ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 258

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

47o anno
5 agosto 2004


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE) n. 1415/2004 del Consiglio, del 19 luglio 2004, che fissa lo sforzo di pesca annuo massimo per talune zone e attività di pesca

1

 

 

Regolamento (CE) n. 1416/2004 della Commissione, del 4 agosto 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

6

 

*

Regolamento (CE) n. 1417/2004 della Commissione, del 29 luglio 2004, relativo alle misure di vigilanza sulle importazioni di taluni prodotti tessili originari della Repubblica araba siriana

8

 

*

Regolamento (CE) n. 1418/2004 della Commissione, del 4 agosto 2004, relativo alla determinazione dei gruppi di varietà di alta qualità esentati dal programma di riscatto delle quote nel settore del tabacco greggio per il raccolto 2004

10

 

*

Regolamento (CE) n. 1419/2004 della Commissione, del 4 agosto 2004, relativo al proseguimento dell’applicazione delle convenzioni di finanziamento pluriennali e annuali concluse tra la Commissione europea a nome della Comunità europea, da un lato, e la Repubblica ceca, l’Estonia, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, dall’altro, e recante deroghe alle convenzioni di finanziamento pluriennali e ai regolamenti (CE) n. 1266/1999 del Consiglio e (CE) n. 2222/2000

11

 

 

Regolamento (CE) n. 1420/2004 della Commissione, del 4 agosto 2004, che stabilisce in quale misura possono essere accolte le domande di diritti d'importazione presentate per il contingente di carni bovine congelate previsto dal regolamento (CE) n. 1203/2004

16

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità europea e la Regione ad amministrazione speciale di Macao della Repubblica popolare cinese sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare

17

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della decisione n. 2004/344/CE della Commissione, del 23 marzo 2004, che stabilisce l'assegnazione, per stato membro, della riserva di efficacia ed efficienza per gli interventi dei fondi strutturali a titolo degli obiettivi 1, 2 e 3 e dello strumento finanziario di orientamento della pesca al di fuori dalle regioni dell'obiettivo 1 (GU L 111 del 17.4.2004)

18

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

5.8.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 258/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1415/2004 DEL CONSIGLIO

del 19 luglio 2004

che fissa lo sforzo di pesca annuo massimo per talune zone e attività di pesca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1954/2003 del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo alla gestione dello sforzo di pesca per talune zone e risorse di pesca comunitarie (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1954/2003 stabilisce i criteri e le procedure per l'introduzione di un sistema di gestione dello sforzo di pesca in talune zone di pesca e risorse di pesca comunitarie.

(2)

Gli Stati membri hanno comunicato alla Commissione le informazioni richieste nel regolamento (CE) n. 1954/2003 e, in particolare, la media annuale dello sforzo di pesca esercitato nel periodo 1998-2002 da pescherecci aventi una lunghezza fuori tutto pari o superiore a 15 metri nelle zone definite nel precitato regolamento e la media annuale dello sforzo di pesca esercitato nel periodo 1998-2002 da pescherecci aventi una lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri nelle zone biologicamente sensibili definite nello stesso regolamento.

(3)

In sede di valutazione dello sforzo di pesca ai sensi del regolamento (CE) n. 1954/2003, per potenza motrice si intende la potenza del motore di un peschereccio, quale definita nel regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio, del 22 settembre 1986, che definisce le caratteristiche dei pescherecci (2).

(4)

La Commissione ha trasmesso agli Stati membri le informazioni di cui al regolamento (CE) n. 1954/2003 e, dopo averli consultati, ha valutato i dati ricevuti rispetto alle limitazioni dello sforzo di pesca adottate nell'ambito delle vigenti o delle precedenti misure comunitarie concernenti la gestione dello sforzo di pesca.

(5)

Lo sforzo di pesca annuo massimo per i pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro, per gruppo di specie, zona e attività di pesca, dovrebbe essere pari allo sforzo di pesca totale esercitato da quei pescherecci nell’arco del quinquennio 1998-2002, diviso per cinque,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ambito d'applicazione

Il presente regolamento fissa lo sforzo di pesca annuo massimo per ciascuno Stato membro e per ciascuna zona e attività di pesca di cui agli articoli 3 e 6 del regolamento (CE) n. 1954/2003.

Articolo 2

Livelli massimi

1.   I livelli massimi dello sforzo di pesca annuo per gruppo di specie, zona e attività di pesca, nonché per Stato membro, per le zone di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1954/2003, figurano nell'allegato I del presente regolamento.

2.   I livelli massimi dello sforzo di pesca annuo per gruppo di specie, zona e attività di pesca, nonché per Stato membro, per la zona di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1954/2003, figurano nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Transito in una zona

1.   Ciascuno Stato membro assicura che l'uso delle attribuzioni per zona di sforzi di pesca di cui agli articoli 3 e 6 del regolamento (CE) n. 1954/2003 non si tradurrà in un maggiore tempo di pesca rispetto ai livelli dello sforzo di pesca esercitato nel periodo di riferimento.

