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ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 283 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
47° anno |
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Sommario |
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I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità |
pagina |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
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2.9.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 283/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1556/2004 DELLA COMMISSIONE
del 1o settembre 2004
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
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(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 2 settembre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o settembre 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 1o settembre 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
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(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
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0707 00 05 |
052 |
89,6 |
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999 |
89,6 |
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|
0709 90 70 |
052 |
97,2 |
|
999 |
97,2 |
|
|
0805 50 10 |
388 |
45,5 |
|
524 |
72,1 |
|
|
528 |
48,1 |
|
|
999 |
55,2 |
|
|
0806 10 10 |
052 |
85,2 |
|
400 |
177,0 |
|
|
624 |
165,0 |
|
|
999 |
142,4 |
|
|
0808 10 20 , 0808 10 50 , 0808 10 90 |
388 |
78,3 |
|
400 |
74,3 |
|
|
508 |
71,0 |
|
|
512 |
73,5 |
|
|
528 |
81,7 |
|
|
720 |
40,6 |
|
|
804 |
63,0 |
|
|
999 |
68,9 |
|
|
0808 20 50 |
052 |
119,7 |
|
388 |
85,7 |
|
|
999 |
102,7 |
|
|
0809 30 10 , 0809 30 90 |
052 |
131,9 |
|
999 |
131,9 |
|
|
0809 40 05 |
052 |
80,0 |
|
066 |
53,0 |
|
|
093 |
33,4 |
|
|
094 |
26,9 |
|
|
624 |
143,9 |
|
|
999 |
67,4 |
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(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice « 999 » rappresenta le «altre origini».
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2.9.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 283/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1557/2004 DELLA COMMISSIONE
del 1o settembre 2004
recante riconoscimento delle operazioni di controllo di conformità alle norme di commercializzazione applicabili ad alcuni frutti freschi effettuate in Nuova Zelanda prima dell’importazione nella Comunità
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l’articolo 10,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione, del 12 giugno 2001, sui controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi (2), stabilisce le condizioni per il riconoscimento, ai paesi terzi che lo richiedano, delle operazioni di controllo di conformità da essi compiute prima dell’importazione nella Comunità. |
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(2) |
Il 30 aprile 2004 le autorità della Nuova Zelanda hanno inviato alla Commissione una domanda di riconoscimento delle operazioni di controllo effettuate sotto la responsabilità dell’autorità per la sicurezza alimentare della Nuova Zelanda (New Zealand Food Safety Authority — NZFSA) per mele, pere e kiwi. Le ispezioni destinate ad accertare la conformità di mele, pere e kiwi alle norme di commercializzazione sono eseguite dal personale dell’Industry Grade Inspection sotto il controllo di revisori riconosciuti dalla NZFSA o direttamente da revisori/ispettori della NZFSA. Nella domanda presentata dalla Nuova Zelanda si afferma che detti servizi di ispezione dispongono del personale, del materiale e delle attrezzature necessari alla realizzazione dei controlli ed utilizzano metodi equivalenti a quelli previsti dall’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1148/2001 e che le frutta fresche delle specie summenzionate esportate dalla Nuova Zelanda verso la Comunità rispettano le norme di commercializzazione comunitarie. |
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(3) |
Dai dati trasmessi dagli Stati membri ai servizi della Commissione risulta che, nel periodo 1997-2003, i casi di non conformità alle norme di commercializzazione nelle importazioni dalla Nuova Zelanda di ortofrutticoli freschi in generale e delle specie oggetto della domanda in particolare sono stati estremamente limitati. |
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(4) |
I rappresentanti delle autorità neozelandesi hanno partecipato ad iniziative internazionali di normalizzazione commerciale degli ortofrutticoli nell’ambito del Gruppo di lavoro sulla normalizzazione dei prodotti deperibili e il miglioramento qualitativo della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE). Inoltre la Nuova Zelanda partecipa al regime dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) per l’applicazione delle norme internazionali per gli ortofrutticoli. |
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(5) |
È quindi opportuno riconoscere le operazioni di controllo di conformità compiute dalla Nuova Zelanda con effetto dalla data di istituzione della procedura di cooperazione amministrativa di cui all’articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1148/2001. |
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(6) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili a mele, pere e kiwi, eseguiti dalla Nuova Zelanda prima dell’importazione nella Comunità, sono riconosciuti alle condizioni previste all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1148/2001.
Articolo 2
Il nome e l’indirizzo del corrispondente ufficiale e del servizio di controllo in Nuova Zelanda di cui all’articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1148/2001, sono indicati nell’allegato I del presente regolamento.
