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ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 282 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
47o anno |
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Sommario |
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I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità |
pagina |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
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1.9.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 282/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1552/2004 DELLA COMMISSIONE
del 31 agosto 2004
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
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(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o settembre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 31 agosto 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
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(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
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0707 00 05 |
052 |
89,6 |
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999 |
89,6 |
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0709 90 70 |
052 |
89,2 |
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999 |
89,2 |
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0805 50 10 |
388 |
48,6 |
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524 |
56,6 |
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528 |
51,8 |
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999 |
52,3 |
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0806 10 10 |
052 |
86,7 |
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400 |
177,0 |
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624 |
158,4 |
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999 |
140,7 |
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0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 |
388 |
79,3 |
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400 |
74,3 |
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508 |
71,0 |
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512 |
80,6 |
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528 |
78,6 |
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|
720 |
40,6 |
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|
804 |
64,1 |
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|
999 |
69,8 |
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0808 20 50 |
052 |
121,9 |
|
388 |
106,2 |
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|
999 |
114,1 |
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0809 30 10, 0809 30 90 |
052 |
134,5 |
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999 |
134,5 |
|
|
0809 40 05 |
052 |
80,0 |
|
066 |
38,8 |
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|
093 |
33,4 |
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|
094 |
25,2 |
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624 |
164,2 |
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999 |
68,3 |
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(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
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1.9.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 282/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1553/2004 DELLA COMMISSIONE
del 31 agosto 2004
recante modifica del regolamento (CE) n. 1362/2000 del Consiglio per quanto riguarda l'apertura e la gestione di contingenti tariffari per taluni prodotti originari del Messico
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1362/2000 del Consiglio, del 29 giugno 2000, recante attuazione, per la Comunità, delle disposizioni tariffarie della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto istituito a norma dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea e gli Stati Uniti del Messico (1), in particolare l'articolo 4,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 1362/2000 reca attuazione, per la Comunità, delle disposizioni tariffarie figuranti nella decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto UE-Messico (2). |
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(2) |
Il Consiglio congiunto UE-Messico, con la decisione n. 3/2004 del 29 luglio 2004 che introduce contingenti tariffari per taluni prodotti originari del Messico (3) elencati nell'allegato I della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto UE-Messico, ha deciso di aprire un contingente tariffario provvisorio per le banane, che cesserà di essere applicabile quando sarà introdotto un regime esclusivamente tariffario, e un contingente tariffario per talune sostanze pectiche. Tali contingenti tariffari devono essere aperti. |
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(3) |
Al fine di evitare discriminazioni tra il Messico e gli altri paesi esportatori che hanno accesso ai contingenti tariffari comunitari per le banane a norma del regolamento (CE) n. 896/2001 della Commissione, del 7 maggio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime di importazione delle banane nella Comunità (4), il contingente tariffario per le banane oggetto del presente regolamento deve essere considerato inizialmente non critico ai sensi dell'articolo 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (5) quando è gestito secondo il sistema di cui all'articolo 308 bis del suddetto regolamento e non devono applicarsi i paragrafi 2 e 3 dell'articolo 308 quater del medesimo regolamento. |
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(4) |
A norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (6) le importazioni di banane nella Comunità sono soggette alla presentazione di un certificato d'importazione. Per quanto riguarda le banane fresche oggetto del presente regolamento tale obbligo non è necessario, in quanto il sistema di gestione basato sul criterio «primo arrivato primo servito» di cui all'articolo 308 bis del regolamento (CE) n. 2454/93 fornisce informazioni equivalenti a quelle figuranti su un certificato d'importazione. |
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(5) |
La gestione dei contingenti tariffari per gli ovoprodotti (numeri d'ordine 09.1832 e 09.1869) richiede l'applicazione di un coefficiente al peso netto delle merci dichiarate in dogana. Al fine di migliorare l'efficienza della gestione dei contingenti tariffari in questione, deve essere creato un numero d'ordine separato per ciascun gruppo di prodotti che ha un solo coefficiente. |
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(6) |
Il regolamento (CE) n. 1362/2000 deve essere opportunamente modificato. |
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(7) |
Poiché la decisione n. 3/2004 del Consiglio congiunto UE-Messico, del 29 luglio 2004, entra in vigore il 1o maggio 2004, il presente regolamento deve essere applicabile a decorrere dalla stessa data. |
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(8) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1362/2000 è così modificato:
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1) |
L'articolo 2 è così modificato:
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2) |
L'allegato è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2004, fatta eccezione per il punto 2 dell'allegato.
