ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 280

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

47o anno
31 agosto 2004


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 1543/2004 della Commissione, del 30 agosto 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (CE) n. 1544/2004 della Commissione, del 30 agosto 2004, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

3

 

 

Regolamento (CE) n. 1545/2004 della Commissione, del 30 agosto 2004, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

5

 

 

Regolamento (CE) n. 1546/2004 della Commissione, del 30 agosto 2004, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

7

 

 

Regolamento (CE) n. 1547/2004 della Commissione, del 30 agosto 2004, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

9

 

*

Regolamento (CE) n. 1548/2004 della Commissione, del 30 agosto 2004, che modifica il regolamento (CEE) n. 1722/93 recante modalità d’applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1766/92 e (CEE) n. 1418/76 del Consiglio riguardo alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso rispettivamente

11

 

*

Regolamento (CE) n. 1549/2004 della Commissione, del 30 agosto 2004, che deroga al regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio in ordine al regime di importazione del riso e che fissa specifiche regole transitorie applicabili alle importazioni di riso Basmati

13

 

 

Regolamento (CE) n. 1550/2004 della Commissione, del 30 agosto 2004, che fissa la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco utilizzato dall'industria chimica per il periodo dal 1o al 30 settembre 2004

23

 

 

Regolamento (CE) n. 1551/2004 della Commissione, del 30 agosto 2004, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

24

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Commissione

 

*

2004/623/CE:Decisione della Commissione, del 23 luglio 2004, che modifica la decisione 2003/804/CE per quanto concerne l'importazione di molluschi vivi destinati al consumo umano [notificata con il numero C(2004) 2613]  ( 1 )

26

 

*

2004/624/CE:Decisione della Commissione, del 19 agosto 2004, che modifica la decisione 1999/815/CE riguardante provvedimenti che vietano l'immissione sul mercato di giocattoli e articoli di puericultura destinati ad essere messi in bocca da bambini d'età inferiore a tre anni e fabbricati in PVC morbido contenente taluni ftalati [notificata con il numero C(2004) 3071]  ( 1 )

34

 

*

2004/625/CE:Decisione della Commissione, del 26 agosto 2004, recante modifica della decisione 2003/526/CE per quanto concerne la sospensione delle misure protettive contro la peste suina classica nel Saarland, Germania, nonchè l’estensione della zona della Slovacchia in cui tali misure si applicano [notificata con il numero C(2004) 3241]  ( 1 )

36

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

31.8.2004   

IT

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L 280/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1543/2004 DELLA COMMISSIONE

del 30 agosto 2004

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 agosto 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 agosto 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0707 00 05

052

93,7

999

93,7

0709 90 70

052

87,5

999

87,5

0805 50 10

382

51,9

388

42,7

524

41,7

528

51,7

999

47,0

0806 10 10

052

80,2

400

177,0

624

158,4

999

138,5

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

87,8

400

89,1

508

61,8

512

47,6

528

74,2

720

40,6

800

164,1

804

78,1

999

80,4

0808 20 50

052

122,6

388

90,0

999

106,3

0809 30 10, 0809 30 90

052

134,7

999

134,7

0809 40 05

052

80,0

066

34,5

093

37,5

094

25,2

624

164,2

999

68,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


31.8.2004   

IT

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L 280/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1544/2004 DELLA COMMISSIONE

del 30 agosto 2004

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

(2)

Le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2).

(3)

Per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati. Dette quantità sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1501/95.

(4)

La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

(5)

La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. Essa può essere modificata nel periodo intermedio.

(6)

L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CE) n. 1784/2003, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o settembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 (GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 agosto 2004, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

1001 10 00 9200

EUR/t

1001 10 00 9400

EUR/t

1001 90 91 9000

EUR/t

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

0

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

EUR/t

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

0

1004 00 00 9200

EUR/t

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

EUR/t

1005 90 00 9000

EUR/t

1007 00 90 9000

EUR/t

1008 20 00 9000

EUR/t

1101 00 11 9000

EUR/t

1101 00 15 9100

A00

EUR/t

0

1101 00 15 9130

A00

EUR/t

0

1101 00 15 9150

A00

EUR/t

0

1101 00 15 9170

A00

EUR/t

0

1101 00 15 9180

A00

EUR/t

0

1101 00 15 9190

EUR/t

1101 00 90 9000

EUR/t

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

EUR/t

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

EUR/t

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

EUR/t

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.


31.8.2004   

IT

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L 280/5


REGOLAMENTO (CE) N. 1545/2004 DELLA COMMISSIONE

del 30 agosto 2004

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

In virtù dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo. In questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2), ha consentito di fissare un correttivo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1766/92. Tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95.

(3)

La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione.

(4)

Il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura. Nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato.

(5)

Dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 1784/2003, malto escluso, è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o settembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 (GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 agosto 2004, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(EUR/t)

Codice prodotto

Destinazione

Corrente

9

1o term.

10

2o term.

11

3o term.

12

4o term.

1

5o term.

2

6o term.

3

1001 10 00 9200

1001 10 00 9400

1001 90 91 9000

1001 90 99 9000

A00

0

0

0

0

0

1002 00 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1003 00 10 9000

1003 00 90 9000

A00

0

0

0

0

0

1004 00 00 9200

1004 00 00 9400

A00

0

0

0

0

0

1005 10 90 9000

1005 90 00 9000

1007 00 90 9000

1008 20 00 9000

1101 00 11 9000

1101 00 15 9100

A00

0

0

0

0

0

1101 00 15 9130

A00

0

0

0

0

0

1101 00 15 9150

A00

0

0

0

0

0

1101 00 15 9170

A00

0

0

0

0

0

1101 00 15 9180

A00

0

0

0

0

0

1101 00 15 9190

1101 00 90 9000

1102 10 00 9500

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9700

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9900

1103 11 10 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9400

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9900

1103 11 90 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 90 9800

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).


31.8.2004   

IT

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L 280/7


REGOLAMENTO (CE) N. 1546/2004 DELLA COMMISSIONE

del 30 agosto 2004

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.

(2)

Le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2).

(3)

La restituzione applicabile al malto deve essere calcolata tenendo conto del quantitativo di cereali necessario per fabbricare i prodotti considerati; che tali quantitativi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1501/95.

(4)

La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della situazione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

(5)

La restituzione deve essere fissata una volta al mese e può essere modificata nel periodo intermedio.

