ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 275

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

47o anno
25 agosto 2004


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE) n. 1496/2004 del Consiglio, del 18 agosto 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 964/2003 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio originari, tra l’altro, della Thailandia

1

 

 

Regolamento (CE) n. 1497/2004 della Commissione, del 24 agosto 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

6

 

*

Regolamento (CE) n. 1498/2004 della Commissione, del 24 agosto 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 633/2004 recante modalità d’applicazione del regime dei titoli d’esportazione nel settore del pollame

8

 

*

Regolamento (CE) n. 1499/2004 della Commissione, del 24 agosto 2004, relativo ad alcune misure eccezionali di sostegno al mercato nel settore delle uova in Belgio

10

 

*

Regolamento (CE) n. 1500/2004 della Commissione, del 24 agosto 2004, relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera della Svezia

11

 

*

Regolamento (CE) n. 1501/2004 della Commissione, del 24 agosto 2004, relativo alla sospensione della pesca del gamberello boreale da parte delle navi battenti bandiera della Svezia

12

 

*

Regolamento (CE) n. 1502/2004 della Commissione, del 24 agosto 2004, relativo alla sospensione della pesca della passera da parte delle navi battenti bandiera del Belgio

13

 

*

Regolamento (CE) n. 1503/2004 della Commissione, del 24 agosto 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 1347/2004 che stabilisce in quale misura possano essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di luglio 2004 per determinati prodotti lattiero-caseari nell’ambito di taluni contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 2535/2001

14

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Commissione

 

*

2004/612/CE:Decisione della Commissione, del 28 luglio 2004, che modifica la decisione 96/252/CE che accetta gli impegni offerti nell'ambito del procedimento antidumping relativo alle importazioni di accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, della Croazia e della Thailandia e che ritira l’accettazione degli impegni offerti da alcuni esportatori thailandesi

15

 

*

2004/613/CE:Decisione della Commissione, del 6 agosto 2004, relativa alla costituzione di un gruppo consultivo per la catena alimentare e per la salute animale e vegetale

17

 

*

2004/614/CE:Decisione della Commissione, del 24 agosto 2004, recante misure protettive relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità nella Repubblica sudafricana [notificata con il numero C(2004) 3293]  ( 1 )

20

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

25.8.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 275/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1496/2004 DEL CONSIGLIO

del 18 agosto 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 964/2003 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio originari, tra l’altro, della Thailandia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (in seguito denominato «il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione, dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   Inchieste precedenti e misure in vigore

(1)

Le misure attualmente in vigore sulle importazioni di accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Thailandia consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 584/96 del Consiglio (2), modificato dal regolamento (CE) n. 1592/2000 del Consiglio (3), e confermato dal regolamento (CE) n. 964/2003 del Consiglio (4), al termine di un riesame in previsione della scadenza.

(2)

Le misure applicabili a queste importazioni consistono in un dazio ad valorem, fatta eccezione per due produttori esportatori thailandesi i cui impegni sono stati accettati con la decisione 96/252/CE della Commissione (5), modificata da ultimo dalla decisione 2000/453/CE della Commissione (6).

(3)

Nell’aprile 2001 la Commissione ha contemporaneamente aperto un riesame in previsione della scadenza (7) a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base e un riesame intermedio ex officio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. Il riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base si è concluso con l’adozione del regolamento (CE) n. 964/2003 che ha confermato le misure in vigore. Tuttavia, al momento della conclusione del riesame in previsione della scadenza il riesame intermedio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, era ancora aperto.

2.   Motivazione del riesame

(4)

Nell’aprile 2001 la Commissione ha aperto, di propria iniziativa, un riesame intermedio ex officio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, al fine di valutare l’adeguatezza della forma delle misure relative alle importazioni originarie della Thailandia. Al riguardo è opportuno precisare che sono state registrate difficoltà di applicazione nel monitoraggio degli impegni accettati dai due esportatori thailandesi, Awaji Sangyo (Thailand) Co. Ltd e TTU Industrial Corp. Ltd («gli esportatori interessati»), il che aveva avuto ripercussioni sugli effetti riparatori delle misure. Previa consultazione del comitato consultivo, la Commissione ha avviato un’inchiesta limitata alla forma delle misure. L’apertura del riesame è stata comunicata in concomitanza con l’avvio del riesame in previsione della scadenza, al termine del quale sono state confermate le misure in vigore.

(5)

La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del riesame i produttori comunitari denunzianti, i produttori esportatori thailandesi, gli importatori/operatori commerciali, le industrie utilizzatrici e le associazioni degli utilizzatori notoriamente interessati, nonché i rappresentanti del governo thailandese. La Commissione ha inoltre fornito alle parti direttamente interessate la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite.

(6)

In seguito alla comunicazione dei risultati dell’inchiesta a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, nell’aprile 2002 il produttore esportatore thailandese Awaji Sangyo (Thailand) Co. Ltd («il richiedente») ha chiesto un riesame intermedio delle misure antidumping ad esso applicabili, limitatamente alla sua situazione per quanto riguarda il dumping, a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. Nella domanda il richiedente sosteneva che un mutamento di circostanze di carattere durevole aveva determinato una notevole riduzione del valore normale, il quale a sua volta ha ridotto o eliminato il dumping, cosicché non è più necessario mantenere in vigore le misure istituite al livello allora in vigore nei confronti delle sue importazioni per eliminare il dumping stesso.

(7)

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che vi erano elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame intermedio, la Commissione ha pubblicato un avviso di apertura (8) e ha avviato un'inchiesta.

(8)

La Commissione ha ufficialmente informato i rappresentanti del paese esportatore e il richiedente dell'apertura del riesame intermedio limitato al dumping e ha offerto a tutte le parti direttamente interessate la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite. La Commissione ha inviato inoltre un questionario al richiedente.

(9)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni da essa ritenute necessarie ai fini della determinazione del dumping e ha effettuato una visita di accertamento presso la sede del richiedente.

(10)

L'inchiesta limitata al dumping ha riguardato il periodo dal 1o gennaio 2001 al 31 dicembre 2002 («il periodo dell'inchiesta» o «PI»).

B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(11)

I prodotti oggetto dei riesami intermedi sono gli stessi prodotti oggetto delle precedenti inchieste, ossia alcuni accessori per tubi (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati) di ferro o di acciaio (escluso l’acciaio inossidabile) il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni («prodotto in esame» o «accessori per tubi»), originari della Thailandia. Essi sono attualmente classificabili ai codici NC ex 7307 93 11 (codice TARIC 7307931199), ex 7307 93 19 (codice TARIC 7307931999), ex 7307 99 30 (codice TARIC 7307993098) ed ex 7307 99 90 (codice TARIC 7307999098).

