ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 265

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

47o anno
12 agosto 2004


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 1436/2004 della Commissione, dell'11 agosto 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1437/2004 della Commissione dell’11 agosto 2004 che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette (Valençay, Scottish Farmed Salmon, Ternera de Extremadura e Aceite de Mallorca o Aceite mallorquín o Oli de Mallorca o Oli mallorquí)

3

 

*

Regolamento (CE) n. 1438/2004 della Commissione, dell’11 agosto 2004, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, il prezzo minimo da pagare ai produttori di prugne secche e l'importo dell'aiuto alla produzione per le susine

5

 

 

Regolamento (CE) n. 1439/2004 della Commissione, dell'11 agosto 2004, che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso

6

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Commissione

 

*

2004/594/CE:Decisione della Commissione, del 10 agosto 2004, recante misure protettive relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità nella Repubblica Sudafricana [notificata con il numero C(2004) 3144]  ( 1 )

9

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

12.8.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 265/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1436/2004 DELLA COMMISSIONE

dell'11 agosto 2004

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 agosto 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 agosto 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0709 90 70

052

79,9

999

79,9

0805 50 10

388

59,0

508

46,6

524

69,7

528

43,1

999

54,6

0806 10 10

052

95,8

204

87,5

220

100,7

400

172,0

624

140,3

628

137,6

999

122,3

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

84,8

400

93,7

404

117,3

508

53,6

512

93,6

528

89,0

720

46,0

800

167,5

804

81,3

999

91,9

0808 20 50

052

143,4

388

84,5

528

87,0

999

105,0

0809 30 10, 0809 30 90

052

147,5

999

147,5

0809 40 05

052

101,8

066

29,8

093

41,6

400

240,6

624

136,2

999

110,0


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


12.8.2004   

IT

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L 265/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1437/2004 DELLA COMMISSIONE

dell’11 agosto 2004

che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» («Valençay», «Scottish Farmed Salmon», «Ternera de Extremadura» e «Aceite de Mallorca» o «Aceite mallorquín» o «Oli de Mallorca» o «Oli mallorquí»)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 6, paragrafi 3 e 4,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, la Francia ha trasmesso alla Commissione una domanda di registrazione della denominazione «Valençay» quale denominazione di origine, il Regno Unito ha trasmesso alla Commissione una domanda di registrazione della denominazione «Scottish Farmed Salmon» quale indicazione geografica e la Spagna ha trasmesso alla Commissione una domanda di registrazione della denominazione «Ternera de Extremadura» quale indicazione geografica e una domanda di registrazione della denominazione «Aceite de Mallorca» o «Aceite mallorquín» o «Oli de Mallorca» o «Oli mallorquí» quale denominazione di origine.

(2)

A norma dell'articolo 6, paragrafo 1 del suddetto regolamento, si è constatato che le domande sono conformi al regolamento e, in particolare, che comprendono tutti gli elementi di cui all'articolo 4 del medesimo.

(3)

Nessuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92 è stata presentata alla Commissione in seguito alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2) delle denominazioni che figurano nell'allegato del presente regolamento.

(4)

Di conseguenza, queste denominazioni possono essere iscritte nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» ed essere pertanto tutelate sul piano comunitario in quanto denominazioni di origine protette o indicazioni geografiche protette.

(5)

L'allegato del presente regolamento completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 è completato dalle denominazioni figuranti nell'allegato del presente regolamento, che sono iscritte come denominazione di origine protetta (DOP) o indicazione geografica protetta (IGP) nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» previsto all'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’11 agosto 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1215/2004 (GU L 232 dell’1.7.2004, pag. 21).

(2)  GU C 236 del 2.10.2003, pag. 27 (Valençay).

GU C 246 del 14.10.2003, pag. 4 (Scottish Farmed Salmon).

GU C 246 del 14.10.2003, pag. 10 (Ternera de Extremadura).

GU C 246 del 14.10.2003, pag. 15 (Aceite de Mallorca o Aceite mallorquín o Oli de Mallorca o Oli mallorquí).

(3)  GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1258/2004 (GU L 239 del 9.7.2004, pag. 5).


