ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 305

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

47o anno
1 ottobre 2004


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE) n. 1690/2004 del Consiglio, del 24 settembre 2004, che modifica i regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 per quanto riguarda le condizioni di riesportazione e di rispedizione di prodotti che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1691/2004 del Consiglio, del 24 settembre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2287/2003 per quanto concerne le possibilità di pesca nelle acque della Groenlandia

3

 

 

Regolamento (CE) n. 1692/2004 della Commissione, del 30 settembre 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

6

 

 

Regolamento (CE) n. 1693/2004 della Commissione, del 30 settembre 2004, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

8

 

 

Regolamento (CE) n. 1694/2004 della Commissione, del 30 settembre 2004, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

12

 

 

Regolamento (CE) n. 1695/2004 della Commissione, del 30 settembre 2004, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

15

 

 

Regolamento (CE) n. 1696/2004 della Commissione, del 30 settembre 2004, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

18

 

*

Regolamento (CE) n. 1697/2004 della Commissione, del 30 settembre 2004, che fissa i coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di Irish whiskey per il periodo 2004/2005

21

 

*

Regolamento (CE) n. 1698/2004 della Commissione, del 30 settembre 2004, che fissa i coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di Scotch whisky per il periodo 2004/2005

23

 

*

Regolamento (CE) n. 1699/2004 della Commissione, del 30 settembre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 275/2004 relativamente alla registrazione delle importazioni di cavi di acciaio fabbricati da un produttore esportatore marocchino

25

 

*

Regolamento (CE) n. 1700/2004 della Commissione, del 29 settembre 2004, relativo alla sospensione della pesca dell'aringa da parte delle navi battenti bandiera della Germania

27

 

 

Regolamento (CE) n. 1701/2004 della Commissione, del 30 settembre 2004, che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a partire dal 1o ottobre 2004

28

 

 

Regolamento (CE) n. 1702/2004 della Commissione, del 30 settembre 2004, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali

31

 

 

Regolamento (CE) n. 1703/2004 della Commissione, del 30 settembre 2004, che fissa una restituzione massima all'esportazione per il burro nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 581/2004

33

 

 

Regolamento (CE) n. 1704/2004 della Commissione, del 30 settembre 2004, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali, fissate dal regolamento (CE) n. 1666/2004

35

 

 

Regolamento (CE) n. 1705/2004 della Commissione, del 30 settembre 2004, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

37

 

 

Regolamento (CE) n. 1706/2004 della Commissione, del 30 settembre 2004, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la 7a gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1327/2004

40

 

 

Regolamento (CE) n. 1707/2004 della Commissione, del 30 settembre 2004, che fissa la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco utilizzato dall'industria chimica per il periodo dal 1o al 31 ottobre 2004

41

 

 

Regolamento (CE) n. 1708/2004 della Commissione, del 30 settembre 2004, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

42

 

 

Regolamento (CE) n. 1709/2004 della Commissione, del 30 settembre 2004, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali

45

 

 

Regolamento (CE) n. 1710/2004 della Commissione, del 30 settembre 2004, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato

47

 

 

Regolamento (CE) n. 1711/2004 della Commissione, del 30 settembre 2004, che fissa una restituzione massima all'esportazione per il latte scremato in polvere nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 582/2004

48

 

*

Regolamento (CE) n. 1712/2004 della Commissione, del 30 settembre 2004, che stabilisce misure transitorie derivanti dall’adozione di provvedimenti autonomi e transitori riguardanti l’esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati verso la Bulgaria

49

 

*

Regolamento (CE) n. 1713/2004 della Commissione, del 30 settembre 2004, recante deroghe al regolamento (CE) n. 800/1999 per quanto riguarda i prodotti consistenti in merci non figuranti nell'allegato I del trattato esportati in paesi terzi diversi dalla Bulgaria

51

 

 

Regolamento (CE) n. 1714/2004 della Commissione, del 30 settembre 2004, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

53

 

 

Regolamento (CE) n. 1715/2004 della Commissione, del 30 settembre 2004, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

55

 

 

Regolamento (CE) n. 1716/2004 della Commissione, del 30 settembre 2004, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

57

 

 

Regolamento (CE) n. 1717/2004 della Commissione, del 30 settembre 2004, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

59

 

 

Regolamento (CE) n. 1718/2004 della Commissione, del 30 settembre 2004, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di avena di cui al regolamento (CE) n. 1565/2004

61

 

 

Regolamento (CE) n. 1719/2004 della Commissione, del 30 settembre 2004, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'importazione di sorgo di cui al regolamento (CE) n. 238/2004

62

 

*

Direttiva 2004/98/CE della Commissione, del 30 settembre 2004, recante modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso dell’etere di pentabromodifenile nei sistemi di evacuazione d’emergenza dei mezzi aerei allo scopo di adattarne l’allegato I al progresso tecnico ( 1 )

63

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Commissione

 

*

2004/667/CE:Decisione della Commissione, del 27 settembre 2004, che modifica la decisione 2004/145/CE per quanto concerne l'assistenza finanziaria a un laboratorio comunitario di riferimento nel settore della sanità pubblica veterinaria (rischi biologici) nel Regno Unito per l'anno 2004 [notificata con il numero C(2004) 3547]

65

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

1.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 305/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1690/2004 DEL CONSIGLIO

del 24 settembre 2004

che modifica i regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 per quanto riguarda le condizioni di riesportazione e di rispedizione di prodotti che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37, paragrafo 2, e l’articolo 299, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1452/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per taluni prodotti agricoli, che modifica la direttiva 72/462/CEE e che abroga i regolamenti (CEE) n. 525/77 e (CEE) n. 3763/91 (Poseidom) (2), il regolamento (CE) n. 1453/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1600/92 (Poseima) (3) e il regolamento (CE) n. 1454/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/92 (Poseican) (4), vietano, tranne in alcuni casi eccezionali, la rispedizione e la riesportazione dei prodotti che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento.

(2)

I regolamenti (CE) n. 1452/2001 e (CE) n. 1453/2001 autorizzano le esportazioni di prodotti trasformati verso paesi terzi allo scopo di favorire un commercio regionale, nonché le spedizioni tradizionali di prodotti trasformati.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1454/2001 autorizza le esportazioni e le spedizioni tradizionali di prodotti trasformati. Esso consente altresì di esportare i prodotti come tali o i prodotti ottenuti da un condizionamento locale dei medesimi, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Commissione, segnatamente il rimborso dell'aiuto o il pagamento del dazio all'importazione.

(4)

Al fine di favorire lo sviluppo dell'attività economica nelle regioni ultraperiferiche, è opportuno autorizzare l'esportazione o la spedizione dei prodotti che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento, previo rimborso dell'aiuto o pagamento dei dazi all'importazione.

(5)

Poiché il commercio di prodotti che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento tra le Azzorre e Madera ha portato ad alcune operazioni speculative, si propone di limitare il commercio di tali prodotti ai soli prodotti trasformati in dette regioni ultraperiferiche.

(6)

Occorre modificare conseguentemente i regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1452/2001, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   I prodotti che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento possono essere riesportati verso i paesi terzi o rispediti verso il resto della Comunità soltanto alle condizioni stabilite dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2. Tali condizioni consistono, in particolare, nel rimborso dell'aiuto percepito in virtù del regime specifico di approvvigionamento per i prodotti di cui al paragrafo 2 o nel pagamento dei dazi all'importazione per i prodotti di cui al paragrafo 1. Questa limitazione non si applica ai flussi di scambio tra i DOM.

La limitazione di cui al primo comma non si applica ai prodotti trasformati nei DOM contenenti materie prime che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento:

a)

che sono esportati nell'ambito delle esportazioni tradizionali o nel quadro del commercio regionale dai DOM verso i paesi terzi; oppure

b)

che sono spediti nell'ambito delle spedizioni tradizionali dai DOM verso il resto della Comunità.

Non è concessa alcuna restituzione all'esportazione per i prodotti di cui al secondo comma.».

Articolo 2

All’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1453/2001, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   I prodotti che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento possono essere riesportati verso i paesi terzi o rispediti verso il resto della Comunità soltanto alle condizioni stabilite dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2. Tali condizioni consistono, in particolare, nel rimborso dell'aiuto percepito in virtù del regime specifico di approvvigionamento per i prodotti di cui al paragrafo 2 o nel pagamento dei dazi all'importazione per i prodotti di cui al paragrafo 1.

La limitazione di cui al primo comma non si applica ai prodotti trasformati nelle regioni delle Azzorre o di Madera contenenti materie prime che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento:

a)

che sono esportati nell’ambito delle esportazioni tradizionali o nel quadro del commercio regionale dalle Azzorre o da Madera verso i paesi terzi; oppure

b)

che sono spediti:

i)

nell’ambito delle spedizioni tradizionali dalle Azzorre o da Madera verso il resto della Comunità; oppure

ii)

nell’ambito dei flussi di scambio tra le Azzorre e Madera.

Non è concessa alcuna restituzione all'esportazione per i prodotti di cui al secondo comma.».

Articolo 3

All’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1454/2001, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   I prodotti che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento possono essere riesportati verso i paesi terzi o rispediti verso il resto della Comunità soltanto alle condizioni stabilite dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 21, paragrafo 2. Tali condizioni consistono, in particolare, nel rimborso dell'aiuto percepito in virtù del regime specifico di approvvigionamento per i prodotti di cui al paragrafo 2 o nel pagamento dei dazi all'importazione per i prodotti di cui al paragrafo 1.

La limitazione di cui al primo comma non si applica ai prodotti trasformati nelle isole Canarie contenenti materie prime che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento:

a)

che sono esportati nell'ambito delle esportazioni tradizionali dalle isole Canarie verso i paesi terzi; oppure

b)

che sono spediti nell'ambito delle spedizioni tradizionali dalle isole Canarie verso il resto della Comunità.

Non è concessa alcuna restituzione all'esportazione per i prodotti di cui al secondo comma.».

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 settembre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

L. J. BRINKHORST


(1)  Parere reso il 21 aprile 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

(3)  GU L 198 del 21.7.2001, pag. 26. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 55/2004 (GU L 8 del 14.1.2004, pag. 1).