Articolo 3
I certificati di cui all’articolo 7, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1148/2001, rilasciati a seguito dei controlli di cui all’articolo 1 del presente regolamento, devono essere redatti su formulari conformi al modello riportato nell’allegato II del presente regolamento.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, dell’avviso di cui all’articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1148/2001, relativo all’istituzione della cooperazione amministrativa tra la Comunità e la Nuova Zelanda.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o settembre 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell’11.1.2003, pag. 64).
(2) GU L 156 del 13.6.2001, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 408/2003 (GU L 62 del 6.3.2003, pag. 8).
ALLEGATO I
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Corrispondente ufficiale ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1148/2001:
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Servizio di controllo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1148/2001:
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ALLEGATO II
Modello di certificato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1148/2001
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2.9.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 283/7 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1558/2004 DELLA COMMISSIONE
del 30 agosto 2004
che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune della Commissione (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
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(1) |
Allo scopo di proseguire l'armonizzazione con le norme internazionali del Consiglio oleicolo internazionale e del «Codex alimentarius», occorre rivedere taluni valori limite relativi alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva, figuranti nel regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti (2), e nella nota complementare 2 del capitolo 15 della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87. |
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(2) |
Il regolamento (CE) n. 1513/2001 del Consiglio, del 23 luglio 2001, che modifica il regolamento n. 136/66/CEE e il regolamento (CE) n. 1638/98, in ordine alla proroga del regime di aiuto e alla strategia della qualità dell'olio di oliva (3) rende necessaria la revisione della nota complementare 2 del capitolo 15 della nomenclatura combinata, di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87. |
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(3) |
È, pertanto, necessario modificare il regolamento (CEE) n. 2658/87. |
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(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2004.
Per la Commissione
Frederik BOLKESTEIN
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2344/2003 della Commissione (GU L 346 del 31.12.2003, pag. 38).
(2) GU L 248 del 5.9.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1989/2003 della Commissione (GU L 295 del 13.11.2003, pag. 57).
ALLEGATO
Nel capitolo 15 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, la nota complementare 2 è modificata come segue:
La nota complementare 2 B, punto I, è modificata come segue:
Il testo della lettera g) è così modificato:
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— |
il punto 2 è sostituito dal seguente:
|
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2.9.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 283/9 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1559/2004 DELLA COMMISSIONE
del 24 agosto 2004
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
|
(1) |
Per garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata, allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è opportuno adottare misure relative alla classificazione delle merci indicate nell'allegato del detto regolamento. |
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(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 stabilisce le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano anche a qualsiasi altra nomenclatura che discende in tutto o in parte dalla menzionata nomenclatura o che introduce sottodivisioni aggiuntive ed è instaurata da misure comunitarie specifiche, ai fini dell'applicazione tariffaria e di altre misure relative al commercio di merci. |
|
(3) |
Conformemente a queste regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella riportata nell’allegato al presente regolamento sono classificate sotto il/i codice/i NC indicati nella colonna 2, per le ragioni esposte nella colonna 3. |
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(4) |
È opportuno che, fatte salve le misure in vigore nella Comunità relativamente al sistema di duplice controllo e alle sorveglianze comunitarie preventive e a posteriori dei prodotti tessili all'importazione nella Comunità, le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di 60 giorni, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2) |
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(5) |
Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella di cui all’allegato sono classificate, nella nomenclatura combinata, sotto il corrispondente codice NC indicato nella colonna 2.
Articolo 2
Salve le misure vigenti nella Comunità relativamente ai sistemi di duplice controllo e alle sorveglianze comunitarie preventive e a posteriori dei prodotti tessili all'importazione nella Comunità, le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di 60 giorni.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 agosto 2004.
Per la Commissione
Frederik BOLKESTEIN
Membro delle Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2344/2003 della Commissione (GU L 346 del 31.12.2003, pag. 38).
(2) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.
ALLEGATO
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Designazione della merce |
Classificazione codice NC |
Motivazione |
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(1) |
(2) |
(3) |
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Capo di maglieria in tinta unita di fibre sintetiche (100 % poliestere), senza maniche, che copre la parte superiore del corpo. Presenta una scollatura a V, un’apertura completa sul davanti, una chiusura del lato sinistro sul destro mediante bottoni a pressione, ha lunghi giromanica e non ha né tasche né fodera. Ha due strisce riflettenti incollate orizzontalmente su tutta la circonferenza. (Gilè). (Cfr. la fotografia n. 634) (*1) |
6110 30 91 |
La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 7 e) della sezione XI, delle note 1 e 9 del capitolo 61 e dal testo dei codici NC 6110 , 6110 30 e 6110 30 91 . Questo capo presenta le caratteristiche oggettive di un gilè. Cfr. le note esplicative del SA e della NC relative alla voce 6110 . |
(*1) La fotografia ha carattere puramente indicativo.
