ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 271

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

47o anno
19 agosto 2004


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE) n. 1467/2004 del Consiglio, del 13 agosto 2004, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di polietilentereftalato originario dell'Australia e della Repubblica popolare cinese, chiude il procedimento antidumping nei confronti delle importazioni di polietilentereftalato originario del Pakistan e libera gli importi depositati a titolo di dazio provvisorio

1

 

 

Regolamento (CE) n. 1468/2004 della Commissione, del 18 agosto 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

18

 

*

Regolamento (CE) n. 1469/2004 della Commissione, del 18 agosto 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1555/96 per quanto riguarda i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per le mele

20

 

*

Regolamento (CE) n. 1470/2004 della Commissione, del 18 agosto 2004, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, gli importi dell'aiuto alla coltura di uve destinate alla produzione di alcune varietà di uve secche e dell’aiuto al reimpianto dei vigneti colpiti dalla fillossera

22

 

*

Regolamento (CE) n. 1471/2004 della Commissione, del 18 agosto 2004, che modifica l'allegato XI del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'importazione di prodotti di cervidi dal Canada e dagli Stati Uniti ( 1 )

24

 

*

Regolamento (CE) n. 1472/2004 della Commissione, del 18 agosto 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1874/2003 relativo all'approvazione dei programmi nazionali di taluni Stati membri per la lotta contro lo scrapie e alla definizione di garanzie addizionali, nonché alla concessione di deroghe all'istituzione di programmi di allevamento di ovini resistenti alle encefalopatie spongiformi trasmissibili conformemente alla decisione 2003/100/CE ( 1 )

26

 

*

Regolamento (CE) n. 1473/2004 della Commissione, del 18 agosto 2004, che fissa l'aiuto all'ammasso per le uve secche e i fichi secchi non trasformati della campagna di commercializzazione 2003/2004

28

 

*

Regolamento (CE) n. 1474/2004 della Commissione, del 18 agosto 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi

29

 

*

Regolamento (CE) n. 1475/2004 della Commissione, del 18 agosto 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 596/2004 recante modalità d’applicazione del regime dei titoli d’esportazione nel settore delle uova

31

 

*

Regolamento (CE) n. 1476/2004 della Commissione, del 18 agosto 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 97/2004 che rettifica i regolamenti (CE) n. 2281/2003 e (CE) n. 2299/2003 che fissano il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato

33

 

 

Regolamento (CE) n. 1477/2004 della Commissione, del 18 agosto 2004, per quanto riguarda il rilascio di titoli d'importazione per lo zucchero di canna nel quadro di alcuni contingenti tariffari e accordi preferenziali

34

 

*

Regolamento (CE) n. 1478/2004 della Commissione, del 18 agosto 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 872/2004 del Consiglio relativo ad ulteriori misure restrittive nei confronti della Liberia

36

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Commissione

 

*

2004/600/CE:Decisione della Commissione, del 4 agosto 2004, che accetta impegni offerti nel quadro del procedimento antidumping relativo alle importazioni di polietilentereftalato originario, fra l’altro, dell'Australia

38

 

*

2004/601/CE:Decisione della Commissione, del 18 agosto 2004, relativa all'inventario del potenziale produttivo viticolo presentato dalla Repubblica di Slovenia a norma del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio [notificata con il numero C(2004) 3121]

40

 

*

2004/602/CE:Decisione della Commissione, del 18 agosto 2004, relativa all’inventario del potenziale produttivo viticolo presentato dalla Repubblica Slovacca a norma del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio [notificata con il numero C(2004) 3123]

41

 

*

2004/603/CE:Decisione della Commissione, del 18 agosto 2004, relativa all'inventario del potenziale produttivo viticolo presentato dalla Repubblica di Malta a norma del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio [notificata con il numero C(2004) 3130]

42

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 1458/2004 della Commissione, del 16 agosto 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi (GU L 269 del 17.8.2004)

43

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

19.8.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 271/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1467/2004 DEL CONSIGLIO

del 13 agosto 2004

che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di polietilentereftalato originario dell'Australia e della Repubblica popolare cinese, chiude il procedimento antidumping nei confronti delle importazioni di polietilentereftalato originario del Pakistan e libera gli importi depositati a titolo di dazio provvisorio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (in seguito denominato «il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   MISURE PROVVISORIE

(1)

Il 19 febbraio 2004 la Commissione ha istituito con il regolamento (CE) n. 306/2004 (2) (in seguito denominato «il regolamento provvisorio») un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di polietilentereftalato (in seguito denominato «PET») originario dell'Australia, della Repubblica popolare cinese e del Pakistan (in seguito denominati «i paesi interessati»).

(2)

Si rammenta che l'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso fra il 1o aprile 2002 e il 31 marzo 2003 (in seguito denominato «il periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 1999 e la fine del PI (in seguito denominato «il periodo in esame»).

2.   PROCEDURA D’INCHIESTA PARALLELA

(3)

Si ricorda che un riesame intermedio delle importazioni di PET originario della Repubblica di Corea e di Taiwan è stato aperto mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 22 maggio 2003 (3).

3.   FASE SUCCESSIVA DELLA PROCEDURA

(4)

Dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di PET dai paesi interessati, tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni su cui si basava il regolamento provvisorio. È stato inoltre concesso loro un lasso di tempo entro il quale comunicare eventuali osservazioni sulle suddette informazioni.

(5)

Alcune parti hanno presentato le loro osservazioni per iscritto. Le parti che ne avevano fatto richiesta, hanno anche avuto la possibilità di essere sentite. La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie. Le osservazioni comunicate oralmente e per iscritto dalle parti sono state esaminate e, ove ritenuto opportuno, le conclusioni provvisorie sono state debitamente modificate.

(6)

I servizi della Commissione hanno inoltre illustrato i principali fatti e considerazioni in base ai quali intendevano raccomandare l'istituzione di un dazio antidumping definitivo e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazio provvisorio. Dopo la comunicazione delle suddette informazioni, alle parti interessate è stato concesso un periodo di tempo entro il quale presentare le loro osservazioni. Le osservazioni presentate oralmente e per iscritto dalle parti sono state esaminate e, ove opportuno, si è provveduto a modificare di conseguenza la proposta di un dazio antidumping definitivo.

B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(7)

Si ricorda che al considerando 14 del regolamento provvisorio il prodotto in esame viene definito come polietilentereftalato avente un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g, secondo la norma ISO 1628-5, attualmente classificabile al codice NC 3907 60 20 e originario dei paesi interessati.

(8)

Inoltre, al considerando 18 del regolamento provvisorio si afferma che la Commissione ha accertato che il PET prodotto dall'industria comunitaria e venduto sul mercato comunitario e quello prodotto nei paesi interessati e esportato nella Comunità sono prodotti simili, in quanto i diversi tipi di PET esistenti presentano le medesime caratteristiche fisiche e chimiche di base e trovano le stesse applicazioni.

(9)

In mancanza di osservazioni sulla definizione del prodotto in esame e del prodotto simile, si confermano il contenuto e le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 14 a 18 del regolamento provvisorio.

C.   DUMPING

1.   METODO GENERALE

(10)

Il metodo generale utilizzato per stabilire se le importazioni nella Comunità del prodotto in esame siano oggetto di dumping viene descritto ai considerando da 19 a 34 del regolamento provvisorio.

1.1.   Valore normale

(11)

In mancanza di osservazioni sul valore normale, si confermano le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 20 a 27 del regolamento provvisorio.

1.2.   Prezzo all'esportazione

(12)

Diverse imprese hanno affermato che i tassi di cambio usati dalla Commissione nelle conclusioni provvisorie erano errati e non provenivano da una fonte pubblica attendibile, richiedendo la consultazione di una fonte ufficiale verificabile.

(13)

Tali richieste sono state esaminate con cura. Nel corso di una verifica sono emersi alcuni errori nei tassi di cambio applicati dalla Commissione nelle conclusioni provvisorie. Si è provveduto pertanto a rivedere i calcoli sulla base dei tassi di cambio medi mensili pubblicati: i) dalla Commissione per tutte le conversioni attinenti all’euro (EUR); ii) dalla Federal Reserve degli Stati Uniti per tutte le conversioni tra dollaro USA, yuan cinese (CNY) e dollaro di Hong Kong (HKD); iii) dalla Banca di Cina per le conversioni tra HKD e CNY. Tutti i tassi di cambio sono stati applicati, come nel caso dei calcoli provvisori, sulla base del tasso di cambio medio mensile relativo al mese in cui è stata emessa la fattura di vendita.

1.3.   Confronto

(14)

In mancanza di osservazioni sul metodo utilizzato per confrontare il valore normale e i prezzi all’esportazione, trova conferma il considerando 30 del regolamento.

1.4.   Margine di dumping

(15)

In mancanza di osservazioni sul metodo utilizzato per calcolare il margine di dumping, si confermano i considerando da 31 a 34 del regolamento provvisorio.

2.   AUSTRALIA

(16)

Soltanto uno dei due produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta ha formulato osservazioni dopo l'istituzione dei dazi provvisori.

2.1.   Valore normale

(17)

In mancanza di osservazioni sul valore normale, si confermano le conclusioni provvisorie di cui al considerando 36 del regolamento provvisorio.

2.2.   Prezzo all'esportazione

(18)

In mancanza di osservazioni diverse da quelle già menzionate nei precedenti considerando 12 e 13, si conferma il metodo illustrato al considerando 37 del regolamento provvisorio.

2.3.   Confronto

(19)

Un produttore esportatore ha affermato che nelle conclusioni provvisorie la Commissione non aveva tenuto conto di diversi adeguamenti per l’assistenza tecnica alla clientela e le spese di marketing. La richiesta riguardante l’assistenza tecnica è stata accolta previa verifica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera h), del regolamento di base, mentre la richiesta relativa alle spese di marketing è stata accolta previa verifica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base.

2.4.   Margine di dumping

(20)

In mancanza di osservazioni sul metodo utilizzato per calcolare il margine di dumping, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 39 a 41 del regolamento provvisorio.

(21)

I margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo all'importazione cif frontiera comunitaria, sono i seguenti:

Leading Synthetics Pty Ltd: 7,8 %

Novapex Australia Pty Ltd: 15,9 %

Margine di dumping residuo: 15,9 %.

3.   PAKISTAN

(22)

Dopo l'istituzione dei dazi provvisori i due produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta hanno formulato osservazioni, in cui sostengono che non avrebbero dovuto essere considerati come due parti distinte anche se collegate, bensì, vista la loro relazione, come un unico produttore esportatore, per il quale il calcolo del dumping andrebbe eseguito una sola volta.

(23)

La richiesta è stata attentamente analizzata sulla base delle argomentazioni esposte dai produttori esportatori a seguito delle conclusioni provvisorie.

(24)

È stato riscontrato che le caratteristiche particolari della relazione esistente tra le due imprese interessate e l’elevata interconnessione delle loro attività sono tali da distinguere la loro posizione da quella tipica di due imprese collegate. In particolare, si è tenuto conto dei notevoli legami finanziari e di altra natura esistenti tra i due produttori esportatori, del fatto che questi ultimi vendono il prodotto in esame sotto lo stesso marchio, condividono gli uffici amministrativi e l’organizzazione, nonché la divisione marketing. Inoltre, fanno ampiamente ricorso allo stesso personale, anche a livello di dirigenza, e hanno un piano di produzione comune. L’insieme di tutti questi elementi è considerato sufficiente per ritenere che, in queste circostanze particolari, la situazione dei due produttori esportatori giustifichi la necessità di trattarli come un unico produttore esportatore pachistano di PET, piuttosto che come due imprese separate. Pertanto, tenuto conto di tutti questi elementi, si è ritenuto opportuno accogliere la richiesta.

3.1.   Valore normale

(25)

In considerazione di quanto sopra, il metodo generale di cui ai considerando da 20 a 34 del regolamento provvisorio è stato applicato al produttore esportatore unico, mentre il metodo di cui ai considerando 43 e 44 del regolamento provvisorio è stato riveduto.

(26)

La Commissione ha iniziato con lo stabilire se le sue vendite complessive del prodotto in esame sul mercato interno, effettuate dal produttore esportatore unico, fossero rappresentative rispetto al totale delle sue esportazioni nella Comunità. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, le vendite effettuate sul mercato interno sono considerate rappresentative quando, per ciascun produttore esportatore, il volume totale di tali vendite corrisponde ad almeno il 5 % del volume totale delle esportazioni nella Comunità.

(27)

La Commissione ha successivamente individuato i tipi di PET venduti sul mercato interno dal produttore esportatore unico, le cui vendite interne globali sono risultate rappresentative, e che fossero identici o direttamente comparabili con i tipi venduti per l'esportazione nella Comunità.

