ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 285 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
47o anno |
Sommario |
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I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità |
pagina |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
4.9.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 285/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1564/2004 DELLA COMMISSIONE
del 3 settembre 2004
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 4 settembre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 3 settembre 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0707 00 05 |
052 |
70,3 |
999 |
70,3 |
|
0709 90 70 |
052 |
84,3 |
999 |
84,3 |
|
0805 50 10 |
388 |
50,2 |
524 |
67,8 |
|
528 |
50,0 |
|
999 |
56,0 |
|
0806 10 10 |
052 |
74,5 |
624 |
160,8 |
|
999 |
117,7 |
|
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 |
388 |
85,5 |
400 |
104,6 |
|
508 |
71,0 |
|
512 |
103,7 |
|
528 |
91,3 |
|
804 |
69,0 |
|
999 |
87,5 |
|
0808 20 50 |
052 |
115,5 |
388 |
98,6 |
|
999 |
107,1 |
|
0809 30 10, 0809 30 90 |
052 |
128,7 |
999 |
128,7 |
|
0809 40 05 |
052 |
58,0 |
066 |
62,6 |
|
093 |
31,7 |
|
094 |
29,3 |
|
624 |
142,8 |
|
999 |
64,9 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
4.9.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 285/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1565/2004 DELLA COMMISSIONE
del 3 settembre 2004
relativo ad una misura particolare di intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia per la campagna 2004-2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 7,
considerando quanto segue:
(1) |
L'avena è uno dei prodotti assoggettati all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, ma non rientra tra i cereali di base di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1784/2003 per i quali è previsto l'acquisto di intervento. |
(2) |
L'avena rappresenta una produzione importante e tradizionale in Finlandia e in Svezia, che ben si adatta alle condizioni climatiche di quei paesi. Tale produzione è di gran lunga superiore al loro fabbisogno, tanto da obbligarli a smerciare le eccedenze nei paesi terzi. La loro adesione alla Comunità non ha per nulla mutato la situazione preesistente. |
(3) |
Un'eventuale riduzione della coltivazione di avena in Finlandia e in Svezia andrebbe a vantaggio di altri cereali che beneficiano del regime di intervento, in particolare a vantaggio dell'orzo. La situazione dell'orzo è caratterizzata da una sovrapproduzione sia nei due suddetti paesi che nell'intera Comunità. Passare dalla coltivazione dell'avena a quella dell'orzo non farebbe quindi che aggravare tale situazione eccedentaria. È pertanto opportuno garantire che l'avena possa continuare ad essere esportata nei paesi terzi. |
(4) |
L'avena può formare oggetto della restituzione di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003. A motivo della loro situazione geografica, la Finlandia e la Svezia si trovano, per quanto riguarda l'esportazione, in una posizione meno favorevole rispetto ad altri Stati membri. La fissazione di una restituzione a norma del suddetto articolo 13 favorirebbe innanzi tutto le esportazioni da questi altri Stati. È pertanto prevedibile che la produzione di orzo in Finlandia e in Svezia si sostituirà sempre più a quella di avena. È quindi logico attendersi che nelle campagne future in Finlandia e in Svezia saranno conferiti all'intervento, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1784/2003, considerevoli quantitativi di orzo la cui unica possibilità di smercio consiste nell'esportazione nei paesi terzi. Tali esportazioni a partire dalle scorte di intervento sono più costose, per il bilancio comunitario, delle esportazioni dirette. |
(5) |
Una misura speciale di intervento ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1784/2003 permette di evitare questi costi supplementari. Tale intervento può assumere la forma di una misura destinata ad alleviare il mercato dell'avena in Finlandia e in Svezia. In tale contesto, la concessione di una restituzione nell'ambito di una gara, applicabile soltanto all'avena prodotta ed esportata dai suddetti due paesi, costituisce la misura più adeguata. |
(6) |
La natura e gli obiettivi della suddetta misura rendono appropriata l'applicazione, per quanto di ragione, dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003 e dei relativi regolamenti di applicazione, in particolare il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2). |
(7) |
Il regolamento (CE) n. 1501/95 prevede, fra gli impegni dell'aggiudicatario, l'obbligo di presentare una domanda di titolo d'esportazione e di costituire una cauzione. Occorre stabilire l'importo di tale cauzione. |
(8) |
