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ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 270 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
47o anno |
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II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità |
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Commissione |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
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18.8.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 270/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1460/2004 DELLA COMMISSIONE
del 17 agosto 2004
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
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(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 18 agosto 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 17 agosto 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
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(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
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0707 00 05 |
052 |
83,4 |
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999 |
83,4 |
|
|
0709 90 70 |
052 |
72,1 |
|
999 |
72,1 |
|
|
0805 50 10 |
382 |
55,0 |
|
388 |
53,4 |
|
|
508 |
46,6 |
|
|
524 |
76,0 |
|
|
528 |
53,0 |
|
|
999 |
56,8 |
|
|
0806 10 10 |
052 |
84,5 |
|
400 |
179,7 |
|
|
624 |
145,8 |
|
|
999 |
136,7 |
|
|
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 |
388 |
83,6 |
|
400 |
107,8 |
|
|
404 |
115,9 |
|
|
508 |
59,3 |
|
|
512 |
83,8 |
|
|
528 |
108,3 |
|
|
720 |
53,0 |
|
|
800 |
162,8 |
|
|
804 |
79,5 |
|
|
999 |
94,9 |
|
|
0808 20 50 |
052 |
139,8 |
|
388 |
90,9 |
|
|
528 |
81,3 |
|
|
999 |
104,0 |
|
|
0809 30 10, 0809 30 90 |
052 |
139,6 |
|
999 |
139,6 |
|
|
0809 40 05 |
052 |
101,8 |
|
066 |
32,0 |
|
|
094 |
33,4 |
|
|
624 |
142,5 |
|
|
999 |
77,4 |
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(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
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18.8.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 270/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1461/2004 DELLA COMMISSIONE
del 17 agosto 2004
recante deroga al regolamento (CE) n. 1520/2000 per quanto riguarda determinate quantità previste dall’articolo 14 dello stesso
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 3, primo comma,
considerando quanto segue:
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(1) |
Dalle notifiche inviate dagli Stati membri si rileva che i pagamenti provenienti dalla riserva di cui all’articolo 14, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo (2), nel periodo compreso tra l’inizio dell’esercizio ed il 1o maggio 2004 sono effettuati ad un tasso superiore rispetto a quello del precedente esercizio. |
|
(2) |
Al fine di scongiurare che tale aumento dei tassi di utilizzo della riserva provochi delle perturbazioni degli scambi e in tal modo danneggi gli operatori che beneficiano della riserva, è opportuno aumentare, tramite una deroga all’articolo 14, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 1520/2000, gli importi previsti dalle summenzionate disposizioni relative all’esercizio in corso. |
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(3) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell’allegato II del trattato, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
In deroga all’articolo 14, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 1520/2000, e per l’esercizio che si conclude il 15 ottobre 2004:
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1) |
il limite della riserva totale di cui al primo comma del paragrafo 1 è aumentato a 45 milioni di EUR; |
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2) |
l’importo di cui al secondo comma del paragrafo 3 è aumentato a 35 milioni di EUR. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5).
(2) GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 886/2004 (GU L 168 dell’1.5.2004, pag. 14).