(6)

L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali ed in particolare ai corsi o ai prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale induce a fissare la restituzione secondo gli importi che figurano in allegato.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1784/2003 sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o settembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 (GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 agosto 2004, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

1107 10 19 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 10 99 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 20 00 9000

A00

EUR/t

0,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).


31.8.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 280/9


REGOLAMENTO (CE) N. 1547/2004 DELLA COMMISSIONE

del 30 agosto 2004

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

In virtù dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo, adeguata in funzione del prezzo d'entrata vigente nel mese dell'esportazione, è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo. In questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2), ha consentito di fissare un correttivo per il malto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92. Tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95.

(3)

Dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di malto, di cui all'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1784/2003, è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o settembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 (GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 agosto 2004, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

N.B.: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

(EUR/t)

Codice prodotto

Destinazione

Corrente

9

1o term.

10

2o term.

11

3o term.

12

4o term.

1

5o term.

2

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


(EUR/t)

Codice prodotto

Destinazione

6o term.

3

7o term.

4

8o term.

5

9o term.

6

10o term.

7

11o term.

8

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


31.8.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 280/11


REGOLAMENTO (CE) N. 1548/2004 DELLA COMMISSIONE

del 30 agosto 2004

che modifica il regolamento (CEE) n. 1722/93 recante modalità d’applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1766/92 e (CEE) n. 1418/76 del Consiglio riguardo alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso rispettivamente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all’organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l’articolo 8, lettera e),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione (3) stabilisce le condizioni per la concessione di una restituzione alla produzione per l’amido e taluni prodotti derivati, ottenuti segnatamente dal riso o da rotture di riso. Il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune del mercato del riso (4) non prevede più la possibilità di concessione di tale restituzione. Occorre pertanto ritirare le disposizioni a favore di questa categoria di amido dal regolamento (CE) n. 1722/1993 a decorrere dal 1o settembre 2004, data di applicabilità del regolamento (CE) n. 1785/2003.

(2)

La validità dei titoli di restituzione per quanto riguarda l’amido ottenuto dal riso o da rotture di riso deve pertanto essere limitata al 31 agosto 2004.

(3)

Conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1722/93, il metodo di calcolo della restituzione alla produzione è determinato, segnatamente, dal prezzo di mercato del granturco tenendo conto dei livelli dei prezzi constatati per il frumento. Per quanto riguarda il granturco, è opportuno rendere tale disposizione più esplicita relativamente sia all’origine geografica del granturco che a certi limiti da applicare al livello dei prezzi in caso di aumento rilevante. Poiché l’avere tenuto conto dei prezzi del frumento non ha avuto in passato alcuna conseguenza pratica sul calcolo dell’importo della restituzione, è opportuno sopprimere detto riferimento.

(4)

Le disposizioni particolari concernenti gli amidi esterificati ed eterificati sono risultate sproporzionate quando l'importo della restituzione è relativamente basso; è opportuno stabilire un importo massimo al di sotto del quale tali condizioni non devono essere soddisfatte.

(5)

È pertanto necessario modificare il regolamento (CE) n. 1722/93.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1722/93 è modificato come segue:

1)

Il titolo del regolamento è sostituito dal seguente testo:

«Regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali».

2)

All’articolo 1, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente testo:

«Una restituzione alla produzione (in prosieguo denominata “restituzione”) può essere concessa ad ogni persona fisica o giuridica che utilizzi amido ottenuto dal frumento o dal granturco o che utilizzi fecola di patate o taluni prodotti derivati per la fabbricazione delle merci incluse nell'elenco di cui all'allegato I.».

3)

All’articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

«2.   La restituzione, espressa per tonnellata di amido di granturco, di frumento, di orzo o di avena, è calcolata in base alla differenza, moltiplicata per il coefficiente 1,60, fra:

a)

il prezzo di mercato del granturco in Francia, valido durante i cinque giorni che precedono il giorno della fissazione; e

b)

la media dei prezzi rappresentativi all’importazione CIF Rotterdam utilizzati per determinare i dazi all’importazione del granturco, constatati nei cinque giorni che precedono il giorno d'inizio dell'applicazione.

Ai fini del calcolo della differenza di cui al primo comma, devono essere applicate le seguenti norme:

a)

se il prezzo di mercato del granturco di cui alla lettera a) è superiore al prezzo d’intervento ma inferiore al 155 % di tale prezzo, il prezzo da prendere in considerazione è pari al prezzo d’intervento maggiorato della metà della differenza tra il prezzo reale e il prezzo d’intervento;

b)

se il prezzo di mercato del granturco di cui alla lettera a) è superiore al 155 % del prezzo d’intervento, il prezzo da prendere in considerazione è pari al prezzo d’intervento maggiorato del 27,5 % del prezzo d’intervento.

Per la fecola di patate, è possibile fissare una restituzione diversa per tener conto del livello del prezzo minimo previsto all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1766/92. In tal caso, il calcolo è effettuato in base al prezzo di mercato del granturco in Francia, di cui al primo comma, lettera a), con una limitazione fissata al 115 % del prezzo d’intervento.

Nei mesi di luglio, agosto e settembre, il prezzo del granturco di cui al primo comma, lettera a), è ridotto della differenza tra il prezzo d’intervento del frumento valido nel mese di giugno e quello valido nel mese di luglio, tranne se il prezzo del granturco di cui al primo comma, lettera a), corrisponde già al prezzo valido per il nuovo raccolto.».

4)

All’articolo 9, paragrafo 2, il primo comma è completato con il testo seguente:

«Tuttavia, se l’importo della restituzione alla produzione è inferiore a 16 EUR per tonnellata di amido o di fecola, detta cauzione non è necessaria.».

5)

L’allegato II è modificato come segue:

a)

nella sezione A della tabella la riga riguardante l’amido di riso è soppressa;

b)

nella nota in calce n. 1 i termini «di riso» sono soppressi;

c)

nella nota in calce n. 4 il termine «riso» è soppresso.

Articolo 2

La validità dei titoli di restituzione per l’amido ottenuto dal riso o da rotture di riso è limitata al 31 agosto 2004.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

I punti 1, 2 e 5 dell’articolo 1 si applicano a decorrere dal 1o settembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

(3)  GU L 159 dell’1.7.1993, pag. 112. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 216/2004 (GU L 36 del 7.2.2004, pag. 13).

(4)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96.


