ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 276

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

47° anno
26 agosto 2004


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 1505/2004 della Commissione, del 25 agosto 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1506/2004 della Commissione, del 24 agosto 2004, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

3

 

*

Regolamento (CE) n. 1507/2004 della Commissione, del 25 agosto 2004, relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera della Svezia

9

 

*

Regolamento (CE) n. 1508/2004 della Commissione, del 25 agosto 2004, relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera del Belgio

10

 

*

Regolamento (CE) n. 1509/2004 della Commissione, del 25 agosto 2004, relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera della Spagna

11

 

 

Regolamento (CE) n. 1510/2004 della Commissione, del 25 agosto 2004, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato

12

 

 

Regolamento (CE) n. 1511/2004 della Commissione, del 25 agosto 2004, che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso

13

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

26.8.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 276/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1505/2004 DELLA COMMISSIONE

del 25 agosto 2004

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 agosto 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura


(1)   GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 agosto 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

204

60,6

999

60,6

0707 00 05

052

83,4

999

83,4

0709 90 70

052

94,1

999

94,1

0805 50 10

382

51,9

388

52,6

524

69,8

528

61,7

999

59,0

0806 10 10

052

74,9

400

176,5

512

186,9

624

158,4

999

149,2

0808 10 20 , 0808 10 50 , 0808 10 90

388

78,1

400

100,9

508

59,6

512

82,9

528

75,9

720

52,2

800

164,1

804

84,2

999

87,2

0808 20 50

052

115,2

388

88,2

512

74,9

800

146,1

999

106,1

0809 30 10 , 0809 30 90

052

138,8

999

138,8

0809 40 05

052

43,7

066

36,9

093

41,6

094

33,4

624

163,7

999

63,9


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice « 999 » rappresenta le «altre origini».


26.8.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 276/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1506/2004 DELLA COMMISSIONE

del 24 agosto 2004

che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992 che istituisce il codice doganale comunitario (1),

visto il Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993 che fissa alcune disposizioni di applicazione del Regolamento (CEE) n. 2913/92 (2), ed in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento.

(2)

L'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2, del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 agosto 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 agosto 2004.

Per la Commissione

Olli REHN

Membro della Commissione


(1)   GU L 302 del 19.10.1992, p. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 (GU L 311 del 12.12.2000, p. 17).

(2)   GU L 253 dell'11.10.1993, p. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 (GU L 343 del 31.12.2003, p. 1).


ALLEGATO

Rubrica

Designazione delle merci

Livello dei valori unitari/100 kg netto

Merci, varietà, codici NC

EUR

LTL

SEK

CYP

LVL

GBP

CZK

MTL

DKK

PLN

EEK

SIT

HUF

SKK

1.10

Patate di primizia

0701 90 50

 

 

 

 

1.30

Cipolle, diverse dalle cipolle da semina

0703 10 19

25,42

14,69

804,82

189,07

397,75

6 395,31

87,77

16,82

10,86

113,43

6 100,69

1 019,49

233,83

17,14

 

 

 

 

1.40

Agli

0703 20 00

98,95

57,18

3 132,87

736,00

1 548,29

24 894,75

341,67

65,46

42,28

441,54

23 747,87

3 968,53

910,22

66,72

 

 

 

 

1.50

Porri

ex 0703 90 00

45,21

26,12

1 431,35

336,26

707,38

11 373,93

156,10

29,91

19,32

201,73

10 849,95

1 813,15

415,86

30,49

 

 

 

 

1.60

Cavolfiori

0704 10 00

1.80

Cavoli bianchi e cavoli rossi

0704 90 10

32,61

18,84

1 032,43

242,55

510,24

8 204,02

112,60

21,57

13,93

145,51

7 826,07

1 307,82

299,96

21,99

 

 

 

 

1.90

Broccoli asparagi o a getto [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck]

ex 0704 90 90

61,43

35,49

1 944,87

456,90

961,17

15 454,56

212,11

40,64

26,25

274,11

14 742,59

2 463,65

565,06

41,42

 

 

 

 

1.100

Cavoli cinesi

ex 0704 90 90

75,36

43,54

2 385,90

560,51

1 179,13

18 959,07

260,20

49,85

32,20

336,26

18 085,65

3 022,31

693,20

50,82

 

 

 

 

1.110

Lattughe a cappuccio

0705 11 00

1.130

Carote

ex 0706 10 00

26,74

15,45

846,59

198,89

418,39

6 727,25

92,33

17,69

11,43

119,32

6 417,33

1 072,41

245,97

18,03

 