2.   Lo sforzo di pesca fissato in esito al transito di un peschereccio in una zona in cui non si sono svolte operazioni di pesca nel periodo di riferimento non dev'essere utilizzato per compiere operazioni di pesca in detta zona. Ciascuno Stato membro registra separatamente tale sforzo di pesca.

Articolo 4

Metodologia

Ciascun Stato membro assicura che il metodo usato per registrare lo sforzo di pesca è lo stesso di quello utilizzato nella determinazione dei livelli dello sforzo di pesca a norma degli articoli 3 e 6 del regolamento (CE) n. 1954/2003.

Articolo 5

Rispetto di altre misure di limitazione dello sforzo di pesca

I livelli massimi dello sforzo di pesca annuo fissati negli allegati I e II non inficiano le limitazioni dello sforzo di pesca fissate nell'ambito dei piani di ricostituzione o di qualsiasi altra misura di gestione adottata in applicazione della normativa comunitaria, a condizione che si applichi la misura che prevede il minore sforzo di pesca.

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

C. VEERMAN


(1)  GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1.

(2)  GU L 274 del 25.9.1986, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3259/94 (GU L 339 del 29.12.1994, pag. 11).


ALLEGATO I

Livelli massimi dello sforzo di pesca annuo determinati in base all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1954/2003

Zona di pesca [tranne, se del caso, per la zona definita all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1954/2003]

Media annuale dello sforzo di pesca, in kW(x) giorni (1), per i pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiori a 15 metri

Belgio

Danimarca

Germania

Spagna

Francia

Irlanda

Paesi Bassi

Portogallo

Regno Unito

Tabella A

Specie demersali, escluse quelle di cui al regolamento (CE) n. 2347/2002

totale

8 197 827

215 234

424 882

88 117 785

77 270 095

10 229 052

759 606

35 728 844

50 021 901

ICES V, VI

58 452

215 234

186 370

2 460 000

11 649 154

2 324 932

6 000

0

24 017 229

ICES VII

7 396 910

0

233 560

17 957 785

40 657 844

7 904 120

350 279

0

25 786 266

ICES VIII

742 465

0

4 952

33 100 000

24 963 097

0

403 327

2 552 222

218 406

ICES IX

0

0

0

15 300 000

0

0

0

29 936 606

0

ICES X

0

0

0

0

0

0

0

2 360 033

0

CECAF 34.1.1

0

0

0

14 500 000

0

0

0

94 659

0

CECAF 34.1.2

0

0

0

4 800 000

0

0

0

378 452

0

CECAF 34.2.0

0

0

0

0

0

0

0

406 872

0

Tabella B

Cappesante

totale

354 066

0

0

380 000

8 349 182

530 778

155 157

0

5 290 044

ICES V, VI

0

0

0

0

0

5 766

0

0

1 974 425

ICES VII

354 066

0

0

0

7 447 932

525 012

155 157

0

3 315 619

ICES VIII

0

0

0

170 000

901 250

0

0

0

0

ICES IX

0

0

0

210 000

0

0

0

0

0

ICES X

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CECAF 34.1.1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CECAF 34.1.2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CECAF 34.2.0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tabella C

Granciporri e granseole

totale

0

0

0

2 920 000

2 465 482

505 960

0

0

1 245 658

ICES V, VI

0

0

0

0

0

465 000

0

0

702 292

ICES VII

0

0

0

0

1 946 719

40 960

0

0

543 366

ICES VIII

0

0

0

500 000

518 763

0

0

0

0

ICES IX

0

0

0

750 000

0

0

0

0

0

ICES X

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CECAF 34.1.1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CECAF 34.1.2

0

0

0

1 670 000

0

0

0

0

0

CECAF 34.2.0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(1)  Ai fini del calcolo dello sforzo di pesca per nave in una determinata zona, l'attività è data, per il peschereccio assente dal porto, dal numero di giorni in mare per bordata effettuata nella zona in questione, arrotondato al numero intero più vicino.


ALLEGATO II

Livelli massimi dello sforzo di pesca annuo determinati nella zona biologicamente sensibile di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1954/2003

Specie bersaglio nella zona biologicamente sensibile di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1954/2003

Media annuale dello sforzo di pesca, in kW(x) giorni (1), per i pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri

Belgio

Danimarca

Germania

Spagna

Francia

Irlanda

Paesi Bassi

Portogallo

Regno Unito

Specie demersali, escluse quelle di cui al regolamento (CE) n. 2347/2002

135 432

0

8 326

5 642 215

9 559 653

7 154 490

0

0

3 061 485

Cappesante

0

0

0

0

31 039

109 395

0

0

1 223

Granciporri e granseole

0

0

0

0

84 690

63 198

0

0

393

Totale

135 432

0

8 326

5 642 215

9 675 382

7 327 083

0

0

3 063 101


(1)  Ai fini del calcolo dello sforzo di pesca per nave in una determinata zona, l'attività è data, per il peschereccio assente dal porto, dal numero di giorni in mare per bordata effettuata nella zona in questione, arrotondato al numero intero più vicino.


