ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 247

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

47o anno
21 luglio 2004


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE) n. 1329/2004 del Consiglio, del 19 luglio 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali

1

 

 

Regolamento (CE) n. 1330/2004 della Commissione, del 20 luglio 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

3

 

*

Regolamento (CE) n. 1331/2004 della Commissione, del 20 luglio 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1334/2002 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio per quanto riguarda i programmi di attività delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo per la campagna di commercializzazione 2004/2005

5

 

*

Regolamento (CE) n. 1332/2004 della Commissione, del 20 luglio 2004, concernente l'autorizzazione a tempo indeterminato di un additivo nei mangimi ( 1 )

8

 

*

Regolamento (CE) n. 1333/2004 della Commissione, del 20 luglio 2004, concernente l'autorizzazione permanente di un additivo nell'alimentazione degli animali ( 1 )

11

 

 

Regolamento (CE) n. 1334/2004 della Commissione, del 20 luglio 2004, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato

13

 

 

Regolamento (CE) n. 1335/2004 della Commissione, del 20 luglio 2004, che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di certificati di importazione presentate nel mese di luglio 2004 per i vitelli di peso pari o inferiore a 80 chilogrammi nel quadro del contingente tariffario previsto dal regolamento (CE) n. 1201/2004

14

 

 

Regolamento (CE) n. 1336/2004 della Commissione, del 20 luglio 2004, che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese di luglio 2004 per i giovani bovini maschi destinati all'ingrasso

15

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

21.7.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 247/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1329/2004 DEL CONSIGLIO

del 19 luglio 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 26,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il 20 dicembre 1996 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali (1). È opportuno provvedere al fabbisogno di approvvigionamento della Comunità per i prodotti in questione alle condizioni più favorevoli. È opportuno aprire nuovi contingenti tariffari comunitari a dazio ridotto o nullo nei limiti di volumi adeguati, senza che ciò si ripercuota sui mercati di questi prodotti.

(2)

Il volume contingentale di taluni contingenti tariffari comunitari autonomi non è sufficiente a soddisfare le esigenze dell'industria comunitaria nell'attuale periodo di validità dei contingenti. Di conseguenza, occorrerebbe aumentare il volume contingentale.

(3)

Vista l'importanza economica del presente regolamento è opportuno invocare l'urgenza prevista al punto I.3 del protocollo allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2505/96,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96 sono aggiunti i contingenti di cui all’allegato, con effetto dal 1o luglio 2004.

Articolo 2

Per il periodo contingentale compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2004, nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96, il volume contingentale del contingente tariffario 09.2950 è fissato a 8 400 tonnellate.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

C. VEERMAN


(1)  GU L 345 del 31.12.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 226/2004 (GU L 39 dell'11.2.2004, pag. 1).


ALLEGATO

Numero d’ordine

Codice NC

Suddivisione TARIC

Designazione delle merci

Volume contingentale

Dazio contingentale

(in %)

Periodo contingentale

09.2020

ex 7011 20 00

35

Schermi di vetro di 702,8 (± 1,5) mm di diagonale, misurata tra i due angoli esterni, con una translucidità di 78,9 (± 3) % per uno spessore di vetro normalizzato di 11,43 mm

400 000 unità

0

1.7.-31.12.2004

09.2021

ex 7011 20 00

45

Schermi di vetro di 72 (± 0,2) cm di diagonale, misurata tra i due angoli esterni, con una translucidità di 56,8 (± 3) % per uno spessore di vetro normalizzato di 10,16 mm

70 000 unità

0

1.7.-31.12.2004

09.2022

ex 8504 90 11

20

Nuclei di ferrite per la produzione di gioghi di deflessione (1)

2 400 000 unità

0

1.7.2004-30.6.2005

09.2023

ex 8540 91 00

34

Maschere piatte di 597,1 (± 0,2) mm di lunghezza e 356,2 (± 0,2) mm di altezza, munite all’estremità dell’asse verticale centrale, di fessure (slots) di 179,1 (± 9) micrometri di larghezza

500 000 unità

0

1.7.-31.12.2004

09.2976

ex 8407 90 10

10

Motori a benzina a quattro tempi, di cilindrata inferiore o uguale a 250 cm3, destinati alla fabbricazione di tosatrici da prato della sottovoce 8433 11 (1) o motofalciatrice della sottovoce 8433 2010 (1)

750 000 unità

0

1.7.2004-30.6.2005


(1)  Il controllo dell’utilizzazione per questa destinazione particolare viene effettuato mediante applicazione delle disposizioni comunitarie emanate in materia.