(4)  GU L 198 del 21.7.2001, pag. 45. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003.


1.10.2004   

IT

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L 305/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1691/2004 DEL CONSIGLIO

del 24 settembre 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 2287/2003 per quanto concerne le possibilità di pesca nelle acque della Groenlandia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel quadro della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 20,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1245/2004 del Consiglio, del 28 giugno 2004, relativo alla conclusione del protocollo che modifica il quarto protocollo che fissa le condizioni di pesca previste dall'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro (2), stabilisce le possibilità di pesca per la Comunità nelle acque della Groenlandia. Dovrebbero essere adottate le misure necessarie per attuare i risultati dell'accordo.

(2)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2287/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2003, che stabilisce, per il 2004, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato IC del regolamento (CE) n. 2287/2003 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 settembre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

L. J. BRINKHORST


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 237 del 8.7.2004, pag. 1.

(3)  GU L 344 del 31.12.2003, pag. 1.


ALLEGATO

L’allegato IC del regolamento (CE) n. 2287/2003 è modificato come segue:

a)

Prima della voce relativa alla specie Granatiere nella zona V e XIV (acque della Groenlandia) viene inserita la voce seguente:

«Specie

:

Grancevole artiche

Chionoecetes spp.

Zona

:

NAFO 0,1 (acque della Groenlandia)

PRC/NO1GRN

Irlanda

125

 

Spagna

875

 

CE

1 000

 

TAC

non pertinente»

 

b)

La voce relativa alla specie Merluzzo bianco nella zona I, II (acque norvegesi) è sostituita dalla seguente:

«Specie

:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona

:

I, II (acque norvegesi)

COD/1N2AB-

Germania

2 431

 

Grecia

301

 

Spagna

2 712

 

Irlanda

301

 

Francia

2 232

 

Portogallo

2 712

 

Regno Unito

9 431

 

CE

20 120

 

TAC

486 000»

 

c)

Dopo la voce relativa alla specie Merluzzo bianco nella zona I, II b viene inserita la voce relativa alla specie Merluzzo bianco nella zona acque della Groenlandia:

«Specie

:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona

:

acque della Groenlandia

COD/N01514

Germania

“p.m.”

 

Regno Unito

“p.m.”

 

CE

“p.m.”

 

TAC

non pertinente»

 

d)

La voce relativa alla specie Ippoglosso atlantico nella zona V, XIV (acque della Groenlandia) è sostituita dalla seguente:

«Specie

:

Ippoglosso atlantico

Hippoglossus hippoglossus

Zone

:

V, XIV (acque della Groenlandia)

HAL/514GRN

Portogallo

800

 

CE

1 000 (1)  (2)

 

TAC

non pertinente

 

e)

Dopo la voce relativa alla specie Gamberello boreale nella zona V e XIV (acque della Groenlandia) viene inserita la voce seguente:

«Specie

:

Gamberello boreale

Pandalus borealis

Zone

:

NAFO 0,1 (acque della Groenlandia)

PRA/NO1GRN

Danimarca

2 000

 

Francia

2 000

 

CE

4 000

 

TAC

non pertinente»

 

f)

La voce relativa alla specie Ippoglosso nero nella zona V, XIV (acque della Groenlandia) è sostituita dalla seguente:

«Specie

:

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

Zone

:

V, XIV (acque della Groenlandia)

GHL/514GRN

Germania

7 647

 

Regno Unito

403

 

CE

9 000 (3)

 

TAC

non pertinente

 

g)

Dopo la voce relativa alla specie Pleuronettiformi nella zona Vb (acque delle isole Færøer) viene inserita la voce seguente:

«Specie

:

Catture accessorie

Zona

:

NAFO 0,1 (acque della Groenlandia)

XBC/NO1GRN

CE

2 000 (4)

 

TAC

non pertinente

 


(1)  Di cui 200 t, da pescarsi esclusivamente con palangari, sono assegnate alla Norvegia.

(2)  Se, durante la pesca a strascico di merluzzo bianco e scorfano, le catture accessorie di ippoglosso atlantico determinano il superamento del relativo contingente, le autorità della Groenlandia individueranno soluzioni atte a consentire che la pesca di merluzzo bianco e di scorfano da parte di navi comunitarie possa comunque continuare fino ad esaurimento dei rispettivi contingenti.»

(3)  Di cui 800 t assegnate alla Norvegia e 150 t assegnate alle Isole Færøer.»

(4)  Catture accessorie di merluzzo, lupo di mare, razza, molva e brosmio. Le catture accessorie di merluzzo bianco non devono superare 100 tonnellate. Catture possibili nelle sottozone XIV e V (acque della Groenlandia).»


1.10.2004   

IT

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L 305/6


REGOLAMENTO (CE) N. 1692/2004 DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 2004

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o ottobre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 settembre 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

35,6

999

35,6

0707 00 05

052

106,1

999

106,1

0709 90 70

052

90,0

999

90,0

0805 50 10

052

76,1

388

60,3

524

67,5

528

53,0

999

64,2

0806 10 10

052

87,3

400

163,7

624

150,8

999

133,9

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

052

104,3

388

62,6

400

96,6

508

98,9

512

109,5

720

16,9

800

137,8

804

76,6

999

87,9

0808 20 50

052

107,0

388

75,4

528

56,2

999

79,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


1.10.2004   

IT

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L 305/8


REGOLAMENTO (CE) N. 1693/2004 DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 2004

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1784/2003 e dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1785/2003, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, di ciascuno di detti regolamenti ed i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni d'applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo (3), ha specificato per quali di questi prodotti occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione sotto forma di merci che figurano, secondo il caso, nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 1784/2003 o nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1785/2003.

(3)

Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1520/2000, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per ciascun mese.

(4)

Gli impegni presi in materia di restituzione applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. È opportuno pertanto adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione in anticipo delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di conseguire questi obiettivi.

(5)

Tenendo conto dell'intesa tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio (4), si rende necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 secondo la loro destinazione.

(6)

Conformemente all'articolo 4, paragrafi 3 e 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000, bisogna fissare un tasso di restituzione all'esportazione ridotto, tenuto conto dell'importo della restituzione alla produzione applicabile, in virtù del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione (5), al prodotto di base utilizzato, valido durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci.

(7)

Le bevande alcoliche sono considerate come meno sensibili al prezzo dei cereali utilizzati per la loro fabbricazione. Tuttavia il protocollo 19 del trattato di adesione del Regno Unito, dell'Irlanda e della Danimarca stipula che devono essere adottate misure necessarie al fine di facilitare l'utilizzazione dei cereali comunitari per la fabbricazione di bevande alcoliche ottenute a partire da cereali. È opportuno quindi adattare il tasso di restituzione applicabile ai cereali esportati sotto forma di bevande alcoliche.

(8)

Conformemente al regolamento (CE) n. 1676/2004 del Consiglio, del 24 settembre 2004, che adotta misure autonome e transitorie relative alle importazioni di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Bulgaria e all'esportazione verso il paese in questione (6) di taluni prodotti agricoli trasformati, a decorrere dal 1o ottobre 2004, i prodotti agricoli trasformati non elencati nell'allegato I del trattato esportati in Bulgaria non possono beneficiare delle restituzioni all'esportazione.

(9)

Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e indicati nell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1784/2003 o nell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1785/2003 modificato, esportati sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 1784/2003 e nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1785/2003 sono fissati nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

In deroga alle disposizioni dell'articolo 1 e a decorrere dal 1o ottobre 2004, i tassi indicati nell'allegato non si applicano alle merci non contemplate nell'allegato I del trattato in caso di esportazione verso la Bulgaria.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1o ottobre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2004.

Per la Commissione

Olli REHN

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96.

(3)  GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 886/2004 della Commissione (GU L 163 dell'1.5.2004, pag. 14).

(4)  GU L 275 del 29.9.1987, pag. 36.

(5)  GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1548/2004 (GU L 280 del 31.8.2004, pag. 11).

(6)  GU L 301 del 28.9.2004, pag. 1.


ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 1o ottobre 2004 a taluni prodotti del settore dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

(EUR/100 kg)

Codice NC

Designazione dei prodotti (1)

Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base

In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni

Altri

1001 10 00

Frumento (grano) duro:

 

 

– eall'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America

– negli altri casi

1001 90 99

Frumento (grano) tenero e frumento segalato:

 

 

– all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America

– negli altri casi:

 

 

– – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 (2)

– – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (3)

– – negli altri casi

1002 00 00

Segala

1003 00 90

Orzo

 

 

– all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (3)

– negli altri casi

1004 00 00

Avena

1005 90 00

Granturco utilizzato sotto forma di:

 

 

– amido

 

 

– – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 (2)

3,043

3,043

– – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (3)

– – negli altri casi

3,043

3,043

– glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (4):

 

 

– – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 (2)

2,282

2,282

– – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (3)

– – negli altri casi

2,282

2,282

– all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (3)

– altre (incluso allo stato naturale)

3,043

3,043

Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla trasformazione del granturco:

 

 

– In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 (2)

3,043

3,043

– all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (3)

– negli altri casi

3,043

3,043

ex 1006 30

Riso lavorato:

 

 

– a grani tondi

– a grani medi

– a grani lunghi

1006 40 00

Rotture di riso

1007 00 90

Sorgo da granella diverso da ibrido destinato alla semina


(1)  Riguardo ai prodotti agricoli risultanti dalla trasformazione del prodotto di base o assimilati, bisogna utilizzare i coefficienti figuranti all'allegato E del regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione (GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1).

(2)  La merce interessata rientra nell'ambito del codice NC 3505 10 50.

(3)  Merci di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio o contemplate dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2825/93 (GU L 258 del 16.10.1993, pag. 6).

(4)  Per gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando gli sciroppi di glucosio e fruttosio, solamente lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.


1.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 305/12


REGOLAMENTO (CE) N. 1694/2004 DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 2004

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, lettera a), e paragrafo 15,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 27, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), c), d), f), g) e h) del regolamento stesso e i prezzi all'interno della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione qualora le merci siano esportate sotto forma di prodotti elencati nell'allegato V al suddetto regolamento. Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo (2), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato I al regolamento (CE) n. 1260/2001.

