ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 293 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
47o anno |
Sommario |
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I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità |
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Direttiva 2004/89/CE della Commissione, del 13 settembre 2004, che adatta per la quinta volta al progresso tecnico la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia ( 1 ) |
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II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità |
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Consiglio |
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Commissione |
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2004/641/CE:Decisione della Commissione, del 14 settembre 2004, recante modifica della decisione 2002/627/CE che istituisce il gruppo dei Regolatori europei per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
16.9.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 293/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1607/2004 DELLA COMMISSIONE
del 15 settembre 2004
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 16 settembre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 15 settembre 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
052 |
71,6 |
999 |
71,6 |
|
0707 00 05 |
052 |
106,2 |
999 |
106,2 |
|
0709 90 70 |
052 |
85,7 |
999 |
85,7 |
|
0805 50 10 |
382 |
67,7 |
388 |
48,1 |
|
524 |
63,6 |
|
528 |
46,6 |
|
999 |
56,5 |
|
0806 10 10 |
052 |
72,8 |
220 |
130,6 |
|
400 |
169,8 |
|
624 |
144,8 |
|
999 |
129,5 |
|
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 |
388 |
61,0 |
400 |
106,6 |
|
508 |
69,4 |
|
512 |
102,6 |
|
528 |
86,4 |
|
800 |
177,0 |
|
804 |
89,6 |
|
999 |
98,9 |
|
0808 20 50 |
052 |
99,4 |
388 |
79,8 |
|
999 |
89,6 |
|
0809 30 10, 0809 30 90 |
052 |
115,9 |
999 |
115,9 |
|
0809 40 05 |
066 |
59,0 |
094 |
31,2 |
|
400 |
106,6 |
|
624 |
131,6 |
|
999 |
82,1 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
16.9.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 293/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1608/2004 DELLA COMMISSIONE
del 13 settembre 2004
relativo alla sospensione della pesca della rana pescatrice da parte delle navi battenti bandiera del Belgio
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio (1), del 12 ottobre 1993, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 2287/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2003, che stabilisce, per il 2004, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura, prevede contingenti di rana pescatrice per il 2004 (2). |
(2) |
Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture effettuate dalle navi battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente assegnato. |
(3) |
Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di rana pescatrice nelle acque della zona CIEM VIII a, b, d, e da parte di navi battenti bandiera del Belgio o immatricolate in Belgio hanno esaurito il contingente assegnato per il 2004. Il Belgio ha vietato la pesca di questo stock a partire 6 agosto 2004. Occorre pertanto fare riferimento a tale data, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Si ritiene che le catture di rana pescatrice nelle acque della zona VIII a, b, d, e da parte di navi battenti bandiera del Belgio o immatricolate in Belgio abbiano esaurito il contingente assegnato al Belgio per il 2004.
La pesca della rana pescatrice nelle acque della zona VIII a, b, d, e da parte di navi battenti bandiera del Belgio o immatricolate in Belgio è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture di questo stock effettuate dalle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 6 agosto 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 2004.
Per la Commissione
Jörgen HOLMQUIST
Direttore generale della DG Pesca
(1) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1954/2003 (GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1).
(2) GU L 344 del 31.12.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 867/2004 (GU L 161 del 30.4.2003, pag. 144).
16.9.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 293/4 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1609/2004 DELLA COMMISSIONE
del 13 settembre 2004
relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera del Belgio
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 2287/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2003, che stabilisce, per il 2004, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura, prevede contingenti di sogliola per il 2004 (2). |
(2) |
Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture effettuate dalle navi battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente assegnato. |
(3) |
Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di sogliola nelle acque della zona CIEM VIII a, b da parte di navi battenti bandiera del Belgio o immatricolate in Belgio hanno esaurito il contingente assegnato per il 2004. Il Belgio ha vietato la pesca di questo stock a partire dal 6 agosto 2004. Occorre pertanto fare riferimento a tale data, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Si ritiene che le catture di sogliola nelle acque della zona CIEM VIII a, b da parte di navi battenti bandiera del Belgio o immatricolate in Belgio abbiano esaurito il contingente assegnato al Belgio per il 2004.
La pesca della sogliola nelle acque della zona CIEM VIII a, b da parte di navi battenti bandiera del Belgio o immatricolate in Belgio è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture di questo stock effettuate dalle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 6 agosto 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 2004.