I cereali in esame devono essere effettivamente esportati dagli Stati membri per i quali è stata istituita una misura particolare di intervento. È quindi necessario limitare l'utilizzazione dei titoli d’esportazione alle esportazioni a partire dallo Stato membro in cui il titolo è stato richiesto e all'avena prodotta in Finlandia e in Svezia. |
(9) |
In seguito agli accordi «doppio-profitto» con la Bulgaria e la Romania, é necessario escludere questi paesi dalla lista di destinazioni eleggibili. Inoltre, tenendo conto del fatto che queste misure sono calcolate in vista di una destinazione a dei mercati lontani, converrebbe di escludere, tra le destinazioni vicine, quelle che potrebbero principalmente beneficiare di tali misure, quali la Svizzera e la Norvegia. |
(10) |
Per garantire la parità di trattamento di tutti gli interessati, è necessario prevedere che la durata di validità dei titoli rilasciati sia identica. |
(11) |
Per il corretto svolgimento di una procedura di gara per l'esportazione è necessario fissare una quantità minima e stabilire il termine e la forma per la trasmissione delle offerte presentate presso gli organismi competenti. |
(12) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È istituita una misura particolare di intervento, sotto forma di restituzione all'esportazione, per 400 000 t di avena prodotta in Finlandia e in Svezia e destinata ad essere esportata da tali paesi in paesi terzi diversi dalla Bulgaria, dalla Norvegia, dalla Romania e dalla Svizzera.
L'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003, nonché le relative disposizioni di applicazione si applicano, per quanto di ragione, alla suddetta restituzione.
2. Gli organismi di intervento finlandese e svedese sono incaricati dell'applicazione della misura di cui al paragrafo 1.
Articolo 2
1. Per determinare l'importo della restituzione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, si procede a una gara.
2. La gara ha per oggetto il quantitativo di avena di cui all'articolo 1, paragrafo 1, da esportare in paesi terzi diversi dalla Bulgaria, dalla Norvegia, dalla Romania e dalla Svizzera.
3. La gara è indetta fino al 30 giugno 2005. Fino a tale data si procede a gare settimanali, i cui termini di presentazione delle offerte sono specificati nel bando di gara.
In deroga all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1501/95, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 16 settembre 2004.
4. Le offerte sono presentate presso gli organismi di intervento finlandese e svedese precisati nel bando di gara.
5. La gara si effettua conformemente alle disposizioni del presente regolamento e del regolamento (CE) n. 1501/95.
Articolo 3
L'offerta è valida soltanto se:
a) |
verte su 1 000 t almeno; |
b) |
è accompagnata da un impegno scritto del concorrente che precisa che l'offerta verte esclusivamente su avena prodotta in Finlandia e in Svezia e che sarà esportata dalla Finlandia o dalla Svezia. |
Se l'impegno di cui alla lettera b) non è rispettato, la cauzione di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione (3) è incamerata, salvo forza maggiore.
Articolo 4
Nell'ambito della gara di cui all'articolo 2, la domanda e il titolo di esportazione recano, nella casella 20, una delle due diciture seguenti:
— |
Asetus (EY) N:o 1565/2004 — Todistus on voimassa ainoastaan Suomessa ja Ruotsissa, |
— |
Förordning (EG) nr 1565/2004 — Licensen giltig endast i Finland och Sverige. |
Articolo 5
La restituzione è valida soltanto per le esportazioni dalla Finlandia e dalla Svezia.
Articolo 6
La cauzione di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1501/95 è fissata a 12 EUR/t.
Articolo 7
1. In deroga all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (4), i titoli di esportazione rilasciati ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1501/95 si considerano rilasciati, ai fini della determinazione della validità, il giorno di presentazione dell’offerta.
2. I titoli di esportazione rilasciati nel quadro della gara di cui all'articolo 2 sono validi dalla data del rilascio, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, sino alla fine del quarto mese successivo.
3. In deroga all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1291/2000, i titoli di esportazione rilasciati nel quadro della gara di cui all'articolo 2 del presente regolamento sono validi esclusivamente in Finlandia e in Svezia.
Articolo 8
Le offerte devono pervenire alla Commissione, tramite gli organismi di intervento finlandese e svedese, al più tardi un'ora e mezza dopo la scadenza settimanale del termine per la presentazione delle offerte, specificato nel bando di gara, utilizzando il modulo riportato nell'allegato.
In mancanza di offerte, gli organismi di intervento finlandese e svedese ne informano la Commissione entro lo stesso termine di cui al primo comma.
