il sistema TRACES [notificata con il numero C(2004) 3584]

26

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

6.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 309/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1731/2004 DELLA COMMISSIONE

del 5 ottobre 2004

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 ottobre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 ottobre 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

54,6

999

54,6

0707 00 05

052

100,0

999

100,0

0709 90 70

052

85,9

999

85,9

0805 50 10

052

72,1

388

52,8

524

66,6

528

50,5

999

60,5

0806 10 10

052

86,7

400

163,7

624

85,8

999

112,1

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

052

85,9

388

80,1

400

92,9

508

98,9

512

107,7

720

16,9

800

137,8

804

89,0

999

88,7

0808 20 50

052

103,4

388

43,0

999

73,2


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


6.10.2004   

IT

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L 309/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1732/2004 DELLA COMMISSIONE

del 5 ottobre 2004

che fissa il tasso di restituzione definitivo e la percentuale di rilascio dei titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, uve da tavola, mele e pesche)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1),

visto il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione, dell'8 ottobre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1153/2004 della Commissione (3) ha fissato i quantitativi indicativi per i quali possono essere rilasciati titoli di esportazione del sistema B.

(2)

Per i titoli del sistema B richiesti dal 1o luglio al 16 settembre 2004 occorre fissare, per quanto concerne i pomodori, le arance, le uve da tavola, le mele e le pesche, il tasso di restituzione definitivo al livello del tasso indicativo e fissare la percentuale di rilascio per i quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le percentuali di rilascio e i tassi di restituzione applicabili per le domande di titoli di esportazione del sistema B presentate a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1153/2004 dal 1o luglio al 16 settembre 2004, sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 ottobre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura


(1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 1).

(2)  GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1176/2002 (GU L 170 del 29.6.2002, pag. 69).

(3)  GU L 223 del 24.6.2004, pag. 6.


ALLEGATO

Percentuali di rilascio dei quantitativi richiesti e tassi di restituzione applicabili ai titoli del sistema B richiesti dal 1o luglio al 16 settembre 2004 (pomodori, arance, uve da tavola, mele e pesche)

Prodotto

Tasso di restituzione

(EUR/t peso netto)

Percentuale di rilascio dei quantitativi richiesti

Pomodori

30

100 %

Arance

25

100 %

Uve da tavola

19

100 %

Mele

30

100 %

Pesche

13

100 %


6.10.2004   

IT

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L 309/5


REGOLAMENTO (CE) N. 1733/2004 DELLA COMMISSIONE

del 5 ottobre 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 635/2004 relativo alla fissazione del tasso di cambio applicabile per il 2004 a taluni aiuti diretti e a determinate misure strutturali o ambientali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2808/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità d'applicazione del regime agromonetario dell'euro nel settore agricolo (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

In virtù dell’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 2808/98 il fatto generatore del tasso di cambio per il pagamento alla superficie per la frutta a guscio di cui al titolo IV, capitolo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio (2), che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e modifica alcuni regolamenti, interviene all'inizio della campagna di commercializzazione per la quale è concesso l'aiuto.

(2)

In virtù dell’articolo 4, secondo comma, del regolamento (CE) n. 659/97 della Commissione, del 16 aprile 1997, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, per quanto concerne il regime degli interventi nel settore degli ortofrutticoli (3), la campagna di commercializzazione per la frutta a guscio ha inizio il 1o gennaio.

(3)

Il regolamento (CE) n. 653/2004 della Commissione (4) indica, nell'allegato, il tasso di cambio applicabile agli importi il cui fatto generatore interviene il 1o gennaio.

(4)

Il regolamento (CE) n. 635/2004 non fa riferimento al pagamento per superficie per la frutta a guscio di cui al titolo IV, capitolo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003. Tuttavia, è opportuno prevedere che i tassi fissati nel relativo allegato siano applicabili anche al pagamento per superficie per la frutta a guscio.

(5)

Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 635/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 635/2004, è aggiunta la lettera seguente:

«f)

il pagamento per superficie per la frutta a guscio di cui al titolo IV, capitolo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 349 del 24.12.1998, pag. 36. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1250/2004 (GU L 237 dell’8.7.2004, pag. 13).

(2)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 864/2004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 48).

(3)  GU L 100 del 17.4.1997, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1135/2001 (GU L 154 del 9.6.2001, pag. 9).

(4)  GU L 100 del 6.4.2004, pag. 22.


6.10.2004   

IT

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L 309/6


DIRETTIVA 2004/99/CE DELLA COMMISSIONE

del 1o ottobre 2004

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio in vista dell'iscrizione delle sostanze attive acetamiprid e thiacloprid

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il 22 ottobre 1999 la Grecia ha ricevuto dalla società Nisso Chemical Europe GmbH una domanda concernente l'iscrizione della sostanza attiva acetamiprid nell'allegato I della suddetta direttiva. Tramite la decisione 2000/390/CE della Commissione (2), è stato confermato che il fascicolo risultava «conforme», nel senso che poteva essere considerato rispondente, in linea di massima, ai requisiti in materia di dati e informazioni previsti dagli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.