 

 

 

1.140

Ravanelli

ex 0706 90 90

44,01

25,43

1 393,36

327,34

688,61

11 072,04

151,96

29,11

18,81

196,38

10 561,96

1 765,02

404,83

29,68

 

 

 

 

1.160

Piselli (Pisum sativum)

0708 10 00

308,24

178,10

9 758,75

2 292,60

4 822,84

77 545,96

1 064,28

203,90

131,71

1 375,38

73 973,51

12 361,80

2 835,31

207,84

 

 

 

 

1.170

Fagioli:

 

 

 

 

 

 

1.170.1

Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.)

ex 0708 20 00

83,28

48,12

2 636,64

619,42

1 303,05

20 951,58

287,55

55,09

35,59

371,60

19 986,37

3 339,94

766,05

56,16

 

 

 

 

1.170.2

Fagioli (Phaseolus ssp. vulgaris var. Compressus Savi)

ex 0708 20 00

128,20

74,07

4 058,81

953,53

2 005,89

32 252,56

442,65

84,80

54,78

572,04

30 766,72

5 141,46

1 179,25

86,45

 

 

 

 

1.180

Fave

ex 0708 90 00

1.190

Carciofi

0709 10 00

1.200

Asparagi:

 

 

 

 

 

 

1.200.1

verdi

ex 0709 20 00

388,24

224,33

12 291,76

2 887,67

6 074,68

97 674,10

1 340,52

256,82

165,90

1 732,38

93 174,37

15 570,47

3 571,25

261,79

 

 

 

 

1.200.2

altri

ex 0709 20 00

455,13

262,97

14 409,42

3 385,17

7 121,24

114 501,61

1 571,47

301,07

194,48

2 030,84

109 226,65

18 252,99

4 186,51

306,89

 

 

 

 

1.210

Melanzane

0709 30 00

84,11

48,60

2 663,00

625,61

1 316,07

21 160,97

290,42

55,64

35,94

375,32

20 186,11

3 373,32

773,71

56,72

 

 

 

 

1.220

Sedani da coste [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.]

ex 0709 40 00

83,53

48,26

2 644,56

621,28

1 306,96

21 014,48

288,41

55,26

35,69

372,72

20 046,36

3 349,97

768,35

56,32

 

 

 

 

1.230

Funghi galletti o gallinacci

0709 59 10

553,21

319,64

17 514,63

4 114,67

8 655,86

139 176,57

1 910,12

365,95

236,39

2 468,48

132 764,87

22 186,49

5 088,70

373,03

 

 

 

 

1.240

Peperoni

0709 60 10

122,96

71,05

3 892,85

914,54

1 923,88

30 933,80

424,55

81,34

52,54

548,65

29 508,71

4 931,23

1 131,03

82,91

 

 

 

 

1.250

Finocchi

0709 90 50

1.270

Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano)

0714 20 10

100,70

58,18

3 188,15

748,98

1 575,61

25 334,03

347,70

66,61

43,03

449,33

24 166,92

4 038,56

926,29

67,90

 

 

 

 

2.10

Castagne e marroni (Castanea spp.), freschi

ex 0802 40 00

2.30

Ananas, freschi

ex 0804 30 00

79,16

45,74

2 506,28

588,79

1 238,62

19 915,63

273,33

52,37

33,83

353,23

18 998,14

3 174,80

728,17

53,38

 

 

 

 

2.40

Avocadi, freschi

ex 0804 40 00

191,74

110,79

6 070,48

1 426,12

3 000,07

48 237,85

662,04

126,84

81,93

855,56

46 015,59

7 689,72

1 763,72

129,29

 

 

 

 

2.50

Gouaiave e manghi, freschi

ex 0804 50

2.60

Arance dolci, fresche:

 

 

 

 

 

 

2.60.1

Sanguigne e semisanguigne

0805 10 10

48,60

28,08

1 538,68

361,48

760,42

12 226,79

167,81

32,15

20,77

216,86

11 663,51

1 949,10

447,05

32,77

 

 

 

 

2.60.2

Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Vernas, Valencia Late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin

0805 10 30

56,97

32,92

1 803,63

423,72

891,37

14 332,19

196,70

37,68

24,34

254,20

13 671,92

2 284,73

524,03

38,41

 

 

 

 

2.60.3

altre

0805 10 50

62,90

36,34

1 991,39

467,83

984,16

15 824,21

217,18

41,61

26,88

280,66

15 095,20

2 522,58

578,58

42,41

 

 

 

 

