ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 251

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

47o anno
27 luglio 2004


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE) n. 1353/2004 del Consiglio, del 26 luglio 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 131/2004 relativo a talune misure restrittive nei confronti del Sudan

1

 

 

Regolamento (CE) n. 1354/2004 della Commissione, del 26 luglio 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

3

 

 

Regolamento (CE) n. 1355/2004 della Commissione, del 26 luglio 2004, che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di certificati di importazione presentate nel mese di luglio 2004 per gli animali vivi della specie bovina, da 80 a 300 chilogrammi, nel quadro del contingente tariffario previsto dal regolamento (CE) n. 1204/2004

5

 

*

Regolamento (CE) n. 1356/2004 della Commissione, del 26 luglio 2004, che autorizza l'utilizzo per dieci anni dell'additivo Elancoban nei mangimi, appartenente al gruppo dei coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose ( 1 )

6

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Commissione

 

*

2004/563/CE, Euratom:Decisione della Commissione, del 7 luglio 2004, che modifica il suo regolamento interno

9

 

*

2004/564/CE:Decisione della Commissione, del 20 luglio 2004, relativa ai laboratori comunitari di riferimento per l'epidemiologia delle zoonosi e per la salmonella e ai laboratori nazionali di riferimento per la salmonella [notificata con il numero C(2004) 2781]  ( 1 )

14

 

 

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

 

*

2004/565/PESC:Azione comune 2004/565/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2004, che nomina il rappresentante speciale dell’Unione europea nell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia e che modifica l'azione comune 2003/870/PESC

18

 

 

Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea

 

*

Decisione 2004/566/GAI del Consiglio, del 26 luglio 2004, recante modifica della decisione 2000/820/GAI che istituisce l'Accademia europea di Polizia (AEP)

19

 

*

Decisione 2004/567/GAI del Consiglio, del 26 luglio 2004, recante modifica della decisione 2000/820/GAI che istituisce l'Accademia europea di Polizia (AEP)

20

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

27.7.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 251/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1353/2004 DEL CONSIGLIO

del 26 luglio 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 131/2004 relativo a talune misure restrittive nei confronti del Sudan

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,

vista la posizione comune 2004/510/PESC del Consiglio, del 10 giugno 2004, che modifica la posizione comune 2004/31/PESC concernente l'imposizione di un embargo su armi, munizioni ed equipaggiamento militare nei confronti del Sudan (1),

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

La posizione comune 2004/31/PESC (2) impone un embargo nei confronti del Sudan su armi, munizioni ed equipaggiamento militare, e include altresì il divieto di prestazione di assistenza tecnica e finanziaria pertinente ad attività militari nel Sudan. Detto divieto di prestazione di assistenza tecnica e finanziaria pertinente ad attività militari è attuato a livello comunitario in forza del regolamento (CE) n. 131/2004 relativo a talune misure restrittive nei confronti del Sudan (3).

(2)

In considerazione dei recenti sviluppi intervenuti nel Sudan e nella regione, in particolare la firma, avvenuta l’8 aprile 2004, di un accordo su un cessate il fuoco umanitario nel conflitto del Darfur, e in considerazione inoltre del previsto insediamento di una commissione per il cessate il fuoco nel Sudan sotto la guida dall’Unione africana, la posizione comune 2004/31/PESC è stata modificata dalla posizione comune 2004/510/PESC che stabilisce un’ulteriore deroga all’embargo per le operazioni di gestione delle crisi da parte dell’Unione africana.

(3)

Tale deroga si applica anche all'embargo su talune forme di assistenza tecnica e finanziaria. Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 131/2004.

(4)

Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente ed essere di applicazione a partire dalla data di adozione della posizione comune 2004/510/PESC onde garantire quanto prima l’efficacia della suddetta deroga,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 4 del regolamento (CE) n. 131/2004 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 4

1.   In deroga alle disposizioni degli articoli 2 e 3, le autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato possono autorizzare il finanziamento e la prestazione di assistenza finanziaria e tecnica pertinenti a

a)

materiale militare non letale destinato esclusivamente ad uso umanitario o protettivo, o a programmi di sviluppo istituzionale delle Nazioni Unite, dell’Unione africana, dell'Unione europea e della Comunità;

b)

materiale destinato alle operazioni di gestione delle crisi da parte dell’Unione europea e delle Nazioni Unite;

c)

attrezzature e materiale impiegati per le operazioni di sminamento;

d)

operazioni di gestione delle crisi da parte dell’Unione africana, incluso il materiale destinato a tali operazioni.

2.   Nessuna autorizzazione è concessa per le attività che hanno già avuto luogo.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 10 giugno 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 luglio 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. BOT


(1)  GU L 209 dell'11.6.2004, pag. 28.

(2)  GU L 6 del 10.1.2004, pag. 55. Posizione comune che modifica la Posizione comune 2004/510/PESC (GU L 209 dell'11.6.2004, pag. 28).

(3)  GU L 21 del 28.1.2004, pag. 1.