31.8.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 280/13


REGOLAMENTO (CE) N. 1549/2004 DELLA COMMISSIONE

del 30 agosto 2004

che deroga al regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio in ordine al regime di importazione del riso e che fissa specifiche regole transitorie applicabili alle importazioni di riso Basmati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), ed in particolare l’articolo 10, paragrafo 2, e l’articolo 11, paragrafo 4,

vista la decisione 2004/619/CE del Consiglio, dell’11 agosto 2004, che modifica il regime di importazione comunitaria per quanto riguarda il riso nella Comunità (2), in particolare l’articolo 2,

vista la decisione 2004/617/CE del Consiglio, dell’11 agosto 2004, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'India nell'ambito dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT 1994) per la modifica, per quanto riguarda il riso, delle concessioni previste nell'elenco CXL allegato al GATT 1994 (3), in particolare l’articolo 2,

vista la decisione 2004/618/CE del Consiglio, dell’11 agosto 2004, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Pakistan nell'ambito dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT 1994) per la modifica, per quanto riguarda il riso, delle concessioni previste nell'elenco CXL allegato al GATT 1994 (4), in particolare l’articolo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2004/619/CE modifica il regime di importazione del riso semigreggio e del riso lavorato nella Comunità. Le decisioni 2004/617/CE e 2004/618/CE stabiliscono le condizioni di importazione del riso Basmati. Tale modifica del regime rende necessaria la modifica del regolamento (CE) n. 1785/2003. Per consentire l’applicazione di tali decisioni il 1o settembre 2004 come previsto dagli accordi approvati da tali decisioni, si deve derogare al regolamento (CE) n. 1785/2003 per un periodo transitorio che si conclude con l’entrata in vigore della modifica di detto regolamento, e comunque entro il 30 giugno 2005.

(2)

Le decisioni 2004/617/CE e 2004/618/CE prevedono d’altronde l’introduzione di un regime transitorio d’importazione del riso Basmati nelle more dell’attuazione di un regime definitivo d’importazione di tale riso. Occorre fissare specifiche regole transitorie.

(3)

Per poter beneficiare dell’importazione a dazio zero il riso Basmati deve appartenere ad una varietà precisata dagli accordi. La garanzia che il riso Basmati importato a dazio zero risponde effettivamente a tali caratteristiche va attestata tramite un certificato di autenticità predisposto dalle autorità competenti.

(4)

Per evitare frodi devono essere previsti meccanismi di verifica della varietà di riso dichiarata Basmati.

(5)

Il regime transitorio di importazione del riso Basmati prevede una procedura di consultazione con il paese esportatore in caso di perturbazione del mercato e l’eventuale applicazione dell’intero dazio, se non si trova una soluzione soddisfacente al termine delle consultazioni. Va stabilito il momento a iniziare dal quale il mercato può considerarsi perturbato.

(6)

A seguito dell’introduzione di tale regime transitorio va abrogato il regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione del 29 luglio 1996 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso (5).

(7)

I dazi all’importazione del riso semigreggio e del riso lavorato previsti dall’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1785/2003 servono da base per il calcolo dei dazi all’importazione ridotti previsti dal regolamento (CE) n. 638/2003 della Commissione, del 9 aprile 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio e della decisione 2001/822/CE del Consiglio per quanto riguarda il regime applicabile all'importazione di riso originario degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) e dei paesi e territori d'oltremare [PTOM (6)], dal regolamento (CEE) n. 862/91 della Commissione dell’8 aprile 1991 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3491/90 del Consiglio, relativo alle importazioni di riso originario del Bangladesh (7) e dal regolamento (CE) n. 2184/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996 relativo alle importazioni nella Comunità di riso di origine e provenienza egiziana (8). Gli importi dei dazi all’importazione stabiliti dal presente regolamento devono servire temporaneamente da base per il calcolo dei dazi ridotti dei prodotti interessati.

(8)

Il comitato di gestione per i cereali non si è pronunciato entro il termine impartito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   In deroga all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1785/2003 il dazio all’importazione del riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20 è pari a 65 euro/t ed il dazio all’importazione del riso lavorato di cui al codice NC 1006 30 è pari a 175 euro/t.

2.   In deroga all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1785/2003, le varietà di riso Basmati di cui ai codici NC 1006 20 17 e NC 1006 20 98, precisate nell’allegato I, possono beneficiare di un’importazione a dazio zero.

Qualora trovi applicazione il primo comma, si applicano le misure di cui agli articoli da 2 a 8.

Articolo 2

1.   La domanda di titolo d'importazione del riso Basmati reca:

a)

nella casella 8 l’indicazione del paese di origine e la menzione «sì» contrassegnata con una crocetta;

b)

nella casella 20 una delle diciture di cui all'allegato II.

2.   La domanda di titolo d'importazione del riso Basmati è corredata:

a)

della prova che il richiedente è una persona fisica o giuridica che da almeno dodici mesi esercita un'attività commerciale nel settore risiero e che è registrato nello Stato membro in cui viene presentata la domanda;

b)

di un certificato di autenticità del prodotto rilasciato dall’organismo competente del paese esportatore di cui all’allegato III.

Articolo 3

1.   Il certificato di autenticità è redatto su un formulario il cui modello è ripreso all’allegato IV.

Il formulario ha un formato di circa 210 mm × 297 mm. L'originale è redatto su carta che evidenzi qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.

I formulari sono redatti e compilati in lingua inglese.

L'originale e le copie sono compilati a macchina o a mano. In quest'ultimo caso, vanno compilati in stampatello e con inchiostro.

Ogni certificato di autenticità reca nella casella superiore destra un numero di serie. Le copie recano lo stesso numero dell'originale.

2.   L’organismo che rilascia il titolo d'importazione conserva l'originale del certificato di autenticità e ne rimette una copia al richiedente.

Il certificato di autenticità è valido novanta giorni dalla data del rilascio.

E’ valido solo se le caselle vi sono debitamente compilate ed è firmato.

Articolo 4

1.   Il titolo d'importazione del riso Basmati reca:

a)

nella casella 8 l’indicazione del paese di origine e la menzione «sì» contrassegnata con una crocetta;

b)

nella casella 20 una delle diciture di cui all'allegato V.

2.   In deroga all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (9), i diritti derivanti dal titolo d'importazione del riso Basmati non sono trasferibili.