(12)

Come nelle inchieste precedenti, anche dalle inchieste in oggetto è emerso che gli accessori per tubi, di ferro o di acciaio, fabbricati in Thailandia e venduti sul mercato interno e/o esportati nella Comunità presentano le medesime caratteristiche fisiche e chimiche di base degli accessori per tubi venduti sul mercato comunitario dai produttori comunitari, e sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C.   DUMPING RELATIVO AL RICHIEDENTE

1.   Valore normale

(13)

Per quanto riguarda la determinazione del valore normale, si è prima stabilito se le vendite totali del prodotto simile da parte del richiedente sul mercato interno fossero rappresentative rispetto al totale delle sue esportazioni nella Comunità. A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, si è accertato che tale era il caso, in quanto il volume delle vendite interne del richiedente rappresentava almeno il 5 % del volume complessivo delle sue esportazioni nella Comunità.

(14)

Si è poi esaminato se le vendite interne del richiedente fossero sufficientemente rappresentative per ciascun tipo di prodotto esportato nella Comunità. Esse sono state ritenute sufficientemente rappresentative se, nel corso del PI, il volume totale delle vendite interne di un determinato tipo di prodotto rappresentava almeno il 5 % del volume totale delle vendite dello stesso tipo all'esportazione nella Comunità. Su tale base è risultato che le vendite sul mercato interno di tutti i tipi di prodotto esportati nella Comunità, salvo uno, sono state rappresentative.

(15)

È stato inoltre esaminato se le vendite interne di ciascun tipo di prodotto potessero considerarsi realizzate nel corso di normali operazioni commerciali, verificando la percentuale delle vendite remunerative del tipo di prodotto in questione effettuate ad acquirenti indipendenti. Allorché il volume delle vendite di un tipo di prodotto effettuate a prezzi netti pari o superiori al costo unitario di produzione calcolato rappresentava l'80 % o più del volume complessivo delle vendite e la media ponderata del prezzo di quel tipo di prodotto era pari o superiore al costo unitario di produzione, il valore normale è stato determinato in base al prezzo effettivamente applicato sul mercato interno, calcolato come media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno realizzate durante il PI, remunerative o meno. Quando il volume delle vendite remunerative di un determinato tipo di prodotto rappresentava l'80 % o meno, ma almeno il 10 % o più, del volume complessivo delle vendite di quel tipo, il valore normale è stato determinato in base al prezzo effettivo sul mercato interno, calcolato come media ponderata dei prezzi delle sole vendite interne remunerative di quel tipo.

(16)

Quando il volume delle vendite remunerative di qualsiasi tipo di accessori per tubi rappresentava meno del 10 % del volume complessivo delle vendite di quel tipo sul mercato interno, si è ritenuto che il volume delle vendite di quel determinato tipo di prodotto fosse insufficiente per far sì che il prezzo praticato sul mercato interno potesse costituire una base appropriata per la determinazione del valore normale.

(17)

Ogniqualvolta che, per stabilire il valore normale, non si sono potuti utilizzare i prezzi sul mercato interno di un determinato tipo di prodotto in esame venduto dal richiedente, si è dovuto ricorrere a un metodo diverso. A tale riguardo, in mancanza di altri produttori esportatori e di metodi più appropriati, è stato utilizzato il valore normale costruito.

(18)

In tutti i casi in cui si è utilizzato un valore normale costruito e a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, il valore normale è stato costruito sommando ai costi di produzione, eventualmente adattati, dei tipi di prodotto esportati, un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita e per il profitto (SGAV). A tal fine, la Commissione ha esaminato se le SGAV sostenute e i profitti realizzati dal produttore esportatore interessato sul mercato interno costituissero dati attendibili. Le SGAV reali sostenute per il mercato interno sono state considerate attendibili poiché il volume delle vendite della società interessata sul mercato interno poteva essere considerato rappresentativo. Il margine di profitto ottenuto sul mercato interno è stato stabilito sulla base delle vendite interne realizzate nel corso di normali operazioni commerciali.

2.   Prezzo all'esportazione

(19)

Poiché tutte le vendite per l'esportazione del prodotto in esame sono state effettuate direttamente ad un acquirente indipendente nella Comunità, il prezzo all'esportazione è stato stabilito, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, sulla base dei prezzi realmente pagati o pagabili per i prodotti venduti per l’esportazione nella Comunità.

3.   Confronto

(20)

Ai fini di un equo confronto, per tipo di prodotto, al livello franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale, sono stati applicati i dovuti adeguamenti per tener conto delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi tra il prezzo all’esportazione e il valore normale, secondo quanto affermato e dimostrato. Gli adeguamenti hanno riguardato, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, gli oneri all'importazione, gli sconti, il trasporto, l'assicurazione, i costi di movimentazione, di imballaggio, del credito e le commissioni.

4.   Margine di dumping

(21)

Per calcolare il margine di dumping, la Commissione ha effettuato il confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all'esportazione nella Comunità.

(22)

Il confronto, effettuato come descritto sopra, ha rivelato l'esistenza di un dumping da parte del richiedente. Il margine di dumping accertato, espresso in percentuale del valore totale cif franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è del 7,4 %.

5.   Carattere durevole del cambiamento di circostanze e probabilità di reiterazione del dumping

(23)

Conformemente alla prassi usuale della Commissione, si è esaminato se fosse possibile ritenere di carattere duraturo il cambiamento di circostanze.

(24)

Si è constatato che non vi era motivo di prevedere che i prezzi delle vendite effettuate sul mercato interno e il valore normale non rimanessero stabili in un futuro immediato.

(25)

La Commissione ha esaminato la possibile evoluzione dei prezzi all'esportazione qualora fosse applicata un'aliquota di dazio inferiore. A tale riguardo si è ritenuto che l'impegno che era stato accettato nel quadro dell'inchiesta iniziale abbia avuto l’effetto di limitare le vendite del richiedente sul mercato comunitario. Come indicato al considerando 35, si è constatato che questo tipo di impegno non è più adeguato. Pertanto è stato esaminato se le vendite all’esportazione soggette ad un dazio inferiore potessero determinare un aumento significativo delle importazioni del prodotto in esame fabbricato dal richiedente.

