ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 249

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

47o anno
23 luglio 2004


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 1337/2004 della Commissione, del 22 luglio 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1338/2004 della Commissione, del 22 luglio 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2799/1999 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 in ordine alla concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali e in ordine alla vendita di tale latte scremato in polvere

3

 

*

Regolamento (CE) n. 1339/2004 della Commissione, del 22 luglio 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 214/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del latte scremato in polvere

4

 

*

Regolamento (CE) n. 1340/2004 della Commissione, del 22 luglio 2004, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune

5

 

 

Regolamento (CE) n. 1341/2004 della Commissione, del 22 luglio 2004, recante apertura di una gara relativa alla riduzione del dazio all'importazione in Spagna di granturco proveniente dai paesi terzi

7

 

 

Regolamento (CE) n. 1342/2004 della Commissione, del 22 luglio 2004, relativo all'applicazione di un coefficiente di riduzione ai certificati di restituzione per le merci non comprese nell'allegato I del trattato come statuito all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000

8

 

 

Regolamento (CE) n. 1343/2004 della Commissione, del 22 luglio 2004, relativo al rilascio dei titoli d'esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli (pomodori e mele)

9

 

 

Regolamento (CE) n. 1344/2004 della Commissione, del 22 luglio 2004, che modifica i dazi all'importazione nel settore del riso

11

 

*

Regolamento (CE) n. 1345/2004 della Commissione, del 22 luglio 2004, che modifica alcuni elementi dei disciplinari di una denominazione figurante nell’allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine (Scotch Lamb)

14

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Commissione

 

*

2004/557/CE:Decisione della Commissione, del 2 luglio 2004, recante deroga al regime transitorio istituito dall’articolo 6 del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per il transito di animali da compagnia attraverso il territorio della Svezia tra l’isola di Bornholm e le altre parti del territorio della Danimarca [notificata con il numero C(2004) 2435] (I testi in lingua danese e svedese sono i soli facenti fede) ( 1 )

18

 

*

2004/558/CE:Decisione della Commissione, del 15 luglio 2004, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto riguarda le garanzie complementari per gli scambi intracomunitari di animali della specie bovina in relazione alla rinotracheite bovina infettiva e l'approvazione dei programmi di eradicazione presentati da alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2004) 2104]  ( 1 )

20

 

*

2004/559/CE:Decisione della Commissione, del 21 giugno 2004, che definisce l'elenco delle zone della Repubblica ceca cui si applica l'obiettivo n. 2 dei Fondi strutturali per il periodo dal 2004 al 2006 [notificata con il numero C(2004) 2134] (Il testo in lingua ceca é il solo facente fede)

26

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

23.7.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 249/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1337/2004 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 2004

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 luglio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 luglio 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

096

42,5

999

42,5

0707 00 05

052

83,4

999

83,4

0709 90 70

052

75,3

999

75,3

0805 50 10

052

65,1

382

58,2

388

54,9

508

39,2

524

31,8

528

53,5

999

50,5

0806 10 10

052

166,0

220

120,6

616

105,2

624

144,8

800

131,4

999

133,6

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

76,6

400

104,5

508

79,1

512

69,3

524

56,0

528

81,6

720

88,5

804

93,6

999

81,2

0808 20 50

052

98,8

388

96,8

512

96,9

999

97,5

0809 10 00

052

185,7

092

189,7

094

69,5

999

148,3

0809 20 95

052

272,9

400

296,9

616

183,0

999

250,9

0809 30 10, 0809 30 90

052

157,4

999

157,4

0809 40 05

512

91,6

624

149,8

999

120,7


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


23.7.2004   

IT

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L 249/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1338/2004 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 2799/1999 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 in ordine alla concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali e in ordine alla vendita di tale latte scremato in polvere

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CE) n. 2799/1999 della Commissione (2), gli organismi d'intervento hanno indetto una procedura di gara permanente per il latte scremato in polvere entrato in magazzino anteriormente al 1o luglio 2002.

(2)

Alla luce del quantitativo residuo disponibile e della situazione del mercato, è opportuno sostituire alla data succitata la data del 1o ottobre 2002.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2799/1999, la data del «1o luglio 2002» è sostituita dalla data «1o ottobre 2002».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 340 del 31.12.1999, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1079/2004 (GU L 203 dell'8.6.2004, pag. 13).


23.7.2004   

IT

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L 249/4


REGOLAMENTO (CE) N. 1339/2004 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 214/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del latte scremato in polvere

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 214/2001 della Commissione (2), la quantità di latte scremato in polvere messa in vendita dall'organismo d'intervento degli Stati membri è limitata a quella entrata all'ammasso anteriormente al 1o luglio 2002.

(2)

Alla luce del quantitativo residuo disponibile e della situazione del mercato, è opportuno sostituire alla data succitata la data del 1o ottobre 2002.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 21 del regolamento (CE) n. 214/2001, i termini «1o luglio 2002» sono sostituiti dai termini «1o ottobre 2002».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 37 del 7.2.2001, pag. 100. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1319/2004 (GU L 245 del 17.7.2004, pag. 11).


23.7.2004   

IT

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L 249/5


REGOLAMENTO (CE) N. 1340/2004 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 2004

che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci, denominata in appresso «nomenclatura combinata», che figura nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.

(2)

Per determinare il tenore di zuccheri addizionati dei succhi di frutta della voce 2009, il suddetto regolamento ha ripreso nella nota complementare 5, lettera a), del capitolo 20 della nomenclatura combinata una serie di valori fissati dal regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo alla tariffa doganale comune (2). Per il succo di mela tale valore era fissato a 11.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1776/2001 della Commissione, del 7 settembre 2001, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (3), ha introdotto una nota complementare 5, lettera b), del capitolo 20, che modifica la nota complementare 5 della nomenclatura combinata; tale modifica dispone che la condizione richiesta affinché un succo di frutta addizionato di zuccheri conservi il carattere originario di succo di frutta di cui alla voce 2009 è che esso contenga perlomeno 50 % di succo di frutta.