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18.8.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 270/4 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1462/2004 DELLA COMMISSIONE
del 17 agosto 2004
recante, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, revisione dell'importo massimo del contributo B e modifica del prezzo minimo delle barbabietole B nel settore dello zucchero
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 8, secondo e terzo trattino,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 1260/2001 prevede all'articolo 15, paragrafi 3 e 4, che le perdite risultanti dagli impegni all'esportazione delle eccedenze di zucchero comunitario devono essere coperte, entro il limite di taluni massimali, tramite contributi alla produzione riscossi sulle produzioni di zucchero A e B, di isoglucosio A e B e di sciroppo di inulina A e B. |
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(2) |
Il suddetto regolamento prevede all'articolo 15, paragrafo 5, che, quando esiste il rischio di non poter coprire la perdita globale prevedibile della campagna di commercializzazione in corso con l'introito del contributo alla produzione di base e del contributo B, a causa dei rispettivi massimali stabiliti al 2 % e al 30 % del prezzo d'intervento dello zucchero bianco, la percentuale massima per il contributo B è modificata nella misura necessaria a coprire la perdita globale, senza comunque superare il 37,5 %. |
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(3) |
In base ai dati previsionali attualmente disponibili, l'introito, prima della revisione, dei contributi da riscuotere per la campagna di commercializzazione 2004/2005 rischia di essere inferiore all'importo corrispondente al prodotto delle eccedenze esportabili e della perdita media. Per detta campagna di commercializzazione, è pertanto necessario portare l'importo massimo del contributo B al 37,5 % del prezzo di intervento dello zucchero bianco. |
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(4) |
L'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1260/2001 stabilisce il prezzo minimo delle barbabietole B a 32,42 EUR/t, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 5, del medesimo regolamento che prevede la corrispondente modifica del prezzo delle barbabietole B in caso di revisione dell'importo massimo del contributo B. |
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(5) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la campagna di commercializzazione 2004/2005, l'importo massimo del contributo B cui all'articolo 15, paragrafo 4, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1260/2001 è portato al 37,5 % del prezzo d'intervento dello zucchero bianco.
Articolo 2
Per la campagna di commercializzazione 2004/2005, il prezzo minimo delle barbabietole B di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1260/2001 è fissato, in applicazione dell'articolo 15, paragrafo 5, di detto regolamento, a 28,84 EUR/t.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.
(2) GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16.
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18.8.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 270/5 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1463/2004 DELLA COMMISSIONE
del 17 agosto 2004
concernente l’autorizzazione per dieci anni dell’additivo «Sacox 120 microGranulate» nei mangimi, appartenente al gruppo dei coccidiostatici e altre sostanze medicamentose
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (1), in particolare l’articolo 9G, paragrafo 5, lettera b),
considerando quanto segue:
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(1) |
In conformità della direttiva 70/524/CEE, i coccidiostatici iscritti nell’allegato I della suddetta direttiva prima del 1o gennaio 1988 sono stati autorizzati provvisoriamente a decorrere dal 1o aprile 1998 e trasferiti nel capitolo I dell’allegato B per essere riesaminati quali additivi associati ad un responsabile dell’immissione in circolazione. Il prodotto a base di salinomicina sodica, Sacox 120 microGranulate, è un additivo appartenente al gruppo «Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose», che figura nel capitolo I dell’allegato B della direttiva 70/524/CEE. |
|
(2) |
Il responsabile dell’immissione in circolazione di Sacox 120 microGranulate ha presentato una richiesta di autorizzazione e un fascicolo, a norma dell’articolo 9G, paragrafi 2 e 4, della direttiva summenzionata. |
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(3) |
L’articolo 9G, paragrafo 6, della direttiva 70/524/CEE prevede che, qualora, per motivi non imputabili al titolare dell’autorizzazione, non si possa deliberare sulla domanda di rinnovo prima della data di scadenza dell’autorizzazione, la durata di quest’ultima per gli additivi in causa è prorogata automaticamente fino al momento della delibera da parte della Commissione. Tale disposizione si applica all’autorizzazione di Sacox 120 microGranulate. La Commissione, il 26 aprile 2001, ha chiesto al comitato scientifico per l’alimentazione animale di fornire una valutazione completa dei rischi e tale richiesta è stata successivamente trasmessa all’Autorità europea per la sicurezza alimentare. Durante la procedura di riesame sono state richieste varie informazioni supplementari, il che ha impedito di portare a termine la nuova valutazione entro i termini stabiliti dall’articolo 9G. |
|
(4) |
Il gruppo di esperti scientifici sugli additivi e i prodotti o le sostanze usati nei mangimi, operante in seno all’Autorità europea per la sicurezza alimentare, ha emesso un parere favorevole sulla sicurezza e sull’efficacia di Sacox 120 microGranulate se utilizzato per i polli da ingrasso. |
|
(5) |
La nuova valutazione di Sacox 120 microGranulate effettuata dalla Commissione ha dimostrato che sono soddisfatte le condizioni pertinenti di cui alla direttiva 70/524/CEE. Sacox 120 microGranulate dovrebbe pertanto essere autorizzato per dieci anni quale additivo associato ad un responsabile della sua immissione in circolazione e dovrebbe essere incluso nel capitolo I dell’elenco di cui all’articolo 9T, lettera b), della suddetta direttiva. |
|
(6) |
Dal momento che l’autorizzazione dell’additivo è ora associata ad un responsabile dell’immissione in circolazione e sostituisce l'autorizzazione precedente che non era associata a nessuna persona specifica, è opportuno revocare quest’ultima autorizzazione. |
|
(7) |
Dato che non vi sono ragioni di sicurezza che richiedano il ritiro automatico dal mercato del prodotto a base di salinomicina sodica, è opportuno prevedere un periodo transitorio di sei mesi per lo smaltimento delle scorte dell’additivo. |
|
(8) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il capitolo I dell’allegato B della direttiva 70/524/CEE è modificato come segue:
L’additivo salinomicina sodica, appartenente al gruppo «Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose», è soppresso.