27.7.2004   

IT

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L 251/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1354/2004 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 2004

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 luglio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 luglio 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

096

42,5

999

42,5

0707 00 05

052

83,4

092

101,8

999

92,6

0709 90 70

052

76,5

999

76,5

0805 50 10

382

64,7

388

55,6

508

39,2

524

54,5

528

49,8

999

52,8

0806 10 10

052

151,8

220

122,1

616

105,2

624

129,7

800

99,3

999

121,6

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

90,5

400

114,1

404

128,1

508

76,9

512

85,2

524

56,0

528

79,3

720

69,7

804

85,7

999

87,3

0808 20 50

052

134,0

388

98,9

512

88,2

999

107,0

0809 10 00

052

182,6

092

189,7

094

69,5

999

147,3

0809 20 95

052

290,6

400

288,5

404

322,5

616

183,0

999

271,2

0809 30 10, 0809 30 90

052

156,5

999

156,5

0809 40 05

512

91,6

624

177,4

999

134,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


27.7.2004   

IT

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L 251/5


REGOLAMENTO (CE) N. 1355/2004 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 2004

che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di certificati di importazione presentate nel mese di luglio 2004 per gli animali vivi della specie bovina, da 80 a 300 chilogrammi, nel quadro del contingente tariffario previsto dal regolamento (CE) n. 1204/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1),

visto il regolamento (CE) n. 1204/2004 della Commissione, del 29 giugno 2004, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario di animali vivi della specie bovina, da 80 a 300 chilogrammi, originari della Bulgaria o della Romania (dal 1o luglio 2004 al 30 giugno 2005) (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1204/2004 ha stabilito il numero di animali vivi della specie bovina da 80 a 300 chilogrammi, originari della Bulgaria o della Romania, che possono essere importati a condizioni speciali nel periodo dal 1o luglio al 31 dicembre 2004.

(2)

Nel mese di luglio 2004 sono state presentate domande di certificati di importazione per quantitativi superiori ai quantitativi disponibili. A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1204/2004, è pertanto necessario stabilire una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ogni domanda di certificati di importazione, presentata a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1204/2004, è soddisfatta nella misura del 3,1833 % del quantitativo richiesto.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 luglio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

(2)  GU L 230 del 30.6.2004, pag. 32.


27.7.2004   

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L 251/6


REGOLAMENTO (CE) N. 1356/2004 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 2004

che autorizza l'utilizzo per dieci anni dell'additivo «Elancoban» nei mangimi, appartenente al gruppo dei coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (1), in particolare l'articolo 9G, paragrafo 5, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

A norma del disposto della direttiva 70/524/CEE, a partire dal 1o aprile 1998 sono stati autorizzati a titolo provvisorio i coccidiostatici inclusi nell'allegato I di tale direttiva entro il 1o gennaio 1988 e trasferiti all’allegato B, capitolo I, in vista di una loro rivalutazione in quanto additivi associati ad un responsabile dell’immissione in circolazione. L’Elancoban, prodotto a base di monensina sodica, è un additivo appartenente al gruppo dei «Coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose», incluse nell’allegato B, capitolo I, della direttiva 70/524/CEE.

(2)

La persona responsabile dell’immissione in circolazione del prodotto ha presentato una domanda di autorizzazione ed un fascicolo, in ottemperanza all'articolo 9G, paragrafi 2 e 4, della suddetta direttiva.

(3)

L'articolo 9G, paragrafo 6, della direttiva 70/524/CEE consente la proroga automatica dell’autorizzazione di commercializzazione degli additivi interessati fino al momento dell'adozione di una decisione da parte della Commissione, qualora, per ragioni non imputabili al titolare dell'autorizzazione, non sia possibile decidere riguardo alla richiesta prima della scadenza dell'autorizzazione. Tale disposizione è applicabile all'autorizzazione concessa all’Elancoban. Il 26 aprile 2001, la Commissione ha incaricato il comitato scientifico dell'alimentazione animale di realizzare una valutazione completa del rischio. Tale richiesta è stata quindi trasmessa all'Autorità europea della sicurezza alimentare. Nel processo di riesame sono state presentate a più riprese richieste di informazioni supplementari, per cui è stato impossibile ultimare la procedura entro i termini previsti all'articolo 9G.

(4)

Il gruppo scientifico sugli additivi e prodotti o sostanze utilizzate nei mangimi per animali dell'Autorità europea di sicurezza alimentare ha emesso parere favorevole riguardo alla sicurezza e all'efficacia dell’Elancoban nei mangimi per polli da ingrasso, galline ovaiole e tacchini.

(5)

La rivalutazione dell’Elancoban, realizzata dalla Commissione, ha rivelato che le condizioni contemplate dalla direttiva 70/524/CEE sono soddisfatte. L’Elancoban va pertanto autorizzato per un periodo di dieci anni come additivo associato ad un responsabile dell’immissione in circolazione e incluso nel capitolo I dell'elenco a cui fa riferimento l'articolo 9T, lettera b), di detta direttiva.

(6)

Dal momento che l'autorizzazione di messa in commercio dell'additivo, associata ad un responsabile della stessa, sostituisce l’autorizzazione precedente, che non era associata ad una precisa persona, quest'ultima autorizzazione va soppressa.