3.   In deroga all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione (10), la cauzione relativa ai titoli di importazione del riso Basmati ammonta a 70 EUR/t.

Articolo 5

Gli Stati membri comunicano alla Commissione per fax o per posta elettronica le seguenti informazioni:

a)

entro i due giorni lavorativi successivi al rifiuto, le quantità per le quali sono state rifiutate le domande di titoli d’importazione del riso Basmati con l’indicazione della data e dei motivi del rifiuto, del codice NC, del paese di origine, dell’organismo che rilascia il titolo e del numero del certificato di autenticità, nonché del nome e dell’indirizzo del titolare;

b)

entro i due giorni lavorativi successivi al rilascio, le quantità per le quali sono stati rilasciati i titoli d’importazione del riso Basmati con l’indicazione della data, del codice NC, del paese di origine, dell’organismo che ha rilasciato il titolo e del numero del certificato di autenticità, nonché del nome e dell’indirizzo del titolare;

c)

in caso di annullamento del titolo, entro i due giorni lavorativi successivi all'annullamento, i quantitativi per i quali sono stati annullati i titoli nonché il nome e l'indirizzo dei titolari dei titoli annullati;

d)

l'ultimo giorno lavorativo di ogni mese successivo al mese di immissione in libera pratica, i quantitativi effettivamente immessi in libera pratica, con indicazione del codice NC, del paese d'origine, dell’organismo che rilascia il titolo e del numero del certificato di autenticità.

Le informazioni di cui al primo comma devono essere comunicate separatamente da quelle relative alle altre domande di titoli d'importazione nel settore del riso.

Articolo 6

Gli Stati membri, nell'ambito di controlli a campione o mirati su operazioni che comportano un rischio di frode, prelevano campioni rappresentativi di riso Basmati importato. Tali campioni sono inviati all’organismo competente del paese di origine di cui all’allegato VI, per esservi sottoposti all’analisi della varietà basata sul DNA.

Anche lo Stato membro può effettuare un’analisi della varietà sullo stesso campione, in un laboratorio comunitario. Se i risultati di una di queste analisi dimostrano che il prodotto esaminato non corrisponde alla varietà indicata nel certificato di autenticità si applica il dazio all’importazione previsto dall’articolo 1, paragrafo 1.

Articolo 7

Il mercato del riso si considera perturbato segnatamente allorché in uno dei quattro trimestri dell’anno si constata un notevole aumento, senza spiegazione soddisfacente, delle importazioni di riso Basmati rispetto al trimestre precedente.

Articolo 8

La Commissione aggiorna gli allegati III e VI.

Articolo 9

Il regolamento (CE) n. 1503/96 è abrogato.

I titoli d’importazione del riso Basmati richiesti prima del 1o settembre 2004 ai sensi del detto regolamento restano validi ed i prodotti importati tramite tali titoli beneficiano del dazio all’importazione previsto dall’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento.

Articolo 10

A titolo transitorio i dazi all’importazione di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento servono da base per il calcolo della riduzione del dazio all’importazione di cui all’articolo 1, secondo e terzo trattino, del regolamento (CEE) n. 862/91, all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2184/96 ed all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 638/2003.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è applicabile dal 1o settembre 2004.

Esso si applica fino alla data di entrata in vigore del regolamento che modifica l'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1785/2003 o al più tardi fino al 30 giugno 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96.

(2)  GU L 279 del 28.8.2004, pag. 29.

(3)  GU L 279 del 28.8.2004, pag. 17.

(4)  GU L 279 del 28.8.2004, pag. 25.

(5)  GU L 189 del 30.7.1996, pag. 71. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2294/2003 (GU L 340 del 24.12.2003, pag. 12).

(6)  GU L 93 del 10.4.2003, pag. 3.

(7)  GU L 88 del 9.4.1991, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1482/98 (GU L 195 dell’11.7.1998, pag. 14).

(8)  GU L 292 del 15.11.1996, pag. 1.

(9)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

(10)  GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12.


ALLEGATO I

Varietà di cui all'articolo 1, paragrafo 2

Basmati 217

Basmati 370

Basmati 386

Kernel (Basmati)

Pusa Basmati

Ranbir Basmati

Super Basmati

Taraori Basmati (HBC-19)

Type-3 (Dehradun)


ALLEGATO II

Diciture di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b)

—   in spagnolo: Arroz Basmati del código NC 1006 20 17 o 1006 20 98 importado con derecho cero en aplicación del Reglamento (CE) no 1549/2004, acompañado del certificado de autenticidad no … expedido por [nombre de la autoridad competente]

—   in ceco: rýže Basmati kódu KN 1006 20 17 nebo 1006 20 98, která se dováží za nulové clo na základě nařízení (ES) č. 1549/2004, a ke které se připojí osvědčení o pravosti č. … vydané [název příslušného subjektu]

—   in danese: Basmati-ris henhørende under KN-kode 1006 20 17 eller 1006 20 98 importeres med nultold i henhold til forordning (EF) nr. 1549/2004, ledsaget af ægthedscertifikat nr. … udstedt af [den kompetente myndigheds navn]

—   in tedesco: Basmati-Reis des KN-Codes 1006 20 17 oder 1006 20 98, eingeführt zum Zollsatz Null gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1549/2004 und begleitet von einer Kopie des Echtheitszeugnisses Nr. …, ausgestellt durch [Name der zuständigen Behörde]

—   in estone: basmati riis CN-koodiga 1006 20 17 või 1006 20 98, mis on imporditud tollimaksu nullmääraga vastavalt määrusele (EÜ) nr 1549/2004 ning millega on kaasas [pädeva asutuse nimi] välja antud autentsussertifikaat nr …

—   in greco: Ρύζι μπασμάτι του κωδικού 1006 20 17 ή 1006 20 98 εισαγόμενο με μηδενικό δασμό κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1549/2004, συνοδευόμενο με το πιστοποιητικό γνησιότητας αριθ. … που εκδόθηκε από [ονομασία της αρμόδιας αρχής]

—   in inglese: basmati rice falling within code of CN 1006 20 17 or 1006 20 98 and imported at a zero rate of duty under Regulation (EC) No 1549/2004, accompanied by authenticity certificate No … drawn up by [name of the competent authority]

—   in francese: Riz Basmati du code NC 1006 20 17 ou 1006 20 98 importé à droit nul en application du règlement (CE) no 1549/2004, accompagné d’une copie du certificat d’authenticité no … établi par [nom de l’autorité compétente]