(28)

Per ciascuno dei tipi di prodotto in esame venduti dal produttore esportatore unico sui propri mercati interni e considerati direttamente comparabili ai tipi venduti per l'esportazione nella Comunità, si è esaminato se le vendite sul mercato interno fossero sufficientemente rappresentative, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite interne di un determinato tipo di PET sono considerate sufficientemente rappresentative se nel PI il loro volume complessivo corrisponde ad almeno il 5 % del volume totale delle vendite del tipo comparabile esportate nella Comunità.

(29)

Si è anche esaminato se le vendite interne di ciascun tipo di PET potessero considerarsi realizzate nel corso di normali operazioni commerciali, verificando la percentuale delle vendite remunerative del tipo di prodotto in questione ad acquirenti indipendenti, ai sensi dei considerando 23 e 24 del regolamento provvisorio.

(30)

Quando non è risultato possibile utilizzare i prezzi di un determinato tipo di prodotto venduto sul mercato interno dal produttore esportatore unico, si è dovuto far ricorso al valore normale costruito.

(31)

Di conseguenza, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, il valore normale è stato costruito sommando alla media ponderata i costi di produzione, eventualmente adattati, dei tipi esportati, un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita e per il profitto. A tal fine, la Commissione ha esaminato se le SGAV sostenute e i profitti realizzati dal produttore esportatore unico sul mercato interno fossero attendibili.

(32)

Le SGAV effettivamente sostenute sul mercato interno sono state considerate attendibili quando il volume totale delle vendite del produttore esportatore unico sul mercato interno poteva essere considerato rappresentativo rispetto al volume delle vendite destinate all’esportazione nella Comunità. Il margine di profitto ottenuto sul mercato interno è stato determinato sulla base delle vendite interne dei tipi venduti nel corso di normali operazioni commerciali. A tal fine, è stato seguito il metodo di cui al considerando 23.

(33)

Per i due tipi di PET esportati dal produttore esportatore unico, la Commissione ha potuto stabilire il valore normale sulla base dei prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti sul mercato interno, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base. Per i tre tipi di prodotto, le cui vendite sul mercato interno non sono risultate rappresentative, il valore normale è stato costruito ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base.

3.2.   Prezzo all'esportazione

(34)

Tutte le vendite del prodotto in esame sul mercato comunitario sono state effettuate dal produttore esportatore unico ad acquirenti indipendenti della Comunità. Pertanto, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, il prezzo all'esportazione è stato stabilito in funzione dei prezzi all'esportazione effettivamente pagati o pagabili.

3.3.   Confronto

(35)

Per garantire un confronto equo, si è tenuto conto, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, delle differenze tra vari fattori che, secondo quanto sostenuto e dimostrato, incidevano sui prezzi e quindi sulla loro comparabilità. Su queste basi, sono stati operati alcuni adeguamenti per tener conto delle differenze esistenti in materia di trasporto, assicurazione, movimentazione, commissioni, credito e altri fattori.

3.4.   Margine di dumping

(36)

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, il valore normale medio ponderato di ciascun tipo di prodotto esportato nella Comunità dal produttore esportatore unico è stato confrontato con il prezzo all'esportazione medio ponderato del tipo corrispondente.

(37)

Il margine di dumping, espresso in percentuale del prezzo all’importazione cif frontiera comunitaria, è stato rivisto alla luce dei punti illustrati sopra ed è risultato essere dell’1,6 %, ovvero inferiore alla soglia minima di cui all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base.

4.   REPUBBLICA POPOLARE CINESE (RPC)

4.1.   Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato («TEM»)

(38)

Le quattro imprese che non hanno ottenuto né il TEM, né il trattamento individuale (TI) hanno presentato comunicazioni in cui ribadiscono le richieste di cui ai considerando da 57 a 73 del regolamento provvisorio. Tuttavia, nessuna di esse ha fornito elementi di prova che potessero contraddire le conclusioni esposte nel regolamento provvisorio. Pertanto la decisione di non concedere il TEM a questi quattro produttori esportatori cha hanno collaborato all’inchiesta e le conclusioni di cui ai suddetti considerando del regolamento provvisorio sono confermati.

(39)

Secondo le osservazioni ricevute, non è stato possibile calcolare un margine individuale per una delle imprese che hanno ottenuto il TI, in quanto le sue esportazioni del prodotto in esame nell'UE durante il PI non potevano essere considerate effettuate in quantitativi significativi dal punto di vista commerciale. Le altre imprese che hanno ottenuto soltanto il TI e la cui richiesta di TEM è stata rifiutata per mancata conformità al criterio 2 dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, hanno presentato comunicazioni in cui rinnovano la richiesta di TEM. Tuttavia, non è stato fornito nessun ulteriore elemento di prova che potesse smentire le conclusioni esposte nel regolamento provvisorio. Di conseguenza, si confermano per detta impresa le conclusioni di cui al considerando 68 del regolamento provvisorio.

4.2.   Trattamento individuale

(40)

Una delle quattro imprese che non hanno ottenuto né il TEM, né il TI ha sostenuto di soddisfare tutte le condizioni necessarie per la concessione del TI. Tuttavia, non avendo fornito nuovi elementi di prova al riguardo, si confermano le conclusioni di cui al considerando 76 del regolamento provvisorio, mentre la richiesta viene respinta.

4.3.   Valore normale

4.3.1.   Determinazione del valore normale per i produttori esportatori cui non è stato concesso il TEM

a)   Paese analogo

(41)

I produttori esportatori hanno nuovamente contestato la scelta degli Stati Uniti come paese analogo. I principali motivi addotti sono il diverso sviluppo economico e culturale, le differenze in termini di costi e il fatto che paesi, come il Pakistan o la Repubblica di Corea, costituirebbero un’alternativa decisamente migliore degli Stati Uniti.

(42)

Anzitutto, il diverso sviluppo culturale è irrilevante ai fini della scelta del paese analogo, dal momento che quest’ultimo deve riflettere le condizioni di un’economia di mercato e non tanto livelli comparabili di sviluppo culturale.

(43)

Per quanto riguarda l’uso di un paese con uno sviluppo economico diverso, va detto che, per definizione, un paese ad economia non di mercato o con un’economia in transizione non ha le stesse caratteristiche economiche di un paese ad economia di mercato. Non di rado si riscontrano differenze di sviluppo economico tra un paese analogo e un paese ad economia non di mercato o con un’economia in transizione. Ciò, tuttavia, non impedisce di scegliere gli Stati Uniti come paese analogo, se ritenuto più appropriato.

(44)

Per quanto riguarda la differenza in termini di costi, si ricorda che non si sono riscontrate differenze rilevanti nei prezzi pagati dai produttori americani e cinesi per la materia prima principale (il PTA), che determina gran parte del costo di produzione del PET.

(45)

Alcuni produttori esportatori hanno fatto rilevare che il costo del lavoro è più alto negli Stati Uniti che nella RPC, mentre in Pakistan ed in Corea risulta essere in linea con quello cinese. In tali circostanze, essi ritengono che il Pakistan o la Corea sarebbero più indicati degli Stati Uniti come paese analogo.

(46)

Come indicato nel precedente considerando 43, un paese con un diverso livello di sviluppo economico può essere scelto come paese analogo per un paese ad economia non di mercato o con un’economia in transizione. Allo stesso modo, il costo del lavoro, che riflette lo stato dello sviluppo economico di un paese, non costituisce di per sé in criterio valido. Nella fattispecie, dal momento che il costo del lavoro influisce in maniera molto limitata sul costo di produzione complessivo (ovvero meno del 3 % del costo di produzione totale), rispetto al costo del PTA (oltre il 60 % del costo di produzione totale), tale criterio non è stato considerato sufficientemente rilevante per preferire il Pakistan o la Corea agli Stati Uniti. Inoltre, in considerazione del livello di competitività del paese analogo prescelto e della rappresentatività delle vendite sul mercato interno ad acquirenti indipendenti, rispetto alle esportazioni cinesi di PET, il Pakistan e la Corea sono stati ritenuti meno appropriati degli Stati Uniti, come illustrato nei considerando da 78 a 86 del regolamento provvisorio. La richiesta è stata pertanto respinta.

(47)

In mancanza di ulteriori osservazioni sul paese analogo, si conferma la scelta degli Stati Uniti.

b)   Determinazione del valore normale

(48)

In mancanza di osservazioni sulla determinazione del valore normale, si conferma il metodo di cui ai considerando 87 e 88 del regolamento provvisorio.

4.3.2.   Determinazione del valore normale per i produttori esportatori cui è stato concesso il TEM

(49)

Due produttori esportatori hanno sostenuto che la Commissione aveva conteggiato due volte l’importo della restituzione di dazi doganali nel costo di produzione, adducendo documenti giustificativi. Sulla base di questi nuovi elementi di prova, la richiesta è stata accolta per le due imprese interessate e si è provveduto a correggere di conseguenza il calcolo dei costi di produzione. Uno dei due produttori esportatori ha inoltre affermato che alcuni adeguamenti erano stati omessi oppure non correttamente applicati. Previa verifica, la richiesta è stata accettata con un'eccezione riguardante il costo del credito, per il quale è confermato il metodo applicato dalla Commissione in via provvisoria ed illustrato ai considerando da 89 a 91 del regolamento provvisorio.

4.4.   Prezzi all'esportazione

(50)

Due produttori esportatori hanno contestato i tassi di cambio utilizzati dalla Commissione. Come già spiegato nei precedenti considerando 12 e 13, tale richiesta è stata accolta.

4.5.   Confronto

(51)

In mancanza di osservazioni sul modo in cui sono stati confrontati il valore normale e i prezzi all’esportazione ed effettuati gli adeguamenti per garantire un confronto equo, si confermano le conclusioni provvisorie di cui al considerando 93 del regolamento provvisorio.

4.6.   Margine di dumping

4.6.1.   Per i produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta e ai quali è stato concesso il TEM/TI

(52)

I margini di dumping, espressi in percentuale del prezzo all'importazione cif frontiera comunitaria e rivisti alla luce degli elementi illustrati sopra, sono i seguenti:

Changzhou Worldbest Radici Co. Ltd

0 %

Far Eastern Industries Shanghai Ltd

2,6 %

Jiangyin Xingye Plastic Co. Ltd

18,4 %

Hubei Changfeng Chemical Fibres Industry Co. Ltd

18,5 %

4.6.2.   Per tutti gli altri produttori esportatori

(53)

Un produttore esportatore ha affermato che il calcolo dei dazio antidumping per i produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta, cui non è stato concesso né il TEM, né il TI, ha prodotto un dazio individuale per ciascuna di queste imprese. In particolare, il produttore esportatore in questione ha affermato che tutti i produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta, cui non è stato concesso né il TEM, né il TI, dovrebbero pagare lo stesso dazio.

(54)

In via provvisoria, tali imprese avevano lo stesso margine di dumping in percentuale del valore cif. Tuttavia, il calcolo del dazio specifico per tonnellata sulla base del valore cif delle importazioni di ciascuna di queste imprese ha prodotto dazi diversi. In particolare, per due produttori esportatori sono stati stabiliti dazi specifici di 188 e 191 EUR per tonnellata. L’importo del dazio specifico per tonnellata è stato corretto per il calcolo del dazio definitivo nel modo seguente: il margine di dumping individuale per i produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta è stato calcolato confrontando la media ponderata del valore normale determinato per il paese analogo con la media ponderata del prezzo all’esportazione riferito all’esportatore in questione. Il margine di dumping medio è stato quindi calcolato come media ponderata del margine di dumping individuale stabilito per i produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta, ai quali non sono stati concessi né il TEM, né il TI. Il dazio specifico per tonnellata è stato calcolato applicando questo margine di dumping unico alla media ponderata del valore cif per tonnellata definito per tali imprese. Se il metodo illustrato sopra fosse stato applicato in via provvisoria, il dazio specifico provvisorio per tonnellata per tutti i produttori esportatori che non hanno ottenuto il TEM, né il TI sarebbe stato di 183 EUR. Pertanto, poiché i dazi imposti dal regolamento provvisorio sono superiori a tale importo, la differenza non andrebbe riscossa in via definitiva.

(55)

Su tale base, il livello nazionale del dumping è stato calcolato in via definitiva al 22,9 % del prezzo cif frontiera comunitaria.

D.   PREGIUDIZIO

1.   PRODUZIONE COMUNITARIA

(56)

Non essendo pervenute nuove informazioni, si conferma la base per il calcolo della produzione comunitaria di cui ai considerando 100 e 101 del regolamento provvisorio.

2.   DEFINIZIONE DELL'INDUSTRIA COMUNITARIA

(57)

Non essendo pervenute nuove informazioni, si conferma la definizione dell'industria comunitaria di cui al considerando 102 del regolamento provvisorio.