(4)

Il metodo per la determinazione del tenore di succhi di frutta che utilizza il valore Brix, determinato in base alla nota complementare 2, lettera b), del capitolo 20 della nomenclatura combinata e il valore forfetario integrato nella nota complementare 5, lettera a), del capitolo 20 è descritto nella nota esplicativa della voce 2009 della nomenclatura combinata (4).

(5)

A seguito dell’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1776/2001 e della nota esplicativa della voce 2009, è risultato che taluni succhi di mela concentrati di valore Brix inferiore a 67 sono stati esclusi dalla voce 2009 in applicazione della nota 5 e in base al risultato del calcolo del tenore di succo di mela di cui alla nota esplicativa della voce 2009, anche se si trattava di succhi di mela nel loro stato naturale, senza aggiunta di zuccheri, cui era stata sottratta l’acqua per ottenere succhi di mela concentrati.

(6)

Studi scientifici hanno mostrato inoltre che, dall’introduzione nel 1968 del valore forfetario di 11 per i succhi di mela, nuove varietà di mele sono state coltivate ed utilizzate per la produzione di succhi di mela concentrati. Queste nuove varietà che presentano un grado di acidità elevato, permettono di raggiungere valori medi Brix di 13 per i succhi di mela non concentrati. È opportuno, pertanto, rivedere il valore di 11 fissato nel 1968 per portarlo a 13 allo scopo di non escludere dalla voce 2009 taluni succhi di mela nel loro stato naturale ottenuti da queste nuove varietà.

(7)

La nota complementare 5, lettera a), del capitolo 20 della nomenclatura combinata che forma oggetto dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 deve pertanto essere modificata in conseguenza, sopprimendo la riga «— succo di mela: 11» per raggrupparla nella riga «— succo di altre frutta o di ortaggi o legumi, compresi i miscugli di succhi: 13».

(8)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La nota complementare 5, lettera a) del capitolo 20 della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificata come segue: Il secondo trattino «succo di mela: 11» è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2004.

Per la Commissione

Frederik BOLKESTEIN

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2344/2003 della Commissione (GU L 346 del 31.12.2003, pag. 38).

(2)  GU L 172 del 22.7.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3529/87 della Commissione (GU L 336 del 26.11.1987, pag. 3).

(3)  GU L 240 dell' 8.9.2001, pag. 3.

(4)  GU C 256 del 23.10.2002, pag. 84.


23.7.2004   

IT

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L 249/7


REGOLAMENTO (CE) N. 1341/2004 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 2004

recante apertura di una gara relativa alla riduzione del dazio all'importazione in Spagna di granturco proveniente dai paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

In virtù dell'accordo sull'agricoltura (2) concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, la Comunità si è impegnata ad importare in Spagna un determinato quantitativo di granturco.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione, del 26 luglio 1995, recante modalità d'applicazione dei contingenti tariffari per l'importazione di granturco e sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo (3) ha stabilito le modalità complementari specifiche necessarie per l'attuazione della gara.

(3)

Tenuto conto del ritmo attuale delle importazioni di granturco in Spagna in provenienza dai paesi terzi e dalle necessità attuali del mercato in Spagna, è opportuno aprire una gara relativa alla riduzione del dazio all'importazione di granturco.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È indetta una gara avente ad oggetto la riduzione del dazio di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 per l'importazione di granturco in Spagna.

2.   Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1839/95 si applicano fatte salve eventuali disposizioni contrarie del presente regolamento.

Articolo 2

La gara è aperta fino al 9 settembre 2004. Nel suo periodo di validità si procede a gare settimanali per le quali i quantitativi e i termini per la presentazione delle offerte sono indicati nel relativo bando.

Articolo 3

I titoli di importazione rilasciati nel quadro della presente gara sono validi 50 giorni a partire dalla data del rilascio, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1839/95.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

(2)  GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.

(3)  GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).


23.7.2004   

IT

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L 249/8


REGOLAMENTO (CE) N. 1342/2004 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 2004

relativo all'applicazione di un coefficiente di riduzione ai certificati di restituzione per le merci non comprese nell'allegato I del trattato come statuito all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (1),

visto il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Dalle comunicazioni degli Stati membri di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1520/2000 si evince che l'importo totale delle domande ricevute ammonta a 443 844 247 EUR, mentre l'importo disponibile per la tranche di titoli di restituzione per il periodo dal 1o agosto 2004 di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1520/2000 ammonta a 31 519 560 EUR.

(2)

Un coefficiente di riduzione è calcolato sulla base dell'articolo 8, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1520/2000. Siffatto coefficiente dovrebbe pertanto essere applicato agli importi richiesti sotto forma di certificati di restituzione per il periodo dal 1o agosto 2004 come stabilito all'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1520/2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi delle domande di certificati di restituzione per il periodo dal 1o agosto 2004 sono soggetti a un coefficiente di riduzione pari a 0,929.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 luglio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2004.

Per la Commissione

Olli REHN

Membro della Commissione


(1)  GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5).

(2)  GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 886/2004 (GU L 168 del 1.5.2004, pag. 14).


23.7.2004   

IT

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L 249/9


REGOLAMENTO (CE) N. 1343/2004 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 2004

relativo al rilascio dei titoli d'esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli (pomodori e mele)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 35, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1205/2004 della Commissione (2) ha indetto una gara fissando i tassi indicativi di restituzione ed i quantitativi indicativi titoli d'esportazione del sistema A3 per cui possono essere rilasciati.