21.7.2004   

IT

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L 247/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1330/2004 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 2004

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 luglio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 luglio 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

39,9

096

42,5

999

41,2

0707 00 05

052

83,4

999

83,4

0709 90 70

052

76,5

999

76,5

0805 50 10

052

65,1

382

58,2

388

54,7

524

65,3

528

56,5

999

60,0

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

77,2

400

101,8

404

86,6

508

73,9

512

88,2

524

83,4

528

80,0

720

98,4

804

88,3

999

86,4

0808 20 50

388

97,6

512

87,9

528

80,3

999

88,6

0809 10 00

052

190,2

092

189,7

094

69,5

999

149,8

0809 20 95

052

282,3

400

298,5

404

303,6

999

294,8

0809 30 10, 0809 30 90

052

153,0

999

153,0

0809 40 05

512

91,6

624

150,6

999

121,1


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


21.7.2004   

IT

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L 247/5


REGOLAMENTO (CE) N. 1331/2004 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 1334/2002 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio per quanto riguarda i programmi di attività delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo per la campagna di commercializzazione 2004/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all’attuazione di un’organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), in particolare l’articolo 4 bis, paragrafo 3, primo comma, secondo trattino, e l’articolo 4 bis, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1334/2002 della Commissione (2) stabilisce, per le campagne 2002/2003 e 2003/2004, le regole riguardanti il riconoscimento e i programmi di attività delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo ai fini del finanziamento comunitario previsto all’articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1638/98.

(2)

È necessario estendere l’applicazione di tali regole alla campagna 2004/2005, in quanto il regolamento (CE) n. 865/2004 modifica l’articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio (3) al fine di mantenere per la suddetta campagna il regime attuale di aiuto alla produzione di olio d’oliva, che costituisce la base della trattenuta destinata a finanziare le attività delle organizzazioni di operatori.

(3)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1334/2002.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1334/2002 è modificato come segue:

1)

Il titolo è sostituito dal testo seguente:

2)

All’articolo 1, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il presente regolamento stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2002/2003, 2003/2004 e 2004/2005, le modalità di applicazione dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1638/98 per quanto riguarda il riconoscimento e i programmi di attività delle organizzazioni di produttori e delle loro unioni, delle organizzazioni interprofessionali e delle altre organizzazioni di operatori del settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola di cui al paragrafo suddetto.»

3)

All’articolo 3, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Per ottenere il riconoscimento per la totalità del periodo cui si applica il presente regolamento, un’organizzazione di operatori del settore oleicolo presenta, anteriormente ad una data stabilita dallo Stato membro e comunque entro il 31 maggio 2003, una domanda che attesti il rispetto delle condizioni previste all’articolo 2. Tuttavia, ai fini del riconoscimento esclusivamente per la campagna di commercializzazione 2004/2005, il termine ultimo stabilito dallo Stato membro per la presentazione della domanda non può essere posteriore al 30 settembre 2004.»

4)

L’articolo 5 è modificato come segue:

a)

il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   I programmi di attività ammissibili al finanziamento comunitario a norma dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1638/98 sono costituiti dalle attività specificate all’articolo 4 del presente regolamento e sono realizzati fra il 1o novembre 2002 e il31 ottobre 2004 per i programmi di attività relativi alle campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004 e fra il 1o novembre 2004 e il 31 ottobre 2005 per i programmi di attività relativi alla campagna di commercializzazione 2004/2005.»;

b)

al paragrafo 2, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

«Qualsiasi organizzazione di operatori del settore oleicolo riconosciuta ai sensi del presente regolamento o che abbia inoltrato una domanda di riconoscimento può presentare, anteriormente ad una data stabilita dallo Stato membro e comunque entro il 31 maggio 2003 per i programmi di attività relativi alle campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004 o entro il 30 settembre 2004 per i programmi di attività relativi alla campagna di commercializzazione 2004/2005, una domanda di finanziamento comunitario per un unico programma di attività per periodo.»