3.   CONSUMO COMUNITARIO

(58)

Non essendo pervenute nuove informazioni, si conferma il calcolo del consumo comunitario di cui ai considerando da 103 a 106 del regolamento provvisorio.

4.   IMPORTAZIONI NELLA COMUNITÀ DAI PAESI INTERESSATI

4.1.   Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni in esame — Quote di mercato delle importazioni

(59)

Come indicato sopra al considerando 52, è emerso che uno dei produttori esportatori cinesi non ha venduto a prezzi di dumping durante il periodo dell’inchiesta. Inoltre, come segnalato al considerando 37, il margine rilevato per i produttori esportatori pachistani che hanno collaborato all’inchiesta era inferiore alla soglia minima. Di conseguenza, il volume delle esportazioni di tali produttori esportatori andrebbe scorporato dal volume totale delle importazioni dai paesi interessati. L’evoluzione delle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati, di cui al considerando 108 del regolamento provvisorio, dovrebbe pertanto essere la seguente:

 

1999

2000

2001

2002

IP

RPC

144

20

9 000

86 788

117 953

Quota di mercato (%)

0 %

0 %

0,6 %

4,8 %

6,4 %

Australia

0

0

5 157

17 031

27 538

Quota di mercato (%)

0 %

0 %

0,5 %

0,9 %

1,5 %

Totale paesi interessati

144

20

14 157

103 819

145 491

Quota di mercato (%)

0 %

0 %

1,1 %

5,7 %

7,9 %

(60)

Non essendo pervenute nuove informazioni, dai dati indicati sopra risulta che, pur tenendo conto dello scorporo delle importazioni non sottoposte a dumping di cui al considerando 59, i criteri previsti dall’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base restano comunque soddisfatti per quanto riguarda il cumulo delle importazioni originarie della RPC e dell’Australia. Pertanto, lo scorporo delle importazioni non sottoposte a dumping non influisce sulle conclusioni circa l'opportunità di una valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni in esame, di cui al regolamento provvisorio, specie alla luce del fatto che il livello di sottoquotazione riscontrato nel regolamento provvisorio corrisponde a quello accertato per i produttori esportatori restanti dopo lo scorporo delle importazioni non sottoposte a dumping. Infine, si conferma la quota di mercato relativa alle importazioni oggetto di dumping provenienti dall’Australia, di cui ai considerando da 107 a 111 del regolamento provvisorio.

(61)

Non essendo pervenute nuove informazioni in merito alla valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni in esame e alla loro quota di mercato, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 107 a 111 del regolamento provvisorio.

4.2.   Prezzi delle importazioni e sottoquotazione

(62)

Si ricorda che, come indicato ai considerando da 112 a 114 del regolamento provvisorio, nelle conclusioni provvisorie la Commissione aveva confrontato i prezzi franco fabbrica dell’industria comunitaria con quelli dei produttori esportatori dei paesi interessati cif frontiera comunitaria, maggiorati dei dazi e adeguati in funzione dei costi di movimentazione e dei diversi stadi commerciali.

(63)

Sulla base dei nuovi prezzi cif frontiera comunitaria calcolati per i produttori esportatori australiani (cfr. considerando 21) e cinesi (cfr. considerando 52) e dei nuovi tassi di cambio (cfr. considerando 12 e 13), si è provveduto a calcolare nuovi margini di sottoquotazione.

(64)

I nuovi margini con cui le importazioni dei prodotti in esame originari dei paesi interessati risultavano inferiori ai prezzi medi dell’industria comunitaria, espressi in percentuale di questi ultimi, sono i seguenti:

Australia: dal 9,5 % al 13,8 %,

PRC: dal 10,49 % al 14,09 %.

(65)

Le differenze rispetto al livello di sottoquotazione dei produttori esportatori australiani e cinesi, di cui al considerando 113 del regolamento provvisorio, non sono considerate rilevanti. Si conferma pertanto la conclusione sul livello di sottoquotazione esposta nel regolamento provvisorio.

(66)

Alcuni produttori esportatori hanno affermato che gli adeguamenti effettuati per i costi di movimentazione e i diversi stadi commerciali (1 %) sono insufficienti, perché non bastano a coprire i costi reali sostenuti per l’importazione dei beni.

(67)

Tuttavia, gli adeguamenti si basano sulle informazioni effettivamente raccolte durante l’inchiesta. In mancanza di nuovi elementi che provino che gli adeguamenti effettuati non sono corretti, ovvero non basati sui dati fattuali raccolti, si respingono le argomentazioni di tali produttori esportatori e si confermano gli adeguamenti operati nel regolamento provvisorio.

(68)

Non essendo pervenute nuove informazioni in merito ai prezzi delle importazioni e alla sottoquotazione, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 112 a 114 del regolamento provvisorio.

5.   SITUAZIONE DELL'INDUSTRIA COMUNITARIA

(69)

Si ricorda che al considerando 147 del regolamento provvisorio la Commissione aveva concluso in via provvisoria che l'industria comunitaria ha subito un grave pregiudizio ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di base.

(70)

Numerosi produttori esportatori hanno messo in dubbio l’interpretazione dei dati relativi alla situazione dell’industria comunitaria, di cui ai considerando da 117 a 144 del regolamento provvisorio. A loro avviso, i dati non dimostrerebbero alcun pregiudizio grave, bensì un notevole incremento del volume della produzione, della capacità di produzione, del volume delle vendite e dei prezzi medi dall'inizio del periodo in esame (1999), il che porterebbe alla conclusione che l’industria comunitaria non ha subito alcun grave pregiudizio.

(71)

I produttori esportatori hanno inoltre fatto riferimento all’aumento del 37 % registrato dal consumo comunitario durante il periodo in esame (considerando 106 del regolamento provvisorio). Secondo loro, se l’industria comunitaria non ha potuto raggiungere in tali circostanze vantaggiose un livello di efficienza che potesse garantire un margine di profitto duraturo, pur in presenza di importazioni da paesi terzi, le sue scarse prestazioni sono da attribuirsi a fattori interni all’industria stessa piuttosto che alla concorrenza delle importazioni.

(72)

Va notato che nessun produttore esportatore ha messo in dubbio i dati relativi alla situazione dell’industria comunitaria, quanto piuttosto la loro interpretazione.

(73)

Analizzando l’evoluzione degli indicatori economici dell’industria comunitaria dal 1999 al PI, va ricordato che nel 1999 l’industria comunitaria era fortemente in crisi, con perdite del 16,4 % dovute ad importazioni in dumping del prodotto in esame dall’India, Indonesia, Malaysia, Repubblica di Corea, Taiwan e Thailandia.

(74)

Come affermato al considerando 129 del regolamento provvisorio, nel 2000 sulle importazioni del prodotto in esame dall’India, Indonesia, Malaysia, Repubblica di Corea, Taiwan e Thailandia sono stati istituiti dazi antidumping (4).

(75)

A seguito dell’istituzione dei dazi antidumping nel 2000, il mercato comunitario si è stabilizzato e gli indicatori economici dell’industria comunitaria hanno registrato un miglioramento. La Commissione ha sottolineato questo andamento particolare al considerando 143 del regolamento provvisorio, concludendo che nel 2001 l’industria comunitaria si era ripresa dagli effetti delle precedenti pratiche di dumping.

(76)

In tali circostanze, per misurare gli effetti delle importazioni in dumping dai paesi interessati, si ritiene che occorra esaminare gli indicatori economici in questione soprattutto dal momento in cui l’industria comunitaria si era ripresa del tutto dalle precedenti pratiche di dumping, ovvero nella fattispecie il 2001. Esaminando i dati economici dal 2001 in poi, emerge che, diversamente dalle suddette osservazioni, ma come già rilevato dalla Commissione nelle sue conclusioni provvisorie (considerando 135 e 146 del regolamento provvisorio), l’industria comunitaria ha registrato un notevole calo degli utili, dei prezzi e delle quote di mercato, specie dal 2002 in poi e durante il PI.

(77)

Non essendo pervenute nuove informazioni in merito alla situazione dell’industria comunitaria, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 117 a 144 del regolamento provvisorio.

6.   CONCLUSIONI

(78)

Tenuto conto di quanto precede, si conclude che l'industria comunitaria ha subito un grave pregiudizio ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di base.

E.   NESSO CAUSALE

1.   EFFETTO DELLE IMPORTAZIONI OGGETTO DI DUMPING

(79)

Si ricorda che ai considerando da 150 al 153 del regolamento provvisorio, la Commissione conferma l’esistenza di un nesso causale tra le importazioni in dumping dai paesi interessati e il grave pregiudizio subito dall’industria comunitaria.

(80)

Poiché uno dei produttori esportatori cinesi non ha venduto a prezzi di dumping durante il PI, e il margine di dumping dei produttori esportatori pachistani che hanno collaborato all’inchiesta è risultato inferiore alla soglia minima, il volume delle esportazioni di tali produttori esportatori andrebbe scorporato dagli effetti delle importazioni oggetto di dumping.

(81)

Le esportazioni nella Comunità da parte del produttore esportatore cinese in questione rappresentavano meno del 5 % delle importazioni originarie della RPC durante il PI (meno dell’1 % in termini di quota di mercato del consumo comunitario). Si ritiene pertanto che lo scorporo delle esportazioni di tale produttore abbia un effetto marginale sul nesso causale stabilito nell’inchiesta che ha preceduto l’adozione del regolamento provvisorio.

(82)

Le esportazioni nella Comunità da parte dei produttori esportatori pachistani che hanno collaborato all’inchiesta rappresentavano il 4 % in termini di quota di mercato del consumo comunitario durante il PI e pertanto sono state ritenute considerevoli. D’altronde, se confrontate alle importazioni complessive dai paesi interessati, le esportazioni originarie del Pakistan ammontavano soltanto al 33,4 %, per cui il 66,7 % delle importazioni dai paesi interessati risultavano ancora vendute a prezzi con un margine di dumping superiore alla soglia minima. Si ritiene pertanto che continui a sussistere un nesso causale tra le importazioni in dumping dall’Australia e la RPC e il grave pregiudizio subito dall’industria comunitaria.

(83)

Alcuni produttori esportatori hanno sostenuto che si è avuta una correlazione positiva tra i prezzi dell’industria comunitaria e quelli dei produttori esportatori, dal momento che gli aumenti e le riduzioni si verificavano simultaneamente. Ciò starebbe ad indicare che le flessioni dei prezzi subite negli ultimi anni dall’industria comunitaria non sono derivate dalla concorrenza delle importazioni in dumping, quanto piuttosto da aggiustamenti all’andamento del costo delle materie prime.

(84)

Si ricorda che circa due terzi dei costi di produzione dipendono dalle materie prime (cfr. considerando 162 del regolamento provvisorio). Di conseguenza, poiché sia i produttori esportatori che l’industria comunitaria utilizzano la stessa materia prima, si ritiene che la questione dell’eventuale reazione simultanea dei prezzi alle variazioni nella struttura dei costi non sia di per sé pertinente. In ogni caso, come verrà illustrato oltre, un’analisi dei prezzi effettivi non conferma l’esistenza di una correlazione positiva.

(85)

I considerando da 162 a 172 del regolamento provvisorio illustrano in dettaglio come il costo delle materie prime possa aver contribuito al pregiudizio subito dall’industria comunitaria. Va inoltre rilevato che da un’analisi dei prezzi delle importazioni in dumping dai paesi interessati dopo il 2001, ovvero quando l’industria comunitaria si era ripresa dalle precedenti pratiche di dumping, emerge quanto segue:

i prezzi delle importazioni del prodotto in esame originario dell’Australia sono scesi da 868 EUR/t nel 2002 a 838 EUR/t nel PI, segnando un – 3,4 %,

i prezzi delle importazioni del prodotto in esame originario della PRC sono aumentati da 788 EUR/t nel 2002 a 825 EUR/t durante il PI, registrando un + 4,5 %.

(86)

Se l’aumento del prezzo delle importazioni dalla RPC (+ 4,5 %) coincide con la contemporanea evoluzione del prezzo della principale materia prima, il PTA (+ 5,1 %, cfr. il considerando 168 del regolamento provvisorio), nello stesso periodo i prezzi delle importazioni dall’Australia sono calati, mentre quelli dell’industria comunitaria sono cresciuti di meno dell’1 %. Pertanto non si può concludere che vi sia stata una correlazione positiva tra i prezzi dell’industria comunitaria e quelli dei produttori esportatori, dal momento che l’evoluzione dei rispettivi prezzi non è analoga. A tale proposito, va anche ricordato che nel corso dell’inchiesta la Commissione aveva riscontrato una notevole sottoquotazione dei prezzi di vendita dell’industria comunitaria da parte di tutti i produttori esportatori.

