ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 303

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

47o anno
30 settembre 2004


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE) n. 1683/2004 del Consiglio, del 24 settembre 2004, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glifosato originario della Repubblica popolare cinese

1

 

 

Regolamento (CE) n. 1684/2004 della Commissione, del 29 settembre 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

19

 

*

Regolamento (CE) n. 1685/2004 della Commissione, del 29 settembre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1327/2004 relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all’esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2004/2005

21

 

*

Regolamento (CE) n. 1686/2004 della Commissione, del 28 settembre 2004, che autorizza trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari di Macao

22

 

*

Regolamento (CE) n. 1687/2004 della Commissione, del 28 settembre 2004, che autorizza trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Repubblica indiana

24

 

*

Regolamento (CE) n. 1688/2004 della Commissione, del 29 settembre 2004, che fissa, per la campagna 2004/2005, il prezzo al quale gli organismi d'ammasso acquistano le uve secche e i fichi secchi non trasformati

26

 

*

Regolamento (CE) n. 1689/2004 della Commissione, del 29 settembre 2004, che stabilisce, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, la produzione stimata di cotone non sgranato e la conseguente riduzione provvisoria del prezzo di obiettivo

27

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

2004/664/CE:Decisione del Consiglio, del 24 settembre 2004, che adatta la decisione 2004/246/CE a seguito dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia

28

 

 

Commissione

 

*

2004/665/CE:Decisione della Commissione, del 22 settembre 2004, relativa a uno studio di riferimento sulla diffusione della Salmonella fra gli esemplari ovaioli di Gallus gallus [notificata con il numero C(2004) 3512]

30

 

*

2004/666/CE:Decisione della Commissione, del 29 settembre 2004, relativa all’introduzione della vaccinazione ad integrazione delle misure di lotta contro le infezioni da virus dell’influenza aviaria a bassa patogenicità in Italia e recante misure specifiche di controllo dei movimenti, che abroga la decisione 2002/975/CE [notificata con il numero C(2004) 3581]  ( 1 )

35

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

30.9.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 303/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1683/2004 DEL CONSIGLIO

del 24 settembre 2004

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glifosato originario della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafi 2 e 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDIMENTO

1.   Misure in vigore

(1)

Nel febbraio 1998 il Consiglio ha istituito, con regolamento (CE) n. 368/98 (2), dazi antidumping definitivi («dazi iniziali») del 24 % sulle importazioni di glifosato originario della Repubblica popolare cinese («RPC»). Il regolamento in questione è stato modificato dal regolamento (CE) n. 1086/2000 del Consiglio (3), che ha portato i dazi al 48 % a seguito di un’inchiesta antiassorbimento a norma dell’articolo 12 del regolamento di base. Dopo un’inchiesta antielusioni a norma dell’articolo 13 del regolamento di base, il regolamento (CE) n. 163/2002 del Consiglio (4) ha esteso il dazio del 48 % istituito sulle importazioni di glifosato originario della RPC alle importazioni di glifosato spedito dalla Malaysia o da Taiwan, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato originario della Malaysia o di Taiwan o meno, fatta eccezione per il glifosato prodotto da una società specificamente menzionata in ciascuno dei due paesi.

2.   Avvio delle inchieste del riesame in previsione della scadenza e del riesame intermedio

(2)

A seguito della pubblicazione di un avviso di imminente scadenza dei dazi antidumping in vigore sulle importazioni di glifosato originario della RPC (5), il 18 novembre 2002 la Commissione ha ricevuto una richiesta di riesame delle suddette misure ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base.

(3)

La richiesta è stata presentata dall’Associazione europea del glifosato (EGA) («il richiedente») per conto di produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria, in questo caso più del 90 %, della produzione comunitaria complessiva di glifosato.

(4)

La richiesta è stata motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe implicato il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio nei confronti dell'industria comunitaria. Basandosi sugli elementi di prova contenuti nella richiesta, la Commissione ha inoltre ritenuto che il livello del dazio non bastasse a controbilanciare il pregiudizio causato dalle pratiche di dumping, che giustificava l’apertura d’ufficio di un riesame intermedio globale dei dazi riguardante tutti gli aspetti del procedimento. Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza e di un riesame intermedio a norma dell’articolo 11, paragrafi 2 e 3 del regolamento di base, la Commissione ha pubblicato un avviso di apertura di detti riesami nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (6).

3.   Parti interessate dalle inchieste

(5)

La Commissione ha informato ufficialmente dell’apertura delle inchieste le autorità della RPC, i produttori esportatori cinesi, i produttori, importatori e utilizzatori della Comunità annoverati nella richiesta tra le parti interessate e le loro associazioni. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

(6)

Visto il numero apparentemente elevato di produttori esportatori del prodotto in esame nella RPC, che risultava sia dalla richiesta che dall’inchiesta precedente, nell'avviso di apertura è stata presa in considerazione la possibilità di applicare tecniche di campionamento per l'esame del dumping. La Commissione ha inoltre inviato questionari di campionamento agli importatori noti ai suoi servizi.

(7)

Tuttavia, solo un numero limitato di produttori esportatori della RPC si è messo in contatto con la Commissione e ha fornito le informazioni richieste nell'avviso di apertura entro i termini previsti. Di conseguenza, il ricorso alle tecniche di campionamento non è stato giudicato necessario per quanto riguarda i produttori esportatori della RPC. Per di più, solo un importatore ha segnalato importazioni di glifosato originario della RPC. Si è pertanto ritenuto che non fosse necessario applicare tecniche di campionamento agli importatori.

(8)

La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate ricevendo risposte da quattro produttori comunitari e da due produttori esportatori cinesi. Solo un importatore ha segnalato importazioni originarie della RPC inviando successivamente una risposta completa al questionario.

(9)

Sono pervenute le osservazioni per iscritto di diversi produttori esportatori della RPC, di quattro produttori e 13 fornitori con sede nella Comunità e di un’associazione di distributori e utilizzatori. Si è concessa un’audizione a tutte le parti che ne hanno fatto richiesta entro il termine fissato dimostrando di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.

(10)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare se esisteva un rischio di persistenza o di reiterazione del dumping e del pregiudizio e per valutare l’interesse della Comunità. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

 

Produttori esportatori della RPC:

Zhejiang Xinan Industrial Group Ltd, Xinanjiang, Jiande City, Provincia del Zhejiang, RPC;

 

Produttori della Comunità:

Cheminova Agro A/S, Lemvig, Danimarca, (compreso il distributore collegato Headland Agrochemicals Ltd, Great Chesterford, Essex, Regno Unito),

Herbex Produtos Químicos, SA, Sintra, Portogallo,

Monsanto Europe SA, Bruxelles e Anversa, Belgio, (compreso il distributore collegato Monsanto UK Ltd, Cambridge, Regno Unito),

Syngenta UK, Huddersfield, Regno Unito (compresi le società collegate Stauffer Chemical BV, Seneffe, Belgio, e Syngenta AG, Basilea, Svizzera, e il distributore collegato Syngenta Crop Protection, Whittlesford, Cambridgeshire, Regno Unito);

 

Produttore del paese terzo ad economia di mercato:

Monsanto do Brasil, São Paulo, Brasile.

(11)

L’inchiesta relativa al rischio di persistenza o di reiterazione del dumping nell’ambito del riesame riguardava il periodo che va dal 1o gennaio 2002 al 31 dicembre 2002 («PI», periodo di inchiesta). L’esame delle tendenze per l'analisi del rischio di persistenza o di reiterazione del pregiudizio riguardava il periodo che va dal gennaio 1999 alla fine del PI («periodo in esame»).

4.   Status di impresa operante in economia di mercato (SEM) e trattamento individuale

(12)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, le due società cinesi Zhejiang Xinan Industrial Group Ltd («Xinanchem») e Zhenjiang Jiagnan Chemical Factory («Zhenjiang») hanno chiesto il SEM e il trattamento individuale. Si è riscontrato tuttavia che nel PI la Zhenjiang non aveva esportato il prodotto in esame nella Comunità, per cui la sua richiesta di SEM e di trattamento individuale non era pertinente. Alla Xinanchem è stato chiesto di compilare un modulo di domanda per il SEM contenente tutte le informazioni dettagliate necessarie.

(13)

Sebbene la maggior parte delle azioni della società appartenesse a privati, vista la notevole dispersione delle azioni non di proprietà dello Stato e considerato che quest’ultimo deteneva un pacchetto azionario di gran lunga superiore agli altri, si è stabilito che la società era controllata dallo Stato. Per di più il consiglio d’amministrazione veniva nominato di fatto dagli azionisti statali e si componeva per la maggior parte di funzionari dello Stato o di imprese pubbliche. Si è pertanto concluso che la società era soggetta ad un controllo e ad un’influenza notevoli da parte dello Stato.

(14)

Per di più, il governo della RPC aveva autorizzato la China Chamber of Commerce Metals, Minerals & Chemicals Importers and Exporters (CCCMC) a subappaltare l’indicazione e la verifica dei prezzi all’esportazione a fini di sdoganamento. Questo sistema, nel cui ambito veniva fissato un prezzo minimo per le esportazioni di glifosato, consentiva alla CCCMC di vietare le esportazioni che non rispettavano i prezzi stabiliti.

(15)

Dopo aver sentito il comitato consultivo, quindi, si è deciso di non concedere il SEM alla Xinanchem perché la società non rispettava tutti i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base.

(16)

Non avendo ottenuto lo status di economia di mercato, la Xinanchem ha chiesto il trattamento individuale, cioè la determinazione di un margine di dumping individuale sulla base dei suoi prezzi all’esportazione. La Commissione ha quindi verificato se la società avesse, de iure e de facto, un’autonomia sufficiente nei confronti dello Stato per fissare il suo prezzo all’esportazione.

(17)

Essendosi accertato che lo Stato esercitava un notevole controllo sulla Xinanchem per quanto riguarda la fissazione dei prezzi del prodotto in esame, come spiegato al punto (14), si è concluso che la Xinanchem non soddisfaceva i requisiti necessari per la concessione del trattamento individuale ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 5 del regolamento di base.

B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1.   Prodotto in esame

(18)

Il prodotto in esame è il glifosato originario della RPC («prodotto in esame»), attualmente classificabile ai codici NC ex 2931 00 95 (codici TARIC 2931009581 e 2931009582) e ex 3808 30 27 (codici TARIC 3808302711 e 3808302719). Il prodotto in esame è lo stesso dell'inchiesta a seguito della quale erano stati istituiti i dazi iniziali («inchiesta iniziale»).

(19)

Il glifosato è un erbicida non selettivo che può essere prodotto in vari gradi o forme di concentrazione, segnatamente acido, sale e formulato. L’acido è la forma di base del prodotto chimico derivante dal processo di produzione, che in genere è disponibile come polvere secca, con un tenore di glifosato del 95 %, o sotto forma di pani umidi, con un tenore di glifosato dell’84 %. Le due forme differiscono solo per quanto riguarda il tenore di umidità rimanente. Il sale è una forma solubile liquida del glifosato ottenuta dall’acido, contenente il 62 % di IPA (7) che equivale a un tenore di glifosato del 43 %. Il glifosato formulato, che di norma è liquido, consiste in un miscuglio di sale di glifosato, acqua e altri prodotti chimici (tensioattivi e additivi) che permettono l’assorbimento dell’erbicida da parte delle piante aumentandone l’efficacia. Il glifosato formulato standard contiene 360 grammi/litro di glifosato.

(20)

Per ridurre i costi di trasporto, i distributori di solito acquistano il glifosato in forma concentrata (per lo più acido o pani umidi, ma anche sale) e lo sottopongono ad un ulteriore trattamento (formulazione), aggiungendo acqua e altri prodotti chimici per ottenere il glifosato formulato, l'unico che può essere utilizzato come prodotto finale, vale a dire come erbicida non selettivo. Ai fini dell’inchiesta, quindi, importatori e formulatori sono stati considerati un gruppo unico («importatori/formulatori»).

2.   Prodotto simile

(21)

Il glifosato prodotto e venduto nella Comunità dai produttori comunitari che hanno chiesto il riesame in previsione della scadenza e il glifosato prodotto nella RPC e venduto nella Comunità dai produttori esportatori cinesi presentano le stesse caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base e gli stessi usi, e possono quindi essere considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4 del regolamento di base. Si è inoltre stabilito che il glifosato prodotto e venduto a livello interno nel paese terzo ad economia di mercato («paese analogo»), cioè il Brasile, e il glifosato prodotto nella RPC ed esportato nella Comunità avevano le stesse caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base e gli stessi usi, per cui sono stati considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4 del regolamento di base.

C.   RISCHIO DI PERSISTENZA O DI REITERAZIONE DEL DUMPING

(22)

Due società cinesi hanno collaborato alle inchieste ma solo una, la Xinanchem (in appresso il «produttore esportatore cinese»), aveva esportato il prodotto in esame nella Comunità durante il PI. La collaborazione dell’altra società (Zhenjiang) si è quindi limitata all’inchiesta per il riesame in previsione della scadenza. Il quantitativo totale di glifosato originario della RPC importato durante il PI corrisponde a meno del 50 % di quello importato durante il periodo dell’inchiesta iniziale (12 mesi fino al 31 agosto 1995). A causa dell'aumento del consumo, la quota di mercato delle importazioni del prodotto in esame originario della RPC ha subito nello stesso periodo una diminuzione più pronunciata, passando dall’11 % durante il periodo dell’inchiesta iniziale a meno del 3 % all’inizio del periodo in esame e a meno del 2 % nel 2001, per poi risalire lievemente durante il PI rimanendo però al di sotto del 2 %.

1.   Paese analogo

(23)

Poiché la RPC è considerata un’economia in fase di transizione, la Commissione ha dovuto determinare il valore normale in base ai dati ottenuti dai produttori di un paese terzo ad economia di mercato a norma dell’articolo 2, paragrafo 7 del regolamento di base.

(24)

Nell’avviso di apertura, la Commissione ha suggerito di utilizzare il Brasile, già scelto come paese analogo nell’inchiesta che aveva preceduto l'istituzione dei dazi.

(25)

Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di fare commenti sulla scelta di questo paese analogo.

(26)

Il produttore esportatore cinese ha chiesto che fosse usato un paese con un livello di sviluppo economico più vicino a quello della RPC, aggiungendo che il confronto con un paese analogo dell’Asia sarebbe stato più valido. Va osservato tuttavia che per stabilire il valore normale non occorre necessariamente un livello di sviluppo economico equivalente. Pur non avendo ricevuto proposte motivate riguardanti un paese analogo diverso dal Brasile, la Commissione ha chiesto ai produttori noti del prodotto in esame con sede a Taiwan o in Malaysia se fossero disposti a fornire le informazioni necessarie. I produttori in questione hanno risposto tuttavia che questi due mercati erano fortemente influenzati dalle importazioni a basso prezzo di glifosato originario della RPC e che i prezzi nei loro paesi non erano rappresentativi. Secondo un produttore di Taiwan, sarebbero stati più adatti allo scopo paesi quali, ad esempio, il Brasile. La collaborazione dei produttori suddetti, quindi, non è andata oltre questo stadio.