(26)

L’inchiesta ha mostrato che le capacità di produzione del richiedente sono sensibilmente aumentate dal periodo dell'inchiesta iniziale e, in misura minore, negli ultimi tre anni, laddove il suo indice di utilizzazione degli impianti si è attestato intorno al 100 %.

(27)

Tuttavia, dall’inchiesta è emerso anche che la società esporta la maggior parte della sua produzione su altri mercati consolidati dei paesi terzi. In realtà il richiedente ha esportato più del 90 % della sua produzione del prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta quasi interamente in altri paesi terzi. Le esportazioni verso altri paesi terzi sono triplicate dal periodo della prima inchiesta e sono aumentate costantemente negli ultimi tre anni. Si è inoltre accertato che i prezzi delle esportazioni verso altri paesi terzi erano superiori del 25 % circa ai prezzi delle esportazioni verso la Comunità.

(28)

Poiché il richiedente dispone di scarse capacità residue, che potrebbe utilizzare per incrementare le vendite nella Comunità qualora venissero ridotte le misure antidumping, le risultanze di cui sopra, comprese quelle relative alle esportazioni verso i paesi terzi, con particolare riguardo ai prezzi all'esportazione applicati per tali paesi, vengono considerate sufficienti a dimostrare il fatto che è improbabile che in un futuro immediato possa verificarsi una reiterazione delle importazioni oggetto di dumping ai livelli accertati nell’inchiesta precedente.

(29)

Si conclude quindi che il mutamento delle circostanze, in particolare il valore normale considerevolmente ridotto, è di carattere durevole. In considerazione del livello ridotto di dumping, si ritiene quindi opportuno modificare le misure limitatamente alla loro applicazione al richiedente.

6.   Conclusioni

(30)

A norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, l'importo del dazio antidumping non deve superare il margine di dumping accertato, ma deve essere inferiore a tale margine qualora un importo inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria comunitaria. Poiché il dazio per il richiedente è stato calcolato sulla base del margine di dumping, tale dazio deve essere adeguato al margine di dumping più ridotto accertato dalla presente inchiesta, pari al 7,4 %.

(31)

Ne consegue che, per quanto riguarda il richiedente, occorrerebbe modificare il dazio antidumping inizialmente istituito dal regolamento (CE) n. 584/96 e confermato dal regolamento (CE) n. 964/2003.

(32)

Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni in base ai quali la Commissione intendeva raccomandare la modifica del dazio antidumping istituito dal regolamento (CE) n. 964/2003 per quanto riguarda il richiedente.

D.   RIESAME INTERMEDIO LIMITATO ALLA FORMA DELLE MISURE

(33)

Gli impegni inizialmente accettati dai due esportatori in questione consistevano sostanzialmente in impegni quantitativi mediante i quali le società si impegnavano a mantenere il volume totale delle loro esportazioni nella Comunità entro un determinato massimale.

(34)

A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base, gli impegni hanno la finalità di eliminare il pregiudizio causato dal dumping, ciò che si ottiene se l'esportatore aumenta i propri prezzi o cessa di effettuare esportazioni a prezzi di dumping. Queste inchieste hanno mostrato che il tipo di impegni inizialmente accettati nella fattispecie nel 1996, che semplicemente limitavano la quantità delle importazioni nella Comunità, non hanno fatto sì che i prezzi salissero a livelli non pregiudizievoli e si ripristinasse sul mercato comunitario una situazione di concorrenza leale. Pertanto, in questo caso, gli impegni nella loro forma attuale non sono stati giudicati mezzi adeguati ed efficaci per eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping. Inoltre, la Commissione non è in grado di controllare efficacemente se i quantitativi del prodotto in questione esportati siano limitati a quelli specificati negli impegni.

(35)

Si è quindi concluso che gli impegni in vigore non sono più adeguati.

(36)

Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni in base ai quali è stata adottata la presente conclusione.

E.   MISURE PROPOSTE

(37)

La misura antidumping applicabile alle importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio originari, tra l’altro, della Thailandia, confermata dal regolamento (CE) n. 964/2003, dovrebbe essere modificata per quanto riguarda: i) il richiedente, tenuto conto del margine di dumping più ridotto accertato dall'inchiesta; ii) gli esportatori interessati, tenuto conto delle risultanze del riesame intermedio limitato alla forma delle misure,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 964/2003 è sostituito dal seguente:

1.«2.   L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è la seguente per i prodotti fabbricati dalle seguenti società:

Paese

Aliquota del dazio

Codice addizionale TARIC

Repubblica popolare cinese

58,6 %

Thailandia

58,9 %

A 999

Eccetto:

Awaji Sangyo (Thailand) Co. Ltd, Samutprakarn

7,4 %

8 850

Thai Benkan Co. Ltd,

Prapadaeng-Samutprakarn

0 %

A 118»

2.   L’articolo 1, paragrafo 3, e l’articolo 2 del regolamento (CE) n. 964/2003 sono abrogati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 agosto 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

B. BOT


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(2)  GU L 84 del 3.4.1996, pag. 1.

(3)  GU L 182 del 21.7.2000, pag. 1.

(4)  GU L 139 del 6.6.2003, pag. 1.

(5)  GU L 84 del 3.4.1996, pag. 46.

(6)  GU L 182 del 21.7.2000, pag. 25.

(7)  GU C 103 del 3.4.2001, pag. 5.

(8)  GU C 17 del 24.1.2003, pag. 2.


25.8.2004   

IT

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L 275/6


REGOLAMENTO (CE) N. 1497/2004 DELLA COMMISSIONE

del 24 agosto 2004

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 agosto 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 agosto 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 agosto 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

204

60,6

999

60,6

0707 00 05

052

83,4

999

83,4

0709 90 70

052

90,3

999

90,3

0805 50 10

382

51,9

388

48,7

524

67,3

528

55,8

999

55,9

0806 10 10

052

81,8

400

176,4

512

186,9

624

158,5

999

150,9

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

85,2

400

99,2

508

55,3

512

92,7

528

84,9

720

52,2

800

164,1

804

82,2

999

89,5

0808 20 50

052

130,8

388

93,5

512

74,9

800

146,1

999

111,3

0809 30 10, 0809 30 90

052

142,2

999

142,2

0809 40 05

066

35,3

093

41,6

094

27,2

624

163,8

999

67,0


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


25.8.2004   

IT

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L 275/8


REGOLAMENTO (CE) N. 1498/2004 DELLA COMMISSIONE

del 24 agosto 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 633/2004 recante modalità d’applicazione del regime dei titoli d’esportazione nel settore del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 2, e l’articolo 8, paragrafo 12,

considerando quanto segue:

(1)

Le condizioni economiche sui mercati di esportazione del pollame sono molto diverse e variabili. È necessario pertanto precisare le condizioni di concessione delle restituzioni all’esportazione per i prodotti in tale settore.

