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ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 302 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
47o anno |
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Sommario |
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I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità |
pagina |
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II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità |
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Consiglio |
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Commissione |
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2004/663/CE:Decisione della Commissione, del 20 settembre 2004, che modifica la decisione 97/464/CE relativa alla procedura per l’attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai prodotti per il trattamento delle acque reflue [notificata con il numero C(2004) 3488] ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
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29.9.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 302/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1680/2004 DELLA COMMISSIONE
del 28 settembre 2004
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
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(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 29 settembre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 28 settembre 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
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(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
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0702 00 00 |
052 |
32,4 |
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999 |
32,4 |
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0707 00 05 |
052 |
111,4 |
|
999 |
111,4 |
|
|
0709 90 70 |
052 |
65,9 |
|
999 |
65,9 |
|
|
0805 50 10 |
052 |
72,5 |
|
388 |
54,9 |
|
|
524 |
58,5 |
|
|
528 |
46,4 |
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|
999 |
58,1 |
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|
0806 10 10 |
052 |
86,2 |
|
220 |
112,0 |
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|
400 |
178,5 |
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624 |
149,8 |
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999 |
131,6 |
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0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 |
388 |
66,3 |
|
400 |
73,1 |
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512 |
77,8 |
|
|
720 |
17,2 |
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|
804 |
83,1 |
|
|
999 |
63,5 |
|
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0808 20 50 |
052 |
104,1 |
|
388 |
88,4 |
|
|
528 |
56,2 |
|
|
999 |
82,9 |
|
|
0809 30 10, 0809 30 90 |
052 |
113,4 |
|
624 |
78,5 |
|
|
999 |
96,0 |
|
|
0809 40 05 |
052 |
73,4 |
|
066 |
64,3 |
|
|
400 |
117,1 |
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|
624 |
125,0 |
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999 |
95,0 |
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(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
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29.9.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 302/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1681/2004 DELLA COMMISSIONE
del 28 settembre 2004
che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1210/2004, per la campagna 2004/2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),
visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione dei prodotti del settore dello zucchero diversi dai melassi (2), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase, e l'articolo 3, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna 2004/2005 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1210/2004 della Commissione (3). Questi prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 1620/2004 della Commissione (4). |
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(2) |
I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 1423/95, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, del regolamento (CE) n. 1423/95, fissati dal regolamento (CE) n. 1210/2004 per la campagna 2004/2005, sono modificati e figurano all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 29 settembre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell’agricoltura
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
(2) GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 (GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5).
(3) GU L 232 dell'1.7.2004, pag. 11.
(4) GU L 294 del 17.9.2004, pag. 10.
ALLEGATO
Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 99 applicabili dal 29 settembre 2004
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(EUR) |
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Codice NC |
Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto |
Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto |
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1701 11 10 (1) |
19,50 |
6,55 |
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1701 11 90 (1) |
19,50 |
12,30 |
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1701 12 10 (1) |
19,50 |
6,36 |
|
1701 12 90 (1) |
19,50 |
11,78 |
|
1701 91 00 (2) |
20,75 |
15,88 |
|
1701 99 10 (2) |
20,75 |
10,43 |
|
1701 99 90 (2) |
20,75 |
10,43 |
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1702 90 99 (3) |
0,21 |
0,43 |
(1) Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).
(2) Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto I, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).
(3) Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
Consiglio
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29.9.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 302/5 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 24 settembre 2004
che autorizza il Regno di Spagna a prorogare fino al 7 marzo 2005 l'accordo sulle reciproche relazioni di pesca con la Repubblica sudafricana
(2004/662/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto l'atto di adesione del 1985, in particolare l'articolo 167, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
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(1) |
L'accordo sulle reciproche relazioni di pesca tra il governo del Regno di Spagna e il governo della Repubblica sudafricana, firmato il 14 agosto 1979, è entrato in vigore l'8 marzo 1982 per un periodo iniziale di dieci anni. In seguito, esso resta in vigore a tempo indeterminato se non viene denunciato con un preavviso di dodici mesi. |
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(2) |
A norma dell'articolo 167, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 1985, i diritti e gli obblighi che derivano per il Regno di Spagna dagli accordi di pesca conclusi con paesi terzi rimangono invariati durante il periodo in cui sono provvisoriamente mantenuti. |
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(3) |
A norma dell'articolo 167, paragrafo 3, dell'atto di adesione del 1985, prima della scadenza di tali accordi di pesca il Consiglio adotta le disposizioni necessarie per preservare le attività di pesca risultanti da detti accordi, compresa la possibilità di proroga per un periodo massimo di un anno. L'accordo di cui sopra è stato prorogato, da ultimo con la decisione 2003/538/CE (1) del Consiglio, del 15 luglio 2003, fino al 7 marzo 2004. |
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(4) |
È opportuno autorizzare il Regno di Spagna a prorogare fino al 7 marzo 2005 l'accordo di pesca in oggetto, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il Regno di Spagna è autorizzato a prorogare fino al 7 marzo 2005 l'accordo sulle reciproche relazioni di pesca con la Repubblica sudafricana, entrato in vigore l'8 marzo 1982.
