ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 309 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
47o anno |
Sommario |
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I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità |
pagina |
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Direttiva 2004/99/CE della Commissione, del 1o ottobre 2004, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio in vista dell'iscrizione delle sostanze attive acetamiprid e thiacloprid ( 1 ) |
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II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità |
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Commissione |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
6.10.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 309/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1731/2004 DELLA COMMISSIONE
del 5 ottobre 2004
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 6 ottobre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 5 ottobre 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
052 |
54,6 |
999 |
54,6 |
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0707 00 05 |
052 |
100,0 |
999 |
100,0 |
|
0709 90 70 |
052 |
85,9 |
999 |
85,9 |
|
0805 50 10 |
052 |
72,1 |
388 |
52,8 |
|
524 |
66,6 |
|
528 |
50,5 |
|
999 |
60,5 |
|
0806 10 10 |
052 |
86,7 |
400 |
163,7 |
|
624 |
85,8 |
|
999 |
112,1 |
|
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 |
052 |
85,9 |
388 |
80,1 |
|
400 |
92,9 |
|
508 |
98,9 |
|
512 |
107,7 |
|
720 |
16,9 |
|
800 |
137,8 |
|
804 |
89,0 |
|
999 |
88,7 |
|
0808 20 50 |
052 |
103,4 |
388 |
43,0 |
|
999 |
73,2 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
6.10.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 309/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1732/2004 DELLA COMMISSIONE
del 5 ottobre 2004
che fissa il tasso di restituzione definitivo e la percentuale di rilascio dei titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, uve da tavola, mele e pesche)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1),
visto il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione, dell'8 ottobre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1153/2004 della Commissione (3) ha fissato i quantitativi indicativi per i quali possono essere rilasciati titoli di esportazione del sistema B. |
(2) |
Per i titoli del sistema B richiesti dal 1o luglio al 16 settembre 2004 occorre fissare, per quanto concerne i pomodori, le arance, le uve da tavola, le mele e le pesche, il tasso di restituzione definitivo al livello del tasso indicativo e fissare la percentuale di rilascio per i quantitativi richiesti, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le percentuali di rilascio e i tassi di restituzione applicabili per le domande di titoli di esportazione del sistema B presentate a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1153/2004 dal 1o luglio al 16 settembre 2004, sono fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 6 ottobre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura
(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 1).
(2) GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1176/2002 (GU L 170 del 29.6.2002, pag. 69).
(3) GU L 223 del 24.6.2004, pag. 6.
ALLEGATO
Percentuali di rilascio dei quantitativi richiesti e tassi di restituzione applicabili ai titoli del sistema B richiesti dal 1o luglio al 16 settembre 2004 (pomodori, arance, uve da tavola, mele e pesche)
Prodotto |
Tasso di restituzione (EUR/t peso netto) |
Percentuale di rilascio dei quantitativi richiesti |
Pomodori |
30 |
100 % |
Arance |
25 |
100 % |
Uve da tavola |
19 |
100 % |
Mele |
30 |
100 % |
Pesche |
13 |
100 % |
6.10.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 309/5 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1733/2004 DELLA COMMISSIONE
del 5 ottobre 2004
che modifica il regolamento (CE) n. 635/2004 relativo alla fissazione del tasso di cambio applicabile per il 2004 a taluni aiuti diretti e a determinate misure strutturali o ambientali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2808/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità d'applicazione del regime agromonetario dell'euro nel settore agricolo (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, seconda frase,
considerando quanto segue:
(1) |
In virtù dell’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 2808/98 il fatto generatore del tasso di cambio per il pagamento alla superficie per la frutta a guscio di cui al titolo IV, capitolo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio (2), che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e modifica alcuni regolamenti, interviene all'inizio della campagna di commercializzazione per la quale è concesso l'aiuto. |
(2) |
In virtù dell’articolo 4, secondo comma, del regolamento (CE) n. 659/97 della Commissione, del 16 aprile 1997, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, per quanto concerne il regime degli interventi nel settore degli ortofrutticoli (3), la campagna di commercializzazione per la frutta a guscio ha inizio il 1o gennaio. |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 653/2004 della Commissione (4) indica, nell'allegato, il tasso di cambio applicabile agli importi il cui fatto generatore interviene il 1o gennaio. |
(4) |
Il regolamento (CE) n. 635/2004 non fa riferimento al pagamento per superficie per la frutta a guscio di cui al titolo IV, capitolo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003. Tuttavia, è opportuno prevedere che i tassi fissati nel relativo allegato siano applicabili anche al pagamento per superficie per la frutta a guscio. |
(5) |
Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 635/2004, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell'articolo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 635/2004, è aggiunta la lettera seguente:
«f) |
il pagamento per superficie per la frutta a guscio di cui al titolo IV, capitolo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003.» |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 349 del 24.12.1998, pag. 36. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1250/2004 (GU L 237 dell’8.7.2004, pag. 13).
