ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 250

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

47° anno
24 luglio 2004


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 1346/2004 della Commissione, del 23 luglio 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (CE) n. 1347/2004 della Commissione, del 23 luglio 2004, che stabilisce in quale misura possano essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di luglio 2004 per determinati prodotti lattiero-caseari nell'ambito di taluni contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 2535/2001

3

 

 

Regolamento (CE) n. 1348/2004 della Commissione, del 23 luglio 2004, che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri

6

 

 

Regolamento (CE) n. 1349/2004 della Commissione, del 23 luglio 2004, che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate nel mese di luglio 2004 per i contingenti tariffari supplementari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 1279/98 per la Bulgaria e la Romania

7

 

 

Regolamento (CE) n. 1350/2004 della Commissione, del 23 luglio 2004, che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate nel quadro del regolamento (CE) n. 1143/98 relativo all'importazione di vacche e giovenche di alcune razze di montagna

8

 

 

Regolamento (CE) n. 1351/2004 della Commissione, del 23 luglio 2004, relativo al rilascio di titoli di importazione di riso per le domande presentate in applicazione del regolamento (CE) n. 327/98 nei primi dieci giorni lavorativi del mese di luglio 2004

9

 

 

Regolamento (CE) n. 1352/2004 della Commissione, del 23 luglio 2004, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva

11

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Commissione

 

*

2004/560/CE:
Decisione della Commissione, del 18 giugno 2004, che definisce l'elenco delle zone di Cipro cui si applica l'obiettivo n. 2 dei Fondi strutturali per il periodo dal 2004 al 2006 [notificata con il numero C(2004) 2123] (Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

13

 

*

2004/561/CE:
Decisione della Commissione, del 16 luglio 2004, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese eseguite dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo di orientamento e di garanzia (FEAOG) sezione garanzia [notificata con il numero C(2004) 2762] (I testi in lingua finnica, francese, greca, inglese, italiana, neerlandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca sono i soli facenti fede)

21

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

24.7.2004   

IT

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L 250/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1346/2004 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 2004

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 luglio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura


(1)   GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 luglio 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

096

42,5

999

42,5

0707 00 05

052

73,0

999

73,0

0709 90 70

052

74,2

999

74,2

0805 50 10

052

65,1

382

58,2

388

57,0

508

39,2

524

54,5

528

49,4

999

53,9

0806 10 10

052

156,6

220

117,9

616

105,2

624

130,4

800

116,7

999

125,4

0808 10 20 , 0808 10 50 , 0808 10 90

388

82,8

400

110,3

404

127,3

508

79,1

512

89,7

524

56,0

528

80,1

720

80,8

804

88,7

999

88,3

0808 20 50

052

136,3

388

98,0

512

88,2

999

107,5

0809 10 00

052

183,0

092

189,7

094

69,5

999

147,4

0809 20 95

052

257,8

400

294,4

616

183,0

999

245,1

0809 30 10 , 0809 30 90

052

152,0

999

152,0

0809 40 05

512

91,6

624

149,8

999

120,7


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice « 999 » rappresenta le «altre origini».


24.7.2004   

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L 250/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1347/2004 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 2004

che stabilisce in quale misura possano essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di luglio 2004 per determinati prodotti lattiero-caseari nell'ambito di taluni contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 2535/2001

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1),

visto il regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

Le domande presentate dal 1o al 10 luglio 2004 per taluni prodotti di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 2535/2001 riguardano quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto stabilire coefficienti di attribuzione dei quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I coefficienti di attribuzione di cui all'allegato del presente regolamento si applicano ai quantitativi per i quali, nel periodo dal 1o al 10 luglio 2004, sono stati chiesti titoli d'importazione per i prodotti che rientrano nei contingenti di cui alle parti I.A, I.B, punti 5 e 6 e alle parti I.C, I.D, I.E, I.F, I.G e I.H, dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2535/2001.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 luglio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura


(1)   GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)   GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 748/2004 (GU L 118 del 23.4.2004, pag. 3).


ALLEGATO I. A

Numero di contingente

Coefficiente di attribuzione

09.4590

1,0000

09.4599

1,0000

09.4591

09.4592

1,0000

09.4593

09.4594

1,0000

09.4595

0,0077

09.4596

1,0000


ALLEGATO I. B

5.   Prodotti originari della Romania

Numero di contingente

Coefficiente di attribuzione

09.4758

0,3598


6.   Prodotti originari della Bulgaria

Numero di contingente

Coefficiente di attribuzione

09.4660

1,0000

09.4675


ALLEGATO I. C

Prodotti originari dei paesi ACP

Numero di contingente

Coefficiente di attribuzione

09.4026

09.4027


ALLEGATO I. D

Prodotti originari della Turchia

Numero di contingente

Coefficiente di attribuzione

09.4101


ALLEGATO I. E

Prodotti originari delľAfrica del Sud

Numero di contingente

Coefficiente di attribuzione

09.4151

1,0000


ALLEGATO I. F

Prodotti originari della Svizzera

Numero di contingente

Coefficiente di attribuzione

09.4155

1,0000

09.4156

1,0000


ALLEGATO I. G

Prodotti originari della Giordania

Numero di contingente

Coefficiente di atribuzione

09.4159


ALLEGATO I. H

Prodotti originari della Norvegia

Numero di contingente

Coefficiente di attribuzione

09.4781

1,0000

09.4782

0,9517


24.7.2004   

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L 250/6


REGOLAMENTO (CE) N. 1348/2004 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 2004