5.8.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 258/6


REGOLAMENTO (CE) N. 1416/2004 DELLA COMMISSIONE

del 4 agosto 2004

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 agosto 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 4 agosto 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0707 00 05

052

44,5

999

44,5

0709 90 70

052

64,8

999

64,8

0805 50 10

382

52,7

388

56,5

508

46,6

520

45,9

524

59,7

528

49,8

999

51,9

0806 10 10

052

121,0

204

108,5

220

118,7

400

172,3

624

144,9

628

136,6

999

133,7

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

88,6

400

100,9

404

98,5

508

72,6

512

59,2

528

80,5

720

56,3

800

124,8

804

77,9

999

84,4

0808 20 50

052

104,0

388

79,3

528

46,7

804

125,4

999

88,9

0809 20 95

052

293,6

400

285,3

404

286,5

999

288,5

0809 30 10, 0809 30 90

052

149,6

999

149,6

0809 40 05

066

32,0

093

41,6

094

37,5

512

91,6

624

104,2

999

61,4


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


5.8.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 258/8


REGOLAMENTO (CE) N. 1417/2004 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2004

relativo alle misure di vigilanza sulle importazioni di taluni prodotti tessili originari della Repubblica araba siriana

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2040/2002 della Commissione, del 15 novembre 2002, relativo alle misure di vigilanza sulle importazioni di taluni prodotti tessili originari della Repubblica araba siriana (2) scade il 17 maggio 2004.

(2)

La vigilanza applicata negli ultimi diciotto mesi sulle importazioni di taluni prodotti tessili siriani ha rivelato che il brusco aumento, nel 2000, delle importazioni nella Comunità di filati di cotone (categoria 1) a prezzi molto bassi originari della Repubblica araba siriana («Siria»), che ha determinato un innalzamento delle importazioni da un livello praticamente pari a zero nel 1996 al 10 % delle importazioni comunitarie nel 2000, si era stabilizzato nei primi anni della vigilanza. Tuttavia, nel 2003 è stato registrato un ulteriore brusco aumento: rispetto al 2002 le importazioni sono aumentate del 39,8 % in termini di volume e del 26,1 % in termini di valore. Secondo gli ultimi dati tale tendenza è confermata nel 2004, poiché il volume delle importazioni del gennaio 2004 è raddoppiato rispetto allo stesso mese del 2003.

(3)

Le indagini condotte dalla Commissione nel 2001 e 2002 avevano rivelato che l'aumento delle capacità di produzione della Siria e contemporaneamente delle esportazioni siriane verso la Comunità era legato ad un aumento delle capacità di produzione di filati di cotone in Siria. Tale produzione è orientata quasi esclusivamente all'esportazione, soprattutto verso il mercato comunitario. L’ulteriore incremento di capacità che sembra aver avuto luogo successivamente risulta avere determinato il brusco aumento delle esportazioni siriane verso la Comunità nel 2003.

(4)

La stabilità del volume delle esportazioni siriane riscontrata in passato risulta pertanto scomparsa e le esportazioni sono diventate più consistenti. I prezzi medi delle esportazioni siriane verso la Comunità sono ancora in diminuzione e figurano tra i prezzi d’importazione più bassi della Comunità.

(5)

I risultati delle indagini effettuate finora indicano una probabile ulteriore riduzione dei prezzi e un conseguente nuovo aumento di tali esportazioni verso la Comunità, in ragione dell’installazione da parte della Siria intorno alla metà del 2002 di nuove capacità di produzione di filati di cotone. Tuttavia, tutti i principali fornitori di filati di cotone alla Comunità sono soggetti a contingenti o a licenze d’importazione, tranne l’Egitto dal 1o gennaio 2004 e la Turchia, che è partner dell’Unione doganale.

(6)

Di conseguenza, le importazioni nella Comunità di filati di cotone (categoria 1) originari della Siria dovrebbero continuare ad essere sorvegliate attentamente. È pertanto opportuno rinnovare il meccanismo di vigilanza istituito dal regolamento (CE) n. 956/2001 della Commissione (3). Di conseguenza, l'ingresso nel territorio comunitario di prodotti di filati di cotone provenienti dalla Siria e immessi in libera pratica nella Comunità sarà soggetto a tale meccanismo di vigilanza e disciplinato dalle disposizioni in materia di presentazione di un documento d'importazione di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 517/94.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere espresso dal comitato istituito dal regolamento (CE) n. 517/94,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le importazioni nella Comunità dei filati di cotone (categoria 1) originari della Repubblica araba siriana e immessi in libera pratica nella Comunità sono soggette ad una vigilanza comunitaria preventiva.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica fino al 31 dicembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2004.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione


(1)  GU L 67 del 10.3.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2309/2003 della Commissione (GU L 342 del 30.12.2003, pag. 21).

(2)  GU L 313 del 16.11.2001, pag. 24.

(3)  GU L 134 del 17.5.2001, pag. 31.