(87)

Non essendo pervenute nuove informazioni in merito agli effetti delle importazioni oggetto di dumping, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 150 a 153 del regolamento provvisorio. Va comunque rilevato che le esportazioni di un produttore cinese che nel regolamento provvisorio risultavano oggetto di dumping, non sono state vendute a prezzi di dumping. Inoltre il margine di dumping dei produttori esportatori pachistani che hanno collaborato all’inchiesta, le cui esportazioni risultavano oggetto di dumping nel regolamento provvisorio, è inferiore alla soglia minima. Tali esportazioni non andrebbero più valutate sotto il profilo dell’effetto delle importazioni oggetto di dumping, bensì dell’effetto di altri fattori.

2.   EFFETTO DI ALTRI FATTORI

(88)

Poiché uno dei produttori esportatori cinesi non ha venduto a prezzi di dumping durante il PI, e il margine di dumping dei produttori esportatori pachistani che hanno collaborato all’inchiesta è risultato inferiore alla soglia minima, il volume delle esportazioni di tali produttori esportatori andrebbe scorporato dal volume totale delle importazioni oggetto di dumping. Tuttavia, i prezzi di tali produttori esportatori sono risultati decisamente inferiori ai prezzi di vendita medi dell’industria comunitaria. Come indicato ai precedenti considerando 81 e 82, i volumi delle importazioni non oggetto di dumping dai paesi interessati hanno rappresentato tra il 4 e il 5 % del consumo comunitario. Non si può quindi escludere che le esportazioni nella Comunità da parte di questo esportatore produttore cinese e dei produttori esportatori pachistani che hanno collaborato all’inchiesta abbiano notevolmente contribuito al grave pregiudizio subito dall’industria comunitaria.

(89)

Secondo alcuni esportatori la Commissione non avrebbe valutato a sufficienza l’effetto del deprezzamento del dollaro USA e del RMB rispetto all’euro. Essi affermano che, grazie al deprezzamento intervenuto durante il PI, hanno potuto guadagnare quote di mercato nella Comunità mantenendo i prezzi in dollari e quindi beneficiare effettivamente di una riduzione dei prezzi espressi in euro. Su tale base i produttori esportatori hanno espresso dubbi sull'origine del grave pregiudizio subito dall’industria comunitaria, che non deriverebbe tanto dal dumping, quanto dal calo dei prezzi dovuto all’effetto valutario.

(90)

Le singole fluttuazioni valutarie non vengono normalmente prese in considerazione nelle inchieste antidumping, dal momento che non possono essere ritenute durature. Tuttavia, nell’analisi si è di fatto tenuto conto degli effetti delle fluttuazioni valutarie, nella misura in cui hanno influito sul costo delle materie prime utilizzate dall’industria comunitaria (considerando da 162 a 173 del regolamento provvisorio) e sul prezzo delle importazioni oggetto di dumping (considerando da 150 a 153 del regolamento provvisorio).

(91)

Si ricorda che nel corso dell’inchiesta sono emersi notevoli livelli di dumping da parte degli esportatori australiani e cinesi (cfr. considerando 21 e 52). Si è inoltre riscontrato che gli stessi produttori esportatori hanno praticato notevoli sottoquotazioni dei prezzi dell'industria comunitaria (cfr. considerando 64).

(92)

Non si può escludere che le importazioni non sottoposte a dumping dalla RPC e le importazioni originarie dei produttori esportatori pachistani che hanno collaborato all’inchiesta, il cui margine di dumping è risultato inferiore alla soglia minima, abbiano potuto contribuire al grave pregiudizio subito dall’industria comunitaria. Tuttavia, questo effetto non è tale da spezzare il nesso causale stabilito dal regolamento provvisorio tra le importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati e il grave pregiudizio subito dall’industria comunitaria. Pertanto, non essendo pervenute nuove informazioni in merito all’effetto delle importazioni oggetto di dumping e all’effetto di altri fattori, si confermano le conclusioni di cui rispettivamente ai considerando da 150 a 153 e da 154 a 178 del regolamento provvisorio.

F.   INTERESSE DELLA COMUNITÀ

1.   INTERESSE DELL'INDUSTRIA COMUNITARIA

(93)

Non essendo pervenute nuove informazioni in merito all’interesse dell'industria comunitaria, si confermano le conclusioni di cui ai considerando 183 e 184 del regolamento provvisorio.

2.   INTERESSE DEGLI IMPORTATORI INDIPENDENTI

(94)

È stata ricevuta una comunicazione da parte di un importatore indipendente, mentre si è provveduto a sentire un altro importatore (agente). Le argomentazioni del primo importatore coincidevano con quelle dei produttori esportatori e sono state discusse al precedente considerando 70. Le argomentazioni del secondo importatore (agente) sono illustrate oltre, al considerando 102, poiché coincidono con quelle di due produttori di acqua minerale.

(95)

Non essendo pervenute nuove informazioni in merito all’interesse degli importatori indipendenti, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 185 a 187 del regolamento provvisorio.

3.   INTERESSE DEI FORNITORI

(96)

Non essendo pervenute nuove informazioni in merito all’interesse dei fornitori comunitari, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 188 a 189 del regolamento provvisorio.

4.   INTERESSE DEGLI UTILIZZATORI

4.1.   Osservazioni preliminari

(97)

Il modo in cui il consumo comunitario del prodotto in esame è stato distribuito tra le varie categorie di utilizzatori è illustrato ai considerando da 190 a 192 (Osservazioni preliminari) del regolamento provvisorio. In mancanza di ulteriori informazioni al riguardo, tale descrizione è confermata.

4.2.   Convertitori di preformati/bottiglie

(98)

Si ricorda che nelle conclusioni provvisorie (considerando 196 del regolamento provvisorio) la Commissione non ha potuto stabilire se fosse nell’interesse dei convertitori di preformati/bottiglie istituire dazi antidumping. Infatti, mentre due convertitori di preformati/bottiglie che hanno collaborato all’inchiesta erano favorevoli all’istituzione di dazi antidumping, l’Associazione dei convertitori di materie plastiche si era detta contraria.

(99)

A seguito dell’istituzione di dazi antidumping provvisori, l’Associazione dei convertitori di materie plastiche non ha presentato alcuna comunicazione, né ha chiesto di essere sentita. Sulla scorta di quanto precede, non si può quindi concludere che gli interessi dei convertitori di preformati/bottiglie costituiscano un motivo valido per non istituire le misure antidumping. Si confermano pertanto le conclusioni di cui ai considerando da 193 a 195 del regolamento provvisorio.

4.3.   Produttori di acque minerali e sorgive

(100)

Una volta reso noto il motivo dell’istituzione dei dazi provvisori, si è provveduto a rettificare un errore di trascrizione, inserendo L'Européenne d'embouteillage nell’elenco degli utilizzatori che hanno collaborato all’inchiesta. Tale utilizzatore si era opposto all’istituzione dei dazi provvisori, portando a due il numero dei produttori di acque minerali e sorgive contrari all’istituzione di dazi antidumping, mentre altri due restavano a favore.

(101)

Si ricorda che nell’inchiesta che ha preceduto l’istituzione dei dazi provvisori, la Commissione aveva concluso quanto segue in merito alle bottiglie di acqua minerale:

per i produttori di acque minerali e sorgive il costo del PET rappresenta circa il 30 % dei costi di fabbricazione (cfr. considerando 198 del regolamento provvisorio),

per i consumatori finali il costo del PET equivale a soli 3 centesimi, ovvero al 6-10 % del prezzo di vendita (cfr. considerando 199 del regolamento provvisorio),

una maggiorazione del 10 % del prezzo del PET comporterebbe un aumento massimo dello 0,6-1,0 % del prezzo al dettaglio, se tutti i costi vengono trasferiti al consumatore finale. Tale aumento è stato giudicato irrilevante nel regolamento provvisorio, poiché potrebbe essere assorbito dall’industria a valle oppure ripercosso sui dettaglianti o sui consumatori (cfr. considerando 202 del regolamento provvisorio).

(102)

A seguito della divulgazione delle conclusioni provvisorie, due produttori di acque minerali e sorgive ed un importatore (in seguito denominati «il gruppo») hanno presentato una comunicazione comune, affermando quanto segue:

non si è tenuto nel debito conto l’interesse dei convertitori di preformati/bottiglie di piccole e medie dimensioni. Non sarebbe infatti possibile ripercuotere sui produttori di bevande analcoliche l’aumento dei prezzi conseguente all’imposizione di dazi, che resterebbe invece a carico dei convertitori di prefor mati/bottiglie, con un effetto negativo sulla stabilità finanziaria delle piccole e medie imprese,

nel regolamento provvisorio la Commissione ha sovrastimato il prezzo al dettaglio di una bottiglia di acqua minerale, sottovalutando l’incidenza del costo del PET per bottiglia. Più che intorno al 6-10 % del prezzo al dettaglio, come indicato dalla Commissione, secondo il gruppo il costo del PET si colloca sul 20 % circa. Il gruppo ritiene pertanto che la Commissione abbia sottovalutato l’impatto di un aumento dei costi del PET sull’industria a valle,

non è stato sufficientemente preso in considerazione il rischio di un’esternalizzazione dei processi aziendali (outsourcing) dalla Comunità europea.

(103)

Per quanto riguarda l’impossibilità di ripercuotere gli aumenti di prezzo del PET sul livello successivo di utilizzatori (ovvero venditori al dettaglio, consumatori finali e, nel caso dei convertitori di preformati/bottiglie, produttori di bevande analcoliche), l’affermazione del gruppo non è stata suffragata da elementi di prova. Inoltre, durante l’inchiesta non si è manifestato nessun venditore al dettaglio, né nessuna associazione dei consumatori. L'argomentazione è pertanto respinta.

(104)

Quanto alla presunta stima eccessiva del prezzo di vendita al dettaglio da parte della Commissione nel regolamento provvisorio (con la conseguente sottovalutazione degli effetti che un aumento dei costi del PET avrebbe sull’industria a valle), i prezzi al dettaglio sono stati riesaminati. Tuttavia, sono risultati rientrare nella fascia indicata nel regolamento provvisorio. L'argomentazione è pertanto respinta.

(105)

In merito al rischio di esternalizzazione dei processi aziendali, si ricorda che la normativa sanitaria relativa all’imbottigliamento dell’acqua minerale richiede che, in linea di massima, le bottiglie preformate siano prodotte nel luogo in cui vengono riempite. Di conseguenza, i preformati utilizzati dai produttori di acque minerali vengono autoprodotti nei pressi delle linee di soffiaggio e d’imbottigliamento. Pertanto, il rischio che i processi di produzione dei preformati/bottiglie vengano esternalizzati si limiterebbe al caso dei preformati utilizzati dai produttori di bevande analcoliche, che rappresentano soltanto il 40 % del consumo totale del prodotto in esame. Inoltre, come rilevato al precedente considerando 99, non si può concludere che gli interessi dei convertitori di preformati/bottiglie costituiscano un motivo valido per non istituire misure antidumping. In tali circostanze, l’argomentazione del gruppo sul presunto rischio di esternalizzazione dei processi di produzione dei preformati/bottiglie è respinta.

(106)

Non essendo pervenute nuove informazioni al riguardo, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 197 a 202 del regolamento provvisorio.

4.4.   Produttori di bevande analcoliche

(107)

Non essendo pervenute nuove informazioni in merito all’interesse dei produttori di bevande analcoliche, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 203 a 206 del regolamento provvisorio.

4.5.   Carenza di PET sul mercato comunitario

(108)

Non essendo pervenute nuove informazioni in merito alla carenza di PET sul mercato comunitario, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 207 a 209 del regolamento provvisorio.

5.   CONCLUSIONI RELATIVE ALL'INTERESSE DELLA COMUNITÀ

(109)

Tenuto conto delle conclusioni del regolamento provvisorio e delle comunicazioni presentate dalle varie parti, si conclude che non esistono motivi validi per non istituire dazi antidumping definitivi sulle importazioni in dumping di PET originario dei paesi interessati.

G.   DAZI ANTIDUMPING DEFINITIVI

(110)

In base al metodo illustrato ai considerando da 212 a 215 del regolamento provvisorio, è stato calcolato un livello di eliminazione del pregiudizio, onde stabilire il livello dei dazi da istituire in via definitiva.

(111)

Nel calcolare il margine di pregiudizio nel regolamento provvisorio, l’utile che l’industria comunitaria avrebbe dovuto ottenere è stato fissato al 7 %, rifacendosi all'indagine che aveva preceduto l'istituzione nel 2000 di dazi antidumping sulle importazioni del prodotto in esame originario, tra l’altro, dell’India. In tale occasione, il dato si basava sulla stima dell’utile che l’industria comunitaria avrebbe realizzato in assenza di dumping e di un livello considerato necessario per garantire l’efficienza delle imprese.