che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1),

visto il regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte (2), in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2771/1999 prevede che gli acquisti vengano aperti o sospesi dalla Commissione in uno Stato membro non appena si constati che per due settimane consecutive il prezzo di mercato di tale Stato membro si situa, a seconda dei casi, ad un livello inferiore oppure pari o superiore al 92 % del prezzo di intervento.

(2)

L'ultimo elenco degli Stati membri nei quali è sospeso l'intervento è stato fissato dal regolamento (CE) n. 1317/2004 della Commissione (3). Questo elenco dev'essere modificato per tener conto dei nuovi prezzi di mercato comunicati dall'Italia in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2771/1999. Per motivi di chiarezza occorre sostituire tale elenco e abrogare il regolamento (CE) n. 1317/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli acquisti di burro, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, sono sospesi in Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Finlandia, in Svezia e Regno Unito.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 1317/2004 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 24 luglio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)   GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)   GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1236/2004 (GU L 235 del 6.7.2004, pag. 4).

(3)   GU L 245 del 17.7.2004, pag. 9.


24.7.2004   

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L 250/7


REGOLAMENTO (CE) N. 1349/2004 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 2004

che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate nel mese di luglio 2004 per i contingenti tariffari supplementari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 1279/98 per la Bulgaria e la Romania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1),

visto il regolamento (CE) n. 1279/98 della Commissione, del 19 giugno 1998, che stabilisce le modalità di applicazione relative ai contingenti tariffari di carni bovine previsti dalle decisioni 2003/286/CE e 2003/18/CE del Consiglio per la Bulgaria e la Romania (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di importazione presentate per il periodo dal 1o luglio al 31 dicembre 2004 nel quadro dei contingenti previsti dal regolamento (CE) n. 1279/98 sono soddisfatte nella seguente misura:

a)

8,3333 % dei quantitativi richiesti per i prodotti di cui ai codici NC 0201 e 0202 originari della Bulgaria;

b)

100 % dei quantitativi richiesti dei prodotti di cui ai codici NC 0201 , 0202 , 1602 50 , 0206 10 95 , 0206 29 91 , 0210 20 e 0210 99 51 originari della Romania.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 luglio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura


(1)   GU L 160 del 26.6.1999, p. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

(2)   GU L 176 del 20.6.1998, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1118/2004 (GU L 217 del 17.6.2004, pag. 10).


24.7.2004   

IT

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L 250/8


REGOLAMENTO (CE) N. 1350/2004 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 2004

che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate nel quadro del regolamento (CE) n. 1143/98 relativo all'importazione di vacche e giovenche di alcune razze di montagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1),

visto il regolamento (CE) n. 1143/98 della Commissione, del 2 giugno 1998, che stabilisce le modalità di applicazione di un contingente tariffario per vacche e giovenche, diverse da quelle destinate alla macellazione, di alcune razze di montagna originarie di determinati paesi terzi e che modifica il regolamento (CE) n. 1012/98 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1143/98 i quantitativi riservati agli importatori tradizionali sono assegnati proporzionalmente alle importazioni da essi effettuate nel periodo dal 1o luglio 2001 al 30 giugno 2004.

(2)

Per quanto riguarda gli operatori di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del suddetto regolamento, i quantitativi disponibili sono ripartiti proporzionalmente ai quantitativi richiesti. Dato che i quantitativi richiesti superano i quantitativi disponibili, occorre fissare una percentuale unica di riduzione, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1143/98,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ogni domanda di titolo d'importazione presentata a norma del regolamento (CE) n. 1143/98 è accolta limitatamente ai seguenti quantitativi:

a)

100 % dei quantitativi importati nel periodo dal 1o luglio 2001 al 30 giugno 2004, per gli importatori di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1143/98;

b)

23,7020 % dei quantitativi richiesti dagli operatori di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1143/98.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 luglio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura


(1)   GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

(2)   GU L 159 del 3.6.1998, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1118/2004 (GU L 217 del 17.6.2004, pag. 10).


24.7.2004   

IT

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L 250/9


REGOLAMENTO (CE) N. 1351/2004 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 2004

relativo al rilascio di titoli di importazione di riso per le domande presentate in applicazione del regolamento (CE) n. 327/98 nei primi dieci giorni lavorativi del mese di luglio 2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT (1),

vista la decisione 96/317/CE del Consiglio, del 13 maggio 1996, relativa all'attuazione dei risultati delle consultazioni con la Thailandia a norma dell'articolo XXIII del GATT (2),

visto il regolamento (CE) n. 327/98 della Commissione, del 10 febbraio 1998, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e di rotture di riso (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2458/2001, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Per le domande di titoli di importazione di riso presentate nei primi dieci giorni lavorativi del mese di luglio 2004 in virtù del regolamento (CE) n. 327/98 e comunicate alla Commissione, i titoli sono rilasciati per le quantità indicate nelle domande, previa applicazione di eventuali percentuali di riduzione fissate nell'allegato del presente regolametno.