(7)

Dal momento che non sussistono ragioni di sicurezza che impongano il ritiro immediato dal mercato del prodotto a base di monensina sodica, va accordato un periodo transitorio di sei mesi per lo smaltimento delle scorte esistenti.

(8)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato B, capitolo I, della direttiva 70/524/CEE è modificato come segue:

La menzione dell’additivo monensina sodica, appartenente al gruppo dei «Coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose», è soppressa.

Articolo 2

L'Elancoban, additivo appartenente al gruppo dei «Coccidiostatici ed altre sostanze medicamentose», figurante nell'allegato del presente regolamento, può essere utilizzato come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni stabilite nell’allegato.

Articolo 3

L’uso dell'additivo è consentito fino ad esaurimento delle scorte esistenti di monensina sodica per un periodo di sei mesi a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1756/2002 (GU L 265 del 3.10.2002, pag. 1).


ALLEGATO

Numero di registrazione dell'additivo

Nome e numero di registrazione della persona responsabile dell'immissione in circolazione dell'additivo

Additivo

(denominazione commerciale)

Composizione, formula chimica, descrizione

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Periodo di autorizzazione

mg di principio attivo/kg di alimento completo

Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose

«E 757

Eli Lilly and Company Limited

Monensina sodica

Sostanza attiva:

 

C36H61O11Na

sale sodico di polietere di acido monocarbossilico prodotto da Streptomyces cinnamonensis, ATCC 15413 in forma granulosa.

 

Composizione del fattore:

 

Monensina A: non inferiore al 90 %

 

Monensina: A + B: non inferiore al 95 %

Polli da ingrasso

100

125

Somministrazione vietata almeno tre giorni prima della macellazione. Indicare nelle istruzioni d'uso: Pericoloso per equidi. Alimenti contenenti uno ionoforo: evitare la somministrazione simultanea di tiamulina e controllare possibili effetti indesiderati se utilizzato contemporaneamente ad altre sostanze medicamentose.

30.7.2014»

Elancoban G100

Elancoban 100

Elancogran 100

Composizione dell’additivo:

 

Monensina granulosa (prodotto a fermentazione secca) equivalente all’attività della monensina 10 % w/w

 

Olio minerale 1-3 % w/w % w/w

 

Granulosa di calcare 13-23 % w/w

 

Granulosa di glumella di riso o granulosa di calcare qb 100 % w/w

Galline ovaiole

16 settimane

100

120

Indicare nelle istruzioni d'uso: pericoloso per equidi. Alimenti contenenti uno ionoforo: evitare la somministrazione simultanea di tiamulina e controllare possibili reazioni contrarie se usato contemporaneamente ad altre sostanze medicamentose.

Elancoban G200

Elancoban 200

 

Monensina granulosa (prodotto a fermentazione secca) equivalente all’attività di monensina 20 % w/w

 

Olio minerale 1-3 % w/w

 

Granulosa di glumella di riso o granulosa di calcare qb 100 % w/w

Tacchini

16 settimane

60

100

Somministrazione vietata almeno tre giorni prima della macellazione.

Indicare nelle istruzioni d'uso: pericoloso per equidi. Alimenti contenenti uno ionoforo: evitare la somministrazione simultanea di tiamulina e controllare possibili reazioni contrarie se utilizzato contemporaneamente ad altre sostanze medicamentose.


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

27.7.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 251/9


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 2004

che modifica il suo regolamento interno

(2004/563/CE, Euratom)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 218, paragrafo 2,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 131,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 41, paragrafo 1,

DECIDE:

Articolo 1

Le disposizioni della Commissione relative ai documenti elettronici e digitalizzati, il cui testo è contenuto nell’allegato della presente decisione, sono aggiunte in allegato al regolamento interno della Commissione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2004.

Per la Commissione

Romano PRODI

Il presidente


ALLEGATO

Disposizioni della Commissione relative ai documenti elettronici e digitalizzati

Considerando quanto segue:

(1)

L’impiego generalizzato delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione da parte della Commissione per l’uso interno e per lo scambio di documenti con il mondo esterno — in particolare con le amministrazioni comunitarie, compresi gli organi incaricati dell’attuazione di specifiche politiche comunitarie, e con le amministrazioni nazionali — fa sì che lo spazio documentale della Commissione contenga un numero sempre maggiore di documenti elettronici e digitalizzati.

(2)

A seguito del Libro bianco sulla riforma della Commissione (1), le cui azioni 7, 8 e 9 mirano ad assicurare il passaggio alla «e-Commission», e a seguito della comunicazione «Verso la Commissione on-line: Strategia di attuazione per il periodo 2001–2005 (Azioni 7, 8 e 9 del Libro bianco sulla riforma)» (2), la Commissione ha intensificato, nel suo funzionamento interno e nelle relazioni tra i suoi servizi, lo sviluppo di sistemi informatici che consentano di gestire elettronicamente i documenti e le procedure.