5.8.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 258/10


REGOLAMENTO (CE) N. 1418/2004 DELLA COMMISSIONE

del 4 agosto 2004

relativo alla determinazione dei gruppi di varietà di alta qualità esentati dal programma di riscatto delle quote nel settore del tabacco greggio per il raccolto 2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (1), in particolare l’articolo 14 bis, sesto trattino,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in ordine al regime di premi, alle quote di produzione e all’aiuto specifico alle associazioni di produttori nel settore del tabacco greggio (2), la Commissione determina, in base alle proposte degli Stati membri, le zone di produzione sensibili e/o i gruppi di varietà di alta qualità che saranno esentati dal programma di riscatto delle quote.

(2)

Alcuni Stati membri hanno chiesto che un determinato numero di varietà di alta qualità sia esentato dal programma di riscatto delle quote per il raccolto 2004. Occorre pertanto determinare detti gruppi di varietà di alta qualità per il raccolto 2004.

(3)

Poiché il regolamento (CE) n. 2848/98 prevede che lo Stato membro renda pubblica l’intenzione di vendita a decorrere dal 1o novembre, è necessario che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1o novembre 2004.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi dei gruppi di varietà di alta qualità esentati dal programma di riscatto delle quote per il raccolto 2004 sono i seguenti:

a)

in Francia:

gruppo III

2 576,480 tonnellate,

b)

in Portogallo:

gruppo I

1 231,000 tonnellate,

gruppo II

218,000 tonnellate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o novembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 864/2004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 48).

(2)  GU L 358 del 31.12.1998, pag. 17. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1983/2002 (GU L 306 dell’8.11.2002, pag. 8).


5.8.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 258/11


REGOLAMENTO (CE) N. 1419/2004 DELLA COMMISSIONE

del 4 agosto 2004

relativo al proseguimento dell’applicazione delle convenzioni di finanziamento pluriennali e annuali concluse tra la Commissione europea a nome della Comunità europea, da un lato, e la Repubblica ceca, l’Estonia, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, dall’altro, e recante deroghe alle convenzioni di finanziamento pluriennali e ai regolamenti (CE) n. 1266/1999 del Consiglio e (CE) n. 2222/2000

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione, in particolare l'articolo 41,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione europea ha concluso, a nome della Comunità, convenzioni di finanziamento pluriennali e annuali con la Repubblica ceca, l’Estonia, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia (in appresso «i nuovi Stati membri»).

(2)

Nei settori che rientrano nel campo di applicazione del trattato sull'Unione europea, a partire dal 1o maggio 2004, data della loro adesione all'UE, le relazioni tra i nuovi Stati membri e l'Unione europea sono disciplinate dal diritto dell’UE. In linea di massima, gli accordi bilaterali continuano ad applicarsi, senza che sia necessaria l'adozione di specifici atti giuridici, purché non siano in contrasto con le disposizioni cogenti del diritto dell'Unione europea in generale e del diritto comunitario in particolare. In certi settori, le convenzioni pluriennali e annuali prevedono regole che si discostano dal diritto comunitario, senza tuttavia essere contrarie a disposizioni cogenti. Appare tuttavia appropriato disporre che, per quanto riguarda il programma SAPARD, i nuovi Stati membri rispettino, per quanto possibile, le stesse norme che si applicano in qualsiasi altro settore disciplinato dal diritto comunitario.

(3)

È quindi opportuno disporre che le convenzioni di finanziamento pluriennali e annuali continuino ad applicarsi, fatte salve determinate deroghe e modifiche. Parallelamente, alcune disposizioni sono ormai prive di oggetto, in quanto la Comunità europea non ha più a che fare con paesi terzi, ma con Stati membri nei quali le disposizioni della normativa comunitaria sono direttamente applicabili. È pertanto opportuno disporre che cessino di applicarsi le disposizioni obsolete delle convenzioni di finanziamento pluriennali.

(4)

Il regolamento (CE) n. 1266/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 sul coordinamento dell'assistenza ai paesi candidati nel quadro della strategia di preadesione e che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89 (1) e il regolamento (CE) n. 2222/2000 della Commissione, del 7 giugno 2000, che stabilisce le modalità di applicazione finanziarie del regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente l'adesione (2) costituiscono i fondamenti giuridici su cui si è basata la Commissione per delegare, caso per caso, la gestione dell'aiuto nell'ambito del programma speciale di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale ad agenzie responsabili dell’attuazione nei paesi candidati. Le convenzioni di finanziamento pluriennali sono state concluse avvalendosi di tale possibilità. Tuttavia, nel caso degli Stati membri la normativa comunitaria non richiede una procedura di delega delle funzioni di gestione, bensì il riconoscimento a livello nazionale degli organismi pagatori, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune (3). L'allegato delle convenzioni di finanziamento pluriennali prevede, nella sezione A, articolo 4, una procedura di riconoscimento quasi identica. Nel caso degli Stati membri, non è più necessario prevedere nemmeno la delega delle funzioni di gestione. È pertanto opportuno derogare alle corrispondenti disposizioni.

