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ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 306 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
47° anno |
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Sommario |
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I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità |
pagina |
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II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità |
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Consiglio |
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Commissione |
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2004/669/CE: |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
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2.10.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 306/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1720/2004 DELLA COMMISSIONE
del 1o ottobre 2004
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
|
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 2 ottobre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o ottobre 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 1o ottobre 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
|
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
|
0702 00 00 |
052 |
54,8 |
|
999 |
54,8 |
|
|
0707 00 05 |
052 |
92,6 |
|
999 |
92,6 |
|
|
0709 90 70 |
052 |
83,4 |
|
999 |
83,4 |
|
|
0805 50 10 |
052 |
78,0 |
|
388 |
64,8 |
|
|
524 |
67,2 |
|
|
528 |
52,0 |
|
|
999 |
65,5 |
|
|
0806 10 10 |
052 |
82,3 |
|
400 |
163,7 |
|
|
624 |
150,8 |
|
|
999 |
132,3 |
|
|
0808 10 20 , 0808 10 50 , 0808 10 90 |
052 |
76,7 |
|
388 |
85,0 |
|
|
400 |
93,8 |
|
|
508 |
98,9 |
|
|
512 |
109,2 |
|
|
720 |
16,9 |
|
|
800 |
137,8 |
|
|
804 |
79,5 |
|
|
999 |
87,2 |
|
|
0808 20 50 |
052 |
103,1 |
|
388 |
43,4 |
|
|
999 |
73,3 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice « 999 » rappresenta le «altre origini».
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2.10.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 306/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1721/2004 DELLA COMMISSIONE
del 1o ottobre 2004
che modifica il regolamento (CE) n. 1555/96 per quanto riguarda i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per i pomodori
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1555/96 della Commissione, del 30 luglio 1996, recante modalità d’applicazione del regime relativo all’applicazione dei dazi all’importazione addizionali nel settore degli ortofrutticoli (2), prevede la sorveglianza delle importazioni dei prodotti indicati nel relativo allegato. Detta sorveglianza si effettua secondo le modalità previste all’articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (3). |
|
(2) |
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 4, dell’accordo sull’agricoltura (4) concluso nell’ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round e sulla base dei più recenti dati disponibili per il 2001, il 2002 e il 2003, è opportuno modificare i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per i pomodori. |
|
(3) |
Il regolamento (CE) n. 1555/96 deve essere modificato di conseguenza. |
|
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento (CE) n. 1555/96 è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o ottobre 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell’11.1.2003, pag. 64).
(2) GU L 193 del 3.8.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1469/2004 (GU L 271 del 19.8.2004, pag. 20).
(3) GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 (GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1).
ALLEGATO
«ALLEGATO
Fatte salve le regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nell’ambito del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento. Per i codici NC preceduti dalla menzione “ex”, il campo d’applicazione dei dazi addizionali è determinato sulla base sia del codice NC che del corrispondente periodo di applicazione.