(3)

Con decisione 2002/47/CE, CECA, Euratom (3), la Commissione ha allegato al suo regolamento interno specifiche disposizioni per la gestione dei documenti, intese a garantire in particolare che essa sia in grado in qualsiasi momento di rendere conto del suo operato. Nella sua comunicazione sulla semplificazione e la modernizzazione della gestione dei suoi documenti (4), la Commissione si è proposta l’obiettivo a medio termine di istituire un sistema di archiviazione elettronica dei documenti fondato su un complesso di norme e procedimenti comuni per l’insieme dei servizi.

(4)

I documenti devono essere gestiti nel rispetto delle norme di sicurezza che la Commissione è tenuta ad osservare, con particolare riguardo alla classificazione dei documenti ai sensi della decisione (2001/844/CE, CECA, Euratom) (5), alla protezione dei sistemi d’informazione ai sensi decisione C(95) 1510, ed alla protezione dei dati personali ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Lo spazio documentale della Commissione deve quindi essere concepito in modo tale che i sistemi d’informazione, le reti ed i mezzi di trasmissione che lo alimentano siano protetti da misure di sicurezza adeguate.

(5)

Occorre adottare disposizioni che non solo stabiliscano le condizioni di validità, nei confronti della Commissione, dei documenti elettronici e digitalizzati o trasmessi per via elettronica — quando tali condizioni non sono determinate altrove — ma che prescrivano inoltre modalità di conservazione volte a garantire l’integrità e la leggibilità nel tempo dei documenti e dei metadati che li accompagnano per l’intero periodo di conservazione prescritto,

DECIDE:

Articolo 1

Oggetto

Le presenti disposizioni determinano le condizioni di validità, nei confronti della Commissione, dei documenti elettronici e digitalizzati. Esse sono inoltre intese a garantire l’integrità e la leggibilità nel tempo dei documenti stessi e dei metadati che li accompagnano.

Articolo 2

Campo d’applicazione

Le presenti disposizioni si applicano ai documenti elettronici e digitalizzati che siano formati o ricevuti dalla Commissione e che siano tenuti dalla stessa.

Esse possono applicarsi, in via convenzionale, ai documenti elettronici e digitalizzati tenuti da altri organi cui è demandata l’attuazione di specifiche politiche comunitarie o ai documenti scambiati nell’ambito delle reti telematiche tra amministrazioni cui partecipi la Commissione.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini delle presenti disposizioni si intende per:

1)   «Documento»: qualsiasi documento ai sensi dell’articolo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e dell’articolo 1 delle disposizioni relative alla gestione dei documenti allegate al regolamento interno della Commissione (di seguito denominate «disposizioni relative alla gestione dei documenti»).

2)   «Documento elettronico»: un insieme di dati scritti o archiviati su qualsiasi tipo di supporto da un sistema informatico o dispositivo analogo, che possano essere letti o percepiti dalle persone o da siffatti sistemi o dispositivi, nonché qualsiasi visualizzazione o riproduzione, stampata o in altra forma, dei dati stessi.

3)   «Digitalizzazione di documenti»: il procedimento consistente nel trasformare un documento formato su supporto cartaceo o su qualsiasi altro tipo di supporto tradizionale in immagine elettronica. La digitalizzazione può riguardare qualsiasi tipo di documento e può essere realizzata partendo da vari supporti quali carta, fax, microforme (microfiche, microfilm), fotografie, videocassette, cassette audio e pellicole.

4)   «Ciclo di vita di un documento»: l’insieme delle fasi o dei periodi di vita di un documento, dalla ricezione o formazione ai sensi dell’articolo 4 delle disposizioni relative alla gestione dei documenti fino al trasferimento negli archivi storici della Commissione e alla messa a disposizione del pubblico ovvero fino alla distruzione ai sensi dell’articolo 7 di tali disposizioni.

5)   «Spazio documentale della Commissione»: l’insieme dei documenti, dei fascicoli e dei metadati prodotti, ricevuti, registrati, classificati e conservati dalla Commissione.

6)   «Integrità»: il fatto che le informazioni contenute nel documento e i metadati che le accompagnano sono completi (tutti i dati sono presenti) ed esatti (tutti i dati sono immutati).

7)   «Leggibilità nel tempo»: il fatto che le informazioni contenute nei documenti e i metadati che le accompagnano rimangono facilmente leggibili, per qualsiasi persona che debba o possa accedervi, durante l’intero ciclo di vita dei documenti, dalla formazione o ricezione fino al trasferimento negli archivi storici della Commissione e loro messa a disposizione del pubblico ovvero fino alla distruzione autorizzata in funzione del periodo di conservazione prescritto.

8)   «Metadati»: i dati che descrivono il contesto, il contenuto e la struttura dei documenti e la loro gestione nel tempo, secondo le disposizioni contenute nelle modalità d’applicazione delle disposizioni relative alla gestione dei documenti, completate dalle modalità d’applicazione delle presenti disposizioni.

9)   «Firma elettronica»: la firma elettronica ai sensi dell’articolo 2, punto 1), della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

10)   «Firma elettronica avanzata»: la firma elettronica ai sensi dell’articolo 2, punto 2), della direttiva 1999/93/CE.