2.   Le quantità riportate al lotto seguente sono fissate nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 luglio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2004.

Per la Commissione

J. M.SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura


(1)   GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

(2)   GU L 122 del 22.5.1996, pag. 15.

(3)   GU L 37 dell'11.2.1998, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2296/2003 (GU L 340 del 24.12.2003, pag. 35).


ALLEGATO

Percentuali di riduzione da applicare alle quantità domandate per il lotto del mese di luglio 2004 e quantità riportate al lotto successivo:

a)   riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30

Origine

Percentuale di riduzione del lotto di luglio 2004

Quantità riportata al lotto del mese di settembre 2004 (in t)

Stati Uniti d'America

0  (1)

4 550,994

Thailandia

0  (1)

2 917,934

Australia

0  (1)

252

Altre origini


b)   riso semigreggio del codice NC 1006 20

Origine

Percentuale di riduzione del lotto di luglio 2004

Quantità riportata al lotto del mese di settembre 2004 (in t)

Stati Uniti d'America

0  (1)

390

Thailandia

0  (1)

5,023

Australia

0  (1)

10 083

Altre origini


(1)  Rilascio per la quantità indicata nella domanda.


24.7.2004   

IT

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L 250/11


REGOLAMENTO (CE) N. 1352/2004 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 2004

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n. 136/66/CEE, quando il prezzo nella Comunità è superiore ai corsi mondiali, la differenza tra detti prezzi può essere compensata da una restituzione al momento dell'esportazione di olio d'oliva verso i paesi terzi.

(2)

Le regole e le modalità relative alla fissazione ed alla concessione della restituzione all'esportazione di olio d'oliva sono state adottate con il regolamento (CEE) n. 616/72 della Commissione (2).

(3)

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione deve essere la stessa per tutta la Comunità.

(4)

In conformità dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione per l'olio d'oliva è fissata prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione, sul mercato della Comunità dei prezzi dell'olio d'oliva e delle disponibilità, nonché, sul mercato mondiale, dei prezzi dell'olio d'oliva. Tuttavia, qualora la situazione del mercato mondiale non consentisse di stabilire i corsi più favorevoli dell'olio d'oliva, è possibile tener conto del prezzo su tale mercato dei principali oli vegetali concorrenti e del divario tra tale prezzo e quello dell'olio d'oliva, constatato nel corso di un periodo rappresentativo. L'importo della restituzione non può essere superiore alla differenza tra il prezzo dell'olio d'oliva nella Comunità e quello sul mercato mondiale, adeguata, se del caso, per tener conto delle spese attinenti all'esportazione del prodotto su quest'ultimo mercato.

(5)

In conformità dell'articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, lettera b), del regolamento n. 136/66/CEE, può essere deciso che la restituzione sia fissata mediante gara. La gara riguarda l'importo della restituzione e può essere limitata a taluni paesi di destinazione e a determinate quantità, qualità e presentazioni.

(6)

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione per l'olio d'oliva può essere fissata a livelli differenti a seconda della destinazione, allorquando la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendono necessario.

(7)

La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. In caso di necessità, detta restituzione può essere modificata nell'intervallo.

(8)

L'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dell'olio d'oliva e in particolare al prezzo di questo prodotto nella Comunità nonché sui mercati dei paesi terzi, conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato.

(9)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le materie grasse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 136/66/CEE sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 luglio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)   GU 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2001 (GU L 201 del 26.7.2001, pag. 4).

(2)   GU L 78 del 31.3.1972, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2962/77 (GU L 348 del 30.12.1977, pag. 53).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 luglio 2004, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

1509 10 90 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 10 90 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 90 00 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 90 00 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

1510 00 90 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1510 00 90 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A », sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

24.7.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 250/13


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 giugno 2004

che definisce l'elenco delle zone di Cipro cui si applica l'obiettivo n. 2 dei Fondi strutturali per il periodo dal 2004 al 2006

[notificata con il numero C(2004) 2123]

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(2004/560/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

previa consultazione del comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni, del comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale e del comitato per le strutture del settore della pesca e dell'acquacoltura,

considerando quanto segue:

(1)

L’obiettivo n. 2 dei Fondi strutturali è destinato a favorire la riconversione economica e sociale delle zone con difficoltà strutturali.

(2)

La Commissione e gli Stati membri assicurano che gli interventi vengano effettivamente concentrati verso le zone più gravemente colpite e nell'ambito geografico più appropriato.

(3)

Il massimale di popolazione ammissibile al sostegno è fissato a 213 000 abitanti, a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999, che stabilisce per Cipro un massimale pari al 31 % della popolazione delle regioni NUTS II non comprese nell’obiettivo n. 1.

