ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 248

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

47o anno
22 luglio 2004


Sommario

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Commissione

 

*

2004/554/CE:Decisione della Commissione, del 9 luglio 2004, che modifica l’allegato E della direttiva 91/68/CEE del Consiglio e l’allegato I della decisione 79/542/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’aggiornamento dei modelli di certificati sanitari relativi agli ovini e ai caprini [notificata con il numero C(2004) 1926]  ( 1 )

1

 

*

2004/555/CE:Decisione della Commissione, del 15 luglio 2004, relativa all'ammissibilità delle spese sostenute da alcuni Stati membri nel 2004 per la raccolta e la gestione dei dati necessari all'attuazione della politica comune della pesca [notificata con il numero C(2004) 2730] (I testi in lingua spagnola, danese, tedesca, greca, inglese, francese, italiana, olandese, portoghese, finlandese e svedese sono i soli facenti fede)

12

 

 

Banca centrale europea

 

*

2004/556/CE:Decisione della Banca centrale europea, del 9 luglio 2004, che modifica la decisione BCE/2003/15 relativa all'approvazione del volume di conio di monete metalliche nel 2004 (BCE/2004/14)

14

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

22.7.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 248/1


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 2004

che modifica l’allegato E della direttiva 91/68/CEE del Consiglio e l’allegato I della decisione 79/542/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’aggiornamento dei modelli di certificati sanitari relativi agli ovini e ai caprini

[notificata con il numero C(2004) 1926]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/554/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio (1), del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

vista la direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il modello di certificato veterinario per gli scambi intracomunitari di ovini e caprini destinati alla riproduzione è stabilito nel modello III dell'allegato E della direttiva 91/68/CEE.

(2)

Il modello di certificato veterinario per le importazioni di animali domestici delle specie ovina e caprina provenienti da paesi terzi è stabilito nel modello «OVI-X» figurante nell’allegato I, parte 2, della decisione 79/542/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, che istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi e definisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l’importazione nella Comunità di taluni animali vivi e delle loro carni fresche (3).

(3)

Conformemente all’allegato VIII, capitolo A, parte I, e all’allegato IX, capitolo E, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (4), alcuni requisiti relativi agli scambi e alle importazioni degli ovini e caprini destinati alla riproduzione sono stati modificati per introdurre modalità più rigorose in materia di eradicazione della scrapie.

(4)

È necessario adeguare alla normativa aggiornata il certificato sanitario di cui al modello III dell’allegato E della direttiva 91/68/CEE e il modello del certificato OVI-X figurante nell’allegato I della decisione 79/542/CEE.

(5)

Occorre pertanto modificare la direttiva 91/68/CEE e la decisione 79/542/CEE.

(6)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il modello III di cui all'allegato E della direttiva 91/68/CEE è sostituito dal testo dell'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

Il modello OVI-X di cui all’allegato I, parte 2, della decisione 79/542/CEE è sostituito dal testo che figura nell’allegato II della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione è applicabile dal 1o giugno 2004.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione


(1)  GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

(2)  GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/50/CE del Consiglio (GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 51).

(3)  GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/372/CE della Commissione (GU L 118 del 23.4.2004, pag. 45).

(4)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 876/2004 (GU L 162 del 30.4.2004, pag. 52).


ALLEGATO I

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ALLEGATO II

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22.7.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 248/12


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 2004

relativa all'ammissibilità delle spese sostenute da alcuni Stati membri nel 2004 per la raccolta e la gestione dei dati necessari all'attuazione della politica comune della pesca

[notificata con il numero C(2004) 2730]

(I testi in lingua spagnola, danese, tedesca, greca, inglese, francese, italiana, olandese, portoghese, finlandese e svedese sono i soli facenti fede)

(2004/555/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2000/439/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa ad una partecipazione finanziaria della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri per la raccolta dei dati, nonché al finanziamento di studi e progetti pilota a sostegno della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2000/439/CE fissa le condizioni alle quali gli Stati membri possono ricevere un contributo finanziario dalla Comunità per le spese sostenute nell’ambito dei rispettivi programmi nazionali, come stabilito dal regolamento (CE) n. 1543/2000 del Consiglio, del 29 giugno 2000, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta e la gestione dei dati essenziali all'attuazione della politica comune della pesca (2). Ai sensi della predetta decisione, la Commissione, sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri, decide ogni anno in merito all’ammissibilità della spesa prevista dagli Stati membri e all’importo della partecipazione finanziaria della Comunità per l’anno successivo.

(2)

La Commissione ha ricevuto aggiornamenti dei programmi quinquennali da parte di Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Finlandia, Svezia e Regno Unito, nei quali sono indicati i dati che tali Stati membri intendono raccogliere tra il 1o gennaio 2004 e il 31 dicembre 2004, conformemente al regolamento (CE) n. 1543/2000. Essi hanno inoltre presentato domanda di contributo finanziario per la spesa di cui all’articolo 4 della decisione 2000/439/CE.

(3)

Ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1639/2001 della Commissione, del 25 luglio 2001, che istituisce un programma minimo e un programma esteso per la raccolta dei dati nel settore della pesca e stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1543/2000 del Consiglio (3), la Commissione ha esaminato i programmi nazionali degli Stati membri per il 2004 e ha verificato l’ammissibilità delle spese sulla base di tali programmi. Sulla base di tale valutazione, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2000/439/CE, agli Stati membri dovrebbe essere versata una prima rata.