(2)

A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, l’11 settembre 1998 il Regno Unito ha ricevuto dalla società Bayer plc (attualmente Bayer CropScience AG) una domanda relativa al thiacloprid. Tramite la sua decisione 2000/181/CE (3), la Commissione ha dichiarato il fascicolo «conforme», nel senso che esso soddisfa, in linea di massima, i requisiti in materia di dati ed informazioni previsti dagli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.

(3)

Gli effetti di tali sostanze attive sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati in conformità delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE, relativamente agli impieghi proposti dai richiedenti. Gli Stati membri relatori designati hanno presentato alla Commissione progetti di relazioni di valutazione delle sostanze, rispettivamente il 19 marzo 2001 per l'acetamiprid e il 22 novembre 2000 per il thiacloprid.

(4)

I progetti di relazioni di valutazione sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. L’esame si è concluso il 29 giugno 2004 con la stesura di rapporti d’esame della Commissione concernenti l'acetamiprid e il thiacloprid.

(5)

Dall’esame dell’acetamiprid e del thiacloprid non sono emersi problemi o preoccupazioni tali da richiedere la consultazione del comitato scientifico per le piante.

(6)

Sulla scorta dei vari esami effettuati è lecito supporre che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in causa soddisfino in generale i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nei rapporti di esame della Commissione. È quindi opportuno iscrivere l'acetamiprid e il thiacloprid nell'allegato I di tale direttiva, affinché in tutti gli Stati membri le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive possano essere concesse conformemente alle disposizioni di tale direttiva.

(7)

Dopo l'iscrizione dell’acetamiprid e del thiacloprid nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, gli Stati membri dovranno disporre di un congruo periodo di tempo per applicare le disposizioni di tale direttiva per quanto riguarda i prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze e, in particolare, per riesaminare le autorizzazioni temporanee in corso di validità e, entro la scadenza di detto periodo, per trasformare queste ultime in autorizzazioni a pieno titolo, modificarle o revocarle, conformemente al disposto della direttiva 91/414/CEE.

(8)

Occorre, pertanto, modificare di conseguenza la direttiva 91/414/CEE.

(9)

Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato come specificato nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 30 giugno 2005 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra quest'ultime e la presente direttiva.

Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o luglio 2005.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

1.   Gli Stati membri riesaminano l'autorizzazione relativa a ciascun prodotto fitosanitario contenente acetamiprid o thiacloprid per garantire il rispetto delle condizioni applicabili a tali sostanze attive, fissate all'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Ove necessario, essi modificano o revocano l'autorizzazione, in conformità della direttiva 91/414/CEE, entro il 30 giugno 2005.

2.   Ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente acetamiprid o thiacloprid come unica sostanza attiva presente o associata ad altre sostanze attive, iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE entro il 31 dicembre 2004, forma oggetto di riesame da parte degli Stati membri, conformemente ai principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti dell'allegato III della suddetta direttiva. In base a tale riesame, gli Stati membri stabiliscono se il prodotto è conforme o meno alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.

Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri:

a)

nel caso di prodotti contenenti acetamiprid o thiacloprid come unica sostanza attiva, ove necessario, modificano o revocano l’autorizzazione entro il 30 giugno 2006; oppure

b)

nel caso di prodotti contenenti acetamiprid o thiacloprid come sostanza attiva in combinazione con altre, ove necessario, modificano o revocano l'autorizzazione entro il 30 giugno 2006, ovvero entro il termine, qualora più esteso, fissato per la modifica o la revoca in parola rispettivamente dalla direttiva o dalle direttive che hanno iscritto la sostanza o le sostanze nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il 1o gennaio 2005.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, 1o ottobre 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/71/CE della Commissione (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 104).

(2)  GU L 145 del 20.6.2000, pag. 36.

(3)  GU L 57 del 2.3.2000, pag. 35.


ALLEGATO

Nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono aggiunte, al termine della tabella, le seguenti sostanze:

N.

Nome comune

Numeri d'identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Entrata in vigore

Scadenza dell'iscrizione

Disposizioni specifiche

«92

Acetamiprid

Numero CAS: 160430-64-8

Numero CIPAC: non ancora attribuito

(E)-N1-[(6-chloro-3-pyridyl)methyl]-N2-cyano-N1-methylacetamidine

≥ 990 g/kg

1o gennaio 2005

31 dicembre 2014

Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come insetticida.

Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di esame dell'acetamiprid, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 29 giugno 2004.

In tale valutazione globale gli Stati membri devono:

prestare particolare attenzione all’esposizione degli operatori,

prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici.

Ove necessario, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.

93

Thiacloprid

Numero CAS: 111988-49-9

Numero CIPAC: 631

(Z)-N-{3-[(6-Chloro-3-pyridinyl)methyl]-1,3-thiazolan-2-yliden}cyanamide

≥ 975 g/kg

1o gennaio 2005

31 dicembre 2014

Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come insetticida.

Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del thiacloprid, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 29 giugno 2004.

In tale valutazione globale gli Stati membri devono:

prestare particolare attenzione alla protezione degli artropodi non bersaglio,

prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici,

prestare particolare attenzione alla possibile contaminazione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene applicata in regioni vulnerabili dal punto di vista del suolo e/o delle condizioni climatiche.