2.70

Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e ibridi di agrumi, freschi:

 

 

 

 

 

 

2.70.1

Clementine

ex 0805 20 10

79,07

45,69

2 503,41

588,12

1 237,20

19 892,83

273,02

52,31

33,79

352,83

18 976,39

3 171,17

727,34

53,32

 

 

 

 

2.70.2

Monreal e satsuma

ex 0805 20 30

74,80

43,22

2 368,17

556,35

1 170,37

18 818,18

258,27

49,48

31,96

333,77

17 951,25

2 999,85

688,05

50,44

 

 

 

 

2.70.3

Mandarini e wilkings

ex 0805 20 50

69,38

40,09

2 196,55

516,03

1 085,55

17 454,42

239,55

45,89

29,65

309,58

16 650,31

2 782,45

638,18

46,78

 

 

 

 

2.70.4

Tangerini e altri

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

57,18

33,04

1 810,45

425,32

894,74

14 386,35

197,44

37,83

24,43

255,16

13 723,59

2 293,36

526,01

38,56

 

 

 

 

2.85

Limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fresche

0805 50 90

101,39

58,58

3 209,92

754,10

1 586,36

25 506,97

350,07

67,07

43,32

452,40

24 331,89

4 066,13

932,61

68,37

 

 

 

 

2.90

Pompelmi e pomeli, freschi:

 

 

 

 

 

 

2.90.1

bianchi

ex 0805 40 00

37,33

21,57

1 182,00

277,69

584,15

9 392,56

128,91

24,70

15,95

166,59

8 959,86

1 497,29

343,42

25,17

 

 

 

 

2.90.2

rosei

ex 0805 40 00

58,11

33,57

1 839,67

432,19

909,18

14 618,58

200,63

38,44

24,83

259,28

13 945,12

2 330,39

534,50

39,18

 

 

 

 

2.100

Uva da tavola

0806 10 10

 

 

 

 

2.110

Cocomeri

0807 11 00

21,79

12,59

689,87

162,07

340,94

5 481,93

75,24

14,41

9,31

97,23

5 229,38

873,89

200,44

14,69

 

 

 

 

2.120

Meloni:

 

 

 

 

 

 

2.120.1

Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro

ex 0807 19 00

81,77

47,25

2 588,84

608,19

1 279,42

20 571,70

282,34

54,09

34,94

364,87

19 623,98

3 279,39

752,16

55,14

 

 

 

 

2.120.2

altri

ex 0807 19 00

77,69

44,89

2 459,76

577,87

1 215,63

19 546,03

268,26

51,39

33,20

346,67

18 645,57

3 115,88

714,66

52,39

 

 

 

 

2.140

Pere:

 

 

 

 

 

 

2.140.1

Pere — Nashi (Pyrus pyrifolia),

Pere — Ya (Pyrus bretscheideri)

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.140.2

altre

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.150

Albicocche

0809 10 00

116,91

67,55

3 701,51

869,59

1 829,31

29 413,30

403,68

77,34

49,96

521,68

28 058,26

4 688,85

1 075,44

78,84

 

 

 

 

2.160

Ciliege

0809 20 95

0809 20 05

481,40

278,15

15 241,22

3 580,58

7 532,32

121 111,34

1 662,19

318,45

205,70

2 148,07

115 531,88

19 306,66

4 428,18

324,61

 

 

 

 

2.170

Pesche

0809 30 90

 

 

 

 

2.180

Pesche noci

ex 0809 30 10

 

 

 

 

2.190

Prugne

0809 40 05

 

 

 

 

2.200

Fragole

0810 10 00

112,40

64,94

3 558,58

836,01

1 758,68

28 277,59

388,09

74,35

48,03

501,54

26 974,88

4 507,80

1 033,91

75,79

 

 

 

 

2.205

Lamponi

0810 20 10

304,95

176,20

9 654,72

2 268,16

4 771,43

76 719,32

1 052,93

201,72

130,31

1 360,72

73 184,95

12 230,02

2 805,08

205,63

 

 

 

 

2.210

Mirtilli neri (frutti del «Vaccinium myrtillus»)

0810 40 30

1 605,61

927,72

50 833,61

11 942,21

25 122,34

403 939,36

5 543,85

1 062,11

686,08

7 164,39

385 330,34

64 392,99

14 769,20

1 082,66

 

 

 

 

2.220

Kiwis («Actinidia chinensis Planch».)