(112)

Tuttavia, nella presente inchiesta alcuni elementi di prova hanno fatto emergere che in assenza di dumping sarebbe possibile ottenere un utile del 7,6 %. Si ritiene pertanto che tale valore sia più indicato per calcolare il margine di pregiudizio, rispetto al 7 % utilizzato nel regolamento provvisorio.

(113)

In mancanza di ulteriori osservazioni al riguardo, ad eccezione della modifica esposta sopra, si conferma il metodo di cui ai considerando da 212 a 215 del regolamento provvisorio.

1.   MISURE DEFINITIVE

(114)

Alla luce delle conclusioni di cui sopra e ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, occorrerebbe istituire un dazio antidumping definitivo al livello dei margini di dumping accertati, essendo questi ultimi comunque risultati inferiori ai margini di pregiudizio.

(115)

Sulla scorta di quanto precede, i dazi antidumping definitivi sono i seguenti:

Paese

Impresa

Margine di eliminazione del pregiudizio

Margine di dumping

Aliquota del dazio antidumping

Dazio antidumping proposto

Australia

Leading Synthetics Pty Ltd

19,8 %

7,8 %

7,8 %

66 EUR/t

Novapex Australia Pty Ltd

26,3 %

15,9 %

15,9 %

128 EUR/t

Tutte le altre imprese

26,3 %

15,9 %

15,9 %

128 EUR/t

RPC

Sinopec Yizheng Chemical Fibre Company Ltd

27,3 %

22,9 %

22,9 %

184 EUR/t

Changzhou Worldbest Radici Co. Ltd

27,1 %

0 %

0 %

0 EUR/t

Jiangyin Xingye Plastic Co. Ltd

20,9 %

18,4 %

18,4 %

157 EUR/t

Far Eastern Industries Shanghai Ltd

21,2 %

2,6 %

2,6 %

22 EUR/t

Yuhua Polyester Co. Ltd di Zhuhai

27,3 %

22,9 %

22,9 %

184 EUR/t

Guangdong Kaiping Polyester Enterprises Group Co. e Guangdong Kaiping Chunhui Co. Ltd

27,3 %

22,9 %

22,9 %

184 EUR/t

Yibin Wuliangye Group Push Co., Ltd. (Sichuan) e Yibin Wuliangye Group Import & Export Co., Ltd (Sichuan)

27,3 %

22,9 %

22,9 %

184 EUR/t

Hubei Changfeng Chemical Fibres Industry Co. Ltd

26,2 %

18,5 %

18,5 %

151 EUR/t

Tutte le altre imprese

27,3 %

22,9 %

22,9 %

184 EUR/t

Pakistan

Gatron (Industries) Ltd

22,1 %

0 %

0 %

0 EUR/t

Novatex Ltd

22,1 %

0 %

0 %

0 EUR/t

Tutte le altre imprese

22,1 %

0 %

0 %

0 EUR/t

(116)

Le aliquote individuali del dazio antidumping indicate nel presente regolamento sono state stabilite in base alle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata durante l’inchiesta per le imprese in questione. Tali aliquote (diversamente dal dazio per paese, applicabile a «tutte le altre imprese») si applicano quindi esclusivamente alle importazioni di prodotti originari del paese interessato e fabbricati dalle imprese espressamente indicate. Le importazioni di prodotti fabbricati da qualsiasi altra impresa, il cui nome e indirizzo non compaiano espressamente nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente citate, non possono beneficiare di tali aliquote e saranno soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre imprese».

(117)

Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping (ad esempio in seguito ad un cambiamento della ragione sociale dell’impresa o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione (5) con tutte le informazioni pertinenti, in particolare l'indicazione degli eventuali mutamenti nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite all’estero, connessi, ad esempio, al cambiamento della ragione sociale o ai cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se del caso, si modificherà il regolamento aggiornando l’elenco delle imprese che beneficiano di aliquote individuali del dazio.

(118)

Come indicato al considerando 162 del regolamento provvisorio, i prezzi del PET variano seguendo le fluttuazioni dei prezzi del petrolio grezzo, ma ciò non deve di per sé comportare l'istituzione di un dazio più elevato. Si è pertanto ritenuto opportuno dare al dazio la forma di un importo specifico per tonnellata. Tali importi sono ottenuti applicando l'aliquota del dazio antidumping ai prezzi cif all'esportazione utilizzati per il calcolo del livello di eliminazione del pregiudizio.

2.   IMPEGNI

(119)

A seguito dell’adozione dei dazi antidumping provvisori, un produttore esportatore australiano che ha collaborato all’inchiesta ha proposto un impegno sul prezzo ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base. Con tale impregno, il produttore esportatore in questione si è offerto di vendere il prodotto in esame almeno ai prezzi che eliminano l’effetto pregiudizievole del dumping.

(120)

Con la decisione 2004/600/CE (6), la Commissione ha accettato l’impegno proposto dal produttore esportatore in questione. I motivi che hanno indotto la Commissione ad accettare l’impegno sono illustrati in tale decisione.

3.   RISCOSSIONE DEI DAZI PROVVISORI

(121)

In considerazione dell'entità dei margini di dumping accertati e della gravità del pregiudizio causato all'industria comunitaria, si ritiene opportuno che gli importi delle garanzie costituite a titolo di dazio antidumping provvisorio, istituito dal regolamento (CE) n. 306/2004, vengano riscossi in ragione dell'aliquota del dazio istituito in via definitiva. Se i dazi definitivi sono superiori a quelli provvisori, vanno riscossi in via definitiva soltanto gli importi depositati al livello dei dazi provvisori,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di polietilentereftalato avente un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g, in conformità della norma ISO 1628-5, classificato al codice NC 3907 60 20 e originario dell’Australia, della Repubblica popolare cinese e del Pakistan.

2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria per i prodotti fabbricati dalle imprese sotto elencate sono le seguenti:

Paese

Impresa

Dazio antidumping

(EUR/t)

Codice addizionale TARIC

Australia

Leading Synthetics Pty Ltd

66

A503

Novapex Australia Pty Ltd

128

A504

Tutte le altre imprese

128

A999

RPC

Sinopec Yizheng Chemical Fibre Company Ltd

184

A505

Changzhou Worldbest Radici Co. Ltd

0

A506

Jiangyin Xingye Plastic Co. Ltd

157

A507

Far Eastern Industries Shanghai Ltd

22

A508

Yuhua Polyester Co. Ltd di Zhuhai

184

A509

Guangdong Kaiping Polyester Enterprises Group Co. e Guangdong Kaiping Chunhui Co. Ltd

184

A511

Yibin Wuliangye Group Push Co., Ltd. (Sichuan) e Yibin Wuliangye Group Import & Export Co. Ltd (Sichuan)

184

A512

Hubei Changfeng Chemical Fibres Industry Co. Ltd

151

A513

Tutte le altre imprese

184

A999

Pakistan

Gatron (Industries) Ltd

0

A514

Novatex Ltd

0

A515

Tutte le altre imprese

0

A999

3.   L'applicazione delle aliquote individuali indicate per le 16 imprese di cui al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti di cui all’allegato 1. Qualora non venga presentata una fattura di questo tipo, si applicherà l'aliquota relativa a «tutte le altre imprese».

4.   Qualora le merci siano state danneggiate prima dell'immissione in libera pratica e, di conseguenza, il prezzo effettivamente pagato o pagabile sia ripartito proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana, ai sensi dell'articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (7), l'importo del dazio antidumping, calcolato sulla base del paragrafo 2, è ridotto di una percentuale corrispondente alla ripartizione del prezzo effettivamente pagato o pagabile.

5.   In deroga alle disposizioni del paragrafo 2, il dazio definitivo non si applica alle importazioni dichiarate per l’immissione in libera pratica conformemente a quanto disposto dall’articolo 2.

6.   Salvo indicazione contraria, si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Le importazioni dichiarate per l’immissione in libera pratica dalle imprese che hanno proposto impegni accettati e di cui alla decisione 2004/600/CE della Commissione sono esenti dai dazi antidumping istituiti dall’articolo 1, a condizione che siano prodotte, inviate e fatturate direttamente da tali imprese al primo acquirente indipendente della Comunità e purché siano accompagnate da una fattura commerciale contenente almeno gli elementi di cui all'allegato 2. Per poter beneficiare dell'esenzione dal dazio, i prodotti dichiarati e presentati in dogana devono inoltre corrispondere esattamente alla descrizione figurante nella fattura commerciale.

Articolo 3

Gli importi delle garanzie costituite a titolo di dazio antidumping provvisorio istituito dal regolamento (CE) n. 306/2004 sulle importazioni di polietilentereftalato, classificato al codice NC 3907 60 20 e originario dell’Australia, della Repubblica popolare cinese e del Pakistan, vanno riscossi in via definitiva alle aliquote istituite definitivamente dal presente regolamento. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente l'aliquota del dazio definitivo.

Una correzione del dazio antidumping provvisorio istituito sulle importazioni di polietilentereftalato classificato al codice NC 3907 60 20 e originario della Repubblica popolare cinese si applica alle imprese seguenti, dal momento che il dazio corretto sarebbe stato inferiore al dazio provvisorio istituito:

Paese

Impresa

Dazio antidumping provvisorio istituito dal regolamento (CE) n. 306/2004

(EUR/t)

Dazio antidumping provvisorio corretto

Codice addizionale TARIC

RPC

Yuhua Polyester Co. Ltd di Zhuhai

188

183

A509

Guangdong Kaiping Polyester Enterprises Group Co. e Guangdong Kaiping Chunhui Co. Ltd

191

183

A511

Il dazio antidumping provvisorio a carico di tali imprese viene riscosso in via definitiva soltanto all’aliquota del dazio antidumping provvisorio corretto.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 agosto 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

B. BOT


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(2)  GU L 52 del 21.2.2004, pag. 5.

(3)  GU C 120 del 22.5.2003, pag. 13.

(4)  Regolamento (CE) n. 1742/2000 della Commissione (GU L 199 del 5.8.2000, pag. 48) e regolamento (CE) n. 2604/2000 del Consiglio (GU L 301 del 30.11.2000, pag. 21).

(5)

Commissione europea

Direzione generale «Commercio»

Direzione B

Ufficio J-79 5/16

B-1049 Bruxelles.

(6)  Cfr. pagina 38 della presente Gazzetta ufficiale.

(7)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 della Commissione (GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1).


ALLEGATO 1

La fattura commerciale valida, di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, deve essere accompagnata da una dichiarazione firmata da un responsabile dell’impresa interessata, contenente i seguenti elementi:

1)

il nome e la funzione del responsabile dell’impresa che ha emesso la fattura commerciale;

2)

la seguente dichiarazione:

«Il sottoscritto certifica che [volume] di polietilentereftalato venduto per l’esportazione nella Comunità europea e indicato nella presente fattura è stato prodotto da [nome e indirizzo dell’impresa] [codice addizionale TARIC] in [paese]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.»;

3)

la data e la firma.


ALLEGATO 2

Elementi da indicare nella fattura commerciale di cui all'articolo 2

Nella fattura commerciale che accompagna le vendite del prodotto in esame che sono soggette ad un impegno e per le quali si richiede l’esenzione dal dazio antidumping vanno indicati i seguenti elementi:

1)

l'intestazione «FATTURA COMMERCIALE CHE ACCOMPAGNA MERCI SOGGETTE A UN IMPEGNO»;

2)

il nome dell’impresa di cui all'articolo 2, che emette la fattura commerciale;

3)

il numero della fattura commerciale;

4)

la data di emissione della fattura commerciale;

5)

il codice addizionale TARIC con il quale le merci figuranti sulla fattura vengono sdoganate alla frontiera comunitaria;

6)

la designazione esatta delle merci, compresi:

il numero di codice del prodotto (NCP),

il codice NC,

i quantitativi (in t);

7)

la descrizione delle condizioni di vendita, inclusi:

il prezzo per tonnellata,

le condizioni di pagamento applicabili,

i termini di consegna applicabili,

sconti e riduzioni complessivi;

8)

il nome dell’impresa operante come importatore, nei confronti della quale l’impresa in questione emette direttamente la fattura;

9)

il nome del responsabile dell’impresa che emette la fattura commerciale, seguito dalla seguente dichiarazione firmata:

«Il sottoscritto certifica che la vendita per l'esportazione diretta nella Comunità europea delle merci indicate nella presente fattura è effettuata nell'ambito e alle condizioni dell'impegno proposto dalla [nome e indirizzo dell’impresa] [codice addizionale TARIC] e accettato dalla Commissione europea con la decisione 2004/600/CE. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.»