Ove necessario, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.


(1)  Ulteriori dettagli riguardo all'identità e alla specificazione delle sostanze attive sono contenuti nel rapporto d’esame.»


6.10.2004   

IT

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L 309/9


DIRETTIVA 2004/102/CE DELLA COMMISSIONE

del 5 ottobre 2004

che modifica gli allegati II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l’articolo 14, secondo comma, lettere c) e d),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2000/29/CE stabilisce che il legname di conifere (Coniferales), escluso quello di Thuja L., in forma di casse, cassette o fusti per imballaggio, palette, palette a cassa o altre palette di carico, paglioli, distanziatori e supporti, compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario del Canada, della Cina, del Giappone, della Corea, di Taiwan e degli USA, dev’essere scortecciato e privo di perforazioni, provocate da insetti, di diametro superiore a 3 mm, e presentare un tenore di umidità inferiore al 20 %, espresso in percentuale di materia secca, raggiunto al momento della lavorazione.

(2)

La norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sugli orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali (2) comprende misure fitosanitarie concernenti il materiale da imballaggio in legno, in forma di casse, gabbie, fusti per imballaggio, palette, piattaforme di carico, spalliere di palette e paglioli, destinate a ridurre il rischio di introduzione e/o diffusione di parassiti da quarantena associati al materiale da imballaggio in legno grezzo di conifere o altro, utilizzato negli scambi internazionali. Le disposizioni della direttiva 2000/29/CE relative al materiale da imballaggio in legno devono essere rese conformi alle disposizioni dei summenzionati orientamenti.

(3)

Le disposizioni concernenti il legname originario di paesi in cui Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Bührer) Nickle et al. è notoriamente presente devono essere modificate, essendo ora disponibili nuovi trattamenti tecnici contro questo organismo patogeno.

(4)

Le disposizioni concernenti il legname originario di Russia, Kazakistan, Turchia e altri paesi terzi devono essere migliorate e adeguate per assicurare una migliore protezione della Comunità contro l’introduzione di organismi nocivi al legno, tenendo conto dei nuovi trattamenti tecnici che sono stati recentemente introdotti contro tali organismi.

(5)

Tali misure di miglioramento devono prevedere l’impiego di un «certificato fitosanitario» per i prodotti di legno originari di paesi terzi.

(6)

Le disposizioni concernenti Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr devono essere modificate per tener conto delle informazioni aggiornate sulla presenza nella Comunità di tale organismo nocivo e sul rischio della sua introduzione e diffusione nella Comunità attraverso il legno e le cortecce isolate di Castanea Mill. limitandone l’applicazione alle zone protette della Repubblica ceca, della Danimarca, della Grecia, dell’Irlanda, della Svezia e del Regno Unito, dove la presenza di tale organismo è stata esclusa.

(7)

Le disposizioni concernenti i prodotti di legno originari di paesi terzi che devono essere sottoposti a ispezione fitosanitaria nel paese di origine o nel paese speditore prima che ne sia permessa l’introduzione nella Comunità o il trasporto all’interno della stessa devono essere modificate sulla scorta delle variazioni apportate ai requisiti tecnici validi per tali prodotti e delle modifiche introdotte nella nomenclatura tariffaria e statistica e nella tariffa doganale comune.

(8)

Le disposizioni riguardanti il rischio di introduzione di organismi nocivi attraverso le cortecce isolate di conifere (Coniferales) originarie di taluni paesi terzi vanno modificate per tener conto delle nuove informazioni disponibili sui trattamenti di tali cortecce che consentono di ovviare a tale rischio.

(9)

Il nome dell’organismo nocivo Ceratocystis virescens (Davidson) Moreau diverrà probabilmente la denominazione generalmente accettata dell’organismo Ceratocystis coerulescens (Münch) Bakshi.

(10)

I pertinenti allegati della direttiva 2000/29/CE devono essere modificati di conseguenza.

(11)

Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE sono modificati in conformità dell’allegato alla presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 28 febbraio 2005, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o marzo 2005.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/70/CE della Commissione (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 97).

(2)  ISPM n. 15, marzo 2002, FAO, Roma.


ALLEGATO

1.

Nell’allegato II, parte A, sezione I, lettera c), il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4.

Ceratocystis virescens (Davidson) Moreau

Vegetali di Acer saccharum Marsh., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari degli USA e del Canada, legname di Acer saccharum Marsh, compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli USA e del Canada.».

2.

Nell’allegato II, parte A, sezione II, lettera c), punto 3, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:

«Vegetali di Castanea Mill. e Quercus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi».

3.

Nell’allegato II, parte B, lettera c), il punto seguente è aggiunto prima del punto 1:

«01

Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr.

Legno, escluso il legno privo di corteccia, e corteccia separata dal tronco di Castanea Mill.

CZ, DK, EL, (Creta, Lesbo) IRL, S, UK (tranne l’Isola di Man)».

4.

Nell’allegato III, parte A, il punto 4 è soppresso.

5.

Nell’allegato IV, parte A, sezione I, i punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5 sono sostituiti dai seguenti:

«1.1.