Per la Commissione
Jörgen HOLMQUIST
Direttore generale della Pesca
(1) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1954/2003 (GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1).
(2) GU L 344 del 31.12.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 867/2004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 144).
16.9.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 293/5 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1610/2004 DELLA COMMISSIONE
del 15 settembre 2004
che fissa il coefficiente di riduzione, previsto dal regolamento (CE) n. 573/2003, da applicare nel quadro del contingente tariffario di granturco
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),
visto il regolamento (CE) n. 573/2003 della Commissione, del 28 marzo 2003, che stabilisce le modalità di applicazione della decisione 2003/18/CE del Consiglio per quanto riguarda le concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti cerealicoli originari della Romania e che abroga il regolamento (CE) n. 2809/2000 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 573/2003 ha aperto un contingente tariffario annuale di 149 000 t di granturco per la campagna 2004/05. |
(2) |
I quantitativi chiesti in data 13 settembre 2004, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 573/2003, superano i quantitativi disponibili. Occorre pertanto determinare in quale misura i titoli possono essere rilasciati, fissando il coefficiente di riduzione da applicare ai quantitativi chiesti, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le domande di titoli d'importazione relative al contingente di granturco «Romania», presentate e trasmesse alla Commissione in data 13 settembre 2004 conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 573/2003, sono soddisfatte a concorrenza del 0,0525388 dei quantitativi chiesti.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 16 settembre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.
(2) GU L 82 del 29.3.2003, pag. 25.
16.9.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 293/6 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1611/2004 DELLA COMMISSIONE
del 15 settembre 2004
che fissa il coefficiente di riduzione, previsto dal regolamento (CE) n. 958/2003, da applicare nel quadro del contingente tariffario di granturco
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),
visto il regolamento (CE) n. 958/2003 della Commissione, del 3 giugno 2003, che stabilisce le modalità di applicazione della decisione 2003/286/CE del Consiglio per quanto riguarda le concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti cerealicoli originari della Repubblica di Bulgaria e che abroga il regolamento (CE) n. 2809/2000 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 958/2003 ha aperto un contingente tariffario annuale di 88 000 t di granturco per la campagna 2004/05. |
(2) |
I quantitativi chiesti in data 13 settembre 2004, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 958/2003, superano i quantitativi disponibili. Occorre pertanto determinare in quale misura i titoli possono essere rilasciati, fissando il coefficiente di riduzione da applicare ai quantitativi chiesti, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le domande di titoli d'importazione relative al contingente di granturco «Repubblica di Bulgaria», presentate e trasmesse alla Commissione in data 13 settembre 2004 conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 958/2003, sono soddisfatte a concorrenza del 0,0518166 dei quantitativi chiesti.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 16 settembre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.
(2) GU L 136 del 4.6.2003, pag. 3.
16.9.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 293/7 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1612/2004 DELLA COMMISSIONE
del 15 settembre 2004
che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a partire dal 16 settembre 2004
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),
visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1784/2003 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi. Tuttavia, tale dazio non può superare l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune. |
(2) |
In virtù dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale. |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 1249/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1784/2003 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali. |
(4) |
I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entri in vigore una nuova fissazione. |
(5) |
Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento. |
(6) |
L'applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato I del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 16 settembre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.
(2) GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12).
ALLEGATO I
Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 a decorrere dal 16 settembre 2004
Codice NC |
Designazione delle merci |
Dazi all'importazione (1) (in EUR/t) |
1001 10 00 |
Frumento (grano) duro di qualità elevata |
0,00 |
di qualità media |
0,00 |
|
di bassa qualità |
3,70 |
|
1001 90 91 |
Frumento (grano) tenero destinato alla semina |
0,00 |
ex 1001 90 99 |
Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina |
0,00 |
1002 00 00 |
Segala |
43,08 |
1005 10 90 |
Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido |
55,86 |
1005 90 00 |
Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (2) |
55,86 |
1007 00 90 |
Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina |
53,17 |
(1) Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:
— |
3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure |
— |
2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Estonia, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica. |
(2) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.