19.8.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 271/18


REGOLAMENTO (CE) N. 1468/2004 DELLA COMMISSIONE

del 18 agosto 2004

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 agosto 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 agosto 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0707 00 05

052

104,2

999

104,2

0709 90 70

052

82,1

999

82,1

0805 50 10

382

55,0

388

61,2

524

76,0

528

47,2

999

59,9

0806 10 10

052

84,3

400

179,7

624

145,8

999

136,6

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

78,5

400

105,3

404

115,9

508

60,9

512

84,7

528

91,8

720

53,0

800

162,8

804

79,0

999

92,4

0808 20 50

052

129,1

388

82,3

528

81,3

999

97,6

0809 30 10, 0809 30 90

052

134,2

999

134,2

0809 40 05

052

101,8

066

41,8

093

37,5

094

33,4

624

142,5

999

71,4


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


19.8.2004   

IT

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L 271/20


REGOLAMENTO (CE) N. 1469/2004 DELLA COMMISSIONE

del 18 agosto 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 1555/96 per quanto riguarda i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per le mele

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 33, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1555/96 della Commissione, del 30 luglio 1996, recante modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi all'importazione addizionali nel settore degli ortofrutticoli (2), prevede la sorveglianza delle importazioni dei prodotti indicati nel relativo allegato. Detta sorveglianza si effettua secondo le modalità previste all'articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (3).

(2)

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura (4) concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e sulla base dei più recenti dati disponibili per il 2001, il 2002 e il 2003, è opportuno modificare i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per le mele.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1555/96 deve essere modificato di conseguenza.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1555/96 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).

(2)  GU L 193 del 3.8.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1056/2004 (GU L 192 del 29.5.2004, pag. 20).

(3)  GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 (GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1).

(4)  GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.


ALLEGATO

«ALLEGATO

Fatte salve le regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nell’ambito del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento. Per i codici NC preceduti dalla menzione “ex”, il campo d’applicazione dei dazi addizionali è determinato sulla base sia del codice NC che del corrispondente periodo di applicazione.

Numero d’ordine

Codice NC

Designazione delle merci

Periodo di applicazione

Livelli limite

(tonnellate)

78.0015

ex 0702 00 00

Pomodori

dal 1o ottobre al 31 maggio

206 245

78.0020

dal 1o giugno al 30 settembre

10 586

78.0065

ex 0707 00 05

Cetrioli

dal 1o maggio al 31 ottobre

11 924

78.0075

dal 1o novembre al 30 aprile

8 560

78.0085

ex 0709 10 00

Carciofi

dal 1o novembre al 30 giugno

1 357

78.0100

0709 90 70

Zucchine

dal 1o gennaio al 31 dicembre

18 056

78.0110

ex 0805 10 10

Arance

dal 1o dicembre al 31 maggio

404 503

ex 0805 10 30

ex 0805 10 50

78.0120

ex 0805 20 10

Clementine

dal 1o novembre a fine febbraio

164 111

78.0130

ex 0805 20 30

Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilking e ibridi simili di agrumi

dal 1o novembre a fine febbraio

89 273

ex 0805 20 50

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

78.0155

ex 0805 50 10

Limoni

dal 1o giugno al 31 dicembre

342 761

78.0160

dal 1o gennaio al 31 maggio

12 938

78.0170

ex 0806 10 10

Uve da tavola

dal 21 luglio al 20 novembre

227 815

78.0175

ex 0808 10 20

Mele

dal 1o gennaio al 31 agosto

730 623

ex 0808 10 50

ex 0808 10 90

78.0180

 

dal 1o settembre al 31 dicembre

32 246

78.0220

ex 0808 20 50

Pere

dal 1o gennaio al 30 aprile

257 158

78.0235

dal 1o luglio al 31 dicembre

27 497

78.0250

ex 0809 10 00

Albicocche

dal 1o giugno al 31 luglio

4 123

78.0265

ex 0809 20 95

Ciliege, diverse dalle ciliege acide

dal 21 maggio al 10 agosto

32 863

78.0270

ex 0809 30

Pesche, comprese le pesche noci

dall’11 giugno al 30 settembre

6 808

78.0280

ex 0809 40 05

Prugne

dall’11 giugno al 30 settembre

51 276»


19.8.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 271/22


REGOLAMENTO (CE) N. 1470/2004 DELLA COMMISSIONE

del 18 agosto 2004

che fissa, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, gli importi dell'aiuto alla coltura di uve destinate alla produzione di alcune varietà di uve secche e dell’aiuto al reimpianto dei vigneti colpiti dalla fillossera

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2201/96 definisce i criteri per la fissazione dell'aiuto alla coltura di uve destinate alla produzione di uve secche delle varietà uva sultanina e Moscatel e di uve secche di Corinto.

(2)

L’articolo 7, paragrafo 1, terzo comma, dello stesso regolamento prevede la possibilità di differenziare l'importo dell'aiuto in funzione delle varietà di uve, nonché di altri fattori che possono influire sulle rese. Nel caso delle sultanine occorre prevedere una differenziazione supplementare tra le superfici colpite dalla fillossera e le altre.

(3)

Nella campagna di commercializzazione 2003/2004 la verifica delle superfici adibite alla coltura delle uve di cui all’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 2201/96 non ha evidenziato un superamento della superficie massima garantita fissata all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1621/1999 della Commissione, del 22 luglio 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio in ordine all'aiuto per la coltura di uve destinate alla produzione di determinate varietà di uve secche (2).

(4)

Occorre stabilire l’importo dell’aiuto alla coltura delle suddette uve per la campagna di commercializzazione 2004/2005.

(5)

Si deve inoltre stabilire l'importo dell'aiuto da concedere ai produttori che reimpiantano i loro vigneti per combattere la fillossera alle condizioni stabilite all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2201/96.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Per la campagna di commercializzazione 2004/2005, l’aiuto alla coltura di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/96 è fissato a:

a)

2 806 EUR/ha per le superfici coltivate a uve della varietà sultanina colpite dalla fillossera o ripiantate da meno di cinque anni;

b)

3 847 EUR/ha per le altre superfici coltivate a uve della varietà sultanina;

c)

3 391 EUR/ha per le superfici coltivate a uve secche di Corinto;

d)

969 EUR/ha per le superfici coltivate a uve della varietà Moscatel.

2.   Per la campagna di commercializzazione 2004/2005 l’aiuto al reimpianto di cui all’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2201/96 è fissato a 3 917 EUR/ha.

3.   Conformemente all’articolo 7, paragrafo 4, seconda frase, del regolamento (CE) n. 2201/96, il paragrafo 1 del presente articolo non si applica qualora sia versato l’aiuto di cui al paragrafo 2.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 25).

(2)  GU L 192 del 24.7.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1880/2001 (GU L 258 del 27.9.2001, pag. 14).


19.8.2004   

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L 271/24


REGOLAMENTO (CE) N. 1471/2004 DELLA COMMISSIONE

del 18 agosto 2004

che modifica l'allegato XI del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'importazione di prodotti di cervidi dal Canada e dagli Stati Uniti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l'articolo 23, primo paragrafo,

considerando quanto segue:

(1)

La sindrome del dimagrimento cronico (Chronic Wasting Disease) è stata riscontrata nei cervi e negli alci selvatici e d'allevamento in Canada e negli Stati Uniti. Finora non sono stati confermati altrove casi indigeni della malattia.

(2)

Nel parere del 6-7 marzo 2003, il comitato scientifico direttivo ha invitato a rafforzare la tutela della salute pubblica e degli animali nella Comunità contro i rischi posti dalla sindrome del dimagrimento cronico nei cervidi canadesi e statunitensi.

(3)

Poiché il Canada e gli Stati Uniti non figurano nell'elenco dei paesi terzi autorizzati ad esportare nella Comunità i ruminanti non domestici di cui alla decisione 79/542/CEE del Consiglio, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi o delle parti di paesi terzi da cui è autorizzata l'importazione nella Comunità di taluni animali vivi e delle relative carni fresche e fissa le condizioni di salute sanitaria e zoosanitaria e i criteri di certificazione veterinaria (2), l'esportazione di cervidi vivi da questi paesi verso la Comunità è già vietata.

(4)

La direttiva 92/65/CEE del Consiglio che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (3) specifica che solo lo sperma, gli ovuli e gli embrioni di talune specie designate possono essere importati nella Comunità. Poiché i cervidi non rientrano tra le suddette specie, l'importazione di sperma, ovuli ed embrioni di cervidi è già vietata.

(5)

Occorrerebbe introdurre misure intese a rendere minimi i rischi potenziali per la salute pubblica e degli animali derivanti dall'importazione di carni fresche, prodotti e preparazioni a base di carne di cervidi selvatici e d'allevamento.

(6)

È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 999/2001.

(7)

Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato XI del regolamento (CE) n. 999/2001 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Si applica a decorrere dal 1o gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione


(1)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 876/2004 della Commissione (GU L 162 del 30.4.2004, pag. 52).

(2)  GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/554/CE della Commissione (GU L 248 del 9.7.2004, pag. 1).

(3)  GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/68/CE (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 320).


ALLEGATO

Nella parte D dell’allegato XI è aggiunto il seguente punto 4:

«4.

a)

Quando le carni di selvaggina d'allevamento definite dalla direttiva 91/495/CEE del Consiglio (1), le preparazioni a base di carni definite dalla direttiva 94/65/CE del Consiglio (2) e i prodotti a base di carni definiti dalla direttiva 77/99/CEE del Consiglio (3), di provenienza da cervidi d’allevamento, sono importati nella Comunità in provenienza dal Canada e dagli Stati Uniti, i certificati sanitari sono accompagnati da una dichiarazione firmata dall'autorità competente del paese di produzione, redatta come segue:

“Questo prodotto contiene o proviene unicamente da carni, ad esclusione di frattaglie e midollo spinale, di cervidi che sono risultati negativi all'esame di rilevamento della sindrome del dimagrimento cronico, condotto mediante istopatologia, immunoistochimica o altro metodo diagnostico riconosciuto dall'autorità competente; non proviene da animali appartenenti a greggi nei quali sia stata confermata o si sospetti ufficialmente la presenza della sindrome del dimagrimento cronico.”

b)

Quando le carni di selvaggina definite dalla direttiva 92/45/CEE del Consiglio (4), le preparazioni a base di carni definite dalla direttiva 94/65/CE del Consiglio e i prodotti a base di carni definiti dalla direttiva 77/99/CEE del Consiglio, di provenienza da cervidi selvatici, sono importate nella Comunità in provenienza dal Canada e dagli Stati Uniti, il certificato sanitario è accompagnato da una dichiarazione firmata dall'autorità competente del paese di produzione, redatta come segue:

“Questo prodotto contiene o deriva unicamente da carni, ad esclusione di frattaglie e midollo spinale, di cervidi che sono risultati negativi all'esame di rilevamento della sindrome del dimagrimento cronico, condotto mediante istopatologia, immunoistochimica o altro metodo diagnostico riconosciuto dall'autorità competente; non proviene da animali appartenenti a greggi nei quali sia stata confermata negli ultimi tre anni o si sospetti ufficialmente la presenza della sindrome del dimagrimento cronico.”

»

(1)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 41.

(2)  GU L 368 del 31.12.1994, pag. 10.

(3)  GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85.

(4)  GU L 268 del 14.9.1992, pag. 35.


19.8.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 271/26


REGOLAMENTO (CE) N. 1472/2004 DELLA COMMISSIONE

del 18 agosto 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 1874/2003 relativo all'approvazione dei programmi nazionali di taluni Stati membri per la lotta contro lo scrapie e alla definizione di garanzie addizionali, nonché alla concessione di deroghe all'istituzione di programmi di allevamento di ovini resistenti alle encefalopatie spongiformi trasmissibili conformemente alla decisione 2003/100/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), e in particolare l'allegato VIII, capitolo A, sezione 1, lettera b), punto ii) dello stesso,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 prevede l'approvazione di programmi nazionali degli Stati membri di lotta contro lo scrapie, purché tali programmi rispondano a determinati criteri stabiliti in detto regolamento. In base a quest'ultimo vanno inoltre definite garanzie addizionali che possono essere richieste ai fini del commercio intracomunitario e delle importazioni conformemente a detto regolamento.

(2)

La decisione 2003/100/CE della Commissione, del 13 febbraio 2003, che fissa requisiti minimi per l'istituzione di programmi di allevamento di ovini resistenti alle encefalopatie spongiformi trasmissibili (2), stabilisce che ogni Stato membro introduca un programma di allevamento finalizzato alla selezione di ovini resistenti alle TSE in determinate razze ovine. La decisione prevede inoltre la possibilità di deroga all'obbligo per gli Stati membri di istituire un programma di allevamento sulla base di un programma nazionale di lotta contro lo scrapie, presentato ed approvato in conformità delle disposizioni del regolamento (CE) n. 999/2001, che prevede la sorveglianza attiva e permanente degli ovini e caprini morti in azienda per tutte le greggi dello Stato membro interessato.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1874/2003 della Commissione (3) approva i programmi nazionali della Danimarca e della Svezia di lotta contro lo scrapie.