Articolo 4

Validità dei documenti elettronici

1.   Le disposizioni comunitarie o nazionali che prescrivano l’originale firmato di un determinato documento sono adempiute dal documento elettronico formato o ricevuto dalla Commissione se questo reca una firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e creata da un dispositivo sicuro di creazione della firma, ovvero una firma elettronica che offra garanzie equivalenti riguardo alle funzioni assegnate alla sottoscrizione.

2.   Le disposizioni comunitarie o nazionali che prescrivano la formazione di un documento scritto, senza tuttavia esigere l’originale firmato, sono adempiute dal documento elettronico formato o ricevuto dalla Commissione se l’autore è debitamente individuato e se il documento stesso è redatto in modo tale da garantire l’integrità del contenuto e dei metadati che lo accompagnano ed è conservato secondo le modalità stabilite dall’articolo 7.

3.   Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal giorno successivo all’adozione delle modalità d’applicazione di cui all’articolo 9.

Articolo 5

Validità dei procedimenti elettronici

1.   I procedimenti interni alla Commissione che richiedano la firma di persone a ciò abilitate o l’accordo di determinate persone in una o più delle loro fasi possono essere gestiti con sistemi informatici purché ciascuna persona sia individuata in modo certo ed inequivocabile ed il sistema offra garanzie di inalterabilità del contenuto, anche per quanto riguarda la successione delle diverse fasi del procedimento.

2.   I procedimenti cui partecipino la Commissione ed altri soggetti e che richiedano la firma di persone a ciò abilitate o l’accordo di determinate persone in una o più delle loro fasi possono essere gestiti con sistemi informatici secondo le modalità e con le garanzie tecniche da stabilirsi mediante apposita convenzione.

Articolo 6

Trasmissione per via elettronica

1.   La trasmissione di documenti da parte della Commissione ad un destinatario interno o esterno può essere effettuata con il mezzo di comunicazione più adatto alle circostanze del caso.

2.   La trasmissione di documenti alla Commissione può essere effettuata con qualsiasi mezzo di comunicazione, ivi compresi i mezzi elettronici quali fax, posta elettronica, modulo elettronico, sito web.

3.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano nei casi in cui disposizioni comunitarie o nazionali o convenzioni o accordi tra le parti prescrivano mezzi di trasmissione specifici o formalità di trasmissione particolari.

Articolo 7

Conservazione

1.   La conservazione da parte della Commissione dei documenti elettronici e digitalizzati deve essere assicurata per l’intero periodo prescritto, secondo le seguenti modalità:

a)

il documento è conservato nella forma in cui è stato formato, inviato o ricevuto e in modo tale da preservare l’integrità non solo del contenuto del documento ma anche dei metadati che lo accompagnano;

b)

il contenuto del documento ed i metadati che lo accompagnano devono essere leggibili durante l’intero periodo di conservazione da chiunque sia autorizzato ad avervi accesso;

c)

se si tratta di un documento inviato o ricevuto per via elettronica, le informazioni che permettono di determinarne l’origine e la destinazione, come pure la data e l’ora di invio o di ricezione formano parte dei metadati minimi da conservare;

d)

se si tratta di procedimenti elettronici gestiti con sistemi informatici, le informazioni relative alle fasi formali del procedimento devono essere conservate in modo che siano individuabili sia le fasi stesse sia gli autori e gli altri partecipanti.

2.   Ai fini del paragrafo 1, la Commissione istituisce un sistema di archiviazione elettronica che comprenda l’intero ciclo di vita dei documenti elettronici e digitalizzati.

Le caratteristiche tecniche del sistema di archiviazione elettronica sono stabilite dalle modalità di applicazione di cui all’articolo 9.

Articolo 8

Sicurezza

I documenti elettronici e digitalizzati sono gestiti nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti per la Commissione. A tal fine i sistemi d’informazione, le reti ed i mezzi di trasmissione che alimentano lo spazio documentale della Commissione sono protetti da misure di sicurezza adeguate per la classificazione dei documenti, la protezione dei sistemi d’informazione e la tutela dei dati personali.

Articolo 9

Modalità di applicazione

Le modalità di applicazione delle presenti disposizioni sono elaborate in coordinamento con le direzioni generali ed i servizi equiparati e sono adottate dal segretario generale della Commissione di concerto con il direttore generale competente per l’informatica nell’ambito della Commissione.

Esse sono regolarmente aggiornate in base all’evoluzione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e in seguito ai nuovi obblighi incombenti alla Commissione.

Articolo 10

Applicazione nei servizi

Ciascun direttore generale o capo servizio prende le misure necessarie affinché i documenti, le procedure ed i sistemi elettronici di cui è responsabile siano conformi alle norme stabilite dalle presenti disposizioni e dalle relative modalità di applicazione.

Articolo 11

Esecuzione delle disposizioni

Il Segretariato generale della Commissione è incaricato di vigilare sull’esecuzione delle presenti disposizioni in coordinamento con le direzioni generali ed i servizi equiparati, in particolare con la direzione generale competente per l’informatica nell’ambito della Commissione.


(1)  COM(2000) 200.

(2)  SEC(2001) 924.

(3)  GU L 21 del 24.1.2002, pag. 23.