ALLEGATO

PRODOTTI DELL'ALLEGATO I DEL TRATTATO DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA

Formaggi

FRANCIA

Valençay (DOP)

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

REGNO UNITO

Scottish Farmed Salmon (IGP)

Carni (e frattaglie) fresche

SPAGNA

Ternera de Extremadura (IGP)

Materie grasse (burro, margarina, oli...)

SPAGNA

Aceite de Mallorca o Aceite mallorquín o Oli de Mallorca o Oli mallorquí (DOP)


12.8.2004   

IT

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L 265/5


REGOLAMENTO (CE) N. 1438/2004 DELLA COMMISSIONE

dell’11 agosto 2004

che fissa, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, il prezzo minimo da pagare ai produttori di prugne secche e l'importo dell'aiuto alla produzione per le susine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 6 ter, paragrafo 3, e l'articolo 6 quater, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1535/2004 della Commissione, del 29 agosto 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (2), ha fissato all'articolo 3 le date delle campagne di commercializzazione.

(2)

I criteri per la fissazione del prezzo minimo e dell'importo dell'aiuto alla produzione sono definiti, rispettivamente, all'articolo 6 ter e all'articolo 6 quater del regolamento (CE) n. 2201/96.

(3)

I prodotti per i quali sono fissati il prezzo minimo e l'aiuto sono definiti all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 464/1999 della Commissione, del 3 marzo 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto concerne il regime di aiuto per le prugne secche (3), mentre le caratteristiche che tali prodotti devono soddisfare figurano all'articolo 2 dello stesso regolamento; occorre pertanto fissare il prezzo minimo e l'aiuto alla produzione per la campagna 2004/2005.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 2004/2005:

a)

il prezzo minimo di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2201/96 è pari a 1 935,23 EUR per tonnellata netta, franco produttore, di prugne secche «d'Ente»;

b)

l'aiuto alla produzione di cui all'articolo 4 dello stesso regolamento è pari a 923,17 EUR per tonnellata netta di susine.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’11 agosto 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2004 (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 25).

(2)  GU L 218 del 30.8.2003, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1132/2004 della Commissione (GU L 219 del 19.6.2004, pag. 3).

(3)  GU L 56 del 4.3.1999, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2198/2003 (GU L 328 del 17.12.2003, pag. 20).


12.8.2004   

IT

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L 265/6


REGOLAMENTO (CE) N. 1439/2004 DELLA COMMISSIONE

dell'11 agosto 2004

che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1),

visto il regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3072/95 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 di detto articolo, il dazio all'importazione è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato di una determinata percentuale a seconda che si tratti di riso semigreggio o di riso lavorato, previa deduzione del prezzo all'importazione, purché tale dazio non superi l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2)

In virtù dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 3072/95, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario d'importazione del prodotto.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1503/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso.

(4)

I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entra in vigore una nuova fissazione. Essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili dalla fonte di riferimento di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1503/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica.

(5)

Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.

(6)

L'applicazione del regolamento (CE) n. 1503/96 richiede la modifica dei dazi all'importazione conformemente agli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore del riso, di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 3072/95, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 agosto 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura


(1)  GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27).

(2)  GU L 189 del 30.7.1996, pag. 71. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2294/2003 (GU L 340 del 24.12.2003, pag. 12).


ALLEGATO I

Dazi applicabili all'importazione di riso e di rotture di riso

(EUR/t)

Codice NC

Dazio all'importazione (5)

Paesi terzi (esclusi ACP e Bangladesh) (3)

ACP (1)  (2)  (3)

Bangladesh (4)

Basmati

India e Pakistan (6)

Egitto (8)

1006 10 21

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 23

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 25

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 27

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 92

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 94

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 96

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 98

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 20 11

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 13

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 15

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 17

193,43

63,36

92,38

0,00

145,07

1006 20 92

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 94

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 96

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 98

193,43

63,36

92,38

0,00

145,07

1006 30 21

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 23

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 25

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 27

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 42

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 44

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 46

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 48

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 61

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 63

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 65

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 67

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 92

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 94

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 96

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 98

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 40 00

 (7)

41,18

 (7)

 

96,00


(1)  Per le importazioni di riso originario degli Stati ACP, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2286/2002 del Consiglio (GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5) e (CE) n. 638/2003 della Commissione (GU L 93 del 10.4.2003, pag. 3).