Il punto 2 dell'allegato si applica a decorrere dal 1o gennaio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 2004.
Per la Commissione
Frederik BOLKESTEIN
Membro della Commissione
(1) GU L 157 del 30.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 875/2004 della Commissione (GU L 162 del 30.4.2004, pag. 51).
(2) GU L 157 del 30.6.2000, pag. 10.
(3) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
(4) GU L 126 dell'8.5.2001, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 838/2004 (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 52).
(5) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 (GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1).
(6) GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.
ALLEGATO
Modifiche dell'allegato del regolamento (CE) n. 1362/2000 del Consiglio.
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1. |
Nella tabella sono inserite le seguenti righe:
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2. |
Le righe della tabella relative ai numeri d’ordine 09.1832 e 09.1869 sono sostituite dal testo seguente:
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(1) Questo contingente cesserà di applicarsi quando gli attuali contingenti OMC per le banane del codice NC 0803 00 19 saranno sostituiti da un regime unicamente tariffario.».
(2) Equivalente uova con gusci. Da convertire secondo le aliquote fissate nell'allegato 69 del regolamento (CEE) n. 2454/93.».
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1.9.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 282/6 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1554/2004 DELLA COMMISSIONE
del 31 agosto 2004
che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il protocollo n. 4 concernente il cotone, allegato all'atto di adesione della Grecia, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio (1),
visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone (2), in particolare l'articolo 4,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato. Tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001, recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone (3). Qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato. |
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(2) |
A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1051/2001, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza reale del mercato, appaiano le più favorevoli. Per fissare il prezzo suddetto si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee rappresentative per un prodotto reso cif a un porto della Comunità, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali adattamenti sono fissati all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001. |
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(3) |
L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato nel presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, è fissato a 21,639 EUR/100 kg.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o settembre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura
(1) GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1.
(2) GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.
(3) GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1486/2002 (GU L 223 del 20.8.2002, pag. 3).
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1.9.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 282/7 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1555/2004 DELLA COMMISSIONE
del 31 agosto 2004
che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a partire dal 1o settembre 2004
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),
visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
L'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1784/2003 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi. Tuttavia, tale dazio non può superare l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune. |
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(2) |
In virtù dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale. |
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(3) |
Il regolamento (CE) n. 1249/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1784/2003 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali. |
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(4) |
I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entri in vigore una nuova fissazione. |
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(5) |
Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento. |
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(6) |
L'applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato I del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o settembre 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.
(2) GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12).
ALLEGATO I
Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 a decorrere dal 1o settembre 2004
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Codice NC |
Designazione delle merci |
Dazi all'importazione (1) (in EUR/t) |
|
1001 10 00 |
Frumento (grano) duro di qualità elevata |
0,00 |
|
di qualità media |
0,00 |
|
|
di bassa qualità |
5,44 |
|
|
1001 90 91 |
Frumento (grano) tenero destinato alla semina |
0,00 |
|
ex 1001 90 99 |
Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina |
0,00 |
|
1002 00 00 |
Segala |
35,95 |
|
1005 10 90 |
Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido |
52,73 |
|
1005 90 00 |
Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (2) |
52,73 |
|
1007 00 90 |
Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina |
46,04 |
(1) Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:
|
— |
3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure |
|
— |
2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Estonia, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica. |
(2) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.
ALLEGATO II
Elementi di calcolo dei dazi
periodo dal 17.8.-30.8.2004
|
1. |
Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:
|
|
2. |
Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96: Trasporto/costi: Golfo del Messico–Rotterdam: 27,48 EUR/t; Grandi Laghi–Rotterdam: 32,66 EUR/t. |
|
3. |
|
(1) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(2) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(3) Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(4) Fob Duluth.