(2)

In funzione delle offerte presentate, è necessario fissare i tassi massimi di restituzione e le percentuali di rilascio delle quantità sulla base delle offerte effettuate a titolo dei suddetti tassi massimi.

(3)

Per le mele il tasso massimo necessario per la concessione di titoli a concorrenza del quantitativo indicativo, nel limite dei quantitativi offerti, non è superiore ad una volta e mezza il tasso indicativo di restituzione.

(4)

Per i pomodori i tassi richiesti sono considerevolmente superiori al tasso di restituzione indicativo e, di conseguenza, è opportuno rifiutare tutte le offerte fissando un tasso massimo pari a zero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i pomodori e le mele il tasso massimo di restituzione e la percentuale di rilascio relativi alla gara indetta dal regolamento (CE) n. 1205/2004 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 luglio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura


(1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).

(2)  GU L 230 del 30.6.2004, pag. 39.


ALLEGATO

Rilascio di titoli d'esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli (pomodori e mele)

Prodotto

Tasso di restituzione massimo

(EUR/t netto)

Percentuale di rilascio delle quantità richieste al livello del tasso di restituzione massimo

Pomodori

0

Mele

30

100 %


23.7.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 249/11


REGOLAMENTO (CE) N. 1344/2004 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 2004

che modifica i dazi all'importazione nel settore del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1),

visto il regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

I dazi all'importazione nel settore del riso sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1290/2004 della Commissione (3).

(2)

L'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1503/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 10 EUR/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento. Poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 1290/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1290/2004 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 luglio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura


(1)  GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27).

(2)  GU L 189 del 30.7.1996, pag. 71. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2294/2003 (GU L 340 del 24.12.2003, pag. 12).

(3)  GU L 243 del 15.7.2004, pag. 18.


ALLEGATO I

Dazi applicabili all'importazione di riso e di rotture di riso

(EUR/t)

Codice NC

Dazio all'importazione (5)

Paesi terzi (esclusi ACP e Bangladesh) (3)

ACP (1)  (2)  (3)

Bangladesh (4)

Basmati

India e Pakistan (6)

Egitto (8)

1006 10 21

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 23

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 25

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 27

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 92

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 94

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 96

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 10 98

 (7)

69,51

101,16

 

158,25

1006 20 11

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 13

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 15

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 17

190,51

62,34

90,92

0,00

142,88

1006 20 92

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 94

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 96

264,00

88,06

127,66

 

198,00

1006 20 98

190,51

62,34

90,92

0,00

142,88

1006 30 21

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 23

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 25

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 27

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 42

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 44

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 46

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 48

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 61

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 63

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 65

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 67

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 92

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 94

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 96

416,00

133,21

193,09

 

312,00

1006 30 98

 (7)

133,21

193,09

 

312,00

1006 40 00

 (7)

41,18

 (7)

 

96,00


(1)  Per le importazioni di riso originario degli Stati ACP, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2286/2002 del Consiglio (GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5) e (CE) n. 638/2003 della Commissione (GU L 93 del 10.4.2003, pag. 3), modificato.

(2)  Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1706/98, i dazi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati ACP e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(3)  Il dazio all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95.

(4)  Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU L 337 del 4.12.1990, pag. 1) e (CEE) n. 862/91 della Commissione (GU L 88 del 9.4.1991, pag. 7), modificato.

(5)  L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente dal dazio all'importazione, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio (GU L 263 del 19.9.1991, pag. 1), modificata.

(6)  Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine indiana e pakistana, riduzione di 250 EUR/t [articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1503/96, modificato].

(7)  Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

(8)  Per le importazioni di riso di origine e provenienza egiziana, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2184/96 del Consiglio (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 1) e (CE) n. 196/97 della Commissione (GU L 31 dell'1.2.1997, pag. 53).


ALLEGATO II

Calcolo dei dazi all'importazione nel settore del riso

 

Risone

Tipo Indica

Tipo Japonica

Rotture

Semigreggio

Lavorato

Semigreggio

Lavorato

1.

Dazio all'importazione (EUR/t)

 (1)

190,51

416,00

264,00

416,00

 (1)

2.   

Elementi di calcolo:

a)

Prezzo cif Arag (EUR/t)

360,92

224,10

280,58

361,91

b)

Prezzo fob (EUR/t)

256,18

337,51

c)

Noli marittimi (EUR/t)

24,40

24,40

d)

Fonte

USDA e operatori

USDA e operatori

Operatori

Operatori


(1)  Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.


23.7.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 249/14


REGOLAMENTO (CE) N. 1345/2004 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 2004

che modifica alcuni elementi dei disciplinari di una denominazione figurante nell’allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine (Scotch Lamb)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari (1), in particolare l’articolo 9,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, le autorità del Regno Unito hanno chiesto di modificare alcuni elementi relativi alla descrizione del prodotto e alla zona geografica per la denominazione «Scotch Lamb», registrata quale indicazione geografica protetta dal regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (2).

(2)

Dall’esame di tale richiesta di modifica risulta che non si tratta di modifiche di scarsa rilevanza.

(3)

Conformemente alla procedura prevista dall’articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92 e non trattandosi di modifiche di scarsa rilevanza, si applica mutatis mutandis la procedura prevista all’articolo 6.

(4)

Le modifiche sono considerate conformi al regolamento (CEE) n. 2081/92. Dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (3), non è pervenuta alla Commissione nessuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del succitato regolamento.

(5)

Dette modifiche devono essere pertanto registrate e pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le modifiche che figurano nell’allegato I del presente regolamento sono registrate e pubblicate conformemente all’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2081/92.

La scheda consolidata che riporta i principali elementi del disciplinare figura nell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(2)  GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 526/2004 (GU L 85 del 23.3.2004, pag. 3).

(3)  GU C 99 del 25.4.2003, pag. 3 (Scotch lamb).