5)

All’articolo 6, paragrafo 3, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

«Entro il 31 luglio 2003 per i programmi di attività relativi alle campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004 o entro il 31 ottobre 2004 per i programmi di attività relativi alla campagna di commercializzazione 2004/2005, lo Stato membro approva i programmi di attività delle organizzazioni riconosciute ai quali ha concesso il finanziamento nazionale corrispondente e ne informa le organizzazioni di operatori del settore oleicolo interessate.»

6)

L’articolo 8 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

«Per i programmi di attività relativi alla campagna di commercializzazione 2004/2005, lo Stato membro versa all’organizzazione di operatori del settore oleicolo interessata la totalità dell’importo specificato al paragrafo 1 nel mese successivo all’approvazione del programma in questione.»;

b)

il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Anteriormente ad una data stabilita dallo Stato membro e comunque entro il 31 maggio 2004, le organizzazioni di operatori del settore oleicolo di cui è stato approvato il programma di attività per le campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004 possono presentare una domanda di svincolo della cauzione di cui al paragrafo 3 per un importo pari al massimo alla metà delle spese effettivamente sostenute. Lo Stato membro determina e controlla i documenti giustificativi di cui è corredata tale domanda e svincola le cauzioni corrispondenti alle spese di cui trattasi entro il secondo mese successivo alla presentazione della domanda stessa.»

7)

L’articolo 9 è modificato come segue:

a)

il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Ai fini del versamento del finanziamento comunitario di cui all’articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1638/98 o dell’eventuale saldo, l’organizzazione di operatori del settore oleicolo presenta domanda all’autorità nazionale competente anteriormente ad una data stabilita dallo Stato membro e comunque entro il 31 gennaio 2005 per i programmi di attività relativi alle campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004 o entro il 31 gennaio 2006 per i programmi di attività relativi alla campagna di commercializzazione 2004/2005.

Il finanziamento comunitario corrispondente alle domande presentate oltre le date di cui al primo comma è ridotto dell’1 % per giorno lavorativo di ritardo. Le domande presentate dopo il 25 febbraio 2005 per i programmi di attività relativi alle campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004 o dopo il 25 febbraio 2006 per i programmi di attività relativi alla campagna di commercializzazione 2004/2005 non possono più essere accettate.»;

b)

il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Per le attività ultimate entro il 31 ottobre 2004 per i programmi di attività relativi alle campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004 o entro il 31 ottobre 2005 per i programmi di attività relativi alla campagna di commercializzazione 2004/2005 e il cui pagamento è effettuato dopo la fine del mese successivo al termine rispettivo, il finanziamento comunitario previsto è ridotto dell’1 % per giorno di ritardo nei primi trenta giorni dopo il 30 novembre e del 2 % per giorno di ritardo supplementare.»

8)

L’articolo 11 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

«Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione tutte le informazioni pertinenti sulle disposizioni nazionali d’applicazione di cui al primo comma, nonché le relative modifiche.»;

b)

il testo dei paragrafi 1 bis e 2 è sostituito dal seguente:

«1 bis.   Entro il 28 febbraio 2003 per i programmi di attività relativi alle campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004 o entro il 28 febbraio 2005 per i programmi di attività relativi alla campagna di commercializzazione 2004/2005, gli Stati membri comunicano alla Commissione, per ciascuna delle campagne di commercializzazione di cui trattasi, le loro decisioni relative alla deroga all’articolo 20 quinquies, paragrafo 1, del regolamento n. 136/66/CEE, prevista dall’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1873/2002.