(27)

Il produttore esportatore cinese ha osservato altresì che le informazioni relative al Brasile sarebbero state fornite da una società collegata a un membro del richiedente, suggerendo invece alla Commissione di utilizzare, per stabilire il valore normale, informazioni indipendenti e verificabili. Si è ritenuto tuttavia che il fatto che una società del paese analogo proposto sia collegata a un membro del richiedente non significhi necessariamente che le informazioni ottenute non sono attendibili e verificabili. Nel determinare il valore normale, si è fatto il possibile per eliminare ogni effetto eventuale di questo collegamento.

(28)

La scelta del Brasile come paese analogo è stata quindi ritenuta ragionevole, visto che i produttori sono disposti a collaborare, che utilizzano un processo di produzione paragonabile e, soprattutto, che il Brasile era già stato usato come paese analogo nell’inchiesta che ha preceduto l’istituzione dei dazi. La Commissione ha chiesto le informazioni necessarie ai due produttori noti del paese, Monsanto do Brasil («Mobras») e Nortox, ma le ha ottenute solo dalla Mobras, una società collegata a un membro del richiedente, le cui vendite sul mercato interno sono risultate rappresentative rispetto al volume del prodotto in esame venduto dal produttore esportatore cinese nella Comunità.

2.   Valore normale

(29)

Il valore normale è stato calcolato per tutte le forme di glifosato prodotte e vendute in Brasile, cioè il glifosato acido e diverse formulazioni in funzione della loro concentrazione.

(30)

Si è stabilito che i tipi di prodotto venduti sul mercato interno del Brasile non erano paragonabili a quelli venduti dal produttore esportatore in questione nella Comunità. A norma dell’articolo 2, paragrafo 3 del regolamento di base, il valore normale è stato quindi costruito in base al costo di produzione maggiorato di un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita (SG&A) e per i profitti. Le SG&A e i profitti sono stati determinati in base alle vendite del prodotto simile realizzate dalla Mobras sul mercato interno. Va osservato al riguardo che la Mobras ha acquistato la maggior parte delle materie prime necessarie per produrre il glifosato da una società collegata in Brasile, il cui margine di utile è stato quindi riportato ad un livello inferiore nel determinare il costo di acquisto della materia prima utilizzata per calcolare il costo di produzione.

(31)

L’importo corrispondente alle SG&A e ai profitti è stato calcolato in base ai dati effettivi riguardanti le vendite di glifosato effettuate dalla Mobras nell’ambito di normali operazioni commerciali.

3.   Prezzi all’esportazione

(32)

Poiché tutte le vendite per l'esportazione del produttore esportatore sono state effettuate direttamente ad acquirenti indipendenti nella Comunità, i prezzi all'esportazione sono stati stabiliti sulla base dei prezzi pagati o pagabili, a norma dell'articolo 2, paragrafo 8 del regolamento di base.

(33)

Il confronto tra i dati relativi alle esportazioni nella Comunità forniti dal produttore esportatore cinese e il volume totale delle importazioni originarie della RPC di cui al punto (58) dimostra che il livello di cooperazione è stato scarso, poiché queste esportazioni rappresentavano meno del 26 % delle importazioni comunitarie complessive dalla RPC durante il PI.

4.   Confronto

(34)

Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, si è effettuato un opportuno adeguamento per quanto riguarda le differenze che, da quanto affermato e dimostrato, incidevano sulla comparabilità dei prezzi, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10 del regolamento di base. Gli adeguamenti effettuati su questa base riguardavano le imposte indirette, gli sconti, le spese di trasporto, assicurazione, movimentazione e carico, i costi accessori e le commissioni. Gli adeguamenti del prezzo all’esportazione riguardanti le spese di trasporto interno nel paese esportatore, i costi d’imballaggio e i costi di credito sono stati effettuati in base ai costi accertati nel paese analogo.

(35)

Il confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione è stato effettuato allo stadio franco fabbrica.

5.   Margini di dumping

(36)

Dal confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione del produttore esportatore cinese è risultato un margine di dumping del 28,7 % durante il PI.

(37)

Poiché detto produttore esportatore non ha ottenuto il trattamento individuale, si è calcolato un margine di dumping globale per la RPC.

(38)

Dato che il livello di cooperazione è stato scarso, come risulta dal punto (33), il livello di dumping per i volumi di esportazione dei produttori esportatori cinesi che non hanno collaborato è stato determinato in base al margine più elevato stabilito, per un tipo rappresentativo del prodotto in esame, nel caso del produttore esportatore che ha collaborato. Si è ritenuto opportuno procedere in questo modo poiché niente lasciava supporre che i produttori che non hanno collaborato avessero praticato prezzi di dumping inferiori a quelli dell'esportatore che ha collaborato. Si è pertanto attribuito un margine di dumping del 30,2 % a tutti i produttori esportatori che non hanno collaborato nonché al produttore esportatore che ha collaborato e che non aveva effettuato esportazioni nella Comunità durante il PI.

(39)

Si è infine calcolato un margine di dumping nazionale medio del 29,9 % utilizzando come fattore di ponderazione il valore CIF di ciascun gruppo di esportatori, cioè di quelli che hanno collaborato e degli altri.

(40)

Il margine di dumping nazionale stabilito nell’inchiesta per il riesame intermedio è risultato inferiore sia al margine di dumping stabilito nell’inchiesta iniziale che al margine di dumping stabilito nell’inchiesta antiassorbimento a norma dell’articolo 12 del regolamento di base. Va ricordato che il valore normale del prodotto in esame è notevolmente diminuito dopo il PI dell’inchiesta iniziale, per cui è poco probabile che il margine di dumping torni ad aumentare qualora i dazi vengano modificati in funzione del margine di dumping stabilito durante l'inchiesta per il riesame intermedio.

6.   Ripercussioni dell’eventuale abrogazione dei dazi sulle importazioni

a)   Esportazioni della RPC in altri paesi (volume e prezzi)

(41)

Si è accertato che il glifosato veniva venduto ai paesi terzi a prezzi addirittura inferiori ai prezzi di dumping delle vendite sul mercato comunitario risultanti dalle risposte al questionario e dalle statistiche Eurostat. Le risposte al questionario indicano altresì che i volumi delle esportazioni nei paesi terzi sono aumentati di oltre il 100 % dopo l’istituzione dei dazi definitivi. Pertanto, se i dazi venissero abrogati, i produttori esportatori della RPC potrebbero dirottare massicciamente, e a prezzi di dumping, le loro esportazioni da altri mercati verso il mercato comunitario.

(42)

Le informazioni fornite dal richiedente dimostrano che viene esportato oltre l'80 % di tutto il glifosato prodotto nella RPC. Le esportazioni dei due produttori esportatori che hanno collaborato rappresentano una proporzione considerevole della loro produzione totale di glifosato. Si è pertanto stabilito che la maggior parte del glifosato prodotto nella RPC era destinata all’esportazione.

b)   Capacità di produzione inutilizzate nella RPC

(43)

Le due società che hanno collaborato hanno dichiarato che durante il PI la loro capacità di produzione, espressa in equivalente acido 95 %, era di circa 34 000 tonnellate di glifosato. A giudicare dalle loro risposte al questionario, dal 1999 ad oggi la capacità di produzione di queste due società è aumentata di oltre il 92 %. Nelle informazioni fornite dal richiedente la capacità di produzione totale della RPC è stimata a 79 500 tonnellate. Sebbene le società in questione sfruttassero quasi completamente la loro capacità, dalle informazioni fornite dal richiedente risulta che nel 2001 il tasso medio di utilizzazione degli impianti di tutti i produttori della RPC era dell’83 % circa. Rimane quindi una capacità inutilizzata di 13 500 tonnellate.

(44)

In considerazione di quanto precede, si è concluso che i produttori esportatori della RPC disponevano della capacità necessaria per aumentare le loro esportazioni verso il mercato comunitario in caso di abrogazione dei dazi.

c)   Precedenti pratiche di elusione/assorbimento

(45)

Come indicato al punto (1), dopo l’istituzione dei dazi definitivi nel febbraio 1998 si sono svolte altre due inchieste, a norma degli articoli 12 e 13 del regolamento di base, da cui è risultato che gli esportatori della RPC non potevano competere sul mercato comunitario a prezzi non di dumping, poiché per essere presenti sul mercato comunitario dovevano ricorrere all’elusione trasbordando il prodotto in esame nella Comunità attraverso altri paesi a prezzi oggetto di un forte dumping (inchiesta antielusioni a norma dell’articolo 13) e a pratiche di assorbimento.

d)   Importazioni in regime di perfezionamento attivo

(46)

Oltre il 90 % delle recenti importazioni originarie della RPC è avvenuto in regime di perfezionamento attivo. Durante il periodo in esame, le importazioni originarie della RPC effettuate in regime di perfezionamento attivo sono aumentate costantemente, a scapito delle importazioni oggetto di dazio, passando dal 60 % circa del totale nel 1999 a oltre il 90 % nel PI. È evidente che, negli ultimi anni, le esportazioni della RPC sono avvenute sempre più in regime di perfezionamento attivo.

e)   Conclusione sul rischio di persistenza del dumping

(47)

Considerato che la RPC dispone di capacità di produzione inutilizzate e che, durante il periodo dell’inchiesta, i suoi prezzi medi all’esportazione nei paesi non CE erano inferiori a quelli prevalenti sul mercato comunitario, è possibile che, in caso di abrogazione dei dazi, la produzione supplementare o le vendite attualmente esportate nei paesi non CE siano massicciamente riorientate verso il mercato comunitario.

(48)

Dall’inchiesta è risultato che le esportazioni originarie della RPC vengono tuttora effettuate a prezzi di dumping. In mancanza di elementi che dimostrino il contrario, quindi, si può logicamente ipotizzare una persistenza del dumping in futuro. È inoltre probabile che il volume delle importazioni in dumping, attualmente basso, registri un forte aumento qualora i dazi dovessero scadere.

7.   Impegno

(49)

Il produttore esportatore della RPC Xinanchem si è detto interessato ad offrire un impegno. Si ricorda tuttavia che la Xinanchem non soddisfaceva i requisiti per la concessione del trattamento individuale a causa del sistema di controllo dei prezzi gestito dalla CCCMC su incarico dello Stato. Visto inoltre il basso livello di cooperazione dei produttori esportatori della RPC, la Commissione non poteva esaminare in modo più approfondito un impegno proposto dalla Xinanchem, per il quale esiste un notevole rischio di elusione. Il produttore esportatore che ha collaborato è stato debitamente informato. La Commissione non ha poi ricevuto alcuna proposta effettiva di impegno dalla Xinanchem.

D.   SITUAZIONE DEL MERCATO COMUNITARIO

1.   Situazione generale

(50)

I quattro produttori comunitari che hanno collaborato all’inchiesta rappresentavano il 100 % della produzione comunitaria di glifosato durante il PI. Essi costituiscono pertanto l’industria comunitaria ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1 e dell’articolo 5, paragrafo 4 del regolamento di base.

(51)

Ai fini del presente riesame si considera, come nell’inchiesta iniziale, che l’industria comunitaria comprenda solo i produttori effettivi di glifosato, cioè quelli che lo ottengono dalle materie prime; sono quindi esclusi i formulatori, che si limitano a trasformare una forma di glifosato in un’altra. Secondo un produttore esportatore cinese devono essere considerati produttori comunitari anche i formulatori, cioè le società che acquistano glifosato acido o sale di glifosato e lo trasformano in glifosato formulato. Il presente riesame, tuttavia, riguarda le diverse forme di glifosato, e un formulatore si limita, per definizione, a convertire una forma di glifosato esistente in un’altra, per cui non è un vero e proprio produttore di glifosato. Questa distinzione tra produttori e importatori/formulatori è inoltre in linea con l’impostazione adottata nell’inchiesta iniziale.

(52)

Nel caso di un determinato produttore, ci si è dovuti chiedere se potesse essere definito «produttore comunitario» a causa della struttura aziendale del gruppo a cui appartiene. Il produttore in questione è pienamente integrato in un’entità economica unica, composta da un gran numero di società, che opera nel modo seguente: la sede centrale del gruppo, situata al di fuori della Comunità, acquista le materie prime. Una consociata nella Comunità (il produttore in questione) produce glifosato acido in base ad un contratto di subappalto con la sede centrale, che rimane proprietaria del glifosato e vende, successivamente, il glifosato acido a una seconda consociata nella Comunità, dove viene trasformato in sale e formulato. Il prodotto formulato è poi rivenduto a una rete di distributori collegati nella Comunità, appartenenti al gruppo, che lo vendono a loro volta a clienti indipendenti. L’inchiesta ha dimostrato che il glifosato prodotto da questa società è di origine comunitaria e che le operazioni di fabbricazione, gli investimenti tecnologici e finanziari connessi e le vendite si svolgono nella Comunità. Il produttore in questione, quindi, è un produttore comunitario ai sensi degli articoli 5, paragrafo 4, e 4, paragrafo 1 del regolamento di base.

(53)

Un produttore comunitario e un’associazione che rappresenta distributori e utilizzatori hanno dichiarato che una determinata società non poteva essere considerata un produttore comunitario poiché in realtà non produceva glifosato acido nella Comunità, ma si limitava a trasformare in prodotto formulato l’acido o il sale importati da un paese terzo. L’inchiesta ha dimostrato che, sebbene la società importi effettivamente determinati quantitativi di glifosato formulato dai paesi terzi, la maggior parte dei prodotti che vende nella Comunità proviene dal glifosato acido prodotto dalla società stessa nella Comunità. L’argomentazione è stata quindi respinta e la società è stata considerata un produttore comunitario.

(54)

La valutazione dell’impatto delle importazioni in dumping sull’industria comunitaria comprendeva un’analisi di tutti i fattori e indici economici che hanno inciso sulla situazione dell’industria tra il 1999 e il PI.

(55)

Salvo indicazione contraria, le cifre relative ai volumi di glifosato comprendono tutte le forme del prodotto. A scopo di confronto, i volumi sono stati ridefiniti in base ad un tenore di glifosato acido del 95 %. Le cifre relative alle vendite dell’industria comunitaria comprendono solo le vendite di glifosato prodotto nella Comunità, ed escludono tutte le vendite di glifosato importato e successivamente rivenduto da determinati produttori comunitari.

2.   Consumo comunitario

(56)

Il mercato comunitario del glifosato, dove l’industria comunitaria realizza le sue vendite, copre sia la domanda di prodotto formulato pronto per essere usato come erbicida sia la domanda degli importatori/formulatori che trasformano il sale o l’acido nel prodotto formulato, il quale successivamente può essere venduto nella Comunità o esportato. L’industria comunitaria soddisfa entrambe le domande con i suoi mezzi o importando dai paesi terzi. Il consumo comunitario è stato pertanto valutato a livello delle vendite ai distributori/utilizzatori e agli importatori/formulatori, calcolato in base al volume totale della produzione dell’industria comunitaria e adeguato in funzione delle variazioni delle scorte, più le importazioni totali che risultano da Eurostat e dalle informazioni fornite dall’industria comunitaria riguardo a determinati volumi oggetto di un trattamento doganale specifico, meno i volumi esportati dichiarati dall’industria comunitaria.