|
Numero d’ordine |
Codice NC |
Designazione delle merci |
Periodo di applicazione |
Livelli limite (tonnellate) |
|
78.0015 |
ex 0702 00 00 |
Pomodori |
— dal 1o ottobre al 31 maggio |
596 477 |
|
78.0020 |
— dal 1o giugno al 30 settembre |
552 167 |
||
|
78.0065 |
ex 0707 00 05 |
Cetrioli |
— dal 1o maggio al 31 ottobre |
11 924 |
|
78.0075 |
— dal 1o novembre al 30 aprile |
8 560 |
||
|
78.0085 |
ex 0709 10 00 |
Carciofi |
— dal 1o novembre al 30 giugno |
1 357 |
|
78.0100 |
0709 90 70 |
Zucchine |
— dal 1o gennaio al 31 dicembre |
18 056 |
|
78.0110 |
ex 0805 10 10 |
Arance |
— dal 1o dicembre al 31 maggio |
404 503 |
|
ex 0805 10 30 |
||||
|
ex 0805 10 50 |
||||
|
78.0120 |
ex 0805 20 10 |
Clementine |
— dal 1o novembre a fine febbraio |
164 111 |
|
78.0130 |
ex 0805 20 30 |
Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilking e ibridi simili di agrumi |
— dal 1o novembre a fine febbraio |
89 273 |
|
ex 0805 20 50 |
||||
|
ex 0805 20 70 |
||||
|
ex 0805 20 90 |
||||
|
78.0155 |
ex 0805 50 10 |
Limoni |
— dal 1o giugno al 31 dicembre |
342 761 |
|
78.0160 |
— dal 1o gennaio al 31 maggio |
12 938 |
||
|
78.0170 |
ex 0806 10 10 |
Uve da tavola |
— dal 21 luglio al 20 novembre |
227 815 |
|
78.0175 |
ex 0808 10 20 |
Mele |
—dal 1o gennaio al 31 agosto |
730 623 |
|
ex 0808 10 50 |
||||
|
ex 0808 10 90 |
||||
|
78.0180 |
|
|
— dal 1o settembre al 31 dicembre |
32 246 |
|
78.0220 |
ex 0808 20 50 |
Pere |
— dal 1o gennaio al 30 aprile |
257 158 |
|
78.0235 |
— dal 1o luglio al 31 dicembre |
27 497 |
||
|
78.0250 |
ex 0809 10 00 |
Albicocche |
— dal 1o giugno al 31 luglio |
4 123 |
|
78.0265 |
ex 0809 20 95 |
Ciliege, diverse dalle ciliege acide |
— dal 21 maggio al 10 agosto |
32 863 |
|
78.0270 |
ex 0809 30 |
Pesche, comprese le pesche noci |
— dall’11 giugno al 30 settembre |
6 808 |
|
78.0280 |
ex 0809 40 05 |
Prugne |
— dall’11 giugno al 30 settembre |
51 276 » |
|
2.10.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 306/5 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1722/2004 DELLA COMMISSIONE
del 1o ottobre 2004
che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 149a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari (2), gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro di intervento da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. A norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato, che possono essere differenziati secondo la destinazione, il tenore di materia grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere di non dare seguito alla gara. Conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione. |
|
(2) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la 149a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97, i prezzi minimi di vendita del burro di intervento nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 2 ottobre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o ottobre 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).
(2) GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 921/2004 (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 94).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 1o ottobre 2004, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 149a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97
|
(EUR/100 kg) |
||||||
|
Formula |
A |
B |
||||
|
Modo di utilizzazione |
Con rivelatori |
Senza rivelatori |
Con rivelatori |
Senza rivelatori |
||
|
Prezzo minimo di vendita |
Burro ≥ 82 % |
Nello stato in cui si trova |
211,1 |
215,1 |
— |
— |
|
Concentrato |
— |
— |
— |
— |
||
|
Cauzione di trasformazione |
Nello stato in cui si trova |
129 |
129 |
— |
— |
|
|
Concentrato |
— |
— |
— |
— |
||
|
2.10.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 306/7 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1723/2004 DELLA COMMISSIONE
del 1o ottobre 2004
che fissa gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 149a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari (2), gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro di intervento da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. A norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato, che possono essere differenziati secondo la destinazione, il tenore di materia grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere di non dare seguito alla gara. Conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione. |
|
(2) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la 149a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97 l'importo massimo degli aiuti, nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 2 ottobre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o ottobre 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).