(4)  C(2002) 99 final.

(5)  GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1.

(6)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(7)  GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

(8)  GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12.


27.7.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 251/14


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 2004

relativa ai laboratori comunitari di riferimento per l'epidemiologia delle zoonosi e per la salmonella e ai laboratori nazionali di riferimento per la salmonella

[notificata con il numero C(2004) 2781]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/564/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 10, paragrafi 1, 2 e 4,

visto il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (2), in particolare l'articolo 11, paragrafi 1, 2 e 4,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 92/117/CEE del Consiglio (3) istituisce un laboratorio comunitario di riferimento per l'epidemiologia delle zoonosi e un laboratorio comunitario di riferimento per la salmonella. La direttiva 2003/99/CE prevede l'abrogazione della direttiva 92/117/CEE a decorrere dal 12 giugno 2004.

(2)

A norma della direttiva 2003/99/CE le competenze dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare sono equivalenti a quelle del laboratorio di riferimento comunitario per l'epidemiologia delle zoonosi. Al fine di agevolare la transizione alla nuova organizzazione è tuttavia opportuno mantenere per un breve periodo la designazione dell'attuale laboratorio comunitario di riferimento per l'epidemiologia delle zoonosi. È quindi necessario designare nuovamente, a titolo temporaneo, tale laboratorio come il laboratorio comunitario di riferimento per l'epidemiologia delle zoonosi.

(3)

Il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (4) designa il laboratorio comunitario di riferimento per la salmonella, designato dalla direttiva 92/117/CEE, come laboratorio comunitario di riferimento per l'analisi e il test delle zoonosi (salmonella) a decorrere dal 1o gennaio 2006. Nel frattempo per assicurare la disponibilità di un laboratorio di riferimento nella Comunità è opportuno designare nuovamente, a titolo temporaneo, tale laboratorio come il laboratorio comunitario di riferimento per la salmonella.

(4)

Ai fini della gestione finanziaria è opportuno chiarire che la nuova designazione dei laboratori comunitari di riferimento di cui sopra è applicabile a decorrere dalla data in cui cessa di avere effetto la direttiva 92/117/CEE.

(5)

È opportuno ridefinire con precisione le responsabilità ed i compiti del laboratorio comunitario di riferimento per la salmonella e dei corrispondenti laboratori nazionali di riferimento nel nuovo assetto normativo istituito dalla direttiva 2003/99/CE e dal regolamento (CE) n. 2160/2003. Il laboratorio comunitario di riferimento per la salmonella ha sviluppato le sue attività fondamentalmente nel settore del pollame vivo e non è opportuno modificare il suo programma di lavoro per il 2004. Le nuove aree di competenza per il laboratorio comunitario di riferimento e per i laboratori nazionali di riferimento per la salmonella vanno quindi applicate soltanto a decorrere dal 1o gennaio 2005.

(6)

Le disposizioni della presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Bundesinstitut für Risikobewertung, Berlino, Germania, è designato laboratorio comunitario di riferimento per l'epidemiologia delle zoonosi fino al 31 dicembre 2004.

Articolo 2

1.   Il Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven, Paesi Bassi, è designato laboratorio comunitario di riferimento per la salmonella fino al 31 dicembre 2005.

2.   Le responsabilità ed i compiti del laboratorio comunitario di riferimento di cui al paragrafo 1 figurano nell'allegato I. Essi sono applicabili ai settori diversi dal pollame vivo a decorrere dal 1o gennaio 2005.

Articolo 3

Le responsabilità ed i compiti dei laboratori nazionali di riferimento per la salmonella figurano nell'allegato II. Essi sono applicabili ai settori diversi dal pollame vivo a decorrere dal 1o gennaio 2005.

Articolo 4

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 12 giugno 2004.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione


(1)  GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31.

(2)  GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1.

(3)  GU L 62 del 15.3.1993, pag. 38. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(4)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.


ALLEGATO I

Responsabilità e compiti del laboratorio comunitario di riferimento per la salmonella a norma della direttiva 2003/99/CE e del regolamento (CE) n. 2160/2003

1)

Aree di competenza

a)

Identificazione e sviluppo di metodi batteriologici per l'individuazione e, all'occorrenza, la quantificazione della salmonella zoonotica nel bestiame, nei mangimi e negli alimenti, nonché nei campioni ambientali.

b)

Sottotipizzazione della salmonella zoonotica, con particolare riferimento alla sierotipizzazione, e altre sottotipizzazioni, anche con metodi fenotipici e genetici.

c)

Test di suscettibilità agli antimicrobici su isolati di salmonella zoonotica.

d)

Individuazione e sviluppo di metodi immunologici per la salmonella zoonotica.

e)

Individuazione e sviluppo di metodi di campionamento.