(5)

Il 3 marzo 2004 la Commissione ha deciso di concludere una nuova convenzione per il 2003 che modifica le convenzioni di finanziamento annuali del 2000, 2001, 2002 e 2003, nonché la convenzione di finanziamento pluriennale con i paesi candidati. Nel frattempo i nuovi Stati membri hanno aderito all'Unione europea per cui non è più possibile concludere altri accordi bilaterali tra l'Unione europea e tali Stati membri in settori di competenza dell'Unione. È quindi opportuno che la Commissione, anziché concludere accordi bilaterali con i nuovi Stati membri, inserisca nel presente regolamento il contenuto di tali accordi. È pertanto opportuno inserire nel presente regolamento in particolare gli importi impegnati per la convenzione di finanziamento annuale del 2003 e fissati nella pertinente decisione della Commissione.

(6)

Per consentire una transizione armoniosa dalle disposizioni applicabili nel periodo precedente l'adesione alle nuove regole, è opportuno prevedere l'entrata in vigore immediata del presente regolamento e l'applicazione retroattiva di alcune delle sue disposizioni.

(7)

Il trattato di adesione dà alla Commissione la facoltà di adottare misure transitorie per un periodo di tre anni dalla data dell'adesione. Poiché alcuni programmi che rientrano nelle convenzioni di finanziamento annuali e pluriennali possono proseguire dopo l'adesione, è opportuno disporre che il presente regolamento si applichi fino al 30 aprile 2007.

(8)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale e del comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Proseguimento dell'applicazione delle convenzioni di finanziamento annuali e pluriennali dopo l'adesione

1.   Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, continuano ad applicarsi, limitatamente al loro periodo di validità, le convenzioni di finanziamento pluriennali e annuali elencate nell'allegato 1, concluse dalla Commissione europea, a nome della Comunità, con la Repubblica ceca, l’Estonia, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia (in appresso «i nuovi Stati membri»).

2.   Gli articoli 2 e 4 delle convenzioni di finanziamento pluriennali cessano di applicarsi.

3.   Cessano di applicarsi le seguenti disposizioni dell'allegato delle convenzioni di finanziamento pluriennali:

a)

gli articoli 1 e 3 della sezione A: ogni riferimento agli articoli delle convenzioni di finanziamento pluriennali e annuali si intende fatto alla decisione nazionale di riconoscimento di cui all'articolo 4, sezione A;

b)

l'articolo 14, punti 2.6 e 2.7 della sezione A;

c)

gli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 8 della sezione C;

d)

il punto 8 della sezione F;

e)

la sezione G.

4.   L'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1266/1999 e l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2222/2000 cessano di applicarsi ai nuovi Stati membri per quanto riguarda il programma speciale di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale (SAPARD).

Articolo 2

Deroghe alle disposizioni delle convenzioni di finanziamento pluriennali e al regolamento (CE) n. 2222/2000

In deroga alla sezione A, articolo 4, paragrafo 7, ultimo comma, e articolo 5, paragrafo 4, dell'allegato delle convenzioni di finanziamento pluriennali e in deroga all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2222/2000, la Commissione è immediatamente informata di ogni modifica in materia di attuazione o di modalità di pagamento dopo il riconoscimento dell'agenzia SAPARD.

Articolo 3

Modifica delle convenzioni di finanziamento pluriennali

Nella sezione A dell'allegato delle convenzioni di finanziamento pluriennali, all'articolo 10, paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma:

«Tuttavia, gli interessi non utilizzati per i progetti sovvenzionati nel quadro dei programmi rispettivi della Repubblica ceca, dell’Estonia, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia sono versati alla Commissione, in euro.»

Articolo 4

Modifica dell'articolo 2 della convenzione di finanziamento annuale del 2003

Gli importi di cui all'articolo 2 della convenzione di finanziamento annuale del 2003 rispettivamente per la Repubblica ceca, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia sono sostituiti dagli importi di cui all'allegato 2.

Articolo 5

Modifica dell'articolo 3 delle convenzioni di finanziamento annuali 2000-2003

Alla fine dell'articolo 3 di ciascuna convenzione di finanziamento annuale è aggiunto il seguente comma:

«L'eventuale quota del contributo comunitario di cui all'articolo 2 per la quale non siano stati firmati contratti con i beneficiari finali alla data di cui al secondo comma è comunicata alla Commissione entro tre mesi a decorrere dalla data in cui ne sia noto l’importo.»

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dalla data di entrata in vigore fino al 30 aprile 2007. Tuttavia, il disposto dell'articolo 1, paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 2 si applica a decorrere dal 1o maggio 2004. Eventuali comunicazioni trasmesse alla Commissione tra il 1o maggio 2004 e la data di entrata in vigore del presente regolamento a norma della sezione A, articolo 4, paragrafo 7, ultimo comma e articolo 5, paragrafo 4, dell'allegato delle convenzioni di finanziamento pluriennali e a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2222/2000 si intendono trasmesse a norma dell'articolo 2 del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 161 del 26.6.1999, pag. 68.