2.   Anteriormente al 5 settembre 2003 per i programmi di attività relativi alle campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004 o al 5 dicembre 2004 per i programmi di attività relativi alla campagna di commercializzazione 2004/2005, gli Stati membri comunicano alla Commissione, per ciascuna delle campagne di commercializzazione di cui trattasi, le loro decisioni relative alla deroga all’articolo 5, paragrafo 9, del regolamento n. 136/66/CEE, prevista dall’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1873/2002.

Anteriormente al 5 settembre 2003 per i programmi di attività relativi alle campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004 o al 5 dicembre 2004 per i programmi di attività relativi alla campagna di commercializzazione 2004/2005, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi alle organizzazioni di operatori del settore oleicolo riconosciute e ai programmi di attività approvati nonché alle loro caratteristiche, suddivisi per tipo di organizzazione di produttori di cui all’articolo 2 del presente regolamento e per zona regionale, nonché gli importi dei fondi riservati conformemente all’articolo 4 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1638/98 per le campagne di commercializzazione di cui trattasi, suddivisi per settore di attività.»;

c)

al paragrafo 3, primo comma, il testo della frase introduttiva è sostituito dal seguente:

«Entro il 30 aprile 2005 per i programmi di attività relativi alle campagne di commercializzazione 2002/2003 e 2003/2004 o entro il 30 aprile 2006 per i programmi di attività relativi alla campagna di commercializzazione 2004/2005, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sull’attuazione del presente regolamento contenente almeno i seguenti elementi:».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 210 del 28.7.1998, pag. 32. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 97).

(2)  GU L 195 del 24.7.2002, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 631/2003 (GU L 92 del 9.4.2003, pag. 6).

(3)  GU 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2004.


21.7.2004   

IT

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L 247/8


REGOLAMENTO (CE) N. 1332/2004 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 2004

concernente l'autorizzazione a tempo indeterminato di un additivo nei mangimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (1), in particolare l’articolo 3 e l'articolo 9D, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 70/524/CEE stabilisce che gli additivi da impiegare all'interno della Comunità debbano essere autorizzati. Gli additivi di cui all'allegato C, parte II, della suddetta direttiva possono essere autorizzati a tempo indeterminato qualora siano rispettate determinate condizioni.

(2)

L’impiego del preparato di enzimi endo-1,4-beta-xylanasi prodotto dall’Aspergillus oryzae (DSM 10287) era stato autorizzato in modo provvisorio per la prima volta per i polli da ingrasso, i tacchini da ingrasso e i suinetti dal regolamento (CE) n. 1436/98 (2).

(3)

L’impiego del preparato di enzimi endo-1,4-beta-xylanasi e endo-1,4-beta-glucanasi prodotto dall’Humicola insolens (DSM 10442) era stato autorizzato in modo provvisorio per la prima volta per i polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1436/98 della Commissione (2).

(4)

Sono stati presentati dati nuovi a sostegno delle domande di autorizzazione a tempo indeterminato per ciascuno di questi preparati a base di enzimi. La valutazione effettuata ha dimostrato che, per ognuno dei casi, le condizioni di cui alla direttiva 70/524/CEE risultano soddisfatte.

(5)

Di conseguenza, nel rispetto di determinate condizioni, l’impiego dei suddetti preparati di enzimi deve essere autorizzato a tempo indeterminato.

(6)

La valutazione delle domande indica che è opportuno stabilire alcune procedure per proteggere i lavoratori dall'esposizione agli additivi figuranti negli allegati. Tale protezione dovrebbe essere garantita dall'applicazione della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (3).

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I preparati appartenenti al gruppo «Enzimi» di cui agli allegati I e II sono autorizzati ad essere impiegati a tempo indeterminato come additivi nell'alimentazione animale, alle condizioni ivi specificate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1756/2002 (GU L 265 del 3.10.2002, pag. 1).

(2)  GU L 191 del 7.7.1998, pag. 15.

(3)  GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).


ALLEGATO I

Numero CE

Additivo

Formula chimica, descrizione

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Scadenza dell'autorizzazione

Unità d'attività/kg di alimento completo

Enzimi

E 1607

Endo-1,4-beta-xilanasi

CE 3.2.1.8

Preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Aspergillus oryzae (DSM 10287) avente un'attività minima di:

 

Presentazione rivestita:

1 000 FXU (1)/g

 

Liquido:

650 FXU/ml

Polli da ingrasso

100 FXU

400 FXU

1)

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

2)

Dose raccomandata per kg di mangime completo: 100-400 FXU.