2)

Funzioni e compiti generali

a)

Fornire ai laboratori nazionali di riferimento informazioni dettagliate sui metodi analitici, inclusi i metodi di riferimento.

b)

Coordinare l'applicazione da parte dei laboratori nazionali di riferimento dei metodi di cui alla lettera a), in particolare organizzando test comparativi e garantendo un seguito appropriato ai test effettuati conformemente a protocolli approvati a livello internazionale, qualora siano disponibili.

c)

Coordinare, entro il proprio ambito di competenza, le disposizioni pratiche necessarie per applicare i nuovi metodi analitici ed informare i laboratori nazionali di riferimento dei progressi in questo campo.

d)

Organizzare corsi di formazione iniziale e di ulteriore formazione per il personale dei laboratori nazionali di riferimento e per gli esperti dei paesi in via di sviluppo.

e)

Fornire assistenza scientifica e tecnica alla Commissione, in particolare in caso di contestazione dei risultati di analisi da parte degli Stati membri.

f)

Cooperare con i laboratori dei paesi terzi con lo stesso ambito di competenza.

3)

Funzioni e compiti specifici

a)

Fornire assistenza tecnica alla Commissione per l'organizzazione di programmi di sorveglianza della salmonella e della relativa resistenza agli antimicrobici conformemente agli articoli 4, 5 e 7 della direttiva 2003/99/CE.

b)

Fornire assistenza tecnica alla Commissione nell'ambito della fissazione degli obiettivi comunitari di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2160/2003.

c)

Consigliare, all'occorrenza, la Commissione sugli aspetti relativi ai ceppi vaccinali della salmonella e su altri metodi specifici di controllo.

d)

Fornire assistenza tecnica alla Commissione e, all'occorrenza, partecipare ai forum internazionali relativi alle aree di competenza indicate al punto 1, in particolare per quanto riguarda la standardizzazione e l'applicazione dei metodi analitici.

e)

Raccogliere dati e informazioni sulle attività sviluppate e sui metodi utilizzati nei laboratori nazionali di riferimento e informare la Commissione.

f)

Seguire gli sviluppi nell'epidemiologia della salmonella.

g)

Cooperare, all'occorrenza, con le strutture comunitarie interessate alla sorveglianza della salmonella, in particolare con la rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità istituita dalla decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), incluse le reti di sorveglianza specializzate.

4)

Il laboratorio comunitario di riferimento dovrà attuare un sistema di garanzia della qualità e sarà accreditato conformemente alla norma EN ISO/IEC 17025 entro il 12 dicembre 2005.


(1)  GU L 268 del 3.10.1998, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).


ALLEGATO II

Responsabilità e compiti dei laboratori nazionali di riferimento per la salmonella a norma della direttiva 2003/99/CE e del regolamento (CE) n. 2160/2003

1)   Compiti generali

a)

Collaborare con il laboratorio comunitario di riferimento nel loro ambito di competenza.

b)

Coordinare all'occorrenza le attività dei laboratori responsabili dell'analisi dei campioni a norma degli articoli 4, 5 e 7 della direttiva 2003/99/CE.

c)

Coordinare le attività dei laboratori responsabili dell'analisi dei campioni a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2160/2003/CE.

d)

Organizzare all'occorrenza test comparativi tra i laboratori di cui alle lettere b) e c) e assicurare un seguito appropriato ai test effettuati.

e)

Garantire la comunicazione delle informazioni fornite dal laboratorio comunitario di riferimento alle autorità competenti e ai laboratori di cui alle lettere b) e c).

f)

Fornire assistenza scientifica e tecnica all'autorità nazionale responsabile del loro ambito di competenza.

2)   Funzioni e compiti specifici

a)

Partecipare all'occorrenza ai programmi di sorveglianza della salmonella e della relativa resistenza agli antimicrobici a norma della direttiva 2003/99/CE e all'analisi e alle prove per individuare la salmonella a norma del regolamento (CE) n. 2160/2003.

b)

Organizzare all'occorrenza corsi di formazione per il personale dei laboratori interessati.

c)

Informare all'occorrenza il laboratorio comunitario di riferimento sugli aspetti relativi ai ceppi vaccinali della salmonella e su altri metodi specifici di controllo.

d)

Raccogliere dati e informazioni sulle attività sviluppate e sui metodi utilizzati nei laboratori interessati e informare il laboratorio comunitario di riferimento.

e)

Seguire gli sviluppi nell'epidemiologia della salmonella.


Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

27.7.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 251/18


AZIONE COMUNE 2004/565/PESC DEL CONSIGLIO

del 26 luglio 2004

che nomina il rappresentante speciale dell’Unione europea nell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia e che modifica l'azione comune 2003/870/PESC

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 14, l’articolo 18, paragrafo 5, e l'articolo 23, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L'8 dicembre 2003 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2003/870/PESC (1) che modifica e proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea presso l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

(2)

Il 26 gennaio 2004 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2004/86/PESC (2) che nomina quale rappresentante speciale dell'Unione europea presso l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia il Signor Søren JESSEN-PETERSEN, il cui mandato giunge a scadenza il 31 luglio 2004.

(3)

Il 12 luglio 2004 il Consiglio ha deciso di nominare il Sig. Michael SAHLIN nuovo rappresentante speciale dell'Unione europea (EUSR) presso l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia in sostituzione del Sig. Søren JESSEN-PETERSEN.

(4)

L'azione comune 2003/870/PESC dovrebbe essere modificata di conseguenza.