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2.9.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 283/11 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1560/2004 DELLA COMMISSIONE
del 1o settembre 2004
che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1210/2004, per la campagna 2004/2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),
visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione dei prodotti del settore dello zucchero diversi dai melassi (2), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase, e l'articolo 3, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna 2004/2005 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1210/2004 della Commissione (3). Questi prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 1466/2004 della Commissione (4). |
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(2) |
I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 1423/95, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, del regolamento (CE) n. 1423/95, fissati dal regolamento (CE) n. 1210/2004 per la campagna 2004/2005, sono modificati e figurano all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 2 settembre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o settembre 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell’agricoltura
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
(2) GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 (GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5).
ALLEGATO
Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 99 applicabili dal 2 settembre 2004
|
(EUR) |
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Codice NC |
Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto |
Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto |
|
1701 11 10 (1) |
17,48 |
7,56 |
|
1701 11 90 (1) |
17,48 |
13,71 |
|
1701 12 10 (1) |
17,48 |
7,37 |
|
1701 12 90 (1) |
17,48 |
13,19 |
|
1701 91 00 (2) |
22,09 |
14,94 |
|
1701 99 10 (2) |
22,09 |
9,67 |
|
1701 99 90 (2) |
22,09 |
9,67 |
|
1702 90 99 (3) |
0,22 |
0,42 |
(1) Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).
(2) Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto I, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).
(3) Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.
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2.9.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 283/13 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1561/2004 DELLA COMMISSIONE
del 1o settembre 2004
che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali a de correre dal 2 settembre 2004
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),
visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
I dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1555/2004 della Commissione (3). |
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(2) |
L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 EUR/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento. Poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 1555/2004, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1555/2004 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 2 settembre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o settembre 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura
(1) GU L 270 del 29.9.2003, pag. 78.
(2) GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12).
ALLEGATO I
Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 a decorrere dal 2 settembre 2004
|
Codice NC |
Designazione delle merci |
Dazi all'importazione (1) (in EUR/t) |
|
1001 10 00 |
Frumento (grano) duro di qualità elevata |
0,00 |
|
di qualità media |
0,00 |
|
|
di bassa qualità |
5,44 |
|
|
1001 90 91 |
Frumento (grano) tenero destinato alla semina |
0,00 |
|
ex 1001 90 99 |
Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina |
0,00 |
|
1002 00 00 |
Segala |
44,32 |
|
1005 10 90 |
Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido |
52,73 |
|
1005 90 00 |
Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (2) |
52,73 |
|
1007 00 90 |
Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina |
54,41 |
(1) Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:
|
— |
3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure |
|
— |
2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Estonia, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica. |
(2) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.
ALLEGATO II
Elementi di calcolo dei dazi
(data del 31.8.2004)
1.
Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:|
Quotazioni borsistiche |
Minneapolis |
Chicago |
Minneapolis |
Minneapolis |
Minneapolis |
Minneapolis |
|
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità) |
HRS2 (14 %) |
YC3 |
HAD2 |
qualità media (*1) |
qualità bassa (*2) |
US barley 2 |
|
Quotazione (EUR/t) |
117,96 (*3) |
73,53 |
148,94 (*4) |
138,94 (*4) |
118,94 (*4) |
80,51 (*4) |
|
Premio sul Golfo (EUR/t) |
— |
13,38 |
— |
|
|
— |
|
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t) |
16,55 |
— |
— |
|
|
— |
2.
Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:Trasporto/costi: Golfo del Messico–Rotterdam: 27,48 EUR/t; Grandi Laghi–Rotterdam: 32,20 EUR/t.
3.
|
Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: |
0,00 EUR/t (HRW2) 0,00 EUR/t (SRW2). |
(*1) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(*2) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(*3) Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(*4) Fob Duluth.