(57)

Si è così rilevato un aumento costante del consumo comunitario, pari al 41 % tra il 1999 e il 2002, a seguito dell’accettazione e dell’uso sempre più diffusi del glifosato come erbicida non selettivo. La tabella seguente riporta dati particolareggiati al riguardo, espressi in tonnellate:

Tabella 1:

Consumo

Consumo

1999

2000

2001

2002

(PI)

Tonnellate

(equivalente acido 95 %)

24 782

29 280

31 562

35 021

Indice

100

118

127

141

3.   Volume delle importazioni originarie della RPC e quota di mercato

(58)

Il volume delle importazioni del prodotto in esame è stato determinato in base alle informazioni statistiche fornite da Eurostat e alle informazioni fornite dall’industria comunitaria riguardo a determinati volumi oggetto di un trattamento doganale specifico. I dati sono espressi in forma indicizzata per tutelare la riservatezza delle informazioni suddette. Il quantitativo totale di glifosato originario della RPC importato durante il PI corrisponde a meno del 50 % di quello importato durante il periodo dell’inchiesta iniziale (12 mesi fino al 31 agosto 1995). A causa dell'aumento del consumo, la quota di mercato delle importazioni del prodotto in esame originario della RPC ha subito nello stesso periodo una diminuzione più pronunciata, passando dall’11 % durante il periodo dell’inchiesta iniziale a meno del 3 % all’inizio del periodo in esame e a meno del 2 % nel 2001, per poi risalire lievemente durante il PI rimanendo però al di sotto del 2 %. Come si è spiegato al punto (46), oltre il 90 % delle recenti importazioni originarie della RPC è avvenuto in regime di perfezionamento attivo, il che dimostra che la maggior parte del glifosato della RPC importato viene effettivamente riesportato, a riprova del fatto che i dazi hanno ostacolato le vendite nella Comunità. Durante il periodo in esame, le importazioni originarie della RPC effettuate in regime di perfezionamento attivo sono aumentate costantemente, a scapito delle importazioni oggetto di dazio, passando dal 60 % circa del totale nel 1999 a oltre il 90 % nel PI. Sebbene la quota di mercato degli esportatori della RPC sia indiscutibilmente diminuita a causa dei dazi in vigore, essi rimangono più che presenti sul mercato comunitario. La tabella seguente riprende, in forma indicizzata, l’andamento delle importazioni originarie della RPC e della quota di mercato di questo paese durante il periodo in esame, prendendo come base il 1999.

Tabella 2:

Importazioni originarie della RPC

Importazioni originarie della RPC

1999

2000

2001

2002

(PI)

Volumi

(indicizzati)

100

95

76

100

Quota di mercato

(indicizzata)

100

81

62

73

4.   Prezzi delle importazioni in questione

a)   Andamento dei prezzi

(59)

Visto che le importazioni di glifosato formulato originario della RPC nella Comunità sono state di entità minima, e in mancanza di importazioni di sale di glifosato durante il PI, per stabilire l’andamento dei prezzi ci si è basati unicamente su quelli del glifosato acido (dati Eurostat). I prezzi delle importazioni di glifosato acido al 95 % originario della RPC, espressi in EUR/kg al lordo del dazio antidumping, sono scesi da 3,50 EUR nel 1999 a 2,80 EUR nel PI (-20 %). La seguente tabella riporta in dettaglio la loro evoluzione:

Tabella 3:

Prezzi della RPC

Prezzi RPC

1999

2000

2001

2002

(PI)

EUR/kg al lordo del dazio antidumping

(equivalente acido 95 %)

3,50

3,31

3,04

2,80

Indice

100

94

87

80

b)   Sottoquotazioni

(60)

Per i motivi esposti al punto (59), anche per valutare la sottoquotazione ci si è basati unicamente sui prezzi del glifosato acido. Poiché dalla RPC viene importato un acido al 95 %, mentre i produttori comunitari vendono sul mercato comunitario pani umidi all’84 %, ai fini di un equo confronto si sono convertiti i prezzi del glifosato in pani umidi in base ad un tenore di acido del 95 %. L’operazione è consentita dal fatto che l’unica differenza tra i due prodotti consiste nel maggior tenore idrico dei pani umidi. Il prezzo del glifosato cinese è stato inoltre calcolato in base alle informazioni fornite nel corso dell’inchiesta dal produttore esportatore che ha collaborato. Sulla base dei prezzi franco frontiera comunitaria, al netto dei dazi doganali ma al lordo dei dazi antidumping, si è riscontrato un margine di sottoquotazione del 20-30 % durante il PI, il significa che, in assenza dei dazi, i prezzi sul mercato comunitario dovrebbero scendere a causa della pressione dei prezzi del glifosato cinese. Dato il livello dei dazi antidumping in vigore (48 %), il prezzo, al netto del dazio, del glifosato originario della RPC superava del 10-20 % il prezzo di vendita dell’industria comunitaria. Va osservato tuttavia che, come spiegato ai punti e (119) e (120), si è stabilito un margine di sottoquotazione superiore all’80 %, dazio non corrisposto, per le vendite di glifosato di origine cinese effettuate durante il PI.

c)   Importazioni originarie di altri paesi terzi

(61)

Come indicato al punto (71), un produttore comunitario ha importato notevoli quantitativi di glifosato formulato non standard, ad alto valore, da società collegate di paesi terzi. I prezzi d’importazione e di rivendita di questo prodotto sono nettamente superiori ai prezzi dei principali prodotti formulati fabbricati e venduti dall’industria comunitaria nella Comunità. Di conseguenza, le importazioni in questione non hanno contribuito alla depressione dei prezzi sul mercato comunitario.

(62)

I dati relativi alle importazioni riportati nella tabella seguente riguardano anche il glifosato importato in regime di perfezionamento attivo, ma non il glifosato che un produttore comunitario ha importato da società collegate in paesi terzi.

Tabella 4:

Volume delle importazioni da altri paesi terzi e quote di mercato

Equivalente acido 95 %

1999

2000

2001

2002 (PI)

t

Quota di mercato

Prezzo

EUR/kg

t

Quota di mercato

Prezzo

EUR/kg

t

Quota di mercato

Prezzo

EUR/kg

t

Quota di mercato

Prezzo

EUR/kg

Malaysia

1 884

7,6 %

2,85

1 622

5,5 %

2,84

1 239

3,9 %

2,57

78

0,2 %

2,83

Indicizzato

100

 

100

86

 

100

66

 

90

4

 

99

Taiwan

736

3,0 %

3,87

1 253

4,3 %

3,87

469

1,5 %

3,46

1 354

3,9 %

3,24

Indicizzato

100

 

100

170

 

100

64

 

90

184

 

84

Altri

1 292

5,2 %

3,94

2 141

7,3 %

3,82

2 212

7,0 %

3,40

1 695

4,8 %

3,19

Indicizzato

100

 

100

255

 

100

174

 

89

90

 

84

TOTALE

3 912

15,8 %

3,38

5 016

17,1 %

3,44

3 920

12,4 %

3,13

3 127

8,9 %

3,20

Indicizzato

100

 

100

128

 

102

100

 

93

80

 

95

(63)

Ai fini di un valido confronto dei prezzi per le importazioni di glifosato dai paesi terzi, ci si è basati sul glifosato acido, che durante il PI ha rappresentato oltre il 90 % delle importazioni di glifosato.

(64)

Le importazioni di glifosato delle società non collegate a produttori comunitari sono scese da 3 912 tonnellate nel 1999 a 3 127 tonnellate nel PI. Le uniche importazioni significative effettuate durante il PI da paesi diversi dalla RPC, fatta eccezione per le importazioni che i produttori comunitari hanno realizzato da società collegate al di fuori della Comunità, provenivano da Taiwan (cfr. tabella in appresso). Dopo un’inchiesta antielusioni, il regolamento (CE) n. 163/2002 del Consiglio ha esteso il dazio alle importazioni del prodotto in esame spedite dalla Malaysia o da Taiwan, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato originario della Malaysia o di Taiwan o meno, fatta eccezione per il glifosato prodotto da una società specificamente menzionata in ciascuno dei due paesi. Le importazioni dalla Malaysia sono fortemente diminuite dopo l'estensione dei dazi, e non hanno raggiunto livelli significativi durante il PI.

(65)

Nel caso di Taiwan, le importazioni sono diminuite nel corso del 2001, in concomitanza con l’inchiesta antielusioni, per poi riaumentare durante il PI arrivando al 4 % circa del consumo comunitario. Sebbene il livello delle importazioni da Taiwan sia rimasto relativamente elevato, si deve tener presente che non tutte le esportazioni da Taiwan sono oggetto dei dazi estesi a seguito del riesame antielusioni. Durante il periodo in esame, inoltre, i prezzi delle importazioni da Taiwan hanno superato del 10-20 % quelli delle importazioni originarie della RPC, se non si considerano i dazi antidumping applicabili a queste ultime, e durante il PI non si sono avute sottoquotazioni dei prezzi taiwanesi rispetto a quelli dell’industria comunitaria. I prezzi delle importazioni da tutti gli altri paesi sono molto vicini a quelli dell’industria comunitaria.

5.   Situazione dell’industria comunitaria

a)   Situazione generale

(66)

Per poter procedere a una valutazione corretta di determinati indicatori di pregiudizio, si sono dovuti escludere i dati riguardanti il produttore di cui al punto (52) nei casi in cui potevano essere stati influenzati dalle società appartenenti al gruppo ma situate al di fuori della Comunità. Poiché la redditività delle operazioni europee di questa società dipende dai risultati globali della sua catena di approvvigionamento, compresa la sede centrale situata al di fuori della Comunità, si è ritenuto opportuno escludere i dati che la riguardano dall'analisi degli indicatori di cui alle sezioni f) redditività e h) cash flow e capacità di reperire capitali, nonché dall’analisi dell’ «utile sul capitale investito» di cui alla sezione g) investimenti e utile sul capitale investito. Per di più, la società non era in grado di fornire informazioni sui prezzi di vendita e sull’occupazione nell’intero periodo in esame, poiché è il frutto della fusione di due entità indipendenti. Per questo motivo, non si è potuto tener conto delle informazioni derivanti dall’analisi delle tendenze di cui alle sezioni e) prezzi di vendita e costi e i) occupazione, produttività e retribuzioni. Poiché la società in questione rappresentava solo il 15-25 % della produzione comunitaria del prodotto in esame, le risultanze esposte in appresso vengono considerate rappresentative.

b)   Produzione, capacità di produzione e utilizzazione degli impianti

(67)

La produzione di glifosato dell’industria comunitaria è passata da 48 334 tonnellate nel 1999 a un picco di 54 575 tonnellate nel 2000, per poi riscendere a 50 448 tonnellate nel PI, con un aumento globale del 4 % nel periodo in esame.

(68)

La capacità di produzione è salita da 63 000 tonnellate nel 1999 a 70 000 tonnellate nel PI (+ 11 %). L’incremento registrato nel 2000 e nel 2001 è dovuto al fatto che altri impianti di produzione sono diventati operativi e che il processo di produzione è stato costantemente perfezionato.

(69)

L’utilizzazione degli impianti è salita dal 77 % all’83 % nel 2000 per poi scendere al 72 % durante il PI (- 5 % rispetto al 1999). L'impatto economico di questa diminuzione sulla redditività è stato esaminato e giudicato irrilevante.

(70)

La minore utilizzazione degli impianti, a fronte di un aumento delle vendite del prodotto in esame nella Comunità, risente dell’andamento delle esportazioni dell’industria comunitaria nei paesi terzi, che durante il periodo in esame sono scese dal 58 % delle sue vendite mondiali nel 1999 al 38 % nel PI.

(71)

I dati relativi alla produzione e all’utilizzazione degli impianti nel 2001 e nel 2002 sono influenzati dal calo della produzione di un produttore comunitario, che ha deciso di importare certi prodotti a base di glifosato da società collegate di paesi terzi anziché fabbricarli nella Comunità. Si tratta di forme sviluppate di recente, che richiedono impianti di produzione supplementari attualmente non disponibili nella Comunità. Il deterioramento di questi indicatori di pregiudizio nel 2001 e nel 2002 va esaminato alla luce di questi sviluppi, già esposti al punto (61). I dati particolareggiati figurano nella tabella seguente:

Tabella 5:

Produzione

Produzione

1999

2000

2001

2002

(PI)

Produzione

(tonnellate equivalente acido 95 %)

48 337

54 575

52 406

50 448

Indice

100

113

108

104

Capacità di produzione

(tonnellate equivalente acido 95 %)

63 029

65 720

70 028

69 930

Indice

100

104

111

111

Utilizzazione degli impianti

77 %

83 %

75 %

72 %

c)   Scorte

(72)

Durante il periodo in esame le scorte di glifosato sono aumentate del 59 %, passando da 9 149 tonnellate nel 1999 a 14 554 tonnellate nel PI, con due picchi nel 2001 e nel 2002. I produttori comunitari si sono infatti attivati per mantenere una notevole utilizzazione degli impianti onde coprirne i costi fissi, ma il mercato non è stato in grado di assorbire tali quantitativi. I dati particolareggiati figurano nella tabella seguente:

Tabella 6:

Scorte

Scorte

1999

2000

2001

2002

(PI)

Tonnellate

9 149

9 902

13 049

14 554

Indice

100

108

143

159

(73)

Una parte della RPC ha obiettato che l’aumento delle scorte dell’industria comunitaria non era ascrivibile alle importazioni dalla RPC, ma derivava unicamente dal calo delle vendite dell'industria comunitaria sui mercati di esportazione. A tale riguardo, tuttavia, va osservato che la concorrenza del glifosato cinese, importato in regime di perfezionamento attivo e successivamente esportato, ha contribuito al calo delle vendite dell’industria comunitaria sui mercati di esportazione.

d)   Volume delle vendite, quota di mercato e crescita

(74)

Le vendite sul mercato comunitario del glifosato prodotto dall’industria comunitaria sono aumentate costantemente durante il periodo in esame passando da 19 945 tonnellate nel 1999 a 29 607 tonnellate nel PI (+ 48 %). Analogamente, la quota di mercato dell’industria comunitaria è salita dall’80 % nel 1999 all’85 % nel PI, con una punta dell’89 % nel 2001. Come si è già detto al punto (71), la diminuzione della quota di mercato verificatasi tra il 2001 e il 2002 è dovuta al fatto che un produttore comunitario ha importato glifosato dai paesi terzi.

Tabella 7:

Vendite

Vendite

1999

2000

2001

2002

(PI)

Vendite industria comunitaria

(tonnellate)

19 945

24 323

28 229

29 607

Indice

100

122

142

148

Quota di mercato industria comunitaria

80 %

83 %

89 %

85 %

e)   Prezzi di vendita e costi

(75)

Il confronto dei prezzi è stato effettuato per il prodotto formulato, cioè quello che viene utilizzato come erbicida dal consumatore finale e rappresenta la maggior parte delle vendite di glifosato in termini di valore e di volume. Ai fini di un equo confronto dei prezzi, e data la presenza sul mercato di diversi tipi di glifosato formulato, il cui prezzo può variare notevolmente a seconda sia della concentrazione del prodotto sia del tipo di tensioattivo utilizzato, i servizi della Commissione hanno scelto la formulazione più comune, che contiene 360 g di glifosato al litro. La cosiddetta «formulazione standard 360» rappresentava nel periodo in esame il 40 % circa, in termini di volume, delle vendite di glifosato effettuate nella Comunità dall’industria comunitaria. Non essendo più protetta da un brevetto, inoltre, costituisce la formulazione importata normalmente dalla RPC oppure ottenuta da acido o sale importati originari della RPC.