(2)  GU L 253 del 7.10.2000, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 188/2003 (GU L 27 dell’1.2.2003, pag. 14).

(3)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.


ALLEGATO I

1.   ELENCO DELLE CONVENZIONI DI FINANZIAMENTO PLURIENNALI

Segue l'elenco delle convenzioni di finanziamento pluriennali concluso dalla Commissione europea, a nome della Comunità europea, con:

la Repubblica ceca il 10 dicembre dell’anno duemilauno,

la Repubblica di Estonia il 28 maggio dell’anno duemilauno,

la Repubblica di Ungheria il 15 giugno dell’anno duemilauno,

la Repubblica di Lettonia il 4 luglio dell’anno duemilauno,

la Repubblica di Lituania il 29 agosto dell’anno duemilauno,

la Repubblica di Polonia il 18 maggio dell’anno duemilauno,

la Repubblica di Slovacchia il 16 maggio dell’anno duemilauno, e

la Repubblica di Slovenia il 28 agosto dell’anno duemilauno.

2.   ELENCO DELLE CONVENZIONI DI FINANZIAMENTO ANNUALI

A.   Convenzioni di finanziamento annuali del 2000

Segue l'elenco delle convenzioni di finanziamento annuali del 2000 concluse dalla Commissione europea, a nome della Comunità europea, con:

la Repubblica ceca il 10 dicembre dell'anno duemilauno,

la Repubblica di Estonia il 28 maggio dell’anno duemilauno,

la Repubblica di Ungheria il 15 giugno dell’anno duemilauno,

la Repubblica di Lettonia l’11 maggio dell’anno duemilauno,

la Repubblica di Lituania il 29 agosto dell’anno duemilauno,

la Repubblica di Polonia il 18 maggio dell’anno duemilauno,

la Repubblica di Slovacchia il 16 maggio dell’anno duemilauno,

la Repubblica di Slovenia il 16 ottobre dell’anno duemilauno.

B.   Convenzioni di finanziamento annuali del 2001

Segue l'elenco delle convenzioni di finanziamento annuali del 2001 concluse dalla Commissione europea, a nome della Comunità europea, con:

la Repubblica ceca il 19 giugno dell'anno duemilatre,

la Repubblica di Estonia il 10 luglio dell’anno duemilatre,

la Repubblica di Ungheria il 26 marzo dell’anno duemilatre,

la Repubblica di Lettonia il 30 maggio dell’anno duemiladue,

la Repubblica di Lituania il 18 luglio dell’anno duemiladue,

la Repubblica di Polonia il 10 giugno dell’anno duemiladue,

la Repubblica di Slovacchia il 4 novembre dell’anno duemiladue,

la Repubblica di Slovenia il 17 luglio dell’anno duemiladue.

C.   Convenzioni di finanziamento annuali del 2002

Segue l'elenco delle convenzioni di finanziamento annuali del 2002 concluse dalla Commissione europea, a nome della Comunità europea, con:

la Repubblica ceca il 3 giugno dell'anno duemilaquattro,

la Repubblica di Estonia l’11 dicembre dell’anno duemilatre,

la Repubblica di Ungheria il 22 dicembre dell’anno duemilatre,

la Repubblica di Lettonia il 12 maggio dell’anno duemilatre,

la Repubblica di Lituania il 6 giugno dell’anno duemilatre,

la Repubblica di Polonia il 14 aprile dell’anno duemilatre,

la Repubblica di Slovacchia il 30 settembre dell'anno duemilatre,

la Repubblica di Slovenia il 28 luglio dell’anno duemilatre.

D.   Convenzioni di finanziamento annuali del 2003

Segue l'elenco delle convenzioni di finanziamento annuali del 2003 concluse dalla Commissione europea, a nome della Comunità europea, con:

la Repubblica ceca il 2 luglio dell'anno duemilaquattro,

la Repubblica di Estonia l’11 dicembre dell’anno duemilatre,

la Repubblica di Ungheria il 22 dicembre dell’anno duemilatre,

la Repubblica di Lettonia il primo dicembre dell'anno duemilatre,

la Repubblica di Lituania il 15 gennaio dell’anno duemilaquattro,

la Repubblica di Polonia il 10 giugno dell’anno duemilatre,

la Repubblica di Slovacchia il 26 dicembre dell'anno duemilatre,

la Repubblica di Slovenia l’11 novembre dell’anno duemilatre.