(2) GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 921/2004 (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 94).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 1o ottobre 2004, che fissa gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 149a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97
|
(EUR/100 kg) |
|||||
|
Formula |
A |
B |
|||
|
Modo di utilizzazione |
Con rivelatori |
Senza rivelatori |
Con rivelatori |
Senza rivelatori |
|
|
Importo massimo dell'aiuto |
Burro ≥ 82 % |
59 |
55 |
— |
— |
|
Burro < 82 % |
57 |
53 |
— |
53 |
|
|
Burro concentrato |
74 |
67 |
74 |
65 |
|
|
Crema |
|
|
26 |
23 |
|
|
Cauzione di trasformazione |
Burro |
65 |
— |
— |
— |
|
Burro concentrato |
81 |
— |
81 |
— |
|
|
Crema |
— |
— |
29 |
— |
|
|
2.10.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 306/9 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1724/2004 DELLA COMMISSIONE
del 1o ottobre 2004
che fissa il prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere per la 68a gara particolare effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2799/1999
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,
considerando quanto segue:
|
(1) |
In virtù dell'articolo 26 del regolamento (CE) n. 2799/1999 della Commissione, del 17 dicembre 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine alla concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali e in ordine alla vendita di tale latte scremato in polvere (2), gli organismi d'intervento hanno indetto una gara permanente per la vendita di taluni quantitativi di latte scremato in polvere da essi detenuti. |
|
(2) |
Ai sensi dell'articolo 30 di tale regolamento, tenuto conto delle offerte ricevute, è fissato, per ciascuna gara particolare, un prezzo minimo di vendita o si decide di non dar seguito alla gara. L'importo della cauzione di trasformazione deve essere fissato tenendo conto della differenza tra il prezzo di mercato del latte scremato in polvere e il prezzo minimo di vendita. |
|
(3) |
È opportuno fissare, in ragione delle offerte presentate, il prezzo minimo di vendita al livello sotto indicato e di determinare in conseguenza la cauzione di trasformazione. |
|
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la 68a gara particolare effettuata a norma del regolamento (CE) n. 2799/1999, per la quale il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 28 settembre 2004, il prezzo minimo di vendita e la cauzione di trasformazione sono fissati come segue:
|
186,24 EUR/100 kg, |
||
|
40,00 EUR/100 kg. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 2 ottobre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o ottobre 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).
(2) GU L 340 del 31.12.1999, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1674/2004 (GU L 300 del 25.9.2004, pag. 11).
|
2.10.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 306/10 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1725/2004 DELLA COMMISSIONE
del 1o ottobre 2004
che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 321a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma del regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione, del 20 febbraio 1990, relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità (2), gli organismi di intervento istituiscono una gara permanente per la concessione di un aiuto per il burro concentrato. A norma dell'articolo 6 del citato regolamento, alla luce delle offerte ricevute per ciascuna gara particolare, si procede alla fissazione di un importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato avente tenore minimo di grassi pari al 96 %, ovvero si decide di non dare seguito alla gara. Occorre di conseguenza stabilire l'importo della cauzione di destinazione. |
|
(2) |
È opportuno fissare, in ragione delle offerte ricevute, l'importo massimo dell'arrivo dell'aiuto al livello sotto indicato e di determinare in conseguenza la cauzione di destinazione. |
|
(3) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la 321a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente istituita dal regolamento (CEE) n. 429/90, l’importo massimo dell’aiuto e la cauzione dei destinazione sono fissati come segue:
|
74 EUR/100 kg, |
||
|
82 EUR/100 kg. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 2 ottobre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o ottobre 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).
(2) GU L 45 del 21.2.1990, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 921/2004 (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 94).
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2.10.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 306/11 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1726/2004 DELLA COMMISSIONE
del 1o ottobre 2004
che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 5a gara particolare indetta nell’ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 10, lettera c),
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell’articolo 21 del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte (2), gli organismi di intervento hanno messo in vendita mediante gara permanente alcuni quantitativi di burro da essi detenuti. |
|
(2) |
Tenendo conto delle offerte ricevute, per ciascuna gara particolare è fissato un prezzo minimo di vendita oppure si decide di non procedere all’aggiudicazione, conformemente al disposto dell'articolo 24 bis del regolamento (CE) n. 2771/1999. |
|
(3) |
Tenendo conto delle offerte ricevute, occorre fissare un prezzo minimo di vendita. |
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(4) |
Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattierocaseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la 5a gara particolare indetta ai sensi del regolamento (CE) n. 2771/1999, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 28 settembre 2004, il prezzo minimo di vendita del burro è fissato a 270 EUR/100 kg.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 2 ottobre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o ottobre 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).