(76)

Per questo confronto, inoltre, si è considerato separatamente il glifosato formulato prodotto dall’industria comunitaria contenente tensioattivi speciali destinati a rendere il prodotto meno tossico. Durante il periodo in esame, le vendite di questa formulazione non tossica, contenente 360 g di glifosato al litro, hanno rappresentato il 20 % circa, in volume, delle vendite di glifosato dell’industria comunitaria nella Comunità, contro il 18 % circa per il glifosato acido. La percentuale rimanente consisteva in sale di glifosato e in altre formulazioni non standard con un diverso tenore di glifosato al litro e/o contenenti tensioattivi speciali volti ad aumentare l’efficacia del prodotto o a renderlo meno tossico.

(77)

Il glifosato acido è la componente principale del costo di produzione per la formulazione del glifosato. Esso rappresenta il 55 % circa del costo di produzione totale per la formulazione standard 360 e il 45 % per la formulazione 360 non tossica.

(78)

I prezzi di vendita al chilo del glifosato formulato standard 360, espressi in equivalente acido 95 % (pari a 2,64 litri di prodotto formulato), sono scesi da 9,23 EUR nel 1999 a 7,28 EUR nel 2002 (- 21 %). La stessa diminuzione si è verificata per il costo di produzione, che è sceso da 10,37 EUR nel 1999 a 8,14 EUR nel PI. Questo prodotto è risultato non redditizio per tutto il periodo in esame, anche se il divario tra il costo di produzione e il prezzo di vendita è rimasto relativamente stabile.

Tabella 8:

Formulazione standard 360

Formulazione standard 360

1999

2000

2001

2002

(PI)

Quantitativo venduto

(tonnellate equivalente acido 95 %)

7 632

9 102

10 015

10 322

 % vendite UE

43 %

41 %

39 %

38 %

Prezzo di vendita

(EUR/kg equivalente acido 95 %)

9,23

8,65

7,55

7,28

Indice

100

94

82

79

Costo di produzione

(EUR/kg equivalente acido 95 %)

10,37

9,31

8,88

8,14

Indice

100

90

86

79

(79)

Il prezzo di vendita al chilo del glifosato formulato non tossico contenente 360 g di glifosato al litro, espresso in equivalente acido 95 % (pari a 2,64 litri di prodotto formulato), è sceso del 12 % tra il 1999 e il 2002. Anche il costo di produzione è diminuito (- 22 %) tra il 1999 e il 2001, risalendo nuovamente nel PI a seguito di una minore utilizzazione degli impianti. La redditività di questo prodotto è aumentata durante il periodo in esame.

Tabella 9:

Formulazione 360 non tossica

Formulazione 360 non tossica

1999

2000

2001

2002 (PI)

Quantitativo venduto

(Indice)

100

123

125

106

% vendite UE

(Indice)

100

100

88

69

Prezzo di vendita

(Indice)

100

100

90

88

Costo di produzione

(Indice)

100

79

73

78

(80)

La tabella seguente riporta la media ponderata combinata del prezzo di vendita e del costo di produzione per tutte le forme di glifosato (sale, acido e tutti i tipi di prodotto formulato). L’aumento dei prezzi di vendita e del costo di produzione registrato nel 2001 è dovuto alla diversa combinazione di prodotti venduta sul mercato comunitario, nel senso che l’industria comunitaria ha venduto meno acido e sale di valore inferiore sul mercato comunitario.

Tabella 10:

Tutti i prodotti

Tutti i prodotti

1999

2000

2001

2002

(PI)

Prezzo di vendita

(EUR/kg equivalente acido 95 %)

8,92

7,94

8,16

7,61

Indice

100

89

91

85

Costo di produzione

(EUR/kg equivalente acido 95 %)

8,55

7,58

8,01

7,84

Indice

100

88

94

92

f)   Redditività

(81)

La redditività globale dell’industria comunitaria per le attività connesse al glifosato è scesa dal 4,2 % nel 1999 a – 2,6 % nel PI. Queste cifre riguardano tutte le forme di glifosato prodotte e vendute dall’industria comunitaria nella Comunità. Il glifosato importato e rivenduto, di cui al punto (71), non è stato incluso nel calcolo.

(82)

Una parte della RPC ha sostenuto che nel calcolare la redditività globale si sarebbe dovuto tener conto del prodotto importato e rivenduto. L’argomentazione, tuttavia, è stata respinta perché il prodotto in questione doveva necessariamente essere escluso dal calcolo, visto che non contribuisce alla redditività dell’industria comunitaria per quanto riguarda la produzione e le vendite nella Comunità.

(83)

La redditività globale ha risentito anche della gamma di prodotti venduta dall’industria comunitaria sul mercato comunitario. L’industria comunitaria intendeva abbandonare la formulazione «standard» del glifosato, che stava vendendo in perdita per le pressioni delle importazioni a basso prezzo provenienti principalmente dalla RPC e da Taiwan, per orientarsi verso prodotti più sofisticati con un valore superiore, quali le formulazioni non tossiche. Durante il PI, tuttavia, le vendite di questi prodotti ad alto valore fabbricati nella Comunità sono diminuite a causa di un calo della domanda, con ripercussioni negative sulla redditività globale. Le cifre riguardanti la redditività figurano nella tabella 11.

(84)

Il glifosato è venduto sul mercato comunitario anche dagli importatori/formulatori. Queste vendite, che riguardano quasi esclusivamente la formulazione standard 360 del glifosato, il prodotto più venduto dall’industria comunitaria, si trovano in concorrenza diretta con le vendite della stessa formulazione da parte dell’industria comunitaria. Il glifosato in questione viene acquistato come acido o sale, per lo più dai produttori comunitari, ma è importato anche dai paesi terzi. Per quanto le vendite realizzate dall’industria comunitaria per soddisfare la domanda di questa formulazione standard non siano risultate redditizie, l’industria comunitaria non le può interrompere, poiché coprono gran parte dei suoi costi fissi attraverso il mantenimento dell’utilizzazione degli impianti.

Tabella 11:

Redditività

Redditività

1999

2000

2001

2002 (PI)

Redditività

(vendite comunitarie)

4,2 %

4,3 %

0,6 %

– 2,6 %

g)   Investimenti e utile sul capitale investito

(85)

Gli investimenti nel settore del glifosato sono diminuiti del 15-18 % dopo il 1999. Va osservato che gli investimenti volti ad aumentare le capacità nel 2001 sono stati effettuati per lo più prima del 1999, mentre nel resto del periodo in esame non sono stati programmati o realizzati investimenti di rilievo. I dati particolareggiati figurano nella tabella seguente:

Tabella 12:

Investimenti

Investimenti

1999

2000

2001

2002

(PI)

Investimenti

(in migliaia di euro)

50 940

7 409

9 035

7 883

Indice

100

15

18

15

Utile sul capitale investito

22 %

157 %

17 %

negativo

h)   Cash flow e capacità di reperire capitali

(86)

Il cash flow dell’industria comunitaria si è deteriorato tra il 1999 e il PI, sia in valore assoluto che in percentuale del fatturato, in linea con il calo della redditività globale durante il periodo in esame.

Tabella 13:

Cash flow

Cash flow

1999

2000

2001

2002

(PI)

Cash flow

(in migliaia di euro)

13 217

11 769

4 975

– 562

Indice

100

89

38

negativo

Cash flow espresso in percentuale del fatturato

5,0 %

4,4 %

2,1 %

– 0,3 %

(87)

I capitali vengono reperiti in borsa o finanziati all'interno della società. Negli ultimi anni, gli investimenti e, in alcuni casi, la spesa per la R&S sono stati limitati a causa della minore redditività delle vendite di glifosato. La mancanza di investimenti cospicui dopo il 2000 è confermata dalle cifre di cui al punto (85).

i)   Occupazione, produttività e retribuzioni

(88)

Dato che il produttore comunitario di cui al punto (52) non ha potuto fornire cifre paragonabili per l’intero periodo in esame per i motivi di cui al punto (66), per poter esaminare la tendenza in modo coerente si sono dovute escludere le informazioni di questa società.

(89)

Nel periodo in esame l’occupazione è scesa da 1 017 dipendenti nel 1999 a 808 nel PI (20 %) a causa non solo di un calo della produzione nel 2001 e nel 2002, ma anche dell’incremento generale della produttività, misurata come produzione per lavoratore. Nel 2002 la produttività è diminuita soprattutto per la minore utilizzazione degli impianti, come spiegato al punto (71). L’aumento dei costi salariali per lavoratore è il risultato di un negoziato collettivo a livello industriale.

(90)

Una parte della RPC ha dichiarato che il calo occupazionale era dovuto alla maggiore efficienza anziché al pregiudizio. Il fenomeno, tuttavia, è attribuibile in gran parte alla produzione ridotta dell'industria comunitaria, anche se la maggiore efficienza ha avuto un impatto innegabile come risulta dal punto (89).

Tabella 14:

Occupazione

Occupazione

1999

2000

2001

2002

(PI)

Numero di dipendenti

1 017

846

791

808

Indice

100

83

78

80

Costi salariali per dipendente

(in EUR)

57 730

60 040

63 619

64 871

Indice

100

104

110

112

Produzione per dipendente

(tonnellate/anno)

44

56

58

49

Produzione per dipendente

(indicizzata)

100

129

133

112

j)   Entità del dumping e recupero dagli effetti del dumping subito in passato

(91)

Per quanto riguarda l’impatto del margine di dumping stabilito nel PI (29,9 %) sulla situazione dell’industria comunitaria, va osservato che, pur essendo inferiore a quello determinato nell’inchiesta iniziale (38,2 %), tale margine rimane elevato. Sebbene la sua situazione sia relativamente migliorata dopo l’istituzione dei dazi iniziali, l’industria comunitaria non si è ripresa del tutto. Dall'inchiesta antiassorbimento di cui al punto (1) è risultato un ulteriore aumento del dumping, arrivato al 62 %, che ha sicuramente contribuito, insieme alla conseguente elusione dei dazi attraverso la Malaysia e Taiwan accertata nell’inchiesta antielusioni di cui al punto (1), a far diminuire i prezzi nella Comunità e la redditività dell’industria comunitaria. Qualora le importazioni dalla RPC dovessero riprendere a livelli più elevati, le pratiche di dumping rilevate nell’inchiesta iniziale avrebbero un notevole impatto sull’industria comunitaria.

(92)

Due parti della RPC hanno dichiarato che i dazi non erano efficaci e dovevano essere aboliti, poiché la situazione economica dell’industria comunitaria non aveva registrato un miglioramento significativo nel loro periodo di applicazione. A tale riguardo, va osservato che l’efficacia delle misure è stata sminuita dalla pressione costante sui prezzi esercitata dai prezzi sempre più bassi delle importazioni originarie della RPC. Tale efficacia ha risentito inoltre delle pratiche di assorbimento e di elusione successive all’istituzione dei dazi, di cui ai punti (1) e (45). Di conseguenza, non si può accettare l'argomentazione secondo la quale i dazi dovrebbero essere aboliti.

6.   Conclusione sulla situazione dell’industria comunitaria

(93)

Dopo l’istituzione dei dazi antidumping sulle importazioni originarie della RPC, la situazione economica dell’industria comunitaria è migliorata in termini di produttività, produzione, capacità di produzione, vendite e quota di mercato. Ciò è dovuto sia all'applicazione dei dazi che all'aumento del consumo di glifosato nella Comunità. Il calo costante dei prezzi di vendita, tuttavia, si è ripercosso negativamente sulla redditività, con conseguenti perdite nel PI e un’incidenza negativa sul cash flow, un aumento delle scorte e un calo dell’occupazione. Dopo il 2000, inoltre, non sono stati realizzati altri investimenti ingenti.

(94)

Una parte della RPC ha dichiarato che la situazione precaria dell’industria comunitaria era dovuta alla sua capacità di produzione eccessiva e al calo delle sue esportazioni. L’argomentazione, tuttavia, è stata respinta in base alle considerazioni di cui ai punti (69) e (73). Si ritiene pertanto che la situazione economica dell’industria comunitaria rimanga precaria.

E.   RISCHIO DI PERSISTENZA E DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

(95)

Dopo l’istituzione dei dazi, la RPC ha continuato a vendere glifosato nella Comunità a prezzi di dumping. Sebbene i quantitativi che affluiscono sul mercato comunitario siano diminuiti (anche a seguito dei dazi), gli esportatori rimangono più che presenti sul mercato e continuano ad esercitare una certa pressione sui prezzi nella Comunità attraverso le loro vendite, che avvengono per lo più nel quadro del perfezionamento attivo. A parte il fatto che detti esportatori possiedono capacità di produzione inutilizzate pari al 40 % del consumo comunitario, qualora i dazi venissero abrogati essi potrebbero dirottare massicciamente le loro esportazioni dai mercati dei paesi terzi, dove i prezzi sono più bassi, verso il mercato comunitario, come si è detto ai punti (41) e (47), fornendo maggiori quantitativi a prezzi tali da provocare forti sottoquotazioni e una depressione dei prezzi nella Comunità. Per di più, i prezzi delle importazioni del prodotto in esame dalla RPC risulterebbero inferiori ai prezzi all’esportazione degli altri paesi terzi. Nel caso di Taiwan, ad esempio, la sottoquotazione sarebbe compresa tra il 10 e il 20 %.

(96)

Una parte della RPC ha dichiarato che i modesti quantitativi di glifosato importati dalla RPC non dovrebbero incidere sui prezzi del mercato comunitario e che il calo dei prezzi comunitari era dovuto al minor costo di produzione dell’industria comunitaria. L’argomentazione è stata respinta perché si è riscontrato che, trattandosi di un prodotto di base, la presenza di quantitativi relativamente modesti di glifosato offerti a basso prezzo sul mercato comunitario incide sui prezzi di mercato. Ciò vale soprattutto per il prodotto formulato standard, che rappresenta il 40 % circa delle vendite dell’industria comunitaria su tale mercato, e con cui le importazioni dalla RPC si trovano in concorrenza diretta. Sebbene l’industria comunitaria abbia cercato di ridurre i costi, la sua redditività per il prodotto formulato standard è rimasta negativa per tutto il periodo in esame a causa della diminuzione dei prezzi.