(5)

L'EUSR eserciterà il suo mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere gli obiettivi della PESC fissati nell'articolo 11 del trattato sull'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

L’articolo 1 dell’azione comune 2003/870/PESC è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Il Sig. Michael SAHLIN è nominato rappresentante speciale dell'Unione europea presso l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia dal 1o agosto 2004 al 28 febbraio 2005.».

Articolo 2

Il paragrafo 1 dell'articolo 5 dell'azione comune 2003/870/PESC è sostituito dal seguente:

«1.   L’importo finanziario di riferimento destinato a coprire le spese connesse con il mandato del rappresentante speciale ammonta a 530 000 EUR. Le spese sono ammissibili a decorrere dal 1o agosto 2004.».

Articolo 3

La presente azione comune entra in vigore il 1o agosto 2004.

Articolo 4

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. BOT


(1)  GU L 326 del 13.12.2003, pag. 39.

(2)  GU L 21 del 28.1.2004, pag. 30.


Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea

27.7.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 251/19


DECISIONE 2004/566/GAI DEL CONSIGLIO

del 26 luglio 2004

recante modifica della decisione 2000/820/GAI che istituisce l'Accademia europea di Polizia (AEP)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 30, paragrafo 1, lettera c), e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c),

vista l'iniziativa dell'Irlanda (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando quanto segue:

(1)

L'Accademia europea di Polizia (AEP), istituita con decisione 2000/820/GAI (3) non è dotata attualmente di personalità giuridica.

(2)

Nella relazione sulle attività del primo triennio, la mancanza di personalità giuridica è stata identificata come uno dei maggiori ostacoli al buon funzionamento dell'AEP.

(3)

È opportuno dotare l'AEP della capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche.

(4)

Questa modifica lascia impregiudicate altre eventuali future modifiche, segnatamente quelle che potrebbero risultare necessarie dopo l'esame delle attività del primo triennio,

DECIDE:

Articolo 1

La decisione 2000/820/GAI è modificata come segue:

1)

È inserito l'articolo seguente:

«Articolo 4 bis

1.   L'AEP è dotata di personalità giuridica.

2.   L'AEP gode in ciascuno Stato membro della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalla legislazione nazionale. Essa può in particolare acquistare o alienare beni mobili o immobili e stare in giudizio.

3.   Il direttore amministrativo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, è il rappresentante legale dell'AEP.»

2)

All'articolo 5, paragrafo 4:

a)

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

il funzionamento generale del segretariato, fatta salva la lettera f);»;

b)

la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f)

la retribuzione del personale del segretariato e/o il rimborso delle spese sostenute dallo Stato membro o dagli Stati membri che provvedono alla retribuzione del personale del segretariato, proporzionalmente ai contributi degli Stati membri.»

Articolo 2

La presente decisione ha effetto il giorno successivo alla pubblicazione.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 26 luglio 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

B. BOT


(1)  GU C 1 del 6.1.2004, pag. 8.

(2)  Parere reso il 20 aprile 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)  GU L 336 del 30.12.2000, pag. 1.


27.7.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 251/20


DECISIONE 2004/567/GAI DEL CONSIGLIO

del 26 luglio 2004

recante modifica della decisione 2000/820/GAI che istituisce l'Accademia europea di Polizia (AEP)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 30, paragrafo 1, lettera c), e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c),

vista l'iniziativa del Regno Unito (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione 2004/97/CE, Euratom (3) i rappresentanti degli Stati membri, riuniti a livello di Capi di Stato o di Governo, il 13 dicembre 2003 hanno fissato di comune accordo le sedi di taluni uffici e agenzie dell'Unione europea, inclusa la sede dell'Accademia europea di Polizia (AEP).

(2)

Tale accordo dovrebbe essere incorporato nella decisione 2000/820/GAI (4),

DECIDE:

Articolo 1

La decisione 2000/820/GAI è così modificata:

1)

L'articolo 1, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

«1.   È istituita un'Accademia europea di Polizia (AEP). Essa ha sede a Bramshill (Regno Unito)».

2)

L'articolo 4, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

«1.   Il consiglio di amministrazione istituisce un segretariato permanente per assistere l'AEP nelle mansioni amministrative necessarie al suo funzionamento e all'attuazione del programma annuale e, se del caso, di altri programmi e iniziative. Il segretariato ha sede a Bramshill.

Le disposizioni relative all'insediamento dell'AEP nel Regno Unito e alle prestazioni che debbono essere fornite dal Regno Unito nonché le norme particolari applicabili nel Regno Unito ai membri dei suoi organi, al suo direttore amministrativo, ai suoi agenti e ai rispettivi familiari sono stabilite in un accordo sulla sede fra l'AEP e il Regno Unito previa approvazione unanime da parte del consiglio di amministrazione».

Articolo 2

La presente decisione ha effetto il giorno successivo alla pubblicazione.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 26 luglio 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. BOT


(1)  GU C 20 del 24.1.2004, pag. 18.

(2)  Parere reso il 20 aprile 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)  GU L 29 del 3.2.2004, pag. 15.

(4)  GU L 336 del 30.12.2000, pag. 1.