ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 266

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

47o anno
13 agosto 2004


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 1440/2004 della Commissione, del 12 agosto 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (CE) n. 1441/2004 della Commissione, del 12 agosto 2004, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero a decorrere al 13 agosto 2004

3

 

 

Regolamento (CE) n. 1442/2004 della Commissione, del 12 agosto 2004, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

5

 

 

Regolamento (CE) n. 1443/2004 della Commissione, del 12 agosto 2004, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la 2a gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1327/2004

7

 

 

Regolamento (CE) n. 1444/2004 della Commissione, del 12 agosto 2004, che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1210/2004, per la campagna 2004/2005

8

 

 

Regolamento (CE) n. 1445/2004 della Commissione, del 12 agosto 2004, che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1341/2004

10

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Commissione

 

*

2004/595/CE:Decisione della Commissione, del 29 luglio 2004, che stabilisce un modello di certificato sanitario per l’importazione di cani, gatti e furetti nella Comunità a fini commerciali [notificata con il numero C(2004) 1947]  ( 1 )

11

 

*

2004/596/CE:Decisione della Commissione, del 21 giugno 2004, che definisce l'elenco delle zone della Repubblica slovacca cui si applica l'obiettivo n. 2 dei Fondi strutturali per il periodo dal 2004 al 2006 [notificata con il numero C(2004) 2137]

15

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

13.8.2004   

IT

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L 266/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1440/2004 DELLA COMMISSIONE

del 12 agosto 2004

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 agosto 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 agosto 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 agosto 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0709 90 70

052

79,7

999

79,7

0805 50 10

388

60,7

508

46,6

524

35,5

528

56,6

999

49,9

0806 10 10

052

107,5

204

87,5

220

100,7

400

179,8

624

139,6

628

137,6

999

125,5

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

77,0

400

93,1

404

117,3

508

50,3

512

96,8

528

101,4

720

46,7

800

167,5

804

84,9

999

92,8

0808 20 50

052

143,1

388

83,3

528

87,0

999

104,5

0809 30 10, 0809 30 90

052

145,8

999

145,8

0809 40 05

052

101,8

066

34,7

093

41,6

094

33,4

400

240,6

624

135,6

999

98,0


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


13.8.2004   

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L 266/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1441/2004 DELLA COMMISSIONE

del 12 agosto 2004

che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero a decorrere al 13 agosto 2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 24, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 (2), prevede che il prezzo cif all'importazione per i melassi, stabilito a norma del regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CE) n. 1422/95, sia considerato il «prezzo rappresentativo». Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68.

(2)

Nel determinare i prezzi rappresentativi occorre tenere conto di tutte le informazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 785/68, tranne nei casi previsti all'articolo 4 dello stesso regolamento, e per la determinazione di tali prezzi può essere eventualmente seguito il metodo di cui all'articolo 7 del medesimo regolamento.

(3)

Per l'adeguamento di prezzi che non si riferiscono alla qualità tipo è necessario, in funzione della qualità di melasso offerta, aumentare o diminuire i prezzi a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68.

(4)

Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi.

(5)

Occorre stabilire i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per i prodotti in questione in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2 e dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 agosto 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 agosto 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 79/2003 (GU L 13 del 18.1.2003, pag. 4).

(3)  GU L 145 del 27.6.1968, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1422/1995 (GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12).


ALLEGATO

Prezzi rappresentativi e importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero applicabili a decorrere dal 13 agosto 2004

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato

Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato (1)

1703 10 00 (2)

8,65

0

1703 90 00 (2)

10,10

0


(1)  Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

(2)  Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.


13.8.2004   

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L 266/5


REGOLAMENTO (CE) N. 1442/2004 DELLA COMMISSIONE

del 12 agosto 2004

che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.

(2)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/2001, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 28 dello stesso regolamento. In conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste.

(3)

Per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo. Quest'ultima è definita nell'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001. Tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 28, paragrafo 4, del suddetto regolamento. Lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero (2). L'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore.

(4)

In casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa.

(5)

La restituzione deve essere fissata ogni due settimane; la stessa può essere modificata nell'intervallo.

(6)

Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001, la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento, in funzione delle loro destinazioni.