(2)

Per meglio conseguire gli obiettivi di adattamento del metodo di assegnazione dei quantitativi che possono essere esportati con il beneficio delle restituzioni e per utilizzare più efficacemente le risorse disponibili di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2777/75, è opportuno ampliare la gamma delle situazioni previste dall’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 633/2004 della Commissione (2) in cui la Commissione può prendere misure per limitare il rilascio o la presentazione di titoli durante il periodo di riflessione previsto dopo la presentazione delle domande.

(3)

Occorre altresì prevedere in quali situazioni dette misure possono essere prese per destinazione.

(4)

È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 633/2004.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 633/2004 è così modificato:

1)

Il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Qualora il rilascio dei titoli di esportazione provochi o rischi di provocare un superamento delle disponibilità di bilancio o l’esaurimento dei quantitativi massimi che possono essere esportati con restituzione durante il periodo considerato, tenuto conto dei limiti di cui all’articolo 8, paragrafo 11, del regolamento (CEE) n. 2777/75, o non consenta di garantire il proseguimento delle esportazioni per la parte restante del periodo in causa, la Commissione può:

a)

fissare una percentuale unica di accettazione dei quantitativi richiesti;

b)

respingere le domande per le quali non sono stati ancora concessi titoli d’esportazione;

c)

sospendere la presentazione di domande di titoli d’esportazione per un periodo massimo di cinque giorni lavorativi, fatta salva la possibilità di una sospensione per un periodo più lungo decisa secondo la procedura di cui all’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2777/75.

Le domande di titoli d’esportazione presentate durante il periodo di sospensione sono irricevibili.

Le misure di cui al primo comma possono essere prese o differenziate per categoria di prodotto e per destinazione.»

2)

È inserito il seguente paragrafo 4 bis:

«4 bis.   Le misure di cui al paragrafo 4 possono essere adottate anche qualora le domande di titoli d’esportazione vertano su quantitativi che superano o rischiano di superare i quantitativi smaltiti normalmente per una determinata destinazione e qualora il rilascio dei titoli richiesti comporti un rischio di speculazione, di distorsione della concorrenza tra operatori o di turbative degli scambi in questione o del mercato comunitario.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 agosto 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(2)  GU L 100 del 6.4.2004, pag. 8.


25.8.2004   

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L 275/10


REGOLAMENTO (CE) N. 1499/2004 DELLA COMMISSIONE

del 24 agosto 2004

relativo ad alcune misure eccezionali di sostegno al mercato nel settore delle uova in Belgio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (1), in particolare l’articolo 14,

considerando quanto segue:

(1)

A causa dell’insorgenza dell’influenza aviaria in alcune regioni produttrici in Belgio, con decisione 2003/289/CE della Commissione, del 25 aprile 2003, recante misure protettive contro l’influenza aviaria in Belgio (2), sono state decretate restrizioni veterinarie e commerciali per detto Stato membro. Di conseguenza, sono stati temporaneamente vietati il trasporto e la commercializzazione delle uova da cova all’interno del Belgio.

(2)

Le restrizioni alla libera circolazione delle uova da cova, derivanti dall’applicazione delle misure veterinarie, rischiavano di perturbare seriamente il mercato delle uova da cova in Belgio. Le autorità belghe hanno adottato misure di sostegno al mercato applicabili per la durata strettamente necessaria e limitate alle uova da cova. Tali misure prevedevano la possibilità di utilizzare, per la trasformazione in ovoprodotti, le uova da cova per le quali non era più possibile l’incubazione.

(3)

Dette misure hanno avuto un effetto positivo sul mercato delle uova da cova e delle uova in generale. Appare pertanto giustificato assimilarle a provvedimenti eccezionali di sostegno del mercato ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2771/75 e concedere un aiuto che consenta di compensare una parte delle perdite economiche causate dall’utilizzo delle uova da cova per la trasformazione in ovoprodotti.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   L’utilizzo per la trasformazione delle uova da cova di cui al codice NC 0407 00 19, effettuata tra il 16 aprile e il 5 maggio 2003 e decisa dalle autorità belghe in seguito all’applicazione della decisione 2003/289/CE, è considerata un provvedimento eccezionale di sostegno del mercato ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2771/75.

2.   A titolo della misura di cui al paragrafo 1, è concessa una compensazione pari a

0,097 EUR/uovo da cova, linea genetica «pollo da carne», per un numero totale massimo di 5 372 000 unità;

0,081 EUR/uovo da cova, linea genetica «da deposizione», per un numero totale massimo di 314 000 unità;

0,265 EUR/uovo da cova, linea genetica «riproduttori», per un numero totale massimo di 99 000 unità.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 agosto 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(2)  GU L 105 del 26.4.2003, pag. 24.


25.8.2004   

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L 275/11


REGOLAMENTO (CE) N. 1500/2004 DELLA COMMISSIONE

del 24 agosto 2004

relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera della Svezia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2287/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2003, che stabilisce, per il 2004, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (2), prevede dei contingenti di sogliola per il 2004.

(2)

Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, è necessario che la Commissione fissi la data in cui si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato.

(3)

Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di sogliola nelle acque della zona CIEM Skagerrak e Kattegat, IIIb, IIIc e IIId (acque comunitarie) da parte di navi battenti bandiera della Svezia o immatricolate in Svezia hanno esaurito il contingente assegnato per il 2004. La Svezia ha vietato la pesca di questo stock a partire dal 9 aprile 2004. Occorre pertanto fare riferimento a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di sogliola nelle acque della zona CIEM Skagerrak e Kattegat, IIIb, IIIc e IIId (acque comunitarie) da parte di navi battenti bandiera della Svezia o immatricolate in Svezia abbiano esaurito il contingente assegnato alla Svezia per il 2004.

La pesca della sogliola nelle acque della zona CIEM Skagerrak e Kattegat, IIIb, IIIc e IIId (acque comunitarie) da parte di navi battenti bandiera della Svezia o immatricolate in Svezia è vietata, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture di questo stock da parte delle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 9 aprile 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 agosto 2004.

Per la Commissione

Jörgen HOLMQUIST

Direttore generale della Pesca


(1)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1954/2003 (GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1).