ALLEGATO II
Elementi di calcolo dei dazi
periodo dal 31.8.-14.9.2004
1. |
Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:
|
2. |
Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96: Trasporto/costi: Golfo del Messico–Rotterdam: 26,70 EUR/t; Grandi Laghi–Rotterdam: 31,57 EUR/t. |
3. |
|
(1) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(2) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(3) Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(4) Fob Duluth.
16.9.2004 |
IT |
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L 293/10 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1613/2004 DELLA COMMISSIONE
del 15 settembre 2004
che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n. 136/66/CEE, quando il prezzo nella Comunità è superiore ai corsi mondiali, la differenza tra detti prezzi può essere compensata da una restituzione al momento dell'esportazione di olio d'oliva verso i paesi terzi. |
(2) |
Le regole e le modalità relative alla fissazione ed alla concessione della restituzione all'esportazione di olio d'oliva sono state adottate con il regolamento (CEE) n. 616/72 della Commissione (2). |
(3) |
Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione deve essere la stessa per tutta la Comunità. |
(4) |
In conformità dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione per l'olio d'oliva è fissata prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione, sul mercato della Comunità dei prezzi dell'olio d'oliva e delle disponibilità, nonché, sul mercato mondiale, dei prezzi dell'olio d'oliva. Tuttavia, qualora la situazione del mercato mondiale non consentisse di stabilire i corsi più favorevoli dell'olio d'oliva, è possibile tener conto del prezzo su tale mercato dei principali oli vegetali concorrenti e del divario tra tale prezzo e quello dell'olio d'oliva, constatato nel corso di un periodo rappresentativo. L'importo della restituzione non può essere superiore alla differenza tra il prezzo dell'olio d'oliva nella Comunità e quello sul mercato mondiale, adeguata, se del caso, per tener conto delle spese attinenti all'esportazione del prodotto su quest'ultimo mercato. |
(5) |
In conformità dell'articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, lettera b), del regolamento n. 136/66/CEE, può essere deciso che la restituzione sia fissata mediante gara. La gara riguarda l'importo della restituzione e può essere limitata a taluni paesi di destinazione e a determinate quantità, qualità e presentazioni. |
(6) |
Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione per l'olio d'oliva può essere fissata a livelli differenti a seconda della destinazione, allorquando la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendono necessario. |
(7) |
La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. In caso di necessità, detta restituzione può essere modificata nell'intervallo. |
(8) |
L'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dell'olio d'oliva e in particolare al prezzo di questo prodotto nella Comunità nonché sui mercati dei paesi terzi, conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato. |
(9) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le materie grasse, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 136/66/CEE sono fissate agli importi di cui in allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 16 settembre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2001 (GU L 201 del 26.7.2001, pag. 4).
(2) GU L 78 del 31.3.1972, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2962/77 (GU L 348 del 30.12.1977, pag. 53).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 15 settembre 2004, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva
Codice prodotto |
Destinazione |
Unità di misura |
Ammontare delle restituzioni |
1509 10 90 9100 |
A00 |
EUR/100 kg |
0,00 |
1509 10 90 9900 |
A00 |
EUR/100 kg |
0,00 |
1509 90 00 9100 |
A00 |
EUR/100 kg |
0,00 |
1509 90 00 9900 |
A00 |
EUR/100 kg |
0,00 |
1510 00 90 9100 |
A00 |
EUR/100 kg |
0,00 |
1510 00 90 9900 |
A00 |
EUR/100 kg |
0,00 |
NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato. I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). |
16.9.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 293/12 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1614/2004 DELLA COMMISSIONE
del 15 settembre 2004
relativo al rilascio dei titoli d'esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli (arance e mele)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 35, paragrafo 3, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1431/2004 della Commissione (2) ha indetto una gara fissando i tassi indicativi di restituzione ed i quantitativi indicativi titoli d'esportazione del sistema A3 per cui possono essere rilasciati. |
(2) |
In funzione delle offerte presentate, è necessario fissare i tassi massimi di restituzione e le percentuali di rilascio delle quantità sulla base delle offerte effettuate a titolo dei suddetti tassi massimi. |
(3) |
Per le arance e le mele, il tasso massimo necessario per la concessione di titoli a concorrenza del quantitativo indicativo, nel limite dei quantitativi offerti, non è superiore ad una volta e mezza il tasso indicativo di restituzione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per le arance e le mele, il tasso massimo di restituzione e la percentuale di rilascio relativi alla gara indetta dal regolamento (CE) n. 1431/2004 sono fissati nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 16 settembre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura
(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).