A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname di conifere (Coniferales), escluso quello di Thuja L., ad eccezione del legname in forma di:

piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da dette conifere, o di

materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, correntemente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, o di

legname utilizzato per fissare o sostenere un carico diverso dal legname, o di

legname di Libocedrus decurrens Torr., laddove vi sia debita documentazione secondo la quale il legname è stato trattato o lavorato per la produzione di matite mediante trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 82 °C per un periodo di 7-8 giorni,

ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Canada, Cina, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Taiwan e USA, in cui Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Bührer) Nickle et al. è notoriamente presente.

Constatazione ufficiale che il legname è stato sottoposto a:

a)

adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è stata mantenuta per almeno 30 minuti a una temperatura minima di 56 °C. Constatazione, comprovata da relativo marchio «HT» apposto sul legno o sull’eventuale imballaggio, conformemente agli usi commerciali correnti, e sui certificati di cui all’articolo 13, paragrafo 1, punto ii),

oppure

b)

adeguata fumigazione secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all’articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all’articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m3) e del tempo d'esposizione (ore),

oppure

c)

adeguata impregnazione chimica sotto pressione mediante prodotto approvato conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all’articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della pressione (psi o kPa) e della concentrazione (%).

1.2.

A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname di conifere (Coniferales), escluso quello di Thuja L., in forma di:

piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da dette conifere,

originario di Canada, Cina, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Taiwan e USA, in cui Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Bührer) Nickle et al. è notoriamente presente.

Constatazione ufficiale che il legname è stato sottoposto a:

a)

adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è stata mantenuta per almeno 30 minuti a una temperatura minima di 56 °C, da indicare sui certificati di cui all’articolo 13, paragrafo 1, punto ii),

oppure

b)

adeguata fumigazione secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all’articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m3) e del tempo d'esposizione (ore).

1.3.

A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname di Thuja L., ad eccezione del legname in forma di:

piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami,

materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, correntemente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, o di

legname utilizzato per fissare o sostenere un carico diverso dal legname,

originario di Canada, Cina, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Taiwan e USA, in cui Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Bührer) Nickle et al. è notoriamente presente.

Constatazione ufficiale che il legname:

a)

è privo di corteccia

oppure

b)

è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20 % nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura. Constatazione comprovata dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio riconosciuto a livello internazionale, apposto sul legname o sull’eventuale imballaggio, conformemente agli usi commerciali correnti,

oppure

c)

è stato sottoposto ad adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è stata mantenuta per almeno 30 minuti a una temperatura minima di 56 °C. Constatazione, comprovata da relativa indicazione del marchio «HT» sul legno o sull’eventuale imballaggio, conformemente agli usi commerciali correnti, e sui certificati di cui all’articolo 13, paragrafo 1, punto ii),

oppure

d)

è stato sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all’articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m3) e del tempo d'esposizione (ore),

oppure

e)

è stato sottoposto ad adeguata impregnazione chimica sotto pressione mediante prodotto approvato conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all’articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della pressione (psi o kPa) e della concentrazione (%).

1.4.

A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname di Thuja L. in forma di:

piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami,

originario di Canada, Cina, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Taiwan e USA, in cui Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Bührer) Nickle et al. è notoriamente presente.

Constatazione ufficiale che il legname:

a)

è ottenuto da legname rotondo scortecciato

oppure

b)

è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20 % nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura,

oppure

c)

è stato sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all’articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m3) e del tempo d'esposizione (ore),

oppure

d)

è stato sottoposto ad adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è stata mantenuta per almeno 30 minuti a una temperatura minima di 56 °C, da indicare sui certificati di cui all’articolo 13, paragrafo 1, punto ii).

1.5.

A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname di conifere (Coniferales), ad eccezione del legname in forma di:

piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da dette conifere,

materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, correntemente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, o di

legname utilizzato per fissare o sostenere un carico diverso dal legname,

ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Russia, Kazakistan e Turchia.

Constatazione ufficiale che il legname:

a)

è originario di zone notoriamente indenni da:

Monochamus spp. (specie non europee)

Pissodes spp. (specie non europee)

Scolytidae spp. (specie non europee).

Il nome della zona va indicato sui certificati di cui all’articolo 13, paragrafo 1, punto ii), nella casella «Luogo di origine»,

oppure

b)

è scortecciato e privo di perforazioni, provocate da insetti del genere Monochamus spp. (specie non europee), in quest'ambito considerate se di diametro superiore a 3 mm,

oppure

c)

è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20 % nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura. Constatazione, comprovata dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti,

oppure

d)

è stato sottoposto ad un adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è stata mantenuta per almeno 30 minuti a una temperatura minima di 56 °C. Constatazione, comprovata da relativa indicazione del marchio «HT» sul legno o sull’eventuale imballaggio, conformemente agli usi commerciali correnti, e sui certificati di cui all’articolo 13, paragrafo 1, punto ii),

oppure

e)

è stato sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all’articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m3) e del tempo d'esposizione (ore),

oppure

f)

è stato sottoposto ad adeguata impregnazione chimica sotto pressione mediante prodotto approvato conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all’articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della pressione (psi o kPa) e della concentrazione (%).