(4)

Sulla scorta delle proposte degli Stati membri, la Commissione, in stretta concertazione con lo Stato membro interessato, definisce l’elenco delle zone cui si applica l’obiettivo n. 2, tenendo conto delle priorità regionali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le zone di Cipro cui si applica l'obiettivo n. 2 dei Fondi strutturali per il periodo dal 1o maggio 2004 al 31 dicembre 2006 sono quelle che figurano in allegato.

Articolo 2

La Repubblica di Cipro è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2004.

Per la Commissione

Jacques BARROT

Membro della Commissione


(1)   GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'Atto di adesione.


ALLEGATO

Elenco delle zone di Cipro cui si applica l'obiettivo n. 2

Periodo 2004-2006

Regione di livello NUTS III

Zone ammissibili

Popolazione della regione di livello NUTS III appartenente alle zone ammissibili (abitanti)

Tutta la regione di livello NUTS III tranne

Soltanto le seguenti zone della regione di livello NUTS III

Zone conformi alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1260/1999

Cipro

 

I seguenti comuni (codice nazionale):

 

Lefkosia (1000) [soltanto i quartieri:

 

Ayios Andreas (100001),

 

Tripiotis (100002),

 

Nebethane (100003),

 

Tabakhane (100004),

 

Faneromeni (100005),

 

Ayios Savvas (100006),

 

Omeriye (100007),

 

Ayios Antonios (100008),

 

Ayios Ioannis (100009),

 

Tahtelkale (100010),

 

Chrysaliniotissa (100011),

 

Ayios Kassianos (100012),

 

Kaimakli (100013),

 

Panayia (100014),

 

Arap Ahmet (100017),

 

Yeni Cami (100018),

 

Omorfita (100019)].

 

Ayios Dometios (1010)

47 731

Zone conformi alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 9, lettera b), del regolamento (CE) n. 1260/1999

Cipro

 

I seguenti comuni (codice nazionale):

 

Alambra (1102)

 

Nisou (1105)

 

Pera Chorio (1106)

 

Dali (1107)

 

Lympia (1108)

 

Louroukina (1110)

 

Potamia (1120)

 

Ayios Sozomenos (1121)

 

Pyrogi (1122)

 

Margo (1123)

 

Deryneia (3102)

 

Sotira (3103)

 

Liopetri (3104)

 

Frenaros (3105)

 

Avgorou (3110)

 

Achna (3111) (tranne la parte entro i limiti delle zone di sovranità)

 

Acheritou (3114) (tranne la parte entro i limiti delle zone di sovranità)

 

Kellia (4100)

 

Troulloi (4101)

 

Avdellero (4103)

 

Pyla (4104)

 

Xylotymvou (4105) (tranne la parte entro i limiti delle zone di sovranità)

 

Ormideia (4106) (tranne la parte entro i limiti delle zone di sovranità)

 

Xylofagou (4107) (tranne la parte entro i limiti delle zone di sovranità)

 

Pergamos (4108)

 

Petrofani (4201)

 

Athienou (4202)

 

Ayia Anna (4211)

 

Mosfiloti (4212)

 

Psevdas (4213)

 

Kochi (4217)

56 446

Zone conformi alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 9, lettera c), del regolamento (CE) n. 1260/1999

Cipro

 

I seguenti comuni (codice nazionale):

 

Sia (1100)

 

Mathiatis (1101)

 

Agia Varvara (1103)

 

Kotsiatis (1104)

 

Lythrodontas (1109)

 

Kampi (1200)

 

Farmakas (1201)

 

Apliki (1202)

 

Lazanias (1203)

 

Gourri (1204)

 

Fikardou (1205)

 

Agios Epifanios (1206)

 

Kalo Chorio (1207)

 

Malounta (1208)

 

Klirou (1209)

 

Arediou (1210)

 

Agios Ioannis (1211)

 

Agrokipia (1212)

 

Mitsero (1213)

 

Kapedes (1220)

 

Kataliontas (1221)

 

Analiontas (1222)

 

Kampia (1223)

 

Margi (1224)

 

Tseri (1225)

 

Politiko (1226)

 

Pera (1227)

 

Episkopeio (1228)

 

Psimolofou (1229)

 

Ergates (1230)

 

Anageia (1231)

 

Deneia (1242)

 

Mammari (1244)

 

Palaichori Morfou (1300)

 

Askas (1301)

 

Alona (1302)

 

Fterikoudi (1303)

 

Polystypos (1304)

 

Lagoudera (1305)

 

Saranti (1306)

 

Livadia (1307)

 

Alithinou (1308)

 

Platanistasa (1309)

 

Palaichori Oreinis (1310)

 

Xyliatos (1320)

 

Agios Georgios Kafkallou (1321)

 

Nikitari (1322)

 

Vyzakia (1323)

 

Agia Marina (1324)

 

Agioi Iliofotoi (1325)

 

Kato Moni (1326)

 

Orounta (1327)

 

Pano Koutrafas (1328)

 

Kato Koutrafas (1329)

 

Potami (1330)

 

Pano Zodia (1350)

 

Akaki (1360)

 

Peristerona (1361)

 