—   in italiano: Riso Basmati di cui al codice NC 1006 20 17 o 1006 20 98 importato a dazio zero ai sensi del regolamento (CE) n. 1549/2004, corredato di una copia del certificato di autenticità n. … rilasciato da [nome dell’autorità competente]

—   in lettone: Basmati rīsi ar KN kodu 1006 20 17 vai 1006 20 98, ko importē bez ievedmuitas nodokļa saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1549/2004, kuriem pievienota autentiskuma apliecības Nr. … kopija, ko izsniegusi [kompetentās iestādes nosaukums]

—   in lituano: Basmati ryžiai klasifikuojami KN kodu 1006 20 17 arba 1006 20 98, įvežti pagal nulinį muito mokestį pagal Reglamentas (EB) Nr. 1549/2004, prie kurio pridėtas autentiškumo sertifikatas Nr. …, išduotas [kompetentingos institucijos pavadinimas], kopija.

—   in ungherese: az 1006 20 17 vagy az 1006 20 98 KN-kód alá sorolt, a 1549/2004/EK rendelet alkalmazásában nulla vámtétel mellett behozott basmati rizs, a [illetékes hatóság neve] által kiállított, … számú eredetiségigazolással együtt

—   in neerlandese: Basmati-rijst van GN-code 1006 20 17 of 1006 20 98, ingevoerd met nulrecht overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1549/2004, vergezeld van het echtheidscertificaat nr. …, opgesteld door [naam van de bevoegde instantie]

—   in polacco: Ryż Basmati objęty kodem CN 1006 20 17 lub 1006 20 98, do którego przywiezienia zastosowano zerową stawkę celną zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1549/2004, z załączonym do niego certyfikatem autentyczności nr … sporządzonym przez [nazwa właściwego organu]

—   in portoghese: Arroz Basmati do código NC 1006 20 17 ou 1006 20 98 importado com direito nulo em aplicação do Regulamento (CE) n.o 1549/2004, acompanhado do certificado de autenticidade n.o … estabelecido por [nome da autoridade competente]

—   in slovacco: ryža Basmati s kódom KN 1006 20 17 alebo 1006 20 98 dovážaná s nulovou sadzbou cla v súlade s nariadením (ES) č. 1549/2004, sprevádzaná osvedčením o pravosti č. … vystavenom [názov príslušného orgánu]

—   in sloveno: Riž basmati s kodo KN 1006 20 17 ali 1006 20 98, uvožen po stopnji nič ob uporabi Uredbe (ES) št. 1549/2004, s priloženo kopijo potrdila o pristnosti št. …, ki ga je izdal [naziv pristojnega organa]

—   in finlandese: Asetuksen (EY) N:o 1549/2004 mukaisesti tullivapaasti tuotu CN-koodiin 1006 20 17 tai 1006 20 98 kuuluva Basmati-riisi, jonka mukana on ….:n [toimivaltaisen viranomaisen nimi] myöntämän aitoustodistuksen N:o … jäljennös

—   in svedese: Basmatiris med KN-nummer 1006 20 17 eller 1006 20 98 som importeras tullfritt i enlighet med förordning (EG) nr 1549/2004, åtföljt av äkthetsintyg nr … som utfärdats av [den behöriga myndighetens namn]


ALLEGATO III

Organismi competenti per il rilascio dei certificati di autenticità di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b)

INDIA:

Export Inspection Council (Ministry of Commerce, Government of India)

Directorate of Marketing and Inspection (Ministry of Agriculture and Rural Development)

PAKISTAN:

Trading Corporation of Pakistan (Pvt) Ltd


ALLEGATO IV

Modello di certificato di autenticità di cui all’articolo 3, paragrafo 1

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ALLEGATO V

Diciture di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b)

—   in spagnolo: Arroz Basmati del código NC 1006 20 17 o 1006 20 98 importado con derecho cero en aplicación del Reglamento (CE) no 1549/2004, acompañado del certificado de autenticidad no … expedido por [nombre de la autoridad competente]

—   in ceco: rýže Basmati kódu KN 1006 20 17 nebo 1006 20 98, která se dováží za nulové clo na základě nařízení (ES) č. 1549/2004, a ke které se připojí osvědčení o pravosti č. … vydané [název příslušného subjektu]

—   in danese: Basmati-ris henhørende under KN-kode 1006 20 17 eller 1006 20 98 importeres med nultold i henhold til forordning (EF) nr. 1549/2004, ledsaget af ægthedscertifikat nr. … udstedt af [den kompetente myndigheds navn]

—   in tedesco: Basmati-Reis des KN-Codes 1006 20 17 oder 1006 20 98, eingeführt zum Zollsatz Null gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1549/2004 und begleitet von einer Kopie des Echtheitszeugnisses Nr. …, ausgestellt durch [Name der zuständigen Behörde]

—   in estone: basmati riis CN-koodiga 1006 20 17 või 1006 20 98, mis on imporditud tollimaksu nullmääraga vastavalt määrusele (EÜ) nr 1549/2004 ning millega on kaasas [pädeva asutuse nimi] välja antud autentsussertifikaat nr …

—   in greco: Ρύζι μπασμάτι του κωδικού 1006 20 17 ή 1006 20 98 εισαγόμενο με μηδενικό δασμό με εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1549/2004, συνοδευόμενο με αντίγραφο του πιστοποιητικού γνησιότητας αριθ. … που εκδόθηκε από [ονομασία της αρμόδιας αρχής]

—   in inglese: basmati rice falling within code of CN 1006 20 17 or 1006 20 98 and imported at a zero rate of duty under Regulation (EC) No 1549/2004, accompanied by authenticity certificate No … drawn up by [name of the competent authority]

—   in francese: Riz Basmati du code NC 1006 20 17 ou 1006 20 98 importé à droit nul en application du règlement (CE) no 1549/2004, accompagné d’une copie du certificat d’authenticité no … établi par [nom de l’autorité compétente]

—   in italiano: Riso Basmati di cui al codice NC 1006 20 17 o 1006 20 98 importato a dazio zero ai sensi del regolamento (CE) n. 1549/2004, corredato di una copia del certificato di autenticità n. … rilasciato da [nome dell’autorità competente]

—   in lettone: Basmati rīsi ar KN kodu 1006 20 17 vai 1006 20 98, ko importē bez ievedmuitas nodokļa saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1549/2004, kuriem pievienota autentiskuma apliecības Nr. … kopija, ko izsniegusi [kompetentās iestādes nosaukums]

—   in lituano: Basmati ryžiai klasifikuojami KN kodu 1006 20 17 arba 1006 20 98, įvežti pagal nulinį muito mokestį pagal Reglamenta (EB) Nr. 1549/2004, prie kurio pridėta autentiškumo sertifikato Nr. …, išduoto [kompetentingos institucijos pavadinimas], kopija.