1.6.

A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname di conifere (Coniferales), ad eccezione del legname in forma di:

piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da dette conifere,

materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, correntemente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, o di

legname utilizzato per fissare o sostenere un carico diverso dal legname,

ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di paesi terzi diversi da:

Russia, Kazakistan e Turchia,

paesi europei,

Canada, Cina, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Taiwan e USA, in cui Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Bührer) Nickle et al. è notoriamente presente.

Constatazione ufficiale che il legname:

a)

è scortecciato e privo di perforazioni, provocate da insetti del genere Monochamus spp. (specie non europee), in quest'ambito considerate se di diametro superiore a 3 mm,

oppure

b)

è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20 % nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura. Constatazione, comprovata dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti,

oppure

c)

è stato sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all’articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m3) e del tempo d'esposizione (ore),

oppure

d)

è stato sottoposto ad adeguata impregnazione chimica sotto pressione mediante prodotto approvato conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all’articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della pressione (psi o kPa) e della concentrazione (%),

oppure

e)

è stato sottoposto ad un adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è stata mantenuta per almeno 30 minuti a una temperatura minima di 56 °C. Constatazione, comprovata dal relativo marchio «HT» apposto sul legno o sull’eventuale imballaggio, conformemente agli usi commerciali correnti, e sui certificati di cui all’articolo 13, paragrafo 1, punto ii).

1.7.

A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da conifere (Coniferales) originario di:

Russia, Kazakistan e Turchia,

paesi non europei diversi da Canada, Cina, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Taiwan e USA, in cui Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Bührer) Nickle et al. è notoriamente presente.

Constatazione ufficiale che il legname:

a)

è originario di zone notoriamente indenni da:

Monochamus spp. (specie non europee)

Pissodes spp. (specie non europee)

Scolytidae spp. (specie non europee)

Il nome della zona va indicato sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), nella casella «Luogo d'origine»,

oppure

b)

è stato ottenuto da legno rotondo scortecciato,

oppure

c)

è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20 % nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura,

oppure

d)

è stato sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all’articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m3) e del tempo d'esposizione (ore),

oppure

e)

è stato sottoposto ad un adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è stata mantenuta per almeno 30 minuti a una temperatura minima di 56 °C, da indicare sui certificati di cui all’articolo 13, paragrafo 1, punto ii).».

6.

Nell’allegato IV, parte A, sezione I, è aggiunto un nuovo punto 2:

«2.

Materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, correntemente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, ad eccezione del legno grezzo di spessore uguale o inferiore a 6 mm e del legno trasformato mediante colla, calore e pressione, o una combinazione di questi fattori, originario di paesi terzi, esclusa la Svizzera.

Il materiale da imballaggio in legno deve:

essere ottenuto da legname rotondo scortecciato,

essere soggetto ad una delle misure approvate di cui all'allegato I della Norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sugli orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali, e

essere contrassegnato con:

a)

il codice ISO a due lettere del paese, un codice indicante il produttore e il codice relativo alla misura approvata per il materiale da imballaggio in legno figurante nel marchio, come prescritto nell’allegato II della Norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sugli orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali. Le lettere “DB” sono aggiunte all'abbreviazione della misura approvata figurante nel marchio summenzionato,

e

b)

il logo specificato nell’allegato II della Norma FAO nel caso di materiale da imballaggio in legno prodotto, riparato o riciclato a partire dal 1o marzo 2005. Tale requisito, tuttavia, non è temporaneamente applicabile fino al 31 dicembre 2007 al materiale da imballaggio in legno prodotto, riparato o riciclato anteriormente al 28 febbraio 2005.».

7.

Nell’allegato IV, parte A, sezione I, il punto 2.1 è sostituito dal seguente:

«2.1.

Legname di Acer saccharum Marsh., compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, ad eccezione del legname:

destinato alla produzione di fogli da impiallacciatura;

in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami,

originario degli USA e del Canada.

Constatazione ufficiale che il legname è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20 % nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura. Constatazione, comprovata dal marchio “kiln-dried” o “K.D.” o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti.».

8.

Nell’allegato IV, parte A, sezione I, il punto 2.2 è sostituito dal seguente:

«2.2.

Legname di Acer saccharum Marsh., destinato alla produzione di fogli da impiallacciatura, originario degli USA e del Canada.

Constatazione ufficiale che il legname è originario di zone riconosciute indenni da Ceratocystis virescens (Davidson) Moreau ed è destinato alla produzione di fogli da impiallacciatura.».

9.

Nell’allegato IV, parte A, sezione I, il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

Legname di Quercus L., ad eccezione del legname in forma di

piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami,

fusti, botti, tini, mastelli ed altri lavori da bottaio, e loro parti, in legno, comprese le doghe, ove esistano prove documentate che il legname è stato prodotto o lavorato mediante un trattamento termico con raggiungimento di una temperatura minima di 176 °C per 20 minuti,

ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda originale, originario degli USA.