3)

Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto arabinoxilani), contenenti ad esempio oltre il 50 % di cereali (per esempio frumento, orzo, segala o triticale).

A tempo indeterminato

Tacchini da ingrasso

100 FXU

400 FXU

1)

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

2)

Dose raccomandata per kg di mangime completo: 100-400 FXU.

3)

Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto arabinoxilani), contenenti ad esempio oltre il 50 % di cereali (per esempio frumento, orzo, segala o triticale).

A tempo indeterminato

Suinetti

200 FXU

400 FXU

1)

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

2)

Dose raccomandata per kg di mangime completo: 200-400 FXU.

3)

Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto arabinoxilani), contenenti ad esempio oltre il 50 % di cereali (per esempio frumento, orzo, segala o triticale).

4)

Da utilizzare per i suinetti slattati fino a circa 35 kg.

A tempo indeterminato


(1)  1 FXU è il quantitativo di enzima che libera 7,8 microgrammi-molecole di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) a partire da azo-grano arabinoxilano, al minuto, con pH 6,0 e a 50 °C.


ALLEGATO II

Numero CE

Additivo

Formula chimica, descrizione

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Scadenza dell'autorizzazione

Unità d'attività/kg di alimento completo

Enzimi

E 1608

Endo-1,4-beta-xilanasi CE 3.2.1.8

Endo-1,4-beta-glucanasi CE 3.2.1.4

Preparato di endo-1,4-beta-xilanasi e di endo-1,4-beta-glucanasi prodotti da Humicola insolens (DSM 10442) avente un'attività minima di:

 

Presentazione rivestita:

 

Endo-1,4-beta-xilanasi: 800 FXU (1)/g

 

Endo-1,4-beta-glucanasi: 75 FBG (2)/g

 

Liquido:

 

Endo-1,4-beta-xilanasi: 550 FXU/ml

 

Endo-1,4-beta-glucanasi: 50 FBG/ml

Polli da ingrasso

400 FXU

36 FBG

1 000 FXU

94 FBG

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

2.

Dose raccomandata per kg di mangime completo:

 

400-1 000 FXU

 

36-94 FBG.

3.

Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto arabinoxilani e beta-glucani), contenenti ad esempio oltre il 40 % di ingredienti vegetali (ad es. orzo, avena, frumento, segale, triticale, sorgo o lupino).

A tempo indeterminato


(1)  1 FXU è il quantitativo di enzima che libera 3,1 microgrammi-molecole di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) a partire da azo-grano arabinoxilano, al minuto, con pH 6,0 e a 50 °C.

(2)  1 FBG è il quantitativo di enzima che libera 1 microgrammo-molecola di zuccheri riduttori (equivalenti glucosio), a partire da beta-glucano di orzo, al minuto, con pH 5.0 e a 30 °C.


21.7.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 247/11


REGOLAMENTO (CE) N. 1333/2004 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 2004

concernente l'autorizzazione permanente di un additivo nell'alimentazione degli animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (1), in particolare l’articolo 3 e l’articolo 9D, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 70/524/CEE prevede l’autorizzazione di additivi da utilizzarsi nella Comunità. Gli additivi di cui all'allegato C, parte II, della direttiva possono essere autorizzati a tempo indeterminato purché siano soddisfatte talune condizioni.

(2)

L’uso del preparato a base del microrganismo Enterococcus faecium (NCIMB 11181) è stato autorizzato in via transitoria, per la prima volta, per i vitelli e i suinetti dal regolamento (CE) n. 2690/1999 della Commissione (2).

(3)

Sono stati presentati nuovi dati a corredo della domanda di autorizzazione a tempo indeterminato per tale microrganismo. Dalla valutazione emerge che sono soddisfatte le condizioni prescritte dalla direttiva 70/524/CEE per tale autorizzazione.