(97)

Secondo un’altra parte della RPC, nel valutare il pregiudizio non si sarebbe dovuto tener conto delle importazioni in regime di perfezionamento attivo, che non sono vendute sul mercato comunitario. A tale riguardo, va osservato che le importazioni di sale e acido di glifosato in regime di perfezionamento attivo sono in concorrenza diretta con gli stessi prodotti dell’industria comunitaria richiesti dagli importatori/formulatori per rifornire i loro mercati di esportazione. Nel valutare il pregiudizio, quindi, è giusto tener conto anche dei quantitativi di tali importazioni. Per di più, sebbene le importazioni in regime di perfezionamento attivo non siano vendute nella Comunità, i loro prezzi incidono sul mercato attraverso l’azione degli importatori/formulatori, che cercano di ottenere i prodotti ai prezzi più competitivi sia per soddisfare la domanda comunitaria che a scopo di esportazione. I prezzi delle importazioni in regime di perfezionamento attivo hanno quindi contribuito alla pressione sui prezzi causa della minore redditività dell’industria comunitaria sul mercato comunitario e della sua situazione economica perennemente precaria. Di conseguenza, l’argomentazione è respinta.

(98)

Come si è detto al punto (93), la situazione dell’industria comunitaria è precaria, soprattutto se si considerano il calo ininterrotto della sua redditività dall’istituzione dei dazi in esame, che ha comportato perdite durante il PI, e il fatto che il cash flow risulti attualmente negativo. È pertanto probabile che un aumento delle importazioni a prezzi di dumping originarie della RPC peggiorerebbe ulteriormente la sua situazione finanziaria, già precaria, e ridurrebbe la sua quota di mercato. Si conclude quindi che, qualora i dazi dovessero scadere, l'industria comunitaria continuerebbe a subire un pregiudizio.

F.   INTERESSE DELLA COMUNITÀ

1.   Considerazioni generali

(99)

La Commissione ha valutato se il mantenimento dei dazi antidumping sul glifosato sia nell’interesse della Comunità, riscontrando un rischio di persistenza delle pratiche di dumping pregiudizievoli. Durante l’inchiesta, inoltre, si è esaminato se vi fossero o meno interessi di primaria importanza contrari al mantenimento dei dazi e si è tenuto conto delle ripercussioni che i dazi avevano avuto su tutti i vari interessi.

(100)

Va ricordato che durante l’inchiesta iniziale non si è ritenuto che l’adozione dei dazi fosse contraria all'interesse della Comunità. Poiché è in corso anche un'inchiesta di riesame in previsione della scadenza, si è valutato anche l’impatto delle misure esistenti, specie per quanto riguarda gli utilizzatori, i consumatori e gli importatori/formulatori.

2.   Interesse dell’industria comunitaria

(101)

Il glifosato originario della RPC è tuttora messo in vendita a valori CIF inferiori ai prezzi di vendita attuali dei produttori comunitari. Se i dazi dovessero scadere, quindi, la quota di mercato comunitario del glifosato originario della RPC aumenterebbe a scapito dei produttori comunitari, oppure l’industria comunitaria dovrebbe abbassare ulteriormente i suoi prezzi di vendita per mantenere invariate la quota di mercato e l’utilizzazione degli impianti. In entrambi i casi, la scadenza dei dazi comporterebbe perdite per l’industria comunitaria.

(102)

I produttori comunitari hanno dichiarato che i dazi erano stati assorbiti dalla RPC o elusi nella maggior parte del periodo in esame, il che ne ha limitato l'effetto correttivo. L’assorbimento e l’elusione attraverso la Malaysia e Taiwan sono stati confermati e analizzati dalle inchieste di riesame di cui al punto (1).

(103)

Numerosi fornitori di materie prime e di servizi hanno giudicato probabile un calo della produzione comunitaria, con una conseguente riduzione della domanda di materie prime e di servizi, in caso di scadenza dei dazi.

(104)

Si ritiene pertanto che, in mancanza di dazi antidumping sulle importazioni del prodotto in esame dalla RPC, la situazione dell’industria comunitaria peggiorerebbe in seguito all’aumento delle importazioni a prezzi di dumping dalla RPC e delle maggiori perdite finanziarie che ne conseguirebbero. Sebbene le importazioni dalla RPC siano diminuite durante il periodo in esame, il fatto che il glifosato possa essere considerato un prodotto di base significa che anche un modesto livello di importazioni a prezzi di dumping può ripercuotersi negativamente sull’industria comunitaria, la cui produzione, i cui volumi di vendite e la cui quota di mercato sono effettivamente aumentati nel periodo in esame, ma a scapito dei profitti. Se non si prenderanno misure per eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping, la vitalità dell’industria risulterà gravemente compromessa.

3.   Interesse degli importatori/formulatori non collegati

(105)

Visto che il glifosato originario della RPC viene importato nella Comunità prevalentemente sotto forma di acido o sale e rivenduto come prodotto formulato, il presente procedimento riguarda anche l’industria di formulazione. Alcuni di questi importatori, che attualmente importano solo quantitativi minimi di glifosato dalla RPC, hanno dichiarato che in mancanza di dazi avrebbero ripreso ad importare da questo paese.

(106)

Un solo importatore/formulatore ha collaborato pienamente con la Commissione, dichiarandosi contrario ai dazi poiché qualsiasi aumento del prezzo del principale mezzo di produzione avrebbe ridotto il suo margine di profitto sul glifosato formulato. Diversi formulatori che attualmente non importano il glifosato acido originario della RPC a causa dei dazi in vigore hanno annunciato che, qualora i dazi dovessero scadere, avrebbero ricominciato ad acquistare il prodotto dalla RPC. Essendosi riscontrato che la maggiore parte degli importatori/formulatori si occupa di tutta una serie di prodotti oltre al glifosato si ritiene che, anche qualora i dazi frenassero la diminuzione dei prezzi del glifosato acido, il loro impatto sull’attività globale di queste società sarebbe comunque limitato.

(107)

Gli importatori/formulatori prevedono che l’abolizione dei dazi farà scendere i prezzi del loro glifosato sul mercato comunitario, con un conseguente aumento della loro quota di mercato a scapito dei produttori comunitari. Il vantaggio finanziario che ne trarrebbero sarebbe tuttavia limitato, poiché dovrebbero far beneficiare i loro clienti della diminuzione dei costi a causa della concorrenza degli altri formulatori che importano il glifosato originario della RPC. Per di più, gli importatori/formulatori non trarrebbero alcun vantaggio dal dumping a causa dello squilibrio che esso crea nei confronti degli altri concorrenti, segnatamente l’industria comunitaria.

(108)

Per i motivi suddetti, si ritiene che il mantenimento dei dazi comporti per l'industria comunitaria vantaggi superiori a qualsiasi eventuale impatto negativo a livello degli importatori/formulatori interessati.

4.   Interesse dei distributori e dei consumatori

(109)

Un’associazione che rappresenta distributori e utilizzatori di prodotti agrochimici nell’UE ha inviato alla Commissione tutta una serie di argomentazioni riguardanti il pregiudizio causato ai distributori indipendenti di prodotti agrochimici dal comportamento dei produttori comunitari sul mercato comunitario.

(110)

Secondo l'associazione suddetta e un importatore/formulatore, non occorre mantenere in vigore i dazi poiché il mercato comunitario è ben protetto dalle importazioni attraverso ostacoli normativi, in particolare la direttiva 91/414/CE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (8). Quest’argomentazione è stata ribadita dall’associazione dopo la comunicazione delle risultanze. Sebbene la direttiva in questione non riguardi la difesa commerciale, ma questioni connesse alla sicurezza ambientale, si è asserito che i costi e i tempi necessari per ottenere le informazioni richieste per la registrazione del glifosato dissuadono gli importatori/formulatori dall’importare questo prodotto dai paesi terzi. Concretamente, tuttavia, non sembrano esservi ostacoli di rilievo, poiché diversi importatori/formulatori hanno ottenuto la registrazione a norma della direttiva 91/414/CE. L'importatore/formulatore che ha collaborato, inoltre, ha dichiarato che, in caso di abolizione dei dazi, avrebbero importato il glifosato originario della RPC. Si ritiene pertanto che la direttiva 91/414/CE non chiuda il mercato comunitario alle importazioni di glifosato dalla RPC.

(111)

L’associazione ha asserito altresì che i prezzi contenuti dei prodotti formulati standard «generici», ottenuti dai formulatori a partire dall’acido o dal sale fabbricati da un certo produttore comunitario, sono compensati dai prezzi elevati dei prodotti equivalenti «di marca» venduti dallo stesso produttore. Questi prodotti «generici» a basso prezzo avrebbero frenato l’ingresso di altri prodotti, comprese le importazioni di glifosato originario della RPC, nel mercato comunitario. Sebbene sia stato confermato che i formulatori acquistano acido e/o sale a basso prezzo da questo produttore comunitario, ciò non vuol dire che quest’ultimo possa applicare prezzi elevati ai suoi prodotti formulati. Come si è detto al punto (75), durante il periodo in esame i produttori comunitari, tra cui il produttore in questione, hanno venduto i loro prodotti formulati standard (che sono prodotti di marca) in perdita, per cui non possono ragionevolmente affermare che sarebbero in grado di ottenere prezzi elevati per i loro prodotti «di marca».

(112)

L’associazione ha dichiarato inoltre che i due produttori comunitari gestiscono un cartello nella Comunità, perché uno di essi limita apparentemente la sua quota di mercato nella Comunità pur potendo soddisfare una parte nettamente superiore della domanda. A tale riguardo, va osservato che le prove presentate a sostegno dell’argomentazione non erano inconfutabili, poiché la limitazione della quota di mercato da parte del produttore comunitario potrebbe essere dovuta a fattori diversi dall’esistenza di un cartello. In primo luogo, va sottolineato che nel periodo in esame hanno subito notevoli variazioni anche le quote di mercato di altri produttori. In secondo luogo, è stato possibile esportare a prezzi più alti, per cui il fatto che la società non abbia venduto di più nella Comunità rispetto agli altri mercati potrebbe essere dovuto ad altri fattori quali, ad esempio, i suoi sforzi per ottimizzare gli utili sui mercati di esportazione, che sono risultati più redditizi del mercato comunitario. Inoltre, poiché la produzione dell’industria comunitaria è nettamente superiore al consumo nella Comunità, dal punto di vista economico è importante per tutti i produttori comunitari esportare il glifosato nei paesi terzi onde arrivare ad un alto livello di utilizzazione degli impianti e ammortizzare integralmente le spese fisse. Le prove disponibili al momento non permettono di concludere che esiste un cartello nel cui ambito i quantitativi forniti al mercato comunitario vengono deliberatamente limitati a scapito dei consumatori. Infine, è più opportuno affrontare la questione dell’eventuale esistenza di un cartello nell’ambito di un'inchiesta antitrust, che a tutt'oggi però non è stata avviata dalla Commissione.

(113)

D’altro canto, non sono emerse indicazioni riguardanti gli eventuali effetti negativi del mantenimento dei dazi antidumping a livello dei distributori di glifosato.

(114)

Per quanto concerne i consumatori del prodotto, per lo più agricoltori, una riduzione del prezzo del glifosato avrebbe un impatto minimo sulla loro redditività, poiché si tratta di una voce secondaria dei loro costi globali. Si è stabilito che la scadenza dei dazi migliorerebbe dello 0,1 % il margine di profitto degli agricoltori.

(115)

Per i motivi suddetti, si ritiene che il mantenimento dei dazi comporti per l'industria comunitaria vantaggi superiori a qualsiasi eventuale impatto negativo a livello dei distributori e consumatori interessati.

5.   Conclusione relativa all’interesse della Comunità

(116)

Qualora i dazi dovessero scadere, l’industria comunitaria subirebbe probabilmente gravi perdite a causa della depressione dei prezzi sul mercato comunitario. Ne conseguirebbero una riduzione della sua quota di mercato a favore delle importazioni in aumento originarie della RPC o un ulteriore ribasso dei suoi prezzi di vendita qualora tentasse di conservare la sua quota di mercato. La quota di mercato degli importatori/formulatori potrebbe aumentare grazie all’offerta di glifosato meno caro originario della RPC, ma l’impatto economico sarebbe inferiore alle perdite subite dall'industria comunitaria vista l’esigenza per gli importatori/formulatori di far beneficiare i loro clienti delle riduzioni di prezzo. Non sono emerse indicazioni riguardanti gli eventuali effetti negativi del mantenimento dei dazi antidumping a livello dei distributori di glifosato. Gli utilizzatori potrebbero trarre qualche beneficio dalla diminuzione dei prezzi consecutiva all’abolizione dei dazi, ma senza ripercussioni significative sul loro margine di profitto e, di conseguenza, sulla loro attività.

(117)

Avendo esaminato gli interessi delle varie parti interessate, la Commissione conclude che non esistono motivi impellenti che si oppongano al mantenimento dei dazi nell’interesse della Comunità.

G.   DAZI PROPOSTI

(118)

Si è scelto il glifosato acido come prodotto di riferimento per stabilire l’aliquota del dazio in quanto costituisce la base comune di tutte le forme di glifosato esportate dalla RPC e prodotte nella Comunità. Si è riscontrato che l’acido rappresenta il 55 % dei costi di fabbricazione del quantitativo equivalente di prodotto formulato standard 360. Durante il periodo dell’inchiesta, inoltre, l’acido ha costituito più del 90 % del volume importato dalla RPC. Si ritiene pertanto che un dazio fissato in base ai dati riguardanti il glifosato acido sarebbe rappresentativo di tutte le varie forme di glifosato importate dalla RPC.

(119)

Nel calcolare l’aumento di prezzo necessario per eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping, si è ritenuto opportuno confrontare i prezzi delle importazioni in dumping con i costi di produzione del glifosato acido dell’industria comunitaria maggiorati di un importo sufficiente per garantire un margine di profitto ragionevole. La Commissione ha ritenuto che un margine di profitto del 5 % potesse essere considerato ragionevole poiché, come si era rilevato nell’inchiesta iniziale, il glifosato è un prodotto di base che teoricamente viene venduto alla rinfusa ad acquirenti intermedi, i quali prendono a loro carico i costi supplementari di formulazione prima di vendere il prodotto sul mercato agli utilizzatori finali.

(120)

La media ponderata dei prezzi all’esportazione del PI per questo tipo di prodotto, a livello CIF franco frontiera comunitaria, è stata confrontata con la media ponderata del costo di produzione totale dei produttori comunitari, maggiorato in misura sufficiente per ottenere un margine di profitto del 5 %. Dal confronto è risultato un margine di sottoquotazione dell’80 %.

(121)

Poiché il margine di pregiudizio è superiore al margine di dumping, i dazi antidumping devono basarsi sul margine di dumping in conformità dell’articolo 7, paragrafo 2 del regolamento di base.

(122)

In base alle risultanze suddette, si ritiene opportuno fissare i dazi antidumping istituiti nel quadro dei dazi iniziali al livello indicato in appresso:

Paese

Società

Aliquota dazio antidumping

(%)

Repubblica popolare cinese

Tutti i produttori esportatori

29,9 %

(123)

Il dazio antidumping applicabile al glifosato è stato esteso, con regolamento (CE) n. 163/2002, alle importazioni di glifosato spedito dalla Malaysia o da Taiwan, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato originario della Malaysia o di Taiwan o meno. Poiché il dazio antidumping calcolato nel presente riesame sostituisce il dazio in vigore, il dazio antidumping applicabile alle importazioni del prodotto in esame, indicato al punto (122), deve essere esteso alle importazioni di glifosato spedito dalla Malaysia o da Taiwan, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato originario della Malaysia o di Taiwan o meno. I due produttori esportatori che erano stati esonerati dai dazi estesi con regolamento (CE) n. 163/2002 devono essere esonerati anche dai dazi istituiti dal presente regolamento.