(2) GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1448/2004 (GU L 267 del 14.8.2004, pag. 30).
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2.10.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 306/12 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1727/2004 DELLA COMMISSIONE
del 1o ottobre 2004
che fissa prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere per la 4a gara parziale indetta nell’ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 214/2001
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari (1), in particolare l’articolo 10, lettera c),
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell’articolo 21 del regolamento (CE) n. 214/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del latte scremato in polvere (2), gli organismi di intervento hanno posto in vendita mediante gara permanente alcuni quantitativi di latte scremato in polvere da essi detenuti. |
|
(2) |
Tenendo conto delle offerte ricevute, per ciascuna gara parziale è fissato un prezzo minimo di vendita oppure si decide di non procedere all’aggiudicazione, conformemente al disposto dell’articolo 24 bis del regolamento (CE) n. 214/2001. |
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(3) |
Alla luce delle offerte ricevute occorre fissare un prezzo minimo di vendita. |
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(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la 4a gara parziale indetta a norma del regolamento (CE) n. 214/2001, il cui termine di presentazione delle offerte è scaduto il 28 settembre 2004, il prezzo minimo di vendita del latte scremato è fissato a 188,50 EUR/100 kg.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 2 ottobre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o ottobre 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).
(2) GU L 37 del 7.2.2001, pag. 100. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1675/2004 (GU L 300 del 25.9.2004, pag. 12).
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2.10.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 306/13 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1728/2004 DELLA COMMISSIONE
del 1o ottobre 2004
recante trentottesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talebani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al Qaeda e ai Talebani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talebani dell'Afghanistan (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,
considerando quanto segue:
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(1) |
Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento. |
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(2) |
Il 28 settembre 2004 il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si deve applicare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche. Occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato I. |
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(3) |
Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o ottobre 2004.
Per la Commissione
Christopher PATTEN
Membro della Commissione
(1) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1277/2004 (GU L 241 del 13.7.2004, pag. 12).
ALLEGATO
L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato come segue:
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1. |
Le voci seguenti sono aggiunte all’elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità»:
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2. |
La voce seguente è aggiunta all’elenco «Persone fisiche»:
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II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
Consiglio
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2.10.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 306/15 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 24 settembre 2004
che autorizza la Repubblica portoghese a prorogare fino al 9 aprile 2005 l'accordo sulle reciproche relazioni di pesca con la Repubblica sudafricana
(2004/668/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto l'atto di adesione del 1985, in particolare l'articolo 354, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'accordo sulle reciproche relazioni di pesca tra il governo della Repubblica portoghese e il governo della Repubblica sudafricana, firmato il 9 aprile 1979, è entrato in vigore il giorno stesso per un periodo iniziale di dieci anni. In seguito, esso resta in vigore a tempo indeterminato se non viene denunciato con un preavviso di dodici mesi. |
|
(2) |
A norma dell'articolo 354, paragrafo 2 dell'atto di adesione del 1985, i diritti e gli obblighi che derivano per la Repubblica portoghese dagli accordi di pesca conclusi con paesi terzi rimangono invariati durante il periodo in cui sono provvisoriamente mantenuti. |
|
(3) |
A norma dell'articolo 354, paragrafo 3 dell'atto di adesione del 1985, prima della scadenza di tali accordi di pesca, il Consiglio adotta le disposizioni necessarie per preservare le attività di pesca risultanti da tali accordi, compresa la possibilità di proroga per un periodo massimo di un anno. L'accordo previsto è stato prorogato, da ultimo con la decisione 2003/539/CE (1) del Consiglio, del 15 luglio 2003, fino al 9 aprile 2004. |
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(4) |
È opportuno autorizzare la Repubblica portoghese a prorogare fino al 9 aprile 2005 l'accordo di cui sopra, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Repubblica portoghese è autorizzata a prorogare fino al 9 aprile 2005 l'accordo sulle reciproche relazioni di pesca con la Repubblica sudafricana, entrato in vigore il 9 aprile 1979.