Articolo 2
L’additivo Sacox 120 microGranulate, appartenente al gruppo «Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose», di cui all’allegato del presente regolamento, è autorizzato ad essere impiegato nell’alimentazione animale alle condizioni indicate nel suddetto allegato.
Articolo 3
È consentito lo smaltimento delle scorte esistenti di salinomicina sodica per un periodo di sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 2004.
Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1289/2004 della Commissione (GU L 243 del 15.7.2004, pag. 15).
ALLEGATO
|
N. di registrazione dell'additivo |
Nome e numero di registrazione del responsabile dell'immissione in circolazione dell'additivo |
Additivo (Denominazione commerciale) |
Composizione, formula chimica, descrizione |
Specie animale o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
||||||||||||||||||||
|
mg di principio attivo/kg di alimento completo |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose |
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«E 766 |
Intervet International bv |
Salinomicina sodica 120 g/kg (Sacox 120 microGranulate) |
Composizione dell’additivo
Principio attivo
|
Polli da ingrasso |
— |
60 |
70 |
Somministrazione vietata almeno 5 giorni prima della macellazione Indicare nelle istruzioni d’uso: “Pericoloso per gli equidi e i tacchini” “Alimento contenente uno ionoforo: l’uso contemporaneo con certe sostanze medicamentose (ad esempio tiamulin) può essere controindicato” |
21 agosto 2014» |
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18.8.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 270/8 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1464/2004 DELLA COMMISSIONE
del 17 agosto 2004
concernente l’autorizzazione per dieci anni dell’additivo «Monteban» nei mangimi, appartenente al gruppo dei coccidiostatici e altre sostanze medicamentose
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (1), in particolare l’articolo 9G, paragrafo 5, lettera b),
considerando quanto segue:
|
(1) |
In conformità della direttiva 70/524/CEE, i coccidiostatici iscritti nell’allegato I della suddetta direttiva prima del 1o gennaio 1988 sono stati autorizzati provvisoriamente a decorrere dal 1o aprile 1998 e trasferiti nel capitolo I dell’allegato B per essere riesaminati quali additivi associati ad un responsabile dell’immissione in circolazione. Il prodotto a base di narasin, Monteban, è un additivo appartenente al gruppo «Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose», che figura nel capitolo I dell’allegato B della direttiva 70/524/CEE. |
|
(2) |
Il responsabile dell’immissione in circolazione di Monteban ha presentato una richiesta di autorizzazione e un fascicolo, a norma dell’articolo 9G, paragrafi 2 e 4, della direttiva summenzionata. |
|
(3) |
L’articolo 9G, paragrafo 6, della direttiva 70/524/CEE prevede che, qualora, per motivi non imputabili al titolare dell’autorizzazione, non si possa deliberare sulla domanda di rinnovo prima della data di scadenza dell’autorizzazione, la durata di quest’ultima per gli additivi in causa è prorogata automaticamente fino al momento della delibera da parte della Commissione. Tale disposizione si applica all’autorizzazione di Monteban. La Commissione, il 26 aprile 2001, ha chiesto al comitato scientifico per l’alimentazione animale di fornire una valutazione completa dei rischi e tale richiesta è stata successivamente trasmessa all’Autorità europea per la sicurezza alimentare. Durante la procedura di riesame sono state richieste varie informazioni supplementari, il che ha impedito di portare a termine la nuova valutazione entro i termini stabiliti dall’articolo 9G. |
|
(4) |
Il gruppo di esperti scientifici sugli additivi e i prodotti o le sostanze usati nei mangimi, operante in seno all’Autorità europea per la sicurezza alimentare, ha emesso un parere favorevole sulla sicurezza e sull’efficacia di Monteban se utilizzato per i polli da ingrasso. |
|
(5) |
La nuova valutazione di Monteban effettuata dalla Commissione ha dimostrato che sono soddisfatte le condizioni pertinenti di cui alla direttiva 70/524/CEE. Monteban dovrebbe pertanto essere autorizzato per dieci anni quale additivo associato ad un responsabile della sua immissione in circolazione e dovrebbe essere incluso nel capitolo I dell’elenco di cui all’articolo 9T, lettera b), della suddetta direttiva. |
|
(6) |