(124)

A norma dell’articolo 20 del regolamento antidumping di base, tutte le parti interessate sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva proporre di ridurre il livello dei dazi esistenti. È stato inoltre concesso loro un periodo di tempo entro il quale formulare osservazioni al riguardo. I commenti pervenuti sono stati presi in considerazione.

(125)

Viste le risultanze delle inchieste di riesame, i dazi antidumping istituiti con regolamento (CE) n. 368/98, devono essere ridotti al 29,9 % del prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glifosato di cui ai codici NC ex 2931 00 95 (codice TARIC 2931009582) e ex 3808 30 27 (codice TARIC 3808302719) originario della Repubblica popolare cinese.

2.   Il dazio antidumping definitivo di cui al paragrafo 1 è esteso alle importazioni di glifosato spedito dalla Malaysia (indipendentemente dal fatto che sia dichiarato originario di questo paese o meno) (codici TARIC 2931009581 e 3808302711), fatta eccezione per quello prodotto dalla Crop Protection (M) Sdn. Bhd., Lot 746, Jalan Haji Sirat 4 1/2 Miles, off Jalan Kapar, 42100 Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia (codice addizionale TARIC A309).

3.   Il dazio antidumping definitivo di cui al paragrafo 1 è esteso alle importazioni di glifosato spedito da Taiwan (indipendentemente dal fatto che sia dichiarato originario di questo paese o meno) (codici TARIC 2931009581 e 3808302711), fatta eccezione per quello prodotto dalla Sinon Corporation, No. 23, Sec. 1, Mei Chuan W. Rd, Taichung, Taiwan (codice addizionale TARIC A310).

4.   L’aliquota del dazio applicabile è pari al 29,9 % del prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, dei prodotti di cui ai paragrafi 1-3.

5.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

Articolo 2

I dazi antidumping sono istituiti per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 settembre 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. J. BRINKHORST


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(2)  GU L 47 del 18.2.1998, pag. 1.

(3)  GU L 124 del 25.5.2000, pag. 1.

(4)  GU L 30 del 31.1.2002, pag. 1.

(5)  GU C 120 del 23.5.2002, pag. 3.

(6)  GU C 36 del 15.2.2003, pag. 18.

(7)  Sale di glifosato acido e isopropilammina.

(8)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva della Commissione 2004/71/CE (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 104).


30.9.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 303/19


REGOLAMENTO (CE) N. 1684/2004 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2004

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 settembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 settembre 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

36,1

999

36,1

0707 00 05

052

90,6

999

90,6

0709 90 70

052

84,2

999

84,2

0805 50 10

052

70,8

388

54,5

524

67,5

528

49,5

999

60,6

0806 10 10

052

86,1

220

112,0

400

163,7

624

150,8

999

128,2

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

54,2

400

73,6

512

77,8

720

17,2

800

137,8

804

80,8

999

73,6

0808 20 50

052

97,8

388

89,0

528

56,2

999

81,0

0809 30 10, 0809 30 90

052

112,9

624

78,5

999

95,7

0809 40 05

052

73,4

066

65,6

400

117,1

624

125,9

999

95,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


30.9.2004   

IT

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L 303/21


REGOLAMENTO (CE) N. 1685/2004 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 1327/2004 relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all’esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2004/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), e in particolare l’articolo 22, paragrafo 2, l’articolo 27, paragrafi 5 e 15, e l’articolo 33, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 4, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. 1327/2004 della Commissione (2) stabilisce i termini di presentazione delle offerte per le gare parziali. Poiché il 1o e il 2 novembre sono giorni festivi nella maggior parte degli Stati membri, per ragioni amministrative e di buona gestione la gara di giovedì 4 novembre non avrà luogo. È necessario pertanto modificare l’articolo 4, paragrafo 2.

(2)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 4, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. 1327/2004 il quarto trattino è sostituito dal testo seguente:

«—

11 e 25 novembre 2004,».

Articolo 2

Gli Stati membri modificano i bandi di gara per renderli conformi al disposto dell’articolo 1 del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 246 del 20.7.2004, pag. 23.


30.9.2004   

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L 303/22


REGOLAMENTO (CE) N. 1686/2004 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 2004

che autorizza trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari di Macao

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi (1), in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 7 dell'accordo tra la Comunità economica europea e Macao sul commercio dei prodotti tessili, approvato l’11 dicembre 1986 con la decisione 87/497/CEE del Consiglio (2), modificato da ultimo da un accordo in forma di scambio di lettere e approvato il 20 febbraio 1995 con la decisione 95/131/CE del Consiglio (3), prevede la possibilità di concordare trasferimenti tra categorie e anni contingentali.

(2)

Il 5 maggio 2004 Macao ha presentato una domanda per effettuare trasferimenti tra anni contingentali.

(3)

I trasferimenti richiesti da Macao rientrano nei limiti stabiliti nelle misure di flessibilità di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3030/93 e al suo allegato VIII, colonna 9.

(4)

È pertanto opportuno che la richiesta venga accolta.

(5)

È auspicabile che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione per consentire agli operatori di beneficiarne quanto prima.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili istituito dall’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono autorizzati per l'anno contingentale 2004, conformemente all'allegato del presente regolamento, trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili originari di Macao stabiliti dall'accordo tra la Comunità europea e Macao sul commercio dei prodotti tessili.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2004.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione


(1)  GU L 275 dell’8.11.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 87/2004 (GU L 79 del 17.3.2004, pag. 1).

(2)  GU L 287 del 9.10.1987, pag. 46.

(3)  GU L 94 del 26.4.1995, pag. 1.


ALLEGATO

743 MACAO

Adeguamento per il 2004: riporto dal 2003

Gruppo

Categ.

Unità

Limite 2004

Limite derivante dagli adeguamenti precedenti

Quantità

%

Flessibilità

Limite

IB

7

pezzi

5 907 000

6 261 420

295 350

5,0

Trasferimento dall’anno 2003

6 556 770

IB

8

pezzi

8 257 000

5 641 148

412 850

5,0

Trasferimento dall’anno 2003

6 053 998

IIB

13

pezzi

9 446 000

10 107 220

377 840

4,0

Trasferimento dall’anno 2003

10 485 060

IIB

16

pezzi

508 000

543 560

25 400

5,0

Trasferimento dall’anno 2003

568 960

IIB

26

pezzi

1 322 000

1 414 540

66 100

5,0

Trasferimento dall’anno 2003

1 480 640

IIB

31

pezzi

10 789 000

11 544 230

539 450

5,0

Trasferimento dall’anno 2003

12 083 680

IIB

78

kg

2 115 000

2 263 050

105 750

5,0

Trasferimento dall’anno 2003

2 368 800

IIB

83

kg

517 000

553 190

15 510

3,0

Trasferimento dall’anno 2003

568 700


30.9.2004   

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L 303/24


REGOLAMENTO (CE) N. 1687/2004 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 2004

che autorizza trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Repubblica indiana

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi (1), in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Il memorandum d'intesa tra la Comunità europea e la Repubblica indiana avente ad oggetto accordi nel settore dell'accesso al mercato di prodotti tessili, siglato il 31 dicembre 1994 (2) prevede che siano considerate favorevolmente determinate richieste di cosiddetta «flessibilità straordinaria» presentate dall'India.

(2)

L’8 giugno 2004 la Repubblica indiana ha presentato una richiesta di trasferimenti fra categorie.

(3)

I trasferimenti chiesti dalla Repubblica indiana rientrano nei limiti in materia di flessibilità di cui all'articolo 7 e all'allegato VIII, colonna 9, del regolamento (CEE) n. 3030/93.

(4)

È opportuno che la richiesta venga accolta.

(5)

È auspicabile che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione per consentire agli operatori di beneficiarne quanto prima.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili istituito dall’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono autorizzati per l'anno contingentale 2004, conformemente all'allegato, trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili originari della Repubblica indiana.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2004.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione


(1)  GU L 275 dell’8.11.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 487/2004 (GU L 79 del 17.3.2004, pag. 1).

(2)  GU L 153 del 27.6.1996, pag. 53.


ALLEGATO

664 INDIA

Adeguamento

Gruppo

Categoria

Unità

Limite 2004

Limite adeguato

Quantità in unità

Quantità in tonnellate

%

Flessibilità

Nuovo limite adeguato

IA

3

kg

38 567 000

41 266 690

– 4 000 000

– 4 000

– 10,4

Trasferimento alle categoria 4, 6, 7

37 266 690

IB

4

pezzi

100 237 000

98 919 259

12 960 000

2 000

12,9

Trasferimento dalla categoria 3

111 879 259

IB

6

pezzi

13 706 000

13 633 135

1 760 000

1 000

12,8

Trasferimento dalla categoria 3

15 393 135

IB

7

pezzi

78 485 000

78 716 569

5 550 000

1 000

7,1

Trasferimento dalla categoria 3

84 266 569


30.9.2004   

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L 303/26


REGOLAMENTO (CE) N. 1688/2004 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2004

che fissa, per la campagna 2004/2005, il prezzo al quale gli organismi d'ammasso acquistano le uve secche e i fichi secchi non trasformati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

(1)

I criteri per la fissazione del prezzo al quale gli organismi di ammasso acquistano i fichi secchi e le uve secche non trasformati sono stabiliti all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96, mentre le condizioni di acquisto e di gestione dei prodotti da parte degli organismi di ammasso sono stabilite dal regolamento (CE) n. 1622/1999 della Commissione, del 23 luglio 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto concerne il regime di ammasso applicabile alle uve secche e ai fichi secchi non trasformati (2).

(2)

Occorre pertanto stabilire i prezzi di acquisto per la campagna 2004/2005 basandosi, per le uve secche, sull'evoluzione delle quotazioni internazionali e, per i fichi secchi, sul prezzo minimo stabilito dal regolamento (CE) n. 1583/2004 della Commissione, del 9 settembre 2004 che fissa, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, il prezzo minimo da pagare ai produttori per i fichi secchi non trasformati e l'importo dell'aiuto alla produzione per i fichi secchi (3).

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 2004/2005, il prezzo d'acquisto di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96 è di:

418,89 EUR per tonnellata di peso netto per le uve secche non trasformate,

542,70 EUR per tonnellata di peso netto per i fichi secchi non trasformati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 25).

(2)  GU L 192 del 24.7.1999, pag. 33.

(3)  GU L 289 del 10.9.2004, pag. 58.


30.9.2004   

IT

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L 303/27


REGOLAMENTO (CE) N. 1689/2004 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2004

che stabilisce, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, la produzione stimata di cotone non sgranato e la conseguente riduzione provvisoria del prezzo di obiettivo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il protocollo n. 4 concernente il cotone (1),

visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone (2), in particolare l'articolo 19, paragrafo 2, primo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001, recante modalità d'applicazione del regime di aiuti per il cotone (3), la stima della produzione di cotone non sgranato di cui all'articolo 14, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1051/2001 e la conseguente riduzione provvisoria del prezzo di obiettivo devono essere stabilite anteriormente al 10 settembre della campagna di commercializzazione interessata.

(2)

A norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1051/2001, la stima della produzione deve essere stabilita tenendo conto delle previsioni di raccolto.

(3)

In conformità dell'articolo 14, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1051/2001, la riduzione provvisoria del prezzo di obiettivo è calcolata secondo le disposizioni di cui all'articolo 7 del medesimo regolamento, sostituendo tuttavia alla produzione effettiva la produzione stimata maggiorata del 15 %.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le fibre naturali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Per la campagna di commercializzazione 2004/2005, la produzione stimata di cotone non sgranato è fissata a:

1 055 000 tonnellate per la Grecia,

324 518 tonnellate per la Spagna,

951 tonnellate per il Portogallo.

2.   Per la campagna di commercializzazione 2004/2005, la riduzione provvisoria del prezzo di obiettivo è fissata a:

35,185 EUR/100 kg per la Grecia,

29,658 EUR/100 kg per la Spagna,

0 EUR/100 kg per il Portogallo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  Protocollo modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio (GU L 148 dell’1.6.2001, pag. 1).

(2)  GU L 148 dell’1.6.2001, pag. 3.

(3)  GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1486/2002 (GU L 223 del 20.8.2002, pag. 3).


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

30.9.2004   

IT

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L 303/28


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 settembre 2004

che adatta la decisione 2004/246/CE a seguito dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia

(2004/664/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia («trattato di adesione del 2003»),

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia («atto di adesione del 2003»), in particolare l'articolo 57, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Per taluni atti che restano validi anche dopo il 1o maggio 2004 e che devono essere adattati a seguito dell'adesione, gli adattamenti necessari non sono stati contemplati nell'atto di adesione del 2003 oppure sono stati contemplati, ma si rendono necessari ulteriori adattamenti.

(2)

A norma dell'articolo 57, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003, tali adattamenti devono essere adottati dal Consiglio in tutti i casi in cui il Consiglio ha adottato l'atto iniziale, da solo o con il Parlamento europeo.

(3)

La decisione 2004/246/CE (1) ha autorizzato gli Stati membri a firmare, nell'interesse della Comunità europea, il protocollo del 2003 della convenzione internazionale del 1992 sull'istituzione di un fondo internazionale per il risarcimento dei danni causati dall'inquinamento da idrocarburi, o ad aderirvi e ha autorizzato Austria e Lussemburgo, nell'interesse della Comunità europea, ad aderire agli strumenti di riferimento.

(4)

A norma dell'articolo 53 dell'atto di adesione del 2003, la decisione 2004/246/CE si applica ai nuovi Stati membri fin dalla loro adesione. Tuttavia, per quanto riguarda i nuovi Stati membri che non sono parti contraenti degli strumenti di riferimento e, in particolare, la Repubblica ceca, l'Estonia, l'Ungheria e la Slovacchia, il Consiglio deve autorizzare espressamente questi Stati ad aderire agli strumenti di riferimento e al protocollo del 2003, ed invitarli ad esprimere il loro consenso ad essere vincolati da detti strumenti di riferimento e dal protocollo entro il 31 dicembre 2005.

(5)

Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dal regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (2), e partecipano pertanto all'adozione e all'applicazione della presente decisione.

(6)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata e non è soggetta alla sua applicazione.

(7)

La decisione 2004/246/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2004/246/CE è modificata come segue:

1)

L'articolo 1, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«2.   Inoltre, la Repubblica ceca, l'Estonia, il Lussemburgo, l'Ungheria, l'Austria e la Slovacchia sono autorizzati ad aderire agli strumenti di riferimento.»