(2)  Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1706/98, i dazi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati ACP e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(3)  Il dazio all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95.

(4)  Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU L 337 del 4.12.1990, pag. 1) e (CEE) n. 862/91 della Commissione (GU L 88 del 9.4.1991, pag. 7), modificato.

(5)  L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente dal dazio all'importazione, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio (GU L 263 del 19.9.1991, pag. 1), modificata.

(6)  Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine indiana e pakistana, riduzione di 250 EUR/t [articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1503/96, modificato].

(7)  Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

(8)  Per le importazioni di riso di origine e provenienza egiziana, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2184/96 del Consiglio (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 1) e (CE) n. 196/97 della Commissione (GU L 31 dell'1.2.1997, pag. 53).


ALLEGATO II

Calcolo dei dazi all'importazione nel settore del riso

 

Risone

Tipo Indica

Tipo Japonica

Rotture

Semigreggio

Lavorato

Semigreggio

Lavorato

1.

Dazio all'importazione (EUR/t)

 (1)

193,43

416,00

264,00

416,00

 (1)

2.   

Elementi di calcolo:

a)

Prezzo cif Arag (EUR/t)

358,00

228,92

272,82

344,08

b)

Prezzo fob (EUR/t)

248,39

319,65

c)

Noli marittimi (EUR/t)

24,43

24,43

d)

Fonte

USDA e operatori

USDA e operatori

Operatori

Operatori


(1)  Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

12.8.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 265/9


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 agosto 2004

recante misure protettive relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità nella Repubblica Sudafricana

[notificata con il numero C(2004) 3144]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/594/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 1,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (2), in particolare l'articolo 22, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L'influenza aviaria è una malattia virale altamente contagiosa del pollame e dei volatili che può assumere rapidamente un carattere epizootico tale da costituire una grave minaccia per la salute dell'uomo e degli animali e da ridurre notevolmente la redditività degli allevamenti avicoli.

(2)

Sussiste il rischio che l'agente patogeno venga introdotto attraverso gli scambi internazionali di pollame vivo e di prodotti a base di pollame.

(3)

Il 6 agosto 2004 la Repubblica Sudafricana ha confermato la presenza di un focolaio d'influenza aviaria ad alta patogenicità in due allevamenti di ratiti nella Provincia del Capo orientale.

(4)

Il ceppo del virus dell'influenza aviaria individuato è del sottotipo H5N2 e quindi diverso dal ceppo all'origine dell'epidemia attualmente in corso in Asia. In base alle conoscenze attuali, il rischio per la salute pubblica costituito da questo sottotipo è inferiore al rischio legato al ceppo circolante in Asia, che è del sottotipo H5N1.

(5)

Attualmente, per il pollame e i prodotti a base di pollame, la Repubblica Sudafricana è autorizzata ad importare nella Comunità unicamente ratiti vivi, uova da cova, carne fresca di ratiti e prodotti a base di carne contenenti carne di ratiti, nonché volatili diversi dal pollame.

(6)

Peraltro il 6 agosto 2004 le autorità competenti della Repubblica Sudafricana hanno sospeso la certificazione di ratiti vivi e delle loro carni, in attesa che la situazione si chiarisca.

(7)

Tenuto conto del rischio che l'introduzione della malattia nella Comunità potrebbe costituire per la salute degli animali, è opportuno, come misura immediata, sospendere le importazioni di ratiti vivi e di uova da cova di detta specie dalla Repubblica Sudafricana.

(8)

Ai sensi della decisione 2000/666/CE (3) della Commissione, sono autorizzate le importazioni di volatili diversi dal pollame provenienti da tutti i paesi membri dell'UIE (Ufficio internazionale delle epizoozie) soggetti a garanzie in materia di polizia sanitaria stabilite dal paese di origine nonché a rigorose misure di quarantena successive all'importazione negli Stati membri.