Dal momento che l’autorizzazione dell’additivo è ora associata ad un responsabile dell’immissione in circolazione e sostituisce l'autorizzazione precedente che non era associata a nessuna persona specifica, è opportuno revocare quest’ultima autorizzazione. |
|
(7) |
Dato che non vi sono ragioni di sicurezza che richiedano il ritiro automatico dal mercato del prodotto a base di narasin, è opportuno prevedere un periodo transitorio di sei mesi per lo smaltimento delle scorte dell’additivo. |
|
(8) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il capitolo I dell’allegato B della direttiva 70/524/CEE è così modificato:
L’additivo narasin, appartenente al gruppo «Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose», è soppresso.
Articolo 2
L’additivo Monteban, appartenente al gruppo «Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose», di cui all’allegato del presente regolamento, è autorizzato ad essere impiegato nell’alimentazione animale alle condizioni indicate nel suddetto allegato.
Articolo 3
È consentito lo smaltimento delle scorte esistenti di narasin per un periodo di sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 2004.
Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1289/2004 (GU L 243 del 15.7.2004, pag. 15).
ALLEGATO
|
N. di registrazione dell'additivo |
Nome e numero di registrazione del responsabile dell'immissione in circolazione dell'additivo |
Additivo (Denominazione commerciale) |
Composizione, formula chimica, descrizione |
Specie animale o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
||||||||||||||||||||||
|
mg di principio attivo/kg di alimento completo |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose |
|||||||||||||||||||||||||||||||
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«E 765 |
Eli Lilly and Company Ltd |
Narasin 100 g/kg (Monteban, Monteban G 100) |
Composizione dell’additivo
Principio attivo
|
Polli da ingrasso |
— |
60 |
70 |
Somministrazione vietata almeno 5 giorni prima della macellazione. Indicare nelle istruzioni d’uso:
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21 agosto 2014» |
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18.8.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 270/11 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1465/2004 DELLA COMMISSIONE
del 17 agosto 2004
relativo all'autorizzazione permanente di un additivo nell'alimentazione degli animali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (1), in particolare l'articolo 3 e l'articolo 9, lettera d), paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
La direttiva 70/524/CEE dispone che nessun additivo può essere immesso in circolazione senza autorizzazione comunitaria. Gli additivi di cui alla parte II dell'allegato C della direttiva possono essere autorizzati a tempo indeterminato, a condizione di soddisfare talune prescrizioni. |
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(2) |
L'impiego del preparato enzimatico 6-fitasi prodotto da Aspergillus oryzaen (DSM 11857) è stato autorizzato provvisoriamente, per la prima volta, per i polli da ingrasso, le galline ovaiole, i tacchini da ingrasso, i suinetti ed i suini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1353/2000 della Commissione (2) e per le scrofe dal regolamento (CE) n. 261/2003 della Commissione (3). |
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(3) |
Sono stati presentati dati nuovi a sostegno della domanda di autorizzazione a tempo indeterminato per tale preparato. Dalla valutazione risulta che sono state soddisfatte le condizioni di cui alla direttiva 70/524/CEE per l'autorizzazione. |
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(4) |
È pertanto opportuno autorizzare a tempo indeterminato l'impiego di questo preparato alle condizioni stabilite dall'allegato. |
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(5) |
La valutazione della domanda dimostra che è opportuno disporre di procedure per proteggere i lavoratori dall'esposizione all'additivo che figura nell'allegato. Tale protezione dovrebbe essere garantita dall'applicazione della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (4). |
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(6) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il preparato appartenente al gruppo «Enzimi», che figura nell'allegato, è autorizzato a tempo indeterminato per l'impiego come additivo nell'alimentazione animale, alle condizioni ivi specificate.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 2004.
Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1289/2004 della Commissione (GU L 243 del 15.7.2004, pag. 15).
(2) GU L 155 del 28.6.2000, pag. 15.
(3) GU L 37 del 13.2.2003, pag. 12.
(4) GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
ALLEGATO
|
N. CE |
Additivo |
Formula chimica, descrizione |
Specie animale o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
||||||||||
|
Unità d'attività/kg di alimento completo |
||||||||||||||||||
|
Enzimi |
||||||||||||||||||
|
«E 1614 |
6-fitasi EC 3.1.3.26 |
Preparato di 6-fitasi prodotto dall'Aspergillus oryzae (DSM 11857) avente un'attività minima di:
|
Polli da ingrasso |
— |
250 FYT |
— |
|
A tempo indeterminato |
||||||||||
|
Galline ovaiole |
— |
300 FYT |
— |
|
A tempo indeterminato |
|||||||||||||
|
Tacchini da ingrasso |
— |
250 FYT |
— |
|
A tempo indeterminato |
|||||||||||||
|
Suinetti |
— |
250 FYT |
— |
|
A tempo indeterminato |
|||||||||||||
|
Suini da ingrasso |
— |
250 FYT |
— |
|
A tempo indeterminato |
|||||||||||||
|
Scrofe |
— |
750 FYT |
— |
|
A tempo indeterminato» |
|||||||||||||
(1) 1 FYT è il quantitativo di enzima che libera 1 micromole di fosfato inorganico, al minuto, a partire dal fitato di sodio con pH 5,5 e a 37 °C.
|
18.8.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 270/14 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1466/2004 DELLA COMMISSIONE
del 17 agosto 2004
che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1210/2004, per la campagna 2004/2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),
visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione dei prodotti del settore dello zucchero diversi dai melassi (2), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase, e l'articolo 3, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna 2004/2005 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1210/2004 della Commissione (3). Questi prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 1444/2004 della Commissione (4). |
|
(2) |
I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 1423/95, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, del regolamento (CE) n. 1423/95, fissati dal regolamento (CE) n. 1210/2004 per la campagna 2004/2005, sono modificati e figurano all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 18 agosto 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell’agricoltura
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
(2) GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 (GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5).
(3) GU L 232 dell'1.7.2004, pag. 11.
(4) GU L 266 del 13.8.2004, pag. 8.
ALLEGATO
Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 99 applicabili dal 18 agosto 2004
|
(EUR) |
||
|
Codice NC |
Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto |
Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto |
|
1701 11 10 (1) |
17,48 |
7,56 |
|
1701 11 90 (1) |
17,48 |
13,71 |
|
1701 12 10 (1) |
17,48 |
7,37 |
|
1701 12 90 (1) |
17,48 |
13,19 |
|
1701 91 00 (2) |
20,48 |
16,07 |
|
1701 99 10 (2) |
20,48 |
10,62 |
|
1701 99 90 (2) |
20,48 |
10,62 |
|
1702 90 99 (3) |
0,20 |
0,44 |
(1) Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).
(2) Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto I, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).