Astromeritis (1362)

 

Avlona (1363)

 

Katokopia (1364)

 

Meniko (1368)

 

Spilia (1400)

 

Agia Eirini (1402)

 

Kannavia (1403)

 

Kakopetria (1404)

 

Agios Theodoros (1405)

 

Galata (1406)

 

Sinaoros (1407)

 

Kaliana (1408)

 

Temvria (1409)

 

Korakou (1410)

 

Evrychou (1411)

 

Flasou (1412)

 

Agios Epifanios (1414)

 

Linou (1415)

 

Katydata (1416)

 

Skouriotissa (1417)

 

Pedoulas (1420)

 

Mylikouri (1421)

 

Moutoullas (1422)

 

Oikos (1423)

 

Kalopanagiotis (1424)

 

Gerakies (1425)

 

Tsakistra (1426)

 

Kampos (1427)

 

Ayios Nikolaos Lefkas (1430)

 

Agios Georgios (1431)

 

Petra (1432)

 

Lefka (1435)

 

Ampelikou (1436)

 

Angolemi (1443)

 

Variseia (1450)

 

Galini (1451)

 

Xerovounos (1452)

 

Ayios Ioannis Salamani (1454)

 

Ammadies (1455)

 

Pano Pyrgos (1456)

 

Kato Pyrgos (1457)

 

Selladi tou Appi (1458)

 

Alevga (1459)

 

Pigenia (1460)

 

Pachyammos (1461)

 

Agios Theodoros (1462)

 

Kokkina (1464)

 

Frodisia (1465)

 

Alaminos (4121)

 

Anafotida (4122)

 

Alethriko (4125)

 

Klavdia (4126)

 

Anglisides (4127)

 

Menogeia (4128)

 

Pyrga (4214)

 

Kornos (4215)

 

Delikipos (4216)

 

Zygi (4300)

 

Mari (4301)

 

Kalavasos (4302)

 

Tochni (4303)

 

Choirokoitia (4304)

 

Psematismenos (4305)

 

Maroni (4306)

 

Agios Theodoros (4307)

 

Skarinou (4308)

 

Kofinou (4309)

 

Kato Lefkara (4310)

 

Pano Lefkara (4311)

 

Kato Drys (4312)

 

Vavla (4313)

 

Lageia (4314)

 

Ora (4315)

 

Melini (4316)

 

Odou (4317)

 

Agioi Vavatsinias (4318)

 

Vavatsinia (4319)

 

Palodeia (5100)

 

Paramytha (5101)

 

Spitali (5102)

 

Fasoula (5103)

 

Mathikoloni (5104)

 

Gerasa (5105)

 

Apsiou (5106)

 

Apesia (5107)

 

Korfi (5108)

 

Limnatis (5109)

 

Kapileio (5110)

 

Armenochori (5121)

 

Foinikaria (5122)

 

Akrounta (5123)

 

Pentakomo (5126)

 

Asgata (5130)

 

Vasa (5131)

 

Sanida (5132)

 

Prastio (5133)

 

Klonari (5134)

 

Vikla (5135)

 

Kellaki (5136)

 

Akapnou (5137)

 

Eptagoneia (5138)

 

Dierona (5140)

 

Arakapas (5141)

 

Agios Pavlos (5142)

 

Agios Konstantinos (5143)

 

Sykopetra (5144)

 

Louvaras (5145)

 

Kalo Chorio (5146)

 

Zoopigi (5147)

 

Kolossi (5210) (tranne la parte entro i limiti delle zone di sovranità)

 

Erimi (5211) (tranne la parte entro i limiti delle zone di sovranità)

 

Episkopi (5212)

 

Kantou (5213)

 

Sotira (5214)

 

Prastio (5220)

 

Paramali (5221) (tranne la parte entro i limiti delle zone di sovranità)

 

Avdimou (5222) (tranne la parte entro i limiti delle zone di sovranità)

 

Platanisteia (5223)

 

Agios Thomas (5224)

 

Alektora (5225)

 

Anogyra (5226)

 

Pissouri (5227)

 

Souni-Zanakia (5300)

 

Alassa (5302)

 

Kato Kivides (5303)

 

Pano Kivides (5304)

 

Agios Amvrosios (5305)

 

Agios Therapon (5306)

 

Lofou (5307)

 

Pachna (5308)

 

Agios Georgios (5310)

 

Doros (5311)

 

Laneia (5312)

 

Silikou (5313)

 

Monagri (5314)

 

Trimiklini (5315)

 

Agios Mamas (5316)

 

Kouka (5317)

 

Moniatis (5318)

 

Dora (5320)

 

Gerovasa (5321)

 

Arsos (5322)

 

Kissousa (5323)

 

Malia (5324)

 

Vasa (5325)

 

Vouni (5326)

 

Pera Pedi (5327)

 

Mandria (5328)

 

Potamiou (5329)

 

Omodos (5330)

 

Koilani (5331)

 

Agios Dimitrios (5340)

 

Palaiomylos (5341)

 

Prodromos (5342)

 

Kaminaria (5343)

 

Treis Elies (5344)