(7)

L'aumento rapido e sostanziale, dall'inizio del 2001, delle importazioni preferenziali di zucchero provenienti dai paesi dei Balcani occidentali nonché delle esportazioni di zucchero dalla Comunità verso tali paesi sembra essere fortemente artificiale.

(8)

Per evitare eventuali abusi con la reimportazione nella Comunità di prodotti del settore dello zucchero che hanno beneficiato di restituzioni all'esportazione, per l'insieme dei paesi dei Balcani occidentali non è opportuno stabilire una restituzione per i prodotti di cui al presente regolamento.

(9)

In base ai suddetti elementi e alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare importi adeguati per la restituzione.

(10)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 agosto 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 agosto 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.


ALLEGATO

RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE DELLO ZUCCHERO BIANCO E DELLO ZUCCHERO GREGGIO COME TALI, APPLICABILI A PARTIRE DAL 13 AGOSTO 2004

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Importo delle restituzioni

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

39,65 (1)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

40,60 (1)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

39,65 (1)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

40,60 (1)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto

0,4310

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

43,10

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

44,14

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

44,14

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto

0,4310

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni della serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel seguente modo:

S00

:

tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori dalla Comunità), ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e Montenegro (Compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999) e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, tranne che per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).


(1)  Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001.


13.8.2004   

IT

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L 266/7


REGOLAMENTO (CE) N. 1443/2004 DELLA COMMISSIONE

del 12 agosto 2004

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la 2a gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1327/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità al regolamento (CE) n. 1327/2004 della Commissione, del 19 luglio 2004, relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2004/2005 (2), si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero a destinazione di determinati paesi terzi.

(2)

Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1327/2004, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 2a gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1327/2004, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 47,280 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 agosto 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 agosto 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 246 del 20.7.2004, pag. 23.


13.8.2004   

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L 266/8


REGOLAMENTO (CE) N. 1444/2004 DELLA COMMISSIONE

del 12 agosto 2004

che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1210/2004, per la campagna 2004/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),

visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione dei prodotti del settore dello zucchero diversi dai melassi (2), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase, e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna 2004/2005 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1210/2004 della Commissione (3). Questi prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 1358/2004 della Commissione (4).

(2)

I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 1423/95,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, del regolamento (CE) n. 1423/95, fissati dal regolamento (CE) n. 1210/2004 per la campagna 2004/2005, sono modificati e figurano all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 agosto 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 agosto 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell’agricoltura


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 (GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5).

(3)  GU L 232 dell'1.7.2004, pag. 11.

(4)  GU L 252 del 28.7.2004, pag. 3.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 99 applicabili dal 13 agosto 2004

(EUR)

Codice NC

Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto

Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

17,48

7,56

1701 11 90 (1)

17,48

13,71

1701 12 10 (1)

17,48

7,37

1701 12 90 (1)

17,48

13,19

1701 91 00 (2)

22,15

14,90

1701 99 10 (2)

22,15

9,64

1701 99 90 (2)

22,15

9,64

1702 90 99 (3)

0,22

0,42


(1)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).

(2)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto I, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).

(3)  Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.


13.8.2004   

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L 266/10


REGOLAMENTO (CE) N. 1445/2004 DELLA COMMISSIONE

del 12 agosto 2004

che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1341/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Spagna proveniente dai paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1341/2004 della Commissione (2)

(2)

Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione (3), la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003, decidere la fissazione di una riduzione massima del dazio all'importazione. Per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95. È dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la cui offerta non superi l'importo della riduzione massima del dazio all'importazione.

(3)

L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la riduzione massima del dazio all'importazione al livello di cui all'articolo 1.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 5 al 12 agosto 2004 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1341/2004, la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco è fissata a 27,80 EUR/t per un quantitativo massimo globale di 82 500 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 agosto 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 agosto 2004.

Per la Commissione

Olli REHN

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 249 del 23.7.2004, pag. 7.

(3)  GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

13.8.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 266/11


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2004

che stabilisce un modello di certificato sanitario per l’importazione di cani, gatti e furetti nella Comunità a fini commerciali

[notificata con il numero C(2004) 1947]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/595/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 92/65/CEE stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni.

(2)

Il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (2), fissa le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia nonché le regole relative al controllo di tali movimenti. Il regolamento si propone, fra l’altro, di assicurare l’uniformità delle norme applicabili agli scambi e ai movimenti a carattere non commerciale di animali e di evitare le frodi.