Constatazione ufficiale che il legname:

a)

è stato squadrato in modo da eliminare completamente la superficie arrotondata,

oppure

b)

è stato scortecciato e il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, è inferiore al 20 %,

oppure

c)

è stato scortecciato e disinfettato mediante un adeguato trattamento termico ad aria o ad acqua,

oppure

d)

nel caso di legname segato, con o senza residui di corteccia attaccati, è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20 % nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura. Constatazione, comprovata dal marchio “kiln-dried” o “K.D.” o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti.».

10.

Nell’allegato IV, parte A, sezione I, il punto 4 è soppresso.

11.

Nell’allegato IV, parte A, sezione I, il punto 5 è sostituito dal seguente:

«Legname di Platanus L., ad eccezione di quello in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli USA o dell’Armenia.

Constatazione ufficiale che il legname è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20 % nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura. Constatazione, comprovata dal marchio “kiln-dried” o “K.D.” o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti.».

12.

Nell’allegato IV, parte A, sezione I, il punto 6 è sostituito dal seguente:

«Legname di Populus L., ad eccezione di quello in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di paesi del continente americano.

Constatazione ufficiale che il legname:

è scortecciato

oppure

è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20 % nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura. Constatazione, comprovata dal marchio “kiln-dried” o “K.D.” o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti.».

13.

Nell’allegato IV, parte A, sezione I, il punto 7 è sostituito dal seguente:

«7.1.

A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname in forma di:

piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da:

Acer saccharum Marsh, originario degli USA e del Canada,

Platanus L., originario degli USA o dell’Armenia,

Populus L., originario del continente americano.

Constatazione ufficiale che il legno

a)

è stato prodotto da legname rotondo scortecciato,

oppure

b)

è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20 % nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura,

oppure

c)

è stato sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all’articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m3) e del tempo d'esposizione (ore),

oppure

d)

è stato sottoposto ad un adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è stata mantenuta per almeno 30 minuti a una temperatura minima di 56 °C, da indicare sui certificati di cui all’articolo 13, paragrafo 1, punto ii).

7.2.

A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da Quercus L. originario degli USA.

Constatazione ufficiale che il legname:

a)

è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20 % nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura,

oppure

b)

è stato sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all’articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m3) e del tempo d'esposizione (ore),

oppure

c)

è stato sottoposto ad un adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è stata mantenuta per almeno 30 minuti a una temperatura minima di 56 °C, da indicare sui certificati di cui all’articolo 13, paragrafo 1, punto ii).».

14.

Nell’allegato IV, parte A, sezione I, è aggiunto il nuovo punto 7.3:

«7.3.

Corteccia separata dal tronco di conifere (Coniferales), originaria di paesi non europei.

Constatazione ufficiale che la corteccia separata dal tronco:

a)

è stata sottoposta ad adeguata fumigazione con un prodotto approvato conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all’articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m3) e del tempo d'esposizione (ore),

oppure

b)

è stata sottoposta ad un adeguato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per almeno 30 minuti, da indicare sui certificati di cui all’articolo 13, paragrafo 1, punto ii).».

15.

Nell’allegato IV, parte A, sezione 1, è aggiunto un nuovo punto 8:

«8.

Legname utilizzato per fissare o sostenere un carico diverso dal legname, compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, ad eccezione del legno grezzo di spessore uguale o inferiore a 6 mm e del legno trasformato mediante colla, calore e pressione, o una combinazione di questi fattori, originario di paesi terzi, esclusa la Svizzera.

Il legname:

a)

è ottenuto da legno rotondo scortecciato ed

è soggetto ad una delle misure approvate di cui all'allegato I della Norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sugli orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali, e

è contrassegnato almeno con il codice ISO a due lettere del paese, un codice indicante il produttore e il codice relativo alla misura approvata per il materiale da imballaggio in legno figurante nel marchio, come prescritto nell’allegato II della Norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sugli Orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali. Le lettere «DB» sono aggiunte all'abbreviazione della misura approvata figurante nel marchio summenzionato

oppure temporaneamente, fino al 31 dicembre 2007,

b)

è ottenuto da legno privo di corteccia ed esente da parassiti e segni di parassiti vivi.».

16.

Nell’allegato IV, parte A, sezione I, il punto 11.1 è sostituito dal seguente:

«11.01.

Vegetali di Quercus L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari degli USA

Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato III, parte A, punto 2, constatazione ufficiale che i vegetali sono originari di zone riconosciute indenni da Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt.

11.1.

Vegetali di Castanea Mill. e Quercus L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di paesi non europei

Fermi restando i divieti applicabili ai vegetali di cui all'allegato III, parte A, punto 2, e all’allegato IV, parte A, sezione I, punto 11.01, constatazione ufficiale che nessun sintomo di Cronartium spp. (specie non europee) è stato osservato nel luogo di produzione o nelle sue immediate vicinanze dall’inizio dell’ultimo ciclo completo di vegetazione.»

17.

Nell’allegato IV, parte A, sezione I, punto 12, il testo della colonna di sinistra è sostituito dal seguente:

«12.

Vegetali di Platanus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari degli USA o dell’Armenia.».

18.