(4)

Il 28 marzo 2004, la Finlandia ha presentato un programma di lotta nazionale contro lo scrapie destinata a soddisfare i criteri fissati nel regolamento (CE) n. 999/2001 e la Finlandia presenta una bassa prevalenza dello scrapie nel suo territorio. Di conseguenza, il programma nazionale di lotta contro lo scrapie della Finlandia va approvato.

(5)

Sulla base del suo programma nazionale di lotta contro lo scrapie, va accordata alla Finlandia una deroga all'obbligo di istituire un programma d'allevamento, quale previsto dalla decisione 2003/100/CE. Inoltre le garanzie addizionali riguardanti gli scambi commerciali di cui all'allegato VIII, capitolo A e allegato IX, capitolo E, del regolamento (CE) n. 999/2000 e fissate nel regolamento (CE) n. 1874/2003, e tutte le altre disposizioni previste dal regolamento dovrebbero applicarsi alla Finlandia.

(6)

Il regolamento (CE) n. 1874/2003 dovrebbe perciò essere modificato di conseguenza.

(7)

Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente della catena alimentare e della salute animale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1874/2003 è sostituito dal testo dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione


(1)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 876/2004 della Commissione (GU L 162 del 30.4.2004, pag. 52).

(2)  GU L 41 del 14.2.2003, pag. 41.

(3)  GU L 275 del 25.10.2003, pag. 12.


ALLEGATO

«ALLEGATO

Stati membri il cui programma nazionale di lotta contro lo scrapie è stato approvato

 

Danimarca

 

Finlandia

 

Svezia»

.

19.8.2004   

IT

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L 271/28


REGOLAMENTO (CE) N. 1473/2004 DELLA COMMISSIONE

del 18 agosto 2004

che fissa l'aiuto all'ammasso per le uve secche e i fichi secchi non trasformati della campagna di commercializzazione 2003/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2201/96, è concesso un aiuto all'ammasso a favore degli organismi ammassatori per le quantità di uve sultanine, uve secche di Corinto e di fichi secchi da essi acquistate e per l'effettiva durata dell'ammasso.

(2)

L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1535/2003 della Commissione, del 29 agosto 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (2), fissa le date delle campagne di commercializzazione.

(3)

È opportuno fissare l'aiuto all'ammasso per le uve secche e i fichi secchi non trasformati della campagna di commercializzazione 2003/2004 e, a tal fine, occorre tener conto delle disposizioni dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1622/1999 della Commissione, del 23 luglio 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto concerne il regime di ammasso applicabile alle uve secche e ai fichi secchi non trasformati (3), nonché del fatto che l'aiuto all'ammasso è calcolato tenendo conto dei costi tecnici dello stesso e del finanziamento del prezzo di acquisto pagato per i prodotti.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i prodotti della campagna di commercializzazione 2003/2004, l'aiuto all'ammasso di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2201/96 è pari a:

a)

0,1106 EUR/t netta al giorno fino al 28 febbraio 2005 e a 0,0846 EUR/t netta al giorno a partire dal 1o marzo 2005 per le uve secche;

b)

0,0949 EUR/t netta al giorno per i fichi secchi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 25).

(2)  GU L 218 del 29.8.2003, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1132/2004 (GU L 219 del 19.6.2004, pag. 3).

(3)  GU L 192 del 24.7.1999, pag. 33.


19.8.2004   

IT

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L 271/29


REGOLAMENTO (CE) N. 1474/2004 DELLA COMMISSIONE

del 18 agosto 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi (1), in particolare l’articolo 19,

considerando quanto segue:

(1)

La Germania ha designato due autorità come autorità comunitarie e ne ha informato la Commissione, la quale ha concluso che erano state presentate prove sufficienti per dimostrare che dette autorità comunitarie possono svolgere in maniera affidabile, tempestiva, efficace e adeguata i compiti di cui ai capitoli II, III e V del regolamento (CE) n. 2368/2002.

(2)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 22 del regolamento (CE) n. 2368/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato III del regolamento (CE) n. 2368/2002 è modificato in conformità dell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2004.

Per la Commissione

Christopher PATTEN

Membro della Commissione


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 28. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1459/2004 della Commissione (GU L 269 del 17.8.2004, pag. 26).


ALLEGATO

L’allegato III del regolamento (CE) n. 2368/2002 è così modificato:

 

Il testo seguente è aggiunto alla fine dell'allegato III del regolamento (CE) n. 2368/2002:

«3.

Hauptzollamt Koblenz

— Zollamt Idar-Oberstein —

Zertifizierungsstelle für Rohdiamanten

Hauptstraße 197

D-55743 Idar-Oberstein

Deutschland

Tel. (49-6781) 56 27-0

Fax: (49-6781) 56 27-19

e-mail: zaio@hzako.bfinv.de».

 

L’autorità tedesca competente ai fini degli articoli 5, paragrafo 3, 6, 9, 10, 14, paragrafo 3, 15 e 17 del regolamento (CE) n. 2368/2002 è la seguente:

«Oberfinanzdirektion Koblenz

— Zoll- und Verbrauchsteuerabteilung —

Vorort Außenwirtschaftsrecht

Postfach 10 07 64

D-67407 Neustadt a. d. Weinstr.

Deutschland

Tel. (49-6321) 894-0

Fax: (49-6321) 894-850

e-mail: diamond.cert@ofdko-nw.bfinv.de».


19.8.2004   

IT

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L 271/31


REGOLAMENTO (CE) N. 1475/2004 DELLA COMMISSIONE

del 18 agosto 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 596/2004 recante modalità d’applicazione del regime dei titoli d’esportazione nel settore delle uova

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 2, e l’articolo 8, paragrafo 13,

considerando quanto segue:

(1)

Le condizioni economiche sui mercati di esportazione delle uova e dei prodotti a base di uova sono molto diverse e variabili. È necessario pertanto precisare le condizioni di concessione delle restituzioni all’esportazione per i prodotti del settore.

(2)

Per meglio conseguire gli obiettivi di adattamento del metodo di assegnazione dei quantitativi che possono essere esportati con il beneficio delle restituzioni e per utilizzare più efficacemente le risorse disponibili di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2771/75, è opportuno ampliare la gamma delle situazioni previste dall’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 596/2004 della Commissione (2) in cui la Commissione può prendere misure per limitare il rilascio o la presentazione di titoli durante il periodo di riflessione previsto dopo la presentazione delle domande.

(3)

Occorre altresì prevedere in quali situazioni dette misure possono essere prese per destinazione.

(4)

È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 596/2004.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 596/2004 è modificato come segue:

1)

Il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Qualora il rilascio dei titoli richiesti provochi o rischi di provocare un superamento delle disponibilità di bilancio o l’esaurimento dei quantitativi massimi che possono essere esportati con restituzione durante il periodo considerato, tenuto conto dei limiti di cui all’articolo 8, paragrafo 12, del regolamento (CEE) n. 2771/75 o non consenta di garantire il proseguimento delle esportazioni per la parte restante del periodo in causa, la Commissione può:

a)

fissare una percentuale unica di accettazione dei quantitativi richiesti;

b)

respingere le domande per le quali non sono stati ancora concessi titoli d’esportazione;

c)

sospendere la presentazione di domande di titoli d’esportazione per un periodo massimo di cinque giorni lavorativi, fatta salva la possibilità di una sospensione per un periodo più lungo decisa secondo la procedura di cui all’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2771/75.

Le domande di titoli d’esportazione presentate durante il periodo di sospensione sono irricevibili.

Le misure di cui al primo comma possono essere prese o differenziate per categoria di prodotto e per destinazione.».

2)

È inserito il seguente paragrafo 4 bis:

«4 bis   Le misure di cui al paragrafo 4 possono essere adottate anche qualora le domande di titoli d’esportazione vertano su quantitativi che superano o rischiano di superare i quantitativi smaltiti normalmente per una determinata destinazione e qualora il rilascio dei titoli richiesti comporti un rischio di speculazione, di distorsione della concorrenza tra operatori o di turbative degli scambi in questione o del mercato comunitario.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(2)  GU L 94 del 31.3.2004, pag. 33.


19.8.2004   

IT

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L 271/33


REGOLAMENTO (CE) N. 1476/2004 DELLA COMMISSIONE

del 18 agosto 2004

recante modifica del regolamento (CE) n. 97/2004 che rettifica i regolamenti (CE) n. 2281/2003 e (CE) n. 2299/2003 che fissano il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l’atto di adesione della Grecia, in particolare il protocollo n. 4 concernente il cotone (1),

visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all’aiuto alla produzione di cotone (2), in particolare l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Per errore, il regolamento (CE) n. 97/2004 (3) si applica su richiesta degli interessati. Occorre correggere tale errore.

(2)

Vista l’urgenza con cui bisogna procedere a tale correzione, occorre prevedere come data di entrata in vigore del presente regolamento il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 97/2004 è modificato come segue: all’articolo 3, secondo e terzo comma, le parole «Su richiesta dell’interessato» sono soppresse.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 22 gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell’Agricoltura


(1)  Protocollo modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio (GU L 148 dell’1.6.2001, pag. 1).

(2)  GU L 148 dell’1.6.2001, pag. 3.

(3)  GU L 15 del 22.1.2004, pag. 12.


19.8.2004   

IT

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L 271/34


REGOLAMENTO (CE) N. 1477/2004 DELLA COMMISSIONE

del 18 agosto 2004

per quanto riguarda il rilascio di titoli d'importazione per lo zucchero di canna nel quadro di alcuni contingenti tariffari e accordi preferenziali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT (2),

visto il regolamento (CE) n. 1159/2003 della Commissione, del 30 giugno 2003, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, le modalità di applicazione per l'importazione di zucchero di canna nell'ambito di taluni contingenti tariffari e accordi preferenziali, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1464/95 e (CE) n. 779/96 (3), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1159/2003 prevede le modalità relative alla determinazione degli obblighi di consegna a dazio zero dei prodotti del codice NC 1701, espresso in equivalente di zucchero bianco, per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India.

(2)

L'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1159/2003 prevede le modalità relative alla determinazione dei contingenti tariffari a dazio zero dei prodotti del codice NC 1701 11 10, espresso in equivalente di zucchero bianco, per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India.

(3)

L'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1159/2003 apre contingenti tariffari, a un dazio di 98 EUR per tonnellata, dei prodotti del codice NC 1701 11 10, per le importazioni originarie del Brasile, di Cuba e di altri paesi terzi.

(4)

Nella settimana dal 9 al 13 agosto 2004, sono state presentate alle autorità competenti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1159/2003, domande di rilascio di titoli d'importazione per un quantitativo totale che supera il quantitativo dell'obbligo di consegna per un paese interessato, fissato ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1159/2003 per lo zucchero preferenziale ACP-India.

(5)

La Commissione deve pertanto fissare un coefficiente di riduzione che permetta il rilascio dei titoli proporzionalmente alla quantità disponibile e indicare che il limite in questione è stato raggiunto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione presentate dal 9 al 13 agosto 2004, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1159/2003, sono soddisfatte nel limite dei quantitativi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 agosto 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 2).

(2)  GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

(3)  GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 25. Regolamento dal regolamento (CE) n. 1409/2004 (GU L 256 del 3.8.2004, pag. 11).


ALLEGATO

Zucchero preferenziale ACP — INDIA

Titolo II del regolamento (CE) n. 1159/2003

Campagna 2004/2005

Paesi

Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 9-13.8.2004

Limite

Barbados

100

 

Belize

100

 

Congo

100

 

Figi

100

 

Guiana

100

 

India

0

Raggiunto

Costa d'Avorio

100

 

Giamaica

100

 

Kenya

100

 

Madagascar

100

 

Malawi

100

 

Maurizio

100

 

S. Cristoforo e Nevis

100

 

Swaziland

94,3308

Raggiunto

Tanzania

100

 

Trinidad e Tobago

100

 

Zambia

100

 

Zimbabwe

0

Raggiunto


Zucchero preferenziale speciale

Titolo III del regolamento (CE) n. 1159/2003

Campagna 2004/2005

Paesi

Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 9-13.8.2004

Limite

India

100

 

ACP

100

 


Zucchero concessioni CXL

Titolo IV del regolamento (CE) n. 1159/2003

Campagna 2004/2005

Paesi

Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 9-13.8.2004

Limite

Brasile

0

Raggiunto

Cuba

100

 

Altri paesi terzi

0

Raggiunto


19.8.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 271/36


REGOLAMENTO (CE) N. 1478/2004 DELLA COMMISSIONE

del 18 agosto 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 872/2004 del Consiglio relativo ad ulteriori misure restrittive nei confronti della Liberia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 872/2004 del Consiglio relativo ad ulteriori misure restrittive nei confronti della Liberia (1), in particolare l’articolo 11, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato I del regolamento (CE) n. 872/2004 elenca le persone fisiche e giuridiche, gli organismi e le entità interessati dal congelamento dei fondi e delle risorse economiche ai sensi di tale regolamento.