(2) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 864/2004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 48).
(3) GU L 100 del 17.4.1997, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1135/2001 (GU L 154 del 9.6.2001, pag. 9).
(4) GU L 100 del 6.4.2004, pag. 22.
6.10.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 309/6 |
DIRETTIVA 2004/99/CE DELLA COMMISSIONE
del 1o ottobre 2004
che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio in vista dell'iscrizione delle sostanze attive acetamiprid e thiacloprid
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il 22 ottobre 1999 la Grecia ha ricevuto dalla società Nisso Chemical Europe GmbH una domanda concernente l'iscrizione della sostanza attiva acetamiprid nell'allegato I della suddetta direttiva. Tramite la decisione 2000/390/CE della Commissione (2), è stato confermato che il fascicolo risultava «conforme», nel senso che poteva essere considerato rispondente, in linea di massima, ai requisiti in materia di dati e informazioni previsti dagli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE. |
(2) |
A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, l’11 settembre 1998 il Regno Unito ha ricevuto dalla società Bayer plc (attualmente Bayer CropScience AG) una domanda relativa al thiacloprid. Tramite la sua decisione 2000/181/CE (3), la Commissione ha dichiarato il fascicolo «conforme», nel senso che esso soddisfa, in linea di massima, i requisiti in materia di dati ed informazioni previsti dagli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE. |
(3) |
Gli effetti di tali sostanze attive sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati in conformità delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE, relativamente agli impieghi proposti dai richiedenti. Gli Stati membri relatori designati hanno presentato alla Commissione progetti di relazioni di valutazione delle sostanze, rispettivamente il 19 marzo 2001 per l'acetamiprid e il 22 novembre 2000 per il thiacloprid. |
(4) |
I progetti di relazioni di valutazione sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. L’esame si è concluso il 29 giugno 2004 con la stesura di rapporti d’esame della Commissione concernenti l'acetamiprid e il thiacloprid. |
(5) |
Dall’esame dell’acetamiprid e del thiacloprid non sono emersi problemi o preoccupazioni tali da richiedere la consultazione del comitato scientifico per le piante. |
(6) |
Sulla scorta dei vari esami effettuati è lecito supporre che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in causa soddisfino in generale i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nei rapporti di esame della Commissione. È quindi opportuno iscrivere l'acetamiprid e il thiacloprid nell'allegato I di tale direttiva, affinché in tutti gli Stati membri le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive possano essere concesse conformemente alle disposizioni di tale direttiva. |
(7) |
Dopo l'iscrizione dell’acetamiprid e del thiacloprid nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, gli Stati membri dovranno disporre di un congruo periodo di tempo per applicare le disposizioni di tale direttiva per quanto riguarda i prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze e, in particolare, per riesaminare le autorizzazioni temporanee in corso di validità e, entro la scadenza di detto periodo, per trasformare queste ultime in autorizzazioni a pieno titolo, modificarle o revocarle, conformemente al disposto della direttiva 91/414/CEE. |
(8) |
Occorre, pertanto, modificare di conseguenza la direttiva 91/414/CEE. |
(9) |
Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L'allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato come specificato nell'allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 30 giugno 2005 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra quest'ultime e la presente direttiva.
Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o luglio 2005.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
1. Gli Stati membri riesaminano l'autorizzazione relativa a ciascun prodotto fitosanitario contenente acetamiprid o thiacloprid per garantire il rispetto delle condizioni applicabili a tali sostanze attive, fissate all'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Ove necessario, essi modificano o revocano l'autorizzazione, in conformità della direttiva 91/414/CEE, entro il 30 giugno 2005.
2. Ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente acetamiprid o thiacloprid come unica sostanza attiva presente o associata ad altre sostanze attive, iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE entro il 31 dicembre 2004, forma oggetto di riesame da parte degli Stati membri, conformemente ai principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti dell'allegato III della suddetta direttiva. In base a tale riesame, gli Stati membri stabiliscono se il prodotto è conforme o meno alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.
Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri:
a) |
nel caso di prodotti contenenti acetamiprid o thiacloprid come unica sostanza attiva, ove necessario, modificano o revocano l’autorizzazione entro il 30 giugno 2006; oppure |
b) |
nel caso di prodotti contenenti acetamiprid o thiacloprid come sostanza attiva in combinazione con altre, ove necessario, modificano o revocano l'autorizzazione entro il 30 giugno 2006, ovvero entro il termine, qualora più esteso, fissato per la modifica o la revoca in parola rispettivamente dalla direttiva o dalle direttive che hanno iscritto la sostanza o le sostanze nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. |
Articolo 4
La presente direttiva entra in vigore il 1o gennaio 2005.
Articolo 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, 1o ottobre 2004.
Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione
(1) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/71/CE della Commissione (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 104).
(2) GU L 145 del 20.6.2000, pag. 36.
(3) GU L 57 del 2.3.2000, pag. 35.
ALLEGATO
Nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono aggiunte, al termine della tabella, le seguenti sostanze:
N. |
Nome comune Numeri d'identificazione |
Denominazione IUPAC |
Purezza (1) |
Entrata in vigore |
Scadenza dell'iscrizione |
Disposizioni specifiche |
||||||
«92 |
Acetamiprid Numero CAS: 160430-64-8 Numero CIPAC: non ancora attribuito |
(E)-N1-[(6-chloro-3-pyridyl)methyl]-N2-cyano-N1-methylacetamidine |
≥ 990 g/kg |
1o gennaio 2005 |
31 dicembre 2014 |
Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come insetticida. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di esame dell'acetamiprid, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 29 giugno 2004. In tale valutazione globale gli Stati membri devono:
Ove necessario, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi. |
||||||
93 |
Thiacloprid Numero CAS: 111988-49-9 Numero CIPAC: 631 |
(Z)-N-{3-[(6-Chloro-3-pyridinyl)methyl]-1,3-thiazolan-2-yliden}cyanamide |
≥ 975 g/kg |
1o gennaio 2005 |
31 dicembre 2014 |
Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come insetticida. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del thiacloprid, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 29 giugno 2004. In tale valutazione globale gli Stati membri devono:
Ove necessario, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi. |
(1) Ulteriori dettagli riguardo all'identità e alla specificazione delle sostanze attive sono contenuti nel rapporto d’esame.»
6.10.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 309/9 |
DIRETTIVA 2004/102/CE DELLA COMMISSIONE
del 5 ottobre 2004
che modifica gli allegati II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l’articolo 14, secondo comma, lettere c) e d),
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2000/29/CE stabilisce che il legname di conifere (Coniferales), escluso quello di Thuja L., in forma di casse, cassette o fusti per imballaggio, palette, palette a cassa o altre palette di carico, paglioli, distanziatori e supporti, compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario del Canada, della Cina, del Giappone, della Corea, di Taiwan e degli USA, dev’essere scortecciato e privo di perforazioni, provocate da insetti, di diametro superiore a 3 mm, e presentare un tenore di umidità inferiore al 20 %, espresso in percentuale di materia secca, raggiunto al momento della lavorazione. |
(2) |
La norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sugli orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali (2) comprende misure fitosanitarie concernenti il materiale da imballaggio in legno, in forma di casse, gabbie, fusti per imballaggio, palette, piattaforme di carico, spalliere di palette e paglioli, destinate a ridurre il rischio di introduzione e/o diffusione di parassiti da quarantena associati al materiale da imballaggio in legno grezzo di conifere o altro, utilizzato negli scambi internazionali. Le disposizioni della direttiva 2000/29/CE relative al materiale da imballaggio in legno devono essere rese conformi alle disposizioni dei summenzionati orientamenti. |
(3) |
Le disposizioni concernenti il legname originario di paesi in cui Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Bührer) Nickle et al. è notoriamente presente devono essere modificate, essendo ora disponibili nuovi trattamenti tecnici contro questo organismo patogeno. |
