ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 282

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

47o anno
1 settembre 2004


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 1552/2004 della Commissione, del 31 agosto 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1553/2004 della Commissione, del 31 agosto 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 1362/2000 del Consiglio per quanto riguarda l'apertura e la gestione di contingenti tariffari per taluni prodotti originari del Messico

3

 

 

Regolamento (CE) n. 1554/2004 della Commissione, del 31 agosto 2004, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato

6

 

 

Regolamento (CE) n. 1555/2004 della Commissione, del 31 agosto 2004, che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a partire dal 1o settembre 2004

7

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

1.9.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 282/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1552/2004 DELLA COMMISSIONE

del 31 agosto 2004

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o settembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 agosto 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0707 00 05

052

89,6

999

89,6

0709 90 70

052

89,2

999

89,2

0805 50 10

388

48,6

524

56,6

528

51,8

999

52,3

0806 10 10

052

86,7

400

177,0

624

158,4

999

140,7

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

79,3

400

74,3

508

71,0

512

80,6

528

78,6

720

40,6

804

64,1

999

69,8

0808 20 50

052

121,9

388

106,2

999

114,1

0809 30 10, 0809 30 90

052

134,5

999

134,5

0809 40 05

052

80,0

066

38,8

093

33,4

094

25,2

624

164,2

999

68,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


1.9.2004   

IT

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L 282/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1553/2004 DELLA COMMISSIONE

del 31 agosto 2004

recante modifica del regolamento (CE) n. 1362/2000 del Consiglio per quanto riguarda l'apertura e la gestione di contingenti tariffari per taluni prodotti originari del Messico

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1362/2000 del Consiglio, del 29 giugno 2000, recante attuazione, per la Comunità, delle disposizioni tariffarie della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto istituito a norma dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea e gli Stati Uniti del Messico (1), in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1362/2000 reca attuazione, per la Comunità, delle disposizioni tariffarie figuranti nella decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto UE-Messico (2).

(2)

Il Consiglio congiunto UE-Messico, con la decisione n. 3/2004 del 29 luglio 2004 che introduce contingenti tariffari per taluni prodotti originari del Messico (3) elencati nell'allegato I della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto UE-Messico, ha deciso di aprire un contingente tariffario provvisorio per le banane, che cesserà di essere applicabile quando sarà introdotto un regime esclusivamente tariffario, e un contingente tariffario per talune sostanze pectiche. Tali contingenti tariffari devono essere aperti.

(3)

Al fine di evitare discriminazioni tra il Messico e gli altri paesi esportatori che hanno accesso ai contingenti tariffari comunitari per le banane a norma del regolamento (CE) n. 896/2001 della Commissione, del 7 maggio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime di importazione delle banane nella Comunità (4), il contingente tariffario per le banane oggetto del presente regolamento deve essere considerato inizialmente non critico ai sensi dell'articolo 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (5) quando è gestito secondo il sistema di cui all'articolo 308 bis del suddetto regolamento e non devono applicarsi i paragrafi 2 e 3 dell'articolo 308 quater del medesimo regolamento.

(4)

A norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (6) le importazioni di banane nella Comunità sono soggette alla presentazione di un certificato d'importazione. Per quanto riguarda le banane fresche oggetto del presente regolamento tale obbligo non è necessario, in quanto il sistema di gestione basato sul criterio «primo arrivato primo servito» di cui all'articolo 308 bis del regolamento (CE) n. 2454/93 fornisce informazioni equivalenti a quelle figuranti su un certificato d'importazione.

(5)

La gestione dei contingenti tariffari per gli ovoprodotti (numeri d'ordine 09.1832 e 09.1869) richiede l'applicazione di un coefficiente al peso netto delle merci dichiarate in dogana. Al fine di migliorare l'efficienza della gestione dei contingenti tariffari in questione, deve essere creato un numero d'ordine separato per ciascun gruppo di prodotti che ha un solo coefficiente.

(6)

Il regolamento (CE) n. 1362/2000 deve essere opportunamente modificato.

(7)

Poiché la decisione n. 3/2004 del Consiglio congiunto UE-Messico, del 29 luglio 2004, entra in vigore il 1o maggio 2004, il presente regolamento deve essere applicabile a decorrere dalla stessa data.

(8)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1362/2000 è così modificato:

1)

L'articolo 2 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Detti contingenti tariffari sono gestiti a norma degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93. Tuttavia, l'articolo 308 quater, paragrafi 2 e 3, non si applica al contingente tariffario corrispondente al numero d'ordine 09.1871 dell'allegato.».

b)

è inserito il seguente paragrafo 3 bis:

«3 bis.   Per quanto riguarda i prodotti del codice NC 0803 00 19, non è richiesta la presentazione di un certificato d'importazione per le banane fresche originarie del Messico.».

c)

sono inseriti i seguenti paragrafi 5 bis e 5 ter:

«5 bis.   Il dazio doganale applicabile ai prodotti del codice NC 1302 20 10 all'interno del contingente tariffario corrispondente al numero d'ordine 09.1873 dell'allegato è del 2 %.