ALLEGATO I

REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO

MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI UN’INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA (articolo 9)

N. CE: UK/0275/24.1.1994

1.   Denominazione registrata: I.G.P. Scotch Lamb

2.   Modifiche richieste:

Sezione del disciplinare:

Image

Nome

Image

Descrizione

Image

Zona geografica

Image

Prova dell’origine

Image

Metodo dell’ottenimento

Image

Legame

Image

Etichettatura

Image

Condizioni nazionali

modifiche:

Descrizione

Al fine di tenere maggiormente conto della prassi attualmente seguita e delle esigenze dei consumatori in merito a un'etichettatura più trasparente nonché di migliorare la qualità dello Scotch Lamb, l'attuale descrizione:

«Il prodotto è ottenuto da agnelli ingrassati per un periodo minimo di due mesi e macellati e trattati nelle zone stabilite.»

è così modificata:

«Il prodotto è ottenuto da agnelli nati, allevati per la loro intera esistenza, macellati e trattati nella zona geografica indicata. Gli animali sono stati ottenuti e macellati conformemente al regime di assicurazione della qualità accreditato per la norma europea EN 45011 (guida ISO 65) nel rispetto delle norme e delle valutazioni nonché delle frequenze di valutazione stabilite dal richiedente.»

Metodo di ottenimento

A seguito delle modifiche apportate alla descrizione di cui sopra, occorre modificare la descrizione dettagliata del metodo di produzione. Inoltre, quando è stata presentata la richiesta iniziale, non vi era in pratica alcun quantitativo di Scotch Lamb venduto in stato di congelazione. Pur non essendo tale pratica ancora molto diffusa, il richiedente desidera eliminare la frase «può essere venduto soltanto come prodotto fresco o refrigerato» per consentire la vendita dello Scotch Lamb congelato, se il trasformatore lo desidera.

Pertanto l'attuale descrizione:

«Gli agnelli sono ingrassati in Scozia per un periodo non inferiore a due mesi. La macellazione ed il trattamento sono effettuati conformemente alla normativa in materia. Può essere venduto come prodotto fresco o refrigerato.»

è così modificata:

«Gli agnelli sono nati e allevati per la loro intera esistenza nella zona geografica indicata. Gli animali sono stati ottenuti e macellati conformemente al regime di assicurazione della qualità accreditato per la norma europea EN 45011 (guida ISO 65) nel rispetto delle norme e delle valutazioni nonché delle frequenze di valutazione stabilite dal richiedente. La macellazione ed il trattamento sono effettuati nella zona in questione, conformemente alle norme stabilite nel disciplinare.»


ALLEGATO II

SCHEDA CONSOLIDATA

Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio

«SCOTCH LAMB»

N. CE: UK/0275/24.1.1994

DOP ( ) IGP (x)

La presente scheda è una sintesi elaborata a fini informativi. Per informazioni complete, in particolare per i produttori di prodotti contemplati dalla relativa DOP o IGP, consultare la versione completa del disciplinare a livello nazionale o presso i servizi della Commissione europea (1).

1.

   Servizio competente dello Stato membro

Nome:

Department of Environment, Food and Rural Affairs — Food Chain Marketing and Competitiveness Division

Indirizzo:

Room 338

Nobel House

17 Smith Square

London — SW1P 3JR

Tel.

(44-207) 238 66 87

Fax

(44-207) 238 57 28

e-mail:

rlf.feedback@defra.gsi.gov.uk

2.

   Richiedente

2.1.

Nome

:

Quality Meat Scotland

2.2.

Indirizzo:

Rural Centre

West Mains

Ingliston

Newbridge

Midlothian — EH28 8NZ

Tel.

(44-131) 472 40 40

Fax

(44-131) 472 40 38

e-mail:

info@qmscotland.co.uk

2.3.

Composizione: produttori (6 633), trasformatori (32), altri (310)

3.

   Tipo di prodotto: Classe 1.1 — Carni (e frattaglie) fresche

4.

   Descrizione del disciplinare (sintesi delle condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 2)

4.1.   Nome: «Scotch Lamb»

4.2.   Descrizione Il prodotto è ottenuto da agnelli nati, allevati per la loro intera esistenza, macellati e trattati nella zona geografica indicata. Gli animali sono stati ottenuti e macellati conformemente al regime di assicurazione della qualità accreditato per la norma europea EN 45011 (Guida ISO 65) nel rispetto delle norme e delle valutazioni nonché delle frequenze di valutazione stabilite dal richiedente.

4.3.   Zona geografica La zone indicata è la Scozia continentale, comprese le isole al largo della costa occidentale, le Orcadi e le Shetland.

4.4.   Prova dell’origine Lo Scotch Lamb è noto fin dall’Ottocento per le sue qualità superiori ottenute grazie ai sistemi tradizionali di alimentazione utilizzati. Il prodotto ha ottenuto un’ottima reputazione sul mercato della carne, nel Regno Unito e all’estero.

4.5.   Metodo di ottenimento Gli agnelli sono nati e allevati per la loro intera esistenza nella zona geografica indicata. Gli animali sono stati ottenuti e macellati conformemente al regime di assicurazione della qualità accreditato per la norma europea EN 45011 (Guida ISO 65) nel rispetto delle norme e delle valutazioni nonché delle frequenze di valutazione stabilite dal richiedente. La macellazione ed il trattamento sono effettuati nella zona in questione, conformemente alle norme stabilite nel disciplinare.

4.6.   Legame La qualità e le caratteristiche dello Scotch Lamb sono il risultato di un pascolo estensivo sulle praterie caratteristiche della Scozia.

4.7.   Organismo di controllo

Nome:

Scottish Food Quality Certification

Indirizzo:

Royal Highland Centre

10th Avenue

Ingliston

Edinburgh — EH28 8NF

Tel.