Le ore limite fissate per la presentazione delle offerte sono le ore del Belgio.
Articolo 9
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.
(2) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).
(3) GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12.
(4) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.
ALLEGATO
MODULO (1)
Gara per la restituzione all'esportazione di avena dalla Finlandia e dalla Svezia in paesi terzi diversi dalla Bulgaria, dalla Norvegia, dalla Romania e dalla Svizzera
[Regolamento (CE) n. 1565/2004]
(Termine ultimo per la presentazione delle offerte)
1 |
2 |
3 |
Numerazione degli offerenti |
Quantità in tonnellate |
Importo della restituzione all'esportazione (in EUR/t) |
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
ecc. |
|
|
(1) da inviare al seguente indirizzo di posta elettronica: agri-c1-revente-marche-ue@cec.eu.int
4.9.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 285/6 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1566/2004 DELLA COMMISSIONE
del 31 agosto 2004
che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2465/1996
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio, del 7 luglio 2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq (1), in particolare l’articolo 11, lettera c),
considerando quanto segue:
(1) |
Nell'allegato V del regolamento (CE) n. 1210/2003 figura l'elenco delle autorità competenti cui sono attribuite funzioni specifiche connesse all'attuazione del regolamento stesso. |
(2) |
La Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia hanno aderito all’Unione europea il 1o maggio 2004. L’atto di adesione non prevede la modifica dell’allegato suddetto. |
(3) |
Occorre quindi inserire nell’allegato le autorità competenti dei nuovi Stati membri a decorrere dal 1o maggio 2004, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato V del regolamento (CE) n. 1210/2003 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica dal 1o maggio 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 2004.
Per la Commissione
Christopher PATTEN
Membro della Commissione
(1) GU L 169 dell’8.7.2003, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1412/2004 (GU L 257 del 4.8.2004, pag. 1).
ALLEGATO
L'allegato V del regolamento (CE) n. 1210/2003 è modificato come segue:
1) |
Il testo seguente è inserito tra le voci corrispondenti a Belgio e Danimarca:
|
2) |
Il testo seguente è inserito tra le voci corrispondenti a Germania e Grecia:
|
3) |
Il testo seguente è inserito tra le voci corrispondenti ad Italia e Lussemburgo:
|
4) |
Il testo seguente è inserito tra le voci corrispondenti a Lussemburgo e Paesi Bassi:
|
5) |
Il testo seguente è inserito tra le voci corrispondenti ad Austria e Portogallo:
|
6) |
Il testo seguente è inserito tra le voci corrispondenti a Portogallo e Finlandia:
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4.9.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 285/10 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1567/2004 DELLA COMMISSIONE
del 31 agosto 2004
recante modifica del regolamento (CE) n. 1727/2003 del Consiglio relativo all'adozione di misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1727/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'adozione di misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (1), in particolare l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Nell'allegato del regolamento (CE) n. 1727/2003 figura l'elenco delle autorità competenti cui sono attribuite funzioni specifiche connesse all'attuazione del regolamento stesso. |
(2) |
La Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia hanno aderito all’Unione europea il 1o maggio 2004. L’Atto di adesione non prevede la modifica dell’allegato suddetto. |
(3) |
Occorre quindi inserire nell’allegato le autorità competenti dei nuovi Stati membri a decorrere dal 1o maggio 2004, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (CE) n. 1727/2003 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica dal 1o maggio 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 2004.
Per la Commissione
Christopher PATTEN
Membro della Commissione
(1) GU L 249 dell’1.10.2003, pag. 5.