—   in ungherese: az 1006 20 17 vagy az 1006 20 98 KN-kód alá sorolt, a 1549/2004/EK rendelet alkalmazásában nulla vámtétel mellett behozott basmati rizs, a [illetékes hatóság neve] által kiállított, … számú eredetiségigazolással együtt

—   in neerlandese: Basmati-rijst van GN-code 1006 20 17 of 1006 20 98, ingevoerd met nulrecht overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1549/2004, vergezeld van het echtheidscertificaat nr. …, opgesteld door [naam van de bevoegde instantie]

—   in polacco: Ryż Basmati objęty kodem CN 1006 20 17 lub 1006 20 98, do którego przywiezienia zastosowano zerową stawkę celną zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1549/2004, z załączonym do niego certyfikatem autentyczności nr … sporządzonym przez [nazwa właściwego organu]

—   in portoghese: Arroz Basmati do código NC 1006 20 17 ou 1006 20 98 importado com direito nulo em aplicação do Regulamento (CE) n.o 1549/2004, acompanhado de uma cópia do certificado de autenticidade n.o … estabelecido por [nome da autoridade competente]

—   in slovacco: ryža Basmati s kódom KN 1006 20 17 alebo 1006 20 98 dovážaná s nulovou sadzbou cla v súlade s nariadením (ES) č. 1549/2004, sprevádzaná osvedčením o pravosti č. … vystavenom [názov príslušného orgánu]

—   in sloveno: Riž basmati s kodo KN 1006 20 17 ali 1006 20 98, uvožen po stopnji nič ob uporabi Uredbe (ES) št. 1549/2004, s priloženo kopijo potrdila o pristnosti št. …, ki ga je izdal [naziv pristojnega organa]

—   in finlandese: Asetuksen (EY) N:o 1549/2004 mukaisesti tullivapaasti tuotu CN-koodiin 1006 20 17 tai 1006 20 98 kuuluva Basmati-riisi, jonka mukana on ….:n [toimivaltaisen viranomaisen nimi] myöntämän aitoustodistuksen N:o … jäljennös

—   in svedese: Basmatiris med KN-nummer 1006 20 17 eller 1006 20 98 som importeras tullfritt i enlighet med förordning (EG) nr 1549/2004, åtföljt av äkthetsintyg nr … som utfärdats av [den behöriga myndighetens namn]


ALLEGATO VI

Organismi competenti per l’esecuzione delle analisi della varietà di cui all’articolo 6

 

INDIA:

Export Inspection Council

Department of Commerce

Ministry of Commerce and Industry

3rd Floor

NDYMCA Cultural Central Bulk

1 Jaisingh Road

New Delhi 110 001

India

Tel: +91-11/37 48 188/89, 336 55 40

Fax: +91-11/37 48 024

e-mail: eic@eicindia.org

 

PAKISTAN:

Trading Corporation of Pakistan Limited

4th and 5th Floor,

Finance & Trade Centre,

Shahrah-e-Faisal,

Karachi 75530,

Pakistan

Tel: +92-21/290 28 47

Fax: +92-21/920 27 22 & 920 27 31


31.8.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 280/23


REGOLAMENTO (CE) N. 1550/2004 DELLA COMMISSIONE

del 30 agosto 2004

che fissa la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco utilizzato dall'industria chimica per il periodo dal 1o al 30 settembre 2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5, quinto trattino,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001 può essere deciso di accordare una restituzione alla produzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e f) del suddetto regolamento, per gli sciroppi di cui alla lettera d) dello stesso paragrafo, e per il fruttosio chimicamente puro (levulosio) di cui al codice NC 1702 50 00 quale prodotto intermedio, che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del trattato e sono utilizzati nella fabbricazione di taluni prodotti dell'industria chimica.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1265/2001 della Commissione, del 27 giugno 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 per quanto concerne la restituzione alla produzione per alcuni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica (2) prevede che tali restituzioni siano determinate in funzione della restituzione fissata per lo zucchero bianco.

(3)

L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1265/2001 stabilisce che la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco è fissata mensilmente per i periodi che iniziano il 1o di ogni mese.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La restituzione alla produzione per lo zucchero bianco di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1265/2001 è fissata a 40,388 EUR/100 kg netti per il periodo dal 1o al 30 settembre 2004.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o settembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 63.


31.8.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 280/24


REGOLAMENTO (CE) N. 1551/2004 DELLA COMMISSIONE

del 30 agosto 2004

che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, previsti dall'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88, sono fissati nell'allegato per un periodo di due settimane.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 agosto 2004.

Esso si applica dal 1o al 14 settembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura


(1)  GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 (GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1).

(2)  GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2062/1997 (GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1).


ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 30 agosto 2004, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

(EUR/100 pezzi)

Periodo: dall'1o all 14 settembre 2004

Prezzi comunitari alla produzione

Garofani a fiore singolo

(standard)

Garofani a fiore multiplo

(spray)

Rose a fiore grande

Rose a fiore piccolo

 

18,38

11,64

30,67

15,60


Prezzi comunitari all'importazione

Garofani a fiore singolo

(standard)

Garofani a fiore multiplo

(spray)

Rose a fiore grande

Rose a fiore piccolo

Israele

Marocco

Cipro

Giordania

Cisgiordania e Striscia di Gaza


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

31.8.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 280/26


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 2004

che modifica la decisione 2003/804/CE per quanto concerne l'importazione di molluschi vivi destinati al consumo umano

[notificata con il numero C(2004) 2613]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/623/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 1, e l'articolo 21, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2003/804/CE della Commissione, del 14 novembre 2003, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l'importazione di molluschi, loro uova e gameti, destinati all'accrescimento, all'ingrasso, alla stabulazione o al consumo umano (2), stabilisce le condizioni specifiche di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di molluschi vivi in provenienza dai paesi terzi.