(44-131) 335 66 15

Fax

(44-131) 335 66 01

e-mail:

enquiries@sfqc.co.uk

4.8.   Etichettatura: IGP

4.9.   Condizioni nazionali:


(1)  Commissione europea — Direzione generale dell’Agricoltura — Unità Politica di qualità dei prodotti agricoli — B-1049 Bruxelles.


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

23.7.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 249/18


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 luglio 2004

recante deroga al regime transitorio istituito dall’articolo 6 del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per il transito di animali da compagnia attraverso il territorio della Svezia tra l’isola di Bornholm e le altre parti del territorio della Danimarca

[notificata con il numero C(2004) 2435]

(I testi in lingua danese e svedese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/557/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 21,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 6 del regolamento (CE) n. 998/2003 fissa per un periodo transitorio di cinque anni le condizioni veterinarie che si applicano, tra l’altro, ai movimenti a carattere non commerciale di cani e gatti da compagnia verso il territorio della Svezia.

(2)

Tali condizioni corrispondono in gran parte alle condizioni nazionali che si applicavano all’entrata in Svezia prima dell’applicazione del regolamento (CE) n. 998/2003.

(3)

Tra la Svezia e la Danimarca esisteva un accordo bilaterale che prevedeva condizioni meno rigorose di quelle applicate all’entrata in Svezia degli animali da compagnia in transito attraverso il territorio svedese tra l’isola di Bornholm (DK) nel Mar Baltico e le altri parti del territorio danese.

(4)

È opportuno mantenere questa deroga limitata al regime transitorio istituito a norma dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 998/2003.

(5)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 998/2003 e sino alla fine del periodo transitorio stabilito in detto articolo, il transito attraverso il territorio della Svezia di animali da compagnia delle specie di cui alla parte A dell’allegato I del regolamento (CE) n. 998/2003 tra l’isola di Bornholm e le altri parti del territorio della Danimarca è autorizzato alle condizioni convenute tra i due Stati membri.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 3 luglio 2004.

Articolo 3

La Danimarca e la Svezia sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione


(1)  GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 592/2004 della Commissione (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 7).


23.7.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 249/20


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 2004

che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto riguarda le garanzie complementari per gli scambi intracomunitari di animali della specie bovina in relazione alla rinotracheite bovina infettiva e l'approvazione dei programmi di eradicazione presentati da alcuni Stati membri

[notificata con il numero C(2004) 2104]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/558/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 10, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La rinotracheite bovina infettiva è la descrizione dei segni clinici più evidenti dell'infezione dovuta a herpesvirus 1 bovino (BHV-1). Poiché molte infezioni causate da tale virus hanno un decorso subclinico, le misure di lotta devono mirare all'eradicazione dell'infezione piuttosto che alla soppressione dei sintomi.

(2)

L'allegato E (II) della direttiva 64/432/CEE elenca la «rinotracheite bovina infettiva» fra le malattie per le quali possono essere approvati programmi nazionali di lotta e chieste garanzie complementari.

(3)

La Germania aveva presentato un programma volto a eradicare l'infezione da BHV-1 in tutte le parti del suo territorio. Esso è conforme ai criteri fissati all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 64/432/CEE e prevede norme relative allo spostamento dei bovini sul territorio nazionale equivalenti a quelle attuate in precedenza in Austria, nella provincia di Bolzano in Italia e in Svezia, che hanno consentito di eradicare con successo la malattia da tali paesi.

(4)

Il programma presentato dalla Germania e, come richiesto da tale Stato membro, le garanzie complementari relative agli scambi di bovini finalizzate a garantire il successo del programma sono state approvate dalla decisione 2004/215/CE della Commissione, del 1o marzo 2004, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto riguarda le garanzie supplementari per gli scambi intracomunitari di animali della specie bovina in relazione alla rinotracheite bovina infettiva e l'approvazione dei programmi di eradicazione presentati da alcuni Stati membri (2).

(5)

Esistono garanzie complementari per quanto riguarda la Danimarca, l'Austria, la Finlandia, la Svezia e l'Italia, limitatamente alla provincia di Bolzano. Tali Stati membri, nonché l'Italia per quanto riguarda la provincia di Bolzano, considerano il loro territorio indenne dalla rinotracheite bovina infettiva. In conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 64/432/CEE, essi hanno presentato alla Commissione la documentazione giustificativa, intesa in particolare a provare che la situazione continua ad essere oggetto di sorveglianza.

(6)

Agli Stati membri o alle regioni degli stessi riconosciuti indenni dalla malattia ed attualmente elencati nell'allegato della decisione 93/42/CEE della Commissione (3) è opportuno applicare unicamente i requisiti minimi in materia di spedizione in altri Stati membri di bovini d'allevamento e da reddito.

(7)

Per la standardizzazione delle prove di laboratorio intese a rilevare la presenza del virus BHV-1 l'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE) ha adottato un siero fortemente positivo, un siero debolmente positivo e un siero negativo come norme internazionali dell'UIE. Essi sono disponibili presso i laboratori di riferimento dell'UIE per la rinotracheite bovina infettiva indicati nel Manuale sulle norme per le prove diagnostiche e i vaccini (4).

(8)

Sono emersi problemi in relazione agli scambi intracomunitari di bovini originari di Stati membri con una situazione sanitaria diversa rispetto alla rinotracheite bovina infettiva.

(9)

A fini di chiarezza e per garantire la coerenza linguistica delle misure è opportuno riunire in un'unica decisione l'approvazione del programma della Germania e delle garanzie complementari relative alla rinotracheite bovina infettiva nonché abrogare la decisione 2004/215/CE.