(2) GU L 264 dell'11.8.2004, pag. 3.
ALLEGATO
Rilascio di titoli d'esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli (arance e mele)
Prodotto |
Tasso di restituzione massimo (EUR/t netto) |
Percentuale di rilascio delle quantità richieste al livello del tasso di restituzione massimo |
Arance |
30 |
100 % |
Mele |
29 |
29 % |
16.9.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 293/14 |
DIRETTIVA 2004/89/CE DELLA COMMISSIONE
del 13 settembre 2004
che adatta per la quinta volta al progresso tecnico la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 96/49/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia (1), in particolare l’articolo 8,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato alla direttiva 96/49/CE rimanda al regolamento concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia (RID), in vigore a decorrere dal 1o luglio 2003. |
(2) |
Il RID normalmente è aggiornato con cadenza biennale. L’ultimo aggiornamento è entrato in vigore il 1o gennaio 2003 e prevede un periodo transitorio fino al 30 giugno 2003. |
(3) |
Eccezionalmente il RID è stato nuovamente aggiornato dopo un anno, cosicché la versione modificata è entrata in vigore il 1o gennaio 2004. |
(4) |
È pertanto necessario modificare l’allegato alla direttiva 96/49/CE. |
(5) |
Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per il trasporto di merci pericolose di cui all’articolo 9 della direttiva 96/49/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L’allegato alla direttiva 96/49/CE è sostituito dal seguente:
«Regolamento concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia (RID) di cui all’allegato I dell’appendice B della Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF), in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2004, fermo restando che le espressioni “parte contraente” e “gli Stati o le ferrovie” sono sostituti da “Stato membro”.
Le versioni nelle lingue ufficiali della Comunità saranno pubblicate non appena sarà disponibile in tali lingue il testo delle modifiche della versione 2004 del RID.»
Articolo 2
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o ottobre 2004. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 2004.
Per la Commissione
LoyolaDE PALACIO
Vice presidente
(1) GU L 235 del 17.9.1996, pag. 25. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/29/CE della Commissione (GU L 90 dell’8.4.2003, pag. 47).
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
Consiglio
16.9.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 293/15 |
DECISIONE N. 3/2004 DEL CONSIGLIO CONGIUNTO CE-MESSICO
del 29 luglio 2004
che modifica la decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto del 23 marzo 2000
(2004/640/CE)
IL CONSIGLIO CONGIUNTO,
visto l'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti messicani, dall'altra (1) (in seguito denominato «l'accordo»), firmato a Bruxelles l'8 dicembre 1997, in particolare gli articoli 5 e 10 in combinato disposto con l'articolo 47,
considerando quanto segue:
(1) |
In seguito all'adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca (in seguito denominati «i nuovi Stati membri») il 1o maggio 2004, è necessario adattare, con decorrenza dalla stessa data, alcune disposizioni della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto del 23 marzo 2000 (2), per quanto riguarda lo scambio di merci, la certificazione dell'origine e gli appalti pubblici. |
(2) |
È necessario adottare disposizioni transitorie per quanto riguarda le merci in transito o in fase di spedizione tra il Messico e i nuovi Stati membri o in custodia temporanea a decorrere dalla data di adesione, |
DECIDE:
Articolo 1
1. L'allegato I della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto è modificato conformemente alle disposizioni contenute nell'allegato I della presente decisione.
2. Il contingente tariffario per i prodotti di cui al codice NC 0803 00 19 banane, elencati nell'allegato II della presente decisione, cesserà di essere applicato quando gli attuali contingenti OMC saranno sostituiti da un regime meramente tariffario.
3. Le parti decidono di incontrarsi, su richiesta di una di esse, per esaminare la situazione degli scambi bilaterali di banane quando l'attuale regime d'importazione comunitario sarà sostituito da un regime meramente tariffario.
4. Il presente articolo lascia impregiudicato il contenuto della clausola di riesame di cui all'articolo 10 della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto.