Articolo 2
La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2004.
Per il Consiglio
Il Presidente
L. J. BRINKHORST
Commissione
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2.10.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 306/16 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 6 aprile 2004
che stabilisce criteri ecologici aggiornati per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai frigoriferi e modifica la decisione 2000/40/CE
[notificata con il numero C(2004) 1414]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2004/669/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, sentito il comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,
considerando quanto segue:
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(1) |
Ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000, il marchio comunitario di qualità ecologica può essere assegnato a prodotti le cui caratteristiche consentano di contribuire in maniera significativa al miglioramento dei principali aspetti ambientali. |
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(2) |
Il regolamento (CE) n. 1980/2000 prevede che i criteri specifici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica siano stabiliti per gruppi di prodotti. |
|
(3) |
Secondo il suddetto regolamento, il riesame dei criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica è effettuato a tempo debito prima della fine del rispettivo periodo di validità fissato per ciascun gruppo di prodotti. |
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(4) |
Per tener conto dell’evoluzione del mercato è opportuno rivedere i criteri ecologici di cui alla decisione 2000/40/CE della Commissione del 16 dicembre 1999, che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai frigoriferi (2). Occorre inoltre modificare il periodo di validità di tale decisione. |
|
(5) |
Occorre adottare una nuova decisione che stabilisca criteri ecologici specifici per questo gruppo di prodotti, con validità triennale. |
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(6) |
È opportuno prevedere un periodo transitorio non superiore a diciotto mesi, per consentire ai produttori che hanno ottenuto o richiesto l’assegnazione del marchio di qualità ecologica per i loro prodotti prima del 1o maggio 2004 di adeguare tali prodotti per renderli conformi ai nuovi criteri. |
|
(7) |
Le misure previste dalla presente decisione sono basate sui criteri elaborati dal comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica istituito ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1980/2000. |
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(8) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1980/2000, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Per ottenere l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica per i frigoriferi ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000, gli apparecchi interessati devono rientrare nel gruppo di prodotti definito all'articolo 2 e soddisfare i criteri ecologici indicati nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Il gruppo di prodotti «frigoriferi» comprende tutti i frigoriferi elettrodomestici, i conservatori di cibi congelati, i congelatori per alimenti e le relative combinazioni, alimentati dalla rete elettrica. Sono esclusi gli apparecchi che possono essere alimentati anche da altre fonti di energia, come le batterie.
Articolo 3
Il numero di codice assegnato a fini amministrativi al gruppo di prodotti «frigoriferi» è «012».
Articolo 4
L'articolo 3 della decisione 2000/40/CE è sostituito dal seguente:
«Articolo 3
La presente decisione si applica fino al 30 aprile 2004».
Articolo 5
Ad eccezione dell’articolo 4, la presente decisione si applica dal 1o maggio 2004 al 31 maggio 2007.
I produttori di apparecchi appartenenti al gruppo di prodotti «frigoriferi» che hanno ottenuto l'assegnazione del marchio di qualità ecologica prima del 1o maggio 2004 possono continuare ad utilizzare il marchio fino al 31 ottobre 2005.
I produttori di apparecchi appartenenti al gruppo di prodotti «frigoriferi» che hanno presentato domanda di assegnazione del marchio di qualità ecologica prima del 1o maggio 2004 possono ottenere l'assegnazione del marchio alle condizioni previste dalla decisione 2000/40/CE. In tal caso il marchio può essere utilizzato fino al 31 ottobre 2005.
Articolo 6
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2004.
Per la Commissione
Margot WALLSTRÖM
Membro della Commissione
(1) GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1.