(10)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono approvati i programmi presentati dagli Stati membri che figurano nella prima colonna della tabella di cui all'allegato I destinati alla lotta e all'eradicazione dell'infezione da herpesvirus 1 bovino (BHV-1) (di seguito definita «rinotracheite bovina infettiva» o «IBR»), nelle regioni di tali Stati membri specificate nella seconda colonna della tabella di cui all'allegato I.

Articolo 2

1.   I bovini d'allevamento e da reddito originari di Stati membri o di regioni di Stati membri diversi da quelli elencati nell'allegato II e destinati a Stati membri o regioni di Stati membri che figurano nell'allegato I soddisfano almeno le seguenti garanzie complementari:

a)

provengono da un'azienda nella quale, secondo dati ufficiali, non sono state riscontrate prove cliniche o patologiche della rinotracheite bovina infettiva negli ultimi 12 mesi;

b)

sono stati isolati in un impianto di quarantena riconosciuto dall'autorità competente nei 30 giorni immediatamente precedenti lo spostamento e, nello stesso periodo, tutti i bovini presenti nel medesimo impianto non hanno manifestato segni clinici della rinotracheite bovina infettiva;

c)

sono stati sottoposti, insieme a tutti gli altri bovini presenti nell'impianto di quarantena, con esito negativo, a un esame sierologico effettuato su campioni di sangue prelevati non prima di 21 giorni dall'inizio del periodo di isolamento, al fine di rilevare la presenza dei seguenti anticorpi:

i)

nel caso di bovini vaccinati, anticorpi contro la glicoproteina E del virus BHV-1 oppure;

ii)

nel caso di bovini non vaccinati, anticorpi contro tutto il virus BHV-1.

2.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro di origine possono autorizzare la spedizione di bovini ad aziende situate nelle regioni elencate nell'allegato I, purché gli animali soddisfino almeno una delle seguenti condizioni:

a)

sono originari di uno Stato membro elencato nell'allegato I e provengono da aziende indenni da BHV-1 che soddisfano almeno i requisiti fissati nell'allegato III;

b)

sono destinati alla produzione di carne e soddisfano i requisiti seguenti:

i)

i bovini:

provengono da aziende indenni da BHV-1 conformemente all'allegato III, oppure

discendono da femmine vaccinate e regolarmente rivaccinate, oppure

sono stati regolarmente vaccinati e rivaccinati secondo le istruzioni del produttore con un vaccino deleto nella glicoproteina E, oppure

sono stati sottoposti nello Stato membro di origine, con esito negativo, a un esame sierologico per la ricerca di anticorpi conforme al paragrafo 1, lettera c), effettuato su un campione di sangue prelevato nei 14 giorni precedenti la spedizione; e

ii)

sono trasportati, senza entrare in contatto con animali di stato sanitario inferiore, in un'azienda la cui situazione sanitaria rispetto al virus VHB-1 è ignota, ubicata nello Stato membro di destinazione di cui all'allegato I, dove, secondo il programma nazionale approvato di eradicazione, gli animali sono ingrassati al chiuso e dalla quale possono essere solo trasportati direttamente al macello;

c)

gli animali provengono da aziende in cui tutti i bovini di età superiore a 15 mesi sono stati vaccinati e regolarmente rivaccinati e tutti gli animali di età superiore a 9 mesi sono stati sottoposti, con esito negativo, a un esame sierologico per la ricerca di anticorpi contro la glicoproteina E del virus BHV-1 a intervalli di non più di 12 mesi e gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a un esame per la ricerca di anticorpi conforme al paragrafo 1, lettera c), punto i), effettuato su campioni di sangue prelevati nei 14 giorni precedenti la spedizione;

d)

gli animali provengono da aziende indenni da BHV-1 conformemente all'allegato III, situate in uno Stato membro in cui la rinotracheite bovina infettiva è una malattia soggetta a dichiarazione obbligatoria e intorno alle quali, in un raggio di 5 km, non sono state riscontrate prove cliniche o patologiche di infezione da BHV-1 negli ultimi 30 giorni e gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a un esame per la ricerca di anticorpi conforme al paragrafo 1, lettera c), effettuato su un campione di sangue prelevato nei 14 giorni precedenti la spedizione.

3.   I bovini destinati alla macellazione originari di Stati membri o di regioni di Stati membri diversi da quelli che figurano nell'allegato II e destinati a Stati membri o regioni di Stati membri elencati nell'allegato I sono trasportati direttamente al macello di destinazione o ad un centro di raccolta riconosciuto, da dove sono trasferiti al macello, conformemente all'articolo 7, secondo trattino, della direttiva 64/432/CEE, per essere macellati.

4.   Nella sezione C, punto 4, del certificato sanitario riportato nel modello 1 dell'allegato F della direttiva 64/432/CEE, che accompagna i bovini di cui al paragrafo 1, sono inserite le seguenti informazioni:

a)

dopo il primo trattino: «IBR»;

b)

dopo il secondo trattino: «articolo 2, paragrafo …, lettera …, della decisione 2004/558/CE della Commissione».

Articolo 3

1.   I bovini d'allevamento e da reddito originari di Stati membri o di regioni di Stati membri diversi da quelli che figurano nell'allegato II e destinati a Stati membri o regioni di Stati membri indenni dalla rinotracheite bovina infettiva ed elencati nell'allegato II soddisfano le seguenti garanzie complementari:

a)

sono conformi alle garanzie complementari previste all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b);

b)

sono stati sottoposti, insieme a tutti gli altri bovini presenti nell'impianto di quarantena di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), con esito negativo, a un esame sierologico effettuato su campioni di sangue prelevati non prima di 21 giorni dall'inizio del periodo di isolamento al fine di rilevare la presenza di anticorpi contro tutto il virus BHV-1;

c)

non sono stati vaccinati contro la rinotracheite bovina infettiva.