(2)

A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1520/2000, il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati.

(3)

L'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001 prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto esportato senza essere trasformato.

(4)

Per le restituzioni di cui al presente regolamento si può procedere a fissazione anticipata, in quanto non è possibile prevedere sin d'ora la situazione del mercato nei prossimi mesi.

(5)

Gli impegni presi in materia di restituzioni applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. È opportuno pertanto adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione in anticipo delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di conseguire questi obiettivi.

(6)

Conformemente al regolamento (CE) n. 1676/2004 del Consiglio, del 24 settembre 2004, che adotta misure autonome e transitorie relative alle importazioni di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Bulgaria e all'esportazione verso il paese in questione (3) di taluni prodotti agricoli trasformati a decorrere dal 1o ottobre 2004, i prodotti agricoli trasformati non elencati nell'allegato I del trattato esportati in Bulgaria, non possono beneficiare delle restituzioni all'esportazione.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base elencati nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e nell'articolo 1, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, esportati sotto forma di merci di cui all'allegato V al regolamento (CE) n. 1260/2001 sono fissati conformemente all'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

In deroga all'articolo 1 e a decorrere dal 1o ottobre 2004, i tassi indicati nell'allegato non si applicano alle merci non contemplate nell'allegato I del trattato se esportate in Bulgaria.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1o ottobre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2004.

Per la Commissione

Olli REHN

Membro della Commissione


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 740/2003 (GU L 106 del 29.4.2003, pag. 12).

(3)  GU L 301 del 28.9.2004, pag. 1.


ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 1o ottobre 2004 a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

Codice NC

Denominazione

Tassi delle restituzioni in EUR/100 kg

In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni

Altri

1701 99 10

Zucchero bianco

42,28

42,28


1.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 305/15


REGOLAMENTO (CE) N. 1695/2004 DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 2004

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2771/75, la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dello stesso regolamento e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione quando questi prodotti sono esportati sotto forma di merci che figurano nell'allegato del presente regolamento. Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo (2), ha specificato i prodotti per i quali occorre fissare un tasso di restituzione applicabile alla loro esportazione sotto forma di merci comprese nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2771/75.

(2)

A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1520/2000, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per un periodo identico a quello considerato per la fissazione delle restituzioni applicabili agli stessi prodotti esportati come tali.

(3)

L'articolo 11 dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto quando viene esportato senza essere trasformato.

(4)

Conformemente al regolamento (CE) n. 1676/2004 del Consiglio, del 24 settembre 2004, che adotta misure autonome e transitorie relativemente all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati provenienti dalla Bulgaria e all'esportazione verso il paese in questione (3) di taluni prodotti agricoli trasformati, a decorrere dal 1o ottobre 2004, i prodotti agricoli trasformati che non sono elencati nell'allegato I al trattato e che sono esportati in Bulgaria non possano beneficiare delle restituzioni all'esportazione.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2771/75 esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2771/75, sono fissati ai livelli indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

In deroga all'articolo 1 e a decorrere dal 1o ottobre 2004, i tassi indicati nell'allegato non si applicano alle merci non contemplate nell'allegato I del trattato in caso di esportazione verso la Bulgaria.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1o ottobre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2004.

Per la Commissione

Olli REHN

Membro della Commissione


(1)  GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(2)  GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 886/2004 (GU L 168 del 1.5.2004, pag. 14).

(3)  GU L 301 del 28.9.2004, pag. 1.


ALLEGATO

I tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 1o ottobre 2004 alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

(EUR/100 kg)

Codice NC

Designazione delle merci

Destinazione (1)

Tasso delle restituzioni

0407 00

Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:

 

 

– di volatili da cortile:

 

 

0407 00 30

– – altri:

 

 

a)

nel caso d'esportazione di ovoalbumina comprese nei codici NC 3502 11 90 e 3502 19 90

02

6,00

03

25,00

04

3,00

b)

nel caso d'esportazione di altre merci

01

3,00

0408

Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

 

 

– tuorli:

 

 

0408 11

– – essiccati:

 

 

ex 0408 11 80

– – – atti ad uso alimentare:

 

 

non edulcorati

01

40,00

0408 19

– – altri:

 

 

– – – atti ad uso alimentare:

 

 

ex 0408 19 81

– – – – liquidi:

 

 

non edulcorati

01

20,00

ex 0408 19 89

– – – – congelati:

 

 

non edulcorati

01

20,00

– altri:

 

 

0408 91

– – essiccati:

 

 

ex 0408 91 80

– – – atti ad uso alimentare:

 

 

non edulcorati

01

75,00

0408 99

– – altri:

 

 

ex 0408 99 80

– – – atti ad uso alimentare:

 

 

non edulcorati

01

19,00


(1)  Per le destinazioni seguenti:

01

paesi terzi,

02

Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati arabi uniti, Yemen, Turchia, Hong-Kong SAR e Russia,

03

Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Thailandia, Taiwan e Filippine,

04

tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera e delle destinazioni di cui ai punti 02 e 03.


1.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 305/18


REGOLAMENTO (CE) N. 1696/2004 DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 2004

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 15 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c), d), e) e g) del regolamento stesso e i prezzi all'interno della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo (2), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato II al regolamento (CE) n. 1255/1999.

(3)

A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1520/2000 il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati.

(4)

Tuttavia, per taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I al trattato sussiste il rischio che, qualora siano fissati in anticipo tassi di restituzione elevati, si mettano a repentaglio gli impegni assunti in relazione a tali restituzioni. Per prevenire tale rischio è allora necessario adottare gli opportuni provvedimenti cautelativi, senza però precludere la stipula di contratti a lungo termine. Fissando tassi di restituzione specifici per le restituzioni stabilite in anticipo e riguardanti tali prodotti si dovrebbe riuscire a raggiungere entrambi gli obiettivi.

(5)

L'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1520/2000 prevede che, per la fissazione del tasso della restituzione, venga tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, per quanto riguarda i prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 o i prodotti ad essi assimilati, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato.

(6)

Conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, purché detto latte e la caseina fabbricata con tale latte rispondano a determinati requisiti.

(7)

Il regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari (3), autorizza la fornitura, alle industrie che fabbricano talune merci, di burro e della crema a prezzo ridotto.

(8)

Con il regolamento (CE) n. 1676/2004 del 24 settembre 2004 del Consiglio si addotano misure autonome e transitorie relative alle importazioni di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Bulgaria e all'esportazione verso il paese in questione (4) di taluni pordotti agricoli trasformati a decorrere dal 1o ottobre 2004, i prodotti agricoli trasformati non elencati nell'allegato I del trattato esportati in Bulgaria non possono beneficiare delle restituzioni all'esportazione.

(9)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 ed elencati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1255/1999, esportati sotto forma di merci di cui all'allegato II al regolamento (CE) n. 1255/1999, sono fissati conformemente all'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

In deroga alle disposizioni dell'articolo 1 e a decorrere dal 1o ottobre 2004, i tassi indicati nell'allegato non si applicano alle merci non contemplate nell'allegato I del trattato in caso di esportazione verso la Bulgaria.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1o ottobre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2004.

Per la Commissione

Olli REHN

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 886/2004 della Commissione (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 14).

(3)  GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 921/2004 della Commissione (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 94).

(4)  GU L 301 del 28.9.2004, pag. 1.


ALLEGATO

I tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 1o ottobre 2004 a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

(EUR/100 kg)

Codice NC

Designazione delle merci

Tasso delle restituzioni

In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni

Altri

ex 0402 10 19

Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % (PG 2):

 

 

a)

nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 3501

b)

nel caso d'esportazione di altre merci

29,00

29,00

ex 0402 21 19

Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale al 26 % (PG 3):

 

 

a)

in caso di esportazione di merci che incorporano, sotto forma di prodotti assimilati al PG 3, burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2571/97

36,05

36,05

b)

nel caso d'esportazione di altre merci

70,00

70,00

ex 0405 10

Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6):

 

 

a)

in caso d'esportazione di merci, contenenti burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2571/97

46,00

46,00

b)

nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 2106 90 98 aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 %

138,25

138,25

c)

nel caso d'esportazione di altre merci

131,00

131,00


1.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 305/21


REGOLAMENTO (CE) N. 1697/2004 DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 2004

che fissa i coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di Irish whiskey per il periodo 2004/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),

visto il regolamento (CEE) n. 2825/93 della Commissione, del 15 ottobre 1993, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla determinazione e alla concessione di restituzioni adattate per i cereali esportati sotto forma di talune bevande alcoliche (2), in particolare l’articolo 5,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2825/93, i quantitativi per i quali è concessa la restituzione sono i quantitativi di cereali sottoposti a controllo, distillati e moltiplicati per un coefficiente, fissato annualmente per ogni Stato membro interessato. Tale coefficiente esprime il rapporto esistente tra i quantitativi totali esportati e i quantitativi totali commercializzati della bevanda alcolica in questione, sulla base della tendenza registrata nell'andamento di tali quantitativi durante il numero di anni corrispondente al periodo medio d'invecchiamento di detta bevanda alcolica.

(2)

Sulla base delle informazioni fornite dall’Irlanda in merito al periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2003, il periodo medio d’invecchiamento del whiskey irlandese nel 2003 era di cinque anni. Occorre pertanto fissare i coefficienti per il periodo dal 1o ottobre 2004 al 30 settembre 2005.

(3)

L'articolo 10 del protocollo n. 3 dell'accordo sullo Spazio economico europeo esclude la concessione di restituzioni per le esportazioni nel Liechtenstein, in Islanda e in Norvegia. La Comunità ha inoltre concluso accordi con alcuni paesi terzi che comportano la soppressione delle restituzioni all’esportazione. Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2825/93, occorre tenere conto di questi elementi nel calcolo dei coefficienti per il periodo 2004/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo dal 1o ottobre 2004 al 30 settembre 2005 i coefficienti di cui all’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2825/93, applicabili ai cereali utilizzati in Irlanda per la fabbricazione di Irish whiskey, sono fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 258 del 16.10.1993, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1633/2000 (GU L 187 del 26.7.2000, pag. 29).