(2) GU L 13 del 19.1.2000, pag. 22. Decisione modificata dalla decisione 2004/214/CE (GU L 67 del 5.3.2004, pag. 23).
ALLEGATO
CRITERI ECOLOGICI
OSSERVAZIONI GENERALI
Per ottenere il marchio di qualità ecologica, gli apparecchi devono soddisfare i criteri definiti nel presente allegato, che mirano a promuovere:
|
— |
la riduzione dei danni o rischi ambientali connessi all'uso dell’energia (riscaldamento globale, acidificazione, esaurimento delle fonti energetiche non rinnovabili), mediante la riduzione del consumo energetico, |
|
— |
la riduzione dei danni o rischi ambientali connessi all'uso di sostanze potenzialmente atte a ridurre lo strato di ozono, e di altre sostanze pericolose, limitando l’uso di tali sostanze, |
|
— |
la riduzione dei danni o rischi ambientali connessi all'uso di sostanze che possono contribuire al riscaldamento globale. |
Inoltre tali criteri promuovono l’applicazione delle migliori pratiche (uso ottimale dal punto di vista ambientale) e accrescono la consapevolezza ambientale dei consumatori.
La marcatura dei componenti di plastica incoraggia infine il riciclaggio dell’apparecchio.
In sede di valutazione delle richieste di assegnazione del marchio e di verifica della conformità ai criteri, si raccomanda agli organismi competenti di tener conto dell'applicazione di sistemi di gestione ambientale riconosciuti, come ad esempio EMAS o ISO 14001 (NB: l'applicazione di tali sistemi di gestione non è obbligatoria).
CRITERI FONDAMENTALI
1. Risparmio energetico
L’apparecchio deve appartenere alla classe di efficienza energetica A+ o A++, secondo la definizione contenuta nella direttiva 94/2/CE, modificata dalla direttiva 2003/66/CE.
Il richiedente deve fornire copia della documentazione tecnica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 94/2/CE della Commissione, modificata dalla direttiva 2003/66/CE della Commissione. La documentazione deve includere i risultati di almeno tre misurazioni del consumo energetico effettuate secondo la norma EN 153, che a sua volta deve essere applicata secondo le linee guida per l’esecuzione dei test contenute nel codice operativo del CECED. La media aritmetica delle tre misurazioni deve essere inferiore o uguale al valore corrispondente al suddetto requisito. Il valore dichiarato sull’etichetta energetica non deve essere inferiore a questo valore medio e la classe di efficienza energetica indicata sull'etichetta deve corrispondere a questo valore medio.
2. Potenziale di riduzione dell'ozono (Ozone Depletion Potential — ODP) dei fluidi refrigeranti e degli agenti schiumogeni
I fluidi refrigeranti contenuti nel circuito frigorifero e gli agenti schiumogeni impiegati per l'isolamento dell'apparecchio devono avere un potenziale di riduzione dell'ozono (ODP) pari a zero.
Il regolamento (CE) n. 2037/2000 vieta l’uso e l’immissione in commercio di CFC e HCFC come fluidi refrigeranti o agenti schiumogeni nelle nuove apparecchiature.
3. Potenziale di riscaldamento globale (Global Warming Potential — GWP) dei fluidi refrigeranti e degli agenti schiumogeni
I fluidi refrigeranti contenuti nel circuito frigorifero e gli agenti schiumogeni impiegati per l'isolamento dell'apparecchio devono avere un potenziale di riscaldamento globale (GWP) uguale o inferiore a 15 (calcolato in equivalenti CO2 per un periodo di 100 anni).
Il richiedente deve dichiarare la conformità del prodotto a questi requisiti. Il richiedente e/o il suo o i suoi fornitori, a seconda dei casi, devono indicare all'organismo competente incaricato di valutare la domanda quali fluidi refrigeranti e agenti schiumogeni sono stati utilizzati, precisandone il potenziale di riscaldamento globale.
ALTRI CRITERI
4. Prolungamento della durata di vita
La disponibilità di pezzi di ricambio compatibili e l'assistenza devono essere garantite per un periodo di dodici anni a partire dalla data di cessazione della produzione.