2.   I bovini destinati alla macellazione originari di Stati membri o di regioni di Stati membri diversi da quelli che figurano nell'allegato II e destinati a Stati membri o regioni di Stati membri elencati nell'allegato II sono trasferiti direttamente al macello di destinazione, in conformità dell'articolo 7, primo trattino, della direttiva 64/432/CEE, per essere macellati.

3.   Nella sezione C, punto 4, del certificato sanitario riportato nel modello 1 dell'allegato F della direttiva 64/432/CEE, che accompagna i bovini di cui al paragrafo 1, sono inserite le seguenti informazioni:

a)

dopo il primo trattino: «IBR»;

b)

dopo il secondo trattino: «articolo 3 della decisione 2004/558/CE della Commissione».

Articolo 4

I bovini d'allevamento e da reddito originari di uno Stato membro o di una regione dello stesso che figura nell'allegato II e destinati a uno Stato membro o a una regione dello stesso elencato nell'allegato I o II sono conformi alle condizioni stabilite all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a).

Articolo 5

Gli Stati membri garantiscono che l'esame sierologico di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), punto ii), e all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), inteso a rilevare la presenza di anticorpi contro tutto il virus BHV-1, sia standardizzato rispetto al siero fortemente positivo, al siero debolmente positivo e al siero negativo adottati dall'UIE come norme internazionali per le prove del virus BHV-1.

Articolo 6

La decisione 2004/215/CE è abrogata.

Articolo 7

La presente decisione si applica a partire dal 26 luglio 2004.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione


(1)  GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 21/2004 (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8).

(2)  GU L 67 del 5.3.2004, pag. 24.

(3)  GU L 16 del 25.1.1993, pag. 50. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2000/502/CE (GU L 200 dell'8.8.2000, pag. 62).

(4)  Manuale sulle norme per le prove diagnostiche e i vaccini, quarta edizione, agosto 2000.


ALLEGATO I

Stato membro

Regioni dello Stato membro a cui si applicano le garanzie complementari relative alla rinotracheite bovina infettiva a norma dell’articolo 9 della direttiva 64/432/CEE

Germania

Tutte le regioni


ALLEGATO II

Stato membro

Regioni dello Stato membro a cui si applicano le garanzie complementari relative alla rinotracheite bovina infettiva a norma dell’articolo 10 della direttiva 64/432/CEE

Danimarca

Tutte le regioni

Italia

Provincia di Bolzano

Austria

Tutte le regioni

Finlandia

Tutte le regioni

Svezia

Tutte le regioni


ALLEGATO III

Azienda indenne da BHV-1

1.

Un’azienda di bovini è considerata indenne dall’infezione da BHV-1 se soddisfa le seguenti condizioni:

1.1.

nell’azienda non è stato rilevato alcun sospetto di infezione da BHV-1 negli ultimi 6 mesi e nessuno dei bovini presenti nell’azienda presenta sintomi clinici riconducibili all’infezione da BHV-1;

1.2.

sono stati introdotti nell’azienda esclusivamente bovini provenienti da aziende situate in Stati membri o regioni degli stessi elencati nell’allegato II o da aziende indenni da BHV-1 e i bovini dell’azienda hanno avuto contatti unicamente con bovini provenienti da aziende situate in Stati membri o regioni degli stessi elencati nell’allegato II o da aziende indenni da BHV-1;

1.3.

le femmine sono fecondate esclusivamente con sperma prodotto conformemente alla direttiva 88/407/CEE ottenuto da tori sottoposti, con esito negativo, a un esame per la ricerca di anticorpi conforme all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), punto i), o sono state montate da tori provenienti da aziende situate in Stati membri o regioni degli stessi elencati nell’allegato II o da aziende indenni da BHV-1.

1.4.

Nell’azienda è applicato almeno uno dei seguenti regimi di lotta:

1.4.1.

un esame sierologico per la ricerca di anticorpi conforme all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), è stato effettuato in ciascun caso, con esito negativo, su almeno due campioni di sangue prelevati ad un intervallo compreso fra 5 e 7 mesi da tutti i bovini maschi e femmine di età superiore a 9 mesi utilizzati per l’allevamento o ad esso destinati;

1.4.2.

un esame sierologico per la ricerca di anticorpi contro BHV-1 è stato effettuato, con esito negativo, su almeno due campioni individuali di latte o su un insieme di campioni di latte provenienti da non più di 5 animali, prelevati ad un intervallo compreso fra 5 e 7 mesi da tutti gli animali in lattazione, e un esame sierologico per la ricerca di anticorpi conforme all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), è stato effettuato in ciascun caso, con esito negativo, su almeno due campioni di sangue prelevati a un intervallo compreso fra 5 e 7 mesi da tutte le femmine non in lattazione e da tutti i maschi di età superiore a 9 mesi utilizzati per l’allevamento o ad esso destinati;

1.4.3.

nel caso di aziende lattiere in cui almeno il 30 % dei bovini è costituito da vacche da latte in lattazione, un esame sierologico per la ricerca di anticorpi contro BHV-1 è stato effettuato in ciascun caso, con esito negativo, su almeno 3 campioni di latte raccolti, a seconda delle specifiche dell’esame impiegato, da un gruppo di non più di 50 animali ad un intervallo di almeno 3 mesi e un esame sierologico per la ricerca di anticorpi conforme all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), è stato effettuato in ciascun caso, con esito negativo, su almeno un campione di sangue prelevato da tutte le femmine non in lattazione e da tutti i maschi di età superiore a 9 mesi utilizzati per l’allevamento o ad esso destinati;

1.4.4.

tutti i bovini dell’azienda provengono da aziende situate in Stati membri o regioni degli stessi elencati nell’allegato II o da aziende indenni da BHV-1.

2.