Articolo 2
1. Le disposizioni dell'accordo si applicano alle merci che sono esportate dal Messico a uno dei nuovi Stati membri oppure da uno dei nuovi Stati membri al Messico, che rispettano le disposizioni dell'allegato III della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto e che alla data di adesione dei nuovi Stati membri all'Unione europea erano in transito o in fase di spedizione o si trovavano in Messico o in un nuovo Stato membro in custodia temporanea, in deposito doganale o in una zona franca.
2. Il trattamento preferenziale viene concesso in tali casi, con riserva della presentazione alle autorità doganali del paese importatore, entro quattro mesi dalla data di adesione, di un certificato di circolazione EUR.1 rilasciato a posteriori dalle autorità doganali o dalle autorità governative competenti del paese esportatore unitamente ai documenti che dimostrano che le merci sono state trasportate direttamente.
Articolo 3
L’articolo 17, paragrafo 4 e l’articolo 18, paragrafo 2, dell'appendice IV dell'allegato III della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto sono modificati conformemente alle disposizioni dell'allegato III della presente decisione.
Articolo 4
1. Gli enti dei nuovi Stati membri elencati nell'allegato IV della presente decisione sono aggiunti nelle pertinenti sezioni dell'allegato VI, parte B, della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto.
2. Le pubblicazioni dei nuovi Stati membri elencate nell'allegato V della presente decisione sono aggiunte nella parte B dell'allegato XIII della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto.
Articolo 5
1. La presente decisione entra in vigore alla data della sua adozione. L'articolo 1, paragrafi 1 e 2, ha effetto dal 1o maggio 2004.
2. Fermo restando il paragrafo 1, le parti concordano che, in attesa del termine delle procedure interne della Comunità europea al fine dell'adozione della presente decisione, gli Stati Uniti messicani applicano provvisoriamente le disposizioni della presente decisione a partire dal 1o maggio 2004 e fino all'adozione della presente decisione da parte del Consiglio congiunto.
Fatto a Bruxelles, addì 29 luglio 2004
Per il Consiglio congiunto
L. E. DERBEZ
(1) GU L 276 del 28.10.2000, pag. 45.
(2) GU L 157 del 30.6.2000, pag. 10.
ALLEGATO I
Calendario di smantellamento tariffario della Comunità
Codice NC |
Designazione |
Quantitativo |
Aliquota del dazio |
1302 20 10 |
Sostanze pectiche, pectinati e pectati allo stato secco in polvere |
250 tonnellate |
2 % |
ALLEGATO II
Coefficiente transitorio
Codice NC |
Designazione |
Quantitativo |
Aliquota del dazio |
0803 00 19 |
Banane, fresche (escluse le banane da cuocere) |
2 000 tonnellate |
75 EUR/tonnellata |
ALLEGATO III
Nuove versioni linguistiche delle osservazioni amministrative e della «dichiarazione su fattura» contenute nell'allegato III della decisione n. 2/2000
1) |
L'articolo 17, paragrafo 4, dell'allegato III della decisione n. 2/2000 è modificato come segue: «4. I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture:
|
2) |
L'articolo 18, paragrafo 2, dell'allegato III della decisione n. 2/2000 è modificato come segue: «2. Il duplicato rilasciato nell'ambito della procedura deve recare una delle seguenti diciture:
|
3) |
Nell'appendice IV dell'allegato III della decisione n. 2/2000 viene aggiunto quanto segue:
|
ALLEGATO IV
ENTI DEI GOVERNI CENTRALI
1) |
Nell'allegato VI, parte B, sezione 1, della decisione n. 2/2000 vengono aggiunti gli enti dei governi centrali seguenti: «Q. Repubblica ceca
R. Estonia
S. Cipro
T. Lettonia
U. Lituania
V. Ungheria
W. Malta
X. Polonia
Y. Slovenia
Z. Slovacchia
|
2) |
Gli enti e le categorie di enti citati in appresso di cui agli allegati I, II, VII, VIII e IX della direttiva 93/38/CEE sono aggiunti nell'allegato VI, parte B, sezione 2, della decisione n. 2/2000:
|
ALLEGATO V
PUBBLICAZIONI
Repubblica ceca
Centrální adresa (Central Address)
Cipro
Official Gazette of the Republic
Estonia
State Public Procurement Register
Lettonia
Official Gazette of the Republic of Latvia
Lituania
Official Gazette of the Republic of Lithuania
Malta
Official Gazette of the Republic
Polonia
Biuletyn Zamówień Publicznych (Public Procurement Bulletin)
Slovacchia
Vestník Verejného Obstarávania (Public procurement journal)
Slovenia
Official Journal of the Republic of Slovenia
Ungheria
Közbeszerzési Értesítő (Public Procurement Bulletin)
Commissione