 

Lemithou (5345)

 

Kato Platres (5350)

 

Pano Platres (5351)

 

Foinikaria (5352)

 

Pano Amiantos (5353)

 

Kato Amiantos (5354)

 

Agios Theodoros (5360)

 

Agios Ioannis (5361)

 

Kato Mylos (5362)

 

Potamitissa (5363)

 

Dymes (5364)

 

Pelendri (5365)

 

Agros (5366)

 

Agridia (5367)

 

Chandria (5368)

 

Kyperounta (5369)

 

Kouklia (6100)

 

Mandria (6101)

 

Nikokleia (6102)

 

Souskiou (6103)

 

Anarita (6107)

 

Foinikas (6108)

 

Armou (6111)

 

Episkopi (6112)

 

Nata (6113)

 

Choletria (6114)

 

Axylou (6115)

 

Eledio (6116)

 

Tsada (6120)

 

Stroumpi (6122)

 

Polemi (6123)

 

Kallepeia (6124)

 

Letymvou (6125)

 

Pitargou (6126)

 

Kourdaka (6127)

 

Lemona (6128)

 

Choulou (6129)

 

Akoursos (6130)

 

Kathikas (6132)

 

Pegeia (6133)

 

Pano Archimandrita (6200)

 

Fasoula (6201)

 

Mousere (6202)

 

Maronas (6203)

 

Mamonia (6204)

 

Agios Georgios (6205)

 

Stavrokonou (6206)

 

Prastio (6207)

 

Trachypedoula (6208)

 

Kelokedara (6210)

 

Salamiou (6211)

 

Kidasi (6212)

 

Kedares (6213)

 

Mesana (6214)

 

Praitori (6215)

 

Filousa (6216)

 

Arminou (6217)

 

Agios Nikolaos (6218)

 

Agios Ioannis (6219)

 

Amargeti (6220)

 

Agia Marina (6221)

 

Pentalia (6222)

 

Faleia (6223)

 

Galataria (6224)

 

Koilineia (6225)

 

Vretsia (6226)

 

Statos-Agios Fotios (6227)

 

Lapithiou (6228)

 

Mamountali (6229)

 

Pano Panagia (6230)

 

Asprogia (6231)

 

Psathi (6300)

 

Agios Dimitrianos (6301)

 

Kannaviou (6302)

 

Thrinia (6303)

 

Milia (6304)

 

Krittou Marottou (6305)

 

Fyti (6306)

 

Lasa (6307)

 

Drymou (6308)

 

Simou (6310)

 

Anadiou (6311)

 

Sarama (6312)

 

Evretou (6313)

 

Trimithousa (6314)

 

Filousa (Chrysochous) (6315)

 

Kios (Istinjo) (6316)

 

Zacharia (6317)

 

Meladeia (6318)

 

Melandra (6319)

 

Lysos (6320)

 

Peristerona (6321)

 

Theletra (6330)

 

Giolou (6331)

 

Pano Akourdaleia (6332)

 

Miliou (6333)

 

Kato Akourdaleia (6334)

 

Tera (6335)

 

Krittou Marottou (6336)

 

Skoulli (6337)

 

Choli (6338)

 

Loukrounou (6339)

 

Karamoullides (6340)

 

Chrysochou (6341)

 

Polis Chrysochou (6343)

 

Neo Chorio (6344)

 

Goudi (6345)

 

Kato Arodes (6350)

 

Pano Arodes (6351)

 

Ineia (6352)

 

Drouseia (6353)

 

Fasli (6354)

 

Androlikou (6355)

 

Pelathousa (6360)

 

Kynousa (6361)

 

Makounta (6362)

 

Argaka (6363)

 

Gialia (6364)

 

Agia Marina (6365)

 

Nea Dimmata (6366)

 

Pomos (6367)

 

Steni (6368)

 

Agios Isidoros (6369)

 

Livadi (6370)

108 150


24.7.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 250/21


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 luglio 2004

che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese eseguite dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo di orientamento e di garanzia (FEAOG) sezione «garanzia»

[notificata con il numero C(2004) 2762]

(I testi in lingua finnica, francese, greca, inglese, italiana, neerlandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca sono i soli facenti fede)

(2004/561/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2, lettera c),

visto il regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4,

dopo aver consultato il comitato del Fondo,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 5 del regolamento (CEE) n. 729/70 e dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1258/1999, nonché dell’articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995 che stabilisce modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia» (3), la Commissione procede alle necessarie verifiche, comunica i propri risultati agli Stati membri, prende atto delle osservazioni da questi formulati, convoca incontri bilaterali per raggiungere un accordo con gli Stati membri interessati e comunica quindi formalmente a questi ultimi le sue conclusioni facendoriferimento alla decisione 94/442/CE della Commissione del 1o luglio 1994, relativa all’istituzione di una procedura di conciliazione nel quadro della liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia» (4).

(2)

Gli Stati membri hanno avuto la possibilità di chiedere l’avvio di una procedura di conciliazione. Tale possibilità è stata in alcuni casi utilizzata e la relazione elaborata a conclusione di tale procedura è stata esaminata dalla Commissione.