0810 50 00

126,80

73,26

4 014,48

943,11

1 983,98

31 900,27

437,81

83,88

54,18

565,79

30 430,66

5 085,30

1 166,37

85,50

 

 

 

 

2.230

Melagrane

ex 0810 90 95

253,43

146,43

8 023,59

1 884,96

3 965,32

63 757,92

875,04

167,64

108,29

1 130,83

60 820,67

10 163,81

2 331,18

170,89

 

 

 

 

2.240

Kakis (compresi Sharon)

ex 0810 90 95

267,84

154,76

8 479,89

1 992,16

4 190,82

67 383,82

924,81

177,18

114,45

1 195,14

64 279,52

10 741,82

2 463,75

180,61

 

 

 

 

2.250

Litchi

ex 0810 90


26.8.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 276/9


REGOLAMENTO (CE) N. 1507/2004 DELLA COMMISSIONE

del 25 agosto 2004

relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera della Svezia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2287/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2003, che stabilisce, per il 2004, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura, prevede contingenti di merluzzo bianco per il 2004 (2).

(2)

Ai fini dell’osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture effettuate dalle navi battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente assegnato.

(3)

Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di merluzzo bianco nelle acque della zona CIEM IIa (acque della CE), Mare del Nord da parte di navi battenti bandiera della Svezia o immatricolate in Svezia hanno esaurito il contingente assegnato per il 2004. La Svezia ha vietato la pesca di tale stock a partire dal 13 giugno 2004. Occorre pertanto fare riferimento a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di merluzzo bianco nelle acque della zona CIEM IIa (acque della CE), Mare del Nord da parte di navi battenti bandiera della Svezia o immatricolate in Svezia abbiano esaurito il contingente assegnato alla Svezia per il 2004.

La pesca del merluzzo bianco nelle acque della zona CIEM IIa (acque della CE), Mare del Nord da parte di navi battenti bandiera della Svezia o immatricolate in Svezia è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture di questo stock effettuate dalle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 13 giugno 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 2004.

Per la Commissione

Jörgen HOLMQUIST

Direttore generale della Pesca


(1)   GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1954/2003 (GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1)

(2)   GU L 344 del 31.12.2003, pag. 1.


26.8.2004   

IT

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L 276/10


REGOLAMENTO (CE) N. 1508/2004 DELLA COMMISSIONE

del 25 agosto 2004

relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera del Belgio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2287/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2003, che stabilisce, per il 2004, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura, prevede contingenti di sogliola per il 2004 (2).

(2)

Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture effettuate dalle navi battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente assegnato.

(3)

Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di sogliola nelle acque della zona CIEM VIIe da parte di navi battenti bandiera del Belgio o immatricolate in Belgio hanno esaurito il contingente assegnato per il 2004. Il Belgio ha vietato la pesca di questo stock a partire dal 17 luglio 2004. Occorre pertanto fare riferimento a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di sogliola nelle acque della zona CIEM VIIe da parte di navi battenti bandiera del Belgio o immatricolate in Belgio abbiano esaurito il contingente assegnato al Belgio per il 2004.

La pesca della sogliola nelle acque della zona CIEM VIIe da parte di navi battenti bandiera del Belgio o immatricolate in Belgio è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture di questo stock effettuate dalle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 17 luglio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 2004.

Per la Commissione

Jörgen HOLMQUIST

Direttore generale della Pesca


(1)   GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1954/2003 (GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1).

(2)   GU L 344 del 31.12.2003, pag. 1.


26.8.2004   

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L 276/11


REGOLAMENTO (CE) N. 1509/2004 DELLA COMMISSIONE

del 25 agosto 2004

relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera della Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2287/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2003, che stabilisce, per il 2004, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura, prevede contingenti di merluzzo bianco per il 2004 (2).

(2)

Ai fini dell’osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture effettuate dalle navi battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente assegnato.

(3)

Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di merluzzo bianco nelle acque delle zone CIEM I e II (acque norvegesi) da parte di navi battenti bandiera della Spagna o immatricolate in Spagna hanno esaurito il contingente assegnato per il 2004. La Spagna ha vietato la pesca di questo stock a partire dal 7 luglio 2004. Occorre pertanto fare riferimento a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di merluzzo bianco nelle acque delle zone CIEM I e II (acque norvegesi) da parte di navi battenti bandiera della Spagna o immatricolate in Spagna abbiano esaurito il contingente assegnato alla Spagna per il 2004.

La pesca del merluzzo bianco nelle acque delle zone CIEM I e II (acque norvegesi) da parte di navi battenti bandiera della Spagna o immatricolate in Spagna è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture di questo stock effettuate dalle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 7 luglio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 2004.