(3) Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
Commissione
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18.8.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 270/16 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 17 agosto 2004
relativa all’inventario del potenziale produttivo viticolo presentato dalla Repubblica di Ungheria a norma del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio
[notificata con il numero C(2004) 3117]
(Il testo in lingua ungherese è il solo facente fede)
(2004/599/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l’articolo 23, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1493/1999 impone allo Stato membro interessato l’obbligo di compilare un inventario del potenziale produttivo viticolo come condizione preliminare per poter beneficiare dell’aumento dei diritti di impianto e del sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione. La presentazione di tale inventario deve essere conforme all’articolo 16 del suddetto regolamento. |
|
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo (2), precisa, all’articolo 19, le informazioni che devono essere contenute nell’inventario. |
|
(3) |
Con lettera del 25 giugno 2004 la Repubblica di Ungheria ha comunicato alla Commissione le informazioni di cui all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1227/2000. L’esame delle stesse permette di constatare che la Repubblica di Ungheria ha compilato l’inventario. |
|
(4) |
La presente decisione non implica il riconoscimento da parte della Commissione dell’esattezza dei dati contenuti nell’inventario ovvero della compatibilità della legislazione contemplata nell’inventario con il diritto comunitario. Essa lascia impregiudicata qualsiasi eventuale decisione della Commissione in materia. |
|
(5) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Commissione constata che la Repubblica di Ungheria ha compilato l’inventario del potenziale produttivo viticolo conformemente all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1493/1999.
Articolo 2
La Repubblica di Ungheria è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1795/2003 della Commissione (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 13).
(2) GU L 143 del 16.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1389/2004 (GU L 255 del 31.7.2004, pag. 7).
Rettifiche
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18.8.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 270/17 |
Rettifica del regolamento (CE) n. 1447/2004 della Commissione, del 13 agosto 2004, che istituisce misure provvisorie di salvaguardia nei confronti delle importazioni di salmone d’allevamento
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 267 del 14 agosto 2004 )
A pagina 28, il testo dell’allegato I viene sostituito dal seguente:
«ALLEGATO I
|
Codice NC |
Codice TARIC |
Gruppo |
Origine (per i gruppi 1 e 2) |
Contingente tariffario (per i gruppi 1 e 2) in tonnellate (EPI) |
Numero d'ordine per gruppo 1 |
Numero d'ordine per gruppo 2 |
Dazio supplementare EUR/t |
|
|
Gruppo 1 |
Gruppo 2 |
|||||||
|
ex 0302 12 00 |
0302120021 |
1 |
Norvegia |
163 997 |
09.0780 |
09.0788 |
522 |
722» |
|
0302120022 |
1 |
Is. Faer Øer |
22 230 |
09.0694 |
09.0695 |
|
|
|
|
0302120023 |
1 |
Altri |
20 108 |
09.0077 |
09.0078 |
|
|
|
|
0302120029 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0302120039 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0302120099 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ex 0303 11 00 |
0303110019 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
0303110099 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ex 0303 19 00 |
0303190019 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
0303190099 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ex 0303 22 00 |
0303220021 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
0303220022 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0303220023 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0303220029 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0303220089 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ex 0304 10 13 |
0304101321 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
0304101329 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0304101399 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ex 0304 20 13 |
0304201321 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
0304201329 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0304201399 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
18.8.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 270/18 |
Rettifica della direttiva 98/20/CE del Consiglio, del 30 marzo 1998, che modifica la direttiva 92/14/CEE sulla limitazione dell'utilizzazione degli aerei disciplinati dall'allegato 16 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 2, seconda edizione (1988)
( Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 107 del 7 aprile 1998 )
A pagina 6, articolo 2, prima frase:
anziché:
«Gli Stati membri determinano il regime delle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in applicazione della presente direttiva e adottano ogni misura necessaria per garantire l'attuazione di dette sanzioni.»,
leggi:
«Gli Stati membri determinano il regime delle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate per soddisfare la direttiva 92/14/CEE e adottano ogni misura necessaria per garantire l'attuazione di dette sanzioni.».
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18.8.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 270/18 |
Rettifica del regolamento (CE) n. 103/2004 della Commissione, del 21 gennaio 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per il regime degli interventi e dei ritiri dal mercato nel settore degli ortofrutticoli
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 16 del 23 gennaio 2004 )
A pagina 13, articolo 26, paragrafo 2, primo comma:
anziché:
«Salvo in caso di errore manifesto, se emergono irregolarità relative all'applicazione del presente regolamento imputabili ai destinatari, il beneficiario/richiedente è tenuto:»,
leggi:
«Salvo in caso di errore manifesto, se emergono irregolarità relative all'applicazione del presente regolamento, il beneficiario/richiedente è tenuto:».