Un’azienda di bovini mantiene la qualifica di indenne da BHV-1 se:

2.1.

le condizioni di cui ai paragrafi da 1.1 a 1.3 continuano ad essere soddisfatte; e

2.2.

nell’azienda è applicato almeno uno dei seguenti regimi di lotta:

2.2.1.

tutti i bovini di età superiore a 24 mesi hanno reagito negativamente a un esame sierologico per la ricerca di anticorpi conforme all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), effettuato su campioni di sangue prelevati a intervalli non superiori a 12 mesi;

2.2.2.

l’esame sierologico per la ricerca di anticorpi conto BHV-1 è stato effettuato, con esito negativo, su almeno un campione individuale di latte o su un insieme di campioni di latte ottenuti da non più di 5 animali, prelevati a intervalli non superiori a 12 mesi da tutti gli animali in lattazione, e tutte le femmine non in lattazione e i maschi di età superiore a 24 mesi hanno reagito negativamente a un esame sierologico per la ricerca di anticorpi conforme all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), effettuato su campioni di sangue prelevati a intervalli non superiori a 12 mesi;

2.2.3.

nel caso di aziende lattiere in cui almeno il 30 % dei bovini è costituito da vacche da latte in lattazione, l’esame sierologico per la ricerca di anticorpi contro BHV-1 è stato effettuato, con esito negativo, su almeno 2 campioni di latte raccolti, a seconda delle specifiche dell’esame impiegato, da un gruppo di non più di 50 animali ad intervalli non inferiori a 3 e non superiori a 12 mesi e un esame sierologico per la ricerca di anticorpi conforme all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), è stato effettuato in ciascun caso, con esito negativo, su almeno un campione di sangue prelevato da tutte le femmine non in lattazione e da tutti i maschi di età superiore a 24 mesi a intervalli non superiori a 12 mesi.

3.

La qualifica di indenne da BHV-1 per un’azienda di bovini è sospesa qualora, durante gli esami di cui ai punti da 2.2.1 a 2.2.3, un animale reagisca positivamente a una prova per la ricerca di anticorpi conforme all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c).

4.

La qualifica di indenne sospesa conformemente al paragrafo 3 è riattribuita, a decorrere da non meno di 30 giorni dalla rimozione degli animali sieropositivi, soltanto dopo che un esame sierologico è stato effettuato in ciascun caso, con esito negativo, in due occasioni a un intervallo di almeno 2 mesi, comprendente una prova sierologica per la ricerca di anticorpi conforme all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), di tutti i bovini presenti nell’azienda effettuata su campioni di sangue o, nel caso di vacche in lattazione, una prova per la ricerca di anticorpi contro BHV-1 effettuata su campioni individuali di latte o su insiemi di campioni provenienti da non più di 5 animali.


23.7.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 249/26


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 giugno 2004

che definisce l'elenco delle zone della Repubblica ceca cui si applica l'obiettivo n. 2 dei Fondi strutturali per il periodo dal 2004 al 2006

[notificata con il numero C(2004) 2134]

(Il testo in lingua ceca é il solo facente fede)

(2004/559/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

previa consultazione del comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni, del comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale e del comitato per le strutture del settore della pesca e dell'acquacoltura,

considerando quanto segue:

(1)

L’obiettivo n. 2 dei Fondi strutturali è destinato a favorire la riconversione economica e sociale delle zone con difficoltà strutturali.

(2)

La Commissione e gli Stati membri assicurano che gli interventi vengano effettivamente concentrati verso le zone più gravemente colpite e nell'ambito geografico più appropriato.

(3)

Il massimale di popolazione ammissibile al sostegno è fissato a 370 000 abitanti, a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999, che stabilisce per la Repubblica ceca un massimale pari al 31 % della popolazione delle regioni NUTS II non comprese nell’obiettivo n. 1.

(4)

Sulla scorta delle proposte degli Stati membri, la Commissione, in stretta concertazione con lo Stato membro interessato, definisce l’elenco delle zone cui si applica l’obiettivo n. 2, tenendo conto delle priorità regionali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le zone della Repubblica ceca cui si applica l'obiettivo n. 2 dei Fondi strutturali per il periodo dal 1o maggio 2004 al 31 dicembre 2006 sono quelle che figurano in allegato.

Articolo 2

La Repubblica ceca è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2004.

Per la Commissione

Jacques BARROT

Membro della Commissione


(1)  GU L 161, del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall’Atto di adesione.


ALLEGATO

elenco delle zone della Repubblica ceca cui si applica l’obiettivo n. 2

Periodo 2004-2006

Regione di livello NUTS III

Zone ammissibili

Popolazione della regione di livello NUTS III appartenente alle zone ammissibili (abitanti)

Tutta la regione di livello NUTS III tranne

Soltanto le seguenti zone della regione di livello NUTS III

Zone conformi alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1260/1999

Praha

 

I seguenti distretti (codice nazionale):

 

Praha 1 (500054)

 

Praha 8 (500208)

 

Praha — Březiněves (538124)

 

Praha — Ďáblice (547298)

 

Praha — Dolní Chabry (547301)

 

Praha 9 (500216)

 

Praha 12 (547107)

 

Praha — Libuš (547051)

 

Praha 14 (547361)

 

Praha — Dolní Počernice (538175)

 

Praha 15 (547387)

 

Praha — Dolní Měcholupy (547379)

 

Praha — Dubeč (538205)

 

Praha — Petrovice (547395)

 

Praha — Štěrboholy (547409)

 

Praha 19 — Kbely (547344)

 

Praha — Čakovice (547310)

 

Praha — Satalice (538736)

 

Praha — Vinoř (539007)

 

Praha 20 — Horní Počernice (538213)

 

Praha 21 — Újezd nad Lesy (538949)

 

Praha — Běchovice (538060)

 

Praha — Klánovice (538302)

 

Praha — Koloděje (538353)

364 766