(2)

Il 23 giugno e il 13 luglio 2004 il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui deve essere applicato il congelamento dei fondi e delle risorse economiche. Occorre quindi modificare opportunamente l’allegato I.

(3)

Il presente regolamento deve entrare immediatamente in vigore per garantire l’efficacia delle misure previste,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 872/2004 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2004.

Per la Commissione

Christopher PATTEN

Membro della Commissione


(1)  GU L 162 del 30.4.2004, pag. 32. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1149/2004 della Commissione (GU L 222 del 23.6.2004, pag. 17).


ALLEGATO

Il regolamento (CE) n. 872/2004 è modificato come segue:

1)

La voce «Gus Kouvenhoven [alias (a) Kouenhoven, (b) Kouenhaven]. Data di nascita: 15 settembre 1942. Altre informazioni: proprietario dell’Hotel Africa; presidente della Oriental Timber Company.» è sostituita dal seguente testo:

«Gus Kouwenhoven [alias (a) Kouvenhoven, (b) Kouenhoven, (c) Kouenhaven]. Data di nascita: 15 settembre 1942. Altre informazioni: proprietario dell’Hotel Africa; presidente della Oriental Timber Company.»

2)

La voce «Leonid Minin [alias (a) Blavstein, (b) Blyuvshtein, (c) Blyafshtein, (d) Bluvshtein, (e) Blyufshtein, (f) Vladimir Abramovich Kerler, (g) Vladimir Abramovich Popiloveski, (h) Vladimir Abramovich Popela, (i) Vladimir Abramovich Popelo, (j) Wulf Breslan, (k) Igor Osols]. Data di nascita: (a) 14 dicembre 1947, (b) 18 ottobre 1946, (c) sconosciuta). Nazionalità: ucraina. Passaporti tedeschi (nome: Minin): (a) 5280007248D, (b) 18106739D. Passaporti israeliani: (a) 6019832 (6/11/94-5/11/99), (b) 9001689 (23/1/97-22/1/02), (c) 90109052 (26/11/97). Passaporto russo: KI0861177; passaporto boliviano: 65118; passaporto greco: non si conoscono gli estremi. Proprietario delle Exotic Tropical Timber Enterprises». è sostituita dal seguente testo:

«Leonid Minin [alias (a) Blavstein, (b) Blyuvshtein, (c) Blyafshtein, (d) Bluvshtein, (e) Blyufshtein, (f) Vladimir Abramovich Kerler, (g) Vladimir Abramovich Popiloveski, (h) Vladimir Abramovich Popela, (i) Vladimir Abramovich Popelo, (j) Wulf Breslan, (k) Igor Osols]. Data di nascita: (a) 14 dicembre 1947, (b) 18 ottobre 1946, (c) sconosciuta). Nazionalità: israeliana. Passaporti tedeschi contraffatti (nome: Minin): (a) 5280007248D, (b) 18106739D. Passaporti israeliani: (a) 6019832 (6/11/94-5/11/99), (b) 9001689 (23/1/97-22/1/02), (c) 90109052 (26/11/97). Passaporto russo: KI0861177; passaporto boliviano: 65118; passaporto greco: non si conoscono gli estremi. Proprietario delle Exotic Tropical Timber Enterprises.»

3)

La voce «Baba Jobe. Nazionalità: gambiana. Altre informazioni: direttore della Gambia New Millenium Air Company. Membro del parlamento gambiano.» è sostituita dal seguente testo:

«Baba Jobe. Nazionalità: gambiana. Altre informazioni: ex direttore della Gambia New Millenium Air Company. Ex membro del parlamento gambiano.»


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

19.8.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 271/38


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 agosto 2004

che accetta impegni offerti nel quadro del procedimento antidumping relativo alle importazioni di polietilentereftalato originario, fra l’altro, dell'Australia

(2004/600/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (il regolamento di base) (1), in particolare gli articoli 8 e 9,

sentito il comitato consultivo,

considerato quanto segue:

A.   PROCEDIMENTO

(1)

Il 19 febbraio 2004, la Commissione ha istituito, con il regolamento (CE) n. 306/2004 (2), un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di poli(etilentereftalato) (PET o prodotto in esame) originario dell'Australia, della Repubblica popolare cinese e del Pakistan (regolamento provvisorio).

(2)

Dopo l’istituzione delle misure antidumping provvisorie, la Commissione ha proseguito l’inchiesta su dumping, pregiudizio e interesse della Comunità. Le risultanze definitive e le conclusioni dell’inchiesta figurano nel regolamento (CE) n. 1467/2004 del Consiglio (3) che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di PET originario dell’Australia, della Repubblica popolare cinese e del Pakistan (il regolamento definitivo).

(3)

L’inchiesta ha confermato le risultanze provvisorie sulle pratiche di dumping pregiudizievole relative al prodotto in esame originario dell’Australia e della Repubblica popolare cinese.

B.   IMPEGNI

(4)

In seguito all'istituzione delle misure antidumping provvisorie, un produttore esportatore australiano che ha collaborato (Leading Synthetics Pty Ltd) ha offerto un impegno sui prezzi, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base. Nel quadro di tale impegno, il produttore esportatore in questione si è detto disposto a vendere il prodotto in esame ad un prezzo uguale o superiore al livello necessario ad eliminare l’effetto pregiudizievole del dumping.

(5)

La società fornirà periodicamente alla Commissione informazioni dettagliate sulle esportazioni nella Comunità, in modo che la Commissione possa controllare efficacemente il rispetto degli impegni. Inoltre, la struttura delle vendite di tale società è tale che, a parere della Commissione, il rischio di elusione degli impegni è limitato.

(6)

Alla luce di tali considerazioni, l’impegno è ritenuto accettabile.

(7)

Per permettere alla Commissione di verificare efficacemente il rispetto degli impegni da parte della società, al momento della richiesta all’autorità doganale d’immissione in libera pratica in conformità dell’impegno, l’esenzione dai dazi è subordinata alla presentazione di una fattura che contenga almeno gli elementi elencati all’allegato 2 del regolamento (CE) n. 1467/2004 del Consiglio. Queste informazioni permetteranno anche alle autorità doganali di verificare con sufficiente precisione la corrispondenza tra spedizioni e documenti commerciali. Nel caso in cui non venga presentata una fattura di questo tipo o se questa non corrisponde al prodotto presentato in dogana, viene riscossa l'appropriata aliquota di dazio antidumping.

(8)

In caso di violazione o di revoca dell'impegno, o di sospetta violazione, può essere imposto un dazio antidumping, in conformità dell'articolo 8, paragrafi 9 e 10, del regolamento di base,

DECIDE:

Articolo 1

È accettato l’impegno offerto dal sottocitato produttore esportatore nel quadro dell’attuale procedimento antidumping relativo alle importazioni di poli(etilentereftalato) originario dell'Australia, della Repubblica popolare cinese e del Pakistan.

Paese

Produttore

Codice addizionale TARIC

Australia

Leading Synthetics Pty Ltd

A503

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2004.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(2)  GU L 52 del 21.2.2004, pag. 5.

(3)  Cfr. pag. 1 della presente GU.


19.8.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 271/40


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 agosto 2004

relativa all'inventario del potenziale produttivo viticolo presentato dalla Repubblica di Slovenia a norma del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio

[notificata con il numero C(2004) 3121]

(Il testo in lingua slovena è il solo facente fede)

(2004/601/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1493/1999 impone allo Stato membro interessato l'obbligo di compilare un inventario del potenziale produttivo viticolo come condizione preliminare per poter beneficiare dell'aumento dei diritti di impianto e del sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione. La presentazione di tale inventario deve essere conforme all'articolo 16 del suddetto regolamento.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo (2), precisa, all'articolo 19, le informazioni che devono essere contenute nell'inventario.

(3)

Con lettera del 20 maggio 2004 la Repubblica di Slovenia ha comunicato alla Commissione le informazioni di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1227/2000. L'esame delle stesse permette di constatare che la Repubblica di Slovenia ha compilato l'inventario.

(4)

La presente decisione non implica il riconoscimento da parte della Commissione dell'esattezza dei dati contenuti nell'inventario ovvero della compatibilità della legislazione contemplata nell'inventario con il diritto comunitario. Essa lascia impregiudicata qualsiasi eventuale decisione della Commissione in materia.

(5)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione constata che la Repubblica di Slovenia ha compilato l'inventario del potenziale produttivo viticolo conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

Articolo 2

La Repubblica di Slovenia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1795/2003 della Commissione (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 13).

(2)  GU L 143 del 16.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1389/2004 (GU L 255 del 31.7.2004, pag. 7).


19.8.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 271/41


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 agosto 2004

relativa all’inventario del potenziale produttivo viticolo presentato dalla Repubblica Slovacca a norma del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio

[notificata con il numero C(2004) 3123]

(Il testo in lingua slovacca è il solo facente fede)

(2004/602/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l’articolo 23, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1493/1999 impone allo Stato membro interessato l’obbligo di compilare un inventario del potenziale produttivo viticolo come condizione preliminare per poter beneficiare dell’aumento dei diritti di impianto e del sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione. La presentazione di tale inventario deve essere conforme all’articolo 16 del suddetto regolamento.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo (2), precisa, all’articolo 19, le informazioni che devono essere contenute nell’inventario.

(3)

Con lettera del 4 giugno 2004 la Repubblica Slovacca ha comunicato alla Commissione le informazioni di cui all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1227/2000. L’esame delle stesse permette di constatare che la Repubblica Slovacca ha compilato l’inventario.

(4)

La presente decisione non implica il riconoscimento da parte della Commissione dell’esattezza dei dati contenuti nell’inventario ovvero della compatibilità della legislazione contemplata nell’inventario con il diritto comunitario. Essa lascia impregiudicata qualsiasi eventuale decisione della Commissione in materia.

(5)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione constata che la Repubblica Slovacca ha compilato l’inventario del potenziale produttivo viticolo conformemente all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

Articolo 2

La Repubblica Slovacca è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1795/2003 della Commissione (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 13).

(2)  GU L 143 del 16.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1389/2004 (GU L 255 del 31.7.2004, pag. 7).


19.8.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 271/42


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 agosto 2004

relativa all'inventario del potenziale produttivo viticolo presentato dalla Repubblica di Malta a norma del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio

[notificata con il numero C(2004) 3130]

(Il testo in lingua inglese è l'unico facente fede)

(2004/603/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1493/1999 impone allo Stato membro interessato l'obbligo di compilare un inventario del potenziale produttivo viticolo come condizione preliminare per poter beneficiare dell'aumento dei diritti di impianto e del sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione. La presentazione di tale inventario deve essere conforme all'articolo 16 del suddetto regolamento.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo (2), precisa, all'articolo 19, le informazioni che devono essere contenute nell'inventario.

(3)

Con lettera del 14 giugno 2004 la Repubblica di Malta ha comunicato alla Commissione le informazioni di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1227/2000. L'esame delle stesse permette di constatare che la Repubblica di Malta ha compilato l'inventario.

(4)

La presente decisione non implica il riconoscimento da parte della Commissione dell'esattezza dei dati contenuti nell'inventario ovvero della compatibilità della legislazione contemplata nell'inventario con il diritto comunitario. Essa lascia impregiudicata qualsiasi eventuale decisione della Commissione in materia.

(5)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione constata che la Repubblica di Malta ha compilato l'inventario del potenziale produttivo viticolo conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

Articolo 2

La Repubblica di Malta è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1795/2003 della Commissione (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 13).

(2)  GU L 143 del 16.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1389/2004 (GU L 255 del 31.7.2004, pag. 7).


Rettifiche

19.8.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 271/43


Rettifica del regolamento (CE) n. 1458/2004 della Commissione, del 16 agosto 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 269 del 17 agosto 2004 )

A pagina 21, il testo del regolamento (CE) n. 1458/2004 viene modificato come segue:

«(2)

Il presidente del sistema di certificazione del processo di Kimberley ha fornito, mediante avviso datato 15 giugno 2004, un elenco aggiornato dei partecipanti al sistema. L'aggiornamento consiste nell'aggiunta, a decorrere dal 15 giugno 2004, della Norvegia all’elenco dei partecipanti. Occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato II,».