(3)

Il regolamento (CE) n. 998/2003 ha inoltre modificato la direttiva 92/65/CEE disponendo che, per formare oggetto di scambi, cani, gatti e furetti debbano soddisfare i requisiti fissati in tale regolamento.

(4)

È di conseguenza opportuno, per l’importazione di cani, gatti e furetti nella Comunità a fini commerciali, adottare norme corrispondenti a quelle relative all’importazione a carattere non commerciale di tali animali, mantenendo tuttavia l’esame clinico prescritto all’articolo 16 della direttiva 92/65/CEE.

(5)

Occorre assicurarsi che le norme e i principi applicati dai funzionari autorizzati dei paesi terzi offrano sufficienti garanzie. Devono pertanto essere autorizzate unicamente le importazioni nella Comunità a fini commerciali di cani, gatti e furetti provenienti dai paesi elencati nell’allegato della decisione 79/542/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, che istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi e definisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l’importazione nella Comunità di taluni animali vivi e delle loro carni fresche (3) o nell’allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003.

(6)

Un modello di certificato per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti provenienti da paesi terzi è stato stabilito dalla decisione 2004/203/CE (4) in conformità del regolamento (CE) n. 998/2003. Occorre di conseguenza stabilire un modello di certificato per l’importazione di cani, gatti e furetti nella Comunità a fini commerciali.

(7)

Il regolamento (CE) n. 998/2003 ha modificato l’articolo 10 della direttiva 92/65/CEE al fine di armonizzare le condizioni applicabili agli scambi di cani, gatti e furetti a quelle relative ai movimenti a carattere non commerciale degli stessi animali e, di conseguenza, occorre abrogare la decisione 94/273/CE della Commissione, del 18 aprile 1994, relativa all'istituzione di un certificato veterinario per l'immissione sul mercato, nel Regno Unito e in Irlanda, di cani e gatti non originari di questi paesi (5).

(8)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri autorizzano l’importazione di cani, gatti e furetti a fini commerciali secondo quanto previsto all’articolo 16 della direttiva 92/65/CEE, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

essi provengono dai paesi terzi elencati nell’allegato II della decisione 79/542/CEE o nell’allegato II, parte B, sezione 2, e parte C, del regolamento (CE) n. 998/2003;

b)

sono scortati da un certificato conforme al modello che figura nell’allegato della presente decisione.

Tale certificato è richiesto per l’introduzione in uno Stato membro diverso dall’Irlanda, dalla Svezia e dal Regno Unito degli animali suddetti in provenienza dai paesi terzi di cui al primo comma, lettera a), e per l’introduzione in Irlanda, in Svezia e nel Regno Unito degli stessi animali in provenienza dai paesi terzi figuranti nell’allegato II, parte B, sezione 2, e parte C, del regolamento (CE) n. 998/2003.

Articolo 2

La decisione 94/273/CE è abrogata.

Articolo 3

La presente decisione si applica a decorrere dal 12 ottobre 2004.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2004

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

(2)  GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 592/2004 della Commissione (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 7).

(3)  GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15, modificata da ultimo dalla decisione 2004/372/CE della Commissione (GU L 118 del 23.4.2004, pag. 45).

(4)  GU L 65 del 3.3.2004, pag. 13. Decisione modificata dalla decisione 2004/301/CE (GU L 98 del 2.4.2004, pag. 55).

(5)  GU L 117 del 7.5.1994, pag. 37. Decisione modificata dalla decisione 2001/298/CE (GU L 102 del 12.4.2001, pag. 63).


ALLEGATO

Allegato di cui all'articolo 1 della presente decisione.

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13.8.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 266/15


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 giugno 2004

che definisce l'elenco delle zone della Repubblica slovacca cui si applica l'obiettivo n. 2 dei Fondi strutturali per il periodo dal 2004 al 2006

[notificata con il numero C(2004) 2137]

(Il testo in lingua slovacca è il solo facente fede)

(2004/596/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

previa consultazione del comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni, del comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale e del comitato per le strutture del settore della pesca e dell'acquacoltura,

considerando quanto segue:

(1)

L'obiettivo n. 2 dei Fondi strutturali è destinato a favorire la riconversione economica e sociale delle zone con difficoltà strutturali.