(3)

A norma degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 nonché dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1258/1999 possono essere finanziati soltanto le restituzioni all’esportazione verso i paesi terzi e gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli, rispettivamente concesse o effettuati secondo le norme comunitarie nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati agricoli.

(4)

Dalle verifiche effettuate, dalle discussioni bilaterali e dalle procedure di conciliazione è risultato che una parte delle spese dichiarate dagli Stati membri non soddisfa tali condizioni e non può pertanto essere finanziata dal FEAOG, sezione «garanzia».

(5)

Occorre indicare gli importi non riconosciuti a carico del FEAOG, sezione «garanzia». Detti importi non riguardano le spese eseguite anteriormente ai 24 mesi che hanno preceduto la comunicazione scritta da parte della Commissione agli Stati membri interessati dei risultati delle verifiche.

(6)

Per i casi cui si riferisce la presente decisione, la valutazione degli importi da escludere in quanto non conformi alle norme comunitarie è stata comunicata dalla Commissione agli Stati membri nell’ambito della pertinente relazione di sintesi.

(7)

La presente decisione lascia impregiudicate le conseguenze finanziarie che la Commissione potrebbe trarre da sentenze della Corte di giustizia in cause pendenti alla data del 2 aprile 2004 e riguardanti materie in essa trattate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le spese eseguite dagli organismi pagatori riconosciuti degli Stati membri e dichiarate a titolo del FEAOG, sezione «garanzia», di cui in allegato, sono escluse dal finanziamento comunitario in quanto non conformi alle norme comunitarie.

Articolo 2

Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l’Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica del Portogallo, la Repubblica di Finlandia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)   GU L 94 del 28.4.1970, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/95 (GU L 125 dell’8.6.1995, pag. 1).

(2)   GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

(3)   GU L 158 dell’8.7.1995, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2025/2001 (GU L 274 del 17.10.2001, pag. 3).

(4)   GU L 182 del 16.7.1994, pag. 45. Decisione modificata da ultimo dalla decisione (CE) n. 2001/535/CE (GU L 193 del 17.7.2001, pag. 25).


ALLEGATO

RETTIFICHE TOTALI

Settore

Stato membro

Voce di bilancio

Motivo

Moneta naz.

Spese da escludere dal finanziamento

Detrazioni già effettuate

Conseguenze finanziarie della presente decisione

Esercizio finanziario

Audit finanziario

BE

1800

Rettifica — applicazione del regolamento (CE) n. 1258/99 — inosservanza dei termini di pagamento

EUR

– 12 546,82

– 12 546,82

0,00

2002

 

Totale BE

 

 

 

– 12 546,82

– 12 546,82

0,00

 

Audit finanziario

DE

2124 , 2125 , 2128

Rettifica — applicazione del regolamento (CE) n. 1258/99 — inosservanza dei termini di pagamento

EUR

– 2 201 556,70

– 2 201 556,70

0,00

2002

 

Totale DE

 

 

 

– 2 201 556,70

– 2 201 556,70

0,00

 

Ortofrutticoli

GR

1512

Rettifica — esclusione delle spese — mancato rispetto del regolamento (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 504/97 — mancato rispetto del prezzo minimo e rettifica forfettaria del 2 % — rimborso non integrale delle spese di trasporto: trasformazione di pesche

EUR

– 13 666 570,48

0,00

– 13 666 570,48

2000-2001

Ortofrutticoli

GR

1511

Rettifica specifica — pagamenti diretti ai produttori e rettifica forfettaria del 10 % per carenze nei controlli chiave: trasformazione di pomodori

EUR

– 11 327 825,25

0,00

– 11 327 825,25

1999-2002

Ortofrutticoli

GR

1511

Rettifica forfettaria del 5 % — carenze nei controlli chiave: trasformazione di pomodori conferiti da OP G

EUR

– 366 752,30

0,00

– 366 752,30

2002-2003

Premi animali

GR

2120 , 2122 , 2125 , 2124 , 2128

Rettifica forfettaria del 25 % applicata agli importi al netto del 2,2 % per mancata esecuzione di un controllo chiave: non operatività della banca dati I&R e carenze nei controlli in loco

EUR

– 15 616 929,93

0,00

– 15 616 929,93

2000-2001

Premi animali

GR

2220 , 2222

Conseguenze finanziarie della rettifica imposta per gli esercizi 1999-2000 (decisione 2003/536/CE) sulla spesa dichiarata nell'esercizio finanziario 2002

EUR

– 43 594,40

0,00

– 43 594,40

2002

Premi animali

GR

2540 , 2320

Rettifica: dichiarazione in eccesso delle spese al FEAOG, inclusione indebita dell'IVA — produzione e commercializzazione di miele.