ALLEGATO

Coefficienti applicabili in Irlanda

Periodo di applicazione

Coefficiente applicabile

all'orzo utilizzato nella fabbricazione di Irish whiskey, categoria B (1)

ai cereali utilizzati nella fabbricazione di Irish whiskey, categoria A

Dal 1o ottobre 2004 al 30 settembre 2005

0,506

1,329


(1)  Compreso l'orzo trasformato in malto.


1.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 305/23


REGOLAMENTO (CE) N. 1698/2004 DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 2004

che fissa i coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di Scotch whisky per il periodo 2004/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),

visto il regolamento (CEE) n. 2825/93 della Commissione, del 15 ottobre 1993, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla determinazione e alla concessione di restituzioni adattate per i cereali esportati sotto forma di talune bevande alcoliche (2), in particolare l’articolo 5,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2825/93, i quantitativi per i quali è concessa la restituzione sono i quantitativi di cereali sottoposti a controllo, distillati e moltiplicati per un coefficiente, fissato annualmente per ogni Stato membro interessato. Tale coefficiente esprime il rapporto esistente tra i quantitativi totali esportati e i quantitativi totali commercializzati della bevanda alcolica in questione, sulla base della tendenza registrata nell'andamento di tali quantitativi durante il numero di anni corrispondente al periodo medio d'invecchiamento di detta bevanda alcolica.

(2)

Sulla base delle informazioni fornite dal Regno Unito per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2003, il periodo medio d’invecchiamento del whisky scozzese nel 2003 era di sette anni. Occorre fissare i coefficienti per il periodo dal 1o ottobre 2004 al 30 settembre 2005.

(3)

L'articolo 10 del protocollo n. 3 dell'accordo sullo Spazio economico europeo esclude la concessione di restituzioni per le esportazioni nel Liechtenstein, in Islanda e in Norvegia. La Comunità ha inoltre concluso accordi con alcuni paesi terzi che comportano la soppressione delle restituzioni all’esportazione. Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2825/93, occorre tenere conto di questi elementi nel calcolo del coefficiente per il periodo 2004/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo dal 1o ottobre 2004 al 30 settembre 2005 i coefficienti di cui all’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2825/93, applicabili ai cereali utilizzati nel Regno Unito per la fabbricazione di Scotch whisky, sono fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 258 del 16.10.1993, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1633/2000 (GU L 187 del 26.7.2000, pag. 29).


ALLEGATO

Coefficienti applicabili nel Regno Unito

Periodo di applicazione

Coefficiente applicabile

all'orzo trasformato in malto utilizzato nella fabbricazione di whisky di malto (malt whisky)

ai cereali utilizzati nella fabbricazione di whisky di cereali (grain whisky)

Dal 1o ottobre 2004 al 30 settembre 2005

0,491

0,455


1.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 305/25


REGOLAMENTO (CE) N. 1699/2004 DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 275/2004 relativamente alla registrazione delle importazioni di cavi di acciaio fabbricati da un produttore esportatore marocchino

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea («il regolamento di base») (1), in particolare gli articoli 13 e 14,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

(1)

Nell’agosto 1999 il Consiglio ha imposto, con il regolamento (CE) n. 1796/1999 (2), un dazio antidumping del 60,4 % sulle importazioni di cavi di acciaio originari, tra l’altro, della Repubblica popolare cinese («RPC»).

(2)

In data 5 gennaio 2004 la Commissione ha ricevuto una domanda, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, della Federazione europea delle industrie dei cavi di acciaio (EWRIS) per l’apertura di un’inchiesta relativa alla asserita elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di cavi di acciaio originari della RPC. In base alla domanda, le pratiche di elusione consistevano nella spedizione di cavi di acciaio originari della Cina attraverso il Marocco nella Comunità. La domanda è stata presentata a nome di produttori che rappresentano una quota maggioritaria della produzione comunitaria di cavi di acciaio e conteneva sufficienti elementi di prova sui fattori enunciati nell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base.

(3)

La Commissione ha avviato un’inchiesta sulla asserita elusione con il regolamento (CE) n. 275/2004 (3) («il regolamento di apertura»).

(4)

A norma dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, l’articolo 2 del regolamento di apertura invitava le autorità doganali a registrare le importazioni di cavi di acciaio spedite dal Marocco, fossero o meno dichiarate originarie di questo paese, a partire dal 19 febbraio 2004.

(5)

L’articolo 2 del regolamento di apertura prevedeva anche che la Commissione potesse, mediante regolamento, chiedere alle autorità doganali di sospendere la registrazione delle importazioni nella Comunità di prodotti fabbricati da produttori che abbiano richiesto di essere esentati dalla registrazione e che non risultino aver eluso i dazi antidumping.

B.   DOMANDA DI ESENZIONE

(6)

La Commissione ha ricevuto, entro il termine stabilito dall’articolo 3 del regolamento di apertura, la domanda di esenzione dalla registrazione e dalle misure di un produttore esportatore, Remer Maroc SARL, Settat, Marocco («il richiedente»).

C.   PERIODO DELL’INCHIESTA

(7)

Il periodo dell’inchiesta va dal 1o gennaio 2003 al 31 dicembre 2003 («il PI»). Sono stati raccolti dati dal 1999 fino alla fine del PI per accertare l’asserita modificazione della configurazione degli scambi.

D.   RISULTANZE RELATIVE A REMER MAROC SARL

(8)

Il richiedente ha risposto al questionario inviatogli dalla Commissione nel corso dell’inchiesta. La Commissione ha effettuato una visita di verifica nella sede della società in Marocco.

(9)

Il richiedente è una società costituita nel 2001 dalla società italiana Remer Italia, che detiene la totalità del capitale della società marocchina. Durante il PI il richiedente ha esportato solo una quantità molto limitata del prodotto in esame nella Comunità, pari a meno del 5 % delle importazioni totali di cavi di acciaio dal Marocco effettuate nello stesso periodo. Da quando è nata la società (2001) la maggior parte delle sue vendite sono state destinate al mercato locale marocchino.

(10)

Si è inoltre accertato che il richiedente è fabbricante e esportatore di cavi di acciaio e dispone di impianti di produzione che coprono l’intero processo produttivo del prodotto in esame, per il quale acquista fili di acciaio, imbottitura tessile e materia grassa. La società vende solo la produzione propria o quella della società madre italiana e non ha mai acquistato cavi di acciaio o altro materiale dalla RPC. Si è giunti pertanto alla conclusione che la società non ha eluso le misure antidumping in vigore.

(11)

Alla luce delle risultanze di cui sopra, è opportuno sospendere la registrazione delle importazioni di cavi di acciaio spediti dal Marocco e prodotti dal richiedente.

(12)

In questa fase qualsiasi decisione relativa agli esportatori dovrebbe limitarsi all’esenzione dalla registrazione. Se in seguito il Consiglio adotterà un regolamento di estensione delle misure antidumping a norma dell’articolo 13 del regolamento di base, esso deciderà se esentare determinati esportatori anche da tali misure estese.

(13)

La Commissione ritiene pertanto appropriato modificare il suo regolamento di apertura, in quanto prevede la registrazione delle importazioni di cavi di acciaio spediti dal Marocco, a prescindere dal fatto che siano dichiarate originarie del Marocco o meno.

(14)

Il presente regolamento si fonda su risultanze riguardanti esclusivamente il richiedente e non osta a decisioni eventualmente adottate dal Consiglio per estendere le attuali misure antidumping sui cavi di acciaio originari della RPC allo stesso prodotto spedito dal Marocco, a prescindere dal fatto che sia dichiarato originario del Marocco o meno.

(15)

Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali la Commissione intendeva sospendere la registrazione delle importazioni di cavi di acciaio prodotti dal richiedente e hanno avuto l’opportunità di esprimere le loro osservazioni. Non sono state ricevute obiezioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 2 del regolamento (CE) n. 275/2004 della Commissione viene aggiunto il seguente quarto comma:

«4.   In deroga al primo comma, non sono soggette a registrazione le importazioni del prodotto di cui all’articolo 1 fabbricato dalle seguenti società:

Produttore

Codice addizionale TARIC

Remer Maroc SARL

Zone Industrielle

Tranche 2, Lot 10

Settat

Marocco

A567»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2004.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(2)  GU L 217 del 17.8.1999, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1674/2003 (GU L 238 del 25.9.2003, pag. 1).

(3)  GU L 47 del 18.2.2004, pag. 13.


1.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 305/27


REGOLAMENTO (CE) N. 1700/2004 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2004

relativo alla sospensione della pesca dell'aringa da parte delle navi battenti bandiera della Germania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2287/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2003 che stabilisce, per il 2004, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura, prevede dei contingenti di aringa per il 2004 (2).

(2)

Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato.

(3)

Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di aringa nelle acque delle zone CIEM I e II da parte di navi battenti bandiera della Germania o immatricolate in Germania hanno esaurito il contingente assegnato per il 2004. La Germania ha vietato la pesca di questo stock a partire dal 25 agosto 2004. Occorre pertanto fare riferimento a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di aringa nelle acque delle zone CIEM I e II da parte di navi battenti bandiera della Germania o immatricolate in Germania abbiano esaurito il contingente assegnato alla Germania per il 2004.

La pesca dell'aringa nelle acque delle zone CIEM I e II da parte di navi battenti bandiera della Germania o immatricolate in Germania è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questo stock da parte delle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 25 agosto 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2004.

Per la Commissione

Jörgen HOLMQUIST

Direttore generale della Pesca


(1)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1954/2003 (GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1).

(2)  GU L 344 del 31.12.2003, pag. 1.


1.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 305/28


REGOLAMENTO (CE) N. 1701/2004 DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 2004

che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a partire dal 1o ottobre 2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1784/2003 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi. Tuttavia, tale dazio non può superare l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2)

In virtù dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1249/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1784/2003 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali.

(4)

I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entri in vigore una nuova fissazione.

(5)

Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.

(6)

L'applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato I del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o ottobre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12).


ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 a decorrere dal 1o ottobre 2004

Codice NC

Designazione delle merci

Dazi all'importazione (1)

(in EUR/t)

1001 10 00

Frumento (grano) duro di qualità elevata

0,00

di qualità media

0,00

di bassa qualità

0,00

1001 90 91

Frumento (grano) tenero destinato alla semina

0,00

ex 1001 90 99

Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina

0,00

1002 00 00

Segala

41,43

1005 10 90

Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido

50,11

1005 90 00

Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (2)

50,11

1007 00 90

Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

41,43


(1)  Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Estonia, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(2)  L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.


ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

periodo dal 16.9.-29.9.2004

1.

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Quotazioni borsistiche

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)

HRS2 (14 %)

YC3

HAD2

qualità media (1)

qualità bassa (2)

US barley 2

Quotazione (EUR/t)

126,45 (3)

67,59

160,95 (4)

150,95 (4)

130,95 (4)

82,14 (4)

Premio sul Golfo (EUR/t)

10,67

 

 

Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)

13,27

 

 

2.

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96: Trasporto/costi: Golfo del Messico–Rotterdam: 28,67 EUR/t; Grandi Laghi–Rotterdam: 33,45 EUR/t.

3.

Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(2)  Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(3)  Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(4)  Fob Duluth.


1.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 305/31


REGOLAMENTO (CE) N. 1702/2004 DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 2004

che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2681/74 del Consiglio, del 21 ottobre 1974, relativo al finanziamento comunitario delle spese derivanti dalla fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare (3) prevede che è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, la parte delle spese corrispondenti alle restituzioni all'esportazione fissate in questo campo in conformità delle norme comunitarie.

(2)

Per facilitare la redazione e la gestione del bilancio per le azioni comunitarie di aiuto alimentare e per consentire agli Stati membri di conoscere il livello della partecipazione comunitaria al finanziamento delle azioni nazionali di aiuto alimentare, occorre determinare il livello delle restituzioni concesse per dette azioni.

(3)

Le norme generali e le modalità di applicazione previste dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003 e dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 per le restituzioni all'esportazione si applicano, mutatis mutandis, alle operazioni anzidette.

(4)

I criteri specifici di cui bisogna tener conto ai fini del calcolo della restituzione all'esportazione sono definiti per il riso all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le azioni comunitarie o nazionali di aiuto alimentare nell'ambito di convenzioni internazionali o di altri programmi complementari nonché di altre azioni comunitarie di fornitura gratuita, le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso sono fissate in conformità all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o ottobre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27).

(3)  GU L 288 del 25.10.1974, pag. 1.


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 settembre 2004, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali

(EUR/t)

Codice prodotto

Ammontare della restituzione

1001 10 00 9400

0,00

1001 90 99 9000

0,00

1002 00 00 9000

0,00

1003 00 90 9000

0,00

1005 90 00 9000

0,00

1006 30 92 9100

0,00

1006 30 92 9900

0,00

1006 30 94 9100

0,00

1006 30 94 9900

0,00

1006 30 96 9100

0,00

1006 30 96 9900

0,00

1006 30 98 9100

0,00

1006 30 98 9900

0,00

1006 30 65 9900

0,00

1007 00 90 9000

0,00

1101 00 15 9100

0,00

1101 00 15 9130

0,00

1102 10 00 9500

0,00

1102 20 10 9200

42,60

1102 20 10 9400

36,52

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

54,77

1104 12 90 9100

0,00

NB: I codici prodotto sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.


1.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 305/33


REGOLAMENTO (CE) N. 1703/2004 DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 2004

che fissa una restituzione massima all'esportazione per il burro nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 581/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 581/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per taluni tipi di burro (2), ha indetto una gara permanente.

(2)

Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 580/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, che istituisce una procedura di gara per le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari (3), e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta all'invito, è opportuno fissare una restituzione massima all'esportazione per il periodo di gara che ha termine il 29 settembre 2004.

(3)

Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 581/2004, per il periodo di gara che ha termine il 29 settembre 2004, l'importo massimo della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è stabilito all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o ottobre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 90 del 27.3.2004, pag. 64.

(3)  GU L 90 del 27.3.2004, pag. 58.


ALLEGATO

(EUR/100 kg)

Prodotto

Restituzione all'esportazione/codice della nomenclatura

Importo massimo della restituzione all'esportazione

Per le esportazioni verso la destinazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento (CE) n. 581/2004

Per le esportazioni verso le destinazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 581/2004

Burro

ex ex 0405 10 19 9500

Burro

ex ex 0405 10 19 9700

140,00

Butteroil

ex ex 0405 90 10 9000

171,00


1.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 305/35


REGOLAMENTO (CE) N. 1704/2004 DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 2004

che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali, fissate dal regolamento (CE) n. 1666/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Le restituzioni applicabili all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali sono state fissate dal regolamento (CE) n. 1666/2004 della Commissione (2).

(2)

Poiché i dati di cui la Commissione dispone attualmente differiscono da quelli esistenti al momento dell’adozione del regolamento (CE) n. 1666/2004, è opportuno modificare tali restituzioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, fissate dal regolamento (CE) n. 1666/2004 sono modificate e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o ottobre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 294 del 17.9.2004, pag. 7.


ALLEGATO

IMPORTI MODIFICATI DELLE RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE DELLO ZUCCHERO BIANCO E DELLO ZUCCHERO GREGGIO COME TALI, APPLICABILI A PARTIRE DALL'1 OTTOBRE 2004

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Importo delle restituzioni

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

38,89 (1)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

38,89 (1)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

38,89 (1)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

38,89 (1)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto

0,4228

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

42,28

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

42,28

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

42,28

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto

0,4228

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni della serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel seguente modo:

S00

:

tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori dalla Comunità), ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e Montenegro (Compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999) e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, tranne che per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).


(1)  Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001.


1.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 305/37


REGOLAMENTO (CE) N. 1705/2004 DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 2004

che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.

(2)

Conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità d'applicazione per la concessione delle restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero (2), la restituzione per 100 kg dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CE) n. 1260/2001, oggetto di un'esportazione, è uguale all'importo di base moltiplicato per il tenore di altri zuccheri convertiti in saccarosio. Tale tenore di saccarosio, constatato per il prodotto in causa, è determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95.

(3)

Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001, l'importo di base della restituzione per il sorbosio, esportato come tale, deve essere uguale all'importo di base della restituzione diminuito del centesimo della restituzione alla produzione valida ai sensi del regolamento (CE) n. 1265/2001 della Commissione, del 27 giugno 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio relativamente alla concessione della restituzione alla produzione per taluni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica (3), per i prodotti di cui all'allegato di quest'ultimo regolamento.

(4)

Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001, per gli altri prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del suddetto regolamento, esportati come tali, l'importo di base delle restituzioni deve essere uguale ad un centesimo di un importo che è stabilito tenendo conto, da un lato, della differenza tra il prezzo d'intervento valido per lo zucchero bianco nelle zone non deficitarie della Comunità nel mese per il quale è fissato l'importo di base e i corsi o prezzi dello zucchero bianco constatati sul mercato mondiale e, dall'altro, della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base della Comunità ai fini dell'esportazione dei prodotti di trasformazione verso i paesi terzi, e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al traffico di perfezionamento.

(5)

Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001, l'applicazione dell'importo di base può essere limitato ad alcuni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del suddetto regolamento.

(6)

A norma dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, può essere prevista una restituzione all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere f), g) e h) del suddetto regolamento. L'ammontare della restituzione è determinato, per 100 kg di sostanza secca, tenuto conto in particolare della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti del codice NC 1702 30 91, della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1260/2001 e degli aspetti economici delle esportazioni previste. Per i prodotti di cui alle lettere f) e g) del richiamato paragrafo 1, la restituzione è concessa soltanto ai prodotti che soddisfano alle condizioni stabilite dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95 e che, per i prodotti di cui alla lettera h), la restituzione è concessa soltanto se essi rispondono alle condizioni di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95.

(7)

Le restituzioni di cui sopra devono essere fissate ogni mese. Esse possono essere modificate nell'intervallo.

(8)

Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001, a seguito della situazione del mercato mondiale o delle esigenze specifiche di taluni mercati può essere necessario differenziare la restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento secondo le destinazioni.

(9)

L'aumento rapido e significativo, dall'inizio del 2001, delle importazioni preferenziali di zucchero provenienti dai paesi dei Balcani occidentali nonché delle esportazioni di zucchero comunitario verso tali paesi sembra avere un carattere fortemente artificiale.

(10)

Per evitare possibili abusi con la reimportazione nella Comunità di prodotti del settore dello zucchero che hanno beneficiato di restituzioni all'esportazione, per tutti i paesi dei Balcani occidentali non va fissata la restituzione per i prodotti di cui al presente regolamento.

(11)

In base ai suddetti elementi, occorre fissare importi adeguati per la restituzione.

(12)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f), g) e h) del regolamento (CE) n. 1260/2001, esportati come tali, sono fissate agli importi di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o ottobre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag, 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 39/2004 (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 6).

(2)  GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.

(3)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 63.


ALLEGATO

RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE PER GLI SCIROPPI ED ALCUNI ALTRI PRODOTTI DEL SETTORE DELLO ZUCCHERO ESPORTATI COME TALI, APPLICABILI A PARTIRE DAL 1 OTTOBRE 2004

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Importo della restituzione

1702 40 10 91 00

S00

EUR/100 kg di sostanza secca

42,28 (1)

1702 60 10 90 00

S00

EUR/100 kg di sostanza secca

42,28 (1)

1702 60 80 91 00

S00

EUR/100 kg di sostanza secca

80,32 (2)

1702 60 95 90 00

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto

0,4228 (3)

1702 90 30 90 00

S00

EUR/100 kg di sostanza secca

42,28 (1)

1702 90 60 90 00

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto

0,4228 (3)

1702 90 71 90 00

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto

0,4228 (3)

1702 90 99 99 00

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto

0,4228 (3)  (4)

2106 90 30 90 00

S00

EUR/100 kg di sostanza secca

42,28 (1)

2106 90 59 90 00

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto

0,4228 (3)

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

S00

:

Tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori della Comunità) ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e Montenegro, compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, tranne per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).