2)

L'articolo 2 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per esprimere simultaneamente il loro consenso a essere vincolati, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, dal protocollo relativo al fondo complementare entro un termine ragionevole e, se possibile, anteriormente al 30 giugno 2004, ad eccezione della Repubblica ceca, dell'Estonia, del Lussemburgo, dell'Ungheria, dell'Austria e della Slovacchia, che esprimono il loro consenso a essere vincolati dal protocollo alle condizioni stabilite nel paragrafo 3 del presente articolo.»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   La Repubblica ceca, l'Estonia, il Lussemburgo, l'Ungheria, l'Austria e la Slovacchia adottano le misure necessarie per esprimere il loro consenso a essere vincolati dagli strumenti di riferimento e dal protocollo per il fondo complementare, nei limiti del possibile, entro il 31 dicembre 2005.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1o maggio 2004.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì 24 settembre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

L. J. BRINKHORST


(1)  GU L 78 del 16.3.2004, pag. 22.

(2)  GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.


Commissione

30.9.2004   

IT

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L 303/30


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 settembre 2004

relativa a uno studio di riferimento sulla diffusione della Salmonella fra gli esemplari ovaioli di Gallus gallus

[notificata con il numero C(2004) 3512]

(2004/665/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare gli articoli 19 e 20,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (2), dev’essere fissato un obiettivo comunitario per ridurre la diffusione della salmonella nelle popolazioni di galline ovaiole entro il 12 dicembre 2005.

(2)

Per fissare tale obiettivo occorre che siano disponibili dati comparabili sulla diffusione della salmonella nelle popolazioni di galline ovaiole nei diversi Stati membri. Tali informazioni non sono disponibili, per cui occorre effettuare uno studio specifico per sorvegliare la diffusione della salmonella tra le galline ovaiole per un periodo di tempo appropriato, al fine di tener conto delle possibili variazioni stagionali.

(3)

L’articolo 19 della decisione 90/424/CEE prevede che la Comunità intraprenda o aiuti gli Stati membri a prendere i provvedimenti tecnici e scientifici necessari per elaborare la legislazione veterinaria comunitaria e per promuovere l’insegnamento o la formazione in campo veterinario.

(4)

Lo studio fornirà le informazioni tecniche necessarie per l’elaborazione della legislazione veterinaria comunitaria. In considerazione dell’importanza di raccogliere dati comparabili sulla diffusione della salmonella tra le galline ovaiole nei diversi Stati membri è opportuno che la Comunità fornisca un aiuto finanziario agli Stati membri affinché attuino i requisiti specifici dello studio. È da considerarsi adeguato un rimborso del 100 % delle spese sostenute per le analisi di laboratorio, con un tetto per ciascuna prova.

(5)

In forza dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio (3) i provvedimenti veterinari e fitosanitari adottati in conformità della normativa comunitaria sono finanziati dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia. Ai fini del controllo finanziario si applicano gli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1258/1999.

(6)

Un contributo finanziario della Comunità dovrebbe essere concesso a condizione che le azioni previste siano effettivamente realizzate e che le autorità forniscano tutte le informazioni del caso entro i termini previsti.

(7)

Occorre specificare il tasso di conversione da utilizzare nelle richieste di finanziamento presentate nelle monete nazionali, così come definite all’articolo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell’euro (4).

(8)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Obiettivi dello studio e disposizioni d’indole generale

1.   La Comunità intraprende uno studio tecnico volto a valutare la diffusione nell’intera Unione europea della Salmonella spp. tra le galline ovaiole (Gallus gallus) per la produzione di uova da tavola alla fine del loro periodo di produzione (in seguito denominato «lo studio»).

2.   I risultati saranno utilizzati per fissare obiettivi comunitari in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 2160/2003.

3.   Lo studio si estenderà su un periodo di un anno a partire dal 1o ottobre 2004.

4.   Ai fini della presente decisione il termine «autorità competente» indica la o le autorità di uno Stato membro, in conformità dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2160/2003.

5.   Ai fini del paragrafo 1 la Commissione e gli Stati membri cooperano in conformità degli articoli da 2 a 6.

Articolo 2

Estensione del campionamento

1.   Il campionamento necessario per l’effettuazione dello studio è organizzato dagli Stati membri ed effettuato a partire dal 1o ottobre 2004 presso allevamenti che ospitano almeno 1 000 galline ovaiole. Se del caso, si può procedere a campionamento anche in allevamenti di dimensioni minori, nel rispetto delle specifiche tecniche di cui all’articolo 5, concentrandosi di preferenza sugli allevamenti con più di 350 animali.

2.   In ciascun allevamento prescelto è campionato un gruppo di animali dell’età adeguata.

3.   Il campionamento è effettuato dall’autorità competente o, sotto la sua supervisione, da enti cui abbia delegato tale responsabilità.

4.   In ciascuno Stato membro devono essere campionati almeno 172 allevamenti. Negli Stati membri in cui esiste un numero di allevamenti inferiore a 172, dev’essere campionata la totalità degli allevamenti. In ogni caso è data la precedenza agli allevamenti con più di 1 000 animali.

Articolo 3

Rilevazione della Salmonella spp. e sierotipizzazione

1.   La rilevazione e la sierotipizzazione si effettuano nei laboratori nazionali di riferimento per la salmonella.

2.   In deroga al paragrafo 1, nel caso in cui il laboratorio nazionale di riferimento non sia in grado di compiere tutte le analisi o qualora non sia tale laboratorio a effettuare normalmente le analisi, le autorità competenti possono decidere di chiedere a un numero limitato di laboratori che partecipano al controllo ufficiale della salmonella di effettuare le analisi. Tali laboratori devono poter dimostrare di aver esperienza nell’uso del metodo di rilevazione necessario, applicare un sistema di garanzia della qualità conforme allo standard ISO 17025 ed essere sottoposti alla supervisione del laboratorio nazionale di riferimento.

3.   La rilevazione della Salmonella spp. si svolge in conformità del metodo raccomandato a tal fine dal laboratorio comunitario di riferimento.

4.   La sierotipizzazione si svolge secondo il sistema Kaufmann-White.

Articolo 4

Raccolta dei dati, valutazione e stesura di rapporti

1.   L’autorità nazionale responsabile per la predisposizione della relazione nazionale annuale sulla sorveglianza della salmonella negli animali in conformità dell’articolo 9 della direttiva 2003/99/CE raccoglie e valuta i risultati della rilevazione ottenuti a norma dell’articolo 3 nell’estensione di campionamento di cui all’articolo 2, e comunica la propria valutazione alla Commissione.

2.   Tutti i dati pertinenti raccolti ai fini dello studio sono forniti all’Autorità europea per la sicurezza alimentare, su richiesta della Commissione.

3.   I risultati e i dati nazionali aggregati sono resi disponibili al pubblico nella salvaguardia della riservatezza.

Articolo 5

Specifiche tecniche

I compiti e le attività di cui agli articoli 3 e 4 della presente decisione sono svolti conformemente alle specifiche tecniche presentate durante la riunione del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 luglio 2004 e pubblicate sul sito Internet della Commissione.

Articolo 6

Estensione dell’aiuto finanziario comunitario

1.   La Comunità fornisce un aiuto finanziario per talune spese sostenute dagli Stati membri ai fini dell’analisi di laboratorio volta alla rilevazione batteriologica della Salmonella spp. e alla sierotipizzazione degli isolati risultanti.

2.   L’importo massimo dell’aiuto finanziario comunitario è di 20 EUR a prova per la rilevazione batteriologica della Salmonella spp. e 30 EUR per la sierotipizzazione degli isolati.

3.   L’aiuto finanziario della Comunità non può superare gli importi stabiliti all’allegato I per la durata dello studio.

Articolo 7

Condizioni per l’aiuto finanziario comunitario

1.   L’aiuto finanziario di cui all’articolo 6 è fornito a ogni Stato membro a condizione che lo studio sia eseguito in conformità delle disposizioni previste dalla legislazione comunitaria, comprese le norme sulla concorrenza e l’assegnazione dei pubblici appalti, e purché siano osservate le condizioni di cui alle lettere da a) a d):

a)

far entrare in vigore entro il 1o ottobre 2004 le opportune disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per l’attuazione dello studio;

b)

far pervenire un rapporto sullo stato d’avanzamento dei lavori relativo ai primi 3 mesi dello studio entro quattro settimane dalla fine del periodo di riferimento;

c)

far pervenire entro il 15 ottobre 2005 un rapporto finale sull’esecuzione tecnica dello studio, accompagnato dai documenti giustificativi delle spese sostenute, nonché sui risultati conseguiti nel periodo dal 1o ottobre 2004 al 30 settembre 2005. La documentazione delle spese sostenute deve contenere almeno le informazioni di cui all’allegato II;

d)

realizzare lo studio in modo efficace.

2.   A richiesta di ciascuno Stato membro può essere versato un anticipo sui finanziamenti pari al 50 % dell’importo complessivo.

3.   La mancata osservanza del termine di cui al paragrafo 1, lettera c), comporta una riduzione progressiva e cumulativa del contributo finanziario pari al 25 % dell’importo complessivo per ciascun ritardo di 2 settimane a partire dal 15 ottobre 2005.

Articolo 8

Tasso di conversione per richieste presentate in moneta nazionale

Il tasso di conversione per le richieste presentate in moneta nazionale nel corso del mese «n» è quello in vigore il decimo giorno del mese «n + 1» o il primo giorno precedente per il quale è stabilito un tasso.

Articolo 9

Applicazione

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o ottobre 2004.

Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31).

(2)  GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1.

(3)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

(4)  GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.


ALLEGATO I

Importo massimo dell’aiuto finanziario della Comunità agli Stati membri

(in EUR)

Stato membro

Importo

Austria (AT)

59 368

Belgio (BE)

42 312

Cipro (CY)

5 412

Danimarca (DK)

31 160

Estonia (EE)

4 920

Finlandia (FI)

55 432

Francia (FR)

81 672

Germania (DE)

87 412

Grecia (EL)

38 048

Ungheria (HU)

45 264

Irlanda (IE)

28 208

Italia (IT)

70 684

Lettonia (LV)

3 280

Lituania (LT)

3 280

Lussemburgo (LU)

3 280

Paesi Bassi (NL)

77 736

Polonia (PL)

72 160

Portogallo (PT)

28 208

Slovenia (SL)

17 056

Spagna (ES)

80 360

Svezia (SE)

34 440

Regno Unito (UK)

71 504

Slovacchia (SK)

6 560

Repubblica ceca (CZ)

14 760

Malta (MT)

3 280

Totale

965 796


ALLEGATO II

Relazione finanziaria certificata relativa all’esecuzione di uno studio di riferimento sulla diffusione della Salmonella spp. fra gli esemplari ovaioli di Gallus gallus

Periodo di riferimento dal al

Dichiarazione relativa alle spese sostenute per lo studio e idonee all’aiuto comunitario

Numero di riferimento della decisione della Commissione relativa all’aiuto finanziario:

Spese sostenute relative a funzioni presso/da

Numero di prove

Spese totali per le analisi sostenute nel periodo di riferimento (in valuta nazionale)

Rilevazione batteriologica della Salmonella spp.

 

 

Sierotipizzazione degli isolati della Salmonella

 

 

Dichiarazione del beneficiario

SI DICHIARA CHE:

le spese di cui sopra sono reali, sono state sostenute per l’espletamento dei compiti previsti dalla decisione succitata e sono risultate indispensabili ai fini dell’efficace svolgimento di tali compiti,

tutti i relativi documenti giustificativi sono disponibili per eventuali controlli.

Data:

Persona responsabile sotto il profilo finanziario:

Firma:


30.9.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 303/35


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2004

relativa all’introduzione della vaccinazione ad integrazione delle misure di lotta contro le infezioni da virus dell’influenza aviaria a bassa patogenicità in Italia e recante misure specifiche di controllo dei movimenti, che abroga la decisione 2002/975/CE

[notificata con il numero C(2004) 3581]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/666/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il tratto che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), e in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria (3), e in particolare l’articolo 16,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (4), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Nell’ottobre 2002, l’Italia ha notificato alla Commissione la presenza in Veneto e in Lombardia del virus dell’influenza aviaria a bassa patogenicità del sottotipo H7N3 e la veloce propagazione della malattia.

(2)

Al fine di contrastare la propagazione dell’infezione, le autorità italiane hanno quindi adottato misure drastiche, compresa la soppressione degli allevamenti infetti. A titolo di misura integrativa, le stesse autorità hanno inoltre richiesto che fosse approvato un programma di vaccinazione di almeno 18 mesi contro l’influenza aviaria onde evitare che l’infezione si diffondesse ulteriormente.

(3)

Il programma di vaccinazione è stato approvato con la decisione 2002/975/CE della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativa all’introduzione della vaccinazione ad integrazione delle misure di lotta contro le infezioni da virus dell’influenza aviaria a bassa patogenicità in Italia e recante misure specifiche di controllo dei movimenti (5), che stabilisce le regole in materia di vaccinazione contro l’influenza aviaria in un’area geografica definita. La stessa decisione prevede inoltre misure specifiche di controllo applicabili agli scambi intracomunitari quali la limitazione dei movimenti di volatili da cortile vivi, uova da cova e da mensa.

(4)

I risultati del programma di vaccinazione resi noti in diverse riunioni del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali erano in generale favorevoli per quanto concerne il controllo della malattia nella zona di vaccinazione. Tuttavia, l’infezione si è diffusa a certe zone adiacenti alla zona di vaccinazione definita. Di conseguenza, la decisione 2002/975/CE, modificata dalla decisione 2003/436/CE (6), ha esteso la zona di vaccinazione in modo da coprire le zone adiacenti.

(5)

Dalla fine di settembre 2003 non è stata rilevata nessuna ulteriore circolazione del virus selvatico dell’influenza aviaria del sottotipo H7N3 nel corso dell’intenso monitoraggio condotto nella zona di vaccinazione. Di conseguenza l’Italia ha chiesto di apportare alcuni cambiamenti al programma di vaccinazione e alle restrizioni che interessano gli scambi intracomunitari. Conformemente a ciò, la decisione 2002/975/CE, modificata dalla decisione 2004/159/CE ha approvato tali modifiche e restrizioni.

(6)

Nel febbraio 2004 un ceppo dell’influenza aviaria a bassa patogenicità del sottotipo H5N3 è stato isolato in un gruppo di anatre nella Lombardia all’interno della zona di vaccinazione. Anche se le indagini epidemiologiche non hanno rivelato una diffusione dell’infezione, è stato dimostrato il rischio d’introduzione dell’influenza aviaria del sottotipo H5. Attualmente né gli animali da cortile vaccinati contro il sottotipo H7 nel quadro dell’attuale campagna di vaccinazione né la popolazione di animali da cortile non vaccinata sono protetti dalla malattia eventualmente causata dal sottotipo dell’influenza aviaria H5. Per tale motivo l’Italia ha chiesto di modificare l’attuale programma di vaccinazione per autorizzare la vaccinazione degli animali da cortile all’interno della zona di vaccinazione definita tramite un vaccino bivalente che protegge contro l’infezione da virus dell’influenza aviaria dei sottotipi H7 e H5 e di proseguire questo tipo di vaccinazione almeno fino al 31 dicembre 2005.

(7)

Poiché la decisione 2002/975/CE è stata già modificata due volte, per motivi di chiarezza della legislazione comunitaria è opportuno abrogare tale strumento rimpiazzandolo con la presente decisione.