(2)

Occorre tener conto del fatto che le importazioni di piccoli quantitativi di molluschi — spesso prodotti pregiati — direttamente per la vendita al dettaglio a supermercati o ristoranti rappresentano un rischio limitato per la salute animale, poiché queste partite non sono destinate all’accrescimento, all’ingrasso o alla stabulazione in acque comunitarie.

(3)

I requisiti previsti dalla direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi (3), e dalla direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca (4), forniscono un adeguato livello di protezione per quanto riguarda i molluschi vivi condizionati in imballaggi di dimensioni adeguate alla vendita al dettaglio ai ristoranti o direttamente al consumatore, a condizione che i molluschi non entrino in contatto con le acque comunitarie. Non è dunque necessaria un'ulteriore certificazione veterinaria al riguardo.

(4)

Occorre inoltre tener conto della possibilità che le importazioni di molluschi vivi che non sarebbero pienamente conformi ai requisiti previsti dall’articolo 3 della decisione 2003/804/CE nel caso in cui i molluschi fossero destinati alla trasformazione, possano essere incanalate verso centri d’importazione riconosciuti ai sensi dell’articolo 8 della decisione 2003/804/CE e condizionate in imballaggi di dimensioni adeguate per la vendita al dettaglio ai ristoranti o direttamente al consumatore. In tali situazioni, i molluschi importati non entreranno in contatto diretto con le acque naturali della Comunità.

(5)

I molluschi bivalvi vivi destinati all’allevamento e alla produzione devono essere trattati come animali acquatici vivi, ma quelli destinati al consumo umano diretto possono essere anche considerati prodotti, a parte il fatto che vengono trasportati vivi per salvaguardarne la freschezza. Tuttavia, per quanto riguarda i controlli veterinari, tutti i molluschi bivalvi vivi devono essere esaminati presso strutture riconosciute per il trattamento di prodotti di origine animale, più idonee alla manipolazione di questo tipo di partite.

(6)

I molluschi bivalvi vivi importati dai paesi terzi devono essere pertanto sottoposti ai controlli veterinari di cui alla direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (5).

(7)

Il regolamento (CE) n. 282/2004 della Commissione, del 18 febbraio 2004, che adotta un documento per la dichiarazione ed il controllo veterinario degli animali che provengono dai paesi terzi e sono introdotti nella Comunità (6), ha sostituito la decisione 92/527/CEE della Commissione (7). Per i molluschi bivalvi vivi destinati all’allevamento e alla produzione deve essere applicata la procedura di controllo di cui all’articolo 8 della direttiva 97/78/CE e il veterinario ufficiale deve compilare di conseguenza il documento veterinario comune di entrata previsto dal regolamento (CE) n. 282/2004.

(8)

Per i molluschi bivalvi vivi importati e destinati al consumo umano, il veterinario ufficiale deve utilizzare e compilare di conseguenza il documento veterinario comune di entrata previsto dal regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, che fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d'ispezione frontalieri della Comunità sui prodotti importati da paesi terzi (8).

(9)

Al fine di non interrompere inutilmente le importazioni, tenuto conto del rischio limitato per la salute animale che tali partite costituiscono, le procedure di controllo previste all’articolo 6 della decisione 2003/804/CE devono essere modificate di conseguenza e l’allegato IV deve essere soppresso.

(10)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2003/804/CE è modificata come segue:

1)

L'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 4

Condizioni per l'importazione di molluschi vivi destinati al consumo umano

1.   Gli Stati membri autorizzano l'importazione nel loro territorio di molluschi vivi destinati alla trasformazione prima del consumo umano, a condizione che la partita:

a)

soddisfi i requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 1; oppure

b)

venga spedita direttamente ad un centro d'importazione riconosciuto per la trasformazione.

2.   Gli Stati membri autorizzano l'importazione nel loro territorio di molluschi vivi destinati al consumo umano immediato, a condizione che detti molluschi siano originari di paesi terzi e stabilimenti riconosciuti ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 91/492/CEE e dell'articolo 11 della direttiva 91/493/CEE e soddisfino i requisiti di certificazione in materia di sanità pubblica di cui alle menzionate direttive, e che

a)

la partita sia costituita da molluschi condizionati in imballaggi di dimensioni adeguate per la vendita al dettaglio ai ristoranti o direttamente al consumatore e sugli imballaggi appaia chiaramente la dicitura: “Molluschi vivi destinati al consumo umano immediato. Non destinati alla stabulazione in acque comunitarie.”;

oppure

b)

la partita venga spedita direttamente ad un centro d'importazione riconosciuto dove i molluschi vengono sottoposti a un’ulteriore trasformazione. Tuttavia, i molluschi vivi possono lasciare i suddetti centri solo a condizione di essere imballati ed etichettati secondo quanto indicato alla lettera a).».

2)

L’articolo 6 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 6

Procedure di controllo

1.   I molluschi bivalvi vivi importati da paesi terzi vengono sottoposti a controlli veterinari presso il posto d’ispezione frontaliero nello Stato membro di arrivo ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 97/78/CE.

2.   Nel caso di molluschi vivi e loro uova o gameti importati nella Comunità a fini di accrescimento, ingrasso o stabulazione, il documento veterinario comune di entrata previsto dal regolamento (CE) n. 282/2004 della Commissione deve essere compilato di conseguenza.

3.   Nel caso di molluschi vivi importati nella Comunità per il consumo umano diretto o a fini di trasformazione prima del consumo umano, il documento veterinario comune di entrata previsto dal regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione deve essere compilato di conseguenza.».

3)

L'allegato II è sostituito dal testo contenuto nell'allegato della presente decisione.

4)

L'allegato IV è soppresso.

5)

Il punto A.2 dell’allegato V è sostituito dal testo seguente:

«2.

I molluschi vivi possono lasciare i centri d’importazione riconosciuti solo a condizione di essere imballati ed etichettati conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della presente decisione.».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione


(1)  GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(2)  GU L 302 del 20.11.2003, pag. 22. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/319/CE (GU L 102 del 7.4.2004, pag. 73).

(3)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.

(4)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.

(5)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

(6)  GU L 49 del 19.2.2004, pag. 11. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 585/2004 (GU L 91 del 30.3.2004, pag. 17).

(7)  GU L 332 del 18.11.1992, pag. 22.

(8)  GU L 21 del 28.1.2004, pag. 11.