(9)

Tuttavia, è opportuno sospendere le importazioni nella Comunità di volatili diversi dal pollame, nonché di uccelli da compagnia al seguito dei rispettivi proprietari in provenienza dalla Repubblica Sudafricana come misura supplementare onde fugare qualsiasi rischio di insorgenza della malattia nelle stazioni di quarantena sotto l'autorità degli Stati membri.

(10)

Inoltre, è opportuno sospendere le importazioni nella Comunità di carni fresche di pollame, di ratiti, di selvaggina da penna selvatica e d'allevamento, di preparazioni a base di carne e di prodotti a base di carne consistenti o contenenti carne delle suddette specie, ottenuti da volatili macellati dopo il 16 luglio 2004 in provenienza dalla Repubblica Sudafricana.

(11)

La decisione 97/222/CE (4) della Commissione reca l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di prodotti a base di carne e stabilisce trattamenti specifici al fine di ridurre il rischio di trasmissione della malattia attraverso tali prodotti. Il trattamento a cui deve essere sottoposto il prodotto dipende dallo status sanitario del paese di origine riguardo alla specie da cui è ottenuta la carne; al fine di evitare un onere inutile sugli scambi, è opportuno continuare ad autorizzare le importazioni di prodotti a base di carni di pollame originari della Repubblica Sudafricana che abbiano subito un trattamento termico di almeno 70° C in tutte le loro parti.

(12)

È opportuno riesaminare le misure adottate a livello comunitario in relazione a questo focolaio non appena la Repubblica Sudafricana avrà comunicato ulteriori informazioni sulla situazione sanitaria e sulle misure di controllo adottate a tale riguardo.

(13)

Le disposizioni della presente decisione saranno riesaminate in occasione della prossima riunione del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri sospendono le importazioni dal territorio della Repubblica Sudafricana di:

ratiti vivi e uova da cova di detta specie, e

volatili diversi dal pollame, nonché uccelli da compagnia al seguito dei rispettivi proprietari.

Articolo 2

Gli Stati membri sospendono le importazioni dal territorio della Repubblica Sudafricana di:

carne fresca di ratiti, e di

preparazioni a base di carne e prodotti a base di carne consistenti o contenenti carne delle suddette specie.

Articolo 3

1.   In deroga all'articolo 2, gli Stati membri autorizzano le importazioni dei prodotti di cui al suddetto articolo che sono stati ottenuti da volatili macellati anteriormente al 16 luglio 2004.

2.   I certificati veterinari che scortano le partite dei prodotti di cui al paragrafo 1 recano le seguenti indicazioni:

«Carne fresca di ratiti/prodotti a base di carne consistenti o contenenti carne delle suddette specie/preparazioni a base di carne consistenti o contenenti carne delle suddette specie (5) ottenuti da volatili macellati prima del 16 luglio 2004, conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, della decisione 2004/594/CE.

3.   In deroga all'articolo 2, gli Stati membri autorizzano le importazioni di prodotti a base di carni consistenti o contenenti carne di ratiti, qualora le carni di tali specie siano state sottoposte ad uno dei trattamenti specifici di cui ai punti B, C o D della parte IV dell'allegato della decisione 97/222/CE della Commissione.

Articolo 4

Gli Stati membri modificano le misure applicate alle importazioni per renderle conformi alla presente decisione e rendono immediatamente pubbliche nel modo adeguato le misure adottate. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 5

La presente decisione viene riesaminata alla luce dell'evoluzione della malattia e sulla base delle informazioni trasmesse dalle autorità veterinarie della Repubblica Sudafricana.

Articolo 6

La presente decisione si applica fino al 1 gennaio 2005.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dall'Atto di adesione del 2003.

(2)  GU L 24 del 31.1.1998, pag. 9. Direttive modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

(3)  GU L 278 del 31.10.2000, pag. 26. Direttive modificata da ultimo dalla decisione 2002/279/CE (GU L 99 del 16.4.2002, pag. 17).

(4)  GU L 98 del 4.4.1997, pag. 39. Direttive modificata da ultimo dalla decisione 2004/245/CE (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 62).

(5)  Cancellare la dicitura non pertinente.»