ALLEGATO II

CONVENZIONE DI FINANZIAMENTO ANNUALE DEL 2003 RIPARTIZIONE PER PAESE

(EUR)

Stato

Importo

Repubblica ceca

23 923 565

Estonia

13 160 508

Ungheria

41 263 079

Lettonia

23 690 433

Lituania

32 344 468

Polonia

182 907 972

Slovacchia

19 831 304

Slovenia

6 871 397

Totale

343 992 726


5.8.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 258/16


REGOLAMENTO (CE) N. 1420/2004 DELLA COMMISSIONE

del 4 agosto 2004

che stabilisce in quale misura possono essere accolte le domande di diritti d'importazione presentate per il contingente di carni bovine congelate previsto dal regolamento (CE) n. 1203/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1),

visto il regolamento (CE) n. 1203/2004 della Commissione, del 29 giugno 2004, relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 (dal 1o luglio 2004 al 30 giugno 2005) (2), in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ogni domanda di diritti d'importazione presentata conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1203/2004 è soddisfatta a concorrenza del 14,95821 % dei diritti d'importazioni richiesti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 agosto 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura


(1)  GU L 160, del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

(2)  GU L 230 del 30.6.2004, pag. 27.


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

5.8.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 258/17


Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità europea e la Regione ad amministrazione speciale di Macao della Repubblica popolare cinese sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare

L'accordo tra la Comunità europea e la Regione ad amministrazione speciale di Macao della Repubblica popolare cinese sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare, che il Consiglio ha deciso di concludere il 29 aprile 2004 (1), è entrato in vigore il 1o giugno 2004, essendo state completate, in data 30 marzo 2004, le notifiche relative all'espletamento delle procedure previste all'articolo 20 di detto accordo.


(1)  GU L 143 del 30.4.2004, pag. 97.


Rettifiche

5.8.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 258/18


Rettifica della decisione n. 2004/344/CE della Commissione, del 23 marzo 2004, che stabilisce l'assegnazione, per stato membro, della riserva di efficacia ed efficienza per gli interventi dei fondi strutturali a titolo degli obiettivi 1, 2 e 3 e dello strumento finanziario di orientamento della pesca al di fuori dalle regioni dell'obiettivo 1

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 111 del 17 aprile 2004 )

Nell’allegato 1 «Obiettivo 1 e Obiettivo 1 sostegno transitorio — Importi della riserva di efficacia ed efficienza», le tabelle dalla pagina 43 alla pagina 46 relative alla Germania sono sostituite dalle tabelle dell’allegato I della presente rettifica.

Nell’allegato 2 «Obiettivo 2 e Obiettivo 2 sostegno transitorio — Importi della riserva di efficacia ed efficienza», le tabelle dalla pagina 61 alla pagina 63 relative all’Austria sono sostituite dalle tabelle dell’allegato II della presente rettifica.


ALLEGATO I

«Germania

N. CCI

Obiettivo 1

Ob. 1

Ob. 1 trans.

Totale

1999DE161PO001

Berlino Est

0

29 433 000

29 433 000

1.

Sostegno alla competitività

 

 

1 000 000

2.

Miglioramento delle infrastrutture

 

 

679 000

3.

Tutela e valorizzazione dell'ambiente

 

 

0

4.

Iniziative a favore dell’occupazione e delle pari opportunità

 

 

27 472 000

5.

Sviluppo rurale

 

 

282 000

6.

Assistenza tecnica

 

 

0

1999DE161PO002

Turingia

125 000 000

0

125 000 000

1.

Rafforzamento della competitività delle imprese, in particolare delle PMI

 

 

27 000 000

2.

Misure a favore delle infrastrutture

 

 

45 100 000

3.

Tutela e miglioramento dell’ambiente

 

 

11 700 000

4.

Promozione delle risorse umane e delle pari opportunità

 

 

16 000 000

5.

Promozione dello sviluppo rurale

 

 

23 000 000

6.

Assistenza tecnica

 

 

2 200 000

1999DE161PO003

Programma per la Sassonia-Anhalt

146 000 000

0

146 000 000

1.

Aiuto alle imprese

 

 

83 000 000

2.

Sviluppo delle infrastrutture

 

 

0

3.

Ambiente

 

 

0

4.

Risorse umane

 

 

31 000 000

5.

Sviluppo rurale

 

 

32 000 000

6.

Assistenza tecnica

 

 

0

1999DE161PO004

Programma per il Meclemburgo-Pomerania occidentale

106 561 144

0

106 561 144

1.

Rafforzamento della competitività delle imprese, in particolarare delle PMI

 

 

8 325 144

2.

Infrastrutture

 

 

39 460 900

3.

Tutela e miglioramento dell’ambiente

 

 

32 575 200

4.

Promozione delle risorse umane

 

 

24 710 000

5.

Sviluppo rurale

 

 

0

6.

Assistenza tecnica

 

 

1 489 900

1999DE161PO005

Programma dell’obiettivo 1 per il Brandenburgo

135 000 000

0

135 000 000

1.

Rafforzamento della competitività delle imprese, in particolare delle PMI

 

 

36 600 000

2.

Misure infrastrutturali

 

 

58 900 000

3.

Tutela e miglioramento dell’ambiente

 

 

0

4.

Promozione delle risorse umane e delle pari opportunità

 

 

25 200 000

5.

Promozione dello sviluppo rurale

 

 

14 300 000

6.

Assistenza tecnica

 

 

0

1999DE161PO006

Programma per la Sassonia

212 000 000

0

212 000 000

1.