ALLEGATO
L'allegato del regolamento (CE) n. 1727/2003 è così modificato:
1) |
Il testo seguente è inserito tra le voci corrispondenti a Belgio e Danimarca:
|
2) |
Il testo seguente è inserito tra le voci corrispondenti a Germania e Grecia:
|
3) |
Il testo seguente è inserito tra le voci corrispondenti a Italia e Lussemburgo:
|
4) |
Il testo seguente è inserito tra le voci corrispondenti a Lussemburgo e Paesi Bassi:
|
5) |
Il testo seguente è inserito tra le voci corrispondenti a Austria e Portogallo:
|
6) |
Il testo seguente è inserito tra le voci corrispondenti a Portogallo e Finlandia:
|
4.9.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 285/13 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1568/2004 DELLA COMMISSIONE
del 2 settembre 2004
relativo alla sospensione della pesca dell’argentina da parte delle navi battenti bandiera della Francia
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 2340/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che fissa per il 2003 e 2004 le opportunità di pesca degli stock di pesci di acque profonde, prevede contingenti di argentina per il 2004 (2). |
(2) |
Ai fini dell’osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture effettuate dalle navi battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente assegnato. |
(3) |
Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di argentina nelle acque delle zone CIEM V, VI, VII (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione dei paesi terzi) da parte di navi battenti bandiera della Francia o immatricolate in Francia hanno esaurito il contingente assegnato per il 2004. La Francia ha vietato la pesca di questo stock a partire dal 17 luglio 2004. Occorre pertanto fare riferimento a tale data, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Si ritiene che le catture di argentina nelle acque delle zone CIEM V, VI, VII (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione dei paesi terzi) da parte di navi battenti bandiera della Francia o immatricolate in Francia abbiano esaurito il contingente assegnato alla Francia per il 2004.
La pesca dell’argentina nelle acque delle zone CIEM V, VI, VII (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione dei paesi terzi) da parte di navi battenti bandiera della Francia o immatricolate in Francia è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture di questo stock effettuate dalle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 17 luglio 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 2004.
Per la Commissione
Jörgen HOLMQUIST
Direttore generale della DG Pesca
(1) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1954/2003 (GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1).
(2) GU L 356 del 31.12.2002, pag. 1.
4.9.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 285/14 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1569/2004 DELLA COMMISSIONE
del 2 settembre 2004
relativo alla sospensione della pesca del merluzzo giallo da parte delle navi battenti bandiera del Portogallo
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 2287/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2003, che stabilisce, per il 2004, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura, prevede contingenti di merluzzo giallo per il 2004 (2). |
(2) |
Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture effettuate dalle navi battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente assegnato. |
(3) |
Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di merluzzo giallo nelle acque delle zone CIEM IX, X, COPACE 34.1.1 (acque della CE) da parte di navi battenti bandiera del Portogallo o immatricolate in Portogallo hanno esaurito il contingente assegnato per il 2004. Il Portogallo ha vietato la pesca di questo stock a partire dal 15 luglio 2004. Occorre pertanto fare riferimento a tale data, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Si ritiene che le catture di merluzzo giallo nelle acque delle zone CIEM IX, X, COPACE 34.1.1 (acque della CE) da parte di navi battenti bandiera del Portogallo o immatricolate in Portogallo abbiano esaurito il contingente assegnato al Portogallo per il 2004.
La pesca del merluzzo giallo nelle acque delle zone CIEM IX, X, COPACE 34.1.1 (acque della CE) da parte di navi battenti bandiera del Portogallo o immatricolate in Portogallo è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture di questo stock effettuate dalle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 15 luglio 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 2004.
Per la Commissione
Jörgen HOLMQUIST
Direttore generale della Pesca
(1) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1954/2003 (GU L 289 del 7.11.2004, pag. 1).
(2) GU L 344 del 31.12.2003, pag. 1.
4.9.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 285/15 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1570/2004 DELLA COMMISSIONE
del 3 settembre 2004
che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1210/2004, per la campagna 2004/2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),
visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione dei prodotti del settore dello zucchero diversi dai melassi (2), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase, e l'articolo 3, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna 2004/2005 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1210/2004 della Commissione (3). Questi prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 1560/2004 della Commissione (4). |
(2) |
I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 1423/95, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, del regolamento (CE) n. 1423/95, fissati dal regolamento (CE) n. 1210/2004 per la campagna 2004/2005, sono modificati e figurano all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 4 settembre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell’agricoltura
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
(2) GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 (GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5).
(3) GU L 232 dell'1.7.2004, pag. 11.
(4) GU L 283 del 2.9.2004, pag. 11.
ALLEGATO
Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 99 applicabili dal 4 settembre 2004
(EUR) |
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Codice NC |
Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto |
Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto |
1701 11 10 (1) |
18,83 |
6,89 |
1701 11 90 (1) |
18,83 |
12,77 |
1701 12 10 (1) |
18,83 |
6,70 |
1701 12 90 (1) |
18,83 |
12,25 |
1701 91 00 (2) |
22,09 |
14,94 |
1701 99 10 (2) |
22,09 |
9,67 |
1701 99 90 (2) |
22,09 |
9,67 |
1702 90 99 (3) |
0,22 |
0,42 |
(1) Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).
(2) Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto I, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).
(3) Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.