EUR

– 83 730,89

0,00

– 83 730,89

1999-2002

 

Totale GR

 

 

 

– 41 105 403,25

0,00

– 41 105 403,25

 

Premi animali

ES

2220 , 2221

Rettifica forfettaria del 5 % — carenze nei controlli chiave e nei controlli complementari — premio ovini

EUR

– 893 597,52

0,00

– 893 597,52

2000-2002

Audit finanziario

ES

1049 , 1055 , 1210 , 1400 , 1402 , 1515 , 1610 , 1800 , 2124 , 2125 , 2320

Rettifica — applicazione del regolamento (CE) n. 1258/99 — inosservanza dei termini di pagamento

EUR

– 11 491 292,34

– 11 835 994,73

344 702,39

2002

 

Totale ES

 

 

 

– 12 384 889,86

– 11 835 994,73

– 548 895,13

 

Audit finanziario

FI

2124 , 2125

Rettifica — applicazione del regolamento (CE) n. 1258/99 — inosservanza dei termini di pagamento

EUR

– 58 459,31

– 58 459,31

0,00

2002

 

Totale FI

 

 

 

– 58 459,31

– 58 459,31

0,00

 

Premi animali

FR

2120 , 2122 , 2125 , 2124 , 2128

Rettifica della spesa complessiva — Haute-Corse — premio bovini

EUR

– 22 639 501,84

0,00

– 22 639 501,84

2001-2003

Premi animali

FR

2120 , 2122 , 2125 , 2124 , 2128

Rettifica forfettaria del 2 % — carenze nei controlli tenuto conto dello stato di non completa operatività della banca dati: premio bovini

EUR

– 28 134 491,21

0,00

– 28 134 491,21

2003

Premi animali

FR

2220 , 2222

Rettifica forfettaria del 2 % — carenze nei controlli in loco

EUR

– 1 934 036,76

0,00

– 1 934 036,76

2001-2003

Premi animali

FR

2220 , 2222

Rettifica forfettaria del 10 % — carenze nei controlli chiave — Haute-Corse — premio ovini

EUR

– 386 031,63

0,00

– 386 031,63

2000-2002

Audit finanziario

FR

1210 , 1611 , 1612 , 2124 , 2125 , 2128

Rettifica — applicazione del regolamento (CE) n. 1258/99 — inosservanza dei termini di pagamento

EUR

– 10 297 687,75

– 10 297 687,75

0,00

2002

 

Totale FR

 

 

 

– 63 391 749,19

– 10 297 687,75

– 53 094 061,44

 

Audit finanziario

IE

1049 , 2125

Rettifica — applicazione del regolamento (CE) n. 1258/99 — inosservanza dei termini di pagamento

EUR

– 53 301,01

– 75 116,75

21 815,74

2002

 

Totale IE

 

 

 

– 53 301,01

– 75 116,75

21 815,74

 

Premi animali

IT

2120 , 2122 , 2125 , 2124 , 2128

Rettifica forfettaria del 10 % per controlli chiave inefficaci, banca dati I&R non completamente operativa; rettifica forfettaria del 5 % e del 2 % per carenze o debolezze nel controllo e nella gestione del programma e nei controlli in loco

EUR

– 21 098 010,70

0,00

– 21 098 010,70

1999-2001

Sviluppo rurale

IT

4051 , 4072

Rettifica — corrigendum della decisione ad hoc n. 15 — Rettifica forfettaria del 2 % e del 5 % per lacune nel sistema di gestione e di controllo

EUR

– 40 000,00

0,00

– 40 000,00

2001-2002

 

Totale IT

 

 

 

– 21 138 010,70

0,00

– 21 138 010,70

 

Audit finanziario

LU

1051 , 2124

Rettifica — applicazione del regolamento (CE) n. 1258/99 — inosservanza dei termini di pagamento

EUR

– 132 220,46

– 132 220,46

0,00

2002

 

Totale LU

 

 

 

– 132 220,46

– 132 220,46

0,00

 

Restituzioni all'esportazione

NL

2100-013 a 016

Rettifica forfettaria del 10 % e del 5 % — Carenze e omissioni nell'attuazione dei controlli chiave — mancato rispetto della direttiva 91/628/CEE e delle disposizioni del regolamento (CE) n. 615/98 — restituzioni all'esportazione per i bovini vivi

EUR

– 1 064 627,33

0,00

– 1 064 627,33

1999-2001

Audit finanziario

NL

2120 , 2124 , 2125

Rettifica — applicazione del regolamento (CE) n. 1258/99 — inosservanza dei termini di pagamento

EUR

– 470 165,16

– 470 165,16

0,00

2002

 

Totale NL

 

 

 

– 1 534 792,49

– 470 165,16

– 1 064 627,33

 

Audit finanziario

PT

1050 , 1610 , 1800

Rettifica — applicazione del regolamento (CE) n. 1258/99 — inosservanza dei termini di pagamento

EUR

– 44 704,67

– 44 704,67

0,00

2002

 

Totale PT

 

 

 

– 44 704,67

– 44 704,67

0,00

 

Audit finanziario

UK

1054 , 1060 , 2125

Rettifica — applicazione del regolamento (CE) n. 1258/99 — inosservanza dei termini di pagamento.

GBP

– 1 118 369,01

– 1 118 369,01

0,00

2002

 

Totale UK

 

 

 

– 1 118 369,01

– 1 118 369,01

0,00