16.9.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 293/30 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 14 settembre 2004
recante modifica della decisione 2002/627/CE che istituisce il gruppo dei «Regolatori europei per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica»
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2004/641/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2002/627/CE (1) della Commissione ha istituito il gruppo dei «Regolatori europei per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica». |
(2) |
L'esperienza operativa di tale gruppo ha messo in luce la necessità di chiarire le questioni relative alla composizione del gruppo e di concentrarne l'operato sui compiti correlati al controllo quotidiano dell'attuazione del nuovo quadro normativo per le reti e i servizi di comunicazione elettronica. |
(3) |
Tutti gli Stati membri hanno istituito autorità di regolamentazione incaricate del controllo quotidiano del mercato delle comunicazioni elettroniche, |
DECIDE:
Articolo 1
La decisione 2002/627/CE è modificata come segue:
1) |
l'articolo 2 è soppresso; |
2) |
all'articolo 3 è aggiunto il seguente paragrafo: «Il gruppo fornisce, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione, consulenza e assistenza alla Commissione su tutte le questioni relative alle reti e ai servizi di comunicazione elettronica che rientrano tra le sue competenze.»; |
3) |
l'articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 Composizione 1. Il gruppo è composto dai direttori dell'autorità di regolamentazione nazionale di ogni Stato membro incaricata principalmente del controllo del funzionamento quotidiano del mercato delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, o dai loro rappresentanti. Ogni Stato membro ha un rappresentante. La Commissione è rappresentata da funzionari di livello adeguato e svolge le mansioni di segreteria del gruppo. 2. Le autorità nazionali competenti di cui al paragrafo 1 sono elencate in allegato. La Commissione aggiorna tale elenco alla luce di eventuali cambiamenti apportati dagli Stati membri ai nominativi o alle responsabilità di tali autorità.» |
4) |
l'articolo 5 è modificato come segue:
|
5) |
Il testo riportato in annesso alla presente decisione è aggiunto come allegato. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2004.
Per la Commissione
Olli REHN
Membro della Commissione
(1) GU L 200 del 30.7.2002, pag. 38.
ANEXO — PŘÍLOHA — BILAG — ANHANG — ANNEKS — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — PIELIKUMS — PRIEDAS — MELLÉKLET — ANNESS — BIJLAGE — ZAŁĄCZNIK — ANEXO — PRÍLOHA — PRILOGA — LIITE — BILAGA
Elenco dei membri del gruppo dei regolatori europei
Paese |
Autorità nazionale di regolamentazione |
Belgique/België |
Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) |
Česká republika |
Český telekomunikační úřad (ČTÚ) |
Danmark |
IT- og Telestyrelsen — National IT and Telecom Agency (NITA) |
Deutschland |
Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post (Reg TP) |
Eesti |
Sideamet (SIDEAMET) |
Ελλάδα |
Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων |
Elláda |
National Telecommunications and Post Commission (EETT) |
España |
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) |
France |
Autorité de Régulation des Télécommunications (ART) |
Ireland |
Commission for Communications Regulation (ComReg) |
Italia |
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) |
Kypros |
Office of the Commissioner of Telecommunications and Postal Regulation (OCTPR) |
Latvija |
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) |
Lietuva |
Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) |
Luxembourg |
Institut Luxembourgeois de Régulation (ILR) |
Magyarország |
Nemzeti Hírközlési Hatóság (NHH) |
Malta |
Malta Communications Authority (MCA) |
Nederland |
Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) |
Österreich |
Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR) |
Polska |
Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty (URTiP) |
Portugal |
ICP — Autoridade Nacional de Comunicações (ICP-ANACOM) |
Slovenija |
Agencija za telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto Republike Slovenije (ATRP) |
Slovensko |
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TU SR) |
Suomi Finland |
Viestintävirasto Kommunikationsverket (FICORA) |
Sverige |
Post- och telestyrelsen (PTS) |
United Kingdom |
Office of Communications (Ofcom) |