(2)  GU L 344 del 31.12.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 867/2004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 144).


25.8.2004   

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L 275/12


REGOLAMENTO (CE) N. 1501/2004 DELLA COMMISSIONE

del 24 agosto 2004

relativo alla sospensione della pesca del gamberello boreale da parte delle navi battenti bandiera della Svezia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2287/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2003, che stabilisce, per il 2004, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura, prevede contingenti di gamberello boreale per il 2004 (2).

(2)

Ai fini dell’osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture effettuate dalle navi battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente assegnato.

(3)

Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di gamberello boreale nelle acque norvegesi a sud di 62° 00' N da parte di navi battenti bandiera della Svezia o immatricolate in Svezia hanno esaurito il contingente assegnato per il 2004. La Svezia ha vietato la pesca di questo stock a partire dal 7 maggio 2004. Occorre pertanto far riferimento a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di gamberello boreale nelle acque norvegesi a sud di 62° 00' N da parte di navi battenti bandiera della Svezia o immatricolate in Svezia abbiano esaurito il contingente assegnato alla Svezia per il 2004.

La pesca del gamberello boreale nelle acque norvegesi a sud di 62° 00' N da parte di navi battenti bandiera della Svezia o immatricolate in Svezia è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture di questo stock effettuate dalle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 7 maggio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 agosto 2004.

Per la Commissione

Jörgen HOLMQUIST

Direttore generale della Pesca


(1)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1954/2003 (GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1).

(2)  GU L 344 del 31.12.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 867/2004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 144).


25.8.2004   

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L 275/13


REGOLAMENTO (CE) N. 1502/2004 DELLA COMMISSIONE

del 24 agosto 2004

relativo alla sospensione della pesca della passera da parte delle navi battenti bandiera del Belgio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2287/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2003, che stabilisce, per il 2004, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura, prevede contingenti di passera per il 2004 (2).

(2)

Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture effettuate dalle navi battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente assegnato.

(3)

Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di passera nelle acque della zona CIEM VII f-g da parte di navi battenti bandiera del Belgio o immatricolate in Belgio hanno esaurito il contingente assegnato per il 2004. Il Belgio ha vietato la pesca di questo stock a partire dal 17 luglio 2004. Occorre pertanto fare riferimento a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di passera nelle acque della zona CIEM VII f-g da parte di navi battenti bandiera del Belgio o immatricolate in Belgio abbiano esaurito il contingente assegnato al Belgio per il 2004.

La pesca della passera nelle acque della zona CIEM VII f-g da parte di navi battenti bandiera del Belgio o immatricolate in Belgio è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture di questo stock effettuate dalle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 17 luglio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 agosto 2004.

Per la Commissione

Jörgen HOLMQUIST

Direttore generale della Pesca


(1)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1954/2003 (GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1)

(2)  GU L 344 del 31.12.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 867/2004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 144


25.8.2004   

IT

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L 275/14


REGOLAMENTO (CE) N. 1503/2004 DELLA COMMISSIONE

del 24 agosto 2004

recante modifica del regolamento (CE) n. 1347/2004 che stabilisce in quale misura possano essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di luglio 2004 per determinati prodotti lattiero-caseari nell’ambito di taluni contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 2535/2001

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1),

visto il regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari (2), in particolare l’articolo 16, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

In sede di trasmissione alla Commissione, da parte delle competenti autorità nazionali, dei dati relativi alle domande di titoli di importazione presentate nel mese di luglio 2004 nell’ambito del contingente n. 09.4593 aperto dal regolamento (CE) n. 2535/2001, si è verificato un errore.

(2)

È pertanto necessario modificare l’allegato I.A del regolamento (CE) n. 1347/2004 della Commissione (3), che stabilisce in quale misura possano essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nell’ambito del suddetto contingente.

(3)

Poiché il regolamento (CE) n. 1347/2004 si applica a decorrere dal 24 luglio 2004, il presente regolamento deve anch’esso applicarsi a decorrere dalla stessa data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’allegato I.A del regolamento (CE) n. 1347/2004, per quanto riguarda il contingente n. 09.4593, il trattino è sostituito dal coefficiente di attribuzione «1,0000».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 24 luglio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 agosto 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 810/2004 (GU L 149 del 30.4.2004, pag. 138).

(3)  GU L 250 del 24.7.2004, pag. 3.


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

25.8.2004   

IT

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L 275/15


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 2004

che modifica la decisione 96/252/CE che accetta gli impegni offerti nell'ambito del procedimento antidumping relativo alle importazioni di accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, della Croazia e della Thailandia e che ritira l’accettazione degli impegni offerti da alcuni esportatori thailandesi

(2004/612/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (di seguito denominato «il regolamento di base»), in particolare l’articolo 8, paragrafo 9, e l’articolo 9,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   FASE PRECEDENTE DEL PROCEDIMENTO

(1)

Con il regolamento (CE) n. 584/96 (2), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, della Croazia e della Thailandia, confermato da ultimo dal regolamento (CE) n. 964/2003 del Consiglio (3). Le misure applicate a queste importazioni consistono in un dazio ad valorem, fatta eccezione per due produttori esportatori thailandesi i cui impegni sono stati accettati con decisione 96/252/CE della Commissione (4).

(2)

Nell’aprile 2001 la Commissione ha aperto ex officio un riesame intermedio al fine di verificare l’adeguatezza della forma delle misure relative alle importazioni originarie della Thailandia (5). Tale riesame è stato motivato dalle difficoltà di applicazione registrate nel monitorare gli impegni accettati dai due esportatori thailandesi, Awaji Sangyo (Thailand) Co. Ltd e TTU Industrial Corp. Ltd. L’inchiesta è stata condotta in concomitanza con il riesame in previsione della scadenza, che si è concluso con l’adozione del regolamento (CE) n. 964/2003 del Consiglio.

(3)

Sulla base delle risultanze dell’inchiesta, indicate ai considerandi 33, 34 e 35 del regolamento (CE) n. 1496/2004 del Consiglio (6), si è concluso che la forma delle misure in vigore non è più adeguata, giacché gli impegni nella loro forma attuale non sono stati giudicati mezzi adeguati ed efficaci per eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping.

(4)

Pertanto, e conformemente anche alle clausole contenute negli impegni in questione in virtù delle quali la Commissione può ritirare unilateralmente l’accettazione degli stessi, la Commissione ha deciso di ritirare l’accettazione degli impegni offerti dalle società Awaji Sangyo (Thailand) Co. Ltd e TTU Industrial Corp. Ltd.