Nell’allegato IV, parte A, sezione II, i punti 1 e 3 sono soppressi.

19.

Nell’allegato IV, parte B, è aggiunto un nuovo punto 6.3:

«6.3.

Legname di Castanea Mill.

a)

Il legname è scortecciato

oppure

b)

constatazione ufficiale che il legname:

i)

è originario di zone notoriamente indenni da Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr.

oppure

ii)

è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20 % nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura. Constatazione, comprovata dal marchio “kiln-dried” o “K.D.” o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti.

CZ, DK, EL, (Creta, Lesbo) IRL, S, UK (esclusa l’Isola di Man)».

20.

Nell’allegato IV, parte B, punto 14.1, i termini «Fermi restando i divieti applicabili alla corteccia di cui all’Allegato III A 4» nella colonna centrale sono soppressi.

21.

Nell’allegato IV, parte B, ai punti 14.2, 14.3, 14.4, 14.5 e 14.6 i termini «allegato III A 4» nella colonna centrale sono soppressi.

22.

Nell’allegato IV, parte B, è aggiunto un nuovo punto 14.9:

«14.9.

Corteccia separata dal tronco di Castanea Mill.

Constatazione ufficiale che la corteccia separata dal tronco:

a)

è originaria di zone notoriamente indenni da Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr.

oppure

b)

è stata sottoposta ad adeguata fumigazione o ad altri trattamenti idonei contro Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr. Secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all’articolo 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della temperatura minima delle cortecce, del dosaggio (g/m3) e del tempo d'esposizione (ore).

CZ, DK, EL, (Creta, Lesbo) IRL, S, UK (esclusa l’isola di Man)».

23.

Nell’allegato V, parte A, la sezione I è modificata come segue:

a)

il punto 1.7 è sostituito dal seguente:

«1.7.

Legname a norma dell’articolo 2, paragrafo 2, primo comma, che:

a)

è stato ottenuto interamente o parzialmente da Platanus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale,

e

b)

corrisponde ad una delle seguenti descrizioni riportate nell'allegato I, seconda parte, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1):

Codice NC

Descrizione

4401 10 00

Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili

4401 22 00

Legno in piccole placche o in particelle, diverso da quello di conifere

ex 4401 30 90

Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura), non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili

4403 10 00

Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato

ex 4403 99

Legno grezzo, diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (Quercus spp.) o faggio (Fagus spp.)], anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione

ex 4404 20 00

Pali spaccati diversi da quelli di conifere; pioli e picchetti di legno, diverso da quello di conifere, appuntiti, non segati per il lungo

ex 4407 99

Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (Quercus spp.) o faggio (Fagus spp.)], segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm»

b)

il punto 1.8 è soppresso.

24.

Nell’allegato V, parte A, la sezione II è modificata come segue:

a)

il punto 1.10 è sostituito dal seguente:

«1.10.

Legname a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, che:

a)

è stato ottenuto interamente o parzialmente da:

conifere (Coniferales), ad eccezione del legname scortecciato,

Castanea Mill., ad eccezione del legname scortecciato,

e

b)

corrisponde ad una delle seguenti descrizioni riportate nell'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio:

Codice NC

Descrizione

4401 10 00

Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili

4401 21 00

Legno in piccole placche o in particelle, di conifere

4401 22 00

Legno in piccole placche o in particelle, diverso da quello di conifere

ex 4401 30

Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura), non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili

ex 4403 10 00

Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, non scortecciato, privato dell’alburno o squadrato

ex 4403 20

Legno di conifere grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione

ex 4403 99

Legno grezzo, diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (Quercus spp.) o faggio (Fagus spp.)], anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione

ex 4404

Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo

4406

Traversine di legno per strade ferrate o simili

4407 10

Legno di conifere segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

ex 4407 99

Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (Quercus spp.) o faggio (Fagus spp.)], segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm»

b)

il punto 1.11 è sostituito dal seguente:

«1.11.

corteccia, separata dal tronco, di Castanea Mill. e conifere (Coniferales)».

25.

Nell’allegato V, parte B, sezione I, punto 2, il terzo trattino è sostituito dal seguente:

«—

Acer saccharum Marsh., originarie degli USA e del Canada».

26.

Nell’allegato V, parte B, sezione I, punto 5, il primo trattino è sostituito dal seguente:

«—

conifere (Coniferales), originaria di paesi non europei».

27.

Nell’allegato V, parte B, sezione I, il punto 6 è sostituito dal seguente:

«6.