Articolo 2
Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
L. J. BRINKHORST
(1) GU L 185 del 24.7.2003, pag. 24.
Commissione
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29.9.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 302/6 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 20 settembre 2004
che modifica la decisione 97/464/CE relativa alla procedura per l’attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai prodotti per il trattamento delle acque reflue
[notificata con il numero C(2004) 3488]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2004/663/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione (1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), in particolare l’articolo 13, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
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(1) |
La Commissione ha già adottato la decisione 97/464/CE, del 27 giugno 1997, sull’attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio riguardo ai prodotti per il trattamento delle acque reflue (3). |
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(2) |
L’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE prevede che la conformità è stabilita conformemente all’allegato III della direttiva. Non è perciò necessario riferirsi all’articolo 13, paragrafo 3, lettere a) e b), per specificare la procedura di attestazione della conformità ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 4. Il testo della decisione 97/464/CE andrebbe semplificato cancellando tale riferimento. |
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(3) |
In seguito a una revisione dei gruppi di prodotti di ingegneria delle acque reflue e alla necessità di adeguare le esigenze normative degli Stati membri per quanto riguarda la reazione al fuoco, occorre aggiungere procedure per l’attestazione della conformità rispetto alle caratteristiche di reazione al fuoco. |
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(4) |
In seguito a una revisione del gruppo di prodotti «Prodotti per il trattamento delle acque reflue all'esterno degli edifici (3/3)», va garantito un livello di sicurezza più elevato alle coperture delle fosse di drenaggio e dei cunicoli di servizio usati nelle zone di traffico stradale e pedonale. |
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(5) |
La decisione 97/464/CE va dunque modificata di conseguenza. |
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(6) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la costruzione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 97/464/CE viene modificata come segue:
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1) |
L’articolo 1 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 1 1. La conformità dei prodotti di cui all’allegato I viene attestata dalle procedure fissate dall’allegato II. 2. Se i prodotti di cui al paragrafo 1 sono anche soggetti a norme di reazione al fuoco, la loro conformità rispetto alle caratteristiche di reazione al fuoco sarà attestata dalle procedure fissate dall’allegato III.». |
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2) |
Gli allegati sono modificati ai sensi dell’allegato alla presente decisione. |
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2004.
Per la Commissione
Olli REHN
Membro della Commissione
(1) GU L 40 dell’11.2.1989, pag. 12.
(2) GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1.
(3) GU L 198 del 25.7.1997, pag. 33.
ALLEGATO
Gli allegati sono modificati come segue:
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1) |
Nell’allegato II, per il gruppo di prodotti «Prodotti per il trattamento delle acque reflue all'esterno degli edifici (3/3)», la tabella è sostituita dalla seguente:
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2) |
È aggiunto il seguente allegato III: «ALLEGATO III GRUPPI DI PRODOTTI Prodotti per il trattamento delle acque reflue all’interno degli edifici Prodotti per il trattamento delle acque reflue all’esterno degli edifici Sistemi di attestazione della conformità rispetto alle caratteristiche di reazione al fuoco Per i prodotti e gli usi previsti sotto elencati, si chiede al CEN/Cenelec di specificare il seguente sistema di attestazione della conformità rispetto alle caratteristiche di reazione al fuoco nell’ambito delle corrispondenti norme armonizzate:
Il sistema sarà tale da essere applicato anche quando per una certa caratteristica non sia necessario fissare una prestazione, perché almeno uno Stato membro non ha alcuna norma giuridicamente vincolante per tale caratteristica (cfr. articolo 2.1 della direttiva 89/106/CEE ed, eventualmente, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In tali casi non si può imporre al produttore la verifica di tale caratteristica se egli non intende dichiarare la prestazione del prodotto da quel punto di vista.» |
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(1) Sistema 4: cfr. allegato III punto 2, lettera ii), della direttiva 89/106/CEE, terza possibilità.
(2) Sistema 1: cfr. allegato III punto 2, lettera i), della direttiva 89/106/CEE.»
(3) Prodotti/materiali nei quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione migliora la classificazione della reazione al fuoco (per esempio, aggiunta di ritardanti o uso limitato di materiali organici).
(4) Prodotti/materiali che non rientrano nella nota ().
(5) Prodotti/materiali che non richiedono prove di reazione al fuoco (per esempio, prodotti/materiali della classe A1 ai sensi della decisione 96/603/CE, modificata).