(4) |
Le disposizioni concernenti il legname originario di Russia, Kazakistan, Turchia e altri paesi terzi devono essere migliorate e adeguate per assicurare una migliore protezione della Comunità contro l’introduzione di organismi nocivi al legno, tenendo conto dei nuovi trattamenti tecnici che sono stati recentemente introdotti contro tali organismi. |
(5) |
Tali misure di miglioramento devono prevedere l’impiego di un «certificato fitosanitario» per i prodotti di legno originari di paesi terzi. |
(6) |
Le disposizioni concernenti Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr devono essere modificate per tener conto delle informazioni aggiornate sulla presenza nella Comunità di tale organismo nocivo e sul rischio della sua introduzione e diffusione nella Comunità attraverso il legno e le cortecce isolate di Castanea Mill. limitandone l’applicazione alle zone protette della Repubblica ceca, della Danimarca, della Grecia, dell’Irlanda, della Svezia e del Regno Unito, dove la presenza di tale organismo è stata esclusa. |
(7) |
Le disposizioni concernenti i prodotti di legno originari di paesi terzi che devono essere sottoposti a ispezione fitosanitaria nel paese di origine o nel paese speditore prima che ne sia permessa l’introduzione nella Comunità o il trasporto all’interno della stessa devono essere modificate sulla scorta delle variazioni apportate ai requisiti tecnici validi per tali prodotti e delle modifiche introdotte nella nomenclatura tariffaria e statistica e nella tariffa doganale comune. |
(8) |
Le disposizioni riguardanti il rischio di introduzione di organismi nocivi attraverso le cortecce isolate di conifere (Coniferales) originarie di taluni paesi terzi vanno modificate per tener conto delle nuove informazioni disponibili sui trattamenti di tali cortecce che consentono di ovviare a tale rischio. |
(9) |
Il nome dell’organismo nocivo Ceratocystis virescens (Davidson) Moreau diverrà probabilmente la denominazione generalmente accettata dell’organismo Ceratocystis coerulescens (Münch) Bakshi. |
(10) |
I pertinenti allegati della direttiva 2000/29/CE devono essere modificati di conseguenza. |
(11) |
Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Gli allegati II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE sono modificati in conformità dell’allegato alla presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 28 febbraio 2005, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o marzo 2005.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 2004.
Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione
(1) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/70/CE della Commissione (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 97).
(2) ISPM n. 15, marzo 2002, FAO, Roma.
ALLEGATO
1. |
Nell’allegato II, parte A, sezione I, lettera c), il punto 4 è sostituito dal seguente:
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2. |
Nell’allegato II, parte A, sezione II, lettera c), punto 3, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente: «Vegetali di Castanea Mill. e Quercus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi». |
3. |
Nell’allegato II, parte B, lettera c), il punto seguente è aggiunto prima del punto 1:
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4. |
Nell’allegato III, parte A, il punto 4 è soppresso. |
5. |
Nell’allegato IV, parte A, sezione I, i punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5 sono sostituiti dai seguenti:
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6. |
Nell’allegato IV, parte A, sezione I, è aggiunto un nuovo punto 2:
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7. |
Nell’allegato IV, parte A, sezione I, il punto 2.1 è sostituito dal seguente:
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8. |
Nell’allegato IV, parte A, sezione I, il punto 2.2 è sostituito dal seguente:
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9. |
Nell’allegato IV, parte A, sezione I, il punto 3 è sostituito dal seguente:
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10. |
Nell’allegato IV, parte A, sezione I, il punto 4 è soppresso. |
11. |
Nell’allegato IV, parte A, sezione I, il punto 5 è sostituito dal seguente:
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12. |
Nell’allegato IV, parte A, sezione I, il punto 6 è sostituito dal seguente:
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13. |
Nell’allegato IV, parte A, sezione I, il punto 7 è sostituito dal seguente:
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14. |
Nell’allegato IV, parte A, sezione I, è aggiunto il nuovo punto 7.3:
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15. |
Nell’allegato IV, parte A, sezione 1, è aggiunto un nuovo punto 8:
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16. |