Legname a norma dell’articolo 2, paragrafo 2, primo comma, che:

a)

è stato ottenuto interamente o parzialmente da uno dei seguenti ordini, generi o specie, ad eccezione del materiale da imballaggio in legno di cui all’allegato IV, parte A, sezione I, punto 2:

Quercus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli USA, escluso il legname conforme alla descrizione di cui alla parte b) del codice NC 4416 00 00 o laddove vi sia debita documentazione secondo la quale il legname è stato trattato o trasformato mediante trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 176 °C per 20 minuti;

Platanus, compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli USA o dell’Armenia;

Populus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di paesi del continente americano;

Acer saccharum Marsh., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli USA e del Canada;

Conifere (Coniferales), compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di paesi non europei, Kazakistan, Russia e Turchia;

e

b)

corrisponde ad una delle seguenti descrizioni riportate nell'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio:

Codice NC

Descrizione

4401 10 00

Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili

4401 21 00

Legno in piccole placche o in particelle, di conifere

4401 22 00

Legno in piccole placche o in particelle, diverso da quello di conifere

4401 30 10

Segatura

ex 4401 30 90

Altri avanzi e cascami di legno, non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili

4403 10 00

Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato

4403 20

Legno di conifere grezzo, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato

4403 91

Legno di quercia (Quercus spp.) grezzo, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato

ex 4403 99

Legno grezzo, diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (Quercus spp.) o faggio (Fagus spp.)], anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione

ex 4404

Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo

4406

Traversine di legno per strade ferrate o simili

4407 10

Legno di conifere segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

4407 91

Legno di quercia (Quercus spp.) segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

ex 4407 99

Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (Quercus spp.) o faggio (Fagus spp.)], segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

4415

Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno

4416 00 00

Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio

9406 00 20

Costruzioni prefabbricate di legno»

28.

Nell’allegato V, parte B, sezione II, il punto 7 è sostituito dal seguente:

«7.

Legname a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, che:

a)

è stato ottenuto interamente o parzialmente da conifere (Coniferales), ad eccezione del legname scortecciato, originario di paesi terzi europei, e da Castanea Mill., ad eccezione del legname scortecciato

e

b)

corrisponde ad una delle seguenti descrizioni riportate nell'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio.

Codice NC

Descrizione

4401 10 00

Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili

4401 21 00

Legno in piccole placche o in particelle, di conifere

4401 22 00

Legno in piccole placche o in particelle, non di conifere

ex 4401 30

Avanzi e cascami di legno (esclusa la segatura), non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili

ex 4403 10 00

Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, non scortecciato, privato dell'alburno o squadrato

ex 4403 20

Legno di conifere grezzo, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, non scortecciato, privato dell'alburno o squadrato

ex 4403 99

Legno grezzo, diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (Quercus spp.) o faggio (Fagus spp.)], anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione

ex 4404

Pali spaccati di legno; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo

4406

Traversine di legno per strade ferrate o simili

4407 10

Legno di conifere segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

ex 4407 99

Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (Quercus spp.) o faggio (Fagus spp.)], segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

4415

Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno

9406 00 20

Costruzioni prefabbricate di legno»

29.

Nell’allegato V, parte B, sezione II, è aggiunto un nuovo punto 9:

«9.

Corteccia separata dal tronco di conifere (Coniferales), originaria di paesi terzi europei».


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1558/2004 della Commissione, (GU L 283 del 2.9.2004, pag. 7).


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

6.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 309/26


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2004

che stabilisce un supporto logistico per il sistema TRACES

[notificata con il numero C(2004) 3584]

(2004/675/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ad alcune spese nel settore veterinario (1), in particolare gli articoli 37 e 37 bis,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l’articolo 20, paragrafo 3,

vista la decisione 92/438/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, relativa all’informatizzazione delle procedure veterinarie d’importazione (progetto SHIFT), che modifica le direttive 90/675/CEE, 91/496/CEE e 91/628/CEE e la decisione 90/424/CEE e che abroga la decisione 88/192/CEE (3), in particolare l’articolo 12,

considerando quanto segue:

(1)

La risoluzione A5-0396/2000 del Parlamento europeo sulla relazione speciale n. 1/2000 della Corte dei conti sulla peste suina classica (4) richiede al punto 23 che «il sistema di gestione del movimento degli animali (ANIMO) sia gestito ed elaborato interamente sotto il controllo della Commissione».

(2)

La decisione 2004/292/CE della Commissione, del 30 marzo 2004, relativa all’applicazione del sistema TRACES e recante modifica della decisione 92/486/CEE (5) impone a tutti gli Stati membri di partecipare a tale sistema entro il 31 dicembre 2004.

(3)

Undici Stati membri partecipano pienamente dal 1o aprile 2004 o dal 1o maggio 2004 al sistema TRACES e un supporto logistico è indispensabile per tale attività. La necessità di tale sostegno tecnico risulterà ancora maggiore con la partecipazione di tutti gli Stati membri, nonché di utilizzatori non istituzionali.

(4)

L’impiego di tale supporto dovrebbe essere sperimentato per un periodo iniziale di 15 mesi, al termine del quale esso dovrebbe essere valutato e adattato se del caso.

(5)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente della catena alimentare e della salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del sistema informatico veterinario integrato «TRACES» previsto dalla decisione, 2003/24/CE, la Commissione introduce un supporto logistico volto ad aiutare gli utilizzatori del sistema per un periodo iniziale di 15 mesi.

Articolo 2

Per la realizzazione del supporto logistico di cui all’articolo 1, la Commissione dispone di 300 000 EUR.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31).

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata in ultimo luogo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

(3)  GU L 243 del 25.8.1992, pag. 27. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(4)  GU C 85 del 23.3.2000, pag. 1.

(5)  GU L 94 del 31.3.2004, pag. 63.