Per la Commissione

Jörgen HOLMQUIST

Direttore generale della Pesca


(1)   GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1954/2003 (GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1).

(2)   GU L 344 del 31.12.2003, pag. 1.


26.8.2004   

IT

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L 276/12


REGOLAMENTO (CE) N. 1510/2004 DELLA COMMISSIONE

del 25 agosto 2004

che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo n. 4 concernente il cotone, allegato all'atto di adesione della Grecia, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio (1),

visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone (2), in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato. Tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001, recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone (3). Qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato.

(2)

A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1051/2001, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza reale del mercato, appaiano le più favorevoli. Per fissare il prezzo suddetto si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee rappresentative per un prodotto reso cif a un porto della Comunità, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali adattamenti sono fissati all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001.

(3)

L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, è fissato a 21,082 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 agosto 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura


(1)   GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1.

(2)   GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.

(3)   GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1486/2002 (GU L 223 del 20.8.2002, pag. 3).


26.8.2004   

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L 276/13


REGOLAMENTO (CE) N. 1511/2004 DELLA COMMISSIONE

del 25 agosto 2004

che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1),

visto il regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3072/95 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 di detto articolo, il dazio all'importazione è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato di una determinata percentuale a seconda che si tratti di riso semigreggio o di riso lavorato, previa deduzione del prezzo all'importazione, purché tale dazio non superi l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2)

In virtù dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 3072/95, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario d'importazione del prodotto.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1503/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso.

(4)

I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entra in vigore una nuova fissazione. Essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili dalla fonte di riferimento di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1503/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica.

(5)

Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.

(6)

L'applicazione del regolamento (CE) n. 1503/96 richiede la modifica dei dazi all'importazione conformemente agli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore del riso, di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 3072/95, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 agosto 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura


(1)   GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27).

(2)   GU L 189 del 30.7.1996, pag. 71. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2294/2003 (GU L 340 del 24.12.2003, pag. 12).


ALLEGATO I

Dazi applicabili all'importazione di riso e di rotture di riso

(EUR/t)

Codice NC

Dazio all'importazione (5)

Paesi terzi (esclusi ACP e Bangladesh) (3)

ACP (1)  (2)  (3)

Bangladesh (4)

Basmati

India e Pakistan (6)

Egitto (8)

1006 10 21

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 23

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 25

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 27

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 92

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 94

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 96

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 98

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 20 11

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 13

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 15

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 17

219,19

72,38

105,26

0,00

164,39

1006 20 92

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 94

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 96

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 98

219,19

72,38

105,26

0,00

164,39

1006 30 21

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 23

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 25

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 27

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 42

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 44

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 46

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 48

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 61

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 63

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 65

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 67

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 92

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 94

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 96

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 98

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 40 00

 (7)

41,18

 (7)

 

96,00


(1)  Per le importazioni di riso originario degli Stati ACP, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2286/2002 del Consiglio (GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5) e (CE) n. 638/2003 della Commissione (GU L 93 del 10.4.2003, pag. 3).

(2)  Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1706/98, i dazi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati ACP e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(3)  Il dazio all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95.

(4)  Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00 ), originario del Bangladesh il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU L 337 del 4.12.1990, pag. 1) e (CEE) n. 862/91 della Commissione (GU L 88 del 9.4.1991, pag. 7), modificato.

(5)  L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente dal dazio all'importazione, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio (GU L 263 del 19.9.1991, pag. 1), modificata.

(6)  Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine indiana e pakistana, riduzione di 250 EUR/t [articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1503/96, modificato].

(7)  Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

(8)  Per le importazioni di riso di origine e provenienza egiziana, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2184/96 del Consiglio (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 1) e (CE) n. 196/97 della Commissione (GU L 31 dell'1.2.1997, pag. 53).


ALLEGATO II

Calcolo dei dazi all'importazione nel settore del riso

 

Risone

Tipo Indica

Tipo Japonica

Rotture

Semigreggio

Lavorato

Semigreggio

Lavorato

1.

Dazio all'importazione (EUR/t)

 (1)

219,19

416,00

264,00

416,00

 (1)

2.   

Elementi di calcolo:

a)

Prezzo cif Arag (EUR/t)

332,24

228,24

271,85

341,87

b)

Prezzo fob (EUR/t)

247,14

317,16

c)

Noli marittimi (EUR/t)

24,71

24,71

d)

Fonte

USDA e operatori

USDA e operatori

Operatori

Operatori


(1)  Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.