(1)  Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95.

(2)  Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95.

(3)  L'importo di base non si applica agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % [regolamento (CE) n. 2135/95]. Il tenore di saccarosio è determinato in conformità dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95.

(4)  L'importo non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 della Commissione (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 12).


1.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 305/40


REGOLAMENTO (CE) N. 1706/2004 DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 2004

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la 7a gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1327/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità al regolamento (CE) n. 1327/2004 della Commissione, del 19 luglio 2004, relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2004/2005 (2), si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero a destinazione di determinati paesi terzi.

(2)

Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1327/2004, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 7a gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1327/2004, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 45,415 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o ottobre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 246 del 20.7.2004, pag. 23.


1.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 305/41


REGOLAMENTO (CE) N. 1707/2004 DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 2004

che fissa la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco utilizzato dall'industria chimica per il periodo dal 1o al 31 ottobre 2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5, quinto trattino,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001 può essere deciso di accordare una restituzione alla produzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e f) del suddetto regolamento, per gli sciroppi di cui alla lettera d) dello stesso paragrafo, e per il fruttosio chimicamente puro (levulosio) di cui al codice NC 1702 50 00 quale prodotto intermedio, che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del trattato e sono utilizzati nella fabbricazione di taluni prodotti dell'industria chimica.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1265/2001 della Commissione, del 27 giugno 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 per quanto concerne la restituzione alla produzione per alcuni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica (2) prevede che tali restituzioni siano determinate in funzione della restituzione fissata per lo zucchero bianco.

(3)

L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1265/2001 stabilisce che la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco è fissata mensilmente per i periodi che iniziano il 1o di ogni mese.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La restituzione alla produzione per lo zucchero bianco di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1265/2001 è fissata a 40,118 EUR/100 kg netti per il periodo dal 1o al 31 ottobre 2004.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o ottobre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 63.


1.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 305/42


REGOLAMENTO (CE) N. 1708/2004 DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 2004

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003 e dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.

(2)

In virtù dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale. In virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1518/95 della Commissione (3), relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ha definito all'articolo 4 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.

(4)

È opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato.

(5)

Per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione. Per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione.

(6)

La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

(7)

La restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio.

(8)

Alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella ammessa a beneficiare di una restituzione. È pertanto opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di restituzioni all'esportazione.

(9)

Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1784/2003 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 3072/95, soggetti al regolamento (CE) n. 1518/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o ottobre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27).

(3)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 55. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2993/95 (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 25).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 settembre 2004, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

1102 20 10 9200 (1)

C10

EUR/t

42,60

1102 20 10 9400 (1)

C10

EUR/t

36,52

1102 20 90 9200 (1)

C10

EUR/t

36,52

1102 90 10 9100

C11

EUR/t

0,00

1102 90 10 9900

C11

EUR/t

0,00

1102 90 30 9100

C11

EUR/t

0,00

1103 19 40 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9100 (1)

C10

EUR/t

54,77

1103 13 10 9300 (1)

C10

EUR/t

42,60

1103 13 10 9500 (1)

C10

EUR/t

36,52

1103 13 90 9100 (1)

C10

EUR/t

36,52

1103 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 19 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 20 60 9000

C12

EUR/t

0,00

1103 20 20 9000

C11

EUR/t

0,00

1104 19 69 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 50 9110

C10

EUR/t

48,69

1104 19 50 9130

C10

EUR/t

39,56

1104 29 01 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 03 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 22 20 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 22 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 23 10 9100

C10

EUR/t

45,65

1104 23 10 9300

C10

EUR/t

34,99

1104 29 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 51 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 55 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 90 9000

C10

EUR/t

7,61

1107 10 11 9000

C13

EUR/t

0,00

1107 10 91 9000

C13

EUR/t

0,00

1108 11 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 12 00 9200

C10

EUR/t

48,69

1108 12 00 9300

C10

EUR/t

48,69

1108 13 00 9200

C10

EUR/t

48,69

1108 13 00 9300

C10

EUR/t

48,69

1108 19 10 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 19 10 9300

C10

EUR/t

0,00

1109 00 00 9100

C10

EUR/t

0,00

1702 30 51 9000 (2)

C10

EUR/t

47,70

1702 30 59 9000 (2)

C10

EUR/t

36,52

1702 30 91 9000

C10

EUR/t

47,70

1702 30 99 9000

C10

EUR/t

36,52

1702 40 90 9000

C10

EUR/t

36,52

1702 90 50 9100

C10

EUR/t

47,70

1702 90 50 9900

C10

EUR/t

36,52

1702 90 75 9000

C10

EUR/t

49,98

1702 90 79 9000

C10

EUR/t

34,69

2106 90 55 9000

C10

EUR/t

36,52

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C10

:

Tutte le destinazioni.

C11

:

Tutte le destinazioni ad eccezione Bulgaria.

C12

:

Tutte le destinazioni ad eccezione Romania.

C13

:

Tutte le destinazioni ad eccezione Bulgaria e della Romania.


(1)  Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.

(2)  Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio (GU L 281 dell'1.11.1975, pag. 20), modificato.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C10

:

Tutte le destinazioni.

C11

:

Tutte le destinazioni ad eccezione Bulgaria.

C12

:

Tutte le destinazioni ad eccezione Romania.

C13

:

Tutte le destinazioni ad eccezione Bulgaria e della Romania.


1.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 305/45


REGOLAMENTO (CE) N. 1709/2004 DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 2004

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1517/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1784/2003 riguardo al regime d'importazione e di esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali e recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso (2), ha definito, all'articolo 2, i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.

(3)

Tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli. Per ragioni di semplificazione, è opportuno che la restituzione sia versata per due categorie di «prodotti cerealicoli», ossia, da un lato, per il granturco e i prodotti derivati dal granturco, che costituisce il cereale più comunemente utilizzato negli alimenti composti che vengono esportati, e, d'altro lato, per gli «altri cereali» che comprendono i prodotti cerealicoli ammissibili, escluso il granturco e i prodotti da esso derivati. La restituzione deve essere concessa per le quantità di prodotti cerealicoli contenute negli alimenti composti per gli animali.

(4)

L'importo della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni.

(5)

L'attuale situazione di mercato dei cereali, e in particolare le prospettive di approvvigionamento, porta a sopprimere le restituzioni all'esportazione.

(6)

Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono fissate, conformemente all'allegato del presente regolamento, le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti per gli animali di cui al regolamento (CE) n. 1784/2003, soggetti alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1517/95.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o ottobre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 51.


ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 30 settembre 2004, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di alimenti composti a base di cereali per gli animali

Codice dei prodotti che beneficiano della restituzione all'esportazione:

 

2309 10 11 9000,

 

2309 10 13 9000,

 

2309 10 31 9000,

 

2309 10 33 9000,

 

2309 10 51 9000,

 

2309 10 53 9000,

 

2309 90 31 9000,

 

2309 90 33 9000,

 

2309 90 41 9000,

 

2309 90 43 9000,

 

2309 90 51 9000,

 

2309 90 53 9000.


Prodotti cerealicoli

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

Granturco e prodotti derivati dal granturco:

codici NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10

C10

EUR/t

0,00

Prodotti cerealicoli, escluso il granturco e i prodotti da esso derivati

C10

EUR/t

0,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

C10

:

Tutte le destinazioni.


1.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 305/47


REGOLAMENTO (CE) N. 1710/2004 DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 2004

che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo n. 4 concernente il cotone, allegato all'atto di adesione della Grecia, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio (1),

visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone (2), in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato. Tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001, recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone (3). Qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato.

(2)

A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1051/2001, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza reale del mercato, appaiano le più favorevoli. Per fissare il prezzo suddetto si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee rappresentative per un prodotto reso cif a un porto della Comunità, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali adattamenti sono fissati all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001.

(3)

L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, è fissato a 19,846 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o ottobre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura


(1)  GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1.

(2)  GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.

(3)  GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1486/2002 (GU L 223 del 20.8.2002, pag. 3).


1.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 305/48


REGOLAMENTO (CE) N. 1711/2004 DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 2004

che fissa una restituzione massima all'esportazione per il latte scremato in polvere nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 582/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 582/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per il latte scremato in polvere (2), ha indetto una gara permanente.

(2)

Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 580/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, che istituisce una procedura di gara per le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari (3), e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta all'invito, è opportuno fissare una restituzione massima all'esportazione per il periodo di gara che ha termine il 29 settembre 2004.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 582/2004, per il periodo di gara che ha termine il 29 settembre 2004, l'importo massimo della restituzione per i prodotti e le destinazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1 di tale regolamento è 33,00 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o ottobre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 90 del 27.3.2004, pag. 67.

(3)  GU L 90 del 27.3.2004, pag. 58.


1.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 305/49


REGOLAMENTO (CE) N. 1712/2004 DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 2004

che stabilisce misure transitorie derivanti dall’adozione di provvedimenti autonomi e transitori riguardanti l’esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati verso la Bulgaria

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi di talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La Comunità ha recentemente concluso un accordo commerciale con la Bulgaria sugli scambi di prodotti agricoli trasformati in vista della sua adesione alla Comunità. Tale accordo prevede concessioni che includono, da parte della Comunità, l’abolizione delle restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli trasformati.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1676/2004 del Consiglio, del 24 settembre 2004, recante misure autonome e transitorie sull’importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Bulgaria e sull’esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati verso la Bulgaria (2) fornisce una base autonoma per l’abolizione delle restituzioni sui prodotti agricoli trasformati non inclusi nell’allegato I al trattato quando questi vengono esportati verso la Bulgaria a partire dal 1o ottobre 2004.

(3)

Quale contropartita per l’abolizione delle restituzioni all’esportazione di cui al regolamento (CE) n. 1676/2004, le autorità della Bulgaria si sono impegnate a concedere regimi preferenziali di importazione per merci importate nel loro territorio, a condizione che tali merci siano accompagnate da una copia della dichiarazione di esportazione indicante che non beneficiano delle restituzioni all’esportazione. Qualora le merci non siano accompagnate dalla suddetta documentazione, saranno soggette al dazio ad aliquota completa.