(2)

La Commissione e gli Stati membri assicurano che gli interventi vengano effettivamente concentrati verso le zone più gravemente colpite e nell'ambito geografico più appropriato.

(3)

Il massimale di popolazione ammissibile al sostegno è fissato a 192 000 abitanti, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999, che stabilisce per la Repubblica slovacca un massimale pari al 31 % della popolazione delle regioni NUTS II non comprese nell'obiettivo n. 1.

(4)

Sulla scorta delle proposte degli Stati membri, la Commissione, in stretta concertazione con lo Stato membro interessato, definisce l'elenco delle zone cui si applica l'obiettivo n. 2, tenendo conto delle priorità regionali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le zone della Repubblica slovacca cui si applica l'obiettivo n. 2 dei Fondi strutturali per il periodo dal 1o maggio 2004 al 31 dicembre 2006 sono quelle che figurano in allegato.

Articolo 2

La Repubblica slovacca è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2004.

Per la Commissione

Jacques BARROT

Membro della Commissione


(1)  GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.


ALLEGATO

Elenco delle zone della Repubblica slovacca cui si applica l’obiettivo n. 2

Periodo 2004-2006

Regione di livello NUTS III

Zone ammissibili

Popolazione della regione di livello NUTS III appartenente alle zone ammissibili (abitanti)

Tutta la regione di livello NUTS III tranne

Soltanto le seguenti zone della regione di livello NUTS III

Zone conformi alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 9, lettera a), del regolamento (CE) n. 1260/1999

Bratislavský kraj

 

I seguenti comuni (codice nazionale):

 

Bratislava — Vajnory (529362)

 

Bratislava — Záhorská Bystrica (529427)

 

Bratislava — Čunovo (529435)

 

Bratislava — Jarovce (529443)

 

Bratislava — Rusovce (529494)

 

Záhorie (vojenský obvod) (500267)

 

Malé Leváre (504556)

 

Plavecké Podhradie (504629)

 

Plavecký Mikuláš (504637)

 

Rohožník (504769)

 

Sološnica (504858)

 

Studienka (504874)

 

Veľké Leváre (504947)

 

Závod (504980)

 

Borinka (507831)

 

Gajary (507890)

 

Jablonové (507954)

 

Jakubov (507962)

 

Kostolište (508012)

 

Kuchyňa (508021)

 

Láb (508039)

 

Lozorno (508055)

 

Malacky (508063)

 

Marianka (508080)

 

Pernek (508161)

 

Plavecký Štvrtok (508195)

 

Stupava (508233)

 

Suchohrad (508241)

 

Vysoká pri Morave (508349)

 

Záhorská Ves (508365)

 

Zohor (508381)

 

Báhoň (507806)

 

Budmerice (507849)

 

Častá (507857)

 

Doľany (507873)

 

Dubová (507881)

 

Jablonec (507946)

 

Svätý Jur (507989)

 

Limbach (508047)

 

Modra (508101)

 

Pezinok (508179)

 

Píla (508187)

 

Slovenský Grob (508225)

 

Šenkvice (508250)

 

Štefanová (508268)

 

Viničné (508306)

 

Vinosady (508314)

 

Vištuk (508322)

 

Boldog (503681)

 

Hrubá Borša (503797)

 

Hrubý Šúr (503801)

 

Hurbanova Ves (503819)

 

Kostolná pri Dunaji (503851)

 

Kráľová pri Senci (503894)

 

Reca (503983)

 

Bernolákovo (507814)

 

Blatné (507822)

 

Čataj (507865)

 

Hamuliakovo (507903)

 

Chorvátsky Grob (507911)

 

Ivanka pri Dunaji (507938)

 

Kalinkovo (507997)

 

Malinovo (508071)

 

Miloslavov (508098)

 

Most pri Bratislave (508110)

 

Nová Dedinka (508136)

 

Rovinka (508209)

 

Senec (508217)

 

Tomášov (508276)

 

Tureň (508284)

 

Veľký Biel (508292)

 

Vlky (508331)

 

Dunajská Lužná (545333)

 

Igram (555487)

 

Kaplna (555495)

 

Zálesie (555509)

177 801