(4)

Una seconda rata dovrebbe essere versata, nel 2005, dopo che gli Stati membri hanno trasmesso alla Commissione la relazione finanziaria e la relazione tecnica in cui è descritto in modo dettagliato il grado di realizzazione degli obiettivi fissati al momento dell'elaborazione del programma minimo e del programma esteso, conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2000/439/CE e dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1639/2001, previa approvazione di tali relazioni da parte della Commissione.

(5)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il settore della pesca e dell'acquacoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione stabilisce per il 2004 l’importo della spesa ammissibile per ciascuno Stato membro e il tasso della partecipazione finanziaria della Comunità per la raccolta e la gestione dei dati essenziali all'attuazione della politica comune della pesca.

Articolo 2

La spesa sostenuta per la raccolta e la gestione dei dati essenziali all'attuazione della politica comune della pesca, quale indicata all’allegato I, può beneficiare di un contributo finanziario della Comunità non superiore al 50 % della spesa ammissibile per il programma minimo, come stabilito dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1543/2000.

Articolo 3

La spesa sostenuta per la raccolta e la gestione dei dati essenziali all'attuazione della politica comune della pesca, quale indicata all’allegato II, può beneficiare di un contributo finanziario della Comunità non superiore al 35 % della spesa ammissibile per il programma esteso, come stabilito dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1543/2000.

Articolo 4

1.   La Comunità versa una prima rata pari al 50 % della partecipazione finanziaria di cui agli allegati I e II.

2.   Una seconda rata sarà versata nel 2005, una volta che la Commissione abbia ricevuto e approvato la relazione finanziaria e la relazione tecnica, come stabilito all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2000/439/CE.

Articolo 5

1.   Il tasso di cambio dell’euro utilizzato per calcolare gli importi ammissibili nel quadro della presente decisione è quello in vigore nel maggio 2003.

2.   Le dichiarazioni di spesa e le domande di anticipo in valuta nazionale inoltrate dagli Stati membri che non partecipano alla terza fase dell’Unione economica e monetaria sono convertite in euro al tasso in vigore nel mese in cui tali dichiarazioni e domande pervengono alla Commissione.

Articolo 6

Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, la Repubblica finlandese, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 176 del 15.7.2000, pag. 42.

(2)  GU L 176 del 15.7.2000, pag. 1.

(3)  GU L 222 del 17.8.2001, pag. 53.


Banca centrale europea

22.7.2004   

IT

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L 248/14


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 9 luglio 2004

che modifica la decisione BCE/2003/15 relativa all'approvazione del volume di conio di monete metalliche nel 2004

(BCE/2004/14)

(2004/556/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l'articolo 106, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A partire dal 1o gennaio 1999 la Banca centrale europea (BCE) ha il diritto esclusivo di approvare il volume di conio delle monete metalliche che gli Stati membri che hanno adottato l'euro (di seguito «Stati membri partecipanti») possono coniare.

(2)

Sulla base delle stime relative all'evoluzione della domanda di monete metalliche in euro nel 2004, presentate alla BCE dagli Stati membri partecipanti, la BCE ha approvato, mediante la decisione BCE/2003/15, del 28 novembre 2003, relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2004 (1), il volume totale di monete metalliche in euro destinate alla circolazione e di monete metalliche in euro da collezione non destinate alla circolazione nel 2004.

(3)

Finora, in uno Stato membro partecipante le stime alla base della decisione BCE/2003/15 si sono rivelate insufficienti a causa di una domanda di monete metalliche in euro nel 2004 superiore alle attese, nonché a causa di sviluppi economici imprevisti. Come risultato, tale Stato membro partecipante deve ora ottenere l'approvazione della BCE per il conio di ulteriori monete metalliche in euro nel 2004.

(4)

Il 1o giugno 2004, il ministero italiano dell'Economia e delle finanze ha richiesto alla BCE l'approvazione di un aumento, pari a 200 milioni di EUR, nel volume di conio di monete metalliche in euro destinate alla circolazione che possono essere coniate in Italia nel 2004.

(5)

La BCE approva la summenzionata richiesta di aumento nel volume di conio di monete metalliche in euro destinate alla circolazione che possono essere coniate in Italia nel 2004. Di conseguenza, è necessario sostituire la tabella di cui all'articolo 1 della decisione BCE/2003/15,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 1 della decisione BCE/2003/15 è sostituito come segue:

(milioni di EUR)

 

Conio di monete metalliche destinate alla circolazione e di monete metalliche da collezione (non destinate alla circolazione)

nel 2004

«Belgio

203,0

Germania

1 035,0

Grecia

207,4

Spagna

860,0

Francia

668,9

Irlanda

151,0

Italia

370,8

Lussemburgo

70,0

Paesi Bassi

175,0

Austria

212,0

Portogallo

230,0

Finlandia

60,0»

Articolo 2

Gli Stati membri partecipanti sono desinatari della presente decisione.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 9 luglio 2004.

Il Presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  Decisione 2003/860/CE della Banca centrale europea, del 28 novembre 2003, relativa all'approvazione del volume di conio di monete metalliche nel 2004 (BCE/2003/15) (GU L 324 dell'11.12.2003, pag. 57).