Nell’allegato IV, parte A, sezione I, il punto 11.1 è sostituito dal seguente:
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17. |
Nell’allegato IV, parte A, sezione I, punto 12, il testo della colonna di sinistra è sostituito dal seguente:
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18. |
Nell’allegato IV, parte A, sezione II, i punti 1 e 3 sono soppressi. |
19. |
Nell’allegato IV, parte B, è aggiunto un nuovo punto 6.3:
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20. |
Nell’allegato IV, parte B, punto 14.1, i termini «Fermi restando i divieti applicabili alla corteccia di cui all’Allegato III A 4» nella colonna centrale sono soppressi. |
21. |
Nell’allegato IV, parte B, ai punti 14.2, 14.3, 14.4, 14.5 e 14.6 i termini «allegato III A 4» nella colonna centrale sono soppressi. |
22. |
Nell’allegato IV, parte B, è aggiunto un nuovo punto 14.9:
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23. |
Nell’allegato V, parte A, la sezione I è modificata come segue:
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24. |
Nell’allegato V, parte A, la sezione II è modificata come segue:
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25. |
Nell’allegato V, parte B, sezione I, punto 2, il terzo trattino è sostituito dal seguente:
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26. |
Nell’allegato V, parte B, sezione I, punto 5, il primo trattino è sostituito dal seguente:
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27. |
Nell’allegato V, parte B, sezione I, il punto 6 è sostituito dal seguente:
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28. |
Nell’allegato V, parte B, sezione II, il punto 7 è sostituito dal seguente:
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29. |
Nell’allegato V, parte B, sezione II, è aggiunto un nuovo punto 9:
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(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1558/2004 della Commissione, (GU L 283 del 2.9.2004, pag. 7).
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
Commissione
6.10.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 309/26 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 29 settembre 2004
che stabilisce un supporto logistico per il sistema TRACES
[notificata con il numero C(2004) 3584]
(2004/675/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ad alcune spese nel settore veterinario (1), in particolare gli articoli 37 e 37 bis,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l’articolo 20, paragrafo 3,
vista la decisione 92/438/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, relativa all’informatizzazione delle procedure veterinarie d’importazione (progetto SHIFT), che modifica le direttive 90/675/CEE, 91/496/CEE e 91/628/CEE e la decisione 90/424/CEE e che abroga la decisione 88/192/CEE (3), in particolare l’articolo 12,
considerando quanto segue:
(1) |
La risoluzione A5-0396/2000 del Parlamento europeo sulla relazione speciale n. 1/2000 della Corte dei conti sulla peste suina classica (4) richiede al punto 23 che «il sistema di gestione del movimento degli animali (ANIMO) sia gestito ed elaborato interamente sotto il controllo della Commissione». |
(2) |
La decisione 2004/292/CE della Commissione, del 30 marzo 2004, relativa all’applicazione del sistema TRACES e recante modifica della decisione 92/486/CEE (5) impone a tutti gli Stati membri di partecipare a tale sistema entro il 31 dicembre 2004. |
(3) |
Undici Stati membri partecipano pienamente dal 1o aprile 2004 o dal 1o maggio 2004 al sistema TRACES e un supporto logistico è indispensabile per tale attività. La necessità di tale sostegno tecnico risulterà ancora maggiore con la partecipazione di tutti gli Stati membri, nonché di utilizzatori non istituzionali. |
(4) |
L’impiego di tale supporto dovrebbe essere sperimentato per un periodo iniziale di 15 mesi, al termine del quale esso dovrebbe essere valutato e adattato se del caso. |
(5) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente della catena alimentare e della salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nel quadro del sistema informatico veterinario integrato «TRACES» previsto dalla decisione, 2003/24/CE, la Commissione introduce un supporto logistico volto ad aiutare gli utilizzatori del sistema per un periodo iniziale di 15 mesi.
Articolo 2
Per la realizzazione del supporto logistico di cui all’articolo 1, la Commissione dispone di 300 000 EUR.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2004.
Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione
(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31).
(2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata in ultimo luogo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).
(3) GU L 243 del 25.8.1992, pag. 27. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
(4) GU C 85 del 23.3.2000, pag. 1.
(5) GU L 94 del 31.3.2004, pag. 63.