(4)

Con l’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1676/2004, le merci per le quali gli operatori hanno richiesto titoli di restituzione ai sensi del regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo (3), non daranno più diritto al versamento di restituzioni quando vengono esportate verso la Bulgaria.

(5)

Nei casi in cui gli operatori possono dimostrare in modo soddisfacente per le autorità nazionali competenti che le loro richieste di restituzioni sono state pregiudicate dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1676/2004, sarà consentita una riduzione dei titoli di restituzione e la cauzione corrispondente sarà proporzionalmente svincolata. Nella valutazione delle richieste di riduzione dell’importo del titolo di restituzione e di liberazione proporzionale della rispettiva cauzione, l’autorità nazionale competente, in caso di dubbio, dovrebbe tenere presente soprattutto la documentazione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, e che abroga la direttiva 77/435/CEE (4), ferma restando l’applicazione delle altre disposizioni del suddetto regolamento.

(6)

Per motivi amministrativi è opportuno accertarsi che le richieste di riduzione dell’importo del titolo di restituzione e di svincolo della cauzione siano effettuate tempestivamente e che gli importi per i quali sono state concesse le riduzioni vengano notificati alla Commissione immediatamente, in modo da poterne tenere conto nella fissazione dell’importo per il quale vanno rilasciati i titoli di restituzione da utilizzare a partire dal 1o dicembre 2004, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1520/2000.

(7)

Poiché i provvedimenti autonomi e transitori di cui al regolamento (CE) n. 1676/2004 si applicano a partire dal 1o ottobre 2004, il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

(8)

Le misure previste al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione delle questioni orizzontali relative agli scambi dei prodotti agricoli trasformati non figuranti all'allegato I del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci per le quali sono stati aboliti i titoli di restituzione in applicazione del regolamento (CE) n. 1676/2004 vengono importate in esenzione da dazi, in esenzione da dazi nell’ambito di contingenti oppure a dazio doganale ridotto verso la Bulgaria se accompagnate da una copia debitamente compilata della dichiarazione di esportazione nella quale, alla casella 44, figura la dicitura seguente:

«Restituzione all’esportazione: 0 EUR/regolamento (CE) n. 1676/2004».

Articolo 2

1.   I titoli di restituzione rilasciati a norma del regolamento (CE) n. 1520/2000 per l’esportazione di merci per cui le restituzioni all’esportazione sono state abolite dal regolamento (CE) n. 1676/2004 possono, su richiesta della parte interessata, usufruire di riduzioni alle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2.   Per poter beneficiare di una riduzione del relativo importo i titoli di restituzione di cui al paragrafo 1 devono essere stati richiesti prima della data d'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1676/2004 ed avere un periodo di validità che giunga a termine dopo il 30 settembre 2004.

3.   Il titolo viene ridotto dell'importo per il quale la parte interessata si trova nell'impossibilità di richiedere una restituzione all'esportazione in seguito all’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1676/2004, come comprovato con soddisfazione delle competenti autorità nazionali.

In caso di dubbio, nell'effettuare la loro valutazione le competenti autorità fanno riferimento in particolare ai documenti commerciali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 4045/89.

4.   Le pertinenti garanzie vengono liberate in proporzione alle riduzioni in questione.

Articolo 3

1.   Per poter venir prese in considerazione a norma dell'articolo 2 le richieste devono tassativamente pervenire alle competenti autorità entro il 7 novembre 2004.

2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione entro il 14 novembre 2004 gli importi per i quali sono state accettate riduzioni in forza dell'articolo 2, paragrafo 3, del presente regolamento. Gli importi così notificati vengono presi in considerazione ai fini della determinazione della somma per la quale rilasciare certificati di restituzione da utilizzare prima del 1o dicembre 2004.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2004.

Per la Commissione

Olli REHN

Membro della Commissione


(1)  GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5).

(2)  GU L 301 del 28.9.2004, pag. 1.

(3)  GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 886/2004 (GU L 168 dell’1.5.2004, pag. 14).

(4)  GU L 388 del 30.12.1989, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2154/2002 (GU L 328 del 5.12.2002, pag. 4).


1.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 305/51


REGOLAMENTO (CE) N. 1713/2004 DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 2004

recante deroghe al regolamento (CE) n. 800/1999 per quanto riguarda i prodotti consistenti in merci non figuranti nell'allegato I del trattato esportati in paesi terzi diversi dalla Bulgaria

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi di talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (1), e in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo (2), dispone che all'esportazione di prodotti sotto forma di merci non figuranti nell'allegato I del trattato si applichino le disposizioni del regolamento (CE) n. 800/1999 del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime della restituzione all'esportazione per i prodotti agricoli (3).

(2)

L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 800/1999 dispone che il diritto alla restituzione si costituisce all'atto dell'importazione in un paese terzo determinato, se per tale paese terzo si applica un tasso di restituzione differenziato. Gli articoli 14, 15 e 16 del suddetto regolamento stabiliscono le condizioni per il pagamento della restituzione differenziata, con particolare riferimento ai documenti da fornire a riprova dell'arrivo a destinazione delle merci.

(3)

In caso di restituzione all'esportazione differenziata l'articolo 18, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 800/1999 prevede che la parte della restituzione calcolata in particolare utilizzando il tasso di restituzione più basso venga versata, su domanda dell'esportatore, non appena sia comprovato che il prodotto ha lasciato il territorio doganale della Comunità.

(4)

Il regolamento (CE) n. 1676/2004 del Consiglio, del 24 settembre 2004, relativo all'adozione di provvedimenti autonomi e transitori riguardo all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Bulgaria e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati verso la Bulgaria (4) dispone a titolo autonomo che a partire dal 1o ottobre 2004 siano abolite le restituzioni relative ai prodotti agricoli trasformati non inclusi nell'allegato I del regolamento in questione esportati verso la Bulgaria.

(5)

La Bulgaria si è impegnata a concedere termini preferenziali per l'importazione di alcune merci sul suo territorio unicamente qualora le merci in questione siano accompagnate da documenti comprovanti che esse non sono eligibili a beneficiare del pagamento di restituzione all'esportazione.

(6)

Alla luce dei suddetti accordi è opportuno, a titolo di provvedimento transitorio in attesa dell'adesione all'Unione europea della Bulgaria, oltre che allo scopo di evitare d'imporre costi superflui agli operatori nei loro scambi commerciali con altri paesi terzi, derogare al regolamento (CE) n. 800/1999 se ed in quanto esso richiede che venga comprovata l'importazione nel caso di restituzioni differenziate. Quando per i particolari paesi di destinazione in questione non siano state fissate restituzioni all'esportazione è parimenti opportuno non tener conto di tale fatto all'atto di determinare il tasso più basso di restituzione.

(7)

Poiché i provvedimenti autonomi e transitori di cui al regolamento (CE) n. 1676/2004 si applicano a partire dal 1o ottobre 2004, il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

(8)

Le misure previste al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione delle questioni orizzontali relative agli scambi dei prodotti agricoli trasformati non figuranti all'allegato I del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga a quanto prescritto dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999, laddove la restituzione risulta differenziata unicamente a causa del fatto che non sia stata fissata alcuna restituzione per la Bulgaria, la prova dell'espletamento delle formalità doganali all'importazione non costituisce una condizione per il pagamento della restituzione in rapporto alle merci figuranti nell'allegato B del regolamento (CE) n. 1520/2000 e oggetto del regolamento (CE) n. 1676/2004.

Articolo 2

Il fatto che non sia stata fissata alcuna restituzione all'esportazione per le esportazioni verso la Bulgaria delle merci figuranti nell'allegato B del regolamento (CE) n. 1520/2000 che rientrano nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 1676/2004 non verrà preso in considerazione in rapporto alle esportazioni in altri paesi terzi all'atto di determinare il tasso di restituzione più basso a termini dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/1999.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2004.

Per la Commissione

Olli REHN

Membro della Commissione


(1)  GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5).

(2)  GU L 177 del 15.07.2000, pag. 1. Modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 886/2004 (GU L 168 dell’1.5.2004, pag. 14).

(3)  GU L 102 del 17.04.1999, pag. 11. Modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 671/2004 (GU L 105 del 14.4.2004, pag. 5).

(4)  GU L 301 del 28.9.2004, pag. 1.


1.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 305/53


REGOLAMENTO (CE) N. 1714/2004 DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 2004

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

(2)

Le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2).

(3)

Per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati. Dette quantità sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1501/95.

(4)

La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

(5)

La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. Essa può essere modificata nel periodo intermedio.

(6)

L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CE) n. 1784/2003, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o ottobre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 (GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 settembre 2004, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

1001 10 00 9200

EUR/t

1001 10 00 9400

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

EUR/t

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

0

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

EUR/t

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

0

1004 00 00 9200

EUR/t

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

EUR/t

1005 90 00 9000

EUR/t

1007 00 90 9000

EUR/t

1008 20 00 9000

EUR/t

1101 00 11 9000

EUR/t

1101 00 15 9100

A00

EUR/t

0

1101 00 15 9130

A00

EUR/t

0

1101 00 15 9150

A00

EUR/t

0

1101 00 15 9170

A00

EUR/t

0

1101 00 15 9180

A00

EUR/t

0

1101 00 15 9190

EUR/t

1101 00 90 9000

EUR/t

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

EUR/t

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

EUR/t

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

EUR/t

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.


1.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 305/55


REGOLAMENTO (CE) N. 1715/2004 DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 2004

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

In virtù dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo. In questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2), ha consentito di fissare un correttivo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1766/92. Tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95.

(3)

La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione.

(4)

Il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura. Nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato.

(5)

Dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 1784/2003, malto escluso, è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o ottobre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 (GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 settembre 2004, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(EUR/t)

Codice prodotto

Destinazione

Corrente

10

1o term.

11

2o term.

12

3o term.

1

4o term.

2

5o term.

3

6o term.