Il richiedente deve dichiarare la conformità del prodotto a questo requisito.
5. Ritiro e riciclaggio
Il fabbricante deve garantire il ritiro gratuito, a scopo di riciclaggio, dell’apparecchio e dei componenti che vengono sostituiti, ad eccezione degli oggetti contaminati dagli utilizzatori (ad esempio nelle applicazioni mediche o nucleari).
Inoltre l’apparecchio deve soddisfare i seguenti criteri:
|
5.1. |
Il fabbricante deve tener conto dello smontaggio dell’apparecchio e fornire istruzioni in materia. Le istruzioni devono, tra l'altro, confermare quanto segue:
|
|
5.2. |
Le parti di plastica di peso superiore a 50 grammi devono recare una marcatura permanente che identifichi il materiale, in conformità della norma ISO 11469. Questo requisito non si applica ai materiali plastici estrusi. |
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5.3. |
Le parti di plastica non devono contenere ritardanti di fiamma a base di PBB o di PBDE, né devono contenere ritardanti di fiamma a base di cloroparaffine con catena composta da 10-13 atomi di carbonio e tenore in cloro superiore al 50 % in peso (n. CAS. 85535-84-8). Il richiedente deve dichiarare la conformità dell’apparecchio a questo requisito. |
|
5.4. |
Le parti in plastica di peso superiore a 25 grammi non devono contenere preparati o sostanze ritardanti di fiamma ai quali sia attribuita, al momento della domanda di assegnazione del marchio di qualità ecologica, una delle seguenti frasi di rischio: Pericoloso per la salute:
Pericoloso per l’ambiente:
Questo requisito non si applica ai ritardanti di fiamma che modificano le proprie caratteristiche chimiche all'atto dell'applicazione e che pertanto non possono più essere classificati con le frasi di rischio sopra indicate, nonché nei casi in cui sulla parte trattata rimanga meno dello 0,1 % del ritardante di fiamma nella sua forma precedente all’applicazione. Tutti i ritardanti di fiamma utilizzati devono essere identificati nella documentazione allegata alla domanda di assegnazione del marchio di qualità ecologica trasmessa all’organismo competente, con indicazione della denominazione e del numero CAS. |
|
5.5. |
Il tipo di fluido refrigerante e di agente schiumogeno utilizzato per l'isolamento deve essere indicato sulla targhetta applicata sull'apparecchio, o accanto alla stessa, al fine di facilitarne l’eventuale recupero. Con riferimento ai criteri 5.1, 5.2, 5.3 e 5.5, il richiedente deve dichiarare la conformità dell’apparecchio a tali requisiti. Il richiedente deve fornire all'organismo competente incaricato della valutazione della domanda una copia delle istruzioni di smontaggio. Il richiedente e/o il suo o i suoi fornitori, a seconda dei casi, devono indicare all'organismo competente quali fluidi refrigeranti e agenti schiumogeni sono stati utilizzati. Con riferimento al criterio 5.4, i ritardanti di fiamma eventualmente utilizzati non devono essere classificati con nessuna delle frasi di rischio sopra indicate e non devono figurare nell’allegato I della direttiva 67/548/CEE concernente la classificazione, l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze pericolose e nelle successive modifiche. Nella documentazione allegata alla domanda devono essere specificati i ritardanti di fiamma eventualmente utilizzati nelle parti di plastica di peso superiore a 25 g, con indicazione della denominazione e del numero CAS. |
6. Istruzioni per l'uso
L'apparecchio deve essere accompagnato da un libretto di istruzioni contenente avvertenze sulle corrette modalità d’uso a tutela dell’ambiente e in particolare:
|
6.1. |
sulla copertina o sulla prima pagina la seguente frase: «Il presente manuale contiene informazioni sul modo di ridurre al minimo l'impatto ambientale»; |
|
6.2. |
raccomandazioni per un uso ottimale dell'apparecchio dal punto di vista del consumo energetico, comprendenti:
|
|
6.3. |
l'avvertenza di evitare qualsiasi danno al condensatore (scambiatore di calore) posto sul retro dell'apparecchio o qualsiasi altro evento che produca la fuoriuscita di fluido refrigerante nell'ambiente per i rischi potenziali che ne potrebbero derivare per l'ambiente e per la salute. Il manuale deve specificare che non si devono adoperare oggetti appuntiti (coltelli, cacciaviti, ecc.) per rimuovere il ghiaccio in quanto potrebbero danneggiare il vaporizzatore; |
|
6.4. |
informazioni sul fatto che l'apparecchio è composto da parti e materiali (compresi i fluidi) riutilizzabili o riciclabili; |
|
6.5. |
indicazioni al consumatore sulle modalità per usufruire dell'offerta di ritiro da parte del fabbricante. |
Il richiedente deve dichiarare la conformità dell’apparecchio a questi requisiti. Il richiedente deve fornire all’organismo competente incaricato di valutare la domanda una copia del manuale di istruzioni.