(5)

Gli esportatori interessati sono stati informati delle conclusioni della Commissione e hanno avuto l'opportunità di presentare osservazioni. Le loro osservazioni sono state prese in considerazione e, ove opportuno, le risultanze sono state modificate di conseguenza. Entrambe le società sono state invitate a presentare nuovi impegni di prezzo che avrebbero dovuto rispettare, tra l’altro, i prezzi minimi all’importazione. Nessuna offerta è stata però presentata alla Commissione.

(6)

Ne consegue che, come stabilito all'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento di base, gli impegni accettati con decisone 96/252/CE della Commissione devono essere ritirati per entrambe le società thailandesi interessate.

(7)

Parallelamente a questa decisione il Consiglio, con regolamento (CE) n. 1496/2004, ha modificato il regolamento (CE) n. 964/2003 del Consiglio, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori per tubi di ferro o di acciaio originari, tra l’altro, della Thailandia e ha istituito un dazio antidumping definitivo ad valorem sulle importazioni di tali prodotti fabbricati dalle società in questione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È ritirata l’accettazione degli impegni offerti dalle società Awaji Sangyo (Thailand) Co. Ltd, Samutprakarn e TTU Industrial Corp. Ltd, Bangkok, nell’ambito del procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio originari, tra l’altro, della Thailandia.

Articolo 2

L'articolo 1, lettera b), della decisione 96/252/CE della Commissione è modificato come segue:

 

È soppresso il riferimento alle società Awaji Sangyo (Thailand) Co. Ltd, Samutprakarn e TTU Industrial Corp. Ltd, Bangkok.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2004.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 del Consiglio (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(2)  GU L 84 del 3.4.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 778/2003 del Consiglio (GU L 114 dell’8.5.2003, pag. 1).

(3)  GU L 139 del 6.6.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2212/2003 (GU L 332 del 19.12.2003, pag. 3).

(4)  GU L 84 del 3.4.1996, pag. 46. Decisione modificata dalla decisione 2000/453/CE (GU L 182 del 21.7.2000, pag. 25).

(5)  GU C 103 del 3.4.2001, pag. 5.

(6)  Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.


25.8.2004   

IT

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L 275/17


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 agosto 2004

relativa alla costituzione di un gruppo consultivo per la catena alimentare e per la salute animale e vegetale

(2004/613/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando quanto segue:

(1)

Nel Libro bianco sulla governance europea adottato il 25 luglio 2001 (1), la Commissione si è impegnata ad aprire maggiormente il processo d’elaborazione delle politiche dell’Unione europea, per garantire una partecipazione più ampia dei cittadini e delle organizzazioni alla concezione e all’applicazione di tali politiche.

(2)

L’11 dicembre 2002 la Commissione ha adottato una comunicazione intitolata “Verso una cultura di maggiore consultazione e dialogo — Principi generali e requisiti minimi per la consultazione delle parti interessate ad opera della Commissione” (2), che ha lo scopo di garantire un approccio coerente dell’insieme dei servizi della Commissione nei processi di consultazione e di aumentare la trasparenza delle consultazioni.

(3)

È necessario che la Commissione consulti ed informi i consumatori e gli ambienti socioeconomici interessati sulle questioni riguardanti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali, la sicurezza dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali, la nutrizione umana in relazione con la normativa alimentare, la salute animale e il benessere degli animali nonché la salute vegetale.

(4)

Il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (3), prevede che i cittadini sono consultati in maniera aperta e trasparente, direttamente o attraverso organi rappresentativi, nel corso dell’elaborazione, della valutazione e della revisione della normativa alimentare, a meno che l’urgenza della questione non lo permetta.

(5)

Il Libro bianco sulla sicurezza alimentare adottato dalla Commissione il 12 gennaio 2000 (4) ha previsto di creare un gruppo consultivo per la sicurezza alimentare riorganizzando i comitati consultivi esistenti (azione 81).

(6)

Il comitato consultivo per i prodotti alimentari è stato istituito mediante la decisione 80/1073/CEE della Commissione (5).

(7)

Altri comitati consultivi sono stati creati nel settore della politica agricola comune mediante la decisione 98/235/CEE della Commissione (6).

(8)

L’esperienza acquisita ha mostrato la necessità, da un canto, di raggruppare e riorganizzare i diversi comitati consultivi che attualmente si occupano di temi relativi alla catena alimentare e alla salute animale e vegetale e, dall’altro, di migliorare il funzionamento di tali comitati.

(9)

È essenziale istituire sistemi permanenti di consultazione dei cittadini a livello europeo nel corso dell’elaborazione, della valutazione e della revisione della normativa alimentare comunitaria.

(10)

Tenuto conto della necessità di un approccio globale per quanto riguarda la catena alimentare e la salute animale e vegetale per garantire la tutela dei consumatori, è importante che la consultazione verta su tutte le questioni connesse con la normativa alimentare, il che comprende gli aspetti relativi all’etichettatura e alla presentazione dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali, alla sicurezza dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali, alla nutrizione umana in relazione con la normativa alimentare, alla salute animale, al benessere degli animali e ai vari settori della salute vegetale, come la protezione delle piante, i prodotti fitofarmaceutici e i loro residui nonché le condizioni di commercializzazione delle sementi e del materiale di riproduzione, compresa la biodiversità e la proprietà industriale.

(11)

Tenuto conto dell’ampiezza del campo di consultazione e del conseguente numero di parti interessate, l’efficacia dei sistemi permanenti di consultazione richiede che i cittadini siano consultati attraverso organismi rappresentativi degli interessi della catena alimentare e della salute animale e vegetale a livello europeo, anche se la consultazione diretta dei cittadini deve sempre restare possibile.

(12)

Gli ambienti socio-professionali interessati, comprese le associazioni di consumatori degli Stati membri, hanno costituito organizzazioni a livello UE che si prefiggono l’obiettivo di garantire una rappresentanza a livello europeo degli interessi legati alla catena alimentare e alla salute animale e vegetale.

(13)

La qualità dei sistemi di consultazione presuppone che scambi diretti tra la Commissione e gli organismi rappresentativi a livello europeo possano avere luogo nel corso di riunioni strutturate nel quadro di un gruppo consultivo, in particolare per quanto riguarda il programma di lavoro della Commissione nel settore alimentare.