ALLEGATO

"ALLEGATO II

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31.8.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 280/34


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 agosto 2004

che modifica la decisione 1999/815/CE riguardante provvedimenti che vietano l'immissione sul mercato di giocattoli e articoli di puericultura destinati ad essere messi in bocca da bambini d'età inferiore a tre anni e fabbricati in PVC morbido contenente taluni ftalati

[notificata con il numero C(2004) 3071]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/624/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (1), particolare l’articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il 7 dicembre 1999 la Commissione ha adottato la decisione 1999/815/CE (2), fondata sull'articolo 9 della direttiva 92/59/CEE del Consiglio (3), che impone agli Stati membri di vietare l'immissione sul mercato di giocattoli e articoli di puericultura destinati ad essere messi in bocca da bambini d'età inferiore a tre anni, fabbricati in PVC morbido contenente una o più sostanze quali ftalato di diisononile (DINP), ftalato di bis (2-etilesile) (DEHP), ftalato di dibutile (DBP), ftalato di dipentile (DIDP), ftalato di diottile (DNOP), ftalato di butilbenzile (BBP).

(2)

Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 92/59/CEE il periodo di validità della decisione 1999/815/CE si limitava a tre mesi. La decisione scadeva quindi l’8 marzo 2000.

(3)

Con l'adozione della decisione 1999/815/CEE è stata prevista la possibilità di prorogare, all’occorrenza, il periodo di validità della decisione. Il periodo di applicabilità dei provvedimenti adottati con la decisione 1999/815/CE è stato prorogato più volte mediante decisioni diverse, ogni volta per un ulteriore periodo di tre mesi e l'ultima volta per un ulteriore periodo di sei mesi. L’ultima proroga scade il 20 agosto 2004.

(4)

Alcuni importanti sviluppi sono intervenuti per quanto riguarda la convalida dei metodi di verifica della migrazione dei ftalati, la valutazione della sicurezza delle sostanze sostitutive e la valutazione globale dei rischi di detti ftalati a norma del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti (4). Provvedimenti permanenti riguardanti i rischi connessi ai prodotti in questione sono all’esame del Parlamento europeo e del Consiglio, ma occorre più tempo per completare le delibere e, in particolare, per tenere conto di tutti gli sviluppi in campo scientifico.

(5)

Nell’attesa dell'adozione di provvedimenti permanenti da parte del Parlamento e del Consiglio e al fine di garantire gli obiettivi della decisione 1999/815/CE e delle relative proroghe, è necessario mantenere il divieto di immissione sul mercato dei prodotti in questione.

(6)

Taluni Stati membri hanno recepito la decisione 1999/815/CE mediante provvedimenti applicabili fino al 20 agosto 2004. È necessario garantire la proroga di tali provvedimenti.

(7)

È pertanto necessario prorogare il periodo di validità della decisione 1999/815/CE al fine di garantire che tutti gli Stati membri mantengano il divieto imposto da tale decisione.

(8)

L’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2001/95/CE, che abroga e sostituisce la direttiva 92/59/CEE a decorrere dal 15 gennaio 2004, dispone che le decisioni della Commissione che impongono agli Stati membri di adottare provvedimenti per prevenire seri rischi presentati da taluni prodotti si applicano per un periodo non superiore ad un anno e possono essere confermate per ulteriori periodi ciascuno dei quali non superi un anno. È opportuno prorogare l’applicabilità della decisione 1999/815/CE per un periodo di tre mesi al fine di consentire un tempo sufficiente per lo sviluppo dei provvedimenti di cui al considerando 4 e garantire nel contempo la possibilità di riesaminare a tempo debito la durata della validità della decisione.

(9)

I provvedimenti disposti dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15 della direttiva 2001/95/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All’articolo 5 della decisione 1999/815/CE si sostituisce «20 agosto 2004» con «20 novembre 2004».

Articolo 2

Gli Stati membri adottano immediatamente e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione


(1)  GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.

(2)  GU L 315 del 9.12.1999, pag. 46. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/178/CE (GU L 55 del 24.2.2004, pag. 66).

(3)  GU L 228 dell’11.8.1992, pag. 24. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(4)  GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003.


31.8.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 280/36


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 agosto 2004

recante modifica della decisione 2003/526/CE per quanto concerne la sospensione delle misure protettive contro la peste suina classica nel Saarland, Germania, nonchè l’estensione della zona della Slovacchia in cui tali misure si applicano

[notificata con il numero C(2004) 3241]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/625/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), e in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Per far fronte all’epidemia di peste suina classica manifestatasi in taluni Stati membri, la Commissione ha adottato, tra l’altro, la decisione 2003/526/CE del 18 luglio 2003, recante misure protettive contro la peste suina classica in taluni Stati membri (2) che istituisce misure supplementari di controllo riguardanti tale epizoozia.

(2)

La situazione della peste suina classica nel Saarland, Germania, è nettamente migliorata, per cui non è più necessario applicare le misure adottate tramite la decisione 2003/526/CE per quanto riguarda tale regione.

(3)

In Slovacchia, è stato accertato di recente un caso di peste suina classica in suini selvatici, nel distretto di Lučenec, in precedenza non colpito dalla malattia.

(4)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2003/526/CE.

(5)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato alla decisione 2003/526/CE è modificato come segue:

1)

Il paragrafo C, Saarland, di cui alla parte I; punto 1, Germania, è soppresso.

2)

Il testo della parte II è sostituito dal testo seguente:

«Zone della Slovacchia di cui agli articoli 2, 3, 5, 7 e 8:

Le autorità regionali di controllo veterinario e alimentare di Trnava (distretti di Piešťany, Hlohovec e Trnava inclusi); Levice (distretto di Levice); Nitra (distretti di Nitra e Zlaté Moravce); Topoľčany (distretto di Topoľčany); Nové Mesto nad Váhom (distretto di Nové Mesto nad Váhom); Trenčín (distretti di Trenčín e Bánovce nad Bebravou); Prievidza (distretti di Prievidza e Partizánske); Púchov (distretti di Púchov e Ilava); Žiar nad Hronom (distretti di Žiar nad Hronom, Žarnovica e Banská Štiavnica); Zvolen (distretti di Zvolen e Detva); Banská Bystrica (distretti di Banská Bystrica e Brezno); Lučenec (distretti di Lučenec e Poltár).»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

(2)  GU L 183 del 22.7.2003, pag. 46. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/375/CE (GU L 118 del 23.4.2004, pag. 72).