7. Limitazione delle emissioni sonore
Il rumore aereo emesso dall’apparecchio, calcolato sotto forma di potenza sonora, non deve essere superiore a 40 dB(A) (re 1 pW).
Le informazioni sul livello di rumore dell’apparecchio devono essere fornite al consumatore in modo chiaro e visibile, e a tal fine devono comparire sull’etichetta indicante il consumo di energia del frigorifero.
La misurazione del livello di rumore e i dati relativi al rumore devono essere conformi a quanto disposto dalla direttiva 86/594/CEE del Consiglio (2), utilizzando la norma EN 28960.
Questo criterio non si applica ai congelatori orizzontali indicati alla categoria 9: «congelatori domestici orizzontali» di cui all'allegato IV della direttiva 94/2/CE.
Il richiedente deve dichiarare la conformità del prodotto a questi requisiti.
8. Imballaggio
L’imballaggio deve soddisfare i seguenti requisiti:
|
8.1. |
Tutte le componenti dell’imballaggio devono essere facilmente separabili a mano in materiali distinti per facilitare il riciclaggio. |
|
8.2. |
Ove utilizzati, gli imballaggi in cartone devono essere costituiti per almeno l'80 % da materiale riciclato. |
Il richiedente deve dichiarare la conformità a questo requisito e fornire all’organismo competente, insieme alla domanda, uno o più campioni dell’imballaggio.
9. Informazioni per i consumatori
Informazioni riportate sul marchio di qualità ecologica
Nel secondo riquadro del marchio deve figurare il seguente testo:
|
— |
Basso consumo energetico |
|
— |
Potenziale di riscaldamento globale ridotto al minimo |
|
— |
Basso livello di rumore |
Il richiedente deve dichiarare la conformità del prodotto a questo requisito e deve fornire una copia del marchio di qualità ecologica così come appare sull’imballaggio e/o sul prodotto e/o sulla documentazione ad esso allegata.
(1) GU 196 del 16.8.1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/73/CE della Commissione (GU L 152 del 30.4.2004, pag. 1).
(2) GU L 344 del 6.12.1986, pag. 24. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).
Rettifiche
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2.10.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 306/22 |
Rettifica del regolamento (CE) n. 379/2004 del Consiglio, del 24 febbraio 2004, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti della pesca per il periodo 2004-2006
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 64 del 2 marzo 2004 )
A pagina 9, nell’allegato, al numero d'ordine 09.2786, nella colonna «Descrizione»:
anziché:
«… Congelati interi, con tentacoli e pinne, …»,
leggi:
«…, congelati, interi o tentacoli e pinne, …».
A pagina 10, nell’allegato, nella nota b), al secondo trattino:
anziché:
«— taglio (esclusi il taglio a dadi, il filettaggio, …»,
leggi:
«— taglio (esclusi il taglio a dadi, anelli o fette, il filettaggio, …».