(14)

Per ragioni pratiche di organizzazione delle riunioni, la composizione del gruppo consultivo non deve essere troppo ampia, ferma restando la necessità di assicurare una rappresentanza adeguata degli interessi della catena alimentare e della salute animale e vegetale. Infatti, dato che il gruppo sarà in particolare consultato sul programma di lavoro della Commissione, è essenziale che in esso siano presenti gli organismi rappresentativi più capaci di difendere a livello europeo gli interessi generali legati alla catena alimentare e alla salute animale e vegetale.

(15)

Per garantire l’efficacia e la trasparenza dei lavori del gruppo, le modalità di lavoro di quest’ultimo permettono l’organizzazione di riunioni di gruppi di lavoro che potranno essere allargate, se necessario, ad altre persone o organismi interessati.

(16)

Per ragioni di chiarezza, occorre abrogare la decisione 80/1073/CEE,

DECIDE:

Articolo 1

È istituito presso la Commissione un gruppo consultivo per la catena alimentare e per la salute animale e vegetale, qui di seguito chiamato il “gruppo”.

Articolo 2

Compiti

1.   La Commissione consulta il gruppo sul proprio programma di lavoro nelle materie seguenti:

sicurezza dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali,

etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali,

nutrizione umana, in relazione con la normativa alimentare,

salute animale e benessere degli animali,

questioni relative alla protezione delle piante, ai prodotti fitofarmaceutici ed ai loro residui e alle condizioni di commercializzazione delle sementi e del materiale di riproduzione, compresa la biodiversità e la proprietà industriale.

2.   Inoltre, la Commissione può consultare il gruppo su qualsiasi provvedimento da essa adottato o proposto in tali materie.

Articolo 3

Composizione del gruppo

1.   Il gruppo è costituito dai rappresentanti, il cui numero non può essere superiore a 45, degli organismi rappresentativi a livello europeo. Questi organismi devono perseguire la tutela di interessi legati ai settori di cui all’articolo 2, paragrafo 1 e devono soddisfare i requisiti seguenti: devono tutelare interessi generali, devono avere una rappresentatività che si estenda a tutti o alla maggior parte degli Stati membri e devono avere un’esistenza permanente a livello comunitario che consenta un accesso diretto alle risorse dei loro membri, per l’elaborazione di reazioni coordinate e rapide.

2.   Entro un mese dalla data di adozione della presente decisione, la Commissione invita gli organismi desiderosi di essere rappresentati nel gruppo a presentare domanda entro un mese; gli organismi devono dimostrare di tutelare gli interessi e di soddisfare i requisiti suddetti.

3.   La Commissione sceglie gli organismi che soddisfano i criteri nel modo più adeguato e ne pubblica l’elenco nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

4.   Ogni organismo selezionato assicura il coordinamento dei lavori di consultazione e informazione dei propri membri in modo da presentare i punti di vista più rappresentativi possibile delle istanze che esso rappresenta.

Articolo 4

Modalità d’organizzazione

1.   Il gruppo si riunisce in linea di principio 2 volte l’anno nella sede della Commissione e ogni volta che la Commissione lo ritenga necessario.

2.   Possono essere creati gruppi di lavoro per esaminare questioni specifiche sulla base di un mandato conferito dal gruppo o quando ciò risulti necessario.

3.   Quando risulti utile e necessario, la Commissione può invitare esperti o osservatori, anche degli organismi rappresentativi provenienti da paesi terzi, a partecipare ai lavori del gruppo o dei gruppi di lavoro.

4.   Il gruppo e i gruppi di lavoro si riuniscono secondo le modalità e il calendario definiti dalla Commissione. La Commissione ha la presidenza dei gruppi.

5.   Il gruppo adotta il proprio regolamento interno in base ad un progetto presentato dalla Commissione. I servizi della Commissione assicurano la segreteria delle riunioni e dei lavori del gruppo e dei gruppi di lavoro.

6.   La Commissione garantisce la pubblicità dei lavori del gruppo.

Articolo 5

Riservatezza

Quando la Commissione abbia dichiarato riservate le informazioni di cui trattasi, i membri del gruppo, gli esperti invitati occasionalmente e qualsiasi altra persona invitata alle riunioni del gruppo come osservatore sono tenuti a non rivelare le informazioni di cui sono venuti a conoscenza attraverso i lavori del gruppo o dei suoi gruppi di lavoro. In casi del genere, la Commissione può decidere che solo i membri del gruppo ricevano le informazioni e assistano alle riunioni.

Articolo 6

Disposizione finale

La decisione 80/1073/CEE che stabilisce un nuovo statuto del comitato consultivo per i prodotti alimentari è abrogata.

Articolo 7

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione


(1)  COM(2001) 428 def.

(2)  COM(2002) 704 def.

(3)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1642/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 4).

(4)  COM(1999) 719 def.

(5)  GU L 318 del 26.11.1980, pag. 28.

(6)  GU L 88 del 24.3.1998, pag. 59.


25.8.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 275/20


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 agosto 2004

recante misure protettive relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità nella Repubblica sudafricana

[notificata con il numero C(2004) 3293]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/614/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l'articolo 18, paragrafi 6 e 7,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi (2) e che sono introdotti nella Comunità, in particolare l'articolo 22, paragrafi 1 e 6,

considerando quanto segue:

(1)

L'influenza aviaria è una malattia virale altamente contagiosa del pollame e dei volatili che può assumere rapidamente un carattere epizootico tale da costituire una grave minaccia per la salute degli uomini e degli animali e da ridurre notevolmente la redditività degli allevamenti avicoli.

(2)

Sussiste il rischio che l'agente patogeno venga introdotto attraverso gli scambi internazionali di pollame vivo e di prodotti a base di pollame.

(3)

Il 6 agosto 2004 la Repubblica sudafricana ha confermato la presenza di due focolai d'influenza aviaria ad alta patogenicità in due branchi di ratiti nella Provincia del Capo orientale.

(4)

Il ceppo del virus dell'influenza aviaria individuato è del sottotipo H5N2 e quindi diverso dal ceppo all'origine dell'epidemia in corso in Asia. In base alle conoscenze di cui si dispone attualmente, il rischio per la salute pubblica in relazione a questo sottotipo è inferiore al rischio legato al ceppo circolante in Asia, che è del sottotipo H5N1.

(5)

Attualmente, per il pollame e i prodotti a base di pollame, la Repubblica sudafricana è autorizzata ad importare nella Comunità unicamente ratiti vivi, uova da cova, carne fresca di ratiti e prodotti a base di carne/preparazioni di carne contenenti carne di ratiti, nonché volatili diversi dal pollame.