5 ter.   Il dazio doganale applicabile ai prodotti del codice NC 0803 00 19 all'interno del contingente tariffario corrispondente al numero d'ordine 09.1871 dell'allegato è di 75 EUR/t.».

2)

L'allegato è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2004, fatta eccezione per il punto 2 dell'allegato.

Il punto 2 dell'allegato si applica a decorrere dal 1o gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 2004.

Per la Commissione

Frederik BOLKESTEIN

Membro della Commissione


(1)  GU L 157 del 30.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 875/2004 della Commissione (GU L 162 del 30.4.2004, pag. 51).

(2)  GU L 157 del 30.6.2000, pag. 10.

(3)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(4)  GU L 126 dell'8.5.2001, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 838/2004 (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 52).

(5)  GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 (GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1).

(6)  GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.


ALLEGATO

Modifiche dell'allegato del regolamento (CE) n. 1362/2000 del Consiglio.

1.

Nella tabella sono inserite le seguenti righe:

«09.1871 (1)

0803 00 19

Banane, fresche (escluse le frutta della piantaggine)

2 000 t

Dazio fisso da applicare

09.1873

ex 1302 20 10

Sostanze pectiche, pectinati e pectati, essiccati in polvere

250 t

Dazio fisso da applicare

2.

Le righe della tabella relative ai numeri d’ordine 09.1832 e 09.1869 sono sostituite dal testo seguente:

«09.1832

0408 11 80

0408 19 81

0408 19 89

0408 91 80

0408 99 80

Tuorli, Uova di volatili sgusciate:

1 000 t (2)

50 NPF o 50 SPG (2)

09.1875

0408 11 80

Tuorli, essiccati

 

50 NPF o 50 SPG (2)

09.1877

0408 19 81

Tuorli, liquidi

 

50 NPF o 50 SPG (2)

0408 19 89

Tuorli, altri

09.1879

0408 91 80

Uova di volatili sgusciate, essiccate

 

50 NPF o 50 SPG (2)

09.1881

0408 99 80

Uova di volatili sgusciate, altre

 

50 NPF o 50 SPG (2)


09.1869

3502 11 90

3502 19 90

Ovoalbumina:

3 000 t (2)

100

09.1883

ex 3502 11 90

essiccata (cristalli)

 

100

09.1885

ex 3502 11 90

essiccata (altri)

 

100

09.1887

3502 19 90

diversa da essiccata

 

100


(1)  Questo contingente cesserà di applicarsi quando gli attuali contingenti OMC per le banane del codice NC 0803 00 19 saranno sostituiti da un regime unicamente tariffario.».

(2)  Equivalente uova con gusci. Da convertire secondo le aliquote fissate nell'allegato 69 del regolamento (CEE) n. 2454/93.».


1.9.2004   

IT

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L 282/6


REGOLAMENTO (CE) N. 1554/2004 DELLA COMMISSIONE

del 31 agosto 2004

che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo n. 4 concernente il cotone, allegato all'atto di adesione della Grecia, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio (1),

visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone (2), in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato. Tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001, recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone (3). Qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato.

(2)

A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1051/2001, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza reale del mercato, appaiano le più favorevoli. Per fissare il prezzo suddetto si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee rappresentative per un prodotto reso cif a un porto della Comunità, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali adattamenti sono fissati all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001.

(3)

L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, è fissato a 21,639 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o settembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura


(1)  GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1.

(2)  GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.

(3)  GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1486/2002 (GU L 223 del 20.8.2002, pag. 3).


1.9.2004   

IT

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L 282/7


REGOLAMENTO (CE) N. 1555/2004 DELLA COMMISSIONE

del 31 agosto 2004

che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a partire dal 1o settembre 2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1784/2003 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi. Tuttavia, tale dazio non può superare l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2)

In virtù dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1249/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1784/2003 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali.

(4)

I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entri in vigore una nuova fissazione.

(5)

Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.

(6)

L'applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato I del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o settembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12).


ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 a decorrere dal 1o settembre 2004

Codice NC

Designazione delle merci

Dazi all'importazione (1)

(in EUR/t)

1001 10 00

Frumento (grano) duro di qualità elevata

0,00

di qualità media

0,00

di bassa qualità

5,44

1001 90 91

Frumento (grano) tenero destinato alla semina

0,00

ex 1001 90 99

Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina

0,00

1002 00 00

Segala

35,95

1005 10 90

Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido

52,73

1005 90 00

Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (2)

52,73

1007 00 90

Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

46,04


(1)  Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Estonia, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(2)  L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.


ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

periodo dal 17.8.-30.8.2004

1.

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Quotazioni borsistiche

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)

HRS2 (14 %)

YC3

HAD2

qualità media (1)

qualità bassa (2)

US barley 2

Quotazione (EUR/t)

117,96 (3)

73,53

148,94 (4)

138,94 (4)

118,94 (4)

88,42 (4)

Premio sul Golfo (EUR/t)

13,38

 

 

Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)

16,55

 

 

2.

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Trasporto/costi: Golfo del Messico–Rotterdam: 27,48 EUR/t; Grandi Laghi–Rotterdam: 32,66 EUR/t.

3.

Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(2)  Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(3)  Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(4)  Fob Duluth.