Rafforzamento della competitività delle imprese, in particolare delle PMI

 

 

45 420 000

2.

Misure infrastrutturali

 

 

96 580 000

3.

Tutela e miglioramento dell’ambiente

 

 

70 000 000

4.

Promozione delle risorse umane e delle pari opportunità

 

 

0

5.

Promozione dello sviluppo rurale

 

 

0

6.

Assistenza tecnica

 

 

0

2000DE161PO001

Programma dell’obiettivo 1 Infrastrutture di trasporto

69 000 000

0

69 000 000

1.

Infrastruttura ferroviaria

 

 

69 000 000

2.

Infrastruttura stradale

 

 

0

3.

Infrastrutture fluviale

 

 

0

4.

Telematica e trasporto intermodale

 

 

0

5.

Assistenza tecnica

 

 

0

2000DE051PO007

PO Bund FSE

70 000 000

2 567 000

72 567 000

1.

Politiche attive e preventive a favore del mercato del lavoro

 

 

36 067 902

2.

Società senza esclusione

 

 

26 991 142

3.

Istruzione, formazione professionale e formazione nell’arco della vita (strutture e sistemi)

 

 

0

4.

Capacità di adattamento e imprenditorialità

 

 

0

5.

Pari opportunità tra donne e uomini

 

 

9 507 956

6.

Capitale sociale locale

 

 

0

7.

Assistenza tecnica

 

 

0

1999DE141PO001

PO Pesca

3 438 856

0

3 438 856

1.

Adeguamento dello sforzo di pesca

 

 

0

2.

Rinnovo e ammodernamento della flotta

 

 

0

3.

Protezione e sviluppo delle risorse acquatiche, acquacoltura, attrezzature dei porti di pesca, trasformazione, commercializzazione e pesca nelle acque interne

 

 

 

4.

Altre misure

 

 

3 438 856

5.

Assistenza tecnica

 

 

0

Totale Ob. 1 Germania

 

867 000 000

32 000 000

899 000 000»


ALLEGATO II

«Austria

N. CCI

Obiettivo 2

Ob. 2

Ob. 2 trans.

Totale

2000AT162DO001

Carinzia

3 473 000

314 000

3 787 000

1.

Sviluppo dell’industria, dell’artigianato e dei servizi alle imprese

 

 

2 890 000

2.

Turismo e sviluppo regionale

 

 

708 000

3.

Formazione ed economia

 

 

189 000

4.

Assistenza tecnica

 

 

0

2000AT162DO002

Austria inferiore

6 712 000

1 088 000

7 800 000

1.

Valorizzazione del potenziale endogeno di sviluppo regionale, infrastruttura produttiva e progetti pilota regionali

 

 

4 102 000

2.

Sviluppo dell’industria e dell’artigianato, innovazione e tecnologia

 

 

2 910 000

3.

Promozione del turismo e delle attività ricreative

 

 

788 000

4.

Assistenza tecnica

 

 

0

2000AT162DO003

Austria superiore

4 088 000

1 205 000

5 293 000

1.

Sviluppo dell'infrastruttura produttiva

 

 

3 995 400

2.

Promozione dell'industria, dell'artigianato, dei servizi e del turismo

 

 

1 057 600

3.

Sviluppo economico regionale sostenibile

 

 

240 000

4.

Assistenza tecnica

 

 

0

2000AT162DO004

Salisburgo

590 000

180 000

770 000

1.

Turismo e attività ricreative

 

 

585 869

2.

Settore produttivo e servizi attinenti

 

 

184 131

3.

Sviluppo regionale intersettoriale

 

 

0

4.

Assistenza tecnica

 

 

0

2000AT162DO005

Vorarlberg

709 000

270 000

979 000

1.

Sviluppo di imprese

 

 

270 000

2.

Sviluppo della competitività a livello regionale

 

 

709 000

3.

Assistenza tecnica

 

 

0

2000AT162DO006

Stiria

8 943 000

650 000

9 593 000

1.

I settori secondario e terziario

 

 

4 058 000

2.

Società dell'informazione

 

 

4 653 000

3.

Sviluppo regionale integrato, turismo e cultura

 

 

777 000

4.

Occupazione e risorse umane

 

 

0

5.

Assistenza tecnica

 

 

105 000

2000AT162DO007

Tirolo

1 672 000

293 000

1 965 000

1.

Promozione dell’imprenditoria, animazione locale, nuove tecnologie

 

 

0

2.

Turismo, tempo libero e qualità della vita

 

 

1 965 000

3.

Soluzioni innovative alle problematiche regionali e alle questioni ambiental

 

 

0

4.

Assistenza tecnica

 

 

0

2000AT162DO008

Viena

813 000

0

813 000

1.

Sviluppo urbanistico locale

 

 

813 000

2.

Imprese competitive come presupposto per la creazione di posti di lavoro

 

 

0

3.

Società e risorse umane

 

 

0

4.

Assistenza tecnica

 

 

0

 

 

27 000 000

4 000 000

31 000 000»