(6)

Peraltro il 6 agosto 2004 le autorità competenti della Repubblica sudafricana hanno sospeso la certificazione di ratiti vivi, delle loro carni e di altri prodotti a base di carne, in attesa che la situazione si chiarisca.

(7)

Tenuto conto del rischio che l'introduzione della malattia nella Comunità potrebbe costituire per la salute degli animali, le importazioni di ratiti vivi, e di uova da cova di tali specie nonché di carni fresche di ratiti, di preparazioni a base di carne e di prodotti a base di carne costituiti o contenenti carni delle specie sopra indicate, ottenuti da volatili macellati dopo il 16 luglio 2004, in provenienza dalla Repubblica sudafricana, sono state sospese a decorrere dal 10 agosto 2004 a seguito della decisione 2004/594/CE della Commissione (3).

(8)

Ai sensi della decisione 2000/666/CE della Commissione (4), sono autorizzate le importazioni di volatili diversi dal pollame provenienti da tutti i paesi membri dell'UIE (Ufficio internazionale delle epizoozie) soggetti a garanzie in materia di polizia sanitaria stabilite dal paese di origine nonché a rigorose misure di quarantena attuate negli Stati membri successivamente all'importazione.

(9)

Tuttavia, come misura supplementare onde fugare qualsiasi rischio di insorgenza della malattia nelle stazioni di quarantena sotto l'autorità degli Stati membri, la decisione 2004/594/CE ha anche sospeso le importazioni in provenienza dalla Repubblica sudafricana di volatili diversi dal pollame, tra cui gli uccelli da compagnia al seguito dei rispettivi proprietari.

(10)

La decisione 97/222/CE della Commissione (5) reca l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di prodotti a base di carne e stabilisce trattamenti specifici al fine di ridurre il rischio di trasmissione della malattia attraverso tali prodotti. Il trattamento a cui deve essere sottoposto il prodotto dipende dallo status sanitario del paese di origine riguardo alla specie da cui è ottenuta la carne. Al fine di evitare un onere inutile sugli scambi, è opportuno continuare ad autorizzare le importazioni di prodotti a base di carni di ratiti originari della Repubblica sudafricana che abbiano subìto un trattamento termico di almeno 70 °C in tutte le loro parti.

(11)

Conformemente al regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) l'importazione di trofei di caccia non trattati di uccelli originari della Repubblica sudafricana è al momento autorizzata. Considerata la situazione attuale con riguardo all'influenza aviaria, occorre sospendere tali importazioni onde evitare ogni rischio di introdurre la malattia nella Comunità.

(12)

Conformemente al regolamento (CE) n. 1774/2002 l'importazione di piume e parti di piume non trasformate originarie della Repubblica sudafricana è al momento autorizzata. Considerata la situazione attuale con riguardo all'influenza aviaria, occorre sospendere tali importazioni onde evitare ogni rischio di introdurre la malattia nella Comunità. L'importazione di piume può tuttavia essere autorizzata con un documento commerciale di accompagnamento attestante che le piume sono state sottoposte a un determinato trattamento.

(13)

Le misure di controllo sanitario applicabili al materiale grezzo utilizzato per la fabbricazione di alimenti per animali e di prodotti farmaceutici o tecnici permettono di escludere dal campo di applicazione della presente decisione le importazioni soggette a controllo di tali prodotti.

(14)

Occorre pertanto prorogare le misure protettive applicabili all'intero territorio della Repubblica sudafricana e abrogare la decisione 2004/594/CE.

(15)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri sospendono le importazioni dal territorio della Repubblica sudafricana di:

ratiti vivi e uova da cova di detta specie,

volatili diversi dal pollame, nonché uccelli da compagnia al seguito dei rispettivi proprietari.

Articolo 2

Gli Stati membri sospendono le importazioni dal territorio della Repubblica sudafricana di:

carne fresca di ratiti,

preparazioni di carne e prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carni delle suddette specie,

trofei di caccia non trattati di qualsiasi tipo di uccelli,

piume e parti di piume non trasformate.

Articolo 3

1.   In deroga all'articolo 2, gli Stati membri autorizzano le importazioni dei prodotti di cui al suddetto articolo che sono stati ottenuti da volatili macellati anteriormente al 16 luglio 2004.

2.   I certificati veterinari che scortano le partite dei prodotti di cui al paragrafo 1 recano le seguenti indicazioni, a seconda della specie di cui trattasi:

«Carne fresca di ratiti/prodotti a base di carne consistenti o contenenti carne delle suddette specie/preparazioni a base di carne consistenti o contenenti carne delle suddette specie (7) ottenuti da ratiti macellati prima del 16 luglio 2004, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, della decisione 2004/614/CE.

3.   In deroga all'articolo 2, gli Stati membri autorizzano le importazioni di prodotti a base di carni consistenti o contenenti carne di ratiti, qualora le carni di tali specie siano state sottoposte ad uno dei trattamenti specifici di cui ai punti B, C o D della parte IV dell'allegato della decisione 97/222/CE.

4.   Per quanto riguarda l'importazione di piume o parti di piume trasformate (escluse piume ornamentali trasformate, piume trasformate trasportate da viaggiatori per uso personale o in forma di partite inviate a privati per fini non industriali), un documento commerciale attestante che le piume sono state sottoposte a getto di vapore o ad altri metodi destinati ad impedire la propagazione di agenti patogeni scorta la partita.

Articolo 4

La decisione 2004/594/CE è abrogata.

Articolo 5

Gli Stati membri modificano le misure che applicano alle importazioni per renderle conformi alla presente decisione e rendono immediatamente pubbliche nel modo adeguato le misure adottate. Gli Stati membri ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 6

La presente decisione viene riesaminata alla luce dell'evoluzione della malattia e sulla base delle informazioni trasmesse dalle autorità veterinarie della Repubblica sudafricana.

Articolo 7

La presente decisione si applica fino al 1o gennaio 2005.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 agosto 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

(2)  GU L 24 del 31.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

(3)  GU L 265 del 12.8.2004, pag. 9.

(4)  GU L 278 del 31.10.2000, pag. 26. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2002/279/CE (GU L 99 del 16.4.2002, pag. 17).

(5)  GU L 98 del 4.4.1997, pag. 39. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/245/CE (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 62).

(6)  GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 878/200 della Commissione (GU L 162 del 30.4.2004, pag. 62).

(7)  Depennare la menzione non pertinente.».