(4)

L’uso di suddetto microrganismo per i vitelli e i suinetti, come indicato nell’allegato, dovrebbe pertanto essere autorizzato a tempo indeterminato.

(5)

Dalla valutazione della domanda emerge che occorre prescrivere talune procedure per proteggere i lavoratori dall'esposizione all’additivo iscritto nell’allegato al presente regolamento. Tale protezione dovrebbe essere garantita dall'applicazione della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (3).

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e per la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato a base di Enterococcus faecium (NCIMB 11181), di cui all’allegato, è autorizzato ad essere impiegato a tempo indeterminato come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni specificate nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1756/2002 (GU L 265 del 3.10.2002, pag. 1).

(2)  GU L 326 del 18.12.1999, pag. 33.

(3)  GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).


ALLEGATO

N. CE

Additivo

Formula chimica, descrizione

Specie o categoria animale

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Validità dell’autorizzazione

UFC/kg di mangime completo

Microrganismi

E 1708

Enterococcus faecium

NCIMB 11181

Preparato di Enterococcus faecium contenente un minimo di

 

Forma in polvere:

 

4 × 1011 UFC/g di additivo

 

Forma confettata:

 

5 × 1010 UFC/g di additivo

Vitelli

6 mesi

5 × 108

2 × 1010

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato a mangime granulare.

A tempo indeterminato

Suinetti

5 × 108

2 × 1010

Per suinetti fino a circa 35 kg.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato a mangime granulare.

A tempo indeterminato


21.7.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 247/13


REGOLAMENTO (CE) N. 1334/2004 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 2004

che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo n. 4 concernente il cotone, allegato all'atto di adesione della Grecia, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio (1),

visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone (2), in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato. Tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001, recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone (3). Qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato.

(2)

A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1051/2001, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza reale del mercato, appaiano le più favorevoli. Per fissare il prezzo suddetto si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee rappresentative per un prodotto reso cif a un porto della Comunità, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali adattamenti sono fissati all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001.

(3)

L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, è fissato a 20,051 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 luglio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura


(1)  GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1.

(2)  GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.

(3)  GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1486/2002 (GU L 223 del 20.8.2002, pag. 3).


21.7.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 247/14


REGOLAMENTO (CE) N. 1335/2004 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 2004

che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di certificati di importazione presentate nel mese di luglio 2004 per i vitelli di peso pari o inferiore a 80 chilogrammi nel quadro del contingente tariffario previsto dal regolamento (CE) n. 1201/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1),

visto il regolamento (CE) n. 1201/2004 della Commissione, del 29 giugno 2004, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario di vitelli di peso pari o inferiore a 80 chilogrammi, originari della Bulgaria o della Romania (dal 1o luglio 2004 al 30 giugno 2005) (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1201/2004 ha stabilito il numero di animali vivi della specie bovina di peso inferiore o pari a 80 chilogrammi, del codice NC 0102 90 05, originari della Bulgaria o della Romania, che possono essere importati a condizioni speciali nel periodo dal 1o luglio al 31 dicembre 2004.

(2)

Nel mese di luglio 2004 sono state presentate domande di certificati di importazione per quantitativi superiori ai quantitativi disponibili. A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1201/2004, è pertanto necessario stabilire una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ogni domanda di certificati di importazione, presentata a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1201/2004, è soddisfatta nella misura del 3,7965 % del quantitativo richiesto.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 luglio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

(2)  GU L 230 del 30.6.2004, pag. 12.


21.7.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 247/15


REGOLAMENTO (CE) N. 1336/2004 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 2004

che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese di luglio 2004 per i giovani bovini maschi destinati all'ingrasso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1),

visto il regolamento (CE) n. 1202/2004 della Commissione, del 29 giugno 2004, relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per l'importazione di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso (1o luglio 2004-30 giugno 2005) (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ogni domanda di titoli di importazione presentata nel mese di luglio 2004 a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1202/2004 è soddisfatta entro il limite del 9,1670 % del quantitativo richiesto.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 luglio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

(2)  GU L 230 del 30.6.2004, pag. 19.