(8)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   È approvato il programma di vaccinazione modificato contro l’influenza aviaria presentato dall’Italia alla Commissione, da attuarsi nella zona indicata nell’allegato I.

2.   La sorveglianza e i monitoraggi intensivi contemplati nel programma di vaccinazione di cui al paragrafo 1 sono effettuati nella zona di vaccinazione descritta nell’allegato I e nella zona confinante descritta nell’allegato II.

Articolo 2

I movimenti di volatili vivi, uova da cova e carni fresche di pollame da, verso e dentro la zona indicata nell’allegato I sono sottoposti alle limitazioni specificate nel programma di vaccinazione di cui all’articolo 1 e articoli successivi.

Articolo 3

È vietata la spedizione dal territorio italiano di volatili vivi e uova da cova originari e/o provenienti da allevamenti siti nella zona indicata nell’allegato I.

Articolo 4

I certificati di polizia sanitaria che scortano le partite di volatili vivi e di uova da cova provenienti dall’Italia devono recare la seguente dicitura: «Le condizioni di polizia sanitaria della presente partita sono conformi alla decisione 2004/666/CE».

Articolo 5

1.   Le carni fresche di pollame devono recare il marchio conformemente all’allegato II della direttiva 2002/99/CE del Consiglio e non devono lasciare il territorio italiano se provengono da:

a)

volatili vaccinati contro l’influenza aviaria;

b)

gruppi di volatili sieropositivi all’influenza aviaria destinati alla macellazione sotto controllo ufficiale conformemente al programma di vaccinazione di cui all’articolo 1;

c)

volatili originari da aziende situate nella zona soggetta a limitazioni stabilita conformemente alle disposizioni contenute nel programma di vaccinazione di cui all’articolo 1.

2.   In deroga al paragrafo 1, lettera a), le carni fresche ottenute da tacchini e polli vaccinati contro l’influenza aviaria con un vaccino eterologo del sottotipo (H7N1) e (H5N9) non devono recare il marchio di cui all’allegato II della direttiva 2002/99/CE del Consiglio e possono essere spedite verso altri Stati membri a condizione che le carni provengano da tacchini e polli che:

i)

appartengono a gruppi che sono stati regolarmente ispezionati e sottoposti con esito negativo ad un test per l’individuazione dell’influenza aviaria conformemente al programma di vaccinazione approvato, prestando particolare attenzione ai volatili di controllo.Per l’esame di:

dei volatili vaccinati deve essere utilizzato il test iIFA,

dei volatili di controllo deve essere utilizzato il test d’inibizione dell’emoagglutinazione (HI), il test AGID o il test ELISA, tuttavia, se necessario, potrà essere utilizzato anche il test iIFA;

ii)

originari di gruppi che sono stati sottoposti ad ispezione clinica da parte di un veterinario ufficiale nelle 48 ore precedenti il carico, prestando particolare attenzione ai volatili di controllo;

iii)

originari da gruppi che sono stati sottoposti con esito negativo ad un test sierologico presso il laboratorio nazionale per l’influenza aviaria, conformemente alla procedura di campionamento e d’analisi prevista all’allegato III della presente decisione;

iv)

devono essere spediti direttamente ad un macello designato dall’autorità competente ed essere macellati immediatamente dopo l’arrivo. I volatili devono essere tenuti separati da altri gruppi non conformi alle presenti disposizioni.

3.   Le carni fresche di tacchino e di pollo che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 2 sono accompagnate dal certificato sanitario di cui all’allegato VI della direttiva 71/118/CEE del Consiglio (7), che deve includere al punto IV, lettera a), la seguente attestazione del veterinario ufficiale:

«Le carni di tacchino/pollo (8) sopra descritte sono conformi alla decisione 2004/666/CE.

Articolo 6

Le autorità italiane provvedono affinché nella zona indicata nell’allegato I:

a)

per la raccolta, il magazzinaggio ed il trasporto delle uova da mensa siano utilizzati esclusivamente imballaggi a perdere o imballaggi che possono essere debitamente lavati e disinfettati;

b)

tutti i mezzi utilizzati per i trasporti di volatili da cortile, uova da cova, carni fresche di pollame, uova da mensa e mangime siano puliti e disinfettati immediatamente prima e dopo ogni trasporto con disinfettanti e secondo metodi approvati dall’autorità competente.

Articolo 7

1.   Le autorità italiane notificano alla Commissione a agli altri Stati membri, con un anticipo di almeno un giorno, la data d’inizio della campagna di vaccinazione con il vaccino bivalente.

2.   Le disposizioni degli articoli da 2 a 6 si applicano a decorrere dalla data d’inizio della campagna di vaccinazione.

Articolo 8

1.   Ogni sei mesi le autorità italiane presentano alla Commissione una relazione recante informazioni sull’efficacia del programma di vaccinazione di cui all’articolo 1.

2.   La presente decisione, e in particolare la durata del periodo durante il quale le limitazioni dei movimenti di cui agli articoli da 2 a 6 restano in vigore successivamente al completamento del programma di vaccinazione, sono riesaminati di conseguenza.

Articolo 9

La decisione 2002/975/CE è abrogata.

Articolo 10

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o ottobre 2004.

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33).

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

(3)  GU L 167 del 22.6.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(4)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(5)  GU L 337 del 13.12.2002, pag. 87. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/159/CE (GU L 50 del 20.2.2004, pag. 63).

(6)  GU L 149 del 17.6.2003, pag. 33.

(7)  GU L 55 dell’8.3.1971, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE.

(8)  cancellare la dicitura che non si applica».


ALLEGATO I

ZONA DI VACCINAZIONE

Regione Veneto

Provincia di Verona

ALBAREDO D'ADIGE

 

ANGIARI

 

ARCOLE

 

BELFIORE

 

BONAVIGO

 

BOVOLONE

 

BUTTAPIETRA

 

CALDIERO

zona a sud dell’autostrada A4

CASALEONE

 

CASTEL D'AZZANO

 

CASTELNUOVO DEL GARDA

zona a sud dell’autostrada A4

CEREA

 

COLOGNA VENETA

 

COLOGNOLA AI COLLI

zona a sud dell’autostrada A4

CONCAMARISE

 

ERBÈ

 

GAZZO VERONESE

 

ISOLA DELLA SCALA

 

ISOLA RIZZA

 

LAVAGNO

zona a sud dell’autostrada A4

MINERBE

 

MONTEFORTE D'ALPONE

zona a sud dell’autostrada A4

MOZZECANE

 

NOGARA

 

NOGAROLE ROCCA

 

OPPEANO

 

PALÙ

 

PESCHIERA DEL GARDA

zona a sud dell’autostrada A4

POVEGLIANO VERONESE

 

PRESSANA

 

RONCO ALL'ADIGE

 

ROVERCHIARA

 

ROVEREDO DI GUÀ

 

SALIZZOLE

 

SAN BONIFACIO

zona a sud dell’autostrada A4

SAN GIOVANNI LUPATOTO

zona a sud dell’autostrada A4

SANGUINETTO

 

SAN MARTINO BUON ALBERGO

zona a sud dell’autostrada A4

SAN PIETRO DI MORUBIO

 

SOAVE

zona a sud dell’autostrada A4

SOMMACAMPAGNA

zona a sud dell’autostrada A4

SONA

zona a sud dell’autostrada A4

SORGÀ

 

TREVENZUOLO

 

VALEGGIO SUL MINCIO

 

VERONA

zona a sud dell’autostrada A4

VERONELLA

 

VIGASIO

 

VILLAFRANCA DI VERONA

 

ZEVIO

 

ZIMELLA

 

Regione Lombardia

Provincia di Brescia

ACQUAFREDDA

 

ALFIANELLO

 

BAGNOLO MELLA

 

BASSANO BRESCIANO

 

BORGOSATOLLO

 

BRESCIA

zona a sud dell’autostrada A4

CALCINATO

zona a sud dell’autostrada A4

CALVISANO

 

CAPRIANO DEL COLLE

 

CARPENEDOLO

 

CASTENEDOLO

zona a sud dell’autostrada A4

CIGOLE

 

DELLO

 

DESENZANO DEL GARDA

zona a sud dell’autostrada A4

FIESSE

 

FLERO

 

GAMBARA

 

GHEDI

 

GOTTOLENGO

 

ISORELLA

 

LENO

 

LONATO

zona a sud dell’autostrada A4

MANERBIO

 

MILZANO

 

MONTICHIARI

 

MONTIRONE

 

OFFLAGA

 

PAVONE DEL MELLA

 

PONCARALE

 

PONTEVICO

 

POZZOLENGO

zona a sud dell’autostrada A4

PRALBOINO

 

QUINZANO D'OGLIO

 

REMEDELLO

 

REZZATO

zona a sud dell’autostrada A4

SAN GERVASIO BRESCIANO

 

SAN ZENO NAVIGLIO

 

SENIGA

 

VEROLANUOVA

 

VEROLAVECCHIA

 

VISANO

 


Provincia di Mantova

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

 

CAVRIANA

 

CERESARA

 

GOITO

 

GUIDIZZOLO

 

MARMIROLO

 

MEDOLE

 

MONZAMBANO

 

PONTI SUL MINCIO

 

ROVERBELLA

 

SOLFERINO

 

VOLTA MANTOVANA

 


ALLEGATO II

ZONA CONFINANTE CON LA ZONA DI VACCINAZIONE IN CUI SI ESEGUE UNA SORVEGLIANZA INTENSIVA

Regione Lombardia

Provincia di Bergamo

ANTEGNATE

 

BAGNATICA

zona a sud dell’autostrada A4

BARBATA

 

BARIANO

 

BOLGARE

zona a sud dell’autostrada A4

CALCINATE

 

CALCIO

 

CASTELLI CALEPIO

zona a sud dell’autostrada A4

CAVERNAGO

 

CIVIDATE AL PIANO

 

COLOGNO AL SERIO

 

CORTENUOVA

 

COSTA DI MEZZATE

zona a sud dell’autostrada A4

COVO

 

FARA OLIVANA CON SOLA

 

FONTANELLA

 

GHISALBA

 

GRUMELLO DEL MONTE

zona a sud dell’autostrada A4

ISSO

 

MARTINENGO

 

MORENGO

 

MORNICO AL SERIO

 

PAGAZZANO

 

PALOSCO

 

PUMENENGO

 

ROMANO DI LOMBARDIA

 

SERIATE

zona a sud dell’autostrada A4

TELGATE

zona a sud dell’autostrada A4

TORRE PALLAVICINA

 


Provincia di Brescia

AZZANO MELLA

 

BARBARIGA

 

BASSANO BRESCIANO

 

BERLINGO

 

BORGO SAN GIACOMO

 

BRANDICO

 

CASTEGNATO

zona a sud dell’autostrada A4

CASTEL MELLA

 

CASTELCOVATI

 

CASTREZZATO

 

CAZZAGO SAN MARTINO

zona a sud dell’autostrada A4

CHIARI

 

COCCAGLIO

 

COLOGNE

 

COMEZZANO-CIZZAGO

 

CORZANO

 

ERBUSCO

zona a sud dell’autostrada A4

LOGRATO

 

LONGHENA

 

MACLODIO

 

MAIRANO

 

ORZINUOVI

 

ORZIVECCHI

 

OSPITALETTO

zona a sud dell’autostrada A4

PALAZZOLO SULL'OGLIO

zona a sud dell’autostrada A4

POMPIANO

 

PONTOGLIO

 

ROCCAFRANCA

 

RONCADELLE

zona a sud dell’autostrada A4

ROVATO

zona a sud dell’autostrada A4

RUDIANO

 

SAN PAOLO

 

TORBOLE CASAGLIA

 

TRAVAGLIATO

 

TRENZANO

 

URAGO D'OGLIO

 

VILLACHIARA

 


Provincia di Cremona

CAMISANO

 

CASALE CREMASCO-VIDOLASCO

 

CASALETTO DI SOPRA

 

CASTEL GABBIANO

 

SONCINO

 


Provincia di Mantova

ACQUANEGRA SUL CHIESE

 

ASOLA

 

BIGARELLO

 

CANNETO SULL'OGLIO

 

CASALMORO

 

CASALOLDO

 

CASALROMANO

 

CASTEL D'ARIO

 

CASTEL GOFFREDO

 

CASTELBELFORTE

 

GAZOLDO DEGLI IPPOLITI

 

MARIANA MANTOVANA

 

PIUBEGA

 

PORTO MANTOVANO

 

REDONDESCO

 

RODIGO

 

RONCOFERRARO

 

SAN GIORGIO DI MANTOVA

 

VILLIMPENTA

 

Regione Veneto

Provincia di Padova

CARCERI

 

CASALE DI SCODOSIA

 

ESTE

 

LOZZO ATESTINO

 

MEGLIADINO SAN FIDENZIO

 

MEGLIADINO SAN VITALE

 

MONTAGNANA

 

OSPEDALETTO EUGANEO

 

PONSO

 

SALETTO

 

SANTA MARGHERITA D’ADIGE

 

URBANA

 


Provincia di Verona

BEVILACQUA

 

BOSCHI SANT'ANNA

 

BUSSOLENGO

 

PESCANTINA

 

SOMMACAMPAGNA

zona a nord dell’autostrada A4

SONA

zona a nord dell’autostrada A4


Provincia di Vicenza

AGUGLIARO

 

ALBETTONE

 

ALONTE

 

ASIGLIANO VENETO

 

BARBARANO VICENTINO

 

CAMPIGLIA DEI BERICI

 

CASTEGNERO

 

LONIGO

 

MONTEGALDA

 

MONTEGALDELLA

 

MOSSANO

 

NANTO

 

NOVENTA VICENTINA

 

ORGIANO

 

POIANA MAGGIORE

 

SAN GERMANO DEI BERICI

 

SOSSANO

 

VILLAGA

 


ALLEGATO III

PROCEDURA DI CAMPIONAMENTO E DI ANALISI

1)   Introduzione e obiettivo generale

Il test di immunofluorescenza indiretta (test iIFA) è inteso a distinguere i tacchini ed i polli vaccinati/esposti al ceppo selvatico da quelli vaccinati/non esposti al ceppo selvatico nel quadro di una strategia di vaccinazione «DIVA» (Differentiating Infected from Vaccinated Animals = distinzione degli animali infetti da quelli vaccinati) utilizzando un vaccino eterologo ottenuto da un sottotipo del virus selvatico.

2)   Uso del test ai fini della spedizione di carni fresche di tacchino e di pollo dalle zone di vaccinazione in Italia verso altri Stati membri

Le carni provenienti da gruppi di tacchini e polli vaccinati contro l'influenza aviaria possono essere spedite ad altri Stati membri a condizione che, nel caso di animali tenuti nello stesso edificio, i campioni ematici siano stati prelevati dall’ufficiale veterinario nei sette giorni precedenti la macellazione da almeno 10 tacchini o polli vaccinati destinati alla macellazione. Nel caso in cui i volatili siano tenuti in più di un gruppo o capannone, occorre procedere ad una selezione casuale di almeno 20 animali vaccinati da tutti i gruppi o capannoni dell’allevamento.