4

1001 10 00 9200

1001 10 00 9400

A00

0

0

0

0

0

1001 90 91 9000

1001 90 99 9000

A00

0

0

0

0

0

1002 00 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1003 00 10 9000

1003 00 90 9000

A00

0

0

0

0

0

1004 00 00 9200

1004 00 00 9400

A00

0

0

0

0

0

1005 10 90 9000

1005 90 00 9000

1007 00 90 9000

1008 20 00 9000

1101 00 11 9000

1101 00 15 9100

A00

0

0

0

0

0

1101 00 15 9130

A00

0

0

0

0

0

1101 00 15 9150

A00

0

0

0

0

0

1101 00 15 9170

A00

0

0

0

0

0

1101 00 15 9180

A00

0

0

0

0

0

1101 00 15 9190

1101 00 90 9000

1102 10 00 9500

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9700

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9900

1103 11 10 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9400

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9900

1103 11 90 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 90 9800

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).


1.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 305/57


REGOLAMENTO (CE) N. 1716/2004 DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 2004

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.

(2)

Le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2).

(3)

La restituzione applicabile al malto deve essere calcolata tenendo conto del quantitativo di cereali necessario per fabbricare i prodotti considerati; che tali quantitativi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1501/95.

(4)

La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della situazione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

(5)

La restituzione deve essere fissata una volta al mese e può essere modificata nel periodo intermedio.

(6)

L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali ed in particolare ai corsi o ai prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale induce a fissare la restituzione secondo gli importi che figurano in allegato.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1784/2003 sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o ottobre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 (GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 settembre 2004, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

1107 10 19 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 10 99 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 20 00 9000

A00

EUR/t

0,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).


1.10.2004   

IT

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L 305/59


REGOLAMENTO (CE) N. 1717/2004 DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 2004

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

In virtù dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo. In questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2), ha consentito di fissare un correttivo per il malto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1766/92. Tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95.

(3)

Dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di malto, di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003, è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o ottobre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 (GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 settembre 2004, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

N.B.: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

(EUR/t)

Codice prodotto

Destinazione

Corrente

10

1o term.

11

2o term.

12

3o term.

1

4o term.

2

5o term.

3

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


(EUR/t)

Codice prodotto

Destinazione

6o term.

4

7o term.

5

8o term.

6

9o term.

7

10o term.

8

11o term.

9

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


1.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 305/61


REGOLAMENTO (CE) N. 1718/2004 DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 2004

relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di avena di cui al regolamento (CE) n. 1565/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CE) n. 1565/2004 della Commissione, del 3 settembre 2004, relativo ad una misura particolare d'intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia per la campagna 2004/2005 (3),

considerando quanto segue:

(1)

Una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo, ad eccezione della Bulgaria, della Norvegia, della Romania, e della Svizzera è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1565/2004.

(2)

Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 24 al 30 settembre 2004, nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione d'avena di cui al regolamento (CE) n. 1565/2004.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o ottobre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 dell'21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 (GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16).

(3)  GU L 285 del 4.9.2004, pag. 3.


1.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 305/62


REGOLAMENTO (CE) N. 1719/2004 DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 2004

relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'importazione di sorgo di cui al regolamento (CE) n. 238/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di sorgo in Spagna è stata indetta con il regolamento (CE) n. 238/2004 della Commissione (2).

(2)

Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione (3), la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003, decidere di non dar seguito alla gara.

(3)

Tenuto conto in particolare dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95, non è opportuno fissare una riduzione massima del dazio.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 24 al 30 settembre 2004 nell'ambito della gara per la riduzione del dazio all'importazione di sorgo di cui al regolamento (CE) n. 238/2004.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o ottobre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 40 del 12.2.2004, pag. 23.

(3)  GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2235/2000 (GU L 256 del 10.10.2000, pag. 13).


1.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 305/63


DIRETTIVA 2004/98/CE DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 2004

recante modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso dell’etere di pentabromodifenile nei sistemi di evacuazione d’emergenza dei mezzi aerei allo scopo di adattarne l’allegato I al progresso tecnico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (1), in particolare l’articolo 2 bis,

considerando quanto segue:

(1)

L’etere di pentabromodifenile (pentaBDE) è utilizzato in qualità di ritardante di fiamma bromurato, per proteggere materie plastiche, tessuti ed altri articoli dalle fiamme.

(2)

Sulla base di una valutazione del rischio conforme alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi pertinenti alle sostanze esistenti (2) si ritiene necessario limitare l’immissione sul mercato del pentaBDE e pertanto la sostanza si aggiunge all’allegato I della direttiva 76/769/CEE.

(3)

Sono attualmente disponibili nuove informazioni che dimostrano che il pentaBDE viene utilizzato per tessuti destinati specificamente agli scivoli e agli scivoli-battelli per l’evacuazione dei mezzi aerei e non può essere sostituito con alternative adeguate a causa dei requisiti normativi e dei collaudi di sicurezza.

(4)

Non sono prevedibili emissioni nell’ambiente provenienti dagli scivoli ed esposizione per le persone, salvo in caso di emergenza e per pochi secondi e soltanto nel raro evento che il materiale sia in fiamme.

(5)

Considerando l’applicazione limitata del pentaBDE nei sistemi di evacuazione di emergenza dei mezzi aerei e il suo trascurabile contributo ai rischi per la salute e l’ambiente, si giustifica l’autorizzazione all’immissione sul mercato del pentaBDE e l’utilizzazione dello stesso per questo scopo specifico.

(6)

Data la complessità di un eventuale processo di sostituzione e le disposizioni relative all’autorizzazione dei sistemi di emergenza dei mezzi aerei, nonché le gravi implicazioni socioeconomiche, si giustifica una deroga relativamente ad articoli il cui uso è essenziale in situazioni di emergenza. L’autorizzazione all’utilizzazione del pentaBDE nei sistemi di evacuazione d’emergenza consentirebbe il mantenimento delle condizioni di sicurezza del mezzo aereo, evitando il ricorso a sistemi più antiquati.

(7)

La direttiva 76/769/CEE va quindi modificata conseguentemente.

(8)

Si applicano le disposizioni della presente direttiva, fatta salva la legislazione comunitaria che indica i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori, in particolare la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (3), e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (4).

(9)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l’adattamento al progresso tecnico delle direttive sull’eliminazione delle barriere tecniche al commercio di sostanze e preparati pericolosi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato I della direttiva 76/769/CEE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro e non oltre il 1o gennaio 2005, le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative necessarie a conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tabella di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2005 al più tardi.

Quando gli Stati membri adottano le disposizioni in questione, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da detto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatta a Bruxelles, il 30 settembre 2004.

Per la Commissione

Olli REHN

Membro della Commissione


(1)  GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/96/CE della Commissione (GU L 301 del 28.9.2004, pag. 51).

(2)  GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(3)  GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

(4)  GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50.


ALLEGATO

L’allegato I della direttiva 76/769/CEE è modificato come segue:

Nella seconda colonna del punto 44, intitolata «Etere di difenile, derivato pentabromato C12H5Br5O», si aggiunge un nuovo paragrafo 3:

«3.   A titolo di deroga, fino al 31 marzo 2006, le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano ai sistemi di evacuazione d’emergenza dei mezzi aerei.»


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

1.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 305/65


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 settembre 2004

che modifica la decisione 2004/145/CE per quanto concerne l'assistenza finanziaria a un laboratorio comunitario di riferimento nel settore della sanità pubblica veterinaria (rischi biologici) nel Regno Unito per l'anno 2004

[notificata con il numero C(2004) 3547]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2004/667/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 28, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2004/145/CE della Commissione, del 12 febbraio 2004, concernente l'assistenza finanziaria della Comunità all'espletamento delle mansioni di alcuni laboratori comunitari di riferimento nel settore della sanità pubblica veterinaria (rischi biologici) per l'anno 2004 (2), concede finanziamenti per l'espletamento di alcune loro funzioni e alcuni compiti.

(2)

Nell’ambito del programma di lavoro annuale del 2003, il laboratorio comunitario di riferimento per le TSE di Weybridge, nel Regno Unito (CRL), ha messo a punto, in base all'analisi dei risultati del programma comunitario di sorveglianza della BSE, un metodo integrato per la valutazione iniziale e continua della situazione nazionale riguardo alla BSE, metodo che include un modello epidemiologico per la valutazione dei risultati della sorveglianza della BSE nei singoli paesi.

(3)

Si dovrebbe organizzare un seminario di esperti degli Stati membri, in cui essi apprendano ad utilizzare il modello summenzionato. Tenuto conto della complessità del modello e delle conoscenze necessarie in campo statistico e in materia di epidemiologia veterinaria, sarebbe opportuno invitare due esperti per ogni Stato membro. In un primo tempo, quando gli Stati membri utilizzano il modello per valutare i propri programmi di sorveglianza, potrebbe inoltre essere necessaria l’assistenza di esperti del laboratorio comunitario di riferimento. L'assistenza finanziaria comunitaria al programma di lavoro annuale del laboratorio comunitario di riferimento dovrebbe pertanto essere aumentata per coprire i costi supplementari derivanti dal seminario e dal ricorso agli esperti.

(4)

Si dovrebbero applicare le norme previste dal regolamento (CE) n. 156/2004 della Commissione, del 29 gennaio 2004, relativo all'assistenza finanziaria della Comunità ai laboratori comunitari di riferimento ai sensi dell'articolo 28 della decisione 90/424/CEE (3).

(5)

La decisione 2004/145/CE dovrebbe essere modificata di conseguenza.

(6)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2004/145/CE è modificata come segue:

1)

L’articolo 6, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«2.   L'assistenza finanziaria di cui al paragrafo 1 è fissata a un massimo di 417 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2004 al 31 dicembre 2004.».

2)

L’articolo 6, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

«3.   L'assistenza finanziaria della Comunità per l'organizzazione di seminari tecnici ammonta ad un massimo di 105 000 EUR. A titolo dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 156/2004 e a mo' di deroga, il laboratorio menzionato nel precedente paragrafo 1 è autorizzato a richiedere un'assistenza finanziaria per un massimo di 50 partecipanti ai suoi seminari.».

Articolo 2

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(2)  GU L 47 del 18.2.2004, pag. 35.

(3)  GU L 27 del 30.1.2004, pag. 5.