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
Commissione
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2.9.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 283/16 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 26 agosto 2004
che modifica la decisione 98/320/CE relativa all'organizzazione di un esperimento temporaneo di campionamento e controllo delle sementi in base alle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE e 69/208/CEE del Consiglio
[notificata con il numero C(2004) 2942]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2004/626/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (1), in particolare l'articolo 19,
vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (2), in particolare l'articolo 13 bis,
vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (3), in particolare l'articolo 13 bis,
vista la direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (4), in particolare l'articolo 16,
considerando quanto segue:
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(1) |
La decisione 98/320/CE (5) della Commissione prevedeva un esperimento temporaneo a livello comunitario, allo scopo di valutare se il campionamento di sementi a fini di controllo e il controllo delle sementi sotto sorveglianza ufficiale potesse costituire alternative migliori rispetto al regime ufficiale di certificazione delle sementi di cui alle direttive 2002/54/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE e 2002/57/CE, senza che ne derivi un calo significativo della qualità delle sementi. |
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(2) |
L’esperimento temporaneo dovrebbe essere prorogato per garantire la continuità delle attuali correnti commerciali in attesa che siano adottate le modifiche delle direttive vigenti summenzionate e per raccogliere dati ulteriori. |
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(3) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 98/320/CE. |
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(4) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nell’articolo 4 della decisione 98/320/CE, la data «31 luglio 2004» è sostituita dalla data «27 aprile 2005».
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 2004.
Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione
(1) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 12. Direttiva modificata dalla direttiva 2003/61/CE (GU L 165 del 3.7.2003, pag. 23).
(2) GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/55/CE della Commissione (GU L 114 del 21.4.2004, pag. 18).
(3) GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.
(4) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE (GU L 165 del 3.7.2003, pag. 23).
(5) GU L 140 del 12.5.1998, pag. 14. Decisione modificata dalla decisione 2002/280/CE (GU L 99 del 16.4.2002, pag. 22).
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2.9.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 283/17 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 31 agosto 2004
che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per le nuove sostanze attive etoxazol e carvone
[notificata con il numero C(2004) 3136]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2004/627/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1, quarto comma,
considerando quanto segue:
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(1) |
Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nell’aprile 1998 la Spagna ha ricevuto dalla società Sumitomo Chemical Agro Europe SA una domanda concernente l’iscrizione della sostanza attiva etoxazol nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 1999/43/CE (2) della Commissione ha confermato la completezza del fascicolo che poteva pertanto ritenersi conforme, in linea di massima, ai requisiti in materia di dati e di informazioni stabiliti dagli allegati II e III della direttiva in questione. |
|
(2) |
Nel marzo 1997 i Paesi Bassi hanno ricevuto dalla società Luxan BV una domanda concernente la sostanza attiva carvone (precedentemente denominata L 91105D). La decisione della Commissione 1999/610/CE (3) ha confermato che il fascicolo era completo e si potevano considerare soddisfacenti, in linea di massima, i dati e le informazioni dell’allegato II e allegato III della direttiva in questione. |
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(3) |
La conferma della completezza dei fascicoli era necessaria per procedere all'esame dettagliato degli stessi e consentire agli Stati membri di concedere autorizzazioni provvisorie, per un massimo di tre anni, per i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in causa, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda la valutazione particolareggiata della sostanza attiva e del prodotto fitosanitario alla luce dei requisiti previsti dalla suddetta direttiva. |
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(4) |
Gli effetti delle sostanze attive suddette sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati in conformità dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE, relativamente agli impieghi proposti dai rispettivi richiedenti. Gli Stati membri relatori hanno presentato alla Commissione la bozza di rapporto di valutazione rispettivamente il 12 ottobre 2001 per l’etoxazol e il 16 ottobre 2000 per il carvone. |
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(5) |
In seguito alla presentazione delle bozze di rapporto di cui sopra da parte degli Stati membri relatori, è stato necessario domandare ulteriori informazioni ai richiedenti e gli Stati membri relatori hanno dovuto esaminarle e presentare la loro valutazione. Pertanto l’esame dei fascicoli è ancora in corso e non sarà possibile ultimarne la valutazione entro i termini di cui alla direttiva 91/414/CEE. |
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(6) |
Dato che finora la valutazione non ha evidenziato motivi di allarme immediato, è opportuno concedere agli Stati membri la possibilità di prorogare per un periodo di 24 mesi, ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 91/414/CEE, le autorizzazioni provvisorie concesse per i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in causa e fare in modo che l'esame dei fascicoli prosegua. Il termine di 24 mesi è ritenuto sufficiente per completare la valutazione e prendere una decisione in merito all'eventuale iscrizione delle sostanze suddette nell'allegato I. |
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(7) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli Stati membri possono prorogare le autorizzazioni provvisorie per i prodotti fitosanitari contenenti etoxazol e carvone per un periodo massimo di 24 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 2004.
Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione
(1) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/71/CE della Commissione (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 104).